XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOCUMENTO DI FINANZA PUBBLICA 2025 (DOC. CCXL, N. 1)
Documento di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXL, n. 1)
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore e 20 minuti.
Relatore | 10 minuti | |
Governo | 20 minuti | |
Richiami al Regolamento | 5 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 10 minuti | 10 minuti |
Gruppi |
2 ore e 40 minuti
(discussione) |
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 32 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 22 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 21 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 18 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 18 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 10 minuti | 10 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 10 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 10 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 10 minuti | 10 minuti |
Misto: | 9 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 5 minuti | 6 minuti |
+Europa | 4 minuti | 4 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 14 aprile 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fornaro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nazario Pagano, Pella, Peluffo, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Rachele Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fornaro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nazario Pagano, Pella, Peluffo, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Rachele Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 10 aprile 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CIOCCHETTI: «Istituzione della figura professionale del consulente alla pari per le persone con disabilità» (2353);
GADDA: «Disposizioni per l'inserimento di prestazioni relative alla sindrome genito-urinaria della menopausa nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (2354).
In data 11 aprile 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
SERRACCHIANI: «Modifiche all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica» (2356).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 11 aprile 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» (2355).
Sarà stampato e distribuito.
Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.
In data 11 aprile 2025 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la seguente proposta di legge:
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità» (2357).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge PITTALIS: «Modifica degli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali in casi di condanna definitiva, e abolizione della sospensione di diritto dalle medesime cariche» (727) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gentile.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MALAGOLA ed altri: «Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi» (2231) Parere delle Commissioni V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
ALESSANDRO COLUCCI: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche o degradate delle città» (2170) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
DALLA CHIESA e TASSINARI: «Disposizioni concernenti l'obbligo di verifica dell'età degli utenti dei servizi della società dell'informazione» (2275) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):
ORRICO: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (2286) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
MARIANNA RICCIARDI: «Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio» (1844) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
Commissione XII (Affari sociali):
DALLA CHIESA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei canili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nonché sul fenomeno del randagismo» (Doc. XXII, n. 43) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G per il periodo giugno 2024-maggio 2025 della società Eolo Spa (procedimento n. 76/2025).
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'anno 2024, predisposta dalla medesima Autorità (Doc. XLV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 3 aprile 2025, Sentenza n. 37 del 25 febbraio – 3 aprile 2025 (Doc. VII, n. 455),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, 20, comma 2, della legge della provincia di Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) – Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 2, della legge della provincia di Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'articolo 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) – Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen:
alla VIII Commissione (Ambiente);
in data 4 aprile 2025, Sentenza n. 38 del 27 febbraio – 4 aprile 2025 (Doc. VII, n. 456),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 10 aprile 2025, Sentenza n. 39 del 24 marzo – 10 aprile 2025 (Doc. VII, n. 457),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'articolo 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'articolo 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 40 del 12 febbraio – 10 aprile 2025 (Doc. VII, n. 458),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro:
alla XII Commissione (Affari sociali);
Sentenza n. 42 del 12 marzo – 11 aprile 2025 (Doc. VII, n. 459),
con la quale:
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 367).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 368).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2024 (Doc. LXXV, n. 3).
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione della archiviazione, da parte della Commissione europea, del dossier relativo al progetto di regola tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla notifica 2025/0159/IT, recante «Decreto ministeriale per l'omologazione del prototipo, la taratura e le verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0178/IT – S00E, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alla proposta di modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, concernente disposizioni in materia di potere fermentescibile dei fanghi trattati.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0187/IT – XOOM, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alla proposta di definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all'allegato, parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0148/IT, relativa allo schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernente l'avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato della Spagna in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0560/IT, relativa all'articolo in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (atto Camera n. 2022 e atto Senato n. 1318), divenuto legge 16 dicembre 2024, n. 193.
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 aprile 2025, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alla sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 47) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) – alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 48) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final) – alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione della Commissione al Consiglio sull'analisi costi/benefìci riguardo all'utilizzo del conto centrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 (COM(2025) 161 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione dei regolamenti sull'interoperabilità a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 (COM(2025) 162 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva (COM(2025) 168 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 168 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 11 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU) (17102/1/24 REV 1), corredato dalla relativa motivazione (17102/1/24 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Trasmissione dall'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2024 (Doc. CCI, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dall'Autorità nazionale
anticorruzione.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 aprile 2025, ha trasmesso una segnalazione, adottata con delibera n. 132 del 26 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente la modifica della fattispecie di inconferibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012», alla luce della legge 21 febbraio 2025, n. 15 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Falconara Albanese (Cosenza).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.
La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Luras.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del professor Pietro Asinari a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero del Lavoro:
alla dottoressa Maria Sabrina Guida, l'incarico di direttore della Direzione generale per le politiche previdenziali, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
al dottor Andrea Tardiola, l'incarico di direttore della Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 aprile 2025, a pagina 6, seconda colonna, decima riga, devono intendersi aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso di cui al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, o entro il 28 maggio 2025, nel caso di cui al sesto periodo del predetto comma 6».
RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2025, ADOTTATA IL 19 FEBBRAIO 2025 (ANNO 2025) DOC. XXV, N. 3 E SULLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, RIFERITA ALL'ANNO 2024, ANCHE AL FINE DELLA RELATIVA PROROGA PER L'ANNO 2025 DOC. XXVI, N. 3. (DOC. XVI, N. 4)
Doc. XVI, n. 4 – Risoluzioni
La Camera,
esaminata e discussa la Relazione sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc XXVI, n. 3). nonché la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025 (Doc XXV, n. 3). adottate il 19 febbraio 2025 ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 1, primo periodo, e 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;
tenuto conto del dibattito svolto in Assemblea sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione;
premesso che:
con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025 (Doc XXV, n. 3), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, una nuova missione internazionale denominata «Forze ad alta ed altissima prontezza operativa» (scheda 15-bis/2025), con il fine di costituire un contingente di forze da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, in coerenza con le previsioni della legge 31 ottobre 2024, n. 168;
per lo svolgimento della nuova missione la consistenza massima complessiva dei contingenti delle Forze armate in alta ed altissima prontezza operativa è pari a 2.867 unità, mentre il fabbisogno finanziario complessivo richiesto, con esigibilità 2026, in caso di effettivo impiego delle forze, è fissato in euro 29.973.204,00;
con riguardo, invece, alla Relazione analitica (Doc XXVI, n. 3), essa riferisce che le linee guida a cui si informa l'impianto missioni consistono nel perseguire gli interessi nazionali nella partecipazione alle missioni ed operazioni di NATO, UE e ONU, conferendo priorità alla sicurezza energetica, alla stabilità dell'Africa e alla centralità del Mediterraneo, nonché alla tutela dell'immagine internazionale del Paese; nello strutturare attività di cooperazione bilaterale, nell'ambito di specifiche missioni a tutela e supporto di interessi e iniziative nazionali, attraverso attività di costruzione di capacità (defence capacity building) su un impianto che preveda la fornitura di equipaggiamento, l'addestramento e il sostegno logistico (logica equip/train/sustain); nell'esprimere una postura, presenza e profilo militare agile, adattivo e coerente con il conseguimento degli obiettivi nazionali declinati nei singoli quadranti strategici; nell'utilizzare un approccio multidominio nelle fasi di pianificazione ed esecuzione delle operazioni militari: nell'implementare un sistema di valutazione di efficacia e di efficienza delle missioni internazionali;
per le missioni internazionali oggetto di proroga la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze annate impiegati nei teatri operativi è pari a 12.109 unità, con una consistenza media è pari a 7.751 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.480.172.377,00, di cui, per il Ministero della difesa, euro 977.123.887,00 per obbligazioni esigibili nel 2025 ed euro 503.048.490,00 per obbligazioni esigibili nel 2026;
considerato che:
il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere profondamente influenzato dalle conseguenze delle crisi che si sono sviluppate negli ultimi anni, che delineano un unico arco di instabilità il quale, dal quadrante nord-orientale europeo e dall'area di guerra ucraina, si estende sino al Medio Oriente e al Mar Rosso, terminando nel Sahel e producendo effetti diretti sulla sicurezza del nostro Paese;
l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, l'Italia sostiene attivamente il consolidamento delle capacità dell'UE e della NATO, oltre che la loro reciproca cooperazione all'insegna della complementarietà;
l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo «allargato» e ai Balcani Occidentali;
con specifico riguardo al Mediterraneo e al Vicino Oriente, il nostro Paese intende concorrere a creare le condizioni per uno scenario politico post-bellico che tenga conto dell'esigenza, da un lato, di porre fine al controllo di Hamas sulla Striscia di Gaza e, dall'altro, di assicurare una forma di amministrazione interinale del territorio stesso, volta a preparare un assetto di lungo periodo; continua, inoltre, a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite e prosegue nell'impegno contro Daesh ed il terrorismo di matrice fondamentalista, attivo in Iraq e Siria, ma anche nell'Africa saheliana;
in relazione ai Balcani Occidentali, la loro progressiva integrazione nell'UE rimane centrale per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea;
la presenza italiana, sia nel quadro di iniziative multilaterali sia sulla base di accordi bilaterali, mira a promuovere la democrazia e lo Stato di diritto attraverso una attività di institution building, in particolare nei contesti più esposti all'influenza di attori terzi — in primis, Federazione russa e Cina – che non condividono il nostro patrimonio di valori, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
nell'ottica di un'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è opportuno procedere all'aggiornamento del documento nazionale attuativo della Strategia UE per l'Indo-pacifico, anche sulla base del documento conclusivo dell'indagine conosciti a sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico approvato dalla Commissione Affari esteri il 12 marzo 2025, al fine di consolidare il posizionamento del nostro Paese nell'area a tutela della libertà di navigazione e contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale;
nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2025 ammontano ad un totale di 362.958.956 euro, in leggero aumento rispetto al fabbisogno del 2024, fissato a 361.597.000 euro;
gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 22/2025 a 25/2025), anche per il 2025 e in coerenza con il Documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026 su cui la III Commissione Affari esteri ha espresso parere favorevole lo scorso 18 febbraio 2025, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una ampia tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali, con un'attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare delle persone più vulnerabili;
autorizza, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 3. di seguito riportate:
EUROPA
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025);
ASIA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele- Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police — Coordination Office far Palestiinian Police Support) (scheda 19/2025);
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025):
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2025);
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 20/2025);
Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025);
POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE E DELL'ONU
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025):
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2025);
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025):
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025):
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025);
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 23/2025);
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025);
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025):
autorizza, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3):
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-bis/2025).
