XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 30 luglio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Berruto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Berruto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 29 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:
MATERA: «Modifiche agli articoli 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in materia di estensione dell'obbligo di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alla parte dell'unione civile e ai parenti di essa entro il secondo grado operanti nell'impresa quali familiari coadiuvanti» (1990);
DONDI: «Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti» (1991);
DONDI: «Istituzione del Registro nazionale degli affinatori di formaggio e delega al Governo per la disciplina della sua organizzazione e del suo funzionamento» (1992);
DONDI: «Istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano» (1993).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.
La proposta di legge costituzionale URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (1836) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CARAMIELLO ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale» (1862) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
CAIATA: «Istituzione di un fondo per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti meritevoli classificatisi in competizioni negli sport minori e nei Giochi della gioventù» (1972) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Luxembourg Investment Company 240 Sàrl, controllata indirettamente da Pagac III Nemo Holding (Hk) Limited, del restante 10 per cento di NMS Group Spa (procedimento n. 228/2024).
Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi:
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale per il periodo maggio 2024- aprile 2025 della società Fastweb Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 189/2024);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2024-2025 della società Wind Tre Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 216/2024);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, concernente l'approvazione dell'accordo relativo alla realizzazione da parte della società Telebit Spa, in partnership con OpNet e Nokia, di una «5G Private Network», ovvero una rete provata con tecnologia 5G SA (Stand Alone) (procedimento n. 279/2024);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2024-2025 della società Eolo Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 281/2024).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte della società svizzera Thommen Group AG di una partecipazione di controllo pari all'80 per cento del capitale sociale di Rizzinox Srl, con la previsione di acquistare l'intero capitale sociale nell'arco dei successivi cinque anni, nonché del 100 per cento del capitale sociale di L.G.L. Immobiliare Srl e G. Erre Srl (procedimento n. 246/2024).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 79/2024 del 15-25 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 80/2024 del 15-25 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rinnovabili e batterie».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 81/2024 del 15-25 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Piani urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 82/2024 del 15-26 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – navi».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 83/2024 del 15-26 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Elettrificazione delle banchine (cold ironing)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 84/2024 del 15-26 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Nuove competenze e nuovi linguaggi».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 27 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, la revisione del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, quale modificato nel 2012 (protocollo di Göteborg) (COM(2024) 315 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 315 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sull'attuazione del piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (COM(2024) 322 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2024, N. 84, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO (A.C. 1930-A)
A.C. 1930-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 2.100 della Commissione.
A.C. 1930-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE E PRESENTATE
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.1001, 6.8, 6.9, 6.10, 6.1002, 6.01, 9.03, 10.15, 13.2, 13.01 e 13.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1930-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
PROGETTI STRATEGICI
E COMITATO NAZIONALE
Articolo 1.
(Obiettivi generali e principi)
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 2.
(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)
1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Articolo 3.
(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche)
1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.
Articolo 4.
(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)
1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5.
(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)
1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 6.
(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 ed euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE
Articolo 7.
(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 8.
(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)
1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 9.
(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)
1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici) – 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici”. Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».
Articolo 10.
(Programma nazionale di esplorazione)
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.
3. Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 11.
(Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto è aggiornato annualmente.
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 12.
(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)
1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
Capo III
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 13.
(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».
Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)
1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».
Articolo 15.
(Misure di coordinamento)
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».
Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;
b) è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
Articolo 17.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1930-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «regolamento (UE) 2024/1252, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252 del».
All'articolo 3:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;
al comma 5, le parole: «un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;
al comma 6, le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori» e dopo le parole: «previsti dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «la elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento» ele parole: «della miniera, sono» sono sostituite dalle seguenti: «della miniera sono»;
al secondo periodo, la parola: «vincolo» è sostituita dalle seguenti: «il vincolo»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 1443, e al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
All'articolo 4:
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;
al terzo periodo, le parole: «che non supera» sono sostituite dalle seguenti: «la cui durata massima non supera»;
al comma 6, la parola: «ricompresa» è sostituita dalla seguente: «compresa,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «e nulla osta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al sesto periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, secondo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «competente».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati» e le parole: «disponibili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili nonché»;
al comma 3:
alla lettera c), le parole: «di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1,»;
alla lettera e), le parole: «e di monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «e del monitoraggio»;
alla lettera f), le parole: «o l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «o all'aumento»;
al comma 4, la parola: «ossia,» è sostituita dalla seguente: «ossia»;
al comma 5, al primo periodo, la parola: «ciascuno» è sostituita dalle seguenti: «per ciascuno» e, al secondo periodo, le parole: «due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse»;
al comma 6, le parole: «di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «di spese»;
al comma 7, quarto periodo, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e una spesa di euro»;
al comma 8, dopo le parole: «dall'anno 2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «tunnel o cave» sono sostituite dalle seguenti: «gallerie o aree minerarie»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «punto di contatto» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza»;
al quarto periodo, la parola: «inosservanza» è sostituita dalla seguente: «inosservanze» e le parole: «l'adozione del relativo provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dell'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente» e dopo la parola: «finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «di intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le parole: «secondo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 1252/2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252» e la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «dopo le parole: “lettera d)” sono aggiunte le seguenti: “e d-bis)”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d) e d-bis)”»;
alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «e la ricerca ambientale» è inserita la seguente: «(ISPRA)»;
al comma 2, le parole: «milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi intermedi e finali»;
al comma 3, alinea, la parola: «include» è sostituita dalle seguenti: «comprende le seguenti attività»;
al comma 6, le parole da: «sul sito internet» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «è pubblicata sul sito internet di ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «, è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA»;
al comma 8, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «, compresi» e dopo le parole: «vettori di materie prime critiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 11:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e le parole: «la tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi»;
al terzo periodo, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «rottami metallici» e le parole: «le tempistiche indicate» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante».
All'articolo 13:
al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «dopo le parole: “I rottami ferrosi” sono inserite le seguenti: “ricompresi nel codice 7204”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “I rottami ferrosi” sono sostituite dalle seguenti: “I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902”» e la parola: «comune,» è sostituita dalla seguente: «comune»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2”»;
alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: «a compensi» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione di compensi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) – 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: «CITE» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,» ele parole: «regolamento (UE) 1252/2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, sopprimere le parole: e sostenibile.
1.1000. Faraone, De Monte, Gadda.
Al comma 1, dopo le parole: 11 aprile 2024, aggiungere le seguenti: nonché a promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un potenziale di recupero delle materie prime critiche,.
1.1. Pavanelli.
Al comma 2, dopo le parole: regolamento (UE) 2024/1252 aggiungere le seguenti: relativamente all'approvvigionamento mediante l'estrazione primaria e il riciclo da rifiuti e scarti produttivi.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di quelli volti ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie.
1.3. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, De Micheli, Orlando.
ART. 2.
Al comma 1, dopo le parole: prime strategiche, aggiungere le seguenti: o di produzione e diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche.
2.1. Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo le parole: Ministro della difesa, aggiungere le seguenti: , dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,.
2.100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima.
*2.3. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in assenza di un termine più breve fissato dalla medesima.
*2.1000. Faraone, De Monte, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, può riconoscere come di interesse strategico nazionale un progetto che non è stato riconosciuto come strategico dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2024/1252. La richiesta di riconoscimento del carattere strategico nazionale va fatta dal proponente al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, allegando la documentazione utile e necessaria secondo gli standards del settore, ivi inclusa un'indicazione della produzione attesa e della tecnologia che verrà usata per dimostrarne la fattibilità. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica verifica la completezza dell'istanza e assegna al proponente un termine non superiore a 15 giorni per eventuali integrazioni. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica si pronuncia entro 60 giorni dalla verifica di completezza.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: i progetti di cui al comma 1 con le seguenti: o dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, i progetti di cui al comma 1 e di cui al comma 1-bis.
2.1001. Del Barba.
Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Regione interessata con le seguenti: previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.
*2.7. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Regione interessata con le seguenti: previo parere della regione o della provincia autonoma interessata. Il CITE non può disattendere il parere della regione o della provincia autonoma senza adeguata motivazione.
*2.8. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
**2.11. Gnassi, Peluffo, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
**2.12. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,.
*2.14. Onori, Benzoni.
Al comma 3, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce,.
*2.15. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Al comma 3, sopprimere le parole da: e le opere fino alla fine del comma.
2.16. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il rispetto degli obblighi ambientali in materia di VIA e di VINCA, relativi alle acque, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.
2.17. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE)2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2.19. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: materie prime critiche strategiche aggiungere le seguenti: , anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,.
*3.1. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, De Micheli, Orlando.
Al comma 1, dopo le parole: materie prime critiche strategiche aggiungere le seguenti: , anche attraverso attività di landfill mining effettuata presso le discariche esaurite o in via di esaurimento, con priorità per quelle chiuse prima del 2018 ovvero oggetto di bonifica ambientale,.
*3.1002. Faraone, De Monte, Gadda.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Conseguentemente, al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole: sentite le altre amministrazioni competenti, con le seguenti: acquisite le osservazioni ovvero il parere delle altre amministrazioni competenti,;
secondo periodo, sostituire le parole: sentite le altre amministrazioni interessate con le seguenti: tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti;.
3.2. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA anche con riferimento alle opere di cui al comma 7.
3.3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.6. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*3.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, per i progetti riconosciuti strategici ai sensi dell'articolo 2, il rilascio del titolo abilitativo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è comunque subordinato all'impegno del titolare al ripristino ambientale del sito individuato dal titolo stesso sulla base di un progetto recante il piano di dismissione e di ripristino ambientale dei siti e delle infrastrutture funzionali all'estrazione approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*3.1000. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i progetti riconosciuti strategici di cui al comma 1, devono contenere un grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 e dal punto 5, lettera a), dell'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.12. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.
3.15. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente periodo, è subordinata al rispetto del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e quindi degli obblighi ambientali in materia di VIA, di VINCA, relativi alle acque, alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.
3.17. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: , le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare,.
3.20. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ghirra.
Al comma 8 sostituire la parola: estrazione con la seguente: ricerca.
3.1001. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 8, sostituire le parole da: sono rilasciati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono sospesi per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.21. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 8, dopo le parole: siano valutati aggiungere la seguente: minimi.
3.24. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il titolare del progetto di cui al comma 1 ricadente all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, unitamente alla documentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto a presentare una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, corredate dal motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto.
3.25. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 9, sopprimere il primo periodo.
3.1003. Faraone, De Monte, Gadda.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole in materia aggiungere le seguenti: di tutela ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e.
3.27. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
ART. 4.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Conseguentemente, al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: sentite le altre amministrazioni competenti con le seguenti: tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni competenti;
al secondo periodo, sostituire le parole: sentite le altre amministrazioni interessate con le seguenti: tenuto conto delle osservazioni ovvero del parere delle altre amministrazioni interessate.
4.2. Gnassi, Peluffo, Di Sanzo, Lai, Orlando.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunica al proponente il termine per presentare lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
4.3. Pavanelli.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: otto mesi.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: sei mesi.
4.9. Onori, Benzoni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.
*4.10. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 3, 4 e 5.
*4.11. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
4.1000. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure sulla circolarità)
1. Al fine di attuare la Strategia nazionale per l'economia circolare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
4.01. Pavanelli.
ART. 5.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di trasformazione aggiungere le seguenti: e di raffinazione.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: la trasformazione aggiungere le seguenti: e la raffinazione.
*5.2. Benzoni, Onori.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di trasformazione aggiungere le seguenti: e di raffinazione.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: la trasformazione aggiungere le seguenti: e la raffinazione.
*5.3. De Micheli, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'istanza è contestualmente trasmessa all'autorità competente ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Conseguentemente, al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Entro trenta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale.
5.5. Pavanelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: otto mesi.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: sei mesi.
5.6. Onori, Benzoni.
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Alla conferenza di servizi sono convocate aggiungere le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché.
5.8. Gnassi, Peluffo, Di Sanzo, Lai, Orlando.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.
*5.11. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la valutazione di incidenza non sono incluse nei termini massimi di cui ai commi 2, 3 e 4.
*5.12. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Procedure ambientali)
1. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di cui all'articolo 3 e alla realizzazione dei progetti di riciclaggio di cui all'articolo 4, nonché per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione di materie prime critiche strategiche di cui all'articolo 5, si applica il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
5.02. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
ART. 6.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) partecipazione al monitoraggio delle attività di conferimento, prevedendo per esse procedure semplificate, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di tutti i flussi di rifiuti che contengono materie prime critiche in proporzioni apprezzabili ed economicamente sfruttabili, in relazione agli obiettivi oggetto del presente decreto («Urban mining»);.
6.1. Onori, Benzoni.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: livello aggregato aggiungere le seguenti: nonché dello stoccaggio delle medesime.
6.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente:
al comma 3, lettera a), sostituire le parole: può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali con le seguenti: sentite le autorità nazionali, regionali e locali;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , interessate nei procedimenti all'esame della Conferenza,.
