XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
dell'8 gennaio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zoffili.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, approvato in data 23 dicembre 2024.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0689/IT – SERV60, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) sull'infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0675/IT – S50E, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al regolamento di esecuzione della provincia autonoma di Bolzano in materia di prestazione energetica nell'edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e di bonus energia.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0666/IT – I10, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di adozione del regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato e le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0560/IT, relativa all'articolo in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (atto Camera n. 2022 e atto Senato n. 1318), divenuto legge 16 dicembre 2024, n. 193.
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione del rifiuto, da parte della Commissione europea, della richiesta di adozione urgente del progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0630/IT, relativa alle linee guida operative dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per regolare l'uso dei modelli ATe in caso di scadenza della certificazione ex articolo 30 del regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministero per la
protezione civile e le politiche del mare.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera del 27 dicembre 2024, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno:
GRAZIANO e SIMIANI n. 9/1474-A/4, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, concernente lo stanziamento di risorse per l'implementazione e il perfezionamento del sistema di monitoraggio dell'attività vulcanica da parte dei centri di competenza;
SCOTTO e SIMIANI n. 9/1474-A/5, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, relativo all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ivi inclusi esperti in materia di rischio sismico e vulcanico, da parte degli enti locali dell'area flegrea al fine di potenziare le rispettive strutture comunali di protezione civile;
DE LUCA ed altri n. 9/1474-A/8, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, in merito all'individuazione di risorse pluriennali per garantire la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato all'esito dell'analisi di vulnerabilità sismica e la piena funzionalità delle infrastrutture che costituiscono via di fuga fondamentale;
CASO ed altri n. 9/1474-A/9, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, concernente il potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dell'area dei Campi Flegrei, il coinvolgimento dei diversi attori interessati ai relativi piani e programmi di analisi e prevenzione e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico per l'intera Zona Rossa, nonché la previsione di forme d'incentivazione per l'eventuale allontanamento spontaneo della popolazione dalle aree a più alta pericolosità, il miglioramento delle vie di fuga e l'estensione a tutti i Comuni della Zona Rossa delle misure per il potenziamento della risposta territoriale di protezione civile;
Ilaria FONTANA ed altri n. 9/1474-A/11, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, relativo all'inserimento nell'ambito della pianificazione straordinaria dell'area dei Campi Flegrei di un programma di interventi di monitoraggio strutturale e di conservazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale, anche con il coinvolgimento del Ministero della cultura;
DE MONTE ed altri n. 9/1474-A/12, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2023, concernente interventi in tema di tutela della salute e della sicurezza per i volontari e i coordinatori dei gruppi di Protezione civile, anche con riguardo alla formazione e alle dotazioni di dispositivi di protezione individuale;
TASSINARI e BUONGUERRIERI n. 9/1606-A/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 2024, concernente l'inserimento dei comuni di Dovadola e Portico e San Benedetto tra quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma del 18 settembre 2023;
ASCANI n. 9/1606-A/88, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 2024, relativo allo stanziamento di risorse necessaria ad assicurare i processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, colpiti da eventi sismici verificatisi il 9 marzo 2023, riconducendo tali frazioni nell'ambito di competenza della gestione commissariale onde accelerare la ricostruzione delle zone colpite;
CURTI ed altri n. 9/1606-A/110, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio 2024, concernente l'incremento delle risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025;
DE MONTE ed altri n. 9/1896-A/78, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 luglio 2024, riguardante la destinazione di ulteriori fondi per l'ammodernamento e l'adeguamento del porto del Comune di Pozzuoli;
GADDA ed altri n. 9/1896-A/79, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 luglio 2024, concernente la previsione di appositi stanziamenti volti a sostenere l'analisi della vulnerabilità sismica sugli alloggi residenziali di proprietà comunale che sono al di fuori della perimetrazione bradisismica dell'area dei Campi Flegrei;
Ilaria FONTANA ed altri n. 9/1902-A/33, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 2024, relativo al potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e all'incremento della pianta organica dell'Osservatorio Vesuviano;
CANGIANO ed altri n. 9/1997/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, sull'opportunità di autorizzare gli enti locali, beneficiari di finanziamenti destinati all'abbattimento e alla ricostruzione di edifici scolastici ormai strutturalmente datati e non in linea con le normative in materia di transizione ecologica e di efficientamento energetico, a richiedere alla Protezione Civile la concessione di moduli prefabbricati atti ad ospitare alunni, personale scolastico e arredi didattici per un tempo pari all'ultimazione dei lavori o all'individuazione di soluzioni alternative;
MANES ed altri n. 9/1997/3, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2024, avente ad oggetto la definizione, in coordinamento con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, di ogni iniziativa utile a ripristinare le infrastrutture dei servizi primari allo stato anteriore all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2023, nonché l'adozione di iniziative normative in favore delle attività commerciali, imprenditoriali, turistiche e agricole danneggiate;
GADDA ed altri n. 9/1997/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, relativo alla previsione di iniziative a sostegno di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024;
TASSINARI n. 9/1997/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, sull'adozione di provvedimenti necessari alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 18 settembre 2023 e al sostegno delle popolazioni locali;
CANDIANI ed altri n. 9/1997/19, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2024, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, ove ne ricorrano i presupposti, e la previsione di un ristoro a favore delle imprese turistiche operanti nelle zone colpite dagli eventi meteorologici del 29 e 30 giugno 2024, nonché la previsione di agevolazioni in favore di cittadini e imprese del comune di Macugnaga colpiti dalla calamità e la destinazione di risorse per il ripristino dei luoghi e la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico;
BISA ed altri n. 9/1997/20, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, relativo all'adozione di iniziative volte ad accogliere le istanze dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2024 che hanno colpito la Regione Veneto, con particolare riferimento ai ristori per la popolazione e alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo;
MORFINO ed altri n. 9/1997/27, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2024, avente ad oggetto l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per l'individuazione delle misure urgenti da adottare al fine di contrastare la crisi idrica e l'emergenza siccità, anche incrementando le risorse per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;
MAZZETTI n. 9/1997 /35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, sull'opportunità di nominare un Commissario straordinario alla ricostruzione anche per i territori colpiti dall'alluvione del novembre 2023 nella regione Toscana, con particolare riferimento al distretto produttivo di Prato;
CAVANDOLI ed altri n. 9/1997/37, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi eccezionali meteorologici e alluvionali che hanno interessato la provincia di Parma nel mese di giugno 2024;
IAIA n. 9/1997/38, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2024, riguardante l'adozione di misure per il ripristino dei luoghi pubblici e privati del comune di Pulsano e l'erogazione di ristori in favore di persone e attività produttive in conseguenza degli incendi verificatisi nell'estate del 2024.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 7 gennaio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BRUNO ed altri n. 9/1532-ter-A/6, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 aprile 2024, in merito al potenziamento delle attività di promozione sociale degli istituti carcerari, con particolare riferimento alle attività teatrali, in coerenza con il principio costituzionale di rieducazione della pena.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2024)497), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 7 gennaio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sul meccanismo di allerta 2025 preparata conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2024) 702 final);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2024) 704 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Semestre europeo 2025: il nuovo quadro di governance economica prende vita (COM(2024) 705 final);
Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio che approvano i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine di Cipro (COM(2024) 710 final), della Cechia (COM(2024) 711 final), della Danimarca (COM(2024) 712 final), dell'Estonia (COM(2024) 713 final), della Grecia (COM(2024) 714 final), della Finlandia (COM(2024) 715 final), della Francia (COM(2024) 716 final), dell'Irlanda (COM(2024) 717 final), del Lussemburgo (COM(2024) 719 final), della Lettonia (COM(2024)720 final), di Malta (COM(2024) 721 final), della Polonia (COM(2024) 723 final), del Portogallo (COM(2024) 724 final), della Romania (COM(2024) 725 final), della Svezia (COM(2024) 726 final), della Slovacchia (COM(2024) 727 final), della Slovenia (COM(2024) 728 final), della Croazia (COM(2024) 729 final) della Spagna (COM(2024) 730 final);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che definisce il percorso della spesa netta dei Paesi Bassi (COM(2024) 722 final).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (COM(2024) 567 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione europea (COM(2024) 570 final).
Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 24 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 14 novembre e 16 dicembre 2024, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2226, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo alla diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie Solenopsis invicta «formica di fuoco» – alla XIII Commissione (Agricoltura);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2235, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2024/2111, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni – alla II Commissione (Giustizia) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dalla Regione Veneto.
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 23 dicembre 2024, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 18 dicembre 2024, volta a chiedere al Governo iniziative per garantire adeguati finanziamenti agli interventi di disinquinamento della laguna di Venezia e del suo bacino scolante mediante il rifinanziamento della legge speciale per Venezia.
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dalla Regione Valle d'Aosta.
Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 23 dicembre 2024, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 18 dicembre 2024, avente a oggetto la richiesta che sia esaminata e approvata dalle Camere una riforma della legge sulla cittadinanza che introduca il principio del cosiddetto ius scholae.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera pervenuta in data 2 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024 (243).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 gennaio 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in sede internazionale e di Unione europea per la stabilizzazione politica e il rilancio economico della Siria – 3-01642
ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'8 dicembre 2024, la caduta di Bashar al Assad ha posto fine al pluridecennale controllo del regime alauita, aprendo per la Siria una nuova fase storica;
il movimento Hayat Tahrir Al Shams (Hts), oggi al potere, deve far fronte a molteplici sfide: la pacificazione del Paese, il consolidamento e l'estensione progressivi del proprio controllo sul territorio, il rinnovamento politico e il rilancio economico, l'assistenza umanitaria alla martoriata popolazione e l'avvio di un percorso credibile di ripresa dei rapporti con la comunità internazionale;
il leader dell'organizzazione si è impegnato a coinvolgere le diverse comunità che compongono la società siriana, tra cui quella cristiana, in un processo di riconciliazione nazionale comprendente la riforma della Costituzione e l'unificazione degli apparati militari: ha negato intenti aggressivi verso l'esterno, promettendo di evitare che il Paese sia utilizzato come base da terroristi o estremisti;
la comunità internazionale ha reagito, in aggiunta a missioni bilaterali, convocando il 14 dicembre 2024 ad Aqaba una prima riunione di Paesi regionali ed occidentali, mentre la Francia ha annunciato l'intenzione di organizzare già nel mese di gennaio 2025 una conferenza internazionale;
l'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante Kallas, ha inviato a Damasco il 3 gennaio 2025 i Ministri degli esteri di Francia e Germania per colloqui con la nuova dirigenza;
nel 2024 l'Italia si era fatta interprete dell'esigenza di rivedere l'approccio di chiusura verso l'oggi deposto regime da alcuni partner europei, elaborando una proposta articolata di revisione della strategia dell'Unione europea risalente al 2017 utile a riportare l'Europa in un quadrante strategico, non lasciandolo al controllo di Paesi terzi a noi ostili;
parallelamente l'Italia aveva elevato il livello della sua presenza diplomatica a Damasco, già riattivata nel 2018, nominandovi un capo missione stabilmente presente – che non aveva presentato credenziali al vecchio Governo – e tornando a rendere pienamente operativa l'ambasciata;
dopo la caduta di Assad, l'Italia ha continuato a sostenere il coordinamento internazionale sul punto, promuovendo, quale Presidente in esercizio del G7, la dichiarazione dei suoi leader il 12 dicembre 2024 –:
quali iniziative il Governo intenda adottare, anche coordinandosi con i partner dell'Unione europea ed internazionali, per contribuire alla stabilizzazione politica della Siria e al suo rilancio economico – ad iniziare da una rafforzata assistenza umanitaria alla popolazione civile – nell'interesse anche della pacificazione regionale.
(3-01642)
Iniziative di competenza in materia di educazione sessuale e affettiva, con particolare riferimento all'adeguatezza delle campagne di informazione – 3-01638
RAVETTO, SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
la salute sessuale e riproduttiva è un fattore importante per lo sviluppo sanitario, sociale ed economico degli esseri umani; la sua promozione è un impegno ricorrente nelle policy internazionali;
nella Dichiarazione finale del G7 di Borgo Egnazia i Governi si sono impegnati a promuovere una completa salute sessuale e riproduttiva, insieme ai relativi diritti, partendo da un'adeguata informazione, intesa come conoscenza del proprio corpo e della dimensione relazionale ed emotiva invariabilmente connessa;
è fortemente avvertita la necessità di educare le giovani generazioni alle relazioni corrette e rispettose, nell'ambito di un modello di scuola che mette al centro studentesse e studenti e pone attenzione alla persona;
un progetto di legge a firma Lega concernente l'insegnamento delle pari opportunità femminili è in corso di esame in VII Commissione della Camera dei deputati, ove è stata approvata anche una risoluzione sui temi in parola;
il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato le nuove linee guida per l'educazione civica, richiamando il rispetto verso ogni essere umano e inserendo uno specifico obiettivo rivolto espressamente al contrasto alla violenza contro le donne;
si intende così promuovere lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti basati sul rispetto per tutti, sulla responsabilità individuale, sulla consapevolezza di appartenenza a una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, supportati dalla conoscenza della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani;
appare, altresì, necessario proseguire un confronto costruttivo con tutti i soggetti interessati alle tematiche dell'educazione alle relazioni, anche al fine di assicurare che tutte le attività proposte dalle istituzioni scolastiche favoriscano la costruzione di un sapere critico, escludendo che l'insegnamento scolastico venga utilizzato per propagandare tra i giovani, in modo unilaterale e acritico, modelli comportamentali ispirati alla cosiddetta «ideologia gender»;
la legge di bilancio per il 2025 prevede l'incremento di 500 mila euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per l'anno 2025, al fine di promuovere, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi in premessa, assicurando che non sia data risonanza a posizioni estremamente ideologiche, a parere degli interroganti non fondate su solide basi scientifiche, specie laddove si tocchino temi di enorme delicatezza che possono avere ricadute sui minori.
