Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 marzo 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CHERCHI: «Modifica all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e altre disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali» (2299);

   RUFFINO: «Disciplina della professione di guida ambientale turistico-sportiva» (2300);

   CARMINA: «Disciplina dell'attività agroecologica e incentivi per la sua promozione nonché disposizioni per la tutela dell'ambiente mediante il divieto dell'utilizzazione di taluni prodotti e sostanze» (2301);

   CASTIGLIONE: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano» (2302);

   MIELE: «Introduzione della qualifica di “docente per l'inclusione”» (2303).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LUCA ed altri: «Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela» (579) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pandolfo.

  La proposta di legge CHIESA: «Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 15-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la competenza esclusiva dello Stato per le funzioni e le attività in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari» (1887) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge AMICH: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940» (1895) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berruto.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  IEZZI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza» (2124) Parere delle Commissioni II, V e XIV.

   II Commissione (Giustizia):

  SPORTIELLO: «Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso» (2151) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  CESA: «Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore» (2227) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VII Commissione (Cultura):

  CHERCHI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del festival internazionale “Time in Jazz”» (1582) Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 26 del 29 gennaio – 7 marzo 2025 (Doc. VII, n. 446),

   con la quale:

    dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte di cassazione, prima sezione civile, adottare l'ordinanza 30 maggio 2024, n. 15159, con la quale, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ha interpretato l'articolo 47 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002»:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 27 dell'11 febbraio – 7 marzo 2025 (Doc. VII, n. 447),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   in data 7 marzo 2025, Sentenza n. 24 del 30 gennaio – 7 marzo 2025 (Doc. VII, n. 444),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

   alla II Commissione (Giustizia);

   in data 7 marzo 2025, Sentenza n. 25 del 30 gennaio – 7 marzo 2025 (Doc. VII, n. 445),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito, sollevata, in riferimento, all'articolo 10 della Costituzione, in relazione all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

   in data 11 marzo 2025, Sentenza n. 28 del 14 gennaio – 11 marzo 2025 (Doc. VII, n. 448),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali):

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2024 (Doc. XXVII, n. 21).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0085/IT, relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali (COM(2025) 100 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 100 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 marzo 2025;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende alcune parti del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea (COM(2025) 107 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei – Grande progetto Pompei (58).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° aprile 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 marzo 2025, a pagina 3, seconda colonna, alla ventiseiesima riga, deve leggersi: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFONSO COLUCCI ed altri» e non: «ALFONSO COLUCCI ed altri», come stampato.

MOZIONI CAPPELLETTI ED ALTRI N. 1-00390, PELUFFO ED ALTRI N. 1-00398, BONELLI ED ALTRI N. 1-00399, BENZONI ED ALTRI N. 1-00404, SQUERI, CARAMANNA, GUSMEROLI, CAVO ED ALTRI N. 1-00408 E BOSCHI ED ALTRI N. 1-00413 CONCERNENTI INIZIATIVE PER CONTRASTARE IL RINCARO DEI COSTI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il sistema sociale e produttivo italiano risulta fortemente in crisi a causa del persistere dell'enorme incremento dei costi di generazione dell'energia, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia sul versante dell'inflazione, che rischia di danneggiare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, che per il pericolo di un rallentamento per l'economia nazionale, con impatti significativi anche sulla stabilità dei lavoratori e sulle nuove assunzioni;

    2) ad essere colpiti duramente sono i redditi delle famiglie e delle imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;

    3) come noto, infatti, l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legata ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf dei Paesi Bassi) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora;

    4) nella situazione odierna del mercato, la crescita significativa dei prezzi spot ha determinato anche una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extraprofitti, sia nell'ambito delle compravendite del gas naturale nel mercato che per le tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili. In un siffatto contesto, in cui le dinamiche di formazione dei prezzi non sono determinate da dinamiche economiche di mercato ma da speculazioni finanziarie, così alimentando una extra-remunerazione per le aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, il Governo si ostina a credere che la strada del «gas e del nucleare» sia percorribile rimanendo inerte di fronte alle distorsioni del mercato elettrico a discapito di imprese e famiglie;

    5) tali fenomeni perlopiù speculativi riaccendono l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche e non domestiche. Dalle analisi del mercato elettrico, emerge in modo evidente l'esposizione alle variazioni al rialzo del Pun (Prezzo unico nazionale) per i clienti dei mercati energetici, in particolare per chi ha scelto un'offerta indicizzata al Pun con prezzi variabili, rispetto a quelli che invece hanno scelto offerte a prezzo fisso sulla componente energia, i quali, nella situazione attuale di incremento dei costi, godono di una sorta di protezione;

    6) i dati forniti dal Gestore mercati energetici (Gme) mostrano, inoltre, rilevanti incrementi dei costi dell'energia nel mercato del giorno prima (Mgp), ossia dove i produttori, i grossisti e i clienti finali idonei possono vendere o acquistare energia elettrica per il giorno successivo: da fine dicembre ad oggi la media del Pun è di 130 euro a megawattora rispetto ai 38,92 del 2020, mentre il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero si aggira intorno i 50 euro a megawattora, rispetto a 11,4 del 2021;

    7) l'Arera ha reso noto che nel primo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il «cliente tipo» vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà del 18,2 per cento, mentre il valore della materia prima del gas nel servizio di tutela della vulnerabilità dall'ottobre del 2024 è incrementato del 12,4 per cento. L'Associazione Federconsumatori stima aumenti nel 2025 per circa 1.000 euro in più a famiglia. Per le imprese, Nomisma ha calcolato per il 2025 una crescita del costo dell'elettricità del 15 per cento e per il gas del 14 per cento;

    8) nonostante l'impatto significativo del «caro energia» sul sistema produttivo e sulle famiglie sia iniziato nel mese di novembre 2024, nella conferenza di inizio d'anno del 9 gennaio 2025 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si è espressa né ha risposto ai giornalisti sul tema. La legge di bilancio è stata caratterizzata dall'assenza di interventi volti a mitigare la dinamica dei prezzi al consumo: non si è intervenuti per ridurre gli oneri di sistema, per rafforzare il bonus sociale né per tassare gli extraprofitti da rendita inframarginale. Ci si è unicamente limitati a ridurre ai minimi storici le aliquote relative alle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico delle abitazioni (dal 65 per cento previsto nel 2024 al 36 per cento per la prima casa e 30 per cento per le altre abitazioni nel 2026);

    9) le scelte energetiche sinora intraprese non hanno sortito alcun risultato. Il Piano Mattei si è mostrato del tutto inefficace e la frammentata progressione, non priva di ripetuti correttivi postumi, di misure quali Transizione 5.0 e Comunità energetiche rinnovabili ha inciso fortemente sulla piena operatività delle medesime e sulla messa a terra dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    10) in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato elettrico come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, avrà ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sarà coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi di produzione variabili pressoché nulli (per la parte esistente, anche incentivate);

    11) appare evidente che, poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno significativi costi fissi, in particolare di investimento, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i Ppa (Power purchase agreement), più che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

    12) laddove la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo spot, il ruolo del mercato spot rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050;

    13) infatti, il rispetto degli obiettivi climatici comporterà la notevole decrescita dei consumi finali da fonti fossili e l'incremento della produzione di energia da Fer. Ne consegue che, nel prossimo futuro, il mercato spot per l'energia sopravvivrebbe, in pratica, per la sola funzione di bilanciamento;

    14) le aste tenute dal gestore dei servizi energetici a fine ottobre 2024 per impianti fotovoltaici ed eolici sopra il megawatt hanno riconosciuto al soggetto responsabile del progetto un prezzo di circa 67 euro al megawattora, mentre sul mercato elettrico i prezzi medi dello stesso mese risultavano superare i 116 euro a megawattora;

    15) risulta ormai indifferibile l'esigenza di valutare il finanziamento strutturale di misure di politiche pubbliche in campo sociale e industriale, attualmente coperte tramite il gettito di componenti tariffarie degli oneri generali (elettricità e gas), attraverso trasferimenti alla fiscalità generale delle voci diverse da quelle legate all'incentivazione delle fonti rinnovabili;

    16) perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

    17) risulta cruciale intervenire con misure strutturali attraverso la piena attuazione della riforma del mercato elettrico, oltre che accelerare sugli investimenti e sulla rimozione degli ostacoli burocratici, nonché sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili, di impianti per l'accumulo di energia, di interventi per la riduzione e l'efficientamento dei consumi, anche attraverso la partecipazione attiva sul mercato da parte della domanda, sugli interventi per il potenziamento dell'infrastruttura elettrica di alta e media tensione a carico dell'operatore di reti di trasmissione (Tso) Terna e sugli interventi di adeguamento da parte dei distributori (media e bassa tensione),

impegna il Governo:

1) ad adottare opportune iniziative normative volte a rivedere, al fine di innalzarlo, il limite Isee che consente alle famiglie di percepire il bonus sociale elettrico e gas, attraverso la copertura dei costi necessari con risorse derivanti dalla fiscalità generale, con un opportuno effetto redistributivo;

2) ad adoperarsi affinché ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, conformemente al dettato della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sia assicurato, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, un approvvigionamento di energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi utilizzando tutti gli strumenti di mercato e privilegiando l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, acquistata anche con contratti di lungo termine (Ppa);

3) ad intervenire con iniziative di carattere normativo nell'ambito della fiscalità generale, al fine di azzerare l'Iva sulla quota di aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità;

4) ad adottare urgentemente ogni iniziativa normativa utile ad avviare una riforma della disciplina degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale al fine di ridurre, a carico di famiglie ed imprese, l'aggravio economico per il finanziamento delle medesime attraverso il pagamento in bolletta delle corrispondenti voci di copertura;

5) ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo finalizzate ad istituire un fondo di solidarietà volto a calmierare gli incrementi dei prezzi energetici, sia per i clienti domestici che per i non domestici, da alimentare anche attraverso un contributo derivante dagli extraprofitti nel settore energetico fossile, in particolare prevedendo:

  a) un cap ai ricavi per i servizi sul mercato del dispacciamento;

  b) il pagamento degli oneri di sistema anche da parte degli utenti alimentati da impianti fossili situati all'interno di reti interne di utenze;

  c) l'incremento dei canoni annui sui titoli minerari conferiti per la ricerca, la coltivazione di idrocarburi e per lo stoccaggio del gas naturale;

  d) l'incremento delle royalty sulla produzione di idrocarburi;

  e) la riduzione delle franchigie sulla produzione degli idrocarburi;

  f) l'individuazione di extraprofitti alimentati nell'ambito delle compravendite nel mercato del gas naturale;

6) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo ad hoc per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali connessi ai rincari dell'energia elettrica e del gas;

7) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a promuovere, anche attraverso un'adeguata campagna di comunicazione sui media nazionali e locali, tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per i clienti finali relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile;

8) ad adottare le opportune iniziative volte a completare, nel più breve tempo possibile, la definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un Prezzo unico nazionale all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, tenendo conto non solamente dell'esigenza di salvaguardare gli indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, ma anche il corretto funzionamento di questi ultimi, oltre a valorizzare il ruolo delle rinnovabili, in grado di ridurre e stabilizzare i prezzi nel mercato elettrico, per favorire le imprese più esposte alla competizione internazionale;

9) ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti Power purchase agreement dedicati;

10) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza relativi alle comunità energetiche rinnovabili;

11) a farsi promotore e a sostenere le opportune iniziative in ambito unionale volte alla determinazione di un price cap europeo temporaneo sulla transazione di gas naturale all'ingrosso e una strategia europea per lo stoccaggio e l'acquisto comune del gas naturale;

12) anche al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica e, in particolare, per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica, a promuovere in sede europea la costituzione di un energy recovery fund.
(1-00390) «Cappelletti, Conte, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il sistema sociale e produttivo italiano risulta fortemente in crisi a causa del persistere dell'enorme incremento dei costi di generazione dell'energia, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia sul versante dell'inflazione, che rischia di danneggiare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, che per il pericolo di un rallentamento per l'economia nazionale, con impatti significativi anche sulla stabilità dei lavoratori e sulle nuove assunzioni;

    2) ad essere colpiti duramente sono i redditi delle famiglie e delle imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;

    3) come noto, infatti, l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legata ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf dei Paesi Bassi) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora;

    4) tali fenomeni perlopiù speculativi riaccendono l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche e non domestiche. Dalle analisi del mercato elettrico, emerge in modo evidente l'esposizione alle variazioni al rialzo del Pun (Prezzo unico nazionale) per i clienti dei mercati energetici, in particolare per chi ha scelto un'offerta indicizzata al Pun con prezzi variabili, rispetto a quelli che invece hanno scelto offerte a prezzo fisso sulla componente energia, i quali, nella situazione attuale di incremento dei costi, godono di una sorta di protezione;

    5) i dati forniti dal Gestore mercati energetici (Gme) mostrano, inoltre, rilevanti incrementi dei costi dell'energia nel mercato del giorno prima (Mgp), ossia dove i produttori, i grossisti e i clienti finali idonei possono vendere o acquistare energia elettrica per il giorno successivo: da fine dicembre ad oggi la media del Pun è di 130 euro a megawattora rispetto ai 38,92 del 2020, mentre il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero si aggira intorno i 50 euro a megawattora, rispetto a 11,4 del 2021;

    6) l'Arera ha reso noto che nel primo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il «cliente tipo» vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà del 18,2 per cento, mentre il valore della materia prima del gas nel servizio di tutela della vulnerabilità dall'ottobre del 2024 è incrementato del 12,4 per cento. L'Associazione Federconsumatori stima aumenti nel 2025 per circa 1.000 euro in più a famiglia. Per le imprese, Nomisma ha calcolato per il 2025 una crescita del costo dell'elettricità del 15 per cento e per il gas del 14 per cento;

    7) in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato elettrico come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, avrà ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sarà coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi di produzione variabili pressoché nulli (per la parte esistente, anche incentivate);

    8) appare evidente che, poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno significativi costi fissi, in particolare di investimento, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i Ppa (Power purchase agreement), più che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

    9) risulta ormai indifferibile l'esigenza di valutare il finanziamento strutturale di misure di politiche pubbliche in campo sociale e industriale, attualmente coperte tramite il gettito di componenti tariffarie degli oneri generali (elettricità e gas), attraverso trasferimenti alla fiscalità generale delle voci diverse da quelle legate all'incentivazione delle fonti rinnovabili;

    10) perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

    11) risulta cruciale intervenire con misure strutturali attraverso la piena attuazione della riforma del mercato elettrico, oltre che accelerare sugli investimenti e sulla rimozione degli ostacoli burocratici, nonché sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili, di impianti per l'accumulo di energia, di interventi per la riduzione e l'efficientamento dei consumi, anche attraverso la partecipazione attiva sul mercato da parte della domanda, sugli interventi per il potenziamento dell'infrastruttura elettrica di alta e media tensione a carico dell'operatore di reti di trasmissione (Tso) Terna e sugli interventi di adeguamento da parte dei distributori (media e bassa tensione),

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative finalizzate a promuovere, anche attraverso un'adeguata campagna di comunicazione sui media nazionali e locali, la conoscenza di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per i clienti finali relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile;

2) ad adottare le opportune iniziative volte a completare, nel più breve tempo possibile, la definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un Prezzo unico nazionale all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, tenendo conto non solamente dell'esigenza di salvaguardare gli indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, ma anche il corretto funzionamento di questi ultimi, oltre a valorizzare il ruolo delle rinnovabili, in grado di ridurre e stabilizzare i prezzi nel mercato elettrico, per favorire le imprese più esposte alla competizione internazionale;

3) anche al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica e, in particolare, per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica, a promuovere in sede europea la costituzione di un energy recovery fund.
(1-00390)(Testo modificato nel corso della seduta) «Cappelletti, Conte, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il persistere dell'incremento dei costi dei prodotti energetici sta comportando conseguenze economiche molto preoccupanti, con l'inflazione che può tornare a livelli che rischiano di danneggiare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e con il rallentamento in atto dell'economia nazionale che registra il 23esimo calo consecutivo della produzione industriale che, come certificato dall'Istat, nel 2024 ha avuto una riduzione del 3,5 per cento rispetto al 2023, con impatti significativi anche sulla stabilità del numero di lavoratori occupati e sulle nuove assunzioni;

    2) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato che per il primo trimestre del 2025 è previsto un aumento del 18,2 per cento della tariffa dell'energia elettrica per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento. Gravano, poi, sui clienti già nel libero mercato gli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al Pun, che portano ad un incremento delle bollette elettriche a livelli insostenibili;

