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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 24 gennaio 2025

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GIRELLI, FURFARO, CIANI, MALAVASI, STUMPO, FORATTINI, FERRARI, GHIO, ROGGIANI e BRAGA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   dopo l'annuncio del Presidente Trump del ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la Lega comunica di aver presentato un progetto di legge affinché anche l'Italia segua la strada decisa da Trump;

   secondo i presentatori, infatti, Oms sarebbe solo «uno stipendificio inutile agli interessi nazionali, un carrozzone che non fa del bene al mondo ma solo ai propri dipendenti»;

   appare evidente agli interroganti che si sia di fronte ad una sorta di gara per accreditarsi nei confronti di Trump, con posizioni sempre più radicali, e che la tragedia del Covid non abbia insegnato nulla;

   è di tutta evidenza, infatti, che la vera prevenzione sanitaria sia possibile solo a livello internazionale, così come la ricerca e l'utilizzo in sanità di potenzialità quali l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione e tramite organizzazioni come Oms, che, tra l'altro ha come obiettivo «il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute», definita come «uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale» e non semplicemente «assenza di malattie o infermità»;

   inoltre, Oms fornisce una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizza la ricerca sanitaria, stabilisce norme e standard e formula scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica, garantendo anche assistenza tecnica agli Stati Membri. Inoltre, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità. Attraverso i propri programmi, l'Oms lavora anche per migliorare in tutto il mondo la nutrizione, le condizioni abitative, l'igiene e le condizioni di lavoro;

   si tratta di attività essenziali che non possono essere svolte a livello nazionale o, peggio ancora, regionale, tenendo presente anche il sempre maggior rischio di sviluppo di malattie infettive come l'aviaria o la malattia respiratoria letale che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo;

   al riguardo è stata proprio Oms ad intervenire per identificare il patogeno e tramite un team di esperti epidemiologi e contribuire così ad affrontare, non solo in Congo una pericolosa epidemia che certamente non si fermerebbe ai confini di uno Stato o di una Regione;

   si tratta di un dato che dovrebbe essere chiaro a tutti, visto che proprio il Covid ha evidenziato come l'autonomia regionale non sia in grado di contrastare emergenze che non possono avere confini e che richiedono una vera cooperazione e internazionale che Oms può garantire –:

   quali siano gli orientamenti del Presidente del Consiglio e del Ministro interrogati rispetto alle posizioni espresse dalla Lega al riguardo di Oms, e se non intendano intervenire per smentire la possibilità di uscita del nostro Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità, ipotesi che se si concretizzasse sarebbe gravissima per la sicurezza e la salute.
(5-03420)

AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   LOMUTI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   su impulso dell'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 1998 fu istituito il «Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione» (DPS), in attuazione dell'articolo 119 comma 5 della Costituzione, per supportare gli interventi volti al riequilibrio economico e sociale delle aree meno sviluppate del Paese;

   nel 2006, il suddetto dipartimento, prese il nome di «Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica» e dato in avvalimento al Ministero per la coesione sociale;

   il Dipartimento venne poi soppresso nel 2013 e le sue funzioni vennero trasferite all'Agenzia per la Coesione Territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

   con decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2023, venne soppressa l'Agenzia per la Coesione e le funzioni vennero trasferite al «Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud» della Presidenza del Consiglio;

   l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nei suoi anni di funzione, ha prodotto i dati dei conti pubblici territoriali, facilmente fruibili nel sito internet dell'Agenzia;

   in questi conti, vennero ripartite le spese correnti per circa 1.103,00 miliardi di euro per le 21 regioni italiane e province autonome. Da una loro analisi, si rileva facilmente come la tanto predicata abnorme spesa al Sud sia nel concreto una falsa rappresentazione molto lontana dalla realtà. La Valle d'Aosta, ad esempio, nel 2021 ha avuto una spesa pubblica pro capite di 36.208 euro, la Lombardia di 20.703, la provincia autonoma di Bolzano 28.710, mentre la Campania solo di 13.875 euro;

   nel loro complesso, i dati (la cui pubblicazione è ferma all'anno 2021) mostrano una differenza di spesa pubblica nettamente a sfavore del Mezzogiorno;

   la correlazione con le entrate tributarie, anch'esse ripartite per le 21 regioni e province autonome, mostra che già oggi, dove esiste maggiore entrata tributaria, c'è maggiore spesa pubblica e addirittura conferma che le spese per la coesione sociale sono maggiori dove maggiore è il PIL pro capite;

   tali rilievi sono importanti nella discussione inerente alla legge a prima firma del Ministro Calderoli in materia di cosiddetta autonomia differenziata e livelli essenziali delle prestazioni, per arrivare a scelte il più possibile consapevoli, trasparenti e motivate –:

   se tra le competenze trasferite tramite decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2023, ci sia anche l'aggiornamento del sito internet dell'Agenzia;

   quali siano le ragioni del ritardo nella pubblicazione dei dati dei conti pubblici territoriali, pubblicati dal richiamato sito, riguardo agli anni 2022 e 2023;

   quando questi saranno aggiornati e resi disponibili e quali siano le ragioni per le quali questi dati non saranno aggiornati e resi pubblici.
(4-04163)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024, all'«Articolo 5 – Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali», prevede che al fine di promuovere politiche di sostenibilità e di economia circolare, incentivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-ter dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, anche al fine di assicurare il contenimento dei relativi costi di smaltimento, prevede, al nuovo comma 1-quater, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, adotti il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo in quanto coesistono, infatti, nella stessa area cantieri produttori di materiali (ad esempio da scavo, da dragaggio o da demolizione dei massi naturali e artificiali) e altri ricettori: a fronte di un fabbisogno di circa 9,4 milioni di metri cubi di materia, il recupero circolare prevede oltre 5,1 milioni di metri cubi di materiali, in particolare utilizzati per il riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga Foranea di Genova;

   alle pagine 63 e 64 del dossier n. 387/2 del Servizio Studi del Senato, in aggiunta ai rifiuti provenienti dalla realizzazione Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea si apprende anche dell'utilizzo «dei materiali di dragaggio dei Porti di La Spezia e Marina di Carrara, anche al fine di assicurare il contenimento dei relativi costi di smaltimento» mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

   l'articolo 5, comma 1-quater, lettera c) prevede altresì il riutilizzo anche «di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»;

   nel puntualizzare che la gestione dei fanghi di dragaggio dei Porti di La Spezia e Marina di Carrara non è ricompresa all'interno delle deleghe specifiche ed emergenziali conferite al commissario, la norma autorizza la miscelazione e stoccaggio dei rifiuti speciali (per i quali non si può escludere la pericolosità per la presenza di amianto e nichel) nei cassoni della diga foranea di Genova; rifiuti derivanti dalla realizzazione del Tunnel sub-portuale di Genova e della diga foranea di Genova – che, si ricorda, è la prima opera in Italia per entità di finanziamenti collegati al PNRR che impone il termine dei lavori entro il 30 novembre 2026 –, circa 220 mila metri cubi di materiali di risulta provenienti dagli scavi in corso a Sestri Ponente dove si sta realizzando un bacino per lo stabilimento Fincantieri materiali, il quale, secondo la regione, è stato classificato impropriamente come escavi di fondale marino col risultato di aver «scarsamente indagato» la presenza comprovata, di amianto e nichel, nonché l'utilizzo del materiale dragato presso l'ex Sin di La Spezia;

   la norma autorizza l'immersione a mare di materiale non conforme e senza il preventivo controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come da articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   quanto sopra appare in evidente difformità a quanto previsto dalla direttiva europea in materia di gestione dei rifiuti (direttiva 2000/532/CE) e giurisprudenza oramai consolidata;

   va ricordato altresì che l'area a mare del Golfo della Spezia, delimitata dalla diga foranea portuale, è ricompresa nel Sin di Pitelli perimetrato con decreto ministeriale Ambiente del 10 gennaio 2010; con decreto ministeriale n. 55 del 16 dicembre 2005 è stato approvato «Il progetto definitivo di bonifica dei fondali del Molo Italia»; con decreto ministeriale Ambiente dell'11 gennaio 2013 la titolarità del procedimento di bonifica è stata trasferita alla regione Liguria;

   ad oggi la procedura di bonifica non risulta conclusa e in tal caso si configurerebbe, ad avviso degli interpellanti, l'ipotesi di cui all'articolo 452-terdecies del codice penale;

