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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 ottobre 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2067 E ABB. E PDL N. 1749

Pdl n. 2067 e abb. – Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

Pdl n. 1749 – Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 ottobre 2024.

  Albano, Ascani, Ascari, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Ascari, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 ottobre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MAIORANO ed altri: «Riapertura del termine per l'accesso ai benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni» (2106);

   D'ATTIS ed altri: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di obbligo di astensione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (2107);

   BARZOTTI ed altri: «Istituzione di un fondo pensione pubblico di previdenza complementare» (2108);

   IACONO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano» (2109);

   MALAVASI: «Disposizioni relative all'estensione dei benefìci normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006» (2110);

   MILANI: «Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta» (2111).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 23 ottobre 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro dell'economia e delle finanze:

  «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (2112).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1595) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amich e Ciaburro.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amich e Cannata.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (28 giugno 2023-29 giugno 2024) (COM(2024) 458 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (COM(2024) 464 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODIFICHE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1, RECANTE STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (A.C. 976-A)

A.C. 976-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 976-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 5 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».

A.C. 976-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

    «3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, anche in forma di Città metropolitane,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso numero 3-bis):

   sopprimere la parola: nuovi;

   sostituire le parole: e alla modificazione con le seguenti: , anche in forma di Città metropolitane, e alla definizione
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1, del 1963, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche attraverso il ricorso all'istituto del referendum se richiesto».
2.4. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso numero 3-bis), sostituire le parole: di nuovi enti di area vasta con le seguenti: delle Province.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 7, 8 e 10.
2.7. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso numero 3-bis), sostituire le parole: di nuovi enti di area vasta con le seguenti: delle Province.

  Conseguentemente:

   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche alla legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

   1. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
   2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
   3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.».

   b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

   1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni, ai loro consorzi e agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
   2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
   3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.».

   c) all'articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente:

  «Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni».

   d) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

   1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.».

   e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

   1. Le Province e i Comuni della Regione sono Enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
   2. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
   3. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.».

   f) al comma 1 dell'articolo 62 il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;».

   g) all'articolo 66 , il terzo comma è sostituito dal seguente:

  «La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici».

   sopprimere gli articoli 7, 8 e 10.
2.6. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso numero 3-bis), sopprimere la parola: nuovi.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire la parola: modificazione con la seguente: definizione.
2.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, capoverso numero 3-bis), sostituire le parole: intese le con le seguenti: d'intesa con
2.100. Serracchiani, Cuperlo.

A.C. 976-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai princìpi della Costituzione e del presente Statuto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Al comma 1, capoverso Art. 8, sostituire le parole: in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto con le seguenti: , nel rispetto del principio di sussidiarietà riferito agli enti di cui all'articolo 11. Sono comunque fatte salve le funzioni amministrative attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.
3.100. Serracchiani, Cuperlo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Al primo comma, dell'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «, anche nella forma della Città metropolitana,» sono soppresse.
3.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

A.C. 976-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 4.
(Modifica all'articolo 11 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, anche in forma di Città metropolitane» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta, anche nella forma di Città metropolitane, sono enti titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».
4.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, gli enti di area vasta sono titolari».
4.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire le parole: legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale con le seguenti: legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

A.C. 976-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 12 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;

   b) il quinto comma è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Sopprimerlo.
5.100. Serracchiani, Cuperlo.

A.C. 976-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 6.
(Modifica all'articolo 13 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

   «2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «anche nella forma di Città metropolitane» sono soppresse.
6.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

A.C. 976-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 7.
(Modifica all'articolo 54 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,» sono sostituite dalle seguenti: «le finanze dei Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, degli enti di area vasta».
*7.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,» sono sostituite dalle seguenti: «le finanze dei Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, degli enti di area vasta».
*7.100. Serracchiani, Cuperlo.