    3) il processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano ha previsto la graduale eliminazione del «servizio di maggior tutela», ovvero il regime di prezzi regolati per i clienti che non sceglievano un fornitore nel mercato libero e per i quali l'approvvigionamento era assicurato dall'Acquirente unico spa, consentendo loro di ottenere condizioni vantaggiose rispetto ai prezzi medi del mercato libero;

    4) negli anni passati, infatti, le bollette del clienti sul servizio di maggior tutela sono state sistematicamente più convenienti di quelle medie disponibili sul mercato libero retail, con l'unica eccezione del 2022 e inizio del 2023, proprio a causa dell'assenza di ogni copertura dal rischio di prezzo e del parallelo blocco, per il libero mercato, delle modifiche unilaterali dei contratti attivi;

    5) dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza: il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027) in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libera più favorevole;

    6) si è, pertanto, creato un paradosso, sottolineato dalla stessa Arera: i clienti non vulnerabili del mercato tutelato, senza fare nulla, hanno oggi un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili, perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

    7) sarebbe opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica a prezzi ridotti ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione: è necessario consentire all'Acquirente unico di approvvigionarsi di energia in piena libertà di valutazione delle modalità più convenienti in termini di prezzo e di garanzia della fornitura, visto che continuerà ad approvvigionarsi di energia per i clienti serviti nelle tutele graduali;

    8) anche il mercato del gas è destinato ad essere ancora molto volatile nei prossimi mesi, quando la domanda salirà per effetto del riempimento degli stoccaggi e dopo i rincari del gas previsti, dovuti principalmente ad una tempesta perfetta che unisce il blocco dei flussi dall'Ucraina, l'interruzione di un impianto di gnl in Norvegia e le temperature più rigide rispetto alla media stagionale. Una tendenza che si segnala in aumento anche per i clienti vulnerabili, come testimoniano i dati recenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che segnalano un aumento del 2,5 per cento a dicembre 2024. L'Autorità ha evidenziato come le quotazioni all'ingrosso della materia siano in aumento rispetto a quelle registrate a novembre 2024 e il prezzo per i clienti vulnerabili abbia raggiunto i 47,5919 euro a megawattora;

    9) ad essere colpiti duramente sono dunque i redditi delle famiglie e delle imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;

    10) l'aumento costante dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legato ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il Ttf olandese) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora;

    11) nonostante gli sforzi per incrementare le fonti rinnovabili, l'Italia rimane quindi fortemente dipendente dal gas importato e il modello di mercato spot, dove le offerte quotidiane riflettono prezzi instabili, si dimostra inadeguato: in Italia il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, sul mercato spot, è il più alto d'Europa. Il nostro prezzo unico nazionale, determinato sostanzialmente dal gas, è oltre il triplo del valore del gas medesimo sul mercato spot all'ingrosso, quando in condizioni normali dovrebbe essere circa il doppio oltre il costo dell'anidride carbonica;

    12) si determina, pertanto, una difficoltà nel pagare le bollette per i cittadini e una perdita di produzione e competitività per le imprese, come segnalato più volte dalle associazioni imprenditoriali e da quelle dei consumatori: chi ha scelto il mercato libero uscendo dal mercato tutelato nel primo semestre del 2024 si è trovato a pagare bollette più care di oltre il 50 per cento, come certificato dall'Istat, spesso per via di pratiche commerciali poco trasparenti e del mancato controllo delle autorità di regolazione competenti. Inoltre, l'eccessiva concentrazione del mercato nelle mani di pochissimi operatori, sostanzialmente quelli che producono l'energia, rende il mercato molto simile ad un oligopolio, anticoncorrenziale per definizione, con la difficoltà di offrire un prezzo efficiente e adeguato per i clienti domestici che si trovano a doversi confrontare con contratti e bollette caratterizzati da prezzi superiori rispetto agli altri cittadini europei;

    13) il costo dell'energia rimane, quindi, il problema principale per il nostro sistema economico, con un prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso, nel 2024, di 108 megawatt l'ora, il 35 per cento in più della Germania, il 72 per cento della Spagna, 1'87 per cento della Francia, Paesi con mix energetici diversi che dimostrano la specificità italiana. Nelle prime settimane del 2025 si è arrivati a 150 euro megawatt l'ora ed è puntualmente arrivato il grido d'allarme delle imprese che rischiano costi aggiuntivi di 10 miliardi euro su base annua, che significa mettere fuori mercato interi settori produttivi;

    14) per contrastare il caro energia, nel 2022 e nel 2023 il Governo Draghi ha introdotto numerose disposizioni normative che hanno sostenuto famiglie e imprese, come la sterilizzazione degli oneri di sistema, il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, l'Iva ridotta per il gas;

    15) in questi due anni e mezzo, invece, il Governo Meloni, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, si è dimostrato indifferente e inefficace; la legislatura è iniziata con i ritardi accumulati sul decreto attuativo delle comunità energetiche, per poi arrivare al testo unico delle rinnovabili, provvedimento chiesto a gran voce da tutti gli operatori e poi giudicato inutile tanto da far rimpiangere la normativa precedente. Non sono state previste misure o iniziative incisive per contrastare il caro prezzi dell'energia e per sostenere le famiglie e le imprese, nemmeno quelle energivore; non si è intervenuti per ridurre gli oneri di sistema e nemmeno per rafforzare il bonus sociale, è stato ostacolato il percorso dell'energy release e del gas release, l'idroelettrico è in un limbo tra gare e ricorsi, in attesa, da un anno, di una quarta via per sbloccare il piano degli investimenti;

    16) l'Italia ha bisogno di più energia a minor costo: per ottenerlo è fondamentale aumentare le rinnovabili, i contratti a lungo termine e adottare un'iniziativa a livello europeo per un approccio unitario sui costi dell'energia, con un prezzo unico dell'elettricità europea, interagendo anche a livello comunitario per intervenire sul meccanismo del «prezzo marginale», ricollegando in maniera fattuale i prezzi ai costi di produzione delle singole tecnologie. In questa ottica, si potrebbe disaccoppiare il segmento delle tecnologie ad elevati costi del capitale (capex based) e con costi variabili quasi nulli per kilowattora, come le rinnovabili elettriche (idrico, geotermoelettrico, eolico e solare), da quelle caratterizzate da elevati costi variabili governati per lo più dal costo delle materie prime energetiche fossili;

    17) è necessario un intervento urgente e strutturale che metta a disposizione, a livelli di prezzo accettabile, forniture di gas su logiche di lungo termine riservate alle imprese energy intensive, anche sfruttando la dotazione infrastrutturale unica del nostro Paese che lo porta ad avere capacità di interconnessione sovrabbondante e particolarmente differenziata geograficamente;

    18) un altro ambito di azione è quello dell'efficienza energetica: è dentro il Pniec, ma poi negli atti di Governo è sparita, anzi contrastata. Del recepimento della direttiva europea sulle case green non si sa più niente, c'è la drastica riduzione delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento nella legge di bilancio, così come l'altro aspetto fondamentale è quello dei contratti a lungo termine, il meccanismo dei ppa che permette contratti bilaterali strutturali tra le parti per stabilizzare il prezzo a lungo periodo (5-10 anni) e su questo c'è l'esperienza spagnola, con la loro Cassa depositi e prestiti che fa da garante di ultima istanza. C'è la richiesta di Confindustria, che prevede un ruolo di garanzia di ultima istanza del Gestore dei servizi energetici, c'è la proposta di legge presentata dal gruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica che riguarda i vulnerabili per conferire maggiori poteri all'Acquirente unico per le acquisizioni di lungo percorso;

    19) occorre, inoltre, evitare ulteriori oneri in bolletta. La recente proroga delle concessioni per la rete di distribuzione elettrica, approvata senza un adeguato confronto, rischia di aggiungere nuovi costi al già pesanti oneri di sistema. È indispensabile una strategia concreta e tempestiva per ridurre il costo dell'energia e garantire maggiore equità per cittadini e imprese,

impegna il Governo:

1) a favorire, per quanto di competenza, il rapido iter della proposta di legge del Partito democratico che prevede che l'Acquirente unico possa svolgere attività di vendita di energia elettrica nei confronti dei clienti vulnerabili a prezzi calmierati;

2) ad adottare iniziative di competenza per favorire il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas attraverso la stipula di contratti di lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra produttori e acquirenti/consumatori, revisionare l'attuale meccanismo di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e prevedere l'approvvigionamento tramite acquisti congiunti europei;

3) ad adottare appositi interventi anche di carattere normativo finalizzati ad evitare il previsto aumento, a partire dal 1° gennaio 2025, della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti domestici vulnerabili, ossia per gli anziani over 75, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e per altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero;

4) ad attivarsi affinché, in raccordo con le rispettive autorità di riferimento di ciascun settore, siano predisposti specifici interventi finalizzati a correggere tutti i fattori che concorrono all'incremento ingiustificato di aumenti dei prezzi, a partire dalle tariffe per l'acqua e per le bollette elettriche e del gas;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a dare seguito alla riforma degli oneri di sistema su beni energetici, eliminando voci obsolete e spostandone altre sulla fiscalità generale;

6) ad adottare iniziative di competenza volte ad estendere la platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas;

7) ad adottare misure di sostegno in favore delle imprese manifatturiere, già gravate da 23 mesi consecutivi di riduzione della produzione, e delle imprese del settore agricolo a fronte dell'incremento dei costi di approvvigionamento di carburanti, energia elettrica e gas, a partire dalla riduzione degli oneri di sistema e dal riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese, ivi comprese quelle agricole;

8) ad adottare iniziative di competenza affinché si introduca un cap al meccanismo di formazione del prezzo del mercato italiano del gas naturale indicizzato al Ttf;

9) ad attivarsi per accelerare senza ulteriori indugi lo sviluppo e l'espansione delle energie rinnovabili, attraverso la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, delle reti elettriche intelligenti, dei sistemi di accumulo e stoccaggio e dell'efficienza energetica.
(1-00398) «Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il persistere dell'incremento dei costi dei prodotti energetici sta comportando conseguenze economiche molto preoccupanti, con l'inflazione che può tornare a livelli che rischiano di danneggiare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e con il rallentamento in atto dell'economia nazionale che registra il 23esimo calo consecutivo della produzione industriale che, come certificato dall'Istat, nel 2024 ha avuto una riduzione del 3,5 per cento rispetto al 2023, con impatti significativi anche sulla stabilità del numero di lavoratori occupati e sulle nuove assunzioni;

    2) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato che per il primo trimestre del 2025 è previsto un aumento del 18,2 per cento della tariffa dell'energia elettrica per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento. Gravano, poi, sui clienti già nel libero mercato gli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al Pun, che portano ad un incremento delle bollette elettriche a livelli insostenibili;

    3) il processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano ha previsto la graduale eliminazione del «servizio di maggior tutela», ovvero il regime di prezzi regolati per i clienti che non sceglievano un fornitore nel mercato libero e per i quali l'approvvigionamento era assicurato dall'Acquirente unico spa, consentendo loro di ottenere condizioni allineate ai prezzi del mercato all'ingrosso;

    4) dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza: il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027) in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libera più favorevole;

    5) anche il mercato del gas rischia di incorrere in meccanismi di volatilità nei prossimi mesi, quando la domanda salirà per effetto del riempimento degli stoccaggi e dopo i rincari del gas previsti, dovuti principalmente ad una molteplicità di fattori, quali il blocco dei flussi dall'Ucraina, l'interruzione di un impianto di gnl in Norvegia e le temperature più rigide rispetto alla media stagionale;

    6) ad essere colpiti duramente sono dunque i redditi delle famiglie e delle imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Fra le cause di tale aumento rientra la struttura del sistema energetico europeo e la relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;

    7) l'aumento costante dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legato ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il Ttf olandese) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora;

    8) si determina, pertanto, una difficoltà nel pagare le bollette per i cittadini e una perdita di produzione e competitività per le imprese, come segnalato più volte dalle associazioni imprenditoriali e da quelle dei consumatori: chi ha scelto il mercato libero uscendo dal mercato tutelato nel primo semestre del 2024 si è trovato a pagare bollette più care di oltre il 50 per cento, come certificato dall'Istat, spesso per via di pratiche commerciali poco trasparenti e del mancato controllo delle autorità di regolazione competenti. Inoltre, l'eccessiva concentrazione del mercato nelle mani di pochissimi operatori, sostanzialmente quelli che producono l'energia, rende il mercato molto simile ad un oligopolio, anticoncorrenziale per definizione, con la difficoltà di offrire un prezzo efficiente e adeguato per i clienti domestici che si trovano a doversi confrontare con contratti e bollette caratterizzati da prezzi superiori rispetto agli altri cittadini europei;

    9) il costo dell'energia rimane, quindi, il problema principale per il nostro sistema economico, con un prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso, nel 2024, di 108 megawatt l'ora, il 35 per cento in più della Germania, il 72 per cento della Spagna, 1'87 per cento della Francia, Paesi con mix energetici diversi che dimostrano la specificità italiana. Nelle prime settimane del 2025 si è arrivati a 150 euro megawatt l'ora ed è puntualmente arrivato il grido d'allarme delle imprese che rischiano costi aggiuntivi di 10 miliardi euro su base annua, che significa mettere fuori mercato interi settori produttivi;

    10) per contrastare il caro energia, nel 2022 e nel 2023 il Governo Draghi ha introdotto numerose disposizioni normative che hanno sostenuto famiglie e imprese, come la sterilizzazione degli oneri di sistema, il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, l'Iva ridotta per il gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte ad estendere la platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas;

2) ad adottare misure di sostegno in favore delle imprese manifatturiere, già gravate da 23 mesi consecutivi di riduzione della produzione, e delle imprese del settore agricolo a fronte dell'incremento dei costi di approvvigionamento di carburanti, energia elettrica e gas, a partire dalla riduzione degli oneri di sistema e dal riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese, ivi comprese quelle agricole;

3) ad attivarsi per accelerare senza ulteriori indugi lo sviluppo e l'espansione delle energie rinnovabili, attraverso la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, delle reti elettriche intelligenti, dei sistemi di accumulo e stoccaggio e dell'efficienza energetica.
(1-00398)(Testo modificato nel corso della seduta) «Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i prezzi dell'elettricità sul mercato spot italiano sono i più alti fra le borse europee. Complessivamente nel 2024 il prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso è risultato di 108,52 euro per megawattora, mentre in Germania 78,51 euro per megawattora, in Spagna 63,04 euro per megawattora e in Francia 58,02 euro per megawattora;

    2) l'Italia non solo registra i prezzi più elevati dell'energia, ma è anche il principale importatore europeo: nel 2024 ha acquistato 52 terawattora, pari al 17 per cento del fabbisogno nazionale, quasi il doppio rispetto alla Germania, secondo importatore dell'Unione europea. Inoltre, la forte dipendenza dal gas rende il mercato italiano particolarmente vulnerabile alle instabilità geopolitiche;

    3) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha annunciato che nel primo trimestre del 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento;

    4) secondo le ultime stime fornite da Nomisma energia, la spesa per l'elettricità per il 2025 è in aumento del 28 per cento per le imprese e del 31 per cento per la «famiglia tipo», che si traduce in più 201 euro l'anno. Assoutenti indica un incremento delle tariffe del gas praticate in bolletta in media del 21 per cento, con una stangata di circa 309 euro aggiuntivi rispetto al 2024;

    5) sul mercato all'ingrosso (la Borsa elettrica) il prezzo dell'elettricità viene determinato con il sistema del «prezzo marginale», ovvero viene fissato al livello del costo variabile dell'impianto di generazione più costoso necessario per soddisfare la domanda. Nel mercato italiano questo costo corrisponde quasi sempre alle centrali a gas, che nel 2023 hanno generato il 45 per cento dell'elettricità consumata a livello nazionale;

    6) l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare sostanzialmente legata ai fattori che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale che sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf di Amsterdam) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora, dato fortemente influenzato sia dall'interruzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del flusso di metano dalla Russia attraverso l'Ucraina, ma anche dai movimenti degli hedge fund e di altri fondi d'investimento non di rado puramente speculativi;

    7) nonostante il netto calo della produzione semestrale termoelettrica (-10 per cento), il gas rimane la commodity che ancora influenza di più la formazione del prezzo dell'energia elettrica. Oltre il 95 per cento del gas italiano proviene dalle importazioni, una dipendenza che porta le aziende elettriche italiane alla mercé dei mercati internazionali del gas. Inoltre la sostituzione del gas proveniente dalla Russia ha fatto aumentare i prezzi complessivi della commodity e il gas naturale liquefatto acquistato dall'Italia è notevolmente più costoso del gas fornito tramite gasdotto;

    8) tali fenomeni perlopiù speculativi pongono la necessità di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche che stanno mettendo ancora una volta a dura prova le famiglie italiane, proprio a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi a fronte di retribuzioni salariali che – per la maggioranza dei lavoratori – non tengono il passo con l'aumento del costo della vita;

