XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellicini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Ascari, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellicini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 10 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DEIDDA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria» (2168);
FURFARO ed altri: «Disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del contenuto di lattosio nell'etichettatura degli alimenti» (2169);
ALESSANDRO COLUCCI: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche o degradate delle città» (2170).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 13 agosto 2010, n. 155, e alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernenti misure per il contrasto dei cambiamenti climatici» (857) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marianna Ricciardi.
La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1534) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.
La proposta di legge URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Palombi.
Trasmissione dal Senato.
In data 10 dicembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1273. – «Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46» (approvato dal Senato) (2171).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (2136) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
MILANI: «Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta» (2111) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
ASCANI ed altri: «Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati» (2152) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale della società Eolo Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G per il periodo giugno 2024-maggio 2025 (procedimento n. 506/2024).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 193 del 25 settembre-5 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 408),
con la quale:
dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Potenza costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
Sentenza n. 194 del 16 ottobre-5 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 409),
con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica, nei sensi di cui in motivazione al punto 4.5.5. del Considerato in diritto, deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla per l'effetto, in parte qua, la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 giugno 2023;
dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le altre dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali pende il procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
Sentenza n. 196 del 29 ottobre-10 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 411),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 6 dicembre 2024, Sentenza n. 195 del 29 ottobre-6 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 410),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 114 e 119 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Campania;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 12-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Campania:
alla V Commissione (Bilancio e Tesoro).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 92/2024 del 28 novembre – 11 dicembre 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2023 e le misure conseguenziali adottati dalle amministrazioni.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzate, in data 6 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della salute.
Il Ministero della salute, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso un'integrazione della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXVII, n. 2), di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A al resoconto del 25 novembre 2024.
Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Ministro della salute, con lettera in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, la prima relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere, riferita agli anni 2020 e 2021 (Doc. CCXXXIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 6 dicembre 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 13 al 14 novembre 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Doc. XII, n. 551) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sul progetto di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (Doc. XII, n. 552) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dello statuto della BEI (Doc. XII, n. 553) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2024 a Baku, Azerbaigian (COP29) (Doc. XII, n. 554) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione – Prima relazione biennale dell'Unione europea alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici relativa alla trasparenza (prevista dal quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza) (COM(2024) 552 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final/2), che sostituisce il documento COM(2024) 139 final, già assegnato, in data 18 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché, in data 19 marzo 2024, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore ovino e caprino (COM(2024) 228 final);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2024) 558 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dispositivi monouso e il loro ricondizionamento (COM(2024) 560 final.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2024, relativo al processo di acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (238).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 gennaio 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 dicembre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITÀ, RICERCA E ISTRUZIONE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 2119-A)
A.C. 2119-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2119-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 2-bis.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.1, 1.5, 1.9, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.100, 1.05, 1.07, 1.08, 2.10, 2.12, 2.15, 2.16, 2.100, 2.101, 2.02, 2.014, 2.0100, 3.100, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.101, 4.05, 6.2, 6.3, 6.4, 6.100, 6.03, 6.04, 6.05, 8.6, 8.7, 8.8, 8.100, 9.1, 9.2, 9.0100, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.100, 11.101, 11.102, 11.103, 11.01, 11.03, 11.04, 11.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2119-A – Ulteriore pareredella V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulla proposta emendativa 2.300 delle Commissioni.
A.C. 2119-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 1.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso)
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL».
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».
4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».
Articolo 2.
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda)
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 3.
(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)
1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SISTEMA UNIVERSITARIO
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.».
Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE
Articolo 8.
(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)
1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Articolo 9.
(Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2».
Articolo 10.
(Misure urgenti a favore del personale scolastico)
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2119-A – Modificazionidelle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;
al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;
al comma 4, capoverso 8, le parole: «dalla Procura della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità giudiziaria»;
al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e»;
al comma 7, le parole: «, nonché sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e sono stabiliti»;
al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»;
al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di accesso»;
alla rubrica, le parole: «di contrasto al lavoro sommerso» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del lavoro sommerso».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015», le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, dal codice ATECO 25.62.00» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 2, le parole: «a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «art. 7, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis»;
al comma 4, le parole: «64,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro»;
al comma 7, le parole: «64,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro» e dopo la parola: «2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «settore moda» sono sostituite dalle seguenti: «settore della moda».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) – 1. Le disposizioni dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «ivi incluso il rifinanziamento della misura» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il rifinanziamento degli interventi».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «delle università», le parole: «dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge n. 240 del 2010»;
al comma 2, dopo le parole: «organico dei docenti» è inserita la seguente: «universitari».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari”.
1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato»;
alla rubrica, le parole: «del target M4C1-30» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «Campus del Politecnico» sono inserite le seguenti: «di Milano denominato» e le parole: «a Bovisa Milano» sono sostituite dalle seguenti: «, situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), le parole: «attivati all'estero,» sono sostituite dalle seguenti: «attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «ITS Academy» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,», le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «della offerta formativa di cui al presente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007» e dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy) – 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: “; contestualmente” fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 15 luglio 2011, n. 111,” sono inserite le seguenti: “nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,”».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) – 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “su posto comune” sono inserite le seguenti: “e su posto di insegnante tecnico-pratico” e dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “ultimo periodo,” sono inserite le seguenti: “nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,”».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «a mediante corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente».
È aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«Tabella A
(articolo 2, comma 1)
Codice ATECO 2007 |
Descrizione codice ATECO |
15.12.01 |
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
20.59.40 |
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) |
22.29.09 |
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
24.41.00 |
Produzione di metalli preziosi e semilavorati |
25.61.00 |
Trattamento e rivestimento dei metalli |
25.73.20 |
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine |
25.99.99 |
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. |
28.29.91 |
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
28.49.01 |
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia |
28.94.10 |
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
28.94.20 |
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) |
».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Misure per il contrasto del
lavoro sommerso)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato».
1.3. Soumahoro.
Al comma 3, capoverso comma 863, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito internet istituzionale aggiungere le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
1.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Gribaudo, Vaccari.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.
1.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 4, capoverso comma 8, sostituire le parole: può non con le seguenti: può in ogni caso.
1.7. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 4, capoverso comma 8, aggiungere in fine le parole: e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
1.8. Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 5, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: A decorrere dal 15 giugno 2025.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 15 giugno 2025;
al comma 8, sostituire le parole: 31 agosto 2026 con le seguenti: 1° gennaio 2026;
al comma 10, sostituire le parole: 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro con le seguenti: 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro.
1.9. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Carmina.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1.10. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1.11. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 10, sostituire le parole 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro con le seguenti: 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro.
1.100. Faraone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai seguenti commi, al fine dell'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 luglio 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 luglio 2024.
11-ter. Le istanze di cui al comma precedente sono presentate dal 15 gennaio 2025 al 31 marzo 2025, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri.
11-quater. Costituisce causa di rigetto delle istanze di cui al comma 11-bis, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
11-quinquies. Non sono ammessi alla procedura prevista dal comma 11-bis del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11-sexies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 11-bis, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
11-septies. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
11-octies. La sospensione di cui al comma 11-sexies cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui al comma 11-bis, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 11-novies. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
11-novies. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 11-bis e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
11-decies. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 11-quinquies. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 11-novies e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11-sexies. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 11-ter, lettera a), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11-sexies, lettera a).
11-undecies. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
11-duodecies. Il contributo forfettario di cui al comma 11-ter è destinato:
a) a interventi finalizzati ad agevolare la conclusione di contratti di affitto per i braccianti che vivono negli insediamenti nelle zone rurali, i giovani e le giovani coppie e per realizzare strutture abitative per l'inserimento abitativo dei braccianti nelle zone rurali;
b) a servizi di trasporto pubblico nelle zone rurali per agevolare la mobilità dei braccianti.
11-terdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse per le attività di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma.
1.12. Soumahoro.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (cosiddetto rider) soprattutto in caso di eventi meteo estremi, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«p) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.».
11-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali.
11-quater. È istituito presso l'INPS un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
11-quinquies. L'indennità di cui al comma 11-quater è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.
11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
11-septies. All'onere derivante dai commi da 11-bis a 11-sexies, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1. Gribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
1.14. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.15. Carotenuto, Tucci, Barzotti, Aiello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 800.000 euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.17. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Carmina.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino «parlante»)
1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.
2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: a) i dati identificativi del lavoratore; b) il livello di inquadramento professionale; c) la formazione certificata posseduta; d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: a) data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; b) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; c) le modalità di verifica della congruità dei dati; d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1.04. Gribaudo, Scotto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di formazione per operare in un cantiere temporaneo o mobile)
1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
2. Ove la formazione di cui al comma 1 riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS» dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
1.01. Gribaudo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Gribaudo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Eliminazione vincolo di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi delle forze militari e dei corpi dello Stato)
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;
b) all'articolo 44, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;
c) all'articolo 45, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;
d) all'articolo 47, comma 4, alinea, dopo le parole: «sono ammessi a partecipare gli atleti», sono aggiunte le seguenti: «senza alcun limite di età».
1.06. Gribaudo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riconoscimento dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale causa di revisione prezzi dei contratti pubblici)
1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente».
1.07. Gribaudo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
1.08. Gribaudo.
(Inammissibile)
ART. 2.
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda)
Al comma 1, sostituire le parole: corrispondente al periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: pari a 12 settimane;
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 88,6 milioni di euro.
al comma 7:
sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 88,6 milioni di euro
dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 73,6 milioni di euro,
aggiungere in fine le parole: e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.12. Battilocchio, Tassinari.
Al comma 1, sostituire le parole: corrispondente al periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: pari a 12 settimane.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 88,6 milioni di euro.
al comma 7, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 88,6 milioni di euro.
2.10. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Manzi.
Al comma 1, Tabella A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
24.41 Produzione di metalli preziosi
24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.73 Fabbricazione di utensileria
25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
26.52 Fabbricazione di orologi
26.52.0 Fabbricazione di orologi
26.52.00 Fabbricazione di orologi
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.12.9 – Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) – limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
35.11.00 Produzione di maglieria intima
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per concerie e calzaturifici
46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale.
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 103,6 milioni di euro;
al comma 7, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 103,6 milioni di euro.
2.100. Bonafè, Scotto, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Di Sanzo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'Inps.
2.14. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.
Al comma 4, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 73,6 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
2.101. Faraone, Boschi.
Al comma 4, sopprimere le parole: per l'anno 2024.
2.15. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette;
b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
c) all'imposta sul valore aggiunto.
6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2.16. Simiani, Bonafè.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)
1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:
a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.02. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
1. Per le aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
2.014. Battilocchio, Nisini, Malagola.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
1. Al comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate».
2.0100. Sala.
ART. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
Sopprimere l'articolo 2-bis.
2-bis.500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
ART. 3.
(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)
Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
3.101. Faraone.
Aggiungere, in fine il seguente comma:
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, la dotazione del Fondo di cui al comma 1, è incrementata di 10 milioni di euro annui. Il 30 per cento di tali risorse è destinato al sostegno finanziario vincolato ad investimenti qualitativi che tutelino l'indipendenza della linea editoriale e basato sulla reale presenza e diffusione territoriale, ovvero sul numero di copie vendute, delle testate editoriali, con particolare riferimento a quelle cartacee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.100. Grippo.
ART. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Al comma 2, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: ventesimo.
4.1. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti, per il triennio 2025-2027, rispettivamente:
1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;
2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.».
2-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a-bis), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a-bis), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.3. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, dopo le parole: conciario nonché aggiungere le seguenti: , limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda,.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, dopo le parole: al presente decreto e sopprimere le seguenti: , limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda,;
al medesimo comma 1, sostituire le parole: corrispondente al periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: pari a 12 settimane fino al 31 gennaio 2025;
al comma 4 dopo le parole: nel limite di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e nel limite di spesa di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025;
al comma 7 dopo le parole: pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025.
2.300. Le Commissioni.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni avvengono in deroga alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
2-ter. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni avvengono in deroga alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.2. Caso, Amato, Orrico, Piccolotti, Manzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.5. Caso, Amato, Orrico.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o con soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.4. Caso, Amato, Orrico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 600 milioni per l'anno 2026, di 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
4.101. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 6-septiesdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
4.6. Caso, Amato, Orrico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
*4.7. Amorese.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
*4.8. Patriarca, Tassinari, Dalla Chiesa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)
1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Caso, Amato, Orrico.
ART. 5.
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
Sopprimerlo.
*5.1. Piccolotti, Mari.
Sopprimerlo.
*5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 1, dopo le parole: legge 16 gennaio 2006, n. 18 aggiungere le seguenti: da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche,.
5.3. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sostituire le parole: di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, con la seguente: nonché.
5.4. Caso, Amato, Orrico.
ART. 6.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR)
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «o suscettibili di uso» e le parole: «o suscettibili di essere inseriti» sono soppresse.
6.1. Caso, Amato, Orrico.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
1.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione e stabiliti i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.1, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni.
6.2. Baldino, Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «non superiori a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 25.000 euro».
1.2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1.1 e 1.2 pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Caso, Amato, Orrico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Nelle more del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR, la dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stabilita in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.100. Grippo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.3. Caso, Amato, Orrico.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al decreto del Ministero dell'università e della ricerca, 26 febbraio 2024, n. 481 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, abrogare la lettera e);
b) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «pertanto almeno il 70 per cento» fino alla fine del periodo;
c) all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Fatti salvi i progetti già approvati al 15 ottobre 2024 la cui ammissibilità è nel rispetto della cronologia di presentazione originale e nel rispetto del diritto e l'assegnazione dei finanziamenti».
6.6. Sarracino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
6.05. Piccolotti, Mari.
ART. 7.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)
Al comma 1 sostituire le parole: di 5 milioni con le seguenti: di 10 milioni.
7.100. Faraone.
ART. 8.
(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.9. Piccolotti, Mari.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e le parole: «altresì fino alla fine della lettera.
8.4. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: , pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.6. Piccolotti, Mari.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: , pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.7. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: , pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.8. Manzi, Scotto, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: , pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.100. Grippo.
ART. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8-bis.100. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8-bis.101. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
ART. 9.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale, a decorrere dall'anno 2025, vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse destinate alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
9.1. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
9.2. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale scolastico)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica complessiva, di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono in parte destinate ad aumentare il numero di classi a tempo pieno e prolungato in mille scuole primarie e ottocento scuole secondarie di I grado, individuate nei 400 comuni italiani con il più alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo tale da coprire, dall'anno scolastico 2025/2026, tutti i posti vacanti di DSGA e incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per far fronte ai maggiori carichi gestionali e organizzativi conseguenti alla riforma del dimensionamento scolastico e all'assegnazione dei fondi del PNRR.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 88,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 266,78 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.0100. Grippo.
