XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1987
Pdl n. 1987 – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia
Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 9 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 45 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 32 minuti |
1 ora e 2 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 6 ore e 38 minuti | 4 ore e 23 minuti |
Fratelli d'Italia | 1 ora | 51 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 48 minuti | 36 minuti |
Lega – Salvini premier | 46 minuti | 35 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 42 minuti | 30 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 42 minuti | 29 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 17 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 17 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 32 minuti | 17 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 32 minuti | 16 minuti |
Misto: | 32 minuti | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 9 minuti |
+Europa | 14 minuti | 6 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 novembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Dara, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 novembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MULÈ e STEFANAZZI: «Disposizioni per la promozione delle attività di ricerca e cura sperimentale relative al microbiota umano e alla somministrazione di prodotti probiotici» (2140);
FRIJIA ed altri: «Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan» (2141).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 19 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1184-bis. – «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» (approvato dal Senato) (2142).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
XII Commissione (Affari sociali)
QUARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di terapie digitali» (2095) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura)
CAVANDOLI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 860 del codice civile, concernente la natura e il termine di prescrizione dei contributi dei proprietari nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica» (2008) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 19 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2023 (Doc. LV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre 2024 (Doc. LXXI-bis, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 19 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle passività potenziali dovute alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria e sulla loro sostenibilità – Situazione al 31 dicembre 2023 (COM(2024) 507 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle autorizzazioni all'esportazione del 2023 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2024) 529 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 529 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2024) 530 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 novembre 2024.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2024) 506 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (235).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 10 dicembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: BRAMBILLA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI (A.C. 30-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DORI ED ALTRI; RIZZETTO; BRUZZONE ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI (A.C. 468-842-1109-1393)
A.C. 30-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 30-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 3.1002, 3.01000, 3.01001, 12.1000, 12.1003, 12.01000, 13.1000, 13.1001, 13.01001, 13.01002, 13.01006, 13.01007, 13.01008, 13.01009, 13.01010, 13.01012, 14.1000, 14.01002, 14.01003 e 14.01005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 30-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 1.
(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)
1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali».
A.C. 30-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.»;
b) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena prevista dal primo comma, diminuita della metà, si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, assiste agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma».
2.1002. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, diffonde immagini, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie, strazio o maltrattamento agli animali, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.»;
b) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
2.1000. Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 544-quater del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».
3. All'articolo 544-quater del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».
2.1003. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 544-quater del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«La pena prevista dal primo comma, diminuita della metà, si applica a chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma».
2.1001. Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 544-quater del codice penale, al secondo comma, dopo le parole: «in relazione all'esercizio di scommesse clandestine» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa».
2.1004. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 30-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 3.
(Divieto di combattimenti tra animali)
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Divieto di combattimenti tra animali)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al primo comma, dopo la parola: «organizza» sono aggiunte le seguenti: «, realizza, finanzia» e le parole: «che possono metterne in pericolo l'integrità fisica» sono soppresse;.
Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
3.1001. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo comma, numero 1), le parole: «in concorso con minorenni o» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ovvero».
3.1003. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano, Borrelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi, anche se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, consapevolmente concede a qualsiasi titolo un terreno o un edificio per consentire lo svolgimento dei combattimenti di cui al primo comma.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni o degli edifici concessi.».
3.1002. D'Orso, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) è aggiunto in fine il seguente comma: «Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, diffonde immagini scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro».
3.1000. Dori.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Confisca e pene accessorie)
1. L'articolo 544-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.
È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.
In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.».
Conseguentemente, al codice penale, dopo l'articolo 544-sexies, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 544-septies. – (Uccisione colposa di animale) – Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa la morte di un animale è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa.
Art. 544-septies.1 – (Lesioni colpose ad animali) – Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa lesioni ad un animale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Non è punibile l'esercente una professione veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione risponde solo in caso di colpa grave.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa.
3.01001. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Confisca e pene accessorie)
1. L'articolo 544-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.
È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo da un anno a cinque anni.
In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.».
3.01000. Dori.
A.C. 30-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 544-septies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se i fatti sono diffusi attraverso strumenti informatici o telematici».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Previsione della colpa nei reati contro gli animali)
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 544-septies. – (Uccisione colposa di animale) – Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa la morte di un animale è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa.
Art. 544-septies.1 – (Lesioni colpose ad animali) – Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa lesioni ad un animale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Non è punibile l'esercente una professione veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.
In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione risponde solo in caso di colpa grave.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa.».
4.1002. D'Orso, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», lettera a) aggiungere, in fine, le parole: o in concorso con essi.
4.1003. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, capoverso Art. 544-septies, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
4.5000. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 544-septies, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;.
4.1004. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, capoverso Art. 544-septies, primo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) se i fatti sono commessi a fini intimidatori;.
4.1006. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, capoverso Art. 544-septies, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;.
4.1005. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
d) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
e) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;
f) se i fatti sono commessi con l'uso delle armi;
g) se i fatti, fuori dalle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, sono commessi da chiunque prepari, detenga, utilizzi o sparga esche o bocconi avvelenati o sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata condanna. I costi relativi alla bonifica dei luoghi sono a carico dei condannati;
h) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;
i) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;
l) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.
4.1001. Dori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le pene di cui agli articoli 544-bis e 544-ter sono diminuite di un terzo se i fatti sono commessi per colpa.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: aggravanti aggiungere le seguenti: e attenuanti.
4.1000. Dori.
A.C. 30-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)
1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».
2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».
3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 131-bis, dopo le parole: «cinque anni,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,»;
b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:
«Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies.»;
c) all'articolo 544-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000»;
d) all'articolo 544-ter:
1) al primo comma, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali», dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «a detenzione o» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o farmaci per finalità non terapeutiche»;
3) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo»;
e) al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«8-quater. se il fatto è commesso su un animale di affezione»;
f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni»;
g) all'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose».
5.1003. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 61, numero 11-quinquies) del codice penale, dopo le parole: «la libertà personale» sono inserite le seguenti: «nonché contro gli animali».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 61,.
5.1004. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano, Quartini.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 133,.
*5.1005. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 133,.
*5.1020. Dori, Zanella, Bonelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, dopo le parole: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli aggiungere le seguenti: 165,.
5.1006. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 544-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, per crudeltà, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro».
5.1018. Zanella, Dori, Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata di un terzo se, durante la commissione di un furto d'abitazione, il colpevole cagiona la morte di un animale d'affezione.».
5.1010. Prestipino, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«8-quater. se il fatto è commesso su un animale di affezione.».
5.1011. Prestipino, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Al comma 3, capoverso «Art. 638», aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 10.000 a 60.000 euro.
*5.1012. Saccani Jotti, Dalla Chiesa.
Al comma 3, capoverso «Art. 638», aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da 10.000 a 60.000 euro.
*5.1007. Longi, Rizzetto.
Al comma 3, capoverso «Art. 638», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 10 mila a 60 mila euro.
*5.1014. Lupi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose».
5.1002. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sostituire le parole: a 10.000 con le seguenti: a 20.000.
*5.1008. Longi, Rizzetto.
Al comma 4, sostituire le parole: a 10.000 con le seguenti: a 20.000.
*5.1013. Saccani Jotti, Dalla Chiesa.
Al comma 4, sostituire le parole: a 10.000 con le seguenti: a 20.000.
*5.1015. Lupi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 3 dell'articolo 131-bis, codice penale, dopo il punto 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201».
4-ter. All'articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «a esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189».
4-quater. All'articolo 164, comma 2 del codice penale, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In relazione ai delitti consumati o tentati di cui al Titolo IX, Libro II e all'articolo 727 del codice penale nonché all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
5.1001. Dori.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 625, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«8-quater. Se il fatto è commesso su un animale di affezione».
4-ter. All'articolo 133, primo comma, numero 2) del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o dell'animale».
5.1000. Dori.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis.
È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna».
5.01003. Dori.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Chiunque, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.».
5.01004. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 5, aggiungere in seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di preparazione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati)
1. Fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo o materiale esplodente che possono causare intossicazione o lesioni o la morte di un animale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5000 euro.
*5.01000. Longi, Rizzetto.
Dopo l'articolo 5 aggiungere in seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di preparazione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati)
1. Fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo o materiale esplodente che possono causare intossicazione o lesioni o la morte di un animale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5000 euro.
*5.01001. Saccani Jotti, Dalla Chiesa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere in seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di preparazione, utilizzo e abbandono di esche e bocconi avvelenati)
1. Fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo o materiale esplodente che possono causare intossicazione o lesioni o la morte di un animale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5000 euro.
*5.01002. Lupi.
A.C. 30-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;
b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:
«Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».
2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.
A.C. 30-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)
1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».
A.C. 30-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale».
A.C. 30-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»;
2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»;
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»;
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 con le seguenti: tre a otto anni e con la multa da euro 10.000.
9.1000. Dori.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quattro a diciotto mesi con le seguenti: due anni e mezzo a cinque anni.
