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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 20 dicembre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 20 dicembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASTIGLIONE: «Modifiche allo Statuto della Regione siciliana» (2176);

   GRIBAUDO: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica e delle direzioni distrettuali per i reati in materia di lavoro» (2177);

   L'ABBATE: «Disposizioni per la gestione e l'utilizzazione sostenibili delle risorse idriche» (2178).

  In data 20 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DE PALMA ed altri: «Disposizioni concernenti la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione» (2180);

   GRIMALDI: «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, di tributi sugli immobili e cedolare secca sulle locazioni nonché di disciplina della locazione di immobili a uso abitativo» (2181);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DORI: «Modifica all'articolo 52 della Costituzione in materia di garanzia della condizione giuridica del civile» (2182).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa popolare.

  In data 19 dicembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo» (2179).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MASCARETTI ed altri: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (2130) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alessandro Colucci e D'Attis.

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  con lettera in data 17 dicembre 2024, Sentenza n. 201 del 30 ottobre –17 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 415),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Calabria n. 8 del 2024, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della legge della regione Calabria n. 8 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  con lettera in data 17 dicembre 2024, Sentenza n. 202 del 26 novembre-17 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 416),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia 9 aprile 2024, n. 16, recante «Modifiche alle leggi regionali 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio), 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) e disposizioni diverse», nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'articolo 3 della legge della regione Puglia 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale – A.Re.S.S.) i commi 2-bis, limitatamente alla lettera a), 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge della regione Puglia n. 16 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge della regione Puglia n. 16 del 2024, che ha aggiunto all'articolo 2 della legge della regione Puglia n. 29 del 2017 il comma 5-bis, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «tutela della salute», dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera b), ha aggiunto all'articolo 3 della legge della regione Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-bis, lettere b), c) e d), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «tutela della salute», dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XII Commissione (Affari sociali);

  con lettera in data 19 dicembre 2024, Sentenza n. 206 del 29 novembre –19 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 419),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)»;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Calabria n. 16 del 2023, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Calabria n. 16 del 2023, promossa, in riferimento all'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla IX Commissione (Trasporti);

  con lettera in data 19 dicembre 2024, Sentenza n. 207 del 30 ottobre –19 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 420),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, sollevate, in riferimento all'articolo 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda:

   alla IV Commissione (Difesa);

  con lettera in data 19 dicembre 2024, Sentenza n. 208 del 25 novembre-19 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 421),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;

    dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 676, comma 3-bis, del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 203 del 29 ottobre –17 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 417),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 204 del 14 novembre –17 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 418),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, commi 1, lettere d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli articoli 101, 104, 105 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), sollevate, in riferimento agli articoli 48, 104, primo comma, 107 e 108 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 4-ter e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli articoli 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 della Costituzione, con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 106 e 107 della Costituzione, con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1-bis; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'articolo 106 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli articoli 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater; e 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», sollevate, in riferimento agli articoli 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (e il correlato articolo 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli articoli 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e 51 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 97, 101, 108 e 111 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-ter; 4-quater; 9; 32; 36; e 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e dell'articolo 20, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all'articolo 6 CEDU e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 209 del 17 giugno –19 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 422),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 210 del 15 ottobre –19 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 423),

   con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera v), numero 2), della legge della provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Consiglio di Stato, sezione sesta;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65 della legge della provincia di Bolzano n. 12 del 2019, sollevate, in riferimento agli articolo 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere a), e) e q), della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:

   alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 61/2024, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 16 dicembre 2024, concernente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2025.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 94/2024 del 5 luglio-19 dicembre 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il sostegno agli operatori del settore turistico.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la prima relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, riferita all'anno 2024, corredata del predetto catalogo, riferito all'anno 2022 (Doc. CXXXVII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i
rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Forno Alpi Graie (Torino) l'11 marzo 2022.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 dicembre 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 18 dicembre 2024, sul disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (atto Camera n. 2112-bis).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2024, ha trasmesso il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2025 – 30 giugno 2026) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (16668/24).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del
Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 25 al 28 novembre 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda Vanuatu (Doc. XII, n. 555) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2628 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 556) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2627 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato COT102 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) (Doc. XII, n. 557) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2629 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da otto delle relative sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 558) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione (Doc. XII, n. 559) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1822 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP915635 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 560) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/1826 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP23211 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 561) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2024/2618 della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato DP202216, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 562) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 94804 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 563) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2024 dell'Unione europea per l'esercizio 2024 – Adeguamento degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici (Doc. XII, n. 564) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2025, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII, n. 565) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sull'aggravamento della crisi democratica in Georgia in seguito alle recenti elezioni parlamentari e alla presunta frode elettorale (Doc. XII, n. 566) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul rafforzamento del fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia e la crescente cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia (Doc. XII, n. 567) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Settima relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto (COM(2024) 571 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Spagna, a norma della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto (COM(2024) 583 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Ottava relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2024) 593 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo per l'innovazione nel 2023 (COM(2024) 566 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» (COM(2024) 575 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (ICL) (COM(2024) 578 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 5 al 17 dicembre 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 29 OTTOBRE 2024, DEGLI ARTICOLI 83, 84, COMMI 2 E 3, E 89, COMMA 2, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2112) (A.C. 2112-BIS-A) (*)

(*) Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato atto Camera 2112-bis-A.

ERRATA CORRIGE

  A pagina 166, seconda colonna, alla trentanovesima riga, all'articolo 1, comma 436, lettera b), del testo della Commissione, dopo le parole: «utili accantonati di cui alla lettera a)» devono intendersi inserite le seguenti: «e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023».

  A pagina 207, seconda colonna, dopo l'undicesima riga, all'articolo 1 del testo della Commissione, dopo il comma 547 deve intendersi inserito il seguente:

  «547-bis. Al fine di assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

  A pagina 306, seconda colonna, alle righe terzultima, penultima e ultima, all'articolo 1, comma 819, del testo della Commissione, le parole: «convenzione. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «convenzione.
  820. Ai fini di cui al comma 819 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

  A pagina 307, seconda colonna, le righe dalla prima all'ottava devono intendersi soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +40.000.000;
    CS: +40.000.000.

   2026:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2027:

    CP: +25.401.674;
    CS: +25.401.674.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -40.000.000;
    CS: -40.000.000.

   2026:

    CP: -30.000.000;
    CS: -30.000.000.

   2027:

    CP: -25.401.674;
    CS: -25.401.674.
Tab.3.1. (ex Tab.3.1.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2026:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2027:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -30.000.000;
    CS: -30.000.000.

   2026:

    CP: -30.000.000;
    CS: -30.000.000.

   2027:

    CP: -30.000.000;
    CS: -30.000.000.
Tab.3.2. (ex Tab. 3.2) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +16.489.541;
    CS: +16.489.541.

   2026:

    CP: +16.489.541;
    CS: +16.489.541.

   2027:

    CP: +16.489.541;
    CS: +16.489.541.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -16.489.541;
    CS: -16.489.541.

   2026:

    CP: -16.489.541;
    CS: -16.489.541.

   2027:

    CP: -16.489.541;
    CS: -16.489.541.
Tab.3.3. (ex Tab.3.3.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +1.496.333.334;
    CS: +1.496.333.334.

   2026:

    CP: +1.500.000.000;
    CS: +1.500.000.000.

   2027:

    CP: +1.500.000.000;
    CS: +1.500.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -1.496.333.334;
    CS: -1.496.333.334.

   2026:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.

   2027:

    CP: -1.500.000.000;
    CS: -1.500.000.000.
Tab.3.4. (ex Tab.3.7.) Conte, Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Ferrara, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +765.000.000;
    CS: +765.000.000.

   2026:

    CP: +761.000.000;
    CS: +761.000.000.

   2027:

    CP: +825.000.000;
    CS: +825.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -765.000.000;
    CS: -765.000.000.

   2026:

    CP: -761.000.000;
    CS: -761.000.000.

   2027:

    CP: -825.000.000;
    CS: -825.000.000.
Tab.3.5. (ex Tab.3.4.) Conte, Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Ferrara, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +562.186.388;
    CS: +562.186.388.

   2026:

    CP: +812.186.388;
    CS: +812.186.388.

   2027:

    CP: +812.186.388;
    CS: +812.186.388.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -562.186.388;
    CS: -562.186.388;

   2026:

    CP: -812.186.388;
    CS: -812.186.388;

   2027:

    CP: -812.186.388;
    CS: -812.186.388.
Tab.3.6. (ex Tab.3.8.) Grimaldi, Ghirra, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +550.000.000;
    CS: +550.000.000.

   2026:

    CP: +600.000.000;
    CS: +600.000.000.

   2027:

    CP: +600.000.000;
    CS: +600.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -550.000.000;
    CS: -550.000.000;

   2026:

    CP: -600.000.000;
    CS: -600.000.000.

   2027:

    CP: -600.000.000;
    CS: -600.000.000.
*Tab.3.7. Richetti, Schlein, Appendino, Bonelli, Fratoianni, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Benzoni, Ghirra, Grimaldi, Bonetti, Magi, Della Vedova.

  Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +550.000.000;
    CS: +550.000.000.

   2026:

    CP: +600.000.000;
    CS: +600.000.000.

   2027:

    CP: +600.000.000;
    CS: +600.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -550.000.000;
    CS: -550.000.000;

   2026:

    CP: -600.000.000;
    CS: -600.000.000.

   2027:

    CP: -600.000.000;
    CS: -600.000.000.
*Tab.3.8. Peluffo, Ubaldo Pagano, Guerra, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Scotto, Sarracino, Fossi.

  Allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.9 – Interventi in materia di difesa nazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -20.000.000;
    CS: -20.000.000.

   2026:

    CP: -20.000.000;
    CS: -20.000.000.

   2027:

    CP: -20.000.000;
    CS: -20.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2026:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2027:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.
Tab.3.9. (ex Tab.3.9.) Ubaldo Pagano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  Al comma 5, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, aggiungere le seguenti: nella misura prevista nel medesimo articolo.
9.1. (ex 132.2.) Grimaldi, Zaratti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 – Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +885.000.000;
    CS: +885.000.000.

   2026:

    CP: +1.150.000.000;
    CS: +1.150.000.000.

   2027:

    CP: +440.000.000;
    CS: +440.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -885.000.000;
    CS: -885.000.000.

   2026:

    CP: -1.150.000.000;
    CS: -1.150.000.000.

   2027:

    CP: -440.000.000;
    CS: -440.000.000.
Tab.9.1. (ex Tab.9.1.) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 – Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +13.000.000;
    CS: +13.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -13.000.000;
    CS: -13.000.000.
Tab.10.1. (ex Tab.10.1) Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Pellegrini, Baldino, Lomuti.

A.C. 2112-bis-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato dall'Italia con accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato dall'Italia con la legge 13 giugno 2023, n. 83, è stato sostituito quello precedente sottoscritto il 3 ottobre 1974;

    l'articolo 2, lettera b), numero 1) dell'accordo, definisce quale lavoratore frontaliere, ai fini dell'accordo, colui il quale: «sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente»;

    il successivo articolo 3 definisce come verranno tassati i redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera svizzera dopo la data di entrata in vigore dell'accordo;

    come noto, l'articolo 9 del richiamato accordo del 2020, disciplina un regime transitorio in favore dei cosiddetti «vecchi frontalieri», in particolare viene specificato al paragrafo 1 che: «restano imponibili soltanto in Svizzera»;

    con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato stabilito altresì che i lavoratori frontalieri sono tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera;

    tale contributo, basato sul principio di tassazione «concorrente», si configura come una doppia imposizione de facto, che non tutela adeguatamente il lavoratore frontaliere nonostante l'introduzione del meccanismo del credito d'imposta applicato in Italia nella misura delle tasse pagate all'estero,

impegna il Governo

a rivedere nel primo provvedimento utile la doppia tassazione de facto richiamata in premessa.
9/2112-bis-A/1. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, al comma 66, dispone che nei casi di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento ed in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo;

    tali tematiche – tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento e data valuta – sono oggetto di puntuale disciplina a livello europeo, negli articoli 83 e 87 della vigente direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2) e che la direttiva si applica ai pagamenti in euro e in una qualsiasi altra delle monete ufficiali degli Stati dell'Unione europea;

    in particolare, con riferimento al riconoscimento della data valuta per l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario, secondo la citata direttiva deve corrispondere alla data in cui l'importo viene accreditato,

impegna il Governo

a verificare la conformità delle citate disposizioni rispetto alla vigente normativa europea, al fine di garantirne l'effettiva e coerente attuazione.
9/2112-bis-A/2. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    gli enti del terzo settore svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di interessi generali, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, con un apporto cruciale nel rafforzare un tessuto sociale già messo a dura prova da anni di crisi economiche, sanitarie e sociali;

    destinare, in modo diretto o indiretto, risorse agli enti del terzo settore vuol dire contribuire ad un modello generativo di risposta ai bisogni e allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

    appare del tutto inusuale la scelta di includere nel provvedimento in esame, misure che rischiano di pregiudicare l'esercizio di attività fondamentali per l'intera collettività svolte dal non profit;

    l'articolo 1, comma 858, infatti, dispone che «enti, organismi e fondazioni» che ricevono contributi pubblici per più di 100 mila euro annui «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023». Non avere previsto l'esclusione esplicita degli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, limita di fatto l'esercizio delle attività di interesse generale svolte dal terzo settore nell'acquisto di beni e servizi;

    la fissazione di un tetto massimo alle detrazioni per chi ha un reddito superiore ai 75 mila euro o ai 100 mila euro, senza escludere le donazioni in denaro e natura al terzo settore (come peraltro fatto per le start-up innovative e le PMI ad alto valore tecnologico) rischia di ridurre sensibilmente le risorse che cittadini e imprese, con sempre maggiore attenzione, destinano in donazione al non profit declinando così la loro responsabilità sociale;

    la mancata revisione del tetto massimo di risorse destinabili al 5 per mille, considerato l'ormai stabile superamento del plafond, rappresenta un ulteriore pregiudizio per le volontà espresse dai cittadini in dichiarazione dei redditi e per gli enti beneficiari traducendosi in un ulteriore ostacolo al finanziamento di attività sociali, ambientali, culturali e di ricerca;

    quanto sopra rilevato pregiudica, oltre alla piena operatività degli enti, anche il modello culturale innovativo portato dalla riforma del terzo settore che punta anche a riconoscere al fisco un ruolo restitutivo e non solo contributivo nel rapporto tra profit, non profit e cittadini,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a escludere che gli enti del terzo settore che ricevono contributi pubblici di entità superiore ai 100.000 euro annui non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli anni 2021, 2022 e 2023;

   a non computare nel limite delle detrazioni richiamato in premessa le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore degli enti del terzo settore;

   ad adottare le iniziative necessarie volte ad assicurare l'integrale erogazione delle risorse destinate dai contribuenti al 5 per mille nell'anno 2024, nonché a innalzare il relativo tetto massimo, attualmente fissato in 525 milioni di euro, in misura almeno pari all'eccedenza registrata nel medesimo anno.
9/2112-bis-A/3. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    gli enti del terzo settore svolgono un ruolo fondamentale nel perseguimento di interessi generali, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, con un apporto cruciale nel rafforzare un tessuto sociale già messo a dura prova da anni di crisi economiche, sanitarie e sociali;

    destinare, in modo diretto o indiretto, risorse agli enti del terzo settore vuol dire contribuire ad un modello generativo di risposta ai bisogni e allo sviluppo sociale ed economico del Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie volte a escludere che gli enti del terzo settore che ricevono contributi pubblici di entità superiore ai 100.000 euro annui non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli anni 2021, 2022 e 2023;

   a valutare l'opportunità di non computare nel limite delle detrazioni richiamato in premessa le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore degli enti del terzo settore;

   a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie volte ad assicurare l'integrale erogazione delle risorse destinate dai contribuenti al 5 per mille nell'anno 2024, nonché a innalzare il relativo tetto massimo, attualmente fissato in 525 milioni di euro, in misura almeno pari all'eccedenza registrata nel medesimo anno.
9/2112-bis-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore agricolo ha un fatturato aggregato di circa 80 miliardi di euro e genera, tenendo conto dell'indotto su tutta la filiera, circa 640 miliardi di euro contribuendo per più di un quarto al PIL nazionale;

    la produzione zootecnica ha un valore significativo all'interno del settore agricolo, rappresentando oltre un terzo del totale della produzione ed un valore stimato di circa 16 miliardi di euro;

    il 18 giugno 2024 l'ISTAT ha pubblicato alcuni dati sulla salute del sistema agricolo, silvicoltura e pesca dai quali si apprende che nell'anno precedente vi è stata una riduzione della produzione e del valore aggiunto, rispettivamente, dell'1,8 per cento e del 2,5 per cento in termini reali, rilevando una fragilità del settore che richiede interventi urgenti volti alla sua salvaguardia;

    nello stesso anno l'occupazione nel settore registra una flessione del 2,4 per cento;

    a destare preoccupazione sono stati i cali della produzione agricola di beni (-3,9 per cento per le coltivazioni e -0,9 per cento per il comparto zootecnico) e delle attività dei servizi di supporto (-1,6 per cento);

    i cali sono da attribuire per la produzione agricola soprattutto alle avverse condizioni climatiche, che hanno caratterizzato diversi periodi dell'anno, mentre per il settore zootecnico alla presenza sul territorio nazionale di agenti patogeni quali peste suina africana e lingua blu;

    tra i prodotti zootecnici, si sono registrati volumi in calo specie nel settore suinicolo (-10,9 per cento) e nella produzione di latte (-1,1 per cento);

    il settore è stato certamente influenzato negativamente anche da alcune inefficienze nei sistemi informatici e da scelte politico-governative che si sono dimostrate poco lungimiranti;

    ad esempio, come abbiamo avuto modo di segnalare con l'interpellanza n. 2-00465, i numerosi e continui disservizi al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) hanno creato forti difficoltà a molte aziende vitivinicole nel rispettare le scadenze previste per la comunicazione dei dati al Ministero, esponendole al rischio di sanzioni e ulteriori ritardi nelle attività produttive;

    da ultimo, risulta difficile comprendere la strategia adottata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella gestione dei rischi e nella regolamentazione delle polizze assicurative agevolate, che espone il settore agricolo a rischi imprenditoriali talmente elevati da compromettere la sostenibilità dei modelli di business,

impegna il Governo

a salvaguardare il settore agricolo adottando, per la zootecnia, misure di indennizzo contro la recrudescenza di agenti patogeni come la PSA e la lingua blu, e, per l'agricoltura in generale, interventi per rivedere i parametri storici di calcolo del rischio nelle polizze agricole agevolate, nonché per liquidare i contributi delle annualità 2022 e 2023 ancora non evasi.
9/2112-bis-A/4. Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore agricolo ha un fatturato aggregato di circa 80 miliardi di euro e genera, tenendo conto dell'indotto su tutta la filiera, circa 640 miliardi di euro contribuendo per più di un quarto al PIL nazionale;

    la produzione zootecnica ha un valore significativo all'interno del settore agricolo, rappresentando oltre un terzo del totale della produzione ed un valore stimato di circa 16 miliardi di euro;

    il 18 giugno 2024 l'ISTAT ha pubblicato alcuni dati sulla salute del sistema agricolo, silvicoltura e pesca dai quali si apprende che nell'anno precedente vi è stata una riduzione della produzione e del valore aggiunto, rispettivamente, dell'1,8 per cento e del 2,5 per cento in termini reali, rilevando una fragilità del settore che richiede interventi urgenti volti alla sua salvaguardia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di salvaguardare il settore agricolo adottando, per la zootecnia, misure di indennizzo contro la recrudescenza di agenti patogeni come la PSA e la lingua blu, e, per l'agricoltura in generale, interventi per rivedere i parametri storici di calcolo del rischio nelle polizze agricole agevolate.
9/2112-bis-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il tumore al seno rappresenta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia, con circa 55.900 nuovi casi stimati nel 2023 (dati AIOM, Associazione italiana oncologia medica);

    se diagnosticato precocemente, il carcinoma mammario presenta tassi di sopravvivenza molto elevati con una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi che si attesta all'88 per cento e oltre il 60 per cento delle pazienti che può considerarsi guarita. Tuttavia, l'assenza di una diagnosi precoce comporta un significativo abbassamento delle probabilità di guarigione, rendendo necessario il ricorso a trattamenti più invasivi e complessi, con un conseguente aumento dei costi sanitari e un impatto più gravoso sulla qualità della vita delle pazienti;

    studi scientifici e linee guida internazionali, come le European Breast Cancer Guidelines, hanno stimato che un incremento della copertura dello screening mammografico potrebbe ridurre la mortalità per tumore al seno del 20-30 per cento nella popolazione eleggibile;

    in Italia alcune regioni, come Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, hanno già avviato sperimentazioni per estendere lo screening alle fasce 45-49 anni e 70-74 anni permettendo di raccogliere dati epidemiologici preziosi che potranno essere utilizzati per valutare l'efficacia dell'estensione e per implementare una strategia più uniforme su scala nazionale;

    secondo i dati ISTAT, le differenze di adesione ai programmi di screening tra le regioni sono significative, con punte di oltre l'80 per cento nelle regioni del Nord e percentuali inferiori al 50 per cento in alcune regioni del Sud. Tali disuguaglianze nell'adesione ai programmi di screening rappresentano una sfida che richiede interventi mirati per garantire un accesso equo alla prevenzione su tutto il territorio nazionale al fine di migliorare la salute delle donne, ma anche di contribuire a un sistema sanitario più efficiente ed equo, in linea con i princìpi di universalità e solidarietà del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di competenza tutte le misure necessarie per garantire l'immediata attuazione dei progetti sperimentali di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione dello screening mammografico per il tumore al seno su tutto il territorio nazionale, garantendo campagne di screening gratuiti per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
9/2112-bis-A/5. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni, Auriemma, Malavasi, Zanella, Sportiello, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è uno dei Paesi europei con minore tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Secondo i dati ISTAT, solo il 54 per cento delle madri italiane con figli di età inferiore ai tre anni è occupata, contro una media europea del 64 per cento;

    la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia nella società contemporanea è una delle principali cause della bassa natalità e della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

    in molte famiglie italiane, la responsabilità principale della cura dei figli ricade prevalentemente sulle madri, generando una distribuzione diseguale del lavoro di cura tra i genitori, che costringe molte donne a ridurre le proprie ore lavorative o a rimanere in posizioni a basso reddito e con scarse opportunità di crescita;

    le donne sono maggiormente coinvolte nei lavori part-time e una su cinque lascia il mercato del lavoro dopo la maternità, spesso non per scelta, ma per necessità derivanti dalla cura familiare, dalla mancanza di supporto adeguato e dalla difficoltà di accesso a una rete di servizi per l'infanzia, come asili nido e forme di assistenza estese;

    sul fronte dei congedi di paternità, l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi europei, con un congedo obbligatorio di soli 10 giorni, contro i 28 giorni della Spagna e i 90 giorni della Svezia;

    la promozione di una genitorialità realmente condivisa è cruciale per superare le disuguaglianze strutturali e consentire a entrambi i genitori di contribuire equamente alla cura dei figli e alla crescita familiare, senza sacrificare le proprie ambizioni e opportunità professionali;

    strumenti come il potenziamento dei congedi parentali e dei permessi retribuiti, gli incentivi fiscali per le aziende che supportano i genitori nel rientro al lavoro e che offrono servizi di assistenza all'infanzia, insieme a misure che incentivino modelli di lavoro flessibile, come il part-time temporaneo con possibilità di rientro al tempo pieno, il lavoro agile e la settimana corta, con il coinvolgimento di entrambi i partner, risultano fondamentali al fine di sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro e il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa,

impegna il Governo

a estendere i congedi parentali retribuiti, a prevedere incentivi per i Servizi di assistenza all'infanzia aziendali, indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso e per il lavoro agile condiviso, nonché premialità per le imprese che ampliano i congedi a favore dei propri dipendenti.
9/2112-bis-A/6. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è uno dei Paesi europei con minore tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Secondo i dati ISTAT, solo il 54 per cento delle madri italiane con figli di età inferiore ai tre anni è occupata, contro una media europea del 64 per cento;

    la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia nella società contemporanea è una delle principali cause della bassa natalità e della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

    in molte famiglie italiane, la responsabilità principale della cura dei figli ricade prevalentemente sulle madri, generando una distribuzione diseguale del lavoro di cura tra i genitori, che costringe molte donne a ridurre le proprie ore lavorative o a rimanere in posizioni a basso reddito e con scarse opportunità di crescita;

    le donne sono maggiormente coinvolte nei lavori part-time e una su cinque lascia il mercato del lavoro dopo la maternità, spesso non per scelta, ma per necessità derivanti dalla cura familiare, dalla mancanza di supporto adeguato e dalla difficoltà di accesso a una rete di servizi per l'infanzia, come asili nido e forme di assistenza estese;

    sul fronte dei congedi di paternità, l'Italia è indietro rispetto ad altri paesi europei, con un congedo obbligatorio di soli 10 giorni, contro i 28 giorni della Spagna e i 90 giorni della Svezia;

    la promozione di una genitorialità realmente condivisa è cruciale per superare le disuguaglianze strutturali e consentire a entrambi i genitori di contribuire equamente alla cura dei figli e alla crescita familiare, senza sacrificare le proprie ambizioni e opportunità professionali;

    strumenti come il potenziamento dei congedi parentali e dei permessi retribuiti, gli incentivi fiscali per le aziende che supportano i genitori nel rientro al lavoro e che offrono servizi di assistenza all'infanzia, insieme a misure che incentivino modelli di lavoro flessibile, come il part-time temporaneo con possibilità di rientro al tempo pieno, il lavoro agile e la settimana corta, con il coinvolgimento di entrambi i partner, risultano fondamentali al fine di sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro e il benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di sviluppare ulteriori strumenti che incentivino le forme di welfare aziendali, in particolare in favore dei genitori.
9/2112-bis-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2112-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come modificato in sede parlamentare, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale fondo è finalizzato all'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, volte a promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati delle imprese, in linea con i princìpi sanciti dall'articolo 46 della Costituzione italiana;

    la partecipazione dei lavoratori costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la coesione aziendale, valorizzare il capitale umano e incrementare la produttività, promuovendo un modello di sviluppo economico più equo e sostenibile;

    nonostante l'importanza dell'iniziativa, le risorse stanziate appaiono insufficienti per garantire un adeguato impatto su scala nazionale e non risultano ancora definiti i criteri specifici per l'utilizzo del fondo;

    a tal riguardo, risulta essenziale garantire trasparenza ed efficacia nell'allocazione delle risorse stanziate, al fine di massimizzare i benefìci economici e sociali derivanti dalla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa e alla sua governance, come proposto con l'articolo aggiuntivo 23.02 che propone di stanziare 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per il Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori, finalizzato a promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa,

impegna il Governo

a stanziare risorse congrue volte a garantire e incentivare l'adozione di modelli di governance d'impresa che consentano la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla definizione delle scelte aziendali, al fine di incentivare la produttività e assicurare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori in azienda.
9/2112-bis-A/7. Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 2112-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come modificato in sede parlamentare, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026;

    tale fondo è finalizzato all'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, volte a promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati delle imprese, in linea con i princìpi sanciti dall'articolo 46 della Costituzione italiana;

    la partecipazione dei lavoratori costituisce un elemento fondamentale per rafforzare la coesione aziendale, valorizzare il capitale umano e incrementare la produttività, promuovendo un modello di sviluppo economico più equo e sostenibile;

    a tal riguardo, risulta essenziale garantire trasparenza ed efficacia nell'allocazione delle risorse stanziate, al fine di massimizzare i benefìci economici e sociali derivanti dalla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa e alla sua governance, come proposto con l'articolo aggiuntivo 23.02 che propone di stanziare 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per il Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori, finalizzato a promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con iniziative anche legislative volte a incentivare l'adozione di modelli di governance d'impresa che consentano la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla definizione delle scelte aziendali, al fine di incentivare la produttività e assicurare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori in azienda.
9/2112-bis-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo un iter durato 5 anni è stata approvata all'unanimità la legge 17 maggio 2024, n. 70, che rafforza le misure contenute nella legge 29 maggio 2017, n. 71, su prevenzione e contrasto al cyberbullismo soprattutto in ambito scolastico;

    pertanto, ogni scuola dovrà dotarsi di un «codice interno antibullismo», oltre ad un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione di studenti, docenti, famiglie ed esperti del settore al fine di affiancare la scuola nella prevenzione di bullismo, cyberbullismo e dipendenze;

    l'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata;

     b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

     c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, richiamino espressamente le disposizioni in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete;

     d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

    inoltre, il 20 gennaio viene istituita la «Giornata del rispetto», giorno in cui ricorre la nascita di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane barbaramente ucciso a Colleferro a settembre del 2020 a calci e pugni, a cui la legge è stata dedicata. La ricorrenza servirà ad approfondire la tematica del rispetto altrui e la lotta ad ogni forma di discriminazione;

    nonostante siano potenziati tutti gli strumenti attivabili: prevenzione, contrasto, emersione, monitoraggio e sensibilizzazione, a tutt'oggi mancano le risorse per renderli operativi;

    durante l'esame in Commissione bilancio, è stato respinto l'emendamento 107.9 a prima firma del sottoscritto che, al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, stanziava 2 milioni di euro,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.
9/2112-bis-A/8. Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo un iter durato 5 anni è stata approvata all'unanimità la legge 17 maggio 2024, n. 70, che rafforza le misure contenute nella legge 29 maggio 2017, n. 71, su prevenzione e contrasto al cyberbullismo soprattutto in ambito scolastico;

    pertanto, ogni scuola dovrà dotarsi di un «codice interno antibullismo», oltre ad un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione di studenti, docenti, famiglie ed esperti del settore al fine di affiancare la scuola nella prevenzione di bullismo, cyberbullismo e dipendenze;

    l'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata;

     b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

     c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, richiamino espressamente le disposizioni in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete;

     d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

    inoltre, il 20 gennaio viene istituita la «Giornata del rispetto», giorno in cui ricorre la nascita di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane barbaramente ucciso a Colleferro a settembre del 2020 a calci e pugni, a cui la legge è stata dedicata. La ricorrenza servirà ad approfondire la tematica del rispetto altrui e la lotta ad ogni forma di discriminazione;

    durante l'esame in Commissione bilancio, è stato respinto l'emendamento 107.9 a prima firma del sottoscritto che, al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, stanziava 2 milioni di euro,

impegna il Governo

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse per il potenziamento dei servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.
9/2112-bis-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'approvazione all'unanimità della legge n. 168 del 2023, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha rappresentato un segnale di straordinaria importanza per le istituzioni e per il Paese in tema di violenza di genere;

    la legge ha inteso rafforzare gli strumenti normativi ed operativi per il contrasto alla violenza di genere e tra gli obiettivi perseguiti vi è quello di rendere più efficace l'attività di prevenzione affidata alle Forze di polizia, al fine di bloccare il ciclo della violenza e di intercettare celermente i segnali di pericolo nell'ambito delle relazioni interpersonali, allo scopo di intervenire tempestivamente;

    a questo fine è stato ulteriormente esteso l'ambito di applicazione del braccialetto elettronico alla misura della sorveglianza speciale, previo consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, alla misura del divieto di avvicinamento, disposto d'urgenza e in via temporanea dal tribunale, in pendenza di procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno e poi alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare;

    a causa delle criticità riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione dei dispositivi e al funzionamento del sistema di monitoraggio effettuato con l'ausilio dei braccialetti elettronici, presso il Viminale è operativo un gruppo di lavoro interforze con la partecipazione anche del Ministero della giustizia che dovrebbe assicurare un concreto supporto agli operatori delle Forze di polizia;

    per rendere sempre più efficaci gli strumenti di prevenzione, in primo luogo il braccialetto elettronico, e per fare in modo che le Forze di polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo per le potenziali vittime il sottoscritto ha presentato una proposta emendativa per l'istituzione di un «Fondo per implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici per le vittime di violenza domestica» (articolo aggiuntivo a prima firma Zaratti 120.020) respinto in Commissione bilancio;

    quelli istallati dalle Forze dell'ordine italiane sono gestiti da Fastweb, sono cavigliere dotate di Gps che lanciano un segnale alle vicine centrali di Polizia o Carabinieri, nel caso di violazione dei limiti imposti dal giudice, mentre un altro segnale arriva a un piccolo dispositivo o all'applicazione sullo smartphone della donna che subisce la violenza;

    questo tipo di reato, ovvero la violazione della misura cautelare, ha numeri incredibilmente alti in Italia: è un dato che emerge dall'ultimo monitoraggio del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: è un fenomeno ancora sottovalutato in tutte le sue implicazioni e nulla è stato fatto nell'ultimo provvedimento sulla sicurezza;

    l'applicazione del braccialetto elettronico come prevenzione per i reati di violenza è relativamente recente e in fase di perfezionamento,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per riorganizzare la gestione attuale dei dispositivi di sorveglianza elettronica superando l'attuale frammentazione e centralizzando i sistemi di ricezione, definendo programmi di formazione obbligatoria per operatori e forze dell'ordine per costruire un sistema realmente funzionale e coordinato per la protezione delle vittime e con criteri precisi per l'assegnazione dei dispositivi antistalking.
9/2112-bis-A/9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi di euro nel 2026 e oltre 40 miliardi di euro nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    in particolare, la maggior parte delle fideiussioni bancarie non risulterebbe regolare per mancato pagamento delle relative imposte di bollo dovute, al punto che parte della giurisprudenza è orientata nel senso di considerare nullo il contratto fideiussorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fissare un termine perentorio per il versamento dell'imposta di bollo delle fideiussioni bancarie, a pena di nullità dell'atto.
9/2112-bis-A/10. Almici, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    in particolare, l'articolo 1, ai commi da 856 a 860 reca misure di potenziamento dei controlli della finanza pubblica e, al comma 858, prevede l'estensione ai soggetti di cui al comma 857 delle misure di contenimento della spesa pubblica previste per la pubblica amministrazione, con la conseguenza che a decorrere dal 2025 tali enti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;

    le disposizioni sopra richiamate sono suscettibili di impattare anche sugli Enti del Terzo settore (ETS);

    gli ETS costituiscono espressione del pluralismo sociale ex articolo 2 della Costituzione, ai quali l'ordinamento deve assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia che li caratterizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale a sua volta tutelato dall'articolo 118 ultimo comma, della medesima Carta costituzionale (ex multis. Corte costituzionale, sentenze n. 75/1992; 185/2018). Significativamente, l'articolo 4, comma 2 del codice del Terzo settore mette in risalto l'alterità degli ETS rispetto alla pubblica amministrazione, sancendo che non possono acquisire la qualifica di ETS le pubbliche amministrazioni e gli enti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte delle stesse;

    l'applicazione indiscriminata agli ETS delle misure di potenziamento dei controlli della finanza pubblica esaminate rappresenterebbe un'ingerenza dello Stato rispetto all'autonomia privata che, andando ben oltre il fine dichiarato, non risulta conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità già più volte ribaditi dai giudici costituzionali. Non va dimenticato che gli ETS sono un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (articolo 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (articolo 1), a svolgere «attività di interesse generale» (articolo 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (articolo 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (articolo 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97), come li ha definiti la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020;

    l'assetto del sistema dei controlli sugli ETS è stato disegnato dal legislatore seguendo due precisi principi direttivi contenuti nella legge delega n. 106 del 2016;

    la presenza di rappresentanti del Ministero vigilante (il MLPS) è prevista con riferimento a soli cinque enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (articolo 95, comma 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017), e rispetto a tre di essi la Corte dei conti, già titolare del controllo sulla gestione, ha recentemente ritenuto di deliberare la cessazione del controllo «in quanto la contribuzione ordinaria annuale c da considerarsi di particolare tenuità, essendo pari o inferiore a due milioni di euro»:

    accanto al controllo interno, gli ETS sono sottoposti al controllo esterno, ex articolo 93 del decreto legislativo n. 117 del 2017, svolto dagli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e dai soggetti autorizzati. Ad essi si aggiungono i controlli fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria e i controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite, di competenza delle singole Amministrazioni erogatrici;

    le limitazioni di spesa introdotte dal comma 858, se applicate indiscriminatamente anche agli ETS, sarebbero suscettibili di comprimere notevolmente l'operatività di tali soggetti, coinvolgendo evidentemente anche le entrate provenienti da fonti di finanziamento privato, dunque determinando, in generale, una compressione sull'autonomia gestionale (in definitiva, degli spazi dell'autonomia privata). Sempre con riferimento alle norme costituzionali e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, infatti, si rischierebbe la sostanziale assimilazione degli ETS alle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 comma 1 della Costituzione,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad escludere, in sede attuativa, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 856 a 858 del disegno di legge in esame.
9/2112-bis-A/11. (Versione corretta)Vietri, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    in particolare, numerosi sono gli interventi in materia di agricoltura afferenti o di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    dall'anno 2022, al fine di incentivare, rafforzare e incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo, ispezione e campionamento finalizzate al contrasto delle frodi agroalimentari e per la tutela del made in Italy, si è intrapreso un positivo percorso di rafforzamento delle strutture ministeriali, anche in termini di risorse umane e di riconoscimento delle professionalità interne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in occasione del primo provvedimento utile, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto della normativa eurounitaria, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a proseguire il percorso di rafforzamento e potenziamento intrapreso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, in particolare, ad incrementare il Fondo Risorse Decentrate del personale, ad istituire un congruo contingente di unità da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità e ad equiparare il trattamento di trasferta e missioni del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari a quello vigente del Comparto Sicurezza e Difesa.
9/2112-bis-A/12. Cerreto, Malaguti, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi di euro nel 2026 e oltre 40 miliardi di euro nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    nel corso degli ultimi anni, si sono registrati diversi incidenti nei porti e nel mare a causa di errate valutazioni relative ai carichi all'interno delle navi: nel 2016 tre lavoratori marittimi sono morti nel porto di Messina a causa delle esalazioni provenienti dalla stiva della nave Sansovino dove stavano lavorando; nel 2022 tre operai sono morti nel porto di Crotone a causa dell'esplosione di un rimorchiatore;

    questi e molti altri incidenti verificatisi negli ultimi anni e non solo in Italia, dimostrano la necessità di aumentare la sicurezza dei porti, avvalendosi di figure adeguatamente formate come i consulenti chimici di porto;

    l'attività dei consulenti chimici di porto garantisce elevati standard di sicurezza, grazie a una formazione teorica e pratica volta a fornire tutti gli strumenti per la messa in sicurezza di carichi, navi e porti. È dunque funzionale per la tutela dell'incolumità pubblica ed alla sicurezza delle rade, delle navi e dei porti, oltre a garantire il regolare svolgimento delle attività cantieristiche e portuali;

    il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 256/2022, e il Garante per la concorrenza e il mercato, con il parere n. S4469 del 2023, hanno richiamato la necessità di una norma primaria per disciplinare l'esercizio e l'accesso alla figura del chimico di porto;

    attualmente, infatti, possono svolgere l'attività di consulente chimico di porto anche senza aver svolto un tirocinio propedeutico e aver superato il relativo esame finale, necessari per acquisire sul campo le competenze tecniche indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la sicurezza delle rade, delle navi e dei porti;

    nel mese di novembre, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante Valorizzazione della risorsa mare il quale, tra le altre cose, apporta modifiche al Codice della navigazione, con particolare riferimento al consulente chimico di porto;

    l'articolo 68 del Codice della navigazione (Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti) prevede che coloro i quali esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo possono essere sottoposti all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni,

impegna il Governo

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune risorse volte ad aumentare la sicurezza dei porti, valutando altresì, nelle more della definizione dell'attività del consulente chimico di porto, l'opportunità di sospendere, in virtù del citato articolo 68 del Codice della navigazione, le nuove iscrizioni ai registri dei consulenti chimici di porto, fino all'entrata in vigore della proposta normativa del Governo in materia.
9/2112-bis-A/13.Frijia, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi di euro nel 2026 e oltre 40 miliardi di euro nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    nel corso degli ultimi anni, si sono registrati diversi incidenti nei porti e nel mare a causa di errate valutazioni relative ai carichi all'interno delle navi: nel 2016 tre lavoratori marittimi sono morti nel porto di Messina a causa delle esalazioni provenienti dalla stiva della nave Sansovino dove stavano lavorando; nel 2022 tre operai sono morti nel porto di Crotone a causa dell'esplosione di un rimorchiatore;

    questi e molti altri incidenti verificatisi negli ultimi anni e non solo in Italia, dimostrano la necessità di aumentare la sicurezza dei porti, avvalendosi di figure adeguatamente formate come i consulenti chimici di porto;

    l'attività dei consulenti chimici di porto garantisce elevati standard di sicurezza, grazie a una formazione teorica e pratica volta a fornire tutti gli strumenti per la messa in sicurezza di carichi, navi e porti. È dunque funzionale per la tutela dell'incolumità pubblica ed alla sicurezza delle rade, delle navi e dei porti, oltre a garantire il regolare svolgimento delle attività cantieristiche e portuali;

    il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 256/2022, e il Garante per la concorrenza e il mercato, con il parere n. S4469 del 2023, hanno richiamato la necessità di una norma primaria per disciplinare l'esercizio e l'accesso alla figura del chimico di porto;

    attualmente, infatti, possono svolgere l'attività di consulente chimico di porto anche senza aver svolto un tirocinio propedeutico e aver superato il relativo esame finale, necessari per acquisire sul campo le competenze tecniche indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la sicurezza delle rade, delle navi e dei porti;

    nel mese di novembre, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante Valorizzazione della risorsa mare il quale, tra le altre cose, apporta modifiche al Codice della navigazione, con particolare riferimento al consulente chimico di porto;

    l'articolo 68 del Codice della navigazione (Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti) prevede che coloro i quali esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo possono essere sottoposti all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni,

impegna il Governo

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune risorse volte ad aumentare la sicurezza dei porti, nonché a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla celere adozione della nuova disciplina della figura professionale del consulente chimico del porto.
9/2112-bis-A/13.(Testo modificato nel corso della seduta)Frijia, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi di euro nel 2026 e oltre 40 miliardi di euro nel 2027 da destinare, tra gli altri, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    in particolare, numerose e condivisibili sono le misure per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, cosiddette politiche di welfare, dal sostegno al potere di acquisto delle famiglie, alla genitorialità, dalle politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze, alle politiche in sostegno dello sport;

    diversi sono i luoghi in Italia dove prevale il degrado urbanistico e, di conseguenza, aumenta la «densità criminale», non solo in alcuni quartieri difficili del Sud, ma anche al Nord, come Pioltello, il Gad di Ferrara e Mestre, o al Centro, come il quartiere di Tor Bella Monaca nella città metropolitana di Roma;

    non si tratta di periferie-ghetti, ma alcune situazioni destano crescente preoccupazione, in un habitat delinquenziale dove attecchiscono facilmente anche i criminali d'importazione: è qui che finiscono molti minori stranieri non accompagnati, che si abituano in fretta a vivere di espedienti;

    il minimo comune denominatore di tali aree è indubbiamente la carenza di servizi: dai trasporti, alla palestra, alla scuola; quartieri dormitorio, dove pochi dettano le regole;

    è il caso di Villaggio Falcone, quartiere di Tor Bella Monaca nella periferia est della Capitale, e della sua ex palestra Heaven, divenuti simbolo di illegalità e degrado;

    Villaggio Falcone, come Caivano, è divenuto uno tra i quartieri più conosciuti per gravi fatti di cronaca nera, con omicidi in pieno giorno, rapine e spaccio di droga;

    anche l'ex palestra Heaven, ex punto verde qualità e uno dei pochi punti di riferimento in un quartiere nel quale le occasioni di svago sono limitate, dal 2022 versa in stato di completo abbandono nonostante nel corso degli ultimi 30 anni siano stati spesi per questa struttura circa 14 milioni di euro. Riacquisito dal Campidoglio, il centro oggi è bersaglio quotidiano di vandali e delinquenti che lo hanno smontato pezzo per pezzo, tanto da portare alcune famiglie a decidere di non portare più i figli nel vicino polo 0-6 per paura;

    una storia che ricorda da vicino quella del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, riqualificato in pochi mesi grazie all'approvazione del Piano straordinario di interventi e riqualificazione urbana;

    nonostante l'impegno di forze dell'ordine, associazioni, scuole e altre realtà del territorio, nel VI Municipio mancano luoghi vivibili e riqualificati dove portare avanti progetti ed iniziative di rieducazione sociale;

    la ricostruzione comunitaria, economica e culturale dei territori è fondamentale per garantire un maggiore senso di appartenenza, comunità e sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni interventi di competenza, anche di carattere economico, finalizzati alla riqualificazione del Villaggio Falcone e del locale centro sportivo, restituendo alla cittadinanza un luogo di speranza e crescita per i nostri figli.
9/2112-bis-A/14. Rampelli, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, prevedendo tra i diversi interventi trattati anche misure finanziarie di revisione della spesa con particolare riferimento alla materia pensionistica;

    la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha previsto la cessazione dell'utilizzo dell'amianto nel nostro Paese, vietando attività quali l'estrazione, la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

    negli anni successivi all'entrata in vigore della suddetta legge sono stati riconosciuti i dovuti risarcimenti e benefìci economici ai soggetti che hanno avuto ripercussioni sul piano della salute a seguito dell'esposizione prolungata all'amianto nell'ambito dell'attività lavorativa, incluso l'accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per almeno un decennio;

    per l'accesso a tale beneficio, tuttavia, l'attuale legislazione prende in considerazione solo i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto non oltre il 2 ottobre 2003 e riconosce come valide solo le domande presentate entro il 15 giugno 2005, ma ad oggi, di fatto, l'amianto è ancora presente in diversi siti, compresi cantieri e stabilimenti industriali non ancora bonificati, continuando ad incidere sulla salute di molti lavoratori e ad essere causa di gravi patologie;

    tale disparità di trattamento richiede un intervento a tutela di quanti non abbiano presentato la domanda per l'accesso anticipato alle prestazioni previdenziali nei tempi previsti o che abbiano solo successivamente maturato il decennio di esposizione necessario per l'ottenimento del beneficio;

    tale intervento interesserebbe un numero limitato di soggetti e, pertanto, avrebbe un impatto finanziario limitato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima adozione, di introdurre interventi anche di carattere normativo volti a riconoscere il beneficio dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche successivamente al termine di presentazione delle domande fissato al 15 giugno 2005 e ad individuare e stanziare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, risorse adeguate per l'attivazione della misura.
9/2112-bis-A/15. Maiorano, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 prevedendo, nello specifico, al titolo XI, disposizioni finanziarie di revisione della spesa in materia di difesa e sicurezza nazionale;

    con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, è stato assorbito dall'Arma dei carabinieri che è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente disciolto integrandone i reparti nella propria struttura organizzativa;

    l'Arma dei carabinieri è subentrata anche come datore di lavoro degli operai forestali (a tempo determinato e indeterminato – OTD e OTI) che hanno mantenuto lo status di personale civile assunto a supporto dei compiti istituzionali dell'Arma (ex legge 5 aprile 1985, n. 124: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»);

    invero le attività svolte dal personale operaio non vanno solo a supporto dei compiti istituzionali, ma spesso consistono direttamente in compiti istituzionali come elencati dall'articolo 2, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, in forza di successive interpretazioni delle norme e soprattutto attraverso declaratorie operative;

    ciò nonostante al personale OTI e OTD continua ad essere applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di diritto privato, individuato in quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

    tale trattamento richiede un intervento normativo per l'inserimento nei ruoli del Ministero della difesa del personale OTI e OTD assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo una pianta organica del personale operaio destinato a svolgere mansioni presso l'Arma dei carabinieri e disponendo l'assunzione nei ruoli attraverso un sistema di reclutamento speciale riservato al personale che già prestava la propria professionalità per il soppresso CFS ed ora presta servizio per i Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

    tale intervento garantirebbe il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti al fine di inserire nei ruoli civili del Ministero della difesa il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei carabinieri, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso e ad individuare e stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, risorse adeguate per l'attivazione della misura.
9/2112-bis-A/16.Padovani, Maiorano, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e tra le differenti materie trattate contiene anche misure di carattere fiscale;

    nello specifico, l'articolo 8 interviene sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, modificando, più in particolare, l'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di superbonus;

    la legge di bilancio per il 2024 stabiliva, all'articolo 1, commi 86 e 87, che i proprietari delle unità immobiliari oggetto degli interventi relativi al superbonus 110 per cento dovessero essere tenuti ad aggiornare i dati catastali mediante una rivalutazione della rendita catastale, pena la ricezione di una lettera di compliance da parte dell'Agenzia delle entrate attestante una possibile irregolarità. Tale normativa si basa sul presupposto che gli interventi effettuati con il superbonus comportino sempre un aumento del valore dell'immobile, rendendo quindi obbligatoria la dichiarazione di revisione delle rendite catastali per tutti coloro che hanno realizzato lavori agevolati;

    in Italia sono tantissimi gli immobili che, pur avendo beneficiato delle agevolazioni del superbonus 110 per cento, hanno subito danni strutturali e rilevanti perdite di valore a causa degli eventi calamitosi sopravvenuti nel biennio 2023-2024;

    i proprietari di tali immobili, infatti, nonostante gli investimenti sostenuti per il miglioramento e l'efficientamento energetico della propria abitazione, si trovano, in questo momento, in una condizione di svantaggio economico e patrimoniale a causa di eventi a loro non imputabili;

    in tale ottica, la previsione di una rivalutazione della rendita catastale per gli immobili danneggiati rappresenterebbe un ulteriore onere fiscale a carico dei proprietari stessi, i quali dovrebbero procedere ad una modifica dei dati catastali che, a seguito dei danni dovuti a calamità naturali, non riflettono più il reale valore del bene e la sua funzionalità originaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, l'esenzione dalla rivalutazione della rendita catastale per gli immobili colpiti dagli eventi calamitosi nel biennio 2023-2024.
9/2112-bis-A/17. Dondi, Buonguerrieri, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, contiene una pluralità di misure che s'inseriscono nel quadro macroeconomico del Paese, orientato in una politica di bilancio prudente e responsabile, che continua a sostenere il sistema socio-economico e a ridurre l'impatto sulle famiglie a causa dell'incertezza che caratterizza il contesto internazionale; il medesimo provvedimento prevede, pertanto, interventi coerenti con il percorso di aggiustamento fiscale che l'Italia si è impegnata a realizzare nel Piano strutturale di bilancio di medio termine;

    in tale ambito, fra i principali interventi previsti dal Governo (che possono essere riassunti per materia in relazione alla ripartizione dei titoli delle disposizioni della prima sezione del testo del disegno di legge di bilancio), si evidenziano al titolo VI, capo I del testo originario, una serie di misure in materia di disabilità e non autosufficienza, a cui si aggiunge un'ulteriore disposizione introdotta in sede referente e prevede che le risorse da utilizzare per il Fondo caregiver, confluiscano all'interno del Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinate all'erogazione di servizi socio-assistenziali di assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale a supporto per le persone anziane non autosufficienti;

    a tal fine, la suesposta riorganizzazione contabile (progettata al fine di migliorare l'erogazione di servizi socio-assistenziali, senza tuttavia incrementare i costi per la finanza pubblica), s'inserisce all'interno di molteplici interventi previsti dal disegno di legge di bilancio per il 2025, nell'ambito delle politiche della sanità, che prevedono il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi di euro nel 2028, 7,7 miliardi di euro nel 2029 e 8,9 miliardi di euro a decorrere dal 2030;

    a parere dei sottoscrittori del presente atto, in considerazione delle suesposte osservazioni e degli impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista del decreto legislativo 30 maggio 2024, n. 62 (che reca disposizioni per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), si ravvisa la necessità di prorogare per l'anno 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024, in ragione dell'esigenza di proseguire il sostegno dei servizi volti a promuovere la continuità e la qualità di vita presso il domicilio dell'assistito nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili, l'introduzione di una misura normativa, volta a prorogare per l'anno 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, ferma restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
9/2112-bis-A/18.Matera, Ambrosi, Almici, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 prevedendo, nello specifico, al Titolo VIII, disposizioni finanziarie di revisione della spesa in materia di crescita, infrastrutture e investimenti;

    in particolare, l'articolo 76 del suddetto disegno di legge, rubricato «interventi in materia di banda ultra larga», prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, volti al completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati;

    il potenziamento della banda ultra larga è necessario per lo sviluppo della tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, che consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi;

    già dalla XVII legislatura sono stati attuati una serie di interventi pubblici, con risorse sia nazionali sia dell'Unione europea, ricompresi nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultra larga e della nuova Strategia italiana per la banda ultra larga «Verso la Gigabit Society». Vi sono stati anche interventi precedenti, come il Piano nazionale banda larga, nato nel 2009 dall'esigenza di adottare un'unica strategia nazionale per abbattere il digital divide, il quale risponde al primo obiettivo dell'Agenda digitale europea, ovvero quello di portare la connessione a internet a banda ultra larga (minimo 100 Mbps) a tutta la popolazione italiana entro il 2026, con un focus particolare sulle aree a fallimento di mercato, quindi aree rurali e meno sviluppate che non risultavano coperte in maniera autonoma dagli operatori e in cui gli stessi non avevano programmato investimenti nel triennio successivo alle rilevazioni;

