Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 febbraio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 febbraio 2025.

  Albano, Amendola, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Porta, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Porta, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ROMANO ed altri: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'esame tossicologico per i soggetti investiti di cariche politiche e di alcune funzioni di pubblico interesse» (2253);

   RIZZETTO: «Disposizioni concernenti l'introduzione degli obblighi di licenza, di assicurazione e di frequenza di un corso di formazione per la detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose» (2254);

   RAVETTO: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pari opportunità e di riserva della partecipazione alle competizioni femminili in favore delle atlete di sesso femminile dalla nascita» (2255);

   BALDINO ed altri: «Riconoscimento dell'endometriosi come malattia cronica e invalidante nonché agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette» (2256);

   KELANY e FILINI: «Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di indicazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti protezione internazionale» (2257).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge TOCCALINI ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari, con particolare riguardo a quelli delle professioni mediche e dell'area sanitaria» (160) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Loizzo.

  La proposta di legge LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colombo.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.

  La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose e istituzione di un fondo destinato a sostenere l'attività dei canili municipali» (1969) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

  La proposta di legge FRIJIA ed altri: «Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan» (2141) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria» (2168) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2218, d'iniziativa dei deputati Benigni ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  BENIGNI ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione, l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale» (2218) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  CARAMIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria» (2047) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 26/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Idrogeno».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 27/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 28/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 29/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Piani urbani integrati (general project)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 13 febbraio 2025, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (atto Senato n. 1337, atto Camera n. 2245).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita all'anno 2024 (Doc. CXVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 1132 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII, n. 20) in merito alla relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione (COM(2025) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (COM(2025) 50 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione europeo sulla cibersicurezza degli ospedali e dei prestatori di assistenza sanitaria (COM(2025) 10 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025) 38 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B (COM(2025) 40 final).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 12 febbraio 2025, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2025, causa C-588/23, Scai Srl contro Regione Campania. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale della Campania. Recupero di un aiuto illegale e incompatibile – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16 – Beneficiario di un aiuto individuale identificato nella decisione di recupero della Commissione europea – Esecuzione della decisione di recupero – Trasferimento dell'aiuto ad un'altra impresa successivamente alla decisione di recupero – Continuità economica – Valutazione – Autorità competente – Estensione dell'obbligo di recupero al beneficiario effettivo – Principio del contraddittorio – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Doc. XIX, n. 55);

   Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2025, causa C-510/23, Trenitalia Spa contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d'infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese (Doc. XIX, n. 56);

   Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2025, causa C-511/23, Caronte & Tourist Spa contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Concorrenza – Articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Abuso di posizione dominante – Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri per applicare le norme in materia di concorrenza – Direttiva (UE) 2019/1 – Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Articolo 4, paragrafo 5 – Definizione dell'ordine di priorità dei procedimenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese – Articolo 13 – Procedure d'infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'Autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese (Doc. XIX, n. 57).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (250).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 marzo 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 marzo 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a salvaguardare la produzione nazionale di ortofrutta, attraverso un corretto equilibrio tra esigenze produttive e sicurezza alimentare – 3-01740

   PIERRO, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il settore dell'ortofrutta è quello più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici che portano ad una diminuzione della qualità delle colture di frutta fresca, con un calo medio della resa produttiva, ad esempio del kiwi che si attesta a circa il 37,5 per cento per quello giallo e al 43 per cento per quello verde, con un danno stimato per il comparto agricolo di circa 180 milioni di euro l'anno;

   anche la produzione di pere è passata dalle quasi 800 mila tonnellate del 2015 alle 184 mila nel 2023;

   fra i prodotti fitosanitari che hanno proprietà regolatrici della crescita di diverse piante ortofrutticole si registra «l'idrogeno cianammide», che il 18 dicembre 2007 è stato ritirato;

   oggi in Italia ci sono circa 300 sostanze attive approvate e solo l'1 per cento degli agrofarmaci autorizzati prima del 2000 è tuttora in uso;

   in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo a firma della Lega Salvini Premier (n. 5/03557), in Commissione XII preso la Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato per la salute rispondeva che «nel dicembre 2024 il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di esprimere un parere sull'entità dell'emergenza nelle coltivazioni di kiwi. In particolare è stata richiesta l'indicazione delle aree geografiche coinvolte, l'assenza di mezzi alternativi o prodotti fitosanitari già autorizzati e informazioni sulle attività di ricerca in corso per metodi di contrasto alternativi» e che «vista la complessità della questione e l'importanza della molecola per la produzione nazionale di kiwi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha sottoposto il tema all'attenzione del Comitato fitosanitario nazionale, che si è riunito il 28 gennaio 2025»;

   l'Italia è la più virtuosa al mondo nell'utilizzo di fitofarmaci, ma la rinuncia a sostanze efficaci ha ridotto il nostro potenziale produttivo; negli ultimi 15 anni il «frutteto Italia» ha perso 200 mila ettari, con la superficie coltivata a frutta e agrumi che è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 500 mila ettari, perdendo oltre 200 milioni di piante da frutto;

   è necessario far valere il principio di reciprocità negli scambi commerciali, sia a livello comunitario che extra Unione europea, in particolare verso i Paesi che utilizzano pesticidi vietati in Italia –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per salvaguardare la produzione nazionale di ortofrutta considerate le difficoltà che il settore sta affrontando, cercando di trovare un equilibrio tra esigenze produttive e sicurezza alimentare, nonché per tutelare l'attività degli agricoltori italiani dalla concorrenza sleale.
(3-01740)


Iniziative normative per limitare il ricorso alla custodia cautelare, anche nell'ottica della riduzione del sovraffollamento all'interno delle carceri – 3-01741

   CALDERONE, ENRICO COSTA, PATRIARCA e PITTALIS. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nelle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia il Ministro interrogato ha sottolineato che una delle criticità da affrontare per risolvere il sovraffollamento carcerario è quello dalla presenza negli istituti di pena italiani di un 20 per cento circa di persone in attesa di giudizio: si tratta di persone ristrette prima e a prescindere da una sentenza definitiva di condanna; dunque, per la Costituzione, presunte innocenti;

   fra i presupposti applicativi delle misure cautelari, quello indicato dall'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, il pericolo di reiterazione del reato, rappresenta l'esigenza cautelare più frequentemente invocata dai giudici a sostegno della misura restrittiva e, al contempo, quella più difficilmente confutabile da parte della difesa;

   tale esigenza cautelare può essere desunta da comportamenti o atti concreti ovvero anche da precedenti penali, con valutazione prognostica sulla fattispecie

concreta, sulle modalità realizzative della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale di eventuali condotte reiterative: tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Proprio per questo è più che mai necessario restituire centralità e tassatività alla valutazione del giudice circa la sua permanenza;

   tramite una modifica dell'articolo 299 del codice di procedura penale, si può prevedere, con esclusione dei reati di maggiore allarme sociale, che dopo un congruo lasso di tempo (sessanta giorni), il giudice, anche d'ufficio, proceda ad una nuova valutazione della «pericolosità» sulla base di atti e fatti concreti e attuali diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente alla base della misura e, ove non più persistenti, prevedere la revoca o la sostituzione con altra misura meno afflittiva;

   la nuova valutazione del giudice restituisce al «fattore tempo» trascorso dall'indagato/imputato in vinculis il giusto valore, essendo la privazione della libertà personale momento di grave afflizione e stravolgimento dell'esistenza del sottoposto che, sovente, dopo un periodo di restrizione, non è più il medesimo entrato in contatto con l'ambiente carcerario, potendo mutare, al contempo, la sua probabilità di recidiva: la modifica, oltre ad allineare la custodia cautelare al precetto costituzionale, avrebbe un significativo impatto sulla permanenza in carcere di persone non ancora riconosciute colpevoli, perseguendo così anche la finalità deflattive della popolazione carceraria –:

   quale sia l'orientamento del Governo sulle misure descritte in premessa e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare per limitare l'uso della custodia cautelare nei confronti di indagati/imputati non ancora giudicati, contribuendo alla riduzione della popolazione carceraria.
(3-01741)


Iniziative di competenza in relazione alla situazione all'interno delle carceri, con particolare riferimento al sovraffollamento e al fenomeno dei suicidi – 3-01742

   BENZONI, RICHETTI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 10 dicembre 2024 il Ministro interrogato riferiva di un rallentamento del trend dei suicidi in carcere e di alcune iniziative, come il potenziamento della rete di assistenza psicologica e la predisposizione di nuovi percorsi di comunità per i detenuti con disagio psichico;

   quanto dichiarato non corrisponde affatto alla realtà della situazione all'interno delle carceri dove ogni giorno reclusi, operatori e agenti devono affrontare situazioni al di sopra delle possibilità umane;

   secondo gli ultimi dati disponibili, il numero di detenuti morti in carcere nel 2025 ammonta già a 13 persone, sostanzialmente una ogni tre giorni. Solo nell'ultimo fine settimana, in Toscana due detenuti si sono tolti la vita. Secondo l'ultimo report del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, si tratta di un dato maggiore rispetto agli ultimi tre anni;

   il sovraffollamento si conferma un'emergenza strutturale: i numeri aggiornati al 31 gennaio 2025 confermano un «surplus» di oltre 10.000 unità rispetto alla capienza regolamentare. Ci sono, poi, casi estremi come la casa circondariale di San Vittore a Milano, il cui indice di sovraffollamento è del 218,3 per cento;

   peraltro, il tasso di recidiva è esponenzialmente maggiore per i detenuti non lavoratori rispetto a quelli che, invece, hanno appreso un mestiere;

   vanno presi provvedimenti urgenti affinché i detenuti possano scontare la propria pena coerentemente con i dettami della Costituzione: è questo l'unico modo per diminuire le tensioni e rispettare i diritti delle persone detenute e degli stessi operatori, garantendo, al contempo, la sicurezza dei cittadini e la previsione di strumenti adeguati per il reinserimento sociale;

   sembrerebbe che il Governo abbia intenzione di creare 7.000 nuovi posti, come emerso da un vertice tenutosi il 5 febbraio 2025 a Palazzo Chigi. Di questo piano, tuttavia, non si conoscono ancora contenuti, modalità o tempistiche;

   l'avvocato Irma Conti, del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha recentemente dichiarato che 19.000 detenuti, con pene residue fino a tre anni, sulla base della normativa potrebbero optare per misure alternative, ma la burocrazia, la carenza di risorse e di informatizzazione nei tribunali di sorveglianza creano importanti ostacoli –:

   anche nell'ambito di quanto emerso dal recente vertice governativo, quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di ricondurre l'esecuzione della pena a uno standard adeguato per un Paese democratico, nel rispetto dei princìpi costituzionali volti al pieno recupero e al reinserimento sociale del condannato, nell'ottica di abbassare i tassi di recidiva e di porre strutturalmente rimedio al sovraffollamento delle carceri e al fenomeno dei suicidi.
(3-01742)


Elementi e iniziative in ordine alle tecnologie in uso alla polizia penitenziaria – 3-01743

   BRAGA, SERRACCHIANI, GIANASSI, FORNARO, GRAZIANO, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, CASU, DE LUCA, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, DE MARIA, DI BIASE, LACARRA e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la Polizia penitenziaria svolge un ruolo fondamentale non solo nella custodia e vigilanza dei detenuti, ma anche nel sostegno ai percorsi di rieducazione e di reinserimento sociale, contribuendo alla sicurezza della società e alla funzione rieducativa della pena;

   la stessa polizia svolge una meritoria attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, dentro e fuori l'ambiente penitenziario –:

   se il Ministro interrogato, nell'ambito del bilancio del proprio dicastero, sia in grado di assicurare alla Polizia penitenziaria l'uso delle migliori tecnologie per svolgere tali compiti.
(3-01743)


Elementi in merito alle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Gruppo operativo mobile e del Nucleo investigativo centrale e chiarimenti in ordine ad attività di intercettazione svolte da strutture finanziate dal Ministero della giustizia – 3-01744

   FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   giovedì 6 febbraio 2025 il quotidiano britannico The Guardian ha riportato come l'azienda israeliana Paragon solutions, sviluppatrice del software di spionaggio «Graphite», avrebbe risolto un contratto con almeno un cliente italiano, dopo che la stessa avrebbe stabilito che in Italia sarebbero stati violati i termini di servizio e il quadro etico concordato al momento della stipula del contratto;

   tra i soggetti spiati figurano Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Luca Casarini, fondatore e capomissione dell'organizzazione non governativa Mediterranea saving humans, Beppe Caccia, armatore della medesima organizzazione non governativa, e Husam El Gomati, attivista libico che ha denunciato i rapporti tra l'Italia e il Governo del suo Paese;

   il Governo ha dichiarato che la società Paragon solutions non ha rescisso alcun contratto con il nostro Paese, affermando che sarebbe stata disposta una due diligence sul caso da parte del Copasir e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   secondo recenti notizie, il comparto della sicurezza italiana e Paragon solutions avrebbero concordato di sospendere l'utilizzo dello spyware fino alla conclusione della procedura di due diligence;

   da fonti di stampa risulta che nei giorni scorsi il Governo ha ribadito la propria estraneità in merito all'utilizzo del software, adducendo che a detto sistema avrebbero accesso altre articolazioni statali, oltre alle agenzie dell'intelligence, facendo particolare riferimento alle procure;

   qualora ciò fosse confermato, la due diligence avviata dovrebbe chiarire quali articolazioni statali abbiano in dotazione il software e qual sia l'articolazione dello Stato che lo ha acquistato e concesso eventualmente in dotazione –:

   quali siano le spese che il Ministero della giustizia sostiene per il funzionamento del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), quanto per le strutture del Gom (Gruppo operativo mobile), per le strutture del Nic (Nucleo investigativo centrale), per le intercettazioni e se vi siano contratti stipulati senza gara o tutti con gara pubblica, nonché quante persone siano state intercettate da strutture finanziate dal Ministero della giustizia nel 2024, se ci siano persone intercettate da polizia penitenziaria ma non indagate e se le dimissioni del capo del Dap Russo siano state accompagnate da una lettera personale al Ministro interrogato con rilievi critici sulla situazione del Dap e se intenda condividerla coi parlamentari o la ritenga personale e dunque secretata.
(3-01744)


Iniziative di competenza volte ad arginare i fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito delle filiere del made in Italy – 3-01745

   GRIMALDI, GHIRRA, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il settore moda, seconda manifattura italiana per numero di addetti, manifesta da tempo grandi difficoltà ed è attraversato da un uso massiccio dell'outsourcing, che genera precarietà, bassi salari, sfruttamento e troppo spesso forme di caporalato;

   nei giorni scorsi è emersa nuovamente la condizione di sfruttamento dei lavoratori di Z production di Campi Bisenzio, oggetto di indagini da cui emergerebbe la continuità tra diverse ditte che negli anni, sotto diverso nome, nascondevano la stessa proprietà di fatto, ditte il cui committente è sempre stata la holding Richemont per i prodotti Montblanc;

   nei mesi scorsi gli interroganti hanno denunciato aggressioni fisiche ai danni di operai della Acca di Seano, azienda a conduzione cinese con tre stabilimenti tra Firenze, Prato e Seano, che si occupa di logistica e trasporto per il comparto pronto-moda;

   dalle vertenze sindacali, dalle inchieste giornalistiche e da numerosi processi è emersa una diffusa situazione di illegalità economica nel settore della moda toscano, un vero e proprio «far west» fatto di migliaia di aziende con un ciclo di vita breve programmato, che eludono sistematicamente i controlli, operando al di fuori della legge, e traggono il loro profitto da uno sfruttamento illimitato, operando molto spesso anche per grandi brand della moda made in Italy;

   situazioni analoghe sono emerse non solo nel distretto toscano, come dimostra il caso della Giorgio Armani operations s.p.a. di cui il tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria;

   situazioni di sfruttamento legate al sistema delle esternalizzazioni si riscontrano diffusamente anche in altri settori, per esempio l'arredamento, come il caso della Vot international di Quarrata, che produce materassi e divani per conto del marchio del made in Italy Mondo convenienza;

   altro esempio è rappresentato dal settore alimentare, come nella vicenda della Proteco s.r.l., che opera in appalto per un gioiello del made in Italy quale Ferrero, non utilizzando il contratto dell'industria agroalimentare ma il contratto collettivo nazionale del lavoro multiservizi;

   il 24 gennaio 2024 si è svolto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un incontro del tavolo permanente della moda, nel quale le organizzazioni sindacali hanno ribadito, tra l'altro, che è necessario che l'intera filiera sia trasparente in termini di legalità, responsabilità solidale, applicazione contrattuale;

   concorrenza sleale e dumping contrattuale, economico e normativo, forme distorte di esternalizzazione non sono più accettabili –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per porre un argine ai fenomeni di sfruttamento lavorativo e caporalato nelle filiere del made in Italy.
(3-01745)


Elementi e iniziative in merito allo sviluppo dell'industria aerospaziale italiana – 3-01746

   BIGNAMI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MASCARETTI, ZUCCONI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA e SCHIANO DI VISCONTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Governo e Parlamento sono impegnati a colmare un vuoto normativo storico, volto a rafforzare la sicurezza nazionale e a disciplinare l'attività dei privati nello spazio in modo trasparente e competitivo;

   l'economia spaziale riveste un ruolo centrale nell'economia, rappresentando circa lo 0,35 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Secondo quanto riferito dalla relazione del Governo alle Camere sulle attività e i risultati nel settore dello spazio e dell'aerospazio, per l'anno 2022 l'industria spaziale a livello globale ha registrato una crescita record dell'8 per cento, raggiungendo una quota di 424 miliardi di dollari;

   l'83 per cento del valore del comparto è rappresentato da imprese che operano nei campi delle telecomunicazioni e da aziende che forniscono servizi sulla base di dati di navigazione satellitare, anche per garantire le telecomunicazioni nelle aree bianche del Paese;

   trattasi di un settore che da sempre è stato prerogativa degli Stati e finanziato da risorse pubbliche. Tuttavia, negli ultimi anni, si è registrata un'inversione di rotta, alla luce degli ingenti investimenti nel settore da parte dei privati, come quelli della società Space X;

   a fronte dei citati investimenti gli Stati Uniti hanno già oltre 40.000 satelliti in orbita bassa, mentre l'Europa prevede il lancio di circa 290 satelliti nell'ambito del programma Iris 2;

   è evidente, dunque, il ritardo dell'Europa nello sviluppo delle proprie infrastrutture spaziali ed è necessario che anche il Governo italiano faccia la propria parte. Sul punto senz'altro va visto con favore lo stanziamento per il periodo 2021-2026. Infatti, ammonterebbero ad oltre 7 miliardi di euro le risorse Esa, nazionali e Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   secondo alcune inchieste giornalistiche sussisterebbe il rischio di un monopolio di Starlink di Elon Musk nella gestione delle comunicazioni italiane e dei sistemi di sicurezza nazionale;

   tale ricostruzione fattuale risulta smentita dalle recenti dichiarazioni del Ministro interrogato, con cui è stato ribadito l'impegno dell'Italia nel settore spaziale e l'assoluta falsità delle affermazioni riportate nella citata puntata di Report –:

   se il Ministro interrogato ritenga opportuno fornire ulteriori spiegazioni in rapporto alle inchieste giornalistiche di cui in premessa e alle ulteriori iniziative di competenza che intenda adottare per garantire un ruolo cruciale dell'industria aerospaziale a livello europeo.
(3-01746)


Iniziative di competenza volte a salvaguardare la continuità produttiva degli stabilimenti liguri della Piaggio aerospace e i relativi livelli occupazionali, con riferimento alla procedura di cessione all'azienda turca Baykar – 3-01747

   PASTORINO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 27 gennaio 2025 è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio aero industries e Piaggio aviation, che operano sotto il marchio Piaggio aerospace s.p.a., all'azienda turca Baykar, leader nello sviluppo e produzione di sistemi Uav e tecnologie aerospaziali avanzate: accordo autorizzato il 27 dicembre 2024 dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La chiusura dell'operazione è prevista nella primavera di 2025;

   entrambe le società Piaggio, con sedi operative in Liguria a Villanova d'Albenga e Genova, hanno attraversato una lunga serie di difficoltà finanziarie, nonostante ciò restano di grande valore strategico per il settore aeronautico italiano ed europeo, grazie alle loro infrastrutture, ai brevetti tecnologici e alle competenze tecniche accumulate in oltre un secolo di attività;

   il 7 febbraio 2025 si è svolto a Savona il primo incontro tra Baykar, i sindacati e le istituzioni, nel corso del quale si è delineato un piano quinquennale per il rilancio del P180, l'espansione del settore motoristico con produzione e manutenzione di nuovi motori aeronautici, il trasferimento della produzione di droni a Villanova d'Albenga, trasformando lo stabilimento in un centro di eccellenza per sistemi aerei senza pilota e l'incremento della forza lavoro;

   il 14 febbraio 2025, in occasione della visita del Ministro interrogato alla sede di Villanova d'Albenga, in presenza dei vertici turchi, è stato annunciato l'accordo sindacale raggiunto per la cessione e per il personale dell'azienda ligure. A margine dell'incontro il Ministro interrogato ha dichiarato: «Le procedure per l'esercizio della golden sono già avviate» e ha sottolineato che un'alleanza tra Baykar e Leonardo s.p.a. «è nei fatti (...) una partnership tra due grandi attori globali, tra loro complementari in molti settori, è certamente auspicabile» –:

   se intenda convocare un tavolo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di proseguire la trattativa con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per un'illustrazione puntuale del piano industriale, garantire la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di due stabilimenti, Villanova d'Albenga e Genova, assicurare volumi e investimenti adeguati volti allo sviluppo dell'azienda e dell'occupazione, indicando quali iniziative intenda adottare il Governo, alla luce della strategicità del settore aerospaziale nel contesto geopolitico attuale, specificando se verrà dato seguito alle commesse istituzionali e fornendo maggiori informazioni sul possibile sviluppo della partnership con Leonardo s.p.a.
(3-01747)


Iniziative a sostegno della produzione industriale nazionale a tutela dei livelli occupazionali, nonché per stimolare la crescita economica e rafforzare la competitività – 3-01748

   PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI e FERRARA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il nostro Paese retrocede sul fronte della produzione industriale e del prodotto interno lordo: dati Istat evidenziano un nuovo record negativo e, segnatamente, un calo di ventitré mesi consecutivi e una crescita stagnante del prodotto interno lordo, che confermano uno stato dell'arte già denunciato a più riprese da quasi tutte le organizzazioni sindacali;

   le criticità maggiormente riscontrate riguardano proprio il mercato domestico, in cui risultano evidenti le debolezze del sistema produttivo, imputabili, inter alia, ad un sistema fiscale sbilanciato su imprese e famiglie, su gravi ritardi infrastrutturali, sulla stretta al credito da parte di banche, su poche risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo, agli alti costi energetici, agli incrementi dei prezzi delle materie prime e alla diminuzione dei consumi interni, tutti fattori che incidono sui costi e sulla competitività della manifattura italiana;

   le piccole e medie imprese, volano del sistema produttivo italiano, negli anni passati hanno potuto contare su assetti distributivi e su politiche di espansione determinate da interventi sui redditi e a favore della piena occupazione che ne hanno favorito anche la persistenza sul mercato interno;

   il 2025 rappresenta l'anno cruciale per l'industria nazionale, considerato il rallentamento economico, le crisi geopolitiche in atto e gli alti costi dell'energia che continuano a gravare su famiglie e imprese. I conflitti in Ucraina e Medio Oriente aumentano l'incertezza, frenano gli investimenti e aggravano la situazione di molti settori strategici;

   quanto sopra rende cruciale e urgente la promozione di interventi volti allo sviluppo di una politica industriale capace sia di affrontare l'impatto sociale, occupazionale ed economico delle crisi industriali e le problematiche connesse ai processi di delocalizzazione, sia di rafforzare il ruolo strategico dell'Italia e del suo tessuto produttivo, caratterizzato da una grande fragilità;

   nonostante i ripetuti appelli sia del mondo industriale che sindacale, il Governo ha mostrato di non prendere atto della gravità della situazione e di non riuscire a imprimere la svolta di politica economica e sociale attesa dal tessuto produttivo –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per garantire il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali e, più in generale, per stimolare la crescita economica e rafforzare la competitività e la sostenibilità del tessuto industriale nazionale.
(3-01748)


Elementi e iniziative in vista dell'adozione del Libro bianco sulla nuova strategia italiana di politica industriale – 3-01749

   LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   gli ultimi dati pubblicati dall'Istat segnalano un calo della produzione industriale italiana nel 2024 del 3,5 per cento rispetto al 2023 e indicano la necessità di rilanciare la politica industriale del Paese, soprattutto nella capacità di indirizzo strategico e coordinamento delle politiche adottate;

   ad ottobre 2024 è stato presentato il Libro verde «Made in Italy 2030» sulla politica industriale, predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy con la collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il documento rappresenta il primo passo di un percorso di consultazione pubblica volto all'adozione, prevista nelle prossime settimane, di un Libro banco sulla nuova strategia italiana di politica industriale;

   il Libro verde si propone di affrontare le sfide delle grandi transizioni in atto, prevedendo una strategia industriale volta alla collaborazione tra lo Stato e il tessuto imprenditoriale, per promuovere un impiego delle risorse pubbliche che sia sempre più efficace nel sostegno alla competitività del sistema produttivo;

   il documento evidenzia la necessità di correggere alcuni effetti negativi della globalizzazione, che hanno inciso sulla crisi del manifatturiero europeo e su settori strategici come l'automotive e la siderurgia, ponendo la reindustrializzazione e la tutela del made in Italy al centro della politica economica;

   in particolare, nel settore energetico, il documento pone l'accento sulla necessità di ridurre il divario di costo dell'energia rispetto agli altri Paesi europei, perseguendo il principio di neutralità tecnologica e considerando anche l'inclusione del nucleare di ultima generazione tra le fonti energetiche nazionali;

   il percorso di consultazione pubblica ha coinvolto interlocutori pubblici e privati, con l'obiettivo di rendere l'Italia un polo di riferimento per la produzione e gli investimenti, attraverso un costante monitoraggio del sistema produttivo e incontri annuali con investitori internazionali –:

   qual sia lo stato della consultazione pubblica e quando sia previsto che sarà adottata una strategia di politica industriale italiana, anche con riferimento al suo rapporto con la Bussola europea sulla competitività.
(3-01749)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1337 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2245)

A.C. 2245 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, reca disposizioni in materia di regole elettorali delle professioni dei dottori agronomi e dottori forestali; architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori; assistenti sociali, attuari, geologi e ingegneri (biologi e chimici, originariamente presenti, sono stati assorbiti all'interno della normativa per il riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3);

    tale sistema elettorale non individua il criterio della rappresentanza di genere, nel rispetto del principio di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nel testo novellato a seguito della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1;

    solo alcuni Ordini (ingegneri ed architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori) hanno modificato il proprio regolamento elettorale, previa approvazione del Ministero della giustizia, dando però vita a regole sostanzialmente e formalmente diverse per ciascuna categoria professionale e apportando, al contempo, modifiche sostanziali anche alle regole elettorali previste nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica con la conseguente nascita di contenziosi giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo;

    ad oggi esistono regole elettorali sulla rappresentanza di genere – sostanzialmente diverse tra loro – solo per alcune categorie professionali, emanate con una fonte normativa di rango secondario (decreto ministeriale) rispetto a quella di rango superiore, mentre, al contempo, le altre professioni disciplinate dal citato decreto del Presidente della Repubblica non posseggono alcuna regola sulla rappresentanza di genere;

    appare necessario approvare, entro e non oltre dodici mesi, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove assicurare la rappresentanza di genere per tutti gli Ordini professionali attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, attraverso regole omogenee per tutti gli Ordini di tutte le professioni ivi regolamentate;

    nelle more dell'approvazione di tale regolamento è opportuno prorogare la durata in carica degli ordini professionali, stabilendo date certe e prefissate, uniche per tutti gli Ordini, ovvero con l'indizione delle elezioni entra novanta giorni dalla approvazione del regolamento predetto; in tal modo, peraltro, una data unica per le elezioni consentirebbe un riallineamento della durata di tutti gli Ordini territoriali, in modo uniforme e coerente con le finalità dettate dalla normativa istitutiva, che prevedeva in origine una data unica per tutte le elezioni, che invece con gli anni si sono differenziate a fronte di numerose procedure di commissariamento;

    gli Ordini professionali non gravano sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

impegna il Governo

nelle more dell'approvazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare la rappresentanza di genere per tutti gli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, a prorogare la durata in carica dei medesimi ordini professionali fino all'indizione delle relative procedure elettorali, da tenersi in una data unica entra novanta giorni dalla approvazione del regolamento predetto.
9/2245/1. Palombi, Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, reca disposizioni in materia di regole elettorali delle professioni dei dottori agronomi e dottori forestali; architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori; assistenti sociali, attuari, geologi e ingegneri (biologi e chimici, originariamente presenti, sono stati assorbiti all'interno della normativa per il riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3);

    tale sistema elettorale non individua il criterio della rappresentanza di genere, nel rispetto del principio di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nel testo novellato a seguito della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1;

    solo alcuni Ordini (ingegneri ed architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori) hanno modificato il proprio regolamento elettorale, previa approvazione del Ministero della giustizia, dando però vita a regole sostanzialmente e formalmente diverse per ciascuna categoria professionale e apportando, al contempo, modifiche sostanziali anche alle regole elettorali previste nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica con la conseguente nascita di contenziosi giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo;

    ad oggi esistono regole elettorali sulla rappresentanza di genere – sostanzialmente diverse tra loro – solo per alcune categorie professionali, emanate con una fonte normativa di rango secondario (decreto ministeriale) rispetto a quella di rango superiore, mentre, al contempo, le altre professioni disciplinate dal citato decreto del Presidente della Repubblica non posseggono alcuna regola sulla rappresentanza di genere;

    appare necessario valutare l'adozione in tempi ragionevoli di un provvedimento normativo che assicuri la rappresentanza di genere per tutti gli Ordini professionali attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, attraverso regole omogenee per tutti gli Ordini di tutte le professioni ivi regolamentate;

    gli Ordini professionali non gravano sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i più idonei strumenti normativi per assicurare la rappresentanza di genere per tutti gli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169.
9/2245/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Palombi, Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure volte a prorogare i termini normativi di importanti disposizioni necessarie a sostenere il sistema-Paese ed il tessuto socioeconomico in particolare;

    il testo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura del Senato, a seguito della presentazione di numerose proposte emendative successivamente approvate, dispone all'articolo 1, misure di proroga termini in materia di pubblica amministrazione, stabilendo fra l'altro, una serie di disposizioni, per le assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato e delle università statali;

    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto evidenzia che, nell'ambito delle organizzazioni della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, tali organismi, al fine di rafforzare la pianificazione, devono (con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione) procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), con riferimento alle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza;

    in relazione alle suesposte osservazioni e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, a giudizio dello scrivente, occorre, prevedere un intervento normativo volto a consentire una proroga di dodici mesi delle graduatorie finali, che scadranno entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di un intervento normativo ad hoc, volto a disporre quanto esposto in premessa, nel senso di prorogare al 31 dicembre 2026, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che scadranno entro il 31 dicembre prossimo.
9/2245/2. Matera, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure volte a prorogare i termini normativi di importanti disposizioni necessarie a sostenere il sistema-Paese ed il tessuto socioeconomico in particolare;

    il testo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura del Senato, a seguito della presentazione di numerose proposte emendative successivamente approvate, dispone all'articolo 1, misure di proroga termini in materia di pubblica amministrazione, stabilendo fra l'altro, una serie di disposizioni, per le assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato e delle università statali;

