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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 novembre 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2100

Ddl n. 2100 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

Tempo complessivo: 4 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 42 minuti
(con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 58 minuti
Fratelli d'Italia 28 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti
Lega – Salvini premier 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 12 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 12 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 9 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 11 minuti
Misto: 11 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  +Europa 5 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 novembre 2024.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Lacarra, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Milani, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Curti, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Lacarra, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Milani, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 novembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   UBALDO PAGANO: «Introduzione del reddito di cura e altre disposizioni per il sostegno delle famiglie dei minori affetti da patologie gravi» (2127).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 6 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1256. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria» (approvato dal Senato) (2128).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Nuove norme per il contrasto del fenomeno delle persone scomparse» (2093) Parere delle Commissioni II, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  GUERINI: «Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e di strategia di sicurezza nazionale» (2117) Parere delle Commissioni II, III, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

   V Commissione (Bilancio e tesoro):

  S. 1054. – «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» (approvato dal Senato) (2126) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):

  POLIDORI: «Concessione gratuita della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle imprese in possesso della certificazione della parità di genere» (1905) Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società ANAS Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 309).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 30 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2023 (Doc. LVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024) 370 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2024) 509 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 509 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 517 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 517 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 novembre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ (A.C. 1632-A) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TRANCASSINI ED ALTRI; BRAGA ED ALTRI (A.C. 589-647)

A.C. 1632-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1632-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: utilizzando le con le seguenti: nei limiti delle;

  all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed;

  conseguentemente, al medesimo articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

  all'articolo 6, comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.;

  all'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 3.20, 3.34, 3.36, 3.44, 3.45, 3.46, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.02, 8.03, 8.07, 11.1000, 11.1001, 11.1002, 11.1003, 16.4, 19.15, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.01, 21.02, 22.7, 22.8, 23.04 e 24.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1632-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Ambito di applicazione)

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1.2. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

A.C. 1632-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

  1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.
  2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
  4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.

  Conseguentemente:

   al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

   al comma 3, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

   all'articolo 3:

    al comma 1:

     primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione;

     quarto periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

    al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

    al comma 7, terzo periodo, opprimere le parole: o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

   all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.

   all'articolo 13 comma 11:

    primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

    secondo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.

   all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.
2.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: fino a dieci anni con le seguenti: per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.
2.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: e alle Camere aggiungere le seguenti: , allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari,.

   all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
2.4. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
*2.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
*2.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
**2.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
**2.9. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti: ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7.
2.10. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti: ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.
2.11. Bonelli.

A.C. 1632-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Commissario straordinario alla ricostruzione)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. La struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:

   a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;

   b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

  5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
  6. Il Commissario straordinario:

   a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

   b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f), può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

   c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

   d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

    1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

    2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, e concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

    3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

    4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c);

    5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

   e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

   f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;

   g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

  7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Commissario straordinario alla ricostruzione)

  Al comma 1, sostituire il primo, secondo e terzo periodo, con i seguenti: Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1:

   al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione con le seguenti: con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;

   al secondo periodo:

   sostituire le parole: dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   sopprimere le parole: dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;

   sostituire le parole: da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione con le seguenti: dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia interregionale)

  1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.
3.1. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che può essere individuato con le seguenti: individuato, di norma.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il Commissario straordinario alla ricostruzione è con le seguenti: è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione,.
3.3. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

  Conseguentemente:

   al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

   al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.7. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

  Conseguentemente:

   al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

   all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
3.9. Bonelli.

  Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: utilizzando le con le seguenti: nei limiti delle.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.
3.13. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.
3.14. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: degli enti territoriali, aggiungere le seguenti: o di enti pubblici di ricerca,.
*3.16. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: degli enti territoriali, aggiungere le seguenti: o di enti pubblici di ricerca,.
*3.17. Bonelli.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: degli enti territoriali, aggiungere le seguenti: o di enti pubblici di ricerca,.
*3.18. Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) entro sessanta giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione sullo stato degli uffici e il fabbisogno è definito in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   a-ter) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;.
3.20. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.
3.21. Bonelli.

  Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.
*3.22. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.
*3.23. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e culturale.
3.31. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti: contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,.

   Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   all'articolo 11, comma 8 , sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*3.34. Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

  Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti: contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,.

   Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*3.36. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
3.40. Bonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3.44. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3.46. Bonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3.45. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e.
3.47. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
3.49. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*3.50. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*3.51. Bonelli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze commissariali di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
3.52. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

A.C. 1632-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
  3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

   a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

   b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

   c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

   d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

   e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

   f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo;
  2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
4.2. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.
4.3. Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti.
4.4. Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori a sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
4.5. Bonelli.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
*4.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
*4.7. Bonelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
4.1000. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)

  1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.
  2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.
  3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.
5.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
5.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.
5.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.
*5.5. Bonelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.
*5.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

A.C. 1632-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi di cui al primo periodo è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
  2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:

   a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;

   b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

  3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
  4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.
6.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1632-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente:

   «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».

  2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».

  4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

A.C. 1632-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 8.
(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

  1. Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

   a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

   b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

   c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i princìpi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

   a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

   b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

   c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

  3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
  4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni, assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
  7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.
  8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
  11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.
  12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.
8.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: VAS qualora aggiungere le seguenti: non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o.
8.13. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: contemporaneamente con le seguenti: almeno una delle seguenti condizioni.
8.14. Bonelli.

  Sopprimere il comma 6.
8.17. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
8.19. Bonelli.

  Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: il medesimo provvedimento con le seguenti: la medesima deliberazione del consiglio comunale.
8.1000. Manes.

(Approvato)

  Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: favorevolmente concluse aggiungere le seguenti: con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
8.20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

  1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
*8.02. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

  1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
*8.03. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

  1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

   a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

   b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

   c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

  2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa o operativa di beni e servizi di interesse collettivo.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
8.07. Bonelli.

A.C. 1632-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Art. 9.
(Ricostruzione privata)

  1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
  2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

   a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

    1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

    2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

    3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

   b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

  3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Ricostruzione privata)

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
9.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta con le seguenti: delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.
9.4. Bonelli.

A.C. 1632-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

  1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

A.C. 1632-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

  1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

   c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

  2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche ove necessarie.
  3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.
  4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
  7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 5), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al comune territorialmente competente aggiungere le seguenti: o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.
11.1. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: senza obbligo di speciali autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
11.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ivi incluse le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato di cui all'articolo 12-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fascicolo del fabbricato)

  1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

   a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

   b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.
11.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
*11.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
*11.12. Bonelli.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 12:

   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;

   al comma 5:

    dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.
11.13. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché,
*11.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.
*11.15. Bonelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: di presentazione della relativa istanza con le seguenti: del verificarsi dell'evento calamitoso.
11.18. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 8, sostituire le parole da: con le risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*11.1000. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 8, sostituire le parole da: con le risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.
*11.1001. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 8, sostituire le parole da: con le risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*11.1002. Pastorino.

  Al comma 8, sostituire le parole da: con le risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 comma 1 della presente legge.
*11.1003. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Carmina.

A.C. 1632-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

  1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.
  2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, è disposta la revoca totale del contributo erogato.
  3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
  4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.
  5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
  6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
12.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.
*12.5. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.
*12.6. Bonelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentiti interventi edificatori, di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, che comportino, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione in aree libere. È comunque esclusa qualsiasi previsione di opera compresa in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsiasi previsione di opera ricadente in zona, anche non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti.
  2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
12.01. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

A.C. 1632-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Sezione III
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

Art. 13.
(Ricostruzione pubblica)

  1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

   a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

   b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;

   c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

   d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:

   a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;

   d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

   e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree già da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
  6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
  7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono erogati in via diretta.
  8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
  9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2.
  11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
  13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Ricostruzione pubblica)

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.
*13.3. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.
*13.4. Bonelli.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.
13.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.
*13.6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.
*13.7. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore fino a: di cui al comma 1 del presente articolo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
**13.10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore fino a: di cui al comma 1 del presente articolo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
**13.11. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riunioni del Consiglio dei ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati.
13.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

  1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i soggetti attuatori sono:

   a) le regioni;

   b) il Ministero della cultura;

   c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) l'Agenzia del demanio;

   e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto attuatore.
  3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della società ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), della presente legge in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
  5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
  6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

A.C. 1632-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Conferenza permanente)

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.
  2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
  3. La Conferenza permanente, in particolare:

   a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

   b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;

   c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

   d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

  4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Conferenza permanente)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.
15.1. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: è comunque necessario aggiungere le seguenti: e vincolante.
15.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Centrale unica di committenza)

  1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
  2. La centrale unica di committenza è individuata:

   a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

   c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma.

  3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Centrale unica di committenza)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.
16.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.
*16.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.
*16.3. Bonelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.
16.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

A.C. 1632-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Opere e lavori pubblici già programmati)

  1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

A.C. 1632-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 18.
(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

  1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei servizi pubblici del territorio nonché aggiungere le seguenti: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale,.
18.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministero del turismo.
*18.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministero del turismo.
*18.3. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
18.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, medesimo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
18.5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

  1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

   a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa europea in materia ambientale;

   b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

   c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

   d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

   e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

  3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
  5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
  6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
  7. L'autorità competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Presidente della regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE e delle pile e accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
  9. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino. In caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuare ulteriori siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.
  10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.
  11. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  13. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
  14. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.
  15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: da avviare a aggiungere le seguenti: recupero e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: e recuperando i rifiuti.
19.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.
19.5. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.
19.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da avviare a raggruppamento presso con le seguenti: limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.
19.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
19.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.
*19.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.
*19.10. Bonelli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: devono essere gestiti aggiungere le seguenti: in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
19.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: Il Presidente della regione stabilisce con le seguenti: I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono.
19.1000. Manes.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 11.
19.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informatica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione software associato al carico.
19.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 20.
(Controllo della Corte dei conti)

  1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso, alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.
  3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1632-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 21.
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

  1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla programmazione aggiungere le seguenti: e progettazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (dashboard). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);
  1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (dashboard) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (machine readable), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
21.1. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 61 con le seguenti: dell'articolo 35.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
  1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
*21.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 61 con le seguenti: dell'articolo 35.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
  1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
*21.3. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario Straordinario.
  1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
  1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
21.4. Bonelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

  1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.
  2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
  3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*21.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

  1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.
  2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
  3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*21.02. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

A.C. 1632-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Tutela dei lavoratori)

  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate.
  4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
  5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
  6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Tutela dei lavoratori)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.
*22.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.
*22.8. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è assoggettata altresì alle leggi e ai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione degli interventi.
22.10. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

A.C. 1632-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)

  1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
  2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
  3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
  4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo cause di forza maggiore,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
23.11. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Zone franche urbane)

  1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.
23.04. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

A.C. 1632-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 24.
(Interventi per il recupero del sistema produttivo)

  1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Interventi per il recupero del sistema produttivo)

  Al comma 1, sostituire le parole: (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 con le seguenti: (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.
24.1000. Manes.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
24.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

A.C. 1632-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Interventi per lo sviluppo)

  1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
  2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.
  3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Interventi per lo sviluppo)

  Al comma 1, dopo le parole: sviluppo economico e sociale aggiungere le seguenti: , nonché la rigenerazione culturale e ambientale.
25.1. Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: occupazionali diretti e indiretti aggiungere le seguenti: , allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione,.
25.2. Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'offerta di beni e servizi aggiungere le seguenti: di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico,.
25.3. Bonelli.

A.C. 1632-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

   b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

   c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;

   d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

  2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi;.
26.4. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  All'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
26.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1632-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 27.
(Disposizioni transitorie)

  Al comma 1, sostituire le parole da: non si applicano alle speciali gestioni commissariali fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.
27.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

A.C. 1632-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 28.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1632-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene un corpus di norme volte a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, con l'obiettivo di definire un modello unico, volto a garantire stabilità e velocità dei processi di ricostruzione;

    in particolare gli articoli 24 e 25 intervengono in materia di aiuto in favore delle imprese colpite da eventi calamitosi e per favorire lo sviluppo economico delle aree a rischio spopolamento, mediante valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene;

    l'articolo 27 prevede che le disposizioni previste dal disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite;

    nell'ambito della gestione commissariale prevista dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativa agli eventi sismici del 2016, gli articoli 20 e successivi prevedono interventi a sostegno delle imprese danneggiate e per la ripresa economica;

    l'articolo 20-bis del citato decreto-legge introduce misure di sostegno destinate alle sole imprese che hanno ripreso l'attività dopo il sisma e che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

    l'articolo 20-ter prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione dei sostegni alle imprese, per avviare nuovi bandi con le medesime finalità;

    tuttavia molte imprese ricadenti nel cratere 2016, per mancanza di fondi, non hanno potuto tornare ad essere operative né hanno potuto delocalizzare e quindi sono state costrette a cessare l'attività. Dai territori colpiti giunge l'istanza di sostenere anche le imprese costrette a chiudere a causa del sisma, a condizione che riavviino l'attività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre una disposizione di legge volta a consentire alle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189. convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229 per l'erogazione di un contributo una tantum per il riavvio delle attività delle imprese obbligate a cessarla a causa degli eventi sismici del 2016.
9/1632-A/1. Battistoni, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene un corpus di norme volte a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, con l'obiettivo di definire un modello unico, volto a garantire stabilità e velocità dei processi di ricostruzione;

    in particolare gli articoli 24 e 25 intervengono in materia di aiuto in favore delle imprese colpite da eventi calamitosi e per favorire lo sviluppo economico delle aree a rischio spopolamento, mediante valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene;

    l'articolo 27 prevede che le disposizioni previste dal disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite;

    nell'ambito della gestione commissariale prevista dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativa agli eventi sismici del 2016, gli articoli 20 e successivi prevedono interventi a sostegno delle imprese danneggiate e per la ripresa economica;

    l'articolo 20-bis del citato decreto-legge introduce misure di sostegno destinate alle sole imprese che hanno ripreso l'attività dopo il sisma e che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

    l'articolo 20-ter prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione dei sostegni alle imprese, per avviare nuovi bandi con le medesime finalità;

    tuttavia molte imprese ricadenti nel cratere 2016, per mancanza di fondi, non hanno potuto tornare ad essere operative né hanno potuto delocalizzare e quindi sono state costrette a cessare l'attività. Dai territori colpiti giunge l'istanza di sostenere anche le imprese costrette a chiudere a causa del sisma, a condizione che riavviino l'attività,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di introdurre una disposizione di legge volta a consentire alle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189. convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229 per l'erogazione di un contributo una tantum per il riavvio delle attività delle imprese obbligate a cessarla a causa degli eventi sismici del 2016.
9/1632-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Battistoni, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    gli eventi climatici estremi e le calamità naturali, quali alluvioni e frane, stanno diventando sempre più frequenti e causano ingenti danni a edifici e infrastrutture, con conseguenti costi elevati sia per i cittadini che per lo Stato;

    i danneggiamenti a privati nella sola Emilia-Romagna per le alluvioni di maggio 2023, hanno registrato una prima stima di 2,1 miliardi: oltre 70.300 gli edifici certamente coinvolti dal maltempo (di cui 1.890 da frane). Un conteggio ancora provvisorio, che certamente vedrà aumentare la cifra considerata l'alluvione di settembre 2024. Alcuni cittadini hanno subito per ben 4 volte in 18 mesi l'alluvione. Non solo la Romagna è stata coinvolta da questi eventi, che ripetutamente coinvolgono case su tutto il territorio nazionale;

    l'adozione di strumenti e soluzioni preventive, come paratie, pompe idrauliche, sistemi di drenaggio e altre tecnologie di protezione, potrebbe ridurre significativamente i danni subiti dagli immobili e i relativi costi di riparazione e ricostruzione;

    attualmente, i costi per l'adozione di tali misure sono interamente a carico dei cittadini, rendendo difficile per molti investire in tali strumenti;

    un contributo economico per chi decide di investire in strumenti preventivi rappresenterebbe un incentivo per la messa in sicurezza delle abitazioni;

    la casa rappresenta per i cittadini non solo un investimento economico di sicurezza abitativa, rappresenta un rifugio, un elemento centrale della propria vita familiare e personale; preservarne l'integrità significa salvaguardare il benessere e la sicurezza dei propri cari e della società;

    tali misure di protezione, oltre a prevenire danni materiali, possono essere veri e propri dispositivi salvavita per coloro che hanno problemi di mobilità o difficoltà a mettersi in sicurezza durante le emergenze;

    tale incentivo, oltre a sostenere i cittadini, contribuirebbe a ridurre il carico finanziario dello Stato per i futuri interventi di risarcimento e ricostruzione, favorendo così un approccio più sostenibile e preventivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un contributo economico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per i cittadini che eseguono interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle abitazioni, nonché a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull'importanza delle misure preventive correlate alle calamità naturali.
9/1632-A/2. Colombo, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    le calamità naturali che ciclicamente colpiscono l'Italia – terremoti, alluvioni, frane – non generano esclusivamente un impatto fisico e ambientale devastante, ma si caratterizzano per l'esorbitanza del carico riferito alla perdita di vite umane;

    secondo dati consolidati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal Dipartimento della Protezione Civile, il nostro Paese conta alcune tra le più gravi catastrofi naturali d'Europa: dal terremoto del Friuli del 1976 che provocò 989 morti, a quello dell'Irpinia del 1980 che costò la vita a 2.914 persone, senza contare le migliaia di feriti e sfollati. Eventi tragici occorsi negli ultimi 20 anni, come il terremoto in Abruzzo del 2009 caratterizzato dal tributo di 309 vite e il sisma del 2016 con 299 morti, continuano a rammentare il prezzo elevato che famiglie e comunità sono state costrette a corrispondere. Più recentemente, rovinose alluvioni hanno mietuto altre vittime e causato danni ingenti, obbligando intere famiglie a misurarsi con una dimensione esistenziale sconvolta dalla furia della natura;

    come evidenziato da Giuseppe De Rita, presidente del Censis, le calamità rivelano non solo le nostre vulnerabilità strutturali ma anche le debolezze nella tutela delle persone più colpite. In tale contesto, le famiglie delle vittime si trovano spesso impreparate di fronte a conseguenze emotive e psicologiche gravissime. Occorre inoltre segnalare come spesso, all'enorme dolore per la scomparsa di un congiunto, venga a sommarsi la perdita del sostentamento familiare. È noto infatti come le famiglie rimaste orfane o prive di figure portanti, in carenza di uno strumento di integrazione garantita da un modello di sostegno strutturato, rischiano di precipitare in una spirale di difficoltà economiche, aggravando esponenzialmente il disagio umano e sociale;

    attualmente l'Italia non dispone di un fondo nazionale specifico per il supporto ai familiari delle vittime di calamità naturali. Questa carenza di sostegno economico e morale, in un frangente di assoluto bisogno, rischia pertanto di abbandonare gli stessi al più completo smarrimento. L'Unione europea, attraverso il Fondo di Solidarietà (FSUE), fornisce sostegni mirati per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e per l'emergenza, ma, come di recente sottolineato dalla stessa Commissione Europea, si tratta di risorse non mirate all'assistenza diretta verso i familiari delle vittime;

    l'istituzione di un Fondo di Solidarietà per i familiari delle vittime delle calamità naturali consentirebbe dunque di colmare un vuoto gravissimo. Lo strumento contribuirebbe infatti ad alleviare il peso finanziario e quello psicologico che gravano sulle famiglie colpite, restituendo loro dignità e un accettabile livello di sicurezza nell'affrontare il futuro. L'iniziativa, oltre che ad esigenze di carattere materiale, risponderebbe anche a un dovere etico e civile: come affermava Norberto Bobbio, «la solidarietà non è solo un sentimento, ma un impegno per uno Stato che vuole definirsi civile», poiché «nessuno può essere lasciato solo davanti alla tragedia e al bisogno». Il Fondo di Solidarietà, oltre che rappresentare una misura meramente economica, costituirebbe pertanto il segno tangibile della vicinanza di un Paese che riconosce nella solidarietà uno dei principi fondamenti del proprio Ordinamento,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di un Fondo di Solidarietà a supporto dei familiari delle vittime delle calamità naturali, che garantisca immediato e concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che hanno subito la perdita di un proprio congiunto in seguito a tali eventi.
9/1632-A/3. Braga, Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    le calamità naturali che ciclicamente colpiscono l'Italia – terremoti, alluvioni, frane – non generano esclusivamente un impatto fisico e ambientale devastante, ma si caratterizzano per l'esorbitanza del carico riferito alla perdita di vite umane;