ART. 10.
(Misure urgenti a favore del
personale scolastico)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
*10.1. Piccolotti, Mari.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
*10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche con le seguenti: all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS.
10.3. Caso, Amato, Orrico.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
1-ter. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
10.4. Piccolotti, Mari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
10.7. Manzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.8. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.9. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.12. Amato, Caso, Orrico.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.13. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.14. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
*10.10. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
*10.11. Piccolotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata fino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
10.18. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
(Inammissibile)
ART. 11.
(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 5, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggiori risorse previste dal comma 01 sono destinate alla riduzione delle disomogeneità di distribuzione dell'agevolazione tra le diverse regioni e tra i diversi gradi di istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione di tali risorse.
11.102. Grippo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 5, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
11.101. Grippo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 5, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
11.100. Grippo.
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: di 4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: Ai relativi oneri aggiungere le seguenti: , pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
11.103. Faraone.
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.2. Piccolotti, Mari.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.01. Orrico, Amato, Caso.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)
1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale, agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.03. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.04. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.08. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Carmina.
A.C. 2119-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, reca al Capo II, disposizioni in materia di sistema universitario con particolare riguardo al reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'assegnazione alle istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attivazione di piani straordinari attuativi per il reclutamento di professori universitari, ricercatori e di personale tecnico-amministrativo risponde alla necessità di raggiungere gli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e il numero degli studenti;
l'incremento di personale tecnico-amministrativo afferente all'area dei collaboratori, all'area dei funzionari e all'area delle elevate professionalità richiede necessariamente l'incremento anche del personale dirigente, in un comparto nel quale la media del rapporto dirigenti/personale è la più bassa del pubblico impiego (0,6 per cento del Comparto Università e Ricerca rispetto al 2,58 per cento delle Funzioni Centrali e al 24,2 per cento della Sanità, dati RGS 2022);
l'incremento del personale con posizione organizzativa risulta vincolato alla consistenza del Fondo per il trattamento accessorio determinato dallo stesso ente per l'anno 2016 che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75, del 2017, può essere superato solo in determinate specifiche situazioni. Con riferimento all'incremento stabile del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), gli atti attuativi dei recenti decreti ministeriali n. 445 del 2022 e n. 795 del 2023 hanno introdotto la possibilità di destinare ai fini dell'integrazione dei fondi per il salario accessorio una quota delle risorse aggiuntive attribuite, in deroga ai limiti di cui al predetto decreto;
la nota del Ministero dell'università e della ricerca 12441 dell'11 ottobre 2023 ha precisato, con riferimento al personale tecnico e amministrativo, che «le istituzioni universitarie statali possono impiegare parte delle risorse assunzionali straordinarie per integrare la quota variabile dei fondi per il salario accessorio del personale» in misura non superiore al valore medio del punto organico individuato in apposita tabella contenuta nella medesima nota e riferita al personale di tutte le categorie non dirigenziali;
la nota del Ministero dell'università e della ricerca 12441 dell'11 ottobre 2023 ha inoltre stabilito che gli atenei possono utilizzare tali risorse straordinarie anche per procedere alla assunzione di dirigenti impegnando fino a un massimo di 0,56 punti organico per dirigente, che include anche il relativo incremento del Fondo del salario accessorio per la retribuzione di posizione e di risultato previste dal CCNL. Ha tuttavia stabilito che per i dirigenti, e solo per i dirigenti, «con riferimento alle predette risorse aggiuntive non opera il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75, del 2017, qualora l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento dei valori medi approssimati del numero dei dirigenti per fascia dimensionale individuata da una tabella presente nella richiamata nota»;
la disposizione di cui trattasi riduce fortemente, quasi annullandola (quasi tutti gli atenei hanno già il numero di dirigenti previsti nella tabella), la portata e il valore di tale norma, che rappresenterebbe invece un'opportunità concreta per consentire agli atenei di rafforzare la propria organizzazione manageriale assumendo ove necessario, sulle risorse dei piani straordinari, qualche dirigente, in quanto la norma straordinaria permette l'adeguamento del Fondo per il pagamento dell'indennità di posizione e della retribuzione di risultato. L'adeguamento di tale Fondo è infatti condizione quasi sempre necessaria per procedere all'assunzione di nuovi dirigenti e questo impedisce agli atenei di utilizzare a questo fine le risorse ordinarie del turnover, dal momento che sforerebbero il tetto di spesa previsto dal decreto legislativo n. 75, del 2017,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un aggiornamento – a invarianza di spesa – della citata nota del Ministero dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2023 eliminando i tetti numerici previsti per l'assunzione di dirigenti a valere sulle risorse dei piani straordinari o, in subordine, prevedendo un tetto diverso dalla situazione attuale, che potrebbe essere individuato, a titolo di esempio, nel 50 per cento in più delle dotazioni attuali, con un minimo di 2 dirigenti ulteriori.
9/2119-A/1. Sala.
La Camera,
premesso che:
già nel corso dello scorso anno, accogliendo il grido disperato di migliaia di lavoratori creati «precari» da scelte politiche del recente passato poco lungimiranti, questo Governo riuscì a garantire la copertura economica per il rinnovo dei contratti a termine per il personale ATA cosiddetto «organico aggiuntivo», contestualizzandoli nell'ottica dell'attuazione della progettazione relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli interventi, ricompresi nel programma «Agenda Sud» a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno per il contrasto alla dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali;
in un contesto così definito, caratterizzato da una intensa progettazione curricolare ed extracurricolare che interessa le Istituzioni scolastiche aderenti, a nessuno sfugge quanto sia assolutamente essenziale il ruolo del Personale ATA, il cui organico risulta ridimensionato per effetto delle misure di spending review dei Governi precedenti, nonostante la strategica importanza del servizio e del lavoro prestato;
il personale ATA è infatti addetto a una serie di compiti, sia di carattere burocratico che di carattere manutentivo, che garantiscono il buon funzionamento della Istituzione scolastica in ogni sua componente: dalla corretta gestione delle procedure di natura amministrativo-contabile, alla decorosa tenuta degli ambienti dedicati alle attività didattiche e ricreative, alla assistenza agli alunni, ivi compresi quelli con disabilità, alla prima accoglienza dell'utenza esterna che si relaziona con l'Istituzione scolastica;
garantire continuità al lavoro già svolto in questi mesi dal personale ATA aggiuntivo, andrebbe a confermare l'importanza che tanti uomini e donne ricoprono all'interno del nostro sistema scolastico. Importanza che il Governo ha già riconosciuto investendo ingenti risorse per assicurare una adeguata formazione e riconoscendo che il benessere di una intera comunità scolastica non può prescindere dal benessere del personale ATA e dalla sua regolare e adeguata presenza nelle Istituzioni scolastiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, stante la copertura finanziaria, di provvedere all'attivazione dei contratti per gli incarichi temporanei del personale ATA cosiddetto «organico aggiuntivo», al fine principale di garantire per l'anno in corso il corretto prosieguo delle attività legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad «Agenda Sud» e ad «Agenda Nord», che così tanto diventano importanti nell'affermazione della centralità della scuola come agenzia educativa e come luogo di aggregazione sociale e culturale anche al di fuori di un contesto prettamente scolastico e didattico.
9/2119-A/2. Cangiano, Amorese, Di Maggio, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la Riforma 1.7 «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti» prevista dalla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza destina risorse complessive pari a circa 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 aprile 2026 al fine di allineare l'Italia agli standard europei;
per supportare il raggiungimento di questo obiettivo il decreto-legge n. 19, del 2024 ha introdotto nella legge n. 338 del 2000 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» l'articolo 1-quater che contiene una serie di misure urbanistico/edilizie per agevolare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a nuove residenze universitarie, in particolare superando anche l'eventuale presenza di prescrizioni o limiti fissati dagli strumenti urbanistici comunali;
nell'ambito del presente provvedimento legislativo è stata approvata una proposta emendativa finalizzata ad agevolare ulteriormente la conversione di immobili in alloggi universitari chiarendo che i limiti e le prescrizioni che possono essere superati riguardano anche le eventuali normative regionali e statali «fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari»;
occorre garantire una interpretazione della nuova norma conforme all'obiettivo suddetto e tale per cui la previsione della salvezza della normativa in materia di requisiti igienico-sanitari implichi anche la salvezza di tutte le previsioni legislative di deroga a tali requisiti, come espressamente previste dalla legislazione vigente per alcune tipologie di immobili o per perseguire altri interessi come nel caso, a esempio, della riqualificazione energetica degli edifici,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di sua competenza per assicurare l'obiettivo della Riforma 1.7 del PNRR, garantendo una interpretazione della nuova norma orientata alla agevolazione della conversione di immobili esistenti in alloggi universitari.
9/2119-A/3. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
La Camera,
premesso che:
la Riforma 1.7 «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti» prevista dalla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza destina risorse complessive pari a circa 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 aprile 2026 al fine di allineare l'Italia agli standard europei;
per supportare il raggiungimento di questo obiettivo il decreto-legge n. 19, del 2024 ha introdotto nella legge n. 338 del 2000 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» l'articolo 1-quater che contiene una serie di misure urbanistico/edilizie per agevolare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a nuove residenze universitarie, in particolare superando anche l'eventuale presenza di prescrizioni o limiti fissati dagli strumenti urbanistici comunali;
nell'ambito del presente provvedimento legislativo è stata approvata una proposta emendativa finalizzata ad agevolare ulteriormente la conversione di immobili in alloggi universitari chiarendo che i limiti e le prescrizioni che possono essere superati riguardano anche le eventuali normative regionali e statali «fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari»,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa di sua competenza per assicurare l'obiettivo della Riforma 1.7 del PNRR.
9/2119-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
La Camera,
premesso che:
il diritto allo studio è un principio fondamentale che deve essere garantito a livello internazionale;
il rapporto «Yalla Study 2024» evidenzia gravi difficoltà per gli studenti provenienti da Paesi in conflitto (a esempio Siria, Libano) nell'ottenere visti per motivi di studio;
tra le problematiche principali si segnalano ritardi procedurali, criteri arbitrari e un'applicazione discrezionale delle normative, che penalizzano i richiedenti meritevoli;
la concessione dei visti è spesso negata per motivazioni generiche come il «rischio migratorio,» senza garantire adeguate procedure di trasparenza e garanzia;
la presenza di studenti internazionali favorisce lo scambio culturale e il miglioramento delle relazioni internazionali, oltre a rappresentare un'opportunità per le istituzioni accademiche italiane,
impegna il Governo:
a rendere più efficiente e trasparente il sistema di rilascio dei visti per motivi di studio, in particolare per studenti provenienti da Paesi in conflitto o in crisi, garantendo l'applicazione uniforme e non arbitraria delle normative, con procedure chiare e accessibili;
ad aumentare le risorse dedicate al supporto degli studenti internazionali, incluse borse di studio e programmi di orientamento.
9/2119-A/4. Quartapelle Procopio, Boldrini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di lavoro, al fine dichiarato di contrastare il lavoro sommerso;
al riguardo, è necessario ricordare come nel settore domestico, in cui la componente femminile tra i lavoratori è predominante, la percentuale di lavoro sommerso è altissima;
secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori domestici in nero in questo settore sono più di 2 milioni nel nostro Paese, mentre quelli regolari sono poco meno di 900 mila, con un tasso di rapporti di lavoro in nero di oltre il 51 per cento;
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – cosiddetto bonus mamme – non si applica alle lavoratrici del settore domestico, che risultano escluse da tale beneficio fiscale, con grave pregiudizio per questa categoria di lavoratrici;
per contrastare il dilagante fenomeno del lavoro sommerso in ambito domestico – specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e la conseguente esigenza sempre crescente di servizi domestici – sono necessarie misure universali e strutturali in tale settore, non più rinviabili,
impegna il Governo
al fine di favorire l'occupazione femminile, sostenere le famiglie e contribuire a contrastare il lavoro sommerso, ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte a estendere le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri anche ai rapporti di lavoro domestico, affinché anche le madri lavoratrici impiegate in tale settore possano beneficiare delle stesse tutele di cui usufruiscono tutte le altre donne lavoratrici dipendenti.
9/2119-A/5. Barzotti, Scotto.
La Camera
impegna il Governo
ad avviare un approfondimento sulla tematica relativa al lavoro domestico volto a valutare, nel rispetto dei limiti della finanza pubblica, la compatibilità delle misure previste a legislazione vigente con le specificità del lavoro domestico.
9/2119-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Scotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 introduce talune misure di contrasto al lavoro sommerso tra le quali anche la previsione che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l'INL, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità;
inoltre, il provvedimento all'esame rimette all'INL, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;
si prevede altresì l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026; si demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei settori – nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;
come più volte richiesto, sarebbe stato auspicabile un intervento, ormai non più procrastinabile, volto a contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, estendendo anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni già previste per altre tipologie di assunzioni;
il 21 giugno 2024 è stato pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2023 dal quale emerge che nel 2023 i lavoratori domestici contribuenti all'INPS sono stati 833.874, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6 per cento rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021 dovuti a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown e all'entrata in vigore della norma che ha regolamentato l'emersione di rapporti di lavoro irregolari (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Rilancio»);
la principale associazione di lavoro domestico in Italia, Assindatcolf, ha giudicato allarmanti i dati presentati all'INPS in quanto: «il continuo decremento del lavoro regolare, che nel 2023 è calato di altre 68 mila unità, certifica un indubbio aumento del “nero”»; in un Paese che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento, nonché fanalino di coda per nuovi nati, è impensabile che il lavoro domestico non venga ancora considerato una priorità dell'agenda politica,
impegna il Governo
a collocare il lavoro domestico e l'assistenza familiare tra le priorità dell'agenda politica del Paese, estendendo a questa tipologia di lavoro gli incentivi già previsti per la generalità degli altri settori e finalizzati a far emergere il lavoro sommerso, come a esempio le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
9/2119-A/6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
La Camera
impegna il Governo
ad avviare un approfondimento sulla tematica relativa al lavoro domestico volto a valutare, nel rispetto dei limiti della finanza pubblica, la compatibilità delle misure previste a legislazione vigente con le specificità del lavoro domestico.
