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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 novembre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 13 novembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 novembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RIZZETTO: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura dei cani e dei gatti nonché delega al Governo per la disciplina di un sistema nazionale di anagrafe canina e felina» (2137);

   GHIO: «Introduzione dell'articolo 116-bis del codice della navigazione, in materia di disciplina dell'attività di consulente chimico di porto» (2138).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico» (1817) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carrà.

  La proposta di legge AMICH: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940» (1895) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  In data 12 novembre 2024 il deputato Carotenuto ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   BRAMBILLA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali» (30).

  In data 13 novembre 2024 la deputata Ascari ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   BRAMBILLA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali» (30).

Trasmissione dal Senato.

  In data 12 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 1053. – «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (approvato dal Senato) (2139).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 10 ottobre 2024 (Doc. CCXXXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 novembre 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di assegni straordinari vitalizi, con indicazione dei relativi importi, a Giovanni Maramotti, disegnatore, a Gianfranco Maria Callìgarich, scrittore e sceneggiatore, a Maria Bianca Anna Dragoni, soprano, e ad Andrea Mino Valcarenghi, scrittore ed editore.

  Queste comunicazioni sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 13 novembre 2024, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GIACHETTI e Enrico COSTA n. 9/547-A/8, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 dicembre 2022, sulla riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, con particolare riferimento a coloro i quali svolgono funzioni amministrative e alle posizioni per le quali non è tassativamente richiesta dalla legge la relativa qualifica.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 11 novembre 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 7895 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 39), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 final).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – Restore – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 (COM(2024) 496 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 11 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Sassello (Savona).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (228), «Calamità naturali» (229), «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (230) e «Conservazione dei beni culturali» (231) «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» (232).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 3 dicembre 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1256 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI SANITARI, SOCIO-SANITARI, AUSILIARI E DI ASSISTENZA E CURA NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI NONCHÉ DI DANNEGGIAMENTO DEI BENI DESTINATI ALL'ASSISTENZA SANITARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2128)

A.C. 2128 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2128 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 2.04, 2.05, 2.08, 2.010, 2.011, 2.014, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018, 2.019, 2.020, 2.021, 2.023 e 2.024, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2128 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

   «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

   a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»;

   b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

Articolo 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2128 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “dette professioni” sono inserite le seguenti: “e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente”»;

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

    al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»;

    alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse;

    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”»;

   alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti: e sui mezzi mobili di soccorso.
1.2. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: delle condotte previste aggiungere le seguenti: nell'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: dall'articolo 583-quater, secondo comma con le seguenti: dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, secondo comma.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate con le seguenti: strumenti, attrezzature o apparecchiature destinati.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: fino a 10.000 euro con le seguenti: da 1.500 euro a 50.000 euro.
1.4. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate con le seguenti: strumenti, attrezzature o apparecchiature destinati.
1.5. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello, L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.
*1.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.
*1.8. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: o comunque con la seguente esclusivamente.
1.10. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o comunque con la seguente: comunque.
1.11. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 381, comma 2, lettera h), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e quarto comma».
2.3. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: cose ivi esistenti o comunque destinate con le seguenti: strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati.
2.5. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo la parola: cose aggiungere le seguenti: mobili o immobili.
2.13. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.
*2.6. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: ivi esistenti o comunque.
*2.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: ivi esistenti o comunque con le seguenti: mobili o immobili.
**2.9. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: ivi esistenti o comunque con le seguenti: mobili o immobili.
**2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: o comunque con la seguente: esclusivamente.
2.14. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: o comunque con la seguente: comunque.
2.15. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

  1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.
  3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
*2.01. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

  1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.
  3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
*2.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

  1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie» con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
  5. All'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
**2.04. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

  1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie» con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
  5. All'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
**2.05. Dori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Congedo per le vittime di aggressione)

  1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.
  2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
  3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
  4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.
*2.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 5)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Congedo per le vittime di aggressione)

  1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.
  2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
  3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
  4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.
*2.010. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 5)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

  1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione», con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
  3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-bis, comma 1, lettera b), e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.011. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.014. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Personale dedicato alla gestione dei conflitti in ambito sanitario)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nelle strutture di pronto soccorso ovvero nelle strutture sanitarie particolarmente esposte alle aggressioni o agli eventi di violenza nei confronti dei predetti professionisti è assicurata la presenza di personale, adeguatamente formato, specificatamente deputato a gestire tensioni e conflitti tra i professionisti e i pazienti e i loro i familiari.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è istituito presso il Ministero della salute un fondo per il contrasto alla violenza in ambito sanitario, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al predetto Fondo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.015. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

  1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

   a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2.
2.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Videosorveglianza)

  1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.017. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di de-escalation delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.018. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione dei professionisti sanitari socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nell'ambito della formazione di base e abilitante all'esercizio delle predette professioni è assicurato un percorso formativo idoneo finalizzato alla corretta gestione dei conflitti e alla comunicazione in ambito sanitario.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati idonei percorsi didattici da inserire tra le attività formative di base e caratterizzanti dei corsi di laurea in medicina, delle professioni sanitarie nonché delle professioni socio-sanitarie, che comprendano elementi filosofici, epistemologici, metodologici, sociologici e pedagogici e siano specificamente riferiti al sistema di relazioni della professione sanitaria di riferimento, prevedendo anche la partecipazione di docenti dei settori scientifico-disciplinari delle scienze dell'educazione e della formazione, finalizzati per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente e al lavoro in équipe.
2.019. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Campagne di sensibilizzazione nazionale)

  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere nell'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno incontro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.020. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)

  1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.
  2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.021. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di valutazione dei rischi)

  1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi sentinella, tipologia di attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio».
2.022. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Gratuito patrocinio)

  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-quinquies) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.023. Giuliano, Marianna Ricciardi, D'Orso, Quartini, Ascari, Cafiero De Raho, Di Lauro, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.024. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

(Inammissibile)

A.C. 2128 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha «l'ambizione» di contrastare quei fenomeni odiosi di violenza nei confronti dei sanitari, dei medici e degli infermieri, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in quest'ultimo periodo, e che spesso avvengono anche nel pronto soccorso; si tratta di un'ambizione così ampia e così alta che richiederebbe un approccio radicalmente diverso, che si discosti dal consueto approccio di questo Governo, quello panpenalistico tout court, senza alcuna attenzione né tanto meno risorsa, né finanziaria né organizzativa, da destinare al sistema del SSN, e alla prevenzione;

    occorrerebbero misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità pubblica di rispondere alle esigenze delle persone, anche per arrivare alla rimozione di almeno alcune delle cause che vi sono alla base, di natura culturale, di risorse, di tenuta del sistema della sanità pubblica;

    il provvedimento si compone solo di due articoli, che recano, il primo un aumento di pene (l'ennesimo aumento di pene) per i reati di danneggiamento e l'altro l'arresto in flagranza differita. Il provvedimento non contiene nessuna misura di sistema che possa intervenire nella direzione esposta, bensì un continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, che meriterebbe ben altra riflessione e per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese;

    nel 2020 è stata approvata la legge n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; tale provvedimento prevede, oltre all'inasprimento delle pene per i trasgressori, l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Tale Osservatorio deve monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli «eventi sentinella» che possano dar luogo ai suddetti fatti;

    l'attuazione, delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

    tale legge rimette inoltre al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e dispone che le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi è oggi particolarmente necessario verificare lo stato di attuazione della legge n. 113 del 2020 al fine di verificarne la sua reale efficacia;