A.C. 976-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 59 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane» con le seguenti: «sui Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, sugli enti di area vasta, secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
*8.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane» con le seguenti: «sui Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, sugli enti di area vasta, secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».
*8.100. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a elezione diretta.
**8.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a elezione diretta.
**8.101. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a elezioni diretta con le seguenti: secondo i princìpi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
8.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: la prima istituzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'istituzione, le circoscrizioni e le funzioni degli enti di area vasta, in ragione delle specificità dei territori secondo i principi di differenziazione e adeguatezza.
8.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , anche con modalità differenziate,.
8.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo e le modalità di elezione degli organi.
*8.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo e le modalità di elezione degli organi.
*8.102. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo.
**8.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo.
**8.103. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: la forma di governo e le modalità di elezione degli organi con le seguenti: e la forma di governo
*8.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: la forma di governo e le modalità di elezione degli organi con le seguenti: e la forma di governo
*8.104. Serracchiani, Cuperlo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 62, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «, anche nella forma di Città metropolitane,» sono soppresse.
8.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

A.C. 976-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 9.
(Abrogazioni)

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

   a) il numero 4) dell'articolo 5;

   b) gli articoli 29, 30 e 60.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Abrogazioni)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: , 30 e 60 con le seguenti: e 30.
*9.1. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: , 30 e 60 con le seguenti: e 30.
*9.100. Serracchiani, Cuperlo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**9.2. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**9.101. Serracchiani, Cuperlo.

A.C. 976-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni finali)

  1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE: CENTEMERO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE START-UP E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 107-B)

A.C. 107-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 107-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

NULLA OSTA

A.C. 107-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Ulteriori disposizioni per favorire
gli investimenti in PMI)

  1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

   b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

   c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

   d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;

   e) l'ammontare delle quote o azioni dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: patrimonializzazione delle aggiungere le seguenti: piccole e medie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 5-bis:

   alla lettera a):

    dopo le parole: investono prevalentemente aggiungere le seguenti: , comunque in misura non inferiore al settanta per cento del relativo patrimonio,

    sostituire la parola: anche con le seguenti: con priorità per le emittenti;

   alla lettera b), sopprimere le parole: , anche in deroga al comma 4, lettera b).
3.1. Fenu, Alifano, Raffa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con cadenza almeno semestrale, redige e trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Patrimonio Destinato per le finalità di cui al comma 1.
3.2. Fenu, Alifano, Raffa.

A.C. 107-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;

   d) al comma 3:

    1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

    2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21-bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico».

  2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
  3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
  6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

A.C. 107-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

    per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché delle start-up di una certa rilevanza, è indispensabile adeguare i propri sistemi alle tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale e per questo hanno bisogno di un sostegno per superare gli ostacoli;

    il costo richiesto per un simile investimento è quantificabile in media tra gli 80.000 e i 130.000 euro per singola impresa, ma per le PMI è molto difficoltoso programmare e gestire investimenti di tale portata;

    sarebbe importante favorire la possibilità di detti investimenti, anche tramite un eventuale coinvolgimento di Invitalia e/o individuando forme di collaborazione o partenariato tra grandi e piccole imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di individuare gli strumenti più idonei volti a favorire le finalità di cui in premessa.
9/107-B/1. Mulè, Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

    dal novero dei soggetti beneficiari sono esclusi gli Incubatori Certificati, definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative»;

    l'incubatore certificato di start-up innovative rappresenta una delle eccellenze nazionali nell'ambito dell'incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico: mette a disposizione di neo imprenditori e start-upper un ecosistema di risorse, spesso offrendo la possibilità di entrare in relazione con reti di finanziatori;

    secondo il «Report sugli Incubatori e Acceleratori Italiani» del 2023, il settore degli incubatori è in continua espansione in Italia, con un aumento del 10,5 per cento nel numero di incubatori identificati, passando da 237 a 262,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a estendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le agevolazioni fiscali e incentivi disciplinati dal provvedimento in esame anche agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2016.
9/107-B/2. Cerreto.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine alle procedure di individuazione e trasferimento dei migranti presso i centri in Albania, con particolare riferimento al recente utilizzo della nave Libra e ai relativi costi – 3-01506