9/2119-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento all'esame consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;
l'intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
l'intervento è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS, tuttavia l'intervento oltre al limite temporale prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;
nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame è stato evidenziato come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestano da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale che in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
l'intervento è insufficiente, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivo di tutti i settori che compongono la filiera;
in particolare, la CGIL ha sottolineato come «l'ammortizzatore sociale rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato, nonché accompagnato da politiche industriali mirate, investimenti specifici sulla filiera e sui distretti che favoriscano anche l'aggregazione di impresa, progetti di valorizzazione energetica e interventi di contrasto all'illegalità, al lavoro nero, al dumping contrattuale, ai fenomeni di sfruttamento e alla gravissima piaga della contraffazione a favore della buona e piena occupazione, a partire dalla salute e sicurezza sul lavoro»,
impegna il Governo
a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, ulteriori risorse che consentano di prorogare, almeno di un ulteriore anno, l'integrazione salariale indicata in premessa, estendere la platea dei lavoratori che lavorano nel settore della moda e che sono rimasti esclusi dal beneficio e ad attivare una politica industriale volta a favorire la buona e piena occupazione e a valorizzare l'intero settore.
9/2119-A/7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento all'esame consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;
l'intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
l'intervento è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS, tuttavia l'intervento oltre al limite temporale prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;
nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame è stato evidenziato come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestano da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale che in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy,
impegna il Governo
a valutare ogni utile iniziativa, nel rispetto dei limiti della finanza pubblica, volta a supportare il settore della moda.
9/2119-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento all'esame, reca disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;
la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal PNRR, di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;
la norma si riconduce dunque alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – Investimento 1.4. «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica»;
l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale e riguarda i giovani che lasciano precocemente gli studi prima di conseguire il diploma; per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;
il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;
non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono; la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, è infatti utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze; opportunità che così favoriscono il percorso educativo di bambini e ragazzi;
in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto nei contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato la possibilità di prendere in prestito libri, dall'altro un luogo di incontro e di socialità, dove studiare o partecipare a laboratori o attività;
il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, di conseguenza, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi, in questo senso, non è un caso che le aree più colpite da abbandono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,
impegna il Governo
ad adottare le più opportune iniziative finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti per le biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del nostro Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando dunque contestualmente il comparto editoria in crisi.
9/2119-A/8. Orrico, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, tra le altre disposizioni, misure in materia di integrazione salariale per i lavoratori di alcuni comparti produttivi;
in particolare, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa sottoscritta dal Movimento 5 Stelle in sede referente, il riconoscimento dell'integrazione e salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario – con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente – è stato esteso anche a tutti coloro i quali operano nel settore della pelletteria;
l'intervento previsto è limitato al solo anno 2024 e il limite di spesa riconosciuto pari a 64,6 milioni di euro appare insufficiente a garantire la tenuta delle numerose filiere produttive di tali comparti che stanno soffrendo particolarmente la crisi economica acuitesi nel tempo;
occorre ricordare come il sistema imprenditoriale del comparto moda, costituito da circa 60.000 imprese manifatturiere con oltre 600.000 addetti, rappresenti una delle eccellenze indiscusse del made in Italy, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo;
di fronte a un quadro così complesso e contrassegnato da forti incertezze, si registrano marcati rallentamenti produttivi, rispetto ai quali non si intravedono segnali di ripresa nel breve periodo,
impegna il Governo
considerato lo stato di profonda difficoltà in cui versa il settore della moda, ad adottare le necessarie iniziative, anche normative, volte a prorogare il riconoscimento dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori di cui in premessa, supportato da adeguate risorse finanziarie, al fine di collocare le prospettive di ripresa della domanda in un'ottica di medio termine.
9/2119-A/9. Aiello.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure volte ad estendere le disposizioni vigenti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
9/2119-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
dalla Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, di recente pubblicazione, emerge come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a evidenziare preoccupanti scostamenti rispetto al cronoprogramma condiviso con le istituzioni europee: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si è attestato sui 57,7 miliardi, il 30 per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;
non è la prima volta che la Corte dei conti lancia l'allarme sui ritardi fatti registrare nella spesa delle risorse a valere sul PNRR, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale, che la stessa Corte ha potuto riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali, avendo evidenziato a più riprese la necessità di un radicale miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea;
l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, consentirebbe di potenziare gli effetti benefici in termini di crescita economica delle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla vigilanza e al monitoraggio della spesa del suddetto Piano;
le risorse finanziarie del PNRR sono preziose e limitate e consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative volte a imprimere un deciso miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea di cui al PNRR, anche attraverso il sostegno all'iniziativa legislativa di cui all'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di superare le difficoltà nell'utilizzo dei fondi del NextGenerationEu, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale.
9/2119-A/10. Appendino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità possano essere destinati a residenze e alloggi universitari;
il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;
l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;
dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;
i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;
la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro;
nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari anche attraverso interventi di modifica in materia di housing universitario volte anche ad abolire il vincolo della percentuale dei progetti a non oltre il 30 per cento delle camere doppie e il 70 per cento delle camere singole di cui al decreto ministeriale 481 del 2024.
9/2119-A/11. Sarracino.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le iniziative più adeguate a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.
9/2119-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, al capo II, reca diffuse disposizioni in materia di sistema universitario;
nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», corrispondenti a circa il 5 per cento;
tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 di 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno, un calo significativo dell'importo nominale di 173 milioni che non si registrava dal 2014;
tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 243;
tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione dell'Ffo incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle università;
di conseguenza, come riportato da Il Sole 24 Ore, per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedranno diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978 mila euro ai 1,9 milioni di euro;
nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati e in un Paese in cui la spesa per l'Università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del Pil, rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del Ffo 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del PNRR, per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del Pil, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico durante il Governo Draghi;
inoltre, i dati mostrano come, a oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20 mila assegnisti di ricerca e 9 mila Rtda e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, a cui si aggiungono, nell'ultimo decennio, circa 15 mila ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;
tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta «fuga dei cervelli», nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il turnover, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;
a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel Cnr vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del turnover,
impegna il Governo:
ad adottare urgentemente i provvedimenti necessari affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;
a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;
a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;
ad avviare con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci dell'Ffo che, rispettoso dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.
9/2119-A/12. Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
da oltre dieci giorni, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è al centro di una protesta permanente. I ricercatori precari, circa 4.000 in tutta Italia, chiedono con urgenza la stabilizzazione dei contratti. L'iniziativa, iniziata come assemblea il 28 novembre 2024, si è trasformata in un'occupazione simbolica presso la sede centrale del CNR a Roma;
gran parte dei lavoratori della ricerca in mobilitazione sono attualmente impegnati nei progetti finanziati dai fondi europei del PNRR che scadranno nel 2026. Il rischio è che tecnici e ricercatori vengano espulsi una volta esauriti i contratti a termine e che l'Italia si ritrovi con nuove infrastrutture scientifiche senza il personale che le ha realizzate e fatte funzionare;
il blocco del turnover nel pubblico impiego previsto dalla legge di bilanci in discussione rende, inoltre, ancora più complessa la prospettiva occupazionale nella ricerca;
serve un piano strutturale per stabilizzare i ricercatori e garantire continuità a un sistema che altrimenti rischia di collassare,
impegna il Governo
a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, promuovere l'assunzione straordinaria di ricercatori e personale negli enti pubblici di ricerca, tra i quali il Cnr, anche al fine di tutelare la professionalità di coloro che hanno, inoltre, permesso la realizzazione del PNRR.
9/2119-A/13. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare ulteriormente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il fondo per il finanziamento ordinario delle università e di rafforzare il sistema della ricerca negli enti pubblici di ricerca, anche valorizzando le professionalità di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti nell'ambito del PNRR.
9/2119-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
l'abilitazione all'insegnamento è un passaggio fondamentale del percorso per diventare docenti. La sola laurea o il titolo di studio, infatti, non sono sufficienti per insegnare, occorre anche conseguire l'abilitazione tramite specifiche modalità che sono stabilite dal Ministero e che negli ultimi anni sono state modificate varie volte. In ogni caso, le modalità per entrare in possesso dell'abilitazione all'insegnamento sono differenti a seconda se si vuole diventare docenti nella scuola d'infanzia e primaria oppure nella scuola secondaria;
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio;
la relativa disciplina è contenuta negli articoli 3, 6 e 7 del decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale 81 del 25 marzo 2013;
la situazione si fa invece più complicata per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria. Per accedere alla professione di insegnante di scuola secondaria di primo o secondo grado è necessario seguire i seguenti passaggi: ottenere il titolo di studio richiesto per l'insegnamento; per la scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario possedere una laurea magistrale o un diploma AFAM di II livello. Per l'ITP, è richiesta una laurea triennale o un diploma AFAM di I livello; acquisire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un percorso formativo di 60 CFU (Crediti formativi universitari); superare il concorso per l'insegnamento, che è una fase selettiva per valutare le competenze e le capacità dei candidati; completare un anno di prova in servizio, durante il quale i nuovi docenti vengono sottoposti a una valutazione continua. Al termine di questo periodo, è previsto un test finale e una valutazione conclusiva per confermare la qualifica di insegnante di scuola secondaria;
sulla base di quanto previsto dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 36 del 30 aprile 2022), gli aspiranti docenti devono ottenere l'abilitazione mediante specifici percorsi universitari e accademici abilitanti, i quali richiedono una partecipazione obbligatoria e devono garantire un accumulo di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), culminando con una prova finale;
come stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, i costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti;
nonostante questo, per molti aspiranti docenti diventa difficile completare l'iter abilitante perché molti atenei, non attivano questi percorsi, a discapito di tanti potenziali partecipanti e a vantaggio delle università telematiche. Questo accade, a esempio, negli atenei sardi,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di competenza, affinché in ogni regione ci siano percorsi di abilitazione all'insegnamento per tutte le classi di concorso, in modo da garantire a tutti gli aspiranti docenti l'accesso ai nuovi percorsi abilitanti.
9/2119-A/14. Ghirra, Piccolotti, Mari, Zanella.
La Camera,
premesso che:
il 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, in riferimento al sistema scolastico, disegna una situazione decisamente poco rosea. Riguardo all'apprendimento dell'italiano, non raggiungono i traguardi essenziali: il 24,5 per cento degli alunni al termine delle primarie, il 39,9 per cento al termine delle medie, il 43,5 per cento al termine delle superiori (negli istituti professionali il dato sale vertiginosamente all'80 per cento). In matematica: il 31,8 per cento alle primarie, il 44 per cento alle medie e il 47,5 per cento alle superiori (il picco si registra ancora negli istituti professionali, con l'81 per cento);
il rapporto evidenzia un preoccupante deficit formativo, definito come la «fabbrica degli ignoranti». La mancanza di conoscenze di base contribuisce a rendere i cittadini più esposti a vulnerabilità sociali e culturali;
di fronte a questa realtà, ci si aspetterebbe dal Governo una scelta di campo: investire sulla scuola pubblica, in termini economici, in termini di risorse umane, in termini di tempo scuola. Invece questo Governo sceglie di tagliare: i fondi, il personale docente e gli anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
con la legge 8 agosto 2024, n. 121, è stato avviato in fretta e furia il percorso di studi della «filiera formativa tecnologico-professionale» della durata di quattro anni e non più cinque. La legge che istituisce percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado rischia di riportare indietro di alcuni decenni il nostro sistema di istruzione. Essa infatti, con la riduzione a quattro anni dei corsi degli istituti tecnici e professionali e con quanto la accompagna, introduce di fatto per i ragazzi e le ragazze una selezione precoce, inevitabilmente influenzata dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie di appartenenza;
alla legge n. 121 del 2024 si unisce la proposta di legge n. 1739, per la riorganizzazione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con la previsione della durata quadriennale dei corsi di studio. Essere contro o pro la riduzione a 4 anni della scuola secondaria superiore significa incrociare l'alternativa politica di sempre che interessa il senso complessivo dell'esperienza scolastica: da una parte la scuola funzionale al mercato del lavoro (non al «lavoro», ma all'«impresa») in una logica neoliberista e dall'altra la scuola per promuovere il pieno sviluppo della persona umana, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese,
impegna il Governo
anche alla luce di segnali come quello che arriva dal rapporto Censis, a rivedere l'attivazione dei percorsi quadriennali e a ripristinare il quinto anno nella filiera tecnico professionale, nonché ad astenersi dall'adottare o sostenere iniziative che siano volte a ridurre di un anno il percorso di tutti gli altri indirizzi scolastici di scuola secondaria di secondo grado.
9/2119-A/15. Piccolotti, Mari, Zanella.
La Camera,
premesso che:
il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al Pil. Inoltre la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo a oltre il 30 per cento di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari/di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per 20.000 ricercatori nelle università e per circa 10.000 ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;
oggi circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20 mila assegnisti di ricerca e 9 mila Rtda (ricercatori a tempo determinato di tipo A), che hanno un contratto subordinato triennale prorogabile per ulteriori due anni. Allo scadere del contratto i ricercatori di tipo A per rimanere in ambito universitario dovranno vincere un concorso come ricercatore di tipo B. Nei prossimi tre anni intorno al 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione. Anziché favorire nuovi concorsi, il Governo ha rallentato il turnover e creato incertezza sul reclutamento. Nel corso di un decennio, circa 15 mila ricercatori e ricercatrici italiane hanno trovato lavoro all'estero. Anziché favorire un «ritorno dei cervelli» e l'attrazione di personale qualificato dall'estero, le politiche del Governo rischiano di condurre a una maggior emigrazione. È necessario che le nuove regole e le risorse per il reclutamento consentano di rinnovare il personale docente di ruolo e ridurre le condizioni di precariato;
in questi mesi i ricercatori italiani sono in mobilitazione: gran parte dei lavoratori della ricerca in mobilitazione portano avanti i progetti finanziati dai fondi europei del PNRR che scadranno nel 2026. Il rischio è che tecnici e ricercatori vengano espulsi una volta esauriti i contratti a termine e che l'Italia si ritrovi con nuove infrastrutture scientifiche senza il personale che le ha realizzate e fatte funzionare;
da oltre dieci giorni, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) è al centro di una protesta permanente. I ricercatori precari, circa 4.000 in tutta Italia, chiedono con urgenza la stabilizzazione dei contratti. L'iniziativa, iniziata come assemblea il 28 novembre 2024, si è trasformata in un'occupazione simbolica presso la sede centrale del Cnr a Roma;
i ricercatori si appellano all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (legge Madia), prorogato fino al 2026, che consente la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca. L'urgenza è massima per salvaguardare contratti che rischiano di non essere rinnovati, in particolare quelli legati ai fondi del PNRR, in scadenza tra il 2025 e il 2026;
serve un piano strutturale per stabilizzare i ricercatori e garantire continuità a un sistema che altrimenti rischia di collassare, mandando a casa migliaia di professionisti. Non investire nella ricerca significa condannare il Paese a un vuoto drammatico, sia umano che prospettico,
impegna il Governo:
a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
a incrementare il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca per l'assunzione di ricercatori e tecnologi;
ad attribuire al Cnr un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di coprire i costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
9/2119-A/16. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Piccolotti, Mari, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
resta aperta la vicenda della proroga degli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis (organico PNRR) attivati dalle istituzioni scolastiche statali di primo e secondo grado;
l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è incrementato di 13,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche;
il comma 4-bis, dell'articolo 21, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR fossero autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023;
è necessario assicurare la continuità del lavoro al personale ATA assunto per il supporto e la realizzazione degli obiettivi del PNRR e Agenda Sud. I contratti, di questo personale, sono scaduti il 15 giugno 2024 per i Collaboratori Scolastici e il 31 dicembre 2023 per gli Assistenti amministrativi e tecnici; scadenza che non è coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026. Le scuole per l'attuazione di tutte le misure previste hanno necessità di avere organico aggiuntivo e stabile per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
si tratta di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e che per l'attuazione dei programmi PNRR sono ancora necessari, perché appare evidente che i programmi con le scadenze dettate dal PNRR non possono e non devono vedere interruzioni,
impegna il Governo
a prevedere, in un successivo provvedimento, la proroga almeno a tutto il 2026 dei contratti a tempo determinato riguardanti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario impegnato nelle istituzioni scolastiche statali di primo e secondo grado, negli interventi attuativi del PNRR, individuando le necessarie risorse.
