XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 27 marzo 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Santillo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 26 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
STEFANAZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di estensione dei benefìci spettanti agli operatori volontari del servizio civile universale agli operatori volontari dei servizi civili regionali» (2321);
GADDA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci» (2322);
CURTI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di concessione di benefìci in favore dei familiari delle vittime di calamità naturali» (2323).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.
In data 26 marzo 2025 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: «Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata» (2324).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge SIMIANI ed altri: «Disposizioni per la promozione delle imprese dei centri commerciali naturali» (1499) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Prestipino.
La proposta di legge FOSSI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali, nonché modifiche al codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro, intermediazione illecita ed estorsione, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente controllante» (2004) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Girelli.
La proposta di legge MILANI: «Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta» (2111) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montemagni.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sanzioni per illeciti contro la regolarità e la sicurezza della circolazione ferroviaria» (2168) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.
La proposta di legge CERRETO ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo» (2310) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amich.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
SOUMAHORO: «Modifiche agli articoli 357 e 358 del codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai medici, agli infermieri e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (2222) Parere delle Commissioni I e XII.
VI Commissione (Finanze):
RIZZETTO: «Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro» (2258) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.
VIII Commissione (Ambiente):
GRIMALDI ed altri: «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, di tributi sugli immobili e cedolare secca sulle locazioni nonché di disciplina della locazione di immobili a uso abitativo» (2181) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
CALDERONE e GIAGONI: «Istituzione di indennità speciali in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali esercitano le proprie funzioni in Sicilia, in Sardegna e nelle isole minori» (2294) Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettere del 25 marzo 2025, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo ed approvati dall'Assemblea nella seduta del 7 agosto 2024:
QUARTINI ed altri n. 9/2002/40, sullo stanziamento di ulteriori risorse per implementare la capienza e il numero di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche;
SOUMAHORO n. 9/2002/55, sull'opportunità di promuovere interventi e servizi di mediazione linguistica e culturale negli istituiti penitenziari; di potenziare la copertura organica del relativo personale, implementando altresì i programmi di formazione continua, nonché di favorire interventi per la popolazione detenuta femminile e minorile e di promuovere attività ricreative e sportive nei medesimi istituti;
FOTI ed altri n. 9/2002/72, in merito all'avvio di una riforma complessiva di sistema che, in ossequio ai principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 depositata il 27 gennaio 2022, assicuri, nell'ambito di una rinnovata cornice legislativa, la realizzazione e il buon funzionamento nell'intero territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche, nonché idonee forme di coinvolgimento del Ministro della giustizia nelle attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato.
Il Ministero della giustizia ha inoltre trasmesso, con lettere in pari data, le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2024:
DE PALMA e CALDERONE n. 9/2002/54, sull'opportunità di incrementare il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia, al fine di incentivarne le relative attività;
LUPI n. 9/2002/68, sulla valorizzazione degli strumenti alternativi alla detenzione carceraria già previsti dall'ordinamento penitenziario.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 24 e 26 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (5123/1/25 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (5123/1/25 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17082/1/24 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (17082/1/24 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).
La Commissione europea, in data 26 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/003 BE/Van Hool) (COM(2025) 1 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione sulle competenze di base (COM(2025) 88 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il periodo 2024-2027 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (COM(2025) 111 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 111 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP (COM(2025) 119 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 119 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele (COM(2025) 126 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 126 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (COM(2025) 128 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 31 gennaio 2025.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dal Difensore civico
della regione Lazio.
Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 26 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 (Doc. CXXVIII, n. 10).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI FARAONE ED ALTRI N. 1-00401, FENU ED ALTRI 1-00412, MARI ED ALTRI N. 1-00420 E BRAGA ED ALTRI N. 1-00421 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A REINTRODURRE IL COSIDDETTO «BONUS RENZI», AL FINE DI SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) l'articolo 1, recante riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto un credito d'imposta per il solo 2014, conosciuto come «Bonus Renzi», per i lavoratori a basso-medio reddito nella misura di 80 euro mensili;
2) a differenza di altre misure di sostegno al reddito che vengono assegnate a fronte di una esplicita richiesta da parte dell'avente diritto, questa viene erogata direttamente in busta paga grazie alla natura stessa della detrazione, senza alcun ulteriore onere burocratico o passaggio amministrativo da adempiere;
