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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 17 gennaio 2025

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione europea, prevede 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l'obiettivo della loro riqualificazione (misura M2C4, investimento 3.4);

   il PNRR prevede, in particolare, l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le regioni e le province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026);

   con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022) è stato adottato il suddetto Piano d'azione;

   in data 25 gennaio 2024 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è stato pubblicato l'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione, Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lazio (di seguito Accordo) tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio, il comune di Aprilia, il comune di Graffignano e il comune di Arpino;

   l'allegato tecnico del predetto Accordo individua con la scheda intervento n. 1 il sito orfano denominato «Santa Apollonia», ubicato nel Comune di Aprilia (LT) oggetto di finanziamento per 14 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza di emergenza tramite rimozione del corpo rifiuti la dove costituisce fonte di contaminazione primaria a diretto contatto con le matrici ambientali circostanti, con particolare riferimento al suolo ed acque superficiali, cui dovrà seguire il Piano di caratterizzazione e l'Analisi di rischio sito specifica agli esisti dei quali l'eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del suolo, completarsi entro il 31 marzo 2026;

   il sito orfano «Santa Apollonia» è stato interessato da un'attività di smaltimento finale dei rifiuti (discarica) in esercizio fino al 1988, anno in cui ne è stata disposta la chiusura con ordinanza sindacale n. 33 del 988;

   il sito risulta inserito nel Piano regionale dei siti inquinati del Lazio, aggiornato, da ultimo, con il Piano regionale dei rifiuti (rif. delibera di Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020);

   l'area interessata dagli interventi di bonifica non risulta nella disponibilità del comune di Aprilia ma appartiene in parte alla Soc. Gal Gestione agricola latinense s.r.l. (di seguito Soc. Gal) e in parte alla Soc. Frales società agricola s.r.l. (di seguito Soc. Frales);

   da notizie diffuse da organi di stampa si apprende che a maggio 2024 il comune di Aprilia avrebbe sottoposto agli attuali proprietari delle aree oggetto d'intervento schema di accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, tra il comune di Aprilia, la Soc. Gal s.r.l. e la Soc. Frales s.r.l. relativo all'intervento di bonifica e ripristino ambientale individuato dalla scheda d'intervento n. 1;

   sempre secondo organi di stampa si apprende, che la Soc. Frales s.r.l. avrebbe formalmente respinto lo schema di accordo proposto dal comune di Aprilia, comunicando allo stesso comune di aver dato mandato ai propri legali di apportare alla proposta di Accordo le opportune modifiche per renderlo sottoscrivibile, a garanzia dell'attuazione degli interventi e dell'interesse pubblico generale;

   sulle aree poste in adiacenza al sito orfano «Santa Apollonia» la Soc. Frales in data 5 dicembre 2022 ha presentato alla regione Lazio istanza per l'attivazione della procedura di Via finalizzata alla realizzazione di un deposito definitivo di rifiuti;

   risulta allo scrivente che sia tutt'ora in corso la Conferenza di servizi decisoria nell'ambito della procedura di Via provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto «Proposta di sito per la localizzazione e realizzazione di un deposito definitivo di rifiuti atto a garantire l'autosufficienza dell'Ato di Latina», nel comune di Aprilia (LT), località Santa Apollonia, su proposta della Soc. Frales s.r.l.;

   nell'ambito di tale Conferenza dei servizi il Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell'Asl di Latina il 10 gennaio 2025 ha trasmesso proprio parere alla Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, Parchi della regione Lazio rappresentando come «(...) potrebbero esporre la popolazione ad ulteriori fattori di insalubrità oltre quelli derivanti dal persistere della presenza di rifiuti nei remoti impianti di discarica presenti nella zona per i quali si debba procedere senza indugio ai necessari interventi di bonifica» –:

   se il Governo non ritenga, in riferimento al cronoprogramma procedurale e fisico dell'intervento di bonifica del sito «Santa Apollonia», vista la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, di attivare i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo.
(2-00511) «Zaratti».

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il Titolo II del Libro I del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplina le misure di prevenzione patrimoniali;

   l'articolo 29 stabilisce che «l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale»;

   l'articolo 28 prevede la possibilità di richiedere la revocazione della confisca definitiva quando questa si pone in contrasto con una sentenza di assoluzione sopravvenuta;

   dalle relazioni periodiche dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si evince il numero delle aziende confiscate e non anche il numero di quelle che sono state restituite ai legittimi proprietari;

   dalle notizie di cronaca si apprende che sono state applicate confische di prevenzione verso soggetti assolti con sentenza definitiva dal reato di associazione mafiosa;

   la giurisprudenza di legittimità ritiene che al procedimento di prevenzione non si applichino le garanzie penali e i principi del giusto processo e consente la possibilità – non prevista espressamente dalla legge – di disporre la confisca nei confronti di soggetti assolti dal reato di associazione mafiosa;

   nell'ambito del ricorso n. 29614/16 (Cavallotti c. Italia), promosso da un gruppo di imprenditori siciliani assolti dall'accusa di associazione mafiosa e ciononostante destinatari di confisca, la Corte Edu ha posto al Governo italiano una serie di quesiti, fra i quali i seguenti: a) se la confisca di prevenzione, per la sua gravità e le sue caratteristiche, non si debba considerare una vera e propria sanzione penale, in quanto tale non applicabile a soggetti non colpevoli; b) se la confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetti assolti non violi la presunzione di innocenza;

   dalle notizie di cronaca si apprende che, al termine di procedimenti di prevenzione sono state restituite ai legittimi proprietari aziende decotte, fallite, poste in liquidazione, in condizioni di sovraindebitamento, con danno significativo all'indotto in cui quelle imprese operavano;

   le persone che hanno ottenuto la revoca delle misure di prevenzione, di fatto non possono reinserirsi nel mondo imprenditoriale. Le aziende, quando ancora non fallite, vengono restituite senza liquidità e i proprietari non riescono a far fronte ai debiti spesso ingenti maturati durante l'amministrazione giudiziaria. La misura di prevenzione, ancorché sia stata revocata, ha generato delle «pregiudiziali bancarie» che non permettono di avere accesso al credito e neppure un semplice conto corrente bancario. Ai danni patrimoniali si aggiungono quelli morali che è difficile quantificare;

