XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2022
Ddl n. 2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Tempo complessivo: 21 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 13 ore e 30 minuti.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatori |
40 minuti
(complessivamente) |
40 minuti
(complessivamente) |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 2 ore e 10 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora |
1 ora e 56 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 50 minuti | 8 ore e 14 minuti |
Fratelli d'Italia | 41 minuti | 1 ora e 16 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 44 minuti | 1 ora e 29 minuti |
Lega – Salvini premier | 35 minuti | 54 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 40 minuti | 1 ora e 11 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 34 minuti | 47 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 35 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 35 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 26 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 32 minuti |
Misto: | 31 minuti | 29 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 17 minuti |
+Europa | 13 minuti | 12 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 25 novembre 2024.
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Onori, Orsini, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, D'Alessio, Della Vedova, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 21 novembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
TESTA: «Modifiche ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, 5 ottobre 2000, n. 334, e 19 marzo 2001, n. 69, in materia di cause di esclusione dalle procedure di avanzamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato» (2144).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramanna.
Trasmissione dal Senato.
In data 21 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 845. – LUPI e ALESSANDRO COLUCCI: «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (418-B).
In data 22 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 794-868. – Senatori MINASI ed altri; BASSO ed altri: «Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2145).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VII Commissione (Cultura):
PICCOLOTTI ed altri: «Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, in materia di esclusione del fine di lucro dalla natura giuridica delle università e di accreditamento delle università telematiche» (2019) Parere delle Commissioni I e V.
Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2024, concernente l'approvazione, con raccomandazione, dell'aggiornamento del piano annuale 2024 relativo ai contratti in corso e al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G della società Boldyn Networks Italia Spa (procedimento n. 498/2024).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 314).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, rispettivamente, in data 16 aprile 2024, 30 maggio 2024 e 27 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo 23 aprile-28 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 14 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2024 (Doc. LXXIII-bis, n. 9).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 22 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXVII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 20) in merito alla relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final).
Questa relazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 21 e 22 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Stato del decennio digitale 2024 (COM(2024) 260 final), corredato dai relativi allegati (COM(2024) 260 final – Annex 1, COM(2024) 260 final – Annex 2 e da COM(2024) 260 final – Annex 3 – part 1/4 a COM(2024) 260 final – Annex 3 – part 4/4), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (COM(2024) 476 final), corredata dal relativo allegato – Tabella riassuntiva sull'attuazione delle azioni previste dalla strategia dell'Unione europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (COM(2024) 476 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e di Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 12 dicembre 2024 e Atene, Grecia, 10 dicembre 2024) (COM(2024) 535 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 535 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), dell'allegato X (Servizi d'interesse generale) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (Valutazione delle tecnologie sanitarie) (COM(2024) 540 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 540 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 542 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 543 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024) 531 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 14 novembre 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-242/23, Tecno*37 contro Ministero dello sviluppo economico e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafo 1 – Restrizioni alle attività multidisciplinari – Professione regolamentata – Legislazione nazionale che prevede, in via generale, un'incompatibilità tra l'esercizio congiunto dell'attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condomìni – Requisiti di indipendenza e di imparzialità – Proporzionalità della restrizione – Conseguenze dell'archiviazione di una procedura di infrazione della Commissione europea contro uno Stato membro (Doc. XIX, n. 47) – alla X Commissione (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 17 ottobre 2024, causa C-322/23, ED contro Ministero dell'istruzione e del merito e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Lecce. Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza di una discriminazione (Doc. XIX, n. 48) – alla XI Commissione (Lavoro);
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 17 ottobre 2024, causa C-16/23, FA.RO. di YK & C. Sas contro Agenzia delle dogane e dei monopoli. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria. Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Regime di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti per la concessione dell'autorizzazione – Vendita di prodotti del tabacco – Regolamentazione nazionale che subordina la concessione di un'autorizzazione all'istituzione di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti – Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione – Tutela della salute pubblica contro il tabagismo (Doc. XIX, n. 49) – alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dalla
Regione autonoma della Sardegna.
La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 22 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Soleminis.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Barbara Acreman, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana, nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Antonio Di Donato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI, DI TUTELA E ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CAPORALATO, DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DEI RELATIVI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI (A.C. 2088-A/R)
A.C. 2088-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2088-A/R – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2088-A/R – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste.»;
2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: «nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo è sostituto dai seguenti: «Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)
1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.
3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra «93.550» è sostituita dalla seguente: «110.000», al comma 4 la cifra «42.000» è sostituita dalla seguente: «47.000» e al comma 5 la cifra «32.000» è sostituita dalla seguente: «37.000».
Articolo 3.
(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)
1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)
1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025».
2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.
8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
Articolo 5.
(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18, 18-bis» sono inserite le seguenti: «18-ter,» e le parole: «22, comma 12-quater» sono soppresse;
b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. – (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare sfruttamento» sono soppresse;
2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come introdotto dal comma 1, lettera c), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.
Articolo 6.
(Misure di assistenza)
1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Articolo 7.
(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)
1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) la rinuncia espressa alle misure.
2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.
Articolo 8.
(Vigilanza, tutela e protezione)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
Articolo 9.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.»
Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «né superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 60.000».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 11.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l'incolumità dei migranti»;
b) al comma 2-quater:
1) al quinto periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.»;
c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.».
Articolo 12.
(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:
«1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».
Articolo 13.
(Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale)
1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «attestato nominativo» sono inserite le seguenti: «recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente» e le parole: «che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».
Articolo 14.
(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;
b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis. – (Procedura in caso di ritiro implicito della domanda) – 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.
3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.
4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento.».
Articolo 15.
(Revoca della protezione speciale)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».
Capo IV
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Articolo 16.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è ammesso reclamo alla corte d'appello.»;
2) il comma 4-bis è abrogato.
Articolo 17.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 3-septies è sostituito dal seguente:
«3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.»;
2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso è proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto» e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.»;
2-ter. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale.»;
3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;
c) dopo l'articolo 35-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35-bis.1 – (Reclamo) – 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.
4. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.
6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.
7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3.»;
Art. 35-bis.2. – (Ricorso per cassazione) – 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.
2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorità di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
Art. 35-bis.3. – (Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo) – 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.
2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformità all'articolo 369 del codice di procedura civile. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.
3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.»;
d) all'articolo 35-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.»;
2) al comma 5, le parole: «, in composizione collegiale,» sono soppresse.
Articolo 18.
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)
1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 3 è abrogato;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale».
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 21.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2088-A/R – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: «normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla medesima normativa»;
alla lettera e):
al numero 1.2), la parola: «sottoscritta» è sostituita dalla seguente: «, sottoscritta»;
al numero 1.4), capoverso d-ter), le parole: «domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli»;
al numero 2), capoverso 2-ter:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis»;
al terzo periodo, la parola: «domanda» è sostituita dalla seguente: «richiesta», le parole: «per il reato di cui all'articolo 603-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis» e le parole: «per il predetto reato» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti reati»;
al numero 4), capoverso 5-quinquies:
al primo periodo, le parole: «la domanda di nulla osta» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta di nulla osta»;
al secondo periodo, le parole: «l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta» e dopo le parole: «nulla osta» sono inserite le seguenti: «, ove già rilasciato,»;
al numero 5), capoverso 6:
al primo periodo, le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
al quarto periodo, le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al primo periodo,»;
alla lettera f):
al numero 2), la parola: «soggiorno,» è sostituita dalla seguente: «soggiorno,”»;
al numero 4), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85» sono sostituite dalla seguente: «SIISL»;
al numero 6), le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;
al numero 7), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito», le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso» e le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «, nel termine di cui al quarto periodo,»;
alla lettera g), la parola: «(AGEA),» è soppressa;
alla lettera h), le parole: «dall'ingresso» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ingresso»;
alla lettera i), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: “del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “del Ministero delle imprese e del made in Italy,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE”»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di decorrenza».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 6,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
al quinto periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» e la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «un numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «il numero massimo» e le parole: «dell'articolo 2 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
al quarto periodo, la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «né»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al secondo periodo, dopo le parole: «previa verifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al terzo periodo, le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «nonché dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tramite i soggetti» e le parole: «che garantiscono un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d'affari» sono sostituite dalle seguenti: «i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari»;
al terzo periodo, la parola: «definiti» è sostituita dalla seguente: «definite»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «2 e 3» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, lettera b), le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento,» e le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2027”».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Per il triennio 2023-2025” sono sostituite dalle seguenti: “Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028”;
b) al comma 4, le parole: “il triennio 2023-2025” sono sostituite dalle seguenti: “i trienni 2023-2025 e 2026-2028”».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di», dopo le parole: «previa verifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del rispetto»;
al comma 2, secondo periodo, la parola: «inviata» è sostituita dalle seguenti: «che è inviata».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 3, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni» e le parole: «e euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro»;
alla lettera a),dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» ele parole: «dalle modifiche apportate al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui al comma 1»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
alla lettera c), le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni, per il medesimo anno,»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «protezione internazionale» e dopo le parole: «triennio 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 6, le parole: «2026 di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «2026,», le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni» e le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, dopo la parola: «7.957.316» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «come rideterminato al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto ai sensi del primo periodo» e dopo le parole: «euro 3.141.950» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 9, dopo le parole: «mediante riduzione» e dopo le parole: «dall'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «della proiezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle proiezioni».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: “articoli 18, 18-bis,” è inserita la seguente: “18-ter,” e le parole: “, 22, comma 12-quater,” sono sostituite dalla seguente: “e”»;
alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:
al comma 1, le parole: «sul territorio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio», le parole: «con immediatezza, un» sono sostituite dalle seguenti: «con immediatezza un» e dopo le parole: «alla violenza» sono inserite le seguenti: «, all'abuso»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «per un anno, o» sono sostituite dalle seguenti: «per un anno o»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
al secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalle seguenti: «Il permesso di cui al presente articolo»;
al comma 5, dopo le parole: «del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «come introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dalla lettera c) del presente comma»;
al comma 2, le parole: «così come» sono soppresse.
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «così come» sono soppresse e le parole: «del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo permesso di soggiorno»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998»;
al terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «del Terzo settore, di cui al»;
al comma 2:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021)»;
al quarto periodo, dopo le parole: «articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, le parole: «, per i quali non trova applicazione l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera a), le parole: «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «al programma».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «così come» sono soppresse.
All'articolo 9:
al comma 1, le parole da: «Al decreto» fino a: «il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo».
