XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
L'VIII Commissione,
premesso che:
a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti è possibile tracciare un primo bilancio relativo alle questioni critiche che permangono, o che sono emerse in fase di applicazione, e che impongono la necessità di una modifica;
l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» fornisce lo strumento per intervenire, prevedendo che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega;
si ricorda che l'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede, tra le riforme abilitanti – semplificazione e concorrenza – la semplificazione in materia di contratti pubblici;
il nuovo Codice dei contratti pubblici dovrebbe quindi essere uno strumento che, da un lato serve ad assicurare maggiore efficienza della spesa pubblica, dall'altro deve garantire un quadro regolatorio funzionale allo sviluppo e alla crescita del Paese;
per assicurare ciò occorre intervenire su più fronti per far sì che i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di maggiore concorrenza, annoverati tra la scarsa partecipazione delle PMI alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell'offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione, vengano rimossi;
in particolare, nel nuovo Codice appalti permangono, per quanto attiene i seguenti specifici aspetti – tra gli altri –, le seguenti criticità:
l'articolo 8 «Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito» prevede il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito e di applicazione del principio dell'equo compenso. Tuttavia, si rileva l'ampiezza delle possibili deroghe al divieto di prestazioni gratuite e all'applicazione del principio dell'equo compenso. Non sono infatti indicati, nello schema di decreto, i casi eccezionali che giustificherebbero l'affidamento di prestazioni gratuite, né tantomeno i casi in cui si possa derogare all'equo compenso e si ritiene che l'obbligo di un'adeguata motivazione costituisca un presidio troppo debole a fronte dell'ampiezza dei «casi eccezionali» che potrebbero giustificare la deroga;
in merito al principio dell’«equivalenza di tutele per i lavoratori» occorre garantire che i CCNL applicati siano quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali più rappresentative, così da assicurare diritti e retribuzioni adeguate;
occorre circoscrivere l'utilizzo dell'appalto integrato di cui all'articolo 44 alle sole ipotesi di effettiva necessità e utilità, in quanto è uno strumento che fornisce meno garanzie sulla qualità della progettazione e sulla prevenzione dei fallimenti e dell'eccessivo ricorso alle varianti;
in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 del nuovo codice appalti – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sotto soglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. In aggiunta alle evidenti ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione è effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determina un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
l'articolo 58 del Codice, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, agli appalti, prevede che questi debbano essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. In questo contesto la stazione appaltante può e deve svolgere un ruolo importante procedendo alla suddivisioni in lotti per consentire la partecipazione delle PMI e, contestualmente, arginare il subappalto a cascata;
in relazione in particolare all'istituto del subappalto ex articolo 119 del nuovo codice appalti, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e per consentire in specifiche circostanze una più efficiente organizzazione del lavoro in relazione all'esecuzione di parti di lavorazioni e servizi ben individuati già dichiarati dall'appaltatore in fase di gara, si ritiene opportuno intervenire sul rischio concreto che il già previsto divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza venga di fatto aggirato, come spesso avviene, ricorrendo a ribassi su altre componenti di prezzo. Occorre pertanto prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Inoltre, in considerazione del numero di addetti impiegati nei servizi, sarebbe opportuno integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica dell'adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella esecuzione dei servizi, allo stato attuale previsto solo per i lavori pubblici; in generale, ferma restando l'esigenza di agire nelle sedi competenti nell'ambito del ciclo di revisione delle direttive per sollecitare interventi volti ad arginare alcuni eccessi, il nuovo articolo 119 del codice non garantisce un adeguato governo e gestione dell'istituto del subappalto, stante l'ampia discrezionalità che residua in capo alla stazione appaltante nell'individuazione delle prestazioni escluse;
all'articolo 60, «revisione dei prezzi», invece degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente in quanto potrebbe accadere che un determinato contratto sia interessato da aumenti significativi che non verrebbero adeguatamente considerati se il riferimento è l'indice riferito alla totalità dei contratti vigenti a livello nazionale. Si dovrebbe prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture e disciplinare l'attuazione delle clausole di revisione; occorre inoltre chiarire i dubbi interpretativi riguardanti la soglia di attivazione delle clausole e la percentuale da liquidare;
articoli 62 e 63, concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Gli obiettivi di riduzione del loro numero e di maggiore qualificazione delle stesse appaiono depotenziati in ragione della mancata previsione di disposizioni finalizzate a garantirne un dimensionamento ottimale sia dal punto di vista territoriale di riferimento, sia dal punto di vista degli organici, con particolare riguardo al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica, nonché alla mancata previsione della possibilità di ricorrere, in via temporanea, anche all'utilizzo di professionalità esterne; inoltre, il codice individua la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro (rispetto ai 150 mila previgenti) dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti;
articolo 67 in materia di «consorzi non necessari» rispetto al codice precedente, prevede, al comma 4, soltanto per i consorzi stabili l'indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Seppur sia scontato che anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane concorrano di norma per conto delle proprie consorziate, che eseguiranno le prestazioni, manca un'analoga previsione di indicazione in sede di gara della consorziata esecutrice per tali soggetti. Se la mancanza di tale previsione venisse interpretata nel senso di consentire che il consorzio possa concorrere senza indicare in sede di gara la consorziata esecutrice, ciò renderebbe impossibile sia la verifica dei requisiti di ordine generale della consorziata, sia la verifica sul rispetto del divieto di contemporanea partecipazione alla gara da parte del consorzio e della consorziata esecutrice. ANAC, con il Bando tipo n. 1/2023 ha confermato che, pur in assenza di espressa previsione normativa, anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane debbano indicare in sede di gara la consorziata esecutrice. In sede di correttivo al codice, si ritiene opportuno specificare tale obbligo, al fine della massima chiarezza. Ugualmente, andrebbe chiarito che, nel caso in cui la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio artigiano, questo sia a sua volta tenuto a indicare per quale consorziata concorre (cosiddetta «designazione a cascata»);
articolo 108, «offerta economicamente più vantaggiosa», è da giudicare negativamente l'eliminazione del tetto massimo al 30 per cento per il punteggio economico, che potrebbe comportare un'applicazione surrettizia del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per tale motivo, occorrere ripristinare tale tetto, dedicando la quota restante alla componente qualitativa,
impegna il Governo:
ad adottare, ai sensi del comma 4, articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, valutando la possibilità di inserirvi le seguenti modificazioni:
1) in materia di equo compenso, confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;
2) prevedere, in relazione al principio dell’«equivalenza di tutele per i lavoratori», che il CCNL sia individuato attraverso il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, e prevedere, in luogo della dichiarazione di equivalenza, un altro contratto di cui il CNEL abbia riconosciuto l'equivalenza; prevedere l'estensione della previsione che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, anche al contraente principale. In ogni caso, per quanto riguarda gli appalti di lavori edili (allegato X decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedere che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino nei bandi e negli inviti come contratti collettivi applicabili i contratti collettivi di cui ai codici CNEL F012, F015, F018;
3) in materia di «appalto integrato» circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato prevedendo che la stazione appaltante o l'ente concedente motivi la scelta di ricorrervi con riferimento sia in relazione agli importi complessivi dell'opera, sia in relazione alle esigenze tecniche, ai casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;
4) in materia di «affidamenti sottosoglia», fa sì che nelle procedure di affidamento sia garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi «sottosoglia», prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;
5) con riguardo alla suddivisione in lotti, rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;
6) in merito alle clausole di revisione dei prezzi, in luogo degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture. Chiarire l'ambito applicativo della clausola di revisione dei prezzi prevedendo, con riferimento ai contratti ad esecuzione istantanea ed ai contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuativa e periodica, l'obbligo di avviare una apposita istruttoria da parte della stazione appaltante volta a verificare, in contraddittorio, la presenza delle circostanze necessarie alla sua attivazione. Chiarire, inoltre, che la soglia di variazione dei prezzi del 5 per cento costituisca unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l'80 per cento da liquidare sia calcolato rispetto all'intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5 per cento. Con specifico riferimento ai settori speciali, prevedere l'integrazione degli indici ISTAT di revisione dei prezzi con indici idonei a rappresentare il comparto dei settori speciali legati all'energia;
7) in materia di «qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza», per i lavori, sia valutata una revisione al ribasso della soglia di 500 mila euro per l'obbligo di qualificazione della staziona appaltante, prevedere interventi maggiormente incisivi finalizzati alla riduzione delle stazioni appaltanti e, in parallelo, ad una loro qualificazione e specializzazione, mediante un'adeguata dotazione di organico e prevedendo un sistema di formazione permanente degli addetti, con particolare riferimento alla materia ambientale e del lavoro, con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere la funzione di RUP, implementando compiutamente la digitalizzazione delle procedure e interoperabilità tra i vari istituti ed enti;
8) in materia di «consorzi non necessari» prevedere che qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sia tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;
9) in materia di «requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti» prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;
10) per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevedere che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, prevedere che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato «esclusivamente» per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, introducendo altresì l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo; prevedere, in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
11) in materia di subappalto:
a) a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice;
b) sia in ogni caso limitato il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo;
c) integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
d) chiarire che, in caso di affidamento del contratto di appalto a un consorzio, la titolarità a stipulare eventuali contratti di subappalto sia in capo all'impresa indicata dal consorzio come esecutrice;
12) in materia di offerta economicamente più vantaggiosa sia previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individui criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, sia previsto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per i settori speciali, tenuto conto che le stazioni appaltanti sono tecnicamente più qualificate, si preveda che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, considerato, peraltro, che, nel caso di appalti tecnicamente complessi, l'eccessiva attenzione al ribasso proposto in sede di offerta si trasforma spesso in rincari in fase di esecuzione o nella successiva manutenzione dell'opera o del prodotto;
13) riguardo la composizione Cabina di regia, sia integrata la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro.
(7-00259) «Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari».
La XII Commissione,
premesso che:
le cure palliative costituiscono una disciplina medica in rapida evoluzione sia a livello nazionale che internazionale, con benefici documentati in termini di miglioramento della qualità della vita dei pazienti nelle fasi avanzate, evolutive e finali di tutte le gravi patologie, con la riduzione del dolore e di tutti i sintomi gravi, talvolta, anche con incremento dell'aspettativa di vita;
l'efficacia delle cure palliative è direttamente correlata alla precocità del controllo sintomatologico, ma anche alla qualità e alla specializzazione dell'équipe sanitaria, il cui percorso formativo è multidisciplinare e richiede competenze cliniche, gestionali e comunicative;
l'integrazione precoce delle cure palliative nei percorsi terapeutici (simultaneous care) ha dimostrato di migliorare l'appropriatezza delle terapie e ridurre i costi complessivi per il sistema sanitario, oltre a garantire un beneficio tangibile per i pazienti, riducendo il distress correlato alla grave patologia, curabile o meno, che li affligge;
la legge n. 38 del 2010 sancisce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure palliative appropriate in tutte le fasi della malattia, costruendo una rete di assistenza che dovrebbe partire dagli ospedali (setting che ne garantisce la precocità, anche per la possibilità di consulenze durante i ricoveri dei pazienti con malattie gravose) per estendersi al territorio con assistenza domiciliare ed hospice (setting che garantiscono la presa in carico globale sino alle fasi finali di malattia);
nonostante il quadro normativo statuito dalla legge n. 38 del 2010, che ne prevedeva la presenza ubiquitaria, le cure palliative sono spesso limitate ai contesti di fine vita in ambito domiciliare o hospice e risultano carenti o spesso addirittura assenti nei servizi ospedalieri;
è opportuno evidenziare che i Lea del 2017 avevano sancito all'articolo 38, comma 2, la necessità di garantire la presenza delle cure palliative durante i ricoveri ordinari, tuttavia, nonostante il tentativo di inserire nel regolamento degli standard territoriali, decreto ministeriale n. 77 del 2022, l'essenzialità di cure palliative anche negli ospedali, non sempre sussiste questa possibilità per gli enti che operano sul territorio, spesso carenti per le esigenze di tale ambito, di garantire anche i servizi di cure palliative negli ospedali (il controllo della sofferenza è spesso una urgenza e necessita personale dedicato in loco);
l'assenza delle cure palliative tra le discipline ospedaliere limita l'accesso dei pazienti a cure adeguate nei momenti di maggiore complessità clinica, quali emergenze sintomatologiche durante i ricoveri di gravi patologie acute, croniche o terminali, gravate da importante dolore o sofferenza non gestibile a domicilio;
l'integrazione delle cure palliative all'interno degli ospedali, sia mediante posti letto dedicati, sia attraverso servizi ambulatoriali e di consulenza intraospedaliera, è fondamentale per la gestione umana ed efficace della sofferenza;
in altri Paesi le cure palliative sono integrate in tutti i contesti di cura, inclusi gli ospedali, con risultati positivi sia per i pazienti che per la sostenibilità economica del sistema sanitario, essendo evidente che la precocità nel controllo del dolore e dei sintomi gravi, riduce gli accessi in pronto soccorso ed i successivi ricoveri per sintomi non controllati, (generatori non solo di sofferenza, causa di frequente accesso ai servizi di emergenza, ma anche di maggiori squilibri clinici);
è urgente un aggiornamento degli standard ospedalieri con l'inclusione delle cure palliative nella tabella delle discipline ospedaliere, poiché la loro mancanza rende di fatto inapplicabile l'articolo 38, comma 2, dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e la legge 38 del 2010;
si rileva la necessità di inserimento delle cure palliative almeno come «disciplina senza posti letto», con il compito di fornire consulenze e supporto ambulatoriale, settori ad oggi ampiamente assenti nei nosocomi, poiché non normativamente previsti; per i nosocomi medio grandi andrebbe prevista la possibilità di alcuni posti letto dedicati alla gestione delle urgenze sintomatologiche, altrimenti gestite impropriamente in altri reparti (gli hospice territoriali, spesso carenti, sono dedicati allo stretto fine vita);
vista la carenza di personale, sarebbe opportuna una sinergia o un accorpamento con i servizi di terapia del dolore, la cui presenza effettiva rimane insufficiente o assente nonostante sia prevista dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, come confermato dal Rapporto al Parlamento del 2019 sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative di competenza volte a promuovere l'istituzione di servizi di cure palliative intraospedalieri su tutto il territorio nazionale, garantendo la presenza di équipe specialistiche di palliativisti negli ospedali di base e di primo livello, con la possibilità di fornire consulenze e supporto clinico nei reparti, nel pronto soccorso e negli ambulatori;
a favorire l'integrazione e la sinergia con i servizi di terapia del dolore laddove presenti, anche con unità operative unificate (vista la carenza di personale e risorse), prevedendo semmai eventuale divisione interna dei compiti del personale (soprattutto per chi effettua terapie invasive);
a valutare l'opportunità di potenziare, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria e dei rispettivi ordinamenti didattici, l'integrazione dei percorsi formativi, inserendo maggiormente la terapia del dolore nel piano di studi della specializzazione in cure palliative, al fine di fornire le competenze a tale personale sanitario per poter operare anche nella terapia del dolore, almeno di primo livello in servizi sinergici, integrati od uniti;
ad adottare iniziative di competenza volte a facilitare la collaborazione tra le équipe di cure palliative e i reparti specialistici ospedalieri, con particolare attenzione ai reparti oncologici, per l'implementazione di programmi di simultaneous care, garantendo interventi precoci e sinergici volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti;
a valutare l'opportunità di sviluppare percorsi formativi per il personale non solo medico, ma anche infermieristico e delle altre professioni sanitarie, che operi nel contesto dedicato ospedaliero e non, al fine di garantire una diffusione capillare delle competenze palliative e un costante aggiornamento professionale;
a monitorare e incentivare la realizzazione di reti integrate di cure palliative in sinergia alla terapia del dolore, che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, in ottemperanza alla legge n. 38 del 2010, per rispondere ai bisogni algici e sintomatologia dei pazienti in tutte le fasi di malattia.
(7-00258) «Ciocchetti, Maccari, Vietri, Morgante, Lancellotta, Ciancitto, Rosso».
ATTI DI CONTROLLO
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazione a risposta scritta:
FOTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, all'articolo 1-ter ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere per le Onlus o le associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e strutturale;
i soggetti ammessi alla fruizione di tale contributo sono gli enti costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 maggio 2024);
il contributo si può ottenere solo per lavori realizzati su immobili iscritti nel proprio stato patrimoniale e utilizzati per lo svolgimento di attività rientrati nelle finalità statutarie;
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, avrebbe dovuto adottare un decreto ministeriale per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del citato articolo 1-ter, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione –:
quando verrà emanato il decreto di cui in premessa, essendo decorsi i 60 giorni previsti dalla normativa summenzionata.
(4-03534)
CULTURA
Interrogazione a risposta in Commissione:
AMATO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
da fonti di stampa, si apprende che il dipinto «Il Narciso» attribuito al Caravaggio, sta per lasciare la sua sede naturale nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, per raggiungere non un museo o una galleria di rilievo, ma più semplicemente ed assurdamente, a giudizio dell'interrogante, una «villa Privata» di Merate, un piccolo comune di 15 mila abitanti, in provincia di Lecco;
considerato che, nelle linee guida, note al Ministro, per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte, approvate con il decreto ministeriale del 28 gennaio 2008, in applicazione dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si chiarisce che «un prestito debba contribuire a una mostra importante o a un progetto educativo interessante o che coinvolga nuovi pubblici; approfondire la conoscenza di un'opera o cogliere l'occasione per restaurarla; riunire temporaneamente oggetti che il tempo ha separato; mostrare opere solitamente conservate nei depositi e pertanto difficilmente fruibili; conoscere nuove culture; ricambiare i prestiti di altri musei»;
a valutare l'attuale prestito, non si riscontrano nessuna delle ragioni descritte e previste;
a parere dell'interrogante potrebbe quindi sorgere il dubbio che nel caso di specie abbia assunto particolare rilievo l'appartenenza del luogo ospitante alla fondazione privata di un esponente politico della maggioranza. Era già successo in passato che il Ministero si fosse preso la libertà di ignorare il Codice dei beni culturali, sia con i «corridori di Ercolano» prestati a Bottega Veneta per una sfilata, sia per un Caravaggio dato in prestito a Vinitaly;
risulta inaccettabile la noncuranza con cui si calpestano i requisiti in materia di prestiti individuati dallo stesso Ministero della cultura, preposto anzitutto alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio storico artistico e ci si chiede perché ignorare a tal punto le indicazioni emanate dal Ministero stesso –:
nel rispetto del proprio mandato istituzionale, non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a revocare il prestito, per evitare di continuare a mortificare il patrimonio italiano, senza rispettare le priorità stabilite dal Codice dei beni culturali.
(5-02916)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta scritta:
ROSATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
con la legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'accordo tra Italia e Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa Fatca (Foreign account tax compliance act);
tale accordo consente alle autorità fiscali statunitensi di svolgere indagini o ricevere comunicazioni finanziarie relative a persone con cittadinanza statunitense a prescindere dal loro Paese di residenza;
gli Stati Uniti, infatti, sono uno dei pochi Paesi al mondo a tassare i cittadini non residenti sul loro reddito universale ed in virtù di quell'accordo, possono ottenere anche dagli istituti bancari stranieri informazioni sui conti correnti dei cittadini statunitensi e sottoporre i cittadini all'estero ad una vasta gamma di restrizioni;
l'accordo consente, inoltre, di assoggettare questi cittadini alla normativa bancaria degli Stati Uniti, questo comporta che debbano richiedere il social security number (Ssn) anche per l'apertura di un conto corrente presso un istituto bancario o per richiedere un prestito, mentre si vedono al contempo negare l'accesso ad alcuni dei servizi di base dell'Unione europea;
va ricordato che la disciplina dello ius soli negli Stati Uniti comporta l'esistenza di un gruppo di cittadini, cosiddetti «americani accidentali», statunitensi per nascita che oggi non hanno più alcun legame con il Paese di origine o cittadini con doppia cittadinanza costretti a versare le imposte alle autorità fiscali statunitensi, oltre a versare quelle nel Paese di residenza;
l'applicazione così estensiva dell'accordo sulla normativa Fatca, potrebbe quindi risultare vessatoria e generare una disparità di trattamento tra cittadini residenti nel nostro Paese sia per quanto riguarda l'accesso ai servizi finanziari e bancari sia per quando riguarda l'imposizione fiscale –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quale sia stato l'impatto nel nostro Paese nei primi anni di applicazione dell'accordo Fatca;
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano mettere in campo al fine di impedire che dall'applicazione dell'accordo possano derivare trattamenti vessatori o discriminanti nei confronti dei cittadini con cittadinanza anche statunitense o comunque residenti nel nostro Paese.
(4-03533)
RUFFINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
il comune di Bobbio Pellice (Torino), piccolo centro montano con una significativa vocazione turistica e un tessuto sociale composto in larga parte da residenti anziani e da numerosi turisti, è stato destinatario di un importante servizio bancario offerto dalla filiale di Intesa San Paolo, la cui presenza nella comunità ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per l'accesso ai servizi bancari e per il sostegno alle attività economiche locali;
da alcuni anni, il servizio della filiale è stato progressivamente ridimensionato, fino alla comunicazione, da parte dell'istituto bancario, di chiusura della stessa entro la fine del 2024 e di cessazione del servizio bancomat già dal prossimo 10 ottobre 2024, nonostante le reiterate richieste dell'amministrazione comunale e della cittadinanza di mantenere almeno questo servizio essenziale per la comunità;
tale decisione, che comporterebbe la privazione di un servizio bancario fondamentale per la popolazione residente e per i turisti, rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà delle aree interne e montane, già pesantemente colpite dal fenomeno dello spopolamento e dal depotenziamento dei servizi pubblici e privati, spesso essenziali e senza alternativa;
di fatti, la mancanza di un presidio bancario in aree geografiche complesse come quelle montane riduce la possibilità per i cittadini di accedere a servizi finanziari di base, quali prelievi di contante, operazioni di pagamento e assistenza consulenziale;
la presenza di filiali bancarie o almeno di sportelli bancomat nelle aree interne e montane rappresenta un elemento cruciale per la qualità della vita dei cittadini e per il mantenimento della coesione sociale e territoriale, in particolare nelle zone a rischio di spopolamento e con difficoltà di accesso ai servizi essenziali –:
quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, affinché sia garantito il mantenimento e il potenziamento dei servizi bancari nelle aree interne, con particolare riferimento alle zone montane, al fine di evitare ulteriori disagi per la popolazione e di contrastare il processo di marginalizzazione economica e sociale, anche valutando di promuovere, anche con il coinvolgimento dell'Associazione bancaria italiana – Abi, un tavolo di confronto tra le istituzioni, gli enti locali e le principali realtà bancarie operanti sul territorio, con l'obiettivo di assicurare una copertura uniforme e continuativa sul territorio dei servizi bancari fruibili da tutti i cittadini.
(4-03536)
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta in Commissione:
GIANASSI, SERRACCHIANI, LACARRA, DI BIASE e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
i cancellieri sono una figura di fondamentale importanza all'interno dei tribunali: nell'ordinamento giudiziario, il cancelliere è preposto alla cancelleria, organo dell'ufficio del giudice. La legge gli attribuisce specifiche attività giurisdizionali (articoli 57 e 58 del Codice di procedura civile) e la sua funzione tipica è la documentazione. Il cancelliere, infatti, documenta le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti; assiste il giudice nella redazione dei processi verbali e, infine, quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (articolo 57 del Codice di procedura civile). Riceve gli atti di parte, rilascia copie degli atti del processo, iscrive la causa a ruolo, forma il fascicolo d'ufficio e conserva quelli di parte;
provvede alle comunicazioni e alle notificazioni, oltre a occuparsi delle «altre incombenze che la legge gli attribuisce» (articolo 58 del Codice di procedura civile);
la figura del cancelliere è stata rimodulata con il nominativo di «cancelliere esperto» con il decreto ministeriale 9 novembre 2017;
con la legge n. 161 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, infatti, il cancelliere esperto è stato destinato ad una attività di collaborazione qualificata per i magistrati nell'ambito dell'ufficio del processo, anche con funzioni di raccordo con le cancellerie. In tale ottica nel 2020 è stato indetto un concorso per arruolare personale altamente qualificato in seguito al quale sono stati assunti 2.700 nuovi cancellieri;
secondo quanto riportato dalla stampa, il Comitato nazionale cancellieri esperti 2024 ha denunciato come sia in atto, da parte del Ministero della giustizia e con una specifica proposta di riforma (delineata nella bozza del decreto ministeriale del 25 luglio 2024, recante «Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria») un «demansionamento della categoria», che costringerebbe peraltro «moltissimi cancellieri a lasciare il lavoro a causa delle azioni poste in essere»;
secondo il Comitato nazionale, la bozza sopracitata «ha di fatto appiattito verso il basso il profilo professionale del cancelliere esperto, figura apicale della propria area di appartenenza (II area) e l'unica tra l'altro prevista dal codice e dotata come il funzionario del potere di firma con tutte le responsabilità ad esso connessa, nonostante la stragrande parte di tale personale sia stata reclutata tramite un concorso analogo a quello con cui sono stati selezionati gli ultimi direttori e con medesimi requisiti e titoli»;
il Comitato nazionale, che ha già ricevuto centinaia di adesioni, ha appena proclamato lo stato di agitazione in vista di un probabile primo sciopero che potrebbe di fatto bloccare il lavoro, già drammaticamente ingolfato a causa della mancanza di personale, dei tribunali italiani;
il sistema di impiego pubblico si basa su princìpi di merito, concorsi trasparenti e premi per chi ottiene buoni risultati, come indicato anche nel contratto collettivo nazionale: tali princìpi sarebbero di fatto sconfessati dalla citata bozza del 25 luglio 2024 –:
se i contenuti della citata bozza del decreto ministeriale del 25 luglio 2024 corrispondano a quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti intenda conseguentemente assumere al fine di mantenere l'attuale profilo dei cancellieri esperti, evitando quindi quello che appare come un illegittimo demansionamento professionale ed economico di tale categoria.
(5-02914)
SERRACCHIANI, GIANASSI, LACARRA e DI BIASE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da tempo il sistema informatico del Ministero della giustizia è in grande sofferenza con disservizi che si susseguono a discapito del buon funzionamento della macchina amministrativa;
in data 27 settembre 2024 si è registrata la paralisi dei servizi informatici Sicid e Siecic in diversi uffici, tra cui la Suprema Corte di cassazione, che ha impedito il deposito atti ad avvocati e magistrati e finanche le attività, amministrative e giudiziarie, urgenti;
il fermo, programmato originariamente sino alle ore 8 del 30 settembre 2024, in tante sedi si è protratto fino alla giornata del 2 ottobre 2024 senza che gli uffici abbiano ricevuto alcuna informazione sui tempi di ripristino dei servizi e sul successo dell'intervento di manutenzione, che ancora ad oggi non pare completato;
accade purtroppo che sempre più spesso che «patch day» programmati si protraggano oltre il limite indicato, determinando situazioni di blocco delle attività nei vari uffici;
a tali disagi bisogna aggiungere l'introduzione del servizio di «accettazione automatica di cancelleria», reso pubblico con le circolari ministeriali del 6 e 19 settembre 2024, con cui il dipartimento dell'innovazione tecnologica ha chiarito che sarà possibile l'ingresso nei sistemi informatici civili e quindi nei registri informatici di cancelleria di alcuni atti «senza che sia necessaria alcuna operazione da parte della cancelleria»;
con la suddetta iniziativa si sono modificate e sono state soppresse alcune delle mansioni tipiche del personale di cancelleria previste nel Ccnl e nel codice di rito;
il meccanismo di accettazione automatica cambierà radicalmente l'organizzazione del lavoro del magistrato senza che questi sia stato accompagnato da una specifica formazione e con un preventivo confronto con i referenti distrettuali per l'innovazione (Rid), i magistrati di riferimento per l'innovazione (Magrif) e il Csm;
nel personale competente vi è forte preoccupazione rispetto a queste criticità perché incidono profondamente sul lavoro giudiziario in assenza di un percorso di adeguata informazione e formazione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle criticità segnalate in premessa e quali opportune e tempestive iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per superare le richiamate criticità e supportare il personale con iniziative di formazione e investendo nella qualità degli interventi tecnologici, come richiesto dal personale e dalle rappresentanze sindacali, al fine di scongiurare gli attuali disservizi che incidono negativamente sul buon funzionamento della macchina amministrativa della giustizia.
(5-02915)
Interrogazione a risposta scritta:
ASCARI, MORFINO, PAVANELLI, APPENDINO, FERRARA, IARIA, CANTONE, ILARIA FONTANA, BALDINO, L'ABBATE, ALFONSO COLUCCI, CAPPELLETTI, DONNO, CARMINA, FENU, FEDE, ALIFANO, RAFFA, LOMUTI e DELL'OLIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il processo penale contro Filippo Turetta ha visto l'esclusione delle associazioni femministe e di tutela dei diritti delle donne, che avevano richiesto di costituirsi parte civile;
questa esclusione è stata motivata dalla procura, suscitando preoccupazioni su una possibile interpretazione restrittiva delle norme che regolano l'ammissione delle parti civili;
il movimento femminista sin dagli anni Settanta ha alimentato la pratica della partecipazione delle donne ai processi penali che riguardavano altre donne, sia per manifestare solidarietà sia per esercitare un controllo pubblico sul trattamento riservato alle donne nelle aule di giustizia;
questa pratica si è evoluta, grazie alla riforma del codice processuale penale, nella costituzione di parte civile delle associazioni femministe e di difesa dei diritti delle donne, come Differenza Donna, contribuendo a modificare la cultura giuridica e garantendo che nei processi penali relativi alla violenza di genere e al femminicidio fosse considerata l'esperienza delle donne, con un impatto rilevante per l'accertamento delle dinamiche criminali legate a tali fenomeni;
tale prassi ha aperto la strada alla partecipazione di altre associazioni che operano in ambiti sociali di rilievo, dalla lotta alla mafia alla tutela dell'ambiente, che hanno potuto prendere parte ai processi penali;
la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, impone agli Stati firmatari di garantire che la violenza di genere sia adeguatamente considerata nei procedimenti penali;
tuttavia, l'esclusione delle associazioni femminili, motivata formalisticamente a fronte del riconoscimento unanime delle stesse presso altri uffici giudiziari italiani, potrebbe contravvenire agli obblighi internazionali della Convenzione di Istanbul;
tale esclusione solleva dubbi sulla possibilità che non venga pienamente riconosciuto il contributo delle associazioni femministe nel garantire una visione completa della violenza di genere nei processi penali, rischiando di ridurre la tutela dei diritti delle donne vittime di violenza –:
quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro, interrogato eventualmente anche promuovendo una consultazione pubblica con le associazioni e le parti che più hanno contezza delle prassi finora applicate, perché sia garantito il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul nei processi relativi alla violenza di genere;
se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a promuovere una revisione delle normative vigenti per assicurare che le associazioni femministe e di tutela dei diritti delle donne possano partecipare attivamente ai processi penali, in qualità di parte civile, come forma di tutela collettiva;
quali iniziative di competenza siano state previste per garantire che i diritti delle vittime di violenza di genere siano pienamente rispettati e considerati nell'ambito dei procedimenti penali, evitando che vi siano lacune o pregiudizi istituzionali che limitino il riconoscimento della complessità del fenomeno.
(4-03538)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
FRIJIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
secondo il rapporto Asstra 2024, sono 931 le aziende di trasporto pubblico locale e regionale italiane, con oltre 124.000 addetti e 49.000 mezzi, con più di 15 milioni di passeggeri trasportati al giorno e un fatturato di 12 miliardi di euro annui;
il settore è stato profondamente colpito dagli impatti della pandemia, dai conflitti in Ucraina prima ed in Medio Oriente dopo, dalla difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati e, non meno importante, dall'andamento dell'inflazione;
in particolare, il crollo della domanda e le conseguenti perdite di ricavi da traffico e redditività delle imprese del settore sono proseguiti anche nel successivo triennio 2021-2022-2023 e a tutt'oggi, per quanto consta all'interrogante, non sarebbero ancora stati recuperati i livelli di domanda e di ricavi da traffico pre-Covid, con effetti pesanti sulle imprese del comparto;
anche la crisi energetica registrata tra il 2021 e il 2022, seppur contrastata da una intensa manovra economica, non ha ancora smesso di perpetuare i suoi effetti sui costi energetici, del lavoro e delle materie prime;
la dotazione dell'ex Fondo nazionale trasporti, dopo il calo registrato nel triennio 2019-2021, è tornato a crescere dal 2022 grazie alle risorse aggiuntive stanziate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234; ciononostante, tale incremento non ha consentito alle imprese del settore di recuperare l'inflazione programmata pregressa, al punto che le associazioni di categoria hanno richiesto un adeguamento della dotazione annua dell'ex Fondo per oltre 700 milioni di euro;
occorre sostenere il settore prevedendo azioni volte a garantirne la sostenibilità economica, gestionale ed occupazionale, come, ad esempio, la possibilità per le aziende di posticipare il valore dell'accantonamento annuale relativo all'esercizio 2024 agli anni successivi, migliorando il risultato di esercizio dei relativi bilanci, così da consentire, altresì, agli enti locali competenti di avere un ulteriore anno per ricercare fonti di finanziamento alternative alla contribuzione storica costituita dall'ex Fondo nazionale trasporti –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale, a tutela delle imprese e dei lavoratori.
(5-02912)
INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
BARBAGALLO, PROVENZANO e SERRACCHIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
sul «Corriere etneo» e su altre testate locali, qualche giorno fa viene riportata la notizia, che il tribunale del riesame di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla procura contro la decisione del Gip di rigettare la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di cinque indagati nell'operazione Athena per scambio elettorale politico mafioso, reato che sarebbe stato commesso durante le elezioni comunali del 2022 a Paternò;
destinatari del provvedimento sono, da quanto si legge, il sindaco di Paternò, un ex consigliere comunale ed ex assessore, un assessore allora in carica e poi dimessosi, gli altri due indagati sono presunti esponenti del clan Morabito-Benvegna legato alla «famiglia» Laudani di Catania;
il tribunale ha disposto la sospensione dell'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per i cinque fino a che la decisione sia definitiva;
secondo il tribunale pare sia ricostruibile in via induttiva e con la consistenza dei gravi indizi il raggiungimento di un patto illecito fra il sindaco Naso e la consorteria dei Morabito-Benvegna;
reati ipotizzati, a vario titolo, associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione;
è di tutti l'interesse a liberare la politica dalla mafia, qui è in gioco la qualità del consenso e della democrazia, chi vince le elezioni, al di là dello schieramento, deve essere considerato un uomo dello Stato e delle istituzioni, e non un uomo a servizio delle organizzazioni criminali;
a giudizio degli interroganti i fatti sono di rilevante ed evidente gravità; non solo, ma nella stessa provincia recentemente è stato disposto l'accesso ispettivo per fatti meno gravi ed in assenza di misure cautelari in capo agli amministratori come nei casi di Castiglione di Sicilia, Randazzo, Palagonia, Misterbianco –:
quali siano le ragioni per le quali ancora ad oggi il Ministro interrogato non abbia disposto l'accesso ispettivo;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della delicata situazione sopra esposta, quali iniziative di competenza, intenda adottare per verificare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose presso gli organi di governo locali.