3) la misura è stata resa strutturale dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, riconoscendo un credito d'imposta per un importo di 960 euro in caso di reddito complessivo annuo non superiore a 24.000 euro. Tale beneficio si riduce progressivamente per i redditi superiori, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro;
4) il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ha incrementato fino a 100 euro il trattamento erogato in busta paga e ne ha esteso l'applicabilità ai titolari di redditi complessivi annui da lavoro dipendente non superiori a 28.000 euro;
5) la misura, durante la propria vigenza, ha prodotto impatti positivi e misurabili. Ha sostenuto per oltre un decennio il potere d'acquisto delle famiglie con reddito medio-basso, stimolato la domanda interna e ridotto il cuneo fiscale per possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilati, inclusi i percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, contribuendo a mitigare di circa mezzo punto percentuale la pressione fiscale;
6) la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto modifiche sostanziali al sistema, trasformando il taglio del cuneo da contributivo a fiscale. Tale modifica ha prodotto effetti negativi per i contribuenti con redditi complessivi annui compresi tra 8.500 e 9.000 euro, i quali, a causa della nuova disciplina, non percepiranno per l'annualità fiscale in corso il trattamento integrativo percepito nel 2024;
7) già nei primi mesi del 2025 si sono registrati gli effetti negativi della misura quantificabili in una perdita di 100 euro netti per il mese di gennaio per i contribuenti rientranti nel segmento reddituale poc'anzi riportato. Qualora la disposizione non venga corretta i soggetti ricompresi in tale segmento potrebbero registrare una perdita di potere d'acquisto pari a 1200 euro annui;
8) le recenti tensioni geopolitiche hanno portato ad un incremento generalizzato del prezzo delle materie prime energetiche e dei beni di prima necessità, causando negli ultimi anni un'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto anche alla stagnazione degli stipendi e all'inflazione generale;
9) la crisi che l'industria italiana sta attualmente attraversando, con oltre 30 tavoli di crisi istituiti presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, espone un gran numero di lavoratori al rischio di perdere il proprio lavoro e, potenzialmente, entrare a far parte della schiera di percettori di ammortizzatori sociali;
10) secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al 2023, circa 13,4 milioni di persone in Italia si trovano in condizioni di rischio di povertà o esclusione sociale, rappresentando il 22,8 per cento della popolazione;
11) la distribuzione territoriale di questo fenomeno è eterogenea: nel Nord Italia, il 12,4 per cento della popolazione è a rischio, mentre nel Mezzogiorno la percentuale sale al 39,0 per cento. In particolare, le regioni con le percentuali più elevate sono Calabria (48,6 per cento), Campania (44,4 per cento) e Sicilia (41,4 per cento);
12) per il primo trimestre 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per i 3,4 milioni di clienti rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero, ossia i cittadini maggiormente vulnerabili, mentre i clienti del libero mercato sono già soggetti agli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al prezzo unico nazionale;
13) oltre ai settori energetici, si registrano aumenti significativi in altri comparti: pedaggi autostradali (1,8 per cento in aumento), assicurazioni RC auto (+6,19 per cento annuo), carburanti (rincari dovuti a tensioni internazionali e politiche fiscali) e beni alimentari (cereali, latte, formaggi, carni, olio e ortaggi), con ripercussioni a catena sull'intera economia;
14) l'incremento dei costi, unito al caro affitti (aumento medio del 10,6 per cento) e alle spese scolastiche in crescita (3,66 per cento), comporta una pressione sul potere d'acquisto delle famiglie, evidenziata da una riduzione della propensione al risparmio (-0,8 per cento) e da un aggravio medio annuo superiore a 1.000 euro per nucleo familiare;
15) la reintroduzione del cosiddetto «Bonus Renzi» per le fasce di reddito più esposte al caro-vita è necessaria per contribuire al potere d'acquisto delle famiglie e al sostegno del consumo interno,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative normative volte a rivedere la disciplina introdotta con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, così da reintrodurre il cosiddetto «Bonus Renzi» e sostenere il reddito e il potere d'acquisto delle fasce di reddito richiamate in premessa.
(1-00401) «Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».
La Camera,
premesso che:
1) nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie e contenere gli effetti negativi della pandemia da COVID-19, l'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con legge 2 aprile 2020, n. 21, ha introdotto un credito in favore dei lavoratori dipendenti a basso-medio reddito, a titolo di trattamento integrativo;
2) il bonus Irpef o trattamento integrativo è un trasferimento monetario fino all'importo massimo di 1.200 euro annuali, escluso dalla formazione del reddito ed elargito, in ragione dei mesi lavorati, in corrispondenza di redditi compresi tra 8.150 euro e 28.000 euro;
3) la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ha reso strutturali, attraverso lo strumento fiscale, le misure di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro adottate in via temporanea ed emergenziale negli anni precedenti, che prevedevano una riduzione dell'aliquota contributiva sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti fino a 35 mila euro;
4) l'assorbimento nella disciplina Irpef della decontribuzione temporanea ha comportato una riduzione del netto in busta paga per alcune fasce di contribuenti, in particolar modo per i contribuenti a basso reddito;
5) tale effetto negativo si verifica in particolare per i percettori di reddito tra gli 8.500 e i 9.000 euro, per i quali l'effetto in busta paga si sostanzia in una decurtazione della retribuzione netta di circa 100 euro mensili (1.200 euro all'anno);
6) in sostanza, la perdita di liquidità per i lavoratori dipendenti compresi nella predetta fascia di reddito sarebbe diretta conseguenza della riduzione dell'imponibile fiscale, ponendo i contribuenti al di sotto del limite minimo di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento integrativo Irpef introdotto dal Governo Conte;
7) il 29 gennaio 2025 il Governo, rispondendo all'interrogazione 5-03432 presentata dall'onorevole Fenu, ha confermato la sussistenza di tale effetto negativo;
