XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. XXII, N. 23
Doc. XXII, n. 23 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto
Discussione sulle linee generali: 8 ore.
Relatori |
40 minuti
(complessivamente) |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Interventi a titolo personale | 1 ora |
Gruppi | 5 ore e 50 minuti |
Fratelli d'Italia | 45 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 39 minuti |
Lega – Salvini premier | 38 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 36 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 36 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti |
Misto: | 31 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti |
+Europa | 13 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge GIACHETTI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione» (552) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zanella e Zaratti.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Padovani.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
DEBORAH BERGAMINI: «Disposizioni per favorire la diffusione della musica classica tra i giovani e istituzione del progetto “Opera classica Giovanbattista Cutolo”» (1689) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1021. – «Istituzione del Museo del Ricordo in Roma» (approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato) (1980) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
LAZZARINI ed altri: «Disposizioni per la promozione della pratica dell'asporto dei cibi non consumati dal cliente negli esercizi di ristorazione e per la riduzione dello spreco alimentare» (1669) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
BARABOTTI ed altri: «Modifiche agli articoli 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1829) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
COIN ed altri: «Istituzione di un programma diagnostico di prevenzione delle malattie cardiache per la popolazione ultrasettantenne» (1576) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
MORRONE ed altri: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi» (1753) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ALES – Arte, lavoro e servizi Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 273).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 274).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 275).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta dell'11 luglio 2024, sul disegno di legge recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (atto Camera n. 1716).
Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta dell'11 luglio 2024, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (atto Camera n. 1937).
Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'11 luglio 2024, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (atto Senato n. 1161, atto Camera n. 1975).
Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 19 luglio 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 5266 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 35), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 final).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rilascio di carte del conducente temporanee da parte degli Stati membri in conformità dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014 (COM(2024) 309 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 luglio 2024.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (COM(2024) 291 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 1-6/2024 (COM(2024) 319 final).
Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 10 gennaio 2024, la Dichiarazione di Vancouver e le risoluzioni approvate nel corso della 30a sessione annuale, svoltasi a Vancouver dal 30 giugno al 4 luglio 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Dichiarazione di Vancouver (Doc. XII-quinquies, n. 12) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla credibilità dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE di fronte alla persistente aggressione russa contro l'Ucraina (Doc. XII-quinquies, n. 13) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'aumento dell'antisemitismo nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 14) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulle conseguenze di genere dei conflitti armati (Doc. XII-quinquies, n. 15) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla natura terroristica e le azioni del Gruppo Wagner (Doc. XII-quinquies, n. 16) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Chiarire le conseguenze dell'aggressione della Federazione russa all'Ucraina in termini di adesione ai princìpi dell'OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 17) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle generazioni future (Doc. XII-quinquies, n. 18) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulla Repubblica di Moldova – (Doc. XII-quinquies, n. 19) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su un maggiore sfruttamento del potenziale della diplomazia scientifica per la cooperazione internazionale e una politica attiva di pace (Doc. XII-quinquies, n. 20) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su un insieme strutturato di regole per la verifica periodica dell'operatività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 21) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'inquinamento da microplastiche e nanoplastiche – (Doc. XII-quinquies, n. 22) – alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione su «Adottare meccanismi efficaci per proteggere le donne e i bambini ucraini da abusi, sfruttamento e traffico di esseri umani» – (Doc. XII-quinquies, n. 23) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla condanna della profanazione delle tombe polacche in Bielorussia – (Doc. XII-quinquies, n. 24) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul sostegno a una Bielorussia democratica – (Doc. XII-quinquies, n. 25) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle conseguenze su donne e bambini dell'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina – (Doc. XII-quinquies, n. 26) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Sanzionare la deportazione dei bambini ucraini, assicurarne il ritorno e perseguire i responsabili» – (Doc. XII-quinquies, n. 27) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel rafforzare la partecipazione della società civile ai processi parlamentari e decisionali (Doc. XII-quinquies, n. 28) – alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dall'Autorità
nazionale anticorruzione.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 23 luglio 2024, ha trasmesso una segnalazione, adottata, con delibera n. 354 del 10 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di modifica della fattispecie di inconferibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2024.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza siccità in Sicilia, con particolare riguardo all'attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – 3-01346
PROVENZANO, BARBAGALLO, MARINO, IACONO, PORTA, SIMIANI, VACCARI, BRAGA, CURTI, EVI, FERRARI, FORATTINI, ROMEO, ANDREA ROSSI, GHIO, CASU e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la Sicilia è in piena emergenza siccità. Animali che bevono fango, laghi prosciugati, raccolti di grano e foraggio azzerati. Immagini impressionanti che arrivano in questi giorni dalla regione che già a marzo 2024 aveva approvato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024. Disagi che stanno mettendo in ginocchio allevatori e agricoltori su tutto il territorio e che si riverseranno presto a cascata sul resto della comunità, già interessata dal razionamento dell'acqua potabile tra il 10 per cento e il 45 per cento e che ha coinvolto circa un milione di persone. Si parla, in particolare, delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e, in misura minore, di quelle di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa;
tuttavia davanti alla recente gaffe del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che – come riportato da fonti di stampa – ha detto «Per fortuna quest'anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare e molto meno altre zone del Paese», è lecito domandarsi se l'emergenza idrica vissuta dalla Regione Siciliana si possa davvero definire un'emergenza imprevedibile o, al contrario, il risultato di mancati interventi infrastrutturali sugli invasi e sulle reti idriche, fra dighe incomplete e strutture così fatiscenti e indecorose da essere definire reti idriche «colabrodo»;
al riguardo è opportuno ricordare le importanti responsabilità del centrodestra che, con il presidente Musumeci, presentò 31 progetti al Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'ammodernamento irriguo che furono tutti bocciati, perdendo un finanziamento di circa 400 milioni di euro;
il commissario straordinario nazionale per la siccità, per la Sicilia, ha individuato 27 interventi prioritari con un investimento di 829 milioni di euro, di cui ancora non ne risulta finanziato alcuno;
il Consiglio dei ministri ha stanziato appena 20 milioni di euro, risorse insufficienti e che non risultano nemmeno ben utilizzate a sostegno delle necessarie politiche da adottare per fronteggiare la crisi idrica;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pnissi) e ha competenza nel finanziamento delle infrastrutture idriche primarie e di interventi volti alla riduzione delle perdite;
il piano idrico della Regione Siciliana, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inglobato nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, prevede 49 interventi per finanziamenti complessivi pari a 1,6 miliardi di euro, di cui un primo stralcio, di 92 milioni di euro, sarebbe in arrivo –:
quali misure urgenti il Governo intenda adottare per fronteggiare nell'immediato l'«emergenza siccità» in Sicilia, mettendo in sicurezza la popolazione e il tessuto produttivo ed economico della regione.
(3-01346)
Iniziative di competenza volte ad accelerare la realizzazione dell'infrastruttura stradale Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura – 3-01347
GIAGONI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
gli investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita a lungo termine di un territorio, oltre che incrementarne l'attrattività e consolidarne le capacità competitive;
tra gli investimenti statali previsti per la regione Sardegna figura un fondo di circa 475 milioni di euro per la realizzazione dell'itinerario stradale Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura;
allo stato attuale, per la realizzazione del primo lotto, che in base al progetto definitivo sarà costituito da un'arteria a quattro corsie da Olbia a San Giovanni, al momento si attende il parere della Commissione di valutazione impatto ambientale; per la tratta Arzachena-Palau si attende il progetto preliminare; infine, il lotto che termina a Santa Teresa, paese transfrontaliero con la Corsica, è ancora in fase di progettazione;
dopo quasi venti anni di inerzia, negli ultimi due anni si è registrata, finalmente, un'attenzione concreta da parte del Ministro interrogato per la sicurezza dei sardi, delle comunità locali, di pendolari e di turisti, confermata anche dalle recenti dichiarazioni circa la ferma volontà del Governo di realizzare l'intervento citato;
la realizzazione dell'arteria garantirà non solo maggiore sicurezza e viabilità per automobilisti, motociclisti e ciclisti, ma costituisce un punto di collegamento nevralgico anche per La Maddalena e Santa Teresa Gallura, in cui sono presenti attività di eccellenza dell'intero comparto turistico-ricettivo-imprenditoriale del nord della Sardegna –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di accelerare le procedure di realizzazione dell'arteria di collegamento Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura.
(3-01347)
Iniziative di competenza volte a dar seguito ad una recente sentenza della Corte costituzionale in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea, al fine di ampliarne l'offerta e l'efficienza – 3-01348
DE MONTE, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il noleggio con conducente (ncc) è un servizio pubblico non di linea che si differenzia dal servizio taxi per la presenza di un conducente che rimane a disposizione dell'utente per l'intera durata del servizio;
per l'accesso di lavoratori al noleggio con conducente è prevista un'autorizzazione che conferisce l'autonomia di esercitare l'attività di autista e di offrire questo tipo di servizio ai passeggeri a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti e previo superamento di un esame;
con la sentenza n. 137 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che ha imposto il divieto di rilascio di autorizzazioni al noleggio con conducente riportata dall'articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 («Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»);
nello specifico, la norma dichiarata illegittima prevedeva il divieto di concedere nuovi permessi fino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle licenze taxi e ncc, imponendo di fatto «una barriera all'ingresso dei nuovi operatori», pregiudicando «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea» che compromette la difficile situazione del trasporto pubblico delle grandi città, anche in considerazione dei grandi eventi previsti per i prossimi anni (si pensi al Giubileo e alle Olimpiadi invernali);
la Corte costituzionale ha, quindi, già rigettato due impugnative del Governo su due leggi della regione Calabria, che hanno previsto il rilascio di nuove licenze per gli ncc nella regione, pronunciandosi a favore della rimozione degli ostacoli alla libertà di stabilimento prevista dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla libera concorrenza senza l'effettiva protezione di un interesse generale;
sul medesimo argomento si è inoltre pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, dichiarando la contrarietà della disciplina catalana – che prevedeva la limitazione del numero di licenze di servizi di noleggio con conducente a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi nella città di Barcellona – rispetto alla disciplina eurounitaria, ricordando che simili disposizioni possono essere giustificate solo per motivi di interesse generale e che le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale – quali il servizio di trasporto pubblico non di linea – sono comunque soggette alle regole di concorrenza –:
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di dare seguito normativo alla sentenza n. 137 del 2024 della Corte costituzionale e rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza nel settore, garantendo alla collettività un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato.
(3-01348)
Chiarimenti e iniziative in merito all'introduzione di sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe, con particolare riferimento al servizio TargaGo sulla tangenziale di Napoli – 3-01349
PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la direttiva (Ue) n. 2019/520 ha riconosciuto che sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe, come il videotolling, richiedono un maggior numero di verifiche manuali delle operazioni di pagamento dei pedaggi rispetto ai sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo e sono più adatti a settori di piccole dimensioni come i pedaggi urbani, specificando che attualmente non sono disponibili norme tecniche condivise tali da garantire una massiccia diffusione dei sistemi di pedaggio basati sul videotolling;
peraltro, l'unica esperienza di impiego del videotolling in Italia per l'esazione del pedaggio autostradale, ovvero il caso dell'Autostrada pedemontana lombarda, si è rivelata estremamente critica;
a febbraio 2024 è stato costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro a cui partecipano Aetis (Associazione europea dei principali operatori del pedaggio) e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), al fine di definire un approccio condiviso per l'introduzione del videotolling sulla rete autostradale italiana e discuterne la governance, ma ancora non si è giunti a una soluzione concorde;
tuttavia, martedì 2 luglio 2024 è stato annunciato il lancio del nuovo servizio di videotolling TargaGo di Autostrade per l'Italia s.p.a. che consentirà di pagare il pedaggio sulla tangenziale di Napoli tramite il riconoscimento della targa del veicolo. Questa iniziativa, mai condivisa nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo tecnico, si colloca all'interno della nuova strategia di esazione del pedaggio 2025-2029 di Autostrade per l'Italia s.p.a., che prevede la diffusione del videotolling lungo tutte le proprie tratte autostradali a fronte del licenziamento di 800 casellanti entro il 2029;
il servizio TargaGo, privo di standard tecnici unilateralmente riconosciuti, si basa su tecnologie proprietarie, non conoscibili e mai adeguatamente testate come efficienti e sicure per gli utenti autostradali, oltre che per la loro privacy. Inoltre, nella tangenziale di Napoli, il servizio verrà esercito nella medesima corsia riservata agli utenti Servizio europeo di telepedaggio (Set) in aperta violazione delle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/520 –:
se intenda indicare le valutazioni in base alle quali è stato autorizzato il servizio TargaGo, che non risulterebbe essere stato prima notificato alla Commissione europea e che è del tutto privo delle certificazioni di affidabilità ad oggi obbligatorie, specificando se la futura diffusione del videotolling implicherà un aumento delle tariffe autostradali, traslando di fatto gli oneri infrastrutturali in capo agli utenti.