(5-02913)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
DEIDDA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
in data 28 settembre 2024 è stata resa nota la soppressione della classe 1° dell'Ipseoa, l'istituto alberghiero di Desulo, in provincia di Nuoro. Tale decisione si fonderebbe sul basso numero di studenti iscritti, troppo pochi per poter portare avanti l'attività didattica secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito;
nella stampa locale sono emerse diverse motivazioni per la soppressione in oggetto, tra cui il trasferimento di 5 studenti ad altro istituto a cui è stato concesso un nulla osta senza tener conto delle conseguenze sociali sui restanti studenti e sull'impatto sociale nella comunità di Desulo. L'Ipseoa, l'istituto alberghiero di Desulo, possiede attrezzature didattiche di prim'ordine, ottenute grazie agli investimenti pubblici-privati, tanto da poter ambire in futuro alla realizzazione di un convitto, soluzione che consentirebbe una maggiore attrattività di studenti di tutta la provincia di Nuoro;
l'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123 (cosiddetto «decreto Caivano»), convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dispone che «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale»;
la soppressione di una classe già concessa e operante è inaccettabile per gli studenti e per le loro famiglie, costrette ad affrontare criticità logistiche connesse alle distanze per raggiungere analogo istituto in altri comuni. La soppressione mortifica un intero territorio, in cui i numeri di alunni non potranno mai essere compatibili con quelli stabiliti dai predetti criteri ministeriali. La soppressione è vieppiù insostenibile per una studentessa in condizione di disabilità che avrebbe dovuto frequentare, appunto, la classe abolita;
tale problematica determina evidentemente la lesione del diritto allo studio, di rilevanza costituzionale, e pertanto appare opportuno intervenire in tempi brevissimi, onde evitare non solo forti disagi per le famiglie degli studenti iscritti nella soppressa classe ma anche e soprattutto per salvaguardare le piccole comunità montane, garantendo loro servizi essenziali quale l'istruzione –:
se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e delle procedure che sono state adottate, nonché se intenda adottare iniziative volte a revocare o annullare il provvedimento adottato, anche sulla scorta della deroga introdotta dal cosiddetto «decreto Caivano», al fine di consentire la sopravvivenza della classe soppressa, garantendo così il diritto allo studio e assicurando a tutte le famiglie coinvolte il pieno godimento del diritto all'istruzione nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero medesimo.
(4-03535)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta scritta:
SCOTTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a un dipendente a tempo indeterminato di 59 anni del settore privato – iscritto da 34 anni al fondo «Fiorenzo Casella» – è stata certificata, un'invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
per quanto noto all'interrogante le richieste di riscatto totale della posizione per invalidità, presentate nel 2018 e nel 2024, sono state respinte dal Fondo perché, «presupposto essenziale per l'esercizio del riscatto» dev'essere «in conformità alla legge [...] la cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare»;
la disciplina in materia di riscatto nella previdenza complementare è regolata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e, per la specifica circostanza dell'invalidità permanente, dal comma 2, lettera c) dello stesso;
la norma prevede che l'invalidità permanente, con perdita delle abilità lavorative a meno di un terzo, è fra i quattro eventi più gravi che consentono di maturare il diritto al riscatto integrale della posizione individuale con fiscalità agevolata (tra il 15 per cento e il 9 per cento);
la Covip pubblicando nel febbraio 2012 una «Risposta a un quesito in materia di riscatto della posizione di invalidità» precisando «che il riscatto spetti ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell'attività lavorativa»;
la Covip specifica che «a tale conclusione si perviene sia tenendo conto della formulazione letterale della norma, che colloca l'ipotesi dell'invalidità prima di quella di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione per più di 48 mesi, sia tenendo conto della gravità dell'ipotesi stessa, tale da giustificare di per sé il ricorso al riscatto integrale della posizione individuale»;
da una ricognizione dei moduli on line per richiesta di riscatto predisposti dai fondi pensione si verifica quanto diversificati siano gli orientamenti dei singoli fondi e ancora poco chiaro risulti che il dovere dell'erogazione della suddetta prestazione per sopravvenuta invalidità permanente con riduzione a meno di un terzo delle capacità sia consentita anche in costanza di rapporto di lavoro e in qualunque momento, purché sia stata maturata la valida anzianità contributiva e non si richieda il diritto nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
il Fondo pensione «Fiorenzo Casella», in risposta alle richieste di motivazioni del rifiuto alla prestazione di riscatto per invalidità permanente, ha fatto riferimento a una condizione di autonomia gestionale concessa dal Ministero del lavoro che consentirebbe di derogare «in libertà» alla normativa vigente, rimandando ad articoli del proprio Regolamento l'interpretazione definitiva e restrittiva della disciplina in materia di riscatto totale per sopraggiunta invalidità («presupposto per la richiesta di riscatto è, in conformità alla legge e fermo ogni altro requisito ivi previsto, la cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare»);
in una Nota informativa «redatta secondo lo schema predisposto dalla Covip» risulta all'interrogante che essa abbia stabilito che l'articolo 75 del proprio Regolamento preveda «il riscatto totale della posizione maturata [...] per i casi di invalidità permanente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi», stravolgendo l'interpretazione della Covip e la gerarchia delle fonti giuridiche;
quanto evidenziato in sostanza mette in luce un contesto disomogeneo nell'applicazione di prestazioni a tutela delle più serie fragilità socio-economiche –:
se non ritenga opportuno, anche alla luce dell'interpretazione della Covip, di adottare iniziative normative definitive e vincolanti per tutti i fondi pensione, relativamente all'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, mettendo fine alle discriminazioni tra lavoratori a seconda del fondo cui si è iscritti e dunque armonizzando la disciplina in materia;
se non ritenga di dover intraprendere d'urgenza una iniziativa anche normativa di modifica dell'articolo 14, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 252 del 2005 in materia di riscatto per sopraggiunta invalidità permanente e far emergere con chiarezza lo spirito originario del legislatore, come già interpretato dalla Covip, sciogliendo in via definitiva l'equivoco del diritto al riscatto per invalidità esercitabile esclusivamente con la precondizione della cessazione del lavoro e della partecipazione al fondo pensionistico;
se non si ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a consentire al lavoratore con invalidità permanente, con perdita delle abilità lavorative a meno di un terzo, di proseguire nelle attività lavorative compatibili con la propria invalidità, utilizzando le risorse del riscatto totale della posizione per invalidità per la cura e il rallentamento del progressivo aggravamento della patologia invalidante.
(4-03532)
SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
CESA. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
con la presente interrogazione si intende segnalare una serie di fatti concernenti l'ospedale Ruggi di Salerno, che sollevano gravi dubbi sulla trasparenza e sulla legalità della gestione del personale sanitario;
in particolare, si fa riferimento all'incarico di direttore generale assegnato al dottor Vincenzo D'Amato, il quale risulta attualmente in pensione, così come si legge nella determina n. 20858 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto «Collocamento a riposo per limiti di età, a far data dal 1° giugno 2024, del dipendente dottor Vincenzo D'Amato - Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa», preso atto che l'interessato, con nota del 13 maggio 2024 acquisita al protocollo generale al numero 97389, ha richiesto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal prossimo 1° giugno 2024;
l'avviso pubblico per la scelta del direttore generale stabilisce chiaramente che uno dei requisiti per ricoprire la posizione di direttore generale è che il candidato non debba trovarsi in quiescenza. Nonostante ciò, il dottor D'Amato è stato nominato, suscitando legittime preoccupazioni sulla legittimità di tale decisione, e sull'adeguatezza delle pratiche adottate dalla direzione dell'ospedale;
inoltre, è emerso che presso il medesimo ospedale continua a prestare servizio il dottor Coscioni, il quale, malgrado sia stato sospeso dalla professione e sottoposto a un'ordinanza restrittiva che gli vieta la dimora nel comune di Salerno, avrebbe continuato a esercitare la sua professione;
questi eventi pongono seri interrogativi non solo sulla gestione interna dell'ospedale, ma anche sulla vigilanza e sul rispetto delle normative vigenti da parte dei rappresentanti della direzione;
si ricorda che, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, recante l'attuazione della delega in materia di dirigenza sanitaria, presso il Ministero della salute è stato istituito l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale, alimentato con procedure informatizzate e pubblicato sul sito internet del Ministero della salute –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché siano pienamente rispettati i criteri per la nomina ad incarichi di particolare rilevanza per la tutela della salute dei pazienti, in particolare a fronte dell'operato di personale sanitario sospeso o sottoposto ad ordinanze restrittive;
quali iniziative di competenza intendano adottare affinché, nell'ambito delle nomine dirigenziali nelle strutture sanitarie pubbliche, vengano effettivamente applicate le disposizioni vigenti in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, se del caso anche valutando l'adozione di specifiche linee guida volte ad evitare il ripetersi in futuro di situazione come quella descritta in premessa.
(4-03537)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta orale:
RAMPELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
desta sconcerto la notizia del laboratorio per «Bambin* trans e gender creative», organizzato dall'Università Roma Tre – dipartimento Scienza della Formazione, oggi al centro di legittime polemiche e indignazioni da parte di famiglie e associazioni;
in particolare, la responsabile del progetto di ricerca «titolare» del laboratorio, dott.ssa Michela Mariotto, a gennaio del 2024 avrebbe vinto un assegno di ricerca di quasi 24 mila euro per «Comprendere l'impatto dei discorsi di odio online sulla vita quotidiana degli adolescenti», finanziato con i fondi del PNRR;
non è chiaro come tale bando, da attività di ricerca sociale in materia di contrasto dei discorsi d'odio online si sia trasformato in un laboratorio di sperimentazione sulle teorie gender nel quale coinvolgere anche i bambini di 5 o 6 anni, come dimostra la locandina che pubblicizza l'evento;
il bando, invece, si rivolgeva agli adolescenti, età complessa che già di per sé comprende tre fasi (la prima dagli 11 ai 12 anni, la seconda dai 13 ai 15, la terza dai 16 ai 20) e non aveva alcuna attinenza alla sfera sessuale o genderista;
in una recente intervista, pubblicata sul blog della giornalista Eugenia Romanelli, proprio la titolare del progetto ha dichiarato, con riferimento al tema del gender: «Compito degli adulti e delle istituzioni è creare lo spazio che permetta al/la bambin* di prendere consapevolezza della propria soggettività» o frasi come «situazione non sempre facile da inquadrare come concetto e descrivere con le parole a disposizione» ... ben sapendo che i soggetti in questione, in realtà, nel caso dei bambini più piccoli, non sanno ancora nemmeno quasi scrivere il proprio nome, figurarsi comprendere teorie così distanti dalla realtà come quelle gender, della fluidità sessuale e del non-binarismo;
le istituzioni educative, scuola in primis, assieme con la famiglia, sono chiamate a formare i minori in modo che questi acquisiscano le conoscenze necessarie per un sano ed equilibrato sviluppo della personalità e per la partecipazione attiva alla vita sociale, ma l'inclusione passa dalla reciproca accettazione, non dall'apprendimento di teorie sulla sessualità o sull'azzeramento dei sessi;
le cosiddette teorie gender nulla hanno a che fare con l'importanza di educare bambini e ragazzi al rispetto di ogni persona nella sua peculiare e differente condizione in modo che nessuno, a causa delle proprie condizioni personali (disabilità, razza, religione, tendenze affettive, e altro) possa diventare oggetto di bullismo, violenze, insulti e discriminazioni ingiuste –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del laboratorio organizzato dall'università Roma Tre di cui in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di garantire che i progetti finanziati dalle Università con fondi pubblici siano coerenti con i programmi di ricerca oggetto dei relativi bandi, evitando così episodi analoghi a quello segnalato in premessa.
(3-01468)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CASO, AMATO e ORRICO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
in data 27 settembre 2024 il Ministero dell'università e della ricerca ha reso pubblica la tabella del Fondo di finanziamento ordinario di riparto delle risorse del 2024 tra i vari atenei in Italia;
rispetto all'annualità precedente, nel 2024 il totale delle risorse stanziate è stato ridotto dal 9,2 a 9,03 miliardi, con una riduzione netta di 173 milioni. Invero, come riportato da Il Sole 24 Ore, dalle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 risulta che per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, mentre soltanto sei hanno visto immutato l'ammontare totale delle risorse ricevute (somma di quota base, premiale, interventi perequativi ed eventuali piani straordinari);
gli atenei che ci rimetteranno di più sono l'università di Macerata (-3,21 per cento), lo Iuav di Venezia (-3,20 per cento) e Napoli L'Orientale insieme a Urbino Carlo Bo (-3,19 per cento), che in valori assoluti rappresentano un taglio che oscilla dai 978 mila euro dell'ateneo veneziano agli 1,9 milioni per quello urbinate passando per gli 1,3 milioni in meno delle realtà partenopea e maceratese;
il Fondo di finanziamento ordinario rappresenta il principale canale di finanziamento alle università statali per la copertura delle spese istituzionali e di funzionamento. Il riparto avviene sulla base di una quota base, legata parzialmente alla spesa storica dell'anno precedente e parzialmente al costo standard per studente, una quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca e una quota perequativa a salvaguardia di situazione di particolare criticità;
il taglio dei finanziamenti è destinato a contrarre l'offerta formativa degli atenei statali che rischiano di perdere ulteriormente competitività nei confronti degli atenei non statali e di quelli telematici –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di competenza volte a investire maggiormente nel settore dell'università e della ricerca potenziando il Ffo introducendo criteri di riparto delle risorse che permettano di eliminare le divergenze tra territori e tra università, nonché attraverso canali straordinari di finanziamento agli atenei statali per consentire loro di proporre un'offerta formativa di qualità, competitiva e concorrenziale rispetto agli atenei non statali e telematici.
(5-02911)
Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in Commissione Miele n. 7-00202, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 258 dell'8 marzo 2024.
La VII Commissione,
premesso che:
Latina è una delle più giovani città d'Italia, essendo una città di fondazione nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell'Agro Pontino, e inaugurata il 18 dicembre 1932. Il territorio comunale apparteneva precedentemente ai comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze e Nettuno e comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della malaria;
la città assunse nel 1944 la denominazione di Latinia e, successivamente, quella attuale di Latina il 7 giugno 1945 a seguito della pubblicazione del decreto luogotenenziale del 9 aprile 1945, n. 270. In questo modo il toponimo fascista veniva sostituito da un nuovo nome pertinente alla localizzazione geografica (nel Lazio) e storica (popoli e città latine) e aveva il vantaggio di consentire il mantenimento della sigla già esistente ed utilizzata della provincia;
il centro si è sviluppato intorno a due piazze: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà. Piazza del Popolo (Piazza del Littorio all'epoca della fondazione), sede del municipio con la caratteristica Torre Civica con orologio, alta 32 m, e la cosiddetta Fontana della Palla al centro. Su un lato della piazza si sviluppa invece il porticato dell'intendenza di finanza. L'altra piazza è Piazza della Libertà (Piazza XXIII Marzo all'epoca della fondazione), dove c'è il Palazzo della Prefettura (vecchio palazzo del Governo). Piazza del Popolo è tagliata dal Corso della Repubblica che lambisce Piazza San Marco (Piazza Savoia alla fondazione), su cui si affaccia la cattedrale di San Marco. Sulla stessa piazza nell'edificio dell'ex Opera Nazionale Balilla c'è il Museo civico Duilio Cambellotti. Altro edificio caratteristico della città di fondazione è il Palazzo delle Poste di Angiolo Mazzoni che progettò anche la Stazione ferroviaria. L'edificio delle Poste, situato in Piazzale dei Bonificatori (Largo XXVIII ottobre all'epoca della fondazione), è una delle opere più conosciute di Mazzoni che conciliava l'architettura razionalista con richiami all'avanguardia futurista. Piazza Roma è invece caratterizzata da condomini di impianto futurista realizzate nei primi anni quaranta. Palazzo M. oggi sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, è una costruzione voluta dal fascismo dalla caratteristica che ricalca la forma della lettera «M», iniziale di Mussolini. Nel Palazzo della Cultura, in Viale Umberto I, si trova la Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Latina, originariamente istituita nel 1937 con il nome di Pinacoteca di Littoria. La collezione, in parte dispersa nel periodo terminale della seconda guerra mondiale, è stata ricostituita ed ampliata e contiene dipinti di artisti dal XIX al XXI secolo. E ancora sono degni di menzione il palazzo dell'intendenza di Finanza; l'istituto Vittorio Veneto; il Palazzo di Giustizia; il Palazzo dell'Agricoltura; la Banca d'Italia; il Garage Ruspi; la Casa del Combattente; lo Stadio Comunale; le architetture residenziali INA, INCIS e ICP del Quartiere Nicolosi; Piazza del Quadrato; Piazza Dante i cui progetti sono presenti nell'Archivio «Oriolo Frezzotti» (architetto e urbanista);
è doveroso sottolineare anche il valore delle opere artistiche di Duilio Cambellotti (scultore, pittore, illustratore, scenografo, grafico e designer) che raccontano attraverso pittura, scultura e incisione l'epopea della bonifica e la nascita delle Città Nuove;
il recupero dei centri cittadini, il loro mantenimento, rappresenta un volano di sviluppo economico dalle enormi potenzialità. Esso può determinare un inesauribile programma di interventi mirati a garantire la vivibilità di intere aree urbane a vantaggio dei residenti, delle aziende coinvolte nei lavori. Un'azione del Governo, in tal senso, rappresenterebbe una fonte di valore aggiunto per l'economia dell'intera nazione;
sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e adottata nel 1972, l'Unesco riconosce che alcuni luoghi e alcune tradizioni sulla Terra sono di «eccezionale valore universale» tanto da far parte del patrimonio comune dell'umanità in quanto la loro perdita rappresenterebbe un danno irrecuperabile per tutta l'umanità;
tale Convenzione, per ciò che concerne il patrimonio «materiale», è stata recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 184 del 1977 «Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell'umanità»; mentre il decreto ministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007 disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione nazionale italiana per l'Unesco;
l'inserimento degli edifici di fondazione di Latina nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità Unesco porterebbe ad una maggiore attenzione per il suo valore artistico e storico agevolandone la valorizzazione e la protezione; entrare all'interno di un circuito riconosciuto a livello internazionale consentirebbe una straordinaria visibilità al sito, sviluppando una maggiore capacità attrattiva a livello turistico;
tale riconoscimento per la città di Latina potrebbe costituire il primo tassello per il riconoscimento del prezioso percorso delle città di fondazione, ovvero tutte quelle dislocate a breve distanza l'una dall'altra che hanno condiviso la stessa sorte: Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Pomezia;
la circostanza che nella 46a sessione del World heritage committee dell'Agenzia delle Nazioni Unite, a New Delhi, a luglio 2024 sia stata nominata Patrimonio dell'Unesco la Appia regina viarum rende ancor più urgente il riconoscimento delle Città di fondazione dal momento che I due itinerari potrebbero intersecarsi moltiplicando i benefìci per il territorio;
a tal proposito è utile però sottolineare che la via Appia si snoda da Roma a Brindisi seguendo, dopo il tratto campano, due tracciati – Appia Claudia e Appia Traianea – per complessivi 900 chilometri, rappresentando le relazioni millenarie tra i popoli italici e quelli del Mediterraneo congiungendo passato, presente e futuro e che la Provincia di Latina vanta tredici comuni attraversati dalla via Appia, quali Cisterna di Latina, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia, Minturno;
ad essere escluse sarebbero le parti che vanno dal XIX al XXIV miglio, ossia il tracciato dell'Appia che passa per i comuni di Genzano, Nemi, Lanuvio e Velletri. E ancora i comuni della Pianura Pontina con diramazione per Norba: Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina;
la decisione di eliminare quel tratto ha comportato la perdita di altri elementi caratteristici e celebri della via Appia (lunghi lastricati, miliari ancora in posto, tagliate e imponenti terrazzamenti, ponti tuttora in efficienza), elementi universalmente ricordati, come il lunghissimo rettifilo tra Roma e Terracina (oltre 90 chilometri, il Decennovium (il canale che fiancheggia l'Appia nella Pianura Pontina, alternativo alla strada nel viaggio come narra anche Orazio nella famosa Satira), e Tres Tabernae (la stazione di posta dove si fermò San Paolo per incontrare i cristiani che gli venivano incontro da Roma),
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte a includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco, nonché a includere nel sito identificato come Appia regina viarum anche il tratto del tracciato che ricade nella provincia di Latina, ad oggi escluso.
(7-00202) «Miele».
Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Rampelli n. 4-03488 del 25 settembre 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01468.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
AMORESE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania si svolge la 17a edizione del campionato europeo di calcio denominata «Uefa Euro 2024» che vede impegnate 24 selezioni nazionali contendersi il trofeo, tra cui i campioni uscenti dell'Italia dinnanzi ad oltre 2.7 milioni di spettatori totali;
ogni squadra, infatti, garantisce la presenza di numerosi tifosi al seguito della propria nazione, rendendo il trofeo una importante manifestazione sportiva ma anche sociale, con l'incontro tra popolazioni e culture differenti;
tuttavia, nonostante le premesse indirizzate ad una festa dello spirito sportivo, si sono verificati tre episodi che hanno interessato nostri connazionali in circostanze anomale e potenzialmente lesive di diritti fondamentali;
in data 15 giugno 2024 un gruppo di circa cinquanta tifosi italiani, usciti da una birreria nel centro di Dortmund, viene fermato dalla polizia tedesca e trattenuto in commissariato per identificazione fino a tarda notte ai sensi dell'articolo 35 del codice di polizia della Renaria Settentrionale-Vestfalia, ossia trattati come persone sospettate di reato o che potranno commettere reato, senza una giustificazione;
il giorno successivo i legali nominati effettuano accesso agli atti e apprendono che solo uno dei 50 avrebbe pagato una somma a titolo di cauzione e verosimilmente denunciato a piede libero, ed un altro è stato destinatario di provvedimento di daspo;
a quanto consta all'interrogante in data 20 giugno 2024 alla frontiera svizzero-tedesca sarebbe stato fermato un cittadino originario di Massa, facente parte del manipolo di tifosi identificati 5 giorni prima a Dortmund. Questo sarebbe stato respinto sulla base di un fantomatico divieto di ingresso nella città di Gelsenkirchen che però mai gli sarebbe stato in alcun modo comunicato o ritualmente notificato; tale restrizione alla libertà di circolazione è da ritenersi ad avviso dell'interrogante totalmente arbitraria, stante il libero ingresso in città di altri tifosi fermati il 15 giugno 2024 a Dortmund;
stessa sorte sarebbe toccata ad un ulteriore cittadino italiano identificato e tenuto in uno stato paragonabile al fermo, presso l'aeroporto di Gelsenkirchen in partenza per Lipsia per partecipare alla partita Italia-Croazia, anch'egli senza un apparente motivo;
in data 23 giugno 2024, infine, un furgone di tifosi provenienti da Massa viene fermato all'ingresso in Germania alle ore 23 circa e soltanto alle ore 5.00 del mattino principiano i controlli e le perquisizioni;
per l'interrogante, stando a quanto dallo stesso appreso, le gravi ed arbitrarie decisioni prese dalle autorità, irremovibili nonostante un ricorso amministrativo d'urgenza, hanno visto comminare il divieto di ingresso nella città di Lipsia a tre cittadini italiani che erano a Dortmund mentre gli altri 5 hanno la stessa sorte poiché viaggiavano sul medesimo un furgone di soggetti identificati la notte del 15 giugno 2024;
tali episodi non sono da ritenersi isolati, in quanto solo di recente si sono verificati arresti di cittadini italiani in trasferta a Praga per Praga-Fiorentina del giugno 2023, e arbitrari respingimenti ai cancelli dello stadio di Oporto prima della partita Porto-Inter del marzo 2023 –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
quali iniziative di competenza, alla luce di quanto descritto in premessa, intendano adottare presso le autorità tedesche per chiedere conto di questa arbitraria limitazione dei diritti soggettivi di cittadini comunitari.
(4-03079)
Risposta. — In occasione degli ultimi campionati di calcio maschile UEFA EURO 2024, l'Ambasciata d'Italia a Berlino e la rete consolare italiana in Germania, d'intesa con la Farnesina, hanno predisposto un articolato piano, destinato a fornire assistenza ai numerosi tifosi italiani recatisi in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.
Oltre al costante aggiornamento delle piattaforme digitali «Viaggiare Sicuri» e «Dove siamo nel Mondo» e all'ampliata reperibilità e conseguente operatività della rete consolare in Germania, il piano operativo ha incluso anche il cosiddetto Punto Italia, un consolato mobile frutto di un'iniziativa congiunta tra Polizia di Stato e Farnesina che ha permesso, in sinergia con le altre iniziative intraprese, di costituire un punto di assistenza costante e di prossimità per i tifosi italiani presenti nelle varie città in cui si sono tenute le partite in programma.
Il 15 giugno 2024, nelle ore antecedenti la partita, la polizia di Dortmund ha identificato e sottoposto a fermo preventivo 67 cittadini italiani, mentre erano intenti a prepararsi a scontri con i tifosi albanesi. All'atto del controllo, sono stati rinvenuti oggetti atti ad offendere (coltelli e cacciaviti), una bomba carta e numerosi passamontagna. Uno dei fermati è stato denunciato in stato di libertà per porto di coltello, un secondo fermato è stato segnalato in quanto in possesso del biglietto di ingresso allo stadio nonostante pendesse su di lui ti divieto esteso a livello internazionale di accesso agli impianti sportivi. Tutti i fermati sono stati inseriti dalla polizia di Dortmund nella lista delle persone segnalate per possibili turbative all'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, condivisa con altre forze di polizia, statali e federati.
Nelle prime ore del 20 giugno 2024, a Weil am Rhein (valico di frontiera tra Svizzera e Germania), la polizia tedesca ha sottoposto a controllo un van con otto passeggeri in possesso di tagliando di ingresso per l'incontro Italia-Spagna, disputato lo stesso giorno a Gelsenkirchen. Uno dei passeggeri è stato respinto alla frontiera, in quanto appartenente al gruppo sottoposto a fermo preventivo a Dortmund e perciò inserito nella lista menzionata in precedenza. A seguito di ciò, anche gli altri passeggeri presenti hanno deciso di fare rientro in Italia, unitamente al loro compagno di viaggio.
Nel pomeriggio della stessa giornata, un altro cittadino italiano è stato respinto dalla Bundespolizei presente all'aeroporto di Dortmund, in quanto rientrante tra coloro sottoposti a fermo preventivo a Dortmund il 15 giugno e inserito nella medesima lista.
La sera del 23 giugno 2024, la Bundespolizei a Kiefersfelden (valico di frontiera tra Austria e Germania) ha sottoposto a controllo un van con otto passeggeri, tra cui lo stesso soggetto già respinto alla frontiera il 20 giugno. Due degli altri passeggeri erano inseriti nella lista delle persone sottoposte a fermo preventivo il 15 giugno a Dortmund. All'interno del veicolo è stato reperito materiale riconducibile all'appartenenza a frange ultras. All'esito degli accertamenti, tutti i passeggeri sono stati respinti alla frontiera.
Il 24 giugno 2024 la Bundespolizei di Lipsia ha sottoposto a controllo un cittadino italiano in possesso di tagliando di ingresso all'impianto sportivo dove si sarebbe disputato l'incontro Italia-Croazia, nonostante il divieto di accesso agli impianti sportivi esteso a livello internazionale. All'esito degli accertamenti, il biglietto è stato annullato ed il soggetto segnalato per l'inottemperanza al divieto.
In tutti questi casi e in altri che hanno interessato nostri connazionali in Germania per gli eventi calcistici in questione, l'ambasciata a Berlino e la rete consolare italiana in Germania hanno svolto un costante monitoraggio ed una efficace azione di costante raccordo con le autorità tedesche competenti volta a fornire una capillare assistenza ai connazionali confluiti in occasione degli eventi sportivi.
I nostri funzionari in servizio in Germania si sono prontamente attivati nei confronti di tutti i connazionali che hanno manifestato la necessità di ricevere assistenza consolare in occasione delle varie partite della nazionale italiana di calcio, dall'emissione di documenti di viaggio di emergenza all'assistenza nelle interazioni con le autorità di polizia e sanitarie locali, favorendo anche il rilascio in tempi assai rapidi dei connazionali posti in stato di fermo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
ASCARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, attuativo dell'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulle ripartizioni delle risorse del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023, ha previsto una dotazione di 140 milioni di euro;
la materia è regolata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2017, che ha rivisto alcuni parametri della legge n. 250 del 1990, che regola l'assegnazione dei contributi all'editoria alle testate il cui capitale di maggioranza sia in capo ad associazioni, fondazioni, e/o cooperative senza fini di lucro;
l'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, come riporta testualmente il sito del Dipartimento dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone che «non possono accedere ai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati, o partecipati da società quotate in mercati regolamentari»;
da un semplice controllo all'anagrafe delle imprese, la società SES Spa di Messina, che fa capo alla Fondazione Bonino Pulejo, editrice della Gazzetta del Sud e proprietaria del Giornale di Sicilia di Palermo, risulta beneficiaria già dal 2019 di un importo di circa quattro milioni di euro l'anno di contributi all'editoria, nonostante sia partecipata con una quota rilevante del 33,53 per cento dalla Italmobiliare Spa di Bergamo, società con cento milioni di capitale sociale, quotata in Borsa, al segmento FTSE Italia Mid Cap, già dal 1980 –:
se non ritengano opportuno svolgere i controlli di competenza sulla circostanza segnalata ed eventualmente adottare iniziative volte a provvedere al pronto recupero delle somme indebitamente erogate in violazione di legge dal 2019 al gruppo citato in premessa, che non risulterebbe avere i requisiti previsti dalle norme che regolano il settore.
(4-02664)
Risposta. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023 e, in particolare, al contributo erogato a favore dell'impresa S.E.S. Società Editrice Sud Spa.
Ciò premesso, si segnala che l'impresa S.E.S. Società Editrice Sud Spa ha richiesto i contributi diretti all'editoria, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, per la testata «Gazzetta del Sud», per la prima volta in relazione all'annualità di contributo 2018.
In sede di istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunicato al competente ufficio del Dipartimento che il 31,10 per cento delle azioni della S.E.S Società Editrice Sud, pari a 29.275 euro, risultava detenuto dalla Italmobiliare società per azioni, società quotata in borsa, circostanza questa confermata anche dal Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza ad esito delle analisi cartolari dallo stesso parallelamente svolte.
In considerazione della previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 70 del 2017, richiamata anche nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, secondo cui «non possono accedere ai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati», il Dipartimento ha adottato, in data 18 luglio 2019. il provvedimento di esclusione dal contributo richiesto nei confronti della S.E.S. Società Editrice Sud Spa.
Successivamente l'articolo 1, comma 10-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in vigore dal 1° marzo 2020, ha operato un'interpretazione autentica del sopra citato articolo 3, comma 1, lettera c), disponendo che «non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».
Stante l'intervenuta interpretazione autentica operata dal legislatore e tenuto conto del fatto che solo il 31,10 per cento delle azioni della S.E.S. Società Editrice Sud risultava detenuto dalla società quotata in borsa Italmobiliare Società per azioni, il Dipartimento, anche a seguito dell'istanza di annullamento, in via di autotutela, del provvedimento di esclusione presentata dalla S.E.S. Società Editrice Sud Spa ha disposto l'ammissione al contributo per l'anno 2018 previo annullamento del precedente decreto.
In conclusione, anche per le successive annualità, essendo l'impresa risultata, all'esito delle verifiche istruttorie e dei controlli previsti per legge, in regola con i requisiti di accesso richiesti dalla normativa di settore, anche tenendo conto dell'interpretazione autentica operata dal legislatore nei termini sopra indicati, ha beneficiato dei contributi come pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Alberto Barachini.
ASCARI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
in data 4 gennaio 2021, Alex Bonucchi, tecnico specializzato della Sacmi, è deceduto per folgorazione mentre si trovava presso la piscina dell'hotel Amsterdam a Rouiba, in Algeria;
le autopsie condotte, sia ad Algeri il 7 gennaio 2021 che successivamente in Italia, hanno confermato che la causa della morte è stata una scossa elettrica;
la procura di Roma ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante dell'hotel, ma la sentenza finale ha assolto l'indagato, dichiarando che «la morte della vittima è stata causata da una scossa elettrica» ma che «il decesso è dovuto alle condizioni cardiache della vittima»;
la madre della vittima, Barbara Degli Esposti, ha denunciato varie irregolarità e incongruenze nelle indagini, tra cui il fatto che la salma del figlio sia stata restituita senza cuore e polmone destro, trattenuti per accertamenti di cui non ha mai ricevuto esito;
la signora Degli Esposti ha inoltre evidenziato la mancata comunicazione della prima udienza del processo penale, avvenuta a luglio 2022, e il cambio di versione riguardo alla presenza di un testimone oculare e alla chiusura della piscina per COVID-19;
la madre ha richiesto giustizia per la morte del figlio e un intervento delle autorità italiane, senza ricevere risposte adeguate –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e delle presunte irregolarità denunciate dalla famiglia della vittima e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per fare luce su quanto accaduto e garantire che venga fatta giustizia per la morte di Alex Bonucchi;
se il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare iniziative volte a sollecitare le autorità algerine a fornire chiarimenti dettagliati sulle indagini condotte, sulle cause del decesso e sul trattamento dei resti della vittima;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per assicurare che situazioni simili non si ripetano e per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini italiani all'estero;
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché vi sia adeguato supporto legale e consolare nei confronti della famiglia di Alex Bonucchi nelle varie fasi del procedimento giudiziario, inclusa quella conseguente all'eventuale presentazione di un ricorso in Cassazione.
(4-03033)
Risposta. — Il connazionale Alex Bonucchi, dipendente dell'azienda italiana SACMI, è deceduto il 4 gennaio 2021 all'interno dell'Hotel Amsterdam di Rouiba, a circa 40 chilometri da Algeri.
Appena appresa la notizia del decesso, l'ambasciata d'Italia ha prontamente assicurato ai congiunti del signor Bonucchi ogni possibile assistenza, mantenendosi in costante contatto anche con i legali italiano e algerino della famiglia.
Nel maggio del 2022 la procura di Rouiba ha archiviato il caso, stabilendo che i fatti non avessero rilevanza penale.
Il caso è stato poi riaperto e ha portato a un procedimento penale a carico del legale rappresentante della struttura alberghiera per omicidio colposo, conclusosi in primo grado il 23 luglio 2023 con l'assoluzione dell'imputato. Funzionari dell'ambasciata italiana e un interprete hanno assicurato la presenza alle varie udienze.
Il 10 febbraio 2024 il giudice ha confermato in appello la decisione resa in primo grado e ha rigettato la richiesta di parte di un indennizzo, quantificato in 500.000 euro. All'udienza erano presenti i familiari del connazionale, i loro legali, un funzionario dell'ambasciata e un interprete.
Presso la Corte Suprema, ultimo grado di giudizio possibile in Algeria, è attualmente pendente un ricorso avverso la sentenza di assoluzione.
Nel pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza della magistratura locale, l'ambasciata italiana è intervenuta più volte per chiedere alle competenti Autorità algerine che fosse fatta piena luce sull'accaduto. Si è tra l'altro provveduto ad agevolare un incontro dei familiari del connazionale con il procuratore generale e il giudice incaricato del caso presso il tribunale di Rouiba.
