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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 ottobre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 ottobre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Dara, De Maria, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Iaria, L'Abbate, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Manes, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Ruffino, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Dara, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 ottobre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GRUPPIONI: «Disciplina della qualifica e dell'attività di pizzaiolo professionista nonché istituzione del relativo registro nazionale e del riconoscimento di Cavaliere della pizza» (2104);

   D'ATTIS: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (2105).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato» (668) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IX Commissione (Trasporti)

  CENTEMERO ed altri: «Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati» (2083) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)

  PASTORELLA ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a tutelare gli utilizzatori di utenze telefoniche da comunicazioni commerciali indesiderate e fraudolente» (2081) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del piano annuale 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G della società OpNet Srl (procedimento n. 377/2024).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le relazioni sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, aggiornate rispettivamente al mese di giugno 2023 (Doc. CLXVII, n. 1) e al mese di giugno 2024 (Doc. CLXVII, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 ottobre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione del 30 novembre 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati del CARIFORUM per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 dell'accordo CARIFORUM per quanto riguarda i prodotti artigianali e industriali (COM(2024) 475 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 475 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 11047/21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21 COR 1), dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Cechia (COM(2024) 492 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 492 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Costruire partenariati internazionali sostenibili con un approccio Team Europa (JOIN(2024) 25 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Corte dei conti europea, in data 21 ottobre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 22/2024 – Doppio finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Loredana Cappelloni, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre (220).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° dicembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 novembre 2024.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 18 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto ministeriale recanti:

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto (221);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia (222);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania (223);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (224);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo (225).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro l'11 novembre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative in ordine al problema del sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alla situazione del penitenziario «Nerio Fischioni» di Canton Mombello (Brescia) – 3-01503

A)

   GIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione delle carceri italiane è sempre più grave;

   il ventesimo Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione evidenzia come al 31 marzo 2024 le persone detenute erano 61.049 (2.619 donne, pari al 4,3 per cento, 19.198 stranieri, pari al 31,3 per cento);

   la capienza ufficiale delle carceri italiana è prevista per un massimo di 51.178 posti;

   i tassi di affollamento a livello regionale raggiungono il massimo in Puglia (152,1 per cento). Seguono la Lombardia (143,9 per cento) e il Veneto (144,4 per cento);

   questi dati fanno comprendere quanto sia tragica la vita nelle carceri italiane, come si evidenzia anche dal terribile numero di suicidi che al 15 aprile 2024 erano già pari a trenta persone che si sono tolte la vita in carcere;

   in questo quadro generale allarmante, desta particolare preoccupazione la situazione del penitenziario «Nerio Fischioni» di Canton Mombello (Brescia);

   durante l'iniziativa nazionale sull'emergenza carceraria organizzata dal Partito Democratico, l'interrogante, assieme al senatore Bazoli, ha fatto accesso al citato penitenziario, dove ha riscontrato un sovraffollamento intollerabile;

   infatti, attualmente sono detenute 385 persone, mentre la capienza ordinaria è fissata in 189, anche se viene considerato «tollerabile» un limite di 291 persone. Tra i detenuti risultano esserci tossicodipendenti e con problemi di natura psichiatrica;

   le condizioni di vita di queste persone che sono in custodia dello Stato appaiono essere palesemente inidonee a garantire una minima condizione di dignità ed è evidente che così si contraddice il dettato dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione;

   l'interrogante ha potuto vedere come dieci detenuti siano costretti a vivere in minuscole celle, con letti a castello a tre piani e con un bagno alla turca che funge anche da cucinotto;

   la situazione dei detenuti si riflette inevitabilmente sulle condizioni di vita e di lavoro degli agenti di custodia e degli altri responsabili del carcere che si trovano ogni giorno ad affrontare situazioni tragiche, anche per la scarsità di personale attualmente a disposizione della struttura, con anche gravi conseguenze per quel che riguarda la sanità penitenziaria;

   tra l'altro, desta preoccupazione il continuo aumento della popolazione carceraria che si sta riavvicinando a quei numeri che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota «sentenza Torreggiani»;

   a parere dell'interrogante la situazione è evidentemente peggiorata dalla linea dell'attuale Governo, che non fa altro che aumentare reati e pene detentive, con effetti che non sono quelli di una maggiore sicurezza, ma di condizioni di detenzione sempre peggiori che rendono facilmente prevedibile la reiterazione dei reati da parte di molti di coloro che sono entrati in carcere magari per un piccolo reato;

   relativamente al penitenziario bresciano, a parere dell'interrogante appare inaccettabile l'idea che sembra farsi avanti nel Governo di creare un nuovo padiglione a Verziano senza la chiusura, che appare invece indispensabile, della struttura di Mombello, evidentemente irrecuperabile –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per affrontare in tempi rapidi il gravissimo problema del sovraffollamento carcerario e per favorire il reinserimento dei detenuti nella società;

   cosa intenda fare, per quanto di competenza, per rafforzare il personale presente nelle carceri, integrandone anche il trattamento economico;

   se non intenda, per quanto di competenza, destinare i 50 milioni di euro previsti per il nuovo carcere di Verziano per costruire, invece, un padiglione sufficiente ad ospitare tutti i detenuti del «Nerio Fischioni», in modo da condurre in tempi rapidi alla dismissione definitiva di questa struttura, consentendo, tra l'altro, alla nuova struttura di conservare le attrezzature e le aree idonee a garantire un trattamento coerente con le finalità rieducative della pena.
(3-01503)


Iniziative volte a impedire l'uso di locali impropri per la collocazione di archivi, biblioteche e musei, alla luce di quanto verificatosi in occasione di eventi alluvionali che hanno colpito la città di Forlì – 3-01243; 3-01504

B)

