XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione (ex articolo 138, comma 2, del regolamento):
La Camera,
premesso che:
con l'interpellanza urgente 2-00441, discussa venerdì 27 settembre 2024, il Governo è stato chiamato a discutere della crisi del sistema di trasporto pubblico locale che si fermerà una terza volta l'8 novembre 2024 per uno sciopero di 24 ore senza la garanzia delle fasce protette per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) scaduto dal 31 dicembre 2023;
il fulcro della citata interpellanza è il preoccupante quadro finanziario del trasporto pubblico nazionale, che evidenzia un pericoloso sbilancio finanziario, dovuto sia alla carenza annuale del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (Fondo Tpl) per quasi 800 milioni di euro, sia alle risorse che servirebbero a far fronte ai futuri costi di rinnovo del Ccnl di categoria, scaduto nel 2023, e che le organizzazioni sindacali hanno quantificato in circa 900 milioni di euro aggiuntivi a regime;
con la citata interpellanza è stata posta la questione, centrale, sulle condizioni sempre più difficili delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, nella speranza che tale discussione potesse essere l'occasione per il Governo di manifestare una chiara volontà di intervento nella direzione del potenziamento del Fondo Tpl e del rinnovo del contratto di categoria evitando lo sciopero dell'8 novembre 2024;
va considerato che dalla risposta all'interpellanza urgente citata si evince che il Fondo Tpl è stato implementato ma che non rientra nella volontà del Governo di procedere con l'intervento strutturale di 800 milioni di euro per l'anno 2025 per il Fondo Tpl e con il finanziamento di 900 milioni di euro per il rinnovo del contratto richiesto da regioni, imprese del settore e sindacati;
inoltre, per quello che concerne il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, il Governo ha anche preso le distanze sorvolando sul fatto che il finanziamento del Fondo Tpl è connesso alla possibilità per le aziende di rinnovare il contratto di lavoro a condizioni accettabili e ha evidenziato che la tematica è strettamente connessa alle relazioni industriali tra associazioni datoriali e sindacati, ferma restando la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a svolgere un'attività di mediazione tra le parti interessate;
l'interpellante, non ritenendosi soddisfatto ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Camera,
impegna il Governo:
1) a dare seguito nell'immediato a quanto affermato dalla Sottosegretaria di Stato in risposta all'interpellanza urgente citata in premessa, convocando le parti interessate dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore per svolgere perlomeno l'attività di mediazione per arrivare ad un accordo condiviso.
(1-00345) «Casu, Barbagallo, Ubaldo Pagano, Bakkali, Ghio, Guerra, Lai, Morassut, Roggiani».
Risoluzione in Commissione:
La XII Commissione,
premesso che:
secondo il quadro che emerge dal Rapporto mondiale Alzheimer 2024, redatto dall'ADI – Alzheimer disease international e diffuso in Italia dalla Federazione Alzheimer Italia in occasione della Giornata mondiale Alzheimer che si celebra il 21 settembre nel mondo, 8 persone su 10 ritengono erroneamente che la demenza sia una normale conseguenza dell'invecchiamento, piuttosto che una condizione medica. Una convinzione sbagliata dilagata negli anni: 5 anni fa la percentuale di persone che rispondevano così era del 66 per cento. Anche tra gli operatori sanitari e assistenziali non pochi hanno la stessa opinione: il 65 per cento (anche questo un dato in crescita rispetto al 2019);
sempre dal rapporto emerge che peggiora anche lo stigma che circonda la demenza, con conseguenze pesanti su chi convive con la malattia: l'88 per cento dichiara infatti di averlo sperimentato in prima persona, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2019 (83 per cento); il 31 per cento evita le situazioni sociali e il 36 per cento ha smesso di cercare lavoro per paura di essere discriminato. Solitudine e isolamento coinvolgono anche chi si prende cura delle persone con demenza: il 47 per cento non accetta più gli inviti di amici e familiari, il 43 per cento non invita più ospiti a casa;
l'Organizzazione mondiale della sanità stima che l'Alzheimer e le altre demenze rappresentino la settima causa di morte nel mondo. In Italia e secondo l'Osservatorio delle demenze, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, sono circa 1.100.000 le persone che in Italia soffrono di demenza e di questi il 50-60 per cento soffrono di Alzheimer, pari a circa 600 mila anziani, mentre le persone che assistono i malati di Alzheimer in Italia sono circa 3 milioni, caregiver direttamente o indirettamente coinvolti nei percorsi assistenziali;
per quanto riguarda i malati di Alzheimer ricoverati presso residenze sanitarie assistenziali si registra da tempo, anche a causa dell'incertezza del quadro normativo, una significativa oscillazione negli orientamenti della giurisprudenza di merito, che talora ha posto gli oneri relativi alla quota alberghiera a carico delle famiglie, talaltra a carico dell'amministrazione e delle stesse Residenze sanitarie assistenziali;
di contro, la giurisprudenza di legittimità, a partite almeno da Cassazione civile, sentenza n. 4558 del 2012 e da ultimo in Cassazione civile, n. 13714 del 2023 e 4752 del 2024, ha ritenuto che «le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del Servizio sanitario nazionale quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto (...) della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale»; in tali casi, infatti, si tratta «di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria»; da ciò consegue, in particolare, che «nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del Servizio sanitario nazionale» (così, in particolare, la recente sentenza n. 4752 del 2024);
secondo la Cassazione, quindi, alcune malattie prevedono terapie e assistenza coincidenti e connesse. Se il mancato ricovero in residenze sanitarie assistenziali dovesse influire negativamente sul piano terapeutico personalizzato, minando lo stato di salute del paziente, assistenza e sanità non possono essere scisse e devono essere a carico dello Stato;
in altre parole, la Cassazione ha stabilito che, se si tratta di ricoveri che prevedono una prestazione sanitaria, tutti i costi vanno imputati al sistema sanitario;
nonostante tali sentenze, il problema però non appare risolto in quanto persistono notevoli incertezze a livello di quadro normativo nazionale, specie in relazione all'interpretazione dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (come introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229); tale disposizione, in particolare, reca la definizione di prestazioni socio-sanitarie in termini di «attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione» (comma 1) e demanda al successivo atto di indirizzo e coordinamento il compito di individuare dette prestazioni «precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni» (comma 3) e individuando altresì le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, vale a dire quelle «caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria» (comma 4);
il quadro di incertezza delineato incide negativamente non solo sulla condizione delle famiglie, ma anche sulla tenuta del sistema delle strutture sanitarie residenziali, che si vedono spesso esposte al rischio di dover sostenere direttamente i costi delle prestazioni alberghiero-assistenziali, proprio in conseguenza dell'incerta loro attribuzione al Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo:
a definire, anche in ragione delle sentenze della Corte di cassazione citate in premessa, linee guida chiare ed univoche volte a considerare a carico del Servizio sanitario nazionale l'intera retta delle residenze sanitarie assistenziali in caso di persone con Alzheimer o altre gravi e analoghe patologie;
ad adottare iniziative per farsi carico da un punto di vista economico, anche in ragione delle sentenze della Corte di cassazione citate in premessa, di tutti i contenziosi in atto relativi al pagamento delle rette per i servizi inerenti la parte socio-alberghiera tra le famiglie di persone ammalate di Alzheimer e le strutture dove queste sono o erano ricoverate;
a prevedere, per quanto di competenza, efficaci misure di politica sociosanitaria che concilino strumenti previdenziali, sanitari, di attivazione e di inclusione sociale, diretti al sostegno dell'autosufficienza della persona anziana, in particolare delle persone affette da Alzheimer nel proprio contesto di vita attraverso una rete integrata dei servizi sociosanitari che preveda l'interazione di tutte le diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ed altri).
