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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 14 febbraio 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2084 E MOZIONE N. 1-00396

Pdl n. 2084 – Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

Mozione n. 1-00396 – Presentata a norma dell'articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Ministro della giustizia, Carlo Nordio

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 8 ore e 30 minuti.

Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 15 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 17 minuti
(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 38 minuti
Fratelli d'Italia 40 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 35 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 febbraio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 febbraio 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   BORRELLI: «Divieto dell'uso di contenitori e utensili in plastica non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti nonché del lancio e della dispersione di palloncini di gomma nell'ambiente» (2241).

  In data 13 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TREMONTI: «Esenzione da imposte e tasse per le liberalità in favore degli enti che svolgono talune attività di pubblico interesse» (2242);

   LUPI: «Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di capacità giuridica di diritto privato e di esclusione del fine di lucro delle università» (2243);

   MADIA: «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nei referendum indetti per l'anno 2025 da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza» (2244).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  La proposta di legge ROMANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente» (1091) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sottanelli.

  La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge MONTEMAGNI ed altri: «Disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale» (1482) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Semenzato.

  La proposta di legge AMORESE ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida» (1522) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amich.

  La proposta di legge BALDELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo» (1536) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge FOTI ed altri: «Disciplina della partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa nonché modifica alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di istituzione della Commissione nazionale per la partecipazione dei lavoratori presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (1617) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampelli.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza» (1857) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amorese.

  La proposta di legge MATERA: «Modifiche agli articoli 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei riguardi dei familiari coadiuvanti dell'imprenditore» (1990) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Congedo e Testa.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Riapertura del termine per l'accesso ai benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni» (2106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

  La proposta di legge ROSSO ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2132) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria» (2168) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 febbraio 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1337. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (approvato dal Senato) (2245).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  I Commissione (Affari costituzionali):

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARATTIN: «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'istituzione dell'Assemblea nazionale» (2210).

  II Commissione (Giustizia):

   PATRIARCA ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita» (1257) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  V Commissione (Bilancio e Tesoro):

   GRIBAUDO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e altre disposizioni in materia di equilibrio di genere nella nomina dei componenti degli organi di amministrazione e nel reclutamento del personale delle società a controllo pubblico» (2061) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  VI Commissione (Finanze):

   S. 1351. – «Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria» (approvato dal Senato) (2240) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

  VII Commissione (Cultura):

   SIMIANI ed altri: «Istituzione del Museo nazionale per la memoria delle vittime e per la prevenzione delle malattie causate dall'amianto» (2087) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   AMORESE: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale» (2159) Parere della I Commissione;

   S. 983. – Senatori D'ELIA ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture» (approvata dal Senato) (2239) Parere delle Commissioni I e V.

  IX Commissione (Trasporti):

   FRIJIA ed altri: «Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan» (2141) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  X Commissione (Attività produttive):

   GALLO: «Disposizioni per l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina» (1177) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  XI Commissione (Lavoro):

   GALLO: «Disposizioni in materia di assunzione obbligatoria delle vittime di violenza domestica e di genere e dei loro familiari presso le pubbliche amministrazioni» (1757) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   IARIA e AIELLO: «Modifica all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di composizione del comitato amministratore della Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (2077) Parere delle Commissioni I, II, V e X.

  XII Commissione (Affari sociali):

   MULÈ ed altri: «Disposizioni per la promozione delle attività di ricerca e cura sperimentale relative al microbiota umano e alla somministrazione di prodotti probiotici» (2140) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2025 del 30 gennaio-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2025 del 30 gennaio-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2025 del 30 gennaio-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4/2025 del 30 gennaio-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2025 del 30 gennaio-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Piano per l'estensione del tempo pieno e mense».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2025 del 3-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2025 del 3-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2025 del 3-5 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Agenzia della Cybersecurity nazionale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Isole minori collegate».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 10/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Parco agrisolare».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Efficientamento degli edifici giudiziari».

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dell'ufficio del processo per la giustizia amministrativa».

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2025 del 30 gennaio – 6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Mobility as a service for Italy».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 e 13 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione europeo sulla cibersicurezza degli ospedali e dei prestatori di assistenza sanitaria (COM(2025) 10 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025) 38 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 febbraio 2025;

   Relazione della Commissione – Relazione 2024 della Commissione europea sulle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo (COM(2025) 39 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B (COM(2025) 40 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 40 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione dell'Iniziativa urbana europea nel periodo 2022-2024 (COM(2025) 41 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti europea, in data 12 febbraio 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 5/2025 – Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa – Maggiore flessibilità, ma dati insufficienti ostacolano una futura valutazione dell'efficacia, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi (COM(2025) 34 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per l'Abruzzo.

  Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera in data 12 febbraio 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Comitato
per la sicurezza delle operazioni a mare.

  Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2024 (Doc. CCVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Marcello Santorelli, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 febbraio 2025, a pagina 4, prima colonna, trentottesima e trentanovesima riga, deve leggersi: «di Palazzo Fortunato» e non: «del Palazzo Fortunato», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 2184-A)

A.C. 2184-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Articolo 1.
(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

  1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole «un anno prorogabile di un ulteriore anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».
  8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.».

Articolo 2.
(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

  1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

   a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo;

   b) quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.”.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.
  4. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
  6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 è inserito il seguente:

   «489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

  2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi del comma 2, provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;

   b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.».
  5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.
  6. Al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.
  2. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  3. All'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;

    2) al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 7-quinquies:

    1) all'alinea sostituire le parole: «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

    2) alla lettera b) le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituire dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

    3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

   «b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952 n. 1221».

  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)

  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» è soppressa;

   b) all'articolo 48 dopo le parole: «adibiti all'istruzione scolastica nonché» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

  1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge questi enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni. Decorso il termine di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 8.
(Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter.
   I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici – M4C1 PNRR)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.».

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2184-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «del 28 dicembre 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024,», dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n. 159» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «progetti di riqualificazione sociale» sono inserite le seguenti: «e ambientale», le parole: «in ambito» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti» e le parole: «di contrasto alla povertà» sono sostituite dalle seguenti: «nel contrasto della povertà»;

    al secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «numero 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «e per i giovani» sono sostituite dalle seguenti: «e i giovani»;

    al quinto periodo, le parole: «e per i giovani» sono sostituite dalle seguenti: «e i giovani» e le parole: «e destinate» sono sostituite dalla seguente: «destinate»;

    al sesto periodo, le parole: «, da altri» sono sostituite dalle seguenti: «e da altri»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque» sono sostituite dalla seguente: «, comunque»;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n. 159» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e quattro» sono sostituite dalla seguente: «, quattro»;

    al terzo periodo, le parole: «di supporto, è» sono sostituite dalle seguenti: «di supporto è» e dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al quarto periodo, le parole: «in posizione di comando o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di comando»;

    al settimo periodo, le parole: «Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto,»;