8) lo stesso Governo ha sottolineato che si tratta in ogni caso di un numero assai limitato di soggetti e che provvederà ad una attenta valutazione circa l'estensione del trattamento integrativo a tali soggetti, nell'ambito di un processo mirato a un maggior sostegno per i lavoratori a più basso reddito;
9) sempre con riguardo agli effetti delle nuove aliquote Irpef, altra significativa distorsione deriva dalle modalità di determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Sul punto, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, espressamente prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni. Di conseguenza, l'acconto d'imposta così determinato sarà maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, con ulteriore riduzione temporanea di liquidità per i contribuenti (a favore di una maggiore liquidità per le casse dello Stato), che potranno recuperare quanto versato in eccedenza solamente con la dichiarazione relativa all'anno successivo;
10) è importante ricordare che la valutazione degli effetti distorsivi relativi alla determinazione degli acconti era stata anche oggetto di discussione in sede di esame dello schema di decreto legislativo a suo tempo presentato dal Governo (AG 88) nonché tra le osservazioni al parere approvato dalla commissione VI Finanze della Camera;
11) in generale, sulla nuova struttura dell'Irpef, secondo l'analisi sulle misure condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, illustrata durante il ciclo di audizioni sulla manovra di bilancio, la riforma aumenta le già ampie differenze nel trattamento fiscale delle diverse categorie di contribuenti (dipendenti, pensionati e autonomi) e produce un'architettura fiscale complessa e difficilmente intellegibile per i suoi destinatari;
12) le misure introdotte anche all'esito della definitiva conversione del decreto-legge n. 155 del 2024, producono effetti negativi anche per le imprese e il mondo delle partite Iva;
13) analizzando il complesso degli interventi di cui alla manovra di bilancio 2025 e del decreto-legge n. 155 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2024, l'Upb sottolinea come nel solo 2025 imprese e professionisti vedranno incrementarsi il proprio carico fiscale di 4,5 miliardi di euro, migliorando il saldo in tutti gli anni del triennio 2025-27 rispetto allo scenario a legislazione vigente, per effetto di interventi sia sulle entrate sia sulle spese;
14) l'avvio del 2025 ha registrato un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia, anche a causa delle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare le forniture di metano dalla Russia all'Europa;
15) l'aumento delle tariffe energetiche rischia di gravare nuovamente e in modo significativo su famiglie e imprese, peggiorando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento del costo della vita;
16) l'ennesimo aumento del costo delle bollette, infatti, si inserisce in un contesto economico già caratterizzato da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali: il caro vita, l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'inflazione riducono il potere d'acquisto delle famiglie, mettendo in difficoltà soprattutto quelle a basso reddito e i pensionati;
17) molti nuclei familiari rischiano di dover operare scelte difficili per far quadrare il bilancio mensile, rinunciando a spese non strettamente necessarie o riducendo i consumi domestici;
18) peraltro, sul piano fiscale la pressione sui contribuenti non migliora: secondo i dati diffusi da Istat, nel 2024 la pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,6 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (41,4 per cento), per effetto di una crescita delle entrate fiscali e contributive (+5,7 per cento) superiore a quella del Pil a prezzi correnti (+2,9 per cento);
19) è necessario intervenire con urgenza per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a rimediare con urgenza alla riduzione monetaria subita dai lavoratori dipendenti in conseguenza della perdita del trattamento integrativo Irpef di importo pari a 1.200 euro, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con legge 2 aprile 2020, n. 21, per effetto della nuova disciplina Irpef di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207;
2) ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a rimuovere ogni effetto distorsivo della nuova disciplina Irpef, come definita dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto legislativo n. 216 del 2023, in termini di riduzione monetaria o perdita di agevolazioni connesse al reddito, tra cui anche l'adeguamento alle nuove aliquote del criterio di determinazione degli acconti d'imposta dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, garantendo progressività ed equità di imposizione per tutte le fasce di contribuenti;
3) ad adottare iniziative normative volte ad aumentare in ogni caso la misura del trattamento integrativo per i contribuenti con redditi medio bassi, a partire dai contribuenti con redditi fino a 28.000 euro annui, nonché ridurre l'entità del prelievo fiscale sui redditi fino a 50.000 euro annui, attraverso l'ulteriore riduzione delle aliquote fiscali, neutralizzando in ogni caso l'effetto per i redditi superiori alla predetta soglia;
4) ad adottare iniziative normative volte a ridurre il numero di regimi fiscali alternativi al regime ordinario di tassazione sul reddito, anche armonizzando le deduzioni e le detrazioni applicabili alle diverse categorie di contribuenti, al fine di eliminare le disparità di trattamento fiscale tra le diverse categorie di contribuenti e garantire una maggiore equità del sistema impositivo;
5) in ottica di semplificazione e maggiore comprensibilità del sistema impositivo da parte dei contribuenti, con particolare riguardo alla percezione del beneficio fiscale, ad adottare iniziative normative volte a introdurre forme alternative di fruizione delle agevolazioni fiscali, a partire da quelle previste in forma di detrazioni e deduzioni e con riferimento a spese connesse a bisogni essenziali, con priorità per quelle effettuate mediante mezzi di pagamento elettronico, anche attraverso l'introduzione di forme di rimborso diretto o erogazioni di crediti in busta paga;
6) ad adottare iniziative volte a introdurre meccanismi di compensazione e redistribuzione del maggior gettito conseguito in ragione dell'aumento delle entrate sul consumo e sul capitale, soprattutto in conseguenza di fenomeni speculativi o eventi eccezionali, oppure derivante da misure di contrasto all'evasione fiscale, in particolare verso i «giganti del web» e l'evasione ed elusione internazionale, destinando le maggiori entrate conseguite, rispetto a quelle previste, al contenimento degli effetti negativi sul potere d'acquisto delle famiglie.
(1-00412)(Nuova formulazione) «Fenu, Gubitosa, Raffa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Alifano».
