XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 1° aprile 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 31 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ROMANO: «Istituzione del servizio sanitario veterinario di base per la cura degli animali da compagnia» (2334);
RAVETTO: «Modifiche all'articolo 577 del codice penale in materia di circostanza aggravante nel caso di omicidio commesso contro la persona unita da una relazione affettiva, anche cessata, e di femminicidio» (2335).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 31 marzo 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle imprese e del made in Italy:
«Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali» (2333).
Sarà stampato e distribuito.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VI Commissione (Finanze), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 34 del 12 febbraio – 21 marzo 2025 (Doc. VII, n. 453),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 21 marzo 2025, Sentenza n. 33 del 29 gennaio – 21 marzo 2025 (Doc. VII, n. 452),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'articolo 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione;
in data 27 marzo 2025, Sentenza n. 36 del 30 gennaio – 27 marzo 2025 (Doc. VII, n. 454),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione 16;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 220 del 2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 76, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19.
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2024 (Doc. XIII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la prima relazione sulla situazione dei Paesi di origine sicuri inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, riferita all'anno 2024 (Doc. CCXXXIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Ministro
delle imprese e del
made in Italy.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 31 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2024 (Doc. LVIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2024 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità.
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, la prima relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica, riferita all'anno 2024 (Doc. CCXXXVII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 27 marzo 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni e decisione, approvate nella tornata dal 10 al 13 marzo 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (Doc. XII n. 589) – alla III Commissione (Affari esteri);
Decisione sulla verifica dei poteri (Doc. XII n. 590) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII n. 591) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Doc. XII n. 592) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul mantenimento del fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina dopo tre anni di guerra di aggressione della Russia (Doc. XII n. 593) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul libro bianco sul futuro della difesa europea (Doc. XII n. 594) – alla IV Commissione (Difesa);
Risoluzione sulla necessità del sostegno dell'Unione europea a favore di una transizione e una ricostruzione giuste in Siria (Doc. XII n. 595) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 28 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 (COM(2025) 61 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° aprile 2025;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile (COM(2025) 146 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa ai costi annuali complessivi sostenuti per l'esecuzione dei compiti della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 e all'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza addebitati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione nel 2024 (COM(2025) 150 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE e di comitato degli alti funzionari, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del Consiglio APE, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie, del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori e del regolamento interno del comitato degli alti funzionari (COM(2025) 156 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 156 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 31 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 marzo 2025.
Annunzio di sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 marzo 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 11 gennaio 2024, Libri contro Italia, ricorso n. 45097/20, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Integra la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) la detenzione di un soggetto (condannato all'ergastolo per diversi titoli di reato, tra cui l'associazione di tipo mafioso) senza fornirgli adeguate cure fisioterapiche, volte a consentirgli di riacquistare la possibilità di deambulare autonomamente (Doc. XX, n. 1) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 11 gennaio 2024, Utzeri contro Italia, ricorso n. 10393/22, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, in relazione alla mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente (Doc. XX, n. 2) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 11 gennaio 2024, Alunni e altri contro Italia, ricorso n. 16505/22 e altri 9, in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale – applicando in concreto l'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2016 – porti a denegare il pagamento dei compensi agli avvocati antistatari, beneficiari delle assegnazioni dei giudici in sede di indennizzo per eccessiva durata del processo, viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione (Doc. XX, n. 3) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Rummo Molino e Pastificio Spa contro Italia, ricorso n. 7133/09, in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione (Doc. XX, n. 4) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Bigioni e altri contro Italia, ricorso n. 39182/11 e altri 250, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti (Doc. XX, n. 5) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Analisi cliniche Bios di G. Passarelli e altri contro Italia, ricorso n. 65672/12 e altri 14, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 6) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Bleve contro Italia, ricorso n. 55807/13, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di un provvedimento interno, emanato in favore del ricorrente (Doc. XX, n. 7) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Lighea Immobiliare Sas e altri contro Italia, ricorso n. 54352/14 e altri 18, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 8) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Rizzo Striano contro Italia, ricorso n. 54800/16, in materia di diritto a un processo equo. La complessiva condotta delle autorità italiane, la quale porti a denegare il pagamento del risarcimento del danno a soggetti che avevano subito l'occupazione acquisitiva di un terreno e che perciò avevano riportato sentenze favorevoli, viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (Doc. XX, n. 9) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Cecere e altri contro Italia, ricorso n. 38084/22 e altri 5, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione, la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti, che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 10) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Nacca e altri contro Italia, ricorso n. 54996/22 e altri 3, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di una sentenza interna, emanata in favore del ricorrente (Doc. XX, n. 11) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 gennaio 2024, Galasso e Punto AV Immobiliare Srl contro Italia, ricorso n. 5367/23 e 6490/23, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti, che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 12) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 1° febbraio 2024, Pintus contro Italia, ricorso n. 35943/18, in materia di diritto alla vita e di trattamenti inumani e degradanti. Non viola gli articoli 2 e 3 della CEDU la prolungata detenzione di un soggetto affetto da patologie psichiatriche laddove, pur in presenza di atti di autolesionismo e dell'ordine giudiziale di un ricovero presso una struttura dedicata al disagio mentale, tale ricovero venga disposto con il ritardo di diversi mesi, ma in presenza di un adeguato e costante controllo psichiatrico in carcere (Doc. XX, n. 13) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 febbraio 2024, Tarricone contro Italia, ricorso n. 4312/13, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Non viola l'articolo 3 della CEDU la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche e psichiatriche, laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate (Doc. XX, n. 14) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 15 febbraio 2024, Donati contro Italia, ricorso n. 37760/02, in materia di diritto di proprietà. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU l'acquisizione di un bene privato da parte di un'amministrazione pubblica, occupato sine titulo e poi oggetto dell'ordine ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove l'indennizzo (pur calcolato sulla base del valore venale del bene) non sia versato agli espropriati (Doc. XX, n. 15) – alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 11 aprile 2024, Igea Scrl contro Italia, ricorso n. 26259/12, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in materia di diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo civile per l'indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto), che duri esso stesso più di cinque anni (Doc. XX, n. 16) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 aprile 2024, Vannozzi contro Italia, ricorso n. 25482/13, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 17) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 25 aprile 2024, Albanese ed altri contro Italia, ricorso n. 38583/13, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti (Doc. XX, n. 18) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 25 aprile 2024, Azzano e altri contro Italia, ricorso n. 53453/22, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti. Non viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo (Doc. XX, n. 19) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 2 maggio 2024, J. Paul Getty Trust e altri contro Italia, ricorso n. 35271/19, in materia di protezione della proprietà. Non viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU la confisca ordinata dal giudice, se oggetto della confisca sia una statua greca del IV secolo avanti Cristo, rinvenuta in acque internazionali da nave italiana e, successivamente, trafugata in Germania e acquistata da un soggetto statunitense, il quale abbia comunque tratto profitto dal reato (Doc. XX, n. 20) – alla VII Commissione (Cultura);
sentenza 16 maggio 2024, Farina e altri contro Italia, ricorso n. 41642/13 e altri 13, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU in materia di diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto), per mancanza del passaggio in giudicato delle decisioni che hanno definito i processi, della cui irragionevole durata i ricorrenti si dolgono (Doc. XX, n. 21) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 16 maggio 2024, Pasquariello contro Italia, ricorso n. 57962/22, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti, che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 22) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 16 maggio 2024, Di Marco ed altri contro Italia, ricorso n. 10426/23 e altri 2, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 23) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 maggio 2024, Patricolo e altri contro Italia, ricorso n. 37943/17, e altri 2, in materia di diritto a un processo equo. Non viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito, privo della copia della relata della notificazione da essi ricevuta della copia autentica della sentenza d'appello impugnata. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di ricorsi per cassazione presentati da cittadini italiani e seguiti dal deposito della sentenza impugnata che – sebbene privo dell'attestazione di conformità all'originale della PEC di notifica da essi ricevuta della copia autentica della medesima sentenza – era comunque munito della prova della data in cui, in effetti, tale sentenza era stata loro notificata (Doc. XX, n. 24) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 maggio 2024, Contrada contro Italia (n. 4), ricorso n. 2507/19, in materia di diritto alla vita privata e familiare. È inammissibile il ricorso ai sensi dell'articolo 8 della CEDU presentato dalla persona non indagata che sia destinataria di un decreto di perquisizione domiciliare e del successivo sequestro, ove il destinatario dell'atto non abbia esperito i rimedi interni all'ordinamento italiano. Integra la violazione dell'articolo 8 della CEDU la carenza – nella legislazione italiana – di un rimedio a disposizione della persona non indagata che sia sottoposta a intercettazioni telefoniche (Doc. XX, n. 25) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 6 giugno 2024, Cramesteter contro Italia, ricorso n. 19358/17, in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza. Viola il divieto di detenzione senza base legale (articolo 5, paragrafo 1, della CEDU) il trattenimento di un soggetto non imputabile, dichiarato socialmente pericoloso e destinatario di misura di sicurezza, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, laddove ecceda i limiti temporali previsti da una legge, ancorché questa entri in vigore dopo la pronunzia che ha disposto la misura di sicurezza. Viola il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione) la mancata riparazione per il caso di detenzione illegittima, dovuta al trattenimento di soggetto non imputabile, prima in un ospedale psichiatrico giudiziario e poi una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (Doc. XX, n. 26) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 6 giugno 2024, Pasquariello contro Italia, ricorso n. 8366/23, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 27) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 13 giugno 2024, Cracò contro Italia, ricorso n. 30782/18, in materia di diritto alla vita privata e familiare. Viola l'articolo 8 della CEDU, sotto il profilo della riservatezza personale, la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sicilia) di una pronuncia, nel cui testo siano riportati i dati sanitari riferiti a persona nominata, e la Corte stessa, pur dopo la pronuncia del giudice civile sul risarcimento dei danni, ometta di oscurare i dati (Doc. XX, n. 28) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 20 giugno 2024, De Gregorio e Cammarata contro Italia, ricorso n. 6899/10, in materia di protezione della proprietà. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU la determinazione dell'importo dell'indennizzo espropriativo sulla base del valore agricolo medio del bene immobile espropriato anziché del suo valore di mercato (Doc. XX, n. 29) – alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 20 giugno 2024, Temporale contro Italia, ricorso n. 38129/15, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Non viola l'articolo 3 della CEDU la detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie fisiche e psichiatriche, laddove nel complesso le autorità carcerarie abbiano sottoposto il detenuto a terapie adeguate (Doc. XX, n. 30) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 20 giugno 2024, Oriani contro Italia, ricorso n. 312/17, in materia di diritto a un processo equo e di protezione della proprietà. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del giusto processo e della parità delle armi, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario, impugnata innanzi al tribunale amministrativo regionale. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione, sotto il profilo dell'illegittima privazione del compenso, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario e lo privi delle somme che gli sarebbero state dovute nel prosieguo dell'incarico (Doc. XX, n. 31) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 20 giugno 2024, Ragagnin contro Italia, ricorso n. 58436/19, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti. Non viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo (Doc. XX, n. 32) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 20 giugno 2024, Leonino e altri contro Italia, ricorso n. 18813/23 e altri 2, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 33) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 4 luglio 2024, A.Z. contro Italia, ricorso n. 29926/20, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Viola l'articolo 3 della CEDU la prolungata detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie psichiatriche laddove vi siano plurimi tentativi di suicidio e – avendo il giudice di sorveglianza ordinato un periodo di osservazione psichiatrica – la perizia abbia accertato l'incompatibilità del regime carcerario e la necessità che il detenuto fosse riavvicinato alla famiglia e sottoposto a terapie, senza che tali terapie abbiano avuto luogo (Doc. XX, n. 34) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 5 settembre 2024, Giuffrè e altri contro Italia, ricorso n. 50827/11, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti, che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 35) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 12 settembre 2024, Orlandi contro Italia, ricorso n. 60894/13, in materia di diritto a un processo equo. Non viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la dichiarazione d'inammissibilità di due motivi di ricorso per cassazione che deducano profili di violazione di legge non sufficientemente specifici e concreti. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione a cagione della mancanza di un paragrafo di sintesi che ne spieghi il contenuto (Doc. XX, n. 36) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 26 settembre 2024, Rapucci contro Italia, ricorso n. 24615/16, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, in materia di diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo amministrativo che duri circa 13 anni. Viola l'articolo 13 della CEDU, in materia di diritto a un ricorso effettivo, il processo amministrativo che duri circa 13 anni, in relazione al quale il ricorso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) sia dichiarato improcedibile per mancanza dell'istanza di prelievo presentata nel processo de quo (Doc. XX, n. 37) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 26 settembre 2024, Gangemi contro Italia, ricorso n. 59233/17, in materia di libertà di circolazione. Viola l'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale laddove contenga la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi (Doc. XX, n. 38) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 3 ottobre 2024, Lombardi contro Italia, ricorso n. 80288/13, in materia di divieto di trattamenti inumani o degradanti. Viola l'articolo 3 della CEDU la detenzione in carcere di un soggetto affetto da gravi patologie ortopediche e neurologiche, incompatibili con la detenzione in carcere (Doc. XX, n. 39) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 10 ottobre 2024, Varvara contro Italia, ricorso n. 17475/09, in materia di equa soddisfazione. In esecuzione della sentenza Varvara contro Italia del 2013, vengono accordati al ricorrente 100.000 euro a titolo di danno materiale, nel contesto dell'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della CEDU (Doc. XX, n. 40) – alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 10 ottobre 2024, Cocozza di Montanara e altri contro Italia, ricorso n. 4954/23 e altri 3, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, in relazione alla mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 41) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 10 ottobre 2024, De Maio e altri contro Italia, ricorso n. 7872/23 e altri 4, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, in relazione alla mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti (Doc. XX, n. 42) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 10 ottobre 2024, Katte Klitsche de la Grange contro Italia, ricorso n. 41939/19, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti, che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 43) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 7 novembre 2024, Scardaccione contro Italia, ricorso n. 9968/14, in materia di protezione della proprietà. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e l'articolo 1 Protocollo 1 della CEDU la condotta complessiva delle autorità nazionali, in virtù della quale – acquistato un immobile, occupato da un locatario con contratto scaduto – il proprietario non riesca a entrarne in possesso a causa delle lungaggini del procedimento di sfratto per finita locazione e dall'entrata in vigore di una legge che preveda la sospensione dell'esecuzione degli sfratti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione, in quanto non proporzionata, la misura della perdita dei benefìci fiscali, accompagnata da una sanzione pecuniaria, giustificata dal mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato entro il termine di legge, nel caso in cui sia dimostrato l'alto grado di diligenza del proprietario nel promuovere tutte le iniziative, giudiziali ed extragiudiziali, volte a conseguire, nel termine di legge, il possesso dell'immobile (Doc. XX, n. 44) – alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 7 novembre 2024, Lavorgna contro Italia, ricorso n. 8436/21, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti. Viola l'articolo 3 della CEDU, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti – sotto il profilo sostanziale – la sottoposizione di un soggetto, dichiarato socialmente pericoloso, in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale, a misure di contenzione per un periodo di otto giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure. Viola l'articolo 3 della CEDU, in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti – sotto il profilo procedurale – l'archiviazione della denuncia del paziente che – dichiarato socialmente pericoloso e in ricovero coatto nel reparto psichiatrico di un ospedale – era stato sottoposto a misure di contenzione per un periodo di 8 giorni, eccedenti la necessità di fatto che aveva inizialmente giustificato le misure (Doc. XX, n. 45) – alla XII Commissione (Affari sociali);
sentenza 7 novembre 2024, Cutelli e Russo contro Italia, ricorso n. 2645/22, in materia di protezione della proprietà. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU il meccanismo di espropriazione indiretta (preceduta dall'occupazione d'urgenza), il quale deleghi la procedura ablatoria pubblica a un gruppo di cooperative, incaricato dell'esecuzione dei lavori; non preveda un ruolo di garanzia dell'ente medesimo sul corretto svolgimento del procedimento; e privi i ricorrenti dell'indennità da espropriazione (Doc. XX, n. 46) – alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 14 novembre 2024, Votta Ronza contro Italia, ricorso n. 38083/10, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione – entro un tempo ragionevole – di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti. Viola l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive (Doc. XX, n. 47) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 21 novembre 2024, Vasco e altri contro Italia, ricorso n. 45163/09, in materia di diritto a un processo equo. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo della pubblicità delle udienze, la celebrazione del processo di merito in tema di confisca di prevenzione in camera di consiglio. Viola l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo dell'imparzialità del giudice, il rigetto da parte del Presidente della Corte d'appello dell'autorizzazione ad astenersi avanzata dal componente il collegio – per gravi motivi di opportunità – che abbia svolto le funzioni di pubblico ministero sui medesimi fatti in sede penale (Doc. XX, n. 48) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 28 novembre 2024, Valvo e altri contro Italia, ricorsi n. 46043/13 e 45100/17, in materia di diritto a un ricorso effettivo e di diritto a un processo equo. Integra la violazione dell'articolo 13 della CEDU prevedere quale condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto la previa definizione del procedimento principale, in quanto l'effettività del rimedio postula che esso possa essere proposto in ogni fase del procedimento. Integrano la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU procedimenti civili la cui durata vari tra i 14 e i 36 anni (Doc. XX, n. 49) – alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia contro Italia, ricorso n. 29550/17, in materia di diritto alla riservatezza. Viola l'articolo 8 della CEDU, sotto il profilo del diritto alla riservatezza, il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere volto a perquisire la sede del Grande Oriente d'Italia e a sequestrare, conseguentemente, elenchi di iscritti alla massoneria. La violazione è individuata, nelle specifiche circostanze del caso concreto, per il fatto che – per le modalità della perquisizione e le dimensioni del sequestro – non sono previsti nell'ordinamento italiano sufficienti rimedi in favore dell'associazione destinataria del provvedimento (Doc. XX, n. 50) – alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Il Presidente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 28 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, la prima relazione sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché tra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video, aggiornata al mese di febbraio 2025 (Doc. CCXXXVIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Sicilia.
Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 31 marzo 2024, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia, riferita all'anno 2024.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative di competenza in ordine a problemi occupazionali presso l'azienda Gaggio tech di Gaggio Montano (Bologna) – 3-01859
A)
ASCARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'azienda Gaggio tech, precedentemente conosciuta come Saga coffee, rappresenta un'importante realtà produttiva per il territorio di Gaggio Montano e per l'Appennino bolognese, garantendo occupazione a 131 lavoratori e lavoratrici;
il 3 marzo 2025 le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali hanno appreso, non dalla proprietà ma per tramite dei legali della società, che il socio di maggioranza di Gaggio tech, Alessandro Triulzi, ha unilateralmente deciso di avviare la liquidazione volontaria dell'azienda, senza alcuna comunicazione preventiva alle parti interessate;
tale decisione, definita dai sindacati come grave e irresponsabile, rischia di avere un impatto drammatico sui lavoratori e sull'intero tessuto economico e sociale dell'area, già messo a dura prova dalla precedente crisi della Saga coffee;
la regione Emilia-Romagna, attraverso l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Paglia, è stata tempestivamente informata della vicenda e ha convocato un incontro per il 7 marzo 2025, alla presenza dei soci dell'azienda, del liquidatore e del sindaco di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci;
le organizzazioni sindacali hanno richiesto un confronto con il socio di minoranza, il quale sembrerebbe intenzionato a portare avanti il progetto industriale, con l'obiettivo di preservare almeno una parte dell'attività produttiva e i relativi livelli occupazionali;
l'acquisizione della ex Saga coffee da parte di Gaggio tech è avvenuta solo tre anni fa, con l'impegno dichiarato di rilanciare l'azienda, anche grazie al sostegno delle istituzioni locali e regionali, rendendo quindi ancor più inspiegabile la scelta improvvisa di liquidazione –:
se siano a conoscenza della grave situazione che interessa Gaggio tech e delle conseguenze occupazionali e sociali che ne deriverebbero;
se intendano intervenire con urgenza, in coordinamento con la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per individuare una soluzione che eviti la chiusura dell'azienda e garantisca la continuità lavorativa per i dipendenti, anche in considerazione degli eventuali impegni assunti dal socio di maggioranza al momento dell'acquisizione della ex Saga coffee e degli accordi precedentemente sottoscritti;
quali misure possano essere adottate per sostenere il territorio e i lavoratori, nel caso in cui non si riuscisse a scongiurare la cessazione dell'attività.
(3-01859)
Iniziative normative volte a rendere più stringenti i parametri per la concessione dei benefici penitenziari a soggetti condannati per reati di tipo mafioso o in regime di carcere duro – 3-01857
B)
VARCHI e LA SALANDRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
continua ad arricchirsi di nomi eccellenti la lista dei mafiosi ergastolani in libertà semilibertà o in permesso premio, pur non avendo collaborato mai con la giustizia;
dopo i fedelissimi di Messina Denaro, dopo Paolo Alfano – il pericoloso boss mafioso, già condannato nel maxiprocesso a 17 anni, oltre all'ergastolo per due omicidi commessi nel 1981 – o Ignazio Pullarà, killer di Santa Maria di Gesù, Raffaele Calatolo, lo strangolatore dell'Acquasanta, Giovanni Formoso, lo stragista di via dei Georgofili, solo per citare gli ultimi ergastolani scarcerati, anche Vito Brusca e Girolamo Buccafusca, killer di Cosa nostra, sarebbero diventati «detenuti modello» e, pertanto, premiati con il permesso di uscire ogni mattina dal penitenziario palermitano di Pagliarelli, per fare attività di volontariato per poi ritornare in cella la sera;
di Vito Brusca, cugino del boss pentito Giovanni Brusca, «lo scannacristiani», l'uomo che fece sequestrare e poi uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, hanno scritto i giudici: «Era inserito ai massimi livelli di Cosa nostra»; mentre Girolamo Buccafusca, referente di Porta Nuova, è stato anche al 41-bis;
nel novembre 2013, durante una conversazione di Buccafusca con la propria famiglia dal carcere di Tempio Pausania, i carabinieri intercettarono l'intervento nella telefonata del boss Lo Presti, riportato nel loro rapporto alla procura: «I due si davano reciproca conferma per qualcosa di cui verosimilmente avevano già discusso tramite altri canali» e un anno dopo, nel 2014, le intercettazioni svelarono che la moglie di Lo Presti, Teresa Marino, anche lei condannata per associazione mafiosa, si occupava del sostentamento della famiglia di Girolamo Buccafusca;
oggi, Tommaso Lo Presti è uno degli scarcerati eccellenti di Palermo e anche Vito Brusca e Girolamo Buccafusca hanno fatto istanza di semilibertà;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, però, in molti di questi casi i giudici di sorveglianza non avrebbero chiesto il parere alle direzioni distrettuali antimafia, né dato comunicazione dei permessi premio;
ad evidenziare il paradosso, l'allarme lanciato dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catania, Salvatore Ardita, secondo il quale si sta sottovalutando un pericolo concreto perché: «Da eccezionale il beneficio ha cominciato a diventare possibile, e poi sempre più frequente grazie alla lettura burocratica del comportamento tenuto dal mafioso dentro il carcere, col riconoscimento della cosiddetta buona condotta», ricordando come, purtroppo, «i capimafia irriducibili sono i depositari di un metodo che negli anni ha portato al controllo assoluto del territorio, fino alla volontà di poter condizionare lo Stato con le stragi degli anni 1992 e 1993. Evidentemente la mancanza di memoria, e forse anche di rispetto per le vittime della mafia, porta la moderna società a sottovalutare questo pericolo» –:
considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro interrogato per rendere più stringenti i parametri per il riconoscimento della buona condotta quale presupposto per la concessione dei benefici penitenziari a soggetti condannati per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa o in regime di carcere duro.
(3-01857)
Iniziative in ordine alle criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo civile – 3-01858; 3-01860
C)
GIANASSI, SERRACCHIANI, LACARRA, DI BIASE e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria), il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;
la riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;
da quanto emerge ormai da mesi sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza, in vista, soprattutto, dell'entrata in vigore dell'aumento di competenza attribuito a tali organi giurisdizionali dalla cosiddetta «riforma Cartabia»;
sempre da quanto riportato dai media alcune prime udienze relative ai giudici di pace sarebbero state fissate al 2030;
l'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense ha fatto emergere una situazione critica in tutto il Paese, con soltanto il 37 per cento dei giudici previsti attualmente in servizio;
secondo i dati dello stesso Ministero della giustizia (relativi al terzo trimestre del 2024) emerge una crisi evidente: le pendenze civili sono giunte al picco di 907.126, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2023;
tali criticità sono destinate a crescere anche in virtù dell'aumento delle citate competenze previste dal comparto dal mese di ottobre 2025, quando i valori saliranno fino a 30 mila euro per le cause per i beni mobili e 50 mila euro per i risarcimenti da incidenti stradali;
a peggiorare questo scenario contribuiscono, inoltre, le numerose domande di pensionamento presentate per il biennio 2024-2025 e non seguite da un ricambio di personale, mentre per le nuove assunzioni non sono state ancora individuate modalità e mansioni (anche perché è ancora da definire la trattativa per il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo);
queste problematiche, a giudizio degli interroganti, non sono state affrontate fino ad oggi con tempestività da Governo e Ministero competente, che continuano a sottovalutare colpevolmente la situazione. Le numerose interrogazioni presentate rimangono ad oggi senza risposta (ultima in ordine di tempo l'interrogazione a risposta in Commissione numero 5-03126), mentre il 12 dicembre 2024 l'Aula di Montecitorio ha respinto l'ordine del giorno numero 9/01950-A/013 che impegnava il Governo «ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo»;
le uniche iniziative che potrebbero essere assunte dal Governo, sempre secondo i media, non sarebbero finalizzate ad aumentare gli organici dei giudici di pace, ma a rinviare le citate nuove competenze che dovrebbero entrare in vigore nel mese di ottobre 2025;
appare, altresì, evidente come risulti indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza –:
quali iniziative di competenza urgenti intenda assumere, in relazione a quanto espresso in premessa, per risolvere le gravissime criticità relative all'organico dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo civile.