   è stato ipotizzato un intervento parziale dalla Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, a giudizio degli interpellanti, in contrasto con quanto prevede l'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che vieta il frazionamento di un appalto in assenza di ragioni oggettive che lo giustifichino –:

   se il Governo intenda valutare l'ipotesi di adottare iniziative normative volte a prevedere la sospensione di quanto previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024 e di intervenire, per quanto di competenza, in raccordo con la regione in relazione alla conformità del progetto di bonifica approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(2-00522) «Traversi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SQUERI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'entrata in vigore, il 30 dicembre 2024, del decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico rinnovabili – Tur) ha ingenerato alcune difficoltà interpretative che sarà opportuno chiarire agli operatori, anche in considerazione del periodo transitorio di 180 giorni che tale decreto assegna alle regioni per adeguarsi ai suoi contenuti (articolo 1, comma 3 Tur);

   l'articolo 13, comma 2, lettera d), numero 2) del Tur, modificando l'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che talune tipologie di impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW siano assoggettabili a Via regionale. L'articolo 15 del Tur consente al proponente dell'impianto la facoltà di optare per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Sarebbe opportuno chiarire, per i procedimenti in corso presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, se il trasferimento alla competente regione faccia salvi i pareri e nullaosta già acquisiti e se in tale ipotesi sia attivabile la procedura veloce in ambito regionale, prevista dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   il citato articolo 1, comma 3 del Tur prevede che, nelle more dell'adeguamento delle regioni alle nuove regole, si applica la disciplina previgente. L'articolo 15 del Tur prevede che le disposizioni procedimentali soppresse dall'allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, «fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto»;

   da un lato quindi si prevede che la disciplina previgente, soppressa dall'allegato D continui ad applicarsi solo alle procedure in corso, dall'altro invece che la disciplina previgente continua ad applicarsi nelle more dell'adeguamento (180 giorni dalla entrata in vigore) da parte delle regioni;

   sarebbe opportuno chiarire: a) se una nuova iniziativa sia soggetta ai nuovi regimi previsti dal Tur anche nelle more dell'adeguamento a detto Testo unico da parte di regioni ed enti locali territorialmente competenti; b) se per le procedure in corso, si possa fin d'ora optare per il nuovo regime, anche prima che la regione e gli enti locali territorialmente competenti si siano adeguati del Tur –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative anche di carattere normativo volte a chiarire le questioni problematiche esposte in premessa, anche al fine di evitare difformità di trattamento, derivanti da interpretazioni più o meno estensive, tra regione e regione.
(5-03424)

Interrogazione a risposta scritta:


   ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   Greenpeace ha svolto una attività di monitoraggio per verificare la contaminazione da Pfas dell'acqua potabile in tutte le regioni italiane;

   in 206 campioni su 260 analizzati, è stata trovata almeno una delle 58 sostanze Pfas monitorate, il 79 per cento dei campioni di acqua potabile è risultato contaminato. Solo in 54 campioni (21 per cento), non è stata registrata la presenza di Pfas;

   almeno 3, in ogni regione, i campioni risultati contaminati da Pfas, per la Valle d'Aosta i campioni contaminati erano 2 su un totale di 2;

   al netto del numero differente di campioni analizzati per ogni regione, le situazioni più critiche si registrano in Liguria, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Piemonte, Sardegna, Marche, Toscana. Le regioni in cui si riscontrano meno campioni contaminati sono, nell'ordine Abruzzo, Sicilia e Puglia;

   va considerato che il parametro di legge «Somma di Pfas», ovvero 24 molecole il cui valore, a partire dal gennaio 2026, non dovrà superare 100 nanogrammi per litro e che le città con le concentrazioni più elevate sono risultate Arezzo, Milano, Perugia, Arzignano, Comacchio, Olbia, Reggio Emilia, Vicenza;

   in molte aree d'Italia viene attualmente erogata acqua potabile che in altre nazioni non viene considerata sicura per la salute umana. Il 41 per cento dei campioni analizzati in Italia supera i limiti vigenti in Danimarca sui Pfas nell'acqua, mentre il 22 per cento supera le soglie introdotte negli Stati Uniti;

   solo tra un anno, a inizio 2026, entrerà in vigore in Italia la direttiva europea 2020/2184 che prevede un valore limite relativamente alla presenza complessiva di 24 Pfas pari a 100 nanogrammi per litro. Un provvedimento che non tutela in modo adeguato la salute umana;

   il cancerogeno Pfoa è risultato il Pfas più diffuso, seguito dal composto a catena ultracorta Tfa e dal possibile cancerogeno Pfos;

   l'elevata presenza del Tfa, un composto impossibile da rimuovere con i più comuni trattamenti di potabilizzazione, rende ancora più grave la mancanza di dati pubblici sulla contaminazione da Pfas delle acque nel nostro Paese. Molto diffusi risultano anche altri Pfas come Pfba e Pfbs;

   le analisi hanno rilevato la presenza del cancerogeno Pfoa in 121 comuni, pari al 47 per cento del totale;

   il Pfos, classificato come possibile cancerogeno dall'Agenzia delle nazioni unite per la ricerca sul cancro, sottoposto a restrizioni pur essendo stato di fatto bandito a livello globale nell'ambito della Convenzione di Stoccolma, è stato individuato nel 22 per cento dei campioni;

   il Tfa è stato ritrovato nel 40 per cento dei campioni analizzati, ovvero 104 su un totale di 260;

   il quadro che emerge dall'indagine di Greenpeace è tutt'altro che rassicurante: milioni di italiane e italiane sono esposti attraverso l'acqua potabile a sostanze chimiche pericolose e bioaccumulabili, note per essere interferenti endocrini e causare l'insorgenza di gravi patologie tra cui alcune forme tumorali;

   la mappa delle contaminazioni fornita dai rilievi di Greenpeace impone una unica via d'uscita: la messa al bando dei Pfas che hanno già prodotto i loro micidiali effetti nel territorio nazionale, che è l'unico provvedimento che salvaguarda la salute dei cittadini e le nostre acque;

   nella legge di bilancio 2025 sono state finanziate attività di monitoraggio dei Pfas: 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2016 e 2027 –:

   se non ritengano necessario e ormai improrogabile adottare iniziative normative volte a prevedere il divieto di uso e la produzione di tutti i Pfas in Italia per la integrale tutela della salute dei cittadini e delle risorse idriche;

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, abbiano provveduto alla ripartizione e/o programmazione delle risorse pari a 10 milioni di euro nel triennio 2025/2027, destinate in sede di legge di bilancio per il 2025, al monitoraggio delle sostanze Pfas fatto rilevante tenuto conto dei dati pubblicati da Greenpeace.
(4-04160)

GIUSTIZIA

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   l'Italia ha ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte penale internazionale, competente a valutare (ex articolo 5), dei «crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale» in particolare i crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra e di aggressione;

   l'articolo 59, paragrafo 1 del trattato, disciplina la «Procedura di arresto» prevedendo che «Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione»;

   il 19 gennaio 2025 Najeem Osema Almasri Habish, detto Almasri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, figura chiave del Governo libico internazionalmente riconosciuto, al centro di vicende politiche sin dai tempi di Gheddafi, è stato arrestato a Torino mentre con tre connazionali, già oggetto di provvedimento di espulsione, stava rientrando dallo stadio;

   secondo quanto ricostruito, Almasri è stato arrestato dalla Digos su ordine della Corte penale internazionale «per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2011 e puniti con la pena massima dell'ergastolo». Accuse gravissime che si basano non soltanto sui report di ONG impegnate nella tutela dei migranti, ma anche dal Dipartimento di Stato USA, che denunciano torture, uccisioni, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, stupri e sfruttamento della schiavitù;

   nel 2021 Almasri è capo della prigione di Mitiga e supervisiona anche altri istituti penitenziari (Heida, Ruwaimi e Ain Zara), divenendo poi direttore della sezione Riforma e riabilitazione della polizia giudiziaria (subordinato al Ministero della giustizia), nonché capo delle Forze speciali di deterrenza, la «Rada», gruppo paramilitare operante a est di Tripoli a supporto del Governo;