(3-01349)
Iniziative di competenza volte a migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario e aereo – 3-01350
LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
la mobilità delle persone ricopre un ruolo rilevante non solo per lo sviluppo dell'attività economica, in particolare per la cura dei flussi turistici nazionali e internazionali, ma anche per la vita sociale del Paese;
come riportato da numerose fonti di stampa, i ritardi e i disagi avvenuti negli ultimi mesi coinvolgono sia il trasporto ferroviario sia il trasporto aereo, anche sulle tratte di spostamento più frequentate e strategiche, per esempio presso le stazioni di Napoli, Roma e Firenze e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa;
i recenti ritardi del trasporto ferroviario rispetto alla programmazione definita, stando alle comunicazioni degli enti responsabili del servizio, sono stati provocati non solo da eventi sporadici come la presenza di persone sui binari, ma anche da ripetuti malfunzionamenti delle infrastrutture di trasporto, ad esempio con riguardo ai guasti elettrici lungo le linee;
anche gli operatori del trasporto aereo hanno riscontrato disagi consistenti, dovuti anche a problemi della rete europea di trasporto, a volumi di traffico superiori alla media, nonché al trasferimento del centro di controllo Enav da Brindisi a Roma –:
quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per garantire e migliorare la qualità del servizio di trasporto ferroviario e aereo, per esempio rafforzando i servizi di vigilanza e l'assistenza ai passeggeri negli aeroporti più frequentati.
(3-01350)
Iniziative volte a garantire un adeguato servizio ferroviario nelle regioni meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta tra Vallo della Lucania e Sapri – 3-01351
BALDINO, SCUTELLÀ, IARIA, ORRICO e TUCCI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nella giornata del 9 luglio 2024 un grave incidente ferroviario, che ha coinvolto un carro merci a Centola, ha comportato la chiusura della tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della linea tirrenica meridionale, uno dei più importanti collegamenti ferroviari della direttrice nord-sud tra la Sicilia, la Calabria e il resto dell'Italia. Saranno necessari alcuni giorni di stop, per rimuovere i vagoni deragliati e pertanto sono previsti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni alta velocità, intercity e regionali. Trenitalia nel frattempo invita «i passeggeri a riprogrammare il viaggio»;
come è noto, l'evento si è verificato nel periodo di maggior flusso turistico per le regioni meridionali, creando una serie di difficoltà a turisti e residenti, in un territorio che già sconta un gap infrastrutturale storico, isolando di fatto la Calabria dal sistema nazionale del trasporto su ferro, come già accade con quello europeo;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha bloccato il progetto dell'alta velocità Praia a Mare-Tarsia compromettendo anche lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, senza un valido progetto alternativo di potenziamento;
nel documento di economia e finanza 2023, questo Esecutivo ha previsto un nuovo impegno dello Stato sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina per mezzo di un progetto accantonato dal 2011 per la sua insostenibilità finanziaria, ambientale e sociale;
il Fondo per lo sviluppo e la coesione rappresenta lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
una rilevante quota della programmazione 2021-2027 per le regioni Sicilia e Calabria è stata a parere degli interroganti arbitrariamente impegnata dall'Esecutivo, per sopportare il costo dell'opera – attualmente non ancora definito – come anche la sua stessa fattibilità, tanto da portare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a procedere al progetto per «fasi costruttive»;
i numerosi incidenti accaduti nel nostro Paese in questi mesi mostrano con particolare evidenza che il percorso necessario è rappresentato dalle tante piccole e medie opere che capillarmente possono unire i territori, mettere in sicurezza i lavoratori del settore ferroviario e al contempo garantire gli standard europei a tutti i viaggiatori –:
quali azioni intenda porre in essere per evitare l'isolamento delle regioni meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della linea tirrenica meridionale.
(3-01351)
Iniziative di competenza a tutela dei viaggiatori e della continuità territoriale in relazione all'incremento dei prezzi dei servizi di trasporto aereo e marittimo nel periodo estivo – 3-01352
FOTI, FRIJIA, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, RAIMONDO, AMICH, BALDELLI, CANGIANO, DEIDDA, LONGI e GAETANA RUSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
come ogni anno, in questo periodo, anche nel 2024 il caro-voli e caro-traghetti è pronto a segnare un nuovo primato, con incrementi fino al 68 per cento;
secondo l'indagine congiunta Assoutenti-Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha messo a confronto i prezzi del settore turismo del 2024 con quelli del 2023, volando da Milano a Brindisi, con partenza il 10 agosto e ritorno il 17 agosto, una famiglia con due bambini spenderebbe oggi almeno 972 euro, registrando un aumento del 15 per cento rispetto allo stesso volo acquistato a giugno 2023; volare da Roma a Olbia costa 924 euro, con un incremento del 15,5 per cento rispetto al 2023, mentre per il volo Roma-Cagliari il prezzo minimo è di 686 euro, con un incremento del 19,7 per cento;
anche le tariffe dei traghetti crescono in media del 6,3 per cento rispetto al 2023: ad esempio, una famiglia con due bambini, che decide di viaggiare la settimana di Ferragosto in traghetto con auto al seguito, spenderà in media, andata e ritorno, 1.274 euro per la tratta Genova-Porto Torres, con un incremento dell'1,8 per cento; per la tratta Livorno-Olbia il costo è di 1.094 euro (+6,2 per cento); per la Napoli-Palermo 669 euro (+7,2 per cento); Civitavecchia-Porto Torres 823 euro (+10,2 per cento);
come riporta Il Messaggero, Ryanair avrebbe chiuso l'anno fiscale 2024 con un utile netto di 1,92 miliardi di euro, una crescita del + 34 per cento in un solo anno, seguita da Easyjet, altro colosso low cost, che a dicembre 2023 è tornata in positivo di 535 milioni di euro e Wizz Air, che nel 2024 conta utili per 366 milioni di euro;
sul timore di un oligopolio delle compagnie low cost l'Autorità garante della concorrenza e del mercato già indaga da tempo, come il procedimento ancora aperto contro Ryanair per presunte restrizioni alla vendita dei biglietti alle agenzie di viaggio o l'indagine sull'uso degli algoritmi da parte della compagnia per aumentare i prezzi dei voli verso la Sardegna e la Sicilia;
la situazione del caro-prezzi appare quanto mai allarmante, con l'esplosione di tariffe non giustificate da un reale aumento dei costi per la produzione del servizio di trasporto navale o aereo –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere in merito ai fatti esposti in premessa, al fine di scongiurare il rischio di iniziative speculative a danno dei viaggiatori e della continuità territoriale, con ripercussioni importanti anche sui territori interessati.
(3-01352)
Chiarimenti in ordine agli scenari sulla produzione di energia nucleare individuati nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – 3-01353
BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:
il 1° luglio 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha inviato alla Commissione europea il testo definitivo del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) dell'Italia;
a tal proposito il Ministro interrogato, nel corso di un'intervista, ha dichiarato: «Sulla base dei primi dati quantitativi di costo ricavati dalla piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, sono state inserite due ipotesi di scenario al 2050 con una produzione di energia da fonte nucleare: una più conservativa che fissa l'asticella all'11 per cento della richiesta di energia elettrica nazionale (8 gigawatt al 2050) e un'altra, senza la limitazione sul potenziale installabile, al 22 per cento con 16 gigawatt di capacità nucleare»;
sempre il Ministro interrogato, nel corso della medesima intervista, ha affermato che «Nel medio termine la possibilità di ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare poggerà sulle tecnologie sostenibili in corso di sviluppo, in particolare sui piccoli reattori modulari a fissione (smr) e nel lungo periodo sull'energia da fusione, sul quale potrebbe esserci qualche possibilità dal 2045 se la ricerca porterà i suoi frutti».;
con riferimento ai piccoli reattori modulari a fissione si tratta di tecnologie che funzionano a uranio arricchito, il cui maggior fornitore globale è la Russia, ancora non disponibili sul mercato e che, da uno studio messo a punto e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of sciences, non avrebbero meno problemi di produzione e gestione delle scorie prodotte rispetto ai reattori ad acqua pressurizzata tradizionali;
il nostro Paese è ancora alle prese con il problema dei rifiuti e delle scorie radioattivi derivanti dall'attività delle centrali, chiuse definitivamente dal 1990, e dal loro decommissioning, per il quale ancora non si è pervenuti a una soluzione concreta per il loro smaltimento, non essendo tuttora concluso l'iter per l'individuazione del sito idoneo a ospitare il deposito nazionale di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio dell'Unione europea;
il recente rapporto dell'Institute for energy economics and financial analysis (Ieefa) sulle prospettive tecnologiche e di mercato dei piccoli reattori modulari a fissione dimostra come, analizzando i dati disponibili dei 4 piccoli reattori modulari a fissione attualmente in funzione o in costruzione, le stime dei costi siano costantemente lievitati, come, ad esempio, per il NuScale Smr, il cui costo di costruzione è cresciuto del 75 per cento, passando da 5,3 a 9,3 miliardi di dollari –:
quali parametri siano stati utilizzati per introdurre nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima gli scenari sulla produzione di energia nucleare nel nostro Paese al 2050 e se siano stati valutati i costi per conseguire tali scenari.
(3-01353)
Elementi e iniziative in merito alla ripresa del settore cinematografico e audiovisivo – 3-01354
MARROCCO, TASSINARI, DALLA CHIESA e BATTILOCCHIO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto Siae 2023, che costituisce un'importante fonte di informazione sull'andamento dei settori dello spettacolo, intrattenimento e sport;
i dati relativi al 2023 mostrano un trend positivo, rispetto al 2022, per quasi tutti i settori che sembrano aver recuperato la crisi conseguente alle chiusure dovute all'emergenza pandemica;
per quanto riguarda il settore del cinema, importante impulso alla ripresa è stato apportato dall'iniziativa Cinema revolution attuata dal Ministro interrogato in collaborazione con le case di produzione e le sale aderenti all'iniziativa, misura confermata anche per il 2024;
a sostegno del settore sono state, inoltre, adottate anche campagne di comunicazione rivolte al grande pubblico, in particolare ai giovani: a tal fine è stato confermato l'avvio della nuova edizione, per l'anno scolastico 2024-2025, del «Piano nazionale cinema e immagini», noto anche come «Cips» (Cinema e immagini per la scuola);
si tratta di misure importanti che hanno consentito la ripresa di un settore che da sempre rappresenta una delle eccellenze della cultura italiana nel mondo –:
quale sia lo stato di ripresa del settore cinematografico e audiovisivo e se intenda prevedere misure finalizzate a consolidare ulteriormente tale ripresa.
(3-01354)
Chiarimenti in merito ai criteri contenuti nel prossimo decreto ministeriale per l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – 3-01355
GRIPPO, RICHETTI, BONETTI, SOTTANELLI, BENZONI e D'ALESSIO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
in merito al tax credit, forma di agevolazione per le produzioni cinematografiche che ha permesso la crescita dell'industria cinematografica, nell'ultimo anno si sono susseguiti dichiarazioni e ritardi del Governo causanti confusione e incertezza riguardo non solo alla volontà di mantenere e rafforzare tale meccanismo, ma anche alle sue modalità di distribuzione;
in particolare, come si è avuto modo di apprendere da alcune fonti di stampa in merito al possibile contenuto del decreto ministeriale contenente le disposizioni applicative del suddetto credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, – che dovrebbe essere pubblicato entro luglio 2024 – tali sgravi fiscali potrebbero essere elargiti più facilmente a produttori, distributori e sceneggiatori di contenuti incentrati sull'identità nazionale;
sembrerebbe che oltre 70 milioni di euro saranno dirottati dai contributi automatici ai contributi selettivi (in quota aggiuntiva) assegnati da un'apposita commissione adibita a valorizzare le «opere su personaggi e avvenimenti dell'entità culturale italiana». Di riflesso, aumenterà la discrezionalità sull'assegnazione dei fondi per la creazione di film;
per di più, si consideri che il recente adattamento del testo unico dei servizi di media audiovisivi ha previsto numerosi obblighi che garantiscono un eccessivo protezionismo per i produttori indipendenti nazionali;
inoltre, 52 milioni di euro dovrebbero essere riversati esclusivamente su progetti valorizzanti l'identità nazionale attraverso apposite figure storiche;
aspetto cruciale di questa rivoluzione del regime del tax credit – se confermata – risiede nella composizione della commissione: questa rivestirà un peso cruciale per l'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei contenuti cinematografici. Sembrerebbe non essere stata considerata la richiesta di ampliamento o revisione dei possibili componenti e neppure chiariti i criteri per la loro scelta;
oltre al già rilevante ritardo nell'adozione del citato decreto, questa riscrittura dei criteri per l'assegnazione dei fondi potrebbe fortemente danneggiare piccoli registi e produttori: per accedere al beneficio sembra essere necessario aver coperto il 40 per cento del finanziamento complessivo previsto. È molto probabile, quindi, che i piccoli produttori indipendenti dovranno rinunciare alle loro produzioni;
se tali disposizioni venissero confermate si avrebbero più perdite che benefici per le future scelte editoriali: l'Italia sarebbe l'unica a seguire questa traiettoria con seri riverberi sull'operato dei protagonisti del settore e sulle scelte d'investimento dei produttori stranieri. Tale meccanismo, invece, funziona se assegnato automaticamente attraverso semplificazioni burocratiche che permettano di pianificare con largo anticipo gli investimenti –:
se non ritenga, secondo quanto esposto in premessa, che un intervento normativo di tale portata incentrato ad avviso degli interroganti principalmente sull'esaltazione dell'identità nazionale, non risulti fortemente restrittivo della libera espressione del cinema, rischiando di danneggiare il comparto cinematografico e audiovisivo del nostro Paese.