    secondo dati consolidati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal Dipartimento della Protezione Civile, il nostro Paese conta alcune tra le più gravi catastrofi naturali d'Europa: dal terremoto del Friuli del 1976 che provocò 989 morti, a quello dell'Irpinia del 1980 che costò la vita a 2.914 persone, senza contare le migliaia di feriti e sfollati. Eventi tragici occorsi negli ultimi 20 anni, come il terremoto in Abruzzo del 2009 caratterizzato dal tributo di 309 vite e il sisma del 2016 con 299 morti, continuano a rammentare il prezzo elevato che famiglie e comunità sono state costrette a corrispondere. Più recentemente, rovinose alluvioni hanno mietuto altre vittime e causato danni ingenti, obbligando intere famiglie a misurarsi con una dimensione esistenziale sconvolta dalla furia della natura;

    come evidenziato da Giuseppe De Rita, presidente del Censis, le calamità rivelano non solo le nostre vulnerabilità strutturali ma anche le debolezze nella tutela delle persone più colpite. In tale contesto, le famiglie delle vittime si trovano spesso impreparate di fronte a conseguenze emotive e psicologiche gravissime. Occorre inoltre segnalare come spesso, all'enorme dolore per la scomparsa di un congiunto, venga a sommarsi la perdita del sostentamento familiare. È noto infatti come le famiglie rimaste orfane o prive di figure portanti, in carenza di uno strumento di integrazione garantita da un modello di sostegno strutturato, rischiano di precipitare in una spirale di difficoltà economiche, aggravando esponenzialmente il disagio umano e sociale;

    attualmente l'Italia non dispone di un fondo nazionale specifico per il supporto ai familiari delle vittime di calamità naturali. Questa carenza di sostegno economico e morale, in un frangente di assoluto bisogno, rischia pertanto di abbandonare gli stessi al più completo smarrimento. L'Unione europea, attraverso il Fondo di Solidarietà (FSUE), fornisce sostegni mirati per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e per l'emergenza, ma, come di recente sottolineato dalla stessa Commissione Europea, si tratta di risorse non mirate all'assistenza diretta verso i familiari delle vittime;

    l'istituzione di un Fondo di Solidarietà per i familiari delle vittime delle calamità naturali consentirebbe dunque di colmare un vuoto gravissimo. Lo strumento contribuirebbe infatti ad alleviare il peso finanziario e quello psicologico che gravano sulle famiglie colpite, restituendo loro dignità e un accettabile livello di sicurezza nell'affrontare il futuro. L'iniziativa, oltre che ad esigenze di carattere materiale, risponderebbe anche a un dovere etico e civile: come affermava Norberto Bobbio, «la solidarietà non è solo un sentimento, ma un impegno per uno Stato che vuole definirsi civile», poiché «nessuno può essere lasciato solo davanti alla tragedia e al bisogno». Il Fondo di Solidarietà, oltre che rappresentare una misura meramente economica, costituirebbe pertanto il segno tangibile della vicinanza di un Paese che riconosce nella solidarietà uno dei principi fondamenti del proprio Ordinamento,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'istituzione di un Fondo di Solidarietà a supporto dei familiari delle vittime delle calamità naturali, che garantisca immediato e concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che hanno subito la perdita di un proprio congiunto in seguito a tali eventi.
9/1632-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Curti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 della proposta di legge in esame disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione post-calamità;

    la dotazione finanziaria a disposizione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi si conferma periodicamente insufficiente, e le attuali previsioni di bilancio per i prossimi anni risultano estremamente lacunose da questo punto di vista;

    in aggiunta, le previsioni di maggiore autonomia differenziata da parte delle singole Regioni e Province autonome porteranno, in modo dirompente, allo sviluppo di azioni meno efficaci, senza una cabina di regia e di controllo centralizzata a livello nazionale e con la Cabina di coordinamento istituita dall'articolo 4 non dotata di una necessaria tempestività di intervento e di costante aggiornamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza per aumentare il supporto a livello centrale nei confronti dei territori protagonisti di opere di ricostruzione post-calamità e di aumentare la dotazione finanziaria dei Fondi per la ricostruzione e per il funzionamento dei commissari straordinari di volta in volta nominati.
9/1632-A/4. Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 comma 8 del disegno di legge in via di approvazione dispone che: «i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    si tratta di interventi fondamentali che vanno dalla gestione delle macerie alle concessioni dei contributi per la ricostruzione privata, e in generale a compiti che richiedono competenze specifiche e strutture adeguate;

    in questa situazione, quindi, i comuni necessitano di risorse umane nuove e preparate, come quelle che potrebbero essere assunte tramite la stipula di convenzioni che consentano lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi Ripam in corso di validità;

    si tratterebbe di una soluzione che non comporterebbe costi aggiunti alla finanza pubblica e che consentirebbe, invece, un rafforzamento rapido nelle amministrazioni interessate che potrebbero, quindi, svolgere con efficacia ed efficienza i difficili compiti che la legge in via di approvazione prevede,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché possano essere stipulate le convenzioni di cui in premessa volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità.
9/1632-A/5. Casu.


   La Camera,

   premesso che,

    il provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

    da anni le categorie tecniche più rappresentative del settore richiedono come necessaria l'introduzione del cosiddetto fascicolo del fabbricato, da intendersi come strumento dinamico in grado non solo di registrare il complesso delle informazioni in possesso dei Comuni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo strutturale, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive, ma anche di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo gli interventi necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

    l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo delle reali condizioni e dello stato dei fabbricati presenti sul territorio appare tanto più urgente a fronte dei ripetuti interventi catastrofali e dei conseguenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato che, negli ultimi anni, ha mostrato rilevanti fragilità e inadeguatezze tali da richiedere impegnativi interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte all'introduzione del cosiddetto fascicolo del fabbricato quale strumento uniforme, armonizzato e interoperabile di raccolta di informazioni sugli edifici pubblici e privati, idoneo ad individuare le caratteristiche degli stessi sotto il profilo amministrativo e tecnico-prestazionale nonché di programmare e monitorare nel tempo gli interventi necessari a prevenire situazioni di rischio.
9/1632-A/6. Santillo, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

    le disposizioni del disegno di legge in esame sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», ascritta alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, e che incrocia la materia «governo del territorio», anch'essa di competenza concorrente, per gli aspetti attinenti alla ricostruzione;

    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di introdurre «un modello unico per le ricostruzioni post-calamità che, nel rispetto delle particolarità dei territori, costituisca il riferimento per disciplinare i processi di ricostruzione»;

    tale esigenza viene argomentata anche nell'Analisi tecnico-normativa (ATN), allegata al disegno di legge, che sottolinea il rispetto dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, «stante l'esigenza di assicurare una disciplina unitaria degli interventi di ricostruzione post-calamità, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attuato mediante la previsione dell'intesa (anche) con le Regioni interessate in relazione agli atti commissariali di maggiore rilievo. In tal modo, vengono definite, altresì, le norme necessarie per assicurare, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di diritti»;

    la necessità di garantire un indirizzo unitario è richiamata anche dall'articolo 5 che prevede l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale;

    in ragione della rilevanza della materia, che attiene alla sicurezza del nostro Paese, afflitto da continui eventi catastrofali di proporzioni e intensità tali da compromettere e inficiare la tenuta sociale ed economica delle comunità interessate e da richiedere l'esborso di ingenti risorse, tanto nella fase emergenziale che in quella di ricostruzione, è lecito esprimere forti preoccupazioni in ordine alle implicazioni che la disciplina di attuazione dall'autonomia differenziata, introdotta dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, potrà avere in ordine all'effettiva capacità delle regioni di garantire una risposta operativa e prestazioni adeguate nei rispettivi territori;

    perplessità che risultano condivise anche da alcuni rappresentanti del Governo e della maggioranza parlamentare, in primis dallo stesso Ministro della protezione civile che ha posto l'accento sull'opportunità di un ulteriore approfondimento in merito alle materie, come la protezione civile, per le quali non è prevista la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), nelle more della definizione degli stessi;

    l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini tutti i livelli essenziali delle prestazioni, per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'uniforme attuazione in concreto, nonché alla definizione dei principi fondamentali per tutte quelle materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente che necessitano di coordinamento e controllo statale, a tutela degli interessi nazionali e del Sistema Paese, cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale dovrebbe poter derogare;

    è pertanto fondamentale scongiurare, in situazioni di fragilità territoriale, conseguente al verificarsi di eventi catastrofali, differenziazioni normative sul territorio, disfunzionali per la sicurezza della popolazione, la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale,

impegna il Governo

a sostenere una riconsiderazione della compatibilità della devoluzione della materia «protezione civile» con gli interessi dei cittadini e del Sistema Paese, a tal fine, valutando la subordinazione dell'attuazione dell'autonomia differenziata con riguardo all'attribuzione di materie «non LEP» alla determinazione e al finanziamento dei LEP di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
9/1632-A/7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'arcipelago delle Eolie, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si sono registrate copiose colate di fango e di detriti, che hanno riguardato tanto l'abitato di Stromboli quanto quello della frazione di Ginostra, mettendo a serio rischio alcune abitazioni in corrispondenza del torrente Mastrogiovanni;

    il corso d'acqua, a seguito delle forti precipitazioni, ha esondato nella zona di Ginostra, erodendo le sponde laterali e trascinando massi ciclopici di varie pezzature dalla parte sommitale del versante. L'erosione delle sponde ha interrotto la via San Vincenzo e ha determinato una situazione di criticità e potenziale pericolo;

    nell'abitato di Stromboli, invece, i danni sono stati determinati dall'azione delle acque e hanno interessato soprattutto i torrenti San Bartolo e Montagna Russo. Quest'ultimo ha esondato in corrispondenza dell'attraversamento della via Vittorio Emanuele a causa dell'ostruzione provocata da un masso di notevoli dimensioni rotolato dalla zona soprastante. L'ostruzione dell'alveo, provocata dal masso, ha inoltre determinato il rigurgito della colata di fango e l'accumulo di materiale composto da detriti vari che ha innalzato l'alveo del torrente di un paio di metri in corrispondenza di alcune abitazioni. Il lavoro che sarà necessario effettuare riguarderà, pertanto, la rimozione del materiale alluvionale, la realizzazione di vasche di contenimento finalizzate sia a dissipare la velocità dell'acqua sia a contenere l'ulteriore rotolamento di rocce, il monitoraggio dei massi ciclopici in situazione di potenziale crollo e la rimozione di quelli in situazioni di instabilità;

    a fronte di questi ingenti danni, la Regione Siciliana ha stanziato la somma irrisoria di 90 mila euro, assolutamente insufficiente per garantire i lavori di messa in sicurezza dei territori colpiti,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative di competenza volte a garantire l'integrale copertura finanziaria dei lavori di messa in sicurezza del territorio di Stromboli colpito dai danni derivanti dal maltempo, al fine di iniziare quanto prima i lavori necessari ad evitare ulteriori danni ai beni e rischi per la vita delle persone in occasione delle prossime piogge.
9/1632-A/8. Barbagallo, Marino, Iacono, Provenzano, Morfino, Carmina, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'arcipelago delle Eolie, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si sono registrate copiose colate di fango e di detriti, che hanno riguardato tanto l'abitato di Stromboli quanto quello della frazione di Ginostra, mettendo a serio rischio alcune abitazioni in corrispondenza del torrente Mastrogiovanni;

    il corso d'acqua, a seguito delle forti precipitazioni, ha esondato nella zona di Ginostra, erodendo le sponde laterali e trascinando massi ciclopici di varie pezzature dalla parte sommitale del versante. L'erosione delle sponde ha interrotto la via San Vincenzo e ha determinato una situazione di criticità e potenziale pericolo;

    nell'abitato di Stromboli, invece, i danni sono stati determinati dall'azione delle acque e hanno interessato soprattutto i torrenti San Bartolo e Montagna Russo. Quest'ultimo ha esondato in corrispondenza dell'attraversamento della via Vittorio Emanuele a causa dell'ostruzione provocata da un masso di notevoli dimensioni rotolato dalla zona soprastante. L'ostruzione dell'alveo, provocata dal masso, ha inoltre determinato il rigurgito della colata di fango e l'accumulo di materiale composto da detriti vari che ha innalzato l'alveo del torrente di un paio di metri in corrispondenza di alcune abitazioni. Il lavoro che sarà necessario effettuare riguarderà, pertanto, la rimozione del materiale alluvionale, la realizzazione di vasche di contenimento finalizzate sia a dissipare la velocità dell'acqua sia a contenere l'ulteriore rotolamento di rocce, il monitoraggio dei massi ciclopici in situazione di potenziale crollo e la rimozione di quelli in situazioni di instabilità,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la copertura finanziaria dei lavori di messa in sicurezza del territorio di Stromboli colpito dai danni derivanti dal maltempo.
9/1632-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Marino, Iacono, Provenzano, Morfino, Carmina, D'Orso.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito a ipotesi di ulteriore rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai conseguenti effetti sulla realizzazione di progetti essenziali per il Paese – 3-01534

   FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   da organi di stampa si apprende che il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe subire nuove rimodulazioni – in sostanza, la seconda macrorevisione in meno di due anni – con tagli a progetti essenziali per il Paese. Si prevede di trasferire tra i 3 e 6 miliardi di euro dalle misure che risultano di difficile attuazione verso quelle di più facile realizzazione, compromettendo riforme e investimenti cruciali;

   per il Ministero delle imprese e del made in Italy si prevedono tagli al piano «Transizione 5.0», per il Ministero dell'università e della ricerca la riduzione dei 60 mila nuovi posti letto per gli studenti universitari, per il Ministero della giustizia alcune riforme slitteranno a dicembre 2025. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sostanza già ammonito dalla Corte dei conti per i notevoli ritardi e i problemi di copertura di taluni progetti relativi al potenziamento delle infrastrutture idriche, potrebbe subire tagli, tra cui quelli per la tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, progetto essenziale per migliorare il servizio ferroviario nel Sud Italia;

   i dati e le tempistiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza mostrano un evidente rallentamento nell'attuazione delle opere infrastrutturali previste, con significativi ritardi nei progetti di trasformazione digitale dovuti alla complessità di gestione e alla scarsa interoperabilità tra sistemi. Gli interventi per le infrastrutture, quali piste ciclabili e trasporto rapido e i progetti di riqualificazione urbana e ambientale avanzano molto lentamente;

   molti obiettivi di spesa sono ancora lontani dall'essere raggiunti, con notevoli criticità nella gestione e nell'erogazione dei fondi, eccessiva complessità e burocrazia e carenza di strutture tecniche a supporto soprattutto dei comuni, con ciò minacciando la capacità di spesa locale e il pieno utilizzo dei fondi europei entro le scadenze;

   risulta evidente come l'esecuzione e il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto per la parte che riguarda gli investimenti, sia decisamente in ritardo e come essa rischi di essere pregiudicata dal nuovo intervento di revisione recentemente prospettato, che andrebbe peraltro ad aggravare il quadro macroeconomico e le prospettive di crescita alla luce dei tagli alla spesa pubblica operati dal Governo negli ultimi due anni, per un valore di circa 5,4 miliardi di euro, che riguardano principalmente spese in conto capitale e spese in conto esercizio che impattano direttamente sul sistema produttivo e infrastrutturale del Paese –:

   quali misure urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per evitare che la nuova rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, se confermata, insieme ai predetti ritardi, comprometta inesorabilmente la realizzazione di progetti essenziali per il rilancio strutturale del Paese.
(3-01534)


Iniziative per una nuova disciplina delle costruzioni e per la riforma della legge urbanistica – 3-01535

   MAZZETTI e BATTILOCCHIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la velocità con cui si sviluppano i processi di trasformazione sociale, economica e urbana trova le città italiane impreparate a svolgere il proprio ruolo nel rapporto tra l'uomo e l'abitare. Sono necessarie politiche edilizie e urbanistiche in grado di costruire il futuro delle città avendo una visione organica, coerente con gli obblighi di realizzare coesione sociale e sostenibilità ambientale, mediante piani di rigenerazione urbana in grado di ridisegnare le città per renderle più adeguate alle sopravvenute necessità;

   per affrontare queste sfide non è più procrastinabile una riforma organica dell'attuale testo unico dell'edilizia, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche alla luce del recente decreto-legge n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 2024, più noto come «salva casa», e della crescente tendenza alla proliferazione normativa, fonte primaria di numerosi ostacoli che non favoriscono il settore edilizio;

   il tema dell'edilizia popolare in Italia deve affrontare sfide legate alla necessità di garantire una disponibilità di alloggi accessibili, sicuri e dignitosi per le fasce della popolazione più a basso reddito;

   questo stato di necessità è dimostrato dalle 650.000 famiglie nelle graduatorie per l'accesso ad una casa popolare, dalle 889 mila famiglie povere in affitto (il 45,3 per cento delle famiglie in stato di povertà) e dalle oltre 40.000 sentenze di sfratti emesse ogni anno, di cui buona parte per morosità incolpevole;

   la stessa Federcasa ha evidenziato la necessità di elaborare un piano casa nazionale almeno di 250 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica e edilizia residenziale sociale, anche mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse assegnate gratuitamente ai comuni;

   giace dal 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il testo di un disegno di legge sulla «Disciplina delle costruzioni» ai cui lavori presero parte, fin dal 2018, dietro iniziativa assunta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, rappresentanti di vari Ministeri, enti regionali, Anci e categorie del settore. Altrettanto impellente è la necessità di intervenire per una riforma organica dell'urbanistica la cui disciplina nazionale è rimasta ancorata alla legge n. 1150 del 1942 –:

   quali tempestive iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per sottoporre all'esame del Parlamento la nuova disciplina delle costruzioni, a superamento dell'attuale decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché per avviare, contestualmente, la riforma della legge urbanistica, da ritenersi misura imprescindibile e inscindibile dal tema dell'edilizia e dal razionale utilizzo del suolo.
(3-01535)


Iniziative di competenza in relazione al progetto di Rete ferroviaria italiana di ammodernamento della tratta Pescara-Roma e alle connesse espropriazioni, con particolare riferimento all'ipotesi alternativa della cosiddetta «variante plus» – 3-01536

   SOTTANELLI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la tratta ferroviaria Pescara-Roma, a fronte di una lunghezza di circa 160 chilometri, conta tempistiche di percorrenza che mediamente ammontano a quattro ore;

   è condivisibile, quindi, la pianificazione di interventi infrastrutturali che permettano la riduzione dei tempi, l'incremento della capacità della linea e un generale adeguamento e potenziamento tecnologico che aumenti la competitività del territorio abruzzese;

   a tal fine, nell'aprile 2024, Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato due bandi per un totale di circa 478 milioni di euro, riferiti al lotto 1 (Interporto d'Abruzzo-Manoppello, 142,7 milioni di euro) e al lotto 2 (Manoppello-Scafa, 334,9 milioni di euro);

   questi progetti, però, comportano l'abbattimento di abitazioni di circa cento famiglie, di diverse aziende – con un totale di oltre cento dipendenti e che andrebbero rilocalizzate – e di altre attività;

   la cittadinanza di Manoppello, che si vedrebbe sostanzialmente tagliata a metà dal progetto, ha manifestato in varie occasioni il proprio disappunto, non già per l'utilità del progetto in sé, ma per la miope scelta del tracciato;

   da quanto emerge da organi di stampa locale, Rete ferroviaria italiana avrebbe disertato negli scorsi mesi svariate richieste di incontri e confronti per analizzare la possibilità di procedere con progetti alternativi, tra cui quello della cosiddetta «variante plus», la quale permetterebbe il compimento dell'opera senza i costi – economici, sociali e ambientali – dovuti alle espropriazioni previste dal progetto di Rete ferroviaria italiana;

   alcune aziende, peraltro, denunciano il serio rischio di chiusura definitiva, non potendo evidentemente soddisfare la produzione nel caso di periodi di inattività legati ai lavori stessi e al trasferimento obbligato dell'attività;

   le supposte criticità relative alla «variante plus», descritte nel luglio 2024 dal Sottosegretario Ferrante in risposta all'interrogazione 5-02502, sono di facile risoluzione, soprattutto per quanto riguarda la viabilità interportuale, che continuerebbe nella parte sottostante, e il passaggio nei pressi della frazione Mulino, distante un minimo di cento metri;

   urge, necessariamente, interrompere l'esecuzione del progetto, procedendo, invece, con la «variante plus», contraddistinta da costi certi e di più facile e sicura realizzazione in quanto non impatterebbe con alcun edificio o fabbricato esistente, oltre a ricevere supporto e condivisione della cittadinanza –:

   se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di competenza al fine di scongiurare la realizzazione di un'opera distruttiva – a livello sociale ed economico – e sostenere, invece, il progetto della «variante plus».
(3-01536)