    9) secondo i dati dell'ultimo rapporto sulla povertà energetica elaborati dall'Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), 2,36 milioni di famiglie sono in povertà energetica, pari al 9 per cento delle famiglie italiane, dati in forte crescita rispetto al 2022, con un +1,3 per cento, pari a più di 340.000 famiglie che si aggiungono a quelle già colpite dal fenomeno. Ad aumentare significativamente è la componente di famiglie in povertà energetica nascosta, cioè le famiglie con spesa complessiva al di sotto della media, che hanno dichiarato di non aver speso nulla per il riscaldamento, fenomeno preoccupante perché segnala un inasprimento delle condizioni di disagio delle famiglie più povere, costrette a spegnere i sistemi di riscaldamento per risparmiare;

    10) l'aumento del costo dell'energia sta pesando in modo rilevante anche sul sistema economico e produttivo del Paese, la cui produzione industriale risulta in diminuzione da 23 rilevazioni consecutive, facendo registrare a dicembre 2024 un calo del 7,1 per cento;

    11) secondo l'ufficio studi della Cgia, basato sul prezzo medio dell'energia elettrica nel 2025 di 150 euro per megawattora e del gas a 50 euro per megawattora, le bollette potrebbero costare all'intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2 per cento, con un totale della spesa complessiva che potrebbe toccare gli 85,2 miliardi di euro, di cui 65,3 sarebbero per l'energia elettrica e 19,9 per il gas;

    12) nonostante l'impatto significativo del «caro energia» sul sistema produttivo e sulle famiglie sia in corso almeno dal mese di novembre 2024, il Governo fino ad ora si è limitato a denunciare il preoccupante fenomeno speculativo, senza peraltro adottare con provvedimenti adeguati, a cominciare dalla legge di bilancio, interventi volti a mitigare la dinamica dei prezzi al consumo, né per ridurre gli oneri di sistema o per rafforzare il bonus sociale, né tantomeno per tassare gli extraprofitti da rendita inframarginale delle grandi società energetiche che acquistano e distribuiscono gas, le quali hanno realizzato oltre 60 miliardi di euro di extraprofitti in due anni e mezzo, una vera e propria rapina sociale ai danni di famiglie e imprese;

    13) a pesare sul costo dell'energia sono anche le scelte energetiche sinora intraprese dal Governo Meloni che, con il Piano Mattei, a giudizio dei firmatari del presente atto d'indirizzo, ha reso esplicito il suo unico obiettivo di trasformare l'Italia in un hub energetico del gas attraverso una pseudo-cooperazione, che sa di neocolonialismo, che passa dall'Africa e dalle fonti inquinanti, aumentando la dipendenza energetica del Paese da tale fonte fossile;

    14) secondo i dati dell'associazione degli operatori delle reti di trasmissione (Entsc) nel 2024 l'Europa ha utilizzato quasi il 20 per cento di gas metano in meno rispetto ai 2023 e uno stupefacente 60 per cento in meno rispetto al picco di utilizzo registrato nel 2017, con un consumo di gas metano sceso di un ammontare pari alla somma della domanda annuale di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Portogallo messi insieme;

    15) la ragione principale della diminuzione del consumo di gas è la decisa crescita della produzione da energia da fonte rinnovabile. Nel primo semestre del 2024 la produzione di energia nell'Unione europea è venuta per metà da fonti rinnovabili (fonte: Reuters), la cui capacità è aumentata di ben 72 gigawatt solo nel 2023. Per la prima volta nella storia, l'energia da solare ed eolico è la prima fonte nel mix totale dell'Unione europea. Ciò ha comportato per l'Europa significativi vantaggi. In primo luogo, la riduzione della bolletta energetica: i prezzi all'ingrosso sono crollati rispetto ai picchi del 2022 e del 2023 e in alcuni Paesi, come Francia e Spagna, sono tornati addirittura ai minimi precedenti il 2021;

    16) la strada che l'Italia deve seguire è quella fondata sulla forte crescita delle rinnovabili, che devono rappresentare l'asse portante della politica di decarbonizzazione secondo gli impegni assunti dal nostro Paese, nel quadro degli accordi internazionali, di fuoriuscita dalle fonti fossili. Investire sulle rinnovabili non è solo una scelta ecologica, ma l'unico strumento concreto per ridurre i costi dell'energia e garantire un futuro sostenibile per il Paese, portando al disaccoppiamento del prezzo tra gas e rinnovabili;

    17) non è condivisibile la dichiarata necessità di puntare anche sul nucleare nel mix energetico. Si dimentica, infatti, degli alti costi di questa energia, che attualmente in Europa supera i 170 euro per megawattora. Si trascura, inoltre, di ricordare che in Europa, a partire dalla Francia, il nucleare è finanziato dallo, Stato, lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispondere all'interrogazione n. 5-03450 in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, ha affermato che «nell'oggi non sia possibile stimare i costi del riavvio della produzione di energia elettrica da fonte nucleare». I dati dicono che il nucleare porta alla triplicazione dei costi dell'energia, come dimostra l'accordo franco-inglese che ha sterilizzato il prezzo dell'energia nucleare a 170 euro per megawattora. Tra il 2009 e il 2022, mentre i costi di produzione dell'energia onshore e del solare sono diminuiti rispettivamente del 70 per cento e del 90 per cento, quelli del nucleare sono aumentati del 33 per cento. Il nucleare non è la risposta né per la competitività economica, perché triplicherebbe i costi dell'energia per imprese e famiglie, né per la transizione ecologica, perché sottrarrebbe investimenti alle rinnovabili e non sarebbe una soluzione per la decarbonizzazione, visti tempi lunghissimi per la realizzazione delle centrali, mentre la crisi climatica necessita di risposte oggi;

    18) altro elemento fondamentale per ridurre il costo della bolletta energetica di famiglie ed imprese è quella di agire sulla riduzione dei consumi finali, considerato che con quasi il 45 per cento dei consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia;

    19) secondo l'analisi condotta da Odyssee-Mure, lo strumento che fornisce un monitoraggio completo dei consumi energetici e delle tendenze dell'efficienza, nonché una valutazione delle misure di politica di efficienza energetica per settore per i Paesi dell'Unione europea, a parità di condizioni climatiche un'abitazione media italiana consuma circa il 50 per cento in più della media europea. Tale situazione è conseguenza del fatto che negli ultimi due decenni, mentre gli altri Paesi europei hanno progressivamente ridotto i consumi delle abitazioni mettendo in campo politiche e misure di efficientamento efficaci, l'Italia è rimasta ferma al palo: in vent'anni, infatti, i consumi energetici medi di una casa italiana non sono praticamente cambiati, mentre in Europa in media sono stati tagliati del 17 per cento e alcuni Paesi, come la Francia, si sono spinti verso un taglio di oltre il 20 per cento;

    20) gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono fondamentali sia per raggiungere l'obiettivo di piena decarbonizzazione riducendo l'uso delle fonti fossili, considerando che oltre il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano (12,42 milioni di edifici) ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, sia per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili riducendo le dispersioni di calore e, più in generale, il fabbisogno energetico annuale dell'energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'abbattimento dei costi di esercizio degli impianti domestici;

    21) gli immobili più energivori sono quelli in cui si ritiene che, attraverso una spesa minore, sia possibile raggiungere benefici maggiori in termini di riduzione dei consumi, di ritorno economico e anche di benessere sociale, stante che i residenti di queste abitazioni sono quelli più spesso colpiti da povertà energetica;

    22) per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio, oltre a rappresentare un aumento del valore immobiliare del bene per i proprietari e contestualmente un vantaggio in termini di riduzione di circa il 20 per cento dei consumi energetici, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra associate all'energia;

    23) il Parlamento europeo, ad aprile 2024, ha approvato la direttiva europea «case green» (o Epbd-Energy performance of buildings directive) sulla prestazione energetica nell'edilizia, segnando un momento decisivo per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle costruzioni nell'Unione europea, con l'obiettivo di ridurre le emissioni del settore edilizio del 60 per cento entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a individuare un operatore pubblico con funzione di aggregatore centrale che garantisca ai cittadini in condizioni di vulnerabilità la fornitura di una quota dell'energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, tramite la stipula di contratti di lungo termine (Ppa) con produttori di fonti energetiche rinnovabili o mediante la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

2) ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata ad istituire un fondo di solidarietà volto a calmierare l'aumento dei prezzi dell'energia, sia per i clienti domestici che per i non domestici, da finanziare attraverso il gettito derivante da un'imposta straordinaria sugli extraprofitti nel settore energetico fossile;

3) ad assumere iniziative di competenza volte a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

4) ad adottare le necessarie iniziative volte a raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, prevedendo l'istallazione di almeno 12 gigawatt annui di nuovi impianti a fonte rinnovabile;

5) ad escludere il ricorso al nucleare nel mix energetico sia per gli alti costi di questa energia, sia per l'impossibilità di stimare i costi del riavvio della produzione di energia elettrica da fonte nucleare come riconosciuto dallo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

6) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a definire una riforma del mercato energetico che preveda il disaccoppiamento dei prezzi elettrici da quelli del gas, in modo da riflettere i reali costi di produzione di ciascuna fonte e garantire tariffe eque e sostenibili;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere il quadro degli incentivi e delle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi in vigore, stabilizzando la misura di detrazione fiscale dell'ecobonus nell'arco di 10 anni per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa;

8) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere un adeguato finanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo una riserva delle risorse all'erogazione di contributi per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica;

9) ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte alla massima semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono essere esonerati dal pagamento di oneri e contributi a qualsiasi titolo, anche mediante l'istituzione di sportelli unici telematici territoriali con funzioni di formazione, informazione, assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria, a supporto di cittadini ed imprese, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche;

10) ad adottare iniziative volte a disporre un piano straordinario di formazione professionale per il green building, riconvertendo parte dell'attuale sistema di formazione professionale verso specifici profili tecnici di esperti progettisti ed esecutori di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici, anche accompagnando la riqualificazione di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale.
(1-00399) «Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i prezzi dell'elettricità sul mercato spot italiano sono i più alti fra le borse europee. Complessivamente nel 2024 il prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso è risultato di 108,52 euro per megawattora, mentre in Germania 78,51 euro per megawattora, in Spagna 63,04 euro per megawattora e in Francia 58,02 euro per megawattora;

    2) l'Italia non solo registra i prezzi più elevati dell'energia, ma è anche il principale importatore europeo: nel 2024 ha acquistato 52 terawattora, pari al 17 per cento del fabbisogno nazionale, quasi il doppio rispetto alla Germania, secondo importatore dell'Unione europea. Inoltre, la forte dipendenza dal gas rende il mercato italiano particolarmente vulnerabile alle instabilità geopolitiche;

    3) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha annunciato che nel primo trimestre del 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento;

    4) secondo le ultime stime fornite da Nomisma energia, la spesa per l'elettricità per il 2025 è in aumento del 28 per cento per le imprese e del 31 per cento per la «famiglia tipo», che si traduce in più 201 euro l'anno. Assoutenti indica un incremento delle tariffe del gas praticate in bolletta in media del 21 per cento, con una stangata di circa 309 euro aggiuntivi rispetto al 2024;

    5) sul mercato all'ingrosso (la Borsa elettrica) il prezzo dell'elettricità viene determinato con il sistema del «prezzo marginale», ovvero viene fissato al livello del costo variabile dell'impianto di generazione più costoso necessario per soddisfare la domanda. Nel mercato italiano questo costo corrisponde quasi sempre alle centrali a gas, che nel 2023 hanno generato il 45 per cento dell'elettricità consumata a livello nazionale;

    6) l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare sostanzialmente legata ai fattori che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale che sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf di Amsterdam) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al megawattora, dato fortemente influenzato sia dall'interruzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del flusso di metano dalla Russia attraverso l'Ucraina, ma anche dai movimenti degli hedge fund e di altri fondi d'investimento non di rado puramente speculativi;

    7) nonostante il netto calo della produzione semestrale termoelettrica (-10 per cento), il gas rimane la commodity che ancora influenza di più la formazione del prezzo dell'energia elettrica. Oltre il 95 per cento del gas italiano proviene dalle importazioni, una dipendenza che porta le aziende elettriche italiane alla mercé dei mercati internazionali del gas. Inoltre la sostituzione del gas proveniente dalla Russia ha fatto aumentare i prezzi complessivi della commodity e il gas naturale liquefatto acquistato dall'Italia è notevolmente più costoso del gas fornito tramite gasdotto;

    8) tali fenomeni perlopiù speculativi pongono la necessità di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche che stanno mettendo ancora una volta a dura prova le famiglie italiane, proprio a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi a fronte di retribuzioni salariali che – per la maggioranza dei lavoratori – non tengono il passo con l'aumento del costo della vita;

    9) secondo i dati dell'ultimo rapporto sulla povertà energetica elaborati dall'Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), 2,36 milioni di famiglie sono in povertà energetica, pari al 9 per cento delle famiglie italiane, dati in forte crescita rispetto al 2022, con un +1,3 per cento, pari a più di 340.000 famiglie che si aggiungono a quelle già colpite dal fenomeno. Ad aumentare significativamente è la componente di famiglie in povertà energetica nascosta, cioè le famiglie con spesa complessiva al di sotto della media, che hanno dichiarato di non aver speso nulla per il riscaldamento, fenomeno preoccupante perché segnala un inasprimento delle condizioni di disagio delle famiglie più povere, costrette a spegnere i sistemi di riscaldamento per risparmiare;

    10) l'aumento del costo dell'energia sta pesando in modo rilevante anche sul sistema economico e produttivo del Paese, la cui produzione industriale risulta in diminuzione da 23 rilevazioni consecutive, facendo registrare a dicembre 2024 un calo del 7,1 per cento;

    11) secondo l'ufficio studi della Cgia, basato sul prezzo medio dell'energia elettrica nel 2025 di 150 euro per megawattora e del gas a 50 euro per megawattora, le bollette potrebbero costare all'intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2 per cento, con un totale della spesa complessiva che potrebbe toccare gli 85,2 miliardi di euro, di cui 65,3 sarebbero per l'energia elettrica e 19,9 per il gas;

    12) secondo i dati dell'associazione degli operatori delle reti di trasmissione (Entsc) nel 2024 l'Europa ha utilizzato quasi il 20 per cento di gas metano in meno rispetto ai 2023 e uno stupefacente 60 per cento in meno rispetto al picco di utilizzo registrato nel 2017, con un consumo di gas metano sceso di un ammontare pari alla somma della domanda annuale di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Portogallo messi insieme;

    13) la ragione principale della diminuzione del consumo di gas è la decisa crescita della produzione da energia da fonte rinnovabile. Nel primo semestre del 2024 la produzione di energia nell'Unione europea è venuta per metà da fonti rinnovabili (fonte: Reuters), la cui capacità è aumentata di ben 72 gigawatt solo nel 2023. Per la prima volta nella storia, l'energia da solare ed eolico è la prima fonte nel mix totale dell'Unione europea. Ciò ha comportato per l'Europa significativi vantaggi. In primo luogo, la riduzione della bolletta energetica: i prezzi all'ingrosso sono crollati rispetto ai picchi del 2022 e del 2023 e in alcuni Paesi, come Francia e Spagna, sono tornati addirittura ai minimi precedenti il 2021;

    14) la strada che l'Italia deve seguire è quella fondata sulla forte crescita delle rinnovabili, che devono rappresentare l'asse portante della politica di decarbonizzazione secondo gli impegni assunti dal nostro Paese, nel quadro degli accordi internazionali, di fuoriuscita dalle fonti fossili. Investire sulle rinnovabili non è solo una scelta ecologica, ma l'unico strumento concreto per ridurre i costi dell'energia e garantire un futuro sostenibile per il Paese, portando al disaccoppiamento del prezzo tra gas e rinnovabili;

    15) altro elemento fondamentale per ridurre il costo della bolletta energetica di famiglie ed imprese è quella di agire sulla riduzione dei consumi finali, considerato che con quasi il 45 per cento dei consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia;

    16) gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono fondamentali sia per raggiungere l'obiettivo di piena decarbonizzazione riducendo l'uso delle fonti fossili, considerando che oltre il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano (12,42 milioni di edifici) ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, sia per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili riducendo le dispersioni di calore e, più in generale, il fabbisogno energetico annuale dell'energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'abbattimento dei costi di esercizio degli impianti domestici;

    17) gli immobili più energivori sono quelli in cui si ritiene che, attraverso una spesa minore, sia possibile raggiungere benefici maggiori in termini di riduzione dei consumi, di ritorno economico e anche di benessere sociale, stante che i residenti di queste abitazioni sono quelli più spesso colpiti da povertà energetica;