All'articolo 10:
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
“2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: “per” è sostituita dalle seguenti: “da dieci a”;
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento”»;
allalettera d):
al capoverso 2-novies, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile»;
al capoverso 2-decies, primo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando»;
al capoverso 2-duodecies, le parole: «di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «al comando dell'aeromobile».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e le parole: «al comma 1,» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola: «paesi» è sostituita dalla seguente: «Paesi».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri) – 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia”;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “di parti del territorio o” sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: “EASO” è sostituita dalle seguenti: “Agenzia dell'Unione europea per l'asilo”;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari”.
Art. 12-ter. – (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare) – 1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per asilo, per” sono sostituite dalle seguenti: “in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale”.
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 12-quater. – (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare) – 1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975”».
All'articolo 13:
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «, dopo le parole» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «e le parole: “che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente”»;
alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le parole: «di frontiera» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera»;
alla rubrica, le parole: «in frontiera dei richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla frontiera per i richiedenti».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso b-bis), le parole: «domanda reiterata» sono sostituite dalle seguenti: «“domanda reiterata”»;
alla lettera c), capoverso Art. 23-bis:
al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «territoriale»;
al comma 2, le parole: «in linea con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 3, è» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 è» e le parole: «del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, le parole: «e dell'articolo 33, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3» e la parola: «1.1.» è sostituita dalla seguente: «1.1,».
Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis. – (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare) – 1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.
Art. 15-ter. – (Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito) – 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “comma 2-bis,” sono inserite le seguenti: “e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione”;
b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13”.
Art. 15-quater. – (Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza) – 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica”.
Art. 15-quinquies. – (Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti) – 1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia”.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente”;
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse”.
Art. 15-sexies. – (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: “a cura dell'Amministrazione medesima” sono inserite le seguenti: “, che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,”;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 1-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,”;
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa”.
2.3) al decimo periodo, le parole: “da non oltre due anni” sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: “partecipa” è sostituita dalla seguente: “partecipano” e dopo le parole: “dell'UNHCR” sono aggiunte le seguenti: “e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo”;
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: “della Commissione nazionale per il diritto di asilo e” sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri».
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – (Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) – 1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art. 5-bis. – (Competenza della corte d'appello) – 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”».
All'articolo 17:
al comma 1
alla lettera a):
il numero 1) è soppresso;
alla lettera b):
al numero 2):
al capoverso 2-bis, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e)»e le parole: «comma 2-ter.”;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter.»;
al capoverso 2-ter, le parole: «Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» e le parole: «decorrente dalla data di notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di notificazione»;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma”»;
il numero 3) è soppresso;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera d):
al numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: “non impugnabile” sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis”»;
il numero 2) è soppresso.
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) – 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46”;
1.2) all'ultimo periodo, le parole: “al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “alla corte d'appello competente”;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
3) al comma 8, le parole: “del tribunale in composizione monocratica” sono sostituite dalle seguenti: “della corte d'appello”;
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: “il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “la corte d'appello”».
Nel capo IV, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis. – (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: “il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “la corte d'appello”;
b) all'articolo 14, comma 6:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale”;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69”.
Art. 18-ter. – (Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14) – 1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: “in via esclusiva,” sono inserite le seguenti: “la corte d'appello,”.
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1:
1) le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;
2) le parole: «sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;
c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;
d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;
e) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;
f) all'articolo 32, il comma 1-quater è abrogato;
g) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e» sono soppresse.
01.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. – (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari) – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:
a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;
b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:
a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;
c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.
11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.».
1.4. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.5. Soumahoro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.6. Magi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 5-bis, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.
3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, I sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.»;
Conseguentemente:
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), sono premesse le seguenti:
«0c) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
0c-bis) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis»;
2) dopo la lettera h-bis), è aggiunta la seguente:
«h-bis.1) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)».
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 è abrogato.
1.11. Faraone, Boschi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), sono premesse le seguenti:
«0c) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
0c-bis) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis»;
2) dopo la lettera h-bis), è aggiunta la seguente:
«h-bis.1) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 è abrogato.
1.12. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale.
*1.14. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale.
*1.15. Serracchiani.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: con esito negativo con le seguenti: con esito positivo.
1.16. Zaratti.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico.
*1.18. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico.
*1.19. Serracchiani.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile aggiungere le seguenti: nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
1.20. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato entro il 31 gennaio 2025, sono stabiliti i criteri di non imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno di cui al primo periodo.
1.22. Onori, Pastorella.
Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.»;
Conseguentemente, alla lettera f):
al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.;
dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro e in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro.».
1.23. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: di cui al medesimo comma con le seguenti: di trenta giorni.
1.24. Onori, Pastorella.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.»;
1.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
1.27. Onori, Pastorella.
Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
*1.29. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
*1.30. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
*1.28. Zaratti.
Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1.31. Magi.
Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Entro otto giorni con le seguenti: Entro trenta giorni.
1.32. Onori, Pastorella.
Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Entro otto giorni con le seguenti: Entro ventuno giorni.
1.33. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
1.34. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno.».
1.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società in house, promuove la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali e/o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.
2-quater. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 “Titolo di viaggio per stranieri”, della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare.».
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:
«Art. 29-ter. – (Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater) 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-ter e 2-quater sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-bis per le procedure di ricongiungimento familiare, e hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni.».
1.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23, il comma 4-ter è sostituito dai seguenti:
«4-ter. Per rispondere alle esigenze formative e occupazionali del sistema produttivo, le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali o di categoria possono concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.
4-quater. Per favorire la formazione e l'integrazione dei lavoratori stranieri e coordinare l'attività delle imprese interessate, i progetti formativi di cui al comma precedente possono prevedere il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territorialmente competenti.
4-quinquies. Nell'ambito della legge di bilancio è stabilito uno stanziamento annuale per promuovere i programmi formativi di cui ai commi precedenti, sulla base delle richieste del sistema delle imprese.
4-sexies. A completamento del corso di formazione di cui al comma 4-ter, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».
1.41. Onori, Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-bis.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis.1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'articolo 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.».
1.37. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23:
1) al comma 2-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 22» sono inserite le seguenti: «o di cui all'articolo 39-bis.1»;
1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22»;
1.3) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis.1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'articolo 39 comma 3 lettera a).»;
2) al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: «e 2024» con le seguenti: «, 2024 e 2025».
1.38. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23, comma 2-bis:
1) all'ultimo periodo, le parole: «da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine massimo per il rilascio del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ai soggetti di cui al presente comma è ridotto a trenta giorni.».
1.39. Onori, Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 23, comma 4-ter, primo periodo, le parole: «In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024,» sono soppresse.
1.42. Onori, Pastorella.
Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1.45. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1.46. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: Il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro.
1.47. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:
«1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».
1.49. Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera i), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
1.50. Pastorella, Onori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.
1.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.54. Gadda, Faraone, Boschi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. – (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro) – 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.».
1.06. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
1.04. Magi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. – (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE) – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri extra UE nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri extra UE, purché dispongano di idonee sedi all'estero:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:
a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;
b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:
a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;
c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.
11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.03. Magi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)
1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. (Permesso di soggiorno per comprovata integrazione) – 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.
5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
1.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
d) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
f) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
Art. 1-ter.
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
Art. 1-quater.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-bis e 1-ter agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Art. 1-quinquies.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente disposizione dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1-bis, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera f).
1.01. Boschi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Introduzione degli articoli 23-bis e 23-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro nonché disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)
1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. – (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro) – 1. Il cittadino italiano o dell'Unione europea o lo straniero titolare del permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 8.1, o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro è tenuto a presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.
2. Il richiedente di cui al comma 1 deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
3. L'autorizzazione all'ingresso è concessa entro trenta giorni se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nel decreto di programmazione annuale di cui all'articolo 3, comma 4, e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione all'ingresso di cui al primo periodo consente di ottenere il visto di ingresso e dopo l'ingresso in Italia, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
4. Sono altresì ammessi a prestare la garanzia di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare tale garanzia.
5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4, che stabilisce, in particolare, anche il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni in favore degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o corsi di formazione professionale.
Art. 23-ter. – (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea) – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché dispongano di idonee sedi all'estero:
a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) i centri per l'impiego;
c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:
a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;
b) una dichiarazione autografa dello straniero da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Lo straniero proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, presso lo sportello unico per l'immigrazione un accordo per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nell'accordo dei colloqui di lavoro che lo straniero effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio di cui all'articolo 22, comma 9.
9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:
a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;
c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.
11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.02. Soumahoro.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)
1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.
2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. con le seguenti: nonché le associazioni di categoria.
2.50. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
*2.49. Guerra, Bonafè.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
*2.51. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**2.2. Onori, Pastorella.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**2.3. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**2.4. Zaratti.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**2.5. Serracchiani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**2.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 2.
2.7. Soumahoro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: numero massimo di 10.000 con le seguenti: numero massimo di 30.000.
2.10. Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro un numero massimo di 10.000 istanze con le seguenti: entro un numero massimo di 25.000 istanze.
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.
2.9. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare.
2.12. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.
*2.13. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.
*2.14. Serracchiani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: settore domestico aggiungere le seguenti: e dei patronati.
**2.15. Zaratti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: settore domestico aggiungere le seguenti: e dei patronati.
**2.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.
2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 3.
*2.18. Zaratti.
Sopprimere il comma 3.
*2.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
2.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*2.21. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.
*2.22. Magi.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
2.23. Onori, Pastorella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con le modalità disposte dall'articolo 22 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.24. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti.
2.25. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima.
2.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.
6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.29. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 5, dopo le parole: 27 settembre 2023 sono aggiungere le seguenti: aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono.
2.30. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025;.
*2.31. Onori, Pastorella.
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025;.
*2.32. Zaratti.
Al comma 7, sostituire le parole: 7 febbraio 2025 con le seguenti: 7 marzo 2025.
**2.34. Gadda, Faraone, Boschi.
Al comma 7, sostituire le parole: 7 febbraio 2025 con le seguenti: 7 marzo 2025.
**2.35. Serracchiani.
Al comma 7-bis, sostituire le parole: fino al 40 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.
2.48. Zaratti.
Al comma 8, sostituire le parole da: dalla seguente «110.000» fino alla fine del comma con le seguenti: dalle seguenti parole «numero massimo di 150.000», al comma 4 la cifra «42.000» è sostituita dalla seguente: «57.000» e al comma 5 la cifra «32.000» è sostituita dalla seguente: «47.000».
2.36. Zaratti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.
8-quater. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
2.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.38. Zaratti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*2.39. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
**2.40. Zaratti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
**2.41. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.
*2.42. Zaratti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.
*2.43. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3.
2.45. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 8-bis.
2.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)
1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale.
*2.01. Magi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)
1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale.
*2.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)
1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.
2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
2.03. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 2-bis.
Sopprimerlo.
2-bis.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al 31 marzo dell'anno 2026
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 31 marzo dell'anno 2026.
2-bis.5. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al termine dell'anno 2025;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025.
2-bis.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al 30 giugno dell'anno 2026
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026.
2-bis.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: per gli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e l'anno 2026.
2-bis.4. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*3.2. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: può essere rilasciato aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: conferma espressa aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,.
3.3. Onori, Pastorella.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: in conformità con le norme dell'Unione europea e il diritto internazionale.
3.4. Zaratti.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka con le seguenti: del Pakistan.
3.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 4.
Sopprimere il comma 3.
4.1. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, al comma 4:
all'alinea, sostituire la parola: 10.529.736 con la seguente: 40.529.736;
alla lettera c), sostituire la parola: 10.529.736 con la seguente: 40.529.736.
4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: di polizia;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: rotte migratorie, aggiungere le seguenti: ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici,.
4.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, dopo le parole: d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento,.
4.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
Conseguentemente, al comma 4:
alinea, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 7 milioni;
alla lettera b-bis), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 7 milioni e sostituire le parole: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
4.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
Conseguentemente, al comma 4:
alinea, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 6 milioni;
alla lettera b-bis), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 6 milioni e sostituire le parole: mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
4.9. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
4.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
4.10. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: mediante l'indizione di apposite procedure fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione.
4.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)
1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
4.02. Gadda, Faraone, Boschi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)
1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-noviesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.
4.03. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 5.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) alla lettera d), sopprimere il numero 2).
5.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili;
b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: sei mesi e può essere rinnovato per.
5.3. Magi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere le parole: e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.
5.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sostituire le parole: e questi contribuisca utilmente con le seguenti: ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi.
*5.5. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sostituire le parole: e questi contribuisca utilmente con le seguenti: ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi.
*5.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere la parola: utilmente.
5.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
5.8. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*5.9. Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*5.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 5, sostituire le parole: , anche con sentenza non definitiva, compresa con le seguenti: con sentenza definitiva, salvo.
5.12. Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 19:
1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, le parole: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono soppresse;
2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»;
3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
5.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 18-ter del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.
5.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Emersione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 dicembre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 dicembre 2024.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 30 giugno 2024, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2024 senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 30 giugno 2024, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio 2025 al 1° febbraio 2026, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° febbraio al 30 settembre 2025, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
5.01. Pastorella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo)
1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12-quater è sostituito dal seguente:
«12-quater. Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis e nei delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno»;
b) al comma 12-quinquies, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
c) dopo il comma 12-sexies è inserito il seguente:
«12-septies. Nelle more della definizione del procedimento penale, il lavoratore straniero beneficia di un percorso di formazione lavorativa di dodici mesi e di un sostegno economico in misura pari a 500 euro mensili, da erogare per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti il programma e le modalità di attuazione e di finanziamento delle misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo previste dal comma 12-septies dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5.1. Soumahoro.
ART. 6.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere ammesso con le seguenti: è ammesso.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
al secondo periodo sostituire le parole: 180.000 euro con le seguenti: 7 milioni di euro;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
6.1. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
ART. 9.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili,.
9.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la parola: utilmente.
9.2. Magi.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Protezione sanitaria speciale)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.».
10.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 11.
Premettere il seguente:
Art. 011.
(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)
1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata.
011.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*11.4. Zaratti.
Sopprimerlo.
*11.5. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*11.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*11.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di centri di permanenza per i rimpatri e modifiche all'articolo 19 in materia di divieti di espulsione e di respingimento)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14 è abrogato;
b) all'articolo 19:
1) al comma 1.1 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine»;
2) al comma 1.2 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno»;
3) al comma 2, lettera c), le parole: «entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quarto grado»;
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali».
11.8. Soumahoro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11.12. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).
11.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*11.13. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*11.14. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.33. Onori.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, quinto periodo, sostituire le parole: Il prefetto, nei cinque giorni successivi con le seguenti: Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
11.35. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*11.34. Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*11.38. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera b-bis), con la seguente:
«b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso».
11.36. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
11.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-octies», sopprimere le parole: l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e.
11.21. Magi.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-octies», dopo le parole: Stati costieri aggiungere la seguente: europei.
11.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «2-novies», dopo le parole: comma 2-octies, aggiungere le seguenti: fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,;
b) al capoverso «2-decies», sostituire le parole: 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: 1.000 a euro 3.000;
c) al capoverso «2-quinquiesdecies», sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese;
d) sopprimere il capoverso «2-sexiesdecies».
11.23. Magi.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-novies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
11.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-decies», sostituire le parole: 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: 1.000 a euro 3.000.
11.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro venti giorni.
11.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quinquiesdecies», sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.
11.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «2-sexiesdecies».
11.28. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
ART. 12.
Sopprimerlo.
*12.1. Zaratti.
Sopprimerlo.
*12.2. Boschi.
Sopprimerlo.
*12.3. Magi.
Sopprimerlo.
*12.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*12.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Sopprimere il comma 1.
12.7. Soumahoro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza».
Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso.
12.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e di esibire o produrre fino a: o digitali in suo possesso,.
Conseguentemente:
al comma 2:
lettera a):
al capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: e di esibire o produrre fino alla fine del periodo;
sopprimere il capoverso «2-ter»;
lettera b), capoverso 1.2, sopprimere le parole da: , consentendo, quando è necessario fino alla fine del capoverso.;
sopprimere il comma 3.
12.9. Boschi.
Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino a: in suo possesso con le seguenti: , nel rispetto delle garanzie e dei principi sanciti dalla Costituzione, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, solamente ove tale scopo non possa essere raggiunto con mezzi alternativi.
Conseguentemente:
al comma 2:
lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato;
lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato;
al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato.
12.16. Onori, Pastorella.
Al comma 1, sopprimere le parole: , consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e.
Conseguentemente:
al comma 2:
lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;
lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sostituire le parole da: può disporre fino alla fine del capoverso con le seguenti: può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio;
lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;
al comma 3, sopprimere la lettera c).
12.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, con le seguenti: permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi,.
12.14. Zaratti.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato fino alla fine del periodo.
*12.19. Zaratti.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato fino alla fine del periodo.
*12.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, aggiungere le seguenti: e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire il quarto periodo, con il seguente: Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.
12.28. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.
*12.24. Zaratti.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.
*12.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito.
12.32. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», terzo periodo, dopo le parole: di un mediatore culturale aggiungere le seguenti: e del suo avvocato.
12.29. Zaratti.
Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole da: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato fino alla fine del periodo.
12.36. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Sopprimere il comma 3.
12.37. Boschi.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*12.38. Zaratti.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*12.39. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: , previa autorizzazione motivata del giudice di pace,.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
12.40. Zaratti.
Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole seguenti: previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione.
12.43. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», quarto periodo, dopo le parole: i poteri tutelari aggiungere le seguenti: o avvocato.
12.41. Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e con le seguenti: e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE.
Conseguentemente:
al comma 2:
lettera a):
al capoverso «2-bis», sostituire le parole da: relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, fino alla fine del capoverso con le seguenti: indicati all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE;
sopprimere il capoverso «2-ter»;
alla lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole da: , consentendo, quando è necessario fino alla fine del capoverso;
sopprimere il comma 3.
12.10. Magi.
ART. 12-bis.
Sopprimerlo.
*12-bis.1000. Zaratti.
Sopprimerlo.
*12-bis.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*12-bis.1. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*12-bis.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato alla Commissione europea.».
**12-bis.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato alla Commissione europea.».
**12-bis.4. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: di origine sicuri aggiungere le seguenti: salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici.
12-bis.55. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dopo le parole: di origine sicuri aggiungere le seguenti: e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione.
12-bis.47. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: Albania fino a: Tunisia con le seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.
*12-bis.56. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: Albania fino a: Tunisia con le seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.
*12-bis.57. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dalle organizzazioni internazionali competenti, aggiungere le seguenti: dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre fonti di informazione,.
12-bis.46. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Albania,.
*12-bis.58. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Albania,.
*12-bis.60. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Albania,.
*12-bis.59. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Algeria,.
**12-bis.63. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Algeria,.
**12-bis.62. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Algeria,.
**12-bis.64. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.
*12-bis.68. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.
*12-bis.65. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.
*12-bis.66. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.
*12-bis.69. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.
*12-bis.67. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Bosnia-Erzegovina,.
12-bis.70. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Capo Verde,.
12-bis.72. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Costa d'Avorio,.
*12-bis.74. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Costa d'Avorio,.
*12-bis.77. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Costa d'Avorio,.
*12-bis.75. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.
**12-bis.81. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.
**12-bis.78. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.
**12-bis.79. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.
**12-bis.80. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.
**12-bis.82. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Gambia,.
*12-bis.85. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Gambia,.
*12-bis.84. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Gambia,.
*12-bis.86. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Georgia,.
12-bis.88. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.
*12-bis.92. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.
*12-bis.89. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.
*12-bis.90. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.
*12-bis.93. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.,.
*12-bis.91. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Kosovo,.
**12-bis.95. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Kosovo,.
**12-bis.96. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Macedonia del Nord,.
12-bis.98. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Marocco,.
*12-bis.100. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Marocco,.
*12-bis.101. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Marocco,.
*12-bis.102. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Montenegro,.
12-bis.104. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Perù,.
*12-bis.106. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Perù,.
*12-bis.107. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Perù,.
*12-bis.108. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Senegal,.
*12-bis.111. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Senegal,.
*12-bis.112. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Serbia,.
12-bis.115. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Senegal,.
*12-bis.110. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Senegal,.
*12-bis.113. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Sri Lanka.
**12-bis.117. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Sri Lanka.
**12-bis.118. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: Sri Lanka.
**12-bis.120. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Sri Lanka.
**12-bis.119. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.
*12-bis.124. Magi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.
*12-bis.121. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.
*12-bis.122. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.
*12-bis.123. Boschi.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.
*12-bis.125. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: In applicazione con le seguenti: In sede di prima applicazione;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso:
al primo periodo, sostituire le parole: con atto avente forza di legge con le seguenti: con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
al secondo periodo, sopprimere le parole: Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, e le parole: compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e;
al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini della deliberazione di atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti.
12-bis.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: stabiliti dalla aggiungere la parola: vigente.
12-bis.43. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio.
12-bis.126. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone.
12-bis.127. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.
12-bis.128. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
12-bis.129. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria.
12-bis.130. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica.
12-bis.131. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie.
12-bis.132. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate.
12-bis.133. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate.
12-bis.134. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.
12-bis.135. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone.
12-bis.136. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1,lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali.
12-bis.139. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto vi siano in atto persecuzioni per motivi politici.
12-bis.137. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati alla cittadinanza.
12-bis.138. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'etnia.
12-bis.140. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di lingua.
12-bis.141. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi religiosi.
12-bis.142. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di razza.
12-bis.143. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di sesso.
12-bis.144. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione della schiavitù.
12-bis.145. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione del lavoro forzato.
12-bis.146. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati con riferimento a tutte le categorie di persone.
12-bis.147. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, in ogni parte del suo territorio.
12-bis.148. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:
4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco.
12-bis.152. Magi.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:
4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco.
12-bis.153. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:
4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea.
12-bis.154. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata.
12-bis.155. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente;
Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo periodo:
dopo le parole: il Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno;
sopprimere le parole: , entro il 15 gennaio di ciascun anno,;
sopprimere la parola: preminenti;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La relazione è trasmessa alle Camere ai fini della deliberazione di atti di indirizzo nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.
12-bis.156. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente;
Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio dei ministri fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti.
12-bis.157. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: periodicamente aggiungere le seguenti: sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,.
12-bis.166. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: con atto avente forza di legge fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione alle Camere ai fini dell'assunzione degli atti di indirizzo deliberati secondo i rispettivi regolamenti, ed è successivamente notificato alla Commissione europea.
12-bis.167. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: con atto avente forza di legge con le seguenti: con legge.
*12-bis.168. Zaratti.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: con atto avente forza di legge con le seguenti: con legge.
*12-bis.169. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 15 gennaio di ciascun anno con le seguenti: ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.
12-bis.172. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 dicembre.
12-bis.173. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4,;
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in adesione al dettato della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani.
12-bis.179. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali con le seguenti: in applicazione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
12-bis.180. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , entro il 15 gennaio di ciascun anno,.
12-bis.158. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con atto avente forza di legge con le seguenti: con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12-bis.170. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio dei Ministri fino alla fine del capoverso con le seguenti: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce alle Camere in ordine alla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione.
12-bis.171. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
ART. 12-ter.
Sopprimerlo.
*12-ter.1000. Zaratti.
Sopprimerlo.
*12-ter.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
ART. 12-quater.
Sopprimerlo.
*12-quater.1000. Zaratti.
Sopprimerlo.
*12-quater.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
ART. 13.
Sopprimerlo.
*13.1. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*13.2. Zaratti.
Sopprimerlo.
*13.3. Boschi.
Sopprimerlo.
*13.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*13.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis»:
1) al primo periodo, sopprimere le parole: e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).
13.6. Magi.
Sopprimere il comma 1.
*13.7. Zaratti.
Sopprimere il comma 1.
*13.8. Boschi.
Sopprimere il comma 1.
*13.9. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo; con le seguenti: . Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
13.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
*13.15. Zaratti.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).
*13.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.
13.17. Zaratti.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).
*13.19. Zaratti.
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).
*13.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
ART. 14.
Sopprimerlo.
14.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*14.3. Zaratti.
Sopprimere il comma 1.
*14.4. Soumahoro.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**14.7. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**14.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
14.9. Magi.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.
14.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.
14.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
ART. 15.
Sopprimerlo.
*15.2. Boschi.
Sopprimerlo.
*15.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'interno di disporre l'espulsione dello straniero.
15.8. Boschi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.
3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
15.01. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello.
ART. 15-bis.
Sopprimerlo.
*15-bis.1000. Zaratti.
Sopprimerlo.
*15-bis.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
Sopprimere i commi 1 e 2.
15-bis.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sostituire le parole: ceduti, destinati alla cessione o in uso con le seguenti: dati in comodato d'uso oneroso.
15-bis.4. Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le seguenti: che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale.
15-bis.5. Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le seguenti: con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali.
15-bis.6. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le parole: e per le attività di ricerca e soccorso in mare.
15-bis.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 139, comma 1, lettera b).
15-bis.8. Zaratti.
Sopprimere il comma 2.
*15-bis.9. Zaratti.
Sopprimere il comma 2.
*15-bis.11. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 2.
*15-bis.10. Boschi, Gadda, Faraone.
ART. 15-ter.
Sopprimerlo.
15-ter.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1,sopprimere la lettera a).
15-ter.2. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: Stati aggiungere le seguenti: che rispettano i trattati internazionali in materia di asilo e protezione internazionale.
15-ter.3. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15-ter.5. Boschi, Gadda, Faraone.
ART. 15-quater.
Sopprimerlo.
15-quater.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
15-quater.1. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'avvenuto invio con le seguenti: dell'avvenuta ricezione.
15-quater.4. Zaratti.
ART. 15-quinquies.
Sopprimerlo
*15-quinquies.1000. Zaratti.
Sopprimerlo.
*15-quinquies.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
Sopprimere il comma 1.
**15-quinquies.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere il comma 1.
**15-quinquies.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 1.
**15-quinquies.3. Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia con le seguenti: manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia;
Conseguentemente al comma 2:
alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: non si applicano al con le seguenti: possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nei confronti del;
alla lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e tiene conto della vulnerabilità del richiedente;
sopprimere la lettera b).
15-quinquies.4. Magi.
Al comma 1, sostituire le parole: presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia con le seguenti: manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia.
15-quinquies.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere il comma 2.
*15-quinquies.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere il comma 2.
*15-quinquies.8. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**15-quinquies.9. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**15-quinquies.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata»;.
15-quinquies.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
15-quinquies.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
ART. 15-sexies.
Sopprimerlo.
15-sexies.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo.
15-sexies.1. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR.
15-sexies.2. Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere la lettera b);
sopprimere il comma 3.
15-sexies.3. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno con le seguenti: e comprovata competenza.
15-sexies.4. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*15-sexies.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*15-sexies.6. Magi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: previamente formato,.
15-sexies.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: sempre e dopo le parole: dello stesso sesso del richiedente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
*15-sexies.9. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: sempre e dopo le parole: dello stesso sesso del richiedente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
*15-sexies.10. Magi.
Sopprimere il comma 3.
15-sexies.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi target, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di personale della giustizia.
15-sexies.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*16.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**16.17. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**16.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**16.5. Magi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**16.16. Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**16.1001. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 con le seguenti: sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida;.
Conseguentemente,al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
16.29. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.
16.32. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 17.
Sopprimerlo.
*17.1. Magi.
Sopprimerlo.
*17.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) alla lettera b) il numero 1) è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
lettera b), numero 2) capoverso 2-ter, sopprimere le parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento e sostituire la parola: sette con la seguente: dodici;
lettera d), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impegnato fino a decisione sulla medesima.
17.45. Magi.
Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2, lettere a), d) ed e) e nei casi.
17.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.
17.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
17.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni.
17.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro.
17.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis);
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
17.1000. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17.20. Boschi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera d), numero 1-ter), capoverso «2-bis», sostituire le parole: alla corte d'appello con le seguenti: alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario.
17.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1-bis) e 1-ter).
17.29. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.
17.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e assunte ove occorra sommarie informazioni.
17.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: alla corte d'appello nel termine di cinque giorni con le seguenti: dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni e sostituire al quarto periodo le parole: La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello con le seguenti: Il tribunale.
17.32. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
17.33. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, e sostituire la parola: sette con la seguente: dodici.
17.34. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima.
17.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non
17.36. Magi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 2) :
al capoverso 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e) con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis;
al capoverso 2-ter, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 con le seguenti: Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 con le seguenti:.
17.37. Onori.
Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi novanta giorni dal completamento dei corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 16 per l'anno 2025 da parte dei giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo.
17.39. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2 della lettera b) del comma 1 e ai numeri 1-bis) e 1-ter) della lettera d) del comma 1, sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
17.40. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 2-ter), capoverso 4-bis, quarto periodo, sopprimere la parola: non.
17.41. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: gravi e;
Conseguentemente, al medesimo capoverso,
al quarto periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: sette giorni;
all'ultimo periodo, sostituire le parole: Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3 con le seguenti: Nei casi previsti dal comma 3.
17.42. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: può essere sospesa con le seguenti: è sospesa, sopprimere le parole: gravi e e aggiungere, in fine, le parole: e assunte le necessarie informazioni.
17.43. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).
17.44. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: tre giorni con le seguenti: trenta giorni.
17.46. Boschi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
17.47. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter con le seguenti: di 30 giorni.
17.48. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole:: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
17.49. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: sette giorni con le seguenti dieci giorni.
17.50. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: nove giorni.
17.51. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: otto giorni.
17.52. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter con le seguenti: di 60 giorni.
17.53. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-bis», sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un quarto.
17.54. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-bis», sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un quinto.
17.55. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 2-ter), capoverso «4-bis», quarto periodo, sopprimere la parola: non.
17.56. Boschi.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*18.1000. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: proroga del trattenimento è adottato per iscritto con le seguenti: proroga del trattenimento può essere adottato per iscritto, conclusosi il procedimento di cassazione.
18.10. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: corte d'appello, con le seguenti: sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il numero 2).
18.9. Magi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
18.8. Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.7. Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.6. Zaratti.
ART. 18-bis.
Sopprimerlo.
*18-bis.1. Zaratti.
Sopprimerlo.
*18-bis.12. Boschi, Faraone, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 1):
sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;
sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).
18-bis.2. Magi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*18-bis.3. Onori.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*18-bis.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*18-bis.7. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**18-bis.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**18-bis.6. Zaratti.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;
Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).
18-bis.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: cinque con la seguente: sessanta.
18-bis.9. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.
18-bis.10. Boschi, Gadda, Faraone.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.
18-bis.11. Boschi, Gadda, Faraone.
ART. 18-ter.
Sopprimerlo.
*18-ter.1. Zaratti.
Sopprimerlo.
*18-ter.2. Onori.
Sopprimerlo.
*18-ter.3. Magi.
Sopprimerlo.
*18-ter.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimerlo.
18-ter.5. Boschi, Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:
Art. 18-quater.
(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)
1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi target, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.
18-ter.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 19.
Al comma 1, sopprimere le parole: ai ricorsi presentati ai sensi degli articoli 3, comma 3-bis, e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,.
19.1000. Urzì.
EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
DIS. 1.
Sopprimere il comma 2.
*Dis.1.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 2.
*Dis.1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
Dis.1.1000. Boschi, Faraone, Gadda.