Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 28 novembre 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1950

Ddl n. 1950 – Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 50 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 3 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 41 minuti 34 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 44 minuti 39 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 23 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 20 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 15 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 15 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 11 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 14 minuti
Misto: 31 minuti 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 novembre 2024.

  Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Ciancitto, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Di Lauro, Donzelli, Dori, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 novembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   GUSMEROLI ed altri: «Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione» (2148).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”» (1521) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1710) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Serracchiani.

Trasmissione dal Senato.

  In data 27 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

  S. 915-916-942-980-1002. – Senatori BUCALO ed altri; PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; Senatori MARTI ed altri; FAZZONE ed altri; ZAMBITO ed altri: «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2149).

  In data 28 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 1274. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» (approvato dal Senato) (2150).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):

  MOLLICONE ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”» (1521) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 novembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0630/IT – SERV60, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle linee guida operative dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per regolare l'uso dei modelli ATe in caso di scadenza della certificazione ex articolo 30 del regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 26 novembre 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 21 al 24 ottobre 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (Doc. XII, n. 546) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (Doc. XII, n. 547) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2024 dell'Unione europea per l'esercizio 2024: iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2023 (Doc. XII, n. 548) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2024 dell'Unione europea per l'esercizio 2024 – Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e adeguamenti per alcune agenzie decentrate (Doc. XII, n. 549) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sulla necessità urgente di rivedere il regolamento sui dispositivi medici (Doc. XII, n. 550) – alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 novembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2024) 497 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 497 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 novembre 2024;

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della seconda rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2024) 544 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 544 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio (COM(2024) 555 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 555 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Parere della Commissione sulla richiesta di modificare il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti presentata dalla Banca europea per gli investimenti il 28 agosto 2024 (C(2024) 8192 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023 (A.C. 2022-A)

A.C. 2022-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, all'articolo 18, lettera a), rubricato «Incompatibilità», prevede che l'attività di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

    gli iscritti in altri albi di professioni regolamentate, come nel caso di ingegneri, architetti, geometri, agronomi e altri ancora, non possono essere contemporaneamente iscritti all'albo degli avvocati ed esercitare entrambe le relative professioni nel rispetto delle rispettive norme deontologiche;

    l'articolo 1 della legge sulla concorrenza definisce le finalità poiché interviene a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori in applicazione del principio del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

    appare incongruo il fatto che esercenti professioni liberali iscritti in albi di professioni regolamentate, come ingegneri, architetti, geometri, agronomi ed altri, non possano godere del diritto ad iscriversi, contemporaneamente, anche all'Albo degli avvocati ed in tal modo poter esercitare entrambe le relative professioni, nel rispetto delle rispettive norme deontologiche;

    tale incompatibilità è estremamente restrittiva e non consente l'esercizio della professione di avvocato a chi è già iscritto ad un albo di altra professione regolamentata. Le stesse osservazioni formulate dall'AGCOM all'atto in esame raccomandano di inserire le sole limitazioni ragionevoli e non discriminatorie;

    la tematica delle incompatibilità riveste grande importanza ed ha interessato anche l'Antitrust che si è espressa in merito con i pareri AS602/09 e AS974/12, nei quali si evidenzia come il principio di incompatibilità sia lesivo dei principi di concorrenza se non «Antitrust orientato»;

    si consideri inoltre che l'iscrizione a più albi professionali non esime l'avvocato dall'essere sottoposto al principio di responsabilità professionale;

    le restrizioni previste potrebbero quindi esporre il nostro Paese a procedure di infrazione per evitare le quali si renderebbe necessario una rivalutazione della soluzione normativamente adottata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi finalizzati a garantire agli avvocati la possibilità di iscriversi in ulteriori Albi professioni regolamentati in Ordine e Collegi vigilati dal Ministero della giustizia.
9/2022-A/1. Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» è finalizzato a rimuovere ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, nonché all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori;

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile più strategica – in quanto programmabile e in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità del sistema elettrico – e contribuisce al contenimento dei costi dell'energia elettrica;

    il comparto idroelettrico è essenziale per la sicurezza e indipendenza energetica nazionale, grazie al carattere locale delle fonti e alla presenza di una filiera tecnologica italiana di eccellenza, nonché per la sicurezza del territorio, considerando le opere che su di esso insistono;

    la materia dell'affidamento delle concessioni idroelettriche non forma ad oggi oggetto di disciplina armonizzata dell'Unione europea. La perdurante assenza di una normativa uniforme comporta che molti Paesi non prevedono alcuna procedura competitiva e le relative concessioni restano in capo ai concessionari uscenti;

    non si registrano obblighi di derivazione euro-unitaria riguardo all'affidamento con procedure ad evidenza pubblica delle grandi concessioni idroelettriche;

    nel 2021 la Commissione europea ha archiviato le procedure d'infrazione, contro l'Italia e altri Stati Membri (Austria, Regno Unito, Svezia, Polonia, Germania, Francia e Portogallo), per presunta violazione della Direttiva Servizi («Bolkestein») e dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'archiviazione è stata per tutte motivata dal fatto che la situazione di stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico in Europa negli ultimi anni e la previsione della perduranza della stessa fino al 2050 sono tali che non vi sia un effettivo problema di concorrenza da tutelare;

    a livello nazionale, l'obbligatorietà delle gare per le concessioni idroelettriche in Italia trova la sua unica ragione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essendo stata individuata come milestone per l'ottenimento della terza rata;

    l'impegno a celebrare le gare presenti nel PNRR può essere modificato, al pari di altri impegni, milestones e obiettivi già negoziati con successo dall'Italia con la Commissione europea;

    la disomogeneità di strategie regionali rappresenta una ulteriore criticità del settore poiché comporta l'adozione di differenti discipline non giustificate da concrete e specifiche esigenze territoriali, incidendo negativamente anche sul tema occupazionale, considerato che il personale impiegato negli impianti idroelettrici, nella maggioranza dei casi, vive in località montane limitrofe, le quali si caratterizzano per noti problemi come l'abbandono degli insediamenti;

    il quadro descritto rischia di incidere fortemente sulle prospettive del settore, impedendo l'avvio di investimenti per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza degli impianti e la migliore conservazione dei volumi di invaso, l'aumento sulla sicurezza delle infrastrutture con ricadute sull'autonomia energetica nazionale e sull'economia dei territori in termini di indotto;

    l'attuale disciplina legislativa italiana nel settore dell'idroelettrico mette anche a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere (anche extra Unione europea, sia in forma individuale che in associazione con fondi di investimento o con operatori non attivi nei settori energetici), con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano;

    da qui al 2029 andranno in scadenza il 70 per cento delle concessioni e la previsione è che l'impasse attuale continuerà, con pregiudizio per il raggiungimento previsto per il 2030 degli obiettivi di medio termine relativi alla decarbonizzazione della produzione di energia e della transizione;

    in un contesto geopolitico ed energetico in continua evoluzione l'attuale quadro normativo in materia è sempre meno attinente alle esigenze del sistema produttivo e delle famiglie,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a sospendere temporaneamente le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, consentendo contestualmente agli attuali operatori di esercirle fino alla nuova assegnazione che sarà stabilita secondo le modalità decise dai singoli Stati membri in attuazione della disciplina europea, nel quadro delle tempistiche necessarie per consentire l'emanazione di interventi normativi euro-unionali che assicurino parità e uniformità di trattamento.
9/2022-A/2. Zucconi, Milani, Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» è finalizzato a rimuovere ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, nonché all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori;

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile più strategica – in quanto programmabile e in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità del sistema elettrico – e contribuisce al contenimento dei costi dell'energia elettrica;

    il comparto idroelettrico è essenziale per la sicurezza e indipendenza energetica nazionale, grazie al carattere locale delle fonti e alla presenza di una filiera tecnologica italiana di eccellenza, nonché per la sicurezza del territorio, considerando le opere che su di esso insistono;

    la materia dell'affidamento delle concessioni idroelettriche non forma ad oggi oggetto di disciplina armonizzata dell'Unione europea. La perdurante assenza di una normativa uniforme comporta che molti Paesi non prevedono alcuna procedura competitiva e le relative concessioni restano in capo ai concessionari uscenti;

    non si registrano obblighi di derivazione euro-unitaria riguardo all'affidamento con procedure ad evidenza pubblica delle grandi concessioni idroelettriche;

    nel 2021 la Commissione europea ha archiviato le procedure d'infrazione, contro l'Italia e altri Stati Membri (Austria, Regno Unito, Svezia, Polonia, Germania, Francia e Portogallo), per presunta violazione della Direttiva Servizi («Bolkestein») e dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'archiviazione è stata per tutte motivata dal fatto che la situazione di stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico in Europa negli ultimi anni e la previsione della perduranza della stessa fino al 2050 sono tali che non vi sia un effettivo problema di concorrenza da tutelare;

    a livello nazionale, l'obbligatorietà delle gare per le concessioni idroelettriche in Italia trova la sua unica ragione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essendo stata individuata come milestone per l'ottenimento della terza rata;

    la disomogeneità di strategie regionali rappresenta una ulteriore criticità del settore poiché comporta l'adozione di differenti discipline non giustificate da concrete e specifiche esigenze territoriali, incidendo negativamente anche sul tema occupazionale, considerato che il personale impiegato negli impianti idroelettrici, nella maggioranza dei casi, vive in località montane limitrofe, le quali si caratterizzano per noti problemi come l'abbandono degli insediamenti;

    da qui al 2029 andranno in scadenza il 70 per cento delle concessioni e la previsione è che l'impasse attuale continuerà, con pregiudizio per il raggiungimento previsto per il 2030 degli obiettivi di medio termine relativi alla decarbonizzazione della produzione di energia e della transizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere specifiche iniziative dirette a modificare, d'intesa con la Commissione europea e secondo modalità che escludano il rischio di reversal rispetto agli obbiettivi PNRR già valutati e rendicontati positivamente, l'attuale disciplina in materia di procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico.
9/2022-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Milani, Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», reca anche alcune disposizioni in materia di tutela dei consumatori;

    l'articolo 24, inserito in sede referente e costituito di un unico comma, prevede che i clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali disciplinato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 3 agosto 2023, n. 362/2023/R/eel, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato;

    si evidenzia in questa sede che l'intervento in esame si inserisce nel contesto di un ambito più articolato, in specie quello di offrire maggiori tutele ai consumatori che intendono stipulare contratti di fornitura di servizi nei settori dell'energia, del gas e delle telecomunicazioni;

    l'istituzione di una nuova figura professionale, quella del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni (anche detto manager delle utenze o utility manager), può affiancare famiglie e imprese sempre più colpite dall'instabilità dei costi delle materie prime e dalle politiche commerciali di vendita aggressive al fine di risolvere le criticità con gli operatori e promuovere uno stile di consumo sempre più consapevole;

    per le ragioni esposte, potrebbe risultare opportuno valutare l'istituzione di tale figura professionale così da fornire una soluzione strutturale ai rilievi problematici sollevati in ordine alle differenze economiche e di prezzo, coordinandosi anche con la disciplina della vulnerabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, le disposizioni necessarie per l'istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni quale professionista che supporta i consumatori nell'acquisto, nel monitoraggio e nella gestione delle utenze nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas.
9/2022-A/3. Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    la trasparenza e l'efficienza nella gestione e nella ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale rappresentano elementi fondamentali per garantire l'equità e la tutela dei diritti delle categorie di tutti gli aventi diritto;

    l'articolo 71-septies della legge n. 633 del 22 aprile 1941, che disciplina tale compenso, appare discriminatorio tra le diverse categorie degli aventi diritto, in particolare nell'ambito delle quote di ripartizione tra il settore audio e il settore video;

