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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 5 agosto 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME:
DDL DI RATIFICA NN. 1149, 1150, 1260 E 1388

Ddl di ratifica nn. 1149, 1150, 1260 e 1388

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 19 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 21 minuti
Fratelli d'Italia 12 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 15 minuti
Lega – Salvini premier 9 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 7 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 6 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 6 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 4 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 5 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 agosto 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 agosto 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   CAVANDOLI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 860 del codice civile, concernente la natura e il termine di prescrizione dei contributi dei proprietari nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica» (2008).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente i requisiti per la concessione del riconoscimento onorifico ai superstiti delle vittime delle foibe» (1869) Parere delle Commissioni III e V.

   VI Commissione (Finanze):

  TASSINARI e DALLA CHIESA: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia e alle prestazioni veterinarie» (1880) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  DALLA CHIESA ed altri: «Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo» (1982) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  FURFARO ed altri: «Istituzione della figura professionale dell'operatore per l'emotività, l'affettività e la sessualità delle persone con disabilità» (1432) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  SCERRA ed altri: «Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte dei minori di dodici anni nonché disposizioni in materia di informazione sui rischi per la salute derivanti dall'utilizzo di tali dispositivi e di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie e disturbi connessi al loro uso improprio» (1899) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2023, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana, riferita all'anno 2023, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2023, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2023, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 2 agosto 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 5691 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIII Commissione (Agricoltura) (Doc. XVIII, n. 17), in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 2 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 25 luglio 2024, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/4092, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore – alla VII Commissione (Cultura);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/0192, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/959 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2091, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta violazione del regolamento (CE) n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea) – alla IX Commissione (Trasporti);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2097, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851 – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2142, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2179, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento in relazione alla mancata attuazione del regolamento (UE) 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2190, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla mancata attuazione da parte dell'Italia del regime sanzionatorio per le violazioni del quadro normativo del Cielo unico europeo – alla II Commissione (Giustizia) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2024 (Doc. CLIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1162 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2024, N. 76, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ, PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1997)

A.C. 1997– Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1997– Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.19, 1.28, 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.010, 1.011, 4.1, 4.8, 4.9, 6.2, 6.01, 6-bis.01, 6-bis.01000, 7.1, 7-bis.2, 8.1, 8-bis.01, 09-bis.01, 9-ter.4, 9-ter.9, 9-ter.11, 9-ter.01, 9-quinquies.1, 9-quinquies.2, 9-quinquies.3, 9-quinquies.4, 9-sexies.1, 9-sexies.5, 9-sexies.9, 9-sexies.11, 9-septies.6, 9-septies.7, 9-septies.8, 9-octies.12, 9-octies.13, 9-novies.1, 9-novies.3, 9-novies.5, 9-novies.9, 9-novies.01, 9-novies.02, 9-decies.1, 9-decies.2, 9-decies.3, 9-decies.4, 9-decies.01, 9-decies.02, 9-decies.03, 9-decies.04, 9-duodecies.1, 9-duodecies.2, 9-terdecies.01, 9-terdecies.02 e 9-terdecies.03,

  in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1997 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 1.
(Contributi per beni mobili)

  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater.
   6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

  2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 2.
(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

   a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

   b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

   3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
   3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».

Articolo 3.
(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

  1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «avvalendosi della propria struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,» e, dopo le parole: «previo sorteggio dei beneficiari» sono inserite le seguenti: «o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo».

Articolo 4.
(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

  1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.
  3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.».

Articolo 5.
(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

  1. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

   a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;

   b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;

   c) gli enti pubblici economici;

   d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;

   e) le aziende unità sanitarie locali;

   f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)”, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

   2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.».

  2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-ter».

Articolo 6.
(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

  1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie»;

   b) dopo le parole: «altresì l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma – parte servizi – stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

  2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono inserite le seguenti: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi,».
  3. All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».

Articolo 7.
(Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009)

  1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo II
DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8.
(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

  1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023».
  2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo)

  1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi)

  1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.
  2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.
  4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.
  6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;

   b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;

   c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

   d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.
(Fondazione «Milano Cortina 2026»)

  1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è da intendersi nel senso che le attività svolte dalla Fondazione «Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.
  2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1997 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo» sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

    al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “di beni mobili, e” sono soppresse;

   b) il secondo periodo è soppresso»;

   al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «alla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilità speciale».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «contributi pubblici,” e,» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici” e» e le parole: «di controllo”» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,”»;

   alla rubrica, la parola: «vigilanza)» è sostituita dalla seguente: «vigilanza».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

    alla lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti : «al primo periodo,» e le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025”»;

    alla lettera b), dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate», dopo le parole: «facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni» e dopo le parole: «delle Forze di Polizia» sono inserite le seguenti: «e delle Forze armate».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle seguenti: «20-novies del»;

    al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)”» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

    al capoverso 2-ter, le parole: «dalle società e soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dai soggetti» e le parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

  “9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo”».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo la parola: «e» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis», dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di IVA,» sono inserite le seguenti: «per le infrastrutture»;

    alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria italiana (RFI)», le parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio nonché», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «– stipulato tra RFI» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;

   al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

    al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis.(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto) – 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.
  1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, è destinata, per gli importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile”»;

   alla rubrica, le parole: «Uffici speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali» e le parole: «sisma 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione».

  Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990) – 1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «nonché relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche) – 1. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205 del 27 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2017, n. 205» e le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo».

  Dopo il capo II sono inseriti i seguenti:

«Capo II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

  Art. 9-bis. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

   a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;

   b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

  Art. 9-ter. – (Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei) – 1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

   a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

    1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

    2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza “molto elevata” o “elevata”, uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

   b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

  3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
  5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
  6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
  7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
  8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

   a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

   b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

   a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

   c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Con decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

   a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

   b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

   c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal programma;

   d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;

   e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

   f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

   g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

  13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

   a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

   b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3 luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato nonché dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

  14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede altresì al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al comma 13, alinea, è altresì disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.
  15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.
  16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole da: “, per la cui esecuzione” fino alla fine del periodo sono soppresse;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

  Art. 9-quater. – (Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)–1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

   a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

   b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

   c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;

   d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

    1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

    2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

    3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.

  3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

  Art. 9-quinquies. – (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previsti dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

  Art. 9-sexies. – (Contributi per l'autonoma sistemazione) – 1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
  3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

  Art. 9-septies. – (Interventi di nuova costruzione) – 1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.

  Art. 9-octies. – (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei) – 1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.
  2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  Art. 9-novies. – (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili) – 1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo per edificio di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.
  4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

   a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;

   b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

   c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

   d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

  5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
  6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
  7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
  8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

   a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

   b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

   c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

   d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

   e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento del Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

   b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

  Art. 9-decies. – (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) – 1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui al presente capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) al terzo periodo, le parole: “dieci unità” sono sostituite dalle seguenti: “venti unità”, le parole: “nove di personale non dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “diciannove di personale non dirigenziale” e le parole: “fino al numero massimo di quattro unità” sono sostituite dalle seguenti: “fino al numero massimo di otto unità”;

   c) all'ottavo periodo, le parole: “e di 655.664 euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 907.339 euro per l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025”.

  Art. 9-undecies. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)” di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

  Art. 9-duodecies. – (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia) – 1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
  2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
  6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
  7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilità speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.
  8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo.

  Art. 9-terdecies. – (Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124) – 1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2025”;

   b) al comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: “euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6.268.803 annui”;

    2) alla lettera b), le parole: “euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 11.908.750 annui”;

    3) alla lettera c), le parole: “euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.177.860 annui”;

    4) alla lettera d), le parole: “euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6.128.730 annui”;

    5) alla lettera e), le parole: “euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 75.996.252 annui”;

   c) al comma 8:

    1) all'alinea, le parole: “euro 62.669.029 per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “euro 14.000.000 per l'anno 2024”;

    2) alla lettera a), le parole: “euro 62.669.029 per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “euro 14.000.000 per l'anno 2024”.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ “Capacità per la coesione 2021-2027” approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine e della sicurezza pubblici»;

   al comma 6, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo»;

   al comma 7:

    alla lettera a), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»;

    alla lettera b), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» è inserita la seguente: «euro».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «è da intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta»;

   alla rubrica, le parole: «Cortina 2026”)» sono sostituite dalle seguenti: «Cortina 2026”».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

  «Art. 11-bis.(Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.
  2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano economico finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di quanto previsto dal comma 6.
  3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'eventuale aggiudicazione.
  4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, del Comitato italiano paralimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
  5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta olimpica e paralimpica.
  6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve essere tale da garantire la proporzionalità del corrispettivo rispetto alle attività da svolgere al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Contributi per beni mobili)

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  01-bis. Agli oneri di cui al comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
1.2. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025.»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».
1.3. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-quater) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12.».
1.4. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi, Romeo.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), aggiungere le seguenti: e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 6-quater:

   sostituire le parole: nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina con le seguenti: nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina;

   sostituire le parole: nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani con le seguenti: nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani;

   sostituire le parole: fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro con le seguenti: fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.
1.7. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) aggiungere le seguenti: e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 6-quater:

   sostituire le parole: nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina con le seguenti: nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina;

   sostituire le parole: nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani con le seguenti: nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani;

   sostituire le parole: fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro con le seguenti: fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro.
*1.9. Gadda.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) aggiungere le seguenti: e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 6-quater:

   sostituire le parole: nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina con le seguenti: nel limite di di 6.000 euro per il vano adibito a cucina;

   sostituire le parole: nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani con le seguenti: nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani;

   sostituire le parole: fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro con le seguenti: fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro.
*1.10. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) aggiungere le seguenti: e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 6-quater:

   sostituire le parole: nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina con le seguenti: nel limite di di 6.000 euro per il vano adibito a cucina;

   sostituire le parole: nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani con le seguenti: nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani;

   sostituire le parole: fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro con le seguenti: fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro.
*1.11. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, dopo la parola: riconosce aggiungere le seguenti: , in via prioritaria ed entro un limite massimo di sessanta giorni.
1.12. Ruffino, Rosato.

  Al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole: 3.200 euro con le seguenti: 5.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

   sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 1.000 euro;

   sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.
1.13. Ruffino, Rosato.

  Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023 è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso 6-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.
1.16. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Manzi, Romeo.

  Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.
1.17. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

   «d-bis) delle opere di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

   d-ter) delle soluzioni “nature based” per la mitigazione del rischio idraulico e di alluvioni che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire bypass per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

   d-quater) della difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

   d-quinquies) della protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

   d-sexies) della gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   d-septies) della demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

   d-octies) degli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”, quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.».

  2-ter. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.».

  2-quater. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2-bis, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.
  2-quinquies. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
1.19. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata nell'ambito di azioni esecutive o cautelari a qualunque titolo, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
  2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-bis vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2-quater. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
1.21. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «comunque non oltre il 1° maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, previa autorizzazione della regione interessata».
1.26. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi».
1.28. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole da: «edifici municipali,» fino a: «del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;

   b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati».
*1.30. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole da: «edifici municipali,» fino a: «del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;

   b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati».
*1.1000. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-ter, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7.
1.32. Caramiello, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini filiera agricola)

  1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'imprese e del made in Italy. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.01. Caramiello, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.
1.03. Fenu, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
1.04. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.
  2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.
  3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.06. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)

  1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.
1.07. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette».
1.08. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)

  1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.»
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.010. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)

  1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.011. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 2.
(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

  Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;

   capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).
2.2. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi, Romeo.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;

  Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: ai sensi del comma 3-bis, lettera a), aggiungere le seguenti: lettera a-bis).
2.3. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: che provvede alla relativa demolizione aggiungere le seguenti: , messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde.
2.4. L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino.

  Al comma 1, capoverso 3-quater, dopo le parole: sarebbe stato conseguibile dall'istante, aggiungere le seguenti: al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso.
2.5. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi di prevenzione del rischio alluvionale)

  1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi nei territori di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.
  2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.
  3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la regione Emilia-Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
2.01. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

  1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: «è sempre obbligatorio» a: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile», e dopo le parole: «obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi».
  2 Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

  «4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma».
2.02. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

  1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

   «10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
   10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per /'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale».
2.03. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 4.
(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) al comma 10, le parole: «5 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «27 milioni».
4.1. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» a: «di cui al comma 1 del presente articolo,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
4.2. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b):

   al primo periodo, sostituire le parole: con facoltà di attingere con le seguenti: attingendo con priorità;

   al secondo periodo, dopo le parole: È data facoltà di attingere aggiungere le seguenti: , con priorità, altresì,.
4.3. Ruffino, Rosato.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al primo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali» e;

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4».
4.6. Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Curti, Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Manzi.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e comunque sino al 31 dicembre 2025.
*4.8. Gadda.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e comunque sino al 31 dicembre 2025.
*4.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Manzi, Romeo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Utilizzo di strumenti digitali).

  1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
  2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione», e dopo le parole: «soggetto attuatore» sono aggiunte le seguenti: «, nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

   b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16»;

   c) all'articolo 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16».
4.01. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.
(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è abrogato.
5.1. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è abrogato.
5.3. Bakkali, Andrea Rossi, Gnassi, Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi, Romeo.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: relative attività aggiungere le seguenti: o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del medesimo decreto.
5.4. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.5. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici».
5.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 6.
(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.
6.2. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui la decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
6.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.
6.01. Gianassi, Simiani, Bonafè, Fossi, Furfaro, Boldrini, Scotto.

ART. 6-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti, comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.01. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione e la messa in funzione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024-2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6-bis.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte.

(Inammissibile)

ART. 7.
(Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione)

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. Sono assegnate all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

ART. 7-bis.
(Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990)

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 7-bis.
(Contenzioso relativo al sisma 1990)

  1. Al fine di definire i contenziosi in essere e già conclusi anche presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.
7-bis.2. Barbagallo, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 7-bis.
(Post-calamità del sisma 1990 – Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

  1. Al fine di completare l'iter post-calamità in relazione al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico con la partecipazione dei seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla sua istituzione, invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
7-bis.1. Barbagallo, Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari, Manzi.

ART. 8.
(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1° giugno 2024 con le seguenti: 30 agosto 2024.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.
8.1. Fossi, Simiani, Bonafè, Furfaro, Gianassi, Boldrini, Scotto.

ART. 8-bis.
(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.1.
(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.
  3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».
  5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   b) al decimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».
8-bis.01. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

(Inammissibile)

ART. 9.
(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia- Meteo)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi dalla pubblica amministrazione per le tipologie di professionalità ricercate dalla medesima Agenzia.
9.1. Ruffino, Rosato.

ART. 9-bis.
(Ambito di applicazione)

  All'articolo 9-bis, premettere il seguente:

Art. 09-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

  1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
09-bis.01. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei.
9-bis.2. Sarracino, De Luca, Graziano, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

ART. 9-ter.
(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: di Bacoli, Napoli e Pozzuoli con le seguenti: facenti parte dell'area dei Campi Flegrei.

  Conseguentemente:

   al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

   al comma 12, quarto periodo, alinea, dopo le parole: n. 887 del 1984 aggiungere le seguenti: , nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici;

   al comma 13:

    lettera a), dopo le parole: nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico aggiungere le seguenti: nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici;

    lettera b), dopo le parole: alle zone interessate dal fenomeno bradisismico aggiungere le seguenti: , nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici, ;

   al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).
9-ter.1000. Sarracino, De Luca, Graziano, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, aggiungere le seguenti: le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali.
9-ter.2. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «elevata», aggiungere le seguenti: oltre a quelli di classe «media»,.
9-ter.4. Gadda.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: infrastrutture di trasporto aggiungere le seguenti: , compresa quella portuale,.
9-ter.5. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 2, lettera c): quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*9-ter.6. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*9-ter.7. Ruffino, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della «zona d'intervento», provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.
9-ter.8. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intende prorogato fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-ter.9. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 11, lettera c), sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine della lettera, con le seguenti: a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
9-ter.11. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole da: indicata fino a: non oltre la data.
9-ter.12. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).
*9-ter.13. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 – I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).
*9-ter.14. Ruffino, Rosato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.1.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-ter.01. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-quater.
(Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9-quater.1. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).
9-quater.2. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: più turni con le seguenti: quattro turni.
9-quater.3. Ruffino, Rosato.

ART. 9-quinquies.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 30.000.000.
9-quinquies.1. Borrelli, Piccolotti, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9-quinquies.2. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9-quinquies.3. De Luca, Graziano, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quinquies.4. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Ruffino.

ART. 9-sexies.
(Contributi per l'autonoma sistemazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, con le seguenti: facenti parte dell'area dei Campi Flegrei.
9-sexies.3. De Luca, Graziano, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere, le parole: , abituale e continuativa,

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    secondo periodo, sopprimere, le parole: , abituale e continuativa,;

    terzo periodo:

     sostituire la parola: 400 con la seguente: 600,00;

     sostituire la parola: 500 con la seguente: 800,00;

     sostituire la parola: 700 con la seguente: 900,00;

     sostituire la parola: 800 con la seguente: 1000,00;

     sostituire la parola: 900 con la seguente: 1200,00;

    ultimo periodo, sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.200,00;

   al comma 2, sopprimere le seguenti parole: non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque;

   al comma 4:

    sostituire la parola: 3.453.000 con la seguente: 5.000.000,00;

    sostituire la parola: 6.906.000 con la seguente: 10.000.000,00.
9-sexies.1. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 400 con la seguente: 800;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

    sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000;

    sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.400;

    sostituire la parola: 800 con la seguente: 1.600;

    sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.800.

   al medesimo comma, ultimo periodo:

    sostituire la parola: 200 con la parola: 300;

    sostituire la parola: 900 con la parola: 1.800.
9-sexies.6. Ruffino, Rosato.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: 400 con la seguente: 600,00;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

    sostituire la parola: 500 con la seguente: 700,00;

    sostituire la parola: 700 con la seguente: 800,00;

    sostituire la parola: 800 con la seguente: 900,00;

    sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.100,00;

   al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2025 aggiungere le seguenti: , con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi, ;

   al comma 4:

    sostituire la parola: 3.453.000 con la seguente: 3.000.000,00;

    sostituire la parola: 6.906.000 con la seguente: 6.000.000,00.
9-sexies.5. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono erogati aggiungere le seguenti: , entro il limite di sessanta giorni,.
9-sexies.7. Ruffino, Rosato.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: in fase di prima attuazione,.
9-sexies.8. Gadda.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 3.453.000,00 con la seguente: 4.550.000,00;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 6.906.000 con la seguente: 6.800.000,00.
9-sexies.9. Sarracino, Speranza, Graziano, De Luca, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.
9-sexies.11. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-septies.
(Interventi di nuova costruzione)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nella medesima zona di intervento aggiungere le seguenti: , nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei,.
9-septies.2. Sarracino, Graziano, De Luca, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.
9-septies.4. De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*9-septies.6. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*9-septies.7. De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui al- l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-septies.8. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-octies.
(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-octies.
(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.
*9-octies.1. Gadda.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-octies.
(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.
*9-octies.2. De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con destinazione d'uso residenziale aggiungere le seguenti: e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: ad uso residenziale aggiungere le seguenti: e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali,.
9-octies.10. De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare con le seguenti: facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare.
9-octies.7. Sarracino, Speranza, Graziano, De Luca, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino a: del presente decreto con le seguenti: entro il 31 ottobre 2024.
9-octies.8. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del 3 luglio 2024 con le seguenti: della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9-octies.9. Ruffino, Rosato.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

   al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.
9-octies.3. De Luca, Speranza, Graziano, Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del 3 luglio 2024 con le seguenti: della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9-octies.11. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.
9-octies.12. Sarracino, De Luca, Speranza, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A seguito delle ricollocazioni edilizie e degli interventi di cui al comma 1, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono ad adeguare, con la massima urgenza, i propri Piani regolatori generali comunali e ad identificare le zone a rischio vulcanico, sismico e bradisismico.
9-octies.13. Ruffino, Rosato.

