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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 marzo 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 marzo 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   ZARATTI: «Modifiche all'articolo 131-bis del codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana e animale nonché di prevenzione e repressione dei reati contro l'ambiente» (2312).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carè:

   DE MARIA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei risvegli, per la ricerca sul coma» (521);

   SIMIANI ed altri: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche» (1370);

   SIMIANI ed altri: «Disposizioni per la promozione delle imprese dei centri commerciali naturali» (1499);

   SIMIANI ed altri: «Istituzione del luogo elettivo di nascita» (1651);

   VACCARI ed altri: «Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino» (2012);

   VACCARI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2165).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VIII Commissione (Ambiente):

  FEDE ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Conero» (2268) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare» (2261) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):

  GUSMEROLI ed altri: «Delega al Governo per la revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative» (1778) Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto superiore di sanità, riferita all'anno 2024 (Doc. CXXXII, n. 8).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione – Riesame del regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo in relazione alla potenziale inclusione delle navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate (COM(2025) 109 final);

  Relazione della Commissione Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE in relazione al trasporto marittimo (COM(2025) 110 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final);

  Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2025) 92 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una tabella di marcia per i diritti delle donne (COM(2025) 97 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali (COM(2025) 100 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2025) 103 final);

  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione dell'Unione europea sulla sicurezza dei cavi (JOIN(2025) 9 final).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 marzo 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della giustizia:

   al dottor Alessandro Buccino Grimaldi, l'incarico di direttore della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

   alla dottoressa Silvia Mei, l'incarico di direttore della Direzione generale del personale e delle risorse, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 20 E 21 MARZO 2025

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) nel prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2025, dopo la riunione straordinaria dello scorso 6 marzo, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri, saranno nuovamente chiamati a esaminare gli sviluppi della crisi internazionale in atto in Ucraina, il cui tema è strettamente collegato alla sicurezza e difesa europee, oltre a un sostanzioso ordine del giorno che spazia dalle relazioni esterne e la situazione in Medio Oriente, alla migrazione e tutela degli oceani, ai temi più strettamente economici tra cui quello della competitività e l'assetto del nuovo quadro finanziario pluriennale nonché le risorse proprie dell'Unione;

    2) il Piano di riarmo europeo «Rearm Europe» ha ottenuto un prima via libera nel corso del Consiglio europeo straordinario dello scorso 6 marzo, tra cui il sostegno del Governo italiano, dopo esser stato annunciato già qualche giorno prima, in maniera alquanto irrituale consideratone la portata e l'impatto, con una lettera del Presidente della Commissione europea Von der Leyen all'attenzione dei capi di Stato e di Governo dei Paesi membri;

    3) «Rearm Europe», declinato in 5 punti, vale 800 miliardi di euro e, segna uno storico e deciso cambio di rotta dell'Unione a favore di una vera e propria militarizzazione dell'Unione europea, come a più riprese denunciato dal gruppo parlamentare «Movimento Cinque Stelle», in cui le priorità politiche su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione e la green economy, cedono il passo al rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni;

    4) in particolare, il Piano UE prevede un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità militare, attraverso l'istituzione di un nuovo strumento finanziario basato su prestiti agli Stati membri garantiti dal bilancio Unione europea, per l'acquisto, tra l'altro, di sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone; gli Stati membri avrebbero inoltre la possibilità di innalzare la propria spesa militare a livello nazionale, tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e Crescita (PSC), ipotesi che – consentendo lo scorporo degli investimenti per la difesa dal calcolo deficit/Pil – libererebbe, nelle intenzioni della Presidente della Commissione europea, complessivamente 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni, da aggiungersi ai 150 miliardi del nuovo strumento di prestiti per la difesa sostenuti dal bilancio dell'Unione europea. Gli spazi di indebitamento a disposizione degli Stati membri verrebbero così occupati dalle spese per il riarmo, a svantaggio dello stato sociale e dei servizi alla persona, con evidenti disparità a seconda delle disponibilità di bilancio, creando un progetto di investimento industriale non organico, che potrebbe falsare la concorrenza interna, minando i principi stessi del mercato comune, in luogo di una sana e ordinata competizione intra-UE;

    5) a questo si aggiunge la possibilità, prospettata nel Piano, per gli Stati membri, di fare ricorso al dirottamento dei fondi di coesione per il finanziamento delle spese per la difesa, in palese contrasto non solo con la finalità stessa della politica di coesione di riduzione dei divari territoriali, sociali e occupazionali ma anche con il quadro finanziario pluriennale; come sostenuto dalla presidente del Comitato europeo delle regioni (Cor), Kata Tütto, distogliere i fondi dalla coesione sarebbe un errore catastrofico, dal momento che «l'indebolimento della coesione indebolisce la capacità dell'Europa di mantenere le sue regioni forti e resilienti di fronte alla crescente instabilità»;

    6) in tale contesto, rimanendo appannaggio dei singoli Stati, le rassicurazioni fornite dal Governo italiano sul mancato utilizzo dei fondi di coesione Ue per finanziare l'aumento delle spese della difesa nell'ambito di Rearm Europe, non escludono che altri Stati membri facciano ricorso a questa possibilità – con la conseguente violazione degli obiettivi Ue di politica regionale, che ha un impatto complessivo a livello unionale, né tantomeno possono essere considerate sufficienti a scongiurare l'ipotesi di un dirottamento di tali finanziamenti, a fronte dei ritardi accumulati dal nostro Paese nella spesa dei fondi strutturali afferenti alla programmazione 2021-2027, ferma al 4,6 per cento delle risorse programmate, onde evitare il disimpegno automatico;

    7) preoccupa altresì, oltre all'appello della Presidente Von der Leyen ad una possente mobilitazione anche sul fronte del capitale privato per l'industria della difesa, il prospettato ulteriore aumento della portata dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) in chiave militare per progetti a duplice uso, con un raddoppio degli investimenti nel campo della sicurezza e della difesa stimato nella cifra record di due miliardi di euro solo per il 2025, che renderebbero la BEI sempre più simile ad una banca per il riarmamento piuttosto che a sostegno di investimenti con ricadute positive in termini socio-occupazionali;

    8) il Piano «Rearm Europe» – dal nome evocativo e che è destinato a confluire nel Libro Bianco della Difesa, una sorta di magna charta del riarmo europeo – risuona come una vera e propria chiamata alle armi da parte della Commissione europea agli Stati membri: emblematico è, in tal senso, la totale assenza della parola «pace» nella lettera della Presidente Von der Leyen che annuncia «Rearm EU»; parimenti, nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo straordinario, non vi è traccia di concrete iniziative diplomatiche di pace per l'Ucraina né tantomeno di un progetto di difesa comune europeo, ma quella che si prospetta è unicamente una mobilitazione senza precedenti di risorse finanziarie per l'aumento delle spese militari a livello nazionale dei singoli Stati membri, peraltro senza una revisione delle regoli fiscali europee ma incidendo esclusivamente sul debito dei singoli Paesi membri;

    9) tra il 2021 e il 2024 la spesa complessiva a livello degli Stati membri per la difesa è infatti cresciuta di oltre il 30 per cento, raggiungendo una cifra stimata in 326 miliardi di euro, quasi il 2 per cento del Pil europeo; in tale quadro, si inseriscono anche le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni secondo le quali, a sostegno delle dichiarazioni del Ministro degli affari esteri Tajani, il Governo italiano starebbe preparando uno scostamento di bilancio da 9 miliardi di euro, per innalzare la spesa militare italiana dall'attuale 1,56 per cento al 2 per cento del Pil, usufruendo della possibilità di ricorrere allo scorporo degli investimenti per la difesa dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC);

    10) la deriva bellicista dell'Unione europea trova purtroppo conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025. La Presidente ha paventato la possibilità di estendere l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico all'Ucraina pur non essendo un Paese membro della Nato. L'articolo de quo prevede che in caso di un attacco armato contro uno Stato membro questo venga considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, impegnando ognuna ad assistere la parte o le parti attaccate, facendo ricorso, se necessario, all'impiego della forza armata. Dunque, l'attivazione dell'articolo 5 comporterebbe un aumento esponenziale del coinvolgimento diretto dell'Italia nel conflitto russo-ucraino, così come degli altri paesi alleati, con il rischio concreto di un allargamento del conflitto su scala mondiale;

    11) un'azione diplomatica incisiva da parte dell'Unione rivolta alla pace è necessaria parimenti con riferimento all'altro fronte bellico, quello medio orientale, nel quale gli accordi con Hezbollah in Libano del 25 novembre 2024 e, successivamente, quello con Hamas del 15 gennaio 2025, sebbene avessero segnato una discontinuità concreta dall'inizio del conflitto, appaiono ora gravemente inficiati dalla ripresa delle operazioni militari a Gaza da parte di Israele, operazioni che hanno di fatto messo fine alla fragile tregua che durava da quasi due mesi;

    12) per quanto riguarda l'accordo con Hamas, nella prima fase, insieme al rilascio di una parte degli ostaggi israeliani e della liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, Tel Aviv aveva garantito l'ingresso nell'enclave di un maggiore flusso di aiuti umanitari per assistere la popolazione che versa in condizioni drammatiche. E tuttavia, il flusso degli aiuti risulta oramai sospeso da diversi giorni come denunciato anche da Edouard Beigbeder, Direttore Regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa, secondo il quale: «il livello di devastazione a Gaza è oltremodo catastrofico». La già drammatica situazione umanitaria dei civili di Gaza è stata ulteriormente aggravata dalla recente decisione di Israele di interrompere la fornitura di elettricità;

    13) nella seconda fase dell'accordo, in teoria, Hamas avrebbe dovuto concludere la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in vita e Israele procedere al ritiro delle truppe. Ma l'interruzione della tregua con l'attacco militare da parte di Israele sta mettendo gravemente a rischio anche l'incolumità degli ostaggi, così come la prospettiva di una terza fase ovvero il piano di ricostruzione della Striscia di Gaza da attuare sotto la supervisione internazionale;

    14) il 4 marzo 2025 al termine di una riunione coi capi di governo di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, il presidente egiziano al-Sisi ha reso nota l'approvazione di una proposta di piano di ripresa e ricostruzione della Striscia di Gaza, come risposta al piano del Presidente Trump di prendere il controllo della Striscia ed evacuare forzatamente i palestinesi. Il piano approvato al Cairo, criticato sia da Israele che dagli Stati Uniti, prevede ambiziosi programmi di messa in sicurezza della Striscia e il ripristino di tutte le infrastrutture, con un costo totale di 53 miliardi di dollari. Il piano è stato invece avallato dai ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto;

    15) la delicatezza della condizione descritta, per la sua precarietà intrinseca, rende ancora più urgente e necessaria l'attivazione di un cessate il fuoco permanente e duraturo che resista nel fragile contesto internazionale, al fine di scongiurare il rischio concreto di nuovi fronti di guerra e porre le basi per una pace duratura in Medio Oriente. Proprio il quadrante mediorientale è posto sotto stress politico anche per le tensioni in altri paesi tra cui la Siria, dove negli ultimi giorni si registrano violenti scontri armati tra le forze di sicurezza siriane e i gruppi di miliziani fedeli al regime di Assad, rovesciato lo scorso dicembre con l'uccisione di centinaia di civili la maggior parte dei quali della comunità alawita;

    16) la svolta bellicista dell'Unione è strettamente interconnessa con l'orientamento politico assunto dalla Commissione europea anche nei confronti dell'altro grande tema in agenda dei leader Ue, quello della competitività europea, uniformato alle raccomandazioni contenute nel Rapporto Draghi «The future of European competitiveness»: un documento programmatico in cui la difesa viene vista come uno dei settori strategici per il futuro dell'Europa, con l'intento dichiarato di rilanciare industria, finanza e mercato unico dell'Unione europea sulla spinta di una forte deregolamentazione funzionale all'economia, con il rischio di un adeguamento dell'agenda di sostenibilità all'industria e non più viceversa;

    17) la nuova strategia industriale dell'Unione europea, delineata nella «Bussola per la competitività» di recente presentazione, pone infatti l'accento sull'esigenza di rafforzare l'industria della difesa europea, così come l'auspicio di destinare sempre maggiori fondi europei allo sviluppo di questo settore per allentare la dipendenza da fornitori stranieri, Stati Uniti inclusi;

    18) in tale ottica, la mobilitazione degli 800 miliardi di euro aggiuntivi annui auspicata nel rapporto di Draghi coincidono proprio con la portata dei finanziamenti ipotizzati nel piano «Rearm EU» della Von der Leyen, lasciando presagire un preoccupante piano di rilancio dell'economia e della competitività europea basato esclusivamente sul riarmo;

    19) ampliando la visione macroeconomica la «Bussola per la competitività» delinea un quadro in cui la competitività europea è ancora ostaggio di problemi strutturali che costringono le imprese in un contesto globale volatile caratterizzato da concorrenza sleale, catene di approvvigionamento fragili, costi dell'energia in aumento, carenza di manodopera e di competenze e accesso limitato ai capitali;

    20) nella visione della Commissione europea resta centrale il piano per la decarbonizzazione del settore industriale che dovrà però garantire il recupero della competitività, soprattutto in alcuni settori strategici come quello automobilistico per cui è stato avviato un dialogo di confronto per affrontare con urgenza le sfide attuali e l'individuazione di soluzioni immediate per tutelare la capacità di investimento del settore, valutando le possibili flessibilità per fare in modo che l'industria europea rimanga competitiva, senza per questo rendere meno ambiziosi gli obiettivi per il 2025;

    21) preoccupano, in tale contesto, le affermazioni rilasciate in questi giorni dal ministro Tajani circa la volontà del Governo di riconvertire l'industria dell'automotive verso la difesa;

    22) l'instabilità su diversi quadranti geopolitici è un elemento centrale che si inserisce nell'ormai strutturale questione della gestione europea dei flussi migratori dell'Unione europea che deve trovare da tempo il giusto equilibrio tra gestione dell'immigrazione irregolare, soprattutto via mare, e la sempre più crescente richiesta di manodopera per molti settori produttivi, dall'agricoltura, all'edilizia e ai servizi alla persona;

    23) il Programma della Commissione europea 2025 in tema migratorio intende «esternalizzare» la questione puntando tutto sull'accelerazione dei rimpatri con un nuovo quadro legislativo per accelerare e semplificare il processo di rimpatrio, una linea che si sposa anche con le priorità della Presidenza di turno della Polonia che intende estendere a livello europeo le soluzioni fallimentari, già adottate dal Governo italiano, di gestire i migranti in appositi centri situati in Stati terzi;

    24) priorità queste che sono sintomatiche della mancanza di una visione europea della gestione delle frontiere, soprattutto quelle marittime, priva di una reale condivisione e spirito solidaristico fra Stati membri;

    25) il coinvolgimento di Stati extra Ue ai fini della delocalizzazione dei migranti rappresenta chiaramente una resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori;

    26) è di tutta evidenza come i nuovi quadri regolatori inerenti le migrazioni, adottati nel corso della precedente legislatura europea, non abbiano superato le criticità del sistema europeo comune d'asilo e dei cosiddetti regolamenti di Dublino – in particolare, con riguardo agli oneri che incombono sul Paese di primo ingresso dei migranti – e all'assenza di meccanismi in grado di garantire efficacemente gli obblighi di ricollocamento dei migranti;

    27) nel fitto ordine del giorno del Consiglio europeo uno spazio di discussione sarà dedicato anche all'ambiente e in particolare allo stato degli oceani, che sempre più necessitano di una governance internazionale affinché essi siano sani e produttivi, a beneficio delle generazioni attuali e future, tutelando la biodiversità e gli ecosistemi;

    28) la nuova agenda dell'Unione europea sulla governance internazionale degli oceani, propone azioni per un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile, in linea con l'impegno nell'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del suo obiettivo di sviluppo sostenibile sulla vita sott'acqua, oltre a svolgere un ruolo importante nella realizzazione della componente blu del Green Deal europeo;

    29) in tale ambito la Commissione europea ha lanciato la missione «Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque» con l'obiettivo dichiarato di proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque attraverso la ricerca e l'innovazione, il coinvolgimento dei cittadini e gli investimenti blu, anche attraverso un sistema di conoscenza digitale degli oceani e delle acque. A luglio 2024 la Commissione europea a stanziato oltre 126 milioni di euro a sostegno di tale missione, articolati in 26 progetti che coinvolgeranno il Mar Baltico e il Mare del Nord, attraverso il Danubio e il Mar Nero, il Mar Mediterraneo e l'Atlantico,

impegna il Governo:

   1) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche in territorio ucraino e sostenere ogni iniziativa negoziale utile a una tregua, nonché ad una de-escalation militare, coinvolgendo a tal fine le Nazioni Unite e l'Unione europea nell'ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto, per il raggiungimento di una soluzione di pace e politica in linea con i principi del diritto internazionale;

   2) a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari;

   3) ad escludere categoricamente l'invio di truppe nazionali in territorio ucraino, se non sotto l'egida delle Nazioni Unite, e nell'ambito dell'auspicato negoziato di pace;

   4) a manifestare, in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo «Rearm Europe»;

   5) a censurare altresì nelle medesime sedi istituzionali l'adozione di strumenti volti ad un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare, in assenza di un progetto di difesa comune europeo;

   6) a sostituire integralmente il piano di riarmo europeo «Rearm Europe» con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuovano la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l'economia dell'Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile;

   7) ad intraprendere – in netta contrapposizione con l'assetto attuale dei sistemi di difesa frammentati degli Stati membri che comporta una dispersione e una duplicazione di risorse e mezzi – le opportune iniziative nelle sedi unionali volte a sostenere un progetto di difesa comune europea, ispirata ai principi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa militare, al fine di garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione;

   8) a contestare il ricorso all'articolo 122 TFUE quale base giuridica per l'adozione del Piano Rearm EU, assicurando al contrario un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo politico e decisionale, al fine di scongiurare il rischio di grave pregiudizio per la stessa democraticità e rappresentanza dell'Unione;

   9) a subordinare l'eventuale adesione da parte dell'Italia al piano di riarmo europeo «Rearm EU» a un preventivo passaggio alle Camere che ne garantisca l'iter procedurale ispirato alla necessaria e costante interlocuzione con il Parlamento, anche al fine di recepire l'indirizzo politico espresso dalle Aule parlamentari, in coerenza con il principio di sovranità e centralità del Parlamento, nel rispetto delle sue prerogative sovrane, a tutela dei diritti di tutti i cittadini;

   10) ad escludere in ogni caso nell'ambito di Rearm Europe il ricorso da parte del nostro Paese al dirottamento dei fondi di coesione per il finanziamento delle spese per la difesa, con inevitabili ricadute negative sui bilanci delle regioni destinatarie dei suddetti finanziamenti, assicurando altresì l'originario impiego e le finalità proprie dei fondi di coesione europei, destinati alle regioni italiane per rimuovere gli squilibri socio-economici e territoriali, escludendo in ogni caso il loro utilizzo per la difesa, anche con riferimento agli altri Stati membri, così da scongiurare effetti distorsivi nell'intreccio tra spesa degli armamenti e successivi riparti dei fondi per la coesione;

   11) a manifestare altresì nelle sedi decisionali europee la contrarietà del Governo italiano in relazione alla possibilità per gli altri Paesi membri dell'Unione europea di ricorrere all'utilizzo dei fondi di coesione Ue per finanziare l'aumento della spesa militare;

   12) ad adottare iniziative volte a scongiurare altresì qualsiasi tentativo di aumentare i finanziamenti di beni a scopo militare, come armi e munizioni, anche attraverso una ferma opposizione all'ipotesi di ampliamento della portata degli investimenti della Banca europea per gli investimenti rispetto all'attuale definizione di dual use, dando, al contrario, priorità al finanziamento di progetti che vadano a beneficio dell'ambiente e della società, affrontando la crisi del costo della vita e l'emergenza climatica;

   13) a garantire la tenuta del partenariato strategico Ue-Nato alla luce del valore fondante volto a promuovere e salvaguardare la pace, la libertà e la prosperità nella zona euro-atlantica, a tal fine non sostenendo l'ipotesi di attivazione dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico a favore dell'Ucraina, considerato, altresì, il recente cambio della postura militare degli Stati Uniti in ambito Nato;

   14) nell'ambito del raggiungimento di una soluzione pacifica duratura e permanente del conflitto non più rinviabile, ad intensificare gli sforzi a livello europeo per trovare una soluzione efficace alla questione del transito e approvvigionamento del gas che non escluda a priori e pro futuro una possibile collaborazione con la Russia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nonché la resilienza energetica dell'Unione europea, che deve essere in grado di adeguarsi ai mutevoli scenari del quadro geopolitico mondiale senza legarsi a specifiche fonti energetiche in maniera quasi monopolista;

   15) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di un «cessate il fuoco» permanente e duraturo nella Striscia di Gaza e al rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, a garanzia dell'incolumità della popolazione civile, intraprendendo altresì, a tal fine, ogni utile iniziativa volta a promuovere e sostenere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;

   16) a promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967 secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite;

   17) a farsi promotore in sede europea della richiesta di adozione di sanzioni dirette nei confronti del Governo israeliano di Netanyahu e di sanzioni commerciali ed economiche nei confronti di Israele, anche tramite la sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, considerato il mancato rispetto reiterato dell'articolo 2 che regola le relazioni tra le parti fondandole sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici;

   18) a sospendere urgentemente, ove in essere, le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell'8 ottobre 2023, al fine di scongiurare che tali armamenti possano essere utilizzati per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, nonché a sostenere e farsi promotore, a livello europeo con gli altri Stati membri, di opportune iniziative volte alla totale sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (Att) dell'Onu, come richiesto dalla risoluzione approvata il 5 aprile 2024, dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché dell'acquisto di armamenti dal medesimo Stato di Israele;

   19) a sostenere nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, le necessarie iniziative diplomatiche volte all'immediato richiamo di tutti gli ambasciatori europei a Tel Aviv in segno di ferma protesta contro gli incessanti crimini di guerra del Governo israeliano;

   20) a ribadire nelle sedi europee la doverosa cooperazione con la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 86 dello Statuto di Roma, allo scopo di affermare e rispettare le decisioni e i principi della giustizia penale internazionale e del diritto internazionale, a tal fine dando seguito ai mandati d'arresto emessi dalla Corte;

   21) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per ripristinare e aumentare il flusso degli aiuti umanitari nella Striscia, incluso il ripristino immediato della fornitura di energia elettrica al fine di riprendere urgentemente le operazioni di desalinizzazione per la produzione di acqua potabile;

   22) a contrastare fortemente in ogni sede l'ipotesi prospettata dal Presidente Trump che prevede l'evacuazione forzata dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, sostenendo iniziative volte alla ricostruzione del territorio a sostegno della dignità e dei diritti del popolo palestinese, in linea con il piano arabo siglato al Cairo il 4 marzo 2025;

   23) a sostegno della competitività europea, a farsi promotore, in sede unionale, delle opportune iniziative, anche normative, volte all'istituzione di un Fondo europeo di più ampia portata per il sostegno al settore dell'automotive e per la competitività dell'industria europea – con un modello di finanziamento basato sull'emissione di debito comune da parte dell'Unione, al fine di supportare nella ripresa e nella transizione ecologica le imprese e le aree maggiormente in difficoltà – quale misura strategica e temporanea finalizzata a rilanciare l'industria automobilistica europea e i relativi livelli occupazionali, in un contesto sempre più competitivo, a tutela del modello economico-sociale dell'Unione europea nonché a garanzia della competitività europea e della transizione tecnologica e digitale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, in luogo dell'impegno di 800 miliardi di euro destinato al programma «Rearm Europe» e la conseguente escalation sul fronte bellico;

   24) a scongiurare qualsiasi iniziativa, sia a livello nazionale sia europeo, volta alla possibilità di riconvertire l'industria dell'automotive verso una produzione industriale incentrata sugli armamenti;

   25) a porre in essere, al fine della tutela del mercato unico e dell'economia europea, tutte le necessarie, tempestive iniziative affinché l'Europa dia una risposta efficace e proporzionata all'apposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, esplorando al contempo l'apertura dell'Italia a nuovi mercati in direzione di una maggiore diversificazione degli scambi commerciali;

   26) a rivedere gli irrealistici parametri fiscali dell'attuale sistema di governance economica europea del Patto di stabilità e crescita (PSC), anche al fine di un reale rafforzamento della competitività a livello unionale, prevedendo percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto delle specificità degli Stati membri e del loro quadro macroeconomico complessivo, opponendosi a qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico, a sostegno di un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati;

   27) in tema di migrazione, a sostenere una gestione più stabile e solidale dei flussi migratori europei che eviti di penalizzare, a causa del mancato superamento del principio del paese di primo approdo, gli Stati membri con frontiere marittime, che devono essere considerate frontiere europee, in modo da prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria proponendo meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine anche individuando specifiche sanzioni, al di là delle sanzioni già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione europea;

   28) a confermare, consolidare, sostenere ed estendere il modello dei corridoi umanitari sicuri, attraverso la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, quale strategia primaria dell'azione di gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea per l'arrivo in territorio europeo così da intercettare, anche in via preventiva, i grandi flussi migratori, soprattutto quelli legati alle guerre dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa Subsahariana, e garantire altresì l'assistenza umanitaria necessaria, il rispetto dei diritti umani dei migranti nonché promuovere canali di ingresso legali nell'Unione Europea attraverso una progressiva programmazione di flussi di lavoratori a livello europeo, anche quali misure idonee a ridurre e contrastare il traffico di esseri umani;

   29) a tutela dei nostri mari e oceani, a sostenere a livello europeo una maggiore ed efficace cooperazione tra Stati membri per rafforzare il risanamento, la salvaguardia degli ecosistemi marini e il ripristino della natura, nonché individuare sistemi efficienti di gestione dei rifiuti in mare, nell'ambito dell'economia circolare, e promuovendo idonee campagne informative per la prevenzione dell'abbandono degli stessi in mare.
(6-00160) «Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Pellegrini, Scerra, Conte, Baldino, Lomuti, Bruno, Cantone, Alfonso Colucci, D'Orso, Torto, Fenu, Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Barzotti, Quartini, Caramiello».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2025 sarà occasione per proseguire la discussione sulla proposta della Commissione europea su ReArm Europe e che saranno oggetto di confronto anche le evoluzioni del conflitto in Ucraina e della ancora drammatica situazione in Medio Oriente e la politica europea di competitività;

    2) il piano ReArm Europe, esposto dalla Presidente Von der Leyen in una lettera al Consiglio europeo in vista della sua riunione straordinaria del 6 marzo, è profondamente sbagliato e pericoloso. È, inoltre, preoccupante, il supporto espresso in quella sede dal Governo italiano, in assenza di una preventiva comunicazione al Parlamento;

    3) questa proposta non può essere definita o connessa alla difesa europea: essa consiste, al contrario, in un enorme piano di riarmo nazionale senza che questo comporti alcun passo in avanti in termine di integrazione europea;

    4) nelle conclusioni della riunione straordinaria del 6 marzo, il Consiglio europeo ha rilevato che «un'Unione europea più forte e più capace nel campo della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che rimane, per gli Stati che ne fanno parte, il fondamento della loro difesa collettiva». Tale approccio è in palese contraddizione con l'idea di autonomia strategica europea e colloca lo stesso piano ReArm Europeo in una evidente subalternità rispetto alle richieste del Presidente Trump ed agli impegni non vincolati presi in sede NATO;

    5) l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. A tal proposito, la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL o più nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare, tra le altre cose e preventivamente, una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

    6) la scelta di utilizzare l'articolo 122 del Tfue come base giuridica per il «nuovo strumento finanziario dell'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle loro capacità di difesa» è sbagliata. Ed è preoccupante il fatto che il Parlamento europeo sia escluso dal processo decisionale in merito a una decisione così strategica: costituisce un pericoloso indebolimento della democrazia europea;

    7) l'aumento della spesa per la difesa non determina in alcun modo maggiore sicurezza. L'indebitamento comune e le deroghe alle norme sulla governance economica europea dovrebbero essere utilizzati piuttosto per finanziare la transizione ecologica e digitale, per sostenere settori fondamentali come la sanità e l'istruzione e per mettere in campo misure volte a risolvere le emergenze sociali che affliggono molti cittadini europei. Inoltre, se ci si è sempre opposti ad ogni ipotesi di scorporo di investimenti produttivi o sociali dal Patto di stabilità e crescita è ora inopportuno ed immorale aprire a tale opportunità per la spesa in armamenti;

    8) l'Omnibus semplification package, l'insieme di misure presentate recentemente dalla Commissione europea, che mira a semplificare alcuni provvedimenti legislativi in ambito comunitario in materia di responsabilità sociale delle imprese (Csrd), tassonomia verde, due diligence sulla sostenibilità (Csddd) e meccanismo di applicazione del prezzo per le emissioni (Cbam), rischia di tradursi in una deregulation sulla responsabilità ambientale da parte delle imprese e in un complessivo arresto delle politiche di contrasto alla crisi climatica assunti con il Green New Deal;

    9) secondo l'ultimo studio del Joint research centre (Jrc) della Commissione UE «Delivering the Eu Green Deal, progress towards targets», su 154 obiettivi vincolanti e non che compongono il Green Deal, solo 32 risultano «sulla buona strada» per essere conseguiti, mentre per 64 «è necessaria un'accelerazione». Su 15 obiettivi, invece, «non si registrano progressi» o si evidenzia addirittura un «regresso»; per altri 43 «non sono attualmente disponibili dati»;

