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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 gennaio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 14 gennaio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Brambilla, Calderone, Caramanna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Brambilla, Calderone, Caramanna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 gennaio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MOLINARI ed altri: «Modifiche agli articoli 624-bis del codice penale e 382-bis del codice di procedura penale in materia di furto in abitazione e di furto con strappo» (2193);

   IARIA e MORFINO: «Disposizioni concernenti la promozione della costruzione di centri di elaborazione dati e la disciplina urbanistica del loro insediamento» (2194).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  FURGIUELE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della legalità, in memoria delle vittime del dovere, nonché estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo» (2058) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

   III Commissione (Affari esteri)

  S. 1262. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023» (approvato dal Senato) (2188) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

   X Commissione (Attività produttive)

  FURGIUELE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana» (2114) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)

  SCHIFONE: «Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, in materia di ordinamento della professione di assistente sociale e di organizzazione e funzionamento dell'albo professionale» (1876) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura)

  BRUZZONE ed altri: «Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica» (2011) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

  BONELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nei processi produttivi e nei prodotti industriali e sui loro effetti sull'uomo e sull'ambiente» (Doc. XXII, n. 42) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, la relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica, predisposta dal Comitato stesso, riferita all'anno 2024 (Doc. CXXXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la programmazione dei controlli per l'anno 2025.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 9 gennaio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ASCARI ed altri n. 9/303-A/6, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2023, in merito al rafforzamento del regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, mediante l'adeguamento delle relative strutture detentive al fine di impedire le comunicazioni dei detenuti sia all'interno che all'esterno degli istituti, nonché a valutare la possibilità di prevedere il potenziamento del Gruppo operativo mobile del Corpo della polizia penitenziaria.

  Con ulteriori lettere del 10 gennaio 2025, il medesimo Ministero della giustizia ha altresì trasmesso le note relative all'attuazione data all'ordine del giorno PASTORELLA n. 9/2002/69, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2024, concernente la prosecuzione delle attività di riforma del sistema detentivo minorile, nonché ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo ed approvati dall'Assemblea nella medesima seduta: SARRACINO ed altri n. 9/2002/7, sull'opportunità di stanziare risorse per il finanziamento delle attività teatrali all'interno degli istituti penali, con particolare riferimento a quelli per i minorenni, verificando il rispetto delle specificità delle relative condizioni di detenzione e valutando l'adozione di iniziative volte al ripristino dell'agibilità del teatro dell'istituto penale per i minorenni di Nisida; DI BIASE ed altri n. 9/2002/10, concernente la predisposizione, nell'ambito della giustizia minorile, di misure volte al potenziamento degli uffici di servizio sociale per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle case e dei centri di comunità, nonché dei centri diurni polifunzionali, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative; MALAVASI ed altri n. 9/2002/33, sulla prosecuzione delle azioni volte ad assicurare l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, attraverso l'aumento della dotazione organica con particolare riferimento ai funzionari della professionalità giuridico pedagogica e di servizio sociale, agli psicologi e ai mediatori culturali.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettere del 13 gennaio 2025, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: PERISSA ed altri n. 9/1997/10, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2024, relativo all'adozione di iniziative volte ad aggiornare le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni al fine di rafforzare la capacità amministrativa del comune di Roma in vista delle celebrazioni giubilari; MATERA n. 9/01752-A/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 aprile 2024, sull'opportunità di prevedere la proroga al 30 giugno 2026 della possibilità che, su richiesta del sindaco, il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa, a determinate condizioni, assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5 mila abitanti, ovvero 10 mila abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente l'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, e il decreto del Ministro del turismo 10 settembre 2021, recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (COM(2024) 469 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024 (COM(2024) 480 final) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dai Commissari
straordinari di ILVA Spa.

  I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 7 gennaio 2025, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 (Doc. XXVII, n. 20).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 9 gennaio 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 130 final, recante la risposta della Commissione europea al documento delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) (Doc. XVIII, n. 21) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final/2) e alla proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 gennaio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 gennaio 2025;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 gennaio 2025;

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 «Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'Unione europea attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative» (COM(2024) 589 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Grecia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2025) 4 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantottesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2025) 6 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 6 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 10 gennaio 2025, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione europea (COM(2024) 570 final/2), che sostituisce il documento COM(2024) 570 final, già assegnato, in data 7 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2025, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Giuseppe Lo Presti, di direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque, nell'ambito del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Graziano Lardo, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, nell'ambito del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza a favore del settore dell'apicoltura, con particolare riferimento alla regione Lombardia – 3-01653

A)

