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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 ottobre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° ottobre 2024.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 settembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   GIANASSI ed altri: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti» (2063).

  In data 30 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SPORTIELLO: «Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, e altre disposizioni per garantire la libertà di scelta e l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza» (2064);

   MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi» (2065).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 30 settembre 2024 la deputata Sportiello ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   SPORTIELLO: «Disposizioni per salvaguardare la libertà di scelta della donna ad accedere all'interruzione volontaria di gravidanza» (1871).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1° ottobre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1222. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» (approvato dal Senato) (2066).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura)

  UBALDO PAGANO: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (1648) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente)

  ZIELLO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di cause di decadenza» (385) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro)

  DARA ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali da parte degli studenti nei periodi di vacanza scolastica» (1913) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2023 (Doc. CLXX, n. 2), corredata dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 e 30 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Somalia (COM(2024) 324 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Valutazione delle agenzie dell'Unione europea: Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA (COM(2024) 414 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nel 2024, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1229 (COM(2024) 424 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM (2024) 426 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° ottobre 2024;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (COM(2024) 430 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 30 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (8311/1/24 REV 1), corredato dalla relativa motivazione (8311/1/24 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti europea, in data 30 settembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 20/2024 – Piani della politica agricola comune – Più verdi ma non all'altezza delle ambizioni dell'Unione europea in materia di clima e ambiente, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettere in data 24 settembre 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

   della proroga del dottor Italo Cucci nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria;

   della proroga della dottoressa Emanuela Zappone nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo;

   della proroga dell'architetto Renato Carullo nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte;

   della nomina della dottoressa Rosanna Giudice a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato «Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» (206).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (207).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato «Rotary Wìng Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare» (208).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC)» (209).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) (210).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (211).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre» (212).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 27 settembre 2024, a pagina 3, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: «X» deve intendersi inserita la seguente: «, XI».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative, anche di carattere normativo, volte a semplificare le procedure di accesso e utilizzo del portale del Registro unico del terzo settore, con particolare riferimento all'operatività dei professionisti incaricati in sostituzione dei legali rappresentanti – 3-01451

A) Interrogazione

   BALDELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il Registro unico del terzo settore (Runts) rappresenta un elemento fondamentale per la gestione e la trasparenza degli enti del terzo settore in Italia;

   le procedure telematiche per la gestione delle comunicazioni e delle variazioni relative agli enti iscritti al Registro unico del terzo settore, come, ad esempio, le modifiche dei membri del consiglio direttivo o del legale rappresentante, sono attualmente accessibili esclusivamente al legale rappresentante tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid);

   gli studi professionali, in particolare i dottori commercialisti, hanno segnalato ripetutamente le difficoltà operative incontrate dai legali rappresentanti degli enti del terzo settore, che spesso non sono in grado di gestire autonomamente tali procedure sul portale del Registro unico del terzo settore;

   la situazione si complica ulteriormente nel caso di variazione del legale rappresentante, dove il rappresentante uscente è tenuto a comunicare la modifica e a inserire i dati del nuovo legale rappresentante. Tuttavia, accade frequentemente che il rappresentante uscente, una volta terminato il proprio mandato, non adempia a queste procedure, creando ulteriori disagi e rallentamenti;

   gli stessi professionisti incaricati sono spesso costretti a ricorrere a procedure complicate e non immediate per ottenere lo Spid del legale rappresentante e poter intervenire sul portale, con conseguenti ritardi e inefficienze;

   l'attuale sistema non prevede infatti una funzione di delega, come invece avviene per il cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o per l'Inps che permetterebbe ai professionisti di operare sul portale del Registro unico del terzo settore in sostituzione dei propri clienti, semplificando notevolmente le operazioni;

   è necessario garantire una gestione più fluida e agevole delle comunicazioni e delle variazioni relative agli enti del terzo settore;

   un sistema di delega, facile da realizzare, permetterebbe ai professionisti incaricati di svolgere le operazioni sul portale del Registro unico del terzo settore con maggiore efficienza, riducendo i disagi per i legali rappresentanti e migliorando complessivamente il servizio;

   il ritardo nelle comunicazioni e nelle variazioni anagrafiche può comportare conseguenze negative per gli enti del terzo settore, incluse sanzioni amministrative e perdita di opportunità di finanziamento –:

   se il Ministro interrogato ritenga opportuno valutare l'implementazione di una funzione di delega all'interno del portale del Registro unico del terzo settore, che permetta ai dottori commercialisti e ai professionisti incaricati di operare in sostituzione dei legali rappresentanti, come già avviene ordinariamente per altre fattispecie;

   se il Ministro interrogato intenda adottare ulteriori misure per semplificare le procedure di accesso e utilizzo del portale del Registro unico del terzo settore, incluse l'abilitazione dell'accesso tramite Carta nazionale dei servizi (Cns) e altre forme di autenticazione digitale;