   FRATOIANNI, BONELLI, GHIRRA, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   una delegazione di parlamentari si è recata recentemente presso il complesso per migranti realizzato in Albania, constatando che le strutture risultano ancora in fase di cantiere;

   a maggio 2024 il Ministero dell'interno ha pubblicato una «consultazione preliminare di mercato» per la fornitura del servizio di trasporto di persone migranti dalle acque internazionali del Mediterraneo centrale al porto di Shengjin attraverso il noleggio di navi private;

   tale servizio sarebbe dovuto iniziare a metà settembre 2024, ma a metà ottobre 2024 le procedure d'appalto non risultano ancora concluse;

   dunque, nonostante i lavori di allestimento dei centri non siano terminati e le procedure d'appalto per il noleggio dei traghetti non siano concluse, il Governo ha deciso comunque di trasferire in Albania 16 migranti utilizzando la nave militare Libra;

   secondo l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce della Guardia costiera, la nave militare non avrebbe avuto spazi adeguati per ospitare i migranti garantendo le condizioni previste nella consultazione preliminare di mercato, dagli alloggi alle aree tecniche, agli spazi da adibire alle attività di screening;

   ad avviso degli interroganti occorre chiarire quali siano stati i criteri adottati per individuare i migranti da trasportare in Albania, se a bordo della Libra siano state effettuate attività di screening e fornita tutta l'assistenza necessaria per navigare in sicurezza, a partire dagli alloggi e, soprattutto, perché si è deciso di procedere con urgenza con il primo trasferimento di migranti in Albania nonostante le criticità e i ritardi illustrati;

   i migranti hanno riferito alla delegazione parlamentare di modalità del tutto aleatorie di selezione a bordo, i minori e fragili sarebbero stati individuati in maniera approssimativa, tanto che 4 di loro, appena sbarcati, sono stati rimandati in Italia perché minorenni o vulnerabili, mentre 12 sono rientrati a seguito del provvedimento del tribunale di Roma;

   la decisione di impiegare la nave Libra, costosa e inadeguata ad effettuare quel tipo di viaggio, risulta grave e incomprensibile –:

   se intenda chiarire quali siano state le inderogabili ragioni che hanno portato ad utilizzare la nave militare Libra, con quali costi per il trasferimento, la permanenza in Albania e il rientro in Italia dei migranti, e se oltre la Libra siano state impiegate altre unità navali, chiarendo altresì che tipo di personale, e con quali valutazioni, abbia determinato la selezione dei migranti trasferiti in Albania e se agli stessi sia stata garantita adeguata assistenza e rispetto dei diritti a loro riconosciuti non solo dalle norme sovranazionali, ma, ad oggi, anche da quelle nazionali.
(3-01506)


Iniziative di competenza volte ad assicurare un corretto funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici, ai fini di un efficace contrasto della violenza contro le donne – 3-01507

   ASCARI, D'ORSO, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, ALIFANO e PENZA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   recenti organi di stampa hanno tristemente raccontato di tre donne uccise in meno di un mese, a Torino, a San Severo (Foggia) e l'ultima a Civitavecchia, nonostante gli uomini che le perseguitavano e le minacciavano di morte avessero il braccialetto elettronico alla caviglia;

   già il 27 settembre 2024, in sede di risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Governo riconosceva «criticità riconducibili a connessione di rete», come «ai tempi di attivazione», e parlava di «soluzioni tecniche» che sarebbero state «richieste al fornitore»;

   tali soluzioni appaiono sempre più necessarie, anche alla luce del fatto che il numero di apparecchi in circolazione è aumentato con l'entrata in vigore del «disegno di legge Roccella»: da novembre 2023, infatti, la misura viene applicata automaticamente nei casi dei cosiddetti «reati spia» (stalking e maltrattamenti);