L'ambasciata ha – da ultimo – sollevato il caso di Alex Bonucchi nel corso di un incontro con il direttore generale per gli affari consolari del Ministero degli esteri algerino, ambasciatore Rachid Meddah, ribadendo la massima attenzione con la quale la sede continua a seguire il caso del nostro connazionale, sottolineando il rilievo mediatico assunto dalla vicenda in Italia ed esprimendo ancora una volta il vivo auspicio che vengano acclarate le cause che hanno portato al decesso.
L'ambasciata d'Italia ad Algeri, in stretto raccordo con la Farnesina, continuerà a seguire con la massima attenzione il caso, mantenendo un costante raccordo con i familiari e i legali, nonché sensibilizzando le competenti autorità locali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
ASCARI, PAVANELLI, MORFINO, BARZOTTI, QUARTINI, AURIEMMA, TRAVERSI, D'ORSO, CARAMIELLO, BRUNO, AIELLO, TUCCI, RICCARDO RICCIARDI, ALFONSO COLUCCI e CARMINA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
in data 25 giugno 2024, è stata resa nota la sentenza di assoluzione in secondo grado dell'ex sindacalista CISL, Raffaele Meola, accusato di violenza sessuale nei confronti di un'hostess all'aeroporto di Malpensa nel 2022;
la decisione della Corte d'appello ha suscitato indignazione e sconcerto tra l'opinione pubblica, in quanto la sentenza afferma che i 20 secondi impiegati dalla vittima per reagire siano «troppi» per configurare il reato di violenza sessuale;
tale affermazione rischia di favorire la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano violenze, oltre a creare un pericoloso precedente giuridico che potrebbe lasciare impuniti coloro che commettono reati di violenza sessuale;
la definizione di «consenso esplicito» manca di una chiara normativa nel nostro Paese, il che contribuisce a interpretazioni giuridiche distorte e a sentenze che risultano per gli interroganti aberranti come quella in oggetto;
la necessità di un'educazione sessuale e affettiva è fondamentale non solo per prevenire simili casi di violenza, ma anche per rendere consapevoli e proattivi tutti i soggetti coinvolti, dagli operatori alle istituzioni, nel supporto alle vittime –:
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali iniziative intenda adottare per affrontare la lacuna normativa relativa alla definizione di «consenso esplicito» nel contesto dei reati di violenza sessuale, al fine di prevenire interpretazioni giuridiche che possono portare a sentenze di assoluzione in casi di evidente violenza;
se il Ministro della giustizia ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a prevedere incontri di formazione per i magistrati e gli operatori del diritto, affinché vi sia una maggiore sensibilizzazione e competenza nella trattazione dei casi di violenza sessuale;
quali misure il Governo intenda adottare per promuovere l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole e nella società, al fine di prevenire la violenza di genere e di rendere consapevoli i cittadini e le cittadine dei diritti e dei doveri relativi al consenso nelle relazioni interpersonali;
quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere per garantire un maggior supporto psicologico e legale alle vittime di violenza sessuale durante l'intero iter giudiziario, al fine di evitare ulteriori traumi e vittimizzazioni secondarie.
(4-03048)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, traendo spunto dalla sentenza di assoluzione dell'ex sindacalista CISL, R.M., accusato di violenza sessuale nei confronti di un'hostess all'aeroporto di Malpensa nel 2022, solleva specifici quesiti in ordine ad iniziative, anche normative, che si intenda adottare «per affrontare la lacuna normativa relativa alla definizione di “consenso esplicito” nel contesto dei reati di violenza sessuale; [...] volte a prevedere incontri di formazione per i magistrati e gli operatori del diritto, affinché vi sia una maggiore sensibilizzazione e competenza nella trattazione dei casi di violenza sessuale; [...] per promuovere l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole e nella società, al fine di prevenire la violenza di genere e di rendere consapevoli i cittadini e le cittadine dei diritti e dei doveri relativi al consenso nelle relazioni interpersonali; [...] per garantire un maggior supporto psicologico e legale alle vittime di violenza sessuale durante l'intero iter giudiziario, al fine di evitare ulteriori traumi e vittimizzazioni secondarie».
Preliminarmente si rappresenta che, sulla vicenda giudiziaria richiamata dagli interroganti, con nota del 12 luglio 2024, il Procuratore del Tribunale di Busto Arsizio, opportunamente interpellato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha trasmesso una relazione che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito.
«Il procedimento penale relativo alla vicenda de qua veniva iscritto nel 2018 (n. R.G.N.R.....) e all'esito delle indagini veniva elevata nei confronti di M.R. la seguente imputazione: reato previsto e punito dagli articoli 609-bis comma 1 e comma 3 del codice penale, perché, quale rappresentante sindacale, incontrata D'A.B. per darle un parere sulle controversie in essere con il datore di lavoro della donna, con violenza ed abuso di autorità, la costringeva a subire atti sessuali. [...]. In Ferno (VA), il 12 marzo 2018».
In data 26 gennaio 2022 veniva pronunciata nei confronti dell'imputato sentenza di assoluzione, con la formula «perché il fatto non sussiste».
Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale — previo riconoscimento della piena attendibilità della persona offesa e dunque della veridicità del racconto da lei fornito – argomentava circa la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) non vi sarebbe stato alcun costringimento fisico, né alcun atto idoneo a superare la volontà contraria della p.o. per insidiosità o repentinità, giacché gli atti sessuali si sarebbero protratti per circa venti-trenta secondi, durante i quali la donna non avrebbe manifestato alcun dissenso;
b) non può desumersi la costrizione dal contesto ambientale, che non era tale da poter vanificare la reazione della vittima, trattandosi di un ufficio sito in una struttura pubblica, la cui porta di ingresso non è certo che fosse chiusa a chiave, sicché la p.o. era in condizione di potersi allontanare;
c) né, infine, vi sarebbe alcun abuso di autorità, atteso che tra imputato e persona offesa non vi era alcun rapporto di subordinazione, essendo entrambi assistenti di volo e non essendoci alcun rapporto gerarchico tra sindacalisti e lavoratori, ma ravvisando invece nel caso di specie un rapporto paritario e meramente confidenziale.
Inoltre, il Tribunale — con argomento ad abundantiam — sosteneva la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che M. – essendo collocato di spalle rispetto alla vittima – non era nelle condizioni di poter vedere in faccia la donna e di poterne apprezzare il dissenso rispetto agli atti compiuti, anzi, potendosi ragionevolmente ritenere – a parere del Tribunale — che la donna fosse consenziente per il solo fatto che subiva gli atti sessuali perseverando nella lettura dei documenti che aveva sotto mano.
Tali argomentazioni venivano criticate con atto di appello proposto da questo ufficio di Procura e tempestivamente depositato.
Nell'atto di impugnazione si valorizzavano le seguenti argomentazioni:
a) il requisito della violenza, necessario per integrare la fattispecie di cui all'articolo 609-bis c.p., può consistere, secondo la giurisprudenza, «anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi» [...] (Sentenza n. 27273 del 15 giugno 2010; nel medesimo senso anche Cass. pen., Sez. III, n. 31737/2020 e Cass. pen., Sez. III, n. 46170/2014); nel caso di specie, si riteneva che la reazione della vittima durata in tutto 20-30 secondi – compatibile con i normali tempi di reazione psichica alla violenza stessa (e con la valutazione delle possibili «vie di fuga», considerato che il fatto si verificò in un ufficio prossimo al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, in quel momento vuoto in quanto si era in orario extra-lavorativo) – fosse tale da consentire di qualificare l'azione dell'imputato come insidiosa e repentina;
b) un'interpretazione del concetto di violenza che escluda il ricorrere del reato in caso di reazioni come quella di specie — pari a 20-30 secondi — porterebbe al paradosso di ritenere violenza sessuale il palpeggiamento durato una frazione di secondo, al quale – per i più svariati motivi — la persona offesa sia stata in grado di reagire allontanandosi immediatamente, ed invece escludere che sia valenza sessuale un palpeggiamento odioso, insidioso e durato almeno venti secondi, valorizzando la (presunta) mancata reazione immediata della persona offesa per escludere la materialità del fatto;
c) si criticava la sentenza impugnata anche sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'abuso di autorità, così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27326 del 16 luglio 2020, secondo cui «in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'articolo 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali»; nel caso di specie, ad avviso di questo ufficio, il rapporto di autorità di M. discendeva proprio dal suo ruolo di sindacalista, dalla posizione di preminenza ed influenza che all'epoca dei fatti aveva all'interno del sindacato – tanto da decidere quali e quante rappresentanti sindacali indicare – e dunque dal possibile «appoggio» morale, sindacale, economico e giuridico che avrebbe potuto concedere alla D'A., la quale si era recata proprio da lui per ottenere un supporto concreto nelle diverse problematiche che la coinvolgevano (vertenze sindacali e giudiziarie) — sicché M. aveva abusato di questa sua posizione per compiere gli atti contestati;
d) infine, si criticava la sentenza impugnata sotto il profilo della mancata sussistenza del dolo, ritenendo che, da un lato, l'imputato non potesse invocare a propria scusa l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto, non configurabile nel delitto di violenza sessuale (Cass. Sentenza n. 2400 del 5 ottobre 2017), e dall'altro il contesto in cui si svolsero i fatti – avente ad oggetto tematiche di lavoro, avvenuto all'interno di un ufficio (e non in un locale notturno, ad esempio), tra due persone che mai prima di quel momento avevano manifestato interesse l'uno per l'altra – non poteva dirsi tale da indurre M. a ritenere che la vittima potesse essere consenziente (tutto ciò a prescindere dal rilievo, valorizzato nelle motivazioni della sentenza, secondo cui M. – essendo posto di spalle rispetto alla persona offesa – non si sarebbe potuto rendere conto delle sue manifestazioni di mancato gradimento), né, infine, quella presunta «acquiescenza» – durata un lasso di tempo ristrettissimo, pari a quello della violenza sessuale, e dunque 20-30 secondi – poteva certamente essere indicativa del consenso della donna, corrispondendo piuttosto al tempo di reazione alla sorpresa, prima, e allo spavento, subito dopo, derivanti dall'atto sessuale subito — reazione del cosiddetto freezing.
Tali argomentazioni non venivano evidentemente ritenute meritevoli di condivisione da parte dalla Corte d'appello di Milano, che in data 24 giugno 2024 rigettava l'appello presentato da questo Ufficio e confermava la sentenza di assoluzione emessa in I grado. Ad oggi non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza d'appello.
Questa la vicenda giudiziaria, non può che evidenziarsi come le questioni sollevate dall'interrogante investano aspetti ed istituti di indole squisitamente giuridica, rimessi alla valutazione e alle competenze dell'autorità giudiziaria; le ragioni di eventuale dissenso, rispetto alle motivazioni esposte nelle sentenze del giudice di merito, possono e debbono essere formulate utilizzando i rimedi impugnatori appositamente previsti dall'ordinamento.
Sul punto mi preme soltanto evidenziare come la giurisprudenza di legittimità si sia pienamente conformata all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul – che impegna gli Stati a punire qualsiasi «atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale» nonché «altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso» — affermando a più riprese, nei reati contro la libertà sessuale, il principio fondamentale della presunzione del dissenso (confrontare ex multis, Cass. Sez. III, n. 19599 del 10 maggio 2023; n. 7873 del 19 gennaio 2022; n. 22127 del 23 giugno 2016, secondo cui «Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa» –, e ancora Cass. Sez. III, n. 2400 del 5 ottobre 2017; n. 17210 del 10 marzo 2011, secondo cui «l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»).
A tali conclusioni si perviene in quanto «non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996, un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita» (Cass. Sez. 3, n. 49597 del 9 marzo 2016).
Sul piano più generale, deve essere segnalato che il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica è da tempo all'attenzione del legislatore, il quale ha costruito – specie negli ultimi anni – un solido impianto normativo, lavorando con continuità, pur nel succedersi delle diverse compagini governative, con la più ampia e trasversale convergenza politica.
Alla luce dell'aumento esponenziale dei numeri di questo fenomeno, questo Governo è intervenuto con ulteriori momenti normativi al fine di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Tra gli interventi di maggior rilievo si annovera indubbiamente la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», il cui impianto è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione; essa recepisce le istanze più urgenti emerse durante i lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e le osservazioni contenute nella relazione finale della precedente Commissione parlamentare di inchiesta.
Il nostro impegno non è limitato all'intervento legislativo appena illustrato ma è, altresì, orientato a un costante monitoraggio e controllo dei fenomeni criminosi nei confronti dei cosiddetti soggetti fragili e ad una efficace formazione degli operatori.
Sul versante formativo, è stato rafforzato l'Osservatorio permanente interno al Dicastero, che va ad affiancarsi alla cabina di regia interistituzionale e all'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.
Compito dell'Osservatorio permanente – che opera in dialogo costante con il Consiglio Superiore della Magistratura e con la Scuola della Magistratura – è quello di stabilire una interlocuzione proficua con gli uffici giudiziari al fine di: monitorare il fenomeno della violenza di genere, anche attraverso l'estrazione di dati giudiziari e statistici, per individuare le criticità riscontrate nell'ambito dell'attività giudiziaria; raccogliere e diffondere le buone pratiche organizzative adottate; proporre soluzioni tecniche e formulare eventuali proposte normative in funzione di una sempre maggiore efficienza dell'impianto normativo vigente.
Oltre ad agire su prevenzione e tempi di risposta dell'azione giudiziaria, interverremo anche sul versante della formazione degli operatori del settore.
A tale fine il Ministero della giustizia, in occasione del contributo annuale alla redazione delle Linee programmatiche della Scuola Superiore della Magistratura, ha proposto di ampliare le sessioni formative sul tema della violenza di genere, valorizzando il profilo della condivisione di questi momenti con tutti gli operatori della giustizia che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima di violenza. Si è manifestata, infatti, l'esigenza di un modello formativo sperimentale, con particolare riferimento alla previsione di laboratori con esperienze e saperi differenti a confronto.
E poiché la formazione deve abbracciare anche la fase del trattamento penitenziario, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai percorsi formativi già attivati, ha avviato la necessaria interlocuzione con la Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia del Ministero dell'interno per fruire di specifici moduli formativi.
Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, evidenzio l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito web dedicato (Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato) nell'ambito del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per lo sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata dei servizi medesimi.
Il Portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.
Infine, al fine di favorire al massimo la formazione e cultura della parità nelle scuole, il Ministero dell'istruzione e del merito è costantemente impegnato in diverse azioni finalizzate a promuovere l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole e nella società, in ottemperanza alle Linee guida nazionali adottate con nota 5515 del 27 ottobre 2017 Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.
Ognuna di essa è volta a far affermare la cultura del rispetto.
Di seguito si riportano sinteticamente le azioni più rappresentative:
in data 23 novembre 2023 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura avente come oggetto «Prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica – iniziative rivolte al mondo della scuola», finalizzato a realizzare una serie di iniziative congiunte, rivolte alle studentesse e agli studenti, alunne ed alunni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica;
è attivo il Portale «NOISIAMOPARI.IT» (www.noisiamopari.it), nato per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie;
è stato rinnovato il Protocollo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della salute «Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione», il quale prevede, tra le aree di intervento individuate, la prevenzione delle malattie trasmissibili [...] tramite attività strutturali di formazione, la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso interventi sulle tematiche della salute riproduttiva, dell'affettività e dell'educazione globale alle relazioni, la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e di ogni forma di violenza e discriminazione;
in data 20 marzo 2024 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e del merito e Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi – Cnop, per promuovere la cultura della salute e del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado. Il complesso delle attività previste dal protocollo d'intesa trovano, inoltre, solidi riferimenti nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica (legge n. 92 del 2019 e decreto ministeriale n. 35 del 2020 recante le «Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica»), in particolare negli aspetti riguardanti i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come elementi fondamentali che sorreggono la convivenza civile, il valore delle regole della vita democratica, nonché i concetti di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale;
è pienamente operativo il Safer Internet Centre (SIC) Generazioni Connesse, il centro nazionale per la promozione dell'uso sicuro e positivo del web rivolto alle generazioni più giovani, alunni e studenti, coinvolgendo attivamente anche insegnanti, genitori, enti, associazioni e aziende per rendere la Rete un ambiente migliore con attività che propongono strumenti (in)formativi utili a promuovere un uso positivo e critico della Rete e a prevenire possibili situazioni di disagio.
Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse è co-finanziato dalla Commissione europea ed è coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 2012, inoltre è realizzato in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in rete: autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Polizia di Stato, gli atenei di Firenze e «La Sapienza» di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net, l'Ente autonomo Giffoni Experience.
Il progetto prevede linee di ascolto e di segnalazione per problematiche legate alle attività online, riservate agli utenti della Rete per segnalare la presenza Online di materiale pedopornografico e ogni genere di contenuto illegale o potenzialmente dannoso, presente sul web. Le hotlines sono direttamente collegate con la Polizia postale ed è possibile fare segnalazioni anche in maniera anonima. Il Ministero prevede circa un milione di euro per ogni edizione biennale del SIC, di cui il 50 per cento è co-finanziato dalla Commissione europea.
Il Safer Internet Centre prevede 7 macro-azioni, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazione online per docenti, incontri e seminari tematici di approfondimento; inoltre fornisce supporto e aiuto, online e telefonico, a studenti, genitori e docenti che incontrano difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie digitali.
Tra le azioni più rilevanti del SIC è doveroso citare il percorso e-learning rivolto ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di una ePolicy interna d'istituto. Si tratta di un documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di cittadinanza digitale (articolo 5 legge n. 92 del 2019), volto a promuovere le competenze di prevenzione dei rischi online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che utile ad individuare azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF (Piano triennale per l'offerta formativa) delle scuole;
il Ministero dell'istruzione ha voluto dare un segnale forte di ripresa anche delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, mettendo a disposizione delle scuole specifiche risorse finanziarie per porre in essere iniziative a carattere nazionale, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche e creare una rete nazionale finalizzata al contrasto del disagio giovanile. Al riguardo la legge 29 maggio 2017, n. 17, ha attribuito alla Scuola un ruolo centrale per la realizzazione di azioni preventive che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. A tal fine, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo destinato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto il rifinanziamento del suddetto fondo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
In conclusione, con rimpianto normativo messo in campo e gli investimenti e le risorse stanziate nel campo della formazione e dell'educazione, questo Governo ha attivato, con vigore e determinazione, un percorso trasversale atto a diffondere i valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
ad ottobre 2024, la giornalista Martina Mazzaro di Tva Vicenza è stata minacciata di morte da un giovane in una zona degradata, nota per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti, mentre esercitava il proprio dovere di informare;
la Procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto in relazione all'episodio, motivando la richiesta con la necessità di contestualizzare il comportamento dell'indagato rispetto al luogo, alle condizioni psico-fisiche ed alla condizione sociale dello stesso, sostenendo che tali circostanze possano far dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), il sindacato giornalisti Veneto e l'ordine dei giornalisti hanno espresso forte preoccupazione per un provvedimento che ritengono contrario al diritto, sottolineando come il lavoro giornalistico, anche nelle zone a rischio, debba essere tutelato senza eccezioni, in quanto la libertà di stampa è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana;
la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Vicenza ad avviso dell'interrogante potrebbe costituire un pericoloso precedente, legittimando implicitamente minacce e intimidazioni nei confronti dei giornalisti impegnati in attività di cronaca in aree socialmente problematiche –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti suesposti e quali iniziative intendano intraprendere per garantire una protezione efficace ai giornalisti che operano in aree ad alto rischio, assicurando che possano svolgere il loro lavoro senza timore di ritorsioni o minacce;
se ritengano opportuno adottare iniziative normative in materia di reati contro la persona, per rafforzare le tutele con particolare riferimento alle minacce rivolte ai giornalisti durante lo svolgimento della loro attività professionale;
se non ritengano opportuno promuovere programmi di formazione specifici per le forze dell'ordine, al fine di migliorare la prevenzione e la gestione delle situazioni di rischio in cui possono trovarsi i giornalisti durante lo svolgimento del loro lavoro.
(4-03062)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante traendo spunto dall'aggressione subita da una giornalista della rete locale TVA Vicenza mentre svolgeva un servizio giornalistico e dalla successiva richiesta di archiviazione dell'episodio denunciato, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, che a dire dell'interrogante potrebbe costituire «un pericoloso precedente, legittimando implicitamente minacce e intimidazioni nei confronti dei giornalisti impegnati in attività di cronaca in aree socialmente problematiche», solleva specifici quesiti in ordine alle iniziative che si intendano intraprendere «per garantire una protezione efficace ai giornalisti che operano in aree ad alto rischio [...]», ad «iniziative normative in materia di reati contro la persona, per rafforzare le tutele con particolare riferimento alle minacce rivolte ai giornalisti durante lo svolgimento della loro attività professionale» nonché a «programmi di formazione specifici per le forze dell'ordine, al fine di migliorare la prevenzione e la gestione delle situazioni di rischio in cui possono trovarsi i giornalisti durante lo svolgimento del loro lavoro».
Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 15 luglio 2024, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, opportunamente interpellata dall'articolazione interna del Ministero, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.
«Riscontro la richiesta di informazioni indicata in oggetto per rappresentare quanto segue:
il 7 ottobre 2023 M.M. denunciava alla Questura di Vicenza di essere stata oggetto di minacce da parte di una persona mentre eseguiva un servizio giornalistico per l'emittente televisiva TVA nel parco pubblico di Campo Marzo; [...] in base alle riprese video eseguite dalla M. l'uomo veniva identificato dal personale della Sezione Volanti, prontamente intervenuta sul posto, nel cittadino pakistano I.U.;
il procedimento nei confronti dell'I. era iscritto al n. [...] r.g. mod. 21 della Procura di Vicenza; il 29 dicembre 2023.il sostituto [...] formulava richiesta di archiviazione sul presupposto che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna (“... appare necessario contestualizzare il comportamento dell'indagato, al luogo – contesto assai noto per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti –, alle proprie condizioni psicofisiche ed alla propria condizione sociale. È quindi evidente che in un luogo socialmente così complicato, l'utilizzo di una telecamera possa innescare reazioni incontrollate che fanno dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato”);
è stato dato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale; allo stato non risulta proposta opposizione né vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso».
Il procedimento penale è ancora sub iudice e non definito con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Dalle notizie comunicate dalla prefettura di Vincenza emerge, inoltre, che l'aggressore è un cittadino pakistano entrato nel territorio nazionale in data 5 febbraio 2009, attraverso la frontiera aeroportuale di Milano/Malpensa, come lavoratore subordinato nell'ambito delle quote di cui al decreto flussi per il 2006.
Il predetto, dopo aver fatto regolare ingresso in Italia, ha richiesto e ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ha soggiornato sul territorio nazionale in stato di regolarità fino al 29 aprile 2021 (data di scadenza dell'ultimo titolo di soggiorno) per essere stato poi destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (di seguito TUI), datato 23 giugno 2022.
In seguito all'episodio di aggressione in danno della giornalista, lo straniero, in esecuzione del provvedimento di trattenimento ex articolo 14 TUI emesso dal questore di Vicenza, è stato collocato presso il CPR di Macomer (NU), da cui è stato dimesso in data 17 novembre 2023, in quanto il giudice del tribunale di Cagliari, competente sull'istanza di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel frattempo presentata dall'espellendo, non ha provveduto alla convalida del provvedimento restrittivo emesso dal questore di Nuoro.
L'interessato, successivamente alla dimissione dal CPR, si è reso irreperibile sul territorio nazionale; la domanda di protezione internazionale esaminata con procedura accelerata è stata pertanto rigettata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari.
Questa la vicenda giudiziaria, si evidenzia che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'Autorità giudiziaria, che ha già conferito le più opportune deleghe di indagine; lo scrutinio e la valutazione giuridica, sub specie iuris, dell'evento in parola restano quindi demandati alle competenze della magistratura.
Ciò posto, è dovere di uno Stato democratico tutelare la sicurezza dei giornalisti, predisponendo un solido sistema di garanzie per consentire ai giornalisti e ai professionisti dei media di svolgere il loro compito fondamentale «sul campo».
La legislazione attualmente vigente si rivela adeguata a garantire loro il diritto all'integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla non discriminazione, fornendo una tempestiva ed efficace protezione individuale ai giornalisti e agli altri professionisti dei media, la cui sicurezza sia minacciata dal rischio di minacce e attacchi fisici, con una decisa azione di contrasto, in sede penale, delle aggressioni e molestie, fisiche e verbali, aggravate se commesse durante le manifestazioni, dei danneggiamenti alle attrezzature, delle intimidazioni e minacce anche via web, soprattutto con i social media, con la previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
All'azione repressiva si affianca una costante azione di prevenzione messa in campo dalle Istituzioni, finalizzata a ridurre i rischi di azioni potenzialmente ingiustificate o sproporzionate e ad assicurare ai giornalisti una protezione efficace da parte delle forze dell'ordine.
Al riguardo, è fondamentale l'azione che svolge il «Centro di coordinamento dell'attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti », istituito con decreto del ministro dell'interno il 21 novembre 2017.
Presieduto dal Ministro dell'interno e composto dal Capo della Polizia, dal presidente e dal segretario generale della Federazione stampa italiana e dal presidente e dal segretario generale dell'Ordine dei giornalisti, il Centro di coordinamento, attraverso il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti, interessati, promuove approfondimenti e analisi sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formula proposte finalizzate alla individuazione di mirate strategie di prevenzione e contrasto.
Grazie a questa azione trasversale e di leale cooperazione tra le istituzioni, le forze di polizia e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa, risultano in calo gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, come emerge dai dati pubblicati nell'ultimo rapporto del Centro di coordinamento, realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale: sono stati 26 gli episodi di intimidazioni perpetrati nei confronti dei giornalisti nel primo trimestre del 2024 (in calo del 7,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i casi registrati erano stati 28), 14 dei quali riferibili a contesti politico/sociali e 12 ad altri contesti; quanto al modus operandi, le intimidazioni via web risultano 8, al pari dei danneggiamenti, le scritte ingiuriose/minacciose 4, al pari delle minacce verbali (4 episodi).
Pur a fronte della tendenza decrescente appena illustrata, resta alta l'attenzione del Governo sul fenomeno, che non soltanto danneggia i singoli, ma colpisce al cuore il principio della libertà di stampa, garantita dalla Costituzione tra i presidi del sistema democratico.
Volge proprio in questa direzione il disegno di legge A.S. n. 466, attualmente all'esame del Parlamento, recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato», teso a rafforzare la libertà e il pluralismo dei media.
Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l'approvazione, nelle more, della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico, al fine di assicurare il giusto contemperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI e CHERCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
gran parte dell'informazione in Italia è oggi filtrata dalle principali piattaforme digitali: social browser e motori di ricerca perlopiù statunitensi;
come noto, attraverso la scelta dei loro algoritmi, questi colossi hanno il potere di selezionare quali notizie possano essere filtrate – e quali no – ai cittadini italiani ogni giorno;
dal 2019 opera in Italia un'agenzia statunitense denominata Newsguard, «Il Guardiano delle Notizie» che lavora a stretto contatto, per sua stessa ammissione, con browser motori di ricerca e social network assegnando, dopo l'azione a giudizio dell'interrogante arbitraria di suoi agenti preposti «bollini rossi» o «bollini verdi» a giornali regolarmente registrati e siti di informazione;
l'agenzia statunitense Newsguard nel suo sito italiano scrive, senza specificare meglio: «Le entrate di NewsGuard provengono da fornitori di servizi internet, browser, motori di ricerca, piattaforme di social media, sistemi ospedalieri, agenzie pubblicitarie, enti e aziende che operano nei settori dell'istruzione, della ricerca, della protezione del brand, e altri, che pagano per utilizzare le valutazioni e le schede informative di NewsGuard e i dati ad esse associati»;
Newsguard è un'agenzia nata nel 2018 negli Stati Uniti: I due fondatori sono il giornalista Steven Brill e Gordon Crovitz, l'ex proprietario, del giornale, conservatore statunitense The Wall Street Journal, nonché ex vice presidente esecutivo di Dow Jones nato, dunque, per filtrare l'informazione per browser, social e piattaforme digitali negli Stati Uniti, Newsguard ha iniziato ad operare anche in alcuni Paesi europei, Italia compresa, sollevando diversi quesiti su diritti fondamentali legati alla libertà di informazione e di stampa;
dal sito italiano dell'agenzia Usa, si nota, sulla parte dei finanziamenti «I nostri investitori», che dei filantropi indicati non venga specificata la cifra versata, ma, in modo poco trasparente, solo l'ordine di grandezza in modo «decrescente»;
tra questi destano, a parere dell'interrogante, particolari preoccupazioni: la «Knight Foundation», sotto, a quanto costa all'interrogante, l'occhio di diverse inchieste giornalistiche per la poca trasparenza dei suoi fondi, il colosso della pubblicità mondiale Publicis e Tom Ridge, il primo direttore dell'«Homeland Security», ufficio creato nel 2003 da George W. Bush e responsabile di una delle pagine liberticide più oscure dell'occidente;
il terzo posto dei «finanziatori» di Newsguard compare, inoltre, Publicis, il colosso mondiale della pubblicità online che, secondo alcuni analisti recentemente (Lee Fang), avrebbe addirittura integrato la «vostra tecnologia» nell'erogazione della pubblicità, penalizzando in automatico i siti e i giornali con il famigerato «bollino rosso», determinando a questi ultimi ingenti perdite economiche e l'impossibilità di concorrere con i giornali con il «bollino verde»;
l'operato di Newsguard ha destato la critica di diversi accademici negli Stati Uniti come i docenti Nolan Higdon e Susan Maret i quali, in un loro scritto, hanno invitato tutte le istituzioni (soprattutto scolastiche) a rifiutare il filtro di NewsGuard affermando quanto segue: «La leadership e la missione di Newsguard operano in contrasto con i principi di educazione democratica [...] Nella migliore delle ipotesi, NewsGuard è uno strumento discutibile per la ricerca di informazioni, la ricerca e l'alfabetizzazione, ed è in contrasto con gli interessi a lungo termine di studenti e docenti»;
il cofondatore di Newsguard Crowitz, in una email al giornalista Matt Taibi, ha recentemente ammesso che l'agenzia ha lavorato per il Pentagono statunitense per contrastare i «nemici» degli Stati Uniti: Russia e Cina;
un'agenzia creata negli Stati Uniti da uno dei personaggi più potenti della Borsa di Wall Street, come espressione diretta dei gangli del potere Usa e con riferimenti diretti a Nsa, CIA e Council of Foreign Relation, ha il potere di dare bollini di «verità» a chi fa informazione in Italia;
l'obiettivo di Newsguard, come dichiarato recentemente dai suoi agenti in alcune apparizioni pubbliche, è quello del «prebunking» ed a tal fine si riporta una dichiarazione estremamente preoccupante per il futuro della libertà di informazione in Europa, rilasciata dalla presidentessa della Commissione europea Ursula Von Der Leyen secondo la quale si debba passare «dal debunking al prebunking», facendo un parallelo con la vaccinazione preventiva come modello migliore di riferimento per estirpare la disinformazione –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda a tutela e a protezione della libertà di informazione, salvaguardando il diritto all'informazione e il diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati;
di quali elementi disponga in ordine ai nominativi dei browser e dei motori di ricerca con i quali Newsguard sta collaborando e all'eventualità che Newsguard stia prendendo finanziamenti pubblici e stia ricevendo o abbia ricevuto finanziamenti diretti dall'Unione europea o dalle istituzioni dei Paesi in Europa dove opera.
(4-03188)
Risposta. — L'interrogazione in esame riguarda le attività e le modalità con cui opera la società NewsGuard Technologies Inc. e il tema del pluralismo dell'informazione. In particolare, l'interrogante sostiene che, poiché l'informazione in Italia è filtrata dalle principali piattaforme digitali, per lo più americane, gli algoritmi utilizzati da parte di questi colossi del web determinerebbe una selezione delle informazioni a cui possono accedere i cittadini italiani.
L'interrogante afferma che la società NewsGuard – il «Guardiano delle Notizie» che, dichiaratamente, lavora a stretto contatto con browser, motori di ricerca e social network – valuterebbe l'attendibilità di siti web e fonti di informazione online attribuendo in maniera arbitraria «bollini rossi» o «bollini verdi» a giornali regolarmente registrati e siti di informazione. L'interrogante aggiunge che, nel sito italiano, NewsGuard dichiara che le proprie entrate provengono da «fornitori di servizi internet, browser, motori di ricerca, piattaforme di social media, sistemi ospedalieri, agenzie pubblicitarie, enti e aziende che operano nei settori dell'istruzione, della ricerca, della protezione del brand, e altri, che pagano per utilizzare le valutazioni e le schede informative di NewsGuard e i dati ad esse associati».
Circa la compagine societaria di NewsGuard, a parere dell'interrogante destano particolari preoccupazioni sia la poca trasparenza delle modalità di finanziamento che gli investitori stessi, tra i quali vi sarebbero personalità legate al mondo della finanza e del Governo USA, oltre al colosso della pubblicità mondiale Publicis, il quale avrebbe «integrato la tecnologia NewsGuard nell'erogazione della pubblicità», penalizzando in automatico i siti e i giornali con il famigerato «bollino rosso», determinando a questi ultimi ingenti perdite economiche e l'impossibilità di concorrere con i giornali con il «bollino verde».
Ciò premesso, l'interrogante chiede se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se NewsGuard stia ricevendo finanziamenti pubblici.
Per quanto consta al Governo, NewsGuard è un ente noto per la sua professionalità nell'effettuare attività di fact-checking e di contrasto della disinformazione, anche in collaborazione con Governi occidentali. Come si evince dalle notizie pubblicate sul sito della NewsGuard Technologies Inc., i fondatori, amministratori delegati, co-redattori e investitori sono Steven Brill e Gordon Crovitz, che ne detengono i diritti di gestione e controllano i prodotti editoriali.
NewsGuard è un'organizzazione a scopo di lucro; la maggior parte delle sue entrate proviene dalla concessione in licenza dell'accesso ai suoi database ad aziende, organizzazioni di formazione, sistemi ospedalieri e altri enti del settore privato. Una parte dei ricavi deriva, inoltre, da enti governativi occidentali, che prendono in licenza i dati di NewsGuard sulle campagne di disinformazione sponsorizzate da Stati.
I prodotti forniti da NewsGuard includono: I) Valutazione dell'affidabilità delle fonti di notizie: NewsGuard impiega un gruppo di giornalisti per valutare ed esaminare l'affidabilità delle fonti di notizie sul web aperto, sui social media e sulle piattaforme di contenuti. Ad ogni sito viene assegnato un punteggio da 0 (inaffidabile) a 100 (altamente affidabile), sulla base di nove criteri apolitici che ne determinano il grado di credibilità e trasparenza. Le testate giornalistiche valutate da NewsGuard rappresentano il 95 per cento dell'engagement online in Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. L'accesso a questo database è a pagamento. II) Dalla valutazione di affidabilità è ricavato un sistema di valutazione per i siti web di notizie e informazione, accessibile tramite estensioni del browser e applicazioni mobili. L'accesso è a pagamento eccetto per gli utenti del browser Microsoft Edge, che possono utilizzare il sistema gratuitamente per concessione di Microsoft. III) Misinformation Fingerprints: NewsGuard cataloga le principali narrazioni false (dichiarate tali sulla base di sistemi di fact-checking) che si diffondono in rete, aggiornando continuamente un database accessibile online, a pagamento. IV) Misinformation risk briefings e State-sponsored disinformation risk briefings: newsletter settimanali sui trend di misinformazione e disinformazione.