    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto evidenzia che, nell'ambito delle organizzazioni della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, tali organismi, al fine di rafforzare la pianificazione, devono (con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione) procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), con riferimento alle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza;

    in relazione alle suesposte osservazioni e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, a giudizio dello scrivente, occorre, prevedere un intervento normativo volto a consentire una proroga di dodici mesi delle graduatorie finali, che scadranno entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a sospendere temporaneamente l'applicazione del limite del 20 per cento nelle graduatorie approvate negli anni 2024-2025, in coincidenza con l'applicazione della riduzione del turn over.
9/2245/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Matera, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, contiene significative misure di proroga termini, necessarie al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo nazionale, in assenza delle quali, numerosi comparti italiani, subirebbero pesanti ripercussioni dal punto di vista finanziario e occupazionale;

    il testo in particolare, affronta numerosi interventi in favore degli enti locali, sia dal punto di vista contabile, che finanziario, oltre che fiscale, al fine di alleggerire gli oneri da indebitamento;

    l'articolo 3 in particolare, prevede al comma 14-quinquies, introdotto in sede referente al Senato, una proroga all'anno 2025 di alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici;

    in particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell'anno 2025, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti;

    in ragione delle tensioni geopolitiche internazionali in corso e gli interessi speculativi che coinvolgono il mercato dell'energia a livello internazionale i cui effetti negativi, stanno portando nuovamente ad un rialzo del prezzo del gas e dei carburanti, che rischiano di gravare in particolare sulle famiglie a basso reddito e sulle attività economiche e commerciali di modesta dimensione, a parere dello scrivente, si ravvisa la necessità di considerare la proroga di un ulteriore anno, rispetto a quanto già stabilito dal suesposto comma 14-quinquies, nella consapevolezza che tale ulteriore differimento dei termini, in coerenza che le imminenti misure urgenti che il Governo si appresta ad approvare in materia di «caro bollette», garantiranno un adeguato scudo protettivo per il sistema-Paese e in particolare le fasce più deboli, al fine di fronteggiare il caro energia ed evitare ripercussioni dirette sui consumatori e i livelli occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a prorogare al 31 dicembre 2026, le misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024, riportate in premessa in favore degli enti locali connessi alle esigenze derivanti dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e degli oneri di sistema.
9/2245/3. Ambrosi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    la filiera ittica italiana è una delle componenti più dinamiche e strategiche della Blue Economy; un settore, che comprende pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia italiana, con un impatto significativo sia a livello locale che nazionale;

    una delle priorità per il settore ittico è quella di prorogare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare, al momento del saldo, le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, e alla regolarità contributiva e fiscale, attualmente fissata al 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui dall'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire l'accesso ad una serie di importanti finanziamenti per le imprese del settore ittico.
9/2245/4. Malaguti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, approvato in prima lettura dal Senato, è composto da 22 articoli inclusi diversi articoli aggiuntivi, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate prevalentemente ad interventi in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    il testo, che è stato profondamente modificato a seguito dell'approvazione di numerose proposte emendative, volte a migliorare l'impianto normativo originario, contiene nella prima parte, importanti disposizioni di carattere fiscale, non soltanto di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico nazionale e le esigenze reali del Paese;

    al riguardo, nell'ambito delle misure tributarie, il sottoscrittore del presente atto, rileva che, secondo un recente articolo di stampa pubblicato da un quotidiano francese, l'Italia, si sta rivelando un Paese attrattivo, a seguito del regime fiscale particolarmente favorevole, per coloro che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia;

    il quotidiano: «Le Figaro», evidenzia infatti che dopo la Svizzera, Malta e il Portogallo, l'Italia ha rappresenta un luogo molto ambito dai francesi, come dimostra l'andamento crescente che dal 2017 ad oggi, rileva un numero costante di persone fisiche transalpine, che trasferiscono, come suesposto, la propria residenza fiscale in Italia, attraverso un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero;

    a tal fine si ricorda che, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico», ha elevato da 100 mila a 200 mila euro, l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

    in relazione alle suesposte osservazioni e tenuto conto delle considerazioni di richiamo che la stampa francese ha descritto, (anche a seguito dell'inasprimento della convenzione fiscale franco-svizzera) definendo il nostro Paese allettante dal punto di vista fiscale, a giudizio dello scrivente, occorre proseguire in tale direzione, nel solco degli interventi fiscali già introdotti dal Governo Meloni, nel corso della legislatura, a partire dalla riforma della legge delega per la revisione del sistema tributario, approvata nell'agosto 2023, i cui effetti positivi e durevoli, si stanno manifestando in favore del tessuto socioeconomico nazionale, in maniera effettiva;

    a parere dello scrivente, le misure di politica fiscale già in vigore adottate dal Governo Meloni, unitamente a quella in precedenza riportata, sono motivate dalla qualità di vita superiore ad altri Paesi a parità di efficacia fiscale: consumatori d'eccellenza attratti dai settori in cui l'Italia si distingue quali: turismo, enogastronomia, cultura, lusso, moda; si evidenzia altresì che l'iniziativa fiscale ha avuto successo in termini numerici e talvolta si è trasformata in investimenti in immobili di pregio in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di cui all'articolo 3, comma 10, del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel corso della legislatura, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, ulteriori misure di carattere fiscale volte a estendere il trasferimento della residenza in Italia e l'avvio di nuove attività produttive e commerciali, da parte di persone fisiche o giuridiche estere, al fine di incrementare i livelli di attrattività del nostro Paese, i cui effetti grazie alle decisioni di politica economica e fiscale del Governo Meloni, sono manifestamente evidenti.
9/2245/5. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di salute. In particolare l'articolo 4, comma 3, citato prevede norme in materia di professioni sanitarie;

    è da ricordare che, nel settore pubblico, per prevenire il rischio di carenza di professionisti sanitari concernenti la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale è arrivata una risposta parziale con la possibilità per tali professionisti di poter svolgere attività libero professionale sia intramoenia che extramoenia (decreto legislativo n. 502 del 1992). Tale disposizione non ha però interessato equamente tutti i professionisti sanitari escludendo gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, legge n. 43 del 2006 (professioni sanitarie infermieristiche, ostetricia, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione) e i dirigenti di tali professioni a causa del vincolo di esclusività per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000;

    è comunque da ricordare che durante il periodo pandemico era intervenuto il decreto-legge n. 34 del 2023 che ha provveduto a colmare tale discrasia prevedendo all'articolo 13 un'apertura con la sospensione di tale vincolo sino al 31 dicembre 2025. Il suddetto intervento normativo, seppure sottoposto a scadenza, è andato a riequilibrare la differenza tra i diritti dei professionisti sanitari di potere esercitare la propria professione anche al di fuori dell'ente pubblico del Servizio sanitario nazionale. Infatti alcuni professionisti hanno optato per questa forma di lavoro che però presenta il limite temporale del 31 gennaio 2025. Tale termine va superato essendo la causa che non ha permesso alla norma citata di sortire appieno gli effetti desiderati in quanto il professionista sanitario al fine di esercitare l'attività libero professionale dovrebbe avviare una serie di investimenti strutturali importanti;

    è fondamentale ricordare che l'esercizio della libera professione dei citati operatori sanitari senza limiti temporali e quindi la possibilità di optare per la libera professione extramoenia avrebbe una serie di effetti positivi nel settore sanitario e tra i professionisti della salute;

    in particolare gli effetti positivi riguarderebbero la possibilità di colmare l'esigenza di certezza del diritto che consentirebbe ai professionisti investimenti di medio lungo periodo sulla strumentazione sanitaria utile alla professione extramoenia, estenderebbe l'offerta sanitaria assistenziale al cittadino sul territorio andando a coadiuvare la situazione sanitaria nazionale di carenza di prestazioni sanitarie rispetto alla domanda andando a rafforzare forme di assistenza differenziate utili a soddisfare la richiesta assistenziale crescente, colmerebbe l'esigenza giuslavorista di crescita professionale ed economica dei professionisti che vorrebbero estendere la propria attività lavorativa; colmerebbe la disparità di trattamento tra i professionisti sanitari: a cui ad una parte (dirigenza medica e veterinaria) è riconosciuto il diritto alla libera professione e ad un'altra (professioni della salute delle professioni sanitarie invece tale diritto non è ammesso,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, in un prossimo provvedimento, la possibilità di superare il limite temporale (31 dicembre 2025) stabilito dalla normativa vigente e a valutare di rendere effettiva e duratura la possibilità per il personale sanitario citato in premessa di svolgere l'attività professionale extramoenia che avrebbe effetti positivi per il Servizio sanitario nazionale e per i cittadini.
9/2245/6. Manes, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 19-quater, reca «Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità»;

    la teatroterapia è uno strumento di cura e crescita personale basato sul teatro attraverso più canali comunicativi (vocale, gestuale, corporeo), che viene usata in contesti clinici e sociali anche in forma preventiva, educativa e curativa;

    essa agisce attraverso l'interpretazione di personaggi principalmente improvvisati ma implica un minuzioso training pre-espressivo indispensabile alla presa di coscienza dei propri processi inconsci ed emotivi in modo da poter successivamente essere liberi di creare un altro da sé;

    la teatroterapia non produce diagnosi, né interpretazioni psicologiche e non può sostituire cure farmacologiche, ma le affianca rafforzando nuove visioni di sé e fa riferimento in generale alla Arteterapia, che consiste nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l'espressione artistica di pensieri, vissuti ed emozioni;

    il teatro, la musica, la pittura, sono tutte attività accomunate da un particolare potere terapeutico e le relative terapie possono essere raggruppate sotto il nome di artiterapie che mettono in luce le potenzialità di ogni individuo di elaborare creativamente le sensazioni che nei contesti quotidiani risulta difficile esprimere;

    attraverso l'azione creativa, l'immagine interna diventa immagine esterna, riuscendo così a comunicare agli altri il proprio mondo emotivo e cognitivo. Il materiale e le tecniche che il paziente utilizza, gli permettono di esprimere e dare un'identità ai suoi vissuti, con la possibilità di approcciarsi da un altro punto di vista alle sue difficoltà. L'arteterapia consente di rendersi consapevoli e credere nel proprio potenziale, attivando un processo di crescita personale individuale;

    è dunque importante intervenire per sostenere una forma di terapia che ha grande importanza per il paziente e per le famiglie, che spesso, però non sono in grado di sostenere le spese necessarie,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione alla nuova disciplina delle persone con disabilità e, in particolare, di valorizzare il progetto di vita individuale, a istituire nel primo provvedimento utile un fondo volto a sostenere le attività di teatro-terapia, e in generale tutte le attività che colleghino il teatro e l'arte all'ambito terapeutico utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l'espressione emotiva e la socializzazione.
9/2245/7. Girelli, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame, all'articolo 19-quater, reca «Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità»;

    la teatroterapia è uno strumento di cura e crescita personale basato sul teatro attraverso più canali comunicativi (vocale, gestuale, corporeo), che viene usata in contesti clinici e sociali anche in forma preventiva, educativa e curativa;

    essa agisce attraverso l'interpretazione di personaggi principalmente improvvisati ma implica un minuzioso training pre-espressivo indispensabile alla presa di coscienza dei propri processi inconsci ed emotivi in modo da poter successivamente essere liberi di creare un altro da sé;

    la teatroterapia non produce diagnosi, né interpretazioni psicologiche e non può sostituire cure farmacologiche, ma le affianca rafforzando nuove visioni di sé e fa riferimento in generale alla Arteterapia, che consiste nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l'espressione artistica di pensieri, vissuti ed emozioni;

    il teatro, la musica, la pittura, sono tutte attività accomunate da un particolare potere terapeutico e le relative terapie possono essere raggruppate sotto il nome di artiterapie che mettono in luce le potenzialità di ogni individuo di elaborare creativamente le sensazioni che nei contesti quotidiani risulta difficile esprimere;

    attraverso l'azione creativa, l'immagine interna diventa immagine esterna, riuscendo così a comunicare agli altri il proprio mondo emotivo e cognitivo. Il materiale e le tecniche che il paziente utilizza, gli permettono di esprimere e dare un'identità ai suoi vissuti, con la possibilità di approcciarsi da un altro punto di vista alle sue difficoltà. L'arteterapia consente di rendersi consapevoli e credere nel proprio potenziale, attivando un processo di crescita personale individuale;

    è dunque importante intervenire per sostenere una forma di terapia che ha grande importanza per il paziente e per le famiglie, che spesso, però non sono in grado di sostenere le spese necessarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere l'attività di teatro-terapia, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2245/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 prevede una proroga dell'entrata in vigore della disposizione introdotta dalla legge di bilancio per il 2024 che introduce l'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;

    una proroga di soli tre mesi, tuttavia, non è sufficiente in quanto allo stato non risulta ancora emanato il decreto interministeriale volto a definire le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione;

    lo stesso Consiglio di Stato, cui è stato sottoposto lo schema del decreto per il prescritto parere, ha avuto modo di rilevare – il 25 novembre 2024 – «l'esigenza di alcuni approfondimenti, funzionali alla sua attuazione pratica»;

    non risulta, infatti, ancora puntualmente definito il perimetro oggettivo e soggettivo dell'obbligo assicurativo, la declinazione puntuale degli eventi calamitosi e catastrofali, i beni che devono essere assicurati, i criteri di determinazione del premio, compresa la loro tassazione, e le caratteristiche della polizza da stipulare;

    è necessario un lasso temporale maggiore per avere un quadro normativo chiaro e certo entro il quale le imprese possano avere piena consapevolezza in merito al nuovo obbligo così da operare scelte consapevoli in considerazione del numero elevato delle imprese coinvolte, della loro eterogeneità, della molteplicità dei fenomeni calamitosi e delle specificità territoriali,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente il termine di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente l'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane.
9/2245/8. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 3 reca norme relative alla Proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge bilancio per il 2025), non ha provveduto a confermare, anche per il 2025, la detrazione del 36 per cento del cosiddetto «Bonus verde», spettante dal 2018 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché copertura a verde e di giardini pensili. L'estensione a un ulteriore periodo d'imposta consente di allineare l'incentivo alle altre detrazioni, cosiddette «ordinarie», riconosciute per il 2025. La misura ha avuto negli anni un impatto positivo sulle imprese del settore e sugli aspetti estetici, oltre che di promozione della sostenibilità ambientale. Com'è noto, gli spazi verdi (alberi e piante) nelle città possono contribuire in maniera significativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (polveri sottili e CO2), con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, e partecipare a un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di temperatura e consumi energetici. In quest'ottica, l'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha elaborato e pubblicato a luglio 2024 le Linee guida per la PA e gli Enti territoriali, con l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo su vari aspetti legati all'utilizzo di tetti e pareti verdi sugli edifici, che indirizzi e supporti le politiche della PA nell'implementare queste infrastrutture e mobilitare gli investimenti necessari per sostenerle e consolidarle a livello locale e nazionale. Nelle linee guida sono riportate anche le evidenze scientifiche relative ai vantaggi forniti dall'installazione di tetti e pareti verdi nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e nell'ottenimento dei benefici economici e sociali sia su scala edificio sia su quella urbana: «il cosiddetto “cappotto verde” di piante su tetti e pareti, infatti, può garantire una riduzione della temperatura interna in estate fino a 3 °C e consente di abbattere quasi il 50 per cento del flusso termico tramite l'ombreggiamento e la traspirazione di coltri vegetali disposte a protezione dalla radiazione solare». Anche a livello europeo, il Regolamento Ue sul Ripristino della natura (Nature Restauration Law – entrato in vigore a partire dal 18 agosto 2024) ha sancito dei precisi obiettivi vòlti a evitare la perdita di spazi verdi urbani e di copertura arborea, nonché, a garantire un trend di crescita nazionale degli spazi verdi urbani fino al raggiungimento di un livello soddisfacente,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare, anche per l'anno 2025 il cosiddetto «Bonus verde» introdotto con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 12 della legge n. 205 del 2017) e poi prorogato fino al 31 dicembre 2024 da successive disposizioni di legge.
9/2245/9. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 3 reca norme relative alla Proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge bilancio per il 2025), non ha provveduto a confermare, anche per il 2025, la detrazione del 36 per cento del cosiddetto «Bonus verde», spettante dal 2018 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché copertura a verde e di giardini pensili. L'estensione a un ulteriore periodo d'imposta consente di allineare l'incentivo alle altre detrazioni, cosiddette «ordinarie», riconosciute per il 2025. La misura ha avuto negli anni un impatto positivo sulle imprese del settore e sugli aspetti estetici, oltre che di promozione della sostenibilità ambientale. Com'è noto, gli spazi verdi (alberi e piante) nelle città possono contribuire in maniera significativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (polveri sottili e CO2), con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, e partecipare a un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di temperatura e consumi energetici. In quest'ottica, l'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha elaborato e pubblicato a luglio 2024 le Linee guida per la PA e gli Enti territoriali, con l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo su vari aspetti legati all'utilizzo di tetti e pareti verdi sugli edifici, che indirizzi e supporti le politiche della PA nell'implementare queste infrastrutture e mobilitare gli investimenti necessari per sostenerle e consolidarle a livello locale e nazionale. Nelle linee guida sono riportate anche le evidenze scientifiche relative ai vantaggi forniti dall'installazione di tetti e pareti verdi nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e nell'ottenimento dei benefici economici e sociali sia su scala edificio sia su quella urbana: «il cosiddetto “cappotto verde” di piante su tetti e pareti, infatti, può garantire una riduzione della temperatura interna in estate fino a 3 °C e consente di abbattere quasi il 50 per cento del flusso termico tramite l'ombreggiamento e la traspirazione di coltri vegetali disposte a protezione dalla radiazione solare». Anche a livello europeo, il Regolamento Ue sul Ripristino della natura (Nature Restauration Law – entrato in vigore a partire dal 18 agosto 2024) ha sancito dei precisi obiettivi vòlti a evitare la perdita di spazi verdi urbani e di copertura arborea, nonché, a garantire un trend di crescita nazionale degli spazi verdi urbani fino al raggiungimento di un livello soddisfacente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare, anche per l'anno 2025 il cosiddetto «Bonus verde» introdotto con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 12 della legge n. 205 del 2017) e poi prorogato fino al 31 dicembre 2024 da successive disposizioni di legge.
9/2245/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel documento «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia», del 12 ottobre 2023, il CNEL individuò alcuni profili che condizionano l'adeguatezza del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione qualificata;

    tra questi profili vengono esplicitamente indicate le: «condizioni occupazionali di giovani, donne e stranieri, con particolare riferimento all'abuso del contratto di apprendistato (in assenza della componente formativa), alla incidenza del lavoro a tempo parziale cosiddetto involontario, al ricorrente ricorso a contratti a termine e al lavoro occasionale, alla effettiva conoscibilità per il prestatore di lavoro del trattamento retributivo dovuto, alla distanza tra previsioni di legge e contratto collettivo rispetto alla prassi contrattuale anche con riferimento a specifici settori produttivi o aree geografiche»;

    il provvedimento in oggetto non sembra raccogliere tale considerazione e, all'articolo 14, comma 3, proroga ancora una volta una norma transitoria contenuta all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015 nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, che consente di considerare ammissibili fino al 31 dicembre 2025 i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, anche laddove non sia prevista una specifica disposizione nella contrattazione collettiva di riferimento, qualora sussistano esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate tra datore di lavoro e dipendente;

    si protrae così una soluzione temporanea, già introdotta con il decreto-legge 48 del 2023, che derogava al principio generale della durata massima dei contratti a tempo determinato;

    l'originaria disposizione del citato articolo 19, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedeva, al contrario, che un termine superiore potesse essere ammesso solo a fronte di: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi;

    la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto in esame indica che i motivi della proroga in esame concernono in particolare il settore del turismo – settore per il quale i contratti collettivi di lavoro, al momento di emanazione del decreto-legge in oggetto, risultavano ancora in fase di rinnovo;

    tuttavia, la disposizione in questione non prevede una specifica deroga per il settore del turismo, soluzione comunque opinabile, ma interviene a modificare la disposizione generale indicata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, assumendo, pertanto, valenza per tutti i settori produttivi;

    per tanto, più correttamente, la proroga in questione avrebbe dovuta essere collocata nell'ambito della Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    i contratti a tempo determinato sono una forma di precarietà che incidono particolarmente sulla condizione di categorie più fragili di lavoratori quali i giovani e le donne,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile al fine di monitorare l'applicazione della disposizione di proroga di cui in premessa, nel settore del turismo e in tutti gli altri settori, anche al fine di superare definitivamente il regime derogatorio in questione e ristabilire una disciplina più organica e rispettosa dei diritti dei lavoratori in materia di contratti a termine.
9/2245/10. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede numerose ed eterogenee disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni incluse quelle riguardanti il personale;

    tuttavia, il provvedimento non ha previsto nulla per consentire agli enti ancora assoggettati al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione del personale non solo con riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente, ma anche quando prevista nell'anno in corso;

    tale possibilità sarebbe di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reintrodurre anche per il triennio 2025-2027 la possibilità per gli enti ancora soggetti al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione del personale non solo in riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente ma anche quando prevista sull'anno in corso.
9/2245/11. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede numerose ed eterogenee disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni incluse quelle riguardanti il personale;

    nulla tuttavia è stato previsto con riferimento a quei piccoli comuni che, privi del segretario comunale, a causa della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, necessiterebbero di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire comunque la continuità dell'azione amministrativa;

    tali comuni infatti, anche quando procedono alla pubblicazione della propria sede, spesso non riescono a coprire i post vacanti e vedono le procedure andare deserte;

    appare pertanto indispensabile prevedere la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a prorogare i commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e comunque a prevedere che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, possano essere prorogati sino alla naturale scadenza.
9/2245/12. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge bilancio 2025), ha esteso dal 1° gennaio 2025 a società, enti e organismi che ricevono contributi di entità significativa a carico dello Stato, da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa, di cui ai commi 591-593, 597-599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    di conseguenza, dall'anno 2025, è previsto che gli operatori economici privati percettori di contributi di entità significativa, come definiti a seguito dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, debbano contenere le spese per l'acquisto di beni e servizi in misura non superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2021-2023, come risultante dai relativi bilanci o rendiconti, in applicazione di regole già sperimentate da amministrazioni pubbliche;

    i nuovi vincoli inciderebbero sull'acquisto, tra l'altro, di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e servizi di qualsiasi tipologia;

    appare necessario differire l'applicazione della disposizione citata anzitutto per un problema di coordinamento normativo, in quanto i soggetti ai quali la norma fa riferimento sono le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni la cui individuazione dipende dalla definizione, ad opera del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del «contributo di entità significativa»,

impegna il Governo

a differire l'applicazione dell'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in considerazione delle incertezze applicative derivanti dall'estensione di norme di derivazione pubblicistica al settore privato, al fine di garantire agli operatori economici privati un tempo congruo per adeguarsi alle novità legislative e identificare con certezza i confini applicativi della nuova normativa.
9/2245/13. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede numerose ed eterogenee disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni incluse quelle riguardanti il personale;

    il citato articolo 1, al comma 10-bis, ha previsto la proroga della deroga alla disciplina ordinaria in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego solo per l'anno 2025;

    tale norma consente infatti alle amministrazioni pubbliche di procedere all'indizione di concorsi pubblici senza l'obbligo preliminare di esperire le procedure di mobilità volontaria;

    a decorrere dal 1° gennaio 2025, pertanto, è tornata applicabile la deroga alla disciplina prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù della quale le pubbliche amministrazioni non saranno obbligate a verificare, attraverso le procedure di mobilità volontaria, la possibilità di coprire i posti vacanti con personale già in servizio presso altre amministrazioni, prima di procedere all'indizione di nuovi concorsi pubblici;

    purtroppo tale proroga è stata introdotta solo per l'anno 2025, rischiando così di rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a prorogare la deroga alla disciplina ordinaria in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego anche per l'anno 2026.
9/2245/14. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 10, stabilisce che, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 111 del 2023 (legge delega per la riforma fiscale), il nuovo regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026;

    la disposizione la cui entrata in vigore è stata prorogata reca l'eliminazione di alcune fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, riferibili a particolari operazioni poste in essere da enti associativi, recate dall'art. 4, commi da 4 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l'applicazione del regime di esenzione d'imposta, di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

    la proroga, pur necessaria, lascia aperti tutti i gravi problemi aperti dalle modifiche al regime IVA cui è necessario trovare una soluzione;

    se la norma ha permesso di chiudere una procedura di infrazione europea, infatti, la soluzione adottata non ha tenuto conto della recente riforma del Terzo settore;

    è indispensabile riconoscere la funzione sociale e le reali modalità operative degli enti di Terzo settore, ristabilendo solo per questi, nel più vasto ambito degli enti non commerciali, la collocazione fuori dal campo IVA;

    in assenza di una modifica, la nuova disciplina IVA porterà un ulteriore e rilevante appesantimento di oneri burocratici, non sostenibile soprattutto per le piccole associazioni che sono gli unici presidi di aggregazione nei quartieri, nelle frazioni e nelle aree interne a causa dell'aumento degli adempimenti, senza peraltro produrre un aumento delle entrate fiscali e, anzi, con la concreta prospettiva di ridurle, considerato che ad oggi le associazioni non recuperano l'IVA pagata sugli acquisti mentre domani potrebbero portarla in detrazione,

impegna il Governo

ferma la previsione della Direttiva 2006/112/CE, ad adottare le opportune iniziative normative volte ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IVA le attività mutuali condotte dalle associazioni di promozione sociale di Terzo settore.
9/2245/15. Braga, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 4 e 5 dell'articolo 21 del provvedimento in esame abrogano le norme relative all'irrogazione di sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione della misura di cui in premessa individuando gli strumenti più opportuni per riaffermare come priorità di sanità pubblica gli obiettivi del calendario vaccinale e del Piano nazionale di prevenzione nazionale (PNPV).
9/2245/16. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca numerose ed eterogenee disposizioni di proroga di termini legislativi, tra le quali anche quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    la ciclovia nazionale Monte Argentario-Civitanova Marche rappresenta un'importantissima opera infrastrutturale per promuovere la mobilità sostenibile e i territori dalla stessa attraversati;

    l'infrastruttura collega infatti la Toscana, l'Umbria e le Marche, creando un «ponte» tra il Mar Tirreno e l'Adriatico;

    a seguito della presentazione, a dicembre 2022, del progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi del vecchio codice appalti, il MIT, dopo oltre due anni e mezzo, ha finanziato con 20 milioni di euro la realizzazione del tratto umbro della ciclovia con il decreto ministeriale n. 257 del 2024, pervenuto ai competenti uffici regionali solo a dicembre scorso;

    tale decreto ministeriale n. 257 del 2024 definisce i tempi attuativi, i contributi e le modalità di erogazione degli stessi;

    ai sensi del citato decreto, entro il mese di marzo 2025, deve essere effettuata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori: tale scadenza risulta molto difficile da rispettare, stante la necessità di dover procedere all'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del nuovo codice appalti, nel frattempo entrato in vigore, unitamente al correttivo, al fine di poter procedere poi con un appalto integrato;

    la successiva tappa è fissata al 31 dicembre 2025 per la rendicontazione della spesa di almeno il 40 per cento del contributo concesso;

    occorre quindi prorogare i termini di dette scadenze e, a cascata, quelle successive, per garantire la realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prorogare i termini previsti dal decreto di cui in premessa per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e, conseguentemente, per le fasi successive, al fine di garantire la realizzazione della ciclovia nazionale Monte Argentario-Civitanova Marche.
9/2245/17. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 proroga talune misure agevolative vigenti già da qualche anno nell'ambito del regime ordinario di concessione di contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici;

    la disposizione è finalizzata a far fronte al persistente stato di crisi nel settore editoriale, garantendo alle imprese editrici la continuità del sostegno pubblico nelle more dell'emanazione del Regolamento per la ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi diretti, previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e in corso di adozione, volto a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi;

    l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha modificato l'articolo 88, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) eliminando la possibilità di tassare i contributi in conto capitale in cinque periodi d'imposta, a partire da quello della riscossione, in quote costanti, anziché integralmente nel solo periodo d'imposta dell'incasso;

    la Relazione Illustrativa del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 ha precisato che le risorse del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione saranno assegnate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

    senza un differimento del termine di entrata in vigore della nuova disciplina, le società interessate, sarebbero costrette per il periodo di imposta 2024 a tassare l'intero contributo incassato nello stesso anno, oltre ai quinti rimanenti dei contributi incassati negli anni 2023, 2022, 2021 e 2020;

    al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti applicativi della citata modifica introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2024, anche in termini di possibili ricadute occupazionali con conseguente indebolimento del servizio informativo di interesse pubblico, valutando altresì di differirne il termine di entrata in vigore.
9/2245/18. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 proroga talune misure agevolative vigenti già da qualche anno nell'ambito del regime ordinario di concessione di contributi in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici;

    la disposizione è finalizzata a far fronte al persistente stato di crisi nel settore editoriale, garantendo alle imprese editrici la continuità del sostegno pubblico nelle more dell'emanazione del Regolamento per la ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi diretti, previsto dall'articolo 1, comma 316, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e in corso di adozione, volto a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi;

    l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha modificato l'articolo 88, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) eliminando la possibilità di tassare i contributi in conto capitale in cinque periodi d'imposta, a partire da quello della riscossione, in quote costanti, anziché integralmente nel solo periodo d'imposta dell'incasso;

    la Relazione Illustrativa del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 ha precisato che le risorse del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione saranno assegnate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;

    senza un differimento del termine di entrata in vigore della nuova disciplina, le società interessate, sarebbero costrette per il periodo di imposta 2024 a tassare l'intero contributo incassato nello stesso anno, oltre ai quinti rimanenti dei contributi incassati negli anni 2023, 2022, 2021 e 2020;

    al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire gli effetti applicativi della citata modifica introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2024, anche in termini di possibili ricadute occupazionali con conseguente indebolimento del servizio informativo di interesse pubblico, valutando altresì di differirne il termine di entrata in vigore.
9/2245/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Centemero.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede numerose ed eterogenee disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni incluse quelle riguardanti il personale;

    la carenza di personale nel sistema della pubblica amministrazione è estremamente grave, come evidenziato da numerosi Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027);

    la necessità di assumere in tempi rapidi nuovo personale è evidenziata anche dalle stime dei sindacati più rappresentativi, secondo le quali entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;

    tali dati, inoltre, secondo l'ultimo rapporto FPA, sono aggravati dal fatto che anche a livello europeo siamo al di sotto della media dei Paesi più sviluppati in tema di dotazione d'organico nelle pubbliche amministrazioni: l'Italia ha 5,7 impiegati pubblici ogni 100 abitanti, contro i 6,1 della Germania, i 7,3 della Spagna, gli 8,1 del Regno Unito e gli 8,3 della Francia;

    il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» all'articolo 1 comma 4 lettera b-bis) dispone che le amministrazioni centrali e le agenzie possano stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie;

    nel medesimo decreto, però, è stato introdotto un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, che non può superare il 20 per cento dei posti banditi, che appare irragionevole, dato che limita fortemente la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni per sopperire alle gravi carenze d'organico attestate formalmente nei PIAO e blocca l'ingresso di personale idoneo assolutamente necessario per la pubblica amministrazione e già disponibile nelle graduatorie in corso di validità;

    per questo il Gruppo del PD ha presentato una proposta di legge (AC 1710) per superare gli effetti della norma sopra ricordata eliminando il vincolo del 20 per cento e introducendo il principio dello scorrimento delle graduatorie degli idonei fino alla copertura totale, compatibilmente con le carenze di organico formalmente rappresentate nei PIAO dalle amministrazioni interessate;

    l'utilizzo delle graduatorie in essere, e la loro eventuale proroga quando necessario, sono complementari con la necessità di bandire nuovi concorsi sia per i tempi per la concreta realizzazione delle pratiche concorsuali, sia per affrontare rapidamente la citata carenza della pubblica amministrazione e permettere a risorse preparate e già pronte di prendere immediatamente servizio e rendere più efficace la pubblica amministrazione per cittadine e cittadini;

    appare, quindi, necessario, anche nelle more dell'effettuazione di nuovi concorsi, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per colmare il grave gap di personale sopra ricordato,