(3-01355)
DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DEL TERMINE PER IL RIORDINO ORGANICO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE ADOZIONE DI TESTI UNICI (A.C. 1929)
A.C. 1929 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Proroga di termine)
1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
A.C. 1929 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (A.C. 1951)
A.C. 1951 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO I
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Capo I
CONTO DEL BILANCIO
Art. 1.
(Entrate)
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.112.621.812.359,73.
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 235.337.876.465,31, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2023.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 251.305.669.966,40, così risultanti:
Somme versate |
Somme rimaste
|
Somme rimaste
|
Totale |
|
(in euro) |
||||
Accertamenti .................................................................... |
1.007.341.987.310,01 |
34.086.727.636,96 |
71.193.097.412,76 |
1.112.621.812.359,73 |
Residui attivi dell'esercizio 2022 .................................................................... |
42.829.490.101,93 |
20.916.923.463,08 |
125.108.921.453,60 |
188.855.335.018,61 |
251.305.669.966,40 |
||||
A.C. 1951 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Spese)
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.144.118.066.948,64.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 193.495.158.260,26, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2023.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 198.768.657.431,10, così risultanti:
Somme pagate |
Somme rimaste
|
Totale |
|
(in euro) |
|||
Impegni .................................................................... |
1.086.514.799.880,13 |
57.603.267.068,51 |
1.144.118.066.948,64 |
Residui passivi dell'esercizio 2022 .................................................................... |
42.232.646.251,35 |
141.165.390.362,59 |
183.398.036.613,94 |
198.768.657.431,10 |
|||
A.C. 1951 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Disavanzo della gestione di competenza)
1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023, di euro 31.496.254.588,91, risulta stabilito come segue:
(in euro)
Entrate tributarie .................................................................... |
618.500.883.131,71 |
|
Entrate extra-tributarie .................................................................... |
119.655.510.196,23 |
|
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti .................................................................... |
3.457.393.274,41 |
|
Accensione di prestiti .................................................................... |
371.008.025.757,38 |
|
Totale entrate .................................................................... |
1.112.621.812.359,73 |
|
Spese correnti .................................................................... |
695.266.561.406,97 |
|
Spese in conto capitale .................................................................... |
170.896.382.778,00 |
|
Rimborso di passività finanziarie .................................................................... |
277.955.122.763,67 |
|
Totale spese .................................................................... |
1.144.118.066.948,64 |
|
Disavanzo della gestione di competenza .................................................................... |
31.496.254.588,91 |
|
A.C. 1951 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Situazione finanziaria)
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2023, di euro 462.171.145.931,15, risulta stabilito come segue:
(in euro)
Disavanzo della gestione di competenza .................................................................... |
31.496.254.588,91 |
||
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2022 .................................................................... |
441.369.194.672,49 |
||
Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2022: |
|||
Accertati: |
|||
al 1o gennaio 2023 .................................................................... |
235.337.867.465,31 |
||
al 31 dicembre 2023 .................................................................... |
251.305.669.966,40 |
||
15.967.802.501,09 |
|||
Aumento dei residui passivi lasciati dall'esercizio 2022: |
|||
Accertati: |
|||
al 1o gennaio 2023 .................................................................... |
193.495.158.260,26 |
||
al 31 dicembre 2023 .................................................................... |
198.768.657.431,10 |
||
5.273.499.170,84 |
|||
Disavanzo al 31 dicembre 2023 .................................................................... |
430.674.891.342,24 |
||
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2023 .................................................................... |
462.171.145.931,15 |
||
A.C. 1951 – Articolo 5
ARTICOLO 5 E RELATIVI ALLEGATI NN. 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Allegati)
1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni risultati in sede di consuntivo per l'esercizio 2023 sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
A.C. 1951 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Art. 6.
(Risultati generali
della gestione patrimoniale)
1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2023, resta stabilita come segue:
(in euro)
Attività |
||
Attività finanziarie .................................................................... |
697.405.227.989,05 |
|
Attività non finanziarie prodotte .................................................................... |
346.834.400.728,00 |
|
Attività non finanziarie non prodotte .................................................................... |
4.340.359.675,02 |
|
1.048.579.988.392,07 |
||
Passività |
||
Passività finanziarie .................................................................... |
3.806.370.055.554,88 |
|
3.806.370.055.554,88 |
||
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2023 .................................................................... |
2.757.790.067.162,81 |
|
A.C. 1951 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO II
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Art. 7
(Rendiconto)
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2023 è approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 (A.C. 1952)
A.C. 1952 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO E ANNESSE TABELLE
Art. 1.
1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono introdotte, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO: PER TALE TESTO, SI RINVIA ALLO STAMPATO A.C. 1952
A.C. 1952 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento propone l'aggiornamento, per l'anno 2024, delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese in considerazione di proposte di variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente;
la Scuola superiore dell'Italia centrale, caratterizzandosi per un approccio interdisciplinare e internazionale, può avere un ruolo determinante nello sviluppo innovativo del territorio stimolando processi di creazione di conoscenza in materia di tecnologie digitali, scienze dei materiali e nanotecnologie, ingegneria, architettura e design, fisica, tecnologie energetiche, scienze mediche e biotecnologie, ingegneria biomedica, scienze psicosociali e della comunicazione, diritto comparato della globalizzazione e diritto internazionale;
il progetto della Scuola, che a regime coinvolgerebbe centottanta studenti iscritti a corsi ordinari, includerebbe anche la realizzazione di alloggi specifici per garantire la residenzialità e favorire il dialogo fra universitari e dottorandi di discipline diverse nonché la proliferazione di luoghi di impulso per la cultura dell'innovazione;
gli atenei promotori dell'iniziativa sono l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi dell'Aquila e la sede individuata è Ascoli Piceno ma successivamente l'esperienza potrebbe essere estesa a tutti gli atenei del Centro Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare risorse per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'istituzione in via sperimentale della Scuola Superiore del Centro Italia.
9/1952/1. Latini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di assestamento propone l'aggiornamento, per l'anno 2024, delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese in considerazione di proposte di variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente;
la Scuola superiore dell'Italia centrale, caratterizzandosi per un approccio interdisciplinare e internazionale, può avere un ruolo determinante nello sviluppo innovativo del territorio stimolando processi di creazione di conoscenza in materia di tecnologie digitali, scienze dei materiali e nanotecnologie, ingegneria, architettura e design, fisica, tecnologie energetiche, scienze mediche e biotecnologie, ingegneria biomedica, scienze psicosociali e della comunicazione, diritto comparato della globalizzazione e diritto internazionale;
il progetto della Scuola, che a regime coinvolgerebbe centottanta studenti iscritti a corsi ordinari, includerebbe anche la realizzazione di alloggi specifici per garantire la residenzialità e favorire il dialogo fra universitari e dottorandi di discipline diverse nonché la proliferazione di luoghi di impulso per la cultura dell'innovazione;
gli atenei promotori dell'iniziativa sono l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi dell'Aquila e la sede individuata è Ascoli Piceno ma successivamente l'esperienza potrebbe essere estesa a tutti gli atenei del Centro Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, con apposito provvedimento normativo, risorse per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'istituzione in via sperimentale della Scuola Superiore del Centro Italia.
9/1952/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Latini.
La Camera,
premesso che:
in sede di monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale in Italia, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità italiane di garantire risorse finanziarie adeguate e proporzionate per le province, in attuazione all'articolo 9 della medesima Carta (raccomandazione 503/2024);
la raccomandazione del Consiglio d'Europa rende ancora più urgente e non più procrastinabile un intervento normativo sul sistema di finanziamento delle Province; tale intervento non può tuttavia prescindere da una più ampia riflessione sul tema delle funzioni attribuite a queste ultime e sulla stessa natura di tali enti;
in tal senso, lo stesso Consiglio d'Europa rivolge un più ampio monito al legislatore italiano per una riforma delle Province che preveda funzioni certe, risorse adeguate e il ritorno all'elezione diretta degli organi di governo affinché questi enti riacquistino piena legittimazione democratica attraverso il voto popolare;
considerato che:
le Province sono enti politici a tutti gli effetti, costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che disegna un'articolazione multilivello (Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) ispirato ai principi della democrazia e della sussidiarietà;
le Province svolgono un ruolo cardine nel nostro sistema costituzionale in quanto rappresentano enti necessari e intermedi di raccordo tra Comuni e Regioni; la loro funzione essenziale di coordinamento si esplica mediante la definizione di azioni e interventi a favore dei territori e su temi che interessano direttamente i diritti civili dei cittadini;
la legge 7 aprile 2014, n. 56, meglio nota come legge Delrio, nell'ambito di un processo di revisione complessiva del sistema degli enti locali e nel tentativo di dare un forte impulso per la costituzione delle città metropolitane, ha operato delle scelte di fondo assai discutibili, con l'eliminazione della tradizionale concezione della provincia come ente rappresentativo di una «comunità locale»;
la legge n. 56 ha, da un lato, trasformato le Province in enti di secondo livello, governati da amministratori comunali, e, dall'altro, previsto una sensibile riduzioni di funzioni, risorse e personale; i Presidenti sono eletti per quattro anni e governano gli enti senza una Giunta, con l'ausilio di consiglieri che dura in carica solo due anni;
la predetta legge Delrio è stata concepita come disciplina transitoria nella prospettiva di una riforma costituzionale che è stata bocciata dal popolo nel referendum del 2016;
considerato che:
le Province in questi dieci anni, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato di essere indispensabili per il Paese attraverso l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e nel supporto ai Comuni del territorio; il ruolo delle province si è dimostrato altresì fondamentale nella realizzazione degli investimenti, a partire da quelli previsti dal PNRR e dal PNC;
è tuttavia necessario rinnovare e rafforzare l'istituzione provinciale per rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze reali dei cittadini e per consentire alle nostre comunità di affrontare meglio le sfide di questo tempo;
la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 240/2021, ha evidenziato il ruolo delle province nell'ordinamento costituzionale rispetto agli enti di area vasta richiamando l'intervento del legislatore sul punto;
in occasione della 36° Assemblea annuale delle Province d'Italia, si è registrata un'ampia convergenza sulla necessità di valorizzare la partecipazione democratica e rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti, attraverso il ripristino dell'elezione diretta delle province;
osservato che:
il tema della riforma delle Province è tornato centrale nella attuale legislatura, ad opera di iniziative legislative da parte di differenti gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione.
il punto di approdo, particolarmente significativo, maturato in sede parlamentare, è, ad oggi, costituito dal testo unificato predisposto dal Comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali del Senato (pdl AS n. 57 e connessi – Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci);
la riforma delineata da tale testo è volta a definire organicamente il nuovo assetto delle Province, sia sul piano degli organi e della loro natura elettiva, sia su quello delle risorse e delle funzioni amministrative, ridefinite e potenziate in ragione del rinnovato carattere degli enti a rappresentanza diretta;
il dato di maggior rilievo attiene alla scelta compiuta nel testo unificato di ridefinire a tutto tondo l'ente Provincia, puntando alla reintroduzione della rappresentanza diretta delle collettività, attraverso l'elezione a suffragio universale e diretto di Presidente e Consiglio e superando il ridimensionamento operato dalla legge n. 56 del 2014 sul piano degli organi di governo, attraverso la reintroduzione della Giunta provinciale, oltre che alla conferma del Presidente e del Consiglio provinciale;
l'esame parlamentare degli AS n. 57 e connessi si è interrotto circa un anno fa presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, e non sono ancora stati espressi i pareri del Governo sugli emendamenti presentati;
il riavvio dell'esame parlamentare della riforma delle Province può costituire un volano anche per la revisione del T.u.e.l, sollecitando una più ampia riflessione sul ruolo degli enti locali nel nostro ordinamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare, in attuazione della citata raccomandazione del Congresso dei poteri locali del Consiglio d'Europa, ogni utile iniziativa per attribuire alle province risorse adeguate rispetto alle funzioni svolte, anche supportando e promuovendo la revisione organica della loro disciplina e del relativo sistema di finanziamento, a partire dall'esame parlamentare delle proposte di legge in materia.
9/1952/2. Comaroli, Pella.