   l'ordinamento prevede una serie di agevolazioni al fine di garantire la continuità delle aziende in amministrazione giudiziaria ma non prevede alcuna forma di ristoro a favore di coloro che hanno ottenuto la revoca delle misure di prevenzione –:

   se il Governo possa fornire dati puntuali relativi a quante aziende siano state confiscate nell'ambito di procedimenti di prevenzione in danno di soggetti che: a) sono stati definitivamente assolti dal reato di associazione mafiosa; b) non sono mai stati indagati per fatti di mafia; c) dopo essere stati indagati, hanno ottenuto l'archiviazione del procedimento penale;

   se il Governo intenda adottare iniziative di carattere normativo per evitare che uno strumento pensato per togliere i beni ai mafiosi venga utilizzato nella prassi applicativa per colpire i non mafiosi;

   se il Governo intenda fornire il numero complessivo nazionale delle aziende dissequestrate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 664 del 1982 e quelli relativi alle singole regioni e se, in relazione a tali aziende, vi sia stata una riduzione dei posti di lavoro, del fatturato e del gettito fiscale;

   se il Governo intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere a favore delle persone che hanno ottenuto la restituzione dei beni: a) una qualche forma di ristoro per risanare le aziende o avviare nuove attività produttive; b) misure volte a consentire la riabilitazione di fronte al sistema bancario e creditizio e a ripristinare lo status patrimoniale quo ante quali, ad esempio, la rimessione in termini per i debiti scaduti (mutui e finanziamenti).
(4-04121)


   TORTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dalla notizia pubblicata sui quotidiani abruzzesi il «Centro» e il «Messaggero» appare chiaro l'appello proveniente dal mondo dell'avvocatura in merito al possibile accorpamento della Corte dei conti de L'Aquila e quella di Napoli;

   la Corte dei conti con sede a L'Aquila rappresenta un presidio di legalità fondamentale per l'intera regione Abruzzo, garantendo un controllo diretto e puntuale sui conti pubblici e sulla gestione amministrativa del territorio;

   la decisione di chiudere questa sede, accorpandola altrove, rischia di compromettere la qualità e l'efficienza dei servizi offerti, oltre a indebolire il legame tra le istituzioni e il territorio abruzzese;

   la presenza della sede della Corte dei conti a L'Aquila non solo assicura un presidio di legalità e trasparenza ma rappresenta anche un simbolo di vicinanza dello Stato alle comunità locali, in un'area che già affronta significative difficoltà socio-economiche e infrastrutturali;

   tale decisione appare incoerente con la necessità di rafforzare il decentramento amministrativo e di valorizzare le specificità territoriali, così come previsto dall'articolo 5 della Costituzione;

   la chiusura della sede potrebbe aggravare il divario tra i territori, penalizzando ulteriormente l'Abruzzo, già colpito da calamità naturali e da altre emergenze strutturali;

   la comunità locale e le rappresentanze istituzionali e professionali del territorio hanno espresso forte contrarietà a questa decisione, sottolineando l'importanza di mantenere operativa la sede a L'Aquila;

   l'accorpamento potrebbe determinare un aumento dei costi e delle difficoltà logistiche per gli enti e i cittadini abruzzesi, costretti a rivolgersi a sedi più distanti per questioni legate alla Corte dei conti –:

   se il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di conseguenza, volte a rivedere questa decisione, garantendo la permanenza della sede della Corte dei conti a L'Aquila, in considerazione della sua rilevanza strategica e istituzionale per la regione Abruzzo;

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere per salvaguardare i presidi di legalità e trasparenza amministrativa nei territori periferici, assicurando un'adeguata tutela del principio di equità territoriale;

   se risulti essere stato effettuato uno studio sull'impatto economico, sociale e amministrativo che deriverebbe dalla chiusura della sede della Corte dei conti a L'Aquila e quali siano i risultati di tale valutazione;

   se non si ritenga necessario coinvolgere maggiormente le istituzioni locali, le associazioni professionali e la cittadinanza in un processo decisionale che ha evidenti implicazioni per l'intero territorio regionale.
(4-04122)


   MORFINO, DONNO, CASO, TORTO, AMATO, BARZOTTI, AIELLO, CAROTENUTO, CARAMIELLO, BRUNO, MARIANNA RICCIARDI, QUARTINI, GIULIANO, CAFIERO DE RAHO, APPENDINO, ALFONSO COLUCCI, CAPPELLETTI, GUBITOSA, IARIA, RICCARDO RICCIARDI, SANTILLO, PAVANELLI, AURIEMMA, PENZA, FENU, BALDINO, DELL'OLIO, ALIFANO, LOMUTI, D'ORSO, TRAVERSI, CHERCHI, L'ABBATE, SCERRA e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   la recente ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024 della Corte di cassazione, riconosce come rilevante ai fini giuridici l'anno 2013 sia per il personale precario che per quello di ruolo;

   l'ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024, in linea con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 178 del 2015, stabilisce la legittimità del blocco per «esigenze di contenimento della spesa pubblica» solo in quanto riferito al periodo indicato dalla norma di legge;

   il Tribunale di Marsala, in precedenza, aveva accolto un ricorso simile con la sentenza n. 104 del 2023, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 che dichiarava illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego;

   la Corte d'appello di Firenze ha confermato il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 con la sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, rafforzando ulteriormente le posizioni dei ricorrenti;

   la ricostruzione di carriera nel comparto scuola rappresenta un diritto fondamentale per il personale scolastico, volto al riconoscimento degli anni di servizio prestati antecedentemente all'immissione in ruolo al fine di progredire nelle fasce stipendiali;

   tale blocco è stato poi di fatto integralmente recuperato sia per effetto del decreto ministeriale n. 3 del 2011 (per gli anni 2010 e 2011) che (per l'anno 2012) per effetto del decreto-legge n. 3 del 2014 e sessione negoziale (prevista dallo stesso decreto-legge n. 3 del 2014) di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 agosto 2014;

