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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 settembre 2024

TESTO AGGIORNATO ALL'11 SETTEMBRE 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 settembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 agosto 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   BOSCHI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza» (2023).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 9 agosto 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» (2022).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BRUZZONE ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua delle popolazioni romene nel territorio nazionale» (1845) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cavandoli.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1791, d'iniziativa della deputata Montaruli, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  ROSATO ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza» (1209) Parere delle Commissioni II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XII e XIV;

  ASCARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia» (1580) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, XI e XII.

   VI Commissione (Finanze):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone produttive speciali e di zone franche montane nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» (1970) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):

  RAVETTO ed altri: «Divieto dell'inserimento di obiettivi educativi fondati sulle “teorie del gender” nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche» (1885) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  BENVENUTI GOSTOLI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero» (1798) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BOF ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1872) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BRAGA ed altri: «Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata, di destinazione dei proventi di titoli edilizi e di sanzioni in materia edilizia nonché di programmazione e incentivazione di interventi per la rigenerazione urbana» (2018) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  PENZA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione dell'evasione della tassa automobilistica attuata mediante la falsa intestazione della proprietà dei veicoli a motore» (1773) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  ZANELLA e ZARATTI: «Estensione dell'applicazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo personale» (1855) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  IARIA e MARIANNA RICCIARDI: «Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di diritti delle persone sordocieche» (1470) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MONTARULI: «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti» (1791) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  TENERINI e DALLA CHIESA: «Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei cani guida dei ciechi, degli ipovedenti, dei diabetici e delle persone con disabilità fisica o psichica sui mezzi di trasporto pubblico e l'accesso dei medesimi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico» (1848) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, con lettera in data 10 settembre 2024, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta riguardo all'incidente ferroviario di Brandizzo (Doc. XXII-bis n. 1).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 settembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variazione del progetto «Migliorare la sicurezza e la resilienza alimentare delle famiglie con bambini malnutriti nelle comunità più povere e maggiormente vulnerabili agli shock climatici nella regione dell'Artibonite – comune di Anse Rouge e Terre Nueve – Haiti» dell'associazione Progettomondo ETS.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa indirettamente da TCC Group Holdings Co. Ltd., tramite la sua controllata Taiwan Cement Europe Holdings BV, sulle rimanenti azioni di NHOA SA, già Engie EPS SA (procedimento n. 293/2024).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 282).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 283).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 284).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile», autorizzate, nel corso dell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 8 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Accademia nazionale dei lincei, corredata dai relativi allegati, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 16 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/4092, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXIV, n. 23).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2022 (Doc. CLXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXIV, n. 24).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 14 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/2179, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento in relazione alla mancata attuazione del regolamento (UE) 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati, riferita all'anno 2023 (Doc. CXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 2 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti procedure d'infrazione:

   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/0192, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/959 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/2097, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851;

   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/2142, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

  Queste relazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 4 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2023 (Doc. CLII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di giugno 2024 (Doc. CLIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (COM(2024) 42 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2024 – Modifiche del bilancio 2024 necessarie a seguito della revisione del QFP (COM(2024) 80 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1139, (UE) 2021/1229 e (UE) 2021/1755 per quanto riguarda le modifiche degli importi assegnati a determinati programmi e fondi (COM(2024) 100 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 per quanto riguarda la dotazione finanziaria e l'assegnazione per lo strumento tematico (COM(2024) 301 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 9 agosto 2024, ha trasmesso la seguente risoluzione, approvata nella tornata dal 16 al 19 luglio 2024, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Risoluzione sulla necessità di un sostegno continuo dell'Unione europea all'Ucraina (Doc. XII, n. 537).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 29 agosto 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 6148 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII, n. 15) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 4 settembre 2024, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alla sottoindicate Commissioni:

   documento C(2024) 6338 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 36), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024) 60 final) – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   documento C(2024) 6347 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 38), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) – alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, nel periodo dall'8 agosto al 9 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2024) 326 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2024) 327 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» degli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (COM(2024) 390 final);

   alla II Commissione (Giustizia):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2024 (COM(2024) 950 final);

   alla III Commissione (Affari esteri):

  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final e COM(2024) 191 final), corredate dai rispettivi allegati (da COM(2024) 189 final – Annex – part 1/14 a COM(2024) 189 final – Annex – part 14/14 e da COM(2024) 191 final – Annex – part 1/14 a COM(2024) 191 final – Annex – part 14/14);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024) 273 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM(2024) 379 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 379 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 16a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) (COM(2024) 380 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 380 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2024) 383 final);

  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo delle Isole Cook (COM(2024) 389 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 389 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all'adozione di norme per la navigazione interna (COM(2024) 391 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (COM(2024) 393 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 393 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia (COM(2024) 396 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 396 final – Annex 1);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti alla Georgia ad aderire a tali convenzioni (COM(2024) 397 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 397 final – Annexes 1 to 2);

  Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (JOIN(2024) 15 final/2), corredata dal relativo allegato (JOIN(2024) 15 final/2 – Annex);

   alla V Commissione (Bilancio):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali consolidati dell'Unione per l'esercizio 2023 (COM(2024) 272 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo (COM(2024) 347 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 347 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'Unione europea – Esercizio finanziario 2023 (COM(2024) 401 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 401 final – Annexes 1 to 3);

   alla VI Commissione (Finanze):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice nel 2023 (COM(2024) 395 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 398 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2009/791/CE del Consiglio, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 399 final);

   alla VIII Commissione (Ambiente):

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023 (COM(2024) 325 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione ex-post del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2014-2020 (COM(2024) 359 final);

   alla X Commissione (Attività produttive):

  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul quadro giuridico e sull'utilizzo delle misure cautelari da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza (COM(2024) 394 final);

   alla XIII Commissione (Agricoltura):

  Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2024) 386 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 386 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 387 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 387 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sull'attuazione del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, e sulla delega di poteri conferiti alla Commissione da tale piano pluriennale (COM(2024) 703 final);

   alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2023 (COM(2024) 358 final);

   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2024) 800 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 800 final – Annex);

   alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (COM(2024) 296 final);

   alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura):

  Relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri (2022) per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (COM(2024) 388 final);

   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 13 della decisione di esecuzione C(2023)8010 della Commissione – 1° gennaio 2024-30 giugno 2024 (COM(2024) 369 final).

  La Corte dei conti europea, in data 2 e 4 settembre 2024, ha comunicato la pubblicazione delle seguenti relazioni, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   alla XII Commissione (Affari sociali):

  Relazione speciale n. 12/2024 – Le agenzie mediche dell'Unione europea hanno saputo destreggiarsi piuttosto bene in circostanze senza precedenti;

   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione speciale n. 13/2024 – Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dall'8 agosto al 5 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali consolidati dell'Unione per l'esercizio 2023 (COM(2024) 272 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024) 273 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento CPC») (COM(2024) 311 final);

   Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2021 sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (COM(2024) 313 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023 (COM(2024) 325 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2024) 327 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (COM(2024) 346 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione ex-post del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2014-2020 (COM(2024) 359 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 13 della decisione di esecuzione C(2023)8010 della Commissione – 1° gennaio 2024-30 giugno 2024 (COM(2024) 369 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2024) 386 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2024) 800 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2024 (COM(2024) 950 final).

Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 8 agosto 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, CU e ND contro tribunale di Napoli e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Napoli. Status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta (Doc. XIX, n. 40) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Terza sezione) dell'11 luglio 2024, causa C-598/22, Società italiana imprese balneari Srl contro comune di Rosignano Marittimo e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Concessioni del demanio pubblico marittimo – Scadenza e rinnovo – Normativa nazionale che prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico – Restrizione – Insussistenza (Doc. XIX, n. 41) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 29 luglio 2024, causa C-713/22, LivaNova plc contro Ministero dell'economia e delle finanze e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di «elemento del patrimonio passivo non (...) attribuito nel progetto di scissione» – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione (Doc. XIX, n. 42) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 e delle lettere d) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9, 12 e 13 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Aprilia (Latina), Bernalda (Matera), Bussi sul Tirino (Pescara), Irsina (Matera), Montalbano Jonico (Matera), Morozzo (Cuneo), Ozegna (Torino) e San Felice del Benaco (Brescia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

  Il Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia nell'anno 2023, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2023 (Doc. CLXXXIX, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci».