La Camera,
premesso che:
1) nell'ultimo decennio l'Irpef è stata interessata da diversi interventi che, al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie sensibilmente eroso dall'incombente fenomeno inflattivo e dal vertiginoso aumento dei costi dell'energia, hanno ridotto il carico fiscale spesso a scapito dell'equità del prelievo e della sua capacità redistributiva, attraverso una modifica sia della struttura dell'imposta, con il ridisegno del profilo delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni, sia della base imponibile, con l'esclusione di diversi cespiti dal principio della progressività;
2) il primo dei suddetti interventi risale al 2014 quando l'allora Governo in carica decise di sostenere il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti con salari medio-bassi il cui reddito annuale fosse compreso tra 8.145 e 26.400 euro, attraverso il riconoscimento di un credito fiscale mensile pari a 80 euro (cosiddetto bonus Renzi) erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, con il duplice obiettivo dichiarato di fronteggiare gli effetti che la crisi finanziaria prima e quella dei debiti sovrani poi avevano determinato sul livello del reddito disponibile delle famiglie, dando un reale impulso all'economia attraverso uno stimolo ai loro consumi;
3) l'intervento, disposto nonostante una dinamica calante delle retribuzioni reali dei primi due quintili della distribuzione, oltre ad escludere dal beneficio i cosiddetti «incapienti», aveva ridotto significativamente il prelievo per i contribuenti con redditi più bassi, producendo forti irregolarità nell'andamento delle aliquote marginali, che raggiungevano un picco di circa l'80 per cento in corrispondenza dei redditi per i quali il bonus si riduceva rapidamente;
4) successivamente nel 2020 sono stati disposti alcuni interventi normativi principalmente motivati dalla necessità di correggere le distorsioni sulle aliquote effettive a beneficio prima dei contribuenti con livelli intermedi di reddito (tra 28.000 e 40.000 euro) e poi dei redditi oltre i 40.000 euro;
5) nello specifico il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del suddetto «bonus Renzi» e la contestuale introduzione di una nuova misura fiscale, disciplinata al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volta a ridurre la tassazione sul lavoro e consistente, sostanzialmente, nella rimodulazione del bonus attraverso il riconoscimento di un trattamento integrativo spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (a condizione che questi non superino i 28.000 euro) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è stato stabilito pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro a decorrere dal 2021;
6) con la legge di bilancio per il 2024 il Governo, nel vano e vago tentativo di perseguire quale obiettivo generale di politica economica il sostegno dei redditi bassi, è ricorsa alla leva fiscale affiancando al suddetto regime la riduzione da quattro a tre delle aliquote Irpef, depennando l'aliquota del 25 per cento, che, fino al 2023, veniva applicata allo scaglione di reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro;
7) secondo l'ultimo «Rapporto della politica di bilancio – 2024» curato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che riporta un'analisi condotta con il modello di micro-simulazione, l'inflazione ha cancellato del tutto il vantaggio fiscale pari al 3 per cento che era stato assicurato ai lavoratori dipendenti negli ultimi dieci anni dai sopra riportati provvedimenti e completamente annullato dall'effetto del fiscal drag (che per lavoratori dipendenti e pensionati costituisce una quota non indifferente di Irpef pagata in più senza un corrispondente aumento del reddito), che ha ridotto i redditi disponibili del 3,6 per cento. Per fare qualche esempio: rispetto al 2014 oggi un lavoratore dipendente con un reddito annuale pari a 20.000 euro versa 319 euro in più di Irpef all'anno, mentre un lavoratore con un reddito pari a 100.000 euro ne versa 1.020, cosa che dimostra la minore incisività del fiscal drag, in termini percentuali, man mano che il livello di reddito aumenta;
8) sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, alle suddette modifiche della struttura dell'imposta personale si è affiancata una progressiva erosione della base imponibile dell'imposta, che ha ridotto l'equità del prelievo e la sua capacità redistributiva, tutti effetti riconducibili, soprattutto, alla successiva decisione del Governo di adottare, al fine di compensare i redditi bassi dagli effetti del fiscal drag, misure di decontribuzione a soglia (e non a scaglioni), come nel caso del cuneo fiscale introdotto con il decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, scelta che, andando ad alterare il profilo delle aliquote marginali, ha comportato una distorsione per i redditi «a cavallo» delle due soglie di reddito, oltre le quali si abbassa o viene meno lo sgravio contributivo, contribuendo, così, a complicare e rendere più iniquo il sistema fiscale nel suo complesso;
9) il fiscal drag, fenomeno strettamente connesso soprattutto alla fiammata inflazionistica degli ultimi anni, è un serio problema per chi versa un'imposta progressiva (come lavoratori dipendenti e pensionati). Infatti, utilizzando i dati del Ministero dell'economia e delle finanze sulle dichiarazioni fiscali suddivise per classi di reddito, si può calcolare che il fiscal drag nel 2022, anno nel quale vi è stata una sensibile variazione percentuale dei prezzi rispetto al 2021, è stato pari al 9 per cento, con un corrispondente maggior gettito erariale pari a circa 14 miliardi di euro, dei quali 9 da contribuenti con lavoro dipendente prevalente e 3,9 dai pensionati;
10) con la legge di bilancio per il 2025 il Governo ha reso strutturali le misure di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro già adottate in via temporanea ed emergenziale nel biennio 2023-2024, ma ricorrendo ad un nuovo meccanismo di detrazioni fiscali in luogo dell'esonero contributivo parziale sulla quota di contributi a carico dei lavoratori. Tale fiscalizzazione comporta una penalizzazione monetaria per la stragrande maggioranza di quei lavoratori che, vedendosi scivolare nella fascia dell'incapienza, perdono il trattamento integrativo, pari, come si è visto sopra, a 1.200 euro annui; una simile penalizzazione si registra anche per coloro che guadagnano redditi fra i 25.000 e i 35.000 euro, la cui perdita, rispetto al 2024, oscillerebbe dai 350 ai 750 euro all'anno;
11) i suddetti rilievi sono stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-03433 Borrelli, al quale il Governo ha dato risposta presso la Commissione finanze riconoscendo gli effetti distorsivi riportati nello stesso ed impegnandosi a valutare l'estensione, attraverso una modifica dei criteri di spettanza, del trattamento integrativo alla platea dei soggetti penalizzati dal nuovo meccanismo;