   tuttavia, per l'anno 2013, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, ha introdotto un nuovo blocco della progressione, con la conseguenza che l'anno 2013 è l'unico in cui, di fatto, attualmente vige l'impossibilità di maturare le posizioni stipendiali e i relativi incrementi economici;

   la conseguenza di tale blocco, per l'anno 2013, è che le anzianità di carriera, sia di ruolo che non di ruolo, si debbano disciplinare con le modalità della nota del Ministero dell'università e della ricerca del 20 ottobre 2014, n. 2621, e, quindi, sono esclusi dal computo i periodi che cadono nell'anno 2013;

   attualmente, la normativa italiana prevede che, nella ricostruzione di carriera, siano riconosciuti sia i primi 4 anni di servizio preruolo per intero e due terzi degli anni successivi, come previsto dall'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

   la Corte di cassazione, con numerose pronunce, tra cui la sentenza n. 31149 del 2019 e successive (Cass. nn. 3474/2020 e 32576/2023), ha stabilito che la normativa nazionale che discrimina tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 5 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Tale normativa viola il principio di non discriminazione, imponendo che i periodi di servizio preruolo siano computati con gli stessi criteri applicati al personale assunto a tempo indeterminato ab origine. L'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che limita il riconoscimento del servizio preruolo, deve essere disapplicato nei casi in cui comporti una disparità di trattamento;

   la Corte di giustizia UE, con sentenza del 30 novembre 2023 (causa C-270/22), ha ulteriormente ribadito che è incompatibile con il diritto europeo una normativa che escluda dal riconoscimento periodi di servizio a tempo determinato o ne limiti il computo (ad esempio, ai due terzi), senza ragioni oggettive a giustificazione;

  riguardo il mancato riconoscimento dell'anno 2013 nella ricostruzione di carriera: il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha introdotto il blocco delle progressioni stipendiali per tale anno, rendendo impossibile maturare posizioni stipendiali e relativi incrementi economici;

   la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2014, ha dichiarato legittimo il blocco per il 2013, considerando la misura ragionevole e solidaristica;

   nella risposta scritta alla interrogazione 4-00053, pubblicata lunedì 13 febbraio 2023 nell'allegato B della seduta n. 50, il Ministro dell'istruzione e del merito ha confermato che non sono previsti interventi normativi per sanare questa situazione, nonostante l'evidente disparità rispetto agli anni 2011 e 2012, che sono stati invece recuperati –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative per adeguare la disciplina della ricostruzione di carriera del personale scolastico ai princìpi stabiliti dalla giurisprudenza nazionale (Corte di cassazione) ed europea (Corte di giustizia UE), garantendo il pieno riconoscimento del servizio preruolo;

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere per superare la discriminazione derivante dall'esclusione dell'anno 2013 dal computo della ricostruzione di carriera e progressione stipendiale, considerando l'evidente disparità rispetto agli anni 2011 e 2012, già recuperati e la necessità di evitare ulteriore contenzioso giudiziale;

   se il Governo ritenga opportuno convocare le parti sociali per individuare soluzioni condivise che garantiscano l'equità retributiva e la valorizzazione della professionalità del personale scolastico, in linea con i princìpi europei di non discriminazione e tutela del lavoro precario.
(4-04124)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMENDOLA, BONAFÈ, QUARTAPELLE PROCOPIO, PROVENZANO, PORTA, MAURI e BOLDRINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 158 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale» (cosiddetto decreto Paesi sicuri), è stato presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024 e di seguito restituito al Governo per essere ripresentato all'altro ramo del Parlamento il 28 ottobre 2024. Durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024, alla Camera dei deputati il Governo ha presentato l'emendamento 12.09, mediante il quale ha inteso far «confluire» nel disegno di legge di conversione del provvedimento in questione – riguardante, tra l'altro, le procedure per la gestione dei flussi migratori – i contenuti del decreto-legge n. 158;

   l'articolo 12-bis – introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – detta un elenco puntuale di «Paesi di origine sicuri» – tali nell'interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti commissioni parlamentari;

   difatti, la novella dettata dalla lettera d) – mediante l'aggiunta di un comma 4-bis entro l'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 – dispone una relazione del Governo al Parlamento, «in relazione all'aggiornamento» periodico dell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari. La relazione riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente nonché dei Paesi di nuova inclusione. Questo, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali; nella disposizione previgente rispetto all'attuale novella, l'individuazione dei Paesi di origine sicuri era demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. L'elenco dei Paesi così definito era aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea. In conformità a tali previsioni, da ultimo è intervenuto il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, con l'indicazione puntuale dei Paesi di origine sicuri. La nuova disposizione, posta dalla lettera a) dell'unico comma di cui si compone il presente articolo 1 del decreto-legge, enumera essa stessa il novero di Paesi di origine da ritenersi sicuri. Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Tale elenco ricalca quello reso dal decreto del Ministro degli affari esteri del 2024 sopra citato, con l'espunzione tuttavia di tre Paesi lì presenti (Camerun, Colombia, Nigeria), per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità;

   al 16 gennaio 2025, il Consiglio dei ministri non ha ancora deliberato la relazione che riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente nonché dei Paesi di nuova inclusione, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, così come previsto dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 –:

   quando il Governo intenda predisporre suddetta relazione per consentire il previsto vaglio del Parlamento.
(5-03371)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI, PAVANELLI, MORFINO, FERRARA e FEDE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel maggio 2023 la Romagna è stata duramente colpita da un'alluvione che ha causato morte, devastazione, frane, migliaia di persone evacuate, infrastrutture viarie compromesse, molte aziende distrutte;

   a seguito di detta alluvione e di altri eventi calamitosi in Sicilia e in Lombardia, nel luglio 2023, la premier Meloni dichiarava: «l'obiettivo di medio termine che il Governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico»;

   il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci spiegava allora che «Il Piano potrebbe vedere la luce nella prima metà del 2024. Ci stanno già lavorando i tecnici della cabina di regia»;

   il Ministro Musumeci, all'indomani della terza alluvione in meno di 18 mesi che ha colpito la Romagna, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il Piano nazionale sul dissesto idrogeologico sarebbe «fermo da cinque mesi nelle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a causa di un esame che «sembra essere particolarmente laborioso»;