(3-01858)
GIANASSI, SERRACCHIANI, LACARRA e DI BIASE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria), il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;
la riforma del processo civile, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;
da quanto emerge sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza, in vista, soprattutto, dell'entrata in vigore dell'aumento di competenza attribuito a tali organi giurisdizionali dalla cosiddetta «riforma Cartabia» sempre secondo i media vi sarebbero udienze fissate al 2030;
dall'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense emerge una situazione critica in tutto il Paese: nel Nord Italia, nei tribunali monitorati, sono previsti 690 giudici, ma solo 252 sono attualmente in servizio; nel Centro, su 357 giudici previsti, ne operano soltanto 122; nel Sud si registrano 166 giudici attivi su 406 previsti e nelle Isole sono in servizio 128 giudici rispetto ai 317 necessari. Solo il 37 per cento dei giudici previsti è in servizio: una circostanza negativa che accomuna le grandi città (a Torino 7 giudici di pace in servizio su 139 e a Roma 59 su 210, solo per fare alcuni esempi) ed i centri minori;
è altrettanto grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, il cui aggiornamento è fermo da tempo, sia per numero che per qualifiche, e ad oggi non corrispondenti al fabbisogno effettivo degli uffici;
a peggiorare questo scenario contribuiscono, inoltre, le numerose domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;
la citata indagine dell'organismo congressuale forense fa emergere, inoltre, criticità anche sui ritardi sul processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del processo civile telematico, non è presente una connessione stabile telematica, i verbali di udienza sono spesso cartacei e non digitalizzati, vi è carenza di sistemi di sicurezza per i device;
questo combinato disposto di carenze di organico e di dotazioni informatiche determinano l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi dei casi. In quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa. La durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado;
appare, quindi, indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza nei tempi previsti e senza ulteriori ritardi –:
quali iniziative urgenti intenda assumere per risolvere le gravissime criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace citate in premessa, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo civile.
(3-01860)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1053 – MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2139)
A.C. 2139 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 3.01, 4.01, 6.1, 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.01, 12.02, 13.01000, 13.01001, 14.1, 14.01, 16.1, 16.01, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 17.2, 17.3, 18.2 e 18.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2139 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonché dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti».
2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»;
c) all'articolo 65, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI)»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;
2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
6. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione complementari per le Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle attività formative, con particolare attenzione agli impatti sul miglioramento delle relazioni tra le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le comunità locali, le strutture territoriali delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco, nell'ambito delle attività di formazione professionale del proprio personale, possono stipulare convenzioni per attivare corsi di formazione del personale su tematiche specifiche con associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. I corsi di formazione sono realizzati sulla base di accordi tra le singole Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le associazioni, previa verifica delle competenze e della qualità dei programmi formativi.
1.01000. Zaratti.
A.C. 2139 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria “Gruppi sportivi Fiamme Oro” di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento».
2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga ai requisiti di cittadinanza di cui al comma 1, possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme oro” anche gli atleti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che risultino regolarmente iscritti a una federazione sportiva italiana.».
2.1. Zaratti.
A.C. 2139 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi)
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi)
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: degli psicologi aggiungere le seguenti: , degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli avvocati,.
3.1. Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo assistenza psicologica per il personale delle Forze armate)
1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psico-emotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3.01. Baldino, Pellegrini, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Quartini, Gadda, Carotenuto.
A.C. 2139 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337»;
b) al comma 6, le parole: «, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi» e le parole: «Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)
Sopprimerlo.
4.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per l'incremento delle strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.01. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
4.02. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti».
2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: «divisione o».
3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di riferimento» sono soppresse.
A.C. 2139 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;
b) alla lettera c), il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;
c) alla lettera d), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;
d) alla lettera e), il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;
e) alla lettera f), il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;
f) alla lettera g), il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 6.
(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: 33 con la seguente: 58.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire la parola: 63 con la seguente: 83.
6.1. Zaratti.
A.C. 2139 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»;
b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,».
2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».
3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze con le seguenti: se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nel grado superiore, per cui si rendono necessarie promozioni annuali; queste sono conferite solo ed esclusivamente a copertura di individuati incarichi previsti per il grado superiore e, allo stato, risultanti vacanti.
7.1. Zaratti.
A.C. 2139 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Disposizioni in materia di personale
del Corpo di polizia penitenziaria)
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» è sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» è inserita la seguente: «detentive».
2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
A.C. 2139 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»;
b) all'articolo 975, comma 1, dopo le parole: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»;
c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione è attribuita al 1° luglio»;
d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Il periodo di servizio militare prestato in qualità di volontario in ferma prefissata annuale o quadriennale è riconosciuto ai fini dell'inquadramento economico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano prestato il medesimo servizio precedentemente all'assunzione dell'impiego o nel corso del suo svolgimento, salvo che lo stesso servizio non sia già stato valutato ai medesimi fini.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, i lavoratori aventi diritto al riconoscimento del periodo di servizio militare di cui al medesimo comma 2 presentano una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, allegando la documentazione comprovante il servizio svolto.
4. Al fine di garantire il riconoscimento di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano programmatico annuale per l'aggiornamento dello stato matricolare dei lavoratori che ne hanno presentato richiesta ai sensi del comma 3, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.
5. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle richieste di cui al comma 3 e per la predisposizione del piano programmatico di cui al comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai militari transitati nel servizio permanente.
9.1. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate)
1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie al fine di eliminare ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari e di favorire il rispetto dei princìpi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate, sulla base dei seguenti princìpi:
a) predisporre un sistema correttivo relativo ai casi di soggetti giudicati idonei al servizio militare in sede concorsuale e all'atto dell'arruolamento, che presentino una dichiarata e accertata intolleranza al glutine la quale, in base ai criteri generali e ai requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consenta il reclutamento, anche in caso di patologia asintomatica;
b) modificare l'elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall'articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, anche al fine di armonizzarlo con la normativa relativa all'idoneità al servizio militare, tenendo conto del fatto che la celiachia e le intolleranze alimentari non possono costituire un esclusivo motivo valido di inibizione alla partecipazione alle procedure concorsuali per le Forze armate, se non in casi di estrema gravità che pregiudichino l'effettivo svolgimento della carriera militare;
c) prevedere che la diagnosi di intolleranza al glutine non può comportare provvedimenti medico-legali per il personale in servizio, fatti salvi i casi in cui la gravità della sintomatologia sia tale da pregiudicarne l'idoneità, come previsto anche da disposizioni amministrative del Ministero della difesa;
d) tenere conto, nell'apportare modifiche all'elenco delle imperfezioni e delle infermità stabilito dall'articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, della necessità di introdurre una distinzione tra intolleranze alimentari e allergie, in quanto queste ultime possono, a differenza delle intolleranze alimentari, presentare una sintomatologia sufficientemente grave da pregiudicare l'idoneità al servizio, fino a causare uno stato di shock anafilattico.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.01000. Baldino, Pellegrini, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Vaccari, Sarracino, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Disposizioni in materia di personale
dell'Arma dei carabinieri)
1. L'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e a 38 unità per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento è alle unità di personale cessato afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024.
A.C. 2139 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza)
1. All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10, ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Gli anni di servizio prestati nel ruolo della Polizia di Stato o delle Forze Armate sono riconosciuti integralmente, ai fini giuridici, per l'inquadramento nel corrispondente ruolo civile. Il riconoscimento avviene attraverso l'attribuzione di una qualifica e di una posizione economica equiparata al ruolo e alle funzioni svolte durante il servizio attivo. Il computo tiene conto delle specifiche esperienze e delle responsabilità ricoperte dal dipendente, con riferimento alle corrispondenti qualifiche previste dai contratti collettivi del pubblico impiego.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano:
a) al personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia e transitato ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;
b) al personale delle Forze Armate inquadrato nei ruoli civili ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c) al personale già assunto, transitato verso i ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, durante il periodo di vigenza dello stesso, che presenti apposita domanda;
d) al personale assunto ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successivamente transitato nei ruoli della Polizia di Stato.
4. Il computo giuridico è effettuato su istanza dell'interessato, da presentare all'amministrazione di appartenenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per il personale futuro, entro dodici mesi dalla data di transito o assunzione nel ruolo civile.
5. L'amministrazione competente verifica i requisiti e adotta il provvedimento di riconoscimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo, l'interessato può presentare ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai dipendenti già transitati o assunti nei ruoli civili alla data della sua entrata in vigore, previa domanda degli interessati.
11.3. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
3. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del Comparto difesa e sicurezza con le seguenti: del Comparto difesa, sicurezza e soccorso.
11.1. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza, Dell'Olio, Ascari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di garantire la circolazione a titolo gratuito del personale dei corpi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che viaggiano per motivi di servizio, è autorizzata la spesa di 5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del Comparto difesa e sicurezza con le seguenti: del Comparto difesa, sicurezza e soccorso.