Conseguentemente al medesimo comma, lettera c)
al numero 1) , sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni;
al numero 2) , sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni.
9.1002. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quattro a diciotto mesi con le seguenti: sei mesi a due anni.
9.1001. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 30-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena)
1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)
Al comma 1, premettere le parole: Salve le norme regionali di maggior tutela per gli animali,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: che ne impedisca il movimento.
*10.1005. Longi, Rizzetto.
Al comma 1, premettere le parole: Salve le norme regionali di maggior tutela per gli animali,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: che ne impedisca il movimento.
*10.1006. Saccani Jotti, Dalla Chiesa.
Al comma 1, premettere le parole: Salve le norme regionali di maggior tutela per gli animali,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: che ne impedisca il movimento.
*10.1007. Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole da: , anche temporaneo, fino alla fine del comma, con le seguenti: di animali di affezione è fatto divieto di detenerli legati con la catena o con altro strumento di contenzione.
10.1002. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1 sopprimere le parole: similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.
10.1000. Dori.
Al comma 1, sopprimere le parole: salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.
10.1003. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le parole: , certificate dal medico veterinario,.
10.5000. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: , o da temporanee esigenze di sicurezza.
10.1004. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con le pene previste dall'articolo 727 del codice penale.
10.1001. Dori.
A.C. 30-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative)
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: , il detentore o l'operatore con le seguenti: o il detentore.
*11.1001. Longi, Rizzetto.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: , il detentore o l'operatore con le seguenti: o il detentore.
*11.1002. Saccani Jotti, Dalla Chiesa.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: , il detentore o l'operatore con le seguenti: o il detentore.
*11.1003. Lupi.
A.C. 30-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: il Ministro della transizione ecologica,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è inserito il seguente:
«2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.».
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli derivanti dal presente comma si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.1003. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.
3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-quater, 544-quinquies,»;
b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».
12.1000. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.
3. All'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «474» sono aggiunte le seguenti : «544-quater, 544-quinquies»;
b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».
12.1002. Dori.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali)
1. È istituita la Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali, da celebrarsi annualmente il giorno 31 agosto, data dell'abbattimento dell'orsa Amarena. In occasione della Giornata di cui al primo periodo sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione, volti a promuovere la conoscenza della fauna locale e la diffusione di buone pratiche per una responsabile convivenza dei cittadini con le specie animali che abitano il loro territorio.
12.01000. Zanella, Dori, Bonelli.
A.C. 30-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)
1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro».
2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di fauna e siti protetti)
1. Dopo l'articolo 452-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 452-sexies.1. – (Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) – Chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000.
La pena è aumentata fino alla metà se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici.
Ai fini di cui al primo comma, per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela in forza di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal primo comma del presente articolo, sono sempre ordinate la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione. Per la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale è emesso nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.
I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica».
2. All'articolo 727-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette».
3. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 733-bis. – (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) – Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.
Ai fini di cui al presente articolo per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».
4. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.
13.1000. Sergio Costa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 727-bis del codice penale)
1. L'articolo 727-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727-bis. – (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, possesso, detenzione e commercializzazione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, fuori dai casi consentiti:
a) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV;
b) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
d) importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali o commerciali.
In relazione ai reati contro le specie selvatiche si applicano alle persone giuridiche le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
È sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».
13.1001. Evi, Prestipino.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;
4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila».
c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)
1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:
a) è grezzo, trasformato o lavorato;
b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;
c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione».
13.01002. Sergio Costa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile limitatamente
alle lettere c) e d))
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.».
13.01003. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;
d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».
13.01005. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile limitatamente
alle lettere c) e d))
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Abrogazione dell'articolo 842 del codice civile)
1. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.
13.01004. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)
1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del fatto penalmente rilevante e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.
*13.01000. Dori, Zanella, Bonelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)
1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.
*13.01011. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Educazione e prevenzione)
1. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alla promozione di un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.01010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate allo sviluppo di forme di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione, della Transizione ecologica, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.01009. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Percorsi di formazione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati a studenti e studentesse e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
2. A studenti e studentesse delle scuole del secondo ciclo che frequentano i corsi di cui al comma 1, sono concessi relativi crediti formativi.
3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti, sentite le commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.
13.01006. Dori, Zanella, Bonelli, Piccolotti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.
13.01012. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, ai medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.
13.01001. Dori, Zanella, Bonelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Centri per gli animali vittime di reato)
1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di accesso e ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Giustizia, della Transizione ecologica, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali vengono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i centri di cui al comma 1, da definirsi in coerenza con la normativa sovranazionale e della regolamentazione europea della sanità animale, tra i quali deve necessariamente essere prevista, al fine di garantire le condizioni di salute e di benessere degli animali, specie se in detenzione perpetua e in grado di riprodursi, la presenza di medici veterinari e la previsione di regolari visite veterinarie, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.01007. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Centri per gli animali vittime di reato)
1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
2. I proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004 n. 189, per essere destinati alle specifiche attività di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.01008. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
A.C. 30-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: «felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e felis catus».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Modifica alla legge 20 luglio 2004, n. 189)
Al comma 1, dopo le parole: n. 189 aggiungere le seguenti: le parole: «o introdurre» sono sostituite dalle seguenti: «, introdurre, vendere, cedere o detenere a qualunque titolo» e.
Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;
b) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente»;
2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono
impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali»;
d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».
3. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 544-sexies del codice penale e 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 2001,».
sostituire la rubrica con la seguente: (Norme di coordinamento).
14.1000. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di spettacolo)
1. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
“1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate”».
14.01005. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al Codice del processo amministrativo)
1. Al comma 2 dell'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita degli animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura della sospensione cautelare è disposta fino all'udienza di merito da fissarsi entro massimo sei mesi dal provvedimento di sospensione».
2. Al comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita di animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura di sospensione cautelare urgente è disposta fino all'udienza di sospensiva da fissarsi entro massimo 30 giorni dal provvedimento di sospensione».
14.01000. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche in tema di esecutività di provvedimenti amministrativi)
1. All'articolo 21-quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui i provvedimenti dispongano, anche in maniera irreversibile, della vita di animali, questi devono ritenersi sospesi fino al termine di dieci giorni liberi dalla data di pubblicazione per l'eventuale esercizio delle azioni a tutela degli interessi privati o diffusi.».
14.01001. Dori.
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche in tema di sanzioni amministrative accessorie)
1. All'articolo 20, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dopo le parole: «È sempre disposta la confisca amministrativa» aggiungere: «degli animali oggetto di violazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli animali oggetto di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale o a privati che diano adeguate garanzie di corretta detenzione e gestione degli stessi».
14.01002. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)
1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.
14.01003. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali».
14.01004. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 30-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 30-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca disposizioni di varia natura in materia di reati contro gli animali;
la legge n. 106 del 2022 ha previsto, tra le altre, la delega alla riforma, alla revisione e al riassetto della vigente disciplina nel settore delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, richiamando il principio contenuto nella legge n. 175 del 2017 finalizzato al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
il termine di attuazione della delega, dopo l'ennesima proroga arrivata successivamente al mancato esercizio tempestivo della stessa, è ora fissato al prossimo 18 agosto 2025;
le condizioni di vita di questi animali tenuti in cattività vedono ormai condanne unanimi all'interno della società civile ed è quanto mai necessario porre fine a queste pratiche disumane,
impegna il Governo
ad esercitare con la massima celerità la delega conferita dalla legge n. 106 del 2022 con riferimento al superamento dell'utilizzo degli animali nel settore delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti.
9/30-A/1. Benzoni.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad avviare iniziative per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 106 del 2022.
9/30-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
più in particolare, si introduce il nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale, che prevede in caso di sequestro o confisca di animali vivi nell'ambito dei procedimenti afferenti a specifici delitti indicati dalla norma, consumati o tentati contro i medesimi animali, la possibilità di affidare gli stessi, in via definitiva, ad associazioni individuate dalla norma o a loro sub-affidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato, versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, il cui importo è stabilito dall'autorità giudiziaria;
l'atto in esame, per effetto delle modifiche apportate in sede referente, omette di contemplare la responsabilità penale delle condotte previste dagli articoli 544-bis e 544-ter, laddove le stesse siano commesse per colpa, limitandosi a prevedere solo circostanze aggravanti in presenza di determinate condizioni;
al contempo, il provvedimento, difetta di introdurre ipotesi di confisca obbligatoria anche ai casi di abbandono di animale e ad altre ipotesi in cui la condotta fosse commessa per colpa, non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna,
impegna il Governo
ad intervenire con il primo provvedimento utile per rendere ancora più stringente la normativa rispetto alle fattispecie di reati contro gli animali, estendendo la confisca obbligatoria anche ad altre ipotesi attualmente non contemplate dall'articolo 544-sexies, nonché ad istituire uno specifico Fondo a favore delle associazioni a tutela degli animali, da cui queste possano attingere le risorse necessarie al pagamento della cauzione – come introdotta dal provvedimento in esame – per l'affidamento degli animali confiscati.