impegna il Governo

per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione e al fine di rafforzarne l'organizzazione e l'efficacia, ad adottare iniziative normative volte a rimuovere il vincolo del 20 per cento nell'utilizzo delle graduatorie e a prorogare al 31 dicembre 2026 le graduatorie dei concorsi pubblici scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2025.
9/2245/19. Casu, Ruffino, Pastorino, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20-bis interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2015), comma 394, relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

    in Italia oltre 1,3 milioni di minori vivono in condizione di povertà assoluta, la povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione;

    povertà educativa minorile significa diritti negati, mancanze di opportunità e futuro a rischio;

    negli ultimi 8 anni, dall'istituzione del fondo, gli «interventi sperimentali» hanno messo fondamenta, sono cresciuti e sono diventati progetti strutturali grazie a un sistema ben congegnato basato su un'alleanza tra fondazioni di origine bancaria, terzo settore e Governo;

    attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le «comunità educanti» dei territori;

    grazie al Fondo si è riusciti a operare nelle periferie urbane più difficili, nelle aree interne spesso povere di risorse educative, con bambine/i colpiti da situazioni particolarmente tragiche, dal 2016 a oggi il suddetto Fondo è stato sempre rifinanziato,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le risorse necessarie ad implementare il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato al sostegno di interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali e dare seguito a reali azioni di sostegno nelle periferie urbane più difficili.
9/2245/20. Manzi, Furfaro, Malavasi, Orfini, Girelli, Iacono, Ciani, Stumpo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20-bis interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2015), comma 394, relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

    in Italia oltre 1,3 milioni di minori vivono in condizione di povertà assoluta, la povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione;

    povertà educativa minorile significa diritti negati, mancanze di opportunità e futuro a rischio;

    negli ultimi 8 anni, dall'istituzione del fondo, gli «interventi sperimentali» hanno messo fondamenta, sono cresciuti e sono diventati progetti strutturali grazie a un sistema ben congegnato basato su un'alleanza tra fondazioni di origine bancaria, terzo settore e Governo;

    attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le «comunità educanti» dei territori;

    grazie al Fondo si è riusciti a operare nelle periferie urbane più difficili, nelle aree interne spesso povere di risorse educative, con bambine/i colpiti da situazioni particolarmente tragiche, dal 2016 a oggi il suddetto Fondo è stato sempre rifinanziato,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le risorse necessarie ad implementare il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato al sostegno di interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali e dare seguito a reali azioni di sostegno nelle periferie urbane più difficili.
9/2245/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Furfaro, Malavasi, Orfini, Girelli, Iacono, Ciani, Stumpo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica alcuni aspetti della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali del Ministero della cultura;

    favorire lo sviluppo della cultura e sfruttarne le potenzialità in più ambiti, tra cui quello della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale richiedono, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio il conferimento di incarichi presso il Ministero della cultura;

    negli ultimi tre anni sono diverse le collaborazioni che hanno consentito al Ministero della cultura (da luglio 2021 fino a dicembre 2022, dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2024) di avvalersi di un importante supporto tecnico e scientifico sui fronti più disparati e critici delle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del diffuso Patrimonio culturale nazionale, colmando in parte le problematiche connesse con la mancanza di funzionari di Area III. Pur nella diversità e nella particolarità degli interventi richiesti dalle Direzioni regionali dei musei, dalle soprintendenze, dalle biblioteche, presso le quali si opera, sono stati svolti – con il miglior spirito di servizio possibile – compiti che hanno determinato, per collaboratori già «esperti», un'ulteriore crescita professionale grazie all'acquisizione di abilità specifiche e allo sviluppo di rinnovate capacità di relazioni istituzionali nell'ambito delle funzioni e dei ruoli dell'Amministrazione;

    a fine 2023, il ministero avrebbe, inoltre, avviato un «Avviso volto alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 32, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni», al quale non avrebbe dato alcun seguito;

    con la pubblicazione di tale Avviso, il Ministero della cultura avrebbe incluso per la prima volta tra i contratti flessibili anche le collaborazioni a Partita Iva;

    la frammentazione degli incarichi, sinora rinnovati di 6 mesi in 6 mesi o al massimo per 9 mesi nel 2023, non giova né all'amministrazione né ai collaboratori, in quanto impedisce di applicarsi ad interventi di più ampio e significativo respiro,

impegna il Governo

in conformità con le disposizioni del provvedimento, che prorogano alcuni aspetti della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali del Ministero, ad adottare le iniziative normative di competenza volte ad avviare una procedura di proroga anche degli incarichi di collaborazione a Partita Iva presso il Ministero della cultura, al fine di favorire lo sviluppo della cultura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.
9/2245/21. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    le istituzioni scolastiche site in particolari contesti territoriali, affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale;

    i dati mostrano quanto la qualità dell'offerta educativa in determinati territori riguardi centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi e può, in particolari condizioni, impattare, inevitabilmente, su molteplici aspetti della vita quotidiana a partire dal diritto allo studio e dai rendimenti degli studenti;

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere e usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112 del 2023;

    la legge n. 191 del 17 dicembre 2023 ha previsto la possibilità di prorogare i contratti degli assistenti assunti (tecnici e amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 giugno 2024 e con risorse a carico dello Stato;

    assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti per l'implementazione, superando l'attuale limite risulta per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,

impegna il Governo

considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/2245/22. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 7 del provvedimento in esame interviene prorogando la continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025;

    il decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024 «detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.»;

    il suddetto decreto prevede, tra le altre cose, la figura dell'allenatore di nuoto per salvamento di secondo o terzo livello (SNAQ), figura professionale fondamentale per l'addestramento di un soccorritore acquatico, tanto da essere l'unica prevista (articolo 4 comma 3 lettera d));

    l'allenatore di nuoto per salvamento di secondo e terzo livello può essere preparato e certificato solo dalla Federazione Italiana Nuoto, in qualità di unica federazione riconosciuta dal CONI. Per cui, chi intende formare gli assistenti bagnanti, nella sostanza potrebbe solo organizzare il corso, in quanto ad addestrare il futuro assistente bagnanti è di fatto la FIN con il suo allenatore di nuoto per salvamento da lei stessa preparato, certificato e tesserato;

    il suddetto decreto invece di favorire e incoraggiare l'accesso di più soggetti associativi autorizzati alla formazione del personale addetto al salvataggio in acqua, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi (2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein»), nella sua applicazione dà vita ad un monopolio a favore della Federazione italiana nuoto (FIN), penalizzando le altre due storiche associazioni, la Società nazionale di salvamento (SNS) e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA);

    la figura professionale del bagnino di salvataggio/assistente bagnante si sta evolvendo nella direzione della salvaguardia della vita umana unitamente alla salvaguardia del suo contesto ovvero con una formazione anche di carattere marino costiero,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza volte a rendere coerente l'applicazione del decreto legislativo n. 85 del 29 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2024 con quanto previsto dalla legislazione europea in materia di concorrenza e tutela del libero mercato al fine di promuovere opportunità di crescita per tutti i soggetti autorizzati e garantire la qualità del servizio;

   ad assumere iniziative al fine di preservare gli enti di formazione già in possesso delle autorizzazioni dal Ministero e che hanno dimostrato un'eccellenza professionale nel campo del salvataggio acquatico precedentemente al decreto in oggetto, quali la Fisa e la società di salvamento Genova e tutti quegli enti che hanno dimostrato negli anni grande professionalità permettendo a tante vite umane di essere salvate.
9/2245/23. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, diversi sono gli interventi di interesse della pubblica amministrazione, anche con riferimento al suo efficiente ed efficace funzionamento;

    nonostante i concorsi promossi in questi ultimi anni, persiste una carenza di segretari comunali e conseguente difficoltà per i comuni nello svolgimento delle proprie funzioni;

    in particolare, i segretari di prima nomina, appartenenti alla fascia C, possono assumere l'incarico nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, innalzata a 5.000 dal decreto ministeriale del 29 aprile 2022 come supporto agli enti locali per l'attuazione del PNRR;

    analoghe difficoltà sono vissute anche dai comuni di medie dimensioni e cioè fino a 10.000 abitanti, sia per il reperimento del personale, che per l'aumento dei volumi di lavoro necessari per l'espletamento delle pratiche di messa a terra dei progetti di attuazione del PNRR;

    gli enti locali hanno un ruolo di primo piano sia nella presentazione delle proposte che nella realizzazione delle opere finanziate nell'ambito del PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei limiti di finanza pubblica, di estendere fino al 31 dicembre 2026 a 10.000 abitanti il limite di popolazione per i segretari comunali di fascia C come sede titolare o di segreteria convenzionata, includendo anche gli istituti dello scavalco e della reggenza, al fine di sostenere l'operatività dei comuni italiani nella gestione e nell'attuazione degli investimenti del PNRR.
9/2245/24. Giovine, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, prevede disposizioni in materia di termini normativi relativi a interventi umanitari e operazioni internazionali;

    il decreto prevede lo stanziamento di fondi per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici e del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) all'estero, al fine di garantire la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche in aree di crisi;

    sono state restituite dalle competenti organizzazioni internazionali alcune quote originariamente destinate al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, fondi che potrebbero essere riassegnati per garantire interventi di protezione e aiuto umanitario alla popolazione civile;

    la missione «Aquila Omnia» ha rappresentato un'operazione cruciale per l'evacuazione e la protezione di cittadini afghani in pericolo a seguito della crisi in Afghanistan;

    la situazione umanitaria e di sicurezza in Afghanistan rimane critica, con particolare riferimento alla protezione di collaboratori locali, attivisti per i diritti umani, donne e minori a rischio, poiché non tutti sono stati evacuati e molti restano in pericolo;

    diversi partner internazionali hanno espresso preoccupazione per il deterioramento delle condizioni nel Paese e l'esigenza di misure straordinarie per garantire la sicurezza di persone vulnerabili,

impegna il Governo

a riaprire immediatamente la missione «Aquila Omnia» al fine di garantire la protezione e l'evacuazione di cittadini afghani a rischio, in particolare coloro che hanno collaborato con le istituzioni italiane e le organizzazioni internazionali.
9/2245/25. Quartapelle Procopio, Boldrini, Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, prevede disposizioni in materia di termini normativi relativi a interventi umanitari e operazioni internazionali;

    il decreto prevede lo stanziamento di fondi per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici e del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) all'estero, al fine di garantire la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche in aree di crisi;

    sono state restituite dalle competenti organizzazioni internazionali alcune quote originariamente destinate al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, fondi che potrebbero essere riassegnati per garantire interventi di protezione e aiuto umanitario alla popolazione civile;

    la missione «Aquila Omnia» ha rappresentato un'operazione cruciale per l'evacuazione e la protezione di cittadini afghani in pericolo a seguito della crisi in Afghanistan;

    la situazione umanitaria e di sicurezza in Afghanistan rimane critica, con particolare riferimento alla protezione di collaboratori locali, attivisti per i diritti umani, donne e minori a rischio, poiché non tutti sono stati evacuati e molti restano in pericolo;

    diversi partner internazionali hanno espresso preoccupazione per il deterioramento delle condizioni nel Paese e l'esigenza di misure straordinarie per garantire la sicurezza di persone vulnerabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riaprire la missione «Aquila Omnia».
9/2245/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartapelle Procopio, Boldrini, Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 14-quater, e l'articolo 6, commi 2-4, del provvedimento in esame, introducono proroghe di termini in favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 che ha colpito il centro Italia e, inoltre, l'articolo 19-ter contiene una proroga che interessa i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

    con riferimento al sisma del 2012, che ha interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il primo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, fissa la data del 31 dicembre 2025 come termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme di finanziamenti agevolati già concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali e già trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;

    la norma, quindi, più volte prorogata, non ha mai avuto la necessità di copertura finanziaria, non comportando oneri ulteriori per la finanza pubblica;

    i finanziamenti agevolati sono conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e gli importi concessi maturano in capo al beneficiario il credito d'imposta corrispondente, contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;

    le somme già concesse e versate in appositi conti correnti, vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2025, sulla base degli stati di avanzamento lavori, e devono consentire un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi, oltre che maggiore liquidità per imprenditori e operatori economici agroindustriali;

    la fissazione della data di scadenza per il completamento dei lavori, ha un'importanza rilevante per le imprese beneficiarie, in quanto le somme non utilizzate entro tale data sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare per un ulteriore anno la data del 31 dicembre 2025 stabilito dalla normativa vigente per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno del sisma del 2012, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori e una corretta rendicontazione economica degli stessi, oltre che maggiore liquidità per imprenditori ed operatori economici agroindustriali.
9/2245/26. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    con la circolare del 4 agosto 2017, n. 99473, il Ministero per lo sviluppo economico ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella Zona franca urbana istituita, per i territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

    si tratta di una misura di rilevanza strategica per il supporto alle imprese gravemente danneggiate dalla calamità e che, tra gli altri obiettivi, mirava fin dalla sua istituzione a favorire la ripresa economica, contrastando il rischio di una progressiva desertificazione imprenditoriale;

    grazie ai benefici fiscali e contributivi, questo strumento ha svolto un ruolo cruciale nel preservare l'occupazione e nel sostenere il tessuto produttivo locale, garantendo la continuità di un sistema economico già fortemente provato dagli effetti del sisma;

    in particolare, a favore dei soggetti ammissibili ed entro determinati limiti, si prevedevano esenzioni fiscali e contributive, comprese quelle sui redditi, sulle attività produttive e sui tributi locali, oltre all'esonero dai contributi previdenziali per il lavoro dipendente. Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, per poter accedere alle agevolazioni, dovevano dimostrare il possesso di specifici requisiti, tra cui una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento a seguito degli eventi tellurici, entro finestre temporali puntualmente definite dalla normativa;

    la misura è stata più volte prorogata, seppur con alcune rimodulazioni, fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, a partire da tale data, la Zona franca urbana non è stata rifinanziata, generando un diffuso disagio tra le aziende del cratere. La mancata proroga al 2025 rappresenta un duro colpo per un territorio già messo alla prova dal complesso iter di ricostruzione, rischiando di acuirne le criticità economiche e sociali, in un contesto segnato da oggettive difficoltà di ripristino delle condizioni ottimali;

    negli ultimi mesi, si sono moltiplicati gli appelli da parte di imprenditori e rappresentanti delle categorie economiche, nel tentativo di riaffermare l'importanza di un adeguato sostegno alle attività locali, in un contesto in cui la ricostruzione è ancora in corso. Molte aziende infatti, private dei benefici garantiti dalla Zona franca urbana, faticheranno a far fronte agli oneri fiscali e ai costi di gestione;

    la necessità di un intervento legislativo volto alla proroga delle agevolazioni previste dalla Zona franca urbana, dunque, è dettata non solo dall'esigenza di assicurare la sopravvivenza delle imprese insediate nel cratere sismico 2016 ma, al contempo, dalla necessità di garantire la continuità della ripresa economica e il mantenimento dei livelli occupazionali, evitando effetti recessivi che potrebbero ulteriormente compromettere la tenuta del tessuto sociale locale;

    gli strumenti di sostegno fiscale e contributivo, istituiti in zone colpite da eventi calamitosi, hanno spesso dimostrato la loro fondamentale efficacia nel promuovere la resilienza e il rilancio economico dei territori colpiti. Risulta dunque auspicabile, nell'ambito delle politiche di sostegno e di rilancio delle aree in ricostruzione, una proroga delle misure di agevolazione fiscale e contributiva in favore delle imprese e dei professionisti operanti nei territori della Zona franca urbana sisma 2016, che ne assicuri la continuità operativa a decorrere dal 1° gennaio 2025,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative, con il primo provvedimento utile, finalizzate alla proroga delle agevolazioni previste per la Zona franca urbana, istituita, per i territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
9/2245/27. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la circolare del 4 agosto 2017, n. 99473, il Ministero per lo sviluppo economico ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella Zona franca urbana istituita, per i territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

    si tratta di una misura di rilevanza strategica per il supporto alle imprese gravemente danneggiate dalla calamità e che, tra gli altri obiettivi, mirava fin dalla sua istituzione a favorire la ripresa economica, contrastando il rischio di una progressiva desertificazione imprenditoriale;

    grazie ai benefici fiscali e contributivi, questo strumento ha svolto un ruolo cruciale nel preservare l'occupazione e nel sostenere il tessuto produttivo locale, garantendo la continuità di un sistema economico già fortemente provato dagli effetti del sisma;

    in particolare, a favore dei soggetti ammissibili ed entro determinati limiti, si prevedevano esenzioni fiscali e contributive, comprese quelle sui redditi, sulle attività produttive e sui tributi locali, oltre all'esonero dai contributi previdenziali per il lavoro dipendente. Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, per poter accedere alle agevolazioni, dovevano dimostrare il possesso di specifici requisiti, tra cui una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento a seguito degli eventi tellurici, entro finestre temporali puntualmente definite dalla normativa;

    la misura è stata più volte prorogata, seppur con alcune rimodulazioni, fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, a partire da tale data, la Zona franca urbana non è stata rifinanziata, generando un diffuso disagio tra le aziende del cratere. La mancata proroga al 2025 rappresenta un duro colpo per un territorio già messo alla prova dal complesso iter di ricostruzione, rischiando di acuirne le criticità economiche e sociali, in un contesto segnato da oggettive difficoltà di ripristino delle condizioni ottimali;

    negli ultimi mesi, si sono moltiplicati gli appelli da parte di imprenditori e rappresentanti delle categorie economiche, nel tentativo di riaffermare l'importanza di un adeguato sostegno alle attività locali, in un contesto in cui la ricostruzione è ancora in corso. Molte aziende infatti, private dei benefici garantiti dalla Zona franca urbana, faticheranno a far fronte agli oneri fiscali e ai costi di gestione;

    la necessità di un intervento legislativo volto alla proroga delle agevolazioni previste dalla Zona franca urbana, dunque, è dettata non solo dall'esigenza di assicurare la sopravvivenza delle imprese insediate nel cratere sismico 2016 ma, al contempo, dalla necessità di garantire la continuità della ripresa economica e il mantenimento dei livelli occupazionali, evitando effetti recessivi che potrebbero ulteriormente compromettere la tenuta del tessuto sociale locale;

    gli strumenti di sostegno fiscale e contributivo, istituiti in zone colpite da eventi calamitosi, hanno spesso dimostrato la loro fondamentale efficacia nel promuovere la resilienza e il rilancio economico dei territori colpiti. Risulta dunque auspicabile, nell'ambito delle politiche di sostegno e di rilancio delle aree in ricostruzione, una proroga delle misure di agevolazione fiscale e contributiva in favore delle imprese e dei professionisti operanti nei territori della Zona franca urbana sisma 2016, che ne assicuri la continuità operativa a decorrere dal 1° gennaio 2025,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative normative, con il primo provvedimento utile, finalizzate alla proroga delle agevolazioni previste per la Zona franca urbana, istituita, per i territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
9/2245/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone, tra le altre misure, la proroga, fino al 15 novembre 2025, del credito d'imposta nelle zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti destinati all'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che vi operano o vi si insediano nelle ZLS;

    da disposizione prevede, altresì, che tale contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e che agli oneri derivanti dalla presente misura fiscale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

    si tratta di una misura molto importante sia per le imprese che operano o si insediano nelle ZLS sia per i territori regionali in cui tali zone insistono;

    in tale ottica è quindi urgente concludere il percorso avviato per il riconoscimento della ZLS di La Spezia rendendola operativa ed evitare che le aziende spezzine perdano il diritto al credito d'imposta;

    la ZLS di La Spezia è prevista ormai dal 2020 e, nonostante le tante sollecitazioni alla regione per la sua costituzione, l'inerzia fino a oggi ha prevalso e oggi è più che mai concreto il rischio che, anche nel 2025, le aziende del territorio non potranno beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti previsto dal provvedimento in commento;

    gli investimenti di cui si parla non sono investimenti che si possono improvvisare ma hanno bisogno di programmazione e certezze. La non partenza della ZLS di La Spezia impedisce, quindi, alle imprese di fare investimenti dell'economia spezzina e quella delle zone limitrofe,

impegna il Governo

ad attivare senza più alcun indugio la ZLS di La Spezia approvando il piano strategico e istituendo il comitato di indirizzo affinché possa essere operativa e accedere alle misure di sostegno fiscale previste per tali territori.
9/2245/28. Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula dispone, tra le altre misure, la proroga, fino al 15 novembre 2025, del credito d'imposta nelle zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti destinati all'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che vi operano o vi si insediano nelle ZLS;

    da disposizione prevede, altresì, che tale contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e che agli oneri derivanti dalla presente misura fiscale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

    si tratta di una misura molto importante sia per le imprese che operano o si insediano nelle ZLS sia per i territori regionali in cui tali zone insistono;

    in tale ottica è quindi urgente concludere il percorso avviato per il riconoscimento della ZLS di La Spezia rendendola operativa ed evitare che le aziende spezzine perdano il diritto al credito d'imposta,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, diretta a favorire la rapida conclusione dell'iter istitutivo della Zona logistica semplificata di La Spezia.
9/2245/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme con proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

    nel provvedimento in esame sono altresì presenti norme in materia di dichiarazioni fiscali e quindi di rapporti tra Stato e contribuente;

    le Corti di giustizia tributarie, dopo la riforma attuata con legge n. 130 del 2022, sono oggi organi di giurisdizione veri e propri nelle controversie in materia tributaria preposte a risolvere le liti tra fisco e cittadini;

    a seguito della riforma sulla giustizia tributaria, il numero dei giudici tributari a regime passerà dalle attuali 1.648 unità (2.238 con l'appello, dato al 2023) a 448 (576 con il secondo grado) e nonostante le udienze siano in netto aumento;

    nel 2024 i ricorsi tributari pervenuti alle corti di primo grado sono infatti cresciuti del 31 per cento rispetto all'anno precedente passando da 138.375 nuove liti del 2023 a 182.124 del 31 dicembre 2024. Secondo i dati al 31 dicembre 2024, circa il 70 per cento delle liti in primo grado si è concentrato in 39 sedi sulle 103 totali, che hanno avuto un carico medio di oltre 3.000 ricorsi, mentre le 64 sedi con meno liti annue si fermano a quota 910. Le definizioni sono cresciute del 18,6 per cento (da 138.954 a 164.930). Per la prima volta nell'ultimo decennio i giudici tributari non sono riusciti a riassorbire la mole di nuovi casi;

    si apprende dalla stampa che l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze sia quello di accorpare circa il 60 per cento delle 103 corti tributarie di primo grado, prevedendo la chiusura di 64 sedi, al fine di operare tagli di risorse per 700 milioni di euro nei prossimi tre anni;

    sempre secondo i media, l'ipotesi di accorpamento prevede di lasciare le corti nei capoluoghi di regione, pochi altri uffici nelle province e chiudere le 15 sezioni distaccate del secondo grado, mantenendo soltanto una sede di appello per regione;

    tali indiscrezioni hanno subito suscitato numerose polemiche dal momento che tale rimodulazione delle sedi, con numerose soppressioni territoriali, rischia di ripercuotersi inevitabilmente sul buon funzionamento della giustizia tributaria;

    in Sicilia è prevista ad esempio la soppressione della corte di primo grado di Enna e Caltanissetta e l'accorpamento con Agrigento. Si tratterebbe di una ulteriore incomprensibile penalizzazione di un territorio marginale, già peraltro privato negli anni scorsi di altri presidi istituzionali e che avrà effetti negativi sulla comunità locale e sui lavoratori coinvolti;

    rispetto ad altre regioni, la Sicilia ha decine di migliaia di ricorsi ogni anno, peraltro in crescita esponenziale: oltre 37 mila nel 2024, rispetto ai 33 mila del 2023 ed i 22.500 circa del 2022;

    qualora venissero accorpate, le corti di Enna e Caltanissetta (insieme ad Agrigento) dovrebbero sostenere una mole di lavoro enorme: nel 2024 la somma dei ricorsi di queste tre province ha raggiunto quasi 8mila unità, anche qui in netto aumento rispetto al 2023;

    si tratta di un numero molto superiore rispetto agli obiettivi della citata riforma che vorrebbe accorpare corti che presentano complessivamente circa 1500 ricorsi su base annua;

    tale riforma dovrà essere attuata entro il 31 agosto 2025, come sancito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2023. Tale norma sulla delega fiscale prevede infatti una revisione delle sedi territoriali delle Corti di giustizia tributaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare il termine per l'esercizio della delega richiamata in premessa, al fine di compiere i necessari approfondimenti volti ad attuare la citata riforma dell'organizzazione degli uffici giudiziari evitando di penalizzare i territori marginali del paese come ad esempio le province di Enna e Caltanissetta.
9/2245/29. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, nonché nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;

    l'obbligo era, altresì, allargato ai lavoratori, anche esterni, operanti in tali strutture oltre che agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

    tale norma, prorogata poi fino al 31 dicembre 2022, trovava fondamento nel fatto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative al fine di prevenire ed evitare episodi di contagio;

    l'articolo 4-sexies del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto i procedimenti sanzionatori a seguito dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale prevedendo una multa amministrativa pecuniaria di cento euro;

    l'attuale Governo appena insediato ha da subito, con propri decreti, sospeso le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione;

    tali decisioni si sono subito configurate come veri e propri «condoni» nei confronti di quanti non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale;

    si tratta di una disposizione che ha palesato di fatto, ad avviso dei presentatori, un chiaro revisionismo da parte della maggioranza di Governo sul tema Covid; un segnale preoccupante e irrispettoso verso quanti si erano responsabilmente sottoposti alla campagna vaccinale;

    nonostante queste premesse, l'articolo 21, commi 4 e 5 ha sancito l'abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni;

    questa decisione ha creato fortissime polemiche e malumori in grandissima parte della società civile. In particolar modo le associazioni delle professioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, i sindacati e persino esponenti di forze politiche appartenenti ai partiti che sostengono l'attuale Governo, hanno stigmatizzato una norma che penalizza i cittadini onesti e reca offesa alle vittime della pandemia e a tutti coloro (in primo luogo medici e infermieri, ma anche volontari e Forze dell'ordine) che hanno perso la vita per proteggere e curare i cittadini;

    sempre secondo i media sarebbero 1,8 milioni gli italiani sanzionati, per un valore complessivo delle multe di 180 milioni di euro mentre il mancato introito per le casse dello Stato supererebbe ampiamente i 150 milioni di euro;

    la relazione tecnica della norma, nonostante affermi che non vi siamo effetti sulla finanza pubblica per annullamento delle sanzioni, segnala tuttavia che dai rendiconti 2022 e 2023 del bilancio dello Stato, con riferimento al capitolo (2578) dello stato di previsione dell'entrata destinato specificamente all'introito delle sanzioni per violazione dell'obbligo vaccinale in esame, si evince in realtà che erano previsti introiti per circa 77 milioni di euro, con versamenti effettuati pari a circa 5,5 milioni di euro (pari a poco più del 7 per cento del gettito teorico);

    si tratterebbe quindi di risorse ingenti che potrebbero essere utilizzate per promuovere servizi a sostegno dei cittadini onesti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad abrogare la norma citata, presente nel provvedimento in esame.
9/2245/30. Bonafè, Braga, Ciani, Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto interministeriale 30 agosto 2024 sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per le imprese che operano o intendono insediarsi nelle Zone logistiche semplificate presenti sul territorio nazionale;

    l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, e successive modificazioni e integrazioni, dispone che le risorse stanziate per il 2025 ammontino a 80 milioni di euro;

    per accedere all'agevolazione gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista avrebbero dovuto inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche;

    sono emersi subito dubbi rispetto alla possibilità o meno per le imprese della Toscana di poter accedere a tali benefici;

    con delibera n. 481 del 26 aprile 2022 della giunta regionale della Toscana è stata infatti disposta la «Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana – aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 2021 in considerazione della modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545»;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'istituzione della Zls della regione Toscana ha subito notevoli ritardi;

    in data 4 dicembre 2024 la Camera dei deputati ha respinto un ordine del giorno che impegnava il Governo a istituire la Zls della regione Toscana (atto numero 9/2150/5): motivazione di tale diniego (emersa nel corso della discussione dell'ordine del giorno) il fatto che tale Zona Logistica Semplificata era già stata di fatto costituita e che quindi le imprese della Toscana potevano conseguentemente già accedere ai citati benefici di cui al decreto 30 agosto 2024;

    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2024 (pubblicato soltanto nel mese di gennaio 2025 sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud) è stata istituita ufficialmente la Zls della Toscana;

    è quindi emerso come fino a quel momento (mese di gennaio 2025 e nonostante gli annunci del governo nell'Aula di Montecitorio) come la Zls della Toscana non fosse stata precedentemente istituita e che le imprese dei territori interessati non potevano quindi beneficiare degli incentivi di cui al decreto interministeriale 30 agosto 2024;

    non solo quindi numerose aziende erano state penalizzate ma addirittura il Governo avrebbe di fatto esposto, in Parlamento, fatti che non corrispondevano alla realtà;

    tale errore è stato parzialmente corretto in sede di discussione del provvedimento in esame al Senato, anche grazie a un emendamento del Partito Democratico;

    i commi da 14-octies a 14-decies dell'articolo 3, hanno infatti esteso il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura;

    non sono state però aumentate le risorse disponibili, nonostante l'ampliamento della platea di soggetti beneficiari;

    le aziende dei territori della Toscana rischiano quindi di essere escluse dagli incentivi per mancanza di risorse e proprio a causa dei ritardi del Governo dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della Zls;