    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato specifiche criticità sul permanere di modelli normativi che riservano ex lege lo svolgimento di determinate operazioni in capo a SIAE;

    vi è quindi la necessità di un riordino normativo che assicuri maggiore chiarezza e coordinamento delle disposizioni vigenti e garantisca il rispetto dei principi della libera concorrenza;

    è essenziale promuovere una partecipazione equa di tutte le società di intermediazione autorizzate nonché garantire criteri di ripartizione trasparenti e non discriminatori, oltre a prevedere un efficace sistema di vigilanza,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative per riordinare le disposizioni relative alla raccolta e alla ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale, al fine di favorire maggiore trasparenza ed efficienza nel settore, garantendo che tali interventi normativi rispettino i seguenti principi:

    a) assicurare un'equa partecipazione alla gestione del compenso da parte di tutte le società di intermediazione iscritte all'Elenco delle imprese presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

    b) definire criteri di ripartizione del compenso che siano equi e non discriminatori nei confronti delle diverse categorie di aventi diritto.
9/2022-A/4. Benzoni.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per riordinare le disposizioni relative alla raccolta e alla ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale.
9/2022-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    in caso di sinistro nell'ambito della responsabilità civile autoveicoli, il meccanismo del risarcimento diretto consente al danneggiato non responsabile di essere liquidato direttamente dalla propria compagnia assicuratrice, anziché da quella della controparte, accelerando così i tempi di risarcimento del danno;

    ai fini del funzionamento di tale meccanismo, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2006, n. 254, consente alle imprese assicuratrici di scambiare i dati relativi ai sinistri oggetto di risarcimento diretto, raccolti all'interno della cosiddetta banca dati dei sinistri CARD, esclusivamente per la regolazione contabile dei relativi rapporti economici;

    tale limitazione impedisce alle imprese assicuratrici di utilizzare informazioni statisticamente significative ai fini della valutazione dei profili di rischio di nuovi assicurati, come la frequenza di sinistri senza colpa (dato ad oggi visibile dalle compagnie limitatamente al proprio portafoglio clienti);

    ritenendo invece che riconoscere alle imprese assicuratrici la facoltà di ricorrere a tali dati anche ai fini della determinazione delle tariffe del ramo RC Auto possa determinare:

     a) un incremento della concorrenza sul mercato, aiutando la costruzione di un level playing field nel quale tutte le imprese abbiano accesso allo stesso volume di dati sui sinistri, con presumibili effetti positivi sul valore del premio medio;

     b) un miglioramento della capacità delle imprese assicuratrici di valutare i profili di rischio, con conseguenti benefici per gli utenti virtuosi ed evitando di penalizzare la generalità degli assicurati come accade, in modo particolarmente evidente, nelle località geografiche caratterizzate da fenomeni fraudolenti o speculativi in misura superiore alla media,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere alle imprese assicuratrici la possibilità di accedere alla banca dati sinistri CARD anche ai fini della determinazione delle tariffe del ramo RC Auto, nonché per finalità di sottoscrizione, monitoraggio dei portafogli e contrasto e prevenzione delle frodi assicurative.
9/2022-A/5. D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

    nel gennaio 2017 la Commissione europea ha formulato raccomandazioni per gli Stati membri sulle riforme nazionali per la regolamentazione dei servizi professionali (aggiornamento del 9 luglio 2021 – COM (2021) 385 final), quali architetti, ingegneri civili, contabili, avvocati, consulenti in proprietà industriale, agenti immobiliari e guide turistiche;

    l'accento è stato posto su questi gruppi di professioni per via della loro importanza economica, del loro ruolo nell'innovazione e del loro contributo ad ecosistemi economici essenziali, nonché a causa dei potenziali vantaggi derivanti dalla riforma delle regolamentazioni in questi settori;

    in particolare, la Commissione ha formulato una serie di raccomandazioni per la professione di agente immobiliare, concentrandosi, nello specifico, sulle attività ad esso riservate in via esclusiva, sui requisiti relativi alla durata della formazione obbligatoria ai fini della qualifica, sulla mancanza di percorsi alternativi per accedere alla professione, sulle restrizioni in materia di partecipazione azionaria e di diritti di voto, sulle norme di incompatibilità, sulla regolamentazione regionale e sulla necessità di un riconoscimento accademico dei diplomi;

    il Dipartimento per gli affari europei – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – ha evidenziato l'importanza per l'Italia di considerare la possibilità di inserire percorsi alternativi di accesso alla professione di agente immobiliare, unitamente ad un percorso di formazione continua obbligatoria;

    la professione di agente immobiliare è ricompresa nella più ampia disciplina della professione di mediatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina dell'attività di mediatore nel senso di cui in premessa.
9/2022-A/6. Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 25, nello specifico, composto da quattro commi, interviene modificando l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico non di linea;

    il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 – cosiddetto decreto «Asset» – all'articolo 3 è intervenuto per adeguare l'offerta di licenze taxi alla domanda cresciuta dopo la ripresa della mobilità dovuta alla fine della pandemia;

    il predetto decreto prevede la facoltà per i comuni di adeguare i contingenti dei taxi aumentandoli fino al 20 per cento, ma a distanza di oltre un anno solo alcuni comuni hanno provveduto, avviando la fase istruttoria, nonostante il decreto preveda espressamente procedure in deroga per una celere emanazione delle licenze,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a consentire ai comuni che hanno dovuto revocare licenze ordinarie a causa di errori procedurali, sostituendole con licenze temporanee non aggiuntive rispetto al contingente programmato, di stabilizzare queste ultime al fine di mantenere i contingenti già previsti e assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nell'ambito della programmazione prevista all'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
9/2022-A/7. Maerna, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 25, nello specifico, composto da quattro commi, interviene modificando l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico non di linea;

    il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 – cosiddetto decreto «Asset» – all'articolo 3 è intervenuto per adeguare l'offerta di licenze taxi alla domanda cresciuta dopo la ripresa della mobilità dovuta alla fine della pandemia;

    il predetto decreto prevede la facoltà per i comuni di adeguare i contingenti dei taxi aumentandoli fino al 20 per cento, ma a distanza di oltre un anno solo alcuni comuni hanno provveduto, avviando la fase istruttoria, nonostante il decreto preveda espressamente procedure in deroga per una celere emanazione delle licenze,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a consentire ai Comuni che hanno dovuto revocare licenze ordinarie a causa di errori procedurali, sostituendole con licenze temporanee non aggiuntive rispetto al contingente programmato, di adottare iniziative utili per evitare che dalla revoca possano derivare pregiudizi in termini di efficienza del servizio pubblico locale non di linea.
9/2022-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Maerna, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, disciplina le modalità di erogazione dei corsi teorici di preparazione per il conseguimento della patente di guida, stabilendo tra l'altro che non siano ammessi corsi in modalità e-learning;

    tuttavia, la digitalizzazione dei servizi e delle attività didattiche è ormai una componente imprescindibile per migliorare l'accessibilità, la qualità e l'efficienza dei percorsi formativi;

    l'erogazione di corsi teorici per la preparazione alla patente di guida in modalità e-learning, se correttamente regolata, può garantire standard formativi equivalenti a quelli dei corsi in presenza, ampliando al contempo l'accesso alla formazione per utenti che potrebbero incontrare difficoltà logistiche o personali;

    la possibilità di erogare corsi teorici online favorirebbe la concorrenza tra le scuole guida, consentendo alle piccole realtà di ampliare la propria offerta formativa e di competere più efficacemente con strutture di maggiori dimensioni, stimolando una competizione basata sulla qualità dei servizi;

    allo stesso tempo, la modalità e-learning permetterebbe ai consumatori che vivono in piccole città o aree con una limitata presenza di scuole guida di ampliare le possibilità di scelta, consentendo loro di selezionare l'opzione formativa più adatta in base alla qualità offerta, e non solo in base alla vicinanza geografica;

    la modalità e-learning, affiancata da adeguate garanzie di qualità e controllo, rappresenterebbe sicuramente una soluzione innovativa, inclusiva e moderna per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la digitalizzazione,

    inoltre, l'erogazione online dei corsi teorici permetterebbe di ottimizzare il lavoro degli istruttori, i quali, di conseguenza, potrebbero dedicarsi maggiormente ad impartire le lezioni di guida pratica, fondamentali per garantire la sicurezza e la consapevolezza alla guida,

impegna il Governo:

   ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche regolamentari necessarie a garantire la possibilità per le scuole guida di erogare i corsi relativi di insegnamento teorico per il conseguimento della patente di guida anche tramite la modalità e-learning;

   ad assumere ogni iniziativa di propria competenza volta a promuovere una maggiore apertura del mercato delle scuole guida, incentivando l'innovazione e la digitalizzazione, per rafforzare la concorrenza, assicurare parità di condizioni competitive tra grandi e piccole realtà del settore e favorire una migliore organizzazione del lavoro degli istruttori di scuola guida, consentendo loro di dedicarsi più efficacemente alle lezioni pratiche, con ricadute positive sulla preparazione degli studenti e sulla sicurezza stradale complessiva;

   a favorire un accesso più equo e ampio alla formazione teorica per il conseguimento della patente di guida, specialmente nelle aree dove la limitata presenza di scuole guida restringe la possibilità di scelta, garantendo così ai consumatori una selezione basata sulla qualità dei servizi e non sulla mera vicinanza geografica.
9/2022-A/8. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere una maggiore competitività e trasparenza nei mercati, contribuendo allo sviluppo economico del Paese e al rispetto delle normative europee in materia;

    il settore delle concessioni demaniali marittime è da tempo oggetto di attenzione, sia a livello nazionale che comunitario, in quanto, per il suo rilevante interesse economico e sociale, necessita di una riforma strutturale e organica in linea con i principi di concorrenza e trasparenza previsti dal diritto dell'Unione europea;

    la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva «Bolkenstein») impone che le concessioni siano affidate tramite procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, al fine di promuovere la libera concorrenza e la libertà di stabilimento, ma anche di incentivare gli investimenti e garantire un uso più efficiente e sostenibile del demanio. L'Italia, a seguito di reiterate proroghe delle concessioni in essere, è però esposta al rischio di procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea per la violazione della direttiva citata e ha deciso di porvi rimedio, con il decreto-legge n. 131 del 2024, con un'ulteriore proroga fino al 2027;

    la legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto un quadro normativo finalizzato a garantire l'apertura del mercato e la concorrenza, attraverso la messa a gara delle concessioni demaniali, ma l'efficacia delle relative disposizioni è stata limitata da successivi rinvii che ne hanno posticipato l'applicazione, che peraltro richiede un attento bilanciamento tra l'esigenza di apertura del mercato e la tutela degli investimenti già effettuati dai concessionari uscenti;

    di fatti, in caso di subentro di nuovi concessionari, il rischio di eccessivi oneri economici e gestionali potrebbe scoraggiare la partecipazione alle procedure di gara e compromettere la sostenibilità delle nuove attività, con possibili ricadute negative sull'economia locale e sull'occupazione,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa necessaria a evitare di prevedere ulteriori proroghe delle concessioni demaniali marittime;

   ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a prevedere l'introduzione, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni in oggetto, di condizioni che facilitino il passaggio di gestione tra concessionario uscente e subentrante, nonché apposite misure agevolative per i concessionari subentranti, al fine di promuovere una transizione giusta e ordinata nel rispetto delle regole di mercato e delle direttive comunitarie.
9/2022-A/9. Sottanelli, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di presentare ogni anno alle Camere un disegno di legge «al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.»;

    risulta quindi fondamentale assicurare una piena e perdurante apertura alla concorrenza dell'intero sistema economico nazionale, per fare fronte a situazioni sopravvenute capaci altrimenti di alterare la struttura concorrenziale di singoli mercati;

    in materia di concessione per l'estrazione e lo sfruttamento di acque minerali, non si rinviene una norma che disponga in maniera espressa l'obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario da parte dell'Amministrazione;

    ciò permetterebbe la selezione in modo imparziale della migliore offerta tra gli operatori economici ponendosi, al contempo, come fattore di miglioramento della qualità degli standard produttivi e di riduzione dei costi da parte delle imprese di settore, con una ricaduta positiva per gli utenti in termini di aumento della qualità dei servizi e dei beni offerti;

    è dunque necessario che la scelta del concessionario debba avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica tali da garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia, tenendo conto della tutela della salute della collettività e della salvaguardia dell'ambiente;

    anche secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'affidamento di concessioni amministrative aventi ad oggetto l'uso di beni pubblici (siano essi del demanio, ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni) è assoggettato al generale obbligo delle Amministrazioni di esperire procedure ad evidenza pubblica, ai fini dell'individuazione del soggetto contraente, che siano trasparenti, non discriminatorie e tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti;

    da indagini condotte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento alle previsioni normative regionali ed alle prassi concretamente utilizzate dalle singole amministrazioni locali relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni, emerge un panorama estremamente disomogeneo sia con riferimento al ricorso o meno a procedure di evidenza pubblica che ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati, oltre che in relazione alla durata delle concessioni;

    ne deriva che, nei meccanismi di assegnazione delle concessioni, sia nella fase di primo affidamento che di rinnovo delle medesime, sia indebolita la dinamica concorrenziale che dovrebbe caratterizzare la fase della competizione,

impegna il Governo

ad introdurre una procedura di selezione, tra i diversi concorrenti in materia di concessione per l'estrazione e lo sfruttamento delle acque minerali, che presenti caratteristiche di trasparenza e di imparzialità, in modo da assicurare l'evidenza pubblica delle migliori offerte, tutelando così l'interesse pubblico con l'aumento della qualità del servizio offerto agli utenti.
9/2022-A/10. Marattin.


   La Camera,

   premesso che:

    il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) disciplina la gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, prevedendo all'articolo 184-bis le condizioni affinché determinati materiali di risulta possano essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti;

    nel parere della Commissione europea del 26 aprile scorso, in risposta alle istanze di chiarimenti formulate dal Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in merito alla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato, si includono gli sfalci e le potature tra i rifiuti sul presupposto che si tratti di materiale non espressamente citato tra quelli esclusi dagli obblighi della disciplina ai sensi dell'articolo 2 della direttiva CE 98/2008 relativa ai rifiuti;

    è bene evidenziare come, in base allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 – che dà attuazione alle disposizioni della citata direttiva (CE) 98/2008, modificata dalla direttiva (UE) 852/18 – la definizione giuridica di rifiuto è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»; ne consegue che, per la giurisprudenza, occorre verificare, sulla base di una valutazione condotta caso per caso, se sussista effettivamente la volontà del detentore di disfarsi del materiale di scarto perché l'inclusione di una sostanza od oggetto nell'elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto in ogni caso;

    si evidenzia, altresì, con riguardo ai requisiti per poter considerare sfalci e potature come sottoprodotti, la giurisprudenza europea ha rilevato che per «processo di produzione» debba intendersi qualsiasi processo tale da «produrre» dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, anche da attività che producono servizi. Sul punto è bene richiamare alcune importanti sentenze, tra cui la n. 41839 del 7 novembre 2008 della Corte di cassazione la quale ha chiarito che non è necessario che il riutilizzo del sottoprodotto avvenga nello stesso luogo di produzione o sotto la direzione dello stesso imprenditore e soprattutto che il processo che origina il sottoprodotto non deve essere necessariamente un «processo industriale»; può parlarsi di un processo di produzione anche in relazione ad un'attività di servizi. Interpretazione da leggere in combinato disposto con le posizioni del Consiglio di Stato Sezione IV, Sentenza n. 4151 del 6 agosto 2013, della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza del 18 dicembre 2007 e la Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza del 15 giugno 2000, le quali hanno chiarito che materiali organici derivanti da attività economiche produttive (ad esempio, agricoltura o manutenzione del verde) possono essere considerati sottoprodotti se rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis;

    si ricorda inoltre la risposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 novembre 2023, n. 187275 alla istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentata da Confindustria, recante «Chiarimenti in materia di attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cosiddetto lavanolo) – processo di produzione ai fini della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis, decreto legislativo n. 152 del 2006» e nella quale viene precisato che «il sottoprodotto può quindi derivare da qualsiasi processo tale da “produrre” dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi»;

    attualmente, con riguardo a sfalci e potature derivanti dall'attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, le imprese del settore non hanno la possibilità di beneficiare della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi previsti in materia di sottoprodotto e assicurati da una gestione sostenibile dei materiali vegetali, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi di economia circolare,

impegna il Governo:

   ad attivare un'interlocuzione con il Commissario europeo competente al fine di riconoscere, anche mediante appositi interventi di natura normativa o interpretativa, agli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile che svolgono un'attività economica produttiva di beni o servizi e che non intendono disfarsi del materiale di risulta, la possibilità di qualificare sfalci e potature come non rifiuti se provenienti dall'agricoltura ai sensi dell'articolo 185, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 o come sottoprodotti al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, ad esclusione dei casi in cui l'attività manutentiva sia esercitata da un privato (cosiddetto fai da te), nel qual caso si conferma la qualifica del residuo sempre come rifiuto urbano;

   a valutare la possibilità di definire, coinvolgendo le categorie interessate, uno specifico end of waste per gli sfalci e le potature al fine di consentire la riutilizzabilità del prodotto nell'ottica dell'economia circolare.
9/2022-A/11. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad attivare un'interlocuzione con il Commissario europeo competente al fine di riconoscere, anche mediante appositi interventi di natura normativa o interpretativa, agli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile che svolgono un'attività economica produttiva di beni o servizi e che non intendono disfarsi del materiale di risulta, la possibilità di qualificare sfalci e potature come non rifiuti se provenienti dall'agricoltura ai sensi dell'articolo 185, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 o come sottoprodotti al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, ad esclusione dei casi in cui l'attività manutentiva sia esercitata da un privato (cosiddetto fai da te), nel qual caso si conferma la qualifica del residuo sempre come rifiuto urbano;

   a valutare la possibilità di definire, coinvolgendo le categorie interessate, uno specifico end of waste per gli sfalci e le potature al fine di consentire la riutilizzabilità del prodotto nell'ottica dell'economia circolare.
9/2022-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;

    nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso – non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente – a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

    queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

    da tempo la stessa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

    nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

    l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una «black list» delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

    per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

    in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a contrastare le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle cosiddette pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.
9/2022-A/12. Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;

    nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso – non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente – a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

    queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

    da tempo la stessa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

    nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

    l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una «black list» delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

    per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

    in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a contrastare le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa.
9/2022-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che,

    il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle startup innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

    l'attuale normativa limita la definizione di startup innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

    le startup innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

    la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le startup innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti;

   considerato che:

    gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle startup innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

    alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle startup, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte:

    ad ampliare la definizione di startup innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

    a consentire alle startup innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.
9/2022-A/13. L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del cosiddetto shrinkflation – ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo – prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

   considerato che:

    attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

    il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

    con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

   rilevato altresì che:

    sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

    l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

impegna il Governo

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.
9/2022-A/14. Pavanelli, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 del disegno di legge in esame dispone l'obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) nell'ottica di garantire la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

    in realtà il predetto obbligo già sussiste in base alla normativa vigente e la prevista ipotesi di delega delle funzioni dello Sportello alla Camera di commercio territorialmente competente non costituisce disposizione innovativa dell'ordinamento quanto piuttosto ricognitiva di quanto già disposto dall'articolo 4, comma 11, del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

    il SUAP, si ricorda, è uno strumento, esclusivamente telematico, che assume il ruolo di unico interlocutore tra l'impresa e la pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, attualmente adottato da 4.082 comuni italiani, pari al 54 per cento;