9/2119-A/17. Zaratti, Mari, Piccolotti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 reca misure di contrasto al lavoro sommerso;
al comma 4 dell'articolo 1, si prevede che l'Inps pubblichi sul proprio sito l'avviso pubblico sulle condizioni e modalità per l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
al comma 7, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentiti l'INPS e l'INL sono approvati gli ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva) per i primi due settori economici individuati tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva,
impegna il Governo
sia per quanto attiene la definizione dei criteri di premialità per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui al comma 4 dell'articolo 1, sia per l'approvazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame a emanare i citati atti previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore.
9/2119-A/18. Mari, Piccolotti, Zanella, Borrelli, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, reca misure di contrasto al lavoro sommerso;
la Rete del lavoro agricolo di qualità è una iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, questa è stata introdotta dalla legge n. 116, del 2014 e successivamente modificata dalla legge n. 199, del 2016, con la finalità di estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla rete, nonché estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla cabina di Regia della rete stessa;
la Rete del lavoro agricolo di qualità, è stata istituita presso l'INPS per selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
al 4 luglio 2024 le aziende agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità erano circa 6.300, ma le aziende agricole in Italia sono circa 1 milione e 130 mila, quindi risultano ancora poche e insufficienti le adesioni da parte delle aziende agricole;
appare necessario avviare ulteriori iniziative capaci di attrarre, anche attraverso incentivi premiali, le aziende agricole italiane e farle aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità come uno dei tasselli principali per contrastare il lavoro sommerso, a nero e lo sfruttamento, che ancora affligge in maniera evidente il lavoro agricolo,
impegna il Governo
ad assumere ulteriori iniziative, anche di carattere premiale, allo scopo di incentivare le adesioni da parte delle aziende agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche con il contributo delle organizzazioni sindacali di settore, e al contempo ad aumentare le verifiche delle aziende non aderenti con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e ai contratti di lavoro applicati ai lavoratori agricoli di aziende non aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
9/2119-A/19. Borrelli, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, reca misure di contrasto al lavoro sommerso;
la Rete del lavoro agricolo di qualità è una iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, questa è stata introdotta dalla legge n. 116, del 2014 e successivamente modificata dalla legge n. 199, del 2016, con la finalità di estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla rete, nonché estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla cabina di Regia della rete stessa;
la Rete del lavoro agricolo di qualità, è stata istituita presso l'INPS per selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
al 4 luglio 2024 le aziende agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità erano circa 6.300, ma le aziende agricole in Italia sono circa 1 milione e 130 mila, quindi risultano ancora poche e insufficienti le adesioni da parte delle aziende agricole;
appare necessario avviare ulteriori iniziative capaci di attrarre, anche attraverso incentivi premiali, le aziende agricole italiane e farle aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità come uno dei tasselli principali per contrastare il lavoro sommerso, a nero e lo sfruttamento, che ancora affligge in maniera evidente il lavoro agricolo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative allo scopo di incentivare le adesioni da parte delle aziende agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche con il contributo delle organizzazioni sindacali di settore.
9/2119-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, del provvedimento in oggetto, prevede una serie di disposizioni volte a introdurre nuove disposizioni in materia di contrasto del lavoro sommerso e di istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC);
in particolare, il comma 3, interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall'INAIL per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
inoltre, con i successivi commi 7 e 8, si dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, siano approvati gli ISAC per i primi due settori economici, così come le premialità da applicare, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti, nonché la graduale estensione di tali indici ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026;
in entrambi i suddetti ambiti normativi, per quanto di primaria rilevanza sotto il profilo sociale ed economico, il presente decreto-legge non prevede alcuna forma di coinvolgimento e confronto con le parti sociali e in particolar modo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
come già ampiamente dimostrato, anche nel recente passato, ogni volta che il legislatore, intervenendo su tali materie, non ha previsto forme strutturate di coinvolgimento delle parti sociali si sono prodotte norme contraddittorie o di scarsa efficacia,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte ad assicurare il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella fase di definizione e monitoraggio delle disposizioni di cui in premessa.
9/2119-A/20. Laus, Scotto, Guerra.
La Camera
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte ad assicurare il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella fase di definizione e monitoraggio delle disposizioni di cui in premessa.
9/2119-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Laus, Scotto, Guerra.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, del provvedimento in oggetto, dispone una prima e parziale misura di intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, per il solo 2024;
la difficoltà del nostro sistema economico è testimoniata dalla caduta della produzione industriale del 7,4 per cento negli ultimi 24 mesi, facendo registrare una variazione tendenziale negativa da 19 mesi consecutivi. Risultati che hanno inciso sulla riduzione della crescita stimata del Pil allo 0,5 per cento;
a fronte di tali andamenti sarebbe necessaria una strategia di politica industriale che, anche alla luce della recente legge di bilancio, non sembra al centro dell'azione del Governo;
al contrario, andrebbero messi in campo tutta una serie di strumenti, anche di nuova concezione, finalizzati a supportare, con adeguate risorse finanziarie, i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché per favorire ed estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica a livello nazionale e territoriale, al tempo stesso assicurando la salvaguardia dei livelli occupazionali e il patrimonio di competenze professionali,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile, già in occasione dell'esame della legge di bilancio, volta a sostenere, con adeguate risorse finanziarie, i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché per favorire ed estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica a livello nazionale e territoriale, nonché assicurando la salvaguardia dei livelli occupazionali e il patrimonio di competenze professionali.
9/2119-A/21. Guerra, Scotto.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile volta a sostenere con adeguate risorse finanziarie, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché per favorire ed estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica a livello nazionale e territoriale, nonché assicurando la salvaguardia dei livelli occupazionali e il patrimonio di competenze professionali.
9/2119-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Guerra, Scotto.
La Camera,
premesso che:
il settore moda rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del Paese con circa 9 miliardi di euro di fatturato annuo, rivolto soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;
dopo gli anni della pandemia il settore ha saputo reagire, ma l'incerto e conflittuale contesto internazionale ha prodotto pesanti ricadute sui fatturati delle imprese del comparto;
le associazioni di categoria hanno segnalato da mesi queste criticità, che riguardano, in particolare, la pelletteria, ma anche il calzaturiero e il tessile, evidenziando come la moda non abbia potuto usufruire di misure a sostegno o contributi specifici come quelli messi in campo per altri settori in crisi;
particolarmente colpito è il settore della moda in Toscana che impiega infatti circa 130 mila persone: la maggior parte nei segmenti produttivi (tessile, abbigliamento, conceria, calzature, pelletteria, accessori, gioielleria), compresa la produzione di macchinari, un 10 per cento nel terziario (commercio all'ingrosso e intermediazione);
la crisi riguarda prodotti progettati e commissionati dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzati da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);
sono quindi direttamente coinvolte migliaia di imprese e decine e in particolar modo nei distretti di Firenze e Scandicci e Monte Amiata per la produzione, nel distretto di Santa Croce sull'Arno (Pisa) per la conceria;
i numeri sull'aumento della cassa integrazione nel primo semestre 2024 sono spaventosi: 135.000 ore per il settore tessile (sui 63.000 totali del 2023); 400.000 ore per i settori pelli, cuoio, calzatura (sui 63.000 totali del 2023); 52.000 ore dei settori vestiario-abbigliamento (sui 33.000 in media del 2023);
a oggi, per contrastare questa crisi, sono state soltanto varate, nel provvedimento in esame, tre settimane di cassa integrazione in deroga (attivate a dicembre 2024) per i dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della concia;
nella riunione svolta lo scorso mese di novembre presso la regione Toscana è emersa la necessità – condivisa dagli enti territoriali, dalle associazioni di categoria, dai sindacati e tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione con apposite proposte emendative – di integrare le norme presenti nel provvedimento in esame con:
1) l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori per l'anno 2025;
2) l'inserimento tra i beneficiari della cassa integrazione anche tutti i comparti della filiera,
impegna il Governo
a introdurre nel primo provvedimento utile le opportune disposizioni in favore del comparto moda, finalizzate a riconoscere la cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025, nonché ampliare la platea dei lavoratori cui riconoscere l'estensione della cassa integrazione straordinaria anche per i lavoratori delle imprese facenti parte degli altri Codici Ateco strettamente correlati con i settori già indicati, così come segnalato dalla XI Commissione della Conferenza delle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9/2119-A/22. Bonafè, Scotto, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità possano essere destinati a residenze e alloggi universitari;
il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;
l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;
dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;
i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;
la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari reperendo – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive volte a incrementare il Fondo di cofinanziamento per gli alloggi universitari e contribuire alla realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire il diritto allo studio e realizzare un investimento strategico per il futuro del Paese.
9/2119-A/23. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le iniziative di competenza a sostegno degli studenti fuori sede, al fine di garantire il diritto allo studio, volte a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari, anche mediante la realizzazione di nuovi posti letto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/2119-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere e usufruire di una unità aggiuntiva di personale ATA e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;
sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112, del 2023;
la legge n. 191, del 17 dicembre 2023, ha previsto la possibilità di prorogare i contratti degli assistenti assunti (tecnici e amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 giugno 2024 e con risorse a carico dello Stato;
da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo, inoltre, al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,
impegna il Governo
considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/2119-A/24. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto, Grippo, Carmina.
La Camera,
premesso che:
il capo III del provvedimento in esame si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di istruzione;
l'articolo 11, interviene sulla Fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti con l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024;
tale intervento risulta insufficiente a tutelare e dare maggiori garanzie agli studenti e alle famiglie;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti;
a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati ISTAT più recenti emerge che oggi, complice anche il post pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa,
impegna il Governo
a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.
9/2119-A/25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa per estendere la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al diritto allo studio.
9/2119-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del made in Italy, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente;
la disposizione, inoltre, prevede che l'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy avvenga nei limiti non più solo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma anche dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente;
come è possibile evincere dalle proposte emendative depositate, il gruppo Partito Democratico, al momento dell'approvazione della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», si era espresso contrario, ritenendolo un intervento non adeguato a sostenere e incoraggiare lo sviluppo e il sostegno di un settore importante e qualificato quale quello legato alle produzioni del made in Italy;
in alternativa alla creazione di un ulteriore percorso liceale dedicato al made in Italy, sarebbe stato, come dal gruppo Partito Democratico proposto, più opportuno rilanciare l'istruzione tecnica, valorizzando percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione Relazioni Internazionale per il marketing e, al fine di incrementare e sostenere ulteriormente la valorizzazione del made in Italy, prevedendo altresì un istituto tecnico industriale per il made in Italy a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il made in Italy;
l'abrogazione di un percorso formativo già avviato – quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del Liceo delle scienze umane – determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal Liceo economico sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;
alle perplessità sul merito si uniscono quelle relative all'avvio del percorso scolastico promosso, anche nel provvedimento in esame, nell'invarianza di personale,
impegna il Governo
a tutelare i livelli occupazionali del personale docente presso i Licei economico e sociali che, con l'istituzione già del Liceo del made in Italy e la previsione dell'invarianza di personale, rischia di pregiudicare la propria formazione professionale.
9/2119-A/26. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire nelle azioni volte a tutelare l'autonomia, anche organizzativa, del liceo economico sociale mantenendone inalterati gli organici.
9/2119-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in via di Conversione prevede «Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR», che certamente richiede un potenziamento della Pubblica Amministrazione per raggiungere gli obiettivi previsti;
la carenza di personale nel sistema della Pubblica Amministrazione è estremamente grave, come evidenziato dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026);
la necessità di assumere in tempi rapidi nuovo personale è evidenziata anche dalle stime dei sindacati più rappresentativi, secondo le quali entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e durante il Forum PA del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;
il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» all'articolo 1 comma 4 lettera b-bis) dispone che le amministrazioni centrali e le agenzie possano stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie;
nel medesimo decreto, però, è stato introdotto un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, che non può superare il 20 per cento dei posti banditi, che appare irragionevole, dato che blocca l'ingresso di personale assolutamente necessario per la Pubblica Amministrazione;
per questo il gruppo del PD ha presentato una proposta di legge (A.C. 1710) per superare gli effetti della norma sopra ricordata e introdurre il principio dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei, compatibilmente con le carenze di organico formalmente rappresentate nei PIAO dalle amministrazioni interessate;
l'utilizzo delle graduatorie in essere, e la loro eventuale proroga quando necessario, sono complementari con la necessità di bandire nuovi concorsi sia per i tempi che sono per la concreta realizzazione delle pratiche concorsuali, sia per affrontare rapidamente la citata carenza della Pubblica Amministrazione e permettere a risorse preparate e già pronte di prendere immediatamente servizio e rendere più efficace la Pubblica Amministrazione per cittadine e cittadini;
quanto sopra esposta diviene ancora più rilevante dopo la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 26 novembre 2024, con la quale sono state bloccate le procedure concorsuali dei Ministeri dell'agricoltura e della difesa, avviate nonostante fossero ancora valide le graduatorie di concorsi precedentemente effettuati;
le incomprensibili scelte del Governo contro lo scorrimento delle graduatorie, l'eventuale proroga e il mancato rispetto della vigenza delle graduatorie stesse prima di bandire nuovi concorsi, stanno generando un duplice effetto negativo, penalizzando fortemente sia chi è già idoneo in graduatorie vigenti e sia chi sia interessato a partecipare ai nuovi concorsi, impedendo, di fatto, l'accesso immediato di nuove risorse necessarie a garantire che l'attività di tutta la Pubblica Amministrazione possa rispondere alle esigenze dei cittadini e della collettività,
impegna il Governo
a intervenire nel primo provvedimento utile per garantire il superamento di ogni ostacolo normativo che impedisce il rinnovamento e rafforzamento della Pubblica Amministrazione, sia attraverso lo strumento dello scorrimento delle graduatorie sia attraverso una nuova stagione di concorsi.