12) un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che, con una spinta inflattiva come quella attuale, all'incremento dei redditi nominali connesso allo sgravio contributivo dovrebbe corrispondere il concomitante incremento del loro potere d'acquisto, che invece si riduce per effetto della progressività del sistema fiscale che ad ogni aumento del reddito nominale conduce a un'aliquota media di tassazione più elevata, anche se a reddito reale invariato. Pertanto, se l'obiettivo dello sgravio contributivo era il recupero della perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, avrebbe dovuto essere affiancato, ab origine, da misure di sterilizzazione del fiscal drag;
13) ad aprile del 2024 ammontava ancora al 7,9 per cento la perdita del potere di acquisto rispetto al 2019 (anno precedente all'emergenza sanitaria da COVID-19) conseguente all'incremento dell'inflazione del biennio precedente. Anche le indagini dell'Osservatorio Ocse, che ha messo a confronto il primo trimestre 2024 e il quarto trimestre 2019, confermano una perdita del 6,9 per cento dei salari reali italiani, insieme ad un ulteriore aumento del divario rispetto alla media dei Paesi sviluppati legato alla bassa crescita della produttività;
14) il progressivo aumento del tasso di inflazione sta ponendo, inoltre, un pesante problema redistributivo, che ora anche l'Istat certifica in maniera impietosa. Secondo quanto riporta l'Istituto nel suo ultimo «Rapporto 2025» l'inflazione acquisita per il 2025 sale a +1,2 per cento per l'indice generale e a +0,7 per cento per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +0,1 per cento su base mensile e di +1,7 per cento su base annua;
15) sempre secondo l'Istat, l'aumento dei prezzi di questi ultimi anni, trainato dal rincaro dei beni energetici, è più accentuato per le famiglie meno abbienti, che solitamente devolvono una quota di spesa maggiore per alcune categorie di beni e servizi come i beni energetici e quelli alimentari, consumi difficilmente comprimibili e per i quali la crescita dei prezzi è stata più elevata. Tali famiglie hanno, d'altronde, minori possibilità di difendersi da una tassa «invisibile» come l'inflazione, essendo per loro più difficile comprimere il tasso di risparmio (già contenuto), liquidare attività finanziarie (praticamente poche o nulle), ridurre la qualità dei beni e servizi consumati (già bassa);
16) superata l'emergenza sanitaria e attenuata in modo significativo la crisi energetica, le politiche fiscali degli Stati membri dell'Unione europea sono tornate su un percorso di consolidamento. L'estensione della clausola generale di salvaguardia (general escape clause) del Patto di stabilità e crescita fino al 2023 ha tuttavia lasciato ancora spazio di manovra alle politiche economiche, il cui impatto sulle finanze pubbliche è stato in parte compensato dalla ripresa dell'attività. Non così per il nostro Paese che non ha approfittato di tale spazio di manovra per incrementare la spesa sociale, nonostante conservi una quota molto elevata di occupati in condizioni di vulnerabilità economica a causa di una crescita contenuta delle retribuzioni e della relativa perdita di potere di acquisto, di una contenuta intensità lavorativa e di una ridotta durata dei contratti, tutte condizioni che hanno favorito la diffusione di tipologie contrattuali meno tutelate e di lavori atipici che coinvolgono quote elevate di donne, giovani e stranieri;
17) le misure pubbliche di mitigazione adottate nell'ultimo decennio, per quanto consistenti e costose (nel solo 2022 pari a circa 17 miliardi di euro), non sono riuscite a contenere la perdita di potere d'acquisto dei redditi medio-bassi e ad invertire il processo di polarizzazione sociale in atto, oramai, da decenni;
18) in un contesto congiunturale caratterizzato ancora da uno scarso dinamismo dei consumi e dalla propensione al risparmio da parte delle famiglie, su cui pesa un basso livello di fiducia per i prossimi mesi anche per effetto delle criticità dello scenario geopolitico attuale, rimane cruciale sostenere i consumi e la domanda interna, evitando che l'economia italiana torni in recessione, attraverso un miglioramento del clima di fiducia delle stesse, al fine di rilanciare la domanda interna, fondamentale per la sostenibilità economica del Paese;
19) la protezione dei redditi reali e dei livelli di consumo degli italiani più poveri è stata minacciata anche dalla decisione dell'attuale Governo di ridimensionare il programma «reddito di cittadinanza», strumento fondamentale per sostenere i gruppi sociali più poveri;
20) in questo contesto, il declino dei salari reali richiederebbe come antidoto la reintroduzione nel nostro Paese di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni all'aumento dei prezzi;
21) quanto premesso dimostra che il ricorso continuo ai cosiddetti bonus, unito alla messa a regime del taglio del cuneo contributivo, rappresentano solo un parziale rimedio alla tassa occulta dell'inflazione, tra l'altro non esente da effetti distorsivi ed estremamente costoso (17 miliardi di euro nel solo 2022),
impegna il Governo:
1) ad abbandonare definitivamente l'approccio emergenziale assunto fino ad oggi nell'adozione di politiche e strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori e dei pensionati, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
2) in tale contesto, ad adottare iniziative normative atte ad introdurre nell'ordinamento giuridico un meccanismo di indicizzazione di salari e pensioni al fine di adeguarli al costo della vita e tutelarli dall'aumento incontrollato dei prezzi;
3) ad adottare iniziative volte a rimediare alla riduzione in termini monetari determinatasi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a danno dei percettori di reddito tra gli 8.500 e i 9.000 euro, con l'assorbimento nella disciplina Irpef del taglio del cuneo contributivo sul lavoro introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche verificandone l'impatto su tutte le altre fasce di reddito interessate;
4) ad adottare iniziative volte a sterilizzare, a decorrere dall'anno 2025, l'effetto del fiscal drag che si determina a carico dei lavoratori a seguito dell'applicazione delle vigenti disposizioni normative sul taglio del cuneo contributivo, attraverso un meccanismo automatico di recupero del drenaggio fiscale basato sull'indicizzazione dei limiti degli scaglioni e delle detrazioni d'imposta loro spettanti;
5) a valutare l'opportunità di individuare congrue risorse finanziarie al fine di restituire la quota indebitamente pagata fino ad oggi dai lavoratori per effetto del fiscal drag determinatosi a seguito dell'applicazione della normativa sul taglio del cuneo contributivo.