La Camera,
premesso che:
in sede di monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale in Italia, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità italiane di garantire risorse finanziarie adeguate e proporzionate per le province, in attuazione all'articolo 9 della medesima Carta (raccomandazione 503/2024);
la raccomandazione del Consiglio d'Europa rende ancora più urgente e non più procrastinabile un intervento normativo sul sistema di finanziamento delle Province; tale intervento non può tuttavia prescindere da una più ampia riflessione sul tema delle funzioni attribuite a queste ultime e sulla stessa natura di tali enti;
in tal senso, lo stesso Consiglio d'Europa rivolge un più ampio monito al legislatore italiano per una riforma delle Province che preveda funzioni certe, risorse adeguate e il ritorno all'elezione diretta degli organi di governo affinché questi enti riacquistino piena legittimazione democratica attraverso il voto popolare;
considerato che:
le Province sono enti politici a tutti gli effetti, costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che disegna un'articolazione multilivello (Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) ispirato ai principi della democrazia e della sussidiarietà;
le Province svolgono un ruolo cardine nel nostro sistema costituzionale in quanto rappresentano enti necessari e intermedi di raccordo tra Comuni e Regioni; la loro funzione essenziale di coordinamento si esplica mediante la definizione di azioni e interventi a favore dei territori e su temi che interessano direttamente i diritti civili dei cittadini;
la legge 7 aprile 2014, n. 56, meglio nota come legge Delrio, nell'ambito di un processo di revisione complessiva del sistema degli enti locali e nel tentativo di dare un forte impulso per la costituzione delle città metropolitane, ha operato delle scelte di fondo assai discutibili, con l'eliminazione della tradizionale concezione della provincia come ente rappresentativo di una «comunità locale»;
la legge n. 56 ha, da un lato, trasformato le Province in enti di secondo livello, governati da amministratori comunali, e, dall'altro, previsto una sensibile riduzioni di funzioni, risorse e personale; i Presidenti sono eletti per quattro anni e governano gli enti senza una Giunta, con l'ausilio di consiglieri che dura in carica solo due anni;
la predetta legge Delrio è stata concepita come disciplina transitoria nella prospettiva di una riforma costituzionale che è stata bocciata dal popolo nel referendum del 2016;
considerato che:
le Province in questi dieci anni, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato di essere indispensabili per il Paese attraverso l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e nel supporto ai Comuni del territorio; il ruolo delle province si è dimostrato altresì fondamentale nella realizzazione degli investimenti, a partire da quelli previsti dal PNRR e dal PNC;
è tuttavia necessario rinnovare e rafforzare l'istituzione provinciale per rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze reali dei cittadini e per consentire alle nostre comunità di affrontare meglio le sfide di questo tempo;
la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 240/2021, ha evidenziato il ruolo delle province nell'ordinamento costituzionale rispetto agli enti di area vasta richiamando l'intervento del legislatore sul punto;
in occasione della 36° Assemblea annuale delle Province d'Italia, si è registrata un'ampia convergenza sulla necessità di valorizzare la partecipazione democratica e rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti, attraverso il ripristino dell'elezione diretta delle province;
osservato che:
il tema della riforma delle Province, assieme alla riforma del TUEL, è tornato centrale nella attuale legislatura, ad opera di iniziative legislative da parte di differenti gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione.
la riforma delineata da tale testo è volta a definire organicamente il nuovo assetto delle Province, sia sul piano degli organi e della loro natura elettiva, sia su quello delle risorse e delle funzioni amministrative, ridefinite e potenziate in ragione del rinnovato carattere degli enti a rappresentanza diretta;
il dato di maggior rilievo attiene alla scelta compiuta nel testo unificato di ridefinire a tutto tondo l'ente Provincia, puntando alla reintroduzione della rappresentanza diretta delle collettività, attraverso l'elezione a suffragio universale e diretto di Presidente e Consiglio e superando il ridimensionamento operato dalla legge n. 56 del 2014 sul piano degli organi di governo, attraverso la reintroduzione della Giunta provinciale, oltre che alla conferma del Presidente e del Consiglio provinciale;
il riavvio dell'esame parlamentare della riforma delle Province può costituire un volano anche per la revisione del T.u.e.l, sollecitando una più ampia riflessione sul ruolo degli enti locali nel nostro ordinamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare, ogni utile iniziativa per attribuire alle province risorse adeguate rispetto alle funzioni svolte e alle eventuali riforme in ragione delle proposte parlamentari presentate.
9/1952/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Pella, Romano, Lucaselli.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza sulle associazioni combattentistiche di propria competenza, tra le quali l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG);
la legge 31 gennaio 1994, n. 93 recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» ha previsto l'erogazione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati in favore delle citate Associazioni;
la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i predetti contributi siano iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano poi ripartiti annualmente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto interministeriale di riparto previo parere delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato;
il citato capitolo 2309 ogni anno, dal 2018, subisce, sistematicamente e senza un motivo apparente, una decurtazione annua di 200.000 euro a valere sulla proiezione del terzo anno del Bilancio dello Stato e, solo grazie agli interventi emendativi del Parlamento, è ripristinato e riallineato agli altri anni;
tale riduzione sistematica dei fondi a disposizione delle citate Associazioni impedisce una corretta programmazione delle proprie attività di rappresentanza e tutela rivolte non solo agli iscritti alle Associazioni ma all'intera categoria;
lo scorso novembre, nel corso dell'esame dello schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (AG 92), le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nell'esprimere il loro parere favorevole, hanno entrambe chiesto al Governo di stabilizzare l'importo nella misura di 1.956.197 euro annui, posizione accolta dalla Sottosegretaria all'Interno con delega al tema, On. Wanda Ferro;
lo scorso dicembre, l'ultima Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 ha riproposto la consueta riduzione del finanziamento a valere sulla proiezione del 2026 e ha altresì effettuato un taglio lineare del 5 per cento sul capitolo per tutto il triennio 2024-2026 e per gli anni successivi;
nell'ambito dell'esame del medesimo provvedimento presso il Senato della Repubblica il Governo accogliendo l'ordine del giorno n. 111 dei Relatori si è impegnato a «destinare le risorse di parte corrente del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi» per diversi interventi tra i quali «un contributo di 100.000 euro per il 2024, 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno»;
l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra rappresenta e tutela per legge in Italia decine di migliaia di mutilati, invalidi, ciechi, vedove e orfani per causa di guerra e le loro famiglie, fornendo loro assistenza diretta e servizi;
l'ANVCG è una delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e in quanto tale è componente effettiva dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la legge 25 gennaio 2017 n. 9 che ha istituito la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo affida espressamente all'ANVCG, insieme agli enti locali e al Ministero dell'istruzione e del Merito, il compito di dare attuazione ai principi e ai valori di detta legge e che a tal fine l'ANVCG ha in essere distinti protocolli d'intesa con l'ANCI e con il MIM;
l'ANVCG svolge campagne di informazione e prevenzione al rischio nella società e nelle scuole sul fenomeno degli ordigni bellici inesplosi e a tal fine ha in essere un protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa diretto anche a contribuire alla loro mappatura, nonché partecipa ai lavori del CNAUMA presso il Ministero degli Affari esteri,
impegna il Governo
a dare seguito agli indirizzi del Parlamento richiamati in premessa, fissando, a partire dalla prossima legge di bilancio, l'ammontare dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno nell'importo di 1.956.197 euro.
9/1952/3. Cattoi, Comaroli.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza sulle associazioni combattentistiche di propria competenza, tra le quali l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG);
la Legge 31 gennaio 1994, n. 93 recante «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» ha previsto l'erogazione, da parte del Ministero dell'interno, di contributi in ragione del sostegno alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati in favore delle citate Associazioni;
la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i predetti contributi siano iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano poi ripartiti annualmente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto interministeriale di riparto previo parere delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato;
il citato capitolo 2309 ogni anno, dal 2018, subisce, sistematicamente e senza un motivo apparente, una decurtazione annua di 200.000 euro a valere sulla proiezione del terzo anno del Bilancio dello Stato e, solo grazie agli interventi emendativi del Parlamento, è ripristinato e riallineato agli altri anni;
tale riduzione sistematica dei fondi a disposizione delle citate Associazioni impedisce una corretta programmazione delle proprie attività di rappresentanza e tutela rivolte non solo agli iscritti alle Associazioni ma all'intera categoria;
lo scorso novembre, nel corso dell'esame dello schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (AG 92), le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, nell'esprimere il loro parere favorevole, hanno entrambe chiesto al Governo di stabilizzare l'importo nella misura di 1.956.197 euro annui, posizione accolta dalla Sottosegretaria all'Interno con delega al tema, On. Wanda Ferro;
lo scorso dicembre, l'ultima Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 ha riproposto la consueta riduzione del finanziamento a valere sulla proiezione del 2026 e ha altresì effettuato un taglio lineare del 5 per cento sul capitolo per tutto il triennio 2024-2026 e per gli anni successivi;
nell'ambito dell'esame del medesimo provvedimento presso il Senato della Repubblica il Governo accogliendo l'ordine del giorno n. 111 dei Relatori si è impegnato a «destinare le risorse di parte corrente del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi» per diversi interventi tra i quali «un contributo di 100.000 euro per il 2024, 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno»;
l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra rappresenta e tutela per legge in Italia decine di migliaia di mutilati, invalidi, ciechi, vedove e orfani per causa di guerra e le loro famiglie, fornendo loro assistenza diretta e servizi;
l'ANVCG è una delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e in quanto tale è componente effettiva dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la legge 25 gennaio 2017 n. 9 che ha istituito la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo affida espressamente all'ANVCG, insieme agli enti locali e al Ministero dell'istruzione e del Merito, il compito di dare attuazione ai principi e ai valori di detta legge e che a tal fine l'ANVCG ha in essere distinti protocolli d'intesa con l'ANCI e con il MIM;
l'ANVCG svolge campagne di informazione e prevenzione al rischio nella società e nelle scuole sul fenomeno degli ordigni bellici inesplosi e a tal fine ha in essere un protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa diretto anche a contribuire alla loro mappatura, nonché partecipa ai lavori del CNAUMA presso il Ministero degli Affari esteri,
impegna il Governo
a dare seguito agli indirizzi del Parlamento richiamati in premessa, valutando la possibilità di stabilire l'ammontare dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno nell'importo di 1.956.197 euro.
9/1952/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattoi, Comaroli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024;
il provvedimento citato propone l'aggiornamento per l'anno 2024 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, per competenza e cassa, in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza (DEF) 2024;
il provvedimento citato prevede inoltre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, fermo restando l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
il 31 marzo 2023 il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha proclamato il Comune di Agrigento Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025;
il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la finalità di sostenere la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale e di promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché di garantire il raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali;
il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 3 aprile 2003, per le finalità stabilite dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha ammesso a contributo un importo pari a euro 2.000.000 relativi alla realizzazione di un dissalatore a servizio della città di Agrigento e opere di adduzione connesse;
il decreto ministeriale 16 luglio 2003, n. 21, ha previsto, per le finalità stabilite dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'impegno della somma di euro 1.000.000 a favore della città di Agrigento relativo alla realizzazione di una struttura di accoglienza per portatori di handicap;
le misure assegnate al Comune di Agrigento in attuazione della legge 28 dicembre 2001, n. 448 risultano dunque pari a euro 3.000.000,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di autorizzare il Comune di Agrigento, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, per un totale di 3 milioni di euro assegnati per l'anno 2002, riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per destinarle a spese relative ad interventi ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, finalizzati alla promozione del Comune di Agrigento.
9/1952/4. Pisano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024;
il provvedimento citato propone l'aggiornamento per l'anno 2024 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, per competenza e cassa, in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza (DEF) 2024;
il provvedimento citato prevede inoltre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, fermo restando l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
il 31 marzo 2023 il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha proclamato il Comune di Agrigento Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025;
il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la finalità di sostenere la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale e di promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché di garantire il raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali;
il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 3 aprile 2003, per le finalità stabilite dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha ammesso a contributo un importo pari a euro 2.000.000 relativi alla realizzazione di un dissalatore a servizio della città di Agrigento e opere di adduzione connesse;
il decreto ministeriale 16 luglio 2003, n. 21, ha previsto, per le finalità stabilite dall'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'impegno della somma di euro 1.000.000 a favore della città di Agrigento relativo alla realizzazione di una struttura di accoglienza per portatori di handicap;
le misure assegnate al Comune di Agrigento in attuazione della legge 28 dicembre 2001, n. 448 risultano dunque pari a euro 3.000.000,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di autorizzare il Comune di Agrigento, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, per un totale di 3 milioni di euro riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per destinarle a spese relative ad interventi ordinari e straordinari di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, finalizzati alla promozione del Comune di Agrigento.
9/1952/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
il provvedimento in esame provvede, dunque, ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni;
come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte variazioni tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente predeterminate per legge, in virtù della cosiddetta flessibilità di bilancio (articolo 33, comma 3, della legge n. 68 196/2009). I margini di flessibilità in sede di assestamento consentono variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, fermo restando però il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
sono inoltre presentati nel disegno di legge di assestamento le variazioni di bilancio operate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui;
in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2024 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.571 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 27.010 milioni e da un aumento delle spese finali per 28.581 milioni;
nel complesso, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 169 milioni di euro in termini di competenza e di circa 413 milioni di euro in termini di cassa rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio;
la spesa complessiva del Ministero delle infrastrutture e trasporti è allocata su 5 missioni e 14 programmi, suddivisi. La gran parte della spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, ove è concentrato storicamente oltre il 90 per cento della spesa finale complessiva del Ministero: la n. 13 «Diritto alla mobilità» e la n. 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica»;
la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto Generale dello Stato 2023 riporta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha potuto disporre nel 2023 di una dotazione finanziaria definitiva a 21,8 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto al 2022 (-2,9 per cento). Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le risorse totali impegnate hanno raggiunto 20,4 miliardi, di cui 17,1 di competenza e 3,2 sui residui;
nell'ambito del contratto di programma MIT-Rfi, parte investimenti sono state previste risorse per la velocizzazione dell'attraversamento dinamico dello stretto;
nell'ambito delle infrastrutture prioritarie, la Corte rileva, tra le risorse previste nel programma 5, «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», che 40 milioni di euro di contributi per RFI per l'acquisto e l'ammodernamento di treni o navi e bus da destinare al servizio di traghettamento dello stretto di Messina sono stati rinviati al 2026;
il Dossier relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, presenta rilevanti criticità sollevate da ultimo dal Presidente dell'Anac nell'ambito delle audizioni sul decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, cosiddetto «Decreto infrastrutture», il quale, dopo aver contestato la decisione di non mettere a gara l'opera, ha rappresentato la necessità che vi sia la fissazione di un termine per valutare lo svolgimento dell'opera e pertanto attualmente ancora incerto,
impegna il Governo
a procedere al finanziamento dei contributi per RFI, ai fini dell'acquisto e l'ammodernamento di treni o navi e bus da destinare al servizio di traghettamento dello stretto di Messina, sostenendo in tal modo l'attraversamento dinamico per mezzo di navi moderne e sostenibili in luogo del progetto sull'attraversamento stabile, alla luce delle numerose criticità riscontrate.
