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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 aprile 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'8 aprile 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Tassinari, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cavo, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Tassinari, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 aprile 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   CESA: «Disposizioni in materia di accesso delle persone anziane alle cure palliative e alla terapia del dolore» (2344).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 7 aprile 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti:

   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012» (2345).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):

  RAVETTO ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pari opportunità e di riserva della partecipazione alle competizioni femminili in favore delle atlete di sesso femminile dalla nascita» (2255) Parere della I Commissione.

   XII Commissione (Affari sociali):

  FRASSINI ed altri: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative destinate al pubblico per la formazione sull'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e sull'esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare» (1994) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la relazione consuntiva, predisposta dalla Federazione italiana tennis e padel, sulle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, riferita all'anno 2024 (Doc. XXVII, n. 22).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 aprile 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 aprile 2025;

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Iraq all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (COM(2025) 158 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 158 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione (COM(2025) 84 final);

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'Unione europea (COM(2025) 124 final);

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (COM(2025) 136 final);

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final);

    Libro bianco congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 (JOIN(2025) 120 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Casandrino (Napoli) e Laviano (Salerno).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3, 4 e 7 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:

  al dottor Lucio Bedetta, l'incarico di direttore della Direzione generale del bilancio e della contabilità, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

  al dottor Giuseppe Fichera, l'incarico di vice capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

  al professor Massimo Osanna, l'incarico di direttore della Direzione generale Musei, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;

   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:

  al dottor Sergio Iavicoli, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione, nell'ambito del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie.

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 2 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Umberto Lago a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (60), nonché della professoressa Ariela Caglio (61), del professor Alessandro Zavaglia (62), della professoressa Francesca Di Donato (63) e del professor Giuseppe Marini (64) a componenti della medesima Commissione.

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro l'8 maggio 2025, nel caso di cui al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, o entro il 28 maggio 2025, nel caso di cui al sesto periodo del predetto comma 6.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (262).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'8 maggio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte all'implementazione delle tecnologie per l'ovo-sessaggio e al sostegno agli operatori del settore dell'allevamento del pollame per l'ingegnerizzazione dei processi produttivi – 3-01877

A)

   EVI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   nel mondo ogni anno vengono abbattuti più di 6 miliardi di pulcini maschi, di questi circa 330 milioni in Europa e 35 milioni in Italia;

   in Europa, si sono sviluppate tecniche di sessaggio precoce, efficaci sia sul pollame con «genetica bianca» quanto su quello con «genetica marrone». Tecniche che consentono di efficientare la produzione aziendale e aumentare i consumi, ponendo fine all'abbattimento di massa;

   il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127», ha previsto dal 31 dicembre 2026 il divieto per l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus;

   lo stesso decreto legislativo, all'articolo 4, dispone che gli incubatoi devono essere dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;

   l'articolo 5 del decreto, in particolare, prevede «Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio», che consentono di riconoscere il sesso dell'embrione prima della schiusa dell'uovo, quindi la sistematica eliminazione delle uova contenenti futuri maschi e, quanto più l'identificazione del sesso è tempestiva, tanto più è possibile operare nell'arco temporale in cui l'embrione non è in grado di percepire il dolore;

   per l'attuazione delle suddette disposizioni, il decreto legislativo in argomento prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, per stabilire le linee guida dirette a:

    a) promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;

    b) sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;

    c) favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi;

    d) promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»);

   in risposta ad un'interrogazione parlamentare il Governo ha dichiarato che durante la fase di adozione del decreto legislativo suddetto sono emerse, anche nell'ambito delle consultazioni con le associazioni di categoria, le criticità e le difficoltà di attuazione delle misure sopra descritte;

   è necessario promuovere un sistema di etichettatura chiaro e trasparente che risponda alle aspettative dei consumatori in materia di benessere animale e provvedimenti tesi ad incentivare lo sviluppo delle tecnologie di ovo-sessaggio, con particolare attenzione alla riduzione dei tempi entro cui effettuare la determinazione del sesso degli embrioni –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per sostenere finanziariamente gli operatori del settore al fine di incentivare interventi di reingegnerizzazione dei processi produttivi e tecnologie più performanti e con quali tempistiche verranno adottati i provvedimenti attuativi.
(3-01877)


Iniziative volte alla salvaguardia dei processi produttivi degli impianti del gruppo Eni-Versalis e alla tutela della competitività dell'industria chimica italiana – 3-01559, 3-01878, 3-01879, 3-01880 e 3-01881

B)

   GHIRRA e GRIMALDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   Versalis è la società chimica del Gruppo Eni impegnata nei settori della petrolchimica e che opera a livello nazionale e internazionale nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti rinnovabili;

   a ottobre 2024 l'Eni ha anticipato il piano di trasformazione e decarbonizzazione di Versalis, che si concluderà nel 2029, e che prevede investimenti di circa 2 miliardi di euro per i prossimi 5 anni in funzione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di circa 1 milione di tonnellate, pari a circa il 40 per cento delle attuali emissioni di Versalis in Italia, ma anche la chiusura degli impianti di cracking a Brindisi e a Priolo e del polietilene a Ragusa;

   è ovviamente forte l'incertezza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali del comparto chimico, per le scelte contenute nel piano strategico di Eni Versalis;

   le scelte di politica industriale del Governo e gli effetti delle strategie di Eni-Versalis rischiano di compromettere la produzione dell'intera filiera della chimica di base in Italia, e questo produce una inevitabile e giustificata preoccupazione per il mantenimento occupazionale dei lavoratori diretti e dell'indotto;

   in realtà l'unica chiusura prevista è quella dello stabilimento di Ragusa, programmata per il 31 dicembre 2024. Gli impianti di etilene di Priolo continueranno a funzionare almeno per un altro anno, producendo la materia prima necessaria a poter mantenere operativo anche lo stabilimento di Ragusa, così come lo stabilimento di Brindisi continuerà a produrre etilene per alimentare il suo impianto di polimeri;

   la chiusura per riconversione degli impianti Eni Versalis ha portato in piazza a Ragusa il 12 novembre 2024, i sindacati della chimica ed energia (Filctem, Femca, Uiltec) che hanno proclamato uno sciopero generale dei lavoratori e dell'indotto, ribadendo che la decisione di Eni di chiudere lo stabilimento siciliano rappresenta non solo un danno per i lavoratori diretti e indiretti, ma anche un pesante danno al territorio e un tradimento della storia industriale che ha dato impulso all'intera economia ragusana;

   come hanno ribadito con forza i sindacati, «la “riconversione” di un impianto non può generare disoccupazione» –:

   se non si intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di considerare un piano alternativo alla chiusura di stabilimenti di cui in premessa, e comunque un piano graduale di riqualificazione, a cominciare dagli stabilimenti di Ragusa, in grado di garantire i livelli occupazionali, diretti e indiretti, e l'economia, per una riconversione capace di preservare i posti di lavoro e l'identità industriale dei relativi territori.
(3-01559)


   GHIRRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa si apprende delle contestazioni in merito al piano di riorganizzazione presentato a ottobre 2024 per Versalis, società petrolchimica controllata da Eni, nell'ottica di una proclamata trasformazione, decarbonizzazione e rilancio;

   in particolare, il progetto di Eni prevede la chiusura, nel 2025, dei siti di cracking a Priolo e Brindisi e quello del polietilene a Ragusa, che saranno sostituiti da nuovi impianti industriali coerenti con la transizione energetica e la decarbonizzazione, nell'ambito della chimica bio, circolare e di specialità, ma anche della bioraffinazione e dell'accumulo di energia, nel suo annuncio, Eni ha parlato di 2 miliardi di euro di investimenti e un taglio di emissioni di circa 1 milione di tonnellate di CO2, anche se secondo alcuni studi risulterebbe che, a fronte del citato taglio di emissioni, avremmo un impatto di 3 milioni di tonnellate in più per importare la materia prima dal sudest asiatico;

   inoltre, con il cracking si ottengono benzine e solventi quali l'etilene, utilizzati per realizzare materie plastiche e metalli in svariati oggetti di uso comune, ma anziché produrlo in Italia, Eni intenderebbe importarlo dall'estero, con conseguente aumento dei costi per l'intera filiera; una scelta che trasformerebbe, a parere dell'interrogante, Eni in un rivenditore e che non può non celare la logica finanziaria di aumentare i profitti, nell'interesse degli investitori privati e a discapito del nostro Paese;

   evidentemente, l'intero apparato industriale italiano verrà esposto a una ulteriore dipendenza energetica e a una diminuzione aggiuntiva della competitività a livello globale, contribuendo ad accelerare il declino già evidente dopo circa 24 mesi consecutivi di calo della produzione;

   il citato progetto di Eni, che mette a rischio oltre 24 mila posti di lavoro e intere economie provinciali, è oggetto di un tavolo tecnico al Ministero delle imprese e made in Italy;

   la paventata chiusura dell'impianto di Brindisi è prevista per aprile 2025, quella di Priolo entro la fine dell'anno 2025, mentre a Ragusa è già stato fermato e in Sicilia la produzione di etilene sarà sostituita dai biocarburanti, in Puglia dagli accumulatori stazionari di energia elettrica;

   peraltro, la chiusura degli impianti comporterebbe inevitabilmente la necessità di interventi di bonifica, ripristino ambientale, nonché di messa in sicurezza;

   i sindacati hanno organizzato una mobilitazione nazionale affinché il Governo solleciti la modifica del piano e il mantenimento della chimica di base nel nostro Paese;

   sempre da notizie di stampa, si è appreso dell'adesione alla mobilitazione dei lavoratori davanti ai cancelli dell'ex Petrolchimico di Porto Torres dove l'impianto di elastomeri occupa 50 lavoratori diretti e 232 lavoratori dell'indotto i quali nei giorni scorsi hanno protestato in un sit-in davanti agli impianti, perché preoccupati per le ripercussioni che la chiusura dei tre siti di cracking comporterebbe sotto il profilo occupazionale anche in Sardegna –:

   quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in merito a quanto riferito in premessa;

   quali siano tutte le iniziative urgenti che il Governo intenda porre in essere riguardo alla drammatica situazione esposta in premessa, non ultimo per salvaguardare le imprese e l'occupazione dei lavoratori coinvolti e, più in generale, per mettere a punto nell'immediato concreti piani industriali che garantiscano il rilancio di un settore particolarmente rilevante per l'economia del nostro Paese, quale è il comparto industriale, assicurando una transizione ecologica equa, ovvero economicamente e socialmente sostenibile.
(3-01878)