Quanto al quesito sollevato dall'interrogante, Newsguard non riceve contributi dal Governo italiano.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora regolarmente, a titolo gratuito, con NewsGuard in alcune attività di sensibilizzazione su narrative, attori e tecniche della disinformazione straniera. A titolo di esempio, rappresentanti di NewsGuard Italia hanno partecipato ad eventi organizzati dalla Farnesina su tali argomenti. Al Meeting di Rimini, il 21 agosto 2024, un rappresentante di NewsGuard ha partecipato al panel intitolato «Combattere la disinformazione» insieme a rappresentanti del Ministero degli esteri, IDMO – Osservatorio Italiano per i Media Digitali, Torcha e Atlantic Council.
Quanto al dipartimento per l'informazione e l'editoria, questo non ha rapporti in essere o passati con Newsguard. Il dipartimento promuove politiche per un sistema editoriale dell'informazione (quotidiani e periodici) indipendente, trasparente, solido e plurale, segnatamente attraverso il sostegno economico al pluralismo, con particolare attenzione agli editori piccoli e locali. Le politiche del dipartimento sono incentrate sul rafforzamento della professionalità giornalistica e, quindi, sulla valorizzazione del lavoro giornalistico e sugli incentivi per le offerte editoriali innovative e la transizione digitale.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Alberto Barachini.
AURIEMMA, FEDE e CHERCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dell'investimento 1.8 – Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi – del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato predisposto un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e a potenziare la struttura dell'Ufficio per il processo, con l'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti, dando altresì supporto ai giudici nell'attuazione della transizione digitale della giustizia;
sin da subito l'apporto degli addetti agli uffici del processo e delle figure tecniche a supporto hanno evidenziato nei numeri un importante ed essenziale apporto per la macchina della giustizia riducendo, da un lato, i tempi per la definizione dei processi e, particolarmente dall'altro, l'abbattimento cronico dell'arretrato;
con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n- 56 si è manifestata la volontà di procedere alla stabilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, dei lavoratori precari del PNRR di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 rientranti nella figura di addetti all'Ufficio del processo e delle unità di cui all'articolo 13 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero le seguenti figure tecniche di tecnico IT senior, tecnico IT junior, tecnico di contabilità senior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia senior, tecnico di edilizia junior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione e operatore di data entry, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risulteranno in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti;
va considerata la gravissima carenza di personale che affligge l'amministrazione della giustizia e le previste, future, dimissioni del personale a tempo indeterminato, secondo quanto riportato da alcune organizzazioni sindacali, è verosimile che nel 2026 l'organico della giustizia si attesterà intorno alle 18.000 unità, significativamente al di sotto delle necessità della stessa –:
come i Ministri interrogati intendano provvedere a un piano di assorbimento delle unità sopracitate in considerazione delle carenze, presenti e future, negli uffici dell'amministrazione, senza attendere di ritrovarsi impreparati a luglio 2026, adottando iniziative volte a predisporre un piano di fabbisogno adeguato allo scopo.
(4-03207)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, prendendo spunto dal piano di reclutamento straordinario di personale amministrativo messo in atto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), chiedono di sapere «come i Ministri interrogati intendano provvedere a un piano di assorbimento delle unità sopra citate in considerazione delle carenze, presenti e future, negli uffici dell'amministrazione, senza attendere di ritrovarsi impreparati a luglio 2026, adottando iniziative volte a predisporre un piano di fabbisogno adeguato allo scopo».
In apertura si rimarca che, per effetto delle procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi, poste in essere in base al piano straordinario di reclutamento di personale a tempo determinato per la realizzazione delle linee progettuali del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla data del 30 luglio 2024, risultano in servizio, complessivamente 12.166 unità di personale PNRR.
Ora, proprio per dare continuità al personale in servizio, garantendo contestualmente l'efficienza nell'allocazione delle risorse per l'Ufficio per il processo, il Ministero della giustizia, per il tramite del competente Dipartimento, ha prorogato, alla data del 30 giugno 2026, ove fosse prevista una scadenza differente, la durata del contratto di lavoro già sottoscritto da tutto il personale assunto a mezzo di procedure concorsuali autorizzate nell'ambito dei progetti di cui al PNRR
Si segnala, ancora, che il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, all'articolo 22, autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1 ° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che abbiano lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026.
In quest'ottica, la scelta di prorogare i contratti di lavoro in vigore e l'impegno di portare a termine il reclutamento di 3.946 nuovi A.U.P.P. entro giugno 2024, rappresentano attività volte proprio a mettere il personale assunto nella posizione di possedere il requisito minimo già previsto dalla legge per la stabilizzazione (servizio protratto per ventiquattro mesi).
Ciò premesso quanto alle iniziative intraprese va, altresì, evidenziato che la stabilizzazione del personale è soggetta, secondo le disposizioni normative che la autorizzano, a vincoli ben precisi, essendo infatti soggetta ad una «selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti».
Su quest'ultimo punto occorre precisare che, ad oggi, il profilo di A.U.P.P. non è contemplato nelle piante organiche dell'Amministrazione giudiziaria; tuttavia, si segnala che il Ministero della giustizia, per mezzo della competente articolazione ministeriale, ha avviato una serie di attività volte a dare piena operatività a tale figura professionale.
In questo senso si segnalano gli aumenti di dotazione organica riconosciuti finanziariamente (1.947 unità per l'area III – articolo 13-bis del decreto-legge n. 75 del 2023), nonché i lavori e gli incontri finalizzati all'adozione del nuovo Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
BARBAGALLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in data 26 dicembre 2018, il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, è stato colpito da un sisma che ha provocato una vittima, diversi feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;
in conseguenza dell'evento sismico, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato stabilito fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 732 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023);
prorogata al 31 dicembre 2023 anche la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2019), la relativa gestione straordinaria, la struttura commissariale e il relativo personale, nonché per i termini per le assunzioni di personale da parte della città metropolitana di Catania (articolo 1, comma 733 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023);
dopo un'accurata indagine, sono state definite le zone rosse in cui le case dovevano essere delocalizzate e abbattute, rispettando la metratura della casa da abbattere come stabilito dal decreto ministeriale, per queste famiglie è stato previsto un rimborso;
ad oggi, molte famiglie, anche con la certezza che la loro casa sarà demolita, starebbero ancora pagando il mutuo chiedendosi se questo sia giusto;
a parere dell'interrogante, sarebbe opportuno prevedere per queste famiglie la possibilità di aprire una trattativa con le banche affinché sia concessa l'estinzione della parte di mutuo ancora da saldare o un eventuale agevolazione sul debito residuo –:
quali iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, affinché sia garantito il massimo sostegno da parte degli istituti bancari, a queste famiglie.
(4-01977)
Risposta. — Sulla scorta degli elementi pervenuti, è emerso che la gran parte degli istituti di credito ha sospeso, per tutta la durata dell'emergenza, il pagamento degli interessi e della sorte capitale gravanti sui mutui relativi agli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 2018 oggetto di interrogazione.
Ad ogni modo, risulta che numerose famiglie colpite dal sisma hanno, comunque, ritenuto opportuno procedere al pagamento limitatamente agli interessi.
Si è verificato che gli istituti di credito hanno inviato richieste di pagamento delle rate di mutuo nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dello stato di emergenza e quello, successivo, di ripristino dello stesso.
Inoltre, i proprietari degli immobili danneggiati fruiscono di un contributo erogato dal Commissario per l'emergenza – direttore generale della protezione civile regionale, a condizione che non si disponga di altro immobile distante non più di 30 chilometri dall'edificio danneggiato.
In particolare, l'ordinanza commissariale n. 18 del 21 dicembre 2020 prevede, in favore dei proprietari di edifici danneggiati dal sisma e giacenti in zona di rispetto di faglia attiva e capace, un contributo pari al 100 per cento per la demolizione dell'immobile, lo spianamento della superficie di sedime, l'acquisto o, in alternativa, la ricostruzione in altro sito di immobile equivalente, a norma, in uno dei nove Comuni colpiti dal sisma.
Si precisa che, su 58 edifici oggetto di delocalizzazione, 56 sono stati già demoliti ed 1 è in corso di demolizione; la quasi totalità dei proprietari degli edifici delocalizzati ha provveduto all'acquisto di un immobile sostitutivo, come previsto dalla citata ordinanza commissariale.
Tutti coloro che hanno optato per l'acquisto di altro immobile già esistente hanno visto l'erogazione del contributo alla stipula del preliminare: le somme sono state trasferite al notaio designato che ha effettuato il pagamento in favore del venditore alla stipula dell'atto.
Pertanto, gli istituti di credito hanno provveduto, a garanzia del credito, ad iscrivere ipoteca sul nuovo immobile in luogo di quella gravante su quello danneggiato e demolito, nonché a riscuotere la rata di mutuo, dovendosi ritenere conclusa la fase di ricostruzione per i cittadini interessati.
Nel caso in cui si opti per la diversa soluzione della ricostruzione in altro sito, i contributi vengono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, previo ottenimento del titolo edilizio da parte del comune.
Sempre in relazione alle iniziative assunte dal Governo, si evidenzia che, a seguito della proroga – sino al 31 dicembre 2024, senza soluzione di continuità – dello stato di emergenza nazionale, nella seduta del 23 aprile 2024 il Consiglio dei ministri ha disposto lo stanziamento di risorse pari ad euro 1.700.000, a valere sul fondo per le emergenze nazionali, specificatamente finalizzate all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione per fanno in corso.
L'eventuale estinzione anticipata del mutuo o comunque l'ottenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, correlate alla pendenza dell'emergenza e della ricostruzione, potrebbero, del resto, influire sulla quantificazione del contributo per la ricostruzione, per propria natura teso ad assicurare un indennizzo in conseguenza del danneggiamento di beni immobili.
In particolare, risultando l'indennizzo correlato al danno patrimoniale patito per effetto del sisma, un tale danno si manifesterebbe con una diversa consistenza prendendo in esame un soggetto che abbia interamente pagato il mutuo per l'acquisto dell'immobile danneggiato dal sisma ovvero un soggetto che abbia beneficiato di un'estinzione anticipata del finanziamento. A fronte di situazioni fattuali differenti, sarebbe difficilmente giustificabile la corresponsione del medesimo indennizzo economico a carico della finanza pubblica.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
BENVENUTO e MACCANTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come riportato da fonti di stampa la Corte d'appello di Torino ha assolto dall'accusa di maltrattamenti una coppia originaria della Romania e proveniente da un campo nomadi, accusata di aver picchiato le tre figlie. Secondo i giudici, la violenza dei genitori nei confronti delle bambine non rappresenta in questo caso un reato, perché il «contesto» e le esperienze di vita avrebbero portato la coppia a credere che «l'unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia» fosse la violenza;
la storia familiare inizia nel 2016 quando, nell'ambito di un progetto del comune, la madre e i quattro figli (tre bambine e un bambino) lasciano il campo nomadi per stabilirsi in un alloggio a Torino, dove il padre va a fare visita di tanto in tanto. Poche settimane dopo, un'operatrice sociale nota che la donna ha una ecchimosi all'altezza dell'occhio e raccoglie la confidenza di una delle bambine, secondo la quale il padre avrebbe nuovamente aggredito la moglie. Dopo una serie di accertamenti, inizia il processo a carico dei genitori, accusati di maltrattamenti nei confronti delle bambine. La sentenza di primo grado si chiude nel 2021 con la condanna di entrambi i coniugi a due anni e sei mesi;
come dinanzi esposto, in appello la decisione viene ribaltata. La Corte ha preso atto che nessuno ha mai visto sulle bambine segni di violenza e ha concluso che «l'intensità delle percosse non fosse elevata». Le maestre hanno anche dichiarato che a scuola le bimbe si presentavano vestite e pulite. L'accusa di maltrattamenti è però caduta per l'aspetto psicologico. Dopo che la difesa ha evocato «l'abituale contesto violento dei campi rom», i giudici hanno richiamato «le peculiari condizioni del contesto familiare» sostenendo che ci fossero «notevoli dubbi sulla coscienza e la volontà degli imputati» di commettere un reato. Secondo la Corte, il padre e la madre «sapevano assumere anche quel ruolo di genitori amorevoli che, in quanto tale, non è compatibile con la consapevolezza di sottoporre le bambine a un regime di vessazioni». Due persone che, per formazione e impostazione mentale, «consideravano il metodo delle percosse come l'unico disponibile». Senza volerlo, l'imputata aveva addirittura confessato: «Io le sculacciavo quando erano discole, ma non perché sono una mamma cattiva: è per quello che facevano»;
la pronuncia de quo ad avviso degli interroganti si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata, dove in casi non dissimili si è addirittura arrivati alla condanna ad un anno e sette mesi di reclusione di un genitore che aveva schiaffeggiato la figlia;
a parere degli interroganti nulla può giustificare violenze e maltrattamenti perpetrati ai danni di minori, ed è importante che sia fatta luce e giustizia vera su questa vicenda deprecabile, perché sia chiaro che nel nostro Paese atteggiamenti simili non possono essere tollerati in alcun modo –:
se e quali iniziative di carattere normativo ritenga opportuno adottare per risolvere le criticità esposte in premessa onde scongiurare il grave impatto dell'allarmante fenomeno criminale della violenza in famiglia.
(4-03152)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo si prende spunto da quanto appreso da fonti di stampa in ordine alla sentenza della Corte d'appello di Torino che ha assolto una coppia rumena proveniente da un campo nomadi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni delle «tre figlie». In particolare, secondo i giudici d'appello, il reato non risulterebbe integrato per dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo a causa delle «peculiari condizioni del contesto familiare» che avrebbero indotto i due genitori «a considerare il metodo delle percosse come l'unico disponibile», ribaltando così la sentenza del 2021 di condanna della coppia a due anni e sei mesi di reclusione.
In merito al contenuto dell'interrogazione, il Ministero della giustizia ha subito attivato le ricerche per acquisire le informazioni necessarie presso l'ufficio giudiziario interessato.
Dalle indagini svolte è emerso che il Presidente della Corte d'appello di Torino ha trasmesso la relazione già redatta su richiesta dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia di cui, per completezza, si riportano alcuni stralci:
«Il processo riguardava il reato di maltrattamenti in famiglia contestato a due genitori di nazionalità rumena, commesso ai danni di tre delle figlie minori.».
La sentenza di primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato contestato consistito, nella sua componente oggettiva...
«Ciò che la sentenza in oggetto non ha ritenuto sufficientemente provato... è stato l'elemento soggettivo, e cioè la consapevolezza e la volontà da parte dei genitori imputati di sottoporre le figlie ad una attività vessatoria tale da determinare in esse una abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza... In sostanza, non si è ritenuto provato che... gli imputati si fossero rappresentati che le loro condotte di, peraltro limitata, violenza fossero tali da determinare nelle minori una condizione di effettiva sofferenza.».
A questo punto ciò su cui va fatta chiarezza è che nella sentenza emessa dalla Corte di appello non è presente alcun riferimento all'ambiente del campo rom, né ad un supposto clima di violenza cui le minori si sarebbero assuefatte e che avrebbe legittimato le violenze.
L'unico accenno a tale argomento è contenuto nella sentenza di primo grado, laddove viene riportata la frase di uno degli psicologi dei servizi sociali sentiti quali testi nel dibattimento avanti il tribunale.
«L'assoluzione dei due imputati è dipesa dall'assenza della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della presenza dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in capo ai due genitori... Pertanto, non si è data alcuna legittimazione all'uso della violenza nell'educazione e nella crescita dei figli (non importa se di etnia rom o meno), ma si è ritenuto che, in questo specifico caso, gli atteggiamenti dei due genitori, pur deprecabili e integranti l'elemento materiale del reato, non fossero connotati dalla coscienza e volontà di maltrattare i figli..».
Dalla relazione in parola, dunque, emerge che la decisione della Corte si fonda unicamente sulla ritenuta mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato.
Orbene, quanto alla normativa volta a contrastare il fenomeno delle violenze familiari, deve ricordarsi che la specifica fattispecie di reato è disciplinata dall'articolo 572 del codice penale che prevede, per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la pena da tre a sette anni di reclusione.
La norma in commento, inoltre, al secondo comma, contempla, altresì, aggravante della cosiddetta «violenza assistita», quando la stessa si consuma in presenza o in danno di minori, offrendo una risposta alla crescente esigenza di tutela dei soggetti considerati «vulnerabili» e bisognosi di particolare attenzione.
Nondimeno, giova sottolineare che il Ministero della giustizia ha adottato diverse iniziative, di natura amministrativa, per monitorare e prevenire i fenomeni di violenza, anche domestica: 1) con circolare n. 119199 del 20 giugno 2017 è stato istituito il monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Misure previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori; si fa presente, inoltre, che con circolare del Ministero della giustizia n. 257481 del 27 dicembre 2018, sono state apportate delle modifiche alla circolare del 20 giugno 2017 sopra citata; 2) la preposta articolazione del D.A.G. partecipa ai lavori del «Tavolo di coordinamento per la costituzione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato», istituito presso il Ministero della giustizia (con atto sottoscritto in data 29 novembre 2018) per dare attuazione, in ambito nazionale, alle prescrizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato».
Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, si evidenzia l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito web dedicato (portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato) nell'ambito del tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per Io sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata, dei servizi medesimi.
Il portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.
Il Ministero della giustizia garantisce la piena collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte ad attivare un percorso trasversale atto a diffondere i valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.
Infine, con la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», sono state introdotte nuove e più incisive misure per rendere più efficace la protezione preventiva e ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere.
L'impianto di tale intervento normativo è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.
Tra le misure più rilevanti si evidenziano:
l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, includendovi i cosiddetti reati – spia commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive, per i quali peraltro viene prevista la procedibilità d'ufficio;
l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza – a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche –, nonché delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale;
l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali, previste dal Codice antimafia, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati, prevedendo, per la misura della sorveglianza speciale, l'applicazione con modalità di controllo elettroniche (cosiddetto braccialetto), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
al fine di velocizzare i processi, anche nella fase cautelare, l'estensione del novero delle fattispecie per le quali è assicurata trattazione prioritaria, includendovi diversi reati che si consumano in ambito familiare o in danno di familiari;
l'obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, al fine di soddisfare l'esigenza di formazione specialistica, anche del personale della magistratura, operante in questo delicato settore;
l'introduzione di termini stringenti per la richiesta (per il Pubblico ministero 30 giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro) e l'applicazione (per il giudice 20 giorni dal deposito dell'istanza) di misure cautelari;
l'estensione dell'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per chi, entro le 48 ore dal fatto, sarà inequivocabilmente individuato quale autore di una delle condotte di violazione dei provvedimenti; di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
l'estensione dell'applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere nel caso di manomissione dei cosiddetti braccialetti elettronici nonché l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), anche al di fuori dei limiti di pena previsti;
l'aggravamento degli obblighi a carico del condannato per accedere alla sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione con esito favorevole a specifici percorsi di recupero;
la semplificazione del meccanismo, in favore delle vittime o dei loro eredi, che vengano a trovarsi in uno stato di bisogno in conseguenza dei gravi reati previsti dalla legge n. 122 del 2016, per il conseguimento di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato.
Giova, altresì, evidenziare che sarà di certo avviata a breve una riflessione finalizzata ad intervenire normativamente su quelle condotte e quei comportamenti che, condizionati culturalmente, vengono talvolta accettati, approvati o addirittura incoraggiati da determinati gruppi culturali pur rappresentando fattispecie di reato nel nostro ordinamento, in tal modo impedendo che determinate condotte possano essere scriminate, invocando, a propria ragione o scusa, usanze o costumi contrari alla Costituzione italiana o alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
BOLDRINI, ASCARI, BAKKALI, CASU, DI BIASE, FORATTINI, GHIO, GHIRRA, GUERRA, MALAVASI, MARINO, PAVANELLI, ROGGIANI, SCARPA, ZAN, SERRACCHIANI. — Al Ministro della salute, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
notizie di stampa («Noi donne lasciate sole», centinaia di consultori cancellati in tutta Italia per i tagli al Welfare, in «la Repubblica», 8 gennaio 2024) confermano che – secondo gli ultimi dati disponibili – i consultori pubblici dell'intero Paese continuano a subire chiusure o drastici depotenziamenti a causa dei tagli al welfare e della conseguente assenza di investimenti;
si ricorda che i consultori, istituiti dalla legge n. 405 del 1975, sono uno strumento fondamentale per attuare servizi a tutela della salute delle donne, in virtù di un approccio multidisciplinare che non prevede soltanto attività e assistenza di tipo medico, ma anche psicologico, sociale e culturale;
malgrado ciò, l'andamento generale vede non solo diminuire i consultori territoriali per l'assenza di finanziamenti, ma anche focalizzare la loro attività in maniera prevalente sulla maternità, a discapito dei servizi di assistenza sociale e psicologica, nonché di tipo culturale. La penalizzazione degli organici, e conseguentemente delle attività, va peraltro a svantaggio dei soggetti a basso reddito, dal momento che i servizi offerti dai consultori sono gratuiti;
si evidenzia, inoltre, che nei consultori viene registrata l'esorbitante presenza di ginecologi e personale che esercitano obiezione di coscienza sulla legge n. 194 del 1978, in linea con l'altissimo tasso di obiezione rilevato tra i medici e il personale sanitario nazionale, al punto di rendere problematica se non addirittura impraticabile l'interruzione di gravidanza in molte zone del Paese: le donne che vogliono ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza troppo spesso faticano a reperire informazioni, devono attendere molto tempo per abortire oppure sono costrette a spostarsi in un'altra regione per accedere all'intervento –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti succitati;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per garantire rifinanziamento, potenziamento e riqualificazione dell'intera rete nazionale dei consultori pubblici, anche attraverso l'assunzione di personale con differenti competenze e professionalità, così da assicurare il prezioso approccio «organico» che tali strutture dovrebbero mettere in atto.
(4-02137)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.
I consultori familiari (CF), fin dalla loro istituzione, sono stati realizzati sul territorio nazionale con tempi e modalità diversi a seguito delle relative leggi regionali.
Negli anni, inoltre, sono intervenuti diversi cambiamenti nelle necessità dell'utenza, ma è stata sempre ferma intenzione mantenere vitali ed operativi i CF, ripensando il loro ruolo alla luce dei nuovi bisogni della società, con la consapevolezza che investire nelle attività dei CF significa promuovere salute al presente e risparmiare in futuro sui costi delle malattie per i singoli e per la collettività.
In attuazione dell'investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA» della Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, del sub intervento 1.3.2.2.1 «Implementazione di 4 flussi informativi a livello regionale (riabilitazione territoriale, cure primarie, ospedali di comunità e consultori)», il Ministero della salute ha attivato, nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), appositi Gruppi di lavoro con le regioni e i rappresentanti di altre istituzioni, per predisporre i primi flussi informativi, tra i quali vi è l'istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai CF (SICOF), allo scopo di rilevare le prestazioni erogate da tali servizi.
Altresì, il Programma nazionale equità nella salute, previsto nell'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022)8051 del 4 novembre 2022, interviene nelle sette regioni classificate meno sviluppate dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e individua alcune aree per le quali è più urgente intervenire: l'area di intervento denominata «il genere al centro della, cura» è dedicata al rafforzamento dei CF delle sette suddette regioni.
Il Programma, gestito dal Ministero della salute e attuato dalle regioni e dalle Asl, sostiene interventi di adeguamento infrastrutturale e di potenziamento tecnologico delle sedi consultoriali delle citate regioni, nonché progetti di «rafforzamento dei servizi consultoriali» tramite l'acquisizione di personale per la sperimentazione di percorsi e modelli organizzativi.
La riqualificazione dei CF comporta anche e necessariamente uno spostamento delle risorse da altri servizi in modo più funzionale ed adeguato alle nuove esigenze dell'utenza.
Tale programmazione ricade nella sfera di competenza delle regioni e deve essere attuata nell'ambito dell'autonomia regionale, secondo quanto previsto dal Titolo V della Costituzione. Al riguardo, nell'ultima relazione annuale concernente l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), trasmessa al Parlamento il 12 settembre 2023 e relativa ai dati dell'anno 2021, si evidenzia che la concentrazione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, tra cui l'IVG, in alcune strutture piuttosto che in altre è legata alla programmazione regionale, volta alla razionalizzazione delle reti di assistenza nel territorio.
Inoltre, a tutela del diritto all'IVG, sono state elaborate nel 2020 le «Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine», grazie alle quali la donna può ora accedere anche a procedure di IVG con l'utilizzo di farmaci, presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all'ospedale ed autorizzate dalla regione, nonché consultori, oppure in ambiente day hospital.
Il ricorso all'aborto farmacologico, però, varia molto tra le regioni sia in ordine al numero di interventi, sia al numero di strutture che lo offrono. Ciò dipende dall'organizzazione della rete consultoriale, in capo esclusivamente alle regioni, che in questi anni hanno sviluppato modelli anche molto differenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione ospedale-territorio.
Per migliorare i servizi offerti, è auspicabile l'attivazione, all'interno del CF stesso, dell'integrazione tra figure a competenza prevalentemente sanitaria e quelle a competenza psicologica, educativa e socioassistenziale, nonché con le associazioni del terzo settore, attraverso un lavoro di équipe.
Si ricorda che, al fine di rimuovere ostacoli alla piena attuazione del diritto all'IVG in sicurezza e riservatezza, il Ministero della salute ha finanziato per l'anno 2022 un progetto CCM, per la realizzazione di «Interventi per il miglioramento della qualità dei dati, dell'offerta e dell'appropriatezza delle procedure di esecuzione e della divulgazione delle informazioni sull'interruzione volontaria di gravidanza», sottoscrivendo un accordo di collaborazione con l'istituto superiore di sanità.
Il progetto, iniziato il 25 ottobre 2022, ha come finalità, comune al Ministero della salute e alle regioni, di garantire l'applicazione della legge n. 194 del 1978 in un'ottica di completa tutela della maternità.
Infatti, tutte le azioni (anche interventi di natura sociale e socio-sanitaria integrata) volte ad aiutare la donna per superare le eventuali cause di induzione all'interruzione di gravidanza, di offerta di sostegno medico e psicologico nell'intero percorso, assumono particolare importanza.
Il Ministro della salute: Orazio Schillaci.
BONELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
il territorio dell'Emilia-Romagna nel maggio 2023 è stato interessato da una serie di eventi alluvionali e geologici prodotti da un fronte meteorologico occluso di origine atlantica, alimentato a sua volta da un ciclone mediterraneo, che ha generato sulla regione piogge persistenti, allagamenti, straripamenti e frane dal 2 al 17 maggio 2023;
secondo i dati registrati dall'Ispra la precipitazione cumulata mensile che ha superato i 450 millimetri in varie località causando l'esondazione di 21 fiumi e allagamenti diffusi in ben 37 comuni;
con il decreto 3 maggio 2023 è stata adottata la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile delle zone colpite dagli eventi alluvionali;
ai sensi del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le imprese agricole che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione avrebbero potuto accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;
i fondi stanziati risultano del tutto insufficienti per far fronte alle necessità e in particolare ai danni che, dalla ricognizione effettuata da regione, Protezione civile ed enti locali, ammontano a quasi 9 miliardi di euro;
le promesse sono state tante, ma dopo 100 giorni dall'alluvione si può dire che gli impegni presi con famiglie e imprese sono state del tutto disattese;
rappresentativo di ciò, come riporta, oggi 1° settembre 2023, il «Corriere della Sera», è la storia del signor Fabrizio Galavotti presidente della cooperativa Cab Terra, che denuncia pubblicamente di non aver ricevuto nemmeno un centesimo di risarcimento, ma in tanti lo hanno conosciuto su giornali e tv come «l'eroe di Ravenna»;
nei giorni dell'alluvione il signor Galavotti ricevette una drammatica telefonata dalla Prefettura: «Il torrente è troppo gonfio, le idrovore non ce la fanno più. Se rompe l'argine Ravenna finirà allagata...abbiamo necessità di deviarlo, possiamo allagare i suoi terreni?». Il signor Galavotti non ci pensò nemmeno un secondo e disse: «Forza, fate quello che dovete» e qualche ora dopo 200 ettari della sua e di altre cooperative erano sommersi dall'acqua, sacrificati per salvare Ravenna;
i danni quantificati per il signor Galavotti ammontano a un milione 800 mila euro, per le altre a cooperative a 20 milioni;
per quel gesto il Presidente della Repubblica Mattarella, in visita a Ravenna, volle incontrarlo e ringraziarlo personalmente per il gesto fatto in quei giorni drammatici;
dopo oltre tre mesi i suoi terreni sono ancora invasi dal limo e la fertilità anche per i prossimi anni sembra abbastanza compromessa, da qui la necessità di fare dei lavori straordinari ed urgenti in modo da ricreare la flora microbica per tornare a renderli coltivabili e produttivi. Ciò comporta delle spese aggiuntive non indifferenti;
a fronte di questo i ristori già quantificati tardano ad arrivare, pertanto al danno si aggiunge la beffa, perché chi non può sopportare, come il signor Galavotti, spese aggiuntive rischia di fallire –:
quali siano gli impedimenti nello stanziare i ristori per famiglie e aziende previsti dal decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
se non ritengano opportuno i Ministri interrogati, ognuno per le responsabilità, adottare tutte le iniziative necessarie affinché i fondi stanziati siano al più presto erogati al fine di ricostruire un clima di fiducia con le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione evitando anche fallimenti di imprenditori come il signor Galavotti.
(4-01511)
Risposta. — Sulla scorta degli elementi pervenuti, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le imprese agricole che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione, potevano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva.
Lo stesso articolo ha previsto una dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale, pari a 100 milioni di euro, di cui 50 milioni destinati all'incremento della dotazione del fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 50 milioni di euro destinati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali. A tale riguardo, a favore della regione Emilia-Romagna, è stata erogata la somma complessiva di euro 48.200.648,38, di cui euro 8.000.000 a titolo di anticipo con decreto ministeriale 11 agosto 2023 ed euro 40.200.648,38 a titolo di saldo con decreto ministeriale 26 febbraio 2024, da destinare agli interventi di ripristino delle strutture aziendali e per i danni alle produzioni zootecniche compresa l'apicoltura; la regione ha comunicato di aver ricevuto n. 433 domande per un importo richiesto di circa 65 milioni di euro.
Con riferimento al fondo mutualistico nazionale, finanziato per 50 milioni di euro, allo stato attuale sono stati emessi n. 2 decreti di pagamento in acconto da parte di Agea Op per complessivi euro 10.705.561,40 e, precisamente, con un primo decreto di autorizzazione al pagamento a titolo di acconto del 50 per cento, è stato erogato un importo complessivo di euro 856.780,47 a favore n. 838 beneficiari e, con un successivo decreto di autorizzazione al pagamento a titolo di acconto del 30 per cento è stato erogato un importo complessivo di euro 9.848.780,93 a favore n. 1.096 beneficiari.
Inoltre, a fronte dello stesso evento è stata attivata, in aggiunta agli interventi di cui sopra anche la riserva di crisi, di cui al Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2023/1465 che ha recato una dotazione di euro 100.000.000; alla data del 31 gennaio 2024 a favore delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna è stata erogata la somma complessiva di euro 98.863.330,98.
Per completezza di informazioni e con particolare riguardo all'azienda C.a.b. Ter.ra. Soc. Coop. Agr., segnalata dall'interrogante, a fronte dei danni alle produzioni agricole, risultano ad oggi erogate da Agea in favore della predetta cooperativa agricola le somme di euro 772.703,18 a valere sulla riserva di crisi di cui al Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2023/1465, ed euro 137.755,19, delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 61 del 2023, a titolo di anticipo, pari al 30 per cento dell'importo del danno stimato pari ad euro 459.183,95. Ad oggi l'azienda segnalata ha ricevuto euro 910.458,37, ai quali, al termine delle procedure di pagamento, si aggiungeranno euro 321.428,76, portando l'aiuto a complessivi euro 1.231.887,13.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
BONELLI e FRATOIANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il Coordinamento nazionale mare libero (Co.Na.Ma.L.) è impegnato da anni con iniziative in diverse regioni del nostro Paese, per contrastare e contestare le proroghe illegittime delle concessioni balneari. Proroghe che la giurisprudenza ha già ampiamente confermato essere contrarie al diritto dell'Unione europea;
l'intento del Co.Na.Ma.L. e di altre associazioni e comitati già attivi da anni in molti territori italiani è quello di intervenire sulle istituzioni nazionali per chiedere di assumersi finalmente la responsabilità di applicare le leggi europee e nazionali e di riaffermare la proprietà pubblica del demanio marittimo come bene collettivo, e per contrastare i provvedimenti illegittimi delle amministrazioni comunali di tutto il Paese, quasi sempre più favorevoli agli interessi privati dei concessionari gestori degli stabilimenti che ai diritti dei cittadini;
il 13 maggio 2024 il Co.Na.Ma.L. ha ricevuto una diffida da parte di Associazioni di categoria Concessionari demaniali marittimi a uso turistico ricreativo dell'Emilia-Romagna, che contestano l'uso, del tutto legittimo secondo gli interroganti, di comunicazioni diffuse anche via social da parte dal Coordinamento mare libero, sul tema della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo; nella suddetta diffida si fa riferimento alle comunicazioni diffuse via social da parte del Coordinamento, addirittura come «foriere di potenziali lesioni dell'ordine pubblico», e si chiarisce la possibilità di, richiedere un «risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in ragione delle suddette condotte, ivi compresi quelli che dovessero derivare da richieste di terzi ai concessionari, quali il settore alberghiero e ricettivo»;
nella lettera di diffida, infine, si chiede di comunicare «per conto di quali e quanti soci agisca l'Associazione mare libero, atteso che le comunicazioni predette sono state inviate in ragione di una supposta e non provata rappresentatività della stessa di interessi diffusi, di cui non vi è traccia negli atti pubblici relativi alla medesima». Anche in risposta a questa richiesta contenuta nella diffida, giova sottolineare che il 16 maggio 2024, il Coordinamento ha ricordato che «la rappresentatività del Co.Na.Ma.L. è stata riconosciuta in giudizio dal TAR Campania, VII, 4282-2023: "Con specifico riferimento alle Associazioni di Promozione Sociale, il Consiglio di Stato, ha affermato che 'gli enti collettivi e in primo luogo le associazioni, ove presentino determinati requisiti da accertare caso per caso (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità e, in talune circostanze, anche collegamento con il territorio), sono legittimati all'impugnazione a tutela di interessi collettivi, a prescindere da una specifica disposizione legislativa' (sezione terza, sentenza n. 7850/no2020)"». A tal fine, è espressamente previsto che l'Associazione svolga l'attività di «promozione di procedimenti giudiziari, ricorsi, esposti, denunce, rivolti alla tutela dell'ambiente e dei diritti dei fruitori delle spiagge»;
per come scritta e pensata, la citata diffida al Co.Na.Ma.L., sembra essere più che altro una sorta di intimidazione verso il Coordinamento e più in generale verso legittime iniziative di sensibilizzazione e protesta di attivisti e liberi cittadini –:
se il Governo risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano mettere in atto al fine di tutelare e garantire pienamente la partecipazione democratica e la libera attività svolta pacificamente da associazioni, comitati e liberi cittadini, contrastando conseguentemente le diffide «bavaglio» e le querele temerarie presentate sempre più spesso nei loro confronti e a fini frequentemente intimidatori da parte di portatori di interesse.