ART. 9-novies.
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;

   al comma 2, terzo periodo,

   sostituire la parola: 450/mq con la seguente: 600/mq;

   sostituire la parola: 1200/mq con la seguente: 1.600/mq;

   sostituire il comma 9, con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
9-novies.1. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;

   al comma 8, lettera a), sostituire le parole: di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, con le seguenti: facenti parte dell'area dei Campi Flegrei;

   al comma 9, alinea,

   sostituire la parola: 20 con la seguente: 40;

   sostituire la parola: 15 con la seguente: 30;

   al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

    a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
9-novies.3. De Luca, Graziano, Sarracino, Speranza, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 35;

   sostituire le parole da: e sgomberata fino alla fine del comma, con le seguenti:, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff), dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.;

   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: il nesso di causalità con le seguenti: la compatibilità;

   sostituire il comma 9 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-novies.9. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
9-novies.4. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-novies.5. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 6, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
9-novies.6. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: 1° settembre 2024 con le seguenti: 1° ottobre 2024.
9-novies.10. Sarracino, De Luca, Speranza, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo l'articolo 9-novies, aggiungere il seguente:

Art. 9-novies.1.
(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)

  1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-novies.01. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 9-novies, aggiungere il seguente:

Art. 9-novies.1
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

  1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
  3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-novies.02. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 9-decies.
(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), le parole: «da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da impiegare per un periodo di quarantotto mesi»;

   2) al comma 2, le parole: «nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro»;

   3) al comma 5 dopo le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni interessati.
9-decies.1. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), le parole: «da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da impiegare per un periodo di quarantotto mesi»;

   2) al comma 2, le parole: «nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro»;

   3) al comma 5 dopo le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni interessati.
9-decies.2. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), le parole: «da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da impiegare per un periodo di quarantotto mesi»;

   2) al comma 2, le parole: «nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro»;

   3) al comma 5 dopo le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni interessati.
*9-decies.3. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), le parole: «da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da impiegare per un periodo di quarantotto mesi»;

   2) al comma 2, le parole: «nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro»;

   3) al comma 5 dopo le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni interessati.
*9-decies.4. De Luca, Speranza, Sarracino, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:

Art. 9-decies.1.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-decies.01. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:

Art. 9-decies.1.
(Esonero contributivo)

  1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-decies.02. Caso, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:

Art. 9-decies.1.
(Sospensione di pagamento di mutui e di termini tributari e contributivi)

  1. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale, economica o agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Con intesa fra il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana vengono definite le linee guida per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui al presente comma.
  2. È disposta in favore dei contribuenti destinatari di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto o di interruzione, entro la medesima data, dell'attività di natura commerciale economica o agricola, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. La sospensione di cui al presente comma opera nei confronti dei contribuenti residenti se persona fisica, o aventi la sede legale o operativa – nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche – nei Comuni i cui territori sono ricadenti nell'area dei Campi Flegrei.
9-decies.03. Borrelli, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9-decies, aggiungere il seguente:

Art. 9-decies.1.
(Sospensione di pagamento di mutui e di termini tributari e contributivi)

  1. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale, economica o agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Con intesa fra il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana vengono definite le linee guida per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui al presente comma.
  2. È disposta in favore dei contribuenti destinatari di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro la data di entrata in vigore del presente decreto o di interruzione, entro la medesima data, dell'attività di natura commerciale economica o agricola, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. La sospensione di cui al presente comma opera nei confronti dei contribuenti residenti se persona fisica, o aventi la sede legale o operativa – nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche – nei Comuni i cui territori sono ricadenti nell'area dei Campi Flegrei.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del cinque per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
9-decies.04. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 9-duodecies.
(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e di facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.
  8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)».
  8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.
  8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.
  8-sexies. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «diversi dall'Aquila» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione».
9-duodecies.1. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 20-quater.
(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)

   1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.
   2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa.».
9-duodecies.2. Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Curti, Manzi.

ART. 9-terdecies.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-terdecies.1. Speranza, Sarracino, De Luca, Graziano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Manzi.

  Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.1.
(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

  1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.
  2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.
  3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

   a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

   b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

   c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

  4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.
  5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
9-terdecies.01. Gadda.

  Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.1.
(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

  1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9-terdecies.02. Gadda.

  Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.1.
(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.
9-terdecies.03. Gadda.

  Dopo l'articolo 9-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 9-terdecies.1
(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

  1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

   a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

   b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

   c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
9-terdecies.04. Gadda.

ART. 11.
(Fondazione «Milano Cortina 2026»)

  Sopprimerlo.
*11.1. Cappelletti, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimerlo.
*11.2. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
11.3. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1997 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    sia la Missione 2 che la Missione 4 del PNRR hanno previsto la possibilità per gli Enti Locali di accedere a finanziamenti destinati all'abbattimento e alla ricostruzione di Edifici Scolastici ormai strutturalmente datati e non in linea con le attuali normative in materia di Transizione Ecologica e di efficientamento energetico;

    gli Enti Locali beneficiari di detto finanziamento hanno successivamente avuto l'opportunità di accedere ad altri fondi per poter far fronte alle spese per allocare temporaneamente gli alunni frequentanti gli Istituti oggetto di interventi in strutture modulari idonee ad accoglierli;

    non tutti gli Enti Locali hanno avuto accesso a questo tipo di sostegno economico, soprattutto nel caso di intervenuto avvicendamento amministrativo o per mancanza di risorse umane individuate all'interno degli uffici preposti;

    da cronoprogramma, i lavori per l'abbattimento e ricostruzione delle scuole oggetto di finanziamento dovranno iniziare entro la fine del corrente mese per poter rispettare le scadenze prefissate;

    la Protezione Civile ha nelle proprie disponibilità dei moduli prefabbricati, come quelli spesso utilizzati in situazioni di emergenze e calamità, già idonei ad ospitare alunni, personale scolastico e arredi didattici;

    è ormai imminente l'avvio del prossimo anno scolastico, che al momento vedrebbe gli Enti Locali dover scegliere tra soluzioni disagevoli per gli alunni o la rinuncia ai finanziamenti già destinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare gli Enti Locali che si trovano nelle situazioni sopra descritte a richiedere alla Protezione Civile competente per territorio, laddove ne sia in possesso, la concessione dei moduli prefabbricati già atti ad ospitare alunni, personale scolastico e arredi didattici per un tempo pari all'ultimazione dei lavori o alla individuazione di soluzione alternativa.
9/1997/1. Cangiano, Cerreto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    sia la Missione 2 che la Missione 4 del PNRR hanno previsto la possibilità per gli Enti Locali di accedere a finanziamenti destinati all'abbattimento e alla ricostruzione di Edifici Scolastici ormai strutturalmente datati e non in linea con le attuali normative in materia di Transizione Ecologica e di efficientamento energetico;

    gli Enti Locali beneficiari di detto finanziamento hanno successivamente avuto l'opportunità di accedere ad altri fondi per poter far fronte alle spese per allocare temporaneamente gli alunni frequentanti gli Istituti oggetto di interventi in strutture modulari idonee ad accoglierli;

    non tutti gli Enti Locali hanno avuto accesso a questo tipo di sostegno economico, soprattutto nel caso di intervenuto avvicendamento amministrativo o per mancanza di risorse umane individuate all'interno degli uffici preposti;

    da cronoprogramma, i lavori per l'abbattimento e ricostruzione delle scuole oggetto di finanziamento dovranno iniziare entro la fine del corrente mese per poter rispettare le scadenze prefissate;

    la Protezione Civile ha nelle proprie disponibilità dei moduli prefabbricati, come quelli spesso utilizzati in situazioni di emergenze e calamità, già idonei ad ospitare alunni, personale scolastico e arredi didattici;

    è ormai imminente l'avvio del prossimo anno scolastico, che al momento vedrebbe gli Enti Locali dover scegliere tra soluzioni disagevoli per gli alunni o la rinuncia ai finanziamenti già destinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare in via normativa gli Enti Locali che si trovano nelle situazioni sopra descritte a richiedere alla Protezione Civile competente per territorio, laddove ne sia in possesso, la concessione dei moduli prefabbricati già atti ad ospitare alunni, personale scolastico e arredi didattici per un tempo pari all'ultimazione dei lavori o alla individuazione di soluzione alternativa.
9/1997/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Cangiano, Cerreto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che,

    al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio di alcuni territori interessati da eventi sismici, l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aveva esteso anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dai sisma del 26 dicembre 2018 le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

    l'articolo 1-sexies del citato decreto n. 55 del 2018 consente nei comuni ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 2016, con i commi dall'1 al 5, di regolarizzare lievi difformità realizzate con interventi di manutenzione straordinaria e pressoché ininfluenti dal punto di vista volumetrico nonché, con i commi dal 6 all'8, di portare a definizione e completamento le pratiche di condono ancora pendenti negli uffici comunali perché mancanti del Certificato di Idoneità Statica (CIS), un documento essenziale per la definizione della domanda di sanatoria che non può più essere redatto per i fabbricati strutturalmente danneggiati dal sisma;

    appare, pertanto, necessario estendere tutte le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, e non solo quella contenuta nel comma 1, ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018 al fine di introdurre una specifica disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi sismici;

    inoltre, l'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 2016, che il contributo massimo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali delle professioni di natura tecnica, per interventi privati, determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia);

    anche in questo caso sarebbe necessario estendere l'applicazione della citata disposizione ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, al fine di favorire la ricostruzione correggendo l'attuale penalizzazione, particolarmente gravosa per gli interventi di piccola e media entità, in cui le maggiori somme, necessarie per soddisfare le esigenze dei professionisti, finiscono per ricadere inevitabilmente sui proprietari degli edifici danneggiati spesso impossibilitati a poterne far fronte,

impegna il Governo

a estendere le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e all'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai territori interessati dagli eventi sismici dell'Area Etnea del 2018.
9/1997/2. Barbagallo, Morfino, Carmina, Raffa.


   La Camera,

   premesso che,

    al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio di alcuni territori interessati da eventi sismici, l'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aveva esteso anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dai sisma del 26 dicembre 2018 le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89;

    l'articolo 1-sexies del citato decreto n. 55 del 2018 consente nei comuni ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 2016, con i commi dall'1 al 5, di regolarizzare lievi difformità realizzate con interventi di manutenzione straordinaria e pressoché ininfluenti dal punto di vista volumetrico nonché, con i commi dal 6 all'8, di portare a definizione e completamento le pratiche di condono ancora pendenti negli uffici comunali perché mancanti del Certificato di Idoneità Statica (CIS), un documento essenziale per la definizione della domanda di sanatoria che non può più essere redatto per i fabbricati strutturalmente danneggiati dal sisma;

    appare, pertanto, necessario estendere tutte le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, e non solo quella contenuta nel comma 1, ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018 al fine di introdurre una specifica disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi sismici;

    inoltre, l'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 2016, che il contributo massimo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali delle professioni di natura tecnica, per interventi privati, determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia);

    anche in questo caso sarebbe necessario estendere l'applicazione della citata disposizione ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, al fine di favorire la ricostruzione correggendo l'attuale penalizzazione, particolarmente gravosa per gli interventi di piccola e media entità, in cui le maggiori somme, necessarie per soddisfare le esigenze dei professionisti, finiscono per ricadere inevitabilmente sui proprietari degli edifici danneggiati spesso impossibilitati a poterne far fronte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e all'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai territori interessati dagli eventi sismici dell'Area Etnea del 2018.
9/1997/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Morfino, Carmina, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità e per interventi di protezione civile. Nel preambolo del provvedimento si evidenzia la necessità e l'urgenza di provvedere alle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023;

    in particolare l'articolo 5 disciplina i soggetti attuatori previsti per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali;

    anche la Valle d'Aosta ha subito, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno, eventi alluvionali che hanno devastato ampie porzioni del territorio della regione e della provincia di Torino, incidendo pesantemente sulle infrastrutture pubbliche e private legate soprattutto alle urbanizzazioni primarie e secondarie;

    l'evento ha interessato in maniera rilevante ampie porzioni del territorio dei comuni di Cogne e Valtournenche e di diversi comuni della bassa valle della Valle d'Aosta e del territorio del Canavese, con allagamenti, esondazioni e colate detritiche; in particolare il comune di Cogne con la Valnontey si è trovato isolato per più di un mese e anche la località di Breuil-Cervinia è stata interessata in modo consistente, soprattutto nella parte centrale dell'agglomerato, senza contare poi i danni nella zona delle valli torinesi;

    oltre ai danni ad attività commerciali, imprenditoriali e agricole, l'alluvione ha inciso pesantemente anche sulle infrastrutture primarie come strade, ponti, acquedotti e fognature, opere di regimazione e protezione dei corsi d'acqua, impiantistica in genere. Tutte infrastrutture strategiche per il tessuto antropico, produttivo e imprenditoriale della regione Valle d'Aosta;

    le conseguenze avrebbero potuto essere anche più devastanti se in Valle d'Aosta non ci fosse stata una adeguata azione preventiva di protezione civile nella gestione dei territori e delle opere di protezione studiate e realizzate a seguito della drammatica alluvione del 2000. Opere di difesa che, insieme all'azione di controllo dei bacini imbriferi artificiali presenti, hanno salvato varie vallate laterali della regione valdostana;

    l'azione immediata del Dipartimento di Protezione civile nazionale e regionale, coordinata con l'azione congiunta della regione e degli enti locali interessati, ha permesso in meno di un mese di rendere nuovamente accessibili dal punto di vista viario e infrastrutturale Cogne e altre parti del territorio valdostano;

    il 22 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi, con una copertura alla prima parte emergenziale (lettera a)- b), comma 2, articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018) con uno stanziamento di 20,6 milioni di euro in capo al Dipartimento di protezione civile e di 10 milioni di euro in capo al Ministero del turismo, come annunciato dallo stesso Ministro competente;

    la regione ha calcolato che i danni ammontano a 94 milioni di euro, a cui vanno sommati circa 11 milioni per il settore agricolo e 6 milioni per danni patiti dalle due concessionarie elettriche Cva e Deval, fermo restando che la quantificazione dei danni alle attività economiche e imprenditoriali resta ancora da definire in maniera puntuale;

    le infrastrutture appaiono l'ambito maggiormente devastato, con una stima puntuale dei danni di circa 70 milioni di euro per gli interventi relativi alla riduzione del rischio residuo (articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018) che riguardano la viabilità stradale nella sua totalità, ponti, torrenti e servizi primari quali fognature, acquedotti, impianti di depurazione;

    l'azione messa in atto dai territori e dall'Amministrazione regionale per affrontare rapidamente l'emergenza è stata immediata e i risultati sono verificabili puntualmente da parte del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e dal Governo stesso, ma, in questo momento, appare necessario procedere con urgenza ad una programmazione tecnico-finanziaria adeguata che possa, attraverso finanziamenti e atti normativi puntuali, permettere alla Valle d'Aosta e all'area Canavesana di dare risposte rapide e con tempistiche certe ai cittadini e alle attività imprenditoriali, commerciali e agricole interessate,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a definire in maniera coordinata con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte ogni iniziativa utile e tempestiva al fine di riportare lo stato infrastrutturale dei servizi primari – quali strade, ponti, acquedotti, fognature, impianti di depurazione – allo stato ante evento alluvionale in tempi adeguati, al fine del ripristino le condizioni di sicurezza delle infrastrutture, dei torrenti e dei versanti interessati;

   a valutare, inoltre, iniziative normative che possano dare risposte adeguate alle attività commerciali, imprenditoriali e agricole danneggiate.
9/1997/3. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità e per interventi di protezione civile. Nel preambolo del provvedimento si evidenzia la necessità e l'urgenza di provvedere alle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023;

    in particolare l'articolo 5 disciplina i soggetti attuatori previsti per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali;

    anche la Valle d'Aosta ha subito, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno, eventi alluvionali che hanno devastato ampie porzioni del territorio della regione e della provincia di Torino, incidendo pesantemente sulle infrastrutture pubbliche e private legate soprattutto alle urbanizzazioni primarie e secondarie;

    l'evento ha interessato in maniera rilevante ampie porzioni del territorio dei comuni di Cogne e Valtournenche e di diversi comuni della bassa valle della Valle d'Aosta e del territorio del Canavese, con allagamenti, esondazioni e colate detritiche; in particolare il comune di Cogne con la Valnontey si è trovato isolato per più di un mese e anche la località di Breuil-Cervinia è stata interessata in modo consistente, soprattutto nella parte centrale dell'agglomerato, senza contare poi i danni nella zona delle valli torinesi;

    oltre ai danni ad attività commerciali, imprenditoriali e agricole, l'alluvione ha inciso pesantemente anche sulle infrastrutture primarie come strade, ponti, acquedotti e fognature, opere di regimazione e protezione dei corsi d'acqua, impiantistica in genere. Tutte infrastrutture strategiche per il tessuto antropico, produttivo e imprenditoriale della regione Valle d'Aosta;

    le conseguenze avrebbero potuto essere anche più devastanti se in Valle d'Aosta non ci fosse stata una adeguata azione preventiva di protezione civile nella gestione dei territori e delle opere di protezione studiate e realizzate a seguito della drammatica alluvione del 2000. Opere di difesa che, insieme all'azione di controllo dei bacini imbriferi artificiali presenti, hanno salvato varie vallate laterali della regione valdostana;

    l'azione immediata del Dipartimento di Protezione civile nazionale e regionale, coordinata con l'azione congiunta della regione e degli enti locali interessati, ha permesso in meno di un mese di rendere nuovamente accessibili dal punto di vista viario e infrastrutturale Cogne e altre parti del territorio valdostano;

    il 22 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi, con una copertura alla prima parte emergenziale (lettera a)- b), comma 2, articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018) con uno stanziamento di 20,6 milioni di euro in capo al Dipartimento di protezione civile e di 10 milioni di euro in capo al Ministero del turismo, come annunciato dallo stesso Ministro competente;

    la regione ha calcolato che i danni ammontano a 94 milioni di euro, a cui vanno sommati circa 11 milioni per il settore agricolo e 6 milioni per danni patiti dalle due concessionarie elettriche Cva e Deval, fermo restando che la quantificazione dei danni alle attività economiche e imprenditoriali resta ancora da definire in maniera puntuale;

    le infrastrutture appaiono l'ambito maggiormente devastato, con una stima puntuale dei danni di circa 70 milioni di euro per gli interventi relativi alla riduzione del rischio residuo (articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018) che riguardano la viabilità stradale nella sua totalità, ponti, torrenti e servizi primari quali fognature, acquedotti, impianti di depurazione;

    l'azione messa in atto dai territori e dall'Amministrazione regionale per affrontare rapidamente l'emergenza è stata immediata e i risultati sono verificabili puntualmente da parte del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e dal Governo stesso, ma, in questo momento, appare necessario procedere con urgenza ad una programmazione tecnico-finanziaria adeguata che possa, attraverso finanziamenti e atti normativi puntuali, permettere alla Valle d'Aosta e all'area Canavesana di dare risposte rapide e con tempistiche certe ai cittadini e alle attività imprenditoriali, commerciali e agricole interessate,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di protezione civile, a valutare di definire in maniera coordinata con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte ogni iniziativa utile e tempestiva al fine di riportare lo stato infrastrutturale dei servizi primari – quali strade, ponti, acquedotti, fognature, impianti di depurazione – allo stato ante evento alluvionale in tempi adeguati, al fine del ripristino le condizioni di sicurezza delle infrastrutture, dei torrenti e dei versanti interessati;

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare iniziative normative che possano dare risposte adeguate alle attività commerciali, imprenditoriali, turistiche e agricole danneggiate.
9/1997/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 10 maggio 2023, una disposizione relativa agli uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile, nonché disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026;

    in particolare, l'articolo 11, reca norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, volta a chiarire che la Fondazione «Milano Cortina 2026» non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico;

    sebbene si qualifichi, in forza della norma di rango primario, come ente non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, la Fondazione «Milano Cortina 2026» in realtà ha evidente natura sostanzialmente pubblicistica, perseguendo uno scopo d'interesse generale, con membri, risorse e garanzie dello Stato e degli enti locali;

    da una recente memoria del procuratore della Corte dei conti del Veneto, resa pubblica alcuni giorni fa, viene posto in evidenza come la Fondazione «Milano Cortina 2026» nonostante abbia accumulato al 31 dicembre 2023 un deficit patrimoniale pari a 107.880.743 di euro, continui ad operare in condizioni di deficit patrimoniale in costante peggioramento, senza che si ravvisino, elementi di certezza sull'eventuale capacità di miglioramento economico dal business plan 2024-2026, redatto dalla stessa Fondazione, che soffre ad oggi di una certa aleatorietà sulla effettiva capacità di far fronte alle obbligazioni finora assunte e ai costi già sostenuti;

    i debiti finali, se non ripianati, rischiano di rimanere tutti a carico dello Stato italiano e degli Enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi Olimpici 2026, il che fa della Fondazione un organismo che sicuramente riversa nel pubblico le conseguenze delle proprie azioni,

impegna il Governo

a riferire tempestivamente al Parlamento sulla situazione di grave deficit della Fondazione «Milano Cortina 2026» e sulle ricadute economiche che tale gestione rischia di produrre sul bilancio dello Stato e degli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi, stante che, come previsto dalla disciplina vigente, dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9/1997/4. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023, una disposizione relativa agli uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile, nonché disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026;

    in particolare l'articolo 1 è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subìto danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, prevedendo che il Commissario straordinario, possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria, e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa;

    tale cifra appare molto sottostimata se si considerano i danni causati da eventi alluvionali di eccezionale gravità che hanno causato ingenti danni alle abitazioni determinando, oltre al danneggiamento degli immobili risultati inagibili, anche la perdita in molti casi della totalità di mobili, arredi ed elettrodomestici non più utilizzabili;

    così come previsto dall'articolo 20-sexies, comma 3, lettera a) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla base dei danni effettivamente verificatisi sono previsti contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa,

impegna il Governo:

nell'ambito del raccordo con il Commissario straordinario alla ricostruzione a prevedere nel primo provvedimento utile:

  l'innalzamento dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, a cominciare dai soggetti più fragili, fino alla totale copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dei nuovi beni mobili;

  il riconoscimento di un indennizzo agli agricoltori che, autorizzando di allagare le proprie terre, hanno salvato le comunità locali dall'allagamento, come nel caso della cooperativa CAB Terra di Ravenna.
9/1997/5. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023, una disposizione relativa agli uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile, nonché disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano- Cortina 2026;

