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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 gennaio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 gennaio 2025.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 gennaio 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   ROSSELLO: «Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e altre disposizioni concernenti il conferimento di incarichi pubblici retribuiti a soggetti collocati in quiescenza» (2204).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CALDERONE: «Modifica all'articolo 299 del codice di procedura penale, in materia di rivalutazione delle esigenze cautelari» (1977) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non rilevante ai fini delle indagini» (2024) Parere della I Commissione.

   XI Commissione (Lavoro):

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo» (2179) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 20 dicembre 2024, Sentenza n. 211 del 14 novembre – 20 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 424),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):

  alla II Commissione (Giustizia);

   in data 3 gennaio 2025, Sentenza n. 1 del 26 novembre 2024 – 3 gennaio 2025 (Doc. VII, n. 425),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'articolo 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo:

  alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 2 dell'11 dicembre 2024 – 17 gennaio 2025 (Doc. VII, n. 426),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cassino.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 1/2025 del 20 dicembre 2024-9 gennaio 2025, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato la relazione sui controlli interni degli enti locali, riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 16 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2025 del 19 dicembre 2024-15 gennaio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le procedure di infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero della salute.

  Il Ministero della salute, con lettera del 14 gennaio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PICCOLOTTI n. 9/887-A/10, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 luglio 2023, in merito alla programmazione di campagne di sensibilizzazione o di incentivazione alla donazione dei gameti femminili e maschili.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro delle imprese
e del
made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 17 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2023 (Doc. CXX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 gennaio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (MiCA) (COM(2024) 573 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 573 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (DORA) (COM(2024) 574 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 574 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1031 sull'indagine a norma dello strumento per gli appalti internazionali riguardante misure e pratiche della Repubblica popolare cinese nel mercato degli appalti pubblici dei dispositivi medici (COM(2025) 5 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti nell'Unione europea nella lotta alla tratta di esseri umani (quinta relazione) (COM(2025) 8 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Raccomandazione modificata di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria (COM(2025) 15 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti europea, in data 20 gennaio 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 3/2025 – Blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico – Il regolamento applicabile istituisce un quadro equilibrato, ma permangono difficoltà di attuazione, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Borso del Grappa (Treviso), Casavatore (Napoli), Cascinette d'Ivrea (Torino) e Cetraro (Cosenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 e 20 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

    alla dottoressa Cristiana Rotunno, l'incarico di vice capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    al dottor Alessandro Fiore, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 gennaio 2025, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Barbara Luisi, di direzione dell'Ufficio di gabinetto nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a incrementare il personale in servizio presso la casa circondariale di Bellizzi e a migliorare gli standard di sicurezza, a seguito di recenti fatti di cronaca – 3-01670

A)

   TONI RICCIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella serata del 22 ottobre 2024 si è verificato, come riportato dagli organi di informazione un gravissimo episodio di violenza presso la casa circondariale di Bellizzi;

   secondo le informazioni riportate, un detenuto sarebbe stato aggredito da altri carcerati che gli avrebbero tagliato il lobo di un orecchio e fratturato un braccio, con due agenti della polizia penitenziaria sequestrati e picchiati;

   sulla base di quanto riferito anche da esponenti sindacali della polizia penitenziaria si sarebbe trattato di una sorta di spedizione punitiva;

   la situazione sarebbe tornata sotto controllo solo a notte inoltrata, grazie all'intervento di polizia di Stato e carabinieri che hanno supportato la penitenziaria;

   nella struttura penitenziaria in oggetto vi sarebbe un deficit di personale pari a circa 60 unità, una criticità che rende difficile il lavoro all'interno del carcere;

   il grave episodio necessita di avere adeguata risposta da parte delle istituzioni competenti, anche in risposta alle sollecitazioni che provengono dalle organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria –:

   in considerazione della gravità di quanto riportato in premessa, quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, per aumentare il personale in servizio presso la casa circondariale di Bellizzi e per migliorare gli standard di sicurezza all'interno del carcere, superando le criticità segnalate.
(3-01670)


Elementi in ordine alle assunzioni di personale e all'ammodernamento dei mezzi di pronto soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – 3-01262

B)

   TRAVERSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da fonti stampa si è appresa notizia della tragedia del quattordicenne deceduto nel gennaio 2023 dopo essere rimasto incastrato con la canoa nel torrente Entella, mentre si allenava con la società sportiva cui era iscritto;

   il sindacato Usb dei Vigili del fuoco è intervenuto pubblicamente pochi giorni dopo la chiusura delle indagini della Procura ricordando che esiste un problema strutturale che affligge tutto il «Corpo più amato dalla popolazione» che ad oggi presenta «una carenza strutturale di organico di circa il 30 per cento, compreso il nucleo nautico e sommozzatori la cui chiusura è imminente. Ad oggi il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco permane in servizio fino a 62 anni prima della quiescenza, non esiste un registro delle malattie professionali e neanche il riconoscimento di categoria professionale altamente usurante. Inoltre il sindacato Usb ricorda che il Corpo nazionale è sprovvisto di tutele Inail e tutele legali»;

   dalle carte della magistratura si documenta la carenza di un «numero adeguato di personale qualificato» a garantire i soccorsi nel tragico evento;

   in base alle dichiarazioni di tutte le sigle sindacali si apprende nello specifico che la situazione dei sommozzatori in Liguria sia insostenibile e che sia impossibile gestire il soccorso con una carenza di personale e che il servizio di soccorso sia pertanto mutilato;

   l'interrogante ha sollecitato il Governo già con un altro atto di sindacato ispettivo, n. 4-00655, in cui si palesava la carenza strutturale di organico di tali figure professionali. Alla luce dei fatti emersi si evidenzia come ancora non si sia attuata concretamente una copertura di risorse umane e di mezzi –:

   se il Ministro interrogato, alla luce della evidente situazione di carenze strutturali a livello locale e nazionale del personale operativo e specializzato oltre a quella dei mezzi, possa fornire dati aggiornati sulle attuali assunzioni avvenute e sulle risorse economiche spese per ammodernare il parco dei mezzi di pronto soccorso in questi ultimi anni.
(3-01262)


Tempi previsti per l'adozione del decreto attuativo della misura agevolativa «Resto al Sud» e intendimenti relativi a una eventuale revisione delle modalità di finanziamento – 3-01671

C)

   FARAONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, noto come «decreto coesione», convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 2024, ha introdotto la misura agevolativa «Resto al Sud 2.0», destinata a imprese e professionisti, con l'obiettivo di promuovere la creazione di nuove attività imprenditoriali per le donne e i giovani disoccupati residenti nelle regioni del Sud Italia. Il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo, previsto inizialmente entro un mese dalla sua entrata in vigore, non è ancora stato emanato;

   la misura «Resto al Sud 2.0» ha previsto un cambiamento significativo rispetto alla storica misura «Resto al Sud», relativamente all'agevolazione economica. In precedenza, il contributo copriva il 100 per cento dell'importo complessivo del programma di spesa attraverso una combinazione di finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto realizzabili grazie alle convenzioni con il Medio credito centrale e Invitalia. Ora, il contributo copre il 75 per cento del programma di spesa per importi tra 20.000 euro e 120.000 euro e il 70 per cento per importi tra 120.000 euro e 200.000 euro, prevedendo che il restante 25 per cento del finanziamento venga coperto dai beneficiari;