  Il presidente della fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», con lettera in data 31 luglio 2024, ha trasmesso un documento concernente la determinazione e la relazione della Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», per l'esercizio 2022 (Doc. XV, n. 176), di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 30 gennaio 2024.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Comando generale della guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 8 e 19 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 8 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della cultura:

   al dottor Paolo D'Angeli, l'incarico di capo del Dipartimento per l'amministrazione generale;

   al dottor Luigi La Rocca, l'incarico di capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

   alla dottoressa Alfonsina Russo, l'incarico di capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;

   al dottor Mario Turetta, l'incarico di capo del Dipartimento per le attività culturali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16, 20 e 28 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

    al dottor Giuseppe Silipo, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

  alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    al dottor Felice Morisco, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contrati di concessione autostradale, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;

  alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    all'ingegnere Francesco Baldoni, l'incarico di direttore della Direzione generale per la digitalizzazione, nell'ambito del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione;

  alla XIII Commissione (Agricoltura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

    al dottor Emilio Gatto, l'incarico di direttore della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, nell'ambito del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

    al dottor Stefano Vaccari, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, nell'ambito del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 agosto 2024, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Pietro Antonio Gallo, di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2022, n. 29, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (186).

  Questa richiesta, in data 12 agosto 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 21 settembre 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (187).

  Questa richiesta, in data 26 agosto 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (188).

  Questa richiesta, in data 30 agosto 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (189).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (190).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (191).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (192).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 ottobre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (193).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 ottobre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (194).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (195).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 settembre 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (196).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 settembre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 1660-A)

A.C. 1660-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», (1660), in molte delle sue norme presenta evidenti situazioni di contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario;

    l'articolo 9, che interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (articolo 10-bis, legge n. 91 del 1992), estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. Tale modifica, che consentirebbe di esercitare il potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all'accertamento dei fatti contestati, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento costituzionale, nonché del sistema CEDU;

    la disposizione, inoltre, nella parte in cui stabilisce che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra – pur essendo ispirata alla ratio di prevenire situazioni di apolidia, al fine di garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 – non chiarisce se, in attuazione della disposizione in esame, la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un'altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi. In tal senso potrebbe determinare un contrasto con l'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in base a cui ogni individuo ha diritto di possedere «una cittadinanza», nonché con l'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che stabilisce che nessuno Stato Parte può privare una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse la persona apolide. Ambedue le violazioni, che porrebbero lo Stato italiano in una situazione di illegalità internazionale, sono in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione;

    l'articolo 15 (esecuzione penale nei confronti di detenute madri) è volto a modificare gli articoli 146 e 147 del codice penale al fine di rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, prevede che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione determinerebbe un contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere, ai sensi della regola 34.3, in conformità alle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok», in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto;

    l'articolo 19, recante modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale, è volto ad introdurre una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, con aumento di pena nella misura fissa di un terzo, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, e prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante. La nuova norma crea all'interno della categoria dei pubblici ufficiali un sottoinsieme composto solo da agenti di polizia, e determinerebbe la situazione in cui un atto di violenza contro un agente di polizia sarebbe punito più severamente rispetto a quello commesso contro un giudice, ad esempio. Con una pena massima che potrebbe arrivare fino a sette anni. In questo senso, l'articolo in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio;

    con riferimento ai divieti di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenze n. 197/2023 e 201/2023, rispettivamente relative a giudizi di legittimità costituzionali:

     (i) del divieto nei confronti del giudice, in caso di omicidio commesso in danno di un ascendente, discendente, coniuge o convivente, di comminare la pena a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in particolare operando una valutazione circa la possibile prevalenza di queste ultime;

     (ii) e del divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

    si è espressa con due pronunce di illegittimità costituzionale, specificando che il «flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze» può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. (Sent. 197/2023), e, nel caso della sentenza 201/2023, rilevando che la disposizione censurata determinerebbe «un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante»;

    analogamente, anche il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante introdotto dall'articolo in esame, nei casi di violenza o minaccia o di resistenza nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, rischia di porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza;

    l'articolo 26, denominato: «Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari», modificando alcune disposizioni del codice penale, è volto ad introdurre l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, di cui all'articolo 415 codice penale, se commesso all'interno di un istituto penitenziario, nonché il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui all'articolo 415-bis codice penale. Tale nuovo delitto punirebbe con la reclusione fino a 8 anni le condotte di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate anche mediante «atti di resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti», parificando quindi, irragionevolmente, atti non violenti ad atti violenti;

    l'articolo 34 del provvedimento in esame, peraltro, mediante modifica dell'articolo 4-bis, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, ricomprende il nuovo reato all'interno del novero dei reati cosiddetti «ostativi», precludendo l'accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, quindi equiparando il nuovo reato ai reati di mafia e terrorismo;

    con particolare riferimento alla condotta di «resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti», si segnala che la formulazione della fattispecie risulta particolarmente ampia, in quanto non specifica con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili;

    nella condotta di resistenza passiva, inoltre, non sono rinvenibili lesioni di beni giuridici diversi dall'ordine pubblico, il quale non può non essere bilanciato con il diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, protetto dall'articolo 21 della Costituzione. La norma in esame, di conseguenza, determinerebbe una abnorme compressione della libertà di manifestazione del pensiero, ponendosi in evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    in linea con le finalità perseguite con l'introduzione del nuovo delitto di rivolta carceraria, di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame, l'articolo 27 (Sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti) introduce un ulteriore nuovo reato, finalizzato a reprimere gli episodi di proteste da parte di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Intervenendo sull'articolo 14 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), la disposizione introduce un nuovo comma che punisce con reclusione da uno a sei anni chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in centri di accoglienza o CPR – mediante atti di violenza o minaccia, ma anche mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, promuove, organizza o dirige una rivolta, nonché, con una pena della reclusione da uno a quattro anni, chiunque partecipi alla rivolta;

    nella parte in cui l'articolo in esame parifica atti di resistenza passiva ad atti violenti, al pari di quanto rilevato con riferimento al reato di rivolta carceraria, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione, determinando una probabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, non essendo, nemmeno in questo caso, specificate con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 1. Magi.

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza. Tale prescrizione avvalora la ricostruzione secondo cui la cittadinanza italiana rappresenti una «graziosa concessione» anziché il riconoscimento degli indissolubili legami del cittadino con il territorio e i valori nazionali. La modifica proposta comporta serie problematiche quanto alla stabilità dell'istituto della cittadinanza e suggerisce la preoccupazione per una potenziale espansione futura della revoca della cittadinanza a seguito del mero accertamento giudiziario di reati, configurando un'ampia discrezionalità nella determinazione delle circostanze che possono condurre alla revoca stessa;

    l'articolo 14 recante modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada, comporta il mutamento della sanzione da amministrativa a penale estendendo la portata della norma anche ai casi di blocco di strada ferrata delle fattispecie interessate. Allo stesso modo, esso inserisce un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite che inasprisce la pena edittale fino a due anni di reclusione. La disposizione mira chiaramente a reprimere i sit-in pacifici posti in essere nell'ultimo anno, col fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici, ma realizza un quadro sanzionatorio decisamente incoerente rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità desunti dalla lettura del combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione considerando la tenuità della condotta posta in essere. La pena sproporzionata non risulta funzionale alla rieducazione del condannato e, per come declinata la fattispecie, rischia di rappresentare un mero strumento repressivo volto a reprimere la libera manifestazione di opinioni politiche legittime e pacifiche da parte dei cittadini, costituzionalmente tutelata agli articoli 17 e 21 della Costituzione;

    l'articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo – e non più obbligatorio – il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, prevedendo inoltre che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti. Tale disposizione appare in aperto contrasto con gli interessi del minore, tutelati sia a livello internazionale e in maniera vincolante per il nostro Paese (cfr. Dichiarazione di Ginevra del 1924 e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989), sia a livello costituzionale, ove si sancisce il diritto del minore all'istruzione e all'educazione da parte dei propri genitori, nonché laddove protegge la maternità e l'infanzia quando riconosce il ruolo della famiglia come contesto di crescita e di sviluppo, imponendo allo Stato di supportarla;