(7-00260) «Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANZI, ORFINI, IACONO e BERRUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
da notizie a mezzo stampa si apprende di gravi fatti accaduti, a giudizio dell'interrogante antidemocratici e lesivi dei nostri princìpi costituzionali, in occasione della presentazione, il 3 ottobre 2024, presso la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, del libro «Perché l'Italia è di destra» di Italo Bocchino, alla presenza dell'autore e del presidente del Senato, Ignazio La Russa;
la direttrice della Gnam Cristina Mazzantini – da quanto ricostruiscono in una nota i sindacati Cgil e Fp Cgil Roma e Lazio – avrebbe inviato al Ministero della cultura e ad «autorità competenti» non meglio precisate, la nota ricevuta dai dipendenti del museo, con in calce le firme delle lavoratrici e dei lavoratori, con la quale esprimevano il proprio dissenso rispetto alla presentazione del libro, ritenendolo di natura propagandistica ed elettorale;
i lavoratori e le lavoratrici chiedevano appunto la cancellazione dell'evento, svoltosi regolarmente il 3 ottobre 2024, facendo appello anche all'articolo 2 dello statuto del Museo che specifica per «(...) mostre, convegni, eventi, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche se svolte in collaborazione con soggetti terzi, devono riguardare i settori di competenza del Museo stesso (...)»;
diverse le reazioni dei sindacati che hanno denunciato l'accaduto «senza precedenti e pericoloso che fa emergere un clima repressivo di ogni forma di dissenso e della libertà di espressione»;
a conferma delle preoccupazioni avanzate dai lavoratori, in occasione della presentazione del libro altrettanto grave, tanto da suscitare attimi di tensione, è la proposta avanzata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa rivolta al Ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, di adottare il libro di Bocchino come testo scolastico «(...) dovrebbe essere adottato nelle scuole»;
«"Perché l'Italia è di destra" è un libro di verità contro le bugie delle sinistra. Una tua moral suasion ci starebbe visto che la sinistra racconta le bugie nelle scuole»; analogamente, Arianna Meloni, presente all'evento ha dichiarato che «se lo distribuiamo nelle scuole facciamo una cosa sana, è una raccolta di dati, una storia vera, nome un libro né fazioso, né di parte, una storia reale» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti su esposti e in ogni caso se non intenda avviare le necessarie verifiche circa la segnalazione della direttrice della Gnam Cristina Mazzantini contro i lavoratori del museo – a giudizio dell'interrogante chiaramente lesiva dei diritti di libertà di espressione e di dissenso – e quali ulteriori iniziative di competenza intenda il Governo avviare al fine di tutelare le iniziative culturali ed educative dalla propaganda elettorale.
(5-02929)
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta immediata:
FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
un tribunale della regione di Kursk ha chiesto per i giornalisti Stefania Battistini e Simone Traini l'estradizione in Russia, ordinando la detenzione «dal momento in cui verranno arrestati in territorio russo o dal momento in cui verranno estradati»;
i nostri connazionali sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, territorio in parte occupato dalle forze ucraine, e di aver viaggiato a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Soudja;
per le condotte contestate in contumacia, i nostri connazionali rischierebbero fino a cinque anni di reclusione;
a settembre 2024 il Ministro interrogato ha fatto sapere di aver convocato l'ambasciatore russo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per discutere della decisione di Mosca di inserire Battistini e Traini nell'elenco delle persone ricercate;
le rassicurazioni del Ministro interrogato non sono bastate a proteggere i nostri connazionali dalle conseguenze di quanto il loro lavoro comporta;
la vicenda costituisce una grave compressione del diritto di stampa e richiede una forte e incisiva presenza diplomatica da parte del Governo;
è necessario che il Ministro interrogato assuma una posizione chiara davanti a tale decisione che colpisce il diritto di stampa e il servizio pubblico e punisce gravemente due cittadini italiani che hanno svolto con coraggio e nel modo più professionale possibile il loro lavoro, realizzando giornalismo di frontiera;
si auspica altresì che la Rai, in quanto datore di lavoro, non si esima dal fornire adeguata protezione ai propri dipendenti;
l'Italia non può essere oggetto di intimidazioni da parte di un Paese come la Russia che in questi anni ha ripetutamente compresso la libera informazione –:
quale posizione intenda assumere il Governo nelle sedi diplomatiche opportune relativamente al caso riportato in premessa, nonché quali iniziative di competenza intenda assumere in raccordo con il concessionario fornitore del servizio pubblico televisivo e radiofonico (Rai), affinché sia dato il giusto supporto ai giornalisti e siano difesi il diritto di stampa e l'incolumità dei giornalisti italiani all'estero.
(3-01473)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazioni a risposta immediata:
PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, reca disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse. In Liguria è presente un importante giacimento di titanio situato all'interno del Parco naturale regionale del Beigua, area protetta di estrema rilevanza locale e nazionale inserita nella Rete globale dei geoparchi dell'Unesco;
in suddetta area è radicalmente vietata ogni attività di sfruttamento ed estrazione mineraria, così come aveva ribadito il Ministro della transizione ecologica il 24 marzo 2021, in occasione della discussione dell'atto 3-02128 dell'interrogante. L'ipotesi di una miniera di titanio nel Parco del Beigua, inestimabile per biodiversità, valori ecologici, geologici e paesaggistici, sarebbe un disastro ambientale;
nel corso della XIX legislatura, l'interrogante aveva presentato un emendamento in sede di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024. La proposta di modifica specificava che le disposizioni del decreto non si sarebbero applicate alle aree protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette, e ai siti della Rete Natura 2000;
il Governo ha espresso parere contrario e il 25 luglio 2024 la Sottosegretaria Bergamotto ha così motivato la decisione: «la valutazione operata dal Governo ha condotto alla non necessarietà della specificazione contenuta nell'emendamento in questione in quanto la raccolta di materie prime critiche di interesse strategico all'interno delle menzionate aree protette è già esclusa dal regolamento europeo», confermando l'esclusione dei prelievi nei parchi protetti;
l'interrogante, ritirato l'emendamento, ha presentato un ordine del giorno, discusso il 30 luglio 2024, che, rafforzativo del concetto, facendo proprie le citate parole della Sottosegretaria Bergamotto, impegnava il Governo a garantire che le aree protette istituite nei parchi nazionali e regionali fossero escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 84 del 2024. Proposta respinta, poiché, come dichiarato dalla Sottosegretaria Bergamotto, «il regolamento dell'Unione europea prevede già tutte le modalità di contemperamento delle esigenze strategiche di estrazione e trasformazione con quelle di tutela ambientale, all'interno dei siti di Natura 2000» –:
se intenda confermare le parole della Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy, ribadendo che, anche a seguito dell'introduzione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 84 del 2024, sia vietata qualsiasi attività di estrazione mineraria nelle aree protette nazionali e regionali istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e ai siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, ivi incluso il Parco del Beigua.
(3-01474)
RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
l'attuale configurazione del settore della distribuzione del gas naturale (decreto legislativo n. 164 del 2000 e normazione derivata) contempla l'istituzione di 172 ambiti territoriali minimi, con l'obiettivo di favorire economie di scala e salvaguardare la concorrenza. Tuttavia, ad oggi, quanto previsto è rimasto in gran parte inattuato a causa della complessità delle procedure e del basso interesse manifestato dagli enti locali. Finora, infatti, sono state aggiudicate solo nove gare, mentre una ventina sono state avviate, ma non ancora completate;
le gare dovrebbero premiare i partecipanti non solo per l'offerta economica migliore, ma anche per la capacità di aumentare la capillarità delle reti, al fine di incentivare una maggiore concorrenza e favorire la presenza di operatori più forti e capaci di gestire i mutamenti industriali e tecnologici;
la domanda di gas è destinata a mutare, in particolare con un ruolo crescente per i gas rinnovabili, circostanza che condurrà ad un diverso modo di operare dei distributori gas con la capacità di gestire flussi bidirezionali. Le gare, pertanto, dovrebbero valorizzare le offerte che migliorino la qualità delle reti, puntando su efficienza energetica, performance ambientali e tecnologia. Nel 2023 lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha messo in consultazione una proposta di nuovo decreto ministeriale relativo ai criteri di gara, ma il decreto non risulta ad oggi pubblicato;
per le criticità già menzionate, da diversi anni il dibattito ruota intorno all'esigenza di ridurre il numero degli operatori della distribuzione del gas, al fine sia di stimolare una concorrenza più efficace in sede di gare per l'assegnazione del servizio, sia per avere, per via delle aggregazioni, operatori sul mercato maggiormente in grado di gestire il mutato contesto industriale e tecnologico del settore;
tale paventata riduzione del numero di operatori della distribuzione gas porterebbe ad un nuovo assetto delle gare che eliminerebbe qualsiasi reale possibilità di competizione negli ambiti territoriali minimi, creando una barriera economico-finanziaria alla partecipazione e azzerando la concorrenza;
parallelamente, nella prospettiva di tale riduzione, le aggregazioni tra operatori consentirebbero quantomeno di avere nuovi attori in grado di gestire il processo di transizione energetica del Paese;
un ridisegno del mercato, perciò, relativo alla dimensione degli ambiti territoriali minimi, deve essere preceduto da un'attenta valutazione volta a trovare il giusto equilibrio tra la ricerca di un'efficienza industriale minima e la garanzia di una sufficiente partecipazione degli operatori alle gare –:
se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a promuovere un confronto con gli stakeholder, nell'ottica di favorire un necessario ridisegno del mercato attraverso misure di incentivazione delle aggregazioni e nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, dell'ambiente e della vita dei cittadini.