9/30-A/2. Giuliano, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
più in particolare, l'articolo 6 del testo originario, prima delle modifiche introdotte in sede referente, prevedeva l'inserimento nel codice penale di una fattispecie ad hoc, all'articolo 441-bis per chi prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, punendola con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000;
tale previsione, tuttavia, appare soppressa nel testo come modificato in sede referente in Commissione Giustizia, lasciando una grave lacuna legislativa e depotenziando le misure introdotte a sostegno degli animali vittime di violenza;
il contrasto alla crudeltà sugli animali può costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine;
dai dati raccolti emerge che le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli ammali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali;
l'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società», in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato l'abusante per violenze nei confronti dei propri animali,
impegna il Governo
ad intervenire con il primo provvedimento utile per prevedere altresì una responsabilità penale specifica nel caso in cui vengano adoperati o detenuti esche o bocconi avvelenati, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale.
9/30-A/3. Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali: ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
in particolare, l'articolo 3 interviene sull'articolo 544-quinquies del codice penale che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, inasprendo le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni: nonché estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti;
occorre prevedere, sia ai fini di deterrenza dei combattimenti, che di contrasto delle condotte, la punibilità non solo del proprietario dell'animale coinvolto, ma altresì di chi mette a disposizione terreni e fabbricati per lo svolgimento dei combattimenti, prevedendo espressamente anche il sequestro e la relativa confisca dei luoghi a ciò deputati, tanto più che non è raro che tali condotte maturino in contesti di criminalità organizzata;
il contrasto alla crudeltà sugli animali può costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine;
dai dati raccolti emerge che le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali;
l'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società» – in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato l'abusante per violenze nei confronti dei propri animali,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, una norma ad hoc che renda penalmente rilevante anche la condotta di chi si limiti a mettere a disposizione, anche gratuitamente, terreni e fabbricati per lo svolgimento dei combattimenti, prevedendo espressamente anche il sequestro e la relativa confisca dei luoghi a ciò deputati.
9/30-A/4.D'Orso, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti: introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
in particolare, tra le tante, l'articolo 1 modifica la rubrica del Titolo IX-bis del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al «sentimento per gli animali» , con la conseguenza che – diversamente da quanto accaduto fino ad oggi – nel nostro ordinamento diventa oggetto di tutela penale direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi;
non basta intervenire a livello legislativo con modifiche di politica criminale volte ad inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto, o contemplando nuove fattispecie di reato;
il contrasto alla crudeltà sugli animali può costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine;
dai dati raccolti emerge che le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reali rispetto a coloro che non hanno abusato di animali;
l'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società» in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato l'abusante per violenze nei confronti dei propri animali;
i dati dimostrano che ad un sistema sanzionatorio più rigido, con pene più aspre, non corrisponde un calo dei relativi reati, con ciò dimostrando la necessità di intervenire su più livelli, primo fra tutti quello culturale,
impegna il Governo
ad intervenire a tutti i livelli, anche normativo, per sensibilizzare i più giovani, all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al rispetto della natura, degli animali e della biodiversità, anche promuovendo campagne di comunicazione, al fine di considerare gli esseri animali tutelati a livello giuridico, non solo in quanto espressione del sentimento che l'uomo prova per costoro, ma come oggetto di tutela penale diretta da parte del nostro ordinamento.
9/30-A/5. Ascari, Di Lauro, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale, inasprendo le pene attualmente previste per i reali commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
il contrasto alla crudeltà sugli animali può costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine;
dai dati raccolti emerge che le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali;
l'FBI ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società» in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze da parte del proprio abusante nei confronti dei propri ammali;
giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, Forze di polizia e tutti coloro che possono venire a conoscenza di abusi sugli animali a causa del loro lavoro, dovrebbero riconoscere atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali come segnali di potenziali comportamenti antisociali, anche più gravi;
nel contrasto dei reati in questione, appare fondamentale non solo l'adozione di efficaci norme di politica criminale, ma altresì un'attenzione del legislatore rispetto alla formazione di tutte le figure professionali potenzialmente coinvolte nelle fasi successive agli episodi di violenza;
a tal fine, determinante è la capacità di riconoscere singoli atti che includono, ma non si limitano alla violenza, come campanelli di allarme di condotte che possono evolvere in epiloghi ancora più gravi e che meritano di essere esaminati, pertanto, in maniera adeguata;
si ritiene pertanto imprescindibile destinare specifiche risorse a favore della formazione obbligatoria specifica sia del personale delle Forze di polizia, che del personale medico sempre più impegnato – sia dal punto di vista giudiziario, che medico – nella gestione di casi di maltrattamenti di animali in senso lato;
i reati commessi in danno degli animali sono presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati ed accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze dell'ordine. È infatti, spesso rappresentato il disagio dei denuncianti per la difficoltà di intervento legata alla carenza di organico e di risorse;
appare utile prevedere altresì l'istituzione di una specifica banca dati delle Forze di polizia riguardante i reati perpetrati sugli animali,
impegna il Governo
ad istituire una banca dati delle Forze dell'ordine, come specificato in premessa, nonché a destinare, con il primo provvedimento utile, specifiche risorse a favore della formazione di psichiatri e psicologi, assistenti sociali, veterinari, Forze di polizia e tutti coloro che possono venire a conoscenza di abusi sugli animali a causa del proprio lavoro, in modo da garantire che gli stessi abbiano un approccio consapevole rispetto alla pericolosità sociale anche di isolati casi di violenza.
9/30-A/6. Cafiero De Raho, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale, inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
il contrasto alla crudeltà sugli animali può costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine;
l'articolo 12 del provvedimento in esame, nella sua formulazione originaria, prevedeva altresì l'istituzione nel territorio nazionale di Centri per gli animali vittime di reato, nonché l'istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati;
tuttavia, la suddetta previsione è stata soppressa in sede referente a seguito di valutazione sugli effetti finanziari da parte della Commissione Bilancio, in quanto avrebbe comportato oneri ulteriori a carico della finanza pubblica;
tuttavia, ai fini di un efficace ed organico intervento legislativo in materia, non si può prescindere dalla destinazione di ulteriori risorse da parte dello Stato a favore del contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti degli animali, e del supporto degli enti ed associazioni che si occupano del recupero fisico degli animali vittime di violenza, anche allo scopo finale di tutelare la biodiversità, inteso come bene di tutta la collettività, presente e futura,
impegna il Governo
a prevedere, già nel prossimo disegno di legge di bilancio, nel rispetto delle prerogative parlamentari risorse da destinare specificamente ai Centri per gli animali vittime di reato, nonché all'istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati.
9/30-A/7. Carotenuto, Di Lauro, Ascari, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
il testo iniziale della proposta in discussione, all'articolo 14, prevedeva l'introduzione nel Codice penale – anche alla luce del mutato quadro di diritto unionale – di una nuova fattispecie delittuosa collocata nell'ambito dei delitti contro l'ambiente. Tale nuovo articolo 452-sexies.1 prevedeva quanto segue: «chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000»;
tale disposizione, molto importante per la tutela della fauna protetta è stata completamente espunta dal testo finale durante l'esame in Commissione, limitando l'articolo ad un blando ritocco delle sanzioni previste agli articoli 727-bis e 733-bis del Codice penale, così perdendo l'occasione per apportare una modifica più organica a tutela di fauna e siti protetti,
impegna il Governo
ad intervenire, nel primo provvedimento utile, affinché la fauna e i siti protetti siano oggetto di una tutela concreta che punisca chiunque catturi, ceda o riceva animali appartenenti a specie protette, assistita da pene concretamente efficaci.
9/30-A/8.Caramiello, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Cherchi, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuoce fattispecie penali e nuove aggravanti;
durante l'esame in Commissione sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia, tuttavia è stato anche introdotto l'articolo 10 che paradossalmente legittima, al ricorrere di determinate circostanze, una condotta certamente crudele nei confronti degli stessi animali: la detenzione in catena;
appare sufficiente, infatti, che la contenzione dell'animale permetta il minimo movimento per poter considerare tale detenzione lecita; ad aggravare la disposizione, inoltre, vi è il fatto che per documentate ragioni sanitarie o per temporanee esigenze di sicurezza la contenzione può essere addirittura tale da impedire qualsiasi movimento;
tale previsione è, peraltro, in contrasto rispetto a quanto già disposto da alcune Regioni che hanno vietato tout court, senza eccezioni, la detenzione a catena, come la Calabria, la Campania, le Marche e l'Umbria, ma ancor più appare in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione italiana agli articoli 9 e 41 che contemplano il diritto alla salute e al benessere degli animali,
impegna il Governo
a rivedere, nel rispetto delle prerogative parlamentari, le disposizioni contenute nell'articolo succitato, al fine di scongiurare che una condotta lesiva nei confronti del benessere degli animali possa essere in qualsiasi modo ritenuta legittima.
