XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
dell'8 novembre 2024.
Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Curti, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Onori, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pisano, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 6 novembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ZUCCONI ed altri: «Disposizioni concernenti il riordino normativo, la promozione e lo sviluppo del settore termale» (2129);
MASCARETTI ed altri: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (2130).
In data 7 novembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PICCOLOTTI ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione del secondo ciclo di istruzione con l'introduzione di un biennio unitario» (2131);
ROSSO e LANCELLOTTA: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2132);
GEBHARD: «Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati» (2133);
MATONE: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati» (2134);
BRAGA e PELUFFO: «Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili alla società Acquirente Unico Spa» (2135).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge FOSSI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori» (900) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Forattini.
La proposta di legge SIMIANI ed altri: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche» (1370) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Forattini.
La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1595) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.
La proposta di legge SIMIANI ed altri: «Istituzione del luogo elettivo di nascita» (1651) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Forattini.
La proposta di legge CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1710) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Forattini.
Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.
La proposta di inchiesta parlamentare DI GIUSEPPE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2022 nella Circoscrizione estero» (Doc. XXII, n. 34) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
D'ATTIS ed altri: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di obbligo di astensione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (2107).
II Commissione (Giustizia):
BORRELLI: «Introduzione dell'articolo 414-ter del codice penale in materia di apologia della criminalità organizzata o mafiosa» (2005) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX.
VII Commissione (Cultura):
VACCARI e BERRUTO: «Concessione di un contributo per l'organizzazione del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo» (2015) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi» (2065) Parere delle Commissioni IV, V e VI.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 31 ottobre 2024, Sentenza n. 172 del 15-31 ottobre 2024 (Doc. VII, n. 391),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
in data 7 novembre 2024, Sentenza n. 174 del 15 ottobre-7 novembre 2024 (Doc. VII, n. 393),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'articolo 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente alle parole «degli indici volumetrici»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'articolo 37 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al numero 1), ha modificato l'articolo 124, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 16, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell'articolo 37 della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente);
in data 7 novembre 2024, Sentenza n. 175 del 25 settembre-7 novembre 2024 (Doc. VII, n. 394),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, nella parte in cui non prevede che il definanziamento di cui al primo periodo sia disposto sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promossa, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, dalla Regione Campania;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania:
alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 173 del 15 ottobre-4 novembre 2024 (Doc. VII, n. 392),
con la quale:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena;
Sentenza n. 176 del 21 maggio-7 novembre 2024 (Doc. VII, n. 395),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 28 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro per i
rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0578/IT, relativa allo schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 novembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0602/IT – C50A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di delibera recante disposizioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.
Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 6 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2025-2030) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (COM(2024) 479 final e COM(2024) 481 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 479 final – Annexes 1 to 2 e COM(2024) 481 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa ai costi annuali complessivi sostenuti per l'adempimento dei compiti della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 nel periodo dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2023 e all'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza addebitati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione nel 2023 (COM(2024) 523 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).