6.5. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano nazionale delle materie prime critiche è approvato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6.6. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del Reg. UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*6.8. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Piano nazionale delle materie prime critiche di cui al comma 2, anche in coerenza con l'articolo 7, comma 1, lettera d), del Reg. UE 2024/1252, è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*6.9. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Piano nazionale di cui al comma 2 è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6.10. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo e recupero di scarti produttivi, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ancora scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo;.
6.14. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, lettera f), dopo la parola: integra aggiungere le seguenti: in accordo con il CITE,.
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo biennio di presidenza spetta al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6.15. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Lai, Orlando.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche o strategiche;
f-ter) propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita contenenti materie prime critiche o strategiche, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.
6.16. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Simiani.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) propone la definizione di criteri di tracciabilità delle catene di approvvigionamento a monte e a valle delle filiere industriali, al fine di censire le fonti dirette e indirette di riciclo e di trasformazione delle materie prime critiche.
f-ter) di propone, per specifici flussi di materiali e dispositivi a fine vita, l'introduzione di specifici obblighi di riciclo, laddove tecnicamente fattibile, così come la revisione o introduzione di sistemi di raccolta più efficaci per i RAEE, che ad oggi scontano un ridotto tasso di raccolta in raffronto all'immesso in consumo.
6.1001. Del Barba.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) propone misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, ovvero misure su ecodesign e urban mining come previsti anche dal PNRR – Missione 7 «RePowerEU» – l'Investimento 8 – Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche, nonché dal Regolamento UE 2024/1781 (Regolamento ecodesign), anche tramite l'utilizzo degli attuali gruppi di lavoro del Tavolo nazionale materie prime critiche.
6.18. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) propone al CITE le misure volte ad orientare e uniformare i progetti strategici per l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche da avviare nei paesi terzi o nei PTOM ai principi di rendicontazione di sostenibilità sociale e ambientale.
6.19. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) può prevedere un supporto, anche economico, ad iniziative quali Osservatori tematici che promuovano la raccolta e messa a sistema di dati ed informazioni riguardo la filiera delle materie prime critiche a livello nazionale oltre al dialogo con le istituzioni italiane ed europee per portare all'attenzione temi di interesse identificati dai diversi attori industriali, associativi e mondo della ricerca sul tema.
6.1002. Del Barba.
Al comma 4, dopo le parole: la trasformazione aggiungere le seguenti: , la raffinazione.
*6.20. Benzoni, Onori.
Al comma 4, dopo le parole: la trasformazione aggiungere le seguenti: , la raffinazione.
*6.22. De Micheli, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e del made in Italy, aggiungere le seguenti: del Ministero della difesa,.
Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.
6.25. Benzoni, Onori.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e del made in Italy, aggiungere le seguenti: del Ministero dell'università e della ricerca,.
Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle sedute del Comitato tecnico, al fine del monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e dello svolgimento del monitoraggio strategico di cui al comma 3, partecipano, almeno a cadenza bimestrale, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese industriali.
6.27. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: , del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), designato dal Ministro dell'università e della ricerca,.
6.29. Onori, Benzoni.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, anch'essi designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
6.31. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché un rappresentante dei Consigli nazionali dei geologi e degli ingegneri e un rappresentante degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, due rappresentanti delle imprese che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, sono rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale.
6.37. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché un rappresentante del mondo delle università e della ricerca, della società civile, dei geologi, di ingegneria dei materiali, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6.1000. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis È prevista la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico da parte di operatori del mercato che gestiscono miniere o impianti di riciclo o effettuano attività di ricerca.
6.1003. Del Barba.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)
1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».
2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 7.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis.
(Esonero dallo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la ricerca di materie prime strategiche)
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
7.2. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è esclusa la sussistenza fino a: pertanto con le seguenti: insistente all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, completo della dichiarazione asseverata presentata dal proponente che escluda la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente,.
7.3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le prospezioni di cui al comma 1, lettera f) ricadenti in aree di interesse archeologico il permesso di ricerca è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7.9. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ghirra.
Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).
7.1000. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate;
Conseguentemente:
al medesimo comma sostituire il terzo periodo con il seguente: Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte, in base alle norme vigenti, dagli Enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, nonché dall'ISPRA e dalle Sovrintendenze territorialmente competenti, per i profili di rispettiva competenza;
al comma 3, primo periodo dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7.13. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano interessate.
7.17. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole sono svolte aggiungere le seguenti:, ai fini del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma 1.
7.1001. Del Barba.
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
7.1002. Del Barba.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.
7.25. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
Al comma 3, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7.27. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risultanze delle attività di ricerca devono essere comunicate all'ISPRA entro quattro anni dal loro termine al fine di contribuire ai dati di base per il Programma nazionale di esplorazione di cui al successivo articolo 10.
7.30. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 8.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra il 5 per cento e il 7 per cento con le seguenti: tra il 7 per cento e il 10 per cento.
8.2. Onori, Benzoni.
Al comma 1, sostituire le parole: tra il 5 per cento e il 7 per cento, con le seguenti: tra il 3 per cento e il 5 per cento.
8.1000. Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: del valore di mercato del materiale estratto, ovvero, su richiesta del concedente, del titolo di proprietà su una frazione compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento del materiale estratto, su base mensile.
8.4. Benzoni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per la filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche per il Paese, anche in considerazione della rilevanza del principio di economia circolare in ambito UE.
8.6. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: , ferma restando fino alla fine del comma, con le seguenti: Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.
8.9. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole da: e le modalità di riparto degli introiti fino alla fine del comma, con le seguenti: , le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.
8.11. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: e le modalità di riparto fino alla fine del comma, con le seguenti: . Gli introiti di cui al comma 1 spettano alle regioni e alle province autonome in cui insistono i progetti su terraferma, fatte salve le eventuali destinazioni delle ulteriori somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità locali.
8.12. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: né nei primi 5 anni di esercizio dell'impianto e nei primi 5 anni di ampliamento di un impianto esistente per la relativa quota parte.
8.1001. Del Barba.
ART. 9.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da strutture di deposito aggiungere le seguenti: , anche chiuse,
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi.
9.1. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, De Micheli, Orlando.
Al comma 2, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analogamente a quanto avviene per le concessioni minerarie ordinarie, l'ente incaricato per il procedimento autorizzativo relativo all'esame e approvazione del Piano di recupero e al rilascio del titolo abilitativo è la regione.
9.5. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, lettera c), paragrafo «Art. 5-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici con le seguenti: Piano di recupero di materie prime critiche e strategiche dai rifiuti di estrazione storici.
9.1000. Faraone, De Monte, Gadda.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel «Piano d'azione sulle materie prime critiche», di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.
3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) eventuale costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
7. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
8. A decorrere dall'anno 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del Fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del Fondo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9.03. Pavanelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Campagne informative e di sensibilizzazione ad opera dei sistemi collettivi di RAEE)
1. Al fine di accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori, nonché al fine di massimizzare il recupero di materie prime critiche e strategiche, i sistemi collettivi di RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elaborano un programma coordinato per la realizzazione di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione sui principali mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, ai consumatori e all'opinione pubblica sul tema della gestione e del corretto conferimento dei rifiuti elettronici e del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita nonché sull'importanza del loro riciclo e recupero nel pieno rispetto dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.
9.04. Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure in materia di economia circolare)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.
9.08. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030 fissati dal regolamento (UE)2024/1252 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 in tema di riciclo anche attraverso l'implementazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime seconde, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10.1 Per la vigilanza e controllo delle attività di cui ai commi da 3 a 10 sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.”;
b) all'articolo 24-bis, comma 1, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
c) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il nono periodo è inserito il seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure di invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative”.».
2. Le attività derivanti dal comma 1 sono svolte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente.
9.01001. Dondi, Zucconi, Maerna.
(Approvato)
ART. 10.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Programma nazionale di esplorazione con le seguenti: Programma di esplorazione nazionale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche.
Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti.
10.1. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , nonché in accordo con Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: sicurezza energetica aggiungere le seguenti: e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessate.
10.3. Gnassi, Peluffo, Di Sanzo, Lai, Orlando.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.
*10.12. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti di cui si può avvalere l'istituto sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal comma 3, dipendenti pubblici o accademici, e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al terzo periodo comporta la decadenza automatica dall'incarico.
*10.14. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Simiani, Orlando.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Programma di cui al comma 1 è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le modalità ivi previste e termini dimezzati.
10.15. D'Alfonso, Orlando.
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2026.
Conseguentemente:
al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2026;
al comma 9:
dopo le parole: per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: e di 3 milioni di euro per l'anno 2026;
aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10.16. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 11.
Al comma 1, dopo le parole: fabbisogno nazionale aggiungere le seguenti: , comprensivo del potenziale approvvigionamento di materie prime e seconde critiche e strategiche provenienti dal riciclo,.
11.1. Pavanelli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: del decreto previsto dal comma 3.
11.3. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: rottami metallici aggiungere le seguenti: e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*11.8. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, De Micheli, Orlando.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: rottami metallici aggiungere le seguenti: e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'art. 198-bis del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 152.
*11.1000. Faraone, De Monte, Gadda.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche con le seguenti: o che utilizzano materie prime strategiche o critiche.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: aeromobili, aggiungere le seguenti: veicoli elettrici,.
**11.10. Di Sanzo, Peluffo, Gnassi, Orlando.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche con le seguenti: o che utilizzano materie prime strategiche o critiche.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: aeromobili, aggiungere le seguenti: veicoli elettrici, .
**11.1001. Faraone, De Monte, Gadda.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché i materiali e i rifiuti derivanti dagli stessi.
11.14. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 13.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «materie prime critiche» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,».
13.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «riciclo e riuso» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le relative campagne di sensibilizzazione e formazione ambientale,».
13.2. Onori, Benzoni.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche)
1. Al fine di contribuire a potenziare la filiera nazionale del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche, ad aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, attraverso lo sviluppo dell'impiantistica per il recupero delle materie critiche al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di economia circolare, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028.
2. Con decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure in materia di economia circolare)
1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati:
a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita;
b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita;
c) alla sostituzione delle materie prime critiche;
d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13.
13.03. Pavanelli, Ilaria Fontana.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a) del comma 1)
ART. 14.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: e tutti i flussi di rifiuti o materie seconde che contengono, in proporzioni apprezzabili ed economicamente sfruttabili, materie prime critiche o loro composti;.
14.7. Benzoni, Onori.
Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sostituire le parole: rottami ferrosi con le seguenti: rottami metallici.
14.5. Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «comma 3-ter», aggiungere il seguente:
3-quater. Al fine di incentivare lo sviluppo di catene di valore sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sono stabilite, compatibilmente con la normativa europea, aliquote aggiuntive di tassazione da applicarsi sulle attività di esportazione delle materia prime critiche individuate ai sensi del comma 1. Alle disposizioni di cui al presente comma non si applica il termine di cui al comma 4.
14.16. Onori, Benzoni.
ART. 14-bis.
Sopprimerlo.
*14-bis.1000. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimerlo.
*14-bis.1002. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza.
14-bis.1001. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ART. 15.
Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole: sentite le regioni e le, con le seguenti: previo parere delle regioni e delle.
15.1. Lai, Peluffo, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
A.C. 1930-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche;
giovedì 25 luglio 2024, durante l'esame del provvedimento in X Commissione, la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha affermato che la raccolta di materie prime critiche di interesse strategico all'interno delle aree protette è esclusa dal Regolamento europeo, pertanto, nel caso in esame non è necessaria una specificazione all'interno del testo di legge,
impegna il Governo
a garantire che le aree protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e i siti della rete Natura 2000, istituti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, siano esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84.
9/1930-A/1. Pastorino, Ghio, Orlando.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico»;
il provvedimento citato stabilisce l'obiettivo generale di definire una disciplina organica del settore delle materie critiche, nonché misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche;
il comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento prevede l'istituzione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche;
l'articolo ivi menzionato stabilisce altresì che sono trasmessi al medesimo Registro i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
l'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», disciplina l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il riciclo;
l'economia circolare promuove un sistema di produzione e consumo sostenibile volto a ridurre il minimo gli sprechi, riutilizzare le risorse e riciclare i materiali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare quali rottami ferrosi o metallici anche altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, al fine di promuovere una implementazione strategica dell'economia circolare.