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ed in particolare per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale;

    secondo le associazioni sindacali la crescita esponenziale dei casi di violenza nei confronti del personale medico e paramedico sarebbe conseguenza anche dei tagli al Sistema sanitario nazionale: le attuali risorse non sono infatti sufficienti a potenziare, ad esempio, i servizi di psichiatria, ad aumentare i posti per malati cronici ed acuti e per potenziare le assunzioni di personale,

impegna il Governo

ad inviare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 113 del 2020, in particolar modo per ciò che riguarda le misure di prevenzione, protezione e sicurezza nei confronti dei medici e dei lavoratori del settore sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, ad intraprendere iniziative urgenti ed efficaci al fine di garantire la tutela e l'incolumità di tutti i lavoratori del comparto.
9/2128/1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha «l'ambizione» di contrastare quei fenomeni odiosi di violenza nei confronti dei sanitari, dei medici e degli infermieri, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in quest'ultimo periodo, e che spesso avvengono anche nel pronto soccorso; si tratta di un'ambizione così ampia e così alta che richiederebbe un approccio radicalmente diverso, che si discosti dal consueto approccio di questo Governo, quello panpenalistico tout court, senza alcuna attenzione né tanto meno risorsa, né finanziaria né organizzativa, da destinare al sistema del SSN, e alla prevenzione;

    occorrerebbero misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità pubblica di rispondere alle esigenze delle persone, anche per arrivare alla rimozione di almeno alcune delle cause che vi sono alla base, di natura culturale, di risorse, di tenuta del sistema della sanità pubblica;

    il provvedimento si compone solo di due articoli, che recano, il primo un aumento di pene (l'ennesimo aumento di pene) per i reati di danneggiamento e l'altro l'arresto in flagranza differita. Il provvedimento non contiene nessuna misura di sistema che possa intervenire nella direzione esposta, bensì un continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale – che meriterebbe ben altra riflessione – per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese;

    appare assolutamente necessario intervenire per garantire la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo assunzioni straordinarie di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza Accettazione, che soffrono di una gravissima carenza di personale, anche al fine di ridurre le liste di attesa e garantire il diritto alla salute,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a predisporre un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, e a stanziare adeguate risorse finanziarie, da destinate all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9/2128/2. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha «l'ambizione» di contrastare quei fenomeni odiosi di violenza nei confronti dei sanitari, dei medici e degli infermieri, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in quest'ultimo periodo, e che spesso avvengono anche nel pronto soccorso; si tratta di un'ambizione così ampia e così alta che richiederebbe un approccio radicalmente diverso, che si discosti dal consueto approccio di questo Governo, quello panpenalistico tout court, senza alcuna attenzione né tanto meno risorsa, né finanziaria né organizzativa, da destinare al sistema del SSN, e alla prevenzione;

    occorrerebbero misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità pubblica di rispondere alle esigenze delle persone, anche per arrivare alla rimozione di almeno alcune delle cause che vi sono alla base, di natura culturale, di risorse, di tenuta del sistema della sanità pubblica;

    il provvedimento si compone solo di due articoli, che recano, il primo un aumento di pene (l'ennesimo aumento di pene) per i reati di danneggiamento e l'altro l'arresto in flagranza differita. Il provvedimento non contiene nessuna misura di sistema che possa intervenire nella direzione esposta, bensì un continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, che meriterebbe ben altra riflessione e per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese;

    appare assolutamente necessario intervenire per garantire la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo assunzioni straordinarie di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza Accettazione, che soffrono di una gravissima carenza di personale, anche al fine di ridurre le liste di attesa e garantire il diritto alla salute;

    appare inoltre necessario che le strutture pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora, ricorra la fattispecie di cui all'articolo, 583-quater, secondo comma, del codice penale, siano tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario, e che il personale vittima di un'aggressione abbia automaticamente diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative a prevedere forme di congedo – astensione retribuiti dal lavoro e con copertura previdenziale, per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie vittime di violenza.
9/2128/3. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha «l'ambizione» di contrastare quei fenomeni odiosi di violenza nei confronti dei sanitari, dei medici e degli infermieri, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in quest'ultimo periodo, e che spesso avvengono anche nel pronto soccorso; si tratta di un'ambizione così ampia e così alta che richiederebbe un approccio radicalmente diverso, che si discosti dal consueto approccio di questo Governo, quello panpenalistico tout court, senza alcuna attenzione né tanto meno risorsa, né finanziaria né organizzativa, da destinare al sistema del SSN, e alla prevenzione;

    occorrerebbero misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità pubblica di rispondere alle esigenze delle persone, anche per arrivare alla rimozione di almeno alcune delle cause che vi sono alla base, di natura culturale, di risorse, di tenuta del sistema della sanità pubblica;

    il provvedimento si compone solo di due articoli, che recano, il primo un aumento di pene (l'ennesimo aumento di pene) per i reati di danneggiamento e l'altro l'arresto in flagranza differita. Il provvedimento non contiene nessuna misura di sistema che possa intervenire nella direzione esposta, bensì un continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, che meriterebbe ben altra riflessione e per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese;

    appare assolutamente necessario intervenire per garantire la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo assunzioni straordinarie di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di emergenza urgenza accettazione, che soffrono di una gravissima carenza di personale, anche al fine di ridurre le liste di attesa e garantire il diritto alla salute,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, a stanziare adeguate risorse finanziarie volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale finalizzate al fine di istallare sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi.
9/2128/4. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha «l'ambizione'» di contrastare quei fenomeni odiosi di violenza nei confronti dei sanitari, dei medici e degli infermieri, a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in quest'ultimo periodo, e che spesso avvengono anche nel pronto soccorso; si tratta di un'ambizione così ampia e così alta che richiederebbe un approccio radicalmente diverso, che si discosti dal consueto approccio di questo Governo, quello panpenalistico tout court, senza alcuna attenzione né tanto meno risorsa, né finanziaria né organizzativa, da destinare al sistema del SSN, e alla prevenzione;

    occorrerebbero misure dedicate a consentire un miglior servizio e una migliore capacità della nostra sanità pubblica di rispondere alle esigenze delle persone, anche per arrivare alla rimozione di almeno alcune delle cause che vi sono alla base, di natura culturale, di risorse, di tenuta del sistema della sanità pubblica;

    il provvedimento si compone solo di due articoli, che recano, il primo un aumento di pene (l'ennesimo aumento di pene) per i reati di danneggiamento e l'altro l'arresto in flagranza differita. Il provvedimento non contiene nessuna misura di sistema che possa intervenire nella direzione esposta, bensì un continuo uso della decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, che meriterebbe ben altra riflessione e per cercare consenso, ma non affronta i nodi e i problemi veri del nostro Paese;

    nel 2020 è stata approvata la legge n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; tale provvedimento prevede, oltre all'inasprimento delle pene per i trasgressori, l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Tale Osservatorio deve monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli «eventi sentinella» che possano dar luogo ai suddetti fatti;

    l'attuazione, delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

    tale legge rimette inoltre al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e dispone che le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi è oggi particolarmente necessario verificare lo stato di attuazione della legge n. 113 del 2020 al fine di verificarne la sua reale efficacia;