    l'articolo 26, quando introduce l'articolo 415-bis al codice penale rubricato «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario», penalizza le fattispecie di «resistenza passiva» adottate dai detenuti durante una rivolta in carcere, che può essere punita per un minimo di 10 fino a un massimo di 20 anni di reclusione se nell'ambito della rivolta – o immediatamente dopo – si dovesse verificare un decesso. Già la penalizzazione della fattispecie rappresenta un'indebita compressione delle libertà costituzionali garantite dalla Costituzione e rispetto alle quali la condizione di detenzione non può in alcun modo rappresentare uno strumento di compressione della dignità volto a reprimere ogni manifestazione del proprio pensiero espressa in maniera non violenta, ma l'applicazione di una pena sì grave rispetto a soggetti che non possono in alcun modo aver preso parte alle vicende che hanno condotto al decesso (altrimenti si esulerebbe dal concetto di passività) ha il chiaro intento di utilizzare il sistema penale a fini repressivi e meramente punitivi, con un approccio che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto illegittimo, al punto da consentire al giudice costituzionale di spingersi a sindacare la proporzionalità della pena edittale. La norma viene ulteriormente aggravata dal combinato disposto con l'articolo 34 del disegno di legge in esame, il quale ricomprende il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, confermando il venire meno della finalità rieducativa della pena e l'utilizzo del sistema penale in funzione meramente repressiva;

    l'articolo 27, nel modificare l'articolo 14 del Testo Unico sull'immigrazione, introduce una disciplina analoga a quella prevista dal summenzionato articolo 26 per le rivolte all'interno delle strutture penitenziarie. In questo caso, però, la norma si applica anche a persone che non si trovano in stato di detenzione né soggette a una limitazione amministrativa equiparabile a una pena detentiva, ma sono invece trattenute per motivi amministrativi o in attesa di espletamento delle procedure di identificazione e accoglienza. Tale estensione appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza davanti alla legge e con il divieto della limitazione della libertà personale senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sanciti rispettivamente agli articoli 3 e 13 della Costituzione. Inoltre, parimenti a quanto rilevato per l'articolo 26, la norma rischia di comprimere indebitamente diritti fondamentali, come la libertà di manifestazione del pensiero, e di applicare norme penali in modo sproporzionato e punitivo, senza un giusto bilanciamento con la finalità rieducativa della pena;

    per tutte le summenzionate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 2. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;

    tale intervento non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza;

    al contrario, gli interventi ivi contenuti sono determinati da utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero;

    l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;

    d'altronde era lo stesso Ministro della giustizia Nordio a dichiarare «la sicurezza va garantita in modo preventivo e quindi attraverso il controllo del territorio, il potenziamento delle forze dell'ordine e di tutte quelle attività di prevenzione utili, da utilizzare a patto che restino segrete, come le intercettazioni. E l'errore, l'equivoco della destra, è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che diventa criminogeno», l'esatto opposto dunque di quanto si impegna a realizzare il Governo di cui il ministro Nordio fa parte con il presente disegno di legge;

    oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e Pubblica Autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda;

    il disegno di legge contiene infatti numerose norme di dubbia costituzionalità che destano grave allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario;

    particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono innanzitutto gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte dei quali è sempre necessario valutare se le norme nella loro applicazione concreta si porranno o meno in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione;

    le modifiche proposte al Codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;

    la stessa Corte costituzionale ha recentemente affermato che non si può privare il detenuto del diritto alla affettività e della possibilità di esercitarla compatibilmente con le esigenze di sicurezza, riaffermando la necessità che il carcere non si traduca solo nella privazione o nel sacrificio ingiustificato delle relazioni umane o dello spazio reale di cui ciascuno di noi ha bisogno, come dimostrato anche dalla crescita abnorme dei suicidi in carcere, riconducibile in particolare al sovraffollamento e alla «perdita della speranza» di chi in carcere non vede più un futuro; né le norme introdotte in alcun modo appaiono muoversi nella direzione indicata dalla Costituzione prima e dalla Corte costituzionale poi;

    altrettanto grave, e del tutto ingiustificata, è l'equiparazione proposta dal disegno di legge in esame fra migranti e detenuti ai quali deve essere invece associato un regime giuridico differente;

    così come grave è la previsione di misure speciali per migranti e detenuti come se appartenere ad una determinata categoria giustificasse l'applicazione di un trattamento deteriore e degradante;

    estremamente pericolosa è altresì la previsione della criminalizzazione della resistenza passiva, e cioè pacifica, non violenta;

    particolarmente grave, e con chiari impatti anche su alcune libertà fondamentali tutelate nella prima parte della nostra Costituzione, è poi la disposizione dell'articolo 14 sul cosiddetto blocco stradale che trasforma in un illecito penale che prevede la reclusione fino a un mese, ovvero la multa fino a 300 euro, quella che fino ad oggi costituiva sanzione amministrativa, così come desta preoccupazione la previsione di una nuova aggravante ad effetto speciale con la quale si prevede che la pena possa diventare da sei mesi a due anni di reclusione se il blocco stradale o ferroviario, attuato «con il proprio corpo», commesso da più persone riunite;

    per quanto concerne la tassatività della condotta criminalizzata, alcuni auditi hanno evidenziato come dalla lettura della norma il blocco debba avvenire «con il proprio corpo», cioè dei manifestanti, e sembrerebbe evidente, pertanto, la volontà del legislatore di comprimere alcune specifiche modalità del diritto di sciopero e di riunione che potrebbero determinare, ad esempio, il blocco del traffico, anche quale conseguenza non voluta da parte dei manifestanti, una proposta legislativa che appare dunque finalizzata a reprimere e criminalizzare il dissenso politico;

    dal dato testuale della norma sembrerebbe poi che un eventuale blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ecc.) non integrerebbe la «nuova» fattispecie di reato, così come emendata dal legislatore;

    è poi gravissima la norma introdotta dall'articolo 12 sulla detenzione per la donna madre in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno; oggi, l'articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l'interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo. Dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo, in caso di approvazione, eliminerebbe il rinvio obbligatorio della pena creando un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;

    nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile» richiamando l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti;

    tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un'offensivista nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, della abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale. Dunque, è ben possibile adottare una misura che garantisce le esigenze collettive di sicurezza ma che non sacrifica diritti fondamentali, che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare;

    la norma in questione appare dunque come una norma sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva e fa parte di un pacchetto di misure repressive che ignorano le conseguenze per la salute dei bambini e delle donne;

    per le ragioni indicate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 3. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca un Capo I, rubricato «disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia», un capo II, rubricato «disposizioni in materia di sicurezza urbana» e un capo III, rubricato «misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124», e contiene, altresì, disposizioni in materia di vittime di usura;

    con riguardo alle tematiche, si segnala il tema della «sicurezza urbana», alla quale è intitolato e dedicato tutto il Capo II e, segnatamente, gli articoli da 8 a 13 i quali, recando esclusivamente disposizioni di modifica del codice di penale e di procedura penale, appaiono del tutto estranei al tema e alla rubrica;

    il concetto di «sicurezza urbana» amplia il concetto di «sicurezza pubblica», in quanto esalta l'aspetto preventivo con riguardo alle condizioni che favoriscono l'insorgere della criminalità nelle città e infatti, affianca, ai fini dell'aumento del livello, reale e percepito, di sicurezza del Paese, all'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, interventi concreti attuati da Stato, regioni, province ed enti locali;

    quale tema, significato e ambito consolidato nel nostro ordinamento, la sicurezza urbana è riconosciuta quale «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni», ed è declinata in cinque direttrici d'azione rimesse, per la loro applicazione, ai Patti per la sicurezza urbana, le quali, si ricorda, sono: 1. prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 2. promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici 3. promozione del rispetto del decoro urbano 4. promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale 5. individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione;

    come si dirà più ampiamente nel prosieguo, le misure dei predetti articoli si muovono, invece, in un'ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni. Pertanto, nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;

    in occasione del 75° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, decine di organizzazioni e associazioni di settore hanno lanciato un appello al Governo, ribadendo che «perseguire un approccio prevalentemente, se non esclusivamente, basato sulla pervasività di norme penali piuttosto che sul tentativo di affrontare problemi con appropriate risposte socio-economiche e culturali, metterà una volta di più in crisi i diritti umani, civili e politici di tutti e tutte e la legalità costituzionale, nonché il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia»;

    dalle statistiche sulla criminalità pubblicate alla fine del 2023 dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni»: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della Pubblica Sicurezza, che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;

   considerato che:

    in ordine al contenuto del provvedimento, molteplici sono gli aspetti che si possono stigmatizzare in questa sede:

     l'improprio uso che del diritto penale vi è compiuto, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale;

     sul piano della formulazione delle norme penali, l'indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, la sproporzionalità e l'irragionevolezza: la delicatezza dei valori in gioco nell'ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell'ordinamento, implica l'osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena, principi che assumono rilevanza costituzionale ai sensi dell'articolo 3 e che risultano violati da molteplici disposizioni, come si dirà più ampiamente in seguito;

