Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 settembre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 settembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Palma, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SPORTIELLO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio» (2039);

   IARIA e FRANCESCO SILVESTRI: «Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center nonché modifica all'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica» (2040).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):

  GIORGIANNI ed altri: «Disposizioni in favore degli studenti universitari che svolgono attività di caregiver familiare» (1682) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  PASTORELLA ed altri: «Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati» (1928) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  SPORTIELLO: «Disposizioni per salvaguardare la libertà di scelta della donna ad accedere all'interruzione volontaria di gravidanza» (1871) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch (COM(2024) 275 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (COM(2024) 408 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 408 final – Annexes 1 to 8), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Decisione di esecuzione della Commissione dell'11.9.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «PsychedeliCare» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 6086 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Decisione di esecuzione della Commissione dell'11.9.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un'Europa resiliente e con una gestione intelligente delle risorse idriche» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 6087 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti europea, in data 16 settembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 16/2024 – Entrate dell'Unione europea basate sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati – Un esordio difficile ostacolato da dati che non sono sufficientemente comparabili o affidabili, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (COM(2024) 408 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 16 settembre 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Sergio Iavicoli, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, nell'ambito del Ministero della salute.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (198).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 ottobre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 ottobre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Chiarimenti sul progetto e sui tempi di ristrutturazione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata (Napoli) e sulla destinazione d'uso finale – 3-00414

A)

   PATRIARCA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   Palazzo Fienga è un'antica dimora sita nella città di Torre Annunziata. Come per quasi la totalità degli edifici gentilizi torresi nel dopoguerra, è stato lottizzato e suddiviso a terzi e poi è divenuto vittima della decadenza economica e industriale locale;

   negli anni '80 e '90 del secolo scorso il sito è diventato una vera e propria roccaforte del clan Gionta, con la chiusura di alcuni accessi per facilitare il controllo da parte delle sentinelle, affiancate da diverse tecnologie di sorveglianza per l'epoca piuttosto avanzate;

   il sito web dell'Agenzia per la coesione territoriale riporta che il 20 luglio 2021 è stato siglato un accordo tra l'Agenzia stessa, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio, per realizzare opere di adeguamento e ristrutturazione dell'edificio, al fine di trasformarlo in un presidio per la sicurezza pubblica a renderlo in parte fruibile alla collettività;

   l'accordo, che riguarda un'area di 12.000 metri quadri e 72 appartamenti, prevede la realizzazione di uffici e alloggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia giudiziaria, della polizia metropolitana e della polizia locale di Torre Annunziata, nonché spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi;

   un progetto considerato altamente simbolico dagli ultimi Governi ma anche dalle associazioni anticamorra, da ex prefetti e dai magistrati oplontini e «blindato» dal Ministero dell'interno con frequenti dichiarazioni pubbliche, in particolare del Ministro del Governo Draghi Luciana Lamorgese;

   la gestione del complesso è stata affidata a un commissario straordinario con un impegno economico stimato in circa 25 milioni di euro. Dalla data di stipula dell'accordo non si registrano progressi sostanziali;

   recentemente sono state sollevate perplessità sull'opportunità di tale progetto, in particolare da parte dei commissari straordinari che reggono il comune, che hanno sollevato la questione dei costi ingenti, a fronte della ristrutturazione di un edificio che non ha alcun valore storico o architettonico. Sono inoltre espresse perplessità sul fatto che si concentrino tutte le forze dell'ordine in un'area ristretta;

   l'idea proposta in sede di redazione del piano urbanistico comunale è quella di abbattere l'edificio, demolizione «che avrebbe una forza simbolica ancora maggiore del riutilizzo», per destinare l'area in chiave pubblica e turistica, stante la vicinanza del porto e degli Scavi di Oplonti –:

   quali ulteriori informazioni siano in grado di fornire i Ministri interrogati sul progetto di riutilizzo di palazzo Fienga, sulle risorse disponibili e sul cronoprogramma dei lavori eventualmente previsti;

   quale posizione si esprima in merito all'osservazione relativa all'inopportunità di concentrare tutte le forze dell'ordine in un unico edificio collocato in un'area facilmente isolabile e in una zona sensibile sotto il profilo della criminalità organizzata;

   quali siano gli intendimenti dei Ministri interrogati in merito alla proposta, autorevolmente rappresentata, di procedere alla demolizione della struttura, con l'obiettivo di utilizzare gli spazi per finalità pubbliche e turistiche.
(3-00414)