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ed in particolare per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale;

    secondo le associazioni sindacali la crescita esponenziale dei casi di violenza nei confronti del personale medico e paramedico sarebbe conseguenza anche dei tagli al Sistema sanitario nazionale: le attuali risorse non sono infatti sufficienti a potenziare, ad esempio, i servizi di psichiatria, ad aumentare i posti per malati cronici ed acuti e per potenziare le assunzioni di personale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, a predisporre un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione e Dipartimenti di salute mentale, a stanziare adeguate risorse finanziarie da destinare all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché a prevedere un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità già previsto, correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro per il personale medico specialistico, per il personale sanitario e socio sanitario, per gli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolgono compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.
9/2128/5. Serracchiani, Lacarra, Gianassi, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, con lo strumento della decretazione d'urgenza intende perseguire, ovvero contrastare la violenza al personale sanitario, stante l'escalation negli ultimi tempi di episodi di violenza contro chi, invece, dovrebbe essere tutelato nell'impegno quotidiano di assistenza e cura;

    quanto accade per il personale oggetto del presente provvedimento avviene anche in altri settori come, a titolo di esempio, la scuola, con aggressioni al personale scolastico o le ferrovie o, addirittura, le autoscuole;

    innumerevoli sono stati, negli ultimi anni, gli episodi di cronaca che hanno registrato aggressioni e violenze contro gli esaminatori di guida a seguito di esito negativo dell'esame per la patente,

impegna il Governo

a proseguire nell'impegno di tutelare da aggressioni e minacce il personale impegnato quotidianamente nello svolgimento del proprio dovere, qualunque sia il campo in cui esercita la propria attività, valutando anche l'opportunità di adottare provvedimenti ad hoc di propria competenza a tutela specifica degli esaminatori di guida.
9/2128/6. Dara, Bisa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame modifica l'articolo 583-quater, secondo comma, nel testo vigente riguardante l'ipotesi di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività; la modifica apportata al Senato è finalizzata a includere nel novero dei soggetti ivi elencati anche coloro che svolgono «servizi di sicurezza complementare»;

    anche gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara; tra le principali forme di violenza si possono annoverare la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia le condotte discriminatorie in danno degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative ad adottare misure volte a prevedere tutele anche nei confronti di altri soggetti vittime di violenza e, in particolare, per gli arbitri e per gli altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara, nonché ad adottare iniziative formative ed educative per prevenire e contrastare tali forme di violenza.
9/2128/7. Barbagallo, Berruto, Perissa, Matone, Lancellotta, Loperfido, Benzoni, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame modifica l'articolo 583-quater, secondo comma, nel testo vigente riguardante l'ipotesi di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività; la modifica apportata al Senato è finalizzata a includere nel novero dei soggetti ivi elencati anche coloro che svolgono «servizi di sicurezza complementare»;

    anche gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara; tra le principali forme di violenza si possono annoverare la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia le condotte discriminatorie in danno degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative, a valutare le più opportune misure volte a prevedere tutele anche nei confronti di altri soggetti vittime di violenza e, in particolare, per gli arbitri e per gli altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara, nonché ad adottare iniziative formative ed educative per prevenire e contrastare tali forme di violenza.
9/2128/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Berruto, Perissa, Matone, Lancellotta, Loperfido, Benzoni, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento risponde alla straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

    segnatamente, il provvedimento modifica, all'articolo 1, gli articoli 583-quater e 635 del codice penale, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per il delitto di lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni alle lesioni procurate al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e di introdurre la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliario ad essa funzionali, nonché al personale che svolge servizi di sicurezza complementari;

    l'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria;

    si prevede, inoltre, l'applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio per il reato di danneggiamento di cui all'articolo 635, quarto comma del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del decreto in esame;

    la crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei confronti di chi lavora nelle strutture sanitarie ha portato le istituzioni ad intervenire ancora una volta con una legge dedicata, dopo l'intervento pregresso effettuato, durante il Governo Conte I, con la legge 14 agosto 2020, n. 113 e avente ad oggetto «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

    la legge citata ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie, organismo deputato, tra l'altro, ad elaborare una relazione annuale;

    come evincibile dalle prime relazioni annuali (relative all'anno 2022 e 2023) del predetto organismo, il problema della sicurezza degli operatori è multifattoriale e deve essere affrontato con un approccio sistematico che coinvolga diversi livelli: legislativo/istituzionale, culturale (verso cittadini e professionisti), gestionale/organizzativo;

    occorre non solo contrastare a tutti i livelli il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, ma appare necessario anche garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza, nonché in condizioni psico-fisiche adeguate al livello di gravosità e rilevanza del loro lavoro;

    a tal fine, si ritiene imprescindibile fornire un servizio di supporto psicologico a tutto il personale medico, considerato altresì il crescente livello di stress cui gli stessi sono sottoposti, in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie,

impegna il Governo

ad intervenire a tutti i livelli, anche normativo, per garantire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, condizioni di lavoro adeguate al livello di stress e impegno cui gli stessi sono quotidianamente sottoposti, specie in considerazione della gravosità del lavoro derivante dalla necessità di sopperire alla grave scopertura di organico, anche destinando specifiche risorse al supporto psicologico degli stessi.
9/2128/8. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame detta disposizioni volte ad introdurre il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del delitto di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali;

    a fronte della predetta fattispecie penale viene prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro e se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata;

    sono modificati gli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria;

    in particolare, viene considerato, comunque, in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti autore dei suddetti delitti, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto;

    la crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei confronti di chi lavora nelle strutture sanitarie ha portato le istituzioni ad intervenire ancora una volta con una legge dedicata, dopo l'intervento pregresso effettuato, durante il Governo Conte I, con la legge 14 agosto 2020, n. 113 e avente ad oggetto «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

    la legge citata ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e socio-sanitarie, organismo deputato, tra l'altro, ad elaborare una relazione annuale;

    come evincibile dalle prime relazioni annuali (relative all'anno 2022 e 2023) del predetto organismo, il problema della sicurezza degli operatori è multi fattoriale e deve essere affrontato con un approccio sistematico che coinvolga diversi livelli: legislativo/istituzionale, culturale (verso cittadini e professionisti), gestionale/organizzativo;

    in riferimento all'ambito organizzativo, i principali fattori determinanti sono correlati alla carenza di personale e all'eccessivo tempo di attesa nell'erogazione delle prestazioni, ritenuti oggi una delle principali cause dei disservizi in sanità e dei possibili conseguenti episodi di aggressione;

    anche la pandemia ha generato un particolare e grave incremento delle aggressioni e violenze verso gli operatori sanitari, aggravando l'atteggiamento ed il comportamento negativo e aggressivo da parte dei pazienti e dei loro familiari verso gli operatori e verso le strutture sanitarie; tale escalation è stata accompagnata e alimentata dal cosiddetto pensiero «no-vax» inteso come pensiero generalizzato su taluni temi di salute che si pone in posizione contraria all'indirizzo consolidato nella comunità scientifica e alle decisioni assunte dalle istituzioni sanitarie nazionali o internazionali;

    nelle predette relazioni è stata diffusamente sottolineata «l'importanza della formazione (ECM e non) mirata al potenziamento delle competenze degli operatori stessi, nel riconoscimento dei comportamenti a rischio, ponendo in atto metodiche di de-escalation anche nella comunicazione»;

    occorre intervenire sul benessere organizzativo, migliorare l'ambiente di lavoro, a partire dal comfort e della sicurezza degli spazi dedicati alle attese per pazienti, familiari e care-giver, per arrivare anche all'utilizzo di strumenti rapidi di richiesta di aiuto durante l'aggressione, con efficaci e rapide interazioni con le forze dell'ordine;