Criticità della disciplina in materia di installazione dei portabici sulle automobili – 3-01537

   MACCANTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   i portabici sono definiti strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono, quindi, essere montati sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo, sia sul gancio di traino a sfera;

   al fine di migliorare la sicurezza sulle strade, la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 e la successiva circolare di chiarimento n. 30187 del 12 ottobre 2023 hanno stabilito dei parametri e dimensioni molto stringenti sui portabici montati a sbalzo, quelli montati sulla parte posteriore della vettura, agganciati al portellone o al gancio traino;

   tali circolari, adottate in adeguamento dell'articolo 164 del codice della strada, rendono pressoché impossibile l'uso del portabici su molti modelli di veicoli, tenuto conto della larghezza degli stessi e della lunghezza di molte biciclette;

   inoltre, in caso di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, le circolari hanno disposto l'obbligo di installazione di dispositivi supplementari, l'aggiornamento del documento unico di circolazione del veicolo con l'annotazione del tipo di portabici utilizzato e l'obbligo di visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile, sovraccaricandone ulteriormente l'attività;

   tale disciplina, ben più restrittiva di quella adottata in altri Stati europei, ad avviso degli interroganti introduce un'irragionevole disparità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a cittadini di altri Paesi anche vicini al nostro;

   il gruppo degli interroganti ha, per primo, posto la questione all'ordine del giorno del dibattito politico, presentando gli atti di sindacato ispettivo n. 5-01946 e 5-02741 –:

   se e quali iniziative di competenza abbia adottato o intenda adottare al fine di fornire una risposta efficace alle problematiche della disciplina citata in premessa.
(3-01537)


Iniziative di competenza in merito al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena – 3-01538

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da decenni a Genova si discute sulla necessità di trasferimento di due grossi depositi petrolchimici – gestiti da Superba e Carmagnani – che si trovano a Multedo alle spalle del Porto petroli. Abitanti, istituzioni e aziende concordano sul fatto che i depositi dovrebbero essere spostati al più presto, senza che, tuttavia, sia individuata una soluzione ottimale;

   infatti, nonostante tutte le risultanze documentali contrarie, si continua a discutere del progetto di trasferimento dei depositi al bacino portuale di Genova Sampierdarena, presso ponte Somalia. Che la procedura avanzi preoccupa sia gli abitanti del territorio interessato sia gli operatori portuali: è del 15 ottobre 2024 il comunicato stampa congiunto di Officine Sampierdanesi, Culmv, Filt-Cgil e Uil trasporti Liguria insieme al presidente del municipio II centro-ovest che dichiarano il loro sconcerto;

   il 10 ottobre 2024 la capitaneria di porto ha apportato una modifica alla precedente ordinanza vigente, n. 32 del 2001, che di fatto potrebbe portare all'immissione degli infiammabili, fino ad ora vietati, all'interno del bacino. Pertanto, anche le aziende che ad oggi stoccano esclusivamente prodotti combustibili potranno fare richiesta per stoccare anche infiammabili, snaturando quella parte di porto a vocazione commerciale con gli annessi rischi in termini di sicurezza e di traffici;

   inoltre, il progetto attuale disattende quanto prescritto dal comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale nel dicembre 2021 in merito alle quantità, agli accosti nonché alla necessità e urgenza di localizzare in toto i depositi costieri in area portuale;

   inoltre, il comitato si riferiva sia ai depositi Superba sia ai depositi Carmagnani; tuttavia, Superba ha affermato che «non sono pertinenti e necessari atti di formale adesione di altre società come Carmagnani»; pertanto, il rischio è quello di una duplicazione dei depositi costieri in ambito comunale e in ambito portuale, con un finanziamento di fondi pubblici per un'opera sostanzialmente privata;

   infine, si ricorda che è aperto un fascicolo della procura della Repubblica di Genova in merito alla formazione del provvedimento di nulla osta di fattibilità adottato dal comitato tecnico regionale –:

   se, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative in ogni sede opportuna al fine di pervenire ad un giudizio negativo al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena alla luce delle criticità esposte in premessa, relative alla sicurezza nonché alla finalità dell'area portuale interessata, e delle legittime preoccupazioni degli operatori portuali.
(3-01538)


Iniziative di competenza volte a garantire la sicurezza di passeggeri e personale a bordo dei treni, in particolare sui treni regionali, anche alla luce di recenti fatti di cronaca – 3-01539

   LUPI, BICCHIELLI, ALESSANDRO COLUCCI, BRAMBILLA, CAVO, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in Italia, ogni giorno, circa 5 milioni e mezzo di persone utilizzano il treno per spostarsi tra le città e le regioni, tra cui anche minori e turisti;

   il 4 novembre 2024 Rosario Ventura, capotreno in servizio sul treno regionale veloce 12042, tratta Genova Brignole-Busalla, è stato accoltellato con l'unica colpa di aver svolto il suo lavoro e aver chiesto a due passeggeri, sprovvisti di titolo di viaggio, il biglietto;

   dalla ricostruzione dei fatti si è appreso che dopo essere scesi dal treno i soggetti, poi individuati e fermati, abbiano iniziato ad inveire contro il capotreno con violenze verbali e fisiche, per poi accoltellare il capotreno;

   nel corso del 2022, Ferrovie dello Stato ha registrato 32 episodi di violenza contro il personale;

   in un'intervista rilasciata in data 5 novembre 2024 al quotidiano la Repubblica da Laura Andrei, capotreno in servizio sui regionali da oltre 10 anni, si evidenzia come la situazione, soprattutto sui regionali, sia divenuta insostenibile, al punto tale da consigliare ai nuovi colleghi di «praticare l'autotutela: si capisce chi è pericoloso e non si chiede il biglietto»;

   a gennaio 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per far fronte a questa situazione, aveva preventivato un piano di assunzioni di 300 persone ogni anno per 3 anni dal 2022 al 2025, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone, al fine di garantire maggiore sicurezza nelle stazioni e sui treni;

   le statistiche redatte dal gruppo Ferrovie dello Stato evidenziano come negli anni dal 2018 al 2022 vi siano stati oltre 5.000 furti nelle principali stazioni;

   il Paese si appresta a ospitare appuntamenti importanti, tra cui il Giubileo del 2025, e ad affrontare le festività natalizie, che prevedono un aumento dell'utenza di treni e stazioni –:

   quali ulteriori iniziative intenda intraprendere al fine di garantire la sicurezza di passeggeri e personale a bordo dei treni, in particolare sui treni regionali.
(3-01539)


Iniziative volte all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione – 3-01540

   ZANELLA, PICCOLOTTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   Sara, uccisa a 18 anni dal coetaneo vicino di casa; Aurora, 13 anni, spinta giù dal balcone dal «fidanzatino» di 15 anni. Due femminicidi di giovanissime da parte di coetanei;

   secondo l'ultimo report su giovani e violenza di genere del Servizio analisi della direzione centrale polizia criminale, presentato nel maggio 2024, sono le giovani under 35 a subire due violenze sessuali su tre, la stessa percentuale di violenze di gruppo e la diffusione di immagini sessualmente esplicite. Inoltre, si evidenzia l'aumento di violenze di gruppo ai danni di bambine sotto i 13 anni, balzate negli ultimi cinque anni dal 4 al 10 per cento;

   a commettere questi reati sono per lo più giovani: uno su quattro è addirittura minorenne;

   «la violenza di genere – è l'analisi della polizia criminale – non può essere superficialmente liquidata come un retaggio del passato che si va a superare con un ricambio generazionale. C'è dunque una necessità di porre attenzione alle nuove generazioni»;

   Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in una memoria inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, evidenzia la necessità di interventi educativi per decostruire stereotipi di genere e riconoscere le varie forme di violenza;

   dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, il Ministro interrogato ha presentato il progetto sperimentale «Educazione alle relazioni» rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto, di cui non si hanno notizie sulle adesioni delle scuole, si sviluppa in percorsi educativi extra-curriculari, con un impegno di 30 ore annue, a partecipazione facoltativa, ogni istituto aderisce su base volontaria, previo consenso dei genitori;

   l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza durante la sua relazione annuale al Parlamento ha dichiarato che «bisogna investire sulla cultura dell'educazione all'affettività, alla parità di genere e al rispetto dell'altro.». Nel sottolineare che il piano «Educazione alle relazioni» non avrà gran successo perché «30 ore fuori dall'orario scolastico su base volontaria non sono sufficienti», afferma che «si tratta di una materia che andrebbe introdotta nelle scuole fin da piccoli. Perché è fin da piccoli che si deve imparare il rispetto e l'educazione per l'altro» –:

   se non ritenga di dover convenire sulla necessità di introdurre nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione, con orario aggiuntivo, l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva, per contrastare stereotipi, anche quelli omofobici, e favorire relazioni più consapevoli e rispettose tra ragazze e ragazzi.
(3-01540)


Stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia di liste d'attesa ed elementi in merito alle criticità relative all'utilizzo da parte delle regioni dei fondi destinati all'abbattimento di tali liste – 3-01541

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il tema delle liste d'attesa rappresenta una delle maggiori criticità del Servizio sanitario nazionale, con significative ripercussioni sull'effettivo accesso alle cure da parte dei cittadini e sulla tutela del diritto fondamentale alla salute;

   il Ministro della salute, in una recente comunicazione alla Conferenza delle regioni, ha annunciato l'imminente completamento dei decreti attuativi per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, specificamente dedicato alla gestione delle liste d'attesa e risultato di un lungo e articolato confronto con ordini professionali, tecnici, associazioni di categoria e rappresentanti delle regioni;

   nella medesima comunicazione sono state rilevate diverse criticità persistenti nel sistema sanitario nazionale, dalla presenza di liste d'attesa illegalmente chiuse in numerose realtà territoriali, alla mancata consegna delle agende da parte di alcuni operatori sanitari, fino alla diffusa disattenzione agli obblighi istituzionali a favore dell'attività libero-professionale, nonché all'inefficace utilizzo, da parte di diverse regioni, dei fondi specificamente destinati all'abbattimento delle liste d'attesa;

   il Ministero della salute ha, inoltre, annunciato l'attivazione, entro la fine del 2024, di una piattaforma nazionale dedicata al monitoraggio delle liste d'attesa;

   occorrerebbero specifiche misure di controllo e sanzione nei confronti delle strutture sanitarie che mantengono illegittimamente chiuse le liste d'attesa o non ottemperano agli obblighi di trasparenza nella gestione delle agende –:

   quale sia lo stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia di liste d'attesa e quale il livello di collaborazione delle regioni nell'implementazione delle nuove misure, con particolare riferimento a quelle che presentano criticità nella spesa dei fondi dedicati.
(3-01541)


Iniziative urgenti per ricondurre la spesa sanitaria a valori in linea con gli altri Paesi europei e a tutela del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione ad un asserito conflitto di interessi del Sottosegretario Gemmato – 3-01542

   BRAGA, FURFARO, MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO, BONAFÈ, GHIO, TONI RICCIARDI, DE LUCA, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, CASU, FORNARO e DE MARIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la crescita del Fondo sanitario nazionale per il 2025 e gli anni seguenti risulta nettamente insufficiente rispetto alle difficoltà della sanità pubblica di garantire in maniera equa il diritto universale alla salute;

   la riduzione degli investimenti per la sanità rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese dimostra che il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e la tutela della salute non sono una priorità per l'attuale Governo. Infatti, in termini di percentuale di prodotto interno lordo, il Fondo sanitario nazionale scende dal 6,12 per cento del 2024 al minimo storico del 5,9 per cento nel 2027, per poi scendere ancora negli anni seguenti;

   gli impegni di spesa che il disegno di legge di bilancio mette in carico al Fondo sanitario nazionale e alle regioni assorbono molto di più delle risorse stanziate per le misure previste per il periodo 2025-2030, lasciando scoperti 19 miliardi di euro, che si tradurranno in tagli ai servizi o in nuove tasse ai cittadini;

   nel disegno di legge di bilancio non c'è traccia del piano straordinario di assunzione per medici e infermieri, dell'abolizione del tetto di spesa per il personale, nonché di risorse adeguate per restituire attrattività al Servizio sanitario nazionale;

   a fronte di questa drammatica situazione, mentre il Servizio sanitario nazionale cade a pezzi, la spesa sanitaria privata aumenta, con 4,5 milioni di italiani che non riescono a curarsi, in attesa ancora dei decreti attuativi del «decreto liste d'attesa», il Sottosegretario Gemmato, che – viste le sue competenze istituzionali – dovrebbe occuparsi di far funzionare il servizio sanitario pubblico, detiene una quota pari al 10 per cento della società Therapia s.r.l.;

   Therapia s.r.l. opera nella sanità privata e gestisce tre poliambulatori a Bitonto e Bari che offrono visite specialistiche, fisioterapia, esami diagnostici, con l'impegno di «non dover attendere i lunghi tempi del servizio sanitario pubblico»;

   una pubblicità quella della Therapia s.r.l. che reclamizza, quindi, accertamenti diagnostici rapidi al contrario di quelli offerti dal Servizio sanitario nazionale; affermazione questa ancor più grave visto che proviene da chi quel sistema lo rappresenta istituzionalmente –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per riportare la spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo a valori in linea con gli altri Paesi europei e per garantire il diritto universale alla salute dei cittadini difendendo il Servizio sanitario nazionale, anche in relazione al fatto che un Sottosegretario detiene quote di una società privata che opera nel medesimo settore in aperto conflitto di interessi.
(3-01542)


Iniziative di competenza urgenti in ordine alle deleghe conferite al Sottosegretario Gemmato e in relazione ad un asserito conflitto di interessi – 3-01543

   QUARTINI, DONNO, PELLEGRINI, DELL'OLIO, GIULIANO, L'ABBATE, SPORTIELLO, MARIANNA RICCIARDI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto segnalato da alcuni organi di informazione e secondo quanto, invero, già documentato nella situazione patrimoniale presente sul sito istituzionale della Camera dei deputati, il Sottosegretario alla salute, onorevole Marcello Gemmato, è socio di minoranza, al 10 per cento, di Therapia s.r.l., una società pugliese che gestisce tre poliambulatori a Bitonto in provincia di Bari;

   secondo quanto riferito dagli organi di informazione, la società si propone di offrire in tempi ragionevoli visite, esami diagnostici, fisioterapia, «senza i lunghi tempi del servizio pubblico», quei tempi che la compagine governativa in carica, di cui fa parte anche l'onorevole Gemmato in qualità di Sottosegretario alla salute, ha il dovere di ridurre e sui quali in diversi provvedimenti, come, ad esempio, il «decreto liste di attesa» del 7 giugno 2024, il Governo in carica ha fornito diverse soluzioni, tra le quali principalmente si evince proprio l'incremento delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può acquistare da privati;

   non è un caso, in effetti, che proprio come conseguenza delle predette soluzioni, gli erogatori sanitari privati si sono trovati ad incrementare notevolmente il loro fatturato e, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, anche la società Therapia s.r.l. avrebbe visto crescere il proprio fatturato;

   il Sottosegretario alla salute, si ricorda, ha una delega sulle farmacie ed è egli stesso un farmacista, ex titolare di farmacia ora ceduta, nella gestione, a suoi familiari; a riguardo, a parere degli interroganti non si può ignorare come la remunerazione del farmaco o i benefìci delle cosiddette farmacie dei servizi siano una costante delle misure finanziarie di questo Governo, che ha trasferito, ad esempio, alcuni medicinali dalla distribuzione diretta tramite azienda sanitaria locale alla distribuzione tramite le farmacie del territorio;

   a giudizio degli interroganti è evidente come la posizione del Sottosegretario alla salute, onorevole Gemmato, sia significativamente caratterizzata da un imbarazzante conflitto d'interesse che, al di là delle questioni societarie e gestionali che lo tutelerebbero in punto di diritto, di fatto pone una macroscopica questione di opportunità politica e istituzionale, con riguardo sia alla questione dei benefìci degli erogatori privati del Servizio sanitario nazionale, sia al tema delle farmacie –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda porre in essere, a partire dalla riconsiderazione delle deleghe, in relazione alla necessità di rimuovere, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il potenziale conflitto di interessi in capo al Sottosegretario di Stato, al fine di scongiurare qualsiasi opacità politica e istituzionale che rischia di compromettere ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti della politica, oltre che del Servizio sanitario pubblico e universalistico.
(3-01543)


MOZIONI ILARIA FONTANA ED ALTRI N. 1-00346, BONELLI ED ALTRI N. 1-00351, BRAGA ED ALTRI N. 1-00352, RUFFINO ED ALTRI N. 1-00357 E CASASCO, MATTIA, MONTEMAGNI, ALESSANDRO COLUCCI ED ALTRI N. 1-00358 IN MATERIA DI POLITICHE PER IL CLIMA E IMPEGNI PER LA 29a CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO (COP29)

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) dall'11 al 22 novembre 2024 si terrà a Baku (Azerbaigian) la 29a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop29). Le priorità negoziali della Cop29 di Baku verteranno principalmente su specifici temi riguardanti la finanza climatica, tra cui:

     a) la definizione di nuovi obiettivi collettivi quantificati (New collective quantified goals o Ncgqs) al fine di determinare l'entità delle risorse finanziarie che i Paesi sviluppati dovranno stanziare a partire dal 2025 e rispondere quindi alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo nella lotta contro il cambiamento climatico;

     b) l'operazionalizzazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, che è volto a creare mercati del carbonio più efficaci che consentano di canalizzare i finanziamenti verso progetti di energia pulita necessari per garantire la riduzione delle emissioni ed evitare pratiche di greenwashing;

     c) l'incremento delle risorse destinate al Fondo perdite e danni, il cui ammontare è ancora troppo esiguo per rispondere alle perdite e ai danni stimati a livello globale, e il coinvolgimento del settore privato al fine di massimizzarne l'impatto;

     d) lo sviluppo e l'implementazione dei piani nazionali di adattamento (national adaptation plans o Naps), che identificano le vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali, ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici;

    2) in occasione della 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) di Dubai, le Parti hanno conseguito diversi risultati importanti, tra cui:

     a) la conclusione del primo global stocktake (Gst), ossia il processo di valutazione intermedia dei progressi verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, i cui risultati hanno evidenziato un divario significativo negli impegni per mantenere l'aumento della temperatura media globale entro i 1.5 °C, richiedendo una riduzione più rapida e profonda delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 43 per cento entro il 2030. In tale contesto, le Parti sono state esortate a intraprendere azioni al fine di raggiungere la triplicazione di capacità di energia rinnovabile e il raddoppio dei miglioramenti dell'efficienza energetica su scala globale, nonché l'accelerazione degli sforzi per la riduzione graduale dell'energia da carbone che non può essere abbattuta (unabated coal power), la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili non efficienti e altre misure per la transizione dei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo;

     b) l'istituzione del Fondo per le perdite e i danni (loss and damage Fund) – con una dotazione di circa 700 milioni di dollari – a sostegno dei Paesi particolarmente vulnerabili che subiscono maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici;

     c) la definizione del quadro dell'obiettivo globale di adattamento (global goal of adaptation), volto a potenziare la capacità di adattamento, a rafforzare la resilienza e a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici a livello globale. Tuttavia, tale quadro presenta ancora delle carenze sostanziali in termini di quantificazione e misurazione degli obiettivi e di mobilitazione dei finanziamenti, delle tecnologie e delle capacità di adattamento (cosiddetti mezzi di attuazione);

    3) il 20 marzo 2023, l'Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) ha concluso la pubblicazione del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici (AR6) con il rapporto di sintesi (synthesis report – Syr) che integra i risultati dei tre gruppi di lavoro – Le basi fisico-scientifiche (2021), Impatti, adattamento e vulnerabilità (2022), Mitigazione dei cambiamenti climatici (2022) – e dei tre rapporti speciali – Riscaldamento globale di 1.5 (2018), Climate change and land (2019), Oceano e Criosfera in un clima che cambia (2019);

