XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 5 dicembre 2024.
Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Penza, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 4 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LUPI ed altri: «Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado» (2161);
BRUZZONE ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esclusione del lupo (canis lupus) dall'elenco delle specie particolarmente protette» (2162);
BATTILOCCHIO: «Istituzione della provincia della Porta d'Italia» (2163).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”» (1521) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amich.
Trasmissione dal Senato.
In data 5 dicembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1272. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico» (approvato dal Senato) (2164).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
DE MARIA ed altri: «Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (2071) Parere delle Commissioni IV, V e VII;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RICHETTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione, concernente lo svolgimento contestuale delle elezioni e dei referendum» (2143) Parere della Commissione XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
GIAGONI: «Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale in materia di conferimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti delle compagnie barracellari nella regione Sardegna» (2068) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 28 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 4 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina (COM(2024) 545 final e COM(2024) 546 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 545 final – Annex, COM(2024) 546 final – Annex 1 e COM(2024) 546 final – Annex 2), che sono assegnate alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dall'Autorità
nazionale anticorruzione.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 2 dicembre 2024, ha trasmesso una segnalazione, adottata, con delibera n. 539 del 20 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di criticità in merito all'iter autorizzativo e di monitoraggio degli interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, recante proposta di riordino della materia e di emendamenti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (atto Senato n. 1272, atto Camera n. 2164).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (56).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA (A.C. 1950-A)
A.C. 1950-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 1950-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»;
b) il comma 3 è abrogato.
All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: di euro 75.021.208 per l'anno 2024,.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea:
dopo le parole: e 2, aggiungere le seguenti: comma 4,;
sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,;
alla lettera a), sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,.
All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.2, 1.9, 1.13 e 1.14, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1950-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: «svolgono abitualmente attività professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di»;
b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace»;
c) all'articolo 29:
1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;
d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. – (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati) – 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.
2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
Art. 29-ter. – (Incompatibilità) – 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;
e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 30. – (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati) – 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.
2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.
3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.
4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;
c) dei procedimenti in materia di lavoro;
d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.
5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.
6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.
8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»;
f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis. – (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati) – 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.
2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.
3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.
4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.
Art. 30-ter. – (Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale) – 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.
Art. 30-quater. – (Trasferimento dei magistrati onorari confermati) – 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.
2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.
6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 30-quinquies. – (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato) – 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
c) l'autorelazione del magistrato onorario;
d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;
f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 30-sexies. – (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni) – 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.
2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.
3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.
4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.
5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.
6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis.
Art. 30-septies. – (Ulteriori disposizioni) – 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.
2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»;
g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché»;
h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis. – (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva) – 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. Si applica l'articolo 13, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
Art. 31-ter. – (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva) – 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.
3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
Art. 31-quater. – (Adeguamento del compenso) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli articoli 27 e 28 sono abrogati.
1.1. (ex 1.3.) D'Orso.
Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:
01) Al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché salvo i diritti previdenziali maturati».
1.2. (ex 1.8.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro con le seguenti: l'impegno richiesto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'orario di lavoro con le seguenti: l'impegno richiesto;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni.
1.3. (ex 1.26.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 30, comma 4, sopprimere la lettera c).
1.4. (ex 1.31.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quater, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché la sede richiesta presenti una scopertura.
1.5. (ex 1.39.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quinquies, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 50.000.000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.6. (ex 1.56.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-sexies, comma 3, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.
1.7. (ex 1.64.) Dori.
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 lettera h), capoverso Art. 31-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»;
b) il comma 3 è abrogato.
1.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sopprimere le parole: di euro 25.000.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: pari a:
a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);
b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);
c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c).
1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 25.000 con le seguenti: euro 33.426,24.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 75.021.208 per l'anno 2024, euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.
1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 25.000 con le seguenti: euro 33.426,24.
1.10. (ex 1.75.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: di euro 25.000 con le seguenti: di euro 33.426.
1.11. (ex 1.76.) Dori.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 25.000 con le seguenti: euro 26.150,00.
1.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: euro 25.000 aggiungere le seguenti: per l'anno 2024 e di euro 39.000 a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 75.021.208 per l'anno 2024, euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.
1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: euro 25.000 aggiungere le seguenti: per l'anno 2024 e di euro 27.000 a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 75.021.208 per l'anno 2024, euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4.
1.14. (ex 1.80.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
(Inammissibile)
Al comma 2, sopprimere le parole: di euro 75.021.208 per l'anno 2024,.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea:
dopo le parole: e 2, aggiungere le seguenti: comma 4,;
sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,;
alla lettera a), sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,.