   BARBAGALLO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il polo industriale siracusano è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO2 e, dunque, la sua riconversione si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

   nelle varie dichiarazioni di rappresentanti della maggioranza di Governo il polo industriale siracusano dovrebbe divenire un «hub energetico europeo» e il Ministro delle imprese e del made in Italy in occasione di una sua visita, nel maggio 2023, affermava: «siamo intervenuti per evitare la chiusura degli impianti e ovviamente per accompagnare le riforme di risanamento ambientale che sono necessarie. Penso sia importante che adesso le aziende procedano nella loro attività di riconversione e sostenibilità ambientale, anche per quanto riguarda il depuratore di Priolo»;

   permangono tuttavia, dopo oltre un anno, molteplici incertezze di tipo giuridico ed economico, e soprattutto, l'assenza di investimenti pubblici strategici per il polo industriale;

   in tale contesto, l'annuncio che nel nuovo Piano strategico Eni 2024-2027 non sono compresi gli stabilimenti Eni-Versalis di Ragusa e Priolo, sta creando una profonda preoccupazione per la tenuta dell'occupazione nonostante siano stati contemporaneamente annunciati nuovi impianti coerenti con la transizione energetica e la decarbonizzazione dei vari siti industriali, nell'ambito della chimica sostenibile e della bioraffinazione;

   il polo siracusano fa già i conti con i recenti fermi di due impianti, Isab Igcc (cogenerazione energia elettrica) e uno alla raffineria Nord e con gli impianti fermi a rotazione anche alla Sasol di Augusta;

   la decisione di chiudere la produzione chimica dei citati stabilimenti Eni-Versalis rappresenta l'ennesimo duro colpo per l'economia locale e per i lavoratori del settore. In assenza di un piano concreto per la riconversione industriale e per la tutela dei lavoratori, la chiusura di questi impianti avrà ripercussioni gravissime sul territorio, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro dello stabilimento e dell'indotto;

   ma il problema non è solo questo, poiché ad essere compromesso è il futuro dell'intera zona industriale, perché essendo il polo petrolchimico un vasto mosaico, la perdita di un tassello importante come Eni avrebbe delle conseguenze su tutto il comparto, tra i più grandi in Europa, capace di produrre il 22 per cento del carburante che circola in Italia;

   in gioco ci sono 400 lavoratori diretti e altrettanti dell'indotto. Ma la vera questione è che lo stabilimento Versalis è strettamente interconnesso con quello ex Lukoil al quale fornisce etilene e contribuisce al funzionamento delle raffinerie Sonatrach e Sasol. Smantellare questo impianto causerebbe un effetto domino che potrebbe distruggere un polo industriale da 10 mila lavoratori;

   il quadro peggiore è quello di una crisi industriale, occupazionale e ambientale senza precedenti e senza soluzioni: una povertà economica, ambientale e della salute destinata ad alimentarsi e ad aggravarsi nel tempo –:

   se non intendano attivarsi con la massima urgenza per evitare la prevista chiusura degli stabilimenti Eni-Versalis con l'obiettivo di individuare un piano graduale e sostenibile per la riconversione industriale e per la tutela dei lavoratori che possa rappresentare concretamente un tassello importante per garantire la riconversione ecologica del polo;

   se non intendano avviare con la massima urgenza un confronto ampio e profondo finalizzato ad indicare nuovi percorsi strategici di innovazione sostenibile e di rilancio occupazionale del polo industriale siracusano e che individui nel raccordo tra PNRR e Fsc le risorse pubbliche da affiancare all'iniziativa privata, anche tenendo conto del ruolo propulsivo che può svolgere l'infrastrutturazione dell'Autorità di sistema portuale Sicilia Orientale e che può avere nel campo dell'energia sostenibile il suo punto focale.
(3-01879)


   LAI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la chimica verde rappresenta un settore strategico per la transizione ecologica, con importanti ricadute ambientali ed economiche grazie all'utilizzo di materie prime rinnovabili e processi a basso impatto;

   l'Italia ha maturato competenze avanzate nella chimica verde, grazie alla presenza di imprese e centri di ricerca, ma il settore ha subito rallentamenti negli investimenti e nella crescita industriale;

   Versalis, società controllata da Eni e principale operatore della chimica in Italia, ha recentemente annunciato la chiusura degli impianti di cracking a Brindisi e Priolo, decisione che ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali;

   la chiusura dei cracking di Brindisi e Priolo segue una serie di dismissioni analoghe avvenute negli ultimi anni a Porto Torres, Gela e Porto Marghera, mettendo a rischio la tenuta dell'intero settore della chimica di base in Italia;

   il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 all'articolo 14, comma 3-bis, ha previsto la convocazione della cabina di regia sulla chimica verde in Sardegna, ma a oggi non risultano sviluppi concreti sulle decisioni prese e sugli investimenti necessari per il rilancio del settore nell'isola;

   la transizione ecologica richiede un quadro normativo stabile e incentivi adeguati per favorire lo sviluppo della chimica verde e attrarre investimenti nel settore –:

   quali siano le strategie e le politiche che il Governo intenda adottare per sostenere e rilanciare la chimica verde in Italia;

   quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito alla recente decisione di Versalis di chiudere gli impianti di cracking a Brindisi e Priolo e quali iniziative di competenza si intendano adottare per salvaguardare l'occupazione e la produzione nel settore della chimica di base;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per garantire un futuro produttivo e occupazionale al sito di Porto Torres, in considerazione delle difficoltà incontrate nello sviluppo della chimica verde nell'area;

   se il Governo, intenda procedere alla convocazione della cabina di regia sulla chimica verde in Sardegna, come previsto dal citato decreto-legge e quali siano gli esiti finora registrati;

   se il Governo intenda promuovere un piano di investimenti pubblici e privati per il settore, favorendo la ricerca, lo sviluppo e l'industrializzazione di nuove tecnologie basate su materie prime rinnovabili;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per garantire la competitività dell'industria chimica italiana nel contesto europeo e internazionale, salvaguardando l'occupazione e la produzione strategica nazionale.
(3-01880)


   LA SALANDRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come annunciato da qualche mese da Eni, la chiusura dell'impianto di steam cracking di Brindisi è motivata da una forte crisi di settore che da anni oramai incombe nell'industria petrolchimica. Ingenti perdite economiche accumulate negli anni hanno indotto Eni ad avviare un programma di riconversione aziendale che prevede nuovi progetti industriali di sviluppo;

   l'ipotesi di realizzare di una giga factory nel settore green non fornisce però dei chiari dettagli in riferimento ai tempi di attuazione e soprattutto porta con sé la legittima preoccupazione sul pieno riutilizzo della manodopera e la salvaguardia dei posti di lavoro;

   al tavolo tecnico istituito ad hoc, il Ministero ha discusso la possibilità di rinviare la chiusura dell'impianto (dapprima prevista per marzo, comunque avverrebbe entro il 2025), sottolineando l'importanza di mantenere la chimica di base come parte della capacità produttiva nazionale;

   la riconversione dell'impianto è un tema centrale. È stata proposta la realizzazione di una «giga factory» in collaborazione con Seri Industrial, che dovrebbe entrare in funzione nel 2028. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sui tempi e sulle modalità di attuazione di questo progetto, così come sull'impatto occupazionale per i lavoratori diretti e dell'indotto. Come riportato da diversi organi di stampa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono in pieno stato di agitazione;

   la dismissione di questo impianto industriale comporterebbe inevitabilmente delle ricadute negative per tutto il tessuto economico sociale del comprensorio e del comparto. Aziende come Chemgas Lyondell Basell, la centrale elettrica di Enipower e il Consorzio Brindisi Servizi Generali patirebbero inevitabilmente –:

   quali iniziative il Governo intenda porre in essere per garantire nella città di Brindisi la piena continuità produttiva, attraverso un adeguato processo di riconversione industriale. E soprattutto quali iniziative verranno prese per tutelare i lavoratori dell'intero comparto chimico.
(3-01881)


Chiarimenti in ordine alla presenza di contenuti pubblicitari e giochi elettronici all'interno del registro elettronico scolastico – 3-01882

C)

   PICCOLOTTI e GRIMALDI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   genitori e studenti di tutta Italia utilizzano il registro elettronico per consultare voti, assenze, ritardi e compiti assegnati a scuola;

   da un'inchiesta de La Stampa è emerso che nell'estensione «MyTools» del registro elettronico ClasseViva sono contenuti pubblicità e giochi elettronici;

   all'interno dell'app del registro elettronico, infatti, sarebbero spuntati una serie di contenuti commerciali che promuovono servizi di vario genere, dal supporto psicologico alle attività sportive, fino a prestiti studenteschi, corsi di lingue e persino videogame;

   il Ministro interrogato è intervenuto dichiarando che «è inaccettabile che sul registro elettronico compaia della pubblicità. Questo lo dico al di là del caso specifico. È improprio che su uno strumento scolastico vi siano giochi elettronici e pubblicità»;

   diverse associazioni, tra cui Cidi (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) e Andis (Associazione nazionale dei dirigenti scolastici), si dicono contrarie a questo tipo di gestione dello strumento scolastico: «No a pubblicità e giochi», è la richiesta delle associazioni, che chiedono «un registro unico comune»;

   l'inserimento di annunci pubblicitari all'interno di uno strumento destinato esclusivamente alla didattica rappresenta una deriva preoccupante, che rischia di trasformare l'istruzione in un mercato. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che i dati sensibili di studenti e genitori vengano utilizzati per operazioni di profilazione a fini pubblicitari –:

   se e come questi contenuti commerciali siano stati veicolati, e se risultino essere state rispettate le norme sulla protezione dei dati personali;

   se non ritenga urgente adottare delle linee guida alle quali le aziende fornitrici dei registri elettronici debbano attenersi e se stia valutando l'adozione di un software unico statale allo scopo di evitare l'impiego di strumenti guidati esclusivamente dal profitto privato.
(3-01882)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (A.C. 2329)