9/1930-A/2. Cavo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
l'articolo 7 prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime tra cui l'esclusione, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, della sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, dell'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nella medesima norma;
al fine di scongiurare il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche dei livelli acquiferi oggetto di estrazione, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque minerali e termali riconosciute come terapeutiche con decreto del Ministero della Salute, è necessario provvedere affinché la compresenza di attività estrattive geotermiche e di concessioni minerarie per acque minerali e termali non comprometta in modo irreversibile l'equilibrio idrogeologico dell'area, alterando non solo la quantità, ma anche la qualità delle risorse acquifere presenti;
questo rischio è particolarmente acuito nelle zone dove le acque minerali e termali sono riconosciute per le loro proprietà terapeutiche, le quali devono essere preservate e tutelate con la massima attenzione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, nell'ambito delle attività di ricerca e di coltivazione di materie prime di cui al presente decreto, l'esclusione delle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e le aree confinanti con le stesse, al fine di scongiurare il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche dei livelli acquiferi oggetto di estrazione e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque minerali e termali riconosciute ufficialmente come terapeutiche.
9/1930-A/3.Benzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del made in Italy e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami metallici;
l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche, individua i rottami ferrosi tra le materie prime critiche considerate strategiche. La loro esportazione prevede pertanto l'obbligo di notifica da parte dei soggetti che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea. L'obbligo consiste in sostanza nel notificare, almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa «completa» dell'operazione;
chiunque non osservi l'obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore 58 dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione;
la Sicilia è caratterizzata da una situazione peculiare dovuta alla sua insularità ed è soggetta a carichi di export relativamente maggiori, anche per via della sua posizione geografica,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a prevedere meccanismi e procedure che consentano un controllo più efficace circa la completezza informativa delle notifiche e la corrispondenza tra notifica ed effettiva esportazione;
a considerare, relativamente alla Sicilia, di affidare i controlli sugli obblighi previsti dalla normativa in essere alle Capitanerie di porto.
9/1930-A/4. Bordonali.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del made in Italy e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami metallici;
l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche, individua i rottami ferrosi tra le materie prime critiche considerate strategiche. La loro esportazione prevede pertanto l'obbligo di notifica da parte dei soggetti che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea. L'obbligo consiste in sostanza nel notificare, almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa «completa» dell'operazione;
chiunque non osservi l'obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore 58 dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione;
la Sicilia è caratterizzata da una situazione peculiare dovuta alla sua insularità ed è soggetta a carichi di export relativamente maggiori, anche per via della sua posizione geografica,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a prevedere meccanismi e procedure che consentano un controllo più efficace circa la completezza informativa delle notifiche e la corrispondenza tra notifica ed effettiva esportazione.
9/1930-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali.
La Camera,
premesso che:
la domanda di materie prime critiche è destinata ad aumentare nei prossimi decenni in quanto indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici della filiera industriale, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale e il settore della sanità e della mobilità elettrica;
al fine di orientare gli sforzi degli Stati membri per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, il Regolamento 2024/1252/UE ha provveduto all'elencazione delle materie prime considerate strategiche e critiche;
il presente decreto si prefigge l'obiettivo di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale che, in quanto disorganica e disomogenea, rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche;
le attività di coltivazione ed estrazione possono avere però impatti rilevanti sul territorio nazionale; è bene ricordare che l'Italia ha una lunga tradizione di tutela del proprio patrimonio naturalistico;
si pensi alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, conosciuta anche come «Legge quadro sulle aree protette», è stata istituita per perseguire i seguenti obiettivi;
conservazione della biodiversità; Salvaguardia degli equilibri ecologici; Protezione del patrimonio naturale e culturale; Promozione dello sviluppo sostenibile delle aree protette;
la legge prevede diverse categorie di aree protette, tra cui i Parchi Nazionali, i Parchi Regionali, le Riserve Naturali le Aree Marine Protette;
sotto tale punto di vista la normativa italiana ha anticipato quella europea, che ha disciplinato la tutela del territorio con la Direttiva Habitat (92/43/CEE); direttiva che mira a promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle regioni interessate. Successivamente è stata approvata la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) specificamente volta alla protezione degli uccelli selvatici. Queste due direttive sono poste alla base della Rete Natura 2000, una rete ecologica europea di aree naturali protette. I principali obiettivi della rete sono: conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile, cooperazione transfrontaliera;
appare quindi necessario armonizzare la norma in conversione con le disposizioni nazionali e europee, a specifica salvaguardia delle aree protette e della biodiversità,
impegna il Governo
a predisporre specifici divieti di estrazione mineraria e sfruttamento del suolo all'interno delle aree protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e ai siti della rete Natura 2000, istituti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE.
9/1930-A/5. Bruzzone.
La Camera,
premesso che:
la Direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili prevede che entro il 2030 almeno il 32 per cento del consumo finale lordo di energia dell'Unione europea e il 10 per cento del consumo energetico del settore dei trasporti di ogni paese dell'Unione europea provengano da fonti rinnovabili. Un forte ostacolo al rispetto di questo impegno è la dipendenza dalla Cina e dalla Malesia per la fornitura di terre rare che sono metalli tecnologici utilizzati per la produzione di magneti permanenti impiegati nelle turbine eoliche, nelle batterie elettriche, nei droni e nei dispositivi digitali;
nell'aprile del 2024 il Parlamento europeo ha licenziato il «Critical Raw Materials Act» («CRMA») volto a rafforzare le catene di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione. Tale atto mette in luce che nonostante la lunga storia di estrazione mineraria e la disponibilità di numerosi giacimenti potenziali, attualmente non esiste alcuna estrazione di terre rare in Europa. Di conseguenza, oltre il 90 per cento delle forniture di materiali finiti, come i magneti NdFeB, sono importati dalla Cina e dallo stato del Kachin in Birmania, dove vengono estratte la maggior parte delle HREE (terre rare pesanti) e dove un'impennata dell'attività mineraria non regolamentata sta causando la devastazione ambientale degli habitat nonché gravi impatti sulla salute della popolazione locale, circostanze che potrebbero comportare un rapido esaurimento delle risorse;
i dati diffusi indicano chiaramente che l'Unione europea avrà bisogno nell'approvvigionamento di terre rare per una disponibilità dieci volte superiore alla domanda attuale. Questa necessità di terre rare può ostacolare i processi di transizione ecologica imposti dal Green Deal europeo, per cui è necessario trovare alternative alle fonti di approvvigionamento di terre rare valorizzando le risorse/riserve disponibili all'interno degli Stati membri per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
le statistiche Eurostat indicano che nei paesi UE nel 2022 si è registrato un aumento del 9 per cento rispetto al 2021 dell'importazione complessiva, pari a 18 mila tonnellate di elementi delle terre rare (REE+) per un valore delle importazioni di 146 milioni di euro. Il 40 per cento del peso totale delle importazioni ovvero 7,4 mila tonnellate proveniva dalla Cina, il 31 per cento dalla Malesia per 5,6 mila tonnellate, il 25 per cento pari a 4,5 mila tonnellate dalla Russia, e solo il 2 per cento delle importazioni UE di terre rare, ovvero 0,5 mila tonnellate provenivano dagli Stati Uniti e dal Giappone;
il Parlamento europeo in considerazione della mancanza di miniere esistenti e dei lunghi tempi di autorizzazione e sviluppo per le nuove ha rappresentato ai singoli Stati che promuove l'estrazione nazionale delle terre rare rappresenta una sfida importante. Il CRMA denuncia, inoltre, che nell'Unione europea esistono progetti avanzati per le terre rare pesanti, come Norra Kärr in Svezia e Sokli che possono richiedere dai cinque ai dieci anni per completare studi ambientali, studi di fattibilità, autorizzazioni, finanziamento, costruzione e messa in servizio;
una singola miniera ricca di HREE, come Norra Kärr, coi suoi giacimenti potrebbe soddisfare la quasi totalità della domanda UE prevista per il 2030 per il disprosio e il terbio, mentre il giacimento di Sokli ricco di LREE, potrebbe coprire più del 25 per cento della produzione prevista dall'Unione europea. Nel distretto lapideo estrattivo della Gallura, e in particolare nell'area di Buddusò, i blocchi di granito accumulati nelle discariche hanno un elevato grado di cut-off per LREE (La, Ce, Nd, Sm, Pr), Ta, Nb e Y, e altre materie prime feldspatiche. Grazie alla valorizzazione degli sfridi accumulati in discarica, oltre a garantire l'approvvigionamento di LREE all'industria europea, si realizzeranno interventi di riqualificazione del paesaggio restituendo i terreni alle funzioni ecosistemiche e creando altresì posti di lavoro in linea con la strategia di indipendenza del CRM per Europa;
in merito alle potenzialità del distretto di Buddusò, l'Università di Ferrara ha stimato che da sole le cinque principali aree di stoccaggio dei blocchi consistono di circa 1.634.879,00 m3, corrispondenti a 2.975.480,00 tonnellate di rifiuti che possono essere quasi totalmente trasformati in risorse. Tale mole di graniti a grana grossa è composta per più del 50 per cento da Feldspato (circa 1,3 milioni di tonnellate) materia prima critica strategica che può garantire l'approvvigionamento del distretto ceramico dell'Emilia-Romagna, per il 34 per cento, da quarzo utile per l'industria del vetro e per la realizzazione dei pannelli solari, e per il restante 16 per cento da minerali accessori costituiti principalmente da allanite che varia dal 5 al 15 per cento) e in minore percentuale da biotite, spondumene, zirconi; i blocchi di granito presentano inoltre foglie sottili di Au, Cu e Ag (0,05 per cento);
i minerali del granito di Buddusò possono essere separati con metodi fisici (magnetici e gravimentrici) che non creano alcun impatto ambientale e ciò consente di sfruttare questo potenziale polimetallico di REE-Nb-Ta, Y, Hf, Au-Ag-Cu-Fe per fornire materie prime critiche CRM, restituendo il suolo ai servizi ecosistemici e rilanciando l'economica dell'area;
inoltre, attraverso la creazione del distretto minerario si registrerebbe un incremento del tasso di occupazione in un'area geografica caratterizzata dall'elevata incidenza della popolazione ultrasettantenne e da una densità abitativa molto bassa a causa dell'emigrazione e delle scarse prospettive occupazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in adempimento del «Critical Raw Materials Act» («CRMA»), di istituire il distretto minerario di Buddusò (SS) dedicato all'estrazione sostenibile di materie prime critiche e di terre rare dagli sfridi di discariche, con soluzioni che riducano l'impatto ambientale, per l'approvvigionamento di Lantanio, Cerio, Neodimio e Samario, al fine di raggiungere, come per le terre rare pesanti, l'indipendenza di approvvigionamento entro il 2030.
9/1930-A/6. Deidda, Lampis, Mura, Polo.