(6-00167) «Calovini, Billi, Bagnasco, Bicchielli, Chiesa, Zoffili, Orsini, Carfagna, Tremonti, Formentini, Deborah Bergamini, Ciaburro, Carrà, Fascina, Caiata, Coin, Marrocco, Comba, Cecchetti, Mulè, Di Giuseppe, Crippa, Saccani Jotti, Loperfido, Giglio Vigna, Malaguti, Maullu, Padovani, Mura, Polo, Vinci».
La Camera,
premesso che:
1) con l'approvazione della legge 31 ottobre 2024, n. 168, Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, è stata introdotta la possibilità per il Governo di individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi;
2) ciò consente al Governo di poter disporre di un contingente di personale, in prontezza operativa, da impiegare nel corso dell'anno in caso di crisi o situazioni di emergenza non prevedibili al momento dell'adozione della delibera. C'è da ritenere che tali unità di personale possano essere impiegate per rafforzare missioni già autorizzate ovvero in Paesi e contesti in cui non vi siano missioni già operative. Come ampiamente denunciato in fase di approvazione, tale norma potrebbe rafforzare talune missioni controverse a scapito di altre che godono di un più ampio sostegno parlamentare;
3) con la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025 (Doc. XXV, n. 3) si introduce la scheda 15-bis/2025, in cui si prevede un'area geografica di intervento molto ampia, facendo riferimento a «Paesi in cui operano personale e contingenti nazionali e Paesi in cui le condizioni di sicurezza richiedano l'esecuzione di uno specifico piano nazionale»;
4) l'articolo 2, comma 2, della legge 145/2016 prevede che il Governo indichi «per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica». Dobbiamo constatare che i documenti in esame non appaiono conformi all'indicazione normativa;
5) come avevamo ampiamente annunciato, la modifica della legge n. 145 del 2016 ha portato ad un minore ruolo del Parlamento: prima la legge prevedeva il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi erano sottoposti preliminarmente al parere parlamentare. Ora il preventivo controllo parlamentare non c'è più, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare;
6) la scheda 2/2025 contiene due missioni, EUMAM Ucraina, istituita dal Consiglio UE il 17 ottobre 2022, ex scheda 6/2024, e la NATO Security Assistance and Training for Ukraine, che risulterebbe essere, invece, una nuova missione, dunque da sottoporre alle Camere per nuova autorizzazione e non per la proroga;
7) il contesto internazionale è sempre più drammaticamente caratterizzato da una estrema instabilità e da una escalation del confronto militare. Il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti sta già influenzando in maniera significativa il panorama globale della cooperazione internazionale e dell'aiuto umanitario, mettendo alla prova la resilienza di istituzioni e programmi multilaterali. Con una serie di ordini, il nuovo corso della politica estera americana promette di seguire la filosofia «America First», puntando a rinegoziare impegni internazionali e a ridefinire il ruolo degli USA nelle organizzazioni globali;
8) la pace e la sicurezza non si ottengono promuovendo una politica di scontro e di guerra, aumentando le spese militari, la militarizzazione dell'Unione europea e la sua trasformazione in un blocco militare, ma piuttosto attraverso la diplomazia, il dialogo e la soluzione politica dei conflitti e la costruzione di una sicurezza collettiva, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
9) a seguito del terribile attacco terroristico di Hamas nei confronti di Israele il 7 ottobre 2023, la risposta di Israele è stata devastare Gaza: non ci sono più zone sicure, è in corso una catastrofe umanitaria. Già nelle prime settimane successive al 7 ottobre 2023, l'escalation nella risposta di Israele è parsa allontanarsi sempre più marcatamente dal mero esercizio del diritto all'autodifesa. Dopo un primo cessate il fuoco concordato che ha permesso il rilascio di alcuni ostaggi da parte di Hamas, in cambio della liberazione di alcuni prigionieri palestinesi, nei primi mesi del 2024 le ostilità sono proseguite con una certa intensità, parallelamente all'allargamento delle operazioni militari israeliane nel sud della Striscia di Gaza, dove sono presenti migliaia di sfollati palestinesi provenienti dal nord. Il 6 maggio scorso l'esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah, zona di collegamento tra l'Egitto e la Striscia e unico punto di accesso degli aiuti per Gaza. La chiusura del valico di Rafah ha prodotto conseguenze devastanti sulla risposta umanitaria, impedendo l'ingresso di forniture di qualsiasi tipo e dunque acuendo le già accentuate vulnerabilità dei civili intrappolati nella Striscia. Il 20 maggio 2024 il Procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha depositato una richiesta per emettere dei mandati di arresto nei confronti di tre esponenti militari e politici di Hamas, del Primo Ministro israeliano Netanyahu e del Ministro della difesa israeliano Gallant, accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel territorio di Israele e nella Striscia di Gaza. Il 15 gennaio 2025 viene siglato un nuovo cessate-il-fuoco. Il 31 gennaio 2025 due leggi votate a fine ottobre dalla Knesset entrano in vigore: oltre a costringere l'Unrwa ad abbandonare la zona Est occupata di Gerusalemme, si vieta agli israeliani qualsiasi contatto e cooperazione con l'agenzia. In questo modo sarà limitata fortemente l'assistenza umanitaria a 2,5 milioni di profughi palestinesi in Cisgiordania e Gaza;
10) a febbraio 2025 Trump espone la sua idea di evacuare la Striscia di Gaza, deportando i circa 2 milioni di palestinesi che la abitano, e ricostruire, al suo posto, un mega resort turistico di lusso. Il 18 marzo 2025 il Governo israeliano ha infranto la tregua a Gaza con bombardamenti senza sosta sulla popolazione civile, il 30 marzo 2025 l'esercito israeliano ha avviato un'escalation della sua offensiva di terra a Rafah, emettendo un ordine di evacuazione che riguarda la maggior parte della città. Da ormai un anno e mezzo il mondo assiste a livelli insondabili di morte e distruzione nella Striscia di Gaza occupata. Oggi più che mai è necessario riconoscere lo Stato di Palestina, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione «due popoli, due stati» e garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli. Così come è urgente assumere l'onere di una grande azione diplomatica convocando una conferenza di pace internazionale volta a cercare soluzioni per il conflitto in corso e definire una prospettiva di pace duratura in Medio Oriente, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, con il pieno coinvolgimento dei Paesi dell'area e assicurando a pari dignità a entrambi i popoli;
11) all'invasione russa dell'Ucraina e al protrarsi da oltre due anni della guerra, la UE e i suoi Stati membri sono stai incapaci di una risposta che promuovesse una iniziativa politica e diplomatica per la cessazione del conflitto, percorrendo esclusivamente al seguito degli Stati Uniti la via del sostegno militare. Il dialogo bilaterale degli Stati Uniti con la Federazione russa per porre fine al conflitto in Ucraina ha stravolto la strategia europea e la retorica irrealistica e pericolosa di sostegno militare all'Ucraina fino alla vittoria come unico modo per porre fine al conflitto. Il comportamento arrogante dell'Amministrazione Trump nei confronti dell'Ucraina e dei suoi alleati europei è stato avallato anche a causa della miopia delle classi dirigenti europee, che non hanno intrapreso alcuna iniziativa diplomatica e, al contrario, si sono apertamente opposte a qualsiasi tentativo di dialogo. E necessario che l'Unione Europea si impegni direttamente con tutti gli attori rilevanti per facilitare una risoluzione diplomatica del conflitto. Allo stesso tempo si avverte la necessità di avviare un processo di negoziazione formale sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, che fornirebbe una piattaforma neutrale per il dialogo e contribuirebbe a garantire che qualsiasi accordo rispetti il diritto internazionale e i diritti di tutte le parti coinvolte;
12) il 2024 è stato un anno di profondi cambiamenti, alcuni attesi, come le elezioni europee e americane, e altri del tutto imprevisti, come il collasso del regime di Assad in Siria. Il 27 novembre 2024 una coalizione di ribelli diretta da Hay'at Tahriral-Sham (Hts) ha lanciato un'offensiva militare su vasta scala che nell'arco di pochi giorni ha provocato il collasso del regime di Bashar al-Assad, la cui famiglia era al potere in Siria dal 1970, e del suo partito, il Ba'th, che dominava la scena politica nazionale dal 1963. La dissoluzione del regime rappresenta uno spartiacque nella storia del Paese, oltre a ridisegnare gli equilibri politici dell'intera regione mediorientale. Dopo la deposizione di Assad, la Siria è stata travolta da un'immane ondata di violenza che rischia di riportare il Paese nel vortice di una guerra civile da cui, di fatto, non è mai uscito davvero;