   Almasri sarebbe giunto a Torino dalla Francia, ed è di difficile comprensione come mai le autorità di pubblica sicurezza non fossero allertate o perlomeno informate della presenza di un cittadino libico sul quale pendeva un mandato di cattura della Corte penale internazionale. Poco sembra rilevare il fatto che il suo nome non figurasse, come riportato da «Domani», tra i ricercati pubblicamente dalla Corte penale internazionale ma tra i cinque coperti da segreto;

   nonostante le accuse sulle spalle di Almasri, il fermo non è stato convalidato dalla Corte d'appello di Roma su richiesta della Procura, poiché ci sarebbe stato un vizio procedurale. In particolare, sarebbe mancata qualsiasi interlocuzione con il Ministro interrogato, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale, informato, secondo quanto ricostruito nella giornata del 20 gennaio 2025 dalla Corte d'appello;

   il 21 gennaio 2025 tramite una nota, il Ministro interpellato avrebbe fatto sapere che risultava allo studio il «complesso carteggio» inerente al caso, tuttavia, secondo quanto si può leggere nell'ordinanza della Corte, il procuratore generale si è visto costretto alla scarcerazione poiché il Ministero della giustizia non avrebbe dato seguito e fatto pervenire richieste ulteriori, rendendo l'arresto «irrituale». Situazione che però il Ministero della giustizia sembra imputare alla mancanza di interlocuzioni da parte dell'Alta Corte;

   sebbene l'arresto e la scarcerazione siano fatti già di per sé gravi, considerate le giustificazioni e trattandosi di un caso di alto profilo che ha ramificazioni internazionali, risulta ancor più preoccupante la serie di eventi che hanno portato al rimpatrio di un ricercato per crimini contro l'umanità nel proprio Paese, la Libia, che, si ricorda, non è firmataria dello Statuto di Roma;

   a seguito della scarcerazione e dietro decreto di espulsione firmato dal Ministero dell'interno, come ricostruito da «la Stampa», Almasri già alle ore 19.51 del 21 gennaio 2025 decollava verso la Libia con un volo messo a disposizione dell'Italia, precedentemente partito dall'aeroporto di Ciampino alle ore 11.14;

   la consequenzialità dei provvedimenti e la rapidità con la quale le autorità italiane hanno provveduto ad espellere il cittadino libico, fanno sorgere dubbi in relazione alla spiegazione data dal Ministero della giustizia, che ha imputato alla mancanza di comunicazione (in particolare da parte della Corte d'appello) la causa di quello che si può definire un avvenimento dai contorni non chiari;

   la figura di Almasri e il suo ruolo nelle atrocità che si compiono in Libia da almeno un decennio era stata inoltre trattata dal giornalista di «Avvenire» Nello Scavo nel suo libro «Le mani sulla guardia costiera» che lo definiva come «una delle figure in grado di ricattare l'Italia e l'Europa a colpi di barconi», frase che alla luce del repentino rimpatrio avvenuto nelle scorse ore mette in dubbio l'intera strategia del Governo in materia di flussi migratori –:

   quali siano le ragioni alla base di un così grossolano errore, quali siano state le interlocuzioni avvenute tra Corte d'appello e Ministero della giustizia, perché sia stato organizzato un volo di rimpatrio con così breve preavviso e perché il Ministro interrogato non abbia ritenuto necessario intervenire affinché un ricercato dalla Corte penale internazionale fosse portato davanti alla giustizia a rispondere dei propri crimini e, infine, da chi sia stato organizzato il volo che sembra essere stato preparato con una celerità mai vista in altre e precedenti situazioni di rimpatrio.
(2-00520) «Magi».

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   desta sconcerto quanto sta emergendo dalla Corte penale internazionale sulla scarcerazione di Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica, arrestato il 19 gennaio 2025 a Torino;

   paradossalmente, la scelta di liberare Almasri, sul quale pendeva un mandato di cattura della Corte penale internazionale, viene, però, proprio da lì;

   la decisione di rilasciare il soggetto è, infatti, la diretta conseguenza di una legittima valutazione operata dalla magistratura italiana che ha rilevato il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 2012, n. 237, che regola proprio lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e la procedura da seguire per cooperare con la Corte;

   come si legge nell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma ha rilasciato Almasri, «Il procuratore generale chiede che codesta Corte dichiari l'irritualità dell'arresto in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il Ministro della giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale; Ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, a oggi, non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito. Per l'effetto non ricorrono le condizioni per la convalida»;

   in particolare, sempre secondo quanto riportato dall'ordinanza, Almasri è stato arrestato dalla polizia giudiziaria e non seguendo la procedura prevista dalla citata legge n. 237 del 2012, secondo cui «i rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito»;

   secondo quanto si apprende da fonti di stampa, peraltro, l'uomo il 18 gennaio 2025 si trovava in Germania, ma la Corte penale internazionale ha mostrato solerzia nel richiedere l'arresto soltanto quando Almasri ha lasciato la Germania per giungere in Italia, accogliendo una richiesta del procuratore che risalirebbe addirittura al 2 ottobre 2024;

   la nostra Costituzione afferma il principio, invalicabile, di imparzialità e terzietà della magistratura che nel caso di specie ha operato, tra l'altro, proprio a tutela del rispetto delle procedure necessarie per l'applicazione degli atti emanati dalla Corte –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per fare piena chiarezza sulla vicenda di cui in premessa, con particolare riguardo alle misure adottate dalla Corte penale internazionale e alle ragioni per le quali il mandato di cattura internazionale sia stato formulato solo il 18 gennaio 2025, nonostante il caso fosse noto da inizio ottobre 2024 e solo quando Almasri è entrato in territorio italiano.
(5-03419)


   GIANASSI, SERRACCHIANI, LACARRA, DI BIASE e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il sistema della giustizia italiana presenta numerose e perduranti criticità rispetto alla media europea soprattutto in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (Cepej);

   grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi miglioramenti che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'ufficio del processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di polizia penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

   purtroppo negli ultimi mesi questi progressi hanno avuto un significativo rallentamento, come anche ammesso dal Governo nella risposta alla interrogazione parlamentare numero 5-03105 del 13 novembre scorso in cui Ministero riconosceva che «in termini di risorse finanziarie, potenziamento degli organici, a fronte del finanziamento PNRR di 2 miliardi e 268 milioni di euro (2.268.050.053,73 euro), al 30 settembre 2024 sono stati spesi oltre 938 milioni di euro (938.280.949,45 euro), pari al 41,37 per cento del finanziamento»;

   i dati recenti del Ministero della giustizia, relativi al terzo trimestre 2024, mostrano segnali preoccupanti proprio in vista degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2026. Nonostante il calo del 21,2 per cento del «disposition time» nei tribunali e il 68,5 per cento di riduzione dell'arretrato civile, gli obiettivi da raggiungere sono ancora molto distanti, come la riduzione del 40 per cento del tempo nei procedimenti civili e la riduzione del 90 per cento dell'arretrato;

   dal report ministeriale emergono nello specifico, come evidenziato anche da organi di stampa, tre segnali di allarme ed in particolare per quanto riguarda il processo: un rallentamento nel ritmo di riduzione delle pendenze specialmente nei tribunali (stabili nel settore civile ed in aumento nel penale); nel settore civile si riscontra una costante diminuzione dei procedimenti definiti, salvo che in Cassazione, e una riduzione del tasso di smaltimento (ovvero del rapporto tra procedimenti iscritti e conclusi). Dopo il mese di gennaio 2024 si è infatti passati da un rapporto quasi sempre superiore al 110 per cento ad uno sempre inferiore al 105 per cento; dopo 15 anni di costante riduzione dei procedimenti civili sopravvenuti nei tribunali si è tornati a un aumento (0,4 per cento);

   tali preoccupazioni derivano dalle proiezioni ufficiali elaborate dallo stesso Dicastero che nei suoi documenti di analisi e monitoraggio sui dati del 2023 evidenziava come per raggiungere i target previsti per il 2026 sarebbe stato necessario un incremento medio annuo delle definizioni pari all'8,5 per cento nei tribunali e all'11,6 per cento nelle corti d'appello a sopravvenienze invariate;

   stupisce al riguardo, proprio come evidenziato dai media, anche l'evidente l'inerzia del Ministero che, a fronte di un tale quadro, non ha ancora preso nessuna iniziativa, né normativa, né di coinvolgimento degli uffici, per verificare i motivi di tale evidente e preoccupante rallentamento e per delineare conseguentemente interventi correttivi;

   appare altresì evidente come i tagli operati dal Governo nella legge di bilancio nel settore giustizia aggravino ulteriormente questo quadro già critico –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi del PNRR entro i termini temporali stabiliti, anche al fine di correggere le attuali criticità espresse in premessa e relative in particolar modo al processo civile, già evidenziate dal report dello stesso Dicastero.
(5-03421)