1.101. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 1950-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Rimessione in termini e disciplina della conferma)
1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
A.C. 1950-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.
2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica.
3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Disposizioni transitorie)
Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
3.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 1950-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
A.C. 1950-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
sotto altro profilo, si consideri che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Come previsto dall'articolo 32 del citato decreto, tali previsioni entreranno in vigore solo nel 2025;
dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, aver preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;
destano notevole preoccupazione, invero, i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 18 luglio: 191 uffici del giudice di Pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;
come denunciato dal medesimo OCF, in molte realtà territoriali la macchina della giustizia è sul punto di fermarsi. In servizio sono solo il 37 per cento dei giudici che sarebbero previsti dalle piante organiche: 252 al nord su un totale di 690 previsti. 122 su 357 al centro, 166 su 406 al sud, e 128 su 317 nelle isole;
tale percentuale si abbassa al 20,8 per cento nei Fori più grandi dove la pianta organica supera le 50 unità: a Napoli su 250 giudici in organico solo 37 sono in servizio, a Roma su 210 giudici ce ne sono 58, a Milano su 180 sono 39 gli effettivi, a Torino sono 7 su 139 e a Palermo 18 su 99;
appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia, soprattutto nelle attività consistenti nel deposito delle sentenze e nell'emissione dei decreti ingiuntivi;
è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali OCF auspica in ogni caso un aggiornamento che non c'è stato neppure dopo l'accorpamento degli Uffici giudiziari che è seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;
a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;
sotto altro profilo, assume rilievo anche il ritardo riguardante il processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del PCT, difetta una connessione stabile e sono troppe le interruzioni di servizio; i verbali di udienza sono spesso cartacei e vengono poi scansionati dai cancellieri, e sono ancora molti i fascicoli cartacei non informatizzati e depositati nei corridoi; mancano sistemi di sicurezza per i device, ma anche stampanti e scanner;
dai dati su citati, emerge come le carenze di organico e di dotazioni informatiche determinino l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenza superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi;
quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;
la durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado:
da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità, soprattutto in vista dell'incremento di competenze del giudice di pace previsto dalla Riforma Cartabia,
impegna il Governo
ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, così da ovviare alle gravissime carenze di organico esposte in premessa, nonché per potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche.
9/1950-A/1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace;
come previsto dall'articolo 32 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, le suddette previsioni entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2025;
inoltre, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta Riforma Cartabia, ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace, di guisa che, dal 1 marzo 2023, la competenza del giudice di pace è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
se si considera che il suddetto incremento va coordinato con quanto già previsto dagli articoli 27-28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ne deriva come dal 31 ottobre 2025 la cognizione del giudice di pace si estenderà per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000;
dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, che sia stato preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale,
impegna il Governo
con il primo provvedimento utile, a differire al 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adeguare preventivamente il personale degli uffici del giudice di pace all'aggravio del carico di lavoro che deriverà dall'entrata in vigore delle norme in commento, anche attraverso l'espletamento di nuove ed ulteriori procedure concorsuali.
9/1950-A/2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
gli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice onorario di pace;
come previsto dall'articolo 32 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, le suddette previsioni entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2025;
inoltre, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta Riforma Cartabia, ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace, di guisa che, dal 1 marzo 2023, la competenza di quest'ultimo è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
vi è più: il suddetto incremento va coordinato con quanto già previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, pertanto dal 31 ottobre 2025 la cognizione del giudice di pace si estenderà per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000 euro;
dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, che sia stato preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;
in particolare, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha da tempo lanciato l'allarme in merito alla grave carenza di organico nel distretto laziale: sono 56 i giudici di pace in servizio a Roma – 41 per il settore civile e gli altri per il penale – invece dei 210 previsti. Una scopertura di organico catastrofica, pari al 72 per cento, a fronte di una mole di lavoro ingente: ogni anno a Roma vengono presentati 33.000 ricorsi per decreto ingiuntivo e si discutono 29.000 cause tra ordinarie e opposizioni a sanzioni amministrative. Nella sostanza, per ogni giudice di pace civile si calcolano oltre 800 decreti ingiuntivi e per tutti 517 cause a testa ogni anno;
appare evidente come questa situazione comporti di fatto tempi lunghissimi per ottenere giustizia, arrivando a trasformarsi in denegata giustizia per i cittadini romani;
lo scorso 13 novembre a Roma vi è stata una grande manifestazione di protesta da parte degli Avvocati, per sensibilizzare l'opinione pubblica e per rivendicare il diritto dei cittadini ad avere giustizia in tempi ragionevoli come previsto dalla Costituzione;
come dichiarato espressamente dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, si tratta di una situazione che si riscontra certamente in tutto il territorio nazionale, ma che nella Capitale assume contorni preoccupanti, al limite del grottesco;
si consideri che tale condizione rallenta certamente il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Riforma Cartabia ed imposti dal PNRR, ovvero l'accelerazione della definizione dei procedimenti civili e penali, e lo smaltimento dell'arretrato entro il 2026,
impegna il Governo
ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per porre rimedio immediato alla grave scopertura di organico dei giudici onorari di pace di Roma e del personale amministrativo, nonché a rendere efficienti i sistemi informatici, in quanto attualmente inidonei ad assolvere adeguatamente la loro funzione.