    è necessario accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi Bussola digitale del 9 marzo 2021 – Digital compass, della Strategia italiana per la banda ultra-larga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e con quanto indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima adozione, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ogni intervento atto a potenziare i servizi della banda larga nel Paese, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di stabilire che i servizi di accesso alla rete fissa siano forniti attraverso reti a banda ultra larga ad altissima capacità per almeno il 50 per cento delle utenze entro il 2026 e per il 100 per cento delle utenze entro il 2030.
9/2112-bis-A/19. Raimondo, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 prevedendo, nello specifico, al Titolo VIII, disposizioni finanziarie di revisione della spesa in materia di crescita, infrastrutture e investimenti;

    in particolare, l'articolo 76 del suddetto disegno di legge, rubricato «interventi in materia di banda ultra larga», prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, volti al completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale, ovvero aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati;

    il potenziamento della banda ultra larga è necessario per lo sviluppo della tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, che consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi;

    già dalla XVII legislatura sono stati attuati una serie di interventi pubblici, con risorse sia nazionali sia dell'Unione europea, ricompresi nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultra larga e della nuova Strategia italiana per la banda ultra larga «Verso la Gigabit Society». Vi sono stati anche interventi precedenti, come il Piano nazionale banda larga, nato nel 2009 dall'esigenza di adottare un'unica strategia nazionale per abbattere il digital divide, il quale risponde al primo obiettivo dell'Agenda digitale europea, ovvero quello di portare la connessione a internet a banda ultra larga (minimo 100 Mbps) a tutta la popolazione italiana entro il 2026, con un focus particolare sulle aree a fallimento di mercato, quindi aree rurali e meno sviluppate che non risultavano coperte in maniera autonoma dagli operatori e in cui gli stessi non avevano programmato investimenti nel triennio successivo alle rilevazioni;

    è necessario accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi Bussola digitale del 9 marzo 2021 – Digital compass, della Strategia italiana per la banda ultra-larga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e con quanto indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima adozione, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ogni intervento atto a potenziare i servizi della banda ultra larga nel Paese, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di stabilire che la diffusione della copertura della reti fisse ad altissima capacità sia in linea con gli obiettivi europei del decennio digitale 2030.
9/2112-bis-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Raimondo, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, meritoriamente, interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, garantendo inoltre un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe;

    a tal fine si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse destinate allo scopo;

    in tale contesto nazionale si segnala la situazione particolarmente grave in cui versa l'Irpinia, caratterizzata da una cronica carenza di acqua potabile causata dalla vetustà e dalla fatiscenza delle reti idriche esistenti;

    è ben nota la necessità di intervenire con azioni di ottimizzazione della rete idrica che fornisce le utenze domestiche, pubbliche, commerciali, agricole e industriali, perché risalenti agli anni '60 e '70, quindi obsolete e soggette a continue rotture che determinano ingenti perdite di acqua e costi di manutenzione insostenibili per i bilanci degli enti locali;

    le perdite stimate si aggirano intorno al 60-70 per cento del totale dell'acqua potabile transitata nella rete, con il conseguente spreco di una risorsa preziosa e un aggravamento della situazione di emergenza in atto;

    poiché i comuni irpini e l'Alto Calore Servizi non sono in grado di affrontare le ingenti spese necessarie per la riqualificazione delle reti idriche, in tale contesto appare necessario agire con tempestiva efficacia al fine di garantire acqua secondo le necessità, rendendo normale una qualità della vita dei cittadini irpini, attuando azioni di sostegno agli enti locali per i lavori di riqualificazione necessari, poiché ciò rappresenta un investimento fondamentale non solo per il presente ma anche per il futuro del territorio, garantendo al meglio un servizio pubblico essenziale necessario per contribuire allo sviluppo sostenibile della regione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, misure finalizzate all'efficiente riqualificazione delle reti idriche in Irpinia garantendo la drastica riduzione delle perdite d'acqua, fornendo in tal modo un approvvigionamento sicuro e normale, ovvero costante, sufficiente e necessario, alle utenze domestiche, pubbliche, commerciali, agricole e industriali.
9/2112-bis-A/20. Rotondi, Mollicone, Toni Ricciardi, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio, anche a seguito della fase emendativa, reca varie disposizioni di interesse per le amministrazioni comunali;

    l'ordinamento vigente prevede, all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità per i sindaci di nominare il vicesegretario comunale;

    tra le attività di competenza, il vicesegretario comunale coadiuva e sostituisce il segretario, svolgendo anche le funzioni di reggenza nel periodo di vacanza della segreteria comunale;

    la disciplina in esame è stata novellata, prevedendo una deroga temporanea per i piccoli comuni che consente la facoltà di avvalersi di un vicesegretario reggente, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco;

    tale previsione, priva di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ha fornito certezze e sicurezze a numerose amministrazioni comunali, al punto che una sua trasformazione in norma strutturale renderebbe possibile affrontare in modo compiuto le problematiche amministrative derivanti dall'assenza di segretari comunali presso le amministrazioni stesse;

    tenuto conto delle ampie difficoltà attraversate dai piccoli comuni e della necessità di interventi a sostegno delle funzioni da essi svolte,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure, anche di carattere economico, volte a sostenere i piccoli comuni, valutando anche l'opportunità di rendere strutturale la norma che prevede la facoltà dei piccoli comuni di avvalersi di un vicesegretario comunale reggente nei casi di vacanza della sede di segreteria e qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non sussistano possibilità di assegnazione di segretari reggenti a scavalco.
9/2112-bis-A/21.Ciaburro, Caretta, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio, anche a seguito della fase emendativa, reca varie disposizioni di interesse per le amministrazioni comunali;

    l'ordinamento vigente prevede, all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità per i sindaci di nominare il vicesegretario comunale;

    tra le attività di competenza, il vicesegretario comunale coadiuva e sostituisce il segretario, svolgendo anche le funzioni di reggenza nel periodo di vacanza della segreteria comunale;

    la disciplina in esame è stata novellata, prevedendo una deroga temporanea per i piccoli comuni che consente la facoltà di avvalersi di un vicesegretario reggente, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco;

    tale previsione, priva di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ha fornito certezze e sicurezze a numerose amministrazioni comunali, al punto che una sua trasformazione in norma strutturale renderebbe possibile affrontare in modo compiuto le problematiche amministrative derivanti dall'assenza di segretari comunali presso le amministrazioni stesse;

    tenuto conto delle ampie difficoltà attraversate dai piccoli comuni e della necessità di interventi a sostegno delle funzioni da essi svolte,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure, anche di carattere economico, volte a sostenere i piccoli comuni.
9/2112-bis-A/21.(Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione», al capo III ha introdotto la «zona economica speciale per il Mezzogiorno» (ZES Unica), in sostituzione delle precedenti «zone economiche speciali» (ZES), istituite nei territori del Mezzogiorno, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, «Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali (ZES)»;

    l'Agenzia delle entrate, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha fissato al 17,6668 per cento la percentuale del credito di imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024 per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES Unica. Tale percentuale è stata calcolata considerando l'ammontare dei bonus richiesti con le domande presentate tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, pari a 9.452 milioni di euro, rispetto ai fondi messi a disposizione dal Governo pari a 1.670 milioni di euro;

    con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la dotazione della ZES Unica è stata aumentata di 1.600 milioni di euro, per un totale di circa 3,2 miliardi;

    come si apprende da una nota pubblicata da Palazzo Chigi in data 13 dicembre 2024, secondo i dati definitivi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'Agenzia delle entrate con riguardo alla ZES Unica, i soggetti richiedenti del credito d'imposta sono stati 6.885 per un valore complessivo di 2,551 miliardi di euro, mentre sarebbero 413 le autorizzazioni uniche rilasciate alla stessa data;

    il valore dei progetti di investimento che accederanno al credito d'imposta è, dunque, inferiore al 25 per cento dell'ammontare di crediti richiesti al 12 luglio 2024. In altri termini, più del 75 per cento degli investimenti potenziali non sarà avviato;

    le ragioni per cui migliaia di imprenditori hanno deciso massicciamente di rinunciare ai progetti di investimento proposti sono attribuibili ad alcuni profili molto problematici della disciplina del credito di imposta per la ZES Unica:

     1) in primo luogo, l'incertezza rispetto alla percentuale di credito ottenibile, in considerazione del fatto che la percentuale definitiva dipende interamente dall'ammontare complessivo di crediti richiesti in relazione ai soli investimenti portati a compimento;

     2) in secondo luogo, una dotazione di risorse minima e, come dimostrato dai risultati dell'anno in corso, del tutto insufficiente a soddisfare le richieste;

     3) in terzo luogo, il fatto che l'incentivo non ha carattere strutturale ma è stato per due volte prorogato e rifinanziato di anno in anno, precludendo alle imprese la possibilità effettiva di programmare correttamente gli investimenti, soprattutto con riguardo ai grandi progetti di investimento;

     4) in ultimo, i termini troppo brevi per consentire alle imprese di progettare e portare a termine l'investimento;

    l'articolo 77, comma 1, del provvedimento in esame estende al 2025 il credito d'imposta nella ZES Unica e fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta, incrementato di ulteriori 600 milioni di euro a seguito di un emendamento approvato durante l'esame in sede referente;

    ancora una volta, dunque, si tratta di un intervento di proroga annuale e di uno stanziamento addirittura peggiorativo di un miliardo rispetto a quello previsto per il 2024,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'incremento del limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta nella ZES Unica, assicurando una dotazione annua di almeno 5 miliardi di euro per il triennio 2025-2027.
9/2112-bis-A/22. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

    lo scorso 26 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

    il suddetto accordo ha comportato, a beneficio dei lavoratori del comparto, in via diretta e indiretta, un rilevante aumento retributivo prevedendo, tra gli altri istituti, l'introduzione della 14a mensilità e l'aumento del tabellare (pari a 120 euro parametrato al livello C1);

    molteplici effetti economici e finanziari avranno riverbero sin dalla mensilità di febbraio 2024, mentre il complessivo assetto economico di cui al rinnovato CCNL spiegherà i propri effetti nella sua interezza nel corso del 2025;

    sebbene il richiamato rinnovo sia stato accolto con estremo favore poiché indispensabile a garantire ai lavoratori impegnati nel settore e alle loro famiglie un reddito che scontasse il meno possibile gli effetti negativi dell'inflazione, le imprese cooperative denunciano forte preoccupazione per le difficoltà di fare fronte a questi rinnovati impegni economici;

    difatti, al fine di dare pieno valore al rinnovo contrattuale sembra indispensabile una presa d'atto delle pubbliche amministrazioni nella veste di stazione appaltante, orientata a supportare attivamente siffatta operazione attraverso i conseguenti, necessari adeguamenti dei contratti in essere;

    a prescindere dagli automatismi previsti dalla recentissima legislazione in materia di appalti pubblici e dalla pubblicazione delle Tabelle ministeriali, appare doveroso che l'attore pubblico si faccia carico della questione legata al rinnovo al fine di non vanificare il prezioso lavoro svolto da centrali cooperative e sindacati e di evitare l'apertura di dinamiche vertenziali che non potranno che condurre, in ultima analisi, alla crisi delle cooperative e alla conseguente paralisi di un intero settore,

impegna il Governo

a intraprendere ogni utile iniziativa, anche provvedendo allo stanziamento delle risorse necessarie, volta a consentire alle pubbliche amministrazioni di adeguare i contratti in essere con le imprese cooperative affinché queste ultime possano far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024.
9/2112-bis-A/23. Lacarra, Dori, Vaccari, Lai, Scotto, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    i fumi dell'ILVA, oltre ad essere all'origine di numerose patologie gravi e decessi precoci, sono anche responsabili di pesanti danni all'ambiente e alle cose, nonché di gravi compressioni di diritti costituzionalmente garantiti come la proprietà, soprattutto nei quartieri più vicini agli stabilimenti;

    nel corso degli ultimi anni, molti residenti del quartiere Tamburi hanno proposto azioni risarcitorie per i danni connessi alle emissioni provenienti dallo stabilimento nei confronti di ILVA Spa, fondate sui danni sopportati per i maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di proprietà, aggrediti dal cosiddetto «polverino» proveniente dai parchi minerali posti a ridosso del quartiere, per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili e per il deprezzamento subito sempre a causa dell'inquinamento;

    per tali ragioni, con i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, si è provveduto a istituire un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022 al fine di riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;

    con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 278) si è provveduto a modificare alcune criticità presenti nel decreto ministeriale del 23 settembre 2022 e a rifinanziare il suddetto Fondo, destinandovi 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    il presente provvedimento, nella versione depositata dal Governo, ha decrementato la dotazione del suddetto Fondo di 0,2 milioni di euro annui;

    grazie ad un emendamento approvato nel corso dell'esame in Commissione, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025;

    nell'anno 2023, a fronte di richieste pari a un ammontare di circa 3,8 milioni di euro, superiore alla dotazione di 3,5 milioni di euro, gli indennizzi erogati hanno subito una riduzione del 9,4 per cento;

    nell'anno 2024, invece, le richieste, per un ammontare stimato superiore a 12 milioni di euro, hanno superato di gran lunga la dotazione del Fondo, comportando una rilevante decurtazione di ciascun indennizzo, probabilmente vicina al 60 per cento dell'ammontare riconosciuto;

    per tale ragione, un emendamento a firma del sottoscritto proponeva l'incremento della dotazione del Fondo a 12 milioni di euro a decorrere dal 2026 e lo stanziamento di 19,5 milioni di euro per il solo 2025, di cui 7,5 milioni di euro destinati alla compensazione delle domande ammissibili indennizzate solo parzialmente,

impegna il Governo

a provvedere, con il prossimo provvedimento utile, all'incremento del Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in misura adeguata a soddisfare le richieste ammissibili presentate nel 2024 e, comunque, tale da garantire una dotazione di 19,5 milioni di euro complessivi per il 2025, di cui 7,5 milioni di euro da destinare alla compensazione delle domande ammissibili indennizzate solo parzialmente nel 2024, e 12 milioni di euro complessivi a decorrere dal 2026.
9/2112-bis-A/24. Ubaldo Pagano, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio in esame rappresenta lo strumento cardine per definire le priorità del Paese e allocare le risorse pubbliche in base ai bisogni dei cittadini;

    l'attuale quadro economico e sociale italiano evidenzia forti criticità: 4 milioni di persone non possono permettersi le cure necessarie, 5 milioni vivono sotto la soglia di povertà, mentre ospedali e scuole continuano a chiudere o a operare in condizioni inadeguate. Per non parlare del quadro internazionale: dopo la pandemia, un altro fattore si è imposto sulla scena globale, la guerra;

    secondo l'ottavo Rapporto sui conflitti dimenticati di Caritas italiana «Il ritorno delle armi. Guerre del nostro tempo» sono 52 gli Stati del mondo che vivono situazioni di conflitto armato (erano 55 nel 2022). Aumenta il numero di guerre ad altissima (da 3 a 4) e alta intensità (da 17 a 20) e il numero dei morti: 170.700, il più alto dal 2019. Tragico è il dato record sul numero di bambini uccisi e menomati: 11.649 nel 2023, con un aumento del 35 per cento rispetto all'anno precedente. Quasi 300 milioni di persone nel mondo dipendono dagli aiuti umanitari, mentre il numero di rifugiati nel mondo è più che raddoppiato. La terza guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita Papa Francesco, ormai è sotto gli occhi di tutti;

    nonostante queste emergenze, la spesa militare mondiale è salita al massimo storico di 2.443 miliardi di dollari. Per la prima volta dal 2009 si registra un aumento delle spese militari in tutti i continenti: +6,8 per cento e l'Italia non fa eccezione, con questa legge di bilancio infatti nel 2025 le spese militari saliranno a 32 miliardi. Spaventa soprattutto il fatto che per comprare nuovi materiali per il nuovo riarmo si parla di 13 miliardi all'anno, mentre cinque anni fa erano poco più di 7, uno sbalzo spaventoso perché non si tratta di stipendi e di strutture, ma si tratta proprio di acquisto di nuovi carri armati, aerei e navi;

    occorre considerare che le esigenze di sicurezza e difesa devono necessariamente essere bilanciate con quelle di benessere sociale, salute pubblica, istruzione e tutela del territorio e che la razionalizzazione delle spese militari può certamente contribuire a liberare risorse da destinare ai bisogni prioritari della popolazione: riammodernare gli ospedali, sistemare le scuole, fare interventi per il benessere sociale e per il lavoro. Questa legge di bilancio, per fare un esempio, sopprime il Fondo e l'Osservatorio contro il gioco d'azzardo, lasciando che tantissime famiglie continuino a pagare il prezzo economico ma soprattutto sociale di una mancata presa in carico delle patologie da gioco d'azzardo. Questa legge di bilancio che spende per le armi e non per la salute non la condividiamo,

impegna il Governo:

   a ridurre significativamente gli stanziamenti diretti e i finanziamenti pluriennali per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma a carico del Ministero della difesa, con particolare riferimento ai programmi terrestri, aeronautici e missilistici di competenza del Segretariato generale della Difesa e a limitare gli investimenti nella ricerca militare gestiti dalla Direzione nazionale armamenti, orientando tali risorse verso programmi di ricerca e sviluppo nel campo della salute, dell'istruzione e della sostenibilità ambientale, in particolare potenziando i servizi sanitari pubblici e contrastando le disuguaglianze di accesso alle cure; sostenere le famiglie e promuovere politiche di inclusione sociale per le fasce più vulnerabili della popolazione;

   in subordine, impegna il Governo a presentare alle Camere, entro sei mesi dall'approvazione della legge di bilancio 2025, una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse riassegnate, specificando i risultati raggiunti in termini di miglioramento del benessere sociale e della tutela del territorio.
9/2112-bis-A/25. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile: il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR;

    il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea declina l'obiettivo della coesione – principale politica d'investimento dell'Unione europea –, e quindi del superamento dei divari nel livello di sviluppo tra regioni, in tre dimensioni, una delle quali è quella territoriale (articolo 174 TUE);

    la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP)) riconosce, sotto molteplici profili, le peculiarità derivanti da tale condizione di svantaggio, tra le quali: quelle geografiche, naturali e demografiche permanenti; i costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese; i collegamenti attraverso le rotte marittime, migliori accessi ai porti e migliori servizi di trasporto aereo; la necessità di sostenere lo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni insulari attraverso la promozione dell'innovazione e della competitività in tali regioni; la necessità di garantire un'offerta educativa a tutti i livelli, se necessario anche ricorrendo maggiormente ai sistemi di istruzione a distanza;

    inoltre, l'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, dispone: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». Ossia un intervento che, riconoscendo le peculiarità insulari derivanti dalla condizione geografica, ha l'obiettivo di portare le regioni a un punto di partenza «il più possibile paritario»;

    nell'ambito della nuova programmazione finanziaria, dunque, l'obiettivo della coesione, come sopra delineata dalle sovraordinate fonti europee e nazionali di rango costituzionale, non pare esser stato perseguito dalla legge di bilancio in esame,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento utile a dare concreta attuazione ai princìpi europei e costituzionali in materia di insularità, mediante l'adozione di misure atte ad implementare il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, adottando, inoltre, ogni misura utile a colmare il divario esistente tra le Isole, maggiori e minori, ed il resto del territorio nazionale, garantendo le medesime opportunità in termini di diritto allo studio, al lavoro, all'assistenza sanitaria e alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, secondo standard uniformi su tutto il territorio nazionale.
9/2112-bis-A/26. Calderone, Ghirra, Raffa, Morfino, D'Orso, Marino, Pittalis, Cappellacci, Carmina, Aiello, Fenu, Patriarca, Polo, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile: il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR;

    il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea declina l'obiettivo della coesione – principale politica d'investimento dell'Unione europea –, e quindi del superamento dei divari nel livello di sviluppo tra regioni, in tre dimensioni, una delle quali è quella territoriale (articolo 174 TUE);

    la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP)) riconosce, sotto molteplici profili, le peculiarità derivanti da tale condizione di svantaggio, tra le quali: quelle geografiche, naturali e demografiche permanenti; i costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese; i collegamenti attraverso le rotte marittime, migliori accessi ai porti e migliori servizi di trasporto aereo; la necessità di sostenere lo sviluppo territoriale equilibrato delle regioni insulari attraverso la promozione dell'innovazione e della competitività in tali regioni; la necessità di garantire un'offerta educativa a tutti i livelli, se necessario anche ricorrendo maggiormente ai sistemi di istruzione a distanza;

    inoltre, l'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, dispone: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». Ossia un intervento che, riconoscendo le peculiarità insulari derivanti dalla condizione geografica, ha l'obiettivo di portare le regioni a un punto di partenza «il più possibile paritario»;

    nell'ambito della nuova programmazione finanziaria, dunque, l'obiettivo della coesione, come sopra delineata dalle sovraordinate fonti europee e nazionali di rango costituzionale, non pare esser stato perseguito dalla legge di bilancio in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di implementare il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché di adottare ogni ulteriore misura utile a colmare il divario esistente tra le Isole, maggiori e minori, ed il resto del territorio nazionale, in termini di diritto allo studio, al lavoro, all'assistenza sanitaria, nonché di qualità e quantità di servizi pubblici.
9/2112-bis-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Calderone, Ghirra, Raffa, Morfino, D'Orso, Marino, Pittalis, Cappellacci, Carmina, Aiello, Fenu, Patriarca, Polo, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 della nostra Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti», sancendo così il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed universale;

    fattori fondamentali per la concreta attuazione del dettato costituzionale sopra ricordato sono certamente la prevenzione e la riduzione del danno;

    si tratta di strumenti eticamente e costituzionalmente dovuti e richiedono politiche di grande impatto per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese;

    in particolare, la prevenzione non può mai essere considerata un «costo» ma un investimento non solo per la salute e la qualità di vita delle persone, ma anche per il sistema Paese, per quel che riguarda sia il Servizio sanitario nazionale, sia per quello che può essere definito «indotto», laddove la prevenzione evita anche assenze per malattia dal lavoro;

    inoltre, la prevenzione non rappresenta una nicchia dell'offerta sanitaria, ma una strategia imprescindibile che deve permeare e caratterizzare ogni politica pubblica per garantire l'equità, la sostenibilità ed il progresso del sistema sanitario e sociale;

    le sfide epidemiologiche e demografiche, altamente dinamiche richiedono un adattamento innovativo costante delle politiche pubbliche per offrire risposte innovative, integrative e inclusive. Ciò è possibile con un'azione coordinata e strategica che integri competenze scientifiche e capacità di risposta, derivate da una visione trasversale, lungimirante e non pregiudizievole;

    secondo l'Oms, attraverso percorsi di prevenzione primaria che agiscono precocemente su stili di vita ed abitudini comportamentali può essere abbattuta del 40 per cento l'insorgenza delle malattie non trasmissibili;

    è anche necessaria una forte azione di promozione della cultura della diagnosi precoce, accompagnata dall'estensione degli strumenti di screening e dall'investimento in soluzioni che migliorino l'accesso a tali servizi. Questo approccio consentirebbe non solo di migliorare in modo uniforme gli esiti di salute pubblica su tutto il territorio nazionale, ma anche di ridurre significativamente i costi sanitari associati alla gestione delle patologie in stadio avanzato;

    le politiche pubbliche devono quindi innovare con lungimiranza le proprie strategie, volgendole in azioni politiche fondate su un approccio multisettoriale e concertato per l'implementazione di strategie efficaci di prevenzione;

    al tempo stesso si devono promuovere politiche e strumenti complementari alla prevenzione e volti alla riduzione del danno causato da una patologia, in modo da mitigare gli effetti negativi di comportamenti il cui cambiamento radicale non risulta immediatamente possibile;

    la prevenzione e il contenimento del danno sono un investimento urgente e necessario; si stima, a titolo esemplificativo, che il «solo» sovrappeso pesa sul 9 per cento della spesa sanitaria e comporta una riduzione del PIL del 2,8 per cento, perdita equivalente a 571 mila posti di lavoro a tempo pieno ogni anno;

    l'ultimo rapporto sulla situazione sanitaria in Italia della Fondazione Gimbe presentato a ottobre 2024 indica tra i numerosi problemi e criticità della sanità italiana, quali il definanziamento cronico, l'aumento della spesa sanitaria a carico delle famiglie, la crisi del personale sanitario con turni massacranti, burnout, basse retribuzioni, prospettive di carriera limitate ed escalation dei casi di violenza, il divario tra Nord e Sud nelle erogazioni delle prestazioni sanitarie, la continua mobilità sanitaria e le relative conseguenze economiche, lo scarso avanzamento delle opere previste dal PNRR (ad esempio, al 30 giugno 2024 sono stati dichiarati attivi dalle regioni il 19 per cento delle Case di comunità – 268 su 1.421 –, il 59 per cento delle Centrali operative territoriali – 362 su 611 – e il 13 per cento degli Ospedali di comunità – 56 su 429 –, il crollo della spesa per la prevenzione. Inoltre, il Rapporto evidenzia che «rispetto al 2022, nel 2023 la spesa per i “Servizi per la prevenzione delle malattie” si riduce di ben 1.933 milioni di euro (-18,6 per cento)»;

    appare al riguardo molto significativa l'osservazione del presidente Cartabellotta, il quale nota che la prevenzione è la «sorella povera» del Servizio sanitario nazionale, alla quale viene allocato circa il 6 per cento del finanziamento pubblico;

    il taglio sopra osservato, prosegue Cartabellotta, «rappresenta un'ulteriore spia del sotto-finanziamento che, inevitabilmente, costringe regioni e aziende sanitarie a sottrarre risorse ad un settore sì fondamentale, ma considerato differibile. Ma tagliare oggi sulla prevenzione avrà un costo altissimo in termini di salute negli anni a venire, documentando la miopia di queste scelte di breve periodo»;

    la sfida della prevenzione è cruciale per garantire la sostenibilità della sanità pubblica e del Servizio sanitario nazionale;

    i piani nazionali della prevenzione che ormai hanno raggiunto un'esperienza quasi ventennale: dal primo del 2007 all'attuale 2020-2025 sono notevolmente cresciuti e la sfida, oggi, è riuscire ad assicurare che tutte le attività preventive siano supportate da un adeguato impegno,

impegna il Governo

a intraprendere, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative necessarie per implementare e rafforzare tutte le politiche di prevenzione e di limitazione del danno, individuando nel primo provvedimento utile risorse volte ad implementare la prevenzione sanitaria anche attraverso campagne di screening, e campagne vaccinali con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, quale bambini, anziani e fragili, anche attraverso il rafforzamento della capacità di rilievo, monitoraggio ed analisi sui bisogni emergenti, con sistemi avanzati di raccolta e analisi dati e sostenendo campagne per gli screening sanitari su ampie fasce della popolazione.
9/2112-bis-A/27.Girelli, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 della nostra Costituzione «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti», sancendo così il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed universale;

    fattori fondamentali per la concreta attuazione del dettato costituzionale sopra ricordato sono certamente la prevenzione e la riduzione del danno;

    si tratta di strumenti eticamente e costituzionalmente dovuti e richiedono politiche di grande impatto per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese;

    in particolare, la prevenzione non può mai essere considerata un «costo» ma un investimento non solo per la salute e la qualità di vita delle persone, ma anche per il sistema Paese, per quel che riguarda sia il Servizio sanitario nazionale, sia per quello che può essere definito «indotto», laddove la prevenzione evita anche assenze per malattia dal lavoro;

    inoltre, la prevenzione non rappresenta una nicchia dell'offerta sanitaria, ma una strategia imprescindibile che deve permeare e caratterizzare ogni politica pubblica per garantire l'equità, la sostenibilità ed il progresso del sistema sanitario e sociale;

    le sfide epidemiologiche e demografiche, altamente dinamiche richiedono un adattamento innovativo costante delle politiche pubbliche per offrire risposte innovative, integrative e inclusive. Ciò è possibile con un'azione coordinata e strategica che integri competenze scientifiche e capacità di risposta, derivate da una visione trasversale, lungimirante e non pregiudizievole;

    secondo l'Oms, attraverso percorsi di prevenzione primaria che agiscono precocemente su stili di vita ed abitudini comportamentali può essere abbattuta del 40 per cento l'insorgenza delle malattie non trasmissibili;

    è anche necessaria una forte azione di promozione della cultura della diagnosi precoce, accompagnata dall'estensione degli strumenti di screening e dall'investimento in soluzioni che migliorino l'accesso a tali servizi. Questo approccio consentirebbe non solo di migliorare in modo uniforme gli esiti di salute pubblica su tutto il territorio nazionale, ma anche di ridurre significativamente i costi sanitari associati alla gestione delle patologie in stadio avanzato;

    le politiche pubbliche devono quindi innovare con lungimiranza le proprie strategie, volgendole in azioni politiche fondate su un approccio multisettoriale e concertato per l'implementazione di strategie efficaci di prevenzione;

    al tempo stesso si devono promuovere politiche e strumenti complementari alla prevenzione e volti alla riduzione del danno causato da una patologia, in modo da mitigare gli effetti negativi di comportamenti il cui cambiamento radicale non risulta immediatamente possibile;

    la sfida della prevenzione è cruciale per garantire la sostenibilità della sanità pubblica e del Servizio sanitario nazionale;

    i piani nazionali della prevenzione che ormai hanno raggiunto un'esperienza quasi ventennale: dal primo del 2007 all'attuale 2020-2025 sono notevolmente cresciuti e la sfida, oggi, è riuscire ad assicurare che tutte le attività preventive siano supportate da un adeguato impegno,

impegna il Governo

valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative necessarie per implementare e rafforzare tutte le politiche di prevenzione e di limitazione del danno, individuando nel primo provvedimento utile risorse volte ad implementare la prevenzione sanitaria anche attraverso campagne di screening, e campagne vaccinali con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, quale bambini, anziani e fragili, anche attraverso il rafforzamento della capacità di rilievo, monitoraggio ed analisi sui bisogni emergenti, con sistemi avanzati di raccolta e analisi dati e sostenendo campagne per gli screening sanitari su ampie fasce della popolazione.
9/2112-bis-A/27.(Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'AC 2112-bis-A prevede un finanziamento del Fondo sanitario nazionale e una serie di misure in ambito sanitario non sufficienti minimamente a garantire quel principio di universalità previsto dalla nostra Costituzione né tanto meno i principi di eguaglianza ed equità anche previsti bel nostro ordinamento;

    tra le misure che sicuramente dovrebbero essere prese in un contesto di universalità del Servizio sanitario nazionale vi è quella di garantire alle donne con carcinoma mammario metastatico trattamenti personalizzati in base a target genomici, anche alla luce delle nuove frontiere terapeutiche disponibili nel nostro Paese;

    nell'ambito delle terapie innovative riveste un ruolo di primaria importanza l'Oncologia di precisione che, con l'identificazione delle alterazioni genomiche coinvolte nello sviluppo delle neoplasie, permette di trattare i pazienti con terapie «personalizzate», autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a seguito di un test di profilazione genomica che indichi l'eleggibilità al trattamento;

    in oncologia, grazie alle nuove tecnologie, si possono dunque individuare specifiche alterazioni genomiche nella neoplasia di ogni singolo paziente dando la possibilità di trovare la terapia oncologica più appropriata con farmaci già disponibili in Italia o in sperimentazione clinica;

    è necessario garantire alle pazienti l'accesso ai test di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine, anche considerate le mutate esigenze diagnostiche e di cura;

    si stima che circa il 30 per cento delle pazienti che ricevono una diagnosi di carcinoma mammario prima o poi andrà incontro ad una recidiva e il tumore diventerà metastatico, e che nella maggior parte dei casi (60-80 per cento) sono «positivi ai fattori ormonali», ovvero la loro crescita è principalmente determinata da ormoni quali gli estrogeni;

    come sottolineato all'interno del Piano oncologico nazionale 2023-2027, nonostante gli enormi progressi della genomica nell'ultimo decennio, ad oggi l'impatto dell'oncologia di precisione sulle politiche sanitarie in Italia è ancora limitato, nonostante i numerosi vantaggi garantiti negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, in un'ottica di efficacia (evidence-based) e di sostenibilità (cost-effectiveness), ai fini del miglioramento della salute dell'individuo e della popolazione;

    anche i nuovi LEA non prevedono test per la prescrizione dei farmaci a target ESR1 e le regioni in piano di rientro non possono garantire prestazioni extra-LEA;

    infine, l'entrata in vigore del nuovo tariffario LEA, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2024, è stata posticipata dapprima al 1° aprile 2024 e, successivamente, al 1° gennaio 2025 e per l'inserimento della fattispecie nei LEA, dunque, si deve procedere con un'integrazione del nuovo tariffario o, in alternativa, attendere un ulteriore aggiornamento nei prossimi anni,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal prossimo provvedimento utile, adeguate risorse economico finanziarie volte ad incrementare il Fondo per i test genomici mammari di cui all'articolo 1 comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di garantire alle pazienti l'accesso ai test di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine creando anche standard di percorso per la diagnosi genomica delle mutazioni.
9/2112-bis-A/28. Malavasi, Patriarca, Marrocco, Sportiello, Serracchiani, Ruffino, Gadda, Gebhard, Cattoi, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure che sicuramente dovrebbero essere prese in un contesto di universalità del Servizio sanitario nazionale vi è quella di garantire alle donne con carcinoma mammario metastatico trattamenti personalizzati in base a target genomici, anche alla luce delle nuove frontiere terapeutiche disponibili nel nostro Paese;

    nell'ambito delle terapie innovative riveste un ruolo di primaria importanza l'Oncologia di precisione che, con l'identificazione delle alterazioni genomiche coinvolte nello sviluppo delle neoplasie, permette di trattare i pazienti con terapie «personalizzate», autorizzate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a seguito di un test di profilazione genomica che indichi l'eleggibilità al trattamento;

    in oncologia, grazie alle nuove tecnologie, si possono dunque individuare specifiche alterazioni genomiche nella neoplasia di ogni singolo paziente dando la possibilità di trovare la terapia oncologica più appropriata con farmaci già disponibili in Italia o in sperimentazione clinica;

    è necessario garantire alle pazienti l'accesso ai test di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine, anche considerate le mutate esigenze diagnostiche e di cura;

    si stima che circa il 30 per cento delle pazienti che ricevono una diagnosi di carcinoma mammario prima o poi andrà incontro ad una recidiva e il tumore diventerà metastatico, e che nella maggior parte dei casi (60-80 per cento) sono «positivi ai fattori ormonali», ovvero la loro crescita è principalmente determinata da ormoni quali gli estrogeni;

    come sottolineato all'interno del Piano oncologico nazionale 2023-2027, nonostante gli enormi progressi della genomica nell'ultimo decennio, ad oggi l'impatto dell'oncologia di precisione sulle politiche sanitarie in Italia è ancora limitato, nonostante i numerosi vantaggi garantiti negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, in un'ottica di efficacia (evidence-based) e di sostenibilità (cost-effectiveness), ai fini del miglioramento della salute dell'individuo e della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di, predisporre, fin dal prossimo provvedimento utile, adeguate risorse economico finanziarie volte ad incrementare il Fondo per i test genomici mammari di cui all'articolo 1 comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al fine di garantire alle pazienti l'accesso ai test di biopsia liquida utili all'individuazione delle mutazioni di ESR1, presenti nelle forme di carcinoma mammario avanzato o metastatico che hanno sviluppato una resistenza alle tradizionali terapie endocrine creando anche standard di percorso per la diagnosi genomica delle mutazioni.
9/2112-bis-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi, Patriarca, Marrocco, Sportiello, Serracchiani, Ruffino, Gadda, Gebhard, Cattoi, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il titolo IX è interamente dedicato alle misure in favore del comparto agricolo e della zootecnia;

    la Commissione europea nella scorsa legislatura si era impegnata, entro il 2023, a presentare una proposta legislativa per eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti europei;

    grazie all'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) End the Cage Age, la più grande in termini di coalizione di associazioni aderenti in tutta Europa e che ha raccolto 1,4 milioni di firme convalidate, le cittadine e cittadini dell'Unione europea si sono espressi chiaramente contro questa pratica arcaica e crudele;

    nel 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico richiesto dalla Commissione europea in cui raccomanda alternative alle gabbie per migliorare le condizioni di vita degli animali allevati in gabbia. Secondo l'Eurobarometro, inoltre, il 94 per cento degli europei e il 93 per cento degli italiani ritiene che gli animali abbiano bisogno di un ambiente adatto alle loro esigenze fondamentali;

    la Commissione europea non ha pubblicato nei tempi annunciati la proposta di revisione della legislazione dell'Unione europea sul benessere animale che avrebbe dovuto includere il divieto di allevamento in gabbia;

    tuttavia Olivér Várhelyi, commissario per la salute e il benessere degli animali, durante le audizioni per la sua nomina da parte dei parlamentari europei, ha riconosciuto che «le gabbie stanno diventando obsolete» e si è impegnato a dare seguito all'ICE End the Cage Age, sebbene non abbia fornito una tempistica;

    in tutto il mondo miliardi di animali sono costretti a trascorre la propria vita in gabbie strettissime. Sono 300 milioni ogni anno solo in Europa. Si tratta di scrofe, galline, vitelli, conigli, anatre, oche e quaglie, costretti a passare la vita intera, o parte di essa, in gabbia, privati della libertà di muoversi ed esprimere i propri comportamenti naturali;

    in Italia, grazie al costante lavoro di sensibilizzazione di molte associazioni e delle richieste di cittadine e cittadini, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di non utilizzare prodotti di origine animale provenienti da allevamenti in gabbia;

    la transizione verso un allevamento senza l'uso di gabbie può essere incentivato anche attraverso un sistema di certificazione volontario e l'utilizzo di un segno distintivo «Cage-free» sui prodotti;

    tale segno distintivo contribuirebbe a dare valore agli investimenti dei produttori che hanno autonomamente intrapreso il percorso di qualità allevatoriale, prevedendo il superamento dei metodi di allevamento in gabbia quale primo fondamentale passo per il miglioramento del benessere animale, nonché a dare concreto valore ai futuri investimenti degli allevatori nell'adottare pratiche di allevamento senza l'uso delle gabbie, condizione certamente più rispettosa delle esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali, contribuendo così a un livello di qualità superiore rispetto agli standard normativi nazionali ed europei;

    inoltre, potrebbe soddisfare, tramite un segno distintivo semplice, inequivocabile e trasparente, la domanda sempre più diffusa tra i consumatori di prodotti alimentari di origine animale provenienti da allevamenti che non facciano alcun uso delle gabbie, contribuendo contestualmente al rafforzamento competitivo del settore zootecnico italiano e del made in Italy in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

    l'introduzione del segno distintivo «Cage-free» contribuirebbe alla transizione verso un sistema alimentare più rispettoso del benessere degli animali, promuovendo la qualità e rafforzando la competitività del made in Italy, sostenendo i prodotti italiani di qualità, garantendo trasparenza, inequivocabilità e tutela per i consumatori, nonché supportando un modello di allevamento competitivo in Europa e all'estero,

impegna il Governo

a sostenere e a valorizzare gli investimenti già effettuati per migliorare il benessere animale e contribuire al rafforzamento competitivo del settore zootecnico italiano e del made in Italy in ambito nazionale, europeo ed internazionale, adottando a tal fine iniziative volte ad introdurre una specifica disciplina che preveda che agli operatori che aderiscono volontariamente al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) e abbiano già rimosso o decidano di rimuovere completamente le gabbie nelle diverse fasi di allevamento, sia conferito per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», il segno distintivo «Cage-free», così da garantire una riconoscibilità immediata e univoca dei prodotti conformi, migliorare la trasparenza e la chiarezza dell'informazione per i consumatori.
9/2112-bis-A/29.Evi, Cherchi, Di Lauro, Prestipino, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il titolo IX è interamente dedicato alle misure in favore del comparto agricolo e della zootecnia;

    la Commissione europea nella scorsa legislatura si era impegnata, entro il 2023, a presentare una proposta legislativa per eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti europei;

    grazie all'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) End the Cage Age, la più grande in termini di coalizione di associazioni aderenti in tutta Europa e che ha raccolto 1,4 milioni di firme;

    nel 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico richiesto dalla Commissione europea in cui raccomanda alternative alle gabbie per migliorare le condizioni di vita degli animali allevati in gabbia. Secondo l'Eurobarometro, inoltre, il 94 per cento degli europei e il 93 per cento degli italiani ritiene che gli animali abbiano bisogno di un ambiente adatto alle loro esigenze fondamentali;

    la Commissione europea non ha pubblicato nei tempi annunciati la proposta di revisione della legislazione dell'Unione europea sul benessere animale che avrebbe dovuto includere il divieto di allevamento in gabbia;

    tuttavia Olivér Várhelyi, commissario per la salute e il benessere degli animali, durante le audizioni per la sua nomina da parte dei parlamentari europei, ha riconosciuto che «le gabbie stanno diventando obsolete» e si è impegnato a dare seguito all'ICE End the Cage Age, sebbene non abbia fornito una tempistica;

    in tutto il mondo miliardi di animali sono costretti a trascorre la propria vita in gabbie strettissime. Sono 300 milioni ogni anno solo in Europa. Si tratta di scrofe, galline, vitelli, conigli, anatre, oche e quaglie, costretti a passare la vita intera, o parte di essa, in gabbia, privati della libertà di muoversi ed esprimere i propri comportamenti naturali;

    in Italia, grazie al costante lavoro di sensibilizzazione di molte associazioni e delle richieste di cittadine e cittadini, sono sempre di più le aziende che hanno deciso di non utilizzare prodotti di origine animale provenienti da allevamenti in gabbia;

    la transizione verso un allevamento senza l'uso di gabbie può essere incentivato anche attraverso un sistema di certificazione volontario e l'utilizzo di un segno distintivo «Cage-free» sui prodotti;

    tale segno distintivo contribuirebbe a dare valore agli investimenti dei produttori che hanno autonomamente intrapreso il percorso di qualità allevatoriale, prevedendo il superamento dei metodi di allevamento in gabbia quale primo fondamentale passo per il miglioramento del benessere animale, nonché a dare concreto valore ai futuri investimenti degli allevatori nell'adottare pratiche di allevamento senza l'uso delle gabbie, condizione certamente più rispettosa delle esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali, contribuendo così a un livello di qualità superiore rispetto agli standard normativi nazionali ed europei;

    inoltre, potrebbe soddisfare, tramite un segno distintivo semplice, inequivocabile e trasparente, la domanda sempre più diffusa tra i consumatori di prodotti alimentari di origine animale provenienti da allevamenti che non facciano alcun uso delle gabbie, contribuendo contestualmente al rafforzamento competitivo del settore zootecnico italiano e del made in Italy in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

    l'introduzione del segno distintivo «Cage-free» contribuirebbe alla transizione verso un sistema alimentare più rispettoso del benessere degli animali, promuovendo la qualità e rafforzando la competitività del made in Italy, sostenendo i prodotti italiani di qualità, garantendo trasparenza, inequivocabilità e tutela per i consumatori, nonché supportando un modello di allevamento competitivo in Europa e all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere e valorizzare gli investimenti già effettuati per migliorare il benessere animale e contribuire al rafforzamento competitivo del settore zootecnico italiano e del made in Italy in ambito nazionale, europeo ed internazionale, adottando a tal fine iniziative volte ad introdurre una specifica disciplina che preveda che agli operatori che aderiscono volontariamente al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) e abbiano già rimosso o decidano di rimuovere completamente le gabbie nelle diverse fasi di allevamento, sia conferito per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», il segno distintivo «Cage-free», così da garantire una riconoscibilità immediata e univoca dei prodotti conformi, migliorare la trasparenza e la chiarezza dell'informazione per i consumatori.
9/2112-bis-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta)Evi, Cherchi, Di Lauro, Prestipino, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, nella seduta del 24 luglio 2024 ha dichiarato per lo schema Basento-Camastra lo stato di severità idrica alta per il comparto idro-potabile;

    uno schema idrico che alimenta 29 comuni lucani (per circa 140 mila abitanti) di cui 27 della provincia di Potenza e 2 della provincia di Matera;

    per la provincia di Potenza sono interessati i comuni di Potenza, Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata;

    per la provincia di Matera rientrano i comuni di Irsina e di Tricarico;

    con decreto del Presidente della regione Basilicata n. 193 del 4 settembre 2024 è stata costituita l'Unità di crisi regionale per la gestione della crisi idrica, relativamente sia all'uso idropotabile che zootecnica dell'acqua. Unità di crisi che, in considerazione della crescente scarsità di acqua nell'invaso Camastra, ha stabilito, a partire dal 12 settembre scorso, un programma di interruzioni della rete idrica di almeno 12 ore al giorno, tutt'ora in vigore nei 29 comuni interessati, al fine di consentire il reintegro dei volumi invasati nei serbatoi di accumulo;

    una situazione di grave deficit idrico che ha indotto il Consiglio dei ministri, con delibera del 21 ottobre 2024, a dichiararne lo stato di emergenza per sei mesi e che, per essere fronteggiata, ha visto la nomina, con Ocdpc n. 1107 del 29 ottobre 2024, del Presidente della regione Basilicata a Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della suddetta crisi;

    dal 7 novembre 2024 al 19 novembre 2024 è stata realizzata la tubazione finalizzata al prelievo delle acque del fiume Basento, poco a valle della confluenza con il Camastra, con sollevamento fino alla diga. Dal Camastra le acque sono convogliate nello schema esistente e sollevate fino al potabilizzatore di Masseria Romaniello, per essere trattate prima dell'immissione nella rete di distribuzione. Acqua del Basento potabilizzata che viene erogata, per circa 10 ore al giorno, a partire dal 24 novembre 2024;

    si tratta di uno stato di persistente emergenza idrica che ha avuto, e ha tutt'ora, un impatto devastante soprattutto sulle attività economiche, produttive e commerciali che si sono viste costrette a ridurre significativamente i loro volumi d'affari, non riuscendo a soddisfare la domanda di clientela a causa della carenza d'acqua;

    la conseguente limitazione di orari lavoro sta inoltre comportando perdite economiche dirette e indirette, minando la già precaria sostenibilità di imprese e lavoratori,

impegna il Governo:

   ad adottare urgenti iniziative, anche normative, per prevedere la sospensione, fino al termine dell'emergenza, del pagamento dei tributi locali, delle rate di mutuo, delle bollette, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché ad adottare iniziative volte a prevedere la concessione di finanziamenti agevolati per la ripresa dei pagamenti al termine del periodo di sospensione;

   a prevedere forme di indennizzo per attività economiche commerciali e industriali, nonché per le associazioni sportive danneggiate da questa emergenza;

   a predisporre un preciso cronoprogramma con gli interventi di ampliamento della capacità di contenimento dell'invaso e per la realizzazione di opere di captazione di sorgenti in grado di implementare l'approvvigionamento idrico del bacino al servizio delle comunità in oggetto;

   a istituire, in collaborazione con la regione Basilicata, sotto la supervisione di Ispra e ISS, un osservatorio sulla qualità delle acque in Basilicata riguardante tutti gli invasi e tutti i corsi d'acqua della regione dando sistematicamente massima pubblicità e diffusione ai dati.
9/2112-bis-A/30. Amendola, Lomuti, Ciani, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, nella seduta del 24 luglio 2024 ha dichiarato per lo schema Basento-Camastra lo stato di severità idrica alta per il comparto idro-potabile;

    uno schema idrico che alimenta 29 comuni lucani (per circa 140 mila abitanti) di cui 27 della provincia di Potenza e 2 della provincia di Matera;

    per la provincia di Potenza sono interessati i comuni di Potenza, Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata;

    per la provincia di Matera rientrano i comuni di Irsina e di Tricarico;

    con decreto del Presidente della regione Basilicata n. 193 del 4 settembre 2024 è stata costituita l'Unità di crisi regionale per la gestione della crisi idrica, relativamente sia all'uso idropotabile che zootecnica dell'acqua. Unità di crisi che, in considerazione della crescente scarsità di acqua nell'invaso Camastra, ha stabilito, a partire dal 12 settembre scorso, un programma di interruzioni della rete idrica di almeno 12 ore al giorno, tutt'ora in vigore nei 29 comuni interessati, al fine di consentire il reintegro dei volumi invasati nei serbatoi di accumulo;

    una situazione di grave deficit idrico che ha indotto il Consiglio dei ministri, con delibera del 21 ottobre 2024, a dichiararne lo stato di emergenza per sei mesi e che, per essere fronteggiata, ha visto la nomina, con Ocdpc n. 1107 del 29 ottobre 2024, del Presidente della regione Basilicata a Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della suddetta crisi;

    dal 7 novembre 2024 al 19 novembre 2024 è stata realizzata la tubazione finalizzata al prelievo delle acque del fiume Basento, poco a valle della confluenza con il Camastra, con sollevamento fino alla diga. Dal Camastra le acque sono convogliate nello schema esistente e sollevate fino al potabilizzatore di Masseria Romaniello, per essere trattate prima dell'immissione nella rete di distribuzione. Acqua del Basento potabilizzata che viene erogata, per circa 10 ore al giorno, a partire dal 24 novembre 2024;

    si tratta di uno stato di persistente emergenza idrica che ha avuto, e ha tutt'ora, un impatto devastante soprattutto sulle attività economiche, produttive e commerciali che si sono viste costrette a ridurre significativamente i loro volumi d'affari, non riuscendo a soddisfare la domanda di clientela a causa della carenza d'acqua;

    la conseguente limitazione di orari lavoro sta inoltre comportando perdite economiche dirette e indirette, minando la già precaria sostenibilità di imprese e lavoratori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative, anche normative, per prevedere la sospensione, fino al termine dell'emergenza, del pagamento dei tributi locali, delle rate di mutuo, delle bollette, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di adottare iniziative volte a prevedere la concessione di finanziamenti agevolati per la ripresa dei pagamenti al termine del periodo di sospensione;

   a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per attività economiche commerciali e industriali, nonché per le associazioni sportive danneggiate da questa emergenza;

   a valutare l'opportunità di predisporre un preciso cronoprogramma con gli interventi di ampliamento della capacità di contenimento dell'invaso e per la realizzazione di opere di captazione di sorgenti in grado di implementare l'approvvigionamento idrico del bacino al servizio delle comunità in oggetto;

   a valutare l'opportunità di istituire, in collaborazione con la regione Basilicata, sotto la supervisione di Ispra e ISS, un osservatorio sulla qualità delle acque in Basilicata riguardante tutti gli invasi e tutti i corsi d'acqua della regione dando sistematicamente massima pubblicità e diffusione ai dati.
9/2112-bis-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Amendola, Lomuti, Ciani, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio in esame, nell'ambito del capo II relativo a Misure di revisione della spesa, ha introdotto all'articolo 110 una riduzione per il 2025 del turnover per le amministrazioni dello stato, prevedendo in particolare al comma 4, lettera a), una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale per i Corpi di polizia e i vigili del fuoco;

    durante i lavori parlamentari, il Governo, resosi conto della gravità di questa norma se applicata alle forze del comparto sicurezza, è dovuto nuovamente intervenire a seguito dei numerosi emendamenti di origine parlamentare, e ha stabilito che la prevista riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale per le Forze del comparto sicurezza si applichi solo per l'anno 2026;

    tale previsione, tuttavia, non ha fatto altro che spostare il taglio del turnover dal 2025 al 2026, senza considerare che le forze del comparto sicurezza, costantemente sotto organico rispetto ai fabbisogni, rappresentano un settore fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e delle città;

    ad avviso dei firmatari è del tutto incoerente un Governo che prima fa propaganda utilizzando le forze dell'Ordine, e successivamente presenta una legge di bilancio che taglia i fondi e riduce l'organico del comparto sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a rimuovere il taglio del turnover anche per l'anno 2026, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza, dei compiti espletati, attinenti alla tutela delle istituzioni democratiche, di difesa dell'ordine e della sicurezza, interna ed esterna, del nostro Paese, compiti tali da escludere questo comparto dalle misure di revisione della spesa pubblica.
9/2112-bis-A/31. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Penza.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile atta a rimuovere il taglio del turnover anche per l'anno 2026, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza, dei compiti espletati, attinenti alla tutela delle istituzioni democratiche, di difesa dell'ordine e della sicurezza, interna ed esterna, del nostro Paese, compiti tali da escludere questo comparto dalle misure di revisione della spesa pubblica.
9/2112-bis-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso 22 settembre si è verificato a Saviano, in provincia di Napoli, il crollo di una palazzina che ha provocato la morte di quattro persone di cui due bambini, tutte appartenenti alla stessa famiglia;

    la comunità risulta ancora scossa dal tragico evento e non ha mancato di fare pervenire la propria solidarietà ai superstiti della famiglia anch'essi feriti dallo scoppio;

    l'evento ancora una volta ha posto in evidenza la necessità di procedere alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato a cui nemmeno il superbonus del 110 per cento è riuscito a dare risposta;

    gli enti locali non sono nelle condizioni da soli di poter fronteggiare simili eventi;

    i piani di rigenerazione urbana predisposti dal Governo risultano ancora non adeguati per supportare le aree più periferiche e marginali del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse volte a sostenere per quanto di competenza attraverso una forma di collaborazione istituzionale da avviare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale l'elaborazione di un programma di riqualificazione urbana presso il comune di Saviano, al fine di non dimenticare così la terribile tragedia che ha colpito questa comunità.
9/2112-bis-A/32.Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso 22 settembre si è verificato a Saviano, in provincia di Napoli, il crollo di una palazzina che ha provocato la morte di quattro persone di cui due bambini, tutte appartenenti alla stessa famiglia;

    la comunità risulta ancora scossa dal tragico evento e non ha mancato di fare pervenire la propria solidarietà ai superstiti della famiglia anch'essi feriti dallo scoppio;

    gli enti locali non sono nelle condizioni da soli di poter fronteggiare simili eventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse volte a sostenere per quanto di competenza attraverso una forma di collaborazione istituzionale da avviare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale l'elaborazione di un programma di riqualificazione urbana presso il comune di Saviano, al fine di non dimenticare così la terribile tragedia che ha colpito questa comunità.
9/2112-bis-A/32.(Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (i cosiddetti rider) sono particolarmente esposti a rischi derivanti da condizioni meteorologiche avverse;

    l'attuale quadro normativo non prevede specifiche esenzioni obbligatorie dall'attività né relative tutele economiche per questi lavoratori nei casi di eventi meteorologici estremi;

    risulta necessario garantire forme di sostegno economico affinché questi lavoratori non siano costretti ad esporsi al rischio maltempo e/o ondate di calore, ed è necessario sia per i rider inquadrati come lavoratori dipendenti che per quelli autonomi;

   considerato che:

    le condizioni meteorologiche avverse, incluse le allerta meteo-idro rosse diramate dalla protezione civile e le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL, possono rendere pericoloso lo svolgimento di questa specifica attività lavorativa;

    in diversi settori la cui attività delle lavoratrici e dei lavoratori è esposta alle intemperie del meteo sono previsti la sospensione delle lavorazioni e relativi ammortizzatori sociali;