   ZANELLA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   con atto di sindacato ispettivo n. 3-00822, cui non è stata data alcuna risposta, il 27 novembre 2023 veniva chiesto al Ministro interrogato, a fronte dei danni per milioni di euro all'ingente patrimonio bibliotecario e archivistico derivanti dai gravi eventi alluvionali di maggio 2023 in Emilia-Romagna, se fossero stati autorizzati, dopo tali eventi, da parte delle soprintendenze la collocazione di beni culturali, bibliotecari o archivistici in locali interrati o seminterrati di nuovi edifici o esistenti e, nel caso, se non ritenesse di adottare provvedimenti di propria competenza per annullare in autotutela eventuali autorizzazioni in merito e di dover agire prontamente, emanando precise direttive al fine di impedire il ripetersi dell'uso improprio di locali interrati o seminterrati dove collocare archivi, biblioteche o musei, a tutela del patrimonio storico e culturale del Paese;

   come ricordato nel citato atto di sindacato ispettivo, l'alluvione nella città di Forlì ha investito i due maggiori siti, l'archivio storico di Forlì e l'antica Biblioteca del Seminario vescovile, dove erano collocati centocinquantamila volumi, un terzo dei quali antichi e di grande valore storico;

   non risulta che il Ministero della cultura abbia ad oggi dettato alcuna disposizione ai propri organi periferici affinché non sia più autorizzata la collocazione di beni culturali, bibliotecari e archivistici in locali interrati o seminterrati;

   nella precedente interrogazione veniva poi posto in evidenza come la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini avesse addirittura autorizzato, dopo gli eventi calamitosi del maggio 2023, la realizzazione dell'edificio di chiusura del secondo chiostro dell'ex Chiesa e Convento di San Domenico, costituenti il Complesso museale della città, prevedendo la collocazione di un intero museo archeologico in locali che possono essere sommersi dalle acque, non considerando i rischi cui potrebbero essere esposti preziosi beni archeologici;

   risulta che la stessa soprintendenza avrebbe respinto, senza fornire alcuna motivazione, le richieste di annullamento in autotutela delle proprie autorizzazioni riguardanti l'utilizzo dei locali interrati di palazzo Romagnoli e dell'ex Santarelli formulate dalla associazione Italia nostra;

   nella giornata di sabato 25 maggio 2024 un violento evento meteorico ha provocato un nuovo allagamento della città di Forlì, con interi quartieri ancora una volta sommersi dall'acqua, che sarebbe penetrata anche al piano terra del Convento di San Domenico, mentre non si sa se l'acqua abbia raggiunto anche gli antichi sotterranei e ciò che in essi è depositato;

   le conseguenze più gravi hanno riguardato i quartieri storici e il nuovo disastro ha lambito le zone ove sorgono l'ex Santarelli e il palazzo Romagnoli, nei sotterranei del quale sono già stati trasferiti oltre 80 mila libri –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se non ritenga di stigmatizzare la persistente collocazione in locali interrati a fortissimo rischio di alluvione di preziosi beni bibliotecari e archivistici e se non ritenga di dover adottare urgentemente iniziative di competenza per annullare in autotutela le autorizzazioni in merito e di dover finalmente agire con precise direttive, al fine di impedire il ripetersi dell'uso improprio di locali interrati, o seminterrati, dove collocare archivi, biblioteche o musei, a tutela del patrimonio storico e culturale del Paese.
(3-01243)


   ZANELLA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la città di Forlì, come le altre della Romagna, è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023;

   lutti, abitazioni distrutte, attività economiche compromesse, beni culturali soffocati dal fango, questa la conseguenza di ben due eventi che hanno ripetuto in un arco di tempo ravvicinatissimo, 15 giorni soli, fenomeni mai verificatisi in precedenza, tanto da rendere, per dichiarazione dei competenti organismi che si occupano della materia, obsolete le pianificazioni di bacino e soprattutto i piani di assetto idrogeologico, che hanno rivelato la loro inadeguatezza;

   intere zone della città, considerate finora prive di rischi idraulici, sono finite sotto acqua e fango;

   in particolare a Forlì sono risultati alluvionati sia gli archivi comunali, contenenti anche altri importanti beni culturali lì depositati, sia l'antica biblioteca del Seminario vescovile, contenente incunaboli, cinquecentine e altro. Questi accadimenti hanno avuto ampio risalto sui mezzi di comunicazione nazionali;

   per oltre due mesi, carabinieri del nucleo beni culturali, vigili del fuoco, funzionari del Ministero della cultura, protezione civile e centinaia di volontari si sono ininterrottamente cimentati con l'improbo lavoro di tentare di salvare dal fango ciò che era stato sommerso. I costi di queste operazioni sono rilevantissimi;

   ciò nonostante il comune, nell'ambito di un progetto assai discutibile di smantellamento di musei e trasferimento di collezioni e biblioteche, ha pensato bene di collocare negli interrati dell'ex Santarelli, un edificio posto solo ad alcune decine di metri dal limite delle zone alluvionate, ben 100 mila volumi provenienti dalla biblioteca comunale, mentre altri 25 mila saranno collocati negli interrati del Palazzo Romagnoli, attuale museo che verrà smantellato, posto anch'esso a distanza trascurabile dal limite delle zone alluvionate;

   gran parte della città è stata sommersa dalle acque e nelle zone non direttamente interessate dall'acqua proveniente dai fiumi, interrati e piani terra di abitazioni e aziende hanno subito danni consistenti per l'acqua fuoriuscita dal sistema fognante, che, invece di raccogliere le acque, le ha distribuite in zone fino a quel momento rimaste indenni;

   sorprendentemente sarebbe intervenuta nel procedimento la soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza, che ha autorizzato l'intervento, nonostante esso non abbia nulla a che fare con il Piano medesimo, con la motivazione che sarebbe interconnesso funzionalmente sia per complessità, che per molteplicità e interdisciplinarità delle tematiche trattate con gli altri stralci finanziati con fondi del Piano;

   a parere dell'interrogante, collocare una biblioteca al posto di un museo e mettere libri negli scantinati non è multidisciplinarietà;

   quanto è accaduto avrebbe dovuto insegnare al comune di Forlì, alla soprintendenza, alla soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza che è profondamente sbagliato collocare libri negli scantinati degli edifici di una città che ha mostrato la sua fragilità di fronte agli eventi alluvionali del maggio 2023 –:

   se il Ministro interrogato, che pure ha potuto visitare i luoghi delle biblioteche e degli archivi allagati, non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a evitare che la conservazione del patrimonio bibliotecario e archivistico possa avvenire in scantinati allagabili;

   per quale motivo, attese le assai discutibili giustificazioni addotte per il rilascio dell'autorizzazione da parte della soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza, quest'ultima si sia occupata di questioni che paiono estranee al perimetro delle sue competenze;

   se non ritenga che tale autorizzazione, che ad avviso dell'interrogante deriva da un atteggiamento eccessivamente permissivo teso a favorire comunque progetti finanziati nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza, contrasti con i precedenti pareri resi dalle altre soprintendenze competenti e se non ritenga di dover adottare iniziative di competenza volte a favorire una rivalutazione dell'autorizzazione alla luce degli obblighi di tutela che devono tendere a escludere zone inidonee alla collocazione di biblioteche e archivi.
(3-01504)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI, DI TUTELA E ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CAPORALATO, DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DEI RELATIVI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI (A.C. 2088)