La Camera,
premesso che:
la Direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili prevede che entro il 2030 almeno il 32 per cento del consumo finale lordo di energia dell'Unione europea e il 10 per cento del consumo energetico del settore dei trasporti di ogni paese dell'Unione europea provengano da fonti rinnovabili. Un forte ostacolo al rispetto di questo impegno è la dipendenza dalla Cina e dalla Malesia per la fornitura di terre rare che sono metalli tecnologici utilizzati per la produzione di magneti permanenti impiegati nelle turbine eoliche, nelle batterie elettriche, nei droni e nei dispositivi digitali;
nell'aprile del 2024 il Parlamento europeo ha licenziato il «Critical Raw Materials Act» («CRMA») volto a rafforzare le catene di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione. Tale atto mette in luce che nonostante la lunga storia di estrazione mineraria e la disponibilità di numerosi giacimenti potenziali, attualmente non esiste alcuna estrazione di terre rare in Europa. Di conseguenza, oltre il 90 per cento delle forniture di materiali finiti, come i magneti NdFeB, sono importati dalla Cina e dallo stato del Kachin in Birmania, dove vengono estratte la maggior parte delle HREE (terre rare pesanti) e dove un'impennata dell'attività mineraria non regolamentata sta causando la devastazione ambientale degli habitat nonché gravi impatti sulla salute della popolazione locale, circostanze che potrebbero comportare un rapido esaurimento delle risorse;
i dati diffusi indicano chiaramente che l'Unione europea avrà bisogno nell'approvvigionamento di terre rare per una disponibilità dieci volte superiore alla domanda attuale. Questa necessità di terre rare può ostacolare i processi di transizione ecologica imposti dal Green Deal europeo, per cui è necessario trovare alternative alle fonti di approvvigionamento di terre rare valorizzando le risorse/riserve disponibili all'interno degli Stati membri per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
le statistiche Eurostat indicano che nei paesi UE nel 2022 si è registrato un aumento del 9 per cento rispetto al 2021 dell'importazione complessiva, pari a 18 mila tonnellate di elementi delle terre rare (REE+) per un valore delle importazioni di 146 milioni di euro. Il 40 per cento del peso totale delle importazioni ovvero 7,4 mila tonnellate proveniva dalla Cina, il 31 per cento dalla Malesia per 5,6 mila tonnellate, il 25 per cento pari a 4,5 mila tonnellate dalla Russia, e solo il 2 per cento delle importazioni UE di terre rare, ovvero 0,5 mila tonnellate provenivano dagli Stati Uniti e dal Giappone;
il Parlamento europeo in considerazione della mancanza di miniere esistenti e dei lunghi tempi di autorizzazione e sviluppo per le nuove ha rappresentato ai singoli Stati che promuove l'estrazione nazionale delle terre rare rappresenta una sfida importante. Il CRMA denuncia, inoltre, che nell'Unione europea esistono progetti avanzati per le terre rare pesanti, come Norra Kärr in Svezia e Sokli che possono richiedere dai cinque ai dieci anni per completare studi ambientali, studi di fattibilità, autorizzazioni, finanziamento, costruzione e messa in servizio;
una singola miniera ricca di HREE, come Norra Kärr, coi suoi giacimenti potrebbe soddisfare la quasi totalità della domanda UE prevista per il 2030 per il disprosio e il terbio, mentre il giacimento di Sokli ricco di LREE, potrebbe coprire più del 25 per cento della produzione prevista dall'Unione europea. Nel distretto lapideo estrattivo della Gallura, e in particolare nell'area di Buddusò, i blocchi di granito accumulati nelle discariche hanno un elevato grado di cut-off per LREE (La, Ce, Nd, Sm, Pr), Ta, Nb e Y, e altre materie prime feldspatiche. Grazie alla valorizzazione degli sfridi accumulati in discarica, oltre a garantire l'approvvigionamento di LREE all'industria europea, si realizzeranno interventi di riqualificazione del paesaggio restituendo i terreni alle funzioni ecosistemiche e creando altresì posti di lavoro in linea con la strategia di indipendenza del CRM per Europa;
in merito alle potenzialità del distretto di Buddusò, l'Università di Ferrara ha stimato che da sole le cinque principali aree di stoccaggio dei blocchi consistono di circa 1.634.879,00 m3, corrispondenti a 2.975.480,00 tonnellate di rifiuti che possono essere quasi totalmente trasformati in risorse. Tale mole di graniti a grana grossa è composta per più del 50 per cento da Feldspato (circa 1,3 milioni di tonnellate) materia prima critica strategica che può garantire l'approvvigionamento del distretto ceramico dell'Emilia-Romagna, per il 34 per cento, da quarzo utile per l'industria del vetro e per la realizzazione dei pannelli solari, e per il restante 16 per cento da minerali accessori costituiti principalmente da allanite che varia dal 5 al 15 per cento) e in minore percentuale da biotite, spondumene, zirconi; i blocchi di granito presentano inoltre foglie sottili di Au, Cu e Ag (0,05 per cento);
i minerali del granito di Buddusò possono essere separati con metodi fisici (magnetici e gravimentrici) che non creano alcun impatto ambientale e ciò consente di sfruttare questo potenziale polimetallico di REE-Nb-Ta, Y, Hf, Au-Ag-Cu-Fe per fornire materie prime critiche CRM, restituendo il suolo ai servizi ecosistemici e rilanciando l'economica dell'area;
inoltre, attraverso la creazione del distretto minerario si registrerebbe un incremento del tasso di occupazione in un'area geografica caratterizzata dall'elevata incidenza della popolazione ultrasettantenne e da una densità abitativa molto bassa a causa dell'emigrazione e delle scarse prospettive occupazionali,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa industriale nel distretto minerario di Buddusò (SS) dedicata all'estrazione sostenibile di materie prime critiche e di terre rare dagli sfridi di discariche, con soluzioni che riducano l'impatto ambientale, per l'approvvigionamento di Lantanio, Cerio, Neodimio e Samario, al fine di raggiungere, come per le terre rare pesanti, l'indipendenza di approvvigionamento entro il 2030.
9/1930-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda, Lampis, Mura, Polo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
nello specifico, l'articolo 4 prevede disposizioni per i progetti di riciclo e trasformazione, istituendo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tali progetti;
l'articolo 9, poi, è volto ad incrementare il recupero delle risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, introducendo, tra le altre cose, un Piano di recupero di materie prima dai rifiuti di estrazione;
in materia di rifiuti – e nello specifico della loro gestione e tracciabilità – con la previsione di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», è stato previsto il cosiddetto «RENTRI», il Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, un nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dallo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo nazionale gestori ambientali;
tale sistema di tracciabilità, previsto dalla strategia nazionale per l'economia circolare, non solo permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili sia per le attività di vigilanza e controllo, sia per le politiche ambientali adottate dal Ministero, ma introduce anche un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, quali remissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo – attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti – un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice Eer (Elenco europeo dei rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto;
il sistema rappresenta, quindi, un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale permettendo una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e quelle delle imprese, generando benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo e fino alle imprese;
il 19 giugno 2024 ha preso il via la fase di test in ambiente demo per la gestione digitale del formulario di identificazione del rifiuto (Fir), mentre tra pochi mesi è prevista l'entrata in operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Infatti, la maggior parte delle categorie dei soggetti obbligati dovranno iscriversi a tale registro elettronico, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 59 del 2023, a partire dal 15 dicembre 2024;
nonostante la virtuosità di tale strumento, unitamente all'approvazione che riscuote tra i soggetti coinvolti, quest'ultimi hanno sollevato alcune criticità relativamente ai costi di gestione, alle modalità operative e al mancato raggiungimento dell'obiettivo di snellimento degli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti nonché all'applicabilità delle tempistiche attualmente stabilite dal decreto ministeriale n. 59 del 2023;
alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame, è necessario garantire operatività ed efficienza dell'intero sistema di riciclaggio,
impegna il Governo
ad adoperarsi con la massima urgenza al fine di garantire un'effettiva semplificazione dell'operatività del registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, di permettere ai soggetti obbligati di adattarsi al nuovo sistema digitale in modo più efficace e agevole – considerando la possibilità di prevedere un posticipo dei termini – nonché di verificare che non vi siano criticità nel coordinamento tra le disposizioni urgenti in materia.
9/1930-A/7. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
l'articolo 7, paragrafo 8, del Regolamento UE 2024/1252 prevede che «Qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto, il progetto non è considerato per il riconoscimento del progetto come strategico. Lo Stato membro interessato motiva la sua opposizione durante le discussioni di cui al paragrafo 6», ossia durante le riunioni periodiche per l'espressione del parere sul fatto che i progetti «soddisfano o no i criteri di cui all'articolo 6 paragrafo 1»;
il considerando 22 del medesimo Regolamento UE 2024/1252 prevede quindi «Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico, è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che un progetto sia riconosciuto come progetto strategico contro la sua volontà. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe fornire le motivazioni del rifiuto, facendo riferimento ai criteri previsti nel presente regolamento»;
al contempo l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE prevede che «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari»;
la normativa europea riconosce, quindi, il diritto dello Stato membro ad opporsi all'esecuzione di un progetto relativo alle materie prime sul proprio territorio e di concerto ogni Stato membro ha il potere di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza riferiti al materiale bellico;
allo scopo di operare un ragionevole bilanciamento tra quelle che sono le opportunità di attuazione dei progetti sul territorio italiano con vantaggi anche transnazionali – seppur intraeuropei – con le esigenze prioritarie della difesa e sicurezza nazionale che potrebbero arrivare a prudenzialmente riservare all'Amministrazione lo sfruttamento delle risorse nazionali, sarebbe opportuno prevedere uno specifico meccanismo di tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a prevedere, nell'ambito delle attività di riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, uno specifico meccanismo di prelazione esercitabile da Difesa Servizi spa per l'acquisto delle materie prime nei casi in cui la loro carenza sia in grado di compromettere gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, mettendo a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.
9/1930-A/8. Richetti, Onori, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute in questo provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come i firmatari del presente atto di indirizzo hanno indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti tutti gli interrogativi critici sulle competenze regionali e sulla partecipazione effettiva delle comunità locali alle decisioni che influenzano direttamente il loro territorio. È infatti imperativo che ogni iniziativa legislativa tenga conto delle specificità regionali, rispettando il principio di sussidiarietà e garantendo che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le regioni;
è fondamentale ampliare la partecipazione e condivisione a vari livelli di questi processi, poiché sono state riportate a livello di governo centrale alcune delle competenze regionali in materia di programmazione territoriale;
riteniamo utile prevedere un maggiore coinvolgimento di regione e comunità locali al fine di scongiurare il rischio di scontri istituzionali. A tal proposito, è bene ricordare che in molte regioni le miniere, attive e non, sono di gestione regionale o di società partecipate, e ciò accentuerebbe maggiormente lo scontro istituzionale;
risulta da numerosi ricorsi promossi da diversi comuni ed enti locali, oltreché da notizie di stampa, che sono stati presentati al Ministero progetti per nuove estrazioni, diversi dei quali autorizzati, in aree tutelate e vincolate o in aree già caratterizzate da attività estrattiva, ma nel corso dei decenni riqualificati con progetti turistici, agricoli o di riqualificazione ambientale;
nonostante questi percorsi di riconversione di territori pregiati, già profondamente depredati in passato da attività estrattive, risulta che diversi progetti abbiano ottenuto dal Ministero autorizzazioni e permessi di ricerca mineraria come nell'area «Monte Bianco», che coinvolge i comuni di Ne, Sestri Levante, Castiglione, Chiavarese e Casarza Ligure in provincia di Genova e Maissana e Varese Ligure in provincia di La Spezia, dove sono presenti antiche miniere di rame e manganese chiuse da diversi decenni o nell'area parco del Beigua nell'entroterra genovese;
ai firmatari del presente atto di indirizzo risulta anche che il Ministro Urso alcuni mesi fa abbia dichiarato di voler andare avanti con il progetto Monte Bianco e con gli altri progetti liguri nonostante una delle miniere in questione sia stata trasformata in attrazione turistica visitabile e nonostante tutta quella vasta area sia stata caratterizzata da una lunga riconversione che ha favorito il turismo diffuso e le produzioni agricole e olivicole locali,
impegna il Governo
alla luce di quanto esposto in premessa, a non autorizzare nuovi progetti, oltre che in aree protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, e ai siti della rete Natura 2000, istituti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, in aree che hanno riconvertito con finalità turistiche, agricole e di tutela del territorio le zone interessate in passato da attività estrattive e comunque a promuovere preliminarmente percorsi di condivisione con gli enti locali interessati.
9/1930-A/9. Ghio, Fornaro, Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
a seguito di gravi eventi, ancora in corso, quali la guerra in Ucraina e la crisi nel Mar Rosso, l'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche è divenuto un elemento incidente anche sulla dimensione della sicurezza nazionale, alla luce dell'uso spregiudicato in termini geopolitici che alcuni attori internazionali fanno della disponibilità di tali risorse;
la capacità di approvvigionamento delle materie prime critiche così come la capacità di mantenimento della lavorazione delle stesse all'interno del territorio nazionale costituiscono elementi chiave in termini sia di transizione ecologica sia di sicurezza nazionale;
inspiegabilmente, l'ultima parte del provvedimento, il Capo III «Promozione degli investimenti», manca di previsioni volte a incentivare lo sviluppo di catene di valore all'interno del territorio nazionale e, al contempo, evitare che dopo la fase estrattiva i prodotti vengano successivamente lavorati e trasformati all'estero;
lo sviluppo e messa in sicurezza di catene di valore all'interno del territorio nazionale rappresenta un tassello fondamentale nel contesto della complessiva costruzione di una solida architettura di sicurezza strategica, declinata nella doppia dimensione economico-energetica, del Paese;
infine, lo sviluppo e mantenimento di catene di valore all'interno del territorio nazionale rappresenterebbe anche una forma di compensazione e risarcimento degli inevitabili costi che i territori interessati dovranno sostenere, in termini di impatto ambientale, per consentire l'espletamento delle attività estrattive,
impegna il Governo
a promuovere con urgenza la costruzione e lo sviluppo di catene di valore all'interno del territorio nazionale, al fine di evitare che le materie prime critiche, frutto di attività estrattiva avvenuta in Italia, vengano poi, in massima parte, esportate e lavorate all'estero, in tal modo sia perdendo il generarsi di un significativo indotto potenzialmente a beneficio dell'intero sistema Paese sia mancando di reale strategicità, in quanto tale lacuna pone il Paese fuori dai circuiti di competitività economica e assetti di sicurezza energetica a livello internazionale.