    10) non può esserci sicurezza per l'Europa senza una sovranità e un'autonomia energetica, dal momento che tra le cause principali dei conflitti armati vi è il controllo delle risorse energetiche, come idrocarburi e uranio. Lavorare per una politica energetica basata sulle fonti rinnovabili e l'efficienza dei sistemi energetici, consente all'Europa di non essere sottoposta a condizionamenti e ricatti politici e rende da un lato maggiormente competitiva l'economia europea e dall'altro meno caro il costo dell'energia;

    11) i fondi connessi alla politica di coesione europea sono vitali per lo sviluppo delle comunità locali negli stati membri, motivo per cui ci si oppone ad ogni distorsione o deroga che consenta il loro utilizzo, anche parziale per sostenere la spesa militare;

    12) la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha proposto una sospensione delle norme fiscali per gli investimenti nella difesa. È inaccettabile il doppio standard che consente di aumentare consistentemente la spesa militare mentre la spesa sociale e ambientale continua a subire tagli di bilancio;

    13) la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

    14) la pace e la sicurezza non si ottengono promuovendo una politica di scontro e di guerra, aumentando le spese militari, la militarizzazione dell'Unione europea e la sua trasformazione in un blocco militare, ma piuttosto attraverso la diplomazia, il dialogo e la soluzione politica dei conflitti e la costruzione di una sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

    15) l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975, conclusasi a Helsinki, tra Stati Uniti, Canada, Unione Sovietica e tutti i paesi europei, ha svolto un ruolo importante nell'allentare le tensioni tra Est e Ovest durante la guerra fredda. Il processo di Helsinki è partito dall'indivisibilità della sicurezza in Europa, affermando che la sicurezza di una nazione è inseparabile da quella degli altri paesi della sua regione e non si è limitato agli aspetti militari della sicurezza, ma ha anche tenuto conto delle sue dimensioni economiche, ambientali, umane e sociali;

    16) è urgente lavorare a una nuova architettura di sicurezza collettiva per l'Europa, ispirata ai principi del processo di Helsinki, compreso il concetto di garanzie di sicurezza reciproca, come sperimentato da politici europei come Willy Brandt, Olof Palme e Pierre Harmel. Una nuova architettura di sicurezza europea applicherebbe i principi della coesistenza pacifica tra paesi con sistemi politici diversi e offrirebbe garanzie di sicurezza a tutte le parti;

    17) è senza precedenti il livello di attacchi e di delegittimazione delle Nazioni Unite e del suo ruolo fondamentale nel consolidamento della pace e nella risoluzione dei conflitti e sottolinea la necessità che l'Unione europea e gli Stati membri difendano le Nazioni Unite e lavorino all'interno dei sistemi delle Nazioni Unite e in modo coerente con la Carta delle Nazioni Unite per la risoluzione pacifica delle controversie;

    18) nel 2024 i leader dell'Unione europea hanno concordato di tagliare 2 miliardi di euro dal bilancio dell'azione esterna dell'Unione europea nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Inoltre, la Direzione generale per i partenariati internazionali della Commissione europea (Dg Intpa) sta pianificando di tagliare quattro dei suoi cinque hub in tutto il mondo, riducendo la sua presenza diplomatica da circa 100 delegazioni a 18. Dato il deterioramento della situazione della sicurezza su diversi fronti e le crescenti tensioni geopolitiche, la diplomazia preventiva richiede un'attenzione costante e rafforzata e, pertanto, sarebbe auspicabile che la Commissione e gli Stati membri invertano immediatamente la direzione, evitando i tagli apportati alle rappresentanze diplomatiche ed al contrario rafforzando questa presenza;

    19) secondo i dati del SIPRI per il 2023, gli Stati membri europei insieme al Regno Unito spendono già più in termini nominali per la difesa di tutti gli altri paesi del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2024 la spesa totale per la difesa degli Stati membri dell'Unione europea è aumentata di oltre il 30 per cento e nel 2024 la spesa europea per la difesa senza la NATO ha raggiunto almeno 326 miliardi di euro secondo il Consiglio e in realtà fino a 440 miliardi di euro in termini reali secondo diversi gruppi di esperti. Inoltre, in termini di parità di potere d'acquisto, gli Stati membri dell'Unione europea spendono circa il 58 per cento in più per la difesa rispetto alla Russia, da cui risulta palese che non è necessario alcun incremento della spesa, ma bensì una sua riduzione e razionalizzazione in un quadro di maggiore coordinamento europeo;

    20) le stime della Commissione evidenziano che una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della difesa potrebbe far risparmiare fino a 100 miliardi di euro all'anno;

    21) la Commissione e il Consiglio, purtroppo, non sono riusciti a presentare una valutazione dettagliata delle carenze critiche europee in termini di capacità di difesa. Prima di prendere in considerazione ogni eventuale aumento della spesa per la difesa andrebbe presentata tale valutazione, comprese le priorità specifiche, che consente di individuare con precisione le esigenze e le priorità degli investimenti nella difesa. Questi dovrebbero concentrarsi su compiti difensivi, non sulla costruzione di capacità di intervento militare in tutto il mondo;

    22) è grave che in assenza di una valutazione completamente autonoma delle esigenze e delle priorità, ci si basi esclusivamente sulle valutazioni della NATO relative alle carenze critiche in termini di capacità di difesa. Inoltre, la richiesta della NATO di complementarità e compatibilità dei sistemi d'arma europei con quelli statunitensi è incompatibile con l'autonomia strategica europea;

    23) è estremamente preoccupante che ci siano ancora più di 13.000 armi nucleari sparse in tutto il mondo, molte delle quali sono schierabili in pochi minuti e potrebbero causare la fine dell'umanità. Nonostante l'impegno dichiarato nei confronti del Trattato di non proliferazione, gli Stati membri della Nato dotati di armi nucleari hanno investito 271 miliardi di dollari tra il 2019 e il 2023 nella modernizzazione e nella manutenzione delle armi nucleari;

    24) il continuo aumento della spesa militare mondiale è estremamente preoccupante: una corsa agli armamenti non creerà sicurezza per i cittadini europei, ma al contrario aumenterà il rischio di conflitti violenti. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno rilasciato oltre 33.700 licenze per l'esportazione di armi nel 2023, per un totale di oltre 298 miliardi di euro, pari a circa un quarto delle esportazioni internazionali di armi a livello globale. È necessario promuovere attivamente nuovi trattati sul controllo e la riduzione degli armamenti;

    25) le esportazioni di armi, anche di armi leggere e di piccolo calibro, finiscono con alimentare conflitti e terrorismo globale e destabilizzare intere regioni, Stati e società, vanificando gli sforzi per lo sviluppo sostenibile e la gestione delle crisi. Andrebbe applicata rigorosamente la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, al fine di evitare un peggioramento della situazione della sicurezza nei paesi a noi più vicini;

    26) il 55 per cento delle importazioni europee di armi dal 2019 al 2023 proveniva dagli Stati Uniti e questo dato, in sostanziale aumento rispetto al 35 per cento dal 2014, evidenzia una crescente dipendenza dell'Unione europea dall'industria militare statunitense. Il prospettato massiccio aumento degli acquisti di armamenti statunitensi non solo sarebbe dannoso per l'economia europea, ma minerebbe in modo significativo l'autonomia strategica dell'Unione europea rafforzando la dipendenza militare dell'Europa dagli Stati Uniti e creando al contempo nuovi vincoli industriali e tecnologici;

    27) non può esserci né autonomia né sicurezza senza una sovranità democratica digitale. È quindi essenziale dare priorità allo sviluppo di un patrimonio digitale continentale, composto da reti, infrastrutture e aziende strategiche europee, inclusa la creazione di un grande un centro di ricerca pubblico europeo per l'intelligenza artificiale;

    28) alla luce delle molteplici minacce che vanno dalle catastrofi legate al clima alle pandemie, sarebbe opportuno abbandonare la visione ristretta della sicurezza basata sulla forza militare e sviluppare, invece, una politica incentrata sulla sicurezza umana, come definita dalla risoluzione 66/290 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che afferma che «la sicurezza umana è un approccio per aiutare gli Stati a identificare e affrontare le sfide diffuse e trasversali alla sopravvivenza, al sostentamento e alla dignità dei loro popoli» chiedendo «risposte incentrate sulle persone, globali, contestualizzate e orientate alla prevenzione che rafforzino la protezione e l'emancipazione di tutte le persone»;

    29) si ribadisce la condanna dell'attacco all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina derivante dall'invasione della Federazione Russa, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e in particolare della Carta delle Nazioni Unite;

    30) va nella giusta direzione la dichiarazione congiunta tra l'Ucraina e gli Stati Uniti a seguito dell'incontro dell'11 marzo in Arabia Saudita che include una proposta di accordo per un cessate il fuoco di 30 giorni. Questo può essere uno strumento utile per la fine delle ostilità e per la ricerca di un accordo di pace. È fondamentale che l'Unione europea svolga un ruolo attivo per la ricerca di una soluzione diplomatica che metta fine alle ostilità e determini un equilibrio di sicurezza stabile e condiviso;

    31) la guerra in Ucraina ha provocato centinaia di migliaia di vittime da entrambe le parti e gli analisti militari hanno sempre considerato improbabile una soluzione militare al conflitto;

    32) la fornitura di equipaggiamento militare era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali per l'Ucraina, ma con estremo disappunto bisogna constatare che le iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra sono state vistosamente assenti e la mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo hanno creato una condizione peggiore per il popolo ucraino;

    33) l'Unione europea non è riuscita a perseguire una seria risoluzione diplomatica della guerra in Ucraina ed è urgente un cambio immediato di strategia che punti verso i negoziati di pace, per porre immediatamente fine alla guerra in Ucraina e fermare le sofferenze del popolo ucraino;

    34) il dialogo bilaterale degli Stati Uniti con la Federazione Russa per porre fine al conflitto in Ucraina ha stravolto la strategia europea e la retorica irrealistica e pericolosa di sostegno militare all'Ucraina fino alla vittoria come unico modo per porre fine al conflitto. Il comportamento arrogante dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Ucraina e dei suoi alleati europei è stato avallato anche a causa della miopia delle classi dirigenti europee, che non hanno intrapreso alcuna iniziativa diplomatica e, al contrario, si sono apertamente opposte a qualsiasi tentativo di dialogo;

    35) è deplorevole lo sfruttamento economico dell'Ucraina da parte di attori stranieri, in particolare la richiesta degli Stati Uniti di un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine come condizione preliminare per continuare il loro impegno ed il comportamento di multinazionali occidentali che stanno approfittando della guerra per acquisire risorse e beni strategici, minando la sovranità e il futuro economico dell'Ucraina;

    36) non è possibile raggiungere un accordo di pace senza il coinvolgimento e il consenso di tutte le parti ed esso non può essere il risultato di negoziati tra le sole grandi potenze;

    37) è preoccupante la postura di numerosi leader europei che continuano a favorire la via dello scontro militare e la retorica della «pace attraverso la forza» promossa dalla Presidente della Commissione europea Von der Leyen. Questo rischia di causare ulteriori danni al popolo ucraino e può aumentare i rischi di un'escalation del conflitto in Europa;

    38) l'Europa ha interesse a costruire una pace duratura e che l'Unione europea avrebbe dovuto intraprendere un'importante iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. È necessario che l'Unione europea si impegni direttamente con tutti gli attori rilevanti per facilitare una risoluzione diplomatica del conflitto. Allo stesso tempo si avverte la necessità di avviare un processo di negoziazione formale sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Ocse, che fornirebbe una piattaforma neutrale per il dialogo e contribuirebbe a garantire che qualsiasi accordo rispetti il diritto internazionale e i diritti di tutte le parti coinvolte;

    39) ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea, dovrebbe promuovere soluzioni multilaterali e «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite [e] con i principi dell'Atto finale di Helsinki»;

    40) è necessario affermare con forza una ferma opposizione all'invio di truppe dei paesi europei in Ucraina, ribadendo che l'invio di truppe di pace da paesi terzi può essere preso in considerazione solo a seguito di un accordo tra le parti e su mandato delle Nazioni Unite;

    41) l'iniziativa dell'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas di un piano per mobilitare, con uno schema di contributi volontari, fino a 40 miliardi di euro per il sostegno militare all'Ucraina è inopportuna;

    42) l'Unione europea e gli Stati membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina oltre 167 miliardi di dollari in aiuti finanziari, militari, umanitari e per i rifugiati. Inoltre, nel luglio 2024 l'Unione europea ha messo a disposizione i primi 1,6 miliardi di dollari generati dai beni russi immobilizzati, che saranno convogliati attraverso lo Strumento europeo per la pace e lo Strumento per l'Ucraina al fine di rafforzare le capacità militari dell'Ucraina e sostenere la ricostruzione del paese;

    43) il numero di disertori che si rifiutano di combattere la guerra sia nell'esercito ucraino che in quello russo è in costante aumento ed è necessario fornire la massima tutela a chiunque decida di sottrarsi alla partecipazione al conflitto;

    44) il Trattato di Ottawa, ratificato dalla stragrande maggioranza degli Stati membri, vieta l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine antiuomo a causa della loro natura indiscriminata e dell'impatto devastante sui civili, in particolare i bambini. La decisione degli Stati Uniti di fornire mine antiuomo all'Ucraina è molto grave: tali armi violano i principi umanitari internazionali e hanno effetti catastrofici a lungo termine sulle popolazioni civili. L'Unione europea dovrebbe riaffermare il suo impegno nei confronti del Trattato di Ottawa assicurando che nessuno Stato membro partecipi, direttamente o indirettamente, allo spiegamento o al trasferimento di tali armi;

    45) sono estremamente inquietanti le conseguenze economiche, ambientali, energetiche e sociali che la guerra sta avendo non solo in Europa ma in tutto il mondo. L'inflazione, causata in parte dall'aumento dei prezzi dell'energia, sta mettendo in difficoltà i lavoratori e i gruppi più vulnerabili, con un conseguente impatto ambientale della guerra e una crescente dipendenza energetica dell'Unione europea dal gas liquefatto proveniente dagli Stati Uniti;

    46) la ricostruzione dell'Ucraina deve essere la massima priorità e la Russia deve contribuire finanziariamente a tale ricostruzione: è importante che la ricostruzione sia basata sui bisogni del popolo ucraino e non sugli interessi di profitto delle imprese;

    47) il nuovo strumento unico specificamente destinato a contribuire alla riparazione, alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina fornirà un sostegno finanziario prevedibile di 50 miliardi di euro nel periodo 2024-2027. Tali finanziamenti sono condizionati alla definizione da parte del Governo ucraino di un «piano per l'Ucraina» incentrato sulle riforme strutturali e sugli investimenti per stimolare la crescita economica, al rispetto dei processi democratici, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, e alla garanzia del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

    48) la situazione nel Medio Oriente, in particolare in Palestina, Libano e Siria, continua ad essere caratterizzata da forte instabilità nonostante gli accordi di cessate il fuoco;

    49) la carta delle Nazioni Unite, la convenzione di Ginevra e le risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la 242 (1967) e la 338 (1973), sanciscono l'illegalità dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, e la risoluzione 2334 (2016) condanna la costruzione degli insediamenti illegali;

    50) va riaffermato il diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione e il dovere della comunità internazionale di garantire una soluzione giusta e duratura fondata sul pieno rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

    51) Israele dopo il raggiungimento il 19 gennaio 2025 della tregua ha proseguito le operazioni militari che hanno colpito la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e Gaza e interrotto l'erogazione di elettricità a Gaza e bloccato gli aiuti umanitari, nonché sostenuto il disumano sfollamento forzato della popolazione. Nelle scorse ore ha unilateralmente violato la tregua a Gaza bombardando scuole e campi profughi e uccidendo più di 400 persone. Queste violazioni inaccettabili del diritto internazionale ed umanitario devono essere sanzionate e occorre una immediata iniziativa dell'Italia e dell'Unione europea verso Israele per il ripristino della tregua e la liberazione degli ostaggi;

    52) la proposta di pace avanzata da Abdullah Öcalan promuove una soluzione politica e democratica alla questione curda, basata sul riconoscimento dei diritti del popolo curdo. Questa proposta ha bisogno del sostegno pieno della comunità internazionale, al fine di portare all'avvio di un processo di pace in Turchia e alla fine del regime di isolamento per Abdullah Öcalan, in vista di una sua liberazione;

    53) la situazione in Siria continua ad essere grave, con i recenti scontri di carattere settario e le violenze contro i civili. È necessario condizionare la sospensione delle sanzioni al rispetto da parte del nuovo governo dei diritti umani e di tutte le comunità religiose ed etniche della Siria. È fondamentale la piena inclusione dei curdi e del SDF nel processo di dialogo politico di ricostruzione del paese;

    54) vanno condannati i continui e gravi attacchi militari e paramilitari contro Rojava, nei quali i curdi sono il bersaglio del regime del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e delle sue reti mercenarie;

    55) le incursioni territoriali e le ambizioni espansionistiche di Israele e Turchia in Siria continuano a minare la stabilità del paese, che dipende anche dal rispetto dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

    56) la Corte Penale Internazionale è un'istituzione indipendente, indispensabile per la giustizia internazionale: è necessario opporsi attivamente a qualsiasi tentativo di intimidazione e promuoverne l'universalità incoraggiando gli Stati non firmatari ad aderire allo Statuto di Roma;

    57) la nuova amministrazione Usa ha scatenato una guerra commerciale rendendo necessaria la definizione di una risposta strategica che non sia fatta solo di reazioni meccaniche, ma che invece abbia alla base la costruzione e l'allargamento di relazioni commerciali alternative;

    58) il rapporto redatto dal Presidente Draghi sul futuro della competitività europea è uno sforzo di ragionamento volto ad indirizzare un'agenda strategica per la competitività europea. C'è, però, il pericolo di una visione del mondo definita a partire dalla contrapposizione competitiva e dalla percezione di minacce sistemiche anziché dalla ricerca di soluzioni globali e della implementazione di una agenda comune per un sistema di sviluppo sostenibile ed equo;

    59) esiste l'esigenza di una riflessione profonda sul modello di competitività europeo sui mercati globali. Oggi la costruzione della catena della produzione e del commercio globale incrocia clamorose e inaccettabili violazioni dei diritti umani, espliciti comportamenti di dumping che oltrepassano i diritti sociali, sindacali e del lavoro, eclatanti conseguenze sull'ambiente sul cambiamento climatico, sulle popolazioni indigene, sulla continua depredazione di risorse naturali e persino fenomeni di corruzione. Il modello di competitività europeo deve rifuggire tali pratiche di ribasso sulle ambizioni sociali e ambientali, occorre invece lavorare per ricondurre una globalizzazione apparentemente ristagnante verso un nuovo binario di giustizia ed equilibrio,

impegna il Governo:

   1) a respingere in sede di Consiglio europeo il piano ReArm europeo proposto dalla Presidente della Commissione Europea;

   2) a reclamare, qualora dovesse essere sostenuta la proposta per «nuovo strumento finanziario dell'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle loro capacità di difesa», una base giuridica diversa dall'articolo 122 del TFUE in modo da garantire un percorso di approvazione democratico e trasparente;

   3) a non fare ricorso alle eventuali deroghe alle norme sulla governance economica europea per l'acquisto di armamenti;

   4) a lavorare in sede di Consiglio per definire deroghe alle norme sulla governance economica per finanziare la transizione ecologica e digitale, per sostenere settori fondamentali come la sanità e l'istruzione e per mettere in campo misure volte a risolvere le emergenze sociali;

   5) a non consentire nessuna distorsione o deroga finalizzata all'utilizzo dei fondi di coesione per finanziare l'acquisto o la produzione di armamenti;

   6) a lavorare a una nuova architettura di sicurezza collettiva per l'Europa ispirata ai principi del processo di Helsinki, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

   7) a sostenere in sede di Consiglio europeo che la necessaria strada per la creazione di una difesa europea comporta un percorso opposto all'aumento delle capacità militari nazionali, che consiste in una razionalizzazione ed integrazione della spesa esistente;

   8) a difendere il concetto di autonomia strategica europea che, per essere tale, deve riaggiornare la propria valutazione sul rapporto con le alleanze militari esistenti, a partire dalla Nato;

   9) a lavorare per la promozione attiva di nuovi trattati sul controllo e la riduzione degli armamenti e per la ratifica ed il pieno rispetto degli esistenti;

   10) a reclamare in sede di Consiglio europeo un urgente cambio di strategia rispetto alla guerra in Ucraina, che superi la postura bellicista e proietti l'Unione europea verso la ricerca di soluzioni diplomatiche al conflitto;

   11) a mettere in campo tutti gli sforzi volti al supporto della popolazione civile ucraina;

   12) a sollecitare l'avvio di un processo di negoziazione formale sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Ocse;

   13) a respingere ogni ipotesi di invio di truppe di Paesi europei in Ucraina;

   14) a opporsi al piano di mobilitazione di ulteriore sostegno militare all'Ucraina proposto dall'Alta Rappresentante Kallas;

   15) a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche il ricorso all'European peace facilty a questo fine;

   16) ed attivarsi in sede europea per una immediata iniziativa verso Israele diretta alla cessazione delle operazioni militari a Gaza e per un cessate il fuoco permanente, necessario per l'avvio di un processo di pace e per la liberazione di tutti gli ostaggi;

   17) a riconoscere lo Stato di Palestina, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione «due popoli due Stati» e a garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli;

   18) a sostenere in sede europea la ferma e totale contrarietà a qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania, ed esprimere pieno sostegno al piano arabo di ricostruzione per Gaza presentato dall'Egitto;

   19) a proporre azioni efficaci contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte del governo di Israele, inclusa l'immediata sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, per le ripetute violazioni dell'articolo 2 del suddetto accordo da parte del governo israeliano;

   20) a sospendere e proporre in sede Unione europea la fine di ogni collaborazione militare con Israele, interrompendo l'esportazione di armi e tecnologie utilizzate per la violazione dei diritti della popolazione palestinese;

   21) a lavorare in sede di Consiglio europeo per l'adozione di misure concrete per garantire la protezione e l'adeguato finanziamento della Corte penale internazionale;

   22) a sostenere in Consiglio europeo l'esigenza di un cambio di paradigma profondo nella definizione di competitività, che sostenga grandi investimenti comuni che abbiano al centro le ambizioni sociali e ambientali;

   23) a definire una risposta strategica alla guerra commerciale Usa che non si limiti a contromisure di reazione, ma che invece abbia alla base la costruzione e l'allargamento di relazioni commerciali alternative;

   24) a confermare in sede europea il Green Deal come motore di crescita e sicurezza dell'Europa, allineando tutti gli strumenti finanziari dell'Unione europea agli obiettivi del Green Deal, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea, per una transizione giusta e socialmente equa;

   25) a sostenere nel Consiglio europeo gli obiettivi climatici legati alla transizione ecologica, dal Green Deal, al pacchetto Fit for 55, dal regolamento Nature Restoration Law alla Strategia Farm to Fork, prevedendo al contempo l'implementazione del fondo sociale per il clima per non meno della metà delle risorse previste per il ReArm EU da destinare a famiglie e lavoratori.
(6-00161) «Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che,

    1) la criminale aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha mostrato la volontà di colpire l'ordine internazionale basato su regole, minacciando la sicurezza globale e in particolare dell'Europa;

    2) la nuova amministrazione Trump – con le sue decisioni che minano le istituzioni del multilateralismo (a partire dalle sanzioni alla Corte Penale Internazionale), con le ostilità aperte nei confronti dell'Europa, con la dichiarazione che la sicurezza europea non è più una priorità strategica e i dubbi sull'impegno nell'Alleanza atlantica – pone ai principi fondativi dell'Europa Unita sfide e minacce senza precedenti;

    3) mai come oggi è in gioco il ruolo e la funzione dell'Europa nel mondo, mai come oggi appare attuale lo spirito del Manifesto di Ventotene, che resta la stella polare del processo di unificazione europea;

    4) per completare il processo di integrazione e reagire alle nuove sfide serve un superamento deciso del principio di unanimità verso la maggioranza qualificata su importanti tematiche su cui i veti nazionali hanno impedito all'Unione di avanzare;

    5) l'Unione europea ha l'urgenza di mettere in campo una risposta all'altezza di questo tornante della storia, con una svolta nel segno dell'integrazione e della solidarietà tra i Paesi membri, affermando a pieno la sua autonomia strategica, difendendo e promuovendo i pilastri della sua fondazione, la democrazia, lo stato di diritto, il sostegno all'ordine internazionale basato su regole e alle istituzioni multilaterali, contro una pratica e una narrativa – apertamente in contrasto con l'articolo 11 della nostra Carta costituzionale – che legittima l'uso della forza per risolvere le controversie internazionali;

    6) l'intimidazione, la minaccia, l'umiliazione in mondovisione che il Presidente Trump e il suo vice Vance hanno inferto nello Studio Ovale al Presidente Zelensky, leader di un popolo aggredito, così come il ricatto dell'accordo sulle terre rare, o la decisione unilaterale di sospendere le forniture militari (poi ripristinate), o ancora la minaccia di Musk di dismettere il servizio di Starlink per le difese satellitari ucraine, sono stati le principali mosse della nuova amministrazione statunitense, accanto a un allineamento diplomatico con la Russia – emerso nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nelle risoluzioni sul terzo anniversario della guerra di aggressione in Ucraina – che prefiguravano addirittura l'esclusione dell'Unione europea dai negoziati per la pace;

    7) l'Ucraina è la nazione che sta subendo l'aggressione e ha il diritto di essere il principale soggetto attivo nella definizione della fine del conflitto, che non può coincidere con la fine dell'ordine internazionale basato sulle regole: ogni accordo che venga raggiunto senza il coinvolgimento dell'Ucraina non potrebbe che costituire una violazione del principio di sovranità e delle legittime aspirazioni del popolo ucraino, così indebolendo le prospettive di sicurezza per una pace stabile nell'area;

    8) i negoziati di Gedda tra Stati Uniti e Ucraina, pervenuti a una proposta di cessate il fuoco di trenta giorni, non hanno ancora avuto una risposta da parte russa e sono segnati da una grave assenza al tavolo: l'Unione europea;

    9) l'Europa deve continuare a sostenere l'Ucraina, non solo sul piano umanitario, economico e militare come ha fatto finora, ma anche sul piano politico e diplomatico, per garantire una soluzione duratura al conflitto che tenga conto delle ragioni dell'aggredito e sostenere l'Ucraina nella sua aspirazione di integrazione europea: l'Unione europea insomma deve svolgere un ruolo centrale nel processo di costruzione di una pace giusta e sicura, colmando il deficit di iniziativa politica e diplomatica che ha caratterizzato gli ultimi anni;

    10) le proposte del presidente Trump che ha prefigurato l'evacuazione dei circa 2,1 milioni di residenti palestinesi a Gaza e la creazione di una «riviera del Medio Oriente», suscitando l'indignazione di gran parte della comunità internazionale e dei principali Paesi europei (con l'eccezione del Governo italiano), vanno condannate senza esitazioni e riserve;

    11) i principali Paesi arabi hanno avanzato una proposta unitaria per il futuro e la ricostruzione della striscia di Gaza che prevede investimenti per oltre 53 miliardi, che l'Unione europea e gli Stati membri devono sostenere attivamente e con determinazione;

    12) la tregua nella guerra a Gaza è stata oggi drammaticamente interrotta, l'amministrazione americana ha offerto pieno sostegno al Primo ministro Netanyahu su cui pende un mandato d'arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, le forze estremiste di destra che sostengono il Governo Netanyahu hanno spinto per riprendere il conflitto e invocato ulteriori crimini;

    13) la drammatica situazione del quadrante mediorientale, strategico per un continente che si affaccia nel Mediterraneo, impone all'Unione europea, se vuole credibilmente rappresentare un presidio nel mondo a difesa del diritto internazionale e dei pilastri del multilateralismo, di non permettere, ancora una volta, che la causa palestinese torni nell'oblio;

    14) l'Unione europea – seguendo le posizioni e le proposte avanzate dal precedente Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Joseph Borrell, a cui l'attuale Alto Rappresentante Kaja Kallas non dedica la doverosa necessaria attenzione – deve impegnarsi per lavorare, in seno alla comunità internazionale, per costruire una pace giusta e duratura, che non può che passare dal riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, a partire da quello di avere uno Stato libero dall'occupazione israeliana, nonché dalle garanzie di sicurezza per Israele;

    15) i recenti disordini e le vittime delle violenze in Siria rappresentano un motivo di grande preoccupazione e richiedono una continua vigilanza da parte della comunità internazionale. È necessario, infatti, che il nuovo governo siriano dia seguito agli annunci di tolleranza e pace e garantisca una convivenza civile al di là delle appartenenze religiose ed etniche;

    16) dal suo insediamento, il presidente Trump ha ingaggiato una vera e propria guerra commerciale contro diversi Paesi, a partire dal Messico, Canada e Cina, che sta già dimostrando tutta la pericolosità sul piano delle prospettive di crescita economica mondiale e producendo le prime nefaste conseguenze sui mercati finanziari e sulla stessa economia degli Stati Uniti;

    17) nelle ultime settimane, l'amministrazione americana ha annunciato politiche pesanti di introduzione dei dazi anche verso l'Unione europea, che sta cercando di rispondere in maniera unitaria, anche a norma di Trattati, e il più possibile immediata, attraverso una serie di contromisure per proteggere aziende, lavoratori e consumatori europei, pubblicando un elenco di prodotti statunitensi che potrebbero essere soggetti ai contro-dazi europei dal 1° aprile;