A.C. 2329 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare (C. 2329);

    il 28 marzo il Consiglio dei Ministri si è riunito per adottare lo schema del decreto-legge in titolo, al fine di rendere utilizzabile, con un escamotage, per circa 40 migranti al momento e circa 140 a regime, almeno uno dei tre centri realizzati in Albania, fino ad ora rivelatisi inutili se pur oltremodo onerosi: in sostanza, il decreto-legge in titolo, l'ottavo nell'arco del biennio della legislatura in corso che rimaneggia compulsivamente la stessa materia – i flussi migratori – sancisce un fallimento;

    il decreto-legge in titolo stravolge la legge n. 14 del 2024, e modifica unilateralmente l'utilizzo e il funzionamento di una delle strutture ivi realizzate: si prevede, infatti, la possibilità di trasbordare, presso la struttura per il rimpatrio situata nella località di Gjader, anche gli stranieri, su suolo italiano, destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio, ma il centro per i rimpatri di Gjader doveva essere destinato, in origine, solo ed esclusivamente ai richiedenti asilo, provenienti da Paesi di origine sicuri, soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, maschi, adulti, non vulnerabili, denegati con un provvedimento non impugnabile, o comunque non sospeso, e dunque in attesa di rimpatrio;

    le stesse gravi perplessità dei firmatari sono sostenute da giuristi, esperti, associazioni (Tavolo asilo e immigrazione, Asgi, Fulvio Vassallo, fra gli altri) che si sono già espressi in merito a questo nuovo provvedimento del Governo e dei quali in questa sede si riportano, condividendole, alcune osservazioni;

    ad onta di quanto asserito dal Governo – che parifica i trasbordi di migranti da un CPR sul territorio nazionale al CPR in Albania e sostiene che non sono diversi dai trasbordi da un CPR all'altro che avvengono sul nostro territorio nazionale – si segnala, sempre confortati dalle predette osservazioni, che le persone sottoposte a procedure di rimpatrio, una volta trasferite in Albania sono in parte soggette anche alla giurisdizione albanese e dunque sottratte alla giurisdizione italiana ed euro-unionale, tutte le volte che siano chiamate ad intervenire autorità albanesi, o che si tratti di «ripristinare» le misure detentive o di effettuare i rimpatri nel paese di origine con accompagnamento forzato da un aeroporto albanese. Sono queste peraltro le fasi nelle quali più spesso sono stati violati i diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattenimento amministrativo pre-espulsivo;

    appare, dunque, violata, con il provvedimento in parola, la riserva di legge in materia di libertà personale ai sensi dell'art. 13 della nostra Costituzione e dell'art. 5 della CEDU, sempre stigmatizzando il fatto che le scarne norme del decreto in titolo nulla dispongono sul nuovo trattenimento volto al rimpatrio e non può bastare a sopire la previsione di profili attuativi estremamente critici con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e ai principi dell'ordinamento italiano, il generico rinvio alla disciplina vigente;

    non è dato conoscere, al momento, la reazione del governo albanese, nel quale è fissata a brevissimo, l'11 maggio p.v., la consultazione elettorale di rilievo politico nazionale – questione che rischia di mettere in forse la «collaborazione» con il nostro Paese sul fronte della detenzione amministrativa di richiedenti asilo, come era in origine, e anche di immigrati già destinatari di un provvedimento di espulsione, come è previsto ora: la doppia giurisdizione italiana e albanese prevista dal Protocollo riguardava il trattenimento amministrativo di richiedenti asilo per un periodo non superiore a 28 giorni, mentre ora il trattenimento amministrativo dei migranti nel CPR di Gjader potrà prolungarsi fino a 180 giorni, prorogabili anche per altri 12 mesi – in applicazione della nostra vigente disciplina – con un impatto e conseguenze del tutto diverse anche in ordine alla sicurezza interna ed esterna ai centri, in territorio albanese;

    anche in questa occasione, non è chiaro quali siano – le norme tacciono su questo punto, al pari del precedente provvedimento – le procedure di rimpatrio dei migranti nei Paesi d'origine direttamente dall'Albania; le norme tacciono, altresì, sulle modalità dei trasferimenti forzati dai CPR nel nostro Paese a quello albanese che dovranno essere posti in essere;

    prevedere l'utilizzo, per stranieri espulsi, di strutture di detenzione amministrativa al di fuori del territorio europeo è una iniziativa di dubbia legittimità e che non potrà che incrementare i contenziosi, allungare le procedure e le spese a carico dello Stato acuendo le criticità e i costi, già abnormi, che il nostro Paese ha subìto e sostenuto fin dall'avvio del Protocollo con l'Albania – finora, il Protocollo «cuba» 800 milioni di euro e impiega centinaia di unità di personale delle forze di polizia ivi allocati, a guardia del vuoto, mentre sul territorio nazionale mancano le risorse per sostenere il crescente numero di famiglie in povertà assoluta e scarseggiano i presìdi di sicurezza a tutela della collettività;

    ai sensi del preambolo, l'emanazione del decreto-legge si fonda sulla «straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale»;

    i firmatari segnalano che le strutture realizzate in Albania, a nostre spese, sono tre, rimaste sostanzialmente vuote e inutilizzate fin dal loro avvio, nell'ottobre u.s. – una è un piccolo carcere – e non è chiaro quale sarà l'utilizzo dell'altra, la struttura di Shengjin, che ha la funzione di hot spot, ove sono approntate le procedure accelerate di frontiera esclusivamente per gli stranieri provenienti da Paesi sicuri;

    non v'è nesso logico né giuridico tra il trasbordo dall'Italia all'Albania dei migranti destinati in via definitiva ai rimpatri e «l'effettività della loro esecuzione», non essendo chiaro, in teoria e in pratica, perché gli scarsissimi rimpatri dal suolo italiano, dovuti all'assenza quando non all'impossibilità di accordi con i Paesi di origine, dovrebbero essere meglio, più celermente e in numero maggiore eseguiti per il solo fatto del diverso luogo di trattenimento nella loro attesa;

    non è chiaro quale sia il tema vero e di fondo, effetto-annuncio-propaganda a parte, che spinge la maggioranza di Governo ad escogitare sempre nuove forme ed istituti di punizione, ad avviso dei firmatari del presente atto, ai limiti della tortura verso i migranti – e non solo, si aggiungano le ultime, imbarazzanti innovazioni edilizie, i «container», per il contenimento dei detenuti nelle carceri nostrane –;

    non è chiaro dove e quale sia l'emergenza che la sospinge a farlo: se sussiste (ancora) un'emergenza, è evidente che tutte le iniziative adottate dal Governo in due anni, lo scardinamento del sistema pubblico e diffuso di accoglienza e il continuo rimaneggiamento in peius della gestione dei flussi migratori, ad avviso dei presentatori, ai limiti della legittimità e in contrasto con i diritti umani e i principi del nostro ordinamento, non hanno funzionato, continuano a non funzionare e non funzioneranno neanche questa volta;

    dal primo decreto-legge del gennaio 2023 ad oggi, sono stati via via introdotti:

    la criminalizzazione delle ONG nonché ostacoli e limitazioni alle attività di soccorso; l'accanimento contro la protezione speciale; lo «scavalco» rispetto al coinvolgimento e al ruolo delle Regioni nella localizzazione dei 20 CPR da realizzare su suolo nazionale, ledendo i principi di leale collaborazione istituzionale; l'estensione della casistica e della discrezionalità nella determinazione delle proroghe, fino a 12 mesi, dei trattenimenti già fissati nel loro massimo, 18 mesi; la realizzazione, sul territorio nazionale, di nuovi punti di crisi, i cosiddetti hot spot, e di nuovi centri di permanenza per i rimpatri, che si accavallano con quelli di competenza del Ministero dell'interno, sempre e comunque, ca va sans dire, «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», deroga aggravata dal fatto che la vigilanza dell'ANAC è rimessa alla mera volontà di richiederla da parte del soggetto attuatore; lo smantellamento del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) nel suo complesso – l'unico sistema di accoglienza migranti effettivamente pubblico, strutturato, diffuso, non emergenziale di cui il nostro Paese era dotato – escludendone l'accesso prima ai richiedenti protezione internazionale e, successivamente, anche ai minori stranieri non accompagnati, il loro diritto di accesso alle strutture idonee essendo rimesso alla consistenza dei flussi migratori e alla discrezionalità del prefetto; l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che «appaiano essere» (come si leggeva dalla relazione illustrativa del Governo) di «almeno 16 anni» e per i quali è disposto un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti nei centri governativi e nelle strutture temporanee – gli stessi luoghi la cui capienza può essere raddoppiata e nei quali l'assistenza e i servizi sono ridotti all'osso (combinato disposto dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2023 e norme del decreto c.d. «Cutro»); l'espulsione, in luogo dell'espiazione della pena, nel caso di condanna per falsa attestazione della minore età; la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti, attività oggetto di cautele assolute a livello di disciplina internazionale e di presunzione della minore età in caso di dubbio – unitamente ai migranti e ai detenuti, si è prodotta, ad avviso dei firmatari del presente atto, una vera e propria vessazione anche nei confronti dei minori stranieri –; il perseverante diniego dell'accesso civico agli atti inerenti alla gestione dell'immigrazione e l'assenza delle relazioni annuali al Parlamento; da ultimo, il tendenzioso elenco dei Paesi sicuri, costruito appositamente sulla base delle nazionalità di maggior provenienza dei migranti;

    i firmatari stigmatizzano il fatto che le caute parole spese sulla nuova destinazione d'uso del centro di Gjader dal portavoce della Commissione europea – costellate di «in linea di principio», «secondo le nostre informazioni», «in termini di soluzioni innovative, abbiamo detto che siamo pronti ad esplorarle, sempre in linea con gli obblighi del diritto dell'UE e internazionale e dei diritti fondamentali» – siano state propagandate dal Governo per condivisione assoluta e plauso: non c'è alcun nulla osta dall'UE né alcuna dichiarazione sulla compatibilità della nuova iniziativa italiana con il diritto europeo, per il semplice fatto che, ad avviso dei firmatari (e non solo), l'iniziativa, in origine e ora, si pone al di là, al di fuori del diritto UE, non intacca il diritto unionale perché gli è estranea – in proposito, si rammenta che secondo la direttiva europea i rimpatri cui essa si applica, e che si riconoscono giuridicamente come tali, possono avvenire soltanto dal territorio degli Stati membri;

    il «modello» propagandato dal Governo non solo è, ad oggi, fallimentare, ma utilizza i trasferimenti forzati e la detenzione sistematica come strumenti ordinari di governo dei flussi migratori, in una nuova visione politica che forza e piega principi, rischia di creare ampie zone d'ombra e piena discrezionalità fino a sospendere diritti – come di recente messo in luce, ciò fa temere non solo per gli spazi di protezione giuridica e per il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone – oggi ai migranti, domani chissà – ma per la tenuta delle stesse istituzioni democratiche;

    fino alla costruzione di un precedente che potrebbe essere replicato su scala più ampia. Si tratta di una trasformazione che interroga chiunque abbia a cuore non solo i diritti delle persone direttamente coinvolte, ma anche la tenuta delle istituzioni democratiche;

    con sgomento e grave preoccupazione, i firmatari assistono al costante e imponente dispiego di energie e tempo per l'amministrazione pubblica, al massiccio, enorme dispendio di risorse finanziarie sulle spalle dei cittadini contribuenti posti in essere per contrastare, senza risultati, gli sbarchi: una rappresentazione plastica e drammatica dello squilibrio nelle priorità del Governo in carica rispetto ai nodi critici del Paese e ai problemi reali dei cittadini e delle imprese;

    il fenomeno migratorio non si fermerà finché non cederanno le ragioni – politiche, economiche, sociali – che ne costituiscono il flusso; il complesso delle scelte compiute dal Governo finora e finanche con il provvedimento in titolo confida nel creare un ambiente ostile a tutti i migranti – posizione molto discutibile, anche alla luce dei costi sostenuti dal Paese – ma non sarà il cambio di destinazione d'uso di un cubicolo a fermare la disperazione di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà o semplicemente spera in un destino migliore;

    per il Governo in carica, nell'attuale scenario, quello interno rivelato dai dati economici, finanziari, industriali e sociali in grave ribasso, quello esterno contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, guerre, crisi ed emergenze internazionali, costantemente si rinnova e non cessa di acquisire cruciale centralità la gestione – fallimentare e costosissima – del flusso dei migranti;

    per tutte le ragioni sopra esposte e considerando, altresì, che il provvedimento in titolo nuoce agli interessi generali del Paese,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2329.
N. 1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 37 del 2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto all'immigrazione irregolare;

    il decreto-legge, composto da tre articoli, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico nel campo del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale ed è connotato dall'assenza dei requisiti essenziali di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    il decreto-legge stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento. Si aprono così le carceri albanesi ai migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e destinati ai Cpr in attesa di espulsione;

    il provvedimento d'urgenza amplia notevolmente la portata dell'Accordo, prevedendo trasferimenti di cittadini stranieri già presenti in Cpr italiani a quello di Gjader, senza necessità di ulteriore convalida giudiziaria e, stante la clausola di invarianza finanziaria, senza costi aggiuntivi;

    l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, tra le altre nn. 171/2007 e 128/2008, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    ancora una volta, si disattendono le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica sul tema, quando afferma che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene modifiche in materia di flussi migratori, protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, che avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario, anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    eppure, sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

    ad avviso dei proponenti, il provvedimento istituisce un pericoloso meccanismo di delocalizzazione verso un Paese terzo, esterno all'Unione Europea, sia per le persone che vengono salvate in mare in stato di pericolo, sia per le persone che si trovano presso CPR in Italia, prefigurando, di fatto, la costituzione di centri detentivi per stranieri in violazione anche delle norme legislative nazionali vigenti (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008). Questo perché lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o «detenuto» nel CPR in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale;

    si applicano anche agli stranieri collocati nel territorio albanese, in quanto compatibili, il testo unico delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), la normativa di attuazione della direttiva europea c.d. qualifiche (d.lgs. n. 251/2007, direttiva 2004/83/CE), la normativa di attuazione della direttiva c.d. procedure (d.lgs. n. 25/2008, direttiva 2005/85/CE), la normativa di attuazione della direttiva c.d. accoglienza (d.lgs. n. 142/2015, direttiva 2013/33/UE), e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale; l'equiparazione di cui sopra, tuttavia, come spiegato dal Prof. Paolo Bonetti nel corso della Audizione presso le Commissioni riunite I e III della Camera dei deputati, del 9 gennaio 2024, appare del tutto fittizia, perché si prevede l'equiparazione dello straniero collocato nei centri albanesi purché le norme siano compatibili;

    si tratta di una «compatibilità» che è invertita e costituzionalmente illegittima perché sono le norme nazionali che devono essere soggette alle norme europee ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione e non viceversa. In realtà quelle norme risulteranno applicabili agli stranieri trasportati in Albania nei limiti previsti dallo stesso Protocollo e dalle norme legislative nazionali di attuazione e cioè nei limiti quantitativi massimi indicati nel Protocollo – non più di 3.000 stranieri contestualmente presenti in Albania –;

    in assenza delle minime garanzie per i richiedenti asilo e per l'eventuale procedura di rimpatrio previsti dalla direttiva europea come il diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, il diritto di consultare un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa, pongono di fatto lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato o trattenuto in Italia in una condizione di discriminazione legale personale vietata dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

    vi è poi la questione della detenzione penitenziaria nell'ambito del CPR da istituirsi in Albania allorché si debbano adottare misure cautelari personali e pene detentive in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del cosiddetto decreto sicurezza, poiché verrebbe punito chiunque, all'interno di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta» con pene che possono arrivare fino a 8 anni per «chiunque, all'interno di un istituto penitenziario o in un CPR, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone». Questo trasformerà il sistema dei CPR in una istituzione di natura autoritaria poiché verranno sanzionati con pene estremamente pesanti anche comportamenti meramente dimostrativi, espressioni del pensiero e manifestazioni di libere opinioni che, allo stato, non sono reati bensì diritti costituzionalmente tutelati. Una condotta di rivendicazione di diritti o di critica si trasforma in reato perché posta in essere all'interno di un CPR;

    come la protezione internazionale, anche la materia dei rimpatri dei cittadini stranieri che non sono in regola con le norme sul soggiorno in uno stato membro dell'Unione è regolata dal diritto dell'Unione Europea sulla base della Direttiva 115/08/CE oggetto di una proposta di riforma presentata pochi giorni fa dalla Commissione Europea e che nella Direttiva 115/08/CE sui rimpatri per «allontanamento» si intende «l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro» (art. 3 par. 5) e per «rimpatrio» si intende «il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente» (par.3). Il rimpatrio normalmente si conclude nel paese di origine, ma secondo la Direttiva potrebbe concludersi anche in un paese terzo che svolge la funzione di «paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese» (par.3 seconda parte). In tale caso il paese terzo si assume interamente la responsabilità della condizione giuridica della persona espulsa e il processo di rimpatrio realizzato dallo Stato membro dell'Unione si conclude con l'allontanamento della persona in tale Paese terzo;

    non sembra, a parere dei presentatori, che il diritto dell'Unione autorizzi in alcun modo la collocazione e la gestione da parte di un Paese UE di una propria struttura di trattenimento al di fuori del territorio UE. Non si tratta di dare del testo della norma europea un'interpretazione meramente letterale bensì sostanziale e teleologica;

    il diritto dell'Unione europea non ha finora mai contemplato la possibilità che centri di trattenimento europei possano venire aperti a piacimento in giro per il mondo e prevede che il trattenimento per eseguire l'espulsione dal territorio di uno Stato membro dell'Unione può essere applicato solo come ultima ratio, se non «possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive» e «soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento» (art. 15 par. 1), inteso, come sopra indicato, come il trasporto fisico fuori dal territorio UE. «Il trattenimento deve essere il più breve possibile, deve essere periodicamente riesaminato per valutare in concreto se ci sono le ragioni per proseguirlo e se non c'è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi ...il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata» (art. 15 par. 4);

    gli stranieri trattenuti devono avere la possibilità «di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti» (art. 16 par.2) nonché con organizzazioni non governative di tutela, le quali «hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea» (art. 16 par.4). L'accesso a tali diritti deve essere effettivo, non può solamente essere sancito ma non essere concretamente esercitabile, come avverrebbe in caso di strutture ubicate al di fuori del territorio dello Stato membro dell'UE. Il familiare non può in concreto incontrare chi è trattenuto se il centro di detenzione si trova in zone remote o inaccessibili e sarebbe del tutto privo di ogni logica sostenere che l'Albania non presenta problemi perché in fondo è geograficamente vicina, giacché l'effettività dell'esercizio dei diritti garantiti ai trattenuti non è questione di chilometraggio. A ben guardare neppure le visite ispettive svolte da parlamentari e le stesse funzioni di monitoraggio e controllo svolte dal Garante nazionale per le persone private della libertà personale potrebbero essere svolte in modo efficace in strutture ubicate al di fuori del territorio nazionale. Nei centri di detenzione ubicati al di fuori degli Stati dell'Unione non risulta dunque possibile attuare il trattenimento dei trattenuti «nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali (considerando n. 17) e semmai ben si può ritenere che le persone che vi verrebbero rinchiuse assomiglierebbero ad ostaggi di un potere arbitrario»;

    la nuova decisione di trasformare parte o tutta la struttura di Gjader in un centro di trattenimento per il rimpatrio apre a nuove e gravi questioni giuridiche di conformità con il diritto dell'Unione che finora erano rimaste quiescenti;

    infine, stando alla lettera dell'Accordo il trattenimento dovrebbe durare al massimo 28 giorni, allo scadere dei quali lo straniero deve essere riportato, mentre la detenzione in un Cpr può durare fino a 18 mesi;

    che l'Accordo si riferisca soltanto alle procedure di frontiera è confermato dalla Corte costituzionale albanese, la quale, nella sentenza n. 2/2024, ha ricordato come nessun migrante potrà rimanere in Albania oltre i 28 giorni previsti dalla legislazione italiana;

    ad avviso dei firmatari, il Governo, quindi, ha modificato unilateralmente la portata del trattato, rischiando così una contestazione da parte albanese per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede l'esecuzione in buona fede degli accordi internazionali secondo il principio «Pacta sunt servanda»;

    questa situazione non solo potrebbe creare tensioni diplomatiche con l'Albania, ma solleva interrogativi sulla legittimità costituzionale dell'operato governativo, considerando che l'art. 117 della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali nell'esercizio della funzione legislativa;

    il caso Albania ancora una volta si dimostra essere un campo di sperimentazione per un approccio giuridico, ad avviso dei firmatari, spregiudicato, governato dall'idea che il diritto internazionale e le garanzie costituzionali siano liberamente manipolabili per il raggiungimento dei fini governativi, a nulla importando lo strappo di regole maturate in lunghi e accurati processi democratici in contesti nazionali e internazionali;

    pertanto, il decreto-legge in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2329.
N. 2. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che,

    è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 37 del 2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto all'immigrazione irregolare;

    il decreto, in particolare, modifica unilateralmente, e in modo sostanziale, le finalità di un protocollo bilaterale sottoscritto a novembre del 2023 tra il Governo italiano e quello albanese, prevedendo di fatto un cambio d'uso del centro di Gjaderb, quale conseguenza delle numerose polemiche che hanno investito il Governo per gli alti costi sostenuti dall'Italia per aprire e ristrutturare due centri in Albania, poi rimasti vuoti a seguito di numerosi contenziosi giudiziari con le corti d'appello nazionali e con la Corte di Giustizia europea;

    per mesi, infatti, dopo gli annunci roboanti del Governo in merito all'innovativo accordo firmato con l'Albania, abbiamo assistito impotenti all'andirivieni, lungo l'Adriatico, di migranti che dopo essere stati soccorsi in mare, sono stati condotti in Albania, per essere poi riportati nuovamente in Italia a causa della minore età o della condizione di fragilità;

    un accordo che è costato ad oggi 800 milioni di euro, e che hanno fatto del centro in Albania il Cpr più caro della storia, con uno spreco di risorse senza precedenti, mentre gli appartenenti del nostro comparto sicurezza venivano inutilmente impiegati a difesa del nulla;

    con la pubblicazione del decreto n. 37 del 2025, l'ottavo in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura, il Governo tenta ora di coprire l'ennesimo fallimento delle sue politiche in questa materia e di dare un senso a quell'enorme spreco di risorse che assai meglio sarebbero state investite per la sanità o la scuola o per sostenere le famiglie più in difficoltà in questa difficile congiuntura internazionale ed economica;