(3-01638)
Iniziative urgenti in merito al recente decreto ministeriale in materia di definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con particolare riferimento all'impatto economico sulle strutture private accreditate – 3-01639
FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il 26 novembre 2024 il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato un decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024) che aggiorna, dopo oltre vent'anni, il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, introducendo nuove tariffe per 1.113 prestazioni su un totale di 3.171. Tale aggiornamento, stando a quanto specificato sul sito del Ministero della salute, è finalizzato a garantire l'erogazione uniforme dei nuovi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, superando le disomogeneità assistenziali tra i cittadini;
le associazioni rappresentative delle strutture sanitarie private accreditate hanno espresso forti preoccupazioni riguardo alle nuove tariffe, ritenendole significativamente inferiori ai costi reali di erogazione delle prestazioni sanitarie. In particolare, hanno denunciato riduzioni tariffarie medie del 30 per cento, con punte fino all'80 per cento, sostenendo che tali tagli potrebbero compromettere la sostenibilità economica delle strutture accreditate, con conseguenze negative sull'accesso alle cure, sull'occupazione nel settore sanitario e sulle disparità territoriali;
a seguito dei ricorsi presentati da oltre 350 strutture, coordinate dalle principali associazioni del settore, il 30 dicembre 2024 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha emesso un decreto cautelare monocratico che ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale limitatamente alle nuove tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica. Il giorno successivo, il tribunale amministrativo regionale ha revocato tale sospensione, ripristinando l'efficacia del decreto ministeriale. La questione sarà ora esaminata in sede di trattazione collegiale il 28 gennaio 2025, dove sarà valutata nel merito la necessità di ulteriori interventi cautelari;
inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 322) modifica le regole per consentire alle regioni con bilanci sanitari in equilibrio di incrementare le tariffe nazionali. Questa facoltà, da oggi sarà valutata «nell'ambito delle modalità attuative dell'accordo stesso». Tuttavia, nelle regioni in piano di rientro – dal Piemonte alla Sicilia – vincolate da stringenti limiti di spesa e obiettivi di risanamento finanziario, resta impraticabile destinare risorse aggiuntive, aggravando così le disuguaglianze territoriali –:
quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le criticità evidenziate, garantendo che le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale siano adeguate a coprire i reali costi di produzione, assicurando così la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate e la continuità nell'erogazione delle prestazioni previste dai nuovi livelli essenziali di assistenza ed evitando che le differenze nelle capacità finanziarie delle regioni determinino disparità nell'accesso alle prestazioni sanitarie, al fine di assicurare un'applicazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale.
(3-01639)
Chiarimenti in merito agli orientamenti del Ministero della difesa in relazione ad un possibile accordo tra il Governo italiano e SpaceX in materia di sicurezza per le telecomunicazioni – 3-01640
FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. —Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
è di questi giorni il rilancio delle notizie riprese da tutti i media italiani di trattative già in stato avanzato tra il Governo italiano e SpaceX, una delle aziende di Elon Musk, per l'acquisizione da parte dell'Italia di un sistema di sicurezza per le telecomunicazioni;
in particolare l'agenzia statunitense Bloomberg il 5 gennaio 2025, citando alcune fonti, ha riportato dettagliatamente la notizia;
la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diffuso una nota in cui smentisce che «siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX», senza però confermare o smentire lo stato delle trattative;
Bloomberg, però, ha riferito anche diversi dettagli del possibile accordo, che prevedrebbe la fornitura all'Italia di un sistema di crittografia per i servizi telefonici e internet. SpaceX fornirebbe questo servizio attraverso il proprio sistema satellitare Starlink. Il piano prevedrebbe, inoltre, una serie di servizi di comunicazione per le forze armate italiane e l'introduzione in Italia dei servizi satellitari «direct-to-cell»;
sempre Bloomberg afferma che il possibile accordo sarebbe già stato approvato dai servizi segreti italiani e dal Ministero della difesa;
anche solo l'esistenza di una trattativa fra il Governo italiano e l'azienda di Musk è inquietante: affidare la sicurezza militare del nostro Paese ad un'azienda privata di uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo può essere un clamoroso errore; quello stesso uomo che, peraltro, è oggi uno dei più stretti consiglieri del futuro Presidente Usa e che sta organizzando e tessendo da mesi la tela della destra estrema in tutti i Paesi europei;
la concezione proprietaria di Musk di asset strategici nazionali troverebbe anche conferma dall'inchiesta giudiziaria nei confronti del rappresentante di Musk in Italia Andrea Stroppa;
questo affidamento a Musk ad avviso degli interroganti sarebbe il definitivo salto nella privatizzazione dell'Italia, in materia di infrastrutture di reti e comunicazione dopo la vendita della rete Telecom al fondo americano Kkr;
inoltre, è evidente per gli interroganti che questo tentativo andrebbe contro la necessità di un rafforzamento della difesa e della cybersicurezza comune europea e in aperto contrasto con il piano «Infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite (Iris 2)» approvato dalla Commissione europea –:
se, indipendentemente dall'ovvia smentita della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla sottoscrizione di contratti e/o accordi, sia vero, invece, che il Ministero della difesa abbia già esaminato e approvato l'accordo tra il Governo italiano e SpaceX e comunque quali siano le intenzioni e gli orientamenti del Ministro interrogato.
(3-01640)
Compatibilità del progetto di autonomia differenziata con il principio di equità nell'erogazione dei servizi sanitari sul territorio nazionale – 3-01641
ONORI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. —Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
nel recente numero di gennaio 2025, la rivista The Lancet ha dedicato l'intero editoriale al sistema sanitario italiano, definendolo impietosamente «a pezzi»;
tale conclusione deriva dall'analisi delle debolezze e criticità del sistema, pressoché unicamente dovute alla frammentazione in venti diversi sistemi regionali, che comporta una crescente disparità territoriale nell'erogazione dei servizi sanitari, con un aumento delle disuguaglianze in termini di aspettativa di vita, accesso alle cure e qualità dei servizi tra le regioni settentrionali e meridionali;
nello specifico, tale frammentazione non permette di avere un unico sistema di raccolta e condivisione dei dati, con le regioni che operano in maniera totalmente indipendente, implementando politiche e sistemi tecnologici frammentati ed inefficienti, al punto tale da minare l'interoperabilità anche tra aziende sanitarie locali e strutture limitrofe;
l'assenza di standard stabiliti a livello centrale costituisce, dunque, un enorme ostacolo alla creazione di registri nazionali e all'efficacia, ad esempio, del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e della ricerca, anche sui dati stessi;
un sistema così frammentato, e dunque inefficiente, comporta anche dei costi socio-economici rilevanti: il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, che supera i 3,3 miliardi di euro annui, implica aggravi per le strutture ospedaliere settentrionali e, spesso, una duplicazione delle prestazioni, senza per questo garantire cure adeguate o celeri per i pazienti meridionali;
inoltre, la spesa pro capite per la sanità varia sensibilmente: nelle regioni del Nord Italia è in media superiore del 30 per cento a quella delle regioni meridionale, determinando l'esistenza di un sistema in cui la possibilità di accesso alle cure, anche qualitativamente superiore, è determinata sempre più dal luogo di residenza, senza considerare l'ormai strutturale ricorso alla sanità privata da parte solamente di chi, evidentemente, può permetterselo. In tal modo, anche le disponibilità economiche del singolo cittadino diventano un inumano elemento di discrimine nell'accesso a cure sanitarie di qualità;
ad avviso degli interroganti l'implementazione del progetto di autonomia differenziata in materia sanitaria sicuramente aggraverà ulteriormente le disuguaglianze esistenti e le inefficienze fin qui riscontrate, consolidando un sistema sanitario a due velocità e con il freno a mano tirato, anche in considerazione dell'assenza di uniformità dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale –:
come si ritenga possibile conciliare il progetto di autonomia differenziata così fortemente «sponsorizzato» dall'attuale Governo, ed in particolar modo dal Ministro interrogato, con le enormi ed evidenti criticità emerse relativamente ad un ambito strutturalmente autonomo come quello della sanità regionale.
