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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 marzo 2025

TESTO AGGIORNATO AL 12 MARZO 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Dara, De Corato, De Maria, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Iezzi, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Squeri, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Dara, De Corato, De Maria, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Iezzi, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Squeri, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BORRELLI: «Istituzione della Giornata nazionale dell'educazione ai sentimenti» (2297);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFONSO COLUCCI ed altri: «Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione concernenti il ricorso alla Corte costituzionale in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento nonché di regolarità dei procedimenti elettorali e referendari e norme per assicurare la libertà del voto contro le pratiche di disinformazione» (2298).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge AMICH: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940» (1895) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Deborah Bergamini.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di livelli e qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini» (2262) Parere delle Commissioni V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CHERCHI: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida, di assistenza o di allerta medicale ai mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici o aperti al pubblico» (2153) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/4012, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta applicazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – mancata organizzazione di corsi di formazione per i revisori della sicurezza stradale.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 10 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, le seguenti verifiche dell'impatto della regolamentazione:

   verifica dell'impatto della regolamentazione concernente i crediti di imposta per beni materiali 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   verifica dell'impatto della regolamentazione concernente i crediti di imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, ideazione estetica e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Questi documenti sono trasmessi alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione (COM(2025) 91 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 91 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Puglia.

  Il Garante del contribuente per la Puglia, con lettera in data 11 marzo 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Puglia, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della cultura:

   alla professoressa Francesca Cappelletti, l'incarico di direzione della Galleria Borghese;

   alla dottoressa Edith Gabrielli, l'incarico di direzione del Vittoriano e Palazzo Venezia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in ordine alla redazione dei piani di emergenza dighe da parte di Regione Lombardia – 3-01796

A)

   GIRELLI, ROGGIANI, BRAGA, GUERINI, MAURI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PELUFFO, FORATTINI, CUPERLO e EVI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   i piani di emergenza dighe (Ped) sono documenti che definiscono le fasi operative e le attività che il sistema di Protezione civile deve intraprendere per gestire in maniera coordinata e pianificata eventuali pericoli legati alle dighe;

   i Ped sono previsti dalla normativa nazionale specifica, rappresentata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe»;

   fondamentale è il raccordo tra il Ped e i piani di Protezione civile (Ppc) dei comuni in cui è ubicata la diga o che sono interessati dal suo potenziale rischio. I Ppc devono contenere tutti gli scenari di rischio presenti sul territorio, inclusi quelli delineati nel Ped, con i relativi modelli d'intervento;

   al riguardo, regione Lombardia è chiamata a redigere settantasette Ped per recepire i citati documenti della Protezione civile, ma, a quanto risulta agli interroganti, sino ad oggi ne sarebbero stati approvati solo tredici;

   inoltre, sempre a quanto consta agli interroganti, non risulta sia stata fatta alcuna analisi di rischio basata sulle aree di pericolosità e sulle caratteristiche dell'invaso. Ad esempio, la provincia di Sondrio presenta numerose dighe ed è, quindi, fondamentale che essa sia dotata di tutte le misure di sicurezza necessarie;

   si tratta, a parere degli interroganti, di una situazione estremamente preoccupante, stante anche il fatto che sempre più frequenti si presentano anche in Lombardia fenomeni meteorologici avversi molto rilevanti, e richiedono attenzione e preparazione per limitare eventuali danni a persone e cose –:

   se al Ministro interrogato consti quanto esposto in premessa e, in caso positivo, quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, affinché siano accelerati i processi necessari alla redazione dei Ped da parte di Regione Lombardia.
(3-01796)


Intendimenti in relazione alla ricostruzione post-sisma e al sostegno alle popolazioni locali nei comuni dell'Appennino tosco-romagnolo colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023 – 3-01193

B)

   TASSINARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il terremoto che ha colpito vari comuni dell'Appennino tosco-romagnolo all'alba del 18 settembre 2023 ha provocato circoscritti ma ingenti danni al patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, e l'inagibilità totale o parziale di vari edifici. L'evento calamitoso si è verificato a pochi mesi dalla grande alluvione, riattivando frane e dissesti nel territorio montano e pedemontano e provocando ulteriore disagio in territori nei quali già si sta riducendo il presidio antropico;

   con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per eventi sismici nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena e sono stati stanziati 6 milioni di euro per le esigenze più immediate;

   con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (Ocdpc) n. 1042 del 27 novembre 2023, il Governo ha dato una prima risposta alle più pressanti situazioni di emergenza, a valere sulle somme individuate dalla delibera del 3 novembre 2023, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e per le prime misure di assistenza per la popolazione, sulla base di un piano predisposto dal commissario delegato, individuato nel presidente della Regione Emilia-Romagna;

   questo provvedimento ha altresì previsto un primo stanziamento di somme per la realizzazione di interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato, finalizzati al recupero dell'agibilità di alloggi adibiti a residenza principale, abituale e continuativa, oggetto di ordinanze di sgombero, fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare;

   l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile prevede l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse a valere sui fondi della Protezione civile, limitatamente alle sole questioni legate all'emergenza. Nulla è previsto rispetto alla questione della ricostruzione post-sisma;

   a seguito degli eventi sismici che, negli ultimi anni, hanno funestato il nostro Paese (L'Aquila nel 2009, l'Emilia-Romagna nel 2012, il Centro-Italia nel 2016), lo Stato si è impegnato, con provvedimenti rapidamente adottati, in piani di ricostruzione che hanno previsto l'erogazione di contributi pubblici a fondo perduto per la riparazione di edifici privati lesionati;

   per finanziare le spese per la riparazione che non hanno trovato copertura nel contributo statale, le suddette aree beneficiano anche di una proroga dell'agevolazione fiscale del «Superbonus» sino a fine 2025, le cui modalità applicative, compresi cessione del credito e sconto in fattura, sono state recentemente confermate nel decreto-legge n. 39 del 2024;

   a distanza di otto mesi dal terremoto che ha interessato l'Appennino tosco-romagnolo non si ha notizia di iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma. Ciò sta provocando un inevitabile aggravamento dell'attuale situazione, poiché alcuni fabbricati, gravemente lesionati, sono direttamente adiacenti o aggettanti su aree pubbliche;

   è necessario il ripristino di un patrimonio immobiliare sito principalmente in borghi e centri storici, che altrimenti saranno destinati all'abbandono, con ineluttabili implicazioni in termini di riduzione della presenza antropica nei territori montani e conseguenti minori livelli di salvaguardia del territorio –:

   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno farsi promotori dei provvedimenti necessari alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 18 settembre 2023 e al sostegno delle popolazioni locali, sulla falsariga dei provvedimenti già adottati per gli eventi sismici avvenuti a partire dal 2009, al fine di evitare discriminazioni fra cittadini appartenenti a territori diversi.
(3-01193)


Intendimenti del Governo in merito alle tempistiche di adozione dei decreti attuativi necessari per il ristoro delle famiglie e delle imprese colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 2023 – 3-01211

C)

   SOUMAHORO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato in una inchiesta giornalistica apparsa sul quotidiano «la Stampa» il 3 maggio 2024, dal titolo «L'alluvione dimenticata», a distanza di un anno dall'alluvione che devastò l'Emilia-Romagna nel maggio 2023, poco o nulla è stato fatto;

   in particolare, il fango sarebbe ancora in molte case, abbandonate da chi non poteva permettersi di anticipare i soldi per i lavori;

   le prime risorse sarebbero state stanziate dalla regione, con contributi fino a 5 mila euro ciascuno, attraverso una procedura sperimentale, su un totale di 70 milioni di euro complessivi impegnati, mentre poi non sarebbero stati erogati ulteriori fondi;

   secondo quanto si apprende, gli abitanti delle zone colpite sarebbero profondamente sfiduciati, nonostante il 17 gennaio 2024 la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, abbiano annunciato l'accordo sottoscritto per destinare 1,2 miliardi di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore delle zone alluvionate;

   a distanza di quattro mesi ancora non è stato approvato il decreto attuativo per sbloccare tali risorse, così come manca il decreto attuativo per sbloccare il credito d'imposta a favore di famiglie e imprese colpite dall'alluvione previsto dalla legge di bilancio 2024;

   nonostante gli annunci del Governo, che promise il ristoro del 100 per cento dei danni arrecati ai cittadini alluvionati, non sono neppure stati compiuti gli adempimenti burocratici preliminari allo stanziamento dei fondi –:

   quando il Governo preveda di adottare gli atti richiamati in premessa al fine di rimborsare e ristorare le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione del maggio del 2023 in Emilia-Romagna.
(3-01211)


Iniziative di competenza in ordine alla possibilità di intervento della Protezione civile nel comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, per far fronte alla situazione creatasi a seguito della rottura dell'argine del fiume Lamone – 3-01505

D)

   BOSCAINI, TASSINARI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   Traversara è una frazione del comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il 4 ottobre 2024 il fiume Lamone ha aperto una falla, nello stesso punto in cui si era verificata la rottura dell'argine il 19 settembre 2024, allagando di nuovo la suddetta località;

   l'argine, in corso di sistemazione, era molto debole per poter reggere una nuova massa idrica: durante il passaggio dell'onda di piena si è generata una infiltrazione nella sponda arginale e l'acqua ha progressivamente raggiunto terreni, strade e abitazioni vicine;

   tale situazione è stata oggetto di sopralluogo da parte del sostituto procuratore Francesco Coco, un atto dovuto connesso alle indagini in corso per l'alluvione di settembre 2024;

   i tecnici del comune, la Protezione civile e il Consorzio di bonifica stanno monitorando la situazione;

   segnala la cittadinanza locale che permangono tutt'oggi ulteriori rilevanti fattori di rischio, in particolare la presenza di alberi che frenano il flusso dell'acqua e bloccano i detriti che arrivano dalla montagna, oltre alla presenza all'interno dell'alveo del Lamone di masse di detriti dell'alluvione di settembre, mai rimossi;

   queste masse potrebbero costituire un rilevante ostacolo al deflusso dell'acqua meteorica, produrre una nuova rottura dell'argine con ulteriori gravi danni a cose e a persone;

   a quanto consta il comune si è dichiarato incompetente alla rimozione dei detriti –:

   se non si ritenga opportuno, per quanto di competenza, che la Protezione civile intervenga per verificare la segnalazione in premessa.
(3-01505)


Chiarimenti in relazione alle risorse effettivamente disponibili in favore degli enti territoriali dell'Emilia-Romagna per la ricostruzione post alluvione ed iniziative di competenza volte ad evitare un utilizzo improprio dei siti istituzionali da parte degli enti pubblici – 3-01358

E)