9/1952/5. Morfino, Iaria, Cantone.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
il provvedimento in esame provvede, dunque, ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni;
come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte variazioni tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente predeterminate per legge, in virtù della cosiddetta flessibilità di bilancio (articolo 33, comma 3, della legge n. 68 196/2009). I margini di flessibilità in sede di assestamento consentono variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, fermo restando però il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024, approvato con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Tabella n. 4) reca previsioni, sia di competenza che di cassa, per complessivi 202.948 milioni di euro (202.889,4 milioni per la parte corrente e 58,6 milioni per la parte in conto capitale);
la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2024 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 12.084 milioni di euro (interamente di parte corrente);
le summenzionate previsioni iniziali hanno subito però alcune modifiche derivanti da due ordini di fattori: variazioni introdotte in forza di atti amministrativi (adottati nel periodo gennaio-maggio 2024) e variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;
in particolare, le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo hanno determinato complessivamente un aumento di circa 76,9 milioni di euro sia delle previsioni di competenza che delle dotazioni di cassa e un'assenza di residui;
con l'assestamento 2024 si propone quindi una variazione delle dotazioni di competenza pari a +76,1 milioni di euro, integralmente ascrivibile ad un incremento delle previsioni assestate rispetto alle previsioni iniziali della Missione 25 «Politiche previdenziali»;
nel 2023, come riportato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2023 – le attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state contrassegnate dal graduale superamento della fase emergenziale che, iniziata con la crisi pandemica, si è riacutizzata a seguito dello shock energetico. L'Amministrazione ha dovuto fronteggiare gli impegni connessi con alcuni istituiti previdenziali e assistenziali (Quota 103, Reddito di cittadinanza, Assegno unico e universale per i figli) e con gli obiettivi di rielaborare le politiche degli ammortizzatori sociali;
come rilevato sempre dalla Corte dei conti, anche nell'esercizio 2023, come già avvenuto per gli esercizi 2021 e 2022, la quasi totalità delle risorse di competenza (il 99,2 per cento) si è sostanziata in trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (oltre la metà per le politiche previdenziali);
per quanto concerne le tre missioni più rilevanti del Ministero del Lavoro, in risposta alla crisi economica e sociale che ha caratterizzato anche il 2023 e correlata in particolare alla crisi energetica, si è registrata una variazione degli stanziamenti finali rispetto a quelli iniziali in aumento per la Missione 25 «Politiche previdenziali» e in diminuzione per le altre due Missioni, ossia la 24 «Diritti sociali e politiche sociali e famiglia», e la 26 «Politiche per il lavoro», pure invero fondamentali nella lotta contro il «lavoro povero» e l'esclusione sociale;
le risorse assegnate in termini di stanziamenti definitivi alla Missione 25 «Politiche previdenziali» – che si articola nell'unico programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – sono state pari a 108.495,3 milioni di euro, ed hanno rappresentato circa il 59 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro;
in particolare, nel 2023, la spesa finale di tale Missione è quindi aumentata, rispetto al 2022, di circa l'8 per cento: si tratta di un incremento riconducibile, tra l'altro, principalmente all'aumento degli stanziamenti previsti per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in relazione al conferimento del TFR alla previdenza complementare;
alla luce di quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023 – in merito all'incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS), componente integrante della retribuzione e spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio –, è evidente che la graduazione temporale degli effetti della decisione di accoglimento tuttavia non sterilizza completamente il rischio dell'impatto degli effetti della giurisprudenza «onerosa»;
sebbene questo tipo di giurisprudenza costituzionale consenta di contemperare tutti i diritti coinvolti, garantendo «il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (C. Cost. n. 264 del 2012), è necessario che il Legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, provveda a quanto sancito nel monito della Corte e, nel più breve tempo possibile, riconduca a ragionevolezza la disciplina in materia di TFS;
la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, intervenuta di recente in sede di audizione sull'autonomia differenziata, ha sottolineato l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale tale per cui, nel «rapporto tra principio dell'equilibrio del bilancio e tutela dei diritti costituzionali», l'ordine di priorità necessario vede dapprima l'individuazione degli interventi di attuazione dei diritti e, solo consequenzialmente, la decisione sulla composizione del bilancio,
impegna il Governo
nel rispetto delle esigenze di contenimento della dinamica della spesa corrente e di equilibrio economico-finanziario del bilancio pubblico, ad adottare ogni misura idonea, anche di carattere normativo, volta ad individuare risorse adeguate per garantire tempestività nella corresponsione del TFS, nel rispetto del principio di ragionevolezza richiamato nelle sentenze della Corte costituzionale citate in premessa.
9/1952/6. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
il provvedimento in esame provvede, dunque, ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni;
come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte variazioni tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente predeterminate per legge, in virtù della cosiddetta flessibilità di bilancio (articolo 33, comma 3, della legge n. 68 196/2009). I margini di flessibilità in sede di assestamento consentono variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, fermo restando però il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
lo stato di previsione relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) esponeva previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 180.342,5 milioni di euro e di cassa pari a 180.924,2 milioni di euro;
per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 183.640,3 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 3.300 milioni rispetto alle previsioni iniziali;
sia gli stanziamenti iniziali che quelli definitivi del 2023 registrano un incremento rispetto a quelli del 2022 pari a circa l'11 per cento con riferimento agli stanziamenti iniziali (da 162.512,8 milioni nel 2022 a 180.342,5 milioni nel 2023) e a circa il 3,3 per cento con riferimento agli stanziamenti definitivi (da 177.755,8 milioni nel 2022 a 183.640,3 milioni nel 2023);
nel 2023, come riportato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2023 – l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare, tra l'altro, gli impegni connessi con gli obiettivi di rielaborare le politiche degli ammortizzatori sociali e – come ricorda anche la Nota integrativa alla legge di bilancio 2023 – ciò nell'ambito dell'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230) che ha previsto il passaggio da una struttura per direzione generali ad una struttura di tipo dipartimentale, a seguito della quale il Ministero riportato all'interno dell'amministrazione, a decorrere dal 1° marzo 2024, l'articolazione in materia di politiche attive del lavoro esercitate in precedenza da ANPAL;
per quanto in particolare concerne le tre missioni più rilevanti del Ministero (sulle cinque complessive), in risposta alla crisi economica e sociale che ha caratterizzato anche il 2023 correlata in particolare alla crisi energetica, si è registrata una variazione degli stanziamenti finali rispetto a quelli iniziali in aumento per la Missione 25 «Politiche previdenziali», ma in netta diminuzione per le altre due Missioni, ossia la 24 «Diritti sociali e politiche sociali e famiglia», e la 26 «Politiche per il lavoro», invero fondamentali nella lotta contro il «lavoro povero» e l'esclusione sociale;
la Missione 24 registra una variazione in diminuzione pari a circa 776,3 milioni di euro, ascrivibile in particolare al decremento del Fondo per il Reddito di cittadinanza (RDC), anche a seguito della sua sostituzione, dal 2024, con le misure dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro (cap 2781, con –820,5 mln). Tale diminuzione è congruente con la variazione negativa degli stanziamenti definitivi registrati con riferimento al programma Trasferimenti assistenziali e finanziamenti della spesa sociale (24.12) che assorbe la quasi totalità delle risorse di Missione, variazione pari a –1.125 milioni rispetto agli stanziamenti iniziali;
per quanto concerne la misura del RDC (cap. 2781), si è registrato quindi nel 2023 uno stanziamento definitivo pari a 7.006,4 milioni, in diminuzione di circa il 15,6 per cento rispetto al 2022 (che registrava uno stanziamento definitivo pari a 8.285 milioni). Ciò evidentemente a seguito della sostituzione, dal 1° gennaio 2024, dell'RDC e della pensione di cittadinanza con l'ADI (di cui al decreto-legge n. 48 del 2023), quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
rilevato che:
secondo i dati Inps della prima edizione dell'Osservatorio su ADI e Supporto formazione e lavoro (SFL), a maggio scorso, 624.712 famiglie hanno ricevuto l'ADI per una media di 617 euro a famiglia: in termini assoluti, il numero di famiglie sostenute attraverso l'ADI è poco più della metà rispetto a quanto si fece con il RDC;
nei primi sei mesi del 2024, inoltre, 697.640 famiglie hanno ricevuto almeno una mensilità del nuovo sussidio, numero inferiore rispetto a quello delle famiglie che, tra aprile 2019 e luglio 2021, avevano ricevuto il RDC, arrivato fino a un massimo di 1,4 milioni di nuclei familiari beneficiari – si noti, infatti, che il RDC è stata una misura di carattere universale, almeno fino a luglio 2023 quando non avevano più potuto riceverlo le famiglie (eleggibili per il neonato SFL) in cui non fosse stato presente almeno un minore, un disabile o una persona di 60 anni e più;
la riduzione del numero dei percettori di RDC tra metà 2021 e metà 2023 va attribuita per gran parte alla ripresa economica post-Covid: ad esempio, il maggior calo del RDC era stato registrato nel Centro Nord dove la ripresa era stata più intensa rispetto al Sud e dove si era fatta sentire anche la vicinanza al mercato del lavoro che, di fatto, aveva agevolato il reinserimento di tante persone;
confrontando le misure di contrasto alla povertà, quindi, si rende chiaro, mentre tra metà 2021 e metà 2023 la ripresa post-pandemica ha favorito l'uscita dal RDC soprattutto di famiglie giovani, con minori, senza disabili, residenti al Centro e al Nord e di cittadinanza non italiana, diversamente tra luglio 2023 e dicembre dello stesso anno, la riduzione del numero dei beneficiari non è stata dovuta alla ripresa economica quanto invero alla cancellazione del RDC per alcune tipologie di famiglie e all'avvio della riforma voluta dal Governo Meloni;
un altro confronto interessante con la vecchia misura di contrasto alla povertà, cosiddetto RDC, riguarda la copertura che ha offerto alle persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Stando ai dati Istat, si può calcolare che se il RDC dava copertura solo al 38 per cento delle persone in condizioni di povertà assoluta, i numeri odierni dell'Inps sull'ADI dicono che a essere sostenute economicamente siano soltanto 1,6 milioni di persone sui 5,7 milioni di poveri assoluti, vale a dire il 28 per cento: percentuale, dunque, che si è abbassata con l'ADI;
dai dati Istat si evince altresì come l'impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulti limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi di gran lunga superiore all'incremento dei redditi nominali. La ripresa dell'economia e dell'occupazione – che pure ha consentito una consistente riduzione delle domande di sostegno –, ha coinciso con un forte aumento dell'inflazione che ha colpito maggiormente proprio quelle stesse persone in condizioni di indigenza;
valutato che:
anche a livello locale e regionale – da ultimo, in Regione Sicilia – si susseguono iniziative volte a introdurre o rafforzare misure di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, al «lavoro povero» e all'esclusione sociale,
impegna il Governo
nel rispetto delle esigenze di contenimento della dinamica della spesa corrente e di equilibrio economico-finanziario del bilancio pubblico, a stanziare quanto prima adeguate risorse per il contrasto alla povertà, ispirandosi a modelli di erogazione a carattere universale come il Reddito di cittadinanza.