(4-02845)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito ad una diffida che il Coordinamento nazionale mare libero (Co.Na.Ma.L.), impegnato da anni con iniziative volte a contrastare e contestare le proroghe delle concessioni balneari, avrebbe ricevuto da parte di Associazioni di categoria Concessionari demaniali marittimi a uso turistico ricreativo dell'Emilia-Romagna, il deputato interrogante chiede di sapere: «se il Governo risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano mettere in atto al fine di tutelare e garantire pienamente la partecipazione democratica e la libera attività svolta pacificamente da associazioni, comitati e liberi cittadini, contrastando conseguentemente le diffide “bavaglio” e le querele temerarie presentate sempre più spesso nei loro confronti e a fini frequentemente intimidatori da parte di portatori di interesse».
Preliminarmente si rappresenta che questa Amministrazione non è a conoscenza della diffida, di cui sarebbe destinatario il Co.Na.Ma.L., con cui le Associazioni di categoria Concessionari demaniali marittimi a uso turistico ricreativo dell'Emilia-Romagna – nel contestare, a dire degli interroganti, l'uso di comunicazioni diffuse anche via social da parte del Coordinamento mare libero, sul tema della durata delle concessioni demaniali marittime – farebbero ad esse riferimento come «foriere di potenziali lesioni di ordine pubblico».
Ciò premesso e al netto della vicenda giuridica di contorno relativa alla direttiva Bolkestein, non costituente oggetto precipuo dell'interrogazione, in materia di contrasto alle cosiddette «diffide bavaglio», massima è l'attenzione del Governo.
Com'è noto, è all'esame del Parlamento il disegno di legge A.S. n. 466, recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato», approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il cui iter non è giunto a conclusione.
In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948 ai quotidiani on line, in tal modo coprendo eventuali vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web.
In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale, si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato, al fine di consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene, inoltre, prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.
Inoltre, in linea con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottempera alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.
La modifica legislativa tende, altresì, a tutelare in maniera piena i giornalisti nei confronti delle querele temerarie attraverso la modifica dell'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nell'ottica di salvaguardia della dignità e dell'onore, si prevede infine la modifica dell'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo, introducendo la possibilità che il giudice ordini ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato di diffamazione o agevolare la commissione di altre condotte delittuose.
Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l'approvazione, nelle more, della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico, al fine di assicurare il giusto contemperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
BOSCHI e FARAONE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, che regolamenta per il triennio 2023-2028 l'attività svolta dalla servizio radiotelevisivo pubblico, non tiene conto delle numerose richieste avanzate dell'Ente nazionale sordi circa l'implementazione dei servizi di informazione per le persone sorde, condivise, tra l'altro, con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
l'Ente nazionale sordi, in particolare, aveva avanzato la richiesta di tradurre tutte le edizioni giornaliere del telegiornali regionali Tg3 in lingua dei segni (Lis), in luogo dell'unica edizione giornaliera attualmente prevista: l'articolo 9, comma 2, del nuovo contratto nazionale di servizio, tuttavia, si limita a prevedere di «tradurre in lingua dei segni (Lis) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3», non offrendo concrete garanzie circa la traduzione in Lis in tutte le edizioni quotidiane dei telegiornali regionali, ostacolando così la fruibilità dell'informazione, per le persone sorde;
le richieste non recepite nel nuovo contratto nazionale di servizio Rai, avanzate dall'Ente nazionale sordi, riguardavano, inoltre, l'incremento del numero delle edizioni al giorno di telegiornali in Lis su tutti i canali Rai, l'ampliamento e lo sviluppo dei servizi di interpretariato Lis, la sottotitolazione per l'edizione di Tg3 regionali e infine una migliore sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali di tutti i canali Rai, prevedendo la doppia modalità (sottotitolazione e servizio di interpretariato) per tutti i programmi in diretta, in un'ottica di totale accessibilità alle informazioni;
la decisione di non recepire le indicazioni avanzate dall'Ente nazionale sordi pregiudica fortemente il servizio pubblico radiotelevisivo e lede il principio di eguaglianza e di libera manifestazione del pensiero (per la cui espressione è fondamentale accedere al pluralismo dell'informazione a parità di condizioni con gli altri cittadini);
non si comprendono le ragioni per cui il Ministro interrogato abbia ritenuto di ignorare gran parte delle indicazioni avanzate dall'Ente nazionale sordi, nonostante la loro condivisione in seno all'organismo parlamentare preposto e, soprattutto, il loro carattere fondamentale ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico realmente universale e non discriminatorio –:
quali ragioni abbiano indotto il Ministro interrogato a non recepire le richieste avanzate dall'Ente nazionale sordi all'interno del contratto di servizio;
quali misure il Ministro interrogato intenda adottare al fine di consentire una maggior fruibilità della programmazione Rai, quantomeno relativa ai servizi di informazione, per le persone sorde, affinché si renda accessibile a tutti i cittadini, senza distinzioni o discriminazioni di fatto, l'accesso ai canali pubblici di informazione e al servizio radiotelevisivo in generale.
(4-03196)
Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante fa riferimento al contratto di servizio 2023-2028 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai, sostenendo che in questo non siano state recepite le proposte dell'Ente nazionale sordi per una piena accessibilità.
Sentiti gli uffici competenti e la stessa Rai, al riguardo si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha affidato in concessione in esclusiva a RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite con la convenzione del 27 luglio 2017, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale.
Il citato servizio è attualmente svolto sulla base del contratto stipulato con il Ministero stesso, per il quinquennio 2023-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
In materia di inclusione sociale e culturale a l'articolo 9 comma 2 del contratto di servizio prevede che: «la Rai deve assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali consentendo l'accesso, senza discriminazioni, all'offerta di servizio pubblico anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari, anche ai sensi della normativa nazionale e unionale di settore. A tal fine la Rai è tenuta a:
a) sottotitolare almeno l'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, eccetera) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ed estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
b) attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2025, al 30 per cento entro il 2026, al 40 per cento entro il 2027, al 50 per cento entro il 2028 e al 60 per cento entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
c) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;
d) assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata;
e) estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;
f) assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;
g) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».
Nello specifico del quesito posto, si evidenzia che per le edizioni dei telegiornali regionali la lingua dei segni viene attualmente utilizzata con accordi locali delle Sedi e TGR in tre regioni. A titolo esemplificativo, si ricorda che la traduzione in LIS di un'edizione regionale attualmente è prevista in Basilicata. Sempre in Basilicata, oltre che in Toscana e in Calabria, viene altresì fatta una sintesi in LIS in coda a «Buongiorno Regione».
Rispetto ai TG regionali, Rai procede alla sottotitolazione di una edizione al giorno in tutte le regioni e sta sperimentando nel Lazio, con buoni esiti, la sottotitolazione automatica.
Pertanto, è già in corso un processo di implementazione del servizio su tutti i canali RAI: le edizioni al giorno di TG LIS sono già state incrementate avendo aggiunto alle tre previste dal Contratto di servizio anche le due quotidiane su Rainews (ore 11:00 della durata di 15' circa e 20:30 della durata di 10' circa).
Per quanto riguarda la doppia modalità (sottotitoli + LIS), per tutti i programmi in diretta, non essendo al momento sviluppata tecnicamente l'opzione di richiamare la LIS dal telecomando, si informa che, attualmente, la produzione in LIS, prevalentemente di intrattenimento in diretta, avviene su un canale dedicato su Rai Play.
Per quanto riguarda le disposizioni inserite nel nuovo contratto volte a garantire la massima qualità della sottotitolazione si fa presente che la modalità attuale di sottotitolazione di eventi in diretta garantisce – stante la simultaneità – il migliore prodotto in onda, in quanto frutto di lavorazioni accuratamente predisposte per le parti già note, integrate in diretta con l'ausilio di stenotipiste professioniste che seguono il parlato in onda, trasferendolo in modalità sottotitolo.
Inoltre, RAI in collaborazione con il CNR sta procedendo a una revisione delle Linee Guida della composizione dei sottotitoli – proprio al fine di renderli più aderenti alle richieste dei fruitori – e tale revisione parte proprio dai riscontri che arriveranno dagli utenti a seguito della compilazione di apposito questionario distribuito attraverso canali istituzionali, web e social.
Con LIS, oltre che con sottotitoli, sono tradotti tutti gli eventi istituzionali – Question time da Camera e Senato dirette parlamentari di particolare rilevanza, conferenze stampa del Presidente del Consiglio, discorsi del Presidente della Repubblica, tribune elettorali/referendarie in occasioni di consultazioni elettorali – i più rilevanti eventi liturgici (festività natalizie e pasquali).
In occasione degli ultimi europei di calcio, è stato reso accessibile anche in LIS lo spazio di informazione quotidiana dedicato, per la durata di 30 minuti al giorno.
Va altresì evidenziato che il Ministero, con nota del 3 aprile 2024, al fine di sottolineare ulteriormente l'importanza del tema dell'inclusività, ha inviato alla concessionaria RAI una nota con la quale ha formalmente chiesto di porre particolare attenzione allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS), anche attraverso specifici piani per obiettivi, mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive; all'ampliamento e allo sviluppo di servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di TG3 regionali; alla promozione e realizzazione, anche tramite nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte.
Tale obiettivo sarà, inoltre, oggetto dei lavori del Comitato di confronto MISE – RAI, che il Ministero sta procedendo a rinominare proprio al fine di incrementare l'offerta RAI pienamente accessibile.
Il Ministro per le imprese e il made in Italy: Adolfo Urso.
CAVANDOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, con la sentenza n. 277 del 2023 ha confermato integralmente la sentenza della sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n. 94 del 2022 ravvisando la responsabilità a titolo di colpa grave del sindaco e di quattro assessori del comune di Fidenza;
il contenzioso trae origine dalla decisione degli organi del comune di non concedere all'unico candidato alla posizione di dirigente del settore amministrativo dell'ente locale utilmente ammesso alla procedura selettiva il richiesto differimento della data di svolgimento della prova orale – violando il rispetto del termine minimo di venti giorni che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve intercorrere tra la convocazione e l'espletamento della prova – e, successivamente, dalla decisione del comune di Fidenza di aggiornare la propria struttura organizzativa con delibera giuntale n. 126 del 2018 sopprimendo la figura dirigenziale messa a concorso, nonostante la procedura concorsuale fosse stata sospesa per effetto delle statuizioni del giudice amministrativo;
peraltro, il sindaco, con proprio decreto n. 29 del 2018, ha conseguentemente attribuito al già dirigente del settore servizi tecnici la responsabilità anche del settore amministrativo, in tal modo concentrando in capo a una sola figura i poteri precedentemente ripartiti tra il dirigente dei servizi tecnici e quello amministrativo;
ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante le cause di incompatibilità, non può ricoprire la carica di sindaco colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore del comune, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco;
in caso di decadenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso di mancato pagamento in favore del comune di Fidenza, se vi siano i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(4-01782)
Risposta. — Nell'atto di sindacato ispettivo in esame si richiama la sentenza n. 277 del 2023 della sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti che, nel confermare integralmente la pronuncia della sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, ravvisa la responsabilità a titolo di colpa grave del sindaco e di alcuni assessori del comune di Fidenza (Parma), condannandoli al pagamento del danno erariale prodotto nei confronti dell'ente.
Nella stessa interrogazione si osserva che – ai sensi dell'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – non può ricoprire la carica di sindaco colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore del comune, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
Al riguardo, la prefettura di Parma ha riferito che sia il sindaco sia gli assessori coinvolti nel procedimento hanno provveduto a effettuare il versamento a saldo di tutte le somme statuite con la predetta sentenza.
Di conseguenza, non si ravvisa la sussistenza della citata causa di incompatibilità, né si ravvisano i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio comunale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.
ENRICO COSTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto annunciato da un comunicato stampa ufficiale della Corte dei conti, il 4 gennaio 2024, a seguito di un'adunanza straordinaria tenutasi nello stesso giorno, il Consiglio di Presidenza della stessa Corte «ha preso atto di quanto emerso da plurime notizie di stampa in merito a» un magistrato contabile finito al centro di aspre critiche da più parti per aver pubblicato il 30 dicembre 2023 un post sul social network «X» contenente esplicite critiche politiche;
nello specifico, il Consiglio di Presidenza avrebbe disposto «l'invio immediato degli atti al Procuratore generale della Corte dei conti, cui esclusivamente sono rimesse le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare»;
da quanto si ha avuto modo di apprendere da alcuni articoli di stampa, non è nota, a distanza di mesi, la sorte di tale segnalazione disciplinare, né quali siano state le determinazioni del se ritenga adeguata la normativa che non consente, a distanza di mesi, la conoscenza delle determinazioni del Procuratore generale –:
se ritenga adeguata la normativa che non consente, a distanza di mesi, la conoscenza delle determinazioni del Procuratore generale conseguenti alle segnalazioni disciplinari mosse dal Consiglio di Presidenza e dello stato dei relativi procedimenti, e se non ritenga di avviare iniziative normative in merito.
(4-02846)
Risposta. — L'interrogazione è volta a sapere se il Presidente del Consiglio ritenga adeguata la normativa attuale che permette che, a distanza di mesi, non si conoscano le determinazioni del Procuratore Generale della Corte dei conti conseguenti alle segnalazioni disciplinari mosse dal Consiglio di presidenza nei confronti di un magistrato contabile autore di post di critica politica sul social network X, né lo stato dei relativi procedimenti; al riguardo, si domanda anche se si ritenga opportuno l'avvio di iniziative normative in merito.
Rispetto alla questione oggetto dell'interrogazione sono stati richiesti elementi al Presidente della Corte dei conti il quale ha comunicato che, nei confronti del magistrato coinvolto, «il Procuratore Generale di questa Corte ha esercitato l'azione disciplinare in data 11 gennaio 2024 ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente Regolamento di disciplina per la magistratura contabile (Delibera n. 3/CP/2021)» e che «il Consiglio di presidenza ha conseguentemente affidato la relativa istruttoria alla competente Commissione Disciplinare che, in data 20 marzo 2024, ha depositato la relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato regolamento, proponendo il passaggio alla trattazione orale dinanzi al Plenum che si terrà nell'adunanza del 10 settembre 2024».
Infine, per assicurare il rispetto dell'ambito di autonomia che compete alla Corte dei conti, sarebbe opportuno che un eventuale intervento normativo, nel senso auspicato dall'interrogante, sia operato nel quadro del vigente regolamento di disciplina per la magistratura contabile.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Alfredo Mantovano.
DE MICHELI, MALAVASI, DE MARIA, GNASSI, MEROLA, ORLANDO, ANDREA ROSSI, STUMPO, PASTORELLA e VACCARI. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge n. 148 del 2017, dal 1° gennaio 2018, è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, era previsto che la procedura liquidatoria fosse affidata ad un commissario liquidatore e ad un comitato di sorveglianza. Nella medesima norma era stabilito che il commissario liquidatore si avvalesse, fino alla conclusione della gestione liquidatoria, del personale individuato a tal fine con provvedimento del presidente dell'Ente; la chiusura definitiva dell'Ente è stata reiteratamente posticipata, finché il decreto-legge n. 198 del 2022 ne ha fissato il nuovo termine al 31 dicembre 2024; ogni anno, con decreto ministeriale, vengono stanziate, per le spese del personale dedicato alla gestione liquidatoria, le risorse necessarie, pari per il solo anno 2022 a euro 4.100.112,90; da ultimo, con decreto del 7 aprile 2023, il Ministro «ritenuta la necessità di dare impulso alla gestione liquidatoria, al fine di consentire la conclusione delle relative attività in tempi compatibili con la proroga normativamente fissata al 31 dicembre 2024» ha nominato un commissario liquidatore ed un sub-commissario «che coadiuvi il primo al fine di agevolare la liquidazione e contenerne i tempi», passando di fatto da uno a due commissari; i suddetti commissari si dovrebbero avvalere, tra gli altri, anche della collaborazione del dirigente Claudio Malavasi, capo dipartimento gestione liquidatoria, che – a quanto consta agli interroganti – risulta ricoprire ulteriori numerosi incarichi. Oggi, infatti, alla gestione della fase liquidatoria di Esacri risultano dedicati diversi dipendenti ed un dirigente di prima fascia, il capo dipartimento dell'attività gestione liquidatoria, che svolge contemporaneamente una intensa attività extra istituzionale, come revisore dei conti per diversi enti, e ricopre, da tempo, come evincibile dai relativi Albi Pretori, il ruolo di responsabile finanziario del comune di Belgioioso (PV), del comune di Filighera (PV) e dell'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese (ruoli che però non si evincono dal curriculum pubblicato sul sito di Esacri, né sul sito dei rispettivi enti locali, lasciando dubbi sul numero effettivo degli incarichi ricoperti dal medesimo dirigente); con riferimento al medesimo dirigente, si evidenzia inoltre come lo stesso sia stato nominato dal presidente della regione Lazio, con decreto del 23 gennaio 2024, anche commissario straordinario dell'ASP «Disabile visiva Sant'Alessio Margherita di Savoia» di Roma –:
alla luce dei fatti sopra esposti, se la duplicazione delle figure commissariali per la spedita conclusione della gestione liquidatoria di Esacri sia necessaria per supplire all'assenza del dirigente capo dipartimento gestione liquidatoria, occupato in numerose altre attività, come sopra richiamato;
se non ritenga necessario far svolgere le opportune verifiche sul dirigente capo dipartimento, che attualmente svolge compiti di amministrazione attiva con rilevanza esterna per numerosi enti, per verificare la legittimità e la compatibilità di tali incarichi, sempre che siano stati regolarmente autorizzati da Esacri, proprio per il ruolo strategico ricoperto in questa fase conclusiva della gestione liquidatoria, anche in relazione al divieto di cumulo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, nonché la correttezza e completezza dei dati pubblicati sul sito di Esacri (dove non risultano gli ultimi emolumenti), come richiesto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, anche ai fini sanzionatori, di cui all'articolo 47 del citato decreto;
se non ritengano di valutare l'attivazione dell'Ispettorato istituito ai sensi dell'articolo 60, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 ed effettuare una visita ispettiva in loco;
quali strumenti il Governo abbia previsto per monitorare e garantire la conclusione della procedura liquidatoria entro il termine del 31 dicembre 2024.
(4-02617)
Risposta. — Con riferimento alle questioni sollevate nell'atto parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», ha disciplinato il processo di trasformazione della Croce rossa italiana.
Il riordino ha avuto avvio il 1° gennaio 2014 con la privatizzazione dei comitati territoriali della C.R.I. (circa 640) e ha portato dal 1° gennaio 2016 alla nascita della «nuova» Croce rossa italiana, persona giuridica di diritto privato.
Contestualmente la previgente C.R.I., ente pubblico non economico, ha assunto la denominazione di Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI), sempre di natura pubblica benché non più di natura associativa, con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'associazione della Croce rossa italiana, a cui sono state trasferite tutte le funzioni.
Dal 1° gennaio 2018 l'ESACRI è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
A tal fine, con decreto del 28 dicembre 2017 il Ministero della salute ha provveduto alla nomina del commissario liquidatore e ha confermato che «...il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente strumentale alla CRI svolge le funzioni di Comitato di Sorveglianza».
La liquidazione coatta amministrativa avrebbe dovuto concludersi entro il termine massimo di 5 anni; tuttavia, si sono rese necessarie reiterate proroghe fino al 31 dicembre 2024, a causa delle complessità emerse nel corso della procedura.
Pertanto, con decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020 è stata disposta la proroga degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre il 28 dicembre 2022.
Successivamente, con decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 è stato stabilito che «...detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
Si rileva al riguardo che la particolare complessità della procedura in corso è dovuta sia ad aspetti qualitativi (in relazione alle problematiche che hanno interessato l'accertamento delle singole posizioni contenute nello stato passivo) che quantitativi (considerato l'elevato numero delle insinuazioni al passivo e dell'ammontare dei crediti verificati). A titolo esemplificativo di tale complessità, ESACRI segnala che, dall'avvio della liquidazione al 31 dicembre 2023, le comunicazioni pervenute tramite PEC sono 12.554.
Dall'avvio della procedura coatta amministrativa, il Commissario liquidatore ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, procedendo nel contempo alla progressiva riduzione del personale che opera per l'Ente e avviando tutte le azioni necessarie per il realizzo della massa attiva al fine del soddisfacimento del ceto creditorio.
Al riguardo ESACRI ha comunicato che il 20 dicembre 2018 il Commissario liquidatore ha provveduto a depositare presso la cancelleria del tribunale di Roma – Sezione fallimentare lo stato passivo rappresentativo delle ragioni dei creditori (circa 4.500). Il totale dei crediti ammessi nello stato passivo dell'Ente, depositato ai sensi dell'articolo 209 della legge fallimentare presso la Cancelleria del tribunale civile di Roma – Sezione fallimentare in data 20 dicembre 2018, è pari a euro 150.244.114,37 dei quali: euro 126.148.260,93 privilegiati ed euro 24.095.853,44 chirografari.
Alla data del 31 dicembre 2023 il totale della massa passiva da soddisfare è pari a euro 38.056.442,31: di cui euro 10.134.073,17 privilegiati ed euro 27.922.369,14 chirografari.
Alla data del 31 dicembre 2023 i ricorsi in proposti in opposizione innanzi al tribunale fallimentare sono pari a n. 494 (totale creditori ricorrenti 708) di cui 340 definiti e 154 pendenti.
Dall'avvio della liquidazione sono stati proposti n. 45 ricorsi per Cassazione.
Il totale della sorte capitale sul numero dei ricorsi notificati ad ESACRI dall'avvio della liquidazione ammontava a euro 223.295.678,19 a cui è da aggiungere la sorte capitale di ricorsi in opposizione ultra tardivi pari a euro 1.934.758,54 per un totale complessivo di euro 225.230.436,73. Al 31 dicembre 2023 la sorte capitale dei ricorsi pendenti è pari a euro 15.631.906,40.
In ordine alla liquidazione del cospicuo patrimonio immobiliare al fine del realizzo della massa attiva per il soddisfo del ceto creditorio, ESACRI fa presente che il valore catastale di detto patrimonio, alla data di avvio della liquidazione, era pari a euro 79.208.707 mentre, al 31 dicembre 2023, è pari a euro 48.671.718,31.
Relativamente alla riallocazione del personale, si fa presente che nel 2018 erano presenti n. 411 dipendenti, mentre al 1° aprile 2024 sono presenti 11 unità e sono previste ulteriori riduzioni per quiescenza e mobilità (3 unità in mobilità il 1° giugno, 1 unità in mobilità il 1° luglio, 1 unità in quiescenza il 1° agosto).
In conclusione, si fa presente che la gestione liquidatoria ha dovuto far fronte, come sopra evidenziato, a molteplici criticità quali: il corposo contenzioso oppositivo dei creditori, ancora in gran parte pendente; la liquidazione del cospicuo patrimonio immobiliare, che in molteplici casi sta necessitando di reiterati tentativi di vendita, per mancanza di interesse del mercato; la definizione di alcune problematiche, anche giudiziarie, attualmente pendenti, in merito alle quali sono allo studio anche possibili soluzioni normative; la ricollocazione presso altre amministrazioni del personale assegnato a supporto dell'ente strumentale stesso.
L'avanzamento della liquidazione e la progressiva diminuzione delle attività operative, che ha determinato la costante considerevole riduzione del numero di personale, ha, pertanto, reso necessario, ai fini della chiusura della procedura, un maggiore impegno a livello di governance strategica.
Proprio al fine di accelerare le operazioni di chiusura della liquidazione il Ministro della salute ha ritenuto di rafforzare la governance prevedendo oltre ad un commissario anche un sub-commissario. Tale scelta, si precisa, non comporta alcun onere aggiuntivo per le spese prededucibili.
Ciò nonostante, con riferimento al termine della liquidazione, non sembra che il processo, stante la sua complessità, possa essere completato entro il corrente anno.
Fermo restando quanto sin qui rappresentato, in merito alla richiesta relativa agli incarichi conferiti al dottor Claudio Malavasi, sulla base di quanto riportato da ESACRI, si forniscono i seguenti elementi.
L'incarico conferito nel 2016 e nel 2019 e prorogato al 30 giugno 2024, dall'Unione comune lombarda Terre Viscontee Basso Pavese, che è composta dai comuni di Belgioioso e Filighera, è stato regolarmente autorizzato dall'Ente stesso, con nota protocollo 1087 del 17 febbraio 2023. Trattandosi di un incarico riferito ad una unione di comuni alla quale non sono state trasferite le funzioni, ma solo i servizi, gli atti continuano ad essere nella titolarità dei singoli comuni facenti parte della stessa. Questo spiega la presenza sugli albi pretori di atti a firma dello stesso dirigente riferiti ai due comuni. Detto incarico termina il 30 giugno 2024 ed è svolto nell'anno in corso a titolo gratuito.
In riferimento alla completezza dei dati pubblicati sul curriculum vitae dello stesso dirigente, con l'ultimo aggiornamento datato 11 aprile 2024, a pagina 8 risulta l'incarico conferito sia nel 2016 che nel 2019, oggi prorogato al 30 giugno 2024 dell'Unione Terre Viscontee.
Per quanto attiene all'incarico di commissario dell'ASP Sant'Alessio MDS, l'ESACRI specifica che lo stesso è stato autorizzato dal commissario liquidatore con nota protocollo 5545 del 4 dicembre 2023.
In sintesi, l'ESACRI conferma che gli incarichi di cui all'atto parlamentare in oggetto sono regolarmente autorizzati, ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'Ente e pubblicati nel curriculum vitae e nel sito dell'Ente, con i relativi emolumenti.
Il Ministro della salute: Orazio Schillaci.
DONNO, TORTO, QUARTINI, FEDE e CAROTENUTO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
nelle fasi interlocutorie e preparatorie per la stesura del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai, l'Ente Nazionale Sordi aveva formulato una serie di proposte, condivise con la Commissione di Vigilanza Rai e con la stessa maggioranza;
tali proposte riguardavano una serie di misure sull'implementazione dei servizi di informazione per le persone affette da sordità;
era stato proposto che le edizioni regionali del TG3 fossero tradotte tutte nella lingua italiana dei segni (LIS), non limitandosi, come avviene a oggi, a effettuare tale operazione solo per una edizione al giorno;
tale sistema, attualmente previsto dal contratto di servizio, è insufficiente a garantire un'informazione aggiornata (che è il motivo per cui il TG3 viene emanato in più edizioni, nel corso della giornata). D'altro canto, la traduzione in LIS e la sottotitolazione richiesta sono necessarie per garantire alle persone sorde una fruibilità pari a quella a disposizione di ogni cittadino;
era stato richiesto – fra le altre cose – anche di incrementare il numero delle edizioni al giorno di TG-LIS su tutti i canali Rai, di ampliare e sviluppare i servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di TG3 regionali;
nel dettaglio, era stato richiesto di migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali TG di tutti i canali RAI, prevedendo la cosiddetta «doppia modalità» (sottotitolazione e servizio di interpretariato) per tutti i programmi in diretta, anche per compensare i difetti – soprattutto della sottotitolazione – dovuti alla simultaneità del servizio, in un'ottica di totale accessibilità alle informazioni. Si tratta, in molti casi, di richieste che, complici le possibilità tecnologiche, possono essere accolte e implementate senza particolari difficoltà;
nonostante tutto ciò, tali proposte non risultano essere state integrate nel nuovo contratto nazionale di servizio, che di fatto ricalca quello precedente. Si tratta, a parere dell'interrogante, di una discriminazione fra cittadini affetti da sordità ed altri. Discriminazione incomprensibile, alla luce della relativa semplicità di accogliere e rendere effettivo quanto chiesto ed al fatto che la proposte non avevano incontrato obiezioni particolari in fase negoziale –:
se sia informato di quanto sopra esposto in promessa, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di promuovere una modifica del contratto di servizio, implementando e rendendo effettive le proposte presentate.
(4-03089)
Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante fa riferimento al nuovo contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai 2023/2028. Secondo l'interrogante, il nuovo contratto, di fatto, ricalca quello precedente, senza tener conto delle proposte formulate dall'Ente nazionale sordi nelle fasi interlocutorie e preparatorie, creando così una discriminazione nei confronti dei cittadini affetti da sordità.
Sentiti gli uffici competenti e la stessa Rai, al riguardo si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha affidato in concessione in esclusiva a RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite con la convenzione del 27 luglio 2017, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale.
Il citato servizio è attualmente svolto sulla base del contratto stipulato con il Ministero stesso, per il quinquennio 2023-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
In materia di inclusione sociale e culturale a l'articolo 9, comma 2, del contratto di servizio prevede che: «la Rai deve assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali consentendo l'accesso, senza discriminazioni, all'offerta di servizio pubblico anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari, anche ai sensi della normativa nazionale e unionale di settore. A tal fine la Rai è tenuta a:
a) sottotitolare almeno 1'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, e altro) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ed estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
b) attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2025, al 30 per cento entro il 2026, al 40 per cento entro il 2027, al 50 per cento entro il 2028 e al 60 per cento entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
c) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;
d) assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata;
e) estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;
f) assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;
g) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».
Con specifico riferimento al quesito posto, si evidenzia che per le edizioni dei telegiornali regionali la lingua dei segni viene attualmente utilizzata con accordi locali delle sedi e TGR in tre regioni. A titolo esemplificativo, si ricorda che la traduzione in LIS di un'edizione, regionale attualmente è prevista in Basilicata. Sempre in Basilicata, oltre che in Toscana e in Calabria, viene altresì fatta una sintesi in LIS in coda a «Buongiorno Regione».
Rispetto ai TG regionali, Rai procede alla sottotitolazione di una edizione al giorno in tutte le Regioni e sta sperimentando nel Lazio, con buoni esiti, la sottotitolazione automatica.
È già in corso un processo di implementazione del servizio su tutti i canali RAI, infatti le edizioni al giorno di TG LIS sono già state incrementate avendo aggiunto alle tre previste dal Contratto di servizio anche le due quotidiane su Rainews (ore 11:00 della durata di 15’ circa e 20:30 della durata di 10’ circa).
Per quanto riguarda la doppia modalità (sottotitoli + LIS) per tutti i programmi in diretta, non essendo al momento sviluppata tecnicamente l'opzione di richiamare la LIS dal telecomando, si informa che, attualmente, la produzione in LIS, prevalentemente di intrattenimento in diretta, avviene su un canale dedicato su Rai Play.
Va altresì evidenziato che il Ministero, con nota del 3 aprile 2024, al fine di sottolineare ulteriormente l'importanza del tema dell'inclusività di tutti i cittadini, ha inviato alla concessionaria RAI una nota con la quale ha formalmente chiesto di porre particolare attenzione allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS), anche attraverso specifici piani per obiettivi, mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive; all'ampliamento e allo sviluppo di servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di TG3 regionali; alla promozione e realizzazione, anche tramite nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte.
Tale obiettivo sarà, inoltre, oggetto dei lavori del Comitato di confronto MISE - RAI che il Ministero sta procedendo a rinominare proprio al fine di incrementare l'offerta RAI pienamente accessibile.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy: Adolfo Urso.
DORI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
dal 1979 l'Iran è una Repubblica islamica presidenziale teocratica, presieduta dall'Ayatollah Ali Khamenei, ed è uno dei pochi Stati al mondo ad applicare la Shari'a;
la legislazione iraniana limita fortemente le libertà individuali, comprimendo in particolar modo i diritti delle donne, le quali sono vittime di numerosi divieti come quello di cantare, ballare, guidare e hanno l'obbligo di portare l'hijab;
la Shari'a prevede pene corporali, come la fustigazione, e la pena di morte per una serie di reati, come tradimento, omicidio, rapina a mano armata, blasfemia, reati economici, adulterio, omosessualità, stupro, prostituzione e droga, e secondo Amnesty International vi sono state in Iran almeno 251 esecuzioni capitali nel 2023;
la polizia morale si occupa di far rispettare i divieti imposti dalla Shari'a e ha la facoltà di arrestare donne e ragazze che abbiano un abbigliamento considerato sconveniente;
il 13 settembre 2022 a Teheran, la 22enne Curda Mahsa Amini è stata fermata e arrestata dalla polizia morale iraniana perché non indossava correttamente l'hijab ed è successivamente deceduta il 16 settembre, dopo due giorni di coma all'ospedale, sollevando con la sua morte le proteste del popolo iraniano, e suscitando indignazione e mobilitazioni a livello mondiale;
in seguito alla violentissima repressione delle proteste, in data 17 ottobre 2022, il Consiglio Europeo ha sanzionato undici persone e quattro entità iraniane, tra le quali la polizia morale, per violazione dei diritti umani;
Toomaj Salehi è un rapper iraniano, diventato famoso per i suoi testi di denuncia sociale contro la corruzione del Governo, la violazione dei diritti delle donne e l'uccisione dei manifestanti durante le sopracitate proteste;
Salehi è già stato arrestato nell'ottobre del 2022, per il suo sostegno alle proteste, ed è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione, evitando una condanna a morte grazie alla sentenzi della Corte suprema iraniana;
tuttavia, come appreso da varie fonti di stampa, il 24 aprile del 2024, in seguito a nuove accuse di sedizione, propaganda contro il sistema e incitamento alle rivolte, causate principalmente dai testi delle sue canzoni, Salehi è stato condannato a morte;
come dichiarato dal suo avvocato, tramite fonti di stampa del 24 aprile 2024, «il fatto che la sentenza del tribunale rivoluzionario contraddica la Corte suprema è considerata la parte più importante e allo stesso tempo più misteriosa di questo verdetto», dimostrando un accanimento del Governo iraniano contro ogni forma di dissenso e di protesta;
Salehi ha 20 giorni per fare appello, prima che la sentenza diventi definitiva –:
se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti esposti in premessa e se intenda, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, assumere le iniziative di competenza volte a interloquire con urgenza con le autorità iraniane al fine di revocare la pena di morte al rapper Toomaj Salehi.
(4-02734)
Risposta. — Il Governo italiano segue con molta attenzione il caso del noto musicista iraniano Toomaj Salehi, detenuto in carcere da dicembre 2023 con le accuse di «favoreggiamento alla sedizione», «collusione», «propaganda contro il sistema» e «incitamento al caos», riconducibili al suo coinvolgimento nelle proteste a seguito della morte della giovane Mahsa Amini. La sua condanna a morte, emessa in aprile, è stata annullata a giugno dalla Corte suprema per «eccesso di pena», secondo quanto reso noto dal suo avvocato. Il caso è stato quindi deferito ad altro tribunale per la revisione della pena.