    è indispensabile un rafforzamento delle strutture sanitarie del territorio, implementare gli organici dei professionisti sanitari e assicurare stipendi che siano in media con quelli degli altri paesi europei, per contenere le aggressioni ed anche il crescente fenomeno dell'abbandono del servizio sanitario pubblico da parte dei professionisti sanitari;

    nelle strutture sanitarie, in particolar modo nei pronto soccorso, al fianco del personale deputato alla sicurezza, occorre prevedere la presenza di una figura professionale, adeguatamente formata, deputata a gestire tensioni e conflitti nelle aree dell'emergenza o in quelle particolarmente critiche;

    non correlare il crescente fenomeno delle aggressioni con la crisi sistemica del Servizio sanitario e ricondurre ogni soluzione esclusivamente a misure di ordine pubblico diventa, ad avviso dei presentatori, un peccato capitale laddove si finisce per esonerare il Governo dall'assumere le necessarie misure per soddisfare i bisogni sanitari del Paese che mostra sempre di più segnali di inaccettabile e pericolosa esasperazione,

impegna il Governo:

   a prevedere che nelle strutture di pronto soccorso ovvero nelle strutture sanitarie particolarmente esposte alle aggressioni o agli eventi di violenza nei confronti degli operatori, sia assicurata la presenza di personale, adeguatamente formato, specificatamente deputato a gestire tensioni e conflitti tra gli operatori e i pazienti e/o i familiari;

   ad implementare gli organici dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie dell'emergenza, particolarmente esposte alle aggressioni nei confronti degli operatori, con lo scopo di ridurre le liste di attesa ed erogare le prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli;

   a potenziare le competenze degli operatori della salute, nel riconoscimento dei comportamenti a rischio e nella capacità di mettere in atto metodiche di de-escalation anche nella comunicazione.
9/2128/9. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame detta disposizioni volte ad introdurre il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del delitto di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

    a fronte della predetta fattispecie penale viene prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro e se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata;

    sono modificati gli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria;

    è evidente come la carenza di personale e i problemi cronici del nostro servizio sanitario sottraggano alla relazione di cura, innanzitutto, proprio il tempo del dialogo; dunque, a tale riguardo, sarebbero necessari modelli organizzativi ove il tempo della comunicazione sia effettivamente valorizzato per verificare l'appropriatezza e la qualità dell'intervento diagnostico, della cura o dell'intervento assistenziale;

    diversi studi scientifici o programmi di ricerca hanno dimostrato che una forma adeguata di comunicazione, sensibile al vissuto del paziente, è determinante nel percorso terapeutico, per l'adesione ai trattamenti proposti e per gli esiti positivi della cura;

    la necessità di un bagaglio formativo sulla corretta comunicazione con i pazienti non trova risposta nell'attuale ordinamento degli studi e occorre dunque intervenire sia sui modelli organizzativi sia sulla formazione di base e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie, anche per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni,

impegna il Governo

al fine di contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, ad adottare le più idonee misure, anche normative, per prevedere nell'ambito della formazione di base e abilitante all'esercizio delle predette professioni un idoneo percorso formativo finalizzato alla corretta gestione dei conflitti e alla comunicazione in ambito sanitario.
9/2128/10. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    sulla scia dei sempre più numerosi casi di aggressioni, il decreto-legge si è reso necessario al fine di porre un freno alla violenza sui luoghi di lavoro, fenomeno presente in diversi contesti lavorativi e che in particolar modo si sta riscontrando anche in sanità;

    ricordiamo che, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la Raccomandazione Ministeriale n. 8 del 2007 affermano l'importanza di prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, già inseriti nel 2006 tra gli eventi sentinella monitorati dal Sistema nazionale di monitoraggio degli errori in Sanità (SIMES);

    l'incidenza di tali episodi interessa per lo più il Dipartimento di emergenza – Pronto soccorso, caratterizzato da un elevato numero di accessi quotidiani che necessitano di una corretta gestione in base alle priorità diagnostico-terapeutiche-assistenziali, generando così, sui professionisti, un notevole impatto emotivo;

    si stima che circa il 70 per cento degli infermieri subiscano giornalmente violenza a causa del loro stretto contatto con pazienti e parenti in particolare, l'Emergency Nurses Association, evidenzia che i più vulnerabili sono gli infermieri che svolgono attività di triage;

    la fuga degli operatori nelle strutture sanitarie o socio sanitarie, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

    è il Pronto soccorso la sintesi più estrema degli evidenti disagi del nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza;

    manca del tutto in queste strutture una corretta informazione sia sulle reali condizioni di lavoro che ivi svolge il personale sanitario o socio sanitario, sia sulle sanzioni di eventuali aggressioni fisiche agli stessi per chi li commette e per i pazienti delle strutture,

impegna il Governo

ad adottare misure atte, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche e private, affinché siano collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informino gli utenti sulle reali condizioni di lavoro del personale sanitario o socio sanitario, sia sulle sanzioni amministrative e penali di eventuali aggressioni fisiche agli stessi per chi li commette.
9/2128/11. Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    sulla scia dei sempre più numerosi casi di aggressioni, il decreto-legge si è reso necessario al fine di porre un freno alla violenza sui luoghi di lavoro, fenomeno presente in diversi contesti lavorativi e che in particolar modo si sta riscontrando anche in sanità;

    ricordiamo che, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la Raccomandazione Ministeriale n. 8 del 2007 affermano l'importanza di prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, già inseriti nel 2006 tra gli eventi sentinella monitorati dal Sistema Nazionale di Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);

    le strategie di prevenzione delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario, dovrebbero includere la predisposizione di misure preventive, oltre alla definizione e alla diffusione di procedure da seguire nel caso in cui si verifichino episodi di violenza, allo scopo di impedire comportamenti recidivanti e di contenere i danni. Sotto questo aspetto non si può non constatare la spesso scarsa formazione dei professionisti per riconoscere i fattori di rischio e saper gestire l'escalation della violenza;

    da un sondaggio effettuato tra le categorie professionali oggetto del provvedimento in esame, si evidenzia come solo un terzo degli intervistati consideri la propria formazione come adeguata alla gestione e alla prevenzione di situazioni di violenza;

    nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha stimato che nei Pronto soccorso sarebbero necessari almeno 4.500 medici e circa 10 mila infermieri in più;

    il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

    come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dalle associazioni di categoria le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38 per cento negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti;

    per il personale vittima di aggressione, salvo casi particolari disciplinati da accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, spesso non godono nemmeno di un congruo congedo retribuito, tantomeno possono accedere alla tutela legale prevista per i dirigenti responsabili presso la struttura presso cui presta la propria attività lavorativa,

impegna il Governo

a garantire alla persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, il patrocinio gratuito a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, applicando altresì l'ammissibilità al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
9/2128/12. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    la fuga degli operatori nelle strutture sanitarie o socio sanitarie, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

    è il Pronto soccorso la sintesi più estrema degli evidenti disagi del nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza;

    tenuto conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta in materia, nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha preso atto che nei Pronto soccorso sarebbero necessari almeno 4.500 medici e circa 10 mila infermieri in più;

    il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

    come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dalle associazioni di categoria le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38 per cento negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti;

    per il personale vittima di aggressione, salvo casi particolari disciplinati da accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, spesso non godono nemmeno di un congruo congedo retribuito, tantomeno possono accedere alla tutela legale prevista per i dirigenti responsabili presso la struttura presso cui presta la propria attività lavorativa,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prevedere per tutti i lavoratori delle strutture sanitarie o socio sanitarie offesi dal reato di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, un congruo congedo retribuito coperto da contribuzione figurativa corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, per un periodo massimo di tre mesi.
9/2128/13. Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2128 presentato alla Camera dei deputati e già approvato dal Senato della Repubblica, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, contiene importanti disposizioni per il rafforzamento delle misure di sicurezza dei professionisti della sanità, intervenendo secondo un quadro omogeneo per l'innalzamento delle soglie di sicurezza per coloro che sono chiamati a concretizzare il diritto costituzionale alla salute, e tanto in ogni sua singola manifestazione di esercizio sul territorio nazionale;

