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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 settembre 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00326 E DOC. XXII, N. 31

Mozione n. 1-00326 – I niziative in materia di parità di genere, con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 49 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 27 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Doc. XXII, n. 31 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 settembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BARABOTTI e GUSMEROLI: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, concernenti l'attività di pubblicità e vendita telefonica svolta dai call center» (2045);

   FEDE ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un titolo di viaggio mensile per il trasporto pubblico a prezzo agevolato» (2046);

   CARAMIELLO: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria» (2047);

   UBALDO PAGANO: «Disposizioni per la conservazione, la gestione e la valorizzazione dell'incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi” a seguito della sua radiazione dal ruolo del naviglio militare» (2048).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina» (1106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del bostrico tipografo» (1130) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile e l'istituzione di una rete nazionale diagnostica, terapeutica e assistenziale per i familiari» (1807) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico» (1817) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge MINARDO e SACCANI JOTTI: «Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1819) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carrà.

  La proposta di legge SEMENZATO ed altri: «Introduzione di un regime agevolato per la determinazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza di genere» (1841) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tirelli.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza» (1857) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente i requisiti per la concessione del riconoscimento onorifico ai superstiti delle vittime delle foibe» (1869) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie» (1870) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.

  La proposta di legge CERRETO ed altri: «Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale» (1901) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge SCOTTO ed altri: «Disposizioni in materia di diritto alla disconnessione nei rapporti di lavoro» (1961) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ghio.

Trasmissione dal Senato.

  In data 18 settembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

  S. 1020. – «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» (approvato dal Senato) (2049);

  S. 729. – Senatrice STEFANI: «Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore» (approvata dal Senato) (2050);

  S. 925. – Senatore MARTI: «Istituzione della Giornata nazionale del formatore» (approvata dal Senato) (2051);

  S. 816. – CENTEMERO ed altri: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (107-B).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

  S. 1020. – «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» (approvato dal Senato) (2049) Parere delle Commissioni I, V e XI.

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione (COM(2024) 410 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 410 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate nella valutazione Schengen 2024 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, di alcune disposizioni dell'acquis di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri (COM(2024) 999 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

   alla dottoressa Gianna Barbieri, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, nell'ambito del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

   alla dottoressa Sabrina Capasso, l'incarico di direttore della Direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

   all'ingegnere Davide D'Amico, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, nell'ambito del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

   alla dottoressa Antonella Iunti, l'incarico di direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, nell'ambito del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

   alla dottoressa Maria Assunta Palermo, l'incarico di direttore della Direzione per il personale scolastico, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

   al dottor Giuseppe Pierro, l'incarico di direttore della Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, nell'ambito del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

   alla dottoressa Antonella Tozza, l'incarico di direttore della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: MULÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEGLI INTERNATI ITALIANI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE (A.C. 1835-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CAVANDOLI ED ALTRI (A.C. 1851)

A.C. 1835-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1835-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1835-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.
  2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.
  3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: il 20 settembre di ciascun anno inserire le seguenti: , giorno nel quale nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari,.
1.3. Bagnasco, Fornaro, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria» e per la festività del 25 aprile, «Anniversario della Liberazione».
*1.5. De Maria, Graziano, Manes.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria» e per la festività del 25 aprile, «Anniversario della Liberazione».
*1.2. Pellegrini, Baldino, Lomuti.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria» e per la festività del 25 aprile, «Anniversario della Liberazione».
*1.4. Zanella.

(Approvato)

A.C. 1835-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.
  2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI).
  3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalità ivi previste, partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire le parole da: l'Associazione nazionale reduci fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
*2.1. De Maria, Graziano, Manes.

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: l'Associazione nazionale reduci fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
*2.2. Pellegrini, Baldino, Lomuti.

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: l'Associazione nazionale reduci fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
*2.3. Zanella.

(Approvato)

A.C. 1835-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.

  1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

A.C. 1835-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

  1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1835-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la Repubblica riconosce il 20 settembre quale Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI), al fine di conservare e di rinnovare la memoria degli oltre 600.000 militari italiani che, deportati nei Lager nazisti dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si rifiutarono di continuare a combattere a fianco del Terzo Reich e della Repubblica sociale italiana. La loro decisione di non collaborare con il nazifascismo fu il primo episodio della Resistenza, una Resistenza senz'armi. Scelsero la prigionia e subirono violenze fisiche, morali e furono costretti al lavoro coatto. 50.000 persero la vita nei Lager. Il 20 settembre 1943 è il giorno nel quale Hitler modificò la loro condizione di prigionieri di guerra in quella di Internati militari, sottraendoli così all'assistenza della Croce Rossa Internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1929. La memoria del sacrificio degli Imi è stata promossa in questi anni, in particolare, fra le realtà che rappresentano l'impegno antifascista e della Resistenza, dall'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti (ANEI), dall'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP) e dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED),

impegna il Governo

nell'applicazione della legge e nella definizione dei protocolli di intesa, a valorizzare, con pari dignità e pieno coinvolgimento paritario, le tre Associazioni Anei, Anrp e Aned, dando seguito a quanto previsto dalla stessa legge.
9/1835-A/1. De Maria, Graziano, Manes.