   GADDA, DE MONTE e DEL BARBA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'apicoltura è un settore industriale rilevante nello sviluppo del sistema agricolo italiano, rappresentando, da un lato, un fondamentale contributo alla proliferazione genetica della flora e, dall'altro, un prodotto di eccellenza mondiale come riconosciuto dai diversi marchi dop (denominazione di origine protetta);

   la produzione di miele, pur se diffusa su tutto il territorio nazionale contando all'incirca 75.000 apicoltori per un totale di circa 1.6 milioni di alveari, vede come regioni trainanti il Veneto, la Lombardia, la Toscana e il Piemonte;

   in Lombardia, ad esempio, al 31 dicembre 2022 erano censiti 8.773 apicoltori, con 160.555 alveari che vantavano una produzione stimata di circa 9,6 milioni di euro;

   dai dati produttivi medi stimati per regione si evince come la resa per alveare, per le aziende che praticano nomadismo, è di circa 13 chili per alveare per le regioni del Nord e del Centro e di circa 25 chili per alveare per le regioni del Sud e delle Isole. Se ne ricava una media a livello nazionale di circa 18 chili per alveare;

   negli ultimi anni risulta comunque registrarsi un forte calo di produzione, dovuto per lo più a motivazioni esogene al settore, che vede il nostro Paese, per far fronte al proprio fabbisogno, costretto ad importare circa 26.500 tonnellate di miele estero, a fronte di una produzione interna di circa 23.000 tonnellate;

   tra i maggiori importatori si riscontrano ingenti flussi provenienti dall'Ungheria e della Romania;

   al dato strutturale è da affiancare una considerazione relativa all'andamento meteorologico che da diversi anni si rileva avverso alla proliferazione delle apicolture, a causa dei repentini e sempre più violenti episodi ascrivibili a vario titolo ai cambiamenti climatici;

   nel 2024, ad esempio, l'andamento piovoso in Lombardia ha fatto registrare livelli del tutto anomali nei mesi di aprile e maggio, compromettendo quasi totalmente il raccolto di acacia e costringendo gli allevatori a ricorrere massicciamente all'alimentazione di soccorso delle api con una ricaduta significativa sui costi aziendali –:

   se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di adottare iniziative di competenza volte a dichiarare lo stato di calamità naturale, così da mettere in atto misure idonee a sostenere il settore dell'apicoltura lombardo;

   se non ritenga, al fine di rendere le aziende dell'apicoltura più resilienti ai cambiamenti climatici, di adottare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo di foraggi per api, la piantumazione di acacia con fioritura tardiva e ricerche finalizzate al miglioramento genetico delle api regine.
(3-01653)


Iniziative di competenza in relazione alle criticità emerse in ordine al funzionamento dei «braccialetti elettronici», al fine di una più efficace tutela delle vittime di violenza di genere – 3-01650

B)

   RACHELE SILVESTRI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 282-bis del codice di procedura penale dispone l'allontanamento dell'imputato per maltrattamenti o altri atti nocivi nei confronti della moglie, partner o convivente dalla casa familiare, ovvero l'obbligo di non farvi rientro, nonché, in caso di necessità di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il divieto di «avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti»;

   l'articolo 282-ter del codice di procedura penale sancisce, altresì, che tale divieto di avvicinamento, che comporta «l'impossibilità per il soggetto di avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa», sia garantito attraverso l'applicazione delle modalità di controllo ex articolo 275-bis del codice di procedura penale, «mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», ivi compreso il ben noto «braccialetto elettronico»;

   sono innumerevoli e noti i casi in cui tali controlli vengono elusi o aggirati dagli autori del maltrattamento o degli atti nocivi, che spesso ricominciano, degenerando in episodi ancor più drammatici che balzano agli onori della cronaca;

   nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2024, si è verificato a Torino l'ultimo eclatante episodio, nel corso del quale la trentaquattrenne Roua Nabi è stata uccisa a coltellate davanti ai figli di 12 e 13 anni dall'ex marito, il cittadino tunisino Ben Alaya Abdelkader;

   sull'autore di questo ennesimo femminicidio gravava dal mese di agosto 2024 il divieto di avvicinamento all'ex coniuge, secondo le modalità di cui al codice di procedura penale, con annesso impiego di braccialetto elettronico, il quale, tuttavia, secondo quanto si apprende dalle prime notizie e dalle dichiarazioni delle autorità inquirenti, sarebbe risultato non funzionante;

   risulta palese la necessità di garantire una tutela fattuale nei confronti delle vittime più esposte ad episodi di conclamata violenza, garantendo che l'allontanamento degli autori conclamati di tali atti sia effettivo e oggetto di costante monitoraggio, in modo da evitare che tragedie come quella occorsa a Torino si ripetano –:

   se i Ministri interrogati abbiano contezza dell'attuale situazione relativa alla qualità e all'obsolescenza dei «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, dunque a tutti i mezzi di monitoraggio che dovrebbero impedire il riavvicinamento di soggetti pericolosi alle proprie vittime in caso di ordinanze restrittive;

   quali iniziative di competenza intendano assumere per assicurare il corretto funzionamento degli strumenti suddetti e il fatto che l'allontanamento e il relativo monitoraggio siano effettivi.
(3-01650)