(3-01641)
Iniziative per contrastare il fenomeno dell'analfabetismo digitale, con particolare riferimento all'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Syllabus – 3-01643
LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il concetto di «analfabetismo digitale» si riferisce all'incapacità di una persona di operare mediante un computer, leggere, scrivere e recepire criticamente informazioni in rete; il termine fa riferimento sia a chi non sa utilizzare del tutto strumenti tecnologici, ma anche a coloro i quali non riescono a comprendere ed analizzare in modo critico informazioni ricavate da internet;
secondo il report Istat «Le competenze digitali dei cittadini», pubblicato nel mese di giugno del 2024, l'Italia all'interno dei Paesi dell'Unione europea «si colloca in 23esima posizione, circa 10 punti sotto la media» e solo il 45,9 per cento della popolazione compresa tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base;
in base ai dati rilasciati da Save the Children, nel 2024 in Italia utilizza internet tutti i giorni il 78,3 per cento degli 11-13enni, il 91,9 per cento degli adolescenti nella fascia 14-17 anni e il 44,6 per cento dei bambini tra i 6 e i 10 anni;
l'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede lo sviluppo delle competenze digitali per le scuole di ogni ordine e grado dall'anno scolastico 2025/2026;
il rapporto Eurydice «Informatics education at school in Europe» mostra come, a differenza di molti Paesi europei in cui è stata inserita l'informatica quale insegnamento specifico, l'Italia abbia optato per un approccio integrato alle materie curriculari esistenti;
il 23 marzo 2023 è stata rilasciata la piattaforma Syllabus, che consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di accedere all'autovalutazione delle proprie competenze, ricevere dei corsi mirati a colmare i gap di conoscenza e migliorare le competenze di base;
la partecipazione non comporta alcun costo, né per le amministrazioni né per i singoli utenti, ed altresì non comporta costi aggiuntivi in formazione di personale docente;
ad oggi la piattaforma risulta utilizzata da 7.780 amministrazioni, tra cui numerosi istituti di istruzione superiore secondaria;
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, avviata nel 2024 dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, è emersa sia l'elevata percentuale di successo della piattaforma, sia il potenziale della stessa se resa disponibile anche agli istituti scolastici –:
quali iniziative intenda intraprendere al fine di contrastare il fenomeno dell'analfabetismo digitale attraverso l'insegnamento dell'informatica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante l'utilizzo della piattaforma Syllabus.
(3-01643)
Iniziative normative per prevedere la sospensione dei termini relativi ad adempimenti contributivi a carico dei liberi professionisti nei casi già previsti per gli adempimenti tributari – 3-01644
DE BERTOLDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», i commi da 927 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta;
con la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, tali previsioni sono state estese (attraverso un emendamento parlamentare dell'interrogante ma sottoscritto da numerosi esponenti di maggioranza e opposizione) anche per gestazione e parto e in caso di assistenza alla prole minorenne per ricovero in strutture ospedaliere;
durante l'approvazione della recente legge di bilancio in prima lettura alla Camera dei deputati l'interrogante, per completare un quadro normativo che negli ultimi anni è stato molto apprezzato dai liberi professionisti, ha presentato prima un emendamento in Commissione bilancio, tesoro e programmazione e successivamente un ordine del giorno in Aula per estendere le sopra citate disposizioni al fine di prevedere la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti contributivi a carico del libero professionista, ottenendo però inspiegabilmente parere contrario del Governo –:
se non ritenga di assumere iniziative normative per estendere la disciplina citata in premessa anche prevedendo la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti contributivi a carico del libero professionista nei casi già previsti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari.
(3-01644)
Chiarimenti e iniziative in merito al ritardo della pubblicazione dei dati relativi all'assegno di inclusione – 3-01645
BARZOTTI, TUCCI, AIELLO e CAROTENUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il reddito di cittadinanza aveva i dati in chiaro e attraverso il suo osservatorio pubblicava i dati sul numero dei beneficiari (nuclei familiari e persone), la loro distribuzione territoriale, la loro cittadinanza, l'entità dell'importo medio ed altro;
come noto il reddito di cittadinanza è stato cancellato e dal 1° gennaio 2024 è stato sostituito dalla più blanda misura dell'assegno di inclusione per i «non occupabili» e il supporto per la formazione e il lavoro per gli «occupabili»;
in quella che agli interroganti appare come una furia soppressiva, il Governo ha tuttavia eliminato anche la trasparenza delle misure, con l'evidente conseguenza di non consentire la conoscibilità degli effetti positivi o meno delle misure approntate a sostegno dell'inclusione;
come ben argomentato da Luciano Capone, giornalista de Il Foglio, gli ultimi dati pubblici, diffusi attraverso l'Inps, risalgono a giugno 2024 e sono quelli del report semestrale che indicava 697 mila nuclei familiari percettori di assegno di inclusione e 96 mila individui beneficiari di supporto per la formazione e il lavoro;
effettivamente sul sito dell'Inps è rinvenibile la comunicazione secondo cui al 30 giugno 2024 sono state accolte quasi 700 mila domande relative all'assegno di inclusione, che fanno riferimento ad altrettanti nuclei familiari e che coinvolgono circa 1,7 milioni di cittadini; per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro, sono state 96.000 le persone a cui è stata erogata la prestazione; nella comunicazione è riportato che «questi sono alcuni dei dati che emergono dal primo report dell'osservatorio dell'Inps dedicato a queste nuove prestazioni (...) Il periodo di riferimento va dal primo mese di operatività della misura (settembre 2023 per il supporto per la formazione e il lavoro e gennaio 2024 per l'assegno di inclusione) e, per i pagamenti, fino a maggio 2024 (ultimo mese in cui i dati possono ritenersi statisticamente consolidati)»;
«L'ipotesi che non ci sia la disponibilità dei dati è certamente da escludere – afferma Luciano Capone – L'assegno di inclusione si basa su dati amministrativi, che le istituzioni competenti come l'Inps gestiscono quotidianamente, e che possono quindi pubblicare quasi in tempo reale, certamente su base mensile, a limite con un ritardo temporale di un mese (a febbraio quelli di gennaio, a marzo quelli di febbraio, e così via). D'altronde era esattamente ciò che accadeva con il reddito di cittadinanza, che aveva criteri d'accesso diversi, ma i cui dati venivano raccolti sulla base della medesima procedura amministrativa» –:
in relazione al ritardo nella pubblicazione dei dati relativi all'assegno di inclusione, quali siano le ragioni e le più urgenti soluzioni che il Governo intenda esplicitare.