9/30-A/9. Cherchi, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
in Italia si verificano ancora molti reati che hanno come vittime gli animali e, molto frequentemente, nel corso dell'azione penale la magistratura dispone il sequestro dell'animale oggetto del maltrattamento;
in base alla ricerca condotta dall'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV presso le 134 Procure che hanno reso disponibili i dati in merito ai crimini contro gli animali consumati in Italia, si evince che il maltrattamento di animali, articolo 544-ter codice penale, con 2.259 procedimenti, costituisce circa il 30,08 per cento dei procedimenti registrati, l'abbandono o detenzione di animati in condizioni incompatibili con la loro natura, articolo 727 codice penale, con 1.238 procedimenti, il 16,48 per cento, i reati venatori, articolo 30 legge n. 157 del 1992, con 1.014 procedimenti, pari al 13,50 per cento dei procedimenti presi in esame, il traffico di cuccioli, articolo 4 legge n. 201 del 2010, con 32 procedimenti, lo 0,43 per cento del totale dei procedimenti. Inoltre, tra le fattispecie più gravi si registra purtroppo ancora la terribile pratica criminale del combattimento tra animali, articolo 544-quinquies codice penale, con 23 procedimenti, pari allo 0,31 per cento;
tra queste pratiche si annovera certamente anche la pratica dell'importazione, esportazione e riesportazione dei cosiddetti trofei di caccia – un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale a rischio di estinzione, come leoni, elefanti o rinoceronti trasformati in tappeti, sgabelli e portapenne – una fattispecie ancora non contemplata dal nostro ordinamento che, al contrario, avrebbe bisogno di una definizione e di un sistema sanzionatorio certo;
intervenire per introdurre questo divieto e mettere così fine ad una pratica crudele e anacronistica sarebbe anche la risposta adeguata al mandato del Parlamento europeo che, nel 2022, ha richiesto un divieto sulle importazioni di trofei;
altri Paesi europei come Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Belgio, hanno adottato o stanno discutendo un divieto di importazione di trofei di caccia di specie a rischio estinzione;
il provvedimento in esame sarebbe un'occasione importante per apportare le modifiche alla normativa nazionale in questo senso,
impegna il Governo
ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nel nostro ordinamento il divieto e le relative sanzioni per chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia al fine di tutelare concretamente la conservazione della fauna selvatica e agire con responsabilità per proteggerla.
9/30-A/10. Sergio Costa, Di Lauro, Ascari, Carotenuto, Cherchi, D'Orso, Caramiello, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali e vegetali protette (Wildlife crime) rappresentano fenomeni tristemente molto diffusi nel nostro Paese; ogni anno sono centinaia di migliaia gli animali uccisi a causa di tali barbare pratiche, tra cui si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli passeriformi, ma anche rapaci, mammiferi come orsi, lupi, cervi, camosci, caprioli e molte specie acquatiche, marine e di acqua dolce (bracconaggio ittico);
l'approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Per completare quest'opera è tuttavia urgente, anche alla luce del novellato articolo 9 della Costituzione, introdurre nel nostro ordinamento alcune norme idonee a tutelare in maniera efficace le specie animali e vegetali e quindi contrastare il fenomeno del bracconaggio internazionalmente noto come Wildlife crime, particolarmente diffuso in Italia e stimato come la quarta fonte illegale di reddito delle criminalità organizzate;
a fronte di queste gravi conseguenze, la vigente normativa sanzionatoria volta a contrastare tali fenomeni è caratterizzata da fattispecie contravvenzionali associate a sanzioni pecuniarie irrisorie rispetto tanto alla rilevanza del bene giuridico leso, quanto alla entità degli illeciti profitti generati;
questa carenza determina l'impossibilità di ricorrere ad una serie di fondamentali strumenti di indagine e dunque la difficoltà di dare avvio all'azione penale, nonché la tendenziale prematura estinzione dei procedimenti incardinatisi nelle aule di giustizia. Dati forniti dal Ministero della giustizia e pubblicati da ISPRA confermano infatti, che solo un numero esiguo dei procedimenti riesce a giungere sino alla definizione con sentenza;
l'oggettiva carenza di funzione deterrente comporta, quindi, una forte propensione alla reiterazione delle condotte illecite e un diffuso senso di impunità e dall'altra parte svilisce il lavoro degli operatori di polizia che, in tale materia, richiede particolari specializzazioni e un forte impegno investigativo;
le sanzioni previste non si possono dunque considerare «efficaci, proporzionate e dissuasive», requisiti richiesti dalla Commissione europea a fronte di reati molto gravi e diffusi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale ed europeo si ricordano, in tal senso, le direttive 92/ 43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta direttiva Habitat), e 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
è necessario inoltre che l'Italia recepisca la nuova direttiva che l'Unione europea ha recentemente adottato per rafforzare la tutela penale dell'ambiente. La direttiva (UE) 2024/1203, adottata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore il 30 aprile 2024, abroga e sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Tra gli obiettivi principali che l'Europa si è posta, vanno certamente annoverati quello di incrementare la deterrenza e l'efficacia delle sanzioni penali per i reati ambientali; ampliare il ventaglio di condotte considerate reati ambientali; migliorare le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tutela penale dell'ambiente,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere e sostenere adeguate sanzioni per chi uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, così come per chi importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
9/30-A/11. Evi, Prestipino.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i princìpi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché – ed è dimostrato – difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti. Non basta punire, bisogna fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere misure finanziare ed organizzative necessarie alla realizzazione di Centri di accoglienza per gli animali vittime di reato su tutto il territorio nazionale, delle case rifugio, in sostanza, adeguatamente finanziate e gestite anche secondo standard chiari, quindi, che siano luoghi di vera riabilitazione e di vera protezione dell'animale, ovviamente adeguatamente finanziati.
9/30-A/12. Prestipino, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Di Biase, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché – ed è dimostrato – difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;
non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere misure per un'azione volta alla formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
9/30-A/13. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Prestipino.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna come che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso e un approccio che si rivela inefficace non solo perché – ed è dimostrato – difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;
dai più recenti studi criminologici, confermati da molti auditi in Commissione, si emerge quindi come un comportamento abusante nei confronti degli animali sia un serio indicatore di aggressività e di condotte devianti, modalità ad alto rischio di peggioramento e con tendenza a sfociare nella violenza verso altre persone; viene inoltre considerato il predittore più importante di futuri reati sessuali: uno studio ha rilevato che i soggetti che hanno un comportamento violento verso gli animali hanno una percentuale di rischio 11 volte più alta di compiere un omicidio a sfondo sessuale; si evince inoltre una grande correlazione tra maltrattamento di animali, violenza verso donne e minori e stalking;
non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo
a prevedere un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/30-A/14. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché – ed è dimostrato – difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;
non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.
9/30-A/15. Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra, Di Biase.
La Camera,
premesso che:
il Rapporto Ecomafia 2024 realizzato da Legambiente, relativo ai dati raccolti nel 2023, registra un numero di reati ambientali pari a 35.487, in crescita rispetto al 2022 (+15,6 per cento), con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora;
35.487 illeciti penali con una media che sale a 97,2 reati al giorno, 8,8 miliardi il fatturato degli ecomafiosi;
nella classifica degli illeciti ambientali domina il ciclo illegale del cemento, 13.008 reati, +6,5 per cento, ma preoccupa il pressing dei reati nel ciclo dei rifiuti, 9.309, +66,1 per cento, al terzo posto i reati contro gli animali, dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia, al fine di effettuare un monitoraggio finalizzato alla connessione di tali reati con le ecomafie e con la criminalità organizzata di cui riferire al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9/30-A/16. Serracchiani, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Di Biase.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, all'esame dell'Assemblea, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;
il provvedimento in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali;
in particolare, tale provvedimento interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; estendendo l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali. Ulteriori interventi concernono: l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali; la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali; sarebbe opportuno garantire agli animali vittime di reati i più elevati livelli di benessere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare, nei provvedimenti di prossima emanazione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risorse destinate alla copertura delle spese di detenzione e di mantenimento degli animali sequestrati e confiscati.
9/30-A/17. Osnato.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, all'esame dell'Assemblea, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;
il provvedimento in esame persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali;
in particolare lo stesso inasprisce le pene relativamente agli spettacoli che comportano sevizie per gli animali e sanzioni per gli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali;
è importante segnalare che in Italia sono numerosi gli eventi forieri di ricchezza culturale immateriale, che mantengono una tradizione identitaria e un profondo senso di appartenenza, quali, ad esempio, il Palio di Siena, riconosciuto dal Ministero della cultura quale espressione di identità culturale collettiva nonché bene immateriale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di tutelare i particolari eventi che si svolgono sul territorio della Nazione, quali, ad esempio, il Palio di Siena, assicurando il rispetto delle forme, delle tradizioni e dello svolgimento degli stessi nonché il benessere degli animali coinvolti.