    4) i principali risultati del rapporto di sintesi mostrano che: a) l'entità dei cambiamenti nel sistema climatico causati dalle emissioni antropiche è senza precedenti nella storia dell'umanità; b) il cambiamento climatico causato dall'uomo sta aumentando la frequenza, l'entità, l'estensione spaziale e la durata degli eventi meteorologici estremi in ogni regione del mondo; c) nonostante i progressi nella pianificazione e nell'attuazione dell'adattamento, esistono lacune e limiti nell'adattamento; d) attualmente i contributi determinati a livello nazionale (Ndc), considerati collettivamente, non sono sufficienti per mantenere il limite di aumento della temperatura globale entro 1,5 °C;

    5) i risultati dell'ultimo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) mostrano uno scenario caratterizzato da livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni, stimando una probabilità del 66 per cento che la temperatura globale media annuale tra il 2023 e il 2027 sarà superiore di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

    6) lo scenario di emissioni zero nette al 2050 in linea con 1,5 gradi dell'Agenzia internazionale dell'energia indica che non c'è più spazio per nuove esplorazioni e nuova produzione di combustibili fossili;

    7) le crisi dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, della desertificazione, dell'inquinamento, nonché il degrado delle terre, delle acque e degli oceani sono fortemente interconnesse e si rafforzano reciprocamente;

    8) la crisi climatica ed ecosistemica impatta sulle società umane producendo povertà, aumento delle diseguaglianze, instabilità geopolitica, insicurezza, conflitti e migrazioni forzate;

    9) gli impegni assunti dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi, definiti nella nomenclatura Onu «Contributi determinati a livello nazionale», sono in molti casi insufficienti in termini di obiettivi di decarbonizzazione, oppure carenti nei dettagli sulle politiche necessarie al loro raggiungimento;

    10) in materia di adattamento, benché si registrino nel mondo iniziative positive per la resilienza delle popolazioni, delle economie e degli ecosistemi, i livelli di investimento rimangono troppo bassi, e il quadro rimane frammentato, con progetti spesso sviluppati senza coerenza né coordinamento a livello internazionale, con impatti negativi sulla loro efficacia generale. Ciò è dovuto a una governance fragile, specialmente nei Paesi del Sud globale, e a una carenza di risorse finanziare dedicate;

    11) secondo il rapporto United nations framework convention on climate change, queste tendenze preoccupanti derivano da una finanza globale, sia pubblica sia privata, poco attenta alle necessità della transizione e ancora troppo legata alle fonti fossili. Nei pochi casi in cui i finanziamenti sono effettivamente indirizzati a progetti di mitigazione e adattamento, essi sono distribuiti in maniera diseguale, a scapito soprattutto dei Paesi più poveri;

    12) in linea con le evidenze scientifiche dell'Ipcc, il contesto di crisi richiede urgentemente di accelerare l'azione e di aumentare l'ambizione globale in questo decennio critico. In particolare, limitare il riscaldamento a circa 1,5 °C richiede che le emissioni globali gas climalteranti raggiungano il picco entro il 2025 e siano ridotte del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035, rispetto al 2019;

    13) il passaggio verso un'economia neutra dal punto di vista climatico, in linea con l'obiettivo di 1,5 °C, richiede l'eliminazione globale dell'utilizzo dei combustibili fossili e il raggiungimento del picco nel loro consumo in questo decennio. In questo contesto, il settore energetico dovrà essere decarbonizzato entro il 2030, anche in considerazione dei potenziali benefici multipli sulla salute umana e la qualità dell'aria, la creazione di posti di lavoro e la sicurezza energetica;

    14) le tecnologie di abbattimento delle emissioni che non danneggiano significativamente l'ambiente esistono in scala limitata e devono essere utilizzate per ridurre le emissioni principalmente nei settori hard to abate e che le tecnologie di rimozione devono contribuire alle emissioni negative globali. Tali tecnologie non devono essere utilizzate per ritardare l'azione climatica nei settori in cui sono disponibili alternative di mitigazione fattibili, efficaci e a basso costo;

    15) per perseguire obiettivi globali compatibili con 1,5 °C entro il 2030, occorre un aumento rapido dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili. In particolare, come affermato alla Cop28 di Dubai, occorre triplicare la capacità installata di energia rinnovabile e raddoppiare gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030. Parimenti essenziale è promuovere il risparmio energetico e procedere verso l'eliminazione completa di produzione e consumo di energia derivante dai combustibili fossili. Queste iniziative implicano un lavoro congiunto con i Paesi in via di sviluppo. Ciò include il potenziamento delle loro strutture istituzionali e la fornitura di supporto tecnico e finanziario, il tutto finalizzato a garantire che i vantaggi della transizione, inclusi l'accesso all'energia e la sicurezza energetica, siano condivisi universalmente;

    16) l'azione climatica crea numerose opportunità per l'economia nazionale e la crescita economica, tra cui: l'aumento degli investimenti, della competitività e dell'innovazione, la creazione di posti di lavoro; ma anche per le persone, in termini di migliori standard di vita, salute, lavori dignitosi, sistemi alimentari sostenibili e prezzi accessibili dell'energia;

    17) per sfruttare al meglio il vantaggio competitivo europeo occorre inquadrare la prospettiva dello sviluppo industriale nell'ottica della decarbonizzazione e gestire la transizione delle filiere legate a prodotti e tecnologie obsolete rispetto alla visione della neutralità tecnologica. Azioni non coordinate o unilaterali verso la decarbonizzazione dell'industria determinano rischi di competitività e di efficacia dell'azione climatica e, dall'altro lato, azioni protezionistiche a fini ambientali possono essere percepite dai Paesi del Sud globale come discriminatorie;

    18) gli attuali accordi di finanziamento devono essere rafforzati per aumentare le risposte alle perdite e danni derivanti dagli effetti avversi dei cambiamenti climatici e affrontare le lacune esistenti. A tal fine, occorre utilizzare il potenziale delle banche multilaterali di sviluppo e delle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui il Gruppo della Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti, per contribuire agli accordi di finanziamento per rispondere alle perdite e ai danni;

    19) è necessario definire con precisione un calendario per l'abbandono delle fonti fossili: secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, per raggiungere gli obiettivi di limitazione del cambiamento climatico, sarà necessario non solo bloccare la ricerca di nuovi pozzi petroliferi, ma anche arrestare la produzione di una parte di quelli già attivi;

    20) migliorare la capacità di adattamento e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici è fondamentale per la sicurezza del Paese. In questo senso, strategie e piani nazionali di adattamento olistici, inclusivi ed efficacemente attuati assumono un ruolo centrale per la sicurezza dei cittadini. L'Onu raccomanda una maggiore cooperazione internazionale in materia di scambio di buone pratiche, in particolare a livello regionale: nel caso dell'Italia, questo potrebbe avvenire soprattutto in ambito mediterraneo;

    21) il rapporto United nations framework convention on climate change sottolinea l'importanza di una gestione oculata del territorio, in quanto gli ecosistemi possono offrire un contributo considerevole nella lotta al cambiamento climatico. In particolare, un ruolo di fondamentale importanza è attribuito alla protezione delle foreste, che per la loro capacità di assorbimento dell'anidride carbonica rappresentano un alleato naturale nella lotta al cambiamento climatico;

    22) il sistema finanziario globale non è sufficientemente impegnato nel sostegno alla transizione, in modo particolare nel Sud del mondo. La necessità di intensificare gli sforzi per accelerare la transizione energetica, specialmente da parte delle economie avanzate a beneficio dei Paesi più poveri, è emersa dal summit africano sul clima, tenutosi a Nairobi all'inizio del mese di settembre 2023. I Paesi africani, riuniti in quell'occasione sotto la presidenza kenyota di William Ruto, hanno sottolineato gli squilibri globali e di come l'Africa, il continente che sia in termini demografici sia in termini economici è destinato a crescere di più in questo secolo, sia pressoché assente nei piani della finanza globale per il clima;

    23) nell'architettura finanziaria globale e nelle relazioni con il Sud del mondo, l'Italia ha un ruolo di primo piano essendo uno dei principali attori economici in Africa. Tuttavia, la gran parte degli investimenti italiani è rappresentata da progetti per lo sfruttamento delle fonti fossili. Inoltre, questi investimenti beneficiano del sostegno delle finanze pubbliche, e quindi dei contribuenti, essendo spesso garantiti da Sace, società direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    24) in materia di investimenti e progetti di sviluppo privati, nel rapporto United nations framework convention on climate change si menziona anche la necessità di intervenire dal punto di vista del credito e delle garanzie statali sugli investimenti diretti esteri, in un'ottica di abbandono del sostegno ai progetti fossili;

    25) né le partecipate di Stato che si occupano di idrocarburi, come Eni, né Sace, né altre grandi società italiane attive a livello globale nel settore degli idrocarburi hanno adottato una strategia compatibile con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea e Onu in materia di cambiamento climatico;

    26) la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento tenuto all'Assemblea Generale dell'Onu del 23 settembre 2024, ha riconosciuto il cambiamento climatico tra le maggiori sfide del nostro tempo e come fattore di rischio per la sicurezza internazionale;

    27) a margine della settimana di alto di livello della 79a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato l'Inviato Speciale per il Clima e Ministro dell'industria degli Emirati Arabi Uniti, Sultan al-Jaber. Al centro del colloquio, le opportunità di investimento e di collaborazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti, con particolare riguardo al settore delle rinnovabili e ai progetti di interconnessione. L'incontro ha anche permesso di approfondire possibili iniziative comuni in Africa, nel quadro del Piano Mattei – che andrebbe opportunamente implementato per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati – e del Processo di Roma su migrazioni e sviluppo, con un focus specifico sulle energie rinnovabili;

    28) gli effetti del cambiamento climatico su stabilità e sicurezza sono sempre più evidenti, tanto che sempre più Stati e organizzazioni internazionali si stanno attrezzando per integrare il nesso tra clima e sicurezza nelle proprie strategie di proiezione globale. Una riflessione strategico-operativa sul nesso clima-pace-sicurezza rappresenta un passaggio necessario e obbligato per la proiezione dell'Italia nel Mediterraneo e in Africa e per la stessa sicurezza del nostro Paese;

    29) l'Italia si trova al centro di una regione, quella del Mediterraneo allargato, in cui l'impatto del cambiamento climatico interagisce con fattori pre-esistenti di instabilità, rischiando di esacerbare crisi esistenti e di crearne di nuove a livello locale, nazionale e transnazionale, con ricadute che coinvolgono direttamente anche l'Italia e l'Europa. Per questo l'Italia ha un interesse prioritario nello sviluppare un quadro di policy che integri in modo sistematico la dimensione clima in tutte proprie le strategie e iniziative di politica estera e sicurezza;

    30) l'Italia, grazie alle sue caratteristiche geografiche, culturali e politiche, alle sue competenze tecniche e tecnologiche e all'impegno diplomatico profuso, ricopre un ruolo di rilievo nel Mediterraneo e dispone del potenziale per assumere un ruolo di «ponte» non solo fra le due sponde del Mediterraneo, ma in modo più ampio tra il Nord e il Sud Globale. Questa nuova relazione passa necessariamente attraverso il rafforzamento della cooperazione energetica nel Mediterraneo in un'ottica di transizione giusta verso le fonti rinnovabili. I Paesi del Mediterraneo dispongono infatti di un potenziale di produzione di energie rinnovabili altissimo: secondo i più recenti modelli, essi potrebbero disporre, con le tecnologie attuali, di un potenziale «verde» di 4,5 terawatt, pari a circa 14 volte la potenza rinnovabile già installata in tutta la regione;

    31) nonostante l'enorme potenziale rinnovabile, i Paesi del Mediterraneo non hanno una visione comune e non hanno espresso impegni chiari per raggiungere gli obiettivi globali di decarbonizzazione, incluso l'impegno assunto collettivamente alla Cop28 di Dubai di triplicare la capacità di energia rinnovabile nel mondo;

    32) la partecipazione pubblica e inclusiva, l'interazione e l'accesso alle informazioni, anche per la società civile e i diversi portatori di interessi, sono fondamentali per promuovere la giustizia sociale, l'equità e l'inclusione nella transizione verso la neutralità climatica,

impegna il Governo:

1) a supportare la definizione di nuovi obiettivi collettivi quantificati ambiziosi (new collective quantified goals o (Ncgqs) attraverso un impegno finanziario adeguato a rispondere ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo e allineato all'obiettivo dell'1,5 °C e che preveda una parte significativa di sovvenzioni e finanziamenti agevolati per la mitigazione, l'adattamento e le perdite e i danni;

2) ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte ad adempiere agli impegni sottoscritti, insieme agli altri Paesi sviluppati e in ottemperanza dell'Accordo di Parigi, aumentando i propri contributi finanziari per il green climate Fund e riattivando i contributi finanziari all'adaptation Fund;

3) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

4) a promuovere lo sviluppo di un approccio sistemico ai piani di transizione, che integri i piani nazionali con quelli privati (inclusi il settore finanziario e le imprese) e delle istituzioni pubbliche come le banche centrali;

5) a incentivare la creazione di meccanismi efficaci a livello internazionale per mobilitare la finanza privata verso la transizione, sviluppando strumenti innovativi come partenariati pubblico-privati, schemi di de-risking e politiche di incentivi mirati, che possano offrire maggiore sicurezza e stabilità agli investitori privati;

6) a sostenere la creazione di un quadro regolatorio internazionale stabile per favorire gli investimenti privati sulle tecnologie della transizione sulla produzione di energia rinnovabile;

7) a promuovere l'adozione di misure concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa;

8) a sostenere le iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi in via di sviluppo che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

9) a sostenere una revisione urgente delle sovrattasse applicate dal Fondo monetario internazionale sui debiti scaduti, riducendo così il costo del servizio del debito per i Paesi più vulnerabili, con particolare riferimento ai Paesi africani;

10) a promuovere la creazione di politiche della domanda dei prodotti verdi mediante accordi globali internazionali di commercio intorno a standard rigorosi, sistemi di reporting comuni, paragonabili o interoperabili, anche affrontando le questioni di sovraccapacità, come nel caso della produzione dell'acciaio;

11) ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte a identificare un obiettivo esplicito di elettrificazione e un quadro di politiche coerenti con questo obiettivo – comprese politiche fiscali, tariffarie e industriali – per colmare le lacune di ambizione del Piano nazionale integrato per il clima e l'energia quale strumento di attuazione degli impegni sottoscritti con l'Accordo di Parigi;

12) alla luce del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, a rafforzare la cooperazione regionale e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i Paesi che affacciano sul Mediterraneo nell'ottica della transizione, utilizzando la promozione delle rinnovabili e l'innovazione tecnologica come volano per costruire nuovi sistemi industriali per economie concretamente resilienti, superando modelli protezionistici o misure unilaterali come il Carbon border adjustment mechanism;

13) ad adottare iniziative volte ad allineare il Piano nazionale energia e clima (Pniec) con i risultati del global stocktake e al rinnovato contributo nazionale determinato (Ndc) dell'Unione europea in corso di elaborazione affinché entrambi consentano all'Italia e all'Unione europea di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 per cento al 2040 rispetto al 1990 come da comunicazione della Commissione europea del febbraio 2024;

14) a sostenere l'adozione di un contributo determinato a livello europeo (nationally determined contribution, Ndc) allineato all'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, come da dichiarazione finale del G7 di Borgo Egnazia, che risponda all'impegno dell'eliminazione graduale dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, siglato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Dubai (Cop28), considerando che questi contributi devono porre un freno immediato all'espansione di nuovi progetti di combustibili fossili, includere piani di eliminazione dei combustibili fossili in modo equo e vincolato nel tempo, per cui l'Italia ha, in quanto Paese del Nord globale, la capacità economica per eliminarne la produzione più rapidamente;

15) ad adottare iniziative volte a promuovere meccanismi di governance e monitoraggio che permettano di colmare il divario tra l'implementazione e gli obiettivi del Piano nazionale energia e clima (Pniec) e l'orizzonte del contributo nazionale determinato (Ndc) dell'Unione europea, sia nella versione vigente che in quello aggiornato di prossima adozione;

16) ad adottare iniziative volte ad attuare i requisiti di trasparenza, coerenza e accuratezza previsti dall'Accordo di Parigi sia all'interno nel contributo nazionale determinato (Ndc) dell'Unione europea che nell'attuazione del Piano nazionale energia e clima (Pniec);

17) a farsi promotore di un dialogo tra le Parti per supportare l'elaborazione dei contributi nazionali determinati (Ndc) dei Paesi in via di sviluppo al fine di rinnovare gli impegni di mitigazione presi nell'Accordo di Parigi. In particolare, a sostenere la capacità dei Paesi in via di sviluppo attraverso approcci regionali, bilaterali e multilaterali, e a riferire in Parlamento rispetto ai risultati di tali iniziative;

18) ad assumere iniziative di competenza volte a fornire un chiaro mandato alle società partecipate controllate dallo Stato ad allineare i propri piani di sviluppo all'obiettivo dell'1,5 gradi in linea con le raccomandazioni sviluppate dal Gruppo di esperti di alto livello nel rapporto «Integrity Matters: Net Zero commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions» su mandato dei Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, presentate alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto;

19) ad adottare iniziative volte a porre fine ai sussidi e ai finanziamenti per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione e per i lavoratori e le comunità colpite, promuovendo tale percorso anche a livello internazionale attraverso l'implementazione dell'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c) dell'Accordo di Parigi;

20) ad adottare iniziative volte ad assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace e a Cassa depositi e prestiti affinché allineino le proprie politiche di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021, portino a termine la concessione di garanzie per investimenti su progetti fossili a partire da gennaio 2025 e avviino una consultazione pubblica per la definizione delle esclusioni;

21) ad adottare le iniziative necessarie ad aderire come membro alla Beyond Oil and Gas Initiative (Boga), che impegna i Governi a porre fine a nuove concessioni e licenze per la produzione e l'esplorazione di petrolio e gas e a fissare una data allineata a Parigi per porre fine alla produzione e all'esplorazione di idrocarburi sul territorio su cui hanno giurisdizione;

22) ad adottare iniziative volte a perseguire l'obiettivo di una riduzione del 75 per cento delle emissioni globali di metano da combustibili fossili come da impegno G7, in primis, riducendo l'intensità delle emissioni di metano delle operazioni petrolifere e del gas entro il 2030, attraverso lo sviluppo di una metodologia solida e l'uso di dati di misura, e la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e gas, considerato che, in quanto Paese importatore di gas fossile, l'Italia dovrebbe promuovere iniziative volte a ridurre le emissioni di metano lungo tutta la filiera, dalla produzione attraverso il trasporto tramite gasdotto e la distribuzione in territorio nazionale all'interno di un più ampio percorso che porti l'Italia ad abbandonare gradualmente il gas;

23) a integrare, in linea con gli obiettivi della politica estera italiana, la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo, e con quanto delineato con il «Processo di Roma»;

24) ad adottare iniziative volte a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori interessati a livello politico-diplomatico, economico, finanziario e della cooperazione allo sviluppo affinché il nesso clima-pace-sicurezza sia compreso e integrato in piani, strategie e politiche verso il Mediterraneo, attivando un coordinamento operativo a livello interministeriale;

25) a supportare, nel quadro della Cop29 Climate Peace Initiative, la presidenza azera della Cop29 e dei Paesi partner attraverso l'apporto di competenze ed esperienza riferite alle regioni prioritarie per l'Italia, quali il Mediterraneo e l'Africa;

26) a promuovere, in linea con gli obiettivi Cop28 di triplicare la capacità installata di energia rinnovabile entro il 2030 e in linea con l'impegno italiano nel Mediterraneo e in Africa espresso dal Piano Mattei, gli sforzi di transizione energetica nell'area prioritaria del Mediterraneo, supportando iniziative come il TeraMed, ovvero l'adozione di un obiettivo comune regionale di un TeraWatt di capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030;

27) a collaborare, in ottica della Cop30 di Belém, con i partner mediterranei e africani per l'aggiornamento dei contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions – Ndcs), supportando la redazione e implementazione di Piani nazionali in linea con l'obiettivo di 1.5 °C come leva diplomatica per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella regione;