    18) la risposta univoca europea non può e non deve lasciare spazio a tentativi di contrattare per via bilaterale le proprie posizioni con l'amministrazione americana, come sembrano suggerire alcuni membri del Governo, che allontanerebbe l'Italia dalla politica commerciale europea, nell'illusione di avere sconti su alcuni prodotti ma che sarebbero del tutto inadeguati a fronteggiare le conseguenze e l'impatto sulla nostra economia di una guerra commerciale con l'Europa, che andrebbero ben al di là dal settore agroalimentare;

    19) l'Unione europea non può limitarsi alle pur necessarie misure difensive, che andrebbero peraltro orientate anche verso i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle cosiddette aziende Big Tech, laddove è più forte la specializzazione dell'economia americana e la sua pervasività nel nostro continente: per reggere la sfida serve una risposta più forte, che rilanci la competitività dell'economia europea e la sua domanda interna, con una politica di ampio impulso agli investimenti e ai consumi, anche attraverso una crescita dei salari dei lavoratori e del potere d'acquisto delle famiglie;

    20) per aumentare la competitività globale dell'Unione europea, permettendole di giocare un ruolo da protagonista nel contesto internazionale, in particolare rispetto ad altre grandi potenze economiche come gli Stati Uniti, la Cina e l'India, il rapporto Draghi ha suggerito che il fabbisogno di investimenti ammonti al 5 per cento del PIL annuo dell'Unione europea, con un invito all'azione per mobilitare tutte le risorse disponibili;

    21) per rispondere alla sfida di raggiungere una vera autonomia strategica europea – che garantisca la competitività dell'economia, la sua indipendenza energetica, la costruzione di catene europee del valore, il potenziamento della capacità industriale, il sostegno al settore dell'automotive, una transizione ecologica e digitale giusta, una maggiore coesione sociale e territoriale, che è elemento caratterizzante del modello di sviluppo europeo – occorre mobilitare un nuovo grande piano di investimenti comuni europei di circa 800 miliardi di euro l'anno, per cui è necessario contrarre debito comune per dotare l'Unione della capacità fiscale necessaria così come sperimentato con il Next Generation EU;

    22) un bilancio dell'Unione, equivalente a poco più dell'1 per cento del PIL europeo è clamorosamente insufficiente alla dimensione della sfida. Il Consiglio europeo discuterà del nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea, sul quale alcuni Paesi hanno già avanzato una propria posizione, mentre l'Italia non si è ancora espressa: la Spagna ha avanzato la proposta, da sostenere con convinzione, di incrementare il bilancio dell'Unione raggiungendo una cifra pari ad almeno il 2 per cento del PIL annuo europeo;

    23) ai fini della realizzazione di una piena autonomia strategica europea, è cruciale la definizione di una vera politica estera comune a servizio dell'ideale fondativo di un'Europa progetto di pace: strumentale ma essenziale a questo obiettivo è la creazione di una «vera unione di difesa», superando la mancanza di volontà politica degli Stati membri – attraverso cooperazioni rafforzate o altre forme di accelerazione nell'integrazione tra Paesi che condividono questo obiettivo (inclusi partner strategici europei fuori dall'Unione, come Regno Unito, Norvegia e Islanda) – che tenda all'orizzonte federalista di un vero e proprio esercito comune;

    24) all'Unione europea serve pertanto la difesa comune e non la corsa al riarmo dei singoli Stati. La Commissione europea sta preparando il Libro bianco sul futuro della difesa europea che rappresenta l'avvio di un percorso di discussione per la costruzione di una difesa comune, per cui serve un cambiamento radicale del modo in cui agiamo e investiamo nella nostra sicurezza e difesa, per fare in modo che d'ora in poi pianifichiamo, innoviamo, sviluppiamo, acquistiamo, manteniamo e dispieghiamo le capacità insieme, in modo coordinato e integrato, per conseguire una difesa comune europea;

    25) la riluttanza del Consiglio europeo e degli Stati membri nell'affrontare le profonde sfide strutturali del panorama industriale della difesa europea e la mancanza di ambizione nella cooperazione tra le loro forze armate a livello dell'Unione europea, va superata con un decisivo impegno per aumentare i common procurements per strumenti di difesa europea, aggregare la domanda e migliorare l'interoperabilità delle forze armate europee, facendo economie di scala e superando la frammentazione tra gli Stati membri, chiamati a unire le forze e a sostenere un passo decisivo verso un quadro ambizioso e globale per la difesa;

    26) il piano ReArmEU, proposto dalla Presidente della Commissione europea Von der Leyen, va invece nella direzione di favorire soprattutto il riarmo dei 27 Stati membri e va radicalmente cambiato, poiché così come presentato non risponde all'esigenza indifferibile di costruire una vera difesa comune che garantisca la deterrenza e un percorso di investimenti comuni in sicurezza realizzati non a detrimento delle priorità sociali, di coesione e sviluppo dell'Unione. L'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale consente di fare debito nazionale senza alcun vincolo a utilizzare le risorse per progetti di difesa comune insieme a più Stati membri in modo da realizzare maggiore integrazione e coordinamento, con il rischio ulteriore di creare profonde asimmetrie tra le capacità di investimento, i sistemi nazionali di difesa, a svantaggio degli Stati membri con un indebitamento maggiore;

    27) il piano ReArmEU, ancora molto indefinito su aspetti fondamentali, va profondamente cambiato per garantire l'autonomia strategica in materia di sicurezza: trasformando lo strumento finanziario Safe – l'unico strumento che presenta un embrione di solidarietà europea, con 150 miliardi di euro destinati a potenziare alcune capacità strategiche comuni – da erogatore di prestiti (loans) che gravano sui bilanci degli Stati a fornitore di sovvenzioni (grants) capaci di garantire l'effettività dell'obiettivo; condizionando tutti gli strumenti previsti a progetti di difesa comune insieme a più Stati membri in modo da favorire l'interoperabilità, il coordinamento tra i sistemi di difesa e il rafforzamento della capacità industriale comune, anche con l'obiettivo di superare un sistema di acquisti dei paesi membri che, privo dell'obbligo di coordinamento, favorirebbe i sistemi produttivi extra-Ue (a partire da quello statunitense) che al momento pesano circa l'80 per cento dell'approvvigionamento complessivo, in questo modo rischiando di rafforzare le dipendenze strategiche anziché ridurle; escludendo la facoltà di utilizzare per il riarmo i fondi di coesione, che i Trattati dedicano all'obiettivo, cruciale anche per il nostro Paese, di ridurre i divari territoriali e favorire la convergenza socio-economica, e che pertanto non possono essere dirottati per il finanziamento dell'aumento delle spese militari;

    28) l'Unione europea, per conseguire l'obiettivo di una difesa comune, deve significativamente aumentare la coerenza tra i suoi strumenti esistenti e futuri, anche a livello di governance per assicurare un efficace «controllo democratico» e di condivisione dell'intelligence. Sulle politiche di sicurezza occorre uno sforzo significativo di semplificazione e coerenza, in particolare: tra la PESCO per quel che riguarda il consolidamento della domanda e il FED per quel che riguarda le tabelle di marcia programmatiche, tra lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (Edirpa) e il regolamento ASAP per quel che riguarda il potenziamento industriale, tra un significativo rafforzamento anche della dotazione finanziaria dell'EDIP per quel che riguarda l'individuazione delle dipendenze e il FED per quel che riguarda la risoluzione delle dipendenze individuate, o all'interno dell'EDIP stesso per quel che riguarda la coerenza con lo strumento dell'attuazione delle azioni relative al consolidamento della domanda e dell'offerta;

    29) gli investimenti in sicurezza devono accompagnarsi e non sostituirsi a quelli necessari a realizzare l'autonomia strategica in altri settori prioritari, a partire da quelli per la coesione e la protezione sociale, garantiti dai Fondi SIE dell'Unione europea su cui l'attuale Governo ha accumulato un drammatico ritardo nell'attuazione, che penalizza la necessaria convergenza delle regioni meno sviluppate, a partire dal nostro Mezzogiorno;

    30) la difesa non può essere considerata un bene pubblico separato dal benessere sociale, ma è parte integrante di una strategia globale che prevede di garantire non solo la sicurezza fisica dei cittadini europei, ma anche la loro sicurezza sociale ed economica: tanto più l'affermazione dei nazionalismi disgregatori dell'unità europea è legata anche alla percezione di insicurezza economica e sociale, nonché alla paura nei confronti delle sfide globali;

    31) tra le sfide globali, è essenziale affrontare a livello europeo quella delle migrazioni, in una dimensione non emergenziale ma all'altezza della portata epocale del fenomeno: le soluzioni che si stanno definendo in materia di gestione dei flussi migratori non vanno invece nella direzione di una visione efficace e razionale, ma appaiono un cedimento nei confronti delle posizioni più ideologicamente estremiste e propagandistiche;

    32) il piano di rimpatri proposto dalla Commissione Ue che formalizza l'esternalizzazione delle frontiere, rischia di creare aree extra-UE dove concentrare migranti da rimpatriare senza il loro consenso. Sebbene un maggiore coordinamento delle normative europee sui rimpatri sia necessario, è fondamentale che venga attuata in modo che siano garantiti i diritti umani e nel rispetto degli accordi bilaterali, evitando clamorosi fallimenti come il cosiddetto «modello Albania», non solo contrario alle convenzioni internazionali e al diritto di asilo, ma che rappresenta uno spreco di circa un miliardo di denaro pubblico italiano,

impegna il Governo:

   1) a scegliere senza esitazioni e ambiguità, di fronte alle minacce globali e alle sfide inedite rappresentate dalla nuova amministrazione americane, l'interesse europeo, all'interno del quale si promuove e realizza il nostro interesse nazionale, anche attraverso la costruzione di alleanze, a partire dai paesi fondatori dell'Europa, per collocare l'Italia sulla frontiera più avanzata dell'integrazione contro le spinte disgregatrici e i ripiegamenti nazionalisti;

   2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, promuovendo con urgenza un'iniziativa diplomatica e politica autonoma dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati, per il perseguimento di una pace giusta e sicura, che preservi i diritti del popolo ucraino a partire da quello alla propria autodeterminazione, l'ordine internazionale basato sulle regole e offra le necessarie garanzie di sicurezza per una soluzione duratura;

   3) a sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele, per preservare la realizzazione dell'obiettivo di «due popoli, due Stati»; a sostenere il piano arabo per la ricostruzione della Striscia di Gaza ed ogni iniziativa diplomatica volta ad assicurare il rispetto della tregua e un reale rilancio del processo di pace: per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, per la protezione dei civili e per la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, per il rispetto della tregua in Libano e per scongiurare il rischio di futuri attacchi da parte di Hezbollah e Iran, nonché le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele e, infine, affinché siano rispettate le risoluzioni delle Nazioni Unite;

   4) a sostenere una risposta europea ed unitaria alle politiche dei dazi dell'amministrazione Trump, che escluda ogni controproducente e inadeguata tentazione di bilateralizzare la risoluzione del conflitto commerciale, e che ampli le contromisure includendo i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle Big Tech, rilanciando anche l'iniziativa multilaterale per l'introduzione della Global Minimum Tax;

   5) a promuovere un'iniziativa per una risposta all'altezza delle sfide strategiche, politiche, economiche e di sicurezza poste all'Europa, mobilitando le risorse necessarie al rilancio della competitività e della coesione europea, con un grande piano di investimenti comuni finalizzato alla realizzazione della piena autonomia strategica, sull'esempio del Next Generation EU, capace di mobilitare complessivamente un ammontare maggiore di risorse;

   6) ad adottare una posizione forte e determinata in sede europea, chiedendo un sostanziale raddoppio delle risorse per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, al fine di renderlo più ambizioso e adeguato a realizzare le politiche necessarie a fronteggiare le nuove sfide globali;

   7) a collocare l'Italia da protagonista nella costruzione di una vera difesa comune europea e non di un riarmo degli eserciti nazionali privo di coordinamento, esprimendo la chiara volontà politica di andare avanti nel percorso di realizzazione di un'unione della difesa, anche partendo da forme di cooperazione rafforzata o integrazione differenziata tra Stati membri;

   8) a promuovere, nel corso del negoziato che si aprirà dopo la presentazione del Libro bianco sulla difesa europea e i suoi strumenti, tutti gli elementi che puntano a una governance democratica chiara del settore, agli investimenti comuni necessari per realizzare l'autonomia strategica e colmare i deficit alla sicurezza europea, al coordinamento e all'integrazione della capacità industriali europee e dei comandi militari, all'interoperabilità dei sistemi di difesa verso un esercito comune europeo: a promuovere, pertanto, una radicale revisione del piano di riarmo proposto dalla Presidente Von der Leyen, sulla base delle critiche e delle proposte avanzate in premessa, al fine di assicurare investimenti comuni effettivi non a detrimento delle priorità sociali di sviluppo e coesione, e di condizionare tutte le spese e gli strumenti europei alla pianificazione, lo sviluppo, l'acquisizione e la gestione di capacità comuni per realizzare un'unione della difesa;

   9) a ribadire la ferma contrarietà all'utilizzo dei Fondi di coesione europei per il finanziamento e l'aumento delle spese militari;

   10) a sostenere la realizzazione di corridoi umanitari sicuri e l'istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, a promuovere la costruzione di un sistema comune, coordinato e solidale per la gestione strutturale del fenomeno migratorio, a garantire procedure e percorsi equi, sicuri e legali per migranti e richiedenti asilo, in particolare i minori, nonché a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani, anche attraverso partenariati responsabili e trasparenti con i Paesi di origine e transito, evitando in ogni caso disumane, inefficaci e costose forme di esternalizzazione delle frontiere dell'Unione europea, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi;

   11) ad adoperarsi affinché tutti gli Stati membri dell'Unione europea rispettino e diano piena attuazione a tutte le decisioni assunte dalla Corte Penale Internazionale.
(6-00162) «Braga, Provenzano, De Luca, Amendola, Graziano».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Consiglio europeo i riunirà il 20 e 21 marzo 2025 in una situazione segnata da gravissime minacce alla stabilità e alla sicurezza dell'Unione europea e degli stati membri;

    2) la drammatica emergenza che l'Unione europea deve fronteggiare e perfettamente descritta dal documento del Movimento Federalista Europeo: «Salvare l'Europa, la libertà e la democrazia»: il «duplice attacco: alla sicurezza europea e alla democrazia», cui l'Unione europea e gli stati membri devono reagire, «implica un potere europeo in grado di rendere l'Europa capace di agire»; poiché «la Commissione europea ha fatto un primo passo importante con il Rearm Europe Plan, ma ora molto e ancora da fare concretamente... servono iniziative che indichino la volontà di superare i limiti del quadro giuridico e politico che regola la politica e il funzionamento dell'Unione»;

    3) oggi sono necessarie e urgenti iniziative intergovernative da parte di una coalizione di Paesi volenterosi sia nel sostegno all'Ucraina, che è la vera frontiera della libertà europea, sia nel rafforzamento della sicurezza degli stati membri dalle possibili aggressioni nemiche, ma la prospettiva deve essere quella di lavorare alla costruzione di una vera politica di difesa comune nel quadro dell'Unione europea;

    4) nella risoluzione sul mantenimento del fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina dopo tre anni di guerra di aggressione della Russia (2025/2528(RSP)), approvata il 12 marzo 2025, il Parlamento europeo:

     a) rende omaggio, in occasione del terzo anniversario dell'aggressione russa dell'Ucraina su vasta scala, alle migliaia di persone che hanno sacrificato la propria vita per un'Ucraina libera e democratica; ribadisce la sua ferma solidarietà al popolo ucraino e il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; sottolinea con forza il diritto immanente dell'Ucraina all'autodifesa, in virtù dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

     b) ribadisce la sua più ferma condanna della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificabile della Russia contro l'Ucraina, nonché del coinvolgimento della Bielorussia, della Corea del Nord e dell'Iran; chiede che la Russia e le sue forze irregolari cessino immediatamente, completamente e incondizionatamente tutti gli attacchi contro le zone residenziali e le infrastrutture civili, che interrompano tutte le azioni militari in Ucraina e che ritirino tutte le forze militari e irregolari nonché le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; ribadisce la sua politica di non riconoscimento dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, compresa, tra l'altro, la Crimea; chiede che la Federazione russa cessi definitivamente di violare o minacciare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina; condanna le atrocità commesse contro la popolazione Ucraina dalla forza di invasione russa, così come la distruzione indiscriminata delle infrastrutture ucraine; chiede la fine delle deportazioni forzate di civili ucraini e il rilascio e il ritorno di tutti gli ucraini detenuti, in particolare i minori;

     c) ribadisce la sua condanna dell'aggressione russa dell'Ucraina su vasta scala in quanto minaccia esistenziale per la sicurezza e la stabilità europee; sottolinea che il crimine di aggressione contro l'Ucraina costituisce una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che la guerra di aggressione russa ha modificato radicalmente la situazione geopolitica in Europa e non solo, minacciando la sua architettura di sicurezza, e che in risposta a tale situazione sono necessarie decisioni politiche, di sicurezza e finanziarie audaci, coraggiose e globali da parte dell'Unione europea; ritiene che un'Ucraina in grado di difendersi efficacemente sia parte integrante di un panorama europeo con una sicurezza stabile e prevedibile;

     d) ritiene che l'esito della guerra e la posizione assunta dalla comunità internazionale svolgeranno un ruolo cruciale nell'influenzare le azioni future di altri regimi autoritari, che seguono da vicino il corso della guerra e valutano quanto spazio vi sia per esercitare politiche estere aggressive, anche con mezzi militari;

     e) esprime profonda preoccupazione per l'apparente cambio di posizione degli Stati Uniti sulla guerra di aggressione della Russia, inclusi il fatto di aver incolpato apertamente l'Ucraina della guerra in corso, la sospensione degli aiuti militari statunitensi, nonché il tentativo di costringere l'Ucraina a fare concessioni territoriali e a rinunciare al suo legittimo diritto all'autodifesa; sottolinea che, alla luce di tale cambiamento, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono ora i principali alleati strategici dell'Ucraina e devono mantenere il loro ruolo di maggiore donatore dell'Ucraina nonché aumentare in modo significativo l'assistenza tanto necessaria da loro fornita al fine di sostenere il diritto dell'Ucraina all'autodifesa, e intervenire, per quanto possibile, per sostituire i fondi USAID sospesi, garantendo nel contempo aiuti a lungo termine per la ricostruzione e la ripresa;

     f) invita nuovamente gli Stati membri ad aumentare e accelerare considerevolmente il loro sostegno militare, in particolare la fornitura di armi e munizioni, nonché l'addestramento, in risposta alle esigenze pressanti (tra cui sistemi d'arma a lungo raggio, sistemi di difesa aerea, sistemi di artiglieria, sistemi di guerra elettronica, capacità antidroni e attrezzature ingegneristiche); incita gli Stati membri e le loro industrie della difesa a investire nell'industria della difesa Ucraina e a collaborare con essa, al fine di massimizzare appieno il potenziale delle sue capacità produttive e produrre attrezzature critiche nel più efficiente dei modi, seguendo l'esempio danese e olandese; ribadisce la sua posizione secondo cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea e gli alleati della NATO dovrebbero impegnarsi collettivamente e individualmente a fornire sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro Pil annuo; invita l'Unione europea e gli Stati membri a utilizzare la loro infrastruttura di immagini satellitari per l'Ucraina; ricorda che il sostegno militare all'Ucraina deve essere sufficiente a porre fine alla guerra di aggressione della Russia e a consentire all'Ucraina di liberare tutto il suo popolo, ripristinare il pieno controllo sull'intero territorio entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e scoraggiare qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia; osserva, in tale contesto, che diversi Stati membri dell'Unione europea non sono allineati e li esorta ad aumentare il loro sostegno all'Ucraina in linea con le loro costituzioni;

     g) ribadisce il suo impegno a sostenere l'ambizione dell'Ucraina a una pace giusta e duratura e a favore della formula di pace e del piano per la vittoria presentati dal presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj; ritiene che si tratti di un piano completo per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina e che comprenda gli elementi costitutivi di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina, basata sui princìpi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, che richiede il completo ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina, l'attribuzione di responsabilità per i crimini di guerra e il crimine di aggressione, il pagamento di risarcimenti da parte della Russia per gli ingenti danni causati in Ucraina, il fatto che i responsabili siano chiamati a rispondere pienamente delle loro azioni e l'esclusione di qualsiasi futura aggressione da parte della Russia; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a collaborare con partner che condividono gli stessi princìpi per garantire che i negoziati di pace si svolgano nel rispetto dei suddetti princìpi;

     h) sottolinea che qualsiasi negoziato di pace autentico deve essere condotto in buona fede e deve coinvolgere l'Ucraina; ricorda che qualsiasi accordo che escluda l'Ucraina o ne comprometta le legittime aspirazioni, come il diritto di scegliere le proprie disposizioni in materia di sicurezza, o che sia privo di credibili garanzie di sicurezza per l'Ucraina che contribuiscano alla deterrenza di una futura aggressione russa, non sarà né giusto né praticabile;

     i) insiste che l'Unione europea debba contribuire all'istituzione di solide garanzie di sicurezza a favore dell'Ucraina, al fine di scoraggiare ulteriori aggressioni russe; sottolinea che l'Ucraina deve essere dotata dei mezzi per resistere a ulteriori attacchi russi ed evitare che avvengano, nonché per respingere accordi affrettati che ne indeboliscono la sicurezza a medio e lungo termine e rischiano di esporre l'Ucraina e altri Paesi europei a una nuova aggressione russa; sottolinea che l'economia di guerra russa non è sostenibile e che l'accoppiamento di una pressione economica orchestrata con un sostegno militare accelerato all'Ucraina consentirebbe alle forze ucraine di migliorare le loro posizioni, danneggiando nel contempo l'economia russa, così da garantire all'Ucraina una posizione negoziale più forte quando accetterà di avviare colloqui di pace;

     l) deplora fermamente qualsiasi tentativo di ricattare la leadership Ucraina per convincerla ad arrendersi all'aggressore russo al solo scopo di poter proclamare un cosiddetto accordo di pace; ritiene che gli attuali tentativi dell'amministrazione statunitense di negoziare un cessate il fuoco e un accordo di pace con la Russia escludendo l'Ucraina e gli altri Stati europei, in base ai quali questi ultimi sono messi di fronte al risultato senza una loro significativa partecipazione, siano controproducenti e pericolosi, in quanto finiscono con l'incoraggiare lo Stato belligerante, dimostrando così che una politica aggressiva non è punita ma ricompensata; conclude che, tenendo conto dei trascorsi della Russia in materia di violazione di precedenti accordi e dei princìpi fondamentali del diritto internazionale, tale pace può essere raggiunta solo attraverso la forza, comprese efficaci garanzie di sicurezza;

     m) sottolinea che il sostegno finanziario fornito all'Ucraina dall'Unione europea e dai suoi Stati membri supera quello di qualsiasi altro paese, a testimonianza dell'impegno senza precedenti dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e, di conseguenza, della sicurezza dell'Europa; sottolinea che il ruolo dell'Unione europea in qualsiasi negoziato che incida sulla sicurezza dell'Europa deve essere commisurato al suo peso politico ed economico; ribadisce che non possono esservi negoziati che interessano la sicurezza europea senza il coinvolgimento dell'Unione europea; accoglie con favore gli sforzi del presidente francese Macron e del primo ministro del Regno Unito Starmer per ospitare vertici europei straordinari a Parigi e Londra; accoglie con favore l'avvio di una «coalizione dei volenterosi» per consentire l'applicazione a guida europea di un eventuale accordo di pace;

     n) esprime sgomento per quanto riguarda la politica dell'amministrazione statunitense di rappacificarsi con la Russia e di prendere di mira i propri alleati; mette in guardia sul fatto che tale politica mina la fiducia dei tradizionali alleati statunitensi in tutto il mondo e può avere conseguenze devastanti per il legame transatlantico nonché per la pace e la stabilità in Europa e nel resto del mondo;

     o) invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a considerare i recenti sviluppi nelle relazioni USA-Ucraina come ultimo campanello d'allarme affinché intervengano in qualità di principale partner dell'Ucraina e si adoperino attivamente per mantenere il più ampio sostegno internazionale possibile a favore dell'Ucraina, anche attraverso la creazione di una «coalizione dei volenterosi e capaci» assieme a partner che condividono gli stessi princìpi a livello globale, al fine di sostenere l'Ucraina e aumentare le pressioni sulla Russia;

     p) accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell'Ucraina e degli Stati Uniti a seguito del loro incontro dell'11 marzo 2025 nel Regno dell'Arabia Saudita, compresa la ripresa dell'assistenza militare e della condivisione di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché la proposta relativa a un accordo di cessate il fuoco di 30 giorni; ricorda che il cessate il fuoco può essere uno strumento efficace per la sospensione delle ostilità solo se l'aggressore vi aderisce pienamente; si attende pertanto che la Russia lo accetti e lo rispetti, cessando tutti gli attacchi contro l'Ucraina, le sue postazioni militari, la sua popolazione civile, le sue infrastrutture e il suo territorio;

     q) esprime preoccupazione per le crescenti tensioni nel Mar Baltico con azioni di guerra ibrida contro le infrastrutture critiche e ritiene fondamentale una più stretta cooperazione tra gli Stati nordici, gli Stati baltici, la Polonia e la Germania;

     r) accoglie con favore le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025 e il relativo sostegno a un rapido rafforzamento della difesa europea attraverso il piano «ReArm Europe» come pure il ribadito sostegno all'Ucraina secondo l'approccio di conseguire «la pace attraverso la forza», sottolineando in particolare che la sicurezza dell'Ucraina e quella dell'Europa, quella transatlantica e quella del mondo sono interconnesse;

     s) ribadisce che gli attacchi deliberati della Russia contro la popolazione civile Ucraina, la distruzione di infrastrutture civili, il ricorso alla violenza sessuale e allo stupro come arma di guerra, la deportazione di migliaia di cittadini ucraini nel territorio della Federazione russa, il trasferimento e l'adozione forzati di minori ucraini e altre gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario costituiscono crimini di guerra di cui tutti gli autori devono rispondere;

     t) sottolinea che tutti i responsabili dei crimini di guerra perpetrati in Ucraina devono essere chiamati a risponderne ed evidenzia che nessuna pace sarà sostenibile senza giustizia; ribadisce il suo invito alla Commissione, alla VP/AR e agli Stati membri a collaborare con l'Ucraina e la comunità internazionale per istituire un tribunale speciale incaricato di indagare e perseguire il crimine di aggressione commesso contro l'Ucraina dalla Russia e dai suoi alleati e sottolinea la necessità di includere nella giurisdizione di tale tribunale l'intera leadership della Russia e della Bielorussia responsabile dell'aggressione contro l'Ucraina; plaude alla creazione di un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, con sede all'Aia;

     u) esprime il suo pieno sostegno alle indagini in corso da parte del procuratore della Corte penale internazionale sulla situazione in Ucraina con riferimento a presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio; accoglie con favore la ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale da parte dell'Ucraina, che ha consentito a quest'ultima di diventare uno Stato parte dello statuto dal gennaio 2025; esprime, in tale contesto, la sua massima preoccupazione per le sanzioni statunitensi nei confronti della Corte penale internazionale, dei suoi procuratori e giudici e del suo personale, che costituiscono un grave attacco al sistema giudiziario internazionale; invita la Commissione ad attivare con urgenza il regolamento di blocco e gli Stati membri a intensificare con urgenza i loro sforzi diplomatici al fine di proteggere e salvaguardare la Corte penale internazionale quale fondamento indispensabile del sistema giudiziario internazionale;

     v) apprezza la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina una volta soddisfatte le raccomandazioni della Commissione; ribadisce che il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea; plaude ai progressi compiuti nelle riforme connesse all'adesione nonostante le condizioni di guerra; chiede l'accelerazione dei negoziati di adesione, riconoscendo che l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea rappresenta una priorità strategica; sottolinea l'importanza di proseguire l'assistenza finanziaria dell'Unione europea, legata a riforme concrete, quale strumento fondamentale per sostenere e accelerare la trasformazione dell'Ucraina in linea con le norme europee; sottolinea che i criteri di Copenaghen e le riforme necessarie, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, sono essenziali per il processo di adesione basato sul merito; ritiene che l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea rappresenti un investimento geostrategico in un'Europa unita e forte ed equivalga a una dimostrazione di leadership, determinazione e lungimiranza;

     z) ricorda l'impegno della NATO ad ammettere l'Ucraina nell'Alleanza; rileva, a tale proposito, la coerente politica di apertura della NATO, secondo cui la NATO rimane aperta a tutte le democrazie europee che condividono i valori dell'Alleanza, e in base alla quale le decisioni in materia di adesione devono essere prese unicamente dagli alleati della NATO, senza che terzi abbiano voce in capitolo in tale processo;

     aa) invita le autorità ucraine a rafforzare l'unità politica interna in Ucraina, a sostenere il pluralismo parlamentare e a impegnarsi in una cooperazione costruttiva con i partiti politici della Verkhovna Rada; invita gli attori politici ucraini a continuare a rafforzare l'unità politica e il pluralismo parlamentare e a impegnarsi in una cooperazione costruttiva all'interno della Verkhovna Rada; chiede che siano tenuti in debita considerazione i poteri e i diritti degli organi autonomi locali; chiede che il pluralismo dei media sia garantito in linea con i princìpi e i valori democratici che gli ucraini difendono in modo così risoluto e coraggioso; suggerisce, alla luce del processo di adesione all'Unione europea, di porre fine a tutte le restrizioni ai viaggi all'estero dei membri della Verkhovna Rada dell'Ucraina;