(1-00420) «Mari, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) la tassazione delle persone fisiche ha subito negli anni numerosi interventi da parte dei Governi che si sono succeduti. La finalità della riduzione del cuneo fiscale sul lavoro è stata una costante negli ultimi dieci anni, senza dimenticare l'intervento del Governo Prodi nel 2007, che ha segnato il primo passo dell'esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile dell'Irap;
2) il Governo Draghi aveva privilegiato la riduzione della componente del cuneo fiscale rappresentata dalla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, con un taglio del cuneo fiscale pari al 2 per cento fino ai 35 mila euro annui di retribuzione annua lorda; misura ampliata e prorogata dal Governo Meloni fino alla fine del 2024;
3) successivamente, con la legge di bilancio per il 2025, la riduzione dei contributi previdenziali è stata sostituita da un sistema di benefici di carattere fiscale, cui si assomma un nuovo trasferimento diretto che si aggiunge al trattamento integrativo al reddito di 100 euro mensili già vigente dal 1° luglio 2020 (da maggio 2014 a giugno 2020 il trattamento integrativo era di importo pari a 80 euro mensili);
4) per effetto di queste modifiche, che si sono stratificate nel corso degli anni, alla determinazione dell'imposta che grava sul reddito di lavoro dipendente concorrono attualmente quattro diversi strumenti: due tipologie di detrazioni e due tipologie di trasferimenti, che hanno andamenti decrescenti in funzione di regole e con riferimento a indicatori di reddito diversi;
5) ne risulta un disegno del prelievo fortemente asistematico e irrazionale, che comporta a tratti la trasformazione del prelievo fiscale in un sussidio e in cui prevale lo scopo di aggiustare effetti non voluti, che si sarebbero altrimenti verificati a seguito del riassorbimento in ambito fiscale, dapprima e in modo parziale del trattamento integrativo e, poi, del taglio del cuneo fiscale sui redditi di lavoro dipendente, che aveva in un primo tempo interessato i contributi sociali a carico dei lavoratori con redditi più bassi;
6) gli effetti non voluti si sono comunque manifestati, con un risultato paradossale: come denunciato anche dalla Cgil in un recente studio, il meccanismo di abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introdotto dal Governo con la legge di bilancio per il 2025, ha impatti negativi diffusi, ma particolarmente forti per i redditi lordi (al lordo anche dei contributi sociali), compresi tra 8.500 e 9.000 euro, che andranno a perdere, rispetto alle previsioni del 2024, 1.200 euro all'anno. Effetto imputabile alla riduzione del reddito imponibile legata al venir meno dell'agevolazione contributiva ora trasformata in agevolazione fiscale, che fa perdere il diritto al trattamento integrativo;
7) in risposta a due interrogazioni in Commissione VI finanze della Camera dei deputati la rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo ad esaminare il sostegno per i lavoratori a più basso reddito nell'ambito di un processo mirato. Ma un processo ad hoc, se mai verrà effettivamente attuato, rischia di contribuire all'andamento erratico dell'Irpef, che avrebbe invece bisogno di una revisione organica, strutturale e complessiva;
8) il quadro risulta ulteriormente complicato dal fatto che, in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n. 111 del 2023), il Governo è intervenuto in più occasioni sull'Irpef senza alcuna visione organica della struttura del sistema tributario, principalmente riducendo, prima in via temporanea e poi in via strutturale, a tre il numero di aliquote e di scaglioni e articolando e limitando il diritto alla fruizione di un insieme molto ampio di detrazioni;
9) il processo in due tappe si è accompagnato a una modulazione degli acconti che per i due anni di imposta 2024 e 2025 non tiene conto delle variazioni intervenute nella scala delle aliquote, traducendosi di fatto in un anticipo forzoso dell'imposta dovuta per tutti i contribuenti che, con la richiesta applicazione delle regole previgenti, si trovano a dovere versare un acconto di imposta maggiore a quello che sarebbe dovuto (o addirittura che non sarebbe dovuto) secondo le regole in essere, comportando quindi un prestito a tasso zero da questi contribuenti all'erario;
10) alla stratificazione di interventi richiamati più sopra si è affiancata la costante sottrazione di categorie di redditi o anche solo di componenti di reddito all'imposizione progressiva, che ha reso il sistema di tassazione dell'Irpef, la principale imposta del nostro ordinamento, un sistema disomogeneo, iniquo e irrazionale;
11) la situazione è aggravata dalla circostanza per cui il mancato pagamento dell'Irpef comporta anche il mancato pagamento delle addizionali regionali e comunali, facendo venire meno per molti contribuenti ogni obbligo di contribuzione a favore dei territori in cui risiedono;
12) quel che resta dell'Irpef è un coacervo in cui le tre aliquote si intersecano con bonus decrescenti al crescere del reddito e detrazioni per tipo di reddito anch'esse variamente articolate, con l'effetto che alle tre aliquote invocate come semplificazione del sistema fiscale si affiancano ora ben sette aliquote marginali effettive, con un andamento totalmente erratico, per cui capita, ad esempio, che un lavoratore con un reddito lordo di 35.000 euro, a fronte di un aumento di 100 euro faticosamente conquistato in contrattazione, si debba confrontare con una aliquota marginale effettiva del 56,18 per cento e gli restino in tasca solo 44 euro netti;
13) gli effetti redistributivi delle innovazioni introdotte in campo fiscale sono modesti: secondo l'Istat, guardando alle famiglie con almeno un lavoratore dipendente, la ripartizione del guadagno totale è per più della metà a beneficio di quelle appartenenti ai due quintili più ricchi della distribuzione dei redditi. Ma per le famiglie non interessate dalla riduzione del cuneo fiscale, il beneficio degli interventi fiscali riguarda le famiglie degli ultimi due quintili, per ben il 71,7 per cento del suo ammontare;
14) nel complesso la diseguaglianza, come misurata dall'indice di Gini, non subisce di fatto variazioni;
15) inoltre, secondo il Rapporto sulla politica di bilancio 2024 pubblicato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, i lavoratori dipendenti, che sono coloro che hanno beneficiato maggiormente degli interventi normativi di riduzione dell'imposta negli ultimi dieci anni, ottenendo un vantaggio pari a circa il 3 per cento del reddito imponibile, hanno visto più che compensare questo beneficio per effetto del drenaggio fiscale, pari a circa 3,6 punti percentuali. Se si confronta, dunque, l'imposta pagata oggi con quanto si sarebbe pagato nel 2014 a parità di capacità contributiva, il saldo sul reddito disponibile è negativo per circa 0,6 punti percentuali; in definitiva, nel 2024 i lavoratori dipendenti pagano aliquote medie generalmente superiori a quelle che si pagavano nel 2014;
16) un sistema fiscale che distribuisce l'onere in modo casuale, creando continuamente regimi speciali e alternativi all'Irpef per categorie di reddito, quando non di singole porzioni degli stessi redditi, violando il principio basilare per cui a parità di reddito si dovrebbe pagare la stessa imposta, è sempre meno sostenibile;