Iniziative volte a promuovere la lettura e a supporto dell'editoria libraria, con particolare riferimento alla misura di sostegno prevista dalla legge di bilancio per il 2022 – 3-01413

B)

   GHIRRA e PICCOLOTTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, autorizza «la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura»;

   il decreto ministeriale 14 gennaio 2022, «Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234», ha individuato le modalità di assegnazione delle risorse alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri;

   il decreto, prevede, inoltre, che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca debbano essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il 70 per cento presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio afferente alla biblioteca;

   questa misura ha permesso di aumentare notevolmente il flusso di vendite soprattutto delle librerie indipendenti che, potendo contare su scarsissimi investimenti economici propri, sono quelle più soggette al fallimento e alla chiusura. L'acquisto di libri da parte delle biblioteche ha dato modo alle librerie di contare su un nucleo consistente di vendite sicure programmabili, consentendo loro di fare investimenti per implementare il proprio sviluppo, creando nuovi eventi o rinnovando la loro offerta;

   inoltre ha messo in contatto le librerie con le biblioteche, facendo in modo che entrambi i presidi culturali presenti sul territorio potessero conoscersi e implementare strategie comuni in un'ottica di collaborazione;

   nonostante questi evidenti benefici la misura di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non è stata rifinanziata per l'anno 2024;

   Adei, Associazione degli editori indipendenti, nel dicembre 2023, ha condotto un'indagine su un campione di 108 case editrici indipendenti. Nel report si legge che «La cancellazione del “decreto biblioteche”, che da alcuni anni consentiva acquisti di nuovi libri da parte delle biblioteche, con l'obbligo di rivolgersi in gran parte a librerie del territorio di appartenenza, secondo il 91,7 per cento intervistati avrà effetti negativi sull'offerta culturale per i lettori. L'84,3 per cento teme gravi conseguenze a carico delle librerie indipendenti; per il 78,7 per cento questo mancato rinnovo della misura potrebbe aggravare sensibilmente la crisi del comparto libro. Il 57,4 per cento degli intervistati ritiene che avrà effetti diretti sulla casa editrice, portando a una sensibile diminuzione dei fatturati» –:

   quali siano i motivi per cui, nonostante gli evidenti benefici esposti in premessa, non sia stata rifinanziata la misura di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   quali iniziative urgenti intenda assumere per promuovere la lettura, investire nelle librerie e sostenere l'editoria indipendente.
(3-01413)


Iniziative di competenza per garantire il rifinanziamento dell'agevolazione per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese, cosiddetta «nuova Sabatini» – 3-01410

C)

   CAPPELLETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) ha pubblicamente espresso la preoccupazione che gli effetti della cosiddetta «nuova Sabatini», lo strumento «principe» per supportare le imprese nell'acquisto di nuovi beni strumentali, rischiano di esaurire la propria efficacia già nelle prossime settimane;

   ad inizio maggio 2024 risultavano disponibili poco meno di 100 milioni di euro, che potranno soddisfare il fabbisogno di richieste al massimo fino a fine giugno. Senza il rifinanziamento della misura il sistema bancario sarà meno propenso a erogare i finanziamenti e le imprese meno interessate a realizzare gli investimenti, con riflessi negativi per la crescita e la competitività;

