XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 19 E 20 DICEMBRE 2024 E MOZIONE N. 1-00374
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del
Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.
Governo | 45 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 5 minuti | |
Gruppi |
1 ora e 55 minuti
(discussione) |
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 23 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 16 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 15 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 13 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 13 minuti | 10 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 7 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 7 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare | 7 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 7 minuti | 10 minuti |
Misto: | 7 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 4 minuti | 6 minuti |
+Europa | 3 minuti | 4 minuti |
Mozione n. 1-00374 – In materia di politiche industriali
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 48 minuti |
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 35 minuti |
Lega – Salvini Premier | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 28 minuti |
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE | 28 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
Azione – Popolari europeisti riformatori – Renew Europe | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 15 minuti |
Misto: | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
+Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 6 dicembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 dicembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
VACCARI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2165).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IX Commissione (Trasporti):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: «Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224» (2147) Parere delle Commissioni I, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
VACCARI ed altri: «Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino» (2012) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Equitalia Giustizia Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 316).
Questi documenti sono trasmessi alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno, con lettera del 4 dicembre 2024, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PENZA ed altri n. 9/1737-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2024, in merito all'istituzione dell'Osservatorio sulle periferie.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, le seguenti verifiche dell'impatto della regolamentazione, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente l'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro);
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente l'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante disposizioni in materia di segretari comunali – alla I Commissione (Affari costituzionali).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato del decennio digitale – 2024 (COM(2024) 260 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (COM(2024) 469 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sul piano di crescita per la Moldova (COM(2024) 470 final);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, le modifiche del regolamento sanitario internazionale contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 e adottate il 1° giugno 2024 (COM(2024) 541 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio («applicazione di viaggio digitale dell'Unione europea») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (COM(2024) 670 final).
Trasmissione dall'Ufficio centrale per il
referendum
presso la Corte di cassazione.
La Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 2 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 2 dicembre 2024, con la quale si dichiarano non conformi a legge le richieste di referendum abrogativo su quattro quesiti concernenti la parziale abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni a essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, e dalla legge 27 maggio 2019, n. 51.
Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dall'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 4 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione della medesima Autorità per l'esercizio 2025, approvato in data 29 novembre 2024, corredato dalla nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2025-2027.
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dalla Regione Lombardia.
La Regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 6 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, riferita all'anno 2023 (Doc. CVIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Ugo Della Marta, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare, nell'ambito del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali del Ministero della salute.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1272 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL PAESE, LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI E DISSESTO IDROGEOLOGICO
(APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2164)
A.C. 2164 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;
3) al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso;
4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;
c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;
2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;
4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;
g) all'articolo 29-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 è abrogato;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 è abrogato;
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».
6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».
Articolo 3.
(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)
1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;»;
b) all'articolo 77:
1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purché sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;
c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter».;
d) all'articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».
2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonché di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4.
(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.
2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212:
1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;
2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;
b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:
«20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».
3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.
Articolo 5.
(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di bonifica)
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.
2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo,»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Articolo 7.
(Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara)
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 8.
(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi
in materia di difesa del suolo)
1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Articolo 9.
(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2164 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate”;
0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”»;
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;
al numero 2):
al capoverso 1-bis, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie»;
al capoverso 1-bis, lettera a), le parole: «numero 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-bis)»;
al capoverso 1-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW»;
al capoverso 1-ter, al primo periodo, le parole: «o del comma 1-bis, è riservata» sono sostituite dalle seguenti: «o del comma 1-bis è riservata» e, al terzo periodo, le parole: «e coerente» sono sostituite dalle seguenti: «e simultanea», le parole: «al Ministero della cultura» sono soppresse e le parole: «che ne tiene conto» sono sostituite dalle seguenti «al Ministero della cultura, che vi si uniforma»;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: “2024” è sostituita dalla seguente: “2026”»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: “Il presidente della Commissione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5”»;
al numero 4), capoverso 2-novies, le parole: «VIA-VAS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;
alla lettera b):
al numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «La presente comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al periodo precedente»;
al numero 4), le parole: «, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «assoggettabilità VIA originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilità a VIA originario»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente”»;
alla lettera e):
al numero 2.1), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;
al numero 2.2), le parole: «dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: “Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura”»;
la lettera g) è soppressa;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione”».
All'articolo 2:
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «“e 4” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «“, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “e 3”»;
alla lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che»;
alla lettera e), le parole: «ai commi 5, 10 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “entro il 15 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica”;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: “10 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2027”».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso i-bis), la parola: «eurounitaria;» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera c), le parole: «e 10-ter”.;» sono sostituite dalle seguenti: «e 10-ter”;»;
alla lettera d), numero 2), la parola: «eurounitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera e), le parole: «, nonché di» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;
al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,», le parole: «(UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società».