A.C. 2088 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    il provvedimento è composto di 21 articoli suddivisi in cinque capi e introduce numerose norme piuttosto articolate, alcune delle quali sollevano serie preoccupazioni per la violazione di principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione;

    l'articolo 11 innanzitutto va a modificare talune disposizioni del decreto-legge n. 130 del 2020 che, come è noto, ha introdotto gravi disposizioni volte a limitare la legittimità delle operazioni di soccorso in mare, disposizioni queste che, ad avviso dei firmatari, hanno aggravato e rallentato le operazioni di salvataggio, spesso con un incremento delle perdite di vite umane, e in violazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare;

    in particolare, la lettera a) appare del tutto incoerente e illogica, disponendo, tramite una novella, che tra le condizioni che legittimano l'intervento di salvataggio in mare vi dev'essere quella che prevede che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti», mentre la lettera b) riduce drasticamente da 60 a 10 giorni il tempo previsto per fare ricorso al prefetto contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, andando a comprimere notevolmente quel diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione che prevede che tutti hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

    ad avviso dei presentatori, particolarmente grave è poi la norma di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame che – dopo aver introdotto in capo ai richiedenti asilo e agli stranieri un obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità, e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso – introduce al comma 2, lettera a), un vero e proprio potere ispettivo da parte del questore che, in caso di inosservanza di questo obbligo di cooperazione, può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali;

    tale potere ispettivo appare ai firmatari innanzitutto sproporzionato, se si considera che l'accesso ad un dispositivo elettronico – o alle schede elettroniche o digitali, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali –, costituisce una procedura estremamente invasiva, e può essere disposto dal questore in procedimenti volti a identificare i richiedenti la protezione internazionale o gli stranieri per disporre il rimpatrio in procedimenti prettamente amministrativi;

    come sottolineato anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, dall'esame del contenuto di un telefonino e in particolare dei documenti anche video e fotografici, o anche solo dall'esame della cronologia di una navigazione in internet si possono desumere informazioni molto precise sulla vita privata dell'interessato, sulle sue abitudini di vita quotidiana, sui luoghi di soggiorno o sui suoi spostamenti quotidiani, sulle sue relazioni sociali; e tali informazioni sono suscettibili anche di fornire indicazioni sulle sue convinzioni religiose, politiche e filosofiche o possono rivelare l'origine razziale ed etnica dell'interessato;

    è evidente allora che una simile ingerenza nei diritti fondamentali di una persona deve essere non solo proporzionata, ma dovrebbe essere disposta solo previa autorizzazione di un giudice, competente a valutarne oltre alla proporzionalità, anche la necessità di una simile compressione delle libertà individuali nel caso concreto, escludendo ad esempio che il medesimo obiettivo possa essere raggiunto con strumenti diversi e meno invasivi; né appare affatto sufficiente la prevista successiva convalida da parte del giudice, pena l'inutilizzabilità dei dati illegittimamente conseguiti, che interviene ovviamente solo a valle della già avvenuta compressione di libertà fondamentali così significative;

    quanto esposto appare ancora più grave se applicato nei confronti di un minore straniero, come il testo consente, non considerando che sia la normativa europea sia la normativa italiana di recepimento prevedono numerose norme di garanzia rafforzate nei confronti dei minori che si fondano proprio sul principio cardine del loro superiore interesse e sulla presunzione di minore età nei casi dubbi, che dunque avrebbe dovuto portare ad escludere tutti i casi in cui s'intenda procedere alla perquisizione di un dispositivo elettronico appartenente ad un soggetto del quale non è stata accertata la minore o maggiore età;

    l'articolo 12 del provvedimento in esame è dunque in evidente violazione dell'articolo 8 della Carta di Nizza (che prevede che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente), e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    essa è altresì lesiva dell'articolo 15 della nostra Costituzione, che stabilisce che è in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; né vale ad escludere tale violazione l'aver inserito nella norma in esame la previsione che «è in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione»; è sufficiente infatti pensare che anche lo screenshot della chat di un cellulare, che si presenta come materiale fotografico, rappresenta sicuramente una forma di comunicazione che è protetta dalla tutela offerta dall'articolo 15 della Costituzione;

    occorre infine ricordare che l'articolo 15 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità della corrispondenza, fa parte di quel nucleo di principi fondamentali che trovano applicazione nei confronti di tutte le persone, a prescindere dalla cittadinanza. E che pertanto appare del tutto irricevibile, e costituirebbe un grave precedente, l'apertura di un doppio binario, che vede l'applicazione nella sua interezza di una garanzia costituzionale così pregnante a favore dei soli cittadini,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2088.
N. 1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Boldrini, Ciani, Di Biase, Orfini.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» (C. 2088);

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto il Governo ha introdotto numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni nel testo unico immigrazione, nella normativa complementare e nei decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed i relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    tutte le disposizioni dell'articolo 1 – con l'esclusione della lettera a), n. 1, in tema di identificatori biometrici per i richiedenti visti nazionali, e della lettera e), n. 4, in tema di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato – e la gran parte delle disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, vale a dire a decorrere dal prossimo mese di febbraio – si tratta, tra l'altro, di modifiche del tutto minimali rispetto alle necessità del Paese e all'esigenza di una politica e di una gestione non miopi dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro e che avrebbero trovato buon posto in qualità di emendamenti presentati nell'ambito dell'esame dei tanti altri provvedimenti d'urgenza; si tratta, altresì, di modifiche annunciate dal Governo come «tampone», in vista di ulteriori interventi;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti nonché alla revoca della protezione internazionale;

    il titolo del decreto-legge risulta, infatti, ad avviso dei presentatori, piuttosto variegato – si direbbe eterogeneo – e roboante, in particolare per il binomio «tutela e assistenza alle vittime di caporalato» e per la locuzione «gestione dei flussi migratori», nel primo caso peggiorando, ad avviso dei firmatari, le vigenti modalità per il riconoscimento del permesso di soggiorno per «casi speciali» alle vittime di sfruttamento lavorativo (articolo 5) e, nel secondo caso, intervenendo nuovamente e in assenza di un fondamento logico, sulle condizioni che certificano idonei i salvataggi in mare e sui termini di impugnazione dei provvedimenti di fermo delle navi (articolo 11), e, gravemente, sulle modalità con le quali gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono acquisire, quando in modo del tutto discrezionalmente ritenuto necessario, informazioni utili ai fini dell'identificazione degli stranieri, richiedenti asilo, adulti o minori che siano, accedendo con immediatezza, anche ai fini della conoscenza dei Paesi di precedente soggiorno o transito, «ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.» (articolo 12) – è richiesta la convalida del giudice sulle operazioni della polizia, ma successivamente al loro compimento;

    l'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali;

    con riguardo al contenuto specifico degli articoli sopra richiamati si assiste, nuovamente, ad un mal disegnato spezzettamento di interventi ritenuti e considerati «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali;

    l'articolo 5 reca «Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», abroga la vigente fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero che denuncia la condizione di vittima di grave sfruttamento del lavoro con una nuova e diversa, con la quale si prevede il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;