   Cna stima inoltre che per coprire le richieste fino alla fine dell'anno occorrono 250-300 milioni di euro, un ammontare che può attivare circa 4 miliardi di investimenti da parte di micro e piccole imprese. La «nuova Sabatini» rappresenta una delle principali agevolazioni dedicate alle piccole imprese per migliorare la competitività del sistema produttivo ed ha dimostrato nel tempo grande efficacia. Attualmente la disponibilità di 4,4 miliardi di euro di risorse pubbliche ha sostenuto circa 53 miliardi di investimenti privati;

   garantire la continuità degli interventi della «nuova Sabatini» per l'anno in corso è fondamentale per supportare la ripresa e la crescita economica del Paese, caratterizzata dalla recessione della produzione industriale. Per 15 mesi consecutivi l'Istat ha certificato il crollo della produzione industriale nazionale: meno 1 per cento ad aprile 2024 rispetto al mese di marzo e meno 2,9 per cento in un anno –:

   quali opportune iniziative di competenza intenda intraprendere con urgenza per rifinanziare la «nuova Sabatini» per l'anno in corso, al fine di consentire ad artigiani e piccole imprese di continuare a programmare gli investimenti necessari per la crescita delle loro attività.
(3-01410)


Iniziative volte a sostenere il settore della moda in Toscana – 3-01411

D)

   NISINI, MONTEMAGNI, BARABOTTI, ZIELLO e BILLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il settore moda in Toscana rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia regionale, impiegando circa 130 mila persone in diversi segmenti produttivi, dai tessili all'abbigliamento, dalla conceria alle calzature, fino alla gioielleria e agli accessori. Si stima che il 6-8 per cento di tutti gli occupati della regione lavori in questo settore, il quale contribuisce in modo significativo al valore aggiunto regionale con ben 5,5 miliardi di euro;

   tutti i principali marchi italiani e stranieri producono direttamente o indirettamente in Toscana;

   tuttavia, la recente crisi economica ha colpito duramente il comparto, con un calo delle esportazioni che ha generato effetti negativi sul prodotto interno lordo e sul numero di occupati. In particolare, le aziende di Prato rischiano di esaurire le forme di integrazione salariale nel breve termine, rendendo urgente un intervento sul fronte del credito per evitare pesanti ripercussioni sociali ed economiche;

   è pertanto necessario agire tempestivamente per sostenere il settore moda in Toscana e garantire la sua sopravvivenza –:

   se e quali azioni di competenza intendano adottare per affrontare efficacemente la situazione descritta, al fine di supportare un comparto strategico per l'economia italiana e regionale.
(3-01411)


Chiarimenti in ordine alla mancata convocazione degli enti locali al tavolo interministeriale del settore della moda e iniziative per contrastare la crisi del comparto, con particolare riferimento alle imprese contoterziste della Toscana – 3-01412

E)

   BONAFÈ, FOSSI, GIANASSI, DI SANZO, SIMIANI, FURFARO, SCOTTO e BOLDRINI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il settore moda rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del Paese, finalizzato soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;

   dopo gli anni della pandemia il settore ha saputo reagire, ma l'incerto e conflittuale contesto internazionale, caratterizzato da crisi energetica, conflitti globali, aumento dell'inflazione e riduzione della domanda, sta creando una contrazione economica generalizzata che ha prodotto pesanti ricadute sui fatturati delle imprese del comparto;

   le associazioni di categoria hanno segnalato da mesi queste criticità, che riguardano, in particolare, la pelletteria, ma anche il calzaturiero e il tessile, evidenziando come la moda non abbia potuto usufruire di misure a sostegno o contributi specifici come quelli sviluppati per altri settori;

   particolarmente colpito è il settore della moda in Toscana che impiega infatti circa 130 mila persone: la maggior parte nei segmenti produttivi (tessile, abbigliamento, conceria, calzature, pelletteria, accessori, gioielleria), compresa la produzione di macchinari, un 10 per cento nel terziario (commercio all'ingrosso e intermediazione). Di fatto quindi il 6-8 per cento di tutti gli occupati della regione lavora in tale comparto, il 40 per cento di tutto il manifatturiero, per un valore aggiunto di 5,5 miliardi di euro. Tutti i principali marchi italiani e stranieri producono direttamente o indirettamente in Toscana;

   la crisi riguarda prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);