    è fondamentale assicurare la sicurezza dei lavoratori e al contempo garantire loro un sostegno economico nei periodi di forzata inattività,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative urgenti volte a estendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi meteorologici avversi;

   a istituire urgentemente presso l'INPS un fondo dedicato al sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di rider, che preveda l'erogazione di un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse;

   a definire, attraverso appositi provvedimenti, criteri oggettivi per l'individuazione delle condizioni meteorologiche avverse che determinano il diritto all'indennità, includendo specificamente:

    le allerta meteo-idro rosse diramate dalla protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico;

    le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL;

   a incentivare la contrattazione collettiva affinché il settore risulti normato nel suo complesso e il legislatore possa quindi identificare modalità stabili e pienamente efficaci di tutela dei lavoratori a prescindere dall'inquadramento come subordinati, collaboratori o autonomi.
9/2112-bis-A/33. Gribaudo, Scotto, Fossi, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (i cosiddetti rider) sono particolarmente esposti a rischi derivanti da condizioni meteorologiche avverse;

    l'attuale quadro normativo non prevede specifiche esenzioni obbligatorie dall'attività né relative tutele economiche per questi lavoratori nei casi di eventi meteorologici estremi;

    risulta necessario garantire forme di sostegno economico affinché questi lavoratori non siano costretti ad esporsi al rischio maltempo e/o ondate di calore, ed è necessario sia per i rider inquadrati come lavoratori dipendenti che per quelli autonomi;

   considerato che:

    le condizioni meteorologiche avverse, incluse le allerta meteo-idro rosse diramate dalla protezione civile e le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL, possono rendere pericoloso lo svolgimento di questa specifica attività lavorativa;

    in diversi settori la cui attività delle lavoratrici e dei lavoratori è esposta alle intemperie del meteo sono previsti la sospensione delle lavorazioni e relativi ammortizzatori sociali;

    è fondamentale assicurare la sicurezza dei lavoratori e al contempo garantire loro un sostegno economico nei periodi di forzata inattività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti volte a estendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi meteorologici avversi;

   a valutare l'opportunità di istituire urgentemente presso l'INPS un fondo dedicato al sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di rider, che preveda l'erogazione di un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse;

   a valutare l'opportunità di definire, attraverso appositi provvedimenti, criteri oggettivi per l'individuazione delle condizioni meteorologiche avverse che determinano il diritto all'indennità, includendo specificamente:

    le allerte meteo-idrico diramate dal Servizio nazionale della protezione civile in caso di precipitazioni intense e rischio idrogeologico;

    le situazioni di elevato stress termico secondo l'Heat index utilizzato dall'INAIL;

   a valutare l'opportunità di incentivare la contrattazione collettiva affinché il settore risulti normato nel suo complesso e il legislatore possa quindi identificare modalità stabili e pienamente efficaci di tutela dei lavoratori a prescindere dall'inquadramento come subordinati, collaboratori o autonomi.
9/2112-bis-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Scotto, Fossi, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il rifinanziamento del Fondo agevolato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 (cosiddetto «Nuova Marcora»), per sostenere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo e l'incremento dei livelli occupazionali, ha permesso, fino ad oggi, di realizzare numerosi interventi per il rafforzamento della struttura produttiva e il rilancio di imprese in crisi con il diretto coinvolgimento dei lavoratori;

    al 30 giugno 2024, il soggetto gestore della misura, CFI Cooperazione finanza impresa, società finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta legge Marcora), partecipata e vigilata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ha realizzato 139 interventi per un totale di euro 50.469.000,00 che hanno coinvolto 6.178 lavoratori;

    il decreto, inizialmente finanziato con le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 – «Piano di gestione 21» e n. 2301 – «Iniziative a fronte delle attività di promozione e di sviluppo delle cooperative», versate alla contabilità speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile» nella sezione dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree in crisi, è stato successivamente rifinanziato con la legge di bilancio 2017, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e con la legge di bilancio 2021;

    gli ultimi anni, caratterizzati da difficoltà economiche generate dagli effetti della crisi energetica e dall'esplosione dei prezzi delle materie prime, hanno inciso negativamente sul sistema produttivo, con pesanti conseguenze per le imprese sul piano economico e finanziario, causando un forte decremento della marginalità e in taluni casi una temporanea sospensione dell'attività. Ciò ha richiesto, e richiede tuttora, un forte intervento di sostegno sia sul piano economico, sia a livello di assistenza nella definizione di piani di consolidamento e rilancio, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese che, se non adeguatamente sostenute, rischiano di vedere compromessa la continuità aziendale;

    la proposta, in considerazione dei positivi risultati ottenuti dalla misura agevolativa anche nella fase di emergenza Covid, intende rafforzare questo strumento di intervento per dare risposta nel medio-lungo termine alle aziende in difficoltà, garantendone il consolidamento e la tenuta occupazionale;

    inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2022 (reg. Corte dei conti n. 229 del 23 marzo 2022), si dispone che, a valere sulle risorse destinate alla «Nuova Marcora», possano essere concessi finanziamenti in favore di cooperative di lavoratori in aziende i cui titolari intendano trasferire ai lavoratori medesimi la titolarità della stessa garantendo, attraverso il passaggio generazionale, la salvaguardia di competenze e nuove opportunità di sviluppo,

impegna il Governo

ad aumentare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021.
9/2112-bis-A/34. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il rifinanziamento del Fondo agevolato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 (cosiddetto «Nuova Marcora»), per sostenere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo e l'incremento dei livelli occupazionali, ha permesso, fino ad oggi, di realizzare numerosi interventi per il rafforzamento della struttura produttiva e il rilancio di imprese in crisi con il diretto coinvolgimento dei lavoratori;

    al 30 giugno 2024, il soggetto gestore della misura, CFI Cooperazione finanza impresa, società finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta legge Marcora), partecipata e vigilata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ha realizzato 139 interventi per un totale di euro 50.469.000,00 che hanno coinvolto 6.178 lavoratori;

    il decreto, inizialmente finanziato con le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 – «Piano di gestione 21» e n. 2301 – «Iniziative a fronte delle attività di promozione e di sviluppo delle cooperative», versate alla contabilità speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile» nella sezione dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree in crisi, è stato successivamente rifinanziato con la legge di bilancio 2017, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e con la legge di bilancio 2021;

    gli ultimi anni, caratterizzati da difficoltà economiche generate dagli effetti della crisi energetica e dall'esplosione dei prezzi delle materie prime, hanno inciso negativamente sul sistema produttivo, con pesanti conseguenze per le imprese sul piano economico e finanziario, causando un forte decremento della marginalità e in taluni casi una temporanea sospensione dell'attività. Ciò ha richiesto, e richiede tuttora, un forte intervento di sostegno sia sul piano economico, sia a livello di assistenza nella definizione di piani di consolidamento e rilancio, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese che, se non adeguatamente sostenute, rischiano di vedere compromessa la continuità aziendale;

    la proposta, in considerazione dei positivi risultati ottenuti dalla misura agevolativa anche nella fase di emergenza Covid, intende rafforzare questo strumento di intervento per dare risposta nel medio-lungo termine alle aziende in difficoltà, garantendone il consolidamento e la tenuta occupazionale;

    inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2022 (reg. Corte dei conti n. 229 del 23 marzo 2022), si dispone che, a valere sulle risorse destinate alla «Nuova Marcora», possano essere concessi finanziamenti in favore di cooperative di lavoratori in aziende i cui titolari intendano trasferire ai lavoratori medesimi la titolarità della stessa garantendo, attraverso il passaggio generazionale, la salvaguardia di competenze e nuove opportunità di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021.
9/2112-bis-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    i dati dimostrano che le aree interne sono tutt'altro che luoghi marginali. Ci vivono 13,5 milioni di abitanti (oltre il 22 per cento della popolazione), coprono complessivamente il 60 per cento dell'intera superficie del territorio nazionale e rappresentano il 53 per cento dei comuni italiani;

    a togliere voce e potere a questi luoghi trent'anni di politiche neoliberiste che, concentrando i più rilevanti investimenti pubblici e privati nelle grandi città, si sono rivelate indifferenti ai processi di «svuotamento» in termini di persone, servizi e attività produttive di questi territori;

    negli ultimi 10 anni – nelle aree interne – sono state chiuse circa 1.200 sedi scolastiche e 23.000 unità di attività di vicinato come minimarket, edicole, macellerie, ferramenta, distributori di carburante e bar. Sono diminuiti del 20,7 per cento gli sportelli bancari;

    consapevole dei problemi ma anche del potenziale di questi territori, il Partito Democratico ha promosso una discussione in Aula che ha portato all'approvazione all'unanimità della mozione n. 1-00354 sottoscritta da tutte le forze di opposizione e a larghissima maggioranza delle mozioni Mantovani e altri n. 1-00360 e Manes ed altri n. 1-00361;

    con l'emendamento dei Relatori 123.032, all'interno della legge di bilancio, sono stati creati Fondi di spesa da destinare agli enti locali per un ammontare complessivo di 32,1 milioni nel 2025, 39,30 milioni per l'anno 2026 e 31,3 per l'anno 2027;

    respingendo il sub-emendamento presentato dal PD che indirizzava le risorse della legge mancia ai soli comuni delle aree interne e delle isole minori, il Governo e la sua maggioranza hanno palesato il totale disinteresse verso luoghi che dovrebbero essere al centro dell'agenda politica;

    ulteriore riprova di questa mancanza di attenzione per le aree interne sta nel ritardo accumulato dal Governo nella presentazione del Piano strategico nazionale (PSNAI);

    nelle Comunicazioni rese alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024 la Presidente del Consiglio ha evocato l'urgenza «di riportare a casa i nostri troppi cervelli in fuga, ai quali dobbiamo provare, insieme, a regalare un nuovo gratificante sogno in patria»;

    il Governo e la maggioranza dovrebbero dimostrare con atti concreti e non solo a parole che intendono garantire il «diritto a restare»,

impegna il Governo

ad indirizzare le risorse di cui in premessa ai comuni delle aree interne e isole minori e ad adottare urgentemente il PSNAI.
9/2112-bis-A/35. De Maria, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    i dati dimostrano che le aree interne sono tutt'altro che luoghi marginali. Ci vivono 13,5 milioni di abitanti (oltre il 22 per cento della popolazione), coprono complessivamente il 60 per cento dell'intera superficie del territorio nazionale e rappresentano il 53 per cento dei comuni italiani;

    con l'emendamento dei Relatori 123.032, all'interno della legge di bilancio, sono stati creati Fondi di spesa da destinare agli enti locali per un ammontare complessivo di 32,1 milioni nel 2025, 39,30 milioni per l'anno 2026 e 31,3 per l'anno 2027,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indirizzare le risorse di cui in premessa ai comuni delle aree interne e isole minori e ad adottare urgentemente il PSNAI.
9/2112-bis-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è, ad avviso dei firmatari, una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

    al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

    si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita dell'Unione europea, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

    la produzione industriale italiana, dopo gli anni di forte crescita successivi alla pandemia è infatti in calo costante, a settembre scorso c'è stato il ventesimo calo consecutivo, un calo dello 0,4 per cento rispetto ad agosto, una riduzione di quattro punti su base annua che nei primi nove mesi del 2024 presenta un bilancio in rosso del 3,4 per cento. Nei primi otto mesi del 2024, le esportazioni in valore hanno registrato una riduzione dello 0,6 per cento in termini tendenziali, riflettendo in particolare l'andamento negativo delle vendite verso i mercati dell'Unione europea;

    il riflesso delle difficoltà del sistema industriale italiano si ripercuote sul mondo del lavoro dove sarebbero oltre 120.000 i lavoratori a rischio, di cui 70.000 solo nell'automotive, 25.459 nella siderurgia, 8.000 nell'energia (centrali a carbone e cicli combinati), 2.000 nel settore elettrico, 4.094 nella chimica di base, 3.473 nel settore del petrolchimico e in quello della raffinazione, 8.000 nelle telecomunicazioni, per non parlare delle gravi ricadute di tali crisi sulla filiera degli appalti;

    eppure, in questo testo la politica industriale è totalmente assente e non vengono nemmeno adeguatamente rifinanziati strumenti essenziali per favorire l'innovazione tecnologica, la conversione ecologica dell'industria manifatturiera e la riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati come il Fondo di garanzia per le PMI, i contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione;

    con una scelta assurda e gravissima per l'industria e i lavoratori del settore automotive infine, nella legge di bilancio all'esame dell'aula si opera un drastico taglio, per un totale di 4,55 miliardi di euro di definanziamento, al «Fondo automotive», istituito dal Governo Draghi con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore automotive, cui viene lasciata un finanziamento residuo complessivo di soli 1,2 miliardi di euro per il periodo 2025-2030, praticamente un azzeramento delle possibilità affrontare le sfide estremamente impegnative della transizione ecologica e digitale e della crescente competizione globale, che hanno invece bisogno di rilevanti politiche di sostegno,

impegna il Governo:

   a ripristinare con urgenza per il triennio 2025-27 il taglio effettuato allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, rifinanziando almeno 2.150.000.000 di euro nei prossimi tre anni che saranno indispensabili per accompagnare la profonda trasformazione dell'assetto produttivo, sostenere l'innovazione e la trasformazione dell'industria automobilistica, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie e garantire la sostenibilità produttiva, sociale e occupazionale del settore;

   a predisporre un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive con interventi sull'energia (con l'inclusione di tutto il settore nella categoria energivori con ammissione all'utilizzo di interconnector), una linea dedicata di accordi di programma e di innovazione senza limitazione territoriale, l'accesso semplificato per Transizione 5.0, la possibilità di garantire cash flow per investimenti.
9/2112-bis-A/36. Peluffo, Barbagallo.


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ripristinare con urgenza per il triennio 2025-27 il taglio effettuato allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, rifinanziando almeno 2.150.000.000 di euro nei prossimi tre anni che saranno indispensabili per accompagnare la profonda trasformazione dell'assetto produttivo, sostenere l'innovazione e la trasformazione dell'industria automobilistica, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie e garantire la sostenibilità produttiva, sociale e occupazionale del settore;

   a predisporre un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive con interventi sull'energia, una linea dedicata di accordi di programma e di innovazione senza limitazione territoriale, l'accesso semplificato per Transizione 5.0, la possibilità di garantire cash flow per investimenti.
9/2112-bis-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo, Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo, ad avviso dei firmatari, è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

    al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

    si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita Ue, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

    oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente;

    dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio può arrivare a 110 euro all'anno;

    nella legge annuale sulla concorrenza 2023 è stato approvato un articolo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono il servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

    sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili, se necessario anche rimandando le aste previste per il 2025 dalla legislazione vigente.
9/2112-bis-A/37.Gnassi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.
9/2112-bis-A/37.(Testo modificato nel corso della seduta)Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo;

    Confindustria Sicilia esprime apprezzamento per l'iniziativa di reintrodurre una proroga dello sgravio contributivo rivolto alle imprese private del Sud o che hanno una sede al Sud. Una leva fondamentale di sostegno all'apparato economico produttivo del Mezzogiorno del cui mantenimento viene riconosciuto pienamente il merito;

    pur nel rispetto della ratio normativa e dei suoi obiettivi, nell'ambito del costante confronto con le diverse realtà imprenditoriali, è molto diffusa la necessità di apportare alcuni miglioramenti, utili al fine di ampliare l'efficacia della norma;

    utile, altresì, sarebbe la reintroduzione dello sgravio anche per le grandi imprese;

    rafforzare anche la presenza delle grandi aziende al Sud significa continuare a sostenere al tempo stesso tutta l'economia che queste generano con il loro indotto;

    nella valutazione generale non può non esser considerata la valenza strategica che ha assunto la misura, sicuramente una tra le più efficaci di questo periodo per le imprese;

    al fine di mantenere e accrescere, come si sta già facendo, i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, nel primo provvedimento utile, la decontribuzione anche alle imprese con oltre 250 dipendenti, nonché a riconoscere a favore dei datori di lavoro privati, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo determinato, indeterminato e in apprendistato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
9/2112-bis-A/38. Cannata, Ciancitto, Longi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi presenti in manovra di bilancio non sono sufficienti ed adeguati ad affrontare le gravi carenze del sistema penitenziario;

    secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 13 dicembre, il sovraffollamento delle carceri italiane ha raggiunto livelli drammatici. Il tasso di affollamento ha toccato il 133,3 per cento, con 62.243 detenuti a fronte di una capienza ufficiale di 51.145 posti, mentre di questi, però, ben 4.466 posti risultano indisponibili;

    con riferimento alle singole regioni, ben 18 registrano un tasso superiore agli standard. Sovraffollamento particolarmente alto in Puglia (170,25 per cento), Basilicata (152,81 per cento), Lombardia (153,05 per cento), Veneto (150,64 per cento) e Lazio (148,68 per cento);

    i suicidi in carcere, con dati aggiornati al 18 dicembre, hanno raggiunto invece la cifra record di 89;

    la scarsità di spazi, personale e risorse finanziarie, insieme con l'irrigidimento della legislazione, della giurisprudenza e dell'amministrazione stanno rendendo le carceri luoghi invivibili e fuori controllo;

    le problematiche principali del sistema penitenziario rimangono invariate da anni: una grave carenza di personale, educatori, assistenti sociali, mediatori culturali, agenti di polizia penitenziaria, unita alla scarsità di opportunità di studio, formazione e lavoro per le persone detenute;

    gli istituti penitenziari dovrebbero rappresentare un luogo di speranza e rinascita, in cui avviare percorsi di inclusione e reinserimento sociale. Purtroppo, troppo spesso si trasformano in spazi di abbandono e disperazione, dove alcuni decidono tragicamente di porre fine alla propria vita;

    questa situazione trasforma la detenzione in un fallimento che contraddice i principi costituzionali e dell'ordinamento penitenziario e vanifica la funzione della pena di rieducazione e reinserimento nella società,

impegna il Governo

a reperire, nel primo provvedimento utile, ulteriori adeguate risorse per implementare e realizzare interventi e misure sociali e programmi di inclusione lavorativa, garantendo nel contempo il potenziamento di spazi educativi e ricreativi come librerie, palestre, centri sportivi, nonché l'istituzione di corsi di formazione professionale all'interno degli istituti penitenziari.
9/2112-bis-A/39. Soumahoro, Giachetti, Ciani, Simiani, Lacarra, Marino, Serracchiani, Girelli.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nell'approccio teso ad affrontare la materia penitenziaria prevedendo assunzioni per implementare e realizzare interventi e misure sociali e programmi di inclusione lavorativa, garantendo nel contempo il potenziamento di spazi educativi e ricreativi come librerie, palestre, centri sportivi, nonché l'istituzione di corsi di formazione professionale all'interno degli istituti penitenziari.
9/2112-bis-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro, Giachetti, Ciani, Simiani, Lacarra, Marino, Serracchiani, Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile;

    nell'ambito del settore turistico, in particolare, il capo II del titolo VIII autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati;

    si segnala che una parte dei lavoratori stagionali del settore turismo, al fine di prestare la propria opera, deve trasferire il proprio domicilio in un comune diverso da quello di residenza;

    a causa della penuria di alloggi disponibili, si determina un considerevole innalzamento del relativo prezzo, anche in conseguenza del fenomeno delle locazioni brevi che ha ridotto sensibilmente il numero di alloggi disponibili sul mercato per i lavoratori e le loro famiglie;

    tale problematica, diffusa su tutto il territorio nazionale e durante tutto il corso dell'anno, si registra con maggiore intensità nelle località turistiche e durante i periodi di alta stagione aggravando la difficoltà di reperire lavoratori qualificati disponibili a prestare la propria opera nelle località stagionali;

    il considerevole innalzamento degli oneri che tale scenario pone a carico delle imprese ha indotto a rinnovare l'accordo del Ccnl Turismo del 5 luglio 2024, con il quale è stato sancito l'impegno a praticare un prezzo simbolico ai dipendenti che usufruiscono del servizio di alloggio posto a loro disposizione dai datori di lavoro;

    in tale occasione, peraltro, le parti stipulanti l'accordo hanno chiesto congiuntamente di modificare la disciplina della materia per consentire alle imprese la integrale deducibilità del valore dell'alloggio forniti ai dipendenti stagionali, in analogia con quanto previsto per i dipendenti che trasferiscano la propria residenza anagrafica nel comune in cui prestano la propria attività;

    le stime attestano che nei mesi di luglio e agosto 2023, i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività alberghiere assunti con contratto di lavoro stagionale sono stati circa 188.000. Una percentuale pari al 30 per cento con un contingente di circa 56.000 lavoratori «fuori sede» che usufruiscono di un alloggio fornito dal datore di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire alle imprese turistico – ricettive di dedurre integralmente, al netto del prezzo pagato dal proprio dipendente, ai sensi della convenzione allegata al Ccnl Turismo, il costo degli alloggi forniti ai lavoratori dipendenti stagionali che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, analogamente a quanto già previsto per i dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica, per esigenze di lavoro, nel comune in cui prestano l'attività e senza limiti di tempo.
9/2112-bis-A/40.Caramanna, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone un complesso di interventi volti a promuovere il turismo e a sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica a livello nazionale;

    è necessario promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, anche i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani;

    pertanto sarebbe opportuno finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

    la legge di bilancio 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, di incrementare nel primo provvedimento utile, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di favorire la piena realizzazione dei progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/2112-bis-A/41. Di Maggio, Matteoni, Giorgianni, Giovine, Pellicini, Malagola, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e soppresso l'Aiuto alla crescita economica (cosiddetto «ACE»), ivi disciplinato;

    l'ACE costituiva il principale incentivo per le imprese che si finanziano con capitale proprio e consisteva in una deduzione dal reddito imponibile netto di un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011;

    la soppressione dell'ACE, secondo le valutazioni rassegnate dall'ISTAT e dalla Banca d'Italia in sede di esame del provvedimento, determina un maggior carico IRES sulle società di capitali superiore, in media, al 10 per cento (che nelle società cooperative giunge sino al 17 per cento);

    tale situazione (in assenza di uno strumento che favorisca la capitalizzazione) sollecita un ripensamento circa la soppressione del più importante incentivo alla capitalizzazione delle imprese italiane, peraltro sollecitato a più riprese dalle raccomandazioni di autorità internazionali e da autorità indipendenti;

    a ciò si aggiunga che, in sede di esame del provvedimento in oggetto, i Relatori hanno presentato l'emendamento 2.62, condiviso dal Governo, che, fra le altre cose, introduce un nuovo articolo 72-bis, rubricato «Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati»;

    la suddetta agevolazione, benché diretta a tutti i soggetti IRES, non risulta applicabile alle società cooperative. Infatti, anche se formalmente proposto per l'intero panorama delle imprese italiane, ponendo la condizione dell'accantonamento dell'80 per cento degli utili ad «apposita riserva», il nuovo articolo 72-bis non tiene conto delle specificità delle società cooperative che destinano obbligatoriamente almeno il 33 per cento degli utili a riserva legale e ai fondi mutualistici (70 per cento nelle banche di credito cooperativo) e, per la restante parte, accedono ad un regime speciale se destinano gli utili a riserva indivisibile;

    pertanto, per non escludere le società cooperative (per le quali è impossibile realizzare la condizione dell'accantonamento dell'80 per cento degli utili ad apposita riserva) dall'ambito di applicazione dell'istituto destinato a tutti i soggetti IRES, è necessario assimilare l'«apposita riserva» di cui al comma 1, lettera a), del «nuovo» articolo 72-bis del TUIR, alle riserve indivisibili delle società cooperative di cui all'articolo 2545-ter, del codice civile;

    in ipotesi contraria si determinerebbe una esclusione ingiustificabile che, oltre agli effetti oltremodo negativi della soppressione dell'ACE, seguirebbe a quella recentemente denunciata dalla stampa specializzata (v. Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 2024, pagina 28) con riferimento al mancato adeguamento degli ISA e della disciplina del Concordato preventivo biennale alle specificità tributarie delle cooperative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare le risorse necessarie, atte a garantire progressivamente e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, l'applicabilità anche alle società cooperative dell'aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati così come disposto in premessa.
9/2112-bis-A/42. Longi, Cannata, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione sostiene e promuove il diritto all'istruzione;

    la scuola pubblica rappresenta da sempre un imprescindibile presidio di democrazia necessario alla formazione attiva, critica e partecipe del cittadino, al fine anche di colmare i divari territoriali e sociali esistenti, soprattutto nelle aree interne e marginali;

    l'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha introdotto – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – una nuova disciplina relativa al dimensionamento della rete scolastica;

    queste norme hanno stravolto di fatto la riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; il PNRR si proponeva infatti di superare il concetto numerico delle scuole autonome determinate in base al numero di alunni iscritti e del numero di classi. Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che aggrava i criteri della legge 15 luglio 2011, n. 111, siamo invece passati da un minimo di 600 a 900 alunni iscritti;

    il decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, ha introdotto conseguentemente nuovi parametri relativi alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

    tali norme hanno di fatto sancito una riduzione drastica degli istituti presenti nel nostro Paese: una riduzione che ha e che avrà ripercussioni soprattutto sulle aree marginali e promuoverà di fatto la dispersione scolastica: un fenomeno ancora attivo in Italia (al quarto posto in Europa per alunni che abbandonano la scuola) e che colpisce soprattutto le regioni meridionali;

    l'accorpamento degli istituti si configura quindi come un vero e proprio «taglio» che si ripercuoterà soprattutto sulle regioni e le zone interne, incentivando lo spopolamento dei piccoli centri e finendo per incrementare i divari territoriali;

    l'unico beneficio per il dimensionamento riguarderà infatti le casse dello Stato, mentre non ci sarà nessun vantaggio per tutto il personale scolastico e quindi per alunni e famiglie;

    una delle regioni maggiormente colpite dai tagli alla scuola è di fatto la Sicilia che per raggiungere il target imposto a livello ministeriale – oltre ai ridimensionamenti fatti l'anno scorso, delle scuole temporaneamente salvate e di alcuni ricorsi al TAR – dovrà accorpare un numero di istituzioni scolastiche compreso tra 18 e 23;

    in Sicilia, una delle province maggiormente colpite dal ridimensionamento scolastico è la provincia di Enna;

    in provincia di Enna infatti, il Piano di dimensionamento per il nuovo anno scolastico ha già comportato un accorpamento di 4 istituzioni scolastiche mentre altre due potrebbero essere successivamente unite: questi ridimensionamenti sono incomprensibili poiché in netto contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla normativa nazionale (che dovrebbe in parte preservare le aree interne) e dalle indicazioni assessoriali;

    tutti i comuni della provincia di Enna hanno subito dimensionamenti scolastici che hanno una media di 916 studenti;

    i continui accorpamenti tra delle scuole della provincia di Enna stanno creando gravi problematiche a tutta la popolazione, sia in termini occupazionali che in termini di garanzia di pari opportunità per gli studenti dei territori interessati:

     in termini occupazionali, senza contare l'incidenza che gli accorpamenti hanno sulla dotazione organica dei docenti, il taglio è di circa 200 unità in meno (49 dirigenti scolastici, 49 direttori amministrativi, 60 collaboratori scolastici, 30 assistenti amministrativi e 10 assistenti tecnici);

     in termini di mancate risorse finanziare da investire nelle scuole del territorio il danno è molto ingente: mediamente un istituto scolastico autonomo per le stesse misure può presentare un solo progetto e riesce a ricevere finanziamenti europei (tra cui PON, FESR, PNRR) mediamente per 100.000 euro all'anno; ipotizzando mediamente due soppressioni per ogni anno scolastico vengono perdute opportunità di finanziamento per oltre 65 milioni di euro;

    il drammatico calo della popolazione scolastica (-8.700 alunni nella provincia dal 2008/2009 al 2022/2023) non potrà consentire ulteriori dimensionamenti se non tagliando le residue autonomie e ridimensionando ulteriormente già da subito e, negli anni a venire, scuole già in questi anni dimensionate;

    in questo contesto va aggiunto come gli istituti che verranno accorpati rischiano anche di perdere i finanziamenti già ottenuti del PNRR: si tratta infatti di risorse triennali che non potrebbero essere erogate a seguito di altri eventuali dimensionamenti;

    nel provvedimento in esame, al capo I, sono presenti «Misure in materia di istruzione e di merito» ed in particolare, all'articolo 84, «Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico»;

    nel corso della discussione in Commissione del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti finalizzati a ridurre o eliminare ulteriori accorpamenti scolastici, soprattutto nelle aree marginali: tali proposte non sono però state approvate,

impegna il Governo

a rivedere, in relazione a quanto espresso in premessa, i parametri per il piano di dimensionamento degli istituti di ogni ordine e grado nelle aree interne e marginali della Sicilia, e in particolare nella provincia di Enna, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione, contrastare l'abbandono scolastico e tutelare lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale del territorio.
9/2112-bis-A/43. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» sono presenti numerose misure di sostegno al reddito e in materia di lavoro;

   valutato che:

    il regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative è stato istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta «Legge Marcora») e successivamente riformato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 (articoli 12 e 17);

    il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, all'articolo 6, un nuovo regime di aiuto (cosiddetta «Nuova Marcora») finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni;

    il citato decreto ministeriale autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere:

     a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

     b) nei territori delle regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti;

    i finanziamenti concessi:

     a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;

     b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;

     c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

     d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro;

     e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento;

    la «Nuova Marcora» è stata rifinanziata ultimamente dalla legge di bilancio per il 2023 (comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ed attualmente dispone di 2 milioni di euro annui;

   preso atto che:

    le delocalizzazioni delle imprese rappresentano attualmente una delle maggiori problematiche relative alla salvaguardia ed alla promozione dei posti di lavoro;

    ISTAT ed EUROSTAT hanno infatti certificato che nel periodo più recente esaminato, tra il 2018 e il 2020, 594 aziende italiane con più di 50 addetti hanno delocalizzato;

    nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'ISTAT ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

    secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

    alla luce di questi dati – e con le vertenze Stellantis e Beko ancora aperte – appare necessario promuovere ogni misura atta a riqualificare i siti industriali dismessi e la «Nuova Marcora» rappresenta in questa direzione uno strumento irrinunciabile. Va sottolineato, in questo contesto, come vi siano già state nel nostro Paese significative esperienze di questa tipologia di progetti collettivi;

    appare altresì palese come le attuali risorse, pari a due milioni di euro annui, siano insufficienti;

    un emendamento con tali finalità è stato presentato ed ammesso al provvedimento in esame senza però essere approvato,

impegna il Governo

ad incrementare, in relazione a quanto espresso in premessa e per promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, il Fondo di cui al comma 419, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/2112-bis-A/44.Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» sono presenti numerose misure di sostegno al reddito e in materia di lavoro;

   valutato che:

    il regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative è stato istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta «Legge Marcora») e successivamente riformato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 (articoli 12 e 17);

    il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, all'articolo 6, un nuovo regime di aiuto (cosiddetta «Nuova Marcora») finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni;

    il citato decreto ministeriale autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere:

     a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;

     b) nei territori delle regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti;

    i finanziamenti concessi:

     a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;

     b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;

     c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

     d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro;

     e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento;

    la «Nuova Marcora» è stata rifinanziata ultimamente dalla legge di bilancio per il 2023 (comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ed attualmente dispone di 2 milioni di euro annui;

   preso atto che:

    le delocalizzazioni delle imprese rappresentano attualmente una delle maggiori problematiche relative alla salvaguardia ed alla promozione dei posti di lavoro;

    ISTAT ed EUROSTAT hanno infatti certificato che nel periodo più recente esaminato, tra il 2018 e il 2020, 594 aziende italiane con più di 50 addetti hanno delocalizzato;

    nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'ISTAT ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

    secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

    alla luce di questi dati – e con le vertenze Stellantis e Beko ancora aperte – appare necessario promuovere ogni misura atta a riqualificare i siti industriali dismessi e la «Nuova Marcora» rappresenta in questa direzione uno strumento irrinunciabile. Va sottolineato, in questo contesto, come vi siano già state nel nostro Paese significative esperienze di questa tipologia di progetti collettivi,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad incrementare, in relazione a quanto espresso in premessa e per promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, il Fondo di cui al comma 419, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/2112-bis-A/44.(Testo modificato nel corso della seduta)Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative al «Piano Pandemico nazionale 2025-2029»;

    il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, nonché nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;

    l'obbligo era, altresì, allargato ai lavoratori, anche esterni, operanti in tali strutture oltre che agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

    tale norma, prorogata poi fino al 31 dicembre 2022, trovava fondamento nel fatto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative al fine di prevenire ed evitare episodi di contagio;

    l'articolo 4-sexies del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto i procedimenti sanzionatori a seguito dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale prevedendo una multa amministrativa pecuniaria di cento euro;

    l'attuale Governo appena insediato ha da subito, con propri decreti, sospeso le attività ed i procedimenti di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione;

    tali decisioni si sono subito configurate come veri e propri «condoni» nei confronti di quanti non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale;

    si tratta di una disposizione che ha palesato di fatto, ad avviso dei presentatori, un chiaro revisionismo da parte della maggioranza di Governo sul tema Covid; un segnale preoccupante e irrispettoso verso quanti si erano responsabilmente sottoposti alla campagna vaccinale;

    secondo quanto apprendiamo dalla stampa il Governo avrebbe addirittura appena varato un ulteriore decreto-legge che stabilisce come i procedimenti sanzionatori, nei confronti di chi non ha ottemperato all'obbligo vaccinale non ancora conclusi, siano definitivamente interrotti; contestualmente le sanzioni pecuniarie già irrogate sarebbero annullate;

    questa decisione ha creato fortissime polemiche e malumori in grandissima parte della società civile. In particolar modo le associazioni delle professioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, i sindacati e persino esponenti di forze politiche appartenenti ai partiti che sostengono l'attuale governo, hanno stigmatizzato una norma che penalizza i cittadini onesti e reca offesa alle vittime della pandemia e a tutti coloro (in primo luogo medici ed infermieri, ma anche volontari e Forze dell'ordine) che hanno perso la vita per proteggere e curare i cittadini;

    sempre secondo i media sarebbero 1,8 milioni gli italiani sanzionati, per un valore complessivo delle multe di 180 milioni di euro mentre il mancato introito per le casse dello Stato supererebbe ampiamente i 150 milioni di euro. Si tratta quindi risorse ingenti che potrebbero essere utilizzate per recuperare, almeno in parte, i tagli alla sanità pubblica operati con il provvedimento in esame,

impegna il Governo

a garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica alla legge vigente finalizzata ad evitare che le multe ai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate.
9/2112-Bis-A/45. Bonafè, Furfaro, Braga, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, Casu, Fornaro, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, De Maria, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Evi, Fassino, Filippin, Forattini, Fossi, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerini, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Orfini, Orlando, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Prestipino, Provenzano, Quartapelle Procopio, Romeo, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Iaria, Boschi, Alfonso Colucci, D'Alessio, Marattin, Steger, Soumahoro, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi di euro nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

    al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

    si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 per cento nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita dell'Unione europea, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

    oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente; in materia di giustizia la manovra di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027, la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci: le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63 mila rispetto ad una capienza effettiva di 47 mila posti. I suicidi hanno toccato il numero record di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e non si ha certezza delle iniziative del commissario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge «carceri», ad agosto;

    nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

    la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno costringete la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducative della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci. Altro indicatore importante della crisi attuale è il totale delle persone morte in un istituto penitenziario nel 2024: sono 232, la cifra più alta dal 1992 a oggi secondo i dati di Ristretti Orizzonti. Almeno 7 di loro sono agenti di polizia penitenziaria;

    gravissima appare, tra le altre che incidono pesantemente sulle libertà democratiche e sulla situazione esplosiva nelle carceri italiane e nel sistema dell'esecuzione penale che caratterizzano l'azione del Governo, la norma introdotta dall'articolo 15 del disegno di legge «sicurezza» che la Camera ha approvato all'esame del Senato, sulla detenzione per la donna in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno: oggi l'articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l'interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo; dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo eliminerà il rinvio obbligatorio della pena creando un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;

    inoltre, nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «"Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile" richiamando l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti». Tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un'offensivista nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, dell'abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere, ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale; una misura ad avviso dei firmatari del presente atto, sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva, che non garantisce le esigenze collettive di sicurezza, ma che sacrifica invece diritti fondamentali che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare; un salto all'indietro verso l'inciviltà giuridica e un ennesimo strappo con le normative europee ed internazionali, con il risultato, ormai acclarato, di far crescere il tasso di recidiva e dunque di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini;

    con la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi 322 e 323, con l'approvazione di un emendamento del Partito Democratico a prima firma di Paolo Siani, per la prima volta è stata incentivata la rete delle case famiglia e di altre strutture residenziali territoriali, finanziando il sistema dell'accoglienza con un Fondo di 1,5 milioni di euro per tre anni, da ripartire tra le regioni: con l'istituzione di questo Fondo si è inteso promuovere l'esperienza delle strutture di accoglienza esterne come luoghi più idonei alla corretta socializzazione dei minori rispetto agli Istituti a custodia attenuata (ICAM), e, non sarebbe neanche necessario sottolinearlo, al carcere;

    occorre urgentemente un investimento che segni un'inversione di tendenza per l'esecuzione penale: rafforzare le politiche di investimento in medici, psicologi, psichiatri in carcere, per i professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e per il personale dedicato all'esecuzione penale esterna al carcere per i detenuti e per la messa alla prova, peraltro utilissima come risulta dai dati per scoraggiare la recidiva e per potenziare le disponibilità nelle REMS nonché provvedere alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, anche incrementando l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia per far sì che vi siano strutture adeguate distribuite omogeneamente sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

   nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure immediate, necessarie ad affrontare la crisi del sistema dell'esecuzione penale, con particolare riferimento al grave tema della gestione della salute mentale in carcere, prevedendo per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità, correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, e a tal fine stanziare maggiori risorse rispetto a quelle già previste;

   ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

   a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, anche per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei princìpi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, potenziando e rideterminando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, a stanziare adeguate risorse per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario, nonché a finanziare con adeguate risorse il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/2112-bis-A/46. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Ciani, Soumahoro, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

    al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

    si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6-0,7 per cento alla crescita Ue, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

    in materia di giustizia la legge di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027, la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci, le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63 mila rispetto ad una capienza effettiva di 47 mila posti. I suicidi hanno toccato il numero record di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e non si ha contezza delle iniziative del commissario straordinario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge carcere ad agosto;

    il Ministro, il Governo, si sono caratterizzati sin dalla prima legge di bilancio per avere penalizzato gravemente il personale del Dap e della giustizia minorile e per l'esecuzione penale esterna, dunque anche la polizia penitenziaria: risorse tagliate sin dalla legge di bilancio per il 2023 sia con questa al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a tutti i comparti compresa giustizia penale e civile; adesso tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 227 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni;

    la manovra finanziaria incide sul Programma Amministrazione penitenziaria con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, ai quali si aggiunge il decremento di 3,5 milioni per la Giustizia minorile e di comunità; il decreto carceri, per stessa ammissione del Governo, non ha avuto alcun impatto sul sistema carcere, con misure del tutto insufficienti per il personale dunque direttori, magistrati, polizia penitenziaria, educatori, psicologi; ogni richiesta del gruppo PD di aumento degli organici e di ripristino delle risorse, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi ci lavora, è stata sistematicamente respinta;

    nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria, è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

    in particolare, infatti, la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno costringete la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducative della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci; ciononostante la manovra prevede un grave decremento di risorse soprattutto nell'azione «Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia penitenziaria»;

    il sistema della giustizia italiana presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Evidenti carenze riguardano anche le condizioni delle carceri con sovraffollamento di detenuti, mancanza di servizi essenziali, carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria;

    per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volti a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'Ue;

    grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

    questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'esecuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 milioni di euro per il 2027;

    nell'ultima manovra di bilancio, nel triennio 2025-2027, sono previste ulteriori riduzioni per la Giustizia le cui risorse complessive passeranno dagli 11.477.913.806 euro del 2025 ai 10.916.335.584 euro del 2027;

    tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni di euro, in particolare risultano concentrati principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni di euro,

impegna il Governo

a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla messa alla prova, alle pene alternative e per la Giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR, ridurre conseguentemente i tempi dei processi e risolvere le gravissime criticità del sistema penitenziario nazionale, nonché a stanziare risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, poiché la previsione attuale della legge di bilancio risulta insufficiente a garantire tutto questo; a prevedere altresì il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
9/2112-bis-A/47. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera

impegna il Governo

a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla messa alla prova, alle pene alternative e per la Giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, ridurre conseguentemente i tempi dei processi e risolvere le gravissime criticità del sistema penitenziario nazionale, nonché a stanziare risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, poiché la previsione attuale della legge di bilancio risulta insufficiente a garantire tutto questo; a prevedere altresì il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
9/2112-bis-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, s'inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore il 30 aprile 2024 e contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, nell'attuale contesto economico, incoraggiate dalle decisioni di politica economica e sociale che il Governo Meloni ha previsto a partire dall'inizio della legislatura, i cui effetti positivi e costanti, confermano una direzione favorevole intrapresa per l'economia italiana;

    il quadro degli interventi previsti per il settore del trasporto, all'interno della manovra economica per il 2025 indicano, fra le misure più importanti, un incremento del Fondo nazionale per il concorso dello Stato del trasporto pubblico locale pari a 120 milioni di euro per il prossimo anno, la cui misura s'integra coerentemente con le disposizioni già approvate con il cosiddetto decreto fiscale, al fine di migliorare e ottimizzare il settore dei trasporti nazionale a livello locale e nazionale;

    in tale ambito, il settore dell'autotrasporto in Italia, costituisce un importante ed essenziale segmento economico e occupazionale, considerato che il comparto ferroviario e della logistica, rappresentano tasselli di un cambiamento del modo di muovere le merci, dell'evoluzione del settore trasporti, fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, all'interno della transizione della mobilità;

    in ragione delle suesposte osservazioni, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa la necessità, di favorire le imprese di trasporto su strada anche dal punto di vista economico, in relazione anche dell'avvio del regime della cosiddetta «liberalizzazione regolata» di un mercato partecipato da imprese di tutta Europa (con licenza comunitaria) con regole e strutture di costi diverse, ripristinando l'originaria consistenza del fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, come previsto dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità per il 2015, la cui consistenza nel corso degli anni passati è stata ridotta dai precedenti Governi, a causa di decisioni nell'ambito delle politiche dei trasporti, negative e penalizzanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, l'introduzione di misure, nel corso della legislatura, volte a ripristinare l'originaria consistenza del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, prevedendo al contempo, la possibilità agli assegnatari dei contributi già previsti per gli investimenti nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi, di fruirne anche attraverso un'agevolazione del credito d'imposta.
9/2112-bis-A/48. Polo, Gaetana Russo, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, s'inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore il 30 aprile 2024 e contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, nell'attuale contesto economico, incoraggiate dalle decisioni di politica economica e sociale che il Governo Meloni ha previsto a partire dall'inizio della legislatura, i cui effetti positivi e costanti, confermano una direzione favorevole intrapresa per l'economia italiana;

    il quadro degli interventi previsti per il settore del trasporto, all'interno della manovra economica per il 2025 indicano, fra le misure più importanti, un incremento del Fondo nazionale per il concorso dello Stato del trasporto pubblico locale pari a 120 milioni di euro per il prossimo anno, la cui misura s'integra coerentemente con le disposizioni già approvate con il cosiddetto decreto fiscale, al fine di migliorare e ottimizzare il settore dei trasporti nazionale a livello locale e nazionale;

    in tale ambito, il settore dell'autotrasporto in Italia, costituisce un importante ed essenziale segmento economico e occupazionale, considerato che il comparto ferroviario e della logistica, rappresentano tasselli di un cambiamento del modo di muovere le merci, dell'evoluzione del settore trasporti, fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, all'interno della transizione della mobilità;

    in ragione delle suesposte osservazioni, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, si ravvisa la necessità, di favorire le imprese di trasporto su strada anche dal punto di vista economico, in relazione anche dell'avvio del regime della cosiddetta «liberalizzazione regolata» di un mercato partecipato da imprese di tutta Europa (con licenza comunitaria) con regole e strutture di costi diverse, ripristinando l'originaria consistenza del fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, come previsto dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità per il 2015, la cui consistenza nel corso degli anni passati è stata ridotta dai precedenti Governi, a causa di decisioni nell'ambito delle politiche dei trasporti, negative e penalizzanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, l'introduzione di misure, nel corso della legislatura, volte a sostenere il settore dell'autotrasporto.
9/2112-bis-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Polo, Gaetana Russo, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle aree interne vive ancora quasi un quarto della popolazione italiana. In queste zone è in corso da decenni un importante processo di spopolamento. Questo trend può essere invertito rafforzando il welfare territoriale, attuando una fiscalità di vantaggio ma anche incentivando settori strategici per le aree interne, dove si trova il 56 per cento della superficie coltivabile;

    l'equilibro ambientale che dà vita alle aree interne lo può garantire solo la presenza delle persone sul territorio e l'agricoltura con le attività collegate;

    lo spopolamento delle aree interne e montane può essere contrastato da rigenerazioni agricole, da una defiscalizzazione per le zone svantaggiate, che potrebbero diventare «zone franche», con fiscalità agevolata soprattutto per le attività economiche e produttive;

    le aree rurali e marginali del Paese non possono più aspettare. In questi territori, la produzione agricola e le attività connesse, rappresentano fino all'80 per cento dell'economia locale. L'agricoltura spesso sopperisce anche ai servizi per la comunità;

    le aree interne devono essere interpretate come un sistema territoriale in evoluzione: il loro essere profondamente integrate con il resto del territorio italiano le rende oggetto e soggetto delle dinamiche nazionali. Vanno pertanto identificate nuove aree da ricomprendere nella Strategia nazionale aree interne (SNAI),

impegna il Governo

a identificare, d'intesa con le regioni, ulteriori nuove aree interne e a valutare l'opportunità di stanziare, nei comuni delle aree interne, ulteriori risorse destinate al taglio del carico fiscale agevolando imprese e famiglie agricole.
9/2112-bis-A/49. Forattini, Vaccari, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Fornaro, De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    le regioni più colpite dalla diffusione della peste suina africana (PSA) sono l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, con quasi centomila maiali abbattuti ai quali si aggiungono i problemi legati alla mancata movimentazione degli animali;

    la trasformazione delle carni suine in salumi fattura 9,5 miliardi ogni anno. In Italia vengono allevati circa 10 milioni di maiali e le restrizioni all'export imposte dalle normative per il contenimento della peste suina hanno fatto perdere all'Italia tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. È necessario garantire la tutela di uno dei settori strategici fondamentali per la nostra economia e la nostra sovranità nazionale,

impegna il Governo

a stanziare nuove risorse al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati.
9/2112-bis-A/50. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Fornaro, Richetti, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    le regioni più colpite dalla diffusione della peste suina africana (PSA) sono l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, con quasi centomila maiali abbattuti ai quali si aggiungono i problemi legati alla mancata movimentazione degli animali;

    la trasformazione delle carni suine in salumi fattura 9,5 miliardi ogni anno. In Italia vengono allevati circa 10 milioni di maiali e le restrizioni all'export imposte dalle normative per il contenimento della peste suina hanno fatto perdere all'Italia tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. È necessario garantire la tutela di uno dei settori strategici fondamentali per la nostra economia e la nostra sovranità nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di stanziare nuove risorse al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati.
9/2112-bis-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Fornaro, Richetti, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    la Strada Statale 68 collega due delle principali arterie toscane, l'Aurelia e l'Autopalio, attraversando territori di rilevante interesse storico, culturale e turistico, come Cecina, Volterra, Colle Val d'Elsa, e Poggibonsi;

    si tratta di una infrastruttura strategica per il collegamento diretto tra Siena e Livorno, nonché per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree della Valdelsa e della Val di Cecina, fungendo da collegamento tra Volterra e San Gimignano;

    l'attuale tracciato, risalente a molti decenni fa, non è più adeguato alla mole di traffico che sostiene, rappresentando un freno allo sviluppo e un rischio per la sicurezza stradale;

    nel 2011, un progetto preliminare per una strada C1, a basso impatto ambientale e integrata nel paesaggio, fu approvato urbanisticamente anche dalla regione Toscana, ma non ha mai trovato attuazione;

    attualmente, è urgente e necessario procedere almeno all'ammodernamento di un tratto particolarmente critico della SS68, compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 59, noto per i tornanti di San Sisto, al fine di migliorarne la sicurezza e la viabilità;

    l'opera è stimata in un costo complessivo di circa 10 milioni di euro, con 1 milione destinato alla progettazione, e potrebbe essere finanziata attraverso le risorse già disponibili nel contratto di programma ANAS;

    l'intervento consentirebbe di snellire il traffico, migliorare la sicurezza stradale e sostenere lo sviluppo economico e turistico delle aree interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per realizzare in tempi celeri e certi le opere narrate in premessa, anche di natura finanziaria, eventualmente rimodulando fondi già disponibili per ottenere lo scopo in tempi brevi.
9/2112-bis-A/51. Michelotti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la Strada Statale 68 collega due delle principali arterie toscane, l'Aurelia e l'Autopalio, attraversando territori di rilevante interesse storico, culturale e turistico, come Cecina, Volterra, Colle Val d'Elsa, e Poggibonsi;

    si tratta di una infrastruttura strategica per il collegamento diretto tra Siena e Livorno, nonché per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree della Valdelsa e della Val di Cecina, fungendo da collegamento tra Volterra e San Gimignano;

    l'attuale tracciato, risalente a molti decenni fa, non è più adeguato alla mole di traffico che sostiene, rappresentando un freno allo sviluppo e un rischio per la sicurezza stradale;

    nel 2011, un progetto preliminare per una strada C1, a basso impatto ambientale e integrata nel paesaggio, fu approvato urbanisticamente anche dalla regione Toscana, ma non ha mai trovato attuazione;

    attualmente, è urgente e necessario procedere almeno all'ammodernamento di un tratto particolarmente critico della SS68, compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 59, noto per i tornanti di San Sisto, al fine di migliorarne la sicurezza e la viabilità;

    l'opera è stimata in un costo complessivo di circa 10 milioni di euro, con 1 milione destinato alla progettazione, e potrebbe essere finanziata attraverso le risorse già disponibili nel contratto di programma ANAS;

    l'intervento consentirebbe di snellire il traffico, migliorare la sicurezza stradale e sostenere lo sviluppo economico e turistico delle aree interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per realizzare in tempi celeri le opere narrate in premessa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnica ed economica.
9/2112-bis-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Michelotti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Bilancio al nostro esame prevede disposizioni in materia di infrastrutture. Sempre nel disegno di legge di Bilancio sono contenute norme concernenti la società Stretto di Messina s.p.a.;

    l'opera di collegamento stabile, (Ponte sullo Stretto) tra la Sicilia e la Calabria rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Infatti è strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto, nell'ambito del Corridoio scandinavo-mediterraneo. L'opera senza dubbio avrà importanti e fondamentali ripercussioni positive in termini di sviluppo e crescita della nostra nazione. Rappresenta, pertanto, un importante volano di sviluppo del Mezzogiorno e di tutta l'Italia innescando la costruzione di opere secondarie di collegamento e creando insediamenti produttivi;

    il comune di Messina, individuando 24 progetti classificati secondo un ordine di priorità, ha richiesto la realizzazione di opere compensative dell'impatto territoriale e sociale legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto che toccano temi centrali ed importanti. Si tratta di opere fondamentali per la città di Messina e per il suo territorio. Le opere richieste riguardano diversi settori e sono considerate strategiche e genereranno benefìci tangibili per le comunità coinvolte, fondamentali, altresì, per la città di Messina che non può farsi trovare impreparata quando inizieranno i lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Lavori, quindi, quelli delle opere per Messina da iniziare prima che partano i grandi cantieri di costruzione del ponte;

