XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 marzo 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Perissa, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Testa, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Perissa, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Testa, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 marzo 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
ASCANI: «Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile del Lago Trasimeno» (2311).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
La proposta di legge PAVANELLI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza» (2236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fede.
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 17 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2023 (Doc. LXII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo relativa all'incidente occorso a un aliante presso l'aeroporto di Rieti il 2 agosto 2024.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 13 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (59).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 aprile 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 17 marzo 2025, a pagina 3, seconda colonna, ultima riga, dopo la parola: «XI» devono intendersi inserite le seguenti: «(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)».
INTERROGAZIONI
Chiarimenti in ordine ai doni di rappresentanza ricevuti dal Presidente del Consiglio dei ministri e alla loro destinazione, a partire dal 1° novembre 2022 – 3-01666
A)
BONIFAZI e BOSCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
l'ordinamento italiano ha recepito a livello normativo, in quanto conformi agli usi di cerimoniale e alle normative vigenti, le convenzioni e le prassi esistenti in ambito nazionale e internazionale in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo con autorità italiane e straniere;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2008, n. 39, stabilisce che tutti gli oggetti che il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro-tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorità o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia, qualora abbiano valore non superiore ai 300 euro possano essere trattenuti dal ricevente, mentre nel caso in cui abbiano un valore superiore al predetto importo debbano essere conferiti nella disponibilità dell'amministrazione, oppure destinati a iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza, salvo il soggetto ricevente non li trattenga per sé corrispondendo la differenza tra il valore stimato del bene e l'importo di 300 euro all'amministrazione;
in ogni caso è previsto che l'amministrazione ricevente individui l'ufficio preposto a tenere apposito registro ove iscrivere i doni di rappresentanza ricevuti, la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima, la data e il motivo della consegna, nonché la destinazione effettuata –:
se in ragione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007, la Presidente del Consiglio dei ministri abbia ricevuto gioielli, regali, doni di rappresentanza di valore superiore ai 300 euro ai sensi della normativa richiamata in premessa, quali, da chi, in quali occasioni, di quale importo e quale destinazione abbia loro riservato;
se si intenda fornire l'elenco dei doni ricevuti dal 1° novembre 2022 al momento della risposta alla presente interrogazione.
(3-01666)
Chiarimenti in ordine ai lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione privata del Presidente del Consiglio dei ministri, anche per i profili fiscali e di sicurezza – 3-01667
B)
BONIFAZI e BOSCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
organi di stampa riportano che la Presidente del Consiglio si sia trasferita nella sua nuova abitazione privata, una villa da 18 vani e 433 metri quadri, con piscina, box e una rendita catastale che, dopo i lavori di ristrutturazione, è passata da 3,762 a 4.369 euro, acquistata per un valore di 1,254 milioni di euro;
sempre secondo organi di stampa, dalle dichiarazioni fiscali depositate si ricaverebbe che, anche grazie ai bonus fiscali su cui è intervenuto il Governo, l'interrogata ha beneficiato di diverse migliaia di euro di detrazioni per lavori edilizi e bonus mobili –:
se per i lavori di ristrutturazione della casa della Presidente del Consiglio sia stato impiegato denaro pubblico e stanziamenti del Ministero dell'interno o della Presidenza del Consiglio per ragioni di sicurezza;
se la Presidente del Consiglio non intenda fornire l'elenco dei singoli fornitori e delle modalità di pagamento adottate per pagare gli stessi;
se intenda dare dimostrazione della inerenza e coerenza tra le detrazioni e bonus goduti ai metri quadri e ai vani delle abitazioni oggetto di ristrutturazione.
(3-01667)
Iniziative al fine di favorire la produzione e la commercializzazione del vino dealcolizzato, con particolare riferimento all'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea – 3-01214; 3-01814
C)
NEVI, GATTA e ARRUZZOLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
a livello mondiale il mercato del vino dealcolizzato è ancora un settore marginale (322 milioni di euro) nel campo delle bevande analcoliche (7,5 miliardi di euro), ma con importanti prospettive di crescita. Secondo l'International wine & spirits research (Iswr) l'aumento delle vendite è del 7 per cento tra il 2022 e il 2026;
a livello europeo, uno studio realizzato dalla Commissione europea stima il tasso di crescita del vino dealcolizzato al 25 per cento gli ultimi anni. Nel 2021 l'Unione europea ha emanato un regolamento che definisce, autorizza la produzione e commercializzazione di vino parzialmente o totalmente dealcolato all'interno dell'Unione europea. Nel considerando 40 del regolamento, la Commissione sottolinea che esiste una crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti vinicoli innovativi con un titolo alcolometrico inferiore;
un recente studio dell'Osservatorio del vino ha rilevato che il 70 per cento del valore delle vendite dei prodotti low alcohol negli Stati Uniti è tricolore. Tuttavia, a causa della mancanza di controllo sulla filiera produttiva, le aziende italiane non stanno raccogliendo tutti i benefici che potrebbero ottenere: l'80 per cento dei ricavi finisce alle imprese statunitensi, che importano e poi rivendono il prodotto finito;
l'Italia non ha ancora attuato pienamente il regolamento Ue 2021/2117 e questo crea evidenti svantaggi competitivi rispetto ai produttori europei. Le associazioni hanno sollevato perplessità rispetto al decreto di recepimento, in quanto non consente l'elaborazione di questi prodotti all'interno degli stabilimenti vitivinicoli;
sotto l'aspetto fiscale, un'azienda vitivinicola che dealcola è trattata come una distilleria, con dei costi e una gestione burocratica insostenibile per un'azienda: sarebbe opportuno avere un sistema semplificato per poter gestire il rapporto con le accise;
paradossalmente i produttori italiani che vogliono produrre vino dealcolizzato devono inviare il loro vino all'estero (in particolare in Germania e in Spagna) e farlo rientrare nel nostro Paese per l'imbottigliamento;
le imprese del vino che hanno difficoltà a collocare il vino sul mercato, vedono nei prodotti low alcohol una opportunità alternativa, soprattutto se il prodotto tradizionale fa fatica. Le giacenze 2022-2023 si sono chiuse con circa 45.5 milioni di ettolitri di vino, il dato più alto degli ultimi vent'anni –:
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per consentire l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati nell'ambito degli stabilimenti vitivinicoli nazionali in condizioni di parità competitiva con gli altri produttori europei;
se non ritenga opportuno adottare sollecite iniziative di competenza per risolvere il problema della denominazione dei vini dealcolati e delle altre informazioni in etichetta necessarie a definire inequivocabilmente il prodotto.
(3-01214)
CARAMIELLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
nel dicembre 2022, in risposta ad una interrogazione sulla possibilità che il nostro Paese adegui le disposizioni nazionali alla recente normativa dell'Unione Europea relativa alla produzione di vini low o no alcohol, il Ministro interrogato ha dichiarato di dover attendere i risultati di un gruppo di lavoro costituito per far fronte anche a tale istanza;
dopo alcuni incontri del gruppo suddetto, nonché diverse comunicazioni tra uffici ministeriali e Commissione europea, ad oggi la situazione sul punto appare ferma, mentre al contempo, l'attuale fotografia della produzione vitivinicola nazionale presenta un Paese in cui le giacenze di vino sono in crescita del 5,1 per cento – oltre 60 milioni di ettolitri paragonabili ad una intera vendemmia;
consentire la produzione dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati aprirebbe anche uno sbocco di mercato alternativo, a beneficio dell'intera filiera vitivinicola, considerando che le regole comunitarie stabiliscono che la materia prima di partenza per l'elaborazione di questi prodotti è esclusivamente vitivinicola;
secondo una recente stima dell'Iwsr (International wine & spirits research), il segmento dei vini dealcolati è destinato a crescere nei prossimi anni al ritmo dell'8 per cento dei volumi delle bevande alcoliche consumate l'anno;
la normativa europea – di fatto direttamente applicabile già da quattordici mesi – consente la produzione di tali «nuovi» vini, ma la normativa nazionale andrebbe adeguata al fine di consentire la produzione all'interno delle cantine, al pari di altri prodotti vitivinicoli della medesima famiglia. Tale discrasia comporta incertezza per le aziende nazionali che temono di incorrere in sanzioni avviando tali innovative produzioni;
ostacolare le aziende italiane nella produzione di vini low o no alcohol significherebbe compromettere gli investimenti degli operatori italiani nel settore e lasciare fette di mercato a prodotti di altri Paesi nonché a multinazionali che acquistano vino con la sola finalità di dealcolizzarlo e rivenderlo;
le associazioni, i produttori, le imprese chiedono a gran voce al Governo di intervenire con una modifica del Testo unico del vino, al fine di regolamentare la produzione di vini dealcolizzati all'interno del comparto vitivinicolo dando garanzie alle aziende –:
se intenda quanto prima adottare iniziative di competenza per chiarire le modalità di gestione della produzione di vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati anche in Italia, facendo fronte al problema delle crescenti giacenze, garantendo alle imprese di operare con regolarità all'interno di una normativa nazionale armonizzata con quella europea ed evitando di porre le aziende vitivinicole italiane in uno svantaggio competitivo rispetto agli altri competitor europei.