   rilevato che:

    all'articolo 2 della Costituzione si prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

    l'articolo 3 riconosce espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e social;

    l'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile;

    l'articolo 21 garantisce a tutti gli individui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

    l'articolo 25 terzo comma prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;

    l'articolo 27 garantisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

    l'articolo 31 protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

    alla luce dei principi e dei precetti riportati, che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, appare evidente ai firmatari del presente atto, la torsione cui gli stessi siano stati sottoposti al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di «sicurezza pubblica e urbana»;

   rilevato ancora che:

    ad avviso degli scriventi, il testo licenziato dalle Commissione affari costituzionali e giustizia presenta un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso le medesime Commissioni riunite;

    in particolare, si segnala come il disegno di legge prevedendo irragionevoli e sproporzionati aggravamenti sanzionatori ed introducendo confusionari e non necessari nuovi reati – con evidenti sovrapposizioni a norme preesistenti, che ne inficiano l'agevole interpretazione e applicazione – si limiti a proporre misure dal tono propagandistico, dall'efficacia molto dubbia, che si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali su cui si basa il nostro ordinamento penale, penitenziario e il diritto dell'immigrazione, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza, con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che pericolosamente mirano a punire il modo d'essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima;

    infatti, le disposizioni introdotte appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall'altro, a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate;

    tra le disposizioni che destano maggiormente preoccupazione, si segnala preliminarmente l'articolo 1, che introduce nel nostro ordinamento, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica, una nuova fattispecie incriminatrice, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, attraverso il nuovo articolo 270-quinquies.3 codice penale e modifica il reato di cui all'articolo 435 codice penale;

    orbene, come altresì avallato dagli esperti auditi nelle Commissioni riunite, la nuova norma incriminatrice così come formulata, suscita perplessità e aspetti di criticità, in quanto appare in contrasto con i principi di legalità, tassatività e determinatezza, nonché di offensività e ragionevolezza che dovrebbero sempre ispirare il precetto penale, come corollari del principio sancito nell'articolo 3 della Costituzione. La disposizione in commento, invero, si pone nel solco di una anticipazione della tutela penale rispetto alle condotte già punite e sanzionate dall'articolo 270-quinquies codice penale, di guisa da operare una anticipazione della soglia di punibilità addirittura anteriore al tentativo. Si arriva così a punire il «pericolo del pericolo», andando a sanzionare semplicemente il procurarsi o la passiva detenzione di «materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo»;

    inoltre, la suddetta norma può costituire un duplicato della condotta già sanzionata nel comma 1, seconda parte, dell'articolo 270-quinquies codice penale, cosiddetto «autoaddestramento», così bypassando l'accertamento probatorio in ordine alla condotta di avere «acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies», punendo, di conseguenza, la mera detenzione o il procacciamento del materiale in materia di istruzioni per l'utilizzo di armi o esplosivi;

    laddove tale fattispecie di reato fosse effettivamente introdotta nell'ordinamento penale si determinerebbe un rilevante problema di tenuta del sistema penale stesso;

    simili considerazioni possono valere rispetto alla norma incriminatrice introdotta dall'articolo 435, comma 2, codice penale, in quanto suscita problemi di tenuta costituzionale in ordine al principio di offensività. Appare opportuno ricordare in tale sede che il principio di offensività, ovvero di necessaria lesività, inteso come corollario del principio di legalità, considera come condotte penalmente rilevanti quelle idonee ad offendere, o a porre in uno stato di pericolo, un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, non essendo concepibile un reato senza offesa. A tal proposito, deve evidenziarsi come tale principio non abbia ricevuto uno specifico riconoscimento nella Costituzione, vista la difficoltà a codificare la vastità dei beni potenzialmente tutelabili, così da essere indirettamente ricavabile dall'articolo 25, comma 2, Cost., per cui il fatto assume rilevanza penale quando viene esternalizzata una condotta materiale, lasciando impregiudicati i meri stati interiori; nonché, dall'articolo 27, commi 1 e 2, Cost. secondo cui la condotta illecita deve porre in essere una lesione oggettiva, così da legittimare un intervento sanzionatorio;

    a tal riguardo, è utile richiamare come la giurisprudenza costituzionale abbia precisato che tale principio «opera su due piani, rispettivamente la previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (“offensività in astratto”), e dell'applicazione giurisprudenziale (“offensività in concreto”), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (cfr. – ex multis –, Corte costituzionale, sent. n. 265/2005; ID., sent. n. 519/2000);

    orbene, il nuovo articolo 435, comma 2, codice penale si ritiene sia inadeguato alla luce del principio di offensività, in quanto sanziona, con una pena peraltro grave, indistintamente, qualsiasi tipo di comportamento senza limitare la punizione a fatti idonei e univoci a ledere in concreto l'incolumità pubblica;

    il disegno di legge, inoltre, all'articolo 8 introduce il nuovo reato di «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» all'articolo 634-bis codice penale, inserendo al contempo nel Codice di rito il nuovo articolo 321-bis codice di procedura penale, che conferisce ampio potere alle forze di polizia e solo secondariamente all'Autorità giudiziaria. Appare evidente come la nuova fattispecie che si intende introdurre si inserisca in un contesto normativo che, recentemente, con il cosiddetto «decreto rave» (decreto-legge n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 2022), era già stato «arricchito» dal già criticato articolo 633-bis codice penale, che punisce l'«invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica», e dalla modifica dell'articolo 634 codice penale, che prevede il reato di «turbativa violenta del possesso di cose immobili»;

    pertanto, l'occupazione abusiva di immobile è già attualmente punita dall'articolo 633 codice penale («Invasione di terreni o edifici») con la reclusione da 1 a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1032, oppure da 2 a 4 anni e multa da euro 206 a euro 2.064, se il fatto è commesso da più di 5 persone o da soggetto palesemente armato. Proseguendo nella medesima direzione, oggi il Governo intende non solo introdurre il nuovo reato in esame, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, estendendola anche per chi coopera nell'occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi (possibile solo se non superiore a 4 anni, ex decreto legislativo n. 150 del 2022);

    pertanto, come rilevato anche dall'Unione delle Camere penali italiane, la norma andrebbe a sovrapporsi a quelle precedentemente entrate in vigore, che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un «coacervo disordinato e sovrabbondante di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da rischiare di risultare lesivo del principio di ragionevolezza e proporzionalità» sancito dall'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria coerenza intrinseca ed estrinseca, adeguatezza e proporzionalità che deve sussistere sia per le fattispecie incriminatrici, sia nel relativo regime sanzionatorio;

    il disegno di legge, inoltre, consente un ampliamento dei poteri della polizia, a cui si rimette il primo accertamento sulla fondatezza del diritto a rientrare nell'immobile, implicando valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto, con il rischio di gravi conseguenze sulle esistenze di soggetti spesso fragili;

    tra l'altro, tale previsione, consentendo alla polizia il potere di reintegro, senza previa autorizzazione scritta dell'Autorità giudiziaria, rischia di confliggere con l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui non ammette alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;

    per quanto sia opportuno e condivisibile che il legislatore garantisca la libertà di domicilio e il diritto alla proprietà e all'abitazione del proprietario o domiciliatario, non si può trascurare al contempo la natura fondamentale ed inviolabile del diritto all'abitazione dei soggetti più deboli ed in stato di difficoltà economica, in violazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della nostra Carta Fondamentale; l'esperienza professionale e le pratiche dimostrano, tra l'altro, che di fronte ai bisogni, queste forme di deterrenza meramente sanzionatoria sono inefficaci;

    si ricordi che di recente il Comitato ONU ha condannato l'Italia per gli sgomberi in assenza di soluzioni adeguate, per violazione dell'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato con legge n. 881 del 1977. Pertanto, sotto tale profilo, si contravverrebbe altresì all'articolo 117 Cost. che impone allo Stato di esercitare il potere legislativo nel rispetto – tra gli altri – degli obblighi internazionali;

    appare opportuno, invece, che il legislatore non resti indifferente al bisogno di abitazione di una larga fascia della popolazione – italiana e non – sempre più povera, in un mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Tali problematiche andrebbero, piuttosto, affrontate attraverso misure di welfare comunale, di composizione dei conflitti e di integrazione sociale: il provvedimento, invece, difetta di qualsivoglia incremento di risorse destinate a tali scopi;