   il decreto-legge n. 60 del 2024, nella sua versione attuale, non ha previsto alcun meccanismo alternativo di finanziamento per coloro che non sono in grado di coprire la quota pari al 25 per cento del contributo, una circostanza che appare particolarmente rilevante in considerazione della ristretta platea dei beneficiari, limitata agli under 35 disoccupati;

   tale scelta legislativa genera, ad avviso dell'interrogante, una significativa criticità, in quanto molti disoccupati potrebbero trovarsi nell'impossibilità di reperire i fondi necessari per integrare la parte non coperta dal finanziamento pubblico, considerando che la possibilità di accedere a un prestito bancario senza garanzie reali o patrimoniali risulta particolarmente ardua per giovani disoccupati, e, nella maggior parte dei casi, preclusa. La mancanza di garanzie adeguate, unitamente alla carenza di un meccanismo di supporto alternativo quale il microcredito o altre forme di finanziamento agevolato, rischia di rendere di fatto inaccessibile la possibilità di fruire del fondo per molti giovani disoccupati, soprattutto nel Sud Italia, dove l'accesso al credito è particolarmente difficile –:

   quali siano le tempistiche previste per l'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, e se esistano motivi specifici per il ritardo nell'adozione del provvedimento;

   se il Governo intenda adottare iniziative volte a rivedere la misura «Resto al Sud 2.0», prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di un meccanismo alternativo per la copertura del 25 per cento del finanziamento, ad esempio prevedendo l'utilizzo del microcredito o altre soluzioni accessibili per i disoccupati che risiedono nelle regioni del Sud Italia;

   se il Governo preveda di adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, per coinvolgere le banche e altri istituti finanziari nel programma, introducendo convenzioni che possano garantire finanziamenti a tasso agevolato o prestiti senza garanzie, al fine di favorire l'accesso a questi fondi anche per chi non dispone di risorse economiche proprie.
(3-01671)


Iniziative di competenza al fine di salvaguardare il sistema di garanzie volto a evitare situazioni di conflitto di interessi in capo alle figure apicali di ARERA – 3-01371

D)

   BONELLI e DORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   all'inizio del 2024 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha completato il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, dando indicazione all'Acquirente unico per lo svolgimento delle aste per l'assegnazione della fornitura di elettricità agli utenti non vulnerabili del mercato tutelato;

   a febbraio 2024 i sette operatori Enel, A2, Hera, E.On, Illumia, Iren ed Edison sono risultati vincitori delle aste, aggiudicandosi ciascuna società parte delle 26 zone nelle quali era stato diviso il territorio italiano;

   secondo quanto si apprende da organi di stampa, il 22 marzo 2024 una dei membri del Collegio dell'Arera, Clara Poletti, ha scritto una lettera al Garante del codice etico dell'Arera, l'avvocato Massimo Massella Ducci Terri, per comunicare l'assunzione della figlia in E.On energia, filiale italiana del gruppo tedesco che opera, tra l'altro, in ambiti regolati dall'Autorità e risultata tra gli aggiudicatari delle aste;

   nella nota la commissaria Poletti avrebbe assicurato come il ruolo «Junior» della figlia nell'azienda non possa influenzare decisioni nella società energetica e che in ogni caso come commissaria è pronta ad astenersi come prevede l'articolo 7 del codice etico dell'Arera, Codice che regola i conflitti di interesse;

   la stessa Clara Poletti a dicembre 2023 è stata nuovamente eletta presidente del Comitato dei regolatori di Acer, l'Agenzia europea per la cooperazione delle Autorità nazionali dell'energia;

   sempre da organi di stampa si apprende che anche il figlio di un alto dirigente dell'Arera sarebbe stato assunto in Edison, un'altra delle società risultata aggiudicataria delle aste;

   Arera non svolge solo compiti regolativi del settore energetico, ma anche ispettivi nei confronti delle imprese che vi operano. Tra le competenze si legge: «svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali, il Gestore servizi energetici, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate. Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi»;

   in tale contesto, appare all'interrogante quanto mai grave che si possano configurare situazioni di evidente conflitto di interessi da parte di figure apicali dell'Arera che possono pregiudicare le obiettive funzioni di regolazione e vigilanza nei confronti degli operatori del mercato energetico –:

   di quali elementi dispongano circa la situazione rappresentata in premessa e se non intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, al fine di predisporre un più adeguato sistema di garanzie atte a salvaguardare l'efficace esercizio delle funzioni di regolazione e vigilanza proprie dell'Autorità.
(3-01371)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1315 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2196)

A.C. 2196 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2196 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 5.01, 6.1, 6.3, 6.4, 6.16, 6.18, 6.23, 6.24, 6.25, 6.1000, 6.01000, 7.5, 7.7, 7.03 e 7.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2196 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

  1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.».

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)

  1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «commi da 10 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 10 a 13»;

    2) al secondo periodo, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 14 a 16»;

   b) all'articolo 46-terdecies, le parole: «e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione».

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia)

  1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

  1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
   2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.
   3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado».

  2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.»;

   b) al comma 7:

    1) alla lettera m), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

    2) la lettera n) è soppressa.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

  1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»;

    2) al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   b) al comma 4:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

    2) al secondo periodo, le parole «, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse;

   c) al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»;

   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

   e) al comma 7:

    1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»;

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»;

   f) al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»;

   g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»;

   h) al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.
  4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

   b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento»;

   c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,»;

   d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole «non fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa,».

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente:

   «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). — 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
   2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.»

Articolo 8.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)

  1. L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Articolo 9.
(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10.
(Clausola d'invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2196 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: “comma 1, lettera b),” sono inserite le seguenti: “del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdeciessono inserite le seguenti: «comma 1,».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»;

   al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) al comma 7, la lettera n) è abrogata».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

   al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e» e le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, a cui si provvede».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 3, le parole: «intercettazioni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al»;

   al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: «mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 7:

   al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»;

   alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: «del comma 4».

  All'articolo 9:

   al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «possono svolgere esclusivamente» sono sostituite dalla seguente: «svolgono».
5.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo, 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 4».
5.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Anticipazione dell'ingresso in servizio dei magistrati onorari di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

  1. Qualora negli uffici del giudice di pace si riscontri una carenza di organico corrispondente a una scopertura pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate, il periodo di assegnazione all'ufficio per il processo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è ridotto a diciotto mesi.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
5.01. Dori.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive; b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e, quindi, a prevedere l'apertura di Ser.D. interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti ad ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione».
6.1. Dori, Lacarra, Ghirra, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola: «interventi» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria».
6.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive;

   d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;

   d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione».
*6.3. Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive;

   d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;

   d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione».
*6.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive;

   d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;

   d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione».
*6.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
6.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*6.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*6.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*6.10. Dori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «territorialmente competenti» sono inserite le seguenti: «, con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia,».
6.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, D'Orso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il secondo periodo è soppresso.
6.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Le relazioni annuali sono altresì trasmesse alle Camere entro il medesimo termine.
6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
6.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e), numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
6.16. D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
6.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
6.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: euro 80.000 con le seguenti: euro 60.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.
6.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
6.21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole da: al doppio fino a: variabile, di con le seguenti: , sia nella parte fissa che nella parte variabile, a;.
6.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 3, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

  Conseguentemente, al comma 4:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   sopprimere la lettera c).
6.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024.
6.24. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.25. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 6, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni locale destinato al pernottamento devono essere presenti servizi igienici e docce per le finalità di cui al successivo articolo 8. In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto dei servizi igienici e delle docce».
6.01000. Soumahoro.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».
7.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Dell'Olio, Ghio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «In caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento».
7.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97-ter» con il seguente:

Art. 97-ter.
(Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite:

   a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

   b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

   c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

   d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

  2. Nei casi previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.
  3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
  4. Nei casi previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
7.3. Dori.

  Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97-ter» con il seguente:

Art. 97-ter.
(Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite:

   a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

   b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

   c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

   d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

  2. Nei casi previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.
  3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari.
  4. Nei casi previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari.
7.1000. Soumahoro.

  Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97-ter» con il seguente:

Art. 97-ter.

  1. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
  2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede all'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
7.4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla polizia penitenziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

  2-bis. Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire una protezione effettiva e consapevole, la persona offesa ha diritto a ricevere una formazione adeguata e tempestiva riguardante il funzionamento del braccialetto elettronico e le procedure da seguire in caso di violazioni rilevate.
  2-ter. La formazione di cui al comma precedente deve essere organizzata e fornita dal Ministero della Giustizia in collaborazione con le Forze dell'ordine e, ove necessario, con i servizi sociali territoriali competenti.
  2-quater. La formazione di cui al comma 2-bis deve includere:

   a) informazioni sulle funzionalità del dispositivo;

   b) istruzioni sui canali di segnalazione e di contatto in caso di emergenza;

   c) assistenza sui diritti e le tutele applicabili alla persona offesa.

  2-quinquies. La partecipazione alla formazione di cui al comma 2-bis deve essere certificata mediante rilascio di un'attestazione scritta.
7.7. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

   a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

   b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

   c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

   d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

  2-ter. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.
7.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La polizia giudiziaria, prima di dare esecuzione al provvedimento di applicazione del dispositivo di controllo elettronico, è obbligata a verificare il corretto funzionamento del braccialetto elettronico presso i luoghi in cui si trovano sia l'indagato sia la vittima, indipendentemente dalla disponibilità di copertura della rete o del Wi-Fi.
  2-ter. La verifica deve garantire che il dispositivo sia in grado di trasmettere segnali regolari e rilevare eventuali anomalie, adottando misure tecniche e operative idonee per evitare malfunzionamenti.
  2-quater. Qualora non vi sia copertura di rete, la polizia giudiziaria è tenuta a documentare le condizioni del luogo e comunicare tempestivamente al giudice l'esito della verifica, suggerendo eventuali provvedimenti correttivi per garantire la sicurezza delle persone interessate.
7.8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ferrari.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sulle modalità di gestione degli allarmi, sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica, sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici, sulle istruzioni da impartire da parte di personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e alla persona offesa su come gestire e manutenere gli apparati.
7.01. Dori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.
7.02. Dori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.03. Dori.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione obbligatoria e materiale informativo per le persone offese)

  1. Al fine di garantire un'adeguata tutela delle persone offese e una corretta gestione del dispositivo di controllo elettronico, è previsto un programma obbligatorio di formazione e informazione, con rilascio, inoltre, di idoneo opuscolo informativo.
  2. È istituito l'obbligo di fornire alle persone offese un percorso di formazione mirato, volto a spiegare:

   a) le caratteristiche e il funzionamento del braccialetto elettronico;

   b) le procedure da seguire in caso di segnalazioni o malfunzionamenti;

   c) i comportamenti da adottare in caso di avvicinamento non autorizzato da parte della persona sottoposta a controllo.
7.07. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Obbligo di allacciamento dei braccialetti elettronici da parte degli operatori telefonici entro dieci giorni)

  1. Gli operatori telefonici incaricati del collegamento e dell'attivazione dei dispositivi elettronici di controllo (cosiddetti braccialetti elettronici) sono tenuti ad eseguire l'allacciamento e la messa in funzione degli stessi entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta dell'autorità competente.
  2. In caso di inosservanza del termine indicato al comma precedente, gli operatori sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, oltre alle ulteriori misure correttive eventualmente disposte dall'autorità preposta alla vigilanza.
7.08. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Obbligo di mantenimento in funzione dei dispositivi elettronici di controllo)

  1. L'indagato sottoposto a misura cautelare che prevede l'utilizzo di dispositivi elettronici di controllo è tenuto a mantenere tali dispositivi costantemente funzionanti, assicurandone la ricarica periodica.
  2. In caso di negligenza nell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, senza giustificato motivo, è disposta una verifica d'ufficio della misura cautelare in corso, con possibilità di applicazione di una misura più gravosa, ai sensi dell'articolo 276 del codice di procedura penale.
7.09. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ferrari.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

  1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nelle ipotesi di cui al primo comma, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.».
7.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: ai procedimenti di esdebitazione, aggiungere le seguenti: , ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria.
8.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 2196 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure necessarie ed urgenti in materia di giustizia;

    tra queste, l'articolo 5 dell'atto introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo in commento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, riduce da 24 a 6 mesi (nel testo vigente del decreto-legge 12 mesi), successivi al conferimento dell'incarico, il periodo in cui i giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio per il processo;

    come espresso a chiare lettere nella Relazione illustrativa, la ratio alla suddetta disposizione è sottesa alla particolare urgenza dovuta alla situazione di «grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell'ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022»;

    tuttavia, a ben guardare, proprio le esigenze connesse alle modifiche apportate dall'articolo 5 dovrebbero indurre il Governo in carica e la maggioranza che lo rappresenta a rafforzare urgentemente l'organico degli uffici dei giudici di pace, proprio per far fronte all'aggravamento del carico di lavoro che deriverà tanto dalla richiamata Riforma Cartabia, quanto dalle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2017, che estende (articoli 27 e 28) la competenza per valore e per materia del giudice di pace, destinate ad entrare in vigore ad ottobre 2025;

    destano notevole preoccupazione, invero, i risultati del recente monitoraggio condotto dall'organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 24 novembre: i giudici di pace in funzione giudicante in servizio sono il 33 per cento di quelli previsti dalla pianta organica, mentre negli uffici con pianta organica superiore alle 50 unità, i giudici in servizio sono solo il 20,8 per cento rispetto a quanto previsto dalla pianta organica, come quella di Torino dove solo 7 dei 139 magistrati in pianta organica sono attivi. Si riscontrano altresì difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

    dai dati su citati, emerge come le carenze di organico e di dotazioni informatiche determinino l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 30 per cento dei casi. Quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa. La durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 75 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado;

    da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi contenuti all'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, da assumere nel primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, così da ovviare alle gravissime carenze di organico esposte in premessa, e per potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche; nonché, al fine di adeguare l'organico degli uffici del giudice di pace su tutto il territorio nazionale, a posticipare l'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge Orlando, in merito al l'ampliamento delle competenze dei giudici di pace, come previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
9/2196/1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure necessarie ed urgenti in materia di giustizia;

    tra queste, l'articolo 6 interviene sul decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    in particolare, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge in conversione, ha modificato l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024, disciplinando il ruolo, i compiti e le attività del Commissario straordinario, per rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari e far fronte all'emergenza del sovraffollamento carcerario, che è diventata nel tempo una situazione patologica su cui intervenire;

    in ragione della complessità dell'incarico, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso, da determinarsi – secondo quanto stabilito dal comma 9, come modificato dal decreto-legge in conversione – con il medesimo decreto di nomina, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111 del 2011), ai sensi del quale, con riguardo ai compensi dei commissari straordinari, si prevede che la parte fissa non possa superare 50 mila euro, annui. Analogamente la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui;