    Messina deve, pertanto, essere partecipe dello sviluppo progettuale ed attuativo dell'opera per condividerne gli aspetti cantieristici e di esercizio, di impatto e compatibilità. La città, infatti, non può prescindere da una riprogettazione della vita sociale ed economica fatta in funzione di un'opera che, per quanto utile, sarà così invasiva, specialmente in fase cantieristica, da mutarne completamente gli equilibri;

    in definitiva serve una valutazione globale e strategica per la città di Messina soprattutto per quanto riguarda la ricaduta occupazionale. Infatti Messina pagherà un prezzo per la realizzazione del ponte che deve essere compensato dalle certe ricadute occupazionali. Il ponte, inoltre, muterà il concetto di trasporto marittimo, gommato e ferroviario e per tale motivazione la città non può non proporre le proprie necessità per compensare gli squilibri che il ponte determinerà sia in fase realizzativa che in fase gestionale, sia in termini occupazionali che di logistica;

    pertanto risulta fondamentale che nella città di Messina venga avviata sin d'ora la realizzazione di opere per compensare gli effetti che la costruzione del ponte determinerà non solo in termini occupazionali, ma anche logistici. Si tratta, inoltre, di provvedere insieme a tutte le connessioni viarie e ferroviarie indispensabili per l'attraversamento dello Stretto anche a tutti quegli interventi di integrazione ambientale e di rigenerazione urbana che sono indispensabili per la collettività e per il territorio;

    è fondamentale, quindi, che le opere strategiche per la città di Messina siano avviate prima o contestualmente ai lavori del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere che la società Stretto di Messina inizi i lavori delle opere e delle misure compensative, concordate tra comune di Messina e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestualmente, se non prima, all'avvio dei lavori del manufatto stabile.
9/2112-bis-A/52. Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Bilancio al nostro esame prevede disposizioni in materia di infrastrutture. Sempre nel disegno di legge di Bilancio sono contenute norme concernenti la società Stretto di Messina s.p.a.;

    l'opera di collegamento stabile, (Ponte sullo Stretto) tra la Sicilia e la Calabria rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Infatti è strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto, nell'ambito del Corridoio scandinavo-mediterraneo. L'opera senza dubbio avrà importanti e fondamentali ripercussioni positive in termini di sviluppo e crescita della nostra nazione. Rappresenta, pertanto, un importante volano di sviluppo del Mezzogiorno e di tutta l'Italia innescando la costruzione di opere secondarie di collegamento e creando insediamenti produttivi;

    è fondamentale, quindi, che le opere strategiche per la città di Messina siano avviate prima o contestualmente ai lavori del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere, compatibilmente con le tipologie di opere e i cronoprogrammi delle stesse, che la società Stretto di Messina inizi i lavori delle opere e delle misure compensative, concordate tra comune di Messina e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestualmente, ovvero prima dell'avvio dei lavori del manufatto stabile.
9/2112-bis-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

    il settore della salute e del benessere animale include attività di prevenzione, cura, controllo e mantenimento della salute sia degli animali da compagnia che di quelli allevati a scopo di produzione di alimenti per uso umano;

    il settore della salute e del benessere animale è funzionale ad assicurare la continuità della relativa filiera produttiva, anche per servizi di pubblica utilità considerati essenziali;

    nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e i prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

    l'IVA rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale, anche con funzione distorsiva per la popolazione, per il conseguimento degli obiettivi strategici nazionali – sostenuti anche a livello europeo e globale – che riguardano la sanità animale, la sanità pubblica e l'approccio One Health;

    nel nostro Paese la disomogeneità di trattamento impositivo con particolare riferimento alle aliquote Iva differenziate e spesso elevate, rischia di rendere inefficaci le sinergie del comparto per conseguire gli obiettivi di salute collettiva, la cosiddetta One Health;

    a titolo di evidenza, non esaustiva, l'elevato impatto dell'IVA sulle prestazioni veterinarie e sul pet food causa ricadute sul controllo delle malattie animali, anche trasmissibili all'uomo, sulla lotta all'antibiotico-resistenza, sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, sui benefìci socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, nonché sulla produttività e occupazione del comparto che interessa il settore della libera professione, dell'industria e dell'agricoltura;

    l'aggravio economico rende ancora più difficoltoso sopportare la spesa da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di novellare il regime impositivo IVA a carico degli esercenti la professione di medico veterinario con riferimento alle prestazioni erogate in ambito privato in quanto ricadenti negli obiettivi «One Health», nonché a valutare una riorganizzazione del regime impositivo IVA per ridurre gli oneri sulle prestazioni veterinarie e gli alimenti per animali da compagnia.
9/2112-bis-A/53. Caretta, Ciaburro, Malaguti, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    anche in occasione della presente manovra di bilancio, il tema della previdenza non trova soluzioni strutturali finalizzate a individuare nuove forme di flessibilità pensionistica ma, addirittura, vede un'ulteriore riduzione degli istituti già vigenti;

    appaiono, invece, sempre più urgenti misure che contemporaneamente prevedano l'accesso delle giovani generazioni al mondo del lavoro, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale, attraverso meccanismi che favoriscano le nuove assunzioni, previo accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori in servizio;

    un esempio dell'attuazione di tale principio di solidarietà intergenerazionale si ritrova nel contratto di espansione, previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per la parte relativa alla disciplina dell'agevolazione all'esodo, strumento che, tuttavia, non risulta prorogato per i prossimi anni;

    interventi con simili caratteristiche, se opportunamente sostenute e disciplinate in via generale, rappresenterebbero un formidabile strumento di riequilibrio delle politiche per l'occupazione. Mediante opportune forme di disciplina delle ipotesi di «staffetta» intergenerazionale è infatti possibile garantire nuova occupazione e assicurare adeguata formazione in ingresso mediante l'affiancamento dei lavoratori in uscita, di maggiore esperienza, ma anche facilitare l'accesso alla pensione per i lavoratori anziani e, allo stesso tempo, ridurre il costo del lavoro per le imprese, prevedendo specifiche forme di incentivo al ricorso a tali strumenti;

    al riguardo, sono già depositate apposite proposte di legge e, recentemente, autorevoli esponenti del Governo hanno annunciato, a mezzo stampa, l'intenzione di prevedere apposite misure per favorire «la staffetta generazionale», nell'ambito di un prossimo disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180,

impegna il Governo

a dare tempestivo riscontro alla annunciata volontà di introdurre l'istituto della «staffetta generazionale», così come già proposto con appositi progetti di legge di iniziativa parlamentare.
9/2112-bis-A/54. Laus, Scotto, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    accogliendo il grido di dolore che si è levato all'unisono da ogni contrada italica, con squisita sensibilità e sprezzo del ridicolo, con la presente manovra di bilancio si è voluto affrontare e parzialmente superare l'odiosa sperequazione che per decenni ha visto i componenti del Governo non parlamentari ricevere un'indennità inferiore rispetto ai loro colleghi parlamentari;

    una misura fortemente sentita da tutti i lavoratori del Paese che si sono visti bocciare la proposta per l'introduzione del salario minimo legale a 9 ore, così come dai percettori delle pensioni minime per i quali era previsto un adeguamento dell'assegno mensile di 1,8 euro, poi incrementata a 8 euro solo per gli over 75enni, o dagli infermieri cui la manovra riserva un incremento degli stipendi di 7 euro mensili o, ancora, dai dipendenti pubblici per i quali il Governo stanzia risorse che consentono un adeguamento delle retribuzioni solo del 5,78 per cento a fronte di un'inflazione del 16,5 per cento per il triennio 2022-2024;

    dopo il brusco risveglio di Governo e maggioranza dovuto alla reazione che una iniziativa di tale natura ha suscitato nell'opinione pubblica, l'emendamento in questione è stato riformulato prevedendo che ai Ministri non parlamentari venga almeno riconosciuta la diaria di oltre 3.000 euro mensili, per una spesa complessiva di 500 mila euro annui;

    in materia di lavoro il Governo continua a portare avanti un doppio standard: da una parte aumenta la precarietà per milioni di lavoratrici e lavoratori, dall'altra aumenta le retribuzioni di Ministri e Sottosegretari di oltre 35.000 euro annui;

    molti degli esponenti di Governo che si trovano ad essere i destinatari di tale misura si sono detti estranei alla genesi della disposizione e disinteressati al beneficio della medesima,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche di indirizzo, affinché l'incremento del trattamento economico dei componenti di Governo sia applicato a valere dalla prossima legislatura e, nelle more, affinché detti importi vengano devoluti per iniziative di solidarietà sociale in favore delle categorie più fragili, per il tramite dell'azione delle tante organizzazioni volontariato che operano in tale ambito, o per il finanziamento di attività di ricerca scientifica sulle malattie rare e su quelle più invalidanti o per altre finalità benefiche.
9/2112-bis-A/55. Scotto, Sarracino, Fossi, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    in una manovra di bilancio che, nel corso dell'esame in sede referente, si è andata caricando di una mole di disposizioni, non tutte di primaria rilevanza economico-sociale, non si è riusciti ad affrontare e dare alcuna risposta ad un tema che drammaticamente interessa ancora tanti lavoratori e tante famiglie colpite dalle patologie correlate all'inalazione di fibre di amianto;

    ad esempio, non si è voluto intervenire per rifinanziare il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o per estenderne l'operatività, o il Fondo di cui al comma 241, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o, ancora, per modificare gli ambiti di intervento dell'ulteriore Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non solo a favore delle imprese partecipate operanti nel settore della cantieristica navale;

    secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che raggruppa lavoratori ex esposti, familiari delle vittime, medici, ricercatori, avvocati e ingegneri, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno;

    l'emergenza amianto non è finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, già dai prossimi provvedimenti, per intervenire con opportune misure e risorse finanziarie finalizzate a rivedere e potenziare gli strumenti attualmente vigenti in materia di tutela delle vittime dell'amianto.
9/2112-bis-A/56. Serracchiani, Scotto, Pastorino, Romeo, Quartini.


   La Camera

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a potenziare ulteriormente gli strumenti in materia di tutela delle vittime dell'amianto.
9/2112-bis-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Scotto, Pastorino, Romeo, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    pochissime e di scarsa efficacia sono state le risorse stanziate a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    tali famiglie peraltro si sono trovate a fronteggiare condizioni sempre più difficili e di progressivo impoverimento anche a causa dell'inflazione che ha raggiunto livelli ormai insostenibili e ha portato ad un costo della vita proibitivo per moltissimi nuclei familiari;

    particolarmente grave è stata l'assenza di misure efficaci e strutturali volte a sostenere direttamente le famiglie nella gestione dei figli nei lunghi periodi di chiusura delle scuole, un lasso di tempo che spesso mette a dura prova l'organizzazione e il budget familiare anche a causa degli elevati costi da sostenere per la frequenza dei centri estivi;

    se a parole viene continuamente ricordata l'importanza di incentivare la natalità, nulla o molto poco è stato invece riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2025 per fronteggiare concretamente questo problema,

impegna il Governo

a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire in via strutturale, già a partire dal periodo estivo 2025, un contributo diretto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi o diretto a famiglie con bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dall'ISEE.
9/2112-bis-A/57. Ascani, Morfino, Dell'Olio, Ciani, Bakkali, Sportiello, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    pochissime e di scarsa efficacia sono state le risorse stanziate a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

    tali famiglie peraltro si sono trovate a fronteggiare condizioni sempre più difficili e di progressivo impoverimento anche a causa dell'inflazione che ha raggiunto livelli ormai insostenibili e ha portato ad un costo della vita proibitivo per moltissimi nuclei familiari;

    particolarmente grave è stata l'assenza di misure efficaci e strutturali volte a sostenere direttamente le famiglie nella gestione dei figli nei lunghi periodi di chiusura delle scuole, un lasso di tempo che spesso mette a dura prova l'organizzazione e il budget familiare anche a causa degli elevati costi da sostenere per la frequenza dei centri estivi;

    se a parole viene continuamente ricordata l'importanza di incentivare la natalità, nulla o molto poco è stato invece riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2025 per fronteggiare concretamente questo problema,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di sostegno alle famiglie con i figli minori per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con particolare riguardo al periodo di sospensione delle attività didattiche, valutando altresì l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a favorire le famiglie svantaggiate in particolare per garantire la partecipazione dei figli ai centri estivi o per supportarle in caso di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dall'ISEE.
9/2112-bis-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Morfino, Dell'Olio, Ciani, Bakkali, Sportiello, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il cratere sismico del 2016, definito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, si estende su un'area di circa 8.000 chilometri quadrati, pari al 17,4 per cento della superficie complessiva delle quattro regioni coinvolte (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio), rappresentando una parte significativa della loro economia e, di conseguenza, aggravando problemi strutturali già esistenti come spopolamento e deindustrializzazione;

    in Abruzzo il sisma ha colpito aree già segnate da precedenti terremoti, come quello dell'Aquila nel 2009: molti edifici e infrastrutture danneggiate dunque non erano ancora state ricostruite, amplificando le difficoltà economiche e sociali. I comuni colpiti nel Lazio, invece, si trovano principalmente in aree rurali e montane, già caratterizzate da fragilità economica. Qui l'interruzione delle attività agricole e artigianali ha aggravato lo spopolamento e l'impoverimento economico. L'Umbria ha visto un calo significativo del turismo, con una diminuzione di oltre il 50 per cento delle presenze nelle aree colpite e ingenti danni ai beni culturali che hanno ulteriormente penalizzato il settore in ottica di ripartenza. Le piccole e medie imprese, spina dorsale dell'economia regionale, hanno subìto un rallentamento della produzione e difficoltà logistiche, con impatti negativi su commercio ed esportazioni;

    è tuttavia nelle Marche che si concentra metà del territorio colpito, coprendo oltre il 40 per cento della superficie regionale e interessando quattro delle cinque province con ben 87 comuni qui insediati sul totale di 140. La popolazione residente nella porzione marchigiana del cratere rappresenta circa il 60 per cento di quella complessiva dell'area sismica, corrispondente al 22,7 per cento della popolazione regionale. Nel 2014, all'interno del cratere marchigiano operavano circa 30.000 imprese locali, che impiegavano quasi 100.000 addetti, ossia poco più di un quinto del totale regionale. Una parte rilevante del territorio colpito dal sisma, composto da 55 comuni su 87, ha risentito e risente degli effetti di importanti crisi industriali: negli scorsi anni, quella del gruppo Antonio Merloni a Fabriano (Ancona) e quella dell'area del Piceno ascolano mentre, più di recente, sono assurti alle cronache gli annunci di chiusure di stabilimenti facenti capo alla Beko Europe (Comunanza in provincia di Ascoli Piceno e Fabriano) nonché al Gruppo Fedrigoni (ancora Fabriano);

    la crisi del gruppo Antonio Merloni, operante nel settore degli elettrodomestici, ha interessato 3.000 dipendenti e 73 comuni tra Marche e Umbria, con gravi ricadute sull'economia regionale e la necessità di ricollocare oltre 1.500 lavoratori. L'impatto territoriale di questa crisi è stato particolarmente rilevante a causa della centralità del settore manifatturiero. In data 19 marzo 2010 è stato pertanto sottoscritto un accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte, impegnando risorse pubbliche pari a 81 milioni di euro (35 nazionali, 46 regionali);

    nell'area del Piceno, le difficoltà sono invece derivate da un modello di industrializzazione sviluppato dagli anni Settanta, basato su grandi imprese legate agli incentivi ex-Casmez e su un corollario di piccole realtà locali. Questo modello, già in declino dagli anni Novanta, è stato ulteriormente aggravato dalla crisi globale del 2008. Anche in questo caso, il 28 luglio 2017, è stato sottoscritto un accordo di programma finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento. L'accordo ha previsto l'impiego di risorse pubbliche per complessivi 61,557 milioni di euro, di cui 31,807 milioni di euro per la Valle del Tronto Piceno (Marche) e 29,750 milioni di euro per Val Vibrata (Abruzzo);

    nel mese di ottobre 2024 la Giano srl, facente capo al Gruppo Fedrigoni società proprietaria le storiche cartiere a Fabriano (Ancona), ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Loc. Vetralla cui consegue il licenziamento di 195 lavoratori. I primi di dicembre, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è stato sottoscritto l'accordo per riconoscere 12 mesi di cassa integrazione ai dipendenti interessati con l'auspicio che, durante tale periodo, possano maturare le condizioni per una loro ricollocazione;

    il 20 novembre scorso la Beko Europe, facente capo al gruppo turco Arcelik, che ha acquisito gli stabilimenti Whirlpool in Europa, nel contesto di un piano di pesanti dismissioni ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno) e il ridimensionamento di quello di Fabriano (Ancona), anticipando l'intenzione di licenziare alla fine del 2025 rispettivamente 320 e 400 lavoratori, a cui si aggiungono quelli molto numerosi dell'indotto. È evidente come tale progetto, confermato nel successivo tavolo tenutosi il 10 dicembre, metterebbe in ginocchio le economie dei due principali poli produttivi del cratere sismico;

    è necessario intervenire proprio a salvaguardia del futuro di tali poli produttivi che, nella logica di un programma di consolidamento e sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale, rappresentano indiscutibili fattori strategici, nonché motori essenziali per garantire la ripartenza;

    si è di fronte a una crisi industriale senza precedenti ed è pertanto indubbio, anche in considerazione della fragilità fisiologica di questi territori esponenzialmente aggravata da quella indotta dagli effetti del sisma, che occorrano strumenti di natura straordinaria al fine di far fronte a una dinamica dagli effetti potenzialmente disastrosi. L'esperienza degli accordi di programma sopra richiamati, capaci di garantire ricadute positive sulle rispettive aree di crisi complessa, rappresenta un viatico virtuoso. Tuttavia, appare altrettanto necessario prevedere ulteriori regimi speciali a favore di modelli produttivi che, non a caso, si erano alimentati durante gli anni '70 grazie alle provvidenze dell'ex Casmez per poi svilupparsi in maniera esponenziale nei decenni successivi;

    in particolare, risulta assolutamente improcrastinabile la creazione di un fondo destinato ai poli produttivi delle aree del cratere sismico, capace di finanziare adeguatamente strumenti di sostegno alla riconversione, alla formazione, all'innovazione, agli investimenti così come, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, politiche di defiscalizzazione e decontribuzione,

impegna il Governo

ad istituire un fondo per il finanziamento, su base almeno quindicennale, di un programma di riconversione e sviluppo economico dei poli produttivi insediati presso le aree del cratere sismico, nelle quali sono state avviate vertenze con società o gruppi a causa di chiusure e ridimensionamenti di stabilimenti ivi ubicati, nonché a prorogare e rifinanziare l'accordo di programma per l'area di crisi complessa «Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno», con l'obiettivo di compensare gli effetti della chiusura dell'insediamento Beko Europe di Comunanza (Ascoli Piceno) anche sull'indotto.
9/2112-bis-A/58.Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame è previsto un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione;

    nella frazione di Cervarolo, comune di Villa Minozzo, sull'Appennino Reggiano, il 20 marzo 1944, si è consumato un tragico eccidio nel quale 24 civili sono stati barbaramente uccisi dalle forze armate della Germania nazista e dei loro alleati repubblichini;

    la vicenda è stata ampiamente accertata da numerose sentenze, tra cui la n. 43/2012 del Tribunale militare di Verona, la n. 107/2012 della Corte militare di appello, la n. 23288/2014 della Corte di cassazione e la n. 171/2014 della Corte militare di appello in rinvio, che hanno definito in modo chiaro i responsabili e i danni subiti dalle vittime e dai loro familiari;

    con l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini nazifascisti e dai loro eredi;

    l'accesso a tale fondo è subordinato alla presentazione di una sentenza passata in giudicato che contenga la liquidazione del danno, emessa a seguito di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto;

    alcuni familiari delle vittime dell'eccidio di Cervarolo, rappresentati legalmente, hanno presentato istanza di accesso al Fondo nel giugno 2023, allegando la documentazione richiesta (sentenze, certificati di morte, denunce di successione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);

    nonostante il tempo trascorso dalla presentazione delle domande e il ricevimento della relativa ricevuta di ritorno, ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

    l'erogazione dei primi indennizzi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come nel caso degli eredi della vittima Metello Ricciarini della strage di Civitella in Val di Chiana, dimostra che i Fondi sono operativi e utilizzabili;

    tuttavia, a quanto risulta ai firmatari del presente atto, permane una resistenza apparentemente inspiegabile, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Avvocatura dello Stato, rispetto alla definizione di transazioni per alcune domande pendenti o all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, causando ritardi ingiustificabili nei risarcimenti;

    tale atteggiamento rischia di pregiudicare i diritti di centinaia di eredi delle vittime di crimini nazifascisti, contrariando il dettato della legge e il senso di giustizia che dovrebbe animare l'azione dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie affinché le procedure di accesso al Fondo istituito siano rapide ed efficaci, garantendo il pieno rispetto delle leggi vigenti e delle sentenze passate in giudicato e tutti i diritti delle vittime e dei loro familiari siano pienamente soddisfatti anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse.
9/2112-bis-A/59.Andrea Rossi, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Papilloma virus umano (HPV) è una delle infezioni sessualmente trasmissibili più comuni e può essere causa di diversi tumori, quali il cancro alla cervice uterina, all'ano, alla vagina, alla vulva, al pene e nella regione testa-collo;

    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che i tumori correlati all'HPV siano responsabili di centinaia di migliaia di morti ogni anno e in Italia si registrano quasi 5.000 casi di tumore attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni dell'HPV;

    la prevenzione è l'unica arma a disposizione e il suo ruolo strategico è ribadito dall'OMS che ha fissato l'obiettivo globale di eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030, recentemente ribadito nel documento conclusivo del G7 Salute;

    l'eliminazione dei tumori correlati all'HPV è anche una priorità sanitaria della Commissione europea che ha rinnovato nel gennaio 2024 il suo impegno – già previsto nell'Europe's Beating Cancer Plan – di supportare gli Stati membri nelle strategie di prevenzione, al fine di arrivare a una copertura del 90 per cento e consentire al 90 per cento della popolazione target l'accesso agli screening oncologici, riducendo i rischi di cancro legati alle infezioni da HPV;

    in Italia, il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV correlate è tra i primi 3 obiettivi prioritari del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e mantiene fermo il target già precedentemente fissato del 95 per cento di copertura vaccinale anti-HPV;

    tuttavia, gli ultimi dati del Ministero della salute (al 31 dicembre 2022) mostrano che siamo lontani dagli obiettivi fissati con un profondo gradiente tra le regioni del Nord e quelle del Sud; lo stesso trend si registra nell'adesione ai programmi di screening cervicale, con tassi di adesione inferiori al 60 per cento in alcune regioni;

    investire nella prevenzione primaria (vaccinazione) e secondaria (screening) è essenziale per ridurre l'incidenza e la mortalità dei tumori HPV correlati e alcuni Paesi – come l'Irlanda, la Svezia e l'Australia – hanno adottato piani straordinari per l'eliminazione di queste neoplasie;

    è necessario implementare azioni concrete e urgenti per il conseguimento dell'obiettivo di eliminazione e, come suggerito dall'appello della SItI e Fondazione AIOM lanciato in occasione della giornata mondiale contro il tumore della cervice uterina, risulta cruciale ripensare l'offerta di erogazione delle attività di prevenzione, sfruttando le chiamate attive allo screening per proporre la vaccinazione e valutando l'ampliamento dei servizi vaccinali, come per esempio le farmacie,

impegna il Governo

ad adottare un Piano straordinario nazionale per l'eliminazione dei tumori HPV-correlati che preveda azioni concrete per incrementare le coperture vaccinali anti-HPV e l'adesione ai programmi di screening, ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle attività di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso il coinvolgimento strategico delle farmacie territoriali nell'erogazione delle vaccinazioni e delle attività di sensibilizzazione.
9/2112-bis-A/60. Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il Papilloma virus umano (HPV) è una delle infezioni sessualmente trasmissibili più comuni e può essere causa di diversi tumori, quali il cancro alla cervice uterina, all'ano, alla vagina, alla vulva, al pene e nella regione testa-collo;

    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che i tumori correlati all'HPV siano responsabili di centinaia di migliaia di morti ogni anno e in Italia si registrano quasi 5.000 casi di tumore attribuiti a infezioni croniche di ceppi oncogeni dell'HPV;

    la prevenzione è l'unica arma a disposizione e il suo ruolo strategico è ribadito dall'OMS che ha fissato l'obiettivo globale di eliminazione del carcinoma della cervice uterina entro il 2030, recentemente ribadito nel documento conclusivo del G7 Salute;

    l'eliminazione dei tumori correlati all'HPV è anche una priorità sanitaria della Commissione europea che ha rinnovato nel gennaio 2024 il suo impegno – già previsto nell'Europe's Beating Cancer Plan – di supportare gli Stati membri nelle strategie di prevenzione, al fine di arrivare a una copertura del 90 per cento e consentire al 90 per cento della popolazione target l'accesso agli screening oncologici, riducendo i rischi di cancro legati alle infezioni da HPV;

    in Italia, il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV correlate è tra i primi 3 obiettivi prioritari del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e mantiene fermo il target già precedentemente fissato del 95 per cento di copertura vaccinale anti-HPV;

    tuttavia, gli ultimi dati del Ministero della salute (al 31 dicembre 2022) mostrano che siamo lontani dagli obiettivi fissati con un profondo gradiente tra le regioni del Nord e quelle del Sud; lo stesso trend si registra nell'adesione ai programmi di screening cervicale, con tassi di adesione inferiori al 60 per cento in alcune regioni;

    investire nella prevenzione primaria (vaccinazione) e secondaria (screening) è essenziale per ridurre l'incidenza e la mortalità dei tumori HPV correlati e alcuni Paesi – come l'Irlanda, la Svezia e l'Australia – hanno adottato piani straordinari per l'eliminazione di queste neoplasie;

    è necessario implementare azioni concrete e urgenti per il conseguimento dell'obiettivo di eliminazione e, come suggerito dall'appello della SItI e Fondazione AIOM lanciato in occasione della giornata mondiale contro il tumore della cervice uterina, risulta cruciale ripensare l'offerta di erogazione delle attività di prevenzione, sfruttando le chiamate attive allo screening per proporre la vaccinazione e valutando l'ampliamento dei servizi vaccinali, come per esempio le farmacie,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare un Piano straordinario nazionale per l'eliminazione dei tumori HPV-correlati che preveda azioni concrete per incrementare le coperture vaccinali anti-HPV e l'adesione ai programmi di screening, ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle attività di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso il coinvolgimento strategico delle farmacie territoriali nell'erogazione delle vaccinazioni e delle attività di sensibilizzazione.
9/2112-bis-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni riguardanti la sanità pubblica, stanziando somme rilevanti per il sostegno del Servizio sanitario nazionale;

    nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la collaborazione avviene in un contesto multiprofessionale tra il personale medico, il personale infermieristico, gli operatori delle professioni socio-sanitarie ed il personale ausiliario destinato al settore delle pulizie e dell'igienizzazione delle strutture ospedaliere e sanitarie in generale, e tutte le figure professionali interne al Servizio sanitario sono di fondamentale importanza per il funzionamento del settore;

    il personale infermieristico, il personale del 118, compresi gli autisti soccorritori, gli operatori socio-sanitari, gli operatori sanitari della riabilitazione, della prevenzione, dell'ostetricia e dell'assistenza sociale che operano all'interno del Sistema sanitario nazionale, dopo aver acquisito specifici attestati di qualifica a seguito del superamento di corsi di formazione e/o di percorsi universitari previsti dalle norme vigenti e dagli accordi Stato-regioni, lavorano da sempre in collaborazione con il personale medico, supportandolo nel raggiungimento degli obiettivi e contribuendo a costituire «l'ossatura del sistema sanitario nazionale»;

    il personale del Servizio sanitario nazionale svolge pertanto attività specifiche ed opera a diretto contatto con il paziente, attraverso l'assistenza fisica – che espone i lavoratori a diversi rischi – ma anche attraverso il dialogo e il supporto psicologico quotidiano;

    a fronte di tale abnegazione, il personale affronta sempre più di frequente nei nostri presìdi sanitari e ospedalieri il rischio di violenze ad opera dei pazienti stessi e dei loro parenti, oltre a quelli legati alle diverse professioni: il rischio biologico per contatto con agenti pericolosi connessi all'attività di igiene, elevati livelli di stress, logorio fisico e mentale, ritmi di lavoro elevati e turni di lavoro che alterano il bioritmo fisiologico, inevitabili conflitti di ruolo che determinano spesso scarsa autonomia decisionale e difficoltà di comunicazione;

    per quanto sopra esposto è necessario che le categorie delle professioni del Servizio sanitario nazionale possano essere inserite nell'elenco delle categorie gravose ed usuranti perché tali attività lavorative richiedono al lavoratore un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento del lavoro in modo continuativo e protratto nel tempo;

    sarebbe quindi opportuno, come già avvenuto con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/1975/2 del 23 luglio 2024, seduta n. 331, per la categoria degli operatori socio-sanitari, valutare l'opportunità di inserire tutto il personale del Servizio sanitario nazionale tra i lavoratori gravosi ed usuranti, al fine di poter ristorare tali figure almeno a fine carriera, quando le condizioni psicofisiche spesso risultano talmente compromesse da nuocere non solo agli operatori medesimi, ma anche al percorso della cura e dell'assistenza dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di inserire tutto il personale sanitario ovvero gli infermieri, gli operatori del 118, gli autisti soccorritori, gli operatori della riabilitazione, gli operatori della prevenzione, gli operatori dell'ostetricia e gli assistenti sociali, nell'ambito della normativa vigente concernente i lavori gravosi ed usuranti, in modo da poter ristorare tali figure di lavoratori e professionisti che svolgono, come detto in premessa, attività lavorative con alti livelli di rischio infortuni e con mansioni che rendono particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento della loro attività in modo continuativo e protratto nel tempo.
9/2112-bis-A/61. Manes, Steger, Zurzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni riguardanti la sanità pubblica, stanziando somme rilevanti per il sostegno del Servizio sanitario nazionale;

    nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la collaborazione avviene in un contesto multiprofessionale tra il personale medico, il personale infermieristico, gli operatori delle professioni socio-sanitarie ed il personale ausiliario destinato al settore delle pulizie e dell'igienizzazione delle strutture ospedaliere e sanitarie in generale, e tutte le figure professionali interne al Servizio sanitario sono di fondamentale importanza per il funzionamento del settore;

    il personale infermieristico, il personale del 118, compresi gli autisti soccorritori, gli operatori socio-sanitari, gli operatori sanitari della riabilitazione, della prevenzione, dell'ostetricia e dell'assistenza sociale che operano all'interno del Sistema sanitario nazionale, dopo aver acquisito specifici attestati di qualifica a seguito del superamento di corsi di formazione e/o di percorsi universitari previsti dalle norme vigenti e dagli accordi Stato-regioni, lavorano da sempre in collaborazione con il personale medico, supportandolo nel raggiungimento degli obiettivi e contribuendo a costituire «l'ossatura del sistema sanitario nazionale»;

    il personale del Servizio sanitario nazionale svolge pertanto attività specifiche ed opera a diretto contatto con il paziente, attraverso l'assistenza fisica – che espone i lavoratori a diversi rischi – ma anche attraverso il dialogo e il supporto psicologico quotidiano;

    a fronte di tale abnegazione, il personale affronta sempre più di frequente nei nostri presìdi sanitari e ospedalieri il rischio di violenze ad opera dei pazienti stessi e dei loro parenti, oltre a quelli legati alle diverse professioni: il rischio biologico per contatto con agenti pericolosi connessi all'attività di igiene, elevati livelli di stress, logorio fisico e mentale, ritmi di lavoro elevati e turni di lavoro che alterano il bioritmo fisiologico, inevitabili conflitti di ruolo che determinano spesso scarsa autonomia decisionale e difficoltà di comunicazione;

    per quanto sopra esposto è necessario che le categorie delle professioni del Servizio sanitario nazionale possano essere inserite nell'elenco delle categorie gravose ed usuranti perché tali attività lavorative richiedono al lavoratore un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento del lavoro in modo continuativo e protratto nel tempo;

    sarebbe quindi opportuno, come già avvenuto con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/1975/2 del 23 luglio 2024, seduta n. 331, per la categoria degli operatori socio-sanitari, valutare l'opportunità di inserire tutto il personale del Servizio sanitario nazionale tra i lavoratori gravosi ed usuranti, al fine di poter ristorare tali figure almeno a fine carriera, quando le condizioni psicofisiche spesso risultano talmente compromesse da nuocere non solo agli operatori medesimi, ma anche al percorso della cura e dell'assistenza dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di inserire tutte le professioni sanitarie infermieristiche, la professione sanitaria dell'ostetrica, le professioni sanitarie tecniche, le professioni sanitarie della riabilitazione e le professioni sanitarie della prevenzione, ivi compresi gli assistenti sociali, nell'ambito della normativa vigente concernente i lavori gravosi ed usuranti, in modo da poter ristorare tali figure di professionisti per lo svolgimenti, come detto in premessa, di attività lavorative con alti livelli di rischio ed infortuni nei vari presidi sanitari e sociosanitari.
9/2112-bis-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Zurzolo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevede che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di determinati requisiti di professionalità ed esperienza, possa essere valorizzato mediante procedure selettive interne, garantendo continuità operativa ed il riconoscimento delle competenze acquisite;

    il decreto ministeriale 31 ottobre 2022, ha approvato le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, introducendo criteri multi-dimensionali che prevedono, oltre alla verifica delle relative conoscenze disciplinari, la valutazione delle competenze trasversali ed alle attitudini individuali, promuovendo l'utilizzo di strumenti come l'Assessment Center e specifiche prove situazionali;

    per adeguare il suddetto decreto ministeriale 31 ottobre 2022, all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), disciplinato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ritiene necessario introdurre procedure comparative per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivolte esclusivamente al personale interno che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche apicali, o abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato. Le procedure comparative devono prevedere: valutazioni oggettive delle competenze gestionali e trasversali attraverso strumenti avanzati, quali l'Assessment Center e prove istituzionali; punteggi aggiuntivi per l'esperienza operativa maturata nella gestione delle emergenze e nelle attività di protezione civile; formazione obbligatoria per i candidati idonei, finalizzata al perfezionamento delle competenze dirigenziali, come già previsto per l'accesso al corso da primo dirigente del CNVVF. La partecipazione alle procedure comparative non deve precludere l'accesso tramite le procedure ordinarie per i ruoli dirigenziali, che restano aperti per una quota non inferiore al 30 per cento. Il Dipartimento dei vigili del fuoco dovrà adottare regolamenti specifici per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure comparative riservate e i criteri di valutazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto descritto in premessa, di prevedere l'introduzione delle procedure comparative riservate per la valorizzazione delle risorse interne con esperienza dirigenziale o apicale, al fine di adeguare il decreto ministeriale 31 ottobre 2022 all'ordinamento dei vigili del fuoco.
9/2112-bis-A/62. Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevede che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di determinati requisiti di professionalità ed esperienza, possa essere valorizzato mediante procedure selettive interne, garantendo continuità operativa ed il riconoscimento delle competenze acquisite;

    il decreto ministeriale 31 ottobre 2022, ha approvato le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, introducendo criteri multi-dimensionali che prevedono, oltre alla verifica delle relative conoscenze disciplinari, la valutazione delle competenze trasversali ed alle attitudini individuali, promuovendo l'utilizzo di strumenti come l'Assessment Center e specifiche prove situazionali;

    per adeguare il suddetto decreto ministeriale 31 ottobre 2022, all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), disciplinato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ritiene necessario introdurre procedure comparative per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivolte esclusivamente al personale interno che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche apicali, o abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato. Le procedure comparative devono prevedere: valutazioni oggettive delle competenze gestionali e trasversali attraverso strumenti avanzati, quali l'Assessment Center e prove istituzionali; punteggi aggiuntivi per l'esperienza operativa maturata nella gestione delle emergenze e nelle attività di protezione civile; formazione obbligatoria per i candidati idonei, finalizzata al perfezionamento delle competenze dirigenziali, come già previsto per l'accesso al corso da primo dirigente del CNVVF. La partecipazione alle procedure comparative non deve precludere l'accesso tramite le procedure ordinarie per i ruoli dirigenziali, che restano aperti per una quota non inferiore al 30 per cento. Il Dipartimento dei vigili del fuoco dovrà adottare regolamenti specifici per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure comparative riservate e i criteri di valutazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in occasione dei prossimi interventi di riordino dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di criteri e strumenti avanzati per la valorizzazione delle specifiche competenze e attitudini professionali espresse durante il percorso di carriera per l'accesso alla dirigenza del Corpo nazionale.
9/2112-bis-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA);

    nella sentenza della CGUE (Corte di giustizia europea) del 14 marzo 2019, Causa C-449/2017, il Giudice unionale ha affermato che l'attività svolta dalle autoscuole non rientrerebbe nel regime di esenzione applicabile alle prestazioni didattiche, disponendo che l'imposta dovesse essere applicata alle prestazioni rese dalle autoscuole per la formazione connessa alle patenti di tipo B e C1;

    l'amministrazione finanziaria, con propria risoluzione n. 79E e con l'intento di applicare i princìpi affermati nella sentenza della CGUE, ha sostenuto l'imponibilità ai fini IVA delle prestazioni rese dalle autoscuole tanto pro futuro, quanto per il passato, in relazione agli anni di imposta che risultavano ancora accertabili (ovvero dal 2014 al 2019 compreso), chiedendo alle autoscuole di versare l'imposta retroattivamente mai applicata né richiesta alla propria clientela;

    conseguentemente il legislatore nazionale è intervenuto con l'articolo 32, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo che le prestazioni didattiche non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti guida per i veicoli delle categorie B e C1;

    dal 1° gennaio 2020 le «Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche» applicano l'imposta in misura ordinaria alle proprie prestazioni formative per il conseguimento delle patenti B e C1;

    la limitazione dell'applicazione di imposta ai soli corsi per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1 rappresenta una scelta deliberata del Parlamento, per circoscrivere l'impatto negativo per utenti e famiglie e per realizzare l'obiettivo comunitario di giungere all'azzeramento delle morti stradali entro il 2030 anche mediante il supporto della categoria professionale delle autoscuole;

    l'Agenzia delle entrate sta procedendo ad accessi, acquisizioni di documentazione, redazione di processi verbali e richieste di pagamento alle aziende esercitanti l'attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche per IVA non applicata sui corsi di formazione eseguiti dal 2020 ad oggi, destinati alla preparazione per il conseguimento di patenti diverse da quelle di cui alle categorie B e C1;

    in sede di votazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, il 12 luglio 2023 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1038-A/50 con cui si impegnava il Governo a «caducare, con effetto immediato, ogni verifica, accertamento o contenzioso in essere nei confronti di imprese esercenti l'attività di “Autoscuola, Scuole di Pilotaggio e Nautiche” che abbiano come obiettivo la richiesta di pagamento dell'IVA per prestazioni didattiche diverse da quelle finalizzate alla formazione per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1»;

    ad avviso della firmataria del presente atto il comportamento dell'amministrazione finanziaria crea confusione applicativa su una norma difficilmente interpretabile in modo diverso dalla sua chiara espressione letterale e rischia di generare una serie di contenziosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire presso gli organi dell'amministrazione finanziaria affinché siano sospese le azioni di accertamento e richiesta dell'imposta non applicata dalle autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche sulle prestazioni formative diverse da quelle necessarie per ottenere le patenti di categoria B e C1 e siano caducati i procedimenti avviati in tal senso.
9/2112-bis-A/63. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a degrado;

    preme ai firmatari rappresentare la necessità di ridisegnare gli spazi abitativi di tante aree, periferiche e non, del territorio nazionale, nelle quali gli edifici risalgono alla cosiddetta edilizia popolare anni '80, in particolare quella in prefabbricato,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari,

  a) in sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, ad assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di attivare un piano di riqualificazione degli spazi abitativi secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale con il quale, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni locali di cittadini e giovanili, prevedere l'abbattimento degli edifici di cui alla premessa e la successiva ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, individuando le modalità più idonee e congrue per le propedeutiche attività di sgombero e di trasferimento dei residenti nei predetti edifici presso altri immobili resi disponibili dagli enti locali interessati o da altri enti pubblici o privati, anche avvalendosi di un apposito soggetto attuatore;

  b) al fine di dare effettivo seguito alla dichiarata volontà di combattere la marginalizzazione e il degrado sociale e in coerenza con le dichiarazioni in ordine al sostegno educativo e alle opportunità dei giovani promosso dal «modello Caivano», ad adottare tempestivamente, in occasione dell'adozione del primo provvedimento utile allo scopo, anche considerando il decreto-legge «milleproroghe» di fine anno, iniziative volte a reintegrare e a prorogare per gli anni successivi, le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2024 per la lotta alla dispersione scolastica, drasticamente tagliati di 28,5 milioni di euro dal provvedimento in titolo.
9/2112-bis-A/64. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a degrado;

    preme ai firmatari rappresentare la necessità di ridisegnare gli spazi abitativi di tante aree, periferiche e non, del territorio nazionale, nelle quali gli edifici risalgono alla cosiddetta edilizia popolare anni '80, in particolare quella in prefabbricato,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari,

  a) in sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di attivare un piano di riqualificazione degli spazi abitativi secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale con il quale, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni locali di cittadini e giovanili, prevedere l'abbattimento degli edifici di cui alla premessa e la successiva ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, individuando le modalità più idonee e congrue per le propedeutiche attività di sgombero e di trasferimento dei residenti nei predetti edifici presso altri immobili resi disponibili dagli enti locali interessati o da altri enti pubblici o privati, anche avvalendosi di un apposito soggetto attuatore;

  b) a valutare di proseguire nelle azioni di incremento delle risorse per la lotta alla dispersione scolastica.
9/2112-bis-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    a prescindere dall'assoluta inopportunità dell'intervento normativo a sostegno degli stipendi dei componenti del Governo, preme ai firmatari rappresentare in questa sede la dissonanza tra i commi da 892 a 906 (ex articolo 123, e il comma 825, lettera a)), (ex articolo 110, comma 4, lettera a)), del provvedimento in titolo;

    il comma 892, finanzia con 200 milioni di euro per l'anno 2025 «spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza», genericamente e indistintamente, senza specifica normativa o riserva di utilizzo, ciò che contrasta con i princìpi di trasparenza cui deve attenersi l'azione dei pubblici uffici, già ab soluti dalla responsabilità contabile, ostacola l'esercizio delle funzioni parlamentari inerenti al controllo e alla gestione dell'utilizzo dei Fondi e dell'allocazione delle relative risorse, anche con riguardo alla valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi – si segnala, in proposito, che la legge di bilancio per il 2024 recava espressamente il finanziamento di un Fondo specifico, per l'anno 2025 e per 190 milioni di euro, per «misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti e in favore dei minori non accompagnati» e ne disponeva il successivo riparto tra gli enti locali interessati;

    il comma 825, lettera a), riduce il turn over delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per l'anno 2026, invece che per il 2025, come era nel testo originario – in aperta contraddizione, anche se potrebbe essere mero frutto di una svista, per quanto eclatante, con il decreto-legge cosiddetto «PA» dei primi mesi del 2023, che aveva posticipato proprio a decorrere dall'ottobre 2025 il reclutamento di un certo numero, per quanto ridotto, di unità di personale del comparto sicurezza;

    tra le due leggi di bilancio si è insinuata quell'ampia falla ordinamentale e giuridica nonché voragine finanziaria apertasi con il Protocollo Italia-Albania, che continua a produrre gravi forzature del sistema di gestione dei flussi migratori, non solo a fronte di numeri dell'immigrazione ampiamente ridotti da ben prima della sua ideazione, ma proprio a fronte del fatto che i due centri di detenzione e il piccolo carcere realizzati in territorio albanese a nostre spese – ancora in fase di realizzazione per onorare i bandi e gli appalti conclusi per giungere ad avere 3.000 posti per i migranti – sono vuoti sostanzialmente dalla loro apertura, da mesi, dunque, nonostante la numerosa presenza e il dispendio di personale delle forze di polizia a guardia del nulla;

    prima dell'idea dell'accordo con l'Albania, il Governo ha stanziato risorse, tuttora vigenti e impegnate, destinate alla realizzazione sul territorio nazionale, da parte del Ministero dell'interno e del Genio militare, di almeno dieci nuovi centri di trattenimento per migranti – sembrerebbe, dunque, che il massiccio esborso per l'attuazione del Protocollo si sommi a questi altri centri da realizzare nel nostro Paese e la cifra dovrebbe aggirarsi intorno a (altri) 30 milioni di euro;

    nei giorni scorsi, è giunto il rapporto scioccante del Consiglio d'Europa sulle condizioni inumane e degradanti in cui vivono i migranti trattenuti nei centri sul territorio nazionale – in proposito, i firmatari rammentano i provvedimenti d'urgenza del Governo, unitamente alle proposte emendative della maggioranza parlamentare accolte, che hanno ridotto o eliminato la gran parte dei servizi di assistenza – psicologica, sanitaria, legale, linguistica –: «pessime condizioni materiali, assenza di un regime di attività, approccio sproporzionato alla sicurezza, qualità variabile dell'assistenza sanitaria e mancanza di trasparenza da parte degli appaltatori privati»;

    il provvedimento in titolo, al pari della legge di bilancio per il 2024, non prevede alcuna misura dedicata al potenziamento dell'organico delle forze di polizia, eppure, dalle statistiche sulla criminalità (Dipartimento della pubblica sicurezza) del secondo semestre 2023 era già emerso un quadro allarmante, confermato per l'anno in corso: si interrompe per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti tornano in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento dei reati cosiddetti «predatori» l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni; illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal Servizio analisi criminale della pubblica sicurezza, che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;

    i firmatari rammentano che lo stesso Governo, nel recente decreto cosiddetto «flussi 2025 e Paesi sicuri», ha utilizzato, per la copertura di oneri finanziari di proposte emendative proprie, le risorse del Protocollo Italia-Albania – risorse con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefìci», un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti ai fini della verifica di un eventuale danno erariale;

    il Ministro dell'interno è chiamato, per legge, alla trasmissione di una relazione alle Camere sulla gestione del fenomeno migratorio – l'ultima relazione trasmessa risale al novembre 2022 e si riferisce alla gestione dell'anno 2021,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

  a) ad assumere iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, per procedere tempestivamente al reclutamento di personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco tale da completare le piante organiche, tramite scorrimento delle graduatorie vigenti e, per i posti eventualmente residui, attraverso procedure concorsuali semplificate, anche al fine di garantire le maggiori esigenze di sicurezza connesse al Giubileo, a tal fine utilizzando le risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania, anche rivedendone la sua vigenza ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo medesimo;

  b) a trasmettere alle Camere, entro il mese di giugno 2024, per il tramite di una relazione, le risultanze e i dati in ordine alla gestione dell'immigrazione e delle frontiere esterne nonché del funzionamento del sistema di accoglienza e delle misure, anche penali, assunte ai sensi dei provvedimenti adottati a decorrere dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, e fino al termine dell'anno 2024, in particolare, a tal fine riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione, alle procedure autorizzative dei centri governativi e dei C.A.S. di accoglienza e dei centri di permanenza e rimpatrio, anche di nuova realizzazione, nonché i termini dei capitolati in ordine ai servizi da erogare nei predetti centri e i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri nel periodo sopraindicato.
9/2112-bis-A/65. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino, Serracchiani, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    a prescindere dall'assoluta inopportunità dell'intervento normativo a sostegno degli stipendi dei componenti del Governo, preme ai firmatari rappresentare in questa sede la dissonanza creata dalla riduzione del turn over delle forze di polizia di cui al comma 825, lettera a) (ex articolo 110, comma 4, lettera a);

    la norma in parola, nella sua versione successiva ad una modifica recata in sede referente, riduce il turn over delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco spostandolo all'anno 2026, rispetto al 2025 del testo originario;

    il semplice turn over riportato al 100 per cento per il 2025 non sarà comunque sufficiente a reintegrare il comparto sicurezza, stante le forti carenze di personale rispetto alle piante organiche;

    il provvedimento in titolo, al pari della legge di bilancio per il 2024, non prevede alcuna misura dedicata al potenziamento dell'organico delle forze di polizia, eppure, dalle statistiche sulla criminalità (Dipartimento Polizia di Stato) del secondo semestre 2023 era già emerso un quadro allarmante, confermato per l'anno in corso: si interrompe per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti tornano in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento dei reati cosiddetti «predatori» l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni; illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della Polizia di Stato, che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;

    nella sua relazione sull'anno 2023, la DIA ha rilevato l'aumento dei casi di intimidazioni delle mafie e della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci a sindaci e consiglieri e ciò, sembrerebbe, nei luoghi «dove non arriva la corruzione», nel senso che, si rileva nella relazione, «ci sono episodi di collusione negli apparati politico-amministrativi come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose», ma «dove i tanti pubblici amministratori si oppongono a queste infiltrazioni sono oggetto di danni e minacce affinché si pieghino a queste organizzazioni»;

    preme ai firmatari segnalare l'esigenza di un rafforzamento dei presìdi territoriali in tutto il territorio nazionale, anche a fronte delle condizioni di precarietà sociale ed economica in cui versano persone e famiglie in numero sempre più grande a causa dell'elevata incertezza economica del Paese, corroborata dai più recenti dati statistici, aggravata dalle tensioni sullo scenario internazionale e dal protrarsi di due guerre ai confini dell'Europa, che rischiano di acuire difficoltà economiche e minacce terroristiche;

    in particolare, risulta urgente rafforzare, in termini di presìdi di polizia e relativo personale, le zone con alti indici di episodi di criminalità, presenza criminale e mafiosa ovvero ove si consumino atti di violenza o intimidazione; in proposito, preme ai firmatari sottolineare la condizione del territorio dell'area metropolitana di Napoli, in cui non pochi commissariati hanno un territorio di competenza vastissimo, che a volte arriva a comprendere anche duecentomila abitanti, ma sono enormemente sotto organico, quale è il caso di Acerra, che svolge le funzioni ed esercita la propria giurisdizione su sei comuni, così come, in comuni degni di nota per l'alta densità di crimine organizzato, episodi di criminalità, anche efferati, e situazioni di rischio e degrado, non possano contare su un commissariato o un posto fisso di polizia, quale è il caso di Caivano, il quale dipende dal commissariato del comune di Afragola, anch'esso territorio funestato da rapine, aggressioni e violenza minorile;