(3-01475)
D'ATTIS e CAROPPO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
Senec Italia aveva programmato nel 2022 l'apertura nell'area industriale di Brindisi di una fabbrica per la produzione di celle e moduli fotovoltaici da 300 lavoratori diretti e 1 giga di capacità prodotta, per un investimento complessivo di 200 milioni di euro;
da articoli di stampa sembra che il percorso di investimento della Senec si sia interrotto bruscamente. Le incertezze normative degli ultimi mesi e le modifiche ai bonus edilizi hanno provocato un mutamento delle condizioni di mercato, con un importante calo della domanda di impianti fotovoltaici, a tal punto da far considerare l'investimento in territorio pugliese non più remunerativo;
l'attrazione di investimenti nel settore delle rinnovabili risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
al fine di creare una filiera in Italia che consenta la transizione ambientale e il contrasto alle dipendenze da Paesi terzi, occorre un quadro normativo stabile insieme ad una pianificazione di incentivi a medio termine che garantirebbero maggiori certezze agli investitori, altrimenti pronti a dirottare gli investimenti su progetti ritenuti maggiormente affidabili –:
quali siano le iniziative di politica energetica in materia di fonti rinnovabili che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica intende adottare, al fine di garantire un quadro stabile e duraturo per gli investitori.
(3-01476)
LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la ripresa della generazione di energia elettrica per via nucleare in Italia può essere oggi considerata una possibilità reale, così come si va sempre più diffondendo la consapevolezza che tecnologie nucleari di nuova generazione potranno giocare un ruolo rilevante per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione verso la neutralità climatica, nonché per garantire sicurezza degli approvvigionamenti a costi competitivi;
diverse forze politiche hanno promosso recentemente iniziative legislative volte a riavviare la produzione di energia nucleare nel nostro Paese;
il 27 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il «Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029», introdotto con la riforma del Patto di stabilità e crescita approvata dall'Unione europea nel mese di aprile 2024;
il Piano costituisce il documento con cui il Governo descrive il percorso che intende intraprendere nei cinque anni successivi al fine di rientrare nei parametri stabiliti dall'Unione europea, con riferimento in particolare al criterio della spesa netta;
il documento citato presenta indicazioni rilevanti sulla politica di bilancio e informazioni sulle riforme e sugli investimenti che il Paese intende realizzare e che concorrono alla stabilità dei conti pubblici e alla crescita del Paese;
le misure incluse nel Piano approvato dal Governo comprendono anche l'indicazione di un disegno di legge recante delega per introdurre un quadro legislativo di riferimento per accogliere la proposta di ripresa della produzione di energia nucleare in Italia a partire dal 2030, anche in linea con l'orientamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
l'intervento normativo, sempre secondo il Piano, costituirà la cornice per la produzione di energia nucleare «abilitando le necessarie infrastrutture, potenziando le risorse umane, promuovendo partenariati pubblico-privati nell'ambito dell'intero sistema nucleare, incentivando accordi internazionali e creando un quadro finanziario stabile e sostenibile in grado di promuovere investimenti privati in un settore particolarmente capital intensive, quale quello del nucleare» –:
quali siano le risorse e le tempistiche di adozione delle iniziative normative volte all'avvio dei progetti di ricerca e sviluppo industriale, in grado di validare le più rilevanti scelte progettuali e tecnologiche.
(3-01477)
Interrogazione a risposta in Commissione:
DEL BARBA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha introdotto le comunità energetiche rinnovabili nel nostro ordinamento configurandole come soggetti di diritto autonomi, con l'obiettivo principale di fornire benefìci ambientali, economici o sociali alle comunità in cui operano, nonché ai propri soci o membri, e non quello di realizzare profitti finanziari;
l'articolo 31 del suddetto decreto stabilisce i requisiti specifici che le comunità energetiche rinnovabili devono rispettare, tra cui la prevalenza dello scopo di beneficio socio-ambientale su quello lucrativo e la limitazione dell'esercizio dei poteri di controllo a persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica, enti territoriali e autorità locali;
il legislatore italiano, nella normativa di recepimento della direttiva RED II (2018/2001/UE), non ha imposto una forma giuridica specifica per le comunità energetiche rinnovabili, limitandosi a richiedere che le finalità socio-ambientali siano preminenti rispetto a quelle lucrative. Questo approccio lascia aperta la possibilità di costituire le comunità energetiche in qualsivoglia forma giuridica, a condizione che lo scopo no-profit prevalga formalmente e sostanzialmente su quello di lucro;
altri Paesi europei, come la Francia, hanno esplicitamente consentito la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili anche sotto forma di società di capitali (ad esempio, società anonima o la società per azioni semplificata, secondo il Codice dell'Energia francese);
in Italia, il modello di società benefit, regolamentato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, consente di bilanciare e perseguire scopi di lucro e finalità socio-ambientali in modo integrato e potrebbe rappresentare una soluzione ideale per le comunità energetiche rinnovabili, permettendo loro di competere in maniera più efficace nel mercato dell'energia;
il modello di società (di capitali) nella forma di società benefit, inoltre, offre la possibilità e il vantaggio di coniugare e bilanciare scopo di lucro e scopo socio/ambientale, preservando la competitività del soggetto giuridico, che così si costituisce anche rispetto agli operatori storici dei mercati dell'energia il cui business model è orientato però esclusivamente alla massimizzazione del profitto –:
se il Ministro interrogato intenda rendere chiarimenti, alla luce del decreto legislativo citato in premessa e nel rispetto dei princìpi della direttiva RED II, sul fatto che le comunità energetiche rinnovabili possano essere costituite in qualsiasi forma giuridica, inclusa quella di società di capitali, purché lo statuto preveda formalmente la subordinazione dello scopo di lucro a quello socio-ambientale;
quali misure di competenza intenda adottare per incentivare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili anche da parte di soggetti privati che trovano vantaggiosa la flessibilità offerta dal modello della società benefit, e se ritenga di adottare le opportune iniziative volte a favorire questo modello per migliorare la competitività delle comunità energetiche rispetto agli operatori tradizionali del mercato energetico.