    considerando che – fermo restando il limite massimo retributivo di legge, nel caso in cui la scelta del Commissario ricada su un dipendente delle amministrazioni pubbliche – il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, nonché che la scelta iniziale del legislatore, come espressa nel testo previgente al comma 9 dell'articolo 4-bis, consisteva nel parametrare la misura del compenso a quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, appare eccessivo riconoscere adesso un compenso pari addirittura al doppio;

    tale scelta ancor più si stigmatizza ove si consideri che al comma 7 dell'articolo 4-bis – come modificato dal decreto-legge in esame – si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze – costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della giustizia – composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina in un importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 80.000 (anziché 60.000), nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 400.000 annui (anziché 30.000);

    si consideri, altresì, che il Commissario straordinario ben potrebbe alla luce delle novità introdotte in sede di conversione, avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità;

    sotto altro profilo, l'atto in esame ha esteso al 31 dicembre 2026 (anziché 2025) la durata dell'incarico del Commissario straordinario, stabilendo che entro il 30 giugno di ogni anno questi trasmetta ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, ai medesimi Ministri, una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate; la suddetta relazione, secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, sarebbe prevista al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza detrazione amministrativa dell'organo commissariale,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi del disegno di legge in esame al fine di intervenire con il primo provvedimento utile, per riparametrare il compenso previsto per il Commissario straordinario in base ai limiti previsti dal richiamato articolo 15 comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011 e ridurre al contempo anche quello riconosciuto agli esperti della struttura commissariale: nonché ad adottare strumenti normativi per favorire maggiormente la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale, attraverso la trasmissione alle Camere della rendicontazione della sua attività.
9/2196/2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure necessarie ed urgenti in materia di giustizia;

    tra queste, l'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico (cosiddetto braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (articolo 275-bis, del codice di procedura penale), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis, del codice di procedura penale) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter, del codice di procedura penale);

    il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a), modifica l'articolo 275-bis del codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità «operativa» degli stessi, atteso che – come precisa la relazione illustrativa – «l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze»;

    si rammenta che ai sensi dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, quindi, ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari di cui al l'articolo 284 del codice di procedura penale può prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici (con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento si veda il decreto ministeriale 2 febbraio 2001). Tale previsione, tuttavia, è subordinata, oltreché al consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari, alla verifica della fattibilità tecnica della strumentazione necessaria da parte della polizia giudiziaria, ovvero sia la concreta disponibilità materiale che l'effettiva attivabilità e funzionalità degli strumenti elettronici in parola negli specifici casi e contesti applicativi;

    considerando che dal monitoraggio e dall'analisi delle numerose applicazioni giudiziarie e operative dei dispositivi elettronici in parola sono emerse anche talune criticità tecniche in corso di approfondimento con l'operatore economico che si è aggiudicato la gara pubblica avente ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai predetti dispositivi, appare necessario affinare c rafforzare ulteriormente il complesso sistema di tutela delle persone offese da determinati delitti, con particolare riguardo a quelli connotati da violenza domestica o di genere,

impegna il Governo

ad intervenire a tutti i livelli per garantire con la massima celerità il corretto funzionamento dei braccialetti elettronici, considerando le criticità emerge in sede di Tavolo tecnico istituito al Ministero dell'interno, riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione, scongiurando il verificarsi di ulteriori casi di femminicidi, nonché a prevedere con il primo provvedimento utile, la destinazione di risorse economiche e organizzative per favorire la formazione specifica sia del personale di polizia, che delle vittime su tali dispositivi.
9/2196/3.Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria. L'articolo in commento introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti;

    l'accesso alla giustizia rappresenta un diritto inviolabile della persona, garantito da normativa di rango costituzionale nazionale, europeo e internazionale. In base ad esso ciascun individuo dovrebbe potersi difendere o far valere le proprie ragioni in ogni circostanza, indipendentemente dalle rispettive condizioni economiche, sociali, culturali, religiose, ambientali, di genere, anagrafiche, fisiche e mentali;

    occorre quindi garantire che, oltre al riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui, venga garantito che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva attiva e di vantaggio meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; tanto nel campo dei diritti soggettivi quanto in quello degli interessi legittimi e in quello degli interessi diffusi e collettivi;

    un sistema giudiziario efficiente rappresenta con ogni evidenza la condizione imprescindibile per il concreto rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto ma anche per la promozione dello sviluppo economico del Paese, in quanto ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

    innanzi alle storiche inefficienze del sistema giudiziario, uno Stato democratico e sociale come l'Italia e le organizzazioni sovranazionali di cui fa parte dovrebbero essere sempre in grado di garantire giustizia in tempi certi e ragionevoli e un giudice terzo, competente, indipendente e imparziale in caso di controversia;

    in tal senso, l'inefficienza del sistema giudiziario e nello specifico la cronica lunghezza dei tempi della Giustizia italiana rappresenta un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini una concreta sensazione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 5, ad effettuare una ricognizione negli uffici del giudice di pace al fine di coprire ogni carenza di organico di magistratura onoraria.
9/2196/4.Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria. L'articolo in commento introduce una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede un periodo di 2 anni, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti;

    l'accesso alla giustizia rappresenta un diritto inviolabile della persona, garantito da normativa di rango costituzionale nazionale, europeo e internazionale. In base ad esso ciascun individuo dovrebbe potersi difendere o far valere le proprie ragioni in ogni circostanza, indipendentemente dalle rispettive condizioni economiche, sociali, culturali, religiose, ambientali, di genere, anagrafiche, fisiche e mentali;

    occorre quindi garantire che oltre al riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui, venga garantito che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva attiva e di vantaggio meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; tanto nel campo dei diritti soggettivi quanto in quello degli interessi legittimi e in quello degli interessi diffusi e collettivi;

    un sistema giudiziario efficiente rappresenta con ogni evidenza la condizione imprescindibile per il concreto rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto ma anche per la promozione dello sviluppo economico del Paese, in quanto ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

    innanzi alle storiche inefficienze del sistema giudiziario, uno Stato democratico e sociale come l'Italia e le organizzazioni sovranazionali di cui fa parte dovrebbero essere sempre in grado di garantire giustizia in tempi certi e ragionevoli e un giudice terzo, competente, indipendente e imparziale in caso di controversia;

    in tal senso, l'inefficienza del sistema giudiziario e nello specifico la cronica lunghezza dei tempi della Giustizia italiana rappresenta un ostacolo al progresso del Paese e alimenta nei cittadini una concreta sensazione di una giustizia incapace di assicurare la tutela effettiva dei loro diritti, con una conseguente sfiducia nei confronti dello Stato nel suo complesso;

    tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ufficio per il processo, è oggetto dell'investimento 1.8 del PNRR, concernente l'Asse 2 Giustizia, volto a finanziare un piano straordinario di assunzioni di varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. In particolare, l'Ufficio per il processo è diretto a realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, mediante un concreto ausilio all'attività giurisdizionale;

    nello specifico, la struttura coadiuva il magistrato nelle attività collaterali (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti), al fine di determinare la riduzione della durata dei procedimenti e l'abbattimento dell'arretrato;

    occorre ricordare che il citato decreto legislativo n. 151 del 2022 ha riformato la disciplina dell'Ufficio per il processo, disciplinando in maniera organica tale struttura organizzativa;

    l'attuazione concreta della misura è stata realizzata attraverso gli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, i quali hanno dettato prescrizioni speciali volto al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio per il processo;

    secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 31 agosto 2024 risultano complessivamente in servizio 12.054 unità di personale, tra addetti UPP e profili tecnico-amministrativi. Alla stessa data il numero di partecipanti a corsi di istruzione o di formazione per addetti UPP è di 12.133. È stata inoltre recentemente ultimata la procedura per il reclutamento disposta con bando del 5 aprile 2024, al termine della quale e stata disposta l'assunzione di 3.840 candidati dichiarati vincitori,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 5, ad effettuare una ricognizione di tutti i posti rimasti scoperti negli uffici per il processo, al fine di procedere con urgenza allo scorrimento integrale delle graduatorie capienti degli idonei del concorso per addetti dell'ufficio per il processo, consentendo agli idonei di assumere posizione nel proprio distretto di appartenenza.
9/2196/5. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra l'altro, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico;

    l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 (conversione legge n. 112 del 2024) come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge in conversione, disciplina il ruolo, i compiti e le attività del Commissario straordinario. Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza e risponde alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari;

    la previsione di modifiche urgenti focalizzate sull'edilizia penitenziaria è necessaria per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che è diventata nel tempo una situazione patologica su cui intervenire;

    occorre quindi garantire che oltre al riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui, venga garantito che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative atte a far sì che il commissario straordinario provveda anche all'individuazione e alla realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024.
9/2196/6. Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra l'altro, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico;

    l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 (convertito in legge n. 112 del 2024) come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge in conversione, disciplina il ruolo, i compiti e le attività del Commissario straordinario. Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza e risponde alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari;

    la previsione di modifiche urgenti focalizzate sull'edilizia penitenziaria e necessaria per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che è diventata nel tempo una situazione patologica su cui intervenire;

    occorre quindi garantire che oltre al riconoscimento formale dei diritti, propri o altrui, venga garantito che ciascun individuo, soprattutto i più indifesi o esposti, indipendentemente dalle condizioni personali in cui versano, possa dare corpo a ogni propria posizione giuridica soggettiva,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative atte a far sì che il Commissario straordinario provveda a:

  individuare e realizzare gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e, quindi, a prevedere l'apertura di Servizi interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria;

  individuare e realizzare gli interventi diretti ad ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione.
9/2196/7. Borrelli.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative atte, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a:

  individuare e realizzare gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e, quindi, a prevedere l'apertura di Servizi interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria;

  individuare e realizzare gli interventi diretti ad ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione.
9/2196/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico (cosiddetto braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (articolo 275-bis, del codice di procedura penale), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis, del codice di procedura penale) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter, del codice di procedura penale), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi;

    il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a) modifica l'articolo 275-bis del codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi, atteso che – come precisa la relazione illustrativa – «l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze»;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;

    negli ultimi mesi si sono rilevate plurime criticità, evidenziate in diversi alti di sindacato, ispettivo, relative ai braccialetti antistalking che assumono rilievo per il loro preoccupante incremento;

    il numero di 1.200 apparecchi mensili è significativamente insufficiente e i tempi di attesa, anche di 30 giorni, sono incompatibili con l'importanza dell'applicazione tempestiva per il rischio per la parte offesa in quanto la misura del divieto di avvicinamento è operativa immediatamente ma manca il controllo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a disciplinare:

  le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

  le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

  che nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegua immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifichi la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

  che nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria proceda alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

  la presentazione semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno di una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 225-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.
9/2196/8. Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178. recante misure urgenti in materia di giustizia»;

    l'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico (cosiddetto braccialetto elettronico) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (articolo 275-bis, codice di procedura penale), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis, codice di procedura penale) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter, codice di procedura penale), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi;

    il comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a), modifica l'articolo 275-bis codice di procedura penale precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa degli stessi, atteso che – come precisa la relazione illustrativa – «l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze»;

    l'articolo 275-bis del codice di procedura penale – come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (cosiddetta legge Roccella) – prevedeva la possibilità per il giudice che ritenesse di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di «prescrivere» procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», previo accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria;

    si tratta del cosiddetto braccialetto elettronico (o analogo strumento) inserito nella disciplina codicistica dal decreto-legge n. 341 del 2000, nell'ambito di un più ampio intervento normativo concernente la materia della libertà personale;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;

    negli ultimi mesi, come evidenziato da diversi atti di sindacato ispettivo, si sono rilevate criticità relative ai braccialetti antistalking,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a disciplinare le modalità:

  per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, precisando gli ambiti di competenza della polizia giudiziaria e le attività di supporto tecnico del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai braccialetti elettronici;

  di verifica periodica della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

  di informazione delle persone interessate dal provvedimento sui comportamenti da tenere per garantire il corretto funzionamento e l'efficacia dei dispositivi anche mediante la consegna di adeguate istruzioni;

  di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.
9/2196/9. Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevedeva la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

    la necessità avvertita dal Governo di istituire un Commissario straordinario per l'edilizia carceraria, ad avviso dei firmatari del presente atto, testimonia e certifica un'inadeguatezza dell'efficacia dell'azione della struttura amministrativa a ciò deputata e della guida politica attuale:

    il Governo ha nominato il Commissario la scorsa estate, ma da allora nessun aspetto della innegabile e gravissima crisi del sistema carcerario è stato affrontato, anzi tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni, che, in particolare, risultano concentrati principalmente sui programmi Amministrazione penitenziaria, l'edilizia penitenziaria, la Giustizia minorile e di comunità con le pene alternative, la giustizia riparativa, l'esecuzione penale esterna;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, l'unica cosa certa che si evince nel provvedimento in esame è l'aumento dell'indennità per una struttura che ancora non ha dato segni di vita;

    nel sistema dell'esecuzione penale, il personale, tra cui la polizia penitenziaria è sotto organico e provata dalla sfida della gestione della popolazione carceraria; la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti. Individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario e modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione c posti per l'accoglienza;

    in particolare, infatti, la situazione della gestione della salute mentale in carcere è una criticità che impone al Governo attenzione immediata; continuiamo a chiedere misure di prevenzione del suicidio perché con questa totale mancanza di interesse e di presa in carico del fenomeno si costringe la polizia penitenziaria e il personale a svolgere mansioni pesantemente usuranti, che esulano dalle loro mansioni e dalle loro competenze. In carceri così sovraffollate diventa sempre più difficile poter rispondere alle finalità rieducativi della pena o dare maggiori speranze a chi è costretto a viverci. Altro indicatore importante della crisi attuale è il totale delle persone morte in un istituto penitenziario nel 2024: sono 232, la cifra più alta dal 1992 a oggi secondo i dati di Ristretti Orizzonti. Almeno 7 di loro sono agenti di polizia penitenziaria,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 6, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, ad istituire un Fondo per edilizia penitenziaria volto alla predisposizione di progetti volti a definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione, in sinergia con il Ministero della Giustizia, anche tramite forme di collaborazione con Università. Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazioni coinvolte, elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria c straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari, elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali c gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione c attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione, nonché a studiare c proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria, al potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture c comunità per detenute madri nonché ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014. n. 81 potenziando e rideterminando al contempo gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, nonché stanziando adeguate risorse per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario.
9/2196/10. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria;

    si tratta di provvedimenti che appaiono insufficienti, occorrono infatti provvedimenti e risorse per la magistratura onoraria, i giudici di pace, la stabilizzazione e l'ottimizzazione dell'ufficio del processo;

    la magistratura onoraria trova codificazione nell'articolo 106 della Costituzione;