9/2119-A/27. Casu, Morfino, Grippo, Carotenuto, Caso, De Luca, Cafiero De Raho, Borrelli, Scotto, Provenzano.
La Camera,
premesso che:
il capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sistema universitario;
con il termine umanizzazione delle cure s'intende un processo che colloca il malato, tutti i suoi bisogni fisici, relazionali e psicologici, al centro della cura e terapia;
l'avanzamento scientifico e tecnologico e la rapida evoluzione degli studi e delle tecniche di cura, sono fondamentali perché consentono di trattare e curare patologie che una volta erano considerate mortali o incurabili;
questa evoluzione non deve mai far dimenticare quanto sia importante la sfera degli aspetti psicologici e relazionali legati alle cure e all'assistenza, e il malato non deve essere considerato come semplice portatore di patologia che necessità della terapia, ma come una persona con tutto ciò che questo comporta;
è noto che il ricovero ospedaliero è vissuto come un vero e proprio evento traumatico, a livello fisico così come a livello psicologico per via di tutta una serie di disagi che vanno ad aggiungersi alla patologia o sofferenza;
è di tutta evidenza che il personale ospedaliero e sanitario deve essere formato anche al tema della umanizzazione delle cure, come già previsto dal Patto per la salute del 2014-2016, laddove le regioni e province si impegnavano ad attuare degli interventi mirati, appunto, alla formazione sull'umanizzazione dell'assistenza, essendo indispensabile una sempre migliore preparazione e formazione degli operatori sanitari a stretto contatto con il paziente;
quanto previsto dal Patto 2014-2016, però, non sembra aver avuto grande impatto a livello generale e richiede, quindi, un nuovo, forte impegno su un tema che riguarda tutti, al di là di ogni appartenenza politica,
impegna il Governo
ad attuare, per quanto di sua competenza, e in collaborazione con università e regioni, tutte le misure necessarie per contribuire alla istituzione di corsi di formazione per il personale sanitario e ospedaliero che prevedano come tema centrale l'umanizzazione della cura.
9/2119-A/28. Girelli.
La Camera,
premesso che:
al 15 ottobre 2024, rispetto alla previsione dei progetti PNRR di realizzare 60.000 posti letto per studenti, le domande pervenute al bando indetto dal Ministero dell'università e della ricerca sono state 134 di cui 96 ammissibili;
a tutt'oggi mancano all'appello circa 59.000 posti letto e qualora non si accelerasse la scadenza del 30 giugno 2026 rischia di essere un clamoroso fallimento per il Paese circa la mancata realizzazione del piano residenze per gli studenti;
in questo modo il miliardo e duecento milioni di euro dei fondi PNRR, destinati all'housing universitario, rischiano di ritornare in Europa;
per raggiungere il target, il Governo mediante apposita norma ha assegnato al Demanio il compito di progettare e realizzare alloggi universitari, non solo su edifici pubblici ma anche su beni confiscati;
la principale criticità rispetto alle proposte presentate, è il vincolo del 70 per cento di camere singole;
il Ministero sta negoziando con Bruxelles per rimuovere il vincolo che impone il 70 per cento di stanze singole;
occorrono una serie di modifiche che sono necessarie al raggiungimento dell'obiettivo,
impegna il Governo
a intervenire al più presto, nell'ambito dei primi provvedimenti utili, per affrontare i nodi che non agevolano la partecipazione degli enti pubblici ai bandi nonché per superare il grave stallo riportato in premessa circa le scarsissime offerte pervenute a seguito dell'apposito bando decreto ministeriale n. 481 del 2024 a partire dal vincolo del 70 per cento di camere singole, con l'obiettivo di rispettare il target previsto dal PNRR informando trimestralmente le Camere sull'avanzamento.
9/2119-A/29. Fornaro, Sarracino.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza al fine di favorire la partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi in materia di housing universitario.
9/2119-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in discussione prevede disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e specificatamente, all'articolo 4, introduce disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR;
nell'ambito degli obiettivi PNRR, uno degli obiettivi fondamentali che il sistema universitario deve raggiungere è costituito dalla riduzione del precariato, da un lato, e dalla garanzia che il sistema di reclutamento universitario sia calibrato in modo da assicurare che possano essere portati a conclusione e auspicabilmente stabilizzati nel tempo le nuove progettualità di ricerca concordate;
per i ricercatori universitari italiani, a oggi, vige ancora la riforma del 2010, firmata dall'allora ministra Gelmini, che aveva aggravato le condizioni del precariato della ricerca e reso più difficoltoso l'accesso a posizioni di ruolo all'interno dell'università, eliminando la figura del ricercatore a tempo indeterminato sostituito da due figure di ricerca a tempo determinato note come «tipo a», RTD-a, e «tipo b», RTD-b, una delle quali in presenza di specifiche condizioni apre la porta alla stabilizzazione. A completare questo quadro concorre la tipologia contrattuale dell'assegno di ricerca, non riconosciuto come forma contrattuale propriamente lavorativa, nonostante preveda il pagamento dei contributi previdenziali, ma ampiamente utilizzato nel mondo accademico;
la legge Gelmini è stata ripetutamente prorogata, anche se l'ultima proroga scadrà il prossimo 31 dicembre e non è stata a oggi rinnovata. Sono tanti i precari della ricerca assunti negli ultimi anni dagli atenei su specifici progetti finanziati nell'ambito del PNRR che non avranno sbocchi poiché i fondi non verranno rinnovati: a oggi si contano circa ventimila assegnisti di ricerca e novemila RTD-a, per molti dei quali i contratti sono in scadenza e non potranno essere confermati;
infatti, non vi è intenzione di dare continuità alla stagione di finanziamenti straordinari e la legge di bilancio 2025 conferma i pesanti tagli al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), destinato agli atenei per le spese di personale e di funzionamento. Il taglio nominale del FFO per il 2024 si attesta sulla somma di 173 milioni di euro. A questi tagli si aggiunge il blocco del piano straordinario di reclutamento, con una riduzione di circa il 25 per cento del turnover, e il dovuto adeguamento all'inflazione degli stipendi dei dipendenti a cui gli atenei pubblici dovranno far fronte esaurendo gran parte delle risorse annuali ordinarie a loro disposizione;
infine, il disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca», attualmente in discussione al Senato, introduce complessivamente sei figure di soggetti che a vario titolo saranno parte del sistema accademico, pur non prevedendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, il limite di dodici anni di precariato posto dalla legge n. 240 del 2010 viene aggirato da una lunga sequela di posizioni temporanee che, peraltro, non danno alcun diritto all'assunzione,
impegna il Governo
a intervenire con specifiche misure affinché sia garantito un futuro lavorativo agli attuali assegnisti di ricerca che non godranno di coperture finanziarie per posizioni di ricercatore, agli oltre ventimila ricercatori e novemila RTD-a in scadenza che, a partire dal 2025, non saranno coperti da una forma contrattuale idonea.
9/2119-A/30. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di intervento di integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;
la filiera della moda italiana, conosciuta a livello globale per la sua qualità e maestria, è composta principalmente da micro e piccole imprese terziste specializzate, che operano in distretti produttivi altamente integrati;
queste imprese, pur essendo eccellenze nel loro campo, hanno scelto una strategia di specializzazione funzionale piuttosto che di integrazione verticale, il che le rende estremamente dipendenti dai marchi con cui collaborano;
il settore sta attualmente vivendo una significativa contrazione, specialmente nel segmento del lusso, come sottolineato da diverse fonti specializzate del settore, le quali riportano una crescente richiesta di interventi di cassa integrazione, nonché un aumento di chiusure e fallimenti aziendali;
la situazione attuale – aggravata da un ciclo di produzione che impone alle aziende di sostenere costi finanche a 6 mesi prima degli incassi – rischia di minare seriamente la stabilità occupazionale ed economica di un settore chiave per l'economia nazionale pertanto, richiede un urgente intervento di sostegno,
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative a supporto della filiera della moda italiana, e in particolare le micro e piccole imprese terziste, in questo momento di flessione del mercato;
a sostenere l'introduzione di un piano di sostegno economico specifico che possa alleviare il peso dei costi anticipati e migliorare la liquidità delle imprese del comparto, nonché la programmazione di iniziative strategiche a lungo termine per rafforzare la resilienza del settore, favorendo una maggiore integrazione verticale e riducendo la dipendenza da marchi esterni.
9/2119-A/31. Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di intervento di integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;
la filiera della moda italiana, conosciuta a livello globale per la sua qualità e maestria, è composta principalmente da micro e piccole imprese terziste specializzate, che operano in distretti produttivi altamente integrati;
queste imprese, pur essendo eccellenze nel loro campo, hanno scelto una strategia di specializzazione funzionale piuttosto che di integrazione verticale, il che le rende estremamente dipendenti dai marchi con cui collaborano;
il settore sta attualmente vivendo una significativa contrazione, specialmente nel segmento del lusso, come sottolineato da diverse fonti specializzate del settore, le quali riportano una crescente richiesta di interventi di cassa integrazione, nonché un aumento di chiusure e fallimenti aziendali;
la situazione attuale – aggravata da un ciclo di produzione che impone alle aziende di sostenere costi finanche a 6 mesi prima degli incassi – rischia di minare seriamente la stabilità occupazionale ed economica di un settore chiave per l'economia nazionale pertanto, richiede un urgente intervento di sostegno,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, nel limite delle risorse disponibili, iniziative a supporto della filiera della moda italiana, e in particolare le micro e piccole imprese terziste, in questo momento di flessione del mercato.
9/2119-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
in particolare, il Capo II reca disposizioni in materia di sistema universitario, con specifico riferimento alla necessità di garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2023-2025, nonché il regolare e corretto funzionamento del CUN nelle more della revisione della rispettiva disciplina normativa di riferimento. Infine, si prevedono misure specifiche per consentire l'accelerazione degli interventi in materia di alloggi e residenze universitarie;
l'obiettivo degli interventi previsti dal PNRR è, anzitutto, quello di innalzare il potenziale di crescita del sistema economico, favorendo la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e la CRUI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per promuovere la pratica sportiva tra gli studenti e accrescerne il valore nel contesto socio-economico. Tra gli obiettivi del Protocollo il sostegno agli atenei nell'attuazione dei programmi sportivi, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione;
la promozione della salute, attraverso le attività fisiche e sportive, deve passare anche dal mondo universitario e dalle sue istituzioni, mediante progetti che favoriscono il benessere degli studenti e non solo, tramite attività motorie e sportive;
lo sport è parte fondamentale nella vita dei giovani, soprattutto per gli studenti universitari che passano molte ore seduti durante le lezioni o nei momenti di studio. È di grande importanza ritagliarsi del tempo da dedicare all'attività motoria per il proprio benessere psicofisico. È infatti dimostrato che chi si allena o chi fa abbastanza movimento acquisisce migliori doti di concentrazione riuscendo ad affrontare, in maniera più sana, momenti di particolare stress, come lo svolgimento di un esame o l'elaborazione della tesi;
la stessa legge 28 giugno 1977, n. 394 in materia di potenziamento dell'attività sportiva universitaria a previsto che presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria sia istituito un Comitato di Ateneo per lo sport universitario che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività;
sport e studio sono entrambi parti fondamentali della vita di uno studente universitario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse destinate a potenziare l'attività sportiva universitaria e finanziare i relativi impianti nonché per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime, attraverso il rifinanziamento del Cap. 1709/PG1-Tabella 11 del Ministero dell'università e della ricerca.
9/2119-A/32. Varchi, Caretta, Ciaburro, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
in particolare, il Capo II reca disposizioni in materia di sistema universitario, con specifico riferimento alla necessità di garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2023-2025, nonché il regolare e corretto funzionamento del CUN nelle more della revisione della rispettiva disciplina normativa di riferimento. Infine, si prevedono misure specifiche per consentire l'accelerazione degli interventi in materia di alloggi e residenze universitarie;
l'obiettivo degli interventi previsti dal PNRR è, anzitutto, quello di innalzare il potenziale di crescita del sistema economico, favorendo la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e la CRUI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per promuovere la pratica sportiva tra gli studenti e accrescerne il valore nel contesto socio-economico. Tra gli obiettivi del Protocollo il sostegno agli atenei nell'attuazione dei programmi sportivi, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione;
la promozione della salute, attraverso le attività fisiche e sportive, deve passare anche dal mondo universitario e dalle sue istituzioni, mediante progetti che favoriscono il benessere degli studenti e non solo, tramite attività motorie e sportive;
lo sport è parte fondamentale nella vita dei giovani, soprattutto per gli studenti universitari che passano molte ore seduti durante le lezioni o nei momenti di studio. È di grande importanza ritagliarsi del tempo da dedicare all'attività motoria per il proprio benessere psicofisico. È infatti dimostrato che chi si allena o chi fa abbastanza movimento acquisisce migliori doti di concentrazione riuscendo ad affrontare, in maniera più sana, momenti di particolare stress, come lo svolgimento di un esame o l'elaborazione della tesi;
la stessa legge 28 giugno 1977, n. 394 in materia di potenziamento dell'attività sportiva universitaria a previsto che presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria sia istituito un Comitato di Ateneo per lo sport universitario che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività;
sport e studio sono entrambi parti fondamentali della vita di uno studente universitario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse destinate a potenziare l'attività sportiva universitaria e a finanziare i relativi impianti nonché per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime.
9/2119-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Caretta, Ciaburro, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, del provvedimento in oggetto, dispone una prima misura di interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori del settore moda, strategico per l'economia nazionale, per l'anno 2024;
nei primi sei mesi del corrente anno, infatti, le imprese della moda hanno registrato un calo del 5,3 per cento delle esportazioni, pari a una perdita di 1,8 miliardi di valore che vedranno il fatturato globale nel 2024 subire una flessione del 3,5 per cento;
tra gennaio e giugno 2024, le aziende hanno visto la contrazione di 9,7 milioni di euro al giorno dei ricavi da vendite all'estero e anche il settore calzaturiero, uno dei pilastri dell'artigianalità del settore moda, sta vivendo un momento di grave crisi che, secondo le stime, non si risolverà nel breve termine;
il primo semestre segna infatti una flessione sia nel fatturato (-9,1 per cento) sia nell'export (sceso dell'8,5 per cento in valore e del 6,8 per cento in quantità nei primi 5 mesi) e risulta essere in forte calo anche l'indice Istat della produzione industriale (-19,5 per cento) con ripercussioni sulle capacità e volumi di acquisto delle famiglie italiane;
in considerazione delle previsioni per il 2025 che vedranno il settore moda ancora in sofferenza, è necessario e indifferibile un ulteriore supporto oltre a quello che l'attuale Esecutivo ha già messo a disposizione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la proroga della cassa integrazione in deroga anche per l'anno 2025.
