XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 12 settembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 11 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SIMIANI: «Disposizioni per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia» (2027);
RICHETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia» (2028).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1042) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Polo.
La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (1202) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mollicone.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 1751, d'iniziativa della deputata Tenerini, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio, la vigilanza e il controllo degli effetti della diffusione dell'intelligenza artificiale nell'economia, nella società e nel lavoro nonché per le opportunità e i diritti dei cittadini».
Trasmissione dal Senato.
In data 11 settembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S.1089. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021» (approvato dal Senato) (2029);
S.1127. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019» (approvato dal Senato) (2030);
S.1128. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014» (approvato dal Senato) (2031).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
XI Commissione (Lavoro):
SCOTTO ed altri: «Disposizioni in materia di diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro» (1961) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV.
Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
TENERINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio, la vigilanza e il controllo degli effetti della diffusione dell'intelligenza artificiale nell'economia, nella società e nel lavoro nonché per le opportunità e i diritti dei cittadini» (1751) Parere delle Commissioni I, V e XI.
Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 11 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, predisposta dal medesimo Comitato, riferita all'anno 2023 (Doc. LXXVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 (Doc. CCXII, n. 2).
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca (COM(2024) 392 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 392 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui negoziati avviati dalla Commissione in materia di crediti all'esportazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2024) 400 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Resoconto annuale della Commissione sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2024) 402 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 402 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alla revisione dei limiti di responsabilità effettuata dall'ICAO a norma dell'articolo 24 della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (COM(2024) 403 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Commissione europea, in data 11 settembre 2024, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (COM(2024) 258 final/2), che sostituisce il documento COM(2024) 258 final, già assegnato, in data 31 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 11 settembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 14/2024 – Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 11 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'abrogazione dell'articolo 8, comma 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, disposta dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (atto Senato n. 1222).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (197).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 ottobre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 1660-A)
A.C. 1660-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2, e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 15.800:
NULLA OSTA
A.C. 1660-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
b) all'articolo 147:
1) al primo comma:
1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»;
1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»;
2) al terzo comma:
2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis»;
2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;
3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis, l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)
Sopprimerlo.
*15.2. Boschi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*15.4. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*15.5. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*15.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*15.1007. Magi.
Sopprimerlo.
*15.1009. Zaratti, Dori.
Sopprimerlo.
*15.1010. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Ruffino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».
8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.»;
b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;
c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
d) all'articolo 51-ter:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.»;
2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».
10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
**15.1011. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Ruffino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».
8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.»;
b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;
c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
d) all'articolo 51-ter:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.»;
2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».
10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
**15.1015. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».
*15.8. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».
*15.1006. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
15.9. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.1002. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
15.1003. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
15.1004. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
15.1005. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
15.1013. Boschi, Giachetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e incremento delle case famiglia protette».
15.1008. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Subemendamenti all'emendamento
15.800 delle Commissioni
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
Aggiungere, infine, le seguenti: e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e dell'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
0.15.800.4. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0.15.800.3. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0.15.800.5. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e dell'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
0.15.800.6. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0.15.800.7. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Con cadenza bimestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge;
Conseguentemente:
dopo le parole: misure cautelari inserire le seguenti: e dell'esecuzione penale;
sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0.15.800.17. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni quattro anni.
0.15.800.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni tre anni.
0.15.800.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni due anni.
0.15.800.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire la parola: ottobre con la seguente: marzo.
0.15.800.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire la parola: ottobre con la seguente: luglio.
0.15.800.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire la parola: ottobre con la seguente: dicembre.
0.15.800.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole da: al Parlamento fino alla fine del comma con le seguenti: al Parlamento e al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale una relazione sulle condizioni e lo stato psicofisico delle donne incinte detenute e della loro prole.
0.15.800.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole da: al Parlamento fino a: cautelari con le seguenti: al Parlamento e al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale una relazione sull'applicazione degli articoli 146 e 147 del codice penale, come modificati dal presente articolo,;
0.15.800.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, sostituire le parole da: una relazione fino alla fine del comma con le seguenti: una relazione sulle condizioni e lo stato psicofisico delle donne incinte detenute e della loro prole.
0.15.800.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, dopo le parole: delle misure cautelari aggiungere le seguenti: e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie.
0.15.800.1. Paolo Emilio Russo.
(Approvato)
All'emendamento 15.800 delle Commissioni, aggiungere infine, il seguente periodo: Ove da tale relazione emerga la presenza in carcere di soggetti di età inferiore a tre anni, il Governo, senza indugio, ne informa l'autorità giudiziaria competente affinché sia disposta la scarcerazione delle madri.
0.15.800.2. Zaratti, Dori.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla attuazione delle misure cautelari nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.
15.800. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01000. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)
1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01001. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
15.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
15.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)
1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01002. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)
1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15.01014. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
A.C. 1660-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)
1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)
Sopprimerlo.
16.1. Soumahoro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e;
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a tre.
16.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
16.3. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
16.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.
16.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.
16.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 1660-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 17.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «5.200.000 per l'anno 2024 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2025».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione Siciliana)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale di ciascun ente.»;
b) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l'anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1002. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
01) le parole: «capoluogo di città metropolitana» sono soppresse.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 10.400.000 per l'anno 2024 e a euro 15.600.000 annui a decorrere dall'anno 2025;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5.200.000 euro per l'anno 2024 e 7.800.000 euro a decorrere dall'anno 2026;
alla rubrica sopprimere le parole: capoluoghi di città metropolitana.
17.1003. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
01) le parole: «i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana,» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 30 milioni per l'anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2025;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l'anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1001. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
All'articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5.200.000 per l'anno 2024 con le seguenti: 3.900.000 per l'anno 2024.
17.700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia.
17.1000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)
1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Utilizzo di risorse ai fini dell'implementazione della sicurezza pubblica e urbana, anche ai fini del rafforzamento del personale della polizia locale, da parte degli enti locali)
1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso in cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
17.01002. Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno all'attività della polizia locale)
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale.
17.01006. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 1660-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
Sopprimerlo.
*18.1000. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*18.1019. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Sopprimerlo.
*18.1017. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*18.1028. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Sopprimerlo.
*18.1025. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Sopprimerlo.
*18.1013. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (Cannabis Sativa L.), combattere l'espansione sul territorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;
i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
18.1009. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.1011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)
1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.1012. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Quartini, Gadda, Dell'Olio, Pastorella, Benzoni, Furfaro, L'Abbate.
Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera a):
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
al numero 4), capoverso «3-bis.», alle parole: Le disposizioni della presente legge premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
alla lettera b):
dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;
al numero 2), capoverso «3-bis», alle parole: Sono vietati premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
2) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
18.1014. Magi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.1001. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
18.1002. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
18.1003. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
18.1004. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 2).
18.1010. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1005. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1020. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1015. Magi.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione».
18.1022. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
18.1023. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «alla cessione» fino a: «alla spedizione».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «la distribuzione» fino a: «la spedizione».
18.1024. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1006. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1021. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
18.1007. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1008. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1027. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere il capoverso 3-bis.
18.1016. Magi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
18.1026. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
A.C. 1660-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo III
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124
Art. 19.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 336 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nelle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata di un terzo.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa»;
b) all'articolo 337 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata di un terzo.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa».
c) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
All'articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
019.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimerlo.
*19.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*19.1007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sopprimere le parole: e al secondo.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso.
19.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: secondo comma con le seguenti: terzo comma.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), al secondo capoverso, sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: quarto comma.
19.800. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso;
alla lettera b):
al primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
sopprimere il secondo capoverso.
19.5. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.7. Soumahoro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.8. Boschi, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.1002. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1004. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1003. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.