    con la legge Carotti del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

    una procedura di infrazione fu aperta in Italia per violazione del diritto dell'unione in materia di rapporto di lavoro;

    la riforma Orlando, decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

    con la legge di bilancio n. 234 del 2021 e stata prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

    tuttavia è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non accolta con due ulteriori interventi normativi recenti decreto-legge n. 75 del 2023 e decreto-legge n. 131 del 2024,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative:

  a valutare la necessità di accompagnare gli interventi contenuti all'articolo 5 del provvedimento in esame con misure volte a stanziare risorse per l'estensione delle norme di cui in premessa anche ai magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

  a prevedere l'aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità, anche mediante forme di stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia.
9/2196/11. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria;

    l'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevedeva la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

    si tratta di provvedimenti che appaiono insufficienti, occorrono infatti provvedimenti e risorse per la magistratura onoraria, i giudici di pace, la stabilizzazione e l'ottimizzazione dell'ufficio del processo; il sistema della giustizia italiana infatti presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Evidenti carenze riguardano anche le condizioni delle carceri con sovraffollamento di detenuti, mancanza di servizi essenziali, carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria;

    per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volti a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE;

    grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

    questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'esecuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 per il 2027;

    nell'ultima Manovra di Bilancio, nel triennio 2025-2027, sono previste ulteriori riduzioni per la Giustizia le cui risorse complessive passeranno dagli 11.477.913.806 del 2025 ai 10.916.335.584 del 2027;

    tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni, che, in particolare risultano concentrati principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni, dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota di Via Arenula, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019. Infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

    occorrerebbe pertanto superare gli attuali criteri di distribuzione delle risorse sul territorio, dettate dagli obiettivi PNRR – quasi la metà degli addetti all'UPP è stata assegnata ai tribunali del Mezzogiorno (oltre la metà se si guarda agli effettivi) –, in favore di criteri che valorizzino maggiormente l'effettiva domanda di giustizia,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, a prevedere la ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri, a finanziare con adeguate risorse il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, prevedendo altresì il reclutamento del personale giudiziario necessario a risolvere le gravissime criticità del sistema penitenziario nazionale, per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale.
9/2196/12.Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.


   La Camera

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria;

    si tratta di provvedimenti che appaiono insufficienti, occorrono infatti provvedimenti e risorse per la magistratura onoraria, i giudici di pace, la stabilizzazione e l'ottimizzazione dell'ufficio del processo, il sistema della giustizia italiana infatti presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). Evidenti carenze riguardano anche la condizioni delle carceri con sovraffollamento di detenuti, mancanza di servizi essenziali, carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria;

    per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volli a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'Unione europea;

    grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

    questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'esecuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 per il 2027;

    nell'ultima Manovra di Bilancio, nel triennio 2025-2027, sono previste ulteriori riduzioni per la Giustizia le cui risorse complessive passeranno dagli 11.477.913.806 del 2025 ai 10.916.335.584 del 2027;

    tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni, in particolare risultano concentrati principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni, dal primo trimestre 2022 alla fine dei 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali: per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota di Via Arenula, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019. Infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo: il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

    occorrerebbe pertanto superare gli attuali criteri di distribuzione delle risorse sul territorio, dettate dagli obiettivi PNRR – quasi la metà degli addetti all'UPP è stata assegnata ai tribunali del Mezzogiorno (oltre la metà se si guarda agli effettivi) –, in favore di criteri che valorizzino maggiormente l'effettiva domanda di giustizia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 con misure volte ad aumentare la dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità, anche mediante lo stanziamento delle risorse necessarie per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia.
9/2196/13. Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la conversione del decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia;

    in particolare il decreto introduce disposizioni normative volte a regolare alcuni aspetti dell'amministrazione della giustizia e reca disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari;

    l'articolo 6, in particolare, reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, con lo specifico obiettivo, come si evince dalla relazione illustrativa, di concorrere al miglioramento della condizione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari. Tali misure, ad avviso del presentatore, appaiono insufficienti in quanto dovrebbero essere accompagnate da interventi più incisivi,

impegna il Governo

al fine di migliorare la condizione carceraria dei detenuti, ad accompagnare le misure in materia di edilizia carceraria contenute all'articolo 6 del provvedimento, con ulteriori misure volte a potenziare l'offerta di servizi socio sanitari ed educativi, anche mediante l'internalizzazione delle figure professionali che svolgono la propria attività presso gli istituti penitenziari nei settori socio sanitari ed educativi.
9/2196/14. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti finalizzate a rendere più efficace ed efficiente l'azione giudiziaria anche con riferimento agli obiettivi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    a questo proposito in risposta alte istanze emerse in alcuni settori della giustizia durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato introdotto all'articolo 3, il comma 1-bis che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, dispone la proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, al 30 giugno 2026;

    la riforma della Giustizia svolge un ruolo importante e trasversale in tutto il PNRR ed è, insieme alla riforma della Pubblica amministrazione, una riforma cosiddetta orizzontale, la cui attuazione contribuirà al miglioramento dell'equità, dell'efficienza, della competitività e del clima economico della Nazione;

    il settore della Giustizia non può essere considerato un settore secondario nello sviluppo di una Nazione: studi approfonditi ed evidenze statistiche consolidate dimostrano, infatti, che nelle Nazioni in cui la giustizia funziona bene si registrano benefici in ogni settore, compresi l'economia e l'attrattiva per gli investimenti esteri;

    ad esempio, un obiettivo fissato nel PNRR, al fine di misurare la diminuzione della durata dei procedimenti in tutti e tre i gradi di giudizio, e l'indicatore prognostico del disposition time. Al 30 giugno 2026 il rapporto (disposition time) fra procedimenti pendenti e procedimenti definiti dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, moltiplicato per 365 giorni dovrà essere il 40 per cento in meno rispetto al disposition time rilevato al 31 dicembre 2019 (baseline) per i procedimenti civili, e del 25 per cento per i procedimenti penali. La Relazione sull'attuazione degli interventi previsti dal PNRR – Giustizia, aggiornata al mese di novembre 2024, mostra dei dati confortanti in merito al raggiungimento dei target, evidenziando una significativa diminuzione di questo indicatore (rispetto ai valori del 2019, esso infatti risulta pari a: -22,9 per cento nel settore civile, -32,3 per cento in quello penale);

    in analogia a quanto avviene per tutta la Pubblica amministrazione, la digitalizzazione e un importante investimento sulle risorse umane sono gli strumenti introdotti per assicurare al sistema giudiziario italiano indipendenza, qualità ed efficacia: in tale contesto la revisione del PNRR - Giustizia e l'introduzione della nuova milestone M1C1-37-bis, hanno interessato, tra gli altri, il target relativo al potenziamento delle risorse sul capitale umano;

    i correttivi ordinamentali – come quello introdotto al Senato con il citato comma 1-bis dell'articolo 3 – realizzano, anche in parte, la stabilità degli uffici, migliorando il lavoro dei magistrati e la stessa azione giudiziaria, e risultando orientati all'efficienza del sistema;

    in questo contesto, inoltre, è da considerare strategica, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR la necessità che il coordinamento delle nuove generazioni di magistrati sia affidato ai colleghi con la necessaria anzianità di servizio ed una maggiore esperienza nell'organizzazione e nella gestione degli uffici e dei procedimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio c con i vincoli di finanza pubblica, in presenza della medesima ratio delle disposizioni di cui all'articolo 3, di intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata a trattenere in servizio i Presidenti di Tribunale e i Procuratori della Repubblica della magistratura ordinaria oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2026.
9/2196/15. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recando disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario;