9/1930-A/10. Onori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
a seguito di gravi eventi, ancora in corso, quali la guerra in Ucraina e la crisi nel Mar Rosso, l'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche è divenuto un elemento incidente anche sulla dimensione della sicurezza nazionale, alla luce dell'uso spregiudicato in termini geopolitici che alcuni attori internazionali fanno della disponibilità di tali risorse;
la capacità di approvvigionamento delle materie prime critiche così come la capacità di mantenimento della lavorazione delle stesse all'interno del territorio nazionale costituiscono elementi chiave in termini sia di transizione ecologica sia di sicurezza nazionale;
lo sviluppo e messa in sicurezza di catene di valore all'interno del territorio nazionale rappresenta un tassello fondamentale nel contesto della complessiva costruzione di una solida architettura di sicurezza strategica, declinata nella doppia dimensione economico-energetica, del Paese;
infine, lo sviluppo e mantenimento di catene di valore all'interno del territorio nazionale rappresenterebbe anche una forma di compensazione e risarcimento degli inevitabili costi che i territori interessati dovranno sostenere, in termini di impatto ambientale, per consentire l'espletamento delle attività estrattive,
impegna il Governo
a promuovere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori azioni e misure con urgenza per la costruzione e lo sviluppo di catene di valore all'interno del territorio nazionale, al fine di evitare che le materie prime critiche, frutto di attività estrattiva avvenuta in Italia, vengano poi, in massima parte, esportate e lavorate all'estero, in tal modo sia perdendo il generarsi di un significativo indotto potenzialmente a beneficio dell'intero sistema Paese sia mancando di reale strategicità, in quanto tale lacuna pone il Paese fuori dai circuiti di competitività economica e assetti di sicurezza energetica a livello internazionale.
9/1930-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
l'articolo 6 del provvedimento istituisce presso il Ministero del made in Italy il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati comparti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia;
l'articolo 10 prevede l'elaborazione da parte dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)-Servizio Geologico d'Italia, del Programma nazionale di esplorazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 2024/1252, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
il Programma di esplorazione nazionale è finalizzato a definire la mappatura dei minerali e la composizione chimica dei terreni, indicando altresì le attività di indagine geo-scientifiche e di esplorazione, da espletare con tecniche non invasive e secondo i moderni standard di esplorazione e ricerca, che non sono sottoposte a valutazione e alle autorizzazioni ambientali;
l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la cui attività scientifica è ben nota in Europa e nel mondo, detiene da alcuni decenni la massima competenza nelle diverse tecniche geofisiche multidisciplinari di indagine nel sottosuolo, mirate alla caratterizzazione del territorio e della crosta terrestre con risoluzione verticale, applicate in Italia e all'estero non soltanto per mitigare i rischi naturali e antropici, ma anche per l'individuazione delle risorse disponibili ad un impiego sostenibile;
l'INGV potrebbe garantire un'acquisizione integrata dei dati multiparametrici, attraverso processi innovativi di trattamento dei dati, consentendo di «illuminare» gli strati profondi e caratterizzare i giacimenti sia realmente che in profondità;
l'uso combinato di tecniche differenti (magnetiche, gravimetriche, elettromagnetiche, spettrometriche, sia da terra che a varie quote di volo), applicate sullo stesso settore, permetterebbe di definire preziosi vincoli quantitativi nell'individuazione delle trappole geologiche di terre rare e di minerali critici strategici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che il comitato tecnico di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, nell'ambito delle proprie competenze, senta anche l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), anche con riferimento al piano nazionale delle materie prime critiche.
9/1930-A/11. Colombo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 mediante l'introduzione di disposizioni urgenti atte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;
tuttavia, nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge de quo manca di misure economiche volte a favorire, inter alia, l'incremento della raccolta, il potenziamento del parco impianti, l'innovazione dei processi di riciclo così come risultano del tutto assenti degli incentivi specifici per promuovere una migliore circolarità;
considerato che:
l'articolo 9 si limita a introdurre disposizioni tese a incrementare il «recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche», tralasciando tutto quanto riferito al recupero di importanti flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche quali i RAEE e gli scarti metallici;
come noto, i RAEE e gli scarti metallici offrono un elevato valore di interesse intrinseco, in quanto da tali rifiuti è possibile riciclare o recuperare, attraverso una gestione efficace dei medesimi, un'ampia gamma di materiali, tra cui importanti materie prime critiche, cruciali per la resilienza e competitività delle imprese e del sistema produttivo nazionali;
rilevato altresì che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – coerente con gli obiettivi delineati dal Green deal – prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e per le riforme programmate debba sostenere gli obiettivi climatici, nel rispetto del principio del «Do no significant harm (DNSH)», «non arrecare danni significativi» all'ambiente;
la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare prevede un Piano d'azione sulle materie prime critiche che, tuttavia, non esplicita investimenti per la sua elaborazione ed implementazione;
la maggior parte delle materie prime critiche sono prodotte e importate da pochi Paesi extra UE, perlopiù instabili dal punto di vista geopolitico, che ne determinano il mercato a livello globale. In un tale contesto, l'approvvigionamento e lo sviluppo di una filiera nazionale dell'economia circolare relativa alle materie prime critiche di interesse strategico, risulta fondamentale per il recupero e il riutilizzo di queste ultime, in una prospettiva di transizione energetica ed ecologica in linea con il citato regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha identificato le strategie per diversificare l'approvvigionamento da fonti primarie e secondarie, per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale, e per migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, attraverso una serie di interventi da attuare dagli Stati membri entro il 2025,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo volte a definire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi i RAEE e gli scarti metallici, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclo previsti nel Piano d'azione per l'economia circolare di cui alla Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR, nel rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile.
9/1930-A/12. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;
tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge de quo manca di misure ad hoc in grado di generare risultati immediati in termini di crescita dei volumi di materie prime critiche ottenute dal riciclo;
considerato che:
il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) può limitare le incertezze della fornitura di materie prime critiche, cruciali per il nostro sistema produttivo – con un vantaggio economico di 14 milioni di euro per le mancate importazioni e grazie ad un efficiente recupero delle stesse – nonché ridurre le emissioni di oltre 1 milione di tonnellate di CO2, con indiscutibili vantaggi ambientali ed economici;
uno degli indicatori dell'andamento della raccolta e del riciclo dei RAEE, definito dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, è il tasso di raccolta, ossia il rapporto tra i rifiuti gestiti ogni anno e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato;
il Rapporto Gestione RAEE 2023, pubblicato dal Centro di coordinamento RAEE il 24 giugno 2024, evidenzia come il tasso di raccolta italiano si attesti attorno al 30,24 per cento, meno della metà dell'obiettivo della Direttiva, fissato al 65 per cento;
i RAEE rappresentano una filiera strategica da cui riciclare materie prime seconde significative per il potenziale di crescita del comparto industriale nazionale, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da una forte carenza di materie prime;
tenuto conto, altresì, che:
la scarsa consapevolezza dei cittadini rispetto al tema della raccolta separata e del corretto riciclo è tra i principali ostacoli allo sviluppo della raccolta dei RAEE;
quanto sopra, richiede il costante e tangibile impegno dei sistemi collettivi nel porre in atto misure idonee ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori sul tema dei RAEE e sulle modalità gratuite a loro disposizione per conferire i propri rifiuti e garantirne così il corretto riciclo;
i predetti sistemi collettivi, infatti, oltre a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, possono fungere da vettori di approvvigionamento e ottimizzazione delle risorse, massimizzando il recupero di materie prime critiche e strategiche in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, opportune iniziative affinché i sistemi collettivi RAEE, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, elaborino un programma coordinato per la realizzazione, sui principali mezzi di comunicazione, di periodiche campagne informative e di sensibilizzazione volte a promuovere – presso cittadini, i consumatori e l'opinione pubblica – la diffusione di modelli comportamentali virtuosi finalizzati al corretto conferimento dei rifiuti elettronici e al corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, al fine di accrescere i volumi di materie critiche ottenute dal riciclo.
9/1930-A/13. Ilaria Fontana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252;
tuttavia nonostante l'intento di dare impulso a tutto campo ad una strategia nazionale sulle materie prime strategiche, il decreto-legge de quo manca di misure ad hoc per il finanziamento di iniziative di formazione e reskilling finalizzate ad aggiornare o riqualificare le competenze della manodopera del comparto in linea con le tecnologie di estrazione oggi disponibili;
considerato che:
molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono trasferibili al settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche;
secondo quanto emerso dall'audizione del CNR nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera, il nostro Paese soffre di un gap con i Paesi concorrenti per quanto riguarda la struttura e la governance della filiera mineraria. Tale gap è causato principalmente dalla perdita di competenze e segmenti del comparto dell'estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e strategiche, da una grave carenza nel sistema formativo (Istituti Tecnici Minerari, corsi su giacimenti minerari, materie prime critiche e loro trasformazione nei Corsi di Laurea in Geologia, Ingegneria Mineraria, Chimica), dall'inesistenza di una filiera dell'industria mineraria e da una mancanza di know-how industriale, figure professionali, percorsi di formazione;
tenuto conto altresì che:
il settore dell'estrazione, dello sfruttamento e della trasformazione di materie prime critiche e strategiche richiede l'impiego di lavoratori qualificati attraverso la predisposizione di programmi di istruzione e formazione volti a migliorare le competenze tecniche di questi ultimi (geologi, metallurgisti, ingegneri meccanici, operatori minerari, selezionatori, riciclatori e anche professionisti delle tecnologie avanzate rilevanti per il settore, ecc.), nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione per sviluppare conoscenze, soluzioni e processi altamente sostenibili anche ai fini dell'impiego e della sostituzione efficiente di materie prime;
quanto sopra, rende evidente come il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione del personale dipendente delle imprese del comparto minerario sia fondamentale per sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli e accrescere la competitività delle medesime. A tal fine, lo strumento del credito d'imposta per le spese sostenute in attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente da parte delle imprese minerarie consentirebbe a queste ultime di ridurre la spesa per il costo dell'investimento,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle imprese esercenti l'attività di estrazione, sfruttamento e trasformazione di materie prime critiche e strategiche che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario.
9/1930-A/14. Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento de quo prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;
in particolare, il comma 8 del citato articolo 3 dispone che, con riferimento ai progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali. Di fatto le disposizioni vincolano l'attività per l'estrazione minerarie alla realizzazione completa della carta mineraria;
le aree saranno successivamente aperte ad attività di estrazione e progetti di ricerca mineraria molto onerosi, che sono a carico delle compagnie minerarie;
i fondali marini profondi, sono un hotspot di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde;
l'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi e eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo ad una manciata di soggetti interessati;
dall'audizione dell'ISPRA, tenutasi presso la Commissione X della Camera dei deputati durante l'esame in sede referente del provvedimento, è emersa la necessità di recuperare ulteriori risorse, rispetto a quelle già messe a disposizione dal decreto-legge in esame (3.5 mln per gli anni 2024 e 2025 su 14 mln necessari), per completare la carta mineraria. Le risorse stanziate risultano, pertanto, del tutto insufficienti per lo svolgimento delle attività di indagini e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma di esplorazione nazionale, essendo appena sufficienti a realizzare solamente una parte del medesimo e, segnatamente, ad individuare al massimo una ventina di aree nell'ordine di una decina di chilometri quadrati su 40 indicate dal decreto. A tal fine e alla luce del fatto che, in assenza delle risorse necessarie, non saranno eseguite campagne di ricerca mineraria di aree a mare, l'istituto ha ritenuto più corretto parlare di progetti di ricerca a mare e non già di estrazione a mare, problematica questa estremamente complessa e discussa a livello internazionale che suscita parecchie opposizioni;
ISPRA ritiene inoltre abbastanza improbabile, considerato gli adempimenti necessari, presentare il Programma di esplorazione nazionale entro i termini indicati del 24 marzo 2025;
attualmente le aziende italiane potenzialmente interessate alle estrazioni minerarie negli abissi non hanno specifiche politiche sul Deep Sea Mining, anzi alcune guardano con interesse all'avvio di questa nuova forma di sfruttamento delle risorse naturali;
un'indagine di Greenpeace Italia diffusa nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori a Kingston, in Giamaica, dell'International Seabed Authority (ISA – l'autorità internazionale preposta a regolamentare le estrazioni minerarie negli abissi) per la discussione di misure di protezione dei mari, rivela che Fincantieri è l'azienda italiana più propensa a sviluppare attività estrattive di materiali critici in mare, tanto da aver sottoscritto negli ultimi anni, sia con Saipem sia con Leonardo, accordi di collaborazione per le attività estrattive sui fondali;
la summenzionata organizzazione ambientalista ha realizzato una mappatura di tredici aziende italiane interessate alle materie prime critiche: dalla difesa all'elettronica, dall'automotive al navale, dagli accumuli alle batterie, fino a quelle specializzate nei servizi e nelle tecnologie subacquee. Dall'analisi dei report e delle dichiarazioni di sostenibilità è emerso che nessuna di queste aziende (Fincantieri, Saipem, Leonardo, MSC Crociere, STMicroelectronics, Energy SPA, FAAM, Trienergia, Stellantis, Alkeemia, Gaymarine, Drass e Gabi Cattaneo) ha politiche specifiche sul Deep Sea Mining. Una situazione in netto contrasto con quanto avviene nel resto del mondo dove grandi aziende come Google, BMW, Volvo e Renault, tanto per citarne alcune, hanno già preso posizioni contrarie allo sviluppo del Deep Sea Mining;
rilevato altresì che:
l'Italia svolge un ruolo chiave all'interno del Consiglio dell'ISA. Il nostro Paese, diversamente da molti altri Stati, è uno dei pochi in Europa a non essersi ancora espresso palesemente in favore, o meno, di una moratoria fortemente richiesta anche da numerose Associazioni ambientaliste affinché sia protetto il mare dallo sfruttamento minerario;
i lavori dell'ISA, in programma dallo scorso 15 luglio fino al prossimo 29 luglio, sono finalizzati a discutere nuovamente del codice minerario – che dovrebbe regolamentare a livello internazionale lo svolgimento delle attività estrattive negli abissi – nonché della proposta (inserita in agenda per la prima volta dopo diversi anni) di una politica generale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte ad introdurre, sul territorio nazionale, una moratoria all'estrazione delle materie critiche strategiche in mare almeno fino all'adozione del nuovo codice minerario da parte dell'International Seabed Authority (ISA).