11.2. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121 in materia di norme di comportamento politico)
1. All'articolo 81, terzo comma, ultimo periodo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «come candidati alle elezioni,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la possibilità di impiego presso enti, reparti o distaccamenti in ruoli non operativi e senza incarico di comando di corpo ed equiparati,»;
b) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
11.01. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Dell'Olio, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Al comma 2, sostituire le parole da: del seguente principio e criterio direttivo fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
b) rimodulazione dei ruoli e delle qualifiche del personale appartenente a tale Corpo al fine di raggiungere una sostanziale equiordinazione delle qualifiche con il personale delle Forze di Polizia;
c) completamento del percorso per garantire al personale di tale Corpo pari trattamento retributivo, anche accessorio, previdenziale ed assicurativo al personale delle Forze di Polizia;
d) armonizzazione delle opportunità di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelle degli altri Corpi dello Stato, prevedendo qualifiche più elevate nei posti funzione e nelle diverse mansioni e funzioni anche incrementando la dotazione organica dei ruoli direttivi-ispettori-capo reparto-capo squadra;
e) accelerazione e snellimento dei percorsi di carriera del personale dei ruoli operativi;
f) accelerazione e snellimento dei percorsi di carriera del personale dei ruoli specialistici;
g) revisione e unificazione dei ruoli: «Vigili del Fuoco» – «Capi Squadra/Capi Reparto» – «Ispettori» con previsioni di carriera semplificate, rendendo naturale il percorso di carriera del personale operativo e specialistico sino alle qualifiche di Ispettori;
h) incremento delle possibilità di accesso ai ruoli superiori dall'interno per il personale in possesso dei previsti requisiti e titoli di studio, in funzione della peculiarità e specificità dei compiti che rendono inadatte le assunzioni per concorso pubblico in talune delle qualifiche superiori con connotati prettamente «operativi e/o specialistici»;
i) istituzione di un apposito ruolo «correlato al soccorso» in cui inquadrare, previa domanda volontaria e previo mantenimento del trattamento previdenziale più vantaggioso, anche il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente a «mansioni di ufficio», il personale «idoneo parziale», nonché il personale degli attuali ruoli «tecnico-professionali» riqualificato ed idoneo ad attività tecnico-logistico-gestionali-investigative «sul campo», in analogia ai ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato;
l) istituzione di nuovi profili specialistici necessari al soccorso pubblico (tra cui CINOFILI, TLC e NIA);
m) accelerazione e snellimento dei percorsi di carriera del personale dei ruoli tecnico professionali;
n) facilitazione delle procedure di mobilità del personale specialista non vincolate rigidamente alle piante organiche per qualifica, ma tenendo conto anche del principio, previsto dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di «unicità delle funzioni» tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo;
o) istituzione delle procedure di mobilità a domanda da e per altre Amministrazioni per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente ruoli e funzioni non operative assimilabili al personale delle altre amministrazioni pubbliche;
p) potenziamento e rimodulazione del ruolo del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo un'organizzazione diffusa su tutto il territorio;
q) potenziamento delle dotazioni organiche dedicate ai servizi informatici e telematici;
r) previsione di idonee misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali del personale altamente esposto a sostanze chimiche e cancerogene, nonché di un adeguato monitoraggio e studio epidemiologico delle malattie professionali;
s) attuazione delle politiche alloggiative di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
t) valorizzazione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconoscendo alla stessa ed ai suoi componenti lo stesso trattamento ordinamentale e di progressione di carriera previsto per la banda musicale degli altri Corpi dello Stato;
u) revisione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per adeguarlo alle mutate esigenze del soccorso pubblico, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla innovazione tecnologica, ai rapporti con gli altri Corpi, con gli altri Enti di soccorso, con le associazioni di volontariato, definendo nel dettaglio le competenze dello Stato e quelle che possono essere espletate da personale volontario;
v) ampliamento delle competenze e potenziamento dei controlli di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro per quanto di specifica competenza, ridefinizione del sistema degli alloggi di servizio, nonché individuazione dei dovuti chiarimenti normativi sulle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei diversi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12.1. Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole da: del seguente principio e criterio direttivo fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
b) valorizzazione della figura del dirigente tecnico;
c) rimodulazione delle dotazioni organiche esistenti con valorizzazione della professionalità acquisita anche mediante l'anzianità maturata;
d) ampliamento della riserva dei posti per l'accesso mediante i concorsi pubblici anche per le carriere apicali;
e) valutazione e riconoscimento dei diplomi posseduti ai fini della progressione della carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) previsione di processi di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento a quello del ruolo tecnico professionale;
g) valorizzazione del personale appartenente al ruolo di rappresentanza della banda musicale mediante riconoscimento di apposita qualifica;
h) riconoscimento della specialità e relativa indennità per il personale che espleta funzioni di TLC, Capo Squadra, Autista III e IV grado, Cinofilo, NBCR III livello, USAR-M, NIA II e III livello, DOS, Aeroportuale e Formatore in servizio presso i Poli Didattici Nazionali.
12.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante un piano pluriennale di assunzioni di almeno 15.000 unità dei ruoli tecnici ed operativi entro il 2029;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*12.3. Zaratti.
Al comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante un piano pluriennale di assunzioni di almeno 15.000 unità dei ruoli tecnici ed operativi entro il 2029;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*12.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: possono esprimersi sulle osservazioni del Governo con le seguenti: si esprimono in via definitiva.
12.1000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Pellegrini, Baldino, Lomuti, Ascari.
Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
Art. 12-bis.
(Estensione dell'applicazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute. Al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno».
3. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
4. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
6. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
Art. 12-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:
a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;
b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.
2-quater. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2-ter, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto».
2. All'articolo 206-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».
3. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o».
12.01. Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Potenziamento della digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
2. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
12.02. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza, Dell'Olio, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna»;
c) all'articolo 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99, le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 100, le parole da: «, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.798.474 a decorrere dal 2025».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.01000. Simiani, Braga, Fossi, Mauri, Malavasi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, numero 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
13.01001. Simiani, Braga, Fossi, Mauri, Malavasi.
A.C. 2139 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, può procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
3. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.1. Auriemma, Carmina, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza, Dell'Olio, Ascari.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 12, comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro della Salute, sentita la conferenza delle regioni e delle province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità di esecuzione di un'indagine medico-statistica sull'esposizione professionale del personale dei Vigili del Fuoco ai composti PFAS.
14.1001. Simiani, Braga, Fossi, Mauri, Malavasi, Bonafè, Pavanelli, Fornaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure di sostegno ai fini dell'incremento degli alloggi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 10 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
3. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
14.01. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza, Dell'Olio, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera)
1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione».
2. All'articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «immigrazione clandestina» sono inserite le seguenti: «, delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare».
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A.C. 2139 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
Art. 16.
(Istituzione della Giornata nazionale
in ricordo delle vittime del dovere)
1. È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata».
2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata.
3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
(Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. A decorrere dall'anno 2025, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
02. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Adeguamenti delle misure in favore delle vittime del dovere e.
16.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Penza, Ascari.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Collocamento mirato e assunzioni per chiamata diretta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere)
1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche, sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
3. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti iscritto, ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.
4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
16.01. Zaratti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari)
1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
*16.03. Zaratti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari)
1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
*16.04. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti)
1. A decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio, mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
**16.05. Zaratti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti)
1. A decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio, mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
**16.06. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2139 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonché in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «2,80 per cento» dal 2025;
b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026.
2. All'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «2,50 per cento» dal 2025;
b) «2,80 per cento» dal 1° gennaio 2026;
c) «3 per cento» dal 1° gennaio 2028.
3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 17.
(Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonché in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) al comma 2, le parole: «un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo “Appuntati e finanzieri” in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «due ispettori, un sovrintendente, e due militari del ruolo “Appuntati e finanzieri” in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ispettore, un sovrintendente»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
17.1. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle contribuzioni sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento dei premi di previdenza, impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico, ovvero impiegati in prestiti da concedere ai militari soggetti a ritenute, nella misura e con le norme disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dello stesso Consiglio di amministrazione.».
17.2. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché di conseguire un risparmio nei costi di gestione è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e gli elementi utili ai fini dell'operatività del Polo Unico INPS della Polizia di Stato.
17.3. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Ascari.
A.C. 2139 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Ente circoli della Marina militare)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;
b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Ente circoli della Marina militare)
Sopprimerlo.
18.1. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia – Ente circoli della Marina militare)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono iscritti al Circolo e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta.»;
b) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;
c) all'articolo 131-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono soci ordinari, iscritti ai circoli, e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta.».
18.2. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 131-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali e i sottufficiali, al pari di tutti gli altri componenti della Marina militare, sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli».
18.3. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Relazione annuale)
1. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. In sede di prima applicazione, la relazione è presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
18.01. Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza, Dell'Olio, Ascari.
Allegato 1
(articolo 1, comma 5)
«Tabella B
(articolo 2, comma 1)
QUALIFICHE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
E FUNZIONI CONFERIBILI
Qualifica |
Posti di
|
Funzioni |
Prefetto |
140 |
Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, direttore della Scuola superiore di polizia, titolare di incarico speciale. |
Viceprefetto |
650 630
600
|
Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale. |
Viceprefetto
|
644 673
716
|
Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione. |
Totale |
1434 1443
1456
|
».
Allegato 2
(articolo 8, comma 2)
«Tabella A
(articolo 1, comma 3)
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA
RUOLI |
QUALIFICHE |
DOTAZIONE ORGANICA |
||
UOMINI |
DONNE |
TOTALE |
||
RUOLO ISPETTORI |
SOSTITUTO COMMISSARIO |
640 |
||
ISPETTORE SUPERIORE |
3.550 |
|||
ISPETTORE CAPO |
||||
ISPETTORE |
||||
VICE ISPETTORE |
||||
RUOLO SOVRINTENDENTI |
SOVRINTENDENTE CAPO |
4.820 |
480 |
5.300 |
SOVRINTENDENTE |
||||
VICE SOVRINTENDENTE |
||||
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI |
ASSISTENTE CAPO |
29.522 |
3.138 |
32.660 |
ASSISTENTE |
||||
AGENTE SCELTO |
||||
AGENTE |
||||
TOTALE |
42.150 |
».
A.C. 2139 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», di cui all'articolo 1 dell'A.C. 2139 (Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato), in tema di norme di comportamento politico delle rappresentanze sindacali stabilisce che gli appartenenti alle forze di polizia non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di 3 anni;
stando al dettato del su citato articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni;
agli appartenenti delle forze di polizia viene fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo 82 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
inoltre, agli appartenenti delle forze di polizia è fatto divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di completare la disciplina recata dal disegno di legge in esame, prevedendo, in occasione del primo provvedimento utile, l'impossibilità per gli appartenenti alle forze di polizia di prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si siano presentati come candidati alle elezioni per un periodo di 1 anno, anziché per un periodo di 3 anni, come previsto dalla normativa vigente.
9/2139/1. La Porta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
in particolare, l'articolo 12 (Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) sottolinea l'importanza di «consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica»;
le sedi centrali e i distaccamenti di ruolo dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio risultano in alcuni casi insufficienti a gestire la mole di interventi richiesti e a offrire un'assistenza adeguata e capillare;
è il caso della sede centrale di Brescia che nel solo 2024 ha gestito complessivamente ben 9473 interventi. Oltre alla sede centrale, ci sono 5 distaccamenti-sedi di ruolo: Distaccamento cittadino di Brescia San Paolo, Distaccamento di Salò, Distaccamento di Darfo Boario Terme, Distaccamento di Gardone Val Trompia e Distaccamento aeroportuale di Montichiari. Questa organizzazione territoriale lascia però scoperta l'area del basso Garda;
le autorità locali di Montichiari hanno dato disponibilità a realizzare la sede di un eventuale nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a Montichiari, al fine di garantire al territorio la tutela necessaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere il distaccamento-sede di ruolo dei Vigili del Fuoco di Brescia presso il comune di Montichiari al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente di cui all'articolo 12 del disegno di legge in esame.
9/2139/2. Almici.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, previo adeguato potenziamento dell'organico, di prevedere il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Brescia presso il comune di Montichiari al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente di cui all'articolo 12 del disegno di legge in esame.
9/2139/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Almici.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame al Capo I prevede, tra le altre, misure in materia di ordinamento e organizzazione delle Forze armate;
la normativa vigente preclude l'accesso al reclutamento per ogni ruolo e grado militare ai soggetti affetti da celiachia, anche in caso di asintomaticità, con la conseguente ingiusta penalizzazione e la grave discriminazione nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per l'arruolamento nelle Forze armate. Si tratta di una discriminazione ancora più grave e di un vulnus cui porre rimedio se consideriamo che ai soggetti aventi il medesimo profilo sanitario non è posto nessun ostacolo per l'accesso alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell'aeronautica commerciale;
la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, elencate all'articolo 582, comma 1, del T.u.o.m. In particolare, il citato comma 1 dell'articolo 582, alla lettera e), numero 2), prevede infatti come causa di non idoneità: «l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea». La direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014, a ulteriore specificazione del suddetto punto, precisa che rientrano nelle intolleranze sopramenzionate «le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione»;
la direttiva dell'Ispettorato generale per la sanità militare dello Stato maggiore della difesa del 9 aprile 2015, recante «Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca», riferita alle sole Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), riguarda sia i celiaci che vogliono arruolarsi sia i molti celiaci già in uniforme. Quanto si legge nella direttiva, infatti, ha rappresentato una grande vittoria a livello professionale per il personale militare in servizio permanente al quale è stata diagnosticata tale malattia. Secondo la suddetta direttiva del 9 aprile 2015: «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologie siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità». Dunque, salvi i casi di insorgenza di sintomi gravi abbastanza da compromettere le funzionalità dell'individuo, è riconosciuta l'idoneità al servizio ai soggetti già appartenenti alle Forze armate che abbiano avuto la diagnosi di celiachia solo in seguito all'arruolamento. Coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano, invece, esclusi se già risultano affetti da celiachia o da altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento;
si sottolinea, altresì, che il disegno di legge in esame all'articolo 2 dispone in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato, nulla prevedendo invece per l'accesso ai gruppi sportivi militari per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari ai quali è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi militari, in quanto nei bandi di concorsi dedicati è richiamato il rispetto della normativa relativa all'idoneità fisica;
sarebbe auspicabile porre rimedio a tali discriminazioni per consentire ai molti giovani celiaci che ormai da tempo rivolgono istanze e presentano ricorsi con la volontà e desiderio di mettersi a disposizione del proprio Paese consapevoli che a oggi la celiachia non rappresenta più un ostacolo nell'esercizio delle professioni,
impegna il Governo:
a completamento delle misure in materia di ordinamento e organizzazione delle Forze armate recate dal provvedimento in esame:
ad adottare le opportune iniziative normative volte a permettere l'accesso nelle Forze armate alle persone affette da celiachia;
ad adottare, altresì, le opportune iniziative di carattere normativo atte alla costituzione di una Commissione scientifica volta a verificare l'eventuale compatibilità della patologia celiaca con il reclutamento nei gruppi sportivi militari degli atleti che ne sono affetti, al fine anche di valutare un regime derogatorio alla normativa vigente in materia di idoneità fisica per i bandi di concorso di reclutamento degli atleti militari.
9/2139/3. Baldino, Pellegrini, Lomuti.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per la costituzione di una Commissione scientifica volta a verificare l'eventuale compatibilità della patologia celiaca con il reclutamento nell'ambito delle altre iniziative parlamentari in corso.
9/2139/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Pellegrini, Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
per quanto concerne la polizia di Stato, l'articolato prevede, tra le altre, disposizioni in tema di periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione e relative deroghe con provvedimento del Capo della Polizia, di individuazione di posti di funzioni «in deroga», di rideterminazione semplificata delle dotazioni organiche per esigenze operative e funzionali sopravvenute nonché in materia di revisione dei ruoli e delle carriere;
in ordine al tema delle carriere, preme ai firmatari segnalare l'esigenza di risolvere e correggere un'iniquità scaturita dalle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, – articolo che risulta ora abrogato a decorrere dal 28 agosto 2022 – e ha comportato uno sfasamento temporale e un disallineamento giuridico tra vincitori di identici bandi di concorso;
a tal fine,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di riconoscere, ai fini giuridici di carriera, al personale della polizia di Stato assunto in applicazione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, segnatamente ai sensi del comma 4), lettera b), dell'articolo 2199, il periodo di servizio militare prestato in qualità di volontario in ferma prefissata annuale o quadriennale in precedenza rispetto all'assunzione.
9/2139/4. Penza.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di riconoscere, ai fini giuridici di carriera, al personale della polizia di Stato assunto in applicazione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, segnatamente ai sensi del comma 4), lettera b), dell'articolo 2199, il periodo di servizio militare prestato in qualità di volontario in ferma prefissata annuale o quadriennale in precedenza rispetto all'assunzione.
9/2139/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza.
La Camera,
premesso che:
la Regione Siciliana è particolarmente vulnerabile agli incendi boschivi durante la stagione estiva, con gravi danni ambientali, economici e sociali;
la presenza di incendi dolosi legati alla criminalità organizzata aggrava ulteriormente la situazione, richiedendo interventi specifici e mirati;
è fondamentale potenziare le capacità operative e preventive per affrontare efficacemente questa problematica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di:
rafforzare le unità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di unità specializzate nel monitoraggio e nel controllo preventivo del territorio boschivo al fine di potenziare i servizi di monitoraggio e sorveglianza delle aree a rischio incendio, di soccorso pubblico e prevenzione per far fronte alle emergenze estive nella Regione Siciliana;
assicurare che le unità specializzate operino in stretto coordinamento con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine e le amministrazioni locali, al fine di ottimizzare le risorse e le strategie di intervento.
9/2139/5. Longi.