    è quindi necessario, al fine di evitare penalizzazione ingiuste, aumentare il plafond delle risorse fissato ad oggi a 80 milioni di euro per il 2025,

impegna il Governo

a integrare nel primo provvedimento utile le risorse disposte dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire anche a tutte le imprese che ricadono nei territori della Zls della regione Toscana di poter accedere ai benefici di cui al citato decreto interministeriale 30 agosto 2024.
9/2245/31. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    è imminente la scadenza dell'entrata in vigore della normativa che prevede il trasferimento di tutte le controversie in materia di condominio negli edifici alla competenza del giudice di pace;

    in particolare, il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, in tema di riforma della magistratura onoraria, attribuisce alla competenza del giudice di pace, a far data dal 31 ottobre 2025, tutte «le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile»;

    tale misura desta perplessità in ordine all'effettivo e concreto impatto che potrebbe determinare sull'attuale sistema giudiziario degli uffici del giudice di pace;

    pur ritenendo prezioso l'operato dei giudici onorari, è doveroso evidenziare come il contenzioso in materia condominiale presenta caratteristiche di particolare complessità giuridica ed economica, riguardando diritti fondamentali delle persone e, sovente, questioni di rilevante impatto patrimoniale;

    al fine di rimarcare la complessità di tale materia, si rileva come sulla normativa condominiale codicistica, si innesta una pletora di orientamenti giurisprudenziali antitetici che hanno richiesto negli ultimi anni, l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere significativi contrasti;

    la previsione normativa in vigore non distingue, inoltre, tra le diverse tipologie di contenzioso condominiale né effettua una distinzione in relazione al valore delle controversie;

    le maggiori perplessità sono state ampiamente segnalate anche dai rappresentanti della magistratura onoraria che hanno rilevato come gli uffici dei giudici di pace soffrono attualmente di gravi carenze di organico e l'ampliamento delle loro competenze, senza adeguate risorse, rischia di compromettere l'efficacia dell'intero sistema giudiziario;

    alla luce delle considerazioni sopra esposte, ad avviso della scrivente, si rendono opportuni adeguati interventi normativi al fine di prorogare l'entrata in vigore della normativa che prevede il trasferimento delle competenze al giudice di pace in materia di condominio considerato che, accanto ad una indubbia semplificazione procedurale, ciò potrebbe comportare una limitazione all'accesso della giustizia da parte dei cittadini sotto il profilo della specificità delle materie trattate e la necessità di una preparazione tecnica adeguata da parte del giudice di pace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di giustizia, di prorogare al 31 ottobre 2026 il termine dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, in materia di attribuzione alla competenza del giudice di pace delle cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, al fine di garantire un'adeguata protezione dei diritti dei cittadini, evitando un sovraccarico del sistema e garantendo una risposta giuridica equa ed efficace, monitorando gli effetti dell'ampliamento delle competenze del giudice di pace e, se del caso, adottando misure correttive per garantire il buon funzionamento della giustizia in materia condominiale.
9/2245/32. Gardini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    è imminente la scadenza dell'entrata in vigore della normativa che prevede il trasferimento di tutte le controversie in materia di condominio negli edifici alla competenza del giudice di pace;

    in particolare, il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, in tema di riforma della magistratura onoraria, attribuisce alla competenza del giudice di pace, a far data dal 31 ottobre 2025, tutte «le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile»;

    tale misura desta perplessità in ordine all'effettivo e concreto impatto che potrebbe determinare sull'attuale sistema giudiziario degli uffici del giudice di pace;

    pur ritenendo prezioso l'operato dei giudici onorari, è doveroso evidenziare come il contenzioso in materia condominiale presenta caratteristiche di particolare complessità giuridica ed economica, riguardando diritti fondamentali delle persone e, sovente, questioni di rilevante impatto patrimoniale;

    al fine di rimarcare la complessità di tale materia, si rileva come sulla normativa condominiale codicistica, si innesta una pletora di orientamenti giurisprudenziali antitetici che hanno richiesto negli ultimi anni, l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere significativi contrasti;

    la previsione normativa in vigore non distingue, inoltre, tra le diverse tipologie di contenzioso condominiale né effettua una distinzione in relazione al valore delle controversie;

    le maggiori perplessità sono state ampiamente segnalate anche dai rappresentanti della magistratura onoraria che hanno rilevato come gli uffici dei giudici di pace soffrono attualmente di gravi carenze di organico e l'ampliamento delle loro competenze, senza adeguate risorse, rischia di compromettere l'efficacia dell'intero sistema giudiziario;

    alla luce delle considerazioni sopra esposte, ad avviso della scrivente, si rendono opportuni adeguati interventi normativi al fine di prorogare l'entrata in vigore della normativa che prevede il trasferimento delle competenze al giudice di pace in materia di condominio considerato che, accanto ad una indubbia semplificazione procedurale, ciò potrebbe comportare una limitazione all'accesso della giustizia da parte dei cittadini sotto il profilo della specificità delle materie trattate e la necessità di una preparazione tecnica adeguata da parte del giudice di pace,

impegna il Governo

a valutare una complessiva riforma della Giustizia di pace anche con riferimento alle competenze sia nella materia civile che penale.
9/2245/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Gardini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti, e in particolare, le disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-octies del medesimo articolo sono volte a disciplinare l'attività di commissari straordinari che sovrintendono determinati interventi infrastrutturali;

    gli aeroporti e i porti della Sardegna sono un asset strategico per il territorio, sia come motore di sviluppo economico, grazie al potenziamento della connettività per i residenti, sia come leva per la crescita dell'industria turistica, che si conferma tra quelle con le maggiori prospettive di espansione nei prossimi decenni;

    riuscire a creare sinergia tra gli aeroporti e i porti sardi rappresenta un elemento chiave per rendere più efficiente la gestione delle risorse, rafforzando la competitività del sistema e garantendo un maggiore incremento di valore per la collettività;

    un sistema aeroportuale e portuale in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e ottimizzare l'utilizzo delle strutture rappresenta un vantaggio e un'occasione di consolidamento e sviluppo dell'intero comparto produttivo regionale;

    a questo si aggiunge la necessità di garantire anche un sistema ferroviario adeguato e in grado di mettere in collegamento l'intero territorio regionale, comprese le aree che storicamente scontano una condizione di isolamento;

    la regione autonoma della Sardegna vede già la presenza di un Commissario straordinario, nominato ai sensi del comma 6-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, che sovrintende alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi infrastrutturali per ciò che attiene la rete viaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di competenza volte a nominare, d'intesa con il presidente della regione, anche commissari straordinari incaricati di sovrintendere interventi infrastrutturali per i settori portuale, aeroportuale e ferroviario della regione Sardegna.
9/2245/33. Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia penitenziaria e investimenti per informatizzare le procedure;

    questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'esecuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 per il 2027;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota di via Arenula, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019. Infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare la durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo almeno fino al 2030, e, per quanto concerne il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedere la possibilità di una proroga almeno equivalente, nonché a stanziare le necessarie risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché per il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità.
9/2245/34. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 4, comma 7, lettera c), in vista di una revisione complessiva della disciplina dell'accreditamento con il SSN prevede la proroga al 31 dicembre 2026 del termine assegnato a regioni e province autonome per l'adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale;

    il 4 dicembre sono scesi in piazza, sotto la sede del Ministero della salute a Roma, i medici della sanità privata che aspettano da ormai 20 anni il rinnovo del contratto di lavoro nonostante il Governo abbia notevolmente aumentato i fondi stanziati per la sanità privata (anche con l'ultima legge di bilancio). Soldi che hanno arricchito gli imprenditori, di certo non i medici/lavoratori;

    salvo piccoli ritocchi, dal 2005 medici e infermieri delle strutture convenzionate non vedono un rinnovo del loro contratto e la parte datoriale rifiuta di sedersi al tavolo;

    in particolare, se per gli infermieri c'è stato un aumento nel 2020, per i medici non c'è niente dal 2005, salvo un ritocco minimo nel 2009;

    le aziende sanitarie accreditate pubblicizzano l'eccellenza dei loro medici, ma poi, per svolgere le stesse identiche mansioni, li pagano meno della metà di quello che guadagnano i medici che lavorano nella sanità pubblica;

    in base ai dati del Ministero della salute, gli ospedali privati convenzionati con il SSN forniscono il 30 per cento di prestazioni sanitarie, come parte integrante del servizio pubblico operando per conto e a carico del SSN essendo vincolati da un nesso funzionale ai pubblici poteri attraverso un regime di accreditamento e accordi specifici, disciplinati dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

    le strutture da una parte sono accreditate dalle regioni che erogano risorse pubbliche per far sì che contengano le attese dei cittadini, dall'altra tollerano che un medico dipendente abbia come stipendio base dai 25 ai 37 mila euro lordi annui, anche in regioni dove il privato convenzionato è molto utilizzato;

    è necessario procedere al rinnovo del contratto di lavoro erogando una parte delle risorse già stanziate per la sanità accreditata per aumentare le retribuzioni di chi lavora in tali strutture o ci sarà sempre meno personale medico per contenere le liste d'attesa mettendo a rischio le strategie fino ad ora approvate come, ad esempio, quella fissata dalla Finanziaria 2023 di consentire alle regioni di erogare un 1 per cento in più quest'anno e un 2 per cento in più nel 2025 e 2026 per il potenziamento dell'attività istituzionale degli ospedali convenzionati;

    è necessario prevedere risorse mirate per il rinnovo del contratto dei medici e una modifica al sistema di accreditamento che consenta di convenzionare solo le strutture che si siedono al tavolo contrattuale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a inserire tra le condizioni necessarie per poter non solo accedere ma conservare l'accreditamento delle strutture sanitarie anche il rinnovo periodico dei contratti di lavoro dei medici e del personale sanitario che operano in tali strutture.
9/2245/35. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene disposizioni concernenti proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, all'articolo 3 reca modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. In particolare, il comma 2 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina della vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione;

    tale modifica di fatto determina il divieto assoluto di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina, anche per i depositari autorizzati ai quali era consentito, a certe condizioni, di commercializzare a distanza tutti i prodotti liquidi da inalazione, con e senza nicotina. Il nuovo testo di legge riserva, infatti, ai depositari autorizzati la possibilità di vendere a distanza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dal secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del citato decreto legislativo n. 6 del 2016, ovvero «secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli .... e delle relative norme di attuazione» solo i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina e gli aromi;

    l'Associazione italiana vapore elettronico (AIVE), in corso di audizione parlamentare presso la Commissione finanze, ha suggerito di differire di un anno il divieto della vendita online di prodotti liquidi da inalazione al fine di offrire il tempo necessario per valutare in modo più approfondito gli impatti della misura e garantire una transizione graduale, senza compromettere la stabilità economica delle aziende che operano nel settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare al 1° gennaio 2026 il divieto di vendita a distanza di prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina, in vigore dal 1° gennaio 2025.
9/2245/36. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il registro telematico nazionale sulle giacenze dei cereali è uno strumento indispensabile per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni made in Italy. Uno strumento fondamentale in un momento in cui la redditività non è garantita e le semine diminuiscono, con un calo delle superfici nazionali coltivate a grano duro di circa 130 mila ettari e la siccità che porterà a un taglio almeno del 20 per cento della produzione;

    attraverso il registro è possibile tenere sotto controllo la consistenza delle scorte dei cereali, anche al fine di immettere sul mercato informazioni utili a ridurre la volatilità dei prezzi e avere una completa tracciabilità dei grani, in tutti i passaggi, soprattutto quando si tratta di prodotti importati;

    il nuovo comma 1-bis, dell'articolo 19, inserito al Senato, posticipa dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune modifiche normative volte ad attivare il registro telematico nazionale sulle giacenze dei cereali strumento indispensabile per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni cerealicole italiane.
9/2245/37. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 4 una serie di proroghe in ambito sanitario, alcune condivisibili altre un po' meno;

    tra le proroghe però manca qualsiasi riferimento al finanziamento del Fondo per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare di cui all'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 per il 2025;

    già lo scorso anno, solo con l'intervento delle opposizioni, il Governo tornò sui suoi passi e con l'articolo 4 comma 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (milleproroghe per l'anno 2024) ripristinò un po' di risorse, anche se poche (10 milioni) almeno per un anno, dopo averle tagliate con la precedente legge di bilancio;

    attualmente, quindi, il Fondo per i DCA è privo di qualsiasi risorsa nonostante in Italia ci siano circa 4 milioni di persone in cura per anoressia, bulimia e binge eating e circa 4.000 i decessi annui; un giovane su cinque soffre di tali disturbi; solo 4 regioni su 21 hanno sul proprio territorio più di 5 strutture per assistere le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare; il Molise non ha alcuna struttura;

    il Fondo è stato istituito a garanzia di risorse adeguate nell'attesa di rendere autonome le prestazioni sui DCA rispetto alla salute mentale così come previsto dal comma 687 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

    non basta il 15 marzo di ogni anno predisporre campagne di sensibilizzazione su anoressia, bulimia e binge eating se poi non si prevedono risorse dedicate per una presa in carico globale di chi soffre di tali disturbi e delle loro famiglie;

    a oggi, il taglio dei finanziamenti, unito al mancato aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, aggrava ulteriormente una situazione già di per sé critica, con liste d'attesa che si allungano e interruzioni pericolose nei percorsi terapeutici, non solo mettendo a rischio il futuro delle persone che combattono ogni giorno con questi disturbi, ma lasciandole sole con le proprie famiglie ad affrontare questo dramma,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a prorogare il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 234 del 2021, reperendo altresì adeguate risorse, fino a che non sia dato seguito all'applicazione dell'articolo 1, comma 687, della medesima legge, che inserisce le prestazioni relative ai disturbi del comportamento alimentare all'interno dei livelli essenziali di assistenza al di fuori del capitolo della «salute mentale», con un budget autonomo al fine di garantire adeguate prestazioni sanitarie e sociosanitarie alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare e alle loro famiglie.
9/2245/38. Furfaro, Quartini, Casu, Faraone, Ruffino, Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 4 una serie di proroghe in ambito sanitario alcune dirette altre indirette volte, comunque, a ridurre i tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    a tali misure, recentemente, per tentare di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni che affliggono il nostro SSN, senza, peraltro, tanto successo, si è aggiunto il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024 (cosiddetto «liste di attesa»), di fatto non attuato perché mancano i decreti attuativi nonché l'invio alla conferenza stato regioni per la sua approvazione del nuovo Piano nazionale di gestione delle liste d'attesa 2025-2027 che va ad aggiornare il precedente Piano 2019-2021 e che dovrebbe puntare a migliorare l'accesso ai servizi sanitari per i cittadini riducendo i tempi di attesa per visite specialistiche e ricoveri programmati, garantendo maggiore trasparenza e accessibilità ai servizi sanitari;

    nonostante i tanti provvedimenti la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie non è stata minimamente scalfita e anche le disposizioni previste con questo decreto-legge non andranno ad incidere sul nucleo reale del problema lasciando ancora una volta i cittadini da soli ad affrontare la ricerca di una visita in tempi rapidi o quanto meno ragionevoli;

    attualmente sono più di 4,5 milioni le persone che rinunciano a visite o accertamenti per problemi economici, di lista di attesa o difficoltà di accesso alle prestazioni;

    la quota delle persone che hanno dovuto fare a meno delle cure ammonta al 7,6 per cento sull'intera popolazione nel 2023, in aumento rispetto al 7,0 per cento dell'anno precedente,

impegna il Governo

a rilanciare il sistema sanitario mettendo a disposizione più risorse finanziarie, umane, digitali, strumentali, strutturali e tecnologiche creando le condizioni favorevoli per un incremento delle relative potenzialità in termini di efficienza, resilienza e inclusività, contribuendo così a ridurre realmente i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.
9/2245/39. Forattini, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame fa riferimento anche a norme relative ai permessi di soggiorno;

    secondo dati ISTAT in Italia, al 1° gennaio 2023, il numero di stranieri residenti in Italia è di 5.141.341, pari al 6,7 per cento della popolazione residente, evidenziando tra l'altro il ruolo fondamentale che queste persone svolgono all'interno della nostra società, contribuendo in modo significativo alla crescita economica, culturale e sociale del Paese;

    purtroppo, però, per molti il primo contatto con le istituzioni – attraverso gli Uffici immigrazione delle questure, gli sportelli delle Prefetture o gli uffici comunali – si rivela spesso complesso;

    ad esempio, a Torino, analogamente a quanto succede in tanti altri comuni italiani, si verificano lunghe code dato che un unico ufficio gestisce tutte le pratiche dei cittadini stranieri dei 312 comuni della provincia;

    la situazione diviene ancora più complessa quando ci si trova di fronte a casi di giovani, come quello relativo ad una ragazza di 18 anni di Torino, di origine nigeriana, nata nel capoluogo piemontese e orfana di madre, che doveva rinnovare il permesso di soggiorno scaduto, senza il quale non è possibile presentare la domanda per sostenere l'esame di maturità;

    per superare le difficoltà la giovane ha chiesto aiuto alla professoressa di italiano e storia dell'istituto enogastronomico dove la ragazza studia, che l'ha accompagnata alle 5 di mattina a fare la fila per il rinnovo del permesso di soggiorno;

    si tratta di un caso che evidenzia la necessità di interventi per aiutare gli uffici a svolgere in modo rapido le pratiche;

    ad esempio, potrebbe essere utile consentire ai comuni di poter svolgere direttamente le pratiche relative ai permessi di soggiorno, sul modello di quanto chiesto dal Sindaco di Alessandria e da circa altri 50 sindaci piemontesi;

    questo consentirebbe di alleviare il carico del lavoro degli uffici immigrazione;

    inoltre, appare necessario, vista l'attuale lunghezza dei tempi di rinnovo prorogare di un anno per i permessi di soggiorno per i richiedenti asilo in scadenza,

impegna il Governo:

   a prorogare la validità di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo;

   a intraprendere, per quanto di competenza anche tramite iniziative legislative, una sperimentazione a livello nazionale che deleghi agli uffici comunali la gestione delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi familiari e in riferimento ai titoli per bambini e bambine nati e cresciuti in Italia;

   a dare seguito all'impegno preso accogliendo il 26 novembre 2024 l'ordine del giorno presentato dal Gruppo del PD 9/2088-AR/41 con il quale si chiedeva di «(...) valutare l'opportunità di potenziare gli Uffici immigrazione della questura e lo Sportello unico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».
9/2245/40. Bakkali, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca disposizioni concernenti termini in materia di giustizia;

    il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 – emanato in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016 – ha previsto, l'attribuzione di tutte «le cause in materia di condominio» (come definite ai sensi dell'articolo 71-quater disposizioni per l'attuazione del codice civile), nonché dei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti la stessa materia, alla competenza del giudice di pace, a partire dal 31 ottobre 2025;

    in vista dell'approssimarsi di tale data, è molto sentita la preoccupazione per il contenzioso che una soluzione del genere andrebbe a creare. Infatti, le controversie in un settore in continua evoluzione come quello condominiale – per di più riformato da poco più di 10 anni – sono particolarmente delicate, interessando diritti fondamentali delle persone e, spesso, questioni economiche di rilevante entità;

    tali controversie, per giunta, sono di frequente caratterizzate da notevole complessità giuridica, come dimostra il fatto che molte cause hanno dovuto essere risolte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Mentre, la previsione che a breve entrerà in vigore non fa alcun distinguo né con riguardo al valore né alla tipologia del contenzioso;

    considerata la situazione in cui versano attualmente gli uffici dei giudici onorari a causa delle carenze di organico, sarebbe auspicabile differire la menzionata disposizione al 31 ottobre 2030, di modo di aver maggior tempo per individuare eventuali interventi normativi compatibili con il nostro sistema giudiziario e conseguentemente assicurare ad una materia, come quella condominiale, che riguarda la stragrande maggioranza degli italiani, una tutela giurisdizionale adeguata,

impegna il Governo

per le difficoltà citate in premessa, ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere il differimento della data del 31 ottobre 2025 riguardo all'attribuzione delle cause e dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici, valutando altresì iniziative normative volte a escludere le cause condominiali da quelle attribuite alla magistratura onoraria.
9/2245/41. Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca disposizioni concernenti termini in materia di giustizia;

    il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 – emanato in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016 – ha previsto, l'attribuzione di tutte «le cause in materia di condominio» (come definite ai sensi dell'articolo 71-quater disposizioni per l'attuazione del codice civile), nonché dei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti la stessa materia, alla competenza del giudice di pace, a partire dal 31 ottobre 2025;

    in vista dell'approssimarsi di tale data, è molto sentita la preoccupazione per il contenzioso che una soluzione del genere andrebbe a creare. Infatti, le controversie in un settore in continua evoluzione come quello condominiale – per di più riformato da poco più di 10 anni – sono particolarmente delicate, interessando diritti fondamentali delle persone e, spesso, questioni economiche di rilevante entità;

    tali controversie, per giunta, sono di frequente caratterizzate da notevole complessità giuridica, come dimostra il fatto che molte cause hanno dovuto essere risolte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Mentre, la previsione che a breve entrerà in vigore non fa alcun distinguo né con riguardo al valore né alla tipologia del contenzioso;

    considerata la situazione in cui versano attualmente gli uffici dei giudici onorari a causa delle carenze di organico, sarebbe auspicabile differire la menzionata disposizione al 31 ottobre 2030, di modo di aver maggior tempo per individuare eventuali interventi normativi compatibili con il nostro sistema giudiziario e conseguentemente assicurare ad una materia, come quella condominiale, che riguarda la stragrande maggioranza degli italiani, una tutela giurisdizionale adeguata,

impegna il Governo

a valutare una complessiva riforma della Giustizia di pace anche con riferimento alle competenze sia nella materia civile che penale.
9/2245/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19, comma 1-ter, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019. La disposizione fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi, apportando modifiche all'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

    l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021 al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, fissava nuovi termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015. Tali termini sono stati oggetto di una prima proroga attraverso il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

    a tali interventi normativi non è seguita l'emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale citato, finalizzato a definire tecnicamente ed attuare nel dettaglio di merito la revisione dei mezzi agricoli e delle macchine operatrici;

    in Italia circolano circolano 1,2 milioni di trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e 670.000 privi di rollbar. Appena 100.000 hanno adeguato i mezzi agricoli fuori norma. Ogni anno l'agricoltura italiana perde 120 lavoratori a causa della inadeguata sicurezza con costi sociali inestimabili e un corrispondente peso annuale per le casse dello Stato di oltre 200 milioni di euro. Morti bianche che gli altri Paesi hanno ridotto al minimo grazie all'introduzione della revisione dei mezzi agricoli;

    l'assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile;

    gli operatori del settore hanno ampiamente sollecitato, attraverso numerosi appelli e istanze, un intervento effettivo e immediato, anche alla luce della tempistica per l'adeguamento delle officine e degli operatori, considerando che occorrerebbero corsi di formazione degli addetti e i riconoscimenti pubblici per le relative revisioni,

impegna il Governo

a emanare, in tempi brevissimi, il decreto attuativo sulla revisione dei mezzi agricoli e delle macchine di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale citato in premessa.
9/2245/42. Romeo, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in titolo reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure recate dal comma 1 dell'articolo 2, relative ai dirigenti delle forze di polizia e delle forze armate con misure volte ad alimentare lo stesso mediante scorrimento integrale della graduatoria vigente del concorso Vice ispettore della Polizia di Stato di aprile 2024.
9/2245/43. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 485, della legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207) estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta;

    gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per il 2025, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;

    la limitata proroga disposta dalla legge di bilancio per il 2025, non assicurando durata e continuità alle misure agevolative, impedisce un'adeguata programmazione economica degli investimenti alle imprese che operano nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, minando così la possibilità di un pieno sviluppo economico di tali zone,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un orizzonte temporale più esteso, in un'ottica pluriennale, per le misure agevolative nella Zona economica speciale unica (ZES unica), stanziando anche le adeguate risorse economiche, al fine di incentivare gli investimenti e salvaguardare la competitività delle iniziative economiche e favorire lo sviluppo del Mezzogiorno.
9/2245/44. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024;

    il piano costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

    con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state attribuite alle regioni le risorse per il triennio 2022-2024;

    ad oggi il Piano nazionale per il triennio 2025-2027 non è ancora stato adottato;

    la proroga di efficacia del precedente piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità nelle more del completamento della sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che introduce il «Progetto di vita», dell'attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane del 23 marzo 2023, n. 33 e del decreto attuativo del 15 marzo 2024, n. 29 e della redazione del nuovo piano nazionale non autosufficienza;

    malgrado i solleciti e le proposte emendative presentate, il Governo non ha disposto alcuna proroga del Piano 2022-2024, generando un vuoto normativo che impedisce la continuità assistenziale delle persone con disabilità e priva le regioni delle risorse necessarie per garantire tali misure;

    tenuto conto del fatto che le risorse che saranno utilizzate per l'elaborazione del progetto di vita sono anche quelle del Fondo nazionale non autosufficienza, appare opportuno prorogare il piano 2022-2024 almeno per l'anno 2025 e avviare la programmazione con decorrenza dall'anno 2026 in coerenza con l'attività di sperimentazione e formazione, in modo da dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative all'interno del redigendo decreto sulla non autosufficienza;

    la mancata previsione della proroga del Piano nazionale non autosufficienze 2022-2024 per l'annualità 2025 determina l'interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza,

impegna il Governo

a promuovere, nelle more dell'adozione del nuovo Piano, le occorrenti iniziative legislative al fine di prorogare al 2025 il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 e scongiurare l'interruzione di prestazioni essenziali nei confronti delle persone non autosufficienti.
9/2245/45. Ubaldo Pagano, Furfaro, Stefanazzi, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 2, comma 2, il provvedimento in esame prevede che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina, mentre al comma 3, che in occasione di tale rinnovo essi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta;

    in particolare, la disposizione di cui al comma 2 si riconnette a quanto deliberato in sede di Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024 che ha statuito la proroga al 4 marzo del 2026 della protezione temporanea accordata agli sfollati provenienti dall'Ucraina;

    la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati è oggetto di disciplina europea resa dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio;

    è quindi una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio, attuale o imminente, di sfollati provenienti da Paesi terzi che non possano rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia il rischio altresì che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento;

    la protezione temporanea ha una durata annuale e vale per il caso di un afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio (adottata a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione). È suscettibile di proroga automatica per un periodo massimo di un ulteriore anno;

    in Repubblica democratica del Congo, a causa della perdurante guerra civile, soltanto negli ultimi mesi sono state sfollate 400 mila persone. Anche se il Congo è relegato a una sorta di oblio mediatico, negli ultimi 20 anni ci sono state oltre sette milioni di morti tra i civili. L'Unione europea e la comunità internazionale hanno continuato a voltarsi dall'altra parte, ad avviso del firmatario del presente atto, evidentemente mancando di empatia per le vittime, forse a causa della mancanza di una narrazione avvincente come quella che si è diffusa per l'Ucraina,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa, nell'ambito delle misure per la concessione, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno per protezione, al fine di:

    proporre in sede di Unione europea un'armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di protezione temporanea;

    prevedere il rilascio di visti per motivi umanitari agli sfollati della Repubblica democratica del Congo;

   ad adoperarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea affinché si pervenga alla proposta di concedere permessi di soggiorno temporaneo secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio per coloro che fuggono dalla Repubblica democratica del Congo dove è in corso una guerra civile che negli ultimi mesi ha prodotto diverse centinaia di migliaia di sfollati.
9/2245/46. Soumahoro, Fornaro, Alifano, Quartini, Scutellà, Pavanelli, Baldino, Ciani, Bakkali, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 3, comma 9, del provvedimento in esame proroga al 31 marzo 2025 l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all'anno 2022. Prevede, altresì, che l'adozione e approvazione dei suddetti bilanci avvenga nel rispetto dei principi generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

    dall'anno 2010 la regione Calabria è commissariata per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e allo stato il presidente pro tempore della regione ne è il commissario ad acta;

    nonostante il commissariamento, la situazione della sanità calabrese continua a peggiorare, con gravi ripercussioni sui cittadini: gli ospedali calabresi continuano a vivere una crisi strutturale, tra carenza di personale, reparti chiusi, liste d'attesa insostenibili e una totale incapacità di attrarre professionalità,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame a tutela del servizio sanitario della regione Calabria con ulteriori iniziative finalizzate all'adozione di un piano di intervento straordinario per affrontare le criticità strutturali della sanità calabrese, anche attraverso un modello integrato tale da rafforzare l'assistenza ospedaliera nella regione, migliorando l'accesso ai servizi e garantendo il diritto alla salute dei cittadini costituzionalmente garantito.
9/2245/47. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in particolare, l'articolo 10, commi da 4 a 6, proroga l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025, novellando i termini di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 14 2014, relativi al limite temporale di operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno);

    da ultimo, il suddetto termine era stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 a opera dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 132 del 2023, pertanto, la disposizione in commento proroga ulteriormente l'operatività dei predetti uffici fino al 31 dicembre 2025;

    si ricordi che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, riducendo gli uffici giudiziari con la conseguente soppressione di molti tribunali e sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

    in particolare, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha disposto, oltre alla soppressione di 31 tribunali e 31 procure, anche la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale. Successivamente, con il citato decreto legislativo n. 14 del 2014 è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo. Successivamente, l'operatività di tali uffici giudiziari è stata più volte prorogata, fino all'ultimo intervento – in ordine cronologico – operato dal citato decreto-legge n. 132 del 2023;

    nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, il Governo avrebbe dovuto tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» quali: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata; tra i criteri, inoltre, è stato evidenziato che, oltre al bacino di utenza servito, è altresì necessaria una valutazione sul numero di residenti nel comune oggetto di rideterminazione e sulla presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza con la relativa residenza carceraria;

    dalla situazione attuale emerge un quadro di obiettiva difficoltà per diversi tribunali, per l'aumento dei costi per i cittadini, per l'accentuata assenza dello Stato e la notevole concentrazione dei carichi giudiziari, oltre che per il mortificato diritto di accesso alla giustizia, quale diritto fondamentale di ogni individuo, insopprimibile in uno Stato democratico,

impegna il Governo

nelle more di una più ampia riforma che determini un nuovo assetto della geografia giudiziaria, a prorogare l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, come previste dagli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, oltre il termine attualmente previsto del 1° gennaio 2026.
9/2245/48. Torto, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in particolare, l'articolo 10, commi da 4 a 6, proroga l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025, novellando i termini di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 14 2014, relativi al limite temporale di operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno);

    da ultimo, il suddetto termine era stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 ad opera dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 132 del 2023, pertanto, la disposizione in commento proroga ulteriormente l'operatività dei predetti uffici fino al 31 dicembre 2025;

    si ricordi che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, riducendo gli uffici giudiziari con la conseguente soppressione di molti tribunali e sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

    in particolare, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha disposto, oltre alla soppressione di 31 tribunali e 31 procure, anche la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale. Successivamente, con il citato decreto legislativo n. 14 del 2014 è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo. Successivamente, l'operatività di tali uffici giudiziari è stata più volte prorogata, fino all'ultimo intervento – in ordine cronologico – operato dal citato decreto-legge n. 132 del 2023;

    nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria, il Governo avrebbe dovuto tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» quali: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata; tra i criteri, inoltre, è stato evidenziato che, oltre al bacino di utenza servito, è altresì necessaria una valutazione sul numero di residenti nel comune oggetto di rideterminazione e sulla presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza con la relativa residenza carceraria;

    dalla situazione attuale emerge un quadro di obiettiva difficoltà per diversi tribunali, per l'aumento dei costi per i cittadini, per l'accentuata assenza dello Stato e la notevole concentrazione dei carichi giudiziari, oltre che per il mortificato diritto di accesso alla giustizia, quale diritto fondamentale di ogni individuo, insopprimibile in uno Stato democratico,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute all'articolo 10, commi da 4 a 6, con le iniziative di competenza volte a sostenere le iniziative legislative parlamentari volte a riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, per mezzo della riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse dai decreti legislativi in attuazione della legge delega n. 148 del 2011, in relazione a criteri oggettivi e qualificati.
9/2245/49. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21, ai commi 4 e 5, abroga la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 posti in via transitoria e già non più vigenti, dispone l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e prevede l'annullamento delle sanzioni già irrogate;

    la sanzione amministrativa pecuniaria di cui si dispone l'annullamento era irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvedeva sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero;

    si tratta, ad avviso dei presentatori, di un condono tombale ed un regalo ai «no vax» che secondo talune stime vale circa 100 milioni di minori entrate;

    vale la pena ricordare che precedenti interventi normativi avevano già disposto la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024; pertanto, con il provvedimento all'esame, il periodo di sospensione è di fatto cessato in via anticipata (di soli 3 giorni!) rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2024, in ragione dell'entrata in vigore (il 28 dicembre 2024) della disciplina abrogativa in esame;

    in sostanza l'intervento, oltre a essere grave nella sua portata ideologica e propagandistica è sostanzialmente inutile nei suoi effetti per le persone coinvolte, poiché già era in essere una sospensione della disciplina sanzionatoria;

    nel corso dell'esame in Senato, l'articolo 21 è stato poi integrato con ulteriori disposizioni concernenti la disciplina dei controlli e delle sanzioni per la violazione delle misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19, disponendo:

    l'abrogazione della sanzione relativa alla chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardavano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali;

    l'abrogazione della sanzione relativa alla chiusura, in via cautelare e provvisoria, e per un periodo non superiore a 5 giorni, dell'attività o dell'esercizio, «ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione»;

    l'interruzione definitiva dell'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie;

    la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande aventi a oggetto le sanzioni amministrative accessorie e l'estinzione del giudizio, se l'impugnazione ha a oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, con compensazione delle spese;

    ad avviso dei firmatari, in sostanza, il Governo, in pieno conflittualità di poteri e funzioni, si erge a giudice arrivando finanche a dichiarare con legge «la cessazione della materia del contendere», enunciazione o locuzione che, nella prassi giurisprudenziale, si configura come una causa di estinzione del processo pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza!;