    il quadro che ne emerge dalle nuove disposizioni penali è, dunque, un ulteriore esempio di pan-penalismo, come definito da autorevoli esperti, se non proprio una forma di «diritto penale del nemico»: ovvero un indirizzo politico-legislativo che punisce proprio quella parte della popolazione socialmente più vulnerabile, criminalizzando al contempo l'opposizione sociale ed affrontando le gravi disuguaglianze economiche del presente in termini esclusivamente repressivi;

    non meno grave e spregiudicato appare l'articolo 10 del disegno di legge, che introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del cosiddetto «Daspo urbano», già oggetto di precedenti modifiche normative. In particolare, si introduce un nuovo tipo di provvedimento di allontanamento deciso dal questore e, in secondo luogo, si introducono una serie di automatismi nell'applicazione del cosiddetto «Daspo giudiziario»;

    orbene, ad avviso degli scriventi, il Daspo urbano, così come modificato dalla novella in esame, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali e la CEDU. Il nuovo tipo di Daspo introdotto non richiede, invero, come presupposto per la sua applicazione, una valutazione concreta della «pericolosità sociale» individuale;

    sotto altro e non meno importante profilo, l'articolo 10 rischia di porsi in violazione con il principio di legalità in materia penale, cristallizzato nell'articolo 25, comma 2 della Costituzione;

    rilevanti criticità si ravvisano, altresì, rispetto all'articolo 11 (Modifiche all'articolo 1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), che modifica l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Per effetto della novella proposta, l'illecito amministrativo viene elevato a delitto ed esteso, nell'applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata; viene inserita un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, prevedendo una pena che va da sei mesi a due anni di reclusione, mentre per l'ipotesi base la pena alternativa è della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro;

    appare evidente come trattasi di una norma che possa essere integrata da condotte di proteste messe in atto attraverso lo strumento della resistenza passiva, soprattutto sulle sedi stradali o ferroviarie e si inserisce nel filone di contrasto della protesta attraverso la criminalizzazione di comportamenti di dissenso anche laddove manifestati in forma non violenta;

    la scelta di trasformare l'illecito da amministrativo a delitto appare irragionevole e sproporzionata anche sotto il profilo delle sanzioni estremamente gravose che si prevedono per la fattispecie aggravata, con conseguente violazione del già citato articolo 3 Cost.;

    sarebbe stato più ragionevole modulare il trattamento sanzionatorio mantenendo come illecito amministrativo o, al più, elevarlo a contravvenzione punita con pena della sola ammenda o alternativa favorendone l'oblabilità;

    di dubbia tenuta costituzionale appare anche l'articolo 12 dell'atto in esame, che modifica gli articoli 146 e 147 del codice di procedura penale sulla detenzione per la donna madre o in stato di gravidanza: non può non rilevarsi come agli scriventi le nuove norme appaiano contrastanti con l'articolo 31 Cost. che tutela la gravidanza, la maternità e i minori;

    in tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell'ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall'Assemblea generale dell'ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l'interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;

    appare irragionevole ed in contrasto col principio costituzionale di eguaglianza (articolo 3 Cost.) anche quanto previsto dall'articolo 14 del disegno di legge in commento, relativamente alle fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale;

    in particolare, si prevede l'introduzione, all'articolo 336 codice penale, di un'aggravante che contempla un aumento di pena di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. L'aggravante, dunque, contempla un incremento di pena in misura fissa in ragione della qualifica soggettiva della persona offesa (appartenente alla polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Sul piano del bilanciamento tra circostanze, viene, inoltre, esclusa la soccombenza dell'aggravante rispetto alle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui all'articolo 98 codice penale;

    orbene, la richiamata norma ha una evidente finalità securitaria, ponendo al centro della tutela penale non già il fatto tipico, bensì il tipo di vittima a cui deve essere garantita una tutela «rafforzata» rispetto al «generico» pubblico ufficiale;

    in altre parole, il meccanismo di aggravamento sanzionatorio introdotto dal citato articolo 14 finisce per tradursi in una irragionevole maggiore tutela nei confronti degli operatori di polizia rispetto a tutti gli altri pubblici ufficiali (inclusi i magistrati). Pertanto, esso appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio. Inoltre, come si legge nella Raccomandazione Rec (2001)10, il compito della polizia è quello di salvaguardare la sicurezza e i diritti individuali nelle società democratiche governate da uno Stato di diritto. Molto spesso, i reati di resistenza o violenza sono commessi da persone vulnerabili che vivono in condizioni di emarginazione per strada o da chi protesta per motivi politici o sociali;

    ciò rappresenta, ad avviso degli scriventi, l'ennesima riprova della direzione assunta dal Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene, rispetto alla compressione del dissenso sociale;

    inoltre, la previsione che esclude bilanciamento tra circostanze, comporta la sottrazione al giudice di uno strumento che può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (cfr. da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 197/2023). Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte – è certamente consentito al legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali;

    la doverosa tutela della vita e dell'incolumità degli operatori delle forze di polizia, quotidianamente messa in pericolo dai tanti rischi nell'attività operativa e dalla tendenza ad aggredire chi esercita funzioni di polizia, dovrebbe dunque essere perseguita non tanto con nuove norme penali di tutela delle vittime di reati contro questi pubblici ufficiali, ma con un miglioramento delle condizioni economiche e di servizio;

    ciò rappresenta, dunque, ulteriore riprova dell'intento dell'attuale legislatore sempre più orientato al progressivo svilimento della categoria del bene giuridico la cui tutela è alle basi di un diritto penale liberale, a favore, invece, di un diritto penale fondato sul simbolismo punitivo;

    simili considerazioni possono valere, altresì, rispetto all'articolo 15, che modifica l'articolo 583-quater codice penale in materia di lesioni personali ai danni di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, in quanto si mira a riformulare la fattispecie, ampliando la portata dell'attuale disposizione, la cui applicazione non sarà più collegata al contesto spazio/temporale dello svolgimento delle manifestazioni sportive e al legame funzionale tra qualifica soggettiva e azione lesiva (che si deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni). La disposizione sarà, invece, ora applicabile in qualsiasi situazione in cui vengano cagionate lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza «nell'atto o a causa dell'esercizio delle funzioni», inasprendo altresì il trattamento sanzionatorio attuale. Si tenga presente che in precedenza la fattispecie puniva più gravemente solo le ipotesi di lesioni gravi, con la reclusione da 4 a 10 anni, e gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Ora è, invece, previsto un aggravamento di pena (rispetto all'articolo 582 codice penale) anche per le lesioni lievissime e lievi, per le quali viene prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;

    l'irragionevolezza tra pena comminata e condotta consumata è tanto più evidente quanto più si tenga conto che, secondo la giurisprudenza consolidata, rientra nella fattispecie di lesioni lievi anche la contusione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 ottobre 2014 n. 44026), ovvero la mera ecchimosi. Pertanto, anche sotto tale profilo, il provvedimento appare in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, che permea l'ordinamento penale, come già argomentato in precedenza;

    ulteriore disposizione che, ad avviso dei firmatari, riveste profili di criticità in termini di rispetto dei principi costituzionali è l'articolo 18 del disegno di legge, che mirerebbe al rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari (del pari di quanto previsto dall'articolo 19 rispetto alle strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti);

    in particolare, l'articolo in commento modifica l'articolo 415 codice penale relativo alla fattispecie di istigazione a disubbidire alle leggi, introducendo una circostanza aggravante ad effetto comune che aumenta la pena se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;

    inoltre, si introduce nel codice penale, un nuovo articolo 415-bis che punisce la «rivolta all'interno di un istituto penitenziario» con la pena della reclusione da due a otto anni, compiuta da chiunque promuova, organizzi o diriga una rivolta all'interno di istituti penitenziari attraverso atti di violenza o minaccia, di resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti o mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite. Nel caso di mera «partecipazione» alla rivolta si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni;

    orbene, risulta ictu oculi sia il difetto di tipizzazione della condotta, che dell'offesa al bene giuridico: invero, di fatto qualsiasi atto di disobbedienza o di critica anche di modesto valore se realizzata contemporaneamente da tre o più persone, potrà essere qualificata come «rivolta» e, quindi, punita ai sensi dell'articolo 415-bis codice penale, senza che sia possibile conoscere e predeterminare quali siano le condotte che effettivamente sono idonee a recare offesa al bene giuridico dell'ordine pubblico, in palese violazione dell'articolo 25 Cost., nel senso già approfondito in precedenza;