   il Ministro interrogato ha già riferito circa l'attivazione, presso il Ministero dell'interno, di un gruppo di lavoro interforze, con la partecipazione anche del Ministero della giustizia, che avrebbe individuato possibili soluzioni tecniche migliorative dei dispositivi, che sarebbero già state comunicate al fornitore, tra cui la predisposizione di linee guida per gli operatori delle forze di polizia preposti al sistema di monitoraggio delle segnalazioni;

   tuttavia, appare evidente come i richiamati dispositivi, utilizzati per monitorare soggetti pericolosi o sottoposti a misure restrittive, presentino ancora numerosi malfunzionamenti, compromettendo la loro efficacia nel proteggere le vittime di violenza;

   si consideri, altresì, che il sovraccarico di lavoro per le forze dell'ordine dovuto a falsi allarmi potrebbe distogliere dalla gestione di situazioni di reale emergenza;

   non sembra che siano state adottate soluzioni efficaci, né dal Ministero competente, né dal soggetto fornitore, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, dispositivi fondamentali per garantire un monitoraggio efficace degli aggressori e scongiurare il consumarsi di epiloghi infausti per le donne denuncianti –:

   alla luce delle risultanze emerse in sede di tavolo tecnico di lavoro interforze presso il Ministero dell'interno e segnatamente rispetto alle criticità riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione dei braccialetti elettronici, per le quali sarebbero state veicolate al fornitore le possibili soluzioni ai fini di un miglioramento del servizio, quali iniziative di competenza intenda intraprendere per impedire medio tempore il verificarsi di ulteriori casi di femminicidi come quelli richiamati in premessa, in quanto è inconcepibile che – come segnalato dalle stesse forze dell'ordine – gli strumenti introdotti per salvare le donne funzionino male o in ritardo o si inceppino, con l'effetto di aumentare il rischio per le stesse vittime.
(3-01507)


Intendimenti in ordine all'adozione a livello nazionale di un piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica del territorio – 3-01508

   DE MARIA, MALAVASI, BAKKALI, BRAGA, CASU, CURTI, DE MICHELI, EVI, FERRARI, FORNARO, GHIO, GNASSI, MEROLA, ANDREA ROSSI, SCHLEIN, SIMIANI e VACCARI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   gli eventi alluvionali di maggio 2023 e quelli che, tuttora, si stanno verificando rappresentano uno spartiacque tra passato e futuro nel settore della difesa idraulica e idrogeologica del territorio;

   a metà settembre 2024 i fiumi avevano già ricevuto precipitazioni intense e non erano ancora tornati al loro livello di base quando, in queste condizioni di terreni completamente saturi, la persistenza delle precipitazioni nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha messo in crisi i piccoli torrenti della collina bolognese, con rapidissimi innalzamenti dei livelli, anche di alcuni metri in poche ore, smottamenti e frane che hanno interessato la viabilità;

   in particolare, secondo i dati dell'ArpaER, i torrenti monitorati hanno superato i massimi livelli storici registrati nel recente maggio 2023, superando talvolta anche i massimi valori misurabili dagli strumenti stessi;

   per citare dati che consentono di comprendere a pieno la portata eccezionale degli eventi, a Bologna è arrivata una «slavina di pioggia» con 175 millimetri di pioggia che si sono scaricati su bacini molto piccoli, provocando piene veloci e importanti;

   le precipitazioni eccezionali e fuori norma sono il risultato del cambiamento climatico che rende gli eventi estremi sempre più frequenti e intensi, mettendo a dura prova le infrastrutture e la capacità di adattamento delle comunità locali;

   secondo il rapporto Ispra 2021, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni;

   a giudizio degli interroganti è indispensabile che, adesso, ci sia un'assunzione di responsabilità di scala maggiore, rispetto alla gravità di come i cambiamenti climatici stanno influendo sulla sicurezza delle persone e sulla vita delle città; è necessario il coraggio per chi ha sempre rifiutato l'idea del cambiamento climatico di ammetterlo e di adottare azioni drastiche per risolvere in parte i problemi;