9/1930-A/15. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come Gruppo PD ha indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti molti interrogativi critici;
in particolare, il decreto-legge così come concepito risulta impostato per rispondere agli obiettivi europei limitatamente all'aspetto dell'estrazione primaria, mentre non presenta iniziative specifiche finalizzate al raggiungimento del target previsto per l'approvvigionamento di materie prime critiche mediante il riciclo da rifiuti e scarti produttivi;
l'attività di estrazione dalle discariche, altrimenti denominata «Landfill mining», costituisce un paradigma dell'economia circolare. L'escavazione e la successiva estrazione di taluni materiali di pregio contenuti negli invasi di tali impianti, quali le cosiddette «materie prime critiche», può essere inclusa, assieme ad altre modalità di trasformazione dei rifiuti consistenti nelle operazioni di riciclo, (come la traduzione in vettori energetici ed in generale la produzione di materie prime seconde), nelle operazioni di recupero, e quindi contribuire alla implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare, ammodernata nel contenuto due anni fa;
la normativa vigente spinge verso la chiusura di tale tipologia impiantistica (si pensi solamente all'obbligo di contenere entro il 10 per cento, entro il 2035, dei rifiuti non riciclabili o già esposti con successo ad attività di recupero, e che non lo sono più): gli spazi per la chiusura del ciclo dei rifiuti, senza recupero, saranno sempre più esigui, mentre la rimozione delle materie prime critiche, consentirebbe una rilevante riduzione dei problemi ambientali ed economici;
i benefìci ambientali sono, in generale, costituiti dalla bonifica degli inquinanti da discarica (tramite l'estrazione degli inquinanti, ed anche delle Materie Prime Critiche), il recupero di materia (i materiali critici suscettibili di valorizzazione), il recupero di volume (sottraendo quantitativi che giacciono negli invasi), ed il ripristino ambientale del sito della discarica (se non eliminando, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale);
proprio per questo, in fase di attività emendativa, il Gruppo PD ha provato a rafforzare questo provvedimento per quanto riguarda le misure di accompagnamento allo sviluppo di un mercato delle Materie Prime Critiche «Made in Italy» ed alla promozione degli investimenti nel settore, introducendo il riferimento al riciclo come fonte prioritaria di approvvigionamento di materie prime, che richiami il Regolamento 2024/1252/UE sulle materie prime critiche (CRM Act): per l'ambito del riciclo, è necessario un maggiore sforzo nell'intercettazione dei flussi di dispositivi a fine vita che contengono Critical Raw Materials (che in gran parte sfuggono ai circuiti tradizionali di raccolta) introducendo disincentivi all'esportazione di rifiuti e, soprattutto, di semilavorati/componenti contenenti CRM verso l'estero. È inoltre necessario accompagnare lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde, introducendo, ad esempio, obblighi di riciclo o di contenuto di materiali riciclati o incentivi al loro utilizzo in ambito manifatturiero,
impegna il Governo
ad adottare, con il primo provvedimento utile, tutte le misure di accompagnamento necessarie allo sviluppo di un mercato delle Materie Prime Critiche «Made in Italy» e alla promozione degli investimenti nel settore che consideri il riciclo come fonte prioritaria di approvvigionamento di materie prime, richiamando il Regolamento 2024/1252/UE sulle materie prime critiche (CRM Act).
9/1930-A/16. De Micheli.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come Gruppo PD ha indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti molti interrogativi critici;
in particolare, il decreto-legge così come concepito risulta impostato per rispondere agli obiettivi europei limitatamente all'aspetto dell'estrazione primaria, mentre non presenta iniziative specifiche finalizzate al raggiungimento del target previsto per l'approvvigionamento di materie prime critiche mediante il riciclo da rifiuti e scarti produttivi;
l'attività di estrazione dalle discariche, altrimenti denominata «Landfill mining», costituisce un paradigma dell'economia circolare. L'escavazione e la successiva estrazione di taluni materiali di pregio contenuti negli invasi di tali impianti, quali le cosiddette «materie prime critiche», può essere inclusa, assieme ad altre modalità di trasformazione dei rifiuti consistenti nelle operazioni di riciclo, (come la traduzione in vettori energetici ed in generale la produzione di materie prime seconde), nelle operazioni di recupero, e quindi contribuire alla implementazione della Strategia italiana sull'economia circolare, ammodernata nel contenuto due anni fa;
la normativa vigente spinge verso la chiusura di tale tipologia impiantistica (si pensi solamente all'obbligo di contenere entro il 10 per cento, entro il 2035, dei rifiuti non riciclabili o già esposti con successo ad attività di recupero, e che non lo sono più): gli spazi per la chiusura del ciclo dei rifiuti, senza recupero, saranno sempre più esigui, mentre la rimozione delle materie prime critiche, consentirebbe una rilevante riduzione dei problemi ambientali ed economici;
i benefìci ambientali sono, in generale, costituiti dalla bonifica degli inquinanti da discarica (tramite l'estrazione degli inquinanti, ed anche delle Materie Prime Critiche), il recupero di materia (i materiali critici suscettibili di valorizzazione), il recupero di volume (sottraendo quantitativi che giacciono negli invasi), ed il ripristino ambientale del sito della discarica (se non eliminando, riducendo sensibilmente l'impatto ambientale);
proprio per questo, in fase di attività emendativa, il Gruppo PD ha provato a rafforzare questo provvedimento per quanto riguarda le misure di accompagnamento allo sviluppo di un mercato delle Materie Prime Critiche «Made in Italy» ed alla promozione degli investimenti nel settore, introducendo il riferimento al riciclo come fonte prioritaria di approvvigionamento di materie prime, che richiami il Regolamento 2024/1252/UE sulle materie prime critiche (CRM Act): per l'ambito del riciclo, è necessario un maggiore sforzo nell'intercettazione dei flussi di dispositivi a fine vita che contengono Critical Raw Materials (che in gran parte sfuggono ai circuiti tradizionali di raccolta) introducendo disincentivi all'esportazione di rifiuti e, soprattutto, di semilavorati/componenti contenenti CRM verso l'estero. È inoltre necessario accompagnare lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde, introducendo, ad esempio, obblighi di riciclo o di contenuto di materiali riciclati o incentivi al loro utilizzo in ambito manifatturiero,
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile misura di accompagnamento per promuovere investimenti nel settore del riciclo.
9/1930-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come il Gruppo PD ha indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti molti interrogativi critici;
a tal proposito meritano un'attenzione particolare le disposizioni contenute nell'articolo 6, che istituisce il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche e che prevede che, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, sia istituito un organismo tecnico con compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento, nonché delle esigenze di approvvigionamento delle imprese. Compito del Comitato è anche quello di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, garantendo al contempo il coordinamento e il monitoraggio del livello di scorte disponibili per ciascuna materia prima e il relativo livello di sicurezza;
il Comitato è quindi chiamato a svolgere alcune attività molto rilevanti nella materia considerata, attività puntualmente elencate dal medesimo articolo 6, per l'esercizio delle quali sarebbe stato opportuno prevedere un livello di coinvolgimento adeguato delle rappresentanze professionali, tecniche ovvero economiche delle imprese, se non nella composizione, almeno nel funzionamento, prevedendo momenti di consultazione prestabiliti e obbligatori ai quali potessero partecipare rappresentanti dei Consigli Nazionali dei Geologi e degli Ingegneri e degli altri Ordini professionali con esperienze dirette e competenti nelle attività svolte dal Comitato tecnico, rappresentanti delle imprese, all'interno delle filiere del sistema produttivo nazionale, che per il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche e strategiche, siano considerate rilevanti sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti;
sono rilevanti, infatti, il numero e la tipologia di attività connesse alle materie prime critiche, sia nell'ambito della manifattura, sia in quello delle attività estrattive e legate al ciclo di gestione dei rifiuti: va tenuto conto della necessità di contemperare esigenze diverse che possono, in alcune circostanze, anche essere divergenti tra loro e che necessiterebbero, pertanto, di una adeguata sede di compensazione amministrativa, per non tradursi in azioni che, di fatto, magari circoscritte a specifiche aree territoriali, possono compromettere la fluidità dell'intero processo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune modifiche normative volte a prevedere un maggior coinvolgimento delle rappresentanze professionali, tecniche ovvero economiche delle imprese, nella composizione e nel funzionamento del Comitato tecnico.
9/1930-A/17. Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come il Gruppo PD ha indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti tutti gli interrogativi critici sulle competenze regionali e sulla partecipazione effettiva delle comunità locali alle decisioni che influenzano direttamente il loro territorio. È infatti imperativo che ogni iniziativa legislativa tenga conto delle specificità regionali, rispettando il principio di sussidiarietà e garantendo che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le regioni;
è fondamentale ampliare la partecipazione e condivisione a vari livelli di questi processi, poiché sono state riportate a livello di governo centrale alcune delle competenze regionali in materia di programmazione territoriale;
ad avviso del firmatario del presente atto, sarebbe utile prevedere un maggiore coinvolgimento di regione e comunità locali al fine di scongiurare il rischio di scontri istituzionali. A tal proposito, è bene ricordare che in molte regioni le miniere, attive e non, sono di gestione regionale o di società partecipate, e ciò accentuerebbe maggiormente lo scontro istituzionale;
è necessario quindi porre in essere tutti gli strumenti necessari per garantire che non solo la parte autorizzativa, ma anche le fasi successive fino alla chiusura della filiera con la gestione dei rifiuti, siano opportunamente previste e gestite senza gravare su soggetti diversi da coloro che traggono giovamento dalla fase estrattiva e dalla commercializzazione delle materie prime critiche estratte, prevedendo un forte coinvolgimento delle Regioni sotto tutti i profili, al fine di garantire una compartecipazione e un coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini interessati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune modifiche normative volte a rafforzare il ruolo esercitato dalle Regioni nelle varie procedure disciplinate dal decreto in esame, prevedendo che la fase autorizzativa e le fasi successive, fino alla chiusura della filiera con la gestione dei rifiuti, vengano discusse preventivamente in sede di Conferenza unificata, anche al fine di addivenire ad un'intesa.
9/1930-A/18.Lai.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame dell'Assemblea sono mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento nazionali, ma, come il Gruppo PD ha indicato in sede emendativa e ribadito durante la breve discussione in Commissione, lasciano purtroppo aperti tutti gli interrogativi critici sulle competenze regionali e sulla partecipazione effettiva delle comunità locali alle decisioni che influenzano direttamente il loro territorio. È infatti imperativo che ogni iniziativa legislativa tenga conto delle specificità regionali, rispettando il principio di sussidiarietà e garantendo che le decisioni centrali siano supportate da un dialogo costruttivo e da un partenariato effettivo con le regioni;
è fondamentale ampliare la partecipazione e condivisione a vari livelli di questi processi, poiché sono state riportate a livello di governo centrale alcune delle competenze regionali in materia di programmazione territoriale;
è quindi necessario garantire che lo sfruttamento delle risorse minerarie sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;
ad avviso del firmatario del presente atto, sarebbe utile quindi prevedere un maggiore coinvolgimento di Regione e comunità locali al fine di scongiurare il rischio di scontri istituzionali. A tal proposito, è bene ricordare che in molte regioni le miniere, attive e no, sono di gestione regionale o di società partecipate, e ciò accentuerebbe maggiormente lo scontro istituzionale;
in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca delle risorse minerarie, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, una norma che stabilisca come i permessi di ricerca delle risorse minerarie di cui il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22 non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee al l'installazione di impianti di ricerca delle risorse minerarie
9/1930-A/19. Simiani.