   sono quindi direttamente coinvolte 3.690 imprese e 13.800 addetti ed in particolar modo nei distretti di Firenze e Scandicci per la produzione e nel distretto di Santa Croce sull'Arno (Pisa) per la conceria;

   le difficoltà sono state monitorate da Irpet che ha certificato come, nel mese di marzo 2024 in Toscana, le ore di cassa integrazione sono state pari al monte ore di lavoro di circa 7.700 dipendenti di cui 6.200 nel settore pelli, cuoio e calzature: si è quindi passati dal 3,1 per cento di lavoratori in cassa integrazione a gennaio 2023 al 12,9 per cento di marzo 2024 (solo per la filiera della pelle) con un peggioramento continuo;

   attualmente, secondo le associazioni di categoria, nei distretti della Toscana chiudono mediamente quasi due aziende a settimana con gravissime ripercussioni per i livelli occupazionali territoriali;

   per cercare di porre un argine al problema, il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessora regionale Alessandra Nardini (sollecitati anche dagli enti locali interessati) hanno inviato due missive al Governo per chiedere l'attivazione di ammortizzatori sociali specifici. Anche gli enti locali, in particolare il comune di Scandicci (Firenze), epicentro industriale di eccellenza nel settore delle produzioni di lusso, è impegnato a fronteggiare la situazione di crisi con le parti sociali per contenere le ricadute sociali in termini di disoccupazione e per evitare conseguenze dirette nei territori;

   successivamente il presidente della regione Toscana ha inoltrato una terza lettera al Ministro Urso per richiamare l'attenzione e sollecitare interventi sul fronte del credito alle imprese e alle famiglie (soprattutto per facilitarne l'accesso e chiedere una moratoria sui finanziamenti);

   il 6 agosto 2024 si terrà al Ministero delle imprese e del made in Italy il tavolo istituzionale del settore moda in cui dovrebbero essere analizzate le problematiche del comparto e decise le misure di sostegno alle imprese in difficoltà;

   a tale riunione non sarebbero stati però invitati gli enti locali competenti nonostante abbiano da tempo manifestato espressamente l'urgenza e l'esigenza di poter intervenire a tale tavolo proprio per non depotenziare la capacità di reazione e contenimento delle criticità e per finalizzare meglio l'impiego delle risorse destinate alla formazione professionale dei giovani –:

   per quali motivi al tavolo interministeriale citato in premessa non siano stati invitati tutti gli attori e le istituzioni competenti della filiera ed in particolare i sindaci degli enti locali interessati;

   quali iniziative urgenti di competenza intendano adottare per contrastare la crisi del settore della moda, che sta colpendo soprattutto le imprese contoterziste della Toscana, salvaguardare la continuità produttiva di tale settore e garantire gli attuali livelli occupazionali.
(3-01412)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 1660-A)

A.C. 1660-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni»;

   b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

  Sopprimerlo.
20.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
20.2. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
20.1002. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1660-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

  1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
  2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
  3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di euro 10.602.656 per l'anno 2026, da destinare:

   a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.223.200 per l'anno 2026, alla Polizia di Stato;

   b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.449.702 per l'anno 2026 all'Arma dei carabinieri;

   c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2024 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Corpo della guardia di finanza;

   d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2024, al Corpo di Polizia penitenziaria.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2024, a euro 7.929.754 per l'anno 2025 e a euro 10.602.656 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2024 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

   b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2024, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.223.200 per l'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

   d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.449.702 per l'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)

  1. Ogni appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.
  2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
  4. Ad ogni appartenente al personale delle forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
  5. Il personale delle forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni Questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei Carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle forze di polizia statali.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell'appartenente al corpo di polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.1004. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
  2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
  3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
  4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
21.1. Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.1005. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

   1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri.».

   b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;

   c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

   1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione dell'ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone»;

   d) all'articolo 41:

    1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;

   b) all'articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
   2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;

   c) all'articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
   2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
21.01. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
  2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
  4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.
  5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
  6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
21.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01005. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01007. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01008. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.01000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista.
21.01002. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 1660-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.
  2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede:

   a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

   c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave.

   al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
22.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Estensione dell'assicurazione INAIL per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno».
  4. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  5. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
  6. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
  7. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
  8. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;

   b) all'articolo 13:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;

   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
   2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:

   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;

   b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.