    a fronte dell'esigenza di maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e dell'incremento dei servizi a tutela della sicurezza pubblica e dell'integrità dei cittadini, segnatamente nelle aree ad alto indice di criminalità, carenti di presìdi e di organico anche in proporzione al territorio in cui esercitano le loro funzioni,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere, nell'anno 2025, con l'adozione di un provvedimento successivo, iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte ad introdurre misure, corredate delle risorse finanziarie necessarie, di rafforzamento della presenza di presìdi e di integrazione delle piante organiche, attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti e di procedure concorsuali semplificate, in particolare nei territori dell'area indicata in premessa, assicurando al contempo i mezzi e le dotazioni strumentali necessarie.
9/2112-bis-A/66. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari sottoporre, anche in combinato disposto, due questioni, concernenti la necessità di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e la nuova imprenditorialità, in particolare giovanile, attraverso il sostegno alle start-up e alle piccole e medie imprese, e l'esigenza di una politica nazionale di coesione territoriale e di sviluppo, di contrasto alla marginalizzazione e ai fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese;

    tali aree, fragili, lontane dai servizi principali e spesso anche essenziali quali istruzione, salute e mobilità, a forte rischio di spopolamento, con svantaggi di natura geografica, sono rappresentate da circa 4.000 comuni e interessano 13 milioni di abitanti;

    occorre che le aree interne siano oggetto di azioni e politiche pubbliche continue e costanti, ispirate ad un approccio integrato – come dovrebbe essere secondo la Strategia nazionale ad esse rivolta – che possa offrire risposte alle sfide costituite dalla loro condizione e posizione e, in particolare, rendere la popolazione, segnatamente i giovani, in grado di poter scegliere se andarsene o restare, perché esistono delle opportunità di crescita e sviluppo locale,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, in occasione dell'adozione di un provvedimento successivo, volte a promuovere la nascita e l'insediamento di start-up e piccole e medie imprese innovative e la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli comuni delle aree interne, a tal fine prevedendo, per le predette start-up e piccole e medie imprese ivi insediate:

  a) l'incentivo dell'esonero integrale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fatta salva l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato;

  b) una maggiorazione del credito di imposta sul costo aziendale riferito all'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo, al fine di pervenire ad una misura del beneficio pari al 50 per cento.
9/2112-bis-A/67. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino, Toni Ricciardi, Raffa, Caramiello, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca alcune parziali misure di intervento in materia di crescita, infrastrutture e investimenti, tra cui talune disposizioni in materia di credito d'imposta ZES;

    in particolare, apportando modifiche all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica (ZES unica) per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025;

    a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è stato innalzato a 2,2 miliardi ma esclusivamente per l'anno 2025;

    il comma 4, dell'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha altresì disposto un limite minimo di investimento per beneficiare del credito di imposta ZES, per cui non possono accedere all'agevolazione i progetti di importo inferiore a 200 mila euro. Tale soglia minima per gli investimenti agevolabili, che non era prevista nella normativa previgente, è stata introdotta con la riforma della ZES unica, con conseguente grave pregiudizio per il tessuto produttivo italiano, costituito per la maggior parte dalla piccola e media impresa, in particolare nel Mezzogiorno;

    l'attuale soglia di 200 mila euro rischia di diventare inaccessibile per molte medie, piccole e micro imprese, che nonostante siano coinvolte in investimenti significativi, non raggiungono tale soglia-limite minimo restando di fatto emarginate, nonostante costituiscano la quasi totalità del sistema produttivo italiano, specialmente nelle regioni meridionali. Tale scelta del legislatore rischia pertanto di penalizzare le aziende più piccole, fondamentali per la transizione ecologica, digitale ed energetica del territorio e di frenare il volume degli investimenti nel Mezzogiorno;

    nel contesto dell'assemblea nazionale della CNA del 15 novembre 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha testualmente affermato che, in ordine al credito ZES, «stiamo provando ad estender[lo] anche agli investimenti inferiori ai 200.000 euro»,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, specie di carattere legislativo, volte a dare seguito a quanto annunciato dal Ministro delle imprese e del made in Italy in ordine all'estensione dell'attuale contributo sotto forma di credito di imposta ZES unica anche agli investimenti inferiori ai 200 mila euro, rivedendo al ribasso l'attuale soglia minima per gli investimenti incentivabili e allargando di conseguenza la platea dei beneficiari, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, garantendo al contempo il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Sud rispetto alle altre aree del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali e di effettiva riduzione delle differenze territoriali.
9/2112-bis-A/68. Scerra, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio rappresenta il provvedimento che più di ogni altro, nell'ambito di una visione e di una strategia complessive orientate alle opportunità di crescita e sviluppo, incide sul sistema Paese, sulle categorie produttive e, in generale sulla collettività;

    ad avviso dei firmatari del presente atto l'inopportunità dell'intervento normativo a sostegno delle spese di trasporto da e per il luogo di residenza dei Ministri e dei Sottosegretari non eletti al Parlamento e non residenti a Roma, diventa assoluta per la sua iniquità e la sua dissonanza a fronte delle contestuali condizioni economico-finanziarie del Paese e dei cittadini, registrate dagli organismi statistici, e a fronte del peso dell'inflazione, condizioni che si sommano ai dati sulla criminalità predatoria, per la prima volta in aumento dopo oltre dieci anni di calo costante, connessa al «crescente disagio sociale, che desta allarme e preoccupazione», come dichiarato dallo stesso Servizio analisi criminale della polizia di Stato, autore della relazione sull'indice di criminalità, riferito all'anno 2023 e confermato anche per il 2024 – un mix dai potenziali effetti esplosivi in termini sociali;

    per quanto riguarda i dati economici, l'analisi ISTAT divulgata lo scorso novembre registra l'aumento di luce e gas su base annua, passato dal +3,9 per cento al +7,4 per cento, a cui conseguono gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari freschi, dal +3,4 per cento al +3,8 per cento: c'è un'inflazione che, soprattutto in settori molto sensibili per le fasce medio-basse, continua a colpire implacabilmente, senza dimenticare che la situazione contingente si somma e certamente non cancella quel +14 per cento di inflazione cumulata che si è abbattuta sugli italiani nel biennio 2022-2023;

    a ciò si aggiungano i dati sulla popolazione giovanile, che fotografano una condizione di forte svantaggio che necessiterebbe di un incisivo impegno da parte del decisore pubblico, anche al fine di scongiurare le ricadute negative che ciò comporterà sul futuro e sulla sostenibilità sociale del Paese tutto;

    le massicce risorse conquistate dal Governo italiano nell'anno 2020 e confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, derivano dallo strumento finanziario messo in campo dall'Unione europea ai fini della ripresa post pandemica negli Stati membri e denominato, non certo per caso, «Next Generation», in quanto espressamente dedicato alle giovani e nuove generazioni e al loro futuro;

    la parità generazionale è uno degli obiettivi trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che reca obiettivi da raggiungere e specifiche clausole da rispettare;

    con riguardo alla condizione delle giovani generazioni, il nostro Paese si distingue, in ambito europeo, per una bassa mobilità sociale nonché per il basso livello dei salari, al limite dello sfruttamento, e per la estesa precarizzazione dei contratti di lavoro, concause principali della tardiva autonomia ed emancipazione giovanili;

    preme ai firmatari rammentare che una proposta emendativa presentata prevedeva di incrementare in modo sostanzioso il Fondo destinato a contribuire alle spese di alloggio per gli studenti universitari fuori sede – a fronte del grave ritardo con il quale procedono le misure della relativa Missione PNRR – che la riformulazione del Governo ha ridotto ad un solo milione di euro, decisione che fa il paio con l'incremento accordato alle pensioni minime, pari a 8 euro mensili;

    tutte le predette questioni rendono sconcertante l'intervento normativo in parola,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare l'intervento normativo in premessa, volto a coprire le spese dei Ministri e dei Sottosegretari del Governo per i viaggi di andata e ritorno dalla loro residenza a Roma, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla sua inopportunità e alla sua iniquità, alla luce dei dati sull'economia del Paese e sulle condizioni economiche e sociali delle persone, delle famiglie e dei giovani illustrate in premessa, al fine di assumere le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché gli effetti finanziari siano destinati al sostegno delle spese per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, incrementando, per lo stesso importo, il relativo Fondo.
9/2112-bis-A/69. Baldino, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un incremento delle risorse destinate alle spese per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, incrementando il relativo Fondo.
9/2112-bis-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca pochi interventi di rilievo per quanto riguarda il comparto dei trasporti, non vi è traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e il settore aereo;

    la Metro 2 di Torino è uno dei principali interventi per il futuro di una mobilità sostenibile torinese e attraverso la sua realizzazione si andrebbe incontro anche alle necessità di spostamento tra i comuni della città metropolitana e il suo capoluogo necessaria anche per rilanciare le periferie e la più volte citata Barriera di Milano e quindi molto più urgente per i torinesi di un collegamento serale con Milano;

    la linea Metro 2 è uno strumento fondamentale per la riduzione del traffico e delle polveri sottili che sappiamo essere uno dei problemi di tutto il bacino padano di cui la città di Torino fa parte;

    il tracciato della metro è stato rivisto ed esteso proprio per garantire la sostenibilità finanziaria dell'infrastruttura, che verrebbe a mancare qualora l'opera non potesse essere completata nella sua interezza;

    la mancanza di sostenibilità finanziaria creerebbe quindi la necessità di ulteriori finanziamenti per garantire l'esercizio, vanificando i presunti risparmi sui finanziamenti per il completamento;

    secondo gli studi prodotti sull'opera, il completamento della stessa, ridurrebbe di circa 200.000 auto giornaliere il traffico nella metropoli torinese, riducendo quindi non solo l'inquinamento ambientale, ma anche la congestione e l'incidentalità, diminuendo i costi per le imprese ed i cittadini e riducendo anche i costi sanitari legati a cure e riabilitazioni,

impegna il Governo

a garantire i finanziamenti necessari per assicurare il completamento del tracciato originario della linea Metro 2 di Torino, con particolare riguardo alla copertura economica correlata all'aumento dei costi dei materiali.
9/2112-bis-A/70. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi, Morfino, Berruto, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Metro 2 di Torino è uno dei principali interventi per il futuro di una mobilità sostenibile torinese e attraverso la sua realizzazione si andrebbe incontro anche alle necessità di spostamento tra i comuni della città metropolitana e il suo capoluogo necessaria anche per rilanciare le periferie e la più volte citata Barriera di Milano e quindi molto più urgente per i torinesi di un collegamento serale con Milano;

    la linea Metro 2 è uno strumento fondamentale per la riduzione del traffico e delle polveri sottili che sappiamo essere uno dei problemi di tutto il bacino padano di cui la città di Torino fa parte;

    il tracciato della metro è stato rivisto ed esteso proprio per garantire la sostenibilità finanziaria dell'infrastruttura, che verrebbe a mancare qualora l'opera non potesse essere completata nella sua interezza;

    la mancanza di sostenibilità finanziaria creerebbe quindi la necessità di ulteriori finanziamenti per garantire l'esercizio, vanificando i presunti risparmi sui finanziamenti per il completamento;

    secondo gli studi prodotti sull'opera, il completamento della stessa, ridurrebbe di circa 200.000 auto giornaliere il traffico nella metropoli torinese, riducendo quindi non solo l'inquinamento ambientale, ma anche la congestione e l'incidentalità, diminuendo i costi per le imprese ed i cittadini e riducendo anche i costi sanitari legati a cure e riabilitazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere i finanziamenti necessari per assicurare il completamento del tracciato originario della linea Metro 2 di Torino.
9/2112-bis-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi, Morfino, Berruto, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca pochi interventi di rilievo per quanto riguarda il comparto trasporti, non vi è traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e il settore aereo;

    tra le misure esaminate nella scorsa legge di bilancio con una certa preoccupazione non solo per la fattibilità dell'opera ma per le ingenti risorse che questa avrebbe impegnato, c'è certamente quella relativa ai lavori relativi al ponte sullo stretto di Messina;

    in particolare, la vicenda del ponte è oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica proprio a causa del costo che – come più volte sostenuto in questo anno – è aumentato a causa delle gravi mancanze del progetto originario su cui si è ripreso a lavorare senza procedere a nuova gara;

    come è noto nell'ambito del Documento di economia e finanzia 2023, il progetto del ponte è stato introdotto tra le principali misure del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con una previsione di investimento totale di circa 13 miliardi. Al finanziamento si sarebbe dovuto provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – CEF; nell'attuale legge di bilancio il Governo, per mezzo di un emendamento della maggioranza, ha reso noti i nuovi costi e le nuove disposizioni finanziarie di copertura dell'opera;

    sul punto è importante mettere in luce due elementi: l'aumento netto del costo dell'opera e il loro reperimento per circa quattro miliardi dal Fondo di sviluppo e coesione assegnati a Calabria e Sicilia;

   considerato che:

    l'attraversamento dinamico dello stretto di Messina per mezzo di navi veloci e ambientalmente sostenibili è stato oggetto di attenzione del Governo Conte, in particolare, era prevista una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta alla definizione di un sistema unitario, anche dal punto di vista tariffario, delle forme di attraversamento dinamico dello Stretto, inclusi i collegamenti marittimi veloci di passeggeri e i servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future. Nel testo in esame le risorse per detta misura, con particolare riferimento all'acquisto di nuovi navigli, sono state definanziate;

    alla luce di quanto esposto in premessa è evidente la riduzione che la regione Calabria e la Regione Siciliana dovranno registrare nei propri bilanci a scapito dunque delle tante piccole opere urgenti di cui necessitano e per cui il Fondo di sviluppo e coesione non potrà più essere destinato,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di provvedere, anche con futuri provvedimenti, a una rimodulazione dei costi per l'attraversamento stabile dello stretto di Messina, scongiurando l'attuale ripartizione che impegna le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

   a investire le risorse necessarie all'efficientamento del naviglio in uso per l'attraversamento dello stretto di Messina.
9/2112-bis-A/71. Cantone, Morfino, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca alcune parziali misure di intervento in materia di crescita, infrastrutture e investimenti;

    in particolare, il provvedimento in esame reca, tra le altre, norme di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027 e fino al 2036;

    tra gli interventi infrastrutturali stradali e autostradali, primaria importanza riveste a livello nazionale la realizzazione dell'asse strada statale 106 Sibari-Catanzaro che risponde alla necessità di assicurare a tutti i cittadini, e in particolar modo ai calabresi, una infrastruttura nuova, moderna e più sicura nei collegamenti fra le popolose zone della Calabria jonica;

    l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha autorizzato la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della SS 106 «Jonica»;

    con l'approvazione di un emendamento in fase di esame in sede referente della manovra finanziaria attualmente all'esame delle Camere, il nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 «Jonica» è stato parzialmente rifinanziato con la modulazione della spesa complessiva fino al 2037, attingendo le risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027;

    la necessità di ridurre l'arco temporale per gli interventi strutturali e di messa in sicurezza dell'asse Sibari-Catanzaro, attualmente previsti su 14 anni, appare giustificato sia in ordine alla strategicità del collegamento per il sud Italia, sia per ragioni di sicurezza, a causa del susseguirsi di tragici incidenti sul suddetto asse viario;

    l'autorizzazione alla realizzazione dei lotti funzionali in un periodo più breve assicurerebbe, oltre ad una infrastruttura nuova, moderna e più agevole nei collegamenti fra le popolose zone della Calabria jonica, una più sicura via di percorrenza per i cittadini,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative volte ad accelerare la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 «Jonica», riducendo l'arco temporale previsto per gli interventi strutturali e di messa in sicurezza, al fine di migliorare, con l'urgenza prevista dal caso, la sicurezza e la viabilità di una delle principali direttrici viarie del Meridione.
9/2112-bis-A/72. Scutellà, Morfino, Simiani, Pellegrini, Tucci, Orrico, Carè, Iaria, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    la situazione internazionale continua a deteriorarsi ulteriormente a causa del protrarsi del conflitto bellico in atto in Ucraina, con l'aumento di produzione di armi e munizioni, e dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente che sta comportando una forte destabilizzazione regionale;

    negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta militarista degli Stati membri dell'Unione europea, come dimostrato dalle recenti politiche sia nazionali che europee volte al rafforzamento della base industriale della difesa, in direzione di una vera e propria corsa al riarmo;

    tale scenario ha avuto un forte impatto sui risultati economici e finanziari delle aziende del settore difesa con una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato dal report sul Sistema difesa dell'area studi Mediobanca, che analizza i dati finanziari di 40 multinazionali e 100 aziende italiane del settore, presentato il 25 novembre 2025, in occasione dell'evento «The Defense era: capital and innovation in the current geopolitical cycle». I conflitti in corso hanno spinto la spesa globale per la difesa all'ammontare record di 2.443 miliardi di dollari nel 2023 segnando una crescita pari al 6,8 per cento rispetto al 2022;

    entro la fine dell'anno, secondo il rapporto sul settore dell'area studi di Mediobanca, i ricavi saliranno del 9 per cento alla fine di quest'anno, a un ritmo più che doppio rispetto a quello del Pil globale (+3,2 per cento) con i gruppi europei in accelerazione rispetto ai grandi gruppi statunitensi;

    per quanto riguarda le aziende italiane, il rapporto evidenzia il ruolo di Leonardo e Fincantieri, con ricavi rispettivamente di 11,5 miliardi e 2 miliardi, nonché delle 100 principali aziende del settore, spesso operanti anche nel settore dual use, che nel 2023 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 40,7 miliardi di euro, di cui il 49 per cento ricavato dalla difesa, in crescita del 6,6 per cento rispetto al 2022;

   considerato che:

    lo stato di previsione del Ministero della difesa di cui alla Tabella 12 riporta una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 29.605,8 milioni di euro per l'anno 2025. Le misure inerenti la difesa attuate con le sezioni I e II del disegno di legge di bilancio hanno determinato un incremento delle spese finali di 1.689,6 milioni di euro. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di sezione II determinano un incremento della spesa pari a circa 1.506,4 milioni di euro, imputabile unicamente all'incremento della spesa in conto capitale;

    tali spese di investimento derivano principalmente da rifinanziamenti relativi al programma 5.10 «Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare». Nel dettaglio, un rifinanziamento per 1,5 miliardi del Fondo per spese di investimento del Ministero della difesa, da definanziamenti per circa 106 milioni di euro e da una riprogrammazione per 136 milioni di euro delle spese di investimento relative alle unità navali DDX e Fremm Evo;

    il citato Fondo è il principale strumento di finanziamento dei programmi d'ammodernamento dello strumento militare, in particolare dei sistemi d'arma e il suo corposo rifinanziamento conferma la tendenza sempre crescente ad aumentare le spese di investimento militari a scapito di investimenti volti al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei cittadini,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, al fine di non distrarre ingenti risorse che potrebbero contribuire al sostegno di misure di carattere sociale;

   ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte ad introdurre una imposta straordinaria sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale.
9/2112-bis-A/73. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di contrasto dell'evasione fiscale;

    tra le misure collegate a tale obiettivo, e in generale alla manovra di bilancio, l'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) assume particolare rilevanza;

    l'Agenzia delle entrate, con una, ad avviso dei firmatari del presente atto, discutibile interpretazione, ha sancito l'irrevocabilità dell'adesione al concordato preventivo biennale;

    in sostanza, secondo l'Agenzia, l'adesione al concordato sarebbe irretrattabile anche nel caso in cui la rinuncia all'adesione sia stata manifestata con la trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini ovvero entro lo scorso 31 ottobre 2024 o entro nel nuovo termine del 12 dicembre, escludendo ogni forma di ripensamento da parte del contribuente ancor prima della produzione di effetti da parte del concordato;

    la posizione assunta dall'Agenzia rischia di compromettere definitivamente il rapporto di fiducia e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, oltre che essere in contrasto con la disciplina dell'istituto nonché foriera di contenziosi;

    pur ribadendo la contrarietà avverso lo strumento del concordato, da sempre manifestata dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, si ritiene comunque necessario preservare il principio di leale cooperazione e buona fede nel rapporto tra amministrazione e contribuenti,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per chiarire i termini di revocabilità della proposta concordataria da parte del contribuente, garantendo al contribuente la libertà di scelta in merito alla permanenza nel regime concordatario, in armonia con il principio della leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti e della capacità contributiva effettivamente manifestata dal contribuente.
9/2112-bis-A/74. Fenu, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    sono milioni le persone che, per motivi di lavoro, vivono in una regione diversa da quella di origine o di crescita;

    secondo i dati diffusi da Eurostat in merito al pendolarismo dei lavoratori dipendenti in Europa, sono circa 630 mila i lavoratori dipendenti italiani che si spostano quotidianamente da una regione all'altra per motivi di lavoro;

    gli spostamenti sono concentrati soprattutto verso le regioni del Centro-Nord, maggiormente attrattive per opportunità di lavoro;

    secondo uno studio condotto dall'Osservatorio del lavoro della regione Veneto, la percentuale di lavoratori fuori sede proveniente da altre regioni è superiore al 10 per cento del totale degli occupati;

    i lavoratori fuori sede sono costretti a sopportare considerevoli costi per la permanenza lontano da casa, in particolare per esigenze abitative e soprattutto con riferimento alle grandi città;

    le difficoltà finanziarie, spesso non sorrette da adeguate retribuzioni, sono causa frequente di rinuncia ad occasioni di lavoro ove condizionate allo spostamento dalla regione di residenza abituale;

    tale difficoltà non riguarda solo il mercato del lavoro privato ma anche quello del pubblico impiego, in particolare alcuni settori (come quello dell'istruzione) caratterizzati da un livello medio delle retribuzioni non allineato al reale costo della vita;

    è necessario sostenere i costi dei lavoratori fuori sede, al fine di evitare la rinuncia ad occasioni di lavoro,

impegna il Governo

a introdurre misure di sostegno finanziario per i lavoratori che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato in una regione diversa da quella di residenza, a partire dalle fasce di reddito medio basse e agli spostamenti di maggiore distanza, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per i settori del pubblico impiego caratterizzati da una carenza di personale e da una maggiore difficoltà nella copertura dei posti disponibili.
9/2112-bis-A/75. Raffa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra di bilancio opera diversi tagli e definanziamenti di misure vigenti;

    tra le misure colpite vi sono anche le risorse derivanti dagli effetti della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea che hanno disposto la sospensione dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate cosiddetta decontribuzione Sud, pari a 5,5 miliardi nel 2025, 3,3 miliardi nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027;

    in particolare, conformemente a quanto deciso dalla Commissione europea, la disciplina dell'esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato, troverà applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;

    con il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, si reintroduce l'esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno per le annualità dal 2025 al 2029;

    la misura dell'entità dell'esonero e l'introduzione di specifici massimali su base mensile (soprattutto per il primo anno di applicazione) non compensano gli effetti della decontribuzione soppressa, come peraltro reso evidente dalle risorse stanziate per la copertura degli oneri finanziari, stimati in 1,6 miliardi per l'anno 2025, 1,5 per gli anni 2026 e 2027, 1,3 per l'anno 2028, 1 miliardo per l'anno 2029 e 81 milioni per l'anno 2030;

    il taglio delle risorse destinate alla misura decontribuzione Sud e il depotenziamento del relativo impatto, non può considerarsi attenuato neppure dal rifinanziamento di altre misure dedicate all'occupazione o perché estese all'intero territorio nazionale (come il bonus giovani e il bonus donne) o perché con portata molto ridotta in termini di risorse disponibili (come nel caso del bonus ZES unica); misure che in ogni caso non sono cumulabili con la decontribuzione in commento;

    incerta è invece la decontribuzione introdotta per le grandi imprese, essendo necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, restando in ogni caso sospesa fino all'adozione della decisione;

    «Decontribuzione Sud» è un'agevolazione contributiva, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali;

    la legge di bilancio 2021 ha previsto di estendere l'esonero contributivo fino al 2029;

    l'esonero ha avuto un impatto estremamente positivo per le regioni del Mezzogiorno in termini di occupazione e rafforzamento del tessuto produttivo al Sud, come confermano peraltro anche gli ultimi dati pubblicati dall'Inps: +12,5 per cento di rapporti agevolati nel 2022 rispetto al 2021 grazie a tale misura che ha inciso per il 61 per cento sul totale dei nuovi rapporti agevolati nell'anno;

    il successo di «Decontribuzione Sud» è legato al suo essere una misura generale, a favore del Mezzogiorno, estesa a tutti i rapporti, sia nuovi che in essere, con qualsivoglia tipologia contrattuale: solo nel 2023 sono stati incentivati circa 3,2 milioni di rapporti di lavoro (il 63 per cento a tempo indeterminato) a favore di 2,9 milioni di lavoratori;

    per le sue finalità sopra descritte, «Decontribuzione Sud» contribuisce a garantire una maggiore equità territoriale e a promuovere la coesione sociale ed economica in Italia, in linea con gli interventi del PNRR,

impegna il Governo:

   ad assumere tutte le opportune iniziative, anche normative, volte ad assicurare la prosecuzione, in maniera strutturale, dei benefici derivanti dall'applicazione della misura «Decontribuzione Sud», a fronte dell'impatto estremamente positivo fatto registrare in questi anni dall'esonero contributivo in termini di sostegno al rilancio dell'occupazione;

   a individuare le risorse finanziare necessarie al fine di ripristinare l'entità dell'esonero contributivo vigente sino al 31 dicembre 2024.
9/2112-bis-A/76. Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

    il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (cosiddetto «decreto CACER»), ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche rinnovabili, di gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, con l'obiettivo di installare al 2027 almeno 5 gigawatt di nuova potenza, diffondendo la cultura della sensibilità e stimolando comuni, cittadini e piccole e medie imprese ad essere protagonisti della transizione energetica;

    il decreto di cui sopra ha, altresì, definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi PNRR individuati nella missione 2, componente 2, investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) che mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio ed inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 gigawatt ed una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawatt/anno. Il beneficio è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 40 per cento del costo dell'investimento per impianti ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;

    gestione dei meccanismi per il riconoscimento degli incentivi e la promozione delle configurazioni è in capo al Gestore dei servizi energetici (Gse);

    diversamente dalle aspettative, il meccanismo, seppur virtuoso, non riesce ad esprimere appieno il suo potenziale e a decollare a causa di una promozione incapace di raggiungere i cittadini e gli enti coinvolti, nonché di regole operative del Gestore dei servizi energetici per l'accesso all'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR troppo articolate;

    nella sua replica all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Attività produttive della Camera dei deputati del 5 novembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha illustrato un primo bilancio sulle configurazioni. Per il Ministero il nuovo meccanismo in circa sei mesi ha raccolto 360 richieste con impianti in esercizio per 50 megawatt di potenza incentivabile, con 145 gruppi di autoconsumo collettivo e 47 Cer qualificate dal Gestore dei servizi energetici. Ulteriori 47 megawatt di potenza riguardano altre 500 richieste di contributo PNRR;

    un risultato assai lontano rispetto all'obiettivo complessivo di 5 gigawatt individuato del Ministero, di cui 2 gigawatt da realizzare nell'ambito delle risorse PNRR;

    diversi operatori del settore esprimono forti perplessità con riguardo alla complessità e alla farraginosità delle procedure introdotte con il portale Cacer del Gestore dei servizi energetici per gestire le pratiche. I soggetti che vogliono avviare l'iter ed inserire nel portale il progetto di una Cer sono soggetti a numerose richieste di chiarimento o di integrazione;

    a quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo il rallentamento delle procedure riguarda, ad esempio, anche il controllo sulla correttezza dello statuto che avviene ad ogni progetto caricato sul portale Gestore dei servizi energetici, con il rischio concreto che ogni singolo funzionario muova obiezioni su una parte diversa dello statuto. Sarebbe opportuno che il Gestore dei servizi energetici verifichi lo statuto di una Cer in sede di prima richiesta in modo da sapere sin da subito se è corretto o se ci sono delle imprecisioni da correggere: da questo momento in poi lo statuto deve essere accettato senza nessun tipo di ulteriore richiesta di modifica;

    quanto esposto rallenta anche la possibilità di accedere alle risorse del PNRR con il reale rischio che alla scadenza del meccanismo, fissata al 31 marzo 2025, le richieste pervenute siano molto inferiori ai 2,2 miliardi di euro messi a disposizione;

    se si vuole riuscire ad impiegare pienamente le risorse del PNRR è necessario intervenire avviando una massiccia campagna di informazione sulle opportunità delle configurazioni dell'autoconsumo collettivo, semplificare alcuni meccanismi tecnici delle regole operative del Gestore dei servizi energetici e introdurre un meccanismo capace di garantire il credito per privati e imprese che devono sostenere gli investimenti;

    in merito, nell'interrogazione sopra menzionata, il Ministero aveva anche risposto che stava «valutando la sussistenza di margini di intervento sulla disciplina al fine di incrementare la fruibilità delle misure di supporto» in modo da poter raggiungere il pieno utilizzo delle risorse stanziate dal PNRR;

    all'impegno del Ministero non si è dato ancora seguito nonostante manchino pochi mesi dalla scadenza del termine per l'accesso dei fondi del PNRR,

impegna il Governo:

   ad intraprendere una massiccia campagna di informazione tramite gli strumenti di comunicazione, in particolare quelli televisivi, per far conoscere i vantaggi diretti in bolletta per i consumatori, i benefici sociali, ambientali ed economici che la diffusione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo comportano sui territori e le opportunità dell'impiego delle risorse del PNRR per la loro realizzazione;

   ad adottare opportune iniziative normative, per quanto di competenza, volte ad erogare entro i termini le risorse individuate nel PNRR, anche intervenendo sulla semplificazione delle procedure di assegnazione, prorogando il termine per l'erogazione degli incentivi, riconoscendo la massima misura per gli impianti residenziali ed eventualmente incrementando il contributo in conto capitale per gli impianti ubicati in comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti;

   ad adottare iniziative per istituire un fondo per concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici e privati proprietari degli immobili, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile configurati in comunità energetiche e in autoconsumo collettivo ovvero ad estendere alle comunità energetiche rinnovabili l'accesso alle garanzie del Fondo di «Garanzia green» di Sace, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9/2112-bis-A/77. Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca disposizioni in merito alla crisi idrica. In particolare prevede che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche possa essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche;

    nonostante la Basilicata sia una delle regioni italiane con maggiore disponibilità idrica, da tempo è colpita da una grave crisi del settore, causata principalmente dall'inadeguatezza delle infrastrutture preposte, aggravata da fattori climatici e gestionali, con gravi ripercussioni per l'economia agricola e per i cittadini, ai quali non viene garantito l'approvvigionamento idrico;

    l'Italia è il terzo Paese europeo per disponibilità di risorse idriche, tuttavia le reti nazionali perdono il 40 per cento di acqua, percentuale che in Basilicata raggiunge il 65-70 per cento dell'acqua immessa, con sprechi economici e ambientali significativi, come testimoniato dai dati pubblicati di recente che indicano una perdita fino a 22 milioni di metri cubi d'acqua per ogni diga, e conseguenti costi di oltre 4 milioni di euro solo per la potabilizzazione;

    durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante «disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico», è stato parzialmente accolto, con riformulazione, l'ordine del giorno n. 9/2164/20 che insiste sul problema della crisi idrica in Basilicata. In particolare, è stato accolto e votato favorevolmente l'impegno di valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni, di assumere ogni iniziativa utile volta a rendere effettivo l'avanzamento delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), mediante un ulteriore stralcio di programmazione accompagnato dallo stanziamento di adeguate risorse economiche;

    è prioritario e urgente la realizzazione delle infrastrutture per il miglioramento dell'efficienza del sistema delle reti, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico primario nel suo complesso e per tutti i settori economici,

impegna il Governo:

   ad intraprendere interventi urgenti per la regione Basilicata finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, e garantire la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse, anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;

   ad assicurare e garantire che nella gestione delle emergenze connesse alla crisi idrica, non venga compromessa la sicurezza degli approvvigionamenti per la popolazione, soprattutto in aree storicamente caratterizzate da fragilità infrastrutturali, come la Basilicata;

   ad intraprendere le opportune iniziative volte a dare seguito celermente all'ordine del giorno n. 9/2164/20, di cui in premessa.
9/2112-bis-A/78. Lomuti, Morfino, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca disposizioni in merito alla crisi idrica. In particolare prevede che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche possa essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche;

    nonostante la Basilicata sia una delle regioni italiane con maggiore disponibilità idrica, da tempo è colpita da una grave crisi del settore, causata principalmente dall'inadeguatezza delle infrastrutture preposte, aggravata da fattori climatici e gestionali, con gravi ripercussioni per l'economia agricola e per i cittadini, ai quali non viene garantito l'approvvigionamento idrico;

    l'Italia è il terzo Paese europeo per disponibilità di risorse idriche, tuttavia le reti nazionali perdono il 40 per cento di acqua, percentuale che in Basilicata raggiunge il 65-70 per cento dell'acqua immessa, con sprechi economici e ambientali significativi, come testimoniato dai dati pubblicati di recente che indicano una perdita fino a 22 milioni di metri cubi d'acqua per ogni diga, e conseguenti costi di oltre 4 milioni di euro solo per la potabilizzazione;

    durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante «disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico», è stato parzialmente accolto, con riformulazione, l'ordine del giorno n. 9/2164/20 che insiste sul problema della crisi idrica in Basilicata. In particolare, è stato accolto e votato favorevolmente l'impegno di valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni, di assumere ogni iniziativa utile volta a rendere effettivo l'avanzamento delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), mediante un ulteriore stralcio di programmazione accompagnato dallo stanziamento di adeguate risorse economiche;

    è prioritario e urgente la realizzazione delle infrastrutture per il miglioramento dell'efficienza del sistema delle reti, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico primario nel suo complesso e per tutti i settori economici,

impegna il Governo:

   ad intraprendere interventi urgenti per la regione Basilicata finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, e garantire la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse, anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;

   ad assicurare e garantire che nella gestione delle emergenze connesse alla crisi idrica, non venga compromessa la sicurezza degli approvvigionamenti per la popolazione, soprattutto in aree storicamente caratterizzate da fragilità infrastrutturali, come la Basilicata;

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative volte a dare seguito celermente all'ordine del giorno n. 9/2164/20, di cui in premessa.
9/2112-bis-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Morfino, Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    nel 2020 l'Unione europea ha generato un totale stimato di 6,95 milioni di tonnellate di rifiuti tessili: una media di circa 16 chilogrammi a persona;

    secondo il recente report dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) dal titolo «Management of used and waste textiles in Europe's circular economy», sebbene tutti i Paesi Use abbiano già avviato appositi sistemi per intercettare i rifiuti tessili, soltanto il 10 per cento viene raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani, mentre la restante parte termina tra i rifiuti indifferenziati;

    inoltre, come rilevato dall'AEA, oltre alla raccolta differenziata, al fine di favorire l'economia circolare nel settore tessile, occorre incrementare la capacità di selezione e riciclaggio;

    nel 2025 è prevista l'entrata in vigore della direttiva 2008/98/CE cosiddetta «The Waste Framework Directive» che imporrà agli Stati membri di adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, la maggior parte dei quali oggi è destinato alla raccolta indifferenziata;

    la Commissione europea ha proposto una revisione della citata direttiva particolarmente focalizzata sui rifiuti tessili che prevede – tra le altre – di introdurre l'obbligo della responsabilità estesa del produttore (cosiddetta EPR). Si tratta di un contributo imposto ai produttori di prodotti tessili per il finanziamento del potenziamento delle infrastrutture di raccolta, selezione, preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti tessili, nonché per l'innovazione tecnologica, la sensibilizzazione dei cittadini, la prevenzione, la creazione di incentivi, la formazione delle aziende sull'eco-design;

    ad oggi, soltanto l'1 per cento degli abiti usati in Europa viene utilizzato come materia prima seconda per la realizzazione di capi nuovi;

    il settore tessile italiano, costituito da oltre 13.000 aziende, rappresenta il terzo settore manifatturiero nazionale, mentre l'Italia è il primo Paese esportatore di prodotti tessili in Europa e il terzo nel mondo preceduto soltanto da India e Cina;

    l'assenza di investimenti nel settore tessile a fronte delle esigenze delle imprese di ridurre le emissioni e di promuovere processi virtuosi di economia circolare, rischia di compromettere la competitività delle aziende italiane nel mercato globale a fronte della sempre più pressante concorrenza delle industrie del fast fashion,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un fondo specifico destinato al finanziamento di misure tese alla promozione della sostenibilità e dell'economia circolare per le imprese del settore tessile.
9/2112-bis-A/79. Pavanelli, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel 2020 l'Unione europea ha generato un totale stimato di 6,95 milioni di tonnellate di rifiuti tessili: una media di circa 16 chilogrammi a persona;

    secondo il recente report dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) dal titolo «Management of used and waste textiles in Europe's circular economy», sebbene tutti i Paesi Use abbiano già avviato appositi sistemi per intercettare i rifiuti tessili, soltanto il 10 per cento viene raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani, mentre la restante parte termina tra i rifiuti indifferenziati;

    inoltre, come rilevato dall'AEA, oltre alla raccolta differenziata, al fine di favorire l'economia circolare nel settore tessile, occorre incrementare la capacità di selezione e riciclaggio;

    nel 2025 è prevista l'entrata in vigore della direttiva 2008/98/CE cosiddetta «The Waste Framework Directive» che imporrà agli Stati membri di adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, la maggior parte dei quali oggi è destinato alla raccolta indifferenziata;

    la Commissione europea ha proposto una revisione della citata direttiva particolarmente focalizzata sui rifiuti tessili che prevede – tra le altre – di introdurre l'obbligo della responsabilità estesa del produttore (cosiddetta EPR). Si tratta di un contributo imposto ai produttori di prodotti tessili per il finanziamento del potenziamento delle infrastrutture di raccolta, selezione, preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti tessili, nonché per l'innovazione tecnologica, la sensibilizzazione dei cittadini, la prevenzione, la creazione di incentivi, la formazione delle aziende sull'eco-design;

    ad oggi, soltanto l'1 per cento degli abiti usati in Europa viene utilizzato come materia prima seconda per la realizzazione di capi nuovi;

    il settore tessile italiano, costituito da oltre 13.000 aziende, rappresenta il terzo settore manifatturiero nazionale, mentre l'Italia è il primo Paese esportatore di prodotti tessili in Europa e il terzo nel mondo preceduto soltanto da India e Cina,

impegna il Governo

a valutare le possibilità di adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un fondo specifico destinato al finanziamento di misure tese alla promozione della sostenibilità e dell'economia circolare per le imprese del settore tessile.
9/2112-bis-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Pavanelli, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile, che modifica i princìpi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri;

    la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale;

    in particolare, il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3 per cento nel 2025, al 1,6 per cento nel 2026, al 1,9 per cento nel 2027 al 1,7 per cento nel 2028 e al 1,5 per cento nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027;

    le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;

    il comma 135 del presente disegno di legge autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cosiddetto ufficio per il processo. Il comma 136 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero della giustizia a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego;

    la predetta stabilizzazione è volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesta dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'articolo 14 del Reg. UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024;

    le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto funzioni centrali;

    tuttavia, l'atto in esame difetta di prevedere risorse adeguate a favore del potenziamento dell'organico in tutto il settore giustizia:

     destano notevole preoccupazione i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo congressuale forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 18 luglio: 191 uffici del giudice di Pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

     si consideri, invero, che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 116 del 2017 (che entreranno in vigore ad ottobre 2025) estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace, con un conseguente aumento del carico di lavoro dei giudici onorari di pace, senza, tuttavia, che il legislatore abbia preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;

     l'atto in esame, inoltre, destina risorse insufficienti rispetto al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria. Si prevede, infatti, – per effetto di un emendamento introdotto in sede referente in commissione Bilancio – che il Ministro della giustizia sia autorizzato ad assumere nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della dotazione organica, 200 magistrati ordinari già vincitori di concorsi banditi in precedenza;

     siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Ciò impedisce ineludibilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

     al riguardo, si consideri altresì che la legge del 9 agosto 2024, n. 114, cosiddetto disegno di legge Nordio, ha introdotto la collegialità decisionale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva.

    sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento voluto dal Governo in carica non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

    è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali sarebbe auspicabile almeno un aggiornamento, specie a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari, seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;

    a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;

    a ciò si aggiunga che è in fase di discussione il rinnovo imminente del contratto integrativo relativo al comparto, ma l'atto in esame non sembra prevedere risorse aggiuntive finalizzate alla valorizzazione dei vari profili professionali ed anzi diverse sono le figure professionali coinvolte che hanno denunciato l'intenzione del Governo di adottare soluzioni che comporterebbero un loro serio e ingiustificato demansionamento;

    appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della giustizia;

    non è più procrastinabile – per una giustizia efficiente, a misura di cittadino – dotare il sistema giustizia degli strumenti e delle risorse – economiche ed umane – necessarie alla definizione di tutti i procedimenti, destinando nuove risorse a favore di un piano straordinario di assunzioni in tutto il settore giustizia, in continuità con quanto realizzato nei Governi Conte I e II;

    infine, si segnala l'introduzione nel provvedimento in esame di un ulteriore ostacolo all'accesso alla giustizia da parte dei cittadini aventi modeste condizioni economiche, ovvero la previsione contenuta nel nuovo comma 812 che, modificando il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato, esclude che la causa civile sia iscritta a ruolo se non sia versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Inoltre, si prevede che in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa proceda all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione. Il meccanismo, oltre a sollevare rilevanti problemi interpretativi, a parere della scrivente, rischia di incorrere in una censura di incostituzionalità attesi i suoi prevedibili effetti pregiudizievoli sull'esercizio dell'inviolabile ed incomprimibile diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a tornare ad investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, colmando le scoperture negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale – in continuità con le leggi di Bilancio degli anni 2018-2020 – stanziando nello specifico, con il primo provvedimento utile, ulteriori risorse volte a consentire l'immediata assunzione di 250 giudici di pace, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie eventualmente già esistenti, nonché ad espletare procedure concorsuali, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione di ulteriori 250 unità; di magistrati ordinari, da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti;

   ad effettuare un'adeguata ed aggiornata mappatura delle mansioni richieste e conseguentemente dei fabbisogni relativi ad ogni profilo professionale del comparto giustizia con particolare riguardo agli assistenti giudiziari, ai cancellieri esperti e ai direttori, al fine di provvedere ad un eventuale ampliamento della pianta organica laddove necessario, nonché a destinare, già con il primo provvedimento utile, risorse specifiche e congrue per un giusto riconoscimento professionale e retributivo di ogni profilo, anche consentendo progressioni economiche, posizioni organizzative, condizioni lavorative migliori, al fine ultimo di un complessivo efficientamento del comparto interessato e di evitare la sempre più frequente migrazione di preziose risorse umane verso comparti ministeriali che meglio ne valorizzano competenze ed esperienze;

   a destinare, attraverso il primo provvedimento utile, specifiche risorse volte alla manutenzione ed adeguamento degli edifici giudiziari, con interventi di efficientamento energetico e antisismici, all'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, nonché volte a potenziare gli strumenti informatici a disposizione del personale giudiziario;

   a monitorare gli effetti applicativi del comma 812 dell'atto in esame, al fine di escluderne effetti pregiudizievoli sul diritto di difesa, valutando di reintrodurre l'invito alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato da parte della cancelleria del tribunale come atto propedeutico alla fase esecutiva vera e propria, nonché a chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, l'ambito applicativo delle norme introdotte, specie con riferimento al processo amministrativo.
9/2112-bis-A/80. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    i 42 siti di interesse nazionale (SIN) ai fini di bonifica presenti in Italia occupano una estensione di oltre 149.000 ettari a terra e 77.000 ettari di aree in mare;

    alle aree SIN vanno a sommarsi i siti orfani, ovvero quei siti potenzialmente contaminati in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di bonifica per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché quei siti in cui gli interventi di cui agli articoli 232 e 245 del medesimo decreto non concludono le attività di bonifica;

    con il comma 800 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) le risorse per le attività di bonifica dei siti orfani sono state incrementate, per un importo complessivo di oltre 105 milioni di euro;

    tali risorse sono state incrementate ulteriormente con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2, linea di intervento C4, intervento 3.4, che prevede l'investimento di 500 milioni di euro per la bonifica dei siti orfani al fine di ridurre di almeno il 70 per cento la superficie di tali aree da bonificare;

    la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2077 ha condannato l'Italia al pagamento di una multa da 42 milioni di euro, più eventuali more per ogni semestre successivo di mancata bonifica, per una serie di discariche abusive presenti nel territorio nazionale;

    il comma 706 dell'articolo 1 della legge di Bilancio prevede che, in materia di crisi idrica, il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possa prevedere un piano stralcio relativo alle infrastrutture idriche fino ad un massimo di 144 milioni di euro;

    il Fondo citato copre anche le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, al fine di garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea;

    l'attività ricognitiva svolta per i SIN e per i siti orfani riguarda anche la verifica delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo condizioni che potrebbero far venire meno anche gli standard di qualità delle risorse idriche presenti in tali aree inquinate, requisito fondamentale per procedere con gli interventi del citato articolo 94,

impegna il Governo

a prevedere, nel piano stralcio relativo alle infrastrutture idriche, criteri prioritari per il finanziamento di interventi volti a contrastare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee in aree colpite da crisi idrica e a garantire adeguati servizi di depurazione negli agglomerati in prossimità di aree SIN.
9/2112-bis-A/81. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;

    segnatamente, l'articolo 1, comma 343, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati, quali reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne;

    per effetto di un emendamento a firma del Gruppo di appartenenza dei firmatari, approvato in corso del presente atto di esame in commissione in sede referente, nello stato di previsione del Ministero della giustizia si è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per il loro reingresso nella società civile;

    mancano, tuttavia, nel provvedimento in esame adeguate risorse a favore dell'implementazione delle condizioni carcerarie, nonché del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria, sia in un'ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro di quest'ultima, che di prevenzione di episodi di suicidi;

    il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dalle critiche condizioni delle strutture e dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, che si sta trasformando in una vera e propria emergenza umanitaria, con un drammatico record di suicidi registrato nell'anno 2024;

    non ci sono mai stati così tanti suicidi in carcere come quest'anno: dall'inizio del 2024 già 85 persone hanno deciso di togliersi la vita sotto la custodia dello Stato; a questo tragico bilancio si debbono aggiungere 6 agenti di polizia penitenziaria e altri morti deceduti per altre cause; sono poi aumentati gli atti di autolesionismo, le colluttazioni, le rivolte, le aggressioni alla polizia penitenziaria;

    il provvedimento in esame non individua strumenti adeguati per invertire la tendenza e migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari italiani;

    in particolare, sarebbe stato necessario prevedere misure concrete ed adeguate anche per l'aumento di figure-chiave all'interno delle carceri come educatori, mediatori, operatori sociali e personale sanitario, per valorizzare i processi di reinserimento sociale e di rieducazione della pena, in conformità con quanto previsto all'articolo 27 del dettato costituzionale;

    l'atto in esame, inoltre, non destina specifiche risorse per far fronte alla situazione del personale di Polizia penitenziaria, che presenta gravissime carenze, a cui occorre fare fronte con investimenti massivi, considerando, altresì, le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori e di situazioni di stress correlato, che in termini di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

    secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024, manca il 16 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.068. Il rapporto detenuti agente attuale è pari ad 1,96 detenuti per ogni agente, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2,5 detenuti per ogni agente e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Le regioni che hanno in media un rapporto più elevato di detenuti per agente sono la Lombardia, il Lazio e la Puglia, con rispettivamente 2,5, 2,4 e 2,2 detenuti; presentano la situazione contraria il Molise e il Friuli, con un numero di detenuti per agente pari a 1,3 e 1,4;

    in questi ultimi due anni, la popolazione carceraria è progressivamente aumentata da 54.000 a oltre 61.500 detenuti, facendo esplodere l'indice di sovraffollamento dei penitenziari italiani che hanno una capienza regolamentare di 48.000 posti;

    al riguardo, si consideri, altresì che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

    occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

    ciò che più desta preoccupazione è la circostanza che, non solo il Governo in carica appare indifferente alla gravissima problematica del settore penitenziario, ma al contrario, – da quanto emerge dallo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) – il Programma Amministrazione penitenziaria presenta uno stanziamento per il 2025 di 3.408,8 milioni. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, derivante per 32,1 milioni da definanziamenti di spesa e per 18,8 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla sezione I del disegno di legge di bilancio. Tale decremento si concentra soprattutto nell'azione «Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria». Si segnala inoltre che l'azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», è interessata da un definanziamento di 2,8 milioni nell'ambito della sezione II,

impegna il Governo:

   a destinare, con il primo provvedimento utile, risorse immediate al fine di fronteggiare quella che si sta trasformando in una vera e propria emergenza nel sistema dell'esecuzione della pena, garantendo la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici; nonché, intervenendo anche con procedure straordinarie per immissioni di personale che permettano di intervenire in base alle condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, e ad altre forme di fragilità, garantendo al contempo un ambiente consono sotto il profilo delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, ricorrendo a forme di maggiore incentivazione per il personale in virtù delle eccezionali condizioni di lavoro, nonché finanziando strutture quali le case di comunità di reinserimento sociale, per decongestionare il sovraffollamento;

   a colmare le gravissime carenze di organico della polizia penitenziaria, attraverso un piano straordinario di assunzione, per arrivare a circa 10.000 unità, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; nonché a destinare adeguate risorse finanziarie, organizzative e di personale necessarie ad affrontare il sovraffollamento e a restituire così dignità sia alle persone detenute sia al personale;

   a stanziare ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti i profili di funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, amministrativi del dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
9/2112-bis-A/82. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile, che modifica i princìpi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri;

    la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale;

    in particolare, il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3 per cento nel 2025, al 1,6 per cento nel 2026, al 1,9 per cento nel 2027 al 1,7 per cento nel 2028 e al 1,5 per cento nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027;

    le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;

    l'atto in esame, tuttavia, difetta di prevedere disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR, relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

    il decreto PNRR 3, all'articolo 7 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023;

    il Commissario, segnatamente, ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni princìpi e vincoli;

    viene, altresì, prevista la creazione di una struttura di supporto al Commissario, alle sue dirette dipendenze, composta da massimo 12 unità di personale, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;

    occorre prevedere una soluzione strutturale ed, in particolare, idonea a finanziare anche la fase prodromica all'attuazione dei progetti del PNRR, stanziando delle risorse specifiche per l'assunzione di personale tecnico alle dirette dipendenze delle prefetture proprio per il reclutamento di personale tecnico per progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

    ci si riferisce, nello specifico, alle attività di preparazione e alle assunzioni delle professionalità soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali e altro) di cui hanno bisogno i Prefetti anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

    attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (ad esempio Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

    appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (Foggia), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con fondi PNRR di oltre 53 milioni di euro;

    la istituzione di tale Fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività; di preparazione e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità; soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali e altro) necessari, anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR,

impegna il Governo

ad istituire, con il primo provvedimento utile, un fondo specifico presso il Ministero dell'interno – attingendo le relative risorse dalla corrispondente eliminazione dell'emolumento riconosciuto dall'atto in esame ai membri del Governo non parlamentari – per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico, non solo per la fase attuativa, ma anche per quella preliminare, relativa ai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, così da contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
9/2112-bis-A/83. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile, che modifica i princìpi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri;

    le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica, in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio;

    l'atto in esame difetta di prevedere risorse volte al sostegno dei centri antiviolenza e case rifugio, per il supporto concreto e tempestivo delle vittime di violenza;

    non è sufficiente rendere più stringente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere; invero, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    in materia di violenza di genere, la legge di Bilancio in esame si limita a prevedere, all'articolo 1, comma 221, un incremento di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di favorire l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, per consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica;

    attraverso una modifica introdotta in sede referente, si è disposto inoltre l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per promuovere, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva;

    ciò non appare sufficiente ai firmatari, in quanto non si può più prescindere dall'introduzione in modo strutturale dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, considerando che – come dimostrato – la violenza sulle donne è; innanzitutto un fenomeno strutturale e culturale e, pertanto, come tale va affrontato;

    pertanto, la chiave di volta della lotta alla violenza sulle donne non può che essere il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita dei nostri giovani, e insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti e le studentesse sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità. In tale contesto la figura dello/a psicologo/a scolastico/a deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo: scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie;

    l'Italia è ormai uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole. In alcuni Paesi, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione affettiva e sessuale sono da decenni integrati nei piani di studi;

    la scuola deve essere il luogo dove iniziare, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, a porre le basi per arginare questo fenomeno criminale e responsabilizzare il singolo individuo affinché sia in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini altrui;

    occorre restituire ai giovani i valori su diversi aspetti della sessualità e dell'affettività che sembrano perduti, e la scuola, attraverso l'insegnamento strutturale dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle;

    secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma proprio alla salute, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a finanziare l'introduzione dell'insegnamento strutturale dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa nelle scuole di primo e secondo grado, al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere.
9/2112-bis-A/84. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Orrico, Caso, Amato, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale, reca misure in materia di previdenza complementare;

    i contributi figurativi sono quei contributi che vengono riconosciuti senza alcun versamento effettivo a carico del lavoratore, cioè senza la necessità da parte del lavoratore di dover contribuire attivamente in termini economici, soltanto in casi tassativi e in determinati periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa;

    nello specifico, si tratta di periodi contributivi abbonati gratuitamente dallo Stato al verificarsi di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, sostengono il lavoratore nell'impossibilità temporanea a svolgere la propria abituale attività professionale;

    la categoria dei lavoratori dello spettacolo è stata particolarmente colpita dalle conseguenze del COVID-19; si ricorda che seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

    durante il periodo pandemico, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, a causa delle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, i lavoratori dello spettacolo sono stati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa;

    in Italia, nel 2019 l'industria culturale e creativa ha impiegato 864.000 persone (il 3,4 per cento dei lavoratori italiani) e ha prodotto un valore aggiunto di quasi 60 miliardi di euro (il 3,2 per cento del PIL italiano). In questo quadro, nel 2019 il settore dello spettacolo contava 331.503 lavoratori, e produceva un valore aggiunto di quasi 11,4 miliardi di euro (0,6 per cento del PIL italiano);

    a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, il settore dello spettacolo ha perso circa 8 miliardi di euro nel 2020 rispetto al 2019. Questo ha ovviamente avuto un impatto negativo sui lavoratori, che in alcuni periodi si sono trovati fermi al 100 per cento. I dati sull'occupazione 2020 diffusi dall'INPS mostrano un calo complessivo di quasi 70.000 lavoratori (-21 per cento), mentre per quanto riguarda unicamente il gruppo tecnici, si è passati da 14.675 lavoratori nel 2019 a 12.811 lavoratori nel 2020, con un calo complessivo pari al 12,7 per cento;

    già durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, A.C. 2066, il Governo ha dato parere favorevole con riformulazione all'Ordine del giorno M5S, n. 9/2066/21 a prima firma Orrico, vertente su identica materia;

    nello specifico il Governo pur condizionando il parere favorevole alla specifica: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica», si è impegnato a riconoscere la contribuzione figurativa a quella categoria dei lavoratori dello spettacolo fortemente indebolita, si tratta delle maestranze, dei lavoratori più fragili, che sono quelli che guadagnano di meno nell'ambito dello spettacolo,

impegna il Governo:

   a dar seguito all'impegno già preso con l'approvazione dell'ODG n. 9/2066/21 citato in premessa e dunque a prevedere misure volte a garantire la contribuzione figurativa ai lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 20 contributi giornalieri nel periodo pandemico da COVID-19, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, al fine di sostenerli e assicurare loro la necessaria copertura previdenziale;

   ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare l'intervento normativo, introdotto durante l'esame in sede referente, volto a coprire le spese dei Ministri e dei Sottosegretari del Governo per i viaggi di andata e ritorno dalla loro residenza a Roma, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla sua inopportunità e alla sua iniquità, alla luce dei dati sull'economia del Paese e sulle condizioni economiche e sociali delle persone, delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, al fine di assumere le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché gli effetti finanziari siano destinati al sostegno delle spese per garantire la contribuzione figurativa ai lavoratori dello spettacolo.
9/2112-bis-A/85. Amato, Orrico, Caso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale, reca misure in materia di previdenza complementare;

    i contributi figurativi sono quei contributi che vengono riconosciuti senza alcun versamento effettivo a carico del lavoratore, cioè senza la necessità da parte del lavoratore di dover contribuire attivamente in termini economici, soltanto in casi tassativi e in determinati periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa;

    nello specifico, si tratta di periodi contributivi abbonati gratuitamente dallo Stato al verificarsi di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, sostengono il lavoratore nell'impossibilità temporanea a svolgere la propria abituale attività professionale;

    la categoria dei lavoratori dello spettacolo è stata particolarmente colpita dalle conseguenze del COVID-19; si ricorda che seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

    durante il periodo pandemico, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, a causa delle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, i lavoratori dello spettacolo sono stati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa;

    in Italia, nel 2019 l'industria culturale e creativa ha impiegato 864.000 persone (il 3,4 per cento dei lavoratori italiani) e ha prodotto un valore aggiunto di quasi 60 miliardi di euro (il 3,2 per cento del PIL italiano). In questo quadro, nel 2019 il settore dello spettacolo contava 331.503 lavoratori, e produceva un valore aggiunto di quasi 11,4 miliardi di euro (0,6 per cento del PIL italiano);

    a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, il settore dello spettacolo ha perso circa 8 miliardi di euro nel 2020 rispetto al 2019. Questo ha ovviamente avuto un impatto negativo sui lavoratori, che in alcuni periodi si sono trovati fermi al 100 per cento. I dati sull'occupazione 2020 diffusi dall'INPS mostrano un calo complessivo di quasi 70.000 lavoratori (-21 per cento), mentre per quanto riguarda unicamente il gruppo tecnici, si è passati da 14.675 lavoratori nel 2019 a 12.811 lavoratori nel 2020, con un calo complessivo pari al 12,7 per cento;

    già durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, A.C. 2066, il Governo ha dato parere favorevole con riformulazione all'Ordine del giorno M5S, n. 9/2066/21 a prima firma Orrico, vertente su identica materia;

    nello specifico il Governo pur condizionando il parere favorevole alla specifica: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica», si è impegnato a riconoscere la contribuzione figurativa a quella categoria dei lavoratori dello spettacolo fortemente indebolita, si tratta delle maestranze, dei lavoratori più fragili, che sono quelli che guadagnano di meno nell'ambito dello spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire negli interventi a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in particolare per quanto riguarda la copertura previdenziale.
9/2112-bis-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Orrico, Caso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, reca misure in materia di revisione della spesa e reca disposizioni concernenti processi di revisione dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche;

    in particolare, si prevede una riduzione del 25 per cento del turn over del personale delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, inoltre si prevede, da una parte, una riduzione della dotazione organica complessiva dell'organico dell'autonomia delle scuole di 5.660 posti e, dall'altra, una riduzione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di 2.174 unità;

    i tagli previsti nei settori dell'istruzione e della ricerca rappresentano una retromarcia rispetto ai reali bisogni del Paese. Infatti, secondo il report di Unioncamere e del Ministero del lavoro di aprile 2024, il fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni sarà pari a 139-147 mila nella scuola pre-primaria e primaria e ulteriori 112-119 mila in quella secondaria, con un tasso di fabbisogno che si attesta al 5,3-5,6 per cento in media all'anno per i docenti della scuola primaria e pre-primaria e al 4,5-4,8 per cento per quelli della scuola secondaria;

    tuttavia, l'Italia spende ad oggi il 4 per cento del suo prodotto interno lordo per l'istruzione, contro una media OCSE del 4,9 per cento, mentre per quanto concerne l'istruzione terziaria, il dato si ferma ad appena lo 0,98 per cento del PIL, contro una media OCSE dell'1,47 per cento;

    proprio il settore dell'università e della ricerca, nonostante la necessità di investimenti e risorse, sta subendo una drastica riduzione di finanziamenti;

    invero, nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», corrispondenti a circa il 5 per cento;

    tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 di 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno, un calo significativo dell'importo nominale di 173 milioni che non si registrava dal 2014;

    tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 243;

    tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione dell'FFO incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle università;

    di conseguenza, come riportato da Il Sole 24 Ore, per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverebbe un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedrebbero diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978 mila euro ai 1,9 milioni di euro;

    nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati, davanti soltanto alla Romania e, pertanto, i consistenti tagli dell'FFO rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del PNRR, per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico sotto il Governo Draghi;

    inoltre, i dati mostrano come, ad oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20 mila assegnisti di ricerca e 9 mila RTDA e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, a cui si aggiungono, nell'ultimo decennio, circa 15 mila ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;

    tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta «fuga dei cervelli», nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il turnover, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;

    a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel CNR vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del turnover;

    infine, i livelli di spesa conseguiti per la Missione 4 «Istruzione e Ricerca» del PNRR mostrano uno scarso rendimento, con un tasso di realizzazione fermo al 25 per cento: ciò significa che la maggior parte degli impegni dovrà essere attuata in questi ultimi due anni, nell'ottica di scongiurare possibili rimodulazioni di obiettivi e conseguenti tagli ai finanziamenti,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte ad incrementare i finanziamenti per l'istruzione e la ricerca, partendo dalla revisione delle disposizioni concernenti i tagli lineari e la riduzione di personale previsti per i due settori, al fine di rimettere al centro della spesa pubblica due ambiti fondamentali per la crescita del nostro Paese;

   ad adottare le iniziative necessarie a velocizzare l'attuazione degli obiettivi della Missione 4 «Istruzione e Ricerca» del PNRR, al fine di scongiurare tutte le ipotesi di rimodulazioni di obiettivi e possibili definanziamenti, con particolare riguardo alla realizzazione di nuove residenze universitarie;

   a reperire le risorse necessarie per garantire una realizzazione completa ed efficace degli obiettivi previsti dal PNRR anche dopo il termine di attuazione del Piano, al fine di non vanificare i risultati raggiunti e le risorse investite, con particolare riguardo al diritto allo studio e al personale della ricerca.
9/2112-bis-A/86. Caso, Amato, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca alcune parziali misure di intervento in materia di giustizia e del personale del relativo comparto;

    in particolare, il provvedimento in esame autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati, quali reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne;

    mancano, tuttavia, nel provvedimento in esame risorse adeguate a favore dell'implementazione delle condizioni carcerarie, nonché del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria, sia in un'ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro di quest'ultima, che di prevenzione di episodi di suicidi;

    per effetto di un emendamento a prima firma del sottoscrittore del presente atto, approvato in corso di esame in commissione in sede referente, nello stato di previsione del Ministero della giustizia si è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per il loro reingresso nella società civile;

    il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dalle critiche condizioni delle strutture e dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, che si sta trasformando in una vera e propria emergenza umanitaria, con un drammatico record di suicidi registrato nell'anno 2024;

    non ci sono mai stati così tanti suicidi in carcere come quest'anno: dall'inizio del 2024 già 85 persone hanno deciso di togliersi la vita sotto la custodia dello Stato; a questo tragico bilancio si debbono aggiungere 6 agenti di polizia penitenziaria e altri morti deceduti per altre cause; sono poi aumentati gli atti di autolesionismo, le colluttazioni, le rivolte, le aggressioni alla polizia penitenziaria;

    occorre invertire la tendenza e migliorare le condizioni di vita all'interno di tutti gli istituti penitenziari italiani;

    in particolare, è necessario e improcrastinabile prevedere misure concrete per il sostegno di tutte le attività trattamentali che certamente, come quelle teatrali, hanno un ruolo significativo per il recupero sociale e psicologico dei soggetti ristretti;

    in questi ultimi due anni, la popolazione carceraria è progressivamente aumentata da 54.000 a oltre 61.500 detenuti, facendo esplodere l'indice di sovraffollamento dei penitenziari italiani che hanno una capienza regolamentare di 48.000 posti;

    occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo volte a garantire – attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento – la promozione e il sostegno negli istituti penitenziari di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alle attività sportive, promuovendo, con il primo provvedimento utile, la destinazione di ulteriori risorse finalizzate alla stipula di protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire lo sport.
9/2112-bis-A/87. Bruno, Caso, Orrico, Amato, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Scerra, Scutellà, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca pochi interventi di rilievo per quanto riguarda il comparto trasporti, non vi è traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e il settore aereo;

    l'articolo 1, comma 48, modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il comma 49 novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento (anziché ridotta al 10 per cento) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia;

    l'obiettivo di svecchiare il parco auto circolante italiano, tra i più vetusti d'Europa resta una misura necessaria per contribuire alla qualità dell'aria e alla salute pubblica, contribuendo al raggiungimento i target 2030,

impegna il Governo:

   a intervenire sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, aumentando le attuali aliquote di detraibilità per il prossimo triennio;

   a revisionare il sistema di deducibilità delle flotte aziendali a zero e bassissime emissioni, innalzando dagli attuali 18.000 euro a 26.000 euro il tetto massimo di deducibilità e modificando le quote di deducibilità in base alla quantità di CO2 immessa, al fine di favorire i veicoli con alimentazioni più sostenibili.
9/2112-bis-A/88. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca pochi interventi di rilevo per quanto riguarda il comparto trasporti, non vi è traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e il settore aereo;

    con il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», all'articolo 10, comma 5-septies, era previsto che in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 per l'adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai princìpi di coerenza e compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, promuove, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso» di cui al medesimo comma 12-septies, denominato «Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova», finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano;

    con riguardo ai numerosi definanziamenti si segnalano, per complessivi 407 milioni di euro i definanziamenti previsti in tabella 10 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.2 «autotrasporto e intermodalità», 13 milioni che vengono definanziati per il progetto Rigenerazione urbana per Genova;

    con la rigenerazione urbana, la comunità si riappropria degli spazi, con evidenti miglioramenti nella sfera sociale, economica e ambientale. La città migliora la vivibilità integrando le nuove infrastrutture viarie, affinché non creino fratture nel tessuto urbano,

impegna il Governo

a provvedere anche con futuri provvedimenti normativi, alla cura della città di Genova, con particolare riguardo al rifinanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso».
9/2112-bis-A/89. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», all'articolo 10, comma 5-septies, era previsto che in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 per l'adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai princìpi di coerenza e compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, promuove, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso» di cui al medesimo comma 12-septies, denominato «Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova», finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano;

    con la rigenerazione urbana, la comunità si riappropria degli spazi, con evidenti miglioramenti nella sfera sociale, economica e ambientale. La città migliora la vivibilità integrando le nuove infrastrutture viarie, affinché non creino fratture nel tessuto urbano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche per stralci e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il rifinanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso».
9/2112-bis-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca alcune parziali misure di intervento in materia di rinnovo dei contratti e di pubblico impiego;

    manca, tuttavia, nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del personale operaio forestale, oggi rappresentato da circa 1.300 unità, inquadrati sia a tempo determinato (OTD) che indeterminato (OTI), e assunto con contratto di natura privatistica ai sensi della legge del 5 aprile 1985, n. 124, recante «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

    a seguito della riforma del 2016, il personale del Corpo forestale dello Stato è stato infatti assorbito nell'Arma dei carabinieri, con conseguente trasferimento delle proprie funzioni a quest'ultima amministrazione che ne ha integrato i reparti nella propria struttura organizzativa;

    tale personale viene organizzato e gestito ad oggi secondo regole militari, pur mantenendo un contratto di assunzione di diritto privato – si tratta, infatti di lavoratori addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria; un inquadramento che, pur mantenendone inalterati i compiti, ne riduce i diritti rispetto al CCNL, ad esempio minori tutele relativamente all'infortunio sul lavoro, alla possibilità di usufruire della legge n. 104 del 1992 o di prestazioni a sostegno del reddito;

    tali operai si trovano quindi a lavorare per lo Stato non potendo però vantare un contratto pubblico, ciò perché la legge del 12 aprile 1962, n. 205, la prima che regolamentò l'assunzione e la gestione di tale tipologia di personale per esigenze temporanee per lavori condotti dall'amministrazione forestale, ne individuò lo status di operai ma precisando che essi non acquisivano la qualifica di operai dello Stato;

    tuttavia, nel corso degli anni, e ancor di più dopo la riforma del 2016, le esigenze temporanee si sono trasformate di fatto in compiti istituzionali ordinari;

    in particolare, è emersa, anche nel corso dell'esame delle proposte emendative al presente provvedimento, la contrarietà politica espressa da parte della maggioranza di Governo di inquadrare tale personale operaio forestale ad ordinamento civile, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa;

    indiscussa è l'importanza dell'apporto professionale fornito da tali lavoratori nell'espletamento delle attività loro demandate a tutela della biodiversità, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare,

impegna il Governo

ad assumere, con l'urgenza del caso, tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad una celere risoluzione delle diverse anomalie di cui in premessa relative all'annosa questione del mancato inquadramento del personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, intraprendendo a tal fine, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, le necessarie misure per un suo inquadramento all'interno del Ministero della difesa, o, in caso di disinteresse, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predisponendo altresì a suo favore i profili professionali, contrattuali ed economici, analoghi a quelli pubblici del comparto Ministeri, anche al fine di rendere indeterminato il rapporto di lavoro di tali operai ed effettivamente corrispondente alle mansioni svolte e al contempo di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione.
9/2112-bis-A/90. Tucci, Sergio Costa, Pellegrini, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    eventi alluvionali e fenomeni franosi, aggravati dal susseguirsi di eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico in atto, interessano aree sempre più estese del territorio nazionale creando gravi situazioni di pericolo per la popolazione, danni alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali, agli edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;

    secondo ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è esposto a rischio idrogeologico, con oltre 7,5 milioni di persone che vivono in aree potenzialmente soggette a frane e alluvioni;

    tali eventi mostrano la necessità – oltre a quella di attuare le irrinunciabili politiche di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici – di approntare adeguati strumenti a presidio del territorio, che consentano di far fronte all'emergenza climatica mediante azioni concrete di mitigazione del rischio idrogeologico e un adeguato sistema di osservazione e monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene;

    la manutenzione della rete infrastrutturale attuale non è più sufficiente, perché si deve far fronte a fenomeni di entità maggiore rispetto a quelli previsti in fase di progettazione;

    occorre mettere in campo un piano straordinario di prevenzione e di difesa del suolo, il cui consumo deve essere immediatamente arrestato, nell'ambito di un piano nazionale che preveda finanziamenti strutturali e il coinvolgimento dei presidenti di regione,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per promuovere un'azione coordinata ed efficace per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico, individuando a tal fine le necessarie risorse, valutando anche l'opportunità di utilizzare a tal fine lo stanziamento di cui alla disposizione inserita nel disegno di legge di bilancio con l'approvazione dell'emendamento 111.04 dei relatori (articolo 1, commi 850-855);

   a valutare l'opportunità di realizzare una cabina di regia, efficiente e funzionale, anche attraverso l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi propedeutici a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

   ad assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, anche attraverso eventuali nuove assunzioni di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi;

   a garantire che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardino prioritariamente:

    a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

    b) la moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

    c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

    d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

    e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

    g) la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi».
9/2112-bis-A/91. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta militarista degli Stati membri dell'Unione europea, come dimostrato dalle recenti politiche sia nazionali che europee volte al rafforzamento della base industriale della difesa, in direzione di una vera e propria corsa al riarmo;

    in questo contesto di rafforzamento della base industriale militare europea, va ricondotta anche la decisione del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) che – su mandato del Consiglio europeo – ha deliberato di intensificare il sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa. In particolare, ha approvato lo scorso maggio una definizione aggiornata di beni e infrastrutture dual use ammissibili ai finanziamenti del Gruppo BEI, e ha convenuto di agevolare il finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) del settore della sicurezza e della difesa attraverso l'apertura di linee di credito dedicate presso gli intermediari finanziari;

    preoccupa tale decisione della BEI di ampliare la portata dei suoi investimenti al di là dell'attuale definizione di beni e infrastrutture dual use militare e civile, allentando le norme vigenti e rivedendo potenzialmente la lista di esclusione che attualmente impedisce il finanziamento da parte della stessa BEI di beni a scopo militare come armi e munizioni;

   considerato che:

    il disegno di legge in esame ha apportato delle modifiche allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, approvate in sede referente a seguito della presentazione di un emendamento del Governo alla Tabella 2;

    in particolare, la modifica insiste sulla missione: 3 – L'Italia in Europa e nel mondo (004) Programma: 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011), che prevede, tra le altre azioni, la partecipazione a Banche Multilaterali di sviluppo, quali la Banca europea per gli Investimenti (BEI), in quanto primo istituto finanziario multilaterale del mondo per volume di prestiti;

    nello specifico, l'unità di voto viene incrementata di 95.262.000 di euro dal 2025 al 2029 e di 6.542.000 di euro per il 2030 e 2031;

   considerato, altresì, che:

    la relazione predisposta dal Governo a corredo dell'emendamento non specificava la allocazione delle risorse, limitandosi ad indicare l'unità di voto,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti della misura di cui alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché a non destinare le risorse indicate in premessa a ulteriori forme di partecipazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI), considerata l'intensificazione del suo sostegno all'industria della sicurezza e della difesa dell'Europa, dando, al contrario, priorità al finanziamento di misure che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica.
9/2112-bis-A/92. Riccardo Ricciardi, Scutellà, Pellegrini, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca un complesso di norme di rifinanziamento degli interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

    in particolare, con l'approvazione di un emendamento della maggioranza, sono state ulteriormente incrementate le risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto di Messina, in parte a valere sui Fondi per lo sviluppo e la coesione;

    già l'allegato al DEF 2023 aveva previsto la crescita del valore dell'investimento per la realizzazione dell'opera, da 8,5 miliardi del 2011 a una stima del costo complessivo pari a 13,5 miliardi di euro;

    per effetto dei nuovi stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio si assiste all'ulteriore incremento del costo dell'opera e al reperimento delle relative risorse per circa quattro miliardi dal Fondo di sviluppo e coesione assegnati a Calabria e Sicilia per il periodo di programmazione 2021-2027;

   considerato che:

    la Sicilia sta affrontando da mesi una gravissima crisi idrica, tale da non garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per la popolazione e con effetti devastanti sugli ecosistemi, sull'agricoltura e sull'intera economia dei territori interessati;

    in questo contesto, annoverato tra quelli a più alto rischio siccità dell'intera Europa, il progetto del Ponte sembra trascurare persino l'impatto che l'opera avrà sull'approvvigionamento idrico, se solo si consideri che ciascuno dei 17 cantieri previsti richiederà milioni di metri cubi di acqua;

    appare pertanto opportuno riconsiderare le risorse stanziate in favore della Regione Siciliana affinché le stesse siano prioritariamente destinate alla realizzazione di adeguate infrastrutture idriche, alla tempestiva attuazione agli interventi finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti, all'ammodernamento e all'aumento dell'efficienza delle stesse,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale rimodulazione delle spese per il progetto di attraversamento stabile dello stretto di Messina, al fine di non distrarre ingenti risorse che potrebbero contribuire ad accelerare la realizzazione del complesso delle infrastrutture e degli interventi ritenuti prioritari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico della Regione Siciliana.
9/2112-bis-A/93. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Aiello, D'Orso, Carmina, Scerra, Cherchi, Pellegrini, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente, con un emendamento del Governo è stata inserita, all'articolo 1, comma 235, la nuova disposizione che sottrae le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, che ha una dotazione di 30 milioni, per destinarle ai servizi socio-assistenziali erogati dagli ATS nelle aree dell'assistenza domiciliare, dei servizi sociali di sollievo e servizi sociali di supporto;

    è evidente come il Governo abbia la necessità di utilizzare le risorse per il riconoscimento della figura del caregiver per dare seguito alla legge delega sulla disabilità e sugli anziani i cui decreti attuativi adottati da questo Governo sono manifestamente privi di risorse adeguate;

    si toglie ai fragili per dare ai fragili: si tratta della solita guerra tra poveri!;

    qualcuno ha sintetizzato o interpretato l'intervento governativo come se le risorse del Fondo caregiver venissero fatte confluire nel Fondo per le non autosufficienze, lasciando di fatto invariata la finalizzazione delle risorse; non è così!;

    con questo intervento il Governo ha concretamente sottratto le risorse destinate agli interventi legislativi sul caregiver fino alla realizzazione degli interventi stessi;

    ebbene, a riguardo vale la pena sottolineare che sono attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento presso la XII Commissione, ben 9 proposte di legge sul caregiver, ogni gruppo parlamentare ha presentato una propria proposta e in taluni casi più d'una; dopo un corposo ciclo di audizioni, in data 8 e 15 ottobre 2024 si è riunito il comitato ristretto per l'adozione di un testo unico e per addivenire nel più breve tempo possibile alla fase emendativa;

    dunque, ci si domanda e domandiamo con quale rispetto per questo Parlamento si sottraggono risorse, proprio quando le risorse stesse sono necessarie per lo scopo per le quali sono state stanziate;

    c'è una inopportunità istituzionale grave dietro questo atto, che arriva ad una odiosa lesione delle prerogative parlamentari laddove il Governo, attraverso la sottrazione di risorse, priva di fatto il Parlamento della possibilità di portare a termine l'esame di un intervento legislativo sul caregiver, già iniziato da tempo e in fase conclusiva, intervento ritenuto prioritario per il Paese dall'intero arco costituzionale (tanto da presentare ben 9 proposte di legge!);

    il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare non è più rinviabile;

    occorre disciplinare al più presto:

     la tutela previdenziale, riconoscendo al caregiver familiare la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, e cumulabili con quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare di trenta anni di contributi totali;

     la tutela della malattia, riconoscendo al caregiver le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie;

     il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza e di cura, prevedendo anche la garanzia del telelavoro e lavoro agile in via prioritaria,

     il supporto psicologico per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

     l'inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai caregiver familiari, tra le quali si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarità delle visite e delle prestazioni specialistiche;

    per le predette misure occorre inevitabilmente una copertura finanziaria degli oneri che i precedenti Governi avevano pensato bene di assicurare proprio attraverso l'istituzione del Fondo che ora questo Governo di fatto svuota con il provvedimento all'esame,

impegna il Governo

a rivedere gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, al fine di ripristinare quanto prima le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, così favorendo la celere approvazione delle norme attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento.
9/2112-bis-A/94. Barzotti, Morfino, Furfaro.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intervenire sulla disciplina dell'attività dei caregiver.
9/2112-bis-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Morfino, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'edilizia è a tutt'oggi il settore centrale del nostro sistema economico: nel 2022 l'ISTAT ha rilevato 537.886 imprese attive e 1.572.885 addetti medi annui, di cui circa 6 addetti su 10 risultavano occupati in un'impresa con meno di 10 addetti;

    proprio a novembre 2024, l'INAIL ha pubblicato i nuovi dati sull'andamento infortunistico e tecnopatico nel settore edile che, negli ultimi anni, ha visto una crescita significativa di infortuni, con un aumento del 42 per cento rispetto al 2019;

    nel 2023 si sono registrati 43.480 infortuni, con un incremento del 6,4 per cento rispetto al 2019, talché il settore delle costruzioni si classifica al terzo posto per infortuni denunciati e al primo per eventi mortali; in particolare, durante le lavorazioni specializzate sono stati registrati il 65,2 per cento degli infortuni e circa il 30 per cento degli infortunati è relativo ai lavoratori stranieri; la fascia di età più colpita è quella tra i 40 e i 59 anni;

    i dati fanno riferimento agli incidenti segnalati ma, come evidenziato anche nel Report dell'INAIL, i valori in campo potrebbero essere superiori se si considera l'elevato numero di lavoratori in nero nel settore e la possibilità che molti piccoli infortuni non siano stati comunicati;

    appare dunque centrale l'investimento normativo che il legislatore deve effettuare sulla sicurezza nel lavoro; al contrario, invece, come si evince anche dagli atti esaminati recentemente in questo ramo del Parlamento in materia di lavoro, gli intendimenti del Governo in materia di controlli, di rispetto delle misure di sicurezza e di lavoro regolare sembrano orientati ad una progressiva e pericolosa deregulation;

    è di esempio, a riguardo, la deregulation sugli obblighi inerenti la fornitura e l'esposizione di tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili: la direzione imposta dal Governo è la progressiva abrogazione di norme, sostanziali e sanzionatorie, relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile;

   considerato che l'attività nei cantieri edili può esser svolta non in regime di appalto né di subappalto (come nel caso di un'impresa che proceda in proprio a edificazioni, al fine, per esempio, di successivi contratti di vendita o di locazione), gli intendimenti del Governo rischiano di sopprimere un presidio sul lavoro fondamentale in un settore, come quello edile, così esposto ai problemi di sicurezza sul lavoro;

    le predette intenzioni si accompagnano oltretutto con la volontà di introdurre ulteriori esenzioni dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori;

    con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale il presidio nel settore edile e nei casi di cosiddette false cooperative nonché di somministrazione abusiva di manodopera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte ad implementare l'organico tecnico di tutti gli enti preposti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e di lavoro regolare, in particolare con riguardo al sistema degli appalti, subappalti e cooperative «spurie» e a desistere da pericolose forme di deregulation sulle misure di sicurezza e sul contenimento alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori.
9/2112-bis-A/95. Aiello, Morfino, Guerra, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    le risorse destinate alla sanità nel provvedimento in esame, come rilevato anche dalla Fondazione Gimbe rappresentano l'incremento cumulativo del FSN e non gli stanziamenti specifici per ciascun anno;

    gli aumenti effettivi previsti dal disegno di legge di bilancio, seppure integrati modestamente in fase referente, sono in realtà: euro 4.062 milioni nel 2026 (+3 per cento), euro 536 milioni nel 2026 (+0,4 per cento), euro 883 milioni nel 2028 (+0,6 per cento), euro 1.062 milioni nel 2029 (+0,7 per cento) e euro 1.173 milioni dal 2030 (+0,8 per cento);

    a riguardo è apparsa particolarmente fuorviante la rappresentazione dei numeri della sanità sia nel testo del disegno di legge sia negli organi di informazione e nelle trasmissioni televisive, allorquando finanche la Presidente del Consiglio, munita di calcolatrice, si è cimentata in improbabili calcoli che tuttavia hanno finito per rendere il tema della salute quasi grottesco, in grave dispregio di tutti quei cittadini che ogni giorno non riescono a curarsi a causa delle infinite liste di attesa o perché non hanno le risorse necessarie per pagare l'alternativa «privata» che questo Governo spregiudicatamente propone in ogni suo decreto-legge e da ultimo, nuovamente, anche in questo stesso disegno di legge di bilancio;

    si dettano infatti, anche in questa legge di bilancio, disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati finalizzate ad incrementare ulteriormente il limite di spesa entro il quale le regioni possono acquistare prestazioni da soggetti privati e, al riguardo, appare altresì grave e preoccupante il vincolo di risorse di tale incremento per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio nonché per le ulteriori prestazioni sanitarie inserite in sede referente;

    il timore è che questo vincolo stia a significare l'apertura a pronto soccorso privati, quale soluzione unica per risollevare il sistema dell'emergenza-urgenza nel nostro paese e per creare un accesso di serie A (privato e a pagamento) e di serie B (pubblico e non a pagamento) al sistema sanitario;

    in sede referente è stato disposto un ulteriore incremento del limite di spesa per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,05 punto percentuale a decorrere dal 2026;

    la norma approvata prevede oneri stimati pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 184,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previste a normativa vigente;

    la relazione tecnica alla disposizione oltretutto non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

    siamo dinanzi alla crescente privatizzazione della sanità del nostro paese che costringerà i cittadini a rivolgersi ordinariamente alla sanità privata che progressivamente proporrà a tutti i cittadini sfiancati da liste di attesa infinite, come già avviene quotidianamente, prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e prestazioni private o del cosiddetto «privato sociale», coperte attraverso polizze sanitarie integrative e sicuramente più rapide delle prime;

    onde evitare questa commistione appare assolutamente necessario intervenire sulla sanità integrativa, con una riforma seria e coerente, finalizzata a chiarire in maniera netta che le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA oppure le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi volti ad intervenire sulla sanità integrativa chiarendo in maniera inequivocabile che le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA oppure le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
9/2112-bis-A/96. Marianna Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame interviene, ad ampio raggio e su diversi fronti, sul gioco d'azzardo e le misure adottate rappresentano un gravissimo vulnus al contrasto del gioco d'azzardo patologico (GPA) e alle dipendenze tutte;

    è particolarmente critico l'intervento che il provvedimento all'esame compie su chi è vittima del gioco d'azzardo patologico laddove interviene in materia di gioco, incrementando dal 2025 il montepremi, prorogando nuovamente le concessioni in scadenza e introducendo dal 2025 un'estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto e andando a finanziare addirittura il Fondo per le emergenze nazionali sulla pelle dei giocatori e delle loro famiglie!

    il provvedimento all'esame, in particolare:

     detta disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo e al fine di stabilire la parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, precisa che il prelievo erariale riguarda anche giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e modifica la deroga relativa al divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione;

     incrementa dal 2025 il montepremi fissandolo in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (attualmente è al 70 per cento);

     introduce dal 2025 un'estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto, da effettuarsi il venerdì e conseguentemente incrementa di 50 milioni il Fondo per le emergenze nazionali;

     proroga al 31 dicembre 2026 le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo, di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento;

     dette misure per la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze, disponendo l'abrogazione della norma vigente sul gioco d'azzardo (GPA) e il relativo Osservatorio, unifica gli interventi nei confronti di tutte le dipendenze patologiche, cancellando quindi 20 anni di conquiste in materia di contrasto al GPA;

    si abroga infatti la norma vigente sul gioco d'azzardo (GPA) e si introduce una nuova disposizione che, nell'ambito del FSN, destina annualmente una quota pari a 50 milioni di euro alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione «delle patologie da dipendenza» come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità; si prevede poi l'adozione di linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza; le competenze dell'originario Osservatorio vendono trasferite al Dipartimento antidroga senza nessuna attenzione alla specificità della patologia e senza la minima considerazione del necessario approccio sanitario alla problematica;

    in sostanza si elimina ogni specificità sul GPA, si fa un'unica norma per tutte le dipendenze, si destina la stessa quantità di risorse (50 Mlm), si riduce la titolarità del Ministero della salute sul GPA, affiancandovi anche il Ministero dell'economia e delle finanze al quale viene attribuito un ruolo sulla valutazione e osservazione delle patologie, alcune delle quali assicurano un cespite per lo Stato, com'è il caso del consumo di alcol, della produzione e commercializzazione di prodotti contenenti nicotina (sigari-sigarette tradizionali e device a tabacco surriscaldato) e, per l'appunto, il gioco d'azzardo su concessione statale, che prosegue nella sua crescita esponenziale (147,5 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di oltre 160 miliardi di euro a consuntivo del 2024);

    le «patologie da dipendenza» saranno dunque prive di confini rigidi e di corrispondenti e adeguate tutele in spregio alla lunga storia e lotta per classificarle adeguatamente e contrastarle nella maniera più appropriata; sparisce l'Osservatorio quale «organo consultivo del Ministro della salute per il contrasto al gioco d'azzardo» e il finanziamento dedicato all'offerta di presa in carico terapeutica, assistenziale e di prevenzione per le dipendenze da gambling; sparisce una grande conquista di civiltà!

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la specificità delle tutele e delle risorse per il contrasto gioco d'azzardo patologico (GPA), ricostituendo, nel primo provvedimento utile, l'Osservatorio sul gioco d'azzardo patologico e ristabilendo al più presto la competenza del Ministero della salute.
9/2112-bis-A/97. Quartini, Morfino, Vaccari, Ciani, Malavasi, Ascari, Pellegrini, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame si caratterizza per interventi complessivamente modesti in materia di disabilità;

    si dettano misure in materia di cani di assistenza estendendo le disposizioni relative alla gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico anche alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e alle persone con talune patologie anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità;

    si dettano poi disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità finalizzate a ripartire diversamente le risorse già destinate all'INPS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per dare attuazione alle procedure valutative di base per assegnarle alla sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale;

    al netto delle predette misure, prevalentemente burocratiche, nessun intervento sostanziale riguarda invece i bisogni effettivi delle persone con disabilità;

    sulle pensioni di invalidità, nel 2025, ci sarà un incremento (dovuto) che deriva dalla rivalutazione degli importi da adeguare al costo della vita;

    tuttavia, il costo della vita non è cresciuto come negli anni scorsi e, conseguentemente, gli aumenti dovrebbero essere limitati e, diversamente da quanto indicato nelle precedenti leggi di bilancio, il provvedimento all'esame non prevede misure sulla rivalutazione delle pensioni d'invalidità; più in particolare non c'è alcun riferimento al meccanismo di limitazione della rivalutazione automatica per le pensioni superiori a quattro volte il minimo;

    quanto su evidenziato potrebbe significare il ritorno del sistema della rivalutazione piena rapportata all'indice inflattivo calcolato dall'ISTAT e l'adeguamento dei trattamenti al tasso di inflazione avviene sulla base di tre livelli differenti di aumenti:

     1) il 100 per cento per i soggetti che prendono meno di tre volte l'assegno minimo;

     2) il 90 per cento per coloro che ricevono tra tre e cinque volte il minimo;

     3) il 75 per cento per chi prende oltre cinque volte il minimo;

    l'ISTAT non ha ancora ufficializzato il tasso sul quale deve essere calcolato l'adeguamento dei trattamenti, tuttavia, guardando alle ultime stime relativamente ai dati degli ultimi mesi dell'anno, l'indice di adeguamento potrebbe essere intorno all'1 per cento e, più precisamente, all'1,6 per cento: questo aumento potrebbe tradursi in un modestissimo aumento di circa tre euro al mese rispetto a quanto percepito quest'anno;

    è evidente come ci troviamo nella reale insufficienza di incrementi che neanche lontanamente riescono a soddisfare i rincari dei prezzi che sono sotto gli occhi di tutti e che i soggetti più fragili e le persone con disabilità vivono con maggiore criticità rispetto ad altri;

    attualmente il limite di reddito annuo per l'assegno d'invalidità civile per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti è di 19.461,12 euro (mentre nel 2023 era 17.920,00 euro); mentre il limite di reddito annuo personale per invalidi parziali e minori è di 5.725,46 euro (nel 2023 era 5.391,88 euro); per chi rientra in tali limiti reddituali, l'importo mensile dell'assegno d'invalidità è il seguente: 333,33 euro (nel 2023 era 316,25 euro) per gli invalidi, ciechi parziali e sordi e 360,48 euro (nel 2023 era 342,01 euro) per i ciechi assoluti (non ricoverati);

    è evidente che parliamo di incrementi contenuti che non soddisfano e non possono soddisfare le crescenti complessità di un mondo che continua a non essere parametrato anche sulle necessità delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che ancorché recepita dal legislatore del nostro Paese fa tuttavia fatica ad essere attuata concretamente,

impegna il Governo

con la necessaria urgenza e senza più alcun indugio, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, a reperire in provvedimenti di natura finanziaria le risorse necessarie per aumentare, in maniera significativa la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento.
9/2112-bis-A/98. Di Lauro, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dispone l'esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido prevedendo che nella determinazione dell'ISEE utile per usufruire del bonus nido non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale; si incrementa quindi di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per il bonus nido;

    si dettano misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (cosiddetto bonus nido) prevedendo che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni; pertanto si incrementa l'autorizzazione di spesa di 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

    si ripropone, quindi, l'ormai esautorata «politica dei bonus» che oggi non è più in grado di risollevare il paese dalla grave crisi sociale ed economica che richiede invece interventi strutturali che siano in grado di ripensare l'intero sistema paese; bonus che, oltretutto, vengono ridotti nell'entità e nella platea dei beneficiari facendo quasi rimpiangere chi quei bonus almeno li garantiva a tutti;

    il bonus nuove nascite, il bonus bebè o altri analoghi strumenti, gli unici che questo Governo riesce a concepire, sono stati introdotti già circa 20 anni fa, con il narrato obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno; tuttavia il decorso degli anni e soprattutto l'inarrestabile e progressivo inverno demografico dimostrano come tali strumenti, a distanza di anni, sono evidentemente insufficienti o non idonei all'obiettivo dichiarato che, probabilmente andrebbe quantomeno accompagnato da altri interventi strutturali che invece questo Governo pensa bene di cancellare o ostacolare, come il reddito di cittadinanza, il salario minimo o un numero di asili nido adeguato al fabbisogno;

    sugli asili nido si introducono misure timidissime, pressoché inesistenti, laddove con un miserrimo stanziamento di 5 milioni di euro annui dall'anno 2025, si dispone l'esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido oppure laddove, come misura di supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (cosiddetto bonus nido), si prevede che, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, l'incremento del buono è previsto a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni;

    queste misure risultano oltretutto totalmente insufficienti o inadeguate se sul territorio non esistono asili nido in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, fabbisogno che il Governo ha pensato bene di tagliare dal 33 per cento al 15 per cento nelle singole regioni, penalizzando soprattutto le regioni del Sud;

    si ricorda, infatti, come il provvedimento all'esame è stato anticipato dal Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029 presentato in quest'aula il 27 settembre 2024 ai fini delle opportune deliberazioni parlamentari; in tale documento, con riguardo al completamento degli investimenti del PNRR per i servizi per la prima infanzia, il Governo dichiarava inizialmente di voler continuare l'azione di contrasto alla denatalità, attraverso il potenziamento dei servizi alla prima infanzia;

    e invece nella stesura finale del documento medesimo, contrariamente ai succitati impegni e alle dichiarate intenzioni sui servizi per l'infanzia, sono emerse differenze significative sul fabbisogno di asili nido attraverso l'introduzione, in maniera del tutto arbitraria, una nuova e diversa percentuale sull'obiettivo di copertura del servizio asili nido prevedendo che per garantire un'adeguata disponibilità di posti per i servizi per l'infanzia, in linea con l'obiettivo di Barcellona, le strutture pubbliche e private per l'infanzia dovranno avere una disponibilità di posti pari ad almeno il 33 per cento del numero dei bambini sotto i 3 anni, a livello nazionale, mentre a livello regionale la disponibilità dei posti dovrà essere pari ad almeno il 15 per cento del numero dei bambini sotto i 3 anni,

impegna il Governo

a ristabilire, per quanto di competenza, nel primo provvedimento utile, il fabbisogno regionale di asili nido nella percentuale non inferiore al 33 per cento, nell'ottica di potenziare fattivamente gli asili nido nel più breve tempo possibile e in ciascuna regione del nostro Paese.
9/2112-bis-A/99. Sportiello, Morfino, Furfaro, Bakkali, Faraone, Marino, Amendola, Merola, Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le industrie, quella dell'acciaio è la più hard to abate nonché una delle maggiori responsabili dell'effetto serra, contando per l'8 per cento delle emissioni globali;

    in particolare, se si guarda al citato comparto, nel nostro Paese sono attivi 35 stabilimenti siderurgici con una capacità produttiva che supera i 20 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Secondo le stime dell'Energy Strategy report Hydrogen Innovation Report 2024 il fabbisogno potenziale di idrogeno per indirizzare questa transizione energetica è pari a 0,68 megatoni di green hydrogen;

    è pertanto necessario ridurre al minimo l'impronta climatica dell'acciaio con nuovi approcci produttivi. Esperienze internazionali dimostrano come l'idrogeno verde sia al centro di politiche innovative in molti Paesi avanzati. In Germania, il National Hydrogen Strategy prevede un investimento di 9 miliardi di euro per infrastrutture e innovazioni nel settore dell'idrogeno. In Giappone, la Hydrogen Strategy ha avviato progetti che integrano idrogeno verde nella produzione industriale, dimostrando un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni e sulla creazione di nuove filiere produttive;

   considerato che:

    il nostro Paese è ancora uno dei primi produttori europei e mondiali di acciaio e, come summenzionato, le previsioni degli esperti concordano su un fabbisogno crescente di acciaio primario anche in funzione della transizione energetica;

    il mantenimento dell'attività, con il rinnovamento dell'impianto di Taranto verso la decarbonizzazione, è un fattore di primario interesse strategico nazionale, a partire non solo dalla crescita economica attraverso la realizzazione di nuove filiere produttive, ma anche dalla questione occupazionale, che interessa circa 8.000 addetti diretti, più altri 10.000 indiretti delle imprese di fornitura. In particolare, l'attivazione della filiera a monte da parte di Acciaierie d'Italia riguarda 1.267 imprese italiane (esclusi i 30 fornitori di gas, energia e utilities), verso cui il valore totale degli ordini emessi nel 2022 ha totalizzato 970 milioni di euro (240 milioni nella sola Puglia);

   tenuto altresì conto che:

    la trasformazione dell'industria siderurgica verso la produzione di acciaio verde prodotto da fonti rinnovabili rappresenta un'opportunità strategica sia per lo sviluppo tecnologico e di infrastrutture energetiche che travalicano lo specifico settore che per rilanciare il settore industriale della siderurgia italiana, con ricadute positive sull'occupazione, sulla competitività internazionale e sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

    quanto sopra richiede la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'istituzione di un fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A., anche al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un fondo ad hoc per la realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria al fine di rendere il comparto siderurgico competitivo e sostenibile e al contempo mantenere sul mercato la produzione dell'acciaio a Taranto, così garantendo la continuità produttiva ed occupazionale del sito.
9/2112-bis-A/100. Ferrara, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    al comma 350 (ex articolo 61) del testo presentato dal Governo e non modificato durante l'esame parlamentare è previsto un incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza veterinaria;

    tale disposizione, ampiamente condivisa, dovrebbe però essere accompagnata anche da altri interventi a sostegno delle famiglie con animali domestici e di affezione, che ogni giorno si occupano della gestione di tali animali, dall'alimentazione alle cure;

    occorre non trascurare come, a causa del periodo di crisi aggravatosi con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che farà sentire ancora a lungo i suoi effetti, il potere di acquisto degli italiani sia diminuito e così anche accudire un animale è un impegno economico che incide sempre di più sul bilancio familiare; cibo, vaccini, integratori e farmaci comportano delle spese non irrilevanti, le cui possibili conseguenze sono il rischio di abbandono e la diminuzione delle adozioni dai canili e dai gattili;

    secondo il Rapporto Eurispes 2023 un terzo degli italiani accoglie in casa un animale, tuttavia il trend è in discesa: -5 per cento rispetto al 2022; il rapporto rileva, inoltre, che sono stati effettuati tagli per affrontare le spese per i pet: c'è chi acquista cibo meno costoso (35,8 per cento), chi rinuncia a adottare un nuovo animale (36 per cento); chi ha dichiarato di rinunciare a cure o interventi chirurgi (28,5 per cento) e chi riduce le visite veterinarie (26,3 per cento);

    per quanto riguarda alimenti e farmaci è bene ricordare che se l'IVA su carni, pesce, prodotti di origine vegetale e cereali è ad oggi agevolata, gli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie sono sottoposti all'IVA di lusso al 22 per cento, mentre i farmaci veterinari al 10 per cento;

    per quanto riguarda le cure veterinarie occorre, inoltre, sottolineare come esse debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità: basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo;

    un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato anche dalle detrazioni Irpef per i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 79,00 euro, ossia il 19 per cento della differenza tra il tetto massimo (550,00 euro) e la franchigia (129,11 euro);

    è importante sottolineare il valore sociale che le suddette agevolazioni fiscali potrebbero dare in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società e per coloro che non hanno ancora fatto identificare l'animale e/o non lo hanno sterilizzato, situazioni queste che aumentano il rischio di abbandono e alimentano il randagismo;

    l'attuale sistema fiscale, quindi, colpisce almeno 19 milioni di cani e gatti che vivono in famiglia, ai quali vanno ad aggiungersi i tanti che vivono in canili e gattili o randagi, scoraggiando così l'adozione di cani e gatti, strumento fondamentale per combattere il randagismo – fenomeno che ha delle proporzioni allarmanti e che in Italia ha un costo complessivo di quasi cento milioni di euro all'anno per il solo mantenimento dei cani in canili rifugio – e assicurare un risparmio a tutta la collettività (nei canili italiani sono presenti circa 90.000 cani e un cane in canile costa mediamente 1.277,50 euro all'anno);

    la necessità di abbassare l'IVA sugli alimenti per gli animali, sui farmaci e sulle prestazioni mediche veterinarie è ampiamente condivisa dal mondo politico, dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle associazioni di consumatori,

impegna il Governo

a disporre, nel prossimo provvedimento utile, interventi di carattere fiscale per l'introduzione di agevolazioni per l'acquisto di cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari, nonché per le prestazioni veterinarie e a prevedere, al contempo, una rimodulazione delle detrazioni fiscali per i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, ciò al fine di sostenere le famiglie che vivono con un animale domestico e da affezione e allo stesso tempo combattere il fenomeno del randagismo, con un conseguente vantaggio sia dal punto di vista sociale sia, evidentemente, economico.
9/2112-bis-A/101. Sergio Costa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    al comma 350 (ex articolo 61) del testo presentato dal Governo e non modificato durante l'esame parlamentare è previsto un incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza veterinaria;

    tale disposizione, ampiamente condivisa, dovrebbe però essere accompagnata anche da altri interventi a sostegno delle famiglie con animali domestici e di affezione, che ogni giorno si occupano della gestione di tali animali, dall'alimentazione alle cure;

    occorre non trascurare come, a causa del periodo di crisi aggravatosi con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che farà sentire ancora a lungo i suoi effetti, il potere di acquisto degli italiani sia diminuito e così anche accudire un animale è un impegno economico che incide sempre di più sul bilancio familiare; cibo, vaccini, integratori e farmaci comportano delle spese non irrilevanti, le cui possibili conseguenze sono il rischio di abbandono e la diminuzione delle adozioni dai canili e dai gattili;

    secondo il Rapporto Eurispes 2023 un terzo degli italiani accoglie in casa un animale, tuttavia il trend è in discesa: -5 per cento rispetto al 2022; il rapporto rileva, inoltre, che sono stati effettuati tagli per affrontare le spese per i pet: c'è chi acquista cibo meno costoso (35,8 per cento), chi rinuncia a adottare un nuovo animale (36 per cento); chi ha dichiarato di rinunciare a cure o interventi chirurgi (28,5 per cento) e chi riduce le visite veterinarie (26,3 per cento);

    per quanto riguarda alimenti e farmaci è bene ricordare che se l'IVA su carni, pesce, prodotti di origine vegetale e cereali è ad oggi agevolata, gli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie sono sottoposti all'IVA di lusso al 22 per cento, mentre i farmaci veterinari al 10 per cento;

    per quanto riguarda le cure veterinarie occorre, inoltre, sottolineare come esse debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità: basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo;

    un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato anche dalle detrazioni Irpef per i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 79,00 euro, ossia il 19 per cento della differenza tra il tetto massimo (550,00 euro) e la franchigia (129,11 euro);