   GIANASSI, SERRACCHIANI, LACARRA, DI BIASE e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto legislativo 13 luglio 2017, numero 116 (riforma della magistratura onoraria), il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;

   la riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;

   da quanto emerge ormai da mesi sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza, in vista, soprattutto, dell'entrata in vigore dell'aumento di competenza attribuito a tali organi giurisdizionali dalla cosiddetta «Riforma Cartabia»;

   sempre da quanto riportato dai media alcune prime udienze relative ai giudici di pace sarebbero state fissate al 2030;

   l'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense ha fatto emergere una situazione critica in tutto il Paese con soltanto il 37 per cento dei giudici previsti attualmente in servizio;

   secondo i dati dello stesso Ministero della giustizia (relativi al terzo trimestre del 2024) emerge una crisi evidente: le pendenze civili sono giunte al picco di 907.126 con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2023;

   tali criticità sono destinate a crescere anche in virtù dell'aumento delle citate competenze previste dal comparto dal mese di ottobre 2025 quando i valori saliranno fino a 30 mila euro per le cause per i beni mobili e 50 mila euro per i risarcimenti da incidenti stradali;

   a peggiorare questo scenario contribuiscono inoltre le numerose domande di pensionamento presentate per il biennio 2024-2025 e non seguite da un ricambio di personale mentre per le nuove assunzioni non sono state ancora individuate modalità e mansioni (anche perché è ancora da definire la trattativa per il nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo);

   queste problematiche, a giudizio degli interroganti, non sono state affrontate fino ad oggi con tempestività da Governo e Ministero competente, che continuano a sottovalutare colpevolmente la situazione. Le numerose interrogazioni presentate rimangono ad oggi senza risposta (ultima in ordine di tempo l'interrogazione a risposta in Commissione numero 5-03126) mentre il 12 dicembre 2024 l'Aula di Montecitorio ha respinto l'ordine del giorno numero 9/01950-A/013 che impegnava il Governo «ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo»;

   le uniche iniziative che potrebbero essere assunte dal Governo, sempre secondo i media, non sarebbero finalizzate ad aumentare gli organici dei giudici di pace, ma a rinviare le citate nuove competenze che dovrebbero entrare in vigore nel mese di ottobre 2025;

   appare altresì evidente come risulti indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il PNRR –:

   quali iniziative di competenza urgenti intenda assumere, in relazione a quanto espresso in premessa, per risolvere le gravissime criticità relative all'organico dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo civile.
(5-03422)


   CALOVINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 18 gennaio 2025, la prima Camera preliminare della Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto internazionale per il generale libico Osama Elmasry Njeem, conosciuto anche con il nome di Almasri;

   lo stesso 18 gennaio 2025 il mandato d'arresto è stato trasmesso a sei Paesi europei (e una richiesta di collaborazione è stata inviata anche all'Interpol) dopo che gli investigatori avevano saputo che Almasri poteva trovarsi in Europa;

   la Corte si è consultata con le autorità competenti dei diversi Paesi e ha agito in coordinamento con i rispettivi organi, condividendo in tempo reale le informazioni circa gli spostamenti del sospettato;

   l'arresto è avvenuto a Torino la mattina di domenica 19 gennaio 2025;

   la procedura che l'Italia deve seguire per cooperare con la Corte è regolata dalla legge di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale 20 dicembre 2012, n. 237, secondo la quale la cooperazione con la Corte, anche in materia di consegna del ricercato, avviene sempre tramite il Ministro della giustizia, a cui spetta «ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito», avvalendosi eventualmente della collaborazione degli altri Ministri (in particolare, in caso di richiesta di arresto e consegna di un ricercato, del Ministro dell'interno);

   la su citata legge di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale, in quanto ratifica del trattato istitutivo della Corte penale internazionale del 1998, recepisce quanto sancito dall'articolo 59 dello Statuto, ovvero che lo Stato deve ricevere dalla Corte una espressa richiesta di fermo o di arresto prima di poter procedere;

   la Corte d'appello di Roma ha ritenuto illegittimo l'arresto effettuato dalla polizia di Torino, in quanto operato senza avere previamente concordato l'operazione con il Ministro della giustizia, come espressamente previsto dalla su citata legge 20 dicembre 2012, n. 237 all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, nonché dall'articolo 59 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998;

   la Corte d'appello di Roma, quindi, ha agito in assoluta autonomia secondo quanto previsto dall'articolo 104 della Costituzione proprio in materia di autonomia ed indipendenza della magistratura;

   il rispetto di quanto previsto dall'articolo 104 della Costituzione da parte della Corte d'appello di Roma in merito alla scarcerazione di Almasri, dimostra che non vi è stato alcun ruolo del Governo nel prendere una tale decisione –:

   quali siano le iniziative, per quanto di competenza, che si intendano intraprendere al fine di chiarire, rispetto alla vicenda, l'avvenuto rispetto da parte dell'Italia di quanto previsto dallo Statuto della Corte penale internazionale nonché del principio di indipendenza della magistratura previsto dall'articolo 104 della Costituzione.
(5-03423)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MALAGUTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   ha dell'incredibile la vicenda giudiziaria del 38enne Pierre Basse Chomak, vittima il 7 gennaio 2017 di un grave incidente stradale sulla provinciale 166 della Val d'Ossola, riportando una grave compromissione fisica;

   secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pedone stava percorrendo a piedi la provinciale, quando sarebbe stato urtato dalla Range Rover Evoque guidata dal parlamentare e sindaco di Vogogna, Enrico Borghi;

   all'esito delle indagini, la procura di Verbania ha scagionato dall'accusa di lesioni stradali colpose gravissime l'Onorevole Borghi, attribuendo la piena responsabilità dell'incidente a Pierre e accogliendo la versione dei fatti dell'indagato, secondo cui il giovane si sarebbe buttato volontariamente sotto l'auto in un gesto autolesionistico;

   i familiari di Pierre hanno sempre escluso l'ipotesi del suicidio, posto che il giovane stava vivendo uno dei periodi più felici della sua vita, in attesa del suo primogenito, nato nella primavera dello stesso anno;

   l'avvocato della vittima ha presentato domanda di opposizione all'archiviazione, stigmatizzando l'incompletezza delle indagini e rilevando, in particolare, un comportamento «non impeccabile» della Polizia Stradale e, «ancora peggio, una perizia cinematica approssimativa e non sufficientemente approfondita», ma la richiesta è stata rigettata;

   secondo quanto si apprende da fonti di stampa, non sarebbe stata, infatti, accertata dagli inquirenti la velocità del veicolo al momento dell'impatto, né la posizione della vittima rispetto al senso di marcia del veicolo, come emerso dai rilievi medici e, in particolare, dalla rottura del bacino sul lato destro;

   e ancora, l'auto sarebbe stata lasciata nella disponibilità dell'indagato per ben 20 giorni, prima che ne venisse disposto il sequestro, né sarebbe stato effettuato l'alcool test all'Onorevole Borghi; non sarebbe stato possibile, poi, stabilire la distanza tra urto e punto di caduta del corpo perché il veicolo sarebbe stato spostato;

   dagli accertamenti effettuati sarebbe, altresì, emerso che il deputato aveva la patente scaduta da circa un anno –:

   di quali elementi dispongano in relazione ai fatti di cui in premessa e se non si intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive al riguardo.
(4-04158)


   SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE, SCARPA e LACARRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in merito al caso di Joussef Moktar Loka Baron, il ragazzo di appena 18 anni di origini egiziane morto carbonizzato nella cella della casa circondariale di Milano San Vittore, sulla cui vicenda gli interroganti hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta, la n. 4/03350, il 10 settembre 2024;

   il Ministro della giustizia in data 15 gennaio 2025 ha risposto all'atto di sindacato ispettivo chiarendo che: «Con nota del 19 settembre 2024, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano ha trasmesso la relazione che per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito: "in merito alle vicende processuali (...) preciso che: il procedimento (...) dopo l'espletamento di perizia psichiatrica, si è concluso con l'assoluzione per vizio totale di mente e l'applicazione in via provvisoria, con provvedimento in data 9 ottobre 2023, della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nelle forme del collocamento in comunità; il procedimento iscritto (...) si è concluso anch'esso con sentenza di assoluzione per vizio totale di mente con applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nella forma del collocamento in comunità terapeutica per la durata di tre anni"»;

   si trattava di una ragazzo con un passato difficilissimo: «a 15 anni era finito in un campo di concentramento in Libia, esposto continuamente alla violenza», ha detto l'avvocato che lo ha assistito nei primi due processi, quando ancora era minorenne che prosegue: «era arrivato in Italia su un barcone con mani e piedi legati. Un'esperienza di cui lui non riusciva nemmeno a parlare»; la struttura carceraria aveva già ricevuto tutta la documentazione sul ragazzo e sulla sua evidente incompatibilità con la detenzione –:

   di quali elementi disponga circa le ragioni per cui Joussef Moktar Loka Baron si trovasse in carcere e non in una comunità terapeutica come indicato dal tribunale per i minorenni.
(4-04161)