    al riguardo si deve ricordare che, nell'ottica del rafforzamento delle misure di protezione contemplate, dal punto di vista legislativo a tutela del personale sanitario, sono stati adottati, in questa legislatura, importanti provvedimenti normativi;

    in particolare, questo Governo con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è intervenuto modificando il secondo comma dell'articolo 583-quater del codice penale, prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni per chiunque si macchi del delitto di lesioni personali ai danni di coloro che esercitino una professione sanitaria o socio-sanitaria;

    nell'ambito della conversione in legge del suddetto decreto, è stata prevista la possibilità, da parte del questore, di poter costituire posti fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura;

    successivamente, con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, il Governo ha reso il suddetto delitto procedibile d'ufficio, così da non far dipendere l'esercizio dell'azione penale dalla volontà o dalla possibilità della vittima di sporgere o meno denuncia;

    inoltre, giova ricordare che, con decreto dello scorso 7 dicembre 2023, il Ministero della salute ha inteso integrare e dare nuovo impulso all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), strumento volto a scongiurare il verificarsi del fenomeno delle aggressioni agli operatori del settore;

    nell'ambito dei diversi e articolati interventi previsti nel disegno di legge Sicurezza e così anche nel provvedimento in esame, si interviene sulla disciplina di alcune misure di sicurezza, proprio al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni «luoghi-chiave» del contesto urbano, recando inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di luoghi di pubblico e diffuso accesso;

    in specie, non può negarsi come l'intero territorio nazionale, purtroppo e tristemente, viva una significativa ed esponenziale crescita del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, e questo in particolar modo in alcune realtà del Mezzogiorno che, di recente, sono salite alla cronaca nazionale, a causa di una vera e propria escalation di violenza in danno dei medici e di tutti coloro che garantiscono, con il loro quotidiano impegno, uno dei più importanti diritti costituzionali: il diritto alla salute;

    a titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi come proprio la città di Foggia, capoluogo di provincia della cosiddetta Quarta Mafia, sia stata tristemente protagonista di uno degli episodi criminali di maggior portata violenta, ponendosi esso come evento simbolico di un grave clima di degrado culturale verso i professionisti della sanità;

    è certezza e dato inconfutabile che il medico, nella sua mission, sia chiamato ad affrontare scelte e ad assumere decisioni lungi dalle eventuali ripercussioni in ambito giudiziario, ma tutte dirette a garantire la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In tale prospettiva, non può negarsi la necessità di intervenire per contrastare la c.d. medicina difensiva e creare un'area di non punibilità che valga a restituire al medico la serenità dell'affidarsi alla propria autonomia professionale e, per l'effetto, ad agevolare il perseguimento di una garanzia effettiva del diritto costituzionale alla salute;

    ad avviso del firmatario del presente atto, appare urgente e indifferibile, promuovere soluzioni dirette alla maggiore e migliore tutela del personale sanitario anche nel quadro normativo esistente, evitando condizioni di stress a carico del personale operante nella sanità finanche riconducibile a messaggi pubblicitari atti a promuovere azioni di risarcimento danno per malasanità e collocate, in modo pressoché sistemico, in adiacenza delle predette strutture sanitarie, e tanto anche per quanto dettato dalla ratio legis di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, come modificato dalla legge n. 214 del 2013;

    vi è noto, infatti, che proprio il codice del consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, qualificando le prime (articoli 21-23) quali quelle idonee ad indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. Tuttavia, l'attuale previsione normativa, nella sua qualificazione generale, si ritiene mancante rispetto a talune pratiche commerciali, quali quelle si intende vietare con il presente ordine del giorno, che seppure astrattamente coerenti con le disposizioni del vigente codice del consumo, producono messaggi impropri e lesivi della professionalità degli operatori del settore sanitario creando nel consumatore un processo decisionale improprio finanche nell'affidamento al SSN per le proprie cure;

    ad avviso del proponente, corre la necessità di intervenire normativamente (fermo ogni diritto costituzionale in ordine all'accesso alla giustizia) con il medesimo spirito con cui già l'ordinamento ha promosso specifici divieti di messaggi pubblicitari (ad esempio legge n. 189 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di giochi con vincite in denaro), e tanto al fine di meglio tutelare la salute dei consumatori nonché la serenità degli stessi operatori della sanità, considerando che l'introdurre specifiche limitazioni a pubblicità dirette alla promozione di azioni risarcitorie per errore medico o malasanità in generale, è evidentemente diretta a generare sentimenti di non sfiducia verso il sistema sanitario nazionale;

    non si mancherà di rilevare come tali messaggi pubblicitari, peraltro si consumano sistematicamente – come detto – nelle adiacenze delle strutture sanitarie, così minando la serietà delle ridette strutture, lasciando intendere, nel consumatore avventore della struttura, messaggi dequalificanti ed incidenti sui processi decisionali del consumatore, recando nocumento all'intero SSN;

    le pubblicità di cui sopra, invero, portano in se non già semplicemente il senso di sfiducia del consumatore verso il SSN, peraltro rappresentando – falsamente – al consumatore l'assenza di oneri connessi alle domande di risarcimento prospettate, vieppiù esse inducono un senso di generale non serenità nello stesso professionista della sanità, di talché lo stesso è (involontariamente e concettualmente) orientato allo svolgimento delle proprie attività nel diffuso timore di contenziosi in ambito giudiziario al di là delle cure standard suggerite dalle proprie competenze professionali, con l'inevitabile tendenza alla promozione di prestazioni aggiuntive indotte, generando un incremento artificiale delle spese sanitarie;

    la MD, connessa funzionalmente alle pubblicità citate, è presumibilmente influenzata dal negativo approccio culturale e legale esistente nei confronti della negligenza medica, ed in grado di arrecare un danno evitabile alla salute dei pazienti;

    per completezza, si ricorda come è stato efficacemente osservato nell'Adunanza del 27 giugno 2019 dal Consiglio dell'ordine dei medici di Roma e dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, negli ultimi anni sono proliferati Enti, Società ed associazioni operanti attraverso la divulgazione di messaggi pubblicitari persuasivi e suggestivi, anche tramite l'utilizzo di canali di informazione aventi diffusione capillare, quali siti web e social network, atti a fornire professionalità che inducono – anche indirettamente – la clientela a credere in facili risultati, senza affrontare esborsi o anticipazioni, in violazione dei principi di verità, correttezza e trasparenza delle comunicazioni avvalendosi anche di immagini suggestive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, e così per il migliore è più completo rafforzamento della tutela del consumatore, nonché per un più efficace contrasto delle pratiche commerciali scorrette, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2005 e dalla legge n. 214 del 2023 articoli n. 21, 22 e 23, ogni possibile iniziativa volta a limitare qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a risarcimenti per errori medici o malasanità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, resa in adiacenza di strutture sanitarie, socio-sanitarie, pubbliche o private.
9/2128/14. La Salandra.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'attivazione all'interno delle scuole del progetto «Educare alle relazioni» in tema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica – 3-01548