   è evidente che la manutenzione della rete attuale non è più sufficiente, perché si deve far fronte a fenomeni superiori alle dimensioni per cui sono state progettate;

   non bastano più le regole e gestione ordinarie, ma occorre mettere in campo un piano straordinario di prevenzione e di difesa del suolo, nell'ambito di un piano nazionale che preveda finanziamenti strutturali –:

   se intenda adottare un piano straordinario a livello nazionale che intervenga sul sistema idraulico dei territori, prendendo atto della necessità di un nuovo approccio legato al processo di tropicalizzazione che ha raggiunto l'Italia.
(3-01508)


Intendimenti in ordine alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia – 3-01509

   DALLA CHIESA, TASSINARI, BENIGNI, CAPPELLACCI e PATRIARCA. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il 18 settembre 2024, con interrogazione a risposta immediata n. 3-01417, il gruppo Forza Italia ha chiesto al Ministro interrogato quali misure intendesse adottare per superare le criticità emerse in merito alle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, anche evidenziando come l'attuale meccanismo di accesso non risulti in grado di permettere l'ingresso nel sistema dei soggetti in possesso di una più spiccata attitudine a tale percorso di studi;

   in sede di risposta il Ministro interrogato ha voluto ribadire la sua ferma intenzione di avviare una riforma dell'accesso programmato a medicina che tenesse conto del fabbisogno reale delle strutture sanitarie e, contemporaneamente, della capacità del sistema universitario di accogliere la domanda studentesca e di formare professionisti;

   il Ministro interrogato ha anche annunciato in quella sede di voler superare il meccanismo del test di accesso per sostituirlo con una modalità di selezione che valorizzasse le abilità degli studenti e fosse basato su materie caratterizzanti, prevedendo un periodo di studi comune ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria, nonché agli altri corsi di studio di area biomedica, in cui gli studenti frequenteranno una serie di discipline qualificanti;

   la necessità di intervenire a modificare le modalità di accesso ai corsi di laurea su citati nasce sia dall'esigenza di rafforzare il Servizio sanitario nazionale in termini di fabbisogno dei professionisti, sia dalla necessità di introdurre un metodo di selezione per gli studenti, basato su criteri meritocratici e congrui con il percorso formativo volti ad assicurare una preparazione di qualità e a selezionare gli studenti con maggiori attitudini vocazionali sulla base delle competenze acquisite;

   in tal senso è in corso un dibattito anche a livello parlamentare che si sta indirizzando nel senso di individuare soluzioni affini a quelle indicate dal Ministro interrogato –:

   quale orizzonte temporale si ponga per l'attuazione di una riforma così centrale per l'azione del Governo e quali i valori cui intende ispirarla, per garantire un'offerta universitaria di eccellenza che contribuisca al meglio all'affermazione del sistema sanitario nazionale all'avanguardia che il nostro Paese si merita.
(3-01509)


Iniziative volte a incentivare una gestione maggiormente sostenibile delle istituzioni museali, nell'ottica della diminuzione della dipendenza di tali istituzioni dal sostegno finanziario statale – 3-01510