All'articolo 4:
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «alinea,»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
“16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter”;
a-ter) all'articolo 224:
1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: “nazionali o esteri,” sono inserite le seguenti: “o da operatori economici anche non consorziati,” e le parole: “in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti” sono sostituite dalle seguenti: “trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti”;
2) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private”»;
al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».
All'articolo 5:
al comma 1:
al capoverso 1-quater:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «al comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara», dopo le parole: «dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale», le parole: «della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma» e la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale»;
al secondo periodo, le parole: «Il Piano di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al primo periodo»;
alla lettera a), le parole: «previsto dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal regolamento di cui al decreto»;
alla lettera c), le parole: «articolo 184-bis, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-bis del decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»;
al capoverso 1-quinquies:
al primo periodo, le parole: «Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater,»;
al terzo periodo, le parole: «Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure»;
al capoverso 1-sexies, la parola: «Piano», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Programma» e le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica) – 1. In conformità alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”;
b) alla lettera c-bis), le parole: “1° luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2028”.
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validità alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 6:
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 248, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»;
al comma 3, lettera b), numero 1), le parole: «con oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «nominate» e, all'ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento»;
al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonché»;
al comma 2, le parole: «ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma,».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e le parole: «di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato»;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «del decreto-legge n. 91 del 2014,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»;
al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
al comma 3:
alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «Piano» sono inserite le seguenti: «degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato decreto-legge n. 133 del 2014»;
alla lettera b), capoverso 2-quinquies, le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 4, le parole: «autorità di distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di bacino distrettuale» e dopo le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
al comma 5, le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di 10 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8”»;
al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 10, le parole: «così come introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «come introdotto».
All'articolo 10:
al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del direttore» sono aggiunte le seguenti: «dell'ISIN», al secondo periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 201 del 2011»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica) – 1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2025”;
b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita”;
c) al comma 10, le parole: “intestato alla Cassa depositi e prestiti” sono sostituite dalle seguenti: “intestato al Ministero dell'economia e delle finanze”».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «dell'articolo 7, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter,».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);»
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS».;
c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla “VIIAS,”»;
d) all'articolo 29-terdecies dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.
1-ter. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro».
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati prioritari:
a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;
f) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 55 MW;
g) i progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;
h) i progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione:
i) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
l) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.».
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis).
1.31. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, alla lettera a), numero 1.2), sopprimere la lettera a).
1.13. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, alle parole: sono considerate prioritarie premettere le seguenti: fermi restando i progetti già individuati dalla legge;
all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la misurazione dell'impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.27. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, alle parole: sono considerate prioritarie premettere le seguenti: Fermo restando i progetti già individuati dalla legge,.
1.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, dopo le parole: del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
1.12. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
al numero 1.2), sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:
a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;
b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
c) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
f) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
g) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021;
h) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato;
al numero 2), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
1.29. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), all'alinea, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.26. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), al numero 1.2), sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis), dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250 MW;
c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
c-quinquies) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW.
1.32. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le lettere 0a) e 0b).
1.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) i progetti in cluster che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo proponente.
1.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW.
1.33. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis), lettera c), sostituire le parole: pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW con le seguenti: pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 60 MW.
1.34. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
1.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 50 MW con le seguenti: 30 MW.
1.16. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i pompaggi.
*1.17. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis), lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché i pompaggi.
*1.35. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) opere infrastrutturali e progetti di rinaturazione per garantire la sicurezza idrica e idrogeologica.
1.18. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: simultanea.
1.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell'Allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.
1.19. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
1.30. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.
1.36. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.
1.37. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l'autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-bis avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l'applicazione dell'ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-bis considera interferenti:
a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.
1.38. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1.20. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio (carbon footprint) per tutto il suo ciclo di vita.
1.21. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. I progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misurazione dell'impronta di carbonio per tutto il suo ciclo di vita.
1.28. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
1.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2-bis) con il seguente:
2-bis) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «formata da un numero massimo di quaranta unità» sono sostituite dalle seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole: «dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» sono inserite le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d'interesse ai sensi dell'Avviso permanente prot. n. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1.45. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.9. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a trenta giorni con le seguenti: a sessanta giorni.
1.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 4, secondo periodo, le parole: «centoventi» sono sostituite dalle parole: «quattrocentottanta» e dopo le parole: «delle indagini richieste» sono inserire le seguenti: «, quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale».
1.39. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: l'adeguatezza con le seguenti: la completezza;
al quarto periodo, dopo le parole: all'autorità competente. aggiungere il seguente periodo: Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.;
al quinto periodo dopo le parole: , entro il termine assegnato, aggiungere le seguenti: di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato, conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a: respinta e;
sopprimere il sesto periodo.