La Camera,
premesso che:
con la sigla RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) si indicano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ossia ciò che rimane di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche o di campi elettromagnetici;
il Sistema nazionale di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è oggi uno dei più importanti «abilitatori» del recupero delle materie prime critiche dai rifiuti, poiché mette a disposizione dell'industria manifatturiera 300.000 tonnellate/anno di materie prime seconde (ferro, rame, alluminio, plastica ed altre);
la quantità totale di RAEE domestici raccolti e avviati al corretto trattamento in Italia non è ancora in linea con gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea. Nel 2023 l'Italia avrebbe dovuto raccogliere circa 650.000 tonnellate di RAEE domestici all'anno, ossia il 65 per cento della media delle quantità di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) immesse sul mercato negli ultimi tre anni, mentre i Sistemi Collettivi sono arrivati a circa 350.000 tonnellate;
la normativa italiana stabilisce che la raccolta dei RAEE domestici sia effettuata dagli Enti Locali e dai distributori (i negozi che vendono le AEE); il contributo di questi ultimi al risultato totale è però ancora modesto: solo il 24 per cento dei RAEE Domestici gestiti nel 2023 è stato raccolto dai negozianti (contro il 55 per cento circa dei Paesi più performanti, come ad esempio la Francia);
per incrementare la raccolta dei RAEE domestici è indispensabile semplificare il più possibile gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65 e dal decreti ministeriale 31 maggio 2016 n. 121 che, creando, ad avviso dei firmatari del presente atto, oneri organizzativi e burocratici sproporzionati rispetto alle finalità di tutela ambientale, finiscono per scoraggiare i comportamenti virtuosi sia dei negozianti che dei consumatori,
impegna il Governo
al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'Unione in materia di raccolta dei RAEE e incrementare i volumi di rifiuti disponibili per le successive lavorazioni presso gli impianti di trattamento e conseguente riciclo di materie prime critiche e strategiche, ad introdurre, in un prossimo provvedimento utile in materia ambientale, misure che semplifichino la raccolta dei RAEE e riducano il numero di passaggi oggi previsti, assicurando il tracciamento dei rifiuti e favorendo la raccolta dai Distributori con modalità «uno contro uno» e «uno contro zero», anche valutando il conferimento diretto «uno contro zero» agli impianti autorizzati al trattamento dei RAEE di cui all'articolo 183, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato, ivi compresi i rivenditori e le isole ecologiche.
9/1930-A/20. Squeri, Casasco, Polidori.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento esclude il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, dall'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con talune modalità rigorosamente definite, tra le quali l'effettuazione di analisi geochimiche di superficie, il prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti, l'analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti;
l'abbandono dell'attività mineraria ha comportato il conseguente abbandono dei residui delle coltivazioni antiche. Si tratta, infatti, di circa 200 milioni di m3 di materiale in strutture di deposito dismesse e abbandonate di cui 70 milioni di m3 (il 35 per cento del totale nazionale), nella sola Sardegna;
queste strutture di deposito (ex discariche) contengono tenori significativi di minerali metallici tradizionali utili per le lavorazioni industriali, che unitamente ad una serie di minerali critici, possono essere recuperate a fini economici, ma soprattutto per gli obiettivi della cosiddetta transizione verde e digitale;
in particolare, gli elementi delle terre rare sollecitano un nuovo approccio geominerario che, in un'ottica di economia circolare integrata, fa pensare alla possibilità di un riprocessamento di questi depositi, che peraltro oggi suscitano notevole preoccupazione con riferimento a possibili problematiche sanitarie, sia per il loro carico inquinante rilasciato nell'ambiente che per l'esposizione delle popolazioni che vivono e lavorano nei dintorni di questi territori,
impegna il Governo
a valutare, in successivi provvedimenti, la possibilità di concedere il permesso di ricerca secondo le modalità semplificate previste dall'articolo 7 del provvedimento in esame alla raccolta di campioni rappresentativi in sottosuolo e in superficie, nelle strutture di deposito dismesse e abbandonate dei siti minerari censiti.
9/1930-A/21. Polidori, Squeri, Casasco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento esclude il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, dall'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con talune modalità rigorosamente definite, tra le quali l'effettuazione di analisi geochimiche di superficie, il prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti, l'analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti;
l'abbandono dell'attività mineraria ha comportato il conseguente abbandono dei residui delle coltivazioni antiche. Si tratta, infatti, di circa 200 milioni di m3 di materiale in strutture di deposito dismesse e abbandonate di cui 70 milioni di m3 (il 35 per cento del totale nazionale), nella sola Sardegna;
queste strutture di deposito (ex discariche) contengono tenori significativi di minerali metallici tradizionali utili per le lavorazioni industriali, che unitamente ad una serie di minerali critici, possono essere recuperate a fini economici, ma soprattutto per gli obiettivi della cosiddetta transizione verde e digitale;
in particolare, gli elementi delle terre rare sollecitano un nuovo approccio geominerario che, in un'ottica di economia circolare integrata, fa pensare alla possibilità di un riprocessamento di questi depositi, che peraltro oggi suscitano notevole preoccupazione con riferimento a possibili problematiche sanitarie, sia per il loro carico inquinante rilasciato nell'ambiente che per l'esposizione delle popolazioni che vivono e lavorano nei dintorni di questi territori,
impegna il Governo
a chiarire che il permesso di ricerca secondo le modalità semplificate previste dall'articolo 7 del provvedimento in esame in materia di raccolta di campioni rappresentativi in sottosuolo e in superficie, si applica anche alle strutture di deposito dismesse e abbandonate dei siti minerari censiti.
9/1930-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Polidori, Squeri, Casasco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al fine di tutelare l'approvvigionamento interno di materie prime critiche, estende la procedura di notifica per l'export, aggiungendo all'originaria previsione relativa ai soli rottami ferrosi (che vengono meglio definiti) ad altri rottami metallici quali il rame, l'alluminio e lo zinco. Con decreto del Presidente del Consiglio si stabiliranno le quantità che dovranno essere oggetto di notifica dei metalli aggiunti alla lista;
si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il MAECI per il monitoraggio degli scambi di rottami metallici e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale;
la normativa attuale prevede che l'esportazione è soggetta all'obbligo qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese sia superiore a 500 tonnellate. Tale obbligo deve essere adempiuto almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'operazione, trasmettendo la notifica al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
nonostante l'Italia si mantenga stabilmente un paese importatore netto di rottame, si rileva un trend in continua crescita delle esportazioni di rottame verso i Paesi extra-UE, che sono quasi quadruplicate dal 2016 al 2023, attestandosi nell'ultimo anno a 538 mila tonnellate, in aumento del 4,2 per cento sul 2022;
l'Unione europea nel suo complesso è un esportatore netto di rottame di ferro: le esportazioni negli ultimi anni segnalano un trend in forte ascesa passando da 11,7 milioni di tonnellate esportate nel 2016 a 18,9 milioni di tonnellate nell'ultimo anno. Il dettaglio per Paese evidenzia che il 56 per cento delle esportazioni europee sono rivolte alla Turchia (10,6 milioni di tonnellate, -0,6 per cento);
si rileva, inoltre, l'ascesa delle esportazioni di rottame verso l'India (2,2 milioni di tonnellate) e l'Egitto (1,7 milioni di tonnellate), con volumi triplicati nel periodo in esame. Si tratta di Paesi che negli ultimi anni hanno rafforzato la propria presenza sul mercato europeo, con l'India saldamente tra i primi tre Paesi per origine delle importazioni di prodotti piani e lunghi (2,9 milioni di tonnellate, +6,8 per cento), e l'Egitto, che nell'ultimo anno, ha registrato la crescita relativa più vivace tra i primi 10 Paesi di origine (1,3 milioni di tonnellate, +63,9 per cento);
con l'entrata in vigore del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), a partire dal 2026, salvo le modifiche che potranno intervenire, grazie alle sollecitazioni degli Stati e al nuovo assetto istituzionale della UE, l'import di acciaio da Stati che utilizzano fonti fossili per produrlo (in particolare l'India), sarà gravato da un dazio equivalente al costo dei corrispondenti valori ETS;
l'Europa è anche un esportatore netto di rottami di alluminio – circa 1 milione di tonnellate, l'80 per cento esportato in Asia (Cina, India, Pakistan, Corea) – e di rottame di rame per circa 900.000 tonnellate l'anno;
in diversi Paesi Terzi, anche per effetto della spinta globale (non solo UE) alla riduzione delle emissioni di CO2 e considerando anche la flessibilità operativa garantita dal forno elettrico che permette di seguire agevolmente il mercato, si riscontra una crescente tendenza alla tesaurizzazione del rottame ferroso, che si traduce in una serie di limitazioni commerciali all'esportazione, quali ad esempio: divieto assoluto all'export; sistema di licenze; dazi ad valorem; dazi fissi; quote all'export; sistemi misti;
il riciclo dei rottami metallici è la metodologia meno impattante sull'ambiente per approvvigionarsi dei metalli necessari allo sviluppo economico e alla transizione energetica,
impegna il Governo:
a farsi promotore, in sede di Unione europea, di iniziative che favoriscano un maggior utilizzo interno all'Unione dei rottami metallici;
a fronte della massiccia fuoriuscita di rottami ferrosi, a svolgere approfondimenti sull'efficacia del sistema delle notifiche e a riferirne in Parlamento;
a rafforzare i controlli sull'export, anche implementando i controlli fisici presso i depositi degli esportatori;
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal decreto-legge in esame, a rafforzare la raccolta interna dei rottami metallici e il loro avvio al riutilizzo, in ossequio ai principi dell'economia circolare.
9/1930-A/22. Casasco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al fine di tutelare l'approvvigionamento interno di materie prime critiche, estende la procedura di notifica per l'export, aggiungendo all'originaria previsione relativa ai soli rottami ferrosi (che vengono meglio definiti) ad altri rottami metallici quali il rame, l'alluminio e lo zinco. Con decreto del Presidente del Consiglio si stabiliranno le quantità che dovranno essere oggetto di notifica dei metalli aggiunti alla lista;
si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il MAECI per il monitoraggio degli scambi di rottami metallici e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale;
la normativa attuale prevede che l'esportazione è soggetta all'obbligo qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese sia superiore a 500 tonnellate. Tale obbligo deve essere adempiuto almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'operazione, trasmettendo la notifica al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
nonostante l'Italia si mantenga stabilmente un paese importatore netto di rottame, si rileva un trend in continua crescita delle esportazioni di rottame verso i Paesi extra-UE, che sono quasi quadruplicate dal 2016 al 2023, attestandosi nell'ultimo anno a 538 mila tonnellate, in aumento del 4,2 per cento sul 2022;
l'Unione europea nel suo complesso è un esportatore netto di rottame di ferro: le esportazioni negli ultimi anni segnalano un trend in forte ascesa passando da 11,7 milioni di tonnellate esportate nel 2016 a 18,9 milioni di tonnellate nell'ultimo anno. Il dettaglio per Paese evidenzia che il 56 per cento delle esportazioni europee sono rivolte alla Turchia (10,6 milioni di tonnellate, -0,6 per cento);
si rileva, inoltre, l'ascesa delle esportazioni di rottame verso l'India (2,2 milioni di tonnellate) e l'Egitto (1,7 milioni di tonnellate), con volumi triplicati nel periodo in esame. Si tratta di Paesi che negli ultimi anni hanno rafforzato la propria presenza sul mercato europeo, con l'India saldamente tra i primi tre Paesi per origine delle importazioni di prodotti piani e lunghi (2,9 milioni di tonnellate, +6,8 per cento), e l'Egitto, che nell'ultimo anno, ha registrato la crescita relativa più vivace tra i primi 10 Paesi di origine (1,3 milioni di tonnellate, +63,9 per cento);
con l'entrata in vigore del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), a partire dal 2026, salvo le modifiche che potranno intervenire, grazie alle sollecitazioni degli Stati e al nuovo assetto istituzionale della UE, l'import di acciaio da Stati che utilizzano fonti fossili per produrlo (in particolare l'India), sarà gravato da un dazio equivalente al costo dei corrispondenti valori ETS;
l'Europa è anche un esportatore netto di rottami di alluminio – circa 1 milione di tonnellate, l'80 per cento esportato in Asia (Cina, India, Pakistan, Corea) – e di rottame di rame per circa 900.000 tonnellate l'anno;
in diversi Paesi Terzi, anche per effetto della spinta globale (non solo UE) alla riduzione delle emissioni di CO2 e considerando anche la flessibilità operativa garantita dal forno elettrico che permette di seguire agevolmente il mercato, si riscontra una crescente tendenza alla tesaurizzazione del rottame ferroso, che si traduce in una serie di limitazioni commerciali all'esportazione, quali ad esempio: divieto assoluto all'export; sistema di licenze; dazi ad valorem; dazi fissi; quote all'export; sistemi misti;
il riciclo dei rottami metallici è la metodologia meno impattante sull'ambiente per approvvigionarsi dei metalli necessari allo sviluppo economico e alla transizione energetica,
impegna il Governo:
a farsi promotore di iniziative che favoriscano un maggior utilizzo interno all'Unione europea dei rottami metallici;
a svolgere approfondimenti sull'efficacia del sistema delle notifiche;
a rafforzare i controlli sull'export, anche implementando i controlli fisici presso i depositi degli esportatori;
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal decreto-legge in esame, a rafforzare la raccolta interna dei rottami metallici e il loro avvio al riutilizzo, in ossequio ai principi dell'economia circolare.