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'approvazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine richiede progressi ulteriori verso politiche di bilancio responsabili, capaci di premiare gestioni virtuose e censurare amministrazioni che praticano una dipendenza eccessiva dai contributi pubblici;

   anche la sostenibilità economica del sistema museale italiano rappresenta un obiettivo centrale, da perseguire favorendo una cultura incentrata sull'attrazione dei visitatori;

   la dipendenza cronica e preponderante dalle erogazioni pubbliche incentiva gestioni poco rispettose delle esigenze di solidarietà sociale, soprattutto nei casi in cui i costi ingenti siano caricati sulle spalle dei cittadini sia tramite i contributi di gestione, sia attraverso biglietti di ingresso con tariffe elevate;

   la relazione per l'anno 2022 del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Maxxi registra un aumento dei proventi indicati nel conto economico, per un totale di poco superiore ai 20 milioni di euro, e afferma: «Di questi, circa 15 milioni di euro, quindi tre quarti, sono contributi pubblici, a conferma della dipendenza della Fondazione dal sostegno statale»;

   la determinazione del 20 giugno 2024, n. 100, della Corte dei conti contiene la relazione sulla gestione economica della Fondazione Maxxi per l'anno 2022 e afferma, nei termini letterali che seguono: «la sostenibilità economica della Fondazione, per l'anno 2022, continua ad evidenziare una condizione di indispensabilità delle entrate derivanti dalle erogazioni pubbliche»;

   la relazione del collegio dei revisori dei conti sull'anno 2023 della Fondazione evidenzia che, nonostante un calo dei proventi totali rispetto all'anno 2022, l'ammontare dei contributi pubblici si è attestato a poco più di 13 milioni di euro – quasi 3 milioni di euro in meno –, abbassando il tasso di dipendenza dalle erogazioni pubbliche a una percentuale del 68,6 per cento –:

   quali iniziative intenda assumere per dissuadere da una dipendenza eccessiva dalle erogazioni pubbliche, incentivando gestioni orientate verso una maggiore sostenibilità economica delle istituzioni museali, come nel caso riportato in premessa.
(3-01510)


Chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia in merito alla compatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale – 3-01511

   FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BOSCHI, BONIFAZI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con il Protocollo siglato a Roma il 6 novembre 2023, ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14, l'Italia e l'Albania hanno inteso rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, prevedendo che la parte italiana possa realizzare apposite strutture per le procedure di ingresso, per la presentazione di richiesta di protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

   il 16 ottobre 2024 la Marina militare italiana ha trasferito sedici migranti in Albania, per dare corso alle procedure di trattenimento e di frontiera conseguenti alle loro domande di protezione internazionale;

   con sentenza del 18 ottobre 2024, il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di dodici dei sedici migranti – poiché gli altri quattro erano già stati rimpatriati – motivando tale decisione sul diritto internazionale e dell'Unione europea;

   il tribunale, nelle dodici pronunce, ha rilevato come le condizioni per l'attivazione della procedura di trasferimento non sussistessero ab origine e de iure, posto che i Paesi di origine dei migranti non fossero ritenuti integralmente «sicuri» neanche dalle istruttorie delle schede-Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-406/22) del 4 ottobre 2024 la Corte ha ribadito che, in ossequio alle direttive europee, un Paese per essere considerato sicuro debba esserlo in tutto il suo territorio in modo omogeneo e per tutte le persone che ci vivono, condizioni che non sussistono per la quasi totalità dei Paesi di provenienza dei migranti che arrivano in Italia;

   il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta di lunedì 21 ottobre 2024 un decreto-legge contenente la nuova lista di diciannove Paesi considerati sicuri, modificando quella approvata a inizio 2024, ma ciò non inficia in alcun modo le istruttorie condotte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Unchr, che confermano l'esistenza di rischi in gran parte dei Paesi inclusi nel nuovo decreto-legge;

   la normativa italiana vigente in materia di migrazione, il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale rendono evidente come la concreta applicazione del Protocollo richiamato in premessa pregiudichi il rispetto degli obblighi internazionali ed europei, cui l'Italia è soggetta ex articolo 10, 11 e 117 della Costituzione –:

   se intenda rendere ulteriori chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese in merito alla compatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale di riferimento, anche alla luce delle pronunce del 18 ottobre 2024, sopra richiamate, e dei consolidati principi di prevalenza del diritto eurounitario e internazionale rispetto al diritto interno.
(3-01511)