DISEGNO DI LEGGE: S. 613 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A DAKAR IL 4 GENNAIO 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1149)

A.C. 1149 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1149 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

A.C. 1149 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

A.C. 1149 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1149 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 563 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ACCRA IL 28 NOVEMBRE 2019 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1150)

A.C. 1150 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1150 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

A.C. 1150 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

A.C. 1150 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1150 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d, e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1150 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENTO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 676 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2019 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1260)

A.C. 1260 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1260 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

A.C. 1260 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

A.C. 1260 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1260 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 694 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1388)

A.C. 1388 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1388 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

A.C. 1388 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 1388 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1388 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1388 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 924-BIS – REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, DI TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO NONCHÉ DI INDIRIZZI SCOLASTICI DIFFERENZIATI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1830)

A.C. 1830 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1830 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.30, 1.31, 1.35, 1.45, 1.58, 1.59, 1.104, 1.01, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1830 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti)

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

   c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

   d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
  4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
  5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

    1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

    2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

   b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

    1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

    2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

    3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

    4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

    5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

PROPOSTE EMENDATIVE

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti)

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera c):

    al numero 1, premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi» sono soppresse;

    al numero 1), dopo la parola: pari aggiungere le seguenti: o inferiore;

    sopprimere il numero 2);

   sopprimere il comma 2;

   al comma 5, sopprimere la lettera b).
1.100. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Piccolotti, Caso, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera c), sopprimere il numero 2;

    sopprimere la lettera d);

   sopprimere il comma 2;

   sopprimere i commi 4 e 5.
1.101. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020 n. 172, al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e trasmette una relazione al Parlamento sui relativi esiti.».
1.3. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunti fino alla fine del numero.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1.5. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, di cui l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che coinvolga famiglie, docenti e dirigenti scolastici, al fine di individuare i correttivi necessari a intervenire in materia di valutazione.
1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.11. Amato, Orrico, Caso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.15. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1, premettere il seguente:

    01) al primo periodo, le parole: «e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi» sono soppresse;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al medesimo numero, dopo la parola: pari aggiungere le seguenti: o inferiore;

   al numero 2), sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi con le seguenti: se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia determinato l'assegnazione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo.
1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo».
1.18. Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.25. Amato, Orrico, Caso.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.
1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. Al fine di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
  5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

    1) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere previsto in casi di forme di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico in cui non si evidenzino danni a persone o cose;

    2) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve in alcun modo essere utilizzato per ledere la libertà di pensiero e di espressione dello studente;

    3) il temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere motivo di diniego alla partecipazione dello studente ai viaggi di istruzione previsti dal consiglio di istituto;

    4) le forme di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico fino ad un massimo di sette giorni, nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non devono essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;

   b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

    1) prevedere che il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, non incida sul voto di comportamento;

    2) prevedere che il voto di comportamento inferiore a sei decimi, conseguito a seguito di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico, non implichi la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo.
1.29. Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: di istruzione e formazione, aggiungere le seguenti: di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente.
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 4, sostituire le parole da: con uno o più regolamenti fino alla fine del comma, con le seguenti: con successivi provvedimenti si provvede alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.31. Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni studentesche rappresentative delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
1.32. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti diversamente abili.
1.34. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione, di cui al primo periodo, si tiene conto dei risultati di un monitoraggio, da avviare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle iniziative messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento delle studentesse e degli studenti.
1.33. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizio di consulenza con uno psicologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti.
  4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
  4-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica aggiungere le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.
1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, aggiungere le seguenti: a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.
1.39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), numero 1), dopo la parola: comporti, aggiungere le seguenti: , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,.
1.41. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: e in attività formative.
1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: di attività di cittadinanza solidale fino alla fine del numero, con le seguenti: di un percorso di assistenza e counseling, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al «principio della riparazione del danno», con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.45. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: attività aggiungere la seguente: extrascolastiche, di concerto con le famiglie,.
1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: solidale aggiungere le seguenti: presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi,.

  Conseguentemente, al medesimo numero, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.
1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle stesse.
1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: . Gli eventuali costi assicurativi derivanti da tali attività sono coperti dal Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad aggiornare il decreto attuativo di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
1.104. Faraone.

  Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: mancanze disciplinari gravi e reiterate aggiungere le seguenti: consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone.
1.51. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).
1.54. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.
1.55. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: prima dell'inizio scolastico successivo con le seguenti: , alla conclusione dell'anno scolastico.
1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  6. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, che possono determinare comportamenti a rischio, i regolamenti di cui al comma 4, devono altresì prevedere interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.58. Orrico, Caso, Amato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  6. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, secondo le seguenti finalità:

   a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

   b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

   c) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

   d) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

   e) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

   f) incrementare e rafforzare, a principiare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

  7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.59. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il servizio di assistenza e counseling, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.
  3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

   a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

   b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

   c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

   d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

   a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

   d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

   f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

   g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

   a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

   b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

   c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

   d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

   e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190.
1.01. Amato, Caso, Orrico.

PROPOSTE EMENDATIVE NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.2. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: le parole fino a: primo grado» e.
1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.
1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in decimi con le seguenti: con un giudizio sintetico.
1.9. Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1.10. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
*1.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
*1.13. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.16. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: pari con la seguente: inferiore.
1.19. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.21. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.23. Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.102. Faraone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.
1.103. Faraone.

  Sopprimere il comma 2.
*1.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Sopprimere il comma 2.
*1.28. Piccolotti.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica aggiungere le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.
1.37. Piccolotti.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
1.38. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, aggiungere le seguenti: a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.
1.40. Piccolotti.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.44. Piccolotti.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1.49. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1.50. Piccolotti.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2)
1.53. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).
1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.