   ENRICO COSTA e CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno del 23 gennaio 2025 ha pubblicato il contenuto di intercettazioni di conversazioni captate nel febbraio 2024 tra il vicepresidente della provincia Bat, Marchio Rossi, e il dirigente della viabilità Lorenzo Fruscio;

   da quanto riportato dal quotidiano sembra che tali conversazioni siano contenute negli atti di un procedimento oggetto di proroga delle indagini preliminari, che pertanto non sarebbero concluse;

   se così fosse si tratterebbe di atti coperti dal segreto la cui pubblicazione non sarebbe consentita ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale –:

   se il Ministro intenda approfondire quanto illustrato in premessa, anche mediante l'attivazione dei suoi poteri ispettivi, per chiarire la vicenda anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
(4-04162)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   i forti disagi ai viaggiatori ferroviari hanno riproposto con forza il tema della fragilità della rete ferroviaria italiana e della necessità di interventi urgenti di miglioramento del sistema ferroviario nel suo complesso, anche in termini di efficientamento della catena di comando;

   durante la seduta n. 413 di martedì 21 gennaio 2025, presso la Camera dei deputati si è svolta l'informativa urgente del Ministro Salvini, chiesta da tutte le opposizioni, le quali lamentano da più di due anni problematiche relative alla programmazione dei lavori nei principali cantieri ferroviari, problemi inerenti la sicurezza sul lavoro nel corso degli interventi di ripristino, soppressione di corse o anticipazione delle stesse senza preavviso, ritardi continui specie durante il periodo estivo;

   la relazione del Ministro ha concentrato l'analisi dell'annoso problema della circolazione ferroviaria del Paese, al solo lasso di tempo che va dal 28 novembre 2024 al 14 gennaio 2025. La ragione di questa, scelta risiede nel fatto che a detta del Ministro i problemi deriverebbero da intimidazioni da parte di frange anarco-insurrezionaliste che avrebbero l'obiettivo di compiere attacchi ai danni della circolazione ferroviaria;

   gli addetti alla linea, sentiti da alcuni giornali, sostengono che non vi sia la possibilità che ci possa essere un collegamento tra gli eventi citati dai Ministri e supportati da alcune trasmissioni televisive e il sabotaggio;

   la gestione di una rete complessa come quella italiana richiede un ammodernamento dell'infrastruttura e programmi di manutenzione estremamente precisi con impiego di personale numericamente adeguato, altamente qualificato e continuamente formato anche per l'utilizzo di tecnologie sempre più specifiche e moderne in grado di ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture stesse, puntando all'evoluzione delle attività verso una manutenzione «predittiva»;

   dall'analisi dello stato di attuazione del nuovo modello manutentivo pubblicato da Rfi il 10 gennaio 2025, emerge come vi siano delle complessità che meritano di essere approfondite e che poco centrerebbero con gli anarco-insurrezionalisti citati dal Ministro interpellato, in questi due anni di disagi;

   una delle questioni più urgenti riguarderebbe le manutenzioni. Come si evince dal documento citato servirebbero 3.237 capi tecnici in tutta Italia ma a settembre 2024 erano presenti in servizio 2506, pari al 77 per cento di quelli necessari. Inoltre qualora sia necessaria la copertura di un turno all'interno di una o più squadre si ricorre a personale che abbia conseguito determinate abilitazioni professionali, al 30 settembre 2024 il personale di settore ammontava a livello nazionale a 10.793. Di questi però solo il 54 per cento era in possesso dell'abilitazione professionale richiesta. L'impossibilità allo svolgimento delle mansioni comporta inevitabilmente limiti operativi e difficoltà nella gestione delle squadre che va risolta nel più breve tempo possibile;

   a tal proposito a quanto consta agli interpellanti, sulle tratte Milano-Lambrate dell'11 gennaio 2025, dalle ore 07:15 alle 14:54, vi sono state 7 ore e 39 di anormalità con 11.104 minuti di ritardo per Eurostar e 4000 minuti per gli altri treni coinvolti;

   gli interpellanti segnalano inoltre un'altra anomalia al pantografo con caduta linea aerea che ha provocato il ripristino dopo 7 ore e 39 minuti della circolazione, lasciando il binario interrotto;

   come noto, a volte si imputano a cause esterne come atti vandalici o eventi temporaleschi gli incidenti e questo consente di non inficiare il raggiungimento di obiettivi premianti. Un tempo per ogni atto vandalico veniva emessa denuncia di reato all'autorità giudiziaria e non denunce collettive come quella fatta in questi giorni. Occorrerebbe invece un puntuale approfondimento con apposite inchieste per ogni anormalità imputata ad atto vandalico, ad ignoti e ad eventi atmosferici;

   altro elemento cardine dell'informativa riguarderebbe la presenza di 1200 cantieri aperti di cui 700 su nuove opere e 500 di manutenzione. Con riguardo ai problemi della circolazione sarebbe più corretto parlare della programmazione dei 500 interventi, considerato che sulle nuove opere ancora non transitano i treni. Sul punto non è stata chiarita la responsabilità della programmazione, perché come è stato detto se si è scelto di non chiudere le linee allora sarebbe stato necessario riprogrammare il sistema prima che insorgessero gli incidenti, i ritardi e la conseguente crisi del sistema ferroviario nazionale. Secondo fonti di stampa il sottosegretario Rixi, avrebbe proposto solo adesso e senza una chiara e puntuale pubblicità delle modalità di intervento di tagliare il 15 per cento delle corse –:

   quali iniziative, e con quali tempi il Ministro interpellato porrà in essere, per rispondere all'esigenza di aumentare del 30 per cento il numero dei capi tecnici;

   con quali tempi e con quali risorse sarà aumentata la qualificazione del personale addetto al comparto manutentivo;

   quando sarà annunciata la nuova programmazione con le linee ridotte e se non ritenga di condividere tale nuova programmazione con le commissioni parlamentari competenti.
(2-00521) «Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Iaria».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ASCANI e CASU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che il 22 gennaio 2025 i pendolari che si trovavano su un treno proveniente da Firenze, con fermata prevista a Orte e diretto a Roma Termini, sono rimasti al freddo e al buio su un convoglio la cui temperatura è scesa in poco tempo quasi a raggiungere la temperatura esterna;

   si tratta dell'ennesimo disservizio con cui sono costretti a fare i conti i viaggiatori, specie se utilizzatori abituali delle reti ferroviarie;

   particolarmente grave è la situazione nella regione Umbria dove la scorsa settimana una signora ha avuto un attacco di panico dopo che il treno per Perugia delle 18.00 è rimasto bloccato per un'ora tra Roma Termini e Roma Tiburtina;

   le drammatiche condizioni infatti nelle quali sono costretti a viaggiare i pendolari di questa regione hanno raggiunto livelli non più sostenibili anche a causa dei lavori in corso da tre mesi sulla linea ferroviaria;

   il comitato pendolari Roma-Firenze – che ha già avuto modo positivamente di incontrare l'assessore ai trasporti della regione per individuare possibili soluzioni, per quanto di competenza, che possano limitare i danni per i fruitori dei servizi – ha chiesto il ripristino della situazione precedente al 7 gennaio 2025, e in particolare del collegamento del primo pomeriggio da Roma per Firenze, con il Rv 4104 delle 15.02, che a seguito dei lavori si è deciso di limitare ad Orte; e l'instradamento in Direttissima dell'Intercity 598 e del Regionale veloce 4106 –:

   se e quando il Ministro interrogato intenda adottare iniziative volte a ripristinare la situazione antecedente ai lavori in corso, nonché quali iniziative di competenza urgenti intenda adottare per porre fine quanto prima agli innumerevoli disservizi che i pendolari della regione Umbria sono costretti quotidianamente ad affrontare.
(5-03418)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta scritta:


   PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   le nuove indicazioni nazionali sanciscono la divisione tra geografia e storia nei licei, determinando un importante traguardo per la valorizzazione della geografia come disciplina autonoma, fondamentale nello sviluppo delle competenze critiche e analitiche degli studenti. Tuttavia, ci sarebbero ulteriori modifiche da apportare al sistema scolastico sempre in questa direzione;

   nello specifico, fra le richieste principali avanzate da docenti e professionisti del settore, emerge la necessità di assegnare l'insegnamento della geografia nei licei esclusivamente alla classe di concorso A021 (geografia). Attualmente, infatti, le classi di concorso A011, A012 (esclusa ex A022) e A013 includono ancora la geografia, nonostante l'esistenza di A021, una situazione che si ritiene in contrasto con la specializzazione necessaria per garantire un insegnamento approfondito e mirato;

   per tali ragioni, i rappresentanti della disciplina propongono l'assegnazione esclusiva dell'insegnamento della geografia nei licei alla classe di concorso A021, garantendo agli studenti una formazione erogata da docenti specializzati, conseguentemente la revisione delle prove concorsuali e dei corsi abilitanti per le classi di concorso A011, A012 e A013, eliminando la geografia dalle relative prove, ad eccezione della A012 per le scuole medie (ex A022), dove la disciplina continuerà a far parte del curricolo integrato. Infine, richiedono il rispetto delle normative vigenti da partite degli istituti scolastici, degli uffici scolastici provinciali (Usp) e degli uffici scolastici regionali (Usr) nell'assegnazione delle ore di geografia alla classe di concorso A021 nei tecnici, nei professionali e nei licei;

   l'obiettivo principale è quello di garantire un'offerta formativa coerente e di qualità, affidando l'insegnamento della geografia a docenti altamente qualificati, con una preparazione specifica nella disciplina. Una riforma strutturale in questa direzione rappresenterebbe un ulteriore passo verso un sistema scolastico più equo ed efficace, capace di rispondere alle esigenze educative degli studenti e valorizzare le competenze dei docenti specializzati –:

   quale sia la posizione del Ministero interrogato con riferimento alle proposte enunciate in premessa e se intenda rispondere positivamente alle istanze avanzate dai docenti di geografia, con particolare riguardo all'assegnazione esclusiva dell'insegnamento della geografia nei licei alla classe di concorso A021.
(4-04159)


   MATONE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il liceo classico Luciano Manara di Roma è stato oggetto di recenti occupazioni studentesche che hanno provocato danni strutturali ed economici significativi, con ripercussioni sull'intera comunità scolastica e sulla collettività;

   la gestione di tali eventi da parte della dirigenza scolastica appare, secondo quanto riportato pubblicamente, carente sia sul piano della prevenzione che su quello dell'accertamento delle responsabilità per i danni arrecati;

   in seguito a tali eventi, l'onorevole Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma capogruppo della Lega e il consigliere Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII di Roma, anche per conto della sottoscritta, hanno formalmente richiesto al dirigente scolastico un sopralluogo per verificare di persona le condizioni dell'edificio e approfondire le circostanze legate ai danni subiti;

   il dirigente scolastico, nonostante la presenza di rappresentanti eletti, a quanto consta all'interrogante, ha opposto resistenze, richiedendo motivazioni aggiuntive e rifiutando di fornire un riscontro adeguato alla richiesta, impedendo così l'accesso legittimo a un bene pubblico;

   ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 140 del 2003, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche per ogni altra attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche al di fuori del Parlamento. Ad avviso dell'interrogante da tale formulazione discende che i parlamentari hanno diritto di esercitare attività ispettive, anche accedendo agli edifici pubblici senza necessità di autorizzazioni particolari;

   a giudizio dell'interrogante il comportamento del dirigente scolastico, oltre a costituire un potenziale ostacolo alle prerogative parlamentari, alimenta dubbi sulla trasparenza nella gestione dell'istituto e sul mancato accertamento delle responsabilità per i danni causati durante le occupazioni –:

   se il Ministro sia a conoscenza delle circostanze legate ai danni subiti dal Liceo Classico Luciano Manara e quali misure siano state adottate affinché nelle sedi competenti siano accertate le responsabilità e sia garantito il risarcimento dei danni;

   se il Ministro interrogato ritenga opportuno intervenire presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio affinché venga garantita una corretta collaborazione istituzionale tra i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle istituzioni;

   quali iniziative strutturali intenda adottare il Ministro per prevenire episodi di vandalismo e danni durante le occupazioni studentesche, tutelando il patrimonio pubblico e il diritto allo studio.
(4-04166)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   LA PORTA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 3 novembre 2022 al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, veniva notificato un avviso di conclusione indagini per peculato all'ex assessore al comune di Campi Bisenzio Riccardo Nucciotti ed al sig. Domenico Passaniti, dirigente del settore programmazione e gestione del territorio anch'esso del comune di Campi Bisenzio, avendo gli stessi utilizzato per scopi privati una vettura in dotazione all'ente per esclusive finalità d'ufficio;

   durante la celebrazione dell'udienza preliminare veniva richiesta, dalla difesa del dirigente Passaniti, la definizione del processo con rito abbreviato che portava nel gennaio 2024 alla condanna ad anni 1 e mesi 10 per peculato d'uso e la conseguente temporanea interdizione di cui all'articolo 317-bis codice penale;

   nonostante ciò, risulta all'interrogante che il dirigente Passaniti abbia continuato ad operare nel suo ruolo tecnico all'interno dell'ente comunale dal momento dell'avviso conclusione indagini del novembre 2022 sino, almeno, alla condanna del gennaio 2024;

   ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 2 della legge 97 del 2001, avente ad oggetto le «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», è stabilito che nei casi in cui per un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici è disposto il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto;

   qualora tale soluzione non fosse possibile per motivi organizzativi, il dipendente indagato può essere posto in posizione di aspettativa;

   norme, queste, a tutela dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e sull'imparzialità della pubblica amministrazione;

   tale principio, assieme a quelli enucleati nell'articolo 93 del decreto legislativo n. 36 del 2023, Nuovo codice appalti, e nell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, pongono limitazioni all'esercizio della funzione pubblica a coloro che hanno tenuto comportamenti contra legem, ed, in particolare, contro l'amministrazione stessa, in modo da preservare l'interesse pubblico –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative, per quanto di competenza i Ministri interrogati intendano attivare, ivi compresa l'invio di ispettori tramite l'ispettorato per la funzione pubblica e i servizi ispettivi di finanza pubblica, in considerazione della necessità che siano assicurati i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;

   se ritengano che la normativa richiamata incida rispetto all'efficacia degli atti compiuti dai soggetti interessati dopo la notifica di avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale e dopo la sentenza di condanna.
(4-04167)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   una recente iniziativa dell'ospedale di Padova ha visto l'avvio di un «corso interno per formare OSS come strumentisti in sala operatoria», con l'obiettivo di collaborare con l'infermiere;

   tale corso ha sollevato numerose preoccupazioni, poiché comporta l'assegnazione agli operatori socio-sanitari (OSS) della sala operatoria di attività tecniche e sanitarie, ponendoli al centro del processo delicato di cura del paziente, si tratta con tutta evidenza di responsabilità rilevanti, affidate attraverso un percorso formativo di sole 200 ore, rivolto esclusivamente a volontari OSS, che lascia aperti seri interrogativi in termini di legittimità, efficacia e sicurezza;

   a detta dell'interrogante, in mancanza di una chiara normativa che definisca il profilo economico e giuridico dell'OSS, questa iniziativa rappresenta un ulteriore spostamento verso un ruolo indipendente dalla figura infermieristica, un ruolo di responsabilità che dovrebbe basarsi su una preparazione, la corretta gestione e la verifica iniziale e finale di dispositivi e materiali necessari in sala operatoria;

   la Federazione Migep – Stati Generali OSS – SHC OSS, con una lettera al Ministro della salute ha sottolineato come spingere la crescita della figura dell'OSS, inserendolo in un contesto flessibile e dinamico sia nel settore pubblico che privato, non può essere una soluzione sostenibile per sopperire alla carenza di personale infermieristico. Questo scenario si inserisce in un contesto segnato da carenze contrattuali e difficoltà strutturali;

   è evidente che l'assistenza di base, compito originario dell'OSS, sta gradualmente evolvendo verso competenze di tipo infermieristico, con un aumento delle responsabilità non accompagnato da un riconoscimento adeguato né da una formazione obbligatoria prevista per legge;

   un percorso formativo di 200 ore, destinato agli OSS, presenta evidenti lacune rispetto alla complessità delle competenze richieste. Il modello formativo rischia di ridurre il numero di infermieri strumentisti, causando potenzialmente un impatto negativo sulla qualità delle cure e sulla sicurezza degli interventi. È inaccettabile paragonare un corso di breve durata rivolto agli OSS ai percorsi universitari post-diploma e ai master specialistici richiesti agli infermieri per operare in sala operatoria. La discrepanza formativa e la mancanza di esperienza potrebbero aumentare i rischi di errore, mettendo a repentaglio la sicurezza del paziente e degli stessi operatori;

   la legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale, non menziona esplicitamente gli OSS come soggetti obbligati a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile e penale. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, gli OSS, classificati come «operatori di interesse sanitario» di natura tecnica, non rientrano in tale definizione;

   gli OSS non possono essere trasformati in una soluzione universale per tamponare la carenza di infermieri, assumendo responsabilità di livello superiore senza alcun riconoscimento economico, giuridico o professionale;

   ad oggi, la normativa vigente (legge n. 43 del 1° febbraio 2006) definisce chiaramente i limiti della figura dell'OSS, che resta ancorata all'area tecnica –:

   quale sia la valutazione del progetto avviato dall'ospedale di Padova che appare all'interrogante come una violazione delle normative vigenti e che potrebbe portare a contenziosi per abuso di professione;

   se non ritenga, per quanto di competenza, che l'introduzione della figura dell'«OSS strumentista» possa violare i diritti contrattuali e normative vigenti, in assenza di un adeguamento normativo da parte di enti regolatori nazionali e regionali, compromettendo il benessere psicofisico dei lavoratori e la sicurezza dei pazienti.
(4-04164)


   PASTORELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con «sistema di tracciatura dei farmaci» si intende il sistema utilizzato al fine di identificare le confezioni di medicinali e individuare le contraffazioni;

   l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a introdurre un sistema di etichettatura per tracciare le confezioni di farmaci attraverso un'etichetta, chiamata anche «bollino farmaceutico», contenente le informazioni e i codici necessari a garantire l'autenticità del farmaco;

   secondo i dati dell'Aifa, il sistema attuale di tracciatura dei farmaci in Italia è tra i più efficaci in Europa, con una percentuale di contraffazioni pari allo 0,1 per cento, contro una media europea dell'1 per cento;

   tuttavia, l'Italia deve recepire il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 sulla tracciatura e la sicurezza dei farmaci, il quale prevede misure come la stampa su ogni scatola di un codice a barre bidimensionale, chiamato Datamatrix, la creazione di un archivio nazionale collegato a un archivio europeo (l'European Medicines Verification System, EMVS) per verificare l'autenticità del medicinale, e un sistema per prevenire le manomissioni della confezione;

   proprio in nome dell'ottimo sistema di tracciatura applicato in precedenza, l'Italia ha finora beneficiato di una deroga di sei anni per l'implementazione di tale regolamento. Tuttavia, la scadenza definitiva è fissata per il prossimo 9 febbraio 2025. Negli altri Paesi europei, infatti, il regolamento è già in vigore a partire dal 2019;

   nonostante il Consiglio dei ministri abbia già il 30 agosto 2024 adottato lo schema di decreto legislativo con i princìpi generali per adeguare le procedure al regolamento europeo, permangono incertezze su aspetti tecnici fondamentali come l'adozione di sigilli anti-manomissione e l'utilizzo dei codici Datamatrix per i quali mancano test operativi sui dispositivi di lettura;

   per questo motivo, il 20 dicembre 2024 le principali associazioni dei produttori di farmaci, Farmindustria ed Egualia, hanno lanciato un allarme relativo al rischio di una grave carenza di farmaci a partire dal mese di febbraio 2025 qualora non si arrivi ad una definizione chiara delle nuove procedure;

   le aziende farmaceutiche hanno anche richiesto un periodo di adattamento tra i 18 e i 24 mesi per adeguare le linee produttive ai nuovi requisiti, mentre la bozza di decreto legislativo prevede l'immediata entrata in vigore del regolamento;

   nonostante i numerosi incontri tra il Ministero della salute, l'Aifa e la società Nmvo (National Medicines Verification Organisation) – che rappresenta tutte le componenti della filiera – ad oggi non risultano approvate le regole definitive per adeguare i processi produttivi al nuovo sistema;

   inoltre, non è ancora chiaro se le confezioni per farmaci prodotte fino ad ora con il sistema di identificazione attualmente in vigore, dovranno essere ritirate o potranno essere ancora commercializzate per un determinato periodo di tempo;

   in assenza di adeguamenti rapidi e chiari e della concessione di un periodo transitorio di adeguamento per permettere alle aziende di modificare i processi produttivi, ci sarebbe il rischio concreto che molti farmaci essenziali possano uscire dal mercato, con conseguenti gravi ripercussioni sulla salute pubblica –:

   quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, intenda adottare per accelerare l'approvazione delle regole necessarie ai fini dell'adeguamento al citato regolamento europeo e per fornire indicazioni chiare alle aziende farmaceutiche;

   se intenda prevedere un periodo di adattamento ragionevole, in linea con le richieste delle associazioni di categoria, per consentire alle aziende di adeguare i processi produttivi senza compromettere la disponibilità dei farmaci;

   se siano state prese in considerazione iniziative straordinarie di competenza per garantire la continuità della produzione e della distribuzione dei farmaci essenziali nel caso in cui non fosse possibile completare l'adeguamento entro la scadenza del 9 febbraio 2025.
(4-04165)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

  L'interpellanza urgente Carotenuto e altri n. 2-00516, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 gennaio 2025, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Auriemma.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Sergio Costa e altri n. 4-04144, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 gennaio 2025, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Di Lauro.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Lupi n. 1-00228, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 219 del 28 dicembre 2023.

   La Camera,

   premesso che:

    le maratone (42,195 chilometri) e le mezze maratone (21,0975 chilometri) sono tra gli eventi sportivi agonistici, a vocazione popolare, più partecipati e diffusi al mondo;

    il 20 settembre 2023 la Camera dei deputati ha riconosciuto il valore dello sport, approvando la riforma dell'articolo 33 della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.» (articolo 33 della Costituzione italiana);

    come dichiarato dal Ministro Abodi: «Lo sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra, in poche parole, un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell'auspicio dello “sport per tutti e di tutti”, parte delle indispensabili “difese immunitarie sociali” e importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.»;

    l'Unione europea all'articolo 165 del Tfue stabilisce che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.»;

    la libera circolazione delle persone rappresenta uno dei pilastri dell'Unione europea ed il combinato con l'articolo 165 Tfue fa sì che professionisti e dilettanti possano muoversi liberamente da un Paese all'altro;

    nel libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione europea nel 2007 si riconosceva lo sport come «un fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea.»;

    nella risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa (2014/2241(INI)) si sottolinea inoltre il potenziale del turismo sportivo, come uno dei settori più dinamici per la crescita del comparto europeo dei viaggi, chiedendo «l'introduzione di apposite politiche per incentivarne e sostenerne lo sviluppo» e allo stesso tempo «ricorda l'importanza delle attività sportive ai fini dell'attrattiva turistica delle regioni europee; pone l'accento sulle opportunità offerte dagli spostamenti di atleti e spettatori alla vigilia e nel corso degli eventi sportivi, che possono richiamare turisti anche nelle regioni più periferiche; sottolinea che le potenzialità del turismo sportivo non sono ancora adeguatamente sfruttate»;

    il diritto alla salute è un bene primario ed assoluto, riconosciuto dalla Costituzione italiana ed intimamente connesso alla pratica sportiva, ed è un valore presente in quasi tutte le legislazioni sanitarie nazionali;

    la normativa sanitaria di riferimento che regola l'attività sportiva non agonistica è composta da: il decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»; il decreto interministeriale del 24 aprile 2013 «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, cosiddetto decreto Balduzzi; l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto «decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; il decreto ministeriale dell'8 agosto 2014 che approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

    il livello di tutela richiesta dal nostro Paese è di gran lunga superiore a quella richiesta dalle legislazioni straniere in materia di partecipazione dei runners alle maratone, identificando le stesse quale attività sportiva agonistica;

    va constatato che la maratona non è solo un semplice evento sportivo, ma una fonte qualificata per il mercato locale, generando occupazione e indotto economico ed assume pertanto un ruolo importante;

    pur tenendo conto dell'impatto negativo che la diffusione del Covid e le necessarie regole restrittive hanno causato sul settore, va sottolineato come i numeri economici delle maratone mondiali sono costantemente cresciuti fino al 2019 (ultimo anno previo allo scoppio della pandemia), registrando dati di partecipazione in continua crescita e che hanno ripreso a crescere a partire dal 2021 (gli arrivati al traguardo di maratone e mezze maratone 2022 sono in crescita media del 70 per cento rispetto a quelli del 2021), con un contestuale beneficio economico per le città che le organizzano e dei territori limitrofi, collegato alla parte logistica e culturale, nonché legato al numero dei partecipanti alle manifestazioni, ma anche ai loro accompagnatori;