(3-01645)
Iniziative di competenza in merito alla nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – 3-01646
SCOTTO, SARRACINO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita nel 1993, è preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari, con lo scopo di tutelare gli iscritti, i beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana, prudente e solida gestione;
successivamente, sono stati attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle «casse di previdenza» (decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) e di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei;
per la nomina dei componenti dell'organo di vertice è richiesta indiscussa moralità e indipendenza, oltre che «elevata qualificazione professionale nelle materie di riferimento»;
il presidente ha la rappresentanza legale, presiede le riunioni dell'organo di vertice, sovrintende all'attività istruttoria e all'attuazione delle deliberazioni, cura i rapporti con gli organi di Governo, con il Parlamento, con le altre istituzioni nazionali e internazionali;
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla luce dell'ultima relazione annuale depositata, vigila su un patrimonio complessivo di 338 miliardi di euro, pari a poco meno di un terzo del bilancio dello Stato, costituiti dalla contribuzione previdenziale, obbligatoria per le casse di previdenza e facoltativa per i fondi pensione;
per tale delicato incarico, nel Consiglio dei ministri n. 109 del 2024, su proposta del Ministro interrogato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato nominato il medico endocrinologo Mario Pepe;
a giudizio degli interroganti, alla luce delle due audizioni parlamentari e del curriculum, il presidente designato non risulta in possesso dei requisiti di riconosciuta competenza e di specifica professionalità nelle materie di competenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, così come stabilito dal decreto legislativo n. 252 del 2005;
il dottor Pepe è stato parlamentare per tre legislature ed è stato componente della Commissione XI solo dal settembre 2001 al settembre 2002. Durante tale periodo, come emerge dalla scheda sull'attività parlamentare rinvenibile sul sito internet della XIV legislatura, non ha svolto alcun intervento su provvedimenti di legge assegnati a detta Commissione;
si ritiene che gli amministratori della Commissione di vigilanza sui fondi pensione non possano avere requisiti professionali addirittura inferiori a quelli che la legge richiede per i fondi pensione, regolati dal decreto ministeriale n. 108 del 2020 –:
se non ritenga, alla luce di tali evidenze, di adottare iniziative di competenza volte a rivedere urgentemente la scelta di nomina del dottor Pepe, in quanto, a giudizio degli interroganti, non risulta avere competenze specifiche per gestire il delicato compito di presiedere la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
(3-01646)
Iniziative per consolidare l'aumento dell'occupazione, in particolare nel Mezzogiorno – 3-01647
BIGNAMI, RIZZETTO, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'andamento del mercato del lavoro continua a registrare un quadro incoraggiante, segnando tendenze stabili che testimoniano il buon esito delle politiche del lavoro recentemente adottate;
i dati sull'occupazione diffusi da Istat il 7 gennaio 2025, relativi al mese di novembre del 2024, rilevano infatti un tasso di occupazione che si attesta al 62,4 per cento, con un tasso disoccupazione al 5,7 per cento;
nel confronto tra il trimestre settembre-novembre 2024 e quello precedente (giugno-agosto 2024), l'istituto registra un incremento nel numero di occupati dello 0,2 per cento (+49 mila unità), mentre nel confronto tra novembre 2024 e lo stesso mese del 2023 si rileva un significativo aumento del numero di occupati, +1,4 per cento (+328 mila unità);
un significativo impulso al mercato del lavoro può essere trasmesso mediante incentivi all'occupazione, volti soprattutto a promuovere le assunzioni di soggetti la cui inclusione lavorativa risulta particolarmente complessa;
in tale direzione si muovono alcune recenti misure, quali gli esoneri contributivi previsti dal «decreto coesione» (decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024) e, in particolare, il «bonus giovani», il «bonus donne» e il «bonus Zes Mezzogiorno»;
in questo scenario, si inscrive altresì l'agevolazione cosiddetta «decontribuzione Sud», introdotta durante il periodo pandemico per promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno e la cui operatività e stata più volte prorogata nel tempo, da ultimo con effetti fino al 31 dicembre 2024;
a seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, infatti, la suddetta misura trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 –:
quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato ed intenda adottare per consolidare l'aumento dell'occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno, anche in coerenza con le misure previste nell'ultima legge di bilancio.
(3-01647)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1128 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI LIBIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTA A ROMA IL 10 GIUGNO 2009, CON SCAMBIO DI NOTE EMENDATIVO FATTO A ROMA IL 7 E IL 22 AGOSTO 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2031)
A.C. 2031 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2031 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
A.C. 2031 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
A.C. 2031 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 2031 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2031 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;
la Convenzione in via di ratifica, sottoscritta nel 2009. due anni prima dell'ondata di rivolte della cosiddetta «primavera araba» e del conflitto che ha portato alla caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico – ora chiamato Stato di Libia –, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista;
l'intesa bilaterale in via di approvazione costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni;
considerando che:
l'equilibrio di poteri in Libia, che ha garantito relativa calma negli ultimi anni, è nuovamente a rischio, con azioni recenti di leader politici e militari che per l'ONU hanno aggravato l'insicurezza e deteriorato la situazione politica ed economica;
l'intesa in esame è stata firmata in una fase in cui l'intera comunità internazionale era impegnata nello sforzo di consolidare il Governo di al-Serraj. Oggi invece, a differenza del 2014, la Libia è un Paese sostanzialmente spaccato, dove il processo politico che avrebbe dovuto portare a elezioni democratiche è ancora una volta in fase di stallo – da ormai tre anni, sono rinviate, a tempo indeterminato le elezioni nazionali del 2021 –, pertanto, non è chiaro a quale istituzione sarà demandata l'attuazione, da parte libica, dell'accordo in esame; né il Governo ha chiarito tali elementi in sede referente;
va dunque valutata attentamente, alla luce di suddetta instabilità in Libia, la possibilità di regolare gli aspetti di materia fiscale con un paese, in cui la comunità internazionale si sta adoperando per limitare il rischio di conflitto armato e, il processo di nation building in costruendo è sostanzialmente naufragato;
sarebbe quindi opportuno, in relazione all'attuazione del Trattato in esame, che il Governo riferisse alle Camere riguardo gli sviluppi della situazione politica in Libia in maniera tempestiva e costante, nonché sulla azione diplomatica italiana e europea volte alla stabilizzazione del paese,
impegna il Governo
a riferire prontamente alle Camere in ordine all'attuazione del Trattato in esame, anche alla luce della situazione istituzionale della Libia.
9/2031/1. Amendola, Provenzano, Porta, Boldrini, Quartapelle Procopio.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024 (A.C. 1916-A)
A.C. 1916-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1916-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
A.C. 1916-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.
A.C. 1916-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.
3.100. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 1916-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 857 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1586)
A.C. 1586 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1586 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato «Trattato».
A.C. 1586 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
A.C. 1586 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.100. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
3.101. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 1586 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ALL'ESERCIZIO DEL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA, FATTA A MILANO IL 12 APRILE 2024, NONCHÉ NORME DI COORDINAMENTO CON L'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 1922)
A.C. 1922 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.
A.C. 1922 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
A.C. 1922 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 1922 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Abrogazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, è abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475.