Iniziative di competenza in relazione alla recente vicenda di uno scambio di e-mail tra magistrati riportato da fonti di stampa – 3-01512

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, LA SALANDRA, MASCHIO, PALOMBI, PELLICINI, PULCIANI, VINCI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONZELLI, FILINI, FRIJIA, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA PORTA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MATTEONI, MATTIA, MAULLU, MICHELOTTI, MILANI, MOLLICONE, MORGANTE, MURA, OSNATO, PADOVANI, PERISSA, PIETRELLA, POLO, RAIMONDO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZÌ, VIETRI, VOLPI, ZUCCONI e ZURZOLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   domenica 20 ottobre 2024 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha rilanciato sui suoi canali social un passaggio di un'email inviata sulla mailing-list dell'Associazione nazionale magistrati dal sostituto procuratore della Corte di cassazione Marco Patarnello, appartenente alla corrente di Magistratura democratica, e pubblicato in esclusiva dal quotidiano Il Tempo;

   nel testo pubblicato dal Presidente del Consiglio dei ministri si legge testualmente: «Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione. Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio»;

   tali scambi di email tra magistrati, pubblicati sulla stampa, non possono che destare fondata preoccupazione sulla dovuta terzietà del potere giudiziario, oltretutto a poche ore dall'ordinanza con cui il tribunale di Roma ha preteso di stabilire quali siano i Paesi sicuri di provenienza degli immigrati, competenza che, è opportuno ricordarlo, è e resta propria del legislatore;

   l'email del sostituto procuratore della Corte di cassazione Patarnello, quindi, rappresenta, ad avviso degli interroganti, una conferma della propensione di una parte della magistratura a compiere intollerabili invasioni nel campo della politica;

   la vicenda sopra esposta conduce a seri rischi in ordine all'esercizio terzo e imparziale delle proprie funzioni, in particolare da parte del magistrato coinvolto –:

   quali iniziative, nell'ambito delle competenze normative, ispettive e di promovimento del procedimento disciplinare che l'ordinamento attribuisce al Governo e in particolare al Ministro della giustizia, si intendano adottare in ordine alla necessità di garantire la terzietà degli appartenenti all'ordinamento giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni.
(3-01512)


Iniziative di competenza volte a evitare la sospensione di servizi internet estranei ad attività illecite da parte della piattaforma nazionale antipirateria – 3-01513

   PASTORELLA, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 93 del 2023, anche sulla scia della raccomandazione (UE) 2023/1018, ha conferito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il mandato di istituire una piattaforma nazionale antipirateria, denominata «Piracy shield», con l'obiettivo di garantire un contrasto più efficace e tempestivo alla pirateria on line, in particolare relativamente agli eventi trasmessi in diretta;

   Piracy shield, attiva dal 1° febbraio 2024, consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dando la possibilità ai detentori di diritti audiovisivi di intervenire tempestivamente per rimuovere i contenuti diffusi in modo illegale;

   sin dall'entrata in funzione della piattaforma, si sono verificati numerosi casi problematici di blocco e oscuramento erroneo di siti legittimi. Ad esempio, nel febbraio 2024 sono stati oscurati ingiustamente molti siti legittimi, che si affidavano ai servizi offerti da CloudFlare;

   peraltro, Piracy shield manca di un sistema di notifica dei provvedimenti di oscuramento che colpiscono i siti, i quali non vengono informati ma che, allo stesso tempo, hanno solo cinque giorni di tempo per presentare ricorso e veder riattivati i propri servizi;

   sabato 19 ottobre 2024, a causa di un'errata segnalazione e intervento della piattaforma nazionale antipirateria, sono stati parzialmente interrotti i servizi di Google drive, il più diffuso sistema di file sharing d'Italia, e per il loro ripristino sono state necessarie fino a dodici ore;

