XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 26 febbraio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 25 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CHERCHI: «Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione» (2270);
AMORESE: «Introduzione del requisito del consenso informato dell'esercente la responsabilità genitoriale per la partecipazione dello studente minorenne ad attività scolastiche vertenti su materie di natura sessuale, affettiva o etica» (2271);
CASASCO e DE PALMA: «Modifiche all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di controllo della gestione e contenimento della spesa di taluni enti destinatari di contributi a carico dello Stato» (2272);
CARMINA e MORFINO: «Istituzione di zone franche doganali nel comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo nonché agevolazioni fiscali in favore dei residenti nel comune di Lampedusa e Linosa» (2273).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ASCANI ed altri: «Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale» (2212) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):
ALMICI ed altri: «Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso» (2263) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
IEZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (2195) Parere delle Commissioni V, VII, IX e XII.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 26 febbraio 2025, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 2 marzo 2023, n. 22 – la «Relazione sulle risultanze della missione svolta a San Luca il 19 e 20 giugno 2024», approvata dalla Commissione nella medesima data.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 7).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 25 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio (COM(2025) 71 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 71 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulla valutazione intermedia del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericles IV») (COM(2025) 54 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale (COM(2025) 46 final).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Calcinate (Bergamo), Marigliano (Napoli) e Paola (Cosenza).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 21 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Giuseppe Saccomandi a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM).
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE: LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO. PER UNA GOVERNANCE D'IMPRESA PARTECIPATA DAI LAVORATORI (A.C. 1573-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI; MOLINARI ED ALTRI; FARAONE; MOLLICONE ED ALTRI; FOTI ED ALTRI (A.C. 300-1184-1299-1310-1617)
A.C. 1573-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1573-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 184-bis con le seguenti: commi da 184-bis a 189.
All'articolo 13 comma 1, capoverso «Art. 17-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.01, 3.1009, 4.1003, 4.1005, 5.5, 5.101, 5.1000, 5.1001, 5.1002, 5.1003, 5.01000, 6.1003, 6.1004, 6.1005, 6.1008, 6.1010, 6.01000, 6.01001, 8.1000, 10.1002, 13.102, 13.1000, 13.1001, 13.1004, 13.1005, 13.01000, 13.01001, 13.01002, 13.01003, 14.01000 e 15.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1573-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo I
FINALITÀ E ATTUAZIONE
DEI PRINCÌPI COSTITUZIONALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità e oggetto)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge disciplina la collaborazione dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle aziende, in attuazione del principio recato dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.
1.5. Mari.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplina la con le seguenti: disciplina le modalità e i limiti dell'esercizio del diritto alla.
1.1000. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei lavoratori con le seguenti: dei lavoratori subordinati.
1.1001. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: gestione, aggiungere le seguenti: al controllo,.
1.1003. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e ai risultati nonché alla proprietà.
1.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alla proprietà.
1.9. Mari.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprietà delle aziende aggiungere le seguenti: , oltre che il diritto dei medesimi lavoratori all'informazione,;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, in materia di diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione.
1.1002. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Fenu.
A.C. 1573-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
a) «partecipazione gestionale»: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
b) «partecipazione economica e finanziaria»: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
c) «partecipazione organizzativa»: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
d) «partecipazione consultiva»: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;
e) «contratti collettivi»: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) «enti bilaterali»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Definizioni)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.7. Scotto, Gribaudo, Sarracino.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche tramite forme di partecipazione al capitale con le seguenti: anche attraverso il ricorso ai premi di risultato e forme condivise di partecipazione al capitale,.
2.1005. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: , tra cui l'azionariato;.
2.1007. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: partecipazione consultiva con le seguenti: collaborazione consultiva;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: la partecipazione con le seguenti: la collaborazione;
all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: partecipazione consultiva con le seguenti: collaborazione consultiva;
alla rubrica del capo V sostituire le parole: partecipazione consultiva con le seguenti: collaborazione consultiva.
2.5. Mari.
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , in particolare in merito alle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori e incidere sulla situazione del lavoro nell'impresa.
2.1003. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «impresa socialmente sostenibile»: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;.
*2.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «impresa socialmente sostenibile»: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;.
*2.1008. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «informazione dei lavoratori»: il diritto dei lavoratori di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, in merito alla situazione economica e finanziaria dell'impresa, fatto salvo il diniego di divulgazione di informazioni suscettibili di recare pregiudizio commerciale all'impresa;.
2.1004. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e maggiormente.
*2.1001. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e maggiormente.
*2.1002. Mari.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e maggiormente.
*2.1009. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente:
all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I contratti collettivi possono prevedere, anche attraverso il sistema della bilateralità, il supporto a forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori nelle imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori.;
all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.1006. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro)
1. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici privati è determinata dalla media tra il dato associativo, calcolato sulla base del numero effettivo di iscrizioni alla singola organizzazione, e il dato elettorale della medesima.
2. La rappresentatività delle organizzazioni datoriali dei privati a livello nazionale è determinata dalla media tra il numero delle imprese affiliate e il dato della manodopera utilizzata dalle stesse, e la diffusione delle stesse nel territorio nazionale.
Art. 2-ter.
(Misurazione del dato associativo delle associazioni sindacali dei lavoratori privati)
1. I datori di lavoro privati ricevono le comunicazioni relative alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali.
2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, il contributo associativo non può essere inferiore al valore eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Ai fini della misurazione del dato associativo, la revoca della delega è comunicata in forma scritta al datore di lavoro e acquista efficacia dal mese successivo a quello della comunicazione.
4. Il numero delle deleghe è rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, cosiddetto «flusso UNIEMENS».
5. Il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale è calcolato dall'INPS, con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per dodici il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi ed è comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le organizzazioni sindacali, oltre a quanto previsto al comma 5, possono comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall'INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo.
Art. 2-quater.
(Misurazione del dato elettorale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)
1. Il dato elettorale è misurato mediante la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali e comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
2. Le deleghe relative ai contributi associativi nelle unità produttive aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle quali non è costituita una rappresentanza sindacale unitaria, sono computate, oltre che per la misurazione del dato associativo ai sensi dell'articolo 2-ter della presente legge, anche ai fini della misurazione del dato elettorale.
3. I risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono comunicati al CNEL secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2-ter, comma 5.
4. Ai fini della misurazione del dato elettorale si considera la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sul totale dei votanti nelle medesime elezioni.
5. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie devono svolgersi ogni tre anni.
Art. 2-quinquies.
(Accertamento della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)
1. Il CNEL accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
2. A livello nazionale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, misurati ai sensi degli articoli 2-ter e 2-quater. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 2-ter, comma 5, sono stabilite le categorie e le aree contrattuali e le modalità di comunicazione al CNEL delle informazioni relative ai contratti collettivi vigenti, rilevate attraverso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
3. Il CNEL, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti. Nel medesimo sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale.
Art. 2-sexies.
(Parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro privati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuano i parametri per l'accertamento della loro rappresentatività a livello nazionale.
2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i criteri di rappresentatività sulla base del rapporto tra il numero delle imprese associate e del personale impiegato presso le stesse, nonché della diffusione territoriale delle imprese stesse.
2.01. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Mari.
A.C. 1573-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo II
PARTECIPAZIONE GESTIONALE
DEI LAVORATORI
Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)
1. Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)
1. Nelle imprese con più di 300 dipendenti, esercitate in forma di società per azione o società europea, delle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile è obbligatoria la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza per una quota non inferiore ad un quinto dei componenti del consiglio stesso o alla diversa superiore quota prevista dai contratti collettivi.
2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza nonché in egual numero di supplenti è effettuata dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di specifica designazione elettorale, fermi i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del Consiglio nonché delle previsioni di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 della presente legge.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Partecipazione al consiglio di amministrazione)
1. Nelle società che adottano il sistema monistico di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile ovvero sono disciplinate secondo il modello tradizionale di cui all'articolo 2325 del codice civile i contratti collettivi possono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.
3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.
4. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
5. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)
1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.
3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.
3.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2409-duodecies, primo comma, del codice civile, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Almeno un terzo dei componenti è espressione dei lavoratori dell'impresa, designati con metodo elettorale.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.
*3.1001. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.
*3.1010. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, sostituire le parole: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, con le seguenti: i contratti collettivi devono prevedere.
3.1006. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci, Fenu.
Al comma 1, sostituire le parole: la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti con le seguenti: la partecipazione di rappresentanti eletti con voto segreto dai lavoratori dipendenti, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.
3.1007. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci, Fenu.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio di gestione;
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: al consiglio di sorveglianza aggiungere le seguenti: e al consiglio di gestione.
3.1000. Soumahoro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.
3.1004. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , eletti con voto segreto.
3.1003. Mari.
Al comma 2, dopo le parole: consiglio di sorveglianza aggiungere le seguenti: nonché di un numero non inferiore di supplenti.
3.101. Guerra, Scotto.
Al comma 2, dopo le parole: consiglio di sorveglianza aggiungere le seguenti: , nonché di un eguale numero di supplenti,.
*3.1002. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 2, dopo le parole: consiglio di sorveglianza aggiungere le seguenti: , nonché di un eguale numero di supplenti,.
*3.1005. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Al comma 2, sostituire le parole: sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi con le seguenti: nell'ambito degli accordi che regolano le elezioni delle RSU recepiti nei CCNL.
3.4. Mari.
Sopprimere il comma 3.
3.1008. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Gubitosa, Raffa, Tucci, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 12-bis.
3-ter. L'opportunità di cui al presente articolo può applicarsi anche alle cooperative di consumo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Capo VI-bis.
MECCANISMI PREMIALI
Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)
1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Sono deducibili, altresì, i premi eventualmente previsti dai piani per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 7.
2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:
a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;
c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.1009. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
A.C. 1573-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 4.
(Partecipazione al consiglio
di amministrazione)
1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Partecipazione al consiglio di amministrazione)
Sopprimerlo.
4.3. Mari.
Al comma 1, sostituire le parole: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, con le seguenti: i contratti collettivi devono prevedere.
4.1004. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, sostituire le parole: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, con le seguenti: i contratti collettivi possono prevedere.
4.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 2, dopo le parole: Gli amministratori di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché un numero non inferiore di supplenti;
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.
4.101. Guerra, Scotto.
Al comma 2, dopo le parole: Gli amministratori di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché i relativi supplenti.
4.1001. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 2, sostituire le parole: sulla base delle procedure con le seguenti: con procedura elettorale, sulla base delle modalità.
4.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. I rappresentanti dei lavoratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione di cui al comma 1, in misura determinata dalla contrattazione collettiva.
5. Le società che adottano le disposizioni di cui al comma 1 accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 12-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)
1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6 nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Sono deducibili, altresì, i premi eventualmente previsti dai piani per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 7.
2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:
a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;
c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.1003. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.
5. Le società che adottano la partecipazione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società (IRES) pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.
4.1005. Faraone, Del Barba.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.
4.1002. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi amministrativi o gestionali, anche nella forma di consulenza, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
4.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.
4.5.(Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
(Approvato)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Nelle more dell'adozione della disciplina contrattuale di cui agli articoli 3 e 4, restano valide le determinazioni già adottate dalle imprese in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi di gestione e controllo di cui ai medesimi articoli 3 e 4.
4.01000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)
1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.
*4.01001. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)
1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.
*4.01003. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione pubblica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.
4.01002. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
A.C. 1573-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo III
PARTECIPAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA DEI LAVORATORI
Art. 5.
(Distribuzione degli utili)
1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Distribuzione degli utili)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6 e 15.
5.103. Mari.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata nello stesso comma 182 è innalzato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: Per l'anno 2025,.
5.101. Guerra, Scotto.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno con le seguenti: A decorrere dall'anno.
5.1000. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
5.1001. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese.
5.1003. Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (UE) 2019/1238. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
2-ter. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel citato articolo 51, comma 2, lettera a).
5.1002. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Sopprimere il comma 3.
5.4. Guerra, Scotto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle somme erogate, nel limite di 10.000 euro lordi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle somme erogate, nel limite di 5.000 euro lordi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5.1004. Guerra, Scotto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e declinare la partecipazione agli utili dei lavoratori anche in termini di welfare aziendale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.
2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti.
5.01000. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disciplina della partecipazione di associazioni nelle strutture sanitarie)
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella composizione del collegio di direzione di cui al periodo precedente, le regioni garantiscono la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo.».
2. Nelle strutture sanitarie private gli statuti possono prevedere la partecipazione negli organi gestionali delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo. La partecipazione dei rappresentanti avviene sulla base delle procedure definite dagli accordi stipulati tra le medesime strutture sanitarie e le associazioni interessate le quali individuano collegialmente uno o più rappresentanti.
5.01. Roggiani.
(Inammissibile)
A.C. 1573-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 6.
(Piani di partecipazione finanziaria
dei lavoratori)
1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.
02. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni.
6.101. Guerra, Scotto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti con le seguenti: In coerenza e nel rispetto della normativa vigente, i contratti collettivi possono prevedere l'adozione di.
6.1001. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere previsti con le seguenti: i contratti collettivi possono prevedere.
6.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 184-bis con le seguenti: commi da 184-bis a 189.
6.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2025 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2025.
6.1003. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 5.000 euro.
6.1004. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine stabilito dal piano stesso in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.
1-quater. All'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000».
6.1005. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società cooperative che applicano la legge 3 aprile 2001, n. 142.
6.1011. Guerra, Scotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni.
6.1002. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I piani di partecipazione finanziaria sono contenuti in apposito documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce ciascun piano, ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi aggiuntivi a eccezione delle imposte di bollo. I piani hanno forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 dell'articolo 6 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni dei piani medesimi.
2-ter. I contratti collettivi possono prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a tutti una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.
6.1008. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disciplina fiscale applicabile alle imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili)
1. Le imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili possono dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza del medesimo piano, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa imponibile originario.
2. Alle somme erogate al lavoratore in applicazione del piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili, anche se basato su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6.01000. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Agevolazioni fiscali per la riduzione del divario tra le remunerazioni degli amministratori e le retribuzioni dei lavoratori dell'impresa)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le medie e grandi imprese che stabiliscono un rapporto non superiore a venticinque tra la remunerazione complessiva degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'IRES pari al 95 per cento dell'aliquota ordinaria.
2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione, per l'intera durata del mandato dell'organo di amministrazione, tra l'eventuale incremento della remunerazione massima degli amministratori, comprensiva di ogni attribuzione, e quello dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dai lavoratori dell'impresa.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità per la verifica della permanenza del requisito di cui al comma 1 e della correlazione di cui al comma 2, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale previsto dal presente articolo.
6.01001. Faraone, Del Barba.
A.C. 1573-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo IV
PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA
DEI LAVORATORI
Art. 7.
(Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro)
1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. Nelle imprese che contano più di cento dipendenti sono costituite, su richiesta della parte datoriale o delle rappresentanze sindacali elettive o associative in esse operanti, Commissioni paritetiche a livello aziendale e dei lavoratori, finalizzate a definire piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e della organizzazione del lavoro, nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di funzionamento della commissione paritetica e le caratteristiche dei piani di cui al comma 1, con particolare riguardo all'analisi del contesto iniziale, agli investimenti tecnologici, alle modifiche organizzative e ai risultati attesi.
*7.5. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. Nelle imprese che contano più di cento dipendenti sono costituite, su richiesta della parte datoriale o delle rappresentanze sindacali elettive o associative in esse operanti, Commissioni paritetiche a livello aziendale e dei lavoratori, finalizzate a definire piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e della organizzazione del lavoro, nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di funzionamento della commissione paritetica e le caratteristiche dei piani di cui al comma 1, con particolare riguardo all'analisi del contesto iniziale, agli investimenti tecnologici, alle modifiche organizzative e ai risultati attesi.
*7.1005. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con le seguenti: I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: alla predisposizione di proposte di con le seguenti: a definire i;
aggiungere, in fine, le parole: nonché piani di accrescimento, consolidamento e acquisizione delle competenze dei lavoratori.
7.1002. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con le seguenti: I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: alla predisposizione di proposte di con le seguenti: a definire i;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: I materiali prodotti dalle commissioni paritetiche sono forniti alle Parti per il confronto negoziale sul premio di risultato e per le sue verifiche periodiche.
7.1003. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Fenu.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con le seguenti: I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: alla predisposizione di proposte di con le seguenti: a definire i;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno, con particolare riguardo alla formazione, ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
7.1001. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di con le seguenti: Nelle imprese che contano più di cento dipendenti sono costituite.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
7.103. Guerra, Scotto.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di con le seguenti: Nelle imprese che contano più di cento dipendenti sono costituite.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici.;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
7.104. Guerra, Scotto.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere con le seguenti: I contratti collettivi possono prevedere.
7.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, sostituire le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 con le seguenti: I contratti collettivi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modifiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
7.102. Guerra, Scotto.
Al comma 1, dopo le parole: Le aziende di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale,.
7.105. Guerra, Scotto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. I piani di miglioramento e innovazione, definiti dalle commissioni paritetiche e approvati nell'ambito della contrattazione collettiva, sono inerenti i processi produttivi, i servizi e l'organizzazione del lavoro e prevedono piani per l'eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici.
3. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta di definizione dei piani di miglioramento e innovazione proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7.1004. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu.
A.C. 1573-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 8.
(Soggetti di riferimento della
partecipazione organizzativa)
1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro e della conciliazione nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa)
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I contratti collettivi devono prevedere referenti per l'attuazione dei piani di miglioramento e innovazione organizzativa, a cui si applicano i benefìci di cui all'articolo 12-bis.
02. I contratti collettivi devono altresì prevedere l'assistenza di esperti esterni, il cui intervento, se concordato, è a carico dell'impresa.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;
al comma 2, sostituire le parole: possono favorire con le seguenti: devono prevedere;
dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Capo VI-bis.
(Meccanismi premiali)
Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)
1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 01, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto, si applicano i seguenti benefìci per le aziende:
a) ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
b) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dello 0,30 per cento previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. I benefìci contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che i contratti collettivi, unitamente ai piani di miglioramento e innovazione definiti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 siano depositati per via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
8.1000. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Fenu.
Al comma 1 sostituire le parole: e della conciliazione con le seguenti: , della conciliazione e della genitorialità.
8.400. Le Commissioni.
(Approvato)
A.C. 1573-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo V
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
DEI LAVORATORI
Art. 9.
(Consultazione preventiva)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
3. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Consultazione preventiva)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, i lavoratori o i relativi rappresentanti, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, hanno diritto ad essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa e sulle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze sulla situazione del lavoro nell'impresa.
Conseguentemente:
al comma 1:
sostituire le parole da: Fatto salvo fino a: n. 25 con le seguenti: Per le finalità di cui al comma 01;
sostituire le parole: possono essere con le seguenti: hanno diritto di essere informati e;
aggiungere, in fine, le parole: almeno una volta all'anno;
al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La consultazione si svolge almeno:
a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;
b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, sulle decisioni relative all'alienazione o cessione, in tutto o in parte, dell'azienda o che comportano il trasferimento all'estero di tutto o parte della produzione, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;
c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;
d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;
e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.
sostituire la rubrica con la seguente: (Diritto di informazione dei lavoratori e procedure di consultazione preventiva e obbligatoria).
9.1002. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo le parole: n. 25 aggiungere le seguenti: nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire le parole: possono essere con le seguenti: hanno diritto di essere informati e;
aggiungere, in fine, le parole: almeno una volta all'anno.
al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La consultazione si svolge sui seguenti aspetti:
a) sui dati economici e finanziari dell'impresa e sulla situazione economica produttiva della stessa;
b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;
c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati nonché sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive;
d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;
e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.
sopprimere il comma 3;
sostituire la rubrica con la seguente: (Consultazione preventiva e obbligatoria).
9.1004. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo le parole: n. 25 aggiungere le seguenti: nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: possono essere con le seguenti: hanno diritto di essere informati e
aggiungere, in fine, le parole: almeno una volta all'anno.
9.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Al comma 1, sostituire le parole: o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali.
*9.6. Mari.
Al comma 1, sostituire le parole: o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali.
*9.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Al comma 1, sostituire le parole: o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali.
*9.1003. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: territoriali degli enti.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: informati e;
aggiungere, infine, le parole: su iniziativa del datore di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 10, o su loro iniziativa quando ravvisino la necessità di una specifica informazione e consultazione sugli argomenti contenuti definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al comma 2 costituiscono comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
all'articolo 10:
sopprimere il comma 2;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. In caso di richiesta da parte dei rappresentanti dei lavoratori di convocazione delle commissioni paritetiche, su uno o più degli specifici contenuti definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il datore di lavoro procede alla convocazione entro i dieci giorni successivi e la consultazione viene svolta nei successivi dieci giorni, salvo proroghe concordate tra le parti.
9.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, dopo le parole: degli enti bilaterali di settore aggiungere le seguenti: anche congiuntamente alle associazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: hanno diritto di essere informati e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: almeno una volta l'anno.
9.106. Guerra, Scotto.
Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: hanno diritto ad essere informati dettagliatamente e tempestivamente.
9.101. Mari.
Al comma 1, dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: informati e.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al primo comma costituiscono comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
9.9. Guerra, Scotto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ogni volta che queste siano assunte, ovvero almeno una volta all'anno.
9.102. Mari.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La consultazione si svolge almeno:
a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;
b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;
c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;
d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;
e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.
*9.104. Mari.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La consultazione si svolge almeno:
a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;
b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, nonché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;
c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;
d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale nonché della sostenibilità sociale dell'impresa;
e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere nonché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.
*9.1001. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I documenti informativi fatti pervenire alle rappresentanze sindacali ai sensi del comma 2 devono essere diffusi per conoscenza anche tra il personale aziendale nelle forme ritenute più opportune, concordate tra l'azienda e le stesse rappresentanze sindacali.
9.13. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La mancata comunicazione delle scelte aziendali su temi corrispondenti ai contenuti delle consultazioni come definiti ai sensi del comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali e costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
9.15. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La mancata comunicazione delle scelte aziendali su temi corrispondenti ai contenuti delle consultazioni come definiti ai sensi del comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali.
9.14. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Consultazione nelle pubbliche amministrazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «la sola informazione ai» sono sostituite dalle seguenti: «la consultazione dei»;
b) all'articolo 6, comma 1, la parola: «informazione» è sostituita dalla seguente: «consultazione».
*9.01000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Consultazione nelle pubbliche amministrazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «la sola informazione ai» sono sostituite dalle seguenti: «la consultazione dei»;
b) all'articolo 6, comma 1, la parola: «informazione» è sostituita dalla seguente: «consultazione».
*9.01001. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
A.C. 1573-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 10.
(Procedura di consultazione)
1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 9 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.
3. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con normative di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.
4. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 13 per ottenere un suo pronunciamento.
5. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Procedura di consultazione)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o dalla richiesta sindacale;
sopprimere i commi 2, 3 e 4;
al comma 5, sostituire le parole: le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e di innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 con le seguenti: si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.
10.1001. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o dalla richiesta.
10.1. Mari.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*10.4. Mari.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
*10.13. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
10.14. Scotto, Fossi, Sarracino.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In questi casi, con riferimento a informazioni non subordinate ai vincoli di riservatezza di cui al comma 3, il datore di lavoro dovrà immediatamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie per ricomporre la divergenza. A tal fine, la procedura potrà essere prorogata di ulteriori quindici giorni.
10.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di mancata composizione della divergenza, il verbale di consultazione deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla chiusura della procedura di consultazione, al Garante di cui all'articolo 13-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le commissioni paritetiche di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Garante di cui all'articolo 13-bis una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 13 la raccolta dei verbali relativi a tutte le consultazioni con esito negativo svolte nell'anno di riferimento.
dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
b) l'adozione di piani di azionariato;
c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 10, commi 2-bis, 3-bis e 4, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
10.1002. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.
Al comma 5, sostituire le parole da: le aziende possono dare avvio fino alla fine del comma, con le seguenti: si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.
10.11. Mari.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:
a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;
b) politiche di incentivazione della produttività del personale;
c) politiche commerciali, ove presenti.
2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.
*10.01000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:
a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;
b) politiche di incentivazione della produttività del personale;
c) politiche commerciali, ove presenti.
2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.
*10.01001. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:
a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;
b) politiche di incentivazione della produttività del personale;
c) politiche commerciali, ove presenti.
2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.
*10.01002. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
A.C. 1573-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 11.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
A.C. 1573-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VI
FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA
Art. 12.
(Formazione dei rappresentanti dei lavoratori)
1. Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 nonché per coloro che partecipano agli organi societari di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Formazione dei rappresentanti dei lavoratori)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Obblighi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli amministratori)
1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 7 e 9 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II, al pari dei rappresentanti di impresa, hanno diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore a 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali.
2. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono organizzati dalle università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
12.1001. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
1-ter. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono organizzati dalle università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12.1000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
A.C. 1573-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VII
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)
1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori) – 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
2. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.
4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire la parola: CNEL con la seguente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2:
sopprimere la lettera a);
alla lettera b) sostituire le parole: un rappresentate con le seguenti due rappresentanti;
alla lettera c), sostituire le parole: presenti presso il CNEL con le seguenti: maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
alla lettera d), sostituire le parole: presenti presso il CNEL con le seguenti: maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
alla lettera e), sostituire le parole: presenti presso il CNEL con le seguenti: maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettere c), d) e e) con le seguenti: della Commissione.;
al comma 5:
alla lettera a) sopprimere le parole: con parere non vincolante;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, relazionando al Garante della sostenibilità sociale delle imprese, sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;
alla lettera e):
sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
dopo la parola: proposte aggiungere la seguente: legislative;
sopprimere le parole: e finanziaria;
sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori);
dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
b) l'adozione di piani di azionariato;
c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
13.1000. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire la parola: CNEL con la seguente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2:
sopprimere la lettera a);
alle lettere c), d) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: presenti presso il CNEL;
al comma 5, sopprimere la lettera e);
sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori).
13.1001. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera b), sostituire la parola: propone con la seguente: indica.
13.101. Guerra, Scotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: riferendo al Garante di cui all'articolo 13-bis, sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici.
Conseguentemente dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito il Garante della sostenibilità sociale delle imprese che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri del Garante sono nominati per cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
6. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzare le tipologie delle iniziative di responsabilità sociale adottate dalle imprese, favorendo l'individuazione delle migliori pratiche e dei più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;
b) individuare, anche ai fini di una codificazione della redazione dei bilanci sociali, un sistema di misurazione dei comportamenti socialmente responsabili adottabili da parte delle imprese, mediante la definizione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, che faccia riferimento alle più avanzate esperienze internazionali ed europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Gli indicatori dei comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati: il rispetto dei diritti alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona e, in conformità alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione, dei diritti dei lavoratori stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, nonché il rispetto della disciplina comunitaria in materia di responsabilità sociale delle imprese. Tra i medesimi indicatori devono altresì essere compresi: l'assenza di lavoro infantile e minorile, una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, orari di lavoro sostenibili, libertà di associazione e di contrattazione collettiva, salvaguardia dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;
c) predisporre strumenti operativi facilmente applicabili per favorire la diffusione delle iniziative di responsabilità sociale tra le imprese nonché per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese sulla filiera produttiva e valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto dalle stesse imprese;
d) promuovere iniziative e incontri tra le aziende per lo scambio di esperienze al fine di diffondere, in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;
e) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;
f) garantire la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione da una terza parte indipendente anche mediante la verifica, ad opera delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;
g) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, in particolare nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o un grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di lavoro, diritti umani e protezione dell'ambiente;
h) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera b), i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi;
i) vigilare sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;
l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);
m) segnalare i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera i).
13.102. Guerra, Scotto.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
b) l'adozione di piani di azionariato;
c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
13.01002. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito il Garante della sostenibilità sociale delle imprese che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri del Garante sono nominati per cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
6. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzare le tipologie delle iniziative di responsabilità sociale adottate dalle imprese, favorendo l'individuazione delle migliori pratiche e dei più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;
b) individuare, anche ai fini di una codificazione della redazione dei bilanci sociali, un sistema di misurazione dei comportamenti socialmente responsabili adottabili da parte delle imprese, mediante la definizione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, che faccia riferimento alle più avanzate esperienze internazionali ed europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Gli indicatori dei comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati: il rispetto dei diritti alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona e, in conformità alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione, dei diritti dei lavoratori stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, nonché il rispetto della disciplina comunitaria in materia di responsabilità sociale delle imprese. Tra i medesimi indicatori devono altresì essere compresi: l'assenza di lavoro infantile e minorile, una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, orari di lavoro sostenibili, libertà di associazione e di contrattazione collettiva, salvaguardia dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;
c) predisporre strumenti operativi facilmente applicabili per favorire la diffusione delle iniziative di responsabilità sociale tra le imprese nonché per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese sulla filiera produttiva e valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto dalle stesse imprese;
d) promuovere iniziative e incontri tra le aziende per lo scambio di esperienze al fine di diffondere, in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;
e) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;
f) garantire la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione da una terza parte indipendente anche mediante la verifica, ad opera delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;
g) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, in particolare nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o un grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di lavoro, diritti umani e protezione dell'ambiente;
h) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera b), i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi;
i) vigilare sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;
l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);
m) segnalare i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera i).
13.01000. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito il Garante della sostenibilità sociale delle imprese che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri del Garante sono nominati per cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
6. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzare le tipologie delle iniziative di responsabilità sociale adottate dalle imprese, favorendo l'individuazione delle migliori pratiche e dei più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;
b) individuare, anche ai fini di una codificazione della redazione dei bilanci sociali, un sistema di misurazione dei comportamenti socialmente responsabili adottabili da parte delle imprese, mediante la definizione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, che faccia riferimento alle più avanzate esperienze internazionali ed europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile;
c) predisporre strumenti operativi facilmente applicabili per favorire la diffusione delle iniziative di responsabilità sociale tra le imprese nonché per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese sulla filiera produttiva e valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto dalle stesse imprese;
d) promuovere iniziative e incontri tra le aziende per lo scambio di esperienze al fine di diffondere, in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;
e) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;
f) garantire la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione da una terza parte indipendente anche mediante la verifica, ad opera delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;
g) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, in particolare nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o un grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di lavoro, diritti umani e protezione dell'ambiente;
h) vigilare sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;
i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);
l) segnalare i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera i).
13.01001. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu.
A.C. 1573-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
(Applicabilità alle società cooperative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Applicabilità alle società cooperative)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Applicabilità alle società cooperative)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano alle società cooperative. Alle società cooperative che applicano la legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applicano gli articoli 3 e 4.
14.1000. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)
1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
14.01000. Appendino, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Fenu, Gubitosa, Raffa.
A.C. 1573-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5 della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO
TIT.
Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
Tit.400. Le Commissioni.
(Approvato)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: La presente legge disciplina aggiungere le seguenti: , attraverso una riduzione delle aliquote di imposta,.
1.1004. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: partecipazione gestionale con le seguenti: collaborazione gestionale.
Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole: forme di partecipazione con le seguenti: forme di collaborazione.
1.7. Mari.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e finanziaria.
1.8. Mari.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e ai risultati nonché alla proprietà.
1.6. Mari.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati nonché.
1.10. Mari.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: norme finalizzate aggiungere le seguenti: alla riduzione, all'interno delle medesime imprese, del rapporto tra il trattamento economico complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo, nonché.
1.1005. Faraone, Del Barba.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
2.2. Mari.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.3. Mari.
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.
2.4. Mari.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «impresa socialmente sostenibile»: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;.
2.1010. Faraone, Del Barba.
ART. 3.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione, ovvero nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché dalle disposizioni previste dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile.
3.2. Soumahoro.
Sopprimere il comma 3.
3.6. Mari.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6.5. Mari.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso a tale partecipazione può essere previsto in maniera diretta ovvero mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.
6.1006. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi sono valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
6.1007. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.
6.1009. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti.
6.1010. Faraone, Del Barba.
ART. 8.
Alla rubrica del Capo IV sostituire la parola: Partecipazione con la seguente: Collaborazione.
8.6. Mari.
ART. 9.
Al comma 1, dopo le parole: n. 25 aggiungere le seguenti: nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti.
9.105. Mari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: almeno una volta l'anno.
9.103. Mari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'impresa interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.
9.1005. Faraone, Del Barba.
Al comma 4 sostituire le parole: possono fornire con le seguenti: forniscono.
9.7. Mari.
ART. 10.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.
10.2. Mari.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta.
10.3. Mari.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
10.5. Mari.
Sopprimere il comma 2.
10.6. Mari.
Sopprimere il comma 3.
10.8. Mari.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
10.90. Mari.
Sopprimere il comma 4.
10.10. Mari.
Al comma 5, sostituire le parole: possono dare avvio con la seguente: avviano.
10.12. Mari.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Diritto di ricorso a consulenti esterni)
1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 7 e 9 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II hanno diritto di avvalersi della consulenza di esperti su argomenti specifici.
2. Le spese di consulenza sono sostenute dall'azienda, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dalla contrattazione collettiva o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.
12.01000. Faraone, Del Barba.
ART. 13.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) con le seguenti: della Commissione.
13.1003. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera b), sostituire le parole: relative alla partecipazione dei lavoratori con le seguenti: relazionando al Garante della sostenibilità sociale delle imprese sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
b) l'adozione di piani di azionariato;
c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 5 e 6, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
13.1005. Faraone, Del Barba.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera e), sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
13.1004. Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato «Garante».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
b) l'adozione di piani di azionariato;
c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 5 e 6, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.
13.01003. Faraone, Del Barba.
ART. 15.
Sopprimerlo.
15.1. Mari.
A.C. 1573-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si propone di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina normativa della partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale;
fra le diverse forme di partecipazione la proposta disciplina la partecipazione gestionale, intendendo per tale la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa mediante la partecipazione agli organi decisionali delle imprese;
l'articolo 5, soppresso durante l'esame nelle commissioni in sede referente, estendeva questa possibilità alle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Tale possibilità, peraltro, è già disciplinata nel nostro ordinamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti più opportuni al fine di valorizzare e diffondere le forme di partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, dando compiuta attuazione all'articolo 46 della Costituzione.
9/1573-A/1. Tenerini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge in esame introduce la possibilità per i contratti collettivi di prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione delle società di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, fornendo un modello di governance più inclusivo e rappresentativo degli interessi dei lavoratori;
detti amministratori devono essere individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi e devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
l'integrazione di amministratori designati secondo procedure partecipative rafforza il legame tra lavoratori e organi di governo aziendali, contribuendo al miglioramento della qualità gestionale e decisionale e alla tutela degli interessi collettivi;
è necessario promuovere la partecipazione dei lavoratori anche alla gestione delle società a partecipazione pubblica al fine di favorire un modello di governance più inclusivo, trasparente e partecipativo, mostrando un impegno concreto per una gestione responsabile delle risorse pubbliche e migliorando i servizi per la collettività;
tale modello non solo risponde alle esigenze immediate dei lavoratori e degli utenti, ma crea anche un precedente virtuoso per il settore pubblico nel suo complesso,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'integrazione nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di almeno un amministratore, rappresentante gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuato dai lavoratori dipendenti della società a partecipazione pubblica secondo procedure analoghe a quelle definite dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
9/1573-A/2. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge in esame introduce la possibilità per i contratti collettivi di prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione delle società di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, fornendo un modello di governance più inclusivo e rappresentativo degli interessi dei lavoratori;
detti amministratori devono essere individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi e devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
l'integrazione di amministratori designati secondo procedure partecipative rafforza il legame tra lavoratori e organi di governo aziendali, contribuendo al miglioramento della qualità gestionale e decisionale e alla tutela degli interessi collettivi;
è necessario promuovere la partecipazione dei lavoratori anche alla gestione delle società a partecipazione pubblica al fine di favorire un modello di governance più inclusivo, trasparente e partecipativo, mostrando un impegno concreto per una gestione responsabile delle risorse pubbliche e migliorando i servizi per la collettività;
tale modello non solo risponde alle esigenze immediate dei lavoratori e degli utenti, ma crea anche un precedente virtuoso per il settore pubblico nel suo complesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti più opportuni al fine di valorizzare e diffondere le forme di partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, dando compiuta attuazione all'articolo 46 della Costituzione.
9/1573-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni VI e XI, mira a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione, ai risultati economici e organizzativi delle imprese, nonché a rafforzare princìpi di democrazia economica e inclusione sociale;
appare necessario integrare il testo normativo con misure volte a garantire maggiore inclusività, equità e accessibilità nei processi aziendali, con particolare attenzione ai lavoratori con disabilità e fragilità;
è essenziale che i princìpi di partecipazione siano supportati da strumenti normativi e risorse adeguate per la loro effettiva implementazione;
all'articolo 7, appare necessario rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali aziendali, includendo specificamente princìpi di inclusione per i lavoratori con disabilità;
all'articolo 8, appare necessario rafforzare la formazione dei referenti per l'inclusione, promuovendo competenze specifiche e qualificate per garantire ambienti lavorativi inclusivi anche attraverso specifici stanziamenti di risorse;
all'articolo 13 appare necessario prevedere una maggiore rappresentatività delle competenze in materia di inclusione e accessibilità nella composizione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, rafforzando il focus su diversità e pari opportunità;
l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità rappresenta un principio fondamentale non solo per garantire equità, ma anche per stimolare innovazione, coesione sociale e competitività economica;
la formazione dei referenti per l'inclusione e l'ampliamento delle competenze nelle commissioni rappresentano strumenti concreti per superare le barriere culturali e strutturali nei luoghi di lavoro;
la valorizzazione della diversità e la promozione di un ambiente lavorativo inclusivo possono favorire il raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile e benessere sociale,
impegna il Governo:
in sede di attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, a valutare la possibilità di:
incentivare, mediante ogni misura utile, l'attuazione di politiche aziendali che promuovano la partecipazione attiva e inclusiva dei lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori con disabilità e fragilità, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di premialità per le aziende virtuose;
garantire, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, risorse adeguate per la formazione di referenti per l'inclusione nelle imprese, collaborando con università, enti bilaterali e associazioni del terzo settore per sviluppare percorsi formativi specifici e qualificati;
assicurare una composizione rappresentativa e competente della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, integrando esperti in materia di inclusione e accessibilità fisica e digitale;
promuovere, in tutte le sedi istituzionali, politiche volte a garantire la partecipazione attiva dei lavoratori con disabilità e fragilità ai processi decisionali aziendali e istituzionali, incentivando al contempo la creazione di ambienti di lavoro inclusivi e accessibili.