28) ad adottare iniziative volte ad allineare il Piano Mattei con gli impegni internazionali sottoscritti alla Cop28 e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, costruendo relazioni strategiche con i partner africani attraverso lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi energetici come precondizione per uno sviluppo economico-sociale sostenibile, inclusivo e di lungo periodo;

29) a sostenere i partner africani nell'integrazione della decarbonizzazione e nella costruzione di resilienza climatica all'interno dei loro piani di sviluppo economico e industriale, escludendo tanto nel quadro del Piano Mattei quanto nell'ambito delle relazioni bilaterali con i Paesi africani il supporto a nuovi progetti di estrazione di gas e petrolio, sia a livello politico sia attraverso la finanza pubblica, in linea con la dichiarazione finale del G7 di Borgo Egnazia e della Cop28 di Dubai, che impegna i Paesi a contribuire all'eliminazione graduale dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo equo;

30) ad adottare iniziative volte a considerare lo sviluppo di progetti di agro-energia del Piano Mattei (feedstock per la produzione di biocarburanti in Paesi africani) nel quadro della sostenibilità degli stessi, sia per quel che riguarda gli impatti sulle risorse scarse dei Paesi coinvolti (acqua, territorio, biodiversità) sia per quel che riguarda la competizione con lo sviluppo di filiere agroalimentari, anche nei contesti di sviluppo delle economie rurali;

31) ad adottare iniziative volte a garantire valutazioni indipendenti sull'impatto climatico dei progetti del Piano Mattei, anche attraverso l'elaborazione di criteri di valutazione comparativi per investimenti in progetti alternativi, come l'agrivoltaico, che tengano in considerazione il fabbisogno energetico soddisfatto localmente;

32) a invitare l'United nations framework convention on climate change e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la possibilità per tutti i cittadini e le organizzazioni della società civile di partecipare pienamente e liberamente alla Cop29 e a garantire che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

33) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

34) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00346) «Ilaria Fontana, Sergio Costa, Pavanelli, L'Abbate, Cappelletti, Morfino, Santillo, Riccardo Ricciardi, Scutellà, Caramiello».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

2) a incentivare la creazione di meccanismi efficaci a livello internazionale per mobilitare la finanza privata verso la transizione, sviluppando strumenti innovativi come partenariati pubblico-privati, schemi di de-risking e politiche di incentivi mirati, che possano offrire maggiore sicurezza e stabilità agli investitori privati;

3) a sostenere la creazione di un quadro regolatorio internazionale stabile per favorire gli investimenti privati sulle tecnologie della transizione sulla produzione di energia rinnovabile;

4) a promuovere l'adozione di misure concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa;

5) a sostenere le iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi in via di sviluppo che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

6) a sostenere una revisione urgente delle sovrattasse applicate dal Fondo monetario internazionale sui debiti scaduti, riducendo così il costo del servizio del debito per i Paesi più vulnerabili, con particolare riferimento ai Paesi africani;

7) a promuovere la creazione di politiche della domanda dei prodotti verdi mediante accordi globali internazionali di commercio intorno a standard rigorosi, sistemi di reporting comuni, paragonabili o interoperabili, anche affrontando le questioni di sovraccapacità, come nel caso della produzione dell'acciaio;

8) alla luce del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, a rafforzare la cooperazione regionale e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i Paesi che affacciano sul Mediterraneo nell'ottica della transizione, utilizzando la promozione delle rinnovabili e l'innovazione tecnologica come volano per costruire nuovi sistemi industriali per economie concretamente resilienti, superando modelli protezionistici o misure unilaterali come il Carbon border adjustment mechanism;

9) a farsi promotore di un dialogo tra le Parti per supportare l'elaborazione dei contributi nazionali determinati (Ndc) dei Paesi in via di sviluppo al fine di rinnovare gli impegni di mitigazione presi nell'Accordo di Parigi. In particolare, a sostenere la capacità dei Paesi in via di sviluppo attraverso approcci regionali, bilaterali e multilaterali, e a riferire in Parlamento rispetto ai risultati di tali iniziative;

10) ad adottare iniziative volte ad assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace e a Cassa depositi e prestiti affinché allineino le proprie politiche di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021, portino a termine la concessione di garanzie per investimenti su progetti fossili a partire da gennaio 2025 e avviino una consultazione pubblica per la definizione delle esclusioni;

11) a integrare, in linea con gli obiettivi della politica estera italiana, la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo, e con quanto delineato con il «Processo di Roma»;

12) ad adottare iniziative volte a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori interessati a livello politico-diplomatico, economico, finanziario e della cooperazione allo sviluppo affinché il nesso clima-pace-sicurezza sia compreso e integrato in piani, strategie e politiche verso il Mediterraneo, attivando un coordinamento operativo a livello interministeriale;

13) a supportare, nel quadro della Cop29 Climate Peace Initiative, la presidenza azera della Cop29 e dei Paesi partner attraverso l'apporto di competenze ed esperienza riferite alle regioni prioritarie per l'Italia, quali il Mediterraneo e l'Africa;

14) a collaborare, in ottica della Cop30 di Belém, con i partner mediterranei e africani per l'aggiornamento dei contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions – Ndcs), supportando la redazione e implementazione di Piani nazionali in linea con l'obiettivo di 1.5 °C come leva diplomatica per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella regione;

15) ad adottare iniziative volte ad allineare il Piano Mattei con gli impegni internazionali sottoscritti alla Cop28 e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, costruendo relazioni strategiche con i partner africani attraverso lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi energetici come precondizione per uno sviluppo economico-sociale sostenibile, inclusivo e di lungo periodo;

16) ad adottare iniziative volte a considerare lo sviluppo di progetti di agro-energia del Piano Mattei (feedstock per la produzione di biocarburanti in Paesi africani) nel quadro della sostenibilità degli stessi, sia per quel che riguarda gli impatti sulle risorse scarse dei Paesi coinvolti (acqua, territorio, biodiversità) sia per quel che riguarda la competizione con lo sviluppo di filiere agroalimentari, anche nei contesti di sviluppo delle economie rurali;

17) ad adottare iniziative volte a garantire valutazioni indipendenti sull'impatto climatico dei progetti del Piano Mattei, anche attraverso l'elaborazione di criteri di valutazione comparativi per investimenti in progetti alternativi, come l'agrivoltaico, che tengano in considerazione il fabbisogno energetico soddisfatto localmente;

18) a invitare l'United nations framework convention on climate change e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la possibilità per tutti i cittadini e le organizzazioni della società civile di partecipare pienamente e liberamente alla Cop29 e a garantire che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

19) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

20) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00346)(Testo modificato nel corso della seduta) «Ilaria Fontana, Sergio Costa, Pavanelli, L'Abbate, Cappelletti, Morfino, Santillo, Riccardo Ricciardi, Scutellà, Caramiello».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la 21a Conferenza delle Parti (Cop21) delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United nations framework convention on climate change Cop21), con la firma dello storico accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21, definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura del pianeta, ben al di sotto dei 2 °C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5 °C rispetto ai livelli pre-industriali;

    2) a quasi dieci anni dalla Cop21 di Parigi, dall'11 al 22 novembre 2024 a Baku, in Azerbaijan, si svolgerà la 29a sessione della Conferenza delle Parti (Cop29) delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United nations framework convention on climate change Cop29) affiancata dalla 19a riunione della Cop che funge da Riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP19) e dalla 6a riunione della Cop che funge da Riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi (CMA6);

    3) la Cop29 si inserisce come tappa fondamentale nel percorso iniziato alla Cop28 di Dubai, nel 2023, dove si è raggiunto lo storico accordo del transitioning away – o uscita progressiva – dalle fonti fossili già a partire da questo decennio, che condurrà alla Cop30 di Belém, in Brasile, con la presentazione dei nuovi obiettivi e piani nazionali di riduzione delle emissioni al 2035, i cosiddetti Ndcs (Nationally determined contributions);

    4) la Cop29 sarà un momento cruciale per dare continuità ai risultati ottenuti dalla comunità internazionale lo scorso anno a Dubai e poter dar seguito alle discussioni sull'abbandono delle fonti fossili e sulla necessità di triplicare l'installazione di quelle rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, con l'obiettivo di conseguire una giusta transizione;

    5) le 198 Parti discuteranno, tra l'altro, il nuovo obiettivo di finanza per il clima (New Collective Quantified Goal – Ncqg) con l'obiettivo di aumentare le risorse a disposizione dei progetti e dei processi di mitigazione e adattamento nei prossimi anni ai cambiamenti climatici. Il 2024 rappresenta la scadenza per trovare un accordo per il nuovo target che sostituirà il precedente obiettivo dei 100 miliardi annui, a partire dal 2025, per aiutare i Paesi più vulnerabili ad affrontare i cambiamenti climatici;

    6) la Cop29 avrà luogo in un contesto di forte instabilità dal punto di vista geopolitico caratterizzato dall'insediamento della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, dall'incognita delle elezioni americane, da un Vertice dei paesi G20 che si terrà a Rio de Janeiro in Brasile nel mezzo della Cop29 e dai diversi conflitti che affliggono sia il Nord che il Sud del mondo. La Cop29, quindi, può essere uno degli ultimi contesti internazionali in cui il multilateralismo non solo sopravvive ma mostra anche che una modalità di cooperazione efficace sia ancora possibile attraverso il dialogo, l'ascolto e il compromesso;

    7) nella seduta del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha assunto le conclusioni che costituiranno la posizione negoziale generale dell'Unione europea alla Cop29. Considerando il bilancio globale della Cop28 dello scorso anno, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di basarsi su tutti gli aspetti della decisione sul bilancio globale e di attuarli. Le conclusioni sottolineano in particolare l'importanza che rivestono il dialogo con gli Emirati Arabi Uniti per monitorare i progressi collettivi, il programma di lavoro sulla mitigazione per aumentare l'ambizione in materia di mitigazione e il programma di lavoro su percorsi di transizione giusta per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi in modo giusto ed equo per tutti;

    8) il Consiglio chiede che i prossimi impegni degli Stati siano elevati al più alto possibile livello d'ambizione. Per i Paesi dell'Unione europea al 2030 evidenzia come strategica l'attuazione del pacchetto legislativo «pronti per il 55 per cento», e a livello globale rilancia:

     a) l'invito alle parti ad allineare le proprie politiche e misure con gli obiettivi stabiliti nei loro Ndcs (Nationally determined contributions – gli impegni nazionali formalizzati da parte di ciascuno Stato verso gli obiettivi climatici) in linea con l'Accordo di Parigi, constatando con preoccupazione l'incoerenza tra impegni dichiarati nelle Cop e piani nazionali;

     b) l'appello a triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale e a raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030;

     c) la presentazione, promozione e attuazione di piani nazionali per l'adattamento, evidenziando la complementarità con le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, invitando tutte le Parti a compiere maggiori sforzi per integrare l'adattamento al cambiamento climatico e la resilienza nelle politiche, nei settori, nei programmi e nelle attività pertinenti ed esistenti;

     d) la richiesta di eliminare il prima possibile i sussidi ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o la giusta transizione;

    9) lo stesso Consiglio dell'8 ottobre 2024 ha già assunto specifiche conclusioni sulla finanza per il clima richiamando anche gli impegni del Patto sul futuro, ribadendo l'urgenza di perseguire la riforma più ampia dell'architettura finanziaria internazionale e mettendo in evidenza la necessità di compiere tutti gli sforzi necessari per indirizzare la finanza privata verso gli obiettivi climatici. In proposito è stato richiamato il report del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) secondo cui i flussi finanziari pubblici e privati per i combustibili fossili sono ancora maggiori di quelli per l'adattamento e la mitigazione del clima,

impegna il Governo:

1) a supportare la definizione di nuovi obiettivi collettivi quantificati ambiziosi (new collettive quantified goals o Ncgqs) attraverso un impegno finanziario adeguato a rispondere ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo e allineato all'obiettivo dell'1,5 °C e che preveda una parte significativa di sovvenzioni e finanziamenti agevolati per la mitigazione, l'adattamento, le perdite e i danni;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a confermare l'impegno a contribuire al secondo periodo di rifinanziamento del Fondo verde per il clima (green climate Fund) raddoppiando il precedente contributo a 600 milioni di euro;

3) ad adottare iniziative di competenza volte ad aumentare, in linea con gli impegni sottoscritti insieme agli altri paesi sviluppati e in ottemperanza dell'Accordo di Parigi, il contributo annuale all'adaptation Fund a 60 milioni di euro l'anno, rinnovandolo annualmente;

4) a sostenere la rapida operatività del Fondo per le perdite e i danni stimolando la contribuzione degli altri paesi sviluppati;

5) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

6) a promuovere lo sviluppo di un approccio sistemico ai piani di transizione, che integri i piani nazionali con quelli privati (inclusi il settore finanziario e le imprese) e delle istituzioni pubbliche come le banche centrali;

7) ad adottare iniziative volte ad accelerare l'operatività del Fondo italiano per il clima (Fic), per il quale l'Italia si è impegnata a investire 840 milioni di euro l'anno dal 2022 al 2026, assicurando che il Fondo italiano per il clima sia gestito con integrità e trasparenza e coinvolgendo nel processo decisionale sia la società civile italiana, sia le comunità locali che beneficiano dei finanziamenti;

8) ad adottare iniziative per stabilire criteri trasparenti e verificabili per l'assegnazione dei finanziamenti del Fondo italiano per il clima in modo da garantire l'efficacia nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi ed una ripartizione equilibrata dei finanziamenti tra le attività di mitigazione e adattamento;

9) ad adottare iniziative per aumentare la quota di sovvenzioni nell'ambito del Fondo italiano per il clima, finalizzate a facilitare gli interventi in contesti fragili o in conflitto, che sono particolarmente vulnerabili agli shock e agli impatti climatici;

10) ad assumere iniziative volte ad aumentare la quota di Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) dallo 0,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2022 allo 0,5 per cento nel 2025, per arrivare all'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2030, allineando le azioni della cooperazione allo sviluppo agli obiettivi climatici e dedicando il 50 per cento di esse alla lotta al cambiamento climatico;

11) a promuovere l'adozione di misure concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, sostenendo le iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

12) a sostenere una revisione urgente delle sovrattasse applicate dal Fondo monetario internazionale sui debiti scaduti, riducendo così il costo del servizio del debito per i Paesi più vulnerabili, con particolare riferimento ai Paesi africani;

13) ad adottare e annunciare nell'ambito della Cop29 la decisione di incrementare del 25 per cento in termini reali il contributo dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida);

14) ad adottare iniziative di competenza volte a redistribuire almeno il 40 per cento dei propri diritti speciali di prelievo per la mitigazione e l'adattamento e impegnarsi collettivamente in sede G7 a redistribuire una quota pari a 100 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo entro la fine del 2024, sia attraverso il Fondo per la resilienza del Fondo monetario internazionale sia sbloccando l'utilizzo dei diritti speciali di prelievo come capitale ibrido, in modo da essere riallocabile alle banche multilaterali di sviluppo, inclusa la Banca africana di sviluppo;

15) a promuovere la creazione di politiche della domanda dei prodotti verdi mediante accordi globali internazionali di commercio intorno a standard rigorosi, sistemi di reporting comuni, paragonabili o interoperabili, anche affrontando le questioni di sovraccapacità, come nel caso della produzione dell'acciaio;

16) ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte ad identificare un obiettivo esplicito di elettrificazione e un quadro di politiche coerenti con tale obiettivo – comprese politiche fiscali, tariffarie e industriali – per colmare le lacune di ambizione e attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima quale strumento di attuazione degli impegni sottoscritti con l'Accordo di Parigi;

17) alla luce del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, a rafforzare la cooperazione regionale e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i Paesi che affacciano sul Mediterraneo, nell'ottica della transizione, utilizzando la promozione delle rinnovabili e l'innovazione tecnologica come volano per costruire nuovi sistemi industriali per economie concretamente resilienti, superando modelli protezionistici o misure unilaterali come il Carbon Border Adjustment Mechanism;

18) ad adottare iniziative volte ad allineare il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) con i risultati del Global stocktake e al rinnovato contributo nazionale determinato dell'Unione europea in corso di elaborazione, affinché entrambi consentano all'Italia e all'Unione europea di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 per cento al 2040 rispetto al 1990 come da comunicazione della Commissione europea del febbraio 2024;

19) a sostenere l'adozione di un contributo determinato a livello europeo (nationally determined contribution, Ndc) allineato all'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, come da dichiarazione finale del G7 di Borgo Egnazia, che risponda all'impegno dell'eliminazione-graduale dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, siglato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Dubai (Cop28), considerato che questi contributi devono porre un freno immediato all'espansione di nuovi progetti di combustibili fossili, includere piani di eliminazione dei combustibili fossili in modo equo e vincolato nel tempo, per cui l'Italia ha, in quanto Paese del Nord Globale, la capacità economica per eliminarne la produzione più rapidamente;

20) ad adottare iniziative volte ad attuare i requisiti di trasparenza, coerenza e accuratezza previsti dall'Accordo di Parigi sia all'interno nel nationally determined contribution Unione europea che nell'attuazione del Pniec;

21) a farsi promotore di un dialogo tra le Parti per supportare l'elaborazione dei nationally determined contribution dei Paesi in via di sviluppo al fine di rinnovare gli impegni di mitigazione presi nell'Accordo di Parigi, in particolare, a sostenere la capacità dei Paesi in via di sviluppo attraverso approcci regionali, bilaterali e multilaterali, riferendo in Parlamento rispetto ai risultati di tali iniziative;

22) ad assumere iniziative di competenza volte a fornire un chiaro mandato alle società partecipate controllate dallo Stato ad allineare i propri piani di sviluppo all'obiettivo degli 1,5 gradi in linea con le raccomandazioni sviluppate dal Gruppo di esperti di alto livello nel rapporto «Integrity matters: Net zero commitments by businesses, financial institutions, cities and regions» su mandato del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presentate alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto;

23) ad adottare iniziative volte a porre fine ai sussidi e ai finanziamenti per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione per i lavoratori e per le comunità colpite, promuovendo tale percorso anche a livello internazionale attraverso l'implementazione dell'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c), dell'Accordo di Parigi;

24) ad adottare iniziative volte ad assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace, Cdp e Invitalia affinché allineino le proprie politiche di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021;

25) ad adottare iniziative volte ad assicurare che Sace, Cdp e Invitalia portino a termine la concessione di garanzie per investimenti su progetti fossili, a partire da gennaio 2025 e avviino una consultazione pubblica per la definizione delle clausole di esclusione;

26) ad adottare iniziative necessarie ad aderire come membro alla Beyond oil and gas initiative (Boga), che impegna i Governi a porre fine a nuove concessioni e licenze per la produzione e l'esplorazione di petrolio e gas e a fissare una data allineata con l'Accordo di Parigi per porre fine alla produzione e all'esplorazione di idrocarburi sul territorio su cui hanno giurisdizione;

27) ad adottare iniziative volte a perseguire l'obiettivo di una riduzione del 75 per cento delle emissioni globali di metano da combustibili fossili come da impegno G7, in primis, riducendo l'intensità delle emissioni di metano delle operazioni petrolifere e del gas entro il 2030, attraverso lo sviluppo di una metodologia solida e l'uso di dati di misura, e la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e gas, considerato che, in quanto Paese importatore di gas fossile, l'Italia dovrebbe promuovere iniziative volte a ridurre le emissioni di metano lungo tutta la filiera, dalla produzione attraverso il trasporto tramite gasdotto e la distribuzione in territorio nazionale all'interno di un più ampio percorso che porti l'Italia ad abbandonare gradualmente il gas;

28) a integrare, in linea con gli obiettivi della politica estera italiana, la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo e con quanto delineato con il «Processo di Roma»;

29) ad adottare iniziative volte a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori interessati a livello politico-diplomatico, economico, finanziario e della cooperazione allo sviluppo affinché il nesso clima-pace-sicurezza sia compreso e integrato in piani, strategie e politiche verso il Mediterraneo, attivando un coordinamento operativo a livello interministeriale;

30) ad adottare iniziative volte a integrare la dimensione clima nel quadro del «Piano Mattei» e delle sue relazioni strategiche con i partner africani, allineando il Piano con gli obiettivi internazionali sottoscritti alla Cop28 e sostenendo iniziative e investimenti nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e nell'elettrificazione dei consumi energetici dei Paesi africani, come base per uno sviluppo locale sostenibile e di lungo periodo, nonché focalizzando con maggiore attenzione le risorse sulle necessità di adattamento e resilienza dei Paesi africani come precondizione per uno sviluppo economico-sociale inclusivo;