1.40. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»;
dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2-bis dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.».
1.41. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), numero 2.2), dopo le parole: l'autorizzazione di cui al primo periodo inserire il seguente periodo: La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.42. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
1.6. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Sopprimere il comma 2.
*1.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 2.
*1.25. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili onshore, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei casi di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
1.43. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere le parole: la legittima disponibilità, a qualunque titolo.
1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
1.23. Caramiello, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
1.24. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.
1.44. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.01. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)
1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica Ue ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.
3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;
b) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 per cento dell'energia autoprodotta;
c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;
d) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei servizi energetici effettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.
1.03. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Procedura Abilitativa Semplificata per le imprese a forte consumo di energia che intendano realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. La realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 MW di proprietà delle imprese a forte consumo di energia elettrica, regolarmente iscritte all'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è sempre sottoposta a Procedura Abilitativa Semplificata se l'impianto insiste sulle aree definite dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ha almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) è finalizzato all'autoconsumo; è realizzato su terreni industriali di proprietà delle imprese stesse;
b) è realizzato su terreni terzi di proprietà di terzi, con cui le imprese abbiano concluso o intendano concludere un contratto di Partenariato pubblico-privato, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (on site) sia virtualmente (off site). Sono conseguentemente aggiornate le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
1.04. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, 27 le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.02. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Cappelletti, Morfino, Santillo.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5, sopprimere la lettera c).
2.10. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*2.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*2.9. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 3.
2.8. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario fino a: nonché.
2.5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso, la scadenza di una eventuale proroga delle concessioni di coltivazione di idrocarburi non può eccedere il limite temporale concordato di decarbonizzazione.
2.6. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 4.
*2.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Sopprimere il comma 4.
*2.7. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 4.
*2.12. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre entro il 30 giugno 2024. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025.».
2.13. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
*2.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
*2.11. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
2.01. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Evi.
ART. 3.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 63-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «le misure si salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7»;
2) al comma 4, le parole: «dai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti, adeguatamente delegati,»;
3) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.».
3.4. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 63-bis, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».
3.5. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.».
3.6. Vaccari, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 154, comma 1, dopo le parole: «chi inquina paga» sono aggiunte le seguenti: «nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE.».
3.7. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.».
3.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:
«h-quater) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione;».
3.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
3.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico.
3.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 2-bis.
3.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l'Introduzione dell'Etichettatura Ambientale dell'Impronta Idrica «water footprint»)
1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica «water footprint», per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.
2. L'impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato a: sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale; sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti; supportare campagne di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, annualmente, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.
3.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blu)
1. In conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e in attuazione dell'articolo 9 della direttiva Quadro Acque, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2025, le linee guida nazionali per individuare i criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo che si basano sui consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o su stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere adottato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi e a stabilirne le modalità di erogazione del fondo al fine di un corretto efficientamento idrico tramite l'emissione di certificati per ogni litro risparmiato.
4. L'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori.
5 Si istituisce, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione, pari a 20 milioni di euro per il 2025 per premiare gli imprenditori agricoli che ricorrono a buone pratiche finalizzate al risparmio idrico che sono assegnati in base alla documentazione prodotta dagli imprenditori agricoli sui consumi effettivi di acqua calcolati rispetto ai valori medi di settore. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo «Blue Deal Italiano»)
1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato «Blue Deal Italiano», con una dotazione annuale di risorse da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
2. Le risorse del «Blue Deal Italiano» sono destinate, in particolare, a finanziare:
a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;
b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;
c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.
3. Per le finalità del presente articolo, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del «Blue Deal Italiano» e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.
3.05. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.04. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)
1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.012. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane)
1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, è istituito un fondo denominato «Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane,» da allocare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.
2. Le risorse del fondo saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di:
a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;
b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;
c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.06. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.07. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)
1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:
a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.
3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.
6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.08. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)
1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:
a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;
b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;
c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;
d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di 46 sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.
5. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.09. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 45 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.011. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 58 conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.010. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)
1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3.013. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)
1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3.015. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
ART. 4.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a) All'articolo 184-ter dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i rifiuti organici, i criteri di cui al comma 1 lettere c) e d) sono soddisfatti esclusivamente qualora adottati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75».
4.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 194 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti e di materiali derivanti dagli stessi o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, ma vige l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell'equivalenza.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono individuate le linee guida per attuare l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l'osservanza dello stesso obbligo.».
4.6. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la parola: ventuno con la seguente: ventidue;
Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.
4.7. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso «16-bis.» con il seguente: 16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa medesima senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
4.5. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 2, sopprimere le lettere a-bis) e a-ter).