A.C. 1922 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 1922 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 ha definito la composizione della delegazione italiana nella Commissione Intergovernativa tra Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud;
tale Commissione svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle politiche infrastrutturali e dei trasporti nell'area transfrontaliera delle Alpi del Sud, e nello specifico per la linea Cuneo-Breil-Ventimiglia;
il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, firmato il 26 novembre 2021, ha rafforzato la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alle infrastrutture di trasporto;
è fondamentale garantire un'adeguata rappresentanza dei territori interessati, in particolare quelli delle regioni alpine meridionali, nelle sedi decisionali bilaterali;
la partecipazione dei parlamentari alle attività della Commissione Intergovernativa può contribuire a rafforzare il coordinamento tra il livello parlamentare e quello governativo nelle politiche transfrontaliere e la rappresentatività della Commissione stessa,
impegna il Governo:
a modificare, attraverso gli opportuni strumenti normativi, la composizione della delegazione italiana nella Commissione Intergovernativa tra Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud, al fine di:
a) incrementare la presenza di rappresentanti degli enti territoriali delle aree alpine meridionali, con una attenzione specifica ai comuni interessati e alle istituzioni provinciali;
b) prevedere la partecipazione di parlamentari designati presso il Comitato di cooperazione transfrontaliera secondo le modalità previste dal Trattato del Quirinale;
ad assicurare che la nuova composizione della delegazione tenga in considerazione le istanze dei territori transfrontalieri e le esigenze di coordinamento parlamentare;
a riferire alle Camere sulle modifiche apportate alla composizione della delegazione entro tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo.
9/1922/1. Gribaudo, Candiani, Ciaburro, Gadda.
La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 ha definito la composizione della delegazione italiana nella Commissione Intergovernativa tra Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud;
tale Commissione svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle politiche infrastrutturali e dei trasporti nell'area transfrontaliera delle Alpi del Sud, e nello specifico per la linea Cuneo-Breil-Ventimiglia;
il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, firmato il 26 novembre 2021, ha rafforzato la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alle infrastrutture di trasporto;
la partecipazione dei parlamentari alle attività della Commissione Intergovernativa può contribuire a rafforzare il coordinamento tra il livello parlamentare e quello governativo nelle politiche transfrontaliere e la rappresentatività della Commissione stessa,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziativa per continuare a garantire periodicamente la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali delle aree alpine meridionali, con una attenzione specifica ai comuni interessati e alle istituzioni provinciali, nonché quella di parlamentari designati presso il Comitato di cooperazione transfrontaliera secondo le modalità previste dal Trattato del Quirinale.
9/1922/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Candiani, Ciaburro, Gadda.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA, DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA – SMOM, FATTO A ROMA IL 23 OTTOBRE 2023 (A.C. 1703)
A.C. 1703 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.
A.C. 1703 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
A.C. 1703 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 1703 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE (A.C. 1917) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ENRICO COSTA; GIACHETTI; CALDERONE ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI (A.C. 23-434-806-824)
A.C. 1917 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari, la lettura della relazione illustrativa del provvedimento in titolo, in combinato disposto con la lettura del testo proposto, procura, parola dopo parola, la maturazione di una sensazione di straniamento e distopia, per infondatezza della ratio ufficiale e assenza di nesso logico;
la nota locuzione di Orazio «est modus in rebus: sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum» (Satire I, 1, vv. 106-107) sta a dire che «v'è una misura nelle cose; vi sono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto» e questo provvedimento appare smisurato, nel senso di privo di misura, ove si valuti la necessità dell'intervento normativo di natura costituzionale alla luce degli obiettivi perseguiti dal Governo, evidentemente falsi e diversi da quelli ufficialmente dichiarati, nonché il semplice principio del costo-beneficio;
secondo la relazione illustrativa del Governo, il testo ha il fine di consolidare e dare concreta attuazione al giusto processo scaturito dal novellato articolo 111 della Costituzione, all'evoluzione del sistema processuale penale italiano verso il modello accusatorio e al miglioramento della qualità della giurisdizione, attraverso, in primis, la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti che ne risulta essere l'unico mezzo;
le «norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» di cui al titolo e l'alibi della separazione delle carriere introducono, in realtà, un riassetto del sistema e del potere giudiziario, ben distante dal vigente modello costituzionale, elaborato dai costituenti subito dopo la Seconda guerra mondiale per estirpare in radice il pericolo di una magistratura piegata al potere politico a discapito della libertà dei cittadini, si tratta di una riscrittura dei rapporti tra poteri dello Stato, in sostanza, uno stravolgimento dell'ordinamento e dell'organizzazione del corpo della magistratura che ne risulta indebolita nelle sue prerogative e nelle sue garanzie come volute dai costituenti, con delle conseguenze nefaste su tutto il sistema costituzionale e giudiziario;
è disposta la separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri; l'attuale Consiglio della magistratura, organo unico per l'autogoverno di tutti i magistrati, si sdoppia, in quanto nascono due distinti organi di autogoverno, l'uno per il corpo giudicante e l'altro per il corpo requirente, ma entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica; cambia radicalmente la procedura di elezione ai Consigli, i cui componenti non saranno più eletti dagli stessi magistrati – questo, nelle intenzioni del Governo, per annullare la dinamica delle correnti – ma estratti a sorte, se pur con modalità distinte per l'elezione dei componenti togati e dei componenti laici: 1/3 dei componenti sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione – che renderà comunque possibile un certo grado di controllo politico –; 2/3 dei componenti sono estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti; il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione sono componenti di diritto, rispettivamente, del Consiglio della magistratura giudicante e del Consiglio della magistratura requirente; viene istituita un'Alta corte – che scippa, avocandolo a sé, il potere di azione disciplinare ai due Consigli – con 15 componenti, sei laici e nove togati: tra i laici, tre nominati dal Presidente della Repubblica tra i docenti universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esperienza, gli altri tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti; i componenti togati, sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle due categorie che abbiano già svolto almeno vent'anni di esercizio nelle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
il Ministro della giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che il governo Meloni realizzerà la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, aggiungendo, excusatio non petita, «ma vorremmo che non fosse interpretata come un attacco alla magistratura o peggio ancora una forma punitiva» e, di recente, riferendosi alle decisioni dei tribunali sui trattenimenti dei migranti, ingiungendo alla magistratura di fermarsi, avendo «esondato» dal suo ruolo, così innescando «per prima» uno scontro con la politica;