     bb) elogia le organizzazioni della società civile ucraine, europee e internazionali per il sostegno fornito alle famiglie di minori ucraini rapiti, dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti illegalmente; invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a sostenere i loro sforzi e a intensificare le pressioni sulla Russia affinché restituisca tutti gli ucraini rapiti e detenuti;

     cc) richiama l'attenzione sulla stima contenuta nell'ultima valutazione rapida dei danni e delle esigenze, secondo cui nel prossimo decennio occorreranno almeno 506 miliardi di euro per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina; accoglie con favore lo strumento dell'Unione europea per l'Ucraina, che dispone di un bilancio di quasi 50 miliardi di euro, e il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina dell'Unione europea, che, in collaborazione con il G7, offre all'Ucraina prestiti fino a 45 miliardi di euro; esorta tuttavia l'Unione europea a preparare la ricostruzione dell'Ucraina dedicando e garantendo nuove risorse; invita l'Unione europea, gli Stati membri e i partner che condividono gli stessi princìpi a fornire un'assistenza politica, economica, tecnica e umanitaria globale e coordinata per sostenere la ricostruzione e la ripresa postbelliche sostenibili e inclusive dell'Ucraina; ribadisce l'impegno dell'Unione europea a favore di un supporto finanziario ed economico sostenibile e a lungo termine all'Ucraina, comprendente assistenza macrofinanziaria, sostegno alla ricostruzione e alla ripresa economica e sociale nonché misure volte a garantire la resilienza dell'economia e delle infrastrutture critiche ucraine; ribadisce la sua ferma convinzione secondo cui la Russia deve pagare per gli ingenti danni causati in Ucraina e chiede pertanto la confisca dei beni statali russi congelati nell'ambito delle sanzioni dell'Unione europea allo scopo di sostenere la difesa e la ricostruzione dell'Ucraina;

     dd) invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'efficacia e l'impatto delle sanzioni nei confronti della Russia al fine di compromettere definitivamente la capacità della Russia di continuare a intraprendere la sua brutale guerra di aggressione contro l'Ucraina e a minacciare la sicurezza di altri Paesi europei; chiede un divieto o dazi mirati sulle importazioni russe nell'Unione europea al fine di bloccare completamente il flusso di cereali, potassa e fertilizzanti, nonché di materie prime, tra cui acciaio, uranio, titanio, nichel, legno e prodotti in legno, e tutti i tipi di petrolio e gas; invita il Consiglio a mantenere, ripetere ove possibile ed estendere la sua politica di sanzioni nei confronti della Russia e di tutti gli Stati che la favoriscono, come la Bielorussia, l'Iran e la Corea del Nord, e a sanzionare le entità cinesi che forniscono beni a duplice uso e prodotti militari, monitorando, rivedendo e rafforzando nel contempo l'efficacia e l'impatto di tale politica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e la rigorosa applicazione di tutti i pacchetti di sanzioni e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri; chiede alla Commissione una valutazione d'impatto sull'efficacia delle sanzioni nell'ostacolare lo sforzo bellico russo e sull'efficacia delle misure volte a evitare l'elusione delle sanzioni; invita il Consiglio ad affrontare sistematicamente la questione dell'elusione delle sanzioni da parte di società stabilite nell'Unione europea, di terzi e di Paesi terzi e ad adottare e attuare rigorosamente misure restrittive nei confronti di tutte le entità che agevolano l'elusione delle sanzioni e forniscono al complesso militare russo tecnologie e attrezzature militari e a duplice uso;

     ee) chiede ulteriori sanzioni nei confronti di settori che rivestono particolare importanza per l'economia russa, in particolare i settori bancario, metallurgico, nucleare, chimico e agricolo e materie prime quali alluminio, acciaio, uranio, titanio e nichel, nonché misure antielusione nei confronti di tutti i Paesi e di tutte le entità che forniscono alla Russia beni e tecnologie militari e a duplice uso; chiede ulteriori azioni contro la «flotta ombra» russa alla luce dell'elusione delle sanzioni, del sabotaggio di infrastrutture critiche e dei rischi ambientali; invita la Commissione ad avviare un dialogo congiunto con gli Stati di bandiera e gli Stati di approdo al di fuori dell'Unione europea e ad adottare misure nei confronti dei proprietari, degli operatori e degli operatori assicurativi nei Paesi terzi che agevolano la flotta ombra russa; esorta gli Stati membri a coordinare ulteriormente la cooperazione operativa tra le agenzie di guardia costiera al fine di aumentare la capacità complessiva di sorveglianza marittima; sottolinea che la Russia sta aumentando la sua dipendenza dai concimi derivati dal gas, che rappresentano una fonte crescente di reddito, compromettendo nel contempo le economie dell'Unione europea e minacciando la sicurezza alimentare; si attende che l'Unione europea mantenga le sanzioni nei confronti della Russia per tutto il tempo necessario a garantire una pace giusta e duratura e fino all'avvenuta assunzione di responsabilità;

     ff) chiede che il prossimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea interessi tutte le navi cisterna conosciute della flotta ombra e i loro proprietari, e che introduca nel contempo sanzioni nei confronti delle petroliere che violano la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e imponga la rigorosa attuazione da parte di tutti gli Stati membri delle misure che vietano alle navi, indipendentemente dalla bandiera, di navigare nelle acque europee o verso il porto di qualunque Stato membro dell'Unione europea se non hanno osservato le norme internazionali in materia di trasbordi da nave a nave in mare o hanno tenuto spento illegalmente il loro sistema di identificazione automatica; esorta la Commissione e gli Stati membri a vietare i trasbordi da nave a nave di petrolio russo nelle acque dell'Unione europea;

     gg) invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto sanzioni più ampie nei confronti del legname russo e bielorusso, anche vietando in modo specifico l'importazione o l'acquisto di prodotti di legno lavorati in Paesi terzi che contengono legno, in particolare legno compensato di betulla, originario della Russia o della Bielorussia, al fine di sostenere l'applicazione delle attuali sanzioni;

     hh) condanna fermamente il Governo ungherese per aver minacciato di bloccare il rinnovo del quadro di sanzioni dell'Unione europea e di limitare un'adeguata risposta dell'Unione europea commisurata alla gravità della situazione; invita gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per evitare ulteriori blocchi da parte del Governo ungherese;

     ii) chiede ulteriori restrizioni all'ingresso nell'Unione europea dei cittadini russi e bielorussi, in particolare mediante controlli di sicurezza più rigorosi, compresa la presentazione di documenti di servizio militare durante la procedura di domanda del visto Schengen, ferma restando la necessità di rilasciare visti umanitari;

     ll) condanna con vigore l'esecuzione di prigionieri di guerra ucraini da parte delle forze russe; invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e i partner internazionali ad aumentare le pressioni sulla Russia affinché rispetti i suoi obblighi internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra, e consenta alle organizzazioni internazionali l'accesso ai prigionieri;

     mm) condanna l'impatto devastante della guerra russa sui bambini; chiede un maggiore sostegno dell'Unione europea all'istruzione, all'assistenza sanitaria, ai servizi di salute mentale e alla protezione dei minori, compresi il recupero dai traumi e ambienti di apprendimento sicuri; esorta l'Unione europea e l'Ucraina a dare priorità alle esigenze dei bambini negli sforzi di aiuto e ricostruzione, nella bonifica delle mine terrestri e nell'integrazione del benessere dei minori nel processo di adesione all'Unione europea;

     nn) ribadisce la propria preoccupazione per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata illegalmente dalla Russia; sostiene gli sforzi volti a mantenere una presenza continua dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il più ampio impatto ambientale a lungo termine causato dalla guerra;

     oo) invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare la comunicazione strategica dell'Unione europea, in particolare a chiarire pubblicamente il ruolo preponderante del sostegno dell'Unione europea all'Ucraina, specie alla luce delle affermazioni che mirano a sminuirne il contributo, con l'obiettivo di contrastare le minacce ibride e le attività della zona grigia, nonché di prevenire le ingerenze russe nei processi politici, elettorali e in altri processi democratici in Ucraina e in Europa; sollecita una comunicazione proattiva sui vantaggi dell'allargamento dell'Unione europea per migliorare la comprensione del pubblico e il suo sostegno all'adesione dell'Ucraina, sia all'interno di quest'ultima che negli Stati membri; sottolinea che l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea rappresenta un'opportunità per lo sviluppo sia delle regioni confinanti che degli Stati membri; chiede fermamente all'Unione europea e agli Stati membri di combattere la disinformazione russa sulla guerra, rafforzando l'alfabetizzazione digitale, promuovendo narrazioni basate sui fatti e chiamando le piattaforme dei social media a rispondere della diffusione di contenuti dannosi applicando rigorosamente il regolamento sui servizi digitali;

     pp) incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al Governo e alla Verkhovna Rada dell'Ucraina e al Segretario generale delle Nazioni Unite;

    5) nella risoluzione sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP)), approvata il 12 marzo 2025, il Parlamento europeo:

     a) ritiene che l'Unione europea debba agire con urgenza per garantire la propria sicurezza in modo autonomo, rafforzare i suoi partenariati con attori che condividono gli stessi princìpi e ridurre nettamente la sua dipendenza da Paesi terzi; sottolinea pertanto che l'Unione europea si trova ora a un momento di svolta nella sua storia e nella sua costruzione; insiste sul fatto che un approccio basato sul mantenimento dello status quo non è più un'opzione in quanto porterebbe alla fine di un'Europa sicura e protetta; è del parere che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano scegliere se unire le forze e collaborare in modo coeso per superare le minacce e gli attacchi alla sicurezza dell'Unione oppure rimanere da soli, alla mercé di avversari aggressivi e partner imprevedibili;

     b) ricorda che l'Unione europea è un progetto di pace e dovrebbe adoperarsi per la pace e la stabilità condannando nel contempo le aggressioni; sottolinea che, al fine di conseguire la pace e la stabilità, dobbiamo sostenere l'Ucraina e diventare noi stessi più resilienti;

     c) sottolinea che l'Europa continua a stare fermamente al fianco dell'Ucraina mentre combatte coraggiosamente per i nostri valori europei e ribadisce la sua convinzione circa il fatto che sui campi di battaglia ucraini sarà deciso il futuro dell'Europa; è fermamente convinto che l'Europa si trovi oggi ad affrontare la più profonda minaccia militare alla sua integrità territoriale dalla fine della guerra fredda;

     d) è fermamente convinto che il rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'Europa richieda non solo un semplice aumento dell'ambizione e delle azioni, ma anche un cambiamento radicale del modo in cui agiamo e investiamo nella nostra sicurezza e difesa, per fare in modo che d'ora in poi pianifichiamo, innoviamo, sviluppiamo, acquistiamo, manteniamo e dispieghiamo le capacità insieme, in modo coordinato e integrato, sfruttando altresì pienamente le competenze complementari di tutti gli attori in Europa, compresa la Nato, per conseguire una difesa comune europea;

     e) ritiene che la Russia, sostenuta dai suoi alleati, tra cui la Bielorussia, la Cina, la Corea del Nord e l'Iran, rappresenti la minaccia diretta e indiretta più significativa per l'Unione europea e la sua sicurezza, nonché per la sicurezza dei Paesi candidati e dei partner dell'Unione europea; ribadisce con la massima fermezza possibile la sua condanna della guerra di aggressione non provocata, illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina; osserva, tuttavia, che è necessario tenere pienamente conto dell'instabilità nel nostro vicinato meridionale, dell'aumento della potenza militare cinese e della crescente aggressività delle potenze intermedie, che sembrano pronte a mettere a repentaglio la cooperazione transatlantica in materia di sicurezza comune e a concludere un accordo con l'aggressore russo a scapito della sicurezza Ucraina e di quella europea, che sono la stessa cosa; constata che le recenti azioni e dichiarazioni dell'amministrazione statunitense hanno ulteriormente accresciuto le preoccupazioni circa la futura posizione degli Stati Uniti nei confronti della Russia, della Nato e della sicurezza dell'Europa; deplora, a tale proposito, i voti del governo statunitense, allineati con quelli espressi dal Governo russo, in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle risoluzioni relative al terzo anniversario della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; condanna fermamente le minacce degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia;

     f) insiste sul fatto che l'Europa deve assumersi maggiori responsabilità in seno alla NATO, specie quando si tratta di garantire la sicurezza nel continente europeo;

     g) ritiene che la diplomazia debba rimanere una pietra angolare della politica estera dell'Unione europea;

     h) ribadisce il suo invito alla Turchia, Stato membro della Nato e paese candidato all'adesione all'Unione europea, a rispettare il diritto internazionale, a riconoscere la Repubblica di Cipro, nonché a porre immediatamente fine all'occupazione e a ritirare le sue truppe dall'isola;

     i) sottolinea che l'Unione europea deve ora adottare un approccio olistico e orizzontale, che integri una dimensione di difesa e sicurezza nella maggior parte delle sue politiche, con il sostegno di strumenti normativi e finanziari adeguati e sulla base delle esigenze e delle lacune di capacità individuate;

     l) ritiene pertanto che sia giunto il momento di una rinnovata ambizione politica ad agire volta a trasformare l'Unione europea in un garante della sicurezza a pieno titolo, aumentare la sua preparazione alla difesa e costruire un'autentica Unione europea della difesa; ricorda che l'adozione della bussola strategica è stata un buon punto di partenza, ma rileva che permane la necessità che venga attuata in modo tempestivo; accoglie con favore gli strumenti di difesa recentemente introdotti dall'Unione europea e insiste sull'urgente necessità di incrementarli, dal momento che gli sforzi di difesa dell'Unione europea non possono rimanere di dimensioni limitate, frammentati in termini di portata e lenti quanto ai risultati; chiede un salto di qualità e un nuovo approccio alla difesa, comprese decisioni forti, un piano d'azione e piani di investimento nel settore della difesa a breve e lungo termine; sottolinea che tali obiettivi richiedono visione, concretezza e impegni condivisi, sia in campo strettamente militare sia nei settori industriale, tecnologico e dell'intelligence;

     m) deplora la riluttanza del Consiglio e degli Stati membri dell'Unione europea ad affrontare le profonde sfide strutturali del panorama industriale europeo della difesa e la mancanza di ambizione per quanto riguarda la cooperazione a livello dell'Unione europea tra le forze armate degli Stati membri; invita gli Stati membri a unire le forze e a sostenere un avanzamento decisivo verso un quadro molto ambizioso e completo in materia di difesa;

     n) esorta l'Unione europea ad adottare un quadro completo coerente e solido per rafforzare la propria sicurezza e quella dei suoi partner, a identificare meglio i potenziali punti di rottura futuri e prevenire ulteriori crisi e a coordinare insieme ai suoi Stati membri risposte congiunte simili a quelle utilizzate in tempo di guerra;

     o) ritiene che il libro bianco sul futuro della difesa europea dovrebbe presentare al Consiglio europeo misure e opzioni concrete affinché possano essere intrapresi sforzi realmente innovativi e necessari, distinguendo tra piani e obiettivi a breve e lungo termine, affrontando le questioni relative alle capacità, alla competitività industriale e alle esigenze di investimento del settore della difesa, e definendo l'approccio generale all'integrazione della difesa nell'Unione europea; esorta il Consiglio e la Commissione a individuare priorità chiare e concrete a breve, medio e lungo termine, con un calendario di azioni corrispondente;

     p) ritiene che le missioni e le operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) debbano essere rivalutate e riviste in questa prospettiva; insiste sul fatto che la PSDC deve essere rafforzata e resa più agile, anche rendendola il principale strumento dell'Unione europea per combattere in contesti di guerra ibrida, in modo che possa svolgere il suo ruolo di garante della sicurezza dell'Europa, apportando forza e protezione;

     q) si attende che il libro bianco sul futuro della difesa europea identifichi le minacce più pressanti, i rischi strutturali e i concorrenti e definisca la misura in cui l'Unione europea può elaborare piani di contingenza per garantire il sostegno reciproco in caso di crisi di sicurezza su vasta scala e aiutare l'Europa ad anticipare, prepararsi e dissuadere potenziali aggressori, nonché a difendersi a breve e lungo termine, al fine di diventare una potenza credibile e un pilastro europeo in seno alla NATO; sottolinea che la protezione delle frontiere terrestri, aeree e marittime dell'Unione europea contribuisce alla sicurezza dell'intera Unione europea, in particolare della frontiera orientale dell'Unione europea, e sottolinea pertanto che lo Scudo orientale e la Linea di difesa del Baltico dovrebbero essere i progetti faro dell'Unione europea per promuovere la deterrenza e superare le potenziali minacce provenienti da Est;

     r) chiede misure immediate per rafforzare la sicurezza e la difesa del confine nordorientale dell'Unione europea con la Russia e la Bielorussia istituendo una linea di difesa globale e resiliente nei settori terrestre, aereo e marittimo per contrastare le minacce militari e ibride, compresi l'uso dell'energia come arma, il sabotaggio di infrastrutture e la strumentalizzazione della migrazione; pone l'accento sulla necessità di coordinare e integrare gli sforzi nazionali attraverso gli strumenti normativi e finanziari dell'Unione europea per accelerare l'attuazione;

     s) sottolinea la necessità di rafforzare le capacità e le risorse, superando nel contempo la frammentazione del mercato della difesa; concorda pienamente con il parere della relazione Draghi secondo cui l'Unione europea e i suoi Stati membri devono decidere con urgenza gli incentivi da destinare all'industria europea della difesa e trovare soluzioni creative per realizzare investimenti pubblici e privati su larga scala nel campo della sicurezza e della difesa;

     t) esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a stare fermamente dalla parte dell'Ucraina; ricorda la sua convinzione che è sui campi di battaglia ucraini che si deciderà il futuro dell'Europa e che la traiettoria della guerra della Russia contro l'Ucraina sarà modificata in modo decisivo; sottolinea che tale svolta dipende ora quasi interamente dagli europei; sollecita pertanto gli Stati membri a fornire più armi e munizioni all'Ucraina prima della fine dei negoziati; avverte che, se l'Unione europea dovesse venir meno al suo sostegno e se l'Ucraina dovesse essere costretta ad arrendersi, la Russia si muoverebbe contro altri Paesi, compresi eventualmente Stati membri dell'Unione europea; invita gli Stati membri dell'Unione europea, i partner internazionali e gli alleati della Nato a revocare tutte le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina contro obiettivi militari nel territorio russo; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adoperarsi attivamente per mantenere e conseguire il più ampio sostegno internazionale possibile all'Ucraina e per individuare una soluzione pacifica alla guerra, che deve basarsi sul pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, sui principi del diritto internazionale, sulla responsabilità per i crimini di guerra e il crimine di aggressione e sul pagamento di indennizzi da parte della Russia per gli ingenti danni causati in Ucraina; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a partecipare all'istituzione di solide garanzie di sicurezza future per l'Ucraina;

     u) è fermamente convinto che l'Unione europea debba espandere e migliorare le sue operazioni di addestramento su misura per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine e, in contro partita, creare le condizioni affinché le forze armate europee possano a loro volta trarre insegnamento e apprendere pratiche strategiche dalla loro esperienza; invita gli Stati ad ampliare ulteriormente le operazioni di addestramento per le forze armate ucraine, anche nel territorio ucraino;

     v) sottolinea l'importanza di garantire una distribuzione dei finanziamenti per la difesa equilibrata dal punto di vista geografico nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

     z) esorta l'Unione europea a sviluppare una «strategia per l'Ucraina», che definisca obiettivi chiari per sostenere le capacità di difesa dell'Ucraina e l'integrazione della base industriale e tecnologica di difesa Ucraina nell'EDTIB, e a trovare le risorse necessarie per attuare tale strategia, sostenendo nel contempo le attività dell'industria europea della difesa in Ucraina; propone l'assegnazione di un bilancio specifico da più miliardi di euro allo strumento di sostegno all'Ucraina del programma per l'industria europea della difesa (European Defence Industry Programme – EDIP), riservato esattamente a tale scopo; sottolinea che tale strategia per l'Ucraina deve essere parte integrante di una strategia di «difesa europea»;

     aa) chiede un sostegno finanziario urgente per garantire la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa attraverso appalti congiunti, il coordinamento industriale, la costituzione di scorte, l'accesso ai finanziamenti per i produttori e l'espansione e la modernizzazione delle capacità di produzione;

     bb) elogia il «modello danese» per il sostegno all'Ucraina, che consiste nell'acquisizione di capacità di difesa prodotte direttamente in Ucraina; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere fermamente tale modello e a sfruttarne appieno le potenzialità, dal momento che vi è un sottoutilizzo della capacità industriale di difesa dell'Ucraina, stimata a circa il 50 per cento, e che comporta molti vantaggi per entrambe le parti, quali attrezzature più economiche, una logistica più rapida e più sicura nonché una maggiore facilità di addestramento e manutenzione;

     cc) chiede un aumento significativo del finanziamento del sostegno militare all'Ucraina; chiede, a tale proposito, la rapida adozione del prossimo pacchetto di aiuti militari, che dovrebbe essere il più grande di sempre e rispecchiare il livello di ambizione che questo momento richiede; invita gli Stati membri dell'Unione europea a destinare almeno lo 0,25 per cento del loro Pil agli aiuti militari per l'Ucraina; condanna il veto imposto da uno Stato membro al funzionamento dello strumento europeo per la pace; invita gli Stati membri dell'Unione europea, insieme ai loro partner del G7, a confiscare immediatamente tutti i beni russi congelati perché fungano da base per una sovvenzione e un prestito sostanziali all'Ucraina, come modo legalmente solido e finanziariamente consistente per mantenere e aumentare il nostro sostegno alle esigenze militari dell'Ucraina;

     dd) esorta il Consiglio e gli Stati membri a rivedere e rafforzare l'applicazione delle sanzioni esistenti e ad adottare e attuare rigorosamente misure restrittive nei confronti di tutte le entità e tutti i Paesi terzi che facilitano l'elusione delle sanzioni fornendo al complesso militare russo tecnologie e attrezzature militari e a duplice uso; esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla flotta ombra russa e ai rischi che essa pone per la sicurezza e l'ambiente;

     ee) insiste sull'importanza fondamentale della cooperazione con l'industria della difesa Ucraina e della sua integrazione nella EDTIB, il che offre chiari vantaggi per entrambe le parti, e chiede che tale integrazione sia realizzata più rapidamente; sottolinea l'urgenza di finanziare adeguatamente lo strumento di sostegno all'Ucraina dell'EDIP, che attualmente non è iscritto in bilancio; propone inoltre di fornire un'assicurazione di guerra per i progetti critici EDTIB all'interno dell'Ucraina; propone di includere regolarmente funzionari del ministero della Difesa ucraino con lo status di osservatori alle riunioni delle pertinenti formazioni del Consiglio;

     ff) esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno gli insegnamenti tratti dalle avanzate capacità belliche moderne dell'Ucraina, che comprendono droni e guerra elettronica;

     gg) invita la Commissione a proporre un pacchetto dell'Unione europea sui droni, incentrato su sistemi di droni e sistemi anti-droni, e sulle relative capacità ausiliarie, che preveda piani e fondi per favorire la ricerca e lo sviluppo, che dovrebbe trarre insegnamenti dall'esperienza Ucraina ed essere aperto alla partecipazione delle imprese ucraine altamente innovative, così come un programma industriale dedicato allo sviluppo, alla produzione e all'acquisizione congiunti di sistemi di droni e sistemi anti-droni, insieme a un regolamento sull'uso dei droni in contesti civili e militari;

     hh) sottolinea che la preparazione agli attacchi ibridi e agli attacchi rientranti nella zona grigia deve diventare parte integrante della cultura strategica dell'Unione europea e deve prevedere esercitazioni permanenti, valutazioni congiunte delle minacce e risposte coordinate e pianificate in anticipo tra gli Stati membri, in particolare nelle regioni confinanti con potenze ostili;

     ii) invita l'Unione europea a elaborare una valutazione globale dei rischi dell'Unione europea che contribuisca a individuare le grandi minacce e i grandi pericoli transettoriali, come pure i rischi concreti cui è esposta l'Unione europea nel suo complesso, basandosi sulle attuali procedure di valutazione del rischio specifiche per settore;

     ll) insiste sull'importanza di utilizzare la futura strategia dell'Unione in materia di preparazione per instradare l'Unione europea verso una preparazione completa;

     mm) è favorevole a che il principio della «preparazione fin dalla progettazione» sia integrato in modo coerente e trasversale in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea; insiste sulla necessità di sviluppare un controllo obbligatorio della sicurezza e della preparazione per le future valutazioni d'impatto e di sviluppare prove di stress per la legislazione esistente; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli presenti nell'attuale legislazione nazionale e dell'Unione europea che compromettono l'efficienza della difesa e della sicurezza europee;

     nn) sostiene, in particolare, le raccomandazioni della relazione Niinistö volte a conferire potere ai cittadini per far funzionare la resilienza della società, ispirandosi al concetto finlandese di difesa totale;

     oo) invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la fattibilità di una normativa dell'Unione europea in materia di preparazione, che preveda norme comuni e orientamenti a lungo termine, per allineare gli sforzi dell'Unione europea e quelli nazionali, ove possibile;

     pp) invita l'Unione europea e gli Stati membri a istituire e condurre regolarmente un esercizio di preparazione globale dell'Unione europea per testare in modo orizzontale sia il processo decisionale ad alto livello che il coordinamento operativo, in modo da creare forti legami tra i vari attori e settori;

     qq) invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a facilitare l'uso degli strumenti della PSDC in complementarità con gli strumenti di sicurezza interna nelle immediate vicinanze del territorio e delle acque territoriali dell'Unione europea, e a rafforzare la cooperazione sui prodotti a duplice uso e la cooperazione civile-militare a livello dell'Unione europea, sulla base di un approccio esteso all'intera amministrazione; ribadisce il suo invito a proteggere le infrastrutture sottomarine critiche attraverso l'istituzione di strategie di risposta rapida specifiche dell'Unione europea per la protezione delle infrastrutture sottomarine, operando in linea con la NATO; incoraggia gli investimenti in sistemi avanzati di rilevamento e sorveglianza per il monitoraggio delle infrastrutture subacquee;

     rr) invita l'Unione europea ad adeguare urgentemente i suoi strumenti alle nuove realtà, progettando una capacità amministrativa che consenta di muoversi molto più rapidamente, avvalendosi delle procedure, di fronte a guerre o ad altre crisi su vasta scala, e ad adottare gli strumenti appropriati;

     ss) reputa assolutamente necessario effettuare analisi periodiche delle minacce, come quella condotta per la prima volta nell'ambito della bussola strategica; raccomanda pertanto di aggiornare la bussola strategica dell'Unione europea adattando di conseguenza le misure in essa indicate, in modo da rispecchiare l'entità delle minacce che caratterizzano il nostro contesto, e di effettuare valutazioni delle minacce più frequenti, in quanto costituiscono il presupposto per una pianificazione realistica ed efficace delle capacità e delle operazioni; è del parere che la bussola strategica, la PSDC, il libro bianco e la strategia per l'industria europea della difesa (European Defence Industrial Strategy – EDIS) debbano costituire la base di una visione globale di difesa europea;

     tt) insiste sul fatto che la capacità di dispiegamento rapido dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa nel 2025 e dovrebbe essere potenziata per poter affrontare le evenienze militari più estreme; ribadisce l'invito a rafforzare la capacità militare di pianificazione e condotta (Military Planning and Conduct Capability – MPCC) dell'Unione europea, facendola diventare la struttura di comando e controllo d'elezione per le operazioni militari dell'Unione europea e dotandola di locali e personale adeguati e di sistemi di comunicazione e informazione efficaci per tutte le missioni e le operazioni della PSDC, comprese quelle della capacità di dispiegamento rapido;

     uu) ribadisce il suo invito alla Turchia, che è membro della NATO, a ritirare le sue truppe da Cipro, uno Stato membro dell'Unione europea, e ad adoperarsi in modo costruttivo per trovare una soluzione praticabile e pacifica sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

     vv) è fermamente convinto che sia della massima importanza, nell'attuale contesto geopolitico, rendere operativo l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) sull'assistenza reciproca, garantendo la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare quelli direttamente esposti a minacce e sfide imminenti in ragione della loro posizione geografica, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri della Nato;

     zz) ribadisce l'importanza della cooperazione tra l'Unione europea e la NATO, dal momento che la NATO rimane, per gli Stati che ne sono membri, un pilastro importante della difesa collettiva; sottolinea che la cooperazione tra l'Unione europea e la NATO dovrebbe proseguire, in particolare in settori come lo scambio di informazioni, la pianificazione, la mobilità militare e la condivisione delle migliori pratiche, e per rafforzare la deterrenza, la difesa collettiva e l'interoperabilità; chiede, tuttavia, lo sviluppo di un pilastro europeo della NATO pienamente capace di agire in modo autonomo ogniqualvolta sia necessario; ribadisce l'invito a rafforzare la cooperazione con i fatti, e non solo a parole, per quanto riguarda la mobilità militare, lo scambio di informazioni, il coordinamento della pianificazione, il miglioramento della cooperazione nelle rispettive operazioni militari e una risposta rafforzata alla guerra ibrida volta a destabilizzare l'intero continente europeo;