    è disposto, altresì, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, che il lavoratore straniero vittima «contribuisca utilmente» all'emersione dei reati e all'individuazione dei responsabili;

    non può sfuggire che la nuova fattispecie sposta l'accento dalla premialità verso l'iniziativa del singolo all'occasionalità delle operazioni di polizia da cui potrebbero – o meno – emergere situazioni di sfruttamento – sarebbe stato più opportuno che la nuova fattispecie fosse stata aggiunta alla vigente, adeguandovi misure in tema di assistenza, tutela e protezione;

    l'articolo 11:

     al comma 1, lettera a), modifica una delle condizioni che congiuntamente devono essere soddisfatte dalle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare, ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, come da ultimo modificato dal Governo in carica con il decreto-legge n. 1 del 2023, per evitare il limite o il divieto di transito e di sosta nel mare territoriale nazionale da parte delle navi: prevede che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti» né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco – il testo previgente faceva riferimento alle situazioni di pericolo «a bordo»;

     al comma 1, lettera b), riduce dai vigenti 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo delle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso – misura di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

     parimenti può dirsi per la riduzione dei termini da due settimane a una, disposta dal provvedimento, per il ricorso contro il rigetto della domanda dei richiedenti asilo – è lecito pensare che la misura porrà in grande difficoltà i migranti trattenuti in Albania;

    l'articolo 12, recante le ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, si rivolge indistintamente a tutti i migranti – esse sono previste per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento) o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera o minore straniero non accompagnato, ai richiedenti protezione internazionale;

    il testo ufficialmente vieta «l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione» onde evitare di cozzare platealmente con il paletto costituzionale in ordine al diritto all'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione di cui all'articolo 15 della nostra Costituzione, ai sensi del quale, la sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge – in merito, come rilevato anche dal dossier degli Uffici della Camera, «stando l'esclusione dall'ispezione dei dispositivi, quale prevista nella novella disciplina, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, parrebbe suscettibile di approfondimento se documenti video o fotografici contenuti nei dispositivi, cui la disposizione consente l'accesso, non siano, qualora "situati" entro una forma di comunicazione, parte costitutiva di essa»;

    il dubbio e la delicatezza della questione sono confortati dalla recente sentenza n. 170 del 2023, ove si afferma che «lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.» e da precedenti richiami della giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall'articolo 15 della Costituzione prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ed è estesa «ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale»;

    non è superfluo, in questa sede e a fronte del provvedimento in parola, rammentare che, come noto, il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava, altresì, dall'articolo 2 della Costituzione e dalle sue specificazioni (articoli 13, 14, 15) e, in sede internazionale, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della corrispondenza;

    la misura introdotta dall'articolo 12 desta preoccupazione anche a fronte del combinato disposto del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, quale esempio non casuale, nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    con il provvedimento in titolo, il Governo modifica, altresì, con la volontà di semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate, interoperabilità dei sistemi informatici e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    in proposito, è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    anche con l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, ma che nessuna novità apporta rispetto al numero degli ingressi né alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano, in ordine alla gestione del fenomeno migratorio il Governo persevera, ad avviso dei presentatori, nel percorso di svilimento ed esautoramento delle garanzie giuridiche e costituzionali, prevedendo e preferendo ulteriori oscuri accordi informali con i Paesi d'origine – quale il «programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie», stabilito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la quale si stanziano 15 milioni di euro, di cui all'articolo 4 del provvedimento in titolo – in spregio della garanzia in termini giuridici e di riconoscimento dei diritti, della dignità e della libertà delle persone offese dalla fame, dalla povertà e dalle guerre;

    il percorso che lega il fenomeno migratorio ad una questione preminentemente di ordine pubblico e sicurezza incide sensibilmente anche nel territorio nazionale, a scapito delle misure volte a sostenere l'umanità, la solidarietà, l'integrazione e la convivenza civile, contribuendo ad inasprire il clima sociale;

    il fenomeno migratorio non si fermerà finché non cederanno le ragioni – politiche, economiche, sociali – che ne costituiscono il flusso, mentre il complesso delle scelte compiute dal Governo, anche con il provvedimento in titolo confida, evidentemente, nel creare un ambiente ostile a tutti i migranti, in aperta distonia – al pari del decreto-legge «flussi» dello scorso anno, meglio conosciuto come «decreto Cutro» in memoria della strage di migranti – con il Documento di economia e finanza 2023, il primo stilato e presentato dallo stesso Governo, il quale ha mostrato la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati, segnalando che un aumento di circa il 30 per cento di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni, in particolare per il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, a fronte della denatalità e della prospettiva in ordine alla composizione demografica del nostro Paese;

    preme ai firmatari ricordare che, in principio, furono i «carichi residuali»: era il 5 novembre 2022, a pochi giorni dall'insediamento del Governo attualmente in carica e del suo in qualità di Ministro dell'interno, quando il Ministro Piantedosi utilizzò quell'espressione per definire le 35 persone che costrinse a rimanere a bordo della nave Humanity1 perché in buona salute;

    neanche questo provvedimento reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo in ordine al fenomeno migratorio e agli altri temi affrontati con la stessa inutile urgenza e anche questo provvedimento appare come un tassello ulteriore nella concatenazione di provvedimenti d'urgenza con il quale il Governo affronta materie sulle quali non intende perdere tempo, negando le necessarie valutazioni al consesso democratico parlamentare, svilito anch'esso, insieme all'ordinamento giuridico, dall'ennesima prova dell'ormai ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2088.
N. 2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Francesco Silvestri.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge composto di 21 articoli, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, che avrebbero dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    l'articolo 3, elimina da subito il silenzio-assenso per il rilascio, fino al 31 dicembre 2025, del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri provenienti da Stati come il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e dispone, al comma 2, la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati. In questi casi basterebbe ricordare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, successivamente modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dove il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessuno può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate;