è un fatto che il mai sopito tema della separazione delle carriere torni, comunque, con forza ogni volta che sale la tensione tra potere esecutivo e giudiziario – come nel 2008, quando il Governo Berlusconi presentò l'omologo disegno di legge – e come è oggi: non è peregrino, altresì, ipotizzare che le forze di governo si siano vicendevolmente accontentate e, dopo l'autonomia differenziata e il premierato, tocchi a Forza Italia incassare un risultato sul suo storico cavallo di battaglia;
il provvedimento conferma, ad avviso dei firmatari, l'allergia del Governo agli organismi autonomi e indipendenti quale è, ma non solo, in un ordinamento democratico, la magistratura: è un (altro) fatto che questo provvedimento si affianchi, nella stessa Commissione, a quello che si (pre)occupa dei poteri di controllo della Corte dei conti, volgendosi ad affievolirli e limitarli, dopo averli peraltro soppressi fin dall'avvio del mandato sui progetti connessi al PNRR e al PNC;
occorre sgombrare il campo dai falsi scopi e dal mito della «separazione delle carriere», che copre ben altri intenti;
non va dimenticato che il 12 giugno 2022 gli italiani sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto nel referendum che vedeva tra i quesiti anche quello dal titolo «Separazione delle carriere» – affluenza alle urne del 20,9 per cento degli elettori, nonostante l'intensa campagna di sensibilizzazione sull'argomento svolta dai sostenitori (Lega e Radicali, in primis) – il popolo italiano non ha ritenuto necessario, né opportuno, introdurre una netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti;
l'istituzione dell'Alta corte a cui si attribuisce, per sottrazione al Consiglio superiore della magistratura, la competenza a decidere sull'azione disciplinare, è indicata nella relazione illustrativa del Governo come «uno sviluppo naturale», ma, in realtà, si tratta del ritorno – rectius, di una regressione – alla fisionomia che era stata delineata dal regio decreto del 1946, successivamente radicalmente cambiato dai Padri costituenti;
è sempre buona norma considerare, ai fini di una compiuta valutazione, i dati statistici, riportati anche dagli auditi nel corso dell'esame in sede referente: «tra il '93 ed il '99, la percentuale di giudici trasferitisi a domanda agli uffici del pubblico ministero risultava sostanzialmente costante, oscillando tra un minimo del 6 per cento ed un massimo dell'8,50 per cento; anche nel caso di trasferimenti in direzione opposta, le percentuali nello stesso periodo erano costanti, oscillando tra il 10 per cento e il 17 per cento. Tali dati sono vistosamente crollati a seguito delle limitazioni introdotte dalle riforme Castelli e Mastella (con il decreto legislativo n. 160/2006 e, successivamente con la legge n. 111/2007); il numero dei passaggi da una funzione all'altra è ulteriormente diminuito con l'entrata in vigore della “riforma Cartabia”, questi risultano essere i più recenti dati: nel 2022, vi sono stati 17 trasferimenti implicanti il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa; quest'anno, risultano solo 2 transiti dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice e 11 in senso inverso»;
al pari di quanto ascoltato in sede di audizioni, si sottolinea che «se per separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali e la diversità dei contesti organizzativi nei quali vengono svolti i rispettivi ruoli professionali allora bisogna prendere atto che, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi venti anni, la separazione si è già di fatto realizzata» e se, nonostante questo, si intensificano gli sforzi per giungere ad una revisione costituzionale più ampia della «separazione», ciò è dovuto al fatto che si mira ad un complessivo riassetto del potere giudiziario, «si continua a chiamarla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri ma è qualcosa di diverso e molto di più»;
quindi, c'è da domandarsi quale sia la vera e reale necessità di rompere il modello costituzionale per realizzare una divisione nelle carriere dei magistrati, che è stata già realizzata nella pratica;
in proposito, è riecheggiata più volte, nel corso delle audizioni e delle sedute in sede referente, la locuzione «eterogenesi dei fini» con riguardo al contenuto del provvedimento, perché non v'è nesso logico tra il testo e la sua illustrazione, tra gli scopi perseguiti e i risultati, tra il fine e il mezzo;
si rileva, infatti, da subito, in ciò confortati dallo stesso avviso di moltissimi tra esperti, accademici e giuristi auditi nel corso dell'esame in sede referente, che l'intervento normativo non ha nulla a che fare con la separazione delle carriere né con il miglioramento della qualità della giurisdizione né risponde alle esigenze giurisdizionali, ma è, evidentemente, l'occasione per ridurre, con interventi mirati di varia natura, il peso e il ruolo costituzionale della magistratura;
il secondo comma dell'articolo 111 Cost., citato nella relazione illustrativa a fondamento dell'intervento normativo, statuisce che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata»;
far discendere la necessità dell'intervento di riforma costituzionale da tale assunto, appare frutto di una lettura falsa e fuorviante, non ha a che fare con la separazione delle carriere: preliminarmente, la parità tra le parti, cui il secondo comma si riferisce, non può che essere quella endoprocessuale, e come tale è garantita dalle regole del processo. Pertanto, non introduce nell'ordinamento alcun principio nuovo, ma enuncia un principio già presente e praticato nel processo penale, come in quello civile. Questo principio si riferisce al momento processuale del giudizio in genere, e del dibattimento in particolare, dove accusa e difesa si devono confrontare su un piano di assoluta parità disponendo di poteri probatori perfettamente equivalenti (articolo 190 del codice di procedura penale);
al riguardo, appare utile ricordare come per effetto di varie riforme si sia realizzato nel tempo un notevole potenziamento del ruolo della difesa nel nostro processo, persino con conseguente allungamento dei suoi tempi di complessivo svolgimento;
la parità fra Pubblico Ministero e difensore è, dunque, esclusivamente di carattere endoprocessuale e, in quanto tale, non v'è motivo di ricorso a provvedimenti, sul tema, di natura costituzionale;
sotto altro profilo, un altro elemento che giustificherebbe l'intervento del Governo in carica nella direzione della separazione delle carriere, sarebbe il principio, sempre derivante dall'articolo 111 Cost., che impone che il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo;
dunque, la «terzietà» dovrebbe significare appartenenza del giudice a un ordine diverso da quello del pubblico ministero, di guisa che la separazione delle carriere servirebbe a rendere il processo penale più equo; viceversa, l'appartenenza del PM alla stessa carriera del magistrato giudicante renderebbe il giudizio meno equo per difetto di imparzialità del giudice;
tali considerazioni non sono dimostrabili sul piano fattuale, ma, soprattutto non tengono conto di un elemento fondamentale: l'imparzialità è una caratteristica strutturale del giudice e deriva da una serie di meccanismi già previsti dal codice di rito e da altre norme, che ne garantiscano il libero convincimento;
nel nostro ordinamento sussistono istituti fondamentali quali quelli dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione del giudice, affinché il giudice sia libero da vincoli con le parti che ne potrebbero pregiudicare la sua libertà di coscienza, e non sia condizionato né da speranze, né da timori;
né vale l'argomento relativo alle garanzie dell'autonomia del pubblico ministero: la Corte costituzionale ha (già) ribadito come il pubblico ministero (già) goda delle stesse garanzie previste per la magistratura giudicante e ciò ai sensi del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 102 Cost., tale regola è stata così interpretata alla stregua di una logica conseguenza del principio di cui all'articolo 101, comma secondo, Cost., in base alla quale «I giudici sono soggetti soltanto alla legge»;
altresì, la realtà dei fatti smentisce l'assunto che il giudice sia «culturalmente adesivo» alla prospettazione del pubblico ministero, essendo «collega»: nel 48 per cento dei giudizi penali di primo grado l'esito è di assoluzione, il 45 per cento di condanna, il resto ha esito misto;
i firmatari contestano il provvedimento nel merito e nel metodo, deprecando, anche in questa sede, ogni elemento di novità;