Iniziative di competenza volte a promuovere il recupero della «Casina dei Conti Spinelli» e del parco archeologico annesso nel comune di Acerra (Napoli), anche in considerazione del protocollo di intesa sottoscritto nel 2009 – 3-00156

C)

   AURIEMMA, L'ABBATE, AMATO e CHERCHI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Acerra (Napoli) è ubicato un edificio di elevato valore storico e architettonico «la Casina dei Conti Spinelli», la cui costruzione iniziò nel 1778 e presenta elementi di gran pregio che contraddistinguono l'architettura del periodo. Inoltre, sul lato orientale è addossato un torrione che richiama le fortificazioni medievali, non a caso il luogo fino al '700 era denominato Castellone per la presenza di ruderi fortificati come anche descritto da Niccolò Lettieri, mentre il cortile è chiuso sull'ultimo lato da ruderi di fabbrica romana che per la particolare disposizione ricurva apparterrebbero all'antico anfiteatro della città di Suessula;

   nonostante l'edificio sia tutelato come bene di interesse storico-archeologico dalla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 1977, n. 616, e successive modifiche, a causa dell'abbandono e della mancata manutenzione, ad oggi versa in uno stato di degrado aggravato da crolli che stanno minando la stabilità strutturale; inoltre, a seguito dell'abbandono, si sono verificati numerosi furti di elementi architettonici e di finitura, oltre ai materiali di interesse archeologico della fabbrica settecentesca;

   l'area in cui ricade la «Casina» è di notevole interesse archeologico: infatti, qui sorgeva l'antica città di Suessula, insediamento etrusco che durante il periodo romano divenne tra le prime città a ricevere il privilegio di civitas sine suffragio a seguito della battaglia tra romani e sanniti del 341 avanti Cristo, che la scrittrice Daniela Scodellare, in un articolo pubblicato il 22 ottobre 2012, apostrofò «se si riportasse interamente alla luce, probabilmente Suessula sarebbe per estensione e importanza superiore all'antica città di Pompei»;

   nel corso degli anni gli interventi di natura legislativa per recuperare il bene sono rimasti su carta, già la legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17, che istituiva il parco urbano d'interesse regionale «antica città di Suessula», è stata disattesa nonostante il recupero spontaneo da parte di cittadini e attivisti dell'area conosciuta come sorgenti «del Riullo» o del «Bosco di Acerra». Così come è stato disatteso il protocollo d'intesa per il recupero della Casina, sottoscritto il 26 marzo 2009 alla presenza dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania Guido Bertolaso e il comune di Acerra, nella persona del commissario prefettizio Luisa Antonietta Latella, allo scopo di compensare gli impatti di natura sociale, ambientale e paesaggistica derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto d'incenerimento rifiuti di Acerra;

   ad aggravare la situazione si registra un disinteresse da parte dell'amministrazione dei beni culturali, che da tempo non adotta alcuna misura necessaria alla salvaguardia del bene –:

   se si intenda dar corso all'attuazione del protocollo d'intesa o eventualmente prevedere un nuovo piano per il recupero della «Casina» e del parco archeologico annesso;

   in ogni caso, nei limiti delle rispettive competenze, quali iniziative, provvedimenti, atti amministrativi ed eventuali ispezioni si intendano adottare al fine di tutelare il bene già gravemente danneggiato;

   se, in merito ai danneggiamenti, ai furti e al commercio di elementi architettonici e di materiali d'interesse archeologico, risulti che il nucleo del comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico abbia svolto indagini e se l'eventuale documentazione prodotta sia stata informatizzata nella «banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti».
(3-00156)


Iniziative di competenza per la valorizzazione e fruibilità dell'area archeologica dell'anfiteatro romano di Rimini, anche con riferimento all'individuazione di una diversa ubicazione per il Centro educativo italo-svizzero – 3-01093

D)