    è sconcertante, secondo i presentatori, come questa misura arrivi a ledere fondamentali principi di solidarietà e di corretta socialità tra gli individui, compromettendo lo spirito che risiedeva dietro a queste sanzioni ovverosia quello di tutelare la salute di ogni individuo e della collettiva intera, soprattutto in quei contesti dove la presenza di soggetti fragili richiedeva una rigorosa attenzione da parte di tutti i consociati;

    con la disposizione all'esame si ledono altresì gli obiettivi che sono generalmente sottesi ad una sanzione pecuniaria: dissuadere dal commettere future violazioni e indurre anche la generalità degli altri cittadini a non violare analoghi precetti; si tradisce gravemente la funzione preventiva che questo genere di sanzioni comporta, nell'ottica di prevenire futuri e peggiori danni!;

    questa misura arriva addirittura a sacrificare entrate legittime che invece avrebbero ben potuto essere impiegate per sostenere economicamente tutti quei nuclei familiari più fragili che all'indomani della pandemia e con la scellerata guerra in Ucraina stanno subendo quotidianamente l'indecenza di dover pagare bollette insostenibili; famiglie sempre più numerose che si trovano in una dilagante condizione di vera e propria povertà energetica, in un paese che, soprattutto al sud, sembra essere ripiombato in una situazione da dopoguerra,

impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento finanziario utile, congrue ed equivalenti entrate, che con la misura indicata in premessa sono state gravemente sacrificate, e ad adottare le conseguenti iniziative volte a destinarle al sostegno dei nuclei familiari che maggiormente soffrono il caro bollette e che non riescono a condurre una vita dignitosa, per carenza di stipendi adeguati e di servizi appropriati.
9/2245/50. Auriemma, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21, ai commi 4 e 5, abroga la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 posti in via transitoria e già non più vigenti, dispone l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e prevede l'annullamento delle sanzioni già irrogate; l'articolo specifica che restano comunque acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del provvedimento all'esame, assicurando pertanto che l'abrogazione delle predette disposizioni non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e salvaguardando, innanzi a tutto, le finanze pubbliche;

    nel corso dell'esame in Senato, l'articolo 21 è stato integrato con ulteriori disposizioni concernenti la disciplina dei controlli e delle sanzioni per la violazione delle misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19, disponendo l'abrogazione delle sanzioni amministrative accessorie concernenti la chiusura degli esercizi commerciali per le violazioni che riguardavano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali;

    si tratta, ad avviso dei firmatari, di un condono tombale che diffonde il duplice e grave messaggio alla collettività secondo cui rispettare le regole è sbagliato e fa bene chi le regole di uno stato di diritto non le rispetta!;

    un messaggio oltretutto odioso per tutte le vittime della pandemia poiché alla disposizione in esame è sottesa la bieca volontà di ossequiare il mondo «no vax», in danno e sfregio di quella parte della popolazione, soprattutto quella più fragile, che è stata esposta al contagio da chi, per motivi ideologici e antiscientifici, ha rifiutato di adeguarsi alle misure di profilassi che tutti gli Stati del mondo hanno adottato per contenere l'inimmaginabile diffusione del virus e l'abnorme sequela di morti;

    con una manciata di commi ingiuriosi si cerca di cancellare quel che il Covid ha rappresentato per il nostro Paese e per l'intera popolazione mondiale in nome di una falsa «pacificazione nazionale» che, tra l'altro, svela l'enorme ipocrisia che la sostiene laddove l'abrogazione delle predette disposizioni non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardando, innanzi a tutto, le finanze pubbliche;

    il provvedimento all'esame, animato da propaganda ideologica tuttavia non contravviene e non interviene sui reali problemi che la pandemia ha drammaticamente posto all'attenzione degli osservatori e decisori pubblici della salute e delle politiche pubbliche;

    se con questo provvedimento si fa «l'occhiolino» ai no vax dall'altro si lasciano intonsi i privilegi e diritti delle multinazionale farmaceutiche, sui diritti brevettuali e sugli extraprofitti!;

    ogni farmaco è coperto da decine o più brevetti di prodotto o di processo; brevetti che tutelano le scoperte e impediscono ad altri di utilizzarle, alcuni di questi brevetti possono essere stati depositati vari anni prima e talvolta bloccano l'accesso a metodiche che si sono dimostrate efficaci in differenti ambiti;

    ebbene, proprio durante l'emergenza Covid, il Mise, guidato da chi ora sospende le sanzioni, ha allungato di ulteriori cinque anni brevetti del 2002 che sarebbero altrimenti scaduti, proroga della concessione avvenuta, guarda caso, il 18 marzo 2021, pochi giorni prima che il Parlamento italiano votasse una risoluzione del M5S nella quale chiedeva di sostenere la sospensione temporanea dei brevetti;

    la pandemia da COVID-19 e l'urgente necessità di acquisire farmaci e vaccini hanno drammaticamente messo in luce quali siano le criticità dell'attuale mercato dei farmaci, con specifico riferimento al sistema di protezione di diritti di proprietà sui farmaci e vaccini;

    contrariamente alle aspettative, l'istituto della proprietà intellettuale e della conseguente tutela brevettuale hanno favorito la crescita indiscussa di posizioni monopolistiche e dominanti, compromettendo lo scopo principale dell'introduzione nel mercato di un nuovo medicinale ossia il valore terapeutico che dovrebbe discendere, a monte, dalla ricerca di base di università e istituti di ricerca generalmente finanziata con fondi pubblici;

    nonostante l'origine pubblica della ricerca e dell'innovazione, il sistema viene di fatto privatizzato attraverso regole di mercato iperliberiste e di finanziarizzazione dei bisogni e dei diritti di salute e sociali degli individui che si trovano nella paradossale situazione di finanziare con le proprie tasse la ricerca su quei farmaci che poi dovranno acquistare a prezzi esorbitanti direttamente o per il tramite dello Stato, prezzi che risultano dunque in massima parte slegati da costi di ricerca e innovazione e che in buona parte sono invece legati a extraprofitti esorbitanti;

    ad avviso dei firmatari, il punto qualificante della questione non è dunque una pacificazione strumentale e propagandistica ma la responsabilità di un Governo che ha deciso di «non lavorare» e di non intervenire veramente sui problemi del Paese; a riguardo vale la pena ricordare che in Commissione XII è stata approvata una risoluzione del M5S che sulla governance del farmaco ha chiesto a questo Governo precisi atti e impegni a tutt'oggi tutti gravemente ignorati e inevasi, alcuni dei quali in questo atto, in stretta correlazione con le norme all'esame, rinnoviamo;

    occorre abbandonare ogni approccio ideologico e antiscientifico al tema dei vaccini e dei farmaci,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 21, commi 4 e 5 e conseguentemente:

    ad adottare ogni utile iniziativa normativa finalizzata a tassare gli extraprofitti delle multinazionali del farmaco a beneficio dei bisogni dei nuclei familiari più fragili e a garantire che le negoziazioni tra enti regolatori e aziende farmaceutiche non siano confidenziali, rendendo trasparenti anche gli investimenti in ricerca e sviluppo fatti dalle aziende, dando evidenza di qualsiasi sostegno pubblico dalle stesse ricevuto, anche sotto forma di sgravi fiscali e incentivi;

    a dare piena attuazione al decreto ministeriale 2 agosto 2019, nonché ad abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico, evitando la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d'azione pur con una struttura chimica differente e garantendo il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un «valore terapeutico aggiunto» rispetto a quelli già esistenti.
9/2245/51. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, al comma 7, lettera c), del provvedimento all'esame proroga il termine per l'attuazione della riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori privati;

    in particolare si proroga al 31 dicembre 2026 (addirittura di due anni!) il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali, come modificati con la legge annuale della concorrenza dell'anno 2021(legge n. 118 del 2022);

    si ricorda che già con il decreto-legge n. 215 del 2023, il Governo in carica aveva prorogato il termine per l'adeguamento al 31 dicembre 2024 della disposizione introdotta con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di accreditamento e convenzionamento con il SSN delle strutture e dei soggetti privati;

    più in particolare, la predetta legge annuale della concorrenza ha stabilito che:

     nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     la stipula degli accordi contrattuali avviene mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare; detta selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate;

    sulla stessa materia trattata dalla disposizione in esame è recentemente intervenuta anche la legge per la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024), che all'articolo 36 aveva già stabilito la sospensione dell'efficacia delle citate disposizioni fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome; tale sospensione, espressamente finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del SSN, è destinata a operare, in ogni caso, non oltre il termine del 31 dicembre 2026;

    in sostanza, ad avviso dei firmatari, i tre interventi normativi stanno a testimoniare con lapalissiana evidenza che per il Governo in carica questa riforma sull'accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie private nell'ambito del SSN «non s'ha da fare»!;

    la predetta riforma «non s'ha da fare» anche se finalizzata ad obiettivi di buon senso, come ad esempio quello di tener conto della qualità e dei volumi dei servizi da erogare, dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, della sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio; neanche l'obiettivo di salvaguardare la qualità, sicurezza ed appropriatezza delle cure per i cittadini è una ragione utile per riformare il sistema di accreditamento!;

    si osteggia e si blocca una riforma, fortemente consigliata dall'AGCOM, volta a garantire procedure periodiche e trasparenti, eque e non discriminatorie, con pubblicità di criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare;

    la logica che emerge da questa ed analoghe misure è in sostanza la seguente: per abbattere le liste di attesa ben venga il privato (sacrificando il SSN pubblico!), qualunque esso sia ma purché ci sia e preferibilmente lo stesso, senza che lo Stato debba e possa valutarne quanto meno la qualità, sicurezza ed appropriatezza delle cure per i cittadini,

impegna il Governo:

   a non rinviare ulteriormente, oltre il termine indicato dalla disposizione richiamata in premessa, una riforma dell'accreditamento e del convenzionamento con il SSN delle strutture sanitarie private, evitando di sacrificare, nel nome degli interessi privati, la qualità, sicurezza ed appropriatezza delle cure per i cittadini;

   a documentare al Parlamento, senza alcun indugio e attraverso un rapporto analitico e puntuale:

    a) le procedure selettive, pubbliche e trasparenti, poste in essere negli ultimi 5 anni per la stipula degli accordi contrattuali nell'ambito del SSN con gli erogatori privati di prestazioni e servizi sanitari, evidenziandone la coerenza con la programmazione sanitaria di ciascuna regione e provincia autonoma;

    b) l'adeguamento da parte degli erogatori privati accreditati e convenzionati con il SSN all'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate.
9/2245/52. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 12-ter, inserito in sede referente al Senato, con una integrazione al comma 377 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente;

    alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale e, dunque, nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale;

    il citato comma 377 nell'attuale formulazione ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027 e a questi il provvedimento all'esame aggiunge l'ulteriore finanziamento di 50 milioni dall'anno 2028;

    in sostanza la disposizione in esame rende strutturale questo rilevante finanziamento a valere su risorse del fabbisogno sanitario nazionale destinate a obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sottraendo stabilmente risorse alla sanità pubblica con il rischio di alterare l'equilibrio pubblico e private laddove, come noto, i policlinici facenti capo ad università non statali si sostengono anche e soprattutto con gli introiti derivanti dall'attività privata;

    l'erogazione del finanziamento, secondo l'originaria formulazione, è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi; il riparto dell'importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;

    i Policlinici universitari differiscono dalle aziende ospedaliere e dalle ASL, in quanto rappresentano parti integranti delle Università, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile secondo le modalità fissate dallo statuto dell'università di appartenenza e rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni solo per l'applicabilità delle norme sugli obblighi di approvvigionamento degli acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a., in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile per garantire che l'erogazione del finanziamento sia subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata dalle quali si evinca con chiarezza che le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con particolare riguardo al sostegno delle attività degli specializzandi impegnati ad abbattere le liste di attesa del Servizio sanitario nazionale.
9/2245/53. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari stigmatizzano:

     la pantomima che si è svolta in sede referente e si svolge ora nel presente consesso, con riguardo al decreto-legge in titolo, per il quale è un falso parlare di «sede di esame», perché non è stato compiuto alcun esame del testo, delle materie e delle norme ivi contenute, avendo compiuto, il testo, nel giro di poche ore, il giro prescritto – sede referente, pareri, Assemblea – a fronte dei 52 giorni in cui è stato fermo nell'altro ramo del Parlamento;

     la lesione delle prerogative parlamentari che si consuma, alternativamente, verso l'uno o l'altro ramo del Parlamento, al quale i provvedimenti arrivano «blindati» con il corollario della posizione della questione di fiducia – con il provvedimento in titolo, siamo all'ottantesima;

     la declaratoria di inammissibilità, alla luce «della ratio unitaria del provvedimento», in questo caso la proroga di termini normativi – ma il provvedimento contiene decine e decine di disposizioni da considerarsi del tutto avulse – due esempi eclatanti per tutti: all'articolo 21, il comma 4, che abroga le sanzioni ed estingue i procedimenti sanzionatori a carico degli inadempienti agli obblighi vaccinali per il COVID-19 e il comma 5-quinquies che abroga disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali negli enti locali a chi ha svolto un mandato politico presso gli stessi enti;

    preme ai firmatari segnalare l'articolo 20-bis del provvedimento all'esame, introdotto in sede referente al Senato, che proroga fino al 2027 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, intervenendo sulla legge di bilancio 2015 (comma 394 della legge n. 205 del 2015);

    la disposizione all'esame, più in particolare, proroga dal 2024 al 2027 il contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo; tale contributo ammonta al 75 per cento dei versamenti; il contributo assegnato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è fissato a 3 milioni di euro;

    la disposizione all'esame inoltre:

     sopprime la possibilità prevista per le fondazioni bancarie, di cedere i crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi;

     elimina l'esenzione per i crediti di imposta dall'imposta di registro;

     stabilisce la procedura da seguire ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2025, procedura secondo cui le Fondazioni dovranno trasmettere entro il 30 aprile all'ACRI (Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio S.p.a.) le delibere di impegno irrevocabile per il versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate; entro i successivi 20 giorni l'ACRI trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco delle Fondazioni finanziatrici; sarà quindi cura del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, entro i successivi 30 giorni, comunicare alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito;

    quanto alla copertura finanziaria, a gli oneri derivanti che come anzidetto ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

    come riportato da Save the Children la povertà educativa indica l'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni e nel nostro Paese la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni;

    la povertà educativa, quale conseguenza inevitabile della povertà economica, è anche fortemente condizionata dalla carenza di opportunità, scolastiche ed extrascolastiche, presenti sul territorio; nelle aree dove la povertà minorile è più accentuata e le famiglie affrontano le maggiori difficoltà economiche, anche le scuole e i servizi educativi sono limitati, senza asili nido, tempo pieno, mense e palestre, e di conseguenza la scarsa offerta educativa non è in grado di ridurre l'impatto delle disuguaglianze socioeconomiche familiari ma, al contrario, le accentua;

    dalla ricerca «Domani (Im)possibili» presentata in occasione della biennale dell'infanzia, «IMPOSSIBILE 2024», emerge che in Italia più di 1,3 milioni di bambini, bambine e adolescenti vivono in povertà assoluta, senza beni indispensabili per condurre una vita accettabile;

    più di un ragazzo su 4 che vive in condizioni di grave deprivazione materiale pensa che non riuscirà a finire la scuola e che sarà costretto ad andare a lavorare, a fronte dell'8,9 per cento dei coetanei;

    il 58,4 per cento di minori in condizione di fragilità non possono permettersi attività di svago fuori casa, a pagamento; bambini e adolescenti, in tutto il Paese, sono privati delle opportunità educative e dei luoghi dove svolgere attività artistiche, culturali e ricreative che potrebbero di fatto raddoppiare le possibilità di migliorare le proprie competenze e costruirsi un futuro migliore;

    l'accesso all'istruzione, fin dai primi anni di vita, è uno dei fattori cruciali dell'inclusione scolastica e del successo educativo degli studenti nel percorso futuro ed è per questo motivo che la possibilità di accesso alle scuole dell'infanzia fondamentale; a maggior ragione per i bambini stranieri, per i quali l'apprendimento della lingua può essere un ostacolo rilevante nel percorso educativo;

    tuttavia i dati più recenti evidenziano che meno dell'80 per cento dei minori stranieri frequenta scuole d'infanzia, contro il 95 per cento dei coetanei italiani; i minori con cittadinanza non italiana sono il 14 per cento dei residenti 3-5 anni ma solo l'11,7 per cento degli iscritti alle scuole d'infanzia;

    queste differenze hanno un impatto sul percorso scolastico successivo di bambine e bambini che, solo pochi anni dopo, cominceranno la scuola dell'obbligo, con un ritardo in termini di apprendimenti, ma anche di esperienze e relazioni sociali con i coetanei e gli adulti, con inevitabile compromissione del processo di inclusione;

    una recente indagine ISTAT sulla condizione di bambini e ragazzi ha indicato che è sistematicamente superiore la percentuale di minori stranieri che non vedono amici nel tempo libero; inoltre, se tra i giovani di 18-24 anni con cittadinanza italiana la quota di abbandoni prima del diploma si attesta al 9 per cento nel 2023, tra i ragazzi stranieri è invece circa 3 volte superiore: 26,8 per cento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, idonea a soddisfare in ogni regione e in ogni area del territorio nazionale il fabbisogno di asili nido in una percentuale non inferiore al 45 per cento, avendo riguardo di sostenere con fondi e risorse all'uopo individuati progetti di contrasto alla povertà educativa, volti a colmare il divario educativo tra i minori, anche stranieri, assicurando a tutti i bambini che abitano nel nostro Paese, a prescindere dalla cittadinanza, di apprendere e sviluppare liberamente le proprie capacità.
9/2245/54. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    in particolare, commi da 14-octies a 14-decies dell'articolo 3, introdotti in sede referente, estendono il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura;

    come le ZLS, anche le Zone Economiche Speciali (ZES) rappresentano uno strumento di attrattività per il territorio sulle quali sono istituite, ad alta potenzialità e impatto territoriale per la capacità di attrarre investimenti e rilanciare la competitività, in particolare nel Mezzogiorno, attraverso agevolazioni fiscali a favore delle imprese;

    l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, istituisce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti (acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie; acquisto terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

    l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha prorogato, per il solo anno 2025, il credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, a tal fine stanziando 2.200 milioni di euro per il medesimo 2025;

    il credito d'imposta ZES unica così disciplinato ha sostituito, di fatto e di diritto, l'impianto agevolativo da ultimo disciplinato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, ha soppresso, a decorrere del 1° gennaio 2024, il sistema dei crediti d'imposta riconosciuti agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, introdotto dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente modificato e integrato con diversi interventi normativi,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi previsti di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame a sostegno dell'attrattività degli investimenti e rilancio della competitività, con ulteriori misure finalizzate ad estendere l'istituto del credito di imposta nei territori rientranti nella ZES unica per un orizzonte temporale di medio periodo tale da garantire continuità alla suddetta misura agevolativa e consentire altresì alle imprese presenti sul territorio di pianificare i propri investimenti in coerenza con la certezza del quadro normativo.
9/2245/55. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni;

    agli oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura;

    i dati più recenti del Report «I numeri del cancro in Italia 2024» confermano che il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne; sono 925.000 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella e il citato Rapporto stima, che per l'anno 2024 saranno diagnosticati 53.686 nuove diagnosi (uomini=621; donne=53.065);

    i principali fattori di rischio sono rappresentati da: età, fattori riproduttivi, fattori ormonali, fattori dietetici e metabolici, stile di vita, pregressa radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà;

    negli ultimi decenni si è registrata una riduzione della mortalità grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere sopravvivenze a 5 anni molto elevate;

    attualmente lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni;

    in alcune Regioni si sta già sperimentando l'efficacia dell'esame in una fascia d'età più ampia, quella compresa tra i 45 ed i 74 anni e pertanto la disposizione all'esame, con esigue risorse, si limita a finanziare «progetti di rafforzamento» senza tuttavia estendere in maniera strutturale lo screening mammografico gratuito a tutta la popolazione femminile compresa tra i 45 ed i 74 anni;

    la prevenzione del tumore della mammella passa anche per stili di vita corretti come non fumare, seguire una corretta alimentazione, praticare un'attività fisica regolare e ridurre la sedentarietà; è ormai acclarato da tutte le evidenze scientifiche come incida sul cancro al seno anche e soprattutto il consumo di alcol e pur non esistendo una quantità di alcol da bere sicura per la salute e tenendo presente che l'unica tutela realmente efficace è non berne, per le donne il consumo non dovrebbe mai superare 1 unità alcolica al giorno, mentre non si deve bere in gravidanza e allattamento e se si è minorenni,

impegna il Governo:

   nel primo provvedimento finanziario utile, a reperire risorse congrue per garantire sull'intero territorio nazionale lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario alle donne di età tra i 45 ed i 74 anni e per le donne che abbiano documentati fattori di rischio;

   ad intervenire con significative iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per fornire informazioni chiare che possono contribuire ad aumentare la consapevolezza della popolazione sulla prevenzione primaria del tumore della mammella, con particolare riguardo su come incida sul cancro al seno anche e soprattutto il consumo di alcol e in genere stili di vita inappropriati.
9/2245/56. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni;

    agli oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura;

    i dati più recenti del Report «I numeri del cancro in Italia 2024» confermano che il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne; sono 925.000 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella e il citato Rapporto stima, che per l'anno 2024 saranno diagnosticati 53.686 nuove diagnosi (uomini=621; donne=53.065);

    i principali fattori di rischio sono rappresentati da: età, fattori riproduttivi, fattori ormonali, fattori dietetici e metabolici, stile di vita, pregressa radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà;

    negli ultimi decenni si è registrata una riduzione della mortalità grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere sopravvivenze a 5 anni molto elevate;

    attualmente lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni;

    in alcune Regioni si sta già sperimentando l'efficacia dell'esame in una fascia d'età più ampia, quella compresa tra i 45 ed i 74 anni e pertanto la disposizione all'esame, con esigue risorse, si limita a finanziare «progetti di rafforzamento» senza tuttavia estendere in maniera strutturale lo screening mammografico gratuito a tutta la popolazione femminile compresa tra i 45 ed i 74 anni;

    la prevenzione del tumore della mammella passa anche per stili di vita corretti come non fumare, seguire una corretta alimentazione, praticare un'attività fisica regolare e ridurre la sedentarietà; è ormai acclarato da tutte le evidenze scientifiche come incida sul cancro al seno anche e soprattutto il consumo di alcol e pur non esistendo una quantità di alcol da bere sicura per la salute e tenendo presente che l'unica tutela realmente efficace è non berne, per le donne il consumo non dovrebbe mai superare 1 unità alcolica al giorno, mentre non si deve bere in gravidanza e allattamento e se si è minorenni,

impegna il Governo:

   nel primo provvedimento finanziario utile, a valutare l'opportunità di reperire risorse congrue per garantire sull'intero territorio nazionale lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario alle donne di età tra i 45 ed i 74 anni e per le donne che abbiano documentati fattori di rischio;

   a valutare l'opportunità di intervenire con significative iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per fornire informazioni chiare che possono contribuire ad aumentare la consapevolezza della popolazione sulla prevenzione primaria del tumore della mammella, con particolare riguardo su come incida sul cancro al seno anche e soprattutto il consumo di alcol e in genere stili di vita inappropriati.
9/2245/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari stigmatizzano:

     la pantomima che si è svolta in sede referente e si svolge ora nel presente consesso, con riguardo al decreto-legge in titolo, per il quale è un falso parlare di «sede di esame», perché non è stato compiuto alcun esame del testo, delle materie e delle norme ivi contenute, avendo compiuto, il testo, nel giro di poche ore, il giro prescritto – sede referente, pareri, Assemblea – a fronte dei 52 giorni in cui è stato fermo nell'altro ramo del Parlamento;

     la lesione delle prerogative parlamentari che si consuma, alternativamente, verso l'uno o l'altro ramo del Parlamento, al quale i provvedimenti arrivano «blindati» con il corollario della posizione della questione di fiducia – con il provvedimento in titolo, siamo all'80a –;

     la declaratoria di inammissibilità, alla luce «della ratio unitaria del provvedimento», in questo caso la proroga di termini normativi – ma il provvedimento contiene decine e decine di disposizioni da considerarsi del tutto avulse – due esempi eclatanti per tutti: all'articolo 21, il comma 4, che abroga le sanzioni ed estingue i procedimenti sanzionatori a carico degli inadempienti agli obblighi vaccinali per il COVID-19 e il comma 5-quinquies che abroga disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali negli enti locali a chi ha svolto un mandato politico presso gli stessi enti;

    l'esempio riportato non è casuale, preme, infatti, ai firmatari segnalare che in due distinti e distanti articoli del provvedimento in titolo sono state introdotte, rispettivamente, una sospensione e una soppressione di norme vigenti del decreto legislativo n. 39 del 2013, attuativo della legge anticorruzione cosiddetta «Legge Severino» e concernenti disposizioni atte a tutelare la cosa pubblica dalla commistione di incarichi politici, amministrativi e dirigenziali tra organi ed enti territoriali;

    detto in modo più chiaro e semplice, si va smantellando anche la legge anticorruzione, continuando nell'operazione di demolizione, pezzo dopo pezzo, agendo nell'ombra e, almeno in questo caso, nei provvedimenti più disparati, dei presìdi di legalità e trasparenza;

    inserita in un ulteriore e diverso articolo del provvedimento in titolo, è stata sospesa anche l'applicazione di una ulteriore norma, che impone un limite temporale rispetto alla scadenza del loro mandato ai sindaci di una provincia che intendono candidarsi e poter essere eletti a presidenti della stessa provincia;

    interventi di tal fatta minano i principi che reggono l'ordinamento democratico, regolano, al fine di prevenirle, condizioni e posizioni che possono dar origine a conflitti di interessi e definiscono la netta distanza tra organo controllante e organo controllato;

    ciò accade dopo che il Governo ha cancellato il reato di abuso d'ufficio, depotenziato il reato di traffico di influenze, minato lo strumento delle intercettazioni, ridotto la responsabilità erariale in costanza di attuazione del PNRR, mentre si sta consumando l'indebolimento della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, senza dimenticare le inavvedute dichiarazioni sulla «inutilità dell'ANAC» da parte di un esponente della maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a rivedere le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 10-octies, 21, comma 5-quinquies, e 21-bis, del provvedimento in titolo, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, onde scongiurare l'allentamento dei presidi di legalità e non pregiudicare ulteriormente le norme dell'ordinamento che tutelano l'azione pubblica dal conflitto di interessi a beneficio dei cittadini tutti.
9/2245/57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari stigmatizzano:

     la pantomima che si è svolta in sede referente e si svolge ora nel presente consesso, con riguardo al decreto-legge in titolo, per il quale è un falso parlare di «sede di esame», perché non è stato compiuto alcun esame del testo, delle materie e delle norme ivi contenute, avendo compiuto, il testo, nel giro di poche ore, il giro prescritto – sede referente, pareri, Assemblea – a fronte dei 52 giorni in cui è stato fermo nell'altro ramo del Parlamento;

     la lesione delle prerogative parlamentari che si consuma, alternativamente, verso l'uno o l'altro ramo del Parlamento, al quale i provvedimenti arrivano «blindati» con il corollario della posizione della questione di fiducia – con il provvedimento in titolo, siamo all'80a;

     la declaratoria di inammissibilità, alla luce «della ratio unitaria del provvedimento», in questo caso la proroga di termini normativi – ma il provvedimento contiene decine e decine di disposizioni da considerarsi del tutto avulse – due esempi eclatanti per tutti: all'articolo 21, il comma 4, che abroga le sanzioni ed estingue i procedimenti sanzionatori a carico degli inadempienti agli obblighi vaccinali per il COVID-19 e il comma 5-quinquies che abroga disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali negli enti locali a chi ha svolto un mandato politico presso gli stessi enti;

    preme, comunque, ai firmatari segnalare anche in questa sede il tema della povertà educativa: apprezziamo il tentativo dell'articolo 20-bis di alimentare il fondo per il contrasto alla povertà educativa, ma non possiamo dimenticare la sorte delle risorse che il decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123, meglio noto come «decreto Caivano», e poi la legge di bilancio per l'anno 2024 avevano destinato alle istituzioni scolastiche, anche per progetti di rete, delle regioni del Mezzogiorno al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, prevenire processi di emarginazione sociale;

    inaspettatamente, la legge di bilancio per il 2025 ha tagliato, dimezzandole, quelle risorse, che erano fondamentali per garantire interventi educativi e il loro proseguimento nelle aree più fragili e a sostegno dei soggetti più vulnerabili del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché:

   sia disposto il reintegro delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge cosiddetto «Caivano», come incrementate dalla legge di bilancio per l'anno 2024;

   siano stanziate risorse della medesima entità anche per ciascun anno del prossimo triennio, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi.
9/2245/58. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame all'articolo 18, comma 1, reca disposizioni di proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica;

    in particolare, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, previste, in via transitoria, dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace;

    si segnala che le disposizioni sopra descritte sono state previste a regime, peraltro ampliandole significativamente, dall'articolo 31, comma 1, lettera b) e comma 2 del disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato in prima lettura alla Camera e attualmente all'esame del Senato;

    le presenti misure fanno seguito ad altre modifiche legislative – non condivisibili a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo – che risultano rafforzare i poteri e le possibilità di incidere del nostro comparto di sicurezza e informazione non prevedendo, al contempo, né il corrispondente rafforzamento delle prerogative di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (che, anzi, ne risulta escluso e aggirato) né il coinvolgimento parlamentare;

    il rafforzamento dei poteri, delle attività e dell'incisività dei nostri organismi di sicurezza e di informazione non può escludere il coinvolgimento del Copasir, rafforzando, al contempo, l'esercizio delle sue funzioni;

    giova ricordare che l'articolo 30, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, assegna al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la verifica, in modo sistematico e continuativo, a che l'attività dell'intero «Sistema» della sicurezza nazionale si svolga, oltre che nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse della Repubblica, questione che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, appare oltremodo pertinente alla norma in parola,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare urgentemente ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del Copasir in ordine all'attuazione della disposizione illustrata in premessa, al fine di garantire che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nonché nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, come previsto dalla legge 124 del 2007.
9/2245/59. Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 14-quinquies, introduce misure a sostegno degli enti locali, in considerazione dell'incremento dei costi legati all'energia elettrica, al gas e ai carburanti. In particolare, viene estesa anche al 2025 la possibilità di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

    l'avvio del nuovo anno ha registrato un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia, anche a causa delle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare le forniture di metano dalla Russia all'Europa;

    l'aumento delle tariffe energetiche rischia di gravare in modo significativo su famiglie e imprese, aggravando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento del costo della vita;

    secondo l'ultima rilevazione dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nel primo trimestre del 2025 i fruitori più fragili di energia elettrica subiranno un incremento del 18,2 per cento;

    per quanto riguarda il gas, le quotazioni nel mercato europeo non mostrano segnali di miglioramento, lasciando prevedere aumenti significativi;

    complessivamente, tra luce e gas, già si registrano aumenti dei prezzi del 30 per cento;

    secondo un'analisi di un accreditato operatore del settore delle comparazioni delle offerte ai consumatori (Facile.it), nei prossimi dodici mesi una famiglia tipo nel mercato libero potrebbe affrontare un rincaro complessivo di 272 euro tra luce e gas;

    l'aumento del costo delle bollette si inserisce in un contesto economico già caratterizzato da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali;

    il caro vita, l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'inflazione riducono il potere d'acquisto delle famiglie, mettendo in difficoltà soprattutto quelle a basso reddito e i pensionati;

    molti nuclei familiari rischiano di dover operare scelte difficili per far quadrare il bilancio mensile, rinunciando a spese non strettamente necessarie o riducendo i consumi domestici;

    anche le imprese, in particolare le piccole e medie attività, risentiranno dell'aumento delle tariffe energetiche, con conseguenze sui costi di produzione e possibili ripercussioni sui prezzi finali per i consumatori;

    alle difficoltà di famiglie e imprese si contrappongono i benefici per alcuni settori direttamente coinvolti negli aumenti: in particolare, il settore energetico e quello bancario hanno registrato profitti record negli ultimi anni, grazie al rialzo dei prezzi delle materie prime e all'aumento dei tassi d'interesse;

    è dunque fondamentale monitorare attentamente l'andamento dei prezzi dell'energia e valutare eventuali misure di sostegno per garantire che il peso degli aumenti non ricada interamente su famiglie e imprese, già provate dalle difficoltà economiche degli ultimi anni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute all'articolo 3, comma 14-quinquies, con ulteriori misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese al fine di contenere gli effetti negativi dell'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas.
9/2245/60. Riccardo Ricciardi, Appendino, Cappelletti, Fenu, Ferrara, Gubitosa, Pavanelli, Raffa, Morfino, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 14-quinquies, introduce misure a sostegno degli enti locali, in considerazione dell'incremento dei costi legati all'energia elettrica, al gas e ai carburanti. In particolare, viene estesa anche al 2025 la possibilità di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

    l'avvio del nuovo anno ha registrato un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia, anche a causa delle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare le forniture di metano dalla Russia all'Europa;

    l'aumento delle tariffe energetiche rischia di gravare in modo significativo su famiglie e imprese, aggravando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento del costo della vita;

    secondo l'ultima rilevazione dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nel primo trimestre del 2025 i fruitori più fragili di energia elettrica subiranno un incremento del 18,2 per cento;

    per quanto riguarda il gas, le quotazioni nel mercato europeo non mostrano segnali di miglioramento, lasciando prevedere aumenti significativi;

    complessivamente, tra luce e gas, già si registrano aumenti dei prezzi del 30 per cento;

    secondo un'analisi di un accreditato operatore del settore delle comparazioni delle offerte ai consumatori (Facile.it), nei prossimi dodici mesi una famiglia tipo nel mercato libero potrebbe affrontare un rincaro complessivo di 272 euro tra luce e gas;

    l'aumento del costo delle bollette si inserisce in un contesto economico già caratterizzato da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali;

    il caro vita, l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'inflazione riducono il potere d'acquisto delle famiglie, mettendo in difficoltà soprattutto quelle a basso reddito e i pensionati;

    molti nuclei familiari rischiano di dover operare scelte difficili per far quadrare il bilancio mensile, rinunciando a spese non strettamente necessarie o riducendo i consumi domestici;

    anche le imprese, in particolare le piccole e medie attività, risentiranno dell'aumento delle tariffe energetiche, con conseguenze sui costi di produzione e possibili ripercussioni sui prezzi finali per i consumatori;

    alle difficoltà di famiglie e imprese si contrappongono i benefici per alcuni settori direttamente coinvolti negli aumenti: in particolare, il settore energetico e quello bancario hanno registrato profitti record negli ultimi anni, grazie al rialzo dei prezzi delle materie prime e all'aumento dei tassi d'interesse;

    è dunque fondamentale monitorare attentamente l'andamento dei prezzi dell'energia e valutare eventuali misure di sostegno per garantire che il peso degli aumenti non ricada interamente su famiglie e imprese, già provate dalle difficoltà economiche degli ultimi anni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute all'articolo 3, comma 14-quinquies, con ulteriori interventi, nel primo provvedimento utile, volti a sterilizzare gli oneri fiscali e gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche e del gas per le famiglie ed imprese.
9/2245/61. Francesco Silvestri, Appendino, Cappelletti, Fenu, Ferrara, Gubitosa, Pavanelli, Raffa, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede disposizioni finalizzate a supportare le esigenze di continuità produttiva e aziendale di ILVA e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei relativi luoghi di lavoro;

   considerato che:

    la Città di Taranto e la sua provincia sono gravemente colpite da criticità ambientali e sanitarie legate all'attività del siderurgico, con conseguenze dirette sull'economia locale e sulla salute pubblica;

    recentemente, un campionamento dell'Ispra ha rilevato livelli di cianuro nelle acque reflue dello stabilimento siderurgico ex Ilva 110 volte superiori ai limiti consentiti e una concentrazione di fenoli 14 volte oltre i valori massimi, evidenziando un nuovo allarme ambientale;

    anche il comparto della mitilicoltura di Taranto ha subito gravi danni economici in considerazione dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e delle sue successive proroghe, che hanno imposto misure straordinarie di prevenzione per il controllo del rischio di diossina e Pcb, penalizzando fortemente le imprese del settore;

    la situazione di Taranto richiede un intervento coordinato e strutturato per la tutela ambientale, la bonifica delle aree contaminate, la salvaguardia occupazionale e il rilancio economico del territorio;

    il rilancio dell'area passa attraverso interventi di bonifica, riconversione industriale sostenibile e un piano di sviluppo per l'intera provincia,

impegna il Governo:

   in sede di attuazione delle misure recate dall'articolo 3, comma 1:

    a promuovere la stipula di un accordo di programma tra i Ministeri competenti, gli enti territoriali e le parti sociali, per attuare interventi straordinari di tutela ambientale, bonifica, salvaguardia occupazionale, diversificazione industriale sostenibile, nuovi investimenti e riqualificazione urbana dell'area di Taranto;

    a prevedere l'utilizzo di impianti di trattamento delle acque reflue per ridurre la presenza di cianuri e fenoli negli scarichi, migliorando la qualità ambientale e la sicurezza sanitaria, adottando altresì specifiche iniziative volte a sostenere le imprese, cooperative e consorzi della mitilicoltura di Taranto e provincia, per compensare i danni economici derivanti dalle misure sanitarie e dalle operazioni di bonifica.
9/2245/62. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, commi da 4 a 6, del presente provvedimento proroga l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025;

    l'assetto della cosiddetta geografia giudiziaria è stato profondamente riformato a seguito dell'attuazione della legge delega n. 148 del 2011. Con la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata disposta, oltre alla soppressione di 31 tribunali e 31 procure, anche la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, tra gli altri, del tribunale di Chiavari;

    il Governo in carica ha manifestato la volontà di rivedere la riforma sulla geografia giudiziaria, come confermato il 12 aprile 2023 in Parlamento dal Ministro della giustizia e dal Sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove; quest'ultimo in occasione della sua visita a Chiavari il 13 marzo 2023 ha ribadito che la possibilità di una riapertura del suddetto Tribunale. Inoltre, nel corso dello svolgimento di interrogazioni presso il Senato il 9 gennaio scorso, il Sottosegretario ha annunciato che è pronto lo schema di disegno di legge per la riapertura di alcune delle sedi giudiziarie soppresse con la Riforma del 2012,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 10, commi da 4 a 6, intervenendo con il primo provvedimento utile per riformare la geografia giudiziaria secondo il principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, in base a criteri oggettivi e qualificati, provvedendo alla riapertura delle sedi accorpate e di quelle soppresse, con particolare riferimento al tribunale di Chiavari.
9/2245/63. Traversi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    l'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei consorzi stabili, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione alle procedure di gara;

    la novella legislativa, correttiva dell'articolo 67 del codice dei contratti pubblici ed entrata in vigore il 31 dicembre 2024, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dispone che «Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;

    la soluzione di limitare l'utilizzo dell'avvalimento da parte del consorzio stabile, in funzione di ausiliario delle imprese, al solo prestito dei requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, senza la previsione di un periodo transitorio idoneo a consentire l'adeguamento del Casellario detenuto dall'ANAC, non appare sostenibile in quanto di fatto vanifica il meccanismo di qualificazione cumulativa propria del consorzio stabile quale forma aggregativa con finalità pro-concorrenziale e mutualistica e quale strumento di supporto alle piccole e medie imprese;

    ad oggi, nessun attestato di qualificazione conforme alla nuova disciplina potrà essere rilasciato ai consorzi stabili, con l'effetto di limitare la partecipazione degli operatori alle procedure di gara bandite a far data dal 1° gennaio 2025;

    come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la locuzione «requisiti maturati dallo stesso consorzio», per stabilire l'oggetto di avvalimento, «va interpretata nel senso di ricomprendere senz'altro anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l'introduzione di limiti all'avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del Codice dei contratti pubblici»,

impegna il Governo

al fine di garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a differire al 31 dicembre 2025 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
9/2245/64. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, commi 6 e da 12-quater a 12-sexies, del provvedimento in esame, reca norme in materia di spesa sanitaria;

    l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 cosiddetto «payback sanitario»;

    successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti bis») ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo comma 9-bis, prevedendo una deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9, che demanda alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

    in ragione dell'incombenza del termine entro il quale le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il Governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe), con cui è stata disposta una nuova scadenza al 30 aprile 2023; spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto iniquo, si sono trovate costrette ad adire gli organi giudiziari competenti, rilevando, a fondamento della pretesa giudiziaria, l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario;

    al fine di scongiurare i potenziali rischi per l'erario in ragione dei ricorsi pendenti, con decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stato istituito un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, che prevede un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, a condizione che le stesse non abbiano attivato un contenzioso legale ovvero che, avendolo attivato, vi rinuncino;

    tuttavia, il regime di favore introdotto dal legislatore, non ha risolto le suesposte criticità. Come stimato dal «Centro Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia» e dallo studio di Nomisma dal titolo «L'impatto del payback sulle imprese della filiera» sono oltre 1.400 le aziende e 190 mila i posti di lavoro che sarebbero potenzialmente a rischio a causa della richiesta di payback sui dispositivi medici;

    nei primi giorni di febbraio 2025, la Kimal, un'azienda di Perugia ha dichiarato la cessazione della propria attività dopo oltre 56 anni di servizio proprio a causa del payback sanitario;

    il mantenimento di tale meccanismo porterà al fallimento di centinaia di imprese con impatti negativi sull'occupazione, con inevitabili riverberi anche sul funzionamento del sistema sanitario nazionale considerato che le strutture sanitarie andrebbero incontro a difficoltà di approvvigionamento dei materiali, con possibile ricorso a multinazionali per l'acquisto dei medesimi a prezzi superiori, in un regime di sostanziale oligopolio, con notevoli ricadute di natura tributaria per i mancati introiti,

impegna il Governo:

   ad accompagnare gli interventi recati dall'articolo 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

   abrogare il meccanismo del cosiddetto payback sanitario;

   in via gradata, garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, prevedendo criteri di riparto del superamento del tetto di spesa regionale che assicurino la progressività del ripiano tra le imprese fornitrici, con particolare attenzione alla tutela delle micro, piccole e medie imprese;

   prevedere, in via ulteriormente gradata, la rimessione in termini per i versamenti dovuti alle aziende fornitrici di dispositivi medici, consentendo il pagamento anche in forma rateale ai fini di una maggiore sostenibilità finanziaria per le imprese del settore.
9/2245/65. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 19-ter, misure concernenti la proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, istituito dall'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, relativo ad interventi per la ricostruzione post-calamità e per interventi di protezione civile;

    nelle ultime ore i Campi Flegrei sono interessati da un'intensificazione preoccupante dell'attività sismica, con sciami di centinaia di scosse, alcune delle quali hanno raggiunto una magnitudo di 3.9, che hanno generato molta preoccupazione e paura tra i cittadini, i quali, in molti quartieri, sono scesi in strada e hanno trascorso la notte in auto;

    i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli. Attualmente, il livello di allerta per rischio vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di attenzione;

    dall'estate 2023, la caldera flegrea è interessata dall'intensificarsi del fenomeno del bradisismo, che da novembre 2005 ad oggi ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 136,5 centimetri nella zona di massima deformazione, ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano dando luogo a terremoti abbastanza superficiali, circa 7.000 negli ultimi 12 mesi con magnitudo massima di 4.4 il 20 maggio 2024;

    secondo la comunità scientifica, che studia e monitora il fenomeno, l'attività in corso potrebbe generare terremoti anche di Magnitudo 5.0, con rilascio di energia circa 10 volte maggiore rispetto all'evento del 20 maggio 2024;

    per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata nell'estate del 2023, il Governo è dapprima intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 e successivamente con il decreto-legge del 2 luglio 2024, n. 91, fatto poi confluire nel decreto-legge dell'11 giugno 2024, n. 76;

    in particolare, nel secondo «decreto Campi Flegrei», sono state previste misure per fronteggiare i danni prodotti dalla scossa del 20 maggio 2024 e rafforzare alcune di quelle presenti nel primo decreto. Tuttavia, in entrambi i casi si registrano ritardi nell'attuazione delle attività, nonché insufficienza delle risorse stanziate;

    inoltre, non sono state previste misure di sospensione di tasse, tributi e mutui per coloro che hanno dovuto lasciare la propria abitazione in seguito ad un'ordinanza di sgombero, né aiuti per le attività imprenditoriali che hanno subito un deciso calo di fatturato a causa dell'intensificarsi del fenomeno,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi contenuti all'articolo 19-ter del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad intervenire con urgenza al fine di:

   prevedere la sospensione di tasse, tributi e mutui per gli sfollati, estendendo anche i termini della concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione;

   adottare ogni iniziativa utile per prevedere misure di sostegno per le attività imprenditoriali in difficoltà;

   accelerare l'attuazione di tutte le misure previste nei due «decreti Campi Flegrei», con particolare attenzione all'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, al potenziamento delle vie di fuga e al consolidamento dell'edificato pubblico e privato, incrementando le risorse stanziate;

   mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorare le attività di informazione e comunicazione alla cittadinanza, garantendo la massima trasparenza, sia in merito all'evoluzione del fenomeno sia per quanto concerne gli stati di avanzamento degli interventi previsti dal decreto-legge del 12 ottobre 2023, n. 140 e dal decreto-legge dell'11 giugno 2024, n. 76.
9/2245/66. Caso, Amato, Orrico, Sarracino, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 6, dispone in materia di proroga di termini relativi al settore della cultura,

    l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019 dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, nonché delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero della cultura da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività;

    appare evidente che la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale necessiti di adeguate risorse finanziarie, strumentali, ma soprattutto umane, tanto da portare il MIC ad avvalersi per oltre 3 anni, fino al 31 dicembre 2024, anche di personale con contratti di collaborazione, conferiti ai sensi dell'art. 24, comma 1, 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, conferiti tramite procedure di avviso pubblico, per le necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    si tratta di 400 professionisti, ai quali, dopo oltre tre anni di collaborazioni non è stato prorogato il contratto, pur trattandosi di figure altamente specializzate, impiegate dal Ministero della cultura a partire dal 2021 per sopperire alla carenza cronica di personale, contribuendo significativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

    tuttavia, nonostante l'investimento nella loro formazione e l'esperienza maturata, si trovano ora privati di una continuità lavorativa indispensabile sia per loro stessi che per il settore culturale nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi contenuti all'articolo 6 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a reperire, con estrema urgenza, adeguate risorse finanziarie al fine di colmare la grave carenza di personale indispensabile per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, adottando le iniziative normative necessarie volte a prorogare i contratti di collaborazione citati in premessa e a valutare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, l'assoluta necessità di un piano di stabilizzazione del medesimo personale, già assunto mediante procedure di avviso pubblico, nonché ad adottare le iniziative normative necessarie all'indizione di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale fondamentale a garantire le azioni di tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale italiano.
9/2245/67. Orrico, Amato, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 5, misure concernenti la proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

    successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

    da ultimo, l'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, ha disposto la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, intervenendo, tuttavia, soltanto a posteriori, nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, creando un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

    tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Commissione al Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare, ai fini della partecipazione dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie di I fascia ATA, anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

    tuttavia, tale modifica, nella sua formulazione, pare riguardare esclusivamente coloro che abbiano prodotto domanda di prima fascia ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lasciando fuori gli aspiranti collaboratori scolastici che vorrebbero inserirsi in prima fascia ATA nel prossimo anno scolastico 2025/2026 e nei successivi, fino a esaurimento delle attività connesse al PNRR;

    inoltre, considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la riattivazione di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo:

   ad accompagnare gli interventi contenuti all'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad individuare le risorse necessarie per garantire la riattivazione dei contratti dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 fino al termine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto per dicembre 2026;

   ad adottare ogni iniziativa necessaria volta a garantire la possibilità, per i collaboratori scolastici, di fruire del periodo di retroattività giuridica introdotto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, ai fini della partecipazione dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie di I fascia ATA per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.
9/2245/68. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in particolare, l'articolo 1, nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi idrica, rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il DIPE per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica istituita dal decreto-legge n. 39 del 2023;

    la Sicilia sta affrontando da mesi una gravissima crisi idrica, connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni e alle temperature più alte della media, tale da non garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per la popolazione e con effetti devastanti sugli ecosistemi, sull'agricoltura e sull'intera economia dei territori interessati;

    in questo contesto, annoverato tra quelli a più alto rischio siccità dell'intera Europa, desta particolare preoccupazione l'impatto degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno caratterizzato la precedente stagione estiva, causando gravissimi danni al patrimonio naturalistico dell'isola, e con l'effetto di aggravare le condizioni di vulnerabilità idrogeologica del territorio connessa al rarefarsi della coltre vegetativa e boscata;

    la siccità persistente, gli incendi boschivi e i fenomeni di dissesto idrogeologico costituiscono scenari riconducibili al cambiamento climatico in atto che si ripetono con preoccupante regolarità e che richiedono un approccio sinergico tra i diversi attori istituzionali titolari di funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale e la tutela della pubblica e privata incolumità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di contrasto alla crisi idrica, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse destinate alla prevenzione e al contrasto agli incendi boschivi nelle regioni a più alto rischio e ad incrementare la dotazione organica assegnata ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana che non abbiano presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire la continuità del servizio antincendio e di soccorso tecnico.
9/2245/69. Morfino, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, l'articolo 11 differisce i termini di materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, segnatamente, afferenti al consumo di energia da fonti rinnovabili, anche relativamente al riscaldamento e raffrescamento nonché al settore dei trasporti;

    a settembre 2024, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito la direttiva 2023/2413 (cosiddetto RED III) entro il 1° luglio;

    lo scorso 12 febbraio la Commissione europea, ritenendo che la risposta del Governo italiano non sia stata adeguata alle eccezioni sollevate nella lettera di costituzione in mora, ha concesso all'Italia ulteriori due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea e il nostro Paese potrebbe subire una condanna;

    come noto la direttiva RED III (direttiva (UE) 2023/2413) contiene misure fondamentali, in linea con il Green Deal e con REPowerEU, per accelerare la transizione verso l'energia pulita in linea con la graduale eliminazione della dipendenza dai combustibili fossili attraverso la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nei settori dei trasporti, dell'industria, degli edifici, del riscaldamento e raffrescamento. Un suo recepimento rapido avrebbe consentito al nostro Paese di superare gli ostacoli normativi e burocratici che, a tutt'oggi, ne rallentano lo sviluppo e di raggiungere i target al 2030;

    il nostro Paese è tra quelli più esposti in Europa alla volatilità del prezzo del gas considerato che per il 96 per cento importa questo combustibile per produrre energia elettrica;

    per aumentare la sicurezza energetica nazionale, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e ridurre i prezzi dell'energia elettrica, al contempo incrementando la competitività delle imprese italiane e riducendo la spesa per le famiglie, risulta cruciale accelerare nella massima diffusione di tecnologie che producono elettricità al minor costo, ovvero gli impianti rinnovabili, e che utilizzano risorse nazionali (acqua, sole, vento),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 11, con ulteriori interventi volti ad adottare con urgenza iniziative legislative volte a recepire le disposizioni della direttiva 2023/2413/Ue (cosiddetto RED III) concernenti la semplificazione, la riduzione e la certezza dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ancor più considerato che il recepimento della medesima in tempi congrui avrebbe consentito agli operatori del settore di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nonché favorito, nell'attuale scenario geopolitico, la sicurezza e l'indipendenza energetica contribuendo a mitigare le oscillazioni del prezzo dell'energia attraverso l'incremento della quota di produzione di energia da fonti, come quelle rinnovabili, che notoriamente non subiscono brusche variazioni di prezzo.
9/2245/70. Ilaria Fontana, Cappelletti, Pavanelli, L'Abbate, Appendino, Morfino, Ferrara, Santillo, Sergio Costa, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in particolare, l'articolo 7 reca proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    si ritiene necessario posticipare al 1° gennaio 2026 l'efficacia del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, il quale introduce numerose disposizioni che, una volta operative, ostacoleranno pesantemente l'operatività degli NCC, con ripercussioni non solamente sugli operatori del comparto ma soprattutto sugli utenti; tra queste, l'introduzione di un tempo minimo di attesa di venti minuti che gli NCC saranno costretti ad attendere tra una corsa e l'altra, misure che andranno ad aggravare la situazione, già critica, del trasporto pubblico non di linea;

    il 24 dicembre è iniziato il Giubileo della Chiesa Cattolica, che porterà nella città di Roma, tra i 30 e i 35 milioni di pellegrini nel corso del 2025. Dinanzi ad un simile evento di portata mondiale, è quanto mai necessario prevedere interventi normativi che siano volti a migliorare il servizio del trasporto pubblico non di linea;

    il decreto interministeriale in parola dovrebbe produrre effetti (stando a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto stesso) entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare ministeriale che specifica l'utilizzo della applicazione informatica per la compilazione del foglio di servizio elettronico. Benché la circolare non sia stata ancora emanata, è verosimile ritenere che le tempistiche previste dai provvedimenti in parola porteranno all'efficacia del decreto nella prima parte dell'anno, con le conseguenti criticità per il trasporto pubblico non di linea summenzionate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate all'articolo 7 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a posticipare l'efficacia del decreto 14 ottobre 2024, n. 226, citato in premessa, al 1° gennaio 2026, al fine di garantire un efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo e, in generale, assicurare il diritto alla libertà di movimento tanto ai cittadini italiani quanto ai turisti, appare necessario.
9/2245/71. Iaria, Ghirra, Casu, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, grazie a un emendamento approvato al Senato, reca, all'articolo 7, comma 4-duodecies, la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

    la misura fortemente voluta dal Movimento 5 stelle, volta a mettere in sicurezza il patrimonio infrastrutturale esistente ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all'ANAS S.p.A. con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, che individuava, quale termine per l'aggiudicazione degli interventi, 24 mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento, decorsi i quali sarebbe intervenuta la revoca del finanziamento. La proroga era dunque necessaria per non perdere le risorse già assegnate,

impegna il Governo

al fine di utilizzare le risorse destinate alla messa in sicurezza dei ponti nel Bacino del Po, ad accompagnare le misure recate all'articolo 7, comma 4-duodecies, con ulteriori interventi volti a sostenere la capacità amministrativa delle province e delle città metropolitane sotto il profilo dello studio delle soluzioni a problematiche progettuali e conseguenti revisioni degli stessi.
9/2245/72. Barzotti, Iaria.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di utilizzare le risorse destinate alla messa in sicurezza dei ponti nel Bacino del Po, ad accompagnare le misure recate all'articolo 7, comma 4-duodecies, con ulteriori interventi volti a sostenere la capacità amministrativa delle province e delle città metropolitane sotto il profilo dello studio delle soluzioni a problematiche progettuali e conseguenti revisioni degli stessi.
9/2245/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, recano disposizioni di proroghe in materia di fiscalità comunale;

    l'occupazione temporanea di suolo pubblico per le attività di promozione politica risponde all'esigenza di garantire un equo accesso agli spazi pubblici per tutte le forze politiche, assicurando il rispetto dei principi democratici e della parità di condizioni tra i soggetti politici, non solo durante alle competizioni elettorali;

    ne conviene, che l'utilizzo del suolo pubblico per le attività di promozione e volantinaggio rappresenta un importante strumento di informazione e partecipazione per i cittadini;

    alcuni comuni hanno interpellato l'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in relazione al trattamento tributario (imposta di bollo) da applicare alle istanze presentate dai partiti politici all'amministrazione comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per volantinaggio fuori dal periodo elettorale;

    l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione N. 89/E del 1 aprile 2009 [in cui si argomenta che: «L'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per “(...) Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Il successivo articolo 4 della tariffa stabilisce lo stesso trattamento per “Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. La legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ha aggiunto l'articolo 27-ter alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. In ragione di tale intervento normativo l'esenzione dall'imposta di bollo è stata estesa anche agli “Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”. Dalla lettera della norma si evince che in tale ipotesi esentativa rientrano gli atti espressione dell'attività dei movimenti o dei partiti politici qualora questi siano disciplinati da fonti primarie (disposizioni legislative) o secondarie (regolamenti). Nel caso di specie, le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella suddetta previsione, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica.»];

    con la sopracitata risoluzione l'Agenzia delle Entrate si è quindi orientata nel senso di ritenere che le istanze presentate alle amministrazioni comunali dai partiti politici e le relative autorizzazioni «sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.»;

    invero, alcuni comuni si sono verificate differenti interpretazioni della Istanza di interpello e che in ogni caso tale determinazione si traduce nei fatti in una dubbia compressione dei diritti e della funzione sociale dei partiti politici e dei diritti garantiti dalla Costituzione all'articolo 17,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure in materia di fiscalità recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative di competenza, eventualmente anche di carattere interpretativo, volte ad escludere dall'imposta di bollo le richieste di concessione per l'occupazione del suolo pubblico presentate da partiti politici e le organizzazioni di volontariato per le attività politiche, di promozione e volantinaggio, anche al di fuori del periodo elettorale, così da garantire una piena partecipazione democratica ed evitare discriminazioni o disomogeneità territoriali.
9/2245/73. Candiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, recano disposizioni di proroghe in materia di fiscalità comunale;

    l'occupazione temporanea di suolo pubblico per le attività di promozione politica risponde all'esigenza di garantire un equo accesso agli spazi pubblici per tutte le forze politiche, assicurando il rispetto dei principi democratici e della parità di condizioni tra i soggetti politici, non solo durante alle competizioni elettorali;

    ne conviene, che l'utilizzo del suolo pubblico per le attività di promozione e volantinaggio rappresenta un importante strumento di informazione e partecipazione per i cittadini;

    alcuni comuni hanno interpellato l'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in relazione al trattamento tributario (imposta di bollo) da applicare alle istanze presentate dai partiti politici all'amministrazione comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per volantinaggio fuori dal periodo elettorale;

    l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione N. 89/E del 1 aprile 2009 [in cui si argomenta che: «L'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per “(...) Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Il successivo articolo 4 della tariffa stabilisce lo stesso trattamento per “Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. La legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ha aggiunto l'articolo 27-ter alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. In ragione di tale intervento normativo l'esenzione dall'imposta di bollo è stata estesa anche agli “Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”. Dalla lettera della norma si evince che in tale ipotesi esentativa rientrano gli atti espressione dell'attività dei movimenti o dei partiti politici qualora questi siano disciplinati da fonti primarie (disposizioni legislative) o secondarie (regolamenti). Nel caso di specie, le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella suddetta previsione, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica.»];

    con la sopracitata risoluzione l'Agenzia delle Entrate si è quindi orientata nel senso di ritenere che le istanze presentate alle amministrazioni comunali dai partiti politici e le relative autorizzazioni «sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.»;

    invero, alcuni comuni si sono verificate differenti interpretazioni della Istanza di interpello e che in ogni caso tale determinazione si traduce nei fatti in una dubbia compressione dei diritti e della funzione sociale dei partiti politici e dei diritti garantiti dalla Costituzione all'articolo 17,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad accompagnare le misure in materia di fiscalità recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative di competenza, eventualmente anche di carattere interpretativo, volte ad escludere dall'imposta di bollo le richieste di concessione per l'occupazione del suolo pubblico presentate da partiti politici e le organizzazioni di volontariato per le attività politiche, di promozione e volantinaggio, anche al di fuori del periodo elettorale, così da garantire una piena partecipazione democratica ed evitare discriminazioni o disomogeneità territoriali.
9/2245/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Candiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, agli articoli 3 e 19-ter reca norme in favore di comuni colpiti da eventi sismici e all'articolo 7, proroghe in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata e di interventi edilizi agevolabili;

    l'articolo 3, comma 10-bis, reca altresì disposizioni per il potenziamento della struttura amministrativa della regione Molise;

    il sisma che ha colpito la regione Molise il 14 e il 16 agosto 2018 ha causato ingenti danni agli edifici nei comuni del cratere sismico, rendendo necessari interventi urgenti di ricostruzione e messa in sicurezza;

    la Protezione Civile ha provveduto a effettuare sopralluoghi e a classificare i danni attraverso le schede AeDES, strumento indispensabile per l'accesso ai contributi per la ricostruzione;

    attualmente, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il destinatario di una scheda AeDES può accedere al Superbonus 110 per cento con una maggiorazione del 50 per cento (cosiddetto «Superbonus rafforzato») previa rinuncia formale al contributo ordinario previsto dal comma 8-ter del medesimo articolo 119 il quale dispone che, in presenza di interventi agevolati con il Superbonus aventi ad oggetto fabbricati ubicati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;

    tuttavia, la normativa vigente non chiarisce in maniera univoca il termine entro il quale la rinuncia formale deve essere presentata, né specifica se il contributo ordinario sia ancora in essere, generando incertezza tra i cittadini colpiti dal sisma;

    è fondamentale garantire certezza normativa ai cittadini molisani colpiti dal sisma del 2018, affinché possano accedere ai contributi necessari per la ricostruzione senza ostacoli burocratici;

    risulta opportuno precisare che la rinuncia al contributo ordinario possa essere presentata entro la data di inizio dei lavori o al momento del caricamento del primo SAL presso l'Agenzia delle Entrate o ENEA;

    è necessario consentire la possibilità di richiedere una variazione della scheda AeDES in caso di peggioramento delle condizioni dell'immobile, attraverso un nuovo sopralluogo della Protezione Civile o tramite certificazione di un tecnico abilitato, con successiva emissione di un'ordinanza sindacale aggiornata,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame richiamate in premessa con ulteriori iniziative volte a:

   prevedere in un prossimo provvedimento utile una norma che chiarisca che la rinuncia al contributo ordinario per l'accesso al Superbonus 110 per cento rafforzato possa essere presentata in qualsiasi momento, entro l'inizio effettivo dei lavori o al caricamento del primo SAL presso l'Agenzia delle Entrate o ENEA;

   stabilire che i cittadini colpiti dal sisma del Molise del 2018 possano richiedere una revisione della scheda AeDES in caso di peggioramento delle condizioni dell'immobile, tramite nuovo sopralluogo della protezione civile o certificazione di un tecnico abilitato, con conseguente ordinanza sindacale aggiornata;

   garantire la disponibilità di fondi per gli indennizzi destinati ai possessori di scheda AeDES, come richiesto dalla regione Molise, al fine di supportare adeguatamente la ricostruzione e il ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato.
9/2245/74. Lovecchio.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame richiamate in premessa con ulteriori iniziative volte a garantire la disponibilità di fondi per gli indennizzi destinati ai possessori di scheda AeDES, come richiesto dalla regione Molise, al fine di supportare adeguatamente la ricostruzione e il ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato.
9/2245/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR per il settore giustizia;

    per risolvere tali problematiche l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR ha introdotto misure e stanziamenti volti a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE;

    grazie alle prime risorse attivate dal PNRR si sono registrati inizialmente significativi progressi che hanno promosso concorsi per assumere magistrati, assunzioni a termine per l'Ufficio del Processo (per tre anni), la previsione di nuovi agenti di Polizia Penitenziaria ed investimenti per informatizzare le procedure;

    questi passi avanti saranno però interrotti dai tagli imposti dalla Legge di bilancio 2025 nel comparto giustizia e in particolare sul sistema dell'esecuzione della pena. Le riduzioni ammontano a 85 milioni di euro per il 2025, 107 per il 2026 e 110 per il 2027;

    nell'ultima manovra di bilancio, nel triennio 2025-2027, sono previste ulteriori riduzioni per la Giustizia le cui risorse complessive passeranno dagli 11.477.913.806 del 2025 ai 10.916.335.584 del 2027;

    tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 227 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni, in particolare risultano concentrati principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni, dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023;

    i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

    tutto il sistema della giustizia tra 2025 e 2027 subisce un ulteriore taglio di 500 milioni che, in particolare, risulta concentrato principalmente, sui programmi Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale, Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione;

    nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la polizia penitenziaria è sotto organico e provato dalla sfida della gestione della popolazione carceraria,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di fronteggiare la grave crisi che attraversa il sistema giustizia e di far fronte alle eccezionali esigenze di personale nonché al fine di rafforzare l'organizzazione e l'efficacia di tale sistema, ad intervenire per quanto di sua competenza consentendo la proroga al 31 dicembre del 2026 delle graduatorie dei concorsi dei concorsi pubblici relative al personale della Giustizia in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute.
9/2245/75. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, al comma 5 differisce, per il solo anno 2025, dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – «ISA» di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024;

    la normativa sul Concordato Preventivo Biennale è stata introdotta con la legge di Bilancio 2024 e ha avuto applicazione per la prima volta nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023 per i soli contribuenti soggetti agli ISA (gli ex studi di settore) ed essendo una normativa nuova ha generato di conseguenza nella sua applicazione errori di natura meramente formale, che talvolta hanno inciso sulla determinazione del reddito concordato;

    ad oggi, non è prevista la possibilità per il contribuente – a differenza delle normali dichiarazioni dei redditi che sono normalmente emendabili in positivo o in negativo – di rimediare ai suddetti errori, ancorché materiali;

    il contribuente rimane così vincolato al reddito accettato da CPB anche se calcolato su dati errati, esponendolo al pagamento di imposte su un reddito concordato erroneamente conteggiato;

    è importante garantire al contribuente una finestra temporale – fermo restando il reddito imponibile per l'anno 2023 – per poter rimediare ai meri errori materiali nella compilazione dei dati e del quadro della dichiarazione utilizzati per la determinazione del reddito normalizzato 2023 assunto a base per il conteggio del CPB,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la proroga di cui all'articolo 3-bis, comma 5 del provvedimento in esame anche con riferimento alla correzione degli errori materiali occorsi nella compilazione della dichiarazione dei redditi nell'ambito del Concordato Preventivo Biennale.
9/2245/76. Almici, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede la proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cosiddetto «Terzo Settore» differendo dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore;

    si prevede inoltre l'estensione di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025;

    lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;

    la normativa vigente prevede un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;

    la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;

    è necessario aumentare il tetto del 5 per mille, perché, pur crescendo il numero di «donatori», ovvero i cittadini contribuenti, quest'anno è stato certificato che quasi 28 milioni di euro non hanno potuto essere assegnati per il superamento del tetto;

    secondo l'Agenzia delle entrate sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, dato il limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;

    a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;

    in risposta ad una interrogazione presentata dal PD-IDP lo scorso 30 ottobre, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;

    con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/02150/004 il Governo si era impegnato ad una possibile introduzione di un incremento delle autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille ma nonostante i buoni propositi non ne ha dato seguito e anzi, con l'ultima legge di bilancio 2025 sono state previste delle limitazioni che riguardano il mondo non profit, in particolare il Governo ha introdotto limiti alle spese per gli investimenti del Terzo settore, non è stato rifinanziato il Fondo per le povertà educative e sono introdotti limiti alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro;

    è urgente intervenire in favore del Terzo settore che molto spesso è di fondamentale importanza ed agisce in favore dei ceti più deboli laddove lo Stato in alcuni casi non arriva o è assente,

impegna il Governo

al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, ad accompagnare le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad adottare nel prossimo provvedimento utile le necessarie iniziative volte ad incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2245/77. Merola, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede la proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cosiddetto «Terzo Settore» differendo dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore;

    si prevede inoltre l'estensione di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025;

    lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;

    la normativa vigente prevede un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;

    la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;

    è necessario aumentare il tetto del 5 per mille, perché, pur crescendo il numero di «donatori», ovvero i cittadini contribuenti, quest'anno è stato certificato che quasi 28 milioni di euro non hanno potuto essere assegnati per il superamento del tetto;

    secondo l'Agenzia delle entrate sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, dato il limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;

    a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;

    in risposta ad una interrogazione presentata dal PD-IDP lo scorso 30 ottobre, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;

    è urgente intervenire in favore del Terzo settore che molto spesso è di fondamentale importanza ed agisce in favore dei ceti più deboli laddove lo Stato in alcuni casi non arriva o è assente,

impegna il Governo

al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, ad accompagnare le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad adottare nel prossimo provvedimento utile le necessarie iniziative volte ad incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2245/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'attuale quadro normativo prevede un'aliquota di tassazione per le plusvalenze da cripto-attività che, a partire dal 2026, è destinata ad aumentare al 33 per cento;

    tale aumento, oltre a non essere giustificato da una diversa natura degli investimenti in cripto-attività rispetto ad altri strumenti finanziari, potrebbe favorire il trasferimento di capitali verso mercati esteri, con conseguenti ripercussioni negative per l'economia italiana;

    un'aliquota di tassazione più elevata per le plusvalenze da cripto-attività, inoltre, rischia di penalizzare fortemente un settore in forte crescita e con un elevato potenziale di innovazione nell'economia reale, favorendo la delocalizzazione degli operatori e delle imprese del settore verso altre nazioni con regimi fiscali più favorevoli, con conseguenze negative per l'occupazione e per lo sviluppo tecnologico in Italia;

    equiparare la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività a quella prevista per altri investimenti di capitale, come fondi o altri strumenti finanziari, attualmente fissata al 26 per cento, garantirebbe un trattamento fiscale più equo e uniforme per gli investitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure in materia di fiscalità recate dal provvedimento in esame, e in particolare, dall'articolo 3, comma 10, con ulteriori iniziative volte a uniformare la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività a quella applicata a tutte le plusvalenze da capitale attualmente soggette ad aliquota di imposta del 26 per cento.
9/2245/78. Coppo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, commi da 4 a 6, del provvedimento in esame proroga l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025;

    in particolare, l'articolo 10, comma 4, novella i termini di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 14 del 2014, relativi al termine di operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), Lipari (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario del tribunale di Livorno);

    da ultimo, tale termine era stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 ad opera dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 132 del 2023. La disposizione proroga ulteriormente l'operatività dei predetti uffici fino al 31 dicembre 2025. Sul punto si osserva che: – la sezione di Ischia ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana; – la sezione di Lipari ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina; – la sezione di Portoferraio ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

    appare assolutamente opportuno e necessario che non venga meno proprio in un momento di crisi climatica ed economica la presenza di questi Uffici giudiziari in isole che, per dimensioni e presenza della popolazione, risultano ricoprire un ruolo di primaria importanza in seno alla geografia giudiziaria costituendo certamente un presidio di legalità e di prossimità per quelle Comunità locali,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio almeno al 31 dicembre 2029.
9/2245/79. Fossi, Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea dispone, tra le altre misure, la proroga, fino al 15 novembre 2025, del credito d'imposta nelle zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti destinati all'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che vi operano o vi si insediano nelle ZLS che sono state allineate alla disciplina fiscale riservata alla ZES unica;

    gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per il 2025 per la ZES, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, che il termine della comunicazione all'Agenzia delle entrate fissato al 30 maggio 2025 sia differito almeno al 31 luglio 2025.
9/2245/80. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 4-bis, del provvedimento in esame interviene sui termini per la revisione del regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 necessita di un intervento volto ad ottenere una maggiore certezza del diritto ed una semplificazione amministrativa;

    l'attuale disciplina prevede la proroga dei termini di inizio e fine lavori per determinati titoli edilizi, ma non chiarisce esplicitamente se tale proroga si applichi anche agli accordi di programma e ai piani attuativi;

    inoltre, la validità dell'autorizzazione paesaggistica non è attualmente allineata con quella del permesso di costruire per cui sia intervenuta la proroga, creando incertezze applicative;

    risulta altresì opportuno prevedere un'estensione della proroga dei termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione connessi ai permessi edilizi, al fine di agevolare gli operatori economici e favorire il completamento degli interventi edilizi,

impegna il Governo:

   a completamento delle misure recate dai citati articoli 6 e 7 del provvedimento in esame, ad adottare le misure necessarie volte a colmare le lacune legislative riportate in premessa così da semplificare le procedure amministrative, garantire la certezza del diritto e favorire gli investimenti degli operatori economici per il completamento degli interventi edilizi;

   in subordine ad adottare le misure necessarie per garantire che la validità dell'autorizzazione paesaggistica coincida con quella del permesso di costruire prorogato, a colmare i dubbi interpretativi della disciplina vigente chiarendo che la proroga dei termini di inizio e fine lavori si applicano non solo ai piani attuativi, ma anche agli accordi di programma, nonché ad estendere la proroga anche ai termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione collegati ai permessi edilizi, comprese le relative rate.
9/2245/81. Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca la proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede l'entrata in vigore della cosiddetta «sugar tax» a partire dal 1° luglio 2025;

    tale disposizione incrementerebbe fino a circa un terzo gli oneri fiscali derivanti dalla vendita di un litro di bevanda rinfrescante, colpendo un settore già profondamente flagellato da inflazione e aumenti dei costi di materie prime nonostante l'appello unitario del mondo agricolo, industriale, del commercio e dei rappresentanti dei lavoratori;

    secondo le associazioni di categoria, l'incremento della tassazione porterebbe ad un freno degli investimenti per oltre 46 milioni di euro, un calo degli acquisti di materie prime di oltre 400 milioni di euro, nonché un taglio del 10 per cento del fatturato in un settore già in difficoltà, riducendo di conseguenza attività e investimenti in Italia di circa il 12 per cento;

    secondo gli studi più recenti, le perdite per il settore delle bevande analcoliche edulcorate supererebbero i 2,2 milioni di euro. Inoltre, le PMI rischiano di affrontare un aumento dei costi tra i 25.000 e i 90.000 euro annui a causa degli adempimenti necessari per il versamento mensile dell'imposta, che include oltre 70 nuove procedure aziendali e la compilazione di centinaia di voci nei registri fiscali,

impegna il Governo

a rinviare di almeno un anno l'entrata in vigore della tassazione richiamata in premessa nel primo provvedimento utile.
9/2245/82. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca la proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede l'entrata in vigore della cosiddetta «plastic tax» a partire dal 1° luglio 2026;

    tale disposizione prevede un valore di imposta fisso di 0,45 euro per ogni chilo di imballaggio prodotto, venduto o acquistato, colpendo indirettamente i cosiddetti MACSI, ovvero quei manufatti in plastica usa e getta destinati ad avere funzioni di contenimento, protezione e consegna di merci o di prodotti alimentari, incidendo negativamente su un settore già gravato dall'inflazione e dall'aumento dei costi delle materie prime;

    secondo le associazioni di categoria, l'adozione della tassa rischierebbe di avere un impatto inflattivo molto significativo vista la pervasività degli imballaggi nell'economia alimentare, e comporterebbe – per le circa 5.000 aziende del settore – ulteriori costi per circa 280 milioni di euro, colpendo un comparto con oltre 100.000 lavoratori;

    per gestire lo smaltimento degli imballaggi oggi le imprese pagano già un contributo ambientale che varia tra i 400 e i 500 euro per tonnellata di plastica destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei comuni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure in materia fiscale recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte ad abrogare la tassazione richiamata in premessa nel primo provvedimento utile.
9/2245/83. Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del decreto-legge in esame reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ha confermato il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF;

    tale disposizione ha apportato modifiche alla disciplina che prevedeva la riduzione del cuneo fiscale introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (cosiddetto Bonus Renzi);

    il Bonus Renzi ha rappresentato un fondamentale strumento di sostegno per le fasce di reddito medio-basso, contribuendo a ridurre il carico fiscale e a migliorare il potere d'acquisto dei cittadini nell'ultimo decennio;

    le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 penalizzano alcune categorie con redditi compresi tra 8.500 e 9.000 euro che dall'annualità 2025 non percepiranno il trattamento da 1.200 euro;

    la reintroduzione del Bonus Renzi è necessaria per ristabilire un equilibrio fiscale, favorendo una maggiore equità e contribuendo al benessere economico delle famiglie,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prorogare anche per l'anno 2025 l'applicazione del Bonus Renzi per le categorie di reddito richiamate in premessa.
9/2245/84. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame agli articoli 4 e 19 reca rispettivamente disposizioni in materia di salute e disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura;

    la peste suina africana (PSA) rappresenta un'emergenza sanitaria che ha colpito duramente il settore suinicolo italiano, con effetti particolarmente gravi nelle aree ad alta densità produttiva. Il passaggio del virus dalla popolazione selvatica a quella suinicola domestica, in meno di tre anni, ha comportato l'abbattimento di più di 120.000 suini oltre che un forte rallentamento nella movimentazione e nel trasferimento dei suini fra gli allevamenti di diversa tipologia e dagli allevamenti verso gli stabilimenti di macellazione;

    il Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini (di cui al decreto ministeriale n. 7775 del 2019 e avviso n. 0010898/2020 approvato con comunicazione protocollo n. 036268 del 13 luglio 2023 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), noto per la sua rilevanza nella filiera suinicola e nella produzione di eccellenze agroalimentari, sta affrontando forti difficoltà operative a causa della diffusione del virus, con ricadute sulla normale attività produttiva e commerciale, nonché sull'occupazione e sull'indotto;

    la normativa vigente, in particolare l'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 e l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, disciplina i cosiddetti contratti di filiera e i cosiddetti distretti del cibo, vincolandone l'efficacia alla disponibilità della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti;

    l'aggravarsi della crisi sanitaria ha reso oggettivamente complesso per molte aziende aderenti al Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini l'ottenimento della documentazione richiesta per la proroga del distretto del cibo, compromettendo l'accesso alle agevolazioni previste dai contratti di distretto nonostante per esse ricorrano le condizioni che il Regolamento (UE) 2021/2116 all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualifica come cause di forza maggiore o circostanze occasionali e che permettono l'erogazione dei fondi previsti dalla PAC;

    in virtù di quanto poc'anzi espresso, e coerentemente con la disciplina autoapplicativa comunitaria, sarebbe auspicabile una proroga condizionata dell'efficacia dei contratti di distretto del cibo per le imprese della filiera suinicola del Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini, anche in assenza della documentazione necessaria, purché venga dimostrata la presenza dell'epizoozia nel territorio interessato;

    tale misura garantirebbe la continuità operativa alle imprese colpite e mitigherebbe gli effetti economici e occupazionali della crisi,

impegna il Governo

a rafforzare il monitoraggio dell'evolversi della situazione sanitaria ed economica delle aziende aderenti al Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini, nonché delle aziende site e nelle altre aree colpite maggiormente dalla PSA, così da garantire la tempestiva attuazione della proroga di cui in premessa, assicurando che le imprese in difficoltà possano accedere alle agevolazioni proprie dei contratti di distretto senza ulteriori ritardi burocratici.
9/2245/85. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni, Vaccari, Marino, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, riflettendo l'esigenza di una maggiore coerenza e pianificazione nel quadro normativo che regola il settore energetico al fine di adeguarlo alle esigenze pratiche e ambientali;

    l'energia idroelettrica non solo contribuisce significativamente alla quota di energia rinnovabile del Paese, ma offre anche la capacità di regolazione e bilanciamento della rete elettrica, essenziale per integrare altre fonti rinnovabili intermittenti come solare ed eolico. La sua programmabilità è cruciale per la gestione della domanda di picco e la stabilità della rete, fondamentali per l'autonomia energetica nazionale in contesti di incertezza globale e fluttuazioni del mercato energetico;

    l'assenza di una politica europea omogenea per le concessioni idroelettriche impedisce un equo accesso ai mercati e una concorrenza leale. Questo scenario crea disparità nel settore energetico, dove alcuni paesi beneficiano di condizioni più favorevoli rispetto ad altri, distorcendo il mercato interno e influenzando negativamente gli investimenti in tecnologie rinnovabili;

    l'Italia ha cercato di liberalizzare il mercato idroelettrico per stimolare l'innovazione e l'investimento, questa mossa ha anche esposto gli operatori nazionali a una concorrenza internazionale aggressiva. Tale gestione ha potenzialmente messo a rischio la sovranità energetica nazionale, permettendo agli operatori esteri di acquisire risorse idriche vitali e influenzare la politica energetica interna;

    le prime aste per le concessioni idroelettriche hanno evidenziato diverse difficoltà, da interpretazioni legali ambigue a sfide operative che hanno portato a numerosi ricorsi legali. Questi problemi non solo ritardano l'effettiva implementazione delle politiche ma creano anche un clima di incertezza per gli investitori e gli operatori del settore, frenando l'entusiasmo verso l'investimento in infrastrutture rinnovabili;

    l'attuale quadro normativo e la sua implementazione potrebbero portare a una svendita di risorse idriche nazionali a entità straniere, riducendo il controllo nazionale su una risorsa critica creando uno scenario che non solo mina l'autonomia e la sicurezza energetica ma potrebbe anche compromettere la capacità di gestire e sostenere le comunità locali che dipendono dall'idroelettrico per l'occupazione e l'economia;

    si evidenzia pertanto la necessità di una sospensione temporanea delle procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche finché non venga stabilita una regolamentazione europea uniforme che assicuri la reciprocità e la parità di trattamento. Tale sospensione è vitale per proteggere gli interessi nazionali, garantire la sostenibilità a lungo termine del settore idroelettrico e assicurare che l'Italia possa mantenere il controllo su una delle sue risorse naturali più preziose e strategiche,

impegna il Governo

a completamento delle misure in materia di fornitura energetica recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, a mettere in atto le misure necessarie volte a sospendere temporaneamente le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico fino alla definizione di una normativa unionale che assicuri uniformità e parità di trattamento nonché a garantire che, fino all'entrata in vigore di tale normativa, le concessioni idroelettriche già scadute o in scadenza possano essere temporaneamente rinnovate agli attuali operatori a condizioni invariate, per evitare discontinuità nella gestione e nell'approvvigionamento energetico.
9/2245/86. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera

impegna il Governo

ad avviare con la Commissione europea, per tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, tutte le opportune interlocuzioni finalizzate alla modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79/1999, come novellato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in coerenza con le previsioni della milestone M1C26 del PNRR, relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, tenuto conto, altresì, delle asimmetrie normative di gestione degli asset energetici tra i diversi Stati membri attualmente esistenti.
9/2245/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del decreto-legge in esame dispone l'estensione dei termini per la stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 al fine di permettere alle imprese di conformarsi alla normativa senza subire interruzioni o difficoltà, creando un ambiente regolamentare stabile e vitale anche per mantenere la fiducia del settore imprenditoriale nelle politiche governative;

    le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state identificate come aree chiave per stimolare lo sviluppo economico attraverso l'attrazione di investimenti in beni strumentali. La loro strategicità deriva dalla capacità di connettere infrastrutture logistiche essenziali, quali porti, aeroporti e nodi ferroviari, con le attività produttive locali, generando un ciclo virtuoso di crescita economica, creazione di lavoro e innovazione tecnologica;

    il credito d'imposta istituito all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 si è dimostrato uno strumento efficace per stimolare gli investimenti diretti in macchinari e tecnologie avanzate nelle ZLS. Questo incentivo fiscale si è dimostrato essenziale per abbattere le barriere finanziarie che spesso impediscono alle PMI e alle grandi imprese di espandere le loro operazioni o di ammodernare le loro capacità produttive in risposta a dinamiche di mercato in rapida evoluzione;

    l'esperienza dell'anno 2024 ha mostrato un utilizzo inferiore alle aspettative del credito d'imposta, attribuibile principalmente alla breve finestra temporale disponibile per pianificare e realizzare investimenti significativi. Prorogare il termine a tutto il 2025 offrirebbe alle imprese il tempo necessario per adattarsi alle condizioni di mercato, ottimizzare i piani di investimento e massimizzare l'efficacia del credito d'imposta come leva di crescita economica, rafforzando la percezione di un ambiente di business stabile e prevedibile, elemento cruciale per attrarre investimenti duraturi e di qualità,

impegna il Governo

a prorogare nel prossimo provvedimento utile il credito d'imposta nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per tutto il 2025, al fine di garantire che un maggior numero di imprese possa beneficiare di questa misura e, di conseguenza, supportare lo sviluppo economico delle aree interessate.
9/2245/87. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2023 autorizzava il Ministero dell'interno a utilizzare per il 2024, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, da destinare allo svolgimento delle procedure finalizzate all'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei cosiddetti decreti-flussi per gli anni 2024 e 2025 e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri;

    successivamente con l'articolo 4 del decreto-legge n. 145 del 2024 il Governo ha esteso la durata della suddetta somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, e di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure, dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025;

    nel corso della conferenza stampa di presentazione del sopra richiamato decreto-legge, il governo ha annunciato un concorso da bandire non prima del mese luglio 2025 per 500 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, un contingente pari a neanche la metà dei lavoratori in servizio, ulteriormente diminuito a 200 unità in sede di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;

    tali decisioni adottate dal Governo determinerebbero un vuoto occupazionale insostenibile per i carichi di lavoro in essere, in particolare, presso gli uffici immigrazione delle prefetture e delle questure italiane, con effetti devastanti che metterebbero ancor più in sofferenza gli organici della Polizia di Stato già notoriamente afflitti da carenze che gravano pesantemente sulla loro funzionalità organizzativa;

    negli ultimi anni, infatti, si assiste a decine e decine di stranieri che passano la notte in fila, con bambini e anziani, davanti all'Ufficio di corso Verona 4, a Torino, o al cancello della questura di via Patini, a Roma, nel tentativo di prendere un appuntamento per le pratiche di rilascio, rinnovo o aggiornamento dei permessi di soggiorno: una situazione umanamente insostenibile che si registra anche in altri comuni italiani;

    quello svolto dai 1200 lavoratori in somministrazione è un servizio fondamentale nella gestione delle pratiche di emersione del lavoro sommerso e delle richieste di permesso di soggiorno, in grado di garantire da un lato i diritti essenziali dei migranti e dall'altro la efficiente funzionalità degli uffici di polizia preposti, supportando, tra l'altro, anche l'indispensabile e gravoso lavoro degli agenti impegnati nella gestione dell'immigrazione regolare e il contrasto di quella clandestina, ma che non sembra adeguatamente riconosciuto dal Governo che seguita con una gestione emergenziale del fenomeno migratorio;

    a pagarne il prezzo di questa situazione saranno, ancora una volta, le decine di migliaia di persone straniere, insieme ai loro datori di lavoro, costrette a subire sulla propria pelle gli infiniti ritardi nel rilascio dei documenti essenziali per continuare a vivere e lavorare dignitosamente nel nostro Paese senza finire nelle maglie del lavoro nero e dello sfruttamento;

    occorre una risposta urgente per scongiurare disservizi sul fronte delicatissimo della gestione dell'immigrazione regolare e del contrasto a quella clandestina, che non dev'essere improntata, come fatto fino ad oggi, all'emergenzialità quanto piuttosto a misure di carattere strutturale che garantiscano ai lavoratori somministrati delle prefetture e delle questure italiane la continuità occupazionale ed il riconoscimento degli anni di servizio svolti sino ad oggi;

    nel frattempo risulterebbe indispensabile e funzionale alla necessità di un rafforzamento degli attuali organici degli uffici del Ministero dell'interno l'ulteriore proroga di validità di questi contratti anche al fine di non disperdere le professionalità costruite in ormai più di due anni di esperienza, vanificando il relativo investimento di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento utile, la proroga dei contratti riportati in premessa anche al fine di impedire alla burocrazia di diventare per gli immigrati un ulteriore strumento di esclusione e sofferenze.
9/2245/88. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    di fronte alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017;

    per fronteggiare l'annoso problema il governo ha recentemente preannunciato una serie di provvedimenti epocali al fine di rendere più attrattiva e moderna l'amministrazione dello Stato attraverso la liberalizzazione dei contratti precari e introducendo deroghe senza precedenti ai limiti stabiliti dalla legge. Con le misure proposte, infatti, le amministrazioni potranno assumere senza limiti percentuali con contratti a tempo determinato e in somministrazione il personale reclutato per il PNRR, senza inoltre prevedere alcuna prospettiva di stabilizzazione per chi ha già dimostrato sul campo la propria professionalità;

    noncurante di tutte le norme e direttive comunitarie introdotte per bandire il ricorso massiccio e indiscriminato al precariato in tutta la PA, il governo italiano intende derogare il limite del 20 per cento per i contratti a tempo determinato e del 30 per cento per il lavoro somministrato a tempo determinato;

    secondo tale meccanismo migliaia di precari, nonostante abbiano svolto ruoli fondamentali nella macchina amministrativa, saranno costretti a ripartire da zero, senza alcuna garanzia di continuità lavorativa e non potranno beneficiare delle precedenti norme che il Governo ha deliberatamente lasciato cadere non prorogandole e che permettevano la stabilizzazione dopo 36 mesi di attività nel pubblico impiego, anche non continuativa, nell'arco di 8 anni;

    inoltre, in ragione della straordinaria carenza di organico riscontrata nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, sarebbe ugualmente necessario indicare alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo prioritario di tutte le graduatorie anche bandite da altre amministrazioni che spesso vedono tra gli idonei già titolari di rapporti di lavoro flessibili con l'amministrazione, fino al completamento delle carenze esistenti, anche riscontrate mediante i relativi PIAO,

impegna il Governo:

   con il primo provvedimento utile a prorogare, rispettivamente, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le medesime;

   a prorogare, nelle more di un processo generale di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, la validità di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 2025 e il ripristino di quelle già scadute confermandone la vigenza fino al loro completamento esaurimento.
9/2245/89. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con DPCM, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali gli stessi sono stati concessi e inviano annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate;

    il successivo comma 858 estende a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai suddetti soggetti, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 591, 592, 593, 598 e 599, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, impedendo loro di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati;

    il medesimo comma 857 demanda la definizione del livello di significatività del contributo (da cui discende l'applicabilità della disciplina), nonché le modalità di attuazione della stessa disposizione, compresa l'individuazione delle tipologie di contributi e delle categorie di soggetti esentati dalla disciplina, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

    i commi da 846 a 849 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, inoltre, hanno introdotto un tetto ai compensi annui spettanti agli organi amministrativi di vertice anche per gli enti che ricadrebbero nella sfera di applicazione delle disposizioni sui controlli di finanza pubblica di cui ai commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

    tutte le suddette disposizioni sono suscettibili di impattare anche sugli enti del terzo settore (ETS);

    gli ETS costituiscono espressione del pluralismo sociale garantito dall'art. 2 della Costituzione, ai quali l'ordinamento deve assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia che li caratterizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale a sua volta tutelato dall'articolo 118, ultimo comma, della medesima Carta costituzionale;

    significativamente, l'articolo 4, comma 2 del Codice del terzo settore mette in risalto l'alterità degli ETS rispetto alla pubblica amministrazione, sancendo che non possono acquisire la qualifica di ETS le pubbliche amministrazioni e gli enti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte delle stesse. Un'applicazione indiscriminata agli ETS delle misure di potenziamento dei controlli della finanza pubblica sopra richiamate rappresenterebbe un'ingerenza dello Stato rispetto all'autonomia privata che, andando ben oltre il fine dichiarato, non risulta conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità già più volte ribaditi dai giudici costituzionali;

    l'assetto del sistema dei controlli sugli ETS è stato disegnato dal legislatore seguendo due precisi princìpi direttivi contenuti nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106, prevedendo la disciplina vigente dei limiti dimensionali ben diversi rispetto alla soglia di significatività richiamata dall'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

    accanto al controllo interno, gli ETS sono sottoposti al controllo esterno, ex articolo 93 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, svolto dagli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e dai soggetti autorizzati. Ad essi si aggiungono i controlli fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria e i controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite, di competenza delle singole Amministrazioni erogatrici;

    le limitazioni di spesa introdotte dall'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, se applicate indiscriminatamente anche agli ETS, sarebbero suscettibili di comprimere notevolmente l'operatività di tali soggetti, coinvolgendo evidentemente anche le entrate provenienti da fonti di finanziamento privato, dunque determinando, in generale, una compressione sull'autonomia gestionale (in definitiva, degli spazi dell'autonomia privata);

    con riferimento alle norme costituzionali e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, si rischierebbe la sostanziale assimilazione degli ETS alle pubbliche amministrazioni, assimilazione che si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3, comma 1 della Costituzione;

    alla luce della specificità giuridica del regime di controllo delineato dal Codice del Terzo Settore e con la finalità di preservare l'autonomia degli enti del Terzo settore con la finalità di non condizionarne l'attività erogativa, già sottoposta a una serie di vincoli normativi, sarebbe opportuno escludere dal perimetro di applicazione della normativa gli ETS,

impegna il Governo

con il prossimo provvedimento utile a sospendere fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle disposizioni di potenziamento dei controlli di finanza pubblica di cui ai commi all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati, escludendo altresì dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 gli Enti del Terzo settore.
9/2245/90. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il ricambio generazionale in agricoltura rappresenta una delle maggiori necessità e sfide per il settore ed è, da tempo, riconosciuto come priorità nell'agenda politica dell'Italia e dell'Unione europea, che ha evidenziato il fondamentale ruolo dei giovani per la sostenibilità e la competitività di lungo periodo dell'agricoltura e per la vitalità delle aree rurali;

    in linea con la cornice comunitaria, il ricambio generazionale è considerato una priorità del Piano strategico per la PAC dell'Italia che definisce, a questo proposito, la strategia per sostenere ed attrarre i giovani in agricoltura attraverso un insieme coerente di interventi normativi;

    l'accesso alla terra è considerato uno dei principali fabbisogni dai giovani agricoltori. L'investimento iniziale in capitale fondiario sicuramente rappresenta un ostacolo per l'avvio di nuove imprese o l'ampliamento delle esistenti, considerato che necessita spesso di ingenti somme. Per creare imprese competitive non serve solo finanziare il capitale fondiario, ma anche avere a disposizione capitali e strumenti per l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese e per il miglioramento della capacità professionale e imprenditoriale;

    la difficoltà di accesso al credito risulta un punto di debolezza ricorrente che ha determinato l'individuazione di specifici fabbisogni da soddisfare per migliorare il livello di efficacia degli investimenti supportati dai PSR. Nella fascia under 40, l'accesso al credito risulta essere il problema principale per il 57 per cento dei giovani agricoltori in Italia, rispetto al 33 per cento dei giovani agricoltori nell'UE-28. Le domande di prestito da parte dei giovani agricoltori sono respinte principalmente per l'elevato rischio associato alle nuove attività, la mancanza di un sufficiente asset patrimoniale da fornire come garanzia collaterale e anche per l'inadeguatezza dei piani aziendali;

    inoltre, sebbene i giovani agricoltori tendano ad avere livelli di istruzione migliore rispetto alla popolazione agricola in generale, vi è una forte consapevolezza della necessità di informazione e formazione continua basata sull'interazione non solo con il «sistema istituzionale della conoscenza» (enti di ricerca e trasferimento tecnologico), ma con altri «esperti» sul campo, siano essi appartenenti all'assistenza tecnica o altri imprenditori;

    il cosiddetto «DL Semplificazione» n. 76 del 2020, ha modificate le disposizioni previste al Capo III «Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale» del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo a favore di tutte le aziende agricole condotte dai giovani che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che subentrano nella gestione di altre aziende agricole, la possibilità di concedere, tramite l'ISMEA, mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere su tutto il territorio nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;

    il suddetto intervento è limitato all'anno 2023,

impegna il Governo

con il prossimo provvedimento utile, a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/2245/91. Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il ricambio generazionale in agricoltura rappresenta una delle maggiori necessità e sfide per il settore ed è, da tempo, riconosciuto come priorità nell'agenda politica dell'Italia e dell'Unione europea, che ha evidenziato il fondamentale ruolo dei giovani per la sostenibilità e la competitività di lungo periodo dell'agricoltura e per la vitalità delle aree rurali;

    in linea con la cornice comunitaria, il ricambio generazionale è considerato una priorità del Piano strategico per la PAC dell'Italia che definisce, a questo proposito, la strategia per sostenere ed attrarre i giovani in agricoltura attraverso un insieme coerente di interventi normativi;

    l'accesso alla terra è considerato uno dei principali fabbisogni dai giovani agricoltori. L'investimento iniziale in capitale fondiario sicuramente rappresenta un ostacolo per l'avvio di nuove imprese o l'ampliamento delle esistenti, considerato che necessita spesso di ingenti somme. Per creare imprese competitive non serve solo finanziare il capitale fondiario, ma anche avere a disposizione capitali e strumenti per l'ammodernamento e l'innovazione delle imprese e per il miglioramento della capacità professionale e imprenditoriale;