La Camera,
premesso che:
la Regione Siciliana è particolarmente vulnerabile agli incendi boschivi durante la stagione estiva, con gravi danni ambientali, economici e sociali;
la presenza di incendi dolosi legati alla criminalità organizzata aggrava ulteriormente la situazione, richiedendo interventi specifici e mirati;
è fondamentale potenziare le capacità operative e preventive per affrontare efficacemente questa problematica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e il rispetto degli equilibri di bilancio, previo adeguato potenziamento dell'organico, di:
rafforzare le unità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di unità specializzate nel monitoraggio e nel controllo preventivo del territorio boschivo al fine di potenziare i servizi di monitoraggio e sorveglianza delle aree a rischio incendio, di soccorso pubblico e prevenzione per far fronte alle emergenze estive nella Regione Siciliana;
assicurare che le unità specializzate operino in stretto coordinamento con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine e le amministrazioni locali, al fine di ottimizzare le risorse e le strategie di intervento.
9/2139/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Longi.
La Camera,
premesso che:
le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo, noti per la loro persistenza nell'ambiente e bioaccumulabilità con conseguenti ricadute negative per la salute umane;
numerosi studi scientifici accreditati hanno infatti dimostrato che l'esposizione ai Pfas è associata a gravi rischi per la salute umana, tra cui ridotta fertilità, alterazioni endocrine e aumento del rischio di alcune forme tumorali;
per limitare l'utilizzo dei Pfas nella XIX legislatura sono state presentate proposte di legge oltre a numerosi atti di indirizzo e controllo;
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca delega al governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
da tempo alcuni studi confermano come nei dispositivi di protezione individuale (Dpi) dei vigili del fuoco siano presenti materiale composti da Pfas;
sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche sono inoltre ancora presenti nelle schiume antincendio, nonostante il loro utilizzo sia stato limitato da apposite direttive comunitarie;
ad Arezzo sono purtroppo recentemente deceduti tre vigili del fuoco, tutti a causa di un glioblastoma, nell'arco di 14 mesi;
le associazioni sindacali di categoria (che da anni sostengono una stretta correlazione tra malattie professionali e presenza di Pfas nei dpi e nelle schiume antincendio incalzando i Ministeri competenti a intervenire) hanno subito rimarcato la necessità di eseguire accertamenti medici sui decessi avvenuti ad Arezzo, al fine di individuare possibili nessi di causa effetto legati alla presenza nei corpi di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche;
la direzione centrale per le emergenze del Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, ai sensi della direttiva 2006/122/CE del 12 dicembre 2006, ha diramato nel 2019 la circolare n. 26540 in cui venivano emanate le «prime linee direttive finalizzate al miglioramento dell'attività di spegnimento degli incendi», mettendo al bando gli schiumogeni di tipo proteico e fluoro proteico rispetto ai nuovi schiumogeni di tipologia sintetica;
lo stesso Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, ha comunicato (con nota DIR-EMI n. 8959 del 27/03/2025) di aver stipulato una Convenzione quadro ed una collaborazione l'Università di Bologna, per l'effettuazione di uno studio a carattere medico-statistico sull'impatto dei composti Pfas;
per tale indagine medico-statistica è «prevista l'individuazione di circa 300 vigili del fuoco in servizio presso le sedi e/o distaccamenti dei vigili del fuoco della regione Emilia-Romagna, nonché di altre regioni che, su base volontaria, vorranno partecipare alle suddette attività di ricerca ed i cui risultati saranno trattati in forma anonima»;
appare evidente e necessario, in relazione a quanto espresso in premessa, che tale studio medico-statistico sia esteso a tutto il territorio nazionale, al fine di ottenere una indagine dettagliata relativa al rischio dei Pfas non limitata esclusivamente ad alcune realtà territoriali;
il 26 marzo 2025 la Camera dei deputati ha approvato una mozione (numero 1/00411) che impegna il Governo «ad avviare un programma nazionale di biomonitoraggio per valutare l'esposizione della popolazione ai Pfas e gli effetti sulla salute, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, lavoratori esposti)»,
impegna il Governo
a estendere a tutto il territorio nazionale l'indagine medico-statistica citata in premessa e prevista oggi soltanto per 300 Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna, dando pieno seguito agli impegni assunti con la mozione n. 1/00411.
9/2139/6. Simiani, Braga, Malavasi, Marino, Forattini, Bonafè, Fossi, Merola, De Maria, Fornaro, Filippin, Romeo, Curti, Ferrari, Evi, Mauri, Quartini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento interviene in diversi ambiti e, in particolare, il Capo II dispone in materia di benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa;
la legislazione attuale prevede già diverse forme di tutela a favore degli appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in servizio, ma differenziate in ragione della matrice o del contesto in cui tali eventi lesivi sono avvenuti;
a oggi, infatti, sussistono vistose differenze tra le tutele previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi della legge n. 206 del 2004, e quelle assicurate invece alle vittime del dovere, seppur nello svolgimento di uguali e rilevanti servizi alla comunità;
tale disparità di trattamento appare irragionevole, non solo sotto il profilo giuridico, ma altresì in quanto ogni forma di sacrificio a favore e tutela dell'intera collettività e delle nostre istituzioni, a prescindere dal contesto nel quale si è verificato, dovrebbe avere il medesimo riconoscimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, l'estensione anche alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti dei benefici già previsti dal nostro ordinamento a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
9/2139/7. Furgiuele.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di operare un riassetto normativo con il connesso stanziamento di risorse finanziarie, volto a delineare compiutamente le diverse tipologie di benefici alle vittime (del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere) al fine di evitare, anche alla luce degli interventi giurisprudenziali, che permangano sperequazioni e disomogeneità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.
9/2139/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
l'articolo 12 reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
la disciplina vigente di tale Corpo si impernia su due atti primari: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico;
questi due decreti legislativi furono oggetto di rivisitazione normativa per effetto della legge n. 124 del 2015, delegante il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato;
già con la legge di bilancio per il 2023, sono state reperite poche risorse finanziarie per le assunzioni delle Forze di polizia e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno consentito l'istituzione di uno specifico fondo, con una dotazione di appena 95 milioni di euro per il 2025.
risulta che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è sotto organico per circa 4.000 operativi e 2.500 amministrativi. Questo significa che se, entro il 2030, non si riuscirà a rafforzare, con nuovo personale e con nuovi mezzi tecnologici, il nostro Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si rischia – questo è l'allarme di tutti i sindacati – che non si riesca a coprire l'intero territorio, limitando gli interventi di soccorso soltanto alle città metropolitane;
non basterà né lo scorrimento delle graduatorie né la conclusione di procedure concorsuali già espletate; mentre, per l'assunzione di ulteriori 1.404 unità, si è in attesa della prevista autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica;
sul versante delle risorse strumentali, nonostante il Ministero dell'Interno stia effettuando una serie di investimenti e di acquisti, sia nel settore dei mezzi che in quello della digitalizzazione e, più in generale, nell'innovazione tecnologica anche attraverso specifici fondi del PNRR, il nostro Paese non si pone affatto in linea con i nostri partners europei;
anche la programmazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e a uno specifico potenziamento delle dotazioni tecnologiche e strumentali funzionali al dispositivo di soccorso straordinario degli eventi giubilari, con particolare riguardo al comando provinciale di Roma, considerate le maggiori esigenze di gestione e coordinamento delle squadre dei Vigili del fuoco presso le varie sale operative, sale crisi e sale di decisione delle strutture operative territoriali direttamente interessate per competenza, sembra, ai firmatari del presente atto, del tutto insufficiente;
l'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce all'INAIL il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra le eccellenze del Paese, il 20 aprile 2022 ha sottoscritto un protocollo di intesa con l'INAIL finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l'INAIL gestisce l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale, in particolare con le amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi orientati alla sicurezza del lavoro;
resta poco comprensibile perché l'INAIL non gestisca, anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro,
impegna il Governo:
ad adottare, a completamento della disciplina recata dal provvedimento in esame:
tutti i provvedimenti necessari affinché l'INAIL possa gestire anche l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco;
tutte le iniziative necessarie finalizzate ad affrontare la carenza di organico, di dotazioni tecnologiche e strumentali funzionali al corretto funzionamento del Corpo dei Vigili del Fuoco.
9/2139/8. Zaratti, Zanella.
La Camera
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché l'INAIL possa gestire anche l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e ferme restando le prerogative già in essere per il personale del Corpo nazionale;
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative finalizzate ad affrontare la carenza di organico, di dotazioni tecnologiche e strumentali funzionali al corretto funzionamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre a quanto già realizzato da questo Governo.
9/2139/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
l'articolo 4 detta disposizioni relative alla durata dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato;
l'articolo 9 contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate;
l'articolo 12 reca un'ampia delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sarebbe opportuno prevedere una formazione complementare per le Forze di polizia, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco attraverso specifici corsi mirati a migliorare le relazioni tra le forze di sicurezza e le comunità locali, basati su accordi tra i singoli corpi e le associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con una verifica preliminare delle competenze e sulla qualità dei programmi formativi;
l'obiettivo sarebbe garantire la qualità e l'efficacia della formazione da parte di organizzazioni della società civile candidate a formare le diverse Forze su tematiche specifiche;
stipulare convenzioni con associazioni del terzo settore può comportare numerosi benefici per la formazione delle Forze dell'ordine, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco. Tra questi: il miglioramento delle relazioni con le comunità locali, un arricchimento del loro bagaglio formativo, una maggiore specializzazione delle competenze ed una promozione della cooperazione interistituzionale tra ambiti e settori diversi,
impegna il Governo
a facilitare la formazione complementare per le Forze di polizia, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco attraverso appositi accordi tra le singole forze di polizia, forze armate e corpo dei vigili del fuoco e le associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previa verifica delle competenze e della qualità dei programmi formativi.