   CASO, ASCARI, AMATO e ORRICO. – Al Ministro dell'istruzione e del merito. – Per sapere – premesso che:

   ad un anno dall'uccisione di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023, i dati forniti dal Ministero dell'interno in merito ai femminicidi mostrano numeri sostanzialmente identici: 113 donne, una ogni tre giorni, sono morte uccise in famiglia o tra gli affetti e 62 di queste da ex, mariti o fidanzati;

   l'ultima si chiamava Aurora Tila ed aveva tredici anni quando la mattina del 25 ottobre 2024 viene scaraventata giù dal settimo piano di un palazzo a Piacenza, sulla base di testimonianze riportate dalla stampa, dal suo ex fidanzato;

   nella sede del numero nazionale contro la violenza e lo stalking, il 1522, di Roma, le telefonate sono aumentate del 70 per cento, come raccontato da Elisa Ercoli, presidente di «Differenza donna» che gestisce il servizio, affermando che: «le operatrici rispondono a 200 chiamate al giorno, una su quattro arriva da una donna che chiede aiuto», quindi dalla morte violenta di Giulia Cecchettin: «si è infranto l'isolamento delle vittime, il tabù che induceva chi stava intorno a loro a restare in silenzio anche quando intuiva il pericolo»;

   nonostante ciò, i dati sui femminicidi dimostrano che la strada è ancora lunga e il supporto delle istituzioni si rivela fondamentale per proteggere le donne vittime di violenza, ma, come spiega Simona Ammerata dello sportello antiviolenza di Lucha y siesta, «se la strage non si ferma è perché gli strumenti e la visione con i quali le istituzioni fronteggiano la violenza di genere, tentando solo di ridurre il danno senza affrontarla come fenomeno strutturale, sono fallimentari»;

   undici giorni dopo il femminicidio Cecchettin erano stati annunciati provvedimenti per prevenire la violenza maschile sulle donne: il più importante era il progetto del Ministro interrogato, un criticato abbozzo di «educazione alle relazioni» nelle scuole d'Italia, che sola con altri quattro Paesi in Europa non prevede l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva per legge, rimasto, però, lettera morta;

   infatti, come denunciato dall'Agedo nazionale, «Il Fonags, forum delle associazioni di genitori che avrebbe dovuto coordinare il progetto, non è stato mai convocato, nonostante i nostri solleciti» e nonostante sia cresciuto il bisogno di parlarne sia tra i ragazzi sia tra i docenti –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare ogni iniziativa necessaria affinché il progetto «Educare alle relazioni» venga effettivamente attivato all'interno delle scuole, al fine di rispondere all'esigenza non più rinviabile di educare i più giovani all'affettività e alle differenze.
(3-01548)


Iniziative di competenza volte ad assicurare una copertura uniforme e continuativa dei servizi bancari nelle aree interne, con particolare riferimento alle zone montane – 3-01549

   RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Bobbio Pellice (Torino), piccolo centro montano con una significativa vocazione turistica e un tessuto sociale composto in larga parte da residenti anziani e da numerosi turisti, è stato destinatario di un importante servizio bancario offerto dalla filiale di Intesa San Paolo, la cui presenza nella comunità ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per l'accesso ai servizi bancari e per il sostegno alle attività economiche locali;

   da alcuni anni, il servizio della filiale è stato progressivamente ridimensionato, fino alla comunicazione, da parte dell'istituto bancario, di chiusura della stessa entro la fine del 2024 e di cessazione del servizio bancomat già da ottobre 2024, nonostante le reiterate richieste dell'amministrazione comunale e della cittadinanza di mantenere almeno questo servizio essenziale per la comunità;

   tale decisione, che comporterebbe la privazione di un servizio bancario fondamentale per la popolazione residente e per i turisti, rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà delle aree interne e montane, già pesantemente colpite dal fenomeno dello spopolamento e dal depotenziamento dei servizi pubblici e privati, spesso essenziali e senza alternativa;

   di fatti, la mancanza di un presidio bancario in aree geografiche complesse come quelle montane riduce la possibilità per i cittadini di accedere a servizi finanziari di base, quali prelievi di contante, operazioni di pagamento e assistenza consulenziale;

   la presenza di filiali bancarie o almeno di sportelli bancomat nelle aree interne e montane rappresenta un elemento cruciale per la qualità della vita dei cittadini e per il mantenimento della coesione sociale e territoriale, in particolare nelle zone a rischio di spopolamento e con difficoltà di accesso ai servizi essenziali –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare affinché sia garantito il mantenimento e il potenziamento dei servizi bancari nelle aree interne, con particolare riferimento alle zone montane, al fine di evitare ulteriori disagi e di contrastare il processo di marginalizzazione economica e sociale della popolazione locale, valutando, in tale contesto, la promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione bancaria italiana-Abi, di un tavolo di confronto tra le istituzioni, gli enti locali e le principali realtà bancarie operanti sul territorio, con l'obiettivo di assicurare una copertura uniforme e continuativa sul territorio dei servizi bancari fruibili da tutti i cittadini.
(3-01549)


Iniziative di competenza volte ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01550

   DELLA VEDOVA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, all'articolo 3, comma 1, prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il Servizio centrale per il PNRR, è responsabile del monitoraggio complessivo, costante e continuativo, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano, rilevati a livello di pilastro, missione, componente e misura, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative, nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target e delle altre informazioni di analisi degli interventi»;

   lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 9, comma 1, stabilisce che «il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati, ai milestone e target perseguiti»;

   la Fondazione Openpolis ha formulato istanze di accesso civico che non sono state mai completamente riscontrate;

   in riscontro all'istanza presentata in data 17 aprile 2024, la Ragioneria generale dello Stato – con nota del 17 maggio 2024 – precisava che «con riferimento all'avanzamento delle spese, il relativo dataset open sarà oggetto di prossima pubblicazione sul portale con l'aggiornamento dei dati entro il mese di luglio 2024»;

   in riscontro all'istanza presentata in data 9 settembre 2024, la Ragioneria generale dello Stato – con nota del 10 aprile 2024 – comunicava che «i dati relativi all'avanzamento finanziario degli interventi saranno resi disponibili sul portale “ItaliaDomani” (...) in esito al completamento del processo di verifica»;

   ad oggi il dataset dedicato all'avanzamento finanziario dei progetti, con il dettaglio dei pagamenti dei singoli progetti con relativo cronoprogramma, non è stato pubblicato e la divulgazione di informazioni da parte del Governo con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza e la sua attuazione è avvenuta sinora attraverso la pubblicazione di dati gravemente incompleti;

   dalle conclusioni della Corte dei conti, «Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dalle indicazioni dell'osservatorio Recovery plan dell'Università di Tor Vergata, emerge come, fino ad oggi, occorra spendere ancora il 75 per cento circa dell'importo dell'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza e come, avanzando la spesa alla stessa velocità, si giungerebbe a spendere solo il 50 per cento del budget stanziato –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere e con quali tempistiche per far sì che siano rese pubbliche, in ossequio alle norme sopra menzionate, le informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario dei progetti, con particolare riferimento all'avanzamento dei pagamenti effettuati e il relativo cronoprogramma.
(3-01550)


Iniziative volte ad estendere al periodo d'imposta 2024 le disposizioni in materia di rateizzazione del secondo acconto di novembre dovuto dai titolari di partita Iva – 3-01551