La Corte dei conti europea, in data 7 novembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 24/2024 – Funzione pubblica dell'Unione europea – Quadro occupazionale flessibile, ma non sfruttato a sufficienza per migliorare la gestione del personale, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024) 370 final);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2024) 509 final);
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 517 final).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Sergio Iavicoli, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale della comunicazione, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZE URGENTI
Intendimenti in merito ai tempi di presentazione al Parlamento della relazione sull'attuazione della legge 194 del 1978 e alla realizzazione di un sito Internet recante informazioni relative ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza – 2-00470
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» prevede, all'articolo 16, che: «Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero»;
l'ultima relazione trasmessa al Parlamento risale al 12 settembre 2023 e contiene i dati relativi all'anno 2021, ed è dal 1978 che non si registra un ritardo simile;
la pubblicazione del 2023 dunque fa riferimento ai due anni precedenti, con un ritardo che non consente di avere un quadro aggiornato della situazione relativa all'attuazione della legge n. 194 del 1978; il ritardo nella pubblicazione non consente neanche di avere un quadro esaustivo sulla situazione dei consultori la cui progressiva riduzione del numero e dell'operatività sta di fatto sottraendo l'unico e fondamentale presidio che consente alle persone di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza;
la riduzione dei consultori limita fortemente anche la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza farmacologica e alla contraccezione d'emergenza, riduzione che, unita all'altissimo tasso dell'obiezione di coscienza del personale sanitario nel nostro Paese, di fatto, frappone ostacoli rilevanti all'accesso sicuro all'interruzione volontaria di gravidanza;
i numeri dell'obiezione di coscienza comportano, infatti, in alcune regioni e in alcuni territori, un'obiezione di struttura, in aperta violazione dell'articolo 9 della legge n. 194 che invece imporrebbe alle strutture sanitarie comunque di garantire l'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza con personale non obiettore;
i dati evidenziano, a giudizio degli interpellanti, un'insopportabile sperequazione regionale ed anche una difficoltà ulteriore nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza per le persone con background migratorio;
secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, la carenza di informazioni adeguate è un ostacolo all'esercizio del diritto di aborto libero, sicuro, gratuito; per accesso alle informazioni si intende sia la raccolta e la diffusione di dati da parte delle istituzioni preposte al rilevamento dei servizi, sia la disponibilità di strumenti di orientamento ai servizi;
si ritiene dunque fondamentale avere dati aggiornati e aperti che consentano di rilevare anche i dati all'interno delle singole regioni e dei singoli territori, distinguendo opportunamente le tipologie di interruzione volontaria di gravidanza effettuate –:
quando abbia intenzione di presentare al Parlamento, senza alcun ulteriore ritardo, le relazioni obbligatorie prescritte dalla legge n. 194 del 1978 con i dati del 2022 e del 2023;
se ritenga di dover adottare le necessarie iniziative volte a rendere disponibili i dati sull'interruzione di gravidanza in formato aperto, realizzando un sito Internet del Ministero della salute esplicitamente dedicato ai servizi per l'interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione, con informazioni e mappe dei servizi chiare e aggiornate in tempo reale, in più lingue e con un numero verde per le richieste di interruzione volontaria di gravidanza che risponda almeno 12 ore al giorno per orientare chi con urgenza cerca una interruzione volontaria di gravidanza.
(2-00470) «Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Francesco Silvestri».
Iniziative in materia di fatturazione da parte di imprese costituite in associazioni o raggruppamenti temporanei per l'esecuzione di appalti pubblici, al fine di evitare contenziosi per il periodo antecedente i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nel 2024 – 2-00449
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, aveva precisato che, quando per l'esecuzione di appalti pubblici si costituisce un'associazione o un raggruppamento temporaneo tra imprese (Ati/Rti), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna, e non devono essere a carico esclusivo della mandataria;