9/1952/7. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
per la sanità e voci di interesse ricadono principalmente in due diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 15) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2);
lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2024, spese iniziali per circa 2.406,5 milioni di euro (-14,2 per cento rispetto ai 2.808 milioni inizialmente previsti nel 2023) e 2.409,8 milioni in conto cassa; la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2024 risultava pari a 300 milioni per la parte corrente e a 1.695,9 milioni per la parte in conto capitale, per un totale presunto di 1.995,9 milioni di euro;
le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano complessivamente pari a 2.515,6 milioni per la parte di competenza e a 3.262,9 milioni in conto cassa, con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2024, pari a 42,1 milioni per competenza e 786,1 milioni per cassa, intervenute a seguito di provvedimenti legislativi o norme di carattere generale;
le variazioni proposte con il provvedimento all'esame ammontano invece a +66,97 milioni sia in conto competenza, sia in conto cassa, e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile rispetto al totale delle previsioni iniziali di risorse stanziate complessivamente nello stato di previsione; la variazione dei residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2023, proposta in aumento con il presente provvedimento è di 615,8 milioni di euro, per un totale complessivo assestato di 2.611,7 milioni;
in merito ai contenuti di cui all'A.C. 433-A che intende garantire l'assistenza sanitaria a chi, per svariate ragioni, si trova ad essere privo di residenza, approvato in questo ramo del Parlamento, si ricorda come sia stato necessario prospettarne una circoscritta sperimentazione territoriale per contenere gli oneri conseguenti ad una difficile e me probabilmente più estesa quantificazione;
più in particolare, l'assistenza sanitaria per chi è senza dimora è riconosciuta solo a chi vive in taluni territori, con il rischio di prefigurare un palese contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione; le risorse esigue sono infatti distribuite solo alle città metropolitane tenendo fuori dall'ambito di applicazione della disposizione coloro che, pur senza dimora o residenza, si trovano ad abitare in città che non siano metropolitane;
si ricorda che nella categoria dei «senza dimora» rientrano di fatto anche coloro che per qualsiasi motivo, prevalentemente per ragioni economiche e lavorative, non possono essere intestatari di un affitto e dunque di una residenza; queste persone dormono spesso in casa di amici, in dormitori, in stanze che non permettono di registrare la residenza o in subaffitto;
si tratta spesso di padri o madri, separati o che hanno perso il lavoro, di persone adulte difficilmente ricollocabili nei mondo del lavoro o di anziani con pensioni minime. Si tratta di persone che non hanno alcun sostegno reddituale e che comunque non possono permettersi affitti e case autonome;
non avere un'abitazione comporta quindi la cancellazione della residenza anagrafica e l'assenza di residenza anagrafica, a sua volta, non consente di ricevere l'assistenza sanitaria di base e la possibilità di scegliere il cosiddetto medico di famiglia,
impegna il Governo
ad individuare, con speditezza e senza ulteriori rinvii, nel prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie ed adeguate per assicurare il diritto alla salute e l'assistenza sanitaria a tutti coloro che per qualsiasi motivo, prevalentemente per ragioni economiche e lavorative, non possono essere intestatari di un affitto e dunque di una residenza.
9/1952/8. Quartini.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
le previsioni iniziali per la spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 hanno subito infatti alcune modifiche derivanti da due ordini di fattori: variazioni introdotte in forza di atti amministrativi (adottati nel periodo gennaio-maggio 2024) e variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;
per quanto concerne le tre missioni più rilevanti del Ministero del Lavoro, in risposta alla crisi economica e sociale che ha caratterizzato anche il 2023 e correlata in particolare alla crisi energetica, si è registrata una variazione degli stanziamenti finali rispetto a quelli iniziali in aumento per la Missione 25 «Politiche previdenziali» e in diminuzione per le altre due Missioni, ossia la 24 «Diritti sociali e politiche sociali e famiglia», e la 26 «Politiche per il lavoro», pure invero fondamentali nella lotta contro il «lavoro povero» e l'esclusione sociale;
in merito ai contenuti di cui all'AC 153-202-844-1104-1128-1395-A, recante «disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche» – già iscritto nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione –, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2024, nella seduta del 29 dicembre 2023, è stato approvato un ordine del giorno trasversale (9/1627/116 Giaccone), volto ad impegnare il Governo ad «istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili, un apposito Fondo per l'estensione di permessi e congedi retribuiti ai dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata»;
alcune misure recate dal testo unificato, come quelle all'articolo 1 e 3, sono apparse infatti suscettibili di determinare oneri Finanziari, risultando, peraltro, in alcuni casi – ad esempio per quanto riguarda l'intervento al comma 5, dell'articolo 1, che prevede che per le malattie di cui al comma 1 dello stesso articolo, il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, sia esteso a quarantacinque giorni – difficilmente quantificabile, a priori, la necessaria copertura finanziaria, essendo rimesso ad un successivo decreto ministeriale la determinazione della platea dei beneficiari;
valutato che:
ancora irrisolta e urgente appare quindi la problematica relativa alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche;
il periodo di comporto per malattia consiste infatti in un lasso temporale circoscritto in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, terminato il quale il lavoratore o la lavoratrice, per non incorrere nel licenziamento, possono usufruire dell'aspettativa non retribuita se ancora seriamente malati;
nei casi di malattie oncologiche, invalidanti e croniche sono richieste visite, esami strumentali e cure mediche frequenti non compatibili con il numero di permessi ed il limite di ore annuali previsti a legislazione vigente per l'effettuazione di esami e di controlli sanitari;
è necessario che non si attenda oltre, ma si faccia chiarezza circa la possibile copertura finanziaria di alcune delle misure recate dall'A.C. richiamato, anche in virtù della circostanza per cui il provvedimento è atteso da tempo da un'ampia fascia di popolazione, ed è importante rispondere con serietà ed attenzione ai tanti cittadini in difficoltà che potrebbero beneficiare di tali misure,
impegna il Governo
ad individuare, con speditezza e senza ulteriori rinvii, nel prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie ed adeguate a fornire risposte concrete alla collettività, volte a finanziare l'estensione di permessi e congedi retribuiti ai dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare.
9/1952/9. Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
il provvedimento in esame provvede, dunque, ad aggiornare il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni;
come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte variazioni tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente predeterminate per legge, in virtù della cosiddetta flessibilità di bilancio (articolo 33, comma 3, della legge n. 68 196/2009). I margini di flessibilità in sede di assestamento consentono variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, fermo restando però il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
sono inoltre presentati nel disegno di legge di assestamento le variazioni di bilancio operate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui;
in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2024 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.571 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 27.010 milioni e da un aumento delle spese finali per 28.581 milioni;
nel complesso, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 169 milioni di euro in termini di competenza e di circa 413 milioni di euro in termini di cassa rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio;
il miglioramento delle entrate extra-tributarie, pari a circa 11 miliardi di euro, previsto dal provvedimento in esame, è attribuibile, per circa un terzo, ai versamenti effettuati da parte dell'Unione europea per il finanziamento del PNRR, nonché ai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 6198 del Ministero della salute per il finanziamento degli interventi di contrasto dell'emergenza Covid: trattasi, pertanto, di un miglioramento dovuto, per una buona parte, a cause del tutto esogene rispetto all'operato del Governo;
considerato che:
con il Documento di economia e finanza 2024, il Governo si è limitato a illustrare i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica e una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio, rinviando la definizione degli obiettivi di politica economica, prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge n. 196 del 2009, al Piano strutturale di bilancio di medio periodo da presentare entro il prossimo 20 settembre;
la motivazione all'epoca addotta dal Governo, ossia l'attesa delle indicazioni della Commissione per la predisposizione di un Piano fiscale strutturale di medio termine conforme alle nuove regole, è apparsa pretestuosa e non giustificativa della mancata presentazione del quadro programmatico e delle linee generali della prossima manovra, non rispettando le disposizioni della legge di contabilità pubblica e, soprattutto, impedendo al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;
gli unici casi di mancata presentazione del quadro programmatico sono riconducibili a Governi dimissionari che – correttamente – si erano limitati a esporre gli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica rimettendo le scelte programmatiche al successivo Esecutivo: la scelta del Governo Meloni è stata, pertanto, senza precedenti, di estrema gravità, lesiva delle prerogative del Parlamento, opaca nei confronti dell'opinione pubblica, rivelatrice della mancanza di strategia su un orizzonte di pochi mesi, indice estremamente preoccupante in considerazione del fatto che con il nuovo Patto di stabilità occorrerà lavorare su un orizzonte di almeno cinque anni;
rilevato che:
nei mesi di maggio e giugno scorsi, in meno di 60 giorni il Governo Meloni ha emanato ben 10 nuovi decreti-legge, divenendo così l'Esecutivo con più provvedimenti di straordinaria necessità ed urgenza pubblicati nelle ultime 4 legislature, secondo solo al quarto Governo Berlusconi che ne produsse di più, ma in un lasso di tempo quasi doppio rispetto all'attuale Esecutivo;
attraverso la procedura di cui all'articolo 77 della Costituzione, negli ultimi mesi, si è tentato di dare una più rapida attuazione all'iniziativa politica del Governo, adottando misure quali quelle riguardanti la costruzione del ponte sullo stretto di Messina ovvero l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei;
tra i temi principali affrontati via decretazione d'urgenza, solo nei mesi di maggio e giugno scorsi, si annoverano, tra l'altro, norme in materia di politiche di coesione (decreto-legge n. 60 del 2024), di attività sindacale nelle forze armate e partecipazione a iniziative Nato (decreto-legge n. 61 del 2024), interventi a favore di imprese agricole e ittiche (decreto-legge n. 63 del 2024), semplificazioni in tema di edilizia e urbanistica (decreto-legge n. 69 del 2024, cosiddetto decreto salva casa), interventi in materia di sport, scuola e università (decreto-legge n. 71 del 2024), misure per potenziare il Servizio sanitario nazionale e ridurre così le liste d'attesa (decreto-legge n. 73 del 2024), misure per la realizzazione di grandi eventi, per la ricostruzione post-eventi catastrofici e per l'attività della protezione civile (decreto-legge n. 76 del 2024), disposizioni riguardanti le materie prime critiche (decreto-legge n. 85 del 2024), interventi riguardanti le infrastrutture, il processo penale e lo sport (decreto-legge n. 89 del 2024), misure per fronteggiare la situazione dei Campi Flegrei (decreto-legge n. 91 del 2024);
le misure adottate sono quindi molteplici ed estremamente variegate tra loro anche in ogni singolo provvedimento: si pensi al decreto-legge n. 71 del 2024 che tratta di norme riguardanti l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 e la tutela degli studenti con disabilità, ma anche la realizzazione di alloggi per gli studenti universitari ed il lavoro all'interno del mondo dello sport; similmente il decreto 76/2024 per cui si introducono disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dai fenomeni alluvionali nell'estate del 2023, ma anche per il funzionamento della protezione civile e dell'agenzia italiana meteo, oltreché iniziative riguardanti il G7 ed alcune relative alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina;
valutato che:
per il solo anno 2024 sono in vigore riduzioni fiscali e contributive per un valore pari a circa 19,6 miliardi di euro, che al momento non risultano confermate per gli anni seguenti: l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 35.000 euro annui, le misure di sostegno per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES) del Mezzogiorno, il finanziamento della «Nuova Sabatini» per il sostegno agli investimenti, la detassazione del welfare aziendale e dei premi di produttività, la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 25 per cento al 23 per cento per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, l'azzeramento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due figli fino ai dieci anni di età, la riduzione da 90 a 70 euro del canone Rai, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni;
la mancata proroga di tali misure comporterebbe l'incremento della pressione fiscale per circa un punto di PIL, con potenzialmente gravi ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e delle imprese e sullo stesso andamento macroeconomico;
valutato altresì che:
il 19 giugno 2024 ha segnato l'avvio ufficiale della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. La Commissione europea ha incluso infatti il nostro Paese nel «Pacchetto di primavera», mirato a sanzionare chi non rispetta i parametri di deficit (3 per cento) e debito (60 per cento del PIL) del Patto di Stabilità;
secondo le nuove regole del Patto di Stabilità dell'Unione europea, la spesa primaria netta non potrà crescere oltre il 2 per cento nominale annuo tra il 2025 e il 2031. Questo implica una spesa pubblica ferma, per consentire la riduzione graduale di deficit e debito;
come già riportato, il Governo Meloni dovrà concordare con la Commissione europea un piano di riduzione della spesa, da presentare entro il 20 settembre prossimo e tale piano, stanti le nuove regole di governance economica a livello europeo, dovrà prevedere tagli annuali tra i 10 e i 12 miliardi per i prossimi sette anni;
il Ministro dell'economia Giorgetti ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio responsabile, pur confermando l'impegno per il taglio del cuneo fiscale, sebbene tale misura prevista per il 2025, insieme a quello dell'Irpef, pesino per circa 18 miliardi di euro, totale che potrebbe salire a 23-24 miliardi considerando il rinnovo dei contratti pubblici e altre spese indifferibili;
la stima fatta dal Governo, nel DEF 2024, di 19,9 miliardi di euro, 0,9 punti di PIL, necessari per finanziare le politiche invariate, unita all'esigenza di reperire le risorse necessarie per le manovre di rientro – non inferiori a 0,5 punti percentuali annui, al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – conseguenti all'apertura della procedura citata, desta estrema preoccupazione, perché rischia di essere conseguita attraverso una ulteriore compressione – come emerge dai contenuti in controluce dello stesso documento di economia e finanza – dei consumi pubblici intermedi, dei contributi agli investimenti, della sanità e delle prestazioni sociali,
impegna il Governo:
a non ridurre e a rendere strutturali le misure di riduzione fiscale e contributiva richiamate in premessa, evitando così un consistente aumento della pressione fiscale;
con specifico riferimento al negoziato che sarà intrapreso, anche durante le prossime settimane estive, a livello europeo per concordare il Piano strutturale di bilancio di medio periodo, da presentare entro il prossimo 20 settembre, secondo i parametri del nuovo patto di stabilità, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di esentare, dalla regola di spesa, gli investimenti finanziati dai prestiti del programma Next Generation EU che promuovono gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea, prevedendo pertanto politiche di austerità, preservando la qualità e il livello di spesa pubblica – in particolare per investimenti strategici quali quelli destinati all'istruzione, alla sanità e alle transizioni digitale e verde –, evitando pesanti tagli allo Stato sociale e sostenendo una crescita inclusiva e sostenibile di lungo termine.
9/1952/10. Carmina.