    l'utilizzo di tale piattaforma ha permesso di gestire in maniera totalmente digitale oltre un milione di procedimenti nel 2023; tuttavia, allo stato attuale, si registra una frammentazione delle piattaforme digitali adottate da ciascuna amministrazione comunale, che non agevola la gestione dei procedimenti né il dialogo tra le diverse articolazioni della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a rafforzare l'adempimento di cui in premessa prevedendo, nel primo provvedimento utile e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, la stipulazione di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, al fine di delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
9/2022-A/15. Matone, Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» prevede misure volte a garantire la concorrenza all'interno del sistema economico nazionale;

    il provvedimento si inserisce inoltre nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l'approvazione annuale di una legge sulla concorrenza, volte altresì a garantire un'efficace collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata;

    l'articolo 35 del provvedimento reca «Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale» e modifica la disciplina in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    le disposizioni in esame sospendono l'efficacia delle norme in materia di nuovi accreditamenti e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale fino agli esiti delle attività del già istituito «Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale», da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a valutare l'opportunità di restringere la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ai soli soggetti esercenti strutture socio-sanitarie e assistenziali ed enti ospedalieri, compresi gli IRCSS.
9/2022-A/16. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento reca disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

    la Superstrada Pedemontana Veneta è una infrastruttura viaria a pedaggio la cui concessione per la progettazione, costruzione e gestione in finanza di progetto è assegnata, da parte della regione Veneto, alla Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.;

    si tratta di una infrastruttura a carattere strategico, dichiarata dallo Stato «di preminente interesse nazionale», che attraversa la regione nel territorio vicentino e trevigiano e si sviluppa nel contesto del Corridoio Europeo Mediterraneo (ex Corridoio n. 5);

    la realizzazione di un by-pass tra la A4 e la A27, in collegamento con la A31, si è reso necessario, fin dagli anni '70, ai fini del decongestionamento dell'area del Veneto centrale, tra le più industrializzate e produttive a livello nazionale, e la riorganizzazione dell'intero sistema viario, in seguito alla crescente richiesta di mobilità verso l'Est europeo da parte del comparto economico e industriale dell'area;

    l'asse stradale, per obiettivi e caratteristiche costruttive ha, pertanto, rilevanza strategica, sia nazionale che europea, e dovrebbe rientrare tra le strade e autostrade di competenza statale, dove il ruolo di concedente è assunto dallo Stato per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a promuovere le iniziative necessarie affinché lo Stato attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa subentrare alla regione del Veneto nel ruolo di concedente della Superstrada Pedemontana Veneta.
9/2022-A/17. Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    l'energia idroelettrica costituisce la principale fonte di energia rinnovabile in Italia, contribuendo al 41 per cento della produzione totale da fonti rinnovabili. Con quasi 4.300 impianti operativi, questa risorsa genera annualmente 46 terawattora di energia, offrendo occupazione a circa 15.300 lavoratori;

    le centrali idroelettriche forniscono servizi di regolazione di rete, garantiscono capacità di riserva di immediata attivazione e hanno un ruolo fondamentale nei «Piani di riaccensione e rialimentazione della rete elettrica nazionale», anche in relazione ai fenomeni di «over generation»;

    la disciplina attualmente in vigore è prevista dall'articolo 12, decreto legislativo n. 79 del 1999, così come modificato, dal decreto-legge n. 135 del 2018 e dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e prevede la competenza normativa, sulla materia, delle singole regioni e l'avvio delle gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico scadute o in scadenza;

    nel 2021 è stata disposta l'archiviazione delle procedure di infrazione in precedenza avviate nei confronti di diversi Stati membri, tra cui l'Italia, in relazione alle modalità di affidamento senza gara delle grandi concessioni idroelettriche e con il decreto-legge n. 21 del 2022, articolo 25, comma 1, lettera 0a, si è estesa la disciplina del golden power anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica;

    con la legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 è stato stabilito che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate tenendo conto degli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, e si disciplina la competenza normativa, sulla materia, delle singole regioni e l'avvio non oltre il 31 dicembre 2023 delle gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico scadute o in scadenza;

    tuttavia, per la stragrande maggioranza delle concessioni, tali procedure non sono state avviate, determinando di fatto una proroga che ha congelato gli investimenti necessari nel settore e impedito il pieno sviluppo di interventi di ammodernamento, innovazione e sicurezza delle infrastrutture;

    il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) nella sua «Relazione sulla sicurezza energetica nella fase di transizione ecologica» ha sottolineato la necessità di tutelare asset strategici per la sicurezza energetica del Paese nonché di garantire lo sviluppo del settore idroelettrico;

    la potenza lorda degli impianti idroelettrici operativi è quasi raddoppiata dal 1963 a oggi. Tuttavia la produzione idroelettrica si è mantenuta sostanzialmente costante, segno evidente della carenza di investimenti nel settore che ne penalizza la produzione;

    quanto detto evidenzia la necessità di avviare investimenti indirizzati a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, ed esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nella salvaguardia delle condizioni economiche di mercato, abbandonando il ricorso alle proroghe delle concessioni scadute che, nei fatti ha rallentato la pianificazione degli interventi e compromesso la fiducia degli operatori economici rischiando di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare nel prossimo provvedimento utile le iniziative necessarie volte a consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando il passaggio di proprietà delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente, le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica, al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e promuovere la produzione di energia in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico.
9/2022-A/18. Del Barba.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere specifiche iniziative dirette a modificare, d'intesa con la Commissione europea e secondo modalità che escludano il rischio di reversal rispetto agli obbiettivi PNRR già valutati e rendicontati positivamente, l'attuale disciplina in materia di procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico.
9/2022-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» si pone l'obiettivo principale di migliorare le condizioni di concorrenza per ottimizzare le risorse contribuendo a stimolare un aumento della produttività;

    l'articolo 36 recante «Disposizioni in materia di buoni pasto» stabilisce che le norme sull'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, di cui all'articolo 131 del Codice degli appalti pubblici, siano applicate anche agli accordi stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto in forma cartacea o elettronica;

    l'articolo citato richiede che gli accordi stipulati tra le imprese emittenti buoni pasto e gli esercenti prevedano una remunerazione destinata agli esercenti, per ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di comprendere nella remunerazione del 5 per cento ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, solo se strettamente necessario all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, e di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere i termini temporali di cui al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettera a) dell'articolo 36, dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025 e dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
9/2022-A/19. Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» si pone l'obiettivo principale di migliorare le condizioni di concorrenza per ottimizzare le risorse contribuendo a stimolare un aumento della produttività;

    l'articolo 36 recante «Disposizioni in materia di buoni pasto» stabilisce che le norme sull'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, di cui all'articolo 131 del Codice degli appalti pubblici, siano applicate anche agli accordi stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto in forma cartacea o elettronica;

    l'articolo citato richiede che gli accordi stipulati tra le imprese emittenti buoni pasto e gli esercenti prevedano una remunerazione destinata agli esercenti, per ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di comprendere nella remunerazione del 5 per cento ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, solo se strettamente necessario all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa.
9/2022-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

    con riferimento all'ambito sanitario, il corretto dispiegarsi della concorrenza, la protezione del consumatore paziente e la tutela della dignità dei professionisti passano anche attraverso il contrasto delle forme di pubblicità aggressiva che possono determinare il ricorso improprio a trattamenti;

    sono, purtroppo, in aumento le comunicazioni di carattere attrattivo e suggestivo in ambito sanitario, veicolate anche attraverso i social network, che compromettono il diritto ad una corretta informazione dei pazienti, soprattutto dei più giovani, mettendo a serio rischio la loro salute, come attestano recenti episodi di cronaca;

    nella descritta situazione, è indispensabile intervenire per assicurare l'effettività delle disposizioni per il contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    in particolare, è necessario introdurre sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni citate, individuando altresì nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni medesime,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere sanzioni incisive per i casi di inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuando nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni medesime.
9/2022-A/20. Panizzut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

    con particolare riferimento all'ambito farmaceutico, la salvaguardia degli interessi in questione e la tutela del diritto alla salute dei pazienti, soprattutto di quelli affetti da gravi patologie, per le quali non esistono cure efficaci, può essere perseguita attraverso l'introduzione di meccanismi e procedure di accesso precoce ai farmaci;

    in questa prospettiva, fermi restando gli strumenti vigenti della legge n. 648 del 1996, dell'uso compassionevole e del cosiddetto «Fondo 5 per cento», occorrerebbe avviare anche nel nostro Paese la sperimentazione dei modelli cosiddetti di early access: modelli in cui i farmaci salvavita e i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, come le malattie oncologiche e le malattie rare, possano essere immediatamente messi a disposizione del paziente, già in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso l'Agenzia europea per i medicinali, individuando opportune clausole di salvaguardia e, se del caso, facendo valere delle compensazioni postume, successive all'approvazione e alla negoziazione;

    assicurare la disponibilità immediata dei farmaci in esame può rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti, con riflessi positivi anche sulla ricerca e dal punto di vista della trasparenza dei processi decisionali e del corretto dispiegarsi della concorrenza,

impegna il Governo

a prevedere, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, ulteriori meccanismi di accesso anticipato ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, ispirati al modello di accesso precoce francese, in particolare per quei medicinali coerenti con i requisiti di innovatività che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, in assenza di alternative terapeutiche, e per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o la richiesta di estensione delle indicazioni terapeutiche a livello europeo.
9/2022-A/21. Lazzarini, Loizzo, Matone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della concorrenza, la crescita economica e la rimozione degli ostacoli regolatori;

    tra i settori di interesse strategico che possono rappresentare, in prospettiva, un motore per l'innovazione e una nuova opportunità per la competitività del Paese vi è il settore delle terapie digitali (digital therapeutics, DTx);

    si definisce terapia digitale il software sanitario destinato a trattare o alleviare una malattia, un disturbo, una condizione o un infortunio, generando e fornendo un intervento medico che abbia un impatto terapeutico positivo dimostrabile sulla salute del paziente. Le terapie digitali sono dispositivi medici digitali che possono essere utilizzati come terapia autonoma, incorporati in un trattamento con strumenti specifici o integrati in percorsi di assistenza clinica in associazione a terapie, anche farmacologiche, prescritte dal medico;

    sostenere i processi di ricerca, sviluppo e innovazione in materia di terapie digitali consentirebbe di accelerare i tempi di immissione sul mercato di tali terapie, nonché di favorire la crescita del settore, promuovendo l'imprenditorialità, attraendo investimenti e generando occupazione altamente qualificata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere il settore delle terapie digitali e le iniziative imprenditoriali in materia, anche per il tramite delle risorse del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9/2022-A/22. Loizzo, Matone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame affronta temi cruciali per il nostro sistema economico e che riguarda non solo la libera concorrenza ma anche la gestione di risorse strategiche per il nostro Paese;

    la PSA è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali, non si trasmette all'uomo e per la quale ad oggi non esistono vaccini, cure o trattamenti;

    le regioni più colpite dalla diffusione della PSA sono la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte, con quasi centomila maiali abbattuti ai quali si aggiungono i problemi legati alla mancata movimentazione degli animali. La PSA vede come principale veicolo di diffusione i cinghiali, facilitata dalla crescita incontrollata della presenza di questi animali nelle campagne;

    anche se non si trasmette all'uomo, la Psa sta mettendo in ginocchio una filiera che dal campo alla tavola vale 20 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro;