9/1950-A/3. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 – interpolando tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116 del 2017 – reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, prevedendo un compenso definito in via autonoma, anziché parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III, sia per i magistrati in esame che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva;
per quanto concerne il regime previdenziale, il provvedimento in esame recepisce il sistema già introdotto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023. n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ribadito dall'articolo 1, comma 372 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti o alla gestione separata dell'INPS. Nel dettaglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31-bis, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni relativo ai lavoratori dipendenti privati dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS, quali assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità;
per quanto riguarda invece i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene confermata la disciplina di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la loro iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, e si stabilisce che si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive;
dunque, modificando la disciplina vigente, l'atto in esame prevede che le aliquote in oggetto siano applicate nella misura integrale, e non in quella ridotta prevista (nel regime della Gestione separata) per gli iscritti alla Gestione che siano assicurati anche presso altre forme obbligatorie di previdenza o che siano già titolari di pensione diretta;
infine, il comma 3 specifica che la ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia;
appare evidente agli scriventi come la disciplina previdenziale contenuta nel provvedimento in esame penalizzi i magistrati non esclusivisti, in particolare di coloro che, essendo anche avvocati, hanno da sempre provveduto autonomamente alla propria previdenza, attraverso il versamento dei contributi alla Cassa Forense. Infatti, non si pone rimedio alla normativa che, ingiustamente, ha previsto che i contributi previdenziali dei magistrati non esclusivi, vengano versati alla gestione separata Inps, indistintamente che essi siano avvocati o pubblici dipendenti;
orbene, non si considera che tale futuro versamento contributivo non garantirà mai agli stessi, in considerazione dell'età media molto avanzata, un trattamento pensionistico adeguato; e, nello stesso tempo, si costringe ad interrompere l'alimentazione contributiva alla Cassa forense, con ciò sostanzialmente vanificando i contributi versati per decenni,
impegna il Governo
nel rispetto delle prerogative parlamentari, a monitorare la novella contenuta nell'atto in esame rispetto al sistema previdenziale per i magistrati non esclusivisti, valutando di intervenire con il primo provvedimento utile, per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli per i già iscritti alla Cassa Forense, che debbano obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla Gestione separata INPS, allo scopo di impedire la frammentazione della contribuzione tra Cassa Forense e Gestione separata INPS, che determinerebbe un notevole pregiudizio per chi abbia maturato decenni di contribuzione su base retributiva attraverso l'iscrizione alla Cassa Forense.
9/1950-A/4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, il nuovo articolo 31-bis introdotto dall'atto in esame concerne i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva. Si prevede, in primo luogo, che il loro compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma che sia definito in via autonoma: il compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, è fissato nella misura di 58.840 euro, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile (commi 1 e 2 del nuovo articolo 31-bis). Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e costituisce base imponibile previdenziale (comma 5);
per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, il nuovo articolo 31-ter stabilisce che ad essi sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di 25.000 euro (comma 1) – diversamente all'importo originariamente fissato in 20.000 euro –, oltre a un trattamento di fine rapporto (comma 9), determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile;
il disegno di legge in esame crea una discriminazione tra i magistrati onorari esclusivisti – la cui retribuzione verrebbe notevolmente migliorata – ed i magistrati non esclusivisti – la cui retribuzione invece verrebbe inspiegabilmente peggiorata – in spregio dei diritti legittimamente acquisiti a seguito di una procedura di valutazione che li ha stabilizzati, in forza dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
la riduzione del trattamento economico dei non esclusivisti appare agli scriventi illegittima, specie se si considera la disparità di trattamento nella determinazione del compenso orario rispetto al monte ore previsto (36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti), in quanto non risulta rispettata la proporzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a ripristinare il compenso previsto per i magistrati onorari non esclusivisti secondo quanto previsto dalla precedente disciplina, pari a 33.426,24 o, in subordine, ad applicare il medesimo calcolo adottato per l'adeguamento dei compensi per i magistrati esclusivisti, nel rispetto delle corrette proporzioni relative al monte ore lavorate.