   COLOMBO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'anfiteatro romano di Rimini è uno dei più grandi anfiteatri romani per dimensioni; è stato eretto in età imperiale, nell'ambito di un contesto urbanistico che comprende anche l'Arco di Augusto e il Ponte sul Marecchia;

   nel 1913, nell'area archeologica dell'anfiteatro, è stato posto un vincolo che proibisce la possibilità di realizzare «qualsiasi costruzione»;

   tra il 1943 e il 1944 sono stati condotti dal comune di Rimini, con la collaborazione di alcuni privati cittadini, alcuni saggi di scavo che hanno permesso di ricostruire la planimetria del sito; nonostante il ritrovamento, l'anfiteatro non è stato adeguatamente tutelato e valorizzato;

   nel secondo dopoguerra, il soccorso operaio svizzero ha donato alla popolazione riminese, per finalità sociali e assistenziali, tredici baracche in legno, collocate nell'area archeologica dell'anfiteatro; le strutture rappresentavano il nucleo originario del futuro Centro educativo italo-svizzero, fondato il 1° maggio 1946;

   nel 1969 l'allora sindaco di Rimini, Walter Ceccaroni, si è assunto con la soprintendenza regionale l'impegno formale, rimasto inattuato, per «trasferire, allorché sarà necessario, la sede del Centro educativo italo-svizzero in un'altra ubicazione diversa dall'attuale»;

   negli anni Settanta sono stati abusivamente eretti nell'area archeologica i primi edifici in muratura, ampliati negli anni e tuttora esistenti;

   negli anni Novanta è stato realizzato un percorso verde tra i resti dell'anfiteatro ed è stato possibile rimuovere l'impianto di distribuzione di carburanti, che occupava una parte dell'area; interventi, a parere dell'interrogante, totalmente insufficienti per valorizzare adeguatamente il sito, sotto il profilo culturale, economico e turistico –:

   quali azioni intenda intraprendere, per quanto di competenza, il Ministro interrogato, anche attraverso l'attività di impulso e coordinamento con le altre istituzioni competenti, a partire dal comune di Rimini, per la piena valorizzazione e fruibilità dell'area archeologica dell'anfiteatro, anche al fine di assicurare una diversa ubicazione al Centro educativo italo-svizzero per il proseguimento delle sue attività in ambito sociale, scolastico e assistenziale.
(3-01093)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 2184)

A.C. 2184 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    vi sono rilevanti e molteplici perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;

    anche con l'AC 2184, in perfetta continuità con le ultime due leggi di bilancio, il Governo in carica manifesta il suo sistematico intento di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

    in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché della forma di governo, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso un vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del Governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;

    appare peraltro esagerato, se si prende cognizione dei numeri riguardanti i decreti-legge emanati dall'esecutivo dall'inizio della XIX legislatura, che in un contesto come l'attuale, caratterizzato da una rassicurante, quantomeno sotto il profilo quantitativo, maggioranza a sostegno del Governo, che quest'ultimo abbia fatto utilizzo, ex articolo 77 della Costituzione, di quello che doveva essere, nel disegno del Costituente, uno strumento extra ordinem con una media mensile, di oltre 3,5 decreti-legge;

    rispetto al provvedimento in questione non si ravvisano quei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza, da tempo diventati una mera clausola di stile, che legittimano, ai sensi del sopracitato articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve, infatti, essere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, rilevabile nel preambolo. Al contrario il preambolo dell'AC 2184, così testualmente formulato: «[...] Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano [....]» si limita ad una apodittica enunciazione dei requisiti;

    a tal proposito la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 171 del 2007, ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che: «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta». Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile, che identica e rigorosa vigilanza debba essere esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;

    oltre al ripetuto e costante ricorso ai decreti-legge in questi ultimi anni si è andato gradualmente imponendo un nuovo abuso: quello dei cosiddetti decreti-legge «omnibus», categoria nella quale rientra, a «pieno titolo», il provvedimento in questione. Infatti, sul versante formale il provvedimento si compone di 9 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile (articolo 1); misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (articolo 2); disposizioni urgenti in materia di protezione civile in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (articolo 3); disposizioni per la proroga dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e misure in materia di trattamento salariale per i lavoratori che accedono al programma GOL (articolo 4); misure per il trasferimento delle competenze del Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del MOSE all'Autorità per la Laguna di Venezia-Nuovo Magistrato alle acque, e per il trasferimento delle competenze del Commissario straordinario per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona al Presidente della regione Liguria (articolo 5); disposizioni in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche (articolo 6); misure necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici di federazione sportiva (articolo 7); misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR (articolo 8) e della Riforma 1.1 degli istituti tecnici – M4C1 del PNRR (articolo 9);

    si tratta, con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Governo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale alle istanze ed alle esigenze del Paese;