13) il 2025 segna il quarto anniversario della guerra civile in Myanmar, un conflitto scoppiato dopo il colpo di Stato militare del febbraio 2021. In quell'occasione, l'esercito (Tatmadaw, «forze armate») prese il controllo del Paese con la forza, destituendo il governo democraticamente eletto della National league for democracy (Nld), guidato da Aung San Sun Kyi. Il golpe annullò i risultati delle elezioni del novembre 2020, in cui la Nld aveva ottenuto una vittoria schiacciante, riducendo il potere delle forze militari. Ad una situazione umanitaria già di per sé gravissima si è aggiunto, il 28 marzo scorso, un devastante terremoto. Nonostante ciò, l'esercito continua a bombardare i ribelli. Il governo di unità nazionale ha stabilito un cessate-il-fuoco unilaterale di due settimane: verrà interrotta l'offensiva nelle zone terremotate per facilitare gli aiuti, ma non le operazioni di difesa;
14) il 3 aprile 2025 la Libia ha deciso di sospendere le operazioni dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (Unhcr) e di altre dieci organizzazioni umanitarie, tra cui ong italiane, accusate di favorire l'insediamento nel paese dei migranti provenienti dal continente africano. Stando a quanto riportato dal Libya Observer, l'Agenzia per la sicurezza interna (Isa) libica avrebbe affermato che «l'Unione europea sta sfruttando la situazione in Libia e sta facendo ricorso a un metodo pericoloso per insediare i migranti in Libia sotto la copertura di progetti di sviluppo e di sostegno allo stato libico, utilizzando le ong internazionali come strumento esecutivo per l'insediamento graduale» dei migranti. L'Isa avrebbe quindi accusato le ong di «minare la sicurezza nazionale della Libia, di contrabbandare e riciclare denaro e di pianificare di diffondere ateismo, cristianesimo, omosessualità, decadenza morale e insediamento di migranti nel Paese». Si ribadisce totale contrarietà alle missioni che prevedono collaborazione con le autorità libiche, sia per attività che per fornitura mezzi, oltre a quelle che prevedono presenza, sia bilaterale sia multilaterale, nell'area del Sahel;
15) in linea con i memorandum stretti in questi anni, diverse missioni che riguardano il continente africano hanno l'obiettivo di «controllo e contrasto dell'immigrazione illegale»: fermare le partenze di migranti e richiedenti asilo verso l'Europa, e l'Italia in particolare. A quegli Stati, a volte a pezzi di Stati, se non a veri e propri gruppi criminali, come nel caso della Libia, chiediamo sostanzialmente di essere la nostra polizia di frontiera. Ma Paesi come Libia, Tunisia, Niger, Burkina Faso non possono essere definiti «Paesi sicuri»;
16) dall'approvazione della nuova Costituzione nel luglio 2022 la Tunisia ha subito una svolta autoritaria che ha intensificato la repressione contro gli oppositori politici, la società civile e le minoranze. Il mese scorso è iniziato il processo contro 40 esponenti dell'opposizione accusati di cospirazione contro la sicurezza dello stato, per aver criticato il presidente Kais Saied. Fra gli imputati ci sono politici, attivisti, diplomatici, giornalisti e imprenditori che nel 2021 avevano accusato Saied di aver fatto un colpo di stato licenziando il primo ministro e sospendendo il parlamento. Il rapporto «STATE trafficking» realizzato da un gruppo di ricercatori internazionali che ha deciso di restare anonimo per garantire la sicurezza di chi ne fa parte, con il supporto di Onborders, Border Forensics e l'associazione sugli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) dimostra «la vendita di esseri umani alla frontiera da parte di apparati di polizia e militari tunisini e l'interconnessione fra questa infrastruttura dei respingimenti e l'industria del sequestro nelle prigioni libiche» dove torture e stupri sono quotidiani, come ormai ampiamente accertato;
17) dopo l'allontanamento delle truppe francesi e americane e il ritiro delle forze belghe e tedesche, la missione bilaterale italiana MISIN costituisce l'unica rappresentanza militare occidentale rimasta in Niger. Dal 2017 la situazione nel paese è molto cambiata: il 26 luglio 2023 un colpo di Stato militare ha deposto il Presidente del Niger Mohamed Bazoum, instaurando una giunta militare guidata da Abdourahamane Tchiani, fino ad allora Generale della guardia presidenziale di Niamey. L'onda lunga di tali eventi ha avuto ripercussioni che travalicano i confini del Niger. Interagendo con dinamiche regionali e globali, infatti, il golpe di Niamey ha contribuito ad accelerare il processo di frammentazione e polarizzazione degli stati dell'Africa occidentale, inaugurato dai precedenti golpe militari in Mali (agosto 2020 e maggio 2021) e Burkina Faso (gennaio e settembre 2022). Mali, Burkina Faso e Niger hanno avviato una convergenza politica e militare, denominata Alleanza degli stati del Sahel (AES, secondo l'acronimo francese), annunciando parallelamente l'intenzione di abbandonare la storica organizzazione regionale della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), di cui sono membri fin dalla fondazione nel 1975;
18) con riferimento alle proroghe relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va sottolineato che non è sufficiente il timido aumento rispetto al fabbisogno del 2024 e che va modificata la qualità della spesa. Le risorse per la cooperazione devono essere utilizzate, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, sul contrasto alle diseguaglianze e alla povertà e sul rapporto di modelli di sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi ambientali e dei diritti sociali e stimolando un protagonismo delle comunità locali, nel loro legittimo diritto alla gestione delle risorse e alla tutela del proprio territorio;
autorizza
per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione di cui alle schede, di seguito riportate, contenute nella Relazione analitica DOC XXVI n. 3:
EUROPA
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025).
ASIA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025), impegnando il Governo, con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (MIADIT) ad adoperarsi nelle sedi opportune al fine di ripristinare la piena operatività dell'UNRWA, sottolineando l'importanza del ruolo svolto da tale organizzazione nella protezione e nel sostegno dei rifugiati palestinesi;
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (scheda n. 5/2025), a condizione che, stante la possibile collaborazione tra il dispositivo di cui alla presente scheda e il dispositivo aeronavale operante nel Mediterraneo (scheda 9/2025) ed avendo l'operazione Mediterraneo sicuro, tra i suoi obiettivi, attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica, ogni azione di rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale ricada negli scopi umanitari e di supporto alla società civile nel quadro di un monitoraggio costante e rigoroso del rispetto dei diritti umani;
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police - Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 19/2025).
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2025).
Potenziamento di dispositivi nazionali, della NATO, dell'Unione europea e dell'ONU
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza - Forward Land Forces (scheda n. 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025).
Interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025);
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 23/2025);
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025);
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025).
non autorizza
per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025. la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede, di seguito riportate, contenute nella Relazione analitica DOC XXVI n. 3:
EUROPA
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO. UE. di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025).
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025);
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 20/2025);
Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025).
Potenziamento di dispositivi nazionali, della NATO, dell'Unione europea e dell'ONU
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025);
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2025);
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025).
Partecipazione di personale della difesa e della magistratura alle missioni dell'unione europea
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025).
Non autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3):
Missioni internazionali delle forze armate
Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-bis/2025).
(6-00168) «Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
Le Commissioni III e IV,
esaminata la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2025 (doc. XXVI, n. 3), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
premesso che:
preso atto delle comunicazioni rese, il 27 marzo 2025, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga (articolo 2, comma 2); la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo (articolo 2, comma 2);
la legge 31 ottobre 2024, n. 168, ha modificato la legge n. 145 del 2016 con 1'obiettivo di semplificare e rendere più flessibile il processo di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane, favorendo l'interoperabilità tra le missioni che operano nella stessa area geografica. Tuttavia, l'applicazione pratica della riforma non è completamente coerente con le previsioni della legge originaria;
in particolare, la legge 145 del 2016 (articolo 2, comma 2) stabilisce che il Governo debba fornire per ciascuna missione dettagli specifici, come l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica, la composizione degli assetti e il numero massimo di unità di personale coinvolte. Tuttavia, nella redazione delle schede relative alle missioni internazionali, sembra che non sia stato rispettato pienamente questo dettato normativo. La riforma ha introdotto il concetto di interoperabilità tra missioni della stessa area geografica, ma tale principio è stato applicato in modo tale da accorpare le missioni, senza garantire una descrizione adeguata di ciascuna missione in modo separato. Questo accorpamento ha reso più difficile individuare dettagli specifici come gli assetti, il personale e il fabbisogno finanziario di ciascuna missione, poiché le informazioni sono state raggruppate;
di conseguenza, il Parlamento si troverà a dover votare schede che contengono diverse missioni, compromettendo così la trasparenza e l'efficacia del processo di autorizzazione attraverso una valutazione accurata di ciascuna missione singolarmente;
infine, non può non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove. Un ritardo che pone le Camere di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile incidere retroattivamente;
l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea;
considerato che:
in merito all'autorizzazione a costituire un contingente di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza di cui alla scheda 15-bis/2025, si evidenzia la necessità che nell'ambito di tale missione non sia da intendersi in nessun caso l'eventuale impiego di forze legate ad un cessate il fuoco del conflitto in Ucraina, stante la delicatezza di tale operazione appare necessario, infatti, che il Parlamento sia sempre coinvolto nei processi decisionali seguendo la procedura ordinaria;
sono da condividersi, in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno alle autorità ucraine, gli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere nell'area, ma occorre ribadire la necessità che il Governo si adoperi per recuperare una centralità nelle iniziative diplomatiche affinché l'Europa eserciti un ruolo politico e diplomatico forte per una pace giusta e sicura;
la ripresa dei bombardamenti del governo israeliano su Gaza e l'avanzata delle forze israeliane a nord ovest di Rafah, dove è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione, ha portato centinaia di nuove vittime che vanno ad aggiungersi alla drammatica conta giunta oramai a circa 50 mila morti, nonché l'escalation continua delle violenze in Cisgiordania;
nella Striscia non entrano aiuti dallo scorso 2 marzo e secondo l'Ocha «tutti i passi compiuti per aiutare la popolazione di Gaza durante la tregua sono stati cancellati»; appare di tutta evidenza, quindi, l'urgenza di adoperarsi per un immediato ripristino della tregua e nel contempo per affrontare oggi l'emergenza umanitaria di Gaza, con una popolazione stremata;
con riferimento alla Scheda 22/2025 relativa alle Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario nella Relazione tecnica si parla anche della prosecuzione dell'iniziativa Food for Gaza, annunciata con grande visibilità dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, come un'iniziativa di supporto per la popolazione di Gaza, a fronte della grave crisi umanitaria che sta attraversando la regione;
tuttavia, le informazioni sugli stanziamenti effettivi destinati a «Food for Gaza» non sono chiare. Le schede e i comunicati ufficiali non forniscono dettagli precisi su come vengono allocati i fondi, creando incertezza sulle dimensioni reali dell'impegno italiano. Questo può sollevare interrogativi sulla reale portata dell'intervento, alimentando dubbi sulla sua efficacia;
inoltre, l'ammontare dei fondi stanziati per l'iniziativa appare relativamente ridotto se considerato nel contesto complessivo degli aiuti destinati all'intera regione mediorientale. Con 84 milioni di euro complessivi, la parte destinata a Gaza potrebbe risultare insufficientemente proporzionata rispetto alle necessità umanitarie urgenti. Questo solleva la questione se tale cifra sia adeguata a rispondere in modo significativo alla gravità della situazione, o se risulti più un gesto simbolico che un vero e proprio intervento risolutivo;
in merito alla Libia, la scheda n. 21 riguarda la proroga, per il 2025, della partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi;
come già detto più volte e, proprio in sede di esame della stessa missione proposta negli scorsi anni, come ripetutamente emerso e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie, nel corso degli ultimi anni, sono oramai innumerevoli le prove di torture sistematiche, messe in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figurano anche alcuni settori della Guardia Costiera libica, responsabili di collusione con gruppi dediti alla tratta di esseri umani e della reclusione dei migranti in centri di detenzione, dove sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti;
ancora una volta, occorre evidenziare la necessità di promuovere una concreta policy di cosiddetta «accountability» per soggetti che, pur rivestendo ruoli istituzionali, nel fragilissimo quadro politico libico, siano stati riconosciuti, dalla comunità internazionale, colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani;
alla luce di quanto esposto appare, pertanto, non più giustificabile, la volontà del Governo italiano di rifinanziare ancora una volta, e anche quest'anno, la missione bilaterale di cui alla citata scheda 21 di supporto alla Guardia Costiera libica;
la mera riproposizione di una missione ormai superata appare inadeguata ad affrontare le criticità presenti in Libia che resta uno dei punti nevralgici della politica italiana ed europea in nord Africa e nel Mediterraneo, sempre più esposta ad una crescente influenza di Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti a scapito dell'Unione europea;
la scheda 6/2025 ricompresa nel documento XXVI, n. 3 in esame, intitolata «Proroga dell'impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa», accorpa al proprio interno quattro distinte missioni attive nella regione:
la missione bilaterale MIASIT in Libia; la missione delle Nazioni Unite UNSMIL in Libia; la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia;
la missione NATO «Implementation of Enhancement of the Framework for the South»; tale accorpamento limita la possibilità di un esame approfondito e distinto delle singole missioni, ciascuna caratterizzata da specifiche finalità operative, ambiti di intervento e contesti politici e giuridici di riferimento;
in particolare, la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia presenta forti criticità alla luce della progressiva regressione dello Stato di diritto, dell'indipendenza del potere giudiziario, delle libertà fondamentali e della protezione dei diritti umani nel Paese, nonché del quadro generale di instabilità democratica in atto tale da non consentire un voto favorevole da parte del Partito Democratico che anzi ha più volte denunciato nelle sedi parlamentari il deterioramento del tessuto democratico del Paese e le gravi violazioni dei diritti umani ai danni di esponenti politici dell'opposizione, giornalisti, attivisti, avvocati, sindacalisti ed esponenti vari della società civile;
il 16 luglio 2023 è stato firmato un «memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale» tra l'Unione Europea e la Tunisia, ma senza affrontare le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà civili nel Paese. Un'inchiesta del The Guardian ha documentato abusi da parte della polizia tunisina, in particolare a Sfax, tra cui torture, stupri, violenze e deportazioni forzate di migranti, senza che l'UE intervenisse. L'Unione europea e il Governo italiano sembrano concentrati sulla riduzione della migrazione, trascurando il deterioramento della democrazia in Tunisia. Un rapporto interno del Servizio diplomatico dell'UE solleva preoccupazioni riguardo al sostegno europeo alle autorità tunisine, che sembrano coinvolte in abusi sui migranti. Il presidente tunisino Saied potrebbe usare i migranti come strumento di ricatto verso l'Europa;
riguardo alla missione nell'area dell'Africa Occidentale (Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN, Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso) (scheda 7/2025), va segnalato che il 26 luglio 2023 il Niger è stato interessato da un colpo di Stato militare. La Costituzione, entrata in vigore nel 2010, è stata sospesa ed il Consiglio Nazionale di Salvaguardia della Patria (CNSP) ha assunto provvisoriamente i poteri esecutivo e legislativo. Il Presidente del CNSP ha assunto le funzioni ed i poteri di Capo dello Stato e rappresentante internazionale del Niger, dichiarando che il Consiglio avrebbe tenuto fede a tutti gli impegni assunti dal Niger con i propri partner internazionali. Il paese è uscito dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), nonché ha chiuso le missioni dell'Unione europea (EUMPM ed EUCAP);
i contingenti presenti in Niger di Francia e Usa sono stati espulsi e recentemente il regime di Niamey ha espulso anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Le autorità non hanno fornito alcuna motivazione per questa decisione. Il governo ha semplicemente emesso una nota verbale per chiedere la chiusura degli uffici del CICR – presente nel Paese da ben 35 anni – e il rimpatrio immediato del personale straniero presente sul territorio;
inoltre, a seguito del colpo di Stato militare, il Niger ha intrecciato pericolose relazioni bilaterali sia con la Russia sia con l'Iran;
il Partito Democratico, deve osservare che a seguito del colpo di Stato, in Niger si è venuta a determinare una situazione che ha fatto venire meno il rispetto dei principi democratici e non sono stati chiariti dal governo quali siano le forze di sicurezza nigerine che si intende rafforzare con la missione italiana, affinché si possa giungere al ripristino del rispetto dei principi democratici, anche considerando che l'Italia non riconosce la legittimità della giunta militare che si è insediata alla guida del paese;
occorre che sia garantito l'operare in sicurezza del contingente italiano nel territorio nigerino proprio alla luce del nuovo contesto venutosi a creare;
rilevato che:
desta preoccupazione il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le Ong, le imprese e gli enti territoriali;
risorse dunque del tutto inadeguate a fronteggiare i diversi scenari di crisi, a partire da, come detto in precedenza, quello palestinese, dove occorre ripristinare la massima tutela per l'operato di Unrwa, soggetto fondamentale per la fornitura dei servizi essenziali – sanità, scuola, trasporti, nonché per le iniziative umanitarie a sostegno della popolazione, come Food for Gaza proposta dal governo –, non solo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche nei Paesi che ospitano consistenti comunità di profughi, quali Siria, Giordania e Libano. Altrettanto dicasi per i finanziamenti alle organizzazioni non governative italiane che operano a Gaza;
nel documento in esame si sottolinea che l'attività della cooperazione italiana si svilupperà nei Paesi individuati dalla Delibera Missioni, anche tenendo conto dei Paesi prioritari individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2024-2026, su cui il Partito Democratico ha espresso la propria contrarietà in sede di esame parlamentare, esprimendo preoccupazione e disappunto per il congelamento di numerosi progetti a Gaza e in West Bank della Agenzia della Cooperazione italiana allo sviluppo e delle Ong italiane che operano in Palestina e in Israele e non abbiamo ancora avuto risposte sul loro rifinanziamento;
ebbene, i tagli operati dal governo riducono notevolmente per il triennio 2025-2027 capitoli importati e fondamentali per l'asse della politica estera italiani quali la Cooperazione allo sviluppo, la quale subisce una grave decurtazione di 32,2 milioni per l'anno 2025, di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
inoltre, si segnala che, relativamente alla scheda n. 22 Cooperazione, la Relazione tecnica specifica che l'Africa continua a costituire una priorità per la politica italiana di cooperazione allo sviluppo, in linea con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2024-2026, il Piano Mattei, di cui la cooperazione è una componente essenziale, e il Processo di Roma avviato durante la Conferenza «Sviluppo e migrazioni» del 23 luglio 2023. Nell'ambito del richiamato stanziamento di 251.000.000 di euro, si prevede di assegnare 90.000.000 di euro ad interventi di cooperazione nel continente Africano;
a tal proposito, occorre ribadire come il Partito Democratico sia consapevole e favorevole dell'importanza delle relazioni con i paesi africani, le cui potenzialità sono state perseguite e sostenute anche negli anni di Governo, così come comune è l'ambizione di rendere forte il ruolo dell'Italia e dell'Europa in Africa, che andrebbe coltivata senza retorica e propaganda, come invece si registra in merito a tale Piano, il quale ad oggi, dopo ormai due anni, manca di concretezza e per il quale non sono stati previsti nuovi ne adeguati stanziamenti: si spostano 2,5 miliardi di euro previsti per le politiche della Cooperazione allo sviluppo, svuotando così quasi per intero il budget del capitolo, e circa 3 miliardi del Fondo Italiano per il Clima, il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente, istituito dal governo Draghi, per finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi a favore di soggetti privati e pubblici, nelle Nazioni emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia ha aderito;
autorizza la proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2025:
EUROPA
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025);
ASIA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 19/2025);
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025) ad eccezione della Missione Bilaterale di Cooperazione con la Tunisia;
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2025) a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e operi affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici;
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2025):
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 20/2025);
POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UE E DELL'ONU
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025);
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2025);
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025);
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025);
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025);
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 23/2025) impegnando altresì il governo a prevedere ulteriori risorse finanziare per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari;
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025);
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025);
propongono, infine, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 ( Doc. XXV, n. 3):
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-bis/2025);
non autorizza
Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025);
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025) nella parte della Missione Bilaterale di Cooperazione con la Tunisia;
(6-00169) «Braga, Provenzano, Amendola, Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio».