   con la legge n. 143 del 2024, il meccanismo di tutela istituito con lo scudo antipirateria ha subito una modifica sostanziale in quanto è stato dato ai detentori dei diritti audiovisivi il potere di segnalare non solo gli indirizzi ip e i domini che portano univocamente contenuti illegali, ma anche quelli condivisi con attività illegali, rendendo ancora più facile e frequente la casistica di oscuramento erroneo di siti leciti;

   la stessa legge introduce, inoltre, obblighi a carico di provider, motori di ricerca e altri intermediari on line, come, ad esempio, i gestori di virtual private network, di segnalare alla magistratura ogni indirizzo sospettato di commettere attività illecite legate alla pirateria, segnalazioni che nel caso della sola Google ammontano alla cifra di 9.756.931.770 l'anno;

   durante l'audizione alla Camera dei deputati del marzo 2024, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha fornito proposte risolutive rispetto a tali problemi, ad avviso degli interroganti minimizzandoli e limitandosi a difendere l'operato della piattaforma –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per assicurare il rispetto del diritto degli utenti ed evitare che Piracy shield continui a sospendere servizi internet estranei ad attività illecite, prevedendo, in caso contrario, procedure di ripristino tempestive.
(3-01513)


Iniziative a sostegno del tessuto economico e produttivo della provincia di Ferrara e dei relativi livelli occupazionali, con particolare riferimento alla situazione dell'azienda Berco – 3-01514

   DAVIDE BERGAMINI, CAVANDOLI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Berco, industria italiana operante nel settore metalmeccanico specializzata nella fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e attrezzature per la revisione e la manutenzione del sottocarro, storica azienda di Copparo, in provincia di Ferrara, facente parte del colosso Thyssenkrupp, ha confermato di voler procedere con il piano di ristrutturazione annunciato e ha comunicato che licenzierà 480 dipendenti del medesimo stabilimento;

   nello specifico, dal 1° novembre 2024 sarà rivisto il contratto integrativo aziendale, con la cancellazione delle parti economiche ivi previste, e fra 3 mesi dovrebbero poi scattare i licenziamenti;

   su un totale di 1.200, le persone che rischiano il posto di lavoro sembrerebbe siano 550, di cui, oltre ai 480 dello stabilimento di Copparo, anche i 70 di quello di Castelfranco Veneto;

   l'azienda, con un comunicato, ha motivato di trovarsi in forti difficoltà per tutte le dinamiche che si sono susseguite negli ultimi tempi correlate ai conflitti in Ucraina e in Medioriente, all'inflazione, ai rincari energetici, ritrovandosi a doversi «preparare a una fase di profonda trasformazione»;

   una riduzione in massa di oltre 400 persone avrà inevitabilmente un forte impatto negativo in termini socio-economici sul territorio ferrarese; la grande paura tra i lavoratori, infatti, è proprio quella di non avere possibilità di ricollocazione all'interno del territorio, stante che quasi tutte le aziende ricorrono al momento agli ammortizzatori sociali e molte di esse sono a rischio chiusura a fine anno;

   tra queste, si evidenzia la Tollok, azienda italiana produttrice di componenti per le pale eoliche con sede a Masi Torello (Ferrara), acquisita dall'americana Rexnord FlatTop, che il 7 ottobre 2024 ha annunciato con pec a 77 dipendenti la procedura di licenziamento collettivo, anticamera della volontà di chiusura definitiva dello stabilimento e delocalizzazione della produzione in India;

   stando alle notizie stampa, il Ministro interrogato ha convocato per il 5 novembre 2024 un tavolo sulla vertenza aziendale Berco-ThyssenKrupp, con la partecipazione di rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni regionali dell'Emilia-Romagna e del Veneto –:

   se e quali misure intenda adottare tempestivamente al fine di salvaguardare marchi con oltre un secolo di storia, come la Berco, e, nello specifico, il tessuto economico-produttivo ferrarese e i relativi livelli occupazionali.
(3-01514)