9/2119-A/33. La Porta, Pietrella, Amorese, Michelotti, Fabrizio Rossi, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la transizione digitale ricopre un ruolo centrale e decisivo per il rilancio della competitività, produttività ed efficienza del Paese, tanto che il PNRR definisce la digitalizzazione una necessità prioritaria e, tra gli interventi previsti nella Missione 1, viene data priorità a quelli di supporto per l'acquisizione e il rinnovo delle competenze digitali;
gli ITS Academy costituiscono un canale formativo essenziale per la preparazione di tecnici qualificati in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, contribuendo alla realizzazione dei processi di trasformazione tecnologica delle imprese private e della Pubblica Amministrazione. I percorsi formativi offerti dagli ITS Academy sono rilevanti per diversi ambiti, quali il Cloud Computing, la gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e, più in generale, per il rafforzamento delle competenze digitali avanzate;
la centralità delle competenze digitali e tecniche emerge trasversalmente nelle componenti del PNRR che riguardano la trasformazione digitale, sia della Pubblica Amministrazione che del sistema produttivo, nonché il rafforzamento del sistema educativo per favorire il collegamento tra formazione e lavoro. In particolare, la Missione 1 e la Missione 4 del PNRR promuovono azioni sinergiche volte a potenziare la capacità del sistema educativo e formativo di rispondere alle sfide poste dalla transizione digitale e tecnologica, valorizzando il ruolo degli ITS Academy e incentivando la collaborazione con le amministrazioni pubbliche;
le indicazioni contenute nel PNRR e nel Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, cioè quelle di avvalersi del sistema ITS per lo sviluppo delle competenze digitali, Cloud Computing e Cyber Security, trovano un approdo nella legge n. 99 del 2022. Tale legge, all'articolo 2, comma 2, prevede, quale «priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale» e all'articolo 9 che il Ministero promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse;
alcuni enti locali si sono già mossi nella direzione di creare collaborazioni con i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale tramite accordi di collaborazione e protocolli di intesa, di cui si riportano in seguito alcuni esempi;
ai sensi delle menzionate disposizioni della legge n. 99 del 2022, in data 17 ottobre 2022 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Ministero dell'istruzione, regione Emilia-Romagna, regione Lombardia, regione Liguria, regione Puglia, regione Umbria, Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ACN, Confindustria, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Associazione Nazionale degli ITS e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine allo scopo di costituire una Rete di coordinamento degli Istituti tecnologici superiori per lo sviluppo della transizione digitale, specializzata nella formazione professionalizzante terziaria di competenze digitali in particolare in ambito Cloud Computing e Cyber Security;
il comune di Bologna ha approvato e sottoscritto un Protocollo di intesa con la città metropolitana di Bologna e i comuni dell'area metropolitana in materia di sicurezza informatica, al fine di dare risposta alle nuove esigenze della pubblica amministrazione in materia di sicurezza cibernetica, innalzando le difese di sicurezza informatica dedicate alla protezione delle loro infrastrutture digitali e dei servizi pubblici, e agendo di concerto nell'individuazione di forme innovative per il reclutamento e la formazione di nuovo personale tecnico esperto in Cyber Security, anche attraverso la collaborazione tra gli enti della PA e i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, il 30 marzo 2023 ha preso il via il corso in Cyber Security per le PA, promosso e realizzato da Fitstic, una delle sette Fondazioni ITS emiliano-romagnole. Si tratta di un corso che formerà diplomati «esperti nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA»;
iniziative come quella riportata del comune di Bologna rappresentano esempi virtuosi di come la cooperazione tra enti pubblici e soggetti della filiera formativa possa contribuire alla creazione di un ecosistema favorevole alla transizione digitale e tecnologica. Appare pertanto necessario prendere in considerazione le opportunità derivate da tale collaborazione e favorirne lo sviluppo,
impegna il Governo
a promuovere lo sviluppo di ulteriori sinergie tra i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da istituti tecnici, istituti professionali e ITS Academy, e gli enti della Pubblica Amministrazione, favorendo la stipulazione di accordi di collaborazione e strumenti di coordinamento ritenuti utili, anche al fine di migliorare il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro e a rispondere alle necessità di competenze tecniche e digitali specifiche richieste per affrontare non solo le sfide della transizione digitale, ma anche le esigenze tecniche di settori chiave per il rilancio e per l'innovazione della Pubblica Amministrazione.
9/2119-A/34. Pastorella.
La Camera,
premesso che:
la transizione digitale ricopre un ruolo centrale e decisivo per il rilancio della competitività, produttività ed efficienza del Paese, tanto che il PNRR definisce la digitalizzazione una necessità prioritaria e, tra gli interventi previsti nella Missione 1, viene data priorità a quelli di supporto per l'acquisizione e il rinnovo delle competenze digitali;
gli ITS Academy costituiscono un canale formativo essenziale per la preparazione di tecnici qualificati in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, contribuendo alla realizzazione dei processi di trasformazione tecnologica delle imprese private e della Pubblica Amministrazione. I percorsi formativi offerti dagli ITS Academy sono rilevanti per diversi ambiti, quali il Cloud Computing, la gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e, più in generale, per il rafforzamento delle competenze digitali avanzate;
la centralità delle competenze digitali e tecniche emerge trasversalmente nelle componenti del PNRR che riguardano la trasformazione digitale, sia della Pubblica Amministrazione che del sistema produttivo, nonché il rafforzamento del sistema educativo per favorire il collegamento tra formazione e lavoro. In particolare, la Missione 1 e la Missione 4 del PNRR promuovono azioni sinergiche volte a potenziare la capacità del sistema educativo e formativo di rispondere alle sfide poste dalla transizione digitale e tecnologica, valorizzando il ruolo degli ITS Academy e incentivando la collaborazione con le amministrazioni pubbliche;
le indicazioni contenute nel PNRR e nel Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, cioè quelle di avvalersi del sistema ITS per lo sviluppo delle competenze digitali, Cloud Computing e Cyber Security, trovano un approdo nella legge n. 99 del 2022. Tale legge, all'articolo 2, comma 2, prevede, quale «priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale» e all'articolo 9 che il Ministero promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse;
alcuni enti locali si sono già mossi nella direzione di creare collaborazioni con i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale tramite accordi di collaborazione e protocolli di intesa, di cui si riportano in seguito alcuni esempi;
ai sensi delle menzionate disposizioni della legge n. 99 del 2022, in data 17 ottobre 2022 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Ministero dell'istruzione, regione Emilia-Romagna, regione Lombardia, regione Liguria, regione Puglia, regione Umbria, Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ACN, Confindustria, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Associazione Nazionale degli ITS e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine allo scopo di costituire una Rete di coordinamento degli Istituti tecnologici superiori per lo sviluppo della transizione digitale, specializzata nella formazione professionalizzante terziaria di competenze digitali in particolare in ambito Cloud Computing e Cyber Security;
il comune di Bologna ha approvato e sottoscritto un Protocollo di intesa con la città metropolitana di Bologna e i comuni dell'area metropolitana in materia di sicurezza informatica, al fine di dare risposta alle nuove esigenze della pubblica amministrazione in materia di sicurezza cibernetica, innalzando le difese di sicurezza informatica dedicate alla protezione delle loro infrastrutture digitali e dei servizi pubblici, e agendo di concerto nell'individuazione di forme innovative per il reclutamento e la formazione di nuovo personale tecnico esperto in Cyber Security, anche attraverso la collaborazione tra gli enti della PA e i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, il 30 marzo 2023 ha preso il via il corso in Cyber Security per le PA, promosso e realizzato da Fitstic, una delle sette Fondazioni ITS emiliano-romagnole. Si tratta di un corso che formerà diplomati «esperti nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA»;
iniziative come quella riportata del comune di Bologna rappresentano esempi virtuosi di come la cooperazione tra enti pubblici e soggetti della filiera formativa possa contribuire alla creazione di un ecosistema favorevole alla transizione digitale e tecnologica. Appare pertanto necessario prendere in considerazione le opportunità derivate da tale collaborazione e favorirne lo sviluppo,
impegna il Governo
a proseguire lo sviluppo di sinergie tra i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da istituti tecnici, istituti professionali, licei, ITS Academy, ed enti della pubblica amministrazione.
9/2119-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno migratorio rappresenta una sfida di primaria importanza per il nostro Paese e l'Unione europea nel suo complesso, e necessità di essere gestito in modo organico e strutturale;
la creazione di corridoi legali di migrazione e di arrivo in Italia è una misura fondamentale per garantire un flusso migratorio ordinato e regolare, contribuendo al contrasto dell'immigrazione irregolare e all'integrazione di chi arriva nel nostro Paese, anche nell'ottica di agevolare le misure per il contrasto del lavoro sommerso introdotte all'articolo 1 del decreto-legge in esame;
l'economia italiana soffre di una forte discrepanza tra domanda e offerta di lavoro, in particolare per le figure tecniche e specializzate, essenziali per il buon funzionamento di numerosi settori produttivi strategici, e necessità pertanto di una programmazione adeguata dell'ingresso di manodopera specializzata, anche proveniente dall'estero;
in tal senso, gli ITS Academy rappresentano un tassello fondamentale nel sistema formativo italiano per rispondere all'esigenza di formare tecnici altamente qualificati e rispondere alle necessità del mercato del lavoro, e richiedono ulteriori strumenti di valorizzazione e promozione;
l'articolo 8 del decreto-legge in esame, peraltro, prevede un'autorizzazione di spesa del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore anche per finanziare percorsi formativi attivati all'estero, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione tra il sistema ITS Academy e la mobilità lavorativa internazionale;
l'attivazione di percorsi formativi specifici, anche all'estero, può favorire una migliore e legale integrazione dei lavoratori stranieri nel tessuto produttivo e sociale italiano, in linea con le esigenze del mercato del lavoro nazionale;
l'accesso a percorsi formativi qualificanti può consentire a chi arriva in Italia di sviluppare competenze adeguate, favorendo il loro contributo al sistema economico e sociale;
un sistema di formazione strutturato e finalizzato al match delle competenze dei lavoratori stranieri con le necessità dei settori produttivi italiani rappresenta una strategia utile tanto per l'inclusione dei migranti quanto per il rilancio dell'economia italiana,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché vengano sviluppati canali legali di migrazione verso l'Italia, in particolare in combinazione con l'attivazione di corsi di formazione negli ITS Academy – anche organizzati all'estero – per favorire, da un lato, il match delle competenze dei lavoratori stranieri con le esigenze dei settori produttivi italiani e, dall'altro, le misure introdotte a contrasto delle diverse forme di lavoro sommerso.
9/2119-A/35. D'Alessio, Pastorella.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di proseguire nell'attivazione di corsi di formazione negli ITS Academy – anche organizzati all'estero – per favorire il match delle competenze dei lavoratori stranieri con le esigenze dei settori produttivi italiani.
9/2119-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di università e istruzione per una migliore attuazione del PNRR, tra cui misure per il reclutamento del personale docente e a favore del personale scolastico;
a tal proposito, il decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto, all'articolo 14, comma 7, ha previsto, ai fini di garantire il raggiungimento del target finale previsto dal PNRR, un'anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, impegnandosi a reclutare ulteriori 70 mila docenti entro il 2026;
il decreto-legge n. 75 del 2023 ha stabilito che le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, siano prorogate fino al loro esaurimento, ma a partire dall'anno scolastico corrente queste graduatorie sono utilizzate solo in coda rispetto a quelle riferite alle procedure PNRR;
di fatti, i docenti risultati idonei dalle procedure ordinarie verrebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di assunzione in ruolo;
il PNRR non esclude che per raggiungere l'obiettivo delle 70.000 assunzioni si attinga a graduatorie pregresse; recentemente, il Tar del Lazio ha ritenuto valide le ragioni dei ricorrenti con riferimento al bando 2023, esigendo dall'Amministrazione dei chiarimenti motivati circa il mancato scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2020 banditi con i citati decreti nn. 498 e 499;
al fine di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, occorre in prima istanza dare un'effettiva serenità agli insegnanti stessi;
l'inaccessibilità dei corsi abilitanti, la totale assenza di trasparenza nei processi di reclutamento e, soprattutto, la mancata stabilizzazione dei precari della scuola costituiscono ostacoli alla creazione di un contesto che permetta la formazione di un adeguato metodo di valutazione e di veri strumenti di contrasto al disagio e ai comportamenti antisociali nelle scuole,
impegna il Governo
ad adottare con la massima urgenza una soluzione che garantisca, ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR, la stabilizzazione dei docenti precari e l'assunzione dei risultati idonei ai concorsi 2020 anche convocando, se necessario, un tavolo di confronto al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti.
9/2119-A/36. Grippo.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel processo di assunzione dei docenti precari e dei docenti risultati idonei ai concorsi 2020.
9/2119-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, dopo l'esame nelle Commissioni referenti, offre un importante misura di tutela del reddito per i lavoratori del settore della moda, interessato da una grave crisi congiunturale;
anche altri comparti stanno attraversando analoghe difficoltà e necessitano di misure di sostegno per l'occupazione e la continuità produttiva;
in particolare, per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico, appare necessaria una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater della legge n. 136 del 2023 in materia di cassa integrazione straordinaria, volta a chiarire che in tali casi sia riconosciuto l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dalla legge n. 28 del 2024;
l'obiettivo di tale proposta è quello di, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, supportare le aziende che operano interventi di reindustrializzazione e riqualificazione dei siti, permettendo a migliaia di unità di lavoratori di rientrare nel mondo produttivo industriale,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, già a partire dalla prossima legge di bilancio, le opportune misure volte a riconoscere l'esonero di cui in premessa.