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, in sede referente, con un emendamento il Governo ha trasfuso, all'interno del suddetto decreto-legge, il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e coesione, disponendone la contestuale abrogazione;

    quella dei Campi Flegrei è una vasta area vulcanica attiva posizionata all'interno di un territorio densamente popolato compreso fra Napoli, Pozzuoli e Bagnoli e caratterizzato da frequenti fenomeni bradisismici intensificatisi nel corso degli ultimi due anni, riportando alla ribalta la necessità di piani efficaci per gestire eventuali aumenti dei livelli di allerta;

    ed invero, con l'adozione di una serie di provvedimenti volti a fronteggiare il contesto di criticità sono state potenziate le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio e di risposta operativa territoriale del Sistema di protezione civile e le attività di monitoraggio dei livelli di vulnerabilità del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato;

    ad eccezione dei suddetti ambiti di intervento nulla è stato concretamente deliberato per una comunità che tra la paura delle scosse e la resilienza si adatta e cerca di resistere o per sostenere il reddito delle duecento famiglie interessate da provvedimenti di sgombero e/o evacuazione e delle altrettante attività imprenditoriali sospese;

    molti cittadini si trovano, inoltre, nella paradossale situazione di continuare a pagare regolarmente le rate dei mutui o tributi, come Imu e Tari, relativi ad immobili che non risultano nella loro disponibilità, non essendo stata prevista alcuna misura di moratoria;

    il provvedimento, all'articolo 9-ter, al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei e di accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nella cosiddetta «zona di intervento», prevede un apposito Commissario di nomina governativa dotato di poteri straordinari. Da tale previsione discende che il Governo considera lo stato di criticità in cui versa attualmente l'area dei Campi Flegrei tra quelli che per intensità ed estensione giustificano il ricorso ai poteri straordinari propri dello stato di emergenza, similmente a quanto avviene in caso di calamità e catastrofi naturali;

    l'ordinamento italiano disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale con riferimento alla gestione delle conseguenze determinate da eventi calamitosi che per la loro intensità devono essere fronteggiati con poteri straordinari. In particolare, la normativa stabilisce che al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità debbono essere fronteggiati con poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza;

    ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente) il ministro dell'economia e delle finanze può prevedere in favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi;

    nonostante l'area puteolana sia quotidianamente interessata dall'intensificarsi di fenomeni bradisismici, non risulta essere stata ancora adottata la preventiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (cosiddetto «Codice della protezione civile»),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di deliberare, rispetto al preoccupante processo sismico e dinamico che quotidianamente interessa tutta l'area dei Campi Flegrei, lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e conseguentemente, anche al fine di dare risposte concrete alla comunità flegrea, ad adottare, nell'ambito delle strategie emergenziali riportate in premessa, ulteriori iniziative straordinarie come la moratoria sui mutui e la sospensione dei termini di versamento dei tributi per gli sfollati e per le attività imprenditoriali sospese.
9/1997/6. Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023, una disposizione relativa agli uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile, nonché disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026;

    l'intensificarsi degli eventi meteorologici estremi connessi alla crisi climatica in atto produce nel nostro paese ricorrenti calamità e stati di emergenza post calamità ai quali fa seguito quasi sempre la nomina di commissari straordinari chiamati a gestire processi di ricostruzione con ampi margini di discrezionalità contingente, deroghe e poteri speciali;

    nonostante le specificità dei singoli eventi catastrofali, emerge sempre più la necessità da parte delle comunità che nei processi di ricostruzione siano garantiti e tutelati i diritti delle persone colpite a partecipare non solo alla ricostruzione fisica e materiale dei luoghi, ma anche alla ricomposizione della dimensione sociale, culturale ed economica delle comunità e dei territori colpiti dagli eventi calamitosi,

impegna il Governo

ad attivare, anche attraverso appositi strumenti normativi e risorse economiche dedicate, percorsi partecipativi delle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi nelle attività di superamento delle emergenze, di ricostruzione e riparazione sociale, economica e culturale delle proprie comunità, impegnando altresì gli enti pubblici territoriali a dotarsi di appositi strumenti amministrativi che consentano alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato sia in forma singola, che costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, di partecipare ai processi decisionali.
9/1997/7. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    i mesi di giugno e luglio 2024 hanno visto un'anomala e violenta ondata di maltempo che ha colpito diverse regioni italiane;

    a farne maggiormente le spese sono state il Piemonte e la Valle d'Aosta, che hanno subito gravi danni sia alle infrastrutture e alla mobilità che al tessuto economico a causa degli allagamenti che hanno colpito in particolare i comuni delle zone montane;

    per citare alcuni casi, il comune di Cogne si è visto isolato a causa della chiusura della strada regionale 47, che è rimasta pesantemente danneggiata in più punti, portando all'evacuazione di circa trecento persone tra residenti e turisti in elicottero. Una situazione simile si riscontra nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nella quale si sono svolte delle operazioni di evacuazione di circa 120 persone, oltre alle decine di sfollati registrati nelle vallate alpine del torinese;

    i danni ai beni mobili e immobili, alle infrastrutture e ai collegamenti urbani pregiudicano fortemente un tessuto produttivo che, proprio nella stagione estiva, tende a realizzare il proprio profitto e che quindi risente ora di una contrazione dei propri affari che rischia di ripercuotersi sulle prospettive di crescita e sviluppo dei territori interessati,

impegna il Governo

a istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, al fine di erogare, in maniera rapida e semplificata, dei contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.
9/1997/8. Gadda, Manes, Iaria, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    i mesi di giugno e luglio 2024 hanno visto un'anomala e violenta ondata di maltempo che ha colpito diverse regioni italiane;

    a farne maggiormente le spese sono state il Piemonte e la Valle d'Aosta, che hanno subito gravi danni sia alle infrastrutture e alla mobilità che al tessuto economico a causa degli allagamenti che hanno colpito in particolare i comuni delle zone montane;

    per citare alcuni casi, il comune di Cogne si è visto isolato a causa della chiusura della strada regionale 47, che è rimasta pesantemente danneggiata in più punti, portando all'evacuazione di circa trecento persone tra residenti e turisti in elicottero. Una situazione simile si riscontra nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nella quale si sono svolte delle operazioni di evacuazione di circa 120 persone, oltre alle decine di sfollati registrati nelle vallate alpine del torinese;

    i danni ai beni mobili e immobili, alle infrastrutture e ai collegamenti urbani pregiudicano fortemente un tessuto produttivo che, proprio nella stagione estiva, tende a realizzare il proprio profitto e che quindi risente ora di una contrazione dei propri affari che rischia di ripercuotersi sulle prospettive di crescita e sviluppo dei territori interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative a sostegno di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.
9/1997/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Manes, Iaria, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    in questi giorni nella laguna di Orbetello, località dell'Argentario in provincia di Grosseto, in Toscana, si è verificata una grave moria di pesci, la cui causa risiederebbe nel surriscaldamento delle acque della laguna, che ha portato alla decomposizione delle alghe e a una forte scarsità di ossigeno (anossia), tale da causare la morte di massa dei pesci;

    quanto descritto rappresenta un fatto gravissimo che rischia di avere impatto devastante sull'ambiente e sull'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure urgenti volte a scongiurare la moria dei pesci di Orbetello e al drenaggio e alla messa in sicurezza della laguna stessa.
9/1997/9. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, prevede disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

    il provvedimento, tra le varie disposizioni, prevede misure riguardanti anche il settore della pubblica amministrazione, come l'articolo 5 che conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori ricadenti nella sfera pubblica;

    il decreto-legge, inoltre, interviene anche sul tema dei responsabili unici di progetto (RUP) stabilendo al comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto dal Senato, di procedere alla nomina di tali soggetti anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione;

    a ciò si aggiunga che il Capo III del presente provvedimento prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali e a questo proposito non può non sottacersi il fatto che il comune di Roma nell'anno 2025 sarà interessato dal grande evento internazionale del Giubileo;

    da ultimo, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato la necessità di ottenere maggiori risorse economiche per fare fronte a nuove assunzioni e arginare la fuga dei dipendenti ottenendo l'incremento del tetto di spesa per il salario accessorio;

    sull'argomento è necessario evidenziare che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel 2020 è stato emanato dai Ministri competenti – tra cui Roberto Gualtieri – il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha individuato le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

    l'articolo 7, comma 2, del citato decreto stabilisce che i parametri individuali possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

    l'eccezionalità della celebrazione dell'evento giubilare comporta la necessità di intervenire al fine di porre argine agli effetti che i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti Governi hanno di fatto generato effetti disastrosi per il comune di Roma,

impegna il Governo

al fine di rafforzare la capacità amministrativa del comune di Roma in vista di un grande evento internazionale, quale le celebrazioni giubilari, ad adottare le opportune iniziative volte ad aggiornare, nei tempi stabiliti dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.
9/1997/10. Perissa, Caretta, Ciaburro, Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 1 del decreto in via di conversione prevede che il Commissario straordinario, possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria, e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa;

    si tratta di una risposta insufficiente ad una questione che si pone da molti mesi, quella degli indennizzi per i danni subiti dai beni mobili dei cittadini in conseguenza delle tragiche alluvioni del maggio 2023;

    in particolare, appare insufficiente il massimale di 6.000 euro sui beni mobili che il decreto stabilisce. Infatti, come noto, a differenza di un terremoto che genera problemi strutturali agli edifici, ma, qualora la casa regga alla scossa, i beni mobili sono al sicuro, un'alluvione invade gli interni degli edifici, causando danni gravissimi ai beni mobili presenti;

    di solito questi beni, essenziali per la vita di tutte le famiglie, sono perduti per sempre, e certo, ad avviso della firmataria, non bastano 6.000 euro per riacquistarli tutti;

    è, quindi, necessario un impegno maggiore rispetto a quello disposto dal decreto stesso, se si vuole realmente venire incontro alle esigenze delle popolazioni pesantemente danneggiate dall'alluvione,

impegna il Governo:

   ad intervenire con il primo provvedimento utile per innalzare il massimale del contributo per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, innalzandolo dall'attuale limite di 6.000 euro ad almeno 30 mila, cifra realmente adeguata a coprire i danni subiti dai cittadini dell'Emilia-Romagna;

   a convocare un tavolo di confronto sui piani speciali che riguardano le opere di prevenzione in modo che l'elenco delle opere necessario sia pronto prima della fine del mandato del Commissario Figliuolo, prevista per il mese di dicembre del 2024.
9/1997/11. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, nell'ambito di un insieme di misure ad avviso della firmataria tra loro incoerenti e non omogenee, contiene, all'articolo 8, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile;

    la disposizione consente di procedere all'attività di regolazione ed erogazione di contributi a favore delle famiglie e delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023 e per i quali le prime attività istruttorie si sono completate alla data del 1° giugno 2024, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del Codice della protezione civile;

    in sede di confronto in Conferenza Unificata, le Regioni e Province Autonome hanno rappresentato come le risorse finanziarie attualmente disponibili siano del tutto inadeguate rispetto ai fabbisogni preliminari già comunicati, essendo limitate allo stanziamento 50 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2027, a fronte di esigenze che supererebbero il miliardo e mezzo di euro;

    la conferma di tali quantificazioni solleva grandissima preoccupazione sui territori, dove le strutture regionali saranno chiamate a svolgere onerose attività istruttorie con il rischio di poter, poi, procedere al riconoscimento di contributi esigui, gravemente inferiori alle esigenze, e, per di più, proiettate nei prossimi tre anni, quando i danni si sono verificati nel 2022 e nel 2023;

    anziché procedere alla individuazione di modelli di intervento sempre diversi, estemporanei e non funzionali, sarebbe preferibile che si desse stabilità alle norme già esistenti, sia in termini di risorse finanziarie che di procedure e sistemi di gestione, evitando di acuire le differenze da caso a caso, anziché assicurare ai cittadini e agli operatori economici il quadro omogeneo e stabile di cui avrebbero bisogno per programmare e gestire al meglio le conseguenze degli eventi calamitosi;

    nessuna somma è, attualmente, prevista per intervenire sui danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche, pur se anch'essi contemplati dalla norma del Codice;

    la discontinuità degli interventi e l'insufficienza delle risorse finanziarie vanificano l'efficacia degli strumenti che il Codice della protezione civile ha previsto e che non vengono attuati se non in modo limitato e occasionale, come in questo caso,

impegna il Governo:

   a rendere disponibili, nella prossima legge di bilancio, le risorse finanziarie necessarie per dare effettivi riscontri alle tante famiglie e aziende danneggiate dagli eventi calamitosi del 2022 e 2023, in una misura coerente con la dimensione dei fabbisogni segnalati dalle Regioni, che oggi ammontano a oltre 10 volte le risorse disponibili;

   a dare stabilità, a partire dalla prossima legge di bilancio, alle risorse finanziarie necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, la realizzazione degli interventi a ristoro dei danni subiti dalle famiglie, dalle aziende e dalle strutture e infrastrutture pubbliche ai sensi della lettera e) dell'articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile.
9/1997/12. Braga.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene misure di ristoro per i soggetti danneggiati dall'alluvione del maggio 2023;

    il terremoto, di magnitudo 4.9 della scala Richter, che ha colpito vari comuni dell'Appennino tosco-romagnolo all'alba del 18 settembre 2023 ha provocato circoscritti ma ingenti danni al patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, e l'inagibilità totale o parziale di vari edifici. L'evento calamitoso si è verificato a pochi mesi dall'alluvione, riattivando frane e dissesti nel territorio montano e pedemontano e provocando ulteriore disagio in territori nei quali già si sta riducendo il presidio antropico;

    con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena e sono stati stanziati 6 milioni di euro per le esigenze più immediate;

    con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 1042 del 27 novembre 2023, il Governo ha dato una prima risposta alle più pressanti situazioni di emergenza, a valere sulle somme individuate dalla delibera del 3 novembre, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e per le prime misure di assistenza per la popolazione, sulla base di un piano predisposto dal commissario delegato, individuato nel presidente della regione Emilia-Romagna;

    questo provvedimento ha altresì previsto un primo stanziamento di somme per la realizzazione di interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato, finalizzati al recupero dell'agibilità di alloggi adibiti a residenza principale, abituale e continuativa, oggetto di ordinanze di sgombero, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare;

    l'Ocdpc prevede l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse a valere sui fondi della Protezione civile, limitatamente alle sole questioni legate all'emergenza. Nulla è previsto rispetto alla questione della ricostruzione post-sisma;

    a seguito degli eventi sismici che, negli ultimi anni, hanno funestato il nostro Paese (L'Aquila nel 2009, l'Emilia-Romagna nel 2012, il Centro-Italia nel 2016), lo Stato si è impegnato, con provvedimenti rapidamente adottati, in piani di ricostruzione che hanno previsto l'erogazione di contributi pubblici a fondo perduto per la riparazione di edifici privati lesionati;

    per finanziare le spese per la riparazione che non hanno trovato copertura nel contributo statale, le suddette aree beneficiano anche di una proroga dell'agevolazione fiscale del «Superbonus» sino a fine 2025, le cui modalità applicative, compresi cessione del credito e sconto in fattura, sono state recentemente confermate nel decreto-legge n. 9 del 2024;

    a distanza di otto mesi dal terremoto che ha interessato l'Appennino tosco-romagnolo sono necessarie iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma, anche al fine di non aggravare l'attuale situazione, poiché alcuni fabbricati gravemente lesionati sono direttamente adiacenti o aggettanti su aree pubbliche;

    quanto ai comuni più colpiti: a Rocca San Casciano risultano totalmente inagibili alcuni immobili con 25 famiglie e 52 persone evacuate che ad oggi sono fuori casa. A Tredozio sono inagibili 110 edifici ed evacuate 165 persone; sono inoltre inagibili il Municipio, le scuole (per 88 bambini), l'ufficio postale, le Chiese, la Casa della cultura, la Torre civica;

    i proprietari delle abitazioni «leggermente lesionate» hanno potuto usufruire del contributo fino a 30.000 euro per gli interventi di riparazione, mentre per gli immobili totalmente inagibili tutto è fermo al giorno del terremoto;

    è necessario il ripristino di un patrimonio immobiliare sito principalmente in borghi e centri storici, che altrimenti saranno destinati all'abbandono, con ineluttabili implicazioni in termini di riduzione della presenza antropica nei territori montani e conseguenti minori livelli di salvaguardia del territorio,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 18 settembre 2023 e al sostegno delle popolazioni locali, sulla falsariga dei provvedimenti già adottati per gli eventi sismici avvenuti a partire dal 2009.
9/1997/13. Tassinari.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene misure di ristoro per i soggetti danneggiati dall'alluvione del maggio 2023;

    il terremoto, di magnitudo 4.9 della scala Richter, che ha colpito vari comuni dell'Appennino tosco-romagnolo all'alba del 18 settembre 2023 ha provocato circoscritti ma ingenti danni al patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, e l'inagibilità totale o parziale di vari edifici. L'evento calamitoso si è verificato a pochi mesi dall'alluvione, riattivando frane e dissesti nel territorio montano e pedemontano e provocando ulteriore disagio in territori nei quali già si sta riducendo il presidio antropico;

    con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena e sono stati stanziati 6 milioni di euro per le esigenze più immediate;

    con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 1042 del 27 novembre 2023, il Governo ha dato una prima risposta alle più pressanti situazioni di emergenza, a valere sulle somme individuate dalla delibera del 3 novembre, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e per le prime misure di assistenza per la popolazione, sulla base di un piano predisposto dal commissario delegato, individuato nel presidente della regione Emilia-Romagna;

    questo provvedimento ha altresì previsto un primo stanziamento di somme per la realizzazione di interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato, finalizzati al recupero dell'agibilità di alloggi adibiti a residenza principale, abituale e continuativa, oggetto di ordinanze di sgombero, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare;

    l'Ocdpc prevede l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse a valere sui fondi della Protezione civile, limitatamente alle sole questioni legate all'emergenza. Nulla è previsto rispetto alla questione della ricostruzione post-sisma;

    a seguito degli eventi sismici che, negli ultimi anni, hanno funestato il nostro Paese (L'Aquila nel 2009, l'Emilia-Romagna nel 2012, il Centro-Italia nel 2016), lo Stato si è impegnato, con provvedimenti rapidamente adottati, in piani di ricostruzione che hanno previsto l'erogazione di contributi pubblici a fondo perduto per la riparazione di edifici privati lesionati;

    per finanziare le spese per la riparazione che non hanno trovato copertura nel contributo statale, le suddette aree beneficiano anche di una proroga dell'agevolazione fiscale del «Superbonus» sino a fine 2025, le cui modalità applicative, compresi cessione del credito e sconto in fattura, sono state recentemente confermate nel decreto-legge n. 9 del 2024;

    a distanza di otto mesi dal terremoto che ha interessato l'Appennino tosco-romagnolo sono necessarie iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma, anche al fine di non aggravare l'attuale situazione, poiché alcuni fabbricati gravemente lesionati sono direttamente adiacenti o aggettanti su aree pubbliche;

    quanto ai comuni più colpiti: a Rocca San Casciano risultano totalmente inagibili alcuni immobili con 25 famiglie e 52 persone evacuate che ad oggi sono fuori casa. A Tredozio sono inagibili 110 edifici ed evacuate 165 persone; sono inoltre inagibili il Municipio, le scuole (per 88 bambini), l'ufficio postale, le Chiese, la Casa della cultura, la Torre civica;

    i proprietari delle abitazioni «leggermente lesionate» hanno potuto usufruire del contributo fino a 30.000 euro per gli interventi di riparazione, mentre per gli immobili totalmente inagibili tutto è fermo al giorno del terremoto;