   notizie di stampa riportano che il piano farebbe parte di un disegno di legge contenente una modifica al testo unico ambientale;

   il 25 settembre 2024 il Ministro Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione dell'Onorevole Ilaria Fontana sull'argomento, ha affermato: «Non c'è un piano alternativo fermo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, né può definirsi tale una serie di proposte normative che impatterebbero sia sulle competenze del Ministero, sia sulla fase programmatoria, ma, soprattutto, complicherebbero l'attuazione dei piani da parte delle Autorità di bacino» –:

   a che punto sia l'elaborazione del Piano nazionale per il dissesto idrogeologico;

   per quale motivo, nonostante gli annunci parlassero di «prima metà del 2024» come data di presentazione del Piano nazionale sul dissesto idrogeologico, ad oggi non si conosca nulla al riguardo e le notizie riportate dai Ministri interrogati siano in contraddizione tra loro.
(4-04120)


   FENU. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia ha abbandonato il nucleare in seguito ai referendum del 1987 e del 2011, in cui i cittadini hanno espresso una chiara opposizione al ricorso all'energia nucleare;

   il Governo italiano ha recentemente avviato la discussione per una legge quadro finalizzata alla reintroduzione dell'energia nucleare, con particolare attenzione allo sviluppo di reattori nucleari modulari (Smr e Amr), considerati più sicuri, sostenibili e adattabili rispetto ai reattori tradizionali;

   la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), pubblicata dalla Sogin nel 2021, ha individuato diverse località italiane, inclusi siti in Sardegna (Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgus Donigaia, Segariu, Villamar e Setzu), come potenziali aree per il deposito nazionale delle scorie nucleari;

   la Sardegna ha già espresso in più occasioni una netta opposizione all'installazione di infrastrutture legate al nucleare, come dimostrato dal referendum consultivo regionale del 2011, in cui il 97,35 per cento dei votanti si è dichiarato contrario a centrali nucleari e depositi di scorie;

   lo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) attribuisce alla regione Sardegna specifiche competenze in materia di tutela del territorio, urbanistica e ambiente, che devono essere rispettate nell'ambito di progetti che possano avere un impatto rilevante sul territorio regionale;

   i criteri di selezione dei siti per la costruzione di eventuali reattori nucleari modulari o depositi di scorie richiedono valutazioni approfondite in termini di sicurezza ambientale, sismicità, idrogeologia e consenso sociale;

   l'introduzione dei reattori Smr e Amr potrebbe entrare in conflitto con le leggi nazionali vigenti, gli esiti referendari e le disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna, che garantisce alla regione il diritto di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il proprio territorio;

   la Sardegna è una regione a forte vocazione turistica e ambientale, con un ecosistema fragile che potrebbe essere compromesso da eventuali progetti nucleari;

   l'assenza di un chiaro piano di smaltimento delle scorie nucleari, anche per i nuovi reattori modulari, rappresenta una questione cruciale per la sicurezza ambientale e la sostenibilità a lungo termine;

   il consenso sociale è un elemento imprescindibile per l'attuazione di progetti che impattano significativamente sui territori locali –:

   quali iniziative intenda adottare per garantire che l'eventuale introduzione di reattori nucleari modulari (Smr e Amr) avvenga nel pieno rispetto delle leggi nazionali, degli esiti referendari e delle disposizioni dello Statuto speciale per la Sardegna, assicurando che la regione Sardegna sia adeguatamente coinvolta nel processo decisionale;

   se intenda escludere la Sardegna dalle aree idonee per la costruzione di nuovi impianti nucleari e depositi di scorie, tenendo conto della chiara opposizione espressa dalla popolazione sarda e delle competenze esclusive attribuite dallo Statuto speciale;

   quali iniziative intenda intraprendere per avviare un confronto democratico e trasparente con i cittadini, le istituzioni locali e le associazioni ambientaliste riguardo ai progetti legati al nucleare;

   in che modo il Governo intenda affrontare le questioni legate allo smaltimento delle scorie nucleari, assicurando che eventuali nuovi progetti rispettino i più alti standard di sicurezza ambientale e sostenibilità;

   se sia prevista una valutazione di impatto economico e ambientale specifica per ciascun territorio potenzialmente interessato dall'installazione di reattori nucleari modulari, con particolare attenzione al rispetto delle peculiarità sancite dallo Statuto speciale per la Sardegna.
(4-04125)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   CAPPELLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia Regionale della Giustizia del Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata istituita dalla legge regionale n. 5 del 16 dicembre 2020, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del supporto amministrativo e organizzativo agli uffici giudiziari e ai giudici di pace;

   l'Agenzia, dotata di autonomia gestionale e contabile, opera sotto la direzione della Giunta regionale, pur mantenendo una propria organizzazione interna finalizzata alla rapidità e allo snellimento delle procedure. Le funzioni di programmazione dei lavori e delle attività, la definizione degli obiettivi e l'individuazione della priorità dell'Agenzia sono esercitate coerentemente con gli atti di indirizzo del Ministro interrogato;

   l'8 agosto 2024 la Giunta regionale ha annunciato l'avvio della nuova Agenzia regionale della Giustizia, dichiarandone la rilevanza per il rafforzamento del supporto all'apparato giudiziario e l'efficienza dei servizi ai cittadini;

   il presidente della regione, Arno Kompatscher, ha sottolineato che la creazione dell'Agenzia è avvenuta in collaborazione con il Ministero della giustizia e rappresenta un esempio di autonomia gestionale e responsabilizzazione nella giustizia a livello regionale;

   in particolare, in data 28 luglio 2023 il presidente della regione e il Ministro della giustizia hanno sottoscritto un protocollo operativo sulla gestione degli uffici giudiziari nella regione;

   la Terza commissione del Consiglio regionale, in data 6 settembre 2024, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'Agenzia, evidenziando il potenziale di questa iniziativa come modello virtuoso per altre regioni italiane;