La Camera,
premesso che:
il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria;
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato un aumento della spesa corrente per circa 695 miliardi di euro a fronte di un aumento delle entrate finali pari a circa 741,6 miliardi, derivato interamente da quelle tributarie;
nell'ambito della spesa primaria, risultano in aumento gli stanziamenti della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» con un incremento in valore assoluto nel 2023 di oltre 22 miliardi e in riduzione la missione «Politiche per il lavoro» che passa dal 2,6 per cento del 2022 all'1,7 per cento del 2023;
le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una variazione positiva del saldo netto da finanziare in termini di competenza di 169 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuta a una proposta di aumento delle entrate finali per 26.796 milioni, determinata dalla evoluzione positiva delle entrate tributarie ed extratributarie, compensata da una proposta di aumento anche delle spese finali per 26.627 milioni;
al netto di questi cambiamenti, il quadro del Rendiconto 2023 e dell'assestamento 2024 rispecchia sostanzialmente gli andamenti tendenziali già registrati nel Documento di economia e finanza 2024 e gli orientamenti politici emersi durante l'iter di approvazione della legge di bilancio 2024;
ad avviso dei firmatari si confermano, quindi, anche in questa fotografia, tutti gli elementi di debolezza dell'azione politica del Governo Meloni, stime di crescita fin troppo ottimistiche prontamente ridimensionate dai principali centri di ricerca, nazionali e internazionali, misure non strutturali ma finanziate di anno in anno che contraddicono la richiesta di programmazione pluriennale degli interventi prevista nei nuovi piani europei, assenza di politiche di sostegno ai redditi e tagli al finanziamento dei servizi essenziali;
in questa situazione, la crescita del Pil nei prossimi anni dipenderà, in larga misura, dalla capacità di realizzare gli investimenti previsti dal PNRR, fortemente voluto dal campo progressista;
la legge di bilancio per il 2024, all'articolo 1 comma 533, ha disciplinato il concorso alla finanza pubblica degli enti locali per gli anni 2024-2028, prevedendo tagli al comparto per 250 milioni di euro per ciascun anno;
la disposizione richiamata, riferendosi ai criteri di riparto da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, precisa che l'entità del contributo per ciascun ente debba essere determinato anche tenendo conto delle risorse Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al 31 dicembre 2023;
si stabilisce così il principio che l'essere destinatario di finanziamenti aggiuntivi in conto capitale del Next Generation EU debba avere come contropartita una riduzione della spesa corrente, con l'effetto paradossale che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrebbero considerarsi come un ulteriore sostegno per riforme e investimenti, diventino addirittura penalizzanti rispetto all'ordinario finanziamento degli enti locali e che venga in qualche modo disincentivato l'unico reale strumento di crescita a disposizione del Paese,
impegna il Governo
ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, per eliminare la disposizione sui tagli agli enti locali di cui all'articolo 1 comma 533 legge di bilancio 2024.
9/1952/11. Bonafè, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ruffino, Iaria.
La Camera,
premesso che:
il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria;
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato un aumento della spesa corrente per circa 695 miliardi di euro a fronte di un aumento delle entrate finali pari a circa 741,6 miliardi, derivato interamente da quelle tributarie;
nell'ambito della spesa primaria, risultano in aumento gli stanziamenti della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» con un incremento in valore assoluto nel 2023 di oltre 22 miliardi e in riduzione la missione «Politiche per il lavoro» che passa dal 2,6 per cento del 2022 all'1,7 per cento del 2023;
in particolare, la Missione 24 registra una variazione in diminuzione pari a circa 776,3 milioni di euro, ascrivibile in particolare al decremento del Fondo per il Reddito di cittadinanza anche a seguito della sua sostituzione, dal 2024, con le misure dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro (cap 2781, con –820,5 milioni);
secondo i dati Inps forniti con il primo «Osservatorio sulle misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro» i beneficiari della nuova misura sono risultati la metà rispetto agli anni scorsi;
nei primi sei mesi dell'anno, le famiglie con domanda accolta per l'Assegno di inclusione sono state 697.640, per un totale di 1.681.380 individui;
nel rapporto 2024, l'Istat ha registrato il peggioramento degli indicatori sulla povertà assoluta, che nel 2023 hanno raggiunto «livelli mai toccati negli ultimi 10 anni». Un fenomeno che coinvolge il 9,8 per cento degli italiani e l'8,5 per cento delle famiglie, per un totale di 2 milioni 235 mila famiglie e di 5 milioni 752 mila individui, di cui 1,3 milioni sono minori;
anche il reddito di cittadinanza aveva raggiunto risultati parziali rispetto alla totalità dei cittadini in povertà assoluta, raggiungendo solo il 38 per cento nel corso del 2021 e il 32,3 per cento nel 2022, con l'esclusione di un rilevante numero di famiglie povere, ma conseguendo comunque il risultato di 450 mila famiglie fuoriuscite dalla povertà tra il 2020 e il 2021, con una riduzione dello 0,8 per cento dell'indice delle disuguaglianze e dell'1,8 per cento del rischio di povertà, grazie anche all'introduzione di misure quali l'Assegno unico universale per i figli,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, maggiori risorse e misure adeguate per contrastare il fenomeno della povertà e ridurre l'indice delle disuguaglianze.
9/1952/12. Braga, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto al fine di consentire un aggiornamento, a metà esercizio e dunque a metà anno, degli stanziamenti del bilancio, anche tenendo di conto della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, pertanto ai suoi fini le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione a vari fattori, tra cui anche le spese di carattere discrezionale dovute ad esigenze sopravvenute;
con riferimento ai profili di stretto interesse delle politiche sociali il provvedimento rivela la scarsa attenzione riservata alla spesa sanitaria dal governo che continua a muoversi sul solco di una totale e preoccupante assenza di misure strutturali, circostanza che va a suffragare i recenti allarmi sui rischi prospettici di crisi sistemica della sanità pubblica lanciati dalla Corte dei conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio;
secondo la Corte dei conti nel confronto internazionale prendendo a riferimento l'anno 2022, è impietoso il raffronto della spesa sanitaria pubblica italiana con quella degli altri Paesi Europei, rispetto ai quali l'Italia è il fanalino di coda con gap sempre più difficili da colmare. L'incidenza del 6,8 per cento sul PIL nel 2022 è di gran lunga inferiore a quello di Paesi come la Germania o la Francia che hanno destinato al finanziamento della spesa sanitaria pubblica rispettivamente il 10,9 per cento e il 10,1 per cento del PIL. Di contro il reiterato contenimento della spesa pubblica sanitaria e il fenomeno delle liste di attesa hanno come corollario una spesa privata al di fuori del Servizio sanitario nazionale che appare assai elevata, crescente, e molto superiore a quella degli altri Paesi dell'Unione europea. Nel 2022, in Italia la spesa diretta a carico delle famiglie è stata il 21,4 per cento di quella totale, pari ad un valore pro capite di 624,7 euro, in crescita del 2,10 per cento rispetto al 2019, con ampi divari tra Nord (che spende mediamente di più) e Mezzogiorno. Confrontandola con quella dei maggiori paesi europei, a fronte del 21,4 per cento di quella italiana, corrispondente, a parità di potere d'acquisto, a 920 dollari pro capite, l'out of pocket in Francia raggiunge appena l'8,9 per cento del valore totale (corrispondente, per il 2021, 544 dollari pro capite), l'11 per cento in Germania (882 dollari pro capite);
secondo i ricercatori del Censis il 2023 è stato l'anno della «presa d'atto della fine delle promesse» rispetto a quel che il Servizio sanitario nazionale può garantire. Per il 75,8 per cento degli italiani è diventato più difficile accedere alle prestazioni sanitarie nella propria regione; all'universalismo delle cure credono in pochi: l'89,7 per cento è convinto che le persone benestanti abbiano la possibilità di curarsi prima e meglio di quelle meno abbienti. Il 79,1 per cento teme, in caso di malattia, di non accedere a cure tempestive e appropriate;
a fronte del suddetto scenario il Governo si è recentemente impegnato sul piano internazionale ad elevare nel 2025 la spesa militare dall'attuale 1,44 per cento all'1,6 per cento del Pil, anche al fine di far avvicinare il nostro Paese al traguardo del 2 per cento del PIL imposto nel corso del Summit NATO del 2014 in Galles, e raggiunto, ad oggi, solo da nove paesi su trenta, impegno, solo quest'ultimo, che si tradurrebbe in un esborso di ulteriori 10 miliardi di euro;
a tal fine nella XVIII legislatura la Camera ha approvato un ordine del giorno (n. 9/3491-A/35, C. 3491-A), con il quale si impegna il Governo ad avviare l'incremento delle spese per la difesa nella direzione indicata nel suddetto vertice del Galles e successivamente ribadita nel vertice NATO di Varsavia del 2016;
quella del Governo è una decisione irrealistica, alla luce della dimensione finanziaria della stessa, che arriva in un contesto di politiche di bilancio controverse, caratterizzate da tagli significativi in altri settori di intervento quali la salute, la scuola, l'università, la ricerca, il lavoro, i servizi sociali essenziali, il contrasto alla povertà, le infrastrutture e che sembra, tra l'altro, contraddire le dichiarazioni dello stesso sulla priorità da dare alle politiche di sostegno alle famiglie e allo sviluppo del Meridione,
impegna il Governo:
a non incrementare la spesa militare, astenendosi in particolare dall'adottare misure che determino un aumento della spesa verso il traguardo del 2 per cento del Pil e un potenziamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale;
a destinare i conseguenti risparmi ad un aumento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
9/1952/13. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto al fine di consentire un aggiornamento, a metà esercizio e dunque a metà anno, degli stanziamenti del bilancio, anche tenendo conto della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, pertanto ai suoi fini le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione a vari fattori, tra cui anche le spese di carattere discrezionale dovute ad esigenze sopravvenute;
dalle indagini campionarie del Rapporto Italia 2024 coordinato dall'Eurispes emerge un quadro secondo il quale i problemi che affliggono la maggior parte delle famiglie italiane sono rappresentati dall'incapacità di affrontare le bollette (33,1 per cento), le spese per l'affitto (45,5 per cento) e le rate del mutuo (32,1 per cento), in un contesto in cui più della metà della popolazione, circa il 57 per cento, ha ancora difficoltà a far quadrare i conti alla fine del mese ed è costretta a chiedere aiuto alla famiglia di origine (32,1 per cento), o a rinunciare alle cure mediche (28,3 per cento), e per la quale incertezza e instabilità sono diventate la norma in grado di condizionare ogni possibilità di ulteriore sviluppo;
di contro, negli ultimi quattro decenni, in molti Paesi, tra cui il nostro, si è assistito ad un forte aumento delle disuguaglianze economiche. In Italia, ad esempio, si è registrata una crescente concentrazione dei patrimoni: lo 0,1 per cento più facoltoso degli italiani (pari a circa 50.000 cittadini) possiede oggi circa il 9 per cento della ricchezza netta nazionale mentre nel 1995 ne possedeva il 5 per cento, detenendo una ricchezza quasi tre volte superiore a quella della metà più povera della popolazione;
in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella perseguita dalla riforma fiscale, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale e/o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;
all'epoca dell'esame in sede referente della delega da più parti si era evidenziato quanto fossero molteplici le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della delega stessa. Tale scenario ha consentito a varie tipologie di reddito di giovarsi di una sorta di «sartoria tributaria» grazie alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi – in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico – un'opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo Irpef regionale e comunale, stimolando una generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;
avendo inoltre rilevato che l'approccio al disegno complessivo del sistema tributario fosse fortemente conservativo e non in grado di affrontare le profonde criticità del sistema in essere in primis quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;
l'impianto della legge di delega n. 11 del 2023 conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, aspetto che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del principio di equità orizzontale per il quale a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;
la legge di riforma conferma, pertanto, consolidandolo l'assetto corporativo (e fortemente iniquo) del sistema ante riforma, mantenendone tutti i regimi cedolari vigenti che lo avevano reso sempre più iniquo a causa di una «fuga dall'IRPEF» che ha premiato le rendite attraverso la moltiplicazione di regimi cedolari di favore a danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
altro fronte di iniquità è quello che si genera attraverso il trasferimento dei patrimoni ereditari. Infatti, già all'epoca dell'esame in sede referente della delega fiscale da più parti si era evidenziato quanto sia piuttosto generosa l'imposta sulle successioni e sulle donazioni italiana rispetto alle sue omologhe in vigore in altri Paesi UE, essendo caratterizzata da franchigie elevate e aliquote basse e poco progressive dai quali si genera un gettito piuttosto modesto (circa 1 miliardo l'anno contro i 18,6 miliardi di euro della Francia, i 9,8 miliardi della Germania, i 7 miliardi del Regno Unito e i 3,5 miliardi della Spagna) e quindi significativamente inferiore a quello dei principali Paesi europei ove l'imposta vige con aliquote molto più elevate e franchigie significativamente più basse;
va inoltre considerato che, nel determinare a quanto ammonta il trasferimento, il valore degli immobili viene calcolato non secondo il loro valore di mercato, ma in base al loro valore catastale che spesso è molto inferiore al valore di mercato, riducendo quindi anche il valore complessivo della base imponibile dell'imposta di successione. Oggi, infatti, il valore di mercato degli immobili è, nella media nazionale, di circa tre volte superiore al valore catastale con un rapporto più alto in aree ricche del paese e per immobili dal valore di mercato più elevato;
un aumento del prelievo sulle grandi successioni e donazioni affievolirebbe gli effetti di un regime di sostanziale favore sulle risorse ereditate o ricevute in dono che oltre ad avere scarse giustificazioni di merito, contribuiscono a divaricare le opportunità e ridurre il dinamismo dell'economia;
in sede di attuazione della delega, con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni il governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo ancora all'esame del Parlamento che con una serie di limature dell'attuale normativa, lungi dal risolvere il problema, si limita a favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, attraverso modifiche alle condizioni per fruire dell'esenzione del trasferimento di quote o aziende, stabilendo che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta, modifiche che interverrebbero più che in termini innovativi, alla stregua di una «interpretazione autentica» della norma previgente;
la crescente ed estrema concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi oltre a riflettersi in disuguaglianze economiche sempre più marcate, rappresenta anche una forte minaccia per l'ambiente, a causa dell'impatto devastante dei modelli di consumo e dello stile di vita dei super-ricchi sui livelli di emissioni inquinanti, che stanno accelerando il cambiamento climatico;
tali iniquità potrebbero essere mitigate nel nostro Paese attraverso il ricorso ad un prelievo fiscale a carico del suddetto 0,1 per cento di cittadini (circa 50.000) con patrimoni netti individuali superiori a 5,4 milioni di euro, capace di generare un gettito addizionale fino a 15,7 miliardi di euro all'anno, importo che potrebbe raggiungere i 23 miliardi di euro se l'imposta fosse estesa allo 0,5 per cento più ricco della popolazione, risorse che garantirebbero una maggiore sostenibilità alle finanze pubbliche per stimolare una crescita sostenibile ed inclusiva, supportare politiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, finanziare investimenti nella transizione ecologica giusta, attraverso la decarbonizzazione dell'economia, e per affrontare al contempo i crescenti bisogni sociali – salute, istruzione, contrasto all'esclusione sociale – che stentano a trovare oggi una risposta adeguata;
sarebbe opportuno adottare misure di incremento dell'entrata attraverso interventi quali: l'allargamento degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a più alta aliquota marginale e un innalzamento di quest'ultima; l'aumento dell'imposta sulle successioni e donazioni; l'eliminazione dei tanti regimi speciali e sostitutivi e, conseguentemente, l'estensione della base imponibile dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tutti i redditi da lavoro e ai redditi da capitale finanziario; l'introduzione di un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie,
impegna il Governo
ad aumentare la spesa pubblica in settori di intervento quali la salute, la scuola, l'Università, la ricerca, il lavoro, i servizi sociali essenziali, il contrasto alla povertà, il sostegno alle famiglie, la transizione ecologica, le infrastrutture e lo sviluppo del Meridione, a tal fine destinando il maggiore gettito rinveniente dagli interventi di cui in premessa e da una distribuzione più equa degli oneri fiscali, in linea con il principio di progressività esplicitamente richiamato dall'articolo 53 della Costituzione.