    è necessario il ripristino di un patrimonio immobiliare sito principalmente in borghi e centri storici, che altrimenti saranno destinati all'abbandono, con ineluttabili implicazioni in termini di riduzione della presenza antropica nei territori montani e conseguenti minori livelli di salvaguardia del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare i provvedimenti necessari alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 18 settembre 2023 e al sostegno delle popolazioni locali, sulla falsariga dei provvedimenti già adottati per gli eventi sismici avvenuti a partire dal 2009.
9/1997/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 6 disposizioni in materia di interventi urgenti in relazione a infrastrutture stradali e ferroviarie;

    nel medesimo ambito interviene anche il precedente decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con specifico riferimento alle piccole e medie opere infrastrutturali;

    in particolare, l'articolo 32 del citato decreto-legge n. 19 del 2024 reca disposizioni sulla disciplina riguardante gli investimenti assegnati ai comuni dalle regioni e dal Ministero dell'interno relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per altri interventi infrastrutturali, recata dall'articolo 1, commi, 134-148, della legge n. 145 del 2018, specificando al comma 1, lettera f), numero 2), che con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di aggiudicazione dei lavori coincide con quello indicato per l'affidamento dei lavori pubblicato nel bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto;

    il successivo articolo 33, rispetto agli investimenti infrastrutturali dei comuni («piccole opere»), prevede tra l'altro, che i comuni beneficiari dei contributi loro assegnati inseriscono all'interno dell'apposito sistema di monitoraggio e rendicontazione gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, fissando un termine finale per l'inserimento dei dati al 30 aprile 2024 (comma 1, lettera c)); viene, altresì, modificata la disciplina di cui all'articolo 1 , comma 34, della legge n. 160 del 2019 sull'eventuale revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini procedurali fissati nei commi precedenti, stabilendo il termine di emanazione del relativo decreto ministeriale al 31 maggio 2024 (comma 1, lettera g)),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di differire il termine di aggiudicazione dei lavori di cui in premessa, nonché il termine finale per l'inserimento dei dati relativi agli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 all'interno dell'apposito sistema di monitoraggio e rendicontazione;

   a valutare, altresì, l'opportunità di differire il termine di emanazione del decreto ministeriale sull'eventuale revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini procedurali fissati, escludendo contestualmente dai casi di revoca la registrazione di un'aggiudicazione dei lavori nel sistema di monitoraggio e rendicontazione effettuata entro il 30 aprile 2024.
9/1997/14. Stefani, Bof, Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della crisi sismica che, tra il 2016 e il 2017, ha colpito i territori di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, sono state predisposte e istallate strutture provvisorie al fine di garantire continuità aziendale, alle imprese operanti in vari settori economici destinatarie di provvedimenti di inagibilità;

    tale azione ha impedito che il sisma provocasse, oltre ai lutti e agli ingenti danni in termini di distruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato, anche una progressiva desertificazione economica;

    tra i comparti maggiormente interessati dall'intervento di delocalizzazione, su strutture provvisorie nelle aree del sisma, vi è senza dubbio quello agricolo che rappresenta un settore estremamente sensibile per le economie locali, in particolare per i territori delle aree interne e montane;

    l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede la possibilità di istallare strutture provvisorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché vengano immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto;

    la delocalizzazione delle attività economica nell'area del sisma e l'istallazione di strutture provvisorie è disciplinata dal Testo unico per la ricostruzione privata, dalle Ordinanze del Commissario straordinario n. 9 del 2016, n. 157 del 2023 e n. 180 del 2024, quest'ultima con la finalità di disporre proroghe per il settore agricolo ai termini di demolizione;

    a distanza di otto anni dagli eventi sismici, ad avviso dei firmatari, non è di alcuna utilità procedere alla rimozione delle strutture provvisorie laddove siano garantiti i requisiti urbanistici, anche in virtù del fatto che le attività di smantellamento e quelle di smaltimento generano costi molto elevati, oltre a produrre un significativo impatto ambientale;

    è necessario considerare tali strutture come un valore aggiunto per le imprese colpite dal sisma e, di conseguenza, fattore strategico di supporto alla ripresa economica,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia garantito e disciplinato il mantenimento di tutte le strutture provvisorie in esercizio, come istallate in area sisma per la delocalizzazione delle attività economiche, laddove siano garantiti i requisiti urbanistici e in deroga alle scadenze temporali stabilite.
9/1997/15. Manzi, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della crisi sismica che, tra il 2016 e il 2017, ha colpito i territori di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, sono state predisposte e istallate strutture provvisorie al fine di garantire continuità aziendale, alle imprese operanti in vari settori economici destinatarie di provvedimenti di inagibilità;

    tale azione ha impedito che il sisma provocasse, oltre ai lutti e agli ingenti danni in termini di distruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato, anche una progressiva desertificazione economica;

    tra i comparti maggiormente interessati dall'intervento di delocalizzazione, su strutture provvisorie nelle aree del sisma, vi è senza dubbio quello agricolo che rappresenta un settore estremamente sensibile per le economie locali, in particolare per i territori delle aree interne e montane;

    l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede la possibilità di istallare strutture provvisorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché vengano immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto;

    la delocalizzazione delle attività economica nell'area del sisma e l'istallazione di strutture provvisorie è disciplinata dal Testo unico per la ricostruzione privata, dalle Ordinanze del Commissario straordinario n. 9 del 2016, n. 157 del 2023 e n. 180 del 2024, quest'ultima con la finalità di disporre proroghe per il settore agricolo ai termini di demolizione;

    a distanza di otto anni dagli eventi sismici, ad avviso dei firmatari, non è di alcuna utilità procedere alla rimozione delle strutture provvisorie laddove siano garantiti i requisiti urbanistici, anche in virtù del fatto che le attività di smantellamento e quelle di smaltimento generano costi molto elevati, oltre a produrre un significativo impatto ambientale;

    è necessario considerare tali strutture come un valore aggiunto per le imprese colpite dal sisma e, di conseguenza, fattore strategico di supporto alla ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia garantito e disciplinato il mantenimento di tutte le strutture provvisorie in esercizio, come istallate in area sisma per la delocalizzazione delle attività economiche, laddove siano garantiti i requisiti urbanistici e in deroga alle scadenze temporali stabilite.
9/1997/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene, al Capo I, consistenti interventi di modifica e integrazione delle disposizioni vigenti che regolano l'attività di molteplici strutture commissariali straordinarie, conseguenti ad eventi calamitosi verificatisi sull'intero territorio nazionale;

    con il Capo aggiuntivo II-bis, sono state riversate nel provvedimento una serie di articolate misure straordinarie finalizzate all'area dei Campi Flegrei interessata dalla recrudescenza del fenomeno bradisismico in atto, ricalcate sul contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, che, conseguentemente, non verrà convertito in legge entro i termini stabiliti;

    con l'ulteriore Capo aggiuntivo II-ter, sono state riversate nel provvedimento sempre derivanti dal decreto-legge n. 91 del 2024, disposizioni relative alla gestione del processo di ricostruzione post-terremoto delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016-2017;

    nel citato Capo II-ter sono state, inoltre, introdotte disposizioni relative agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nel settembre 2022;

    nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato della Repubblica, infine, sono state introdotte nel provvedimento disposizioni in materia di grandi eventi sportivi internazionali e in materia di fondi coesione;

    le citate integrazioni hanno ulteriormente diversificato ed esteso l'ambito di riferimento del provvedimento originario, peraltro già disorganico nella misura in cui conteneva disposizioni in materia di processi di ricostruzione pluriennali post-calamità, di protezione civile e di eventi internazionali;

    ad avviso della firmataria, il Governo procede imperturbabile nel ricorso a un uso ricorrente e smodato di provvedimenti urgenti, sui cui presupposti, sovente, non si ravvisano gli elementi chiaramente stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione, per di più accorpando interventi in ambiti di materia alquanto diversi e disarmonici tra loro, ricordando i peggiori esempi dei cosiddetti «provvedimenti omnibus», e ulteriormente svilendo il ruolo e la funzione del Parlamento, imponendo discussioni congestionate e contingentate su tematiche diverse e varie, consolidando la prassi che ormai riduce l'esercizio delle prerogative parlamentari alle prassi di una sorta di «monocameralismo alternato» di fatto;

    nello specifico, le più significative disposizioni richiamate afferiscono agli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nel maggio 2023 e all'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto in Campania;

    in ambedue tali contesti operativi, la decisione governativa è stata quella di ricorrere a figure commissariali di carattere straordinario, riconducibili alle forme previste dalla legge n. 400 del 1988, chiamate ad operare in un ambito, quale è quello della protezione civile – in cui, evidentemente, ricadono i processi di prevenzione dei rischi, superamento delle emergenze e ricostruzione – disarticolate dai rispettivi sistemi territoriali di protezione civile ed individuate, inoltre, in autonomia dal Governo centrale, senza alcun coordinamento con le autorità territoriali di protezione civile, Sindaci e Presidenti delle Regioni, nonostante, essendo la protezione civile una materia concorrente, tale coordinamento sia da ritenere imprescindibile, per motivazioni di rango costituzionale e per espressa previsione della normativa-quadro di protezione civile;

    tale scelta organizzativa, oltre che scorretta sul piano normativo, rischia di non produrre, effettivamente, risultati apprezzabili, atteso che trattasi di contesti mono-regionali e che le incombenze affidate ai Commissari straordinari interferiscono, duplicano e si sovrappongono alle competenze ordinarie delle Regioni, degli enti locali e, in alcuni casi, anche delle articolazioni periferiche delle amministrazioni centrali, per di più con consistenti oneri finanziari, derivanti dalla creazione ex novo di strutture vaste e articolate;

    in passato tale orientamento era stato seguito solo in occasione dei più gravi eventi sismici, peraltro, quando possibile, ponendo al centro e in risalto le funzioni assicurate dalle autorità territoriali di protezione civile, in particolare, regionali;

    la circostanza che vede le citate due regioni interessate, governate da maggioranze locali differenti da quella che sostiene il Governo nazionale, attribuisce alle due fattispecie un ulteriore alea di legittimo sospetto circa l'origine delle scelte adottate;

    l'orientamento che sembra considerarsi sempre più diffuso in questo come in molti ambiti è quello del ricorso costante a figure straordinarie, di natura commissariale, preposte ai più svariati ambiti operativi dell'azione pubblica, senza porre mano a una riflessione complessiva sull'idoneità delle modalità organizzative ordinarie dei settori interessati, preferendo sovrapporre nuove strutture, per di più onerose, caratterizzate da un approccio temporaneo e, alla lunga, non risolutivo, basti pensare che il Commissario istituito con il decreto-legge n. 61 del 2023 cesserà di operare al prossimo 31 dicembre, come previsto da questo stesso provvedimento;

    ad avviso della presentatrice, è paradossale che tale orientamento si consolidi mentre ci si ostina a procedere nell'attuazione della sciagurata proposta di autonomia differenziata, nel cui ambito alcune Regioni hanno recentemente chiesto il trasferimento di competenze in materia di protezione civile, peraltro ben poco comprensibili, e configurando un'altra, insanabile contraddizione nell'azione della maggioranza che sostiene il Governo,

impegna il Governo:

   a limitare il ricorso alla istituzione di figure commissariali preposte all'esercizio di funzioni ordinarie, in particolare in contesti di protezione civile e ricostruzione, favorendo ovunque possibile il ricorso alternativo al potenziamento dei soggetti istituzionali competenti, in particolare territoriali, mediante il conferimento ad essi di poteri straordinari, quando necessari, e supportandoli con strutture e strumenti che possano integrarsi con le organizzazioni e le risorse già esistenti;

   in particolare, a ricondurre, con il primo provvedimento utile, alle Regioni e agli enti locali le funzioni straordinarie oggi attribuite ai commissari straordinari di Governo nominati per fare fronte ad attività di prevenzione dei rischi, di gestione e superamento delle emergenze e di ricostruzione, rispettando le previsioni costituzionali che richiedono il pieno coordinamento tra lo Stato e le autorità territoriali nella regolazione di queste delicate e fondamentali attività.
9/1997/16. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento introduce una misura finalizzata a velocizzare il completamento della struttura organica dell'Agenzia Italiameteo;

    l'Agenzia Italiameteo, prevista dalla legge 205 del 2017, è nata per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, facendo espressamente salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale;

    la norma istitutiva prevede, infatti, che l'Agenzia, provveda allo svolgimento dei seguenti compiti:

     elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

     approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

     realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

     elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

     comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

     partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

     promozione di attività di partenariato con soggetti privati;

    i provvedimenti costitutivi dell'Agenzia sono stati adottati con non poche difficoltà e in tempi non brevi, ma ciononostante l'attivazione del nuovo soggetto è proseguita in modo costante, anche grazie all'impegno del Direttore nominato, recentemente confermato anche dal Governo in carica;

    l'Agenzia si inquadra in un più ampio disegno di rafforzamento delle competenze di meteorologia civile, in linea con l'evoluzione del settore in tutti i Paesi più avanzati, anche in considerazione dell'importanza strategica che una informazione qualificata, ampia, completa in materia riveste per lo sviluppo del Paese e delle attività civili ed economiche che ha previsto la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, con il compito di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza volte a velocizzare al massimo il completamento della strutturazione organizzativa dell'Agenzia Italiameteo;

   ad assicurare all'Agenzia Italiameteo le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge, favorendo il consolidamento della capacità nazionale nello strategico settore della meteorologia e climatologia, in linea con le azioni in corso nei Paesi più avanzati.
9/1997/17. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati più recenti resi noti e aggiornati annualmente da ISPRA, circa il 94 per cento dei comuni italiani risulta a rischio idrogeologico o ad erosione costiera;

    8 milioni di persone – il 13 per cento della popolazione italiana – vive in zone ad alta pericolosità, che interessano il 19 per cento dei comuni;

    tali numeri configurano il rischio idrogeologico e sismico nel territorio italiano come un fenomeno stabile e non straordinario, quindi in parte prevedibile sulla base delle statistiche, delle caratteristiche fisiche e geografiche e dell'evoluzione del mutamento climatico;

    nel tempo sono state adottate varie misure per contrastare il fenomeno delle calamità naturali con l'impegno di ingenti risorse;

    tali misure hanno percorso la via di un'organizzazione centrale dello Stato in raccordo con le regioni;

    tra il 2005 ed il 2016 è stato istituito il RenDis (repertorio nazionale per gli interventi di difesa del suolo) con lo scopo di monitorare gli interventi di prevenzione e predisporre i dati per il finanziamento dei progetti sulla base del loro stato di avanzamento;

    il livello effettivo di spesa delle risorse nazionali ed europee destinate al contrasto, mitigazione e adattamento ai fenomeni calamitosi da parte delle regioni non supera mediamente, secondo i dati più recenti, il 40 per cento dei fondi disponibili;

    tale lentezza va individuata in primo luogo nella carenza di personale tecnico adatto per un tipo di interventi che riveste carattere straordinario e che si configura come assai mobile secondo le trasformazioni dei luoghi imposte dagli eventi;

    la scelta di individuare nei Presidenti delle regioni i commissari per il dissesto non sembra aver prodotto un effettivo sblocco di tali lentezze e difficoltà,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una Agenzia nazionale contro le calamità naturali (ANCAN), che rappresenti un raccordo tra regioni, Autorità di distretto, Ispra, Ministeri competenti (ambiente e infrastrutture), capace di operare in ordinario e in straordinario sia sul versante della prevenzione che su quello della ricostruzione per facilitare la realizzazione dei progetti di intervento, il loro rapporto con la pianificazione distrettuale, la selezione delle priorità, la capacità tecnica a disposizione di regioni, province e comuni.
9/1997/18. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    la notte tra il 29 e il 30 giugno, un violento nubifragio ha colpito il Piemonte e soprattutto il comune di Macugnaga, in valle Anzasca;

    le intense piogge hanno causato l'esondazione del rio Tambach, e del torrente Anza, con allagamento delle case, e distruzione delle strade di Macugnaga e degli abitati di Staffa e Pestarena provocato anche l'interruzione dei servizi essenziali di acqua potabile, luce e gas;

    solo per fortuna non risultano vittime, ma gli abitanti hanno vissuto momenti di panico, colti di sorpresa dalla violenza delle acque e delle pietre, anche ciclopiche, franate. I danni causati da frane e detriti alle strade, alle cantine e ai piani terra di case ed edifici e negozi ammontano a centinaia di migliaia di euro, mentre ancor più grave è la situazione riferita alla distruzione degli argini e all'impressionante accumulo di detriti nel letto del torrente Anza a monte dell'abitato.

    il Sindaco di Macugnaga nell'imminenza della gravità dei fatti, ha dovuto invitare i turisti e i non residenti a lasciare il paese per non intralciare gli interventi di emergenza. Circa quaranta escursionisti sono stati evacuati dopo essere rimasti bloccati nei rifugi; infatti Macugnaga in quel weekend ospitava più di 500 persone per la Monterosa Est Himalayan trail, molti dei quali bloccati e bisognosi di assistenza;

    la viabilità, successivamente ai fatti calamitosi, è stata compromessa dalle frane, mentre lo straripamento del torrente Anza, con enorme accumulo di detriti morenici ad ostruire il corso d'acqua e sfondamento degli argini, ha distrutto le piste da sci tra Pecetto e alpe Burky;

    quaranta giorni dopo la disastrosa alluvione, Macugnaga sta cercando di tornare alla normalità, anche se la presenza dei turisti per la stagione estiva ai piedi del Monte Rosa, è compromessa, con ulteriore rischio di perdere anche la prossima stagione invernale.

    la conta dei danni, che da prime stime sommarie supera i 50 milioni di euro, evidenzia la necessità di controlli statici dei fabbricati alluvionati, nonché la verifica dei danni subiti dalle piste da sci e dagli impianti del comprensorio del Belvedere. Importanti criticità sono evidenziate anche lungo il corso del fiume Anza, ove la furia delle sue acque ha creato gravi danni a forte dissesto idrogeologico. Ulteriori danni si registrano anche all'acquedotto, rimasto scoperto a cielo aperto, tra i detriti a seguito della devastazione del bosco lungo cui scorreva;

    il comune di Macugnaga ha realizzato un dettagliato rapporto che evidenzia la gravità del dissesto idrogeologico del territorio comunale dopo gli eventi calamitosi. In particolare sono indicate aree di frana e di distacco attive:

     1) rio Horlovono, distacco a valle della stazione intermedia funivia Alpe Bill;

     2) distacco di roccia, dilavamento con parte rocciosa ed esondazione (tutte aree confluenti nel Rio Tambac che dopo aver attraversato l'abitato di Staffa si versa in sponda sinistra del torrente Anza):

      A) in sponda sinistra sull'area a monte di Chiesa Vecchia-Dorf;

      B) lungo la vecchia pista con scarico nell'asta del Rio Tambac;

      C) conca Ruppenstein;

      D) località Usserethal;

      E) località Sewinen;

      F) sotto Pizzo Croce;

     3) distacco di roccia, dilavamento con parte rocciosa ed esondazione:

      A) rio Rons che attraversa l'abitato di Pecetto;

      B) rio Wasma che interessa l'abitato di Pecetto;

      C) rio Stenigalchi, che attraversa impianti e piste prima di gettarsi in sponda sinistra del torrente Anza;

      D) rio Roffel, che attraversa impianti e piste prima di gettarsi in sponda sinistra del torrente Anza;

     4) parete Est Cima Jazzi (quota 3.792);

     5) vallata Castelfranco (quota 3.625):

     6) bivacco Belloni (quota 2.509);

     7) alpe Rosareccio (quota 1.825);

     8) alpe Bletz (quota 1.850);

     9) val Quarazza - tutto il fondovalle;

     10) asta Torrente Anza - tutto il fondovalle;

    la regione Piemonte ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale; occorre considerare un supporto economico e fiscale che consenta alle imprese turistiche di ripartire, poiché l'alluvione ha materialmente annullato la stagione turistica estiva 2024, mettendo in ginocchio le attività commerciali, l'indotto e gli operatori, già in crisi dall'inizio della stagione invernale;

  tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

   ad accelerare la dichiarazione dello stato di emergenza;

   ad adottare tutte le misure necessarie per destinare risorse economiche e agevolazioni fiscali a sostegno di cittadini ed imprese di Macugnaga colpite dalla calamità;

   a destinare le risorse finanziarie necessarie al ripristino dei luoghi e alla prevenzione del rischio rispetto alle situazioni di dissesto idrogeologico in premessa evidenziate.
9/1997/19. Candiani, Fornaro, Gadda, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la notte tra il 29 e il 30 giugno, un violento nubifragio ha colpito il Piemonte e soprattutto il comune di Macugnaga, in valle Anzasca;

    le intense piogge hanno causato l'esondazione del rio Tambach, e del torrente Anza, con allagamento delle case, e distruzione delle strade di Macugnaga e degli abitati di Staffa e Pestarena provocato anche l'interruzione dei servizi essenziali di acqua potabile, luce e gas;

    solo per fortuna non risultano vittime, ma gli abitanti hanno vissuto momenti di panico, colti di sorpresa dalla violenza delle acque e delle pietre, anche ciclopiche, franate. I danni causati da frane e detriti alle strade, alle cantine e ai piani terra di case ed edifici e negozi ammontano a centinaia di migliaia di euro, mentre ancor più grave è la situazione riferita alla distruzione degli argini e all'impressionante accumulo di detriti nel letto del torrente Anza a monte dell'abitato.

    il Sindaco di Macugnaga nell'imminenza della gravità dei fatti, ha dovuto invitare i turisti e i non residenti a lasciare il paese per non intralciare gli interventi di emergenza. Circa quaranta escursionisti sono stati evacuati dopo essere rimasti bloccati nei rifugi; infatti Macugnaga in quel weekend ospitava più di 500 persone per la Monterosa Est Himalayan trail, molti dei quali bloccati e bisognosi di assistenza;

    la viabilità, successivamente ai fatti calamitosi, è stata compromessa dalle frane, mentre lo straripamento del torrente Anza, con enorme accumulo di detriti morenici ad ostruire il corso d'acqua e sfondamento degli argini, ha distrutto le piste da sci tra Pecetto e alpe Burky;

    quaranta giorni dopo la disastrosa alluvione, Macugnaga sta cercando di tornare alla normalità, anche se la presenza dei turisti per la stagione estiva ai piedi del Monte Rosa, è compromessa, con ulteriore rischio di perdere anche la prossima stagione invernale.

    la conta dei danni, che da prime stime sommarie supera i 50 milioni di euro, evidenzia la necessità di controlli statici dei fabbricati alluvionati, nonché la verifica dei danni subiti dalle piste da sci e dagli impianti del comprensorio del Belvedere. Importanti criticità sono evidenziate anche lungo il corso del fiume Anza, ove la furia delle sue acque ha creato gravi danni a forte dissesto idrogeologico. Ulteriori danni si registrano anche all'acquedotto, rimasto scoperto a cielo aperto, tra i detriti a seguito della devastazione del bosco lungo cui scorreva;

    il comune di Macugnaga ha realizzato un dettagliato rapporto che evidenzia la gravità del dissesto idrogeologico del territorio comunale dopo gli eventi calamitosi. In particolare sono indicate aree di frana e di distacco attive:

     1) rio Horlovono, distacco a valle della stazione intermedia funivia Alpe Bill;

     2) distacco di roccia, dilavamento con parte rocciosa ed esondazione (tutte aree confluenti nel Rio Tambac che dopo aver attraversato l'abitato di Staffa si versa in sponda sinistra del torrente Anza):

      A) in sponda sinistra sull'area a monte di Chiesa Vecchia-Dorf;

      B) lungo la vecchia pista con scarico nell'asta del Rio Tambac;

      C) conca Ruppenstein;

      D) località Usserethal;

      E) località Sewinen;

      F) sotto Pizzo Croce;

     3) distacco di roccia, dilavamento con parte rocciosa ed esondazione:

      A) rio Rons che attraversa l'abitato di Pecetto;

      B) rio Wasma che interessa l'abitato di Pecetto;

      C) rio Stenigalchi, che attraversa impianti e piste prima di gettarsi in sponda sinistra del torrente Anza;

      D) rio Roffel, che attraversa impianti e piste prima di gettarsi in sponda sinistra del torrente Anza;

     4) parete Est Cima Jazzi (quota 3.792);

     5) vallata Castelfranco (quota 3.625):

     6) bivacco Belloni (quota 2.509);

     7) alpe Rosareccio (quota 1.825);

     8) alpe Bletz (quota 1.850);

     9) val Quarazza - tutto il fondovalle;

     10) asta Torrente Anza - tutto il fondovalle;

    la regione Piemonte ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale; occorre considerare un supporto economico e fiscale che consenta alle imprese turistiche di ripartire, poiché l'alluvione ha materialmente annullato la stagione turistica estiva 2024, mettendo in ginocchio le attività commerciali, l'indotto e gli operatori, già in crisi dall'inizio della stagione invernale;

  tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

   a dichiarare lo stato di emergenza al ricorrere dei presupposti di legge e a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un ristoro a favore delle imprese turistiche operanti nelle zone colpite dagli eventi meteorologici del 29 e 30 giugno 2024;

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare tutte le misure necessarie per destinare risorse economiche e agevolazioni fiscali a sostegno di cittadini ed imprese di Macugnaga colpite dalla calamità;

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a destinare le risorse finanziarie necessarie al ripristino dei luoghi e alla prevenzione del rischio rispetto alle situazioni di dissesto idrogeologico in premessa evidenziate.
9/1997/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Candiani, Fornaro, Gadda, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese, molto spesso si verificano calamità che si traducono in tragedie per i cittadini interessati, creando insicurezza ai comuni e alla popolazione per il prossimo futuro;

    i drammatici eventi alluvionali del maggio 2024, che hanno coinvolto i Comuni lungo l'asta del Muson dei Sassi, in particolare con la rotta dell'argine a Camposampiero (Padova) e gli allagamenti del centro cittadino di Castelfranco Veneto (Treviso), causati dall'esondazione dell'Avenale affluente del Muson, e di molti altri Comuni, hanno evidenziato, ancora una volta, la situazione di notevole pericolo che riguarda i nostri territori;

    le conseguenze di tali eventi sono pesanti per tantissime famiglie e imprese che devono affrontare ingenti spese di ripristino dei danni subiti;

    il sistema idrogeologico del Muson dei Sassi ha visto la realizzazione di importanti interventi negli anni scorsi, ad opera della Regione del Veneto, ma la messa in sicurezza richiede ulteriori urgenti investimenti ed, in particolare, l'incremento delle casse di laminazione, il consolidamento di tratti di arginatura e la rimozione delle barriere in alveo che rallentano il deflusso e aumentano la pressione sugli argini;

    il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e, infatti, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 è stato dichiarato «lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle provincie di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige»;

    le amministrazioni comunali e la popolazione sono in attesa dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

    nell'ambito della dichiarata emergenza, occorre assegnare adeguate risorse finanziarie e dovrà essere nominata una figura con poteri commissariali;

    come hanno evidenziato i sindaci dei comuni interessati, con apposite note al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, oltre a coprire i primi interventi di messa in sicurezza di tutta la popolazione danneggiata e i lavori eseguiti in somma urgenza nell'intero comprensorio di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 (decreto legislativo n. 1 del 2018 – articolo 25 – comma 2 lettera a) e b)), è necessario che:

     1) siano attivate le misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività direttamente interessate agli eventi alluvionali e danneggiate dalle esondazioni (articolo 25 decreto legislativo n. 1 del 2018 comma 2, lettera c));

     2) siano attribuiti al Commissario i poteri e le risorse per realizzare interventi strutturali che riducano il rischio residuo nelle nostre aree territoriali afferenti al Muson dei Sassi e all'Avenale, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con la programmazione esistente (articolo 25 decreto legislativo n. 1 del 2018, comma 2, lettera d)),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano accolte le istanze evidenziate dai sindaci dei comuni interessati dai drammatici eventi alluvionali del maggio 2024 che hanno colpito la Regione del Veneto, in ordine ai ristori per la popolazione e alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo.
9/1997/20. Bisa, Bof, Coin.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto prevede importanti misure contro le calamità che si verificano nel nostro Paese e anche finanziamenti contro i fenomeni alluvionali e il dissesto idrogeologico, nonché per opere di difesa idraulica;

    ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, il Governo ha introdotto nell'ordinamento importanti innovazioni qualificando come terre e rocce da scavo anche i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;

    occorre attuare tali semplificazioni anche per permettere la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi naturali;

    in particolare occorre salvaguardare i laghi di origine glaciale, che costituiscono una fattispecie a parte con risorgive nel fondale del lago, come ad esempio quelli di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaiamento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;

    purtroppo i due comuni responsabili della manutenzione dei due laghi, essendo comuni piccoli non sono in grado di provvedere con le risorse del proprio bilancio e la situazione in cui versano i due laghi è diventata insostenibile, con alcune risorgive già otturate e un consistente spessore di fango nel fondale. Occorre un intervento immediato da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali.
9/1997/21. Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto prevede importanti misure contro le calamità che si verificano nel nostro Paese e anche finanziamenti contro i fenomeni alluvionali e il dissesto idrogeologico, nonché per opere di difesa idraulica;

    ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, il Governo ha introdotto nell'ordinamento importanti innovazioni qualificando come terre e rocce da scavo anche i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;

    occorre attuare tali semplificazioni anche per permettere la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi naturali;

    in particolare occorre salvaguardare i laghi di origine glaciale, che costituiscono una fattispecie a parte con risorgive nel fondale del lago, come ad esempio quelli di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaiamento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;

    purtroppo i due comuni responsabili della manutenzione dei due laghi, essendo comuni piccoli non sono in grado di provvedere con le risorse del proprio bilancio e la situazione in cui versano i due laghi è diventata insostenibile, con alcune risorgive già otturate e un consistente spessore di fango nel fondale. Occorre un intervento immediato da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative, qualora ne ricorrano le condizioni, per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali.
9/1997/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    la laguna di Orbetello ha da sempre rappresentato, sia in termini ambientali, sia in termini naturalistici una eccellenza nazionale;

    la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle acque di mare all'interno della laguna stessa (aggravata dai mutamenti climatici e dal surriscaldamento delle acque), che ha determinato negli ultimi decenni copiose morie di pesce;

    dai giorni scorsi si sta verificando una nuova moria di pesci che ha costretto il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, che aveva inizialmente sottovalutato la situazione, a convocare il centro operativo comunale;

    la situazione è oggi drammatica con tonnellate di pesci morti che mettono a rischio l'economia dei settori locali balneare, ricettivo e ittico;

    la Toscana ha chiesto al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

    il Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato di aver stanziato 1 milione di euro per la Laguna: «350 mila serviranno per la rimozione delle carcasse dei pesci morti a causa del surriscaldamento delle acque della laguna; altri 650mila euro per coprire con ristori i pescatori e le altre attività, turistiche e commerciali, danneggiate nel territorio. Faremo poi tutti gli interventi strutturali necessari, come ad esempio canali che garantiscano maggiore circolazione delle acque»;

    il 31 luglio 2023 la Camera ha approvato un ordine del giorno (atto numero 9/1239-A/97) che ha impegnato il Governo a «istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Ambiente e che inizierà i suoi lavori nel mese di settembre 2023, al fine di valutare l'istituzione di un consorzio allo scopo di salvaguardare la laguna e gli ecosistemi ad essa connessi»;

    è in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera una proposta di legge per istituire una nuova governance della Laguna attraverso la creazione di un Consorzio partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali locali;

    nel mese di ottobre 2022 è stata depositata la prima proposta di legge (AC numero 400) ma soltanto nel mese di novembre 2023 il testo è stato calendarizzato. A gennaio 2024 è stato adottato il testo base successivamente emendato. Sono poi iniziate le consultazioni con i ministeri competenti (tra cui il Ministero dell'Ambiente) e solamente nei prossimi giorni il testo verrà nuovamente discusso dalla Commissione competente;

    dagli emendamenti del relatore a tale proposta di legge depositati a fine luglio emerge però che il Consorzio avrà una dotazione di 1 milione di euro annui da parte dello Stato: si tratta evidentemente di una cifra troppo esigua per fare funzionare bene l'ente, programmando interventi ed investimenti, dal momento che quasi la metà di tali risorse dovranno essere utilizzate per pagare il personale e le spese di gestione;

    in questo contesto è opportuno rimarcare come il Comitato tecnico-scientifico della Laguna di Orbetello abbia ufficialmente sollevato l'esigenza di ripristinare in tempi brevi l'equilibrio dell'ecosistema attraverso lo stanziamento di almeno 5 milioni di euro;

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità;

    sono stati presentati due emendamenti al decreto emergenze: uno che istituisce il Consorzio citato in premessa e l'altro che prevede risorse per ristorare le attività danneggiate dei settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e per finanziare il ripopolamento della Laguna. Tale proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

   a sostenere l'iter di esame della citata proposta di legge per istituire una nuova governance della Laguna attraverso la creazione di un Consorzio partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali locali, stanziando risorse adeguate per il suo funzionamento;

   a stanziare nel primo provvedimento utile risorse adeguate per ristorare le attività danneggiate dei settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e per finanziare il ripopolamento della Laguna.
9/1997/22. Simiani, Bonafè, Ruffino, Grippo, Quartini, Gadda, Bonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la laguna di Orbetello ha da sempre rappresentato, sia in termini ambientali, sia in termini naturalistici una eccellenza nazionale;

    la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle acque di mare all'interno della laguna stessa (aggravata dai mutamenti climatici e dal surriscaldamento delle acque), che ha determinato negli ultimi decenni copiose morie di pesce;

    dai giorni scorsi si sta verificando una nuova moria di pesci che ha costretto il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, che aveva inizialmente sottovalutato la situazione, a convocare il centro operativo comunale;

    la situazione è oggi drammatica con tonnellate di pesci morti che mettono a rischio l'economia dei settori locali balneare, ricettivo e ittico;

    la Toscana ha chiesto al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

    il Governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato di aver stanziato 1 milione di euro per la Laguna: «350 mila serviranno per la rimozione delle carcasse dei pesci morti a causa del surriscaldamento delle acque della laguna; altri 650mila euro per coprire con ristori i pescatori e le altre attività, turistiche e commerciali, danneggiate nel territorio. Faremo poi tutti gli interventi strutturali necessari, come ad esempio canali che garantiscano maggiore circolazione delle acque»;

    il 31 luglio 2023 la Camera ha approvato un ordine del giorno (atto numero 9/1239-A/97) che ha impegnato il Governo a «istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Ambiente e che inizierà i suoi lavori nel mese di settembre 2023, al fine di valutare l'istituzione di un consorzio allo scopo di salvaguardare la laguna e gli ecosistemi ad essa connessi»;

    è in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera una proposta di legge per istituire una nuova governance della Laguna attraverso la creazione di un Consorzio partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali locali;

    nel mese di ottobre 2022 è stata depositata la prima proposta di legge (AC numero 400) ma soltanto nel mese di novembre 2023 il testo è stato calendarizzato. A gennaio 2024 è stato adottato il testo base successivamente emendato. Sono poi iniziate le consultazioni con i ministeri competenti (tra cui il Ministero dell'Ambiente) e solamente nei prossimi giorni il testo verrà nuovamente discusso dalla Commissione competente;

    in questo contesto è opportuno rimarcare come il Comitato tecnico-scientifico della Laguna di Orbetello abbia ufficialmente sollevato l'esigenza di ripristinare in tempi brevi l'equilibrio dell'ecosistema attraverso lo stanziamento di almeno 5 milioni di euro;

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità;

    sono stati presentati due emendamenti al decreto emergenze: uno che istituisce il Consorzio citato in premessa e l'altro che prevede risorse per ristorare le attività danneggiate dei settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e per finanziare il ripopolamento della Laguna. Tale proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

   a sostenere l'iter di esame della citata proposta di legge per istituire una nuova governance della Laguna attraverso la creazione di un Consorzio partecipato da Stato, regione Toscana, provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali locali, stanziando risorse adeguate per il suo funzionamento;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare misure per ristorare le attività danneggiate dei settori balneare, turistico-ricettivo ed ittico e per il ripopolamento della Laguna.
9/1997/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Bonafè, Ruffino, Grippo, Quartini, Gadda, Bonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, reca una molteplicità di disposizioni in primo luogo, finalizzate a sostenere la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 (oltre che per lo svolgimento di grandi eventi internazionali) e successivamente, misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e interventi di protezione civile e coesione, che rappresentano il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, trasfuso come emendamento del Governo, all'interno del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024;

    il provvedimento, è stato ulteriormente valorizzato nel corso dell'esame in prima lettura del Senato, attraverso l'approvazione di misure riconducibili all'attuazione e al completamento di una serie di infrastrutture stradali e ferroviarie, oggetto nel corso degli anni di interruzioni a causa di eventi alluvionali o per la ricostruzione di altre opere;

    nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie, i sottoscrittori del presente atto, rilevano che il progetto della linea ferroviaria Fortezza-Verona, in prossimità della circonvallazione ferroviaria di Trento, situata nell'area nord della città in cui erano presenti due stabilimenti (la Sloi e la Carbochimica, aziende che producevano inquinanti pericolosi quali il piombo tetraetile, derivati del catrame e idrocarburi policiclici aromatici) oggetto di particolare attenzione da parte della comunità, per i grandi rischi ambientali, (oltre che di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo) è stato stralciato a fine 2023 dalle opere finanziate dal PNRR, causa l'evidente impossibilità di rispettare i tempi previsti;

    al riguardo si evidenzia che, gli oneri complessivi dell'opera infrastrutturale, (oggetto peraltro di sequestro da parte della Procura di Trento, di circa un ettaro di area di cantiere e successivamente di ulteriori dieci ettari di area SIN) sono lievitati a oltre un miliardo e trecento milioni, interamente a carico della fiscalità generale ed inoltre, non risulta sia stato ancora definito il maggiore importo che scaturirà dalle operazioni di bonifica delle aree;

    il definanziamento del cosiddetto bypass ferroviario di Trento all'interno del PNRR, rappresenta, a parere dei sottoscrittori del presente atto, la prevedibile conseguenza dell'accettata e insuperabile pericolosità del progetto di RFI, considerato che l'area interessata dal progetto degli scavi della galleria suesposta, rientra infatti, tra i 42 siti di interesse nazionale (SIN) contaminati e classificati come pericolosi dallo Stato, che pertanto avrebbero necessitato d'interventi urgenti di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, al fine di evitare danni ambientali e sanitari, per l'intera comunità trentina;

    i medesimi sottoscrittori del presente alto evidenziano inoltre, di non essere affatto contrari alla realizzazione di opere infrastrutturali ferroviarie (in grado di consentire modernità e sviluppo per l'economia territoriale trentina), ma che tuttavia in relazione alle suesposte osservazioni, ravvisano la necessità di sospendere l'erogazione dei finanziamenti ordinari per la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria che interessa la città di Trento, al fine di riconsiderare, il progetto ferroviario adiacente alla circonvallazione di Trento, verso un'area territoriale più sicura ed adeguata sotto il profilo ambientale e della sicurezza del territorio e dell'intera popolazione trentina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere l'erogazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera infrastrutturale in premessa citata, alla luce dei rischi acclarati derivanti dalla presenza di sostanze inquinanti all'interno dell'area ferroviaria interessata, interrompendo conseguentemente i lavori del cantiere, la cui prosecuzione sarebbe oltremodo rischiosa per la tutela ambientale e la sicurezza sanitaria della comunità trentina.
9/1997/23. Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca diverse misure in materia di interventi finalizzati alla ricostruzione, riparazione e ripristino di opere pubbliche a seguito di eventi calamitosi, anche in ottica di prevenzione;

   ritenuto che:

    gli incendi sono da annoverare tra gli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese sempre più con maggiore frequenza e impatto, soprattutto negli ultimi anni caratterizzati dall'aumento dell'intensità di fenomeni meteorologici estremi (caldo e vento);

    secondo l'indagine condotta dall'ISPRA, nel 2023 sono stati colpiti da incendi 1.073 km2 di territorio, in particolare al Sud e nelle Isole;

    gli incendi sono risultati rilevanti sia per l'estensione complessiva delle aree colpite (inferiore solo al 2021 negli ultimi sei anni) sia perché hanno colpito sistematicamente solo alcune provincie;

   ritenuto che:

    alcuni ambiti territoriali possono essere caratterizzati dalla presenza di elementi che concorrono a rendere particolarmente vulnerabile la zona al rischio di incendi;

    spesso la presenza di manufatti, tra cui anche l'installazione e le opere per la produzione di energia eolica, ostacola gli interventi di spegnimento e di contrasto degli incendi, soprattutto nei territori caratterizzati da vaste aree boscate e numerosi insediamenti agricoli;

    la Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, uno dei territori a maggiore rischio, ha denunciato le difficoltà conseguenti alla presenza degli aerogeneratori di impianti eolici, soprattutto per i mezzi aerei, influendo negativamente sull'efficacia degli interventi di spegnimento e in alcuni casi impedendoli del tutto;

    è necessario prevedere l'introduzione di meccanismi di salvaguardia per le aree ad elevato rischio di incendio, attribuendo alle regioni la possibilità di individuare le zone all'interno delle quali sia vietata l'installazione o la realizzazione di opere, con particolare riguardo agli impianti di produzione di energia rinnovabile alimentati dal vento,

impegna il Governo:

   a introdurre misure finalizzate ad attribuire alle regioni la possibilità di valutare, sulla base di parametri e criteri predefiniti, l'opportunità di installare impianti di produzione di energia eolica, a valle di un'accurata analisi che tenga conto dei rischi e dei benefici, ai fini della prevenzione e del contrasto degli incendi;

   a individuare, anche attraverso la pubblicazione di una cartografia territoriale a livello regionale, le aree non idonee all'installazione di aerogeneratori, in ottemperanza al principio di trasparenza e per consentire agli operatori economici di poter effettuare le proprie valutazioni prima della presentazione di eventuali progetti.
9/1997/24. Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    a distanza di 15 anni dal sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila ed i 56 comuni del Cratere, l'avanzamento della ricostruzione nei comuni del Cratere e fuori Cratere non ha ancora consentito la riapertura di molta parte del patrimonio artistico e culturale;

    gli stessi edifici di culto, poi, tra il 2016 e il 2017, hanno subito gli effetti dell'ulteriore sequenza sismica avvenuta nel centro Italia;

    quindi, tra le tante ferite provocate dai terremoti che hanno colpito il centro dell'Italia dal 2009, molte hanno riguardato specificatamente il patrimonio dei beni culturali ecclesiastici, nonché le strutture (chiese, oratori, parrocchie) ecclesiastiche presenti in questi territori;

    si tratta di un vasto, prezioso, patrimonio non solo religioso, ma anche storico, artistico e culturale strettamente connesso con la vita, gli usi e le tradizioni delle comunità del Cratere;

    gli edifici di culto, sia pubblici che privati, danneggiati dalla sequenza sismica del 2009 e del 2016-2017 sono stati oggetto delle delibere CIPE n. 135/2012 e n. 77/2015, ma anche di molte ordinanze quali 23/2017, 32/2017, 105/2020, 128/2022 e 132/2022;

   considerato che:

    sono passati molti anni e ancora non è ultimato il lavoro di ricostruzione del patrimonio ecclesiale, accanto a quello importantissimo delle abitazioni e delle strutture pubbliche danneggiate o andate distrutte durante le violenti scosse di quegli eventi;

    si tratta di ferite profonde, che in diversi casi hanno visto andare distrutti edifici, chiese e opere d'arte che da secoli erano un patrimonio delle locali comunità ecclesiali di questi territori devastati dalle violente scosse dei sismi susseguitisi;

    per seguire il percorso di ricostruzione dei beni culturali di interesse religioso, da tempo è stata istituita una Consulta con la partecipazione della Conferenza episcopale italiana, del commissario straordinario per la ricostruzione, della soprintendenza e delle realtà ecclesiali (congregazioni e diocesi) interessate dai lavori;

    tale Consulta è tornata a riunirsi il 22 luglio scorso e, nel fare un punto della situazione nel percorso di ricostruzione, ha riportato come i progetti approvati relativi agli interventi previsti per gli edifici di culto siano solo prossimi alla metà (46 per cento), mentre quelli conclusi rappresentano appena il 13 per cento del totale;

    ricostruire i beni culturali di interesse religioso significa restituire i luoghi di culto presenti nell'Appennino centrale alla comunità dei fedeli ed ai cittadini tutti,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile ad imprimere un'ulteriore accelerazione al processo di ricostruzione pubblica e privata degli immobili di interesse religioso nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatesi a partire dal 2009.
9/1997/25. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 con lo scopo di realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità;

   considerato che:

    in data 9 marzo 2023, con epicentro nella zona di Umbertide, è stato registrato uno sciame sismico con due forti scosse nel giro di poche ore. La prima alle 16:05 con magnitudo 4.4 e la seconda alle 20:08 con magnitudo 4.5, stando ai dati riferiti dall'istituto nazionale di geofisica;

    nel comune di Umbertide, oltre a un significativo numero di sfollati, sono state chiuse due scuole, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è risultata inagibile al pari delle strutture soprastanti;

    inoltre, a causa del sisma sono state rinvenute evidenti crepe negli edifici nel Paese situati nell'area più vicina all'epicentro;

   tenuto conto che:

    l'articolo 9-duodecies del decreto de quo dispone la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e introduce il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, mantenendo inalterato l'ambito soggettivo di applicazione dei due istituti;

    sebbene tale contributo sia riconosciuto fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, se ne prevede l'applicabilità fino al 31 dicembre 2024;

    stante la necessità di introdurre ulteriori misure a tutela dei cittadini colpiti dal sisma, nonché del tessuto produttivo del territorio,

impegna il Governo:

   a valutare, a ridosso della scadenza del 31 dicembre p.v., considerato lo stato di ricostruzione, di prorogare il contributo di cui al comma 9-duodecies fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nei fabbricati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023;

   a stanziare ulteriori risorse destinate alle attività economiche e produttive anche mediante l'istituzione di un fondo con una congrua dotazione economica finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023.
9/1997/26. Pavanelli, Ascani, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    le regioni del Sud e insulari stanno affrontando una gravissima crisi idrica e l'emergenza siccità, che perdura da mesi con effetti devastanti sugli ecosistemi, sull'agricoltura e sull'intera economia dei territori interessati,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità, d'intesa con il Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni, anche incrementando la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità per la realizzazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.
9/1997/27. Morfino, Carmina, D'Orso.