    è necessario garantire la tutela di uno dei settori strategici e fondamentali per la nostra economia e la nostra sovranità nazionale, anche dalla concorrenza sleale garantendo servizi di qualità ai cittadini italiani, nel rispetto delle loro esigenze e delle peculiarità del nostro sistema economico;

    la trasformazione delle carni suine in salumi fattura 9,5 miliardi ogni anno. In Italia vengono allevati circa 10 milioni di maiali e le restrizioni all'export imposte dalle normative per il contenimento della peste suina hanno fatto perdere all'Italia tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese; dal momento che la malattia è arrivata nel nostro Paese a gennaio 2022, è stato accumulato mezzo miliardo di danni;

    la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Fondazione di ricerca (SSICA) di Parma svolge la propria attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell'agroalimentare;

    affinché si possa continuare a combattere il diffondersi della PSA in tutto il territorio nazionale e garantire sicurezza, qualità e innovazione alla filiera suinicola nazionale soprattutto nei territori colpiti dalla diffusione della PSA sarebbe quanto mai opportuno realizzare e/o implementare un laboratorio di trasformazione carni ad alto contenimento con un livello di biosicurezza 3 (BLS 3) presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Fondazione di ricerca (SSICA) di Parma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure volte a stanziare le opportune risorse affinché si possano realizzare laboratori ad alto contenimento con un livello di biosicurezza 3 (BLS 3), al fine di potenziare l'attività di ricerca a favore dell'industria agroalimentare per la lotta alla PSA e permettere la sopravvivenza delle aziende agricole e la salvaguardia di uno dei settori strategici dell'agroalimentare italiano.
9/2022-A/23. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame affronta temi cruciali per il nostro sistema economico e che riguarda non solo la libera concorrenza ma anche la gestione di risorse strategiche per il nostro Paese;

    la PSA è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali, non si trasmette all'uomo e per la quale ad oggi non esistono vaccini, cure o trattamenti;

    le regioni più colpite dalla diffusione della PSA sono la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte, con quasi centomila maiali abbattuti ai quali si aggiungono i problemi legati alla mancata movimentazione degli animali. La PSA vede come principale veicolo di diffusione i cinghiali, facilitata dalla crescita incontrollata della presenza di questi animali nelle campagne;

    anche se non si trasmette all'uomo, la Psa sta mettendo in ginocchio una filiera che dal campo alla tavola vale 20 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro;

    è necessario garantire la tutela di uno dei settori strategici e fondamentali per la nostra economia e la nostra sovranità nazionale, anche dalla concorrenza sleale garantendo servizi di qualità ai cittadini italiani, nel rispetto delle loro esigenze e delle peculiarità del nostro sistema economico;

    la trasformazione delle carni suine in salumi fattura 9,5 miliardi ogni anno. In Italia vengono allevati circa 10 milioni di maiali e le restrizioni all'export imposte dalle normative per il contenimento della peste suina hanno fatto perdere all'Italia tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese; dal momento che la malattia è arrivata nel nostro Paese a gennaio 2022, è stato accumulato mezzo miliardo di danni;

    la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Fondazione di ricerca (SSICA) di Parma svolge la propria attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell'agroalimentare;

    affinché si possa continuare a combattere il diffondersi della PSA in tutto il territorio nazionale e garantire sicurezza, qualità e innovazione alla filiera suinicola nazionale soprattutto nei territori colpiti dalla diffusione della PSA sarebbe quanto mai opportuno realizzare e/o implementare un laboratorio di trasformazione carni ad alto contenimento con un livello di biosicurezza 3 (BLS 3) presso la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari – Fondazione di ricerca (SSICA) di Parma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure volte a stanziare le opportune risorse, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, affinché si possano realizzare laboratori ad alto contenimento con un livello di biosicurezza 3 (BLS 3), al fine di potenziare l'attività di ricerca a favore dell'industria agroalimentare per la lotta alla PSA e permettere la sopravvivenza delle aziende agricole e la salvaguardia di uno dei settori strategici dell'agroalimentare italiano.
9/2022-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 24, inserito in sede referente, prevede la facoltà per i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali. Si demanda ad ARERA di stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità;

    dal 1° luglio 2024 il cliente non vulnerabile che era in tutela e non ha scelto un contratto sul mercato libero, per garantire la continuità della fornitura, è passato automaticamente al servizio a tutele graduali (STG);

    dal 1° luglio 2024, il servizio di maggior tutela è disponibile per, e può essere scelto dai soli clienti vulnerabili. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 210 del 2021, sono vulnerabili gli over 75 anni, i percettori del bonus sociale disabile (legge n. 104 del 1992), i residenti in un modulo abitativo di emergenza o su un'isola minore non interconnessa, ovvero utilizzatori di apparecchiature salva-vita;

    dal comunicato ARERA del 27 settembre 2024 alla data del 24 settembre 2024, risultavano serviti nel servizio di maggior tutela circa 3,4 milioni di clienti. Secondo gli operatori di settore la platea potenziale dei vulnerabili è composta da 12 milioni di clienti;

    dal comunicato ARERA del 27 giugno 2024 si apprende che al 1° luglio 2024 circa 3,7 milioni sono stati i clienti domestici non vulnerabili in maggior tutela passati automaticamente al servizio a tutele graduali (STG);

    ARERA ha stimato, a marzo 2024, che il passaggio al 1° luglio 2024 dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali comporti, per i clienti coinvolti, un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 130 euro all'anno in relazione alla componente di commercializzazione, rispetto al prezzo pagato dai clienti vulnerabili in maggior tutela. Ciò si è verificato a seguito a seguito di aste molto competitive risoltesi con valori di sconto molto forti rispetto alle condizioni praticate ai vulnerabili;

    la norma introdotta in sede referente è stata molto contestata dalle imprese elettriche che hanno partecipato alle procedure competitive per l'assegnazione del servizio a tutele graduali perché non prevede un meccanismo di compensazione per le perdite conseguenti alla modifica delle condizioni di mercato introdotte dall'articolo 24, perdite che metterebbero a rischio l'equilibrio economico finanziario alla base dell'offerta presentata in sede di asta,

impegna il Governo

a monitorare gli esiti dell'impatto della misura prevista dall'articolo 24 sull'utenza di riferimento e sulle imprese del settore della vendita dell'energia elettrica ai clienti finali, e a predisporre le misure che si rendessero necessarie in caso di distorsioni del mercato dell'energia elettrica.
9/2022-A/24. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 prevede una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti dehors). L'esigenza è quella di introdurre norme generali uniformi su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento a parità di condizioni a seconda della località in cui il pubblico esercizio è insediato;

    il 55,4 per cento di bar e ristoranti è dotato di strutture all'aperto. Tra questi, oltre il 70 per cento disponeva già di un'area esterna, prevalentemente su suolo pubblico, prima della pandemia. Successivamente, il 14 per cento ha ampliato tali spazi in risposta all'emergenza sanitaria, mentre il 12 per cento li ha creati ex novo durante il periodo pandemico. Tra il 2020 e il 2023 il 42 per cento dei bar e ristoranti ha effettuato investimenti finalizzati all'allestimento e/o all'ammodernamento dei dehors, per un valore complessivo stimato in circa 700 milioni di euro;

    tali strutture all'aperto si sono rivelati presidi di sicurezza, socializzazione e decoro urbano e costituiscono oggi uno strumento importante e funzionale per il settore della ristorazione, consentendo di rispondere in modo efficace alle nuove tendenze di consumo della clientela, sempre più direzionate verso l'esigenza di combinare l'esigenza di convivialità e di contatto con l'ambiente esterno;

    l'articolo 12 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (n. 214 del 30 dicembre 2023) al comma 3 lettera b) prevede l'adozione di forme di intesa tra gli enti territoriali e le associazioni degli operatori in materia di insediamento di attività commerciali e pubblici esercizi, nel quadro della generale tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentati da tali attività;

    è opportuno impostare la riforma prevista dall'articolo 26 del provvedimento in esame adottando un modello di «progettazione di spazio pubblico», in grado di valorizzare maggiormente il tessuto imprenditoriale e urbano, superando per quanto possibile la concezione di «occupazione di suolo pubblico»,

impegna il Governo:

   in sede di attuazione della delega in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi:

    a) a prevedere che gli enti territoriali adottino forme di consultazione con le associazioni dei pubblici esercizi territorialmente competenti sulla formazione e le modalità applicative delle disposizioni da essi emanati in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, in attuazione dell'articolo 12, comma 3 lettera b) della legge n. 214 del 30 dicembre 2023;

    b) in sede di attuazione della lettera i) del comma 2 dell'articolo 26, ad introdurre disposizioni in cui si preveda che il diniego all'installazione possa essere opposto nei casi in cui non sia possibile armonizzazione le installazioni con le esigenze di tutela dei beni culturali, della sicurezza, della salute, del decoro urbano e della circolazione pedonale e stradale.
9/2022-A/25. D'Attis, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26 prevede una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti dehors). L'esigenza è quella di introdurre norme generali uniformi su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento a parità di condizioni a seconda della località in cui il pubblico esercizio è insediato;

    il 55,4 per cento di bar e ristoranti è dotato di strutture all'aperto. Tra questi, oltre il 70 per cento disponeva già di un'area esterna, prevalentemente su suolo pubblico, prima della pandemia. Successivamente, il 14 per cento ha ampliato tali spazi in risposta all'emergenza sanitaria, mentre il 12 per cento li ha creati ex novo durante il periodo pandemico. Tra il 2020 e il 2023 il 42 per cento dei bar e ristoranti ha effettuato investimenti finalizzati all'allestimento e/o all'ammodernamento dei dehors, per un valore complessivo stimato in circa 700 milioni di euro;

    tali strutture all'aperto si sono rivelati presidi di sicurezza, socializzazione e decoro urbano e costituiscono oggi uno strumento importante e funzionale per il settore della ristorazione, consentendo di rispondere in modo efficace alle nuove tendenze di consumo della clientela, sempre più direzionate verso l'esigenza di combinare l'esigenza di convivialità e di contatto con l'ambiente esterno;

    l'articolo 12 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (n. 214 del 30 dicembre 2023) al comma 3 lettera b) prevede l'adozione di forme di intesa tra gli enti territoriali e le associazioni degli operatori in materia di insediamento di attività commerciali e pubblici esercizi, nel quadro della generale tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentati da tali attività;

    è opportuno impostare la riforma prevista dall'articolo 26 del provvedimento in esame adottando un modello di «progettazione di spazio pubblico», in grado di valorizzare maggiormente il tessuto imprenditoriale e urbano, superando per quanto possibile la concezione di «occupazione di suolo pubblico»,

impegna il Governo:

   a valutare in sede di attuazione della delega in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi di:

    a) prevedere che gli enti territoriali adottino forme di consultazione con le associazioni dei pubblici esercizi territorialmente competenti sulla formazione e le modalità applicative delle disposizioni da essi emanati in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, in attuazione dell'articolo 12, comma 3 lettera b) della legge n. 214 del 30 dicembre 2023;

    b) in sede di attuazione della lettera i) del comma 2 dell'articolo 26, introdurre disposizioni in cui si preveda che il diniego all'installazione possa essere opposto nei casi in cui non sia possibile armonizzazione le installazioni con le esigenze di tutela dei beni culturali, della sicurezza, della salute, del decoro urbano e della circolazione pedonale e stradale.
9/2022-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Attis, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 modifica l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico, al fine di contrastare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC) e di conferire ai comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica della veridicità dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito dal Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

    in particolare il comma 2 reca modifiche agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), riguardanti i casi di esercizio abusivo dell'attività di NCC, inasprendo le sanzioni rispetto alla disciplina previgente per allinearle a quelle previste dall'articolo 86 del Codice della strada per l'esercizio abusivo dell'attività di taxi;

    con la sentenza n. 27218 del 21 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che le agenzie di viaggi e turismo possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri nell'ambito dei pacchetti turistici e che non vi è «alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività»;

    da detta sentenza consegue che, nel caso in questione, la sanzione per violazione dell'articolo 82 del Codice della strada per utilizzo di terzi di un veicolo immatricolato come uso proprio è erroneamente applicata;

    di fatto la sentenza, basata su una lettura letterale della disposizione dell'articolo 82 comma 4 del Codice della strada apre alla possibilità che agenzie di viaggi, alberghi, b&b svolgano servizi di trasporto persone senza i requisiti per i conducenti e per i veicoli indispensabili a garantire la sicurezza dei terzi trasportati, incidendo sull'attività di NCC e taxi, anche sotto il profilo della parità di condizioni operative,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni chiarificatrici o iniziative normative volte a modificare il comma 4 dell'articolo 82 del Codice della strada, al fine di chiarire e precisare la portata dell'uso di terzi dei veicoli, nel senso di ricomprendere qualsiasi utilizzo nell'esercizio di un'attività avente carattere imprenditoriale, commerciale, o comunque finalità di lucro, (con l'esclusione dell'uso da parte dell'imprenditore e di suoi dipendenti), assoggettando tale utilizzo alla normativa che disciplina dei veicoli adibiti a uso di terzi e i servizi di trasporto pubblico non di linea.
9/2022-A/26. Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 modifica l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme in materia di trasporto pubblico, al fine di contrastare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC) e di conferire ai comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica della veridicità dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito dal Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

    in particolare il comma 2 reca modifiche agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), riguardanti i casi di esercizio abusivo dell'attività di NCC, inasprendo le sanzioni rispetto alla disciplina previgente per allinearle a quelle previste dall'articolo 86 del Codice della strada per l'esercizio abusivo dell'attività di taxi;

    con la sentenza n. 27218 del 21 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che le agenzie di viaggi e turismo possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri nell'ambito dei pacchetti turistici e che non vi è «alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività»;

    da detta sentenza consegue che, nel caso in questione, la sanzione per violazione dell'articolo 82 del Codice della strada per utilizzo di terzi di un veicolo immatricolato come uso proprio è erroneamente applicata;

    di fatto la sentenza, basata su una lettura letterale della disposizione dell'articolo 82 comma 4 del Codice della strada apre alla possibilità che agenzie di viaggi, alberghi, b&b svolgano servizi di trasporto persone senza i requisiti per i conducenti e per i veicoli indispensabili a garantire la sicurezza dei terzi trasportati, incidendo sull'attività di NCC e taxi, anche sotto il profilo della parità di condizioni operative,

impegna il Governo

a valutare l'emanazione di disposizioni chiarificatrici o la modifica legislativa del comma 4 dell'articolo 82 del Codice della strada volte a chiarire e precisare la portata dell'uso di terzi dei veicoli, che ricomprenda qualsiasi utilizzo nell'esercizio di un'attività avente carattere imprenditoriale, commerciale, o comunque finalità di lucro, (con l'esclusione dell'uso da parte dell'imprenditore e di suoi dipendenti), assoggettando tale utilizzo alla normativa che disciplina i veicoli adibiti a uso di terzi e i servizi di trasporto pubblico non di linea.
9/2022-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Benigni.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 1, commi 101-111, della legge di bilancio 2024, istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;

    l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio;

    l'articolo 22 del provvedimento in esame prevede che al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte RC auto, un portale che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative;

    ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a immettere sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente con le prescrizioni della legge di bilancio 2024, indicando le condizioni generali e l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Si stabilisce, infine, che con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, siano stabilite le disposizioni attuative della misura in esame;

    correttamente è stato osservato che le catastrofi naturali hanno effetti distruttivi, ulteriormente aggravati dalla loro diffusione simultanea. Ciò mal si concilia con le regole della compensazione mutualistica tra assicurati sinistrosi e assicurati virtuosi su cui si fonda la tecnica delle assicurazioni;

    non a caso il Codice civile esprime un sostanziale disfavore sulla copertura assicurativa delle catastrofi: l'articolo 1912 dispone che «salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari»;

    sussiste pertanto una sostanziale differenza tra l'RC Auto e le assicurazioni catastrofali, difficilmente riconducibile a un unicum,

impegna il Governo

in sede di redazione del decreto applicativo previsto dall'articolo 22 del provvedimento in esame, a consultare le compagnie assicurative in merito ai contenuti dello stesso, in considerazione delle difficoltà che potrebbero insorgere in merito alla comparazione delle condizioni generali, dell'estensione delle coperture e delle eventuali esclusioni e limitazioni.
9/2022-A/27. Boscaini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere le barriere normative per facilitare l'apertura dei mercati ai piccoli imprenditori e tutelare i consumatori. I contenuti della legge sono definiti anche sulla base di analisi – svolte a livello europeo, di autorità amministrative indipendenti nazionali, di associazioni di categoria e altri soggetti istituzionali – che mirano a capire quali siano i settori su cui è necessario intervenire con delle riforme per eliminare gli ostacoli alla libera iniziativa imprenditoriale;

    la competitività dell'economia europea dipende dalle reti digitali avanzati e per questo la Commissione europea ha dedicato alla connettività del futuro un pacchetto con una serie di possibili azioni in grado di promuovere l'innovazione, la sicurezza e la resilienza di queste infrastrutture critiche;

    il rapporto affronta il tema la convergenza tecnologica tra le telecomunicazioni e il cloud, sottolinea l'importanza di realizzare appieno il potenziale del mercato unico digitale per le telecomunicazioni e apre le porte a «misure volte a garantire una vera parità di condizioni» tra operatori diversi;

    sul punto è intervenuto, recentemente anche il rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi, a mente del quale «per aumentare la capacità degli operatori dell'Ue di investire in queste tecnologie si raccomanda di supportare la condivisione degli investimenti commerciali tra telco e very large online platforms che utilizzano in modo massiccio le reti di dati dell'Ue ma non contribuiscono a finanziarle»;

    gli operatori italiani sono in profonda crisi e versano in condizioni economiche ben peggiori di quelli del resto dell'Unione europea;

    sarebbe quindi importante confrontarsi sul ruolo delle grandi imprese che utilizzano la rete internet nello sviluppo e nella gestione della banda ultra-larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, anche nelle sedi europee, un quadro normativo comune volto alla condivisione degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni anche da parte dei grandi utilizzatori della rete.
9/2022-A/28. Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere le barriere normative per facilitare l'apertura dei mercati ai piccoli imprenditori e tutelare i consumatori. I contenuti della legge sono definiti anche sulla base di analisi – svolte a livello europeo, di autorità amministrative indipendenti nazionali, di associazioni di categoria e altri soggetti istituzionali – che mirano a capire quali siano i settori su cui è necessario intervenire con delle riforme per eliminare gli ostacoli alla libera iniziativa imprenditoriale;

    la competitività dell'economia europea dipende dalle reti digitali avanzati e per questo la Commissione europea ha dedicato alla connettività del futuro un pacchetto con una serie di possibili azioni in grado di promuovere l'innovazione, la sicurezza e la resilienza di queste infrastrutture critiche;

    il rapporto affronta il tema la convergenza tecnologica tra le telecomunicazioni e il cloud, sottolinea l'importanza di realizzare appieno il potenziale del mercato unico digitale per le telecomunicazioni e apre le porte a «misure volte a garantire una vera parità di condizioni» tra operatori diversi;

    sul punto è intervenuto, recentemente anche il rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi, a mente del quale «per aumentare la capacità degli operatori dell'Ue di investire in queste tecnologie si raccomanda di supportare la condivisione degli investimenti commerciali tra telco e very large online platforms che utilizzano in modo massiccio le reti di dati dell'Ue ma non contribuiscono a finanziarle»;

    gli operatori italiani sono in profonda crisi e versano in condizioni economiche ben peggiori di quelli del resto dell'Unione europea;

    sarebbe quindi importante confrontarsi sul ruolo delle grandi imprese che utilizzano la rete internet nello sviluppo e nella gestione della banda ultra-larga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere anche nelle sedi europee un nuovo quadro normativo comune volto a favorire gli investimenti nel settore delle comunicazioni.
9/2022-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 35, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN;

    la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

    le disposizioni che l'articolo sopra richiamato intende sospendere sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni che si intendono sospendere prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a condizionare gli accreditamenti e accordi contrattuali di soggetti privati alla corretta applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché al rinnovo puntuale dei contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.
9/2022-A/29. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 35, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN;

    la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

    le disposizioni che l'articolo sopra richiamato intende sospendere sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni che si intendono sospendere prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,

impegna il Governo:

   ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a ridefinire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie:

    a) rafforzando e uniformando il sistema di rilevazione del fabbisogno territoriale;

    b) garantendo la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza in relazione alla determinazione del fabbisogno, all'elenco dei soggetti autorizzati e agli esiti delle attività ispettive;

    c) rafforzando e uniformando il piano di controlli e assicurando procedure certe e scadenzate nel tempo, garantendo la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi;

    d) rafforzando e garantendo il controllo e la vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, assicurando un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

    e) uniformando, attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali.
9/2022-A/30. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 35, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN;

    la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

    le disposizioni che l'articolo sopra richiamato intende sospendere sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni che si intendono sospendere prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a condizionare gli accreditamenti e gli accordi contrattuali di soggetti privati alla puntuale verifica che il ricorso alle strutture private non comporti un incremento delle liste di attesa per l'attività istituzionale e non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale o regionale.
9/2022-A/31. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    l'articolo 35, introdotto durante l'esame referente, è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del SSN;

    la sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

    le disposizioni che l'articolo sopra richiamato intende sospendere sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni che si intendono sospendere prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a condizionare gli accreditamenti e accordi contrattuali di soggetti privati alla piena attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
9/2022-A/32. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    con il decreto ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

    il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

    durante i lavori delle Commissioni in sede referente è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma – in forma aggregata – anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

    questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    estendere l'accesso ai dati del RENT, in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini, al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporti pubblico locale non di linea, sostenendo lo sviluppo di studi e ricerche di settore;

    prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di whitelist, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.
9/2022-A/33. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 35 in vista di una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento con il SSN prevede una sospensione di due anni della normativa attuale;

    il 4 dicembre scenderanno in piazza, sotto la sede del Ministero della salute a Roma, i medici della sanità privata che aspettano da ormai 20 anni il rinnovo del contratto di lavoro nonostante il Governo abbia notevolmente aumentato i fondi stanziati per la sanità privata (anche con l'ultima legge di bilancio). Soldi che, ad avviso dei firmatari, hanno arricchito gli imprenditori, di certo non i medici/lavoratori;

    salvo piccoli ritocchi, dal 2005 medici e infermieri delle strutture convenzionate non vedono un rinnovo del loro contratto e la parte datoriale rifiuta di sedersi al tavolo;

    in particolare, se per gli infermieri c'è stato un aumento nel 2020, per i medici non c'è niente dal 2005, salvo un ritocco minimo nel 2009;

    a quanto risulta ai firmatari del presente atto, le aziende sanitarie accreditate pubblicizzano l'eccellenza dei loro medici, i quali tuttavia, per svolgere le stesse identiche mansioni, sono pagati meno della metà di quanto guadagnano i medici che lavorano nella sanità pubblica;

    in base ai dati del Ministero della salute, gli ospedali privati convenzionati con il SSN forniscono il 30 per cento di prestazioni sanitarie, come parte integrante del servizio pubblico operando per conto e a carico del SSN essendo vincolati da un nesso funzionale ai pubblici poteri attraverso un regime di accreditamento e accordi specifici, disciplinati dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

    le strutture da una parte sono accreditate dalle regioni che erogano risorse pubbliche per far sì che contengano le attese dei cittadini, dall'altra tollerano che un medico dipendente abbia come stipendio base dai 25 ai 37 mila euro lordi annui, anche in regioni dove il privato convenzionato è molto utilizzato;

    è necessario procedere al rinnovo del contratto di lavoro erogando una parte delle risorse già stanziate per la sanità accreditata per aumentare le retribuzioni di chi lavora in tali strutture o ci sarà sempre meno personale medico per contenere le liste d'attesa mettendo a rischio le strategie fino ad ora approvate come, ad esempio, quella fissata dalla Finanziaria 2023 di consentire alle regioni di erogare un 1 per cento in più quest'anno e un 2 per cento in più nel 2025 e 2026 per il potenziamento dell'attività istituzionale degli ospedali convenzionati;

    è necessario prevedere risorse mirate per il rinnovo del contratto dei medici ed una modifica al sistema di accreditamento che consenta di convenzionare solo le strutture che si siedono al tavolo contrattuale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, al fine di inserire tra le condizioni necessarie per poter non solo accedere ma conservare l'accreditamento delle strutture sanitarie anche il rinnovo periodico dei contratti di lavoro dei medici e del personale sanitario che operano in tali strutture.
9/2022-A/34. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

    l'articolo 26, comma 3, provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti dehors) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

    in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio – inciso inserito in sede referente – si prevede la liberalizzazione della procedura – escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali – per l'apposizione di dehors su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di dehors in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei dehors che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

    inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

    ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

    vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

impegna il Governo

a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del made in Italy che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.
9/2022-A/35. Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

    nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

    sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.
9/2022-A/36. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

    pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.
9/2022-A/37. Evi, Simiani.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volte a rendere competitive le attività a esso connesse al fine di migliorare i servizi per i cittadini e garantire la parità di condizioni tra gli operatori;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che sia assicurata la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza, quale condizione per accedere alle risorse europee e per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli all'efficiente funzionamento dei mercati;

    l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate a cui sono legate le rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestone e target) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia;

    il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi del PNRR per il primo semestre del 2024 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della sesta rata del valore di 8,7 miliardi di euro;

    in materia di trasporto pubblico l'articolo 28 del decreto-legge n. 19 del 2024 recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, prevede con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) si proceda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili per il completamento delle misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    allo stato attuale permangono rischi in relazione alla realizzazione di taluni qualificanti investimenti infrastrutturali, talora dovuti a fattori esterni all'Amministrazione e ai soggetti attuatori;

    tra i più rilevanti interventi risultati in ritardo rispetto al rispettivo cronoprogramma, e dunque ricompresi nel citato decreto interministeriale, vi è il collegamento dell'«Aeroporto del Salento» con la rete ferroviaria e la stazione di Brindisi e successivamente con le stazioni di Taranto e Lecce, finanziato con 61,3 milioni di euro del PNRR (Misura M3C1-1.7 Collegamento aeroporto di Brindisi CUP J31D19000000001);

    si tratta di un'opera strategica e di primaria rilevanza per assicurare al territorio salentino la parità di condizione competitive con le aree più sviluppate del Paese,

impegna il Governo:

   ad assicurare da parte delle strutture governative preposte, il coordinamento dei diversi livelli istituzionali coinvolti, il monitoraggio costante dell'avanzamento del cronoprogramma e l'accelerazione delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione dei collegamenti dell'«Aeroporto del Salento», come descritto in premessa, individuando:

    1) le condizioni per il mantenimento della destinazione delle risorse europee per detto investimento ovvero;

    2) in caso di ritardi nel cronoprogramma incompatibili con le tempistiche del PNRR, le fonti di finanziamento necessarie al suo completamento, anche valutando la possibilità di allocarle nella legge di bilancio per il 2025.
9/2022-A/38. Caroppo, D'Attis.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volte a rendere competitive le attività a esso connesse al fine di migliorare i servizi per i cittadini e garantire la parità di condizioni tra gli operatori;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che sia assicurata la cadenza annuale della legge per il mercato e la concorrenza, quale condizione per accedere alle risorse europee e per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli all'efficiente funzionamento dei mercati;

    l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate a cui sono legate le rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestone e target) obbligatori del PNRR, irrinunciabile occasione per dare slancio alla nostra economia;

    il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi del PNRR per il primo semestre del 2024 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della sesta rata del valore di 8,7 miliardi di euro;

    in materia di trasporto pubblico l'articolo 28 del decreto-legge n. 19 del 2024 recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, prevede con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) si proceda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili per il completamento delle misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    allo stato attuale permangono rischi in relazione alla realizzazione di taluni qualificanti investimenti infrastrutturali, talora dovuti a fattori esterni all'Amministrazione e ai soggetti attuatori;

    tra i più rilevanti interventi risultati in ritardo rispetto al rispettivo cronoprogramma, e dunque ricompresi nel citato decreto interministeriale, vi è il collegamento dell'«Aeroporto del Salento» con la rete ferroviaria e la stazione di Brindisi e successivamente con le stazioni di Taranto e Lecce, finanziato con 61,3 milioni di euro del PNRR (Misura M3C1-1.7 Collegamento aeroporto di Brindisi CUP J31D19000000001);

    si tratta di un'opera strategica e di primaria rilevanza per assicurare al territorio salentino la parità di condizione competitive con le aree più sviluppate del Paese,

impegna il Governo

a promuovere il coordinamento dei diversi livelli istituzionali coinvolti, il monitoraggio costante dell'avanzamento del cronoprogramma e l'accelerazione delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione dei collegamenti dell'«Aeroporto del Salento», come descritto in premessa, individuando le condizioni per il mantenimento della destinazione delle risorse europee per detto investimento ovvero favorendo, in caso di ritardi nel cronoprogramma incompatibili con le tempistiche del PNRR, l'individuazione delle fonti di finanziamento necessarie al suo completamento.
9/2022-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Caroppo, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni – ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari – che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

    tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

    il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

    il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

    nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel display del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di telemarketing debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».
9/2022-A/39. Ascani, De Luca, Ruffino, Gadda, Morfino, Amendola, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

    pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

    risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

    le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare dumping contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.
9/2022-A/40. Scotto, Braga, Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    nell'ambito delle concessioni autostradali, con riguardo ai contenuti del bando di gara occorre prevedere esplicitamente che lo stesso debba disciplinare anche specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice appalti;

    si ricorda che l'articolo citato prevede che i bandi di gara devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire la previsione obbligatoria delle clausole sociali nei bandi di gara relativi agli affidamenti delle concessioni autostradali, così come previsto dall'articolo 57 del codice degli appalti pubblici.
9/2022-A/41. Guerra, D'Alessio, Scotto, Fornaro, Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    l'articolo 26, del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

    la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo

ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.
9/2022-A/42. Simiani, Santillo, Benzoni, Morfino, Iaria, Dell'Olio, Graziano, Lomuti, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    l'articolo 26, del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

    la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.
9/2022-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Santillo, Benzoni, Morfino, Iaria, Dell'Olio, Graziano, Lomuti, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

    nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

    la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

    il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

    nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

    occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

    occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

    nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

    numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

    ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

    dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

    bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

    la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.
9/2022-A/43. Bonafè, Simiani, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

    in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

    l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

impegna il Governo

a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.
9/2022-A/44. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha sostituito e integrato la disciplina contenuta negli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 modificando, da un lato, la disciplina dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e, dall'altro, introducendo un meccanismo di selezione di tipo concorrenziale, ai fini dell'individuazione dei soggetti accreditati con i quali stipulare i relativi accordi contrattuali;

    le disposizioni sopra citate appaiono avere impatti anche sulle modalità di accreditamento sulle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

    l'articolo 35, del provvedimento in esame sospende l'efficacia delle procedure di accreditamento istituzionale previste dal citato articolo 15 della legge n. 118 del 2022, fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    il Tavolo è volto al monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle regioni e delle province autonome in materia di accreditamento istituzionale,

impegna il Governo

a intervenire al fine di chiarire che le disposizioni sospensive dell'articolo 35 del provvedimento in esame si applicano anche alle le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, in attesa della ridefinizione dei rapporti di detti istituti con il Servizio sanitario nazionale.
9/2022-A/45. Casasco, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

    nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

    il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

    sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente per rimuovere la previsione secondo la quale l'obbligo di prenotazione può essere registrato come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio da parte degli esercenti il servizio di NCC.
9/2022-A/46. Casu, Iaria, Benzoni, Pavanelli, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi, in materia di start-up, di commercializzazione del sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato, di accreditamento istituzionale e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale e di buoni pasto;

    ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

    l'articolo 25 del disegno di legge interviene in materia di trasporto pubblico, rimodulando le sanzioni nei confronti degli operatori del comparto del trasporto pubblico non di linea. In particolare, al comma 1 si introducono disposizioni fortemente penalizzanti per i soggetti che non si iscrivono al Registro elettronico NCC e taxi (RENT), istituito con il decreto ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024, inasprendo le sanzioni mediante l'introduzione della sospensione dal ruolo per un mese in caso di mancato aggiornamento dei dati inseriti nel RENT.;

    come denunciato pubblicamente dalle associazioni di categoria l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di decreti attuativi in materia ha effetti fortemente restrittivi sul comparto del trasporto pubblico non di linea e in particolare sui vettori NCC, sottoposti a obblighi fortemente limitativi nello svolgimento del servizio;

    si tratta di provvedimenti le cui disposizioni hanno come effetto quello di aggravare la già critica situazione del trasporto pubblico locale non di linea nelle nostre città, con ripercussioni pesantissime per la libertà di movimento dei cittadini, la qualità della mobilità urbana, la sopravvivenza economica di oltre venticinquemila imprese di noleggio con conducente e di circa cinquantamila operatori del settore;

    le scelte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pongono ulteriori e incomprensibili limitazioni all'attività delle aziende e degli operatori NCC, utilizzando lo strumento surrettizio dei decreti attuativi e basandosi su una normativa di oltre trent'anni fa, e su cui è intervenuta più volte la Corte costituzionale;

    in particolare l'obbligo per i vettori NCC di attendere un'ora tra la fine di un servizio e l'inizio di un altro (laddove la media europea è di soli 5 minuti), il divieto di usare qualunque forma di intermediazione (dalle piattaforme alle agenzie di viaggio ai consorzi sanitari), l'obbligo per ogni viaggiatore di comunicare preventivamente l'orario e il percorso del servizio (con evidente danno alla privacy), non consentono la corretta gestione di un servizio adeguato;

    l'obbligo del cosiddetto «rientro in rimessa» – principio ispiratore della riforma del 2018 del cosiddetto decreto-legge Semplificazioni 2018 (decreto-legge n. 135 del 2018) – è stato giudicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56/2020 come «(...) non solo in sé irragionevole – come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità»; ne deriva che oggi una normativa che era stata riformata proprio attorno all'obbligo di rientro in rimessa e all'adozione del foglio di servizio teso a dimostrare di aver ottemperato a detto obbligo, è stata dichiarata contraria all'ordinamento costituzionale dello Stato;

    la sentenza del TAR Toscana 337/2022 – nel decidere in merito all'impugnazione di un regolamento comunale – ha sottolineato come «(...) le norme che disciplinano il servizio di taxi e quello di NCC vanno lette in maniera speculare: così come ai noleggiatori non è consentita la acquisizione di servizi da clientela indifferenziata attraverso lo stazionamento su suolo pubblico allo stesso modo ai taxisti sono precluse le modalità di acquisizione degli ordini proprie dei NCC che presuppongo un rapporto fiduciario con una clientela specifica», e ancora «(...) si può discutere se il sopra descritto quadro regolatorio debba essere rivisto (...), ma, finché le norme che lo prevedono rimangono in vigore, si tratta di tema che deve essere affrontato dal legislatore, anche perché un intervento giudiziario su singoli punti sarebbe comunque disorganico andando a squilibrare il sistema a pro o a sfavore di una delle categorie interessate senza poter costruire un nuovo assetto razionale e bilanciato»;

    in merito al cosiddetto foglio di servizio, come noto, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso profonde perplessità già in sede d'esame della riforma e, poi, ha inviato al Governo un parere contrario in merito alla eccessiva previsione di trattamento dei dati degli utenti;

    la mancata modifica dell'articolo 85, comma 4-bis, del codice della strada e la mancata revisione dei decreti attuativi, ad avviso dei firmatari del presente atto, sono un vero e proprio tradimento del mondo del trasporto pubblico non di linea,

impegna il Governo

a prevedere una riforma normativa del settore e a riconvocare un tavolo di confronto con le rappresentanze delle aziende e degli operatori del settore per giungere rapidamente a un quadro condiviso di regole atte a garantire l'esercizio del servizio di trasporto non di linea nelle nostre città in modo efficiente e vantaggioso per i cittadini.
9/2022-A/47. Ghirra, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi, in materia di start-up, di commercializzazione del sangue il cui plasma sia lavorato in regime di libero mercato, di accreditamento istituzionale e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale e di buoni pasto;

    ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

    le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, in coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, e, in particolare, nell'ambito della M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza, intendono operare un generale riordino della normativa inerente al settore autostradale, in particolare mediante la razionalizzazione della disciplina in materia di affidamento delle concessioni autostradali, la semplificazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e revisione dei piani economico e finanziari e la ridefinizione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione;

    in particolare l'articolo 3 reca l'obbligo di aggiudicare le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, recependo le raccomandazioni europee circa l'esigenza di procedere all'affidamento delle concessioni autostradali in via prioritaria attraverso lo svolgimento di gare e ponendo fine a rendite di posizione spesso pregiudizievoli dell'interesse pubblico;

    al fine di evitare, anche nella fase iniziale di attuazione del sistema di riordino delle concessioni autostradali, nelle more di aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica e della stipula della convenzione con il nuovo affidatario, il rinnovo automatico di contratti di concessione in scadenza, mediante l'utilizzo dell'istituto della proroga dando luogo a possibili futuri contenziosi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere, in capo all'ente concedente, l'obbligo di avviare, con congruo anticipo rispetto al termine delle concessioni in essere, la procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo concessionario, assumendo al contempo, nella fase transitoria, la gestione diretta delle tratte autostradali per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità.
9/2022-A/48. Bonelli, Ghirra, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 26, prevede una delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche ai bar e ai ristoranti per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti dehors);

    il futuro decreto legislativo dovrà seguire principi di ragionevolezza e proporzionalità, rispettando i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 26, che prevedono, tra l'altro, la non applicazione dei regimi autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e la definizione di beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;

    in pratica si prevede un riordino delle norme sui dehors, confermando e rendendo strutturali quelle misure di autorizzazioni, semplificazione delle procedure e forte liberalizzazione dell'installazione di dehors, che erano state giustamente introdotte a suo tempo per sostenere il settore della ristorazione duramente colpito dalla pandemia da Covid. La realtà, però, è che quell'emergenza sanitaria ed economica è da tempo ormai alle nostre spalle, e il settore della ristorazione ha potuto fortunatamente uscire definitivamente da quella drammatica crisi. Nonostante questo si ripropone la liberalizzazione dei dehors;

    se è certamente positivo consentire una disponibilità maggiore rispetto a quanto avveniva in passato di posti esterni per favorire le attività di somministrazione alimentare e ristorazione, l'esperienza fin qui maturata ha mostrato come l'installazione di queste strutture amovibili nelle nostre città è avvenuta ed è stata autorizzata spesso in maniera indiscriminata e arrivando a mettere a rischio le stesse esigenze di tutela di aree fragili come quelle dei centri storici e di tutela gli spazi di interesse storico-ambientale. L'esperienza fin qui maturata mostra come senza un'adeguata supervisione, i dehors tendono a espandersi anche oltre le aree autorizzate,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di competenza le opportune iniziative di concerto con gli enti locali, volte a garantire controlli e un monitoraggio da parte delle autorità competenti al fine di evitare occupazioni irregolari di spazi pubblici oltre le aree autorizzate.
9/2022-A/49. Borrelli, Ghirra, Bonelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame, ha il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della conoscenza e di garantire la tutela dei consumatori. La Commissione europea ha ripetutamente evidenziato gli ostacoli alla crescita della produttività e agli investimenti in Italia, sottolineando la necessità di affrontare le restrizioni alla concorrenza;

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 131 del 2024, ha prorogato al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive riguardanti: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

    definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali;

    la Commissione UE ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex legge delle attuali «concessioni balneari», l'Italia è venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali;

    il medesimo decreto-legge n. 131 del 2024, dispone una durata della concessione «abnorme» fino a 20 anni, fermo restando l'obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario uscente l'intero importo dell'indennizzo espressamente indicato nel bando di gara: un fardello che consolida un «quasi diritto di proprietà», ad un privato su un bene pubblico,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine di:

    assicurare nelle nuove procedure concessorie previste dal decreto-legge n. 131 del 2024 di cui in premessa, la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che garantiscano la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che sono stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione di beni del demanio;

    garantire sempre nelle spiagge in concessione il libero e gratuito accesso a tutti ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia;

    far sì che le procedure di affidamento delle concessioni demaniali garantiscano, tra l'altro, il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione;

   ad adottare iniziative normative volte a stabilire che il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, nella stessa regione, o per i quali il medesimo concorrente può partecipare non possa essere superiore a due concessioni.
9/2022-A/50. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Borrelli, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti, Caso, Carotenuto.