     aaa) invita gli Stati membri a partecipare attivamente a un meccanismo di definizione delle priorità per la produzione nel settore della difesa, che contribuisca a mettere in ordine di priorità gli ordini, i contratti e l'assunzione di dipendenti in situazioni di emergenza; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero andare oltre le attuali applicazioni di difesa per includere altre infrastrutture essenziali per lo sviluppo della resilienza, come quelle dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

     bbb) riconosce che il punto di partenza deve essere una valutazione realistica delle lacune e delle carenze critiche in termini di capacità di difesa, al fine di incrementare la produzione dell'industria della difesa; sottolinea la necessità di garantire la coerenza dei risultati tra il piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Pian – CDP) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (Coordinated Annual Review on Defence – CARD) dell'Unione europea e gli obiettivi della NATO in materia di capacità, al fine di individuare e affrontare le lacune e le carenze critiche in termini di capacità di difesa nell'Unione europea e concentrare gli sforzi sugli abilitanti strategici europei per fornire un autentico valore aggiunto dell'Unione europea, per poter affrontare le evenienze militari più estreme; invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni della relazione speciale n. 04/2025 della Corte dei conti europea sulla mobilità militare e ad attribuire una maggiore importanza alla valutazione militare durante il processo di selezione dei progetti a duplice uso;

     ccc) esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri, per quanto riguarda le forze armate, a passare dall'approccio basato sul flusso che ha prevalso in tempo di pace a un approccio basato sulle scorte, con scorte di attrezzature di difesa pronte nell'eventualità di un aumento sostenuto della domanda; prende atto, a tale proposito, dei vantaggi offerti da meccanismi come gli accordi preliminari di acquisto, la creazione di strutture sempre disponibili e la creazione di pool di prontezza alla difesa; ritiene che la Commissione debba adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a intensificare gli scambi e ad alimentare la fiducia reciproca per quanto riguarda una pianificazione trasparente a lungo termine, misure più proattive per assicurarsi le materie prime e politiche intese a colmare le lacune nei processi produttivi e nel mercato del lavoro;

     ddd) chiede che l'Unione europea adotti un approccio globale e coerente all'aiuto esterno in tutte le sue dimensioni, con un allineamento molto maggiore tra la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e gli obiettivi e strumenti della PSDC; ritiene che i contesti strategici in cui sono presenti molte missioni della PSDC dell'Unione europea si stiano radicalmente deteriorando, il che dimostra la necessità che il libro bianco garantisca un approccio flessibile a 360 gradi alla sicurezza europea, che miri a creare una capacità di deterrenza credibile e forte per gli Stati membri e assicuri che il personale civile e militare degli Stati membri sia dotato di capacità di deterrenza e di reazione rapida in un contesto di crescenti minacce;

     eee) ritiene che la PSDC debba partecipare risolutamente alla lotta alla guerra ibrida contro i Paesi partner, in particolare i Paesi candidati; è profondamente preoccupato per il forte aumento degli attacchi ibridi, tra cui sabotaggi, attacchi informatici, manipolazione delle informazioni e interferenze nelle elezioni, che mirano a indebolire TUE e i Paesi candidati; invita gli Stati membri dell'Unione europea a prendere in considerazione forme adeguate di deterrenza e contro misure, compreso il ricorso all'articolo 42, paragrafo 7, TUE; invita inoltre gli Stati membri a mettere in comune le risorse e le competenze nel settore della cibersicurezza; sostiene con forza lo sviluppo di un approccio europeo unificato alle forze informatiche; insiste altresì sulla rapida creazione di capacità informatiche europee congiunte; ricorda le crescenti minacce della guerra informatica e sottolinea la necessità che l'Unione europea istituisca un centro di coordinamento dell'Unione europea in materia di ciberdifesa per monitorare, individuare e rispondere alle minacce informatiche in tempo reale;

     fff) insiste sulla necessità di migliorare la capacità della PSDC di individuare, prevenire e contrastare la manipolazione delle informazioni volta a ostacolare l'azione esterna dell'Unione europea; ribadisce l'invito a istituire un'efficace strategia di comunicazione strategica orizzontale adattata a tutti i canali dell'Unione europea;

     ggg) chiede la creazione di una «flotta aerea dell'Unione europea di risposta alle crisi», nell'ambito della PSDC, comprendente aerei da trasporto militare in dotazione a livello di Unione europea e messi a disposizione degli Stati membri per gli interventi dell'Unione europea, per il trasporto di equipaggiamenti o truppe (mobilità militare), o in caso di evacuazioni di emergenza, come dimostrato dalla carenza di capacità durante il ritiro dall'Afghanistan, nonché per le missioni di sicurezza civile, ispirata a un modello simile al comando europeo di trasporto aereo;

     hhh) si aspetta che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) effettui revisioni complete e rigorose delle missioni e delle operazioni della PSDC, considerando, in particolare, la fattibilità dei rispettivi mandati in relazione alle risorse stanziate, il metodo di reclutamento del personale delle missioni e delle operazioni, segnatamente per quanto riguarda il legame tra le competenze richieste e i diversi profili, come pure la razionalizzazione delle risorse e la gestione delle missioni e delle operazioni, la trasparenza delle gare d'appalto, le attività e i risultati ottenuti, gli insegnamenti tratti dalle migliori pratiche e le difficoltà incontrate; chiede al Consiglio, sulla base di tali revisioni, di adottare decisioni intese ad adattare o ad abbandonare le missioni inefficaci e a rafforzare quelle più utili; ritiene che la valutazione della governance e il controllo delle missioni e delle operazioni della PSDC debbano essere migliorati;

     iii) ritiene che l'Unione europea dovrebbe elaborare piani di emergenza per la cooperazione economica in caso di guerra con i partner più stretti, per garantire un sostegno reciproco in caso di crisi di sicurezza su vasta scala che li coinvolgano direttamente, e dovrebbe approfondire i dialoghi economici in tempo di guerra con i partner europei e globali, per fornire una segnalazione tempestiva delle minacce gravi, ibride e informatiche e di migliorare la pianificazione del sostegno reciproco, la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza marittima;

     lll) invita TUE ad accelerare ulteriormente l'attuazione della mobilità militare; è del parere che l'Unione europea debba passare dalla «mobilità» alla «logistica militare»; sottolinea la necessità di investimenti significativi nelle infrastrutture di mobilità militare per migliorare le capacità di trasporto aereo di merci e le capacità in quanto a campi, le infrastrutture per i combustibili mediante depositi, porti, piattaforme di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, linee ferroviarie, vie navigabili, strade, ponti e poli logistici; sotto linea che ciò deve avvenire in collaborazione con la NATO mediante l'elaborazione di un piano strategico per lo sviluppo della mobilità; chiede la tempestiva attuazione dell'accordo tecnico siglato sotto l'egida dell'autorizzazione di movimenti transfrontalieri dell'Agenzia europea per la difesa, l'armonizzazione delle formalità doganali e la definizione di una revoca centralizzata e giustificata delle norme in materia di traffico stradale e ferroviario in caso di crisi;

     mmm) ritiene che, per creare un ecosistema favorevole all'industria europea della difesa, l'Unione europea debba decidere in merito a una visione chiara e unitaria a lungo termine per l'industria europea della difesa, al fine di conferire visibilità all'industria e di garantire che le esigenze prioritarie siano affrontate;

     nnn) sottolinea che l'EDIP deve agevolare attivamente la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e dei nuovi operatori del mercato attraverso un accesso semplificato ai finanziamenti; sottolinea che l'EDIP dovrebbe essere concepito come un primo passo verso una maggiore sovranità europea nella produzione nel settore della difesa; suggerisce di accordare priorità ai progetti della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e del Fondo europeo per la difesa (FED) di successo in funzione delle carenze di capacità note e di garantire finanziamenti sufficienti per i progetti che si sono dimostrati efficaci; ribadisce agli Stati membri l'invito a presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione dei progetti PESCO almeno due volte l'anno; chiede uno sviluppo dell'EDTIB più equilibrato dal punto di vista geografico, che garantisca che le capacità critiche, quali la produzione di munizioni, i sistemi di difesa aerea e le tecnologie basate su droni, siano sviluppate anche negli Stati in prima linea, che hanno una comprensione diretta delle esigenze operative;

     ooo) è profondamente convinto che gli strumenti a livello dell'Unione europea dovrebbero dare priorità e aumentare in modo massiccio il sostegno alle PMI e alle start-up nel settore dei prodotti a duplice uso e della difesa; sotto linea la necessità di sostenere le PMI e le start-up nell'immissione sul mercato dei prototipi collaudati con successo, anche intensificando la produzione; sottolinea la necessità di colmare l'attuale deficit di finanziamento per quanto riguarda questi importanti passi che rafforzerebbero l'EDTIB, anche in stretta cooperazione con la base industriale di tecnologia e di difesa Ucraina;

     ppp) esorta l'Unione europea ad aumentare la coerenza tra i suoi strumenti esistenti e futuri, in particolare tra la PESCO per quel che riguarda il consolidamento della domanda e il FED per quel che riguarda le tabelle di marcia programmatiche, tra lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) per quel che riguarda gli appalti comuni e il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) per quel che riguarda il potenziamento industriale, tra l'EDIP per quel che riguarda l'individuazione delle dipendenze e il FED per quel che riguarda la risoluzione delle dipendenze individuate, o all'interno dell'EDIP stesso per quel che riguarda la coerenza con lo strumento dell'attuazione delle azioni relative al consolidamento della domanda e dell'offerta;

     qqq) chiede un aumento significativo degli appalti comuni da parte degli Stati membri per le attrezzature e le capacità di difesa europee necessarie; invita gli Stati membri ad aggregare la domanda acquistando congiuntamente attrezzature per la difesa, con la possibilità di conferire alla Commissione un mandato per l'acquisizione per loro conto, garantendo idealmente un orizzonte di pianificazione a lungo termine per l'EDTIB, migliorando in tal modo le capacità di produzione dell'EDTIB e l'interoperabilità delle forze armate europee e utilizzando in modo efficiente il denaro dei contribuenti attraverso economie di scala;

     rrr) accoglie con favore la proposta di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa per lo sviluppo di capacità comuni che vadano oltre i mezzi finanziari di un singolo Stato membro; è del parere che questi progetti dovrebbero essere utilizzati per sostenere le capacità industriali e tecnologiche alla base delle principali priorità comuni di vari Stati membri e in settori come quello della protezione delle frontiere esterne e della difesa, in particolare nel settore terrestre, come pure quello degli abilitanti strategici, in particolare in relazione allo spazio e alla difesa aerea europea, per intervenire per quanto riguarda l'intera gamma delle minacce, sulla mobilità militare, in particolare il trasporto aereo strategico e tattico, gli attacchi in profondità, le tecnologie relative ai droni e al contrasto dei droni, i missili, le munizioni e l'intelligenza artificiale, al fine di sviluppare infrastrutture sovrane e abilitanti critici; sottolinea che, in considerazione del gran numero di priorità e della necessità di mobilitare nuove risorse, il pragmatismo deve prevalere; ritiene, a tale proposito, che l'Unione europea dovrebbe concentrarsi, ove possibile, su tecnologie europee rapidamente disponibili e collaudate che riducano gradualmente le nostre dipendenze e migliorino la nostra sicurezza; sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di catene del valore paneuropee nella cooperazione dell'Unione europea in materia di difesa integrando imprese in tutta l'Unione e di rafforzare la competitività del settore con vari mezzi, come le fusioni e i campioni; ritiene inoltre che, anziché concentrarsi su un rendimento equo, le nostre politiche di difesa dovrebbero incoraggiare la crescita dei centri di eccellenza dell'Unione europea;

     sss) invita a sviluppare ulteriormente una politica industriale di difesa dell'Unione europea per migliorare gli strumenti esistenti e mettere a punto strumenti specifici per la difesa, ove necessario, nonché per ottimizzare l'uso degli strumenti non specifici per la difesa ai fini dell'EDTIB;

     ttt) rammenta la necessità di garantire la coerenza delle politiche pubbliche dell'Unione europea, che non devono generare obblighi contrastanti con gli obiettivi di difesa generali, soprattutto durante una crisi di sicurezza in cui andrebbe introdotto il concetto di «eccezione strategica»; chiede la creazione di un vero contesto di difesa a favore della difesa che possa sostenere gli sforzi di potenziamento industriale facendo un uso migliore degli strumenti multisettoriali della Commissione, sottoponendo gli strumenti esistenti a controllo, riesame e, se necessario, revisione per garantire che non compromettano gli obiettivi della politica di difesa dell'Unione europea;

     uuu) raccomanda l'istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento, che comprenda scorte strategiche congiunte di materie prime e parti critiche, al fine di garantire la disponibilità delle materie prime e dei componenti necessari per la produzione di prodotti per la difesa e consentire di accelerare e abbreviare i cicli di produzione; chiede che la Commissione e gli Stati membri siano incaricati congiuntamente della mappatura e del monitoraggio dell'EDTIB, con l'obiettivo di salvaguardare i suoi punti di forza, ridurre le sue vulnerabilità, evitare crisi e dotarla di una politica industriale efficace ed efficiente;

     vvv) propone di consentire l'accesso a InvestEU e ad altri fondi dell'Unione europea alle pertinenti entità/attività legate alla difesa, sfruttando la difesa dell'Unione europea come fonte di occupazione; insiste sull'importanza di privilegiare le entità/attività legate alla difesa, a seconda dei casi, con il sostegno del regolamento sui chip1 e della normativa europea sulle materie prime critiche2; ritiene che gli sforzi di semplificazione annunciati dalla Commissione debbano includere pienamente il settore della difesa; invita la Commissione a sfruttare appieno il potenziale a duplice uso delle tecnologie spaziali, considerando lo spazio sia come un nuovo settore operativo sia come un fattore essenziale per le operazioni multisettoriali; sottolinea che l'Unione europea presenta attualmente un divario sostanziale in termini di capacità spaziali rispetto ai suoi principali concorrenti e che, al fine di colmare tale divario nell'ambito delle tecnologie spaziali, i progetti di punta già esistenti (ad esempio Copernicus e Galileo) dovrebbero essere potenziati per le applicazioni nel settore della difesa; suggerisce inoltre che l'Unione europea dovrebbe perseguire con urgenza lo sviluppo della costellazione IRIS2 e sviluppare ulteriori progetti comuni dell'Unione europea, ad esempio per la conoscenza del settore spaziale e le applicazioni spaziali per l'allarme rapido contro i missili;

     zzz) insiste sulla necessità di garantire la coerenza geografica facendo il punto sulla volontà dell'Unione europea e del Regno Unito di creare garanzie di sicurezza per l'Ucraina e diventare partner più stretti in materia di sicurezza, e di siglare una dichiarazione congiunta che preveda impegni concreti e un dialogo strutturato, con condizioni di bilancio e normative ancora da negoziare, per rafforzare la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito per quel che riguarda l'intera gamma di sfide estere e di sicurezza a cui è esposto il continente, tenendo conto dell'importanza dell'autonomia decisionale dell'Unione europea; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di una più stretta cooperazione in materia di condivisione di informazioni e intelligence, mobilità militare, iniziative di sicurezza e difesa, gestione delle crisi, ciberdifesa, minacce ibride, manipolazione delle informazioni e ingerenze straniere nonché di gestione congiunta delle minacce condivise;

     aaaa) chiede di migliorare la coerenza del sostegno alle imprese riducendo gli oneri amministrativi superflui e la burocrazia e garantendo, nel contempo, un accesso molto più agevole agli aiuti previsti per le società a piccola e media capitalizzazione; sottolinea la necessità di rivedere, semplificare e armonizzare l'attuale quadro per le licenze di esportazione e le licenze di trasferimento intra-UE, nonché per la certificazione incrociata delle attrezzature, come una delle priorità per promuovere una migliore cooperazione all'interno del mercato e tra gli Stati membri;

     bbbb) esorta a istituire un sistema europeo comune di certificazione dei sistemi d'arma e ad andare oltre l'attuale sistema di certificazione nazionale al fine di accelerare l'introduzione di tali sistemi nelle forze armate degli Stati membri;

     cccc) chiede una governance più coerente, dal momento che la PSDC deve diventare lo strumento chiave di un'Europa potente; ritiene che, a tal fine, sia necessario creare un effettivo legame a livello di governance tra gli Stati membri, la vicepresidente della Commissione europea/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) e i commissari europei; esorta gli Stati membri a superare la complessità dei processi decisionali in materia di governance della difesa europea; invita a istituire un Consiglio dei ministri della difesa e a passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata per le decisioni prese in seno al Consiglio europeo, al Consiglio dei ministri e alle agenzie dell'Unione europea come l'Agenzia europea per la difesa, a eccezione delle decisioni che riguardano le operazioni militari con mandato esecutivo; chiede che, nel frattempo, venga applicato l'articolo 44 TUE nell'ambito della creazione di una task force orizzontale per la difesa in seno alla Commissione; chiede più responsabilità democratica attraverso una maggiore supervisione da parte del Parlamento;

     dddd) propone di rafforzare il ruolo di supervisione e controllo del Parlamento in linea con l'ampliamento del ruolo dell'Unione europea nel settore della difesa; chiede la nomina di un rappresentante del Parlamento in seno al nuovo consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa proposto nell'EDIP, in cui attualmente non è previsto alcun rappresentante;

     eeee) sottolinea che la creazione di un mercato unico europeo della difesa è una priorità, dal momento che finora la frammentazione e la mancanza di competitività dell'industria europea hanno limitato la capacità dell'Unione europea di assumersi maggiori responsabilità in quanto garante della sicurezza; rammenta che il concetto di «mercato della difesa» implica il pieno riconoscimento della sua specificità e un'applicazione adeguata e coerente delle politiche pubbliche dell'Unione europea; ricorda che la preferenza europea dovrebbe essere l'obiettivo di questo «mercato» unico collegando strettamente la territorialità e il valore aggiunto generato nel territorio;

     ffff) ritiene che la preferenza europea debba essere il principio guida e l'ambizione a lungo termine delle politiche dell'Unione europea relative al mercato europeo della difesa, al fine di sviluppare e tutelare l'eccellenza tecnologica europea; sottolinea, tuttavia, che tale preferenza non deve essere perseguita a scapito della prontezza alla difesa dell'Unione, data la portata delle catene di approvvigionamento e del valore internazionali nel settore della difesa;

     gggg) respinge uno scenario in cui i fondi dell'Unione europea contribuiscano a perpetuare o ad aggravare la dipendenza da attori non europei, sia per la produzione di capacità che per il loro dispiegamento;

     hhhh) esorta gli Stati membri a non invocare più l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come strumento per evitare l'applicazione della direttiva 2009/81/CE sugli appalti1, compromettendo in tal modo il mercato comune della difesa; invita la Commissione a rivedere la direttiva sul trasferimento di prodotti per la difesa2 e la direttiva sugli appalti nel settore della difesa, nonché la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari, al fine di rafforzare il mercato comune della difesa e introdurre flessibilità in relazione alle situazioni di crisi come quella che ci troviamo ad affrontare;

     iiii) invita la Commissione a progettare un successore del Fondo europeo per la difesa più strategico, più efficiente e dotato di maggiori risorse, che sostenga la ricerca e l'innovazione comuni nel settore della difesa lungo tutta la catena di approvvigionamento, e a creare le condizioni per affrontare sfide tecnologiche, quali minacce avanzate persistenti, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, calcolo quantistico, Internet delle cose nel contesto militare, sicurezza, attacchi alla catena di approvvigionamento, sfruttamento delle vulnerabilità zero-day e sicurezza dei cloud; chiede l'istituzione di un'agenzia dell'Unione europea, ispirata all'Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata nel settore della difesa, nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa, che dovrebbe essere l'unica responsabile del sostegno alla ricerca nel campo delle tecnologie emergenti e di rottura, dotata di una quantità adeguata di capitale di rischio;

     llll) esprime preoccupazione per il fatto che, senza un aumento sostanziale degli investimenti nel settore della difesa, gli obiettivi dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa non saranno raggiunti né in termini di sostegno militare all'Ucraina né di miglioramento della nostra sicurezza comune; sottolinea che il costo della mancata preparazione alle evenienze militari più estreme sarebbe nettamente superiore al costo di una preparazione decisiva dell'Unione europea; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a definire e concordare modalità e mezzi concreti per giungere a un sostanziale aumento a breve, medio e lungo termine degli investimenti pubblici e privati nei settori della difesa e della sicurezza;

     mmmm) ritiene che le linee di spesa per la difesa del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea dovranno riflettere la nuova priorità, ossia essere pronti per le evenienze militari più estreme;

     nnnn) insiste sul fatto che i bisogni più urgenti non possono attendere il prossimo QFP; ribadisce la necessità di esplorare senza indugio soluzioni innovative per reperire finanziamenti aggiuntivi, come investire nel settore della difesa, facilitare e accelerare la riassegnazione dei fondi tra diversi progetti e adattare i criteri di finanziamento dell'Unione europea per dare nuovo rilievo ai criteri di sicurezza nell'assegnazione della spesa;

     oooo) accoglie con favore il piano «ReArm Europe» in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione;

     pppp) sostiene fermamente l'idea secondo cui gli Stati membri dell'Unione europea devono aumentare i finanziamenti per la difesa e la sicurezza portandoli a un nuovo livello; osserva che alcuni Stati membri hanno già aumentato la spesa per la difesa al 5 per cento del Pil;

     qqqq) accoglie con favore le proposte formulate nella recente relazione Niinistö per quanto riguarda il finanziamento della difesa europea; è favorevole all'istituzione di un meccanismo per la difesa dell'Europa e di un meccanismo per la sicurezza dell'Europa; accoglie con favore e sostiene altresì la proposta di istituire un programma di garanzia degli investimenti basato sul modello di InvestEU, con un'architettura aperta per stimolare gli investimenti del settore privato, e di istituire una «norma per le obbligazioni europee per la preparazione»;

     rrrr) reputa opportuno modificare i piani nazionali per la ripresa e la resilienza per lasciare spazio a nuovi finanziamenti per la difesa; chiede che gli investimenti in questione rispondano sia alle vulnerabilità della capacità militare che a quelle del tessuto sociale, consentendoci di combattere tutte le minacce ai nostri valori, al nostro modello sociale, alla nostra sicurezza e alla nostra difesa;

     ssss) esorta gli Stati membri a sostenere l'istituzione di una banca per la difesa, la sicurezza e la resilienza, che funga da istituto multilaterale di prestito concepito per fornire prestiti a un basso tasso di interesse e a lungo termine per sostenere le principali priorità in materia di sicurezza nazionale, quali il riarmo, la modernizzazione della difesa, gli sforzi di ricostruzione in Ucraina e il riacquisto di infrastrutture critiche attualmente di proprietà di Paesi terzi ostili;

     tttt) chiede che sia esplorato un sistema di obbligazioni europee per la difesa per il finanziamento anticipato di investimenti militari su larga scala; chiede, analogamente, di valutare la possibilità di fare ricorso ai «coronabond» inutilizzati per gli strumenti di difesa, a integrazione del piano «ReArm Europe» della Commissione, vista l'urgente necessità dell'Unione europea di rafforzare la sicurezza e la difesa per proteggere i propri cittadini, ripristinare la deterrenza e sostenere i suoi alleati, in primo luogo l'Ucraina;

     uuuu) ribadisce, in linea con il piano «ReArm Europe» della Commissione, l'invito alla Banca europea per gli investimenti (BEI), e ad altre istituzioni finanziarie internazionali e banche private in Europa, a investire più attivamente nell'industria europea della difesa; chiede, in particolare, una revisione urgente della politica della BEI in materia di prestiti e un'immediata flessibilità che permetta di abolire le attuali restrizioni al finanziamento della difesa, nonché la possibilità di valutare l'emissione di debito a destinazione vincolata per finanziare progetti nel settore della sicurezza e della difesa;

     vvvv) invita il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a convocare immediatamente il Consiglio europeo, sulla base delle conclusioni del libro bianco, affinché i leader dell'Unione europea possano concordare decisioni immediate e di ampia portata per attuare l'Unione europea della difesa conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, TUE e approfondire le misure individuate nel libro bianco;

     zzzz) accoglie con favore i risultati del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025 e chiede agli Stati membri di agire con decisione in occasione del prossimo Consiglio di marzo;

     aaaaa) sottolinea la necessità di rafforzare i nostri partenariati con i Paesi che condividono gli stessi principi, in particolare quelli europei, come il Regno Unito e la Norvegia; chiede un ampio patto di sicurezza tra l'Unione europea e il Regno Unito, che contempli anche temi chiave quali l'energia, la migrazione e i minerali critici; sottolinea il valore aggiunto della promozione delle nostre relazioni con partner globali quali gli Stati Uniti, il Giappone e l'Australia;

     bbbbb) chiede una cooperazione rafforzata con i Paesi dei Balcani occidentali nel settore delle industrie della difesa; sottolinea che i Paesi dei Balcani occidentali dispongono di competenze significative nelle industrie della difesa e che l'Unione europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di acquistare attrezzature militari dai Paesi dei Balcani occidentali; sottolinea che tale approccio contribuirebbe a rendere i Paesi dei Balcani occidentali alleati più forti dell'Unione europea;

     ccccc) ritiene che occorra compiere ogni sforzo per mantenere e, se possibile, promuovere la cooperazione transatlantica in ogni ambito del settore militare e della difesa, ricordando al contempo la necessità di promuovere la difesa europea e di sviluppare una maggiore sovranità;

     ddddd) osserva che quanto precede non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

     eeeee) incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Presidente della Commissione e ai commissari competenti, alle agenzie dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri,

impegna il Governo

1) a sostenere in sede di Consiglio europeo gli indirizzi sul mantenimento del fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina, dopo tre anni di guerra di aggressione della Russia e sul futuro della difesa europea approvati il 12 marzo 2025 dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni riprodotte, per la parte dispositiva, in premessa.
(6-00163) «Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Consiglio europeo del 20-21 marzo 2025 reca al suo ordine del giorno, tra i vari punti: Ucraina; Medio Oriente; Competitività; Difesa europea; Quadro finanziario pluriennale; Migrazione; Oceani; Multilateralismo;

    2) i Capi di Stato e di Governo torneranno ad affrontare il tema del conflitto in Ucraina alla luce dell'evolversi dello scenario internazionale, tra cui da ultimo i colloqui che si sono svolti a Gedda lo scorso 11 marzo;

    3) i Capi di Stato e di Governo torneranno ad avere una discussione approfondita sulla situazione in Medio Oriente che continua a rimanere complessa e con equilibri molto fragili;

    4) il Consiglio europeo si confronterà sul tema della competitività anche alla luce dei documenti di lavoro presentati dalla Commissione europea nelle ultime settimane: una «Bussola per la competitività»; il «Patto per l'industria pulita»; il «Pacchetto di proposte per semplificare le norme dell'Unione europea» ed il «Piano di azione per il settore automobilistico». L'Europa ha infatti bisogno di un'economia forte e competitiva per difendere i propri interessi in un contesto globale difficile;

    5) i Capi di Stato e di Governo torneranno a confrontarsi sul tema della difesa europea sulla base degli indirizzi politici del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo scorso e del contenuto del libro bianco sulla difesa che Commissione europea e il SEAE presenteranno alla vigilia del Consiglio europeo;

    6) un punto all'ordine del giorno sarà dedicato al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, per un primo dibattito orientativo tra i Leader in vista della presentazione da parte della Commissione europea della proposta di bilancio pluriennale attesa per il prossimo luglio. Per preparare il negoziato, la Commissione europea ha presentato la Comunicazione «La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale»;

    7) i Capi di Stato e di Governo torneranno a fare il punto in materia di migrazione sulla base della consueta lettera della Presidente della Commissione europea sull'avanzamento delle priorità individuate dalle Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre scorso e di cui la presentazione della proposta di regolamento su un sistema europeo uniforme di rimpatrio costituisce un importante passo in avanti;

    8) il Consiglio europeo sarà inoltre chiamato ad un dibattito sul tema degli «Oceani». I Leader faranno, inoltre, il punto in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani che si svolgerà a Nizza dal 9 al 13 giugno 2025. Il Governo italiano considera le risorse marittime fondamentali e ha adottato nel 2023 il Piano del Mare per il triennio 2023-2025;

    9) infine, anche alla luce della partecipazione al Consiglio europeo del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, i Leader si concentreranno sul tema del multilateralismo, anche in vista della IV Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo che avrà luogo a Siviglia tra il 30 giugno e il 3 luglio 2025,

impegna il Governo a:

   1) continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace;

   2) lavorare con l'Unione europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare a una pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all'Ucraina e ai partner internazionali;

   3) dedicare ogni sforzo necessario per la preparazione della Conferenza per la ripresa dell'ucraina (Ukraine Recovery Conference – URC) che l'Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025;

   4) mantenere alta l'attenzione sul Medio Oriente, il cui scenario resta particolarmente delicato anche per quanto riguarda le transizioni in Siria e in Libano. Per favorire la stabilizzazione dell'area restano prioritari: la tenuta del fragile cessate il fuoco a Gaza; il completo rilascio degli ostaggi; la prosecuzione degli aiuti umanitari;

   5) affrontare in modo strategico la discussione sul tema della competitività europea che include diverse priorità: un'efficace semplificazione del quadro regolatorio che favorisca l'attività d'impresa; la disponibilità di energia pulita e a prezzi sostenibili per i nostri cittadini e il nostro tessuto produttivo; efficaci stimoli agli investimenti privati;

   6) portare avanti l'obiettivo di una piena autonomia europea in materia energetica basata sul principio della neutralità tecnologica e che sostenga la fase di transizione, specialmente nei settori industriali, ad alta intensità energetica;