(5-02927)
Interrogazioni a risposta scritta:
BONELLI e PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile;
tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, vengono assorbite da parte dell'organismo umano prevalentemente per via orale tramite il consumo di acqua potabile e alimenti. Ciò significa che, assunte anche in piccole quantità per un lungo periodo, esse si accumulano nei tessuti e negli organi vitali;
innumerevoli ricerche scientifiche hanno evidenziato come una costante esposizione a Pfos e a Pfoa può avere conseguenze dannose per la salute della popolazione che ne viene a contatto in quanto essi sono neurotossici oltre che interferenti endocrini;
è ormai dimostrato che tali sostanze producono effetti dannosi in diversi organi, soprattutto a carico del fegato, della tiroide e della fertilità. Sono in fase di classificazione, da parte dell'International Agency for Research on Cancer, come «sospetti cancerogeni per l'uomo»;
studi di biomonitoraggio sull'uomo forniscono oramai prove evidenti che i Pfas si accumulano anche nel siero del sangue, con un'esposizione legata al rischio professionale e alla fascia di età: nei bambini è quasi doppia rispetto a quella degli adulti;
oggi, dopo prelievi e analisi effettuate da Greenpeace viene fuori che i velenosi Pfas sono da tempo presenti anche nelle acque dell'Umbria. Si scopre che l'Arpa Umbria sei anni fa, ma rimaste ignote finora, aveva riscontrato, nei pozzi della Conca Ternano-Narnese, diversi composti perfluoroalchilici;
Arpa Umbria aveva effettuato due screening regionali delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle principali aste fluviali regionali; il primo screening, eseguito nel mese di luglio 2017, aveva evidenziato positività sul Fiume Nestore, nel quale era stata riscontrata la presenza di Pfpea e Pfoa in concentrazioni elevate. Il secondo, promosso dal tavolo tecnico nazionale istituito nel 2017 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed effettuato nel mese di marzo 2018, aveva evidenziato positività per un unico composto (Pfos) in quattro punti: uno sul torrente Teverone (Valle Umbra) e tre localizzati rispettivamente alla chiusura del Fiume Nestore e nei suoi due principali tributari (Caina e Genna);
relativamente alle acque sotterranee, è stato effettuato un solo screening nella primavera 2018 ed era stata rilevata la presenza di alcune sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga (Pfos) e corta (Pfba, Pfpea, Pfhxa) in un sito della Conca Ternana;
il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) effettuato nel 2018 ha consentito di approfondire le conoscenze sulla presenza di questi composti nelle acque superficiali e sotterranee in Umbria;
in due corsi d'acqua (Genna e Caina) sono stati superati gli standard di qualità ambientale, espressi come concentrazioni medie annuali, fissati dal decreto legislativo n. 172 del 2015 per il Pfos;
negli scarichi industriali recapitanti in corpo idrico superficiale sono state rilevate concentrazioni di Pfpea, Pfbs, Pfhxa, Pfoa e Pfos;
i pozzi chimicamente contaminati di Fontana di Polo, Cerasola e Argentello servono anche San Gemini sud, Amelia, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, Giove, Attigliano, Alviano, Guardea e Montecchio;
come da tabella Arpa, a essere toccata massivamente dall'inquinamento sistematico dei propri pozzi, è il 60 per cento delle stazioni di monitoraggio interessate dal fenomeno e addirittura il 72 per cento dei campioni «positivi», cioè contaminati da Pfas;
la gravità della situazione nelle acque umbre, in particolare nell'area del ternano-narnese, desta preoccupazioni sia per la salute pubblica che per la gestione delle risorse idriche regionali –:
quali misure urgenti i Ministri interrogati, ognuno secondo le rispettive competenze, intenda adottare a tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa vigente;
se, a seguito del monitoraggio delle acque effettuate da Arpa Umbria, risulti che la regione, le società che distribuiscono acqua potabile e gli organismi preposti alla salvaguardia della salute pubblica abbiano preso misure atte a tutelare ed evitare la contaminazione dei cibi e a tutela della salute dei cittadini.
(4-03556)
TORTO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, con istanza protocollo n. 327604 – 327620 del 12 agosto 2024, ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (Livello II – VincA appropriata) ex articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 necessaria per eseguire uno studio geologico-idrogeologico finalizzato a definire una soluzione progettuale di captazione delle acque del sistema idrico del Gran Sasso;
la procedura di VincA (codice pratica: 24/0327604), interessa, quindi, la fase preliminare al Progetto di fattibilità tecnico-economica Italferr, relativa ai sondaggi geognostici per i quali si prevede la realizzazione di n. 21 perforazioni in profondità sul massiccio del Gran Sasso, di cui n. 15 interni alla galleria da 30/50 metri e n. 6 esterni alla galleria (n. 2 da 320 metri, n. 1 da 310 metri, n. 1 da 90 metri e n. 2 da 70 metri) che andranno ad intercettare la risorsa acqua;
l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con nota protocollo n. 351025/2024 ha espresso un parere favorevole alle indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggio, con 16 prescrizioni, tra cui la n. 13 in cui è scritto che ... «nel piano di indagine sul collettore principale presente in ognuna delle due gallerie, dovranno essere inclusi i pozzetti di ispezione presenti sotto la piattaforma stradale.. in n. di 12 e 15... dotandoli di strumentazione idonea alla misurazione di portata, di temperatura e conducibilità elettrica, con acquisizione in continuo» e la prescrizione n. 15 in cui è scritto che ... «In nessun caso si potrà dare corso a nuove captazioni di acque comunque ed qualsivoglia modifica del regime proprio del sistema idrodinamico del Gran Sasso»;
il commissario, già durante la riunione della Cabina di Regia aveva svolto la sua relazione dello stato di avanzamento delle attività di progettazione in vista del raggiungimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e tra le slide allegate al verbale n. 7 del 17 gennaio 2024, aveva evidenziato la realizzazione di perforazioni drenanti corrispondenti a nuove captazioni all'esterno dei laboratori, al fine di dirimere i contrasti emersi con l'istituto nazionale di fisica nucleare (Infn);
il comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale (CCR-VIA), data lettura delle sette osservazioni pervenute e delle controdeduzioni del Commissario, ha espresso per lo studio geologico-idrogeologico in questione il giudizio favorevole n. 4347 del 19 settembre 2024 protocollo n. 24/0327604, auspicando, relativamente alla prescrizione n. 13 dell'Ente Parco, un ulteriore confronto con la struttura commissariale e gli enti gestori del servizio idrico integrato, prima dell'inizio dei lavori;
a giudizio dell'interrogante tra l'altro, tali perforazioni risultano espressamente finalizzate a definire una futura soluzione progettuale di captazioni delle acque all'esterno dei laboratori Infn, in palese contrasto con l'articolo 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991 che vieta la modifica delle acque, con l'articolo 7, comma 7 e con l'articolo 8, comma 7, della normativa di attuazione del Piano del Parco, che escludono il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche nelle zone dell'acquifero carsico del Gran Sasso e i cui costi, nella fase attuale, in considerazione della finalità progettuale di captazione delle acque non realizzabile, configurerebbero un evidente danno erariale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto nelle premesse e quali iniziative di competenza intenda assumere per evitare le 21 perforazioni in profondità del Gran Sasso.