   2-quater. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2-ter, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto.».

  8. All'articolo 206-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».
  9. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o».
22.01000. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

A.C. 1660-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

  1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
  2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave;

   al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
23.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 23-bis.
23.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 1660-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

  1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

  Sopprimerlo.
*24.1. Boschi, Giachetti.

  Sopprimerlo.
*24.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*24.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimerlo.
*24.1002. Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

  1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.
24.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
24.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1660-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 192:

    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;

    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese»;

    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;

   b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:

«

Art. 192.

Comma 6

   3

Comma 6-bis,
primo periodo

   5

Comma 6-bis,
secondo periodo

   10

Comma 7

   10

».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

  Sopprimerlo.
25.1. Boschi, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 1660-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 26.
(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;

   b) dopo l'articolo 415 è inserito il seguente:

   «Art. 415-bis. – (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) – Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni.
   Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
   Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni.
   Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

  Sopprimerlo.
*26.1. Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*26.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Sopprimerlo.
*26.2. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*26.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimerlo.
*26.1005. Zaratti, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.1013. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
26.36. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.6. Gianassi, Mauri, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.8. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.9. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
26.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.11. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.13. Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.1001. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.20. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.1002. Magi.

Subemendamenti all'emendamento 26.500 del Governo

  All'emendamento 26.500 del Governo, parte principale, capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, capoverso 7.1, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
*0.26.500.2. Giachetti.

  All'emendamento 26.500 del Governo, parte principale, capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, capoverso 7.1, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
*0.26.500.3. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.

  All'emendamento 26.500 del Governo, parte principale, capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
0.26.500.4. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.

  All'emendamento 26.500 del Governo, parte consequenziale, capoverso 7.1, sopprimere le parole: Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
0.26.500.1. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Fornaro, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sostituire le parole da: mediante atti di violenza fino alla fine del capoverso, con le seguenti: partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi in tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso 7.1, primo periodo, sostituire le parole da: mediante atti di violenza fino alla fine del capoverso, con le seguenti: partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi in tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal secondo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
26.500. Governo.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti,.
26.23. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*26.26. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*26.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1003. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1007. Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
26.1008. Giachetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
26.32. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
26.1004. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere i commi quarto e quinto.
26.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.03. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.04. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

  1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

   a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

   b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.012. Boschi, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

  1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14.
26.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.020. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.
  3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

  1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01006. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

  1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01008. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

  1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

   a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

   b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

   c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

   d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
26.01009. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

  1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
26.01007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01010. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ampliamento della pianta organica personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01050. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
  2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
26.018. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incremento del personale nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S.)

  1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la piena operatività delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata l'assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. La spesa per l'incremento di personale sanitario, infermieristico e di supporto è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  3. È inoltre autorizzata l'assunzione di personale aggiuntivo della polizia penitenziaria dedicato alla sicurezza e al controllo delle REMS, con una spesa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01015. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.
26.01013. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1660-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

  1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa»;

   b) al comma 7-bis, le parole: «di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al primo periodo del comma 7.1».

  2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

  Sopprimerlo.
*27.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*27.1010. Dori, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*27.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Sopprimerlo.
*27.1007. Magi.

  Sopprimerlo.
*27.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione dell'espulsione)

  1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
27.5. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
27.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole da: ovvero in una delle strutture fino a: degli ordini impartiti con le seguenti: mediante atti di violenza o minaccia.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 7.1, sopprimere il quarto e quinto periodo.
27.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*27.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.
*27.1008. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
27.1009. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
27.1003. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
*27.1002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimere il comma 2.
*27.1011. Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato. Le risorse rinvenienti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente al Ministero dell'interno, ai fini dell'incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario.
27.1006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato.
27.1005. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

A.C. 1660-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

  1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

  Sopprimerlo.
*28.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*28.1000. Magi.