31) a promuovere, in linea con gli obiettivi Cop28, di triplicare la capacità installata di energia rinnovabile entro il 2030 e in linea con l'impegno italiano nel Mediterraneo e in Africa espresso dal Piano Mattei, promuovendo altresì gli sforzi di transizione energetica nell'area prioritaria del Mediterraneo, supportando iniziative come il TeraMed, ovvero l'adozione di un obiettivo comune regionale di un terawatt di capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030;

32) a collaborare, in ottica della Cop30 di Belém, con i partner mediterranei e africani per l'aggiornamento dei contributi determinati a livello nazionale (Nationally determined contributions – Ndcs), supportando la redazione e implementazione di piani nazionali in linea con l'obiettivo di 1.5 °C come leva diplomatica per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella regione;

33) a sostenere i partner africani nell'integrazione della decarbonizzazione e nella costruzione di resilienza climatica all'interno dei loro piani di sviluppo economico e industriale, escludendo tanto nel quadro del «Piano Mattei», quanto nell'ambito delle relazioni bilaterali con i Paesi africani, il supporto a nuovi progetti di estrazione di gas e petrolio, sia a livello politico sia attraverso la finanza pubblica, in linea con la dichiarazione finale del G7 di Borgo Egnazia e della Cop28 di Dubai, che impegna i Paesi a contribuire all'eliminazione graduale dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo equo;

34) ad adottare iniziative volte a considerare lo sviluppo di progetti di agro-energia del «Piano Mattei» (feedstock per la produzione di biocarburanti in Paesi africani) nel quadro della sostenibilità degli stessi, sia per quel che riguarda gli impatti sulle risorse scarse dei Paesi coinvolti (acqua, territorio, biodiversità), sia per quel che riguarda la competizione con lo sviluppo di filiere agroalimentari, anche nei contesti di sviluppo delle economie rurali;

35) ad adottare iniziative volte a garantire valutazioni indipendenti sull'impatto climatico dei progetti del «Piano Mattei», anche attraverso l'elaborazione di criteri di valutazione comparativi per investimenti in progetti alternativi, come l'agrivoltaico, che tengano in considerazione il fabbisogno energetico soddisfatto localmente;

36) a invitare l'United nations framework convention on climate change e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la possibilità per tutti i cittadini e le organizzazioni della società civile di partecipare pienamente e liberamente alla Cop29 e a garantire che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

37) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

38) ad adottare iniziative per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00351) «Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a sostenere la rapida operatività del Fondo per le perdite e i danni stimolando la contribuzione degli altri paesi sviluppati;

2) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

3) a promuovere l'adozione di misure concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, sostenendo le iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

4) a sostenere una revisione urgente delle sovrattasse applicate dal Fondo monetario internazionale sui debiti scaduti, riducendo così il costo del servizio del debito per i Paesi più vulnerabili, con particolare riferimento ai Paesi africani;

5) a promuovere la creazione di politiche della domanda dei prodotti verdi mediante accordi globali internazionali di commercio intorno a standard rigorosi, sistemi di reporting comuni, paragonabili o interoperabili, anche affrontando le questioni di sovraccapacità, come nel caso della produzione dell'acciaio;

6) alla luce del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, a rafforzare la cooperazione regionale e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i Paesi che affacciano sul Mediterraneo, nell'ottica della transizione, utilizzando la promozione delle rinnovabili e l'innovazione tecnologica come volano per costruire nuovi sistemi industriali per economie concretamente resilienti, superando modelli protezionistici o misure unilaterali come il Carbon Border Adjustment Mechanism;

7) a farsi promotore di un dialogo tra le Parti per supportare l'elaborazione dei nationally determined contribution dei Paesi in via di sviluppo al fine di rinnovare gli impegni di mitigazione presi nell'Accordo di Parigi, in particolare, a sostenere la capacità dei Paesi in via di sviluppo attraverso approcci regionali, bilaterali e multilaterali, riferendo in Parlamento rispetto ai risultati di tali iniziative;

8) ad adottare iniziative volte ad assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace, Cdp e Invitalia affinché allineino le proprie politiche di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021;

9) ad adottare iniziative volte ad assicurare che Sace, Cdp e Invitalia portino a termine la concessione di garanzie per investimenti su progetti fossili, a partire da gennaio 2025 e avviino una consultazione pubblica per la definizione delle clausole di esclusione;

10) a integrare, in linea con gli obiettivi della politica estera italiana, la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo e con quanto delineato con il «Processo di Roma»;

11) ad adottare iniziative volte a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori interessati a livello politico-diplomatico, economico, finanziario e della cooperazione allo sviluppo affinché il nesso clima-pace-sicurezza sia compreso e integrato in piani, strategie e politiche verso il Mediterraneo, attivando un coordinamento operativo a livello interministeriale;

12) a collaborare, in ottica della Cop30 di Belém, con i partner mediterranei e africani per l'aggiornamento dei contributi determinati a livello nazionale (Nationally determined contributions – Ndcs), supportando la redazione e implementazione di piani nazionali in linea con l'obiettivo di 1.5 °C come leva diplomatica per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella regione;

13) ad adottare iniziative volte a considerare lo sviluppo di progetti di agro-energia del «Piano Mattei» (feedstock per la produzione di biocarburanti in Paesi africani) nel quadro della sostenibilità degli stessi, sia per quel che riguarda gli impatti sulle risorse scarse dei Paesi coinvolti (acqua, territorio, biodiversità), sia per quel che riguarda la competizione con lo sviluppo di filiere agroalimentari, anche nei contesti di sviluppo delle economie rurali;

14) ad adottare iniziative volte a garantire valutazioni indipendenti sull'impatto climatico dei progetti del «Piano Mattei», anche attraverso l'elaborazione di criteri di valutazione comparativi per investimenti in progetti alternativi, come l'agrivoltaico, che tengano in considerazione il fabbisogno energetico soddisfatto localmente;

15) a invitare l'United nations framework convention on climate change e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la possibilità per tutti i cittadini e le organizzazioni della società civile di partecipare pienamente e liberamente alla Cop29 e a garantire che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

16) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

17) ad adottare iniziative per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00351)(Testo modificato nel corso della seduta) «Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'ultimo rapporto dell'Unep (Un Environment Programme) «Emissione gap report 2024» lancia l'ennesimo allarme:

     a) è ancora tecnicamente possibile raggiungere l'obiettivo di rimanere al di sotto della soglia critica di aumento delle temperature medie globali di 1,5°C entro la fine del secolo, ma solo a fronte di una massiccia mobilitazione globale guidata dai Paesi del G20 per ridurre tutte le emissioni di gas serra, a partire da oggi;

     b) continuare con le attuali politiche porterà ad un aumento catastrofico della temperatura fino a 3,1°C;

     c) gli attuali impegni per il 2030 non sono rispettati e, anche se lo fossero, sono insufficienti e l'aumento della temperatura sarebbe limitato solo a 2,6-2,8°C;

    2) bisogna quindi agire e, soprattutto, agire in fretta. Il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità, gli ecosistemi e la biodiversità, così pure per la pace, la sicurezza e le economie. Ne sono testimonianza l'incremento esponenziale in intensità e frequenza di eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, come le ondate di calore, gli incendi, la siccità e le alluvioni;

    3) è quindi molto importante il risultato raggiunto dall'Europa con l'approvazione della legge sul ripristino della natura che punta a ripristinare almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine dell'Unione europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050;

    4) ogni anno la conferenza delle parti (Cop) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United nations framework convention on climate change) si riunisce per determinare ambizioni e responsabilità in materia di clima, nonché per individuare e valutare le misure in materia di clima;

    5) nella precedente COP28 tenutasi a Dubai nel 2023 è stato raggiunto lo storico accordo del transitioning away – o uscita progressiva – dalle fonti fossili già a partire da questo decennio;

    6) si è di fronte quindi ad un periodo storico cruciale per affrontare con determinazione la transizione verde dell'economia globale, che dovrà essere in linea con gli obiettivi dell'1,5° C e, contestualmente, giusta e inclusiva. Non agire significherebbe avere dei costi di gran lunga superiori rispetto ad una transizione giusta e ordinata;

    7) l'attuale situazione internazionale, con la presenza di conflitti armati in molte parti del mondo, oltre a causare immensa sofferenza, mina la fiducia reciproca tra le nazioni e ostacola anche la cooperazione globale necessaria per affrontare efficacemente la crisi climatica, rischiando di compromettere la possibilità di raggiungere accordi significativi e di attuare soluzioni condivise concrete al problema;

    8) la prossima Cop29 di Baku (Azerbaijan) avrà come obiettivo principale di finanza per il clima quello di negoziare un nuovo obiettivo collettivo quantificato (Ncqg) dopo il 2025 e rafforzare l'ambizione, facendo in modo che tutte le parti si impegnino a favore di piani nazionali ambiziosi e della trasparenza, anche attraverso la finalizzazione del primo quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza;

    9) in sintesi, Cop29 si propone di essere un punto di svolta nelle politiche climatiche globali, con l'obiettivo di accelerare l'azione climatica attraverso ambiziosi piani nazionali, l'eliminazione del carbone, la promozione delle energie rinnovabili e il rafforzamento delle strategie di adattamento;

    10) un ruolo importante sull'agenda climatica della Cop29, come sempre, lo avrà l'Unione europea, il cui approccio è caratterizzato da un impegno per un'ambiziosa azione per il clima, solidarietà finanziaria e solida cooperazione internazionale;

    11) per tale motivo va sostenuto e rafforzato il Green deal che rappresenta una sfida dell'oggi che guarda al futuro, senza lasciare indietro nessuno;

    12) in vista della preparazione della Cop29 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea, in cui si evidenziano le opportunità che un'azione ambiziosa per il clima offre per il pianeta, l'economia globale e le persone e l'importanza di garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno, verso economie e società sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e climaticamente neutre;

    13) in particolare, il Consiglio chiede di conseguire un risultato ambizioso ed equilibrato alla Cop29 in modo da: mantenere raggiungibile l'obiettivo relativo alla temperatura di 1,5°C, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; progredire tutti verso una resilienza a lungo termine; concordare un nuovo obiettivo collettivo quantificato che sia efficace, realizzabile e ambizioso;

    14) in particolare, il Consiglio:

     a) sottolinea l'importanza di concordare un nuovo obiettivo collettivo quantificato (Ncqg) in materia di finanziamenti per il clima che sia realizzabile e adatto allo scopo, sottolineando che i finanziamenti pubblici non possono garantire da soli i livelli di finanziamento necessari per conseguire un'economia globale climaticamente neutra e resiliente e che gli investimenti privati dovranno fornire la maggior parte dei necessari investimenti nella transizione verde;

     b) sottolinea che il prossimo ciclo di contributi determinati a livello nazionale da presentare nel 2025 deve riflettere la progressione e il massimo livello di ambizione possibile, in linea con gli esiti del bilancio globale della Cop del 2023 e che tali contributi dovrebbero includere obiettivi di riduzione assoluti in tutti i settori dell'economia per tutte le emissioni di gas a effetto serra;

     c) sottolinea l'importanza di aumentare con urgenza l'ambizione e l'attuazione in materia di mitigazione in questo decennio critico. Invita inoltre tutte le parti a compiere maggiori sforzi per integrare e includere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza agli stessi nelle politiche pertinenti esistenti. Ribadisce l'invito ad abbandonare gradualmente i combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico, così da conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, d'accordo con i dati scientifici;

    15) il 21 ottobre 2024 la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo, ha approvato una risoluzione con gli impegni richiesti in vista della Cop29;

    16) nel testo si chiede che i Paesi coinvolti lavorino in particolare su due punti: un nuovo obiettivo collettivo sui finanziamenti climatici post-2025, che sia equo, basato sul principio «chi inquina paga» e finanziato attraverso risorse pubbliche, private e innovative; l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e dei relativi sussidi, con la redistribuzione delle risorse verso azioni per il clima, in linea con gli impegni presi alla Cop28, sottolineando come l'eliminazione graduale dei combustibili fossili non sia solo necessaria, ma anche tecnologicamente fattibile. Un altro obiettivo chiave della risoluzione riguarda l'adozione di meccanismi di tariffazione del carbonio a livello globale. A tal proposito la risoluzione sottolinea che la copertura attuale, pari solo al 24 per cento delle emissioni globali, è insufficiente per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e, per questo motivo, il Parlamento esorta la Commissione europea a promuovere l'adozione o il miglioramento di tali meccanismi in altri Paesi, ispirandosi a iniziative europee come il sistema di scambio di quote di emissioni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

    17) la risoluzione sarà sottoposta al voto della plenaria del Parlamento europeo durante la sessione del 13-14 novembre 2024;

    18) gli impatti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici sulla salute umana sono sempre più evidenti. In tale contesto, le aree urbane sono particolarmente a rischio, a causa della densità di popolazione e della loro specificità in termini di infrastrutture, attività e distribuzione geografica. Se si considera che più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane e si stima che questa percentuale aumenterà fino a oltre il 60 per cento entro il 2050, è evidente che le città rappresentano i luoghi simbolo delle sfide di mitigazione, adattamento e protezione delle fragilità. Occorrono quindi strategie di adattamento al fine di anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni;

    19) la transizione energetica è indispensabile per permettere all'Italia di rispettare gli impegni europei ed internazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dipende essenzialmente dalla nostra capacità di decarbonizzare e di ridurre i nostri consumi energetici. La decarbonizzazione della nostra economia, a sua volta, passa necessariamente attraverso lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili che, assieme all'efficienza energetica, sono uno dei pilastri su cui si basa la strategia europea 2050;

    20) le tecnologie per le fonti rinnovabili attualmente dipendono in larga parte dall'utilizzo di materie prime che l'Unione europea classifica come critiche, ovvero dall'elevata importanza economica e la cui produzione è concentrata in un numero limitato di Paesi, da cui essenzialmente dipende il commercio mondiale di questi elementi;

    21) l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni e risulta, quindi, esposta ad elevati rischi della catena di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;

    22) la Cina è di gran lunga il principale produttore al mondo di terre rare, con il 60 per cento del totale, seguita dagli Stati Uniti, che hanno circa il 12 per cento, ma ciò di cui bisogna tenere conto quando si parla di geografia delle materie prime non è soltanto la localizzazione dei giacimenti e delle miniere, ma anche la proprietà di queste miniere o comunque i diritti di sfruttamento, nonché ovviamente il luogo in cui questo materiale viene poi trasformato per essere utilizzato dall'industria;

    23) occorrerebbe che le relazioni fra i Paesi produttori e i Paesi di estrazione di questi minerali rientrassero in un modello di cooperazione equa, attenta al rispetto delle norme ambientali e del diritto del lavoro;

    24) l'Italia e l'Europa dovrebbero farsi promotrici di una politica di investimenti esteri in estrazione e raffinazione, capace di distaccarsi dai modelli predatori che hanno tradizionalmente caratterizzato le relazioni tra Nord e Sud globali facendosi portatori attivi dei propri valori fondanti e rifiutando il paradigma estrattivista tipico dei secoli scorsi;

    25) nel 2023 è diventato obbligatorio per i delegati accreditati alla Cop28 dichiarare chi rappresentano. Questo dato, ottenuto grazie alle pressioni della società civile e in particolare alla campagna «Kick big polluters out», ha rivelato la presenza di molti lobbisti dei combustibili fossili «in incognito». Prima di questo obbligo si stimava la presenza di 503 lobbisti (alla Cop26) e di 636 (alla Cop27). Alla Cop28 a Dubai i lobbisti dei combustibili fossili registrati sono stati 2.456, superando in numero quasi tutte le singole delegazioni nazionali;

    26) la Cop29 rappresenta una fondamentale opportunità per affrontare le sfide globali legate al cambiamento climatico e promuovere la cooperazione internazionale, ma deve anche essere un'occasione per ribadire e riaffermare, quali necessari presupposti, i principi del rispetto dei diritti umani da parte di tutti gli attori coinvolti;

    27) numerosi prigionieri politici, tra cui giornalisti, attivisti e accademici, come, tra gli altri, Gubad Ibadoghlu, accademico della London school of economics, sono attualmente detenuti in Azerbaigian per motivi politici, spesso sottoposti a torture e a trattamenti inumani;

    28) al fine di garantire che l'esito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Baku (Cop29) faccia avanzare in modo sostanziale l'agenda in termini di attenuazione, adattamento, finanziamento, perdite e danni,

impegna il Governo:

1) a sostenere la definizione di un nuovo ambizioso obiettivo collettivo quantificato (Ncqg) sui finanziamenti per il clima, allineato all'obiettivo dell'1,5°C, con la finalità di mobilitare risorse sostanziali per sostenere i Paesi in via di sviluppo (Pvs), ipotizzando lo stanziamento fino a mille miliardi di dollari statunitensi all'anno, e che preveda una parte significativa di sovvenzioni e finanziamenti agevolati per la mitigazione, l'adattamento e le perdite e i danni;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire l'operatività dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, riguardante i mercati internazionali del carbonio, al fine di creare meccanismi efficaci di scambio del carbonio e mobilitare maggiori investimenti per la mitigazione del clima;

3) in linea con i risultati del Global Stocktake condotto alla Cop28 di Dubai, a svolgere una valutazione critica dei progressi fatti e quelli ancora da fare, stabilendo nuovi percorsi per incrementare i contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions, Ndc) al fine di allinearli all'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a confermare l'impegno a contribuire al secondo periodo di rifinanziamento del Fondo verde per il clima (Green Climate Fund) raddoppiando il precedente contributo pari a 600 milioni di euro;

5) a promuovere iniziative per rendere operativo il fondo di perdite e danni, istituito durante la Cop27, garantendo la trasparenza e il coinvolgimento delle varie parti, e per stabilire altresì meccanismi atti ad assicurare il reperimento di risorse per l'alimentazione del fondo che siano nuove e aggiuntive rispetto ai finanziamenti per il clima e lo sviluppo già esistenti;

6) a sostenere l'obiettivo di triplicare a livello globale la capacità di energia rinnovabile installata e raddoppiare il taglio dei consumi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;

7) ad adottare iniziative di competenza volte a fornire un chiaro mandato alle società partecipate controllate dallo Stato ad allineare i propri piani di sviluppo all'obiettivo dell'1,5°C in linea con le raccomandazioni sviluppate dal Gruppo di esperti di alto livello nel rapporto «Integrity Matters: Net Zero commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions» su mandato del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presentate alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto;

8) ad adottare iniziative volte a costruire una chiara strategia, coerente con gli accordi sottoscritti con la Cop28 di Dubai, per porre fine ai sussidi e ai finanziamenti per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione e per i lavoratori e le comunità colpite. Promuovere tale percorso anche a livello internazionale attraverso l'implementazione dell'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c) dell'Accordo di Parigi;

9) a promuovere un approccio inclusivo verso la neutralità climatica, garantendo il coinvolgimento della società civile e la trasparenza nelle politiche ambientali, poiché è necessario un impegno condiviso per la riduzione delle emissioni e per l'adozione di pratiche sostenibili;

10) a sostenere iniziative finalizzate a garantire che i finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici siano equamente distribuiti, con particolare riguardo verso i Paesi in via di sviluppo e a garantire, inoltre, che i negoziati internazionali si traducano in impegni finanziari solidi e in iniziative concrete per sostenere l'adattamento globale;

11) ad adottare ogni iniziativa utile affinché gli impegni siano tradotti in azioni e politiche concrete per proseguire nell'attuazione del transitioning away dai combustibili fossili, garantendo che la loro eliminazione graduale sia effettuata attraverso transizioni giuste incentrate sulle persone. In tal senso si ritiene importante promuovere lo sviluppo di un approccio sistemico ai piani di transizione, che integri i piani pubblici nazionali con quelli dei settori privati (inclusi il settore finanziario e le imprese) e delle istituzioni pubbliche come le banche centrali, in piena applicazione dell'obiettivo 17 degli SDG's dell'Agenda2030;

12) a promuovere l'adozione di un approccio trasversale in relazione alla trattazione dei vari temi specifici che affronti non solo le questioni ambientali, ma anche quelle sociali ed economiche al fine di promuovere una giusta transizione (just transition), volta a garantire che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sia equa, inclusiva e sostenibile per tutti i segmenti della società al fine di aumentare l'accettabilità delle politiche climatiche, facilitando l'adozione di misure più ambiziose per la mitigazione e l'adattamento, e promuovere la coesione sociale, riducendo il rischio di conflitti e resistenze che potrebbero ostacolare gli sforzi climatici;