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per sensibilizzare e formare i legali rappresentanti degli enti del terzo settore sull'utilizzo del portale del Registro unico del terzo settore, al fine di garantire una maggiore autonomia e consapevolezza nell'adempimento delle loro responsabilità;

   se il Ministro interrogato abbia valutato l'opportunità di promuovere una revisione normativa per semplificare e rendere più efficienti le procedure di comunicazione e variazione anagrafica degli enti del terzo settore, con particolare riguardo alle problematiche sollevate dai professionisti del settore.
(3-01451)


Iniziative per la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, al fine di un più efficace contrasto del fenomeno delle chiamate commerciali indesiderate – 2-00317

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:

   come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni – ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari – che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

   tuttavia, come risulta dai dati Codacons, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare, nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni, e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima;

   il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

   questo strumento consentirebbe, inoltre, di rafforzare il coordinamento tra le diverse attività ispettive svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali, consentendo verifiche e interventi su eventuali violazioni più tempestivi ed efficaci;

   tale questione – anche alla luce del fatto che il 38 per cento circa delle telefonate commerciali ricevute dagli utenti propone contratti di forniture per luce e gas – diventa particolarmente rilevante nel momento del passaggio al mercato libero dell'energia, un passaggio nel quale, come già in parte visto, il fenomeno del marketing aggressivo o addirittura illegale diventerà assai più consistente –:

   quali siano state sin qui le ragioni ostative alla realizzazione di un portale unico delle segnalazioni e, per quanto di competenza, quali iniziative intenda adottare al fine di contrastare il fenomeno del marketing aggressivo o addirittura illegale ai danni dei cittadini, particolarmente esposti in un momento delicato quale quello del passaggio al mercato libero dell'energia.
(2-00317) «Ascani, De Luca».


Tempi di adozione del decreto attuativo in materia di incentivi per la nautica da diporto sostenibile – 3-01452

C) Interrogazione

   PAVANELLI e FEDE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica, è stato istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato all'incentivo alla nautica da diporto sostenibile;

   nel dettaglio, la norma ha previsto l'erogazione di contributi per la sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro;

   tra le spese ammesse rientra l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili;

   l'attuazione della misura sarebbe dovuta avvenire tramite un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrebbe definire i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi;

   nonostante il termine di 60 giorni previsto dalla norma, tale decreto attuativo non è ancora stato emanato;

   l'incentivo darebbe notevole spinta all'intero settore della nautica da diporto che, nonostante la crisi, continua a pesare sul prodotto interno lordo del Paese per oltre 5 miliardi di euro –:

   quali siano le reali tempistiche per l'adozione del decreto attuativo in grado di garantire l'operatività della norma sul cosiddetto «retrofit nautico».
(3-01452)


Iniziative di competenza volte ad assicurare la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro presso lo stabilimento Mozarc Medical sito a Mirandola, in provincia di Modena, anche nell'ottica di un programma di sostegno del settore biomedicale – 3-01453; 3-01454; 3-01455

D) Interrogazioni

   SOUMAHORO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la Mozarc Medical (ex Bellco), una delle aziende più importanti del distretto biomedicale modenese, intenderebbe chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola, conservando solo la ricerca e sviluppo. A rischio sarebbero circa 350 dipendenti: 300 diretti e gli altri interinali;

   i sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil, informati dai vertici aziendali dell'intenzione di aprire una procedura anti-delocalizzazione, hanno proclamato lo sciopero alla Mozarc;

   l'azienda occupa oltre 500 persone a Mirandola, in provincia di Modena. Fino ad oggi non si era mai registrata una crisi aziendale del genere. Il settore, per decenni uno dei più floridi della regione, era stato duramente colpito dal terremoto del 2012, che in questo territorio aveva avuto il suo epicentro;

   poi il comparto era ripartito, ma negli ultimi anni ha sofferto la concorrenza straniera, in particolare cinese, che ha abbattuto i margini ottenibili sui prodotti da dialisi. Tra gli addetti ai lavori si guarda con preoccupazione a un possibile effetto-domino sulle altre aziende del settore: in particolare, sono due quelle con gli scricchiolii più forti. Con la procedura anti-delocalizzazione Mozarc Medical punterebbe a trovare un possibile acquirente che rilevi lo stabilimento di Mirandola. Se non sarà così, scatterà la procedura di licenziamento collettivo –:

   quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interrogati per scongiurare la chiusura del sito produttivo e la salvaguardia dei posti di lavoro.
(3-01453)