    18) per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio, oltre a rappresentare un aumento del valore immobiliare del bene per i proprietari e contestualmente un vantaggio in termini di riduzione di circa il 20 per cento dei consumi energetici, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra associate all'energia;

    19) il Parlamento europeo, ad aprile 2024, ha approvato la direttiva europea «case green» (o Epbd-Energy performance of buildings directive) sulla prestazione energetica nell'edilizia, segnando un momento decisivo per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle costruzioni nell'Unione europea, con l'obiettivo di ridurre le emissioni del settore edilizio del 60 per cento entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di competenza volte a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

2) ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad aumentare la contrattualizzazione a termine della produzione rinnovabile via CFD a due vie con il GSE o via PPA così da valorizzare ciascuna fonte sulla base della diversa struttura dei costi di produzione;

3) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere il quadro degli incentivi e delle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi in vigore, stabilizzando la misura di detrazione fiscale dell'ecobonus nell'arco di 10 anni per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa;

4) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere un adeguato finanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo una riserva delle risorse all'erogazione di contributi per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica;

5) ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte alla massima semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono essere esonerati dal pagamento di oneri e contributi a qualsiasi titolo, anche mediante l'istituzione di sportelli unici telematici territoriali con funzioni di formazione, informazione, assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria, a supporto di cittadini ed imprese, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche;

6) ad adottare iniziative volte a disporre un piano straordinario di formazione professionale per il green building, riconvertendo parte dell'attuale sistema di formazione professionale verso specifici profili tecnici di esperti progettisti ed esecutori di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici, anche accompagnando la riqualificazione di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale.
(1-00399)(Testo modificato nel corso della seduta) «Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i prezzi medi dell'energia elettrica in borsa in Italia nel 2024 sono stati i più alti dell'Unione europea: il doppio della Francia, il 70 per cento in più della Spagna e il 30 per cento in più della Germania;

    2) al prezzo di borsa dell'energia si aggiungono in bolletta altri oneri, tanto maggiori quanto maggiore è il peso delle fonti intermittenti nel mix elettrico;

    3) l'Italia non è solo il Paese dell'Unione europea in cui l'energia elettrica è più cara, ma è anche quello che ne importa di più, 52 terawattora, pari al 17 per cento del fabbisogno e quasi il doppio della Germania, che è il secondo importatore dell'Unione europea;

    4) il prezzo dell'energia elettrica incide sui bilanci delle famiglie e delle imprese in modo determinante e, per la natura del mercato elettrico e per il ruolo che vi svolge il gas, è particolarmente sensibile anche all'instabilità del contesto geopolitico;

    5) tutto ciò impone, nel medio-lungo periodo, una sfida relativa alla composizione del mix elettrico nazionale, ma esige nell'immediato misure volte a contenere il costo della bolletta elettrica per le imprese, che costituisce uno dei fattori più gravi di deindustrializzazione e perdita di competitività economica;

    6) la misura più utile, nell'immediato, è rappresentata dal disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da quello di borsa, che nel 2024 in Italia è stato fissato dal gas per il 65 per cento delle ore;

    7) le quotazioni del prezzo del gas attese per il 2025 sono tra 45 e 50 euro a megawattora, mentre il prezzo dei diritti di emissione (Ets) dovrebbe attestarsi intorno a 75-80 euro per tonnellata di anidride carbonica. Il risultato è che l'energia elettrica prodotta a gas nel 2025 dovrebbe costare intorno a 135 euro per megawattora (due volte e mezza il prezzo medio 2011-2020, pari a 57 euro a megawattora);

    8) il disaccoppiamento può essere realizzato senza necessariamente creare due mercati paralleli, ad esempio attraverso la contrattualizzazione a termine – anche attraverso Ppa (Power purchase agreement) o Cfd (contratti per differenza) a due vie – per gli impianti rinnovabili, ovvero con altri meccanismi che consentano di evitare che si generino eccessive rendite inframarginali,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative normative finalizzate:

  a) a introdurre misure funzionali a contenere il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, anche evitando che si generino eccessive rendite inframarginali per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e che, al contempo:

   1) siano efficaci già nel breve termine;

   2) non presentino criticità sotto il profilo della legittimità;

   3) non scoraggino i necessari investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili;

   4) siano effettive, ovvero intercettino effettivamente una quantità elevata di energia;

  b) a consentire il contenimento dei costi variabili sostenuti per la produzione termoelettrica a gas, eventualmente nei limiti degli oneri di varia natura che oggi colpiscono il consumo di gas per la produzione termoelettrica;

  c) ad assicurare che le misure di compensazione si trasferiscano appieno nei prezzi dell'energia elettrica su tutto il mercato;

  d) a mantenere comunque il costo della produzione di energia elettrica con il gas a livelli che non scoraggino l'ingresso di nuova capacità rinnovabile;

  e) a liberalizzare le installazioni di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo;

2) a valutare, nel più ampio dibattito sulla riassegnazione delle relative concessioni, anche l'opzione di inserire una clausola che preveda la cessione di energia al Gestore dei servizi energetici attraverso contratti a due vie che mantengano, ad esempio prevedendo profili contrattuali standard, adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti anche in termini di profilo di produzione;

3) a valutare le modalità con cui il Gestore dei servizi energetici cede ai consumatori finali – in particolare a quelli industriali energivori – almeno quota parte dell'energia elettrica rinnovabile, approvvigionata con i meccanismi di supporto – quali il cosiddetto Ferx – nonché con i contratti a due vie già menzionati, attraverso contratti pluriennali di lungo periodo nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sulla non discriminazione dei consumatori.
(1-00404) «Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Ruffino, Onori, Pastorella, Rosato».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i prezzi medi dell'energia elettrica in borsa in Italia nel 2024 sono stati i più alti dell'Unione europea: il doppio della Francia, il 70 per cento in più della Spagna e il 30 per cento in più della Germania;

    2) al prezzo di borsa dell'energia si aggiungono in bolletta altri oneri, tanto maggiori quanto maggiore è il peso delle fonti intermittenti nel mix elettrico;

    3) l'Italia non è solo il Paese dell'Unione europea in cui l'energia elettrica è più cara, ma è anche quello che ne importa di più, 52 terawattora, pari al 17 per cento del fabbisogno e quasi il doppio della Germania, che è il secondo importatore dell'Unione europea;

    4) il prezzo dell'energia elettrica incide sui bilanci delle famiglie e delle imprese in modo determinante e, per la natura del mercato elettrico e per il ruolo che vi svolge il gas, è particolarmente sensibile anche all'instabilità del contesto geopolitico;

    5) tutto ciò impone, nel medio-lungo periodo, una sfida relativa alla composizione del mix elettrico nazionale, ma esige nell'immediato misure volte a contenere il costo della bolletta elettrica per le imprese, che costituisce uno dei fattori più gravi di deindustrializzazione e perdita di competitività economica;

    6) la misura più utile, nell'immediato, è rappresentata dal disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da quello di borsa, che nel 2024 in Italia è stato fissato dal gas per il 65 per cento delle ore;

    7) le quotazioni del prezzo del gas attese per il 2025 sono tra 45 e 50 euro a megawattora, mentre il prezzo dei diritti di emissione (Ets) dovrebbe attestarsi intorno a 75-80 euro per tonnellata di anidride carbonica. Il risultato è che l'energia elettrica prodotta a gas nel 2025 dovrebbe costare intorno a 135 euro per megawattora (due volte e mezza il prezzo medio 2011-2020, pari a 57 euro a megawattora);

    8) il disaccoppiamento può essere realizzato senza necessariamente creare due mercati paralleli, ad esempio attraverso la contrattualizzazione a termine – anche attraverso Ppa (Power purchase agreement) o Cfd (contratti per differenza) a due vie – per gli impianti rinnovabili, ovvero con altri meccanismi che consentano di evitare che si generino eccessive rendite inframarginali,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative normative finalizzate:

  a) a introdurre misure funzionali a contenere il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, anche evitando che si generino eccessive rendite inframarginali per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e che, al contempo:

   1) siano efficaci già nel breve termine;

   2) non presentino criticità sotto il profilo della legittimità;

   3) non scoraggino i necessari investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili;

   4) siano effettive, ovvero intercettino effettivamente una quantità elevata di energia;

  b) a consentire il contenimento dei costi variabili sostenuti per la produzione termoelettrica a gas, tenendo conto degli oneri di varia natura che oggi colpiscono il consumo di gas per la produzione termoelettrica;

  c) ad assicurare che le misure di compensazione si trasferiscano appieno nei prezzi dell'energia elettrica su tutto il mercato;

  d) a mantenere comunque il costo della produzione di energia elettrica con il gas a livelli che non scoraggino l'ingresso di nuova capacità rinnovabile;

  e) a liberalizzare le installazioni di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo;

2) a valutare, nel più ampio dibattito sulla riassegnazione delle relative concessioni, anche l'opzione di inserire una clausola che preveda la cessione di energia al Gestore dei servizi energetici attraverso contratti a due vie che mantengano, ad esempio prevedendo profili contrattuali standard, adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti anche in termini di profilo di produzione;

3) a valutare le modalità con cui il Gestore dei servizi energetici cede ai consumatori finali – in particolare a quelli industriali energivori – almeno quota parte dell'energia elettrica rinnovabile, approvvigionata con i meccanismi di supporto – quali il cosiddetto Ferx – nonché con i contratti a due vie già menzionati, attraverso contratti pluriennali di lungo periodo nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sulla non discriminazione dei consumatori.
(1-00404)(Testo modificato nel corso della seduta) «Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Ruffino, Onori, Pastorella, Rosato».


   La Camera,

   premesso che:

    1) negli ultimi mesi del 2024 e nei primi mesi dell'anno in corso il costo dell'energia ha registrato un aumento che nel mese di gennaio ha visto attestarsi il prezzo medio giornaliero dell'energia elettrica a 143 euro a megawattora e il prezzo medio giornaliero del gas a circa 50 euro a megawattora;

    2) a gennaio 2025 l'energia elettrica in Italia è costata 143 euro/MWh in media, dai 99 di gennaio 2024, con un rincaro del 44 per cento in un anno. A febbraio 2025 la media italiana è salita a 154 euro/MWh;

    3) le associazioni dei consumatori analizzando le previsioni sull'andamento del prezzo delle materie prime, hanno calcolato come la bolletta elettrica e del gas 2025 di una famiglia con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero, potrebbe arrivare a superare i 2.930 euro, vale a dire quasi il 13,6 per cento rispetto a quella del 2024;

    4) per quanto riguarda le Pmi, i rincari energetici penalizzano maggiormente quelle minori, con un costo dell'energia superiore del 22,5 per cento superiore a quello della corrispondente media europea. Le piccole imprese pur rappresentando solo un terzo dei consumi industriali, pagano circa la metà del costo degli incentivi alle rinnovabili. Nel 2024 esse hanno pagato l'energia elettrica mediamente 164 euro a MWh, comprensivo del prezzo dell'energia (108,52 euro) e degli oneri per le rinnovabili (54,4 euro). A febbraio 2025 il costo complessivo è salito a 208 euro a MWh, insostenibile per aziende che non possono facilmente assorbire tali incrementi;

    5) come illustrato dal Governo in una recente informativa svolta alla Camera dei deputati il 23 gennaio 2025 l'aumento dei costi dell'energia nel mercato domestico è dovuto ad una molteplicità di fattori di carattere internazionale, quali la crescente domanda di energia in atto in Asia, i rischi della frammentazione delle supply chain a livello europeo, le tensioni geopolitiche in alcune aree del mondo – Ucraina e Medio Oriente – e i possibili impatti derivanti dalla situazione politica internazionale implicano, tra i diversi effetti, il persistere di condizioni di volatilità dei mercati energetici e di possibili speculazioni;

    6) per quanto riguarda la dinamica dei costi del gas l'interruzione totale dal primo di gennaio 2025 delle forniture di gas russo tramite l'Ucraina ha prodotto a livello europeo una riduzione di circa 15 miliardi di metri cubi, pari al 5 per cento delle importazioni complessive dell'intero continente del 2024;

    7) a questa riduzione si sono aggiunte quelle del flusso di gas proveniente dall'Algeria per circa 30 milioni di metri cubi al giorno e il calo di circa un terzo del gas proveniente dall'Azerbaijan;

    8) tali eventi hanno imposto a un maggiore utilizzo degli stoccaggi e ad un aumento delle importazioni dal Nord Europa, influenzando quindi i prezzi in Italia, anche in riferimento al prezzo sui mercati europei;

    9) il prezzo dell'energia elettrica in Italia è determinato nel 70 per cento delle ore dalla generazione termoelettrica a gas, nonostante questa pesi poco più del 40 per cento sulla generazione complessiva. Per questa tipologia di impianti, al costo della materia prima gas si somma il costo della CO2, che sul mercato Ets ha fatto registrare nel 2024 il prezzo medio di circa 65 euro a tonnellata, equivalente a circa 25 euro al megawattora da caricare. Tale extracosto si riflette per il 70 per cento delle ore su tutta la generazione elettrica indipendentemente dalla fonte di generazione;

    10) come illustrato dal Governo nella citata informativa le direttrici di intervento perseguite da tempo riguardano da un lato, misure per accelerare lo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili, sia attraverso gli strumenti di sostegno sia attraverso misure di contesto volte a promuovere condizioni di mercato più favorevoli e procedure amministrative più chiare, rapide ed efficaci; dall'altro, misure per mitigare il prezzo di generazione termoelettrica;

    11) il meccanismo del cosiddetto energy release, introdotto con il decreto-legge n. 181 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2024, si muove in tale direzione. Tale meccanismo consiste nell'anticipazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gse a prezzo calmierato a favore delle imprese, in questo caso imprese energivore, configurandosi come un Ppa di medio termine. In cambio, le imprese energivore hanno l'obbligo di realizzare capacità Fer pari al doppio di quella anticipata: l'obiettivo finale è spingere l'autoproduzione sostenibile da parte delle imprese energivore;

    12) con il meccanismo del cosiddetto gas release introdotto con il decreto-legge n. 181 del 2023, si è inteso rendere disponibili alle imprese gasivore 2-3 miliardi di metri cubi l'anno di gas nazionale a prezzi regolamentati. Nel 2024 sono stati estratti circa 2,7 miliardi di metri cubi, anche se le riserve accertate si aggirano fra i 50 e i 100 miliardi di mc, tali da permettere per diversi anni un aumento significativo della produzione. Con il decreto-legge n. 153 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 191 del 2024, si è provveduto a rivedere il Pitesai e a consentire la finalizzazione di parte della nuova produzione alla suddetta misura;

    13) il Governo è altresì al lavoro per individuare soluzioni che possano ridurre significativamente l'incidenza nel prezzo elettrico degli oneri di varia natura (Ets compreso), che oggi gravano sul consumo di gas per la produzione termoelettrica; assicurino che le misure di compensazione di cui al punto precedente si trasferiscano appieno nei prezzi dell'energia elettrica su tutto il mercato; mantengano comunque il costo della produzione di energia elettrica con il gas a livelli che non scoraggino l'ingresso di nuova capacità rinnovabile;

    14) in sede europea è in corso un'iniziativa del Governo finalizzata all'individuazione di meccanismi strutturali funzionali a prevenire che eventuali fenomeni speculativi determinino l'aumento dei prezzi del gas sul Ttf;

    15) in tal senso il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si sta confrontando anche con la Germania per fronteggiare i rincari del costo dell'energia, per valutare in sede Ue l'introduzione di misure adeguate ad abbassare il prezzo del gas per famiglie e imprese e per consentire il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell'elettricità;

    16) accanto all'istallazione di nuova capacità, il repowering e l'integrale ricostruzione degli impianti rinnovabili, in particolare l'eolico e il fotovoltaico, come anche previsto dall'aggiornamento del Pniec, rappresentano un'opportunità per incrementare la produzione di energia rinnovabile, senza consumare nuove superfici, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;

    17) al fine di favorire l'adozione di contratti a lungo termine (cosiddetti Ppa), tra i produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile coi consumatori industriali finali, con l'articolo 8 del decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 20 del 2025, è stata introdotta una misura di garanzia di ultima istanza gestita dal Gse con l'impegno di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede con i proventi delle aste Ets;

    18) in aggiunta alle linee di intervento già in essere, di lungo e medio periodo, il governo ha annunciato il 13 febbraio 2025 in Senato, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo, la volontà di adottare un provvedimento per intervenire anche nell'immediato sulla dinamica dei prezzi dell'energia,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative volte ad intervenire nell'immediato sulla dinamica dei prezzi dell'energia e sulle ripercussioni prodotte in danno dei clienti domestici, delle Pmi e delle imprese, anche promuovendo una capillare campagna informativa in merito alla possibilità per i clienti vulnerabili di passare al servizio a tutele graduali entro il 30 giugno 2025;