(3-01814)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1359 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2025, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA ED OCCUPAZIONALE DEGLI IMPIANTI EX ILVA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2285)
A.C. 2285 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2285 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 01.01, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.02, 1-bis.11, 1-bis.12, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.01, 1-ter.03, 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3, 1-sexies.01, 1-sexies.02, 1-sexies.03, 1-sexies.04 e 1-sexies.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2285 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 5 del 2025.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Misure finanziarie)
1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «fino a 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni».
Articolo 2.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2285 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Rapporto di valutazione del danno sanitario – VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale) – 1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”.
Art. 1-ter. – (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale) – 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-bis del presente decreto, i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.
Art. 1-quater. – (Disposizioni transitorie) – 1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti di interesse strategico nazionale, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 1-ter del presente decreto, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.
Art. 1-quinquies. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1-sexies. – (Stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.) – 1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto e diverse da quelle occupate dal gestore ovvero oggetto di trasferimento a terzi, che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028.
2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Nel titolo, le parole: «ed occupazionale degli impianti ex ILVA» sono sostituite dalle seguenti: «ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Misure finanziarie)
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Partecipazione pubblica alla nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria)
1. Al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il rilancio della produzione dell'acciaio e dell'occupazione, di verificare la sostenibilità ambientale e la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuare le misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, una quota azionaria non inferiore al 5 per cento della nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.
2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto dei risultati raggiunti ai sensi del comma 1, valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
01.01. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Piano industriale e tavolo istituzionale)
1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria alla presentazione da parte dei potenziali acquirenti di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del made in Italy comunica alle Camere, con apposito documento, le determinazioni assunte dal tavolo istituzionale.
01.02. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Sopprimerlo.
*1.3. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Ferrara, Morfino, Santillo, Appendino, Donno.
Sopprimerlo.
*1.4. Bonelli, Ghirra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 400 milioni di euro.
2. Entro il 31 marzo 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2025.
1.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Le residue somme disponibili del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, non possono essere destinate alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA di Taranto, fatta eccezione per quanto si renda necessario per lo spegnimento degli impianti dell'area a caldo da avviare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.7. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme, anche al fine di garantire l'impiego dei lavoratori confluiti in ILVA in amministrazione straordinaria, sono vincolate alla bonifica delle aree escluse degli stabilimenti ex ILVA. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-bis.
01-bis. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.8. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-bis.
01-bis. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.9. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, le parole: fino a 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: di ulteriori 500 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025 a valere:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.
1.6. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole da: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale, al fine di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere:
a) quanto a 400 milioni, sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;
b) quanto 100 milioni, sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47».
1.10. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da integrare, mediante successivi provvedimenti, con finanziamenti pubblici in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di ADI in amministrazione straordinaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni degli impianti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini».
1.11. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e devono essere impiegate esclusivamente per la creazione e il funzionamento di una struttura tecnica di supporto al Commissario alle bonifiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024 e per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale, anche al fine di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori».
1.12. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e devono essere impiegate esclusivamente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi della città di Taranto».
1.13. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei subfornitori di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che attendono i compensi da almeno trenta giorni».
1.14. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra, Fornaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per effettuare la manutenzione degli impianti da mettere in sicurezza ovvero da riavviare per ridurre il ricorso alla cassa integrazione».
1.15. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 200.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.16. Barzotti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Aiello, Carotenuto, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Santillo, Donno, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, per l'anno 2025, i trattamenti di integrazione salariale corrisposti ai lavoratori di ILVA in a.s. e di Acciaierie d'Italia in a.s. sono adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.17. Aiello, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Santillo, Donno.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, le parole: «fino alla misura» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.18. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 8, le parole: «16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
c) al comma 11, le parole: «nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
1.19. Carotenuto, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Aiello, Barzotti, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Santillo, Donno, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:
a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.
1.20. Ferrara, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Morfino, Santillo, Donno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire una valutazione della coerenza, dell'efficacia e della economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 30 marzo 2025, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:
a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad Acciaierie d'Italia (ADI) nel corso dell'anno 2023;
b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;
c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.
1.21. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Ferrara, Morfino, Santillo, Cappelletti, Donno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.
1.22. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.23. Pandolfo, Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del predetto Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.24. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Processi di partecipazione degli interventi di bonifica)
1. Gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono eseguiti previa consultazione e informazione costante dei rappresentanti delle parti sociali, degli enti locali, delle associazioni e delle diverse forme organizzate della cittadinanza attiva dei territori interessati.
1.01. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 sono eseguiti previa consultazione dei rappresentanti delle parti sociali, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali e della società civile dei territori interessati.
1.01000. Gruppioni, Del Barba.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Progetto di riconversione dello stabilimento ex ILVA)
1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'economia della provincia jonica e di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento strategico ex ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da:
a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di coordinamento;
b) esperti nella transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;
c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;
d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;
e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;
f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti la composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025 e a 150.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.02. Bonelli, Ghirra.
ART. 1-bis.
(Rapporto di valutazione del danno sanitario – VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo le parole: «l'azienda sanitaria locale», sono aggiunte le seguenti: «, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari».
1-bis.2. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019.;
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex ILVA).
1-bis.1. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: due anni.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1:
al capoverso comma «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: è aggiornato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima,;
sostituire il capoverso comma «2-ter» con il seguente:
2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: «Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono soppresse.
1-bis.3. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro tre mesi.
1-bis.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
1-bis.5. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, capoverso comma «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: è aggiornato, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima,.
1-bis.6. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, capoverso comma «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiornamento del decreto è proposto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
1-bis.8. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, capoverso comma «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comprende altresì i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.
1-bis.10. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere i seguenti:
2-ter.1. Il rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS), redatto di concerto con l'ASL territorialmente competente, include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) una Biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute umana, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di privacy.
2-ter.2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate l'organizzazione e il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-ter.1.
2-ter.3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-ter e 1-quater.
1-bis.11. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, dopo il capoverso comma «2-quater», aggiungere il seguente:
2-quinquies. Ai fini della valutazione del danno sanitario (VDS) relativo agli impianti ex ILVA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della regione Puglia provvede alla rilevazione costante della concentrazione degli inquinanti cianuro e fenoli nelle acque di scarico, nonché del biossido di azoto nelle emissioni in atmosfera. I dati raccolti sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPA con cadenza mensile e comunicati alle autorità competenti ai fini della valutazione preventiva del danno sanitario e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. I gestori degli impianti provvedono all'utilizzo di impianti di trattamento delle acque reflue per eliminare o diminuire la quantità di fenoli e cianuri nelle acque di scarico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-ter e 1-quater.
1-bis.12. L'Abbate, Ilaria Fontana, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.
ART. 1-ter.
(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i gestori degli impianti di interesse strategico fino alla fine del periodo con le seguenti: l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'Istituto superiore di sanità (ISS) trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) ai fini delle disposizioni di cui al comma 4.
sopprimere il comma 3.
1-ter.1. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo predispongono con le seguenti: l'Istituto superiore di sanità (ISS) predispone.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE.;
al comma 3:
al secondo periodo:
sopprimere le parole: sulla base della documentazione in possesso;
sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;
al terzo periodo:
sopprimere le parole: , e senza possibilità di reiterazione,;
sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
1-ter.2. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i gestori degli impianti di interesse strategico nazionale di cui al primo periodo con le seguenti: l'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali,.
1-ter.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Donno, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: predispongono aggiungere le seguenti: , previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,.
1-ter.4. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) con le seguenti: , a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 2 del presente decreto.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;
b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;
c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».
1-ter.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, dopo le parole: i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, aggiungere le seguenti: come rivisti dal comma 2-bis,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria WHO global air quality guidelines dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.
1-ter.6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'ISS aggiungere le seguenti:, previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute,.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al secondo periodo, sostituire le parole: trenta con le seguenti: novanta;
al terzo periodo, sopprimere le parole: , e senza possibilità di reiterazione.
1-ter.7. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'ISS aggiungere le seguenti: previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute,.
1-ter.8. Ghirra, Bonelli.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: , e senza possibilità di reiterazione,.
1-ter.9. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la tutela dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro degli stabilimenti ex ILVA di Taranto non deve superare la soglia di concentrazione stabilita dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e non deve superare la soglia individuata dagli studi della comunità scientifica internazionale di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.
4-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 4-bis, è disposto l'immediato fermo per trenta giorni degli impianti dell'area a caldo degli stabilimenti ex ILVA di Taranto. Durante i suddetti trenta giorni l'ISPRA e l'Arpa, di concerto con la Asl, compiono gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive degli stabilimenti ex ILVA di Taranto. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avvia il riesame dell'AIA al fine di valutare nuove misure volte a impedire il ripetersi dei superamenti dei limiti di concentrazione di benzene. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 4-bis non sia stata superata negli ultimi due anni.
4-quater. L'autorizzazione integrata ambientale dell'ex ILVA di Taranto deve tener conto dei valori limite di emissione fissati dalla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE, anche se più rigorosi di quelli attualmente in vigore nella legislazione italiana in materia di qualità dell'aria, in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22.
1-ter.10. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro degli stabilimenti ex ILVA di Taranto non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.
1-ter.11. L'Abbate, Ilaria Fontana, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso.
1-ter.12. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Donno, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)
1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.», con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-ter.01. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Santillo, Donno.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1.
(Riesame e aggiornamento del Piano di emergenza interna degli stabilimenti ILVA e del Piano di emergenza esterna città di Taranto)
1. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA S.p.a.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
1-ter.02. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Donno, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1.
(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)
1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-ter.03. Tucci, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Morfino, Santillo, Donno.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1.
(Disposizioni in materia di responsabilità penali)
1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.
1-ter.04. Donno, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Santillo.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1.
(Disposizioni relative alla verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto».
1-ter.05. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Donno, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 1-quater.
(Disposizioni transitorie)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-bis e 1-ter.
*1-quater.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 1-quinquies, comma 1, sostituire le parole: da 1-bis a 1-quater con le seguenti: 1-bis e 1-ter.
*1-quater.2. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, sostituire le parole da: già prodotti fino alla fine del comma, con le seguenti: prodotti dal gestore rimangono validi se approvati, per quanto di competenza, dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
1-quater.3. Bonelli, Ghirra.
Al comma 1, sostituire parole: entro il 15 febbraio 2025 con le seguenti: entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: designato dal Ministero della salute, aggiungere le seguenti: nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della regione territorialmente competente,;
dopo la parola: rilascia aggiungere le seguenti: , previa consultazione pubblica cui partecipano gli enti e gli organi tecnici territorialmente competenti,.
1-quater.4. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
ART. 1-sexies.
(Stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.)
Al comma 1, sopprimere le parole: , che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2025;
al comma 3:
sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2025;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato.
1-sexies.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Donno, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sopprimere le parole: , che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge n. 1 del 2015,.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2025;
al comma 3:
sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2025;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato.
1-sexies.2. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Donno, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: 68 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, al comma 3:
sostituire le parole: 68 milioni per l'anno 2027 con le seguenti: 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027;
sostituire le parole: del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-sexies.3. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il cronoprogramma di cui al comma 2, i suoi aggiornamenti ed i relativi rendiconti, sono trasmessi periodicamente alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al completamento degli interventi, ovvero fino all'esaurimento della capienza del fondo.
1-sexies.1000. Del Barba, Gruppioni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , a valere sulla quota riservata alle amministrazioni centrali dello Stato.
1-sexies.5. Donno, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Santillo.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Integrazione al reddito per lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa)
1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, che sospendono o riducono l'attività lavorativa, è riconosciuta per il 2025 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dell'integrazione al reddito di cui al comma 1.
3. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
4. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-sexies.01. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)
1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-sexies.02. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)
1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-sexies.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1. Al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite di spesa di 19 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 25 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «pari a 19 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:«25 milioni di euro».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-sexies.04. Stefanazzi, Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Rifinanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021)
1. Le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-sexies.05. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1.
(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)
1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni nei confronti di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.
1-sexies.06. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo, Lacarra.
A.C. 2285 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il contesto macroeconomico continua a evidenziare un rallentamento congiunto a difficoltà strutturali, aggravando la crisi di un comparto industriale di rilevanza storica per il territorio genovese, il cui rilancio è cruciale per il benessere economico e sociale della regione;
il disegno di legge di bilancio per il 2024, pur includendo alcuni interventi, non ha saputo fornire misure efficaci e strutturate per il recupero di un'industria siderurgica da anni in sofferenza, il cui mantenimento è da imputare in larga parte alla resilienza e alla dedizione dei lavoratori;
le norme proposte non contengono un piano industriale condiviso e integrato, esponendo il patrimonio produttivo genovese a rischi ulteriori, in particolare per quanto concerne la possibile destinazione delle aree ad usi logistici, con ricadute occupazionali notevolmente inferiori rispetto a quelle generate dalle attività produttive tradizionali;
con riferimento al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2025 all'esame dell'Aula, si rilevano gravi carenze: il decreto adotta soluzioni temporanee che non affrontano in maniera sistemica le problematiche strutturali del settore, limitandosi a misure di breve termine e trascurando interventi concreti per il rilancio industriale, la tutela dell'occupazione e il sostegno finanziario a favore di imprese e fornitori. Tale approccio, privo di una visione strategica a lungo termine, rischia di aggravare ulteriormente la crisi e di compromettere la salvaguardia di un asset fondamentale per il territorio;
l'articolo 1 della legge in esame integra l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56 del 2024), che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia (ADI) s.p.a., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, incrementabili – come da modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024, che ha aggiunto un secondo periodo al citato articolo 39 – di ulteriori 150 milioni. La norma interviene proprio su quest'ultima modifica, disponendo che la soglia di tale incremento è ora innalzata fino a 400 milioni di euro: si tratta di un fondo costituito da somme provenienti dalla cosiddetta confisca Riva, e quindi private, destinate a finalità di ripristino ambientale, ma anche per finalità di continuità produttiva, somme importanti che andrebbero messe a disposizione anche per interventi mirati e per strumenti di sostegno adeguati, per una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di potenziare il settore siderurgico nazionale e rafforzare il comparto produttivo, anche quello genovese,
impegna il Governo
a utilizzare le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 anche per mettere in atto una strategia industriale integrata, atta a salvaguardare e rilanciare la storica industria siderurgica del territorio genovese, atta a ristrutturare l'assetto produttivo esistente, impedendo la conversione delle aree ad uso logistico a scapito di un settore strategico, e promuovendo investimenti mirati, strumenti di sostegno al credito e interventi di riqualificazione professionale, affinché il patrimonio industriale genovese possa contribuire in maniera decisiva al rilancio dell'intero sistema economico nazionale.
9/2285/1. Pandolfo, Ghio.
La Camera,
premesso che:
il contesto macroeconomico continua a evidenziare un rallentamento congiunto a difficoltà strutturali, aggravando la crisi di un comparto industriale di rilevanza storica per il territorio genovese, il cui rilancio è cruciale per il benessere economico e sociale della regione;
il disegno di legge di bilancio per il 2024, non ha saputo fornire misure efficaci e strutturate per il recupero di un'industria siderurgica da anni in sofferenza, il cui mantenimento è da imputare in larga parte alla resilienza e alla dedizione dei lavoratori;
le norme proposte non contengono un piano industriale condiviso e integrato, esponendo il patrimonio produttivo genovese a rischi ulteriori, in particolare per quanto concerne la possibile destinazione delle aree ad usi logistici, con ricadute occupazionali notevolmente inferiori rispetto a quelle generate dalle attività produttive tradizionali;
con riferimento al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2025, si rilevano gravi carenze: il decreto adotta soluzioni temporanee che non affrontano in maniera sistemica le problematiche strutturali del settore, limitandosi a misure di breve termine e trascurando interventi concreti per il rilancio industriale, la tutela dell'occupazione e il sostegno finanziario a favore di imprese e fornitori. Tale approccio, privo di una visione strategica a lungo termine, rischia di aggravare ulteriormente la crisi e di compromettere la salvaguardia di un asset fondamentale per il territorio;
l'assenza di interventi mirati e di strumenti di sostegno adeguati evidenzia la necessità di una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di rafforzare il comparto produttivo genovese e di garantire la continuità e la competitività di un settore che ha sostenuto per anni le economie locali. In un contesto di crescenti difficoltà economiche, è fondamentale adottare misure che non solo promuovano il recupero della produttività, ma garantiscano anche la tutela dell'occupazione e il mantenimento delle competenze acquisite grazie alla resilienza dei lavoratori;
l'articolo 1 del provvedimento in esame integra l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024 (legge n. 56/2024), che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, incrementa i fondi che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia (ADI) s.p.a., su richiesta del commissario; si tratta di un fondo costituito da somme provenienti dalla cd. confisca Riva, e quindi private, destinate a finalità di ripristino ambientale, ma anche per finalità di continuità produttiva, somme importanti che andrebbero messe a disposizione anche per interventi mirati e per strumenti di sostegno adeguati, per una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di potenziare il settore siderurgico nazionale e rafforzare il comparto produttivo, anche quello genovese;
l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di integrare le risorse già previste per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame, con ulteriori interventi volti a mettere in atto una strategia industriale integrata, atta a salvaguardare e rilanciare lo stabilimento di Genova, subordinata al convincimento che qualsiasi ipotesi sull'uso delle aree non possa prescindere da precise garanzie di rilancio dell'acciaieria genovese, le cui prospettive devono avere un'attenzione specifica all'interno dell'azione di riorganizzazione e cessione del gruppo Acciaierie e promuovendo investimenti mirati, strumenti di sostegno al credito e interventi di riqualificazione professionale.
9/2285/2. Ghio, Pandolfo.
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, ha nuovamente condotto al centro del dibattito il settore della produzione di acciaio;
nonostante i dazi annunciati dall'amministrazione statunitense sugli importatori europei possano costituire un ulteriore elemento di criticità per il settore siderurgico, le proiezioni per il 2025 indicano un incremento dei prezzi dell'acciaio. Secondo recenti valutazioni di FinFer, tale rialzo sarebbe trainato principalmente dalla necessità di ricostituzione delle scorte;
nell'Unione europea, ad esempio, è atteso un aumento del 3,8 per cento nel consumo apparente di acciaio a fronte di un +0,6 per cento nel consumo reale, divario spiegato proprio dall'avvio di una fase di ristoccaggio dopo tre anni consecutivi di riduzione, fattore destinato a influire positivamente su volumi e prezzi di mercato. Al contempo, altre analisi sottolineano come gli elevati costi operativi e di investimento stiano esercitando una spinta al rialzo sui listini: Bank of America stima che, per compensare tali oneri (legati in particolare ai processi di decarbonizzazione), i prezzi dell'acciaio dovrebbero attestarsi intorno agli 800 euro per tonnellata, rispetto agli attuali 590 euro;
a gennaio 2025 i prezzi alla produzione dell'industria in Italia hanno registrato un incremento dell'1,6 per cento su base mensile e del 4,4 per cento su base annua, determinando un generale aumento dei costi produttivi. L'Istat ha precisato che tale accelerazione è dovuta principalmente ai forti rincari dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sul mercato interno. Tale scenario di rincaro dei fattori produttivi incide significativamente sui bilanci;
le aziende che utilizzano l'acciaio come materia prima si trovano attualmente in una situazione di forte pressione competitiva. Da un lato, esse devono fronteggiare la crescita dei costi di approvvigionamento, che comprime i margini operativi; dall'altro, i principali settori di riferimento manifestano una domanda debole, che rende difficoltoso trasferire a valle gli aumenti di costo;
tale dinamica mette dunque a dura prova la sostenibilità economica delle filiere manifatturiere a valle. Si tratta di un contesto che risulta particolarmente sfavorevole per le imprese localizzate nelle regioni classificate «in transizione» secondo la politica di coesione dell'Ue per il ciclo 2021-2027, le quali non hanno accesso alle agevolazioni previste per le Zone Economiche Speciali (ZES), essendo state escluse dalla recente ZES unica del Mezzogiorno e non disponendo di analoghi strumenti agevolativi sul proprio territorio. La regione Marche, ad esempio, è stata esclusa sia dalla ZES sia dalla correlata decontribuzione, e non gode di alcuno dei benefici di sviluppo economico di cui usufruiscono invece altre regioni anche confinanti, con conseguente grave disparità a danno del tessuto produttivo locale;
alla luce di quanto sopra, appare indispensabile prevedere misure di sostegno specifiche per le suddette imprese, con particolare riferimento a interventi di defiscalizzazione e decontribuzione. L'assenza di analoghe agevolazioni rispetto ad altre aree del Paese determina infatti un evidente svantaggio competitivo per i sistemi produttivi delle regioni in transizione, richiedendo l'attivazione di strumenti compensativi straordinari al fine di evitare un ulteriore indebolimento di tali realtà economiche;
l'articolo 1 del decreto in esame dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato. Si tratta di somme importanti che andrebbero messe a disposizione anche per interventi mirati e per strumenti di sostegno adeguati, per una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di potenziare il settore siderurgico nazionale e rafforzare il comparto produttivo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di incrementare le risorse stanziate dal provvedimento in esame, destinandole altresì a mettere in atto una strategia industriale integrata volta ad adottare ogni iniziativa atta a introdurre incentivi di natura fiscale e contributiva a beneficio delle aziende situate nelle regioni «in transizione» che utilizzano l'acciaio quale materia prima prevalente o primaria, allo scopo di sostenerne la competitività e salvaguardarne la continuità produttiva ed occupazionale.
9/2285/3. Curti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
in particolare, l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. su aree di proprietà di quest'ultima ricomprese nel SIN di Taranto;
i siti di interesse nazionale (Sin) sono aree altamente inquinate e pericolose per l'ambiente e per la salute delle comunità locali, individuati per legge, ai fini della bonifica;
attualmente sono più di 40 e si trovano in quasi tutte le regioni italiane, alcuni dei quali in aree oggetto di attività di produzione siderurgica;
un recente rapporto della Corte dei conti «Fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN)» Determinazione 23 settembre 2024, n. 87/2024/G si legge che: «oltre alle implicazioni finanziarie, è fondamentale considerare i rischi per la salute pubblica dovuti all'inquinamento, specialmente per le patologie tumorali. Dopo la bonifica dei siti inquinati, è essenziale monitorare costantemente l'ambiente e la salute pubblica per garantire l'efficacia delle misure adottate. Il coinvolgimento delle comunità locali e delle parti interessate è cruciale per il successo delle bonifiche, richiedendo trasparenza e comunicazione efficace. In conclusione, la gestione efficace delle bonifiche richiede un approccio integrato e coordinato tra il Ministero dell'ambiente e le regioni e le province Autonome, con un impegno continuo per garantire un ambiente sano e sicuro per le generazioni future»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento con ulteriori interventi per la bonifica dei SIN in aree oggetto di produzione siderurgica, anche mediante un adeguato incremento degli stanziamenti recati dall'articolo 1-sexies, su base pluriennale, volti a garantire anche il monitoraggio ambientale.
9/2285/4. Evi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
l'articolo 1 del decreto in esame dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato. Si tratta di somme importanti che andrebbero messe a disposizione anche per interventi mirati e per strumenti di sostegno adeguati, per una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di potenziare il settore siderurgico nazionale e rafforzare il comparto produttivo;
l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di integrare le risorse già previste per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto;
il mantenimento di un presidio produttivo e la trasformazione della siderurgia in ottica «net zero» sono obiettivi strategici sia per la decarbonizzazione, sia per la competitività dell'industria manufatturiera italiana;
in questa fase di transizione occorre garantire che i piani industriali prevedano, tra le altre cose, investimenti idonei a prevenire incidenti, a garantire la messa in sicurezza degli impianti e la salute dei lavoratori,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a mettere in atto una strategia industriale integrata, agevolando i processi di riconversione produttiva del settore siderurgico, nell'ambito del percorso di riduzione delle emissioni di gas serra, con l'adozione di misure, anche di natura fiscale, per gli investimenti finalizzati a prevenire incidenti, garantire la messa in sicurezza degli impianti e la salute dei lavoratori.
9/2285/5. Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
il mantenimento di presidi produttivi e la trasformazione della siderurgia in ottica «net zero» sono obiettivi strategici sia per la decarbonizzazione, sia per la competitività dell'industria manifatturiera italiana;
con 140 anni di esperienza, il polo di Terni è oggi uno dei più importanti siti siderurgici europei a ciclo integrato del settore inox;
il 31 gennaio 2022 Arvedi firma il contratto con ThyssenKrupp per l'acquisizione di Acciai Speciali Terni;
nell'aprile 2022 la nuova proprietà presenta le linee guida del piano industriale che prevede un assetto impiantistico capace di generare volumi produttivi di un milione e cinquecentomila tonnellate di prodotti finiti;
la realizzazione del piano industriale è condizionata da un accordo di programma con il Governo e la regione dell'Umbria per adeguare fattori localizzativi e infrastrutture al progetto e per garantire la transizione ecologica nel processo produttivo;
l'accordo di programma, che dovrà garantire livelli produttivi adeguati, tutela dell'occupazione, innovazione ambientale, soluzioni per la gestione dei rifiuti industriali, infrastrutture idonee non è ancora stato sottoscritto e rimangono ancora aperti i problemi legati al costo dell'energia, elemento cruciale per AST e per tutto il settore siderurgico;
l'accordo di programma dovrà garantire che il piano industriale preveda, tra le altre cose, investimenti idonei a prevenire incidenti, a garantire la messa in sicurezza degli impianti e la salute dei lavoratori, per evitare il ripetersi di episodi come quello che ha visto protagonista un giovane operaio rimasto coinvolto in un gravissimo incidente sul lavoro presso l'AST di Terni lo scorso lunedì 10 marzo;
l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato. Si tratta di somme importanti che andrebbero messe a disposizione anche per interventi mirati e per strumenti di sostegno adeguati, per una politica industriale coraggiosa e innovativa, capace di potenziare il settore siderurgico nazionale e rafforzare il comparto produttivo, anche quello ternano;
l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di integrare le risorse già previste per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1-sexies – anche mediante un adeguato incremento degli stanziamenti dallo stesso recati – con ulteriori iniziative volte a mettere in atto una strategia industriale integrata volta ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni idonea iniziativa di competenza finalizzata a scongiurare la perdita del polo siderurgico di Terni e a garantirne il rilancio in termini produttivi, occupazionali e ambientali.
9/2285/6. Ascani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA;
gli articoli 1-bis e 1-ter dispongono norme in materia di rapporto di valutazione del danno sanitario e studio di valutazione di impatto sanitario degli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale;
l'articolo 1-ter innova, inoltre, la procedura di riesame dell'autorizzazione integrale ambientale per i suddetti impianti;
le emissioni dell'ILVA, oltre ad essere all'origine di numerose patologie gravi e decessi precoci, sono anche responsabili di pesanti danni all'ambiente e alle cose, nonché di gravi compressioni di diritti costituzionalmente garantiti come la proprietà, soprattutto nei quartieri più vicini agli stabilimenti;
nel corso degli ultimi anni, molti residenti del quartiere Tamburi hanno proposto azioni risarcitorie per i danni connessi alle emissioni provenienti dallo stabilimento nei confronti di ILVA Spa, fondate sui danni sopportati per i maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di proprietà, aggrediti dal cosiddetto «polverino» proveniente dai parchi minerali posti a ridosso del quartiere, per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili e per il deprezzamento subito sempre a causa dell'inquinamento;
per tali ragioni, con i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si è provveduto a istituire un Fondo al fine di riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;
nell'anno 2024 le richieste di accesso al Fondo hanno superato di gran lunga la sua dotazione, comportando una rilevante decurtazione di ciascun indennizzo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, provvedendo, con il prossimo provvedimento utile, all'incremento del Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in misura adeguata a soddisfare le richieste ammissibili presentate nel 2024 e a decorrere dal 2025.