    ciò che desta maggiormente sconcerto è altresì la circostanza che la penalizzazione della condotta riguardi anche la mera «resistenza passiva» di detenuti negli istituti penitenziari (e di migranti per effetto della disposizione di cui all'articolo 19), arrivando, quindi, a poter criminalizzare forme di resistenza come il rifiuto del cibo e dell'ora d'aria, o la mancata pulizia della cella, con ciò interferendo con la sfera più intima dell'individuo, nella sua libertà di obbedire o dissentire, in violazione palese dell'articolo 13 Cost.;

    come ribadito più volte anche dal Giudice delle leggi, lo Stato può premiare la collaborazione dell'indagato o del condannato (es. per un reato cosiddetto ostativo), ma non può e non deve criminalizzare il suo rifiuto (sent. n. 253 del 4 dicembre 2019);

    l'attuale legislatore sembra trascurare, inoltre, che l'entità delle pene previste, da un lato, e la possibilità di applicare misure pre-cautelari e cautelari, dall'altro, non potranno che incidere negativamente sulla già complicata situazione carceraria, caratterizzata, come noto, da un grave sovraffollamento e dalla carenza di adeguate strutture organizzative volte a garantire la finalità rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 comma 3 Cost.;

    alle medesime conclusioni si può giungere rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 19, per il caso in cui il fatto sia commesso all'interno di strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti, con una pena per coloro che promuovono, organizzano o dirigono una rivolta da uno a sei anni, mentre per il partecipe la pena è quella della reclusione da uno a quattro anni;

    in tal caso, la sanzione penale nel caso di rivolta all'interno di un centro di accoglienza appare ancora più irragionevole, posto che in questo caso lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro; senza contare che in tal modo si propone l'equiparazione tra migranti e detenuti, sotto il profilo della medesima punizione della resistenza anche passiva, a riprova del fatto che appartenere ad una categoria significa di per sé subire un trattamento deteriore, in barba ai principi che discendono dall'articolo 3 Cost. Viceversa, considerando che l'articolo 25 del disegno di legge include i reati di cui all'articolo 415 e 415-bis nel novero dei reati di cui all'articolo 4-bis comma 1-ter ordinamento penitenziario, limitando per coloro che hanno realizzato uno di tali delitti l'accesso alle misure alternative alla detenzione, emerge chiaramente come vengano messi sullo stesso piano chi abbia commesso delitti particolarmente gravi, come quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ecc. con chi si sia limitato a resistere anche passivamente ad un ordine dell'autorità all'interno di un istituto penitenziario;

    ciò che ne emerge è dunque un preoccupante quadro sanzionatorio che, oltre a risultare abnorme e superfluo – posto che le condotte di resistenza passiva negli istituti penitenziari sono già oggetto di illeciti disciplinari – minaccia altresì di stravolgere il modello carcerario repubblicano e costituzionale;

    la Corte costituzionale, inoltre, ha più volte ribadito come un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso pregiudichi il principio di individualizzazione della pena (sent. n. 244 del 2022). L'articolo 27 Cost. infatti, vale per il legislatore, per i giudici, per il Governo, e per le stesse autorità penitenziarie, perché la finalità rieducativa della pena si collega con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione e dell'offesa (ex pluribus sent. n. 179 del 2017 e n. 86 del 2024). Una pena sproporzionata o irrazionale rende impossibile il percorso trattamentale individualizzato, perché il condannato percepirà come ingiusta la sanzione applicatagli;

    il provvedimento è altresì costellato di ulteriori disposizioni che rivestono profili critici di altra e diversa natura:

     sotto altro profilo, rileva l'articolo 20 che, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex pluribus, la sentenza n. 690 del 19 febbraio 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato) che, nel valutare la legittimità di provvedimenti vertenti su analoga materia e specificamente riferiti agli agenti di polizia municipale ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, ha chiarito come tali soggetti possano portare armi senza licenza in quanto tale facoltà risulta intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la qualifica stessa di agente di pubblica sicurezza; ne segue che l'agente di pubblica sicurezza, quando non è in servizio, è un comune cittadino. Conseguentemente, un trattamento irragionevolmente differenziato e sperequato nei riguardi di quest'ultimo rispetto al resto della collettività – che rimane assoggettata al divieto generale, penalmente sanzionato, di detenzione abusiva di armi – risulta incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione;

     in ordine all'articolo 22, attinente alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, si rilevano criticità per una questione di metodo e per una questione di contenuto: da un lato, si segnala che è in corso al Senato l'esame dell'A.S. 1020, che interviene sul riordino delle missioni internazionali, e risulterebbe quindi opportuno un coordinamento sul punto tra i due rami del Parlamento nonché tra i due provvedimenti; dall'altro, l'estensione della causa di non punibilità ivi prevista a condotte penalmente rilevanti, anche particolarmente gravi, tenute dal personale delle Forze armate, risulta inconciliabile con il ruolo di pacificazione che l'Italia è chiamata a svolgere nelle missioni internazionali cui partecipa;

     criticità metodologiche e contenutistiche si rilevano anche con riferimento all'articolo 23, che interviene nell'ambito delle attività di informazione per la sicurezza in modo disorganico e asistematico, e incrementa poteri e prerogative dell'AISI e dell'AISE senza prevedere, al contempo, modalità di informazione e forme di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; grave appare la disposizione, al medesimo articolo 23, che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico nei confronti dei servizi segreti la fornitura di assistenza e collaborazione, nonché la trasmissione massiva di informazioni, anche in deroga alle norme in materia di riservatezza e in particolare all'articolo 50 del codice della privacy – la norma va inquadrata nel contesto delle disposizioni relative al disegno di legge «cybersicurezza», che recano rispettivamente deroghe per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale agli obblighi nei confronti dei servizi di informazione per la sicurezza nonché competenze in materia di crittografia, nonché al cosiddetto «disegno di legge Butti», che assegna all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale competenze in materia di intelligenza artificiale: in proposito, si evidenzia che accentrare in capo ad agenzie governative le informazioni relative a tutti cittadini, senza il controllo da parte di un organo terzo, rappresenti una scelta pericolosa che rischia di aprire la strada a fenomeni di dossieraggio nonché una scelta in contrasto con la direttiva europea in ordine all'attribuzione di competenza ad autorità garanti o comunque organismi terzi e indipendenti – in proposito, ad avviso dei firmatari, i rischi sono acuiti dal recente ricordo dell'immagine del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in posa sul palco della Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, mentre regge, tra le mani, una maglietta con lo slogan di partito, che rappresenta, oltre ad una ulteriore riprova di una deriva illiberale, un esempio concreto dell'alterazione dei meccanismi che regolano la distinzione dei ruoli e dei poteri e, nella loro confusione e contaminazione, porta a dubitare del fatto che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tuteli interessi specifici di partito e non nazionali, come è chiamata a fare nei campi per i quali è stata istituita;

   considerato, infine, che:

    si ritiene di assoluta gravità il fatto che per la prima volta nell'epoca repubblicana si intervenga per «piegare» il diritto penale allo scopo di costruire le fattispecie penalmente rilevanti avendo riguardo al suo autore piuttosto che al fatto considerato nella sua portata oggettiva;

    si trascura l'obbligo imposto al legislatore che i reati che si introducono rispondano sempre a criteri di ragionevolezza rispetto al bene giuridico tutelato, affinché lo stesso abbia sempre un fondamento in un diritto fondamentale o in un dovere inderogabile garantiti dalla Costituzione, nonché di proporzionalità delle pene rispetto al fatto oggetto di sanzione penale. Pertanto, l'atteggiamento del Governo in carica e della maggioranza che lo rappresenta, orientato alla ossessiva e massiva introduzione di nuove norme penali dovrebbe, invece, mutare a favore dell'introduzione di norme che prevengano il compimento di reati, soprattutto in aree a forte conflitto sociale;

    si segnala al riguardo la mancanza nel provvedimento in esame di un'adeguata politica penitenziaria, che metta le nostre strutture carcerarie in linea con la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, quanto un efficientamento del sistema giustizia, considerato che ad invarianza di bilancio, e dunque in assenza di potenziamenti in termini di personale e di risorse tecnologiche, gli uffici giudiziari non saranno in grado di gestire i nuovi reati o gli aggravamenti di pena previsti dal disegno di legge;

    mancano, inoltre, misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico, in termini di organico, di dotazione di mezzi, strumenti e alloggi di servizio, a fronte della grave carenza per questi ultimi, oggetto di due proposte emendative presentate dai firmatari, ma dichiarate inammissibili;

    così come il provvedimento difetta di prevedere adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nelle aree urbane degradate, in quelle più vulnerabili e nei territori ad alto indice di criminalità – in proposito, si rammenta che ha ricevuto il parere contrario del Governo la proposta emendativa avanzata dai firmatari per l'istituzione un Commissariato di polizia nel comune di Caivano, il quale, nonostante le condizioni di pericolosità, criminalità e degrado in cui versa, assurte a simbolo dell'intervento del Governo, continua a non avere un posto di polizia autonomo e a dipendere dal Commissariato di Afragola;