9/1930-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Casasco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede che titolare della concessione mineraria corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione;
la norma prevede la quota delle somme derivanti da dette royalties assegnate alle regioni che può essere destinata a misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto;
l'articolo 20 del decreto legislativo n. 625/1996 «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», prevede che per ciascuna concessione di coltivazione la quota della royalties spettante sia corrisposta per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 15 per cento ai comuni interessati. Tali comuni destinano le risorse così ottenute allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni,
impegna il Governo
al fine di favorire l'accettabilità sociale della ricerca e della coltivazione di giacimenti di materie prime critiche e strategiche, a prevedere adeguate forme di compensazione per i comuni interessati da tali attività.
9/1930-A/23.Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
l'oggetto del presente provvedimento si caratterizza prioritariamente nella definizione di un diverso sistema di attribuzione delle competenze tra le diverse amministrazioni, concentrando sulle strutture centrali dello Stato competenze, funzioni e vigilanza, a tutto discapito del ruolo delle regioni;
tra i diversi organismi cui si procede all'istituzione, l'articolo 6 prevede la costituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, del Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia;
per quanto concerne la composizione di detto organismo, la componente ministeriale è costituita da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze;
la strategicità dell'approvvigionamento di tali materie per il complesso della nostra economia dovrebbe essere commisurata anche con riferimento alle potenzialità occupazionali che ne potrebbero discendere per le diverse aree del nostro Paese interessate dalle attività di ricerca ed estrazione, di trasformazione e di riciclaggio di materie prime critiche strategiche;
a tal riguardo, apparirebbe più che opportuno che l'istituendo Comitato tecnico vedesse a pieno titolo anche la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune modifiche normative volte a integrare la composizione del Comitato tecnico di cui all'articolo 6 con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9/1930-A/24. Fossi, Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
l'oggetto del presente provvedimento si caratterizza prioritariamente nella definizione di un diverso sistema di attribuzione delle competenze tra le diverse amministrazioni, concentrando sulle strutture centrali dello Stato competenze, funzioni e vigilanza, a tutto discapito del ruolo delle regioni;
tra i diversi organismi cui si procede all'istituzione, l'articolo 6 prevede la costituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, del Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia;
ai sensi del comma 1, del citato articolo 6, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
«a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.»;
la strategicità dell'approvvigionamento di tali materie per il complesso della nostra economia non può non essere valutata anche con riferimento alle potenzialità occupazionali che ne potrebbero discendere per le diverse aree del nostro Paese interessate dalle attività di ricerca ed estrazione, di trasformazione e di riciclaggio di materie prime critiche strategiche;
il settore delle attività minerarie in Italia attualmente interessa circa 3.000 mila addetti e circa 70 imprese, il cui contratto nazionale è stato rinnovato nel luglio 2022,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune modifiche normative volte a integrare le funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, prevedendo una specifica attenzione al tema dell'occupazione che, soprattutto in particolari aree del Paese, potrebbe determinarsi.
9/1930-A/25. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento d'urgenza in esame, introduce disposizioni volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (CRM Act);
come sottolinea la Relazione illustrativa al disegno di legge del Governo, il provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale che rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche. «Pertanto, alla luce di tale contesto, si ravvisa la necessità e urgenza di intervenire, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE, al fine di dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese riportando la competenza allo Stato in materia di autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche (...). Con il decreto-legge viene predisposta una normativa che incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse “strategici”, fortemente legati agli obiettivi imposti dal Regolamento, tra cui quelli di promuovere la transizione verde e digitale e di garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale.»;
nonostante sotto questo aspetto, l'esame in commissione ha consentito di migliorare leggermente il testo, il ruolo assegnato alle regioni e agli enti locali rimane troppo marginale, creando una eccessiva dicotomia tra le politiche minerarie legate alle materie prime strategiche che sono ora messe tutte in capo allo Stato centrale e dove le regioni diventano poco più che spettatrici, e la competenza del tradizionale settore minerario non strategico, che rimane di competenza delle regioni;
le disposizioni contenute nel disegno di legge, mostrano evidenti criticità sulle competenze regionali e sulla partecipazione effettiva delle comunità locali alle decisioni che riguardano fortemente e influenzano direttamente il loro territorio;
si evidenzia, ad esempio, come la Sardegna sia una delle regioni d'Italia con la più alta concentrazione di miniere attive e dismesse, cave e materie prime e che lo statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3), articolo 3, comma 1 lettera m, attribuisce la potestà legislativa sull'esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline alla regione stessa;
la drastica riduzione delle competenze regionali previste dal provvedimento in esame, disattende il principio di leale collaborazione che dovrebbe essere alla base dell'azione legislativa e normativa del Governo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame e ad adottare le opportune iniziative normative volte ad integrarlo, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di sussidiarietà e un partenariato effettivo con le regioni, nonché una compartecipazione e un maggiore coinvolgimento nelle decisioni delle istituzioni e delle comunità interessate dalle disposizioni in esame.
9/1930-A/26.Ghirra, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, introduce disposizioni volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (CRM Act);
l'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche;
con particolare riguardo alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, il comma 3, prevede che i relativi titoli siano rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della Carta mineraria che, ai sensi dell'articolo 10, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione deve essere pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025, e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi;
attualmente non sono vigenti provvedimenti legislativi che definiscano i titoli abilitativi relativi ai progetti di estrazione mineraria di minerali strategici nei fondali marini. Ancora, a livello mondiale non risultano avviate attività estrattive di materie prime critiche dai fondali marini, inoltre, l'aggiornamento della carta mineraria da parte di ISPRA non sembra agevole né prevedibile a breve termine;
la ricerca e l'estrazione di materie prime strategiche dai fondali marini potrebbe essere assentita ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto applicabile, dopo averne previsto l'estensione alle attività estrattive relative ai fondali marini con previsione legislativa, in attesa dell'approvazione di una legislazione nazionale specifica;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 21/1968 ha escluso, con riferimento all'attuale vigenza regio decreto n. 1443 del 1927, l'applicabilità dello stesso decreto allo sfruttamento dei fondali marini, in quanto nel citato decreto appare chiaramente presente un concetto di miniera collegato unicamente ed essenzialmente al sottosuolo;
peraltro, non può ritenersi applicabile alle attività di estrazione dai fondali marini la legislazione relativa alle attività estrattive di idrocarburi, in quanto sono totalmente differenti ed inconciliabili le rispettive problematiche estrattive ed ambientali;
da tempo, il WWF primo tra tutti, ha chiesto una moratoria sull'estrazione mineraria in alto mare. I fondali marini profondi, infatti, sono un hotspot di biodiversità, un importante serbatoio di carbonio e un tesoro di risorse genetiche marine. Il test utilizzato per diagnosticare il COVID-19, ad esempio, è stato sviluppato utilizzando un enzima presente in un ecosistema di acque profonde. L'estrazione in acque profonde, potenzialmente la più grande operazione estrattiva della storia, potrebbe infatti compromettere gravemente le future scoperte per il bene comune globale, distruggendo gli ecosistemi ed eliminando le specie, mentre gli eventuali benefici economici andrebbero solo a pochi soggetti interessati,
impegna il Governo
a prevedere, alla luce delle forti criticità esposte in premessa, una moratoria o comunque una pausa precauzionale sull'estrazione mineraria in alto mare.
9/1930-A/27. Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024, introduce disposizioni volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche, in ragione del loro ruolo nella realizzazione della transizione ecologica, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (CRM Act). Per tali finalità si introducono disposizioni per il riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale;
il regolamento (UE) 2024/1252 ha tra gli obiettivi, quello di migliorare il mercato interno dell'Unione europea garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, stabilendo misure per ridurre i rischi di approvvigionamento, migliorare la capacità di monitoraggio e attenuazione dei rischi e garantire la libera circolazione delle materie prime, favorendo la sostenibilità e la circolarità lungo la catena del valore;
è comunque importante che le previste misure di favore per l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche e i progetti di estrazione mineraria di minerali strategici, dovrebbero essere tali da garantire sempre la massima sostenibilità e tutela ambientale;
sotto questo aspetto, di evidente criticità è l'articolo 7 che esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto dispone che non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza (VINCA) nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con alcune elencate modalità,
impegna il Governo:
ad integrare le norme di cui al disegno di legge in esame, al fine di garantire che le previste misure di semplificazione per l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche e per i progetti di estrazione mineraria di minerali strategici, soddisfino comunque il più alto livello di sostenibilità e di tutela ambientale;
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui al comma 1, articolo 7, al fine di poter riconsiderare l'attuale previsione circa la non necessità della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza (VINCA);
ad adottare le opportune integrazioni normative all'articolo 7, al fine di mantenere vigente la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza (VINCA), perlomeno per le aree, anche limitrofe, sottoposte a tutela e protezione anche comunitaria, SIC, e zone vulnerabili.
9/1930-A/28. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge d'urgenza in esame, di conversione del decreto-legge 84/2024, prevede disposizioni volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime critiche considerate strategiche, in ragione del loro ruolo nella realizzazione della transizione ecologica, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche – Critical Raw Materials Act (CRM act), emanato nel marzo scorso dalla Commissione europea;
il Regolamento 2024/1252/UE sulle materie prime critiche (CRM Act), fissa obiettivi al 2030 che attribuiscono molta più importanza, per l'approvvigionamento di materie prime, al recupero e al riciclo piuttosto che all'importazione o all'estrazione;
il Regolamento inoltre dispone che gli Stati Membri adottino misure volte a aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclo per le materie prime critiche e a promuovere la progettazione circolare e l'efficienza dei materiali;
il decreto-legge 84/2024 in esame, prende in considerazione prevalentemente l'attività di estrazione e risulta sostanzialmente assente una prospettiva significativa sulle attività di recupero, riciclo e trasformazione, laddove invece, il Regolamento CRM chiede di adottare e attuare programmi che contengano misure volte a aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie;
è evidente che il problema dell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche non può essere risolto solamente con nuove attività di estrazione in ambiente naturale, che sono caratterizzate da un alto impatto ambientale e significativi problemi di accettabilità sociale;
è fondamentale sviluppare una solida filiera nazionale ed europea che guardi al riciclaggio e alla trasformazione di materie prime critiche come principale ambito di intervento, anche considerata la rilevanza del principio di economia circolare nella prospettiva del Green Deal europeo,
impegna il Governo:
a mettere in atto tutte le iniziative di competenza, di concerto con gli enti territoriali, affinché vengano garantiti la messa in sicurezza, i ripristini e le bonifiche ambientali dei siti minerari in cui non si opera più estrazione;
a prevedere misure incentivanti per le aziende che investono nel riciclo dei CRM, al fine di accelerare lo sviluppo di questo settore, da raggiungere anche attraverso la realizzazione di un quadro normativo chiaro e incentivante per le aziende che intendono investire nel riciclo dei CRM;
a promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il riciclo dei CRM, al fine di sviluppare soluzioni innovative che aumentino la resa del riciclo e riducano l'impatto ambientale.
9/1930-A/29. Fratoianni, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
in particolare, da un lato, l'articolo 14 – intervenendo sull'articolo 30 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, in materia di approvvigionamento di materie prime critiche, istituisce presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami metallici e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale;
dall'altro, l'articolo 14-bis detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non ricomprese nel regolamento (UE) 2024/1252;
in tale ottica, andrebbero previsti, in parallelo al necessario stimolo degli scambi internazionali, meccanismi di tutela degli interessi nazionali italiani e, in particolare, di maggiore vincolo al territorio delle attività di trasformazione e dei progetti ad esse annessi,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con la vigente normativa europea, l'implementazione di meccanismi di incentivazione dello sviluppo di catene di valore e trasformazione locali e di filiera corta legate alle attività di estrazione sul territorio nazionale delle materie prime critiche, ivi incluse eventuali aliquote aggiuntive di tassazione da applicare esclusivamente alle attività di esportazione della materia prima non trasformata.
9/1930-A/30. D'Alessio, Benzoni, Onori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento delle materie prime critiche e di sviluppo di progetti strategici aventi la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
in particolare, da un lato, l'articolo 14 – intervenendo sull'articolo 30 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, in materia di approvvigionamento di materie prime critiche, istituisce presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami metallici e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale;
dall'altro, l'articolo 14-bis detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non ricomprese nel regolamento (UE) 2024/1252;
in tale ottica, andrebbero previsti, in parallelo al necessario stimolo degli scambi internazionali, meccanismi di tutela degli interessi nazionali italiani e, in particolare, di maggiore vincolo al territorio delle attività di trasformazione e dei progetti ad esse annessi,
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e compatibilmente con la vigente normativa europea, ulteriori iniziative per sostenere lo sviluppo di catene di valore e trasformazione locali e di filiera corta legate alle attività di estrazione sul territorio nazionale delle materie prime critiche.
9/1930-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Benzoni, Onori.