   VACCARI, DE MARIA e GUERRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la Mozarc-Bellco, una delle aziende più importanti del distretto biomedicale modenese, vuole chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola, conservando solo la ricerca e sviluppo. A rischio ci sono 300 dipendenti. Bellco occupa oltre 500 persone a Mirandola. Per il biomedicale di Mirandola è uno shock;

   la notizia ha portato i sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil a proclamare lo sciopero. A protestare sono i lavoratori della produzione;

   il settore, per decenni uno dei più floridi della regione, era stato duramente colpito dal terremoto del 2012 che in questo territorio aveva avuto il suo epicentro. Poi il comparto era ripartito, ma negli ultimi anni ha sofferto la concorrenza straniera, in particolare cinese, che ha abbattuto i margini ottenibili sui prodotti da dialisi. Tra gli addetti ai lavori si guarda con preoccupazione a un possibile effetto-domino sulle altre aziende del settore;

   con la procedura anti-delocalizzazione Mozarc Medical punta a trovare un possibile acquirente che rilevi lo stabilimento di Mirandola. Se non sarà così, scatterà la procedura di licenziamento collettivo;

   la produzione di macchine per dialisi e dei relativi consumabili, inclusi i dializzatori (filtri), sarà gradualmente fermata a Mirandola, compatibilmente con gli impegni assunti con la pubblica amministrazione e gli altri clienti, che l'azienda intende onorare. Dei 500 lavoratori attualmente impiegati, circa 300 saranno in esubero –:

   quali iniziative – per quanto di competenza – si intendano intraprendere, se non si ritenga necessario convocare i vertici aziendali della Mozarc-Bellco per trovare soluzioni volte a tutelare il posto di lavoro dei dipendenti su cui ricade questa eventuale chiusura e se non si ritenga di aprire un dialogo più vasto per conoscere i piani industriali e le intenzioni dell'azienda.
(3-01454)


   ASCARI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la ex Bellco, ora Mozarc Medical, una delle aziende più rilevanti del distretto biomedicale modenese, ha annunciato la chiusura della parte produttiva dello stabilimento di Mirandola, mantenendo esclusivamente il reparto di ricerca e sviluppo;

   tale decisione mette a rischio 350 dipendenti, di cui 300 diretti e i restanti interinali, su un totale di oltre 500 impiegati a Mirandola;

   i sindacati coinvolti hanno già proclamato uno sciopero, bloccando l'ingresso dei camion allo stabilimento e consentendo il passaggio solo alle auto degli impiegati e dei lavoratori di ricerca e sviluppo;

   i lavoratori e le lavoratrici della produzione, in particolare, sono in stato di agitazione e preoccupazione, temendo per la perdita del posto di lavoro, in quanto il distretto biomedicale di Mirandola, per decenni, uno dei più floridi della regione, è stato duramente colpito dal terremoto del 2012 e ha successivamente sofferto la concorrenza straniera, in particolare cinese, che ha ridotto i margini sui prodotti da dialisi;

   vi è una crescente preoccupazione per un possibile effetto domino che potrebbe colpire altre aziende del settore, già in difficoltà, considerato che la procedura anti-delocalizzazione avviata da Mozarc Medical mira a trovare un potenziale acquirente per lo stabilimento di Mirandola e che, in assenza di un acquirente, si avvierebbe la procedura di licenziamento collettivo –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti e delle dipendenti dello stabilimento di Mirandola e sostenere il distretto biomedicale modenese;

   se i Ministri ritengano opportuno aprire un tavolo di crisi con la partecipazione dei rappresentanti aziendali, sindacali e istituzionali, al fine di individuare soluzioni condivise per evitare la chiusura della parte produttiva dell'azienda;

   quali misure, infine, il Governo intenda adottare per incentivare la competitività del settore biomedicale italiano, contrastando la concorrenza straniera e favorendo l'innovazione e la crescita delle aziende del settore.
(3-01455)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 28 NOVEMBRE 2023, DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1532) (A.C. 1532-BIS-A)