    è evidente allora che il modus operandi dell'attuale Governo in carica rischia di compromettere gravemente i principi generali e fondamentali che presidiano il diritto penale, penitenziario e dell'immigrazione; a tal riguardo, giova rammentare che ove il legislatore proponga un intervento in materia penale e penitenziaria, occorre valutare altresì se la norma nella sua applicazione concreta possa porsi in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 25, 27 e 32 della Costituzione. I diritti inviolabili degli individui – anche se detenuti – devono essere riconosciuti nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, e a maggior ragione in quelle coatte. Gli imputati, i condannati, i detenuti e gli stranieri hanno pari dignità sociale;

    il fil rouge del provvedimento in esame, invece, predilige ad avviso dei firmatari, l'esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale, a dispetto di gran parte dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento penale;

    in ragione di quanto sopra illustrato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, in molte delle sue norme si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario;

    a denunciarlo, oltre numerose organizzazioni che si occupano di diritto, come Amnesty International Italia, Antigone, Asgi ed altre, è stata anche l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in un suo documento di analisi di questo provvedimento, affermando che: «La maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto»;

    il provvedimento risulta affetto da uno sfrenato e incontenibile panpenalismo, dove prevale una logica repressiva in termini di proibizioni e punizioni, strumentalizzando le paure e contravvenendo ai doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione;

    il concetto di sicurezza, termine comparso nel testo ben 48 volte, viene tradotto in concreto nell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e di circostanze aggravanti, con l'intento di punire più severamente, senza un concreto riscontro scientifico in grado di dimostrare che l'ampliamento del penalmente rilevante e l'aumento di sanzioni possa esercitare un'efficacia deterrente, ma a conferma dell'uso dello strumento penale in contrapposizione al suo ruolo di extrema ratio;

    le norme criminalizzano le lotte sociali, le proteste per i cambiamenti climatici, si prevedono norme che mascherano intenti discriminatori, come quella che prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza o con bambini neonati, norma che nel 1931, quando è stata introdotta, era considerata di civiltà giuridica e che, nel 2024 viene superata, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

    tra le norme più pericolose presenti nel testo, che cancellano tasselli di Stato di diritto, vi è il nuovo delitto di rivolta penitenziaria che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CAS): con esso il governo ha deciso di stravolgere il modello penitenziario repubblicano e costituzionale, ricollegandosi al regolamento fascista del 1931: il delitto di rivolta carceraria, così come formulato nel testo, sarà un'arma sempre carica di minaccia contro tutta la popolazione detenuta. L'inserimento tra le condotte punibili della resistenza passiva, e quindi rendendo punibili condotte non violente, è in netto contrasto coi principi democratici, che riconoscono nel dissenso uno strumento di esercizio della sovranità;

    introdurre nuovi reati e aggravanti, in un sistema che conta migliaia di fattispecie incriminatrici, può creare solo un'ulteriore instabilità normativa, minando il principio di certezza della pena e aggravando il già appesantito carico giudiziario;

    diverse disposizioni, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, 10, 13, 15, 24, 26, 27, 28, e 29 si collocano ai confini della legittimità costituzionale per profili di conflitto con i diritti di riunione e di manifestazione, e con il principio di umanità della pena sancito dall'articolo 27, comma 3, Costituzione, con il principio di uguaglianza, con il principio di proporzionalità della pena e con il principio di legalità;

    l'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, estendendo a dieci anni, rispetto agli attuali tre, il termine entro il quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è possibile esercitare il potere di revoca della cittadinanza italiana concessa. Si tratta di una modifica che consente di esercitare tale potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all'accertamento dei fatti contestati, in violazione del principio di proporzionalità che costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento costituzionale, oltre che del sistema CEDU;

    l'articolo 10 nell'aggiungere al codice penale l'articolo 634-bis crea di fatto un nuovo reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Si propone di punire con la reclusione da due a sette anni la condotta di chi si appropria dell'immobile destinato al domicilio altrui con violenza, minaccia o artifizi o raggiri ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, ne impedisca il rientro. La norma si sovrappone a quelle che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un coacervo disordinato di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da risultare lesivo del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. Si tratta di una tendenza generalizzata che non risponde ad alcun criterio di razionalità e di giustizia in quanto, da un lato è noto che gli aumenti di pena non producono alcun risultato in termini di prevenzione né speciale né generale e dall'altro, soprattutto colpiscono soggetti socialmente ed economicamente deboli ed emarginati, che a fronte di una domanda di giustizia sociale trovano una irragionevole risposta repressiva (Corte costituzionale sent. n. 236/2016). Nella medesima previsione normativa, poi, si attribuisce agli agenti di polizia giudiziaria, compiuti i primi accertamenti riguardo alla sussistenza della fattispecie di reato, la facoltà di ordinare all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e di effettuare il reintegro nel possesso del denunciante. Si attribuisce alla polizia giudiziaria, anziché all'autorità giudiziaria, un potere che inevitabilmente implica valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto;

    l'articolo 13 introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del Daspo urbano, misura di prevenzione «atipica» che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre volti ad ampliarne i presupposti oggettivi e soggettivi. Misura che, pur non essendo organicamente inserita nel cosiddetto «Codice antimafia», condivide con quest'ultimo il fatto di essere applicabile prima della commissione di qualsiasi reato, cioè con finalità di prevenzione più che di sanzione. Inoltre, si prevede una particolare forma di «Daspo giudiziario», stabilendo che «nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza di un divieto, imposto dal giudice, di accesso a luoghi o aree specificamente individuati». Il Daspo urbano, come tutte le misure preventive di polizia, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali, articoli 2, 13 e 25;

    si consente al questore di disporlo, per un periodo massimo di dodici mesi, «anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio: è dunque sufficiente non solo una condanna non definitiva, ma anche una semplice denuncia per un qualunque delitto contro la persona o il patrimonio a giustificarne il divieto impartito dal questore e non richiede nemmeno l'accertamento del pericolo per la sicurezza (ossia di commissione di reati) che, peraltro, sarebbe ben difficile accertare in caso di mera denuncia. Tale pericolo, come ha recentemente chiarito la Corte costituzionale (sent. 47/2024) va inteso in termini ristretti come pericolo di commissione di reati»;

    allo stesso modo, anche la disposizione all'articolo 14 risulta allarmante, in quanto andrebbe ad incidere sul trattamento dei cosiddetti «blocchi stradali», utilizzati soprattutto dagli attivisti climatici come strumento di disobbedienza civile. Il blocco stradale con il proprio corpo, che attualmente costituisce un illecito amministrativo, diverrebbe un delitto e verrebbe punito con reclusione da sei mesi a due anni qualora effettuato da più persone. In tal senso, ci preme dunque ricordare la definizione di diritto di riunione pacifica fornita dall'ONU che «comprende il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste, sia offline che online. Serve come veicolo per l'esercizio di molti altri diritti garantiti dal diritto internazionale, con i quali è intrinsecamente legato e che costituiscono la base per partecipare a proteste pacifiche. In particolare, si tratta dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici». Basterebbe ricordare l'invito che Michel Forst, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i difensori ambientali per la Convenzione di Aarhus, ha rivolto ai Governi nel suo ultimo report, pubblicato lo scorso 28 febbraio: «Gli Stati non devono utilizzare l'aumento della disobbedienza civile ambientale come pretesto per limitare lo spazio civico e l'esercizio delle libertà fondamentali. Gli Stati hanno l'obbligo di facilitare l'esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica [...] e dovrebbero [...] astenersi dall'approvare nuove leggi e politiche che ostacolano l'esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione o che limitano e criminalizzano la protesta pacifica, e rivedere le leggi e le politiche esistenti in tal senso, in conformità con gli standard internazionali dei diritti umani e gli obblighi»;