9/30-A/18. Michelotti, Mura, Vinci, Giorgianni.
La Camera,
premesso che:
per quanto l'inasprimento di determinate pene per taluni reati commessi in danno agli animali possa rappresentare uno strumento preventivo e punitivo utile, ancor più utili sarebbero le iniziative di varia natura volte a creare e sostenere una diffusa cultura di rispetto della dignità degli animali,
impegna il Governo
ad adoperarsi con ogni strumento a propria disposizione, anche di natura normativa, al fine di favorire l'istituzione della figura del Garante degli animali – a livello comunale, di area metropolitana e regionale – e di incentivare l'offerta di corsi pre-adozione animali nonché di sostenere le attività nei piani formativi scolastici volti a prevenire i fenomeni abusivi nei confronti degli animali.
9/30-A/19. Ruffino.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, dell'istituzione della figura del Garante degli animali – a livello comunale, di area metropolitana e regionale – e di incentivare l'offerta di corsi pre-adozione animali nonché di sostenere le attività nei piani formativi scolastici volti a prevenire i fenomeni abusivi nei confronti degli animali.
9/30-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»;
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
la Provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato una legge che prevede per l'anno 2024 e 2025 la possibilità di abbattere fino a otto orsi all'anno – 4 adulti di cui non più di due femmine e non più di due maschi, e 4 cuccioli), ciò rappresenta un vero fallimento delle politiche di gestione e coesistenza pacifica tra uomo e animali selvatici e dimostra come per la Provincia autonoma di Trento l'uccisione degli orsi problematici e/o confidenti sia la principale soluzione da adottare, senza lavorare su altri tipi di interventi;
dagli anni '90 ad oggi sull'arco alpino, secondo i dati disponibili, sono meno di 10 gli individui di orso che si sono resi protagonisti di attacchi alle persone con ferimento delle stesse, di cui uno fatale. Per fare un paragone, secondo i numeri del Soccorso alpino trentino, solo nel 2022 sono morte in montagna 62 persone e 819 si sono ferite per cause di varia natura;
sta assumendo i contorni del giallo la presunta aggressione da parte di un orso avvenuta nella zona del Bleggio Superiore lo scorso 19 ottobre: a un mese di distanza, come riportano diversi mezzi di informazione, è possibile affermare che nei reperti genetici analizzati dalla Fondazione Edmund Mach non c'è traccia di DNA di orso,
impegna il Governo:
ad adottare azioni di gestione della fauna selvatica atte a favorire una coesistenza pacifica tra uomo e orso con una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolle alla comunità, gli operatori locali, turisti e frequentatori della montagna, segnalando in maniera chiara all'inizio e lungo i sentieri l'eventuale presenza di femmine con piccoli e/o individui con comportamenti potenzialmente pericolosi;
a convocare un tavolo tecnico d'urgenza per confrontarsi sul futuro dell'orso in Trentino e sulle misure da prendere eventualmente nei confronti della recente legge della provincia di Trento.
9/30-A/20. Zanella, Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
nell'ambito delle necessarie norme e disposizioni volte a potenziare e rendere più efficace la normativa vigente in materia di tutela degli animali, non va dimenticata la necessità di rivedere le norme ormai anacronistiche che regolamentano il trasporto a trazione animale delle carrozze turistiche;
nel nostro Paese sono diverse centinaia i cavalli ancora utilizzati per il traino delle carrozze turistiche anche in città frenetiche intasate di traffico come Roma, Firenze, Palermo;
il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti;
come ci ricorda la LAV, ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette «carrozzelle» o «botticelle» un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;
i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;
inoltre ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti, e durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative normative, anche con il coinvolgimento degli enti locali, al fine di impedire ulteriori sofferenze degli equidi, attraverso il superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale adibiti al servizio di piazza o al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, prevedendo contestualmente la riconversione delle licenze;
a prevedere le opportune iniziative volte conseguentemente a garantire gli animali dismessi dai suddetti servizi di trasporto, ai fini del loro pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, assicurando loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
9/30-A/21. Zaratti, Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
il tema della formazione in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche in considerazione del contenuto del provvedimento all'esame dell'Assemblea, necessita il coinvolgimento del personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, del personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale,
impegna il Governo
ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché una specifica attività di formazione, in relazione alla prevenzione, contrasto e repressione dei delitti contro gli animali di cui alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, sia rivolta anche al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.
9/30-A/22. Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»;
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
l'articolo 2 aumenta le sanzioni amministrative di cui all'articolo 544-quater del codice penale nei confronti di chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali;
gli animali nei circhi sono prigionieri addestrati con metodi coercitivi, trasportati da un luogo all'altro del Paese e costretti ad esibirsi per un assurdo divertimento;
oltre il 76 per cento degli italiani è contrario all'uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79 per cento) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l'uso di animali;
del tutto simile (80 per cento) la quota di popolazione che si dichiara propensa ad andare a vedere un circo senza l'uso di animali;
si stima infatti che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a esercizi innaturali, sottoposti ad addestramenti basati anche su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi, spesso in ambienti inadeguati e sottoposti a spostamenti che costituiscono per loro un ulteriore stress. Mentre sono già più di 50 i Paesi che nell'Unione europea e nel resto del mondo hanno vietato o fortemente limitato l'uso degli animali nei circhi in diverse forme,
impegna il Governo
ad adottare, anche provvedimenti normativi per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, vietando a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
9/30-A/23. Borrelli, Dori.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad avviare iniziative per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 106 del 2022.
9/30-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»;
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
l'articolo 7 prevede uno specifico divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento;
nel nostro Paese dal 2014 è presente una rete di Santuari di animali liberi, luoghi di accoglienza per animali in difficoltà, si tratta di un'aggregazione di progetti che si riconoscono essere molto vicini nel loro percorso e che hanno come obiettivo comune quello di contribuire ad un miglioramento dell'attuale relazione tra noi animali umani e tutti gli altri;
grazie alla loro attività, questi progetti hanno saputo creare dei luoghi di rifugio per molti soggetti, condannati e senza una casa. Per essere considerato un santuario, una struttura deve rispondere a determinati requisiti, ed è per questo che è stata redatta anche una Carta dei Valori;
salvare quanti più animali possibili da morte certa e creare un'alternativa in cui gli ospiti a quattro zampe possono vivere felicemente a contatto con la natura, liberi da obblighi nei confronti degli umani, soddisfacendo i propri bisogni di specie è la filosofia alla base di queste strutture postula che l'uomo non sia padrone incontrastato delle risorse del pianeta, ma parte di un ecosistema e – come tutte le altre creature – soggetto alle sue regole,
impegna il Governo
a prevedere l'istituzione di un apposto fondo di finanziamento delle attività della Rete dei santuari degli animali liberi.
9/30-A/24. Grimaldi, Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
una delle leggi più importanti del nostro ordinamento a tutela e salvaguardia degli animali, è sicuramente la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
in questi trentadue anni, la legge n. 157 del 1992, è stata un presidio decisivo a tutela della fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
da tempo vi sono procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato allineamento alle direttive Ue in materia di caccia e di protezione delle specie di uccelli selvatici;
nonostante le procedure di infrazione aperte, sono da diverso tempo all'ordine del giorno del Parlamento iniziative legislative parlamentari finalizzate a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla legge n. 157 del 1992, nonché ad aumentare le prerogative delle regioni in materia di prelievi venatori a discapito della medesima fauna selvatica;
a questo si aggiungano le iniziative di questi ultimi tempi volte a indebolire il ruolo decisivo dell'ISPRA a tutela della fauna e della legge n. 157 del 1992, tanto che, il 24 ottobre scorso, numerosi docenti ed esponenti del mondo della ricerca, della conservazione della fauna e della caccia, hanno sentito la necessità di scrivere una lettera aperta alla Presidente del Consiglio, per manifestare una sincera e profonda preoccupazione per l'attacco subito da ISPRA per la sua attività di gestione della fauna selvatica,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di tutelare la legge n. 157 del 1992, quale presidio fondamentale a tutela della fauna selvatica, da modifiche normative volte a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla medesima legge n. 157;
a prevedere opportune iniziative a sostegno dell'ISPRA e del ruolo fondamentale assegnatogli dalla legge n. 157, e a difesa dagli attacchi di cui in premessa, a tutela della sua autonomia.