13) ad adottare iniziative volte a sostenere l'adozione di un modello multilaterale di governance del settore minerario che, in un'ottica di equità, garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti di materiali critici mediante la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale delle regioni di estrazione e di lavorazione dei minerali;

14) a invitare l'Unfccc (United nations framework convention on climate change) e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la piena e libera partecipazione alla Cop29 dei cittadini e delle organizzazioni della società civile e ad assicurare che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari e opposti agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

15) in questo quadro, e quale presupposto per assicurare le condizioni più idonee di dialogo e di libera partecipazione, a sostenere nelle sedi bilaterali con il Governo azero, nonché con gli altri partner europei e internazionali, ogni iniziativa volta a pervenire all'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici, sindacalisti e attivisti della società civile e garantire per loro le prerogative del giusto processo e della detenzione in linea con i principi del diritto internazionale e dei diritti umani;

16) a promuovere l'adozione di politiche concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, sostenendo, tra le altre, iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi in via di sviluppo che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

17) ad adottare iniziative volte ad accelerare l'operatività del Fondo italiano per il clima incrementandone le risorse e stabilendo altresì criteri trasparenti e verificabili per l'assegnazione dei relativi finanziamenti, al fine di garantire l'efficacia nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e una ripartizione equilibrata dei finanziamenti del Fondo tra le attività di mitigazione e adattamento. Si ritiene importante, inoltre, aumentare la quota di sovvenzioni nell'ambito del Fondo italiano per il clima, finalizzate a facilitare gli interventi in contesti fragili o in conflitto che sono particolarmente vulnerabili agli shock e agli impatti climatici;

18) ad adottare iniziative volte ad aumentare la quota di Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) dallo 0,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2022 allo 0,5 per cento nel 2025, per arrivare all'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2030, allineando le azioni della cooperazione allo sviluppo;

19) a sostenere iniziative finalizzate a garantire una risposta concreta alle sfide interconnesse del degrado e consumo del suolo, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, attraverso il protagonismo attivo delle imprese agricole di qualità e multifunzionali, decisive per garantire un presidio del territorio soprattutto nelle aree interne e marginali;

20) a promuovere politiche di contrasto alla desertificazione, e alla siccità, attraverso interventi proattivi di rinaturazione, di promozione della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, nonché attraverso il potenziamento e la nuova realizzazione di sistemi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua nelle aree agricole mediante piccoli e medi invasi, privilegiando le «nature based solutions», potenziando gli investimenti sui sistemi di risparmio irriguo e sulla ricerca di colture meno idroesigenti e resilienti;

21) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena attuazione alla legge sul ripristino della natura (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869), individuando nel dettaglio strumenti adeguati, inclusi quelli finanziari, per raggiungere gli obiettivi;

22) a sostenere la ricerca e l'innovazione per ridurre l'impatto ambientale delle aziende zootecniche garantendone la sostenibilità economica e sociale, valorizzando lo sviluppo degli allevamenti bradi e semibradi, salvaguardando le produzioni e la sicurezza alimentare dei cittadini;

23) a promuovere iniziative di competenza che prevedano politiche di conservazione e la creazione di aree protette, il ripristino degli ecosistemi e la loro protezione sia a livello nazionale, sia internazionale; agli obiettivi climatici;

24) ad adottare iniziative volte ad allineare il Piano nazionale energia e clima (Pniec) con i risultati del Global Stocktake e al rinnovato contributo nazionale determinato (Ndc) dell'Unione europea in corso di elaborazione affinché entrambi consentano all'Italia e all'Unione europea di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 per cento al 2040 rispetto al 1990 come da comunicazione della Commissione Europea del febbraio 2024;

25) a rafforzare la cooperazione regionale nel Mediterraneo e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i relativi Paesi nell'ottica della transizione;

26) ad adottare iniziative normative volte a prevedere la riduzione, in tempi rapidi e certi, fino alla progressiva eliminazione, dei sussidi per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione per i lavoratori e le comunità colpite;

27) ad adottare iniziative volte a perseguire l'obiettivo di una riduzione del 75 per cento delle emissioni globali di metano da combustibili fossili come da impegno G7, in primis, riducendo l'intensità delle emissioni di metano delle operazioni petrolifere e del gas entro il 2030, attraverso lo sviluppo di una metodologia solida e l'uso di dati di misura, e la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e gas;

28) ad adottare iniziative volte a integrare la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo;

29) ad adottare iniziative, nell'ambito del Piano Mattei, volte a garantire valutazioni indipendenti sull'impatto climatico dei progetti, anche attraverso l'elaborazione di criteri di valutazione comparativi per investimenti in progetti alternativi, a sostenere iniziative e investimenti nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nei Paesi africani e nell'elettrificazione dei consumi energetici come base per uno sviluppo locale sostenibile e di lungo periodo e a prevedere per ogni progetto una valutazione di impatto ex ante ed ex post, nonché una chiara richiesta di impegno per le imprese italiane che parteciperanno al rigoroso rispetto della direttiva dell'Unione europea sulla due diligence (Csddd) in riferimento all'impatto sociale e ambientale delle iniziative da esse poste in essere. Si ritiene fondamentale, in tal senso, assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace, Cdp e Invitalia affinché allineino le proprie politiche di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021;

30) a sostenere iniziative concrete di adattamento ai cambiamenti climatici nelle città, che rendano le relative infrastrutture più resilienti, che intervengano per promuovere la mobilità sostenibile e che investano nelle aree verdi, utili non soltanto a gestire le inondazioni, ma anche per ridurre l'effetto delle cosiddette isole di calore urbane;

31) a promuovere percorsi di formazione delle nuove generazioni in grado di costruire consapevolezza sulla complessità dei cambiamenti climatici, sull'interpretazione dei dati e sulla necessità di costruire e realizzare possibili scenari risolutivi;

32) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

33) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00352)(Nuova formulazione) «Braga, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Forattini, Quartapelle Procopio».


   La Camera

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire l'operatività dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, riguardante i mercati internazionali del carbonio, al fine di creare meccanismi efficaci di scambio del carbonio e mobilitare maggiori investimenti per la mitigazione del clima;

2) in linea con i risultati del Global Stocktake condotto alla Cop28 di Dubai, a svolgere una valutazione critica dei progressi fatti e quelli ancora da fare, stabilendo nuovi percorsi per incrementare i contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions, Ndc) al fine di allinearli all'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C;

3) a sostenere l'obiettivo di triplicare a livello globale la capacità di energia rinnovabile installata e raddoppiare il taglio dei consumi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a fornire un chiaro mandato alle società partecipate controllate dallo Stato ad allineare i propri piani di sviluppo all'obiettivo dell'1,5°C in linea con le raccomandazioni sviluppate dal Gruppo di esperti di alto livello nel rapporto «Integrity Matters: Net Zero commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions» su mandato del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presentate alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto;

5) ad adottare iniziative volte a costruire una chiara strategia, coerente con gli accordi sottoscritti con la Cop28 di Dubai, per porre fine ai sussidi e ai finanziamenti per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione e per i lavoratori e le comunità colpite. Promuovere tale percorso anche a livello internazionale attraverso l'implementazione dell'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c) dell'Accordo di Parigi;

6) a promuovere un approccio inclusivo verso la neutralità climatica, garantendo il coinvolgimento della società civile e la trasparenza nelle politiche ambientali, poiché è necessario un impegno condiviso per la riduzione delle emissioni e per l'adozione di pratiche sostenibili;

7) a promuovere l'adozione di un approccio trasversale in relazione alla trattazione dei vari temi specifici che affronti non solo le questioni ambientali, ma anche quelle sociali ed economiche al fine di promuovere una giusta transizione (just transition), volta a garantire che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sia equa, inclusiva e sostenibile per tutti i segmenti della società al fine di aumentare l'accettabilità delle politiche climatiche, facilitando l'adozione di misure più ambiziose per la mitigazione e l'adattamento, e promuovere la coesione sociale, riducendo il rischio di conflitti e resistenze che potrebbero ostacolare gli sforzi climatici;

8) ad adottare iniziative volte a sostenere l'adozione di un modello multilaterale di governance del settore minerario che, in un'ottica di equità, garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti di materiali critici mediante la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale delle regioni di estrazione e di lavorazione dei minerali;

9) a invitare l'Unfccc (United nations framework convention on climate change) e le autorità della Repubblica dell'Azerbaigian a garantire la piena e libera partecipazione alla Cop29 dei cittadini e delle organizzazioni della società civile e ad assicurare che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari e opposti agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

10) a promuovere l'adozione di politiche concrete per affrontare la crisi del debito e favorire la sostenibilità debitoria nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, sostenendo, tra le altre, iniziative per l'introduzione di sospensioni temporanee dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi in via di sviluppo che ne fanno richiesta, di procedure più trasparenti, rapide e prevedibili e di criteri di eleggibilità per il credito più flessibili;

11) a sostenere iniziative finalizzate a garantire una risposta concreta alle sfide interconnesse del degrado e consumo del suolo, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, attraverso il protagonismo attivo delle imprese agricole di qualità e multifunzionali, decisive per garantire un presidio del territorio soprattutto nelle aree interne e marginali;

12) a promuovere politiche di contrasto alla desertificazione, e alla siccità, attraverso interventi proattivi di rinaturazione, di promozione della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, nonché attraverso il potenziamento e la nuova realizzazione di sistemi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua nelle aree agricole mediante piccoli e medi invasi, privilegiando le «nature based solutions», potenziando gli investimenti sui sistemi di risparmio irriguo e sulla ricerca di colture meno idroesigenti e resilienti;

13) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena attuazione alla legge sul ripristino della natura (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869), individuando nel dettaglio strumenti adeguati, inclusi quelli finanziari, per raggiungere gli obiettivi;

14) a sostenere la ricerca e l'innovazione per ridurre l'impatto ambientale delle aziende zootecniche garantendone la sostenibilità economica e sociale, valorizzando lo sviluppo degli allevamenti bradi e semibradi, salvaguardando le produzioni e la sicurezza alimentare dei cittadini;

15) a rafforzare la cooperazione regionale nel Mediterraneo e promuovere accordi che siano in grado di ridisegnare gli equilibri reciproci e le interdipendenze tra i relativi Paesi nell'ottica della transizione;

16) ad adottare iniziative normative volte a prevedere la riduzione, in tempi rapidi e certi, fino alla progressiva eliminazione, dei sussidi per i combustibili fossili e stabilire politiche per garantire una diversificazione economica e una giusta transizione per i lavoratori e le comunità colpite;

17) ad adottare iniziative volte a integrare la dimensione del clima nella strategia per la promozione di pace, sicurezza e stabilità nella regione del Mediterraneo;

18) a sostenere iniziative concrete di adattamento ai cambiamenti climatici nelle città, che rendano le relative infrastrutture più resilienti, che intervengano per promuovere la mobilità sostenibile e che investano nelle aree verdi, utili non soltanto a gestire le inondazioni, ma anche per ridurre l'effetto delle cosiddette isole di calore urbane;

19) a promuovere percorsi di formazione delle nuove generazioni in grado di costruire consapevolezza sulla complessità dei cambiamenti climatici, sull'interpretazione dei dati e sulla necessità di costruire e realizzare possibili scenari risolutivi;

20) ad adottare iniziative di competenza volte a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop29 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

21) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00352)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Ferrari, Morassut, Forattini, Quartapelle Procopio».


   La Camera,

   premesso che:

    1) dall'11 al 22 novembre 2024 si terrà a Baku la 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop29). Le priorità della Cop29 di Baku verteranno su specifici temi di finanza climatica, tra cui:

     a) la definizione di nuovi obiettivi collettivi misurabili (New collective quantified goals) che identifichino in modo oggettivo i finanziamenti che i Paesi sviluppati dovranno stanziare a favore dei Paesi in via di sviluppo per la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché le risorse destinate al Fondo per il ristoro delle perdite e dei danni causati in quei Paesi dai cambiamenti climatici;

     b) la creazione di mercati del carbonio più efficaci capaci di indirizzare i finanziamenti verso progetti di energia a basse emissioni impedendo pratiche di greenwashing;

     c) lo sviluppo e l'implementazione dei piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici già in atto;

    2) dopo 28 anni di Conferenze tra le parti, da Cop1, che si tenne a Berlino nel 1995 con soli 84 Paesi partecipati, a Cop28, dove i Paesi sono stati 197, tutto si può dire tranne che esse siano state efficaci; limitandoci alle sole emissioni di CO2 da combustibili fossili e industria, oggi la quantità emessa nel mondo è circa il 60 per cento in più del 1995 e le emissioni cumulate negli ultimi 29 anni hanno praticamente raggiunto quelle cumulate dal 1850 al 1995;

    3) si può argomentare che senza le 28 dichiarazioni finali faticosamente messe insieme alla fine di ogni Cop i risultati sarebbero stati peggiori, ma qualche ulteriore numero aiuta a farsi un'idea più precisa: l'Unione Europea, che sin dalla prima Cop si è autoassegnata il ruolo di apripista, di esempio per il resto del mondo e per questo ha varato in questi 28 anni una serie molto lunga di direttive e regolamenti per abbattere le emissioni, ha effettivamente ridotto quelle di CO2 da 3,6 a 2,8 miliardi di tonnellate/anno, 800 milioni di tonnellate/anno in meno; ma purtroppo non l'hanno seguita nemmeno gli altri Paesi sviluppati più virtuosi: meno 190 milioni di tonnellate/anno il Giappone, meno 40 milioni di tonnellate/anno gli Stati Uniti. Non parliamo poi di Cina e India, che da sole, oggi emettono 11 miliardi di tonnellate/anno in più rispetto al 1995;

    4) così, mentre l'Unione europea faticosamente tagliava 800 milioni di tonnellate/anno, il resto del mondo le incrementava di ben 15 miliardi di tonnellate/anno, vanificando ogni sforzo europeo, con il risultato che oggi le emissioni di CO2 dell'Unione europea sono circa il 9 per cento del totale mondiale e quelle di tutti i gas serra appena il 6 per cento (quelle dell'Italia 0,9 e 0,65 per cento, rispettivamente);

    5) i numeri sopra riportati impongono una profonda riflessione, soprattutto sulle scelte tecnologiche che l'Unione europea ha fatto in questi anni, volendo indicare la strada, che di fatto nessuno ha seguito veramente, evidentemente perché la «ricetta tecnologica» proposta dagli autoproclamati apripista semplicemente non funziona; e la ragione principale è che i Paesi in via di sviluppo fanno un uso smodato dei combustibili fossili peggiori, scelta dal loro punto di vista inevitabile, in ragione dei bassi costi;

    6) nel 2023, l'82 per cento del fabbisogno energetico mondiale è stato coperto da combustibili fossili, una quota maggiore di quella dei Paesi Ocse (77 per cento) e ancor più dell'Unione europea (70 per cento). Ma le cose peggiorano ulteriormente se guardiamo quali combustibili: in India e Cina (insieme fanno il 36 per cento della popolazione mondiale) il 55 per cento del fabbisogno energetico è stato coperto da carbone (il peggior combustibile per emissioni di CO2), il doppio della media mondiale e il quadruplo della media dei Paesi Ocse e dell'Unione Europea (pur con qualche eccezione). In valore assoluto India e Cina usano oggi i due terzi del carbone che si consuma nel mondo; e lo usano, oltre che nell'industria pesante, soprattutto per generare energia elettrica (61 per cento in Cina, 75 per cento in India);

    7) è certamente una buona notizia che da eolico e solare Cina e India generino rispettivamente il 13 e il 9 per cento dell'energia elettrica, ma pensare di sostituire simili quantità di carbone, una fonte continua e modulabile ancorché estremamente inquinante, solo con rinnovabili variabili (solare ed eolico) necessariamente associate a sistemi di accumulo di breve e lungo periodo, modello proposto dall'Unione europea per 28 anni, non è evidentemente una soluzione economicamente e socialmente sostenibile a livello globale. Tant'è vero che nel 2023, pur in presenza di ingenti livelli di nuova capacità solare ed eolica installate in India e Cina, l'incremento di generazione elettrica da fossili, rispetto il 2022 è stata quattro volte superiore all'incremento di generazione da rinnovabili;

    8) al vettore elettrico bisogna riservare un occhio davvero di riguardo, dal momento che tutti gli scenari a zero emissioni implicano una forte elettrificazione degli usi finali, dai trasporti alla produzione di calore e l'ulteriore impiego di energia elettrica per la produzione di idrogeno da destinare agli usi difficilmente elettrificabili. E questo farà accrescerà enormemente la domanda elettrica;

    9) in occasione della 28ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) di Dubai, le parti hanno conseguito diversi risultati importanti e anche riconosciuto fallimenti altrettanto importanti:

     a) dopo l'Accordo di Parigi, i progressi verso gli obiettivi indicati sono largamente inferiori alle traiettorie previste; evidenza che deve far riflettere sulle tecnologie e gli strumenti sostenuti e spinti nelle varie Conferenze tra le parti. Alla luce di questo, le Parti si sono impegnate ad aumentare gli sforzi per la riduzione dell'uso del carbone e dei fossili in generale, a triplicare la potenza rinnovabile installata e a raddoppiare gli incrementi di efficienza energetica su scala globale. E sin qui nulla di nuovo;

     b) la vera novità è che per la prima volta le parti abbiano adottato in modo esplicito un approccio tecnologicamente neutro, laddove nelle conclusioni è scritto che le Parti si impegnano ad: «accelerare la diffusione di tecnologie low-carbon, incluse, tra l'altro, le rinnovabili, il nucleare, la cattura, riuso e/o sequestro della CO2 e la produzione di idrogeno low-carbon»;

    10) spiace che l'Italia alla Cop28 non abbia sottoscritto la dichiarazione a favore del nucleare presentata da 22 Paesi: Stati Uniti, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Ghana, Ungheria, Giappone, Repubblica di Corea, Moldavia, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, motivando la decisione con il fatto che oggi l'Italia non produce energia nucleare, dal momento che non ne producono nemmeno 5 dei Paesi firmatari,

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte ad adempiere agli impegni sottoscritti, insieme agli altri Paesi sviluppati e in ottemperanza dell'Accordo di Parigi, aumentando i propri contributi finanziari all'Adaptation Fund;

2) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

3) a sostenere la creazione di un quadro regolatorio internazionale stabile per favorire gli investimenti privati in tutte le tecnologie idonee alla transizione energetica: rinnovabili, nucleare della migliore tecnologia disponibile e cattura, sequestro e riuso della CO2;

4) ad aderire a qualunque dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche in modo non unanime, a sostegno di un approccio tecnologicamente neutro alla transizione che favorisca lo sviluppo globale dell'energia nucleare, l'unica in grado di sostituire in modo efficace ed efficiente l'uso del carbone nella generazione di energia elettrica, insieme con le fonti rinnovabili.
(1-00357) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato».


   La Camera

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte ad adempiere agli impegni sottoscritti, insieme agli altri Paesi sviluppati e in ottemperanza dell'Accordo di Parigi, aumentando i propri contributi finanziari all'Adaptation Fund;

2) a supportare l'azione diplomatica verso l'attivazione di contributi finanziari per l'azione climatica globale anche da parte delle cosiddette economie emergenti, in linea con l'evoluzione dei bisogni e delle proprie capacità;

3) a sostenere la creazione di un quadro regolatorio internazionale stabile per favorire gli investimenti privati in tutte le tecnologie idonee alla transizione energetica: rinnovabili, nucleare della migliore tecnologia disponibile e cattura, sequestro e riuso della CO2.
(1-00357)(Testo modificato nel corso della seduta) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la 29a Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop29), che si terrà a Baku (Azerbaigian) dall'11 al 22 novembre 2024, dovrà considerare l'avanzamento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi siglato nel 2015 a seguito della 21a Conferenza delle Parti (Cop21) e ratificato dall'Italia con la legge n. 204 del 2016. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono Parti della Convenzione, che conta in totale 198 aderenti (197 Paesi più l'Unione europea);

    2) nell'Accordo di Parigi gli Stati sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), si sono impegnati in un'azione collettiva globale per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali, entro il 2100 e per indirizzare i flussi finanziari verso azioni coerenti con la riduzione delle emissioni di gas serra. Ulteriori azioni sono rivolte all'adattamento agli effetti del cambiamento climatico già esistenti;

    3) la situazione emersa durante la Cop 28 è stata riportata nel documento finale (decision – cma.5 Outcome of the first global stocktake), un primo «bilancio globale» in cui sono stati misurati i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi;

    4) detto bilancio ha evidenziato che, nonostante i progressi compiuti, le Parti non sono ancora collettivamente in linea sulla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi (Outcome of the first global stocktake). Situazione corroborata dal dato che il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, con 1,40 gradi al di sopra della media preindustriale tra il 1850 e il 1900 (Dichiarazioni degli scienziati europei di Copernicus e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm);

    5) nell'accordo raggiunto nella COP 28 è stata richiamata la necessità, individuata dalla scienza, di raggiungere il picco delle emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2025 e di lavorare per una loro riduzione del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019, raggiungendo l'azzeramento delle emissioni nette di biossido di carbonio entro il 2050;

    6) con riferimento alla mitigazione climatica la Cop 28 ha richiamato i Paesi a porre in essere politiche di allontanamento dalle fonti fossili dei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questa decade così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Le Parti si sono impegnate: a triplicare le fonti rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; a procedere nell'abbattimento delle emissioni e della cattura della CO2; a ridurre le emissioni di metano e del trasporto su strada; a procedere verso la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili. Inoltre, sempre nella dichiarazione finale della Cop 28, per la prima volta si fa riferimento esplicito all'accelerazione e alla diffusione di tecnologie low-carbon, incluso il nucleare. Sempre con riferimento agli impegni di mitigazione, entro febbraio 2025 ogni Paese dovrà presentare il proprio impegno determinato a livello (Ndcs-nationally determined contributions), che copra un orizzonte temporale dal 2030 fino al 2035 o al 2040;

    7) con riferimento all'adattamento climatico, entro il 2030 i Paesi sono chiamati a completare una propria valutazione sui rischi legati al clima, basata sugli impatti dei cambiamenti climatici, ad adottare piani di adattamento (national adaptation plans) chiari e trasparenti o altri strumenti di pianificazione che coprano un orizzonte temporale fino al 2035, nei quali si devono integrare ecosistemi, settori economici e comunità civili e realizzare progressi nell'attuazione dei processi di pianificazione nazionale, a stabilire un sistema di monitoraggio, valutazione e apprendimento (sotto obiettivi dimensionali dell'obiettivo globale di adattamento);

    8) dopo l'approvazione del primo Global stocktake ed in vista del prossimo round di Ndc, nella Cop 29 sarebbe particolarmente significativo riuscire a dare seguito a quanto deciso nel 2023 alla Cop 28 di Dubai. I temi correlati all'obiettivo di mitigazione dell'Accordo di Parigi, per i quali auspicabilmente potrebbe introdursi una discussione su un potenziale seguito del Global stocktake sono i seguenti:

     a) programma di lavoro sulla mitigazione avviato alla Cop 27, con lo scopo di favorire lo scambio di idee e informazioni su temi strategici con la finalità di stimolare un aumento dell'ambizione delle politiche di mitigazione. Gli eventi di attuazione del programma di lavoro (Global dialogue e Investment focused event) nel 2024 hanno trattato il tema delle città e dei sistemi urbani;

     b) programma di lavoro sulla transizione giusta, per favorire lo scambio di esperienze di implementazione della transizione giusta alle politiche nazionali. Il Global stocktake più volte richiama la transizione giusta, esigendo che tutti i programmi di lavoro debbano integrarne i risultati; per quanto riguarda i temi correlati all'adattamento, il quadro di riferimento sull'obiettivo globale di adattamento adottato alla Cop 28 è stato un importante passo avanti nello sviluppo di obiettivi tematici e dimensionali indirizzati a guidare il raggiungimento degli obiettivi globali. Occorre favorire uno slancio per consentire una maggiore azione sull'adattamento, promuovendo in modo significativo la cooperazione globale e il progresso verso un futuro più resiliente. È di estrema importanza far avanzare questo processo alla Cop 29. Nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi trent'anni, l'adattamento rimane secondario e sotto finanziato e si prevede che il divario tra le esigenze e il sostegno crescerà;

    9) con riferimento all'adattamento il negoziato preparatorio della Cop 29 a livello tecnico ha riguardato i seguenti filoni:

     a) Global goal on adaptation: il programma di lavoro biennale sugli indicatori adottato alla Cop 28 è indirizzato a misurare il progresso verso ii raggiungimento degli obiettivi tematici e dimensionali e prevede la realizzazione di una compilazione degli indicatori esistenti e, se necessario, lo sviluppo di ulteriori identificati o di elementi quantitativi. Gli esiti prodotti potranno contribuire inoltre al miglioramento dei sistemi nazionali di monitoraggio, valutazione, apprendimento, rendicontazione e all'esame del progresso globale delle azioni di adattamento che informeranno i futuri Global stocktake, in linea col mandato dell'articolo 7.14 dell'Accordo di Parigi. Alla Cop 29 ci si attende la formulazione di raccomandazioni basate su questo lavoro tecnico;

     b) National adaptationplans: i piani di adattamento nazionali costituiscono strumenti importanti per il raggiungimento dell'Obiettivo globale sull'adattamento (Gga). La valutazione dei piani nazionali di adattamento e i rapporti sullo stato di avanzamento del Comitato di adattamento permettono di fornire input rilevanti per i successivi Global stocktake;

     c) di estrema importanza anche l'emanazione di rapporti e linee guida da parte del Comitato di adattamento, utili ai fini dell'attuazione del quadro per la resilienza climatica globale, destinati a supportare le Parti, in particolare i Paesi in via di sviluppo, nell'implementazione dei piani nazionali di adattamento, oltre a produrre costantemente dati aggiornati sul progresso delle azioni di adattamento, tramite la piattaforma interattiva contenente i profili dei Paesi (country profile);

    10) per quanto riguarda il meccanismo di supporto ai Paesi in via di sviluppo per rispondere al Loss and damage (Perdite e danni), correlato agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, è necessario ampliare i progressi raggiunti negli ultimi anni dalla Cop 27 e dalla Cop 28, che hanno stabilito le nuove modalità di interventi finanziari e implementato il Fondo per rispondere alle Perdite e danni (FrLd). A Dubai sono stati annunciati nuovi fondi, per un totale di 792 milioni di dollari, compresi 660 milioni di dollari circa al fondo, tra cui i 100 milioni di euro annunciati come contributo italiano, che rendono l'Italia il principale Paese donatore del fondo;

    11) per quanto riguarda il mandato per un nuovo obiettivo finanziario si prevede che questo impegno sia collettivo e oggetto di uno «sforzo globale», ai sensi dell'articolo 9.3 dell'Accordo di Parigi. Al centro di questo dibattito deve porsi la questione delle responsabilità e delle capacità di contribuzione a tale sforzo, nel contesto delle rispettive capacità economiche;

    12) a Dubai è emersa la constatazione che il sistema finanziario globale non è ancora adeguatamente impegnato nel sostegno alla transizione verso un sistema economico climaticamente neutro. Non sono sufficientemente coinvolte le banche multilaterali di sviluppo, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti nel contribuire agli accordi di finanziamento per la transizione;

    13) il Consiglio dell'Unione europea ha approvato nelle sedute dell'8 e del 17 ottobre 2024 le conclusioni che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea per la 29a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 29). In tali atti il Consiglio sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono impegnati a favore dell'attuale obiettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare collettivamente finanziamenti per il clima pari a 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono il principale erogatore di fondi pubblici internazionali destinati alla lotta ai cambiamenti climatici e, dal 2013, hanno più che raddoppiato il loro contributo ai finanziamenti per il clima a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Nel 2022 hanno fornito risorse a questo scopo per 28,6 miliardi di euro e 7,2 miliardi di euro di finanza privata mobilitata dall'intervento pubblico;

    14) il Consiglio ha chiesto agli Stati membri il massimo livello di ambizione nell'allineare le proprie politiche gli obiettivi stabiliti nei Ndcs in corso di redazione, basati sugli impegni formalmente adottati, e di rendere coerenti i piani nazionali con gli impegni dichiarati nelle Cop, evidenziando come «strategica» l'attuazione del pacchetto «Fit for 55»;

    15) più in generale l'Unione europea ha manifestato alla Presidenza della Cop 29 la necessità di dare seguito al Global stocktakey impegnandosi a compiere ogni sforzo per conseguire un risultato al riguardo;

    16) a livello nazionale, lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi della Cop 28 è il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), la cui versione definitiva è stata trasmessa a giugno 2024 alla Commissione europea, e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnac). Tali documenti sono strumenti la cui dettagliata e precisa redazione sarà di fondamentale efficacia nel guidare l'Italia verso la decarbonizzazione. Afferiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi anche le risorse del Fondo per il clima (dotato di 4 miliardi di euro) e il «Piano Mattei» (dotato di 1 miliardo di euro);

    17) nelle relazioni con il Sud del mondo, l'Italia ha un ruolo di primo piano essendo uno dei principali attori economici in Africa. Oltre ai 100 milioni di euro per il nuovo fondo per rispondere al Loss and damage, l'Italia intende destinare una quota significativa del Fondo italiano per il clima verso il continente africano;

    18) intervenendo in sede di Cop 28, il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha sostenuto una posizione in base alla quale, posto che non è in discussione la volontà di uscire dalle fonti fossili, quel che va discusso sono le modalità per raggiungere questo obiettivo. La sostenibilità climatica-ecologica deve camminare assieme alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità economica. Su questo fronte è fondamentale lavorare molto di più sulla neutralità tecnologica;

    19) il programma dell'Unione europea «Fit for 55» prevede un approccio multisettoriale che rafforzi i mercati e mitighi l'impatto della transizione sui cittadini dell'Unione. Questo comporta che, oltre allo sviluppo delle tecnologie energetiche rinnovabili, va posta attenzione anche ad altre fonti energetiche quali strumenti della transizione verde: al nucleare, rispetto al quale l'Italia può essere protagonista sia per la ricerca e realizzazione degli small modular reactor (smr), sia nel settore della «fusione», o nei settori nei quali il know how e le tecnologie italiane sono all'avanguardia: biocarburanti, biomasse e geotermia;

    20) la Cop 29, oltre a costituire un momento essenziale per la verifica dei progressi realizzati in base alle determinazioni della Cop 28, rappresenta uno dei pochi contesti internazionali in cui il multilateralismo appare essere ancora efficace in una situazione in cui si assiste alla formazione di schieramenti contrapposti e a una crescente conflittualità internazionale, che peraltro non giova all'attuazione delle politiche ambientali. Gli esperti di Ghg accounting of war hanno monitorato i danni ambientali causati nei 1.000 giorni di guerra russo-ucraina, calcolandone gli effetti in oltre 250.000 tonnellate di sola CO2 supplementari immesse in atmosfera;

    21) è opportuno promuovere interventi finalizzati al perseguimento dei principi e degli obiettivi di economia circolare al fine dell'uso efficiente delle risorse e della decarbonizzazione;

    22) è opportuno promuovere la bioeconomia intesa come il segmento rinnovabile dell'economia circolare per produrre materiali ed energia da materie rinnovabili;

    23) è fondamentale perseguire politiche di risparmio della risorsa idrica attraverso la riduzione della perdita di acqua potabile, la raccolta delle acque meteoriche e il riutilizzo delle acque depurate per usi urbani e agricoli;

    24) è fondamentale massimizzare gli investimenti pubblici e la leva finanziaria, riducendo i rischi del capitale privato e lavorando a stretto contatto con la Banca europea per gli investimenti al fine di favorire gli investimenti privati;

    25) va ribadita la necessità di una finanza per il clima, intesa quale destinazione di risorse per affrontare i cambiamenti climatici da parte di soggetti, pubblici e privati, inclusi i flussi finanziari internazionali ai Paesi in via di sviluppo, quale strumento per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

    26) va valutato con attenzione l'ipotesi di individuare un obiettivo comune di installazione di fonti di energie rinnovabili entro il 2030 per i Paesi del Mediterraneo in un'ottica di integrazione e sinergia negli impegni di decarbonizzazione;

    27) va evidenziato che i danni causati dagli effetti del cambiamento climatico richiedono, oltre a politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, urgenti interventi di adattamento climatico al fine di evitare o ridurre tali danni,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti per innalzare l'ambizione globale sui contributi determinati a livello nazionale (Ndcs – nationally determined contributions), perseguendo gli obiettivi in materia di mitigazione e adattamento individuati dall'Unione europea, così come esposti in premessa, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di emissione di gas climalteranti dichiarati e lo stato dei fatti emerso dagli ultimi contributi scientifici, quale precondizione necessaria per raggiungere l'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 gradi;

2) a sostenere l'azione diplomatica volta rafforzare le nuove modalità finanziarie e il Fund for responding to loss and damage, istituito nell'ambito delle rispettive decisioni della Cop 27 e della Cop 28, per rispondere alle perdite e ai danni provocati dal cambiamento climatico a supporto dei Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;

3) a farsi promotore delle ulteriori iniziative che si rendano necessarie per raggiungere l'obiettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare collettivamente finanziamenti per il clima pari a 100 miliardi di dollari fino al 2025 e per l'adozione di un nuovo obiettivo di finanziamento per il clima post 2025, anche nell'ottica di una riformulazione dell'architettura della finanza per il clima in linea con la promozione di uno sforzo globale, come previsto dall'articolo 9.3 dell'Accordo di Parigi;

4) in tale quadro a rafforzare l'impegno italiano nel rendere operativo il rifinanziamento del Fondo verde per il clima (Green climate fund) per il periodo 2024-2027, nonché in relazione all'Adaptation fund, nonché ad accelerare l'operatività del Fondo italiano per il clima, per il quale l'Italia si è impegnata a investire 840 milioni di euro l'anno dal 2022 al 2026;

5) ad adottare iniziative volte a rafforzare i contenuti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, prevedendo dettagliate modalità di implementazione, anche finanziaria, delle misure, da definirsi sulla base delle nuove raccomandazioni della Cop 29, e ponendo maggiore enfasi sulla neutralità tecnologica, quale impostazione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

6) a proseguire il percorso nazionale di graduale riduzione dei sussidi alle fonti fossili, costruendo il giusto mix energetico proveniente da fonti rinnovabili e da nucleare da realizzare secondo modalità compatibili con lo sviluppo economico e sociale del Paese, promuovendo inoltre la ricerca e l'utilizzo di tutte le fonti energetiche alternative, con particolare riferimento al rafforzamento delle filiere dei bio-combustibili e dell'idrogeno, che giocano un ruolo cruciale nella riduzione del riscaldamento globale, offrendo una fonte energetica sostenibile e a basse emissioni di carbonio e favorendo altresì l'utilizzo delle biomasse, in particolare nel settore termico;

7) ad adottare i principi e gli obiettivi dell'economia circolare al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, il loro riuso, nonché il riciclo e recupero dei rifiuti, affinché tornino nella filiera del prodotto quali materie prime seconde, incentivandone il relativo mercato e contribuendo all'uso efficiente delle risorse e alla decarbonizzazione;

8) a promuovere la bioeconomia circolare attraverso la produzione di beni ed energia da materia rinnovabile quale strumento di sviluppo per contribuire a obiettivi di decarbonizzazione, efficienza nell'uso delle risorse, ripristino e salvaguardia del capitale naturale e degli ecosistemi;

9) a promuovere iniziative per la raccolta dell'acqua piovana, per il risparmio idrico e il riutilizzo dell'acqua, anche derivante da processi di depurazione, a valle di processi di trattamento, in usi urbani e in agricoltura;

10) a farsi promotore di iniziative nelle sedi internazionali, volte a indirizzare il sistema finanziario globale e le sue istituzioni a sostenere investimenti coerenti con gli obiettivi climatici o a introdurre clausole climatiche nei finanziamenti concessi – anche sulla scorta del principio di neutralità tecnologica e della salvaguardia della sostenibilità sociale ed economica – su cui introdurre un controllo di tracciabilità, anche con riferimento alle banche multilaterali di sviluppo;

11) adottare iniziative per finanziare la transizione ecologica ed energetica al fine della decarbonizzazione, individuando strumenti per attrarre investimenti privati, oltre che pubblici, anche attraverso il ruolo della Banca europea per gli investimenti, per far sì che il rischio di investimento nella transizione ecologica ed energetica per i grandi investitori sia minore, incentivando il ruolo dei privati, anche sui mercati;

12) a valutare la possibilità che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'impegno della Cop 26 di Glasgow 2021 e, più in generale, contengano clausole climatiche;

13) con riferimento al ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nel continente africano:

  a) a integrare la «dimensione clima» nelle azioni previste dal «Processo di Roma», avviato nel luglio 2023 con una Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo, e nel «Piano Mattei per l'Africa» lanciato dall'Italia, in un quadro di transizione giusta e pulita che promuova un ciclo di crescita del Sud del mondo fondato sull'enorme potenziale del continente;

  b) a rafforzare la cooperazione regionale e a promuovere accordi che rafforzino le interdipendenze tra i Paesi rivieraschi e i Paesi in via di sviluppo nell'ottica della transizione, utilizzando in forme sinergiche l'aiuto pubblico allo sviluppo e le nuove tecnologie a basso impatto per costruire nuovi modelli di collaborazione e favorire la crescita economica, sostenendo le iniziative per lo sviluppo dei consumi energetici dei Paesi africani sostenuto dalle fonti rinnovabili, come base per uno sviluppo locale sostenibile e di lungo periodo;

  c) ad adottare iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di una quota pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo entro il 2030, destinando il 50 per cento di queste risorse alla lotta al cambiamento climatico;

14) a riaffermare gli impegni presi nell'ambito del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal (Cop 15) e della Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e sull'uso del suolo, favorendo la piena attuazione delle misure sui serbatoi di carbonio agroforestali, le incentivazioni per la sostenibilità del sistema agricolo e per lo sviluppo delle buone pratiche agronomiche, in modo da favorire il sequestro di carbonio, mitigare gli impatti della zootecnia e ridurre l'utilizzo della chimica nel suolo, come indicato dalla legge europea sul clima e dal Green new deal. In tale quadro a garantire la piena operatività del fondo mutualistico nazionale Agricat, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici;

15) ad adottare le iniziative di competenza per incentivare le sperimentazioni volte all'abbattimento delle emissioni e allo stoccaggio a lungo termine dell'anidride carbonica (carbon capture utilization and Storage – ccus) per garantire l'effettivo sviluppo della filiera stessa e ridurre conseguentemente i livelli e la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, anche attraverso ogni opportuna iniziativa volta al rilevamento e alla riparazione delle fuoriuscite di metano;

16) ad adottare le opportune iniziative per stimolare la partecipazione dei cittadini, soprattutto dei giovani, ai processi decisionali in ambito ambientale ed energetico, mediante l'adozione di modelli di informazione il più possibile oggettivi che forniscano tutti gli strumenti necessari alla formazione di una coscienza critica sui processi di transizione in corso, anche favorendo il confronto tra le diverse posizioni sul cambiamento climatico, coinvolgendo il sistema scolastico attraverso specifici momenti formativi e di confronto;

17) a fornire regolarmente ogni elemento utile sui progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop 29, coinvolgendo attivamente il Parlamento e informando le parti sociali e la società civile sulla realizzazione degli impegni assunti;

18) a supportare il raggiungimento di un risultato concreto e pragmatico, in linea con gli indirizzi strategici del «Piano Mattei per l'Africa», per la definizione di un nuovo obiettivo di finanza per il clima che risponda in modo adeguato ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo e che sia allineato agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

19) alla luce del rinnovato ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo, ad esercitare un ruolo di guida nell'ambito dell'iniziativa TeraMed, ovvero l'adozione di un obiettivo comune per i Paesi dei Mediterraneo di un terawatt di capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030;

20) alla luce dei crescenti impatti climatici che minano la sicurezza nazionale e internazionale, a rinnovare annualmente il contributo per Adaptation fund, provvedendo alle coperture finanziarie attraverso i proventi delle aste Ets generati nel 2024.
(1-00358) «Casasco, Mattia, Montemagni, Alessandro Colucci, Cortelazzo, Rotelli, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Mazzetti, Foti, Benvenuto, Iaia, Pizzimenti, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Squeri».