   il miglioramento dell'efficienza della giustizia rappresenta un tema cruciale per il benessere della cittadinanza e delle imprese; è fondamentale garantire il rispetto della separazione dei poteri nella governance di strutture che, pur operando sotto la direzione di autorità politiche, coinvolgono direttamente il sistema giudiziario; una chiara definizione delle modalità operative, dei modelli di riferimento e del coinvolgimento degli attori interessati è essenziale per valutare la pericolosità o la replicabilità di questo modello su scala nazionale;

   a parere dell'interrogante in un'operazione come questa sarebbe necessario garantire il coinvolgimento della magistratura, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di equiparazione dei poteri –:

   quali modelli internazionali siano stati presi in considerazione nella stesura del protocollo operativo e del conseguente atto organizzativo dell'Agenzia Regionale della Giustizia del Trentino-Alto Adige/Südtirol e come siano stati adattati al contesto normativo e amministrativo italiano;

   se sia stata prodotta una relazione complessiva sul lavoro istruttorio svolto dalla regione in collaborazione con il Ministero della giustizia e se ne sia prevista la pubblicazione.
(4-04127)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta orale:


   BONELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende da organi di stampa il tribunale di Milano il 4 novembre 2024 ha dichiarato «lo stato di insolvenza» di Acciaierie d'Italia Holding (AdIH) accertando uno squilibrio finanziario da quasi 1 miliardo di euro, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, professionisti e fornitori;

   la sentenza emessa dai giudici della sezione crisi d'impresa ha accolto il ricorso promosso da Acciaierie d'Italia S.p.A. (AdI) in amministrazione straordinaria, nei confronti della holding a sua volta messa in amministrazione straordinaria dal Ministero delle imprese e del made in Italy nella primavera del 2024;

   la verifica dello stato passivo di Acciaierie d'Italia Holding è stata fissata per il 5 marzo 2025 davanti al giudice delegato della procedura, Laura De Simone, che avrà il compito di esaminare la situazione debitoria della holding e determinare le misure necessarie per affrontare la crisi per l'azienda;

   lo stesso tribunale di Milano il 29 febbraio 2024 aveva dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d'Italia, ex Ilva, dopo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, su richiesta del socio di minoranza Invitalia, con proprio decreto del 20 febbraio 2024 ha ammesso con decorrenza immediata la società in amministrazione straordinaria, con la nomina del commissario unico nella persona dell'ingegnere Giancarlo Quaranta, integrando successivamente l'organo commissariale con le persone del professore dottore Giovanni Fiori e professore dottore Davide Tabarelli;

   nelle premesse di tale decreto viene espressamente riconosciuto che l'ammontare complessivo delle passività, sulla base dell'ultimo bilancio approvato di Acciaierie d'Italia e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta pari a euro 4.737.693.528, di cui euro 909.759.167 per passività non correnti e 3.827.934.362 per passività correnti inclusive – tra l'altro – di totali euro 2.084.069.844 per debiti commerciali e totali euro 837.042.043 per finanziamenti;

   nell'adunanza del 19 giugno 2024 presso lo stesso tribunale di Milano è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo di Acciaierie d'Italia S.p.A., per un importo di 1.558 milioni di euro, pari all'ammontare dei crediti ammessi su istanza di ben 981 creditori;

   in termini di costi per lo Stato, il commissariamento di ex Ilva è paragonabile a quello Alitalia per il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali e per gli stratosferici costi di gestione. I commissari che si sono alternati prima in Ilva e poi in Acciaierie d'Italia, sono costati complessivamente più di 10 milioni di euro in parcelle, cui si sommano i costi delle consulenze, che per i soli incarichi stipulati tra marzo e maggio del 2024 da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, ammonterebbero a 3,5 milioni di euro –:

   se il Ministro sia nelle condizioni di rendere noto a quanto ammontino, a distanza di due anni dalla chiusura dell'esercizio 2022, le passività complessive di Acciaierie d'Italia.
(3-01669)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in Liguria la viabilità rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo del territorio ma negli anni è stato accumulato un divario infrastrutturale rilevante che ne ha limitato il potenziale di crescita;

   la situazione dei trasporti nella regione è disastrosa: le autostrade sono costellate di cantieri necessari per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade trascurate per troppo tempo, i collegamenti aerei sono privilegio di pochi dal momento che un'andata e ritorno da Genova a Roma costa più di un'andata e ritorno dalla capitale a Chicago e la situazione ferroviaria, tragica nella penisola, in Liguria è emergenziale;

   ora, se per le autostrade si sta cercando quantomeno di garantire agli utenti dei tratti interessati dai cantieri l'esenzione dal pagamento del pedaggio come forma di risarcimento e per i voli i prezzi spropositati sono imputati all'algoritmo, per le ferrovie i disservizi e i rallentamenti nei lavori sono da attribuire a inadempienze;

   nello specifico si fa riferimento al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Genova essenziale per ridurre l'isolamento ligure, sia in favore dei residenti sia per riattivare turismo e commercio, ma anche in questi giorni si assiste agli ennesimi pesanti disagi per i cittadini, con ritardi dovuti ai lavori e alle infrastrutture fortemente carenti;

   il tema del quadruplicamento è stato trattato dall'interrogante in diverse precedenti interrogazioni, A luglio del 2024, in risposta all'atto n. 5-02604, il Ministero interrogato aveva affermato che per alcune fasi funzionali del progetto di quadruplicamento della tratta Milano-Genova non era stata ancora individuata la dovuta copertura finanziaria necessaria per il completamento e in taluni casi per l'avvio dei lavori, in risposta all'interrogazione n. 5-03332, invece, il tema del completamento dei lavori ferroviari è stato eluso –:

   se intenda fornire dettagliatamente informazioni riguardanti la riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova, indicando tempistiche e modalità di finanziamento di ciascuno degli interventi previsti, specificando se per la fase Rogoredo-Pieve Emanuele si stia procedendo in linea con i traguardi PNRR, per la fase Pieve Emanuele-Pavia sia stato concluso l'iter autorizzativo del progetto e siano state individuate le soluzioni per garantire la copertura finanziaria del costo del progetto, per la tratta Tortona-Voghera sia stata avviata la conferenza dei servizi e sia stata completamente finanziata, se la tratta Pavia-Voghera si sia conclusa la fase progettuale, siano state stanziate le risorse necessarie alla realizzazione e quali siano i tempi per la sua conclusione.
(5-03369)