(4-03559)
CULTURA
Interrogazione a risposta in Commissione:
SCOTTO, FOSSI e GIANASSI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
il 12 luglio 2024, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Firenze, Uitucs Toscana e Rsu Opera Laboratori Fiorentini hanno comunicato «che – tramite provvedimento del direttore generale Musei presso il Ministero della cultura Massimo Osanna nonché direttore ad interim di Accademia e Bargello – la concessione (per i servizi di biglietteria, accoglienza a sorveglianza per il Museo del Bargello e afferenti, nonché della Galleria dell'Accademia) risulta revocata e il sistema di bigliettazione passerà dal prossimo 1° novembre 2024, per intero, sulla piattaforma “Ad Arte”, e anche i servizi di controllo accessi e accoglienza non saranno più gestiti da Opera Laboratori Fiorentini»;
sulla vicenda abbiamo già avanzato a luglio 2024 l'interrogazione a risposta in Commissione 5-02640;
il 2 ottobre 2024 sono apparse sulla stampa dichiarazioni del direttore generale Osanna volte a riaffermare genericamente la volontà di riassorbire nella società partecipata Ales «chi effettivamente lavora» nei musei Accademia, Bargello e afferenti;
a pochi giorni dal passaggio annunciato non è stata effettivamente concordata alcuna soluzione con le organizzazioni sindacali, creando importanti preoccupazioni al personale;
le analoghe circostanze cui si riferisce il direttore Osanna, come il passaggio di maestranze avvenuto al Colosseo, non sono comparabili, ad avviso dell'interrogante, con la vicenda in oggetto;
si ribadisce di non comprendere per quale motivo, mentre si opera improvvisamente una scelta del genere per musei che vantano ingenti quotidiani accessi come i complessi di Accademia e Bargello, al contempo si bandisca una gara per Pompei;
nei musei statali fiorentini si è ancora in attesa dell'esito di un'altra gara per la gestione dei servizi aggiuntivi delle Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli;
su questa gara è tutt'ora molto ferma l'attenzione sindacale per il rispetto di un accordo siglato dalla Direzione degli Uffizi con organizzazioni sindacali regione Toscana e comune di Firenze a dicembre 2023 e che l'attuale direzione delle gallerie non ha ancora spiegato come tale accordo sarà fatto rispettare al nuovo gestore aggiudicatario;
lavoratrici e lavoratori interessati dalle vicende sono in forza in riferimento alla concessione unica del 1998, quindi a disposizione di tutti i plessi finora gestiti indistintamente dalla società Opera laboratori fiorentini;
che questa flessibilità ha consentito, anche dopo la «riforma Franceschini», un'ottima gestione di un polo museale complesso come quello fiorentino, garantendo aperture straordinarie e supplendo alle mancanze del personale statale o della stessa società Ales, anche grazie ad un avanzato contratto di secondo livello;
risulta perciò di fatto molto difficile indicare con precisione il luogo di lavoro, di ciascuno di loro distinguendo tra i nuovi poli organizzativi in cui sono suddivisi i musei statali a Firenze;
per tutte queste ragioni ci sono circa 300 lavoratrici e lavoratori dei musei statali fiorentini in stato di agitazione di fatto da oltre un anno –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le intenzioni in merito alla gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale se, come ribadito dallo stesso Osanna «in aderenza alla legge, i singoli istituti sono sono liberi di scegliere tra una gestione diretta e una gestione esternalizzata»;
quale attenzione venga rivolta alle professionalità maturate in questi decenni nei servizi aggiuntivi museali, cioè alla qualità, alla stabilità, alla adeguata e certa remunerazione della forza lavoro impegnata; per quale motivo il direttore Osanna abbia deciso di utilizzare l'interim sui complessi di Accademia e Bargello al fine di diramare tale perentoria disposizione; come si ritenga di poter risolvere tutte le rilevanti problematiche delle vicende narrate in premessa a così poco tempo dal passaggio del 1° novembre 2024.
(5-02926)
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, aveva precisato che, quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo tra imprese (ATI/RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna, e non devono essere a carico esclusivo della mandataria;
tuttavia, questo principio è stato a lungo disapplicato dalle stazioni appaltanti (generalmente enti pubblici territoriali), che – per prassi consolidata – pretendevano dalle imprese mandanti consorziate in ATI/RTI che la fatturazione delle prestazioni fosse «accentrata» in capo alla sola capogruppo mandataria (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione);
dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata una prassi operativa che, per quanto non rispettosa del predetto principio di diritto, ha comportato la fatturazione «accentrata», da parte della mandataria capogruppo alle stazioni appaltanti, dell'intera prestazione dedotta nell'appalto, su loro richiesta;
in forza di tale prassi, le imprese mandanti hanno fatturato, in regime IVA ordinario, le proprie prestazioni alla capogruppo mandataria, che ha fatturato l'intera prestazione di servizi resa (da essa stessa e dalle imprese mandanti) alla stazione appaltante, con conseguente integrale assolvimento dell'IVA da parte di quest'ultima e applicazione del regime dello «split payment» (articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
in molti casi, quindi, si è trattato di operazioni con regimi IVA non omogenei (applicandosi il regime IVA ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e il cosiddetto split payment, con assolvimento dell'IVA da parte della stazione pubblica appaltante, sulle fatture ricevute dalla mandataria capogruppo);
l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le imprese consorziate avrebbero dovuto fatturare separatamente la propria quota di esecuzione del servizio esclusivamente alla stazione appaltante e ha iniziato a contestare l'indebita detrazione dell'IVA operata dalle mandatarie sulle fatture emesse nei loro confronti dalle mandanti (anche laddove l'imposta fosse stata integralmente assolta dagli enti pubblici territoriali che avevano ricevuto le fatture dalle mandatarie, in regime di split payment, per le intere prestazioni rese, e laddove le mandanti avessero esercitato la rivalsa IVA nei confronti delle mandatarie e l'avessero regolarmente versata all'Erario, per la quota di lavori di propria competenza);
le imprese mandanti e mandatarie e le stazioni appaltanti, che non hanno operato secondo il principio di diritto indicato dall'Agenzia delle entrate, rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale rispetto a diverse contestazioni, anche in caso di assolvimento del tributo, sia pure in modo non conforme al principio;
peraltro, se l'Agenzia delle entrate contestasse alla capogruppo mandataria l'indebita detrazione dell'IVA addebitata dalle imprese mandanti consorziate in ATI, per garantire la neutralità dell'imposta, sarebbe comunque obbligata al rimborso della stessa alle mandanti (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), a seguito della rivalsa operata dalla mandataria dopo aver effettuato il pagamento (articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), dal momento che l'Agenzia può incassare l'IVA una volta sola, in relazione al flusso di fatturazione in questione –:
al fine di evitare molti possibili contenziosi dall'esito incerto e lungo, nonché molteplici e inutili adempimenti da parte delle imprese coinvolte, delle stazioni appaltanti e dell'Agenzia delle entrate (volti a ripristinare il corretto flusso di fatturazione, garantendo al contempo la «neutralità» dell'IVA), se non ritenga che debba essere adottata, quantomeno per il periodo 2018-2023 (sino alla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 2024, che ha chiarito i dubbi sull'applicazione del principio di diritto predetto, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti), una soluzione improntata a criteri di ragionevolezza, laddove non siano ravvisabili comportamenti frodatori e sia stato verificato l'avvenuto assolvimento del tributo – sia pure con modalità non corrette – tramite il versamento dell'IVA da parte delle imprese mandanti (sulle fatture emesse, in regime ordinario, nei confronti della mandataria, limitatamente alle prestazioni dalle stesse rese, nell'ambito dell'appalto) e delle stazioni appaltanti (sulle fatture emesse, in regime di split payment, dalla mandataria, per la totalità delle prestazioni rese dalle imprese consorziate in ATI, nei confronti della stazione appaltante);
se, nello specifico, per semplificare il ripristino della neutralità dell'IVA, non ritenga opportuno prevedere, in assenza di danno erariale e di comportamenti frodatori dei soggetti coinvolti, l'eventuale applicazione di una sanzione fissa (analogamente a quella prevista nei casi di errata applicazione del reverse charge, dove sia verificato l'assolvimento sia pure non corretto del tributo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle imprese mandanti partecipanti all'ATI e alla impresa mandataria capogruppo, a fronte della detrazione dell'IVA operata sulle fatture erroneamente emesse dalle mandanti nei suoi confronti (anziché nei confronti delle stazioni appaltanti), facendo salva la medesima detrazione dell'IVA indebitamente addebitatale dalle mandanti, previa verifica che la stessa sia stata integralmente assolta e versata all'Erario e che la mandataria capogruppo abbia fatturato alla stazione appaltante anche le prestazioni eseguite dalle mandanti.
(2-00449) «De Palma, Battilocchio».
Interrogazione a risposta in Commissione:
SIMIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
le principali funzioni della Banca d'Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria, requisiti indispensabili per un duraturo sviluppo dell'economia;
l'Istituto promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti ed esercitando poteri di indirizzo, regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza. Tale attività, unitamente all'azione di supervisione sui mercati, mira più in generale a contribuire alla stabilità del sistema finanziario e a favorire l'efficacia della politica monetaria;
come Autorità di vigilanza, l'Istituto persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. Interviene nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria anche attraverso la partecipazione ai comitati internazionali;
la Banca svolge inoltre funzioni di tutela dei clienti attraverso l'esercizio della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari, il rafforzamento degli strumenti di protezione individuale dei clienti e del livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione;
apprendiamo da notizie stampa che starebbe per chiudere la filiale di Livorno della Banca d'Italia, prevista dall'Amministrazione centrale dell'Istituto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Attualmente in Toscana sono soltanto tre le sedi presenti: Firenze, Arezzo e Livorno;
tale notizia ha subito allarmato le associazioni sindacali: sono infatti circa 50 i lavoratori coinvolti che sarebbero quindi costretti a trasferirsi con molta probabilità a Firenze o in altri sedi nazionali;
altrettanto preoccupato è il tessuto economico e produttivo locale oltre alle forze politiche territoriali che denunciano, oltre alla cosiddetta desertificazione bancaria della zona, il ruolo e le attività di controllo che la Banca d'Italia assume in un «contesto locale tra i primi posti in Italia per finanziamenti attivi in rapporto alla popolazione» –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia, affinché la filiale di Livorno, per le caratteristiche geografiche, demografiche ed economiche del territorio di riferimento annunciate in premessa, sia salvaguardata, evitando la paventata soppressione della stessa che arrecherebbe gravi disagi al personale dipendente e, in rilevante misura, alla città e alla sua comunità.