   GUSMEROLI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   tra le principali misure adottate da questo Governo per semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti è stata introdotta, per il periodo d'imposta 2023, la proroga del versamento del secondo acconto sull'anno fiscale 2024, con contestuale possibilità di rateizzazione da gennaio a maggio dell'anno successivo;

   la novità agevolativa, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto «decreto anticipi»), è stata accolta con grande interesse anche dagli intermediari e dai professionisti contabili, poiché permette di spalmare su più mensilità il pagamento del secondo acconto Irpef dovuto dai titolari di partita Iva, introducendo così una maggiore flessibilità per i contribuenti senza incidere sul bilancio pubblico, perché, in base alla risposta di apposito quesito del primo firmatario del presente atto a Eurostat tramite Istat, è stato attestato che la rateizzazione dell'acconto all'anno successivo va nel bilancio dello Stato per competenza all'anno precedente e, quindi, incide solo per cassa;

   per la prima volta in 50 anni, tante piccole attività economiche (artigiani, commercianti e liberi professionisti) hanno avuto la possibilità di pagare – a novembre – metà delle tasse dell'anno a consuntivo e non più in anticipo;

   questo percorso di razionalizzazione del sistema fiscale, nonché la rateizzazione a favore dei contribuenti, sono in linea con gli intendimenti governativi già espressi in sede parlamentare con l'approvazione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111; grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo Lega-Salvini Premier, infatti, all'articolo 5, comma 1, lettera f), si prevede una revisione del sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, «realizzando (...) una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti»;

   con un quadro economico in ripresa, ma ancora in via di definizione per via dello scenario internazionale in continua evoluzione, la pianificazione delle spese assume un ruolo sempre più cruciale per famiglie e imprese, che cercano di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per estendere anche al 30 novembre 2024 la rateizzazione del secondo acconto di novembre per il periodo d'imposta 2024, consentendo così ai contribuenti di beneficiare di una gestione più agevole dei propri obblighi fiscali, evitare di chiedere prestiti in banca e/o prendere sanzioni sull'eventuale mancato pagamento.
(3-01551)


Elementi in merito all'entità del recupero dell'evasione fiscale derivante dal concordato preventivo biennale e in merito alla sua destinazione a interventi permanenti di revisione dell'Irpef – 3-01552

   GUERRA, UBALDO PAGANO, MEROLA, LAI, MANCINI, ROGGIANI, D'ALFONSO, TONI RICCIARDI, STEFANAZZI, TABACCI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   secondo le dichiarazioni del Viceministro Leo, le prime stime delle entrate imputabili al concordato preventivo biennale, elaborate sulla base delle adesioni al 31 ottobre 2024, che avrebbe interessato più di 500 mila contribuenti, sarebbero pari a circa 1,3 miliardi di euro nel biennio (oltre 425 milioni per il 2024 e 865 milioni per il 2025);

   il gettito che risulta dalle adesioni al concordato preventivo biennale non dovrebbe essere considerato integralmente recupero di evasione perché una parte del gettito incassato, già scontata nell'andamento tendenziale delle entrate pubbliche, lo sarebbe stato comunque;

   in particolare, l'adesione da parte di contribuenti forfetari, tenuti a impegnarsi al versamento concordato per il solo 2024, e che presumibilmente al 31 ottobre 2024 sono stati in grado di effettuare un calcolo di convenienza molto preciso, può essersi tradotta in una perdita, anziché in un guadagno, per l'erario; inoltre la parte di reddito dichiarata in più dai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, che non deriva da emersione dell'evasione, genera una perdita per l'erario, perché viene tassata con aliquote più basse di quelle ordinarie considerate nei conti tendenziali;

   l'adesione al concordato è stata associata alla possibilità di aderire a un ravvedimento operoso, forfetario, che permette di sanare l'evasione fiscale degli anni pregressi; il costo di questa operazione, valutata, cumulativamente in quasi un miliardo dal 2025 al 2029, ha trovato copertura nella riduzione del fondo a favore della riforma fiscale;

   l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 prospetta un utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del concordato preventivo biennale per interventi sull'Irpef, solo dopo adeguato monitoraggio;

   la legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, commi 3 e 4, ha stabilito le modalità per valutare come permanenti e quindi destinabili alla riduzione della pressione fiscale le entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo;

   ignorare questa normativa significherebbe seguire una scorciatoia per ottenere consensi, riducendo le imposte senza adeguata copertura e creando le premesse per possibili ripercussioni future su capitoli di spesa rilevanti, quali sanità e istruzione, come avvenuto nella manovra di bilancio da ultimo presentata –:

   se e come, in considerazione delle osservazioni espresse in premessa, la valutazione di 1,3 miliardi di euro di maggior gettito si riferisca a effettivo recupero di evasione fiscale e in che misura esso possa essere destinato a interventi permanenti di revisione dell'Irpef nel rispetto della normativa in essere circa l'utilizzo delle entrate dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
(3-01552)


Iniziative per favorire il potere d'acquisto delle giovani generazioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive derivanti dal concordato preventivo – 3-01553

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   la popolazione italiana residente è in decrescita ormai da diversi anni e, a fronte del calo demografico, è stimata in diminuzione a 58,1 milioni nel 2030, per arrivare poi a 54,4 milioni nel 2050;

   tra il 2013 e il 2023 il potere d'acquisto delle retribuzioni lorde in Italia è diminuito del 4,5 per cento, soprattutto per le giovani generazioni, non solo per effetto delle recenti dinamiche inflazionistiche;

   il persistere di condizioni macroeconomiche che stentano a rilanciare l'economia dei Paesi dell'Unione europea e dell'Italia non permette di argomentare probabili inversioni di tendenza con riguardo alle possibilità per i giovani di aumentare il proprio potere d'acquisto;

   la XIX legislatura ha previsto, sin dalla legge di bilancio per il triennio 2023-2025, importanti misure a sostegno della riduzione del costo del lavoro e delle politiche per la famiglia e la natalità;

   in occasione della presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, il Ministro interrogato ha spiegato che le regole della nuova governance economica europea e l'ammontare del debito richiedono al nostro Paese una «politica fiscale prudente e responsabile»;

   il disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027 approvato dal Governo prevede sforzi ulteriori e degni di nota nella direzione della riduzione del costo del lavoro, della pressione fiscale e del sostegno alla famiglia e alla natalità;

   nel corso della sua audizione alla Camera dei deputati con riguardo al disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027, il Ministro interrogato ha dichiarato: «Preme sottolineare, come già chiarito negli ultimi giorni, che le risorse derivanti dal concordato preventivo introdotto nel “decreto-legge fiscale” non sono state considerate, per ragioni prudenziali, nell'ambito delle coperture e solo una volta quantificate e iscrivibili in bilancio potranno essere destinate, come previsto già a legislazione vigente, al finanziamento di interventi di riduzione della pressione fiscale» –:

   quali iniziative intenda assumere per favorire il potere d'acquisto delle giovani generazioni, anche utilizzando eventuali risorse aggiuntive derivanti dal concordato preventivo.
(3-01553)


Intendimenti in merito all'ipotesi di scorporo della divisione «aerostrutture» della Leonardo s.p.a. e iniziative di competenza per garantire continuità al piano industriale 2024-2028 presentato dalla stessa società – 3-01554

   MARI, GHIRRA, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'amministratore delegato della Leonardo s.p.a., Roberto Cingolani, nell'illustrare il 7 novembre 2024 la relazione trimestrale al 30 settembre 2024, con riferimento alla divisione «aerostrutture» ha prospettato lo scorporo di questa attività;

   la motivazione risiederebbe nel previsto raggiungimento del breakeven di queste attività nel 2028 o nel 2029, che non permetterebbe un atteggiamento conservativo, ma soluzioni che vedano il coinvolgimento di altri partner;

   questa intenzione smentisce quanto contenuto nel piano industriale 2024-2028, presentato a metà marzo 2024, in cui la Leonardo aveva indicato per la divisione «aerostrutture» una crescita di ordini e ricavi rispettivamente del 16 per cento e 17 per cento, «con il breakeven Ebitda entro la fine del 2025», e l'azienda si era mostrata, quindi, fiduciosa sulla ripresa degli ordini per i grandi produttori di aerei come Boeing e Airbus;