    tra l'altro, la direttiva contempla garanzie specifiche per le persone vulnerabili con bisogni procedurali speciali come minori non accompagnati, apolidi, disabili, malati o dovuti all'orientamento sessuale;

    basti qui ricordare che ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, si intende per «rifugiato» un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può, a causa di siffatto timore, farvi ritorno;

    particolarmente preoccupanti, ad avviso dei presentatori, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel Mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (mentre in base all'articolo 24 della Costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico, viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313, e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

    l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 eccetera. Il verbale e poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri trattenuti nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge»;

    basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, nella quale la Corte costituzionale afferma in linea generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

    inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di «corrispondenza», contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

    indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. La loro acquisizione non soggiace né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis c.p.p., né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 c.p.p. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: «va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti». Conseguentemente, l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

    l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento – anche differito – e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera «restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione»;

    l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

    l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

    sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE, dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

    l'unico effetto di questo decreto-legge sarà quello di incrementare, ad avviso dei presentatori, ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

    nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità proprio il Governo afferma che: «si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti percentuali»;

    sempre nel DEF, si riporta che la transizione demografica è una delle sfide più rilevanti che l'Italia dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni, così viene riportato nel DEF: «Assume particolare importanza valutare distintamente l'impatto delle principali determinanti dell'evoluzione demografica come: a) il graduale aumento della speranza di vita alla nascita; b) la progressiva riduzione del tasso di fertilità del 20 per cento a partire dal 2020; c) riduzione/aumento pari al 33 per cento del flusso netto di immigrati rispetto all'ipotesi di base»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2088.
N. 3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1020 – MODIFICHE ALLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2049)

A. C. 2049Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2049 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2049 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)

  1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis»;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

    5) al comma 4-bis:

     5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

     5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;

    6) il comma 5 è abrogato;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;

     1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri»;

    2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l'anno in corso»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, la parola: «annualmente» è soppressa e la parola: «stabilità» è sostituita dalla seguente: «bilancio»;

    2) il comma 3 è abrogato;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

   b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

   c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6»;

    5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis»;

    6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;

   d) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»;

    2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato»;

   e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1»;

   f) all'articolo 21:

    1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali»;

    2) il comma 3 è abrogato;

   g) all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.

  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. (ex 1.1) Fratoianni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2.1, primo periodo, sostituire le parole: di crisi o situazione di emergenza, con le seguenti: di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta in modo diretto o in quanto appartenente a una organizzazione internazionale,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato con le seguenti: della situazione di grave crisi internazionale che ha determinato.
1.2. (ex 1.2.) Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Baldino, Francesco Silvestri, Lomuti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 4, primo periodo, premettere le parole: Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6,.
1.3. (ex 1.6.) Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Baldino, Lomuti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.4. (ex 1.7.) Lomuti, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Baldino.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4, primo periodo, premettere le parole: Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6,.
1.5. (ex 1.8.) Baldino, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Lomuti.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «6» dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
1.6. (ex 1.9.) Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Baldino, Francesco Silvestri, Lomuti.

A.C. 2049 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2049 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il conflitto a Gaza si sta evolvendo in un conflitto regionale generalizzato che potrebbe portare a conseguenze oltremodo drammatiche. Come previsto, in assenza di azioni diplomatiche incisive volte al cessate il fuoco, i nuovi fronti di guerra aperti stanno facendo precipitare la situazione in Medio Oriente, come dimostra lo scontro diretto tra Israele e Iran;

    poco dopo l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas si è aperto il fronte di crisi nel Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle navi commerciali in transito nello stretto del Bab el-Mandeb e attraverso Suez;

    a seguito della crisi descritta, il 19 febbraio 2024 il Consiglio «affari esteri» dell'Unione europea ha approvato la nuova missione militare di sicurezza marittima EUNAVFOR ASPIDES, volta a salvaguardare la libertà di navigazione nell'area del Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico, di cui l'Italia ha avuto il comando tattico fino al mese di giugno 2024 e, a seguito della rotazione con l'Olanda, lo ha riassunto nel mese di agosto 2024;

    EUNAVFOR ASPIDES opera in stretto coordinamento con altre iniziative già presenti nell'area interessata, in particolare con l'operazione EUNAVFOR ATALANTA – della quale il nostro Paese ha avuto il comando tattico delle forze da febbraio a luglio 2024 –, con la missione multinazionale europea EMASOH/Agenor e con la Combined Marittime Forces, nell'ambito della quale l'Italia ha avuto il comando della Task Force CTF-153 fino alla fine di settembre 2024;

    il 5 marzo 2024 la Camera dei deputati ha autorizzato la proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occidentale, di cui alla scheda 26-bis/2024 della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024. In particolare, ha approvato, tra le altre, la risoluzione in Assemblea 6-00095 del Movimento 5 Stelle che con riferimento alla missione succitata, impegna il Governo a garantire la natura difensiva dell'operazione EUNAVFOR ASPIDES e a informare costantemente le Camere sull'andamento del suddetto dispositivo multidominio;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, del disegno di legge in titolo, prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza. Prevedendo, altresì, che, entro 90 giorni dal l'autorizzazione parlamentare il Governo riferisca alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze;

    il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino, in una intervista del 2 ottobre 2024 ha dichiarato che «in Mar Rosso dobbiamo usare una parola desueta, ma siamo in guerra», continuando nella descrizione degli attacchi con droni e missili degli Houthi, ha ribadito che il contesto in cui operano le nostre forze è di guerra. Tali dichiarazioni rendono necessario e urgente dare seguito all'impegno assunto dal Governo, e mai espletato, con l'approvazione della risoluzione 6-00095 del Movimento 5 Stelle,

impegna il Governo

a riferire urgentemente alle Camere in merito all'andamento dell'operazione Eunavfor Aspides, con particolare riferimento ai compiti esecutivi della missione e alle operazioni effettuate, considerata l'escalation in corso in Medio Oriente.
9/2049/1. Lomuti, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    in Medio oriente stiamo assistendo ad una escalation senza precedenti, considerata, ad avviso dei firmatari del presente atto, la postura di Israele che, adducendo una smodata argomentazione del diritto all'autodifesa, viola costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale;