    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quale la Corte costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dal citato articolo 77 della Costituzione, in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte ha ritenuto tout court illegittimo la decretazione d'urgenza qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità: «Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale»;

    in una precedente occasione il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di «assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)» (parere del 13 settembre 2023 sul disegno di legge C. 1373 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023);

    il decreto prevede la nomina di ulteriori commissari straordinari e l'ampliamento di poteri speciali di altri già nominati, che potranno operare con meccanismi di deroga alle norme ordinarie per la realizzazione d'interventi dall'alto impatto sociale e ambientale dei territori, la cui nomina si prevede possa avvenire senza la necessaria intesa con le regioni, o comunque, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo delle stesse, che agiranno su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

    in particolare l'articolo 1 del decreto-legge riprende ed estende il cosiddetto modello Caivano a sette aree urbane definite da una forte vulnerabilità sociale: Rozzano (Milano), Alessandrino-Quarticciolo (Roma), Scampia-Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), San Cristoforo (Catania) e Borgo Nuovo (Palermo), demandando al Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 123 del 2023 il compito di predisporre un piano di straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione, prevedendo, altresì,

    che per la realizzazione degli interventi approvati si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza;

    nella Relazione al provvedimento non è presente alcuna motivazione e tanto meno sono indicati i criteri e i parametri oggettivi per i quali sono state individuate tali aree ed eventualmente escluse altre, lo stesso Commissario Fabio Ciciliano in una intervista rilasciata lo scorso 6 gennaio alla domanda «A Scampia cosa farete» risponde «C'è già un progetto incredibile come ReStart Scampia e bisogna rendere onore al sindaco che in tempi non sospetti si sono occupati di periferie», riconoscendo, quindi, che a differenza del comune di Caivano, che si ricorda è commissariato, il comune di Napoli, ad esempio, è fortemente in campo nella attività di riqualificazione urbana e sociale non solo a Scampia, ma anche in altre aree e quartieri della città;

    appare, quindi, evidente che l'estensione del modello Caivano corrisponda non ad una reale volontà di intervento diretta a superare la vulnerabilità sociale presente in comuni e in aree urbane, ma ad un mistificatorio e ideologico metodo diretto ad affermare che, solo operando in deroga alle normative esistenti e alle attribuzioni anche costituzionalmente riconosciuti ai comuni dall'articolo 114 della Costituzione, si possano realizzare interventi strutturali e di riqualificazione sociale, elevando le gestioni commissariali a modello di gestione ordinaria;

    va inoltre rilevato che la Camera dei deputati ha deliberato nel 2023 l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, tra i cui compiti vi è «rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio» e «acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport», che rende ancora più evidente come senza attendere le conclusioni dei lavori di tale Commissioni si è provveduto ad individuare alcune aree senza alcun criterio e parametro oggettivo;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare evidente la totale incompatibilità del decreto-legge in esame con gli articoli 70, 77, 97, 114 e 117 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2184.
N. 1. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE (A.C. 1917) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ENRICO COSTA; GIACHETTI; CALDERONE ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI (A.C. 23-434-806-824)

A.C. 1917 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

  1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

PROPOSTE EMENDAMENTIVE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

  1. All'articolo 104 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il sistema di elezione assicura in ogni caso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1001. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione)

  1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, la giurisdizione disciplinare e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1100. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione)

  1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, i conferimenti di funzioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1101. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pellegrini, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, assicurando la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1103. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge e nel rispetto della parità di genere, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1104. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1102. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, nel rispetto della parità di genere.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio secondo i criteri di cui al presente articolo.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato, di cui almeno uno di genere differente.
   Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1003. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative nel rispetto della parità tra i generi.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato.
   Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1004. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1002. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

  1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed esercitano le loro funzioni in modo equo, obiettivo ed imparziale».
1.01. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

  1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono indipendenti e autonomi nelle loro decisioni».
1.02. Zaratti, Dori.

A.C. 1917 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

  1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il primo comma.
*2.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Cafiero De Raho, Penza, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il primo comma.
*2.2. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il primo comma.
*2.5. Zaratti, Dori.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: «giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «che ne attuano le garanzie d'indipendenza».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 3 a 8.
2.1002. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti con le seguenti: funzioni dei magistrati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti con le seguenti: carriere dei magistrati.
2.7. Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole: carriere dei magistrati giudicanti e requirenti con le seguenti: funzioni dei magistrati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.