   TASSINARI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con riferimento alla ricostruzione in Romagna a seguito dell'alluvione dell'estate 2023, gli amministratori della Regione Emilia-Romagna, nelle persone dell'ex sindaco e attuale presidente della provincia di Ravenna (nonché di futuro candidato alla carica di Governatore) e dell'ex Governatore regionale, entrambi esponenti del Partito democratico, continuano ad alimentare la polemica in merito al presunto mancato invio ai comuni, alle province e alla regione delle risorse a suo tempo stanziate dal Governo nazionale;

   in particolare l'ex sindaco di Ravenna in più occasioni ha lamentato che il Governo starebbe «derubricando» l'alluvione dall'agenda politica nazionale. Tuttavia dai dati ufficiali disponibili sulla ricostruzione risulterebbe che dei 12,3 milioni di euro ottenuti dal comune di Ravenna per intervenire sui danni, ne sono stati spesi solamente 188 mila (1,5 per cento). Per quanto riguarda la provincia di Ravenna dei 34,6 milioni di euro stanziati, ne sono stati spesi solo 1,5 milioni (4,3 per cento);

   sul sito istituzionale del comune di Ravenna, comparirebbe un comunicato in cui si dichiara che «sul fronte nazionale e dei provvedimenti attesi dal Governo [nazionale], famiglie, imprenditori e comunità scontano ormai ritardi inaccettabili»;

   risulta agli interroganti che i rimborsi invece procedono abbastanza spediti. Le istruttorie terminate con esito positivo sono al momento oltre 400 con più di 12 milioni di euro di danno riconosciuto di cui è già stato erogato il 50 per cento (circa 6 milioni) a titolo di anticipazione. Di queste 400 istruttorie, una cinquantina sono imprese;

   l'ex governatore regionale, neo-eletto al Parlamento dell'Unione europea, recentemente ha imputato i ritardi all'assenza del personale tecnico aggiuntivo che dovrebbe aiutare i comuni a gestire i cantieri della ricostruzione. È opportuno ricordare che all'insediamento della struttura commissariale, il generale Figliuolo aveva chiesto agli enti territoriali della regione di fornire tecnici per i territori alluvionati, ricevendo un netto rifiuto. Il risultato di questa mancata volontà a collaborare è che ci sono solo 40 dei 216 tecnici necessari –:

   quale sia l'effettiva disponibilità di risorse immediatamente spendibili in capo agli enti della Regione Emilia-Romagna

per la ricostruzione post alluvione e quanto sia stato effettivamente utilizzato ad oggi da detti enti in termini di uscite di cassa;

   se non si intenda promuovere iniziative, per quanto di competenza, affinché i siti istituzionali degli enti pubblici non siano utilizzati per fini impropri, quali quelli di propaganda politica, come avvenuto, a parere dell'interrogante, nel caso segnalato in premessa.
(3-01358)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 915-916-942-980-1002 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: BUCALO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MARTI ED ALTRI; FAZZONE ED ALTRI; ZAMBITO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E IN MEDICINA VETERINARIA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2149) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TOCCALINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA; VIETRI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; MARIANNA RICCIARDI ED ALTRI; DE LUCA ED ALTRI; MALAVASI ED ALTRI (A.C. 160-683-1403-1497-1511-1575-1646-1802)

A.C. 2149 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2149 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.2, 1.1000, 2.1, 2.7, 2.39, 2.41, 2.48, 2.63, 2.64, 2.66, 2.71, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.82, 2.87, 2.90, 2.91, 2.96, e 2.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2149 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità e princìpi generali)

  1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Finalità e principi generali)

  Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire sulla base delle esigenze del Ssn medesimo nonché della qualità della loro formazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:

   alla lettera b), dopo le parole: criteri di sostenibilità aggiungere le seguenti: ed eventuali strumenti di finanziamento per le università;

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al superamento di un test di accesso unico nazionale, con graduatoria unica, tramite domande chiuse a risposta multipla svolto alla fine del primo semestre. Prevedere per ogni materia data un bonus pesato per voto sino ad un massimo di 0,3 punti per materia. Garantire che le conoscenze necessarie a rispondere correttamente alle domande di cui sopra siano strettamente contenute e attinenti alla materie svolte durante il primo semestre di studi;

   alla lettera e), sostituire le parole da: solo qualora siano stati conseguiti fino alla fine della lettera, con le seguenti: , ai fini del proseguimento, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta o sino ad esaurimento dei posti previsti per i corsi di laurea non selezionati, rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del Ssn, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale;

   alla lettera i) sostituire le parole: non sia considerato con le seguenti: sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre;

   alla lettera m) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Prevedere per i tutor individuati alla presente lettera un trattamento economico aggiuntivo per compensare il tutoraggio svolto pari a quello dei tutor universitari;

   sopprimere la lettera n);

   al comma 3:

    al secondo periodo, sostituire le parole: , m) e n) con le seguenti: e n);

    al terzo periodo, sostituire le parole: dalle lettere n) e con le seguenti: dalla lettera.
1.1000. Faraone, Giachetti.

A.C. 2149 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

   b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

   c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

   d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

   e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

   f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

   g) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

   h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

   i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

   l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;

   m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

   n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma;

   o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.
  5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
  6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando la necessaria uniformità delle procedure di selezione sull'intero territorio nazionale.
2.4. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un test di accesso unico nazionale tramite domande chiuse a risposta multipla ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, con graduatoria unica nazionale;

   b) prevedere, basandosi sulle conoscenze iniziali di biologia, chimica, fisica e matematica e le capacità di logica, una bibliografia nota di preparazione e che la stessa sia gratuitamente scaricabile in formato digitale dal sito del Ministero dell'università e della ricerca;

   c) garantire che le conoscenze necessarie a rispondere correttamente alle domande di cui alla lettera a) siano strettamente contenute e attinenti alla bibliografia di cui alla lettera b);

   d) prevedere dei controlli di sicurezza durante il test di cui alla lettera a) mediante l'ausilio di FF.OO. nelle aule e la predisposizione obbligatoria, durante lo svolgimento del test di cui alla lettera a) di disturbatori di frequenze;

   e) prevedere l'impossibilità per tre anni di sostenere il test di cui alla lettera a) ai candidati che durante i test dovessero avvalersi di testi, pubblicazioni, appunti di alcun genere, supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, o atti alla comunicazione tra candidati o terzi;

   f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del Ssn, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare il numero complessivo di iscrizioni ai corsi di studio di cui alla lettera a), in coerenza programmatica con il fabbisogno di professionisti del Ssn, determinato dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in coerenza anche con quanto previsto dalla lettera g), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

   g) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal Ssn sull'intero territorio nazionale;

   h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del Ssn, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

   i) prevedere l'erogazione di almeno due simulazioni, attraverso apposita piattaforma ministeriale online;

   l) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo, con il seguente: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.5. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera d) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.6. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

   alla lettera e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.18. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera d):

    sostituire, le parole: secondo semestre con le seguenti: secondo anno;

    sostituire le parole: primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché con le seguenti: primo anno, a una graduatoria nazionale redatta sulla base della media degli esami di profitto,

   alla lettera e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.21. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera d) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) garantire, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno, solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno con una votazione pari o superiore alla mediana;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.30. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera d) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.8. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla con le seguenti: che integrino la.
2.10. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: che tengano conto in via prioritaria della scelta dello studente e, in subordine,.
2.11. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui al comma 1, non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;.
2.12. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre, di cui alla lettera c), non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;.
2.16. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: svolti secondo standard uniformi.
2.22. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: nazionale con la seguente: di ateneo.
2.27. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: l'accesso alla quale non dipenda esclusivamente dalla media dei voti degli esami di profitto del primo semestre, al fine di garantire criteri di oggettività ed equità;.
2.28. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre.
2.33. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) individuare modalità volte a tutelare gli studenti idonei che abbiano ottenuto la totalità dei crediti formativi universitari (CFU), ma che non risultino collocati in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale ai fini dell'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, prevedendo la possibilità per gli stessi di riprovare l'ammissione al secondo semestre nell'anno accademico successivo;.
2.38. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, con le seguenti: sulla base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal Ssn, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264,.
2.40. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: e le risorse.
2.41. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: individuare le modalità aggiungere le seguenti: nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'incremento necessario dei laboratori e delle relative attrezzature,.
2.43. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: per rendere sostenibile fino a: anche con le seguenti: , nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari, per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni sia al primo sia al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c).
2.42. Marianna Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che gli atenei che all'esito delle prove abbiano posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, possano consentire l'accesso ai predetti corsi agli studenti che abbiano superato la prova di ammissione presso gli atenei del territorio nazionale che abbiano esaurito la disponibilità dei posti programmati, assicurando che in sede di definizione dei posti siano dettate disposizioni operative per consentire lo scorrimento delle graduatorie, compatibilmente con i posti, come singolarmente espressi da ciascun ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;.
2.49. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, al secondo anno, un'analisi sulla sostenibilità della revisione delle modalità di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia con particolare riferimento all'offerta formativa, al necessario potenziamento dell'organico e al costo aggiuntivo derivante a decorrere dal sesto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo;.
2.50. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;.
2.51. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: le modalità, aggiungere le seguenti: e le risorse.
2.52. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR;.
2.54. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;.
2.56. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento.
2.57. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera h), premettere le parole: revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del Ssn e.
2.59. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) individuare le risorse necessarie volte ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di potenziare le capacità ricettive delle università, aumentando l'offerta di attrezzature di ricerca e didattiche, degli spazi laboratoriali, nonché le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità degli atenei in relazione al numero complessivo di iscrizioni al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1.
2.63. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).

  Conseguentemente, al comma 3:

   al secondo periodo, sostituire le parole: , m) e n) con le seguenti: e n);

   al terzo periodo, sostituire le parole: dalle lettere n) e con le seguenti: dalla lettera.
2.73. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità agli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri;.
2.75. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
*2.76. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
*2.78. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: , la cui frequenza fino alla fine della lettera.
2.83. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: valorizzata con le seguenti: calcolata in misura non superiore allo 0,5.
2.84. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: in collaborazione con le università con le seguenti: erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale.
2.93. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire una formazione di qualità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.96. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro della salute aggiungere le seguenti: , nonché sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e il Consiglio universitario nazionale (CUN).
2.98. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto, Borrelli.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: , di concerto.
2.99. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Funzionamento universitario)

  1. Al fine di sostenere il funzionamento delle Università statali il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2.01000. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

A.C. 2149 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifiche di coordinamento)

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1 sopprimere le parole: da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del Ssn, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale;.
1.1. Faraone, Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente.
1.2. Faraone.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono ridefinite le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 2, al comma 2, alinea, sostituire le parole: Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai con le seguenti: L'emanazione del decreto di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei;

   al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3;

   al medesimo articolo 2, alla rubrica, sopprimere le parole: Delega al Governo per la;

   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con successivi provvedimenti normativi, anche di natura regolamentare, il Governo provvede al riordino e alla codificazione della materia nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con la presente legge. Qualora dall'attuazione della presente legge derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione con le norme vigenti, il Governo adotta i provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.;

   al titolo della proposta di legge sopprimere le parole: Delega al Governo per la.
2.1. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
2.2. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
2.3. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: al primo semestre dei con la seguente: ai.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: al primo semestre dei con le seguenti: ai;

   al medesimo comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h) e m);

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2.7. Piccolotti.