L'Italia condanna il ricorso alla pena di morte in ogni luogo e circostanza. La posizione italiana è stata ribadita alle Autorità iraniane a più riprese, a vari livelli e in tutti gli incontri ufficiali a Teheran, da ultimo in occasione della presentazione, il 1° luglio 2024, delle lettere credenziali da parte dell'Ambasciatrice d'Italia in Iran, Paola Amadei, al Presidente ad interim Mohammad Mokhber.
Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ad aprile aveva immediatamente reagito alla notizia della sentenza di morte riguardante Toomaj Salehi, esprimendo pubblicamente ferma condanna a fronte della comminazione della pena capitale ed esortando al contempo le autorità iraniane a rivedere la loro decisione. Sia a livello bilaterale sia nel quadro della cooperazione con i nostri partner europei, erano state immediatamente promosse iniziative in loco. Il rappresentante della Presidenza di turno dell'Unione europea a Teheran, in coordinamento con gli altri Capi missione europei in loco, aveva effettuato un passo presso il Ministero degli esteri iraniano per chiedere informazioni sulla vicenda e per scongiurare l'esecuzione della condanna. Tuttavia, il Ministero degli esteri iraniano non è di norma abilitato a commentare i casi giudiziari interni in corso.
In ambito multilaterale, l'Italia ha co-sponsorizzato la Risoluzione del Consiglio diritti umani ONU adottata nel novembre 2022 che ha istituito una Missione internazionale indipendente per indagare sulle violazioni dei diritti umani in relazione alle proteste. Il 4 aprile 2024, il mandato della Missione è stato prorogato di un anno tramite un'apposita risoluzione co-sponsorizzata anche dall'Italia. Insieme con i partner dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre votato a favore delle Risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Iran, adottate dall'Assemblea generale dell'ONU nel dicembre 2022 e nel dicembre 2023. Quest'ultima si sofferma, fra l'altro, anche sulla questione del frequente ricorso allo strumento della pena capitale.
Infine, nell'ambito della III Commissione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il 24 ottobre 2023 si è tenuto un dialogo interattivo con il Relatore speciale delle Nazioni unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, Javaid Rehman. Nel corso dell'incontro, l'Italia ha sostenuto una dichiarazione dell'Unione europea, pronunciata a nome di tutti gli Stati membri UE, nella quale si condanna in particolare l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze dell'ordine e la continua applicazione della pena di morte.
Il Governo italiano continuerà a seguire il caso di Toomaj Salehi in stretto coordinamento con i nostri Paesi partner, al fine di scongiurare l'eventuale nuova comminazione della pena capitale e il ricorso a trattamenti disumani o degradanti. Riteniamo che le pressioni esercitate dagli attivisti e da una parte della Comunità internazionale, inclusa l'Italia, l'Unione europea e i Paesi membri, abbiano avuto un effetto deterrente sulle autorità iraniane, tradottosi nell'annullamento della sentenza capitale emessa in aprile.
Non cesseremo di rammentare alle autorità iraniane, in tutte le occasioni di contatti bilaterali sia con l'Ambasciata iraniana a Roma, sia per il tramite della nostra Ambasciata a Teheran, la nostra ferma aspettativa che si assicuri una piena protezione dei diritti umani e che si prenda in considerazione l'adozione di una moratoria delle esecuzioni capitali come primo passo verso l'abolizione della pena di morte, su cui l'Italia è tradizionalmente in prima linea a livello internazionale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 26 aprile 2017 il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, recante «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria»;
l'accordo prevede una serie di iniziative volte a consentire la progressiva promozione professionale e riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria attraverso la programmazione di passaggi giuridici, e quindi economici, all'interno delle aree di riferimento;
il Ccnl del comparto ministeri 2006/2009 ha definito un nuovo sistema di classificazione dei profili professionali 2019-2021, con effetti anche sul personale del Ministero della giustizia;
il suddetto accordo risulta in parte inapplicato nel nuovo Ccnl, in particolare per il profilo professionale del funzionario di area III in servizio presso il Ministero, e non vi è nessun decreto attuativo;
la problematica è già stata attenzionata dall'interrogante in data 31 maggio 2023, con l'interrogazione a risposta scritta numero 4-00774, alla quale il Ministro interrogato ha risposto confermando «l'urgenza della completa attuazione delle procedure stabilite per le progressioni economiche e per le riqualificazioni dei dipendenti legittimati» e che «l'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal Ccnl 2019-2021» provvederà «in sede di contrattazione integrativa alla rimodulazione delle figure professionali»;
in data 19 gennaio 2024 l'interrogante ha presentato una nuova interrogazione a risposta scritta, numero 4-02178, facendo notare che, nonostante quanto affermato, l'iter di progressione giuridica all'interno dell'area III non risulta ancora completato, nonostante l'articolo 18 del Ccnl 2019-2021 preveda che venga concluso prima della sottoscrizione definitiva del contratto stesso;
il Ministro interrogato in data 18 marzo 2024 ha risposto alla suddetta interrogazione dichiarando che «il nuovo Ccnl all'articolo 18 prevede che le Amministrazioni dispongano del tempo necessario per recepire le norme contenute all'interno dello stesso»;
nonostante siano passati otto anni dall'accordo tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, e diversi anni dall'entrata in vigore del Ccnl, ad oggi di fatto si è ancora lontani dalla loro applicazione e non è dato conoscere cosa intenda il Ministro con «tempo necessario» –:
se il Ministro interrogato intenda fare chiarezza sulle tempistiche di piena attuazione dell'accordo del 26 aprile 2017 tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, al fine di garantire una stabilità e un giusto compenso al personale in servizio secondo un proficuo percorso professionale.
(4-03002)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante, richiamato l'accordo raggiunto tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali il 26 aprile 2017 e recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, recante «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria», ha avanzato specifici quesiti in ordine alla tempistica con cui esso troverà concreta attuazione.
Sul punto si richiama innanzitutto quanto riferito in sede di risposta scritta di analogo tenore n. 4-00774 del 3 aprile 2023 e la n. 4-02178 del 22 gennaio 2024 (Deputato Boris) in cui era stato già sottolineato l'impegno profuso dal Ministero della giustizia per valorizzare le professionalità del personale amministrativo.
In questo senso si richiama anche la considerevole attività posta in essere nell'ultimo biennio che, oltre alla imponente e ormai nota politica di reclutamenti dall'esterno, ha contribuito, altresì, alla riqualificazione professionale del personale, tramite progressione verticale, di circa 2.650 unità di personale di varie qualifiche.
Si rimarca, ad ogni modo, che il CCNL 2019-2021, prevede all'articolo 12 «un nuovo modello classificatorio al fine di fornire alle amministrazioni del comparto Funzioni centrali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale» che impone alle Amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, di definire le famiglie professionali tenuto conto delle quattro aree (area degli operatori, area degli assistenti, Area dei funzionari, area delle elevate professionalità).
L'introduzione delle famiglie professionali deve essere posta in relazione con quanto previsto dall'accordo del 26 aprile 2017, cui l'onorevole interrogante allude, che consente l'accesso nella figura del direttore al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con la previsione di taluni limiti dati dalla consistenza numerica del profilo per cui si accede.
Dunque, l'intera area funzionari fa ora riferimento sia all'ex profilo del funzionario che a quello dell'ex direttore, che sono stati entrambi interessati da procedure di riqualificazione e da reclutamenti dall'esterno e di cui deve essere ora verificata l'effettiva capienza.
Si rassicura, comunque, che è, al momento, è in atto una fitta interlocuzione tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali al fine di definire le famiglie e i relativi ruoli professionali. L'attività in corso comporta la necessità di procedere ad una rimodulazione delle dotazioni organiche in relazione ai nuovi modelli organizzativi che l'Amministrazione intende adottare, anche in vista dei nuovi assetti operativi.
In definitiva si ribadisce il costante e concreto impegno di questo Ministero per soddisfare le legittime aspettative del personale dipendente incardinato da anni presso l'Amministrazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
«App», entrato in funzione il 14 gennaio 2024, è l'applicativo unico di gestione del processo penale e civile telematico, per il governo dei flussi procedurali e documentali esterni e interni agli uffici giudiziari (obiettivo PNRR M1C1-38, riforma 1.8);
App è progettato per consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma digitale e il deposito telematico, nonché tutti i flussi procedimentali, dei provvedimenti. L'applicativo prevede tutte le funzionalità per garantire la redazione di atti nativi digitali, gli scambi telematici bidirezionali tra i diversi uffici giudiziari coinvolti e l'integrazione con i portali (PNdR e Pdp) per la ricezione automatizzata degli atti, dei file multimediali e dei relativi dati strutturati;
l'interrogante aveva già segnalato, con interrogazione n. 4-02541, le notevoli criticità relative al funzionamento di «App» per risolvere e non compromettere il regolare svolgimento della giustizia italiana: criticità evidenziate anche il 26 gennaio 2024 dai procuratori della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Perugia e dal Csm nella delibera del 13 marzo 2024;
in risposta all'interrogazione il Ministero, il 24 giugno 2024 affermava, tra l'altro: «il monitoraggio dei flussi telematici attuato fino a tutto il mese di marzo 2024 ha evidenziato che l'applicativo è senz'altro funzionante.... non si disconoscono le preoccupazioni espresse dal CSM nella delibera del 13 marzo 2024...va ribadito che l'applicativo APP, è già stato oggetto, di significative migliorie apportate ai sistemi informatici dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia. Trattasi di correttivi tecnici, taluni in corso di ultimazione......Tuttora si sta attuando una costante verifica delle funzionalità del sistema, anche attraverso l'apporto dei principali uffici di procura che stanno positivamente contribuendo allo sviluppo dell'applicativo nel rispetto dei modelli procedimentali..... Quanto poi all'asserita inidoneità dell'applicativo a garantire la segretezza interna delle notizie di reato va rimarcato che, sebbene in un primo momento ciò si sia effettivamente verificato, le criticità relative alla visibilità del patrimonio informativo gestito dal sistema sono state risolte non appena gli uffici giudiziari hanno provveduto alla corretta profilazione dei soggetti interni abilitati all'accesso»;
nonostante tutte queste rassicurazioni questa volta a bocciare la fase di sperimentazione è la VII Commissione del Csm in una aggiornata «relazione sullo stato della giustizia telematica» del 17 luglio 2024;
il cattivo funzionamento di «App» potrebbe avere come conseguenza quella di far saltare l'incasso dei fondi del PNRR tant'è che la VII Commissione del Csm scrive: «Desta grave preoccupazione la scadenza del 1˚ gennaio 2025, quando tutta la fase delle indicazioni preliminari dovrebbe essere gestita telematicamente da App, poiché è gravemente insufficiente e incompleto pur limitato alla fase più semplice e meno cruciale delle indagini preliminari.... L'uso di App ha sinora avuto il risultato di rallentare enormemente la produttività degli uffici, rendendo farraginose e complesse attività processuali in precedenza ben più semplici e spedite»;
nella relazione si spiega che l'insufficienza della rete internet a reggere il traffico può avere l'effetto di paralizzare l'attività giurisdizionale o renderla più lenta;
infine, la Commissione del Csm rileva anche rischi di condizionamenti nelle scelte dei magistrati per quel che riguarda i cosiddetti «ignoti seriali», una nuova categoria di procedimenti non rinvenibile in alcuna disposizione codicistica, ossia quelli che possono essere definiti in modo massivo, senza la necessità di redigere singolarmente il provvedimento con la possibilità di apporre una sola volta la firma digitale. Questione che pone problemi che involgono la ripartizione dei poteri tra Ministero e Csm –:
quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte tutte le criticità evidenziate in premessa, anche in riferimento al tema dei cosiddetti ignoti seriali.
(4-03172)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante torna nuovamente sulla questione della funzionalità dell'applicativo App, applicativo unico di gestione del processo penale telematico (PPT) entrato in funzione il 14 gennaio 2024, chiedendo quali iniziative il Ministro intenda adottare per risolvere le criticità evidenziate nella «relazione sullo stato della giustizia telematica» della Commissione VII del Consiglio Superiore della Magistratura.
Come già evidenziato in occasione della risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo presentato dallo stesso interrogante, la digitalizzazione della giustizia penale costituisce uno degli obiettivi inseriti nel PNRR e, ad oggi, ha preso avvio solo per la fase delle indagini preliminari, essendo prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 l'obbligatorietà del deposito telematico, per i soggetti abilitati interni (pubblici ministeri e giudici), nell'ambito dei soli procedimenti di archiviazione a conclusione delle indagini preliminari.
Quanto al funzionamento dell'applicativo, il monitoraggio dei flussi telematici, proseguito fino a tutto il mese di giugno 2024, ha fornito dati più che confortanti. Gli ultimi due mesi del monitoraggio hanno fatto registrare, infatti, un aumento delle richieste di archiviazione trasmesse tramite App, sia per i procedimenti a carico di noti che per quelli a carico di ignoti. Inoltre, per quanto riguarda il registro Noti, per tutti i distretti l'applicativo è divenuto il canale principale di trasmissione delle richieste di archiviazione.
In questi mesi è, poi, proseguito il lavoro di implementazione dell'applicativo, con il supporto costante del gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, già Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e composto anche da magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Trattasi di un impegno incessante, portato avanti nel solco delle linee evolutive già condivise dalla Commissione europea, che ha sempre espresso vivo apprezzamento per l'attività in corso di realizzazione.
Tra le funzionalità oggetto di implementazione merita menzione, per l'appunto, l'inserimento della classificazione cosiddetto «ignoti seriali», curato proprio per rispondere ad una specifica esigenza espressa dall'utenza magistratuale e, in particolare, da alcuni uffici requirenti di grandi dimensioni. È una funzione della cui utilità dà atto, del resto, la stessa relazione richiamata dall'interrogante e che – pare opportuno evidenziare – non procurerà agli uffici alcun inammissibile condizionamento dell'attività giurisdizionale. L'archiviazione massiva di denunce seriali a carico di ignoti costituisce, infatti, una modalità di definizione che serve a rendere il sistema Giustizia più rapido ed efficiente e che il codice di rito contempla espressamente, prevedendo all'articolo 107-bis delle disposizioni di attuazione che siffatta tipologia di denunce venga trasmessa dagli organi di polizia attraverso elenchi mensili.
Non pare ultroneo rimarcare poi, più in generale, che l'incontestabile flessibilità del sistema, che consente al singolo magistrato di scegliere tra ben quattro diverse modalità di redazione del provvedimento, lasciando in ogni caso il modello proposto sempre liberamente modificabile, risulta essere assolutamente compatibile con l'autonomia e l'indipendenza dell'attività giurisdizionale.
Quanto poi al timore, espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella citata relazione e fatto proprio dall'interrogante, che la rete internet si riveli insufficiente a sostenere l'attività di trasmissione telematica degli atti processuali, mancano riscontri oggettivi che avvalorino tali preoccupazioni.
Piuttosto, a riprova dell'adeguatezza della rete basti considerare che fino ad oggi, attraverso il Dominio Giustizia, è stato possibile acquisire ben 3.300.000 atti investigativi digitali depositati dalle Forze dell'ordine per il tramite del Portale delle notizie di reato (PNR) e che oltre 1.200.000 atti difensivi (dalla querela sino al ricorso per Cassazione) sono stati depositati dai difensori attraverso il Portale dei depositi telematici (PDT). A ciò si aggiunga, poi, il citato costante incremento dei depositi telematici effettuato dai soggetti abilitati interni tramite App.
I risultati positivi di cui si è appena dato conto non esimeranno, in ogni caso, il Ministero dal mantenere sempre alta l'attenzione sul funzionamento dell'applicativo, con l'auspicio che il trend positivo riscontrato nell'ultimo periodo prosegua e vada nella direzione di portare a compimento, per la fase delle indagini preliminari, il processo di transizione verso il processo penale telematico.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FERRARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dell'iniziativa nazionale del Partito Democratico sull'emergenza carceri «Bisogna aver visto», che prevede sopralluoghi negli istituti penitenziari di tutte le regioni, l'interrogante ha effettuato una visita ispettiva, insieme ai consiglieri regionali De Bertolini e Repetto, alla casa circondariale di Bolzano; si tratta di una struttura che si trova in città, risalente a fine 1800 e che non si può che definire fatiscente, che attualmente soffre di una evidente situazione di sovraffollamento, con 125 detenuti presenti a fronte divina capienza regolamentare di 88; inoltre il sottodimensionamento del personale, in particolare di quello educativo e la scarsità di progetti esterni rendono la vita in questo carcere ancor più difficile: la grave carenza di organico della polizia penitenziaria costringe il personale a lavorare in una situazione costantemente insostenibile e rischiosa. Si ritrovano infatti ad operare sotto enorme pressione in 59 unità di personale mentre dovrebbero essere 79;
va considerato inoltre che all'ostacolo linguistico per il personale amministrativo spesso sopperisce la polizia penitenziaria, che attualmente alloggia in una caserma adiacente in condizioni oltre la norma, che non rendono attrattiva neppure per loro quella sede professionale; ad organizzare le attività trattamentali educative, di lingua, di istruzione, di cucina o di musica, svolte interamente da personale esterno di realtà sociali e formative del territorio, è presente al momento un solo funzionario in distacco da Trento; non ci sono dunque attività lavorative se non quelle interne, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, né sono attivi corsi di formazione professionale;
tale complessivo stato di cose genera una costante condizione di potenziale rischio, che rende al contempo ancora più apprezzabile lo sforzo professionale del personale di ogni ruolo, che riesce a mantenere un clima relazionale attivo e a fare di quel luogo uno dei pochi a non registrare episodi di suicidio;
un contagio da scabbia interno all'istituto, contenuto dall'amministrazione attraverso il ricovero nell'ospedale cittadino dei detenuti interessati, ha rappresentato un ulteriore aggravio nella tensione della ristretta convivenza, così come i lavori per l'imminente ristrutturazione del tetto e della facciata che rischiano in realtà di appesantire una situazione già compromessa; nell'angusto cortile interno, dove i detenuti escono all'aperto, camminano e giocano a calcetto su un terreno maltenuto con l'asfalto pieno di buche, saranno infatti installati ponteggi per il ripristino della facciata da cui oggi cadono i calcinacci, cosa necessaria, ma occuperanno una parte consistente dell'unica valvola di sfogo esterno, di cui le persone recluse possono godere;
inoltre si è appreso dalla stampa che, dopo anni di annunci e trattative tra provincia di Bolzano e Ministero della giustizia per la costruzione di un nuovo istituto a Bolzano, il progetto, molto avanzato in partnership pubblico-privato, sia stato dismesso dal Ministero, che ha invece deciso di realizzare un nuovo carcere vicino a Pordenone –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di intervenire sulla grave situazione in cui versa la casa circondariale di Bolzano, in maniera tale da colmare le gravissime carenze di organico nonché destinandole adeguate risorse finanziarie, organizzative e di personale, per restituire così dignità sia al personale sia alle persone detenute;
se non ritenga urgente predisporre adeguati investimenti al fine di garantire il sostegno a pene alternative e ai progetti per l'inserimento nel mondo del lavoro dei detenuti e per garantire il diritto alla salute dei detenuti e degli internati e un'adeguata prevenzione dei suicidi, nonché se corrispondano al vero le notizie sulla mancata costruzione del nuovo istituto a Bolzano e, qualora così fosse, quali siano le motivazioni rispetto ad una scelta molto pesante per il territorio e quale l'eventuale progetto alternativo di ristrutturazione, nonché la sua copertura finanziaria.
(4-03171)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si sollevano specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Bolzano, con particolare riguardo alla carenza degli organici e alle condizioni strutturali e igienico-sanitarie, oltre che relativamente all'ipotesi progettuale di costruzione di un nuovo penitenziario. A tal riguardo, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, debitamente interessato, ha fornito un esaustivo contributo conoscitivo in merito.
Con riferimento alle presenze detentive, alla data del 28 agosto 2024, presso la casa circondariale di Bolzano sono presenti un totale di n. 101 ristretti, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi n. 95 posti, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 9,78 per cento, tra le più basse del distretto.
Le camere di pernottamento variano di ampiezza, dai 5 ai 38 metri quadrati. Non si registrano, tuttavia, violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte Edu, atteso che ogni detenuto risulta avere a disposizione uno spazio minimo di vivibilità superiore ai 36 metri quadrati.
Allo stato, i reparti prima accoglienza e semiliberi sono chiusi per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.
Nello specifico, dei 101 ristretti presenti, n. 29 sono di nazionalità italiana, mentre i restanti n. 72 sono stranieri.
Il provveditorato regionale competente, dall'inizio dell'anno, ha adottato diversi provvedimenti di sfollamento proprio dalla sede di Bolzano verso altre sedi del distretto.
Per quanto attiene alle problematiche di natura sanitaria che hanno interessato l'istituto, la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha provveduto a richiedere notizie più dettagliate sia alla direzione penitenziaria sia al locale provveditorato regionale.
Dalla documentazione trasmessa dalle suddette articolazioni territoriali, risulta che il primo caso di scabbia è stato accertato l'11 dicembre 2023, in corrispondenza del quale il dirigente medico ha provveduto a disporre l'isolamento sanitario anche in favore di tutti i detenuti che avevano condiviso la camera di pernottamento.
Il 21 dicembre 2023, veniva comunicato, con apposito certificato medico, il termine dell'isolamento sanitario del primo detenuto segnalato; per i restanti detenuti, invece, l'isolamento terminava il 3 gennaio 2024.
Pertanto, la direzione penitenziaria, in ragione del numero di casi registrati, rilevata la difficoltà dell'area sanitaria in ordine alla corretta profilassi da seguire, considerato, altresì, lo stato di forte agitazione che si registrava fra la popolazione detenuta, riteneva opportuno interessare il provveditorato regionale e il dirigente incaricato per le valutazioni di competenza.
Il provveditorato regionale richiedeva dunque alla direzione della casa circondariale di Bolzano, ogni informazione utile a comprendere se dal punto di vista sanitario fossero state già prese tutte le cautele necessarie, al fine di evitare il reiterarsi della criticità.
A seguito di riunione organizzativa, il direttore dell'istituto unitamente ai responsabili delle aree (sicurezza, educativa e sanitaria) ed ai componenti del servizio di igiene pubblica della locale Asl, veniva condiviso uno specifico piano di azione, che comprendeva non una semplice bonifica, bensì anche un adeguato intervento farmacologico sulla popolazione detenuta, garantendo in maniera capillare un controllo sull'adeguata igiene degli ambienti; nello specifico, si è provveduto alla sostituzione dei materassi, delle lenzuola, degli effetti letterecci e degli indumenti di ciascun detenuto coinvolto, compresi gli asciugamani.
Alla luce di quanto deciso nel corso della riunione, il provveditorato regionale sospendeva le assegnazioni a qualsiasi titolo di detenuti presso la casa circondariale di Bolzano, fino alla data del 12 maggio 2024, onde permettere l'attuazione del programma di profilassi per la gestione dell'emergenza sanitaria in essere.
Il 15 maggio 2024, la direzione penitenziaria di Bolzano trasmetteva al provveditorato regionale la relazione sanitaria conclusiva, da cui emergeva che il coordinatore sanitario del comprensorio di Bolzano, unitamente alla medicina interna, alla rete infermieristica presente in istituto e alla protezione civile, avevano risposto prontamente all'emergenza, implementando misure preventive e protocolli di sicurezza.
Dalla consultazione degli applicativi in uso, risulta che l'ultima segnalazione di sospetta scabbia risale all'8 maggio 2024, con fine dell'isolamento sanitario in data 15 maggio 2024.
Le ulteriori criticità segnalate in ordine alle attività trattamentali sono diretta conseguenza della carenza di personale dell'area educativa (è presente, di fatto, un solo funzionario giuridico-pedagogico e un mediatore linguistico culturale) e della tipologia di utenza detenuta, in prevalenza straniera.
Nell'anno 2023, a seguito di lavori di ristrutturazione, di concerto con il Provveditorato competente, è stata ampliata l'area trattamentale con la creazione di quattro aule, che hanno permesso l'ampliamento dell'offerta trattamentale e hanno visto coinvolti gran parte dei detenuti presenti.
Dall'analisi del progetto d'istituto riferito all'anno 2024, si rileva un significativo impegno teso a offrire opportunità formative e risocializzanti, con la collaborazione di numerose organizzazioni esterne.
Sono state realizzate le attività scolastiche relative alla scuola secondaria di primo grado, nonché i corsi di italiano e di lingua inglese e tedesca.
Con l'associazione Alpha e Beta, ente di educazione permanente che fornisce corsi di italiano e lingue straniere, si sono svolti anche corsi finanziati dal fondo sociale europeo e, in più sessioni, corsi di musica, teatro, scrittura creativa, fotografia, lettura e comprensione del testo, meditazione, acquerello e creta, disegno, cucina e giustizia riparativa.
Per quanto riguarda la formazione professionale, è stato espletato il corso di cucina, tenuto dalla formazione professionale della provincia di Bolzano, che sarà riorganizzato per tutto l'anno in corso. La direzione della casa circondariale di Bolzano ha assicurato che cercherà di incrementare l'offerta formativa, con l'aiuto della provincia, relativamente ad ulteriori corsi quali quello di elettricista, muratore e imbianchino. Si sono tenuti, infine, corsi per la sicurezza sul lavoro e Haccp, che saranno replicati.
Quanto alla dotazione organica del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Bolzano, giova evidenziare che a fronte di un organico complessivo di 84 unità, alla data del 24 luglio 2024 (data dell'ultima rilevazione comunicata), il personale in servizio ammonta a complessive n. 63 unità (forza operativa), registrando, rispetto all'organico previsto, una carenza di n. 21 unità, ripartite tra i diversi ruoli del Corpo.
In particolare, l'analisi della situazione dell'organico dell'istituto penitenziario in oggetto rileva le carenze di 2 unità per il ruolo dei funzionari, di 5 unità per il ruolo degli ispettori e 14 unità per quello dei sovrintendenti, mentre il ruolo degli agenti/assistenti rileva un esubero di 4 unità.
Con riferimento alla carenza di personale della carriera funzionari del Corpo, in particolare del comandante di reparto titolare, si rappresenta che trattasi di istituto penitenziario di III livello, per il quale è previsto che le funzioni di comandante siano affidate ad un Commissario capo (articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000). Allo stato, il numero di appartenenti a tale qualifica è insufficiente e non consente l'assegnazione di un comandante titolare presso la casa circondariale di Bolzano.
Ciò premesso, si evidenzia che il 18 dicembre 2023 è stato avviato il VII corso per il conseguimento della qualifica di commissario, relativo al concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo, elevato successivamente a 132 posti, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Si aggiunge che l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per allievi commissari.
Si rappresenta, inoltre, che con provvedimento Direttore Generale 6 settembre 2023 è stato indetto un concorso interno per la nomina di 60 vicecommissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
Con riferimento alla carenza del ruolo ispettori, invece, nel mese di novembre 2023, si è concluso il VII corso bis per la nomina alla qualifica di viceispettore, in esito al quale sono state assegnate alla casa circondariale di Bolzano n. 2 unità, di cui 1 del ruolo maschile e una del ruolo femminile.
Il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di viceispettore, relativo al concorso pubblico indetto con provvedimento Direttore Generale 25 novembre 2021 per n. 411 posti (378 uomini e 33 donne). Pertanto, all'esito del citato corso di formazione, l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di cui trattasi, attraverso l'eventuale assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo. Anche in questo caso, l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per allievi viceispettori.
Con riferimento al ruolo sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno di cui al provvedimento Direttore Generale 17 giugno 2021, per complessivi n. 583 posti relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2020, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, l'amministrazione ha assegnato al reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Bolzano n. 2 unità maschili.
Si evidenzia, inoltre, che con provvedimento Direttore Generale 16 febbraio 2024 è stato bandito un ulteriore concorso interno per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente per complessive 293 unità.
Per completezza, in ordine al ruolo agenti e assistenti, si comunica che l'organico del Reparto di polizia penitenziaria dell'istituto in esame è stato incrementato di n. 3 unità (n. 2 unità maschili e n. 1 unità femminile), in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 182° (aprile 2024) e 183° corso (giugno 2024).
Inoltre, il 22 luglio 2024, ha avuto inizio il 184° corso di formazione, della durata di sei mesi, rivolto a n. 1.386 unità (958 uomini e 428 donne) vincitrici del concorso pubblico per 1.713 (1.285 uomini e 428 donne), indetto con provvedimento Direttore Generale 8 marzo 2023. Assumeranno servizio negli istituti e servizi penitenziari, presumibilmente, nel mese di febbraio 2025.
Ad ogni buon conto, si rappresenta che l'8 luglio 2024 hanno assunto servizio negli istituti penitenziari n. 1.702 agenti (1207 uomini e 495 donne) vincitori del concorso pubblico per 1.758 (elevati a 1867) allievi agenti, indetto con provvedimento Direttore Generale 31 marzo 2022.
Con provvedimento Direttore Generale 6 marzo 2024 è stato indetto, altresì, il concorso pubblico per l'assunzione di n. 2.568 allievi agenti (1.926 uomini e 642 donne).
Per completezza, si rappresenta che l'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione straordinaria di ulteriori n. 1.000 agenti di Polizia penitenziaria (500 per l'anno 2025 e 500 per l'anno 2026). Tali assunzioni straordinarie si aggiungono a quelle già autorizzate in precedenza dall'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha previsto l'assunzione straordinaria dal 2023 al 2026 di n. 250 agenti per anno, per un totale di n. 1.000 unità.
L'istituto di Bolzano è sede di un posto di funzione dirigenziale, allo stato, coperto, per la durata di anni tre, a decorrere dal 13 dicembre 2023.
In linea con il quadro normativo per l'Alto Adige, si premette che la provincia di Bolzano procede, previa delega di questa amministrazione, in modo autonomo allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale per la casa circondariale di Bolzano.
Tuttavia, per far fronte alla lamentata carenza di personale – atteso l'esito negativo dei concorsi svolti dalla suddetta provincia e all'esito del concorso a 236 posti di funzionario giuridico pedagogico – a fronte di una previsione organica di 4 unità, ha provveduto al distacco di 3 unità provenienti dalla casa circondariale di Trento.
Riguardo, poi, le evidenziate carenze strutturali, in via preliminare, si sottolinea che la casa circondariale di Bolzano insiste in una struttura (edificata alla fine dell'800) che nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di limitati interventi manutentivi, in considerazione della prevista realizzazione di un nuovo istituto penitenziario.
Il complesso, pertanto, presenta diverse e diffuse criticità dovute alla vetustà degli edifici, in particolare per quanto riguarda la carenza di spazi per le attività trattamentali, la funzionalità e l'obsolescenza degli impianti idrico-sanitari ed elettrici.
Nel ribadire la recente realizzazione di lavori per la creazione di aule trattamentali a uso della popolazione detenuta a cura della direzione dell'istituto, si rappresenta che in merito al ripristino delle coperture è previsto, a breve, l'avvio dell'intervento di rifacimento delle coperture, dell'intera struttura e delle facciate, gestito dal provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia, la cui gara è stata aggiudicata il 9 maggio 2024 e il contratto sottoscritto il 5 giugno 2024. Il termine per ultimare i lavori è stabilito in giorni 130 naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori.
Si è proceduto alla definizione degli interventi da farsi e dei relativi costi, al fine di inserire i lavori nella programmazione edilizia relativa all'anno 2024 e alle annualità successive.
L'intervento di ristrutturazione e risanamento complessivo dovrà prevedere la verifica e il miglioramento sismico della struttura, nonché il completo rifacimento delle finiture interne ed esterne dell'edificio e degli impianti elettrici, termici, fognari e di sicurezza.
Al fine di reperire nuovi spazi, sarà verificata e valutata anche l'eventuale possibilità di effettuare la sopraelevazione degli edifici semiliberi ed ex infermeria; ulteriori volumi potrebbero essere ricavati dalla chiusura degli attuali cortili di servizio situati sul perimetro di confine con aree private.
Nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria di questo dipartimento relativo all'anno 2024, è previsto l'intervento di «adeguamento delle sezioni detentive al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 – Ala sinistra», per un importo pari a circa euro 2.850.000.
La vulnerabilità sismica è in corso; si è in attesa del parere della soprintendenza di Bolzano, chiesto dallo stesso provveditorato il 29 febbraio 2024, circa la campagna di indagini geognostiche e saggi da effettuare sulle strutture, predisposta dalla società affidataria.
Per quanto attiene ai lavori e ai servizi ad essi propedeutici effettuati presso l'istituto di Bolzano nel biennio 2022-2024, si rappresenta che l'amministrazione ha provveduto alle seguenti assegnazioni finanziarie per le attività di fianco indicate:
euro 63.651,94 per sistemazione alloggio demaniale con trasformazione per aule trattamentali a uso della popolazione detenuta (novembre 2022) (lavori ultimati);
euro 114.110,26 per pagamento incarico professionale per rilievi metrici e valutazione vulnerabilità sismica per adeguamento del compendio demaniale (febbraio 2024);
euro 42.870,12 ad opere pubbliche per pagamento dell'associazione INGENA delle competenze inerenti alla progettazione dei lavori di risanamento delle coperture e delle facciate (marzo 2024).
Tra le esigenze manutentive che permangono attuali, si annotano quelle di maggiore rilevanza cui è intendimento dare priorità nella pianificazione dei prossimi interventi, ossia l'adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione dell'intero istituto, l'installazione del gruppo elettrogeno, l'impianto di videosorveglianza e televisione a circuito chiuso, muro di cinta e la sostituzione infissi esterni.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
FURFARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dalle informazioni condivise dalla multinazionale Meta inc. e da un'indagine condotta in Italia sulle performance delle pagine Facebook di personaggi e opinionisti politici, emerge che la stessa big tech ha implementato una policy di controllo, gestione e manipolazione dell'informazione politica sulle sue piattaforme principali, Facebook, Instagram e Threads che opera attraverso analisi condotte da un'IA;
tale policy, di cui la multinazionale non ha condiviso nessun dettaglio sul preciso funzionamento, analizza i contenuti pubblicati sui suoi social media, comprendendone il significato e, se accertata una loro natura politica, sociale o civica, ne altera la visibilità organica sulla base di criteri, considerazioni e calcoli che oggi rimangono sconosciuti;
nel 2021 Meta comunicò di aver iniziato a implementare questa policy perché secondo una sedicente inchiesta (riservata) «le persone non volevano che la politica prendesse il sopravvento». Altresì, nella stessa comunicazione Meta ammetteva che tutti i contenuti politici, sociali e civici rappresentavano stabilmente solo il 3 per cento del totale, una percentuale ben lontana dal minimo rischio di «sopravvento», elemento che ci fa oggi dubitare delle reali intenzioni della multinazionale stessa quando ha deciso di avviare il progetto;
allo stesso modo, Meta afferma di star applicando questa policy erga omnes, ossia su tutti i suoi utenti. Tenendo conto che solo su Facebook ci sono oltre 3 miliardi di utenti con una pubblicazione di foto e stories settimanali che a oggi si aggira attorno ai 10 miliardi di contenuti, risulta anche qui abbastanza difficile credere che essa stia oggi facendo lavorare un'IA per analizzarli tutti, quotidianamente. Un processo monumentale che risulta abbastanza improbabile essere stato messo in atto;
dalle analisi condotte qui in Italia, risulta poi un'esuberanza di contenuti a forte carattere politico (e spesso anche a carattere diffamatorio, razzista, intimidatorio, omofobo e violento) pubblicati su Facebook che non solo hanno avuto un grande successo in termini di interazioni, ma che, sempre a quanto risulta, sono stati addirittura promossi gratuitamente dalla piattaforma. Tutti questi contenuti hanno una caratteristica comune: sono stati pubblicati da pagine non ufficiali («community», «blog personali», «organizzazioni», «satira» eccetera), sulle quali dunque questa policy di Meta sembra non operare;
questi due elementi confermano l'idea che Meta non stia applicando questa policy su tutti gli utenti, bensì su ristrette liste di utenti che la multinazionale ritiene in grado di condizionare l'opinione pubblica e su cui sta evidentemente operando un controllo serrato, eterodirigendone la visibilità sulla base di criteri, modalità e considerazioni che oggi rimangono del tutto ignote;
allo stesso modo, anche la Commissione europea sembra persuasa di una non regolarità di queste pratiche, dato che in data 30 aprile 2024 ha ufficialmente avviato un'inchiesta su Meta sulla base del fondato sospetto che la multinazionale stia a oggi retrocedendo «i contenuti politici nei sistemi di raccomandazione di Instagram e Facebook, compresi i loro feed in maniera non conforme agli obblighi del DSA»;
l'intera situazione desta – dunque – gravissima preoccupazione. Una multinazionale proprietaria di un'infrastruttura critica dove oggi si informano oltre 40 milioni di italiani che ha deciso di iniziare a controllare i flussi d'informazione politica, gestendone la visibilità secondo criteri ad avviso dell'interrogante occulti, ambigui e opachi è un pericolo per l'intero sistema democratico. Si tenga infatti presente che è dalle informazioni che i cittadini assimilano che nasce l'opinione politica, dunque il voto. Ma se le fonti dalle quali provengono quelle informazioni sono alterate, evidentemente anche il voto risulta inquinato –:
se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra esposta e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di garantire la libera espressione nel rispetto delle disposizioni previste dal nostro ordinamento anche in vista delle prossime elezioni europee.
(4-02746)
Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con cui l'interrogante sottopone all'attenzione del Governo la questione riguardante l'applicazione, da parte della Società Meta Platforms Ireland Limited, dal 2021, di policy di controllo, gestione e manipolazione dell'informazione politica sulle proprie piattaforme Facebook, Instagram e Threads, attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
In estrema sintesi, Meta effettuerebbe una rilevazione dei contenuti di natura politica e sociale e ne altererebbe la visibilità sulla base di criteri opachi. L'interrogante cita, inoltre, alcune analisi condotte in Italia secondo le quali tale policy non opererebbe rispetto ai contenuti provenienti da «community», «blog personali», «organizzazioni», «satira», e altro, con la conseguenza che si produrrebbe una ulteriore distorsione del dibattito pubblico sulle piattaforme di cui si tratta.
In considerazione di quanto esposto, l'interrogante chiede quali iniziative urgenti di propria competenza il Governo intenda adottare al fine di garantire la libertà di espressione in vista delle prossime elezioni europee.
Orbene, come si legge nella stessa interrogazione, in relazione alla situazione sopra descritta la Commissione europea ha avviato, in data 30 aprile 2024, un procedimento per presunte violazioni del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali (cosiddetti «Digital Services act», in seguito anche abbreviato in «DSA»).
La Commissione ha ipotizzato il mancato rispetto, da parte di Meta, di una serie di obblighi previsti dal DSA, e segnatamente: obblighi sul contrasto alla pubblicità ingannevole e alle campagne di disinformazione sulle piattaforme; obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi per il discorso civico e i processi elettorali; obblighi in materia di trasparenza delle politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, ivi compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana; obblighi sulle regole procedurali e sull'efficacia del sistema interno di gestione dei reclami; obblighi riguardanti il meccanismo di segnalazione e azione e obblighi di comunicazione trasparente.
La Commissione denuncia, altresì, la mancanza, dopo la chiusura di «CrowdTangle», di un efficace strumento di monitoraggio elettorale e del discorso civico in tempo reale da terze parti in vista delle prossime scadenze elettorali.
L'avvio del succitato procedimento formale da parte della Commissione solleva i coordinatori nazionali dei servizi digitali, o qualsiasi altra autorità competente degli Stati membri dell'UE, dai loro poteri di vigilanza e applicazione della legge sui servizi digitali in relazione alle presunte violazioni degli articoli di cui sopra.
Sulla vicenda è, tuttavia, intervenuta anche la nostra Agcom, che è stata investita di una segnalazione, proveniente da 43 esponenti politici e 5 giornalisti, circa «una possibile violazione del Titolo VI, articolo 30 della delibera n. 90/24/CONS da parte della società Meta Platforms, Inc.», proprio in relazione all'implementazione delle summenzionate policy.
Il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 22 maggio 2024, ha deciso di trasmettere a Meta una richiesta di informazioni e osservazioni in merito a tale segnalazione e ciò ai sensi della delibera 90/24/CONS relativa alle «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024», il cui articolo 30 prevede, che «Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione».
Considerato, inoltre, il già citato procedimento pendente davanti alla Commissione europea per la presunta violazione del Digital Services Act, il Consiglio dell'Autorità ha assunto altresì la decisione, in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, di comunicare alla Commissione medesima tutti gli atti relativi alla summenzionata segnalazione.
Questo Dipartimento segue con interesse e preoccupazione la presente vicenda e, più in generale, la questione del rispetto del Digital Services Act da parte delle piattaforme, che è cruciale nel periodo precedente le consultazioni elettorali.
Questa Amministrazione è impegnata nel rafforzamento dell'integrità dell'informazione, da un lato, attraverso l'implementazione di specifiche azioni a livello nazionale, in aggiunta alle politiche strutturali a sostegno del pluralismo e, dall'altro, aderendo alle iniziative europee e internazionali in materia, considerata la natura transnazionale del problema.
Anzitutto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è capofila della misura 24 del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 riguardante la disinformazione online volta a condizionare e influenzare i processi politici, economici e sociali del Paese. In attuazione di questa misura è stata avviata un'attività di studio e analisi del fenomeno della disinformazione online, in un approccio organico multidisciplinare, avvalendosi del lavoro di istituti universitari di primaria importanza. Verrà, inoltre, realizzata, nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale del Dipartimento, una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini.
Nel frattempo, nelle settimane precedenti le consultazioni elettorali europee, il Dipartimento ha contribuito alla diffusione sulle reti Rai dello spot realizzato dal Gruppo dei regolatori europei dell'audiovisivo (Erga) per sensibilizzare sulla minaccia della disinformazione e sulle strategie da attuare per difendersi dalle manipolazioni.
Più in generale, l'integrità del sistema informativo viene protetta attraverso l'attività posta in essere da questo Dipartimento a sostegno del pluralismo, incentrata sul rafforzamento della professionalità e, quindi, della qualità, del prodotto informativo.
Sia nella riforma dei contributi alle agenzie di stampa per i servizi da questi resi alle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023) che con l'istituzione del nuovo «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di cui all'articolo 1 comma 315 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), questo Dipartimento ha inteso rafforzare il collegamento tra il sostegno economico pubblico e l'utilizzo del lavoro giornalistico. In particolare, è stato valorizzato il numero dei giornalisti professionisti impiegati con contratto a tempo pieno e indeterminato, principale presidio del controllo delle fonti e dell'affidabilità dell'informazione, tanto per l'accesso al contributo che per la misura dello stesso.
Nella citata riforma delle agenzie di stampa è stato altresì introdotto, tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale, l'obbligo di prevedere il «Garante della informazione», una figura interna all'agenzia, indipendente e scelta dall'editore, che si inserisce nell'organizzazione a supporto degli organi di direzione e del lavoro dei giornalisti per la correttezza delle informazioni primarie.
Il tema dell'integrità dell'informazione è stato altresì approfondito dal Comitato tecnico per lo studio dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul sistema editoriale e dell'informazione, istituito con decreto del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria del 23 ottobre 2023. Il lavoro del Comitato si è sostanziato in una prima relazione, recante analisi e proposte di soluzioni, anche tecniche. Alcune proposte della Commissione sono state trasposte nel disegno di legge recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale», approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile scorso e presentato in Senato il 20 maggio scorso (atto Senato n. 1146), in particolare in materia di trasparenza (articolo 23), diritto d'autore (articolo 24) e deep fake (articolo 25).
Infine, questo Dipartimento è entrato a far parte dello steering group dell'iniziativa dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) denominata «Information integrity Hub».
1 lavori dell'Hub sono recentemente culminati nella redazione del report «Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity» che è stato presentato a Parigi il 4 marzo 2024.
L'Hub è attualmente impegnato a sviluppare degli standard internazionali che possano rappresentare un supporto ai governi per promuovere spazi di informazione affidabile, salvaguardando la libertà di espressione.
Gli standard potranno, da un lato, fornire una guida dettagliata per far avanzare l'agenda politica a livello nazionale e, dall'altro, contribuire a migliorare la collaborazione a livello internazionale sul tema.
In conclusione, questo Dipartimento proseguirà il proprio impegno nel rafforzamento dell'integrità del sistema informativo, soprattutto online, in conformità alle politiche europee in materia e alle migliori pratiche internazionali in un anno, il 2024, cruciale per il numero e l'importanza delle consultazioni elettorali.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Alberto Barachini.
FURFARO, GRAZIANO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI e STUMPO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il 20 marzo 2024 il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l'approvazione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero e la Rai, per il periodo 2023-2028 pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024 ;
il Consiglio dei ministri, nel rendere noto il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiega che il nuovo contratto «contiene, tra l'altro, una regolamentazione specifica in materia di "inclusione sociale e culturale", con obiettivi tesi allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis) e alla promozione e realizzazione, anche con nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore»;
«l'approvazione – precisa la nota – fa seguito alla delibera con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvato le linee-guida per il quinquennio 2023-2028. Sulla base di queste, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha predisposto lo schema di contratto, che ha ricevuto il parere favorevole, con alcune condizioni, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;
in particolare il contratto di servizio prevede all'articolo 9 «Inclusione sociale e culturale» tra i vari compiti della RAI quello di garantire l'accesso ai diversi generi della programmazione e di sostenere l'integrazione delle minoranze, nonché di promuovere l'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione e la diversità;
per quanto concerne l'accesso al servizio pubblico di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari la RAI si impegna tra le altre cose a:
sottotitolare almeno l'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, e altro) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ad estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2025, al 30 per cento entro il 2026, al 40 per cento entro il 2027, al 50 per cento entro il 2028 e al 60 per cento entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;
assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata;
estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;
assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;
attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di rendere operative quanto prima le disposizioni inserite nel nuovo contratto, visto che il servizio pubblico deve essere rivolto a tutti i cittadini, nessuno escluso, comprese le persone sorde.
(4-03021)
Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante fa riferimento al contratto di servizio 2023-2028 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai, osservando che, sebbene il contratto preveda misure di inclusione sociale e culturale, non specifica adeguatamente le modalità di implementazione per garantire la piena accessibilità.
Sentiti gli uffici competenti e la stessa Rai, al riguardo si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha affidato in concessione in esclusiva a RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite con la convenzione del 27 luglio 2017, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale.
Il citato servizio è attualmente svolto sulla base del contratto stipulato con il Ministero stesso, per il quinquennio 2023-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
Come ricordato con l'interrogazione in oggetto, in materia di inclusione sociale e culturale l'art. 9, comma 2, del contratto di servizio prevede che: «la Rai deve assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali consentendo l'accesso, senza discriminazioni, all'offerta di servizio pubblico anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari, anche ai sensi della normativa nazionale e unionale di settore. A tal fine la Rai è tenuta a:
a) sottotitolare almeno l'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, eccetera) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ed estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
b) attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2025, al 30 per cento entro il 2026, al 40 per cento entro il 2027, al 50 per cento entro il 2028 e al 60 per cento entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
c) tradurre in lingua dei segni (Lis) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;
d) assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata;
e) estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;
f) assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;
g) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».
Pertanto, con specifico riferimento al quesito posto, si evidenza che la maggior parte delle disposizioni sono già realizzate, le altre invece sono in fase di avvio. Ad esempio, con la sottotitolazione automatica Rai sono state coperte circa 11 ore al giorno della programmazione olimpica sul canale Rai Sport.
Anche la sottotitolazione della programmazione dei Canali tematici va gradualmente aumentando; in particolare, su Rai Movie e Rai Premium si riscontrano incrementi considerevoli: circa il 30 per cento in più tra il primo semestre 2023 ed il primo semestre 2024.
Va inoltre evidenziato che il Ministero, con nota del 3 aprile 2024, al fine di sottolineare ulteriormente Importanza del tema dell'inclusività di tutti i cittadini, ha inviato alla concessionaria Rai una nota con la quale ha formalmente chiesto di porre particolare attenzione allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis), anche attraverso specifici piani per obiettivi, mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive; all'ampliamento e allo sviluppo di servizi di interpretariato Lis e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali; alla promozione e realizzazione, anche tramite nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte.
Tale obiettivo sarà inoltre oggetto dei lavori del comitato di confronto Mise – Rai che il Ministero sta procedendo a rinominare proprio al fine di incrementare l'offerta Rai pienamente accessibile.
Il Ministro per le imprese e il made in Italy: Adolfo Urso.
GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto emerso il 27 giugno 2024 dalla trasmissione «carceri bisogna vederle» condotta su Radio Leopolda dall'ex deputata Rita Bernardini, il detenuto C. P., ristretto presso il braccio G14 del carcere romano di Rebibbia e affetto da Aids conclamato a cui si è aggiunta una seria patologia oncologica, sta subendo una serie infinita di rinvii riguardo ad un'istanza di differimento pena presentata due anni fa al Tribunale di sorveglianza di Roma;
il suo difensore, avvocato Massimo Rao Camemi, intervistato da Bernardini nella trasmissione suddetta, dopo l'ennesimo rinvio, ha aggiornato la situazione del paziente-detenuto che diviene ogni giorno più drammatica;
tutto inizia il 1° luglio 2022 quando il legale presenta istanza urgente di differimento pena in detenzione domiciliare al Tribunale di sorveglianza di Roma;
senza ripercorrere i diversi rinvii delle udienze di cui si sono fatti artefici l'Ufficio e il Tribunale di sorveglianza di Roma, dall'intervista e dalla documentazione emerge con chiarezza che:
l'incompatibilità di C. P. con il regime carcerario è certificata da due perizie di parte (dottor P. Guarascio e dottor S. De Pasquale Ceratti) e dalla relazione medica dell'area sanitaria di Rebibbia;
l'incompatibilità di C. P. con il regime carcerario è suffragata anche dal perito (dottor Fiorenza) nominato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma;
la P. G. di Roma ha più volte ribadito il proprio parere favorevole alla misura richiesta del differimento pena;
la Corte di Cassazione, alla quale si è rivolto il detenuto tramite il suo legale a seguito del rigetto della misura da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, non solo ravvisa l'urgenza anticipando il giudizio alla Sezione feriale, ma decide di rinviare gli atti chiedendo al Tribunale di sorveglianza un nuovo giudizio;
giunti all'udienza del Tribunale di sorveglianza del 22 marzo 2024 il collegio si riserva omettendo di depositare il dispositivo;
nell'emettere la nuova ordinanza a seguito dell'udienza del 22 marzo, in data 18 aprile 2024, il Collegio chiede ai Carabinieri di verificare l'idoneità del domicilio e la disponibilità dei genitori di accogliere C. P. nella loro abitazione. Nella succitata intervista l'avvocato Rao Camemi sottolinea come le richieste contenute nell'ordinanza, seppure abbiano già trovato risposta nelle udienze precedenti, indichino comunque la propensione del Collegio alla concessione del differimento pena presso il domicilio del paziente attualmente detenuto a Rebibbia;
ma il 19 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma emette una nuova ordinanza per richiedere una nuova perizia volta a conferire un nuovo incarico ad un perito infettivologo del Tribunale il quale dovrà rispondere a quesiti già affrontati e risolti dal perito del tribunale al quale era stato conferito l'incarico il 1° dicembre 2023 (Dottor Fiorenza); l'incarico verrà conferito nell'udienza del 2 luglio 2024; dopodiché occorrerà attendere i tempi necessari al perito per svolgere l'incarico ricevuto e la fissazione futura di un'ulteriore udienza; nel frattempo, in questi due anni, C. P. – afferma il suo legale – non ha ricevuto alcuna cura per la malattia oncologica (Sarkoma di Kaposi) e le sue condizioni di salute sono inesorabilmente peggiorate –:
se siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
quali iniziative di competenza intendano assumere per garantire a C. P. il diritto alla salute affermato nell'articolo 32 della Costituzione;
se il Ministro della giustizia non ravvisi, in considerazione dei fatti esposti in premessa, la necessità di inviare ispettori ministeriali anche in relazione all'esigenza di tutela di diritti umani fondamentali.
(4-03055)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, premessa la vicenda giudiziaria relativa ad un'istanza di differimento di pena presentata due anni fa da un detenuto affetto da AIDS, cui si è aggiunta anche una patologia oncologica, si chiede quali iniziative il Dicastero intenda assumere per garantire al ristretto il suo diritto alla salute e se il Ministro «non ravvisi [...] la necessità di inviare ispettori ministeriali», considerata anche la rilevanza dei valori coinvolti.
In proposito è innanzitutto possibile riferire che dalla relazione trasmessa dal Presidente della Corte d'appello di Roma non sono emersi elementi dai quali poter evincere violazioni della normativa vigente imputabili ai magistrati occupatisi della vicenda.
La relazione dà conto, infatti, di un atteggiamento tutt'altro che dilatorio del competente Tribunale di sorveglianza, che si è premurato piuttosto di operare un accurato vaglio di tutti gli elementi in gioco, resosi necessario non soltanto per la delicatezza dei valori coinvolti ma anche per la complessità della vicenda.
Invero, gli esiti del primo accertamento medico-legale disposto dal collegio giudicante hanno reso opportuna un'appendice istruttoria, anche per verificare l'incidenza che l'atteggiamento scarsamente collaborativo del detenuto rispetto all'osservanza della terapia prescrittagli può aver avuto sul suo quadro clinico. Tale approfondimento è stato demandato ad uno specialista infettivologo e le relative risultanze saranno esaminate alla prossima udienza, fissata in pieno periodo feriale. Ciò, a riprova dell'attenzione riservata dall'autorità giudiziaria procedente al caso in esame ai fini di una sua rapida definizione, nella piena consapevolezza che l'espiazione della pena non può mai risultare contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze che ne possono derivare, fermo restando però che un diniego volontario ed oppositivo del condannato che si riveli strumentale ad amplificare le patologie che lo affliggono non può mai ridondare a suo vantaggio, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto poi alle iniziative di stretta competenza del Ministero, basti osservare che proprio in considerazione delle particolari condizioni di salute del condannato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già nel 2021, ne aveva disposto l'assegnazione temporanea alla casa circondariale di Rebibbia, in quanto istituto dotato di reparto specializzato per i casi di malati da HIV.
In seguito, poi, alla decisione, assunta dal ristretto, di avviare dallo scorso giugno uno sciopero della fame e della sete, la predetta articolazione si è prontamente attivata per richiedere alla direzione dell'istituto una dettagliata relazione sulle sue condizioni di salute, impartendo direttive affinché la stessa Direzione attivasse la vigilanza necessaria.
A inizio mese si è però finalmente appreso che il detenuto aveva interrotto lo sciopero, ma il caso continuerà ad essere opportunamente monitorato nel tempo onde garantire che il detenuto continui a ricevere le cure e l'assistenza necessarie.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GRIMALDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
dal Quotidiano del Sud del 21 aprile 2024 si apprende della vicenda di due giovani donne iraniane fuggite dal Paese perché perseguitate dal regime e, giunte in Italia, arrestate perché ritenute scafiste di due distinti sbarchi di migranti;
nonostante la difesa abbia prodotto elementi concreti e attuali che dimostrerebbero l'estraneità di entrambe rispetto ai reati loro contestati, le due donne si trovano in custodia cautelare in carcere in attesa del processo;
i casi riguardano quello di Marjan Jamali, già oggetto di una interrogazione parlamentare presentata dall'interrogante a marzo 2024 e di Maysoon Majidi;
Marjan Jamali, giunta in Italia con il figlio di 8 anni è detenuta a Reggio Calabria perché accusata da tre uomini, che avrebbero tentato di molestarla, di far parte dell'equipaggio di scafisti dell'imbarcazione con cui erano giunti a Roccella Jonica;
le richieste presentate dal difensore per gli arresti domiciliari sono state respinte e la donna non può ricongiungersi con il figlio, al momento affidato ad una famiglia presso un alloggio per migranti in Calabria;
l'accusa è fondata solo sulle dichiarazioni dei tre uomini che, immediatamente dopo, si sono resi irreperibili e la donna vive ormai in uno stato di profondo malessere psicologico;
anche Maysoon Majidi, 27enne regista e attrice iraniana, giunta a Crotone nel 2023, è accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed è detenuta perché ritenuta anch'essa una scafista a seguito delle accuse a lei rivolte da parte di due persone, anche loro immediatamente scomparse;
il legale della donna ha rintracciato in Germania uno dei due accusatori, il quale, resosi disponibile ad essere riascoltato dai magistrati, sostiene di non aver mai accusato la donna;
anche Maysoon Majidi sta soffrendo la sua detenzione in carcere, arrivando a pesare circa quaranta chili;
Maysoon Majidi è un'attivista per i diritti umani che si batte contro il regime islamista e fa parte di un'organizzazione indipendente che promuove i diritti umani nel Kurdistan iraniano;
è fuggita dall'Iran per evitare l'arresto dalla «polizia morale» per aver partecipato alle proteste per l'uccisione di Mahsa Amini;
anche alla luce della storia personale delle due donne e degli elementi raccolti dalla difesa appare ingiusto comunque eccessivo il perdurare, per le due donne, della misura cautelare in carcere;
in queste vicende, oltre all'attendibilità degli accusatori, pesano anche il ruolo degli interpreti e delle difficoltà linguistiche, come nel caso di Marjan Jamali, interrogata da un interprete che non parlava il farsi e alla quale gli atti sono stati notificati in lingua araba, a lei sconosciuta;
ad avviso dell'interrogante, le informazioni raccolte consentono di ritenere che sia stato leso il diritto alla difesa delle due persone accusate e che le attuali condizioni psico-fisiche delle due donne siano incompatibili con lo stato di detenzione in carcere –:
se il Ministro sia a conoscenza, per quanto di competenza, dell'esistenza di ulteriori casi casi analoghi a quelli esposti in premessa, di persone accusate di essere scafiste da soggetti poi resisi irreperibili;
se il Ministro sia a conoscenza di quanti procedimenti penali siano stati avviati nei confronti di persone ritenute esponenti di associazioni criminali dedite alla gestione dei traffici di esseri umani, quanti di questi si siano conclusi con un rinvio a giudizio e quanti di loro siano poi stati processati e condannati almeno nel primo grado di giudizio;
se non ritenga che sia necessario, per quanto di competenza, adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere effettivo il diritto di difesa, in particolar modo nei casi in cui il procedimento penale sia basato su dichiarazioni di persone resesi irreperibili;
se, con riguardo al luogo e alle condizioni di detenzione delle due donne, non si intendano favorire, per quanto di competenza, soluzioni che salvaguardino la loro condizione psico-fisica che appare oggi fortemente compromessa.
(4-02767)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, il deputato interrogante – premesse le vicende giudiziarie che vedono coinvolte due giovani donne iraniane, Marjan Jamali e Maysoon Majidi, arrestate perché ritenute scafiste di due distinti sbarchi di migranti avvenuti a Roccella Jonica e Crotone – solleva specifici quesiti in ordine alla «esistenza di ulteriori casi analoghi a quelli esposti in premessa, di persone accusate di essere scafiste da soggetti poi resisi irreperibili», al numero di procedimenti penali «avviati nei confronti di persone ritenute esponenti di associazioni criminali dedite alla gestione dei traffici di esseri umani» e del loro esito, alle «iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere effettivo il diritto di difesa, in particolar modo nei casi in cui il procedimento penale sia basato su dichiarazioni di persone resesi irreperibili», nonché, con specifico riferimento «al luogo e alle condizioni di detenzione delle due donne», all'adozione di «soluzioni che salvaguardino la loro condizione psico-fisica che appare oggi fortemente compromessa».
Innanzitutto, si ribadisce l'assoluta linearità dell'operato dell'autorità giudiziaria in relazione alla vicenda processuale di Marjan Jamali, come emerge dalla relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, compiutamente illustrata in sede di risposta all'interrogazione recante numero 4-02429 proposta dal medesimo deputato in data 1° marzo 2024, a cui si rinvia.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'arresto di Maysoon Majidi, come emerge dalla relazione trasmessa con nota del 14 maggio 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone interpellata, che si riporta di seguito.
«In data 31 dicembre 2023, quale pubblico ministero di turno, venivo notiziata dell'arrivo di uno sbarco di migranti presso il Porto di Crotone, nonché del fatto che alcuni dei migranti (in particolare 5 di essi) si erano separati dal gruppo, poco prima dell'arrivo a Crotone, utilizzando un tender per tentare la fuga e sottrarsi ai controlli. Tra essi vi era A.U. [...]e MAJIDI Maysoon [...]. I predetti, poi, venivano trovati con denaro contante e telefoni cellulare e, analizzato uno dei telefoni, veniva rinvenuto materiale che ritraeva MAJIDI Maysoon, sull'imbarcazione, sopra coperta (parte esterna dell'imbarcazione), durante la traversata. Venivano escussi due dei migranti giunti a Crotone, i quali, con dichiarazioni concordanti, indicavano A.U. come il capitano che aveva condotto l'imbarcazione (circostanza dallo stesso ammessa in sede di successivo interrogatorio), mentre MAJIDI Maysoon veniva indicata come colei che coadiuvava il predetto, dando indicazioni ai migranti su come collocarsi durante il viaggio e provvedendo anche a distribuire i pasti.
Sulla base di tali elementi, la polizia giudiziaria operante (sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone), il 1° gennaio 2024 formalizzava il fermo d'urgenza di A.U. e MAJIDI Maysoon, quali persone gravemente indiziate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina [...].
Lo scrivente pubblico ministero, ritenendo, sulla base degli elementi trasmessi, fondato e legittimo il fermo operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, il 2 gennaio 2024 trasmetteva al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, richiesta di convalida del fermo e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, misura obbligatoria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in forza dell'articolo 12, comma 4-bis del decreto legislativo n. 287 del 1998.
Il giudice delle indagini preliminari di Crotone, con ordinanza del 3 gennaio 2024, [...] convalidava il fermo e disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Crotone non veniva impugnata in sede di riesame dalle difese degli indagati.
Quanto alle attività investigative finora svolte, oltre ad aver presentato richiesta di incidente probatorio dei due migranti escussi a sommarie informazioni (migranti risultati irreperibili dopo le ricerche disposte dal giudice per le indagini preliminari di Crotone, che ha attivato il sistema di ricerca tramite sistema di cooperazione internazionale, sulla base delle informazioni fornite anche dalla difesa della MAYSOON), veniva delegata [...] l'analisi del telefono cellulare della MAYSOON e successivamente di A.U., [...]. Sulla base degli elementi raccolti, si procederà all'interrogatorio della MAYSOON, come da sua richiesta, [...] non avendo la difesa dell'indagata portato all'acquisizione di alcun elemento di prova contraria [...]. Le indagini, dunque, sono in fase di definizione [...]».
In sintesi, dalle relazioni pervenute dagli Uffici giudiziari non risultano anomalie processuali tali da ledere il diritto di difesa delle persone indagate né il vaglio sull'eventuale lesione di tale diritto – effettuato nella sua sede naturale processuale dal giudice per le indagini preliminari e, nel caso di Marjan Jamali, anche dal Tribunale del riesame – ha evidenziato qualsivoglia inosservanza delle garanzie previste dalla legge a favore delle indagate.
D'altronde le determinazioni e valutazioni in merito spettano all'autorità giudiziaria procedente, sì da non residuare poteri d'intervento in capo all'Amministrazione, se non nel caso in cui emergano elementi da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile (uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006), che nei casi in esame, si ribadisce, sono assenti.
Con riferimento poi alle condizioni detentive delle due donne, rispettivamente recluse presso gli istituti di Reggio Calabria e Castrovillari, dagli elementi raccolti sia presso l'Autorità Giudiziaria procedente che presso il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'operato delle autorità preposte appare immune da censure.
Quanto a Marjan Jamali, in continuità con quanto già riferito nella precedente interrogazione del 1° marzo 2024, si ribadisce che, sin dal suo ingresso presso la casa circondariale di Reggio Calabria, ella è stata presa in carico dallo staff multidisciplinare e sostenuta dal punto di vista psicologico, attesa la fragilità emotiva legata anche e soprattutto alla separazione dal figlio e a fronte di un episodio autolesionistico e di una conseguente diagnosi di scompenso psicologico, e da subito l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna si è attivato per favorire il mantenimento dei rapporti della stessa con il figlio minore e per supportare la ristretta durante il periodo di detenzione.
Si evidenzia, infine, che il 31 maggio 2024, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con il quale si sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, la detenuta veniva dimessa dall'istituto di Reggio Calabria «G. Panzera» e accompagnata da personale appartenente al locale Nucleo traduzioni cittadino presso l'abitazione sita a Reggio Calabria, nonché inserita nel progetto SAI, gestito dalla cooperativa sociale Eurocoop servizi a r.l. («Jungi Mundu»).
La stessa beneficia quotidianamente di attività di alfabetizzazione e fruisce di servizi laboratoriali di pittura; il figlio minore fruisce dell'istruzione primaria e delle attività sportive organizzate dalla cooperativa.
Quanto a Maysoon Majidi, si rappresenta, sin dal suo ingresso in istituto (1° gennaio 2024), è stata immediatamente presa in carico dal gruppo di valutazione multidisciplinare dell'istituto ed è stata sostenuta attraverso interventi di sostegno da parte dello psicologo ASP e dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica ivi in servizio; il controllo sanitario è sempre stato continuo.
Il 6 giugno 2024, la ristretta ha manifestato ad altra detenuta volontà autolesionistica. Anche in tale caso, vi è stata la presa in carico da parte del gruppo di valutazione multidisciplinare, il quale ha comunque rilevato discrete condizioni generali di salute, sottoponendo la ristretta a esami ematologici, che hanno dato esiti nella norma; il colloquio psicologico ha evidenziato un tono di umore deflesso dovuto, in realtà, al mancato ottenimento di soluzioni per la sua situazione.
In definitiva, le misure adottate dalle amministrazioni penitenziarie per far fronte alle criticità connesse alle vicende oggetto dell'interrogazione sono rappresentative, in concreto, della massima attenzione del Ministero, impegnato fortemente a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi in questo ambito.
Con riferimento poi agli ulteriori quesiti posti dall'onorevole interrogante relativi al numero dei procedimenti e alle definizioni degli stessi, a fronte della mancata indicazione da parte del medesimo di un arco temporale, si è proceduto ad estrapolare, ad opera della competente direzione generale di statistica e analisi organizzativa, i dati relativi al triennio 2021-2023, riferiti ai procedimenti iscritti e alla relativa modalità di definizione presso gli uffici della Procura della Repubblica, nonché alle sentenze di condanna e di assoluzione, emesse dagli uffici giudiziari di merito per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Dall'analisi di tali dati è emerso che il numero dei procedimenti penali iscritti per la detta fattispecie di reato è sensibilmente aumentato mentre è rimasta pressoché identica, in misura percentuale, la modalità di definizione e precisamente:
nell'anno 2021, sono stati iscritti n. 1077 procedimenti penali di cui n. 531 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 337 con richieste di archiviazione;
nell'anno 2022, sono stati iscritti n. 1103 procedimenti penali di cui n. 564 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 353 con richieste di archiviazione;
nell'anno 2023, sono stati iscritti n. 1198 procedimenti penali di cui n. 579 definiti con esercizio dell'azione penale e n. 392 con richieste di archiviazione.
Quanto al dato relativo alle sentenze di condanna e di assoluzione nel dettaglio è emerso quanto segue:
relativamente al 1° grado, le sentenze di condanna passano da n. 346 nell'anno 2021, a n. 400 nell'anno 2022, a n. 380 nell'anno 2023; per le sentenze di assoluzione si registra un sensibile aumento, da n. 154 nell'anno 2021 – dato sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 215 nell'anno 2023;
relativamente al 2° grado, si registra un aumento sia delle sentenze di condanna (da n. 155 nell'anno 2021 – dato sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 201 nell'anno 2023) sia delle sentenze di assoluzione (da n. 22 nell'anno 2021 – sostanzialmente invariato nel 2022 – a n. 30 nell'anno 2023).
Infine, si rappresenta che i detenuti presenti negli istituti di pena del Paese per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione, in relazione allo stesso triennio 2021/2023, sono sensibilmente aumentati, da n. 966 per l'anno 2021, a n. 1124 nell'anno 2022, a n. 1216 nell'anno 2023.
Da ultimo, in tema di effettività del diritto di difesa in processi basati su prove dichiarative fornite da persona successivamente divenuta irreperibile, com'è noto il modello accusatorio, improntato alla netta differenziazione tra fase investigativa e fase del giudizio, prevede una deroga eccezionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova all'articolo 512 del codice di procedura penale, che consente ai fini della delibazione la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
Tale disciplina trova fondamento costituzionale in quella «accertata impossibilità di natura oggettiva» di cui al comma 5 dell'articolo 111 della Costituzione (di cui la norma costituisce ipotesi paradigmatica), che esclude tutti i casi riconducibili ad opzioni libere e volontarie della fonte di sottrarsi all'esame testimoniale.
Quest'ultima ipotesi, infatti, ricade nei divieti di cui agli articoli 111, comma 4, della Costituzione, 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale e 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che proibiscono di fondare una pronuncia di condanna, in misura esclusiva o determinante, sulle dichiarazioni di chi, sottraendosi al contraddittorio, abbia impedito alla difesa di porgli domande.
Secondo l'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'articolo 512 del codice di procedura penale, ormai consolidata, una sentenza di condanna basata unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi della suddetta disposizione, integra una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (Cass. II, n. 19864/2019), quali a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della «ragione dell'allontanamento», funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio; c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di «adeguate garanzie procedurali», o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori (Cass. II, n. 15492/2020).
In senso conforme, si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, stabilendo che l'articolo 8, paragrafo 1, Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 2, Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea) va interpretato nel senso che «esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un 'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione» (Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 dicembre 2022, causa C-348/21).