   al comma 5, le parole: «nei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano straordinario»;

   al comma 6, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;

   al comma 7, le parole: «le parole “un anno prorogabile di un ulteriore anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno,” sono sostituite dalle seguenti: “resta in carica fino»;

   al comma 8, le parole: «all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione» e la parola: «egual» è sostituita dalla seguente: «eguale».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «legge 13 giugno 2023, n. 68» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    alla lettera a), dopo le parole: «90 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «in Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale», le parole: «e la Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «e la Regione siciliana», le parole: «, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana,», dopo le parole: «14 aprile 2023, n. 39,» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,», dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e le parole: «al relativo utilizzo secondo modalità» sono sostituite dalle seguenti: «al loro utilizzo secondo le modalità»;

    alla lettera b), dopo le parole: «10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «Regione siciliana» e la parola: «bilancio.”.» è sostituita dalla seguente: «bilancio.»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 141, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «decreto-legge n. 39 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68» e dopo le parole: «al libro III del» è inserita la seguente: «medesimo»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del medesimo lago, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino della officiosità idraulica.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023»;

   al comma 5, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   al comma 6, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: “, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “. Entro sessanta giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse”.
  6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La durata delle convenzioni di cui al presente comma non può eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico. Nelle more della stipula delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facoltà di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina”.
  6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

   b) dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:

  “11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.”.

  6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
  6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: “sistema acquedottistico del Peschiera’” sono inserite le seguenti: “, del commissario straordinario dell'opera ‘Invaso di Campolattaro’”.
  6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico) – 1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “Relativamente agli immobili di cui al comma 436” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dal comma 437,” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 è altresì riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parità di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma”.

  Art. 2-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:

  “1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario è compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo”.

  Art. 2-quater. – (Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

  “14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanità nonché, mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, capoverso 489-bis:

    al primo periodo, dopo le parole: «nella città di Roma» sono inserite le seguenti: «e nella regione Umbria», dopo le parole: «il supporto» sono inserite le seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonché» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022»;

    al secondo periodo, le parole: «nell'ambito delle» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle» e le parole: «dell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2025”»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: “avviare i processi di ricostruzione” è inserita la seguente: “pubblica”;

   b) al comma 678:

    1) al primo periodo, dopo la parola: “ricostruzione” sono inserite le seguenti: “pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677”;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232”»;

   al comma 2, le parole: «è autorizzato, a» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a», le parole: «dell'Ordinanza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza» e le parole: «e all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12, terzo periodo, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”;

   b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: “degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente” sono inserite le seguenti: “dal Commissario straordinario di cui al comma 1,”.

  2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società in house dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater”;

   c) al comma 10, lettera b), le parole: “inseriti nel primo piano di interventi urgenti” sono soppresse;

   d) al comma 13, lettera a):

    1) al primo periodo, dopo le parole: “nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo” sono aggiunte le seguenti: “, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)”;

    2) al secondo periodo, le parole da: “anche gli interventi oggetto di affidamento” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma”.

  2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorché adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale»;

   al comma 3, le parole: «del comma 2, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 provvede» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, a immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022 di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

  All'articolo 4:

   al comma 2, lettera b), le parole: «e di euro 2.664.300» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 2.664.300»;

   al comma 3, le parole: «per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione e formazione,»;

   al comma 4, dopo le parole: «e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 6, le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge»;

   al comma 7, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «di Venezia-Magistrato alle acque» sono sostituite dalle seguenti: «di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque» e le parole: «alla risorse» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse»;

    al secondo periodo, le parole: «per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;

    al quinto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;

   al comma 2, le parole: «per la laguna di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «94-bis, del» sono sostituite dalle seguenti: «94-bis del»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «sostituire le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:» e le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;

     al numero 2), le parole: «sono sostituire» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

     al numero 3):

      all'alinea, la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «è aggiunta»;

      al capoverso b-bis), le parole: «dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,»;

   al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dalla» sono inserite le seguenti: «data di»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    al quarto periodo, le parole: «alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo periodo del presente comma»;

    al quinto periodo, le parole: «le proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle funzioni»;

    al sesto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 5, le parole: «mediante la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente» e le parole: «legge n. 178 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di quattro, di durata non superiore al 31 dicembre 2027, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 240.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori) – 1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,”;

   b) le parole: “le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori”.

  Art. 6-ter. – (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico) – 1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: “già adottati” sono inserite le seguenti: “o il cui procedimento di adozione risulti già avviato”».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 242 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,»;

    al secondo periodo, le parole: «del presente decreto-legge questi enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo» e le parole: «alle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni del presente articolo»;

    al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al secondo periodo» e le parole: «nomina un» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede alla nomina di un»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «n. 111» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al quinto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni del presente articolo».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al capoverso 2-bis, le parole da: «I requisiti e gli obblighi» fino a: «a legislazione vigente.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «di cui al medesimo comma 2-ter.», le parole: «e, allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «; a tale fine» e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

    al capoverso 2-ter:

     al primo periodo, le parole: «annui, per ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «annui per ciascuno» e la parola: «destinata» è sostituita dalla seguente: «destinati»;

     al secondo periodo, le parole: «da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

    al capoverso 4-bis, le parole: «indicati dal» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al» e dopo le parole: «b), c), d)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR) – 1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:

  “83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 ‘Riorganizzazione del sistema scolastico’ della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
  83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito”.

  2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre”;

   b) al quarto periodo, le parole: “Con deliberazione motivata della regione” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito”.

  3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica) – 1. Al fine di rendere più efficace l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “I risparmi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli eventuali risparmi”;

   b) le parole da: “possono essere” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è istituito un programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, diretti al potenziamento dei servizi e delle prestazioni urbane che favoriscano l'inclusione giovanile, la solidarietà sociale e il contrasto alla povertà educativa, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, secondo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto. Per la realizzazione del piano di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del programma di cui al presente comma, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede, altresì, a stabilire l'entità massima del contributo riconoscibile ai comuni e alle città metropolitane richiedenti e le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 7.
1.2. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e a integrazione delle misure di cui al presente articolo volte a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, unitamente agli altri Ministri competenti o interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti, un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi e mobilità, con il coinvolgimento delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, i sindaci di Rozzano (Milano), Roma Capitale, Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno (Reggio Calabria), San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania e Palermo sono nominati, fino al 31 dicembre 2027, Commissari straordinari con decreto del Presidente della Repubblica, con il compito di predisporre e attuare piani straordinari di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. I piani straordinari sono predisposti dai commissari, con il coinvolgimento dei presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale laddove istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono approvati con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione dei piani è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 194.390.048 euro, di cui 104.370.368 euro per l'anno 2025, 55.009.840 euro per l'anno 2026 e 35.009.840 euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Con la delibera di approvazione dei piani sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani. Per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: il commissario straordinario può avvalersi con le seguenti: i commissari straordinari possono avvalersi;

   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.;

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: Al commissario straordinario con le seguenti: A ciascun commissario straordinario;

   sopprimere il comma 6.
1.4. Di Biase, Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, De Luca, De Maria, Morassut, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, è predisposto ed attuato un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Tale piano straordinario è predisposto, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, degli enti del Terzo settore, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni e dei comitati dei cittadini che operano nel territorio, da parte degli enti territoriali dei comuni e delle aree metropolitane di cui al periodo precedente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente:

   al comma 1:

    dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al periodo precedente confluiscono in un apposito Fondo costituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono distribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli enti territoriali di cui al secondo periodo.;

    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli enti territoriali incaricati di predisporre il piano straordinario di cui al presente comma possono, al fine di realizzare gli interventi inseriti nel piano, utilizzare proprie risorse aggiuntive, ovvero ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, ivi incluse le strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato mediante apposite convenzioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.;

   sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, gli enti territoriali di cui al medesimo comma sono autorizzati, in deroga ai limiti ordinari di spesa per il personale, a effettuare le assunzioni necessarie per l'espletamento delle maggiori funzioni connesse all'attuazione del piano straordinario. Tali assunzioni avvengono entro un importo massimo pari al dieci per cento della spesa complessiva di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Bonetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è demandato il compito di predisporre ed attuare con le seguenti: è demandato il compito di predisporre.

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   al medesimo periodo, dopo le parole: un piano straordinario di interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: volti anche all'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi,;

   al secondo periodo:

    sostituire le parole: d'intesa con i comuni interessati con le seguenti: d'intesa con le amministrazioni locali e regionali interessate;

    aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione di un atto di indirizzo delle Camere, deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti.;

   al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
1.7. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un piano straordinario di interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: volti a favorire, nell'ambito della rigenerazione urbana, l'edilizia ecosostenibile secondo i principi della sostenibilità ambientale.
1.8. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Palermo-Borgo Nuovo, aggiungere le seguenti: Brancaccio – San Giovanni Apostolo (ex Cep) – San Filippo Neri (ex Zen),

  Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: di 240 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.
1.15. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Palermo-Borgo Nuovo, aggiungere le seguenti: la cui definizione deve avvenire previo coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali interessate,.
1.17. Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in ambito artistico e culturale, aggiungere la seguente: ambientale,.
1.18. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sportivo, aggiungere le seguenti: , a tal fine coinvolgendo anche le associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale,.
1.19. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alla povertà educativa aggiungere le seguenti: e alla criminalità.
1.20. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    al primo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: , in caso di motivata necessità, si può provvedere e dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2071, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,;

    dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.
  2-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'ANAC, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.6. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Di Biase, De Luca.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.
1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo, nello specifico, attraverso l'istituzione di scuole dell'infanzia a indirizzo musicale, attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
1.23. Amato, Caso, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra nonché l'educazione alla cittadinanza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.
1.24. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario prevede per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, il riutilizzo di edifici edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.
1.25. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.
1.26. Orrico, Amato, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il piano straordinario è predisposto dal commissario straordinario, sulla base degli interventi indicati dai comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri.
1.27. Roggiani, Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal commissario straordinario aggiungere le seguenti: , assicurando il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni, dei comitati dei cittadini che operano nel territorio e degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
1.28. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal commissario straordinario aggiungere le seguenti: , assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
1.30. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: sentiti, attraverso un processo partecipativo e inclusivo, gli organismi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, gli enti del Terzo settore, le associazioni, delle comunità educanti, le fondazioni e i comitati dei cittadini che operano nel territorio interessato,.
1.34. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con i comuni interessati aggiungere le seguenti: , favorendo la partecipazione e la consultazione delle collettività alla definizione degli interventi e dei progetti di cui al precedente periodo, a tal fine anche acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, di migranti, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive,.
1.35. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni, dei comitati dei cittadini che operano nel territorio e degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.36. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.38. Morfino, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.39. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il piano straordinario di cui al comma 1 costituisce un primo progetto pilota finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2025, di un Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile, di seguito denominato «Piano nazionale straordinario». Ai fini della predisposizione del Piano nazionale straordinario, i comuni elaborano progetti, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi sociali, delle organizzazioni di rappresentanza, degli enti del Terzo settore, delle associazioni, delle comunità educanti, delle fondazioni e dei comitati dei cittadini che operano nel territorio, eventualmente in partenariato con altri comuni nell'ambito dei piani di zona se previsti, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti al contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile. Entro il 31 luglio 2025, i comuni interessati trasmettono gli interventi di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis sono definite, in particolare:

   a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione degli interventi di cui al comma 1-bis, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cultura, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero per lo sport e i giovani, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Agenzia del demanio, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese e il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti;

   c) la procedura per la presentazione dei progetti;

   d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato.

  1-quater. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 1-bis, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano nazionale straordinario ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 1-quinquies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano nazionale straordinario.
  1-quinquies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino al 31 dicembre 2028, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale straordinario per la il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile». A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.40. Bonetti, Ruffino, Grippo, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo nelle aree ad alta vulnerabilità sociale come definite al comma 1, sia in forma singola che costituite in associazioni, comitati, organismi sociali e della cittadinanza attiva, comunità educanti ed enti del Terzo settore, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività di predisposizione e attuazione del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale. A tal fine, il commissario straordinario si dota dei necessari strumenti amministrativi che consentano e favoriscano processi partecipativi e inclusivi.
1.45. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.46. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: si provvede con le seguenti: , in caso di motivata necessità, si provvede;

   b) dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.47. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti: delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
1.48. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.49. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.50. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine, l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.
1.51. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire le parole: , euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, con le seguenti: ed euro 2.504.920 per l'anno 2026;

   al comma 7, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2027 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,.
1.53. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Santillo, Torto, L'Abbate, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ventisette unità a: ventidue unità con le seguenti: dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e una di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e otto unità.

  Conseguentemente:

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei subcommissari con le seguenti: due subcommissari;

   al comma 6, sostituire le parole: euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 2.069.795 per l'anno 2025, euro 2.709.265 per l'anno 2026 ed euro 2.709.265 per l'anno 2027.
1.52. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nei territori di cui al comma 1, ciascun comune di riferimento istituisce un'équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del predetto territorio. A tal fine ciascun comune, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, nonché a qualsiasi limite vigente relativo all'assunzione di personale, 15 unità di personale non dirigenziale tra psicologi, assistenti sociali e educatori professionali.
1.54. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, realizza il potenziamento degli asili nido e dei servizi per l'infanzia, anche avvalendosi delle risorse del PNRR di cui alla misura M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», al fine di garantire alla popolazione residente il pieno soddisfacimento del fabbisogno di asili nido e servizi per l'infanzia con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore al 70 per cento.
1.55. Sportiello, Torto, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento è autorizzato a utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.56. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al medesimo comma, provvede a realizzare il potenziamento delle strutture consultoriali al fine di garantire alla popolazione residente tutti i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore a un consultorio per 15.000 abitanti.
1.57. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e contrastare i processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, in accordo con le aziende, gli enti del terzo settore e i servizi sociali del territorio, definisce percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo.
1.58. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027 con le seguenti: euro 3.574.167,62 per l'anno 2025, euro 4.213.639,81 per l'anno 2026 ed euro 4.213.639,81 per l'anno 2027.
1.59. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per l'attuazione del piano straordinario, il sindaco di ciascuna delle aree di cui al comma 1 indica un subcommissario, scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere, cui il commissario straordinario delega le attività e le funzioni proprie.
1.60. Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, in materia di gratuità dell'incarico in considerazione dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
1.61. Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1.64. Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tutti gli atti del commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concessione di immobili pubblici per fini sociali, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
1.65. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere le amministrazioni locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, in adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  7-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro per le disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, nonché del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.66. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli-Venezia Giulia, è concesso, ai medesimi, un contributo nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma.
  7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.67. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini del finanziamento delle proposte di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383, ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché per il finanziamento di ulteriori interventi, all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «580,04 milioni di euro per l'anno 2025, 1011,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 978,36 milioni di euro per l'anno 2028, 1453,04 milioni di euro per l'anno 2029, 956,6 milioni di euro per l'anno 2030, 1514,64 milioni di euro per l'anno 2031 e 314,64 milioni di euro per l'anno 2032».
  7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
1.68. Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «1.185 milioni di euro per l'anno 2025, 1.618 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 1.630 milioni di euro per l'anno 2028, 2.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.602 milioni di euro 2030, 2.160 milioni di euro per l'anno 2031, 960 milioni di euro per l'anno 2032 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
  7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
1.69. Morassut, Braga, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa minorile, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.70. Manzi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Quartapelle Procopio, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini di cui al presente articolo, in attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla povertà educativa, onde promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle Forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.71. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati, rispettivamente, di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
1.72. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al nucleo familiare che vive in territori ad alta vulnerabilità sociale e in situazioni di rilevante degrado e disagio giovanile, al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.
1.73. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
1.74. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale.
1.75. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 3 è incrementata di 28,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per l'anno 2026.
1.76. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti nei comuni ad alta vulnerabilità sociale, individuati tra quelli con valore più elevato degli indici di deprivazione definiti dall'ISTAT, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale e relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, a integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.77. Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Di Biase, De Maria, Morassut, Sarracino, De Luca.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti «e a 45 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027».
1.07. Bonetti, Ruffino, Grippo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
1.78. Guerra, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 278, le parole «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

   b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

   «278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
1.02. Ubaldo Pagano.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mobili, aggiungere le seguenti: a basso consumo energetico e alimentati prioritariamente da fonte eolica o solare, escludendo l'utilizzo di fonti energetiche climalteranti,.
2.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Trapani e Gela aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2.3. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, le parole: «o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione» sono soppresse;

   b) al numero 12) dell'Allegato II alla Parte seconda è aggiunta, in fine, la seguente voce: «impianti di desalinizzazione»;

   c) all'Allegato IV alla Parte seconda, al numero 8), la lettera s-bis) è soppressa;

   d) all'Allegato 5, alla Parte terza, alla voce 1.2.3-bis, «Specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione»:

    1) al numero (2), le parole: «a esclusione di cloruri e solfati,» sono soppresse;

    2) al numero (3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle aree sensibili di cui all'articolo 91 e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali»;

    3) il numero (3-bis) è soppresso.
2.4. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, nelle more della definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati al processo di desalinizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente comma si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 17 maggio 2022, n. 60.
2.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità, e dopo le parole: decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  1-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023 con le seguenti: del comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
2.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità, e dopo le parole: decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la revoca dell'incarico e l'obbligo per il soggetto attuatore di restituire le somme percepite in caso di inadempimento.
2.12. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scarichi degli impianti di dissalazione di cui al presente comma devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove sia la profondità del fondo marino non inferiore a 10 metri sia il ricambio di acqua consentano la dispersione dei reflui prodotti dal processo di dissalazione, al fine di evitare impatti negativi ambientali sugli ecosistemi marini e marino-costieri.
2.10. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo il soggetto attuatore provvede prioritariamente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche in misura pari ad almeno il 60 per cento entro un termine fissato dal Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, comunque non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.11. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.13. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
2.14. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale, il Commissario straordinario sottopone gli interventi di cui al comma 1 alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), secondo le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.15. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e gli ecosistemi, il Commissario straordinario provvede ad adottare tutte le soluzioni utili al riutilizzo della salamoia a fini produttivi.
2.16. Carmina, Ilaria Fontana, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) quanto a 50 milioni di euro, finalizzati all'acquisto di una nave dissalatore funzionale anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.17. Marino.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché degli impianti per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue per usi industriali e agricoli.
2.18. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse previste dal comma 2 è riservata alle attività di monitoraggio dello stato dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici nelle aree interessate dai dissalatori.
2.20. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via di somma urgenza, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica e di altri interventi ritenuti necessari, individuati d'intesa con la regione Umbria e i comuni interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
  4-ter. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Cabina di regia, composta dal Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, da rappresentanti della regione Umbria, dei comuni interessati, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute, e integrata, su richiesta dei componenti, da rappresentanti della comunità tecnico-scientifica, per l'individuazione e gestione di un piano di interventi volti a stabilizzare il livello del lago Trasimeno, ad approfondire lo studio dei comportamenti del materiale solido depositato sul fondo del lago medesimo, a definire modalità e tecniche di dragaggio e impatti ambientali del materiale dragato, nonché a definire progetti volti prevedere una gestione virtuosa dei sedimenti mediante la possibilità di riuso.
  4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Umbria, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, nelle acque del lago Trasimeno, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lacustre. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
  4-sexies. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 4-ter è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a favore della regione Umbria. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.21. Ascani, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per ristorare le famiglie e le attività economiche commerciali residenti nell'ambito dei comuni serviti dal bacino idrico della Camastra e colpite dall'emergenza idrica, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Alla definizione delle modalità di erogazione delle risorse di cui al primo periodo si provvede mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.22. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le misure di cui al comma 1 sono estese a tutte le regioni, laddove l'installazione e l'operatività di sistemi di dissalazione risultino realizzabili in base alle caratteristiche territoriali, tecniche e ambientali locali, al fine di prevenire l'insorgenza di crisi idriche e di assicurare un approvvigionamento idrico stabile e sostenibile a decorrere dalla stagione estiva 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e sono stanziate le opportune risorse finanziarie per la messa in opera di quanto previsto dal presente comma.
2.23. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare la rete idrica lucana e di avviare improcrastinabili opere urgenti per ampliare la capacità di raccolta degli invasi presenti sul territorio della regione Basilicata, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della medesima regione Basilicata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.24. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 31 ottobre 2025 con le seguenti: 30 giugno 2026.
2.26. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, della legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».
2.33. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, è istituito, nell'ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI), un Programma straordinario di interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
  6.2. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione e ammodernamento della rete idrica siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e al recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.
  6.3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.
  6.4. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.
2.41. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 6 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con riferimento al settore idrico integrato, può disporre la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
  6.2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce, altresì, agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al comma 6-bis, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al medesimo comma 6-bis e al presente comma attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: infrastrutture idriche aggiungere le seguenti: , nonché per la tutela tariffaria delle utenze nella Regione Siciliana.
2.43. Carmina, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della regione Sardegna e dell'Italia meridionale, è autorizzata la spesa complessiva di 1.700 milioni di di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6.2. Il comma 272, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».
2.44. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Barbagallo, Marino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 830 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro per l'anno 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.132 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 455 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 730 milioni di euro per l'anno 2028, 1.200 milioni di euro per l'anno 2029, 702 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.45. Barbagallo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Marino, Iacono, Porta, Provenzano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche dell'Italia Meridionale è autorizzata la spesa complessiva di 525 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.437 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 460 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 802 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.46. Ubaldo Pagano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Sardegna è autorizzata la spesa complessiva di 310 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028 e 2029, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
  6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.652 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 475 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».
2.47. Lai, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'Allegato 1 al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

  TOSCANA

  Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

  TOSCANA

  Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

  TOSCANA

  Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

  TOSCANA

  Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.

2.51. Fossi, Simiani, Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di contrastare gli effetti dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
2.54. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sentito il Presidente della Regione Siciliana.
2.57. Marino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato presente nella Regione Siciliana oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico.
2.61. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Al comma 6-sexies, sostituire le parole: dopo le parole «del Peschiera» sono aggiunte le seguenti: con le seguenti: le parole «per la realizzazione del “collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera “Invaso di Campolattaro”.».
2.79. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 6-sexies, dopo le parole: «Invaso di Campolattaro» aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo all'“Invaso di Campolattaro” sono utilizzate dal Commissario straordinario d'intesa con la regione Campania, quale soggetto attuatore dell'intervento.».
2.70. De Luca.

  Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di procedere celermente fino a: delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate con le seguenti: Al fine di garantire il proseguimento delle attività in essere riguardanti lo studio sulla risorsa idrica in Val D'Enza, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
2.73. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa con la regione Emilia-Romagna,.
2.71. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

  Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo è assicurato il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati e del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale e del Consorzio della bonifica parmense.
2.72. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economico, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle opere ritenute necessarie per mitigare la crisi idrica in Val D'Enza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.74. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

  Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate con le seguenti: è assegnato un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
2.75. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione di certificati blu)

  1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/CE, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato «Certificati Blu» per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua in tutti gli ambiti produttivi. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, stabiliti i parametri finalizzati al calcolo del risparmio idrico conseguito.
  3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Credito d'imposta per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'introduzione dell'etichettatura ambientale dell'impronta idrica water footprint)

  1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica «water footprint» per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema è finalizzato ad identificare e a rendere noto ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo una scelta informata e sostenibile.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti pubblici di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, includendo l'impronta idrica al fine di contribuire a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica e le modalità di accesso, per le imprese interessate, alle risorse del Fondo di cui al comma 5.
  3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2026, per le spese sostenute finalizzate a:

   a) realizzare studi sull'impronta idrica dei propri prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

   b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

   c) sensibilizzare e informare i consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

  4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).
  5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)

  1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane», con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla realizzazione di:

   a) progetti di infrastrutture verdi, quali giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;

   b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

   c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.04. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Istituzione del Fondo «Blue Deal Italiano»)

  1. Al fine di incentivare gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Blue Deal Italiano», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.
  2. Le risorse del «Blue Deal Italiano» sono destinate, in particolare, a finanziare:

   a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

   b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

   c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

   d) interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane volti a promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane;

   e) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

   f) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale;

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.
2.05. Morfino, L'Abbate, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di ridurre le perdite idriche e in coerenza con le direttive (UE) 2020/2184, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, e 2000/60/CE, recante istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con lo scopo di supportare investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.
  3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito dall'ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, l'ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'ambito. I dati forniti dall'ARERA sono resi pubblici.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.
  6. L'ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione specifica sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.
2.06. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza della filiera acquedottistica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) promuove un'azione coordinata tra i diversi livelli di pianificazione, volta alla definizione di output che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, con l'obiettivo di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili e di intervenire tempestivamente per assicurare la sicurezza dell'intero sistema acquedottistico.
  2. In particolare, l'Autorità prevede l'introduzione di un macro-indicatore, denominato M0 – Resilienza idrica, finalizzato a misurare la capacità di resilienza del sistema di approvvigionamento idrico. Questo indicatore, aggiornato con cadenza semestrale, dovrà rappresentare uno strumento di monitoraggio continuo per identificare criticità strutturali e operativi, in modo da intervenire per migliorare la gestione e l'affidabilità delle risorse idriche.
  3. Nello sviluppo delle attività di gestione e potenziamento degli impianti acquedottistici, si tiene conto della configurazione della filiera di approvvigionamento, del livello di infrastrutturazione dei singoli ambiti territoriali e della situazione di governance regionale, con particolare attenzione alle aree che beneficiano della disponibilità idrica proveniente dai dissalatori.
2.07. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Censimento regionale degli impianti idrici)

  1. Al fine di favorire la celere realizzazione degli investimenti necessari ad assicurare la resilienza idrica e a minimizzare i futuri impatti delle frequenti crisi idriche su cittadini e imprese, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviano un censimento degli impianti idrici esistenti comprendendo le reti di approvvigionamento e distribuzione idrica, le infrastrutture di stoccaggio, i sistemi di trattamento e depurazione delle acque reflue, i sistemi di dissalazione e gli eventuali impianti dismessi o in stato di abbandono. I dati raccolti dalle operazioni di censimento sono trasmessi, entro il termine di ulteriori sessanta giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, con proprio provvedimento, apposite linee guida riferite alle modalità tecniche e operative di svolgimento delle operazioni di censimento di cui al comma 1.
2.010. Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

   1. Al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi e di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito “Piano”. Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

   a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

   b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale»;

   b) all'articolo 12, comma 3:

  1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;
  2) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

   «a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica;

   a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio che vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e l'efficienza energetica».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.011. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Fondo per interventi strutturali di contrasto alla siccità «Nature based»)