9/1950-A/5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia (decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024);
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema della sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo.
Tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine ad attivarsi nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di introdurre modifiche al regime indennitario dei magistrati onorari non esclusivisti fissandolo in 39 mila euro, così come ipotizzato nei lavori della precedente legislatura.
9/1950-A/6. Stefanazzi, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con il decreto legislativo n. 116 del 2017, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata, poi, prevista la stabilizzazione previa verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione europea, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia (decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024);
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
il provvedimento delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure volte a riconoscere alle valutazioni con esito positivo una corrispondente e adeguata progressione economica.
9/1950-A/7. Di Biase, Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Scarpa.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconoscere una progressione anche economica in presenza di valutazioni positive.
9/1950-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Biase, Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con il decreto legislativo n. 116 del 2017, è intervenuta disciplinando, tra l'altro, la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione europea, non risolta con i due ulteriori interventi normativi i recenti in materia (decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024);
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del Ccnl del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
inoltre, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura, appare necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoratore avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente; con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi; altrimenti, la previsione contenuta nel disegno di legge – che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma al contempo non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi – rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a fare salvi i diritti previdenziali maturali dai magistrati onorari.
9/1950-A/8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una procedura di infrazione fu aperta in Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico, la destinazione agli uffici, l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione europea non accolta, ad avviso dei presentatori, con due ulteriori interventi normativi recenti decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024;
con il disegno di legge odierno in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di consentire al magistrato onorario che svolge attività forense il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Forense.
9/1950-A/9. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una procedura di infrazione fu aperta in Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico, la destinazione agli uffici, l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione europea, non accolta, ad avviso dei presentatori, con due ulteriori interventi normativi recenti decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024;
con il disegno di legge odierno in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema della sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense, e in materia previdenziale l'eventuale ricongiungimento dei contributi per quanti abbiano effettuato versamenti presso istituti diversi può determinare costi, anche molto elevati, di cui nel provvedimento in esame non vi è menzione,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie prerogative con atti successivi a prevedere che tale ricongiungimento avvenga senza costi.
9/1950-A/10. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia (decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024);
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,
impegna il Governo
a mantenere inalterato, senza peggioramenti, l'attuale sistema indennitario diviso in tre fasce.
9/1950-A/11. Ubaldo Pagano, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una procedura di infrazione fu aperta in Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non accolta con due ulteriori interventi normativi recenti decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024;
con il disegno di legge odierno in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema della sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
il disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative;
non interviene, dunque, sulla condizione dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rischiando di creare due categorie di giudici onorari;
per la categoria dei magistrati onorari entrati in servizio successivamente alla riforma n. 116 del 2017 non è previsto alcun intervento normativo e, di fatto, resteranno nella stessa situazione che l'Unione europea censura,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere le tutele anche in favore dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
9/1950-A/12. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame («Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria») introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari;
i giudici di pace rientrano tra i magistrati onorari ai quali sono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali;
il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;
la riforma del processo, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;
da quanto emerge sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza anche in considerazione delle numerose competenze attribuite a tali organi giurisdizionali; sempre secondo i media vi sarebbero udienze fissate al 2030;
dall'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense emerge una situazione critica in tutto il Paese: nel nord Italia, nei tribunali monitorati, sono previsti 690 giudici, ma solo 252 sono attualmente in servizio; nel centro, su 357 giudici previsti, ne operano soltanto 122; nel sud, si registrano 166 giudici attivi su 406 previsti, e nelle isole, sono in servizio 128 giudici rispetto ai 317 necessari. Solo il 37 per cento dei giudici previsti è in servizio: una circostanza negativa che accomuna le grandi città ed i centri minori;
a peggiorare questo scenario contribuiscono inoltre le numerose cessazioni previste per il prossimo anno e non affiancate da ricambio di personale;
la citata indagine dell'organismo congressuale forense fa emergere inoltre criticità anche sui ritardi sul processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del processo civile telematico, non è presente una connessione stabile telematica; i verbali di udienza sono spesso cartacei e non digitalizzati; vi è carenza di sistemi di sicurezza per i device;
questo combinato disposto di carenze di organico e di dotazioni informatiche determinano l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi. In quasi nella metà degli uffici decorrono molto tempo per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;
appare quindi indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il PNRR nei tempi previsti e senza ulteriori ritardi,
impegna il Governo
ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità, citate in premessa, relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo.