tuttavia, questo principio è stato a lungo disapplicato dalle stazioni appaltanti (generalmente enti pubblici territoriali), che – per prassi consolidata – pretendevano dalle imprese mandanti consorziate in Ati/Rti che la fatturazione delle prestazioni fosse «accentrata» in capo alla sola capogruppo mandataria (senza coinvolgimento delle mandanti nel processo di fatturazione);
dal 2018 al 2023 si è quindi consolidata una prassi operativa che, per quanto non rispettosa del predetto principio di diritto, ha comportato la fatturazione «accentrata», da parte della mandataria capogruppo alle stazioni appaltanti, dell'intera prestazione dedotta nell'appalto, su loro richiesta;
in forza di tale prassi, le imprese mandanti hanno fatturato, in regime Iva ordinario, le proprie prestazioni alla capogruppo mandataria, che ha fatturato l'intera prestazione di servizi resa (da essa stessa e dalle imprese mandanti) alla stazione appaltante, con conseguente integrale assolvimento dell'Iva da parte di quest'ultima e applicazione del regime dello «split payment» (articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
in molti casi, quindi, si è trattato di operazioni con regimi Iva non omogenei (applicandosi il regime Iva ordinario nella fatturazione tra mandante e mandataria e il cosiddetto split payment, con assolvimento dell'Iva da parte della stazione pubblica appaltante, sulle fatture ricevute dalla mandataria capogruppo);
l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le imprese consorziate avrebbero dovuto fatturare separatamente la propria quota di esecuzione del servizio esclusivamente alla stazione appaltante e ha iniziato a contestare l'indebita detrazione dell'Iva operata dalle mandatarie sulle fatture emesse nei loro confronti dalle mandanti (anche laddove l'imposta fosse stata integralmente assolta dagli enti pubblici territoriali che avevano ricevuto le fatture dalle mandatarie, in regime di split payment, per le intere prestazioni rese, e laddove le mandanti avessero esercitato la rivalsa Iva nei confronti delle mandatarie e l'avessero regolarmente versata all'Erario, per la quota di lavori di propria competenza);
le imprese mandanti e mandatarie e le stazioni appaltanti, che non hanno operato secondo il principio di diritto indicato dall'Agenzia delle entrate, rischiano ora di dover affrontare un contenzioso fiscale rispetto a diverse contestazioni, anche in caso di assolvimento del tributo, sia pure in modo non conforme al principio;
peraltro, se l'Agenzia delle entrate contestasse alla capogruppo mandataria l'indebita detrazione dell'Iva addebitata dalle imprese mandanti consorziate in Ati, per garantire la neutralità dell'imposta, sarebbe comunque obbligata al rimborso della stessa alle mandanti (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), a seguito della rivalsa operata dalla mandataria dopo aver effettuato il pagamento (articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), dal momento che l'Agenzia può incassare l'Iva una volta sola, in relazione al flusso di fatturazione in questione –:
al fine di evitare molti possibili contenziosi dall'esito incerto e lungo, nonché molteplici e inutili adempimenti da parte delle imprese coinvolte, delle stazioni appaltanti e dell'Agenzia delle entrate (volti a ripristinare il corretto flusso di fatturazione, garantendo al contempo la «neutralità» dell'Iva), se non ritenga che debba essere adottata, quantomeno per il periodo 2018-2023 (sino alla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 2024, che ha chiarito i dubbi sull'applicazione del principio di diritto predetto, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti), una soluzione improntata a criteri di ragionevolezza, laddove non siano ravvisabili comportamenti frodatori e sia stato verificato l'avvenuto assolvimento del tributo – sia pure con modalità non corrette – tramite il versamento dell'Iva da parte delle imprese mandanti (sulle fatture emesse, in regime ordinario, nei confronti della mandataria, limitatamente alle prestazioni dalle stesse rese, nell'ambito dell'appalto) e delle stazioni appaltanti (sulle fatture emesse, in regime di split payment, dalla mandataria, per la totalità delle prestazioni rese dalle imprese consorziate in Ati, nei confronti della stazione appaltante);
se, nello specifico, per semplificare il ripristino della neutralità dell'Iva, non ritenga opportuno prevedere, in assenza di danno erariale e di comportamenti frodatori dei soggetti coinvolti, l'eventuale applicazione di una sanzione fissa (analogamente a quella prevista nei casi di errata applicazione del reverse charge, dove sia verificato l'assolvimento sia pure non corretto del tributo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) alle imprese mandanti partecipanti all'Ati e alla impresa mandataria capogruppo, a fronte della detrazione dell'Iva operata sulle fatture erroneamente emesse dalle mandanti nei suoi confronti (anziché nei confronti delle stazioni appaltanti), facendo salva la medesima detrazione dell'Iva indebitamente addebitatale dalle mandanti, previa verifica che la stessa sia stata integralmente assolta e versata all'Erario e che la mandataria capogruppo abbia fatturato alla stazione appaltante anche le prestazioni eseguite dalle mandanti.
(2-00449) «De Palma, Battilocchio».