    il centro di Gjader, infatti, non sarà più ora utilizzato solo come luogo per la cd. procedura accelerata di frontiera, ed esclusivamente per persone soccorse in acque internazionali, come previsto nel protocollo originariamente firmato, ma verrà utilizzato come un qualsiasi altro Cpr che si trovi sul suolo italiano, potendovisi trasportare persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico immigrazione;

    il cambio di destinazione d'uso del centro di Gjader, operato in modo unilaterale dal Governo italiano, e non previsto nel protocollo firmato nel 2023, viola l'articolo 117 della Costituzione – che prevede tra l'altro che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dai trattati internazionali –, rischiando per altro di aprire un nuovo contenzioso internazionale anche nei rapporti con l'Albania, che a breve peraltro sarà impegnata peraltro in una nuova tornata elettorale;

    così come desta perplessità l'avvenuta modifica di una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, qual è la legge n. 14 del 2024, con un decreto-legge la cui unica ragione di necessità ed urgenza risiede, per stessa ammissione del Ministro dell'Interno, nell'esigenza di giustificare le ingenti risorse impiegate per aprire un centro che è rimasto sinora praticamente vuoto;

    ancora più grave sarebbe la violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui si riferisce al necessario rispetto degli obblighi comunitari: la direttiva rimpatri, infatti, prevede che un migrante che debba essere rimpatriato, perché destinatario di un provvedimento di espulsione esecutivo, possa essere trasferito in uno stato terzo solo con il suo consenso, mentre secondo quanto previsto dal decreto in esame lo straniero verrebbe mandato nel centro in Albania (e quindi in uno stato terzo) senza il suo consenso e da «trattenuto» e tutta da dimostrare è la conformità di queste disposizioni agli obblighi previsti nell'Unione europea, e in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali;

    peraltro, non è chiaro neppure cosa potrebbe accadere qualora il trattenuto, giunto in Albania, avanzasse domanda d'asilo: avendo, infatti, il Protocollo escluso esplicitamente qualunque cessione di sovranità dell'Albania a favore dell'Italia, non si comprenderebbe in tal caso quale sarebbe la giurisdizione né la procedura applicabile, con probabile violazione delle norme italiane e unionali laddove prevedono che il richiedente asilo ha diritto di avanzare richiesta nel luogo di primo approdo, e quindi a stare nel territorio italiano in attesa della definizione della sua domanda, salvo il caso di procedura accelerata alla frontiera;

    gravissima poi appare la violazione dell'articolo 24 della Costituzione laddove prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: l'effettività del diritto di difesa sarà infatti molto problematica per i trattenimenti in Albania, dove è difficile avere contatti con un avvocato, non è possibile effettuare colloqui in presenza con il difensore e le modalità di esercizio di un diritto fondamentale garantito a tutti dalla nostra Costituzione sono affidate al responsabile di un centro di trattenimento amministrativo;

    lo stesso Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ravvisato potenziali conflitti tra il Protocollo Italia-Albania e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, il Trattato del 1966, emanazione diretta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, soprattutto per la parte che riguarda la gestione extraterritoriale delle procedure di migrazione e di asilo, come nel caso della detenzione automatica dei migranti e del rischio di una detenzione prolungata,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2329.
N. 3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Orfini, Amendola, Scarpa.

PROPOSTA DI LEGGE: FOTI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E ALTRE DISPOSIZIONI NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI E DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PER DANNO ERARIALE (A.C. 1621-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CANDIANI ED ALTRI (A.C. 340)

A.C. 1621-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, prescrive che «La legge» assicuri «l'indipendenza» della Corte dei conti «e dei suoi componenti di fronte al Governo»;

    l'allergia ai presìdi di controllo e legalità unitamente alla indisponibilità all'accettazione della netta separazione dei poteri, da porsi all'origine del costituzionalismo moderno e garanzia dei diritti, genera governi-mostri;

   ad avviso dei firmatari, nel suo complesso, il provvedimento in titolo:

    lede le prerogative e l'autonomia riconosciute dall'ordinamento ad ogni singolo magistrato e alla Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale, in base alle quali la Corte esercita i propri poteri di autoorganizzazione in ragione delle specifiche funzioni esercitate dalle sue diverse articolazioni;

    affievolisce il ruolo della Corte dei conti quale presidio fondamentale di garanzia e tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dell'Unione europea contenute nei Trattati e nelle fonti di diritto derivato;

    con il fine di corrispondere alle esigenze di razionalizzazione, semplificazione e tempestività del sistema dei controlli di competenza della Corte dei conti, all'origine dell'iniziativa legislativa della maggioranza parlamentare, si producono incertezza del diritto, vuoti di tutela delle risorse pubbliche, riduzione e svilimento della garanzia del rispetto dei principi di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

    incrina il principio di responsabilità di cui all'articolo 28 della Costituzione, contribuendo alla deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa esercitata dagli uffici pubblici e affievolendo, al contempo, la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa e contabile;

    attutisce, quando non lo elimina – quale è il caso del controllo concomitante sul PNRR e il PNC a decorrere dal 2023 – il ruolo di garante a tutela degli interessi finanziari del Paese nonché dell'Unione europea, in aperto contrasto con l'articolo 325 del TFUE che vincola gli Stati membri a contrastare le condotte che li compromettono;

    introduce una definizione di colpa grave, relativa alla responsabilità erariale, i cui elementi costitutivi differiscono irragionevolmente dalla colpa grave come definita nel Codice dei contratti pubblici con riferimento alle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

    da ultimo, non per ordine di importanza, si stigmatizza con forza l'inserimento di una disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia che introduce un salvacondotto generale per gli organi politici e introduce la presunzione della loro buona fede ex lege (l'inciso «salvi i casi di dolo», e ci mancherebbe verrebbe da dire, appare un corto circuito logico-giuridico);

   in ordine a specifici aspetti del provvedimento in titolo, si ravvisa quanto segue:

    sfumare la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa e contabile a tutto vantaggio di quella sanzionatoria, rischia di produrre impunità assolute: il Presidente dell'Anac ha posto in evidenza che alla responsabilità erariale non può essere sottratto l'elemento risarcitorio, in quanto se infatti avesse contenuto solo sanzionatorio, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, rischierebbe di rendere impraticabile il giudizio penale sugli stessi fatti per il principio del ne bis in idem traducendo, se un danno erariale fosse collegato alla corruzione, chiuso il giudizio della Corte dei conti, potrebbe conseguirne il rischio di non poter perseguire il reato;

    anche la stessa Corte dei conti, nella Memoria consegnata in audizione, ha rilevato che il disposto inerente all'obbligo dell'esercizio del potere riduttivo e la limitazione della misura del danno risarcibile, proietta la responsabilità amministrativo-contabile verso la natura sanzionatoria, con il rischio di contenziosi dagli esiti incerti sulla violazione del principio del ne bis in idem di cui all'articolo 4 del protocollo 7 della CEDU, in caso di cumulo per lo stesso fatto di sanzioni sostanzialmente entrambe penali anche se una di esse è amministrativa (in proposito, si segnalano le sentenze CEDU «Gabetti-Grande Stevens» e «Rigolio»);

    altresì, è stato rilevato, ben potrebbe porsi in essere una limitazione della responsabilità che disincentiva l'osservanza di regole a tutela di beni primari come la vita, la salute, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza dei trasporti, l'ordine pubblico, la privacy;

    si ribadisce che l'introduzione della limitazione alla risarcibilità del danno erariale risulta in conflitto con la disciplina dell'Unione europea – in proposito, andrebbe prevista la risarcibilità integrale del danno ove si tratti di recuperare risorse dell'Unione europea – la quale, a protezione del proprio bilancio, individua tra le violazioni dei principi dello Stato di diritto «la limitazione della disponibilità e dell'efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive», che può assumere rilievo anche nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione: il Regolamento del 2021/241 prevede, infatti, che gli Stati membri debbano procedere, anche con azioni legali, per recuperare in via integrale i fondi e richiede in tal senso un organismo e un sistema di controllo efficace ed efficiente (di cui il nostro Paese non dispone più, per esempio, con riguardo alla gestione delle risorse del PNRR);

    con riguardo alla norma in base alla quale «L'avvenuto spontaneo adempimento del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima.», si osserva la sua estrema genericità ed indeterminatezza che si prestano a problematiche interpretazioni operando un rinvio ad ogni «effetto» prodotto dalla condanna con la possibile conseguente implicita abrogazione di ogni altra disposizione, tra le quali gli effetti accessori, e ciò in spregio al principio di buon andamento dell'amministrazione e dell'equilibrio dei bilanci (rispettivamente, articoli 97 e 81 della Costituzione);

    l'espansione della funzione consultiva, in particolare ove disposta su fattispecie concrete, vìola la riserva di amministrazione sancita dall'articolo 97 della Costituzione, prefigurando un'ipotesi di cogestione e di ingerenza di un organo giurisdizionale nell'attività della pubblica amministrazione;

    l'istituto del silenzio-assenso, applicato al controllo della Corte, è da considerarsi fuori sistema, in quanto esso opera nei procedimenti amministrativi ed è sconosciuto, fino a questo momento, per gli organi giurisdizionali – ciò rischia di ampliare ulteriormente gli spazi di impunità per la pubblica amministrazione, con irragionevoli esimenti di responsabilità dei funzionari su atti solo formalmente vistati dalla Corte;

    con riferimento alla delega di cui all'articolo 3 del testo in titolo, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si sottolinea che essa non pare rispondere ai requisiti che, soli, autorizzano il Governo al suo esercizio ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione: elencazione di oggetto o materia di delega in luogo dei criteri e dei principi, criteri e principi punti da eccesso di vaghezza e genericità, discrezionalità tale da non potersi far rientrare nell'alveo della legittimità; ulteriori profili di dubbia costituzionalità si rinvengono nella lesione della garanzia di autonomia e indipendenza di ogni singolo magistrato e del principio della loro inamovibilità nonché nell'abnorme ampliamento delle prerogative del procuratore generale in ordine al potere di avocazione e all'obbligo di sottoscrizione degli atti dei procuratori territoriali in vaghi e non meglio precisati casi di «istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni»;

    per le suesposte ragioni e considerazioni,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1621-A.
N. 1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

   La Camera,

   premesso che:

    il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque – a più forte ragione – lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 Cost. («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, Cost. («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

    la cura e la prudenza, poi, devono essere ancor maggiori quando si tratta di responsabilità attinenti all'integrità delle risorse pubbliche e alla sanità del bilancio, che – come rileva la giurisprudenza costituzionale – è un bene pubblico. Di contro, tuttavia, sta il principio di cui al comma 2 dello stesso articolo 97, a tenor del quale «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione». La disciplina della responsabilità, conseguentemente, non deve determinare un malfunzionamento dell'Amministrazione pubblica. Pur nella loro diversità, le funzioni affidate alla magistratura contabile sono sempre state in rapporto di reciproca complementarità funzionale, al comune fine di dare attuazione al principio del buon andamento dell'azione amministrativa;

    pertanto, qualsiasi intervento normativo diretto a incidere sul ruolo della Corte dei conti deve tenere conto del fatto che è nella Costituzione che si rinviene la diversa, ma convergente portata delle funzioni di controllo e giurisdizionali: le prime focalizzate su atti e gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva, le seconde sulle condotte e sui comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione e di gestione;

    anche le significative riforme previste nel PNRR/PNC, prese a pretesto dal provvedimento in esame, fondamentali nelle funzioni di controllo della Corte dei conti necessitano, senza dubbio, un assetto procedurale in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico e devono essere in armonia con le disposizioni degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dei principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, andrebbero valutati anche gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, laddove, in linea con le prescrizioni dell'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni e che le decisioni delle autorità pubbliche devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti;

    l'approvazione di norme volte alla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo rischia in realtà di non perseguire il prefissato obiettivo di «sbloccare» l'attività amministrativa, ma potrebbe condurre a una maggiore «leggerezza» nell'adozione di provvedimenti amministrativi, con un prevedibile incremento del contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con l'effetto paradossale di rallentare e, in alcuni casi, «bloccare» anziché agevolare l'azione amministrativa;

    non è da escludersi che, a fronte di un allentamento della responsabilità alle sole ipotesi di dolo e di richiesta di pareri o di controlli preventivi di legittimità, si possa assistere all'incremento della cosiddetta «burocrazia difensiva», poiché i soggetti con maggiori responsabilità, quelli gerarchicamente sovraordinati, quelli preposti ai controlli interni, potrebbero ricorrere, a dismisura, alle verifiche preventive, alle richieste di pareri, ai controlli preventivi «facoltativi», oltre che a richieste di chiarimenti ai soggetti «agenti» e responsabili dei procedimenti, prima, durante e successivamente l'azione amministrativa, proprio al fine di non incorrere in futuro in una responsabilità;

    tra l'altro, con sentenza la Corte costituzionale, n. 132 del 2024 ha escluso che il legislatore possa prevedere a regime la cancellazione della colpa grave quale elemento psicologico della responsabilità amministrativa, ammettendo solo per fattispecie o per periodi e condizioni particolari, la sola responsabilità amministrativa per dolo. In particolare, la Corte ha ritenuto che, per mettere ordine nella disciplina della responsabilità amministrativa, il legislatore debba comunque procedere a «un'adeguata tipizzazione della colpa grave», elementi del tutto mancanti nel provvedimento in esame;

    inoltre, la Corte costituzionale aveva già avvertito il legislatore sulla pericolosità nel mettere in discussione l'equilibrio fra funzioni di controllo e giurisdizione, di cui la responsabilità per colpa grave costituisce un importante tassello, incidendo sul sistema di garanzie per il buon andamento della pubblica amministrazione e sulla efficace tutela degli interessi erariali. Ai sensi del quale la responsabilità per colpa grave deve restare a carico del funzionario, al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e la sua stessa efficienza;

    alla luce delle disposizioni in esame non solo vi sarebbero aree del tutto sottratte all'ambito della responsabilità amministrativa, ma soprattutto, grazie alla previsione di un limite quantitativo in sede di eventuale condanna, si pone a priori, a carico dell'amministrazione e, dunque della collettività, il restante quantum dei danni erariali, accertati all'esito dell'azione risarcitoria;

    la previsione di un obbligo di copertura assicurativa, pure contemplato nell'articolato, non sembra incidere positivamente su tali criticità. Al contrario, la disciplina prevista, mirando ad assicurare alle casse erariali soltanto quanto può pretendersi dai responsabili nel limite posto dalla norma (a prescindere dalle loro condizioni economiche e dagli esiti delle esecuzioni), conferma la previsione di una preventiva rinuncia dell'ordinamento ad assicurare all'erario le quote dei danni accertati, laddove superiori al predetto limite. Parimenti, non sembra poter valere, quale valido contrappeso, la possibilità di prevedere, nei confronti del responsabile del danno, un periodo di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche, sospensione che non inciderebbe in alcun modo, in termini risarcitori, sul pregiudizio già arrecato;

    si introduce la possibilità per le regioni, le province autonome e gli enti locali di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima gli affidamenti sopra soglia, nonché quelli del PNRR e del PNC. Al riguardo, non può che ribadirsi che la questione del cosiddetto «controllo preventivo facoltativo» presenta profili di incompatibilità dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione. Laddove attribuisce a fonti normative diverse dalla legge statale l'ambito del controllo preventivo di legittimità riconducibile, per vari aspetti, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale», «giustizia amministrativa» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato la norma si pone fuori dal sistema ordinamentale, quale definito dalla Carta costituzionale. Si invade la riserva di legge statale prevista dall'articolo 100 della Costituzione anche in relazione alla definizione delle attribuzioni della Corte dei conti e si pone in contrasto con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lett. 1, della Carta costituzionale;

    va osservato che i controlli preventivi di legittimità nei confronti degli Enti territoriali, caratterizzati da un'impostazione di tipo gerarchico è lesiva dell'autonomia di detti enti poiché l'attuale assetto ordinamentale preclude la reintroduzione del controllo preventivo che la disposizione all'esame intende invece riproporre. La previsione della facoltatività del controllo ad istanza dell'Ente interessato non rileva ai fini della natura dello stesso poiché, una volta attivato, uscirebbe dalla sfera di disponibilità dell'Ente per assumere il carattere suo proprio di controllo necessario e cogente, così reintroducendo surrettiziamente il controllo preventivo su atti abrogato con la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando l'assetto del governo territoriale;

    si pongono, in altri termini, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

    il provvedimento in esame crea una evidente interferenza con la funzione consultiva attribuita ex lege ad altre Magistrature, quali il Consiglio di Stato, ad altre Istituzioni, quali l'Avvocatura dello Stato, ad Autorità indipendenti, quali l'ANAC;

    l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'Amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera 1, della Costituzione;

    il provvedimento introduce una riorganizzazione interna della Corte dei conti prevedendo che il Consiglio di presidenza della Corte adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, mediante i quali saranno organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite alla Corte ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione, questo in violazione della riserva di legge ai sensi del 108 Cost. – che tutela l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati non solo rispetto agli altri poteri ma anche all'interno delle stesse magistrature atteso che gli stessi si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107 Cost.);

    ancor più discutibile, in questa prospettiva, è l'ampliamento della funzione consultiva della Corte dei conti in prospettiva tranquillizzante per gli enti appaltanti, poiché in questo modo si determina una sorta di cogestione degli affari, intrecciando indebitamente gli ambiti competenziali della Corte dei conti;

    come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza costituzionale, l'articolo 28 Cost. rimette al legislatore la scelta del riparto del rischio per danni derivanti dall'attività amministrativa tra l'amministrazione di appartenenza e il dipendente, nonché la misura e le modalità con cui quest'ultimo è chiamato a risponderne. Seppur l'introduzione ipotesi di copertura assicurativa da danno erariale non sembra porre problemi di ordine costituzionale, in questo specifico caso la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato si deve porre sia a garanzia dei cittadini lesi nelle proprie situazioni giuridiche dagli atti delle amministrazioni pubbliche e dai comportamenti degli agenti, sia per rafforzare i doveri di diligenza dei dipendenti pubblici nell'esercizio delle funzioni della cui violazione devono essere chiamati direttamente a rispondere. Ovvio che, la copertura assicurativa garantisce un tempestivo recupero delle somme in favore delle amministrazioni pubbliche rispetto ai tempi lunghi e alle incertezze che tuttora connotano i processi per responsabilità erariale, nonostante le significative novità introdotte dal cosiddetto Codice della giustizia contabile;

    la copertura assicurativa da danno erariale non può costituire regola generale di traslazione della responsabilità sul terzo per i dipendenti pubblici che sono assunti mediante pubblico concorso, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 Cost.), e che sono soggetti a doveri costituzionali e obblighi di diligenza nell'esercizio di funzioni pubbliche (articolo 28 Cost.). Ne consegue che non è sintonico rispetto ai principi costituzionali introdurre, con norma di carattere generale, l'obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici in maniera tale da traslare la responsabilità erariale sul terzo quasi che non ci siano altri strumenti per ridurre il rischio da danno da colpa grave di chi è stato assunto con pubblico concorso sulla base della competenza per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, quali principi costituzionali primari e inderogabili. Prevedere forme generalizzate di copertura assicurativa per danno da colpa grave potrebbe avere – questo sì – un effetto deresponsabilizzante sui dipendenti pubblici, atteso che essi non saranno chiamati a rispondere direttamente dei danni causati agli enti pubblici a cui appartengono o a cui sono legati da un rapporto di servizio;

    la responsabilità erariale per colpa grave secondo l'insegnamento della Corte costituzionale attua un corretto equilibrio fra quanto del rischio dell'attività amministrativa deve restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico del funzionario. Detta impostazione appare sostanzialmente confermata anche nella recentissima sentenza n. 132 del 2024, ove la Corte costituzionale riconosce la legittimità della esclusione della responsabilità per colpa grave solo in quanto attuata in via provvisoria o limitata. A suo dire, infatti, «può essere ritenuta non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale»;

    il riespandersi del fenomeno della «burocrazia difensiva», palesata in questo provvedimento, potrebbe rallentare l'azione amministrativa portandola, invece, in una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata nel provvedimento in esame. Se la finalità, infatti, è quella di garantire una maggiore efficienza, grazie al venir meno della cosiddetta «paura della firma», appare facilmente ipotizzabile, al contrario, una compromissione significativa al buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla tutela di altri rilevanti interessi costituzionali, quale effetto del minore livello di garanzia al corretto e proficuo utilizzo delle risorse pubbliche poiché, una volta acquisito un modus operandi scevro da coinvolgimenti o ricadute in termini di responsabilità erariale l'agente pubblico potrebbe sviare la propria condotta ai più rigorosi canoni di diligenza, perizia e prudenza. Pertanto, appare giusto seguire le indicazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 132 del 2024, ove in maniera chiara si conferma la necessità di mantenere, a regime, la responsabilità erariale per colpa grave, quale istituto che, per la sua funzione risarcitoria e l'effetto di deterrenza, contribuisce all'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

    nulla osta all'introduzione di ipotesi di esclusione della responsabilità per colpa grave per fattispecie specifiche, in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale, come agli accordi di mediazione, alle conciliazioni giudiziali e alle transazioni fiscali in materia tributaria, ferme le osservazioni avanzate nel parere, inclusa quella di monitorare l'effettivo rendimento degli istituti interessati. Per tutte le ragioni ampiamente esposte appare poi pienamente valido il monito espresso dalla Corte costituzionale di dover vagliare con particolare attenzione l'introduzione di una disciplina volta a introdurre, in via generalizzata, un limite massimo alla responsabilità per colpa grave;