    le cosiddette «6 Major Marathon», New York, Londra, Berlino, Chicago, Boston e Tokyo, oggi registrano la partecipazione di oltre 270.000 persone, la maggior parte da qualificarsi quali amatoriali, generando un importante impatto sotto il profilo economico;

    gli atleti italiani partecipano alle grandi maratone internazionali in numero sempre crescente, ormai comunemente definite «mass races», senza avere norme limitative differenziate rispetto agli atleti locali;

    tra le grandi maratone del mondo, la più amata dagli italiani si conferma ancora una volta la TCS New York City Marathon (prima domenica di novembre); la maratona di New York è attualmente la più partecipata al mondo, già nel 2019, prima dello scoppio del Covid, aveva raggiunto numeri record con 54.118 partecipanti, tra cui e 53.639 finisher. Nel 2024 la maratona di New York ha visto la partecipazione di 55.530 runner. Tra i partecipanti all'ultima edizione si contano 2586 connazionali; nel 2019 si calcolava un impatto economico della maratona di New York pari a circa 427 milioni di dollari;

    alla maratona di Valencia 2024 hanno partecipato circa 28.190 atleti e tra questi 1.841 italiani; segue Berlino che con i suoi 54.105 arrivati ha visto la partecipazione di circa 1.500 italiani; Atene con 1.113 italiani iscritti su 16.953 arrivati; Londra con 53.380 arrivati con 763 italiani iscritti;

    in Italia sono state inserite nel calendario della Federazione italiana atletica leggera del 2024 35 maratone e 151 mezze maratone, mentre per il 2025 sono previste 41 maratone e 173 mezze maratone. Nel 2023 si sono registrati 35.545 arrivati competitivi nelle maratone e 122.629 arrivati competitivi nelle mezze maratone;

    la Federazione italiana di atletica leggera – Fidal, al 31 dicembre 2024 registra 243.333 tesserati; a questi numeri si aggiungono inoltre 54.794 runner tesserati con RunCard;

    la maratona di Roma, capitale culturale del mondo, nell'ultima edizione del 2024 ha visto 15.203 arrivati, (dati che comprendono atleti tesserati e non competitivi), numeri notevolmente inferiori rispetto al numero di partecipanti alle principali maratone europee;

    tra gli elementi che frenano la partecipazione agli eventi svolti in Italia vi è sicuramente il limite troppo stringente dei certificati medici che vincolano la partecipazione dei runners stranieri nell'adeguarsi alla normativa italiana;

    la certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, quali la maratona e la mezza maratona, è disciplinata dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013;

    la partecipazione degli atleti stranieri alle maratone svolte in Italia, a partire dal 2014, a seguito del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 (cosiddetto «decreto Balduzzi») e successivo articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto «decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, non è aumentata, anzi si è andata con gli anni riducendosi, secondo quanto riportato dagli organizzatori;

    questa limitazione è stata segnalata, con apposite lettere, dagli organizzatori delle principali maratone italiane;

    tale dato di partecipazione si riflette sulla capacità da parte degli organizzatori di attrarre sponsor qualificati internazionali, oltre alla ricaduta economica negativa sull'indotto (data dall'attività turistica) per i territori interessati, visto che gli stranieri, invece di venire e partecipare alle maratone in Italia, preferiscono andare a gareggiare altrove;

    i partecipanti alle maratone svolte in Italia si dividono nelle seguenti categorie: atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società affiliate alla Fidal; atlete/i tesserate/i per federazioni straniere affiliate alla World Athletics; atlete/i italiani e stranieri in possesso di RunCard e atlete/i tesserate/i per società affiliata ad un ente di promozione sportiva (EPS) convenzionato con la Fidal (solo se in possesso di RunCard-EPS); infine cittadini stranieri, non tesserati e non in possesso di RunCard che intendono correre la maratona in maniera non competitiva e che vengono definiti in Italia come «runners turistico-sportivi»;

    la partecipazione, per i «runners turistico-sportivi», alle maratone organizzate in Italia (qualora gli stessi volessero apparire ufficialmente in classifica e di conseguenza in qualità di «runners competitivi») è subordinata alla presentazione di un certificato medico (la cui responsabilità è in capo al singolo o all'ente sportivo di riferimento/tesseramento) ed il costo di tale documentazione risulta spesso limitante per la partecipazione degli atleti stranieri, pur in possesso di certificazione medico-sportiva valida nel Paese di origine; gli esami richiesti per poter partecipare come «runner amatoriale» sono: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria;

    gli esami richiesti, in molti Paesi, hanno un costo mediamente superiore anche di 5 o 10 volte rispetto al costo medio applicato in Italia (circa 40/80 euro). Inoltre, non essendo prevista la figura dello specialista in medicina dello sport, spesso si rende necessario effettuare gli esami in diverse strutture;

    in molti Paesi stranieri la partecipazione alle maratone per i runners amatoriali è subordinata alla sola presentazione di un'autocertificazione. Tra questi Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Olanda e Svezia;

    nel resto del mondo, l'industria del running globale dà grande peso ai numeri collegati alla partecipazione dei «runners turistico-sportivi», ovvero coloro che non sono vincolati ad alcun ente sportivo (federazione, ente, società, eccetera), ma che vengono accolti e fatti egualmente partecipare, al pari degli atleti tesserati;

    dal 1° giugno 2016 per partecipare a manifestazioni organizzate sotto l'egida della Fidal, inserite nel calendario nazionale ed internazionale, occorre essere obbligatoriamente tesserati con la Fidal stessa, tramite una società affiliata oppure tramite la RunCard;

    la partecipazione a manifestazioni agonistiche «no-stadia» di atleti italiani e stranieri non tesserati né con la Fidal né con federazioni straniere affiliate alla WA, ma in possesso della «RunCard», è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera;

    dal 1° gennaio 2020 per la Fidal è consentita l'organizzazione di gare non competitive con finalità turistico-sportive sulla stessa distanza (maratone e mezze maratone), svolte al di fuori dell'egida federale, con partecipazione dei soli atleti stranieri non tesserati, riportati con le proprie prestazioni in ordine alfabetico e non in ordine d'arrivo;

    tale tipologia di evento non competitivo e con finalità turistico-sportive non ricade sotto l'egida della Fidal e i partecipanti dovranno essere identificati con pettorali differenziati. Dovranno altresì essere inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle classifiche della manifestazione agonistica e non potranno beneficiare di premi sia in natura, che in denaro, né buoni valore, bonus, ingaggi e rimborsi spese di qualsiasi genere. A questa limitazione, si aggiunge l'aggravio organizzativo: è di competenza degli organizzatori della manifestazione non competitiva con finalità turistico-sportive l'applicazione di quanto previsto dalla nota esplicativa del Ministero della salute del 17 giugno 2015 relativa al decreto del Ministero della salute del 8 agosto 2014, che consente la partecipazione di atleti stranieri non tesserati in Italia senza certificato medico;

    tali limitazioni riducono di fatto la partecipazione degli atleti stranieri alle maratone italiane, con danno economico per gli organizzatori e per il tessuto cittadino di riferimento,

impegna il Governo:

1) nel rispetto delle norme di tutela sanitaria presenti in Italia, ad adottare iniziative normative che consentano agli atleti stranieri di potersi iscrivere alle manifestazioni «no-stadia» che si svolgono sul territorio italiano (corsa e marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona, trail running e nordic walking), basandosi sulle rispettive leggi di tutela sanitaria specifiche relative al proprio Paese di residenza (quindi consentendo, per esempio, ai runner statunitensi di poter presentare in Italia un'autocertificazione, così come previsto dalla normativa statunitense);

2) a far sì, per quanto di competenza, che le norme di tutela sanitaria che riguardano gli italiani per le maratone e mezze maratone sul territorio italiano continuino ad essere rispettate;

3) a considerare le maratone e le mezze maratone nell'ambito di un piano strategico di sviluppo economico, attivando, insieme al Coni, alla Fidal e a Sport e Salute spa, un tavolo di lavoro specifico;

4) ad adottare iniziative per individuare forme di sinergia con attività culturali da implementare nelle città, anche di concerto con l'Anci, in occasione delle maratone e delle mezze maratone a vantaggio degli atleti e dei loro accompagnatori, sia italiani che stranieri.
(1-00228) (Nuova formulazione) «Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli».