Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 21 febbraio 2025

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, recante riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto un credito d'imposta per il solo 2014, conosciuto come «Bonus Renzi», per i lavoratori a basso-medio reddito nella misura di 80 euro mensili;

    a differenza di altre misure di sostegno al reddito che vengono assegnate a fronte di una esplicita richiesta da parte dell'avente diritto, questa viene erogata direttamente in busta paga grazie alla natura stessa della detrazione, senza alcun ulteriore onere burocratico o passaggio amministrativo da adempiere;

    la misura è stata resa strutturale dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconoscendo un credito d'imposta per un importo di 960 euro in caso di reddito complessivo annuo non superiore a 24.000 euro. Tale beneficio si riduce progressivamente per i redditi superiori, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro;

    il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con legge 2 aprile 2020, n. 21, ha incrementato fino a 100 euro il trattamento erogato in busta paga e ne ha esteso l'applicabilità ai titolari di redditi complessivi annui da lavoro dipendente non superiori a 28.000 euro;

    la misura, durante la propria vigenza, ha prodotto impatti positivi e misurabili. Ha sostenuto per oltre un decennio il potere d'acquisto delle famiglie con reddito medio-basso, stimolato la domanda interna e ridotto il cuneo fiscale per possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilati, inclusi i percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, contribuendo a mitigare di circa mezzo punto percentuale la pressione fiscale;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto modifiche sostanziali al sistema, trasformando il taglio del cuneo da contributivo a fiscale. Tale modifica ha prodotto effetti negativi per i contribuenti con redditi complessivi annui compresi tra 8.500 e 9.000 euro, i quali, a causa della nuova disciplina, non percepiranno per l'annualità fiscale in corso il trattamento integrativo percepito nel 2024;

    già nei primi mesi del 2025 si sono registrati gli effetti negativi della misura quantificabili in una perdita di 100 euro netti per il mese di gennaio per i contribuenti rientranti nel segmento reddituale poc'anzi riportato. Qualora la disposizione non venga corretta i soggetti ricompresi in tale segmento potrebbero registrare una perdita di potere d'acquisto pari a 1200 euro annui;

    le recenti tensioni geopolitiche hanno portato ad un incremento generalizzato del prezzo delle materie prime energetiche e dei beni di prima necessità, causando negli ultimi anni un'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto anche alla stagnazione degli stipendi e all'inflazione generale;

    la crisi che l'industria italiana sta attualmente attraversando, con oltre 30 tavoli di crisi istituiti presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, espone un gran numero di lavoratori al rischio di perdere il proprio lavoro e, potenzialmente, entrare a far parte della schiera di percettori di ammortizzatori sociali;

    secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al 2023, circa 13,4 milioni di persone in Italia si trovano in condizioni di rischio di povertà o esclusione sociale, rappresentando il 22,8 per cento della popolazione;

    la distribuzione territoriale di questo fenomeno è eterogenea: nel Nord Italia, il 12,4 per cento della popolazione è a rischio, mentre nel Mezzogiorno la percentuale sale al 39,0 per cento. In particolare, le regioni con le percentuali più elevate sono Calabria (48,6 per cento), Campania (44,4 per cento) e Sicilia (41,4 per cento);

    per il primo trimestre 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento i 3,4 milioni di clienti rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero, ossia i cittadini maggiormente vulnerabili, mentre i clienti del libero mercato sono già soggetti agli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al prezzi unico nazionale;

    oltre ai settori energetici, si registrano aumenti significativi in altri comparti: pedaggi autostradali (1,8 per cento in aumento), assicurazioni RC auto (+6,19 per cento annuo), carburanti (rincari dovuti a tensioni internazionali e politiche fiscali) e beni alimentari (cereali, latte, formaggi, carni, olio e ortaggi), con ripercussioni a catena sull'intera economia;

    l'incremento dei costi, unito al caro affitti (aumento medio del 10,6 per cento) e alle spese scolastiche in crescita (3,66 per cento), comporta una pressione sul potere d'acquisto delle famiglie, evidenziata da una riduzione della propensione al risparmio (-0,8 per cento) e da un aggravio medio annuo superiore a 1.000 euro per nucleo familiare;

    la reintroduzione del cosiddetto «Bonus Renzi» per le fasce di reddito più esposte al caro-vita è necessaria per contribuire al potere d'acquisto delle famiglie e al sostegno del consumo interno,

impegna il Governo

1) ad adottare iniziative normative volte a rivedere la disciplina introdotta con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 così da reintrodurre il cosiddetto «Bonus Renzi» e sostenere il reddito e il potere d'acquisto delle fasce di reddito richiamate in premessa.
(1-00401) «Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».

Risoluzione in Commissione:


   La VIII Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (di seguito il «Codice»);

    l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati (cioè entro il 1° aprile 2025), il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo;

    lo scorso 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

    tale decreto ha parzialmente corretto solo alcune delle criticità presenti nel testo del Codice, non intervenendo invece per far sì che i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di maggiore concorrenza, annoverati tra la scarsa partecipazione delle Pmi alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell'offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione, vengano rimossi;

    in particolare, il correttivo ha provveduto a trovare una soluzione di «compromesso» riguardante la clausola di revisione dei prezzi disciplinata dall'articolo 60 del Codice, prevedendo, per il solo settore dei lavori, che la soglia che fa scattare la clausola passi dal 5 per cento al 3 per cento, con il riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi. Si arriva così ad una soluzione che consente un recupero del 50 per cento dei costi aggiuntivi, rispetto alla precedente versione che consentiva un recupero del solo 16 per cento;

    a fronte di questa modifica, che ha scongiurato la vanificazione dell'efficacia di tale clausola con conseguente rischio di paralisi degli appalti, si evidenzia tuttavia a giudizio dei firmatari del presente atto d'indirizzo un'incomprensibile discriminazione a danno del settore dei servizi e forniture al quale continua ad applicarsi la soglia del 5 per cento con il riconoscimento dell'80 per cento e solo sulla cifra eccedente;

    la distinzione tra appalti di lavori e servizi era stata chiesta anche in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, ma nel senso esattamente opposto rispetto a quanto stato fatto. Era stato chiesto, infatti, di operare una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, distinguendo tra i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come sono quelli dei servizi, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari, di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi in condizioni ordinarie, che includa anche il costo dei rinnovi contrattuali, e in via straordinaria di adottare sia per i lavori che per i contratti di servizi un impianto di revisione dei prezzi in condizioni straordinarie con l'abbassamento delle soglie di accesso al meccanismo di revisione al fine di tutelare l'equilibrio economico dei contratti, garantire le imprese e salvaguardare l'efficacia e la qualità del servizio pubblico;

    la distinzione operata dal correttivo, invece, mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente le imprese e i lavoratori del settore, in gran parte donne, in quanto, senza il dovuto riconoscimento diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare politiche di aumento dei salari;

    si ritiene pertanto urgente adottare iniziative immediate per tutelare il lavoro di imprese e cooperative e artigiani che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese;

    si tratta, per la maggior parte dei casi, di imprese che si occupano di pulizia di luoghi pubblici e di lavoro, igienizzazione degli ospedali, mense scolastiche, ospedaliere e militari, raccolta e gestione dei rifiuti, vigilanza privata, fornitura di dispositivi medici, sanificazione e sterilizzazione di dispositivi medici tessili e strumentario chirurgico;

    con riguardo ai consorzi stabili, l'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione alle procedure di gara e al «cumulo alla rinfusa»;

    nei lavori, il cumulo alla rinfusa ora opera con modalità differenziate: se il consorzio esegue i lavori con la propria struttura, il consorzio spende e utilizza sia i requisiti posseduti in proprio, sia quelli posseduti dalle imprese consorziate;

    se il consorzio invece indica consorziate esecutrici, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrarne il possesso in proprio, anche con il ricorso all'avvalimento. In questo caso, quindi, il cumulo alla rinfusa non è più previsto. Il consorzio non opera come soggetto unitario nella partecipazione aggregandosi alle consorziate, che non acquisiscono alcun vantaggio dall'appartenenza a esso e operano quindi in modalità analoghe a quelle delle componenti di un raggruppamento temporaneo;

    in materia di qualificazione per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture di cui all'articolo 100 del Codice degli appalti occorre indicare requisiti temporali idonei a garantire la più ampia concorrenzialità, prevedendo, per quanto riguarda il calcolo del requisito della capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato negli ultimi dieci anni e, per quanto riguarda la capacità tecnica professionale la valutazione, ai fini dell'accesso alle procedure di gara, l'avere eseguito, nell'arco dell'intera vita professionale, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;

    sul tema della tutela del lavoro il correttivo al Codice dei contratti pubblici introduce l'Allegato I.01, al fine di rendere operativo il principio contenuto all'articolo 11 del Codice – che codifica un espresso criterio posto dalla legge delega n. 78 del 2022 – volto a garantire ai lavoratori impiegati in un appalto pubblico l'applicazione di Ccnl stipulati da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito sia connesso alle attività oggetto dell'appalto o della concessione e svolte dall'impresa anche in maniera prevalente;

    si valuta con favore che, nella versione finale del decreto di revisione del codice degli appalti, è stato deciso di abbandonare l'idea di considerare rappresentativi gli organismi sindacali e datoriali che firmano molti contratti. Un criterio assurdo che avrebbe favorito i contratti pirata: contratti che coprono pochissimi lavoratori con minori tutele in termini di salute, sicurezza e formazione, oltre che di salario;

    tuttavia, questa marcia indietro non è sufficiente, perché, dai codici Ateco alle «equivalenze» permangono ancora troppe criticità sulla tutela del lavoro;

    il nuovo codice amplia le maglie per rendere gli appalti e subappalti una catena finalizzata a ridurre tutele e salari attraverso sistemi di equivalenza, scostamenti ammissibili, possibilità di declinare i contratti applicabili in funzione di non meglio definiti criteri di ampiezza dimensionale e natura giuridica delle imprese;

    allo stesso modo non viene allargata la concorrenza nel Codice in quanto non sono state modificate le soglie entro le quali è possibile avviare appalti senza gara;

    permane poi, sulla base delle modifiche introdotte dal correttivo, la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, mantenendo inalterato il rischio che l'appaltatore, nella redazione del progetto esecutivo, persegua l'obiettivo della massimizzazione del proprio utile piuttosto che quello dell'ottimizzazione dell'opera, creando i presupposti, già in fase di progettazione, per una lievitazione dei costi in corso d'opera mediante il ricorso a onerose varianti o a soluzioni progettuali fuori mercato;

    in tema di vigilanza da parte dell'Anac non risultano delineati nel codice appalti, nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità per quanto attiene specificatamente al sistema ai qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, mancando una dettagliata e ordinata disciplina delle condotte sanzionate e una chiara ed esaustiva disciplina delle sanzioni applicabili;

    l'articolo 37 del decreto correttivo ha cancellato il «rating di impresa» previsto dal vigente articolo 109 del Codice che ha istituito presso l'Anac un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprima l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto delle procedure, nonché dei princìpi e criteri direttivi, previsti dalla legge 21 giugno 2022, n. 78 e garantendo il pieno coinvolgimento delle parti sociali interessate, ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 volte a:

   a) prevedere che la clausola della revisione prezzi di tipo straordinario come normata dall'articolo 23 comma 1, lettera b), punto 2, lettera a) del decreto correttivo applicata al settore dei lavori, con soglia di attivazione al 3 per cento e riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, sia applicata anche al settore dei servizi e forniture, senza operare alcuna discriminazione; inoltre prevedere che per i contratti dei servizi la revisione dei prezzi in via ordinaria, così come normata dall'Allegato 2.1 sia obbligatoria e non facoltativa, al fine di garantire per questi ultimi settori, un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, il tutto al fine di tutelare l'equilibrio economico dei contratti, garantire le imprese e salvaguardare l'efficacia e la qualità del servizio pubblico;

   b) prevedere una modifica della disciplina di cui all'articolo 67 del Codice appalti, come modificato dal decreto correttivo, in materia di cumulo alla rinfusa, al fine di valorizzare il meccanismo di qualificazione cumulativa propria del consorzio stabile quale forma aggregativa con finalità proconcorrenziale e mutualistica e quale strumento di supporto alle piccole e medie imprese;

   c) garantire la piena cogenza delle norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega n. 78 del 2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei Ceni, l'applicazione del medesimo Ceni e la «parità» reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti e le possibili «equivalenze» tra Ccnl diversi applicabili alla medesima attività, che sono verificabili solo dalla comparazione e dall'uguaglianza degli istituti economici e normativi e non automatiche in base dalla mera sottoscrizione dei medesimi soggetti sindacali (come evidenziato anche dal parere del Consiglio di Stato) e le clausole sociali, al fine di preservare l'equilibrio tra tutele reali – assetti contrattuali collettivi – libertà di impresa;

   d) a prevedere, al fine di favorire una maggiore concorrenzialità, garantendo, in ogni caso, misure idonee a promuovere la partecipazione dei giovani professionisti, una modifica della disciplina riguardante i requisiti speciali per l'accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture che preveda un calcolo dei requisiti di capacità economica e finanziaria sugli ultimi dieci anni e, per quanto riguarda la capacità tecnica professionale l'avere eseguito, nell'arco dell'intera vita professionale, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;

   e) prevedere un abbassamento delle soglie per gli affidamenti di appalti senza gara e il rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza, facendo salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare le suddette soglie, consentendo comunque alle stazioni appaltanti di poter ricorrere alle procedure ordinarie sotto soglie in applicazione del principio di autonomia amministrativa;

   f) prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

   g) circoscrivere l'ambito applicativo dell'appalto integrato ad ipotesi predeterminate, introducendo eventualmente limitazioni in funzione della tipologia di opera da realizzare o del valore economico dei lavori, o nei casi in cui l'elemento tecnologico delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;

   h) per quanto attiene specificatamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, prevedere che l'Anac eserciti i poteri di vigilanza e sanzionatori d'ufficio o su segnalazione, operando, nel caso di accertamento della carenza o del venir meno dei prescritti requisiti, la revoca della qualificazione o l'attribuzione di un livello di qualificazione inferiore;

   i) preservare un sistema digitale centralizzato di monitoraggio delle prestazioni degli operatori economici ancorché semplificato e circoscritto rispetto a quanto previsto all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di garantire comunque la valorizzazione del rating d'impresa che costituisce uno strumento decisivo per il funzionamento virtuoso ed efficiente del sistema degli appalti pubblici.
(7-00280) «Simiani, Santillo, Ruffino, Manes, Bonelli, Braga, Ilaria Fontana, L'Abbate, Curti, Morfino, Ferrari, Evi».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   GHIO e PANDOLFO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche del nostro Paese, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2025 il gruppo hacker filorusso Noname057 ha attaccato il sito web dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Prà, Savona e Vado Ligure;

   l'attacco ha causato un significativo rallentamento del sito, compromettendone temporaneamente la piena operatività, tuttavia, nel corso della mattinata il problema è stato risolto e la piattaforma è tornata a funzionare regolarmente;

   il gruppo hacker ha rivendicato l'azione, dichiarando che si tratta di una ritorsione per le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un discorso all'università di Marsiglia;

   questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attacchi informatici avvenuti negli ultimi giorni: a partire dal 17 febbraio, hacker russi hanno colpito ripetutamente aziende e istituzioni italiane, portando avanti il quinto giorno consecutivo di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), con l'obiettivo di rendere inaccessibili siti strategici e paralizzare le comunicazioni digitali;

   a questi eventi si aggiunge un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi al largo del porto di Savona, dove la nave petroliera Seajewel è stata danneggiata dall'esplosione di un ordigno mentre si trovava in navigazione nelle acque antistanti la costa –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali siano le azioni che il Governo intende intraprendere per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali alla luce di tali episodi;

   quali misure il Governo intenda adottare per rafforzare la cybersicurezza e proteggere i siti delle aziende e delle istituzioni italiane da attacchi informatici sempre più frequenti, garantendo un'efficace difesa digitale contro minacce esterne e il ripristino immediato delle piattaforme colpite.
(4-04423)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


   SPORTIELLO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   risulta all'interrogante la segnalazione di una coppia italiana che ha contratto l'unione civile in Italia e che si è trasferita stabilmente a Barcellona; la coppia vorrebbe che sia loro legittimamente riconosciuto l'istituto del matrimonio egualitario vigente in Spagna e a tal fine si è rivolta alle istituzioni spagnole le quali hanno loro richiesto il nulla osta sulla capacità matrimoniale (certificato di stato libero) che ovviamente loro non possiedono perché unite da unione civile nel nostro Paese; le istituzioni spagnole (Registro Civil) hanno quindi rappresentato la possibilità di chiedere all'Autorità consolare il «nulla osta consolare» in luogo del certificato della capacità matrimoniale o stato libero; il Consolato al quale la coppia si è rivolta, tuttavia, avrebbe risposto che a riguardo non può fare nulla;

   per uscire da questa intricata questione, per la coppia sembrerebbe prospettarsi la paradossale necessità di sciogliere l'unione civile in Italia, aspettare 3 mesi per riavere la capacità matrimoniale e poter poi contrarre il matrimonio in Spagna che poi verrà nuovamente registrato come unione civile in Italia;

   sul sito web ufficiale dell'Unione europea gestito dalla direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI sono declinate le procedure per il riconoscimento reciproco dei diversi istituti civilistici e matrimoniali delle unioni;

   secondo quanto si evince dal predetto sito, nelle unioni registrate i diritti concernenti il regime patrimoniale o gli assegni di mantenimento non sono applicati allo stesso modo in tutti i Paesi dell'Unione europea: i diritti derivanti da un'unione registrata in un determinato Paese dell'Unione europea possono essere molto diversi in un altro;

   in alcuni Paesi dell'Unione europea le unioni registrate sono considerate equivalenti o paragonabili al matrimonio e tutti i Paesi che consentono i matrimoni tra partner dello stesso sesso riconoscono generalmente le unioni registrate tra partner dello stesso sesso concluse in altri Paesi dell'Unione europea;

   nei Paesi dell'Unione europea che invece non autorizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso, ma che hanno introdotto alcune forme di unione registrata, un matrimonio contratto all'estero conferisce gli stessi diritti di un'unione registrata;

   la possibilità di sposarsi tra persone dello stesso sesso è riconosciuta nei seguenti Paesi dell'Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia e Svizzera;

   secondo quanto si evince dal predetto sito web, quanto al riconoscimento del matrimonio e/o unione civile in un altro Paese dell'Unione europea, dovrebbe applicarsi la legislazione nazionale del Paese dell'Unione europea in cui si chiede il riconoscimento; ciò significa che i Paesi dell'Unione europea sono attualmente liberi di decidere se riconoscere il matrimonio per i diritti conferiti dalla legislazione nazionale del Paese dell'Unione europea in cui si chiede il riconoscimento: tali diritti comprendono il diritto di ereditare dal coniuge o il diritto di ottenere alimenti dal tuo coniuge (ad esempio, in caso di divorzio) o il diritto di beneficiare di assegni familiari –:

   se e come intendano fornire chiarimenti in ordine all'intricata questione descritta in premessa e se intendano intercedere presso i competenti organismi consolari al fine di individuare le possibili soluzioni del problema;

   se intendano adottare iniziative di competenza nell'ambito degli organismi comunitari ed internazionali per far valere il principio secondo cui, nel caso di trascrizione/riconoscimento degli istituti civili e matrimoniali, prevalgono comunque le norme di miglior favore del Paese in cui si chiede la trascrizione/riconoscimento ove richiesto dagli istanti.
(4-04421)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interpellanze:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

   con atto n. G14844 del 28 ottobre 2022 la Regione Lazio ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relativo all'«Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea», nel comune di San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, società proponente: Acea Ambiente srl;

   il 20 novembre 2024 si è tenuta presso la Regione Lazio la quarta seduta di conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio del succitato impianto;

   l'impianto in parola è un inceneritore, con finalità di smaltimento e non di recupero energetico, come dalla nota tecnica di Arpa Lazio prot. n. 1420750 del 19 novembre 2024 ove si puntualizza «circa il richiamo fatto dal gestore all'impianto di coincenerimento, che si rammenta essere un'unità tecnica la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio, nel parere precedentemente trasmesso l'agenzia ha rimandato alle decisioni di codesta AC, ribadendo che il riferimento del gestore a tale tipologia di impianti non risulta pertinente al caso di specie». Quanto sopra in accordo con la precedente nota Arpa, prot. n. 793 del 7 gennaio 2022, ove si dimostra la poca attenzione del proponete all'attività di recupero energetico dell'impianto che, sulla base dei dati prodotti, puntualizza che il «valore dell'efficienza elettrica lorda sarebbe pari a 25,58 per cento e quindi di poco superiore al limite inferiore del range indicato dalla BAT 20 (25-35 per cento)»;

   l'autorità competente, la Regione Lazio, sembrerebbe qualificare tale importo come termovalorizzatore citando a supporto, nota prot. 797448 del 19 giugno 2024, la verifica dell'indice di recupero energetico R1, indispensabile strumento per l'analisi puntuale di tutte le performance ambientali dell'impianto; pur tuttavia manca qualsiasi verifica da parte di Arpa;

   il Piano regionale dei rifiuti (Prgr) – predisposto dalla Regione ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020 – dovrebbe prevedere, in considerazione dell'analisi dei flussi dei rifiuti e del fabbisogno impiantistico per gestirli, sia l'ampliamento dell'impianto di San Vittore del Lazio che il nuovo inceneritore di Roma, previa valutazione ambientale strategica (Titolo II Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006);

   il Prgr del Lazio deve adeguarsi al Programma nazionale di gestione dei rifiuti (Pngr – articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006) entro 18 mesi dall'approvazione di quest'ultimo, avvenuta con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022;

   a tal proposito si ricorda che l'articolo 199, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che «L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali»;

   lo strumento «Monitorpiani» consente il monitoraggio dei Prgr, ma dalla consultazione del portale sembrerebbe che nulla sia stato fatto per il suo potenziamento e non risulta traccia del Prgr del Lazio;

   si rappresenta infine che l'area di progetto ricade in una zona critica per le concentrazioni giornaliere del PM10, considerata come area già in superamento dei limiti di legge sulla qualità dell'aria (come da centralina ARPA presente nel vicino comune di Cassino); a circa 60 chilometri è presente l'inceneritore di Acerra (Na), gestito da A2A, che tratta circa 700.000 tonnellate/anno di rifiuti; a circa 20 chilometri è presente l'inceneritore di Pozzilli (IS), gestito dal Gruppo HERA, che tratta circa 90.000 tonnellate/anno di rifiuti; non risulta, trattandosi di regioni diverse ma confinanti, un intervento congiunto del monitoraggio della qualità dell'aria svolto sinergicamente dalle Arpa sulla base di un protocollo d'intesa, di cui potrebbe farsi promotore il Ministero dell'ambiente coadiuvato dall'Ispra, sulla base delle esigenze e richieste che potrebbero scaturire da un tavolo di confronto con le regioni interessate –:

   se il Ministero interpellato intenda attivare l'Snpa, tramite Ispra, per una verifica del recupero energetico di cui all'indice R1 per gli anni pregressi sulle tre linee e una procedura condivisa (Arpa-Snpa-Proponente) di valutazione di R1 sulla linea IV che preveda anche la messa a disposizione dei dati ambientali di monitoraggio su portale pubblico;

   se il Ministero interpellato abbia provveduto alla dovuta verifica di conformità del Prgr del Lazio al Pngr ed all'eventuale diffida in caso di inattività, ai sensi dell'articolo 199 comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   se in data successiva all'approvazione del Pngr siano stati erogati dal Ministero interpellato finanziamenti alla Regione Lazio riguardanti la gestione dei rifiuti;

   quale sia lo stato di avanzamento dei lavori relativo al potenziamento del sistemi Monitorpiani prevedendone l'aggiornamento in relazione al Prgr del Lazio;

   se il Ministro interpellato intenda valutare l'opportunità di promuovere un tavolo tecnico con le regioni interessate per il monitoraggio della qualità dell'aria e della salute delle popolazioni residenti nei territori ove insistono gli inceneritori di Acerra, San Vittore del Lazio e Pozzilli.
(2-00544) «Ilaria Fontana, Sergio Costa, Caramiello, Di Lauro, L'Abbate, Morfino, Santillo».


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per sapere – premesso che:

   con atto di sindacato ispettivo n. 3-01716, cui non è stata data risposta, il 5 febbraio 2025, si chiedeva ai Ministri interpellati se corrispondesse al vero che tra i partecipanti ad una recente battuta di caccia nella Laguna di Venezia ci fosse il figlio del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump Jr, se risultassero violate le norme di tutela sito specifiche relative alla ZSC IT3250030 – Laguna medio-inferiore di Venezia e quali iniziative intendessero assumere, per quanto di competenza, affinché fossero promosse le opportune verifiche in ordine a condotte ai danni della fauna protetta, alla luce delle norme italiane ed europee sull'esercizio dell'attività venatoria e l'abbattimento di specie protette;

   si apprende da organi di stampa che l'assessore regionale alla caccia e pesca del Veneto avrebbe affermato che al sig. Donald Trump Jr sarebbe stata rilasciata regolare autorizzazione;

   l'articolo 12, della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, determina il regime concessorio che presiede l'esercizio dell'attività venatoria da parte dei cittadini, stabilendo (comma 12) per lo svolgimento dell'attività venatoria, il preventivo rilascio di un tesserino da parte della regione di residenza;

   la disciplina recata dall'articolo 22 della medesima legge, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, dispone che l'esercizio venatorio è soggetto ad abilitazione conseguibile con esame su materie, tra cui la legislazione venatoria e la zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

   dissimilmente da quanto previsto da leggi di altre regioni italiane (articolo 49 della legge regionale del 15 febbraio 1994, n. 8 – Emilia-Romagna; articolo 20 della legge regionale del 2 maggio 1995, n. 17 – Lazio) in nessuna parte della vigente legislazione del Veneto in materia è previsto che il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero venga consegnato dalla regione dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza;

   il 27 gennaio 2025 i militari del nucleo carabinieri forestale di Mestre, al termine di una complessa indagine mirata alla tutela della fauna ed al corretto prelievo venatorio nelle aree della laguna veneta, unitamente ai nuclei carabinieri forestale di Padova, Portogruaro, Vittorio Veneto, Asolo e del Monte Grappa e al nucleo carabinieri Cites Venezia, sono stati impegnati in un'operazione antibracconaggio nella laguna a cavallo tra il Piovese e la provincia di Venezia che ha portato alla denuncia di quattro persone alle autorità giudiziarie di Padova e Venezia;

   secondo quanto si apprende da organi di stampa, uno dei quattro denunciati, un 77enne non titolare di licenza di caccia, è stato sorpreso con la propria auto carica di centinaia di esemplari di avifauna cacciata di recente e non è stato in grado di fornire alcun documento giustificativo al riguardo, riferendo solamente che provenivano da un'azienda faunistico venatoria situata a breve distanza nel comune di Campagna Lupia;