    si potrebbe addivenire allo scopo di garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso altri tipi di interventi normativi rendendo meno labile il confine tra colpa grave e colpa lieve e, dunque, eliminare il più possibile incertezze interpretative, uniformandosi all'articolo 2, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Potrebbe inoltre normarsi l'istituto del potere riduttivo, prevedendo criteri di esercizio e obblighi motivazionali anche in caso di mancata applicazione, ma non ancorando lo stesso a limiti edittali. Nella medesima direzione potrebbe risultare utile incidere sulle regole del codice della giustizia contabile, e segnatamente sugli istituti deflattivi del contenzioso. In particolare, potrebbe introdursi lo strumento della definizione alternativa a seguito di invito a dedurre, pur con il controllo del giudice, allo scopo di garantire al presunto responsabile di evitare la citazione in fase istruttoria, attraverso il pagamento di una somma particolarmente ridotta, garantendo allo stesso tempo un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario. Infine, potrebbero inserirsi modifiche alla disciplina del «rito abbreviato», nella direzione di rendere l'accesso all'istituto più agevole, sia in primo grado che in grado di appello. Dette disposizioni potrebbero sortire efficacemente gli obiettivi sperati, combinandosi a misure volte all'incentivazione delle polizze assicurative. Queste ultime, in ogni caso dovrebbero essere compatibili con le previsioni in tema di nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico a favore dei propri amministratori, nonché con le previsioni normative in materia di contrattazione collettiva e prendendo comunque in considerazione tutti gli agenti pubblici. Infine, salve le precisazioni già enunciate, nulla osta alla possibilità di disporre nella sentenza definitiva di condanna a carico del dirigente o del funzionario, in relazione alla gravità della colpa, un periodo di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche;

    l'intento di ampliare il ruolo di supporto della Corte dei conti ad altri soggetti attraverso l'esercizio della funzione consultiva non può che essere concepita e svolta in coerenza con il ruolo proprio della Magistratura contabile. Occorre pertanto necessariamente tener conto di limiti e parametri che assicurino la conformità delle previsioni proposte alle basi costituzionali su cui lo stesso si fonda;

    la funzione consultiva dovrà comunque riguardare esclusivamente la corretta interpretazione di principi e disposizioni normative, per quanto sottesi a richieste di pareri riguardanti anche fattispecie concrete. Sarebbe preferibile lasciare che sia la Corte dei conti stessa, nell'esercizio dei propri poteri di autoorganizzazione e in ragione delle specifiche funzioni esercitate dalle sue diverse articolazioni, a individuare le Sezioni competenti all'esercizio delle funzioni alla medesima intestate, inclusa quella consultiva;

    il provvedimento, quindi, si pone fuori dal sistema ordinamentale, quale definito dalla Carta costituzionale e dalle altre norme di rango statale che dispongono la riserva di legge in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità di danno erariale e presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 28, 97, 100, 103, 107, 108 e 117 della Costituzione;

    per le ragioni indicate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1621-A.
N. 2. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

   La Camera,

   premesso che:

    con la modifica del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 si prevede che gli atti sottoposti a controllo preventivo della Corte dei conti si intendano registrati per mero decorso del termine, con conseguente esclusione di responsabilità. Questa previsione appare in contrasto con l'articolo 103 della Costituzione che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Il silenzio-assenso non è coerente con le caratteristiche della funzione di controllo preventivo di legittimità svolta dalla magistratura contabile, in quanto determinerebbe l'esclusione di responsabilità per atti rispetto ai quali non vi è stato alcun vaglio magistratuale;

    l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, incidendo profondamente sull'assetto costituzionale dell'Istituto;

    la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, riferendo direttamente alle Camere;

    l'articolo 103 della Costituzione attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica;

   considerato che:

    la delega prevede una commistione tra funzioni di controllo e giurisdizionali attraverso l'organizzazione «promiscua» delle sezioni, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 470/1997, che ha evidenziato la necessità di mantenere distinte le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali, in quanto diversi sono gli obiettivi perseguiti e gli interessi tutelati;

    la delega incide sulla funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite, disciplinata dall'articolo 11 del Codice di giustizia contabile, prevedendo un'inammissibile estensione del potere nomofilattico nei confronti dell'attività requirente del pubblico ministero contabile, in violazione del principio di autonomia della funzione requirente;

    come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139/2001, interventi normativi che incidono sulle attribuzioni costituzionali della Corte dei conti non possono essere realizzati attraverso una delega generica, dovendo invece essere specificamente previsti e dettagliati i principi e criteri direttivi;

    la delega non contiene criteri sufficientemente determinati per la riorganizzazione di un organo di rilevanza costituzionale, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1621-A.
N. 3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 1621-AParere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 2.03, 2.05, 3.1, 3.1005, 3.01 e 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1621-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

  1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1:

     1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»;

     1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;

    2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

   «1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

   a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;

    3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;

    4) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;

    5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

   «1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
   1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca;
   1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;

    6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;

    7) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

    2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al primo periodo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
   1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
   1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.
   1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter».

    3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,

   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

   sopprimere l'articolo 6.
1.1004. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave l'evidente e inescusabile violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese macroscopica violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili dal soggetto agente in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri obbligatori per legge delle autorità competenti»;

    2) al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»;

    3) il quarto periodo è soppresso;

   b) al comma 1-bis, le parole: «, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1-octies e 1-novies, il giudice nella quantificazione del danno deve tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e»;

   c) al comma 1-quinquies, il secondo periodo è soppresso;

   d) al comma 1-septies, le parole: «aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies» sono soppresse;

   e) dopo il comma 1-septies sono aggiunti il seguente:

   «1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando le seguenti circostanze:

   a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;

   b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   c) complessità applicativa delle norme di settore;

   d) ravvedimento operoso del presunto responsabile.

   1-novies. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio in quanto risultante dagli atti di causa ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione.»;

   f) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato;

   b) all'articolo 22, comma 1, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
1.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   alla lettera a):

    sopprimere il numero 4);

    al numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-octies;

    sopprimere il numero 6);

   alla lettera b):

    al numero 2), capoverso comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo;

    sopprimere il numero 3).
1.1011. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 2).
1.1015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e delle auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).
1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «quando il fatto dannoso tragga» è aggiunta la seguente: «immediata» e le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da uno degli atti che ne costituiscono presupposti diretti, tenuto conto delle osservazioni poste a corredo del testo».
1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), punto 1.1), sostituire le parole da: Costituisce colpa grave fino a: pareri delle autorità competenti con le seguenti: Ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
1.73. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), punto 1.1), sostituire le parole da: Costituisce colpa grave fino a: della gravità dell'inosservanza. con le seguenti: Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.
1.69. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), punto 1.1), sostituire le parole da: manifesta fino a: della gravità dell'inosservanza. con le seguenti: di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.
1.70. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
1.65. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.2).
1.1003. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1.1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulle transazioni che eccedono dai parametri di ragionevolezza e congruità rispetto al danno da risarcire,.
1.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, con le seguenti: , il giudice è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo e.
1.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità degli organi politici e dei dirigenti degli enti locali)

  1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-ter.1. In applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, gli organi politici degli enti locali sono competenti e responsabili per gli atti di indirizzo politico-amministrativo loro attribuiti dalla legge, consistenti nella definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e nell'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.»;

    2) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

   «1-septies.1. I dirigenti degli enti locali sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La loro responsabilità è valutata tenendo conto: a) dell'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali; b) della chiarezza degli obiettivi e degli indirizzi forniti dagli organi politici; c) dell'eventuale interferenza di fattori esterni non controllabili; d) della complessità della situazione di fatto e del quadro normativo di riferimento.».
1.1012. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
1.1005. Auriemma, Santillo, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Donno, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

   «1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione, previa adeguata motivazione, ponendo a carico del responsabile persona fisica, in quanto conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, commisurandolo, in particolare, alle condizioni soggettive del debitore, al livello di complessità organizzativa dell'ente, alla adeguatezza quali-quantitativa delle relative risorse umane, nonché ad ogni altra circostanza alla quale il giudice riconosca efficacia concausale nella produzione del danno».
1.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-octies.
*1.1006. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), al numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-octies.
*1.1016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: non superiore al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 65 per cento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, sostituire le parole: non superiore al doppio della retribuzione con le seguenti: non inferiore al quintuplo della retribuzione;

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, sostituire le parole: non superiore al doppio del corrispettivo con le seguenti: non inferiore al quintuplo del corrispettivo;

   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque sempre posto a carico del responsabile il danno accertato per l'integrale importo nel caso in cui il danno riguardi risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.
1.72. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1.71. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-decies.
1.1007. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-decies, sostituire le parole: determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima con le seguenti: non annulla la comminazione delle sanzioni accessorie né ogni altro effetto della condanna medesima.
1.74. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
*1.1008. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
*1.1017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , anche provvisori,

  Conseguentemente, al medesimo, medesima lettera, medesimo numero:

   al capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , anche provvisori,;

   sopprimere il capoverso comma 1-quinquies.
1.45. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: I termini di cui al primo periodo fino alla fine del capoverso.
*1.1009. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: I termini di cui al primo periodo fino alla fine del capoverso.
*1.43. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1.
1.49. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: o di statuto.
1.1013. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*1.1010. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*1.1014. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 1621-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

  1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.
  2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Attività consultiva della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti con le seguenti: La Corte dei conti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: questioni giuridiche con le seguenti: disposizioni di legge.
2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su questioni giuridiche applicabili a con le seguenti: mediante l'indicazione dei principi contabili applicabili alle.
2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere il comma 2.
*2.1000. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
*2.1001. Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
*2.1003. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  3. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie.»
2.1002. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del piano, programma o progetto, informandone contestualmente il Ministro competente. Le relative deliberazioni della sezione sono impugnabili dall'amministrazione interessata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera f), del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 1621-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

   b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

   c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

    1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

    2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

    3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

   d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

   e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

    1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

    2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

    3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

   f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

   g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

   h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

   i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

    1) le funzioni consultiva e di controllo;

    2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

   l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

   m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

   o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

   p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

   q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

   r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.
  6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presìdi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.
*3.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.
*3.1007. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, premettere le parole: Nel rispetto dell'indipendenza garantita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, sia all'istituto che ai suoi componenti, e nel rispetto dell'autonomia finanziaria e organizzativa nonché dell'autogoverno in tema di personale,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: un ulteriore incremento della sua efficienza con le seguenti: rafforzare il ruolo della Magistratura contabile nel garantire il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrazione, nella piena attuazione dell'articolo 97 della Costituzione.
3.3. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: ventiquattro;

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    lettera c):

     numero 1):

      sostituire le parole: in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente con le seguenti: in sezioni abilitate a svolgere.

      aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri oggettivi e predeterminati;

    lettera d):

     sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali

     sopprimere le parole da: , prevedendo che queste ultime siano rette fino alla fine della lettera;

    lettera e):

     sopprimere il numero 1);

     numero 2), sopprimere le parole: o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

     numero 3), sopprimere le parole da: debba sottoscrivere fino a: misure cautelari e

    lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti;

     sopprimere la lettera g);

    lettera i), sopprimere il numero 2);

    lettera p):

     dopo le parole: prevedendo che esso sia svolto aggiungere la seguente: anche;

     sopprimere le parole da: e stabilendo un regime fino alla fine della lettera;

   al comma 3:

    al primo periodo:

     dopo le parole: previa acquisizione del parere aggiungere le seguenti: delle sezioni riunite della Corte dei conti, che è reso nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, nonché;

     sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni;

     aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato recepimento delle osservazioni e condizioni inserite nel parere delle Commissioni, lo schema di decreto è nuovamente sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dando specifico conto nel nuovo schema di decreto legislativo delle ragioni del mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalle Commissioni competenti.

   al comma 6, primo periodo:

    sostituire le parole: i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sue sezioni regionali;

    sostituire la parola: sede con la seguente: sezione;

   sopprimere il comma 7;

   al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).
3.1005. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), i) e l) ;

   al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

   al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: a) , c), d), g), i).
*3.1004. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a),

  Conseguentemente

   al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e) f) g) i) e l);

   al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

   al comma 8 sopprimere le parole: a) , c), d), g), i).
*3.1008. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: unitariamente

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   sostituire la parola: ripartite con la seguente: ordinate;

   aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
3.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.
3.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, con le seguenti: prevedere
3.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   al comma 6:

    sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

    sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

    sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

   al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: c).
3.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1):

    sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale

    sostituire le parole: referenti e giurisdizionali, ripartita con le seguenti: e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate;

    aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   al numero 2), sostituire le parole: i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate;
3.23. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
3.37. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera:

    sostituire le parole da: un viceprocuratore generale fino a: procuratore generale con le seguenti: procuratori regionali;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

   alla lettera e):

    all'alinea, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: regionali;

    al numero 1, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

    al numero 2, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

    al numero 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriale con la seguente: regionale.
3.39. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3.41. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole da: debba sottoscrivere fino a: misure cautelari e
3.49. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.
*3.54. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.
*3.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).
**3.58. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).
**3.59. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera m), dopo al parola: ampliare aggiungere le seguenti: alle controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le impugnazioni delle determinazioni del collegio consultivo tecnico aventi natura di lodo contrattuale, alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o a concessioni di pubblici servizi, e alle controversie risarcitorie relative al rapporto esattoriale tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione.
3.1000. Romano.

  Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) individuare atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: , della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
3.1006. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera p), del presente articolo, la Corte dei conti assicura in via esclusiva l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su ogni piano, programma o progetto di interesse economico o sociale nazionale comunque denominato. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o irregolarità, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.1003. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: I decreti legislativi fino a: di Trento e di Bolzano, con i seguenti: Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché il parere della Conferenza unificata.
3.80. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa acquisizione del parere aggiungere le seguenti: delle Sezioni riunite della Corte dei conti e.
3.82. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: , della Conferenza unificata.
3.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Mauri, Scarpa.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) con le seguenti: ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c ).
3.500. Le Commissioni.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
3.88. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento dell'organico della Corte dei conti)

  1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3.01. Zaratti, Dori.

A.C. 1621-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

  1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.
4.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione personale Corte dei conti)

  1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
4.01. Alfonso Colucci, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-bis.
(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

   1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di garantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.
   2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.
   3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante.
   4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dandone comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.
   5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.
   6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la proposta di cui il comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.
   7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.
   8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.
   9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

Art. 67-ter.
(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

   1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.
   2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinnanzi al giudice monocratico, previamente designato.
   3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.
   4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.
   5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.
   6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-bis, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-bis.
   7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-bis, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-bis.
   8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-bis.».

  2. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero,» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero» e le parole: «contestato in citazione» sono soppresse;

   c) al comma 3:

    1) alle parole: «la richiesta di rito abbreviato» sono premesse le seguenti: «Se formulata in appello»;

    2) le parole: «può essere formulata anche per la prima volta in appello,» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

   d) al comma 4, la parola: «doloso» è sostituita dalla seguente: «illecito»;

   e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

   f) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «alla richiesta, motivando» e le parole: «in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   g) il comma 11 è abrogato.
4.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1.All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione.».
4.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 1621-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

  1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui princìpi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

  2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

  Sopprimere il comma 2.
5.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1621-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni transitorie)

  Sopprimerlo.
*6.1000. Dori, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*6.1001. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1.1., alinea, dopo le parole: con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.
1.19. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, primo periodo, dopo le parole: cagionato con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.
1.27. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: al 30 per cento con le seguenti: al 60 per cento.
1.66. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: non superiore al doppio della retribuzione con le seguenti: non inferiore al doppio della retribuzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, sostituire le parole: non superiore al doppio del corrispettivo con le seguenti: non inferiore al doppio del corrispettivo.
1.67. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-novies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1.36. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-novies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
1.37. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la parola: indipendentemente con le seguenti: conoscibile indipendentemente.
1.68. Dori, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , compresa la fase dell'esecuzione contrattuale.
1.41. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: I termini di cui al primo periodo fino a: dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1.
1.44. Zaratti, Dori.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti con le seguenti: Le sezioni riunite della Corte dei conti.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   al medesimo periodo, sostituire la parola: rende con la seguente: rendono

   all'ultimo periodo, sopprimere le parole: dalla sezione centrale e
2.4. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.
2.12. Zaratti, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: nel termine di cui al primo periodo.
2.15. Zaratti, Dori.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola da: dodici con la seguente: ventiquattro

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire le parole da: nonché in materia fino alla fine del comma, con le seguenti: e competenza in materia di giurisdizione contabile;

   al comma 2, sostituire le lettere da a) a q) con le seguenti:

    «a) organizzare la Corte dei conti in sezioni giurisdizionali regionali, sezioni giurisdizionali di appello, sezioni riunite in sede giurisdizionale e sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ove le Sezioni Riunite, in unico collegio, garantiscano l'interpretazione nomofilattica per tutte le sezioni della Corte dei conti;

    b) prevedere che il controllo concomitante su piani, programmi o progetti possa essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante siano sottratti al regime di pubblicità degli atti;

    c) organizzare la Corte dei conti a livello territoriale per il primo grado, in sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

    d) prevedere che le Sezioni Territoriali della Corte dei conti svolgano funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, assegnando a ciascuna Sezione Territoriale un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre e articolando le Sezioni Territoriali in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente, ove ogni magistrato assegnato alle sezioni svolga, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni;

    e) articolare, su iniziativa del procuratore regionale o di altro magistrato assegnato all'ufficio, l'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, assegnando le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti al procuratore generale o ad altro magistrato assegnato all'ufficio, riconoscendo al procuratore generale sia il coordinamento, sia la definizione di eventuali conflitti di competenza;

    f) prevedere che il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resti confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Gli Eventuali esuberi in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti dalla riorganizzazione della Corte, siano progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della riorganizzazione svolgano le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte;

    g) stabilire l'invarianza della progressione giuridica ed economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate;

    h) prevedere che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale sostengano un test psico-attitudinale elaborato, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza, ove il test sia finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di concorso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato»;

   sopprimere i commi da 3 a 7.
3.1. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: unitariamente

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   sostituire la parola: ripartita con la seguente: ordinata;

   aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
3.10. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla lettera b), sopprimere le parole: , nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.;

    alla lettera c).

     numero 1):

      sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

      aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.;

     numero 2), sostituire le parole: presidi territoriali con le seguenti: sezioni regionali;

    alla lettera d):

     sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali

     sostituire le parole da: un vice procuratore fino alla fine della lettera con le seguenti: procuratori regionali, coordinati dal procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede. Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

    alla lettera e):

     alinea:

      sostituire le parole: delle procure territoriali con le seguenti: dei procuratori regionali

      sostituire le parole: sedi territoriali con le seguenti: sedi regionali;

     numero 2), sostituire le parole: impartite dalla procura generale con le seguenti: adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali;

      sostituire il numero 3) con il seguente:

    «3) in caso di tipologie di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano vistati per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato»;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   «f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive, e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale, prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti»;

    sopprimere la lettera g);

    sopprimere la lettera l);

    alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

    lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

   al comma 3, al primo periodo:

    premettere il seguente Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto di rimborso delle spese.

    sostituire le parole da: , di concerto fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739.

    al comma 6, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.
3.15. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in base a criteri oggettivi e predeterminati.
3.16. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.
3.17. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1):

    sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale

    sostituire le parole: referenti e giurisdizionali, ripartita con le seguenti: e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate;

    aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

   al numero 2), sostituire le parole: i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate.
3.24. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: i presidi con le seguenti: gli uffici giudiziari.
3.35. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: i presidi con le seguenti: le sezioni.
3.34. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), e ovunque ricorre, sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali.
3.36. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   sostituire le parole da: un viceprocuratore generale fino a: il coordinamento del con le seguenti: procuratori regionali, coordinati dal;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
3.38. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3.42. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole: delle procure territoriali con le seguenti: dei procuratori regionali,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al medesimo alinea sostituire le parole: sedi territoriali con le seguenti: sedi regionali;

   al numero 1), sostituire le parole da: , agli atti fino alla fine del numero, con le seguenti: istruttori, ai procedimenti istruttori svolti anche in sede regionale;

   al numero 2), sostituire le parole: impartite dalla procura generale con le seguenti: adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali;

   al numero 3):

    dopo le parole: in caso di aggiungere le seguenti: tipologie di;

    sostituire le parole da: debba sottoscrivere fino alla fine del numero, con le seguenti: individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano vistati per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato;.
3.43. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: rotazione temporale aggiungere le seguenti: della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: cui è assegnato con le seguenti: in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale.
3.52. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: rotazione temporale aggiungere le seguenti: della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole da: cui è assegnato fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale.
3.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, sopprimere le lettere g) .

  Conseguentemente sopprimere la lettera l).
3.57. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*3.62. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*3.64. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;
**3.68. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;
**3.70. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera p), dopo le parole: prevedendo che esso sia svolto aggiungere la seguente: anche.
3.73. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole da: e stabilendo un regime fino alla fine della lettera.
3.74. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
3.76. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.
*3.77. Dori, Zaratti.

  Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.
*3.78. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Sopprimere il comma 3.
3.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.
*3.92. Dori, Zaratti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.
*3.93. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni.
3.95. Dori, Zaratti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: presidi territoriali con le seguenti: uffici giudiziari.
3.96. Dori, Zaratti.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.
4.3. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo con le seguenti: 1.000 fino a trenta mesi del proprio trattamento economico mensile.
4.5. Zaratti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 con le seguenti: 1.000.
4.6. Zaratti, Dori.