    la difficoltà di accesso al credito risulta un punto di debolezza ricorrente che ha determinato l'individuazione di specifici fabbisogni da soddisfare per migliorare il livello di efficacia degli investimenti supportati dai PSR. Nella fascia under 40, l'accesso al credito risulta essere il problema principale per il 57 per cento dei giovani agricoltori in Italia, rispetto al 33 per cento dei giovani agricoltori nell'UE-28. Le domande di prestito da parte dei giovani agricoltori sono respinte principalmente per l'elevato rischio associato alle nuove attività, la mancanza di un sufficiente asset patrimoniale da fornire come garanzia collaterale e anche per l'inadeguatezza dei piani aziendali;

    inoltre, sebbene i giovani agricoltori tendano ad avere livelli di istruzione migliore rispetto alla popolazione agricola in generale, vi è una forte consapevolezza della necessità di informazione e formazione continua basata sull'interazione non solo con il «sistema istituzionale della conoscenza» (enti di ricerca e trasferimento tecnologico), ma con altri «esperti» sul campo, siano essi appartenenti all'assistenza tecnica o altri imprenditori;

    il cosiddetto «DL Semplificazione» n. 76 del 2020, ha modificate le disposizioni previste al Capo III «Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale» del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo a favore di tutte le aziende agricole condotte dai giovani che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che subentrano nella gestione di altre aziende agricole, la possibilità di concedere, tramite l'ISMEA, mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere su tutto il territorio nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile;

    il suddetto intervento è limitato all'anno 2023,

impegna il Governo

con il prossimo provvedimento utile, a valutare l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2025 la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/2245/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

    la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi da 61 a 65, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della regione interessata;

    il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha introdotto all'articolo 13 nuove misure in materia di zone logistiche semplificate, prevedendo anche un contributo, sotto forma di credito d'imposta, «nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024»;

    i commi 14-octies e 14-novies dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto prorogano la durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge citato «per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025», prevedendo che il contributo sia concesso «nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025»;

    le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) rappresentano un'opportunità importante, capace di favorire investimenti che hanno già mostrato risultati incoraggianti in termini di impatto economico e occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il contributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, fino al 31 dicembre 2026.
9/2245/92. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21, ai commi 1 e 2, del provvedimento in esame apporta modificazioni normative con particolare riferimento ai cittadini stranieri;

    la disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale previsione normativa regolamenta anche le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l'hanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita;

    la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto lo status di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con stranieri, anche se contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Questa pronuncia della Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975, la quale aveva dichiarato l'illegittimità, rispettivamente, della norma di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che sposava uno straniero;

    all'indomani della sentenza, ci sono stati molteplici interventi parlamentari volti a definire al più presto le procedure idonee per consentire l'applicazione della sentenza, acquisita sul piano giudiziale, anche sul più agevole e meno costoso terreno amministrativo. Tuttavia, ad oggi, non c'è stato alcun riscontro concreto;

    la soluzione dei problemi insorti a causa di una legislazione discriminatoria verso le donne consentirebbe anche di superare odiose e insostenibili conseguenze di ordine pratico, che vedono – ad esempio – i figli di una stessa madre ottenere la cittadinanza se nati dopo il 1° gennaio 1948 e che se la vedono rifiutare se nati prima;

    analoghe difficoltà sono riscontrate anche da tutti coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana sulla base di quanto disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, articoli 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, relativa alla doppia cittadinanza,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento utile, una misura che disponga la proroga dell'applicazione della disciplina previgente in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, adottando altresì iniziative normative volte ad aprire una finestra temporale, di durata almeno triennale, durante la quale coloro che abbiano perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ovvero non abbiano reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, nonché, in particolar modo, le donne cittadine italiane per nascita che abbiano perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possano riacquistare la cittadinanza italiana attraverso un'apposita dichiarazione.
9/2245/93. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6-bis dell'articolo 1 del provvedimento in esame differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cosiddette «medie opere»);

    tale disposizione ha la finalità di evitare che ritardi brevi nell'aggiudicazione dei lavori relativi alle cosiddette «opere medie» comportino la revoca di finanziamenti per interventi in corso o già conclusi, ovvero oggetto di obbligazioni giuridiche in avanzato stato di definizione;

    sempre al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, si rende necessario escludere la revoca anche nel caso di contributi concessi con provvedimenti emanati tra il 2021 e il 2023, se l'aggiudicazione dei lavori si sia verificata entro i dodici mesi successivi alle scadenze originariamente prescritte;

    in questo modo, sarebbe così assicurato che i casi di revoca riguardino situazioni di grave inadempienza e non lievi superamenti di termini spesso connessi alla piccola dimensione di ampia parte degli enti coinvolti nei ritardi, nonché alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta da parte di diverse amministrazioni, soprattutto in un contesto – come quello attuale – di accavallamento di scadenze di non facile gestione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative di competenza volte a escludere la revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, nel caso di contributi concessi con provvedimenti emanati tra il 2021 e il 2023, se l'aggiudicazione dei lavori si sia verificata entro i dodici mesi successivi alle scadenze originariamente prescritte.
9/2245/94. Ruffino, Simiani, Pastorino, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis dell'articolo 8 del provvedimento in esame provvede, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei fondi destinati – fino al 2020 – al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione;

    dal 2014 al 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato annualmente, nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, un importo di 120 milioni di euro a favore delle forze armate e di sicurezza dell'Afghanistan;

    i Governi di Canada, Australia, Germania e Paesi Bassi, seguiti poi da altri 22 Paesi, lo scorso settembre hanno annunciato la propria intenzione ad avviare un procedimento legale contro il regime talebano dell'Afghanistan presso la Corte internazionale di giustizia (ICJ) dell'ONU per le politiche di discriminazione e apartheid di genere e per le gravissime violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze afghane;

    questo procedimento è radicato nelle norme della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, entrata in vigore nel 1981 e di cui l'Afghanistan è firmatario;

    nello statement conclusivo della Conferenza Ministeriale del G20 sull'empowerment femminile organizzata dall'Italia e tenutasi a Santa Margherita Ligure il 26 agosto 2021, proprio su iniziativa del Governo italiano fu inserito un paragrafo dedicato alla situazione delle donne afghane – in un contesto in cui il nuovo regime talebano si era insediato da pochi giorni, dopo il ritiro delle truppe americane – e all'impegno necessario per proteggerle da offese alla loro vita, libertà e dignità, tra cui il mancato accesso all'istruzione e alla cure, la segregazione, le violenze fisiche, i matrimoni forzati e la totale esclusione dalla vita pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune iniziative diplomatiche, anche a valere sui fondi riassegnati al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la tutela delle donne in Afghanistan, dando seguito all'appello prodotto in occasione della Conferenza G20 sull'empowerment femminile.
9/2245/95. Pastorella, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento in esame prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la definizione dei LEP senza un contestuale e adeguato finanziamento degli stessi rischia di acuire i divari e le fratture interregionali e di portare, nel lungo periodo, ad un livellamento verso il basso dei diritti e, soprattutto, dei servizi ai cittadini su tutto il territorio italiano;

    infatti, il compito di definire i LEP è rimasto, ancora oggi, in larga parte inattuato proprio per la difficoltà dello Stato di garantire le risorse economiche necessarie agli enti locali anche una volta definiti i livelli stessi;

    in tale contesto, è quindi quanto mai fondamentale, al fine di assicurare un'adeguata salvaguardia dei LEP e di prevenire un'accentuazione delle disuguaglianze territoriali, realizzare un bilanciamento tra il principio di sussidiarietà, che sostiene l'autonomia delle istituzioni locali, e il principio di solidarietà, che deve garantire l'unità e la coesione del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziative volte a prevedere un finanziamento adeguato per la determinazione dei LEP e per la loro uniforme erogazione sul territorio nazionale nell'ottica di evitare, da un lato, l'acuirsi dei divari territoriali e di garantire, dall'altro, che non verranno previsti inasprimenti del prelievo fiscale nell'ottica di rispettare gli equilibri di bilancio.
9/2245/96. Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che

    l'articolo 16 del provvedimento in esame prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziative volte a prevedere un finanziamento adeguato per la determinazione dei LEP e per la loro uniforme erogazione sul territorio nazionale nell'ottica di evitare, da un lato, l'acuirsi dei divari territoriali e di garantire, dall'altro, che non verranno previsti inasprimenti del prelievo fiscale nell'ottica di rispettare gli equilibri di bilancio.
9/2245/96. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 4 e 5 dell'articolo 21 del provvedimento in esame abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate;

    tale disposizione rappresenta un segnale preoccupante e irrispettoso verso tutti coloro che, con responsabilità e senso del dovere e di comunità, si sono sottoposti alla campagna vaccinale;

    la disposizione introdotta ha completamente contraddetto una normativa di protezione sociale introdotta dal Governo Draghi;

    creato fortissime polemiche e malumori nella maggior parte della società civile. In particolar modo, le associazioni delle professioni sanitarie ma anche sindacati e persino esponenti di forze politiche appartenenti ai partiti di maggioranza, hanno stigmatizzato una norma che, da un lato, pone un grande problema di equità civica e, dall'altro, offende direttamente le migliaia di vittime della pandemia e tutti coloro che hanno perso la vita per proteggere e curare i cittadini affetti da questa malattia infettiva;

    in aggiunta, secondo alcune stime, sarebbero 1,8 milioni gli italiani sanzionati, per un valore complessivo di 180 milioni di euro delle multe mentre, il mancato introito per le casse dello Stato supererebbe ampiamente i 150 milioni di euro;

    si tratta di risorse ingenti che ben potrebbero, invece, sopperire ad alcune delle molteplici problematiche affrontate quotidianamente dal nostro Sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di astenersi dall'adozione di disposizioni normative che creano disparità di trattamento relativamente ai diritti e ai doveri dei cittadini in campo sanitario e che contrastano con il rispetto dell'ordinamento statale e con il principio della sicurezza dello Stato volto a combattere il diffondersi di malattie infettive.
9/2245/97. Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis del provvedimento in esame prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025;

    l'introduzione di tale previsione normativa è critica sotto molteplici profili ma è soprattutto irrispettosa verso tutti quei cittadini, quei liberi professionisti e quelle imprese solerti e rispettosi degli adempimenti tributari;

    le semplice presentazione della domanda di adesione sospende i ruoli e le azioni di recupero, creando una situazione di vantaggio per chi, potendo tornare a operare senza restrizioni, potrebbe approfittarne per incassare pagamenti a suo favore giacenti presso le casse dello stato, ma bloccati appunto dall'esistenza di cartelle, senza poi onorare gli impegni di pagamento. Inoltre, nel periodo di «sospensione» i contribuenti saranno pure protetti dalle procedure esecutive, anche di tipo immobiliare, potendo alienare gli stessi beni senza l'ostacolo di un'iscrizione ipotecaria;

    l'aspetto centrale del provvedimento è la sospensione immediata delle azioni esecutive e dei ruoli sottesi al piano di rottamazione nel momento stesso in cui il contribuente presenta la domanda di riammissione. Questo significa che, per tutto il periodo che intercorre tra la richiesta di adesione e la richiesta di primo pagamento del nuovo piano, coloro che ne beneficeranno potranno operare senza più alcun vincolo fiscale, riprendendo la piena disponibilità delle proprie risorse e incassando crediti senza subire trattenute o pignoramenti;

    tutti quei contribuenti che hanno accantonato somme da ricevere in questo periodo di decadenza, con la sola domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, vedranno accreditarsi le somme giacenti presso la pubblica amministrazione: a ciò è sotteso un rischio concreto, ossia il poter sfruttare questa opportunità senza poi adempiere agli obblighi futuri della nuova rottamazione;

    il provvedimento, infatti, non prevede garanzie o meccanismi di controllo che impediscano a chi aderisce di incassare profitti senza poi proseguire nel percorso di regolarizzazione. Questo potrebbe generare un danno per le casse dello Stato, con il paradosso di favorire chi non ha rispettato le scadenze rispetto a chi ha invece provveduto ai pagamenti in maniera regolare e puntuale, anche con pesanti sacrifici;

    va sottolineato come la riammissione non riguardi solo imprese e professionisti, ma anche privati cittadini, i quali potranno beneficiare della sospensione delle misure esecutive per periodi prolungati. Questo aspetto potrebbe avere ricadute anche sul settore bancario e finanziario, poiché molti istituti di credito basano le proprie strategie di concessione dei prestiti anche sulla situazione fiscale dei clienti. La possibilità per un'ampia platea di contribuenti di operare senza vincoli potrebbe quindi alterare alcune dinamiche economiche, con effetti anche nel medio-lungo periodo;

    se il numero di soggetti che abbandonano il piano dopo aver beneficiato della sospensione fosse elevato, si concretizzerebbe una rilevante e netta perdita per le finanze pubbliche,

impegna il Governo:

   ad astenersi dall'adottare ulteriori future iniziative normative volte al condono fiscale che creino forti iniquità di sistema e che sottraggano dalle imposte il loro significato di strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica;

   a introdurre gli opportuni strumenti di controllo affinché si evitino effetti negativi per il bilancio dello Stato derivanti dalle misure in oggetto, prevedendo al contempo un abbassamento della dimensione fiscale per il ceto medio e un progressivo azzeramento per le giovani generazioni.
9/2245/98. Sottanelli, Bonetti, Richetti.


   La Camera

impegna il Governo:

   a continuare ad astenersi dall'adottare iniziative normative volte al condono fiscale che creino forti iniquità di sistema e che sottraggano dalle imposte il loro significato di strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica;

   a introdurre gli opportuni strumenti di controllo affinché si evitino effetti negativi per il bilancio dello Stato derivanti dalle misure in oggetto, prevedendo al contempo un abbassamento della dimensione fiscale per il ceto medio e un progressivo azzeramento per le giovani generazioni.
9/2245/98. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame, al comma 1-quinquies, chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    il Piano Transizione 5.0 approvato dall'attuale Governo nel 2024 non sta evidentemente funzionando come inizialmente previsto: la fruizione dei benefici non è automatica, essendo subordinata a complesse procedure amministrative, tra cui l'attesa di comunicazioni ufficiali e certificazioni sia ex ante che ex post, con un conseguente aumento delle tempistiche e degli oneri a carico delle imprese;

    inoltre, il credito d'imposta è cumulabile solo in alcuni casi, con esclusione di misure strategiche come il Piano «Transizione 4.0» e gli incentivi per investimenti nella Zes unica, limitando l'efficacia degli interventi;

    il Piano Transizione 5.0, con una dotazione di oltre 6,2 miliardi di euro, scadrà a fine anno e l'assorbimento integrale delle risorse, rallentato dalle criticità summenzionate, richiederebbe un tasso di spesa di quindici volte superiore a quello attuale;

    alla luce di ciò, occorrerebbe immediatamente rivedere il Piano «Transizione 5.0» prevedendo l'introduzione dei princìpi operativi e degli strumenti automatici del Piano «Industria 4.0», al fine di renderlo più efficace e accessibile per le imprese;

    in particolar modo, bisognerebbe prevedere l'immediata introduzione di meccanismi di accesso diretto e automatizzato agli incentivi, la possibilità di cumulo con altre misure di sostegno – salvo casi di sovracompensazione –, l'eliminazione delle soglie minime rigide per il risparmio energetico e la semplificazione delle procedure attuative – anche riducendo il ricorso a decreti attuativi –, nonché il ripristino dell'applicazione anche ai grandi investimenti e agli investimenti in formazione, oltre che di un orizzonte temporale fino almeno all'anno 2027, di modo che le aziende siano in grado programmare i propri investimenti quantomeno in un'ottica di medio periodo;

    tali obiettivi, anche attraverso un'unica aliquota di credito d'imposta pari al 33 per cento, sarebbero raggiungibili se si agisse con la massima priorità e si rimodulassero le risorse a disposizione dei due Piani, trasferendo 2 miliardi di euro da Transizione 5.0, i quali rimarrebbero altrimenti sicuramente inutilizzati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano riproposti e prorogati i meccanismi di accesso diretto e automatizzato previsti dall'originale Piano Industria 4.0 – anche con riferimento ai beni digitali, alla formazione e alla ricerca e innovazione, così come elencati in premessa – anche valutando l'introduzione di un'aliquota unica al 33 per cento dell'investimento a prescindere dalla dimensione dell'impresa, nell'ottica di assorbire in modo efficace le ingenti risorse a disposizione del Piano Transizione 5.0.
9/2245/99. Benzoni, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del provvedimento in esame, ai commi 4 e 5, ha disposto l'abrogazione della disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori non ancora conclusi nonché dei giudizi pendenti;

    l'articolo 3, invece, al comma 5-bis, introduce il differimento al 1° gennaio 2026 dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività;

    quest'ultima fu costituita, tra le altre, anche per sviluppare e riconvertire il settore biomedicale verso la produzione di nuovi vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti;

    sulla prevenzione, sia primaria che secondaria, è quantomai necessario tenere alta la sensibilità dei cittadini, particolarmente di coloro con un livello sociale e di istruzione più basso, tra i quali si nota una concentrazione sia dei fattori di rischio sia della scarsa adesione a numerose campagne vaccinali;

    a tal proposito, l'agenda dell'OMS sull'immunizzazione 2030 rappresenta la nuova strategia globale per non lasciare nessuno indietro, aumentando l'accesso equo e l'uso dei vaccini, esistenti e di nuova generazione, durante tutto il corso della vita, nonché per favorire soluzioni locali su misura per aumentare l'adesione alle vaccinazioni nella popolazione;

    il Comitato nazionale di bioetica (CNB) già da diversi anni sottolinea come i vaccini costituiscano una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto rischio/beneficio particolarmente positivo, e come sia necessario moltiplicare gli sforzi istituzionali affinché le vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, raggiungano una copertura appropriata della popolazione,

impegna il Governo:

   a implementare e prorogare strutturalmente tutte le iniziative di sensibilizzazione e di informazione pubblica volte a favorire l'adesione alle campagne vaccinali da parte della popolazione, al fine di ridurre la mortalità e morbilità causate da malattie e patologie infettive prevenibili da vaccino, garantendo una protezione equa in tutte le fasce d'età e in qualunque contesto geografico nazionale;

   a favorire lo sviluppo di nuovi vaccini e il miglioramento delle performances dei programmi vaccinali, della sorveglianza e della qualità, anche attraverso un'integrazione dei dati sanitari e non-sanitari, garantendo un uso ottimale delle risorse nazionali per garantire l'auto-sostenibilità dei progetti di innovazione e ricerca.
9/2245/100. D'Alessio, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del provvedimento in esame, ai commi 4 e 5, ha disposto l'abrogazione della disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori non ancora conclusi nonché dei giudizi pendenti;

    l'articolo 3, invece, al comma 5-bis, introduce il differimento al 1° gennaio 2026 dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività;

    quest'ultima fu costituita, tra le altre, anche per sviluppare e riconvertire il settore biomedicale verso la produzione di nuovi vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti;

    sulla prevenzione, sia primaria che secondaria, è quantomai necessario tenere alta la sensibilità dei cittadini, particolarmente di coloro con un livello sociale e di istruzione più basso, tra i quali si nota una concentrazione sia dei fattori di rischio sia della scarsa adesione a numerose campagne vaccinali;

    a tal proposito, l'agenda dell'OMS sull'immunizzazione 2030 rappresenta la nuova strategia globale per non lasciare nessuno indietro, aumentando l'accesso equo e l'uso dei vaccini, esistenti e di nuova generazione, durante tutto il corso della vita, nonché per favorire soluzioni locali su misura per aumentare l'adesione alle vaccinazioni nella popolazione;

    il Comitato nazionale di bioetica (CNB) già da diversi anni sottolinea come i vaccini costituiscano una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto rischio/beneficio particolarmente positivo, e come sia necessario moltiplicare gli sforzi istituzionali affinché le vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, raggiungano una copertura appropriata della popolazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

   implementare e prorogare strutturalmente tutte le iniziative di sensibilizzazione e di informazione pubblica volte a favorire l'adesione alle campagne vaccinali da parte della popolazione, al fine di ridurre la mortalità e morbilità causate da malattie e patologie infettive prevenibili da vaccino, garantendo una protezione equa in tutte le fasce d'età e in qualunque contesto geografico nazionale;

   favorire lo sviluppo di nuovi vaccini e il miglioramento delle performances dei programmi vaccinali, della sorveglianza e della qualità, anche attraverso un'integrazione dei dati sanitari e non-sanitari, garantendo un uso ottimale delle risorse nazionali per garantire l'auto-sostenibilità dei progetti di innovazione e ricerca.
9/2245/100. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19-quater, ai commi 1 e 2, del provvedimento in esame, reca il differimento di svariati termini relativi alla nuova disciplina delle persone con disabilità e l'ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina;

    il successivo comma 4 differisce, poi, al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità. A tal fine, vengono stanziati 900.000 euro per l'anno 2027 tramite una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;

    i detti compiti di supporto sono diretti all'attuazione tanto della riforma della materia della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 quanto del programma di azione triennale predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per l'integrazione e la promozione dei diritti di queste ultime;

    l'articolo 32 del richiamato decreto legislativo ha istituito un Fondo per le attività volte a garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita;

    tuttavia, al fine di garantire la concreta applicazione e attivazione dei progetti di vita, oltre che una reale efficacia del Fondo e in un'ottica di reale personalizzazione degli interventi, gli stanziamenti previsti andrebbero decisamente incrementati,

impegna il Governo

a prevedere il rapido aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento delle disposizioni relative alla valutazione di base oggetto prevista dalla procedura di sperimentazione oggetto della proroga introdotta dal provvedimento in esame.
9/2245/101. Grippo, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti;

    inoltre, l'articolo 8, comma 1, prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero. La disposizione integra l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) aggiungendo, alle spese già autorizzate, un finanziamento di 2,34 milioni di euro per il 2025. Quanto contenuto in quest'ultimo decreto-legge ha consentito, sin dalla sua approvazione, di istituire ventiquattro posizioni aggiuntive – destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina – nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Dato il permanere dell'esigenza di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi sopra menzionate, la disposizione in esame protrae anche per il 2025 le posizioni già istituite;

    il protrarsi del conflitto in Ucraina, che ha causato centinaia di migliaia di vittime e la distruzione del Paese, rende indispensabile attivarsi in sede europea affinché, anche in ambito di difesa, l'Europa rilanci il proprio processo di coesione e sviluppi una propria autonomia strategia che sia coordinata ed efficace;

    l'Unione europea, oltre alla difesa del proprio territorio, deve garantirsi necessariamente – alla luce del mutato contesto geopolitico attuale – una maggiore indipendenza e un'adeguata capacità di deterrenza a sostegno della propria politica estera. E ciò può avvenire solamente agendo come un unico soggetto politico dotato della sovranità necessaria per provvedere con tutti gli strumenti disponibili alla propria difesa, accrescendo in tal modo anche il contributo all'Alleanza Atlantica,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure finanziate dall'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame ad attivarsi in ogni sede necessaria affinché si pongano le basi per realizzare quanto prima gli obiettivi in materia di investimenti e budget condivisi a livello europeo volti a realizzare la difesa comune europea, sostenendo forme di integrazione industriale e militare tra i vari Paesi membri.
9/2245/102. Rosato, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19, comma 1, estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell'articolo 8-ter, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019;

    nel dettaglio la disposizione in esame interviene, modificandolo, sull'articolo 8-ter, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che ha introdotto alcune misure normative volte al contenimento del batterio della Xylella fastidiosa;

    in particolare, le modifiche apportate incidono:

     sul comma 1 dell'articolo 8-ter nel quale viene soppresso il riferimento temporale al periodo prescritto (7 anni);

     sul comma 2-bis dell'articolo 8-ter che viene altresì integralmente soppresso. Tale ultima disposizione aveva prorogato le misure descritte nei commi 1 e 2 del predetto articolo 8-ter per gli anni 2023 e 2024;

    numerosi studi condotti da enti e istituti scientifici, nonché da organi tecnici e università pubbliche pugliesi dimostrano il grave impatto della diffusione della Xylella in termini di aumento della CO2, che si aggiungono agli evidenti danni riscontrati in ambito paesaggistico ed economico;

    tali ripercussioni rendono sempre più necessaria l'adozione di misure straordinarie per incentivare le attività di rimboschimento e riforestazione, oltre alle urgenti iniziative volte al ripristino degli olivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una struttura commissariale ad hoc, nominando Commissario straordinario il presidente della regione Puglia pro-tempore, dotata di appositi strumenti finanziari e autorizzativi, al fine di incentivare le attività di rimboschimento e riforestazione.
9/2245/103. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 5, lettera a), del provvedimento in esame proroga la validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    la procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessita di maggiore trasparenza ed efficienza;

    l'adozione di strumenti digitali può migliorare la gestione delle graduatorie e delle procedure selettive;

    la modernizzazione della pubblica amministrazione è un obiettivo strategico per garantire imparzialità e meritocrazia;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, può istituire una piattaforma digitale per la gestione della graduatoria e delle procedure selettive;

    tale piattaforma permetterebbe l'aggiornamento in tempo reale dei dati, la consultazione pubblica degli esiti e la trasparenza nelle selezioni;

    un sistema di notifiche automatiche garantirebbe tempestività nelle comunicazioni agli interessati;

    la valutazione annuale del sistema consentirebbe di individuare eventuali criticità e adottare misure correttive,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di cui al citato articolo 2, comma 5, lettera a), del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a:

   a istituire una piattaforma telematica per la gestione della graduatoria e delle procedure selettive del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   a garantire l'aggiornamento in tempo reale dei dati e la consultazione pubblica degli esiti;

   a implementare un sistema di notifiche automatiche per gli interessati;

   a sottoporre la piattaforma a una valutazione annuale per individuare eventuali criticità e adottare le necessarie misure correttive.
9/2245/104. Comba, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, commi 4-quater e 4-quinquies, reca disposizioni relative alla realizzazione del Tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova;

    l'articolo 7, comma 4-octies, reca l'autorizzazione di spesa per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

    l'articolo 7, comma 4-novies, proroga termini per la contabilizzazione di lavori su tratte ferroviarie;

    il decreto in esame reca numerose ed eterogenee disposizioni di proroga di termini legislativi, tra le quali anche quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    in materia infrastrutturale, l'affidamento della concessione cinquantennale dell'autostrada A22 Brennero-Modena rappresenta un aspetto di cruciale importanza per i territori;

    il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il bando di gara per l'affidamento in concessione dell'autostrada A22 Brennero Modena mediante project financing;

    risulta che nel suddetto bando non fosse presente la cosiddetta clausola sociale prevista dal nuovo codice appalti quale condizione necessaria per l'offerta per garantire la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito della procedura di affidamento di cui in premessa, la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità.
9/2245/105. Laus, Scotto, Guerra, Forattini, Ferrari, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, con una norma introdotta al Senato (articolo 3-bis), disciplina la riammissione alla cosiddetta «Rottamazione-quater», per i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate previste;

    in presentando una nuova istanza al 30 aprile 2025, il debitore potrà scegliere anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento che potrà avvenire o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 o nel numero massimo di dieci rate consecutive da completarsi entro i prossimi tre anni;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, il cedimento all'ennesima riapertura dei termini per tutti coloro che aderiscono, e poi non pagano in una sequenza senza fine di riammissioni mina la credibilità e la sostenibilità del sistema fiscale; ne è la riprova il fatto che il tasso di decadenza complessivamente registrato dalla rottamazione-quater, come evidenziato in risposta ad una interrogazione in Commissione Finanze, si è attestato al 45,4 per cento pari a 5,4 miliardi di euro; inoltre nella stessa risposta è stato evidenziato che la prima rottamazione ha registrato un tasso di decadenza pari al 53 per cento, la seconda rottamazione al 67 per cento e la terza rottamazione pari al 70 per cento;

    l'ipotesi per cui chi non paga va compreso e aiutato, perché è sicuramente, per definizione, in una situazione economica critica, divide il Paese in due categorie contrapposte: chi può scegliere di non pagare e chi invece è costretto a farlo, perché le imposte gli vengono prelevate alla fonte;

    la politica delle rottamazioni e, con essa, il via libera a ogni tipo di evasione fiscale mina il presupposto che lega l'imposta generale al welfare universale, cioè sanità, istruzione e assistenza per tutti i cittadini;

    il Governo avrebbe inteso rivolgere l'aiuto unicamente a coloro che versano in una situazione economica critica, prevedendo tuttavia un'automaticità della riammissione attivabile solo con la semplice presentazione dell'istanza,

impegna il Governo

in sede di attuazione della presente disposizione a indicare gli oggettivi presupposti che denotano la situazione economica di temporanea e obiettiva difficoltà economica del debitore per avere accesso al beneficio della riammissione alla definizione agevolata.
9/2245/106. Guerra, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca tra l'altro alcune proroghe di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante la legge di bilancio 2025, ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo una revisione della modalità di determinazione del valore del fringe benefit per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, relativamente alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di auto assegnate in uso promiscuo;

    la norma così come formulata rende non applicabile il sistema forfettario di tassazione alle auto aziendali già assegnate al 31 dicembre 2024;

    numerosi operatori del settore e associazioni di categoria hanno sollevato criticità in merito alla tempistica di applicazione della misura, sottolineando la necessità di un periodo transitorio adeguato per consentire agli interessati di adeguarsi alla nuova normativa;

    risulta evidente una grave sperequazione di trattamento che penalizza i dipendenti, infatti se a un lavoratore dipendente fosse stata assegnata nel mese di dicembre 2024 un'auto elettrica e, la medesima venisse assegnata ad un secondo dipendente a gennaio 2025, l'imponibile fiscale per il primo sarebbe, su base annua, di circa euro 11.000 mentre per il secondo di soli euro 800, con una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fiscale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia per i veicoli concessi in uso promiscuo, con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, applicando la disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024 evitando in tal modo impatti eccessivamente onerosi per lavoratori e imprese;

   a promuovere un tavolo di confronto con le parti sociali e i rappresentanti del settore per approfondire le possibili conseguenze della misura e individuare eventuali correttivi.
9/2245/107. Ferrari, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», comunemente chiamato «milleproroghe»;

    tale provvedimento contiene la proroga di numerosi termini legislativi;

    la circolare del Ministero dell'interno n. 43347 del 30 ottobre 2024 ha introdotto una nuova interpretazione restrittiva in materia di cittadinanza, concernente lo status di cittadino del minore figlio di un genitore naturalizzato straniero, potenzialmente in contrasto con l'interpretazione data fino ad oggi in osservanza dell'articolo 7 della legge n. 555 del 1912;

    tale interpretazione va ad incidere sull'iter già avviato delle pratiche di richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatte da numerosi cittadini di origine italiana residenti all'estero, sostenendo costi significativi e confidando nelle indicazioni fornite dalle rappresentanze consolari italiane;

    l'applicazione immediata della nuova interpretazione rischia di generare confusione e disparità di trattamento, penalizzando coloro che hanno già avviato le pratiche o sono in attesa di un appuntamento presso gli uffici consolari confidando in un quadro normativo consolidato;

    la proroga dello status quo aiuterebbe anche a salvaguardare l'unità familiare, evitando di creare situazioni in cui alcuni membri di una stessa famiglia, aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in base alla normativa previgente, si vedano negato tale diritto a causa della nuova interpretazione,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, una norma che disponga la proroga, per un periodo di tempo adeguato, dell'applicazione della disciplina previgente in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, al fine di consentire la conclusione delle pratiche già avviate o in corso di istruttoria sulla base della normativa e dell'interpretazione in vigore prima dell'emanazione della circolare del Ministero dell'interno n. 43347 del 30 ottobre 2024, assicurando un periodo transitorio adeguato per consentire agli uffici consolari e ai cittadini interessati di adeguarsi alla nuova disciplina, evitando disparità di trattamento ed eventuali contenziosi amministrativi.
9/2245/108. Di Sanzo, Porta.