A fronte del descritto sistema di garanzie procedurali, resta comunque massimo l'impegno di questo Ministero – le cui linee di azione seguite in concreto ne sono una prova tangibile – a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
MALAGUTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
Iris Setti, una donna di sessantuno anni, pensionata da due, mentre attraversava il parco di Nikolajewka a Rovereto, in Trentino, è stata massacrata a pugni da un nigeriano di 40 anni senza fissa dimora, probabilmente a causa d'un tentato stupro. Sul cittadino extracomunitario era già pendente un ordine di custodia con obbligo di firma a causa di precedenti atti violenti compiuti contro cittadini e forze dell'ordine;
poco dopo lo spietato omicidio l'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato fermato dai carabinieri con un taser;
si tratta dell'ennesimo episodio di barbarie che si iscrive nel lungo elenco di crimini commessi da extracomunitari presenti illegalmente sul territorio italiano;
nelle città italiane si sono moltiplicati i casi di aggressioni immotivate e casuali, utilizzando anche pericolosi corpi contundenti – bottiglie rotte, coltelli e bastoni – ai danni di innocui passanti e membri delle forze dell'ordine. Si tratta di fatti divenuti ormai abituali, in particolare nelle stazioni ferroviarie e persino nelle prigioni, dove sono accaduti numerosi casi di aggressioni perpetrate ai danni di agenti della polizia penitenziaria;
a ciò si aggiunga il fatto che, sovente, gli agenti di pubblica sicurezza non possono difendersi efficacemente facendo uso delle armi in dotazione per evitare il rischio di incorrere nel reato di eccesso di legittima difesa, ponendo quindi a rischio la propria stessa vita perché privi di strumenti idonei alla soluzione del problema;
in molti malviventi, a causa della reiterazione di tali fatti, si è oramai ingenerato un diffuso senso di impunità, fatto che acuisce ulteriormente il conseguente senso di insicurezza e di vulnerabilità sociale diffuso tra i cittadini, di cui ben si comprendono anche i timori per la propria incolumità, rendendo intollerabile una situazione sociale già molto difficile;
naturalmente sono in corso le indagini sull'omicidio della donna a Rovereto in attesa del giusto processo, mentre è stata annunciata l'emanazione in autunno di un nuovo «pacchetto sicurezza» –:
se si ritenga necessario adottare iniziative volte a estendere l'uso di strumenti di dissuasione, dotando tutte le forze dell'ordine che operano su tutti i territori della nazione e, in particolare, la polizia penitenziaria e quella ferroviaria di pistole elettriche, poiché appaiono lo strumento idoneo, utile e necessario per interrompere comportamenti criminali, garantendo contemporaneamente la sicurezza, sia dei malviventi che delle forze dell'ordine, durante gli interventi necessari a frenare i reiterati episodi di aggressioni violente compiuti ai danni di chiunque, sia privati cittadini che appartenenti alle forze dell'ordine;
se intendano considerare l'ipotesi di adottare iniziative normative al fine di prevedere l'immediata espulsione delle persone extracomunitarie illegalmente presenti sul territorio nazionale, compresi quelli in attesa di processo per il compimento di reati come, ad esempio, quelli contro il patrimonio o quelli per comportamenti violenti, considerando che tali individui, se rilasciati in libertà ed essendo senza lavoro e fissa dimora, come dimostrato dai tanti casi già verificatisi, giungono sovente al compimenti di ulteriori, più gravi e pericolosi reati.
(4-01491)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto I.S., vittima di un'aggressione mortale nel parco Nikolajewka a Rovereto il cui presunto autore della violenza, di nazionalità nigeriana, è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine con l'ausilio del taser, ha sollevato specifici quesiti in ordine alla possibilità di dotare anche gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria di pistole elettriche e di adottare iniziative normative per prevedere l'immediata espulsione delle persone extracomunitarie illegalmente presenti sul territorio nazionale.
In apertura deve innanzitutto precisarsi che i fatti in premessa risultano ascrivibili a N.C., originario del Niger, ristretto dal 6 agosto 2023 presso la casa circondariale di Trento. Il soggetto, senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno, all'atto dell'ingresso in carcere, non aveva documenti al seguito; per tale ragione sono state effettuate le comunicazioni di rito alla questura competente.
Il detenuto si trova, dal 28 dicembre 2023, presso la sezione ove sono allocati i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni (ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000); N.C. effettua periodici colloqui con i familiari e svolge regolari telefonate con il difensore.
In relazione alla vicenda giudiziaria, con nota del 17 luglio 2024, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, opportunamente interpellato dall'articolazione interna del Ministero, ha trasmesso la relazione che si riporta integralmente: «Con riferimento a quanto in oggetto e, in particolare, alla richiesta di concisa relazione di aggiornamento in ordine all'esito dell'udienza preliminare del 9 luglio 2024 inerente l'omicidio di I.S., preciso quanto segue. Il GUP di Rovereto ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato avanti alla Corte di Assise di Trento per il giorno 19 dicembre 2024».
Si evidenzia che il Ministero della giustizia, per il tramite della competente articolazione ministeriale, sta valutando di sperimentare l'uso della pistola ad impulsi elettrici in ambito penitenziario.
Si rimarca che l'utilizzo deve essere autorizzato nelle forme e nelle modalità del decreto ministeriale in linea con quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992 n. 551 recante «regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria» che all'articolo 25 recita: «l'Amministrazione penitenziaria può essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, l'utilizzo di armi diverse».
In relazione all'espulsione delle persone extracomunitarie illegalmente presenti sul territorio nazionale si segnala che, nell'impianto normativo esistente, la disciplina delle espulsioni è contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto Testo unico immigrazione).
La normativa recepita nel Testo unico immigrazione contempla due tipi di espulsione amministrativa, quella di competenza del Ministro dell'interno che è tenuto ad informare il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri e può essere disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e l'espulsione disposta dal prefetto per la violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno che è qualificata dalla particolare modalità esecutiva consistente nell'accompagnamento immediato alla frontiera.
L'articolo 13, al comma 3, disciplina l'ipotesi di espulsione del cittadino non comunitario sottoposto a procedimento penale che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere. In tal caso l'espulsione è disposta dal prefetto, dopo aver chiesto e ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che può negarlo in presenza di inderogabili esigenze processuali e valutato l'interesse della persona offesa. In attesa del nulla osta lo straniero può essere sottoposto a trattenimento amministrativo, ai sensi del successivo articolo 14.
In caso di arresto in flagranza o di fermo, secondo quanto prescritto dal comma 3-bis, il giudice rilascia il nulla osta all'espulsione all'atto della convalida, salvo che applichi la custodia cautelare in carcere o che debba negare il nulla osta.
Inoltre, anche dopo che la misura della custodia cautelare in carcere è stata revocata o dichiarata estinta, l'espulsione può essere eseguita ai sensi del comma 3, con contestuale rilascio del relativo nulla osta.
In linea generale ogni provvedimento di espulsione è accompagnato da un contestuale divieto di reingresso, di durata non superiore, di regola, a cinque anni, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
TOCCALINI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024 il contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. che regolamenta per il periodo 2023-2028 l'attività svolta dalla Rai ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
il contratto di servizio è stato stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai, con delibera del Consiglio dei ministri in data 20 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
il nuovo provvedimento contiene, tra l'altro, una regolamentazione specifica in materia di inclusione sociale e culturale, con obiettivi tesi allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis) e alla promozione e realizzazione, anche con nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore;
le associazioni di tutela dei soggetti audiolesi, in particolar modo avevano richiesto che le edizioni regionali del Tg3 venissero tradotte tutte in LIS e non solo una al giorno. La traduzione in LIS e la sottotitolazione richiesta è necessaria per garantire maggiore fruibilità dell'informazione per le persone sorde;
la traduzione in LIS e la sottotitolazione richiesta sarebbe stata necessaria per garantire maggiore fruibilità dell'informazione per le persone non udenti;
era stato richiesto, ancora, di incrementare il numero delle edizioni al giorno di Tg – LIS su tutti i canali Rai, ampliare e sviluppare i servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali; migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali Tg di tutti i canali Rai e prevedere la doppia modalità (sottotitolazione e servizio di interpretariato) per tutti i programmi in diretta anche al fine di compensare i difetti – soprattutto della sottotitolazione – dovuti alla simultaneità del servizio, in un'ottica di totale accessibilità alle informazioni;
nulla di quanto richiesto ha trovato spazio nel contratto di servizio 2023-2028;
a parere dell'interrogante, così operando, le persone sorde sono state ingiustamente penalizzate nella fruizione dell'informazione pubblica –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di consentire a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, di poter usufruire completamente del servizio pubblico radiotelevisivo.
(4-03001)
Risposta. — Con l'atto in oggetto, l'interrogante fa riferimento contratto di servizio 2023-2028 tra il Ministero e la Rai e al servizio di traduzione in Lis e alla sottotitolazione, per una piena accessibilità del servizio pubblico televisivo.
Sentiti gli uffici competenti e la stessa Rai, al riguardo si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha affidato in concessione in esclusiva a RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite con la convenzione del 27 luglio 2017, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale.
Il citato servizio è attualmente svolto sulla base del contratto stipulato con il Ministero stesso, per il quinquennio 2023-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
In materia di inclusione sociale e culturale l'articolo 9 comma 2 del contratto di servizio prevede che: «la Rai deve assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali consentendo l'accesso, senza discriminazioni, all'offerta di servizio pubblico anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari, anche ai sensi della normativa nazionale e unionale di settore. A tal fine la Rai è tenuta a:
a) sottotitolare almeno l'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, e altro) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ed estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
b) attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2025, al 30 per cento entro il 2026, al 40 per cento entro il 2027, al 50 per cento entro il 2028 e al 60 per cento entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;
c) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;
d) assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata;
e) estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;
f) assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;
g) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».
Nello specifico del quesito posto, si evidenzia che per le edizioni dei telegiornali regionali la lingua dei segni viene attualmente utilizzata con accordi locali delle sedi e Tgr in tre regioni. A titolo esemplificativo, si ricorda che la traduzione in Lis di un'edizione regionale attualmente è prevista in Basilicata. Sempre in Basilicata, oltre che in Toscana e in Calabria, viene altresì fatta una sintesi in Lis in coda a «Buongiorno Regione».
Rispetto ai Tg regionali, Rai procede alla sottotitolazione di una edizione al giorno in tutte le Regioni e sta sperimentando nel Lazio, con buoni esiti, la sottotitolazione automatica.
Si informa inoltre che è già in corso un processo di implementazione del servizio su tutti i canali Rai; infatti, le edizioni di giorno del Tg Lis sono già state incrementate avendo aggiunto alle tre previste dal contratto di servizio anche le due quotidiane su Rainews (ore 11:00 della durata di 15’ circa e 20:30 della durata di 10’ circa). Per quanto riguarda la doppia modalità (sottotitoli + Lis) per tutti i programmi in diretta, non essendo al momento sviluppata tecnicamente l'opzione di richiamare la Lis dal telecomando, si informa che, attualmente, la produzione in Lis, prevalentemente di intrattenimento in diretta, avviene su un canale dedicato su Rai Play.
Per quanto riguarda le disposizioni inserite nel nuovo contratto volte a garantire la massima qualità della sottotitolazione, si fa presente che la modalità attuale di sottotitolazione di eventi in diretta garantisce – stante la simultaneità – il migliore prodotto in onda, in quanto frutto di lavorazioni accuratamente predisposte per le parti già note, integrate in diretta con l'ausilio di stenotipiste professioniste che seguono il parlato in onda, trasferendolo in modalità sottotitolo, in sincrono con il video dei servizi.
Inoltre, Rai in collaborazione con il Cnr sta procedendo ad una revisione delle Linee Guida della composizione dei sottotitoli – proprio al fine di renderli più aderenti alle richieste dei fruitori – e tale revisione parte proprio dai riscontri che arriveranno dagli utenti a seguito della compilazione di apposito questionario distribuito attraverso canali istituzionali, web e social.
Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con nota del 3 aprile 2024, al fine di sottolineare ulteriormente l'importanza del tema dell'inclusività di tutti i cittadini, ha inviato alla concessionaria Rai una nota con la quale ha formalmente chiesto di porre particolare attenzione allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (Lis), anche attraverso specifici piani per obiettivi, mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive; all'ampliamento e allo sviluppo di servizi di interpretariato Lis e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali; alla promozione e realizzazione, anche tramite nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte.
Tale obiettivo sarà inoltre oggetto dei lavori del Comitato di Confronto Mise – Rai che il Ministero sta procedendo a rinominare proprio al fine di incrementare l'offerta Rai pienamente accessibile.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy: Adolfo Urso.
TORTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 22 gennaio 2024 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 00721/2024 che ha annullato le operazioni elettorali del comune di Atri svoltesi in data 14 e 15 maggio 2023;
in particolare, nella sentenza si legge: «(...) l'utilizzo anche di una sola “scheda ballerina”, stante la reiterabilità della fuoriuscita dal seggio di schede autenticate e non votate, partendo dall'iniziale illecita sottrazione anche di una sola di esse, è in grado di alterare in maniera indeterminabile la libera espressione del voto ed incidere sul risultato elettorale (...)»;
il Consiglio di Stato, in conclusione, afferma «(...) le circostanze di fatto verificatesi e le omissioni e gli errori nella verbalizzazione conducono a ritenere sussistente un quadro delle operazioni elettorali del comune di Atri idoneo a rendere i voti espressi non liberi né segreti, in violazione dell'articolo 48 della Costituzione e la competizione elettorale non trasparente e non rispondente alla effettiva volontà del corpo elettorale. Ne deriva un vulnus insanabile alla regolarità complessiva delle operazioni elettorali effettuate nel comune di Atri (...)»;
l'accaduto è di eccezionale gravità tanto che il Consiglio di Stato, come da dispositivo della sentenza, ha stabilito di «(...) disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per le eventuali valutazioni di competenza (...)»;
risulta oltremodo urgente ed improcrastinabile adottare misure utili che assicurino un'elezione libera e segreta nel rispetto dei diritti sanciti dall'articolo 48 della Carta costituzionale, atteso, tra l'altro, che i cittadini di Atri, dopo l'annullamento delle elezioni 2023 per effetto della sentenza in argomento, sono chiamati al voto in data 8 e 9 giugno 2024 per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale e nella stessa data sono chiamati ad eleggere, come nel resto del Paese, anche i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia –:
quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, Ministro interrogato intenda adottare affinché, prima e durante le elezioni che, come nel caso del comune di Atri, si terranno in data 8 e 9 giugno 2024, sia garantito lo svolgimento di una competizione elettorale trasparente e rispondente all'effettiva volontà del corpo elettorale, assicurando, quindi, un'elezione libera e segreta nel rispetto dei diritti sanciti dall'articolo 48 della Carta costituzionale sia per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale sia per quella dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
(4-02777)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame – relativo alle consultazioni per l'elezione del sindaco e dei consiglio comunale di Atri (in provincia di Teramo) svoltesi il 14 e 15 maggio 2023 – si rappresenta quanto segue.
Il 23 giugno 2023 il candidato sindaco non eletto ha proposto ricorso avverso gli atti delle predette operazioni elettorali davanti al Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, che ha respinto il predetto ricorso con sentenza n. 444 del 29 settembre 2023.
Tale sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato che – con sentenza n. 721 del 22 gennaio 2024 – ha annullato le predette operazioni elettorali.
In esecuzione di quest'ultima sentenza – ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – il prefetto di Teramo ha nominato il commissario prefettizio per la gestione provvisoria del comune sino al rinnovo degli organi elettivi.
Il Consiglio di Stato ha disposto inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo e il pubblico ministero ha ordinato il sequestro di tutta la documentazione relativa alle consultazioni elettorali in questione, delegando per l'esecuzione gli ufficiali di polizia giudiziaria dei carabinieri del nucleo investigativo di Teramo.
Il 6 marzo 2024 la Prefettura di Teramo ha provveduto a consegnare agli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati la relativa documentazione. Inoltre gli uffici del comune di Atri – su impulso del commissario prefettizio – hanno segnalato i nominativi dei presidenti delle sezioni elettorali nelle quali si sono verificate le irregolarità alla Corte d'appello dell'Aquila, che ha provveduto a cancellarli dall'elenco dei presidenti. L'amministrazione comunale ha trasmesso la stessa comunicazione anche alla Procura della Corte del conti, per la valutazione di eventuali profili di competenza.
Con riferimento alle successive consultazioni elettorali, che si sono svolte l'8 e il 9 giugno 2024 per eleggere il sindaco e il consiglio comunale di Atri, si evidenzia che la commissione elettorale comunale di Atri – su proposta del commissario prefettizio – ha deciso di escludere dalle operazioni di sorteggio degli scrutatori i nominativi dei componenti delle sezioni elettorali al cui interno si erano verificate le irregolarità che avevano determinato l'annullamento delle elezioni comunali del 2023.
Il comune di Atri ha, inoltre, aderito all'invito della Prefettura di Teramo a formare elenchi aggiuntivi di elettori che, sebbene non iscritti negli appositi albi, hanno manifestato la disponibilità a ricoprire le funzioni di scrutatore e di presidente di sezione, per far fronte alla sostituzione degli scrutatori e dei presidenti originariamente nominati.
Si rappresenta comunque che, per quanto concerne scrutatori e presidenti di seggio, non sono state riscontrate problematiche relative a improvvise mancanze di scrutatori o presidenti designati. È stato pertanto garantito il regolare funzionamento delle sezioni elettorali.
La Prefettura di Teramo ha evidenziato infatti che le predette elezioni si sono svolte regolarmente e che non risultano presentati ricorsi o Istanze di accesso agli atti volti alla verifica della correttezza della procedura elettorale.
Per quanto riguarda, più in generale, le iniziative adottate dal Ministero dell'interno per garantire la regolarità delle citate consultazioni elettorali, si rappresenta che il 24 maggio 2024 è stata indirizzata ai prefetti una circolare che ha richiamato i principali adempimenti relativi al corretto funzionamento dei seggi (quali il divieto di entrare nelle cabine elettorali con telefoni cellulari e di fotografare o registrare immagini), alle responsabilità dei componenti dei seggi e alla necessità di garantire libertà e segretezza del voto grazie alla vigilanza delle forze dell'ordine.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.
VIETRI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Teatro Verdi è il tempio della cultura salernitana fin dal secondo Ottocento ed oggi ospita, oltre alla stagione lirica, di balletto e di concerti, stagioni teatrali, rassegne, concerti, appuntamenti per i giovani, laboratori, stagioni di ricerca e visite guidate;
il rendiconto della stagione operistica, musicale e concertistica 2023 approvato dalla Giunta comunale riporta cifre disastrose che parlano di una gestione spregiudicata delle risorse economiche che rischia di non valorizzare l'immagine e il prestigio del teatro campano;
in particolare, ammontano a 5.115.038,09 euro le spese del Teatro Verdi, a fronte di un incasso da botteghino di soli 349.052.00 mila euro; cifre disastrose che vedono la regione Campania e il Ministero interrogato investire sul futuro del teatro, a fronte di zero stanziamenti nel 2023 dal comune di Salerno;
come si apprende da fonti di stampa, «le spese generali ammontano ad oltre 778 mila euro. Tra queste, c'è la pulizia del Massimo Cittadino affidata a Salerno Pulita che è costata 142 mila euro; a Salerno Solidale, per il servizio di accoglienza e botteghino, invece 325 mila. Tre milioni totali per il capitolo "uscite" riguardanti la lirica; di questi, 2 milioni e 500 mila sono destinati solo agli artisti, circa 13 mila euro all'assistenza tecnica e fiscale e quasi 176 mila euro agli oneri previdenziali a carico dell'ente. Per le scene e l'attrezzeria per le opere liriche la spesa è pari a 56.997 euro circa; 148 mila euro per i costumi di scena; poco più di 9 mila euro per gli strumenti e spartiti; circa 68 mila euro per audio, video, luci e quasi 100 mila euro per il trasporto e facchinaggio»;
spiccano, poi, gli oltre 45 mila euro per l'ideazione e il coordinamento grafico-editoriale e i 40 mila euro per la stampa dei programmi, i manifesti e la pubblicità, mentre nessuna spesa per la gestione del sito web;
inspiegabilmente, tra le voci di spesa ci sarebbe anche il Capodanno in Piazza a Salerno, pagato, appunto, con fondi destinati al Teatro Verdi, ma anche eventi come Salerno Jazz e Tempi Moderni, tre manifestazioni che poco o nulla hanno a che vedere con il teatro Verdi;
proprio sui fondi destinati al Teatro Verdi, la regione e il comune hanno rivolto critiche al Governo, omettendo però che la rimodulazione degli stanziamenti statali si era resa necessaria perché i contributi concessi erano stati destinati a tre manifestazioni che avrebbero dovuto essere finanziate dall'amministrazione comunale –:
se e quali iniziative di competenza, anche valutando la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative di carattere ispettivo, il Governo intenda assumere alla luce dei profili esposti in premessa relativamente alla gestione delle risorse destinate al Teatro Verdi di Salerno, per la realizzazione della stagione lirico-sinfonica, all'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali nonché al fine del supporto alla direzione artistica nell'accesso a sovvenzioni e fondi ministeriali.
(4-02574)
Risposta. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
Il teatro Verdi è gestito dal comune di Salerno ed è un teatro di tradizione, riconosciuto ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, sostenuto, sul triennio 2022-2024, con contributi statali a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni.
In relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 del teatro Verdi, con decreto direttoriale della direzione generale spettacolo 4 maggio 2023, n. 181, è stato assegnato al comune di Salerno, un contributo pari ad euro 528.548.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 2021, il comune di Salerno ha, quindi, ricevuto un'anticipazione economica di euro 422.838,40, nei limiti dell'80 per cento del predetto contributo, complessivamente riconosciuto per la programmazione relativa all'anno 2022, erogata quanto ad euro 406.981,96 con decreto dirigenziale rep. n. 871 del 10 luglio 2023 e, quanto ad euro 15.856,44, con decreto direttoriale rep. n. 1898 del 12 dicembre 2023.
Per l'erogazione a saldo della restante parte del contributo assegnato, la competente direzione generale ha condotto una verifica istruttoria del rendiconto finanziario e della dichiarazione sui costi sostenuti nonché della regolarità del Durc e dei dati relativi alla trasparenza.
Allo stato il saldo del predetto contributo, non è stato ancora pagato in quanto si è in attesa di acquisire la dichiarazione dei costi prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale 27 luglio 2017.
In relazione ai programmi delle attività del teatro Verdi per l'anno 2023, sulla base del programma annuale trasmesso entro gennaio 2023, al comune di Salerno è stato assegnato, con decreto direttoriale della direzione generale spettacolo 1° agosto 2023, n. 1108, un contributo pari ad euro 570.831.
In proposito, si fa presente, infatti, che il comune di Salerno, in base a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, per l'attività svolta nel 2023 ha trasmesso telematicamente, in data 30 gennaio 2024, il consuntivo artistico e in data 26 marzo 2024 il rendiconto finanziario.
Dall'esame di detta documentazione, emerge che il comune di Salerno ha realizzato 34 manifestazioni, registrando n. 14.854 spettatori, per le quali ha incassato euro 349.052, tra ricavi da abbonamenti e incassi di biglietteria, con un importo medio del biglietto per spettatore di euro 23,50. Nell'anno 2022 l'importo medio del biglietto per spettatore, invece, era stato di euro 17,68, rispetto alla media di settore (Teatri di tradizione) di euro 22,52, collocandosi tale dato al diciassettesimo posto su ventisei.
Il calendario 2023 sostenuto con il contributo statale a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, infatti, è costituito – come detto – da n. 34 rappresentazioni di cui 21 di lirica (in linea con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 in base al quale «La produzione e l'ospitalità di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo dovrà rappresentare almeno il sessanta per cento del programma»), relative ai titoli «Manon Lescaut», «Tosca», «Pagliacci», «La Vedova Allegra», «Aida» e «Suor Angelica + Cavalleria Rusticana». La parte restante del programma dichiarato è costituito dai musical «Pretty Woman» e «Once – una volta nella vita» (5 recite), dagli spettacoli di danza «Giselle» e «Lo Schiaccianoci» (4 manifestazioni) e dai concerti «Preludes a danza» e «il concerto di Capodanno del 1° gennaio 2023» (4 concerti).
In relazione ai costi totali della programmazione svolta dal teatro Verdi di Salerno, quantificati nell'interrogazione parlamentare in euro 5.115.038,09, si conferma che gli stessi corrispondono a quelli dichiarati dal comune di Salerno alla direzione generale spettacolo per l'accesso al contributo statale ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.
Si rileva allo stesso tempo, rispetto all'attività del 2022, un abbassamento di euro 310.872 delle spese totali, unito anche ad una riduzione del contributo regionale di circa 345.000. Dal 2017, inoltre, il comune di Salerno non risulta aver erogato contributi diretti alla gestione del teatro Verdi mentre la regione Campania è passata da un contributo di euro 3.000.000 del 2016 ad euro 4.175.000 del 2023.
Per quanto riguarda gli eventi segnalati dall'interrogante, relativi alle manifestazioni «Capodanno in Piazza a Salerno», «Salerno Jazz» e «Tempi Moderni», si comunica che nella programmazione artistica 2023, consuntivata il 30 gennaio 2024, dette manifestazioni non risultano elencate e conseguentemente non rientrano nel progetto artistico finanziato con il contributo pubblico statale dal Ministero della cultura.
Peraltro, si rappresenta che la direzione generale competente, in data 5 aprile 2024, ha disposto un'ulteriore verifica amministrativa in relazione ai dati dell'attività 2023, conclusasi il successivo 10 maggio. All'esito della suddetta verifica, non è stata riscontrata la presenza, tra la documentazione selezionata per la verifica de qua, di spese relative alle manifestazioni Capodanno in Piazza a Salerno, Salerno Jazz e Tempi Moderni. L'unica criticità è stata rilevata per i costi di ospitalità per i quali, a fronte di costi iscritti a bilancio di euro 271.490,72, è stata trasmessa documentazione giustificativa per euro 269.267,50 (-euro 2.223,22). Si precisa che tale differenza è stata segnalata dallo stesso comune di Salerno all'atto della trasmissione della documentazione, giustificata da un errore materiale nell'inserimento dei dati a sistema da parte della società incaricata, e che di tale differenza l'ufficio ha tenuto conto – operando la relativa decurtazione – in fase di saldo ai fini della quantificazione del contributo definitivo per l'attività 2023.
A tal proposito, infatti, il contributo di euro 570.831, assegnato al comune di Salerno con decreto direttoriale rep. n. 1108 del 1° agosto 2023, è stato, quindi, rideterminato in euro 568.607,78, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 11, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni. Tale rideterminazione del contributo è stata comunicata al comune di Salerno in data 26 giugno 2024.
Si rappresenta, inoltre, che con decreto direttoriale del 27 giugno 2024 rep. n. 729 il comune di Salerno ha ottenuto un'assegnazione a preventivo di euro 568.607 quale Teatro di tradizione per l'attività 2024, di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.
L'anticipazione 2024 non è stata ancora erogata in quanto si è in attesa del documento unico di regolarità contributiva, già richiesto in data 18 giugno 2024.
Con riguardo agli altri costi segnalati dall'interrogante, nel rendiconto inviato alla competente direzione generale spettacolo, è rilevabile la presenza di «quasi 176 mila euro per oneri previdenziali» a favore degli artisti impiegati, di «quasi 100 mila euro per il trasporto e facchinaggio», di «oltre 45 mila euro per l'ideazione e il coordinamento grafico-editoriale e i 40 mila euro per la stampa dei programmi, i manifesti e la pubblicità» e di euro 142.566,76 per le pulizie degli spazi. Non risulta possibile per questa amministrazione, invece, riscontrare le altre voci di spesa indicate dall'interrogante in ragione della diversa tipologia dei costi rendicontati al Ministero della cultura.
Come già rappresentato, peraltro, la competente direzione generale esamina annualmente i consuntivi artistici e i rendiconti finanziari dei soggetti sostenuti con il contributo pubblico statale e può disporre controlli a campione ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017, al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati in sede di rendicontazione.
Infine, si segnala, altresì, che nell'ambito dell'attività di verifica effettuata dalla Direzione generale competente per i finanziamenti in oggetto, già nell'anno 2022 veniva condotta nei confronti del comune di Salerno, in relazione alla gestione del teatro Verdi, una verifica amministrativa sull'attività rendicontata e svolta nell'anno 2021. Segnatamente, da detta attività di accertamento – riguardante la verifica della documentazione Siae, i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali per tutto il personale dichiarato nonché le attestazioni di pagamento delle retribuzioni e i relativi oneri previdenziali per il personale selezionato – non emergevano situazioni di criticità.
Il Sottosegretario di Stato per la cultura: Gianmarco Mazzi.
ZINZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il comune di Caserta ha partecipato all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici», finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, risultando in posizione utile in graduatoria per vedere realizzato l'intervento presso l'I.C. Dante Alighieri, per il plesso «Lombardo Radice» che ad oggi ospita scuola dell'infanzia e scuola primaria;
il 4 luglio 2024 sul quotidiano «Il Mattino» sono apparse indiscrezioni secondo cui l'inizio dei lavori di demolizione sarebbe stato imminente e gli alunni, da settembre, sarebbero ospitati presso il palazzo King House, una struttura che ospita anche uffici aperti al pubblico;
incredibilmente a quanto consta all'interrogante nessuna comunicazione ufficiale era stata inviata alla dirigente dell'Istituto Comprensivo che prontamente ha scritto all'amministrazione cittadina per avere informazioni dettagliate fra cui, in primis, documentazione comprovante conformità urbanistica strutturale ed impiantistica dei locali, nonché parere della Asl e dei vigili del fuoco al fine di essere adeguatamente rassicurati circa la sicurezza dell'intera comunità scolastica;
ad oggi non risulta all'interrogante che sia arrivata alcuna risposta, dunque, la preoccupazione è crescente;
inoltre, l'immobile che parrebbe essere stato individuato è ubicato all'interno della zona a traffico limitato alle auto e questa circostanza arreca notevoli disguidi organizzativi alle famiglie che devono accompagnare i figli a scuola, ai docenti e al personale amministrativo che dovranno raggiungere il luogo di lavoro in modo diverso dall'usuale;
l'immobile dovrebbe accogliere unicamente la scuola primaria mentre la scuola dell'infanzia sarebbe momentaneamente accorpata al plesso di via Barducci dunque arrecando ulteriori problemi alle tante famiglie che hanno figli che frequentano entrambi gli ordini di scuola;
il comitato dei genitori, in mancanza di qualsivoglia certezza, si è visto costretto ad organizzare una manifestazione per il 19 luglio 2024 dinanzi alla Prefettura per chiedere all'amministrazione di garantire il diritto all'istruzione dei propri figli;
non ultimo occorre sottolineare che ad oggi sembrerebbe che il plesso innovativo ed efficiente che sarà costruito sulle macerie della attuale scuola «Lombardo Radice» ospiterà esclusivamente la scuola dell'infanzia;
tale denegata ipotesi creerebbe un importante pregiudizio alla cittadinanza in quanto il centro della città di Caserta resterebbe del tutto sprovvisto di una scuola primaria –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se, per quanto di competenza, intenda verificare nell'ambito dell'attuazione del PNRR, se il comune di Caserta abbia assicurato il puntuale ed ordinato avvio del prossimo anno scolastico, potendo il nuovo plesso continuare ad ospitare sia la scuola primaria sia la scuola dell'infanzia, ovvero, nel malaugurato caso in cui ciò non sia previsto, avendo individuato una diversa ubicazione congeniale definitiva della scuola primaria.
(4-03170)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame occorre preliminarmente precisare che agli enti locali, in quanto proprietari degli edifici scolastici, spetta la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica e, conseguentemente, il compito di individuare eventuali sedi alternative – in caso di interventi sugli edifici esistenti – da destinare ad accogliere gli alunni, con l'obiettivo prioritario di garantire la continuità didattica, oltre che di ridurre al minimo i disagi per le famiglie.
Ciò premesso, il comune di Caserta, al solo fine di corrispondere alla richiesta di fornire elementi in ordine alla presente interrogazione, per il tramite dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, ha comunicato quanto di seguito si riporta.
Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, l'intervento di abbattimento e di ricostruzione del plesso scolastico ex «Lombardo Radice», sede della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, rientrerebbe in un processo complessivo di riqualificazione, di innovazione e di sicurezza messo in atto dall'amministrazione medesima, che dovrebbe portare alla realizzazione dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
A tal fine, l'amministrazione comunale riferisce di aver individuato, per la scuola dell'infanzia, un plesso in via Roma e per la scuola primaria, due plessi in Piazza Cavour.
Al riguardo, il comune ha ritenuto che la soluzione per la scuola dell'infanzia sia stata accolta positivamente dai genitori dei bambini interessati, mentre quella della scuola primaria ha destato resistenze da parte dei genitori, che, preso atto del mancato accoglimento delle proposte da loro avanzate nel corso di alcuni incontri tenutisi con l'Amministrazione comunale, hanno presentato ricorso al Tar, che ha fissato per il prossimo 4 settembre, l'udienza di convalida per la fase cautelare.
Secondo quanto dichiarato dall'amministrazione comunale, la stessa avrebbe previsto l'istituzione di un servizio gratuito di navette che consentirebbero di trasportare i bambini dalla sede della ex «Lombardo Radice» ai plessi di via Cavour e viceversa e che, in vista del piano di dimensionamento scolastico, che verrà proposto a fine anno, si potrebbero individuare nuove soluzioni per la scuola primaria.
Tanto premesso in ordine a quanto rappresentato dall'amministrazione comunale di Caserta, al fine di dare un quadro più esaustivo della vicenda occorre chiarire quanto segue.
Innanzitutto, va precisato che l'amministrazione comunale ha agito autonomamente, scegliendo, tra le varie opzioni possibili, quella di abbattere e ricostruire – anziché di riqualificare – il plesso scolastico ex «Lombardo Radice», con la conseguenza di dover necessariamente delocalizzare, come conseguenza di tale scelta, l'intero Istituto.
Da tale scelta è derivato un oggettivo disservizio ai danni della comunità educante, che è comprovato, oltre che dal citato ricorso al Tar, anche da manifestazioni di protesta, riportate in numerosi articoli di stampa.
A ciò si aggiunga che la linea di Investimento 1.1. del PNRR era destinata alla costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, mentre l'intervento messo in atto dall'amministrazione comunale ha interessato, sempre per sua autonoma scelta, anche la scuola primaria.
Dalle circostanze summenzionate, riconducibili esclusivamente all'operato dell'amministrazione comunale, emerge pertanto la volontà consapevole di quest'ultima di intraprendere un intervento destinato, inevitabilmente, ad arrecare un pregiudizio alle famiglie della scuola primaria, non avendo individuato, in tempi utili, una soluzione congrua, anche di natura temporanea, in grado di soddisfare le giuste richieste dei genitori, oltre che dell'intera comunità, anche in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico.
Inoltre, si rappresenta che l'unità di missione PNRR, che ha finanziato tali interventi, ha chiesto in passato spiegazioni all'amministrazione comunale in ordine alle ragioni di tale scelta e alla coerenza della stessa con gli obiettivi del PNRR, in relazione alle quali, tuttavia, non è pervenuto, ad oggi, alcun riscontro.
In ultimo, si rassicura sul fatto che, pur non avendo specifici poteri di intervento sulle scelte gestionali, in tema di edilizia scolastica, di competenza dei comuni, questo Ministero continuerà a vigilare sulla vicenda, attuando ogni ulteriore iniziativa volta a garantire a tutti gli studenti la continuità didattica e un sereno inizio di anno scolastico.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.