9/30-A/25. Ghirra, Dori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
gli allevamenti intensivi sono allevamenti di animali stipati in fittizi capannoni, spesso in condizioni igieniche penose e senza mai vedere la luce del sole;
gli animali vivono confinati in casse di gestazione, gabbie con filo spinato, terreni sterili o altri sistemi di confinamento estremamente crudeli;
questa intensificazione e meccanizzazione viene applicata in tutti gli allevamenti intensivi, coinvolgendo milioni di animali come mucche, pecore, maiali, polli, tenuti al chiuso in quelle che sono definite «le fattorie industriali», meglio note come allevamenti intensivi;
gli allevamenti intensivi non corrispondono affatto a quelli pubblicizzati dalle grandi multinazionali con «animali felici» che girano liberamente alla luce del sole in rigogliosi campi verdi: siamo lontani anni luce dalle immagini pubblicitarie;
come spiega l'organizzazione senza fini di lucro PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), «Questi animali non potranno mai crescere le loro famiglie, rotolarsi sull'erba, costruire nidi o fare tutto ciò che è naturale e importante per loro, la maggior parte non sentirà nemmeno il sole sulla loro pelle, non respirerà aria fresca fino al giorno in cui saranno caricati su camion destinati al macello»;
gli allevamenti intensivi sono progettati per garantire il massimo rendimento possibile al minor costo, operano senza riguardo per la salute pubblica, l'ambiente, la sicurezza alimentare, le economie rurali, la salute degli animali e delle comunità circostanti;
la forte presenza di allevamenti intensivi di suini e pollame nel nostro Paese, oltre a pregiudicare il benessere animale, è responsabile della produzione del 75 per cento delle emissioni di ammoniaca legata alle deiezioni e ai liquami prodotti da tali aziende, un gas nocivo per la salute umana e per l'ambiente, che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico,
impegna il Governo
ad individuare misure per l'abbandono del sistema degli allevamenti intensivi, incentivando misure di sostegno per la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale, anche nell'ambito del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.
9/30-A/26. Bonelli, Dori.
La Camera,
premesso che:
la coalizione #Liberidallecatene ha condotto dal 2020 ad una campagna nazionale per il cambiamento delle normative regionali sui cani alla catena;
il divieto dell'uso della catena e di altro strumento di contenzione similare è già stato normato da dodici regioni e dalla Provincia autonoma di Trento mediante disposizioni di legge ad hoc. In particolare, sette regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia) e la Provincia autonoma di Trento hanno previsto il divieto con eccezioni, cinque Regioni hanno addirittura il divieto assoluto (Campania, Calabria, Lazio, Umbria e Marche);
l'articolo 10 del provvedimento in esame introduce il divieto di detenzione di animali d'affezione a catena;
si richiamano i contenuti degli emendamenti 10.1005,10.1006, 10.1007,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esplicitare l'interpretazione del divieto, per far salve le normative regionali che lo pongono in maniera più stringente e per eliminare dubbi che potrebbero rendere equivoca l'applicazione stringente del divieto stesso.
9/30-A/27. Brambilla, Saccani Jotti, Longi, Cavo, Dalla Chiesa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, tra le altre modifiche è intervenuto sul reato di cui all'articolo 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animale altrui);
per il reato in oggetto, che diventa perseguibile d'ufficio, è stata significativamente aumentata la pena detentiva: è prevista la reclusione da un anno a quattro anni per chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriore tre o più animali raccolti in un gregge o in una mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa per introdurre all'articolo 638 del codice penale anche la sanzione pecuniaria congiunta a quella detentiva, in particolare, la multa da 10.000 a 60.000 corrispondente a quella per l'uccisione di animale con sevizie prevista all'articolo 544-bis, secondo comma.
9/30-A/28. Saccani Jotti, Brambilla, Longi, Cavo, Dalla Chiesa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, tra le altre modifiche è intervenuto sul reato di cui all'articolo 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animale altrui);
per il reato in oggetto, che diventa perseguibile d'ufficio, è stata significativamente aumentata la pena detentiva: è prevista la reclusione da un anno a quattro anni per chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriore tre o più animali raccolti in un gregge o in una mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa per introdurre all'articolo 638 del codice penale anche la sanzione pecuniaria congiunta a quella detentiva.
9/30-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Saccani Jotti, Brambilla, Longi, Cavo, Dalla Chiesa.
La Camera,
premesso che:
la previsione del divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati è contenuta unicamente in ordinanze ministeriali che dal 2008 vengono prorogate di anno in anno, da ultimo con l'Ordinanza del 6 agosto 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 199 del 26 agosto 2024 ed è priva di apparato sanzionatorio;
l'odioso fenomeno degli avvelenamenti di animali deve essere contrastato in maniera efficace con norme di rango primario che garantiscano la tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa per prevedere, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, il divieto di preparazione, di utilizzo e di abbandono di esche e bocconi avvelenati corredato da sanzioni utili anche in funzione deterrente.
9/30-A/29. Longi, Brambilla, Saccani Jotti, Cavo, Dalla Chiesa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, tra le altre modifiche, è intervenuto sul reato di cui all'articolo 727 del codice penale (abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie) aumentando l'importo minimo dell'ammenda dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro;
il combinato disposto con l'aggravante introdotta dal nuovo Codice della strada, che prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l'abbandono avviene su strada o nelle pertinenze, fa sì che la sanzione pecuniaria minima possa arrivare a 6.666 euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa utile ad aumentare anche il massimo edittale della pena pecuniaria prevista all'articolo 727 del codice penale per garantire sanzioni più adeguate alla fattispecie.
9/30-A/30. Dalla Chiesa, Brambilla, Saccani Jotti, Longi, Cavo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del testo in esame ha inteso limitare la portata della disposizione prevista all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, escludendo dal pagamento della sanzione amministrativa coloro che spontaneamente facciano identificare il proprio animale d'affezione con l'iscrizione nella nuova anagrafe degli animali da compagnia SINAC oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, e comunque prima della contestazione, allo scopo di garantire la tracciabilità degli animali d'affezione specie nelle regioni del Sud indispensabile anche al fine di combattere il randagismo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di limitare la portata della previsione ai soli proprietari o detentori di animali al fine di evitare di favorire pratiche illecite in attività commerciali che interessano gli animali d'affezione.
9/30-A/31. Cavo, Brambilla, Saccani Jotti, Longi, Dalla Chiesa.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Chiarimenti in merito al quadro complessivo delle misure adottate a favore dei lavoratori dipendenti in confronto a quanto previsto per il periodo d'imposta 2022 – 3-01561
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CONGEDO, FILINI, MATERA, MATTEONI, MAULLU, OSNATO, TESTA e TREMONTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'11 novembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha incontrato i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali, che hanno lamentato una scarsa attenzione dell'Esecutivo per i lavoratori dipendenti;
con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il Governo ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2024, l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, portando l'aliquota dal 25 per cento al 23 per cento per i redditi fino a 28 mila euro e ha innalzato a 8.500 euro la soglia della no tax area per i lavoratori dipendenti;
dette misure sono rese strutturali dal 2025. Per l'anno d'imposta 2024, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha confermato il taglio del cuneo fiscale per la quota a carico dei lavoratori dipendenti, prevedendo una riduzione del 7 per cento dei contributi previdenziali per i redditi fino a 25 mila euro e del 6 per cento per i redditi fino a 35 mila euro;
il Governo ha confermato la portata agevolativa della misura, rendendola strutturale ed estendendone la portata applicativa, innalzando a 40.000 euro il limite di reddito e stabilendone nuove modalità di fruizione;
per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il solo periodo d'imposta 2024, il decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto una maggiore deduzione del costo del lavoro riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato;
quanto previsto per il periodo d'imposta 2024 in tema di detassazione dei premi di risultato è stato confermato per il 2025, con l'imposizione al 5 per cento entro un importo di 3.000 euro, e la detassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore dipendente, confermando l'innalzamento della soglia prevista per la non concorrenza al reddito da 258 euro a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000 euro in tutti gli altri casi;
infine il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, contenente le modifiche sui requisiti per ottenere il «bonus Natale», l'indennità una tantum fino a 100 euro previsto dal decreto-legge «omnibus» per i lavoratori dipendenti, ha ampliato la platea dei beneficiari da poco più di 1 milione di beneficiari a più di 4 milioni e mezzo, eliminando il requisito del coniuge a carico –:
se il Ministro interrogato intenda fornire un quadro complessivo dei benefìci che il Governo ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti per l'anno d'imposta in corso in confronto a quanto era previsto per il periodo d'imposta 2022.
(3-01561)
Iniziative volte ad assicurare la concreta fruibilità per le imprese degli incentivi previsti dal piano «Transizione 5.0» – 3-01562
PELUFFO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, ORLANDO, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il piano «Transizione 5.0» mette a disposizione delle imprese, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro per sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili, attraverso un credito d'imposta destinato ai nuovi investimenti effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5 per cento del processo interessato dall'investimento;
nonostante l'esistenza di un modello virtuoso ed efficace da replicare quale «Industria 4.0», che, approvato da precedenti Governi con un forte contributo parlamentare, ha dimostrato di funzionare molto bene, consentendo alle imprese italiane di continuare ad investire nonostante le varie crisi degli ultimi anni, per «Transizione 5.0», a causa del ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi e della complessità degli stessi, finora in tre mesi di operatività della misura sono stati prenotati crediti d'imposta solamente da 324 imprese per appena 99 milioni di euro, mentre sono molto numerose le segnalazioni di imprese riguardanti la difficoltà di interpretazione riferita all'ammissibilità alle agevolazioni dei progetti di innovazione, all'individuazione degli investimenti agevolabili, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, ai requisiti degli impianti finalizzati all'autoproduzione destinata all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, alle indicazioni per il rispetto del principio del Dnsh, alle modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell'ambito della procedura di accesso al credito d'imposta e alla relativa documentazione da allegare; una procedura complessa e onerosa, che necessita 18 passaggi burocratici, tra prenotazione, avanzamento e comunicazione finale, corredati da una moltitudine di documenti e certificazioni da produrre. Inoltre, le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissano al 31 dicembre 2025 il termine per completare i progetti di investimento, sono particolarmente stringenti, mentre una misura strategica come «Transizione 5.0» dovrebbe avere, a giudizio degli interroganti, una vigenza almeno triennale;
tutto il settore produttivo richiede interventi di semplificazione che consentano effettivamente il decollo della misura, soprattutto riguardo al meccanismo di prenotazione dei fondi e all'individuazione delle finestre di ammissibilità degli investimenti –:
quali correttivi intenda adottare con urgenza il Governo per accelerare la transizione del sistema produttivo, assicurando la fruibilità per le imprese degli incentivi previsti da «Transizione 5.0».
(3-01562)
Iniziative a favore del comparto automobilistico, con particolare riferimento ai piani industriali di Stellantis e all'incentivazione della produzione di veicoli sul territorio nazionale – 3-01563
GRIMALDI, ZANELLA, GHIRRA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'Unione europea si è impegnata a diventare un'area a «impatto climatico zero» entro il 2050 e il settore dei trasporti rappresenta un quarto delle emissioni totali di gas serra;
tuttavia, sia a livello dell'Unione europea che in Italia, molte case automobilistiche hanno preferito continuare a fare margini facili sull'endotermico, piuttosto che puntare sull'elettrico, con la conseguenza che i produttori coreani e cinesi stanno guadagnando un vantaggio competitivo con auto elettriche a prezzi inferiori;
in questo quadro l'Italia risente delle scelte industriali di Stellantis: negli ultimi 17 anni la produzione di auto in Italia di Fiat-Fca-Stellantis si è ridotta di quasi il 70 per cento e delle 505 mila auto vendute in Italia meno della metà è stata prodotta in Italia. Negli ultimi anni diverse produzioni sono state spostate all'estero;
a soffrire fortemente di questo lento disimpegno di Stellantis è anche tutto l'indotto che comprende settori importanti con migliaia di persone occupate;
giova ricordare che l'11 ottobre 2024 in audizione in Parlamento, l'amministratore delegato Carlos Tavares non ha dato alcuna risposta soddisfacente sugli impegni da prendere e sul futuro di Stellantis e pochi giorni dopo il Presidente John Elkann decideva di non presentarsi in Parlamento, in quanto non aveva «nulla da aggiungere rispetto a quanto illustrato dall'amministratore delegato Carlos Tavares»;
a fronte delle difficoltà del settore dell'automotive, il Governo ha ritenuto di inserire nel disegno di legge di bilancio, all'esame della Camera dei deputati, un taglio pesantissimo dell'80 per cento (4,6 miliardi di euro) per i prossimi 6 anni al «Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti», istituito con il decreto-legge n. 17 del 2022;
è evidente che le politiche di sostegno al settore dell'automotive debbano essere vincolate all'impegno che le produzioni nei prossimi anni vengano riportate in Italia e che il sostegno pubblico al settore favorisca la produzione di modelli maggiormente accessibili alle fasce medio-basse dei cittadini –:
quali iniziative intenda mettere in campo per conoscere i piani industriali di Stellantis al fine di favorire la produzione di modelli mass market, confermare i tempi della gigafactory di Termoli, garantire visibilità sui nuovi modelli, interrompere le delocalizzazioni e, al fine di poter accedere al pacchetto di supporto alla filiera produttiva automotive, sottoscrivendo precisi impegni, quali il reshoring dei modelli Fiat programmati in Serbia, Polonia e Marocco.
(3-01563)
Intendimenti in ordine alla predisposizione del disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese – 3-01564
LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il censimento permanente delle imprese dell'Istat conferma il ruolo portante svolto dalle piccole e medie imprese nel tessuto produttivo italiano;
la rilevazione 2023 ha interessato un campione di circa 280 mila imprese con 3 e più addetti e ha ribadito che più di tre quarti delle imprese, pari al 78,9 per cento del totale, sono microimprese, il 18,5 per cento sono imprese di piccole dimensioni e il 2,2 per cento di medie dimensioni;
le piccole e medie imprese rappresentano una ricchezza anche per l'Unione europea: con quasi 21 milioni di imprese, costituiscono il 99,8 per cento del totale, generano oltre il 67 per cento dei posti di lavoro e sono protagoniste del benessere delle comunità locali e regionali;
i dati Eurostat segnalano che tra il 2019 e oggi la Germania ha perso oltre il 9 per cento della sua produzione industriale, la Francia il 5 per cento e l'Italia il 3,5 per cento;
l'indice Hcob Pmi del settore manifatturiero Eurozona registra da mesi una contrazione preoccupante, soprattutto a seguito della crisi profonda dell'industria tedesca, con ricadute significative sul tessuto produttivo italiano;
in considerazione del valore delle piccole e medie imprese la Commissione europea ha proposto nel 2008 lo «Small business act», la principale iniziativa politica dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese;
sulla scia dello Small business act, nel 2011 il Parlamento italiano ha varato la legge 11 novembre 2011, n. 180, che ha definito lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese;
tra i principi a cui è ispirato lo statuto delle imprese, si ricordano: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; misure di semplificazione amministrativa;
l'articolo 18 dello statuto dispone che il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, presenti annualmente alle Camere un disegno di legge per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;
in occasione di precedenti interrogazioni a risposta immediata, inclusa quella svolta il 3 luglio 2024 dal gruppo Noi Moderati, il Ministro interrogato aveva annunciato la presentazione imminente del primo disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, prevista sin dal 2011 e ad ora mai realizzata –:
quale sia lo stato di avanzamento della predisposizione del disegno di legge previsto dallo statuto delle imprese.
(3-01564)
Intendimenti del Governo in ordine all'impegno militare ed economico a sostegno dell'Ucraina, in considerazione della minaccia di escalation nucleare e dei recenti sviluppi dello scenario internazionale – 3-01565
FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
da circa mille giorni l'Ucraina vive l'incubo quotidiano dell'invasione russa, che ha dato vita a un conflitto che ha avuto, e continua ad avere, ripercussioni devastanti sulla popolazione civile, sulle infrastrutture e sull'economia del Paese, configurandosi come una delle crisi internazionali più gravi degli ultimi decenni che ha attraversato l'Europa e ha stravolto la stabilità geopolitica globale, la sicurezza europea e l'economia mondiale;
insieme all'Italia e agli altri alleati, gli Stati Uniti d'America, durante l'amministrazione del Presidente Joe Biden, hanno sostenuto fermamente la causa ucraina con ingenti aiuti militari, economici e umanitari, dimostrando un impegno deciso nella difesa della sovranità nazionale e nella condanna dell'aggressione russa. Tale approccio ha rafforzato l'unità degli alleati della Nato e dell'Unione europea, consolidando una linea comune di opposizione alla Russia;
la recente elezione di Donald Trump alla Presidenza degli Usa introduce nuove incertezze sul futuro del conflitto. Trump ha, infatti, più volte dichiarato la volontà di rivedere l'impegno americano nel sostegno all'Ucraina, muovendo forti critiche sull'entità degli aiuti militari e finanziari forniti a Kiev e sostenendo la necessità di un maggiore contributo europeo;
il Presidente eletto, inoltre, ha manifestato l'intenzione di avviare negoziati diretti con la Russia per giungere rapidamente a una soluzione, suscitando interrogativi sulle possibili concessioni che potrebbero essere richieste a Kiev e ai suoi alleati occidentali;
il 18 novembre 2024 il Presidente uscente Joe Biden ha autorizzato per la prima volta l'Ucraina a utilizzare i missili a lungo raggio di produzione statunitense (Atacms) all'interno del territorio russo;
il giorno dopo il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aggiorna la dottrina nucleare russa, consentendo l'uso di armi nucleari contro uno Stato non nucleare se questo è supportato da potenze nucleari. Il decreto è una chiara escalation nelle tensioni globali, nonché un segnale diretto agli alleati occidentali dell'Ucraina, tra cui l'Italia, che fin dall'inizio del conflitto hanno condannato con fermezza l'aggressione russa, fornendo aiuti economici, militari e umanitari all'Ucraina;
le nuove dinamiche internazionali e i cambiamenti in corso nella politica americana portano forte incertezza circa la continuità del sostegno all'Ucraina, ma l'impegno dell'Italia deve rimanere costante e fermo nell'affermare i principi del diritto internazionale e la tutela dell'integrità territoriale e della sovranità ucraina –:
se il Governo italiano confermerà il proprio impegno militare ed economico a sostegno dell'Ucraina e quale posizione intenda assumere in merito alla crescente minaccia di escalation nucleare, soprattutto alla luce della decisione statunitense di fornire missili a lungo raggio a Kiev.