   7) realizzare un percorso di decarbonizzazione che sia sostenibile per le nostre industrie, che non metta a rischio la competitività di settori come quello automobilistico e che utilizzi metodologie di calcolo delle emissioni improntate al principio della neutralità tecnologica, e impedire che l'impatto di una transizione non pragmatica e ideologica si ripercuota sull'occupazione e sulla capacità di accesso al mercato da parte dei nostri cittadini;

   8) lavorare sulla semplificazione, sulla riduzione della burocrazia e dell'eccesso di regolamentazione per un quadro normativo europeo più chiaro e snello, riducendo drasticamente i costi amministrativi per le imprese, in particolare le PMI;

   9) preparare il terreno per il negoziato sul prossimo bilancio europeo, opponendosi a eventuali proposte di tassazioni aggiuntive per cittadini e imprese europee e attivandosi per garantire risorse adeguate ad affrontare le sfide collegate agli obiettivi della politica di coesione e della politica agricola, ma anche al tema della sicurezza e della difesa e al rilancio della competitività europea;

   10) lavorare per realizzare una politica di difesa che rinforzi le capacità operative degli Stati nazionali europei nel quadro dell'alleanza NATO, in un contesto geopolitico in cui si registrano fortissime tensioni e conseguenti pericoli; obiettivo che si potrà raggiungere anche tramite l'introduzione di piani di garanzia pubblica per il finanziamento degli investimenti sia nell'industria della difesa sia nei settori tecnologici, logistici e infrastrutturali, così come proposto dall'Italia in sede Ecofin dell'11 marzo 2025;

   11) continuare a mantenere al centro dell'agenda europea il tema della migrazione, in particolare concentrandosi su priorità quali: la lotta all'immigrazione irregolare anche con strumenti innovativi; lo sviluppo e il rafforzamento di partenariati paritari con i Paesi di origine e transito dei migranti; la pronta definizione di una lista UE di Paesi di origine sicuri; il negoziato sulla proposta di regolamento in materia di rimpatri, presentata recentemente dalla Commissione europea, sostenendo in particolare la prevista introduzione di centri di rimpatrio (return hubs) in Paesi terzi;

   12) mantenere alta l'attenzione sui temi marittimi, che restano per il nostro Paese strategici e funzionali all'enorme potenziale di sviluppo e tutela per le nostre future generazioni.
(6-00164) «Mantovani, Candiani, Rossello, Pisano, Giglio Vigna».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il prossimo Consiglio europeo del 20-21 marzo 2025 rappresenta un momento cruciale per la definizione della posizione dell'Unione europea su alcuni dei più importanti temi di politica internazionale, economia e competitività;

    2) tra i temi all'ordine del giorno figurano il sostegno all'Ucraina nella resistenza dall'aggressione russa e le eventuali iniziative volte al cessate il fuoco e alla conclusione del fronte bellico, l'evoluzione del conflitto in medio oriente, il rafforzamento della competitività europea, la definizione del prossimo Financial Framework, la gestione dei flussi migratori, la tutela degli oceani, le relazioni esterne e diplomatiche dell'Unione e il libro bianco della difesa europea. Tutti temi che a vario titolo influenzeranno la tenuta e la stabilità geopolitica ed economica dell'Unione nel medio-lungo periodo;

    3) l'Italia, in virtù del suo ruolo storico nell'Unione e della sua posizione geografica nel continente, ha il dovere di assumere posizioni proattive che contribuiscano ad indirizzare le strategie comuni e che possano garantire stabilità, sviluppo e competitività nel lungo periodo tanto al Paese quanto, di conseguenza, all'intera Unione;

    4) un approccio passivo e diviso e che sia il compromesso sulle diverse visioni della maggioranza rischia di pregiudicare la capacità del Paese di incidere sulle decisioni strategiche dell'Europa indebolendo il potere negoziale del Paese su dossier di primaria importanza per il futuro dell'Unione e dei suoi componenti;

    5) l'Italia ha condannato più volte l'aggressione russa e l'intensificazione degli attacchi contro i civili e le infrastrutture ucraine, confermando il sostegno politico, economico e militare in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea;

    6) occorre accompagnare gli aiuti militari all'Ucraina con un'imprescindibile azione diplomatica volta a promuovere la de-escalation e il cessate il fuoco, dando impulso ai negoziati, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace in Ucraina, che operi unitariamente per conto dell'Unione europea a favore del raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale;

    7) la cessazione delle ostilità va preparata e accompagnata, così come l'Italia deve rendersi pronta nel fornire ogni supporto necessario nella ricostruzione dell'Ucraina e nella sua stabilizzazione sul piano economico, sociale e infrastrutturale;

    8) le tensioni in Medio Oriente e la gravissima crisi umanitaria che stiamo vivendo pongono l'Unione europea nella condizione di non potersi sottrarre all'adoperarsi per adottare tutte le iniziative volte a favorire il dialogo tra le parti e per garantire la protezione della popolazione civile;

    9) l'azione comune europea dovrebbe essere volta a sostenere un processo di pace nell'area fondato sul riconoscimento della sovranità degli attori coinvolti, sostenendo la «soluzione dei due Stati», come sancito dalle risoluzioni internazionali;

    10) la recente ripresa degli scontri a Gaza rischia di allontanare la stabilizzazione della regione, allontanando il mantenimento del cessate il fuoco, il quale risulta fondamentale per favorire la restituzione degli ostaggi israeliani e l'attuazione degli accordi sui prigionieri palestinesi, garantendo l'incolumità della popolazione civile interessata, nonché per scongiurare ulteriori ripercussioni negative sui flussi migratori e la sicurezza globale;

    11) occorre riaffermare la condanna di ogni azione di destabilizzazione della regione, le quali vengono perpetrate da gruppi terroristici e armati – Houthi, Hezbollah e Hamas in particolare – garantendo la sicurezza di Israele e salvaguardando l'incolumità delle popolazioni civili coinvolte;

    12) ogni parte impegnata nel conflitto ha il dovere di rispettare il diritto internazionale, anche in riferimento alla sicurezza del contingente Unifil presente nel Libano in forza della risoluzione 1701/2006, della quale va richiesta la totale applicazione;

    13) l'Unione europea deve sostenere gli sforzi di mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti per il evitare il rischio di rottura del cessate il fuoco, nonché per favorire il transito degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, vittima tanto dei bombardamenti quanto dei terroristi di Hamas. Nell'area peraltro si rende sempre più evidente il ruolo interpretato dall'Arabia Saudita nelle fondamentali attività di mediazione diplomatica;

    14) sul fronte siriano occorre monitorare attentamente la transizione politica in corso al fine di evitare che questa porti ulteriori disordini nel Paese e pregiudichi la popolazione civile interessata, garantendo la sicurezza delle minoranze e, soprattutto, salvaguardare i diritti fondamentali delle donne;

    15) il nuovo scenario internazionale impone il perseguimento di una politica estera europea comune, nonché una autonomia strategica volta a permettere all'Unione di affrontare le sfide globali e il nuovo contesto geopolitico al fine di affermare e difendere i propri valori di riferimento;

    16) l'Unione europea, a tal fine, deve rafforzare il proprio ruolo sulla scena internazionale, adottando un approccio più strategico e coerente nelle sue relazioni con gli attori globali, promuovendo la democrazia, la sicurezza e la stabilità internazionale;

    17) le recenti dichiarazioni di membri dell'amministrazione statunitense riflettono un cambiamento nella politica estera degli USA e appare sempre più chiaro che l'Europa debba rafforzare la propria sicurezza e capacità di difesa;

    18) tali obiettivi richiedono necessariamente la creazione di un esercito unico europeo e di un mercato unico europeo della difesa in grado di scongiurare duplicazioni nei processi produttivi europei e garantire una più efficiente razionalizzazione delle spese militari degli Stati membri anche attraverso un coordinamento degli acquisti di singoli Stati, investendo sul piano della ricerca e sviluppo, quale strumento fondamentale per la promozione dello sviluppo tecnologico altresì nel settore civile;

    19) alla luce della «Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea (2025/2565(RSP))» l'Unione europea si è impegnata a garantire la propria sicurezza, rafforzare i suoi partenariati con attori che condividono gli stessi principi e ridurre nettamente la sua dipendenza da paesi terzi, garantendo una distribuzione dei finanziamenti per la difesa equilibrata dal punto di vista geografico nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

    20) la stessa risoluzione sottolinea la necessità di elaborare piani di emergenza per la cooperazione economica con i partner più stretti in caso di guerra, per garantire un sostegno reciproco in caso di crisi di sicurezza su vasta scala che li coinvolgano direttamente, e dovrebbe approfondire i dialoghi economici in tempo di guerra con i partner europei e globali, per fornire una segnalazione tempestiva delle minacce gravi, ibride e informatiche e di migliorare la pianificazione del sostegno reciproco, la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza marittima;

    21) simili obiettivi richiedono il raccordo e coordinamento delle politiche estere e di difesa, anche attraverso l'istituzione di un esercito comune europeo e il rafforzamento dell'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, dando luogo a una modifica dei trattati di cui l'Italia non può che farsi promotrice;

    22) per lo stesso fine risulta indispensabile riaffermare la condivisione dei valori atlantici e gli storici legami politici, economici e sociali con il Regno Unito, difendendo nel contempo gli interessi degli Stati dell'Unione europea e del mercato interno;

    23) in questa prospettiva, al fine di rispondere tempestivamente alle attuali sfide geopolitiche e alle crisi internazionali in corso occorre sollecitare il rafforzamento della bussola strategica europea per il rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'Unione europea, prevedendo anche un comando unico accentrato quale base di elaborazione di una difesa comune;

    24) l'ipotesi di finanziare questo percorso attraverso la revisione dei criteri e dei vincoli introdotti col Trattato di Maastricht e con l'apertura di linee di prestito dedicate impone un approccio condiviso e comune volto a scongiurare l'impatto negativo delle duplicazioni e ripetizioni dei processi produttivi: come sottolineava uno dei padri fondatori dell'Unione europea «l'esercito comune avrà bisogno di bilancio comune, di imposte comuni», per questa ragione appare fondamentale riavviare il percorso di emissione dei cosiddetti eurobond;

    25) in tal senso appare indispensabile riavviare il processo intrapreso nella I Legislatura dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri, nonché degli affari esteri, Alcide De Gasperi di ratifica del trattato per l'istituzione di una Comunità europea di difesa, al fine di garantire i confini esterni dell'Unione e la tutela dei propri interessi;

    26) in materia di difesa, inoltre, deve essere assunto quale criterio fondamentale per le prossime politiche europee la correlazione tra investimenti in difesa e in cultura, prevedendo che gli aumenti delle spese militari devono essere in ugual misura previsti anche in ricerca, istruzione e attività culturali (secondo il modello «un euro per un euro»): a tal proposito risulterebbe di estrema efficacia la adozione di una 18App europea, ossia di un bonus di 500 euro da spendere in cultura destinato a tutti i neo 18enni, introdotta nella legge di stabilità 2016 nel nostro Paese, da estendere a tutti i neomaggiorenni europei, anche al fine di far emergere le comuni radici culturali europee;

    27) una politica estera e di difesa comune rappresenta un passaggio indispensabile del processo di federalizzazione europeo, cui dovrà fare seguito l'approntamento di una politica migratoria che riesca ad attenuare gli effetti negativi dell'andamento demografico sull'Unione europea a garantire la sicurezza nella gestione dei flussi migratori;

    28) la disastrosa esperienza del Protocollo Albania certifica che un approccio ideologico ed estemporaneo non fa che aggravare il fenomeno, sacrificando diritti fondamentali e aumentando al contempo inutilmente gli oneri a carico del bilancio statale senza alcuna efficacia concreta neppure a livello di deterrenza;

    29) la gestione dei flussi migratori regolari non può prescindere dall'elaborazione di una strategia comune di inclusione sociale che muova dallo strumento fondamentale del lavoro, attraverso percorsi dedicati e di formazione capaci di valorizzare le risorse umane a disposizione e contestualmente di soddisfare la costante richiesta di manodopera di alcuni settori produttivi;

    30) anche in quest'ultimo campo si necessita di superare la divergenza di approcci tra gli Stati garantendo un sistema efficace di gestione delle frontiere, una distribuzione equa dei richiedenti asilo e il rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e transito per affrontare le cause profonde dell'immigrazione e favorire accordi per i rimpatri;

    31) le politiche migratorie dovrebbero essere improntate a un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti umani, evitando derive nazionaliste che minano la solidarietà europea;

    32) gli scenari drammatici nello scacchiere internazionale hanno dimostrato le notevoli carenze e lacune nelle procedure istituzionali europee in materia di politica comune estera, le quali non consentono all'Unione europea di divenire un interlocutore stabile, forte e di spessore all'interno dello scenario internazionale: è necessaria un'incisiva riforma dei trattati istituzionali affinché si superi il diritto di veto in materia di politica estera, così da consentire alla stessa Unione europea di avere una singola «voce» nelle interlocuzioni internazionali ed essere in grado di portare avanti istanze unitarie e condivise tra tutti gli Stati membri, sulla base dei valori e principi comuni che devono guidare l'azione europea in ogni suo ambito;

    33) anche il tema della competitività torna ad essere centrale alla luce delle nuove tensioni internazionali. L'Unione europea necessita di politiche industriali comuni che rendano il mercato dell'Unione europea e i suoi attori competitivi;

    34) già il cosiddetto «Rapporto Draghi» evidenziava una serie di politiche comuni che l'Unione europea dovrebbe attuare nei prossimi cicli istituzionali per recuperare il gap di competitività dell'industria europea con i principali partner e competitor internazionali;

    35) il settore dell'automotive, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, la realizzazione di infrastrutture strategiche a supporto della transizione ecologica, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, lo spazio, l'intelligenza artificiale e l'industria della difesa rappresentano ambiti fondamentali per garantire la competitività dell'Europa nel contesto globale e tutelarne l'autonomia strategica, riducendo al minimo il rischio di ingerenze esterne e dipendenze da attori terzi;

    36) la competitività è una delle priorità assolute e da sostenere con un piano industriale ambizioso, che favorisca gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. All'Unione europea si chiede, inoltre, di rafforzare il proprio sistema di governance economica per rispondere in maniera efficace alle sfide della globalizzazione e del progresso tecnologico, evitando il rischio di frammentazione e disallineamento tra gli Stati membri;

    37) in questo contesto la tutela degli oceani rappresenta una priorità imprescindibile nell'agenda europea considerando il ruolo essenziale che questi rappresentano non solo nella regolazione del clima globale ma anche nella sicurezza economica, strategica e tecnologica dell'Unione;

    38) gli oceani assumono una funzione chiave nella regolazione del ciclo del carbonio e con la loro biodiversità rappresentano una preziosa risorsa economica per diversi settori produttivi che vanno dalla pesca all'industria farmaceutica e biotecnologica;

    39) sono, inoltre, la sede dei cablaggi per la rete internet. Più del 95 per cento del traffico dati viaggia attraverso cavi marini rendendo gli oceani vere infrastrutture digitali indispensabili per la connettività e sicurezza globale;

    40) il controllo e la protezione di tali infrastrutture, specie in considerazioni delle intrinseche vulnerabilità, sono temi sui quali l'Europa dovrebbe interrogarsi per individuare le modalità migliori di intervento per rafforzare le infrastrutture medesime, promuovere standard comuni di protezione, diversificare le rotte di trasmissione e stipulare partnership strategiche per la sicurezza informatica;

    41) in questo contesto, il rischio più volte paventato dall'attuale amministrazione statunitense circa l'imposizione di dazi sulle merci europee (ivi incluse quelle italiane) rappresenta un concreto pericolo per le prospettive di crescita e tenuta del sistema produttivo nel suo complesso;

    42) la bilancia commerciale tra Usa e Unione europea (nel suo complesso) oggi vede il Vecchio continente esportare beni per circa 502 miliardi di euro, a fronte di importazioni Usa per un valore di 346,5 miliardi di euro. Per quanto concerne i servizi, invece, l'Unione europea esporta i medesimi negli Usa per un valore pari a circa 292 miliardi di euro, contro i 396 miliardi importati dall'Unione europea;

    43) il nostro Paese è il tredicesimo partner commerciale degli Usa, con uno scambio commerciale nettamente favorevole, pari a circa 92 miliardi di euro: il valore delle esportazioni italiane negli Usa è pari a 67 miliardi di euro, mentre quello delle importazioni dagli Usa è pari a 24 miliardi di euro, con un saldo positivo pari a 43 miliardi di euro annui;

    44) gli Usa rappresentano il terzo Paese di destinazione delle merci italiane, la cui origine si ha prevalentemente nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte, che da sole producono più di due terzi delle esportazioni complessive;

    45) in tale articolato scenario, al nuovo Multiannual financial framework si chiederà di individuare e garantire l'adeguato sostegno economico alle politiche di coesione sociale, di finanziare la creazione e il potenziamento delle infrastrutture strategiche, di finanziare le misure volte all'integrazione industriale transnazionale in alcuni settori fondamentali (spazio, difesa e intelligenza artificiale) e di incentivare la crescita e l'integrazione dei mercati, assicurando un'allocazione delle risorse efficiente e contrastando – per quanto possibile – le disparità economiche tra le diverse aree geografiche dell'Unione,

impegna il Governo:

   1) a garantire all'Ucraina, ogni supporto politico, economico, umanitario e diplomatico, confermando la fornitura di approvvigionamenti e assetti utili a sostenere la resistenza ucraina rispetto all'aggressione russa, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, rafforzando il percorso per una pace globale, giusta e duratura, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale;

   2) ad adoperarsi per assicurare il buon esito dei negoziati per la de-escalation e il cessate il fuoco in Ucraina, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace;

   3) a promuovere attivamente una soluzione alla crisi umanitaria a Gaza, sostenendo il mantenimento del cessate il fuoco così da favorire la pronta restituzione degli ostaggi israeliani e il rispetto degli accordi siglati e garantire ogni aiuto necessario per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione civile coinvolta;

   4) a favorire, in relazione alla crisi israelo-palestinese, il perseguimento della politica due popoli due Stati, condannando le organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas, che va disciolta, disarmata e a cui va impedito in ogni modo di progettare e ripetere in futuro un attacco come quello del 7 ottobre, appoggiando una risoluzione pacifica del conflitto e l'adozione del modello «due popoli, due Stati»;

   5) a monitorare l'evolversi del fronte libanese così da adottare, qualora le contingenze lo richiedessero, iniziative concrete e coordinate volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei contingenti militari e civili dislocati in Libano nell'ambito dell'operazione di peace-keeping dell'Unifil, nonché la protezione e il rispetto del contingente dei caschi blu da parte di tutti gli attori coinvolti nei conflitti in Medio Oriente;

   6) a sollecitare azioni di vigilanza sul cambio di regime in Siria, al fine di evitare disordini e violenze, garantendo il costante monitoraggio della transizione di Governo per assicurarne la maggiore sicurezza e il rispetto dei diritti umani della popolazione civile;

   7) a promuovere una politica estera e diplomatica comune nell'ambito dell'Unione europea, avviando altresì una nuova stagione di collaborazione bilaterale nell'ambito delle relazioni atlantiche e nei rapporti bilaterali con il Regno Unito;

   8) a sollecitare la revisione dei trattati istitutivi al fine di avviare quanto prima il percorso di costituzione dell'esercito unico europeo, quale elemento indispensabile per la definizione di una strategia europea nello scenario globale, da accompagnare a una politica estera e diplomatica comune;

   9) a farsi promotore del rafforzamento della bussola strategica e di un programma industriale condiviso volto a rafforzare la capacità di difesa, da finanziare con risorse comuni e con l'emissione eurobond, al fine di scongiurare il pericolo di aggravare l'esposizione dei debiti sovrani e di rimettere a dinamiche private e all'interlocuzione tra le singole aziende la definizione di aspetti fondamentali per la creazione di una difesa europea;

   10) a garantire, in sede europea, che venga rispettato il principio secondo il quale gli investimenti in difesa e in cultura devono essere adottati in ugual misura (secondo il modello «un euro in cultura per un euro in sicurezza»), anche attraverso l'adozione della misura App18 europea, ossia il bonus di 500 euro da spendere in cultura destinato a tutti i neo 18enni, introdotta in Italia nella legge di stabilità 2016, ma estesa a tutti i neomaggiorenni europei;

   11) a sollecitare l'avvio del processo di riforma dei trattati al fine di superare il diritto di veto in materia di politica estera, nonché a riavviare il processo di ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea di difesa del 1952, al fine di perseguire un più razionale uso delle risorse ma anche per garantire la necessaria autonomia strategica all'Unione europea nel suo complesso;

   12) a rafforzare i sistemi di addestramento militare di risposta alle minacce ibride e a perseguire la razionalizzazione delle spese militari attraverso un maggior coordinamento tra gli Stati membri, incentivando il settore della ricerca e dello sviluppo;

   13) a richiedere l'istituzione di un servizio di cooperazione di intelligence unitario a livello unionale, al fine di salvaguardare la democrazia e lo spazio informativo europeo;

   14) a istituire una struttura di Missione «Europa Sicura» – centralizzata, volta a coordinare, predisporre, finanziare e aggregare le migliori conoscenze tecniche degli Stati membri in materia di dissesto idrologico e predisporre un piano coordinato di interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio europeo;

   15) a promuovere una gestione comune e solidale dei flussi migratori regolari, lavorando per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, gli accordi di rimpatrio, l'accoglienza, la previsione di percorsi di formazione e inclusione lavorativa dedicati e la redistribuzione equa dei richiedenti asilo, nonché per la creazione di partenariati strategici con i Paesi terzi per il contrasto all'immigrazione irregolare;

   16) ad adottare iniziative volte a rivedere il Protocollo Albania al fine di porre fine all'esperienza fallimentare maturata fino ad oggi prevedendo la conversione dei centri realizzati in istituti di esecuzione penale dei cittadini albanesi attualmente detenuti in Italia, anche al fine di mitigare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario;

   17) a sostenere le iniziative volte a rafforzare la produttività e la resilienza economica dell'Unione europea, completando il mercato unico e sviluppando una strategia per proteggere le industrie e le produzioni europee attraverso l'elaborazione di politiche agricole e industriali coerenti con gli obiettivi di competitività delineati nel cosiddetto rapporto Draghi;

   18) a impegnarsi nella costituzione di campioni europei nei settori della difesa (tradizionale e ibrida), dell'intelligenza artificiale e dello spazio al fine di garantire la competitività di un settore di eccellenza e contribuire all'autonomia strategica dell'Unione, riducendo al minimo il rischio di ingerenze esterne e dipendenze da attori terzi;

   19) a sostenere la definizione di un Multiannual financial framework ambizioso, che preveda risorse adeguate per il rafforzamento delle politiche di coesione, la creazione e il potenziamento delle infrastrutture strategiche, l'integrazione industriale transnazionale in alcuni settori fondamentali (spazio, difesa e intelligenza artificiale) e la piena integrazione dei mercati di capitali;

   20) a sostenere politiche efficaci per la tutela degli oceani, promuovendo la riduzione dell'inquinamento marino, la protezione della biodiversità marina e la transizione verso un'economia blu sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

   21) ad adottare ogni iniziativa utile volta a compensare economicamente e a salvaguardare le imprese e i settori interessati, nonché il tessuto economico-produttivo del Paese nel suo complesso e il potere di acquisto delle famiglie rispetto all'imposizione di dazi sulle merci italiane, riconoscendo la centralità di una risposta condivisa a livello europeo che porti all'elaborazione di una strategia comune europea;

   22) a promuovere una strategia per la sicurezza delle infrastrutture digitali sottomarine così da rafforzare le infrastrutture, promuovere standard comuni di protezione, diversificare le rotte di trasmissione e stipulare partnership strategiche per la sicurezza informatica.
(6-00165) «Boschi, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'instabilità e volatilità del contesto geopolitico sottolinea l'urgenza di un rafforzamento delle capacità di difesa collettiva dell'Unione europea tenuto anche conto che, per la prima volta dalla fine del secondo conflitto mondiale, la nuova Amministrazione Trump ha annunciato in maniera esplicita la volontà degli Usa di abbandonare la tradizionale politica atlantica e di difesa della libertà e della democrazia nel mondo in favore di un ritorno ai rapporti di forza, alle sfere d'influenza e a un approccio conflittuale in campo economico, indebolendo così fortemente l'alleanza con l'Europa architrave delle relazioni internazionali degli ultimi 80 anni;

    2) al vertice di Londra del 2 marzo 2025 è stata lanciata la proposta di una «coalizione dei volenterosi» per dare continuità al sostegno europeo all'Ucraina e individuare un percorso diplomatico che porti a una pace giusta e duratura;

    3) la Presidente della Commissione europea ha presentato al Consiglio europeo straordinario di giovedì 6 marzo 2025 il piano ReArm Europe da 800 miliardi di euro volto a intensificare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa sia nei settori più tradizionali che nei settori più innovativi e tecnologicamente avanzati;

    4) l'Unione europea, che ha contribuito al sostegno dell'Ucraina complessivamente in misura superiore agli Usa, è chiamata a assumere un ruolo di guida nella definizione di un auspicato accordo per una pace giusta, duratura e non violabile e che ponga fine ad un conflitto che la vede per ragioni politiche, culturali, geografiche ed economiche inevitabilmente coinvolta;

    5) le prospettive di una politica di sicurezza e difesa comune, di adeguata forza e con uno spettro sufficientemente ampio da agire da deterrente, possono prendere forme diverse attraverso architetture giuridiche che non necessariamente coinvolgano da subito tutti i 27 Paesi dell'Unione (come per l'Euro o il Trattato di Schengen, anche considerando le parole del futuro cancelliere Mertz su una Comunità della difesa aperta a Paesi non Ue);

    6) per migliorare la preparazione e le capacità di risposta alle sfide emergenti, occorre investire in tecnologie avanzate, come la sicurezza cibernetica e l'Intelligenza Artificiale, dove l'Europa nel suo complesso sconta gravi ritardi;

    7) la telefonata tra Trump e Putin di ieri sul cessate il fuoco in Ucraina non ha purtroppo dato gli immediati risultati positivi che il Presidente USA si aspettava ed aveva annunciato,

impegna il Governo:

   1) a continuare a sostenere la resistenza ucraina contro l'ingiustificata aggressione russa nel quadro degli sforzi in questa direzione dell'Unione europea, anche attraverso la confisca definitiva degli asset russi congelati dalle sanzioni, e a sostenere l'impegno europeo per una pace giusta, duratura e inviolabile conseguita con il consenso e il contributo negoziale imprescindibile del governo di Kyiv;

   2) a sostenere il piano ReArm Eu sottolineando la necessità che le risorse ed in particolare i 150 miliardi di nuovi fondi europei vengano spesi nella prospettiva di un sistema comune europeo di difesa che possa svolgere un ruolo di protezione e deterrenza anche in grado, in prospettiva, di prescindere dal supporto degli Stati Uniti, e sulla cui architettura istituzionale e sistemi di finanziamento va aperta nel più breve tempo possibile il confronto, possibilmente a partire dal prossimo Consiglio europeo.
(6-00166) «Della Vedova, Magi».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi e iniziative in relazione alla recente ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, con particolare riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, e intendimenti in ordine alla ricostituzione della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico «Italia sicura» – 3-01815

   BOSCHI, GADDA, BONIFAZI, DEL BARBA, FARAONE, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   dalla giornata del 14 marzo 2025 la Toscana è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato piene, esondazioni, smottamenti e allagamenti, isolando migliaia di cittadini in 14 comuni e costringendo all'evacuazione centinaia di persone;

   alberi caduti, strade allagate e infrastrutture civili pericolosamente danneggiate hanno compromesso la mobilità di interi territori ora ricoperti dal fango, con scuole, biblioteche, palestre comunali, abitazioni, attività commerciali e impianti industriali anche storici ancora allagati, nonostante gli sforzi esemplari della popolazione civile di farvi fronte, compatta, ribadendo il tradizionale senso di solidarietà e senso comune che la contraddistingue;

   in alcuni comuni delle province di Livorno, Pisa e Firenze la quantità di pioggia ha raggiunto livelli paragonabili all'alluvione del 1966: secondo le prime stime, i danni causati ai territori toscani ammonterebbero a più di 100 milioni di euro, di cui più della metà riferiti all'area metropolitana di Firenze;

   a Pisa la stessa amministrazione comunale ha sottolineato come gli investimenti degli anni passati contro il dissesto idrogeologico abbiano letteralmente salvato la città da un'imponente esondazione dell'Arno (soprattutto grazie al ricorso allo scolmatore), mentre, solo a Prato, la Protezione civile ha ricevuto 310 richieste di soccorso, impegnando 30 squadre con più di 150 unità impegnate nel territorio;

   la sempre più frequente ricorrenza di fenomeni atmosferici violenti evidenzia la strutturale fragilità del Paese sul piano del rischio idrogeologico, il cui prezzo è drammaticamente pagato in termini di vite umane e danni economici che condizionano nel profondo le prospettive di vita e benessere della popolazione;

   per contrastare tale rischio il Governo Renzi investì circa 9,8 miliardi di euro e diede avvio, per la prima volta, a un piano nazionale di interventi, istituendo (nel maggio 2014) la struttura di missione «Italia sicura» col compito di superare la logica emergenziale attraverso una serie di interventi di prevenzione coordinati sui territori, nonché di garantire l'impiego di risorse contro il dissesto idrogeologico che spesso rimangono inutilizzate per meri motivi burocratici –:

   a quanto ammontino i danni economici causati al territorio toscano dalle alluvioni richiamate in premessa, se il Governo abbia intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e se non ritenga urgente ricostituire la struttura di missione «Italia sicura» contro il dissesto idrogeologico al fine di garantire la programmazione, l'avvio e il monitoraggio sugli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei territori al fine di garantire l'incolumità della popolazione e garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle relative risorse.
(3-01815)