Interrogazione a risposta scritta:


   ZINZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la cosiddetta «esterovestizione dei veicoli» è un fenomeno di detenzione di autovetture e motocicli immatricolati in Stati esteri da parte di cittadini italiani stabilmente residenti nel territorio nazionale;

   come emerso anche da notizie riportate da organi di stampa, tale fenomeno si è di recente molto diffuso per mezzo di procedure volte a eludere il pagamento di tributi e contravvenzioni nonché a ridurre notevolmente la spesa per l'assicurazione;

   l'attuale disciplina contenuta nel codice della strada vieta alle persone, residenti in Italia di guidare un'auto di loro proprietà con targa estera senza immatricolazione al Pubblico registro automobilistico. Tuttavia, non sono previste limitazioni nel caso in cui a guidare il veicolo sia un soggetto residente in Italia, diverso dal proprietario, che abbia al seguito un documento sottoscritto dall'intestatario, munito di data certa e dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. La prassi distorta che si è venuta a creare prevede la cancellazione di auto e scooter dal Pubblico registro automobilistico italiano e la loro successiva reimmatricolazione in Stati esteri per poi essere impiegati nel noleggio attraverso l'intermediazione di apposite agenzie agli stessi ex proprietari;

   l'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 prevede una delega per una riforma complessiva del codice della strada e il comma 3, lettera ee) del medesimo articolo dispone un principio di delega recante la modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per prevenire situazioni elusive e patologiche legate al fenomeno dell'«esterovestizione dei veicoli».
(4-04118)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI, PAVANELLI e FEDE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   gli amministratori degli enti locali, lavoratori dipendenti, hanno diritto di fruire dei permessi dal servizio, retribuiti, per la partecipazione alle riunioni di consigli, giunte e commissioni secondo quanto disciplinato dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

   i permessi retribuiti e non retribuiti previsti dall'articolo 79 del Tuel costituiscono un diritto del lavoratore-amministratore pubblico, la cui fruizione non è subordinata alla preventiva valutazione discrezionale del datore di lavoro né può essere causa di provvedimenti discriminatori sul lavoratore o che incidano negativamente sulle mansioni assegnate o sulle prospettive di carriera nell'ambito dei contratti di lavoro;

   il nostro ordinamento garantisce al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente previsti e il mantenimento del posto di lavoro qualora venga ad assumere cariche elettive, inclusa la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato;

   è attualmente in corso presso la quinta commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento l'esame del disegno di legge n. 41/XVII di iniziativa popolare «Modificazioni dell'articolo 5 della legge sulle scuole dell'infanzia 1977», il cui iter ad avviso dell'interrogante evidenzia in modo emblematico le criticità esistenti, in quanto la prima firmataria dell'iniziativa, impiegata come maestra della scuola dell'infanzia, a quanto consta all'interrogante incontra di fatto significative difficoltà organizzative e nelle relazioni istituzionali per partecipare ai lavori di commissione, proprio a causa dell'assenza di disposizioni specifiche che tutelino il pieno esercizio dei diritti costituzionali di partecipazione democratica;

   il nostro ordinamento non riconosce esplicitamente permessi specifici per i primi firmatari e i referenti degli atti di iniziativa popolare invitati a partecipare ai lavori delle commissioni consiliari;

   tale lacuna normativa riguarda la partecipazione alle sedute per esaminare petizioni e/o iniziative popolari ai sensi della legge statale sull'iniziativa popolare, del testo unico degli enti locali, dei codici degli enti locali regionali e delle leggi regionali sulla partecipazione popolare o del regolamento europeo dell'iniziativa dei cittadini europei;

   questa mancanza rappresenta a giudizio dell'interrogante un ostacolo concreto all'esercizio della democrazia partecipativa e dei diritti di cittadinanza attiva –:

   se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative volte a colmare questa lacuna dell'ordinamento, prevedendo specifici permessi lavorativi per i cittadini primi firmatari o referenti di atti di iniziativa popolare quando sono chiamati a partecipare ai lavori delle commissioni consiliari;

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione democratica anche ai cittadini lavoratori dipendenti che si fanno promotori di iniziative popolari.
(4-04119)


   ASCARI, MORFINO, D'ORSO, FERRARA, PAVANELLI e FEDE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da fonti di stampa che a Brescia, si è svolta una manifestazione pacifica organizzata dai movimenti Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima Generazione presso la sede della Leonardo S.p.A., azienda partecipata dallo Stato;

   la manifestazione, avente carattere non violento, ha visto la partecipazione di cittadini e cittadine che hanno esercitato il diritto costituzionalmente tutelato di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione);

   le forze dell'ordine hanno proceduto al fermo di 23 persone, le quali sono state trattenute in questura per oltre sette ore, nonostante avessero fornito regolarmente i propri documenti di identificazione;

   gli atti contestati ai manifestanti includono reati di «radunata sediziosa» (articolo 655 del codice penale), «accensioni ed esplosioni pericolose» (articolo 703 del codice penale), «imbrattamento» (articolo 639 del codice penale), e «concorso morale» (articolo 112 del codice penale), oltre alla contestazione di «manifestazione non preavvisata» ai sensi dell'articolo 18 del T.u.l.p.s.;

   alcuni manifestanti sono stati oggetto di provvedimenti di foglio di via obbligatorio, misure di prevenzione generalmente associate al contrasto della criminalità organizzata;

   durante la permanenza in questura, è stato segnalato che alcune donne sarebbero state costrette a spogliarsi e a compiere esercizi fisici (piegamenti sulle gambe), sollevando seri dubbi sulla legittimità delle procedure adottate;

   l'articolo 349 del codice di procedura penale stabilisce che il trasferimento in questura può avvenire solo in caso di impossibilità di identificazione sul posto, circostanza non sussistente nel caso di specie –:

   quali siano le motivazioni ufficiali poste alla base del fermo dei manifestanti;

   se il Governo non ritenga di dover avviare un'indagine interna per verificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali dei manifestanti durante la permanenza in questura;

   quali misure siano state adottate per garantire il rispetto delle normative vigenti e dei protocolli sulle modalità di trattamento delle persone fermate da parte delle forze di polizia, con particolare riferimento al divieto di trattamenti discriminatori o degradanti;

   quali iniziative di competenza intenda assumere per far sì che il diritto costituzionale di manifestazione pacifica sia effettivamente tutelato e non ostacolato da pratiche sproporzionate o arbitrarie da parte delle forze dell'ordine;