    lo scorso 26 settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la UE e alcuni Stati membri e Paesi terzi, tra cui l'Italia, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente chiedendo un'immediata sospensione delle ostilità di ventuno giorni lungo la frontiera tra Libano e Israele;

    ciò nonostante, nella serata del 30 settembre si è concretizzata l'invasione di terra da parte delle truppe di Israele nel sud del Libano con l'intento di spingere Hezbollah a nord del fiume Litani e creare una fascia di sicurezza di trenta chilometri per i territori israeliani per evitare che siano colpiti dai missili di Hezbollah;

    i bombardamenti dell'Iran su Israele non si sono fatti attendere e appare imminente il rischio di un massiccio contrattacco israeliano e l'intervento in guerra delle milizie iraniane, con il rischio di scatenare un conflitto su vasta scala;

    la missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) dell'ONU aveva ribadito fermamente che qualsiasi attraversamento della Blue Line rappresenta una violazione esplicita della sovranità e integrità territoriale del Libano e della risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La risoluzione chiede la cessazione completa delle ostilità tra Libano e Israele e l'istituzione di una zona smilitarizzata tra la Linea Blu e il fiume Litani, in cui è consentito solo all'esercito libanese e ai peacekeeper dell'Onu di possedere armi ed equipaggiamento militare. Le azioni di Israele in territorio libanese hanno concretizzato tali violazioni;

    negli ultimi giorni abbiamo assistito agli sconcertanti attacchi da parte di Israele nei confronti delle basi Unifil, che ha colpito il quartier generale di Naqura e le due basi italiane 1-31 e 1-32A. Tali attacchi rappresentano una gravissima violazione del diritto internazionale nonché una deliberata violazione della richiamata risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, cardine di una tregua apparente tra i due Paesi durata quasi vent'anni;

    l'Italia rappresenta il maggiore contributore di truppe di Unifil insieme all'Indonesia. Attualmente, le truppe italiane contano circa 1.200 unità di personale militare;

    l'articolo 1, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 dispone che la partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale è consentita «a condizione che avvenga nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.»;

    le gravissime violazioni del diritto internazionale da parte di Israele hanno potenzialmente messo a rischio l'incolumità dei nostri militari,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire e tutelare la piena sicurezza del contingente militare italiano impegnato nella missione Unifil.
9/2049/2. Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Baldino, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    a distanza di un anno dal suo inizio, il conflitto a Gaza si sta evolvendo in un conflitto regionale generalizzato che potrebbe portare a conseguenze oltremodo drammatiche. Come previsto, in assenza di azioni diplomatiche incisive volte al cessate il fuoco, i nuovi fronti di guerra aperti rischiano di far precipitare la situazione in Medio Oriente, come dimostra lo scontro diretto tra Israele e Iran;

    il numero delle vittime a Gaza aumenta di giorno in giorno e la guerra si sta intensificando con l'inizio degli attacchi di terra di Israele contro Hezbollah in Libano. Come rappresaglia agli attacchi israeliani contro Hezbollah e Hamas a Gaza, l'Iran ha lanciato missili balistici su Israele;

    il capo degli affari esteri dell'Unione europea Josep Borrell ha recentemente descritto la situazione a Gaza come catastrofica, sia da un punto di vista umanitario che politico, e senza prospettive positive in vista, dopo un anno ininterrotto di guerra;

    secondo il Ministero della Salute di Gaza, le forze israeliane hanno ucciso più di 40.000 palestinesi dall'ottobre 2023, in risposta all'attacco di Hamas contro Israele, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e circa 250 rapite; drammatico, come riferito dall'Unicef, è il numero di bambini rimasti uccisi nell'ultimo anno nel conflitto: almeno 14 mila bambini che si aggiungono a quasi un milione di bambini sfollati;

    il nostro Paese è il primo fornitore, in termini di personale militare e di polizia qualificato, tra i Paesi occidentali e dell'Unione europea per quanto riguarda le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

    è particolarmente apprezzata la capacità delle donne e degli uomini delle nostre forze armate, impegnati nelle missioni delle Nazioni Unite, di instaurare il dialogo con le comunità coinvolte e approfondire la conoscenza della realtà locale, aspetto fondamentale nelle fasi di ricostruzione e mantenimento della pace,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale.
9/2049/3. Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Baldino, Francesco Silvestri, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, del disegno di legge in esame prevede che il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero, previa specifica autorizzazione parlamentare, al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza;

    tale disposizione normativa apre a una partecipazione italiana decisamente interventista e sempre più ampia, anche in aree di conflitto;

    l'impegno dei militari italiani in missioni all'estero è diventato negli anni uno strumento di politica estera importante. L'Italia, infatti, ha sempre mostrato un impegno costante e consistente in missioni di tipo multilaterale, soprattutto sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO;

    il contributo delle nostre Forze armate è particolarmente apprezzato nelle operazioni a bassa intensità e di peacekeeping più tradizionale: i contingenti italiani sono percepiti come molto empatici, capaci di stabilire un buon rapporto con la popolazione e di impostare e portare avanti una certa quantità di progetti di cooperazione civile-militare;

    sarebbe opportuno, considerato lo scenario internazionale, insistere nel perseguire operazioni volte alla stabilizzazione e al mantenimento della pace, abbandonando logiche interventiste che rischierebbero di militarizzare il nostro approccio alla politica estera;

    negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta militarista dell'Unione europea, come dimostrato dalle sue recenti politiche volte al rafforzamento della base industriale della difesa, in direzione di una vera e propria corsa al riarmo;

    in generale, a causa dei conflitti in corso, la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2023 il record storico di 2.443 miliardi di dollari con una crescita del 6,8 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Dati sicuramente destinati a crescere considerata la drammatica instabilità dello scenario geopolitico;

    l'articolo 1, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dispone che la partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale è consentita «a condizione che avvenga nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale»,

impegna il Governo:

   a garantire la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali esclusivamente al fine di contribuire alla costruzione della pace, della sicurezza nel mondo, della democrazia e alla tutela dei diritti umani;

   ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, al fine di non distrarre ingenti risorse che potrebbero contribuire al sostegno di misure di carattere sociale.
9/2049/4. Baldino, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Francesco Silvestri, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame apporta alcune mirate modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, anche riguardo alla tempistica e al contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni internazionali;

    in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, si posticipa la data di presentazione della relazione analitica dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica – come si legge nella relazione illustrativa – è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni, non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai loro risultati. In virtù della previsione di cui comma 1, lettera a) numero 1) del provvedimento in esame, si prevede che la relazione riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente,

impegna il Governo

ad osservare strettamente i termini del 31 gennaio per la presentazione della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, così da poter rendere effettivo, trasparente ed incisivo il controllo parlamentare riguardo alle missioni internazionali come previsto dalla stessa legge n. 145 del 2016.
9/2049/5. Graziano, Carè, De Maria, Fassino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

    nel Sahel vivono oltre 300 milioni di persone, di cui oltre il 70 per cento in zone rurali. Circa la metà di questa numerosa popolazione trae il proprio reddito da agricoltura, pastorizia o pesca;

    l'Italia, attraverso la partecipazione anche alle missioni internazionali, sostiene attivamente l'Alleanza e la Coalizione per il Sahel, sostiene il G5 Sahel, promuove il ruolo di Organizzazioni Regionali come l'ECOWAS e l'Unione Africana, e mantiene un dialogo con i partner extra-europei;

    di concerto con l'Unione europea, l'Italia assicura un crescente impegno a favore della stabilizzazione della regione, promuovendo un bilanciamento tra il contributo sul piano della sicurezza, del rafforzamento delle istituzioni e della Cooperazione allo Sviluppo;

    l'Italia è impegnata dunque nelle attività della missione MISIN (missione militare di addestramento alle forze del Niger) e partecipa alle missioni civili e militari dell'UE (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali ed EUCAP Sahel Niger), alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (MINUSMA) e alla Task Force Takuba;

    accanto all'impegno nelle missioni l'Italia è altresì impegnata a indirizzare le risorse della cooperazione e gli investimenti privati verso i settori prioritari della formazione, dell'educazione, nonché verso la creazione di una rete di imprese locali;

    nel Sahel e nell'Africa occidentale occorrerebbe aumentare gli sforzi nella direzione della sostenibilità, pace, lotta al terrorismo, alla criminalità e ai traffici illeciti, sviluppo, progresso e cambiamenti climatici. Ulteriormente è fondamentale rilanciare il dialogo sui diritti umani e la governance;

    per l'Italia, la regione del Sahel ha un valore strategico sotto il profilo della sicurezza, della gestione del fenomeno migratorio e del contrasto ai traffici illeciti favoriti dal fragile tessuto, economico e istituzionale. Oggi, tutti gli interventi vengono realizzati considerandola, di fatto, la frontiera meridionale in una ottica di esternalizzazione delle frontiere dell'Unione europea essendo il Sahel la principale porta d'ingresso della migrazione irregolare;

    anche considerando l'estrema precarietà socio-economica, vulnerabilità ambientale, frammentazione e difficoltà di funzionamento delle istituzioni nei territori periferici, si sono aggiunti ulteriori fattori di instabilità derivanti dai cambiamenti climatici, dalla crescita demografica, dalla pandemia e dall'estremismo jihadista, servirebbe invece un approccio totalmente diverso,

impegna il Governo:

   ad affrontare le sfide della regione del Sahel puntando alle cause profonde alla base dell'insicurezza, anziché principalmente dispiegando mezzi di sicurezza come avvenuto fino ad ora;

   a lavorare, in cooperazione con i partner internazionali come l'Unione africana e le nazioni, affinché gli interventi in Sahel e in Africa occidentale siano maggiormente rispondenti alle priorità regionali e non alle esigenze degli attori internazionali;

   ad aumentare progressivamente gli stanziamenti in materia di sostegno all'educazione, alla formazione professionale e alla cooperazione allo sviluppo destinati alla regione, in particolare privilegiando le zone rurali.
9/2049/6. Soumahoro.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: BICCHIELLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 (DOC. XXII, N. 31-A)

Doc. XXII, n. 31-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Doc. XXII, n. 31-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 6.1, 6.2 e 6.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata «Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  Sopprimerlo.
*1.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.
*1.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'articolo 1, ha il compito di:

   a) individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie di difesa del suolo, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo;

   b) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione, con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale;

   c) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse infrastrutture idriche;

   d) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza;

   e) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale valutazione ex post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo, e verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;

   f) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle operazioni di ricostruzione;

   g) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi;

   h) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza e ricostruzione dopo le calamità, valutando altresì gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.

  2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Compiti della Commissione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nelle materie relative ai compiti di cui all'articolo 2.
*2.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nelle materie relative ai compiti di cui all'articolo 2.
*2.5. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 1.
2.6. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) analizzare la vigente disciplina legislativa e regolamentare, nazionale e sovranazionale, in materia di gestione psicologica delle situazioni di stress post traumatico derivanti da eventi calamitosi, anche in ambito di attività di soccorso, nel contesto valutando l'opportunità di inserire la tecnica EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nella prassi della gestione di tali traumi sociali e psicologici e tenendo conto delle indicazioni dell'OMS sulle metodologie adeguate per limitare i traumi psichici.
2.200. Onori

  Sopprimere il comma 2.
2.24. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Composizione della Commissione)

  Sopprimerlo.
*3.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.
*3.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 1.
3.3. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 2.
3.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 3.
3.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 4.
3.6. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  4. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.
  6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  7. La Commissione può ottenere altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta.
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  Sopprimerlo.
*4.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.
*4.2. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 1.
4.3. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 2.
4.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 3.
4.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.
4.6. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, comma 8, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 5,;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: commi 5 e 8 con le seguenti: comma 8.
4.7. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 6.
4.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 7.
4.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: commi 5 e 8 con le seguenti: comma 5.
4.10. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Obbligo del segreto)

  Sopprimerlo.
*5.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.
*5.2. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Doc. XXII, n. 31-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. La Commissione può avvalersi di esperti nelle materie relative ai compiti di cui all'articolo 2. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Organizzazione interna)