Iniziative in relazione alla carenza di personale presso le case di comunità e per il raggiungimento degli obiettivi previsti per tali strutture dal decreto ministeriale n. 77 del 2022 – 3-01816

   ONORI, D'ALESSIO, BONETTI, BENZONI, GRIPPO, SOTTANELLI e PASTORELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio. Non solo il processo di invecchiamento della popolazione italiana prosegue inesorabilmente, ma una quota significativa e crescente della stessa, ormai pari a circa il 40 per cento, è afflitta da malattie croniche;

   in tale ottica e nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati previsti 2 miliardi di euro per l'apertura di oltre 1.400 case di comunità entro giugno 2026;

   tali strutture di prossimità sono state pensate proprio per rafforzare la medicina territoriale e offrire, in particolar modo, assistenza medica immediata e servizi di diagnostica e prevenzione senza la necessità di rivolgersi ai pronto soccorso e in grado di seguire i malati cronici attraverso équipe multidisciplinari;

   in base al decreto ministeriale n. 77 del 2022, le case di comunità si distinguono in «spoke» – aperte almeno 12 ore al giorno per i servizi di assistenza primaria – e «hub», aperte 24 ore al giorno, in grado di erogare maggiori servizi e con una copertura di circa 50 mila abitanti;

   secondo i dati di OpenPNRR, a fine 2024 per le case di comunità sono stati spesi appena 224 milioni di euro, appena l'11 per cento sul totale di 2 miliardi di euro;

   l'ultimo report di Agenas, dedicato al monitoraggio del decreto ministeriale n. 77 del 2022 fino al 31 dicembre 2024 e pubblicato pochi giorni fa, ha evidenziato come delle 1.717 case della comunità programmate – sia in ambito di contratto istituzionale di sviluppo che extra contratto istituzionale di sviluppo – appena 485 risultino attive con almeno un servizio e alcune regioni (come, ad esempio, Campania e Basilicata) ne risultano completamente sprovviste;

   di queste, poi, solamente 118 dichiarano di avere tutti i servizi obbligatori attivi, dato che scende vertiginosamente ad appena 46 strutture se si include la presenza obbligatoria minima di personale medico ed infermieristico, a conferma degli enormi problemi strutturali sulla carenza di personale adeguato –:

   quali iniziative intenda porre in essere per risolvere la cronica carenza di personale dedicato alle case di comunità e raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022 in relazione al numero di strutture in proporzione alla popolazione.
(3-01816)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in materia di nomine in ambito sanitario, alla luce di recenti casi di malasanità verificatisi presso l'azienda sanitaria di Trapani – 3-01817

   QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO, CARMINA, D'ORSO, AIELLO, SCERRA, MORFINO, CANTONE e RAFFA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il caso drammatico di una paziente oncologica di Trapani, in Sicilia, che ha aspettato otto mesi per l'esito di un esame, con un tumore che nel frattempo aveva sviluppato metastasi, ha consentito di scoperchiare l'ennesimo vaso di pandora della malasanità imperante del nostro Paese;

   è emerso infatti che sono in realtà migliaia le persone che attendono da mesi i risultati di esami medici, ancora mai arrivati ai pazienti interessati. I ritardi riguardano soprattutto gli esami istologici, esami importanti soprattutto per la prevenzione di tumori. Le indagini ispettive successivamente svolte parlano addirittura di «160 tumori» non scoperti;

   il numero preciso dei referti ancora mai consegnati, 3.313, era stato comunicato dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani: sono stati 1.405 per esami svolti nel 2024 e sono già 1.908 per esami svolti nel 2025 e secondo l'azienda sanitaria provinciale i ritardi sarebbero dovuti a una carenza di medici specialisti in anatomia patologica;

   il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, inizialmente messo in discussione per presunte responsabilità a riguardo, è stato poi assolto rapidamente perché sembra che avesse inviato all'assessorato regionale alla salute e al dipartimento per la pianificazione strategica una pec in cui parlava delle difficoltà della sua azienda sanitaria provinciale nello smaltimento degli arretrati;

   a inizio marzo 2025, l'assessora regionale alla salute aveva annunciato un piano per smaltire gli arretrati: l'azienda sanitaria provinciale di Trapani sarebbe stata affiancata da altre strutture sanitarie di altre città per completare l'analisi dei campioni;

   in sostanza, nella gestione del problema, sembra che si stia profilando un'autoassoluzione collettiva di tutti i soggetti istituzionali chiamati a rispondere;

   sembra che sul caso siano già intervenuti sia il Ministro interrogato che la Regione Siciliana, cercando di trovare ragioni e soluzioni temporanee o colpevoli di turno, poi comunque rapidamente assolti, senza tuttavia valutare come le ragioni di queste storie inaccettabili risiedono in realtà in un sistema sanitario parcellizzato in nome di quello che i firmatari del presente atto ritengano un federalismo scellerato e alla mercé dei politici locali che sembrano usare la sanità pubblica come luogo di scambio di voti e nomine –:

   se non ritenga di dover adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, con riguardo al sistema delle nomine in sanità, affinché le nomine dirigenziali siano rappresentative degli interessi e della salute delle persone e non degli interessi e dei privilegi della politica.
(3-01817)


Iniziative per la realizzazione di residenze universitarie pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ottica della garanzia del diritto allo studio a fronte del «caro affitti» – 3-01818

   PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   in Italia studiano fuori sede quasi 900 mila studenti, di cui solo il 5 per cento trova posto in strutture pubbliche. Solo 46.193 sono i posti letto esistenti sul territorio nazionale, con una forte disomogeneità tra Nord e Sud (Lombardia 8.621 posti, Emilia-Romagna 4.232, Abruzzo 243, Campania 1.041);

   negli ultimi anni il mercato degli affitti ha registrato un incremento vertiginoso: secondo Immobiliare.it, nel 2024 i canoni di affitto per una camera singola sono aumentati del 7 per cento rispetto al 2023 e il costo medio di una singola è passato dai 335 euro del 2021 agli attuali 461 euro al mese;

   obiettivo dichiarato della missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata a «istruzione e ricerca» è la creazione di 60.000 nuovi posti letto entro giugno 2026;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe potuto rappresentare un'occasione per investire in modo strutturale sulle residenze universitarie pubbliche, garantendo alloggi accessibili anche agli studenti provenienti da fasce di reddito medio-basse; il Governo ha però scelto di privilegiare gli investitori privati, indirizzando con i bandi una parte significativa delle risorse verso strutture private, favorendo così la speculazione a discapito dei bisogni degli studenti;

   inoltre è maturato un clamoroso ritardo: 11.623 sono i posti letto ad oggi confermati dai decreti pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, il quale ne dichiara però 23.000. In ogni caso si è molto lontani dall'obiettivo dei 60.000 e per giunta con una distribuzione non omogenea sul territorio nazionale: sembrerebbe che importanti città universitarie come Chieti, Genova, Urbino, Lecce, Taranto, Sassari, Firenze e Perugia, solo per fare alcuni esempi, siano totalmente prive di interventi;

   per soli dodici anni i privati dovranno garantire una quota minima di posti letto a tariffe calmierate, poi potranno affittare gli alloggi a prezzi di mercato. A peggiorare la situazione, le tariffe applicabili risultano in alcuni casi addirittura superiori ai prezzi medi del mercato (circa 620 euro per una singola e 445 per una doppia);

   insomma, è mancata, ad avviso degli interroganti, una visione che metta al centro il problema del diritto allo studio –:

   se non ritenga urgente adottare iniziative di competenza volte a orientare le risorse verso la realizzazione di residenze universitarie pubbliche, individuando quelle necessarie a facilitare la partecipazione degli enti locali o adoperandosi nelle opportune sedi europee affinché ne sia autorizzato lo spostamento verso gli enti regionali per il diritto allo studio, valutando, inoltre, l'istituzione di un soggetto pubblico nazionale che coordini gli interventi al fine di risolvere il problema del caro affitti nelle città universitarie.
(3-01818)


Iniziative volte a promuovere la competitività del sistema italiano di ricerca scientifica e tecnologica in ambito europeo e internazionale – 3-01819

   TASSINARI, DALLA CHIESA, MULÈ, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI e TENERINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la ricerca scientifica e tecnologica costituisce un volano per la crescita economica e sociale del nostro Paese ed è, pertanto, necessario rendere maggiormente competitivo il sistema della ricerca italiano sulla scena mondiale, con interventi mirati che garantiscano la valorizzazione della ricerca fondamentale;

   occorre che le istituzioni promuovano la ricerca in ogni settore, attraendo anche ricercatori dall'estero e trattenendo i migliori talenti all'interno del Paese;

   per questo, è essenziale incentivare, attraverso linee di finanziamento dedicate alla ricerca fondamentale, un investimento pubblico in grado di sostenere la ricerca eccellente e valorizzare l'enorme patrimonio intellettuale che essa genera –:

   quali misure abbia adottato o intenda adottare per rendere sempre più competitivo il sistema della ricerca per far fronte alle sfide globali che vedono l'Italia interfacciarsi con gli altri partner europei e internazionali nel campo della ricerca.
(3-01819)


Ulteriori iniziative di competenza volte a favorire il pieno sviluppo dell'università italiana – 3-01820

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 della Costituzione recita: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;

   il rapporto fra studenti e docenti e la possibilità per i giovani di studiare e formarsi in luoghi che incentivano rapporti virtuosi e una vita comunitaria rappresentano alcuni dei pilastri che hanno permesso all'università di qualificarsi come uno dei cardini del progresso della nostra società;

   i cambiamenti degli ultimi decenni, in particolare la globalizzazione dei mercati e l'affermazione di nuove tecnologie, hanno posto l'università di fronte a sfide epocali, acuite durante la crisi pandemica;

   a partire dall'anno 2004, le università telematiche hanno potuto offrire a molti lavoratori opportunità di studio e formazione altrimenti non praticabili all'interno degli atenei cosiddetti «tradizionali»;

   il numero delle università telematiche e degli studenti è andato aumentando negli anni, raggiungendo nel 2024 il numero di 11 atenei e 273.762 iscritti, tra cui moltissimi giovani diplomati;

   tra l'anno 2013/2014 e l'anno 2022/2023, il numero delle immatricolazioni registrate in università telematiche è più che quintuplicato, passando da 4.827 a 26.108 immatricolazioni per anno accademico. Inoltre, la quota di studenti iscritti a questa tipologia di ateneo è aumentata dal 3,1 per cento nel 2013 al 14 per cento nel 2024;

   la presenza di società di capitali che gestiscono enti universitari e la possibilità di offrire lezioni telematiche favoriscono la riduzione del rapporto fra il numero degli studenti e dei docenti – nonché la loro mutua conoscenza –, ma anche opportunità di dialogo e di convivenza tra gli studenti;

   il decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, del Ministro interrogato ha definito «le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento» –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per favorire il pieno sviluppo dell'università italiana in linea con la sua natura di comunità di studenti e di docenti, riaffermando le sue finalità educative, culturali, scientifiche e sociali e per escludere per tutti gli atenei statali, non statali e telematici qualunque scopo di lucro.
(3-01820)


Iniziative volte ad evitare ricadute negative sulle imprese italiane derivanti dall'annunciato innalzamento dei dazi sui beni dell'Unione europea da parte degli Stati Uniti d'America – 3-01821

   PELUFFO, VACCARI, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, PANDOLFO, FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il Presidente degli Usa Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 25 per cento sui beni importati, inclusi quelli provenienti dall'Unione europea;

   gli Stati Uniti sono il terzo Paese di destinazione delle merci italiane: negli ultimi dieci anni, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono aumentate progressivamente, raggiungendo nel 2023 un valore di 67,3 miliardi di euro. Anche le importazioni dagli Stati Uniti in Italia sono cresciute, arrivando a 25,2 miliardi di euro nel 2023. Il saldo commerciale, da sempre a favore dell'Italia, nel 2023 ha raggiunto un valore di 42,1 miliardi di euro;

   l'applicazione dei dazi preannunciati dall'Amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea, che andrebbe ad aggiungersi alla possibile escalation delle tensioni geopolitiche, avrebbe effetti rilevantissimi sul nostro Paese, sia sul tasso di crescita, sia sul livello dei prezzi;

   secondo l'Istat l'eventuale aumento delle tariffe doganali penalizzerebbe settori strategici, quali meccanica e macchinari industriali, agroalimentare, tessile e moda, mezzi di trasporto e, più in generale, ridurrebbe la competitività delle imprese italiane, con un effetto a catena che, partendo dal calo dell'export, determinerebbe minori entrate per le aziende, meno investimenti e ripercussioni negative sull'occupazione;

   i dazi sul vino, in particolare, rischiano di scatenare una guerra commerciale con impatti ingenti e irreparabili, coinvolgendo filiere produttive, decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori;

   il Governo italiano, nonostante le ambizioni della Presidente Meloni, sembra non esercitare alcun ruolo, con un atteggiamento di estrema ambiguità rispetto alle politiche commerciali aggressive condotte dal Presidente Trump nei confronti dell'Europa –:

   quali iniziative intenda assumere per evitare le ricadute negative sulle imprese italiane derivanti dall'eventuale innalzamento dei dazi sui beni derivanti dall'Unione europea annunciato dall'Amministrazione Trump.
(3-01821)


Elementi in merito al piano di riconversione industriale di Versalis, con particolare riferimento alla transizione ecologica, all'economia circolare e allo sviluppo tecnologico – 3-01822

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI e GABELLONE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la chimica di base rappresenta un settore industriale strategico per l'Italia, in quanto fornisce i materiali fondamentali per numerose filiere produttive, dall'automotive all'edilizia, dalla farmaceutica all'agricoltura;

   negli ultimi anni, il settore ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui l'aumento dei costi energetici, la concorrenza di Paesi extra Unione europea con standard ambientali e lavorativi meno virtuosi e la necessità di una transizione verso modelli di produzione più sostenibili;

   il Ministro interrogato, in occasione della riunione del Consiglio competitività del 12 marzo 2025, ha aperto il confronto sulla revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Cbam, dopo aver sottoscritto, il giorno precedente, un «non paper» con Francia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Ungheria e Paesi Bassi per il rilancio del settore chimico in Europa;

   in questo contesto, il piano di riconversione industriale di Eni Versalis assume un'importanza cruciale per il futuro della chimica di base in Italia. Con una presenza significativa in Italia e all'estero Versalis svolge, infatti, un ruolo strategico in quanto fornisce materiali essenziali per diverse filiere industriali. Tuttavia, l'azienda si trova ad affrontare la sfida di adattarsi a un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione, che richiede una transizione verso modelli di produzione più sostenibili e circolari –:

   alla luce del recente protocollo d'intesa sulla riconversione industriale di Versalis, siglato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, quali siano gli obiettivi strategici del piano di riconversione industriale di Versalis, in particolare in relazione alla transizione ecologica, all'economia circolare e allo sviluppo tecnologico.
(3-01822)


Iniziative per l'istituzione di un tavolo di confronto con la società Ericsson, con particolare riferimento alla recente procedura di licenziamento collettivo che ha interessato lavoratori della sede di Genova e alle prospettive del medesimo stabilimento – 3-01823

   PASTORINO. —Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la ricerca e sviluppo di Ericsson è presente in Italia dal 1978; negli ultimi venti anni sono oltre 750 i brevetti prodotti. Genova, Pisa e Pagani rappresentano un'eccellenza mondiale. Tuttavia, il sito di Genova, già gravemente depauperato dopo anni di licenziamenti che dal 2012 hanno portato a ridurre il personale da 900 unità alle attuali 374, a dicembre del 2024 è stato investito da un'ennesima procedura di licenziamento collettivo che riguarda otto dipendenti;

   i lavoratori, tra i 50 e i 60 anni, tutti impiegati nell'ufficio acquisti, secondo l'azienda svedese non sono ricollocabili né nella sede ligure, né altrove, benché la loro generica qualifica impiegatizia avrebbe suggerito una soluzione diversa;

   infatti, nonostante una lunga trattativa e dopo che il sindacato ha dichiarato inattuabile un accordo collettivo, l'azienda ha dapprima intrapreso una trattativa individuale con i singoli soggetti interessati e poi, nella giornata di lunedì 10 febbraio 2025, ha consegnato le lettere di licenziamento accompagnando letteralmente alla porta i dipendenti, scortati all'uscita dalle guardie;

   questo comportamento stride non poco con il trattamento ricevuto negli anni da Ericsson, che grazie all'accordo di programma del 2012 ha goduto di sostanziosi finanziamenti pubblici: 24 milioni di euro del Ministero dell'istruzione, 9,6 milioni di euro del Ministero dello sviluppo economico, 11 milioni dalla regione Liguria, oltre agli impegni specifici della provincia e del comune di Genova a svolgere tutte le azioni necessarie, ivi incluse le opere di urbanizzazione e messa a regime delle strutture;

   investimenti proiettati a una crescita dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico del territorio. Così non è stato, l'organico della sola sede di Genova è stato ridotto drasticamente nel corso di pochissimo tempo. Slc Cgil Genova dichiara: «Ericsson ha continuato fino all'ultimo istante a mostrare un atteggiamento insensibile e irriguardoso nei confronti di chi per 20 o 30 anni ha prestato dignitosamente servizio alle sue dipendenze e questo si considera inaccettabile» –:

   se intenda istituire un tavolo di confronto presso il Ministero con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato al ricollocamento degli otto lavoratori oggetto dalla procedura, nel rispetto della loro esperienza ultratrentennale e della loro professionalità, e a chiarire le volontà dell'azienda con riferimento alla sede di Genova, al fine di scongiurare l'eventualità di un ulteriore indebolimento della stessa e della sua comunità lavorativa che possa portare allo smantellamento in favore di stabilimenti esteri.
(3-01823)


Iniziative di competenza volte a superare le criticità relative alla disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati – 3-01824

   CENTEMERO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 193 del 2024 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni già vigenti in materia di start-up innovative e incubatori certificati, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali, proseguendo un percorso già iniziato con precedenti iniziative legislative presentate dal Gruppo Lega;

   tuttavia, per alcune di queste modifiche è emersa l'esigenza di chiarimenti applicativi da parte degli operatori di settore, rispetto alle definizioni sia di start-up innovativa e di incubatore certificato che di piccole e medie imprese ai fini dell'investimento istituzionale da parte del Fondo di venture capital;

   all'articolo 28, ad esempio, l'assenza di «attività prevalente di agenzia e consulenza», quale requisito essenziale per la qualifica di start-up innovativa, non risulta trovi definizione nei contenuti né corrispondenza univoca in un codice Ateco, ai fini della verifica di sussistenza di tale requisito per quelle già iscritte nel registro delle imprese, che, dunque, non sanno se possono ancora considerarsi tali e usufruire o meno dei vari bandi pubblici e incentivi fiscali loro dedicati sino al momento dell'effettiva cancellazione;

   parimenti, rispetto alla permanenza nel suddetto registro non è esplicitato se per «ottenimento di un brevetto» debba farsi riferimento al deposito della domanda o al riconoscimento dello stesso e né se l'impresa debba essere titolare oppure licenziataria del brevetto;

   rispetto agli incubatori certificati, nonostante la tempestiva pubblicazione del decreto ministeriale del 20 dicembre 2024, ad oggi non risulta ancora disponibile sul sito del Ministero la documentazione aggiornata per procedere alla nuova autocertificazione degli indicatori dei requisiti previsti per la qualifica di incubatore certificato e non è specificato, alla tabella B allegata al menzionato decreto, se il parametro temporale dell'«ultimo anno» per l'accertamento dei requisiti ivi previsti in merito all'attività di supporto o accelerazione di start-up innovative debba riferirsi all'anno solare o fiscale precedente, oppure agli effettivi ultimi dodici mesi e, quindi, a cavallo tra i due anni;

   inoltre, all'articolo 33 relativo all'investimento istituzionale da parte del Fondo di venture capital sarebbe utile confermare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità delle piccole e medie imprese al momento dell'investimento iniziale, nonché specificare i meccanismi di calcolo degli investimenti nel Fondo di venture capital e le modalità di calcolo del paniere degli investimenti qualificati –:

   se ed entro quali tempi intenda adottare iniziative di competenza in merito alle criticità esposte in premessa.
(3-01824)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 932 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE ZANETTIN: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DURATA DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2084)

A.C. 2084 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
  2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centocinquanta.
1.1008. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centoventi.
1.1007. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
1.1006. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero di cui agli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.
1.1001. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,.
1.1003. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576 del codice penale,.
1.1004. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per il delitto previsto dall'articolo 605 del codice penale.
1.1015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: quarantacinque giorni, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,.
1.1000. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'assoluta indispensabilità fino a: dall'emergere di con le seguenti: una durata superiore sia giustificata da.
1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere aggiungere le seguenti: , in qualsiasi modo e forma,.
1.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sette anni.
1.36. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per una delle ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.
1.42. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 73 comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 629 del codice penale.
1.46. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché a tutti i delitti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, come previsti dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e per i quali trovi applicazione l'articolo 266 del codice di procedura penale.
1.1012. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 644 del codice penale.
1.48. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le intercettazioni non possono fino alla fine del comma, con le seguenti: Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al comma 1, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.
1.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: Le intercettazioni aggiungere le seguenti: di comunicazioni tra presenti.
1.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-ter e per i quali trovi applicazione l'articolo 266 del codice di procedura penale, nonché ove si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.
1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, fino alla fine del comma, con le seguenti: centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576, comma 1, numeri 2 e 5.1 del codice penale.
1.1011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1.14. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: l'assoluta indispensabilità delle operazioni per.
1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere aggiungere le seguenti: , nel corso delle indagini,.
1.32. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: specifici e concreti.
1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 628 del codice penale.
1.45. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo le parole: oggetto di espressa motivazione aggiungere le seguenti: . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui alla legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, in materia di market abuse.
1.1013. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3-bis, dopo le parole: «371-bis, comma 4-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 362, comma 1-ter».
1.52. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

A.C. 2084 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 2084 recante «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione», trasmessa dal Senato, si compone di un unico articolo che, al comma 1 interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. In particolare, mediante modifica del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, si prevede altresì la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione;

    l'articolo 267, comma 3, codice procedura penale, prescrive che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare – con decreto motivato – una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe;

    le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la sussistenza dei «gravi indizi di reato» e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;

    il comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in esame, interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Le modifiche apportate sono volte a chiarire che il limite di durata complessiva delle operazioni captative introdotto dal comma 1 non trova applicazione nei casi delineati dal primo comma del citato articolo 13. In queste ipotesi, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti;

    alla luce delle importanti previsioni in via di approvazione, occorrerebbe un correttivo necessario di deroga rispetto al termine di 45 giorni previsto dalla proposta di legge in esame, quando si svolgano indagini aventi ad oggetto i reati del «codice rosso», e che potrebbero avere come conseguenza reati particolarmente gravi, come l'omicidio della vittima di stalking o il suicidio della vittima di revenge porn;

    l'approvazione di tale correttivo, nel conferire una priorità a queste fattispecie criminose, si inserirebbe nella strategia condivisa dal Governo per rafforzare la risposta istituzionale contro tali reati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione nelle indagini vertenti sui delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn, e pedopornografia.
9/2084/1. Bisa, Varchi, Calderone, Carfagna, Ravetto, Patriarca, Semenzato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 2084 recante «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione», trasmessa dal Senato, si compone di un unico articolo che, al comma 1 interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. In particolare, mediante modifica del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, si prevede altresì la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione;

    l'articolo 267, comma 3, codice procedura penale, prescrive che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare – con decreto motivato – una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe;

    le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la sussistenza dei «gravi indizi di reato» e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;

    il comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in esame, interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Le modifiche apportate sono volte a chiarire che il limite di durata complessiva delle operazioni captative introdotto dal comma 1 non trova applicazione nei casi delineati dal primo comma del citato articolo 13. In queste ipotesi, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti;

    alla luce delle importanti previsioni in via di approvazione, occorrerebbe un correttivo necessario di deroga rispetto al termine di 45 giorni previsto dalla proposta di legge in esame, quando si svolgano indagini aventi ad oggetto i reati del «codice rosso», e che potrebbero avere come conseguenza reati particolarmente gravi, come l'omicidio della vittima di stalking o il suicidio della vittima di revenge porn;

    l'approvazione di tale correttivo, nel conferire una priorità a queste fattispecie criminose, si inserirebbe nella strategia condivisa dal Governo per rafforzare la risposta istituzionale contro tali reati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere ai delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn, e pedopornografia il regime della proroga prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.
9/2084/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Bisa, Varchi, Calderone, Carfagna, Ravetto, Patriarca, Semenzato.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea consta di un solo articolo che reca disposizioni in materia di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni, termine derogabile con espressa motivazione nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti. Tale disciplina derogatoria non trova applicazione ai delitti di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991;

    la ratio sottostante alla presente proposta di legge è quella di evitare che diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato vengano ingiustificatamente compressi, agendo sui limiti della durata;

    in tema di intercettazioni, tuttavia, la compressione dei princìpi di cui agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione emerge in tutta chiarezza anche in relazione al tema delle intercettazioni indirette, ovvero delle intercettazioni concernenti le conversazioni telefoniche o tra presenti di soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione;

    ad avviso del presentatore del presente atto, l'individuazione di un limite massimo di durata delle intercettazioni deve dunque essere accompagnata anche da interventi sui presupposti sostanziali per il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e ciò tanto più ora, avendone ridotto i termini di durata,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione dei princìpi sottostanti la presente proposta di legge con l'adozione di ogni misura utile al fine di riportare le intercettazioni indirette nell'alveo del dettato costituzionale, prevedendo che esse possano trovare ingresso come prova nel procedimento penale a carico del terzo solo se suffragate da ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
9/2084/2. Calderone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea consta di un solo articolo che reca disposizioni in materia di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni, termine derogabile con espressa motivazione nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti. Tale disciplina derogatoria non trova applicazione ai delitti di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991;

    la ratio sottostante alla presente proposta di legge è quella di evitare che diritti costituzionalmente garantiti dell'indagato vengano ingiustificatamente compressi, agendo sui limiti della durata;

    in tema di intercettazioni, tuttavia, la compressione dei princìpi di cui agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione emerge in tutta chiarezza anche in relazione al tema delle intercettazioni indirette, ovvero delle intercettazioni concernenti le conversazioni telefoniche o tra presenti di soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione;

    ad avviso del presentatore del presente atto, l'individuazione di un limite massimo di durata delle intercettazioni deve dunque essere accompagnata anche da interventi sui presupposti sostanziali per il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e ciò tanto più ora, avendone ridotto i termini di durata,

impegna il Governo

a valutare interventi che rispetto alle intercettazioni cosiddette indirette prevedano che per l'utilizzabilità come prova debbano concorrere ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
9/2084/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Calderone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea consta di un solo articolo che reca disposizioni in materia di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. Tale termine è derogabile, con espressa motivazione, nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti;

    gli ulteriori elementi aventi il necessario carattere della specificità e della concretezza devono emergere dalle stesse intercettazioni;

    il tema della modalità per garantire che sistemi di analisi e di modifica della voce cosiddetta «deep fake» non vengano utilizzati per alterare la genuinità dei file audio captati attraverso le intercettazioni è pertanto rilevante e non può essere eluso;

    si deve considerare la vasta diffusione e la facilità di fruizione di sistemi e applicazioni – poco costosi e reperibili su qualsiasi store dei telefoni cellulari – basati su intelligenza artificiale (cosiddetta «deep fake») in grado di replicare in modo impercettibile la voce di chiunque a sua insaputa e in grado di consentire a chiunque di far pronunciare frasi e interi discorsi completamente inventati con la voce dell'inconsapevole vittima. È sufficiente avere un file di pochi secondi di «parlato» di quest'ultima per consentire all'AI di generare frasi complesse, sintatticamente e foneticamente attendibili;

    non vi è alcuna intenzione di minare l'impianto delle intercettazioni inserendo dubbi sulla genuinità delle stesse, ma al contrario si punta a individuare strumenti che consentano di garantirne in modo granitico l'autenticità;

    se fino a qualche tempo fa gli errori potevano annidarsi in una errata trascrizione del «parlato», oggi il tema è molto più insidioso perché riguarda, a monte, la stessa genuinità del «parlato», quindi molto più difficile da far emergere;

    la questione dei «deep fake», generati dall'AI, può, d'altro canto, essere affrontata e risolta proprio grazie a strumenti dotati di valenza scientifica, che certifichino l'autenticità dei risultati delle intercettazioni utilizzati in sede processuale;

    gli strumenti di IA idonei a creare «deep fake» sono sempre più sofisticati e ciò deve allertare il legislatore sull'urgenza di avere strumenti processuali idonei ad arginare aspetti di vulnerabilità e garantire l'autenticità di risultati di mezzi di ricerca della prova, soprattutto in un ambito quale quello del procedimento penale, dove sono in gioco i diritti di libertà fondamentali della persona;

    ad avviso dei presentatori del presente atto, occorre dunque accompagnare l'individuazione di un limite massimo di durata delle intercettazioni con ulteriori interventi in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, al fine di assicurare l'autenticità dei risultati delle captazioni,