  Al comma 2, la lettera a) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera c) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera d) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera e) sostituire, ovunque ricorra, la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera f) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   alla lettera i) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno;

   sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;

   alla lettera n) sostituire la parola: semestre con la seguente: anno.
2.65. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: criteri di sostenibilità inserire le seguenti: ed eventuali strumenti di finanziamento per le università.
2.9. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: definire i medesimi fino alla fine della lettera, con le seguenti: definire un piano didattico e programmi di studio per singola materia standardizzati e unici per tutto il territorio nazionale, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) per singola materia stabilito a livello nazionale;.
2.13. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: i medesimi corsi inserire le seguenti: , da svolgersi in presenza,.
2.14. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;.
2.15. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) prevedere che le procedure di selezione ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria delle università pubbliche e delle università non statali riconosciute, oggetto di insegnamento nel primo semestre, di cui alla lettera c), siano effettuate in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale ed esclusivamente nelle sedi delle università pubbliche;.
2.17. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre di corsi di laurea magistrale sia subordinata al superamento di un test di accesso unico nazionale, con graduatoria unica, tramite domande chiuse a risposta multipla svolto alla fine del primo semestre. Prevedere per ogni materia data un bonus pesato per voto sino ad un massimo di 0,3 punti per materia. Garantire che le conoscenze necessarie a rispondere correttamente alle domande di cui sopra siano strettamente contenute e attinenti alle materie svolte durante il primo semestre di studi;.
2.20. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: svolti secondo standard uniformi nonché alla con le seguenti: e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente.
2.23. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: svolti secondo standard uniformi con le seguenti: con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un test nazionale,.
2.24. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: standard uniformi inserire le seguenti: in presenza e senza ricorrere a test a risposta chiusa.
2.25. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: standard uniformi aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza.
2.26. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , e che l'assegnazione dello studente a una sede di propria scelta o vicino alla propria residenza è subordinata alla sua posizione nella graduatoria e al valore Isee.
2.29. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: solo qualora siano stati conseguiti fino alla fine della lettera.
2.32. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: solo qualora fino a: seconda scelta con le seguenti: ai fini del proseguimento, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta o fino ad esaurimento dei posti previsti per i corsi di laurea non selezionati,.
2.31. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: , anche in sovrannumero,
2.34. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: del primo semestre aggiungere le seguenti: con una votazione pari o superiore alla mediana,.
2.37. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: tra quelli di cui alla lettera c) aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei corsi che prevedano l'iscrizione con il numero chiuso,.

  Conseguentemente alla medesima lettera e), dopo le parole: corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei corsi che prevedano l'iscrizione con il numero chiuso,.
2.36. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: possibile.
2.35. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;.
2.39. Malavasi, Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: individuare le modalità aggiungere le seguenti: e le risorse.
2.44. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.
2.45. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente alla medesima lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque idonei a garantire l'omogeneità e la qualità dell'offerta formativa nonché l'incremento delle borse di studio e degli alloggi universitari;.
2.48. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ricettive delle università, aggiungere le seguenti: nonché degli ospedali e dei laboratori,.
2.46. Marianna Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ricettive delle università inserire le seguenti: e dei laboratori.
2.47. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: post lauream aggiungere le seguenti: e di specializzazione successivi alla laurea.
2.53. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;.
2.55. Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del Ssn e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;.
2.58. Marianna Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e con le Federazioni degli ordini professionali,.
2.60. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine, le parole: e di allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;.
2.61. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
2.62. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: non sia considerato con le seguenti: sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre.
2.64. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;.
2.66. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori;.
2.67. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: un'attività di formazione teorico-pratica anche con le seguenti: l'attività di formazione teorico-pratica richiesta dagli standard europei e.
2.68. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: i dirigenti medici e sanitari con le seguenti: il personale medico e sanitario.
2.69. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: dirigenti medici e sanitari aggiungere le seguenti: che siano professori di ruolo o professori a contratto,.
2.70. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera m) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere per i tutor individuati dalla presente lettera un trattamento economico aggiuntivo per compensare l'attività di tutoraggio svolta, pari a quello dei tutor universitari.
2.71. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).

  Conseguentemente, al comma 3:

   al secondo periodo, sostituire le parole: , m) e n) con le seguenti: e n);

   al terzo periodo, sostituire le parole: dalle lettere n) e con le seguenti: dalla lettera.
*2.72. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).

  Conseguentemente, al comma 3:

   al secondo periodo, sostituire le parole: , m) e n) con le seguenti: e n);

   al terzo periodo, sostituire le parole: dalle lettere n) e con le seguenti: dalla lettera.
*2.74. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
2.77. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: per gli ultimi tre anni con le seguenti: per l'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: la cui frequenza fino alla fine della lettera.
2.79. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: anche un tirocinio con le seguenti: un tirocinio.
2.81. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: laurea magistrale di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

  Conseguentemente, alla lettera o), dopo le parole: laurea magistrale di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
2.85. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: i quali possano prevedere anche un tirocinio.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: la cui frequenza fino alla fine della lettera.
2.80. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera n), dopo le parole: piena accessibilità degli stessi inserire le seguenti: e la totale gratuità per gli studenti.
2.82. Faraone, Giachetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o).

  Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dalle lettere n) e o) e con le seguenti: dalla lettera n).
2.86. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
*2.87. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
*2.90. Piccolotti.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
*2.91. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: formazione con la seguente: orientamento.

  Conseguentemente dopo le parole: gli studenti inserire le seguenti: dell'ultimo anno.
2.92. Marianna Ricciardi, Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 2, lettera o), dopo le parole: le università inserire le seguenti: , ad esclusione delle università telematiche,.
*2.94. Manzi, Malavasi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, lettera o), dopo le parole: le università inserire le seguenti: , ad esclusione delle università telematiche,.
*2.95. Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro della salute inserire le seguenti: , nonché sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e il Consiglio universitario nazionale (CUN).
2.97. Piccolotti.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, gli atenei che all'esito delle prove di cui al comma 1 abbiano posti disponibili per l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 consentono l'accesso ai predetti corsi agli studenti che abbiano superato la prova di ammissione presso gli atenei del territorio nazionale che abbiano esaurito la disponibilità dei posti programmati.».

  01-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 01, il Ministro dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei posti, detta le disposizioni operative per consentire lo scorrimento delle graduatorie, compatibilmente con i posti, come singolarmente espressi da ciascun ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente al comma 1, dopo le parole: altresì, alla aggiungere la seguente: ulteriore.
3.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caso, Amato, Orrico.

A.C. 2149 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 2, lettera e) prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi della delega, la garanzia, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, del riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi, da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale sopracitati, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre;

    la delega al Governo, nell'essere poco chiara sulle modalità di realizzazione della graduatoria nazionale unica in base ai CFU conseguiti nel primo semestre, nulla dispone in merito alla possibilità, per gli studenti non ammessi al secondo semestre, di poter riprovare l'ammissione a medicina negli anni successivi, così come avviene oggi con la possibilità di riprovare il test;

    infatti, se viene chiarita la possibilità per gli idonei che non rientrino nei posti disponibili di potersi iscrivere ad un altro corso di laurea, non vengono chiarite le modalità per poter ritentare l'ammissione (in questo caso, al secondo semestre, avendo conseguito tutti i CFU) nell'anno accademico successivo, con, per esempio, uno scorrimento di graduatoria o un congelamento del posto nella graduatoria nazionale;

    occorre garantire, pertanto, un accesso ai corsi di laurea in area medico-sanitaria sostenibile e inclusivo, preservando la qualità della formazione e prevedendo un sistema di selezione basato su criteri meritocratici e trasparenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di consentire agli studenti idonei che non siano stati ammessi al secondo semestre dei corsi di medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in quanto non collocati in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale nonostante abbiano conseguito tutti i CFU previsti per gli esami di profitto del primo semestre, di poter riprovare l'ammissione al secondo semestre negli anni accademici successivi.
9/2149/1. Orrico, Caso, Amato, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 2, lettera c), prevede l'individuazione delle discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

    tali corsi di studio richiedono una complessità di formazione e didattica garantita dallo svolgimento delle lezioni e dei relativi esami in presenza;

    secondo gli ultimi dati Ustat del 2024, nell'anno accademico 2023/2024, l'Università degli Studi La Sapienza di Roma non rappresenta il più grande Ateneo italiano, in quanto conterebbe 111.960 iscritti, contro i 169.020 iscritti del Gruppo Multiversity S.p.A., una società di capitali privata di proprietà di un fondo di investimento britannico CVC Capital partners, che somma i 99.556 iscritti all'Università Telematica Pegaso con i 56.335 dell'Università Digitale Mercatorum e i 13.1292 iscritti dell'Università Telematica San Raffaele di Roma;

    i dati ANVUR dimostrano come le immatricolazioni registrate nelle Università telematiche seguano una tendenza di aumento costante rispetto delle Università del sistema pubblico: in soli 9 anni, il numero delle immatricolazioni registrate in questi Atenei è infatti più che quintuplicato, passando da 4.827 a 26.108 immatricolazioni per anno accademico;

    nonostante secondo il nostro ordinamento l'attività di formazione universitaria, anche quando posta in essere da università private, è considerata «esercizio di funzioni statali» e quindi scevra da logiche commerciali finalizzate al profitto, le università telematiche agiscono come imprese commerciali, generando utili che non reinvestono nelle attività universitarie e distribuendo dividendi ai soci e alle partecipate. Il rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, che dovrebbe essere uno degli indici cardine della qualità della didattica, viene considerato dai gestori di tali atenei come un inutile aumento dei costi e non viene, dunque, rispettato;

    le università del sistema pubblico, secondo l'ANVUR, mostrano una valutazione molto più positiva, con i risultati delle visite periodiche «Molto Positivi» o «Pienamente Soddisfacenti» che si attestano sopra il 46 per cento, mentre per quanto riguarda le università telematiche, solo una piccola percentuale delle sedi telematiche riceve giudizi «Pienamente Soddisfacente» (11 per cento) e nessuna raggiunge il livello «Molto Positivo»;

    tuttavia, come mostrato dal rapporto ANVUR, le università non statali telematiche hanno ricevuto, nel periodo 2012-2022, un finanziamento pari a circa 2 milioni di euro annui, con un massimo di 2,8 milioni nell'anno 2021 e un minimo di 1,7 milioni di euro nell'anno 2013, mentre le università statali soffrono un definanziamento costante del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

    pertanto, vista la complessità dell'offerta formativa relativa ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, sarebbe opportuno garantire l'erogazione di tali corsi di laurea esclusivamente da parte degli atenei tradizionali, al fine di tutelare la qualità della didattica,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie volte ad escludere le università telematiche dalla possibilità di erogare i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, al fine di tutelare la qualità dell'offerta formativa e della didattica;

   ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di garantire la solidità del sistema universitario e prevedere le risorse fondamentali da distribuire agli atenei per investire in strutture, laboratori, aule e spazi per la didattica e la ricerca.
9/2149/2. Caso, Amato, Orrico, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 2, lettera n), prevede la promozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale sopracitati;

    la previsione dello svolgimento di un percorso di orientamento e di sviluppo delle vocazioni, nonché di un tirocinio, nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado, rappresenta una rigidità per il sistema scolastico, in quanto gli studenti, negli ultimi tre anni, dovrebbero concentrarsi nell'apprendimento delle conoscenze e dei saperi di base in modo tale da prepararsi al meglio per il futuro, qualunque sia il percorso accademico scelto;

    inoltre, risulta da stigmatizzare la valorizzazione della frequenza del tirocinio nell'ambito dell'attribuzione dei CFU nel primo semestre dei corsi di laurea interessati dal provvedimento all'esame, in quanto rischierebbe di creare ulteriore discriminazione tra coloro che riusciranno ad accedere al tirocinio per la disponibilità sul territorio e coloro che, anche volendo, non ne avranno la possibilità per mancanza di strutture disponibili ad attivarlo;

    sarebbe dunque auspicabile potenziare i percorsi di orientamento nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, in modo tale da dare la possibilità agli studenti di concentrarsi al meglio sul percorso scolastico e dar loro le nozioni fondamentali per poter effettuare una scelta consapevole per il loro futuro accademico e professionale,

impegna il Governo

al fine di valutare la portata applicativa dell'articolo 2, comma 2, lettera n), al fine di adottare le iniziative necessarie volte a rivedere la disposizione citata, prevedendo la possibilità di svolgere un tirocinio soltanto dall'ultimo anno scolastico di scuola secondaria di secondo grado, nonché sopprimere la disposizione che prevede la valorizzazione della frequenza del tirocinio nell'ambito dell'attribuzione dei CFU nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
9/2149/3. Amato, Caso, Orrico, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    scopo cardine del provvedimento vorrebbe essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), a tal fine revisionando la normativa inerente le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la finalità anzidetta e al comma 2, in particolare, sono declinati i princìpi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà uniformarsi;

    si attribuisce una rilevante discrezionalità al Governo nell'individuazione di criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale sopra indicati, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università e nell'individuazione delle discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio;

    parimenti, eccessiva discrezionalità è attribuita nello stabilire che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

    nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, si prevede il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, purché siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre;

    in sostanza non sono definiti i criteri e i princìpi in base ai quali è formata la graduatoria di merito nazionale e si teme che l'accesso finisca per dipendere esclusivamente dalla media dei voti degli esami di profitto del primo semestre, senza la necessaria garanzia di imparzialità, oggettività ed equità,

impegna il Governo

nelle fasi attuative del provvedimento all'esame, con riguardo ai criteri e ai princìpi in base ai quali sarà formata la graduatoria di merito nazionale, a garantire che l'accesso al secondo semestre non avvenga esclusivamente calcolando la media ottenuta dal superamento degli esami del primo semestre, al fine di limitare criteri troppo discrezionali e non oggettivi, che renderebbero il metodo di formazione della graduatoria non imparziale, oggettivo ed equo.
9/2149/4. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    scopo cardine del provvedimento vorrebbe essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), a tal fine revisionando la normativa inerente le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la finalità anzidetta e al comma 2, in particolare, sono declinati i princìpi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà uniformarsi;

    nell'esercizio della delega il Governo dovrà individuare: i criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale; le discipline qualificanti comuni del primo semestre; le modalità di ammissione al secondo semestre; le modalità per il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre; le modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi; le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre; le modalità idonee a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, anche in ragione del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale; un sistema di monitoraggio del fabbisogno di personale per il SSN; percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    è evidente come i decreti delegati conseguenti alla delega in esame richiedono un'analisi approfondita e con essi è necessario sciogliere diversi dubbi attuativi emersi già nella fase istruttoria del provvedimento all'esame, con particolare attenzione alle modalità istitutive della graduatoria nazionale, agli esami comuni, al numero di CFU eccetera;

    la Ministra dell'università e della ricerca in diverse occasioni ha dichiarato di voler avviare la riforma già dal prossimo anno accademico, creando un diffuso allarme nel mondo accademico: in una nota la presidente della Crui, pur confermando l'impegno delle università a collaborare, avrebbe tuttavia rappresentato anche l'esistenza di taluni ostacoli alla prospettata realizzazione della riforma già dal prossimo anno accademico; l'ostacolo più rilevante riguarderebbe la sostenibilità economico-finanziaria per le università che già hanno subito tagli rilevanti e che pertanto non saprebbero come sostenere l'ingresso di ulteriori 40/60.000 candidati con le risorse attuali che a mala pena sono state sufficienti a formare 20 mila studenti,

impegna il Governo

a non dare attuazione alla riforma in esame già dal prossimo anno accademico, come invece annunciato in diverse occasioni dalla Ministra dell'università e della ricerca, ma a dedicare all'esercizio della delega tempi idonei a soppesare e analizzare ogni elemento, consentendo la più ampia condivisione sia da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia da parte del mondo accademico.
9/2149/5. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e prevede, alla lettera n) del secondo comma dell'articolo 2, che nell'esercizio della delega il Governo si attenga anche al seguente princìpio e criterio direttivo: «promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale»;

    il percorso di potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica» nasce come sperimentazione, nel 2011, attivatasi presso il liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Reggio Calabria, scuola capofila, per poi estendersi su scala nazionale con il Protocollo d'intesa del 21 marzo 2017, n. 3095;

    lo scopo di questo protocollo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e volto a promuovere la diffusione nei licei del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, favorendo l'acquisizione di competenze in campo biologico e di orientare gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario;

    tale percorso di potenziamento-orientamento ha una durata triennale, per un totale di 150 ore, a partire dal terzo anno del corso di studi e il monte ore annuale è pari a 50 ore secondo modalità afferenti ai «Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)». A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, con cadenza bimestrale, è somministrato un test a carattere nazionale, costituito da 45 quesiti a risposta multipla, sugli argomenti svolti, da svolgere in un'ora, per un totale di 12 test nel triennio;

    gli studenti che hanno completato con profitto questo ciclo sono estremamente motivati che nel loro percorso di studi che difficilmente avranno tentennamenti nel proseguirli e la loro sensibilità verso la sanità sarà certamente un elemento valoriale che li caratterizza. Negli anni questo protocollo si è esteso in tutta Italia coinvolgendo moltissimi licei e studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza affinché, con riferimento alla fase transitoria antecedente la piena attuazione della presente legge, sia valorizzata la preparazione degli studenti che hanno concluso un percorso nazionale di «Biologia con curvatura biomedica» mediante l'attribuzione di una quota dei CFU previsti per alcune delle discipline che saranno previste nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria, in particolare agli studenti che abbiano conseguito una media superiore agli 8/10 ai 12 test nazionali somministrati nel triennio.
9/2149/6. Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e prevede, alla lettera n) del secondo comma dell'articolo 2, che nell'esercizio della delega il Governo si attenga anche al seguente princìpio e criterio direttivo: «promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale»;

    il percorso di potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica» nasce come sperimentazione, nel 2011, attivatasi presso il liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Reggio Calabria, scuola capofila, per poi estendersi su scala nazionale con il Protocollo d'intesa del 21 marzo 2017, n. 3095;

    lo scopo di questo protocollo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e volto a promuovere la diffusione nei licei del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, favorendo l'acquisizione di competenze in campo biologico e di orientare gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario;

    tale percorso di potenziamento-orientamento ha una durata triennale, per un totale di 150 ore, a partire dal terzo anno del corso di studi e il monte ore annuale è pari a 50 ore secondo modalità afferenti ai «Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)». A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, con cadenza bimestrale, è somministrato un test a carattere nazionale, costituito da 45 quesiti a risposta multipla, sugli argomenti svolti, da svolgere in un'ora, per un totale di 12 test nel triennio;

    gli studenti che hanno completato con profitto questo ciclo sono estremamente motivati che nel loro percorso di studi che difficilmente avranno tentennamenti nel proseguirli e la loro sensibilità verso la sanità sarà certamente un elemento valoriale che li caratterizza. Negli anni questo protocollo si è esteso in tutta Italia coinvolgendo moltissimi licei e studenti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, nell'ambito dell'adozione dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, volte a valorizzare gli studenti che hanno conseguito positivamente il percorso di «Biologia con curvatura biomedica» ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi universitari previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.
9/2149/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    non risulta nessuna indicazione circa l'avvio del prossimo anno accademico, per il quale già dal mese di aprile è possibile sostenere le prove TOLC per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    l'impegno e il lavoro svolto da migliaia di studenti non può essere vanificato da modifiche che rischiano di alterare, o addirittura annullare, il sistema universitario senza certezze,

impegna il Governo

a chiarire, in tempi utili, quali siano per il prossimo anno accademico le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina al fine di garantire il diritto allo studio e riconoscere l'impegno e il lavoro svolto da migliaia di studenti.
9/2149/7. Iacono, Manzi, Berruto, Orfini.


   La Camera

impegna il Governo

a chiarire, in tempi utili, quali siano per il prossimo anno accademico le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina al fine di garantire il diritto allo studio e riconoscere l'impegno e il lavoro svolto da migliaia di studenti.
9/2149/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Manzi, Berruto, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 enuncia le finalità e i princìpi ispiratori della delega. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulta essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR. A tal fine, la normativa intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria;

    tali finalità non sono raggiungibili senza prevedere un incremento delle borse di specializzazione;

    le borse di specializzazione non danno diritto all'accesso ai ruoli del SSN, ma è esclusivamente finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali e prevede frequenza obbligatoria delle attività didattiche con prestazione programmata di attività assistenziali;

    la formazione di un medico specialista passa dunque attraverso una prima fase della laurea magistrale, cui normalmente segue l'abilitazione medica, propedeutica ad una seconda fase, la specializzazione, che però presenta normalmente un numero di posti a disposizione di circa un terzo rispetto al numero dei soggetti aventi i requisiti per l'accesso,

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive ed adeguate finalizzate a incrementare il numero delle borse di specializzazione al fine di dare, concretamente, seguito alle medesime finalità di cui all'articolo 1 volte a potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari).
9/2149/8. Girelli, Malavasi, Manzi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le necessarie iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini di personale.
9/2149/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Malavasi, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    come emerso dal confronto parlamentare il tema dell'accesso universitario riconduce al nesso tra qualità della formazione e qualità del diritto alla salute delle persone;

    a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti e in assenza di un adeguamento dell'offerta didattica, dei laboratori e di personale universitario aggiuntivo si potrebbe determinare l'esigenza di coinvolgere le università telematiche o ricorrere all'insegnamento da remoto,

impegna il Governo

per quanto di competenza, a mettere in atto azioni, anche di carattere economico, volte a garantire la qualità della formazione universitaria e ad adottare tutte le iniziative necessarie a volte ad escludere per la formazione qualsiasi coinvolgimento delle università telematiche o il ricorso all'insegnamento da remoto.
9/2149/9. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera

impegna il Governo

per quanto di competenza, a mettere in atto azioni, anche di carattere economico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a garantire la qualità della formazione universitaria.
9/2149/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    tra gli specifici princìpi e i criteri direttivi della delega la lettera d) dell'articolo 2 prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

    nessun riferimento viene, invece, fatto al fabbisogno del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN),

impegna il Governo

a garantire un accesso programmato, progressivo e sostenibile al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in coerenza con il fabbisogno del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN).
9/2149/10. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.