2) ad adottare le possibili iniziative per ridurre gli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche e del gas delle famiglie e delle Pmi, valutando altresì se non sia opportuno ridurli sul gas utilizzato a fini di produzione energetica per ridurre i costi di generazione degli impianti termoelettrici a gas e conseguentemente il prezzo marginale dell'energia elettrica;

3) ad adottare iniziative normative volte a incrementare il bonus sociale per i clienti in condizioni di difficoltà economica, anche attraverso l'ampliamento della platea dei beneficiari, avendo particolare riguardo ai componenti del nucleo familiare e ai soggetti in gravi condizioni di salute;

4) ad introdurre iniziative di competenza volte a ridurre il costo dell'energia per le attività produttive, in particolare per le Pmi;

5) a dare piena attuazione all'energy release 2.0 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, al fine di garantire ai clienti finali energivori energia elettrica a prezzo calmierato a fronte dell'impegno di sviluppare nuova energia da fonti rinnovabili;

6) a procedere all'attuazione del gas release, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 153 del 2024, favorendo così la fornitura di gas naturale di nuova produzione a favore prioritariamente delle imprese gasivore;

7) a intervenire in sede comunitaria per individuare misure in linea con la disciplina degli aiuti di Stato volte a mitigare gli impatti economici del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Ets), in particolare per il settore energetico e sugli eventuali effetti distorsivi sulla competitività degli Stati appartenenti all'Unione europea;

8) a favorire in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, recepito nell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2024 il ricorso all'utilizzo dei proventi delle aste Ets per calmierare i prezzi delle bollette di cittadini e imprese, valutando altresì un incremento della quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla direttiva (Ue) 2018/410 e dalle nuove prescrizioni del pacchetto «Fit for 55»;

9) a proseguire nell'azione già intrapresa finalizzata a rimuovere il differenziale fra il prezzo del gas sul mercato europeo Ttf di Amsterdam e quello sul mercato italiano Psv;

10) ad avviare un percorso virtuoso di disaccoppiamento dei prezzi del gas da quelli dell'energia elettrica al fine di favorire il contenimento dei prezzi e lo sviluppo di mercati energetici più efficienti e legati alle singole strutture di costo di produzione;

11) a caldeggiare in sede europea il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050;

12) ad adottare iniziative volte a potenziare lo strumento dei contratti di lungo termine per l'energia verde, sia favorendo l'aggregazione della domanda con le piccole e medie imprese e sia prevedendo il coinvolgimento di una controparte centralizzata pubblica che possa offrire ai consumatori finali quota dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e relative garanzie di origine oggetto delle procedure competitive relative ai sistemi di incentivazione tariffaria delle rinnovabili;

13) ad adottare iniziative volte a favorire la stabilizzazione dei prezzi e l'integrazione delle rinnovabili nel mercato, anche valutando misure affinché il Gse organizzi aste per l'acquisto di energia elettrica a medio-lungo (Ppa), aperte su base volontaria agli impianti Fer esistenti ed oggetto di revamping non incentivati;

14) ad adottare iniziative normative volte a semplificare, come previsto dalla direttiva Red III, l'iter autorizzativo e di connessione alla rete per gli interventi di repowering degli impianti Fer;

15) ad andare avanti nel percorso di reintroduzione della produzione di energia nucleare per salvaguardare la competitività delle imprese, predisponendo, alla luce anche delle recenti conoscenze scientifiche e nell'ottica degli obiettivi di decarbonizzazione, indipendenza energetica nazionale e tutela dell'economia nazionale, un percorso normativo finalizzato a consentire la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile di nuova generazione;

16) ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una semplificazione efficace sotto il profilo ambientale e autorizzativo per la realizzazione di interventi di repowering eolico su impianti esistenti, in considerazione del contributo che tali interventi possono offrire per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica contenendo al contempo l'utilizzo di nuovo suolo, nonché a prevedere un diverso criterio per la priorità di trattazione delle procedure ambientali e autorizzative basato sul parametro dell'efficienza della produzione energetica rispetto all'impatto ambientale provocato;

17) a proseguire ed implementare l'azione predisposta attraverso il cosiddetto Piano Mattei per rafforzare la cooperazione tra l'Italia e i Paesi africani per diversificare e aumentare le fonti e le forniture nell'approvvigionamento di energie;

18) a promuovere l'ottimizzazione, l'efficientamento e lo sviluppo degli impianti idroelettrici, sia da acqua fluente che da pompaggio, in modo da massimizzare la produzione programmabile di energia da fonte idrica.
(1-00408) «Squeri, Caramanna, Gusmeroli, Cavo, Casasco, Zucconi, Andreuzza, Polidori, Mattia, Barabotti, Milani, Di Mattina, Antoniozzi, Toccalini, Colombo, Comba, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al 2023, circa 13,4 milioni di persone in Italia si trovano in condizioni di rischio di povertà o esclusione sociale, equivalente al 22,8 per cento della popolazione;

    2) la distribuzione territoriale di questo fenomeno è eterogenea: nel Nord Italia, il 12,4 per cento della popolazione è a rischio, mentre nel Mezzogiorno la percentuale sale al 39,0 per cento. In particolare, le regioni con le percentuali più elevate sono Calabria (48,6 per cento), Campania (44,4 per cento) e Sicilia (41,4 per cento);

    3) secondo le ultime rilevazioni dell'Istat e i rapporti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), nel 2025 si registreranno aumenti diffusi di tariffe, imposte, tributi e prezzi su beni e servizi essenziali, con effetti negativi sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle imprese italiane;

    4) la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha comportato la revisione delle addizionali Irpef e l'adeguamento della Tari, aggravando ulteriormente l'onere fiscale sui lavoratori e sui cittadini, in un contesto di tagli ai fondi e di riorganizzazione degli enti locali;

    5) secondo quanto attestato da Arera e dai gestori dei servizi, le tariffe idriche in alcuni territori hanno già registrato incrementi superiori al 15 per cento rispetto al 2024, rappresentando un ulteriore onore per le famiglie e le imprese italiane già soggette a pressione fiscale e costo della vita tra i più alti in Europa;

    6) i prezzi medi dell'energia elettrica sulla borsa italiana nel 2024 sono stati i più alti in Europa, di gran lunga più alti rispetto ai principali partner commerciali europei, ai quali si aggiungono oneri in bolletta derivanti dall'alta quota di fonti intermittenti, rendendo il costo finale dell'energia insostenibile per i cittadini;

    7) la bilancia energetica italiana registra un'importazione media di 52 terawattora di energia elettrica (pari al 17 per cento del fabbisogno nazionale), quasi il doppio della Germania, evidenziando una dipendenza strategica che aggrava l'impatto delle fluttuazioni internazionali e delle tensioni geopolitiche sul mercato energetico nazionale;

    8) il mese di febbraio 2025 si è chiuso con un prezzo medio all'ingrosso di 150 euro per megawattora, mentre lo stesso mese del 2024 si era chiuso con un prezzo medio all'ingrosso di 87 euro per megawattora;

    9) rispetto ai principali mercati europei, l'Italia registra il costo dell'energia più elevato con valori all'ingrosso di oltre il 25 per cento rispetto a quelli del mercato tedesco, del 40 per cento rispetto a quello francese, del 48 per cento rispetto a quello spagnolo e di oltre il 220 per cento rispetto a quelli dei Paesi scandinavi;

    10) si stima che tale livello dei prezzi si attesterà intorno ai 10 miliardi di euro per le famiglie e le attività produttive italiane nel 2025. Enti di ricerca di settore prevedono una crescita media della spesa per l'energia elettrica del 28 per cento per le imprese e del 31 per cento per le famiglie nel 2025;

    11) l'Arera ha annunciato che per il primo trimestre 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per i 3,4 milioni di clienti rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero, ossia i cittadini maggiormente vulnerabili, mentre i clienti del libero mercato sono già soggetti agli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al prezzo unico nazionale;

    12) negli ultimi quattro mesi le famiglie italiane hanno speso, in media, 777 euro per l'energia (280 per l'energia elettrica e 497 per il gas), con un incremento medio della bolletta pari al 5,9 per cento su base annua: un incremento che fa eco all'aumento medio del costo del gas (8,3 per cento) e della luce (1,7 per cento) e che, secondo gli operatori, è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi;

    13) tra le voci in bolletta che impattano notevolmente sulle famiglie, in particolare quelle meno abbienti, vi sono gli oneri di sistema che nel corso degli anni hanno visto una crescita consistente e la cui disciplina andrebbe rivista, anche valutando la possibilità di spalmare tali oneri sulla fiscalità generale;

    14) oltre ai settori energetici, si registrano aumenti significativi in altri comparti: pedaggi autostradali (1,8 per cento in aumento), assicurazioni responsabilità civile auto (+6,19 per cento annuo), carburanti (rincari dovuti a tensioni internazionali e politiche fiscali, ivi incluso l'aumento delle accise su determinati carburanti) e beni alimentari (cereali, latte, formaggi, carni, olio e ortaggi), con ripercussioni a catena sull'intera economia;

    15) l'incremento dei costi, unito al caro affitti (aumento medio del 10,6 per cento) e alle spese scolastiche in crescita (3,66 per cento), comporta una pressione sul potere d'acquisto delle famiglie, evidenziata da una riduzione della propensione al risparmio (-0,8 per cento) e da un aggravio medio annuo superiore a 1.000 euro per nucleo familiare;

    16) secondo quanto rilevato dall'Istat, a febbraio 2025 l'inflazione si è attestata all'1,7 per cento, dello 1,7 per cento superiore rispetto a febbraio 2024 e dello 0,2 per cento rispetto a gennaio 2025. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), rilevato mensilmente dall'Istituto per monitorare l'andamento dei principali valori che compongono i consumi delle famiglie italiane, ha registrato da novembre 2022 al gennaio 2025 un netto incremento. Infatti, se l'indice dei prezzi a novembre 2022 si attestava a 118,1, gennaio 2025 si è chiuso con un Nic di 121,9, che rappresenta in termini monetari un netto incremento per la spesa delle famiglie;

    17) l'Osservatorio nazionale Federconsumatori ha stimato ricadute, per una famiglia media, pari a +914,04 euro annui a famiglia, evidenziando come l'andamento dei prezzi rischi di ripercuotersi in modo significativo sul potere d'acquisto;

    18) secondo i dati Ismea, nel terzo trimestre del 2024 i prezzi dei prodotti alimentari e agricoli hanno registrato un incremento complessivo del 6,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Tale aumento in un solo trimestre evidenzia una notevole volatilità nel settore agricolo e alimentare, che potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà economiche delle famiglie e richiedere una maggiore attenzione;

    19) in questo contesto, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha sostanzialmente stravolto il cosiddetto «Bonus Renzi», trasformando la riduzione del cuneo – introdotta dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in via provvisoria e resa strutturale dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – da contributivo a fiscale. Tale modifica ha prodotto effetti negativi per i contribuenti con redditi bassi e medio-bassi: già nei primi mesi del 2025, infatti, si sono registrati gli effetti negativi della misura quantificabili in una perdita netta fino a 100 euro mensili (pari a 1.200 euro annui), aggravando ulteriormente le condizioni di lavoratori e famiglie che già affrontano la forte perdita di potere di acquisto registrata in particolare nell'ultimo biennio per via dell'inflazione;

    20) è imprescindibile intervenire sia nel breve periodo con misure tempestive volte a far fronte alle necessità congiunturali, che nel lungo periodo con misure strutturali per contenere il caro prezzi, tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e prevenire un'ulteriore perdita di competitività industriale, che rischia di condurre a una progressiva deindustrializzazione del nostro Paese;

    21) nel breve periodo sono necessarie misure volte ad abbattere il costo delle bollette per le famiglie e le imprese, come la riduzione dell'Iva sulle materie prime energetiche e una drastica riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta, col fine di limitare l'impatto dei rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, sia per le utenze domestiche che per le utenze diverse da quelle domestiche, anche per le medie e grandi aziende con potenza delle utenze pari o superiore ai 16,5 kilowatt;

    22) misure analoghe vanno applicate anche agli enti del terzo settore che svolgono attività di interesse generale fondamentali, in quanto complementari o addirittura sostitutive dell'azione dello Stato nel supporto alle fasce più deboli della popolazione, per le quali gli aumenti del costo dell'energia sarebbero insostenibili;

    23) risulta, altresì, auspicabile prevedere la concessione di ristori alle imprese al fine di evitare che l'incremento del prezzo dei beni energetici ponga in difficoltà finanziarie le imprese che stanno già subendo contraccolpi economici;

    24) nel lungo periodo appare più che mai necessario riformare il sistema energetico anche attraverso la diversificazione del mix energetico nazionale, la revisione della fiscalità generale e dei costi fissi in bolletta, al fine di ridurre la dipendenza dai mercati internazionali, aumentare la competitività dell'economia italiana nel mercato globale e contenere i costi per famiglie e imprese;

    25) il disaccoppiamento del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica dal costo di generazione elettrica dal gas naturale è una delle possibili strade percorribili per abbassare il costo per gli utenti finali;

    26) il nucleare risulta la fonte energetica maggiormente adatta a contribuire positivamente al mix energetico italiano in ottica di miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di riduzione dell'impatto del costo dell'energia sulle attività economiche e sulle famiglie, anche in ottica di graduale affrancamento dalle fonti fossili;

    27) il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza – cosiddetto «decreto bollette» – approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2025, stanzia circa tre miliardi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025, prevedendo dei bonus per luce e gas volti ad abbassare il costo dell'energia in fattura per quei nuclei familiari che rispettano i requisiti reddituali;

    28) per fare fronte al caro energia il Governo ha previsto, in particolare, il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un Isee fino a 25.000 euro. Tale disposizione rappresenta una risposta tardiva, eccessivamente limitata e inefficace se si considera che l'aumento del costo dell'energia riguarda milioni di famiglie già fortemente provate dall'aumento dei prezzi (soprattutto dei beni alimentari) e che il predetto contributo straordinario non compensa in alcun modo l'aumento dei costi dell'energia sostenuto, su base annuale, dai cittadini;

    29) anche l'azzeramento della parte della componente Asos applicata all'energia prelevata per i soli clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kilowatt, per un semestre, esclude incomprensibilmente migliaia di micro, piccole e medie imprese che compongono il tessuto economico del Paese e che già risentono del repentino aumento della pressione fiscale registrato nell'ultimo anno;

    30) il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, licenziato dal Consiglio dei ministri nella medesima giornata, prevede disposizioni volte alla reintroduzione della produzione di energia nucleare da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale;

    31) il disegno di legge delega prevede che il Governo adotti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa, decreti legislativi recanti anche disposizioni per la produzione di idrogeno, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

    32) il rafforzamento delle politiche energetiche nazionali necessita di tecnologie e infrastrutture funzionali a tale scopo. L'avvio di un piano infrastrutturale per la coltivazione di idrocarburi, la produzione energetica, la rigassificazione, la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas non è più procrastinabile. Tali opere sono indispensabili per garantire l'autonomia energetica – e quindi strategica – del Paese e già in passato si sono rivelate fondamentali per scongiurare o mitigare il rincaro dei prezzi dei beni energetici, come avvenuto con il Governo Renzi, attraverso la programmazione e la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per il Paese come il Tap, che ha consentito il contenimento dei costi del gas e quindi delle ricadute in bolletta per i cittadini nelle fasi di maggiore tensione geopolitica e volatilità del mercato dell'energia;

    33) un approccio sistematico, fondato sulla revisione delle politiche energetiche, è auspicabile ed essenziale per garantire un futuro di crescita sostenibile e di modernizzazione dell'economia italiana, aumentandone la competitività sul fronte industriale, ma va accompagnato da un riordino e una semplificazione altrettanto sistematica delle politiche fiscali, al fine di abbassare la pressione sui contribuenti,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa di competenza per contrastare il rincaro dei costi dell'energia per le famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi, tutelando il loro potere d'acquisto ed evitando fenomeni di stagnazione o riflessi negativi sul piano dei consumi interni e della crescita;

2) adottare ogni misura di competenza per contenere l'incremento delle tariffe e dei tributi richiamati in premessa, nonché a prevedere il riordino e la semplificazione delle politiche fiscali che concernono il mercato dell'energia, allo scopo di contenere l'inflazione, stimolare gli investimenti e sostenere le micro, piccole e medie imprese, soprattutto nei primi anni di attività;

3) ad adottare iniziative normative immediate volte a contrastare la crescita della spesa per i beni energetici per famiglie, imprese ed enti del terzo settore almeno nel 2025, prevedendo l'azzeramento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa per i prodotti energetici ottenuti da fonti rinnovabili, per l'energia elettrica e per il gas destinati agli usi domestico ed industriale, per i prodotti energetici a basso impatto ambientale come benzina verde e gpl destinati alla mobilità personale e per quelli destinati al trasporto delle merci;

4) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse finanziarie idonee a sostenere le famiglie nel fronteggiare l'aumento dei costi delle bollette, nonché a ristorare i cittadini dei maggiori oneri affrontati per l'incremento dei beni energetici;

5) ad adottare iniziative normative volte a innalzare sensibilmente la soglia Isee prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, ai fini del riconoscimento del contributo straordinario a fondo perduto per il contrasto del caro energia, e ad estendere il medesimo a tutti i periodi dell'anno caratterizzati da un forte aumento dei prezzi dell'energia, abbandonando l'approccio emergenziale e il ricorso a misure una tantum per fare fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, al fine di adottare misure strutturali volte a mettere al riparo famiglie e imprese da tale fenomeno;

6) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire l'accelerazione e l'avvio di interventi infrastrutturali volti a realizzare impianti di coltivazione di idrocarburi, rigassificatori, reti di trasmissione dell'energia elettrica e di gas, al fine di rafforzare l'indipendenza energetica italiana e abbattere i costi per gli utenti nel medio-lungo periodo;

7) ad adottare iniziative di competenza per favorire il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas;

8) ad adottare senza indugio iniziative normative volte all'adozione di disposizioni volte a permettere la produzione di energia da fonte nucleare di ultima generazione in Italia, con l'obiettivo di incrementare l'energy mix e rafforzare l'autonomia energetica del Paese, mettendo al riparo cittadini e imprese dalle fluttuazioni del mercato dell'energia e dalle tensioni derivanti dall'attuale contesto geopolitico.
(1-00413) «Boschi, Gadda, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a valutare gli effetti delle iniziative di competenza adottate per contrastare il rincaro dei costi dell'energia per le famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi, tutelando il loro potere d'acquisto ed evitando fenomeni di stagnazione o riflessi negativi sul piano dei consumi interni e della crescita;

2) a valutare ogni misura di competenza per contenere l'incremento delle tariffe e dei tributi richiamati in premessa, nonché a prevedere il riordino e la semplificazione delle politiche fiscali che concernono il mercato dell'energia, allo scopo di contenere l'inflazione, stimolare gli investimenti e sostenere le micro, piccole e medie imprese, soprattutto nei primi anni di attività;

3) a valutare iniziative normative immediate volte a contrastare la crescita della spesa per i beni energetici per famiglie, imprese ed enti del terzo settore almeno nel 2025, prevedendo l'azzeramento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa per i prodotti energetici ottenuti da fonti rinnovabili, per l'energia elettrica e per il gas destinati agli usi domestico ed industriale, per i prodotti energetici a basso impatto ambientale come benzina verde e gpl destinati alla mobilità personale e per quelli destinati al trasporto delle merci;

4) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse finanziarie idonee a sostenere le famiglie nel fronteggiare l'aumento dei costi delle bollette, nonché a ristorare i cittadini dei maggiori oneri affrontati per l'incremento dei beni energetici;

5) a valutare l'opportunità di adottare misure normative volte a innalzare a regime la soglia Isee per i percettori di bonus sociale, nonché di adottare misure strutturali volte a mettere al riparo famiglie e imprese da dinamiche caratterizzate da forte volatilità dei prezzi dell'energia;

6) ad adottare ogni iniziativa utile a garantire l'accelerazione e l'avvio di interventi infrastrutturali funzionali al perseguimento degli obiettivi del Pniec nonché al fine di rafforzare l'indipendenza energetica italiana e abbattere i costi per gli utenti nel medio-lungo periodo;

7) ad adottare iniziative normative volte all'adozione di disposizioni che permettano la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile in Italia, con l'obiettivo di incrementare l'energy mix e rafforzare l'autonomia energetica del Paese.
(1-00413)(Testo modificato nel corso della seduta) «Boschi, Gadda, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Giachetti, Gruppioni».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per la tutela dell'ordine pubblico e il contrasto del degrado sociale nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria – 3-01798

   CANNIZZARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023, ha previsto misure urgenti in favore del comune di Caivano, affidando ad un commissario straordinario il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi per il risanamento e la riqualificazione funzionale al territorio;

   i significativi risultati prodotti dal «modello Caivano», con la realizzazione di importanti infrastrutture, hanno indotto il Governo a replicarne l'applicazione in altre realtà con condizioni di criticità e degrado;

   l'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2025, attribuisce al commissario straordinario il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale per fronteggiare situazioni di degrado e disagio giovanile in zone ad alta vulnerabilità sociale, quali Rozzano, Roma quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Scampia-Secondigliano, Orta Nova, Rosarno-San Ferdinando, Catania quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

   è un'iniziativa di particolare importanza per ripristinare condizioni di vivibilità in contesti caratterizzati da criminalità, illegalità diffuse, marginalità, devianza giovanile e favorire occasioni di inclusione e sviluppo, anche da un punto di vista economico-sociale;

   diverse sono le zone del territorio nazionale non ricomprese nel perimetro di applicazione delle predette disposizioni che pure presentano analoghe problematiche, tra cui Arghillà, quartiere di Reggio Calabria dove si registra la forte incidenza della criminalità organizzata e comune, l'occupazione di centinaia di case, la frequente interruzione dei servizi idrici, l'abbandono incontrollato di rifiuti e una situazione di diffuso degrado;

   come di recente segnalato dall'interrogante in una lettera al Ministro interrogato e in successive interlocuzioni presso il Ministero e la Camera, Arghillà è una polveriera pronta ad esplodere, a causa dello stato di disagio sociale, culturale e strutturale in cui versa da anni, tanto da attirare nel 2024 l'attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

   sebbene ci siano diverse associazioni che operano con volontari prendendosi cura dei più fragili, la dispersione scolastica è ai massimi livelli. Al di là del degrado e della carenza di servizi, i cittadini del quartiere a stento riescono ad uscire dalle loro case e a farne ritorno incolumi; innumerevoli sono i furti e le aggressioni –:

   quali iniziative intenda il Governo intraprendere, anche in collaborazione con la regione Calabria e gli enti territoriali, in favore della comunità di Arghillà al fine di aggredire nel modo più capillare e vigoroso possibile questo disastro sociale e fronteggiare i continui episodi di criminalità e illegalità, ripristinando adeguate condizioni di vivibilità e decoro.
(3-01798)


Iniziative di competenza volte a tutelare la memoria delle vittime di mafia, in relazione a recenti atti di oltraggio della figura di Beppe Alfano verificatisi nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto – 3-01799

   ROSATO, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, ONORI, PASTORELLA e RUFFINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la mattina di giovedì 6 marzo 2025 due giornalisti palermitani di alcuni podcast locali hanno rinvenuto una scritta oltraggiosa sulla targa toponomastica posta a Barcellona Pozzo di Gotto, in piazza Beppe Alfano, dedicata, appunto, al giornalista ucciso dalla mafia nel 1993;

   la scritta, frutto dell'azione di ignoti, è stata successivamente rimossa grazie all'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori comunali;

   come denunciato dalla famiglia, non è la prima volta che la targa di Beppe Alfano viene in qualche modo oltraggiata o danneggiata e anche questo episodio si inserisce nella triste sequenza di atti intimidatori verso chi combatte la criminalità organizzata anche per mezzo della memoria delle vittime di mafia;

   non è chiaro se la scritta sulla targa sia stata realizzata nelle ore precedenti o se fosse presente già da alcuni giorni, un'ipotesi che desta preoccupazione perché segnerebbe il persistere – seppur in una parte molto minoritaria della comunità – di un sentimento di indifferenza verso i temi della legalità;

   successivamente alla scoperta dello sfregio, l'amministrazione comunale ha comunicato la propria indignazione e condanna e numerose sono state le manifestazioni di solidarietà alla famiglia e alla città;

   è importante non sottovalutare episodi di vilipendio alla memoria come questo, che cercano di scalfire la quotidiana battaglia di tante persone per la legalità;

   risulta fondamentale riaffermare il sostegno delle istituzioni a tutte le vittime di mafia e ai loro famigliari e l'impegno per la conservazione della memoria di chi ha combattuto la criminalità organizzata fino al sacrificio della propria vita –:

   anche in considerazione dell'approssimarsi, il 4 novembre 2025, dell'ottantesimo anniversario della nascita di Beppe Alfano e alla luce degli elementi di cui dispone, per quanto di competenza, circa le responsabilità dell'oltraggio perpetrato alla targa in suo ricordo, quali iniziative intenda adottare al fine di tutelarne la memoria nella sua città natale e, più in generale, promuovere quella delle vittime di mafia.
(3-01799)


Iniziative volte a garantire risorse finanziarie a favore degli enti locali per il riconoscimento degli incrementi contrattuali negli appalti di servizi – 3-01800

   ROGGIANI, GUERRA, QUARTAPELLE PROCOPIO, UBALDO PAGANO, LAI, MANCINI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il 5 marzo 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, con efficacia 2023-2025, che ha dato il giusto riconoscimento al lavoro con un incremento del 15 per cento, legato al necessario recupero dell'inflazione;

   tale incremento si traduce in un significativo incremento di costo per le stazioni appaltanti da riconoscere negli importi a base di gara in occasione di nuovi affidamenti;

   per quanto riguarda gli appalti in corso, invece, la situazione è estremamente complessa e diversificata, essendo la revisione dei prezzi legata alla data dell'affidamento, così che per quelli effettuati prima del 27 gennaio 2022 la revisione dei prezzi sembrerebbe applicabile solo se inserita negli atti di gara, mentre per quelli post 27 gennaio 2022 è obbligatoria la previsione negli atti di gara della clausola di revisione dei prezzi;

   il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del codice dei contratti pubblici, ha modificato la clausola di revisione dei prezzi, prevedendo che la soglia che fa scattare la clausola passi dal 5 per cento al 3 per cento, con il riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi;

   tale parziale soluzione è stata, però, limitata agli appalti di lavori e non a quelli di servizi e forniture, al quale continua ad applicarsi la soglia del 5 per cento con il riconoscimento dell'80 per cento, ora applicato solo sulla cifra eccedente;

   l'assenza, di fatto, di efficaci meccanismi di revisione prezzi per gli appalti di servizi, rischia di determinare l'impossibilità, in molti casi, per i soggetti appaltatori di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore;

   è necessario garantire ai contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi in condizioni ordinarie, che includa anche il costo dei rinnovi contrattuali e, in via straordinaria, di adottare un impianto di revisione dei prezzi applicabile a tutti i contratti in essere;

   è necessario, altresì, riconoscere alle stazioni appaltanti e, in particolare, agli enti locali, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare gli incrementi contrattuali, per quanto riguarda sia i nuovi affidamenti sia quelli in corso –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per trovare soluzione alle questioni esposte in premessa, a tal fine garantendo risorse in favore degli enti locali anche mediante l'istituzione di un apposito fondo per il riconoscimento degli incrementi contrattuali negli appalti di servizi.
(3-01800)


Impatto del progetto di riarmo promosso dalla Commissione europea sui saldi di finanza pubblica e sui titoli di debito pubblico – 3-01801

   RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO, TORTO, CARMINA, DONNO e DELL'OLIO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il piano di riarmo europeo «Rearm Europe», che ha ricevuto un primo via libera dai leader europei al Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025, tra cui il sostegno del Governo italiano, prevede un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare dei singoli Stati membri;

   il primo punto del suddetto piano consiste nella possibilità per gli Stati membri di innalzare la spesa militare a livello nazionale, tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita, ipotesi che – consentendo lo scorporo degli investimenti per la difesa dal calcolo deficit/prodotto interno lordo – libererebbe, nelle intenzioni della Presidente della Commissione europea, complessivamente 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni, da aggiungersi ai 150 miliardi del nuovo strumento per la difesa;

   tra il 2021 e il 2024 la spesa complessiva a livello degli Stati membri dell'Unione europea per la difesa è cresciuta di oltre il 30 per cento, raggiungendo la cifra record stimata in 326 miliardi di euro, quasi il 2 per cento del prodotto interno lordo europeo. In tale quadro, si inseriscono anche le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni secondo le quali, a sostegno delle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il Governo italiano starebbe preparando uno scostamento di bilancio da 9 miliardi di euro, per innalzare la spesa militare italiana dall'attuale 1,56 per cento al 2 per cento del prodotto interno lordo, usufruendo della possibilità di ricorrere allo scorporo degli investimenti per la difesa dal Patto di stabilità e crescita;

   le diverse opzioni finanziarie per incrementare gli investimenti nella difesa, inclusa la flessibilità fiscale e l'ipotesi di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal Patto di stabilità e crescita, sono state altresì al centro del dibattito delle ultime due riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, ma le misure sinora proposte, incidendo esclusivamente sul debito dei singoli Paesi membri senza una revisione delle regole fiscali europee, rischiano di generare per l'Italia un inevitabile indebitamento, con conseguenze catastrofiche sulla già lenta o quasi inesistente crescita economica e sociale del nostro Paese –:

   quale sia l'impatto sui saldi di finanza pubblica del nuovo progetto di riarmo promosso dall'Unione europea, con particolare riferimento all'incidenza sulla spesa pubblica in termini di «tagli alla spesa», alla natura e alla fonte della provvista finanziaria utilizzabile allo scopo, nonché in merito alla valutazione del rischio associato al debito italiano e all'impatto sui titoli di debito pubblico.
(3-01801)


Posizione del Governo italiano in merito al progetto di riarmo promosso dalla Commissione europea – 3-01802

   FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, GRIMALDI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con lettera del 4 marzo 2025 indirizzata al Consiglio europeo la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha esposto la proposta di un piano di riarmo a livello comunitario (Rearm) basato su: un piano di investimenti di 150 miliardi di euro; la possibilità di derogare alle regole del Patto di stabilità e crescita attraverso l'allentamento dei vincoli di bilancio sino all'1,5 del prodotto interno lordo nazionale; la possibilità di ricorrere ai fondi di coesione per sovvenzionare l'industria bellica; un cambio di missione della Banca europea per gli investimenti per consentire prestiti per difesa; la mobilitazione di capitale privato;

   il Consiglio europeo straordinario riunitosi il successivo 6 marzo 2025 nelle sue conclusioni finali ha sostenuto la proposta, sottolineandone la complementarietà alla Nato che rimane, secondo il Consiglio, «il fondamento della difesa collettiva»;

   il suddetto piano indica una disponibilità «teorica» fino a 800 miliardi di euro, di cui 150 da prestiti per acquisti in comune e 650 liberati nell'ipotesi di un aumento degli investimenti fino all'1,5 per cento dei prodotti interni lordi nazionali, grazie allo spazio fiscale che si genererebbe con l'attivazione temporanea per quattro anni della clausola di esenzione dal Patto di stabilità;

   l'operazione, lungi dal limitarsi all'obiettivo di creazione di una difesa a livello comunitario, appare palesemente ed esclusivamente volta a mettere a disposizione dei singoli Stati membri risorse e flessibilità per favorire il rafforzamento delle loro capacità militari in un quadro di aderenza rispetto agli impegni «non vincolanti» assunti in sede Nato di incremento della spesa militare e, quindi, di sostanziale aderenza alle richieste avanzate dal Presidente Trump;

   parimenti gravi risultano sia la possibilità di dirottare e mobilitare importanti risorse dei fondi di coesione, sia la concessione di deroghe alle regole di governance economica per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita per finanziare la spesa bellica piuttosto che quella per fronteggiare la sicurezza sociale, tutelare l'ambiente, realizzare gli obbiettivi della transizione ecologica, dell'innovazione digitale e le politiche industriali capillari;

   occorre infine sottolineare che il «nuovo strumento finanziario dell'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel potenziamento delle loro capacità di difesa» da 150 miliardi di euro verrà attivato sulla base dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che esclude il Parlamento europeo dal processo decisione, producendo così una grave lesione democratica su scelte importanti e strategiche –:

   se in sede di Consiglio dell'Unione europea intenda sostenere le proposte della Commissione europea e se successivamente intenda far ricorso, e in che termini, ai suddetti strumenti.
(3-01802)


Elementi e iniziative in ordine all'applicazione di dazi su beni e servizi italiani da parte degli Stati Uniti d'America – 3-01803

   BOSCHI, GADDA, BONIFAZI, DEL BARBA, FARAONE, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in più occasioni il Presidente Usa Trump ha affermato la volontà di imporre dazi sulle importazioni di merce straniera, anche di origine europea;

   nel primo mandato il Presidente Usa aveva imposto dazi differenziati per categorie di beni e aliquote (dal 10 al 25 per cento), mentre nelle più recenti esternazioni sono stati annunciati dazi su prodotti dell'Unione europea in misura fissa, pari al 25 per cento, e per interi comparti;

   l'imposizione di dazi sui prodotti italiani ne aumenta inevitabilmente il prezzo per il consumatore statunitense, penalizzando il produttore che si vedrà sottrarre quote di mercato da aziende che non risentono della medesima sovraimposizione;

   la bilancia commerciale tra Usa e Unione europea (nel suo complesso) oggi vede il Vecchio continente esportare beni per circa 502 miliardi di euro, a fronte di importazioni Usa per un valore di 346,5 miliardi di euro. Per quanto concerne i servizi, invece, l'Unione europea esporta i medesimi negli Usa per un valore pari a circa 292 miliardi di euro, contro i 396 miliardi importati dall'Unione europea;

   anche l'imposizione di dazi nei confronti della Cina rischia di avere un impatto negativo sul mercato europeo – e dunque sull'Italia – spingendo le imprese cinesi a rafforzare la propria presenza e ad aggravare la concorrenza con prodotti a prezzi più competitivi, con ulteriori conseguenze negative per l'economia del Paese;

   il nostro Paese è il tredicesimo partner commerciale degli Usa, con uno scambio commerciale nettamente favorevole, pari a circa 92 miliardi di euro: il valore delle esportazioni italiane negli Usa è pari a 67 miliardi di euro, mentre quello delle importazioni dagli Usa è pari a 24 miliardi di euro, con un saldo positivo pari a 43 miliardi di euro annui;

   gli Usa rappresentano il terzo Paese di destinazione delle merci italiane, la cui origine si ha prevalentemente nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte, che da sole producono più di due terzi delle esportazioni complessive;

   l'applicazione di dazi su beni e servizi italiani da parte degli Usa rappresentano un concreto pericolo per le prospettive di crescita del Paese, nonché per la tenuta di interi settori che già patiscono l'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia –:

   se ritenga che i dazi annunciati dal Presidente Usa possano impattare negativamente sulla crescita del Paese e sull'economia reale e in che misura ritenga concreta e imminente l'introduzione dei medesimi.
(3-01803)


Intendimenti in merito all'offerta pubblica di scambio su Banco Bpm da parte di Unicredit, con particolare riferimento all'utilizzo dei poteri speciali sugli assetti societari (cosiddetto golden power) – 3-01804

   DELLA VEDOVA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il 25 novembre 2024 Unicredit ha ufficializzato un'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni di Banco Bpm;

   il giorno successivo il Ministro interrogato, anche in conseguenza delle dichiarazioni del leader del suo partito e Vice Presidente del Consiglio dei ministri Salvini che aveva sorprendentemente definito Unicredit «banca straniera», ha esplicitamente evocato la possibilità di usare il golden power per bloccare l'operazione Unicredit/Monte dei paschi di Siena;

   il 3 marzo 2025 si è svolta a Palazzo Chigi la prima riunione del comitato per avviare la procedura di verifica sull'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, convocata – a quanto si apprende da fonti di stampa – al fine di monitorare, condizionare o eventualmente ostacolare l'operazione di acquisizione da parte di Unicredit;

   il Ministero dell'economia e delle finanze e Banco Bpm partecipano al capitale di Monte dei paschi di Siena, che a sua volta ha lanciato – con il sostegno del Ministero dell'economia e delle finanze e di Banco Bpm – un'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, circostanza questa che espone il Ministero dell'economia e delle finanze e il Governo al rischio di agire in una condizione di palese conflitto di interessi, soprattutto nel caso di attivazione del golden power sull'operazione Unicredit/ Banco Bpm e di non attivazione della medesima procedura sull'operazione Monte dei paschi di Siena/Mediobanca;

   al momento non si hanno notizie di analoghe procedure di verifica da parte del comitato golden power sull'offerta pubblica di scambio di Monte dei paschi di Siena su Mediobanca;

   il golden power, previsto dal decreto-legge n. 21 del 2012 e successivi aggiornamenti, è stato concepito per tutelare interessi strategici, non per interferire con le normali dinamiche di mercato domestico del settore bancario;

   a giudizio dell'interrogante un uso estensivo e arbitrario del golden power, oltre a risultare giuridicamente dubbio, rischierebbe di creare un precedente pericoloso, scoraggiando investimenti e riducendo la competitività dell'Italia –:

   se il Ministro interrogato possa confermare, anche comunicando in maniera tempestiva e trasparente le proprie decisioni in merito a tale operazione, che l'ambito di applicazione del golden power non verrà applicato in maniera impropria, fugando ogni eventualità di conflitto di interessi con le operazioni di acquisizione citate in premessa e assicurando agli operatori di mercato un quadro normativo chiaro e stabile, in cui l'esercizio del golden power sia limitato ai casi strettamente necessari e non interferisca con operazioni di mercato basate su criteri industriali e di efficienza.
(3-01804)


Iniziative di competenza in ordine ai progetti di impianti eolici nella provincia di Savona – 3-01805

   BRUZZONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   in provincia di Savona attualmente sono presenti 18 impianti eolici, costituiti complessivamente da 62 pale, che producono 131,4 megawatt di elettricità;

   gli impianti eolici di tutta la Liguria, compresa Savona, producono 146,4 megawatt;

   la provincia di Savona, quindi, produce già l'89,75 per cento dell'energia elettrica derivante dagli aerogeneratori installati in Liguria;

   il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ha stabilito, inoltre, che le regioni individuino anche le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, quindi, anche all'eolico;

   attualmente, su 16 nuovi progetti presentati per la realizzazione di parchi eolici in Liguria, ben 14 ricadrebbero sul territorio della provincia di Savona;

   tale situazione, comparsa in data antecedente all'emanazione del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, non segue ad avviso degli interroganti alcuna pianificazione, ma si basa solo sull'ottenimento di incentivi legati alle politiche green;

   tali progetti sulla provincia di Savona potrebbero portare alla perdita di ecosistemi oppure insistono su aree da tutelare a livello idrogeologico, ambientale e naturalistico, paesaggistico, storico e artistico e, pertanto, è auspicabile efficientare gli impianti esistenti, anziché installarne nuovi –:

   se il Ministro interrogato, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 e dei criteri e vincoli stabiliti dall'articolo 7 del medesimo decreto, intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di assicurare che, sulla provincia di Savona, sia possibile efficientare solo gli impianti eolici esistenti, affinché anche in quel territorio si rispetti la tutela del paesaggio, i suoi valori storico-testimoniali-culturali e la salvaguardia della biodiversità.
(3-01805)


Iniziative di competenza volte a valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico nazionale, anche alla luce dei recenti ritrovamenti nei siti di Ostia antica e Pompei – 3-01806

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, AMORESE, CANGIANO, DI MAGGIO, MATTEONI, MESSINA, MOLLICONE, PERISSA e ROSCANI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   a seguito degli scavi effettuati nel Parco archeologico di Ostia, nell'ambito del progetto Ostia post scriptum (Ops), è emerso un bagno rituale ebraico, un mikveh di epoca romana, primo nel suo genere fuori da Israele;

   la campagna di scavo è stata finanziata dal Ministero della cultura, attraverso la Direzione generale musei, con un investimento di 124.190,41 euro, dedicato alle ricerche archeologiche nel 2024;

   la scoperta di un mikveh di epoca romana fuori da Israele è di eccezionale importanza perché testimonia la presenza stabile di una comunità ebraica, dimostra come la Ostia romana fosse stato un luogo di incontro di civiltà mediterranee, un luogo multireligioso e multiculturale, di ospitalità, relazioni e convivenza civile;

   questa scoperta rappresenta una grandissima potenzialità nel panorama culturale italiano, che non ha nulla da invidiare ad altre realtà più note o più affermate;

   il mikveh, oltre al suo significato rituale, tra cui purificazione dopo specifici eventi, immersione prima del matrimonio, rito di conversione all'ebraismo, ha assunto anche un valore simbolico legato al rinnovamento, alla speranza e alla continuità della vita spirituale;

   in queste settimane, anche nell'area centrale di Pompei è emersa una «nuova» Villa dei misteri: gli archeologi hanno infatti battezzato la dimora con il fregio «casa del Tiaso», proprio in riferimento al corteo di Dioniso, una grande sala per banchetti affrescata da un ciclo di pitture che raccontano l'iniziazione ai misteri dionisiaci;

   l'affresco decora questa grande sala in tutti i tre lati e rappresenta a dimensioni quasi reali il corteo di Dioniso, con le baccanti, danzatrici e cacciatrici e con i giovani satiri dalle orecchie appuntite: al centro della rappresentazione appare una donna mortale che, tramite un rituale notturno, sta per essere iniziata nei misteri di Dioniso, il dio che muore e rinasce, promettendo altrettanto ai suoi seguaci –:

   alla luce dei ritrovamenti nei siti di Pompei ed Ostia di cui in premessa, quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di valorizzare e promuovere un patrimonio archeologico nazionale di inestimabile importanza.
(3-01806)


Iniziative per l'ampliamento delle categorie dei beneficiari del cosiddetto «Art bonus» – 3-01807

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro della cultura. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9 della Costituzione italiana stabilisce che è compito della Repubblica promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» e tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico»;

   l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, cosiddetto «Art bonus»;

   l'incentivo fiscale citato si pone l'obiettivo di favorire le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

   il 12 novembre 2024 il Ministero della cultura ha presentato i risultati dei primi 10 anni dall'introduzione dell'«Art bonus», che ha permesso di raccogliere circa 1 miliardo di euro grazie a 44.300 donazioni da mecenati, portando a termine oltre 4.150 progetti;

   alcune regioni hanno introdotto iniziative legislative volte a incrementare il beneficio fiscale nazionale per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio culturale;

   il cosiddetto «Art bonus Toscana» dal 2017 ha previsto due misure, con un credito d'imposta Irap del 20 per cento dell'importo donato per le donazioni a favore dei progetti che beneficiano anche del 65 per cento di credito d'imposta nazionale e un credito d'imposta Irap del 40 per cento dell'importo donato per il sostegno a favore di progetti culturali non ammissibili all'«Art bonus»;

   il 24 ottobre 2024 è stato presentato il V rapporto dell'Osservatorio del patrimonio culturale privato, realizzato dalla Fondazione per la ricerca economica e sociale Ets e promosso dall'Associazione dimore storiche italiane, Confagricoltura, Confedilizia e Istituto per il credito sportivo e culturale s.p.a. La ricerca ha indicato in quasi 2 miliardi di euro gli investimenti raccolti nel 2023 per mantenere il patrimonio culturale privato, che nello stesso anno ha saputo attrarre 34 milioni di visitatori –:

   se sia favorevole all'ampliamento delle categorie degli enti beneficiari del cosiddetto «Art bonus», anche considerando beni storici privati di interesse pubblico, beni ecclesiastici di rilevanza storica, siti della memoria e percorsi storici, borghi storici e paesaggi culturali, fortificazioni e infrastrutture storiche, spazi per l'arte contemporanea e residenze artistiche.
(3-01807)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 932 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE ZANETTIN: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DURATA DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2084)

A.C. 2084 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo ed interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni;

    esso, in particolare, pone un limite massimo di durata complessiva delle intercettazioni pari a 45 giorni, facendo salva, tuttavia, la possibilità di derogare al suddetto limite nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione e mantenendo l'attuale regime di deroga contenuto nell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 (e successive modificazioni);

    con riguardo alle finalità e ai possibili effetti del provvedimento sull'ordinamento, si eccepisce preliminarmente che la proposta di legge difetta, oltre che di una adeguata Relazione illustrativa che espliciti la ratio del provvedimento – con ciò ostacolando la corretta interpretazione della legge, alla luce dell'articolo 12 delle Preleggi secondo cui, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese [...] dalla intenzione del legislatore –, anche, e soprattutto, di una Relazione tecnica del Governo sul nuovo testo approvato in sede referente al Senato, impedendo così una valutazione d'impatto sul sistema, una preliminare ricognizione della durata attuale delle operazioni di intercettazioni, in relazione alle varie tipologie di reato, una raccolta di dati statistici necessari a comprendere se davvero la prosecuzione degli ascolti oltre il termine di 45 giorni possa avere effetti significativi ai fini delle indagini, nonché una puntuale ricognizione dei reati esclusi dalla disciplina in deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, al fine di comprendere la ragionevolezza della proposta di legge in sé o, quanto meno, di valutare l'opportunità di estendere ulteriormente lo spazio applicativo del citato articolo 13 ad altre fattispecie di reato di particolare allarme sociale;

    l'articolo 3 della Costituzione statuisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

    l'articolo 24 garantisce che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;

    l'articolo 111 della Carta Fondamentale prevede che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»;

    l'articolo 112 della Costituzione sancisce che «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»;

    l'articolo 117 attribuisce allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa, che è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    alla luce delle citate norme costituzionali, il provvedimento in esame è da stigmatizzare in questa sede, in quanto – ad avviso degli scriventi – sono ravvisabili profili oltremodo critici in termini di legittimità costituzionale dello stesso;

    preliminarmente, a parere dei firmatari, la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, che limita la durata massima delle operazioni di intercettazioni a 45 giorni, confligge con il dettato costituzionale di cui al citato articolo 112, che impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale;

    come noto, nel disegno costituzionale, l'obbligatorietà dell'azione penale è espressione del principio di supremazia della legge e della eguaglianza delle persone dinanzi ad essa, legandosi indissolubilmente al carattere giudiziario dell'organo dell'azione. Come corroborato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 84 del 1979, «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». In altre parole, il richiamato precetto costituzionale richiede il compimento di tutti gli accertamenti necessari volti a stabilire se, per una notizia di reato, debba o meno essere promossa l'azione penale da parte del pubblico ministero, a partire dall'iscrizione sul registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, all'espletamento di singoli atti di indagine, in un equilibrio non facile tra il principio di «completezza delle indagini» e quello di «disponibilità dei mezzi di ricerca della prova»;

    applicazione del richiamato principio di completezza delle indagini – secondo quanto chiarito dai giudici costituzionali nella pronuncia Corte n. 88 del 1991 – è certamente la completa individuazione dei mezzi di prova, quale l'unico strumento «per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili, inoltre, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio “apparente” dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale»;

    orbene, già il richiamato passaggio della suddetta pronuncia apparirebbe sufficiente a far concludere nei termini di dubbia legittimità costituzionale della modifica normativa proposta dal provvedimento in esame nella misura in cui la limitazione della durata delle intercettazioni – con le deroghe previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 – si ripercuote sulla efficienza e completezza delle indagini, rendendo impossibile la raccolta degli elementi indiziari o probatori necessari a sostenere l'accusa in giudizio, e, quindi, a consentire un corretto esercizio dell'azione penale. Ciò tanto più è vero, quanto più si consideri che la stessa Consulta ha ribadito come il dettato costituzionale comporti per la pubblica accusa il dovere di predisporre «un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale», affinché non perda di vista l'eventualità di una pronuncia ai sensi degli articoli 438 ss. del codice di procedura penale (Corte costituzionale, n. 115 del 2001);

    appare utile rammentare in questa sede che nell'ambito delle indagini preliminari, il pubblico ministero non è «parte», ma «organo» di giustizia, come lo definisce la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 88 del 1991 citata), e lo è non solo in senso formale, quale garante della conformità a diritto degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ma anche in senso materiale. Come noto, in base all'articolo 358 del codice di procedura penale il pubblico ministero non solo compie ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ma anche «svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Nella richiesta al giudice delle indagini preliminari di emettere una misura cautelare, il pubblico ministero è poi tenuto a presentare «gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (articolo 291 del codice di procedura penale). Si ricordi, infine, il richiamo, nel regolamento dell'Unione europea istitutivo della Procura europea (Eppo), al principio di imparzialità: «l'Eppo svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico» (articolo 5.4);

    ne deriva, dunque, che l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo 45 giorni ben potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, in violazione dell'articolo 112 e 111 della Costituzione e dei suoi corollari;

    la limitazione a 45 giorni della durata massima delle operazioni di intercettazione, in pratica, si tradurrebbe in un vero e proprio divieto di completa investigazione, al punto da determinarne un rischio di paralisi, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione. Si ignora, infatti, che, sul piano dell'esperienza pratica degli investigatori, è ben raro che nei primi 45 giorni di intercettazione possano essere captate e registrate conversazioni di decisivo rilievo probatorio in ordine ai reati per cui si procede. Al contrario, è necessario un periodo congruo (non certo limitabile ad un mese e mezzo), che è determinante per gli investigatori, per acquisire elementi di conoscenza utili per meglio comprendere abitudini delle persone intercettate, per indagare altri possibili complici, individuare luoghi da tenere sotto sorveglianza e così via;

    a tacer d'altro, si consideri altresì che spesso è necessario un tempo maggiore per la mera traduzione in italiano di conversazioni intercettate in lingua straniera, da cui possono ben emergere ulteriori spunti investigativi;

    appare, dunque, irrazionale l'imposizione del limite di 45 giorni per una intercettazione telefonica o telematica, quando l'esperienza procedimentale, come è emerso anche dalle audizioni di diversi procuratori, consegna una realtà investigativa che, a volte, ha consentito l'acquisizione degli elementi probatori dopo diversi mesi. Il percorso investigativo viene sviluppato conformemente all'evoluzione dell'indagine e nella direzione che viene tracciata con le acquisizioni gradualmente raccolte;

    in sintesi, la nuova norma renderebbe, di fatto, impossibile il protrarsi degli ascolti nella misura necessaria al completamento delle indagini: occorrerà l'emersione dalle captazioni di elementi «concreti» e soprattutto «specifici», cioè, pertinenti a quella determinata utenza o a quel contesto in cui è attiva una intercettazione tra presenti, pena la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (articolo 371 del codice di procedura penale);

    inoltre, la proposta di legge in esame renderebbe anche incoerente il limite di durata massima delle intercettazioni (45 giorni) con la durata delle indagini preliminari, che per i reati ordinari è, con le proroghe consentite, di 18 mesi e per i reati elencati dall'articolo 407 comma 2 lettera a) di 24 mesi;

    sarebbe altrettanto illogico pensare che – nel corso delle indagini – un efficacissimo strumento di acquisizione delle prove (scopo principale delle indagini stesse) potrebbe essere autorizzato ed utilizzato solo per un brevissimo periodo di tempo, specie ove ci si trovi in presenza di indagini complesse (circostanza che, da sola, secondo la proposta di legge, non legittimerebbe la proroga dopo 45 giorni di ascolto). Un omicidio che non viene risolto nelle 48 ore richiede indagini lunghe e complesse, incompatibili con il suddetto limite di durata delle operazioni;

    diversamente opinando, tra l'altro, ove si ammettesse un contenimento temporale così esiguo, si dovrebbero ammettere analoghi limiti per altri strumenti altrettanto (se non più) invasivi come, ad esempio i servizi di osservazione e pedinamento o le perquisizioni, al fine di escludere una sorta di gerarchia tra i mezzi di ricerca della prova, retrocedendo in modo inaccettabile uno dei più efficaci, ovvero le intercettazioni;

    inoltre, tra le preoccupanti conseguenze ineludibili derivanti dall'entrata in vigore della modifica proposta, come effetto dell'indebolimento dell'azione di repressione di gravi delitti, vi è la lesione dei diritti e delle legittime aspettative dei cittadini che siano parti offese dei reati, in quanto pregiudicati dalla impossibilità di giungere ad un accertamento giudiziario degli eventuali responsabili a causa della limitazione a 45 giorni della durata delle intercettazioni – come detto, strumento indispensabile per l'autorità giudiziaria –, che di fatto si traduce in una mannaia per la conclusione delle indagini, con ciò violando palesemente l'articolo 24 della Costituzione, nonché l'articolo 3, posto che vi sarebbe anche una lesione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in termini di una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetto indagato e vittima del reato;

    si pensi ad esempio ai reati quali l'omicidio (fuori dai contesti di criminalità organizzata), lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina, la truffa agli anziani, il reato di disastro ambientale o quelli fiscali o finanziari di complesso accertamento, che sarebbero travolti dalla limitazione delle intercettazioni a 45 giorni (posto che per questi non opera il regime derogatorio ex articolo 13) e che determinerebbero una denegata giustizia nei confronti delle persone offese;

    sotto questo precipuo profilo, la proposta di legge in parola manifesta aspetti di dubbia legittimità, anche in quanto lesiva dell'articolo 117 della Costituzione: essa, invero, in qualità di norma interposta, è deputata a veicolare nel nostro ordinamento i principi e i vincoli scaturenti dagli obblighi europei ed internazionali. Molteplici sarebbero gli obblighi europei ed internazionali a cui non si darebbe corretta attuazione ove la medesima venisse approvata: rispetto alle prerogative delle vittime dei reati, appare opportuno rammentare in questa sede come la giurisprudenza diffusa a livello europeo imponga agli Stati membri di adoperarsi affinché il procedimento penale si svolga, oltre che con modalità tali da garantirne il coinvolgimento, anche in modo da assicurare la soddisfazione dei diritti delle vittime stesse. Sotto tale profilo si ravviserebbe, pertanto, una palese violazione dell'articolo 117 della nostra Carta Fondamentale, per inosservanza dei cosiddetti obblighi procedurali, derivanti dagli articoli 2 e 3 della CEDU, che prescrivono agli Stati di adoperarsi, in caso di violazione delle suddette disposizioni, per garantire lo svolgimento di indagini effettive e idonee ad accertare i fatti di reato, anche in prospettiva di tutela e di ristoro della vittima del reato. È indubbio che le fonti europee abbiano gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma infatti che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime». Nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «in the light of present-day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

    si considerino, altresì, i delitti di genere, che – esulando dal regime di deroghe operate per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 – sarebbero destinati a subire la limitazione temporale dei 45 giorni delle intercettazioni, in violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 49, comma 2), che impegna l'Italia a «garantire indagini e procedimenti efficaci» nei confronti dei reati oggetto della Convenzione;

    analoghi obblighi sono previsti da altre fonti europee: è il caso del Regolamento n. 596/2014/UE sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) e la Direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions Market Abuse Directive – CSMAD) che costituiscono la cosiddetta «MAD II», che ha l'obiettivo di rafforzare e rendere omogenea la disciplina sugli abusi di mercato nell'ambito dell'Unione per migliorare la fiducia nei mercati finanziari europei, obbligando gli Stati membri non solo di prevedere come reati determinate condotte, ma anche di reprimerle attraverso sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Appare evidente che l'attuazione della sanzione penale passa necessariamente dallo svolgimento di indagini effettuate attraverso adeguati strumenti di ricerca della prova, quali appunto sono le intercettazioni. Pertanto, è innegabile che vi siano vincoli sovranazionali ed europei che potrebbero essere di fatto elusi attraverso una disciplina, come quella oggetto della proposta di legge, che limita il ricorso a un mezzo di ricerca della prova sempre più importante ed efficace nell'accertamento dei reati;

    del pari, non possono trascurarsi anche gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, tutelati dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come «Direttiva PIF» – recepita con decreto legislativo n. 75 del 2020 –, che sarebbero pregiudicati dall'interruzione anticipata delle intercettazioni, in quanto anche essi esulano dal regime derogatorio del citato articolo 13;

    non appaiono persuasive neanche le motivazioni addotte dai Relatori a fondamento della bontà delle modifiche proposte: se lo scopo della proposta di legge è quello di tutelare il diritto alla riservatezza, occorre anche considerare – come si dirà meglio in seguito – che la più recente disciplina in materia di intercettazioni esclude la trascrizione delle conversazioni personali, che non hanno rilevanza penale;

    la salvaguardia della segretezza delle comunicazioni, come sancito dall'articolo 15 della Costituzione è un principio che deve essere necessariamente oggetto di bilanciamento con altri interessi di pari rango, ed è già adeguatamente tutelato dalla normativa vigente;

    la proposta di legge in esame sembra, infatti, ignorare che dopo l'entrata in vigore della riforma Orlando (cioè il decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), il sistema delle intercettazioni oggi funzioni in maniera adeguata, ovvero assicurando la necessaria doverosa riservatezza su ciò che è inutilizzabile e/o irrilevante;

    come ribadito più volte anche in sede di audizioni dal Garante per la privacy, non si registrano violazioni della riservatezza: ora sono selezionate ed acquisite agli atti del processo solo le intercettazioni rilevanti che, al contrario delle altre, cessano di essere segrete;

    oltre la riforma Orlando, appare utile rammentare altri successivi interventi in tema di intercettazioni: a) decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020 n. 7 (cosiddetta Legge Bonafede); b) il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 che ha previsto i requisiti tecnici dei programmi informatici che consentono la intercettazioni mediante captatore, in modo da garantire integrità, sicurezza ed autenticità dei dati captati; c) il decreto legislativo sulla «presunzione di innocenza», cioè decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, di (parziale) recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali: nel loro insieme, essi hanno dato vita ad un sistema sufficientemente equilibrato e garantito, in cui un giudice controlla ed autorizza per tempi limitati da lui prorogabili le intercettazioni di qualsiasi tipo solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in ossequio a quanto sancito dall'articolo 15 della Carta Fondamentale. Sempre il giudice, in contraddittorio, dispone poi la trascrizione di quelle rilevanti per le indagini che «entrano» nel fascicolo processuale (cessando di essere segrete), disponendo la distruzione di quelle irrilevanti o vietate che, prima della distruzione stessa, permangono in un server riservato (l'«armadio giudiziario») di cui è responsabile il Procuratore della Repubblica competente ed al quale gli avvocati possono accedere solo per ascoltare le conversazioni registrate, senza poterne estrarre copia;

    pertanto, la violazione dell'articolo 15 della Costituzione è un falso problema, posto che proprio in ossequio a tale principio costituzionale, già oggi il giudice è tenuto a motivare con chiarezza (anche con richiamo espresso a quanto esposto nella richiesta del pubblico ministero, come un costante orientamento giurisprudenziale ha confermato) gli elementi che lo inducono a prorogare intercettazioni in corso in quanto assolutamente indispensabili;

    inoltre, non corrisponde a verità l'argomentazione sempre addotta dai Relatori al provvedimento, secondo cui sarebbe necessario il limite dei 45 giorni in quanto non sono attualmente previsti limiti temporali per le intercettazioni, posto che come già accennato, essi coincidono con quelli previsti ex articolo 407 del codice di procedura penale per la durata delle indagini preliminari: ovvero 18 mesi in via ordinaria o 24 mesi per indagini relative a reati più gravi (salvo proroghe);

    dunque, la limitazione a 45 giorni delle operazioni delle intercettazioni riflette una scelta inutile rispetto alle previsioni attuali che già sottopongono al controllo giurisdizionale la valutazione della ricorrenza dei presupposti autorizzativi dei provvedimenti in questione;

    il nostro sistema autorizzatorio garantisce un corretto bilanciamento tra interessi costituzionali parimenti meritevoli di tutela, a differenza di altri ordinamenti, ove le valutazioni sulle comunicazioni intercettate sono affidate ad Autorità politiche o di Polizia: invero, sfugge che in alcuni Stati europei gran parte delle intercettazioni telefoniche vengono effettuate dai Servizi d'Informazione senza che sia possibile (oltre che l'uso processuale) conoscerne le quantità e gli esiti. Peraltro, non esistono statistiche affidabili in ordine al numero delle intercettazioni effettuate in altri Stati. Tra l'altro, il nostro sistema – a differenza degli altri – non conosce certo possibilità di proroghe automatiche delle intercettazioni, di guisa che la mancanza di sufficienti motivazioni, infatti, può renderne inutilizzabili i risultati;

    le considerazioni su addotte lasciano dunque pensare che le ragioni sottese alle modifiche proposte siano dunque esclusivamente di natura politico-criminale ed a scopo meramente propagandistico. Vi è più: la proposta di legge non pare del tutto coerente con l'indirizzo già segnato dal Governo in carica e dalla maggioranza che lo sostiene, in quanto da un lato si introducono nuovi reati, per molti dei quali sono possibili le intercettazioni telefoniche, ad esempio il delitto per i rave party (articolo 633-bis del codice penale) o dell'aggressione a pubblici ufficiali in servizio o a medici, e si inaspriscono – anche in maniere sproporzionata e illogica – fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento, puntando sull'arma della pena, dall'altro lato, però, si spunta l'arma delle intercettazioni per l'accertamento di quei medesimi reati che il legislatore intende punire;

    paradossalmente, per una eterogenesi dei fini, la proposta di legge può arrivare a indebolire l'azione di repressione delle forme di criminalità comune, contro le quali sono diretti i più recenti interventi legislativi. Essa non appare agli scriventi in alcuna parte condivisibile, potendo determinare, come già ampiamente argomentato, seri danni all'efficacia delle indagini, alla repressione di gravi reati, al principio di obbligatorietà dell'azione penale – nella misura in cui al pubblico ministero è vietato utilizzare uno strumento di ricerca della prova, che deve essere calibrato sul tipo di reato, sul contesto in cui è stato commesso, sulle persone e sui luoghi in cui occorre indagare – ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quanto andrebbe a ledere diritti e legittime aspettative dei cittadini parti offese di tali reati e finirebbe persino con il costituire violazioni di obblighi internazionali, come già avvenuto, ad esempio, con la cancellazione del reato di abuso di ufficio o con interventi in tema di contrasto dell'immigrazione irregolare;

    in realtà, la direzione giusta in cui muoversi sarebbe più propriamente quella della corretta applicazione delle norme esistenti, sia procedurali, che penali e disciplinari;

    infine, la portata delle modifiche proposte dal provvedimento in parola richiederebbe, preliminarmente, un'analisi approfondita e completa, inclusiva della ricognizione sulla durata delle intercettazioni in relazione alle varie tipologie di reato, tenuto conto del doppio binario autorizzatorio per esse previste, nonché della successiva verifica, anch'essa selettiva e statisticamente supportata, se la prosecuzione degli ascolti oltre il termine di 45 produca effetti significativi ai fini delle indagini;

   in ragione di quanto sopra illustrato,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2084.
N. 1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge A.C. 2084 introduce un limite massimo di 45 giorni per la durata complessiva delle intercettazioni, con proroga possibile solo in presenza di elementi «specifici e concreti» che ne dimostrino l'assoluta indispensabilità;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale). Imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    il nuovo limite non si applica ai reati di criminalità organizzata e terrorismo (articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991), ma questa esclusione lascia fuori molti altri reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti. Inoltre, chi sa di essere sotto intercettazione potrebbe semplicemente attendere la scadenza dei 45 giorni prima di riprendere le proprie attività illecite, rendendo inefficace il controllo investigativo;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine. Ad esempio, la Convenzione di Istanbul (articolo 49, comma 2) e le normative europee sul contrasto ai reati finanziari e al market abuse;

    si introduce un limite così drastico su intercettazioni regolamentate e autorizzate dall'autorità giudiziaria in presenza di casi come «Paragon» che mostrano il pericolo di accessi e intercettazioni abusive e non regolamentate,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2084.
N. 1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2084 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2084 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2084 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
  2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.
1.1009. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Boldrini, Quartini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
1.1010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.
1.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Quartini, Casu, Ruffino.

  Al comma 1 sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
*1.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1 sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
*1.18. Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576 del codice penale.
1.1016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per il delitto previsto dall'articolo 640-bis del codice penale.
1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni, salvo che con le seguenti: centottanta giorni salvo che si proceda per dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché nei casi in cui.
1.1014. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centocinquanta.
1.1008. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centoventi.
1.1007. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
1.1006. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero di cui agli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.
1.1001. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,.
1.1003. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576 del codice penale,.
1.1004. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per il delitto previsto dall'articolo 605 del codice penale.
1.1015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,.
1.1000. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'assoluta indispensabilità fino a: dall'emergere di con le seguenti: una durata superiore sia giustificata da.
1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere aggiungere le seguenti: , in qualsiasi modo e forma,.
1.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sette anni.
1.36. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per una delle ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.
1.42. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 73 comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 629 del codice penale.
1.46. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché a tutti i delitti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea, come previsti dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e per i quali trovi applicazione l'articolo 266 del codice di procedura penale.
1.1012. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 644 del codice penale.
1.48. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le intercettazioni non possono fino alla fine del comma, con le seguenti: Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al comma 1, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.
1.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: Le intercettazioni aggiungere le seguenti: di comunicazioni tra presenti.
1.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter e per i quali trovi applicazione l'articolo 266 del codice di procedura penale, nonché ove si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.
1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576, comma 1, numeri 2 e 5.1 del codice penale.
1.1011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1.14. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: l'assoluta indispensabilità delle operazioni per.
1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere aggiungere le seguenti: , nel corso delle indagini,.
1.32. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: specifici e concreti.
1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 628 del codice penale.
1.45. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui alla legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, in materia di market abuse.
1.1013. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3-bis), dopo le parole: «371-bis, comma 4-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 362, comma 1-ter».
1.52. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori modifiche al codice di
procedura penale)

  1. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

   «f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies dello stesso codice».
1.01000. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)