17) i giovani oggi sono costretti, pur se per guadagnare redditi bassi, ad aprirsi una partita Iva e a lavorare come finti autonomi o come moderni lavoratori su piattaforme che distribuiscono lavori a distanza, sopportando un onere più elevato dei dipendenti con redditi da lavoro simili, mentre gli autonomi con redditi medi o medio alti, purché sotto gli 85 mila euro di ricavi, pagano fino alla metà dei lavoratori dipendenti con uguali redditi, in violazione anche del principio costituzionale di progressività dell'imposta, e sono anche esonerati dal dovere di finanziare i servizi del proprio comune e della propria regione con le addizionali all'Irpef;
18) la politica delle rottamazioni e, con essa, il via libera a ogni tipo di evasione fiscale, così come la costruzione di un sistema talmente iniquo da risultare inaccettabile per una società che si voglia coesa, mina la base dell'imposizione generale sui redditi e conseguentemente riduce le risorse necessarie a garantire un welfare universale, cioè sanità, istruzione e assistenza per tutti i cittadini;
19) al problema non si può porre rimedio né con il maquillage di questa o quella aliquota, né con l'ulteriore erosione della base imponibile, né con un atteggiamento benevolmente acquiescente nei confronti dell'evasione fiscale;
20) è necessaria una riforma che riporti l'equità del sistema, assoggettando tutti i redditi, di qualsiasi fonte, al medesimo onere e che garantisca al tempo stesso la progressività del prelievo;
21) al fine di evitare salti di aliquote, sarebbe utile ricorrere per il calcolo dell'imposta ad una funzione matematica continua che determini le aliquote medie per ogni livello di reddito superando la logica degli scaglioni, come avviene in Germania; un metodo condiviso da un numero crescente di studiosi che potrebbe essere modulato per non gravare interamente su un ceto medio sempre più impoverito (per la componente di tale ceto che non sfugge all'Irpef), come al contrario avviene tipicamente nei sistemi di flat tax o con poche aliquote legali;
22) la sbandierata riduzione delle tasse deve confrontarsi con la dura realtà dei dati Istat: l'Istituto ha certificato che nel 2024 la pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,6 per cento, in aumento di un punto rispetto al 2023 (41,4 per cento); eppure, la legge di bilancio per il 2025 non è riuscita a trovare risorse per assumere medici e infermieri, la cui carenza sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario, e ha tagliato drasticamente i fondi ai comuni, costretti, per finanziare i servizi indispensabili ai cittadini, ad appaltarli a imprese o cooperative a prezzi così bassi da potere reggere solo sottopagando i propri lavoratori;
23) la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, nell'ambito di una riforma che distribuisca in modo equo l'onere fiscale, non è né l'unica, né la risposta principale alla riduzione del reddito reale delle lavoratrici e dei lavoratori;
24) seppure i dati Istat a gennaio 2025 attestino una crescita del tasso di occupazione in Italia al 62,2 per cento, tuttavia questo valore rimane ancora il più basso in Europa e, inoltre, i dati Istat confermano la realtà di un mercato del lavoro con troppe sacche di sfruttamento e bassi salari: la crescita dell'occupazione avviene nei settori del terziario dove le paghe sono più basse e l'utilizzo del part-time sale a picchi dell'80 per cento, con centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori tra le 5 e le 10 ore settimanali di lavoro con redditi di 400 o 500 euro lordi al mese; anche questa è, di fatto e statisticamente, occupazione;
25) se il 10,7 per cento dei lavoratori ha una retribuzione oraria sotto gli 8,8 euro appare chiara la necessità di affiancare agli interventi redistributivi sull'Irpef anche l'introduzione di una tutela di base, come quella offerta dal salario minimo;
26) altri profili di diseguaglianza dei redditi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie italiane andrebbero affrontate con apposite politiche, al di fuori dell'ambito fiscale. In particolare, la combinazione di basso reddito, alto costo dell'energia e bassa efficienza energetica degli immobili ha prodotto una situazione allarmante: secondo l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), nel 2023 il 9 per cento delle famiglie, pari a circa 2,36 milioni di nuclei, viveva in condizioni di povertà energetica, costretti a rinunciare ai servizi energetici essenziali, come, ad esempio, riscaldarsi, con una incidenza maggiore nel Mezzogiorno e un impatto particolarmente forte sulle fasce più vulnerabili: famiglie con minori, anziani soli, persone con disabilità e cittadini stranieri,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a intervenire nell'immediato per compensare gli effetti negativi sui redditi più bassi compresi tra 8.500 e 9.000 euro, che andranno a perdere 1.200 euro all'anno per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025;
2) ad adottare iniziative normative volte a intervenire nell'immediato per evitare che i contribuenti siano chiamati a pagare, anche con riferimento all'anno di imposta 2025, così come già avvenuto per il 2024, acconti non corrispondenti al vigente profilo delle aliquote e delle detrazioni;
3) ad evitare ulteriori interventi frammentari e dannosi, sia da un punto di vista dell'equità sia da quello dell'efficienza economica, per dare vita a una riforma della tassazione sui redditi che rispetti i principi di equità orizzontale e verticale, riducendo drasticamente i regimi sostitutivi, assoggettando tutti i tipi di reddito a un medesimo sistema di aliquota media che cresca con continuità, fino ad un limite superiore, al crescere dei redditi e prevedendo, conseguentemente, l'applicazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a tutti i redditi, che sarebbero, quindi, ugualmente chiamati, in ragione della propria capacità contributiva, a partecipare al finanziamento dei servizi erogati dal proprio comune e dalla propria regione;
4) a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, correttivi adeguati ad impedire il fenomeno del fiscal drag;
5) a privilegiare, nel sostegno economico ai redditi particolarmente colpiti dall'inflazione e dall'aumento dei costi dell'energia, lo strumento dei trasferimenti diretti, piuttosto che quello delle agevolazioni fiscali, evitando il problema dell'incapienza e privilegiando il riferimento alla condizione economica familiare piuttosto che al reddito individuale;
6) a mettere in atto politiche che prevengano il formarsi delle forti diseguaglianze che caratterizzano il nostro Paese, riducendo la necessità di doverle poi correggere con politiche redistributive, anche fiscali, in primo luogo introducendo una retribuzione minima legale volta a garantire salari minimi adeguati e promuovere condizioni di vita e di lavoro dignitose per le lavoratrici e i lavoratori.
(1-00421) «Braga, Merola, Guerra, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Lai, Mancini, Roggiani».
PROPOSTA DI LEGGE: GAETANA RUSSO ED ALTRI: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DAI PUBBLICI REGISTRI DEI VEICOLI FUORI USO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO (A.C. 805-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CASU ED ALTRI (A.C. 347)
A.C. 805-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente «10.000»;
b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».
A.C. 805-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso.
5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo».
A.C. 805-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.