9/2119-A/37. Scotto, Grippo, Carotenuto, Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, dopo l'esame nelle Commissioni referenti, offre un importante misura di tutela del reddito per i lavoratori del settore della moda, interessato da una grave crisi congiunturale;
anche altri comparti stanno attraversando analoghe difficoltà e necessitano di misure di sostegno per l'occupazione e la continuità produttiva;
in particolare, per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico, appare necessaria una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater della legge n. 136 del 2023 in materia di cassa integrazione straordinaria, volta a chiarire che in tali casi sia riconosciuto l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dalla legge n. 28 del 2024;
l'obiettivo di tale proposta è quello di, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, supportare le aziende che operano interventi di reindustrializzazione e riqualificazione dei siti, permettendo a migliaia di unità di lavoratori di rientrare nel mondo produttivo industriale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dalla prossima legge di bilancio, le misure volte a riconoscere l'esonero in premessa compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2119-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Scotto, Grippo, Carotenuto, Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (i cosiddetti rider) sono particolarmente esposti a rischi derivanti da condizioni meteorologiche avverse;
l'attuale quadro normativo non prevede specifiche esenzioni obbligatorie dall'attività né relative tutele economiche per questi lavoratori nei casi di eventi meteorologici estremi;
risulta necessario garantire forme di sostegno economico sia per i rider inquadrati come lavoratori dipendenti che per quelli autonomi;
considerato che:
le condizioni meteorologiche avverse, incluse le allerta meteo-idro rosse diramate dalla Protezione Civile e le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL, possono rendere pericoloso lo svolgimento dell'attività lavorativa;
in diversi settori la cui attività delle lavoratrici e dei lavoratori è esposta alle intemperie del meteo sono previsti la sospensione delle lavorazioni e relativi ammortizzatori sociali;
è fondamentale assicurare la sicurezza dei lavoratori e al contempo garantire loro un sostegno economico nei periodi di forzata inattività,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative urgenti volte a estendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi meteorologici avversi;
a istituire urgentemente presso l'INPS un Fondo dedicato al sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di rider, che preveda l'erogazione di un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse;
a definire, attraverso appositi provvedimenti, criteri oggettivi per l'individuazione delle condizioni meteorologiche avverse che determinano il diritto all'indennità, includendo specificamente:
le allerta meteo-idro rosse diramate dalla Protezione Civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico;
le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL;
a incentivare la contrattazione collettiva affinché il settore risulti normato nel suo complesso e il legislatore possa quindi identificare modalità stabili e pienamente efficaci di tutela dei lavoratori a prescindere dall'inquadramento come subordinati, collaboratori o autonomi.
9/2119-A/38. Gribaudo, Scotto, Fossi, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
il 31 dicembre 2023 è scaduta la normativa speciale in materia di applicazione degli ammortizzatori sociali per il personale delle aziende editoriali;
in particolare, il comma 108 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – nel prevedere che fino al 31 dicembre 2023 i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni fossero riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 – ha fatto salve le specificità dell'accesso agli ammortizzatori sociali e alla disoccupazione per il personale giornalistico per il quale trovano applicazione regole differenti rispetto al personale poligrafico/grafico;
in tal modo è stato consentito il mantenimento della distinzione dei contatori della CIGS per giornalisti e poligrafici;
l'adozione di un contatore unico penalizza le aziende che nel passato, in ragione delle differenti logiche e normative che distinguono il personale giornalistico e poligrafico e in presenza di contatori differenziati, hanno utilizzato la CIGS sulla base delle proprie esigenze;
sono diversi i casi di aziende che avendo terminato l'utilizzo della CIGS, a esempio, per il personale poligrafico non potranno accedere alla CIGS per i giornalisti (e viceversa);
ciò risulta ancora più critico in relazione al recente rifinanziamento del prepensionamento del personale poligrafico a opera della legge di bilancio 2024, che consente l'accesso allo strumento con regole agevolate anche nel 2024, nonché al prepensionamento dei giornalisti;
entrambi gli istituti possono essere utilizzati esclusivamente ricorrendo alla CIGS che, però, come detto rischia di essere preclusa dall'adozione del contatore unico,
impegna il Governo
a introdurre nel primo provvedimento utile una specifica norma finalizzata all'azzeramento del quinquennio mobile a favore delle aziende editoriali prevedendo che il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 si applichi a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 verranno computati per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
9/2119-A/39. Battilocchio, Nisini, Malagola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
il 31 dicembre 2023 è scaduta la normativa speciale in materia di applicazione degli ammortizzatori sociali per il personale delle aziende editoriali;
in particolare, il comma 108 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – nel prevedere che fino al 31 dicembre 2023 i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni fossero riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 – ha fatto salve le specificità dell'accesso agli ammortizzatori sociali e alla disoccupazione per il personale giornalistico per il quale trovano applicazione regole differenti rispetto al personale poligrafico/grafico;
in tal modo è stato consentito il mantenimento della distinzione dei contatori della CIGS per giornalisti e poligrafici;
l'adozione di un contatore unico penalizza le aziende che nel passato, in ragione delle differenti logiche e normative che distinguono il personale giornalistico e poligrafico e in presenza di contatori differenziati, hanno utilizzato la CIGS sulla base delle proprie esigenze;
sono diversi i casi di aziende che avendo terminato l'utilizzo della CIGS, a esempio, per il personale poligrafico non potranno accedere alla CIGS per i giornalisti (e viceversa);
ciò risulta ancora più critico in relazione al recente rifinanziamento del prepensionamento del personale poligrafico a opera della legge di bilancio 2024, che consente l'accesso allo strumento con regole agevolate anche nel 2024, nonché al prepensionamento dei giornalisti;
entrambi gli istituti possono essere utilizzati esclusivamente ricorrendo alla CIGS che, però, come detto rischia di essere preclusa dall'adozione del contatore unico,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre misure finalizzate all'azzeramento del quinquennio mobile a favore delle aziende editoriali prevedendo che il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 si applichi a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 verranno computati per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
9/2119-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Battilocchio, Nisini, Malagola.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda;
il citato articolo riconosce per il 2024, per massimo dieci settimane, in deroga ai limiti di durata della CIGS e CIGO, un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
l'intervento, per quanto valevole, potrebbe risultare insufficiente rispetto alla reale e concreta necessità di fronteggiare la crisi occupazionale del settore moda,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a 12 settimane la durata massima del trattamento di integrazione salariale per il comparto moda.
9/2119-A/40. Nisini, Malagola, Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante «disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
con riferimento alla normativa in materia tutela del lavoro, una delle questioni che ancora non ha trovato attuazione legislativa riguarda il caso delle dimissioni nel periodo del congedo obbligatorio per le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
a tal riguardo, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, INPS, in presenza del maturamento dei relativi requisiti contributivi ha sempre negato in tali casi la corresponsione della NASPI, in quanto non rientrasse nell'ambito degli articoli 54 e 55 del Testo unico maternità;
le dimissioni volontarie per maternità o paternità, ai fini della corresponsione della NASPI, possono essere rassegnate solo dall'inizio della maternità e sino a 3 mesi dopo il parto, secondo le modalità espressamente previste dalla legge in materia, ovvero attraverso la «convalida» da parte dell'UTL;
se sono presentate oltre i tre mesi, quindi, non si può accedere alla NASPI, con grave pregiudizio di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che magari scelgono di dimettersi dal lavoro per seguire la crescita dei figli;
è bene ricordare che per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici se si presentano le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, in cui vige il divieto di licenziamento, si mantiene il diritto alla NASPI e l'accesso alla disoccupazione è garantito anche se le dimissioni volontarie della lavoratrice o del lavoratore avvengono entro il primo anno di età del bambino, purché ricorrano i requisiti contributivi,
impegna il Governo
a sanare la grave discriminazione esposta in premessa e, attraverso un futuro intervento normativo, prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51, si applichino anche alle lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e che i medesimi usufruiscano della disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
9/2119-A/41. Soumahoro.
La Camera
impegna il Governo
ad avviare un approfondimento sulla tematica relativa al lavoro domestico volto a valutare, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, la compatibilità delle misure previste a legislazione vigente con le specificità del settore.
9/2119-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, reca importanti norme in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico;
tale disposizione, in particolare, reca deroghe transitorie ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico, ovvero quelle che svolgono la loro attività all'interno della Zona Economica Speciale;
rientrano nella disciplina derogatoria i trattamenti di CIGS concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES;
tali deroghe hanno reso più agevole l'accesso a questa misura di sostegno al lavoro, rivelandosi di particolare importanza per tutelare il reddito dei lavoratori e favorire il mantenimento del rapporto di lavoro,
impegna il Governo
a stanziare, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio 2025, adeguate risorse per garantire che per i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 non sia dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/2119-A/42. Cerreto, Cangiano, Schifone, Schiano di Visconti, Rizzetto, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, reca importanti norme in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico;
tale disposizione, in particolare, reca deroghe transitorie ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico, ovvero quelle che svolgono la loro attività all'interno della Zona Economica Speciale;
rientrano nella disciplina derogatoria i trattamenti di CIGS concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES;
tali deroghe hanno reso più agevole l'accesso a questa misura di sostegno al lavoro, rivelandosi di particolare importanza per tutelare il reddito dei lavoratori e favorire il mantenimento del rapporto di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dalla prossima legge di bilancio, le misure volte a riconoscere l'esonero in premessa compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2119-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Cerreto, Cangiano, Schifone, Schiano di Visconti, Rizzetto, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Intendimenti del Governo in merito alla riforma della legge elettorale – 3-01611
ZARATTI, ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e PICCOLOTTI. – Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. – Per sapere – premesso che:
il Governo Meloni in questa legislatura ha avviato tre riforme: l'autonomia regionale differenziata (cara alla Lega), il premierato (caro a Fratelli d'Italia) e la riforma della magistratura (cara a Forza Italia);
la portata del progetto di cambiamento delle istituzioni è epocale; altri ci hanno provato sull'una o sull'altra materia, peraltro senza riuscirci, ma mai su tutte e tre insieme;
questo è il patto segreto tra le tre forze di Governo che apre la strada a ben tre referendum istituzionali: due obbligatori e confermativi (senza quorum) se le rispettive riforme costituzionali – come al momento appare più che probabile – non raggiungeranno i due terzi dei voti in Parlamento. L'altro, quello sull'autonomia regionale, è abrogativo e pertanto serve il raggiungimento del quorum;
è dunque perfettamente lecito chiedersi se il nostro sistema politico istituzionale, già messo alla prova da una conflittualità esasperata e permanente, possa reggere una sequenza di tre battaglie referendarie non su questo o quel provvedimento minore, ma sui fondamentali della Repubblica. Una delle quali, peraltro, si configurerebbe come un pericoloso derby nelle urne tra Nord e Sud mai visto prima in Italia;
sulla costituzionalità della legge n. 86 del 2024 si è già espressa la Corte costituzionale che, ritenendo illegittimi alcuni aspetti specifici della «riforma Calderoli», di fatto impone modifiche e ne limita l'applicazione in modo significativo per alcune sue parti;
la sentenza della Corte costituzionale ha palesato tutti i dubbi dei costituzionalisti sulla bontà di queste tre riforme, alcuni dei quali si sono spinti a critiche molto penetranti; il «cannoneggiamento» e il fuoco amico (Marcello Pera) era cominciato con un'intervista a Il Sole 24 ore ed è proseguito con il bis su la Repubblica. «Dubbi tecnici», li chiama Pera, che «forse aggravano» invece che risolvere il problema della stabilità, per finire con l'intervista di Urbani, il quale ha affermato che la destra «ha un problema di classe dirigente»;
nascosto sta il progetto della riforma elettorale, meno se ne parla meglio è, questo appare essere in sostanza il commento di vari esponenti della maggioranza, ma si prospetta ad avviso degli interroganti, insieme al premierato, una vera e propria «legge truffa», come quella che modificò la legge elettorale italiana del 1946 introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65 per cento dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste predefinite –:
in che modo il Governo intenda promuovere, per quanto di competenza, una legge elettorale che non comprometta una piena ed effettiva rappresentanza parlamentare e che non renda in sostanza il Parlamento un'istituzione servente rispetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
(3-01611)
Iniziative volte a tutelare l'immagine della polizia penitenziaria, con riguardo a vicende relative all'edizione 2025 del calendario promosso dal Dap – 3-01612
DI BIASE, BRAGA, SERRACCHIANI, GIANASSI, LACARRA, SCARPA, SARRACINO, PROVENZANO, ROGGIANI, PRESTIPINO, ORFINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, VACCARI, FORNARO, STEFANAZZI, BERRUTO, MALAVASI, PORTA, LAI, DE LUCA, TABACCI, FORATTINI, EVI, CUPERLO, MEROLA, ROMEO, MAURI, GHIO, GUERRA, FERRARI e CASU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce i principi della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena, sancisce, con il comma terzo, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
con la legge 26 luglio 1975, n. 354, l'impianto dell'ordinamento penitenziario ha posto i valori dell'umanità e della dignità alla base del trattamento;
sul canale YouTube del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è apparso un video promozionale del calendario del Corpo di polizia penitenziaria per l'anno 2025;
a giudizio degli interroganti il video, al pari degli scatti del calendario, ritrae scatti e momenti finalizzati a trasmettere una narrazione sul lavoro degli agenti della polizia penitenziaria tutta orientata alla repressione e all'aspetto punitivo; si vedono agenti in tenuta anti-sommossa, armati con pistole e altre armi da fuoco, intenti in esercitazioni per immobilizzare i detenuti;
nel comunicato stampa del Ministero di presentazione dell'iniziativa, «Il nuovo volto della polizia penitenziaria», si legge come il tema scelto per l'edizione 2025 del calendario della polizia penitenziaria sia quello della formazione e vi sono riportate dichiarazioni del Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, che ha evidenziato la specializzazione, non comune a nessun'altra polizia in Europa, di gestire le carceri «riuscendo nel delicato compito di miscelare continuamente l'uso legittimo della forza con il trattamento rieducativo dei detenuti», sebbene non vi sia traccia di quest'ultimo nelle immagini apparse in rete –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di scongiurare il rischio che l'immagine del lavoro quotidiano degli agenti della polizia penitenziaria sia tutta orientata all'aspetto repressivo e punitivo, come appare rappresentato nell'edizione del calendario 2025 promossa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dimenticando la funzione costituzionalmente prevista per l'esecuzione della pena, che deve essere tesa, anche in termini di prevenzione della recidiva, all'aspetto rieducativo delle persone recluse e se non ritenga dunque, per queste ragioni, di valutare l'opportunità di ritirare il prodotto editoriale in oggetto.