si ribadisce la piena contrarietà al suo contenuto nel suo complesso – in contrasto con la nostra tradizione sia giuridica sia socio-culturale e alla luce del fatto che meno è indipendente la giurisdizione, più è attratta sotto l'egida dei Governi, meno garanzie ha il cittadino di fronte alla giustizia – e alla separazione delle carriere nell'ambito dell'ordine giudiziario, che verrebbe in tal modo frazionato: se infatti il pubblico ministero e il giudice venissero posti su due piani diversi con due distinti Consigli superiori della magistratura, certamente dovrebbero essere considerati due distinti ordini giudiziari;
si stigmatizza, altresì, la creazione di un doppio CSM rappresenta una duplicazione tanto dispendiosa quanto dannosa sul piano della efficienza della giustizia e della formazione culturale dei magistrati;
i pubblici ministeri non perseguono finalità di condanna, ma finalità di giustizia e un eventuale intervento normativo, per il quale sarebbe sufficiente peraltro la legge ordinaria, dovrebbe essere orientato a rafforzare tale finalità di giustizia – la comune cultura della giurisdizione, che attualmente impone una comune formazione – iniziale e permanente – del Giudice e del Pubblico Ministero, costituisce un argine potente contro ogni rischio di pericolose derive del Pubblico Ministero; oggi il Pubblico Ministero non è «l'avvocato dell'accusa», ma è il primo garante della legalità nella ricerca e raccolta delle prove, con la stessa impostazione e formazione del Giudice;
i pubblici ministeri non perseguono finalità di condanna ma finalità di giustizia e un eventuale intervento normativo, per il quale sarebbe sufficiente peraltro la legge ordinaria, dovrebbe essere orientato a rafforzare tale finalità di giustizia;
il pubblico ministero disegnato dalla riforma in titolo rischia di allontanarsi dal ruolo di primo tutore delle garanzie individuali e dei diritti costituzionali – i giudici e i pubblici ministeri, nelle loro distinte funzioni, sono uniti nel ruolo di tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino contro ogni arbitrio: l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tutta sono poste a garanzia delle libertà dei cittadini e a presidio contro eventuali ingerenze o compressioni del potere esecutivo o delle maggioranze di governo;
lo stravolgimento dell'ordinamento giudiziario proposto dal testo provoca la rottura del modello costituzionale di unicità della magistratura e non può avere altro effetto che quello di spingere il pubblico ministero fuori dalla cultura della giurisdizione avvicinandolo alla polizia giudiziaria, determinando esiti opposti rispetto agli obiettivi che il Governo dichiara di perseguire e contraddicendo il garantismo e il liberalismo proclamati da un pezzo della maggioranza dello stesso Governo;
il rischio che appare sullo sfondo è che, una volta realizzata la separazione dalla magistratura giudicante, tra le mire del Governo in carica vi sia la previsione che il Pubblico Ministero finisca assoggettato, in modo diretto o indiretto, al controllo politico delle contingenti maggioranze, secondo il modello polacco o quello ungherese;
si stigmatizza la sottrazione delle prerogative disciplinari al Consiglio superiore della magistratura, avocate all'Alta corte e che l'unica possibilità di impugnare le sue sentenze, anche se attengono a diritti, sia dinnanzi all'Alta Corte medesima, cui è attribuita la giurisdizione in ordine all'azione disciplinare sia in primo che in secondo grado, anziché dinnanzi alla Corte di cassazione;
e sempre con riguardo all'Alta Corte disciplinare, composta da magistrati del pubblico ministero e anche da giudici, essi, benché separati e facenti capo a distinti e autonomi organi, prima si separerebbero e poi si riunificherebbero nell'ambito di un'unica giurisdizione disciplinare;
si depreca lo svilimento del ruolo e della funzione di rappresentanza con riguardo al sorteggio escogitato per i componenti dei due nuovi Consigli superiori della magistratura, in quanto tale soluzione esponga a grandi rischi, in particolare il rischio della mancanza di professionalità dei membri sorteggiati, a fronte della specificità e la complessità degli argomenti trattati dai Consigli che, pertanto, non è pensabile rimettere a soggetti impreparati, privi delle adeguate conoscenze della disciplina legislativa e regolamentare che regola i compiti dell'organo, senza contare la copiosa giurisprudenza interna;
la gravità del meccanismo del sorteggio disposto risiede anche nella differenza dei meccanismi utilizzati la componente laica e la componente togata: nel primo caso si tratta di un sorteggio fortemente temperato, dal momento che viene eseguito nell'ambito di una rosa di nomi scelti dal Parlamento in seduta comune, mentre la componente dei togati «subisce» l'applicazione di un sorteggio puro;
in proposito, i firmatari rilevano che, nella scorsa legislatura, erano state avanzate due distinte ipotesi, la prima delle quali prevedeva di applicare il sorteggio ad un elenco numericamente sovrabbondante di magistrati scelti in precedenza mediante il meccanismo elettivo, nella seconda ipotesi, al contrario, il sorteggio avveniva tra tutti coloro che rispondevano ai requisiti richiesti, procedendo successivamente all'elezione nell'ambito del ventaglio di magistrati così ottenuto, previa disponibilità alla candidatura: ipotesi che, pur ricorrendo al sorteggio, non sottraevano rappresentatività alla magistratura – sono oscure le motivazioni che hanno indotto il Governo a preferire la soluzione più radicale e che appare essere una modalità di anch'essa, punitiva;
il provvedimento in titolo è una scelta di matrice politica ed ideologica, mal nascosta dietro l'esigenza dell'attuazione dell'articolo 111 e il mito della separazione delle carriere, anzi, ben spiegata nell'Analisi tecnico-normativa, che espressamente ammette: «la necessità dell'intervento normativo è di dare compiuta attuazione ad uno dei punti programmatici del Governo, che ha ad oggetto la riforma dell'assetto ordinamentale della magistratura»;
nel suo complesso, il testo arreca squilibrio tra i poteri dello Stato e incrina la tenuta dello stato di diritto e della democrazia come sancite dalla Carta costituzionale e di cui l'unicità della giurisdizione e la separazione dei poteri costituiscono architravi irrinunciabili;
il tema «tecnico» della necessità separazione delle carriere, obsoleto a fronte del contesto attuale come risultante dalla realtà dei fatti e dai dati, nasconde la volontà politica di iniziare da qui per smontare le garanzie di autonomia e indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e dai governi, ciò che comporta il rischio, per il cittadino, uguale a tutti gli altri di fronte alla legge ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, che possa diventare un po' meno uguale di altri: questa riforma va, infatti, a detrimento dei cittadini che si trovano più in difficoltà rispetto all'esercizio del proprio diritto costituzionale di difendersi in giudizio: questa riforma, assume una maggiore valenza politica se letta unitamente alle misure volte ad affievolire i reati e i controlli nei confronti dei cosiddetti colletti bianchi;
la separazione delle carriere non consolida né dà concreta attuazione al giusto processo né migliora la qualità della giurisdizione, come si evince dalla relazione illustrativa, perché la separazione delle carriere non ha alcuna influenza, diretta o indiretta, sulla qualità e sull'efficace funzionamento del sistema giustizia, che necessiterebbe di organici più ampi, di personale congruo, di magistratura e di cancelleria, di risorse materiali e strumentali, di informatizzazione, di innovazione e di logistica;
pertanto, i firmatari ribadiscono il profilo di incompatibilità del provvedimento in titolo, alla luce dei limiti espressi o impliciti alla revisione della Carta costituzionale, come definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza: in proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1146 del 1988, ha affermato che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 Cost.), quanto i principi che, pur essendo non espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.»;
per tutte le suesposte ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1917.
N. 1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho, Francesco Silvestri.