A.C. 1532- bis -A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 1532- bis -A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 non comprese nel fascicolo n. 2:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 19.07 (Nuova formulazione), 19.011 (Nuova formulazione), 31.05 (Nuova formulazione) e 31.011 (Nuova formulazione), in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 1532-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

   «Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»;

   c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;

   d) all'articolo 41:

    1) al comma 2:

     1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;

     1.2) la lettera e-bis) è abrogata;

     1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»;

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»;

    3) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2024»;

    4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

    5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;

   e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
   3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell'INL che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»;

   f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'istituzione
del salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
1.03.(Nuova formulazione) (ex 2.021.) Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 15 milioni di euro.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.05.(Nuova formulazione) (ex 2.012.) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Gribaudo.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

  1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi) – 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:

   a) la classificazione delle lavorazioni;

   b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;

   c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;

   d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».

  2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2. – (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico) – 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».

  3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – (Modalità di presentazione dei ricorsi) – 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».

  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:

   «3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefìci previsti dall'articolo 45 del testo unico».

  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)

  1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;

   c) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;

   d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».

A.C. 1532- bis -A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

  1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
  3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
   2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 144, lettera f), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «due anni»;

   b) al comma 147, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 40 per cento»;

   c) il comma 150 è abrogato.

  2. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
  3. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al precedente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6.03.(Nuova formulazione) (ex 3.014.) Gribaudo.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:

   «937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
   937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale».

  2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

  Sopprimerlo.
8.1. (ex 4.2.) Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato)

  1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana».
8.02. (ex 4.02.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle previsioni del comma 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito)

  Sopprimerlo.
9.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: in deroga alle previsioni del comma 3.
9.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.»;

   c) il comma 5-bis è abrogato.

  2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di quanto disposto dal primo», sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».

  3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è abrogato.
9.03. (ex 5.03.) Mari, Barzotti, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51»;

    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022»;

   b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,» sono soppresse;

    2) il terzo periodo è soppresso.
9.01. (ex 4.01.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è soppresso;
9.02. (ex 5.02.) Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31:

    1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;

    2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, nonché di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,»;

   b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)

  Sopprimerlo.
*10.1. (ex 5.3.) Mari, Scotto, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*10.2. (ex 5.4.) Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*10.3. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   «1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;

   b) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 21, comma 2, e 23.».

  2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.
10.4. (ex 5.1.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, primo periodo, dopo le parole: «dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,» sono aggiunte le seguenti: «il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque».
10.5. (ex 5.2.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è soppresso.
10.6. (ex 5.6.) Barzotti, Scotto, Mari, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
10.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
10.8. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)

  Sopprimerlo.
11.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)

  1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)

  Sopprimerlo.
12.1. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Durata del periodo di prova)

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Durata del periodo di prova)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della contrattazione collettiva con le seguenti: per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva.
13.3. (ex 6.12.) Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*13.4. (ex 6.1.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*13.5. (ex 6.2.) Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.».
13.03. (ex 6.04.) D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Giuliano, D'Alessio, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Monocommittenza)

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

   «Art. 23-bis. – (Avvocato monocommittente) – 1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.
   2. Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:

   a) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

   b) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

   c) la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

   d) la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall'avvocato monocommittente nell'espletamento del rapporto di collaborazione;

   e) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;

   f) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

   g) il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell'avvocato monocommittente;

   h) il patto di non concorrenza;

   i) il patto di esclusività;

   l) l'obbligo di riservatezza.

   3. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2024.
   4. L'avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
   5. La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.
   6. Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
   7. Con regolamento adottato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti
   8. Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2024.».
13.05. (ex 6.06.) D'Orso, Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalità agile» sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.
14.04. (ex 7.04.) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)

  1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

  1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Contratti misti)

  1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
  2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 17.
(Contratti misti)

  Sopprimerlo.
17.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino

A.C. 1532- bis -A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Unico contratto di apprendistato duale)

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

   a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;

   b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 18.
(Unico contratto di apprendistato duale)

  Sopprimerlo.
18.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino

A.C. 1532- bis -A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

  Sopprimerlo.
*19.1. (ex 9.1.) Gribaudo, Guerra, Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*19.2. (ex 9.3.) Soumahoro.