   La Camera,

   considerato l'insediamento del commissario e della sua struttura commissariale finalizzata all'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei,

impegna il Governo

ad adottare ogni idonea iniziativa volta ad escludere dai poteri della struttura commissariale di cui in premessa gli interventi relativi al completamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C. 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea, conferendo, nell'ambito dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, l'assegnazione di un termine ulteriore di trenta giorni per consentire a questi ultimi di adempiere.
9/ 1997/28. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   considerato che:

    al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga, necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico,

impegna il Governo

a prevedere che il commissario straordinario di cui in premessa adotti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, un programma per la soppressione dei passaggi a livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie esistenti sui territori medesimi.
9/1997/29. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, ai commi 4 e 5, reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di stanziamento di risorse aggiuntive per far fronte al ricorso a maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio in occasione del Vertice G7 di Brindisi dello scorso giugno, nonché disposizioni relative alla posticipazione – con decorrenza non antecedente il 31 dicembre 2024 – dell'assunzione di un contingente fino a 229 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, già autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 877 della legge n. 178 del 2020;

    il ricorso a maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio di cui alla norma contenuta nel presente decreto è correlato al fatto che siano tuttora in fase di definizione le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente: l'aumento delle dotazioni organiche del contingente dei vigili del fuoco e il reperimento delle relative risorse e assegnazioni, appare come una necessità non più procrastinabile, in particolare in quelle Regioni come la Sicilia che, soprattutto in questo periodo dell'anno, sono costrette a fronteggiare fenomeni emergenziali, quali incendi e siccità;

    il territorio siciliano, in particolare, registra il maggior numero di interventi ed è il più esteso rispetto al resto delle regioni italiane; al contrario il numero di personale in forza risulta, come il sottoscrittore di quest'atto ha già avuto modo di sottolineare in altri ordini del giorno, notevolmente al di sotto del fabbisogno. Infatti, stando alle recenti dichiarazioni del coordinatore regionale del sindacato Usb Vigili del Fuoco Sicilia, il sotto organico ammonterebbe ad almeno a 300 unità. Al momento, il numero di vigili del fuoco conta solo circa 500 vigili del fuoco, divisi in quattro turni, che si trovano quotidianamente ad affrontare disastri in tutte le stagioni, quali incendi, nubifragi e l'elevato rischio sismico che caratterizza questa isola;

    l'esiguità del personale rispetto alla popolazione e alla superficie di territorio da coprire comporta per questa categoria turni massacranti che non consentono di fornire, nonostante il grande impegno profuso e l'alta professionalità, un servizio adeguato all'emergenza, oltre a esporli a rischi insostenibili. Inoltre, come se non bastasse, i vigili del fuoco siciliani dispongono di mezzi e strumentazione non sufficiente e spesso non idonea, giacché manca un'attività manutentiva periodica;

    il quadro descritto è stato rappresentato a questo Governo in diverse occasioni, anche durante la stagione estiva dello scorso anno che si è caratterizzata dalle immagini, ancora vivide nella memoria collettivi di questo territorio, pervenute dal Comune di Carlentini in provincia di Siracusa, dei vigili del fuoco a terra, esausti dopo turni massacranti per fronteggiare i continui roghi,

impegna il Governo

nell'ambito della definizione delle procedure di reclutamento di un nuovo contingente di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valutare l'opportunità di potenziare il numero di vigili del fuoco da assegnare alla Regione Siciliana, soprattutto la dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei, al fine di non sovraccaricare il lavoro del personale in forza ed efficientare il servizio antincendio e di soccorso tecnico nonché di promuovere investimenti volti a fornire a questo Corpo adeguati mezzi e strumentazione.
9/1997/30. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II-bis dispone ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei;

    i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli, interessando oltre 500.000 abitanti. All'interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Avemo. L'ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè «dormiente», ma mostra segnali di attività quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo. Attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo è la fase operativa adottata è di Attenzione;

    la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Il fenomeno è unico in Europa, mentre si rilevano appena altri due o tre casi nel resto del pianeta;

    le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e migliaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri periferici e/o fuori città;

    sebbene il meccanismo del bradisismo non sia stato ancora completamente compreso, la maggior parte della comunità scientifica sostiene che le cause del fenomeno risiedano nell'interazione tra il sistema vulcanico e quello idrotermale. La forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo e/o l'iniezione di lingue magmatiche in «sacche» a circa 4 chilometri di profondità determinano il sollevamento dell'area secondo una geometria a «cupola» centrata sulla città di Pozzuoli. La «pressione» prodotta nel sottosuolo produce anche la rottura delle rocce e quindi i terremoti; all'aumentare della «pressione» aumentano sia il sollevamento che i terremoti. È bene precisare che una crisi bradisismica non segnala necessariamente l'approssimarsi di un'eruzione. Tuttavia è in grado, anche da sola, di causare danni agli edifici e disagi alla popolazione;

    dalla scorsa estate, si assiste all'intensificarsi del fenomeno bradisismico, che, da novembre 2005 ad oggi, ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 135 centimetri nella zona di massima deformazione, ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento, come già detto, genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano dando luogo a terremoti abbastanza superficiali, oltre 7.000 negli ultimi 12 mesi con magnitudo massima di 4.4 il 20 maggio scorso;

    è necessario evidenziare che sebbene la magnitudo dei terremoti non sia particolarmente elevata, gli ipocentri, concentrati quasi interamente all'interno del comune di Pozzuoli, sono molto superficiali (entro i quattro chilometri), pertanto le scosse sono spesso percepite in modo violento dai cittadini. Ecco perché quando ci si riferisce ai Campi Flegrei si parla di forti scosse anche per magnitudo contenute comprese tra 2 e 3. Se poi la magnitudo supera la 3.0 e raggiunge la 4.0 possono esserci danni agli edifici non armati e causare persino dei crolli. A ciò occorre aggiungere che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell'area di massima deformazione che, come già detto, è situata nel centro storico della città di Pozzuoli;

    in seguito al terremoto di magnitudo 4.4 del 20 maggio scorso, la più forte da quando si fanno le rilevazioni, diverse abitazioni hanno subito seri danni, tanto da richiedere da parte delle autorità lo sgombero di numerosi fabbricati. Oltre 300 nuclei familiari, più di mille persone, sono state costrette ad abbandonare la propria casa;

    secondo la Comunità scientifica, date le caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, nei Campi Flegrei potrebbero verificarsi anche terremoti di magnitudo 5.0;

    per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 prevedendo una serie di misure per mitigare il rischio sismico legato al bradisismo, tra cui la realizzazione di un'analisi speditiva della vulnerabilità degli edifici, pubblici e privati, nella zona di massima pericolosità (la cosiddetta «zona d'intervento» individuata a valle di attività ricomprese nel decreto). Tale verifica sull'edificato, ad oggi, non è stata ancora completata;

    in seguito all'intenso sciame sismico dello scorso 20 maggio, che ha fatto registrare il terremoto di magnitudo 4.4, il Governo è nuovamente intervenuto con il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024, poi inglobato attraverso un maxi emendamento nel provvedimento all'esame;

    in entrambi i suindicati provvedimenti, tuttavia, non sono state previste misure volte a consolidare e rendere antisismico il patrimonio immobiliare privato. Nulla, infatti, è stato predisposto in tal senso a valle dell'analisi di vulnerabilità, nemmeno per quegli edifici che dovessero risultare a medio-alta criticità;

    al fine di rendere resiliente il territorio e consentire ai cittadini di poter convivere con il fenomeno bradisismico nella massima sicurezza possibile,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie per accelerare e concludere nel brevissimo termine le attività di analisi della vulnerabilità dell'edificato;

   a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure ad hoc, sia sotto forma di contributi economici sia di agevolazioni fiscali e finanziarie, per consentire il consolidamento antisismico dei fabbricati privati, ubicati in subordine: all'interno della zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei; nella «zona d'intervento», così come delimitata nel decreto n. 140 del 2023; nella «zona d'intervento» e classificati a media-alta criticità strutturale a valle dell'analisi di vulnerabilità;

   per le finalità di cui al punto precedente, a istituire, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, un Fondo dedicato da alimentare con 50 milioni di euro nel 2024 e con 150 milioni per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2030.
9/1997/31. Caso.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali».

   premesso che:

    negli ultimi anni, anche a causa del crescente numero di eventi climatici estremi, è cresciuta enormemente la consapevolezza di quanto le emissioni di anidride carbonica debbano essere ridotte drasticamente con l'obiettivo di arrivare ad una società carbon neutral e limitare l'aumento globale della temperatura sotto i 2° C, o ancora meglio sotto 1,5° C.;

    la Carbon Footprint di Prodotto (CFP) o impronta di carbonio è uno strumento utile per valutare l'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO2), nonché per mitigare i cambiamenti climatici;

   in particolare,

    l'impronta di carbonio, si concentra sulle emissioni di gas serra causate dall'uomo, dalle imprese e dai singoli paesi, tenendo conto appena delle sostanze climalteranti generate dalle varie attività per individuare soluzioni di contrasto ai cambiamenti climatici;

   ritenuto che:

    tale indicatore consente quindi di ottenere un'informazione quanto più realistica da utilizzare nell'ambito delle proprie politiche di miglioramento ambientale e può essere utilizzato per gli interventi connessi alla demolizione e ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, anche in relazione ad una eventuale variazione d'uso del suolo, e può indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di materiali a bassa emissione, nonché in ultima analisi indurre a prevedere interventi di compensazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte ad introdurre, quale strumento di valutazione dell'impatto ambientale, l'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint), da utilizzare per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, nonché per ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, così da contribuire con il processo di transizione ecologica e il percorso di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico.
9/1997/32. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi idrica attanaglia la Sicilia dal 2023, anno in cui è stata registrata una precipitazione media annuale a livello regionale pari a 558 mm, per il quarto anno consecutivo ben al di sotto della media storica di 750 mm;

    agli inizi del 2024, l'Autorità di Bacino ha confermato lo stato di severità idrica elevata nel Distretto Idrografico della Sicilia, per entrambi i settori irriguo e potabile;

    le scarse precipitazioni e le temperature ben al di sopra della media stagionale non hanno permesso il riempimento di invasi e laghi utilizzati per l'approvvigionamento idrico. Infatti, già a fine febbraio, gli invasi mostravano un volume netto utile di risorsa idrica disponibile di 158,03 milioni di metri cubi (Mmc), notevolmente inferiore ai 317,45 Mmc previsti per il periodo da marzo a dicembre del 2023, evidenziando così un deficit superiore al 50 per cento;

    con la delibera n. 51 del 20 febbraio 2024, la Giunta regionale della Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi per gli interventi di aiuto agli allevatori colpiti dalla siccità, che vanno a sommarsi ai danni per l'agricoltura. Successivamente, con la delibera n. 100 dell'11 marzo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha proclamato lo stato di emergenza per la crisi idrica nel settore potabile, estendendolo fino al 31 dicembre 2024;

    la delibera di marzo ha intensificato le misure di razionamento dell'acqua, già attive in diversi comuni siciliani dal 2023, per mitigare la crisi idrica nel breve termine e conservare le risorse fino alla stagione delle piogge autunnali. Specificamente, il razionamento implica una riduzione della portata delle forniture idriche dal 10 per cento al 45 per cento in 105 comuni a rischio siccità nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani;

   considerato che:

    negli ultimi tre mesi, la crisi idrica in Sicilia si è aggravata. Il report siccità dell'Autorità di Bacino di giugno 2024 evidenzia una marcata anomalia negativa nelle precipitazioni, che si attestano ben al di sotto della media storica;

    secondo il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), la media regionale delle precipitazioni mensili si è ridotta a circa 8 mm, significativamente inferiore alla media di 11 mm del periodo 2003-2022. Le precipitazioni accumulate negli ultimi 12 mesi ammontano a 414 mm, cifra comparabile a quella della grande siccità del 2002, che fu di 413 mm;

    in alcune aree della Sicilia orientale, il deficit di precipitazioni supera il 60 per cento. A questo si aggiungono temperature sopra la media stagionale, che in alcuni casi hanno superato i 40o C;

    queste condizioni climatiche hanno contribuito a un ulteriore aggravamento dello stato di siccità per l'anno in corso. A inizio luglio, 6 dei 29 invasi presenti nel distretto idrografico della Sicilia erano completamente a secco, con un volume utile netto per gli utilizzatori pari a zero;

   valutato che:

    in Sicilia ci sono tre dighe che danno il senso del disastro attuale: Cimia, Comunelli e Disueri, si trovano tra le province di Agrigento e Caltanissetta, quelle più assetate dalla siccità che sta flagellando l'Isola;

    i tre invasi avrebbero la capacità di inglobare 41 milioni di metri cubi d'acqua, ma il condizionale è d'obbligo, in quanto collaudi incompleti, manutenzioni mai fatte e lavori lasciati in asso hanno ridotto questa capacità ad appena il 20 per cento: poco più di 8 milioni di metri cubi;

    attorno alle tre dighe ci sono centinaia di aziende agricole e industriali che si sono sempre arrangiate perché l'acqua quando c'era finiva addirittura in mare, come per l'invaso di Comunelli che ha lo scarico di fondo interrato. In questa diga al momento non c'è più acqua, nella Cimia rimangono 800 mila metri cubi, nella Disueri appena 100 mila. In altri tre invasi la situazione non è migliore;

    il Fanaco, nella provincia di Palermo, è quasi a secco: appena 360 mila metri cubi d'acqua, a fronte di una capacità di oltre 20 milioni di metri cubi;

    nella diga Furore, nell'agrigentino, ci sono in questi momento 940 mila metri cubi rispetto ai 7 milioni che ne potrebbe contenere;

    dei tre milioni e mezzo di metri cubi a Gorgo Lago, anche questo in territorio della Valle dei Templi, ne rimangano 790 mila, mentre l'invaso Leone, realizzato ai tempi del fascismo sempre nell'agrigentino, c'è un residuo di 800 mila metri cubi, ne conteneva più di 4 milioni;

    nel complesso le 29 dighe presenti in Sicilia contengono in questa fase il 50 per cento della loro capacità e a luglio c'è stata una ulteriore riduzione dell'8 per cento rispetto al mese precedente: con questo ritmo se non dovesse piovere nel giro di sei mesi tutti gli invasi sarebbero a secco;

    la carenza d'acqua sta assumendo contorni drammatici specie in alcune zone della Sicilia come nell'Agrigentino in cui la gente esasperata è scesa in piazza reclamando il diritto all'acqua ed ad una gestione efficace, trasparente, improntata alla equità ed alla legalità, anche con riguardo alla gestione della distribuzione da parte delle società di ambito e di sovrambito,

impegna il Governo:

   1) a preservare con ogni mezzo la gestione pubblica dell'acqua, improntandola a diversi e migliori criteri di efficienza, trasparenza, legalità, equità, che AICA non ha garantito nel corso degli ultimi tre anni, con risultati talmente fallimentari da imporre urgenti e drastici correttivi, anche mediante commissariamento del Gestore e dell'Ente di Governo d'Ambito;

   2) affidare la cabina di regia al Genio Militare, per garantire il collegamento di pozzi e sorgenti alle reti idriche pubbliche, controllare e garantire l'avanzamento dei progetti finanziati per i quali sono già disponibili ingenti risorse, prevedendo altresì l'intervento urgente di dissalatori mobili, modulari o su nave che immettano la risorsa in rete a beneficio delle popolazioni in atto più sacrificate;

   3) assicurare assoluta trasparenza ed efficienza al servizio sostitutivo mediante autobotti, eliminando ogni ipotesi di favoritismo e garantendo priorità alle utenze deboli, quali i nuclei familiari più disagiati, gli anziani, i disabili;

   4) far rispettare la normativa che prevede un ambito idrico unico, che metta a sistema tutte le risorse disponibili e le distribuisca equamente, garantendo l'accesso all'acqua in egual misura e alla identica tariffa, prevedendo contestualmente la sospensione o la decadenza degli amministratori locali che strumentalmente si oppongano al rispetto di tali obblighi, nel pieno rispetto della normativa di settore;

   5) garantire il servizio di misura su tutte le utenze idriche, individuando ed eliminando ogni situazione di spreco o di abuso e, così, favorendo il risparmio della risorsa;

   6) individuare e correggere, con urgenza, ogni anomalia nel ruolo di Siciliacque S.p.A., soggetto privato a partecipazione pubblica, che in atto gestisce ingenti risorse idriche, nella misura in cui gli interessi della stessa non siano esattamente coincidenti con quelli della popolazione siciliana e agrigentina;

   7) accelerare e finalizzare le procedure di collaudo delle dighe, ove non effettuate.
9/1997/33. Carmina, Raffa, Iacono, Marino, Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

    l'articolo 1 è volto a riconoscere dei contributi ai soggetti privati titolari di immobili, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso. Al comma 1 si prevede che il Commissario straordinario possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria, e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa;

    tuttavia, tali contributi forfettari, sono molto sottostimati se si considerano i danni causati da un evento meteorologico di portata eccezionale. Gli importi previsti per il ristoro dei beni mobili delle abitazioni, che a seguito degli eventi risultano danneggiati, necessitano un adeguamento secondo parametri maggiormente rispondenti ai valori di mercato;

    è doverosa una erogazione tempestiva di questi sostegni economici non solo per tamponare la situazione emergenziale non causalmente legata alle persone coinvolte, ma anche al fine di consentire a quest'ultimi un agevole ritorno alla quotidianità,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione, nel primo provvedimento utile, di ulteriori misure di sostegno a favore dei soggetti privati titolari di immobili con destinazione d'uso residenziale che abbiano subito danni per effetto di un evento calamitoso, affinché i contributi economici siano tali da far fronte al reale costo dei beni e l'erogazione degli stessi avvenga nel minor tempo possibile.
9/1997/34. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, introduce una serie di ristori aggiuntivi per le popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023, affidati a un Commissario nazionale di nomina Governativa;

    la violenta ondata di maltempo ha colpito la Toscana tra il 2 e il 3 novembre 2023, ha portato alla proclamazione dello stato di emergenza nazionale nelle province individuate con le Delibere del Consiglio dei ministri dei 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023;

    le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche, le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagare case e aziende, danneggiando gravemente le infrastrutture e causando la morte di ben 9 persone;

    il Presidente della regione, nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, ha individuato circa 800 opere per la ricostruzione, con una stima dei costi di quasi 2 miliardi di euro,

    con ravvicinarsi della stagione autunnale la situazione è particolarmente grave nel distretto tessile di Prato in considerazione dei maggiori costi dei privati imprenditori per ripristinare la situazione e riattivare velocemente le lavorazioni. Le numerose infrastrutture territoriali precarie in seguito all'alluvione, aggravano la profonda crisi del settore tessile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare un Commissario straordinario alla ricostruzione anche per territori colpiti dall'alluvione del novembre scorso nella regione Toscana, con particolare riguardo al distretto produttivo di Prato, come fatto per l'alluvione del maggio 2023, al fine di consentire di velocizzare i tempi burocratici di realizzazione dei lavori urgenti e necessari nei territori interessati.
9/1997/35. Mazzetti.