9/2139/9. Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge una funzione di estrema importanza nel garantire la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei territori, intervenendo tempestivamente in occasioni diverse, sia che si tratti di incendi o di fenomeni naturali o climatici ma anche di incidenti e di eventi che necessitano un'attività di pronto intervento;
i preoccupanti e sempre più frequenti incendi boschivi sono da annoverare tra gli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese con sempre più frequenza e impatto, caratterizzati dall'aumento dell'intensità di fenomeni meteorologici estremi come caldo e vento. Secondo una indagine condotta dall'ISPRA, nel 2023 sono stati colpiti da incendi 1.073 km2 di territorio, in particolare al Sud e nelle Isole;
i preoccupanti eventi che si sono verificati negli ultimi tempi, con particolare riguardo agli incendi nel meridione d'Italia e nello specifico in Puglia, nella provincia di Taranto e territori limitrofi, rendono evidente, ancora una volta, il prezioso ruolo svolto dal corpo dei vigili del fuoco, l'abnegazione e i rischi con cui queste donne e uomini operano in soccorso dei cittadini;
la carenza di organico delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, come rappresentato dalle diverse sigle sindacali di categoria, appare ormai strutturale ed è dunque necessario ed improcrastinabile, per consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare al meglio il servizio di soccorso pubblico, dispiegando a pieno la grande professionalità ed efficienza che da sempre lo caratterizza, sia nell'attività ordinaria che nei momenti di emergenza, garantire una adeguata disponibilità di risorse umane e di strumenti e mezzi necessari ed efficienti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assicurare, alla luce di quanto esposto in premessa, il personale e i mezzi necessari alla gestione efficace delle situazioni di emergenza e delle attività ordinarie per l'intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con particolare riguardo ai territori pugliesi di Taranto e provincia (nello specifico per i territori di Ginosa, Castellaneta, Manduria e Pulsano), di potenziare gli organici, con una presenza stanziale dei Vigili del Fuoco, al fine di arginare il grave fenomeno degli incendi, anche a tutela dell'incolumità dei residenti, dei turisti e della salvaguardia del territorio.
9/2139/10. De Palma.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assicurare il personale e i mezzi necessari alla gestione efficace delle situazioni di emergenza e delle attività ordinarie per l'intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con particolare riguardo ai territori pugliesi di Taranto e provincia (nello specifico per i territori di Ginosa, Castellaneta, Manduria e Pulsano), di potenziare gli organici, con una presenza stanziale dei Vigili del Fuoco, al fine di arginare il grave fenomeno degli incendi, anche a tutela dell'incolumità dei residenti, dei turisti e della salvaguardia del territorio.
9/2139/10. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede la facoltà, per il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, di disporre la riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, nonché dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario, vice commissario e commissario tecnico;
detta riduzione risponde all'esigenza di accelerare l'immissione in servizio effettivo di nuovo personale, anche in vista di particolari appuntamenti di rilevanza nazionale, come il Giubileo 2025;
la necessità di razionalizzare i tempi di formazione non può in alcun modo compromettere la preparazione professionale, tecnica e operativa degli appartenenti alla Polizia di Stato, il cui ruolo risulta cruciale nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza, incluse quelle di matrice informatica, terroristica o transnazionale, impone un costante aggiornamento delle conoscenze e delle competenze in ambiti specifici quali il diritto, la psicologia operativa, la gestione dell'uso legittimo della forza e la mediazione sociale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire, in parallelo alla riduzione della durata dei corsi iniziali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, l'implementazione di un sistema strutturato e permanente di formazione continua e aggiornamento professionale obbligatorio, anche mediante strumenti di formazione a distanza e moduli formativi digitali;
a prevedere, all'interno di tale sistema, specifici percorsi formativi annuali rivolti ai vice ispettori, commissari e figure equivalenti nei ruoli tecnici, con particolare attenzione alle competenze operative, giuridiche, relazionali e digitali.
9/2139/11. Malaguti, Polo.
La Camera
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire, in parallelo alla riduzione della durata dei corsi iniziali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, l'implementazione di un sistema strutturato e permanente di formazione continua e aggiornamento professionale obbligatorio, anche mediante strumenti di formazione a distanza e moduli formativi digitali;
a valutare l'opportunità di prevedere, all'interno di tale sistema, specifici percorsi formativi annuali rivolti ai vice ispettori, commissari e figure equivalenti nei ruoli tecnici, con particolare attenzione alle competenze operative, giuridiche, relazionali e digitali.
9/2139/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Malaguti, Polo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge prevede un incremento del contingente di personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, al fine di rafforzarne l'attività in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione sui beni culturali e paesaggistici;
il patrimonio culturale italiano rappresenta un elemento di primaria importanza per l'identità nazionale e costituisce una risorsa strategica anche in termini di sviluppo turistico ed economico;
il Comando TPC dei Carabinieri, riconosciuto a livello internazionale come eccellenza, svolge un ruolo cruciale nella lotta al traffico illecito di opere d'arte, nel recupero di beni trafugati e nella protezione dei siti e dei beni culturali in caso di calamità naturali;
nonostante le numerose operazioni di successo condotte dal Comando TPC, l'evoluzione dei fenomeni criminali che colpiscono il patrimonio culturale richiede un potenziamento degli organici e delle dotazioni tecnologiche, anche alla luce del crescente ricorso a strumenti informatici da parte delle organizzazioni criminali,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, oltre agli incrementi già previsti dal provvedimento, l'opportunità di rafforzare ulteriormente le dotazioni organiche e le risorse logistiche del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, al fine di potenziarne la presenza territoriale e l'azione preventiva;
a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, l'aggiornamento e l'integrazione degli strumenti tecnologici in dotazione al personale del Comando TPC, con particolare riferimento ai sistemi di tracciamento, catalogazione, monitoraggio e analisi dei traffici illeciti online;
a promuovere, in collaborazione con il Ministero della cultura, campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte agli enti locali, ai cittadini, agli operatori culturali e gli istituti scolastici, al fine di accrescere la consapevolezza sull'importanza della tutela del patrimonio e favorire segnalazioni tempestive di episodi illeciti.
9/2139/12. Baldelli, Polo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge conferisce la delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di ottimizzare le attività del Corpo anche in relazione ai nuovi rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalla transizione energetica;
il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge quotidianamente un servizio essenziale di tutela della vita umana, dell'ambiente e dei beni, intervenendo in contesti emergenziali estremamente complessi, spesso in condizioni di rischio elevato;
tali attività richiedono competenze tecniche, fisiche e psicologiche di alto profilo, che si sviluppano attraverso l'esperienza diretta e un costante aggiornamento professionale;
risulta pertanto fondamentale che il processo di revisione normativa valorizzi adeguatamente il ruolo e il merito del personale operativo, anche in un'ottica di crescita professionale e riconoscimento economico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire che, nell'attuazione della delega prevista dall'articolo 12, sia data piena valorizzazione al ruolo del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconoscendo le competenze maturate sul campo come elemento centrale nei percorsi di carriera;
a prevedere, nell'ambito dei nuovi assetti ordinamentali e contrattuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, meccanismi di premialità e avanzamento professionale legati al merito, alla formazione specialistica e all'effettiva esperienza maturata in contesti operativi di particolare complessità.
9/2139/13. Polo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge conferisce la delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di ottimizzare le attività del Corpo anche in relazione ai nuovi rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalla transizione energetica;
il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge quotidianamente un servizio essenziale di tutela della vita umana, dell'ambiente e dei beni, intervenendo in contesti emergenziali estremamente complessi, spesso in condizioni di rischio elevato;
tali attività richiedono competenze tecniche, fisiche e psicologiche di alto profilo, che si sviluppano attraverso l'esperienza diretta e un costante aggiornamento professionale;
risulta pertanto fondamentale che il processo di revisione normativa valorizzi adeguatamente il ruolo e il merito del personale operativo, anche in un'ottica di crescita professionale e riconoscimento economico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, di garantire che, nell'attuazione della delega prevista dall'articolo 12, sia data piena valorizzazione al ruolo del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconoscendo le competenze maturate sul campo come elemento centrale nei percorsi di carriera;
a valutare l'opportunità, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, di prevedere, nell'ambito dei nuovi assetti ordinamentali e contrattuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, meccanismi di premialità e avanzamento professionale legati al merito, alla formazione specialistica e all'effettiva esperienza maturata in contesti operativi di particolare complessità.
9/2139/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Polo.