La Camera,
esaminata la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3);
premesso che:
la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 19 febbraio 2025 riguarda la partecipazione italiana ad una nuova missione internazionale denominata «Forze ad alta ed altissima prontezza operativa» (scheda 15-bis/2025), con il fine di costituire un contingente di forze da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, in coerenza con le previsioni della legge 31 ottobre 2024, n. 168;
i conflitti ancora in corso in Ucraina e in Medio Oriente rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, e non solo sul fronte militare;
le molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Ue devono affrontare impongono di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza;
l'Italia continua, meritoriamente, a sostenere il diritto dell'Ucraina di difendere le proprie integrità territoriale e sovranità politica dall'aggressione russa. Sono, dunque, necessarie e urgenti tutte le iniziative intergovernative sia nel sostegno all'Ucraina, che è la vera frontiera della libertà europea, sia nel rafforzamento della sicurezza degli stati membri dalle possibili aggressioni nemiche, ma la prospettiva deve essere quella di lavorare alla costruzione di una vera politica di difesa comune nel quadro dell'Unione europea;
suscita particolare e profonda preoccupazione il cambio di posizione degli Stati Uniti sulla guerra di aggressione della Russia, inclusi il fatto di aver incolpato apertamente l'Ucraina della guerra in corso, la sospensione degli aiuti militari statunitensi, nonché il tentativo di costringere l'Ucraina a fare concessioni territoriali e a rinunciare al suo legittimo diritto all'autodifesa;
alla luce di tale cambiamento, l'Italia e gli altri stati UE rappresentano ora i principali alleati strategici dell'Ucraina e devono mantenere tale ruolo incrementando ulteriormente i propri sforzi, non solo militari;
l'Italia condanna l'aggressione del 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale le milizie di Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano;
l'Italia opera per giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi e ad un definitivo cessate il fuoco a Gaza, nell'ottica di garantire i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile e di rendere possibile la ripresa di un negoziato finalizzato all'attuazione del principio «Due Popoli due Stati», necessariamente condizionato alla garanzia di sicurezza sia per la parte palestinese che per quella israeliana, nel rispetto del diritto umanitario e condannando inequivocabilmente qualsiasi crimine di guerra;
i recenti avvenimenti nella striscia di Gaza sono inaccettabili e alcune scelte compiute dal Governo israeliano si collocano al di fuori di ogni contesto di reazione proporzionata, quindi è auspicabile, come già detto in sede europea, che si arrivi ad un cessate-il-fuoco più immediato possibile;
autorizza, per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI, n. 3, e di seguito riportate:
EUROPA
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025);
ASIA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 19/2025);
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025);
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7/2025);
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 20/2025);
Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025);
Potenziamento di dispositivi nazionali, della NATO, dell'UE e dell'ONU
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025);
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/2025);
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025);
Partecipazione di personale della difesa e della magistratura alle missioni civili dell'Unione europea
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025);
Interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025);
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 23/2025);
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025);
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025);
autorizza, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3):
Missioni internazionali delle forze armate
Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-bis/2025).
(6-00170) «Richetti, Rosato, Onori, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Ruffino».
La Camera,
esaminata la relazione della Commissione III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) all'Assemblea sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali riferite all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025, adottata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2025 (Doc. XXVI, n. 3) e le relazioni collegate;
premesso che:
a livello globale si registra un crescente bisogno di pace e lo testimonia la presenza di 56 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. In molti di questi scenari l'Italia è coinvolta attivamente come promotrice di pace;
il nostro Paese, in virtù del suo ruolo storico nell'Unione europea e della sua posizione geografica nel Mediterraneo, ha il dovere di promuovere azioni che contribuiscano ad indirizzare le strategie comuni e che possano garantire stabilità, sviluppo e competitività nel lungo periodo tanto al Paese quanto, di conseguenza, all'intera Unione ;
l'Italia è parte di in un contesto geopolitico dinamico caratterizzato da crisi multiple e crescenti minacce che costringono a ridefinire le priorità strategiche tanto in termini di investimenti quanto in termini di programmazione sistemica e di medio/lungo periodo;
resta attuale la necessità di rafforzare gli sforzi diplomatici, anche di concerto con le organizzazioni e le istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa in forza dell'articolo 10 della Costituzione, nonché di cooperare a una progressiva normalizzazione delle relazioni internazionali in vista della riaffermazione dei principi dello stato di diritto, di democrazia, di rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale;
l'Italia deve farsi promotrice di un percorso da condividere con i partner europei e con gli altri Paesi della NATO per attuare una strategia di contenimento dei processi di esacerbazione dei conflitti che mettono sempre più pressione sulla popolazione civile e sulle relazioni diplomatiche, politiche ed economiche tra gli Stati;
la «Bussola Strategica» dell'Unione europea e il «Concetto Strategico» della NATO delineano una strategia volta a garantire una maggiore autonomia strategica e una risposta coordinata alle sfide emergenti rendendo resilienti il Continente e l'Alleanza e pronti a rispondere a minacce sempre più diversificate e multidimensionali;
risulta prioritario riaffermare i valori della pace in ogni contesto, anche attraverso un approccio proattivo che neutralizzi qualsivoglia sollecitazione a qualsivoglia tipologia di allargamento dei conflitti in essere;
con specifico riguardo al Mediterraneo, al Medio Oriente e al conflitto russo-ucraino, occorre assumere un approccio coordinato che tuteli al contempo la dignità degli Stati sovrani e favorisca l'avvio di soluzioni diplomatiche dei conflitti;
il Medio Oriente continua a rappresentare uno dei maggiori fattori di instabilità globale. Il conflitto a Gaza, le tensioni tra Israele e Iran e il coinvolgimento del Libano contribuiscono a rendere più incerto il futuro della regione, già destabilizzata da crisi economiche, sociali e politiche;
la guerra in Ucraina, ormai in atto da oltre tre anni, ha rappresentato e continua a rappresentare un vero e proprio cambio di paradigma nell'architettura di sicurezza euroatlantica avendo accelerato dinamiche di polarizzazione a livello globale;
relativamente allo scenario Mediterraneo, anche in virtù dei flussi migratori favoriti dall'instabilità politica dei Paesi nordafricani, all'Italia si chiede di assumere un ruolo di mediazione volto a favorire strategie di sviluppo condivise e uniformate al rispetto dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, occorre affermare una radicale soluzione di discontinuità nell'approccio congiunto alla gestione dei flussi migratori maturato nell'ambito della Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla General Administration for Coastal Security (scheda 21/2025): le terribili accuse mosse dalla Corte penale internazionale – e basate anche su molte testimonianze dirette – con riguardo al generale libico Njeem Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria libica e della milizia Rada, recentemente scarcerato e rimpatriato dall'Italia con un volo di Stato nonostante il mandato di arresto internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità (perpetrati anche nei confronti di migranti), confermano che l'instabilità del Paese e la palese violazione dei diritti fondamentali da parte delle forze di sicurezza e dalle autorità a capo dei centri di detenzione responsabili di collusione con gruppi dediti alla tratta di esseri umani richiedono l'attivazione di una missione europea trasparente e condivisa, abbandonando un approccio bilaterale che rischi, anche solo indirettamente, di vedere l'Italia sostenere o agevolare le atrocità poste in essere nei confronti dei migranti in Libia;
la lotta ai trafficanti di essere umani non può in alcun modo tradursi in una connivenza o nel supporto dell'Italia rispetto ad attività di forze armate straniere che si contraddistinguono per la puntuale violazione dei diritti e la deumanizzazione dei migranti: diverse organizzazioni per i diritti umani hanno più volte denunciato le torture e gli abusi riservati ai migranti in Tunisia, dove questi ultimi vengono finanche uccisi per procedere all'espianto e vendita dei loro organi secondo un traffico organizzato che si verificherebbe negli stessi ospedali e centri di detenzione. Le recenti operazioni delle autorità governative tunisine di distruzione delle tendopoli di fortuna organizzate dai migranti, nonché il loro trattenimento arbitrario (cui spesso segue il rilascio nel pieno del deserto) rappresentano un attacco diretto ai valori che la nostra Costituzione tutela e garantisce, imponendo all'Italia di assumere una posizione di condanna, e non di sostegno economico e militare;
la destabilizzazione del canale di Suez e il dilagare dei fenomeni di pirateria e terrorismo che stanno condizionando i traffici commerciali e, di riflesso, le prospettive di crescita mondiale richiedono il perdurare dello sforzo del nostro Paese tanto nell'addestramento delle Forze speciali gibutine e somale quanto nel fornire il supporto logistico in Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area;
sempre nel contesto africano, desta forte preoccupazione il ruolo di destabilizzazione dell'intera regione delle forze armate golpiste del Niger, tenuto conto che la giunta militare che controlla il territorio nigerino sta intensificando i rapporti con l'Iran e la Russia (quest'ultima presente con le proprie truppe sul territorio) e ha fatto venire meno il rispetto dei principi democratici; al riguardo non sono stati chiariti dal Governo quali siano le forze di sicurezza nigerine che si intende rafforzare con la missione italiana, affinché si possa giungere al ripristino del rispetto dei principi democratici, anche considerando che l'Italia non riconosce la legittimità della giunta militare che si è insediata alla guida del Paese;
permane prioritaria l'affermazione di un unico approccio europeo, concertato, condiviso e unitario alle crisi del vicinato, nonché la necessità di rafforzare le misure di contenimento e sostegno poste in essere in accordo con i partner europei;
le ricadute dell'invasione russa dell'Ucraina nell'area dei Balcani occidentali sono evidenti: l'impennarsi delle tensioni tra blocco euro-atlantico e Federazione russa ha introdotto nuovi elementi di preoccupazione ed incertezza sugli scenari di sicurezza nella regione, soprattutto in paesi attraversati da profonde faglie interne e geopolitiche come la Serbia e la Bosnia Erzegovina, che richiedono una costante attenzione al fine di evitare possibili escalation;
in relazione al futuro impegno dello strumento militare nelle operazioni e nelle missioni all'estero, appare, da un lato, ineludibile provvedere al rafforzamento e all'integrazione delle operazioni con una maggiore attività di cooperazione (anche attraverso la creazione di un esercito unico europeo e di un mercato unico europeo della difesa) e, dall'altro lato, aumentare il coinvolgimento attivo di società civile e terzo settore nella risoluzione delle ferite aperte dai conflitti, al fine di amplificare l'influenza e salvaguardare in maniera più diretta e incisiva gli interessi nazionali e i valori costituzionali;
tenuto conto della presenza del nostro personale in vari teatri operativi ed i rischi connessi risulta importante rafforzare le misure di protezione e di sicurezza dei nostri contingenti all'estero, incluso il personale civile;
autorizza – per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui alle schede contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 3, di seguito riportate:
EUROPA:
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda 1/2025);
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda 2/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/2025).