   Fiom, Fim e Uilm si sono dichiarate basite dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Leonardo s.p.a. e hanno immediatamente proclamato uno sciopero che si è svolto l'11 novembre 2024;

   considerato che i siti della divisione «aerostrutture» sono nel Mezzogiorno (Pomigliano D'Arco, Nola, Foggia e Grottaglie), i sindacati accusano la Leonardo di voler spaccare il Paese, nonostante questa cresca per ordini e risultati;

   l'annuncio di voler emarginare oltre 4.000 lavoratori e tutta la filiera coinvolta contrasta pesantemente con le dichiarazioni fatte fino a qualche settimana fa durante il confronto sulle difficoltà del sito di Grottaglie determinate dalle difficoltà di Boeing, per la quale solo nel luglio 2024 era stato concluso un accordo;

   come sottolineano i sindacati, oltre alle scelte industriali e al futuro dell'aerospazio nel Sud del Paese, sono in gioco le regole, le corrette relazioni industriali e gli accordi conclusi;

   la Leonardo s.p.a. è tra le più rilevanti società a partecipazione pubblica, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene oltre il 30 per cento;

   ancora una volta il Governo e il Ministro interrogato appaiono ad avviso degli interroganti considerare le partecipazioni pubbliche solo come una fonte di ricavi rispetto ai dividendi o come possibili entrate rispetto alla cessione di quote di partecipazione e non come strumento di politiche di crescita economica e occupazionale dell'intero Paese –:

   quali siano gli orientamenti, per quanto di competenza, del Ministro interrogato rispetto allo scorporo della divisione «aerostrutture» della Leonardo s.p.a. prospettato dall'amministratore delegato della stessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire continuità al piano industriale 2024-2028 presentato dalla stessa Leonardo s.p.a., scongiurando ogni ridimensionamento della divisione «aerostrutture» nel Mezzogiorno e ogni ricaduta negativa occupazionale.
(3-01554)


Elementi e iniziative in ordine alle disposizioni fiscali per le cessioni di immobili oggetto di interventi per i quali è stato utilizzato il cosiddetto superbonus – 3-01555

   DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), all'articolo 1, commi 64-67, ha introdotto rilevanti modifiche fiscali per le cessioni di immobili oggetto di interventi che hanno beneficiato del superbonus, stabilendo che le plusvalenze generate da tali cessioni, se effettuate entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, vengano considerate come «redditi diversi» ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

   in considerazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, articolo 119, comma 8-bis, che prevedono diverse misure percentuali dell'agevolazione negli anni e considerando il combinato con quanto disposto nel richiamato articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, la nuova tassazione introdotta, soprattutto per chi possiede immobili da lungo tempo e ha fatto ricorso al superbonus, comporta il più delle volte un importo della plusvalenza di gran lunga superiore all'importo dell'agevolazione ricevuta;

   la normativa in questione introduce, peraltro, un nuovo presupposto fiscale con effetti potenzialmente retroattivi che graverebbe sui contribuenti per scelte effettuate prima della sua entrata in vigore, mettendo potenzialmente in crisi il principio del legittimo affidamento tra cittadini e amministrazione pubblica, poiché modifica condizioni che i contribuenti consideravano stabili e su cui avevano fondato le proprie decisioni di investimento;

   la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore può modificare in senso sfavorevole i rapporti di durata purché tale retroattività sia ragionevole e non comprometta il legittimo affidamento dei cittadini (sentenze nn. 241 del 2019, 16 del 2017, 203 del 2016, 236 del 2009);

   detta normativa crea, inoltre, un rischio di disparità fiscale, poiché immobili simili per tipologia e ubicazione potrebbero essere tassati in modo diverso, penalizzando ingiustamente coloro che hanno investito in miglioramenti energetici e strutturali;

   le ripercussioni di questa misura sul mercato immobiliare potrebbero comportare un elevato rischio di contrazione delle compravendite, in quanto essa disincentiva, di fatto, la cessione di immobili ristrutturati con il superbonus, poiché i venditori rischiano di pagare plusvalenze più elevate rispetto al beneficio fiscale ricevuto, soprattutto in casi in cui il prezzo d'acquisto risale a tempi lontani –:

   se il Ministro interrogato abbia valutato l'impatto economico di tale normativa sul mercato immobiliare e se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in premessa, al fine di evitare effetti retroattivi lesivi del legittimo affidamento dei contribuenti e garantire maggiore equità fiscale tra immobili simili.
(3-01555)


Chiarimenti in merito alle iniziative in materia di pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze del personale della pubblica amministrazione – 3-01556

   PAOLO EMILIO RUSSO, BARELLI e NAZARIO PAGANO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   la formazione rappresenta una leva strategica per la modernizzazione e il rinnovamento della pubblica amministrazione;

   come dichiarato dal Ministro interrogato, «avere personale costantemente aggiornato significa essere in grado di rispondere in maniera efficace ai cambiamenti dettati dalle evoluzioni normative, dall'innovazione tecnologica e dalle esigenze di offrire servizi evolutivi in continua trasformazione a cittadini ed imprese»;

   la direttiva del Ministro interrogato in merito alla pianificazione della formazione e allo sviluppo delle competenze fornisce, in particolare, indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative –:

   se il Ministro interrogato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle iniziative intraprese al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale pubblico.
(3-01556)


Iniziative volte a implementare l'attività di monitoraggio della riforma della pubblica amministrazione nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01557

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, MURA, SBARDELLA e VINCI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   è stato recentemente pubblicato il primo report semestrale previsto dalla milestone M1C1-59 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato al monitoraggio della riforma della pubblica amministrazione volta all'implementazione di un modello di gestione strategica delle risorse umane, innovativo per il settore pubblico, basato sulla centralità delle competenze e orientato al rafforzamento della capacità amministrativa di enti e istituzioni dei vari comparti;

   il report offre le risultanze di 27 indicatori chiave di monitoraggio dell'azione di riforma, relativi a 6 dimensioni rilevanti per una gestione strategica delle risorse umane monitorate su un primo panel di amministrazioni che partecipano ai progetti del dipartimento, ovvero la rilevazione e classificazione di professioni e competenze (il sistema professionale, la programmazione del fabbisogno di personale, il reclutamento, lo sviluppo professionale e di carriera e la capacità amministrativa intesa come abilità organizzativa);

   il report – corredato da una nota metodologica che descrive il contesto e i principi utilizzati per identificare e valorizzare gli indicatori individuati che, a tendere, potranno fornire un quadro dell'impatto delle trasformazioni e delle evoluzioni dei modelli di gestione del capitale umano all'interno della pubblica amministrazione – è stato definito nel giugno 2024, in ottemperanza con il termine previsto per il conseguimento della milestone M1C1-59 bis, con il presidio scientifico dell'unità operativa centrale istituita presso il dipartimento della funzione pubblica, al fine di indirizzare e monitorare l'attuazione della riforma e, negli ultimi mesi, è stato oggetto di puntuale assessment da parte della Commissione europea che ne ha validato l'impianto e confermata la pubblicazione semestrale;

   già a partire dal prossimo report, la cui pubblicazione è prevista entro il 31 dicembre 2024, saranno valutati il progressivo ampliamento del set di indicatori e del panel di amministrazioni coinvolte, al fine di consolidare la valenza informativa del monitoraggio e di intercettare i driver più efficaci per promuovere l'adozione di un modello di gestione del capitale umano innovativo, condiviso tra tutte le pubbliche amministrazioni e basato sulla centralità delle competenze –:

   quali saranno le iniziative che il Governo, per quanto di competenza, intenderà adottare dopo la pubblicazione del prossimo report al fine di perfezionare l'opera di monitoraggio della riforma della pubblica amministrazione e di giungere ad un'efficace implementazione di un modello di gestione strategica delle risorse umane, che si basi sulle competenze e che si orienti al potenziamento della capacità amministrativa di enti ed istituzioni.
(3-01557)