    l'articolo 15 rende facoltativo e non più obbligatorio, il differimento dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che queste ultime scontino la pena – ove il rinvio non venga concesso – presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La modifica normativa si pone in tendenziale contrasto col principio costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (articolo 27, comma 3, Costituzione). Risulta certamente disumana la pena carceraria inflitta alla detenuta madre di un bambino in tenerissima età, sia pur in presenza di un rischio «di eccezionale rilevanza», rischio non specificato, di commissione di ulteriori delitti (Corte EDU, sentenza 23 giugno 2019, contro Italia). Tra l'altro le statistiche sulle detenute madri elaborate dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (aggiornate al 31 gennaio 2024) confermano che il numero di detenute madri – al momento nove in tutto il territorio nazionale – non è tale da giustificare una modifica in peius del regime di cui agli articoli 146 e 147 codice penale. La novella appare di dubbia legittimità costituzionale con riguardo all'articolo 31 della Costituzione che prescrive di tutelare la gravidanza, la maternità e i minori. In tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell'ordinamento italiano alla disposizione n. 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall'Assemblea generale dell'ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l'interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;

    l'articolo 24 introduce due ulteriori aggravanti, relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all'articolo 639 codice penale, in particolare, la prima si configura quando il fatto è commesso su beni mobili e immobili adibiti all'esercizio delle funzioni pubbliche con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anni e 6 mesi e con la multa da 1.000 a 3.000 euro (articolo 639 comma 2 codice penale); la seconda è una specifica ipotesi di recidiva per la fattispecie aggravata di nuova introduzione, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a 12.000 euro (articolo 639 comma 3 codice penale). Anche in questo caso lo strumento penale viene adottato per reprimere il dissenso, riconducibile nel caso di specie alle attività di protesta degli eco-attivisti. Nonostante voci autorevoli, come quella del relatore speciale ONU per i difensori dell'ambiente, abbiano definito la repressione degli attivisti ambientali e delle loro proteste pacifiche una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani, il Governo mostra chiaramente l'intenzione di rendere queste condotte penalmente rilevanti. Così facendo, tenta di limitare la libertà di esprimere il proprio pensiero e di manifestare il proprio dissenso, diritti garantiti dalla costituzione ai sensi dell'articolo 21;

    gli articoli 26 e 27 coinvolgono gli istituti penitenziari e le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, che già versano in uno stato di sovraffollamento, evidenziando ulteriormente la logica securitaria che permea l'intero provvedimento normativo. Le due fattispecie sono identiche: è punito chiunque, all'interno di un istituto penitenziario ovvero di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta». L'idea di fondo è che ogni forma di ribellione contro l'autorità costituita debba essere punita con esemplare severità. In primo luogo, viene modificato l'articolo 415 codice penale, che già prevede una pena fino a 5 anni per l'incitamento alla disobbedienza alle leggi, si stabilisce che «la pena è aumentata se il reato è commesso all'interno di un istituto di pena o per mezzo di scritti o comunicazioni dirette ai detenuti». Il nuovo articolo 415-bis codice penale punisce con la reclusione fino a 8 anni «chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone». La disobbedienza e la resistenza passiva sono oggetto della dura reazione penale prevista da questa disposizione che, intende trasformare il sistema carcerario in una istituzione di natura autoritaria: se tre detenuti che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all'ordine di un agente di polizia, in modo non violento, saranno accusati di rivolta;

    questi nuovi reati sono in contrasto con le Regole delle Nazioni Unite le cosiddette «Regole di Mandela», dove alla Regola 5, stabilisce che «il regime carcerario deve sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita privata». Con l'estensione delle condotte penalmente rilevanti anche alle ipotesi di resistenza meramente passiva (comprese la disobbedienza non violenta e l'obiezione di coscienza) verranno così sanzionati con pene estremamente pesanti anche comportamenti meramente dimostrativi, espressioni del pensiero e manifestazioni di libere opinioni che, allo stato, non sono reati bensì diritti costituzionalmente tutelati. Una condotta di rivendicazione di diritti o di critica si trasforma in reato perché posta in essere all'interno di un carcere;

    davvero incredibile che una modalità della rivolta si può realizzare a mezzo atti di «resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti». La condotta penalmente rilevante si sostanzia nel non obbedire, senza che la condotta assuma i connotati di una resistenza aggressiva connotata da atteggiamenti violenti o minatori. Quella resistenza passiva che per la giurisprudenza non rileva nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 codice penale) e che non può consentire il ricorso all'uso delle armi nella scriminante ex articolo 53 codice penale, diventa invece penalmente rilevante nel contesto degli istituti penitenziari o dei centri per immigrati. In relazione alla resistenza meramente passiva si entra in conflitto con il principio di materialità (l'articolo 25 comma 2 Costituzione). Per reprimere i fatti di rivolta non è necessario ricorrere a nuove fattispecie incriminatrici perché le modalità violente, minatorie o di tentata evasione sono già di per sé rilevanti penalmente. Le pene più severe di cui all'articolo 415-bis codice penale sottendono che il disvalore non è dato solo dall'offesa alla sicurezza interna ai contesti di privazione della libertà personale, ma al diverso significato che la privazione della libertà personale assume nei due contesti. Si finirebbe per sanzionare penalmente eventuali forme pacifiche di mera critica o di dimostrazione pacifica o di protesta per eventuali disservizi, che spesso si sono rivelati fondati nelle inchieste della magistratura, il che consentirebbe ai gestori privati (nei CPR e nei centri di accoglienza) di usare le nuove norme penali per minacciare di sanzioni penali chiunque voglia protestare per eventuali disservizi o trattamenti inumani o degradanti: appare irragionevole la sanzione penale della rivolta all'interno di un centro di accoglienza, in cui lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro;

    l'articolo 28 prevede l'autorizzazione nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma tra quelle di cui all'articolo 73 comma 1 regio decreto 635/1940 (e non solo quelle di ordinanza) quando non sono in servizio, estendendo dunque loro una disciplina già prevista per altre categorie (quali il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti ...) e, in concreto, non rendendo più punibili condotte altrimenti penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 699 codice penale Si apre così la possibilità di una rischiosa diffusione delle armi nel nostro paese, che potrebbe generare inevitabilmente un loro possibile maggiore utilizzo. Questa disposizione si rivela in netta antitesi con la dichiarata finalità del decreto di rafforzare uno sfumato concetto di sicurezza collettiva;

    l'articolo 29, modifica i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956; tali fattispecie puniscono chi non ottempera all'intimazione di fermo o commette atti di resistenza o violenza contro una unità del naviglio della Guardia di finanza, applicando le pene previste dagli articoli 1099 e 1100 cod. nav., che regolano le ipotesi in cui le medesime condotte sono commesse ai danni di una nave da guerra nazionale. Prevede un duplice intervento sulle disposizioni esistenti: sia estendendo i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956 al di fuori delle ipotesi di contrasto al contrabbando di tabacchi, per ricomprendere tutte le attività di vigilanza che competono a tale forza di polizia, tra cui rientra anche l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare; sia ampliando la portata di tutti e quattro i reati analizzati (articoli 1099, 1100 cod. nav. e articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956) al fine di rendere punibili tali condotte ove commesse dai comandanti di navi straniere. Si criminalizza l'attività di organizzazioni umanitarie, che operano in mare nel pieno rispetto dell'obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita. Questa disposizione viola direttamente e indirettamente gli articoli 11 e 117 della Costituzione, ostacolando l'applicazione di norme europee e internazionali sull'obbligo di salvataggio in mare. Si aumentano invece così i rischi e gli ostacoli di chi affronta un viaggio in mare, rischiando la vita, e di chi impegna la propria vita a soccorrerli,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 1660-A.
N. 5. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

A.C. 1660-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 1 A 14

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.200.000 per l'anno 2024 con le seguenti: 3.900.000 per l'anno 2024.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 5.01000, 6.01, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 9.1003, 9.01000, 9.01001, 9.01002, 010.01, 010.03, 010.04, 010.06, 010.07, 010.08, 010.09, 010.010, 010.012, 010.013, 010.014, 010.01002, 010.01003, 010.01004, 010.01005, 10.32, 10.1006, 10.04, 10.05 e 10.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14.

A.C. 1660-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

   «Art. 270-quinquies.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

   b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

  Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: consapevolmente con le seguenti: con finalità di terrorismo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.4. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di violenza ovvero;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,.
1.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale)

  1. All'articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.
1.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

  1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
1.02. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Gribaudo, Fornaro, Boldrini, Pellegrini, Quartini, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

  1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo».
1.01000. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Quartini, Pellegrini.