(3-01612)
Iniziative per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere – 3-01613
BENZONI, RICHETTI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
il fenomeno dei suicidi in carcere, sia da parte dei detenuti che da parte degli agenti di polizia penitenziaria, ha ormai raggiunto cronicamente una dimensione tragica;
i primi dovrebbero scontare la pena e le misure cautelari in un contesto di legittimità e sicurezza, evidentemente non garantito;
i secondi, invece, dovrebbero essere dotati di organico e strumenti adeguati per assolvere in modo efficace e dignitoso ai propri compiti, sia in termini di sicurezza che di mediazione e rieducazione;
il condizionale è d'obbligo, perché in realtà le carceri italiane sono dei veri e propri gironi infernali: ristrettezza degli spazi, condizioni di vita e di igiene pessime, esclusione dei detenuti dagli spazi comuni e dalle opportunità lavorative, organici di polizia sottodimensionati e costantemente sotto pressione sono le conseguenze di un totale immobilismo decisionale, a cui nemmeno il decantato decreto-legge «carceri» n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024 riuscirà a porre rimedio;
i risultati sono davanti agli occhi di tutti: un nuovo «record» negativo di 86 detenuti e di quasi 10 agenti morti suicidi nel 2024, che nascondono le centinaia di tentativi e gli omicidi avvenuti all'interno degli istituti;
questa tragedia quotidiana non si può trasformare in un conflitto tra espiare la pena e offrire condizioni di vita dignitose. È la Costituzione che lo afferma: bisogna espiare la pena fino all'ultimo giorno, ma bisogna avere le condizioni per ripartire, per rifondare la propria vita quando si esce e questo oggi le carceri italiane non lo fanno, senza considerare che un terzo dei suicidi sono individui in attesa di giudizio;
la formazione e il lavoro rappresentano una speranza per i detenuti e una certezza statistica nell'evitare la reiterazione dei reati. Eppure, poco o nulla è stato fatto anche per garantire strutture e laboratori adeguati e per immaginare un sistema penitenziario nuovo e dignitoso, sia per chi deve scontare una pena sia per chi vi lavora –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di contrastare il sempre più grave fenomeno dei suicidi in carcere e porre davvero fine ad un'emergenza che rappresenta una vera e propria silenziosa strage di Stato, visto che è dalle condizioni delle carceri che si misura il grado di civiltà di un Paese.
(3-01613)
Iniziative normative in relazione agli effetti applicativi derivanti dalla riforma del cosiddetto ergastolo ostativo, anche in considerazione di recenti scarcerazioni di boss mafiosi di primo piano – 3-01614
D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO e GIULIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come riportato da note fonti di stampa, mafiosi di primo rango, come Giovanni Formoso, Raffaele Galatolo e Paolo Alfano, hanno avuto di recente accesso alla semilibertà o al permesso premio, sebbene sottoposti al regime ostativo, per effetto della riforma introdotta con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, cosiddetto «decreto rave», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, che ha modificato il regime del cosiddetto carcere ostativo, voluta dal Governo Meloni;
come già eccepito dagli interroganti in più sedi, la citata novella ha di fatto reso più facile l'accesso ai benefici penitenziari per i mafiosi, anche per quelli che hanno scelto di non collaborare, disincentivando così la collaborazione con la giustizia e in sostanza premiando di conseguenza l'omertà;
il capo della procura antimafia di Palermo, Maurizio de Lucia, ha espresso preoccupazioni riguardo al ritorno in libertà di figure così influenti nel panorama mafioso, nella misura in cui possano riorganizzare le fila di Cosa nostra, permettendo a vecchi e nuovi boss di trovare spazi di manovra all'interno dell'organizzazione criminale;
le famiglie delle vittime di mafia temono, inoltre, che quanto sta accadendo possa riaprire ferite mai sanate e minacciare la sicurezza delle comunità;
appare opportuno monitorare la legge attualmente in vigore e fissare dei paletti più stringenti per la concessione dei benefici penitenziari ai soggetti mafiosi, affinché, nel rispetto del perimetro tracciato dalla Corte costituzionale, si tenga conto della peculiare natura dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché della rilevanza della collaborazione con la giustizia, salvaguardando l'impianto di base della normativa originaria, che si è rivelato negli anni uno strumento indispensabile per la lotta alle mafie;
sotto altro profilo, appare imprescindibile verificare se vi sia stata anche una mancanza di comunicazione e coordinamento tra i tribunali di sorveglianza e le procure antimafia, posto che – sembrerebbe – in diverse occasioni le procure non sarebbero state consultate prima della concessione di permessi premio –:
quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda adottare perché siano arginate scarcerazioni di boss mafiosi di primo piano, quali quelle recenti segnalate in premessa, e sia impedito il ripetersi di casi come quelli sopra descritti, alla luce degli effetti applicativi derivanti dalla legge sull'ergastolo ostativo voluta dal Governo in carica, che di fatto avrebbe reso più facile l'accesso ai benefici penitenziari per i mafiosi, anche per quelli che hanno scelto di non collaborare, disincentivando così la collaborazione con la giustizia e in sostanza premiando l'omertà.
(3-01614)
Iniziative in materia di divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata e di divieto di denominazione di carne per prodotti contenenti proteine vegetali, in relazione a recenti pronunciamenti della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea – 3-01615
DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
la legge 1° dicembre 2023, 172, ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata e il divieto di denominazione meat-sounding per le alternative vegetali della carne;
in assenza dei decreti ministeriali ex articolo 3, comma 5, della stessa legge, il divieto di meat sounding per le alternative vegetali resta ad oggi inattuato;
entrambi i divieti sono stati oggetto di forti critiche che ne hanno evidenziato sia i profili di danno per il settore economico e per la ricerca, sia la natura fondamentalmente non necessaria e non proporzionale delle restrizioni, in contrasto con lo stesso principio di precauzione europeo invocato dalla norma a giustificazione della stessa, poiché si propone di proteggere il consumatore da un alimento a cui non è esposto;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza C-438/23 del 4 ottobre 2024, relativa ad analogo divieto francese di meat sounding, ha stabilito che «uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali»;
l'articolo 3 della legge n. 172 del 2023 è quindi, ad avviso degli interroganti, in contrasto con il diritto unionale, poiché vieta espressamente proprio quanto escluso dal giudice europeo, ossia: «denominazioni usuali e descrittive riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne»;
come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Unilever, 26 settembre 2000), poiché è stata sottoposta alla procedura europea Tris il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in violazione della direttiva UE 2015/1525, la legge n. 172 del 2023 può essere dichiarata inapplicabile dai tribunali nazionali anche qualora il Governo adottasse delle denominazioni legali per impedire l'uso di denominazioni usuali e descrittive dei prodotti contenenti proteine vegetali;
in materia di divieto di carne coltivata la Commissione europea, analizzando l'analoga proposta di legge ungherese in sede Tris (notifica 2024/0394/HU), ha osservato che «(Il) divieto è (...) ingiustificato, in quanto potrebbe precludere la procedura di autorizzazione armonizzata per i nuovi alimenti a livello di Unione europea, che prevede una valutazione scientifica da parte dell'Efsa»;
i menzionati pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea espongono l'Italia al rischio di procedure di infrazione, il cui costo evitabile finirebbe per ricadere per intero sui cittadini contribuenti –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ripristinare una situazione di rispetto e certezza del diritto, scongiurando ulteriori danni al comparto e ogni onere derivante dal permanere nel nostro ordinamento di una norma inapplicabile e in contrasto con il diritto europeo.
(3-01615)
Iniziative di competenza per la tutela del Dop Consorzio pistacchio verde di Bronte – 3-01616
CASTIGLIONE. – Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. – Per sapere – premesso che:
il pistacchio di Bronte è uno dei 578 prodotti a denominazione di origine protetta presenti in Italia ed è prodotto nell'areale limitrofo all'Etna dei comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla. Al Consorzio pistacchio verde di Bronte sono iscritti 636 produttori. La produzione si estende per tremila ettari;
nel 2023 la raccolta è stata stimata in circa trentamila quintali. Secondo i dati Istat del 2017 la raccolta giunse a trentaquattromila quintali di pistacchio, toccando il 90 per cento della produzione italiana e il 3 per cento di quella mondiale. La raccolta avviene ogni due anni;
il pistacchio di Bronte nasce nei terreni del vulcano inframmezzati da rocce laviche e questo genera un unicum sul piano della qualità e del gusto. È ritenuto tra i migliori del mondo e il più gustoso; intorno al pistacchio di Bronte sono nate imprese che producono pesto, creme e altri prodotti, in particolar modo per il settore dolciario. Quest'anno il business complessivo dell'oro verde di Bronte è già sui 90 milioni di euro;
il 30 novembre 2024, nella trasmissione «Mi manda Rai Tre», il conduttore e la giornalista hanno veicolato a giudizio dell'interrogante informazioni non veritiere su Bronte e sulla produzione di pistacchio;
la Rai non è nuova a indagini sul pistacchio di Bronte (Farwest: «Il giallo dei pistacchi di Bronte e il rischio truffa» del 19 gennaio 2024, Report del 21 novembre 2016), tutte correttamente concentrate sulla possibilità che siano poste in essere truffe tramite una denominazione di origine falsamente attribuita. In tali casi i produttori e il Consorzio devono ritenersi soggetti danneggiati;
ma nella trasmissione del 30 novembre 2024 è stato affermato che Bronte è una cittadina da meno di 1.000 abitanti (in realtà sono circa 20.000) dove «quasi non si produce più pistacchio». Tali affermazioni non solo risultano palesemente false, ma arrecano anche un grave danno all'immagine della comunità di Bronte e al prestigioso marchio –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare il Ministro interrogato per tutelare il Dop Consorzio pistacchio verde di Bronte.
(3-01616)
Misure per lo scorrimento integrale della graduatoria del V bando dei contratti di filiera al fine di assicurare trasparenza e stabilità alle aziende coinvolte – 3-01617
GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. – Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. – Per sapere – premesso che:
i contratti di filiera rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere innovazione e collaborazioni virtuose in grado di garantire equa remunerazione a tutti gli attori della filiera agricola e agroalimentare coinvolti;
nel 2022 è stato pubblicato il V bando dei contratti di filiera, con dotazione di 690 milioni di euro, in virtù del quale sono state presentate circa 300 domande;
la gestione del bando ha sollevato significative criticità procedurali, suscitando le proteste dei partecipanti, che hanno segnalato: incongruenze nei criteri di valutazione adottati per la compilazione della graduatoria provvisoria; limitazioni al diritto di accesso agli atti; una comunicazione inefficace da parte dell'amministrazione. In particolare, quest'ultima ha diffuso informalmente un documento, protocollato il 15 novembre 2023, contenente la graduatoria finale. Sebbene inizialmente la sua veridicità non fosse stata confermata, questa è stata ufficializzata il 12 gennaio 2024 con la pubblicazione sul sito ufficiale;
tali anomalie hanno portato alla presentazione di oltre sessanta ricorsi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con i quali i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva e l'atto di diniego di accesso agli atti;
a novembre 2024 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dei ricorrenti, annullando il rigetto del tribunale amministrativo regionale e imponendo al Ministero di garantire il pieno accesso agli atti relativi ai primi 39 contratti di filiera;
ad oggi, il tribunale amministrativo regionale non si è pronunciato sui ricorsi per l'annullamento della graduatoria finale perché è stata introdotta, nel mentre, una nuova misura (decreto direttoriale n. 0569071 del 28 ottobre 2024), finanziata con 2 miliardi di euro, con il quale il Governo permetterebbe lo scorrimento della graduatoria già esistente;
il nuovo provvedimento, però, modificando in modo sostanziale i criteri del bando originario ha, di fatto, solo reso inammissibili progettualità già approvate in virtù dei vecchi criteri;
Ismea, relativamente a quest'ultimo provvedimento, ha pubblicato il 6 dicembre 2024 le «Istruzioni operative» per l'applicazione del nuovo bando e nella stessa giornata ha inviato le Pec ad oltre 70 soggetti proponenti (tra la posizione 44 e 116 della graduatoria), concedendo 90 giorni di tempo per la presentazione delle proposte definitive;
da una lettura del documento e dei suoi allegati sembrerebbero confermate le criticità già rilevate nei due decreti precedenti circa i criteri di valutazione dei progetti, nonché i tempi di realizzazione –:
quali azioni intenda adottare il Ministro interrogato per garantire un pieno scorrimento della graduatoria del V bando dei contratti di filiera, così da garantire regole omogenee per tutte le aziende partecipanti e assicurare trasparenza e stabilità nel rispetto dei diritti delle imprese coinvolte.
(3-01617)
Iniziative, in sede nazionale ed europea, volte al rafforzamento del mercato unico e alla tutela del reddito degli agricoltori – 3-01618
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce una competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dell'agricoltura;
sulla base del Trattato citato, i Parlamenti nazionali possono rivolgere ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo agricolo con il principio di sussidiarietà;
l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
negli ultimi anni gli addetti del settore agricolo hanno manifestato in diversi Paesi dell'Unione europea il disagio dovuto al calo del numero di aziende attive nel settore, del margine del prezzo di vendita e delle retribuzioni del comparto;
l'anno in corso ha visto una grande mobilitazione di agricoltori, sollecitando nuove iniziative legislative nelle sedi nazionali ed europee in grado di sostenere adeguatamente il settore;
il Parlamento italiano non farà mancare il suo personale contributo sul tema in oggetto, anche a fronte delle sfide che il Paese affronta in molti settori riguardo la produttività, l'innovazione e la retribuzione del lavoro;
il 4 settembre 2024 la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il rapporto finale del «Dialogo strategico per il futuro dell'agricoltura europea», avviato il 25 gennaio 2024 per individuare e affrontare le sfide e gli obiettivi del settore, tra cui un tenore di vita equo per gli agricoltori e le comunità rurali;
martedì 10 dicembre 2024 la Presidente von der Leyen ha annunciato la prossima presentazione di due iniziative legislative per tutelare il reddito degli agricoltori e il margine di prezzo dei prodotti agricoli, dichiarando che: «Gli agricoltori sono spesso l'anello più debole della catena e a volte non hanno altra scelta che vendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione. (...) Gli agricoltori devono avere una posizione di contrattazione più forte nei confronti di chi fa i prezzi» –:
quali iniziative intenda assumere, in sede nazionale ed europea, per promuovere e sostenere progetti normativi favorevoli al rafforzamento del mercato unico e alla tutela degli agricoltori italiani, anche perseguendo l'aumento del margine di prezzo dei prodotti agricoli dell'Unione europea.
(3-01618)
Stato di avanzamento della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Parco Agrisolare» – 3-01619
BIGNAMI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, CARETTA, ALMICI, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI e MATTIA. – Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. – Per sapere – premesso che:
nell'ambito delle misure relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quella più importante in termini di dotazione finanziaria è sicuramente la misura M2C1 – Investimento 2.2 denominata «Parco Agrisolare», che dispone complessivamente di un budget pari a 2,35 miliardi di euro grazie alle risorse aggiuntive assegnate a novembre 2023 in sede di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
la misura finanzia, con contributi a fondo perduto, interventi che prevedono l'installazione di pannelli solari sui tetti dei fabbricati rurali da parte delle imprese agricole e agroindustriali, nonché l'installazione di accumulatori e dispositivi di ricarica;
il target, il cui raggiungimento è previsto per il 31 dicembre 2024, stabilisce che vengano individuati i beneficiari per l'intera dotazione finanziaria in modo da ultimare gli interventi entro il giugno 2026, installando una potenza da fonti rinnovabili di 1,3 gigawatt –:
quale sia lo stato di avanzamento della misura, tenuto conto sia della rilevanza di questa tipologia di investimenti per migliorare la sostenibilità e competitività del settore che dell'imminente scadenza del target fissato dalla Commissione europea.
(3-01619)