A.C. 805-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 805-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame è finalizzata a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;
l'articolo 3, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
il comma 3, indica che nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciata dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada,
impegna il Governo
al fine di contribuire alla sicurezza e al decoro urbano, con particolare riguardo alle periferie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare iniziative normative recanti misure di semplificazione amministrativa e velocizzazione degli adempimenti previsti per le procedure inerenti il rinvenimento di veicoli a motore da parte di organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, nonché per le procedure di conferimento ai centri di raccolta.
9/805-A/1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame è finalizzata a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;
l'articolo 3, si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
il comma 3, indica che nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciata dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, al fine di contribuire alla sicurezza e al decoro urbano, con particolare riguardo alle periferie, di adottare ulteriori iniziative di semplificazione amministrativa e velocizzare gli adempimenti previsti per le procedure inerenti il rinvenimento di veicoli a motore da parte di organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, nonché le procedure di conferimento ai centri di raccolta.
9/805-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, risultante dalle proposte di legge abbinate, fra le quali una a prima firma della collega Gaetana Russo, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, al fine di superare un problema pratico, ripetutamente fatto presente dalla collettività e rimasto irrisolto per numerosi anni;
il testo base, adottato dalla Commissione Trasporti, originariamente composto da 5 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, che ha portato, in particolare, alla soppressione dell'articolo 3 con cui si disponeva che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso finalizzate ad apportare nel testo le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
in tale ambito si evidenzia che l'intervento legislativo proposto, attraverso la presente proposta di legge, è finalizzato a superare le attuali problematiche che si concretizzano nel momento in cui il veicolo fuori uso, risulta sottoposto a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, ovvero quella misura sanzionatoria e cautelare amministrativa con la quale le amministrazioni immobilizzano un bene mobile del debitore, iscritto in pubblici registri, mediante l'imposizione di un obbligo di non circolazione, al fine di riscuotere i crediti non soddisfatti e concernenti tributi, tasse o multe relative a infrazioni del codice della strada;
in particolare, il nuovo articolo 3 (precedentemente numerato come articolo 4), si compone di quattro commi, volti a disciplinare le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione; in particolare il comma 4 dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile;
al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, rileva che con riferimento ai criteri indicati dall'articolo 3 (finalizzati all'inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione) si avverte la necessità di una integrazione, stabilendo l'esonero dalla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, per quelli con più di otto anni dalla prima immatricolazione e per i veicoli gravati da un fermo amministrativo da più di cinque anni, in ragione dell'esigenza di semplificare e velocizzare l'attuale quadro normativo in materia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso del prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc volta a inserire fra le misure previste dall'articolo 3, il criterio di esonero dall'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, come indicato in premessa.
9/805-A/2. Raimondo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione è certamente importante perché semplifica le procedure per la cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, in modo da favorirne, nei tempi più rapidi possibili, la rottamazione, vietando, nel contempo, al privato debitore dell'erario la possibilità di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;
inoltre, la proposta di legge in discussione interviene per colmare un vuoto legislativo, introducendo una normativa univoca relativa alla possibilità di accogliere le richieste di radiazione dai registri da parte dei PRA territorialmente competenti, i quali ad oggi, godono di discrezionalità sulla questione, con inevitabili incertezze e diversità d'interpretazione;
secondo i dati forniti da ACI, nel giugno del 2024 sono iscritti nei registri del PRA 3.646.302 veicoli gravati da fermo amministrativo;
una buona parte di questi sono registrati senza recenti movimenti sui citati registri;
si tratta, quindi, di veicoli molto vecchi e certamente inutilizzati;
il problema dell'abbandono dei veicoli, non solo su aree pubbliche ma anche in quelle private, affligge tutti i centri abitati, anche in considerazione di fattispecie che non sono contemplate dalle proposte di legge che la Camera sta approvando;
è necessario rafforzare, quindi, l'intervento normativo in atto in modo da allargare la platea dei veicoli gravati da fermo a cui potrà essere concessa l'autorizzazione alla demolizione, anche ai fini della tutela dell'ambiente, valorizzando anche il ruolo delle istituzioni locali nell'ottica della nuova uniformità stabilita dal provvedimento in via di approvazione,
impegna il Governo
ad adottare nei tempi più rapidi possibili ulteriori interventi normativi che possano garantire procedure utili a favorire la rottamazione dei veicoli abbandonati o inutilizzati non compresi nella normativa in via di approvazione e garantire ai comuni e alle polizie locali tutti gli strumenti e le risorse necessari a poter liberare le strade da tutti i veicoli fuori uso e abbandonati oggi presenti.
9/805-A/3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione è certamente importante perché semplifica le procedure per la cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, in modo da favorirne, nei tempi più rapidi possibili, la rottamazione, vietando, nel contempo, al privato debitore dell'erario la possibilità di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;
inoltre, la proposta di legge in discussione interviene per colmare un vuoto legislativo, introducendo una normativa univoca relativa alla possibilità di accogliere le richieste di radiazione dai registri da parte dei PRA territorialmente competenti, i quali ad oggi, godono di discrezionalità sulla questione, con inevitabili incertezze e diversità d'interpretazione;
secondo i dati forniti da ACI, nel giugno del 2024 sono iscritti nei registri del PRA 3.646.302 veicoli gravati da fermo amministrativo;
una buona parte di questi sono registrati senza recenti movimenti sui citati registri;
si tratta, quindi, di veicoli molto vecchi e certamente inutilizzati;
il problema dell'abbandono dei veicoli, non solo su aree pubbliche ma anche in quelle private, affligge tutti i centri abitati, anche in considerazione di fattispecie che non sono contemplate dalle proposte di legge che la Camera sta approvando;
è necessario rafforzare, quindi, l'intervento normativo in atto in modo da allargare la platea dei veicoli gravati da fermo a cui potrà essere concessa l'autorizzazione alla demolizione, anche ai fini della tutela dell'ambiente, valorizzando anche il ruolo delle istituzioni locali nell'ottica della nuova uniformità stabilita dal provvedimento in via di approvazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative che possano garantire procedure utili a favorire la rottamazione dei veicoli abbandonati o inutilizzati e che possano garantire ai comuni adeguati strumenti e liberare le strade dai veicoli fuori uso e abbandonati.
9/805-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Pastorella.