  Sopprimerlo.
*28.1001. Zaratti, Dori.

  Sopprimerlo.
*28.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*28.3. Boschi, Giachetti.

A.C. 1660-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
  2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;

   b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

  Sopprimerlo.
29.1000. Dori, Zaratti.

A.C. 1660-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 30.
(Modifica all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

  1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 30.
(Modifica all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

  Sopprimerlo.
30.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».
30.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
  2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
  3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
  4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
  5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della Polizia Scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
  6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

   b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

  1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
30.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
  2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare sotto il profilo della logistica le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
  2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)

  1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.04. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)

  1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA – NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.01001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)

  1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
30.05. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
30.06. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

   b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.07. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

  1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
30.021. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».
30.022. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
30.023. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.024. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)

  1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.025. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.026. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.

A.C. 1660-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all'AISE e all'AISI la collaborazione e l'assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell'assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità»;

   b) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435 del codice penale».

  2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.
   1-ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.
   1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;

   b) al comma 2-quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;

   c) al comma 2-quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto».

  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;

   b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

  Sopprimerlo.
31.1. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)»;

    2) al comma 2, le parole: «l'AISE e l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «l'AISE, l'AISI e l'ADISC»;

   0b) all'articolo 4, comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «dall'AISE e dall'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC»;

    2) alla lettera c), le parole: «dell'AISE e dell'AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

    3) alla lettera e), le parole: «tra l'AISE, l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'AISE, l'AISI, l'ADISC»;

    4) alle lettere g) e h), le parole: «l'AISE e l'AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'AISE, l'AISI e l'ADISC»;

    5) alla lettera i), le parole: «sull'AISE e sull'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC»;

    6) alla lettera n-bis), le parole: «dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

   0c) all'articolo 5, comma 5, le parole: «i direttori dell'AISE e dell'AISI,» sono sostituite dalle seguenti: «i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC,»;

   0d) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta “guerra ibrida” finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.
   2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
   4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell'ADISC è composto:

   a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

   b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

   c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.

   5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporne la revoca. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
   6. Il direttore dell'ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1.»;

   0e) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: «al DIS, all'AISE e al l'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 21, comma 6, le parole: «al DIS, all'AISE e all'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC»;

   b-ter) all'articolo 31, comma 1, le parole: «dei direttori dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC»;

   b-quater) all'articolo 33, comma 8, le parole: «del DIS, dell'AISE e dell'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC».
31.2. Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,.
31.3. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e con gli enti di ricerca aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
31.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso né la collaborazione e l'assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:

   a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall'autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;

   b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;

   c) alcuna forma di limite ulteriore all'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;

   d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;

   e) alcuna forma di trattamento deteriore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza.
31.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è informato semestralmente in ordine alla stipula delle predette convenzioni, al loro contenuto e alle deroghe eventualmente adottate.
31.4. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. In considerazione dell'accresciuta esigenza di contrastare l'acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.01000. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 1660-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

  1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

   «19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».

  2. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
   1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
32.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1660-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Art. 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

  1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

   «Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.
   2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.
   3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.
   5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
   6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.
   7. I provvedimenti di assegnazione dei benefìci di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.
   8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

   a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;

   b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;

   c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

   d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;

   e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

   9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
   10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
   11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
   12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.
   13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.
   14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
   15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
   16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».
33.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza,».
33.2. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.
33.1001. Serracchiani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento dell'accoglimento della domanda,.
33.3. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.
33.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.
33.5. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,.
33.8. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di Solidarietà;.
33.9. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
33.10. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.
33.11. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
33.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a 5,.
33.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:

   a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;

   b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;

   c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;

   d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;

   e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;

   f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime.
33.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» di cui all'articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.15. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
33.1000. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norme in materia di benefìci in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466)

  1. I benefìci in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi, a decorrere dal 2 giugno 1946.
33.01000. Serracchiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.02. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Mauri, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo, Boschi, Borrelli, Morfino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.