ASIA:
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda 3/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele Hamas – Operazione Levante (scheda 5/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police- Coordination Office for Palestinian Police Support) (scheda 19/2025);
AFRICA:
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda 6/2025), a condizione che, nell'ambito della missione bilaterale di cooperazione in Tunisia, non si proseguano attività di assistenza, supporto e cooperazione nelle operazioni di gestione e controllo dell'immigrazione;
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda 7/2025), a condizione che il Governo chiarisca al Parlamento quali siano le autorità civili e militari nigerine con le quali si interfaccia e opera affinché si giunga al ripristino del rispetto dei principi democratici ;
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda 8/2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) – (scheda 20/2025);
Potenziamento di dispositivi nazionali, della NATO, dell'UE e Dell'ONU:
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda 9/2025);
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 10/2025);
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 11/2025);
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda 16/2025)
Partecipazione di personale della difesa e della magistratura alle missioni civili dell'Unione europea:
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione Europea (scheda 14/2025);
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 22/2025);
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 23/2025), a condizione che il Governo si astenga da ogni ulteriore prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con la Tunisia in materia di gestione dei flussi migratori;
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 24/2025);
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 25/2025);
autorizza, inoltre, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3):
Missioni internazionali delle forze armate
Forze ad alta e altissima prontezza operativa (scheda n. 15-bis/2025);
non autorizza:
Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 21/2025).
(6-00171) «Boschi, Gadda, Bonifazi, Del Barba, Faraone, Giachetti, Gruppioni».
La Camera,
udita la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025, deliberata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXVI, n. 3);
richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 27 marzo 2025, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3° (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;
premesso che:
1) i documenti in esame sono strutturati secondo la recente riforma della legge 21 luglio 2016, n. 145, di cui alla legge 31 ottobre 2024, n. 168 che, tuttavia, sembrerebbe non essere stata pedissequamente applicata nella redazione dei testi in oggetto. In particolare, si rileva il mancato rispetto dell'articolo 2, comma 2 della legge 145, peraltro nella parte non modificata dalla citata riforma, in cui è previsto che il Governo indichi «per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte». La redazione delle schede delle missioni internazionali, secondo l'interpretazione della norma da parte del Governo risulta, tuttavia, non coerente con il dettame normativo descritto;
2) il comma 2, dell'articolo 2 succitato è stato modificato esclusivamente nella parte in cui inserisce il concetto di interoperabilità con altre missioni nella medesima area geografica. Sembrerebbe, infatti, che la redazione si sia basata esclusivamente sul concetto di accorpamento ai fini dell'interoperabilità a totale discapito della puntuale descrizione richiesta dalla norma di legge per ciascuna missione. In tal modo, l'individuazione delle singole voci, sia a livello di assetti che di unità di personale e di fabbisogno finanziario riferito a ciascuna missione, è di fatto molto più complesso da individuare in quanto tali voci risultano accorpate per le varie missioni contenute nelle singole schede;
3) peraltro, il Governo con la riforma delle citata legge 145 ha abrogato la procedura di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, nonché il preventivo controllo parlamentare sullo schema del medesimo decreto, autorizzando direttamente il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere con propri decreti al riparto in oggetto escludendo gli organi parlamentari competenti da tale procedura;
4) tra le modifiche introdotte dalla riforma di cui sopra si prevede la possibilità di costituire contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare, con una procedura accelerata, al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, come previsto dalla scheda 15/bis/2025 della deliberazione in esame. La richiesta di autorizzazione prevede margini di intervento geograficamente molto ampi e non circoscritti a gravi crisi internazionali nelle quali l'Italia sia coinvolta in modo diretto o in quanto appartenente a un'organizzazione internazionale, indicando un'area geografica. Considerata l'instabilità dello scenario internazionale e la svolta bellicista dell'Unione europea, sarebbe stato opportuno stabilire minuziosamente l'ambito e le possibilità d'intervento;
5) alla scheda 2/2025 si è riscontrata un'anomalia procedurale con riferimento all'inserimento dell'iniziativa NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). L'iniziativa è stata istituita al vertice Nato di Washington del 9-11 luglio 2024, come si legge al punto 15 della Dichiarazione del vertice del 10 luglio, per coordinare la fornitura di equipaggiamento militare e addestramento per l'Ucraina da parte di alleati e partner. L'iniziativa suddetta risulterebbe, con riferimento alla procedura di autorizzazione da parte delle Camere a norma di legge, di nuovo avvio. Dunque, non si comprende l'inserimento della NSATU nella sezione delle proroghe non essendo mai stata autorizzata dal Parlamento italiano;
premesso, altresì, che:
6) i documenti in esame si inseriscono in un quadro internazionale drammaticamente incerto, compromesso e sempre più rischioso soprattutto alla luce del contesto geopolitico considerato il perdurare e le evoluzioni sia del conflitto russo-ucraino che della crisi in Medio Oriente, nonché la mutata postura della politica internazionale della nuova amministrazione americana;
7) la crisi geopolitica internazionale in atto ha dimostrato di essere pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la complessità raggiunta lo scenario appare come uno scacchiere estremamente critico per tutti gli attori internazionali coinvolti;
8) l'Unione europea in tale contesto, contrariamente ai suoi principi e valori comuni ossia libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, promozione della pace e della stabilità, ha intrapreso una pericolosa quanto concreta svolta militarista, anche a seguito del paventato disimpegno statunitense in ambito Nato. Tale svolta non può essere condivisa dall'Italia che nelle missioni internazionali ha sempre risposto ai valori e ai principi della nostra Carta costituzionale volti alla stabilizzazione delle crisi in atto, alla partecipazione attiva della gestione dei processi di transizione e alla garanzia del sostegno di agende riformiste e inclusive, in sinergia con la comunità internazionale nei processi di pace e sicurezza a livello globale;
9) la vocazione dell'Italia nelle missioni internazionali è sempre stata improntata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, un ruolo di rilievo da sempre riconosciuto dagli altri Paesi, che attualmente assiste ad una costante forzatura da parte del Governo in linea con la politica europea, tanto da invocare la possibilità di estendere l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico all'Ucraina pur non essendo un Paese membro della Nato. L'articolo de quo prevede che in caso di un attacco armato contro uno Stato membro questo venga considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, impegnando ognuna ad assistere la parte o le parti attaccate, facendo ricorso, se necessario, all'impiego della forza armata. Dunque, l'attivazione dell'articolo 5 comporterebbe un aumento esponenziale del coinvolgimento diretto dell'Italia nel conflitto russo-ucraino, così come degli altri paesi alleati, con il rischio concreto di un allargamento del conflitto su scala mondiale;
considerato che:
10) il conflitto russo-ucraino, determinato dall'invasione della Federazione russa del 24 febbraio 2022, ormai in atto da oltre tre anni ha sconvolto il continente europeo, rimettendo in discussione equilibri e relazioni internazionali consolidati in Europa e nel mondo. Negli anni in conflitto ha assunto tutti i connotati di una guerra di logoramento procrastinata nella totale assenza di interventi diplomatici che avessero come fine concreto il raggiungimento di una soluzione di pace duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale. In sostanza gli interventi a sostegno dell'Ucraina sono stati un mero e continuo invio di armamenti;
11) l'attuale percorso negoziale di iniziativa statunitense non sta fornendo risultati concreti. Il contesto risulta molto complicato tanto che al termine delle trattative avviate in Arabia Saudita tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, che dovrebbero rappresentare il primo passo del processo negoziale, si è assistito incomprensioni e differenze interpretative che non fanno presagire una prosecuzione veloce. L'Ucraina sostiene che il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore immediatamente, mentre per la Russia prima devono essere revocate le sanzioni che colpiscono le loro aziende attive nell'export di prodotti cerealicoli e fertilizzanti, ivi incluse entità quali compagnie di assicurazioni, armatori, fornitori di macchinari agricoli e istituti finanziari legati al settore commerciale in questione;
12) sembrerebbe, peraltro, che le forze russe si stiano preparando a lanciare una nuova offensiva militare nelle prossime settimane per aumentare al massimo la pressione sull'Ucraina e rafforzare la posizione negoziale russa nei colloqui di cessate il fuoco. Secondo analisti e comandanti militari, con l'avvicinarsi della stagione primaverile dei combattimenti, la Russia sta valutando un'offensiva in più punti lungo la linea del fronte lunga 1.000 chilometri;
13) la situazione richiede la massima urgenza e il massimo sforzo diplomatico al fine di un primo passo concreto per la cessazione permanente delle ostilità tra i due Paesi coinvolti, considerate le condizioni della popolazione civile martoriata dal protrarsi di un conflitto che la vede ancora obiettivo quotidiano degli attacchi russi;
considerato, altresì, che:
14) in Medio Oriente troviamo l'altro fronte bellico che condiziona gli equilibri mondiali. I fragili equilibri in seno alla regione e la grave crisi umanitaria in atto a Gaza richiedono con urgenza la necessità di una forte azione diplomatica volta ad un cessate il fuoco duraturo e permanente, al fine di scongiurare il rischio concreto di nuovi fronti di guerra. Proprio il quadrante mediorientale, infatti, è posto sotto forte stress politico anche per le tensioni in altri paesi tra cui la Siria, dove nell'ultimo periodo si sono registrati violenti scontri armati tra le forze di sicurezza siriane e i gruppi di miliziani fedeli al regime di Assad, rovesciato lo scorso dicembre con l'uccisione di centinaia di civili la maggior parte dei quali della comunità alawita;
15) gli accordi con Hezbollah in Libano del 25 novembre 2024 e, successivamente, quello con Hamas del 15 gennaio 2025 – sebbene avessero segnato una discontinuità concreta dall'inizio del conflitto – appaiono ora gravemente compromessi dalla ripresa delle operazioni militari a Gaza da parte di Israele, operazioni che hanno di fatto messo fine alla prima fase della fragile tregua che durava da quasi due mesi;