impegna il Governo

a tal fine, a predisporre le opportune integrazioni normative, introducendo un processo di autenticazione degli esiti delle intercettazioni che ne garantisca, ai fini della utilizzabilità, anche cautelare, la genuinità quanto a riferibilità delle voci ai soggetti cui è attribuita e ne escluda alterazioni ad opera di sistemi di intelligenza artificiale.
9/2084/3. Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea consta di un solo articolo che reca disposizioni in materia di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. Tale termine è derogabile, con espressa motivazione, nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti;

    gli ulteriori elementi aventi il necessario carattere della specificità e della concretezza devono emergere dalle stesse intercettazioni;

    il tema della modalità per garantire che sistemi di analisi e di modifica della voce cosiddetta «deep fake» non vengano utilizzati per alterare la genuinità dei file audio captati attraverso le intercettazioni è pertanto rilevante e non può essere eluso;

    si deve considerare la vasta diffusione e la facilità di fruizione di sistemi e applicazioni – poco costosi e reperibili su qualsiasi store dei telefoni cellulari – basati su intelligenza artificiale (cosiddetta «deep fake») in grado di replicare in modo impercettibile la voce di chiunque a sua insaputa e in grado di consentire a chiunque di far pronunciare frasi e interi discorsi completamente inventati con la voce dell'inconsapevole vittima. È sufficiente avere un file di pochi secondi di «parlato» di quest'ultima per consentire all'AI di generare frasi complesse, sintatticamente e foneticamente attendibili;

    non vi è alcuna intenzione di minare l'impianto delle intercettazioni inserendo dubbi sulla genuinità delle stesse, ma al contrario si punta a individuare strumenti che consentano di garantirne in modo granitico l'autenticità;

    se fino a qualche tempo fa gli errori potevano annidarsi in una errata trascrizione del «parlato», oggi il tema è molto più insidioso perché riguarda, a monte, la stessa genuinità del «parlato», quindi molto più difficile da far emergere;

    la questione dei «deep fake», generati dall'AI, può, d'altro canto, essere affrontata e risolta proprio grazie a strumenti dotati di valenza scientifica, che certifichino l'autenticità dei risultati delle intercettazioni utilizzati in sede processuale;

    gli strumenti di IA idonei a creare «deep fake» sono sempre più sofisticati e ciò deve allertare il legislatore sull'urgenza di avere strumenti processuali idonei ad arginare aspetti di vulnerabilità e garantire l'autenticità di risultati di mezzi di ricerca della prova, soprattutto in un ambito quale quello del procedimento penale, dove sono in gioco i diritti di libertà fondamentali della persona;

    ad avviso dei presentatori del presente atto, occorre dunque accompagnare l'individuazione di un limite massimo di durata delle intercettazioni con ulteriori interventi in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, al fine di assicurare l'autenticità dei risultati delle captazioni,

impegna il Governo

a valutare eventuali interventi normativi volti a garantire la genuinità degli esiti delle intercettazioni ad esclusione di alterazioni ad opera di sistemi di intelligenza artificiale.
9/2084/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni pari a 45 giorni rispetto ai reati, quali quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ed altri, che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui al richiamato articolo 13, pur tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile; come l'omicidio fuori dai contesti di criminalità organizzata, lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina. O a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizioni, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo arrivare a determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime,

impegna il Governo

ad accompagnare le modifiche recate dal provvedimento in esame all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, con ulteriori interventi a tutti i livelli, anche normativo, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione del catalogo dei reati che resterebbero esclusi dal regime di deroga ex articolo 13, così da intervenire con il primo provvedimento utile per includere nel regime speciale anche il delitto di omicidio commesso al di fuori dai contesti di criminalità organizzata.
9/2084/4. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni pari a 45 giorni rispetto ai reati, quali quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ed altri, che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui al richiamato articolo 13, pur tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile; come l'omicidio fuori dai contesti di criminalità organizzata, lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina. O a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime,

impegna il Governo

ad accompagnare le modifiche recate dal provvedimento in esame all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, con ulteriori interventi a tutti i livelli, anche normativo, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione del catalogo dei reati che resterebbero esclusi dal regime di deroga ex articolo 13, così da intervenire, con il primo provvedimento utile, per includere nel regime speciale anche i delitti di stalking e maltrattamenti in famiglia, che in quanto spesso commessi all'interno di realtà familiari, risultano di più difficile emersione.
9/2084/5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni pari a 45 giorni rispetto ai reati, quali quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ed altri, che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui al richiamato articolo 13, pur tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile; come l'omicidio fuori dai contesti di criminalità organizzata, lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina. O a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime,

impegna il Governo

ad accompagnare le modifiche recate dal provvedimento in esame all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, con ulteriori interventi a tutti i livelli, anche normativo, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione del catalogo dei reati che resterebbero esclusi dal regime di deroga ex articolo 13, così da intervenire, con il primo provvedimento utile, per includere nel regime speciale anche i delitti di rapina, che in considerazione del timore di ritorsioni che può ingenerarsi nella vittima, possono risultare di più difficile accertamento.
9/2084/6. Pellegrini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni pari a 45 giorni rispetto ai reati, quali quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ed altri, che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui al richiamato articolo 13, pur tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile; come l'omicidio fuori dai contesti di criminalità organizzata, lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina. O a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime,

impegna il Governo

ad accompagnare le modifiche recate dal provvedimento in esame all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, con ulteriori interventi a tutti i livelli, anche normativo, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione del catalogo dei reati che resterebbero esclusi dal regime di deroga ex articolo 13, così da intervenire, con il primo provvedimento utile, per includere nel regime speciale anche il delitto di usura.
9/2084/7. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni pari a 45 giorni rispetto ai reati, quali quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ed altri, che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui al richiamato articolo 13, pur tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile; come l'omicidio fuori dai contesti di criminalità organizzata, lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina, ovvero a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime,

impegna il Governo

ad accompagnare le modifiche recate dal provvedimento in esame all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, con ulteriori interventi a tutti i livelli, anche normativo, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione del catalogo dei reati che resterebbero esclusi dal regime di deroga ex articolo 13, così da intervenire, con il primo provvedimento utile, per includere nel regime speciale anche il delitto di disastro ambientale, notoriamente tra le fattispecie penali di più difficile accertamento probatorio.
9/2084/8. Ilaria Fontana, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile, in quanto riguardino indagini di complesso accertamento;

    molteplici sarebbero le fattispecie escluse dal regime attuale di deroga ex articolo 13, ed il cui accertamento sarebbe di fatto impedito dalla limitazione delle operazioni di intercettazione a 45 giorni, in spregio ai dettami contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, per effetto della inosservanza di obblighi europei ed internazionali;

    si consideri, nello specifico, i delitti di genere, che – esulando dal regime di deroghe operate per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 – sarebbero destinati a subire la limitazione temporale dei 45 giorni delle intercettazioni, in violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 49, comma 2), che impegna l'Italia a «garantire indagini e procedimenti efficaci» nei confronti dei reati oggetto della Convenzione;

    analoghi obblighi sono previsti da altre fonti europee: è il caso del Regolamento n. 596/2014/UE sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) e della Direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions Market Abuse Directive – CSMAD), che costituiscono la cosiddetta «MAD II», che ha l'obiettivo di rafforzare e rendere omogenea la disciplina sugli abusi di mercato nell'ambito dell'Unione per migliorare la fiducia nei mercati finanziari europei, obbligando gli Stati membri non solo di prevedere come reati determinate condotte, ma anche di reprimerle attraverso sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Appare evidente che l'attuazione della sanzione penale passi necessariamente dallo svolgimento di indagini effettuate attraverso adeguati strumenti di ricerca della prova, quali appunto sono le intercettazioni. Pertanto, è innegabile che vi siano vincoli sovranazionali ed europei che potrebbero essere di fatto elusi attraverso una disciplina, come quella oggetto della proposta di legge, che limita il ricorso a un mezzo di ricerca della prova sempre più importante ed efficace nell'accertamento dei reati;

    del pari, non possono trascurarsi anche gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, tutelati dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come «Direttiva PIF» – recepita con decreto legislativo n. 75 del 2020 –, che sarebbero pregiudicati dall'interruzione anticipata delle intercettazioni, in quei casi in cui sono già consentite per legge, in quanto anche essi esulano dal regime derogatorio del citato articolo 13,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione in esame, operando una puntuale ricognizione degli obblighi internazionali che, ad avviso dei firmatari, sarebbero elusi dall'entrata in vigore della proposta di legge in oggetto, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei ed internazionali, come scaturenti dall'articolo 117 della Costituzione, scongiurando al contempo il rischio di procedure di infrazione per il nostro Paese, o di ulteriori sanzioni derivanti dal mancato adeguamento ai medesimi.
9/2084/9. Scerra, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    tuttavia, come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, arrivando a determinare anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di obbligatorietà dell'azione penale e di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione;

    come corroborato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 84 del 1979, «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». In altre parole, il richiamato precetto costituzionale richiede il compimento di tutti gli accertamenti necessari volti a stabilire se, per una notizia di reato, debba o meno essere promossa l'azione penale da parte del pubblico ministero, a partire dall'iscrizione sul registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, all'espletamento di singoli atti di indagine, in un equilibrio non facile tra il principio di «completezza delle indagini» e quello di «disponibilità dei mezzi di ricerca della prova»;

    ne è certamente una applicazione – secondo quanto chiarito dai giudici costituzionali nella pronuncia Corte n. 88 del 1991 – la completa individuazione dei mezzi di prova, quale l'unico strumento «per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili, inoltre, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio “apparente” dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale»;

    la limitazione a 45 giorni della durata massima delle intercettazioni – nonostante le deroghe previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 – si ripercuote sulla efficienza e completezza delle indagini, rendendo impossibile la raccolta degli elementi indiziari o probatori necessari a sostenere l'accusa in giudizio, e, quindi, a consentire un corretto esercizio dell'azione penale;

    la stessa Consulta ha ribadito come il dettato costituzionale di cui all'articolo 112 comporti per la pubblica accusa il dovere di predisporre «un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale», affinché non perda di vista l'eventualità di una pronuncia ai sensi degli articoli 438 e successivi del codice di procedura penale (Corte costituzionale, n. 115 del 2001);

    inoltre, si ricordi che il pubblico ministero non è «parte», ma «organo» di giustizia, come lo definisce la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 88 del 1991 cit.), e lo è non solo in senso formale, quale garante della conformità a diritto degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ma anche in senso materiale. Come noto, in base all'articolo 358 del codice di procedura penale il pubblico ministero non solo compie ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ma anche «svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Nella richiesta al giudice delle indagini preliminari di emettere una misura cautelare, il pubblico ministero è poi tenuto a presentare «gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (articolo 291 del codice di procedura penale). Si ricordi, infine, il richiamo, nel regolamento dell'Unione europea istitutivo della Procura europea (Eppo), al principio di imparzialità: «l'Eppo svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico» (articolo 5.4);

    ne deriva, dunque, che l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo 45 giorni ben potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, in violazione degli articoli 111 e 112 della Costituzione e dei suoi corollari,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione in esame, al fine di escludere che gli effetti da essa derivanti possano tradursi in una limitazione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sotto il profilo della completezza delle indagini, in violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 112.
9/2084/10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo 45 giorni potrebbe gravemente inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione degli elementi di prova, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, in violazione degli articoli 112 e 111 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché un rischio di paralisi della giustizia;

    si ignora, infatti, che, sul piano dell'esperienza pratica degli investigatori, è ben raro che nei primi 45 giorni di intercettazione possano essere captate e registrate conversazioni di decisivo rilievo probatorio in ordine ai reati per cui si procede. Al contrario, è necessario un periodo congruo (non certo limitabile ad un mese e mezzo), che è determinante per gli investigatori, per acquisire elementi di conoscenza utili per meglio comprendere abitudini delle persone intercettate, per indagare altri possibili complici, individuare luoghi da tenere sotto sorveglianza ed altro;

    si consideri altresì che spesso è necessario un tempo maggiore per la mera traduzione in italiano di conversazioni intercettate in lingua straniera, da cui possono ben emergere ulteriori spunti investigativi;

    appare, dunque, irrazionale l'imposizione del limite di 45 giorni per una intercettazione telefonica o telematica, quando l'esperienza procedimentale, come è emerso anche dalle audizioni di diversi procuratori, consegna una realtà investigativa che, a volte, ha consentito l'acquisizione degli elementi probatori dopo diversi mesi. Il percorso investigativo viene sviluppato conformemente all'evoluzione dell'indagine e nella direzione che viene tracciata con le acquisizioni gradualmente raccolte;

    a parere degli scriventi, la nuova norma renderebbe, di fatto, impossibile il protrarsi degli ascolti nella misura necessaria al completamento delle indagini: occorrerà, invero, l'emersione dalle captazioni di elementi «concreti» e soprattutto «specifici», cioè, pertinenti a quella determinata utenza o a quel contesto in cui è attiva una intercettazione tra presenti, pena la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (articolo 371 del codice di procedura penale);

    l'introduzione di un limite massimo di durata delle intercettazioni pari a 45 giorni risulterebbe altresì incoerente con la durata delle indagini preliminari, che per i reati ordinari è, con le proroghe consentite, di 18 mesi e per i reati elencati dall'articolo 407 comma 2 lettera a) di 24 mesi;

    sarebbe invero illogico pensare che – nel corso delle indagini – un efficacissimo strumento di acquisizione delle prove (scopo principale delle indagini stesse) potrebbe essere autorizzato ed utilizzato solo per un brevissimo periodo di tempo, specie ove ci si trovi in presenza di indagini complesse (circostanza che, da sola, secondo la proposta di legge, non legittimerebbe la proroga dopo 45 giorni di ascolto): un omicidio che non viene risolto nelle 48 ore richiede indagini lunghe e complesse, incompatibili con il suddetto limite di durata delle operazioni,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dall'introdotto limite di 45 giorni della durata delle intercettazioni, al fine di valutare ulteriori interventi correttivi in termini estensivi, pari ad almeno 180 giorni.
9/2084/11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo, che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile, si pensi all'omicidio (fuori dai contesti di criminalità organizzata), lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina. O a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    la proposta di legge in esame appare agli scriventi superflua, oltre che dannosa, in quanto giunge a margine di una serie di riforme in materia di intercettazioni, che hanno realizzato un giusto bilanciamento tra le esigenze di giustizia e di accertamento dei reati – da un lato, e la necessità di salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni tra i cittadini – dall'altro: come ribadito più volte anche in sede di audizioni dal Garante per la privacy (che ha più volte escluso violazioni della riservatezza), oggi il sistema delle intercettazioni funzioni in maniera adeguata, assicurando la necessaria doverosa riservatezza su ciò che è inutilizzabile e/o irrilevante, consentendo viceversa la selezione e acquisizione delle sole intercettazioni rilevanti che, in quanto tali, cessano di essere segrete;

    oltre alla riforma Orlando (decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103), appare utile rammentare altri successivi interventi in tema di intercettazioni: a) decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020 n. 7 (cosiddetta legge Bonafede); b) il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 che ha previsto i requisiti tecnici dei programmi informatici che consentono la intercettazioni mediante captatore, in modo da garantire integrità, sicurezza ed autenticità dei dati captati; c) il decreto legislativo sulla «presunzione di innocenza», cioè decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, di (parziale) recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

    le richiamate riforme nel loro insieme, hanno consentito la predisposizione di un sistema sufficientemente equilibrato e garantito, in cui un giudice controlla ed autorizza per tempi limitati da lui prorogabili le intercettazioni di qualsiasi tipo solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in ossequio a quanto sancito dall'articolo 15 della Carta Fondamentale;

    infine, l'individuazione di un limite massimo di durata delle intercettazioni è suscettibile, ad avviso dei presentatori, di inficiare l'attività investigativa, rendendo le indagini incomplete,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative parlamentari, ad astenersi dal portare a termine qualsivoglia intervento, anche normativo, volto a riformare la disciplina delle intercettazioni – strumenti determinanti per l'attività investigativa ed indispensabili per contrastare le più gravi manifestazioni criminose – in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi.
9/2084/12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo ed interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

    al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;

    il nuovo limite massimo di durata, pertanto, non opererebbe per i reati di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991; tuttavia, tale disposizione in deroga non si riferisce all'intera gamma dei reati gravi o medio-gravi, per i quali le intercettazioni possono risultare un mezzo di ricerca della prova indispensabile, si pensi all'omicidio (fuori dai contesti di criminalità organizzata), lo spaccio di droga, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina, né a reati fiscali o finanziari di complesso accertamento;

    come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, potendo determinarne anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché del diritto di difesa delle vittime;

    l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo 45 giorni potrebbe gravemente inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione degli elementi di prova, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, in violazione dell'articolo 112 e 111 della Costituzione e dei suoi corollari, nonché un rischio di paralisi della giustizia;

    si ignora, infatti, che, sul piano dell'esperienza pratica degli investigatori, è ben raro che nei primi 45 giorni di intercettazione possano essere captate e registrate conversazioni di decisivo rilievo probatorio in ordine ai reati per cui si procede. Al contrario, è necessario un periodo congruo (non certo limitabile ad un mese e mezzo), che è determinante per gli investigatori, per acquisire elementi di conoscenza utili per meglio comprendere abitudini delle persone intercettate, per indagare altri possibili complici, individuare luoghi da tenere sotto sorveglianza e così via;

    si consideri altresì che spesso è necessario un tempo maggiore per la mera traduzione in italiano di conversazioni intercettate in lingua straniera, da cui possono ben emergere ulteriori spunti investigativi;

    appare, dunque, irrazionale l'imposizione del limite di 45 giorni per una intercettazione telefonica o telematica, quando l'esperienza procedimentale, come è emerso anche dalle audizioni di diversi procuratori, consegna una realtà investigativa che, a volte, ha consentito l'acquisizione degli elementi probatori dopo diversi mesi. Il percorso investigativo viene sviluppato conformemente all'evoluzione dell'indagine e nella direzione che viene tracciata con le acquisizioni gradualmente raccolte;

    a parere degli scriventi, la nuova norma renderebbe, di fatto, impossibile il protrarsi degli ascolti nella misura necessaria al completamento delle indagini: occorrerà, invero, l'emersione dalle captazioni di elementi «concreti» e soprattutto «specifici», cioè, pertinenti a quella determinata utenza o a quel contesto in cui è attiva una intercettazione tra presenti, pena la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (articolo 371 del codice di procedura penale);

    l'introduzione di un limite massimo di durata delle intercettazioni pari a 45 giorni risulterebbe altresì incoerente con la durata delle indagini preliminari, che per i reati ordinari è, con le proroghe consentite, di 18 mesi e per i reati elencati dall'articolo 407 comma 2 lettera a) di 24 mesi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione in esame e, nelle more, ad acquisire dati e statistiche dirette ad una puntuale ricognizione della durata effettiva delle operazioni di intercettazioni negli ultimi 5 anni, rispetto a singole fattispecie di reato, così da comprendere la reale necessità di una limitazione di durata pari a 45 giorni, al fine di valutarne ulteriori correttivi in termini estensivi.
9/2084/13. Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce un limite massimo di 45 giorni per la durata complessiva delle intercettazioni, con proroga possibile solo in presenza di elementi «specifici e concreti» che ne dimostrino l'assoluta indispensabilità;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a diciotto o ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 407 del codice di procedura penale;

    il provvedimento in esame è caratterizzato da molteplici criticità, che sono state sollevate anche da numerosi auditi come la durata complessiva nelle intercettazioni fissata nel termine massimo di quarantacinque giorni, che non sembra legato a nessun parametro oggettivo e che per di più non si collega nemmeno alla durata prefissata per le indagini preliminari, che è molto maggiore;

    l'unico effetto prevedibile è l'indebolimento degli strumenti investigativi a disposizione del pubblico ministero;

    il rinvio all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella sua attuale formulazione, non solo risulta insufficiente, ma potrebbe anche essere dannoso in quanto escluderebbe dall'ambito di applicazione delle intercettazioni fattispecie criminose gravi, con il rischio di creare vuoti normativi che ostacolerebbero le indagini e l'efficace contrasto ai delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis del codice penale;

    basti qui ricordare che lo scorso 30 gennaio la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha emesso una sentenza contro l'Italia, nel caso «Cannavacciuolo e altri contro l'Italia»: la sentenza, mettendo in luce le gravi carenze del sistema penale e di protezione ambientale del Paese, fa luce sulla decennale malagestione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi in Campania e sulla mancanza di un'adeguata risposta governativa per prevenire i rischi ambientali e sanitari;

    la vicenda della cosiddetta «Terra dei Fuochi» è, purtroppo, comunemente nota per la sua drammaticità: riguarda un fenomeno di inquinamento sistematico, decennale, diffuso e su larga scala, causato dallo scarico illegale, dall'interramento, dall'incenerimento e/o dall'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani (spesso ad opera di gruppi criminali organizzati e, comunque, da parte di industrie, imprese e individui che operavano al di fuori dei limiti di qualsiasi condotta lecita), in alcune zone della regione Campania, comprensive di 90 comuni campani con una popolazione di circa 2,9 milioni di abitanti;

    le considerazioni della Corte si sono concentrate sulla violazione del diritto alla vita di cui all'articolo 2 Cedu; secondo la sentenza le autorità italiane non hanno adottato misure sistematiche e coordinate per proteggere i residenti dallo smaltimento e dall'incenerimento illegale dei rifiuti, con la conseguenza che la risposta delle autorità è stata carente di diligenza e urgenza, comportando una violazione della dedotta norma convenzionale;

    la sentenza ha pertanto sottolineato che le sanzioni per i reati ambientali sono rimaste troppo basse rispetto alla gravità e ai profitti derivanti dallo smaltimento illegale dei rifiuti, rendendo gli sforzi di contrasto sostanzialmente inefficaci;

    il primo intervento legislativo di rilievo viene, dunque, considerato quello relativo all'introduzione del Titolo VI-bis del codice penale («Delitti contro l'ambiente»: articoli da 452-bis a 452-quaterdecies del codice penale) attraverso la legge n. 68 del 2015. Ciononostante, anche in relazione ad esso, nel procedere alla valutazione dell'«azione intrapresa» dalle autorità italiane, la Corte ha rilevato che il Governo non aveva fornito alcuna prova di procedimenti avviati in relazione ai nuovi reati ambientali del 2015 (né, peraltro, in relazione al reato di combustione illecita di rifiuti introdotto nel 2013);

    la sentenza ha dunque criticato la lentezza e l'inefficacia dei procedimenti giudiziari per i reati ambientali: basandosi su procedure burocratiche e sulla lunga durata dei processi penali, il sistema giudiziario ha fatto sì che per molti casi maturasse la prescrizione ancor prima di arrivare ad una sentenza e che le indagini sul traffico di rifiuti e sulle discariche illegali fossero spesso ostacolate dalla mancanza di unità investigative specializzate e di analisi ambientali forensi, indebolendo ulteriormente le capacità di applicare la legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa necessaria affinché, per le intercettazioni relative ai reati previsti dal Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente», per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, non si applichi la proposta di legge in esame.
9/2084/14. Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce un limite massimo di 45 giorni per la durata complessiva delle intercettazioni, con proroga possibile solo in presenza di elementi «specifici e concreti» che ne dimostrino l'assoluta indispensabilità;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a diciotto o ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 407 del codice di procedura penale;

    la norma relativa all'applicazione del termine dei 45 giorni come limite alle intercettazioni non si applicherà ai reati di «Codice Rosso», così come già avviene per altri reati;

    il Codice Rosso è una normativa introdotta in Italia per velocizzare le procedure giudiziarie nei casi di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di offrire una protezione tempestiva alle vittime, un elemento cruciale nelle indagini su reati di violenza domestica e stalking;

    introdotto nel 2019, questo sistema è progettato per ridurre i tempi di risposta da parte delle forze dell'ordine e delle procure, riconoscendo l'urgenza di proteggere le vittime nel periodo iniziale della denuncia, spesso il più pericoloso;

    durante un incontro tenutosi il 29 ottobre 2024 presso il Ministero della giustizia, il Ministro Carlo Nordio e di altre importanti figure istituzionali, si erano resi disponibili ad escludere i reati inclusi nel Codice Rosso dal limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni nel primo provvedimento utile;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea nel novellare il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale prevede che «le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare con urgenza ogni iniziativa normativa necessaria affinché per le intercettazioni relative ai reati previsti dal cosiddetto «Codice Rosso» non si applichi la proposta di legge in esame.
9/2084/15. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere ai delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn, e pedopornografia il regime della proroga prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.
9/2084/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale). Imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    questa esclusione lascia fuori molti reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine e ad alcuni reati di particolare allarme sociale,

impegna il Governo

a effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, un monitoraggio e riferire alle Camere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in merito all'impatto del taglio dei termini per la durata delle operazioni di intercettazione e, se necessario, sin dal primo provvedimento utile, ad adottare iniziative anche normative volte a rivedere tali termini estendendoli quantomeno a novanta giorni, nonché qualora una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti.
9/2084/16. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale). Imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    questa esclusione lascia fuori molti reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine e ad alcuni reati di particolare allarme sociale,

impegna il Governo

a effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, un adeguato monitoraggio in merito all'applicazione della nuova normativa, a riferirne alle Camere, nonché, in particolare, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga del limite di 45 giorni per le intercettazioni per casi in cui si proceda per i delitti di omicidio e omicidio aggravato, consumati o tentati.
9/2084/17. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale); imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    questa esclusione lascia fuori molti reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine e ad alcuni reati di particolare allarme sociale,

impegna il Governo

a effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, un adeguato monitoraggio in merito all'applicazione della nuova normativa, a riferirne alle Camere, nonché, in particolare, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga ai nuovi limiti temporali per i procedimenti riferiti a sequestro di persona.
9/2084/18.Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale). Imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    questa esclusione lascia fuori molti reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine e ad alcuni reati di particolare allarme sociale,

impegna il Governo

a effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, un adeguato monitoraggio in merito all'applicazione della nuova normativa, a riferirne alle Camere, nonché in particolare a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga ai nuovi limiti temporali per i delitti riconducibili alla violenza sulle donne, in particolare per quelli di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.
9/2084/19.Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere ai delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn, e pedopornografia il regime della proroga previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.
9/2084/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    la restrizione a 45 giorni compromette gravemente, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'efficacia investigativa delle intercettazioni. Le intercettazioni richiedono tempo per essere efficaci: spesso le prime settimane servono agli inquirenti per comprendere i modelli comunicativi degli indagati. Un periodo così breve potrebbe non essere sufficiente per ottenere prove rilevanti;

    attualmente non esiste un limite massimo predefinito per le intercettazioni, ma la loro durata è implicitamente correlata ai tempi massimi delle indagini preliminari, che possono arrivare fino a 18 o 24 mesi (articolo 407 del codice di procedura penale). Imporre un tetto rigido di 45 giorni significa ridurre drasticamente l'efficacia di uno strumento essenziale per l'accertamento della verità;

    altri strumenti investigativi non subiscono una limitazione analoga: ad esempio, le perquisizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante le indagini. Stabilire un limite così ristretto per le intercettazioni significa, di fatto, creare una gerarchia irragionevole tra i mezzi di ricerca della prova, relegando le intercettazioni a un ruolo secondario;

    questa esclusione lascia fuori molti reati gravi o di difficile accertamento, come l'omicidio, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, i reati finanziari e la corruzione in ambiti non coperti dalla deroga prevista dalla normativa vigente;

    la proposta di legge potrebbe rendere più difficile il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella lotta al crimine e ad alcuni reati di particolare allarme sociale,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie competenze, adeguate misure volte ad effettuare un adeguato monitoraggio in merito all'applicazione della nuova normativa, a riferirne alle Camere, nonché in particolare a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una deroga al termine temporale di 45 giorni contenuto nel provvedimento per casi in cui si procede per i delitti di stampo pedopornografico e di violenza contro i minori.
9/2084/20.Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, A.C. 2084, interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni;

    ai sensi dell'articolo 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare – con decreto motivato – una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe;

    oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall'articolo 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 c.p.p., la sussistenza dei «gravi indizi di reato» e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;

    il comma 2 interviene sull'articolo 13 della legge n. 152 del 1991 («Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»), il quale prevede una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale nelle quali è possibile derogare ai limiti e ai presupposti fissati dall'articolo 267 c.p.p. in materia di intercettazione;

    in Commissione si è dibattuto sulla necessità di ampliare il limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 gironi per le intercettazioni relative ai reati previsti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

    ora le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, in più filoni investigativi, tutti riconducibili ai più grandi progetti urbanistici insistenti sul territorio del Comune di Milano, hanno fatto emergere l'esistenza di un «sistema», composto da membri della Commissione per il Paesaggio, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all'amministrazione comunale, il cui fine sarebbe quello di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni altamente speculative;

    l'iniziativa della Procura della Repubblica di Milano avrebbe evidenziato un fatto di una gravità inaudita perché laddove c'erano aree verdi, piccoli volumi, potevano nascere grattacieli di dimensioni imponenti: attraverso una semplice SCIA si sarebbero potuti realizzare grattacieli in un rapporto diretto tra costruttori e membri dell'Ufficio tecnico,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni provvedimento necessario affinché, per le intercettazioni relative ai reati previsti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni si continui ad applicare il primo comma dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
9/2084/21. Bonelli, Dori, Zanella.