9/1950-A/13. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.C. 1950-A) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;
il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace – quindi di tutti i magistrati onorari – a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;
il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
all'articolo 1, comma 1, la lettera b), modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo 8 prevede che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in commento si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
l'articolo 1, comma 1, lettera d), modificato nel corso dell'esame in sede referente, in primo luogo, demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale; in secondo luogo, reca la disciplina delle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività;
i magistrati devono svolgere la loro attività sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura;
la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel decreto legislativo disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio, di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare;
l'articolo 2 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili;
recentemente l'Associazione italiana magistratura onoraria (Aimo), consapevole della necessità di una giustizia al passo con i tempi e vicina alle istanze del Paese, ha ribadito la disponibilità della categoria a fornire il proprio apporto, in un momento così delicato, per assicurare sia risposte celeri alla domanda di giustizia, sia per garantire l'apporto dei fondi del PNRR, sia perché velocizzare i tempi dei processi significa recuperare almeno l'1 per cento di Pil;
solo per fare un esempio a Bergamo i fascicoli aperti contemporaneamente sul tavolo di ogni giudice di pace variano da un minino di 800 a 1.000, con un totale di quasi 10 mila pratiche da trattare e un personale ridotto di un terzo, solo 8 su 21, per occuparsi di tutti quei procedimenti penali o civili che seppur di valore economico minore, rappresentano tuttavia il mare magnum della domanda di giustizia;
in risposta all'interrogazione del sottoscritto n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad “...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria...” volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»;
si rammenta che i giudici di pace affrontano e decidono già ora del 40 per cento della giurisdizione civile e di tutti i reati di minore rilievo in ambito penale, considerando poi che dal 1° gennaio 2025, su uffici che sono già al collasso, aumenteranno le loro competenze per alleggerire i tribunali ordinari è facile prevedere, senza un'efficace aumento della pianta organica, il caos e la paralisi più totale,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto in Italia al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico.
9/1950-A/14. Dori.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.C. 1950-A) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;
il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace – quindi di tutti i magistrati onorari – a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;
per anni nel nostro Paese si è fatto massiccio ricorso ai magistrati onorari per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell'impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola magistratura togata, il tutto però senza una completa regolamentazione della materia;
il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
si ricorda che l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112, del 2023, ha provveduto ad assimilare i compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e a disciplinare il regime previdenziale ad essi applicabile, disponendo l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS per i magistrati onorari che hanno optato per il regime esclusivo e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
all'articolo 1, il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo;
ai sensi del comma 2 del citato articolo 15-bis, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitano le funzioni in via esclusiva sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti, mentre i soggetti omologhi che esercitano invece le funzioni in via non esclusiva sono iscritti – ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-bis – alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (inoltre, questi ultimi soggetti, qualora abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa);
nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione previdenziale secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera;
pertanto, i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e pertanto non vengono colmate le criticità più volte evidenziate in sede referente e dai soggetti auditi;
giova ricordare che in risposta all'interrogazione n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad “...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria...” volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»,
impegna il Governo
a valutare in un successivo provvedimento la possibilità di consentire ai magistrati onorari non esclusivisti la scelta di un regime previdenziale abbandonando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, con la possibilità di aderire su base volontaria ad altre forme di previdenza come per esempio la Cassa forense, affinché vengano superate le criticità evidenziate sia in sede referente che dai soggetti auditi.
9/1950-A/15. Zanella, Dori.
La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una procedura di infrazione fu aperta in Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico, la destinazione agli uffici, l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio n. 234 del 2021 è stata prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione europea, non accolta, ad avviso dei firmatari, con due ulteriori interventi normativi recenti decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024;
con il disegno di legge odierno in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema della sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
nel testo del provvedimento è contenuta una disposizione che prevede il rinnovo del nulla osta per i magistrati onorari che siano già dipendenti della Pubblica amministrazione, dunque già autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, al concomitante svolgimento dell'attività giurisdizionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivederla nell'ambito delle sue proprie prerogative poiché essa rischia di introdurre un nuovo ostacolo all'esercizio della giurisdizione per i dipendenti della Pubblica amministrazione per i quali la scelta di non esclusività è obbligata.
9/1950-A/16. Sarracino, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.