16) risulta sempre più drammatica la crisi umanitaria a seguito della decisione di Israele di bloccare l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza. Una decisione oltremodo disumana considerato che gli aiuti umanitari non dovrebbero mai essere usati come strumento di guerra;
17) si ricorda inoltre che la situazione era già stata gravemente compromessa dall'entrata in vigore in Israele, il 30 gennaio 2025, delle leggi che vietano all'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi, di operare nel paese. Le leggi erano state approvate nell'ottobre del 2024 a larga maggioranza dalla Knesset, il parlamento israeliano, e vietano a tutti gli enti israeliani di collaborare in qualunque modo con l'agenzia. Si applicano al territorio israeliano, ma avranno effetti anche sui territori che Israele occupa militarmente, come buona parte della Cisgiordania e Gerusalemme Est;
18) nella seconda fase dell'accordo, in teoria, Hamas avrebbe dovuto concludere la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in vita e Israele procedere al ritiro delle truppe. Ma l'interruzione della tregua con l'attacco militare da parte di Israele ha messo ulteriormente a rischio anche l'incolumità degli ostaggi, così come appare sempre più lontana la prospettiva di una terza fase, ovvero il piano di ricostruzione della Striscia di Gaza da attuare sotto una supervisione internazionale;
19) il 4 marzo 2025 al termine di una riunione coi capi di governo di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, il presidente egiziano al-Sisi ha reso nota l'approvazione di una proposta di piano di ripresa e ricostruzione della Striscia di Gaza, come risposta al piano del Presidente Trump di prendere il controllo della Striscia ed evacuare forzatamente i palestinesi. Il piano approvato al Cairo, criticato sia da Israele che dagli Stati Uniti, prevede ambiziosi programmi di messa in sicurezza della Striscia e il ripristino di tutte le infrastrutture, con un costo totale di 53 miliardi di dollari. Il piano è stato invece avallato dai ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto;
valutato che:
20) con riferimento alla Libia, la scheda n. 21 proroga per l'anno 2025 la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi;
21) il MoVimento 5 Stelle ancora una volta, come già lo scorso anno in sede di esame della medesima missione, sottolinea quanto ripetutamente emerso negli anni e denunciato da molteplici organizzazioni umanitarie in relazione ai trattamenti riservati ai detenuti in Libia;
22) le prove e le denunce di quanto avviene nei centri di detenzione sono oramai un bollettino di violenze e torture sistematiche, attuate da autorità indicate dalle stesse istituzioni libiche e poi messe a capo dei centri di detenzione tra cui spiccano settori della Guardia Costiera libica. Questi ultimi, collusi con i gruppi organizzati che gestiscono la tratta di esseri umani, sono i responsabili della reclusione dei migranti nei centri di detenzione in cui vengono sottoposti a trattamenti disumani e a gravi violazioni dei diritti umani;
23) viste le premesse, appare quindi sempre più complesso comprendere e giustificare la volontà del Governo italiano di confermare anche quest'anno la missione di assistenza alla Guardia Costiera libica di cui alla scheda n. 21;
24) anche per quanto concerne la chiusura dei centri di detenzione in Libia con effetto immediato, nel corso dell'ultimo anno da parte del Governo italiano non si è riscontrata alcuna tangibile iniziativa – a livello europeo come con la stessa Libia – che avesse lo scopo di assistere migranti e rifugiati rinchiusi arbitrariamente, attraverso il rafforzamento di corridoi umanitari verso i paesi disponibili all'accoglienza, il sostegno a progetti di inclusione ovvero al rafforzamento delle procedure di reinsediamento, così come promosso dall'UNHCR;
25) considerata l'intollerabile, sistematica e perdurante violazione da parte della Guardia Costiera libica delle procedure e degli standard operativi di intervento di Search and Rescue (SAR), riteniamo che la condizione attuale, in progressivo e costante deterioramento, non consenta in alcun modo l'apertura di credito necessaria nei confronti del Governo in relazione alla proroga della missione citata;
valutato, altresì, che:
26) desta profonda preoccupazione la grave situazione nel Sahel, a seguito di numerosi colpi di Stato degli ultimi anni, a causa dei quali si potrebbero ridisegnare i rapporti di forza nella regione;
27) tra i leader coinvolti nei colpi di Stato e la maggior parte dei partner europei si è aperto un aspro scontro politico, aggravato ulteriormente dal fatto che le giunte militari hanno bloccato il ritorno al governo costituzionale, stringendo rapporti con la Russia in materia di sicurezza;
28) l'instabilità dilagante e i conflitti violenti minacciano il tessuto sociale delle società e degli Stati saheliani, in particolare, la situazione in Niger rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione, compromettendo l'ordine costituzionale, la democrazia e lo Stato di diritto. Così come la grave crisi politica e sociale in atto nel Burkina Faso, caratterizzata dalla grave violazione dei diritti umani, da abusi, violenze anche contro i bambini e le precarie condizioni di vita della popolazione;
29) a livello internazionale, l'Italia deve spendersi, affinché prosegua con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;
tenuto conto che:
30) le risorse stanziate per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2025 sono pari a 363.082.844. L'aumento rispetto ai 361.597.000 di euro dello scorso anno, risulta francamente irrisorio considerato che gli interventi de quo rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili. Sarebbe pertanto opportuno aumentare l'insufficiente fabbisogno finanziario;
31) nella legge di bilancio 2025, a causa della spending review dei Ministeri per il triennio 2025-2027, il programma Cooperazione allo sviluppo, ha subito una decurtazione di 47,8 milioni per l'anno 2025, di 50,2 milioni per il 2026 e 42,7 milioni per il 2027;
32) è necessario dunque attribuire alla cooperazione allo sviluppo un ruolo maggiore e un significato politico centrale nella politica internazionale dell'Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà e delle diseguaglianze e alla promozione dei diritti umani e della pace;
pertanto, alla luce di quanto esposto,
autorizza
per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1,4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 3, di seguito riportate:
EUROPA
Impiego di un dispositivo militare nei Balcani Occidentali (scheda n. 1/2025);
Partecipazione nazionale alle iniziative NATO, UE, di coalizione e bilaterali di supporto all'Ucraina (scheda n. 2/2025), limitatamente alla missione EUMAM Ucraina, a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) (scheda 17/2025);
Missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 18/ 2025);
ASIA
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Libano e del Mediterraneo orientale (scheda n. 3/2025), impegnando altresì il Governo con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (MIADIT) ad adoperarsi al fine di ripristinare la piena operatività dell'UNRWA (United Nations Rette and Works Ageniy for Palestine Refugees in the Near East), al fine di garantire il necessario supporto della popolazione palestinese, considerata la tragedia umanitaria in atto;
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda n. 4/2025);
Impiego di un dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 5/2025), impegnando altresì il Governo ad adoperarsi urgentemente per ampliare notevolmente la portata umanitaria della suddetta operazione, considerata la catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza e il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele;
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUPOL COPPS (European Union Police – Coordination Office for Palcstinian Police Support) (scheda 19/2025);
AFRICA
Impiego di un dispositivo militare nazionale per attività di assistenza, supporto e cooperazione nell'area del Nord-Africa (scheda n. 6/2025);
Impiego di un dispositivo militare nell'area dell'Africa Occidentale (scheda n. 7 / 2025), con riferimento alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN, impegnando altresì il Governo ad adoperarsi al fine di agevolare il ripristino dell'ordine costituzionale considerato che il Niger ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi migratori; con riferimento alla Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso a condizione che il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso;
Impiego di un dispositivo militare nell'area del Corno d'Africa (scheda n. 8/ 2025);
Partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione civile dell'Unione europea denominata EUBAM LIBYA (European Union Border Assistance Mission in Libya) (scheda 20/2025);
POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI, DELLA NATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ONU
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza negli spazi marittimi europei ed atlantici (scheda n. 9/2025);
Impiego di un dispositivo militare in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda n. 10/ 2025), impegnando altresì il Governo, con riferimento alla missione EUNAVFOR ASPIDES a mantenere la natura difensiva dell'operazione, al contempo informando costantemente le Camere sull'andamento della stessa;
Partecipazione di un dispositivo aereo nazionale per il potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO ed E potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 11/2025), impegnando altresì il Governo ad adoperarsi attivandosi nelle opportune sedi europee e internazionale allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta a perseguire un immediato cessate il fuoco in Ucraina;
Impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – Forward Land Forces (scheda n. 12/2025);
Partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU (scheda n. 13/2025);
Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 15/2025);
Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda n. 16/2025);
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA E DELLA MAGISTRATURA ALLE MISSIONI CIVILI DELL'UNIONE EUROPEA
Partecipazione di personale militare nelle missioni civili dell'Unione europea (scheda n. 14/2025);
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 22/2025), impegnando altresì il Governo ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;
Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento detta sicurezza (scheda n. 23/2025);
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 24/2025), impegnando altresì il Governo ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale;
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 25/2025):
autorizza
altresì, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, altresì, la partecipazione dell'Italia alla nuova missione, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), di seguito riportata:
Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza. In tale quadro potranno ricadere le forze rientranti nelle Allied Reaction Forces (ARF) appartenenti al dispositivo della NATO, impegnando altresì il Governo ad attivare le suddette forze solo in caso di gravi crisi internazionali nelle quali l'Italia sia coinvolta in modo diretto o comunque in ragione della sua appartenenza a organizzazioni internazionali;
non autorizza
per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali:
EUROPA
NATO Security Assistance and Training for Ukraine (scheda n. 2/2025)
AFRICA
Proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 21/2025).