9/1952/14. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
DISEGNO DI LEGGE : S. 924 – ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1691)
A.C. 1691 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame presentato dal Ministro dell'istruzione e del merito, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» è composto di quattro articoli ed è stato inserito nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio;
inizialmente il provvedimento si componeva di tre articoli, ma la Presidenza del Senato ha disposto lo stralcio dell'originario Capo II (articolo 3), ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento del Senato, poiché conteneva disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge, inerenti alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti;
era dunque chiaro fin dall'inizio che la finalità di questo provvedimento non fosse soltanto quella di agganciare la riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1) all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, ma soprattutto quella di anticipare una più ampia e poco condivisa riforma del sistema scolastico;
in ordine al testo sottoposto si rileva che:
la parte sostanziale del provvedimento è quella operata dall'articolo 1 del testo, composto da 9 commi, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale vera e propria, finalizzata a valorizzare le esigenze dei territori e a connettere i mondi dell'istruzione e della formazione professionale e del lavoro;
in realtà, il disegno di legge voluto dal Ministro Giuseppe Valditara ha l'obiettivo di reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico, subordinandone le finalità educative e i relativi processi di insegnamento ai bisogni contingenti provenienti esclusivamente dal mondo produttivo, generando un'interdipendenza tra il mondo della scuola e il grado di sviluppo del mercato del lavoro;
tali finalità si possono rinvenire nel lessico utilizzato nel provvedimento, in quanto ovunque ricorrono parole come «filiera», «addestramento», in riferimento alle attività laboratoriali e ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento da parte di soggetti provenienti dal sistema delle imprese e delle professioni, o periodi quali «percorsi funzionali alle esigenze specifiche dei territori» e «percorsi didattici per rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale», un linguaggio che richiama in maniera inequivocabile il mondo dell'impresa e che sembra voglia trasmettere l'idea di formare gli studenti «su commissione» a seconda del numero di imprese presenti su un territorio e in relazione alle loro specifiche esigenze;
l'esigenza di subordinare i desideri educativi e professionali delle giovani generazioni alle necessità del settore produttivo nazionale si evince anche dalla mancanza di finanziamenti per la quasi totalità delle disposizioni, ad eccezione dell'articolo 4, che istituisce un fondo per la promozione dei campus, ovvero reti di soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale, con una dotazione, invero, largamente insufficiente per la realizzazione dell'obiettivo;
tale scarsità di fondi pubblici pone un secondo problema: secondo questo modello, il contesto per lo sviluppo della filiera dovrà poggiarsi necessariamente su finanziamenti privati, i quali legittimamente agiscono in funzione dell'interesse e del proprio profitto personale, in quanto in assenza di una regolamentazione omogenea, il processo educativo-didattico sarà demandato a forme di partenariato che seguiranno formule basate, indubbiamente, sulle esigenze di chi stanzierà le risorse;
questo creerà incontrovertibilmente un'iper-specializzazione e un iper-settorializzazione della funzione educativa e didattica, in quanto se si dovesse capovolgere il sistema per cui dapprima si impiega il tempo per studiare e acquisire conoscenze che poi, successivamente, serviranno per immettersi nel mondo del lavoro, si andrebbe incontro al rischio di assimilare soltanto le competenze utili e specifiche per il territorio di riferimento, le quali, laddove detta professione venisse sostituita da una tecnologia alternativa o l'azienda chiudesse, precluderebbero la possibilità per i giovani di utilizzare il proprio know-how per diversificare le opportunità di lavoro;
a questo quadro si aggiunge l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, con una riduzione del percorso educativo che genererà inevitabilmente un impoverimento dell'offerta formativa del sistema d'istruzione, in quanto non è chiaro come si potrà assicurare «il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale, delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento» prevedendo una riduzione del tempo scuola;
la giustificazione del legame tra l'istituzione della sperimentazione e le riforme del PNRR non è fondata nel merito, in quanto la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1 già richiamata, prevede un allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali già esistenti, e quindi di durata quinquennale, alle innovazioni digitali previste dal Piano Industria 4.0, in particolare il rafforzamento delle materie STEM e non viene dunque citata la previsione di ridurre da cinque a quattro gli anni scolastici del sistema d'istruzione secondaria;
dappiù, i percorsi quadriennali proposti renderebbero ancora più complesso l'accesso ai percorsi universitari o di formazione superiore, se non strettamente legati al percorso previsto dal provvedimento stesso, il cosiddetto 4+2, con l'accesso diretto ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, generando una discriminazione peculiare tra studenti frequentanti lo stesso percorso d'istruzione;
mantenere gli attuali percorsi quinquennali si rivela fondamentale per acquisire in maniera approfondita conoscenze che permetteranno ai futuri lavoratori e lavoratrici di confrontarsi con la complessità e la rapidità delle trasformazioni tecnologiche;
a ciò si aggiunge la previsione del comma 4 del nuovo articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, istituito da questo provvedimento, la quale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che disciplina l'accesso ai percorsi di istruzione superiore offerti dagli ITS Academy sia per coloro che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado sia per coloro che, invece, hanno ottenuto il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e hanno conseguito un certificato di specializzazione tecnica superiore all'esito di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore;
infatti, per coloro che conseguiranno il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sarà garantito l'accesso diretto ai percorsi di ITS Academy, in deroga dunque a quanto sopracitato, in caso di adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni regionali che erogano i suddetti percorsi e a seguito di validazione attraverso il sistema dell'INVALSI;
inoltre, a seguito di tale validazione, gli studenti potranno sostenere l'esame di Stato senza frequentare l'apposito corso annuale, così come previsto attualmente per gli stessi studenti dall'articolo 15, comma 6, del sopracitato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
tale previsione sconvolgerà il complesso equilibrio esistente tra i diversi settori del sistema di istruzione e formazione, in quanto delegittima il ruolo del corpo docente e del consiglio di classe nel valutare il percorso di ogni singolo studente, una facoltà che verrebbe dunque demandata ad un test che dovrà accertare il raggiungimento o meno delle competenze richieste per il quinto anno;
al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, lettera e), si prevede che, fermo restando che le sperimentazioni quadriennali devono essere attuate «ad invarianza delle dotazioni organiche» e, dunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica per finanziare la didattica, le istituzioni scolastiche che aderiranno alla sperimentazione potranno stipulare contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e formazione, nonché di «addestramento» con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni, senza dare indicazioni sul numero complessivo di ore da dedicare a queste «attività» e sulla percentuale di presenza dei professionisti rispetto al personale docente curriculare;
tale disposizione mira ad alimentare una delegittimazione dei docenti già menzionata nei paragrafi precedenti, in quanto, se per i professori curriculari i percorsi di formazione e valutazione diventano sempre più complicati e onerosi con le modifiche normative attualmente previste, per coloro che invece provengono dal sistema delle imprese e delle professioni, a cui, però, viene affidata un'attività di insegnamento, basterà semplicemente far valere la propria esperienza professionale;
una delegittimazione del corpo docente avviata proprio dal Ministero che dovrebbe, invero, tutelarne la professione;
agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame si prevede l'istituzione, rispettivamente, di una struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale e di un comitato di monitoraggio nazionale per la stessa filiera all'interno del Ministero dell'istruzione e del merito, in deroga ai limiti stabiliti per la dotazione organica dei dirigenti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
tale struttura tecnica avrebbe il compito di promuovere le sinergie tra i vari soggetti che aderiscono alla filiera, nonché migliorare e ampliare la progettazione dei percorsi didattici e favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema INVALSI, mentre il Comitato dovrebbe monitorare l'andamento della filiera e, sulla base degli esiti raccolti, proporne l'aggiornamento alla struttura tecnica istituita;
fermo restando l'eccedenza di strutture onerose che contrasta con la clausola di invarianza finanziaria applicata all'istituzione della filiera, la quale avrebbe bisogno, invero, di finanziamenti pubblici, non si comprende la necessità di istituire un Comitato di monitoraggio con compiti e composizione pressoché equivalenti a quelle dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, istituito dall'articolo 28 dello stesso decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 che si va in questa sede ad emendare con l'articolo aggiuntivo istitutivo della filiera;
infatti, l'articolo 28 recita la composizione dell'Osservatorio, costituito da: «rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle regioni, degli enti locali, dell'INVALSI e dell'INDIRE», gli stessi componenti elencati dall'articolo 3 del provvedimento in esame per la composizione del Comitato di monitoraggio;
infine, si ritiene utile menzionare le conseguenze negative che si genereranno in futuro dall'urgenza ingiustificata nell'adozione del provvedimento istitutivo della filiera tecnologico-professionale, in quanto mentre lo stesso era ancora all'esame del Senato, il Ministro ha deciso di anticipare molti contenuti discussi finora adottando un decreto ministeriale, il n. 240 del 7 dicembre 2023, al fine di avviare la sperimentazione già dal prossimo anno scolastico e dando dunque la possibilità agli studenti di scegliere questo percorso nel mese di gennaio, senza aver adeguatamente informato gli stessi studenti e le loro famiglie, costretti a fare una scelta così importante per il proprio futuro «al buio»;
elementi che sono stati sottolineati anche dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha bocciato la sperimentazione, evidenziando come «i tempi di attuazione della sperimentazione non consentirebbero l'indispensabile informazione alle famiglie, le dovute azioni di orientamento per le studentesse e per gli studenti, i necessari confronti tra i molti soggetti coinvolti nelle reti per costruire relazioni significative», pertanto: «le inevitabili ripercussioni su tutto il sistema dell'istruzione secondaria rendono necessaria, a parere del CSPI, una riflessione più ampia sull'impatto del piano sperimentale nazionale, con un consapevole coinvolgimento del mondo della scuola, in tempi conseguentemente più adeguati»;
l'adozione di un decreto ministeriale che, di fatto, anticipa molti contenuti oggetto del provvedimento all'esame, rappresenta una grave mancanza di correttezza istituzionale che rischia di danneggiare il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, in quanto il primo si trova ad oggi ad avallare a posteriori contenuti già decisi a monte dal Ministero per garantire l'attivazione del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, relegando l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa ad un mero esecutore di atti emanati dal potere esecutivo;
in generale, l'istituzione di una filiera tecnologico-professionale e della relativa sperimentazione appare non solo erroneamente collegata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1, ma del tutto illogica nella modifica del complesso sistema d'istruzione e formazione professionale e nell'urgenza di avviare la suddetta sperimentazione già a partire dall'anno scolastico 2024/2025;
per tutte le summenzionate ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1691.
N. 1. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri.