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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 febbraio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 febbraio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CURTI: «Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero» (2246);

   LAZZARINI e BISA: «Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di requisiti di età degli adottanti» (2247);

   ENRICO COSTA ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di equa riparazione, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di responsabilità e di illeciti disciplinari dei magistrati» (2248);

   ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché disposizioni per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici provocato da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche» (2249).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria» (2168) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramanna.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 15/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Dati e interoperabilità».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2025 del 30 gennaio-6 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud».

  Questo documento è trasmesso alla I (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2025 del 30 gennaio-7 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Borse di studio per l'accesso all'università».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

  La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera pervenuta in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le relazioni sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, riferite, rispettivamente, all'anno 2022 (Doc. CX, n. 2) e all'anno 2023 (Doc. CX, n. 3).

  Queste relazioni sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferita all'anno 2023, con proiezione per il triennio 2024-2026 (Doc. CXLIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo (COM(2025) 49 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 49 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 2184-A)

A.C. 2184-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a inserire nel primo provvedimento utile un'integrazione del finanziamento PNRR alla realizzazione della linea tranviaria T2 Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè in misura non inferiore a 20 milioni di euro.
9/2184-A/1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa D'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa D'Almè.
9/2184-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a inserire nel primo provvedimento utile un'integrazione del finanziamento PNRR alla realizzazione della linea tranviaria T2 Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè in misura non inferiore a 20 milioni di euro.
9/2184-A/2. Peluffo, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa D'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa D'Almè.
9/2184-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca al Capo I, misure volte a fronteggiare situazioni urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla crisi idrica nella Regione Siciliana, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture;

    l'articolo 1, in particolare, reca disposizioni urgenti, in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia che in relazione al suesposto articolo, viene prevista in particolare, la predisposizione di un piano straordinario, in favore dei comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale in precedenza indicati, la cui realizzazione dovrà essere approvata con delibera del Consiglio dei ministri, e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027;

    fra le aree particolarmente vulnerabili ad alto disagio giovanile e ad elevata densità di degrado sociale, il sottoscrittore del presente atto rileva altresì, che nella città di Pescara, e in particolare nel quartiere Villa del fuoco, si delinea da diversi anni, una condizione di estrema difficoltà, le cui criticità di abbandono e incuria sono caratterizzate dalla presenza di attività criminali dedite allo spaccio di stupefacenti, ritardi e diritti negati nei riguardi della comunità locale;

    a parere dello scrivente, in ragione delle suesposte osservazioni, si ravvisa la necessità di integrare, all'interno del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale, nei riguardi dei territori in precedenza indicati, anche il quartiere Villa del fuoco di Pescara, stante il livello di disagio sociale urbano e di forte decadimento in cui versa attualmente l'area interessata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti, volti a fronteggiare situazioni di particolare emergenza, l'introduzione di una misura in grado di sostenere la ripresa sociale del quartiere Villa del fuoco di Pescara, in premessa indicato, al fine di consentire alla medesima area urbana di usufruire dei benefici previsti dal piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e i progetti di riqualificazione sociale, di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto.
9/2184-A/3. Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'articolo 3, ai commi 2 e 3, dispone misure relative allo stato di emergenza dichiarato per fronteggiare gli eventi meteorologici verificatisi nel novembre 2022, misure di supporto per il rischio idraulico e idrogeologico;

    a tal fine si provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per far fronte a tali misure;

    nel 1990 anche il territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa è stato colpito da un evento naturale eccezionale, ovvero da un sisma, per il quale sono state emanate ordinanze per la sospensione degli obblighi tributari;

    l'articolo 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, ha stabilito che i contribuenti interessati da tali eventi sismici che colpirono le tre province siciliane potessero definire la loro posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, 1992 con il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

    ai fini dell'esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, gli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le istanze di rimborso, a condizione che le stesse fossero presentate entro il 1° marzo 2010, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute;

    dopo diversi interventi normativi, a partire da dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha avviato l'erogazione dei suddetti rimborsi, i contribuenti aventi diritto hanno iniziato a ricevere, con l'aggiunta degli interessi, le somme spettanti, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso;

    va poi rilevato che molti contribuenti, sebbene non abbiano avanzato richiesta di definizione entro il termine previsto del 1° marzo 2010, richiedono di vedersi corrispondere parimenti i relativi rimborsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le risorse necessarie per corrispondere i rimborsi anche nei confronti di quei contribuenti, residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990, che non hanno fatto istanza entro il 1° marzo 2010, e, laddove possibile, provvedere anche mediante compensazione delle imposte all'erario, se dovute.
9/2184-A/4. Cannata, Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, reca disposizioni volte a fronteggiare situazioni di particolare emergenza e misure finalizzate alla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede fino al 31 dicembre 2024 l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi;

    tale disposizione, come modificata dall'articolo 12, comma 6 del decreto-legge n. 19 del 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, contiene una disciplina straordinaria a carattere semplificato della conferenza di servizi (riduzione termini, previsione di una riunione conclusiva definitiva e del dissenso costruttivo ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso) che le pubbliche amministrazioni hanno utilizzato fino al 31 dicembre 2024 per accelerare le procedure;

    peraltro, il citato articolo 12 al comma 7 ha espressamente previsto la possibilità di utilizzare suddetta disciplina in tutte le procedure relative alle opere finanziate dal PNRR nonché in quelle del Piano nazionale complementare, se ritenuta più favorevole dall'amministrazione competente,

impegna il Governo

al fine di agevolare l'attuazione delle misure relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza contenute nel provvedimento in esame, mediante la semplificazione delle procedure, ad adottare iniziative legislative volte a prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino al 30 giugno 2026, data di scadenza del PNRR.
9/2184-A/5. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, nel tentativo di far ripartire l'economia di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2023, ha introdotto, con l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, come convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101, articolo 2, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente;

    l'applicazione di tale previsione, purtroppo, ad oggi penalizza fortemente le imprese agroalimentari che insistono su quel territorio poiché ricomprende il contributo erogato nell'alveo del regime «de minimis», limitando pertanto l'intervento a una soglia massima di 300.000 euro in tre anni di contributi che rientrano in tale fattispecie;

    tale previsione rappresenta un discrimine evidente con le imprese di produzione primaria, che possono vedersi riconoscere sgravi contributivi fino a 280.000 euro ad azienda, senza limiti di cumulabilità con altri finanziamenti ricevuti nell'arco dell'ultimo triennio. Se poi si considera che le imprese agroalimentari presenti nel territorio, inoltre hanno mediamente dimensioni di gran lunga superiore a quelle delle imprese agricole, l'iniquità di trattamento appare ancor più evidente,

impegna il Governo

al fine di avviare un'interlocuzione con la Commissione europea sul tema, ad accompagnare le misure a carattere territoriale volte a fronteggiare eccezionali eventi meteorologici, contenute nel provvedimento in esame, con iniziative in favore delle imprese agroalimentari delle regioni richiamate in premessa, anche attraverso la proroga al 16 dicembre 2025 del pagamento dei contributi relativi all'annualità 2024 da parte delle imprese medesime.
9/2184-A/6. Vaccari, Bakkali, Merola, Gnassi, De Maria, Malavasi, Andrea Rossi, Guerra, De Micheli, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, nel tentativo di far ripartire l'economia di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2023, ha introdotto, con l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, come convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101, articolo 2, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un'interlocuzione con la Commissione europea sul tema, al fine di assumere iniziative in favore delle imprese agroalimentari delle regioni richiamate in premessa, anche attraverso la proroga al 16 dicembre 2025 del pagamento dei contributi relativi all'annualità 2024 da parte delle imprese medesime.
9/2184-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Bakkali, Merola, Gnassi, De Maria, Malavasi, Andrea Rossi, Guerra, De Micheli, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    con i periodi di siccità destinati a diventare sempre più lunghi, intensi ed estesi è urgente realizzare un piano nazionale sugli invasi per garantire acqua a imprese e cittadini dopo un 2024 che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici ha visto danni per 9 miliardi all'agricoltura italiana,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure a favore del settore agricolo colpito dalla crisi idrica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a destinare adeguate risorse alla realizzazione di un piano invasi ad uso agricolo che permetterebbe non solo di assicurare l'approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità, ma anche di ridurre gli effetti devastanti delle piogge e degli acquazzoni sempre più intensi.
9/2184-A/7. Forattini, Vaccari, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    con i periodi di siccità destinati a diventare sempre più lunghi, intensi ed estesi è urgente realizzare un piano nazionale sugli invasi per garantire acqua a imprese e cittadini dopo un 2024 che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici ha visto danni per 9 miliardi all'agricoltura italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire con misure a favore del settore agricolo colpito dalla crisi idrica, con particolare riguardo alla realizzazione di un piano invasi ad uso agricolo.
9/2184-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Vaccari, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1 disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile prevedendo un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;

    i presidi socio-sanitari e in particolare i consultori siti in particolari contesti territoriali, affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella presa in carico delle persone, in particolare, dei più fragili;

    l'esercizio della cooperazione e della condivisione, l'abitudine all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull'altro;

    educare alla non violenza vuol dire sviluppare la capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-7, ad individuare, fin dal primo provvedimento utile, risorse adeguate volte ad incrementare nei territori indicati i presidi sociosanitari ed in particolare i consultori quali strutture necessarie per una rapida presa in carico delle persone più vulnerabili.
9/2184-A/8. Malavasi, Sportiello, Quartini, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del presente provvedimento prevede interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    al comma 1 del richiamato articolo 1 si fa riferimento fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del comune di Caivano, alla necessità di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale;

    lo scorso 28 maggio, con grande enfasi, la Presidente del Consiglio dei ministri ha inaugurato proprio a Caivano il centro sportivo intitolato alla memoria di Pino Daniele realizzato sulla base delle risorse del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

    in suddetto centro è possibile praticare ben 44 discipline sportive e la gestione degli impianti è stata affidata, fino al prossimo 2027, al gruppo sportivo Fiamme Oro;

    in questi giorni si apprende da diversi organi di stampa che le associazioni sportive locali risulterebbero escluse dalla possibilità di usufruire degli impianti del centro in questione e quindi costrette a rivolgersi alle palestre degli istituti scolastici per poter portare avanti le proprie attività;

    la motivazione, rispetto all'esclusione, addotta da Sport e Salute, la società pubblica titolare della proprietà della impiantistica, risulterebbe essere, sempre come riportato dagli organi di stampa, quella dei costi di gestione;

    se così fosse davvero saremmo di fronte ad un fatto gravissimo che evidenzierebbe una palese contraddizione con la finalità stessa della misura di legge tanto sbandierata dal Governo,

impegna il Governo

in linea con le finalità cui si ispira l'articolo 1 citato in premessa, a verificare quanto riportato dai media e ad attivarsi tempestivamente attraverso la figura del commissario ancora presente per rimuovere gli ostacoli che impediscono la possibilità di usufruire del centro sportivo sito nel comune di Caivano e richiamato in premessa, anche da parte delle associazioni sportive locali.
9/2184-A/9. Sarracino, Borrelli, Di Biase, Penza, Berruto, Ciani, Scotto, Piccolotti, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del presente provvedimento reca ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e fa riferimento alla regione Sicilia;

    oltre al territorio siciliano l'emergenza idrica dovuta alla scarsità di precipitazioni atmosferiche e alla disastrata condizione della rete idrica interessa anche il territorio della regione Basilicata;

    particolarmente colpito è il bacino idrico della Camastra la cui diga serve ben 29 comuni tra cui il capoluogo di regione, Potenza;

    lo stesso presidente della regione in qualità di commissario straordinario nominato dal Governo proprio per l'emergenza idrica è stato ascoltato in audizione presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati prima dell'avvio dell'esame del provvedimento;

    in quella circostanza è stato proprio il presidente della regione nonché commissario straordinario ad elencare per la Basilicata la necessità di una serie di opere infrastrutturali per superare l'attuale criticità dal valore complessivo di circa 35 milioni di euro;

    tra gli tra gli interventi richiesti è stato fatto riferimento alla stabilizzazione della presa dal fiume Basento con un investimento stimato di 4 milioni di euro per realizzare una presa stabile nel punto attualmente occupato dalla struttura provvisoria, al collegamento della diga di Acerenza con il potabilizzatore di Masseria Romaniello e la realizzazione di nuovi pozzi nell'area del Lago del Pantano di Pignola e a un piano per ridurre le perdite idriche nelle reti di distribuzione, per la digitalizzazione delle reti e la sostituzione di tratti ammalorati;

    riferendosi a queste opere sono state definite dal presidente/commissario come «fondamentali per garantire la sicurezza, l'efficienza e la resilienza del sistema idrico» lucano;

    le comunità locali sono fortemente preoccupate dall'assenza di interventi infrastrutturali e dal fatto che se non dovesse piovere o nevicare nelle prossime settimane la stagione estiva rischia di essere nuovamente drammatica con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista economico e sociale;

    a oggi nonostante l'accoglimento di un ordine del giorno in sede di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 il numero 9/2112-bis-A/30 che impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative, anche normative, per prevedere la sospensione, fino al termine dell'emergenza, del pagamento dei tributi locali, delle rate di mutuo, delle bollette, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di adottare iniziative volte a prevedere la concessione di finanziamenti agevolati per la ripresa dei pagamenti al termine del periodo di sospensione, nulla è stato fatto,

impegna il Governo

al fine di affrontare l'emergenza idrica e analogamente a quanto disposto dall'articolo 2 per la Sicilia, a convocare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo istituzionale con la regione Basilicata e tutti i soggetti pubblici interessati al fine di individuare le risorse necessarie a copertura degli interventi richiamati in premessa nonché degli indennizzi per i disagi occorsi alle popolazioni locali e alle attività economiche e commerciali nel corso della emergenza idrica dei mesi scorsi.
9/2184-A/10. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del presente provvedimento prevede «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»;

    sarebbe stato utile nell'interesse generale fare in modo che lo strumento della decretazione d'urgenza non si limitasse in questo caso solo ad affrontare le criticità legate esclusivamente all'Autorità della laguna di Venezia ma che riuscisse a porre soluzione anche ad altre emergenze sul territorio nazionale;

    da tempo si segnala la grave situazione che interessa la galleria Monte Pergola lungo il raccordo Avellino-Salerno che si riverbera su tutto il sistema infrastrutturale viario comprensoriale della valle dell'Irno;

    tale emergenza infrastrutturale è stata oggetto di interlocuzione istituzionale tra gli amministratori locali dei comuni e la prefettura e anche oggetto di una interrogazione parlamentare ancora inevasa;

    si rende pertanto necessaria e improcrastinabile una serie di interventi per la messa in sicurezza della suddetta infrastruttura strategica per il territorio irpino,

impegna il Governo

a estendere le misure emergenziali previste dal provvedimento in esame solo per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia anche ad altre situazioni critiche emerse sul territorio nazionale, e in particolare a valutare l'opportunità di procedere in tempi rapidi alla nomina di un commissario straordinario per la realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza e riapertura di uno snodo cruciale per la viabilità comprensoriale quale la galleria del Monte Pergola, ponendo fine all'attuale sistema di incertezze.
9/2184-A/11. Toni Ricciardi, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    per l'attuazione del piano straordinario, viene incrementato il contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario; inoltre, il Commissario nomina sei subcommissari ai quali delega le attività e le funzioni proprie e può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale;

    si tratta di una previsione che lede il principio di leale collaborazione tra istituzioni, che esautora il ruolo dei sindaci riproponendo ancora una volta il ricorso ai commissari straordinari e che è destinata solo ad alcune aree e ne esclude altre senza che siano esplicitati i criteri della scelta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di garantire che il piano straordinario sia predisposto in conformità alle proposte provenienti dai sindaci delle aree di cui all'articolo 1, comma 1.
9/2184-A/12. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile e prevede un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;

    le istituzioni scolastiche site in particolari contesti territoriali affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale;

    i dati mostrano quanto la qualità dell'offerta educativa in determinati territori riguardi centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi e può, in particolari condizioni, impattare, inevitabilmente, su molteplici aspetti della vita quotidiana a partire dal diritto allo studio e dai rendimenti degli studenti;

    tra i primi interventi, l'esecutivo, con l'approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha operato importanti tagli, che hanno impattato negativamente sul settore dell'istruzione e introducendo, in particolare, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni; ha inoltre approvato un piano di riduzione delle sedi, che rischieranno inevitabilmente di essere accorpate andando ad impattare negativamente su territori già in difficoltà come le aree interne ed il Mezzogiorno;

    tale processo di dimensionamento, come denunciato dai territori, sta determinando una riorganizzazione di risorse e competenze della rete scolastica;

    con l'articolo 9-bis, introdotto in sede referente, il provvedimento, invece, di affrontare strutturalmente e a beneficio di tutto il territorio nazionale le problematiche riguardanti il numero minimo e massimo degli alunni per classe, e affrontare il tema delicato del personale ATA, interviene con norme che andranno a creare disparità tra le regioni a discapito dei territori più fragili,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivedere, nel primo provvedimento utile e nel rispetto dei tempi di avvio del prossimo anno scolastico, nuovi parametri di dimensionamento volti a garantire il diritto all'istruzione degli alunni e delle alunne frequentanti le scuole dei territori fortemente disagiati, in particolare delle comunità montane, delle piccole isole e nelle aree interne, affinché da garantire diritto allo studio, continuità didattica e autonomia scolastica.
9/2184-A/13. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Amendola, Sarracino, Ruffino, Di Biase, Quartini, Alifano.


   La Camera,

    l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile e prevede un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;

    le istituzioni scolastiche site in particolari contesti territoriali, affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale;

    i dati mostrano quanto la qualità dell'offerta educativa in determinati territori riguardi centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi e può, in particolari condizioni, impattare, inevitabilmente, su molteplici aspetti della vita quotidiana a partire dal diritto allo studio e dai rendimenti degli studenti;

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112 del 2023;

    la legge n. 191 del 17 dicembre 2023 ha previsto la possibilità di prorogare i contratti degli assistenti assunti (tecnici ed amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 giugno 2024 e con risorse a carico dello Stato;

    assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti per l'implementazione, superando l'attuale limite risulta per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026;

    l'articolo 9-bis introdotto in sede referente, recepisce il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, in materia di dimensionamento scolastico,

impegna il Governo

considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/2184-A/14. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come rubricato, interviene «nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    diversi candidati al concorso cosiddetto «PNRR 1», pur avendo superato le prove con voti molto alti non risulterebbero in graduatoria;

    gli uffici dell'amministrazione scolastica regionale non avrebbero dato alcuna risposta alle legittime richieste di chiarimento;

    tale condizione mina il principio di trasparenza effettiva che dovrebbe consentire a tutti i partecipanti al concorso, che hanno superato le prove e per i quali siano stati valutati i titoli, di conoscere il proprio punteggio ed essere inseriti in graduatoria,

impegna il Governo

in considerazione delle misure concernenti il personale scolastico recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad intervenire, con atti di propria competenza, sulla posizione dei docenti candidati al concorso cosiddetto «PNRR 1» anche al fine di adottare iniziative necessarie a garantire l'effettiva trasparenza degli atti della pubblica amministrazione e consentire a tutti i docenti del suddetto concorso di conoscere il punteggio finale e a valutare la possibilità di prevedere un eventuale scorrimento delle graduatorie del concorso.
9/2184-A/15. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come rubricato, interviene «nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    diversi candidati al concorso cosiddetto «PNRR 1», pur avendo superato le prove con voti molto alti non risulterebbero in graduatoria;

    gli uffici dell'amministrazione scolastica regionale non avrebbero dato alcuna risposta alle legittime richieste di chiarimento;

    tale condizione mina il principio di trasparenza effettiva che dovrebbe consentire a tutti i partecipanti al concorso, che hanno superato le prove e per i quali siano stati valutati i titoli, di conoscere il proprio punteggio ed essere inseriti in graduatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di adottare interventi, anche di natura normativa, al fine di intraprendere le iniziative necessarie a garantire l'effettiva trasparenza degli atti della pubblica amministrazione e consentire a tutti i docenti del suddetto concorso di conoscere il punteggio finale e a valutare la possibilità di prevedere un eventuale scorrimento delle graduatorie del concorso.
9/2184-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile e prevede un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;

    le norme riportate dal provvedimento in esame, che da rubrica dovrebbero interviene per contrastare il disagio giovanile e la povertà educativa, non intervengono sulla prevenzione, la formazione e la cura delle cause sociali;

    riteniamo che la prevenzione e il contrasto alla criminalità giovanile, alla dispersione scolastica, alle povertà educative deve necessariamente passare da un rafforzamento delle infrastrutture educative, sociali e culturali di comunità;

    per affrontare seriamente la problematica riteniamo fondamentale e prioritario incrementare l'offerta di tempi e spazi educativi ed avviare una politica di sostegno del settore sportivo, ambito che riveste particolare importanza quale veicolo di inclusione sociale, portatore di valori elevati, quali il rispetto, la collaborazione, l'integrazione, la gestione delle emozioni, la disciplina, la costanza, l'impegno, l'etica, la cura di sé;

    risulta, quindi, essenziale lavorare per il superamento delle discriminazioni e il rafforzamento dei grandi valori che lo sport rappresenta promuovendo misure di sostegno al ruolo dello stesso quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di violenza,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione alle misure volte a fronteggiare il disagio giovanile di cui all'articolo 1, a reperire risorse adeguate, già in fase di approvazione del primo provvedimento utile, necessarie a finanziare voucher di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni certificate con un maggiore tasso di sedentarietà.
9/2184-A/16. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    per l'attuazione del piano straordinario, viene incrementato il contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario; inoltre, il Commissario nomina sei subcommissari ai quali delega le attività e le funzioni proprie e può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale;

    si tratta di una previsione che lede il principio di leale collaborazione tra istituzioni, esautora il ruolo dei sindaci riproponendo ancora una volta il ricorso ai commissari straordinari, è destinata solo ad alcune aree e ne esclude altre senza che siano esplicitati i criteri della scelta;

    per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, invece, il Governo Draghi aveva previsto un sistema di contributi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana da parte dei comuni,

impegna il Governo

al fine di conseguire le finalità perseguite dall'articolo 1, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
9/2184-A/17. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 1 a 7, dell'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Aula, nell'ambito di una serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile estendono il modello di intervento predisposto nel 2023 per il comune di Caivano (Napoli) ad altri sette quartieri di altrettante province e città metropolitane come Rozzano a Milano, Alessandrino-Quarticciolo a Roma, Scampia-Secondigliano a Napoli, Orta Nova a Foggia, Rosarno-San Ferdinando a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo;

    lo stanziamento di fondi per affrontare situazioni di degrado e disagio giovanile in zone ad alta vulnerabilità sociale pari a circa 180 milioni nel triennio 2025-2027 disposto con il provvedimento in esame dal governo e funzionale alla predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale destinati alle suddette aree, pur se congruo e condivisibile, viene affiancato da una modalità operativa che si avvale di una struttura commissariale, senza vincolare la definizione degli interventi a un preventivo e necessario confronto con sindaci e comunità locali per un percorso collettivo e condiviso;

    i quartieri oggetto della disposizione normativa non sono territori «vuoti», ma luoghi dove gli abitanti si sono spesso attivati, costruendo esperienze che è necessario valorizzare. Inoltre, la partecipazione è fondamentale laddove si prevedano soluzioni che impattino nel lungo periodo. Solo una visione condivisa può garantire interventi coordinati e sostenibili, capaci di restituire dignità e prospettive future alle comunità colpite;

    le risorse finalizzate a interventi di riqualificazione, sebbene importanti, sono insufficienti, da sole, per affrontare la complessità del problema, così come l'affidamento degli interventi a un Commissario straordinario, con un team di supporto limitato, appare una soluzione inadeguata rispetto alla complessità delle sfide. Non bastano i semplici stanziamenti economici, ma è necessario sviluppare una strategia integrata che comprenda politiche educative, programmi di inclusione sociale, supporto alle famiglie e opportunità lavorative per i giovani, in grado di affrontare le radici del disagio e interrompere i cicli di marginalità;

    è necessario affrontare le situazioni di marginalità nei luoghi a maggior rischio con una visione integrata, agendo su più dimensioni, a partire dal degrado edilizio, con interventi infrastrutturali e volti alla riqualificazione sociale, investendo sulla rete complessiva dei servizi, indispensabile a garantire diritti di cittadinanza, superamento delle diseguaglianze, integrazione e inclusione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti sociali, economici ed istituzionali dei territori in percorsi di concreta e fattiva partecipazione,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che ai fini della programmazione degli interventi strutturali e dei progetti di riqualificazione previsti dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento vengano coinvolti i sindaci delle comunità locali interessate, le organizzazioni sindacali e tutti gli altri soggetti sociali, economici ed istituzionali di riferimento.
9/2184-A/18. Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento demanda al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali a nuovi sette quartieri di altrettanti comuni e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale;

    per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto-legge posta alle sue dirette dipendenze, e può contare di uno stanziamento di risorse pari a 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 appostate su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato ed intesta al medesimo;

    secondo quanto previsto dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati e gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti;

    ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cosiddetto Codice della trasparenza), tutte le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, sono tenuti a pubblicare, a fini di trasparenza amministrativa, il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

    al fine di dare adeguata pubblicità ai flussi di spesa ed entrata della gestione commissariale del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, in accordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sarebbe necessario prevedere esplicitamente nel testo dell'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Aula, il rinvio agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

    in materia di pubblicità degli atti commissariali, l'articolo 4-ter, comma 14 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede che ad essi, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) secondo le quali gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti devono essere pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre ad essere assoggettati alla disciplina di cui al sopra richiamato decreto legislativo n. 33/2013,

impegna il Governo:

   con il prossimo provvedimento utile, ad introdurre nel testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame specifiche disposizioni in materia di trasparenza alle quali deve essere assoggettata necessariamente l'azione del Commissario straordinario e volte:

    alla esplicita previsione, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell'obbligo in capo al medesimo di pubblicazione e di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della sua gestione commissariale;

    alla esplicita previsione che tutti gli atti del medesimo relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concessione di immobili pubblici per fini sociali, ove non considerati riservati ovvero secretati, devono essere pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9/2184-A/19. Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intervento di cui all'articolo 4, comma 1 del provvedimento prevede la proroga fino al 2026 dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale previste dall'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, per quei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e nei quali persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche;

    la suddetta proroga, peraltro attesa, rilevante e necessaria ponendosi l'obiettivo di sostenere l'occupazione e accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali evitando blocchi operativi ed inefficienza nelle attività portuali, riguarda nello specifico la «Gioia Tauro Port Agency Srl» del porto di Gioia Tauro, la «Taranto Port Workers Agency Srl» del porto di Taranto e la «Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment (K.A.L.Por.T. Srl)» del porto di Cagliari, e viene assicurata dalla copertura finanziaria per gli anni 2025 e 2026 della Indennità di Mancato Avviamento, riconosciuta ai lavoratori coinvolti, attingendo le risorse necessarie dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

    il rinnovo delle Agenzie in parola serve, indubbiamente, per salvaguardare l'elevata specializzazione del lavoro portuale e quindi delle tutele e della sicurezza in porto, e dovrebbe rappresentare uno dei punti di partenza dell'azione di rilancio della portualità del Paese, in un momento di elevato dinamismo degli assetti internazionali dei traffici via mare, dai quali si potrebbero raccogliere lunghi periodi di crescita e prosperità per i porti e l'economia del mare nazionale;

    pur tuttavia la proroga, a differenza delle precedenti, prevede l'inserimento dei lavoratori nei progetti GOL, aprendo ad una formazione non strettamente legata all'ambito portuale, soprattutto in quei territori, come quello di Taranto, nei quali il futuro dello scalo non è affatto definito. Nel caso di Gioia Tauro, invece, il processo di trasformazione dell'agenzia in impresa portuale potrebbe realizzarsi entro giugno 2025, posto che la trasformazione per legge è possibile solo a scadenza dell'agenzia, anche se a seguito della proroga questa slitterebbe al 31 dicembre 2026;

    sarebbe pertanto necessario un chiarimento normativo, che non renda la proroga ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale, come invece stabilito dall'articolo 17 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile a precisare che la proroga di cui all'articolo 4, comma 1 del provvedimento non costituisce, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5 della legge n. 84 del 1994, causa ostativa rispetto al percorso di formale autorizzazione a costituire l'impresa portuale.
9/2184-A/20. Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, al Capo II, alcune disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, in particolare in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 8) e di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione (articolo 9);

    il PNRR italiano, a seguito della revisione apportata dal Governo nel 2023, nonché delle ulteriori modifiche apportate nel corso del 2024, è stato ampiamente rimodulato con lo stralcio di alcune misure, per un totale di circa 16 miliardi, e il contestuale finanziamento di altri interventi;

    nonostante la revisione, che ha di fatto spostato risorse dagli investimenti pubblici verso misure di più facile realizzazione, la spesa dei fondi PNRR registra forti ritardi, come certificato sia dalla Corte dei conti che dall'Ufficio parlamentare di bilancio, aggirandosi intorno al 30 per cento delle risorse totali;

    per affrontare il ritardo accumulato è necessario migliorare la capacità di spesa e non già ridimensionare o eliminare del tutto le misure giudicate irrealizzabili nei tempi, per far confluire risorse su quelle con maggiore capacità di assorbimento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo II del provvedimento in esame con opportuni interventi normativi e misure di supporto alle amministrazioni coinvolte, volti a migliorare la capacità di spesa al fine di assicurare il pieno completamento del PNRR, nei termini previsti e senza alcuna rimodulazione o stralcio dei progetti e degli investimenti, con particolare riferimento alle misure relative all'edilizia pubblica, agli studentati universitari, asili nido e scuole, e agli interventi infrastrutturali, tra i quali la rete ferroviaria ad alta velocità nel Mezzogiorno.
9/2184-A/21. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione della riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, finalizzate in particolare allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in Maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel Servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in Maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di Maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal Servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

    l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato che nel primo trimestre del 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento. Gravano, poi, sui clienti già nel libero mercato gli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al PUN, che portano ad un incremento delle bollette elettriche a livelli insostenibili;

    nella legge annuale sulla concorrenza 2023 è stato approvato un articolo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

    sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando princìpi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili, se necessario anche rimandando le aste previste per il 2025 dalla legislazione vigente.
9/2184-A/22. Pandolfo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione della riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, finalizzate in particolare allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in Maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel Servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in Maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di Maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal Servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;

    l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato che nel primo trimestre del 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento. Gravano, poi, sui clienti già nel libero mercato gli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al PUN, che portano ad un incremento delle bollette elettriche a livelli insostenibili;

    nella legge annuale sulla concorrenza 2023 è stato approvato un articolo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte,

impegna il Governo

a prevedere idonei interventi per tutelare i clienti vulnerabili e contenere i costi delle bollette.
9/2184-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Pandolfo, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, riguardo a situazioni di degrado di varia natura, ambientale, sociale nonché infrastrutturale;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare la scarsità idrica nel territorio siciliano;

    nell'ambito delle situazioni che presentano una certa criticità, merita un intervento urgente di bonifica e di riqualificazione ambientale anche una parte di territorio siciliano noto come «fascia trasformata» che comprende le coste delle province di Agrigento, Caltanissetta Ragusa e Siracusa;

    la zona descritta risulta sommersa da «dune» di rifiuti derivanti soprattutto dalle attività serricole composti da fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e plastica, che vengono quotidianamente bruciati dando luogo al fenomeno delle «fumarole» con l'immissione nell'aria di diossina e di altri agenti altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana;

    questa discarica abusiva, la cui estensione coinvolge una fetta di territorio siciliano sempre più esteso e il cui materiale nocivo si riversa in mare a causa dell'enorme quantitativo che si va ad accumulare sulla costa, è oggetto di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. I componenti di quest'organo, apprezzata la gravità del fenomeno de quo, hanno voluto effettuare dei sopralluoghi e svolgere delle audizioni in Prefettura, interloquendo con il procuratore di Gela, il procuratore facente funzione di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lav ;

    la questione ha assunto un tale interesse che il 6 febbraio un componente della Commissione ecomafie, senatore del collegio della zona in esame, ha tenuto nella sala Nassirya del Senato, una conferenza stampa durante la quale è stato proiettato un docufilm, realizzato da un Organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale del Sud (CISS), che riporta la grave condizione ambientale di quel territorio. Grazie a questa incisiva testimonianza video e dal successivo dibattito, a cui ha partecipato il Presidente della Commissione ecomafia, sono emerse delle proposte per affrontare alcuni aspetti della questione, quali ad esempio, l'opportunità di incentivare le bioplastiche in agricoltura, scoraggiando l'uso del più inquinante materiale politene di cui si fa un largo impiego nelle serre,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi, previsti dal provvedimento in esame per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e a tutela dell'ambiente, con ulteriori iniziative finalizzate all'adozione, con l'urgenza richiesta dal caso, di adeguate misure per intervenire sulla grave situazione ambientale e sanitaria rappresentata in premessa afferente alla cosiddetta «fascia trasformata», valutando altresì l'opportunità di nominare un commissario straordinario al fine di garantire, in tempi determinati, la bonifica e la riqualificazione dell'area e l'individuazione di soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività serricola, nonché la promozione di incentivi statali per favorire in agricoltura l'uso delle bioplastiche.
9/2184-A/23. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, riguardo a situazioni di degrado di varia natura, ambientale, sociale nonché infrastrutturale;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare la scarsità idrica nel territorio siciliano;

    nell'ambito delle situazioni che presentano una certa criticità, merita un intervento urgente di bonifica e di riqualificazione ambientale anche una parte di territorio siciliano noto come «fascia trasformata» che comprende le coste delle province di Agrigento, Caltanissetta Ragusa e Siracusa;

    la zona descritta risulta sommersa da «dune» di rifiuti derivanti soprattutto dalle attività serricole composti da fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e plastica, che vengono quotidianamente bruciati dando luogo al fenomeno delle «fumarole» con l'immissione nell'aria di diossina e di altri agenti altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana;

    questa discarica abusiva, la cui estensione coinvolge una fetta di territorio siciliano sempre più esteso e il cui materiale nocivo si riversa in mare a causa dell'enorme quantitativo che si va ad accumulare sulla costa, è oggetto di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. I componenti di quest'organo, apprezzata la gravità del fenomeno de quo, hanno voluto effettuare dei sopralluoghi e svolgere delle audizioni in Prefettura, interloquendo con il procuratore di Gela, il procuratore facente funzione di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lav ;

    la questione ha assunto un tale interesse che il 6 febbraio un componente della Commissione ecomafie, senatore del collegio della zona in esame, ha tenuto nella sala Nassirya del Senato, una conferenza stampa durante la quale è stato proiettato un docufilm, realizzato da un Organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale del Sud (CISS), che riporta la grave condizione ambientale di quel territorio. Grazie a questa incisiva testimonianza video e dal successivo dibattito, a cui ha partecipato il Presidente della Commissione ecomafia, sono emerse delle proposte per affrontare alcuni aspetti della questione, quali ad esempio, l'opportunità di incentivare le bioplastiche in agricoltura, scoraggiando l'uso del più inquinante materiale politene di cui si fa un largo impiego nelle serre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare gli interventi, previsti dal provvedimento in esame per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e a tutela dell'ambiente, con ulteriori iniziative finalizzate all'adozione, con l'urgenza richiesta dal caso, di adeguate misure per intervenire sulla grave situazione ambientale e sanitaria rappresentata in premessa afferente alla cosiddetta «fascia trasformata», e all'individuazione di soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività serricola, nonché alla promozione di incentivi statali per favorire in agricoltura l'uso delle bioplastiche.
9/2184-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    l'articolo 3 detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia;

    in particolare, l'intervento è finalizzato a garantire la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, relativamente al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022;

    la necessità di garantire la prosecuzione di interventi di sostegno, di ripristino e di messa in sicurezza riguarda purtroppo anche tanti altri comuni italiani, drammaticamente colpiti dagli effetti di eventi meteorologici eccezionali verificatisi negli ultimi anni;

    in particolare, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, il territorio della provincia di Chieti ha registrato gravi criticità, con centinaia di famiglie rimaste prive della propria abitazione;

    consapevole dell'emergenza, in accoglimento dell'ordine del giorno 9/02112-bis-A/235 del 20 dicembre 2024, il Governo si è impegnato a destinare un contributo di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti, e la messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

    è necessario anticipare l'assegnazione delle risorse già all'anno 2025 in considerazione del grave disagio abitativo sofferto in conseguenza degli eventi alluvionali e della necessità di sostenere con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare l'immediata attuazione degli interventi di difesa del territorio del comune di Chieti, ad accompagnare le misure contenute all'articolo 3 del provvedimento in esame con interventi volti:

   ad anticipare al 2025 l'assegnazione delle risorse, pari a 7,5 milioni di euro, oggetto di impegno di cui all'ordine del giorno in premessa, anche attraverso la finalizzazione a tale obiettivo delle risorse già stanziate di cui all'articolo 1, comma 898 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   a individuare ulteriori risorse per l'introduzione di forme di sostegno diretto all'acquisto dell'abitazione in favore delle famiglie residenti nei comuni della provincia di Chieti, rimaste prive di abitazione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023.
9/2184-A/24. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    l'articolo 4 prevede diverse misure in materia di politiche del lavoro;

    in particolare, il comma 4 reca misure in favore dei lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali;

    i lavoratori dell'indotto Ilva spa non stanno ricevendo regolarmente gli stipendi dovuti a causa dei gravi ritardi dei pagamenti nei confronti delle imprese dell'indotto;

    l'indotto della società ILVA coinvolge oltre 1500 imprese e migliaia di lavoratori;

    a causa dei ritardi dei pagamenti, molte aziende dell'indotto non riescono a far fronte alle scadenze, rischiando il fallimento;

    riconoscendo la situazione di emergenza, con l'articolo 1, commi da 201 a 205 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA s.p.a. in a.s.;

    il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore, alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA;

    la dotazione finanziaria del fondo è di solo 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

    è necessario intervenire con urgenza per sostenere le imprese e i lavoratori,

impegna il Governo

considerate le finalità perseguite dall'articolo 4 in materia di tutela dei lavoratori, a individuare idonee risorse finanziare per rafforzare le misure di sostegno in favore delle imprese e dei lavoratori dell'indotto della società ILVA, a partire dalle piccole imprese e dai lavoratori a basso reddito.
9/2184-A/25. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»);

    tra le summenzionate misure, l'articolo 2 contiene disposizioni volte al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    come noto, il cambiamento climatico si ripercuote sulla disponibilità di acqua, in quantità e qualità;

    le risorse idriche disponibili vanno tutelate, in primis, attraverso un loro uso più consapevole non solo nel comparto agricolo ma anche in quello industriale sul quale, fino ad oggi, è stata riposta poca attenzione sull'uso efficiente dell'acqua;

    in un Paese come il nostro caratterizzato da fenomeni estremi quali siccità e alluvioni, il risparmio idrico costituisce la chiave di volta per affrontare tanto i temi ecologici quanto quelli economici legati ai processi produttivi delle imprese;

    l'adozione di meccanismi di incentivazione ad hoc capaci di promuovere le necessarie azioni di risparmio, riuso e riutilizzo dell'acqua negli ambiti produttivi, attraverso interventi di «efficienza idrica», sulla falsariga dei cosiddetti Certificati bianchi per l'efficienza energetica, consentirebbe non solo di ridurre notevolmente l'utilizzo di questa risorsa nel comparto industriale ma altresì di abbattere la percentuale dei costi economici legati allo spreco idrico sui costi totali aziendali, costi spesso ritenuti marginali o non affatto considerati dalle medesime imprese;

    con l'introduzione di un meccanismo regolamentato di mercato come quello dei Certificati blu, basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di «efficienza idrica», siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo, si andrebbero a premiare quelle realtà produttive con un certificato che riconosce loro il risparmio nell'uso finale di acqua e, correlando questo risparmio anche ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che riducano il consumo di acqua come input produttivo, si favorirebbe la riduzione dei consumi di acqua in un comparto water intensive come quello industriale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un meccanismo regolamentato di mercato destinato a riconoscere e valorizzare il risparmio nell'uso finale di acqua nei settori produttivi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali correlati ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che permettano di ridurre il consumo di acqua come input produttivo, al fine di contribuire in modo decisivo alla salvaguardia della risorsa idrica nel nostro Paese.
9/2184-A/26. Alifano, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»);

    tra le summenzionate misure, l'articolo 2 contiene disposizioni volte al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    come noto, il cambiamento climatico si ripercuote sulla disponibilità di acqua, in quantità e qualità;

    le risorse idriche disponibili vanno tutelate, in primis, attraverso un loro uso più consapevole non solo nel comparto agricolo ma anche in quello industriale sul quale, fino ad oggi, è stata riposta poca attenzione sull'uso efficiente dell'acqua;

    in un Paese come il nostro caratterizzato da fenomeni estremi quali siccità e alluvioni, il risparmio idrico costituisce la chiave di volta per affrontare tanto i temi ecologici quanto quelli economici legati ai processi produttivi delle imprese;

    l'adozione di meccanismi di incentivazione ad hoc capaci di promuovere le necessarie azioni di risparmio, riuso e riutilizzo dell'acqua negli ambiti produttivi, attraverso interventi di «efficienza idrica», sulla falsariga dei cosiddetti Certificati bianchi per l'efficienza energetica, consentirebbe non solo di ridurre notevolmente l'utilizzo di questa risorsa nel comparto industriale ma altresì di abbattere la percentuale dei costi economici legati allo spreco idrico sui costi totali aziendali, costi spesso ritenuti marginali o non affatto considerati dalle medesime imprese;

    con l'introduzione di un meccanismo regolamentato di mercato come quello dei Certificati blu, basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di «efficienza idrica», siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo, si andrebbero a premiare quelle realtà produttive con un certificato che riconosce loro il risparmio nell'uso finale di acqua e, correlando questo risparmio anche ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che riducano il consumo di acqua come input produttivo, si favorirebbe la riduzione dei consumi di acqua in un comparto water intensive come quello industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un meccanismo regolamentato di mercato destinato a riconoscere e valorizzare il risparmio nell'uso finale di acqua nei settori produttivi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali correlati ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che permettano di ridurre il consumo di acqua come input produttivo, al fine di contribuire in modo decisivo alla salvaguardia della risorsa idrica nel nostro Paese.
9/2184-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»);

    tra le summenzionate misure, l'articolo 8 è dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari connessi agli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, anche noti come Power Purchase Agreements («PPA»), in attuazione della riforma n. 4 del capitolo RepowerEU del PNRR, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023;

    in particolare, la disposizione mira a rafforzare la sicurezza e l'attrattività dei PPA intervenendo sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al precipuo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;

    i PPA presentano diversi vantaggi tra cui l'accesso a tariffe energetiche più competitive rispetto a quelle offerte dal mercato tradizionale grazie alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia per un lungo periodo di tempo;

    i costi dei beni energetici regolamentati continuano la loro corsa al rialzo. Secondo i dati diffusi dall'ARERA, nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il «cliente tipo» vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà del 18,2 per cento, penalizzando di fatto proprio i clienti più fragili che avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati nel delicato passaggio dal mercato tutelato a quello libero;

    in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 193/24 (Legge Concorrenza 2024), l'ARERA con delibera 10/2025/R/EEL ha definito le modalità attuative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG);

    la permanenza nel citato servizio cesserà il 31 marzo 2027 e per quella data i clienti vulnerabili in STG non torneranno automaticamente nel Servizio di vulnerabilità ma verranno trasferiti di default sul libero mercato con il rischio che vengano rapidamente esposti a tariffe non convenienti così vanificando i risparmi economici ottenuti in precedenza;

    nella categoria dei vulnerabili sono ricomprese circa 11,8 milioni di persone appartenenti a categorie svantaggiate: persone con disabilità, percettori dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico o utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall'energia elettrica, i residenti in strutture abitative di emergenza a causa di calamità e gli anziani over 75;

    la possibilità prevista per i clienti vulnerabili di passare al sistema a tutele graduali non risolve, se non temporaneamente, il problema del caro energia e dell'esposizione alla fluttuabilità dei prezzi dei predetti soggetti;

    occorre un meccanismo strutturale che ponga al centro la tutela dei consumatori e, allo stesso tempo, favorisca l'utilizzo delle rinnovabili quale ad esempio la conversione in «chilowattora verdi», da detrarre al proprio consumo e pari all'importo riconosciuto come bonus sociale ai clienti domestici economicamente svantaggiati;

    quanto sopra, non solo genererebbe un risparmio indiretto per la collettività – per la quale si riduce nel tempo la voce di spesa della bolletta che finanzia il bonus elettrico destinato agli utenti vulnerabili – ma si supererebbe l'attuale modello di compensazione economica della spesa per la fornitura di elettricità con un sistema basato su procedure competitive per la selezione di nuovi impianti rinnovabili con cui Acquirente unico negozia contratti di lungo termine al fine di contenere i costi e mitigare la volatilità dei prezzi;

    acquirente unico, infatti, quale soggetto pubblico con funzione di aggregatore centrale, attingendo dalle attuali risorse del bonus, potrebbe fornire una quota di energia alle famiglie in condizione di vulnerabilità o di disagio economico tramite la stipula di contratti PPA con produttori FER o mediante la realizzazione di CER,

impegna il Governo:

   ad adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

    tramutare l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (cosiddetto bonus sociale elettrico) a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in quota parte di energia rinnovabile;

   ad adoperarsi affinché ai clienti in condizione di vulnerabilità o di disagio economico sia fornito, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, l'equivalente in kWh verdi del bonus concesso tramite la stipula di contratti PPA con impianti FER di nuova costruzione o la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili.
9/2184-A/27. Sergio Costa, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e a implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»);

    tra le summenzionate misure, l'articolo 5 dispone misure su alcune infrastrutture strategiche portuali e ferroviarie;

    l'UE ha investito, dal 2000, 23,7 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie ad alta velocità. Per la rete ferroviaria ad alta velocità non c'è un vero piano complessivo poiché le azioni sono demandate agli stati dell'Unione. Attualmente l'Italia ha 1.467 chilometri in esercizio ad alta velocità e questo ha comportato sia la costruzione di nuove stazioni oppure l'adeguamento di quelle vecchie;

    in particolare giova ricordare il rinnovamento e la trasformazione di molte delle stazioni in cui fanno fermata i treni AV, completamente ristrutturate in funzione del nuovo servizio e delle nuove opportunità di trasporto;

    la stazione di Caserta è stata inaugurata il 20 dicembre 1843, fu costruita di fronte alla Reggia per permettere ai sovrani di raggiungerla più facilmente. Fin dall'inizio ha avuto un ruolo fondamentale nei trasporti sia locali che nazionali, sia per quanto riguarda il traffico passeggeri che quello merci: venne infatti anche costruito un raccordo che si collegava direttamente alla zona industriale di Caserta. La stazione fu completamente distrutta dal bombardamento americano del 16 settembre 1943 poi ricostruita intorno agli anni 50;

    la Reggia di Caserta è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997 non soltanto per il sontuoso Palazzo con caratteristiche simili a quelle di altre residenze reali del XVIII secolo, ma anche per il contesto naturalistico in cui è inserito e le infrastrutture che la circondano;

    la principali stazioni urbane per l'alta velocità di nuova concezione sono state interrate per permettere il passaggio di tale infrastrutture senza inficiare i trasporti urbani, la geografia della città nonché lo skyline. A titolo di esempio la reggia di Versailles o Buckingham Palace, pur essendo facilmente raggiungibili dal trasporto pubblico hanno uno skyline protetto sotto il profilo paesaggistico;

    la legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, all'articolo 2 dispone che ai progetti di tutela dei siti italiani Unesco è attribuita priorità di intervento (...),

impegna il Governo

a considerare, nel quadro degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame e in attuazione delle misure contenute nel PNRR in materia, a valutare il dislocamento della stazione di Caserta, attraverso uno studio di fattibilità che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione, ma comunque prossima all'esistente, affinché la stazione non sia così facilmente visibile dinanzi a un bene UNESCO come la Reggia di Caserta.
9/2184-A/28. Santillo, Zinzi, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il Comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli – Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni Comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

   nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

    assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

    promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

    rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

    adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i principi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

    favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

    ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

    stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

    riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/29. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Zaratti, Boschi, Di Biase, Madia, Ciani, Grippo, Serracchiani, Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica;

    nel contesto attuale stiamo vivendo una situazione drammatica a causa del cambiamento climatico, con conseguenze quali la siccità, l'innalzamento vertiginoso delle temperature, l'inquinamento ambientale, la scarsa quantità della risorsa idrica;

    l'acqua è una risorsa essenziale per la vita e per lo sviluppo delle attività umane, con l'agricoltura che rappresenta uno dei settori a maggiore consumo idrico; in un contesto di crescente scarsità d'acqua, il recupero e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione costituiscono un'opportunità strategica per garantire la sostenibilità dell'agricoltura e la tutela delle risorse idriche;

    l'agricoltura è il principale utilizzatore di risorse idriche a livello globale, con prelievi che superano il 70 per cento dell'acqua dolce disponibile; il riutilizzo delle acque reflue depurate permette di: ridurre la pressione sulle risorse idriche naturali, diminuendo il prelievo da falde e corsi d'acqua; garantire un apporto idrico costante alle coltivazioni, indipendentemente dalla stagionalità delle precipitazioni; fornire un contributo di nutrienti (come azoto, fosforo e potassio), riducendo il ricorso a fertilizzanti chimici;

    secondo le stime di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura ha un potenziale enorme (9 miliardi di metri cubi all'anno, è il volume di acqua che esce dai depuratori), ma in Italia viene sfruttato solo per il 5 per cento (475 milioni di metri cubi);

    il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura comporta innumerevoli vantaggi, tra cui il risparmio idrico ed energetico. Infatti consente di risparmiare acqua potabile che può essere utilizzata per altri scopi, come il consumo umano, ma anche di ridurre i costi in termini energetici del trasporto di acqua potabile per l'irrigazione;

    inoltre, l'utilizzo di acque reflue trattate invece che di acqua potabile per l'irrigazione può altresì comportare un beneficio in termini di impatto ambientale mediante la riduzione della quantità di acque reflue che devono essere trattate e scaricate in ambienti naturali; così come può contribuire a mantenere il livello di umidità del suolo e a migliorare la sua fertilizzazione;

    sempre secondo le stime recentemente elaborate da Utilitalia, in Italia sono attivi 18.140 impianti di depurazione, di cui 7.781 dotati di un trattamento secondario/avanzato, che si potrebbero potenziare per renderli idonei alla produzione di acqua per il riuso;

    è altresì particolarmente importante favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e favorire la ripermeabilizzazione del suolo, l'infiltrazione delle acque meteoriche o il loro recupero per l'utilizzazione;

    l'immissione rilevante e repentina di acque meteoriche convogliate tramite fognature comporta modificazioni all'andamento naturale delle portate nei corsi d'acqua; soprattutto in zone urbanizzate a elevato grado di impermeabilizzazione, piccoli corsi d'acqua possono trasformarsi rapidamente in torrenti in piena;

    è quanto mai necessario contrastare l'attuale crisi climatica attraverso l'implementazione di misure di efficienza idrica tra cui il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, che può rappresentare una strategia importante per prevenire e gestire la scarsità idrica, purché avvenga in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola, così come previsto dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

    l'incentivazione di adeguati sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque meteoriche – oltre a consentire di gestire in modo oculato la risorsa più preziosa per la nostra vita, l'acqua potabile e a contribuire, insieme alle misure necessarie alla riqualificazione energetica, a rendere i nostri edifici e le nostre vite più sostenibili avrebbe effetti positivi anche sotto il profilo economico-finanziario, poiché ridurrebbe i costi dell'approvvigionamento idrico,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare la possibilità di prevedere l'inserimento, nell'ambito delle attività di competenza del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, di misure, anche incentivanti, finalizzate ad incrementare l'utilizzo dell'acqua reflua in agricoltura, anche mediante la realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali misure efficienti per contrastare il cambiamento climatico, per prevenire e gestire la scarsità idrica, nonché per garantire la sicurezza e la sostenibilità della risorsa agricola, nell'ottica di un sistema di economia circolare, avviando altresì una campagna informativa – che si avvalga di un impegno congiunto tra istituzioni, imprese e cittadini – per promuovere una cultura del riuso responsabile della risorsa idrica.
9/2184-A/30. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica;

    la promozione di politiche pubbliche volte alla gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica è prioritaria per assicurare la tutela ambientale e lo sviluppo economico del Paese;

    l'introduzione di un'etichettatura ambientale che comunichi l'impronta idrica dei prodotti consentirebbe ai consumatori di esercitare scelte d'acquisto più consapevoli, premiando le aziende che adottano pratiche produttive sostenibili e contribuendo così a ridurre la pressione sulle risorse idriche;

    l'integrazione dell'impronta idrica all'interno dei Criteri ambientali minimi permetterebbe di valorizzare ulteriormente la dimensione ambientale degli acquisti pubblici, promuovendo l'adozione di soluzioni che minimizzino il consumo di acqua e gli impatti correlati;

    la definizione di politiche e normative che promuovano la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la valutazione dell'impronta idrica rappresenta un elemento fondamentale per indirizzare le imprese verso una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

    l'istituzione di un credito d'imposta dedicato agli investimenti sostenibili contribuirebbe a modernizzare il tessuto produttivo nazionale, promuovendo l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove filiere industriali,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità di cui all'articolo 2 richiamato in premessa, a intraprendere iniziative legislative per introdurre un sistema di etichettatura ambientale che indichi l'impronta idrica dei prodotti;

   ad aggiornare i Criteri ambientali minimi (CAM) per gli appalti pubblici includendo tale parametro e a promuovere strumenti di misurazione standardizzati a livello internazionale;

   a incentivare economicamente le imprese che investono in sistemi di etichettatura e sensibilizzazione dei consumatori, definendo nel contempo le modalità di concessione e monitoraggio degli incentivi nel rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica e ISO 46001 in materia di efficienza idrica.
9/2184-A/31. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica;

    le alterazioni del sistema climatico inducono significative variazioni nei regimi idrologici, con ripercussioni dirette sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche disponibili, compromettendo la sicurezza idrica a scala locale e globale;

    il contesto geografico e climatico dell'Italia la rende particolarmente suscettibile agli impatti dei cambiamenti climatici in atto, i quali si manifestano attraverso una marcata variabilità dei regimi idrologici, con alternanza di periodi di prolungata siccità e di eventi precipitativi intensi, compromettendo la sicurezza idrica del Paese e mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi socio-economici;

    il PNRR individua un quadro di interventi prioritari volti a migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica;

    la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche è fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico per tutti gli usi, compresi l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico, nonché per preservare gli ecosistemi acquatici;

    l'istituzione di un meccanismo finanziario dedicato, quale il «Blue Deal Italiano», si configura come uno strumento essenziale per sostenere economicamente gli interventi previsti dal PNRR, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e promuovendo una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche;

    tale fondo è destinato a finanziare interventi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche, progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, attività di ricerca e sviluppo nel settore idrico e iniziative per una gestione sostenibile delle risorse idriche nelle aree urbane;

    la dotazione finanziaria del fondo dovrà essere dimensionata in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di generare effetti positivi di lungo periodo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire il Fondo «Blue Deal Italiano», con l'obiettivo di sostenere finanziariamente gli interventi previsti dal PNRR nel settore idrico e promuovere progetti innovativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

   a definire criteri chiari e trasparenti per l'accesso al fondo e per la selezione dei progetti da finanziare, al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato delle risorse.
9/2184-A/32. Auriemma, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica;

    le alterazioni del sistema climatico inducono significative variazioni nei regimi idrologici, con ripercussioni dirette sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche disponibili, compromettendo la sicurezza idrica a scala locale e globale;

    il contesto geografico e climatico dell'Italia la rende particolarmente suscettibile agli impatti dei cambiamenti climatici in atto, i quali si manifestano attraverso una marcata variabilità dei regimi idrologici, con alternanza di periodi di prolungata siccità e di eventi precipitativi intensi, compromettendo la sicurezza idrica del Paese e mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi socio-economici;

    il PNRR individua un quadro di interventi prioritari volti a migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica;

    la dotazione finanziaria del fondo dovrà essere dimensionata in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di generare effetti positivi di lungo periodo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare le misure opportune per sostenere finanziariamente gli interventi previsti dal PNRR nel settore idrico, e promuovere progetti innovativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
9/2184-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che il Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

    il carattere di estrema urgenza delle richiamate disposizioni è dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano;

    la definizione di una strategia di contrasto alla scarsità idrica richiede un approccio sistemico e sostenibile, che consenta di dare attuazione ad un complesso di misure che contemplino, in primis, la riduzione degli sprechi, mediante l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua potabile e la riduzione delle perdite che ancora si attestano su valori troppo elevati;

    secondo il rapporto Istat sull'acqua, In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6 per cento, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il che significa che quasi la metà dell'acqua immessa negli acquedotti non raggiunge i cittadini e le imprese;

    in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale, diventa prioritario investire sulla manutenzione e modernizzazione delle infrastrutture idriche, rendendole più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, in linea con le misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché la riduzione delle perdite idriche e l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua siano considerati interventi prioritari nella strategia volta ad affrontare la grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana, mediante la previsione di un termine certo per la realizzazione degli interventi e lo stanziamento di adeguate risorse economiche.
9/2184-A/33. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che il Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

    il carattere di estrema urgenza delle richiamate disposizioni è dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano;

    la definizione di una strategia di contrasto alla scarsità idrica richiede un approccio sistemico e sostenibile, che consenta di dare attuazione ad un complesso di misure che contemplino, in primis, la riduzione degli sprechi, mediante l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua potabile e la riduzione delle perdite che ancora si attestano su valori troppo elevati;

    secondo il rapporto Istat sull'acqua, In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6 per cento, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il che significa che quasi la metà dell'acqua immessa negli acquedotti non raggiunge i cittadini e le imprese;

    in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale, diventa prioritario investire sulla manutenzione e modernizzazione delle infrastrutture idriche, rendendole più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, in linea con le misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative per affrontare la grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana.
9/2184-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il comune di Caivano il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli-Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

   nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio di Rosarno-San Ferdinando (RC), di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

    assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

    promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

    rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

    favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

   ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

    stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

    riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/34. Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli – Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania – Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio di Orta Nova (FG), di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

  assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023. n. 123;

  promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

  rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

  adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

  favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

  ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

  stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

  estendere gli interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale anche ai quartieri delle città che presentano le medesime caratteristiche di marginalità economica, vulnerabilità sociale, carenza di infrastrutture, servizi e presidi;

  riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/35. Pellegrini, Conte, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il comune di Caivano il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma-Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli-Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

   nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio del comune di Rozzano (MI), di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

   assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023. n. 123;

   promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

   rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

   adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i principi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

   favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

   ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

   stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

   riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/36. Barzotti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il Comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli – Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

   considerato che:

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni Comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

   nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio di Palermo – quartiere Borgo Nuovo, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

    assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023. n. 123;

    promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

    rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

    adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i principi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

    favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

    ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

    stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

    estendere, con il primo provvedimento utile, gli interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale anche ai quartieri della città di Palermo che presentano le medesime caratteristiche di marginalità economica, vulnerabilità sociale, carenza di infrastrutture, servizi e presidi;

    riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/37. D'Orso, Aiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, reca all'articolo 2 disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione in oggetto, il 21 gennaio 2025 si è svolta l'audizione informale del Presidente della regione Basilicata e Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica, Vito Bardi, durante la quale sono state ribadite le cause della crisi idrica che affligge da tempo la Basilicata;

    il tema è stato affrontato anche in precedenti provvedimenti con la presentazione sia di emendamenti che di ordini del giorno;

    in particolare, durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico», è stato parzialmente accolto, con riformulazione, l'ordine del giorno n. 9/2164/20 che insiste sul problema della crisi idrica in Basilicata. In particolare, è stato accolto e votato favorevolmente l'impegno di valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni, di assumere ogni iniziativa utile volta a rendere effettivo l'avanzamento delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), mediante un ulteriore stralcio di programmazione accompagnato dallo stanziamento di adeguate risorse economiche;

    da ultimo, in legge di bilancio 2025 era stato dato parere favorevole con riformulazione all'ordine del giorno 9/2112-bis-A/78, inserendo la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica;

   considerato che:

    è prioritario e urgente la realizzazione delle infrastrutture per il miglioramento dell'efficienza del sistema delle reti, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico primario nel suo complesso e per tutti i settori economici, nonché reperire le necessarie risorse finanziarie per sostenere e ristorare le attività commerciali e le famiglie del territorio interessato,

impegna il Governo:

   a dare seguito urgentemente all'ordine del giorno n. 9/2164/20, di cui in premessa, nonché a stanziare le necessarie risorse finanziarie volte a intraprendere interventi urgenti per la regione Basilicata finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, e garantire la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse, anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;

   a provvedere celermente al sostegno e al ristoro delle attività commerciali e delle famiglie residenti nei comuni colpiti dall'emergenza idrica.
9/2184-A/38. Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 1, reca interventi infrastrutturali e di riqualificazione al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    in particolare, al comma 1, viene predisposto un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale da parte del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione;

    i progetti di riqualificazione sociale sono significativi per contrastare il preoccupante fenomeno della povertà educativa, il quale, secondo gli ultimi dati Istat, risulta in crescita: nel 2023, il 70,5 per cento dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 19 anni non è mai entrato in una biblioteca, un dato in aumento rispetto al 63,9 per cento del 2019. Inoltre, il 39,2 per cento non ha praticato alcuno sport durante l'anno e il 16,8 per cento tra i 6 e i 19 anni non ha fruito di spettacoli fuori casa (12,9 per cento nel 2019), ovvero non sono mai andati nell'arco del 2023 al cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti, concerti;

    la rigenerazione culturale delle periferie rappresenta, dunque, uno degli strumenti fondamentali per riutilizzare spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, comprese le aree industriali, con l'obiettivo di restituirli alla comunità per utilizzarli per attività culturali, sociali ed educative, tramite il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle associazioni locali che già operano per le medesime finalità;

    un esempio di come lo Stato possa contribuire alla rigenerazione culturale è rappresentato dal progetto «Piano Cultura Futuro Urbano», ideato nel 2019 per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia tramite l'investimento negli spazi a uso pubblico delle scuole e biblioteche, per offrire agli abitanti dei quartieri complessi nuovi servizi;

    in questo modo, è possibile coinvolgere anche le nuove generazioni, educandoli al rispetto degli spazi comuni e al riuso creativo di aree o spazi in stato di abbandono,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 1, commi 2-7 del provvedimento, ad adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono e/o dismessi, comprese le aree industriali, su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di riconvertirle per finalità culturali e sociali, coinvolgendo gli enti del terzo settore tramite attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
9/2184-A/39. Orrico, Tucci, Amato, Caso, Scutellà, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    in particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    al riguardo, nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la sicurezza e la salute degli abitanti dei comuni coinvolti;

    il fenomeno interessa non solo i comuni impegnati in prima linea nel fronteggiare gli sbarchi ma anche altre realtà, dislocate sul tutto il territorio nazionale;

    è necessario sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento, con l'individuazione di risorse finanziare adeguate a sostenere, anche attraverso l'erogazione di contributi, le amministrazioni comunali interessate dall'afflusso migratorio, impegnate nell'azione di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, attribuendo priorità ai comuni indicati in premessa.
9/2184-A/40. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    in particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    al riguardo, nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la sicurezza e la salute degli abitanti dei comuni coinvolti;

    il fenomeno interessa non solo i comuni impegnati in prima linea nel fronteggiare gli sbarchi ma anche altre realtà, dislocate sul tutto il territorio nazionale;

    è necessario sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse finanziare adeguate a sostenere, anche attraverso l'erogazione di contributi, le amministrazioni comunali interessate dall'afflusso migratorio, impegnate nell'azione di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, attribuendo priorità ai comuni indicati in premessa.
9/2184-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli – Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania – Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio Quartiere Scampia-Secondigliano, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

  assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

  promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

  rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

  adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

  favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

  ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

  stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

  riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/41. Carotenuto, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano (MI), Roma – Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli – Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania – Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

   considerato che:

    i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

    progetti virtuosi posti in essere da alcuni comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

impegna il Governo:

nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio di Catania Quartiere San Cristoforo, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

  assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;

  promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

  rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

  adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

  favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

  ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

  stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

  riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.
9/2184-A/42. Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le summenzionate misure, l'articolo 5 dispone misure su alcune infrastrutture strategiche portuali e ferroviarie;

    l'attuale crisi dei trasporti ferroviari, tra incidenti e ritardi cronici, ha messo in luce come la gestione di una rete complessa come quella ferroviaria richiede un ammodernamento dell'infrastruttura e programmi di manutenzione estremamente precisi con impiego di personale numericamente adeguato, altamente qualificato e continuamente formato anche per l'utilizzo di tecnologie sempre più specifiche e moderne in grado di ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture stesse, puntando all'evoluzione delle attività verso una manutenzione «predittiva»;

    dall'analisi dello stato di attuazione del nuovo modello manutentivo pubblicato da Rfi il 10 gennaio 2025, emerge come vi siano delle complessità che meritano di essere approfondite e che poco centrerebbero con le ragioni esposte dal Ministro Salvini durante l'informativa urgente di gennaio, per questi due anni di disagi;

    difatti una delle questioni più urgenti riguarderebbe le manutenzioni. Come si evince dal documento citato servirebbero 3.237 capi tecnici in tutta Italia ma a settembre 2024 erano presenti in servizio 2506, pari al 77 per cento di quelli necessari. Inoltre qualora sia necessaria la copertura di un turno all'interno di una o più squadre si ricorre a personale che abbia conseguito determinate abilitazioni professionali ma al 30 settembre 2024 il personale di settore ammontava a livello nazionale, a 10.793. Di questi però solo il 54 per cento è in possesso dell'abilitazione professionale richiesta. L'impossibilità allo svolgimento delle mansioni comporta inevitabilmente limiti operativi e difficoltà nella gestione delle squadre che va risolta nel più breve tempo possibile,

impegna il Governo

al fine di assicurare il pieno conseguimento della Missione 3, componente 1, del PNRR, a intervenire con urgenza sui frequenti disagi nel settore delle manutenzioni ferroviarie causati dalla mancanza di personale nei ruoli di capo tecnico in Rete ferroviaria italiana (Rfi), provvedendo all'assunzione a tempo indeterminato di nuove unità di personale.
9/2184-A/43. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa finalizzata a rafforzare l'operatività dei servizi ferroviari e gli interventi di manutenzione, anche attraverso il potenziamento del personale tecnico nel settore ferroviario.
9/2184-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria, Cantone, Fede, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    in numerose aree fragili del Paese la carenza di servizi pubblici funzionali o istituzionali ha lasciato spazio al degrado urbano, all'insediamento criminale, ai ricorrenti fenomeni di illegalità, all'abusivismo edilizio;

    con particolare riferimento ai comuni ad alta tensione abitativa, molti dei quali enucleati dall'articolo 1 in esame, dove si assiste alla presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi abusivi sorti in assenza o in difformità dei programmi di fabbricazione, occorre introdurre una nozione di «riuso» del patrimonio edilizio esistete che tenga conto anche dei numerosi immobili abusivi acquisibili al patrimonio comunale e riutilizzabili per l'edilizia sociale a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, ove non sussistano prevalenti interessi pubblici o situazioni di contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali che ne impongano la demolizione. Tale soluzione consentirebbe di conseguire l'obiettivo di non consumare ulteriormente suolo e di avere la disponibilità di immobili da integrare nella dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in risposta alla crescente domanda abitativa delle fasce deboli della popolazione, all'interno di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana volti a fronteggiare situazioni di degrado e vulnerabilità sociale,

impegna il Governo,

ad accompagnare le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame con idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere, nell'ambito dei piani di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese e ad alta tensione abitativa, la destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del comune ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, laddove non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e non insistano su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità.
9/2184-A/44. Pavanelli, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce al Capo I disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

    i commi da 1 a 7 dell'articolo 1, nell'ambito di una serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, estendono il modello di intervento predisposto nel 2023 per il comune di Caivano (Na) a altri sette quartieri di altrettante province e città metropolitane come Rozzano a Milano, Alessandrino-Quarticciolo a Roma, Scampia-Secondigliano a Napoli, Orta Nova a Foggia, Rossano-San Ferdinando a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo;

    al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159 è demandato il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, prevedendo dove occorra anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione;

    appare quanto mai necessario in tale contesto riconoscere il ruolo di quelle realtà del terzo settore impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, presidio di fondamentale importanza in tutti quei territori in cui il degrado sociale si determina anche per la pervicace azione delle organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a disporre opportune linee di indirizzo per il Commissario straordinario affinché le eventuali procedure di affidamento di immobili pubblici riguardino anche quei soggetti del terzo settore impegnati nel contrasto alla criminalità e al ripristino della legalità nei territori oggetto del piano straordinario degli interventi.
9/2184-A/45. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

    il PNRR, Misura M2C4 investimento 3.4, prevede 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l'obiettivo della loro riqualificazione attraverso l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le regioni e le province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026);

    con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022) è stato adottato il suddetto Piano d'azione;

    dal sito Open PNRR emerge che allo stato attuale la percentuale di completamento della misura rispetto a quanto previsto dal Piano è appena dello 0,42 per cento, con evidente grave ritardo nell'attuazione dei 114 progetti totali;

    tra gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lazio è stato individuato il sito orfano denominato «Santa Apollonia», ubicato nel comune di Aprilia (Latina) oggetto di un finanziamento per 14 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza di emergenza tramite rimozione del corpo rifiuti, cui dovrà seguire il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio Sito Specifica agli esisti dei quali l'eventuale Bonifica o Messa in sicurezza permanente del suolo, da completarsi entro il 31 marzo 2026;

    il sito risulta inserito nel Piano regionale dei siti inquinati del Lazio, aggiornato, da ultimo, con il Piano regionale dei rifiuti (rif. Delibera di Consiglio regionale n. 4 del 05/08/2020);

    sulle aree poste in adiacenza al sito orfano «Santa Apollonia» la Soc. FRALES, proprietaria dei terreni da bonificare, in data 5 dicembre 2022 ha presentato alla regione Lazio istanza per l'attivazione della procedura di VIA finalizzata alla realizzazione ed esercizio di un nuovo un deposito definitivo di rifiuti;

    nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria relativa all'autorizzazione del nuovo deposito il Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell'Asl di Latina il 10 gennaio 2025 ha trasmesso proprio parere alla regione Lazio rappresentando come «(...) potrebbero esporre la popolazione ad ulteriori fattori di insalubrità oltre quelli derivanti dal persistere della presenza di rifiuti nei remoti impianti di discarica presenti nella zona per i quali si debba procedere senza indugio ai necessari interventi di bonifica»;

    a tutt'oggi si deve registrare l'inerzia del soggetto attuatore e la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dell'intervento di bonifica secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Lazio, il comune di Aprilia, il comune di Graffignano e il comune di Arpino, e l'inerzia del soggetto attuatore,

impegna il Governo

ad attivare i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario al quale attribuire il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di «Santa Apollonia», del comune di Aprilia (Latina).
9/2184-A/46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

    il PNRR, Misura M2C4 investimento 3.4, prevede 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l'obiettivo della loro riqualificazione attraverso l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le regioni e le province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026);

    con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022) è stato adottato il suddetto Piano d'azione;

    tra gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lazio è stato individuato il sito orfano denominato «Santa Apollonia», ubicato nel comune di Aprilia (Latina) oggetto di un finanziamento per 14 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza di emergenza tramite rimozione del corpo rifiuti, cui dovrà seguire il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio Sito Specifica agli esisti dei quali l'eventuale Bonifica o Messa in sicurezza permanente del suolo, da completarsi entro il 31 marzo 2026;

    il sito risulta inserito nel Piano regionale dei siti inquinati del Lazio, aggiornato, da ultimo, con il Piano regionale dei rifiuti (rif. Delibera di Consiglio regionale n. 4 del 05/08/2020);

    sulle aree poste in adiacenza al sito orfano «Santa Apollonia» la Soc. FRALES, proprietaria dei terreni da bonificare, in data 5 dicembre 2022 ha presentato alla regione Lazio istanza per l'attivazione della procedura di VIA finalizzata alla realizzazione ed esercizio di un nuovo un deposito definitivo di rifiuti;

    nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria relativa all'autorizzazione del nuovo deposito il Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell'Asl di Latina il 10 gennaio 2025 ha trasmesso proprio parere alla regione Lazio rappresentando come «(...) potrebbero esporre la popolazione ad ulteriori fattori di insalubrità oltre quelli derivanti dal persistere della presenza di rifiuti nei remoti impianti di discarica presenti nella zona per i quali si debba procedere senza indugio ai necessari interventi di bonifica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure di competenza, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica del sito orfano di Santa Apollonia, del comune di Aprilia.
9/2184-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

    l'articolo 2 del provvedimento reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, attribuendo al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

    gli impianti di dissalazione possono essere basati su differenti tecnologie e processi, ma condividono problematiche comuni che vanno dagli elevati consumi energetici alla produzione di reflui potenzialmente pericolosi per l'ambiente, rappresentati dalle cosiddette brine o salamoie, con impatti non trascurabili sull'ambiente marino e sulla qualità dell'ecosistema costiero, aggravando situazioni già compromesse per effetto dei cambiamenti climatici in atto;

    nel 2024 il meridione d'Italia ed in particolare la Sicilia hanno subito gli effetti devastanti di un lungo periodo di carenza idrica con gravi danni alle colture, agli allevamenti e al turismo, con laghi prosciugati ed intere città prive di acqua potabile per diverse settimane. A fronte di tale drammatica situazione il 6 maggio 2024 il Consiglio dei ministri dichiarava lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;

    la scarsità idrica in Sicilia non dipende solo dalla diminuzione delle precipitazioni per effetto della crisi climatica – nel 2023 il 22 per cento in meno rispetto alla media degli ultimi vent'anni – ma anche dalla mancanza di infrastrutture (dighe non utilizzate o solo parzialmente utilizzate, assenza o carenza di depuratori e potabilizzatori d'acqua dolce) e da una rete idrica colabrodo (in Sicilia, secondo i dati Istat – il 51,6 per cento dell'acqua immessa nella rete si disperde) per il cui risanamento servono interventi strutturali oltre la logica emergenziale;

    a fronte di tutto ciò, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Siciliana, invece di provvedere ad interventi volti alla manutenzione, messa in sicurezza o realizzazione delle infrastrutture necessarie ad un uso sostenibile dell'acqua, hanno ritenuto di primaria importanza per lo sviluppo dell'Isola la realizzazione del Ponte sullo Stretto e, per finanziarlo, hanno sottratto con l'ultima legge di bilancio al Fondo di Sviluppo Coesione 2021-2027 ulteriori 3,88 miliardi di euro,

impegna il Governo

a prevedere la realizzazione di tutte le opere necessarie per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile a tutti i comuni siciliani, considerato che buon parte di essi ad oggi ricevono acqua anche una volta ogni dieci giorni, con un impegno di spesa di 4 miliardi di euro per i prossimi tre anni utilizzando gli stanziamenti relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina o altre risorse disponibili.
9/2184-A/47. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

    l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque (di seguito Autorità) dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni;

    ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat»;

    la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 km2, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso habitat con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;

    in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli habitat e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;

    la Laguna di Venezia a partire dagli anni '70 del secolo scorso è stata oggetto di sempre maggiore attenzione, con l'avvio di un percorso virtuoso culminato con la prima Legge Speciale per Venezia, che poneva tra gli obiettivi prioritari il riequilibrio lagunare, il ripristino della morfologia nei suoi caratteri identificativi e funzionali e la rimozione delle cause di dissesto;

    negli stessi decenni che hanno visto il succedersi di successivi provvedimenti speciali finalizzati alla sua salvaguardia, si è assistito al progressivo collasso dei caratteri morfologici che avevano assicurato per millenni questo straordinario ecosistema ricco di biodiversità e oggi la perdita dei caratteri idro-morfologici appare ulteriormente aumentata, mentre le previsioni per il futuro rendono ancora più urgente e drammatico il rilancio degli obiettivi di riequilibrio, con conservazione e ripristino degli habitat peculiari, riportando l'area a un assetto che ne ricomponga in forme nuove funzionalità e identità;

    l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare. Il 2024 sarà ricordato come un anno da record di acqua alta con 79 casi di marea superiore agli 80 cm registrati solo nei primi quattro mesi dell'anno, record assoluto dal 1872, anno in cui si è iniziato a registrare i dati dell'acqua alta in maniera scientifica e continuativa;

    nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto off shore, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità;

    l'impatto principale riguarda la morfologia lagunare e più in particolare le «barene», habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE «Habitat» che rappresentano il paesaggio tradizionale naturale della laguna di Venezia, che ha a causa della ridotta sedimentazione dovuta alle sempre più ricorrenti chiusure della laguna durante le alte maree rischiano la progressiva erosione, oltre che un grave pregiudizio per la biodiversità presente,

impegna il Governo

a garantire che le attività dell'Autorità siano svolte con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000, perseguendo un nuovo modello capace di mettere in sicurezza la città di Venezia dall'innalzamento del livello marino sempre più frequente per effetto del cambiamento climatico, salvaguardando al contempo l'ecosistema naturale della più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo.
9/2184-A/48. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che;

    l'articolo 7 reca disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva;

    in particolare, la disposizione, nel recare norme interpretative delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 2017, esclude l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e che hanno previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti;

    agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi, pertanto, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge n. 14 del 1978, ai sensi della quale la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte;

    si prevede, inoltre, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame tali enti pubblici adottino ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate; decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni;

    la norma troverebbe applicazione, in particolare, con riferimento all'Aero club d'Italia, all'Unione italiana tiro a segno e, soprattutto, all'Automobile club d'Italia, che con le nuove norme sarà commissariato, facendo decadere la recente elezione del presidente, scelto dagli iscritti con una percentuale superiore al 90 per cento,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, che il prossimo commissario dell'Automobile club d'Italia sia una persona di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia, escludendo che tale ruolo possa essere attribuito a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi politici e istituzionali nonché ai suoi familiari e affini.
9/2184-A/49. Ubaldo Pagano, Simiani, Berruto, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa d'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del MIT a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il MIT provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile a incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea a elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile allo scopo, un'integrazione del finanziamento PNRR destinato alla realizzazione della linea tranviaria T2 Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè in misura non inferiore a 20 milioni di euro.
9/2184-A/50. Tremaglia, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa D'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del MIT a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tranviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il MIT provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile a incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefici per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea a elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse, a titolo di cofinanziamento, per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa D'Almè.
9/2184-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Tremaglia, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile;

    con l'approvazione dell'emendamento 3.35 dei Relatori sono state introdotte, ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, disposizioni che riguardano l'attività commissariale per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

   considerato che:

    i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli. Attualmente il livello di allerta per rischio vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di attenzione;

    dalla scorsa estate, la caldera flegrea è interessata dall'intensificarsi del fenomeno del bradisismo, che da novembre 2005 ad oggi ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 136,5 centimetri nella zona di massima deformazione, ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano dando luogo a terremoti abbastanza superficiali, circa 7.000 negli ultimi 12 mesi con magnitudo massima di 4.4 il 20 maggio 2024;

    secondo la comunità scientifica, che studia e monitora il fenomeno, l'attività in corso potrebbe generare terremoti anche di Magnitudo 5.0, con rilascio di energia circa 10 volte maggiore rispetto all'evento del 20 maggio 2024;

    il territorio flegreo si contraddistingue per un'altissima e diffusa presenza di beni archeologici, architettonici e storico-artistici, sia mobili che immobili, che nel loro complesso costituiscono una testimonianza di valore storico-culturale inestimabile e identitaria, riconducibile anche alle specifiche caratteristiche dell'area;

    dalle mappe di rischio elaborate dal dipartimento di Protezione civile emerge che la maggior parte dei luoghi sopra descritti rientra nella zona di maggiore rischio bradisismico e vulcanico e molti si trovano in prossimità dell'area maggiormente soggetta allo stress sismico;

    tra i suddetti siti vi è il percorso archeologico del «Rione Terra», ubicato nel centro storico della città di Pozzuoli, che dalla sua apertura nel 2015, dopo decenni di costosissimi lavori di recupero, ha richiamato decine di migliaia i visitatori, con ricadute molto positive dal punto di vista socioeconomico;

    dal 28 settembre 2023 il percorso è stato chiuso per verifiche tecniche, in seguito ad una scossa di magnitudo 4.2, e mai più riaperto;

    per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è dapprima intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 fatto poi confluire nel decreto-legge 76 dell'11 giugno 2024. In entrambi i provvedimenti, tuttavia, non sono state previste misure volte a tutelare l'immenso patrimonio culturale ed archeologico dei Campi Flegrei,

impegna il Governo:

   ad intervenire, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di prevedere un programma straordinario di interventi di monitoraggio strutturale, di conservazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale e archeologico dei Campi Flegrei, prevedendo il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero della cultura nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi;

   ad intraprendere tutte le azioni possibili per garantire la celere riapertura, in condizioni di massima sicurezza sia per il personale sia per i visitatori, del percorso archeologico del Rione Terra.
9/2184-A/51. Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento reca disposizioni ritenute di straordinaria necessità e urgenza per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;

    l'articolo 5, comma 5-bis, reca disposizioni relative al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova;

    in tale contesto assume grande importanza l'investimento PNRR relativo al «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del Comune di Genova, complementare alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, attraverso la realizzazione del «Potenziamento ferroviario Genova – Campasso»;

    infatti il progetto Terzo Valico dei Giovi – una nuova linea ferroviaria ad alta capacità e velocità, concepita per rafforzare i collegamenti tra il sistema portuale ligure, le principali direttrici ferroviarie del Nord Italia e il resto d'Europa – avrà un grande impatto sul sistema portuale di Genova e necessita quindi di opere complementari che assumono un rilievo strategico sia per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale primario sia per il territorio genovese interessato da disagi e disservizi per i continui cantieri e che attende la promessa riqualificazione urbana;

    tuttavia, la legge di bilancio 2025 ha ridotto le risorse destinate a RFI per la realizzazione del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova in commento. Si tratta di 13 milioni di euro che il Governo si era comunque impegnato a reintegrare in breve tempo, alla prima occasione utile;

    il taglio di queste risorse per un quartiere che da anni subisce disagi e disservizi, sarebbe inaccettabile,

impegna il Governo

a provvedere con il primo provvedimento utile a reintegrare le risorse, pari a 13 milioni di euro, destinate al finanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree della Valpolcevera e del Campasso nel comune di Genova, «Potenziamento Genova-Campasso», opera complementare alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi.
9/2184-A/52. Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa d'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tramviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefìci per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un'integrazione del finanziamento PNRR destinato alla realizzazione della linea tranviaria T2 Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè in misura non inferiore a 20 milioni di euro.
9/2184-A/53. Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;

    nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;

    fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa D'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;

    tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tramviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;

    al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;

    nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;

    tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;

    i benefìci per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa D'Almè.
9/2184-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sviluppo dei contratti di lungo termine di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta uno strumento importante per promuovere lo sviluppo di nuova capacità di generazione sostenibile, per favorire l'approvvigionamento energetico a condizioni economiche più convenienti rispetto ai mercati a breve termine dell'energia elettrica e per promuovere la decarbonizzazione dei consumi;

    in Italia la diffusione degli strumenti di negoziazione a termine è frenata dalla carenza di un'offerta adeguata nonché dalla percezione di un rischio di controparte che incide sulla disponibilità ad impegnarsi su orizzonti molto lunghi;

    nelle more della piena efficacia degli strumenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come integrato dall'articolo 8 del provvedimento in esame, si ritiene opportuno promuovere modalità di allocazione ai lungo termine, a favore dei consumatori finali, con priorità per il sistema delle imprese maggiormente esposto alla volatilità dei mercati a breve termine, dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata dal GSE nell'ambito dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché il GSE, in relazione all'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata in esito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e fino al 100 per cento dei relativi volumi, possa stipulare con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di stato, contratti di cessione a lungo termine, nella forma di contratti per differenza a due vie, attraverso meccanismi competitivi e secondo criteri di efficienza.
9/2184-A/54. Squeri.


   La Camera,

   premesso che

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato approvato in sede referente un emendamento il cui contenuto è confluito nell'articolo 3, comma 1-bis, con il quale, al fine di avviare gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, viene autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026;

    il comma 1-bis, l'emendamento in parola prevede che, agli oneri derivanti da tale disposizione si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla ricostruzione post-sisma del 2016 nel centro Italia. In sostanza, il provvedimento introduce una decurtazione complessiva pari a 90 milioni di euro, sul fondo originariamente previsto per la ricostruzione dei territori devastati dalla citata calamità;

    sebbene sia innegabile che ogni emergenza richieda il tempestivo stanziamento di risorse adeguate, per far fronte alle devastazioni che incidono con drammaticità sulla vita dei cittadini e sul tessuto economico-produttivo, una mera operazione di storno di fondi tra emergenze presenta evidenti e oggettive criticità. Tale impostazione, in luogo dell'individuazione di risorse aggiuntive, si espone infatti al rischio di compromettere irrimediabilmente il processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016, le quali necessitano tutt'oggi di interventi strutturali e finanziari per il pieno ripristino delle condizioni di vivibilità e produttività;

    occorre rilevare, in particolare, che la disposizione approvata risulta privo di qualsivoglia impegno alla ricostituzione del fondo oggetto di riduzione. Si determina così un evidente vulnus per la continuità e l'efficacia degli interventi nelle aree del cratere sismico 2016, compromettendo non solo il completamento delle opere già avviate, ma anche la possibilità di attuare nuovi interventi finalizzati al rilancio socio-economico del territorio. Lo storno di 90 milioni di euro, in un contesto già segnato da ritardi e criticità, rischia di tradursi in un'ulteriore penalizzazione per le comunità colpite, che vedrebbero ulteriormente procrastinato il proprio diritto alla ricostruzione e alla ripresa economica;

    appare necessario garantire la piena integrità delle risorse destinate alle diverse emergenze, evitando che l'intervento in favore di un territorio colpito si traduca nell'indebolimento della risposta a un'altra calamità. È pertanto imprescindibile un riequilibrio finanziario che restituisca integralmente la dotazione originaria al fondo per la ricostruzione del sisma 2016,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, idonee iniziative normative finalizzate alla ricostituzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le annualità del 2025 e 2026, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, corrispondente alla somma complessivamente ridotta per finanziare l'avvio degli interventi di ricostruzione, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023.
9/2184-A/55. Curti, Ascani, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, l'articolo 1, commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle misure di riqualificazione e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico e sociale nelle aree urbane e rurali, con il coinvolgimento degli enti territoriali, comprese le Regioni e Province autonome.
9/2184-A/56. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, reca «Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile»;

    la norma in oggetto definisce un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale così come individuati ex lege;

    al pari dei quartieri espressamente elencati dalla norma, anche il quartiere Brancaccio di Palermo è assunto a simbolo di degrado sociale in cerca di riscatto dopo tragici episodi come l'assassinio del Beato Pino Puglisi;

    nel quartiere manca perfino una piazza, intesa come agorà, ovvero centro di aggregazione volto a favorire socialità e confronto alla luce del sole per generare coscienza sociale e civile. L'ennesima frustrazione per gli onesti cittadini che abitano a Brancaccio,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'inserimento del quartiere Brancaccio di Palermo tra le aree di riqualificazione sociale, anche attraverso la realizzazione di una piazza come luogo di incontro. Ciò ridarebbe dignità agli onesti cittadini che popolano il quartiere e, al contempo, sarebbe un segnale importante per la criminalità organizzata.
9/2184-A/57. Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, ai commi 1-7, reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania – Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;

    in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    per l'attuazione del piano straordinario, viene incrementato il contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario; inoltre, il Commissario nomina sei subcommissari ai quali delega le attività e le funzioni proprie e può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale;

    si tratta di una previsione che lede il principio di leale collaborazione tra istituzioni, esautora il ruolo dei sindaci riproponendo ancora una volta il ricorso ai commissari straordinari, è destinata solo ad alcune aree e ne esclude altre senza che siano esplicitati i criteri della scelta;

    con il Governo Conte 2 era stato realizzato il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) volto a finanziare progetti di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita nelle città, per sostenere i comuni, le regioni e gli altri enti pubblici nel recupero di aree urbane attraverso un approccio integrato tra diversi aspetti quali la sostenibilità, l'innovazione, la sicurezza, l'efficienza energetica e la coesione sociale,

impegna il Governo

al fine di conseguire le finalità perseguite dall'articolo 1, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento delle proposte ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA).
9/2184-A/58. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni ritenute di straordinaria necessità e urgenza per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano, e, in particolare, l'articolo 5, comma 5-bis, contiene disposizioni afferenti al completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova;

    in tale contesto assume grande importanza l'investimento PNRR relativo allo Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (European Rail Traffic Management System) di fondamentale importanza per ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, l'interoperabilità con le reti ferroviarie europee e l'ottimizzazione della capacità e delle prestazioni della rete;

    lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario è quindi una moderna tecnologia di controllo dei treni ed è tra le priorità del PNRR per garantire, sui binari, «maggior sicurezza, capacità e manutenzione nelle aree di intervento», con la realizzazione di 3.400 chilometri di linee ferroviarie equipaggiate con interventi che rispondono agli standard del sistema ERTMS, garantendo l'interoperabilità dei treni, anche con le reti europee, soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità;

    invece con le revisioni del PNRR effettuate dal Governo nel 2023 l'investimento è stato ridotto di 504 milioni di euro, il target intermedio è stato posticipato di un semestre e l'equipaggiamento ridotto a 2.785 chilometri di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano di implementazione ERTMS;

    in merito il Governo scriveva che «il soggetto attuatore e l'amministrazione responsabile hanno segnalato criticità legate sia alla carenza di materie prime di approvvigionamento delle forniture e sia alle procedure autorizzative che non consentono il raggiungimento dell'obiettivo previsto nel PNRR»;

    il drastico peggioramento nelle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono evidenti e chiaramente derivanti da cause strutturali del sistema che determinano gravi disfunzioni nella rete ed, in alcuni casi, anche situazioni di pericolo;

    l'European Rail Traffic Management System garantendo l'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali, riduce i costi di acquisto e manutenzione dei sistemi di segnalamento e aumenta la velocità dei treni, la capacità dell'infrastruttura e il livello di sicurezza nel trasporto ferroviario,

impegna il Governo

ad affiancare le misure previste dall'articolo 5, comma 5-bis, con ulteriori iniziative volte a prevedere con il massimo impegno il pieno raggiungimento dell'obiettivo PNRR relativo all'European Rail Traffic Management System per garantire maggiore sicurezza, capacità e manutenzione nelle aree di intervento su 3400 chilometri di linee ferroviarie.
9/2184-A/59. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento contiene disposizioni per il contrasto della scarsità idrica, nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento;

    la citata disposizione, tra l'altro, al comma 5 prevede la proroga dell'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. L'immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali deve avvenire previo trattamento in impianti depurativi idonei;

    la norma vigente, contenuta nell'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento o fognario, un preventivo ulteriore trattamento con impianto depurativo realizzato all'interno del sito, il che comporta una doppia depurazione, con dispendio di risorse economiche ed energia in contrasto con una corretta politica di sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure citate in premessa, con ulteriori iniziative volte ad adottare disposizioni allo scopo di chiarire che l'immissione di acque emunte, ai sensi dell'articolo 243 del Codice dell'ambiente nei corpi idrici superficiali e nelle fognature, semmai non collegate, avvenga previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma non necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.
9/2184-A/60. Battistoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    in particolare, l'articolo 3 detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia, colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

    la persistenza di rischi idrogeologici e sismici a Casamicciola Terme e sull'intera isola, ampiamente esaminati con l'apporto delle Università e dei Centri di competenza mediante approfonditi studi e analisi, impone di implementare al più presto, in prosecuzione e stretta connessione con gli interventi di protezione civile, le opere di mitigazione strutturale dei rischi idrogeologici e idraulici, e di attuazione delle delocalizzazioni di un numero di edifici molto rilevante (circa 300) dalle aree a rischio verso luoghi più sicuri;

    più in generale, il quadro finanziario della ricostruzione pubblica e privata post sisma 2017 e posta frana 2022, prevede un fabbisogno complessivo pari a euro 1.283.674.951,96;

    gli stanziamenti fino ad oggi disposti a carico del bilancio dello Stato, con le leggi n. 197/2022 articolo 1 comma 737 e decreto-legge 186/2022 articolo 5-ter comma 6, ammontano a complessivi euro 235.000.000,00, risorse che risultano già quasi integralmente impegnate,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori stanziamenti idonei a consentire la prosecuzione della ricostruzione pubblica e privata post sisma 2017 e post frana 2022 dell'Isola di Ischia, nonché a porre in essere i necessari interventi di mitigazione strutturale dei rischi idrogeologici e idraulici e di attuazione delle delocalizzazioni.
9/2184-A/61. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA), nello specifico disponendo l'assunzione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione;

    tale importante iniziativa, attuando quanto previsto dalla riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, consente di mitigare il rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili al fine di ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti, importanti ai fini della riduzione dei costi della materia energetica ancora fortemente condizionati dalle fluttuazioni del gas;

    tale proposta si colloca nel contesto delle nuove disposizioni comunitarie del Regolamento 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che, ai fini del miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, ha inserito l'articolo 19-bis nel regolamento (UE) 2019/343 che: «Gli Stati membri provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità del pertinente diritto dell'Unione»;

    il suddetto Regolamento (UE) 2024/1747, tra le varie misure di sostegno per un migliore assetto del mercato dell'energia elettrica, prevede anche «strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica» come, appunto, i contratti bidirezionali per differenza ovvero quel: «contratto tra il gestore di un impianto di generazione e una controparte, in genere un ente pubblico, che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all'eccesso di remunerazione»;

    l'aumento dei prezzi energetici da tempo ci impone una forte e decisa politica di sostegno pubblico della domanda di energia al fine di offrire soluzioni ottimali sia ai cittadini in povertà energetica che alle imprese, in particolare, energivore,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate all'articolo 8 citato in premessa, con ulteriori iniziative volte ad ampliare le attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), sulla piattaforma gestita dal GME, anche nella determinazione dell'offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali alle imprese, residenti o con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, tramite la stipula di contratti per differenza, in conformità al diritto europeo, il cui prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
9/2184-A/62. Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddette Power purchase agreement (PPA);

    l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;

    l'attuale parco idroelettrico italiano (4.866 impianti con una potenza media di circa 4,5 MW), essendo molto datato, ha enormi potenzialità di crescita attivabili attraverso il repowering degli asset esistenti. Secondo stime autorevoli, con la modernizzazione dell'attuale parco idroelettrico, oltre ad attivare investimenti diretti per 15 miliardi di euro, assicurerebbe all'Italia, entro il 2030, un incremento della produzione idroelettrica di un ulteriore 10 per cento dell'attuale produzione energetica;

    l'86 per cento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è già scaduto o scadrà entro il 2029 e che, a seguito dell'incertezza normativa in materia di procedura di rinnovo delle concessioni, causato dagli obblighi assunti dal precedente governo Draghi in sede di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pur in assenza di un quadro normativo europeo armonizzato, gli investimenti sono sospesi e questo proprio quando al contrario andavano rilanciati alla luce dell'andamento dei prezzi dell'energia, del contesto geopolitico e degli effetti dei cambiamenti climatici;

    l'attuale incertezza normativa rischia di compromettere e non favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) a seguito anche dei numerosi contenziosi legali scatenati dall'improvvido avvio delle procedure di gara da parte di alcune regioni;

    come anche riportato da organi di stampa, sono in corso trattative tra il Governo e la Commissione europea al fine di rivedere alcuni impegni e scadenze del PNRR anche per meglio adattarlo al mutato scenario internazionale e alle capacità amministrative del nostro Paese e tra le misure che vanno sostenute vi deve essere necessariamente quella relativa ad un forte rilancio degli investimenti nel settore idroelettrico,

impegna il Governo

ad avviare in Europa tutte le opportune interlocuzioni affinché nella revisione del PNRR si preveda la possibilità di adottare normative in materia di assegnazione delle concessioni idroelettriche che ripristinino le condizioni di reciprocità con le normative vigenti in tutti i Paesi europei e tali da consentire l'avvio degli urgenti investimenti necessari per la modernizzazione del parco idroelettrico nazionale e la salvaguardia dei bacini idrografici di pertinenza.
9/2184-A/63. Dondi, Zucconi, Caretta, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca «misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza» e, in particolare, contiene misure a tutela dei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, nonché vulnerabili in quanto interessati dal fenomeno del bradisismo (articoli 3, commi 1-bis-3-ter, articolo 5, commi 3-5);

    i territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna sono stati interessati dallo sfruttamento di giacimenti metaniferi dal 1938 al 1964 e già dal 1950 si è evidenziato il problema dell'abbassamento del suolo, detto «subsidenza», causa di numerose alluvioni, in quanto con il terreno si erano abbassati anche gli argini;

    è stato dunque necessario intervenire in maniera massiccia e continuativa per evitare il ripetersi di tragedie come quella della grande alluvione del Polesine del 1951;

    il carattere permanente del danno procurato al territorio comporta un gigantesco sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, farle funzionare senza sprechi, utilizzare personale qualificato, sostenere le ingenti spese per energia elettrica;

    la legge 205 del 2017 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 – all'articolo 1, comma 129, disponeva che «al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.»;

    la legge di Bilancio 2025 non ha previsto il rifinanziamento del Fondo sopra citato;

    appare, quindi, evidente la necessità di rifinanziare il Fondo per contrastare i danni causati dalla subsidenza, non lasciando soli gli enti locali del territorio;

    durante la discussione della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, la Camera ha approvato, dopo parere favorevole del Governo e riformulazione, l'ordine del giorno del gruppo del PD n. 9/02164/005, che impegnava il Governo «a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017»;

    si tratta comunque di un impegno che deve essere rispettato a tutela del territorio e di chi lo vive,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute all'articolo 3, con ulteriori interventi, nel primo provvedimento utile, volti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017.
9/2184-A/64. Romeo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA);

    l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;

    in materia di concessioni di piccola derivazione idroelettrica, ovvero impianti con potenza nominale media annua inferiore a 3000 chilowatt (3 megawatt), nessun impegno è stato assunto dal Governo con la Commissione europea in sede di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al contrario di quanto previsto per le grandi derivazioni di acqua, e che forti dubbi la Corte costituzionale ha espresso in merito all'applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, alle piccole derivazioni come evidenziato dall'Ordinanza 161 del 7 ottobre 2024 che ha rimesso alla CGUE la questione pregiudiziale se: «l'attività di produzione di energia, mediante impianti connessi a piccole derivazioni idroelettriche, sia qualificabile come prestazione di un servizio – come tale soggetta alla direttiva 2006/123/CE – ovvero come produzione di un bene»;

    sempre la Corte costituzionale con sentenza 265 del 2022 ha rigettato il ricorso del Governo contro una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che consentiva la proroga delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica al 2031 e per quelle delle cooperative di autoconsumo al 2036 in quanto: «... il ricorso non chiarisce se e come la disciplina regionale possa conformare il proprio assetto normativo sulle piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico a esigenze concorrenziali, in mancanza di un quadro di principi statali coerente – in tale specifico settore – con simili istanze», pertanto sollecitando il legislatore statale ad un intervento legislativo in tal senso;

    pur a fronte di tale autorevole pronuncia, le proroghe delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono continuamente disapplicate dai Tribunali amministrativi e questo esclusivamente sulla base di un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – A.S. 1722 «Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico» del 3 marzo 2021- che sostiene la tesi che, pur in assenza di una disciplina statale, anche per le piccole derivazioni si applicano gli obblighi di gara della direttiva cosiddetta Bolkestein;

    molte concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono di autoconsumo ovvero di produzione di energia non finalizzata alla vendita ma alla soddisfazione di bisogni aziendali, in piena sintonia con la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che appunto sostiene fortemente l'autoconsumo di energia rinnovabile,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori interventi volti ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con la specifica previsione dell'esonero dagli obblighi di gara per quelle con finalità di autoconsumo.
9/2184-A/65. Maerna, Zucconi, Caretta, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione prevede l'adozione di misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza anche in materia di protezione civile;

    l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, nell'ambito delle tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, include anche quelle emergenze che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa, ossia le emergenze di rilievo regionale;

    tali eventi emergenziali, in considerazione del loro ambito di rilevanza, richiedono l'intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 del citato codice della protezione civile;

    per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi di rilievo regionale nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali l'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito il Fondo regionale di protezione civile;

    l'articolo 45 del codice della protezione civile ha «stabilizzato» sul piano giuridico il medesimo fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di livello regionale. La medesima disposizione ne ha anche disciplinato i meccanismi di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;

    a fronte di tale quadro normativo, la serie storica dei dati dei conti finanziari della Presidenza del Consiglio dei ministri mostra che il Fondo regionale di protezione civile è stato dotato di risorse finanziarie nell'anno 2022 (10 milioni) e nell'anno 2023 (10 milioni), mentre nei restanti anni gli stanziamenti allocati dal bilancio di previsione, sia in termini di competenza sia di cassa, sono pari a zero;

    sussiste pertanto la necessità di garantire anche sul piano delle risorse finanziarie l'adeguata capacità di risposta delle regioni e delle province autonome agli eventi emergenziali di loro competenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di natura normativa, per un adeguato finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di disporre di mezzi finanziari idonei a fronteggiare le emergenze di protezione civile di rilievo regionale.
9/2184-A/66. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 4, sono presenti «Disposizioni urgenti in materia di lavoro»;

    le delocalizzazioni delle imprese rappresentano attualmente una delle maggiori problematiche relative alla salvaguardia ed alla promozione dei posti di lavoro;

    Istat ed Eurostat hanno infatti certificato che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, 594 aziende italiane con più di 50 addetti hanno delocalizzato;

    nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

    secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

    i casi di delocalizzazione selvaggia, che comportano la chiusura immediata di siti produttivi, si stanno moltiplicando nel nostro paese ed in particolare nella Regione Toscana: ultime in ordine di tempo i casi di Beko a Siena e Navico a Montespertoli. Si tratta di decisioni unilaterali prese dalla proprietà a danno di centinaia di lavoratori;

    di fronte a tali criticità è emersa in questi mesi la totale incapacità dell'attuale governo di porre soluzioni efficaci;

    il precedente governo ha introdotto norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;

    appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;

    sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;

    sarebbe altrettanto necessario modificare le citate norme presenti nella legge di Bilancio 2022 rendendo maggiormente stringenti tali disposizioni e disincentivando, compatibilmente con le norme e gli indirizzi comunitari, le delocalizzazioni improvvise e non concertate: esponenti dell'attuale governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese;

    con queste finalità la Camera ha già approvato il 28 giugno 2023 un ordine del giorno che impegnava il governo a «introdurre ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali» (numero 9/1238/11);

    a giudizio del firmatario ad oggi tali impegni non sono stati minimamente rispettati nonostante sia stata depositata una proposta di legge con tali obiettivi: «Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori» (AC numero 900),

impegna il Governo

per le medesime finalità di cui all'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure ivi previste con ulteriori interventi atti a disincentivare la delocalizzazione delle imprese, in relazione ai numerosi e persistenti casi verificati nel nostro paese, al fine di salvaguardare i posti di lavoro coinvolti, dando conseguentemente piena attuazione agli impegni assunti con il citato ordine del giorno numero 9/1238/11.
9/2184-A/67. Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 4, sono presenti norme urgenti per l'attuazione del PNRR;

    l'ultima relazione della Corte dei conti fa emergere alcune evidenti criticità relative all'attuazione del PNRR: al 30 settembre 2024 i fondi spesi (57,7 miliardi di euro) sono circa il 30 per cento delle risorse totali assegnate all'Italia;

    a seguito delle ripetute revisioni del piano sarà quindi necessario, per la Giustizia contabile, una ulteriore riprogrammazione della spesa. Di conseguenza, l'erogazione di una parte dei fondi inizialmente prevista per il 2024 è stata posticipata al biennio 2025-2026;

    tali ritardi potrebbero quindi causare la realizzazione dei progetti completati ben oltre la data di scadenza individuata a livello comunitario;

    aggiuntivi ritardi potrebbero essere poi prodotti da ulteriori cause non imputabili all'ente pubblico appaltante: come ad esempio i fallimenti di imprese che necessiterebbero di nuove gare per la prosecuzione dei lavori nei cantieri;

    in questo caso, qualora venisse sforata la tempistica fissata in sede comunitaria, gli enti locali interessati sarebbero costretti a ripagare tutte le tranche dei finanziamenti concessi per l'opera;

    si tratta di situazioni, ad oggi purtroppo non escludibili e chiaramente non imputabili in alcun modo alla responsabilità della stazione appaltante, ma che potrebbero causare gravissimi dissesti economici ai comuni interessati, soprattutto di piccole dimensioni; oltre a comportare disagi per la comunità territoriale che non potrebbe beneficiare dell'opera originariamente finanziata dal PNRR;

    appare quindi necessario prevedere in tali casi l'attivazione di un fondo statale finalizzato al completamento di opere pubbliche previste dal PNRR e le cui risorse sono destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dagli articoli 8 e seguenti del provvedimento in esame con ulteriori interventi volti ad istituire un fondo finalizzato al completamento di edifici pubblici previsti dal PNRR, le cui risorse sono destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
9/2184-A/68. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    la siccità e i mutamenti climatici stanno interessando con sempre maggiore frequenza la regione Toscana dove si susseguono ormai ciclicamente ondate di calore e fenomeni meteorologici estremi;

    a causa dei mutamenti climatici vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre 2023 e nei mesi di settembre ed ottobre 2024 da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi;

    tale situazione comporta quindi siccità in estate e alluvioni in autunno;

    sono quindi necessari interventi urgenti ed efficaci che hanno il duplice scopo di garantire la salvaguardia della risorsa idrica, anche in agricoltura, e limitare il dissesto idrogeologico;

    tra le opere prioritarie in questo contesto vi sono in Toscana i seguenti interventi:

    opere per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

    mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

    adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

    rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

    realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

    emendamenti per inserire tali interventi sono stati presentati in numerosi provvedimenti discussi nel corso dell'attuale Legislatura, ma sempre respinti nel corso del dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato,

impegna il Governo

al fine di affrontare il rischio idraulico analogamente a quanto disposto dall'articolo 2 del provvedimento in esame per la Sicilia, ad adottare iniziative urgenti volte a realizzare le opere riportate in premessa, contrastando conseguentemente i periodi di siccità.
9/2184-A/69. Simiani, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    in particolare, l'articolo 2 misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping;

    occorre gestire in modo sostenibile le risorse idriche per sbloccare la crescita economica e costruire la resilienza delle comunità sempre più afflitte da ricorrenti cicli di siccità che causano costi enormi;

    tra le misure da adottare per prevenire e mitigare i danni da siccità occorre mettere in atto anche soluzioni proattive e basate sulla natura per garantire lo sviluppo umano entro i limiti del pianeta,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite con le misure di cui all'articolo 2, a promuovere, al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche, l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica, noti anche come «nature based solutions».
9/2184-A/70. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento prevede la realizzazione di interventi strutturali e di riqualificazione urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile in sette zone puntualmente identificate, attribuendo al commissario straordinario il compito di predisporre gli appositi piani di intervento;

    nel corso dell'esame in Commissione il Governo ha fornito rassicurazioni in merito alla volontà del commissario straordinario di coinvolgere nella predisposizione dei piani a lui affidati i soggetti attivi sui rispettivi territori in campo sociale, culturale e assistenziale,

impegna il Governo

a favorire da parte del commissario straordinario, nell'ambito della predisposizione dei piani di intervento a lui affidati, forme di consultazione e coinvolgimento dei territori interessati, per il tramite di organismi sociali, organizzazioni di rappresentanza, enti del terzo settore, associazioni, comunità educanti, fondazioni e comitati di cittadini ivi operanti.
9/2184-A/71. Calderone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, demanda a un Commissario straordinario il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ad alcuni comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale;

    ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento delle relative rispettive funzioni il compenso del Commissario straordinario è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6, oneri stimati dalla relazione tecnica in 33.175 euro per l'anno 2025 e 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

    il Commissario è individuato in quello nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, il cui compenso era determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024 di proroga del citato incarico di Commissario straordinario ha stabilito che, in ragione dell'intervenuta nomina del medesimo Commissario straordinario a Capo Dipartimento della protezione civile a decorrere dal 25 luglio 2024, e in virtù del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 165 del 2001, l'incarico di Commissario straordinario fosse a titolo gratuito;

    appare necessario chiarire che anche l'incarico conferito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sia svolto a titolo gratuito,

impegna il Governo

a confermare la gratuità dell'incarico di Commissario straordinario conferito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, al Commissario incaricato di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano nonché Capo Dipartimento della Protezione civile.
9/2184-A/72. Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    la Sicilia, anche a causa dei mutamenti climatici, è una delle regioni maggiormente colpite dalla siccità: un fenomeno aggravato da numerosi fattori: la perdita di acqua nelle tubature (il 51,6 per cento del totale secondo Istat), la carenza di dissalatori e la mancanza di invasi. A questo si aggiunge anche l'assenza di piani efficaci per la messa in sicurezza degli approvvigionamenti per le aree più a rischio;

    da mesi in alcune province dell'isola l'acqua viene razionata e distribuita con le autobotti. Si tratta di una situazione che ha messo prima in ginocchio i settori agricolo, zootecnico e turistico ricettivo e che ora sta coinvolgendo una popolazione stimata ad oggi in oltre 1 milione di persone. Le maggiori criticità sono state registrate nelle province di Caltanissetta ed Enna;

    è indubbio che la Regione Siciliana abbia inoltre gravissime colpe pregresse: al riguardo, ad avviso della firmataria del presente atto, è opportuno ricordare le importanti responsabilità dell'ex presidente Musumeci che non è riuscito a far approvare nessuno dei 31 progetti presentati al Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'ammodernamento irriguo della regione, perdendo di fatto un finanziamento di circa 400 milioni di euro;

    nel provvedimento in esame, all'articolo 2, sono presenti «Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;

    in particolare al comma 1 è prevista la «realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela»;

    da quanto emerge dalla stampa l'utilizzo di tali dissalatori rischia di essere ampiamente insufficienti soprattutto in vista dell'estate: la loro piena attivazione potrebbe subire infatti notevoli ritardi;

    come già dimostrato la scorsa estate l'utilizzo di navi cisterna comporta costi molto alti: per ogni viaggio sono infatti necessari circa 50 mila euro, per una spesa pari a 43 euro a metro cubo;

    sarebbe quindi necessario acquistare una apposita nave dissalatore, al fine di garantire l'acqua in Sicilia e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione;

    le navi dissalatori rappresentano una soluzione innovativa al problema dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle isole e nelle aree costiere. Si tratta di uno strumento capace di coniugare i concetti di sostenibilità ambientale, efficienza del servizio, contenimento dei costi, qualità dell'acqua destinata al consumo dei cittadini;

    si tratterebbe quindi di un investimento utilissimo per il futuro i cui costi si ammortizzerebbero peraltro in pochi anni,

impegna il Governo

a dotare la Sicilia di un dissalatore mobile, anche navale, in relazione alle finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di garantire l'acqua in tutte le province e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione.
9/2184-A/73. Marino, Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2024 contiene disposizioni eterogenee unite dalla finalità di affrontare attraverso misure urgenti situazione di particolare emergenza nonché per garantire la corretta e puntuale applicazione del PNRR;

    all'articolo 2, comma 4-bis, sono state approvate in sede referente disposizioni ulteriori rispetto a quelle previste per il contrasto alla scarsità idrica, finalizzate a garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno;

    con la medesima finalità delle norme richiamate, è opportuno salvaguardare l'habitat naturale e l'equilibrio idrogeologico anche del lago di Vico – sito naturale protetto e dalla straordinaria bellezza e ricchezza in termini di biodiversità. L'elevato valore naturalistico dell'area ha portato infatti anche alla istituzione della Riserva Naturale «Lago di Vico», di fatto una delle prime aree protette della regione Lazio. Come noto, il lago, di origine vulcanica, non ha immissari, raccoglie le acque piovane e di dilavamento. Per tali condizioni l'equilibrio ambientale delle acque del lago, unitamente alla sostenibilità economica e ambientale delle attività antropiche su di esso basate, è messo in pericolo da diversi fattori a partire dai fenomeni di anossia delle sue acque (fenomeno che ha interessato anche la laguna di Orbetello), determinato da diversi fattori tra cui principalmente l'innalzamento delle temperature connesso al cambiamento climatico che peraltro ha favorito anche la proliferazione di alghe rosse, con rischi per l'ambiente e per gli abitanti. A tali condizioni di sofferenza del lago, si aggiungono i rischi legati alle attività antropiche acuite dal sistema chiuso del lago di cui si è detto;

    è fondamentale tutelare l'ecosistema naturale e la qualità delle acque del Lago di Vico, preservandone le attività turistico-ricettive del territorio, le produzioni agricole d'eccellenza, nonché il patrimonio ittico del bacino lacustre,

impegna il Governo

in linea con le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure previste dal comma 4-bis del citato articolo con ulteriori interventi ed ogni più utile iniziativa per garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale del Lago di Vico, al fine di prevenire e contenere i danni al suo fragile habitat, nonché alla qualità delle sue acque.
9/2184-A/74. Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile e prevede un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;

    le istituzioni scolastiche site in particolari contesti territoriali, affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale;

    introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il decreto prevede, altresì, all'articolo 9-bis, misure in materia di dimensionamento scolastico;

    i dati mostrano quanto la qualità e la prossimità dell'offerta educativa in determinati territori riguardi centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi e può, in particolari condizioni, impattare, inevitabilmente, su molteplici aspetti della vita quotidiana a partire dal diritto allo studio, dai rendimenti degli studenti e al diritto ad una piena inclusione sociale;

    la scuola è il luogo dell'apprendimento e dell'inclusione, ma da organi di stampa si è appreso che a Montevarchi (Arezzo) alcuni bambini sono stati esclusi dal servizio mensa e hanno visto sostituito il pasto completo con la somministrazione di solo pane e olio. Questa scelta, per fortuna successivamente sconfessata, di escludere dei bambini dal pranzo in mensa risulta di fatto punitiva e discriminatoria nei confronti dei minori, che non possono e non devono essere considerati in alcun modo responsabili della posizione debitoria dei genitori, né essere esposti a preclusioni di sorta che possano incidere sulla crescita e i suoi rapporti interpersonali;

    il mancato pagamento di somme di piccola entità da parte delle famiglie potrebbe derivare da difficoltà economiche temporanee, per le quali sono necessarie forme di assistenza e mediazione più che provvedimenti punitivi, in ogni caso non si possono tollerare iniziative idonee a pregiudicare il benessere psicofisico del minore;

    la scuola è tenuta a garantire un ambiente educativo inclusivo, che rispetti i diritti fondamentali dei minori, tra cui l'accesso al cibo, elemento indispensabile per il loro benessere, evitando azioni che discriminino o isolino i bambini,

impegna il Governo

in linea con le finalità perseguite dagli articoli 1 e 9-bis del provvedimento in esame, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, anche al fine di supportare le scuole e i comuni nell'assicurare il diritto al pasto scolastico e scongiurare il ripetersi di casi come quello indicato in premessa, tutelando i minori da decisioni che possono ledere il loro diritto a un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso.
9/2184-A/75. Ferrari, Manzi.


   La Camera,

   considerato che:

    i prezzi dell'elettricità sul mercato spot italiano sono i più alti fra le borse europee. Complessivamente nel 2024 il prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso è risultato di 108,52 €/MWh, mentre in Germania 78,51 €/MWh, in Spagna 63,04 €/MWh e in Francia 58,02 €/MWh;

    ad oggi il meccanismo di determinazione del prezzo dell'elettricità prevede che l'ultimo impianto chiamato a produrre per soddisfare la domanda elettrica fissi il prezzo per tutti gli impianti di generazione. Nella maggioranza delle ore ogni anno gli impianti marginali sono quelli termoelettrici alimentati a gas naturale che pagano l'ETS. I recenti aumenti del prezzo del gas e dell'ETS si trasferiscono sull'energia elettrica, ponendo a rischio la continuità della produzione delle imprese;

    in Italia i contratti con cui viene venduta direttamente l'energia rinnovabile dai produttori ai consumatori su base pluriennale (PPA), non hanno avuto uno sviluppo efficiente. Tra le cause vi è una generalizzata preferenza degli operatori per i meccanismi statali di contrattualizzazione, considerando la natura pubblica della controparte e un auspicato maggiore livello dei prezzi di acquisto;

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA). Si demanda a un decreto interministeriale la definizione delle modalità delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia, nonché delle condizioni in base alle quali il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento;

    è stata sottolineata la necessità di procedere rapidamente all'attuazione di detto articolo, nonché di monitorare l'andamento dei PPA, al fine di adottare conseguenti decisioni di modifica ove necessarie, e di semplificare l'accesso alla piattaforma di contrattazione, tramite emanazione di Linee guida, realizzazione modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali e strumenti di calcolo online per stimare i requisiti di garanzia e i costi associati;

    tali semplificazioni si rendono necessarie anche allo scopo di consentire anche agli operatori minori e alle PMI l'accesso ai contratti a lungo termine,

impegna il Governo:

   ad emanare con la massima sollecitudine possibile il decreto interministeriale applicativo previsto dal comma 1 dell'articolo 8, che inserisce il comma 2-bis nell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   in sede di redazione di detto decreto interministeriale applicativo, a prevedere che siano adottate le opportune misure di monitoraggio dei PPA e siano elaborate, a cura del soggetto gestore, linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, con modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali.
9/2184-A/76. Casasco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nello specifico, all'articolo 3 contiene disposizioni urgenti in materia di protezione civile atte a consentire l'intervento straordinario in zone sottoposte a rischio di particolare rilevanza e impatto ambientale, garantendo il supporto delle strutture operative di protezione civile;

    gli eventi sismici verificatisi il 9 novembre 2022 ed il 9 e 10 marzo 2023, hanno colpito nuovamente i territori della regione Marche e della regione Umbria – già duramente colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017 – per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;

    successivamente, l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2024, ha previsto che “Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, ... provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023”»;

   considerato che la legge di bilancio 2025 prevede (articolo 1 comma 677) al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, l'autorizzazione della spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione della ricostruzione pubblica, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni già effettuata, a valere sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario sisma 2016;

   considerato che, per poter avviare e sviluppare concretamente le attività di ricostruzione, all'articolo 3 è stato aggiunto in sede referente il comma 1-bis che consente al commissario straordinario per il sisma del Centro Italia del 2016 di poter applicare la normativa speciale introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione 2016 anche ai terremoti del 2022 di Ancona e del 2023 di Umbertide, avvalendosi pertanto delle professionalità degli uffici speciali per la ricostruzione di Marche e Umbria e autorizzando un'anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026 sulla contabilità speciale della struttura commissariale sisma 2016;

    ed essendo necessario che le risorse anticipate siano interamente ripristinate già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse del fondo per le emergenze istituito nell'ultima legge di bilancio,

impegna il Governo

ad incrementare l'autorizzazione di spesa delle risorse per le aree comprese nel «cratere 2016» di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9/2184-A/77. Giorgianni, Rachele Silvestri, Baldelli, Benvenuti Gostoli.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 1 a 7, dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nell'ambito di una serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile estendono il modello di intervento predisposto nel 2023 per il comune di Caivano (Na) ad altre sette aree periferiche di altrettante province e città metropolitane come Rozzano a Milano, Alessandrino-Quarticciolo a Roma, Scampia-Secondigliano a Napoli, Orta Nova a Foggia, Rosarno-San Ferdinando a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo;

    oggi le periferie urbane non sono più definibili semplicemente come ambiti lontani dal nucleo storico della città o come polarità opposta alle aree centrali, ma come zone più densamente popolate, dove sono riscontrabili fenomeni di degrado, di marginalità, di disagio sociale, di insicurezza e di povertà e di conflitti sociali tra ceti deboli, un connubio di esclusione e marginalità ove il degrado urbanistico alimenta la densità criminale anche grazie ad un habitat delinquenziale dove attecchisce facilmente la criminalità d'importazione, costituendo un approdo per esistenze allo sbando, oltre che piazze di spaccio: luoghi abbandonati al degrado, alla rassegnazione, per non dire alla disperazione, il cui solo nome evoca delle suggestioni negative;

    le periferie sono luoghi dove il disagio sociale dei giovani, la loro emarginazione e passività sociale e il rischio di vederli incappare in percorsi di microcriminalità si concentrano per motivi socio-economici, e si amplificano a causa della carenza di spazi di aggregazione positiva, di infrastrutture sportive e di occasioni di socialità e divertimento in grado di offrire ai giovani alternative a stili di vita malsani e comportamenti devianti;

    per abbracciare stili di vita positivi e attivi e per valorizzare il proprio tempo e il proprio spazio i giovani hanno bisogno di stimoli e di opportunità, di poli di socializzazione, per la cultura e l'intrattenimento che il territorio potrebbe offrire se adeguatamente valorizzato. In assenza di politiche e risposte efficaci, però, carenze e difficoltà strutturali delle periferie urbane si rivelano concause del problema che porta, di fatto, i giovani in un limbo di inattività e passività cronica;

    in Italia vi sono quasi due milioni e mezzo di giovani vite sospese che non riescono a trovare un proprio ruolo nel mercato del lavoro e nella società; a questi si aggiunge, particolarmente nelle periferie urbane, l'ampia schiera di giovani a rischio devianza e abbandono scolastico;

    disagio giovanile e degrado urbano sono quindi problemi legati a doppio filo, due facce della stessa medaglia, due emergenze sociali da affrontare insieme, ed in tale contesto lo sport può rappresentare l'antidoto elettivo per la devianza e il degrado;

    inoltre l'aumento esponenziale delle disuguaglianze nel nostro Paese ha amplificato l'area dei soggetti più poveri e vulnerabili, diventando nel tempo più pervasive della sfera di vita sociale: disuguaglianze che non attengono soltanto alla ricchezza e alla povertà privata in termini assoluti, ma al genere e alle generazioni, alla cultura e all'istruzione, al territorio ed all'ambiente. Da qui l'inefficacia di politiche pubbliche orientate a una rigenerazione unicamente infrastrutturale dei territori invece che a una riqualificazione organica e sistemica degli stessi;

    le politiche pubbliche degli ultimi anni, infatti, hanno promosso interventi estremamente parcellizzati e frammentati, senza una dovuta co-programmazione, con impatti circoscritti ed efficacia limitata, e con un coinvolgimento assai limitato della popolazione: le opere pubbliche realizzate, in questo modo, sono andate incontro a rapido deperimento a causa dell'incuria e del vandalismo; gli spazi pubblici non sono adeguatamente gestiti dal pubblico a causa della strutturale riduzione delle risorse e scarsamente presidiati dalla comunità e, quindi, sono esposti al degrado; i servizi sociali e culturali faticano a penetrare il corpo vivo della società e a promuovere una partecipazione attiva e consapevole;

    solo gli interventi di riqualificazione delle periferie urbane frutto di un'attività corale e condivisa che valorizzi la co-programmazione e la co-progettazione tra l'amministrazione pubblica e i soggetti sociali, economici ed istituzionali dei territori e di un'azione congiunta, in termini di competenze, visione ed esperienza, possono rappresentare una risposta efficace e valida ai bisogni delle comunità,

impegna il Governo:

   ad adottare politiche di contrasto al disagio giovanile e al degrado urbano attraverso la promozione dello sport, l'attivazione di laboratori sportivi e l'organizzazione di iniziative socio-ricreative all'aperto;

   ad avviare una ricognizione ed una rigenerazione delle aree dismesse, con il coinvolgimento di amministrazioni locali, associazioni sportive e soggetti privati interessati a collaborare nella gestione delle strutture recuperate al fine di restituire spazi sicuri e accessibili alle comunità locali.
9/2184-A/78. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, con riferimento in particolare a determinati e specifici interventi prioritari per i territori;

    il progetto di realizzazione della nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d'Almè è strategico per l'intero sistema metrotramviario bergamasco, in quanto consentirà di alleggerire la pressione del traffico lungo la direttrice della Val Brembana, migliorando notevolmente la qualità della vita dei cittadini, nonché di creare collegamenti rapidi con il capoluogo;

    la Linea si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversa cinque comuni – Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d'Almè – e interessa una popolazione di oltre 240.000 abitanti;

    data l'importanza dell'opera, gli enti territoriali si sono attivati stanziando risorse per finanziarne quota parte la sua realizzazione;

    l'intervento in questione, inoltre, è finanziato quota parte anche da risorse del PNRR, in quanto persegue gli obiettivi contenuti nella Missione 2, Componente 2, relativa allo sviluppo del trasporto pubblico locale, in chiave sostenibile, attraverso investimenti nelle infrastrutture del trasporto rapido di massa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d'Almè.
9/2184-A/79. Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 demanda al Commissario straordinario del comune di Caivano, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 123 del 2023, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo;

    il piano prevede anche, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione;

    si tratta di situazioni territoriali con bisogni urgenti di interventi infrastrutturali per poter far fronte a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    una situazione analoga a quella evidenziata nei territori sopra citati si rileva anche nel comune di Castel Volturno, un paese del casertano, incluso nella delimitazione della terra dei fuochi, che conta 25 mila abitanti regolarmente registrati e circa 19 mila immigrati, dei quali solo 4 mila regolari;

    si nota un grave degrado sociale e ambientale, con discariche abusive a cielo aperto, case abbandonate dai proprietari e semidistrutte, che vengono occupate abusivamente o affittate in nero agli immigrati, disagio economico, numero significativo di senza tetto su strada e senso dell'abbandono diffuso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, di inserire il comune di Castel Volturno tra le zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale e situazioni di degrado e disagio giovanile, per le quali occorre un piano straordinario di interventi infrastrutturali, di riqualificazione e funzionali al territorio.
9/2184-A/80. Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 demanda al Commissario straordinario del Comune di Caivano, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 123 del 2023, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ad alcuni comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale;

    si tratta di situazioni territoriali con bisogni urgenti di interventi infrastrutturali per poter far fronte a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    analoghi interventi urgenti infrastrutturali sono realizzati, su tutto il territorio nazionale con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del decreto-legge del 30 aprile 2019, numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

    si tratta di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) le cui proposte di assegnazione delle risorse, per il finanziamento di interventi infrastrutturali, sono state approvate con delibera CIPE, previa positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione;

    tali assegnazioni decadono, ove non diano luogo ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera;

    una serie di tali obbligazioni scadono nel mese di maggio 2025, sia pure nell'anno in corso;

    le mutate condizioni di legge concretizzatesi nell'anno 2023 indotte dalle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti (modifica della formulazione dei progetti di Fattibilità Tecnica Economica, dell'appalto integrato e dell'equo compenso), hanno reso indispensabile modificare le impostazioni progettuali e le procedure di scelta del contraente con aggravio dei tempi di attuazione e interferenze con i cronoprogrammi delle procedure in corso,

impegna il Governo

per le medesime finalità perseguite dall'articolo 1, in relazione alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'articolo 44, comma 12, del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, ad adottare una nuova delibera CIPESS, per prorogare al 31 dicembre 2025 le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) in essere e in scadenza nel corso dell'anno 2025.
9/2184-A/81. Montemagni, Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    il Governo è intervenuto più volte sulle infrastrutture idriche e sulle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, anche introducendo nell'ordinamento importanti innovazioni come quella di qualificare come terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, e le semplificazioni per permettere la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi naturali;

    in particolare occorre salvaguardare i laghi di origine glaciale, che costituiscono una fattispecie a parte con risorgive nel fondale del lago, come a esempio quelli di Santa Maria e San Giorgio nel bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaiamento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;

    purtroppo i due comuni responsabili della manutenzione dei due laghi, essendo comuni piccoli, non sono in grado di provvedere con le risorse del proprio bilancio e la situazione in cui versano i due laghi è diventata insostenibile, con alcune risorgive già otturate e un consistente spessore di fango nel fondale. Occorre un intervento immediato da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti e reperire le occorrenti risorse, compatibilmente con i vincoli di bilancio pubblico, per finanziare, entro il 2025, la realizzazione dei lavori indifferibili di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento e di ricalibratura spondale, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali.
9/2184-A/82. Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, in materia di infrastrutture, prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni, esercitate dal Commissario straordinario incaricato per la realizzazione del sistema MOSE, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, la proroga dei termini relativi al Commissario straordinario per la funivia di Savona, le cui competenze vengono trasferite al presidente della regione Liguria, e l'accelerazione delle attività del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo Ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto 20 dicembre 2024 ha effettuato la rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, modificando le variazioni dei prezzi a suo tempo previste dal decreto 7 dicembre 2021;

    tale rettifica è l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359 del 2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951 del 2024, che hanno dato ragione alle imprese, che con una serie di ricorsi avevano evidenziato la non corrispondenza delle variazioni prezzi di alcuni materiali, come accordati con i decreti del 2021, all'effettivo aumento dei costi nel primo semestre dell'anno 2021;

    l'incremento dei prezzi rettificato riguarda una serie di materiali, indispensabili per tutte le costruzioni, come componenti di acciaio, ferro, polietilene, PVC, polipropilene, rame e altro;

    tuttavia, tale rettifica a posteriori dell'incremento dei prezzi ha creato enormi problemi alle stazioni appaltanti e soprattutto ai comuni, in quanto si tratta di lavori completati e rendicontati, di appalti chiusi da tempo, per i quali le imprese, vincitrici dei ricorsi, ora chiedono i risarcimenti a loro spettanti;

    i comuni chiedono l'aiuto dello Stato in quanto non possono più realizzare economie da tali lavori e non hanno in bilancio risorse per poter giustificare e colmare le giustificate richieste delle imprese,

impegna il Governo

ad individuare, con urgenza, le risorse finanziarie occorrenti per il risarcimento alle imprese di quanto spettante, in seguito alla rettifica a posteriori delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2024, anche individuando le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
9/2184-A/83. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

    in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    quando si decide di intervenire in tessuti così delicati, innanzitutto si debbano mettere da parte i protagonismi individuali per favorire un lavoro di ricucitura sociale, riconoscendo e valorizzando il protagonismo delle amministrazioni comunali e municipali che lavorano sul campo, con il pieno coinvolgimento delle realtà che su quel territorio hanno già costituito gli anticorpi rispetto al degrado, all'incuria e alla fragilità;

    l'azione, seppur preziosa, delle Forze dell'ordine, deve essere inserita e coadiuvata dal tessuto sociale, culturale di chi quei territori li abita e li vive, per non trovarci luoghi ristrutturati, a cui, poi, i bambini di quei quartieri non hanno libero accesso e dove non possono andare;

    i problemi delle grandi periferie urbane non devono essere utilizzati per brandire l'approccio securitario come unico strumento per affrontare il disagio sociale e in particolare quello minorile, il cosiddetto «modello Caivano», che ha prodotto conseguenze negative come la messa in discussione del sistema della giustizia minorile e l'aumento dei giovanissimi in carcere; è piuttosto necessario garantire il pieno e costante coinvolgimento delle amministrazioni e delle realtà che rappresentano veri e propri anticorpi contro il degrado, fornendo loro risorse e mezzi adeguati,

impegna il Governo

ad affiancare le misure previste dal citato articolo 1 del provvedimento in esame con misure atte a stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale con particolare riferimento a quelli desinati ai minori e ai giovani, garantendo il pieno e costante coinvolgimento delle amministrazioni e delle realtà che operano sui territori coinvolti.
9/2184-A/84. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;

    tra queste, a seguito di modifiche apportate in sede referente, sono state introdotte, con l'articolo 2-quater, misure in materia di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli;

    con una recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha certificato il «rischio grave, reale e accertabile» per la vita degli abitanti dei territori martoriati dallo sversamento criminale di rifiuti tossici in Campania, nella cosiddetta «Terra dei Fuochi»;

    in particolare, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia, per il rischio «sufficientemente grave, reale e accertabile» per la vita degli abitanti nella Terra dei fuochi (circa tre milioni, nell'area a Nord di Napoli e sud di Caserta), che viene definito «imminente». Ancora, la Corte ritiene che «non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei Fuochi» e che i progressi nel valutare l'impatto dell'inquinamento sono stati lenti, quando invece occorreva velocità. Da ultimo indicano come lo Stato non sia stato in grado di dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti:

     occorrono quindi azioni più efficaci e rapide per affrontare il risanamento dell'area e tutelare la salute della popolazione,

impegna il Governo:

   a promuovere un accordo di programma tra la regione Campania e gli enti territoriali interessati, per un'efficace gestione, su base pluriennale, e per un periodo comunque non inferiore a 15 anni, delle risorse finanziarie già stanziate e di quelle ulteriori che si dovessero rendere necessarie;

   ad agevolare, per quanto di competenza, l'adozione di protocolli sanitari e specifiche indagini epidemiologiche sul territorio per individuare e mitigare eventuali rischi per la salute della popolazione;

   a procedere con la piena implementazione del Rentri, il registro per la tracciabilità digitale, al fine di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti.
9/2184-A/85. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, inserendovi due nuovi commi, 2-bis e 2-ter;

    il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali particolarmente energivori. Il collocamento tramite aste è la modalità più rilevante per l'assegnazione di quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dell'EU ETS;

    il nuovo comma 2-ter dispone che agli oneri (per la prestazione della garanzia) derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, relative ai medesimi anni, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura, rispettivamente, del 70 per cento, del 15 per cento e del 15 per cento;

    quest'ultima ripartizione va considerata al netto della quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;

    a tal proposito, il Piano «Transizione 5.0» approvato dall'attuale Governo nel 2024, nell'ottica di incentivare gli investimenti che prevedono una riduzione del consumo energetico nell'ambito degli obiettivi del Piano Repower oggetto dell'articolo 8 del provvedimento in esame, a giudizio del proponente, non sta evidentemente funzionando come inizialmente previsto: la fruizione dei benefìci non è automatica, essendo subordinata a complesse procedure amministrative, tra cui l'attesa di comunicazioni ufficiali e certificazioni sia ex ante che ex post, con un conseguente aumento delle tempistiche e degli oneri a carico delle imprese;

    inoltre, il credito d'imposta è cumulabile solo in alcuni casi, con esclusione di misure strategiche come il Piano «Transizione 4.0» e gli incentivi per investimenti nella Zes unica, limitando l'efficacia degli interventi;

    il Piano Transizione 5.0, con una dotazione di oltre 6,2 miliardi di euro, scadrà a fine anno e l'assorbimento integrale delle risorse, rallentato dalle criticità summenzionate, richiederebbe un tasso di spesa di quindici volte superiore a quello attuale;

    alla luce di ciò, occorrerebbe immediatamente rivedere il Piano «Transizione 5.0» prevedendo l'introduzione dei principi operativi e degli strumenti automatici del Piano «Industria 4.0», al fine di renderlo più efficace e accessibile per le imprese;

    in particolar modo, bisognerebbe prevedere l'immediata introduzione di meccanismi di accesso diretto e automatizzato agli incentivi, la possibilità di cumulo con altre misure di sostegno – salvo casi di sovracompensazione –, l'eliminazione delle soglie minime rigide per il risparmio energetico e la semplificazione delle procedure attuative – anche riducendo il ricorso a decreti attuativi –, nonché il ripristino dell'applicazione anche ai grandi investimenti e agli investimenti in formazione, oltre che di un orizzonte temporale fino almeno all'anno 2027, di modo che le aziende siano in grado programmare i propri investimenti quantomeno in un'ottica di medio periodo;

    tali obiettivi, anche attraverso un'unica aliquota di credito d'imposta pari al 33 per cento, sarebbero raggiungibili se si agisse con la massima priorità e si rimodulassero le risorse a disposizione dei due Piani, trasferendo 2 miliardi di euro da Transizione 5.0, i quali rimarrebbero altrimenti sicuramente inutilizzati,

impegna il Governo

nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del Piano Repower, ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano riproposti meccanismi di accesso diretto e automatizzato previsti dall'originale piano Industria 4.0 – anche con riferimento ai beni digitali, alla formazione e alla ricerca e innovazione, così come elencati in premessa – anche introducendo un'aliquota unica al 33 per cento dell'investimento a prescindere dalla dimensione dell'impresa, nell'ottica di assorbire in modo efficace le ingenti risorse a disposizione del Piano Transizione 5.0.
9/2184-A/86. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali a comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale specificatamente individuati;

    tuttavia, al fine di superare un modello operativo basato sulla sola nomina di commissari straordinari, sarebbe maggiormente efficiente virare verso un modello che sia basato, invece, su un approccio sinergico, coerente, integrato e non limitato alla gestione emergenziale, né unicamente a casi isolati in una miope ottica di breve periodo. In tal modo sarebbe certamente garantita un'efficace programmazione e un coordinamento strutturato tra i vari livelli istituzionali nell'ambito di un Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile;

    in tal senso, la promozione del massimo coinvolgimento dei comuni e degli enti del terzo settore nella definizione degli interventi – anche al fine di favorire la co-programmazione e la co-progettazione – oltre che il riconoscimento della necessità di restituire ai sindaci un ruolo centrale nell'azione amministrativa, rappresentano fattori fondamentali affinché gli interventi volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile possano effettivamente produrre risultati concreti a favore della collettività,

impegna il Governo:

   a coinvolgere, nell'ambito dell'operato del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, gli organismi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, gli enti del terzo settore, le associazioni, le comunità educanti, le fondazioni e i comitati dei cittadini che operano nel territorio – eventualmente in partenariato con altri comuni nell'ambito dei piani di zona se previsti – costituendo un insieme coordinato di interventi diretti al contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile;

   a prevedere che il Piano straordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 costituisca un primo progetto pilota finalizzato alla predisposizione – attraverso un coinvolgimento diretto dei sindaci anche nell'ottica di superare il modello commissariale – di un più ampio Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile, contraddistinto da una prospettiva di medio e lungo periodo e da un Comitato ad hoc – composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali direttamente interessate – incaricato di analizzare e valutare gli interventi e i progetti proposti da tutti gli enti locali.
9/2184-A/87. Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

    per le medesime finalità e obiettivi, il Fondo per il contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha costituito – fino alla sua mancata proroga per l'anno in corso – uno strumento di fondamentale importanza per garantire azioni molteplici e multiformi volte a contrastare la dispersione scolastica, le disparità nelle opportunità educative, per garantire l'accesso allo sport, alla cultura, al benessere psicologico, il sostegno della genitorialità, la costruzione e la manutenzione delle comunità educanti nonché la definizione di modelli innovativi per affrontare temi specifici come la presa in carico degli orfani di femminicidio;

    in Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni si trovano in condizioni di povertà relativa. La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui nascono e crescono i minori. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo nazionale;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207, non ha rinnovato il meccanismo che finora ha permesso alle Fondazioni di origine bancaria di alimentare questo strumento prezioso, le quali, a titolo esemplificativo, avevano contribuito con circa 360 milioni di euro nel solo triennio 2016-2018;

    negli ultimi anni, dunque, il Fondo si è rivelato cruciale per sostenere i minori in condizioni di disagio e per creare un vero e proprio cantiere di innovazione sociale a livello nazionale: questo meccanismo, in otto anni di funzionamento, ha sostenuto oltre 800 progetti in tutta Italia raggiungendo più 500.000 minori e mettendo in rete più di 9.500 organizzazioni, tra realtà del Terzo Settore, scuole ed enti pubblici,

impegna il Governo

in linea con le finalità dell'articolo 1, commi 1-7 del provvedimento in esame, a stanziare quanto prima, attraverso l'adozione delle opportune iniziative normative, le risorse necessarie a garantire il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa.
9/2184-A/88. D'Alessio, Bonetti, Ruffino, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, prevedendo – tra le altre cose – che sia il GSE ad assumere, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte;

    a tal proposito, i prezzi medi dell'energia elettrica in Italia nel 2024 sono stati i più alti dell'Unione europea: circa il doppio della Francia, il 70 per cento in più della Spagna e il 30 per cento in più della Germania. L'Italia, peraltro, è il principale importatore di energia elettrica nell'Unione europea;

    il costo dell'energia elettrica è influenzato dal prezzo di borsa, il quale a sua volta è legato al prezzo del gas, oltre che ad altri oneri come, ad esempio, gli incentivi alle rinnovabili e i costi di rete. Nel 2024, il prezzo di borsa è stato determinato dal gas per il 65 per cento delle ore. Ne consegue che un prezzo dell'energia elettrica troppo alto incida significativamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, soprattutto alla luce di un contesto geopolitico che comporta una instabilità generale del mercato di riferimento;

    al fine di rendere il mercato interno più resiliente rispetto alle fluttuazioni di mercato, si potrebbe valutare un disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dal prezzo di borsa. Tale sistema può avvenire senza creare due mercati paralleli, bensì, ad esempio, tramite contratti a termine o meccanismi che evitino rendite eccessive;

    l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto «Sostegni-ter»), aveva introdotto un meccanismo di «prezzo equo» attraverso il quale veniva stabilito un prezzo di riferimento per l'energia da fonti rinnovabili, con gli operatori che trasferivano al GSE la differenza tra il prezzo di mercato e, appunto, il prezzo equo. La reintroduzione di tale meccanismo permetterebbe di destinare le risorse così raccolte a ristorare in bolletta i consumatori, così come a stipulare contratti pluriennali a prezzi fissi con le industrie,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile il meccanismo di «prezzo equo» gestito dal GSE, così come introdotto temporaneamente dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di sostenere i costi energetici di famiglie e imprese, prevedendo, da un lato, la possibilità in capo al GSE di stipulare contratti pluriennali a prezzi fissi con l'industria, in particolare per le imprese energivore, e per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili e, dall'altro, un sistema di disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto al prezzo di borsa, con contratti a termine ad hoc che evitino rendite eccessive
9/2184-A/89. Richetti, Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    nello specifico, i commi da 1 a 4 recano disposizioni finalizzate alla realizzazione, in via d'urgenza, di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni siciliani di Porto Empedocle, Trapani e Gela;

    la Sicilia rappresenta una delle regioni più colpite – e con più regolarità – dal fenomeno siccità, ma è anche più in generale il fabbisogno idrico nazionale ad essere sempre più esposto a criticità dovute ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle precipitazioni e all'aumento della domanda di risorse idriche per usi civile, agricoli e industriale;

    la crescente emergenza idrica impone l'adozione di soluzioni in grado di diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire una maggiore affidabilità del sistema idrico nazionale;

    il ricorso a sistemi di dissalazione rappresenterebbe una soluzione strategica per garantire un approvvigionamento idrico stabile e sostenibile, specialmente nelle regioni caratterizzate da scarsità idrica strutturale o da una forte variabilità stagionalità della disponibilità di acqua, in quanto consentono di trasformare l'acqua marina o salmastra in acqua potabile, riducendo la dipendenza dalle fonti idriche convenzionali e mitigando gli effetti della siccità;

    il ricorso a tali sistemi appare, pertanto, di fondamentale importanza per fronteggiare la crescente emergenza idrica, laddove le condizioni ambientali e territoriali lo consentano, in un'ottica di sostenibilità e sicurezza idrica, nel più ampio ambito di interventi idonei a contrastare la scarsità di acqua e potenziare le infrastrutture idriche nazionali, integrandone il funzionamento,

impegna il Governo

ad adoperarsi con la massima urgenza affinché venga implementato un piano strategico per l'installazione di impianti di dissalazione nelle aree del Paese maggiormente esposte a rischio di scarsità idrica, nel rispetto delle specificità ambientali e territoriali, garantendo un adeguato coordinamento con le amministrazioni regionali e locali per l'individuazione delle aree idonee e per la pianificazione degli interventi necessari a integrare gli impianti di dissalazione esistenti nella gestione complessiva delle risorse idriche.
9/2184-A/90. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 8 e 9 del provvedimento in esame recano disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in numerosi casi gli enti locali hanno individuato criticità per via dei ritardi nelle risposte – quando arrivate – da parte delle Amministrazioni titolari dei progetti PNRR, nell'ambito di tutte quelle procedure toccate da varianti in corso d'opera, con il conseguente rischio di pregiudicazione nel rispetto dei termini e nel raggiungimento degli obiettivi del Piano;

    una velocizzazione delle procedure di varianti e l'utilizzo delle economie di gara per l'attuazione di progetti PNRR presentate ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di PNRR dagli enti locali è particolarmente necessaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che – per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, e di cui siano soggetti attuatori gli Enti Locali – le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara siano comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non siano soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.
9/2184-A/91. Sottanelli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis del provvedimento in esame, introdotto con un emendamento governativo, reca misure urgenti riferite alla Riorganizzazione del sistema scolastico prevista dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

    nel nuovo comma 83-septies introdotto all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si specifica che per le nuove disposizioni introdotte è autorizzata una spesa di circa 5,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,8 milioni di euro per l'anno 2026;

    tali stanziamenti sono ottenuti inspiegabilmente a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche invece che da altri capitoli di spesa certamente meno prioritari per il Paese,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, il ripristino delle risorse descritte in premessa al fine di garantire la piena operatività del sistema scolastico ed evitare che le risorse necessarie per attuare la riorganizzazione del sistema scolastico siano ottenute con una corrispettiva riduzione della dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
9/2184-A/92. Onori, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture;

    nello specifico, il comma 1 prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, istituito dall'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle Acque, come prevista dall'articolo 95, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;

    il medesimo comma 1 prevede che l'Autorità operi attraverso le risorse finanziarie eventualmente disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    tuttavia, la laguna di Venezia necessità di un'intensa attività di salvaguardia in considerazione del suo valore ambientale, culturale ed economico, nonché in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia per la tutela di un sito dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;

    l'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita per garantire una governance unitaria e coordinata degli interventi di tutela e manutenzione del sito, necessita di un quadro operativo certo per l'attuazione dei propri programmi operativi di medio e lungo periodo, anche relativamente alla stabilità finanziaria necessaria per garantire la continuità degli interventi infrastrutturali necessari alla difesa della Laguna;

    in particolare, tra i programmi prioritari, rientrano il Programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il Programma unico integrato e il Programma di gestione e manutenzione del MOSE, fondamentali per garantire la funzionalità e l'efficacia del sistema di protezione dalle acque alte,

impegna il Governo

a garantire, quantomeno a partire dall'anno 2026, le risorse finanziarie necessarie al mantenimento delle infrastrutture strategiche citate, anche attraverso opportune previsioni di rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 17, nonché di soddisfare il fabbisogno finanziario risultante dai programmi approvati dall'Autorità, al fine di contemperare le esigenze di tutela della Laguna patrimonio UNESCO con la necessità di opportuni interventi di manutenzione delle opere di difesa idraulica della Laguna stessa.
9/2184-A/93. Grippo, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni relative all'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari. Alcune di queste erano state introdotte a partire dal 2022 per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19;

    il settore portuale e, più in generale, l'economia del mare, rappresentano un asset strategico per il Paese, e il lavoro portuale, per le sue caratteristiche intrinseche, si svolge in condizioni di particolare gravosità, sia dal punto di vista fisico che da quello della sicurezza;

    inoltre, le operazioni di carico e scarico delle merci, la movimentazione di container e il lavoro su banchine e mezzi pesanti espongono i lavoratori portuali a rischi elevati per la loro incolumità, confermati dai dati sugli incidenti sul lavoro nei porti italiani che sono allarmanti, con un numero di infortuni – anche mortali – significativo;

    come sottolineato più volte anche dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, nonostante le evidenti condizioni usuranti cui sono sottoposti a causa dell'esposizione ad intemperie, dei turni a ciclo continuo e alla gravosità delle mansioni, i lavoratori portuali non rientrano tra le categorie professionali attualmente riconosciute come soggette a usura ai fini previdenziali;

    attualmente, solo una parte dei lavoratori portuali beneficia dell'esodo anticipato riconosciuto ad altre categorie di lavoratori dei trasporti;

    nell'ultimo rinnovo contrattuale è stato inserito un contributo a carico delle imprese per finanziare un fondo per anticipare l'esodo dei lavoratori portuali, ma che tali risorse risultano insufficienti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte:

  a riconoscere il lavoro portuale come lavoro usurante, aggiornando la normativa vigente in materia e includendo i lavoratori del settore nelle categorie che beneficiano delle tutele previdenziali previste per le attività particolarmente gravose e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale;

  a promuovere misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei porti italiani e un sistema di monitoraggio degli stessi, al fine di ridurre il numero di incidenti sul lavoro;

  a estendere le tutele previste per i lavori usuranti al settore della portualità, attraverso il riconoscimento di alcune tipiche mansioni di detto comparto tra le categorie di lavoro usurante e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale.
9/2184-A/94. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile in diversi comuni italiani;

    il Palazzo Rosa in via di Rospicciano a Ponsacco (PI) è oggetto ormai da tempo di occupazioni abusive, degrado, scarse condizioni igienico-sanitarie ed episodi di violenza e criminalità;

    tale situazione, segnalata ormai quotidianamente dai residenti della zona, rende necessario e oltremodo urgente lo sgombero del fabbricato e la conseguente ricollocazione dei nuclei familiari occupanti, nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte a reperire, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le occorrenti risorse da destinare al comune di Ponsacco (PI) atte a garantire lo sgombero – e la conseguente ricollocazione – dei nuclei familiari nomadi che hanno occupato abusivamente il fabbricato denominato «Palazzo Rosa».
9/2184-A/95. Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, contiene disposizioni volte a fronteggiare situazioni di particolare emergenza e misure finalizzate all'attuazione del PNRR;

    il decreto-legge n. 76 del 2020, all'articolo 13, prevede fino al 31 dicembre 2024 l'accelerazione del procedimento della conferenza di servizi. È fondamentale che si estenda l'operatività della Conferenza dei servizi cosiddetta accelerata prevista, come detto, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020. Tale disposizione, infatti, come modificata dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 19 del 2024, contiene una disciplina straordinaria a carattere semplificato della conferenza di servizi (riduzione dei termini, previsione di una riunione conclusiva definita e del dissenso «costruttivo» ovvero accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso) che le pubbliche amministrazioni hanno utilizzato fino al 31 dicembre 2024 per accelerare le procedure;

    peraltro, l'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 7, ha espressamente previsto la possibilità di utilizzare questa disciplina in tutte le procedure relative alle opere finanziate dal PNRR, nonché quelle del Piano nazionale complementare se ritenuta più favorevole dall'amministrazione competente;

    è fondamentale, pertanto, estendere le disposizioni che consentono la velocizzazione della procedure afferenti la Conferenza dei servizi fino alla scadenza del 30 giugno 2026 (Data ultima di scadenza del PNRR),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a prevedere l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 fino al 30 giugno 2026 data di scadenza del PNRR, così da poter continuare ad applicare la suddetta disposizione anche nelle procedure relative al PNRR ed al Piano nazionale complementare e garantire, pertanto, l'attuazione dei progetti previsti dai due fondamentali Piani.
9/2184-A/96. Steger, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    le disposizioni sono finalizzate, tra le altre cose, alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, attribuendone le competenze al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica;

    quello della scarsità idrica e della siccità è un problema che affligge diverse regioni italiane, e necessità una revisione sistematica dell'attuale modello di servizio idrico locale;

    gli interventi necessari per il contrasto alla crisi idrica e alla siccità, se non accompagnati da una riorganizzazione più efficiente ed efficace su base regionale, rischiano di configurarsi come misure inadeguate per fare fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese italiane, in particolare quelle agricole;

    le migliori pratiche in Italia vedono la gestione del servizio idrico assegnata a un unico soggetto a portata regionale, il quale grazie ad economie di scala e capacità organizzativa adeguata è in grado di realizzare interventi sistematici sul sistema idrico,

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità perseguite con le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame:

  a proseguire nell'opera di contrasto della scarsità idrica e nel potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche istituendo un apposito Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari non inferiore a 600 milioni annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 al quale possano accedere le regioni che provvedono alla riorganizzazione territoriale del servizio idrico, delimitandolo a un ambito territoriale unico comprendente l'intera regione;

  ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte ad agevolare il ricorso alla concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale da individuarsi a seguito della partecipazione a bando di gara, nonché all'adozione di una tariffa regionale unica, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici.
9/2184-A/97. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

    le disposizioni sono finalizzate, tra le altre cose, alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, attribuendone le competenze al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

    la Regione Siciliana vive una crisi idrica cronica, acuitasi negli ultimi anni come testimoniato dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso maggio 2024;

    in molte province siciliane si è disposta la turnazione dell'acqua, spesso sottratta all'agricoltura, e in diversi casi si è assistito all'impiego di autobotti per il trasporto dell'acqua;

    nonostante il rischio di emergenze idriche sempre più frequenti, il progetto di nuovi dissalatori nella regione non risulta adeguato a far fronte alla scarsità idrica in maniera efficace, anche a causa della scarsa manutenzione e funzionalità delle opere infrastrutturali già presenti sul territorio;

    la realizzazione e la preservazione delle dighe e delle altre infrastrutture idriche contribuirebbe a garantire la sicurezza idrica in una regione in cui le perdite della rete idrica causano la dispersione di oltre il 50 per cento dell'acqua potabile,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad incaricare il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 di realizzare un numero sufficiente di dissalatori nella Regione Siciliana sulla base delle stime del fabbisogno idrico regionale, nonché la manutenzione e la realizzazione di ulteriori infrastrutture idriche per contribuire alla sicurezza idrica.
9/2184-A/98. Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di protezione civile;

    durante tutto l'anno giubilare Roma sarà chiamata, secondo le stime, a ospitare oltre 50 milioni di visitatori e pellegrini di ogni nazionalità, con picchi significativi in corrispondenza delle principali festività e cerimonie;

    tali numeri sollevano interrogativi sulla tempestività della risposta della protezione civile e delle strutture sanitarie di fronte a un possibile sovraccarico della domanda di servizi, con particolare attenzione alla tenuta dei pronto soccorso, già cronicamente in emergenza;

    a tal riguardo, i dati mostrano che il tempo medio di attesa per un ricovero in area medica è cresciuto del 25 per cento rispetto al 2019, arrivando a 31 ore. Ciò testimonia non solo il disagio dei pazienti ma la pressione sul personale sanitario e sulle strutture di pronto soccorso;

    una sottovalutazione della suddetta pressione strutturale non solo può comportare gravi conseguenze per la salute pubblica ma anche per la salute dei visitatori e della popolazione ripercuotendosi sulla reputazione estera della capacità di un paese di gestire eventi internazionali e sulla fiducia nei suoi sistemi sanitari;

    le esperienze pregresse, come il Giubileo del 2000 o grandi eventi internazionali, hanno dimostrato l'importanza di una pianificazione sanitaria adeguata per garantire un'efficace gestione delle emergenze;

    durante il Giubileo del 2000 il Policlinico Umberto I ha registrato un aumento di accessi del 30 per cento e il San Giovanni Addolorata del 20 per cento e furono, comunque, allestiti ospedali da campo e potenziati i servizi di emergenza con personale aggiuntivo e mezzi di soccorso dedicati, misure che contribuirono a ridurre i tempi di attesa e migliorare l'assistenza ai visitatori,

impegna il Governo

in linea con le finalità di cui all'articolo 3 del provvedimento, a valutare l'opportunità di adottare, anche in coordinamento con la protezione civile, misure di protezione civile volte alla gestione del potenziale aumento dei casi di emergenza sanitaria durante gli eventi del Giubileo 2025 prevedendo l'individuazione di spazi, personale, mezzi, strutture e postazioni sanitarie, anche temporanee, per far fronte a situazioni di emergenza e ridurre il rischio di aggravare la pressione sui pronto soccorso.
9/2184-A/99. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il potenziamento della telemedicina assume un ruolo centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    secondo gli obiettivi fissati dal PNRR (M6C1I1.2.3), la strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere lo sviluppo di progetti innovativi nei servizi sanitari regionali, nell'ottica di attuare progressivamente l'approccio dell'assistenza sanitaria a distanza;

    in piena coerenza con tali obiettivi, esistono progetti in fase avanzata di sviluppo per la realizzazione di grandi strutture di telemedicina denominate «ospedali virtuali», già implementati con successo all'estero;

    nel modello dell'ospedale virtuale, i pazienti possono accedere a servizi medici online tramite videochiamate, chat, e-mail o applicazioni mobili. Possono ricevere prescrizioni, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle malattie croniche da remoto, assistiti da centrali operative e team multiprofessionali che assicurano un supporto costante lungo la giornata, facilitando anche la collaborazione tra medici, infermieri e caregiver;

    anche sul piano della sostenibilità, il modello degli ospedali virtuali garantisce la riduzione dei ricoveri inappropriati, l'alleggerimento del carico dei pronto soccorso e, quindi, l'ottimizzazione delle risorse che possono esser reinvestite nell'innovazione. Secondo le prime stime, i potenziali risparmi per il Servizio Sanitario ammonterebbero a oltre 2,6 miliardi di euro a livello nazionale;

    il lancio dei primi ospedali virtuali vede, in prima fila, Cosenza, sede ideale per lo sviluppo di progetti di alta innovazione tecnologica grazie anche alla presenza dell'Università della Calabria, polo di riconosciuta eccellenza nel campo dell'intelligenza artificiale, e al know how raggiunto per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla sanità da parte dell'ASP di Cosenza;

    presso l'ASP di Cosenza, infatti, sono già avviati, anche grazie alle risorse del PNRR, progetti che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale per la gestione delle patologie, il monitoraggio dei pazienti e la riduzione delle liste di attesa;

    la creazione dell'ospedale virtuale potrebbe consolidare ulteriormente tali progetti e dare vita a un tecnopolo di sanità digitale in Calabria, coniugando le eccellenze presenti sia per la parte medica sia per la parte informatica,

impegna il Governo

al fine di attuare gli obiettivi fissati dalla Missione M6C1/1.2.3 del PNRR in materia di telemedicina, a sostenere il progetto di realizzazione dell'ospedale virtuale di Cosenza, anche al fine di sperimentare, nell'ambito del modello in questione, la rimborsabilità delle prestazioni di telemedicina e teleassistenza.
9/2184-A/100. Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro e include diverse misure per adattare ed estendere il supporto al lavoro e all'occupazione aggiornando specifiche disposizioni sui trattamenti salariali in risposta a esigenze emergenti nel mercato del lavoro;

    le gravi difficoltà economiche affrontate dalle piccole imprese nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario, aggravate dalle sfide macroeconomiche globali, come l'inflazione, il rialzo dei costi delle materie prime, e le instabilità geopolitiche e finanziarie attuali, rischiano di minare la sopravvivenza delle piccole imprese del settore essenziali per la diversità e vitalità dell'economia italiana;

    inoltre, la recente crisi delle borse mondiali, con un calo importante dei titoli legati in particolar modo al comparto tecnologico, non lascia presagire un recupero immediato dell'industria della moda italiana;

    in un tale contesto, la durata prolungata della crisi e la mancanza di adeguati strumenti di sostegno mettono a dura prova le aziende del comparto, in particolare quelle di minori dimensioni con meno di 15 dipendenti, in termini sia economici che occupazionali,

impegna il Governo

in attuazione delle misure previste dalla Missione 5, componente 1 del PNRR sulle politiche del lavoro e a sostegno di settori in crisi, ad adottare le misure necessarie volte a riconoscere un'integrazione al reddito, tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i lavoratori dipendenti dei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero (TAC) e conciario da concedere ai datori di lavoro, inclusi gli artigiani, con un numero medio non superiore a 15 dipendenti nel semestre antecedente.
9/2184-A/101. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasferendo responsabilità a enti specifici e ridefinendo le modalità di finanziamento e gestione per assicurare l'efficienza nonché la continuità delle operazioni infrastrutturali in Italia, particolarmente in relazione alla gestione delle acque e delle infrastrutture nella regione della Laguna di Venezia;

    l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    il cambiamento climatico in atto impone una gestione più attenta e sostenibile delle risorse idriche e dei bacini idrografici di tutta la penisola. Gli impianti idroelettrici, se correttamente gestiti, possono svolgere un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, preservando la risorsa idrica e garantendo una regimazione attenta ai diversi usi, compresa la tutela della biodiversità;

    l'idroelettrico rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile in Italia, con una produzione che nel 2023 ha coperto il fabbisogno energetico di oltre 15 milioni di famiglie, generando un valore economico di circa 2 miliardi di euro e impiegando circa 12.000 lavoratori altamente specializzati. Questo settore pertanto non solo contribuisce alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, ma svolge anche un ruolo cruciale nella gestione delle risorse idriche e nell'adattamento ai cambiamenti climatici;

    le procedure concorsuali per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche, attualmente in vigore, hanno generato incertezze nel settore, rallentando gli investimenti e mettendo a rischio la continuità della produzione di energia rinnovabile. Tali procedure, oltre a essere lunghe e complesse, non garantiscono che gli operatori nazionali possano mantenere i propri asset, con il rischio concreto di perdita di posti di lavoro, competenze e professionalità;

    la riassegnazione diretta delle concessioni ai concessionari scaduti o uscenti, in alternativa alle procedure concorsuali, potrebbe rappresentare una soluzione più rapida ed efficace per garantire la continuità degli investimenti, la salvaguardia dei bacini idrografici e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Tale modalità di riassegnazione, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, permetterebbe di mantenere i livelli occupazionali attuali, preservando le competenze e le professionalità del settore,

impegna il Governo

ad affiancare le disposizioni in materia di energia contenute nel provvedimento in esame con l'adozione delle misure necessarie volte ad introdurre, in alternativa alle procedure concorsuali, la possibilità per le regioni e le province autonome di riassegnare direttamente ai concessionari scaduti o uscenti le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica, per una durata conforme a quella prevista dalla normativa vigente, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato.
9/2184-A/102. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il piano rappresenta un'opportunità storica per il rilancio e la modernizzazione del Paese, grazie all'accesso a risorse finanziarie senza precedenti messe a disposizione dall'Unione europea. Tuttavia, i dati aggiornati al 30 settembre 2024 evidenziano criticità significative nell'attuazione del PNRR, in particolare nel settore delle infrastrutture ferroviarie, che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, la piena realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti;

    alla data del 30 settembre 2024, il livello di spesa complessivo del PNRR ha superato i 57,7 miliardi di euro, corrispondenti al 30 per cento delle risorse totali e al 66 per cento delle spese programmate entro il 2024. Tuttavia, nel settore ferroviario, il tasso di attuazione della spesa è inferiore al 40 per cento, con circa il 20 per cento dei progetti già in ritardo. Dei 144 progetti di investimento previsti, 137 sono di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), evidenziando una concentrazione di responsabilità che richiede un'azione tempestiva e coordinata;

    in particolare, il sistema europeo ERTMS (European Rail Traffic Management System), fondamentale per garantire la sicurezza, l'interoperabilità e l'efficienza del traffico ferroviario, soprattutto sulle reti ad alta velocità e nei nodi ferroviari, presenta un livello di spesa pari solo al 19 per cento dei 2,5 miliardi di euro autorizzati. Nonostante l'obiettivo di completare 2.785 chilometri di rete entro il 30 giugno 2026, non risultano ancora chilometri di ferrovia effettivamente lavorati;

    anche nel potenziamento delle ferrovie regionali e del Sud si registrano ritardi significativi. Dei 936 milioni di euro stanziati per le ferrovie regionali, solo il 20 per cento è stato speso, con appena 50 chilometri realizzati su 646 previsti. Per quanto riguarda le ferrovie del Sud, su 2,4 miliardi di euro stanziati, è stato speso solo il 23 per cento delle risorse, con 172,4 chilometri realizzati su 1.162 previsti. Inoltre, per la riqualificazione delle stazioni del Sud, è stato speso solo il 12 per cento dei 345 milioni di euro previsti, mentre per i collegamenti interregionali è stato speso il 44 per cento dei 202,8 milioni di euro stanziati;

    tali ritardi e inefficienze rischiano di compromettere non solo il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ma anche la credibilità del Paese di fronte alle istituzioni europee, con possibili ripercussioni sull'accesso ai fondi e sulla capacità di attrarre ulteriori investimenti,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, in particolare nel settore ferroviario, garantendo il rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati, attraverso un monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare attenzione ai progetti in ritardo, fornendo alle Camere rapporti periodici dettagliati, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili, anche mediante un maggiore coordinamento tra gli enti competenti e l'adozione di misure straordinarie per superare eventuali criticità.
9/2184-A/103. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.