    una riforma strutturale del sistema giurisdizionale, per essere pienamente efficace, deve essere accompagnata da misure che affrontino in modo sistemico le altre criticità del sistema, con particolare riferimento all'attuazione concreta dei diritti costituzionali dei cittadini coinvolti nel circuito penale. Tra questi, il diritto del condannato a un percorso di rieducazione e reinserimento sociale sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che costituisce un elemento essenziale per la credibilità e l'efficacia del sistema giustizia;

    la dotazione di personale educativo e psicologico nelle carceri italiane è insufficiente per far fronte alle esigenze dei detenuti. Attualmente ci sono circa 1.000 educatori in servizio per oltre 59.000 detenuti, con un rapporto di 1 educatore ogni 59 detenuti, mentre le linee guida europee raccomandano un rapporto massimo di 1 educatore ogni 20 detenuti. Gli psicologi penitenziari attivi sono meno di 500, con un rapporto di 1 psicologo ogni 118 detenuti, decisamente inferiore rispetto agli standard internazionali;

    la carenza di personale qualificato, in particolare di educatori e psicologi penitenziari, compromette la possibilità di attuare programmi di trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volti a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e la prevenzione della recidiva, con un impatto diretto sulla sicurezza sociale. Inoltre, il mancato trattamento delle problematiche psicologiche dei detenuti può aggravare il clima di tensione all'interno delle carceri, con ripercussioni anche sulla sicurezza e sui benessere del personale penitenziario,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle disposizioni che il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 può adottare, l'assunzione straordinaria di educatori e psicologi penitenziari, al fine di consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale negli istituti penitenziari volto a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e la prevenzione della recidiva, contribuendo così alla funzionalità del sistema giudiziario e al perseguimento della finalità rieducativa della pena.
9/2196/16. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico;

    secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Commissario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    al 31 dicembre 2024, secondo l'ultimo rapporto Antigone, i detenuti stranieri nelle carceri italiane c pari al 31,9 per cento del totale della popolazione detenuta. In ragione della carenza di personale efficacemente formato, sussistono evidenti difficoltà di comunicazione e comprensione delle esigenze specifiche di questa fetta di popolazione carceraria, fatto che comporta ulteriori gravi conseguenze sulla vita carceraria;

    la presenza di figure professionali, quali ad esempio educatori, dirigenti e personale di sorveglianza, con competenze linguistiche e culturali adeguate, rappresenta un elemento essenziale per migliorare la gestione degli istituti e garantire un trattamento umano e dignitoso a tutti i detenuti;

    nel corso degli interventi di riqualificazione c ristrutturazione che saranno messi in campo dal Commissario straordinario, l'implementazione di interventi mirati attraverso il rafforzamento della presenza di figure esterne che possano comprendere lo stato emotivo e le condizioni psicologiche dei detenuti, può concretamente contribuire sia al miglioramento dell'organizzazione degli istituti di pena, sia alla riduzione del rischio di gesti estremi, migliorando al contempo l'efficacia delle attività rieducative,

impegna il Governo

a prevedere, nel contesto dell'elaborazione di un rinnovato ed efficiente piano carceri e parallelamente agli interventi del Commissario straordinario in oggetto, l'assunzione di nuovo personale qualificato, inclusi dirigenti, educatori c personale di sorveglianza, con particolare attenzione a figure dotate di competenze linguistiche e interculturali.
9/2196/17. Benzoni.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, quanto necessario per la prosecuzione delle iniziative poste in essere per l'assunzione di nuovo personale qualificato in ambito carcerario.
9/2196/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico;

    secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Commissario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che nel tempo si è sempre più aggravata, è diventata ormai una situazione patologicamente cronica, sulla quale un intervento concreto non è più rinviabile;

    non si può considerare il carcere come un luogo periferico e marginale come accade nella maggior parte dei comuni che ospitano istituti di pena. Sono necessari spazi che possano essere usufruiti dalla comunità ospitata e che consentano alle persone di «lavorare», inteso in un senso ampio del termine, ai fini del proprio reinserimento sociale;

    la periferizzazione e la mancanza di spazi impedisce la possibilità ai ristretti di avere luoghi dedicati al lavoro, allo sport, alla scuola, all'organizzazione di iniziative culturali promosse anche in collaborazione con la cittadinanza libera: la maggioranza delle carceri ha un'edilizia che risale a 150 anni fa e la cronica mancanza di spazi detentivi – aggravata da numeri di sovraffollamento abnormi anche a causa dell'approccio punitivo e repressivo dell'attuale Governo – conduce alle conseguenze che ogni giorno si leggono sui quotidiani;

    occorre, ad esempio, ripensare a tipologie di strutture come quella dell'ex carcere Bellaria, realizzata negli anni Cinquanta a Lonate Pozzolo (VA): istituto di detenzione senza recinzioni o muri, solo campi da coltivare e stalle per accogliere gli animali. Un progetto destinato ai detenuti macchiati di reati non gravi, per poter scontare gli ultimi mesi di pena con un approccio serio e concreto verso il recupero della persona e il reinserimento nella società;

    in Italia non c'è solamente bisogno di nuovi istituti, ma vi è la più urgente necessità di ammodernare quelli già esistenti aggiungendo nuovi spazi più consoni alla permanenza dei detenuti,

impegna il Governo:

   a stanziare, nel contesto dell'elaborazione di un rinnovato ed efficiente piano carceri che vada nella direzione di favorire politiche di esecuzione penale esterna, le necessarie risorse economiche finalizzate ad un concreto ammodernamento dell'edilizia carceraria che sia rispettoso degli standard minimi e che sia rispondente ai bisogni e ai diritti sia dei soggetti detenuti che del personale della polizia penitenziaria;

   a considerare – coinvolgendo adeguatamente esperti del settore, operatori penitenziari e organizzazioni della società civile – la possibilità di istituire nuovi istituti di detenzione ispirati al modello della casa circondariale di Bellaria, caratterizzati dall'assenza di barriere fisiche e dalla promozione del lavoro all'aperto, al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti.
9/2196/18. D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame apporta significative modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prorogando fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e rafforzandone le competenze e i poteri per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari;

    detto articolo prevede lo stanziamento di 338.625 euro per l'anno 2024 e 995.400 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il compenso del Commissario straordinario nonché per i costi operativi della struttura di supporto composta da un massimo 5 esperti, scelti anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, e da un massimo di 5 unità di personale distaccato o temporaneamente assegnato da enti pubblici, amministrazioni o società partecipate, rispetto agli 812.700 euro previsti dalla normativa precedente per il 2025;

    al 31 dicembre 2024 le persone detenute in carcere erano 61.861 (in aumento di circa 2.000 unità rispetto al 2023), a fronte di una capienza regolamentare di 51.312, con un tasso di affollamento effettivo pari a circa il 120 per cento, con istituti che, nell'anno, hanno raggiunto il 225 per cento (Brescia Canton Monbello) e con 59 penitenziari oltre il 150 per cento;

    in media, in una cella su dieci manca il riscaldamento; in sei celle su dieci non è garantita l'acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell'anno; in poco più della metà degli istituti le celle sono sprovviste di docce e i servizi igienici non rispondono ai normali standard sanitari, mentre è del tutto sporadica e precaria la presenza di spazi dedicati all'attività sportiva o ad attività di studio o formazione;