(5-02928)
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta immediata:
D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO e GIULIANO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
il 25 agosto 2024 è entrata in vigore la legge n. 114, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare», cosiddetta riforma Nordio;
oltre all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e al depotenziamento della fattispecie di cui all'articolo 346-bis del codice penale, relativa al traffico di influenze illecite, la riforma in commento ha anche disposto, in tema di misure cautelari, l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica;
diverse fonti di stampa hanno di recente raccontato degli effetti della riforma Nordio rispetto a taluni casi processuali, che destano particolare preoccupazione agli interroganti, in quanto ben potrebbero tradursi in ipotesi di «mala-giustizia», sia in termini di grave compromissione delle indagini, che di tutela e sicurezza dei testimoni, esposti a potenziali ritorsioni dai soggetti denunciati;
segnatamente, tra le maggiori criticità emerse, vi è proprio «l'interrogatorio preventivo», introdotto dalla novella citata, che, consentendo all'indagato di essere avvisato dal giudice per le indagini preliminari prima di un eventuale arresto – quando la richiesta del pubblico ministero sia fondata solo sul pericolo di reiterazione del reato – si sta traducendo, di fatto, nella possibilità per il medesimo non solo di avere accesso preventivo agli atti di indagine (e non già alla mera ordinanza cautelare) – con ciò accedendo direttamente ai nomi e alle informazioni relative ai testimoni – ma addirittura di avere il tempo per un'eventuale fuga e per la cancellazione di prove rilevanti, posto che il legislatore ha omesso, tra l'altro, di prevedere un termine entro il quale il giudice per le indagini preliminari debba disporre l'ordinanza cautelare;
non possono non segnalarsi in questa sede il caso di un teste costretto a scappare e a trasferirsi in un'altra città, poiché la banda di pusher che aveva denunciato ne ha scoperto il nome ed è andata a minacciarlo nei pressi della sua casa; nonché il caso che ha coinvolto la procura di Perugia, dove un pubblico ufficiale accusato di corruzione, per il quale era stato chiesto l'arresto, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari, ma non è stato arrestato dopo ben 11 giorni –:
quali iniziative normative intenda adottare il Ministro interrogato per scongiurare il ripetersi di casi come quelli descritti in premessa, ponendo fine alle conseguenze a giudizio degli interroganti nefaste derivanti dalla recente novella approvata in materia di giustizia.
(3-01472)
INTERNO
Interrogazione a risposta immediata:
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in occasione del 7 ottobre 2024, data nella quale si è ricordato il primo anniversario della brutale aggressione di Hamas ai civili israeliani in alcuni villaggi del Sud del Paese, costata la vita a millequattrocento persone e nell'ambito della quale sono stati sequestrati oltre duecentocinquanta ostaggi, le città di Roma e Torino sono state teatro di due grandi manifestazioni pro-Palestina;
entrambi non autorizzati, i cortei – che hanno attraversato le diverse zone delle due città – si sono trasformati ben presto in una vera e propria guerriglia urbana, con bombe carta e pali della segnaletica divelti in strada usati per sfondare il cordone delle forze dell'ordine;
durante le manifestazioni, infatti, alcuni gruppi di violenti, tra cui militerebbero in larga parte frequentatori abituali dei centri sociali ed esponenti della sinistra extraparlamentare, sono avanzati in prima fila scagliandosi contro gli agenti;
durante gli scontri verificatisi a Roma, in particolare, sono almeno trentaquattro gli agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti, di cui venti della Polizia di Stato e quattro della Guardia di finanza, mentre a Torino il bilancio dei feriti è di tre agenti, due del reparto mobile e uno della polizia scientifica, i quali, a causa delle lesioni riportate a seguito del lancio di bombe carta, sono stati trasportati in ospedale;
ancora una volta il ruolo delle forze dell'ordine è risultato fondamentale per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico ed è inaccettabile che queste siano puntualmente bersaglio di atti di violenza perpetrati da soggetti che con intenzionalità trasformano manifestazioni, che dovrebbero essere pacifiche, in violenti scontri fisici e verbali –:
quali iniziative intenda assumere per potenziare le attività di prevenzione e contrasto rispetto ai gruppi antagonisti protagonisti delle violenze e al fine di tutelare l'incolumità degli agenti delle forze dell'ordine dalle aggressioni subite durante le operazioni di servizio.
(3-01481)
Interrogazioni a risposta scritta:
SCARPA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
in data 12 luglio 2024 la signora C.L. Feru, cittadina rumena di 46 anni, è stata trasferita dal Centro per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura del «Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma» per stato di necessità, a seguito della decisione della Corte europea dei diritti umani (Cedu) n. 17499/24, del 3 luglio 2024, in cui si indica ex lege («Rule 39») al Governo italiano il trasferimento di Feru dal Cpr di Ponte Galeria a una struttura adeguata;
la decisione della Cedu di richiedere al Governo italiano l'assunzione di «misure provvisorie» nell'interesse di Feru, pervenuta a seguito del ricorso promosso dalle on. Scarpa e on. Evi, assistite dai loro legali, si è resa necessaria a causa dei severi e manifesti problemi di salute mentale di Feru, detenuta da otto mesi in Cpr in stato di totale abbandono terapeutico e materiale;
il Cpr di Ponte Galeria è stato, nel febbraio del 2024, teatro di un episodio drammatico, ossia il suicidio di Ousmane Sylla: episodio non isolato, visti i tentativi di suicidio e gli episodi di autolesionismo dei detenuti nella struttura. Inoltre, già nella primavera del 2024 è ingiunta una prima decisione della Cedu, a seguito di un ricorso presentato, ex articolo 39 del regolamento, che ha indicato al Governo italiano il trasferimento di Hassan Bilai, ritenuto incompatibile con la vita detentiva a causa delle sue condizioni di salute;
Feru era stata detenuta, in isolamento, a Ponte Galeria dal 23 ottobre 2023, il suo trattenimento più volte prorogato;
in base a quanto appreso dall'interrogante, varie relazioni socio-sanitarie hanno certificato la ripresa psicologica e psichiatrica di Feru, in seguito alla sua presa in carico dal Ssn, con un visibile miglioramento conseguente al cambio di ambiente e alla terapia farmacologica, che ha portato Feru a fornire informazioni anagrafiche che hanno consentito di contattare il Consolato di Romania, il quale ha proceduto al rilascio di un passaporto provvisorio;
nonostante quanto premesso, Feru e tornata a essere detenuta nel Cpr di Ponte Galeria nonostante versasse in condizioni di salute tali da pregiudicare la detenzione amministrativa. Inoltre, Feru è cittadina comunitaria, ed è stata condotta in un centro per il rimpatrio senza alcun ragionevole pregiudizio circa la sua condotta personale e pericolosità sociale;
l'intrinseca natura patogena dei centri per il rimpatrio è ampiamente documentata, generano malessere e instabilità psicologica anche in soggetti che non hanno pregressi certificati –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza del caso illustrato in premessa e quali iniziative intendano intraprendere al fine di far luce su come sia stato possibile lasciare in totale stato di abbandono e isolamento una persona che mostrava già all'ingresso nel Cpr condizioni di salute e integrità psicologica incompatibili con la detenzione amministrativa;
se risulti che delle visite siano state effettivamente svolte e, in caso affermativo, come mai non abbiano certificato l'inidoneità alla permanenza di Feru, fino alla richiesta di trasferimento ingiunta dalla Cedu;
perché sia mancata una verifica adeguata sullo statuto di cittadinanza di Feru già a ottobre 2023, in modo da assicurarne la tempestiva presa in carico;
cosa si intenda fare per assicurarsi che le Asl effettuino la visita d'idoneità e che si assicurino delle adeguate condizioni di salute dei soggetti detenuti durante la loro permanenza nei centri.