   La Camera,

    in sede di conversione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»

   premesso che:

    l'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si destinano risorse per l'anno 2024 considerato il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi tenutosi lo scorso mese di giugno. Le risorse sono state rinvenute mediante la posticipazione della decorrenza dell'assunzione straordinaria di 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigili del fuoco a non prima del 31 dicembre 2024;

    le assunzioni di personale nei ruoli descritti risultano necessarie e urgenti considerati i sempre più frequenti fenomeni incendiari nel nostro Paese con eventi che sempre più spesso colpiscono anche i centri urbani con annesso pericolo per l'incolumità dei cittadini;

    recentemente si sono registrati una serie di incendi nella città di Roma. Nell'arco di pochi giorni ne sono scoppiati in più zone della città, con effetti disastrosi per i cittadini e l'ambiente;

    tra le emergenze più evidenti l'incendio sviluppatosi in zona Ponte Mammolo, con tassi record di diossina mentre l'ultimo in ordine di tempo, si è sviluppato il 31 luglio in zona Monte Mario, via Romeo Romei, a ridosso della Corte d'appello di Roma. Le fiamme hanno interessato tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria, facente parte della riserva di Monte Mario e costringendo all'evacuazione l'osservatorio astronomico, molti stabili e anche la sede Rai di Via Teulada;

    questa stessa zona di Monte Mario fu sgomberata da baracche abusive nel 2019 ma in mancanza di un controllo gli insediamenti sono tornati;

    il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco in Italia (Conapo) ha dichiarato che «da molto tempo denunciamo la grave carenza di Vigili del fuoco nella provincia di Roma e nell'area metropolitana in particolare. Il nuovo decreto del Ministero dell'interno di ripartizione delle piante organiche ha previsto un aumento di appena 34 unità su base provinciale;

   considerato che:

    un comando come Roma dovrebbe contare in pianta organica almeno 2500 Vigili del fuoco per il soccorso tecnico urgente. Ad oggi, invece, siamo fermi a 1780 e quotidianamente si registrano più di 200 unità per carenze di organico. Con l'arrivo dell'estate si aggiunge un'alta percentuale di incendi di ogni tipo da fronteggiare e i Vigili del fuoco devono fare turni massacranti e doppi servizi. A tutto questo si aggiunga l'insufficienza di ricambi dei dispositivi di protezione individuale e delle uniformi da intervento, cosa che mette a rischio la protezione e la salute. A volte, purtroppo, vengono chiusi anche i distaccamenti per carenza di personale. Questo quanto sistematicamente denunciamo inascoltati ai vertici del comando Roma, della direzione regionale per il Lazio e ai vertici del Corpo nazionale e del Ministero dell'interno»;

    Roma, è una delle mete più ambite del turismo mondiale ma non riceve una adeguata attenzione da parte del Governo per quanto riguarda la funzionalità dei servizi di soccorso pubblico e antincendio erogati dai Vigili del fuoco;

    secondo quanto dichiarato dagli addetti al settore ogni giorno servirebbero almeno 500 Vigili del fuoco in turno per garantire un dispositivo di soccorso adeguato alla popolazione e al turismo dell'intera provincia di Roma, mentre allo stato ce ne sarebbero circa 200 compresi quelli in servizio presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino;

    l'ipotesi di un sistema non adeguato alle migliaia di persone che giungeranno a Roma, rappresenta un elemento che preoccupa non solo i cittadini romani ma anche tutte le persone che a vario titolo sono impegnate nella protezione della cittadinanza e delle migliaia di pellegrini che a breve inizieranno a confluire nella Capitale;

    la sicurezza in senso esteso, che riguarda la protezione dei più fragili, un controllo capillare del territorio, la riduzione della percezione del pericolo da parte della cittadinanza, la salubrità del territorio e dell'aria, è quanto si aspetta il Paese per la propria comunità di cui la Capitale rappresenta, in un certo senso, il simbolo,

impegna il Governo

a procedere urgentemente a nuove assunzioni volte ad aumentare il contingente dei Vigili del fuoco in servizio presso il comando di Roma e nel Lazio, anche in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e di tutti gli eventi ad esso connessi.
9/1997/36. Francesco Silvestri, Casu, Cappelletti, Candiani, Zaratti, Serracchiani, Mancini, Pellegrini.


   La Camera,

    in sede di conversione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»

   premesso che:

    l'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si destinano risorse per l'anno 2024 considerato il maggior impegno del personale in occasione del Vertice G7 di Brindisi tenutosi lo scorso mese di giugno. Le risorse sono state rinvenute mediante la posticipazione della decorrenza dell'assunzione straordinaria di 229 unità di personale nel ruolo iniziale di vigili del fuoco a non prima del 31 dicembre 2024;

    le assunzioni di personale nei ruoli descritti risultano necessarie e urgenti considerati i sempre più frequenti fenomeni incendiari nel nostro Paese con eventi che sempre più spesso colpiscono anche i centri urbani con annesso pericolo per l'incolumità dei cittadini;

    recentemente si sono registrati una serie di incendi nella città di Roma. Nell'arco di pochi giorni ne sono scoppiati in più zone della città, con effetti disastrosi per i cittadini e l'ambiente;

    tra le emergenze più evidenti l'incendio sviluppatosi in zona Ponte Mammolo, con tassi record di diossina mentre l'ultimo in ordine di tempo, si è sviluppato il 31 luglio in zona Monte Mario, via Romeo Romei, a ridosso della Corte d'appello di Roma. Le fiamme hanno interessato tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria, facente parte della riserva di Monte Mario e costringendo all'evacuazione l'osservatorio astronomico, molti stabili e anche la sede Rai di Via Teulada;

    questa stessa zona di Monte Mario fu sgomberata da baracche abusive nel 2019 ma in mancanza di un controllo gli insediamenti sono tornati;

    il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco in Italia (Conapo) ha dichiarato che «da molto tempo denunciamo la grave carenza di Vigili del fuoco nella provincia di Roma e nell'area metropolitana in particolare. Il nuovo decreto del Ministero dell'interno di ripartizione delle piante organiche ha previsto un aumento di appena 34 unità su base provinciale;

   considerato che:

    un comando come Roma dovrebbe contare in pianta organica almeno 2500 Vigili del fuoco per il soccorso tecnico urgente. Ad oggi, invece, siamo fermi a 1780 e quotidianamente si registrano più di 200 unità per carenze di organico. Con l'arrivo dell'estate si aggiunge un'alta percentuale di incendi di ogni tipo da fronteggiare e i Vigili del fuoco devono fare turni massacranti e doppi servizi. A tutto questo si aggiunga l'insufficienza di ricambi dei dispositivi di protezione individuale e delle uniformi da intervento, cosa che mette a rischio la protezione e la salute. A volte, purtroppo, vengono chiusi anche i distaccamenti per carenza di personale. Questo quanto sistematicamente denunciamo inascoltati ai vertici del comando Roma, della direzione regionale per il Lazio e ai vertici del Corpo nazionale e del Ministero dell'interno»;

    secondo quanto dichiarato dagli addetti al settore ogni giorno servirebbero almeno 500 Vigili del fuoco in turno per garantire un dispositivo di soccorso adeguato alla popolazione e al turismo dell'intera provincia di Roma, mentre allo stato ce ne sarebbero circa 200 compresi quelli in servizio presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino;

    l'ipotesi di un sistema non adeguato alle migliaia di persone che giungeranno a Roma, rappresenta un elemento che preoccupa non solo i cittadini romani ma anche tutte le persone che a vario titolo sono impegnate nella protezione della cittadinanza e delle migliaia di pellegrini che a breve inizieranno a confluire nella Capitale;

    la sicurezza in senso esteso, che riguarda la protezione dei più fragili, un controllo capillare del territorio, la riduzione della percezione del pericolo da parte della cittadinanza, la salubrità del territorio e dell'aria, è quanto si aspetta il Paese per la propria comunità di cui la Capitale rappresenta, in un certo senso, il simbolo,

impegna il Governo

a procedere urgentemente a nuove assunzioni volte ad aumentare il contingente dei Vigili del fuoco in servizio presso il comando di Roma e nel Lazio, anche in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e di tutti gli eventi ad esso connessi.
9/1997/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Francesco Silvestri, Casu, Cappelletti, Candiani, Zaratti, Serracchiani, Mancini, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8-bis, proroga al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 che hanno interessato alcune zone della Regione Marche;

    la recente forte ondata di maltempo sull'Emilia-Romagna ha visto il picco di intensità più grave tra il 23 e il 25 giugno scorso;

    con forti temporali sparsi, precipitazioni intense a partire dalle zone appenniniche del modenese, reggiano e parmense, nei tre giorni dell'evento calamitoso, sono stati misurati, in totale, valori superiori ai 150 mm di pioggia nel bacino montano di Parma, con punte superiori ai 180-200 mm al confine con il reggiano. La pioggia media areale caduta solo il 24 giugno risulta essere il valore più elevato tra quelli disponibili dal 1961 a oggi;

    i corsi d'acqua interessati dalle piene più significative sono stati il Parma, l'Enza, il Crostolo, il Secchia e il Panaro;

    le piene, inoltre, hanno registrato livello di colmo superiore ai massimi storici in molte sezioni di corsi d'acqua minori come il Rossena e il Tresinaro, affluenti del Secchia, e su altri torrenti e rii dei territori colpiti, causando esondazioni e allagamenti;

    si sono, infine, verificate centinaia di frane, piccoli smottamenti, ruscellamenti diffusi sui versanti che hanno causato diverse interruzioni della rete stradale provinciale e comunale, con isolamento di località, abitati e case sparse, rendendo necessarie alcune evacuazioni;

    il presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato e inviato alla Presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per le «eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni» che hanno colpito tutto il territorio regionale, a esclusione delle province di Ravenna e Rimini, tra il 20 e il 29 giugno 2024;

    la ricognizione dei danni e la successiva istruttoria sono stati portate a termine in brevissimo tempo. La stima dei danni per la parte pubblica risulterebbe pari a 230 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dichiarare, al più presto, lo stato di emergenza, in relazione agli eventi eccezionali meteorologici e alluvionali che hanno interessato la provincia di Parma a fine giugno inizio luglio 2024, per poter riconoscere i dovuti risarcimenti per i danni subiti anche ai cittadini, imprese e opere pubbliche interessate da tali calamità, come previsto per i territori cui fa riferimento il presente decreto-legge.
9/1997/37. Cavandoli, Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare è prevista la concessione di contributi ai soggetti privati titolari di immobili ad uso residenziale che abbiano subito danni ai beni mobili, l'accelerazione delle procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata e la gestione dei danni alle infrastrutture;

    purtroppo, martedì scorso, un terribile incendio è deflagrato a Marina di Pulsano in provincia di Taranto. Il primo focolaio si è tramutato in un rogo terribile a causa delle forti raffiche di vento. Le folate hanno allagato a dismisura il fronte dell'incendio, spingendo le fiamme verso la litoranea, la zona abitata e i lidi che in quel momento brulicavano di bagnanti. Il fumo nero ha reso l'aria irrespirabile e le lingue di fuoco, preannunciate da una inquietante nube nerastra, hanno seminato paura e danni. Le fiamme infatti hanno distrutto tutto quello che hanno trovato sul loro percorso, coperto velocemente grazie al vento;

    agevolate dalle elevate temperature e dalla presenza di forte vento di tramontana, le fiamme si sono propagate a impressionante velocità causando ingenti danni ancora in fase di valutazione, distruggendo anche 50 ettari di bosco, lo stesso peraltro già coinvolto nell'evento verificatosi nel 2001 con grave nocumento all'equilibrio ecosistemico ed antropico dell'intera area;

    l'allarme è stato lanciato da un bagnino di un lido che ha immediatamente contattato la Guardia Costiera di Taranto;

    il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato danni maggiori grazie al coordinamento dalla Prefettura che ha concentrato nella zona tutte le pattuglie della Polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. In azione anche le motovedette della Capitaneria di Porto e della sezione navale della Finanza che hanno recuperato via mare alcuni bagnanti rimasti intrappolati sulla spiaggia dalle fiamme consentendo a tutti quelli lambiti dalle fiamme e dal fumo, la messa in sicurezza via mare. Contemporaneamente i vigili del fuoco hanno provveduto a domare l'incendio di vastissime proporzioni anche con il necessario supporto di due canaider;

    il comune di Pulsano ha prestato soccorso a quanti, avendo lasciato le proprie case, sono rimasti senza nulla. Alcuni hanno trovato soccorso nel palazzetto dello sport, riforniti di indumenti, viveri, acqua e medicinali, altri hanno pernottato in strutture ricettive della zona;

    nonostante l'intervento tempestivo delle forze di sicurezza, non si è potuta evitare la morte, dopo due giorni di agonia, di un'anziana donna rimasta gravemente ustionata mentre si trovava in una abitazione privata nel pieno centro della pineta incendiata;

    le fiamme hanno devastato la vegetazione e seriamente danneggiato abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali,

impegna il Governo

a adottare urgentemente le misure necessarie al ripristino dei luoghi pubblici e privati di Pulsano devastati dalle fiamme e a erogare i ristori alle persone e alle attività produttive resi necessari dagli eventi incendiari distruttivi narrati in premessa.
9/1997/38. Iaia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per la ricostruzione post-calamità;

    l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), denominata «Superbonus»;

    tale misura si è dimostrata fortemente strategica nel processo di ricostruzione in atto presso le aree del sisma del 2016, ove risulta concesso per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, consentendo di ammortizzare l'effetto distorsivo dell'incremento dei prezzi verificatosi nel corso degli anni;

    attraverso l'emanazione di una serie articolata di provvedimenti, l'attuale Governo ha inteso apportare alla disciplina del «Superbonus» molteplici modifiche che, di fatto, hanno generato difficoltà anche di natura interpretativa, risolte soltanto in parte dagli interventi dell'Agenzia delle entrate;

    negli ultimi periodi, in particolare dopo la conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, avvenuta a seguito dell'approvazione della legge 23 maggio 2024, n. 67, sono state introdotte misure concernenti le tempistiche di fruibilità delle agevolazioni e restrizioni sugli utilizzi in compensazione per gli istituti bancari cessionari tali da ridurre drasticamente l'interesse all'acquisto e, di conseguenza, le possibilità di monetizzare i crediti accumulati. Tutto ciò ha generato una crisi di liquidità e un accumulo di crediti non utilizzabili;

    le progressive ed emergenti difficoltà nella cessione del credito d'imposta hanno avuto gravi conseguenze economiche per le imprese del settore edile, anche presso le aree del sisma: le aziende che si sono caricate delle spese per i lavori incentivati lamentano una diffusa difficoltà a convertire i crediti in fondi immediati. Questo ha portato a sospensioni o rallentamenti nei progetti, compromettendo la continuità operativa. Alcune aziende sono state costrette a smobilizzare i crediti a percentuali molto basse, non coprendo neanche i costi sostenuti, il che rappresenta una perdita netta,

impegna il Governo

ad attuare misure urgenti al fine di annullare le restrizioni sugli utilizzi in compensazione per gli istituti bancari sulle cessioni di crediti derivanti dai cantieri dell'area cratere con l'obiettivo di favorire lo smobilizzo dei crediti derivanti dalle agevolazioni di cui al Superbonus, anche al fine di evitare il blocco dei cantieri a causa delle difficoltà finanziarie lamentate dalle imprese edili.
9/1997/39. Curti.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1183 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA PENITENZIARIA, DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2002)

A.C. 2002 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al tema del sovraffollamento carcerario o ancora alla conta drammatica riportataci dalle cronache dei suicidi in carcere, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;

    l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale – a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 – incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa – come disciplinata dalla Costituzione – appare correlata «alla tutela dei valori e diritti fondamentali», il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo «il cui potere deriva direttamente dal popolo» (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui – come per il decreto-legge in conversione – il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone;

    infine, da ultimo nella sentenza n. 146 del 2024 il giudice delle leggi ha chiarito come i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione non siano funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgano anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto;

    nell'ultimo anno la popolazione detenuta è cresciuta di circa 4mila unità, 3.955 detenuti, dai 57.525 del 30 giugno 2023 ai 61.480 al 30 giugno 2024, portando a un tasso di affollamento del 120 per cento sulla capienza regolamentare e del 129,3 per cento sulla capienza regolamentare effettivamente disponibile. L'Italia non registrava un pari numero di detenuti dal gennaio 2014, all'indomani della sentenza-pilota della Corte europea dei diritti umani nel caso Torregiani e altri contro Italia, quando l'Italia fu messa sotto monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

    le criticità che il mondo carcerario si trova a vivere si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con la politica panpenalistica seguita dal Governo che ha finito con l'appesantire ulteriormente le strutture carcerarie, comportando un aumento esponenziale della popolazione carceraria, anche minorenne;

    venendo al testo all'esame dell'Assemblea si evidenzia come l'assunzione di 1000 agenti sia configurata in maniera tale da non rispondere alle carenze di organico, infatti gli effetti sono dilazionati nel tempo: una metà sarà assunta entro la fine del prossimo anno e l'altra entro la fine del successivo; quindi i mille nuovi addetti, quantunque benvenuti, saranno operativi tra più di due anni. Resta, pertanto, sempre rilevante la consistenza di organico non ricoperto che riguarda il personale di polizia penitenziaria;

    a quanto detto si aggiunga che i predetti agenti riceveranno una formazione con un tempo ridotto. Tale riduzione del tempo formativo rispetto alla crescente poliedricità delle funzioni che un agente penitenziario è chiamato ad assolvere nella continua varietà tipologica e comportamentale delle persone ristrette in carcere appare inopportuna;

    la nuova procedura per il riconoscimento cumulativo dei periodi di liberazione anticipata di cui all'articolo 5 del provvedimento de quo, ampiamente criticata in sede di audizione dai magistrati di sorveglianza, formalizza una prassi minoritaria di decidere più semestri di liberazione anticipata a distanza di anni, affidandosi esclusivamente alla trasmissione di documentazione cartacea, spesso da più istituti, con i conseguenti inevitabili ritardi dovuti alla raccolta di informazioni disperse tra diversi istituti sparsi sul territorio nazionale;

    l'aumento da quattro a sei telefonate al mese previsto dall'articolo 6 appare del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze dei detenuti e in ogni caso largamente inferiore alle disposizioni introdotte con successo durante l'emergenza pandemica, che, come noto, garantirono un allentamento delle tensioni all'interno degli istituti penitenziari, anche grazie all'introduzione delle videochiamate. Ben poca cosa, dunque, rispetto alla necessità di garantire il mantenimento dei legami affettivi per i detenuti anche al fine di scongiurare comportamenti drammaticamente autolesionistici;

    l'articolo 8 disciplina l'elenco delle strutture accreditate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti non in possesso di un domicilio idoneo e in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, la quale, tuttavia, non vedrà la luce prima di un anno dall'approvazione del provvedimento, considerato che il decreto ministeriale che dovrà definire i requisiti di iscrizione all'albo delle strutture sarà adottato entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione e dunque non prima del mese di febbraio 2025, cui poi seguiranno i termini per l'iscrizione da parte degli enti interessati e solo dopo potranno avvenire i primi affidamenti, se la magistratura competente lo riterrà opportuno;

    la straordinaria necessità e urgenza sembrerebbe ravvisabile, invece, nell'inserimento del nuovo delitto di indebita destinazione di beni altrui ad opera dell'agente pubblico in quanto motivata nella relazione illustrativa dalla rispondenza agli obblighi eurounitari. Ora, come chiarito in dottrina, l'articolo 4, comma 3, della Direttiva UE 2017/1371 vincola il legislatore anche italiano a perseguire la condotta dell'appropriazione indebita del funzionario pubblico (nazionale o della UE) che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

    a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio ha destato, come noto, preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: «Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.»;

    l'obbligo di incriminazione europeo, prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Nordio, era soddisfatto attraverso l'articolo 323 del codice penale. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio ha costretto il Governo ad intervenire in via d'urgenza attraverso la predisposizione della nuova fattispecie penale di peculato per distrazione di cui al nuovo articolo 314-bis – articolo 9 del testo del codice penale, delitto che assorbe solo una limitata parte delle condotte precedentemente punite,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2002.
N. 1. Braga, Francesco Silvestri, Richetti, Zanella, Faraone, Magi, Lacarra.