    l'attuale situazione di sovraffollamento carcerario e le condizioni critiche di molte strutture esistenti richiede, accanto al significativo aumento del compenso del Commissario straordinario e dei costi operativi della struttura di supporto previsti dal decreto-legge in esame, risorse straordinarie per sostenere gli interventi programmati dal Commissario straordinario,

impegna il Governo

a istituire un Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria al fine di realizzare, nell'ambito delle disposizioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, nuovi istituti, alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ampliare e ammodernare le strutture penitenziarie esistenti, nonché gli spazi e attività all'interno degli istituti che siano funzionali alla rieducazione e la formazione professionale dei detenuti nell'ottica del reinserimento sociale e lavorativo.
9/2196/19. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame apporta significative modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prorogando fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e rafforzandone le competenze e i poteri per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari;

    a prescindere dall'articolo 6, manca una strategia esplicita per promuovere e finanziare soluzioni extrapenitenziarie, che potrebbero rappresentare un'alternativa efficace, soprattutto per categorie vulnerabili come le madri detenute con figli minori conviventi;

    le case famiglia protette, previste dalla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono strutture extrapenitenziarie finalizzate a garantire un ambiente sicuro e accogliente per le madri provenienti dalla detenzione e i loro figli, offrendo spazi idonei per la crescita dei minori e per il mantenimento del rapporto familiare, evitando gli effetti negativi del contesto penitenziario, anche quando a custodia attenuata (ICAM);

    tuttavia, attualmente in Italia esistono soltanto due case famiglia protette (Roma e Milano), con una capacità complessiva di accoglienza limitata a 6 adulti e 8 minori per struttura, a fronte di una domanda ben più ampia, e il finanziamento pubblico per il loro funzionamento è stato sporadico e insufficiente:

    l'articolo 6, introducendo misure per la costruzione di nuove infrastrutture e la riqualificazione di quelle esistenti, rappresenta un'opportunità per estendere tale approccio anche al rafforzamento della rete delle case famiglia protette, che costituiscono una soluzione più adeguata per la tutela dei minori conviventi con madri detenute,

impegna il Governo

a stanziare, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il fondo per le case famiglia protette per garantire la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia e scongiurare la presenza di donne incinte o con figli minori di un anno in carcere.
9/2196/20. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni, Grimaldi, Di Biase, Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recando disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria, anche al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione carceraria;

    il sistema giudiziario italiano deve tendere, come enunciato dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione, alla rieducazione dei condannati, che costituisce un elemento essenziale per la credibilità e l'efficacia della giustizia;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede all'articolo 54 che al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata:

    al 31 dicembre 2024 le persone detenute in carcere erano 61.861 (in aumento di circa 2.000 unità rispetto al 2023), a fronte di una capienza regolamentare di 51.312, con un tasso di affollamento effettivo pari a circa il 120 per cento, con istituti che, nell'anno, hanno raggiunto il 225 per cento (Brescia Cantori Monbello) e con 59 penitenziari oltre il 150 per cento;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la nota sentenza Torreggiani e altri contro Italia (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) – adottata 1'8 gennaio 2013 con decisione presa all'unanimità – ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avendo ravvisato condizioni di vita lesive della dignità umana nei nostri istituti di pena soprattutto a causa di un sovraffollamento patologico e dell'assenza di spazi vitali adeguati per ciascun ristretto;

    il numero delle persone detenute è tornato a crescere. Il dato e particolarmente allarmante nella situazione contingente, in rapporto alla pronuncia citata che riconosce la sussistenza di condizioni di reclusione inumane e degradanti non solo a causa del tasso di sovraffollamento, ma anche a causa di condizioni di vita degenerate per carenze trattamentali, igieniche, sanitarie;

    il recente aumento esponenziale dei suicidi tra i detenuti nelle carceri (89 nel 2024, il dato più alto di sempre), nonché quello dei decessi in carcere (245), dà conto di una disperazione ingravescente che si incancrenisce nella constatazione di mancanza di attenzione politica e di indifferenza sociale;

    ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti, con altissimi costi in termini di risorse finanziarie ed economiche mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento delle carceri italiane, con i conseguenti problemi relativi alla vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti, e il fatto che su migliaia di domande di liberazione anticipata ne sono accolte i due terzi circa, si comprendono l'importanza e l'utilità di rendere automatica la concessione del beneficio, ricorrendo al magistrato di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell'istituto di pena segnali, con relazione motivata, la condotta negativa del detenuto;

    è necessario adottare, oltre ad interventi sulle strutture carcerarie, anche misure definitive rispetto al sovraffollamento carcerario e delle strutture penitenziarie, favorendo l'iter di esame in sede parlamentare di proposte di legge che intervengano in materia, quali l'A.C. 552 all'esame della Commissione giustizia;

    occorre, in particolare, rafforzare l'istituto della liberazione anticipata aumentando da quarantacinque ad almeno sessanta i giorni di sconto di pena per ogni semestre, al fine di rafforzare il «patto» di convivenza civile nelle prigioni e di incentivare la buona e regolare condotta e l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto con i detenuti, a rischio della propria incolumità;

    ritenuto che l'articolo 6 del provvedimento in esame, pur andando nella direzione di promuovere un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria, non appare adeguato e sufficiente,

impegna il Governo

al fine di agire coerentemente con le finalità perseguite dall'articolo 6 del provvedimento, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a migliorare la permanenza dei detenuti all'interno delle carceri, anche mediante una revisione complessiva del sistema carcerario.
9/2196/21. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di agire coerentemente con le finalità perseguite dall'articolo 6 del provvedimento, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a migliorare la permanenza dei detenuti all'interno delle carceri, anche eventuali revisioni del sistema carcerario.
9/2196/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame apporta modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recando disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario;

    il grave aumento dei suicidi tra i detenuti nelle carceri (90 nel 2024, il dato più alto di sempre), nonché quello dei decessi in carcere (245), conferma la situazione critica degli istituti penitenziari, rendendo evidente la necessità di adottare misure urgenti in materia:

    a tale circostanza si accompagna un aumento del numero di suicidi della polizia penitenziaria. L'Osservatorio nazionale sul fenomeno del suicidio tra gli appartenenti alle forze dell'ordine, gestito dall'associazione Cerchio Blu riporta che nel 2024 gli appartenenti alla polizia penitenziaria che hanno deciso di togliersi la vita sono stati 7, in vertiginoso aumento rispetto all'unico caso registrato nel 2023;

    il sovraffollamento carcerario è un grave problema tanto per i detenuti quanto porgli agenti che lavorano negli istituti, i quali sono continuamente esposti a situazioni di pericolo, subendo pressioni fisiche e psicologiche dovute alla fatiscenza delle strutture e, soprattutto, alla carenza di personale;

    risulta necessaria l'assunzione di nuovi agenti, per ridurre la pressione su quelli già in servizio e garantire la sicurezza e l'incolumità all'interno degli istituti,

impegna il Governo

nell'ambito delle disposizioni che il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 può adottare, a definire, a decorrere dal 2025, un piano di assunzione straordinario di agenti di polizia penitenziaria basato su criteri di proporzionalità tra le unità di personale da assumere e il numero di detenuti, contribuendo così alla funzionalità del sistema giudiziario.
9/2196/22. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, nelle iniziative poste in essere per le assunzioni straordinarie di agenti di polizia penitenziaria anche a fronte del numero dei detenuti.
9/2196/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.