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza per un riesame delle modalità di applicazione delle misure preventive, quali i fogli di via, affinché non vengano utilizzate per reprimere il dissenso pacifico e legittimo.
(4-04123)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta scritta:


   LA PORTA e AMORESE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   si registrano crescenti casi, ed in particolare nelle scuole superiori, dell'attivazione della cosiddetta carriera alias da parte di studenti che manifestano una percezione di disforia di genere;

   la carriera alias è una procedura amministrativa temporanea che prevede la possibilità di registrarsi con il nome e il sesso che corrispondono all'identità di genere autonomamente percepita, anche se questi sono diversi da quelli depositati all'anagrafe;

   in ambito scolastico consiste nell'attivazione di un percorso burocratico interno che consente di utilizzare un diverso nome scelto dallo studente sul registro di classe, sulla posta elettronica, nell'ambito dei rapporti scolastici quotidiani fino all'esame di stato al termine del cursus didattico;

   in tal modo si consente agli studenti di anticipare il riconoscimento ufficiale che si renderà necessario all'esito del procedimento di transizione di genere, ovvero quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità a seguito di sentenza del Tribunale che, ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, precisi l'attribuzione di sesso e del nome attribuito alla nascita;

   quanto suesposto, per quanto appreso dall'interrogante, sta avvenendo in alcuni istituti come al liceo Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore/Forte dei Marmi (Lucca) o come al liceo Montale di Pontedera (Pisa) che dall'inizio del corrente anno permette agli studenti maggiorenni o minorenni, attraverso gli esercenti la potestà genitoriale, di richiedere tale variazione di nome, senza alcuna certificazione medica a supporto;

   un recente sondaggio Gallup negli Stati Uniti mostrerebbe un aumento di circa il 600 per cento nella percentuale di giovani della «generazione Z» che si identificano come transgender rispetto alla «generazione X» suggerendo che fattori non biologici giocano un ruolo significativo, poiché i bambini e i giovani sono suscettibili all'influenza sociale, educativa e culturale;

   la carriera alias in definitiva, può quindi aggravare a giudizio dell'interrogante situazioni di confusione, rafforzando, secondo la teoria del contagio sociale, la convinzione errata tra molti minorenni di essere «nati nel corpo sbagliato» distorcendo la percezione del proprio io;

   tale pratica potrebbe inoltre creare seri problemi per i diritti alla privacy e alla sicurezza di terzi che entrano in contatto con i richiedenti in alcuni ambiti quali bagni, spogliatoi, camere e competizioni sportive. Le criticità si pongono soprattutto per le ragazze e le bambine o in ambito sportivo, dove l'ingresso di maschi biologici negli spogliatoi e nelle gare delle femmine potrebbe rappresentare un rischio per l'equità delle competizioni sportive e per l'integrità psicofisica;

   notevoli sono, infine, le produzioni scientifiche sul tema che evidenziano la necessità di estrema cautela sull'accesso alla carriera alias in età scolastica visti i potenziali rischi;

   nel 2012 l'American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (Aacap) licenzia una pubblicazione denominata «Practice Parameter on Gay, Lesbian or Bisexual Sexual Orientation, Gender Nonconformity, and Gender Discordance in Children and Adolescents» nella quale afferma quanto segue: «Negli studi di follow-up su ragazzi in età prepuberale con discordanza di genere, compresi molti dei quali non sottoposti a trattamento di salute mentale, i desideri di cambiare sesso di solito si affievoliscono con il tempo e non persistono nell'età adulta, con solo il 2,2% - 11,9% che continua a sperimentare la discordanza di genere»;

   secondo l'Aacap, pertanto, la gran parte dei ragazzi (range dall'88,1 per cento al 97,8 per cento) non persiste nei propri desideri di disforia, una volta raggiunta l'età adulta;

   è, infine, necessario citare anche le linee guida redatte dalla Endocrine Society, condivise anche dall'American Association of Clinical Endocrinologists, dall'American Society of Andrology, dalla European Society for Pediatric Endocrinology, secondo cui l'85 per cento dei bambini a cui è stata diagnosticata un'incongruenza di genere in età infantile supera spontaneamente il disagio disforico nell'adolescenza, ad ulteriore riprova che l'incongruenza di genere nella fascia più giovane sia un fenomeno transitorio che tende a scomparire spontaneamente nell'adolescenza o nella prima fase dell'età adulta;

   tutto ciò a conferma del fatto che sia più importante far crescere con una comprensione sana della propria identità, senza cedere alle pressioni di una narrativa ideologica che rischiano di compromettere la salute psichica dei giovani –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per uniformare la tutela degli studenti da ingerenze ideologiche, ispirate dalla teoria di genere, sul delicato tema della sessualità.
(4-04116)