9/2285/7. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1-bis e 1-ter del provvedimento in esame modificano la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale, nei quali sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva, definendo una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di recepire la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C 626/22);
nel dispositivo della sentenza, la Corte ha affermato che, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una «previa» valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata, tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana, costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e di riesame dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
il principio su cui si fonda la direttiva 2010/75/UE impone pertanto agli Stati membri di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, al fine di conseguire contestualmente un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso e della salute umana, ai sensi degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
per dare piena e compiuta attuazione ai sopracitati principi è indispensabile che la valutazione dell'impatto sanitario (VIS) sia inserita all'interno delle procedure autorizzatorie ambientali sia in sede di prima autorizzazione che di riesame, secondo una valutazione ex ante, basata su monitoraggi costanti e su studi e dati epidemiologici aggiornati, che consenta di prevenire i potenziali effetti negativi dell'attività sulla salute e sull'ambiente e definire conseguentemente un quadro prescrittivo adeguato a minimizzare il danno;
come noto, l'approccio sotteso alla VIS si discosta dai criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS), su cui è incentrata la disciplina introdotta dal presente provvedimento. Secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019 «tali criteri, infatti, sono stati predisposti per valutare ex post il danno sulla salute prodotto dalle attività industriali presenti su un territorio, mentre la VIS si propone di lavorare ex ante, prevenendo e mitigando i potenziali effetti negativi di un'opera sul territorio»;
la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 58 del 2018 ha affermato che «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce (...) condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»,
impegna il Governo
a estendere la portata degli articoli 1-bis e 1-ter del provvedimento in esame, adottando ogni iniziativa utile volta a dare attuazione al principio della prevenzione del danno sanitario delle attività di cui in premessa, così come previsto dalla direttiva 2010/75/UE, mediante l'introduzione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in funzione preventiva, come condizione necessaria per il rilascio dell'AIA e per il riesame della stessa.
9/2285/8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter del provvedimento in esame, nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis, disciplina la procedura di riesame AIA, integrata con la valutazione dell'impatto sanitario, secondo uno studio predisposto dal gestore dell'impianto e valutato utilizzando, per quanto attiene l'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per il rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto;
la valutazione epidemiologica posta a base della VIS viene pertanto effettuata sulla base dei parametri di qualità dell'aria dettati dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ampiamente superiori ai limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle linee guida sulla qualità dell'aria del 22 settembre 2021 e recepiti anche nella nuova direttiva 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, come tali inadeguati rispetto al perseguimento dell'obiettivo di tutelare la salute di cittadini e lavoratori;
la Corte di giustizia dell'Unione europea nel dispositivo della sentenza del 25 giugno 2024 (causa C 626/22) ha affermato che ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della suddetta direttiva, «l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione»,
impegna il Governo
al fine di una corretta attuazione degli articoli 1-bis e 1-ter del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa utile volta ad una revisione dei limiti degli inquinanti contenuti nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle più recenti informazioni scientifiche relative agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente, inclusi gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contenuti nelle linee guida di cui in premessa.
9/2285/9. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la possibilità di incrementare fino a 400 milioni di euro le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., per le esigenze della continuità produttiva degli impianti, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria, versate in apposito patrimonio destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente;
al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, è necessario assicurare adeguate risorse per le originarie finalità di bonifica ambientale e decontaminazione del sito di interesse nazionale di Taranto, sufficienti a garantire la bonifica anche delle aree escluse degli stabilimenti ex Ilva e a sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, e la struttura tecnica di supporto al Commissario alle bonifiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024,
impegna il Governo
a stanziare, nel primo provvedimento utile, congrue risorse per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale idonee a concludere il processo di bonifica, ripristino ambientale e decontaminazione del sito di interesse nazionale di Taranto e a fornire alle Camere un rapporto analitico e puntuale in merito alle specifiche misure e agli impegni finanziari a tal fine previsti.
9/2285/10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso di questa legislatura, per lo stabilimento siderurgico dell'ex ILVA di Taranto manca a tutt'oggi una soluzione capace di coniugare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità produttiva e la garanzia dei livelli occupazionali;
il provvedimento in esame stanzia ulteriori risorse a garanzia della continuità produttiva a carbone senza alcuna proposta o riferimento alla decarbonizzazione;
in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, l'Italia si è impegnata, con tutti i Paesi dell'Unione Europea, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento netto entro il 2030, in modo tale da raggiungere la neutralità climatica al 2050;
il nostro Paese si colloca al secondo posto per la produzione di acciaio in Europa e all'11° nella classifica mondiale. Il mantenimento della produzione di acciaio primario nel processo di decarbonizzazione rappresenta pertanto un impegno importante per lo sviluppo dell'economia nazionale;
quando si parla di acciaio si parla anche della tenuta di larga parte del tessuto produttivo. L'acciaio, infatti, è utilizzato nelle costruzioni e in diversi altri settori manifatturieri, che attivano la domanda di prodotti siderurgici. Il principale utilizzo è proprio nelle costruzioni, con una quota pari al 36,5 per cento, comprensivo sia delle opere pubbliche, sia delle costruzioni private, oltre alle attività di manutenzione. Tra gli altri utilizzatori si ritrovano: la meccanica con il 20,2 per cento; i prodotti in metallo con il 18,7 per cento e l'automotive con il 17,1 per cento; gli elettrodomestici (3,2 per cento); gli altri mezzi di trasporto (2,7 per cento);
per il nostro Paese è necessario mantenere un presidio nell'acciaio primario sia perché, al momento, è l'unico materiale utilizzabile in determinati settori e sia per garantire disponibilità di rottami alle molte aziende italiane che producono acciaio da riciclo;
il rilancio della produzione di acciaio primario in Italia, asset strategico per il nostro Paese, deve passare attraverso la riconversione dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e, in tale contesto, l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in una prospettiva di completa decarbonizzazione dell'Ilva nel rispetto degli obiettivi fissati al 2050;
avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo con la chiusura dell'area a caldo (la più inquinante) e l'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio è da ritenersi azione ineludibile e non più differibile;
l'ex Ilva, e con essa tutta la siderurgia italiana, può avere un futuro solo con una profonda riconversione, volta all'abbandono del ciclo integrale a carbone e all'implementazione di una produzione sostenibile e di qualità, con forni elettrici: una rivisitazione produttiva che, nel caso di Taranto, va inclusa in una più ampia riconversione economica, sociale e culturale di tutta la città;
è pertanto cruciale promuovere interventi di riqualificazione e la diversificazione industriale attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali già in vigore;
la decarbonizzazione del settore siderurgico, infatti, offre la possibilità preziosa di progettare la trasformazione del comparto produttivo e di dare all'Italia un vantaggio competitivo e una posizione di avanguardia in un mercato, quello dell'acciaio verde, destinato a crescere nel prossimo futuro,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, adottando iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo ad hoc destinato ad avviare nell'immediato la realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto al fine di accelerare il processo di riconversione e di transizione ecologica dello stabilimento nonché di rendere sostenibile lo sviluppo di un'industria siderurgica italiana competitiva nel prossimo futuro.
9/2285/11. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento de quo, ad avviso dei firmatari, non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex ILVA e non risponde alla necessità di garantire il risanamento ambientale e la tutela occupazionale del medesimo;
il modello prospettato sinora non solo non ha condotto alla predisposizione di un progetto efficace in termini di risanamento e tutela ambientale ma si è rivelato del tutto incapace di svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione basato su una reale visione di politica industriale sostenibile e credibile da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sul ruolo strategico della produzione dello stabilimento ex Ilva di Taranto (attualmente ai minimi livelli in termini produttivi);
risulta palese che il provvedimento in esame non si pone affatto l'obiettivo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle legate alla continuità produttiva, la tutela dei livelli occupazionali, i dovuti standard di sicurezza sul lavoro e tutte le garanzie in tema di salute dei lavoratori, dei cittadini che vivono in quelle zone ma nasce unicamente con l'intento specifico di «tamponare» la situazione stanziando risorse per la sola continuità produttiva, questo nonostante l'azienda sia palesemente insolvente, con lampanti difficoltà a raggiungere i prefissati quantitativi di acciaio prodotto, per non parlare dei dovuti standard di qualità;
è necessaria la definizione di un accordo di programma che gestisca la transizione, in tempi certi e ragionevoli, dalla attuale produzione di acciaio basata sul ciclo del carbone ad un futuro centrato sull'abbattimento non solo dell'inquinamento ma anche delle emissioni di anidride carbonica,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di competenza volte a pianificare in tempi certi e con risorse appropriate una riconversione economica degli stabilimenti ex Ilva di Taranto che, con il coinvolgimento degli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e delle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, preveda, attraverso un accordo di programma, interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria; la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica; la diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale; la salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo nonché programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto.
9/2285/12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori misure per il PNRR), prevede che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria (a.s.) di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva»;
successivamente, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Imprese agricole), novellando l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha disposto un primo incremento delle risorse di cui al periodo precedente, stabilendo che il trasferimento da ILVA S.p.A. (a.s.) a Acciaierie d'Italia S.p.A. (a.s.) può arrivare fino a un massimo di ulteriori 150 milioni di euro, per un importo complessivo quindi di 300 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse del patrimonio destinato;
ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 si dispone, in particolare, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria;
le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni avrebbero dovuto essere versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue) ad interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché, ove le bonifiche ambientali siano completate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
in ultimo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (decreto fiscale), ha previsto che le somme del patrimonio destinato, di cui al citato articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, possano essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per prestare le garanzie finanziarie previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
all'articolo 1 del provvedimento in esame, composto di un unico comma, si integra l'articolo 39 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato;
nel merito del provvedimento l'Associazione PeaceLink ha denunciato pubblicamente che lo stanziamento fino a 400 milioni di euro per Acciaierie d'Italia ha comportato la sottrazione di risorse originariamente destinate alla bonifica ambientale del sito ILVA di Taranto con grave nocumento per la salute umana e l'ambiente del territorio,
impegna il Governo
a reperire con urgenza le risorse da destinare alla bonifica del sito ILVA di Taranto per accelerare il risanamento ambientale e chiudere le fonti inquinanti, per riconvertire il ciclo produttivo a carbone con forni elettrici alimentati a idrogeno verde e, al fine di garantire l'occupazione dei lavoratori, a promuovere accordi di programma per riconvertire il territorio sul piano economico, sociale e culturale.
9/2285/13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, in continuità con la serie di interventi succedutisi nel corso di questa legislatura, non tiene conto della necessità, soprattutto in questa delicata fase di transizione dell'azienda, di adeguate politiche strutturali e di lungo periodo capaci di contemperare i profili ambientali e sanitari con quelli produttivi e di tutela occupazionale per gli stabilimenti dell'ex Ilva;
l'articolo 1 del provvedimento in esame novella l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, incrementano da 150 milioni di euro a 400 milioni di euro le risorse aggiuntive rispetto ai 150 milioni previsti dalla norma originaria, che l'amministrazione straordinaria (a.s.) di Ilva S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, a valere sulle risorse del patrimonio destinato, costituito da somme provenienti dalla confisca «Riva» destinate a finalità di ripristino ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti;
viene pertanto autorizzato un nuovo incremento di risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia – che potranno arrivare fino a 400 milioni di euro – del patrimonio destinato per le bonifiche e il ripristino ambientale per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali ex Ilva a discapito di una continuità per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti;
negli ultimi due anni ci sono stati quattro provvedimenti Salva Ilva con uno stanziamento di 680 milioni disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023 e un finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025 con il decreto milleproroghe di adesso delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva;
si tratta di un ammontare complessivo di 1,5 miliardi senza un piano industriale, senza un obbligo di rendicontazione e senza l'obbligatorietà di un'informativa dei commissari al Parlamento sulle modalità di impiego delle citate risorse;
tuttavia per conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia (ADI) Holding S.p.A., nonché di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, risulta cruciale che i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, presentino alle Camere un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, altresì corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche trasferite negli ultimi 3 anni a vario titolo,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché i commissari straordinari di cui in premessa trasmettano alle Camere un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, corredato da un rendiconto dettagliato circa l'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche trasferite negli ultimi 3 anni a vario titolo e, segnatamente, con riguardo:
al finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad AdI nel corso dell'anno 2023;
al finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025 con il decreto «Milleproroghe 2025»;
alle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.
9/2285/14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte ad ampliare la facoltà di utilizzo delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, confluite in apposito patrimonio destinato, per finalità di continuità produttiva sino alla concorrenza di 400 milioni di euro, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, nonché misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico;
il provvedimento in esame interviene in un contesto macroeconomico che prevede, nei prossimi ventiquattro mesi, un crollo generalizzato della produttività;
numerose vicende giudiziarie hanno interessato l'ex Ilva, tra cui sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali nazionali per disastro ambientale, il sequestro degli impianti e inchieste relative alle quote di CO2 emesse in atmosfera;
la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le attività devono essere interrotte in presenza di gravi pericoli per la salute umana e per l'ambiente;
la salute pubblica nel territorio di Taranto è gravemente compromessa e necessita di interventi immediati;
risultano necessarie modifiche ai limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e allinearli agli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indicati nelle WHO Global Air Quality Guidelines del 22 settembre 2021;
il monitoraggio delle concentrazioni di benzene al di fuori del perimetro degli stabilimenti ex Ilva è attualmente sporadico e, quando effettuato, evidenzia valori superiori ai limiti normativi,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire la rilevazione costante di cianuro e fenoli nelle acque di scarico e il monitoraggio del biossido di azoto in atmosfera, con pubblicazione periodica dei dati, nonché un monitoraggio costante delle concentrazioni di benzene al di fuori del perimetro degli stabilimenti ex Ilva, adottando a tal fine tecnologie avanzate;
a istituire un fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto, al fine di ridurre il rischio sanitario per la popolazione e favorire la transizione industriale mediante il ricorso ad alternative produttive sostenibili.
9/2285/15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA»;
in particolare all'articolo 1-bis si prevede l'aggiornamento ogni sette anni del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
ulteriormente si prevede una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), procedura nella quale, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti ricompresi nel decreto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto;
al comma 1 dell'articolo 1-ter si prevede invece che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, il quale, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, deve prevedere, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS);
la città di Taranto è una delle più inquinate d'Europa. Gli interventi che si sono susseguiti negli anni su questo fronte non bastano, manca ancora un serio piano industriale che si occupi del complesso industriale ex Ilva e che sia sostenibile sia sul piano ambientale che sociale;
occorre rilanciare con urgenza il processo di decarbonizzazione, di risanamento degli impianti così come investire nelle bonifiche e sulla diversificazione degli investimenti nell'area, non solo a vocazione industriale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi, volti a:
istituire un fondo per la prevenzione e la tutela della salute delle popolazioni e dei lavoratori in relazione alle attività derivanti dallo stabilimento degli impianti dell'ex Ilva;
destinare quote parte degli utili derivanti dalle attività degli impianti dell'ex Ilva a detto fondo per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e avviare progetti nell'ambito della tutela della salute, rivolti alle popolazioni del territorio ed ai lavoratori;
attivare misure di compensazione per danni recati al territorio.
9/2285/16. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA;
l'articolo 1-bis e articolo 1-ter, comma 1, reca disposizioni in materia di rapporto di valutazione del danno sanitario e studio di valutazione di impatto sanitario degli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale;
l'articolo 1-ter, commi da 2 a 4 innova la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale;
tali articoli sono volti a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C626/22), prevedendo l'aggiornamento con cadenza settennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS), includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali;
in particolare:
si prevede una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
si richiede al gestore dello stabilimento di fornire, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo;
si prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS);
da tali procedure risulta totalmente escluso il tavolo tecnico regionale, ovvero ARPA Puglia, ARESS e la ASL, demandando al solo ISS la formulazione del parere sul rapporto di VDS, sebbene la legge n. 231 del 2021 preveda che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l'ASL e l'ARPA territorialmente competenti redigano congiuntamente, con scadenza almeno annuale, il rapporto di VDS,
impegna il Governo
a individuare modalità specifiche e cogenti di coinvolgimento del tavolo tecnico regionale, ovvero ARPA Puglia, ARESS e la ASL nell'ambito delle attività di valutazione del danno sanitario e di valutazione di impatto sanitario, anche con riguardo al rinnovo dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità.
9/2285/17. Stefanazzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, originariamente composto di 2 articoli, a seguito dell'esame del Senato consta di 7 articoli per un totale di 12 commi. L'articolo 1 riconosce all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. la possibilità di incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a 400 milioni di euro, per garantire la continuità produttiva, mentre gli articoli introdotti nel corso dell'esame in Senato (da 1-bis a 1-sexies), trasponendo nel provvedimento diverse disposizioni normative contenute nell'abrogato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, modificano la disciplina della valutazione del danno sanitario (VDS) relativa agli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui quelli siderurgici ex Ilva (articolo 1-bis), regolando la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i suddetti impianti;
il finanziamento destinato ad Acciaierie d'Italia viene prelevato dalla dotazione di ILVA in Amministrazione Straordinaria, risorse che dovrebbero essere prioritariamente impiegate per le operazioni di disinquinamento e decontaminazione del sito industriale di Taranto. Si tratta di fondi che, secondo i principi di giustizia ambientale e di responsabilità storica, dovrebbero essere utilizzati per mitigare il grave danno ambientale causato dalle passate gestioni dell'acciaieria e per tutelare la salute dei cittadini;
l'impiego di queste risorse per la produzione, anziché per il risanamento ambientale, rischia di prolungare indefinitamente le criticità che affliggono Taranto. È fondamentale ricordare che la popolazione locale continua a pagare il prezzo di decenni di inquinamento con tassi elevati di patologie legate all'esposizione a sostanze tossiche. Ogni ritardo nella messa in sicurezza delle aree contaminate e nella loro bonifica rappresenta una violazione dei diritti fondamentali alla salute e a un ambiente sano;
praticamente nulla viene previsto per le bonifiche e la tutela della salute pubblica, così come nessuna misura volta a garantire l'efficacia dei controlli sugli impianti e la sicurezza del lavoro e la salute dei lavoratori, i più esposti alle sostanze contaminanti,
impegna il Governo:
a creare una struttura tecnica di costante supporto al Commissario alle bonifiche;
a dare piena e immediata attuazione al piano delle misure di bonifica, anche al fine di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori;
a prevedere la chiusura dell'area a caldo per rispettare gli impegni sul clima e per ridurre la contaminazione delle matrici ambientali e a tutela della salute;
a prevedere una relazione alle Camere almeno biennale con l'apporto dei principali organi istituzionali quali ISPRA, ARPA Puglia, ASL Taranto, ISPESL, INAIL, e dal Commissario alle bonifiche, sullo stato di salute della popolazione, sulla contaminazione ambientale, la sicurezza dei lavoratori negli impianti ex Ilva di Taranto e sullo stato di avanzamento delle bonifiche.
9/2285/18. Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, originariamente composto di 2 articoli, a seguito dell'esame del Senato consta di 7 articoli per un totale di 12 commi. L'articolo 1 riconosce all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. la possibilità di incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a 400 milioni di euro, per garantire la continuità produttiva, mentre gli articoli introdotti nel corso dell'esame in Senato (da 1-bis a 1-sexies), trasponendo nel provvedimento diverse disposizioni normative contenute nell'abrogato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, modificano la disciplina della valutazione del danno sanitario (VDS) relativa agli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui quelli siderurgici ex Ilva (articolo 1-bis), regolando la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i suddetti impianti;
le modifiche apportate dal Governo all'attuale quadro normativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, rappresentano un tentativo insufficiente e limitato di conformarsi alla pronuncia della Corte di giustizia europea del 25 giugno 2024, che nell'interpretare la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, in funzione di una maggior protezione della salute pubblica a fronte degli impatti negativi derivanti dall'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale, ha imposto l'inclusione di una valutazione predittiva del danno sanitario nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per tali impianti;
appare del tutto inappropriata da parte del Governo la scelta di escludere dal rapporto di Valutazione del danno sanitario qualsiasi dato riguardante i lavoratori e i rischi da esposizioni agli inquinanti industriali, dati desumibili dal documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale e dal registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, oltre che l'apporto degli enti tecnici regionali competenti in materia di sanità e ambiente, come ASL, AReS e ARPA nello studio di valutazione d'impatto sanitario, la cui redazione avviene affidata al gestore dell'impianto;
del tutto inammissibile risulta la norma transitoria che introduce, di fatto, un'accelerazione del procedimento relativo all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, presentata da AdI S.p.A. il 22 febbraio 2023 al MASE, relativa alle attività dello stabilimento siderurgico ex ILVA, che opera in regime di prorogatio essendo l'AIA scaduta il 23 agosto 2023, mediante la quale si intende elevare gli attuali livelli produttivi, mantenendo la stessa tecnologia a ciclo integrato, senza peraltro aver ancora pienamente ottemperato a diverse prescrizioni dettate in fase di primo rilascio dell'AIA per il conseguimento degli obiettivi ambientali,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa dalla sua entrata in vigore, anche ai fini dell'adozione di opportune iniziative di carattere legislativo affinché il compito di predisporre lo studio di Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS) sia affidato all'ISS, quale ente dello Stato chiamato a tutelare la sanità pubblica, che deve essere coadiuvato dagli enti tecnici regionali competenti in materia di sanità e ambiente, quali ASL, AReS e ARPA;
a rigettare l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto in caso di parere negativo dell'ISS sul rapporto di VDS, disponendo l'immediata chiusura dell'area a caldo;
ad assumere iniziative di competenza affinché il rinnovo dell'AIA dell'ex ILVA di Taranto debba tener conto dei valori limite di emissione fissati dalla direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE, anche se più rigorosi di quelli ora in vigore nella legislazione italiana in materia di qualità dell'aria, in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22.
9/2285/19. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, originariamente composto di 2 articoli, a seguito dell'esame del Senato consta di 7 articoli per un totale di 12 commi. L'articolo 1 riconosce all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. la possibilità di incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a 400 milioni di euro, per garantire la continuità produttiva, mentre gli articoli introdotti nel corso dell'esame in Senato (da 1-bis a 1-sexies), trasponendo nel provvedimento diverse disposizioni normative contenute nell'abrogato decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, modificano la disciplina della valutazione del danno sanitario (VDS) relativa agli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui quelli siderurgici ex Ilva (articolo 1-bis), regolando la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i suddetti impianti;
il finanziamento destinato ad Acciaierie d'Italia viene prelevato dalla dotazione di ILVA in Amministrazione Straordinaria; si tratta di risorse che dovrebbero essere prioritariamente impiegate per le operazioni di disinquinamento e decontaminazione del sito industriale di Taranto. Si tratta di fondi che, secondo i principi di giustizia ambientale e di responsabilità storica, dovrebbero essere utilizzati per mitigare il grave danno ambientale causato dalle passate gestioni dell'acciaieria e per tutelare la salute dei cittadini;
l'impiego di queste risorse per la produzione, anziché per il risanamento ambientale, rischia di prolungare indefinitamente le criticità che affliggono Taranto. È fondamentale ricordare che la popolazione locale continua a pagare il prezzo di decenni di inquinamento con tassi elevati di patologie legate all'esposizione a sostanze tossiche. Ogni ritardo nella messa in sicurezza delle aree contaminate e nella loro bonifica rappresenta una violazione dei diritti fondamentali alla salute e a un ambiente sano;
in oltre dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad un polo siderurgico il cui passivo ufficiale supera abbondantemente 1,6 miliardi di euro, anche se pendono ulteriori richieste da parte di creditori per 650 milioni di euro, mentre lo Stato ha concesso fino ad oggi finanziamenti per oltre 2 miliardi, senza contare le risorse e i fondi di garanzia concesse alle imprese fornitrici del gruppo ILVA;
proseguire nell'esborso di denaro pubblico, con enormi perdite economiche scaricate sulla collettività, in un quadro di perdurante crisi dello stabilimento siderurgico significa privare i lavoratori e la città di Taranto delle risorse necessarie per poter finalmente operare il risanamento ambientale di quel sito, ma anche poter dare avvio al processo di riconversione di quel polo produttivo verso attività e tecnologie per la transizione energetica, l'economia circolare e le biotecnologie, ridando prospettive economiche e sociali all'intera provincia jonica;
la scorsa settimana la Commissione europea ha proposto nuove misure per consentire il riarmo dell'Europa e l'aumento della spesa militare dei Paesi membri dell'Unione, attraverso il piano ReArm Europe che potrebbe mobilitare fino a circa 800 miliardi di euro, di cui 150 miliardi di prestiti finanziati da nuovo debito e 650 miliardi spesi direttamente dai singoli stati che potrebbero ricorrere alla cosiddetta escape clause cioè la clausola che consente di derogare ai margini di spesa previsti dal Patto di Stabilità;
secondo le recenti dichiarazioni da parte del Ministro Urso, il Governo avrebbe l'obiettivo di mettere in sicurezza le imprese e tutelare i lavoratori, incentivando le aziende della filiera dell'automotive a diversificare e riconvertire le proprie attività verso settori ad alto potenziale di crescita come la difesa, l'aerospazio, la blue economy, la cybersicurezza, considerando che l'industria bellica risulta un comparto ad alta redditività,
impegna il Governo
a istituire presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un gruppo di lavoro per definire quanto prima un progetto operativo di riconversione del polo siderurgico di Taranto verso attività e tecnologie per la transizione energetica, l'economia circolare e le biotecnologie, escludendo l'utilizzo delle risorse del piano ReArm Europe e ogni possibile riconversione verso settori industriali legati alla difesa o alla produzione di armamenti.
9/2285/20. Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, ad avviso dei firmatari, non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva e non risponde alla necessità di garantire il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione sia dei lavoratori diretti che delle imprese e dei lavoratori impiegati nell'indotto produttivo;
fra le aziende connesse all'ex ILVA, Sanac è un'azienda controllata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in amministrazione straordinaria dal gennaio 2015, e fornisce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciai; il 60 per cento del suo fatturato aziendale deriva da lavorazioni per lo stabilimento tarantino;
nonostante la condizione di amministrazione straordinaria non consenta investimenti di sviluppo nel tempo, Sanac è un gruppo sano e produttivo, che ha conseguito risultati eccellenti dal punto di vista economico e produttivo, chiudendo il bilancio 2021 con 4 milioni di utili, +20 per cento di produzione con +30 per cento di fatturato e con la stabilizzazione di 12 lavoratori;
è stata da sempre legata alle vicissitudini della siderurgia nazionale, anche quando i processi di privatizzazione, a metà anni '90, l'hanno fatta confluire nel Gruppo Riva, che aveva nel contempo acquisito le acciaierie del Paese. Le vicende che hanno travolto lo stesso Gruppo Riva agli inizi degli anni 2010 l'hanno collocata, unitamente agli impianti siderurgici, in amministrazione straordinaria con gestione commissariale. In seguito, nel 2018, un nuovo accordo con il colosso Franco-Indiano di ArcelorMittal sulla gestione delle acciaierie ex Ilva ha aperto uno spiraglio circa il definitivo assetto societario e la conseguente stabilità lavorativa per i circa 300 dipendenti del Gruppo Sanac;
nel 2019 ArcelorMittal Italia si è aggiudicata il primo bando di gara per l'acquisizione di Sanac che, tuttavia, non ha mai perfezionato, temporeggiando per anni con fidejussioni bancarie, allo scadere delle quali, nel 2022, decadendo il bando stesso, ha obbligato i commissari a rimettere in vendita la Sanac, attraverso ulteriori bandi di gara;
mentre i successivi 4 bandi gara sono andati deserti, con il sesto bando la Sanac è tornata in vendita assieme allo stabilimento ex Ilva di Taranto, di nuovo commissariato dopo il fallimento della joint venture fra lo Stato, tramite Invitalia, e ArcelorMittal. A gestire la situazione sono quindi i medesimi commissari nominati dal Governo;
ad oggi non ci sono certezze rispetto alle prospettive produttive del gruppo, mentre si acuiscono le preoccupazioni circa le ripercussioni occupazionali, le cui conseguenze potrebbero avere effetti su diversi territori nazionali (Sanac ha stabilimenti nelle province di Vercelli, Savona, Massa Carrara e Cagliari);
è in corso la procedura di due diligence con l'azienda Grossi Group, di cui si attendono gli sviluppi con apprensione;
dopo l'interruzione delle commesse da parte di ILVA, a febbraio dello scorso anno vennero riattivate le commesse e gli operai rientrarono al lavoro, ma gli ordinativi sono garantiti solo sino a luglio 2025,
impegna il Governo
a intervenire tempestivamente con un provvedimento diretto a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di SANAC e ad intervenire, a livello normativo, per dare soluzione a tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi, sempre nel pieno rispetto dei necessari interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.
9/2285/21. Ghirra, Mari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
in particolare, l'articolo 1-sexies stanzia risorse per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale;
tale norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, istituisce un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e di 12 milioni di euro per l'anno 2028 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per interventi di ripristino e di bonifica ambientale su aree ricomprese nel SIN 13 di Taranto;
tra i siti industriali presenti sul territorio nazionale che hanno le stesse caratteristiche di Taranto e quindi che insistono in aree Sin da bonificare vi è in particolare quella di Piombino, istituita nel 1998. L'area si estende a nord-est rispetto al comune omonimo ed è attiguo allo stesso. Comprende un polo industriale di notevoli dimensioni, area marina antistante, aree di riempimento e colmata con materiali di riporto e discariche di rifiuti prevalentemente industriali. L'area industriale si estende per un totale di circa 931 ettari di aree a terra; l'area marina antistante il sito, perimetrata parallelamente alla costa, si spinge al largo per circa 3 chilometri;
tale area Sin evidenzia uno stato di compromissione ambientale molto marcato, con contaminazione diffusa sia nei suoli che nelle acque di falda. In particolare, in base ai risultati delle indagini eseguite, soprattutto nell'area dell'ex Stabilimento Lucchini (area di proprietà ed area in concessione demaniale), si è rilevato un elevato livello di contaminazione da Metalli, IPA ed idrocarburi pesanti nei suoli e da Metalli, IPA, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non cancerogeni, Organoalogenati, Idrocarburi totali espressi come n-esano e PCB nelle acque sotterranee. Risulta, altresì, che i risultati delle indagini, hanno evidenziato che nei sedimenti marini antistanti le aree di proprietà sono presenti le sostanze inquinanti tipiche delle attività siderurgiche svolte storicamente nel sito;
per quanto riguarda la falda sono stati reperiti i finanziamenti per la bonifica. I lavori sono finanziati con complessivi 88 milioni di euro, 41 di risorse statali e 47 attribuiti dal Fondo Sviluppo e Coesione alla regione Toscana in forza dell'accordo sottoscritto con il Governo nel 2023. Gli interventi prevedono opere di conterminazione della falda nell'intera area di stabilimento e il successivo trattamento delle acque contaminate e puntano a garantire un'adeguata sicurezza ambientale del Sin;
secondo i dati aggiornati dal Ministero dell'ambiente è stato però bonificato (o non più contaminato) solo il 4 per cento della falda e il 49 per cento dei terreni del Sin piombinese;
il citato accordo dovrebbe essere infatti sufficiente per garantire la bonifica della falda, ma ne consegue che per bonificare l'intero Sin (che si estende su 928 ettari a terra e 2.015 a mare) occorrono quindi molti più fondi;
è quindi necessario, come è stato fatto per Taranto, garantire risorse statali adeguate per bonificare complessivamente l'area Sin di Piombino,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a stanziare, coerentemente con quanto già fatto con l'articolo 1-sexies del provvedimento in esame, le risorse necessarie per completare la bonifica degli altri siti industriali presenti sul territorio nazionale che hanno le stesse caratteristiche di Taranto, ed in particolare per l'area Sin di Piombino.
9/2285/22. Bonafè, Simiani.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti «misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva»;
secondo gli ultimi dati nel primo semestre del 2024, la produzione di acciaio in Italia ha subito un significativo arretramento del 5,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 (dati Siderweb);
per gli osservatori non si intravedono segnali di ripresa nel breve termine, con il settore siderurgico nazionale che continua a mostrare segni di debolezza. L'acciaio è fondamentale per molte lavorazioni, specialmente nella meccanica e nell'industria automobilistica. Quindi, una diminuzione nella produzione di acciaio indica che l'intera economia manifatturiera sta frenando;
l'economia italiana non può prescindere dalla produzione di acciaio, se non rischiando un tragico declino per la seconda manifattura europea. La produzione manifatturiera in Italia è già diminuita dello 2,41 per cento a dicembre del 2024 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
con l'aggravarsi della crisi dell'Ilva, il mercato nazionale dell'acciaio ha dovuto aumentare le importazioni dall'estero;
in particolare il crescente approvvigionamento di prodotti piani (in particolare coils a caldo) dall'estero ha quindi aumentato la dipendenza nazionale dai paesi extracomunitari. Le importazioni dai Paesi terzi sono passate da 2,7 a 6,3 milioni di tonnellate; quelle dai paesi Unione europea si sono ridotte da 4,9 a 3,5 milioni di tonnellate. In particolare, la quota dei Paesi asiatici sulle importazioni totali di prodotti piani in acciaio al carbonio è salita dal 14,2 per cento al 52,6 per cento;
il contesto macroeconomico continua a evidenziare un rallentamento congiunto a difficoltà strutturali, aggravando quindi la crisi di un comparto industriale di rilevanza strategica per tutto il Paese;
in questo contesto il provvedimento in esame, non ha saputo fornire misure efficaci e strutturate per il recupero di un'industria siderurgica da anni in sofferenza, il cui mantenimento è da imputare in larga parte alla resilienza e alla dedizione dei lavoratori;
si rilevano altresì gravi carenze: il provvedimento adotta infatti soluzioni temporanee che non affrontano in maniera sistemica le problematiche strutturali del settore, limitandosi a misure di breve termine e trascurando interventi concreti per il rilancio industriale, la tutela dell'occupazione e il sostegno finanziario a favore di imprese e fornitori. Tale approccio, privo di una visione strategica a lungo termine, rischia di aggravare ulteriormente la crisi e di compromettere la salvaguardia di un asset fondamentale per il territorio;
gli alti costi energetici, aggravati in questi anni dai conflitti internazionali, dall'inflazione e dalla instabilità dei mercati, rappresentano una delle maggiori criticità per la produzione nazionale di acciaio;
quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;
l'Italia è stato il primo paese al mondo a produrre energia elettrica da fonti geotermiche;
nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate;
anche in presenza di tali risultati in Italia non siamo riusciti a sfruttare l'energia geotermica al fuori dalla regione Toscana, nonostante tra gli anni Cinquanta e Novanta del secolo scorso sia stato svolto un ricco programma di esplorazione sul territorio italiano. In quell'occasione non furono riscontrate risorse geotermiche interessanti per i target dell'epoca, focalizzati su risorse ad alta temperatura (maggiori di 250 °C);
negli ultimi decenni la tecnologia è però progredita notevolmente e sono cambiati anche i target della produzione. Sarebbe quindi opportuno un nuovo studio approfondito sulle attuali potenzialità della geotermia anche per sostenere le necessità energetiche dell'industria;
è altrettanto necessario valutare la possibilità e la sostenibilità economica di realizzare termodotti per utilizzare tale fonte al fine di fornire energia a prezzi calmierati ai poli industriali, contribuendo conseguentemente al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica;
un esempio eclatante in questo contesto potrebbe essere quello di realizzare un termodotto in Toscana che possa contribuire al rilancio del polo siderurgico di Piombino, fondamentale non solo a livello territoriale (dove sono coinvolti oltre 1.300 lavoratori) ma per l'intera industria nazionale,
impegna il Governo:
ad intraprendere iniziative urgenti, al fine di assicurare realmente la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti siderurgici di cui al provvedimento in esame, attraverso la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili:
predisponendo un nuovo ed approfondito studio sulle attuali potenzialità della geotermia su tutto il territorio nazionale ed in relazione alle nuove tecnologie di sfruttamento;
valutando la sostenibilità economica di realizzare termodotti per fornire energia derivata dalla geotermia a prezzi calmierati ai poli industriali siderurgici presenti nel Paese.
9/2285/23. Simiani.