    è importante sottolineare il valore sociale che le suddette agevolazioni fiscali potrebbero dare in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società e per coloro che non hanno ancora fatto identificare l'animale e/o non lo hanno sterilizzato, situazioni queste che aumentano il rischio di abbandono e alimentano il randagismo;

    l'attuale sistema fiscale, quindi, colpisce almeno 19 milioni di cani e gatti che vivono in famiglia, ai quali vanno ad aggiungersi i tanti che vivono in canili e gattili o randagi, scoraggiando così l'adozione di cani e gatti, strumento fondamentale per combattere il randagismo – fenomeno che ha delle proporzioni allarmanti e che in Italia ha un costo complessivo di quasi cento milioni di euro all'anno per il solo mantenimento dei cani in canili rifugio – e assicurare un risparmio a tutta la collettività (nei canili italiani sono presenti circa 90.000 cani e un cane in canile costa mediamente 1.277,50 euro all'anno);

    la necessità di abbassare l'IVA sugli alimenti per gli animali, sui farmaci e sulle prestazioni mediche veterinarie è ampiamente condivisa dal mondo politico, dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle associazioni di consumatori,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a disporre, nel prossimo provvedimento utile, interventi di carattere fiscale per l'introduzione di agevolazioni per l'acquisto di cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari, nonché per le prestazioni veterinarie e a prevedere, al contempo, una rimodulazione delle detrazioni fiscali per i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, ciò al fine di sostenere le famiglie che vivono con un animale domestico e da affezione e allo stesso tempo combattere il fenomeno del randagismo, con un conseguente vantaggio sia dal punto di vista sociale sia, evidentemente, economico.
9/2112-bis-A/101. (Testo modificato nel corso della seduta)Sergio Costa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del disegno di legge presentato dal Governo e non modificato durante l'esame parlamentare reca disposizioni in materia di cani da assistenza in particolare prevedendo l'applicazione delle legge 14 febbraio 1974 n. 37 non solo ai cani guida per i non vedenti, ma a tutti i cani che costantemente assistono e accompagnano la vita di molte famiglie;

    nel corso del tempo, il ruolo dei cani nella vita delle persone è diventato sempre più importante, fino a divenire centrale nel caso, a esempio, delle persone con disabilità, psichica o fisica, dei bambini affetti da spettro autistico, ma anche di persone affette da malattie quali diabete, epilessia, morbo di Addison, allergia alimentare grave, tubercolosi, narcolessia, sindrome da tachicardia o ortostatica posturale;

    molti cani vengono addestrati da professionisti a essere cani da assistenza o da allerta medica. Esistono cani da assistenza motoria, quelli addestrati ad allertare il paziente-assistito in caso di diabete riconoscendo sintomi di ipo e iperglicemia, cani per crisi di epilessia e Alzheimer; fino ad arrivare al cane in grado di aiutare in casi di sordità e ipoacusia e, addirittura, essere di supporto per le patologie legate all'autismo;

    vi sono, inoltre, cani che operano nel campo della giustizia e sono utilizzati per assistere persone vittime di crimini, testimoni e altre persone durante le inchieste e il perseguimento dei crimini o altri processi legali, cani utilizzati in centri educativi e impiegati da insegnanti di educazione speciale per facilitare l'interazione con gli studenti, cani utilizzati in centri di salute che spesso affiancano terapisti, psicologi e altri professionisti del settore medico per facilitare il recupero e la gestione dei sintomi dei pazienti, la cosiddetta pet therapy, sempre più diffusa;

    il valore economico di un cane d'assistenza oscilla da un minimo di 12.000 euro fino a 30.000 euro, ed è quindi evidente quanto possa pesare sul bilancio di una famiglia che ne necessita;

    durante l'esame in commissione bilancio è stato approvato un emendamento che incrementa la detrazione fiscale per il mantenimento e la cura dei cani guida per non vedenti. Pur essendo un risultato importantissimo, è evidente che un analogo sostegno dovrebbe essere esteso anche a tutti i cani da assistenza contemplati dal comma suddetto,

impegna il Governo:

   a estendere la portata della detrazione fiscale anche al mantenimento dei cani da assistenza contemplati dai commi 223 e seguenti della legge in esame;

   a implementare la legge 14 febbraio 1974 n. 37 al fine di ampliare l'elenco delle patologie per le quali è contemplato l'uso di un cane da assistenza nonché garantire gli stessi diritti previsti per chi si serve di cani guida anche ai soggetti accompagnati dai cani d'assistenza o d'allerta medicale e agli amministratori di sostegno o prestatori di cura di costoro;

   a prevedere un fondo annuale variabile in melius per un sussidio nell'acquisto e addestramento dei cani ovvero a sgravi fiscali nei confronti delle famiglie e dei soggetti che necessitino di tale preziosa e vitale presenza;

   a promuovere, attraverso i Ministeri competenti e in collaborazione con le regioni, percorsi multidisciplinari che coinvolgano figure professionali provenienti dalla medicina umana e veterinaria, dal settore socio-sanitario e cinofilo al fine di costruire in Italia una vera e propria filiera del cane d'assistenza.
9/2112-bis-A/102. Cherchi, Morfino, Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del disegno di legge presentato dal Governo e non modificato durante l'esame parlamentare reca disposizioni in materia di cani da assistenza in particolare prevedendo l'applicazione delle legge 14 febbraio 1974 n. 37 non solo ai cani guida per i non vedenti, ma a tutti i cani che costantemente assistono e accompagnano la vita di molte famiglie;

    nel corso del tempo, il ruolo dei cani nella vita delle persone è diventato sempre più importante, fino a divenire centrale nel caso, a esempio, delle persone con disabilità, psichica o fisica, dei bambini affetti da spettro autistico, ma anche di persone affette da malattie quali diabete, epilessia, morbo di Addison, allergia alimentare grave, tubercolosi, narcolessia, sindrome da tachicardia o ortostatica posturale;

    molti cani vengono addestrati da professionisti a essere cani da assistenza o da allerta medica. Esistono cani da assistenza motoria, quelli addestrati ad allertare il paziente-assistito in caso di diabete riconoscendo sintomi di ipo e iperglicemia, cani per crisi di epilessia e Alzheimer; fino ad arrivare al cane in grado di aiutare in casi di sordità e ipoacusia e, addirittura, essere di supporto per le patologie legate all'autismo;

    vi sono, inoltre, cani che operano nel campo della giustizia e sono utilizzati per assistere persone vittime di crimini, testimoni e altre persone durante le inchieste e il perseguimento dei crimini o altri processi legali, cani utilizzati in centri educativi e impiegati da insegnanti di educazione speciale per facilitare l'interazione con gli studenti, cani utilizzati in centri di salute che spesso affiancano terapisti, psicologi e altri professionisti del settore medico per facilitare il recupero e la gestione dei sintomi dei pazienti, la cosiddetta pet therapy, sempre più diffusa;

    il valore economico di un cane d'assistenza oscilla da un minimo di 12.000 euro fino a 30.000 euro, ed è quindi evidente quanto possa pesare sul bilancio di una famiglia che ne necessita;

    durante l'esame in commissione bilancio è stato approvato un emendamento che incrementa la detrazione fiscale per il mantenimento e la cura dei cani guida per non vedenti. Pur essendo un risultato importantissimo, è evidente che un analogo sostegno dovrebbe essere esteso anche a tutti i cani da assistenza contemplati dal comma suddetto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere la portata della detrazione fiscale anche al mantenimento dei cani da assistenza contemplati dai commi 223 e seguenti della legge in esame;

   a definire l'elenco delle patologie per le quali è contemplato l'uso di un cane da assistenza nonché garantire gli stessi diritti previsti per chi si serve di cani guida anche ai soggetti accompagnati da cani d'assistenza;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un fondo annuale variabile in melius per un sussidio nell'acquisto e addestramento dei cani ovvero a sgravi fiscali nei confronti delle famiglie e dei soggetti che necessitino di tale preziosa e vitale presenza;

   a promuovere, attraverso i Ministeri competenti e in collaborazione con le regioni, percorsi multidisciplinari che coinvolgano figure professionali provenienti dalla medicina umana e veterinaria, dal settore socio-sanitario e cinofilo al fine di costruire in Italia una vera e propria filiera del cane d'assistenza.
9/2112-bis-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta)Cherchi, Morfino, Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio rappresenta il provvedimento che più di ogni altro, nell'ambito di una visione e di una strategia complessive orientate alle opportunità di crescita e sviluppo, incide sul sistema Paese, sulle categorie produttive e, in generale sulla collettività;

    l'inopportunità dell'intervento normativo a sostegno delle spese di trasporto da e per il luogo di residenza dei Ministri e dei Sottosegretari non eletti al Parlamento e non residenti a Roma, ad avviso dei firmatari diventa assoluta per la sua iniquità e la sua dissonanza a fronte delle contestuali condizioni economico-finanziarie del Paese e dei cittadini, registrate dagli organismi statistici, e a fronte del peso dell'inflazione, condizioni che si sommano ai dati sulla criminalità predatoria, per la prima volta in aumento dopo oltre dieci anni di calo costante, connessa al crescente disagio sociale, che desta allarme e preoccupazione, come dichiarato dallo stesso Servizio Analisi criminale della polizia di Stato, autore della relazione sull'indice di criminalità, riferito all'anno 2023 e confermato anche per il 2024 – un mix dai potenziali effetti esplosivi in termini sociali;

    per quanto riguarda i dati economici, l'analisi ISTAT divulgata lo scorso novembre registra l'aumento di luce e gas su base annua, passato dal +3,9 al +7,4 per cento, a cui conseguono gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari freschi, dal +3,4 al +3,8 per cento: c'è un'inflazione che, soprattutto in settori molto sensibili per le fasce medio-basse, continua a colpire implacabilmente, senza dimenticare che la situazione contingente si somma e certamente non cancella quel +14 per cento di inflazione cumulata che si è abbattuta sugli italiani nel biennio 2022-2023;

    a ciò si aggiungano i dati che fotografano una condizione della popolazione giovanile in forte svantaggio, sono migliaia di giovani che intendono lasciare l'Italia per cercare altrove impieghi meglio riconosciuti e remunerati, il calo demografico costante – dai dati Istat, un bambino fino a cinque anni di età per ogni 6 ultrasessantacinquenni, ulteriore calo e record negativo di nascite nell'anno 2024 – e l'imperterrita assenza, ad avviso dei firmatari, di una strategia o di misure di contrasto al crescente carovita e di sostegno alle giovani generazioni;

    tutte le predette questioni rendono sconcertante, ad avviso dei presentatori, l'intervento normativo in parola,

impegna il Governo:

   a riconsiderare l'intervento normativo in premessa, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla sua inopportunità, alla luce dei più recenti dati statistici riferiti all'economia nazionale, al peso dell'inflazione sulle entrate delle persone e delle famiglie, del disagio economico e sociale in cui esse versano nonché alla sua iniquità, a fronte del contestuale diniego ad incrementare di 100 euro mensili, invece degli 8 euro concessi dal Governo, i trattamenti pensionistici più bassi e, pertanto, ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, volte alla sua espunzione dal testo della legge di bilancio in titolo;

   ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare, altresì, l'intervento normativo in parola, al fine di assumere le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di destinarne gli effetti finanziari alla dotazione, in prima applicazione, di un fondo finalizzato a riconoscere un contributo alle spese di trasporto dei lavoratori pendolari per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al luogo di lavoro.
9/2112-bis-A/103. Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Croce Rossa italiana (CRI) aveva a ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, era soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

    a seguito di riorganizzazione, dal 1° gennaio 2015 l'Ente ha assunto la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (ESACRI) finalizzato al supporto dell'Associazione della Croce Rossa italiana con l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato;

    l'ESACRI è in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012;

    la quasi totalità dei dipendenti pubblici della Croce Rossa italiana – ivi compresi i già Militari in servizio a tempo indeterminato nel Corpo militare CRI, Ausiliario delle Forze armate dello Stato – quale conseguenza diretta della predetta riorganizzazione, sono transitati in mobilità obbligatoria nelle diverse articolazioni delle Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa tuttavia, all'atto della liquidazione del trattamento di fine servizio e/o rapporto, detta mobilità è stata e viene considerata volontaria anziché obbligatoria, pur non avendo avuto alcuna facoltà di scelta in merito al regime della mobilità come dipendenti pubblici;

    per tale motivo, a tale categoria di soggetti viene erogato il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto (TFS/TFR) maturato solo in una delle due amministrazioni (di provenienza o di destinazione), segnatamente quello con l'importo più vantaggioso, contrariamente a quanto accade per la mobilità obbligatoria ove il trattamento viene corrisposto per il servizio prestato sia presso l'Amministrazione di provenienza che di destinazione, comportando quindi un trattamento ingiustamente parziale rispetto alla totalità dei contributi previdenziali trattenuti invece durante tutta la vita lavorativa presso entrambe le Amministrazioni, tra cui quella di destinazione ope legis;

    ritenuto opportuno porre rimedio a tale difformità di trattamento,

impegna il Governo

a introdurre misure finalizzate a prevedere, ai fini del calcolo e cumulo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto, l'applicazione della mobilità obbligatoria per il personale già dipendente della Croce Rossa italiana, transitato nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto della riorganizzazione disposta ex lege.
9/2112-bis-A/104. Dell'Olio, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni di sostegno in favore delle persone con disabilità;

    in particolare, nel corso dell'esame in sede referente, in accoglimento dell'emendamento 85.032 presentato dall'Onorevole Torto, è stato previsto l'incremento delle risorse annue (attuale articolo 1, comma 577) del provvedimento in esame, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento ai corsi di studio organizzati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (attuale articolo 1, comma 577 del provvedimento in esame);

    la categoria AFAM è composta da professionisti e da eccellenze della didattica e della ricerca artistica in Italia;

    la valorizzazione del ruolo dei docenti AFAM rappresenta un investimento strategico per migliorare l'attrattività del settore e trattenere i migliori talenti, arricchendo il patrimonio culturale del Paese;

    è auspicabile un riconoscimento dell'istruzione artistica e culturale di alto livello attraverso l'equiparazione a quella universitaria sia in termini di titoli che di trattamento economico e giuridico,

impegna il Governo

assumere iniziative volte a stanziare risorse al fine di prevedere che i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità realizzate dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire, vengano effettuate avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM, come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
9/2112-bis-A/105. Torto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    già nella manovra di bilancio del 2023 il Presidente della Commissione bilancio aveva riammesso, a seguito di un ricorso, l'emendamento 78.015 Foti, ad avviso dei presentatori del presente atto palesemente inammissibile, come era stato correttamente stabilito dalla Presidenza della Commissione alla prima valutazione;

    l'emendamento era stato successivamente approvato e la disposizione in esso contenuta, di modifica della legge n. 157 del 1992, in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, era stata inserita nel corpo della legge di bilancio 2023, legge n. 197 del 2022;

    la norma presentava i seguenti gravi vizi procedurali e di compatibilità con la normativa sul bilancio dello Stato, segnalati tempestivamente quanto vanamente dai presentatori del presente atto alla Presidenza della Camera:

     a) violazione del Regolamento della Camera, all'articolo 89, il quale stabilisce che possa essere negata l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, come confermato dalla circolare del 10 gennaio 1997 che ha specificato che debbano essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione e rafforzato dalle specifiche disposizioni sull'iter procedurale della legge di bilancio – Capo XXVII, articoli 118-bis e seguenti – che restringono ulteriormente il perimetro di ammissibilità degli emendamenti alla legge di bilancio;

     b) l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge di contabilità e finanza pubblica – legge 31 dicembre 2009, n. 196 – disciplina con estrema chiarezza l'ambito di intervento della legge di bilancio; in particolare la norma dispone che «la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge»;

    inoltre, come segnalato alla Presidenza della Camera, la disposizione introdotta con la legge di bilancio 2023, modificava la disciplina dell'attività venatoria, di sostanziale recepimento del quadro normativo eurounitario – nello specifico le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 – e la sua approvazione avrebbe esposto il nostro Paese ad un concreto rischio di avvio di procedura d'infrazione;

    la Commissione europea ha immediatamente avviato – e chiuso – una procedura Pilot per le disposizioni citate – contenute nei commi 447 e 448 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 – a cui è seguito il formale avvio della procedura di infrazione;

    il medesimo copione si è ripetuto in questa sessione di bilancio, con un emendamento – il Caretta 82.05 (attuale articolo 1, comma 550 del provvedimento in esame) – puramente ordinamentale e correttamente dichiarato inammissibile in prima battuta dalla Presidenza della Commissione ma inopinatamente riammesso e votato nella notte tra il 16 e il 17 dicembre;

    ancora una volta a nulla sono serviti i richiami in Commissione – nonché nuovamente con una lettera al Presidente della Camera – alla correttezza e regolarità procedurali e all'allarme su possibili nuove procedure di infrazione e l'emendamento è stato posto in votazione e approvato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per evitare il rischio che venga formalizzato un nuovo avvio di una procedura di infrazione, che oltre a determinare un significativo danno economico per le casse dello Stato, costituirebbe l'ennesimo motivo di imbarazzo in materia di politiche di gestione degli ecosistemi e della biodiversità.
9/2112-bis-A/106. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene solo parzialmente, e con misure insufficienti, in materia di lavoro e sostegno al reddito, misure che non rispondono pienamente alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e peraltro senza individuare strumenti realmente efficaci per affrontare in modo strutturale le sfide sociali che il nostro Paese si trova ad affrontare;

    il reddito di cittadinanza (RDC), introdotto nel 2019 dal Governo Conte I, ha rappresentato uno strumento fondamentale di tenuta sociale che ha garantito, proprio nel difficilissimo contesto economico conseguente alla pandemia da COVID-19, condizioni di vita più dignitose a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà;

    il reddito di cittadinanza è stato infatti istituito quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

    il combinato disposto dell'articolo 1, comma 313 e successivi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e dell'articolo 1 e successivi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto radicali modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, fino alla abrogazione totale della misura di sostegno, determinata dalla sostituzione della misura con il nuovo assegno di inclusione (Adi);

    tale scelta dell'attuale Governo ha danneggiato migliaia di cittadini i quali avevano finalmente ricevuto dallo Stato un aiuto concreto ed efficace contro l'indigenza, tra cui i nuclei familiari che sono rimasti esclusi per ragioni economiche, in ragione dell'abbassamento delle soglie di accesso alla nuova misura;

    la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione ha infatti segnato in Italia la fine della prima concreta misura universale contro la povertà ed il nostro Paese è passato dall'essere l'unico Stato membro insieme alla Grecia, a non prevedere tale misura, a diventare l'unico Paese ad averla eliminata;

    secondo i dati INPS della prima edizione dell'Osservatorio su Adi e Supporto formazione e lavoro (SFL), 624.712 famiglie hanno ricevuto l'Adi per una media di 617 euro a famiglia: in termini assoluti, il numero di famiglie sostenute attraverso l'Adi è poco più della metà rispetto a quanto è stato fatto con il Rdc;

    un altro confronto interessante con il Rdc, riguarda la copertura che ha offerto alle persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Stando ai dati Istat, si può calcolare che se il Rdc dava copertura solo al 38 per cento delle persone in condizioni di povertà assoluta, i numeri odierni dell'INPS sull'Adi dicono che a essere sostenute economicamente siano soltanto 1,6 milioni di persone sui 5,7 milioni di poveri assoluti, vale a dire il 28 per cento: percentuale, dunque, che si è abbassata con l'Adi;

    nei primi sei mesi del 2024, inoltre, 697.640 famiglie hanno ricevuto almeno una mensilità del nuovo sussidio, numero inferiore rispetto a quello delle famiglie che, tra aprile 2019 e luglio 2021, avevano ricevuto il Rdc, arrivato fino a un massimo di 1,4 milioni di nuclei familiari beneficiari: si noti, infatti, che il Rdc è stata una misura di carattere universale, almeno fino a luglio 2023 quando non avevano più potuto riceverlo le famiglie (eleggibili per il neonato SFL) in cui non fosse stato presente almeno un minore, un disabile o una persona di 60 anni e più;

    dai dati ISTAT si evince altresì come l'impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulti limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi di gran lunga superiore all'incremento dei redditi nominali. La ripresa dell'economia e dell'occupazione – che pure ha consentito una consistente riduzione delle domande di sostegno – ha coinciso con un forte aumento dell'inflazione che ha colpito maggiormente proprio quelle stesse persone in condizioni di indigenza;

    il quadro sopradescritto determina inoltre una pressione nei confronti dei comuni, per i quali non sono stati previsti strumenti finanziari e risorse umane aggiuntive che, oggi, non sono in grado di fronteggiare attraverso i propri servizi sociali il disastro sociale creatosi a seguito del venir meno dell'unica fonte di sostentamento per molti nuclei familiari;

    anche a livello locale e regionale – si vedano le esperienze di Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna – si susseguono iniziative volte a introdurre o rafforzare misure di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, al «lavoro povero» e all'esclusione sociale,

impegna il Governo

nel rispetto delle esigenze di contenimento della dinamica della spesa corrente e di equilibrio economico-finanziario del bilancio pubblico, a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, nella parte in cui interviene sulla disciplina dell'assegno di inclusione, al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, utile a ripristinare quanto prima l'erogazione del reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a carattere universale.
9/2112-bis-A/107. Carotenuto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la condizione delle persone sorde richiede interventi specifici e mirati per garantire una piena inclusione sociale e il superamento delle barriere alla comunicazione;

    è necessario incrementare l'indennità di comunicazione a beneficio delle persone sorde, come definite nella normativa vigente, adeguandola progressivamente dal 2025 al 2027;

    è essenziale sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) attraverso un adeguato finanziamento che permetta di realizzare e continuare progetti fondamentali per la comunità sorda, come il progetto Comunic@Ens;

    interventi normativi ulteriori, come l'adeguamento della terminologia e l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 97 del 1986, sono necessari per aggiornare la legislazione e favorire l'accesso delle persone sorde a strumenti di inclusione e mobilità,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa e finanziaria necessaria per implementare, a decorrere dal 2025, disposizioni specifiche a beneficio delle persone sorde, assicurando l'incremento progressivo dell'indennità di comunicazione, il finanziamento strutturale delle attività e dei progetti dell'Ens, incluso Comunic@Ens, e l'adeguamento della normativa vigente, aggiornando la terminologia e prevedendo misure di ulteriore inclusione sociale ed economica per le persone sorde.
9/2112-bis-A/108. L'Abbate, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la condizione delle persone sorde richiede interventi specifici e mirati per garantire una piena inclusione sociale e il superamento delle barriere alla comunicazione;

    è necessario incrementare l'indennità di comunicazione a beneficio delle persone sorde, come definite nella normativa vigente, adeguandola progressivamente dal 2025 al 2027;

    è essenziale sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) attraverso un adeguato finanziamento che permetta di realizzare e continuare progetti fondamentali per la comunità sorda, come il progetto Comunic@Ens;

    interventi normativi ulteriori, come l'adeguamento della terminologia e l'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 97 del 1986, sono necessari per aggiornare la legislazione e favorire l'accesso delle persone sorde a strumenti di inclusione e mobilità,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa normativa e finanziaria necessaria per implementare, a decorrere dal 2025, disposizioni specifiche a beneficio delle persone sorde, assicurando l'incremento progressivo dell'indennità di comunicazione, il finanziamento strutturale delle attività e dei progetti dell'Ens, incluso Comunic@Ens, e l'adeguamento della normativa vigente, aggiornando la terminologia e prevedendo misure di ulteriore inclusione sociale ed economica per le persone sorde.
9/2112-bis-A/108. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure in materia di istruzione e merito;

    i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni governo;

    la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;

    nonostante i dati mostrino un calo dell'abbandono scolastico, in linea con il trend seguito negli ultimi anni, permangono ancora motivi di preoccupazione, in quanto l'Italia rimane il quinto paese all'interno dell'Unione europea con la maggiore incidenza a causa degli ampi divari interni di diversa natura, quali il forte gap di genere (13,1 per cento il tasso di abbandono scolastico tra i maschi nel 2023, 7,6 per cento quello delle ragazze) e il gap territoriale (9 per cento al Nord, 13,5 per cento al Sud e 17,2 per cento nelle Isole);

    la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale, poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;

    inoltre, con l'inizio dell'anno scolastico, le famiglie si trovano a dover sostenere delle spese significative per acquistare libri e materiale scolastico o abbonamenti dei trasporti pubblici: si stima che, a settembre 2024, le famiglie abbiano speso in media 633,50 euro, mentre per le scuole superiori la cifra ha sfiorato gli 800 euro;

    per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, nonché attuare l'articolo 3 e l'articolo 34 della Carta costituzionale, è indispensabile supportare le famiglie in difficoltà con un sostegno economico affidabile e costante,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
9/2112-bis-A/109. Orrico, Caso, Amato, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è l'unico Paese dell'area OCSE in cui i salari non crescono da 30 anni e negli ultimi anni sono stati ulteriormente ridotti dall'inflazione;

    i lavoratori in cassa integrazione subiscono una riduzione all'80 per cento di salari già spesso insufficienti, aggravando le difficoltà nel sostenere spese essenziali come cibo, affitto, mutuo e istruzione;

    la cassa integrazione è in aumento in tutta Italia, con un incremento del 47 per cento in Piemonte nel 2024, dovuto in gran parte alla crisi dell'automotive e alle politiche industriali inadeguate;

    il Governo ha ridotto di 4,6 miliardi i fondi per il settore automobilistico entro il 2030, reindirizzandoli verso armamenti e difesa, aggravando la crisi di settori chiave come automotive, macchine utensili, tessile e chimica;

    la produzione industriale è in calo da 21 mesi consecutivi e la mancanza di una strategia industriale sta compromettendo la competitività e il tessuto produttivo nazionale;

    nel presente provvedimento, in sede referente, è stato approvato l'emendamento dei Relatori 2.62 che prevede, inter alia, un rifinanziamento del Fondo Automotive di soli 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027. Le risorse stanziate risultano oltremodo esigue per la riconversione del comparto in chiave green, ivi compreso l'indotto, e per il sostegno alla domanda di veicoli a zero emissioni,

impegna il Governo:

   a ripristinare con urgenza la dotazione del Fondo automotive, notevolmente definanziato delle risorse destinate al rilancio in chiave green del settore e trasferite all'industria della difesa;

   a garantire un contributo straordinario di sostegno al reddito per l'anno 2025 ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2024, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento dal 1° gennaio 2025, che copra la differenza tra l'importo mensile della cassa integrazione percepito e un reddito lordo di 1.800 euro mensili.
9/2112-bis-A/110. Appendino, Morfino, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure previste nel testo in esame si trova una norma che dispone una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dispone, inoltre, un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento;

    i fondo previsti riguardano 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a.; 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale; 34,5 milioni di euro da assegnare alla regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell'ente;

    nella città di Roma per il Giubileo 2025 sono attesi tra i 30 e i 35 milioni di pellegrini e turisti durante tutto l'Anno Santo, che si concluderà il 14 dicembre 2025 (dati Unioncamere). Si prevede dunque una pressione antropica particolarmente accentuata, specie presso le sedi di interesse turistico e religioso che sono presenti su tutti il territorio romano. Inoltre, secondo la Commissione speciale PNRR, le opere previste per Roma nell'ambito del progetto Caput mundi, sarà attuato solo per il 50 per cento entro la fine del 2024. Un recente articolo apparso su Roma Today, Roma è 12° in classifica tra le città con più traffico al mondo: nella capitale si va in media a 19 km/h, perdendo 107 ore aggiuntive l'anno chiusi nell'abitacolo. Per andare a 10 chilometri di distanza ci vogliono, mediamente, 26 minuti e 30 secondi, 40 in più del 2022 e la situazione non potrà che aumentare nel 2025 per via dei numerosi bus turistici, pulmini privati, auto. Esiste la possibilità reale che la città si blocchi, creando gravi difficoltà e mettendo a repentaglio anche la sicurezza di cittadini e turisti;

    per questa ragione si è reputato necessario ed urgente prevedere una misura che incentivi l'uso delle modalità di lavoro agile per le imprese e per le pubbliche amministrazioni che hanno sede nel territorio della città metropolitana;

    l'evento produrrà una pressione particolarmente rilevante di flussi di persone presso i quartieri limitrofi alla stazione centrale con un aumento della criminalità e una riduzione della percezione della sicurezza per coloro che abitano in queste zone. Il ricorso all'impiego di un sistema di videosorveglianza esteso ed efficace risponde appieno a questa aspettativa: nel pieno rispetto delle normative dettate dal GDPR, una visione capillare mediata e strutturata dall'impiego di tecnologie avanzate ed intelligenza artificiale, permetterà, in modo discreto ma efficace, il monitoraggio costante dei luoghi interessati dagli eventi giubilari, siano essi zone del centro città, ma anche realtà più periferiche. A mero titolo esemplificativo è intuibile come l'individuazione immediata di un problema di viabilità, porti ad un intervento celere e quindi ad una più rapida risoluzione. La videosorveglianza – oltre allo scopo relativo alla deterrenza e all'aumento della percezione di sicurezza per la collettività, se ne rileva l'utilità, ormai acclarata, anche ai fini delle indagini per eventi criminosi,

impegna il Governo

a riconsiderare l'intervento normativo volto a coprire le spese dei Ministri e dei Sottosegretari del Governo per i viaggi di andata e ritorno dalla loro residenza a Roma, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla sua inopportunità e alla sua iniquità, alla luce dei dati sull'economia del Paese e sulle condizioni economiche e sociali delle persone, delle famiglie, dei giovani illustrate in premessa, al fine di assumere le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché gli effetti finanziari siano destinati al miglioramento dello stato dei trasporti nonché nella sicurezza urbana della città di Roma, con particolare riferimento all'anno giubilare.
9/2112-bis-A/111. Francesco Silvestri, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene solo parzialmente, e con misure del tutto insufficienti, in materia di lavoro e previdenza sociale, con disposizioni che non rispondono alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e che mancano di individuare strumenti realmente efficaci per affrontare in modo strutturale le sfide sociali che il nostro Paese si trova ad affrontare;

    particolare preoccupazione per le ricadute sociali destano le misure recate in materia pensionistica, come l'aumento minimo di soli 8 euro dell'assegno mensile delle pensioni sociali dei cittadini e delle cittadine con più di 70 anni e in condizioni disagiate;

    questa misura si aggiunge al riconoscimento da parte del Governo della rivalutazione degli assegni pensionistici nel 2025 dello 0,8 per cento, con conseguente aumento per le pensioni minime di appena 1 euro e 80 centesimi pro capite su base mensile, pari ad un caffè, con irrisorie ricadute sui conti previdenziali e nella perdurante assenza di disposizioni efficaci e strutturali per contrastare l'inflazione che ledono la dignità dei pensionati;

    alla luce dei dati sull'economia del Paese e sulle condizioni economiche e sociali delle persone, delle famiglie, e dei giovani, tale aumento risibile si inserisce in un quadro che rischia di ingenerare rabbia e frustrazione sociale a fronte di un sistema di calcolo non proporzionali e dunque iniquo;

    l'invecchiamento strutturale, la frammentazione sociale, le trasformazioni del mercato del lavoro, così come il carovita e la perdita del potere d'acquisto, impongono al contrario una revisione strutturale del sistema previdenziale per consentire sostenibilità finanziaria ma anche sostenibilità sociale, a partire dal sostegno per i pensionati più fragili,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative, anche normative e con l'urgenza richiesta dal caso, volte ad un incremento delle pensioni minime fino a 100 euro al mese e alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle suddette pensioni, tale da garantirne l'adeguatezza in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto e con interventi di natura strutturale a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate;

   ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare l'intervento normativo, introdotto durante l'esame in sede referente, volto a coprire le spese dei Ministri e dei Sottosegretari del Governo per i viaggi di andata e ritorno dalla loro residenza a Roma, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla sua inopportunità e alla sua iniquità, al fine di assumere le opportune iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché gli effetti finanziari siano resi disponibili per le altre finalità di cui in premessa, a sostegno delle spese per garantire l'incremento delle pensioni minime.
9/2112-bis-A/112. Conte, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca pochi interventi di rilevo per quanto riguarda il comparto trasporti, non vi è traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e il settore aereo;

    tra le misure esaminate nella scorsa legge di bilancio con una certa preoccupazione non solo per la fattibilità dell'opera ma per le ingenti risorse che questa avrebbe impegnato, c'è certamente quella relativa ai lavori relativi al Ponte sullo stretto di Messina;

    in particolare, la vicenda del ponte è oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica proprio a causa del costo che – come più volte sostenuto in questo anno – è aumentato a causa delle gravi mancanze del progetto originario su cui si è ripreso a lavorare senza procedere a nuova gara,

    come è noto nell'ambito del Documento di economia e finanzia 2023, il progetto del ponte è stato introdotto tra le principali misure del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con una previsione di investimento totale di circa 13 miliardi. Al finanziamento si sarebbe dovuto provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – CEF; nell'attuale legge di bilancio il Governo, per mezzo di un emendamento della maggioranza, ha reso noto i nuovi costi e le nuove disposizioni finanziarie di copertura dell'opera;

    sul punto è importante mettere in luce due elementi: l'aumento netto del costo dell'opera e il loro reperimento per circa quattro miliardi dal fondo di sviluppo e coesione assegnati a Calabria e Sicilia;

    in Sicilia strade, ferrovie e rete idrica, le condizioni di queste infrastrutture mostrano ancora diverse criticità e rischiano di mettere in difficoltà lo sviluppo economico della regione. Dal lato dei trasporti, infatti, stando all'indagine di Unioncamere, l'inefficienza delle strade ha contribuito in modo importante al calo delle esportazioni registrato nel 2023. Insieme ad altri fattori di tardato sviluppo che riducono la competitività dei prodotti, l'export dell'Isola è crollato del 19,3 per cento, ovvero circa 8 miliardi di euro;

    ad oggi, la rete ferroviaria è elettrificata al 58 per cento e solo il 16 per cento dei 1.396 chilometri tracciati nel territorio procede su doppio binario. In occasione dell'ultima conferenza stampa sullo stato di cantieri in Sicilia, è stato ricordato che attualmente sono in corso lavori ma ancora la situazione è gravemente compromessa, con particolare riguardo alla provincia di Agrigento;

    l'emendamento approvato grazie all'impegno parlamentare in fase di esame del provvedimento in commissione, finalizzato alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle per favorire la mobilità dei cittadini va invece nella giusta direzione, ossia quella di migliorare le infrastrutture fondamentali per il territorio,

impegna il Governo

a destinare i fondi previsti per la tratta ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle alla messa in sicurezza della linea, alla sua velocizzazione e al miglioramento del servizio.
9/2112-bis-A/113. Carmina, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare i fondi previsti per la tratta ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle alla messa in sicurezza della linea, alla sua velocizzazione e al miglioramento del servizio.
9/2112-bis-A/113. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CCNL per il personale della pubblica amministrazione del 14 settembre 2000, l'amministrazione può riconoscere ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa;

    diversamente da quanto avviene per molti altri enti pubblici e privati, per il personale scolastico non è mai stato deliberato il diritto al buono pasto nonostante l'articolo 21 del medesimo CCNL che recita «Individuazione del personale avente diritto alla mensa gratuita» preveda che il diritto spetti a tutti i docenti e al personale ATA in servizio in ogni ordine di scuola ove è presente la refezione scolastica;

    una preponderante interpretazione restrittiva vuole che per quanto riguarda il personale ATA non è sufficiente essere in servizio all'orario della mensa, ma occorre prestare servizio in cucina o nei locali mensa;

    una recente ordinanza la Corte di Cassazione (n. 32113 del 31 ottobre 2022) ha affrontato il tema dei buoni pasto nel settore scolastico, sottolineando che l'attribuzione del buono pasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa;

    l'ordinanza della Corte di cassazione citata in questo contesto afferma che nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, è legata a una particolare articolazione dell'orario di lavoro e non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro;

    in un'altra occasione, i sindacati hanno avviato ricorsi al Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'assegnazione dei buoni pasto illegittimamente negati fino a oggi dalla pubblica amministrazione al personale ATA senza riscuotere nessun successo in merito;

    tuttavia, nonostante queste pronunce e iniziative, i buoni pasto per i docenti e il personale ATA non sono stati inclusi nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro;

    in alcune regioni italiane, come il Trentino-Alto Adige, è stato introdotto un servizio sostitutivo di mensa per il personale della scuola, gestito da Up Day Ristoservice, che prevede l'utilizzo di una Card (buono pasto elettronico) o un'app per smartphone. Questo servizio è rivolto a tutto il personale del comparto scuola, compresi i docenti, il personale ATA, i dirigenti scolastici, gli assistenti educatori e gli insegnanti di formazione professionale. Tuttavia, non tutti i lavoratori del comparto scuola anche in Trentino-Alto Adige hanno accesso a questi servizi sostitutivi di mensa o ai buoni pasto;

    la scuola rimane forse l'unico ente dove ancora non viene riconosciuto il diritto al pasto gratuito e non è previsto alcun compenso economico anche se l'orario di servizio si protrae oltre le sei ore, per almeno 7 ore e 12 minuti al giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esperire le azioni di competenza al fine di inserire il diritto all'erogazione del buono pasto per il personale ATA in servizio per un turno giornaliero superiore a 6 ore nel CCNL di riferimento al momento del prossimo rinnovo.
9/2112-bis-A/114. Miele.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme di cui all'articolo 1, commi 302 e seguenti (ex articolo 51) del disegno di legge di Bilancio al nostro esame sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e province autonome, integrando il vigente sistema di garanzia;

    il comma 2, in particolare, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle provincie autonome, considerando il finanziamento regionale, dispone l'integrazione del sistema di garanzia, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, da una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali;

    il decreto legislativo n. 56 del 2000 ed in particolare il suo articolo 9, recante «Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria», trova diretta applicazione per le regioni, ma non per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alle quali non vi è alcun riferimento normativo diretto;

    l'articolo 9 prevede la definizione di un sistema di garanzia del raggiungimento in ogni regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn); ciò al fine di monitorare l'effettiva assistenza erogata in ogni regione, verificando in particolare che vengano garantiti i livelli essenziali uniformi di assistenza definiti nel Piano sanitario nazionale attraverso le risorse finanziarie pubbliche. L'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) viene effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria;

    l'obbligo consacrato nell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di garantire i LEA, va bilanciato e contemperato con le risorse organizzative e soprattutto con quelle finanziarie messe a disposizione dallo Stato alle regioni tramite il Fondo sanitario nazionale;

    la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano non accedono al FSN, ma ai sensi dell'articolo 34, comma 3, secondo periodo, della legge n. 724 del 1994, provvedono, in totale autonomia, al finanziamento del proprio Servizio sanitario provinciale, senza alcun tipo di contributo da parte dello Stato;

    mediante risorse proprie la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'erogazione dei LEA sul proprio territorio, garantendo prestazioni sanitarie non inferiori – per quantità e qualità – agli standard minimi previsti a livello nazionale;

    stessa cosa vale con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, materia di competenza legislativa concorrente delle province autonome nell'ambito della tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), concetto ancora più ampio rispetto all'assistenza sanitaria e ospedaliera ed all'organizzazione sanitaria, di cui allo Statuto Speciale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948) e della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e relative norme di attuazione (in particolare, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982);

    pertanto, la nuova dimensione, avendo a oggetto profili economici, contabili, finanziari e patrimoniali non è applicabile alla regione Autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di adottare interventi normativi urgenti al fine di garantire, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dallo Statuto Speciale della regione Autonoma Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948) e della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e dalle relative norme di attuazione (in particolare decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982), l'esclusione della regione Autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano da quanto previsto al comma 303 e quindi dall'integrazione del sistema di garanzia di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
9/2112-bis-A/115. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme di cui all'articolo 1, commi 302 e seguenti (ex articolo 51) del disegno di legge di Bilancio al nostro esame sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e province autonome, integrando il vigente sistema di garanzia;

    il comma 2, in particolare, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle provincie autonome, considerando il finanziamento regionale, dispone l'integrazione del sistema di garanzia, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, da una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali;

    l'articolo 9 prevede la definizione di un sistema di garanzia del raggiungimento in ogni regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn); ciò al fine di monitorare l'effettiva assistenza erogata in ogni regione, verificando in particolare che vengano garantiti i livelli essenziali uniformi di assistenza definiti nel Piano sanitario nazionale attraverso le risorse finanziarie pubbliche. L'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) viene effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria;

    l'obbligo consacrato nell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di garantire i LEA, va bilanciato e contemperato con le risorse organizzative e soprattutto con quelle finanziarie messe a disposizione dallo Stato alle regioni tramite il Fondo sanitario nazionale;

    mediante risorse proprie la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'erogazione dei LEA sul proprio territorio, garantendo prestazioni sanitarie non inferiori – per quantità e qualità – agli standard minimi previsti a livello nazionale;

    stessa cosa vale con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, materia di competenza legislativa concorrente delle province autonome nell'ambito della tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), concetto ancora più ampio rispetto all'assistenza sanitaria e ospedaliera ed all'organizzazione sanitaria, di cui allo Statuto Speciale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948) e della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e relative norme di attuazione (in particolare, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di valutare l'adozione di interventi normativi urgenti per garantire, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dallo Statuto Speciale della regione Autonoma Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948) e della regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) e dalle relative norme di attuazione (in particolare decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982), e valutare l'esclusione della regione Autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano da quanto previsto al comma 303 e quindi dall'integrazione del sistema di garanzia di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
9/2112-bis-A/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Manes, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;

    la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;

    la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;

    l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata, quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;

    sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;

    a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;

    in risposta ad una interrogazione presentata dal PD-IDP n. 5-03052, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;

    con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/02150/004 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre iniziative per incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille ma nonostante i buoni propositi non ne ha dato seguito nonostante vi fosse la possibilità di approvarne la formulazione in questo provvedimento;

    il disegno di legge in esame introduce anche ulteriori limitazioni per il mondo non profit, ricomprendendo le donazioni agli enti del terzo settore nel taglio delle detrazioni Irpef per i redditi superiori a 75.000 euro e mantenendo la spending review per gli enti e fondazioni beneficiari di contributi pubblici,

impegna il Governo

al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, ad adottare nel prossimo provvedimento utile le necessarie iniziative volte ad incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2112-bis-A/116.Merola, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 70 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente le condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici, stabilisce che, per quanto riguarda il limite di reddito nella pensionistica di guerra, debba farsi riferimento al reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, per un ammontare non superiore a lire 2.400.000;

    l'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, prevede che i trattamenti pensionistici di guerra e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, siano adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria;

    con circolare n. 991 del Ministero dell'economia e delle finanze si è provveduto all'adeguamento automatico, per l'anno 2024, dei trattamenti pensionistici di guerra e alla determinazione del nuovo limite di reddito tenuto conto che il suddetto indice ISTAT è risultato pari a 2,01 per cento;

    il limite di reddito di cui al citato articolo 70, che non deve essere superato nell'anno 2023 per il conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra a decorrere dal 1° gennaio 2024, per effetto dell'adeguamento automatico, viene elevato ad euro 18.187;

    l'obbligo della certezza del diritto che costituisce un principio basilare di ogni ordinamento democratico, impone, anche in questo caso di consentire all'interessato e ai suoi eredi di poter conoscere immediatamente, con sicurezza e chiarezza normativa, quale sia il limite di reddito entro il quale maturi il proprio diritto,

impegna il Governo

al fine di ricostruire un quadro normativo immediatamente accessibile e chiaro e di smaltire le procedure in corso, con riferimento alle istanze già presentate, ad aggiornare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'attuale soglia limite fissandone il valore ad un importo almeno pari ad euro 20.000 con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno di imposta.
9/2112-bis-A/117. D'Alfonso, Stefanazzi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 70 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente le condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici, stabilisce che, per quanto riguarda il limite di reddito nella pensionistica di guerra, debba farsi riferimento al reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, per un ammontare non superiore a lire 2.400.000;

    l'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, prevede che i trattamenti pensionistici di guerra e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, siano adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria;

    con circolare n. 991 del Ministero dell'economia e delle finanze si è provveduto all'adeguamento automatico, per l'anno 2024, dei trattamenti pensionistici di guerra e alla determinazione del nuovo limite di reddito tenuto conto che il suddetto indice ISTAT è risultato pari a 2,01 per cento;

    il limite di reddito di cui al citato articolo 70, che non deve essere superato nell'anno 2023 per il conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra a decorrere dal 1° gennaio 2024, per effetto dell'adeguamento automatico, viene elevato ad euro 18.187;

    l'obbligo della certezza del diritto che costituisce un principio basilare di ogni ordinamento democratico, impone, anche in questo caso di consentire all'interessato e ai suoi eredi di poter conoscere immediatamente, con sicurezza e chiarezza normativa, quale sia il limite di reddito entro il quale maturi il proprio diritto,

impegna il Governo

al fine di ricostruire un quadro normativo immediatamente accessibile e chiaro e di smaltire le procedure in corso, con riferimento alle istanze già presentate, ad aggiornare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'attuale soglia limite, solo ai fini della presentazione dell'istanza per essere sottoposti a visita del collegio medico-legale presso la Corte dei conti, fissandone il valore ad un importo almeno pari ad euro 20.000 con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno di imposta.
9/2112-bis-A/117. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso, Stefanazzi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 1, comma 180 (ex articolo 27 del disegno di legge originario) è stata prevista la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025. Difatti, l'articolo esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. L'esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l'effetto dell'esclusione, relativa all'anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025);

    la relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica la minore spesa pensionistica derivante dal comma citato in un importo pari a 8,6 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2025-2028; negli anni successivi, l'effetto previsto di minore spesa si riduce progressivamente, in ragione della previsione di una riduzione progressiva del numero di soggetti interessati (per l'anno 2034, che è l'ultimo preso in considerazione nelle stime, l'importo della minore spesa, sempre al netto degli effetti fiscali, è quantificato in 7,8 milioni);

    con tale misura si mira a ottenere un maggior gettito pari a soli 8 milioni di euro annui, che si spalmerà fino al 2034, a spese di cittadini italiani residenti all'estero che hanno regolarmente versato i contributi e hanno dunque una legittima aspettativa pensionistica, garantita anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

    difatti, un cittadino italiano residente all'estero che percepisce una pensione da circa mille euro al mese, dal 2026 perderà ogni mese 50 euro, oltre all'eccedenza dell'anno. Un atto gravissimo, ad avviso dei firmatari, che ancora una volta, dimostra come il Governo Meloni abbia tradito tutte le promesse fatte agli italiani all'estero, una comunità di oltre 6 milioni di concittadini, la cosiddetta ventunesima regione italiana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni riguardanti il blocco della rivalutazione dell'indicizzazione per i cittadini italiani pensionati che risiedono all'estero introdotte dal presente provvedimento anche allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative volte a ripristinare il quadro normativo previgente.
9/2112-bis-A/118. Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, circa 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, che anche nel 2024, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

    essendo negli ultimi anni pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

    tale situazione risulta peraltro peggiorata nell'anno 2024, in cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, a fronte di un cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE stabilito dalla legge di bilancio 2025 pari a poco meno di 6 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

    permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2024 con risorse proprie.
9/2112-bis-A/119. Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, circa 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    essendo negli ultimi anni pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2024 con risorse proprie.
9/2112-bis-A/119. (Testo modificato nel corso della seduta)Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il Parco nazionale Gran Paradiso è il primo parco nazionale ad essere stato istituito in Italia, il 3 dicembre 1922, comprensivo, oggi, di una superficie di ben 71.000 ettari, insistenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con 13 comuni al proprio interno (7 in Valle d'Aosta e 6 in Piemonte) e comprensivo dell'unico celebre massiccio del Gran Paradiso, di oltre 4.000 metri, interamente localizzato in territorio italiano;

    le finalità dell'Ente sono la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità del territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile, con lo scopo di conservare per le generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso;

    una particolarità del parco, è rappresentata dall'esistenza del Corpo di sorveglianza, istituito nel 1947 alle dirette dipendenze dell'Ente, che esplica in totale autonomia i propri compiti, quale vero e proprio unicum a livello nazionale; tale aspetto, correlato alla straordinaria estensione del Parco, a quote particolarmente elevate e, non ultimo, alla complessità del territorio con la presenza di ben 57 ghiacciai, dà chiaramente conto della necessità di una pianta organica del Parco adeguata all'importanza e alla complessità dei compiti, oggi ancora ristretta alle 88 unità previste dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 (di cui 28 funzionari amministrativi e 60 guardiaparco);

    sulla base del rapporto fissato, nel 2000, dal Corpo forestale dello Stato, di una unità di sorveglianza per 1.000 ettari di territorio, per la menzionata estensione di 71.000 ettari del Parco nazionale, sarebbero necessari almeno 71 guardiaparco per le sole attività di sorveglianza;

    il Parco presenta straordinarie caratteristiche naturalistiche e orografiche, in quanto l'intera estensione del Parco ricade oggi all'interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT1201000, nonché nelle Zone di protezione speciale (ZPS), con ulteriori complessità gestionali-amministrative. Perciò, anche il corrente numero di 28 unità di funzionari amministrativi, attualmente inseriti in pianta organica, evidenzia la gravosità del compito;

    infine, il Parco, grazie ad un eccezionale patrimonio naturale, al buono stato di conservazione degli ecosistemi, all'integrazione delle attività turistiche ed agricole ed al suo ruolo di area protetta alpina transfrontaliera, insieme al Parc National de la Vanoise e al Parco naturale del Mont Avic, ha ottenuto nel 2007 il Diploma europeo delle aree protette, prestigioso riconoscimento del Consiglio d'Europa. Nel 2014 è stato inoltre inserito, unico parco italiano, nella Green List IUCN, la lista verde di 23 parchi in tutto il mondo, scelti dall'Unione mondiale per la conservazione della natura, per il loro ruolo di conservazione e gestione di aree protette;

    pertanto, al fine di garantire efficienza ed efficacia agli importanti compiti gestionali e di controllo del territorio, occorre rideterminare la pianta organica dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, così come definita dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio del 2013, con elevazione della stessa a 106 unità complessive, di cui 71 guardiaparco e 35 di personale amministrativo (rispetto alle attuali 88 unità);

    a tali assunzioni si potrebbe far fronte con le risorse già stanziate dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge n. 244 del 2007, in assenza di nuovi e maggiori oneri di spesa per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni strumenti normativi per assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, garantendo livelli occupazionali ottimali, attraverso l'assunzione di ulteriori 18 unità di personale suddivisi in 11 guardiaparco e 7 funzionari amministrativi, anche utilizzando le risorse già stanziate dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge n. 244 del 2007, in assenza di nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche.
9/2112-bis-A/120. Giglio Vigna, Manes, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 187 (ex articolo 29) del disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede che le disposizioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 – che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione (e le prestazioni familiari e sanitarie) per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero – non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025;

    la legge n. 402 del 1975, abrogata era l'unica misura di sostegno economico prevista dallo Stato italiano a favore dei nostri connazionali residenti all'estero i quali tornano in patria dopo aver perso il posto di lavoro nel Paese di emigrazione e si trovano in una situazione di disagio economico e di difficoltà occupazionale;

    va infatti rilevato che né l'assegno di inclusione né il supporto per la formazione e il lavoro – i nuovi strumenti post Reddito di cittadinanza – sono accessibili agli italiani emigrati che rientrano in quanto essi sono ovviamente sprovvisti del requisito di residenza richiesto dalla legge e cioè dei due anni di residenza continuativa in Italia nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda;

    l'abrogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati rappresenta quindi un provvedimento fortemente punitivo nei confronti di una categoria di lavoratori – i nostri connazionali costretti ad emigrare per cercare il lavoro in un altro Paese – i quali vengono così privati dell'unico strumento di supporto economico sul quale fare affidamento in un momento di grave insicurezza sociale ed economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in considerazione dei limitati effetti positivi per la finanza pubblica del provvedimento in questione, di introdurre al più presto una o più normative che prevedano misure di sostegno economico temporaneo – che sostituiscano adeguatamente o riformulino le modalità di concessione dell'indennità di disoccupazione abrogata – a favore dei lavoratori italiani che rimpatrino dopo aver perso il lavoro involontariamente, che non siano titolari di un trattamento di disoccupazione estero e che dichiarino la propria immediata disponibilità a cercare e a svolgere un lavoro, secondo le modalità definite con i servizi per l'impiego.
9/2112-bis-A/121. Porta.


   La Camera,

   premesso che,

    diverse misure hanno riguardato anche il Ministero della difesa e il personale delle Forze Armate sia militari che dipendenti civili;

   considerando che:

    in particolare, rispetto ai lavoratori che si occupano di servizi di manovalanza resa in appalto al Ministero della difesa, capitolo di spesa 4539/13, desta preoccupazione la precarietà a cui sono sottoposti i suddetti lavoratori;

    già nella scorsa legislatura, il Partito Democratico si era già speso per approvare un emendamento e una proposta di legge volta a favorire l'inserimento di 800 lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da più di trenta anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa;

    questo adeguamento è oggi quanto mai necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni. I lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio infatti, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'amministrazione della difesa, tanto che la loro situazione appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto in giustificata,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative e stanziando a tal fine le opportune risorse, volte a definire i requisiti e le modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa al fine di stabilizzare i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di società cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (Fise).
9/2112-bis-A/122.Graziano, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Bilancio all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni riguardanti la tutela dei lavoratori;

    nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, i commi da 927 a 944 recano i princìpi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta;

    con l'approvazione definitiva, lo scorso 11 dicembre, del disegno di legge in materia di lavoro (A.S. 1264) con l'articolo 7 tali previsioni sono state estese anche per gestazione e parto e in caso di assistenza alla prole minorenne per ricovero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, anche la previsione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti contributivi a carico del libero professionista nei casi già previsti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari.
9/2112-bis-A/123. De Bertoldi, Fenu, Santillo, Traversi, Iaria, Alifano, Dell'Olio, Morfino, Carmina, Marattin.