  Sopprimerlo.
*19.3. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*19.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: «La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro», sono inserite le seguenti: «degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12».
19.5. (ex 9.8.) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nazionale di lavoro fino alla fine del periodo, con le seguenti: applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente che, entro i successivi 30 giorni, accerta la veridicità della comunicazione. Qualora sia accertata la veridicità della comunicazione,.
19.6. Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
19.7. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori marittimi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).
19.01. (ex 9.05.) Soumahoro, Scotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Supporto per la formazione e il lavoro)

  1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3;

   b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

  3. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 novembre di ciascuna annualità.»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

  4. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
19.07.(Nuova formulazione) (ex 9.032.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3;

   b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

  3. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 novembre di ciascuna annualità.»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

  4. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
19.011.(Nuova formulazione) (ex 9.033.) Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

A.C. 1532- bis -A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di cui al comma 1, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 20.
(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)

  Al comma 1, dopo la parola: 410 aggiungere le seguenti: , 411.
20.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1532- bis -A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 21.
(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023».

A.C. 1532- bis -A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)

  1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».

A.C. 1532- bis -A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 23.
(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 23.
(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di appalti pubblici)

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli affidamenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione degli appalti di lavori per manutenzione ordinaria di importo inferiore a 40 mila euro per i quali è possibile applicare il criterio del minor prezzo.».

  2. All'articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «criterio del minor prezzo» è aggiunta la seguente: «esclusivamente» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del presente comma ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta»;

   b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al terzo periodo, dopo le parole: «sui profili tecnici.», sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, o rilasciati dagli enti bilaterali costituiti della organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati all'attività oggetto dell'appalto ai sensi del presente codice, riconosciute anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 2008, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, anche secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per l'attività oggetto dell'appalto, eseguita dall'impresa anche in maniera prevalente qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del presente comma, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «operatori economici competeranno», sono aggiunte le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 41, comma 14».

  3. All'articolo 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo capoverso, dopo le parole: «L'operatore corrisponde», sono aggiunte le seguenti: «l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante, nonché».
23.01. (ex 16.01.) Braga, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 25.
(Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)

  1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;

   b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».

A.C. 1532- bis -A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 26.
(Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima».

A.C. 1532- bis -A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 27.
(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

  1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.
  2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 27.
(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego)

  1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel CNEL.
  2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non è computato ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
27.0500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1532- bis -A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 28.
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

  1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
  2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 28.
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.
  5. All'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «euro 85.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000».
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
28.1.(Nuova formulazione) (ex 20.1.) Ghio, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra, Simiani, Serracchiani, Bakkali.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 29.
(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

  1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

   «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

  2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

   b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

   c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 30.
(Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

  1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 31.
(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)

  1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

   «784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.
   784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
   784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 31.
(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
  3. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
31.2. (ex 23.6.) Manzi, Orfini, Berruto, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
31.3. (ex 23.8.) Manzi, Orfini, Berruto, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
31.4. (ex 23.7.) Manzi, Orfini, Berruto, Scotto.

  Dopo articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
31.02. (ex 23.01.) Fossi.

  Dopo articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

   b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

   c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».
31.03. (ex 23.02.) Fossi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
31.04.(Nuova formulazione) (ex 23.03.) Fossi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1-bis, lettera c) dopo le parole: «per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
31.05.(Nuova formulazione) (ex 23.05.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, che costituisce limite spesa, si provvede:

   quanto a euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3;

   quanto a euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

  3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2024».
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2024.
31.011.(Nuova formulazione) (ex 23.012.) Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Indennità di malattia della gente di mare)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è abrogato.
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi del comma 3.
  3. All'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «euro 85.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000»
  4. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
31.08.(Nuova formulazione) (ex 23.08.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra, Soumahoro.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

  1. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
31.09. (ex 23.09.) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

  1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;

   b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 32.
(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

  Sopprimerlo.
*32.1. Sportiello, Quartini, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sopprimerlo.
*32.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: svolte dai centri per la famiglia fino alla fine del comma, con le seguenti: anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

   «e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie».
32.3. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: alla lettera e), dopo le parole: «a valorizzare» sono aggiunte le seguenti: «e potenziare».
32.4. (ex 0.23.035.2.) Scotto, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lettera e), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «a valorizzare» sono aggiunte le seguenti: «e potenziare» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso lettera e-bis, sostituire la parola: potenziare con la seguente: valorizzare.
32.5. (ex 0.23.035.3.) Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lettera e), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «a valorizzare» sono aggiunte le seguenti: «e potenziare» e.
32.6. (ex 0.23.035.1.) Scotto, Ferrari.

A.C. 1532- bis -A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Permessi non retribuiti)

  1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato di durata non superiore a otto ore lavorative mensili.
  2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 33.
(Permessi non retribuiti)

  Sopprimerlo.
33.1. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.