  1. Al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche mediante l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica di soluzioni basate sulla natura (nature based solutions) quali, ad esempio, interventi di riforestazione, per una naturale conservazione idrica, e il ripristino dei bacini idrografici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite l'ISPRA e le Autorità di bacino interessate, si provvede ad individuare i criteri di accesso al Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.012. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.013. Carmina, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.022. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, L'Abbate, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: «la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie» sono sostituite dalle seguenti: «la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale».
2.37. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.
  6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi.
  6-quater. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2025, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.
2.42. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure urgenti per il rilancio delle imprese olivicole – Istituzione della Zona agricola speciale – ZAS)

  1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefìci:

   a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

   b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

   c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

   d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;

   e) la sospensione, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

  3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.015. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure urgenti per il settore olivicolo – Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella fastidiosa.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.017. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni urgenti per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.
  2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante «Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto», è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.
  4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.018. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure urgenti nel settore della pesca)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».
2.019. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025, a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
  1-ter. Le assunzioni autorizzate, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.1. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, tratta Vigna Clara – Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con la società Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.A.
3.5. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I poteri del Commissario straordinario di cui al comma 1 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono altresì revocati i poteri commissariali per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1-bis.
3.2. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Ilaria Fontana, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico con seguenti: le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,.
*3.7. Sarracino, De Luca, Graziano.

  Al comma 2, sostituire le parole: le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico con seguenti: le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,.
*3.8. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria riguardante la relazione della regione Campania di cui all'articolo 9-ter, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, contenente un dettagliato e documentato report sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dalla regione Campania, e della conseguente necessità di completare la richiamata attività istruttoria, il termine di cui all'articolo 9-ter, comma 12, terzo periodo, del medesimo decreto è prorogato al 30 giugno 2025. Fino a tale termine la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura la gestione stralcio della gestione commissariale, ai sensi della medesima legge n. 887 del 1984, garantendo lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo. Il responsabile della struttura di supporto opera nella qualità di responsabile (Commissario) per la gestione stralcio. Per le attività di cui al periodo precedente, la struttura di supporto può avvalersi anche dell'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e 1° dicembre 2017. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.36. De Luca.

  Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
3.37. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Amato, Carmina, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Orrico, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede, quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2025 e a 133 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3.10. Graziano, De Luca, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il limite di 200 milioni di euro.
*3.11. Graziano, De Luca, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il limite di 200 milioni di euro.
*3.12. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.13. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*3.14. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*3.15. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di supportare il sistema di protezione civile della regione Sardegna, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287 è aggiunto il seguente:

   «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, sono autorizzati, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), a derogare ai limiti alla capacità assunzionale previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti alla spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti alle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
3.16. Lai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 694, primo periodo, le parole: «20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029» e, al secondo periodo, le parole: «di maggiore vulnerabilità sismica» sono sostituite dalle seguenti: «sismicamente vulnerabile»;

   b) al comma 695, ultimo periodo, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «100»;

   c) al comma 700, le parole: «al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono» sono sostituite dalla seguente: «e»;

   d) al comma 701, alinea, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 702, le parole: «pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 40 milioni di euro dal 2027 al 2029» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.17. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, le predette rate sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
3.18. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2025, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.19. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel territorio dei comuni della provincia di Chieti, dichiarate inagibili a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, ai medesimi proprietari è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione all'acquisto, nel medesimo comune, di una nuova unità immobiliare. La detrazione è riconosciuta nella misura del 50 per cento del prezzo di acquisto, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riconoscimento e di fruizione del contributo di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.20. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di difesa del territorio dei comuni della provincia di Chieti interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, è concesso in favore dei medesimi comuni un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla realizzazione di interventi urgenti volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico del territorio e fronteggiare l'aggravarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico, ripartito con decreto del Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.21. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel territorio dei comuni della provincia di Chieti, dichiarate inagibili a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.23. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito delle finalità e delle risorse stanziate di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di difesa del territorio del comune di Chieti interessato dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel mese di maggio 2023, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo di 7,5 milioni di euro in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti e la messa in sicurezza del territorio.
3.24. Torto, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 2, lettera a), numero 2), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «, compresa quella portuale,».
3.25. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo, Amato, Cherchi, Orrico, L'Abbate.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.26. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.27. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
3.28. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
3.29. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
3.30. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   b) al comma 4, lettera c), le parole: «il nesso di causalità» sono sostituite dalle seguenti: «la compatibilità»;

   c) al comma 9, lettera b), le parole: «quanto a 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 40.000.000».
3.31. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma spetta anche ai nuclei familiari individuati ai sensi del primo e del secondo periodo che abbiano già effettuato, ricevendo la relativa revoca dell'ordinanza di sgombero, o stiano effettuando, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2.».
3.32. Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

  3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza dovuta all'erosione della costa jonica nel tratto lucano compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della regione Basilicata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.33. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 20 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere e di 1 milione di euro per l'anno 2025 destinato all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), numero 38), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per il 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.05. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1, lettera a), non costituisce causa ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale.
4.1. Grimaldi, Bonelli, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.3. Ghio, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono determinati, altresì, i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
4.4. Ghio.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
*4.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
*4.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
  7-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.9. Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
  7-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.10. Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° giugno 2024 e il 31 dicembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle imposte dirette;

   b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   c) all'imposta sul valore aggiunto.

  7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4.11. Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025».
  7-ter. Le integrazioni al reddito di cui al comma 7-bis, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nel limite di spesa di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.12. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Boldrini, Di Sanzo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per favorire i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, all'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.19. Fossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4.22. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».
4.26. Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Santillo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025».
4.29. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Decontribuzione zone alluvionate)

  1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sono differite all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
  2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 30 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporta l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2024, n. 101.
4.02. Vaccari, Bakkali, Merola, Gnassi, De Maria, Malavasi, Andrea Rossi, Guerra, De Micheli, Simiani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

  1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

«Art. 116-bis.
(Consulente Chimico di porto)

   1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
   2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

   b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

   c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

   3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
   4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.
   5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con uno o più decreti le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
   6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di “consulente chimico di porto” nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.
   7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
   8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.».
4.03. Ghio, Simiani, Bakkali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.04. Ghio, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4.06. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti per il sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a. in A.S.)

  1. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.012. Donno, Carmina, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di previdenza integrativa)

  1. L'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, continuano a non essere soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la Gestione separata dell'INPS lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
4.015. Guerra, Scotto.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,.
5.2. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento all'anno 2025. A decorrere dall'anno 2026, l'assegnazione di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato è stabilita in occasione dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sulla base del fabbisogno risultante dai programmi approvati dall'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5.3. Bonetti, Ruffino, Grippo, Pastorella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque si attiene ai seguenti principi generali:

   a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

   b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

   c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

   d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

   e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.
5.4. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 aggiungere le seguenti: a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.
5.5. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,;

   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché al fine di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  4-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
5.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
5.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.
5.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova – Campasso» ricompreso nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.84. Ghio, Pandolfo.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del comune di Bergamo, da destinare al completamento dell'intervento di realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d'Almè.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5.15. Dori, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del comune di Bergamo, da destinare al completamento dell'intervento di realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d'Almè.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5.18. Roggiani, Peluffo, Casu, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. L'assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-bis, nonché di quelle di cui ai commi da 1-bis.2 a 1-bis.6, a decorrere dal 1° marzo 2025 sono subordinate all'accettazione da parte del concessionario di un prezzo equo di fornitura dell'energia elettrica pari alla media del prezzo di mercato del periodo 2011-2020, indicizzato per l'inflazione.
   1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l), o) e q) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.7. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.».

  5-quater. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater del medesimo articolo 12 è posticipato al 31 dicembre 2025.
5.24. Bonetti, Benzoni.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

  5-quater. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 24 mesi.
5.25. Peluffo, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani, Girelli.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «I maggiori» sono aggiunte le seguenti: «o minori».
*5.43. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «I maggiori» sono aggiunte le seguenti: «o minori».
*5.44. Santillo, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.66. Romeo, Simiani, Vaccari, Forattini, Filippin.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice (TP) e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio, la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.
5.69. Marino.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.
5.71. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  5-quater. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.11. Curti, Sarracino, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Trieste,» è inserita la seguente: «Grottaglie,».
  5-ter. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Grottaglie, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.12. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  5-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 5-bis.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.13. Simiani, Furfaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rilanciare la competitività dei porti italiani e la sostenibilità degli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025, destinata alla competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.14. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.20. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa, da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.21. Simiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.22. Simiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.23. Ghio, Barbagallo, Casu, Bakkali, Morassut, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'Allegato I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'articolo 4-bis è sostituito con il seguente:

«Art. 4-bis.
(Progettazione di servizi e forniture)

   1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
   2. La progettazione di servizi e forniture nei casi riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione descritte dalle destinazioni funzionali T.01, T.02 e T.03 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, essendo ad elevato contenuto tecnologico, elevata complessità e innovazione, richiedente competenze specifiche e altamente specializzate, È articolata in un unico livello ed è di norma predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Nei casi in cui all'interno della stazione appaltante non vi siano dipendenti con competenze del settore, la progettazione è affidata a tecnici abilitati, esterni all'ente, aventi competenze specifiche nel settore. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da: una relazione generale illustrativa, una relazione tecnica, schemi logico funzionali, un capitolato tecnico prestazionale, un elenco prezzi unitari, da un computo metrico estimativo e da uno schema di contratto, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.».
5.37. Curti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, al finanziamento dei seguenti contratti:

   a) lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

   b) raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle;

   c) raddoppio Lunghezza-Guidonia 2° fase (Bagni di Tivoli-Guidonia).
5.47. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per un importo pari a 845 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.48. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nuovo collegamento PM228 – Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico – Castelplanio) per un importo pari a 326 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.49. Curti, Manzi, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.50. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per un importo pari a 250 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.51. Fassino, Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per un importo pari a 175 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 95 milioni di euro per l'anno 2028.
5.54. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo – tratto Cesano-Vigna di Valle per un importo pari a 234 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.56. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli – Guidonia) per un importo pari a 76 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.57. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per un importo pari a 77 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.60. Roggiani, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per un importo pari a 40 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.
5.61. Stumpo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di intervenire con urgenza sui frequenti disagi nel settore delle manutenzioni ferroviarie causati dalla mancanza di personale nei ruoli di capi tecnici in Rete ferroviaria italiana – RFI Spa, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di 735 unità di personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.63. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della SS 407 Basentana, nonché per le opere complementari che interessano il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore di ANAS spa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.65. Amendola, Sarracino, Simiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*5.77. Roggiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*5.78. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di uniformare il meccanismo revisionale dei prezzi per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'articolo 60, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione».
  2. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 2 per cento»;

   c) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 3, comma 3, le parole: «del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire» sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione»;

   d) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

   e) all'articolo 86, Allegato II.2-bis, articolo 13, comma 1, lettere d) e e), ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
5.013. Santillo, Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60, comma 2:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;

    2) la lettera b) è soppressa;

   b) all'Allegato II.2-bis:

    1) all'articolo 3, comma 2, le parole: «rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia del 3 per cento»;

    2) all'articolo 3, comma 3, le parole: «per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture» sono soppresse;

    3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

    4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».
5.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevenzione e con le seguenti: prevenzione primaria delle malattie rare, prevenzione e.
6.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate, anche nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, nell'anno 2025, nell'ambito del sistema integrato di servizi delle Aziende Sanitarie Locali con i Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze (SerD), sono attivati ovvero potenziati in tutto il territorio nazionale:

   a) servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate;

   b) servizi finalizzati ad incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili e operazioni di drug-checking;

   c) i servizi di counselling online e telemedicina;

   d) flussi informativi per ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione, collegando le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

   e) campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di droghe, di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni;

   f) percorsi formativi per gli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione.

  1-ter. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, opportunamente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
6.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, abrogato dall'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un finanziamento di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.5. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6-ter.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024.
6-ter.1. Vaccari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente:

  «374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6-ter.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.
6-ter.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
6-ter.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Rosato, Bonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

  1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il presidente o il vicepresidente di enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva non possono svolgere più di tre mandati. I presidenti o vicepresidenti degli enti di cui al presente articolo che abbiano già raggiunto il limite massimo dei mandati previsti rimangono in carica fino al primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7.2. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate per garantire efficacia e rappresentatività delle elezioni stesse.
7.3. Amato, Caso, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori misure in materia di riforma ACCRUAL)

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».
7.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di IVA)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono aggiunti i seguenti:

    «1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

    1-sexies) pannolini per bambini;»;

   b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i risparmi di spesa o le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione o dall'eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, specificamente individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.05. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «entro il 1° giugno 2025».
8.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.3. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.2. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di garantire la stabilità dei prezzi per i consumatori, il GSE è altresì autorizzato a stipulare contratti di lungo periodo per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili.
8.7. Bonetti.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis, il GSE e il GSM forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.
8.8. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
8.14. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.
8.18. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024»;
  2. All'articolo 1, comma 822-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «del rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024»;

   b) le parole: «disavanzo della gestione 2023» sono sostituite dalle seguenti: «disavanzo della gestione 2023 e 2024»;

   c) dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi».
8.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, in particolare per quanto attiene alla povertà energetica ed ai clienti vulnerabili del mercato elettrico, e per lo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, che prevede l'individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore ovvero di acquirente di ultima istanza, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA).
  1-ter. Sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

   a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

   c) che sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

   e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

   f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

  1-quater. I soggetti di cui al comma 1-ter, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA e, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
  1-quinquies. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1-ter, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al comma 1-quater, del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.
  1-sexies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» fino alla fine del comma, sono soppresse.
  1-septies. Ai fini del comma 1-bis, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'ARERA, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
  1-octies. Ai fini di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, la società Acquirente Unico Spa è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
  1-novies. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
  1-decies. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
  1-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati a partire dal 2025, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni a partire dal 2026, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
8.9. Peluffo, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.3. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 2), primo periodo, dopo le parole: «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente» sono aggiunte le seguenti: «, assegnando particolare rilevanza alla dimensione orientativa dell'attività didattica» e dopo la parola: «incrementare» è aggiunta la seguente: «inoltre»;

   b) alla lettera c), le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso adeguate risorse finalizzate alla realizzazione della misura in oggetto».
9.4. Bonetti.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: per l'anno scolastico 2025/2026 con le seguenti: per l'anno scolastico 2026/2027.
9.5. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.6. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

  1-bis. A sostegno dell'istruzione tecnica e professionale, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.7. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e PNRR e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», al fine di realizzare entro il 2030, anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, la piena copertura al fabbisogno di asili nido per una percentuale che non sia inferiore al 45 per cento in ciascuna regione e nell'intero territorio nazionale.
9.9. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1, relativamente al «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, al fine di dare piena realizzazione al predetto Piano, accelerare lo stato di avanzamento dei progetti e dare piena copertura al fabbisogno di asili nido in quei territori in cui il servizio è assente o molto limitato, riducendo il divario tra le regioni e all'interno delle regioni stesse, per una percentuale che non sia inferiore al 33 per cento in ciascuna regione.
9.10. Sportiello, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Quartini, Marianna Ricciardi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».

  2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

   «5-quinquies. Dall'anno scolastico 2026/2027, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.».
9.02. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2, è inserito il seguente:

   «4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.04. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti in materia di Riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – Riforma 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si attinge dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020. Il Ministro dell'istruzione e del merito apporta, con proprio provvedimento, le opportune modifiche regolamentari.
9.06. Ruffino, Grippo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
9.08. Marino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti in materia di PNRR)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR sono tenute al monitoraggio dei dati relativi allo stato di realizzazione degli interventi di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento degli obiettivi previsti. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi.».
9.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni per varianti e utilizzo delle economie negli interventi PNRR)

  1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.
*9.013. Roggiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni per varianti e utilizzo delle economie negli interventi PNRR)

  1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.
*9.015. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per la qualificazione della domanda pubblica)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, denominato Fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
  2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso all'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera,» sono aggiunte le seguenti: «della fornitura o del servizio,»;

   b) la lettera b) è soppressa.
9.016. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 – Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
  3. Con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.017. Bonafè.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti in materia di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

  1. Al fine di accelerare e semplificare il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del PNRR di cui al presente decreto, nonché di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione e promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.
  3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.
  4. La Commissione:

   a) può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie;

   b) può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC;

   c) può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo;

   d) verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC;

   e) monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea;

   f) può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori la trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza;

   g) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

  5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.
  6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  7. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  8. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  9. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  10. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
  11. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 10.
  12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche per le elezioni suppletive.
  13. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  14. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  16. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.019. Appendino, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti in materia di rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

   1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.».
9.020. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
9.027. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b del PNRR)

  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 1-ter».
9.028. Lai.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani – Missione 2 – Componente 4 del PNRR)

  1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato «Santa Apollonia», sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio, il comune di Aprilia, il comune di Graffignano e il comune di Arpino, il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta al quale attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di «Santa Apollonia», del comune di Aprilia (LT).
  2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1 assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.
9.030. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – Missione 1, Componente 2 del PNRR)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
  3. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
  4. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è inserita la seguente: «sole»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

  5. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
  6. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri, purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.
9.032. Lai.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
*9.035. Pastorella, Bonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

   a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

   b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

  2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
*9.036. Lai.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
9.038. Lai.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
9.041. Lai.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci – banda ultra-larga e 5G» – M1C2 PNRR)

  1. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
  2. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.
9.044. Lai.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)

  1. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
9.050. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.2.b9 M3C1-I – PNRR – nodo di Genova e terzo valico dei Giovi)

  1. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso», ricompreso nel Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.051. Ghio, Pandolfo, Simiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 – PNRR – Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

  1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS) di cui alla Missione 3 – Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 252 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 252 milioni di euro per l'anno 2025 e a 252 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.052. Casu, Barbagallo, Simiani, Ubaldo Pagano, Morassut.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 – PNRR – Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

  1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS), di cui alla Missione 3 – Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 204 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 204 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.053. Casu, Barbagallo, Simiani, Ubaldo Pagano, Morassut.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 4.2: Sviluppo del trasporto rapido di massa (M2C2-I.4.2-25-26) - PNRR)

  1. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati per la realizzazione dei sistemi di trasporto Rapido di Massa (TRM) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a valere sulle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16 novembre 2021 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 345 del 22 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con propri decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla attribuzione dei suddetti finanziamenti alle amministrazioni locali titolari di progetti di interventi di sistemi di Trasporto Rapido di Massa in corso di realizzazione di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.056. Roggiani, Peluffo, Casu, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.
9.049. Roggiani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni urgenti in materia edilizia e urbanistica)

  1. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al primo periodo, l'autorizzazione paesaggistica ha la medesima efficacia del titolo edilizio come prorogato,»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «i relativi piani attuativi,» sono inserite le seguenti: «gli accordi di programma»;

   c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti, comprese le loro relative ed eventuali rate.».
9.045. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.

ART. 9-bis.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 83-quinquies:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,;

    2) al terzo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,;

   b) al capoverso comma 83-sexies:

    1) sopprimere il primo periodo;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, e le parole: , senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.;

    3) sopprimere il terzo periodo.
9-bis.2. Caso, Amato, Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: delle regioni fino a: legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente:

   sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

   al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: dei commi 83-quinquies e 83-sexies con le seguenti: del comma 83-quinquies;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al comma 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1000,» e le parole: «e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 5-sexies, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 24 milioni di euro per l'anno 2026, in 36 milioni di euro per l'anno 2027, in 49 milioni di euro per l'anno 2028, in 57 milioni di euro per l'anno 2029, in 67 milioni di euro per l'anno 2030, in 76 milioni di euro per l'anno 2031 e in 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-bis.3. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: delle regioni fino a: legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente:

   sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

   al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: dei commi 83-quinquies e 83-sexies con le seguenti: del comma 83-quinquies;
9-bis.4. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, con le seguenti: delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che nelle aree interne e in quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,.
9-bis.5. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
9-bis.6. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Amendola.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 83-sexies, aggiungere il seguente:

  83-sexies.1. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies, la determinazione del contingente delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni scolastici successivi è determinata in funzione del numero reale degli studenti per ciascun anno scolastico e non in funzione della stima, come previsto per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in attuazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9-bis.7. Piccolotti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso comma 83-septies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.8. Bonetti, Grippo.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 ottobre con le seguenti: entro il 20 novembre.
9-bis.9. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Bonafè.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9-bis.11. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Bonafè.