Iniziative normative volte alla semplificazione delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione europea in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi – 2-00458
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la competenza in materia doganale è di esclusiva pertinenza dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);
il principio della libera circolazione delle merci, cardine del mercato interno dell'Unione europea, è garantito dall'articolo 28 del Tfue, che vieta i dazi doganali all'importazione e all'esportazione tra Stati membri e tutte le misure di effetto equivalente;
il regolamento UE 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea, è stato adottato anche con l'obiettivo principale di semplificare le procedure doganali per agevolare i flussi commerciali e favorire un commercio più rapido ed efficiente tra gli Stati membri;
il decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione europea e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», introduce una revisione del regime sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
l'obiettivo principale del decreto legislativo n. 141 del 2024 è la semplificazione delle procedure doganali e il rafforzamento del controllo e della legalità delle operazioni doganali, attraverso un sistema di prevenzione delle frodi;
una delle principali anomalie normative introdotte dal decreto legislativo citato, riguarda l'assimilazione dell'Iva ai «diritti di confine», in netta controtendenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione italiana che nella sentenza n. 24788 del 2024 ha sancito che l'Iva all'importazione non deve essere calcolata all'interno delle soglie sanzionatorie, non rappresentando, per l'appunto, un diritto di confine;
il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2024 appare sproporzionato, prevedendo sanzioni penali per comportamenti che potrebbero essere affrontati con strumenti meno invasivi e più equilibrati. Tale regime potrebbe rallentare le operazioni economiche, aumentando i contenziosi e bloccando l'attività degli operatori economici;
le nuove disposizioni rischiano di impattare negativamente non solo sugli spedizionieri, ma sull'intera filiera logistica, coinvolgendo armatori, terminalisti e soggetti della produzione e commercializzazione dei beni, con potenziali ritardi nella gestione dei prodotti e l'aumento dei tempi necessari per l'accertamento di eventuali ipotesi di frode;
si teme che tale scenario possa spingere le imprese a dirottare i traffici verso Paesi che adottano normative doganali più flessibili e un sistema sanzionatorio più proporzionato, mettendo a rischio la competitività dell'Italia nel commercio internazionale –:
quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per garantire che le disposizioni del decreto legislativo n. 141 del 2024 si accordino pienamente con il principio della libera circolazione delle merci ex articolo 28 Tfue, assicurando che non ostacolino le operazioni di import/export, in linea con gli obiettivi di semplificazione del Codice doganale dell'Unione europea.
(2-00458) «Lupi, Semenzato».
Iniziative volte a garantire l'effettiva destinazione dei fondi del Pnrr alla costruzione di studentati, attraverso l'applicazione di prezzi non superiori alle tariffe convenzionate – 2-00468
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 stanzia 1,2 miliardi di euro per l'apertura di 60.000 posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026;
il bando prevede un contributo economico di 19.966,66 euro per posto letto, oltre ad agevolazioni fiscali e a un regime semplificato per il cambio di destinazione d'uso degli immobili. Una residenza da 60 posti riceverebbe dunque oltre 1.197.999,6 euro;
uno studentato privato, classificato come residence alberghiero, ottiene lo status di servizio privato di interesse pubblico e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia), i costruttori sono esentati dal pagamento del costo di costruzione;
attualmente, molti studentati sono stati costruiti attraverso convenzioni con i comuni di appartenenza. In cambio di tariffe convenzionate, i comuni offrono ulteriori agevolazioni, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi volumetrici e la possibilità di riscatto a fine convenzione;
dal report «Il business degli studentati» emerge che, a Milano, alcuni studentati riescono a richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dalle convenzioni, senza violarle formalmente. Questo avviene mediante l'aggiunta di spese obbligatorie per servizi non essenziali, come l'accesso a una palestra, la possibilità di ospitare persone, o l'assegnazione di camere singole o situate ai piani alti;
è stato documentato dal report che la differenza tra il canone convenzionato e il prezzo effettivo, nella città di Milano, può arrivare in alcuni casi fino al 100 per cento; situazioni simili sono riscontrabili in altre città italiane dove si registra in ogni caso un aumento dei prezzi per le residenze universitarie che poi contribuiscono ad aumentare il costo medio degli affitti;
in questo modo, gli studentati realizzati tramite convenzioni pubbliche finiscono per applicare tariffe di mercato, o addirittura superiori, trasformandosi in residenze private accessibili solo a studenti provenienti da famiglie benestanti, piuttosto che in strutture destinate a garantire il diritto allo studio;
il bando prevede unicamente che il 30 per cento dei posti letto debba essere riservato a studenti a basso reddito, mentre il restante 70 per cento può essere offerto a una tariffa inferiore del 15 per cento rispetto ai prezzi di mercato –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per garantire che i fondi del Pnrr destinati alla costruzione di studentati siano effettivamente impiegati per promuovere il diritto allo studio, assicurando che i prezzi degli alloggi non vengano aumentati oltre la tariffa stabilita tramite l'introduzione di servizi accessori non essenziali.
(2-00468) «Quartapelle Procopio, Sarracino, Madia, Scotto, Scarpa, Ubaldo Pagano, Bakkali, Evi, Amendola, Tabacci, De Micheli, Berruto, Cuperlo, Barbagallo, Forattini, Manzi, Boldrini, Marino, Merola, Prestipino, Iacono, De Luca».