   l'operazione antibracconaggio ha portato al sequestro preventivo di un garage allestito per la macellazione clandestina e al sequestro probatorio di tutte le attrezzature atte alla preparazione e lavorazione delle carni, tra le quali numerosi frigoriferi e congelatori contenenti centinaia di esemplari di avifauna già confezionati e conservati, pronti per la vendita, oltre a tre fucili e circa 11 mila munizioni da caccia, telefoni cellulari, agende e appunti manoscritti contenenti informazioni d'interesse per le indagini. Tra animali già macellati ed altri ancora da spiumare ed eviscerare sono stati sequestrati circa 1.400 capi di avifauna, una decina dei quali appartenenti a specie protette non cacciabili;

   in un articolo apparso nell'edizione de «Il Gazzettino» del 12 febbraio 2025 si legge che «È Valle Pierimpié, a Campagna Lupia, la stessa dove Donald Trump Jr e i suoi amici sono andati a caccia di anatre, l'azienda faunistico venatoria da cui provenivano gli uccelli selvatici trovati in una macelleria abusiva in una frazione di Piove di Sacco. Anatre che poi finivano per buona parte nei menù dei ristoranti della zona, anche lungo la Romea, praticamente a chilometro zero»;

   con decreto del direttore dell'unità organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria della regione Veneto n. 898 del 10 dicembre 2024 è stata rinnovata la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Valle Pierimpié» in comune di Campagna Lupia (Venezia) con contestuale approvazione del disciplinare di concessione –:

   se i Ministri interpellati risultino a conoscenza dei fatti richiamati in premessa, nonché sulla base di quali disposizioni di legge attualmente vigenti nel nostro Paese Donald Trump Jr sarebbe stato autorizzato all'esercizio dell'attività venatoria nella laguna di Venezia;

   quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano attivare affinché sia assicurato il rispetto delle norme dell'esercizio dell'attività venatoria e di tutela della fauna selvatica e quali verifiche di competenza si intendano attivare in ordine al caso dell'azienda faunistico venatoria «Valle Pierimpié» nel comune di Campagna Lupia (Venezia) valutando altresì di assumere immediate iniziative di competenza per pervenire, in raccordo con la regione, all'avvio di un procedimento di revoca della concessione nei confronti della stessa azienda.
(2-00546) «Zanella, Bonelli».

Interrogazione a risposta scritta:


   FENU. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il Regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, destinato a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici per famiglie in condizioni di disagio economico, con l'obiettivo di contrastare la povertà energetica;

   le risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2024-2025, sono suddivise con una quota di 80 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e 20 milioni di euro per le restanti regioni e province autonome;

   il beneficio è riservato a nuclei familiari con un Isee inferiore a 15.000 euro o a 30.000 euro se con almeno quattro figli a carico, per l'installazione di impianti fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 2 chilowatt e 6 chilowatt;

   tra gli obblighi del soggetto realizzatore vi è la stipula di una polizza assicurativa multi-rischi per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a tutela dell'impianto stesso;

   il mercato assicurativo attuale presenta notevoli difficoltà nella stipula di polizze per impianti fotovoltaici, in particolare a causa dell'aumento della frequenza di eventi calamitosi;

   le compagnie assicurative tendono a non offrire polizze decennali, ma solo annuali rinnovabili, con costi che oscillano tra i 600 e i 700 euro annui, determinando un costo totale che potrebbe superare il valore del contributo concesso;

   il regolamento del bando prevede che la polizza stipulata dal soggetto realizzatore includa garanzie come il furto/rapina, che fanno lievitare ulteriormente i costi, oltre a coperture come il cyber risk, che, di fatto, non vengono offerte per questa tipologia di impianti;

   queste criticità stanno ostacolando la concreta attuazione del Fondo nazionale reddito energetico, poiché molte imprese realizzatrici si trovano nell'impossibilità di concludere l'iter documentale a causa dell'assenza di polizze compatibili con le condizioni del bando –:

   se il Ministero interrogato sia a conoscenza delle difficoltà riscontrate dalle imprese realizzatrici nella stipula delle polizze assicurative richieste dal bando;

   se si intenda valutare una modifica del regolamento per rendere più accessibile il beneficio, ad esempio eliminando l'obbligo della polizza assicurativa a carico del soggetto realizzatore, riducendo il periodo minimo di copertura assicurativa obbligatoria, snellendo le condizioni richieste per le polizze, eliminando garanzie non essenziali che ne aumentano il costo;

   se si preveda un'interlocuzione con il settore assicurativo per individuare soluzioni che consentano di garantire coperture adeguate a costi sostenibili per le imprese e per i beneficiari del reddito energetico.
(4-04422)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   ROMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1998 ha riformato la gestione economica delle scommesse ippiche, trasferendone le competenze dall'unione nazionale incremento razze equine al Ministero dell'economia ed al Ministero dell'agricoltura, imponendo alle agenzie ippiche preesistenti il versamento del «Minimo Garantito», un importo annuale non più legato alla raccolta effettiva, ma parametrato alle scommesse raccolte nell'anno precedente alla riforma o, per le nuove concessioni messe a gara nell'anno 2000, l'importo offerto in sede di gara;

   sin dal 2001, le centinaia di imprese operanti su concessione dello Stato nella raccolta delle scommesse ippiche hanno denunciato alterate condizioni del mercato e ritardi da parte delle amministrazioni concedenti e ad attuare gli obblighi previsti nelle convenzioni di esecuzione delle concessioni, promuovendo dei giudizi arbitrali, come previsto nelle convenzioni stipulate;

   il fenomeno dilagante delle scommesse illegali, spesso online, è stimato, secondo gli ultimi dati pubblicati da Agipro nel 2023, intorno ai 18,5 miliardi l'anno;

   la vicenda ha avuto una prima conclusione, nel 2003, con la pronuncia del cosiddetto «lodo Di Maio» al quale si sono susseguiti decine di altri lodi che hanno accolto le ragioni dei concessionari riconoscendo l'incidenza dei riferiti fenomeni sul rapporto concessorio stabilendo di integrare il corrispettivo a favore del concessionario di una entità variabile tra il 12 per cento e il 18 per cento del corrispettivo stesso per la raccolta delle scommesse ippiche dal 2000 alla data di cessazione della concessione;

   l'Agenzia per le dogane e i monopoli ha impugnato i giudizi arbitrali alimentando un contenzioso che negli anni è passato avanti dal tar Lazio, e finanche alla Corte Costituzionale, costringendo gli operatori a dover presentare esposti e diffide, per evidenziare come il mancato rispetto dei giudizi arbitrali abbia raddoppiato l'onere per lo Stato derivante da oltre 20 anni di interessi e di rivalutazione economica;

   l'Agenzia per le dogane e i monopoli dal 2022 ha avviato una massiva azione di recupero delle somme compensate compreso l'invio di cartelle esattoriali da centinaia di migliaia di euro ad operatore;

   i concessionari hanno più volte proposto di sottoscrivere una transazione con i soggetti creditori, proponendo la rinuncia alla parte del credito derivante da interessi e rivalutazione ottenendo anche numerosi pareri positivi da parte dell'Avvocatura di Stato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per risolvere la questione in premessa anche alla luce del riordino del settore dei giochi disciplinato dalla delega fiscale.
(3-01756)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   GRIBAUDO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il tunnel del tenda-bis rappresenta un'opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale e di fondamentale importanza per i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia nella regione delle Alpi Marittime;

   i lavori di realizzazione dell'opera hanno subito ripetuti ritardi e difficoltà, con conseguenti disagi per la popolazione locale e per le attività economiche dell'area, in particolare della valle Vermenagna;

   recentemente le autorità francesi hanno rilevato la necessità di una verifica tecnica di sicurezza, con particolare riferimento ai collegamenti tra il vecchio e il nuovo tunnel, definendo in 75 giorni il tempo necessario per i collaudi, che tuttavia non potranno essere effettuati prima che siano state concluse le opere civili e di sicurezza, le quali risultano in grave ritardo anche secondo il comitato tecnico della Cig, che riporta la non completa disostruzione di un tratto del vecchio tunnel ed uno scarso numero di lavoratori impegnati nel cantiere rispetto a quelli necessari per rispettare le tempistiche previste;

   tale situazione potrebbe comportare un ulteriore slittamento della fine dei lavori, già più volte procrastinata e annunciata per la fine di giugno 2025 nell'ultimo vertice della cooperazione transfrontaliera di Nizza del 7 febbraio 2025;

   i rappresentanti delle istituzioni locali, comuni interessati e provincia di Cuneo, hanno manifestato preoccupazione riguardo al prolungarsi dei lavori, rappresentando la condizione di un territorio da ormai troppo tempo in grave difficoltà –:

   quale sia l'attuale stato di avanzamento dei lavori del tunnel del tenda-bis e quali siano le tempistiche previste per il completamento dell'opera;

   quali siano, nel dettaglio, le cause che stanno determinando le previsioni di ulteriori ritardi e quali iniziative il Ministero intenda adottare per risolvere tali criticità;

   se corrisponda al vero che le risorse in termini di operai assegnati al cantiere siano insufficienti per rispettare le scadenze, ed il motivo di tale carenza;

   se il Ministero stia attualmente lavorando di concerto con le autorità francesi per concordare un piano d'azione condiviso che consenta di superare le attuali difficoltà;

   se il Ministero sia intenzionato a dare indicazioni riguardo alla richiesta di penali nei confronti del consorzio Edilmaco, incaricato dei lavori;

   se, considerato il protrarsi dei disagi che colpiscono gravemente le attività economiche della valle Vermenagna, il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative volte a predisporre misure di ristoro economico per le attività commerciali e imprenditoriali danneggiate dai ritardi nell'apertura del tunnel, anche attingendo a quanto raccolto dall'applicazione delle penali appena richiamate.
(5-03613)


   PASTORELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il contratto collettivo nazionale di lavoro Ccnl del settore autoferrotranvieri e internavigatori è scaduto il 31 dicembre 2023. Per questo motivo, nei primi mesi del 2024 è stata avviata la trattativa per il rinnovo del Ccnl per il triennio 2024-2026;

   a seguito dell'interruzione delle trattative tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, nel corso del 2024 si sono susseguiti numerosi scioperi nazionali indetti dalle sigle sindacali del settore, con l'obiettivo di sollecitare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo alla necessità di giungere al rinnovo del contratto;

   in risposta a tali mobilitazioni, il 12 novembre 2024 si è tenuto presso il Ministero interrogato un tavolo di confronto sul trasporto pubblico locale, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'economa e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle principali associazioni datoriali del settore (Asstra, Agens e Anav) e delle organizzazioni sindacali di categoria;

   a seguito di tale incontro, il 16 dicembre 2024 è stata sottoscritta un'intesa preliminare per il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri 2024-2026. L'accordo prevede: un incremento complessivo del parametro medio di 200 euro, suddiviso in due tranche, a marzo 2025 e agosto 2026, il pagamento di un'indennità una tantum di 500 euro per gli arretrati, da corrispondere a febbraio 2025, un trattamento integrativo di 40 euro mensili in caso di definizione di accordi aziendali finalizzati al miglioramento della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro oppure, in assenza di tali accordi, un'integrazione di 20 euro mensili convertibili in due giornate di permesso retribuito. L'intesa preliminare è stata trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in linea con quanto concordato al tavolo del 12 novembre 2024;

   tuttavia, a febbraio 2025 il rinnovo contrattuale non è ancora stato formalizzato. Appare particolarmente grave che l'incontro previsto per il 19 febbraio 2025 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la ratifica dell'accordo sia stato nuovamente rinviato a data da destinarsi, dopo un primo rinvio a gennaio 2025. Tale decisione sembrerebbe motivata dalla necessità, da parte del Ministero interrogato; di attendere l'approvazione di uno schema di decreto legislativo per il reperimento delle risorse economiche necessarie;

   questo ritardo evidenzia non solo una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti dei lavoratori del settore, ma anche l'assenza di una strategia chiara per il trasporto pubblico locale, un servizio essenziale per garantire la mobilità dei cittadini e un settore che fa sempre più fatica ad attrarre lavoratori –:

   quali risorse intenda reperire per finanziare il rinnovo contrattuale del Ccnl autoferrotranvieri 2024-2026 e come intenda strutturarne l'erogazione;

   quali iniziative di competenza intenda adottare affinché l'accordo venga siglato nel più breve tempo possibile.
(5-03614)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   GRIMALDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   gli esiti della manifestazione nazionale di solidarietà per la Palestina tenutasi a Roma il 5 ottobre 2024 hanno dato ad Amnesty International Italia l'occasione di esprimere profonde preoccupazioni per le violazioni dei diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, perpetrate dalle autorità di pubblica sicurezza italiane;

   durante la suddetta manifestazione, infatti, una task force di osservatori qualificati e riconducibile all'associazione, ha monitorato lo svolgimento della protesta attraverso alcuni video al fine di documentare l'uso della forza da parte degli agenti di polizia schierati nel corso di manifestazioni, o altre situazioni di ordine pubblico, per verificare se questo rispetti o meno gli standard internazionali;

   dalle foto e dai video analizzati, è emerso che in quell'occasione la polizia antisommossa è ricorsa all'uso di manganelli nel tentativo apparente di disperdere i manifestanti, colpendo chiunque riuscisse a raggiungere, compresi coloro che stavano manifestando pacificamente;

   Amnesty International ritiene che anche il divieto preventivo all'evento emesso dal questore di Roma il 24 settembre 2024, per il quale tale decisione rappresentava la risposta appropriata rispetto al rischio identificato di violenza da parte di un «manipolo» di individui, sia stato discriminatorio e lesivo dei diritti di espressione e di riunione pacifica: un provvedimento basato su vaghi timori rispetto al rischio di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica che avrebbero potuto, tra l'altro, alimentare una spinta ideologica celebrativa del massacro consumato in danno dello Stato di Israele;

   secondo gli standard sui diritti umani, le limitazioni alle proteste devono essere legittime, necessarie, proporzionate e neutrali rispetto al contenuto delle manifestazioni. Un divieto preventivo dovrebbe essere l'ultima soluzione possibile e dovrebbe essere adottato solo se tutte le altre alternative meno restrittive non funzionino, basandosi su un'analisi dettagliata del caso specifico. Imporre divieti così ampi e severi non solo viola i diritti umani, ma rischia anche di rafforzare pregiudizi e stereotipi contro chi sostiene i diritti del popolo palestinese, risultando discriminatorio;

   i fatti sopra riportati dimostrano come, a giudizio dell'interrogante, le azioni delle autorità italiane relative all'evento svoltosi a Roma il 5 ottobre 2024, abbiano violato i diritti umani, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica e sono, pertanto, gravemente lesivi del diritto di protesta garantito dagli articoli 17, e 21, comma 1 della Costituzione. Infatti il divieto preventivo e discriminatorio alla manifestazione del 5 ottobre 2021 costituisce, sempre a giudizio dell'interrogante, un abuso e un'interferenza ingiustificata con i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica che può essere vietata soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (articolo 17, comma 3 della Costituzione);

   la protesta pacifica è stata storicamente un motore di cambiamento sociale e di tutela dei diritti umani, e per questo gli Stati sono obbligati, in base ai trattati internazionali di cui sono firmatari, tra cui anche l'Italia, a rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani, alla libertà di riunione pacifica, alla privacy e all'integrità fisica, per consentire alle persone di protestare in modo sicuro. Di contro, come dimostra l'episodio del 5 ottobre 2024, le autorità italiane rispondono alle proteste pacifiche reprimendo coloro che le organizzano e/o vi partecipano, a giustificazione di una narrazione stigmatizzante e criminalizzante di media e politica –:

   se non ritenga, alla luce e con riferimento a quanto riportato in premessa, di dover avviare, per quanto di competenza, verifiche approfondite e imparziali in ordine a palesi violazioni dei diritti umani messe in atto dalla pubblica sicurezza, durante le manifestazioni pacifiche;

   se non ritenga di dover adottare iniziative volte a ristabilire un clima di fiducia nei confronti della società civile anche attraverso la dotazione di codici identificativi alfanumerici alle forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico.
(4-04419)


   ZANELLA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la baraccopoli sviluppata intorno al Cara (centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Borgo Mezzanone, comune a sud di Foggia è diventata una dei ghetti più grandi d'Europa: ha messo insieme tutti gli aspetti, le dinamiche dell'immigrazione e dello sfruttamento, le condizioni di vita e di marginalità di molti immigrati, diventando un crocevia di speranze deluse, di promesse fallaci per uomini e donne in cerca di un futuro che doveva essere migliore;

   per far fronte a tutto ciò nel maggio del 2021 è stato firmato un protocollo dal Ministro dell'interno, dalla regione Puglia, dalla provincia e prefettura di Foggia, un progetto sperimentale che si poneva nell'ottica del superamento degli insediamenti spontanei e l'avvio di modelli dignitosi di accoglienza dei lavoratori agricoli stranieri, a cui si aggiunge allo scopo anche un finanziamento di oltre 103 milioni di euro stanziati col PNRR. Era prevista la realizzazione di un centro adibito all'accoglienza dei richiedenti asilo, una foresteria per lavoratori stagionali ove, oltre ad offrire un alloggio temporaneo dovevano essere sviluppate azioni finalizzate all'integrazione sociale, all'inserimento nel mercato del lavoro regolare, alla promozione dei diritti umani e sociali e un centro per l'impiego con l'offerta di servizi di mediazione culturale e orientamento al lavoro, allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione;

   il comune di Manfredonia e quello di Foggia sono i soggetti attuatori del progetto, e partner esterni sono la regione Puglia, la prefettura di Foggia, il Politecnico di Bari e l'Agenzia Arca Capitanata;

   i nuovi insediamenti saranno distribuiti tra Borgo Mezzanone (Manfredonia) per 1850 posti e Borgo Cervaro (Foggia) per 650 posti;

   se l'intento è buono sulla carta, ci sono una serie di problematiche sulle modalità di gestione degli interventi – che ad oggi non sono ancora iniziati – nonostante la scadenza del finanziamento sia comunque fra un anno e mezzo;

   nel momento in cui la polizia farà identificazione dei migranti che vivono nella baraccopoli (azione comunque necessaria per valutare le scelte sulle abitazioni e sui criteri per inserirli nelle abitazioni), potranno verificarsi a giudizio dell'interrogante diverse situazioni: 1) extracomunitari irregolari sia per scadenza del permesso stagionale, sia per essere in possesso solo del nulla osta all'ingresso in Italia e non il permesso di soggiorno, per mancanza dell'idoneità alloggiativa; 2) extracomunitari regolari che avendo indicato un alloggio non più utilizzato (avendo scelto di vivere nella baraccopoli) diventerebbero irregolari poiché secondo il Testo unico sull'immigrazione la carenza dell'alloggio idoneo, fa scattare la revoca del permesso di soggiorno per chi è regolare ed impedisce il rilascio di un permesso per gli irregolari;

   senza un intervento ad hoc, il finanziamento per il superamento dell'insediamento abusivo rischia di non realizzare il fine per cui è stato progettato, e potrebbe riportare i lavoratori nella illegalità (fino addirittura all'espulsione). Quest'ipotesi sarebbe di grave nocumento sia per i lavoratori, sia per le aziende agricole che non troverebbero più manodopera regolare –:

   se i Ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, non ritengano necessario adottare iniziative di competenza ad hoc, di prevedere almeno il rilascio, al momento della identificazione dei lavoratori extracomunitari, ed accertamento della volontà di regolarizzarsi ed aderire alla proposta di diventare stanziali nelle strutture abitative, di un provvedimento di sospensione della procedura di espulsione e l'avvio contestuale della procedura di verifica finalizzata al rilascio di permesso umanitario, concesso a tutti quelli che aderiscono alla proposta;

   se non ritengano di programmare lo sgombero e la bonifica della baraccopoli in modo da non creare condizioni di disagio per i lavoratori, garantendo che tempistiche di completamento delle strutture abitative sia fatto contestualmente allo sgombero, per evitare la fuga dei lavoratori extracomunitari verso gli altri insediamenti abusivi presenti in provincia di Foggia.
(4-04424)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CASO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del direttore generale n. 2575 del 6 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, è stata bandita la procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, (cosiddetto PNRR1);

   i candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, se privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso all'atto dell'assunzione, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire i 30 Cfu/Cfa mancanti. Conseguita l'abilitazione, i docenti vengono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo;

   in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, l'esecutivo ha prorogato il termine, per effettuare le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 oltre il termine ordinario del 31 agosto, al fine di attingere dalle graduatorie pubblicate in ritardo entro e non oltre il 10 dicembre 2024;

   successivamente, la nota ministeriale n. 202382 del 26 novembre 2024 ha specificato che: «a norma, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con Ddg 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all'atto dell'assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell'anno scolastico 2025/2026 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.»;

   tuttavia, questa specifica ha generato una discriminazione tra docenti che sono risultati vincitori tramite pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine ordinario del 31 agosto e che, a causa del ritardo nell'avvio dei percorsi abilitanti, all'atto dell'assunzione erano privi del titolo di abilitazione, e coloro che sono risultati vincitori con graduatoria di merito pubblicata successivamente, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, già in possesso dell'abilitazione al momento dell'assunzione poiché hanno avuto la possibilità di usufruire del maggior tempo disponibile dovuto al ritardo nella conclusione del concorso;

   pertanto, a fronte di docenti che hanno sostenuto lo stesso concorso e lo stesso percorso abilitante, si è determinata una disparità di trattamento tra i primi, che hanno stipulato un contratto a tempo determinato e dovranno rinviare il periodo annuale di prova in servizio al 2025/2026 e i secondi, che beneficiano dell'assunzione a tempo indeterminato e possono già svolgere, nell'anno scolastico in corso, il periodo annuale di prova –:

   se il Ministro interrogato non ritenga indispensabile adottare iniziative di carattere normativo volte a sanare la disparità di trattamento tra docenti con medesimi requisiti, prevedendo la trasformazione del contratto annuale di supplenza in contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, al fine di poter svolgere il periodo annuale di prova nell'anno scolastico in corso.
(5-03611)

Interrogazioni a risposta scritta:


   DEL BARBA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale;

   si effettuano online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione online;

   le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano online esclusivamente per quelle che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica;

   tali iscrizioni si effettuano attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, generalmente nel mese di gennaio;

   sono invece escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative a alcuni percorsi dell'istruzione professionale e tecnica con caratteristiche peculiari, ai percorsi di istruzione degli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena e alle sezioni della scuola dell'infanzia;

   alcuni tra i comuni con un numero significativo di scuole dell'infanzia che incidono sul proprio territorio hanno predisposto autonomamente proprie piattaforme per la gestione delle iscrizioni, ma questo non è avvenuto ovunque anche in considerazione dei costi che per realtà più piccole sarebbero insostenibili;

   appare peraltro illogico e sproporzionato, sul piano della corretta gestione della spesa pubblica, un sistema formato da decine di piattaforme locali, quando si potrebbe utilizzare la stessa piattaforma nazionale utilizzata per la scuola dell'obbligo;

   la mancata informatizzazione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comporta una serie di problemi sia per le famiglie che per i gestori pubblici, soprattutto quando sono comuni con più di una scuola sul proprio territorio;

   per le famiglie il problema principale è rappresentato dal fatto che, a differenza di quanto avviene per le altre scuole dove possono essere indicate più preferenze grazie alle potenzialità garantite dal supporto informatico, per l'infanzia è possibile presentare una sola domanda con il rischio che possa essere respinta, innestando una catena di seconde scelte di difficile gestione e programmazione;

   per i gestori i problemi principali sono: l'impossibilità di verificare ex ante il rispetto della disposizione sopra menzionata da parte delle famiglie, con il rischio di dover ripetere la procedura più volte e/o aumentare oltre il necessario le liste d'attesa; l'enorme flusso di informazioni da processare, moltiplicando il rischio di errore; la necessità di sostenere costi aggiuntivi per ideare proprie piattaforme informatiche per la gestione di detto flusso informativo e della relazione con l'utenza;

   il 25 gennaio 2025 il Ministro interrogato ha risposto all'interrogazione a risposta scritta 4-01719 a firma dell'interrogante, affermando di star valutando l'opportunità di consentire alle scuole dell'infanzia di poter accedere alle procedure di iscrizioni online a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, aggiungendo che per un completo e corretto funzionamento del sistema, anche le scuole dell'infanzia paritarie, a gestione pubblica o privata, dovranno aderire a tale sistema;

   considerando che alcuni istituti scolastici paritari già prevedono la possibilità di iscrizione online, al netto di particolari criticità, si potrebbe valutare l'avvio di una fase sperimentale che preveda l'iscrizione online alle scuole dell'infanzia a quegli istituti che decidono volontariamente di aderire alla sperimentazione –:

   quale sia lo stato di avanzamento per l'adozione della piattaforma unica nazionale per le iscrizioni online per le scuole dell'infanzia statali e comunali che il Ministro interrogato starebbe valutando per l'anno scolastico 2025/2026;

   se stia valutando la possibilità di avviare una fase sperimentale per l'anno scolastico 2025/2026 che coinvolga le scuole per l'infanzia su base volontaria.
(4-04418)


   PICCOLOTTI, GHIRRA e GRIMALDI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   come ormai noto, molti docenti precari che hanno partecipato al concorso PNRR1, pur essendo risultati vincitori di detto concorso, si sono abilitati – non per loro responsabilità – pochi giorni dopo la firma del contratto, trovandosi, oggi, ad avere un contratto a tempo determinato, pur avendo i requisiti per averne uno a tempo indeterminato;

   la questione è emersa in seguito alla pubblicazione della Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024, che stabilisce il periodo di formazione e prova per l'anno scolastico 2024/25. La nota, purtroppo, contiene una disparità di trattamento tra i docenti che hanno vinto il concorso bandito con il DDG 2575 del 6 dicembre 2023;

   secondo la disposizione ministeriale, i docenti assunti con contratto a tempo determinato per posto comune nella scuola secondaria, privi di abilitazione al momento dell'assunzione, dovranno completare il periodo di prova e formazione nell'anno scolastico 2025/26, ma solo dopo aver acquisito l'abilitazione e ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Nel caso di un docente che, pur privo di abilitazione al momento dell'assunzione, la ottiene successivamente, non ci sarà alcuna trasformazione automatica del suo contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2024/25, né la possibilità di avviare il periodo di formazione e prova. Al contrario, il docente che, per motivi legati ai ritardi nella pubblicazione delle graduatorie, venga individuato successivamente ma si sia abilitato prima della nomina, vedrà il suo contratto trasformarsi in tempo indeterminato e potrà iniziare l'anno di prova e formazione;

   questa disparità di trattamento, a giudizio dell'interrogante, è inaccettabile, soprattutto considerando che tutti i docenti coinvolti hanno vinto lo stesso concorso e sono iscritti allo stesso percorso abilitante;

   ad aggravare la situazione c'è il fatto che il ritardo nel completamento dei percorsi di formazione non è imputabile ai docenti partecipanti – e poi vincitori – del concorso, bensì ai tempi delle università che gestiscono questi corsi e al termine ultimo di erogazione di detti percorsi abilitanti (tra novembre e dicembre 2024), come regolamentato dalla nota MIM n. 9171 «Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025». Esso, pertanto non dovrebbe, in alcun modo, gravare sui docenti vincitori del concorso;

   inoltre, i percorsi abilitanti hanno comportato un significativo impegno economico da parte dei docenti, nell'ordine di migliaia di euro. In quanto vincitori del concorso PNRR1, avendo superato un rigoroso iter selettivo che ne ha comprovato capacità e competenze, ed avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi dell'anno accademico 2023/2024, essi si trovano, paradossalmente, con la prospettiva di poter svolgere l'anno di prova solamente nell'anno scolastico 2025/2026, con una rilevante dilazione temporale;

   eppure la soluzione sarebbe semplice: trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, con la possibilità di svolgere l'anno di formazione e prova già nell'anno scolastico 2024/25, tenendo conto che i giorni di servizio prestati potrebbero essere utilizzati per soddisfare i requisiti minimi di 180/120 giorni necessari per il periodo di prova –:

   se non ritenga urgente adottare iniziative volte a sanare l'oggettiva disparità di trattamento illustrata in premessa, consentendo di svolgere l'anno di prova nell'anno scolastico 2024/2025 a tutti i vincitori del concorso che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2024, così da procedere alla loro definitiva stabilizzazione.
(4-04420)

SALUTE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il PNRR ha destinato alla missione Salute 15,63 miliardi di euro, pari all'8,16 per cento dell'importo totale, per sostenere importanti riforme e investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale, da realizzare entro il 2026;

   il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 ha previsto la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale includendovi case e ospedali di comunità;

   nel suddetto decreto è stata prevista l'attivazione di case di comunità definite come luoghi fisici e di facile individuazione ai quali i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria e di ospedali di comunità (OdC), strutture sanitaria di ricovero che afferiscono alla rete di offerta dell'assistenza territoriale e svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio;

   la regione Lazio, come evidenziato all'interno del Piano Operativo Regionale – Investimenti Missione 6 Salute dell'aprile 2024, proprio nell'ottica del PNRR, ha previsto investimenti volti a rafforzare la capacità di erogazione di servizi e prestazioni sul territorio, destinati in modo particolare alla popolazione con cronicità, grazie al potenziamento e alla realizzazione di strutture territoriali, l'estensione dell'assistenza domiciliare, il coordinamento tra setting di cura, al fine di garantire la continuità dell'Assistenza, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con i servizi socio-sanitari;

   per raggiungere le suddette finalità è stata prevista la ristrutturazione di 20 case della comunità e la riconversione di 2 ospedali di comunità all'interno dell'ASL Roma 2 da terminare entro il 2026;

   nell'ambito degli interventi programmati, i servizi di sanità locale previsti nel territorio del Municipio Roma VIII hanno una centralità geografica per il quadrante e sopperiscono a un ritardo storico del territorio, registrato da parte delle istituzioni competenti, circa la dotazione di strutture adeguate all'assetto dei servizi sanitari territoriali;

   in particolar modo, risulta di fondamentale importanza il recupero dell'edificio fatiscente sito in Via Cerbara, di proprietà dell'istituto Romano di San Michele, che dovrebbe essere rigenerato per diventare Casa di comunità e ospedale di comunità e, dunque, snodo centrale della sanità territoriale;

   ad oggi il territorio del Municipio VIII è l'unico all'interno del comune di Roma a non disporre di alcuna struttura adibita a casa di comunità e, dunque, assume ancor più rilievo la realizzazione entro i tempi stabiliti della riqualificazione delle strutture citate –:

   quale sia, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, il cronoprogramma e l'aggiornamento circa l'intervento di realizzazione della casa di comunità dell'ospedale di comunità di Via Cerbara e del resto degli interventi da realizzarsi sul territorio del Municipio Roma VIII.
(2-00545) «Morassut, Casu, Prestipino».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   EVI, PRESTIPINO e ROGGIANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la peritonite infettiva felina, conosciuta anche con l'acronimo Fip (feline infectious peritonitis) è una patologia che colpisce circa il 2 per cento dei gatti con una mortalità che si attesta intorno al 96 per cento fra i sintomatici;

   il coronavirus felino non è trasmissibile alle persone o ad altre specie di animali domestici, si trasmette da gatto a gatto tramite contatto oro-fecale, attraverso secrezioni orali, oppure, più raramente, per via transplacentare;

   l'infezione da coronavirus enterico è piuttosto comune nei gatti, in quelli domestici ma in particolare modo in quelli che vivono in grandi gruppi, come nelle colonie feline, negli allevamenti, nei gattili, ma non solo;

   questa malattia è causata da un ceppo appartenente al coronavirus felino enterico (FCoV) che in seguito a una mutazione, evolve in una variante letale che infetta i macrofagi, scatenando reazioni che coinvolgono diversi organi. La malattia si manifesta in forma umida, con versamento addominali o toracici e secca o granulomatosa, ma la diagnosi, piuttosto complessa, è infausta;

   una diagnosi di Fip, infatti, è quasi sempre una condanna a morte, poiché non esiste alcuna terapia specifica approvata nonostante sia tra le più frequenti forme di infezione nei gatti;

   un passo avanti nella lotta contro la Fip è arrivato con lo sviluppo di Gs-441524, un antivirale derivato dal remdesivir, tuttavia non è mai stato approvato ufficialmente per uso veterinario;

   analoghe ricerche, che comprendono anche la messa a punto di un vaccino efficace, sono in corso in vari Paesi tra cui il Giappone, ma nessuno è stato approvato per ora per la distribuzione;

   questo sta alimentando in Italia come all'estero, un mercato sottobanco del Gs anche a prezzi inarrivabili, con annunci anche su Facebook e Telegram;

   in assenza, quindi, di una normativa che legalizzi la terapia, il remdesivir viene comprato illegalmente on line, nella disperata ricerca di una terapia salvavita, circostanza che espone al rischio di truffe e di somministrazione di preparazioni estemporanee senza alcun controllo di qualità;

   l'Unione europea nel 2023 durante un'epidemia di Fip a Cipro ha concesso l'uso del remdesivir, ammettendo così implicitamente la sua efficacia;

   in Inghilterra la terapia per la peritonite infettiva è stata approvata nel 2021, c'è diversa letteratura medica evidence based a disposizione, mentre nel nostro Paese ai veterinari è vietato qualsiasi ricorso a queste terapie, pena gravi sanzioni disciplinari;

   l'utilizzo di un farmaco autorizzato permetterebbe anche di agire sulla base di dati sull'evidenza medica sia durante la terapia del virus che nel prosieguo della vita del felino, permettendo di avere protocolli medici certi da applicare sia durante la terapia della peritonite infettiva che nel post terapia –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza volte all'avvio di una sperimentazione del farmaco remdesivir per uso veterinario contro la Fip al fine di autorizzarne finalmente il commercio, ponendo così fine all'attuale mercato illegale e dando prospettive di cura sia ai veterinari che ai proprietari che affrontano le sfide di questa malattia devastante.
(5-03612)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIAGONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   sul territorio nazionale la carenza di personale medico nel servizio di pronto soccorso è una criticità che si riscontra in numerose aziende ospedaliere;

   il problema del settore dell'emergenza/urgenza è particolarmente sentito in Sardegna, soprattutto in Gallura: si accentua in modo considerevole nel periodo estivo con l'aumento dell'afflusso turistico (dati Istat, luglio 2024 – la Gallura è la prima provincia sarda per presenze con cinque milioni di turisti sui 14 milioni totali dell'isola nel 2023);

   per sopperire alle carenze sopra evidenziate, in particolare per garantire l'assistenza ai «codici maggiori» (come riportato anche dagli organi di stampa), nel mese di ottobre 2024 la Asl Gallura è ricorsa all'affidamento di parte del servizio a una cooperativa esterna. Con il supporto di tre medici, ai quali se ne sono aggiunti altri tre (cosiddetti gettonisti), tramite un altro bando, ha permesso di coprire i turni seppure con un organico ridotto a otto medici (due strutturati e sei esterni), rispetto ai diciannove presenti cinque anni fa;

   per fronteggiare il problema, al momento, non risulta che l'Azienda regionale della salute (Ares) abbia avviato una gara per reclutare nuovo personale medico, né sembra sia stata prospettata alcuna soluzione concreta a livello regionale per sopperire alla carenza di personale per i «codici maggiori» nella Asl Gallura, con il conseguente rischio di arrivare al prossimo 1° marzo 2025 a uno stop notturno della gestione delle emergenze del pronto soccorso, che finirebbe col dirottare i pazienti gravi nei pronto soccorso dei territori limitrofi, cioè di Sassari o Nuoro –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare in tempi rapidi, affinché sia assicurata la continuità assistenziale e sia evitata la prospettiva di uno stop forzato della gestione delle emergenze notturne al pronto soccorso della Asl Gallura.
(4-04417)


   ORRICO, TUCCI e BALDINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto descritto dal report sullo stato di attuazione della missione 6 salute del PNRR redatto dalla Cgil il livello di esecuzione del piano è in grave ritardo;

   in base al report di cui sopra erano state previste dal PNRR ingenti risorse per rilanciare un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale, basato principalmente su Case e Ospedali di comunità, in grado di decongestionare in primis l'accesso ai pronto soccorso ospedalieri;

   con la missione 6 salute del PNRR, in Calabria, erano previsti 61 progetti riguardanti le Case di comunità (per un importo di 113 milioni di euro) mentre ne sono stati avviati solo 4, con il 4,2 per cento di pagamenti già erogati;

   sempre secondo quanto previsto dalla missione 6 salute del PNRR, in Calabria, erano preventivati 20 progetti (per un importo di circa 60 milioni di euro) riguardanti gli Ospedali di comunità. Al momento ne sono stati avviati 2 con 1'1,7 per cento di pagamenti erogati;

   sia per quanto concerne le Case che gli Ospedali di comunità, in Calabria, il 90 per cento dei progetti risulta essere, dai dati sopracitati, non avviato nonostante il termine ultimo per la loro realizzazione sia la metà dell'anno 2026;

   negli ultimi giorni, per come abbondantemente raccontato dalla stampa calabrese, i pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, costretto a redistribuire i pazienti considerati meno gravi negli spoke provinciali, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, hanno vissuto drammatiche criticità dovute all'eccessivo numero di ingressi;

   la sanità calabrese risulta, ancora oggi, commissariata nella persona del governatore Roberto Occhiuto –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per verificare le ragioni ostative a che il Commissario alla sanità della regione Calabria, il governatore Occhiuto, non sia riuscito a dare adeguato impulso allo stato di attuazione della missione salute del PNRR in riferimento alla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità.
(4-04425)


   FARAONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'assessore della salute della Regione Siciliana, con D.A. n. 2 del 2 gennaio 2023, pubblicato sulla Gurs Serie speciale concorsi n. 1 del 5 gennaio 2023, ha emanato l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;

   la valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, è effettuata da una commissione regionale nominata allo scopo, che propone al presidente della Regione una rosa di candidati idonei nell'ambito della quale vengono prescelti quelli che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

   la commissione deve procedere alla valutazione dei titoli e della concreta esperienza dirigenziale posseduta dai candidati, quindi sottoporre i candidati a colloquio individuale pubblico, per la valutazione delle competenze, e formare una rosa (in ordine alfabetico) di soggetti adeguati ed idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale senza dare luogo alla formazione di graduatoria e senza comparazione;

   i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione;

   da quanto si evince dal verbale della commissione n. 4 del 29 giugno 2023, in detta seduta, iniziata alle 14.45 e terminata alla 16.30, la commissione procede all'esame dei titoli e delle concrete esperienze dirigenziali e «dopo ampia e approfondita discussione su ogni candidato la commissione ritiene ammessi quelli in elenco allegato 1 al verbale» (inclusi tutti i precedentemente esclusi), ovvero, la commissione, in 1 ora e 45 minuti, cioè in appena 105 minuti, e per di più in videoconferenza, avrebbe esaminato il curriculum vitae, verificato le concrete esperienze dirigenziali e «ampiamente e approfonditamente» discusso su ciascun candidato;

   ad esito del lavoro della Commissione, che ad avviso degli interroganti particolarmente celere, venivano ammessi al colloquio 102 candidati su 102, inclusi quelli precedentemente esclusi, quindi, svolti i colloqui, risultavano idonei tutti i candidati ammessi alla prova orale, e veniva formata una rosa di nomi in ordine alfabetico tra i maggiormente idonei;

   inspiegabilmente, a parità di riconoscimento di idoneità di tutti i candidati, candidati con curricula pubblici facilmente reperibili sul web, e dai quali si ricava con tutta evidenza la modesta esperienza dirigenziale, sono stati inseriti nella ormai famosa rosa, mentre candidati con curricula, sempre pubblicati sul web, di grande consistenza, sono stati lasciati fuori da tale «rosa», ma inseriti nell'elenco degli idonei inibendone comunque la possibilità di nomina;

   inspiegabilmente, sulla Gurs Serie speciale concorsi numero 14 del 6 ottobre 2023, compaiono due decreti dell'assessore della salute della Regione Siciliana, il n. 775 del 4 agosto 2023, ed il n. 981 del 2 ottobre 2023, entrambi per «presa d'atto» della conclusione del lavori di detta commissione, e dal secondo decreto si apprende l'esistenza di un verbale n. 6 e di elenchi allegati trasmessi con nota prot. n. 46931 del 5 settembre 2023 dalla Commissione, di cui, per entrambi, l'assessore della salute «prende atto» –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intenda intraprendere, in ordine alla correttezza delle procedure e dei criteri adottati per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende ed enti di cui in premessa, nonché con quali modalità siano effettuate le verifiche dei curriculum e dei requisiti degli iscritti all'elenco nazionale degli idonei alla funzione da parte del Ministero della salute, e quali conseguenze derivino nel caso di cancellazione dall'elenco nazionale degli idonei alla funzione già nominati, in relazione alla possibilità di mantenere o meno l'incarico di direttore generale.
(4-04426)

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Zanella 4-04390, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 431 del 19 febbraio 2025.

   ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica sono malattie autoimmuni che producono sintomi diversi per gravità con un notevole impatto negativo sulla qualità di vita delle persone;

   tale malattia, definita come autoimmune infiammatoria cronico degenerativa ingravescente, colpisce il sistema nervoso centrale con un esordio tipico tra i 20 e i 40 anni, affligge circa 140.000 persone in Italia e le costringe a gestire i disturbi da essa arrecati attraverso un'assunzione costante di farmaci, spesso in associazione tra loro per la contemporanea presenza di più sintomi;

   ad oggi infatti, l'evoluzione dei protocolli diagnostici e delle terapie consente di intervenire precocemente e di poter tener sotto controllo sia l'attività di malattia sia il complesso quadro sintomatologico connesso alla patologia, tramite un'ampia tipologia di farmaci e principi attivi;

   i farmaci che consentono di controllare i sintomi della sclerosi multipla e della sclerosi laterale amiotrofica sono fondamentali per preservare la qualità di vita delle persone. Tra questi, i farmaci sintomatici e cannabinoidi, prescritti dal neurologo o dallo specialista di riferimento, aiutano in modo importante a gestire sintomi come difficoltà motorie, disturbi visivi, perdita di equilibrio, spasticità, mancanza di forza, fatica, dolore neuropatico, disturbi delle sensibilità, disturbi sessuali, disturbi cognitivi, disturbi dell'umore;

   i farmaci sintomatici e i farmaci cannabinoidi che agiscono sul sistema nervoso centrale sono assunti sotto prescrizione e stretto controllo medico specialistico. Il neurologo curante, afferente alla rete dei centri clinici della sclerosi multipla e della sclerosi laterale amiotrofica, è responsabile anche della valutazione degli eventuali effetti collaterali dei farmaci, inclusi quelli che potrebbero avere un impatto sulle performance di guida della persona;

   le modifiche introdotte al Codice della Strada con la legge n. 177 del 2024, relative ai comportamenti di guida e all'assunzione di sostanze stupefacenti, potrebbero avere conseguenze critiche se non opportunamente circoscritte, soprattutto per i conducenti che assumono farmaci prescritti per motivi terapeutici. Inoltre, nell'ampia gamma di prodotti per test salivari, si rileva in particolare come possano differenziarsi per sensibilità e interazioni con altre sostanze rilevate, configurando il rischio di falsi positivi e di disparità di trattamento;

   in assenza di adeguate tutele, l'applicazione della norma rischia di creare situazioni di esclusione sociale per le persone con disabilità o patologie croniche, spingendo a rinunciare alle cure necessarie o alla guida, generando episodi di discriminazione;

   la rinuncia alla guida implicherebbe una discriminazione nell'accesso al diritto alla mobilità personale, compromettendo gravemente l'autonomia negli spostamenti per esigenze lavorative, visite mediche, riabilitazione e partecipazione alla vita sociale. D'altra parte, interrompere l'assunzione dei farmaci prescritti significherebbe esporsi al rischio di un peggioramento della malattia, all'insorgenza di complicanze e a un'evoluzione della disabilità che il trattamento mira a contrastare, ledendo così il fondamentale diritto alla cura –:

   se il Ministro interrogato non reputi opportuno adottare iniziative volte a prevedere una certificazione medica specialistica, con codice univoco armonizzato (amministrativo), che indichi lo status di «uso terapeutico di sostanza stupefacente o psicotropa», del curante in cui si attesta l'uso terapeutico e sotto controllo medico delle terapie a base di principi attivi stupefacenti o psicotropi e l'assenza o il controllo dei loro eventuali effetti collaterali, che possano impattare sulla guida;

   se il tavolo di discussione per l'adozione dei decreti attuativi contenenti le indicazioni per il recepimento delle recenti modifiche del codice della strada, per quello che concerne i profili di competenza del Ministero della salute, si sia riunito e quale siano stati gli esiti;

   se non si reputi opportuno adottare iniziative volte a prevedere precise indicazioni per i test salivari da utilizzare, sulla base degli approfondimenti tecnici, rispetto alle loro performance affinché si possa produrre una differenziazione per sensibilità e interazioni con altre sostanze, riconoscendo ed evitando circostanze di falsa positività.
(4-04390)

Ritiro di un documento di indirizzo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: risoluzione in Commissione Simiani n. 7-00272 del 15 gennaio 2025.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Morassut n. 4-04195 del 29 gennaio 2025.