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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 marzo 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ORRICO: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (2286);

   DI LAURO: «Disposizioni in materia di conservazione delle cellule riproduttive per la preservazione della fertilità maschile e femminile» (2287);

   CARAMIELLO: «Introduzione graduale del divieto dell'uso di animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti nonché disposizioni per la loro riconversione» (2288);

   TENERINI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione nazionale e internazionale di minori» (2289);

   GHIO ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'agricoltura eroica» (2290).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina» (1106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

  La proposta di legge BALDELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo» (1536) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Modifica del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e altre disposizioni nonché delega al Governo per il riconoscimento e la tutela della figura del caregiver familiare» (1690) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

  La proposta di legge URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente i requisiti per la concessione del riconoscimento onorifico ai superstiti delle vittime delle foibe» (1869) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

  La proposta di legge ALMICI ed altri: «Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso» (2263) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lampis e Urzì.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 5 marzo 2025 il deputato Vaccari ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   VACCARI ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'agricoltura eroica» (2233).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 5 marzo 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   S. 1319. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024» (approvato dal Senato) (2291);

   S. 1352. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022» (approvato dal Senato) (2292);

   S. 1358. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014» (approvato dal Senato) (2293).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale dei fratelli e delle sorelle delle persone affette da malattie rare» (2213) Parere delle Commissioni I, V e VII;

  MALAVASI ed altri: «Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore» (2277) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  GHIO ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'agricoltura eroica» (2290) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

  MALAVASI: «Disposizioni relative all'estensione dei benefìci normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole universitarie di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006» (2110) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2024-2025 della società Iliad Italia Spa relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 646/2024).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/2235, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada – procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2025 (Doc. LIX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (COM(2025) 73 final e COM(2025) 76 final), corredate dai relativi allegati (COM(2024) 73 final – Annex e COM(2024) 76 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (COM(2025) 77 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale (COM(2025) 99 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 marzo 2025.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Sardegna.

  Il Garante del contribuente per la Sardegna, con lettera in data 5 marzo 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Giuseppe Pierro, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Patrizia Nardi, l'incarico di direttore della Direzione della comunicazione istituzionale;

   al dottor Francesco Paolo Schiavo, l'incarico di direttore della Direzione dei servizi del tesoro.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ECONOMIA DELLO SPAZIO (A.C. 2026-A)

A.C. 2026-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.
  2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.
  3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:

   a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);

   b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: comunicazioni satellitari aggiungere le seguenti: o sottomarine.
25.1. (ex 25.3.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo, Ghirra, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica con le seguenti: istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica.
25.2. (ex 25.4.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo, Benzoni, Del Barba, Ghirra, Dell'Olio, Grippo, Della Vedova, Cappelletti, Quartini, Bonafè, Carmina, Pastorino, Morfino, Ruffino, Graziano, Girelli, Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, dopo le parole: appartenenti all'Unione europea o aggiungere le seguenti: in caso di comprovata impossibilità.
25.3. (ex 25.5.) Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo, Ghirra, Ferrara.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti principi:

   a) compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;

   b) proprietà e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.
25.4. (ex 25.8.) Bonetti, Benzoni, Peluffo, Grippo, Ghirra, Simiani, Caso, Giachetti, Casu.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: per la selezione dei soggetti aggiungere le seguenti: , incluse start-up e PMI,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da svolgersi coerentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27.
25.5. (ex 25.10.) Benzoni.

A.C. 2026-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)

  1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:

   a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

   b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

   c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 26.
(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
26.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 2026-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 27.
(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

  1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:

   a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;

   b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

   c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

   d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;

   alla lettera d) dopo le parole: da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti: , ed a cascata ai sub appaltatori,.
27.1. (ex 27.2.) Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata.
27.2. (ex 27.3.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , dandone adeguata giustificazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara.
27.3. (ex 27.7.) Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 40 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al 30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.
27.4. (ex 27.11.) Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
27.5. (ex 27.15.) Benzoni.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

  1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
27.01. (ex 27.01.) Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.
*27.02. (ex 27.04.) Benzoni.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.
*27.03. Casu, Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Pandolfo, Ascani.

A.C. 2026-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 28.
(Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)

  1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:

   a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;

   b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

  2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
  3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
28.1. (ex 28.3.) Benzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.
28.2. (ex 28.4.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

A.C. 2026-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 29.
(Abrogazioni)

  1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.
  2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

A.C. 2026-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 30.
(Legge penale applicabile)

  1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

A.C. 2026-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 31.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2026-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori, meccanismi di vigilanza e sanzionatori, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

    la dottrina ha rilevato la necessità di rispondere all'esigenza di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale, anche in ragione di significativi progressi tecnologici che hanno portato al coinvolgimento di attori economici privati nelle missioni spaziali e alla visione dello spazio sia come mercato che come fenomeno economico;

    in particolare, il Titolo V reca misure per l'economia dello spazio, tra cui la creazione di un piano nazionale e di un fondo dedicato, in materia di infrastrutture spaziali e disposizioni in materia di appalti. Ricomprende, all'articolo 25, la previsione in base alla quale il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisce una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica;

    è opportuno che tale sistema di emergenza sia dotato di un sistema autonomo per la certificazione dei dati, in grado di assicurarne l'origine, la tracciabilità e la non manipolabilità, nonché di documentare gli interventi di emergenza e il progressivo ripristino delle capacità ordinarie;

    disporre di un sistema di certificazione, affidabile e integrato nella riserva, si rende necessario per contrastare tentativi di infiltrazione e manipolazione, particolarmente pericolosi nelle situazioni di emergenza nelle quali la riserva è chiamata a intervenire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere gli opportuni studi di fattibilità, per una capacità di certificazione dei dati resiliente anche in situazioni critiche e di emergenza, che possa essere usata in particolare al fine di certificare disponibilità e capacità della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati, per fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza e per facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.
9/2026-A/1. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori, di vigilanza e sanzionatori, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

    lo sviluppo della space economy rende necessario colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali sia per gli investimenti pubblici che, soprattutto, privati e promuovere la crescita dell'industria spaziale italiana, l'innovazione tecnologica, oltre al rafforzamento della cooperazione internazionale;

    in particolare, è stabilito un quadro normativo per le attività spaziali private introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio, al fine di stimolare gli investimenti nel settore, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative;

    l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) è un'organizzazione indipendente non governativa di diritto svizzero, fondata nel 1947 la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. L'ISO è composta da più organizzazioni di normazione, responsabili dello sviluppo e della pubblicazione di norme tecniche riconosciute a livello internazionale che consistono in standard industriali, linee guida, regole e requisiti per il mantenimento della qualità, della sicurezza e dell'uniformità;

    attraverso il possesso di certificazioni ISO, le aziende, le autorità o le istituzioni dimostrano di soddisfare requisiti di qualità e sicurezza garantendo coerenza interna e internazionale, nonché l'efficienza e la sicurezza dei sistemi di gestione;

    in generale, le norme tecniche codificano lo stato dell'arte di un prodotto, un servizio, un processo, una professione. La Direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, definisce «norma» la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame:

   esenzioni o riduzioni per il contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione per le attività spaziali e la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere criteri premiali, in favore delle imprese in possesso delle certificazioni che garantiscono elevati standard di sicurezza nel settore aerospaziale ovvero anche nel caso in cui l'operatore sia in possesso delle certificazioni volte a garantire la conformità e l'efficacia di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni in termini di protezione della loro riservatezza, integrità e disponibilità e di gestione della continuità operativa, cosiddetta business continuity;

   misure per la sicurezza della filiera privilegiando le imprese in possesso delle certificazioni volte a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei prodotti e servizi.
9/2026-A/2. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio, definendo tra l'altro meccanismi autorizzatori nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

    in particolare, l'articolo 25 prevede la costituzione di una Riserva di Capacità Trasmissiva Nazionale per comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica;

    la citata riserva nazionale è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi incluse le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale;

    nonostante a seguito dell'esame in sede referente presso la commissione Attività produttive, il citato articolo abbia subito delle modifiche con l'aggiunta delle parole «sicurezza nazionale» e «in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese», le medesime risultano insufficienti a garantire l'autonomia e la sovranità nazionale in materia di connessioni satellitari, non prevedendo esplicitamente che sia data priorità per la gestione di asset strategici quale quello, inter alia, della sicurezza delle comunicazioni governative o di interesse nazionale, a satelliti e costellazioni in orbita geostazionaria gestiti da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Agenzia spaziale europea e pertanto a soggetti che utilizzano reti di comunicazioni pubbliche, sicure e vigilate per la gestione delle comunicazioni e dei dati più sensibili dei cittadini e delle imprese europee;

    la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 25 citato, così come modificata, continua a non prediligere il ricorso ad un'infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo da ingerenze esterne, prevedendo che si possa ricorrere indifferentemente all'implementazione di infrastrutture critiche di telecomunicazione nonché all'affidamento di tali infrastrutture e servizi a soggetti appartenenti all'Alleanza atlantica;

    in un panorama globale sempre più dinamico, caratterizzato da un contesto geopolitico internazionale che vede le tecnologie e la comunicazione satellitare come strategiche e cruciali nelle infrastrutture critiche, nei sistemi governativi e nella connettività globale, l'esigenza di un quadro normativo chiaro e omogeneo nonché la necessità di inserire dei confini a possibili ingerenze e influenze di privati stranieri risulta imprescindibile;

    come noto, le comunicazioni satellitari rivestono un ruolo fondamentale e decisivo in vari ambiti: dalle comunicazioni, ai sistemi di posizionamento, ai trasporti, alla logistica, fino ai servizi finanziari e alle piattaforme di intrattenimento ed informazione per fare alcuni esempi di applicazione di questi sistemi. Tuttavia, la crescente dipendenza da questi sistemi li ha esposti a una crescente gamma di minacce informatiche, mettendo a repentaglio la sicurezza nazionale, l'affidabilità operativa e l'integrità delle tecnologie basate sullo spazio;

    l'articolo 25 potrebbe rendere problematico garantire la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari sicuri, flessibili e resilienti per i citati ambiti con la possibilità concreta che le connessioni satellitari nazionali possano essere messe sotto ricatto dall'ingresso nel mercato italiano di monopolisti stranieri del settore, a discapito di aziende italiane ed europee, soprattutto se PMI o start-up, che già vantano un know how tecnologico molto avanzato, anche con ricadute sull'assetto e sul funzionamento del mercato interno unionale,

impegna il Governo

ad adottare opportuni interventi volti a garantire una fornitura dei servizi di comunicazioni satellitari sicuri, flessibili e resilienti affidando prioritariamente asset strategici – rappresentati dalla rete infrastrutturale dei trasporti e delle telecomunicazioni e relativi servizi – a soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Agenzia spaziale europea che utilizzano reti di comunicazioni pubbliche, sicure e vigilate, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l'assetto concorrenziale del mercato interno delle telecomunicazioni e di tutelare i dati più sensibili di cittadini ed imprese nazionali ed europee.
9/2026-A/3. Pavanelli, Ferrara, Appendino, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica;

    in particolare, il comma 1, prevede la costituzione di tale riserva per comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema paese;

    al fine di assicurare la sicurezza nazionale e paventare eventuali futuri pericoli per il Paese, per la sua difesa e per la sicurezza nazionale, risulta di cruciale e fondamentale importanza subordinare la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi a ulteriori criteri quali la compatibilità, la coerenza e l'integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea, nonché la proprietà e il controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio;

    quest'ultimi criteri, da aggiungersi a quelli già previsti dal provvedimento – quali la sicurezza nazionale e la massima diversificazione – dovrebbero porsi come guida e come cardini inderogabili per qualsiasi affidamento di forniture di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi;

    in un contesto geopolitico come quello attuale e, ancor di più a ragione dei recenti e rapidi sviluppi dell'assetto internazionale, ai fini dell'indipendenza, dell'autonomia e della sovranità di un Paese – per tutto ciò che attiene alla riserva di capacità trasmissiva nazionale – è necessario evitare che aspetti così delicati e cruciali possano essere ad appannaggio di operatori privati non perseguenti l'interesse pubblico ma solamente finalità economiche private,

impegna il Governo

affinché la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti preposti sia subordinata non solo a principi di compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea, ma anche a princìpi relativi alla proprietà e al controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.
9/2026-A/4. Bonetti, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame muove dalla presa d'atto del nuovo contesto che, a livello globale, caratterizza lo svolgimento delle attività spaziali: si tratta di un contesto in cui, da un lato, le autorità governative operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, i privati investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi;

    obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, nonché strumenti di pianificazione economica per lo svolgimento dell'attività spaziale da parte degli operatori del settore;

    l'articolo 5 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi; resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza; sostenibilità ambientale delle attività spaziali;

    in questo quadro si inserisce la direttiva NIS2 che sostiene la cybersicurezza in tutta l'Unione europea e invita inoltre gli Stati membri a definire strategie nazionali di cybersicurezza;

    la sicurezza informatica comporta la protezione delle reti e dei sistemi informativi, dei loro utenti e di altre persone interessate da incidenti e minacce informatiche ed impone agli Stati membri di rafforzare le loro capacità, introducendo nel contempo misure di gestione dei rischi e obblighi di segnalazione a soggetti di più settori anche per le attività di oggetti spaziali svolti da terra sia da soggetti pubblici che privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le strategie di cybersicurezza nell'ambito delle attività spaziali in linea con quanto previsto dalla legislazione europea.
9/2026-A/5. Colombo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 2026-A introduce disposizioni in materia di economia dello spazio, definendo il quadro normativo nazionale per l'esercizio delle attività spaziali da parte di operatori pubblici e privati;

    l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei requisiti necessari ad assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale, nonché delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso collegate;

    in particolare, il comma 2 specifica che per spazioporto si intende il sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio, o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale;

    già nel 2018 l'aeroporto di Grottaglie è stato designato come spazioporto commerciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è trattato del primo spazioporto orizzontale in Italia e nell'Unione europea, per il trasporto spaziale suborbitale e la ricerca scientifica;

    nel 2024 la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie è stata inserita negli investimenti previsti dall'accordo tra il Governo e la regione Puglia per lo sviluppo e la coesione, 70 milioni di euro per sviluppare ulteriormente le infrastrutture necessarie per il pieno funzionamento della prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e suborbitali;

    nel 2023 è stato sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione strategica e operativa tra la regione Marche e il CNR per lo sviluppo del settore aerospaziale che ha avviato un percorso di posizionamento dell'aeroporto di Ancona in materia di aerospazio come eccellenza nazionale e internazionale: «La pista di tre chilometri, la vicinanza al mare, l'assenza di barriere urbanistiche nel raggio di dieci chilometri sono caratteristiche perfette per attività di aviolancio, ossia per lanciare in orbita microsatelliti ad uso industriale»;

    le attività spaziali vengono esercitate presso gli spazioporti individuati sul territorio nazionale, a tal fine, fatta salva l'individuazione di ulteriori siti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare, tra i siti idonei alla realizzazione di spazioporti, le infrastrutture già incluse in accordi di investimento per attività aerospaziali.
9/2026-A/6. Benvenuti Gostoli, Maiorano, Iaia.


   La Camera,

   premesso che il disegno di legge A.C. 2026-A introduce disposizioni in materia di economia dello spazio, definendo il quadro normativo nazionale per l'esercizio delle attività spaziali da parte di operatori pubblici e privati;

   considerato che l'accesso allo spazio extra-atmosferico rappresenta un settore strategico per la sicurezza nazionale, con rilevanti implicazioni in ambito geopolitico, economico e tecnologico;

   rilevato che si intende prevedere il rilascio delle autorizzazioni per le attività spaziali da parte dell'Autorità responsabile, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori (articoli 4-7 del disegno di legge);

   osservato che l'articolo 7 individua criteri generali per la concessione o il diniego dell'autorizzazione, tra cui la tutela degli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e delle relazioni internazionali, ma non prevede un approfondimento specifico sulle modalità di verifica della provenienza dei capitali impiegati dagli operatori spaziali privati;

   ritenuto che la tutela della sicurezza nazionale in ambito spaziale può essere rafforzata senza introdurre nuovi organismi, ma valorizzando il ruolo già esistente del Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT), deputato al coordinamento interministeriale in materia di spazio;

   valutato opportuno rendere più rapide ed efficaci le procedure di verifica della compliance degli operatori spaziali, con specifico riferimento alla provenienza dei capitali e alla trasparenza degli assetti proprietari, al fine di prevenire interferenze di soggetti estranei agli interessi nazionali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di valorizzare il ruolo del COMINT nell'ambito della valutazione della compatibilità strategica tra gli operatori spaziali e gli interessi nazionali;

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a rafforzare i controlli sulla provenienza dei capitali degli operatori spaziali che richiedono autorizzazioni, in linea con le migliori pratiche internazionali in materia di investimenti strategici e sicurezza economica;

   a garantire che le procedure di verifica della sicurezza nazionale siano integrate con le direttive dell'Unione europea, con particolare attenzione ai vincoli in materia di difesa e sicurezza tecnologica previsti dai regolamenti europei.
9/2026-A/7. Polo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame (A.C. 2026-A) reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio che, come previsto dall'articolo 1, perseguono, tra le varie finalità, anche quella di promuovere la ricerca scientifica in tale settore;

    quello aerospaziale è un settore trainante per l'intera economia, non solo in via diretta, per le capacità che offre, per esempio, nel settore delle telecomunicazioni e dell'osservazione della Terra, ma anche in via indiretta, per le positive ricadute economiche;

    la filiera nostrana è ricca di eccellenze che possono aprire una «via italiana allo sviluppo», nel contesto europeo;

    ne è esempio il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, società, la cui maggioranza è detenuta dal CNR, specializzata in attività di ricerca nelle discipline aeronautiche e spaziali;

    in esecuzione del PRO.R.A. (Programma Nazionale di Ricerca Aerospaziale), e sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, il Centro ha realizzato la più grande dotazione di infrastrutture di ricerca in campo aerospaziale presente in Italia, con impianti di prova unici al mondo e laboratori all'avanguardia utilizzati da enti e industrie nazionali ed internazionali, e svolge attività in tutti i principali filoni di ricerca con l'obiettivo di supportare la competitività del settore aerospaziale nazionale attraverso: i) lo sviluppo e la gestione di impianti strategici di sperimentazione; ii) lo sviluppo di programmi strategici di ricerca; iii) l'aumento delle competenze scientifiche nel settore aerospaziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare le capacità di ricerca e sviluppo tecnologico delle principali eccellenze italiane in questa importante fase di sviluppo dell'economia dello spazio.
9/2026-A/8. Cerreto, Cangiano, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio;

    l'Unione europea affronterà, nel 2025, il dossier spazio con una annunciata Space Law o, più probabilmente, uno Space Act corredato di programmi e finanziamenti destinati allo sviluppo del settore aerospaziale europeo;

    l'Italia vanta una storica e consolidata tradizione nella ricerca spaziale ed è tra i primi, se non il primo, Stato membro dell'Unione europea ad aver legiferato e definito una strategia nazionale per lo Spazio e la sua economia;

    la spesa globale per lo spazio è triplicata negli ultimi 20 anni, con una crescita significativa degli investimenti privati, soprattutto negli Stati Uniti e Cina. L'era dello Spazio 4.0 segna una transizione definitiva dallo Spazio come dominio esclusivamente pubblico e militare a un'area di opportunità più ampia, con nuove applicazioni e sfide regolatorie e giuridiche;

    è da tempo in atto una transizione nei settori della produzione dell'economia dello spazio – la cosiddetta Space Economy – da industria dominata dal settore pubblico, con iniziative governative, ad un crescente protagonismo delle imprese private, fino al ruolo di singoli investitori;

    le applicazioni delle tecnologie spaziali spaziano dalla difesa e sicurezza alla gestione dei dati in ambito agricolo, commerciale, ambientale e di controllo del territorio. In tale contesto, vi è una vivacità, imprenditoriale e accademica, tesa a costituire reti innovative a livello territoriale, sostenute dalle politiche regionali in cui, accanto a regioni da più tempo organizzate quali Lazio, Piemonte e Lombardia, ve ne sono di emergenti e già posizionate in pochi anni ai massimi livelli in campi specifici quali Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia. Queste specificità territoriali rappresentano il tipico modello italiano di espressione delle PMI dal basso che abbisogna, in un tema così strategico per l'intera Nazione e per il posizionamento e la tutela del nostro saper fare in ambito internazionale, di una regia e guida nazionale;

    l'industria spaziale si divide in due grandi fasi nella catena del valore del settore: l'industria upstream, ovvero l'industria che si occupa della progettazione, costruzione, lancio e protezione della tecnologia spaziale, e l'industria downstream, la quale si riferisce all'industria che utilizza dati e infrastrutture spaziali per fornire servizi e applicazioni sulla Terra;

    l'impatto economico del settore spaziale è di tre tipi: diretto, indiretto e indotto, che rispettivamente si riferiscono alla produzione di satelliti e di servizi di lancio, alle industrie a supporto e ai fornitori del settore spaziale, anche afferenti ad altri settori e alla spesa generata da questa economia e dalla occupazione di qualità che ne deriva e di cui la nostra nazione può beneficiare ed investire in modo sistemico e strategico facendo riferimento ai programmi spaziali di Stati Uniti, Regno Unito e della European Space Agency (ESA), anche generando un moltiplicatore economico pari a 2,2 fino a 3,5 volte;

    i dati inerenti all'ambito aerospaziale in Italia ci descrivono un settore in rapida e costante crescita, con 18 miliardi di fatturato, 60 mila occupati nel settore e un contributo all'export di circa 8 miliardi;

    l'articolo 22 del disegno di legge in esame introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure recate dall'articolo 22 del provvedimento in esame:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consolidare il ruolo dell'Italia come attore chiave nelle strategie europee sullo Spazio, promuovendone il posizionamento quale hub di eccellenza nella ricerca e nella produzione spaziale, rafforzando e tutelando il sistema industriale e scientifico nazionale a livello europeo e internazionale;

   a rendere l'Italia sempre più protagonista e centrale nella nuova strategia spaziale europea, con il rafforzamento del posizionamento e della presenza italiana nelle sedi europee, favorendo al contempo un approccio di semplificazione dei programmi comunitari;

   a valutare l'opportunità di facilitare, proteggere e promuovere la sinergia pubblico e privato, tra istituzioni, università, centri di ricerca e aziende;

   a promuovere l'attrattività degli investimenti nel settore spaziale italiano, attraverso un quadro normativo e finanziario chiaro, con misure di accompagnamento e protezione per garantire la sicurezza nazionale e la competitività delle imprese italiane;

   a programmare, finanziare e costruire servizi e infrastrutture ad alta tecnologia per attrarre collaborazioni internazionali.
9/2026-A/9. Giovine, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    i distretti tecnologici aerospaziali costituiscono una realtà presente in diverse regioni d'Italia, con lo scopo di favorire l'incontro e la collaborazione tra le eccellenze del settore aerospaziale e la promozione di progetti di ricerca e sviluppo, di formazione e di trasferimento dell'innovazione tecnologica;

    le attività sinergiche dei distretti si muovono in una logica di sistema che permette di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi a livello nazionale ed internazionale e consentono la creazione di nuove figure professionali e la realizzazione di infrastrutture al servizio della ricerca e innovazione;

    tali distretti sono presenti in ben 15 regioni italiane. Significativa la presenza di ben 5 regioni del Mezzogiorno o in transizione (Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna e Abruzzo) a significare l'importanza che l'economia dello spazio può rappresentare nello sviluppo economico di quelle regioni;

    a livello nazionale i distretti, assieme a grandi imprese e diversi enti e centri di ricerca hanno dato vita al Cluster Tecnologico Nazionale Aerospaziale (CTNA), con circa 300 imprese attive in un'ampia gamma di settori: avionica, elettronica, sistemi avanzati di gestione del traffico aereo-marittimo e aeroportuale, componentistica, micro e nano satelliti, materiali innovativi, servizi satellitari, con oltre 23.500 addetti, più 5 miliardi euro di fatturato e 1,1 miliardi di euro di export;

    l'articolo 22 del disegno di legge in esame introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale,

impegna il Governo

in sede di redazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio, a tener conto del patrimonio di conoscenze detenuto dai distretti tecnologici aerospaziali e delle proposte di sviluppo da essi avanzate individualmente o tramite l'organismo associativo, favorendo in particolare le sinergie tre le attività regolate dal presente provvedimento e gli incentivi ZES.
9/2026-A/10. D'Attis, Squeri, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame, titolato «Riserva di capacità trasmissiva nazionale», prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa. La norma prevede la costituzione di tale riserva per comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema;

    tale attività ha assunto un carattere di pervasività in pressoché tutti i settori della sfera economica e sociale delle società contemporanee. Moltissimi settori di attività «terrestre» sono già oggi transitati all'uso di tecnologie spaziali: telecomunicazione, navigazione, controllo e gestione del trasporto. Sempre più servizi digitali sono nei fatti servizi spaziali. Nell'immediato futuro questa transizione tecnologica riguarderà la gestione e lo sfruttamento dei dati;

    il solo riferimento alla sicurezza nazionale e l'appartenenza all'Unione europea o all'Alleanza atlantica non può soddisfare la necessità, nella eventuale gestione da parte di soggetti privati della riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale del controllo pubblico ed istituzionale di tale attività, contrastando anche le posizioni dominanti, se non di monopolio, che soggetti imprenditoriali stanno acquisendo nel controllo delle attività satellitari in orbita bassa e, quindi, in un settore strategico della sfera economica e sociale delle società contemporanee;

    la necessità che l'Unione europea ritrovi piena unità di intenti e di azione comune in tutti i settori strategici a fronte degli sconvolgimenti geopolitici in atto, determina innanzitutto la necessità che la collaborazione e nel caso di affidamento di servizi di comunicazione satellitari avvenga non solo da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ma necessita che gli stessi abbiano natura istituzionale;

    l'articolo 25 e nessuna altra disposizione del provvedimento in esame regolamenta, in caso di affidamento di servizi di comunicazione satellitari, la titolarità e il controllo esclusivo dei dati e della loro elaborazione del committente, determinando un evidente vuoto normativo relativo all'utilizzo dei dati acquisiti dall'eventuale fornitore di servizi,

impegna il Governo

nella eventuale costituzione della riserva di capacità trasmissiva nazionale, ad affidare la gestione esclusivamente a soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea e, nel caso di comprovata impossibilità, ad altri soggetti comunque in coerenza e integrazione con gli impegni cui l'Italia partecipa e si impegnerà a partecipare in sede europea:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere negli eventuali affidamenti di servizi satellitari l'esclusiva la titolarità, controllo ed elaborazione dei dati da parte del committente;

   ad escludere l'utilizzo di fondi rinvenienti dal PNRR negli eventuali affidamenti che si rendessero necessari di servizi satellitari a soggetti diversi da quelli istituzionali appartenenti all'Unione europea, riservando detti fondi esclusivamente al finanziamento dello sviluppo delle attività nazionali nel settore e ai programmi concordati in sede di Unione europea.
9/2026-A/11. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.