4.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 2, lettera a-bis), capoverso «10-bis», dopo le parole: previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta inserire le seguenti: , con esclusione di quelli oggetto dell'accordo di cui all'articolo 224, comma 5,.
4.12. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4.8. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.
2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «5. I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi».
2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «di recupero e trattamento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.» Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante: «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato», in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.
4.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, lettera b-ter), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) i RAEE provenienti domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera “l”, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;»;
b) all'allegato L-quater, Parte Quarta, recante l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, sono inserite le seguenti voci:
Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49; |
Componenti rimosse |
16.02.16 |
RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera «l», del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 |
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio |
20.01.21* |
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20.01.23* |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc. |
20.01.35* |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
20 01 36 |
4.10. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 198, comma 2-bis, dopo le parole: «Le utenze non domestiche» sono aggiunte le seguenti: «, in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 202,»
b) all'articolo 202, comma 1, la parola: «aggiudica» è sostituita dalla parola: «affida»; le parole: «mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di esclusiva»; le parole: «ai criteri» sono sostituite dalle seguenti: «alle previsioni»; le parole: «113, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 1» e le parole: «14 agosto 2000 n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2022 n. 201».
4.11. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 3-bis.
4.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. Al fine di incentivare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, in conformità con gli obiettivi del green deal europeo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione degli stessi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti, ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, disciplina, nel rispetto dell'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore fissando i requisiti e le misure che includono il sistema di restituzione dei prodotti tessili dopo il loro l'utilizzo, dei rifiuti derivanti dagli stessi, la loro successiva gestione nonché la responsabilità finanziaria per tali attività.
3-quater. I decreti di cui al comma 3-ter, devono prevedere misure appropriate finalizzate ad incoraggiare la progettazione dei prodotti tessili e dei loro componenti volti a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.
4.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)
1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».
2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. Al fine di promuovere politiche in materia di sostenibilità ed economia circolare, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di RAEE, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 5.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.
5.1. Ilaria Fontana.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera c).
5.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sostituisce con le seguenti: non sostituisce.
5.4. Ghio, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole «rottami metallici» sono aggiunte le seguenti «carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
5.3. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 5-bis.
Sopprimerlo.
5-bis.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 6.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla Tabella 2 dell'Allegato 5, recante: «Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee», i punti 10, 16 e 23 sono soppressi.
6.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2025.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.3. Simiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le misure urgenti volte ad accelerare i piani di bonifica delle aree industriali nelle quali sono presenti uno o più siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche al fine di garantire la riconversione ecologica connessa eventuali prescrizioni in essere.
6.2. Ferrari, Simiani, Curti, Evi.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale)
1. Per ciascun sito di interesse nazionale oggetto di bonifica, al fine di garantire una adeguata struttura che consenta di supportare le strutture commissariali, ove presenti, si istituisce presso ogni agenzia regionale per la protezione e l'ambiente (ARPA), una unità operativa dotata di una adeguata struttura finalizzata ad accelerare, gestire e monitorare il processo di bonifica del sito interessato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)
1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 702, le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2028».
b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane a tempo indeterminato altamente specializzate».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni per l'assunzione di personale per gli interventi connessi al progetto CARG)
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 9.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma «2-ter» inserire il seguente:
2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei comuni medesimi.
*9.5. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma «2-ter» inserire il seguente:
2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei comuni medesimi.
*9.2. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4 dopo le parole: «degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni» sono inserite le seguenti: «, previa stipula di apposita convenzione».
9.6. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.
Al comma 4, sostituire le parole: delle Grave di Ciano con le seguenti: nel medio e basso corso del fiume Piave.
9.7. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.
*9.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.
*9.4. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 8-bis.
9.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
9-quater. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico definisce la strategia di sostenibilità per l'approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità, per le regioni insulari, individuando le risorse necessarie, quelle addizionali che vanno reperite, e i tempi di realizzazione. Nel medesimo documento, il Commissario indica al Governo le necessarie misure compensative per famiglie e imprese, da conferire con successivo atto del Governo.
9.9. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al presente comma, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.
10-ter. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
9.8. Evi, Simiani, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.
1-ter Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-bis, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori».
*9.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)
1. All'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.
1-ter Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-bis, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori».
*9.02. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 10.
Sopprimere il comma 4-bis.
10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.».
10.1. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:
1) impianti di potenza fino a 3 MW realizzati da aziende agricole nel limite massimo del 10 per cento della superficie agricola nella disponibilità dell'imprenditore agricolo che realizza l'intervento;
2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;
3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica»;
b) al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «compresa la richiesta di allaccio alla rete elettrica».
10.01. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 10-bis.
Sopprimerlo.
*10-bis.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Sopprimerlo.
*10-bis.2. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.