  Sopprimerlo.
*6.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimerlo.
*6.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 2, sopprimere le parole: costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1;

   al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
6.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 2.
6.4. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Sopprimere il comma 3.
6.5. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 4.
6.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 5.
6.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Doc. XXII, n. 31-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    le conseguenze dei cambiamenti climatici provocano sempre più di sovente il verificarsi di eventi estremi;

    le alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna prima, e in altre parti del Paese poi, non sono purtroppo eventi isolati, ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    secondo ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è esposto a rischio idrogeologico, con oltre 7,5 milioni di persone che vivono in aree potenzialmente soggette a frane e alluvioni. Ma è negli ultimi anni che si è registrato un incremento esponenziale degli episodi meteorologici estremi. Solo nel 2022 si sono verificati oltre 310 eventi climatici anomali, un aumento del 27 per cento rispetto a quanto registrato nell'anno precedente, secondo i dati che ha reso pubblici Legambiente;

    in tale contesto, la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare, che ha fra i suoi compiti, tra gli altri, quello di individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e messa in sicurezza del territorio è, non solo insufficiente, ma anche fuorviante;

    a fronte della straordinaria violenza e frequenza delle catastrofi naturali del nostro Paese si risponde con una straordinaria debolezza e lentezza dell'azione pubblica;

    la prevenzione dell'altissimo rischio idrogeologico per le nostre comunità non può più essere affrontata con modelli sperimentali o con l'illusione di centralizzare gli interventi escludendo gli enti locali che conoscono il territorio;

    con il Governo Conte II e con il PNRR sono state introdotte misure di semplificazione, ma non è stato poi dato seguito al rafforzamento indispensabile delle strutture ministeriali e delle regioni per creare le necessarie «task force» per la progettazione e realizzazione delle opere,

impegna il Governo

ad adottare, parallelamente all'attività della Commissione d'inchiesta, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere l'istituzione di un'Agenzia per il dissesto e la prevenzione del rischio idrogeologico, dotata di elevata capacità tecnica e professionale e di pronta risposta operativa, che agisca in stretto rapporto con Regioni ed enti locali ed a potenziare le dotazioni organiche, tecniche e professionali delle autorità di distretto, anche prefigurando per esse funzioni attuative delle opere pubbliche di prevenzione e adattamento e non solo di pianificazione, sulla scorta della consolidata esperienza dell'Autorità Interregionale del fiume Po.
9/Doc. XXII, n. 31-A/1. Simiani, Morassut, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    le conseguenze dei cambiamenti climatici provocano sempre più di sovente il verificarsi di eventi estremi;

    le alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna prima, e in altre parti del Paese poi, non sono purtroppo eventi isolati, ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    secondo ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è esposto a rischio idrogeologico, con oltre 7,5 milioni di persone che vivono in aree potenzialmente soggette a frane e alluvioni. Ma è negli ultimi anni che si è registrato un incremento esponenziale degli episodi meteorologici estremi. Solo nel 2022 si sono verificati oltre 310 eventi climatici anomali, un aumento del 27 per cento rispetto a quanto registrato nell'anno precedente, secondo i dati che ha reso pubblici Legambiente;

    in tale contesto, la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare, che ha fra i suoi compiti, tra gli altri, quello di individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e messa in sicurezza del territorio è, non solo insufficiente, ma anche fuorviante;

    è indispensabile che, adesso, ci sia un'assunzione di responsabilità di scala maggiore, rispetto alla gravità di come i cambiamenti climatici stanno influendo sulla sicurezza delle persone, sulla vita delle città, ci vuole il coraggio per chi ha sempre rifiutato l'idea del cambiamento climatico di ammetterlo e di adottare azioni drastiche per risolvere i problemi;

    è evidente che la manutenzione della rete attuale non è più sufficiente perché si deve far fronte a fenomeni superiori alle dimensioni per cui sono state progettate;

    non bastano più le regole e gestione ordinarie, ma occorre mettere in campo un piano straordinario di prevenzione e di difesa del suolo, nell'ambito di un piano nazionale che preveda finanziamenti strutturali,

impegna il Governo

ad adottare, parallelamente all'attività della Commissione d'inchiesta e per quanto di competenza, entro la fine del corrente anno, un Piano straordinario a livello nazionale di prevenzione e difesa del suolo che preveda finanziamenti strutturali per intervenire sul sistema idraulico dei territori, considerata l'esigenza di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici mediante un cambio di paradigma che prenda atto del processo di tropicalizzazione che ha raggiunto l'Italia.
9/Doc. XXII, n. 31-A/2. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019;

    gli eventi alluvionali che hanno gravemente e per l'ennesima volta in pochi mesi colpito, in ultimo, la regione Emilia-Romagna, confermano come il problema del dissesto idrogeologico non sia più catalogabile nella logica dell'emergenza, sia a causa della frequenza degli eventi sia per la gravità delle ricadute prodotte sui sistemi territoriali coinvolti;

    ciononostante, le politiche di gestione del territorio continuano a destinare la gran parte delle risorse – in ogni caso scarse – all'emergenza, anziché ad un'effettiva opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, unica vera soluzione in grado di prevenire danni economici ingenti e perdite di vite umane inaccettabili;

    a livello normativo continua a scontarsi, peraltro, la mancanza di una regia unitaria delle azioni di difesa del suolo e di gestione della risorsa idrica, con le diverse e confuse attribuzioni tra i vari livelli istituzionali, dal nazionale al locale, passando per il regionale, con l'effetto perverso di causare incertezza, rimpalli di responsabilità e difficoltà soprattutto per gli amministratori locali, per loro natura più prossimi ai cittadini,

impegna il Governo:

   parallelamente ai lavori della costituenda Commissione:

    a considerare tra le assolute priorità la messa in sicurezza dei territori maggiormente fragili dal punto di vista idrogeologico, anche attraverso la previsione di stanziamenti che vedano coinvolti, nella programmazione e nel coordinamento degli interventi e dei progetti di messa in sicurezza, i comuni e le regioni;

    a prevedere, in tal senso, lo stanziamento, già a partire dalla prossima legge di bilancio, di maggiori risorse destinate alla manutenzione ordinaria del territorio in connessione ad un piano più ampio di prevenzione dal rischio idrogeologico;

    ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'applicazione, in tale contesto, di un'aliquota Iva agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico.
9/Doc. XXII, n. 31-A/3. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019;

    gli eventi alluvionali che hanno gravemente e per l'ennesima volta in pochi mesi colpito, in ultimo, la regione Emilia-Romagna, confermano come il problema del dissesto idrogeologico non sia più catalogabile nella logica dell'emergenza, sia a causa della frequenza degli eventi sia per la gravità delle ricadute prodotte sui sistemi territoriali coinvolti,

impegna il Governo

a proseguire con gli interventi di programmazione e di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avviati dal Governo prevedendo ulteriori risorse con lo stanziamento, già a partire dalla prossima legge di bilancio, di maggiori risorse destinate alla manutenzione ordinaria del territorio in connessione ad un piano più ampio di prevenzione del rischio.
9/Doc. XXII, n. 31-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.