   La Camera

impegna il Governo

a garantire un accesso programmato, progressivo e sostenibile al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in coerenza con il fabbisogno del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN).
9/2149/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    tra gli specifici princìpi e i criteri direttivi della delega la lettera i) intende garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ha subìto una riduzione di ben 8-900 milioni di euro, derivata dall'avvio di piani straordinari, messi a carico delle stesse università, di ben 290 milioni per l'assunzione di giovani ricercatori e 50 milioni di euro per l'arruolamento del personale tecnico-amministrativo;

    oltre alla riduzione va calcolata, la mancata copertura agli atenei degli oltre 300 milioni di euro di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento degli stipendi del personale docente strutturato, obbligo a carico del bilancio dei singoli atenei stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

    continuando a diminuire i ricavi e ad aumentare i costi si rischia non solo di arrestare l'evoluzione virtuosa del sistema universitario nazionale, ma anche di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'università statale italiana,

impegna il Governo

a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguata e strutturali da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento Ordinario (FFO) volto a garantire, agli Atenei pubblici, i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, sostenere il piano straordinario di reclutamento e la copertura dei costi essenziali e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica.
9/2149/11. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea, con le direttive 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, richiede, in particolare, che i laureati in medicina e chirurgia abbiano un alto livello di formazione e preparazione;

    la necessità di adeguare il sistema formativo alle citate direttive europee è fondamentale per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dai singoli Stati membri e in particolare per il rilascio della tessera professionale europea; riconoscimento che si fonda sulle ottimali condizioni della formazione universitaria e professionale;

    l'abolizione del numero chiuso comporterebbe, inevitabilmente, l'impossibilità di una buona formazione;

    il nostro sistema universitario può garantire spazi fisici, professori, laboratori e la formazione professionale medica ad un numero contingentato di studenti,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti, un adeguamento dell'offerta didattica anche attraverso il potenziamento degli spazi fisici, dei laboratori e del personale universitario.
9/2149/12. Malavasi, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    tra gli specifici princìpi e i criteri direttivi della delega la lettera d) stabilisce che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

    l'Unione europea, con le direttive 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, richiede, in particolare, che i laureati in medicina e chirurgia abbiano un alto livello di formazione e preparazione;

    la necessità di adeguare il sistema formativo alle citate direttive europee è fondamentale per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dai singoli Stati membri e in particolare per il rilascio della tessera professionale europea; riconoscimento che si fonda sulle ottimali condizioni della formazione universitaria e professionale;

    l'abolizione del numero chiuso comporterebbe, inevitabilmente, l'impossibilità di una buona formazione;

    il nostro sistema universitario può garantire spazi fisici, professori, laboratori e la formazione professionale medica ad un numero contingentato di studenti,

impegna il Governo

a prevedere una fase transitoria volta a consentire agli Atenei di individuare i criteri per determinare e definire la prosecuzione del corso universitario da parte dello studente dopo la conclusione del primo anno accademico.
9/2149/13. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame approvato dall'Assemblea del Senato il 27 novembre 2024 reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

    lo scopo cardine del testo in esame, contenuto nelle finalità e nei princìpi ispiratori della delega è quello del potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR;

    inoltre, la norma proposta intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria;

    nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università;

    è opportuno evidenziare che ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, l'accesso ad alcuni corsi di laurea è programmato a livello nazionale. La determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale, così come la ripartizione dei posti tra le università, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario nel suo complesso e di ciascun ateneo, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo,

impegna il Governo:

   a prevedere che i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del provvedimento in esame siano non solo commisurati, ma anche proporzionali alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

   a prevedere la possibilità di effettuare convenzioni fra atenei sede dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria e veterinaria.
9/2149/14. Mollicone, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame approvato dall'Assemblea del Senato il 27 novembre 2024 reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

    scopo cardine del testo in esame è quello di potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR;

    la norma proposta intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria;

    nello specifico il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    in particolare tra i criteri di delega l'articolo 2, al comma 2, lettera c) prevede di individuare discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre,

impegna il Governo:

   a individuare le discipline qualificanti comuni, che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria farmaceutica e veterinaria, e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale e comunque non inferiore a 20 CFU.
9/2149/15. Cangiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame approvato dall'Assemblea del Senato il 27 novembre 2024 reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

    scopo cardine del testo in esame è quello di potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR;

    la norma proposta intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria;

    nello specifico il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    in particolare, l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa delle disposizioni contenute nel testo in esame, che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti in maniera sincrona e secondo standard uniformi sul territorio nazionale, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.
9/2149/16. Roscani, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame approvato dall'Assemblea del Senato il 27 novembre 2024 reca «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;

    il testo proposto intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria;

    nello specifico la delega in votazione all'articolo 2, comma 2, lettera n) promuove la seguente disposizione «in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale»;

    il percorso di «Biologia con curvatura Biomedica», dopo una sperimentazione iniziata nel 2011 presso il Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» di Reggio Calabria, ha visto estendersi su scala nazionale con il Protocollo d'intesa n. 3095 del 21 marzo 2017 tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

    che questo protocollo è volto a promuovere la diffusione nei Licei italiani del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, favorendo l'acquisizione di competenze in campo biologico e di orientare gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario;

    il Protocollo di «Biologia con Curvatura Biomedica» ha formato studenti che hanno frequentato in tre anni 150 ore di lezione in presenza con quattro test online ogni anno (test con 45 quesiti a risposta multipla, da svolgere in un'ora). Inoltre i Test hanno avuto una griglia di valutazione nazionale riconoscendo 12 valutazioni in tre anni,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, nell'ambito dell'adozione dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, volte a valorizzare gli studenti che hanno conseguito positivamente il percorso di studi di «Biologia con Curvatura Biomedica» ai fini dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, dell'articolo 2, e di quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.
9/2149/17. Amorese, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca, all'articolo 2, una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, propedeutici allo svolgimento di corsi di formazione post lauream nonché all'esercizio dell'attività chirurgica in ambito privato;

    il possesso del titolo di laurea, infatti, è requisito necessario per l'iscrizione al rispettivo Albo professionale e dunque alla possibilità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, di esercitare l'attività medico-chirurgica;

    ulteriori interventi normativi successivi hanno imposto dei requisiti precisi per l'esercizio dell'attività professionale in ambito pubblico, richiedendo il possesso della specializzazione, condizione indispensabile per poter esercitare la propria professione all'interno delle strutture pubbliche. Ciò è avvenuto anche per l'ambito privato, benché solo per alcune specifiche professioni sanitarie come il Radiologo e l'Anestesista;

    attualmente, dunque, la laurea magistrale in medicina e chirurgia – e la successiva iscrizione all'Albo professionale – consente l'esercizio in ambito privato dell'attività di chirurgia plastica ed estetica ma non è sufficiente per l'esercizio all'interno delle strutture pubbliche, creando un disallineamento tra la sanità pubblica e quella privata, oltre che tra le diverse professioni sanitarie;

    questa disparità comporta un rilevante rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini, poiché consente ai medici in possesso del titolo magistrale in medicina e chirurgia, anche privi di esperienza e competenza e di specifico aggiornamento professionale, di poter effettuare interventi in chirurgia plastica estetica,

impegna il Governo

in linea con le finalità del provvedimento – volto a riqualificare le facoltà degli studi in medicina, anche al fine di assicurare maggiori possibilità di accesso alle scuole di specializzazione mediche o in area sanitaria – a valorizzare il patrimonio di conoscenze acquisito durante il percorso formativo, valutando l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà, successivamente al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, del conseguimento della specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ai fini dell'esercizio dell'attività di chirurgia plastica ed estetica in ambito privato.
9/2149/18. Ciocchetti, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo a rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, con l'obiettivo di potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) aumentando il numero di professionisti qualificati;

    la collaborazione tra università e strutture sanitarie locali è fondamentale per garantire una formazione pratica adeguata agli studenti dei suddetti corsi di laurea, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro e migliorando la qualità dell'assistenza sanitaria sul territorio;

    tale collaborazione può essere formalizzata attraverso convenzioni e accordi che disciplinino l'utilizzo delle strutture assistenziali del SSN da parte delle facoltà di medicina, come previsto dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della legge delega, misure volte a incentivare la stipula di accordi di collaborazione tra università e strutture sanitarie locali, al fine di garantire agli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria un'adeguata formazione pratica e un più rapido inserimento nel mondo del lavoro, assicurando al contempo una migliore integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca.
9/2149/19. Comba, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo a rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, con l'obiettivo di potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) aumentando il numero di professionisti qualificati;

    la collaborazione tra università e strutture sanitarie locali è fondamentale per garantire una formazione pratica adeguata agli studenti dei suddetti corsi di laurea, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro e migliorando la qualità dell'assistenza sanitaria sul territorio;

    tale collaborazione può essere formalizzata attraverso convenzioni e accordi che disciplinino l'utilizzo delle strutture assistenziali del SSN da parte delle facoltà di medicina, come previsto dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della legge delega, misure volte a incentivare la stipula di accordi di collaborazione tra università e strutture sanitarie locali, al fine di garantire agli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria un'adeguata formazione pratica e un più rapido inserimento nel mondo del lavoro, assicurando al contempo una migliore integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca.
9/2149/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Comba, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo a rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, con l'obiettivo di potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) aumentando il numero di professionisti qualificati;

    in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera h), del provvedimento in esame delega il Governo a introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così da intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

    è fondamentale garantire una distribuzione equa dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza di personale sanitario anche nelle aree geografiche caratterizzate da carenze;

    l'introduzione di incentivi fiscali e agevolazioni economiche per i neolaureati che decidono di esercitare la professione in queste aree potrebbe rappresentare una misura efficace per colmare le disparità esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nei decreti legislativi attuativi della legge delega, misure volte a prevedere incentivi fiscali e agevolazioni economiche per i neolaureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, protesi dentaria e medicina veterinaria che scelgono di esercitare la professione in aree geografiche, ivi comprese le isole maggiori e minori, con carenza di personale sanitario, al fine di garantire una distribuzione più equa dei servizi sanitari sul territorio nazionale.
9/2149/20. Schiano Di Visconti, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo a rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, con l'obiettivo di potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) aumentando il numero di professionisti qualificati;

    in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera h), del provvedimento in esame delega il Governo a introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così da intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

    è fondamentale garantire una distribuzione equa dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza di personale sanitario anche nelle aree geografiche caratterizzate da carenze;

    l'introduzione di incentivi fiscali e agevolazioni economiche per i neolaureati che decidono di esercitare la professione in queste aree potrebbe rappresentare una misura efficace per colmare le disparità esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure di sostegno per i neolaureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria che scelgono di esercitare la professione in aree geografiche, ivi comprese le isole maggiori e minori, con carenza di personale sanitario.
9/2149/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Schiano Di Visconti, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della proposta di legge in esame, reca la delega al Governo per l'attuazione della revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    tra i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà uniformarsi è previsto che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere libera;

    la delega prevede un riordino dell'offerta formativa universitaria, che dovrà garantire un elevato standard qualitativo e un allineamento tra i piani di studio dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, in conformità con i requisiti delle rispettive classi di laurea;

    si prevede altresì che gli studenti dei corsi di laurea magistrale svolgano attività formative teorico-pratiche sotto la guida di tutor qualificati, tra cui dirigenti medici e sanitari operanti in strutture ospedaliere e territoriali, universitarie e non, pubbliche e private accreditate, nonché negli IRCCS e si incentiva lo sviluppo di percorsi di orientamento e vocazionali, che possono includere tirocini, per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria, integrati nei PCTO e realizzabili su tutto il territorio nazionale;

    il provvedimento in esame non assegna specifici fondi per l'attuazione di tali misure, risulta pertanto essenziale al fine di un'efficace attuazione della delega legislativa in esame prevedere stanziamenti specifici e finalizzati ad adeguare e modernizzare le infrastrutture educative, comprese aule e spazi didattici, per rispondere all'aumento degli studenti previsto e alle esigenze di innovazione didattica;

    si ritiene altresì fondamentale garantire un adeguato finanziamento per lo sviluppo e la manutenzione di attrezzature avanzate per laboratori e altre strutture formative. Tale impegno finanziario è essenziale non solo per sostenere la qualità della formazione pratica, ma anche per assicurare che i tutor, inclusi dirigenti medici e sanitari, siano adeguatamente retribuiti e supportati nelle loro funzioni didattiche. Un investimento in queste risorse consente di elevare il livello dell'istruzione pratica, cruciale per la formazione di professionisti qualificati e preparati alle sfide del settore sanitario,

impegna il Governo

a stanziare nel prossimo provvedimento utile le risorse necessarie per garantire l'adeguamento e la modernizzazione delle infrastrutture educative, lo sviluppo di attrezzature avanzate per laboratori e altre strutture formative, per assicurare un adeguato sostegno alla retribuzione e al supporto dei tutor, inclusi i dirigenti medici e sanitari, al fine di realizzare efficacemente la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, elevando il profilo competitivo e l'eccellenza del settore a livello internazionale.
9/2149/21. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge in esame reca disposizioni per Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    in particolare, l'articolo 1 (Finalità e princìpi generali) dichiara che la finalità del progetto di legge in esame è il «potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione»;

    a tal fine, è evidente come poter contare su strutture ospedaliere adeguate alle finalità di formazione di cui al presente progetto di legge siano fondamentali;

    si rileva, tuttavia, che il Policlinico Universitario di Caserta, tra i più importanti cantieri pubblici del Mezzogiorno d'Italia, rimane tuttora un'opera incompiuta a più di 20 anni dall'avvio dei lavori a causa di lungaggini amministrative e grovigli giuridici;

    il rispetto del cronoprogramma e il completamento dei lavori del Policlinico Universitario di Caserta sono essenziali per la facoltà di Medicina e Chirurgia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sollecitare gli Enti coinvolti a completare i lavori del Policlinico Universitario di Caserta in modo da consentire il perseguimento delle finalità enunciate all'articolo 1 del progetto di legge in esame.
9/2149/22. Cerreto, Cangiano, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    il provvedimento prevede un semestre comune, che va dal 1° settembre al 15 dicembre, ai Corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, in cui verranno erogati insegnamenti e programmi comuni; dopo il 15 di dicembre dovranno essere sostenuti gli esami e gli studenti che avranno conseguito tutti i CFU potranno essere ammessi al secondo semestre;

    quindi non c'è alcuna abolizione del numero chiuso: semplicemente viene spostato l'accesso ristretto di sei mesi, con tre materie – fisica medica, biologia cellulare genetica e i princìpi di anatomia umana – comuni tra i corsi di medicina, biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive a cui si accede liberamente, ma solo coloro che avranno superato i tre esami previsti potranno poi continuare il percorso. Tutti gli altri, quelli che non riusciranno a passare questi tre esami e un eventuale nuovo test, potranno soltanto continuare gli studi in biotecnologie mediche o in scienze motorie o iscriversi ad un altro corso di laurea;

    il numero chiuso resta, ma peggiorato, abbassando drasticamente la qualità della didattica nel primo semestre e facendo perdere un anno accademico alle migliaia di studenti che non potranno comunque iscriversi a Medicina dopo il primo semestre;

    prevedere un semestre unico per questi tre corsi di laurea, senza limitazioni di numero e di sede, significa aumentare le disuguaglianze territoriali, causando di fatto atenei con migliaia di iscritti e atenei svuotati perché ritenuti poco attrattivi; si propone che ciò venga risolto tramite collaborazioni con atenei telematici, il che va gravemente a ledere la qualità della didattica e il diritto allo studio (poiché il costo di tali collaborazioni andrà evidentemente ad essere sanato tramite la contribuzione studentesca), andando ad evidenziare, ad avviso dei firmatari del presente atto, come la volontà politica sia quella di incentivare l'istruzione privata e non quella pubblica;

    tale strutturazione risulta essere escludente anche sulla base delle condizioni economiche dei singoli: difatti le graduatorie per vincitori di Borse di Studio e Alloggio sono pubblicate in un periodo che va da metà settembre a metà ottobre, non certo il 1° settembre;

    sempre sul diritto allo studio, considerando che non è posto limite alle iscrizioni a questo semestre unico, è impensabile tutelare l'accesso ai benefìci di tutti gli studenti, anche di area umanistica, scientifica, sociale, nel momento in cui un numero fattualmente non prevedibile di iscritti potrebbe saturare le graduatorie;

    inoltre, queste modalità didattiche sembrano essere proposte senza valutare né un notevole incremento del personale docente e tecnico amministrativo, né un investimento evidentemente indispensabile ed urgente dal punto di vista infrastrutturale;

    l'obiettivo da perseguire deve essere quello del libero accesso alla formazione universitaria, per ogni area disciplinare e professionale, inclusa quella medico sanitaria;

    occorre prevedere il reale superamento graduale del numero chiuso, che è iniquo ed escludente, prevedendo un finanziamento strutturale da un lato del sistema sanitario nazionale, dall'altro del sistema universitario, riformando il diritto allo studio e prevedendo interventi economico-finanziari su personale docente e tecnico amministrativo, personale specializzato e infrastrutture, a partire dal percorso universitario finendo alle scuole di specializzazione;

    l'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di studenti che pagano tasse e contributi per studiare e che pagano le più alte tasse universitarie (insieme a Spagna e Paesi Bassi, che hanno però sistemi di diritto allo studio più significativi), mediamente intorno ai 2 mila euro annui,

impegna il Governo

a riconsiderare l'impianto complessivo del provvedimento, al fine di mettere in piedi un reale diritto allo studio, costruendo servizi pubblici e universali, superando realmente il numero chiuso ed eliminando le attuali tasse e contribuzioni studentesche, che sono le più alte nell'Unione europea.
9/2149/23. Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    nonostante sia stata fatta una vera e propria campagna mediatica in merito alla cosiddetta abolizione del numero chiuso per il corso di laurea in medicina e in chirurgia, il provvedimento che stiamo esaminando il numero chiuso lo mantiene. La cosa che si fa è semplicemente spostare l'accesso chiuso di sei mesi, con tre materie – fisica medica, biologia cellulare genetica e i princìpi di anatomia umana – comuni tra i corsi di medicina, biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive a cui si accede liberamente, ma solo coloro che avranno superato i tre esami previsti potranno poi continuare il percorso. Tutti gli altri, quelli che non riusciranno a passare questi tre esami e un eventuale nuovo test, potranno soltanto continuare gli studi in biotecnologie mediche o in scienze motorie o iscriversi ad un altro corso di laurea;

    con ulteriori provvedimenti si è prevista la semplificazione delle norme per le università telematiche, squalificando il titolo di studio. Sarebbe stato opportuno escludere la possibilità per le università telematiche di istituire corsi di laurea magistrale in ambito sanitario. Prendiamo atto della decisione di non agire in tal senso, nonostante le università telematiche si atteggino in realtà, ad avviso dei firmatari del presente atto, quali attività economiche che nulla hanno a che vedere con l'istruzione, e che si pongono in una concorrenza sleale e dannosa con gli atenei pubblici, dando vita a un vero e proprio sistema «affaristico»;

    permettere alle università telematiche di svolgere online gli esami di profitto del primo semestre necessari per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale può significare consentire agli studenti che possono permetterselo, di avvalersi di suggeritori o di consultare libri di testo;

    l'espansione del ruolo delle università telematiche nel sistema della formazione universitaria può arrivare a mettere in discussione il valore legale dei titoli di studio, essendo evidente, ad avviso dei firmatari del presente atto, come un diploma di laurea conseguito presso un'università telematica abbia un valore molto diverso rispetto a quello dei diplomi di laurea conseguiti presso atenei pubblici;

    oramai, secondo il rapporto Anvur 2023, più del 10 per cento di studenti e studentesse universitari/e è iscritto/a ad un ateneo telematico. Secondo i dati USTAT, nel 2008/09 gli iscritti a corsi di laurea in queste università erano 20.874 su circa 1,8 milioni; nel 2011/12 erano 40.164 su 1,75 milioni, nel 2015/16 erano 62.276 su 1,65 milioni. Nell'anno accademico 2022/23 erano 251.017, pari al 13,15 per cento degli iscritti a un corso di laurea, mentre il precedente erano 223.937 e nel 2020/21 (l'anno della pandemia) 184.901;

    diverse università profit e telematiche fanno della loro capacità di accompagnare il successo accademico un elemento chiave delle loro strategie di promozione. In un sistema di mercato o quasi-mercato nel quale agiscono soggetti profit, questo stimolo rischia però di sospingere modelli aggressivi di promozione del successo accademico, costruendo anche soluzioni organizzative e dinamiche di funzionamento che snaturano la stessa funzione di verifica degli apprendimenti delineata dalla normativa italiana per gli esami di profitto. Il rischio è che si stia sviluppando un modello centrato non solo su una didattica flessibile e adattiva, ma anche su una sostanziale facilitazione degli esami di profitto durante il percorso di studio. Una dinamica che rischia non solo di travalicare i confini della qualità dei titoli di studio rilasciati, ma anche i vincoli posti dalla stessa normativa in relazione ai corsi universitari;

    il rapporto ANVUR 2023 segnala che nelle università statali tradizionali, circa il 75 per cento degli iscritti è regolare, nelle telematiche circa l'85,7 per cento, nelle non statali circa l'89 per cento. Nel conseguimento del titolo di laurea di primo livello entro la durata normale dei tre anni, invece, tra le università telematiche (44,8 per cento) e le università tradizionali (37,8 per cento) si registrano ben sette punti percentuali di differenza. Ad essere in gioco è la qualità, il controllo e in fondo la legalità degli esami di profitto, particolarmente preoccupante per lo sviluppo di una sorta di girone di secondo livello, con atenei che identificano le proprie strategie di mercato soprattutto, se non esclusivamente, nel garantire percorsi accompagnati se non pressoché garantiti al superamento degli esami,

impegna il Governo

al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa – e segnatamente nei corsi di laurea oggetto del presente provvedimento – a prevedere con urgenza una norma sulle università profit, escludendo esplicitamente per le università qualunque scopo di lucro, prevedendo oggi specifiche normative transitorie per le realtà in essere.
9/2149/24. Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    nonostante sia stata fatta una vera e propria campagna mediatica in merito alla cosiddetta abolizione del numero chiuso per il corso di laurea in medicina e in chirurgia, quello che la Camera si appresta ad approvare è semplicemente spostare la cosiddetta tagliola di sei mesi, con tre materie – fisica medica, biologia cellulare genetica e i princìpi di anatomia umana – comuni tra i corsi di medicina, biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive a cui si accede liberamente, ma solo coloro che avranno superato i tre esami previsti potranno poi continuare il percorso. Tutti gli altri, quelli che non riusciranno a passare questi tre esami e un eventuale nuovo test, potranno soltanto continuare gli studi in biotecnologie mediche o in scienze motorie o iscriversi ad un altro corso di laurea;

    il numero chiuso resta, ma peggiorato, abbassando drasticamente la qualità della didattica nel primo semestre e facendo perdere un anno accademico alle migliaia di studenti che non potranno comunque iscriversi a Medicina dopo il primo semestre;

    il numero chiuso è uno strumento sbagliato, ingiusto, inaccettabile: le università non riescono a fornire i servizi che dovrebbero, perché non sanno garantire il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. Questo succede perché le risorse dello Stato sono troppo poche. L'attuale modello a numero chiuso è profondamente penalizzante, soprattutto per quegli studenti che provengono da contesti familiari e sociali più disagiati, da territori più marginalizzati. La necessità di sostenere dei costosissimi corsi preparatori ai test d'ingresso crea una barriera davvero socioeconomica nei confronti delle persone più deboli;

    il problema è la mancanza di investimenti strutturali nel sistema universitario pubblico e naturalmente anche, in questo caso, nella sanità pubblica. Senza risorse aggiuntive per migliorare le infrastrutture, per ampliare i corsi, per aumentare il personale, l'abolizione del numero chiuso risulta una promessa vuota, che non affronta le vere necessità del settore e, come purtroppo accade da troppi anni a questa parte, invece di investire maggiormente nell'istruzione, nell'educazione, lo Stato risolve tagliando il numero degli aventi diritto;

    le università, già sotto pressione a causa dei tagli al finanziamento ordinario, non sono in grado di gestire un aumento delle immatricolazioni. Il rinvio del numero chiuso non affronta i problemi strutturali alla base del sistema. Il vero nodo è la mancanza di investimenti in istruzione e sanità. Il sistema attuale aumenta le barriere per chi proviene da contesti svantaggiati e favorisce chi ha maggiori risorse. Per garantire un accesso equo a Medicina, è necessario investire nelle infrastrutture accademiche e nel sistema sanitario e garantire a tutti gli studenti le stesse condizioni di accesso;

    nelle scorse settimane si è diffusa la notizia di un probabile taglio dell'obiettivo PNRR dei 60.000 alloggi per studenti universitari. Risulterebbero ammessi ai finanziamenti solo 22 mila posti letto per studentati universitari sui 60 mila previsti e ci sarebbe la possibilità di ridimensionare l'obiettivo dei sessanta mila nuovi posti letto ed inviare alla Commissione europea una richiesta di revisione;

    questo dopo aver già ridotto i servizi per i più piccoli: in sede di valutazione della proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 24 novembre 2023, infatti, la Commissione europea ha approvato una modifica del target finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, riducendo sia il numero da 264.480 a 150.480 e operando un taglio di 900 milioni di euro destinati all'avvio della gestione del servizio di prima infanzia;

    il caro affitti nelle grandi città e la carenza di alloggi universitari stanno ridimensionando il diritto allo studio, indispensabile perché l'università possa funzionare come ascensore sociale. L'Università italiana non può fare a meno di quei posti letto. Va individuata una soluzione al più presto al fine di una concreta attuazione del PNRR, che sta rimanendo l'unico volano di sviluppo per il Paese;

    rinunciare a queste ulteriori residenze, significherebbe certificare la rinuncia a migliaia di posti letto, in un Paese in cui il costo delle camere è aumentato del 7 per cento, la domanda è fuori controllo e per una stanza singola si toccano picchi di 637 euro a Milano, 506 a Bologna e 503 a Roma. Oltre ad essere in ritardo con il PNRR, stiamo sprecando le risorse per alloggi privati e costosi, anziché puntare su residenze pubbliche e accessibili;

   considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera f), impegna il legislatore delegato a individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c) del medesimo comma, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università che presuppone, tra l'altro, un incremento degli alloggi universitari,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera f), del provvedimento in esame, con iniziative volte a:

  concordare con la Commissione europea la destinazione dei fondi PNRR per alloggi universitari agli enti per il diritto allo studio regionali, in modo da garantire posti letto a tutti gli studenti idonei e calmierare i prezzi;

  prevedere un monitoraggio costante e trasparente delle modalità con cui le risorse PNRR per gli studenti vengono spese, verificando la quota di posti letto destinati al Diritto allo Studio e pubblicando almeno annualmente i dati in maniera completa (numero posti totali, quanti e per quanto occupato da studenti, a che tariffe, quanti sono i posti per il Diritto allo Studio universitario).
9/2149/25. Grimaldi, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge n. 2149, approvata in testo unificato dal Senato della Repubblica, prevede, all'articolo 2, la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria;

    la figura professionale dell'infermiere riveste un ruolo essenziale e insostituibile nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, soprattutto nell'attuale contesto caratterizzato da carenza di personale sanitario;

    il corso di laurea in infermieristica rappresenta un percorso formativo strategico per rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di cura e assistenza del territorio nazionale;

    l'attuale carenza di personale infermieristico ha raggiunto livelli critici in molte regioni italiane, con conseguenze negative sull'efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini;

    si ritiene necessario includere tra le previsioni della delega anche i corsi di laurea in infermieristica, al fine di garantire una risposta tempestiva e appropriata al fabbisogno espresso dal Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare, nell'ambito della revisione delle modalità di accesso ai corsi universitari in area sanitaria prevista dalla delega di cui all'articolo 2, l'opportunità di includere espressamente anche i corsi di laurea in infermieristica, assicurando una programmazione adeguata del numero degli studenti ammessi e rispondente alle reali necessità del Servizio sanitario nazionale;

   a prevedere, in raccordo con il Ministero della salute e le regioni, specifiche misure volte a incentivare e facilitare l'accesso ai corsi di infermieristica, in particolare nelle aree del Paese maggiormente colpite dalla carenza di personale infermieristico.
9/2149/26. Polo, Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge n. 2149, approvata in testo unificato dal Senato della Repubblica, all'articolo 2, delega il Governo alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria;

    il fenomeno dello spopolamento nelle regioni montane e insulari costituisce una criticità significativa, con effetti negativi sulla sostenibilità sociale, economica e demografica di intere comunità;

    nelle regioni caratterizzate da forte spopolamento, l'accesso ai corsi specialistici nell'ambito delle professioni mediche rappresenta una misura fondamentale per garantire il diritto allo studio, contrastare la migrazione giovanile e favorire il mantenimento delle giovani generazioni sul territorio;

    è necessario promuovere condizioni di reale parità di accesso alla formazione universitaria, specialmente per gli studenti residenti in aree geograficamente e demograficamente svantaggiate,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, sentite le università di competenza nelle regioni interessate, specifiche norme di salvaguardia volte a garantire una riserva valutabile in almeno il 40 per cento delle quote di accesso ai corsi di specializzazione agli studenti residenti in regioni insulari e montane con forte incidenza di spopolamento, anche attraverso l'introduzione di criteri preferenziali nelle procedure di iscrizione ai corsi specialistici indicati, così come già avviene per gli studenti di nazionalità estera;

   a valutare l'adozione di ulteriori misure di supporto destinate agli studenti provenienti dalle aree maggiormente svantaggiate, al fine di favorire un effettivo riequilibrio territoriale e garantire pari opportunità nella formazione superiore.
9/2149/27. Longi, Polo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge n. 2149, approvata in testo unificato dal Senato della Repubblica, all'articolo 2, delega il Governo alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria;

    il fenomeno dello spopolamento nelle regioni montane e insulari costituisce una criticità significativa, con effetti negativi sulla sostenibilità sociale, economica e demografica di intere comunità;

    nelle regioni caratterizzate da forte spopolamento, l'accesso ai corsi specialistici nell'ambito delle professioni mediche rappresenta una misura fondamentale per garantire il diritto allo studio, contrastare la migrazione giovanile e favorire il mantenimento delle giovani generazioni sul territorio;

    è necessario promuovere condizioni di reale parità di accesso alla formazione universitaria, specialmente per gli studenti residenti in aree geograficamente e demograficamente svantaggiate,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori misure di supporto destinate agli studenti provenienti dalle aree maggiormente svantaggiate, dalle regioni insulari e montane, al fine di favorire un effettivo riequilibrio territoriale e garantire pari opportunità.
9/2149/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Longi, Polo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università;

    l'articolo 1 della proposta di legge enuncia le finalità e i principi ispiratori della delega. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulterebbe essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN, e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 – Salute del PNRR;

    tuttavia, ai fini di un effettivo potenziamento del SSN – soprattutto in un'ottica futura di efficiente programmazione in campo sanitario – va superato l'annoso e critico problema del cosiddetto «imbuto formativo», vale a dire il surplus cumulato di medici abilitati, ma non formati per carenza di borse di specializzazione;

    i posti nei corsi di laurea e specializzazione in area medica pongono una vera e propria questione di sicurezza sociale. Per lungo tempo, pur a fronte di un numero di medici per abitanti allineato alla media europea, ma anagraficamente più anziano della media europea, abbiamo dovuto fronteggiare una generale scarsità di medici specializzati, particolarmente drammatica in alcuni ambiti;

    ad oggi, il numero degli specializzati è ogni anno ancora sensibilmente inferiore a quello dei medici che vanno in pensione. Le previsioni attestano, tuttavia, che nel giro di un decennio la situazione si ribalterà radicalmente e il bilancio complessivo di medici in servizio sarà di parecchie decine di migliaia superiore a quello attuale;

    ne consegue che, per risolvere il problema della scopertura di alcune specialità – si pensi alla medicina di emergenza – il problema non consiste nell'aumentare nel breve termine il numero di laureati in medicina, ma di aumentare il numero di borse di specializzazione, incentivare economicamente le specializzazioni più richieste e di implementare soluzioni organizzative più efficienti,

impegna il Governo

a potenziare in modo efficiente e sostenibile, attraverso lo stanziamento delle adeguate risorse economiche, la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea oggetto del provvedimento in esame, nonché a incrementare le borse di specializzazione messe a concorso al fine di scongiurare le problematiche descritte.
9/2149/28. Pastorella, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

a potenziare in modo efficace e sostenibile, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la programmazione del numero di accessi al secondo semestre dei corsi di laurea oggetto del provvedimento in esame, nonché a incrementare le borse di specializzazione messe a concorso.
9/2149/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università;

    l'articolo 2, recante una delega al Governo per l'attuazione della citata revisione delle modalità di accesso a tali corsi di laurea, alla lettera b) demanda al Governo l'individuazione di criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale sopra indicati – commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università – mentre la lettera c) è riferita all'individuazione delle discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre e alla definizione di tali corsi, anche al fine di garantire programmi uniformi e coordinati e di armonizzare i piani di studio;

    l'entrata in vigore di tale meccanismo d'ingresso, che posticipa il test ma non lo abolisce, non solo mette a serio rischio la sostenibilità dei singoli atenei universitari, ma fa venir meno il principio di uguaglianza tra tutti i candidati;

    nello specifico, l'accesso improvviso e su larga scala determinerebbe un sovraccarico degli atenei, i quali non disporrebbero del tempo necessario per adottare le misure organizzative e strutturali idonee ad adeguarsi tempestivamente. A ciò si aggiunge che il test nazionale di accesso garantisce una equilibrata distribuzione degli studenti in relazione al numero di posti disponibili presso ciascun ateneo. In caso di libera iscrizione al primo semestre, gli studenti potrebbero scegliere autonomamente la sede universitaria di destinazione, con il rischio che in alcuni atenei il numero di iscritti ecceda di due, sei o persino dieci volte la capacità ricettiva prevista, compromettendo così l'efficienza organizzativa e la qualità della formazione erogata;

    inoltre, si verrebbe a incentivare l'iscrizione al primo semestre presso quegli atenei reputati meno rigorosi, con il conseguente rischio di un progressivo abbassamento degli standard accademici. Tale dinamica potrebbe innescare una sorta di «corsa al ribasso», con un aumento delle iscrizioni presso le università percepite come più accessibili, a scapito della qualità complessiva dell'offerta formativa;

    a questa criticità di natura sostanziale si aggiunge una questione di legittimità giuridica che non può essere elusa: se i risultati conseguiti negli esami del primo semestre presso tutti gli atenei italiani concorrono alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, la quale costituisce il criterio di accesso al secondo semestre, allora tali risultati devono necessariamente derivare da un'unica prova nazionale, uguale per tutti i candidati. In difetto di tale uniformità, verrebbe compromesso il principio di eguaglianza sancito dall'ordinamento giuridico, poiché gli studenti sarebbero valutati sulla base di parametri potenzialmente difformi;

    affinché gli standard risultino omogenei, è imprescindibile prevedere che siano uniformi sia la prova d'esame, sia i criteri di valutazione, sia l'organo preposto alla loro applicazione,

impegna il Governo:

  in sede di attuazione del provvedimento in esame:

   a garantire un accesso programmato e sostenibile alle università, evitando sovraccarichi che comprometterebbero la qualità dell'insegnamento e l'efficienza organizzativa degli atenei, stanziando le necessarie risorse affinché la qualità della formazione universitaria e gli standard accademici non siano inficiati dalla riforma oggetto del provvedimento in esame;

   a garantire il principio di uguaglianza tra tutti gli studenti, assicurando prove nazionali uniformi per l'accesso al secondo semestre e criteri di valutazione omogenei su tutto il territorio nazionale, attraverso la messa in campo di modalità di selezione trasparenti, eque e basate su criteri oggettivi e uniformi.
9/2149/29. Grippo, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo:

  in sede di attuazione del provvedimento in esame:

   a garantire un accesso programmato e sostenibile alle università, assicurando al contempo la qualità dell'insegnamento e l'efficienza organizzativa degli atenei, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

   a garantire il principio di uguaglianza tra tutti gli studenti, assicurando prove nazionali uniformi per l'accesso al secondo semestre e criteri di valutazione omogenei su tutto il territorio nazionale, attraverso la messa in campo di modalità di selezione trasparenti, eque e basate su criteri oggettivi e uniformi.
9/2149/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università;

    all'articolo 2, la lettera a) del comma 2 dispone che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in questione debba essere libera, mentre la lettera b) demanda al Governo l'individuazione di criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in oggetto, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

    un'apertura delle iscrizioni immediata e non accompagnata da risorse adeguate rischia di compromettere la qualità della didattica e di mettere in difficoltà gli atenei;

    nell'individuazione dei criteri di sostenibilità di cui al comma 2, lettera b), eventuali soluzioni che prevedano l'erogazione di una parte delle lezioni tramite piattaforme online costituiscono un mero espediente per aggirare le problematiche derivanti dal sottofinanziamento dell'istruzione universitaria. La didattica a distanza deve restare un supporto accessorio, non uno strumento per garantire aperture «a costo zero», il cui prezzo verrebbe pagato dagli studenti e dalle studentesse in termini di qualità formativa;

    la presente riforma imporrà alle facoltà di medicina un onere che, allo stato attuale, risulta insostenibile. In particolare, si rileva la carenza di aule adeguate a garantire l'accoglienza degli iscritti e l'insufficienza del corpo docente per assicurare lo svolgimento delle prove d'esame, in particolare quelle relative al primo semestre, entro tempi ragionevoli;

    tali circostanze comporterebbero, dunque, un significativo pregiudizio alla qualità dell'insegnamento che non può in alcun modo essere superato attraverso la didattica a distanza,

impegna il Governo:

   nell'ambito dell'individuazione dei criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), ad escludere categoricamente la reintroduzione dell'erogazione di corsi esclusivamente o prevalentemente a distanza per la frequenza dei corsi del primo semestre;

   a subordinare l'iscrizione al secondo semestre degli studenti e delle studentesse alla frequenza del primo semestre presso una facoltà di medicina o presso un ateneo che disponga di una facoltà di medicina, al fine di evitare percorsi alternativi non in grado di garantire adeguati standard formativi.
9/2149/30. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;

    all'articolo 2, la lettera d) del comma 2 stabilisce che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea in questione debba essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

    nonostante un debole riferimento al principio dell'uniformità, va sottolineata l'eccessiva discrezionalità che sarà protagonista nella formazione della graduatoria. Al termine del primo semestre la determinazione del punteggio sarà basata sui voti ottenuti nei primi esami, con la conseguenza che la posizione in graduatoria risulterebbe significativamente condizionata dalle scelte discrezionali dei singoli atenei e dei rispettivi docenti, compromettendo così l'uniformità e l'equità del processo selettivo;

    la selezione assumerebbe un carattere localistico, in quanto verrebbe di fatto determinata dai singoli atenei attraverso gli esami delle materie previste, con il conseguente rischio di arbitrarietà e favoritismi. Tale impostazione, oltre a compromettere l'imparzialità del processo selettivo, potrebbe generare un incremento di ricorsi volti a contestare la legittimità dei criteri adottati;

    va menzionato, inoltre, come l'ammissione al secondo semestre attraverso questa nuova modalità dimostri, ad avviso dei firmatari del presente atto, la miopia di questo provvedimento rispetto ai temi di benessere psicologico, diritto allo studio e giustizia sociale. Lo studente universitario del primo anno, sperimentando il passaggio da un sistema di istruzione superiore ad uno di alta formazione, si ritrova generalmente spaesato, avendo necessità di reinventare il proprio metodo di studio e di adattarsi al sistema universitario nel suo complesso. Questa necessità di conseguimento tassativo dei CFU rende ancora più difficoltoso il breve percorso del primo semestre, amplificando logiche di competitività e iperperformatività all'interno di un settore già ad oggi competitivo;

    quanto premesso avrà ricadute certamente negative su trasparenza, equità e uniformità della procedura di accesso. È fondamentale, invece, garantire un sistema di ammissione che tuteli l'imparzialità ed eviti disparità tra studenti e studentesse,

impegna il Governo

nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del provvedimento in esame, a chiarire con urgenza le modalità attraverso cui verranno selezionati gli studenti idonei all'accesso ai corsi di laurea in oggetto, garantendo criteri omogenei, trasparenti e non discrezionali su tutto il territorio nazionale, evitando qualsiasi elemento di arbitrarietà o localismo e assicurando pari opportunità a tutti i candidati.
9/2149/31. Ruffino, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del provvedimento in esame, a chiarire con urgenza le modalità attraverso cui verranno selezionati gli studenti idonei all'accesso ai corsi di laurea in oggetto, garantendo criteri omogenei, trasparenti e non discrezionali su tutto il territorio nazionale, evitando qualsiasi elemento di arbitrarietà o localismo e assicurando pari opportunità a tutti i candidati.
9/2149/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame introduce misure per il potenziamento e la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo al numero e alla formazione di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

    la sostenibilità del SSN, elemento fondamentale nella tutela della salute pubblica e nel garantire l'accesso equo alle cure per tutti i cittadini, dipende in larga misura dalla disponibilità di personale sanitario adeguatamente formato e motivato;

    in tale contesto, la professione infermieristica assume un ruolo di rilevante importanza, in quanto assicura un'assistenza continua ai pazienti e il supporto costante alle altre figure professionali. Nonostante questo, negli ultimi anni, nonostante quanto si è appreso durante gli anni della pandemia da COVID-19, si registra una grave carenza di infermieri, con conseguenze dirette sulla qualità e sulla sicurezza delle cure;

    tale carenza non è imputabile esclusivamente al numero chiuso nei corsi di laurea in infermieristica, ma anche alla scarsa attrattività della professione, determinata da condizioni retributive e contrattuali non adeguate alla complessità e alle responsabilità del ruolo, nonché da turni di lavoro gravosi e da scarse prospettive di crescita professionale;

    l'Italia presenta un rapporto infermieri-popolazione inferiore alla media europea, con un conseguente aggravio dei carichi di lavoro per il personale in servizio e una maggiore difficoltà nel garantire standard assistenziali adeguati, soprattutto nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

    in questo quadro, non meno rilevante è la ormai celeberrima «fuga» degli infermieri italiani verso Paesi esteri, sia UE che extra-UE, i quali offrono migliori condizioni economiche e contrattuali. Tale fenomeno rappresenta una gravissima perdita di risorse umane per il nostro servizio sanitario, con un impatto negativo sulla sua efficienza e sulla capacità di risposta ai bisogni della popolazione;

    dunque, il potenziamento e la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria non può prescindere dalla considerazione della carenza di personale infermieristico, che costituisce un fattore critico per la realizzazione di qualsiasi intervento volto a rafforzare il SSN;

    peraltro, la carenza di infermieri si aggrava ulteriormente se analizzata in prospettiva rispetto alle sfide future del SSN, in un contesto segnato dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle malattie croniche e dalla necessità di potenziare l'assistenza territoriale per alleggerire il carico sugli ospedali, il quale richiederebbe, invece, un numero crescente di infermieri qualificati, fondamentali nella gestione della cronicità, nell'assistenza domiciliare e nell'attuazione dei nuovi modelli organizzativi onde evitare una grave compromissione della capacità del SSN di rispondere efficacemente alle future esigenze sanitarie;

    occorre prevedere misure per l'incremento della retribuzione del personale infermieristico, garantendo un trattamento economico più equo e competitivo rispetto agli standard europei, al fine di rendere attrattiva la professione, limitare il fenomeno della emigrazione degli infermieri e favorirne la permanenza in Italia, anche attraverso la predisposizione di un piano strategico per che preveda incentivi economici, programmi di aggiornamento professionale e percorsi di valorizzazione delle competenze;

    occorre altresì adottare iniziative volte al miglioramento delle condizioni lavorative degli infermieri, intervenendo sulla distribuzione dei turni, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sulle possibilità di progressione di carriera,

impegna il Governo

a promuovere una revisione delle politiche di programmazione del personale infermieristico, assicurando un allineamento tra il fabbisogno reale del SSN e l'offerta formativa, anche attraverso una rimodulazione del numero chiuso e l'adozione di strumenti che facilitino l'accesso alla professione.
9/2149/32. Richetti, Bonetti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere una revisione delle politiche di programmazione del personale infermieristico, assicurando un allineamento tra il fabbisogno del SSN e l'offerta formativa, anche attraverso una rimodulazione del numero chiuso e l'adozione di strumenti che facilitino l'accesso alla professione.
9/2149/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti, Bonetti.