   La Camera,

   premesso che:

    i farmaci biosimilari sono medicinali sovrapponibili per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici di riferimento e sono pertanto intercambiabili con i corrispondenti originatori, garantendo il trattamento a costi inferiori per il Servizio sanitario nazionale;

    i farmaci biosimilari rappresentano una leva fondamentale per il Sistema sanitario nazionale e per le regioni nell'efficientamento e nella massimizzazione della spesa come evidenziato da Aifa nel secondo Position Paper sui Biosimilari del 2018, producendo importanti risvolti sulla possibilità di trattamento di un numero maggiore di pazienti e sull'accesso a terapie ad alto impatto economico, nonché quale strumento per ridurre il rischio di carenze o interruzioni di forniture di medicinali essenziali per la continuità della cura;

    secondo il report sul monitoraggio di consumi e spesa dei biosimilari di Aifa, l'utilizzo dei biosimilari in Italia ha generato un risparmio stimato di oltre euro 125 milioni nel periodo gennaio-aprile 2024, dovuto non solo al risparmio diretto derivante dall'uso dei biosimilari, ma anche alla diminuzione di prezzi nell'originator (seppur contenuta) e ad una più generale ed importante riduzione del costo medio del trattamento per i pazienti;

    con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 407, legge n. 232 del 2016) nel quadro normativo e regolatorio italiano si sono introdotte norme per la realizzazione delle gare d'appalto pubbliche per l'acquisto dei biosimilari, fissando ben definiti meccanismi di competizione attraverso il modello dell'Accordo quadro e, ribadendo la libertà prescrittiva del medico, si è prevista la possibilità di interscambiare i farmaci biosimilari con gli originator raccomandando l'utilizzo del farmaco biosimilare nell'avvio della terapia biologica dei pazienti naïve;

    sebbene la normativa nazionale vigente abbia contribuito a garantire all'Italia un adeguato tasso di penetrazione dei biosimilari – coniugando la necessità di tutela della concorrenza per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con la salvaguardia della decisione clinica affidata al medico a tutela del paziente –, vi sono delle storture nell'attuazione a livello territoriale che generano un'elevata frammentazione e disparità di accesso. In aggiunta a ciò, vi sono «resistenze culturali» per far fronte alle quali è essenziale promuovere una corretta formazione/informazione sull'efficacia, la sicurezza e i benefìci dei farmaci biosimilari;

    il recente incremento dei costi delle materie prime dovuto alla corrente congiuntura economica nazionale ed internazionale ha reso difficile – se non in soglia critica di sostenibilità industriale – coprire i costi di produzione ed ha limitato la futura disponibilità dei prodotti biosimilari, aprendo scenari di cosiddetto «vuoto biosimilare» (allarme lanciato da IQVIA nel report «Assessing the Biosimilar Void» dell'ottobre 2023). Il fenomeno è ulteriormente esacerbato dal vigente meccanismo di ripiano della spesa farmaceutica cui sono soggette anche le aziende titolari di Aic di farmaci biosimilari, che pur rappresentano una spesa virtuosa ed un fattore di risparmio che necessita di essere incentivato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, incentivi per potenziare l'accesso dei pazienti ai farmaci biosimilari e valorizzare i biosimilari quali spesa virtuosa e fattore di risparmio per il Servizio sanitario nazionale e di promuovere programmi di formazione per i professionisti sanitari e campagne di sensibilizzazione per cittadini e pazienti al fine di favorire una maggiore conoscenza dei biosimilari e delle loro applicazioni terapeutiche.
9/2112-bis-A/124.Giorgianni, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 147, del disegno di legge di bilancio prevede disposizioni in materia di referendum è la Sezione II, all'articolo 3, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze comma 13 reca disposizioni in materia di effettuazione delle consultazioni anche referendarie;

    la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», all'articolo 1, comma 4, stabilisce che: «In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino a un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.»;

    il successivo comma 6 stabilisce, inoltre, che i rimborsi di cui al comma 4 siano corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria;

    il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, all'articolo 14, comma 4, ha abrogato diversi commi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, che riguardavano il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Tra le disposizioni oggetto delle abrogazioni intervenute vi è il secondo comma, che stabiliva che i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal sopracitato comma 4, siano attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, adottata in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    per effetto dell'intervento normativo sopraindicato, la legislazione vigente stabilisce che ai comitati promotori di iniziative referendarie sia attribuito il rimborso di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 157 del 1999, a condizione che la consultazione referendaria raggiunga il quorum, senza tuttavia indicare quali siano le modalità di attribuzione dei rimborsi medesimi,

impegna il Governo

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a garantire l'attribuzione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
9/2112-bis-A/125. Magi, Della Vedova.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 759 (ex articolo 101), istituisce presso il Ministero dell'interno il Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

    tale importante Fondo persegue la finalità di contribuire alle spese sostenute dai comuni, per l'assistenza ai minori per i quali, appunto, sia stato disposto giudizialmente l'allontanamento dalla casa familiare, laddove il rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale sia superiore al 3 per cento;

   considerato che:

    la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), attribuisce ai servizi sociali dei comuni l'obbligo di garantire al minore, proveniente da contesti «difficili», l'inserimento in una comunità di tipo familiare in modo da assicurargli una sana crescita ed educazione;

    i comuni in tutti questi anni si sono fatti carico dei costi di tali affidamenti arrivando a concentrare su tale misura la maggior parte delle risorse assegnate per gli interventi sociali. Costi che nel corso degli anni sono aumentati anche a seguito dell'emergenza migratoria dei minori non accompagnati;

    l'importo stanziato dal disegno di legge per quanto significativo potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le domande provenienti dai Comuni in difficoltà e, infatti, il comma 765 dell'articolo 1 dispone che: «in caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto.»,

impegna il Governo

a valutare, nel corso dell'applicazione della misura, un adeguamento delle risorse in dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori, per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle effettive necessità emerse dai comuni anche, in caso di insufficienza della copertura, attingendo con variazione di bilancio ad altri fondi disponibili.
9/2112-bis-A/126. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 759 (ex articolo 101), istituisce presso il Ministero dell'interno il Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

    tale importante Fondo persegue la finalità di contribuire alle spese sostenute dai comuni, per l'assistenza ai minori per i quali, appunto, sia stato disposto giudizialmente l'allontanamento dalla casa familiare, laddove il rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale sia superiore al 3 per cento;

   considerato che:

    la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), attribuisce ai servizi sociali dei comuni l'obbligo di garantire al minore, proveniente da contesti «difficili», l'inserimento in una comunità di tipo familiare in modo da assicurargli una sana crescita ed educazione;

    i comuni in tutti questi anni si sono fatti carico dei costi di tali affidamenti arrivando a concentrare su tale misura la maggior parte delle risorse assegnate per gli interventi sociali. Costi che nel corso degli anni sono aumentati anche a seguito dell'emergenza migratoria dei minori non accompagnati;

    l'importo stanziato dal disegno di legge per quanto significativo potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le domande provenienti dai Comuni in difficoltà e, infatti, il comma 765 dell'articolo 1 dispone che: «in caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto.»,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare, nel corso dell'applicazione della misura, un adeguamento delle risorse in dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori, per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle effettive necessità emerse dai comuni anche, in caso di insufficienza della copertura, attingendo con variazione di bilancio ad altri fondi disponibili.
9/2112-bis-A/126. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in assoluta incoerenza con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche proprie di una legge di bilancio e delle norme di contabilità pubblica, il testo del disegno di legge all'esame dell'Aula, contiene all'articolo 1, comma 550, conseguente all'approvazione in Commissione bilancio dell'emendamento 82.05 – che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di prelievo venatorio, riguardo alle «Specie cacciabili e periodi di attività venatoria»;

    il citato comma interviene sulle disposizioni regolamentari in materia di calendari venatori, sulle specie cacciabili e sul diritto alla tutela giurisprudenziale contro provvedimenti ritenuti illegittimi;

    il contenuto del suddetto articolo comma 550, non solo contiene disposizioni del tutto estranee all'oggetto della legge di bilancio, ma palesa profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. Tale sopravvenuta innovazione comporta il rafforzamento dei principi che regolano il bilanciamento tra contrapposti interessi in materia ambientale, rispetto a quanto già chiaramente indicato dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'intero panorama normativo e giurisprudenziale vigente;

    il raffronto tra i contrapposti interessi, nel caso di specie tra la tutela della fauna selvatica e degli animali e lo svolgimento della pratica venatoria, dovrebbe essere centrale per consentire al legislatore, di valutare l'approccio da adottare in sede di modifica della norma per individuare l'interesse preminente costituzionalmente tutelato, considerando che l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dispone da una parte che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela sia approntata «nell'interesse della comunità nazionale e internazionale» e, dall'altra, chiarisce che lo svolgimento dell'attività venatoria è subordinata alla superiore esigenza di conservazione delle specie animali selvatiche;

    l'adeguamento normativo deve, dunque essere costituzionalmente orientato e non può comportare una deroga in peius dell'attuale sistema di tutela della fauna selvatica, mentre la novella dell'articolo 18, al contrario, inverte l'ordine gerarchico tra gli interessi in gioco, in virtù della quale «L'esercizio venatorio è legittimo e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria»;

    la modifica del comma 3 dell'articolo 18 elimina l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che deve disporre, attraverso apposito decreto, l'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio, cancellando uno strumento di cui lo Stato disponeva al fine di valutare, con assoluta autorevolezza scientifica, il rispetto del principio fondamentale di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della costituzione, nell'ambito dell'individuazione delle specie cacciabili;

    il parere con le modifiche introdotte dal comma 550, viene ora affidato all'ISPRA e contestualmente al Comitato tecnico faunistico nazionale, con il compito di esprimersi in merito alle specie cacciabili, mettendo sullo stesso piano un organismo scientifico che esplica indefettibili funzioni consultive ai fini dell'individuazione di standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, con un organismo di natura squisitamente politica;

    la novella dell'articolo 18 interviene, riducendoli a trenta giorni, sui termini di impugnazione dei calendari venatori, che segue la modifica dello stesso comma 2 dell'articolo 18 introdotta con la legge di conversione del cosiddetto «Decreto Asset», con il medesimo obiettivo di ostacolare le associazioni di protezione ambientale nell'accesso alla giustizia amministrativa, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e con la Convenzione di Aarhus, che garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale da parte dei cittadini contro provvedimenti illegittimi;

    preoccupa, altresì, il fatto che le proposte di modifica introdotte dal comma 550 vengano presentate nonostante l'apertura nel solo anno 2023, di ben due procedure EUP, attivate dalla Commissione europea all'indomani delle due più recenti modifiche di cui è stata fatta oggetto la legge 11 febbraio 1992, n. 157, entrambe riguardanti la violazione delle normative sovranazionali di tutela della fauna selvatica e della salute, e, per una delle quali, la Commissione ha già formalmente proceduto alla trasformazione in procedura d'infrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa ai fini di una successiva necessaria abrogazione nel rispetto del principio primario della tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello stato, anche al fine di evitare l'avvio di ulteriori procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea per violazione delle norme unionali in materia di protezione della fauna selvatica e delle specie protette.
9/2112-bis-A/127. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Caramiello, Cherchi, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» reca significativi e rilevanti interventi in materia di sanità, e specificatamente in termini di incremento del livello del fabbisogno sanitario standard oltre che misure a favore della formazione dei medici e del personale sanitario;

    l'Istituto superiore della sanità definisce lo screening come l'attività di prevenzione in ambito sanitario che costituisce uno strumento fondamentale per ridurre l'incidenza e la mortalità di determinate malattie, prime fra tutti il cancro;

    i programmi di screening presentano una buona capacità di prevenzione se svolti a scadenze regolari, se presentano tassi di adesione accettabili e se eseguiti in un arco di tempo individuato quale quello più probabile per il manifestarsi della patologia e nel quale un eventuale intervento terapeutico dia effettivi vantaggi in termini di guadagno di tempo e/o di qualità di vita;

    per quanto riguarda, in particolare, il cancro alla mammella, esso è il tumore più frequente tra le donne e rappresenta il 30 per cento dei tumori che colpiscono le donne con circa 60 mila nuovi casi l'anno, ma la maggiore sensibilità acquisita dalle donne in merito all'importanza di aderire alle attività di prevenzione e le nuove terapie, ha fatto sì che se il tumore viene identificato in fase molto precoce, ai primi stadi, la sopravvivenza a 5 anni nelle donne trattate è pari al 98 per cento;

    il cancro al seno è la principale causa di morte per tumore in diverse fasce d'età, rappresentando il 28 per cento dei decessi oncologici prima dei 50 anni, il 21 per cento tra i 50 e i 69 anni e il 14 per cento oltre i 70 anni. Nonostante il numero annuale di decessi superi i 12.000, la mortalità è in diminuzione in tutte le fasce d'età, con un calo più evidente tra le donne sotto i 50 anni;

    le donne con età maggiore di 50 anni d'età presentano un maggior rischio di sviluppare un tumore mammario, in quanto l'età è uno dei fattori di rischio non modificabile e si prevede che incidenza e mortalità del cancro al seno aumenteranno significativamente nelle donne di età superiore ai 70 anni;

    la cura dei tumori assume costi socioeconomici che rischiano di aumentare in misura considerevole se non si potenzia la prevenzione e non si riorganizza la spesa investendo sul bisogno di prevenzione e diagnosi precoce non ancora soddisfatti, così da determinare una forte incidenza sulla sanità pubblica;

    attualmente lo screening per il tumore alla mammella è raccomandato e gratuito per le donne di età tra i 50 e i 69 anni con frequenza biennale anche se, molte regioni stanno estendendo a loro spese lo screening alle donne tra i 45 e 49 anni con intervallo annuale e alle donne tra i 70 e 74 anni con intervallo biennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere e assicurare su tutto il territorio nazionale il programma di screening contro il tumore al seno a partire dai 45 anni e sino ai 74 anni di età, con cadenza annuale e/o biennale in relazione alla fascia di età delle donne destinatarie, e di adottare misure per rendere più efficaci le campagne mirate a migliorare l'adesione ai programmi di screening mammario già esistenti.
9/2112-bis-A/128.Cappellacci, Polidori, Benigni, Patriarca, Bagnasco, Deborah Bergamini, Dalla Chiesa, De Palma, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mulè, Nevi, Pittalis, Rossello, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Tassinari, Tenerini, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025, tra le rilevanti misure trattate, introduce misure in materia di criteri di innovatività dei farmaci e in relazione al fondo dedicato ai farmaci innovativi, tra i quali rientrano le terapie avanzate (ATMP);

    gli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), come definiti dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresentano un settore altamente innovativo e strategico per la salute pubblica e il progresso scientifico, con un potenziale trasformativo per la cura di patologie gravi e spesso incurabili;

    la natura di questi trattamenti è unica: spesso somministrati una sola volta, con benefìci clinici significativi e duraturi, ma caratterizzati da costi iniziali elevati e benefìci economici e sociali distribuiti nel lungo termine;

    gli ATMP rappresentano un'opportunità per il Sistema sanitario nazionale (SSN) di affrontare patologie ad alto impatto e di generare risparmi attraverso una riduzione delle cure croniche e ospedalizzazioni ripetute;

    la necessità di considerare gli ATMP come investimenti strategici è stata ribadita anche dal Rapporto Draghi sulla competitività europea, nelle linee programmatiche del Ministro della salute e, recentemente, dal Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che ha sottolineato il potenziale di queste terapie nel trasformare il panorama delle cure sanitarie;

    è necessario un approccio innovativo alla contabilizzazione e gestione di queste terapie attraverso modelli di pagamento pluriannuali e condizionati ai risultati clinici, al fine di garantire la sostenibilità economica e un pronto accesso per tutti i pazienti eleggibili;

    al fine di misurare il valore di investimento degli ATMP emerge la necessità di avviare un modello sperimentale di misurazione dei risparmi generati per il Servizio sanitario nazionale (SSN), dimostrando in modo certificabile i benefìci economici e sociali derivanti dagli investimenti in ATMP e superando le barriere contabili;

    l'introduzione di un sistema di misurazione affidabile e certificabile è essenziale per dimostrare i benefìci economici e sociali derivanti dagli investimenti in ATMP, migliorando la programmazione e la sostenibilità del sistema sanitario;

    la contabilizzazione innovativa e i modelli di pagamento condizionati ai risultati, già oggetto di discussione a livello europeo, possono vedere l'Italia svolgere un ruolo guida in questo ambito, favorendo anche l'attrazione di investimenti e il trasferimento tecnologico;

   considerato che il trattamento degli ATMP attraverso una regolamentazione e una gestione innovative consentirebbe di sperimentare nuove modalità economico-finanziarie, inclusi modelli di misurazione dei risparmi e nuove modalità di pagamento dilazionato e condizionato ai risultati clinici, migliorando così l'accesso equo ai pazienti eleggibili e attirando investimenti nel settore farmaceutico e biotecnologico,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa opportuna e di competenza atta ad assicurare l'adozione di modelli pluriennali di pagamento dedicati agli ATMP, con modalità di pagamento dilazionato e condizionato ai risultati clinici («payment-at-result»), includendo nuove forme di contabilizzazione e garantendo così la sostenibilità economica delle terapie e l'accesso equo per tutti i pazienti eleggibili.
9/2112-bis-A/129. Ciocchetti, Ambrosi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2025, tra le rilevanti misure trattate, introduce misure in materia di criteri di innovatività dei farmaci e in relazione al fondo dedicato ai farmaci innovativi, tra i quali rientrano le terapie avanzate (ATMP);

    gli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), come definiti dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresentano un settore altamente innovativo e strategico per la salute pubblica e il progresso scientifico, con un potenziale trasformativo per la cura di patologie gravi e spesso incurabili;

    la natura di questi trattamenti è unica: spesso somministrati una sola volta, con benefìci clinici significativi e duraturi, ma caratterizzati da costi iniziali elevati e benefìci economici e sociali distribuiti nel lungo termine;

    gli ATMP rappresentano un'opportunità per il Sistema sanitario nazionale (SSN) di affrontare patologie ad alto impatto e di generare risparmi attraverso una riduzione delle cure croniche e ospedalizzazioni ripetute;

    la necessità di considerare gli ATMP come investimenti strategici è stata ribadita anche dal Rapporto Draghi sulla competitività europea, nelle linee programmatiche del Ministro della salute e, recentemente, dal Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che ha sottolineato il potenziale di queste terapie nel trasformare il panorama delle cure sanitarie;

    è necessario un approccio innovativo alla contabilizzazione e gestione di queste terapie attraverso modelli di pagamento pluriannuali e condizionati ai risultati clinici, al fine di garantire la sostenibilità economica e un pronto accesso per tutti i pazienti eleggibili;

    al fine di misurare il valore di investimento degli ATMP emerge la necessità di avviare un modello sperimentale di misurazione dei risparmi generati per il Servizio sanitario nazionale (SSN), dimostrando in modo certificabile i benefìci economici e sociali derivanti dagli investimenti in ATMP e superando le barriere contabili;

    l'introduzione di un sistema di misurazione affidabile e certificabile è essenziale per dimostrare i benefìci economici e sociali derivanti dagli investimenti in ATMP, migliorando la programmazione e la sostenibilità del sistema sanitario;

    la contabilizzazione innovativa e i modelli di pagamento condizionati ai risultati, già oggetto di discussione a livello europeo, possono vedere l'Italia svolgere un ruolo guida in questo ambito, favorendo anche l'attrazione di investimenti e il trasferimento tecnologico;

   considerato che il trattamento degli ATMP attraverso una regolamentazione e una gestione innovative consentirebbe di sperimentare nuove modalità economico-finanziarie, inclusi modelli di misurazione dei risparmi e nuove modalità di pagamento dilazionato e condizionato ai risultati clinici, migliorando così l'accesso equo ai pazienti eleggibili e attirando investimenti nel settore farmaceutico e biotecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa opportuna e di competenza atta ad assicurare l'adozione di modelli pluriennali di pagamento dedicati agli ATMP, con modalità di pagamento dilazionato e condizionato ai risultati clinici («payment-at-result»), includendo nuove forme di contabilizzazione e garantendo così la sostenibilità economica delle terapie e l'accesso equo per tutti i pazienti eleggibili.
9/2112-bis-A/129. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Ambrosi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 da destinare, tra gli altri scopi, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    dal 2012, l'Ebri, l'Istituto europeo per la ricerca sul cervello fondato dal premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini, ha ricevuto un finanziamento statale di un milione di euro all'anno, un supporto rinnovato anche per il 2024 dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

    l'European Brain Research Institute (Ebri) è un centro di ricerca non-profit dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, al fine di sviluppare nuove strategie terapeutiche per le patologie neurologiche e neurodegenerative che colpiscono il cervello, tra le quali, ad esempio, la malattia di Alzheimer e le demenze senili, la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l'epilessia, il dolore cronico, le malattie del neurosviluppo dell'età pediatrica;

    Ebri promuove, peraltro, la formazione di giovani ricercatori, offrendo loro un ambiente scientifico internazionale collaborativo, ricco e stimolante, favorisce il rientro in Italia di giovani ricercatori e l'attrazione di ricercatori stranieri ed è attivamente impegnato nella divulgazione e diffusione della cultura scientifica;

    la mancanza di un sopporto economico da parte delle istituzioni rischia di mettere a repentaglio interruzioni significative nelle ricerche in corso, la restituzione di finanziamenti competitivi ottenuti all'estero, e la cessazione di collaborazioni con istituzioni di ricerca prestigiose, sia nazionali che internazionali, oltre ad un inevitabile impatto diretto sulle sperimentazioni cliniche in corso sui pazienti;

    la ricerca è una priorità del Governo perché rappresenta un fondamentale motore di progresso e sviluppo per la nostra società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per il triennio 2025-2027 un contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della Fondazione Ebri (European Brain Research Institute), nonché ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza finalizzata a trovare una soluzione strutturale e sostenibile che riconosca il ruolo strategico e di eccellenza per l'attività medico scientifica svolto dal centro di ricerca fondato da Rita Levi Montalcini.
9/2112-bis-A/130.Milani, Rampelli, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 da destinare, tra gli altri scopi, alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità;

    dal 2012, l'Ebri, l'Istituto europeo per la ricerca sul cervello fondato dal premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini, ha ricevuto un finanziamento statale di un milione di euro all'anno, un supporto rinnovato anche per il 2024 dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

    l'European Brain Research Institute (Ebri) è un centro di ricerca non-profit dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, al fine di sviluppare nuove strategie terapeutiche per le patologie neurologiche e neurodegenerative che colpiscono il cervello, tra le quali, ad esempio, la malattia di Alzheimer e le demenze senili, la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l'epilessia, il dolore cronico, le malattie del neurosviluppo dell'età pediatrica;

    Ebri promuove, peraltro, la formazione di giovani ricercatori, offrendo loro un ambiente scientifico internazionale collaborativo, ricco e stimolante, favorisce il rientro in Italia di giovani ricercatori e l'attrazione di ricercatori stranieri ed è attivamente impegnato nella divulgazione e diffusione della cultura scientifica;

    la ricerca è una priorità del Governo perché rappresenta un fondamentale motore di progresso e sviluppo per la nostra società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative di competenza per sostenere la Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), in ragione del carattere strategico e di eccellenza per l'attività medico-scientifica.
9/2112-bis-A/130.(Testo modificato nel corso della seduta)Milani, Rampelli, Caretta, Ciaburro, Malaguti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    con una dimensione complessiva di circa 30 miliardi nel 2025, il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo è ad avviso dei firmatari una manovra di puro galleggiamento, senza visione e di brevissimo respiro, incapace di dare vere risposte alle persone e alle famiglie, inadeguata ad affrontare le grandi questioni del Paese, a rilanciare la crescita e a ridurre le disuguaglianze sociali;

    al di là dell'approccio ragionieristico con cui si punta a rispettare i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, la manovra è priva di organicità dal punto di vista strutturale, senza alcuna traccia di quelle strategie anticicliche ed espansive che servirebbero a rilanciare la nostra economia e delle riforme profonde di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese, non discostandosi da quelle che l'hanno preceduta;

    si rispettano i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita, ma non si prova nemmeno a porre le basi per rilanciare la crescita: la manovra produce un effetto espansivo dello 0,3 per cento nel 2025, 0 nel 2026, 0,1 per cento nel 2027, e nel triennio 2025-2027 la crescita italiana rimane ogni anno mediamente inferiore di 0,6 per cento-0,7 per cento alla crescita UE, ma si tratta probabilmente di stime ottimistiche visto che l'ISTAT ha appena certificato una economia ferma nel terzo trimestre, con una crescita acquisita pari allo 0,4 per cento, rendendo un miraggio il traguardo fissato dal Governo di una crescita dell'1 per cento a fine anno;

    oltre a tutto ciò che non prevede, il provvedimento in esame colpisce anche per ciò che contiene di sbagliato e insufficiente; in materia di giustizia la manovra di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027, la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci: le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63mila rispetto ad una capienza effettiva di 47mila posti. I suicidi hanno toccato il numero record di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e si sono perse le tracce del commissario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge «carceri» ad agosto;

    in materia di giustizia la legge di bilancio assegna un taglio al comparto: infatti, dal 2025 al 2027, la manovra prevede una riduzione di 500 milioni; siamo però in presenza di un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci, le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti è oramai intorno a 63 mila rispetto ad una capienza effettiva di 47 mila posti. I suicidi hanno toccato il numero record di 86 nel solo 2024; l'edilizia carceraria è in emergenza permanente e si sono perse le tracce del commissario straordinario nominato dal Ministro Nordio con il decreto-legge «carceri» ad agosto;

    il Ministro, il Governo, si sono caratterizzati sin dalla prima legge di bilancio per avere penalizzato gravemente il personale del Dap e della giustizia minorile e per l'esecuzione penale esterna, dunque anche la polizia penitenziaria: risorse tagliate sin dalla legge di bilancio per il 2023 sia con questa al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a tutti i comparti compresa giustizia penale e civile; adesso tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 227 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni;

    la legge di bilancio a manovra finanziaria incide sul Programma Amministrazione penitenziaria con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, ai quali si aggiunge il decremento di 3,5 milioni per la Giustizia minorile e di comunità; il decreto carceri, per stessa ammissione del Governo, non ha avuto alcun impatto sul sistema carcere, con misure del tutto insufficienti per il personale, dunque direttori, magistrati, polizia penitenziaria, educatori, psicologi; ogni nostra richiesta di aumento degli organici e di ripristino delle risorse, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi ci lavora è stata sistematicamente respinta;

    nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

    in particolare, infatti, la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno costringete la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducative della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci; ciononostante la manovra prevede un grave decremento di risorse soprattutto nell'azione «Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia penitenziaria»;

    il sistema della giustizia italiana presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Evidenti carenze riguardano anche la condizioni delle carceri con sovraffollamento di detenuti, mancanza di servizi essenziali, carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria;

    per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volti a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'Ue;

    con la riformulazione dell'articolo 105 il Governo e la maggioranza hanno sostituito l'improcedibilità con l'impossibilità dell'iscrizione della causa a ruolo; è stato peraltro aggiunta una sanzione per lo sforamento dei limiti dimensionali degli atti; il risultato di tale iniziativa resta gravemente pregiudizievole verso i diritti di difesa così come denunciato, anche in seguito alla riformulazione, dell'organismo congressuale forense;

    l'articolo 106 prevede poi che per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo unificato dovuto sia pari a 600 euro. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies, è infatti inserito il comma 1-sexies: «Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio.»;

    ogni tentativo di subordinare il baluardo costituzionale della tutela dei diritti a imposizioni o a prestazioni patrimoniali è stato, nel tempo, bocciato dalla Corte costituzionale. L'Organismo Congressuale Forense adotterà ogni iniziativa volta a evitare l'approvazione della norma, come ipotizzata, e di qualsiasi altro provvedimento che pieghi l'operato del Giudice a ragioni fiscali;

    l'articolo 24 della Costituzione, prosegue la nota dell'Unione nazionale delle Camera civili (UNCC), garantisce il diritto di agire in giudizio e non lo subordina ad alcun adempimento di carattere fiscale. La norma proposta viola invece tale diritto e non ha dunque alcuna ragionevolezza: la giustizia ai cittadini deve essere garantita, e non venduta;

    la tutela dei diritti e la giustizia, continua il comunicato, rientrano tra i compiti istituzionali dello Stato, che non può subordinarne l'adempimento a versamenti fiscali, sicuramente dovuti, ma che trovano già nell'ordinamento tributario i propri rimedi e le proprie sanzioni. Sul punto, un caso emblematico è rappresentato dalla facoltà di recupero coattivo, che esiste per tutte le pretese tributarie,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a rivedere le norme introdotte di cui in premessa e, comunque, a monitorarne e valutarne l'impatto.
9/2112-bis-A/131. Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    la prevenzione e il supporto legati al benessere psicologico e alla salute mentale sono stati sempre un tabù che negli ultimi anni sta cominciando a sgretolarsi. Il Parlamento ha contribuito in tale direzione nel corso della precedente legislatura, in particolare con la presentazione di numerosi atti di indirizzo in materia e con l'introduzione del cosiddetto «bonus psicologo» di cui al comma 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tuttavia i tempi sono maturi per orientare il legislatore e il Governo ad adottare norme e politiche per il riconoscimento ai cittadini di «diritti psicologici» connessi al pieno sviluppo della persona umana e al benessere individuale e collettivo. La Costituzione nei suoi princìpi fondamentali assegna piena dignità allo sviluppo dell'individuo e affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che lo impediscano: tale concetto non può avere un'attuazione concreta se non si ammette, tra le altre cose, la necessità di un'adeguata attenzione agli aspetti psicologici che rappresentano l'aspetto costitutivo per il benessere e la salute dei cittadini e della collettività. Inoltre, si ricorda che dal 2011 l'Organizzazione mondiale della sanità definisce il concetto di «salute» non come assenza di malattia, ma come acquisizione degli strumenti sociali psicologici ed emotivi, oltre che fisici, per affrontare la complessità, adattandosi e autogestendosi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive; durante la pandemia da coronavirus i dati riportati dal dipartimento neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù di Roma, pongono l'attenzione sull'incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio;

    il malessere diffuso è corroborato ormai da numerose rilevazioni, in particolare un'indagine svolta su un campione di 30.000 studenti universitari e delle scuole superiori, «Chiedimi come sto», ha condotto il sindacato pensionati italiani (Spi Cgil), l'Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi a presentare il contenuto della presente proposta di legge nell'ambito di una conferenza stampa svoltasi alla Camera dei deputati. La citata indagine è stata realizzata con l'Istituto di ricerca economica e sociale (Ires) Emilia-Romagna nel mese di marzo 2022. Le numerose risposte degli intervistati hanno presentato un quadro drammatico: dopo la pandemia di COVID-19, il 28 per cento ha manifestato disturbi del comportamento alimentare contro il 16 per cento del precedente periodo, mentre quasi il 15 per cento ha avuto episodi di autolesionismo; inoltre il 90 per cento vorrebbe strumenti di supporto psicologico nella propria scuola. Questi dati hanno condotto il sindacato dei pensionati e le rappresentanze studentesche a chiedere alla politica delle risposte; la scuola è sicuramente una delle principali agenzie pubbliche del Paese nella quale generazioni di bambini e adolescenti passano la maggior parte del tempo nel periodo della crescita, costruiscono la propria personalità e hanno le prime fondamentali esperienze di interazione sociale e condivisione. È nostro compito tutelare la missione educativa della scuola, fornendo gli strumenti per essere sempre adeguata alle sfide del mondo e in grado di formare cittadini dotati di senso critico. È evidente che dalla scuola debba partire l'intervento per diffondere la cultura del benessere e le competenze psicologiche diffuse e che nella scuola si possano intercettare le situazioni di disagio nonché si possa intervenire per prevenire conseguenze ulteriori;

    è stato fatto un importante passo con l'approvazione di un emendamento del Partito democratico (articolo 1, comma 345 del provvedimento in esame) che prevede uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e di 18, 5 milioni a decorrere dal 2026, per attivare un servizio di sostegno per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71. Si tratta di un successo che rappresenta un punto di partenza ma che andrà implementato;

    la predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante e il supporto per il benessere degli alunni e del personale scolastico,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione alla misura nonché ad incrementare le risorse per la misura approvata di cui in premessa, al fine di raggiungere il maggior numero di studenti e di renderla universale.
9/2112-bis-A/132.Scarpa, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    la prevenzione e il supporto legati al benessere psicologico e alla salute mentale sono stati sempre un tabù che negli ultimi anni sta cominciando a sgretolarsi. Il Parlamento ha contribuito in tale direzione nel corso della precedente legislatura, in particolare con la presentazione di numerosi atti di indirizzo in materia e con l'introduzione del cosiddetto «bonus psicologo» di cui al comma 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tuttavia i tempi sono maturi per orientare il legislatore e il Governo ad adottare norme e politiche per il riconoscimento ai cittadini di «diritti psicologici» connessi al pieno sviluppo della persona umana e al benessere individuale e collettivo. La Costituzione nei suoi princìpi fondamentali assegna piena dignità allo sviluppo dell'individuo e affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che lo impediscano: tale concetto non può avere un'attuazione concreta se non si ammette, tra le altre cose, la necessità di un'adeguata attenzione agli aspetti psicologici che rappresentano l'aspetto costitutivo per il benessere e la salute dei cittadini e della collettività. Inoltre, si ricorda che dal 2011 l'Organizzazione mondiale della sanità definisce il concetto di «salute» non come assenza di malattia, ma come acquisizione degli strumenti sociali psicologici ed emotivi, oltre che fisici, per affrontare la complessità, adattandosi e autogestendosi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive; durante la pandemia da coronavirus i dati riportati dal dipartimento neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù di Roma, pongono l'attenzione sull'incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio;

    il malessere diffuso è corroborato ormai da numerose rilevazioni, in particolare un'indagine svolta su un campione di 30.000 studenti universitari e delle scuole superiori, «Chiedimi come sto», ha condotto il sindacato pensionati italiani (Spi Cgil), l'Unione degli universitari e la Rete degli studenti medi a presentare il contenuto della presente proposta di legge nell'ambito di una conferenza stampa svoltasi alla Camera dei deputati. La citata indagine è stata realizzata con l'Istituto di ricerca economica e sociale (Ires) Emilia-Romagna nel mese di marzo 2022. Le numerose risposte degli intervistati hanno presentato un quadro drammatico: dopo la pandemia di COVID-19, il 28 per cento ha manifestato disturbi del comportamento alimentare contro il 16 per cento del precedente periodo, mentre quasi il 15 per cento ha avuto episodi di autolesionismo; inoltre il 90 per cento vorrebbe strumenti di supporto psicologico nella propria scuola. Questi dati hanno condotto il sindacato dei pensionati e le rappresentanze studentesche a chiedere alla politica delle risposte; la scuola è sicuramente una delle principali agenzie pubbliche del Paese nella quale generazioni di bambini e adolescenti passano la maggior parte del tempo nel periodo della crescita, costruiscono la propria personalità e hanno le prime fondamentali esperienze di interazione sociale e condivisione. È nostro compito tutelare la missione educativa della scuola, fornendo gli strumenti per essere sempre adeguata alle sfide del mondo e in grado di formare cittadini dotati di senso critico. È evidente che dalla scuola debba partire l'intervento per diffondere la cultura del benessere e le competenze psicologiche diffuse e che nella scuola si possano intercettare le situazioni di disagio nonché si possa intervenire per prevenire conseguenze ulteriori;

    è stato fatto un importante passo con l'approvazione di un emendamento del Partito democratico (articolo 1, comma 345 del provvedimento in esame) che prevede uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e di 18, 5 milioni a decorrere dal 2026, per attivare un servizio di sostegno per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71. Si tratta di un successo che rappresenta un punto di partenza ma che andrà implementato;

    la predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante e il supporto per il benessere degli alunni e del personale scolastico,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione alla misura, valutando l'opportunità di incrementare le risorse ad essa relative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di raggiungere il maggior numero di studenti.
9/2112-bis-A/132.(Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una serie di interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;

    in particolare viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a un importo complessivo di oltre 18 miliardi di euro relativo agli anni 2027-2036;

    la situazione del trasporto ferroviario in Italia presenta ancora persistenti differenze marcate sulla qualità e quantità del servizio, in particolare tra nord e sud e tra linee principali e secondarie;

    il corridoio Scandinavo-mediterraneo (SCAN-MED) è uno dei corridoi individuati come prioritari nella strategia europea TEN-T (Trans European Network-Transport), che mira a sviluppare un'ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l'obiettivo di collegare i territori, rimuovere i «colli di bottiglia» ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l'innovazione digitale, l'adozione di standard comuni ecc. Il Corridoio SCAN-MED è il corridoio più lungo della rete TEN-T e collega Finlandia e Svezia a nord con Malta a sud, attraversando da nord a sud il territorio italiano;

    il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026; tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro (ad oggi però bloccati dall'attuale governo), figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno;

    in questo contesto riveste una importanza fondamentale l'adeguamento per garantire l'alta capacità di rete nella dorsale ferroviaria tirrenica ed in particolare nel tratto da Genova e Roma;

    si parla di un collegamento che riguarda numerose città capoluogo come La Spezia, Pisa, Livorno e Grosseto e che coinvolge un ampio e diversificato bacino d'utenza;

    tale tratta sta registrando da tempo problematiche croniche causate da ritardi, variazioni di orari, soppressione di convogli nonostante venga utilizzata giornalmente da migliaia di viaggiatori e pendolari;

    l'attuale linee ferroviaria presenta inoltre caratteristiche tecniche non adeguate agli standard europei anche per quanto riguarda il trasporto merci, limitando la possibilità di far viaggiare treni di dimensioni e peso elevati in una tratta che congiunge numerosi porti commerciali come La Spezia, Livorno, Piombino e Pisa;

    in questo contesto va aggiunto come il nodo ferroviario di Genova sia già interessato dai lavori dell'Alta capacità ferroviaria per quanto riguarda i collegamenti con la direttrice Torino – Milano (Corridoio Reno – Alpi);

    è quindi urgente e necessario progettare e realizzare l'alta capacità ferroviaria, anche nel tratto Genova – Roma, al fine di promuovere il diritto alla mobilità anche nelle regioni a Sud di Genova e sviluppare l'enorme potenziale economico, produttivo ed occupazionale dei territori interessati;

    tale opera porterebbe quindi numerosi benefici: migliorerebbe il trasporto delle persone, accorciando i tempi di percorrenza e limitando i disagi oggi causati prevalentemente dai guasti all'attuale rete; garantirebbe crescita esponenziale al sistema produttivo territoriale promuovendo l'ottimizzazione della logistica e le esportazioni; metterebbe a sistema la complessa rete infrastrutturale presente o in fase di realizzazione (tra cui aeroporti, porti ed interporti);

    è inoltre innegabile che questa nuova infrastruttura, utilizzando prevalentemente un tracciato già presente, non graverebbe sul paesaggio e sul patrimonio ecologico attuale, garantendo al tempo stesso benefici per l'ambiente con la riduzione delle emissioni nocive oggi causate dal traffico su gomma,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie, a valere, ove necessario, sul citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per garantire la progettazione e la realizzazione dell'alta capacità ferroviaria nella tratta Genova – Roma della dorsale tirrenica.
9/2112-bis-A/133. Simiani, Ciani, Barabotti, Ghio, Montemagni, Amorese, Zucconi, Fabrizio Rossi, Rosso, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una serie di interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;

    in particolare viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a un importo complessivo di oltre 18 miliardi di euro relativo agli anni 2027-2036;

    la situazione del trasporto ferroviario in Italia presenta ancora persistenti differenze marcate sulla qualità e quantità del servizio, in particolare tra nord e sud e tra linee principali e secondarie;

    il corridoio Scandinavo-mediterraneo (SCAN-MED) è uno dei corridoi individuati come prioritari nella strategia europea TEN-T (Trans European Network-Transport), che mira a sviluppare un'ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l'obiettivo di collegare i territori, rimuovere i «colli di bottiglia» ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l'innovazione digitale, l'adozione di standard comuni ecc. Il Corridoio SCAN-MED è il corridoio più lungo della rete TEN-T e collega Finlandia e Svezia a nord con Malta a sud, attraversando da nord a sud il territorio italiano;

    in questo contesto riveste una importanza fondamentale l'adeguamento per garantire l'alta capacità di rete nella dorsale ferroviaria tirrenica ed in particolare nel tratto da Genova e Roma;

    si parla di un collegamento che riguarda numerose città capoluogo come La Spezia, Pisa, Livorno e Grosseto e che coinvolge un ampio e diversificato bacino d'utenza;

    l'attuale linee ferroviaria presenta inoltre caratteristiche tecniche non adeguate agli standard europei anche per quanto riguarda il trasporto merci, limitando la possibilità di far viaggiare treni di dimensioni e peso elevati in una tratta che congiunge numerosi porti commerciali come La Spezia, Livorno, Piombino e Pisa;

    in questo contesto va aggiunto come il nodo ferroviario di Genova sia già interessato dai lavori dell'Alta capacità ferroviaria per quanto riguarda i collegamenti con la direttrice Torino – Milano (Corridoio Reno – Alpi);

    è quindi urgente e necessario progettare e realizzare l'alta capacità ferroviaria, anche nel tratto Genova – Roma, al fine di promuovere il diritto alla mobilità anche nelle regioni a Sud di Genova e sviluppare l'enorme potenziale economico, produttivo ed occupazionale dei territori interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità e di sostenibilità tecnico-economica, le risorse necessarie, a valere, ove necessario, sul citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per garantire la progettazione e la realizzazione dell'Alta Capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
9/2112-bis-A/133. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Ciani, Barabotti, Ghio, Montemagni, Amorese, Zucconi, Fabrizio Rossi, Rosso, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame A.C. 2112-bis-A recante la legge di bilancio 2025 tra le rilevanti misure trattate, interviene in numerosi e diversi settori degli asset produttivi del Paese, avendo riguardo sia al settore agricolo e sia a generali profili afferenti alle condizioni occupazionali;

    in particolare, dai dati acquisiti da Report – AgriMercati (ISMEA) nella prima parte del 2024 l'economia ha mantenuto un buon ritmo di crescita e l'inflazione ha decelerato più rapidamente del previsto segnando per il settore agricolo il 2024 note positive legate alla flessione dei costi di produzione. Sotto il profilo occupazionale, l'INPS di recente ha evidenziato come la distribuzione territoriale degli operai agricoli dipendenti, in base al luogo di lavoro, nell'anno 2023 evidenzia che il Sud è l'area geografica che, con il 35,5 per cento, presenta il maggior numero di lavoratori;

    proprio nel settore agricolo, in uno spirito costruttivo connesso alle significative riforme portate dal Governo Meloni, gli obiettivi di sviluppo sono: produrre cibo per una popolazione in crescita, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e proteggere l'ambiente favorendo la ricerca, l'innovazione e le nuove tecnologie grazie alle quali è possibile perseguire sia l'obiettivo ambientale sia quello economico, in un canone di valorizzazione del lavoro e dei lavoratori. Sul punto si riconosca come l'agricoltura italiana, nei target di miglioramento degli impatti ambientali, sociali ed economici, ha dimostrato una crescita numerica delle imprese classificate al livello alto e medio-alto di sostenibilità: queste sono aumentate dal 48,8 per cento (2020) all'attuale 55,3 per cento con un significativo calo delle imprese classificate al livello base: dal 20 per cento (2020) al 12,1 per cento;

    una prospettiva di grande rilievo per l'innovazione in agricoltura è inoltre offerta delle TEA – Tecniche di evoluzione assistita, consistenti nell'impiego di tecniche di ingegneria genetica senza inserzione di genomi di altre specie (differenziandosi quindi dagli OGM), utili per accelerare i processi evolutivi e rafforzare la resistenza delle piante agli organismi nocivi e ai cambiamenti climatici, riducendo il fabbisogno di concimi e pesticidi;

    quanto ai dati occupazionali innanzi descritti, essi devono tuttavia leggersi nella circostanza che il lavoro stagionale mostra una significativa importanza per l'economia agricola, sia pure in una crescita del disallineamento tra domanda e offerta: più del 40 per cento delle imprese segnalano difficoltà di reperimento della manodopera, e per il 15 per cento si tratta di difficoltà gravi, che provocano perdite di raccolta e produzione; tale dato è rilevante ove si consideri che per lo sviluppo dell'agricoltura è di grande importanza sostenere l'iniziativa autonoma delle imprese con canali efficaci di gestione del mercato del lavoro e con politiche di integrazione sociale, che permettano di ampliare la disponibilità e la qualità del lavoro stagionale in tutte le sue componenti;

    ulteriore dato significativo attiene all'evidenza come circa il 17 per cento delle imprese agricole producano energia da fonti rinnovabili, dal fotovoltaico alle biomasse. In larga misura queste attività sono finalizzate all'autosufficienza energetica delle imprese: il 35 per cento di quelle che producono energia coprono con questa almeno metà del proprio fabbisogno. Oltre a ciò, è rilevante la diffusione raggiunta dall'economia circolare in agricoltura, intesa come interscambio di prodotti e sottoprodotti tra imprese del territorio. Un terzo delle imprese acquistano da altre imprese locali fertilizzanti organici, e quote minori altre risorse per la gestione dell'attività. Indagini hanno rilevato anche la consapevolezza tra gli agricoltori dei vantaggi dell'economia circolare: in primo luogo, la riduzione dei costi, ma anche impatti ambientali e sociali. Tale consapevolezza permette di avviare un ciclo virtuoso che contribuisce a rendere il settore agricolo italiano più sostenibile nel lungo termine;

    posto quanto innanzi, nel corso del 2023 circostanze connesse al sistema bancario hanno avuto un impatto significativo sulla domanda di prestiti complessiva da parte delle imprese agricole italiane nel settore delle giovani generazioni del mondo agricolo. In particolare, i prestiti a medio e lungo termine, che rappresentano circa un quarto di quelli complessivi al settore, si sono ridotti. La variazione negativa di questa componente dei prestiti al settore agricolo risulta ancora penalizzante per le imprese condotte da giovani che, disponendo di minori risorse finanziarie proprie, sono maggiormente dipendenti dal sistema del credito per gli investimenti di medio e lungo periodo;

    un ulteriore ed ultimo dato afferisce agli ultimi dati diffusi dalla Svimez, per cui nel 2023 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto più del resto di Italia toccando quota 1,3 per cento contro l'1 per cento del Nord e lo 0,4 per cento, crescita sicuramente favorita dalle risorse impiegate dal Governo nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e dall'accelerazione sull'utilizzo degli altri fondi europei, con ogni conseguente dimostrazione che processi di valorizzazione del Sud del Paese trovano quei riscontri positivi che in passato sono mancati, e tanto ove si considerino le percentuali relative ai livelli occupazionali che nel Mezzogiorno risultano superiori a quelle del resto del Paese;

    sul punto, e così in continuità con i superiori incisi, v'è ad evidenziare come il 34 per cento degli investimenti riguardano digitale, ricerca e sostenibilità, cosicché emerge ancora con più forza come le imprese del Mezzogiorno confermano la «grande volontà di investire», in digitale, sostenibilità e ricerca, contro il 28 per cento medio nazionale, e tanto anche considerando l'intuizione dell'attuale Governo sulla ZES Unica, assolutamente significativa per la crescita delle imprese nella loro competitività, e con l'estensione dei vantaggi della ridetta misura anche per il mondo agricolo come indicato nel cosiddetto decreto-legge Agricoltura dell'ultimo mese di luglio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, nel primo provvedimento utile misure volte al reperimento di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive e specifiche atte a favorire per le imprese agricole del Mezzogiorno, rientranti nell'ambito della cosiddetto ZES Unica, l'accesso a mezzi di innovazione connessi alle TEA – Tecniche di evoluzione assistita.
9/2112-bis-A/134. La Salandra, Almici, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 406 a 423 dell'articolo 1 della legge in esame dettano disposizioni in materia di esonero contributivo in favore di imprese private con sede in una delle regioni del Mezzogiorno;

    la finalità di tali disposizioni è quella di mantenere i livelli di crescita occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali;

    l'economia della Regione Marche risente ancora dei danni provocati dai diversi eventi catastrofali verificatisi nel corso degli anni, e anche in conseguenza della sua natura di Regione in transizione al pari della Regione Abruzzo, ha necessità di misure finalizzate a garantire la crescita occupazionale e la riduzione del divario territoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti e le modalità più idonee al fine di estendere anche alla regione Marche misure di decontribuzione come quelle citate in premessa.
9/2112-bis-A/135. Battistoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intervento denominato «Lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Po lungo la S.S. 617 Bronese – Nuovo Ponte della Becca» è inserito nel Contratto di Programma 2021-2025 nell'Area Inseribilità per un investimento stimato in 168,75 milioni di euro;

    Anas sta aggiornando il PFTE redatto dalla provincia di Pavia sul quale si è conclusa la Conferenza di Servizi;

    l'intervento al momento non risulta essere finanziato;

    la realizzazione della nuova infrastruttura è di importanza strategica per la viabilità della provincia pavese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, di individuare le risorse necessarie al finanziamento dell'opera di cui in premessa.
9/2112-bis-A/136. Cattaneo, Mascaretti, Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intervento denominato «Lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Po lungo la S.S. 617 Bronese – Nuovo Ponte della Becca» è inserito nel Contratto di Programma 2021-2025 nell'Area Inseribilità per un investimento stimato in 168,75 milioni di euro;

    Anas sta aggiornando il PFTE redatto dalla provincia di Pavia sul quale si è conclusa la Conferenza di Servizi;

    l'intervento al momento non risulta essere finanziato;

    la realizzazione della nuova infrastruttura è di importanza strategica per la viabilità della provincia pavese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare le risorse necessarie al finanziamento dell'opera di cui in premessa.
9/2112-bis-A/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattaneo, Mascaretti, Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    sia pure in ritardo, negli ultimi anni l'Italia ha lavorato per raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura del servizio asili nido entro il 2030, e di avvicinarsi all'obiettivo del 45 per cento indicato dall'Unione europea;

    il Governo, nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, trasmesso all'Unione europea, in particolare, nell'Allegato VI, investimento 1.1 della M4C1, ha indicato delle risorse stanziate che si discostano fortemente dal quadro finanziario delineato in premessa e dagli obiettivi programmatici concordati con la stessa Unione europea;

    nello specifico, nella tavola A.VI.4, il Governo ha rimodulato il LEP del 33 per cento previsto dalla legge n. 234 del 2021 per gli asili nido, impegnandosi a garantire il 33 per cento «a livello nazionale», eliminando il riferimento al «livello comunale» e introducendo una sorta di nuovo LEP del 15 per cento denominato «a livello regionale»;

    inoltre, sempre nell'ambito del Piano strutturale di bilancio 2025-2029, tavola A.VI.4, il Governo ha indicato come obiettivo per il 2027 quello di «aumentare la spesa pubblica per coprire i costi operativi delle strutture di assistenza all'infanzia di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa pubblica annua dedicata nel 2021 ai costi di gestione delle strutture di assistenza all'infanzia disponibili per i bambini sotto i 3 anni d'età, considerando anche i nuovi posti resi disponibili dal PNRR»;

    tale nuovo livello di copertura del servizio nidi del 15 per cento regionale – fermo restando quello del 33 per cento medio nazionale – è sensibilmente inferiore a quello di legge; un incremento nel 2027 rispetto al 2021 delle spese di gestione di «almeno il 20 per cento» equivale a un importo minimo annuo di 260 milioni, ovvero meno di un quarto rispetto ai 1.100 milioni effettivamente stanziati e necessari a coprire le spese per 141.855 nuovi posti nei nidi;

    in Italia la quota di posti nei servizi educativi rispetto ai bambini residenti sotto i 3 anni è pari al 28 per cento, al di sotto della media europea del 37,9 per cento;

    la Francia e la Spagna sono ben al di sopra del 50 per cento e altri Paesi, come l'Olanda e la Danimarca, si attestano al 74,2 per cento e al 69,1 per cento rispettivamente. Il Centro-Italia e il Nord-est in media hanno una copertura dei posti ben superiore al 33 per cento dei bambini e delle bambine residenti (36,7 per cento e 36,2 per cento, rispettivamente), il Nord-ovest è prossimo all'obiettivo (31,5 per cento), ma il Sud e le Isole, seppur in miglioramento, sono ancora lontani (16,0 per cento e 16,6 per cento rispettivamente) e con questa legge sarebbero autorizzati a mantenere i numeri attuali;

    l'investimento sui nidi d'infanzia è fondamentale per il contrasto alle disuguaglianze sociali e alla povertà educativa, sfide cruciali per garantire un futuro equo e giusto, dove tutti i bambini e le bambine possano avere le stesse possibilità, indipendentemente dalle condizioni di partenza;

    la presenza dei servizi educativi per la prima infanzia favorisce la possibilità di emancipazione delle donne, non costringendole a scegliere tra famiglia e lavoro, aumentandone l'indipendenza economica e favorendo una maggior distribuzione dei compiti di cura;

    i servizi educativi per la prima infanzia possono influenzare il tasso di natalità e contribuire a mitigare il trend negativo degli ultimi anni,

impegna il Governo

a promuovere le iniziative di competenza volte al ripristino dell'obiettivo del 33 per cento di LEP su base locale per i servizi educativi di nidi d'infanzia a garanzia di un diritto riconosciuto quale servizio essenziale.
9/2112-bis-A/137.Boldrini, Andrea Rossi, Manzi, Malavasi, Ciani, Quartapelle Procopio, Madia,