(4-03554)
GRIMALDI. — Al Ministro dell'interno, Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la notte del 6 ottobre 2024 le forze dell'ordine hanno sgomberato i presidi degli attivisti no-Tav nei terreni di Susa in località San Giuliano;
ad avviso dell'interrogante si tratta di un atto di forza compiuto largamente in anticipo, ancor prima che venisse avviato l'iter per la formalizzazione dei verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni oggetto di esproprio, su un'area che è ancora una proprietà privata dal momento che ai 1054 proprietari dei terreni non era giunta alcuna notifica da parte di TELT (società franco-italiana che ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire la sezione transfrontaliera della futura Tav Torino-Lione) della presa di possesso del terreno espropriato e che avevano il diritto di accedere all'area fino alla fine delle procedure di esproprio;
siamo di fronte ad uno sgombero preventivo e violento, durante il quale sarebbero stati utilizzati moltissimi lacrimogeni esplosi anche ad altezza uomo;
San Giuliano, insieme a Chiomonte e San Didero, sarà tra i più coinvolti nella realizzazione dell'opera;
secondo il cronoprogramma, sui terreni oggetto di sgombero non sono previsti interventi per almeno due anni:
la mattina del 7 ottobre 2024 la statale 25 risultava bloccata dalle forze dell'ordine con i residenti in località San Giuliano impossibilitati a raggiungere il centro di Susa e i suoi servizi, tra cui il Pronto soccorso, a meno di un lungo percorso di oltre 12 chilometri attraverso i comuni limitrofi;
tale situazione rischia di ripetersi e acuirsi con il previsto avvio dei cantieri per la realizzazione della Tav che trasformeranno la Piana di Susa in un immenso cantiere da 400.000 metri quadrati e Susa diventerà pressoché irraggiungibile, entrambe le statali 24 e 25 e le strade di accesso alla città verranno spostate, l'autostrada verrà deviata ed è previsto il rifacimento dell'intero svincolo, la ferrovia tra Susa e Bussoleno soppressa e sostituita con autobus, perché deve essere innalzata fino a 7 metri;
il progetto prevede 6 anni di lavori ma finora la tempistica nella realizzazione della Tav non è mai stata rispettata e si sono accumulati ritardi e nel frattempo i cantieri sono militarizzati, difesi e blindati;
i lavori sono ancora nella fase preparatoria, il progetto Tav Torino-Lione è complesso, molto costoso, è stato variato più volte e ha avuto bisogno di lunghi studi preparatori;
l'aggiornamento dei costi dell'opera prevede un aumento di spesa da 8,6 a 11,1 miliardi di euro;
alle obiezioni di carattere tecnico e finanziario si aggiungono quelle relative all'utilità e all'impatto dell'opera sul territorio, i Comitati No Tav sostengono che le tratte esistenti per la movimentazione di merci tra Torino e Lione siano non solo sufficienti, ma sottoutilizzate, e che la complessa logistica e i potenziali costi potrebbero non rendere l'alternativa della ferrovia competitiva rispetto al trasporto su gomma, anche a lavori finiti;
le associazioni ambientaliste sostengono che non sia stato adeguatamente valutato l'impatto ambientale e la riduzione delle risorse idriche causati dai cantieri nonché i lunghi tempi di compensazione delle emissioni di anidride carbonica –:
se i Ministri interrogati intendano verificare chi ha disposto lo sgombero in oggetto e quali fossero i presupposti di tale necessità e urgenza per una porzione di territorio che, stando al cronoprogramma per la realizzazione della Tav, resterà inutilizzato per almeno i prossimi due anni;
se il Ministri abbiano già pianificato per quanto di rispettiva competenza, le esigenze di gestione dell'area una volta completate le operazioni di esproprio, con quali risorse delle forze di polizia e/o militari dovranno essere garantite tali funzioni, quali saranno gli oneri economici pluriennali per il mantenimento di tale attività e su quali capitoli di spesa ministeriale e/o del bilancio dello Stato verranno a gravare.
(4-03558)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazioni a risposta immediata:
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver posto fine all'uso eccessivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie nella scuola. Secondo la Commissione europea, l'Italia, in piena violazione delle previsioni contenute nella direttiva del Consiglio 1999/70/CE, non ha disposto norme necessarie per vietare la disparità di condizioni di lavoro e il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato successivi;
nel dispositivo si legge che la retribuzione dei docenti a tempo determinato «non prevede una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio. Ciò costituisce una discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, che hanno invece diritto a tale progressione salariale»;
procedura di infrazione che, però, non rappresenta affatto un fulmine a ciel sereno, ma solo l'ultimo passaggio di un'azione che la Commissione europea aveva avviato con l'invio di una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane, nel luglio 2019. Poi una seconda lettera nel dicembre 2020 e un'altra nell'aprile 2023;
secondo il rapporto Education at a glance 2024, che analizza le condizioni del settore dell'istruzione in tutto il mondo, l'Italia investe poco nella scuola: i docenti italiani in media sono i più anziani, con il 53 per cento di insegnanti che ha oltre 50 anni rispetto al 37 per cento della media Ocse. Attualmente, i docenti over 50 nell'istruzione primaria sono il 57 per cento, nella scuola secondaria inferiore sono il 48 per cento, mentre nella scuola secondaria superiore sono il 54 per cento. Inoltre, l'Italia destina il 4,0 per cento del suo prodotto interno lordo alla spesa pubblica a sostegno degli istituti di istruzione, dal livello primario a quello terziario (incluso il settore ricerca e sviluppo), contro il 4,9 per cento della media dei Paesi Ocse;
un ulteriore dato di analisi riguarda le retribuzioni: l'Ocse confronta gli stipendi annuali, secondo un parametro di conversione che tiene conto del potere d'acquisto reale. Meno degli italiani guadagnano solo estoni, ungheresi, polacchi, greci, slovacchi, lettoni e croati. L'Italia è il fanalino di coda del G7 e dei Paesi con prodotti interni lordi comparabili –:
se non intenda intervenire con urgenza, procedendo all'immissione in ruolo, in primis utilizzando le graduatorie di tutti i precedenti concorsi, in tutti i posti vacanti e disponibili per i docenti, facendo lo stesso per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e stabilizzando gli insegnanti di sostegno per dare prospettive certe a chi oggi, da lavoratore precario, permette alla scuola di funzionare.
(3-01478)
MANZI, GHIO, BERRUTO, IACONO, ORFINI, FERRARI, FORNARO e CASU. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, su oltre 63.000 posti vacanti disponibili, ha registrato solo 45.124 immissioni in ruolo di insegnanti della scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, lasciando scoperte quasi 19.000 cattedre; a questi numeri vanno aggiunte poi le decine di migliaia di posti precari legati, soprattutto, al sostegno;
secondo i dati pubblicati dalle riviste di settore il numero dei precari della scuola ammonterebbe a 250 mila docenti, fenomeno non omogeneo sul territorio. Stando ai numeri forniti dall'Ufficio scolastico ligure e riportati dai quotidiani nazionali – a titolo esemplificativo – più di un insegnante su tre ha un incarico di supplenza annuale; 703 posti sono destinati al sostegno in ogni ordine e grado, a fronte, invece, delle immissioni di ruolo autorizzate di soltanto 1.299 assunzioni a tempo indeterminato, che hanno coperto appena il 63 per cento dei posti complessivi;
circa 103.000 dei 250.000 docenti precari sono specializzati nel sostegno, un settore che richiede particolare attenzione e competenza;
come è noto, il ruolo dei docenti di sostegno è fondamentale per garantire un'educazione inclusiva e di qualità a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, che, al pari di ogni studente, hanno il diritto allo studio e alla continuità didattica;
anche in seguito alle diverse proteste da parte dei precari, in 4 mila solo in Liguria, è di questi giorni la decisione della Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver posto fine all'uso eccessivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie nella scuola;
l'Italia, afferma la Commissione europea, «non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito alle condizioni di lavoro e l'uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato». Inoltre, la legislazione sullo stipendio degli insegnanti a tempo determinato nelle scuole pubbliche, che «non prevede una progressione salariale basata sui precedenti periodi di servizio», costituisce «una discriminazione rispetto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato» –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di reclutare un maggior numero di insegnanti e affrontare le problematiche conseguenti al deferimento dell'Italia a causa del precariato, garantendo una stabilità lavorativa a migliaia di insegnanti e, al contempo, a tutti gli studenti, con particolare riguardo agli studenti con disabilità, il diritto allo studio e la continuità didattica.