A.C. 2002 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Articolo 1.
(Assunzione di 1.000 unità del Corpo
di Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

   a) 500 unità per l'anno 2025;

   b) 500 unità per l'anno 2026.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

   a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

   b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.
(Assunzione dirigenti penitenziari)

  1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.
  2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 3.
(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tra quattro e dodici mesi»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».

Capo II
MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 5.
(Interventi in materia
di liberazione anticipata)

  1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».

  2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio è comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate».
  3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

   «Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). —1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
   2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
   3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.
   4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
   5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

   a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;

   b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;

   c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Articolo 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

   a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

   b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

  2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Articolo 7.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

  1. All'articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

   b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

  1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.
  4. Le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.
  5. L'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.
  6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Articolo 9.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

   «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

  2. All'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola «314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».

Articolo 10.
(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), del codice di procedura penale, la parola «reiterata» è sostituita dalla parola «grave»;

   b) all'articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

   «2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

  2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» è soppressa;

   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.»;

   d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

  1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.
  2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.
  3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

Articolo 12.
(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Articolo 13.
(Modifiche all'articolo 2506.1
del codice civile)

  1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote», le parole «a sé stessa» sono soppresse.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2002 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro» e le parole «dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2036»;

    alla lettera a), alinea, le parole: «e euro 27.373.303» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 27.373.303»;

    alla lettera b), le parole: «2035, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 ed euro».

  All'articolo 2:

   al comma 2, dopo le parole: «nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche» sono inserite le seguenti: «da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020,» e le parole: «contingente di venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «contingente fino a un massimo di venti unità»;

   al comma 3, le parole: «di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020» e le parole: «piano dei fabbisogni vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «piano dei fabbisogni di personale vigente»;

   al comma 5, le parole: «si provvede per euro» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;

   alla rubrica, la parola: «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «di dirigenti».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario) – 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

  Art. 2-ter. – (Indennità di specificità organizzativa penitenziaria) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

   a) area dei funzionari: euro 200 mensili;

   b) area degli assistenti: euro 150 mensili;

   c) area degli operatori: euro 100 mensili.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Art. 2-quater. – (Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari) – 1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

  Art. 2-quinquies. – (Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari) – 1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.
  2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza».

  All'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: «decreti direttoriali» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «suppletivo di mesi due.» sono sostituite dalle seguenti: «suppletivo della durata di due mesi».

  Nel capo II, all'articolo 5 è premesso il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria) – 1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
  2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

   a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

   b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

   d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

  4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.
  5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
  6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.
  8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.
  10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.
  12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021».

  All'articolo 5:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

    “9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
    9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6”;

   b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

    “10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione”»;

   al comma 2, le parole: «La mancata concessione del beneficio o la revoca» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio»;

   al comma 3, capoverso 69-bis, comma 4, dopo le parole: «di sorveglianza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    all'alinea, la parola: «decreto-legge» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

    alla lettera a), le parole: «nel procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento» e le parole: «previsioni del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3»;

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 354 del 1975» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 3 del presente articolo»;

    alla lettera c), le parole: «che il direttore dell'istituto trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «che il direttore dell'istituto trasmetta» e dopo le parole: «26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,».

  All'articolo 6:

   al comma 1, alinea, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

   al comma 2, le parole: «articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti) – 1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

   a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;

   b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

   c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

   d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei princìpi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

   e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

   f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

  2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.
  3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.
  4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.
  7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 7:

   al comma 1, alinea, le parole: «al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quater» e la parola: «modifiche» è sostituita dalla seguente: «modificazioni».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», le parole: «dell'elenco di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo» e le parole: «alle suddette strutture dei detenuti,» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette strutture da parte dei detenuti»;

   al comma 3, le parole: «di riqualificazione professionale e reinserimento» sono sostituite dalle seguenti: «di riqualificazione professionale e di reinserimento»;

   al comma 4, dopo le parole: «nell'elenco» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «privata dimora» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 5, le parole: «L'elenco dovrà» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco di cui al comma 1 deve»;

   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Articolo 314-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: “314” è inserita la seguente: “, 314-bis” e, alla rubrica, dopo la parola: “Peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: “314” è inserita la seguente: “, 314-bis”.
  2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: “articoli 314, primo comma, 316 e 323” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 314, primo comma, 314-bis e 316” e, alla rubrica, dopo la parola: “Peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili” e le parole: “e abuso d'ufficio” sono soppresse»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo la parola: «penale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera a), le parole: «del codice di procedura penale,» sono soppresse e le parole: «è sostituita dalla parola» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita dalla seguente:»;

    alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «del codice di procedura penale» sono soppresse e le parole: «, è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente»;

     al capoverso 2-ter, le parole: «comma 3-bis e comma 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   “Art. 658-bis.(Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie)1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero”.

  2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente:

   “Art. 154-quater. – (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria)1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte”.

  2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: “all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.
  2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   “d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34».

  Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354) – 1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente”.

  2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo».

  All'articolo 12:

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile»;

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «articoli 1, 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,» e le parole: «agli adempimenti connessi» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi adempimenti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: penitenziari aggiungere le seguenti: , di collaborare con la magistratura di sorveglianza presso i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 15 marzo 2010, n. 66, aggiungere le seguenti: il ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria è aumentato di complessive mille unità ed.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo alinea, sopprimere le parole: , nel limite della dotazione organica.
1.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 2.000 unità.

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: 500 unità con le seguenti: 1000 unità;

   b) al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 500 unità con le seguenti: 1000 unità;

   c) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.277.380 per l'anno 2025, di euro 52.471.606 per l'anno 2026, di euro 96.388. 454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 96.622.254 per l'anno 2030, di euro 97.557.456 per l'anno 2031, di euro 98.258.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 98.752.790 per l'anno 2035, e di euro 100.728.526 annui a decorrere dall'anno 2036.;

   d) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.495.000 per l'anno 2025, di euro 2.275.000 per l'anno 2026 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2027;

   e) al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 5.772.380 per l'anno 2025, euro 54.746.606 per l'anno 2026, euro 97.948.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 98.182.254 per l'anno 2030, euro 99.117.456 per l'anno 2031, euro 99.818.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, 100.312.790 per l'anno 2035 e euro 102.288.526 annui a decorrere dal 2036, si provvede:;

   f) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025, a euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
1.2. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 per l'anno 2026, quanto a euro 22.522.885 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 21.717.824 per l'anno 2030, a euro 23.107.386 per l'anno 2031, a euro 23.458.086 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 23.705.053 per l'anno 2035 e a euro 24.692.921 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.3. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di ulteriori unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.
1.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
1.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna e alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
1.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione delle mansioni dell'ufficio per il processo)

  1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
  2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

   a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

   b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

   c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

   d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
1.06. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.07. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
  3. Con regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

   a) alla realizzazione di attività teatrali;

   b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

   e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

   f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

   g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, D'Orso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

  1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14.
1.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.
  3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

  1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01002. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

  1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
1.01003. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

  1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01004. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01005. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: Piano nazionale di ripresa e resilienza aggiungere le seguenti: nonché la presenza in ogni istituto di un direttore e di almeno un vice-direttore.
2.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, sostituire le parole: venti unità con le seguenti: cento unità.

  Conseguentemente, sostituire i commi 4 e 5, con il seguente:

  4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2.2. Dori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità dell'area dei funzionari.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nell'anno 2025, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, ex terza area fascia retributiva F1, del Comparto Funzioni Centrali.
  5-quater. Per l'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di euro 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025.
  5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 4.161.652 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di personale delle funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria.
2.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

  1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.
  2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri del presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2.04. Dori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 2-bis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo. Le procedure di cui al presente comma, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi.
2-bis.1. Dori.

ART. 2-quater.

  Al comma 1, dopo le parole: possono svolgere, aggiungere le seguenti: sempre nell'ambito dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni sottoposti a provvedimento penale nonché per i detenuti sottoposti a detenzione domiciliare,.
2-quater.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 2-quinquies.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quinquies.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
3.01. Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rifinanziamento delle case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

  1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

   b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

   c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

   d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

  1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.06. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*4.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sopprimerlo.
*4.2. Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede altresì almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale».
4.3. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

  1-ter. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti deve, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
4.4. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un focus relativo alle situazioni a elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.
4.5. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno imprescindibilmente prevedere un focus relativo ai principi e standard europei, internazionali e nazionali sulla privazione della libertà.
4.6. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, al comma 1, le parole: «secondo semestre del corso» sono sostituite dalle seguenti: «secondo ciclo del corso».
4.7. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché a orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate a una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)

  1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Ufficio del Processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.06. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
4.01001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
*4-bis.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*4-bis.2. Dori.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: detti atti si intendono rilasciati con le seguenti: detti atti non si intendono comunque rilasciati prima del termine di ulteriori sessanta giorni.
4-bis.3. Dori.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine.
4-bis.4. Giuliano.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sopprimerlo
*5.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 5.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1

  B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1

  C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione 1

   Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1

  D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65

  E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442

  F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1

  G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52

  H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53

  I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314

  L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221

  M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200

  N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE 11.353».
5.2. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 5.
(Interventi in materia di liberazione anticipata)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio»;

   b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».
5.3. Dori.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 5.
(Liberazione anticipata speciale)

  1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
  2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° agosto 2024.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
5.4. Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5.5. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, sostituire le parole: La mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate con le seguenti: il rigetto o la revoca del beneficio sono comunicati;

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, capoverso Art. 69-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: Il condannato può comunque formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia un interesse finalizzato al riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale e all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate dalla presente legge di conversione, trovano applicazione solo per le esecuzioni successive alla sua entrata in vigore.
5.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sopprimere, il comma 3.
5.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
  3-bis. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  3-ter. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.
5.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».
  3-bis. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.
5.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è soppresso;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato».
5.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Dopo il comma 1, dell'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

   «1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare».
5.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal giorno 5 luglio 2024. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi.
5.12. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
5.01. Dori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Durata straordinaria dei permessi premio)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.
5.02. Dori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Permessi premio)

  1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, articolo 30-ter della legge 354 del 1975, e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
  2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.
  3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
  4. La concessione dei permessi è ammessa:

   a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

   b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

  5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
  6. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
5.03. Dori.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
5.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 6.

  Sopprimerlo
6.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

   b) il comma 3 è soppresso;

   c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti».

  2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
6.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

   b) il comma 3 è soppresso;

   c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

   d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».
6.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. All'articolo 39, comma 2, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alle parole: «una volta alla settimana» è premessa la seguente: «almeno».
6.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».
6.4. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,.
6.5. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 39, incrementando al comma 2 il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti».
6.6. Dori.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire a ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.
6.7. Dori.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con al seguente:

   a) all'articolo 39, esclusione di qualsiasi limite al numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere autorizzati con le seguenti: sono sempre autorizzati.
6.1001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: settimanali fino alla fine della lettera con le seguenti: in una misura pari ad almeno una volta a settimana e per una durata massima di venti minuti.
6.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: settimanali fino alla fine della lettera con le seguenti: in una misura pari ad almeno una volta a settimana;
6.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: settimanali fino alla fine della lettera con le seguenti: in una misura pari a una volta al giorno e per una durata massima di venti minuti.
6.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37 con le seguenti: prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, che i detenuti e gli internati possano chiedere di effettuare il colloquio telefonico, per la stessa durata, anche mediante videochiamata, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».
  2-ter. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Ai detenuti e agli internati, a eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime».

  2-quater. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.
  2-quinquies. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.;

   b) alla rubrica, dopo le parole: corrispondenza telefonica aggiungere le seguenti: e di relazioni socio-familiari.
6.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: secondo periodo.
6.12. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a euro 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.13. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate e autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis ,pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.14. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.15. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 39, comma 6, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «quindici minuti».
6.16. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici».
6.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

  1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti e internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
   3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
   3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

   b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.02. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Sono ammessi i colloqui a distanza con la strumentazione tecnologica messa a disposizione dall'amministrazione penitenziaria.».
6.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 21, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'ammissione o di approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno emessi dal magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento».
6.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

  1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».
  2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevedendo che:

   a) all'articolo 37:

    1) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori»;

    2) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

    3) al comma 9, le parole: «a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattordici anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I colloqui si svolgono in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto»;

    4) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge per le persone ammesse ai colloqui, è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari»;

   b) all'articolo 39:

    1) al comma 2:

     1.1) al primo periodo, dopo le parole: «alla corrispondenza telefonica» è inserita la seguente: «quotidiana» e le parole: «, una volta alla settimana» sono soppresse;

     1.2) il secondo periodo è soppresso;

    2) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di venti minuti»;

   c) all'articolo 61, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di sportelli della famiglia per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare».
6.05. Magi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente sessanta giorni in ciascun anno di espiazione».
6.06. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione».
6.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 34, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere effettuata mediante denudamento. L'ispezione delle cavità corporee può essere condotta esclusivamente da un medico. Dell'avvenuta perquisizione è fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita».
6.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

   «Art. 41. – (Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione) – Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
   La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.
   Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.
   Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.
   Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.
   Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore».
6.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile».
6.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso».
6.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».
6.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale».
6.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

  1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sia sospeso ai sensi del dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6.015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 6-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate con le seguenti: psichiatrica diagnosticata.
6-bis.1. Dori.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

  1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 titolato «Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono inseriti i seguenti:

«Art. 116-bis.
(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

   1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.
   2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.
   3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.
   4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».
6-bis.01. Dori.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Introduzione degli «Sportelli per i diritti dei detenuti» nelle strutture detentive)

  1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è istituito uno «Sportello per i Diritti dei detenuti» al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.
  2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.
  3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.
  4. In nessun caso gli «Sportelli dei Diritti dei detenuti» possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
6-bis.02. Dori.

  Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

Art. 6-ter.
(Relazioni intime affettive. Modifiche all'articolo 18 della legge n. 354 del 1975)

  1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e diritto all'affettività».
  2. All'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

   «3-bis. Ai detenuti e agli internati, a eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.
   3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.
   3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive.
   3-quinquies. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.».
6-bis.03. Dori.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Modifiche all'articolo 39 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 39 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 4), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   b) al numero 5), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
6-bis.04. Dori.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire l'esercizio dell'affettività in una dimensione riservata e la sessualità, alla persona detenuta è consentito, quando non ostino comprovate ragioni di sicurezza o giudiziarie, di svolgere in appositi locali adibiti all'interno della struttura carceraria, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, colloqui a carattere riservato volti a favorire l'espressione dell'affettività, inclusa la sessualità, con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente che non».
6-bis.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

  2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

   1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

  3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente a ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

  6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

  8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

   b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   d) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

    2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

  9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

  10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis.01001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis.01002. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-bis.01004. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

  1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

   a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

   b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
6-bis.01005. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Dori.

  Sopprimerlo.
7.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-octies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».
7.2. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

  1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.
  2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della «recidiva zero» attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

   a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

   b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

   c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

   d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

   e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

   f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

   g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

   h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

  4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

  1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

   a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

   b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

   c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

   d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
  4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi e assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.
  5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
7.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di permessi premio)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
7.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

  1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
7.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.».
7.06. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata di settantacinque giorni per ogni semestre durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio».
7.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

  1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a settantacinque giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento».
7.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

  1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.09. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 8.

  Sostituirlo, con i seguenti:

Art. 8.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

   1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

   b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

Art. 8-bis.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

  1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
  2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
  5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Art. 8-ter.
(Procedura)

  1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
  4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
  5.L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
  6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-quater e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 8-quater.
(Preclusioni)

  1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 8-quinquies.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

  1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
  2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
  4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
  5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.
8.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 1025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

  3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

  4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

   1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

  2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente a ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
8.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
8.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

  1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.
  2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
  4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.
8.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S.)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

  1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 8.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, dettagliati i requisiti tecnici ai fini dell'iscrizione nell'elenco e le modalità di vigilanza sulla permanenza degli stessi; una puntuale indicazione dei presupposti di idoneità anche in relazione alle riqualificazione professionale e del reinserimento socio lavorativo dei soggetti residenti.
8.11. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 8.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

  1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
  5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
  6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
  7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
  8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

   a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

   b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

  9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
  10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
  11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

   «Art. 47-bis. – (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) – 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

   b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
8.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 8.
(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

  1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

   a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

   b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

   c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

   d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8.1001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché con la seguente: stabiliti.
8.12. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

  6-ter. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volta alla creazione di «I.C.A.T.T.» – Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti – e di «Se.A.T.T.» – Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
8.13. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

  6-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

   b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

   d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   e) all'integrazione degli stranieri sottoposti a esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
8.14. Dori.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

  6-ter. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
8.15. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.
  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

  1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
  5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
  6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
  7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
  8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

   a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

   b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

  9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
  10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
  11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 47-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)

   1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

   b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o», sono sostituite con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
8.02. Magi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

  1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
  5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
  6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
  7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
  8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
  9. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
  10 . Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 47-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)

   1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;

   b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o», sono sostituite con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
8.03. Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

   1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura»;

   b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

   c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

    1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

    2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

    3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

    4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    5) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
8.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché a orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8.06. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

   b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

   d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   e) all'integrazione degli stranieri sottoposti a esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
8.07. Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio)

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.08. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)

  1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di peculato per distrazione)

  1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina a una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
9.2. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-quater.
(Abuso d'ufficio)

   Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».
9.3. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 314 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «Se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé un vantaggio patrimoniale, distrae o comunque destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità somme di denaro o altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto».
9.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 32-quater dopo le parole: «314, primo comma» è inserita la seguente: «314-bis».
  01a. All'articolo 32-quinquies, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
  01b. All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
  01c. All'articolo 166, primo comma, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
  01d. All'articolo 240-bis, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-bis.1 All'articolo 317-bis, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
  2-bis.2 All'articolo 322-ter, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
  2-bis.3 All'articolo 322-quater, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
9.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 32-quater dopo le parole: «314, primo comma» è inserita la seguente: «314-bis».
9.5. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 32-quinquies dopo le parole: «314, primo comma» è inserita la seguente: «314-bis».
9.6. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dal Giudice e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».
9.1003. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) se il luogo di esecuzione non può garantire il rispetto di standard igienico-sanitari e di condizioni materiali di detenzione coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le raccomandazione del Consiglio d'Europa»;
9.1002. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 165 comma 4, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
9.7. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 166 comma 1, dopo le parole: «314, primo comma» è inserita la seguente: «314-bis».
9.8. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 240-bis, comma 1, dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
9.9. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis. – (Interesse privato in atto d'ufficio) – Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
  Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
  Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione».
9.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis. – (Abuso d'ufficio) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».
9.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis. – (Peculato per distrazione) – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina indebitamente a un uso diverso da quello previsto e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
  Si applica l'articolo 322-ter».
9.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis. – (Peculato per distrazione) – Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di beni altrui, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
9.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis(Abuso d'ufficio. Prevaricazione) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».
9.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 314-bis», con il seguente:

  «Art. 314-bis(Prevaricazione) – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità.».
9.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», primo comma, sostituire le parole: altra cosa mobile con le seguenti: altri beni.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: o cose mobili con le seguenti: o altri beni.
9.17. Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Ascari.

  Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», primo comma, sostituire le parole da: li destina fino a: discrezionalità con le seguenti: li destina indebitamente a un uso diverso da quello previsto.
9.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
9.19. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», secondo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
9.20. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», secondo comma, sostituire le parole: l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto con le seguenti: il danno o il profitto.
9.21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Dopo l'articolo 322-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quinquies.
(Abuso d'ufficio)

   Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-bis, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».
9.22. Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Ascari.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

  2-bis.1. All'articolo 322-quater dopo la parola: «314» è inserita la seguente: «314-bis».
9.24. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. All'articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
   La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.».
9.23. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

  1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie»;

   b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare».
9.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, gli articoli 5, 6, comma 1, lettere a), b), b-bis), b-ter), c), c-bis), 9 sono abrogati.
9.01000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
9.01001. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 10.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla conferma o alla revoca dell'ordinanza con le seguenti: alla conferma, alla modifica o alla revoca dell'ordinanza e può applicare anche una misura diversa da quella concessa.
10.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla valutazione di altra misura alternativa ritenuta più adeguata.
10.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal 5 luglio 2024.
10.2. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

  2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

   «Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza».
10.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, l'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

  2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
  3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
  4. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.
10.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

   a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

   b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

   c) provvedere a forme e strumenti volti a una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

   d) garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

   e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

   f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

   g) incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

   h) provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

   i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.
10.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 67, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «i membri del Parlamento», inserire le seguenti: «, il sindaco del comune presso cui è ubicata la struttura».
*10-bis.01. Magi.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 67, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «i membri del Parlamento», inserire le seguenti: «, il sindaco del comune presso cui è ubicata la struttura».
*10-bis.02. Dori.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che siano effettuati in attuazione di deliberazioni assunte nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.
11.2. Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Restano in ogni caso validi ed efficaci i sequestri, i pignoramenti e i procedimenti esecutivi di cui al comma 1 effettuati per l'attuazione di sanzioni deliberate nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.
11.1000. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Marattin, Giachetti, Gruppioni.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Anticipazione ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

  1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.
13.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, dopo le parole: «della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «della Polizia Penitenziaria».
13.02. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino a 1.500,00 euro pro-capite su base mensile.
  2. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
13.03. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.