(3-01565)
Iniziative volte a favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza, anche mediante forme di sostegno all'indipendenza economica – 3-01566
TENERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'entità dei fenomeni di violenza costituisce una delle più gravi piaghe della società contemporanea, che non registra arresti, nonostante i numerosi interventi di carattere preventivo e repressivo previsti dall'attuale legislazione in materia;
i dati pubblicati l'11 novembre 2024 dal Ministero dell'interno rilevano come, nel periodo 1° gennaio-10 novembre 2024, si siano registrati in Italia 266 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 83 uccise in ambito familiare/affettivo, e come, tra queste, 51 abbiano trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner;
al fine di estirpare questo odioso fenomeno, occorre anche supportare le donne vittime di violenza attraverso percorsi di inclusione sociale, da un lato fornendo supporti di natura economica, dall'altro favorendone l'inclusione lavorativa;
nell'impegno contro la violenza sulle donne, riveste un ruolo di primo piano l'investimento sul lavoro e sulla valorizzazione dell'esperienza femminile: il sostegno all'indipendenza economica, quindi, come leva per contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di questa piaga sociale;
una bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro limita anche la crescita economica di una nazione. Ridurre tale divario aiuta a diminuire i costi economici e sociali del Paese ed è un fattore rilevante per la crescita del prodotto interno lordo, con un impatto positivo che, secondo la Banca d'Italia, arriva fino a 7 punti percentuali –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato abbia adottato e quali intenda adottare per incrementare l'inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza, nonché per fornire alle stesse un sostegno anche di natura economica, al fine di assicurarne l'indipendenza e l'emancipazione da tali intollerabili fenomeni di persecuzione e crudeltà.
(3-01566)
Iniziative di carattere strutturale per il contrasto della povertà, con particolare riguardo alla situazione dei minori – 3-01567
MARIANNA RICCIARDI, BARZOTTI, SPORTIELLO, AIELLO, QUARTINI, CAROTENUTO, DI LAURO e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
domenica 17 novembre 2024 si è celebrata l'ottava Giornata mondiale dei poveri e per tale ricorrenza la Caritas italiana ha pubblicato la ventottesima edizione del «Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia»;
dal predetto rapporto emerge con rinnovata drammaticità come la povertà assoluta continua a essere crescente e come si stiano evolvendo allarmanti fenomeni di disagio sociale;
il rapporto ci dice che la povertà assoluta in Italia interessa quasi 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione, e che il lavoro povero e intermittente ormai dilaga a dismisura, con salari bassi e contratti atipici che impediscono una vita dignitosa;
la percentuale di lavoratori poveri è all'8 per cento degli occupati, con salari minimi inadeguati a vivere con dignità, calati del 4,5 per cento rispetto alla media europea;
i giovani e le famiglie con figli sono le fasce più vulnerabili; il disagio abitativo rappresenta un'emergenza, con famiglie senza casa e con affitti insostenibili addirittura per la classe media;
dal 2015 a oggi le persone accompagnate dai servizi Caritas è cresciuto del 41,6 per cento; le povertà croniche e intermittenti aumentano dal 54,7 per cento al 59 per cento;
l'Italia in povertà e che scende nella scala sociale non è più solo nel Sud del Paese ma cresce esponenzialmente anche nel Nord, un tempo considerato come la forza motrice del Paese;
i dati della Caritas sono avallati anche dall'Istat, i cui dati dicono come una persona su dieci, il 9,7 per cento, vive in una condizione di povertà assoluta;
dramma nel dramma sono i minori in povertà: record assoluto della vergogna;
la povertà assoluta tra i minori arriva al 13,8 per cento, con 1 milione e 295 mila bambini poveri: un indigente su quattro è un minore, con livelli di spesa al di sotto della soglia di povertà;
è evidente come i dati sopra riportati non siano più compatibili con politiche estemporanee fatte di bonus e premi e come la discesa repentina in povertà di un numero sempre maggiore di persone, addirittura di minori, richieda soluzioni strutturali indirizzate a far crescere i bambini e le bambine dignitosamente, ad un livello compatibile con la civiltà –:
quali iniziative di carattere strutturale intenda porre in essere, per quanto di competenza, per ovviare nel più breve tempo possibile alla povertà dilagante nel Paese e togliere dalla povertà assoluta persone e minori soprattutto, misure che non siano però riconducibili alla provvisorietà ed esiguità della cosiddetta politica dei bonus.
(3-01567)
Iniziative di competenza volte ad evitare effetti discriminatori a danno degli agenti di assicurazione in relazione all'applicazione dell'agevolazione cosiddetta «decontribuzione Sud» – 3-01568
D'ALESSIO, BONETTI, BENZONI e GRIPPO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'agevolazione cosiddetta «decontribuzione Sud» consiste in una riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privato con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, in essere o da instaurare, e con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno;
prevista con un décalage fino all'anno 2029 dalla legge di bilancio per il 2021, in realtà la misura non sarà più operativa dal 1° gennaio 2025 in quanto incompatibile con l'ordinario regime europeo in materia di aiuti di Stato, alla luce dell'imminente scadenza del quadro temporaneo in materia introdotto contestualmente all'emergenza pandemica;
da diverso tempo si denuncia una disparità di trattamento che vede determinate categorie di datori di lavoro escluse dalla misura per inquadramenti errati della loro attività d'impresa;
nelle ultime settimane, ad esempio, l'Inps sta richiedendo la decontribuzione agli agenti di assicurazione, i quali, in ottemperanza alla normativa, avevano applicato la decontribuzione in oggetto;
sembrerebbe, in tal senso, che la problematica sia da addurre al codice Ateco di riferimento, con il Governo che in sede europea non si è impegnato a sufficienza per sottolineare il totale disallineamento tra gli agenti di assicurazione iscritti nella sezione pensionistica di «artigiani e commercianti» dell'Inps e le compagnie di assicurazione o gli istituti bancari;
in aggiunta a tali criticità, a cui si è evidentemente scelto di non porre rimedio quando serviva, ultimamente si rincorrono voci secondo cui c'è il rischio che l'Inps si possa rivalere anche su artigiani, commercianti ed imprenditori perché sembrerebbe che l'Unione europea abbia bloccato circa 2 miliardi di euro a copertura dell'agevolazione –:
se quanto descritto corrisponda al vero e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di risolvere l'evidente discriminazione nei confronti degli agenti di assicurazione e di tranquillizzare tutti i commercianti, artigiani e imprenditori del Mezzogiorno che hanno legittimamente usufruito dell'agevolazione prevista dal Governo.
(3-01568)
Iniziative volte a proseguire il percorso di rilancio dei benefici accessori per i lavoratori (cosiddetti fringe benefits) – 3-01569
NISINI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'attuale conformazione del mercato del lavoro in Italia, che coinvolge un numero di occupati ormai stabilmente intorno ad una platea di 24 milioni di soggetti, è caratterizzata da numerosi fenomeni di interesse per imprese e lavoratori, legati, tra l'altro, a forme di welfare aziendale sempre più diffuse e richieste;
tali prestazioni e servizi – erogati dall'azienda ai propri dipendenti per favorire il loro benessere personale, lavorativo e familiare – assumono diverse configurazioni a seconda delle rispettive finalità, coprendo aree di interesse che coinvolgono tanto finalità sociali e di conciliazione vita-lavoro, quanto aspetti retributivi;
in tale contesto, è particolarmente diffuso l'utilizzo dei cosiddetti fringe benefits, ossia quell'insieme di misure di welfare retributivo che comprende, ad esempio, l'erogazione ai dipendenti di buoni carburante, buoni spesa e buoni acquisto, rivelatisi assai utili anche come forme di sostegno al potere d'acquisto durante la recente tendenza inflazionistica;
l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), prevede che queste forme di welfare, se inferiori ad una determinata soglia, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e il valore in parola è stato negli anni rivisto numerose volte rispetto all'ordinaria soglia di 258,23 euro;
la frequente ridefinizione della soglia di non concorrenza dei fringe benefits può rappresentare un elemento di incertezza per le imprese, le quali sarebbero forse incentivate nell'utilizzo degli stessi qualora la suddetta soglia fosse fissata con maggiore stabilità;
l'utilizzo di strumenti come i fringe benefits potrebbe rappresentare un elemento utile anche per finalità ulteriori, ad esempio quale fattore incentivante per lo spostamento dei lavoratori, sovente frenati dall'accettare offerte di lavoro in aree geografiche diverse dalla propria zona di residenza anche a causa della necessità di sostenere rilevanti costi per la locazione di immobili –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare per proseguire il percorso di rilancio dei fringe benefits.
(3-01569)