9/1573-A/3. Dondi, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la proposta in esame è volta a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, e individua le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
tra le diverse forme di partecipazione l'articolo 7 disciplina quella organizzativa, prevedendo la possibilità per le aziende di promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. Essa non prevede che nella composizione di tali organi siano garantite la parità di genere e l'inclusione dei lavoratori disabili;
il superamento del gender gap lavorativo costituisce uno degli obiettivi del PNRR e numerose sono le misure a sostegno di tale divario, a partire dal sistema di Certificazione della parità di genere istituito con la legge n. 162 del 2021;
la legislazione italiana non prevede in modo esplicito e generale l'obbligo di inclusione dei lavoratori con disabilità nelle commissioni aziendali, sebbene vi siano diversi strumenti normativi che promuovono la partecipazione e l'inclusione dei lavoratori con disabilità in ambito lavorativo e organizzativo;
i principali riferimenti normativi in materia sono la legge n. 68 del 1999 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), che promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso il collocamento mirato, volta a garantire che i lavoratori con disabilità siano parte attiva del contesto lavorativo e abbiano pari opportunità e il decreto legislativo n. 81 del 2008 («Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro») che prevede che i lavoratori siano consultati e coinvolti in alcune decisioni aziendali, come quelle riguardanti la salute e la sicurezza;
inoltre, il principio di non discriminazione sancito dalla normativa italiana ed europea (ad esempio, la direttiva 2000/78/CE sull'uguaglianza di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro) implica che anche questi lavoratori debbano avere pari accesso ai processi decisionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere per quanto di competenza la valorizzazione della diversità e l'equilibrio di genere all'interno delle commissioni paritetiche, al fine di garantire i principi di pari opportunità e di inclusione con riguardo ai lavoratori con disabilità e fragilità.
9/1573-A/4. Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento origina da una proposta di iniziativa popolare ed è volto a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende, rafforzando la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e i processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese;
l'articolo 5 in particolare riduce, per il 2025, dal 10 al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5 mila euro lordi (in luogo dei 3 mila previsti a regime), l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, concernente le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali;
l'articolo 6 concede alle aziende la possibilità di contemplare piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti al capitale della società; tali piani possono individuare, altresì, l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato;
viene peraltro prevista, limitatamente all'anno 2025, l'esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle predette azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare;
per tali misure fiscali è previsto uno stanziamento rispettivamente di 49 milioni di euro (a copertura dell'articolo 5) e di 21 milioni di euro (a copertura dell'articolo 6) per il solo anno 2025 utilizzando le risorse previste allo scopo nel fondo istituito dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 457, della legge n. 207 del 2024) con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026;
tali risorse risultano limitate e non permettono di definire un'adeguata pianificazione d'impresa per gli anni successivi al 2025; non vi sarebbero inoltre adeguate garanzie del rispetto dei dettami costituzionali impartiti dall'articolo 81 qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa sopra riportate anche perché non è ipotizzabile quanto inciderà la possibilità di usufruire dei benefici fiscali per la distribuzione dei dividendi di cui al citato articolo 6 dal momento che tale ipotesi è rimessa a una facoltà delle imprese di definire o meno i piani di partecipazione finanziaria,
impegna il Governo:
ad incrementare e rendere strutturali dal prossimo provvedimento utile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse destinate alle misure di incentivazione alla partecipazione dei lavoratori al capitale della società;
ad individuare gli opportuni presìdi normativi che garantiscano il rispetto dei vincoli di bilancio anche attraverso un'adeguata azione di monitoraggio della spesa.
9/1573-A/5. Merola, Guerra, Stefanazzi.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intervenire per ulteriori forme di incentivazione alle imprese per la partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale.
9/1573-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Guerra, Stefanazzi.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1573-A reca «Disposizioni per la partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori», l'articolo 3 dispone che nelle imprese qualora lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere, se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza;
l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi;
la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 reca la definizione di «contratti collettivi» ai fini e per gli effetti della presente legge;
l'articolo 3 pur richiamando genericamente i contratti collettivi non fa alcun riferimento ai contratti di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative;
sempre l'articolo 3 non chiarisce le modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori che in tale contesto non potrebbero che essere eletti direttamente dai lavoratori;
è fondamentale la natura elettiva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei propri rappresentanti negli organismi di partecipazione secondo il modello già consolidato delle RSU questo per salvaguardare le più elementari regole di democrazia,
impegna il Governo:
nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 3, per quanto di competenza, a garantire che nei consigli di sorveglianza, ove previsti, i rappresentanti dei lavoratori siano eletti direttamente dai lavoratori sul modello delle Rsu;
a garantire che, in sede di attuazione del provvedimento, la nozione di «contratti collettivi» contenuta all'articolo 3 e in altri articoli recati dall'atto in esame, sia intesa come riferita esclusivamente ai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
9/1573-A/6. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento in esame, che è quella di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale;
il provvedimento inoltre vorrebbe introdurre norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale;
tuttavia, a seguito delle modifiche rilevanti apportate in sede referente il provvedimento non realizza in maniera soddisfacente le finalità declinate al predetto articolo 1 e, ad esempio, non riconosce pienamente il «diritto» dei lavoratori alla partecipazione dell'impresa, garantendone tutte le prerogative e i diritti sindacali;
parimenti non si rinviene un effettivo diritto dei medesimi lavoratori alla piena ed esaustiva informazione e consultazione, con particolare riferimento agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, secondo cui i lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno alla impresa e hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa;
né appare pienamente tutelato il diritto della partecipazione al controllo nella gestione dell'impresa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, misure idonee a soddisfare pienamente il «diritto» dei lavoratori alla partecipazione e al controllo dell'impresa, garantendone in primis tutte le prerogative e i diritti sindacali nonché il diritto all'informazione, alla consultazione e il diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.
9/1573-A/7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento all'esame, come modificato in sede referente, si limita a prevedere la possibilità per le aziende di «promuovere» l'istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre «proposte» di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;
nella formulazione originaria, il predetto articolo prevedeva invece che fossero i contratti collettivi a poter stabilire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro e a riconoscere oltretutto premi aziendali ai dipendenti che avessero contribuito collettivamente o individualmente, al miglioramento e all'innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi;
i premi per l'innovazione e l'efficienza sono invece stati soppressi e resta solo la mera possibilità, sempre che le imprese lo vogliano, di «promuovere» l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di mere «proposte» di piani di miglioramento e di innovazione;
le modifica all'articolo 7 è solo uno dei numerosi interventi apportati dal Governo e dalla maggioranza al testo originario della proposta in esame che appare, come approdata in quest'Aula, totalmente stravolta e privata degli iniziali presupposti e obiettivi;
non solo si modifica la definizione di «contratti collettivi» ma quanto alla partecipazione effettiva dei lavoratori, obiettivo primario del provvedimento all'esame, si toglie anche la quota minima di presenza (un quinto) dei lavoratori tra i componenti del consiglio di sorveglianza delle imprese con sistema dualistico (consiglio di gestione e appunto consiglio di sorveglianza), talché anche la presenza di un solo lavoratore consentirà di rendere la partecipazione dei lavoratori al controllo e alla sorveglianza un fatto solo immaginario;
in ogni caso la partecipazione stessa dei rappresentanti gli interessi dei lavoratori non sarà più prevista dai contratti collettivi ma dagli statuti societari «qualora disciplinata dai contratti collettivi»,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza atte a salvaguardare le prerogative sindacali e della contrattazione collettiva come tutelate dall'articolo 39 della Costituzione e a prevedere che i lavoratori partecipino effettivamente ai piani di miglioramento effettuati dalle commissioni paritetiche, assicurando ai lavoratori una crescita effettiva attraverso l'implementazione permanente delle competenze e della formazione.
9/1573-A/8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento all'esame prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull'attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo altresì agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
tuttavia, in sede referente, è stata invece soppressa l'istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese, quale organismo deputato a «certificare la condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono»;
il predetto Garante avrebbe dovuto adottare modelli di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, tenendo conto di diversi fattori come ad esempio l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi oppure l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale; la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti;
il Garante avrebbe avuto il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa:
la soppressione del Garante è dunque un vulnus alla reale volontà di tutelare il benessere dei lavoratori e di salvaguardare e incentivare quel tessuto imprenditoriale che nel suo operato si contraddistingue per sostenibilità sociale e con impatto virtuoso sui diritti umani e sull'ambiente sociale ed economico,
impegna il Governo:
al fine di assicurare una piena attuazione delle finalità perseguite dal provvedimento in esame come definite all'articolo 1, a prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, misure finalizzate ad istituire un organismo indipendente che:
a) incentivi le iniziative di responsabilità sociale delle imprese, attraverso le migliori pratiche e i più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;
b) garantisca la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione;
c) elabori un codice di condotta per le imprese italiane, che operano sia nel nostro Paese e sia all'estero, in materia di lavoro socialmente sostenibile, diritti umani e protezione dell'ambiente.
9/1573-A/9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa.
La Camera
impegna il Governo:
al fine di assicurare una piena attuazione delle finalità perseguite dal provvedimento in esame come definite all'articolo 1, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, misure finalizzate ad istituire un organismo indipendente che:
a) incentivi le iniziative di responsabilità sociale delle imprese, attraverso le migliori pratiche e i più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;
b) garantisca la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione;
c) elabori un codice di condotta per le imprese italiane, che operano sia nel nostro Paese e sia all'estero, in materia di lavoro socialmente sostenibile, diritti umani e protezione dell'ambiente.
9/1573-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e XI, ha subito incisive modificazioni conseguenti all'approvazione di emendamenti, in particolare della maggioranza, che hanno profondamente alterato il significato normativo e le finalità originarie della proposta di legge, a partire dalle previsioni recate dal Capo V della proposta in materia di partecipazione consultiva dei lavoratori;
in particolare, all'articolo 9 del provvedimento, recante la disciplina inerente la consultazione preventiva dei lavoratori, è stata eliminata la previsione dell'obbligatorietà che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore siano informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, derubricando tale iniziale diritto di consultazione e informazione a una mera facoltà,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere le necessarie modifiche normative finalizzate a garantire un pieno ed effettivo diritto di informazione dei lavoratori in merito alle scelte aziendali, nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'articolo 46, che riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
9/1573-A/10. Raffa, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e XI, ha subito incisive modificazioni conseguenti all'approvazione di emendamenti, in particolare della maggioranza, che hanno profondamente alterato il significato normativo e le finalità originarie della proposta di legge, a partire dalle previsioni recate dal Capo V della proposta in materia di partecipazione consultiva dei lavoratori;
in particolare, l'articolo 6 del provvedimento, recante la disciplina inerente i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato;
le modifiche apportate in sede referente hanno soppresso il principio della volontarietà dell'adesione al piano da parte dei lavoratori, generando dubbi interpretativi sulla effettiva portata della disposizione e, in particolare, in merito alle tutele dei lavoratori,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a reintrodurre il principio della volontarietà dell'adesione al piano finanziario da parte dei lavoratori, al fine di riconoscere la più ampia libertà di scelta del lavoratore ed evitare ogni forma di discriminazione.
9/1573-A/11. Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Gubitosa, Raffa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e XI, ha subito incisive modificazioni conseguenti all'approvazione di emendamenti, in particolare della maggioranza, che hanno profondamente alterato il significato normativo e le finalità originarie della proposta di legge, a partire dalle previsioni recate dal Capo V della proposta in materia di partecipazione consultiva dei lavoratori;
in particolare, l'articolo 15 del testo base disciplinava la consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali;
tale disposizione è stata soppressa durante l'esame in sede referente,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a reintrodurre la consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali prevedendo, sulla base della disciplina definita dai contratti collettivi, la costituzione di commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:
a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;
b) politiche di incentivazione della produttività del personale;
c) politiche commerciali, ove presenti.
9/1573-A/12. Gubitosa, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Raffa, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e XI, ha subito incisive modificazioni conseguenti all'approvazione di emendamenti, in particolare della maggioranza, che hanno profondamente alterato il significato normativo e le finalità originarie della proposta di legge, a partire dalle previsioni recate dal Capo I, recante le finalità e l'attuazione dei principi costituzionali;
nonostante le finalità dichiarate, di cui all'articolo 1 del provvedimento, di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale, attraverso l'introduzione di norme che dovrebbero, nell'intento del legislatore, consolidare i processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese, la proposta di legge tralascia il tema della regolamentazione degli emolumenti del top manager, che risulta invece centrale per quanto riguarda la finalità condivisa dell'equità e della responsabilità sociale,
impegna il Governo
al fine di dare piena attuazione alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, come delineate all'articolo 1, a completare la disciplina dallo stesso introdotta attraverso ulteriori iniziative normative volte ad introdurre il riconoscimento, per le grandi imprese, di una agevolazione IRES, mediante una riduzione dell'aliquota di 4 punti percentuali, a condizione che la remunerazione complessiva dei dirigenti non sia superiore di 25 volte la misura della retribuzione media dei dipendenti, in modo da equilibrare e razionalizzare il sistema retributivo dei top manager e dei dirigenti apicali rispetto al personale dipendente, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti di tutti i portatori di interesse, tra cui in particolare gli azionisti.
9/1573-A/13. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Fenu, Gubitosa, Raffa, Tucci, Appendino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina la partecipazione gestionale economica e finanziaria ai profitti ed ai risultati da parte dei lavoratori, nonché alla proprietà delle aziende;
l'articolo 6 prevede piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori;
è importante che si possa giungere ad un sistema in cui i lavoratori possano possedere azioni o quote del capitale delle imprese. Ciò rappresenterebbe indubbiamente un miglioramento delle potenzialità delle imprese in un sistema partecipativo che coinvolga in maniera più approfondita i dipendenti nella vita imprenditoriale del nostro Paese;
inoltre il possesso di azioni porterebbe alla creazione di un clima aziendale maggiormente coeso e comporterebbe il reperimento anche di mezzi finanziari attraverso un canale di finanziamento rappresentato appunto dagli investimenti dei lavoratori;
la partecipazione finanziaria dei lavoratori dovrebbe avvenire attraverso la contrattazione collettiva,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative che prevedano la partecipazione economica e finanziaria delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'acquisizione di azioni o quote del capitale d'impresa, nel rispetto del principio del pluralismo della rappresentanza e tramite la contrattazione collettiva.
9/1573-A/14. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
grazie alla espressa iniziativa del PD, il testo esaminato dalle Commissioni referenti è quello di iniziativa popolare, su cui sono state raccolte 400 mila firme;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, il ruolo della contrattazione collettiva, centrale nella proposta di legge di iniziativa popolare, diviene accessoria alle determinazioni delle imprese di dotarsi o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori, al riguardo si considerino gli articoli 3 e 4;
l'articolo 2, comma 1, lettera e), stabilisce che per contratti collettivi si debbano intendere quelli «nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», il tema della disciplina della misurazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali assume un rilievo di massima rilevanza in questo provvedimento, come più in generale, per il complesso della validità ed efficacia delle relazioni industriali;
l'eventuale attuazione dell'articolo 46 della Costituzione non può prescindere dalla contestuale regolamentazione legislativa di quanto disposto dall'articolo 39,
impegna il Governo
a favorire, per quanto di competenza, la rapida definizione di una disciplina legislativa in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati, anche al fine di assicurare la coerente interpretazione ed applicazione della disposizione richiamata in premessa.
9/1573-A/15. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
grazie alla espressa iniziativa del PD, il testo esaminato dalle Commissioni referenti è quello di iniziativa popolare, su cui sono state raccolte 400 mila firme;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, rimettendo l'applicazione dei principali istituti della partecipazione alla discrezionalità delle imprese, facoltà già esercitabile e, in alcuni casi e settori già praticata, l'unica valenza innovativa è rinvenibile esclusivamente con le misure di incentivazione fiscale, per il solo 2025, per la distribuzione degli utili (articolo 5) e dei dividendi (articolo 6);
in tale prospettiva appare più che probabile che la legge in questione potrà produrre effetti molto limitati in termini di effettiva partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, obiettivi, peraltro, che risultano del tutto differenti rispetto alla previsione costituzionale della collaborazione alla gestione delle aziende;
ai sensi dell'articolo 13, è prevista la costituzione, presso il CNEL, di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori con il compito, tra l'altro, di redigere ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
tale funzione appare destinata a illustrare al CNEL il fenomeno della partecipazione, non necessariamente anche l'efficacia del provvedimento in esame;
al contrario, sarebbe più che opportuno per il legislatore poter disporre di un costante e tempestivo monitoraggio sull'operatività delle disposizioni che si vorrebbe attuative del summenzionato principio costituzionale,
impegna il Governo
a monitorare, per quanto di competenza, gli effetti del provvedimento in esame, anche dal punto di vista fiscale, e a presentare una relazione annuale alle Camere.
9/1573-A/16. Laus, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere forme di monitoraggio degli effetti del provvedimento tramite gli enti e le strutture preposte.
9/1573-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Laus, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, appare rivelatrice di una solo apparente condivisione dell'obiettivo della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa la soppressione della disposizione volta ad assicurare la partecipazione dei lavoratori nelle società a partecipazione pubblica, attraverso la previsione dell'integrazione dei relativi consigli di amministrazione con almeno un amministratore in rappresentanza dei lavoratori;
una soppressione che sembra motivata dalla preoccupazione di vedere nella presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione un elemento condizionante per la prosecuzione del processo di privatizzazioni in atto,
impegna il Governo
ad esercitare, in qualità di azionista, ogni iniziativa utile volta a favorire l'adozione delle opportune modifiche statutarie, così come disposto dalle norme della legge in oggetto, finalizzate a prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, nonché a trasmettere una relazione periodica alle Camere sulle iniziative assunte al riguardo.
9/1573-A/17. Sarracino, Scotto, Guerra, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, tra le misure più innovative della proposta di legge popolare che sono state cancellate in sede referente rientra anche l'articolo relativo all'istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese, nonostante l'obiettivo di definire apposite norme in materia sostenibilità delle imprese sia rimasto tra le finalità dell'articolo 1;
per di più, lo scorso 24 aprile 2024, è stata adottata dal Parlamento europeo la direttiva 2024/1760/UE in tema di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), pubblicata il 5 luglio 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e in vigore dal 26 luglio 2024, cui gli Stati membri dovranno conformare il proprio ordinamento entro il 26 luglio 2026;
ai sensi dell'articolo 24 di detta direttiva «Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16 e dell'articolo 22» della medesima direttiva,
impegna il Governo
al fine di dare piena attuazione alle finalità definite all'articolo 1 del provvedimento in esame, a completare la disciplina dallo stesso recata attraverso l'adozione di iniziative normative volte a recepire nei tempi più solleciti, e in ogni caso entro il 26 luglio 2026, il contenuto della direttiva 2024/1760/UE del Parlamento europeo in tema di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
9/1573-A/18. Boldrini, Scotto, Guerra, Sarracino, Gribaudo, Fossi, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, le modifiche apportate trasferiscono la titolarità della previsione e della disciplina delle diverse forme di partecipazione dalla contrattazione collettiva alla disponibilità delle imprese di includere o meno nei propri statuti la presenza negli organismi aziendali (articoli 3/consiglio di sorveglianza e 4/consiglio di amministrazione) di rappresentanti dei lavoratori;
una soluzione che sembra non tenere conto che già, a legislazione vigente, diverse imprese e in alcuni contratti sono hanno previsto forme di partecipazione dei lavoratori anche negli organi di amministrazione;
tuttavia, il combinato disposto della facoltà statutaria delle imprese alla previa determinazione nei contratti collettivi rischia di creare condizioni di incertezza circa la legittimità delle clausole già vigenti;
per di più, si profilerebbe, ad avviso dei firmatari, una situazione di stallo fino al rinnovo dei contratti collettivi di riferimento,
impegna il Governo
ad adottare, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa utile volta ad assicurare la continuità della legittimità delle determinazioni aziendali già assunte in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, nelle more della definizione delle nuove previsioni stabilite con la contrattazione collettiva.
9/1573-A/19. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Laus, Stumpo.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica;
in particolare, le modifiche apportate in materia di partecipazione consultiva dei lavoratori si deve registrare che, dopo l'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 9, si dispone che «Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali»;
nel nostro ordinamento il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori è già disciplinato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in recepimento della direttiva 2002/14/CE;
in base a tale normativa, nelle imprese che impiegano almeno 50 lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori che, in ogni caso, deve riguardare:
«a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro»;
è di tutta evidenza che la richiamata disposizione dell'articolo 9 del presente provvedimento non può derogare le previsioni della disciplina comunitaria,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche nel prosieguo dell'iter parlamentare del presente provvedimento, per chiarire che le nuove disposizioni si applichino solo nelle realtà lavorative che impiegano meno di 50 dipendenti e che l'espressione «Fatto salvo quanto previsto dalla legge» debba intendersi prioritariamente riferirsi al citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
9/1573-A/20. Fossi, Scotto, Guerra, Sarracino, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica e determinando non poche incongruenze e incertezze giuridiche;
tra queste, in particolare, si segnala che l'articolo 14 dispone che «Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.»;
tuttavia, come noto, nel nostro ordinamento è contemplata una specifica regolamentazione per le imprese «cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio» (articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142);
in base al disposto del comma 2, del citato articolo 1, della legge n. 142 del 2001: «I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa»,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche nel prosieguo dell'iter parlamentare del presente provvedimento, per chiarire che l'espressione «in quanto compatibili» riportata dal citato articolo 14, debba intendersi prioritariamente riferita alla esplicita esclusione per le imprese cooperative rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142.
9/1573-A/21. Roggiani, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'intento del provvedimento in oggetto, come enunciato dall'articolo 1, è quello di disciplinare «la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende», rafforzando «la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori» e i «processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese», in supposta attuazione dell'articolo 46 della Costituzione;
dopo l'azione «demolitoria» operata con gli emendamenti della maggioranza in sede referente sulla proposta di legge di iniziativa popolare su cui sono state raccolte 400 mila firme, il contenuto del provvedimento risulta drasticamente ridimensionato sia per quanto riguarda la sua estensione letterale, sia per quanto concerne la sua valenza giuridica e determinando non poche incongruenze e incertezze giuridiche;
tra queste, in particolare, si segnala che l'articolo 7 del presente provvedimento dispone che «Le aziende di cui all'articolo 1 possono promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.»;
a parte la circostanza che il citato articolo 1 non dispone alcuna definizione dell'ambito aziendale cui si applica la disciplina della presente legge, la genericità delle espressioni usate per la definizione delle menzionate commissioni paritetiche e la vaghezza delle funzioni loro attribuite appaiono in evidente distonia con quanto già regolamentato ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
al riguardo si segnala quanto esplicitato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 28/E, del 15 giugno 2016, avente ad oggetto i «Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)», la quale chiarisce che «Al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro»;
tali caratteristiche non sembrano confermate dal disposto del citato articolo 7 del presente provvedimento,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche nel prosieguo dell'iter parlamentare del presente provvedimento, per assicurare che la normativa di cui all'articolo 7 non entri in contrasto e non inibisca le esperienze virtuose di partecipazione organizzativa che si sono già sviluppate con riferimento alla definizione dei premi di risultato.
9/1573-A/22. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori», l'articolo 5 dispone che per il solo anno 2025 le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sia soggetta ad una imposta sul reddito pari al 5 per cento, nel limite di 5.000 euro lordi;
tale disposizione relativa alla partecipazione agli utili non appare coerente con quella che dovrebbe essere la corretta distinzione tra proprietà e dipendenti;
già sussistono apposite normative, anche di carattere fiscale, che consentono l'integrale detassazione del salario di produttività quando connesso a piani di partecipazione. Inoltre i premi di risultato contrattati nel secondo livello prevedono anche parametri legati alla redditività d'impresa,
impegna il Governo
a non adottare iniziative normative volte a prorogare ulteriormente la disposizione recata dall'articolo 5 relativa alla distribuzione di quota parte degli utili, in quanto già sono vigenti normative che consentono la detassazione del salario di produttività se derivante da piani di partecipazione.
9/1573-A/23. Grimaldi, Zanella, Mari.
La Camera,
premesso che:
sulla base dei dati del bollettino del CNEL «Analisi dei contratti collettivi di livello nazionale, Rinnovi 2024, 1° luglio - 31 dicembre», al 31 dicembre 2024 risultano depositati al CNEL 1.037 contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico e, tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2024, rimanendo al solo settore privato, il numero di CCNL è passato da 992 a 1.017;
numeri che, se da un lato dimostrano la vitalità della contrattazione collettiva nel nostro sistema di relazioni industriali, dall'altro evidenziano una patologica frammentazione della regolamentazione economica e normativa del mercato del lavoro, oltre che della rappresentanza delle organizzazioni titolate alla sottoscrizione di detti accordi;
di questi, poco più di 200 sono sottoscritti dalle tre principali confederazioni sindacali e si applicano a oltre il 97 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori, mentre la restante quota vede la firma di sigle sindacali e datoriali di scarsissima rappresentanza che coinvolgono solo il 3 per cento dei lavoratori;
un'evidenza confermata da quanto riportato dal report del CNEL del dicembre 2022, in base al quale 347 contratti nazionali registrati risultavano sottoscritti da sindacati che non avevano nessuna rappresentanza all'interno del consiglio del CNEL;
nel corso della presente legislatura sono stati molteplici i tentativi, sinora sventati, di dare copertura legislativa a tale fenomeno di frammentazione artificiosa della rappresentanza sindacale, affiancando al criterio ormai consolidato e condiviso dalle parti sociali che trova riscontro nell'espressione «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» quello di «maggiormente rappresentative» che implica una legittimazione delle sigle che partecipano o stipulano autonomamente un certo numero di contratti, a prescindere dal numero reale dei lavoratori che si indentifichino con le medesime organizzazioni;
al contrario, dovrebbe essere interesse di tutti scongiurare il diffondersi di contratti di comodo e di pratiche di dumping sociale e di concorrenza sleale che indeboliscono il tessuto sociale ed economico del Paese, soprattutto in una fase di forte incertezza dei mercati e di rapida trasformazione tecnologica;
anche nel provvedimento in oggetto, all'articolo 2, comma 1, lettera e), è stato introdotto in sede referente l'improprio criterio del «maggiormente più rappresentative», anche a dispetto della lingua italiana, favorendo di fatto le pratiche di disgregazione della rappresentanza dei lavoratori;
è auspicabile che nel prosieguo dell'esame del provvedimento, anche grazie alle azioni di chiarimento e dissuasione che le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro vorranno intraprendere, sia corretta la suddetta previsione normativa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame, al fine di adottare, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile volta a correggere la citata disposizione che mette sullo stesso piano i concetti di «comparativamente più rappresentative» e quello di «maggiormente rappresentative», difendendo il patrimonio della buona e credibile contrattazione collettiva.
9/1573-A/24. Morassut, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
la maggioranza, respingendo la proposta di legge delle opposizioni finalizzata ad introdurre anche nel nostro Paese il salario minimo legale, ha preferito conferire, dopo un irrituale coinvolgimento del CNEL, una generica delega legislativa al Governo, finalizzata ad assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, a contrastare il lavoro sottopagato, a stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, nonché a contrastare il cosiddetto «dumping contrattuale»;
una scelta che è stata assunta, nonostante l'Italia sia l'unico Paese Ocse nel quale, negli ultimi 30 anni, il salario medio annuale è diminuito (-2,9 per cento), mentre in Germania è cresciuto del 33,7 per cento e in Francia del 31,1 per cento e nel quale ci sono oltre tre milioni di persone che pur lavorando sono povere e viene negato loro il diritto a una retribuzione che assicuri «un'esistenza libera e dignitosa», così come statuito dall'articolo 36 della Costituzione;
il provvedimento di delega legislativa in questione, in esame dal 6 dicembre 2023 in Commissione 10a, del Senato, al suo interno contiene anche una lettera il cui oggetto è «disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa», ovvero esattamente lo stesso oggetto del presente provvedimento;
ad avviso dei firmatari del presente atto, la trattazione di questioni di tale rilevanza economico-sociale – addirittura quando si manifesta l'esplicita volontà di dare attuazione a princìpi e finalità costituzionali (articolo 46) –, necessiterebbe di un confronto improntato alla definizione di riforme strutturali che possano risultare efficaci e condivise nel lungo termine, non di espedienti procedurali per sottrarsi alla responsabilità politica di scelte che evidentemente risulterebbero impopolari anche rispetto al proprio elettorato e confondere questioni così diverse come il salario minimo legale e la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;
è di tutta evidenza che la coesistenza di due provvedimenti, uno di delega legislativa, l'altro di disciplina diretta, sullo stesso oggetto rappresentano un elemento di confusione giuridica che andrebbe sempre scongiurato e, soprattutto, quando si affrontano temi di tale rilevanza,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché, nelle successive fasi di esame del provvedimento, sia assicurato il necessario coordinamento tra il suo contenuto e quello della delega in materia di salario minimo, richiamato in premessa, nonché tra l'iter dei due provvedimenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni nel contenuto dei due progetti di legge.
9/1573-A/25. Stumpo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Elementi e iniziative in merito all'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di trasporto pubblico transfrontaliero – 3-01758
MANES. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
è stato firmato, in data 17 ottobre 2024, tra Italia e Svizzera, un accordo bilaterale relativo al trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus. Un accordo volto a rendere più attrattivi i servizi di trasporto tra i due Paesi firmatari;
infatti, tale atto permetterà ai passeggeri di beneficiare dei servizi da entrambi i lati dei confini tra Lombardia e Cantone Ticino, tra Aosta ed il Vallese e tra Chiavenna e l'Engadina. In particolare, l'accordo suddetto, che integra quanto già previsto dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, evidenzia come i trasporti di cabotaggio, che rientrano nell'ambito dei servizi regolari internazionali, possano aumentare i flussi e l'efficienza economica dei servizi erogati, aumentando la stretta integrazione delle regioni frontaliere dell'Italia e della Confederazione elvetica;
è, inoltre, da sottolineare l'importanza che assume il collegamento transfrontaliere per i cittadini e, in particolare, per quelli del Valais e della Valle d'Aosta e per la medesima regione Valle d'Aosta che si è sempre attivata insieme alle autorità cantonali per riattivare una linea internazionale;
la Confederazione Svizzera ha provveduto alla notifica;
è necessario, quindi, conoscere la tempistica dell'entrata in vigore dell'accordo citato, vista l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme regionali che interessano il trasporto locale –:
quali siano i tempi effettivi previsti per l'entrata in vigore dell'accordo Italia-Svizzera, vista l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme interne interessate dal medesimo accordo.
(3-01758)
Elementi in ordine alle misure adottate nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023 e iniziative di competenza a sostegno dei piccoli comuni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade – 3-01759
MONTEMAGNI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
gli interventi infrastrutturali per la realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche e di rigenerazione urbana sono fondamentali per lo sviluppo dei territori e per assicurare una crescita sostenibile e duratura per l'intero Paese;
i comuni italiani, in particolare quelli piccoli, oltre alla cronica e oramai strutturale carenza di personale e di competenze qualificate, frutto delle politiche di austerità e dei blocchi delle assunzioni perseguiti nel corso dell'ultimo decennio, si trovano a dover fronteggiare anche situazioni di emergenza e difficoltà causate dalle varie crisi contingenti che si sono succedute. Da ultimo, l'aumento esponenziale e improvviso dei costi dell'energia e delle materie prime;
i comuni sotto i 5.000 abitanti rappresentano la spina dorsale del nostro Paese ed è compito della politica garantire la salvaguardia dei loro territori. Le difficoltà economiche citate generano inevitabilmente una verticale caduta della godibilità di servizi pubblici da parte dei cittadini, tra cui la possibilità di usufruire di una dotazione infrastrutturale costituita da opere pubbliche sicure ed efficienti, soprattutto nei piccoli borghi;
tra le diverse misure messe in atto dal Governo e dal Ministro interrogato per promuovere gli investimenti in infrastrutture è di particolare rilevanza il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che prevede per gli anni 2023, 2024, e 2025 l'erogazione di un contributo, fino a 150.000 euro, a favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;
grazie a un emendamento presentato dal Gruppo parlamentare della Lega al Senato della Repubblica, approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 189, del 2024, le risorse del fondo citato per l'anno 2024, pari a 20 milioni di euro, sono state ulteriormente incrementate di 1,5 milioni di euro –:
quali siano le misure adottate nell'anno 2024 per dare attuazione al fondo di cui in premessa e quali ulteriori iniziative intenda adottare per garantire la prosecuzione del programma di sostegno ai piccoli comuni per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.
(3-01759)
Iniziative di competenza volte a chiarire gli effetti applicativi della disposizione del decreto legislativo n. 209 del 2024 in materia di lavori subappaltati ai fini Soa – 3-01760
MAZZETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 209 del 2024 interviene sull'articolo 23 dell'allegato II.12 del codice dei contratti, comma 1, lettera b), in merito all'utilizzo dei lavori subappaltati ai fini Soa;
conseguentemente, i lavori dati in subappalto dall'impresa appaltatrice nelle categorie scorporabili rimane utilizzabile per la qualificazione della sola impresa subappaltatrice (articolo 23, comma 1, lettera b), dell'allegato II.12);
quest'ultima può autonomamente richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite e tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori (articolo 119, comma 20);
l'introduzione di una decurtazione totale degli importi dati in subappalto nella categoria scorporabile deve essere valutata alla luce delle prescrizioni dell'Unione europea sul subappalto, al fine di evitare che si traduca in un ostacolo indiretto al ricorso a questo istituto e fornire una risposta alle istanze avanzate dagli operatori del settore –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di competenza in merito a quanto esposto in premessa, anche al fine di chiarire gli effetti applicativi della norma.
(3-01760)
Iniziative per rispettare i cronoprogrammi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantire in tale ambito un adeguato supporto agli enti locali – 3-01761
ONORI, RUFFINO, SOTTANELLI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza doveva rappresentare un utile strumento per la modernizzazione e il rilancio dell'Italia;
tuttavia, secondo un rapporto diffuso da Openpolis, che analizza i dati della piattaforma Italia Domani e la relazione semestrale della Corte dei conti – citata anche dall'ultimo dossier di monitoraggio relativo alla VII rata – al 30 settembre 2024 erano stati spesi solo 57,7 miliardi di euro, pari al 30 per cento delle risorse totali;
in base a queste informazioni, si prevede che l'Italia debba spendere circa 17 miliardi di euro in più nei bienni 2025-2026 per recuperare i ritardi accumulati;
la Corte dei conti ha inoltre segnalato che il 79 per cento delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ha registrato un avanzamento inferiore al 25 per cento, evidenziando un livello di attuazione particolarmente basso per alcune missioni, in particolare quelle relative all'inclusione sociale, all'istruzione, alla ricerca e alla salute, con un tasso di spesa che, in alcune aree, è inferiore al 10 per cento;
nonostante le misure adottate dal Governo per accelerare i pagamenti e la rendicontazione delle spese sostenute, la fase di rendicontazione risulta ancora nelle sue fasi iniziali, con oltre la metà dei rendiconti predisposti dai soggetti attuatori che non sono ancora stati esaminati dalle amministrazioni competenti, comportando ritardi significativi nella finalizzazione dei progetti e nell'erogazione stessa dei fondi;
i ritardi e le difficoltà nel rispettare gli investimenti e i cronoprogrammi stabiliti, uniti alla necessità di riprogrammare e riallocare fondi, mettono a serio rischio il piano di crescita e sviluppo del Paese;
in numerosi casi, peraltro, gli enti locali hanno segnalato criticità sia per via dei ritardi nelle risposte – quando arrivate – da parte delle amministrazioni titolari dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (ad esempio, nell'ambito di tutte quelle procedure toccate da varianti in corso d'opera), sia per i vincoli normativi legati alla durata contrattuale degli esperti assunti o assegnati per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti;
occorrerebbe, dunque, garantire, da un lato, una maggiore sistematicità nella pubblicazione e nella trasparenza dei dati riferiti ai singoli progetti e, dall'altro, un miglior coordinamento con gli enti locali, i quali necessitano del supporto del personale direttamente assunto o a loro assegnato fino alla piena esecuzione dei progetti –:
con riferimento alle problematiche esposte in premessa, quali iniziative intenda implementare per recuperare i ritardi accumulati, rispettare i cronoprogrammi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire maggiore flessibilità e supporto agli enti locali, soprattutto nei casi in cui questi siano soggetti attuatori.
(3-01761)
Iniziative volte a garantire il raggiungimento entro il 2026 degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01762
FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
le ultime relazioni fanno emergere una situazione allarmante circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
relativamente al settore giustizia, l'Italia ha mancato il target del 2024 sulla riduzione dell'arretrato nei processi civili, che è aumento del 3,5 per cento, raggiungendo quota 2.817.793 casi, circa centomila in più rispetto al 2023, lontano dall'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza di ridurre del 50 per cento l'arretrato entro il 31 dicembre 2024;
solo il 41,37 per cento dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati alla giustizia è stato utilizzato, con un esiguo 19,73 per cento speso per la digitalizzazione del processo penale. La durata media dei procedimenti civili è aumentata del 5,5 per cento, raggiungendo 345 giorni, con picchi di 379 giorni presso i giudici di pace. Inoltre, l'obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 del processo penale telematico ha causato malfunzionamenti, rallentando ulteriormente il sistema giudiziario;
anche il settore delle infrastrutture registra ritardi. Sebbene alcuni cantieri procedano regolarmente, come la Brescia-Verona-Padova e la Napoli-Bari, la situazione complessiva rimane critica e alcune opere strategiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come il Terzo Valico e la Salerno-Reggio Calabria, rischiano di non rispettare i tempi previsti;
sul Terzo Valico, in particolare, impattano gli aumenti dei costi energetici e dei materiali, con il rischio di perdere 200 milioni di euro di finanziamenti se l'opera non sarà completata entro il 2026. La richiesta di proroga dell'obiettivo oltre il 2026 non è ancora stata approvata dalla Commissione europea e il Governo pare stia valutando la possibilità di riassegnare i fondi dai lotti in ritardo a quelli più avanzati;
sul settore sanitario si presentano le criticità maggiori: solo il 18 per cento dei fondi risulta speso e la maggior parte dei progetti è in ritardo. Ad oggi, solo il 35 per cento dei progetti risulta completato, mentre il 40,8 per cento presenta ritardi in almeno una fase. I progetti per le case della comunità e gli ospedali di comunità sono completati solo al 4 per cento e il problema del personale sanitario risulta irrisolto, mancando circa 33.000 nuove assunzioni per il funzionamento delle nuove strutture;
risultano, inoltre, in ritardo i progetti legati alle residenze universitarie per i quali il Governo starebbe pensando di ridurre gli investimenti già programmati per la creazione di nuovi 60 mila posti letto –:
alla luce dei gravi ritardi nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nei settori citati, quali iniziative intenda adottare il Governo per garantire il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026, evitando la perdita di fondi europei e garantendo un reale impatto positivo per il Paese.
(3-01762)
Intendimenti del Governo in ordine all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi universitari – 3-01763
DE LUCA, MANZI, FILIPPIN, MADIA, PRESTIPINO, BERRUTO, IACONO, ORFINI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
da recenti dichiarazioni a mezzo stampa il Ministro interrogato avrebbe confermato che la spesa effettiva dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza si attesti a circa 60 miliardi di euro, di cui 22 miliardi nel 2024, mentre, per completare il Piano entro il 2026, sarebbe necessario investire oltre 130 miliardi di euro in due anni e che sia necessario mettere a punto una nuova revisione del Piano;
al 18 febbraio 2025 risulterebbero ammessi ai finanziamenti solo 22 mila posti letto per studentati universitari sui 60 mila previsti e da una rivelazione resa nota da la Repubblica, il Ministro interrogato avrebbe comunicato al Ministro dell'università e della ricerca l'intenzione di «ridimensionare l'obiettivo dei sessanta mila nuovi posti letto ed inviare alla Commissione europea una richiesta di revisione»;
dalla medesima fonte, sembrerebbe, invece, che il Ministro Bernini sia intenzionata a trattare con l'Unione europea per modificare il criterio di rendicontazione e prorogare la scadenza fissata al 30 giugno 2026 o, in alternativa, ampliare il perimetro delle borse di studio;
in risposta ad un recente atto di sindacato ispettivo del gruppo del Partito democratico, presso la VII Commissione della Camera dei deputati, il Ministro Bernini avrebbe ribadito «l'intento di mantenere intatto il target finale dei 60.000 alloggi (...) Non siamo disposti a rinunciare all'obiettivo. Difenderò fino alla fine i fondi per gli studentati e il mio intento è spendere tutte le risorse che il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Governo hanno messo a disposizione per questo traguardo (...)»;
solo pochi mesi fa, in sede di valutazione della proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 24 novembre 2023, la Commissione europea ha approvato una modifica del target finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, riducendo sia il numero da 264.480 a 150.480 e operando un taglio di 900 milioni di euro destinati all'avvio della gestione del servizio di prima infanzia –:
se intenda fornire informazioni riguardo alle misure e agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della riforma 1.7 sugli alloggi universitari, se siano oggetto di una nuova revisione, rimodulazione o stralcio o se si stia valutando l'ipotesi di una proroga oltre la scadenza del giugno 2026 e – in ogni caso – come intenda il Governo adoperarsi al fine di portare a compimento uno degli investimenti più importanti del Piano e garantire il diritto allo studio, realizzando i nuovi sessantamila posti letto per gli studenti universitari.
(3-01763)
Iniziative di competenza volte ad assicurare la corretta destinazione dei fondi di coesione europei, scongiurando il rischio di un loro utilizzo per il finanziamento di spese militari – 3-01764
SCUTELLÀ, BRUNO, SCERRA, PELLEGRINI, BALDINO e LOMUTI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
le risorse europee della politica di coesione rappresentano, congiuntamente ai fondi strutturali europei, il principale strumento finanziario attraverso il quale attuare le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
l'Italia, pur essendo tra i maggiori beneficiari in termini di risorse finanziarie assegnate a valere sui predetti fondi, si colloca agli ultimi posti per attuazione finanziaria: ad oltre metà del decorso ciclo di programmazione 2021-2027, il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato segnala che al 31 agosto 2024 la spesa dei fondi per la politica di coesione destinati all'Italia si attestava al 2,8 per cento, corrispondenti a 2,1 miliardi su 75 miliardi di euro, tra Fesr, Fse, Just transition fund e Feampa;
ai prospettati ritardi, con un potenziale danno per territori e cittadini che non riescono ad accedere a tali risorse, si aggiunge la notizia, diffusa dagli organi di stampa, della concreta possibilità che, su richiesta della Commissione europea, i fondi afferenti ai fondi di coesione europei, non ancora spesi dalle regioni, possano essere dirottati dai Governi per la produzione di droni e altre tecnologie impiegabili anche a scopo militare;
secondo le normative attuali, i fondi di coesione europei non possono essere utilizzati per acquistare equipaggiamenti militari o finanziare direttamente le forze armate, ma è consentito investire in prodotti a «doppio uso», cioè infrastrutture o strumenti che possono essere destinati anche alla coesione, ma non per forza solo per quello scopo;
accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione e preservarne la finalità è un obiettivo cruciale per colmare i divari territoriali che persistono tra Centro-Nord e Mezzogiorno e le diseguaglianze tra le aree geografiche più svantaggiate del Paese –:
se e in che modo il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intervenire per assicurare l'originario impiego e le finalità proprie dei fondi di coesione europei, destinati alle regioni italiane per rimuovere gli squilibri socio-economici e territoriali, scongiurando allo stesso tempo il rischio che i suddetti fondi, anche a fronte dei ritardi nel loro impiego, vengano dirottati, mutandone la destinazione, per il finanziamento delle spese militari, con inevitabili ricadute sui bilanci delle regioni destinatarie dei suddetti finanziamenti, oltre all'impossibilità per le stesse di realizzare le opere individuate quali necessarie per l'inclusione sociale e la coesione economica e occupazionale.
(3-01764)
Iniziative di competenza in merito ad obblighi di trasparenza in capo alla Fondazione Milano Cortina 2026, alla luce del recente pronunciamento dell'Autorità nazionale anticorruzione – 3-01765
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
con approfondimento dell'Autorità nazionale anticorruzione in merito alla Fondazione Milano-Cortina 2026, a firma del presidente dell'Autorità avvocato Giuseppe Busia, trasmesso il 14 febbraio 2025 alla Fondazione Milano-Cortina 2026 e, tra gli altri, al Ministro interrogato, la stessa Fondazione appare configurabile come organismo di diritto pubblico;
pur tenendo conto della recente norma interpretativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione ha comunque ritenuto di effettuare la valutazione in ordine alla sussistenza, in capo alla Fondazione, degli indici che connotano la figura dell'organismo di diritto pubblico, verificandone l'assoggettabilità al codice dei contratti pubblici alla luce della disciplina e della giurisprudenza euro-unitaria;
l'Autorità nazionale anticorruzione, che si richiama anche all'ultimo giudizio sul rendiconto da parte del procuratore della Corte dei conti del Veneto, ritiene la Fondazione pubblica sia perché gli organi di direzione e controllo sono composti interamente da membri di nomina pubblica, sia perché le garanzie pubbliche a livello economico dello Stato e degli enti locali la mettono al riparo da ogni rischio d'impresa e sia perché la stessa Fondazione è stata istituita per realizzare un interesse pubblico di portata generale;
sulla base di tale approfondimento la Fondazione, ad avviso dell'Autorità nazionale anticorruzione, è tenuta ad applicare le misure di trasparenza previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, riguardo ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse, secondo le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 1134 del 2017. Alla Fondazione è inoltre applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato (Foia) con riguardo agli atti, dati e informazioni relativi all'attività di pubblico interesse;
la campagna internazionale di monitoraggio civico Open Olympics 2026, avviata da circa 20 organizzazioni della società civile sia nazionale che di ambito regionale, da tempo chiede maggiore trasparenza rispetto ai costi ingenti per le casse pubbliche della kermesse olimpica, che si aggirano allo stato attuale all'incirca in 5,7 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi per la realizzazione della kermesse e 4,1 miliardi per la realizzazione delle opere connesse, a fronte del miliardo e mezzo di euro stimato dal dossier di candidatura –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere perché la Fondazione Milano-Cortina 2026 adempia pienamente agli obblighi sulla trasparenza, anche attraverso la realizzazione di un portale unico di dati relativo alle opere connesse ai giochi, che possa contribuire a un compiuto monitoraggio sui costi della manifestazione olimpica.
(3-01765)
Stato di aggiornamento del piano pandemico nazionale, con particolare riferimento alle risorse previste e al potenziamento dei sistemi di sorveglianza e prevenzione – 3-01766
BIGNAMI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, BUONGUERRIERI, CIANCITTO, FILINI, TREMAGLIA, VIETRI, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
a cinque anni dall'insorgenza della pandemia da COVID-19, l'Italia si è trovata ad affrontare uno scenario sanitario senza precedenti nella storia recente, che ha messo a dura prova l'intero sistema sanitario nazionale, l'economia e il tessuto sociale italiano;
la gestione di quell'emergenza ha evidenziato gravi carenze strutturali e organizzative. A partire da un piano pandemico del tutto ignorato in quanto non aggiornato dal 2006, che, seppur inadeguato, avrebbe comunque potuto, se finanziato ed adottato, essere uno strumento minimo per affrontare la pandemia da Covid, passando per un sistema decisionale caratterizzato da sovrapposizioni di competenze, ritardi comunicativi e misure spesso adottate sull'onda emotiva dell'emergenza, piuttosto che sulla base di una pianificazione razionale. A giudizio degli interroganti questo ha portato dapprima al ritardo nell'adozione di misure di contenimento che hanno consentito al virus di diffondersi e poi all'adozione di provvedimenti fortemente restrittivi delle libertà personali talvolta non proporzionati alla reale situazione epidemiologica, con conseguenze significative sul benessere psicofisico dei cittadini e sull'economia nazionale;
è evidente oggi la necessità di un approccio diverso, che coniughi il rigore scientifico con il pieno rispetto delle libertà costituzionali dei cittadini, ispirandosi ai principi della preparazione e della pianificazione consapevole, piuttosto che alla coercizione emergenziale. Un approccio che preveda il ricorso a misure restrittive solo come extrema ratio, sulla base di decisioni assunte attraverso norme primarie che coinvolgano pienamente le istituzioni democratiche della Nazione –:
quali siano, anche alla luce degli errori del passato, specialmente in relazione al coordinamento tra istituzioni centrali e periferiche, alla gradualità e proporzionalità delle misure di contenimento e alla trasparenza e chiarezza della comunicazione istituzionale, l'attuale stato di aggiornamento e il contenuto del piano pandemico nazionale, in particolare, con riferimento alle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie allocate per garantire una risposta tempestiva ed efficace a una eventuale nuova emergenza e al potenziamento dei sistemi di sorveglianza, delle capacità diagnostiche territoriali e delle scorte strategiche di dispositivi e farmaci.
(3-01766)
Iniziative di competenza volte a salvaguardare e valorizzare il ruolo dei medici di medicina generale – 3-01767
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
i medici di medicina generale costituiscono un pilastro del sistema sanitario italiano e sono incaricati della cura dei cittadini sulla base di un rapporto di fiducia, conoscenza e trasparenza con i propri assistiti;
la sostenibilità del sistema sanitario poggia anche sulla rete dei medici di medicina generale, al fine di ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere;
nel mese di novembre 2024 il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha dichiarato che i medici di medicina generale «sono la categoria, insieme agli infermieri, che desta maggiori preoccupazioni tra le professioni sanitarie per le prospettive future». Sono caratterizzati, infatti, da una struttura per età spostata verso le età prossime al pensionamento. Il presidente Chelli ha aggiunto che il numero dei medici di medicina generale è diminuito di oltre 6.000 unità in dieci anni, da 45.437 nel 2012 a 39.366 nel 2022;
da anni si assiste a un calo significativo degli iscritti ai percorsi per diventare medico di medicina generale, che prevedono un corso triennale di formazione specifica con compensi sensibilmente inferiori rispetto alle specializzazioni universitarie;
il calo dei medici di medicina generale in servizio non dipende tanto dalla tipologia di rapporto contrattuale con il sistema sanitario nazionale, quanto dalla parità di condizioni che regolano la formazione specialistica e dalla valorizzazione sostanziale della figura professionale;
il Ministro interrogato è intervenuto negli ultimi mesi proponendo di ripensare il ruolo dei medici di medicina generale, prevedendo una specializzazione dedicata e coinvolgendoli quali figure qualificate all'interno delle case di comunità;
un sondaggio recente della Federazione italiana medici medicina generale (Fimmg) ha mostrato che su 3.000 medici in formazione del corso di medicina generale (Cfsmg), il 70 per cento si dice contrario ad essere assunto come dipendente del Servizio sanitario nazionale –:
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire la parità di trattamento tra i corsi di formazione di medicina generale e le specializzazioni universitarie, anche con riferimento al riconoscimento economico.
(3-01767)
PROPOSTA DI LEGGE: S. 347 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PIROVANO ED ALTRI: MODIFICA ALLA LEGGE 20 LUGLIO 2000, N. 211, RECANTE «ISTITUZIONE DEL “GIORNO DELLA MEMORIA” IN RICORDO DELLO STERMINIO E DELLE PERSECUZIONI DEL POPOLO EBRAICO E DEI DEPORTATI MILITARI E POLITICI ITALIANI NEI CAMPI NAZISTI», AL FINE DI PREVEDERE UN FONDO PER FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI «VIAGGI NELLA MEMORIA» NEI CAMPI MEDESIMI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 792) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MANZI ED ALTRI; DE PALMA ED ALTRI (A.C. 777-1495)
A.C. 792 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA
NULLA OSTA
sull'emendamento contenuto nel fascicolo
A.C. 792 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025, ovunque ricorrono, con le seguenti: 2025, 2026 e 2027;
sopprimere il comma 4.
A.C. 792 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, sostituire le parole: 2023, 2024 e 2025, ovunque ricorrono, con le seguenti: 2025, 2026 e 2027;
sopprimere il comma 4.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 792 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”», introduce, con una novella, l'articolo 2-bis alla legge n. 211 del 2000 istitutiva del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;
l'articolo 2-bis prevede, al comma 1, che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah;
l'obiettivo assolutamente meritorio della proposta di legge di prevedere un finanziamento a sostegno dei viaggi della memoria nei lager nazisti contrasta, però, nel testo approvato, con lo spirito e la lettera del titolo della legge modificata e con i contenuti dell'articolato, che prevedono espressamente che il Giorno della Memoria sia dedicato «al popolo ebraico e ai deportati politici e militari nei campi nazisti» (articolo 2, comma 1);
ad Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald e negli altri campi e sottocampi furono internati e morirono in grandissimo numero anche gli oppositori politici italiani al fascismo e al nazismo e i militari italiani che rifiutarono di collaborare ed è, quindi, fondamentale che il legislatore si impegni a porre rimedio ad una imprecisione che potrebbe dar adito a parzialità o a diverse interpretazioni nell'applicazione della legge e a mantenere espressamente lo spirito e la lettera della legge che andiamo a modificare,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 2-bis introdotto nella legge 20 luglio 2000, n. 211, il medesimo riferimento ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti contenuto nel titolo del provvedimento;
facendo seguito al titolo della legge 20 luglio 2000, n. 211 e con interpretazione estensiva, a prevedere nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 3 del nuovo articolo 2-bis, tra le modalità di utilizzo delle risorse, anche i viaggi nei campi in cui erano internati i deportati militari e politici italiani.
9/792/1. Piccolotti, Manzi, Caso, De Maria, Zanella, Orrico, Ghirra, Amato.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”», introduce, con una novella, l'articolo 2-bis alla legge n. 211 del 2000 istitutiva del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;
l'articolo 2-bis prevede, al comma 1, che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah;
ad Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald e negli altri campi e sottocampi furono internati e morirono in grandissimo numero anche gli oppositori politici italiani al fascismo e al nazismo e i militari italiani che rifiutarono di collaborare ed è, quindi, fondamentale che il legislatore si impegni a porre rimedio ad una imprecisione che potrebbe dar adito a parzialità o a diverse interpretazioni nell'applicazione della legge e a mantenere espressamente lo spirito e la lettera della legge che andiamo a modificare,
impegna il Governo
a prevedere nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 3 del nuovo articolo 2-bis, tra le modalità di utilizzo delle risorse, anche i viaggi nei campi in cui erano internati i deportati militari e politici italiani.
9/792/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Manzi, Caso, De Maria, Zanella, Orrico, Ghirra, Amato.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo per promuovere e incentivare i viaggi nella memoria ai campi di concentramento nazisti per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado;
per il raggiungimento di tale obiettivo può essere importante fare riferimento alla geografia complessiva che a livello europeo, disegna l'universo concentrazionario nazista, e dunque insieme ai luoghi dello sterminio ebraico e ad Auschwitz, può essere opportuno fare riferimento a realtà come Dachau (Germania: e nel caso della Germania tener presente anche campi specifici, come quelli destinati ad esempio alla cancellazione dei disabili, e altro);
Mauthausen (Austria) vero campo europeo, con deportati da più nazioni e a forte composizione di «oppositori politici»; Natzweiler-Struthof (Alsazia, al confine tra Francia e Germania), altro campo denominato come monumento nazionale alla memoria dallo Stato francese e prevalentemente destinato a prigionieri politici;
al fine di dare piena attuazione alla proposta di legge in esame, che impone di ricordare anche «le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati», diventa importante considerare anche i «viaggi della memoria» presso «luoghi della memoria» e «luoghi per la memoria» siti in territorio italiano;
facendo dunque riferimento al nostro Paese, si possono menzionare alcuni siti memoriali, presso i quali sono attivi servizi educativi strutturati rivolti alle scuole, che possono restituire e comunicare agli studenti diverse realtà, storie e memorie che nel corso del secondo conflitto mondiale e nei decenni successivi si sono venute delineando:
il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara per conoscere la presenza di lungo periodo degli ebrei in Italia e comprendere lo sconvolgimento causato dalle leggi razziali e dalle successive deportazioni;
il Campo di Fossoli (MO), in quanto campo di concentramento speciale per ebrei dal 5 dicembre 1943 al 15 marzo 1944 e successivamente, fino all'agosto 1944, campo di transito per la deportazione degli ebrei dall'Italia. Unitamente a questo, è degno di nota il Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi (MO), frutto dell'impegno civile di artisti che furono anche testimoni diretti degli avvenimenti che vi sono rappresentati;
la Risiera di San Sabba, a Trieste, che in seguito all'occupazione da parte delle forze tedesche dell'area, trasformata in Operationszone Adriatisches Küstenland, fu utilizzata come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 e poi trasformata in Campo di detenzione e di polizia, unico lager nazista in territorio italiano;
il Memoriale della Shoah di Milano, sito nel luogo originale della deportazione degli ebrei dal nodo ferroviario del capoluogo lombardo, il Binario 21 della Stazione Centrale (l'importante complesso memoriale ospita al suo interno anche il CDEC, Centro documentazione ebraica contemporanea);
il «luogo per la memoria» davanti a Villa Emma di Nonantola (MO), che sarà attivo dal 2026, dedicato alla solidarietà e all'assunzione di rischio di un'intera comunità che ha accolto e salvato un gruppo di 73 ragazzi e ragazze ebrei con i loro accompagnatori, tra il 1942 e il 1943. Vicenda, questa, che si delinea come storia pienamente europea (furono salvati ragazzi e ragazze ebrei provenienti da 5 nazioni centro-orientali del nostro continente) e come importante contributo offerto dalla popolazione civile al salvataggio di vite private di diritti e minacciate;
il Sacrario di Marzabotto, che custodisce i resti delle vittime civili e dei partigiani deceduti nelle diverse località del comune di Marzabotto, la maggior parte a seguito della feroce rappresaglia scatenata dai nazifascisti tra il 29 settembre e i primi di ottobre del 1944, un presidio di Memoria visitato ogni anno da migliaia di giovani e cittadini;
il Memoriale delle deportazioni, monito per la memoria, simbolo tragico di una storia lontana che non deve tornare attuale, presso il centro Ex3 a Gavinana, a Firenze, il Memoriale italiano di Auschwitz, allestito ad Auschwitz nel 1979 e inaugurato nella primavera successiva, fu voluto, progettato e collocato nel Blocco 21 del campo di Auschwitz dall'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) grazie alla collaborazione di un eccezionale gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano i nomi degli architetti Lodovico e Alberico Belgiojoso, dello scrittore Primo Levi, del regista Nelo Risi, del pittore Pupino Samonà e del compositore Luigi Nono;
il «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) dove trovano sede il Monumento Ossario in memoria delle 560 vittime della rappresaglia nazifascista del 12 agosto 1944, la Via Crucis e il Museo storico della Resistenza è stato istituito nel 1991 con lo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli,
impegna il Governo
a sostenere e finanziare anche «viaggi della memoria» nei luoghi di memoria siti in territorio italiano.
9/792/2. Vaccari, Manzi, Furfaro, Ferrari, Scotto, Simiani, Ubaldo Pagano, Serracchiani, Gianassi, Ghio, Bonafè, De Luca, De Maria, Roggiani, Toni Ricciardi, Graziano, Morassut, Amendola, Peluffo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo per promuovere e incentivare i viaggi nella memoria ai campi di concentramento nazisti per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado;
per il raggiungimento di tale obiettivo può essere importante fare riferimento alla geografia complessiva che a livello europeo, disegna l'universo concentrazionario nazista, e dunque insieme ai luoghi dello sterminio ebraico e ad Auschwitz, può essere opportuno fare riferimento a realtà come Dachau (Germania: e nel caso della Germania tener presente anche campi specifici, come quelli destinati ad esempio alla cancellazione dei disabili, e altro);
Mauthausen (Austria) vero campo europeo, con deportati da più nazioni e a forte composizione di «oppositori politici»; Natzweiler-Struthof (Alsazia, al confine tra Francia e Germania), altro campo denominato come monumento nazionale alla memoria dallo Stato francese e prevalentemente destinato a prigionieri politici;
facendo dunque riferimento al nostro Paese, si possono menzionare alcuni siti memoriali, presso i quali sono attivi servizi educativi strutturati rivolti alle scuole, che possono restituire e comunicare agli studenti diverse realtà, storie e memorie che nel corso del secondo conflitto mondiale e nei decenni successivi si sono venute delineando:
il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara per conoscere la presenza di lungo periodo degli ebrei in Italia e comprendere lo sconvolgimento causato dalle leggi razziali e dalle successive deportazioni;
il Campo di Fossoli (MO), in quanto campo di concentramento speciale per ebrei dal 5 dicembre 1943 al 15 marzo 1944 e successivamente, fino all'agosto 1944, campo di transito per la deportazione degli ebrei dall'Italia. Unitamente a questo, è degno di nota il Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi (MO), frutto dell'impegno civile di artisti che furono anche testimoni diretti degli avvenimenti che vi sono rappresentati;
la Risiera di San Sabba, a Trieste, che in seguito all'occupazione da parte delle forze tedesche dell'area, trasformata in Operationszone Adriatisches Küstenland, fu utilizzata come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 e poi trasformata in Campo di detenzione e di polizia, unico lager nazista in territorio italiano;
il Memoriale della Shoah di Milano, sito nel luogo originale della deportazione degli ebrei dal nodo ferroviario del capoluogo lombardo, il Binario 21 della Stazione Centrale (l'importante complesso memoriale ospita al suo interno anche il CDEC, Centro documentazione ebraica contemporanea);
il «luogo per la memoria» davanti a Villa Emma di Nonantola (MO), che sarà attivo dal 2026, dedicato alla solidarietà e all'assunzione di rischio di un'intera comunità che ha accolto e salvato un gruppo di 73 ragazzi e ragazze ebrei con i loro accompagnatori, tra il 1942 e il 1943. Vicenda, questa, che si delinea come storia pienamente europea (furono salvati ragazzi e ragazze ebrei provenienti da 5 nazioni centro-orientali del nostro continente) e come importante contributo offerto dalla popolazione civile al salvataggio di vite private di diritti e minacciate;
il Sacrario di Marzabotto, che custodisce i resti delle vittime civili e dei partigiani deceduti nelle diverse località del comune di Marzabotto, la maggior parte a seguito della feroce rappresaglia scatenata dai nazifascisti tra il 29 settembre e i primi di ottobre del 1944, un presidio di Memoria visitato ogni anno da migliaia di giovani e cittadini;
il Memoriale delle deportazioni, monito per la memoria, simbolo tragico di una storia lontana che non deve tornare attuale, presso il centro Ex3 a Gavinana, a Firenze, il Memoriale italiano di Auschwitz, allestito ad Auschwitz nel 1979 e inaugurato nella primavera successiva, fu voluto, progettato e collocato nel Blocco 21 del campo di Auschwitz dall'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) grazie alla collaborazione di un eccezionale gruppo di intellettuali tra i quali spiccavano i nomi degli architetti Lodovico e Alberico Belgiojoso, dello scrittore Primo Levi, del regista Nelo Risi, del pittore Pupino Samonà e del compositore Luigi Nono;
il «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) dove trovano sede il Monumento Ossario in memoria delle 560 vittime della rappresaglia nazifascista del 12 agosto 1944, la Via Crucis e il Museo storico della Resistenza è stato istituito nel 1991 con lo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli,
impegna il Governo
a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche «viaggi della memoria» nei luoghi di memoria siti in territorio italiano.
9/792/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Manzi, Furfaro, Ferrari, Scotto, Simiani, Ubaldo Pagano, Serracchiani, Gianassi, Ghio, Bonafè, De Luca, De Maria, Roggiani, Toni Ricciardi, Graziano, Morassut, Amendola, Peluffo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dell'assemblea reca la «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi»;
la suddetta legge n. 211 del 2000 è attualmente composta di 2 articoli. L'articolo 1 prevede che la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;
l'articolo 2 della medesima legge dispone che, in occasione del suddetto «Giorno della Memoria» sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere;
con la proposta di legge citata si introduce, l'articolo 2-bis della legge n. 211 del 2000, prevedendo che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah;
la proposta di legge quindi nasce dalla volontà di far conoscere da vicino a quanti più studenti possibili la realtà dei campi di sterminio nazisti e, quindi, di promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi della memoria»;
questi viaggi sono estremamente necessari per rafforzare la coscienza civica nelle giovani generazioni e per cancellare qualsiasi tipo di atteggiamento razzista che possa in futuro nascere come accaduto in passato. È quindi necessario conoscere a fondo gli orrori del passato soprattutto alla luce della circostanza che il nostro presente è spesso teatro di guerre, conflitti e deportazioni che accadono anche nel silenzio;
occorre pertanto, in sede di attuazione del provvedimento, accompagnare le iniziative previste dal provvedimento con iniziative ulteriori volte a sensibilizzare anche sulla schiavitù, la deportazione, la colonizzazione e il genocidio dei popoli africani,
impegna il Governo
nell'attuazione della presente legge, ad accompagnare la misura prevista dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile, in linea con la finalità di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, atta a sensibilizzare sulla schiavitù, la deportazione, la colonizzazione e il genocidio dei popoli africani quali crimini contro l'umanità, da diffondere nelle scuole secondarie di secondo grado, nell'ottica di valorizzazione della memoria e nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei vincoli di bilancio.
9/792/3. Soumahoro.