(3-01479)
SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
diversi organi di stampa, oltre che talune associazioni sindacali, hanno evidenziato numerose criticità legate all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, asserendo che la scuola italiana continua a versare in una grave condizione;
tale condizione sarebbe determinata, puntualmente, dall'annoso problema del precariato storico che ha ricadute significative non solo sulle aspettative lavorative dei docenti, ma più in generale sul sistema educativo di istruzione;
la questione non è certamente nuova; infatti, il tema del precariato ha sempre alimentato dibattiti e critiche. Quest'anno, da quanto si apprende dagli organi di stampa, è stato stimato addirittura il record di circa 250 mila insegnanti a tempo determinato. Il problema del precariato sembrerebbe particolarmente grave per gli insegnanti di sostegno;
si tratta di dati che, se confermati, dimostrerebbero una realtà preoccupante che richiederebbe un intervento decisivo per ricondurre il fenomeno a dimensioni accettabili e fisiologiche, nonché per rivedere il sistema di reclutamento;
in verità, chi conosce la realtà scolastica, e la vive quotidianamente, ha la percezione che le cose stiano in modo diverso e che i dati sopra descritti non corrispondano al vero –:
quali siano i dati relativi alle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di fare chiarezza sui numeri che continuano a circolare e che rischiano di screditare l'operato di questo Governo.
(3-01480)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:
in data 3 ottobre 2024 il Gruppo Fedrigoni ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 195 addetti alla produzione di carta per l'ufficio, manutenzione e gestione di materiali e spedizioni dello stabilimento di Fabriano, dell'unità di trasformazione del vicino sito di Rocchetta, e degli impiegati di Giano, società che sarà dismessa dal 1° gennaio 2025;
si tratta di una «mattanza» occupazionale, che va a insistere su un'area, quella di Fabriano, che a fine anno rischia di ritrovarsi con più di 4 mila disoccupati;
è stata una decisione unilaterale, presa nonostante l'azienda non fosse in crisi economica;
ad avviso dell'interrogante, si è di fronte a uno «sfregio» alla storia cartaria fabrianese, che va avanti da quasi otto secoli ed è uno dei massimi orgogli del made in Italy;
la proprietà del Gruppo Fedrigoni è di due società d'investimento, Bain Capital Private Equity e BC Partners, che si muovono in una logica di «fusioni e acquisizioni» troppo spesso lontana dall'economia reale, centrata solo sugli aspetti finanziari e del tutto estranea a qualsiasi concetto di responsabilità sociale dell'impresa –:
se i Ministri siano a conoscenza di questa situazione e quali siano le iniziative specifiche che si intende intraprendere per evitare questo enorme danno per il territorio coinvolto e per il made in Italy;
se sia previsto un tavolo per la reindustrializzazione del sito industriale, con eventuali nuovi investitori, rappresentanti dei lavoratori e l'attuale proprietà, per conoscerne obiettivi e programmi;
se i Ministri interrogati abbiano notizie su eventuali attività della regione a tutela dei lavoratori, e/o sull'eventuale riconoscimento della cassa integrazione in caso di licenziamento collettivo;
se, in generale, si intenda adottare iniziative di competenza volte a rivedere la politica riguardo a questo genere di acquisizioni da parte di società d'investimento, per di più straniere, che ad avviso dell'interrogante non hanno alcun riguardo per la storia e le implicazioni sociali del fare impresa in Italia, per le necessità e la sicurezza del territorio nazionale, ponendo dei limiti a logiche puramente finanziarie, per salvaguardare i settori più prestigiosi del made in Italy, l'economia dei territori e l'occupazione.
(2-00450) «Fede».
Interrogazione a risposta scritta:
CAPPELLETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
dall'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano il 28 settembre 2024, a firma di Vincenzo Iurillo e dal titolo «Calderone s'è tenuta l'imputata e non si è costituita parte civile», si apprende la notizia che nel cosiddetto processo Pegaso, sostenuto dai Pm di Napoli Henry John Woodcock e dal procuratore Nicola Gratteri, la Procura ha richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per corruzione di alcuni indagati tra i quali anche, all'epoca dei fatti, il Direttore generale delle politiche assicurative del Ministero del lavoro, Dottoressa Concetta Ferrari e l'allora vice-capo di gabinetto del Ministero, Fabia D'Andrea;
l'articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3, consente la costituzione di parte civile delle amministrazioni dello Stato nei procedimenti penali, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Sottosegretario di Stato delegato), che viene concessa quando vengono in rilievo interessi pubblici, patrimoniali e non patrimoniali, di rilevanza tale da rendere opportuno che l'Avvocatura dello Stato affianchi l'azione del pubblico ministero;
dall'inchiesta del quotidiano si evince anche che, diversamente da quanto consentirebbe la richiamata legge, nonostante il coinvolgimento di due alti dirigenti, il Ministero del lavoro abbia ritenuto di non costituirsi parte civile nel richiamato procedimento penale;
emerge inoltre dal richiamato articolo di stampa, che il Ministro non avrebbe neppure sospeso la collaborazione con la Dottoressa Ferrari, nemmeno quando le informazioni sull'inchiesta erano divenute di pubblico dominio –:
per quali ragioni il Ministero interrogato abbia ritenuto, pur sussistendone i presupposti di legge, di non costituirsi parte civile nel processo esposto in premessa.
(4-03557)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
VIETRI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
desta preoccupazione il clima intimidatorio registrato presso l'università degli Studi di Salerno, come denunciato dal coordinatore provinciale del dipartimento enti locali di Fratelli d'Italia, Italo Cirielli;
in particolare, secondo Cirielli «Sono mesi oramai che i ragazzi di Azione Universitaria Salerno ricevono minacce, sia fisiche che verbali, da parte dei ragazzi dei collettivi di sinistra, nello specifico con particolare insistenza da parte dell'Associazione LINK», e il tutto nell'indifferenza assordante del rettore, stigmatizzando come «Il clima che si respira ricorda i tempi bui degli anni di piombo che a cavallo fra gli anni '70 e '80 hanno drammaticamente caratterizzato la storia italiana»;
la denunciata situazione di tensione, che a giudizio dell'interrogante potrebbe esplodere da un giorno ad un altro in vera e propria violenza, sta creando un grave disagio agli studenti di Azione Universitaria e compromettendo la loro vita universitaria quotidiana;
un altro punto critico evidenziato da Cirielli riguarda lo sgombero di Azione Universitaria dalla stanza che occupava presso l'università, chiedendo che lo stesso trattamento venga applicato a tutte le altre simili situazioni che esistono nell'Ateneo;
è di fondamentale importanza che le istituzioni, tutte, condannino qualunque atteggiamento di violenza e intimidazione, riportando l'università a naturale luogo di dialogo e confronto –:
di quali informazioni dispongano i Ministri interrogati in merito ai fatti di cui in premessa, stante la necessità che sia fatta chiarezza sulla situazione denunciata e sia garantita un'equa tutela per tutti gli studenti, in particolare con riguardo ai parametri adottati dall'Università degli Studi di Salerno per assegnare gli spazi dell'Ateneo alle associazioni studentesche.
(4-03555)
Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
interpellanza De Palma n. 2-00417 del 15 luglio 2024;
interrogazione a risposta orale D'Attis n. 3-01449 del 26 settembre 2024;
interrogazione a risposta in Commissione Pastorino n. 5-02889 del 26 settembre 2024.