   D'ALFONSO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per sostituire il personale assente e garantire la continuità del servizio, lavorano nella scuola ogni giorno, sia nell'insegnamento che nelle altre mansioni di tipo amministrativo e ausiliario, tanti supplenti, con contratti a termine, anche di lunga durata dove manca personale di ruolo;

   in questi mesi molti sono i supplenti, titolari di contratto breve e saltuario, che hanno lamentato il mancato pagamento dello stipendio. Per l'ennesima volta si è ripetuta la situazione degli anni passati, e cioè il mancato pagamento dei supplenti secondo una scadenza rispettosa dei diritti degli interessati;

   l'istruzione è uno dei fattori principali di crescita di un Paese moderno e chi la impartisce va considerato come una risorsa preziosa. Nel caso dei supplenti si tratta di personale che assicura la continuità dell'educazione dei giovani e non si può consentire che siano costretti a subire il ritardo nella corresponsione degli emolumenti cui anno diritto, ritardi che li costringono fino all'esasperazione a vivere nella frustrazione di non poter disporre in tempi adeguati del denaro guadagnato;

   pare che dal Ministero dell'istruzione e del merito ci sia stata l'assicurazione che verrà effettuata una emissione speciale di fondi entro il mese di gennaio 2025 che salderà tutte le pendenze, ma questo non assicura che questo ritardo non si verificherà più;

   il personale scolastico chiamato a supplenze brevi viene retribuito con fondi di istituto, ovvero finanziamenti ministeriali che lo Stato eroga sempre con molto ritardo ed è gestito tramite il sistema NoiPa, seguendo un processo già di per sé lungo e macchinoso: la segreteria della scuola inserisce i dati contrattuali nel sistema Sidi, NoiPa calcola le spettanze e invia i dati al Sidi per conferma, il Dsga e il dirigente scolastico autorizzano il pagamento, NoiPa controlla la disponibilità dei fondi e, se presenti, procede al pagamento, il pagamento viene liquidato solo dopo l'approvazione dei fondi, i pagamenti dei supplenti sono generalmente emessi alla fine del mese successivo rispetto a quello di riferimento, ma in caso di indisponibilità finanziaria, il pagamento subisce ritardi fino all'assegnazione di nuovi fondi da parte del Ministero;

   come è evidente, si tratta di un sistema di pagamento soggetto a lentezze e farraginosità burocratiche inaccettabili, per cui è necessario intervenire affinché le retribuzioni delle prestazioni di supplenza breve e saltuaria vengano trattate come una partita di spesa fissa –:

   quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri interrogati affinché si individuino con esattezza gli ostacoli che causano questi inaccettabili ritardi nel pagamento degli stipendi dei supplenti e si intervenga anche consentendo di considerare questi pagamenti come una partita di spesa fissa.
(4-04126)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a Muro Lucano, in provincia di Potenza, un uomo di 44 anni del posto ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Era in un cantiere, impegnato nella ristrutturazione di un immobile privato. L'uomo, titolare di un'impresa edile, stava lavorando vicino alla betoniera e, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato nella tramoggia;

   la vittima, Felice Ferrara, era sposato e aveva due figlie;

   sull'incidente stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Potenza. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che non hanno però potuto far altro che constatare la morte dell'uomo;

   in una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil hanno sottolineato che «la prima "morte bianca" sul lavoro del 2025 in Basilicata deve segnare una svolta per affrontare con urgenza ed efficacia la "questione sicurezza" in tutti i luoghi di lavoro». I segretari lucani di Cgil (Fernando Mega), Cisl (Vincenzo Cavallo) e Uil (Vincenzo Tortorelli) hanno inviato una lettera al governatore, Vito Bardi, «chiedendo di farsi promotore di un Tavolo in Regione con la partecipazione di associazioni imprenditoriali, sindacati, Ispettorato del Lavoro, Inail, Inps, Enti Bilaterali dei comparti edilizia, artigianato, agricoltura, rappresentanti di forze dell'ordine»;

   nella stessa lettera i dirigenti sindacali hanno chiesto «la convocazione immediata dell'Osservatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui ruolo è cruciale per monitorare, analizzare e proporre soluzioni per migliorare la sicurezza nel sistema produttivo lucano» –:

   se al Ministro interrogato risulti, per quanto di competenza, l'esatta dinamica di quanto accaduto e quali iniziative di competenza intenda adottare per fermare la strage di morti sul lavoro in atto nel nostro Paese.
(5-03370)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   TORTO, SERGIO COSTA, CARAMIELLO, ILARIA FONTANA, DI LAURO e CHERCHI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le denunce presentate dalla Lega nazionale per la difesa del cane relative a diverse irregolarità nella gestione del canile sanitario di Città Sant'Angelo, hanno portato alla luce un grave quadro di violazioni delle normative vigenti in materia di tutela degli animali;

   le indagini svolte dai Carabinieri forestali tra il 2021 e il 2022 hanno confermato i sospetti, evidenziando come il responsabile del canile, Lucio Di Tommaso, abbia fatto sistematicamente ricorso all'eutanasia illegittima di animali, utilizzando il farmaco Tanax, senza alcuna giustificazione medica ed in contrasto con i princìpi del benessere animale;

   la procura della Repubblica di Pescara ha richiesto il rinvio a giudizio di Franco Ruggeri e Lucio Di Tommaso, dirigenti della Asl, imputando loro i reati di abuso d'ufficio, uccisione di animali e falso;

   i due imputati dovranno comparire dinanzi al giudice per le indagini preliminari il 23 gennaio 2025 per l'udienza preliminare;

   la tutela degli animali e del loro benessere, principio saldamente ancorato nell'ordinamento giuridico europeo e recentemente rafforzato dal suo inserimento tra i princìpi fondamentali della Costituzione, impone l'adozione di protocolli rigorosi e rispettosi in tutte le procedure che comportano l'eutanasia degli animali;

   in particolare, l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) stabilisce che l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali «in quanto esseri senzienti»;

   le gravi violazioni contestate dalla procura, qualora accertate, dimostrerebbero come l'assenza di adeguati controlli e di un'efficace vigilanza da parte degli organi competenti abbia consentito la perpetrazione di condotte illecite presso il canile sanitario di Città Sant'Angelo, con gravi ripercussioni sul benessere degli animali –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intenda adottare iniziative urgenti per prevenire il ripetersi di simili episodi di violazione delle normative presso i canili sanitari, al fine di garantire la tutela degli animali in tutte le strutture del territorio nazionale;

   se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative di competenza per rafforzare i controlli e la vigilanza sulle strutture che ospitano animali, assicurando il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali;

   se non ritenga opportuno adottare linee guida chiare e condivise a livello nazionale in materia di eutanasia animale, il cui ricorso deve essere previsto solo per casi di gravi e incurabili patologie, che contempli l'obbligo di formazione continua per i professionisti veterinari, al fine di prevenire arbitrarietà e discrezionalità eccessiva nella pratica dell'eutanasia veterinaria.
(4-04117)