(6-00172) «Pellegrini, Francesco Silvestri, Baldino, Lomuti, Riccardo Ricciardi».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE NONCHÉ PER LA TRASPARENZA DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO E IL RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA (A.C. 2281-A)
A.C. 2281-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2281-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.
Articolo 3.
(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)
1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.
Articolo 4.
(Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili)
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 5.
(Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 6.
(Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)
1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».
2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».
Articolo 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2281-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5»;
al comma 3, le parole da: «deliberazione» fino a: «n. 287» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 107, le parole da: “non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito” sono sostituite dalle seguenti: “, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto”;
b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al comma 109”».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”.
Art. 1-ter. – (Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche) – 1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Art. 1-quater. – (Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali) – 1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.
2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «n. 73 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al comma 2, dopo le parole: «(UE) 2023/955» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile»;
al comma 3, le parole: «la maggior tutela» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di maggior tutela»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210».
All'articolo 3:
al comma 2, primo periodo, la parola: «di CO2» è sostituita dalle seguenti: «di gas a effetto serra»;
al comma 4, le parole: «per i clienti» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti»;
al comma 5, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», la parola: «delibera» è sostituita dalla seguente: «deliberazione», le parole: «componente ASOS» sono sostituite dalle seguenti: «componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1».
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «energetici delle imprese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Registro Imprese» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese» e le parole: «da Acquirente unico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Acquirente unico Spa»;
al secondo periodo,le parole: «L'ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA» ele parole: «il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. – (Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica) – 1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario” sono sostituite dalle seguenti: “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse”.
Art. 3-ter. – (Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo) – 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia”;
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.
Art. 3-quater. – (Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:
“361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361”.
Art. 3-quinquies. – (Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo) – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 3-sexies. – (Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: “elettrochimico” sono inserite le seguenti: “o di accumulatori elettrici termomeccanici”;
b) all'allegato C, dopo la parola: “elettrochimico”, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: “o di accumulatori elettrici termomeccanici”».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «e microimprese vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
al secondo periodo, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e le parole: «su un apposito Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «in un apposito fondo»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
al comma 2, le parole: «aggiornamento del» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ARERA» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;
alla rubrica, le parole: «dalle famiglie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle famiglie e delle».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. – (Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata”;
2) al quarto periodo, dopo le parole: “lettere a)” è inserita la seguente: “, r)”;
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”;
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: “o agrivoltaici” sono soppresse;
2) le parole: “, d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “e d)”.
2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW”.
Art. 4-ter. – (Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici) – 1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo”.
Art. 4-quater. – (Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia) – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
“a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”.
Art. 4-quinquies. – (Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo) – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo,le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi», le parole: «l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARERA» e dopo le parole: «applicabili nei contratti» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
al secondo periodo, le parole: «data di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «data di acquisto dell'efficacia»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni) – 1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilità del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 4 del 2013.
3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «comminate» è sostituita dalla seguente: «irrogate», le parole: «euro e» sono sostituite dalla seguente: «euro,» e dopo la parola: «impugnazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
“48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Misure straordinarie in materia di contenimento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso)
1. Al fine di liberalizzare l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo, mantenere il costo della produzione di energia elettrica da impianti a gas a livelli tali da consentire sia l'ingresso di nuova capacità rinnovabile che gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, nonché di consentire il contenimento dei costi variabili sostenuti per la produzione termoelettrica a gas, tenendo conto degli oneri di varia natura applicati al consumo di gas per la produzione termoelettrica, a decorrere dal 1° luglio 2025 sono introdotti meccanismi volti a contenere il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e a evitare la generazione di eccessive rendite inframarginali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 maggio 2025, sono definite le modalità applicative dei meccanismi di cui al comma 1.
01.01. Benzoni.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 350 euro.
1.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro;.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.
1.2. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
1.3. Del Barba.
Al comma 1, dopo le parole: 25.000 euro, aggiungere le seguenti: aggiuntivo al bonus elettricità e gas ordinario previsto dalla legislazione vigente,.
1.6. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere le modalità di accesso al contributo straordinario di cui al comma 1, a partire dal 1° aprile 2025 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e pubblicizza lo strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari.
1.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE.
1.8. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'attuazione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 4, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Sopprimere il comma 3-bis
1.1000. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. In considerazione del perdurare della condizione di rincaro energetico che colpisce, in particolar modo, i nuclei familiari numerosi, ovvero economicamente fragili, a decorrere dal terzo trimestre 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a:
a) i nuclei familiari con un solo componente e ISEE fino a 10.000 euro;
b) i nuclei familiari con due componenti e ISEE fino a 13.000 euro;
c) i nuclei familiari con un figlio a carico e ISEE fino a 16.000 euro;
d) i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE fino a 19.000 euro;
e) i nuclei familiari con tre figli a carico e ISEE fino a 22.000 euro;
f) i nuclei familiari con quattro o più figli a carico e ISEE fino a 25.000 euro.
3-quater. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, apporta, entro il 30 giugno 2025, le opportune modifiche regolamentari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter.
1.10. Benzoni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sulla base dei seguenti scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente;
b) 13.000 euro per i nuclei familiari con due componenti;
c) 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio:
d) 19.000 euro per nuclei familiari con due figli;
e) 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli;
f) 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.
1.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo».
*1.13. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. All'articolo 24, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;
b) dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e informando in maniera puntuale tutti i soggetti interessati alle disposizioni del presente articolo».
*1.16. Gadda.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ricalcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tenendo conto di scaglioni differenziati dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare.
1.17. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da adottarsi entro il 1° luglio 2025, l'accesso al bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 16.000 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
1.18. Barzotti, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. I crediti generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, gestiti nell'ambito del registro dei crediti di carbonio istituito ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento europeo (UE) 2024/3012, possono essere destinati ai comuni montani e loro forme associative per finanziare specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili ivi residenti e per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici finalizzati a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas.
1.19. Simiani, Vaccari, Lai, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Fondo di Garanzia per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.07. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo collettivo (AUC)»;
b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)
1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2024 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».
1.012. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.05. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene istituita una Cabina di regia della quale fanno parte l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali. La Cabina di regia ha il compito di verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire le priorità di intervento anche a valere sulle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situati all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
3. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*1.014. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Convenzioni con i fornitori di energia e le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto)
1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica e di favorire la sostenibilità ambientale, i centri di elaborazione dati stipulano convenzioni con i fornitori di energia per favorire:
a) la creazione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore in eccesso prodotto dai medesimi centri di elaborazione dati;
b) l'integrazione dei centri di elaborazione dati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e con le comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progetto.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 sono altresì finalizzate alla realizzazione di infrastrutture che apportino benefìci diretti alle comunità locali in termini di costi dell'energia elettrica, garantendo una distribuzione sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.
1.017. Iaria, Fede, Traversi, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.028. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
*1.032. Benzoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
*1.035. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Contributo agli enti locali per caro energia)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario per le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.034. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2024 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, calcolato su base trimestrale a decorrere dal 1° ottobre 2024, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri delle annualità precedenti. In caso di saldo negativo, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.
6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili.
7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un Gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8. Il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con riferimento al trimestre di riferimento, fatto salvo il conguaglio a saldo entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la comunicazione è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore.
13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento di interventi volti alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico di famiglie e imprese.
1.01. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure per il contenimento degli oneri relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 876, primo periodo, dopo le parole: «fondo di cui al comma 875» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della quota di cui al comma 876-bis,»;
b) dopo il comma 876 sono inseriti i seguenti:
«876-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
876-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.».
1.037. Simiani, Braga, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Incentivi per la riconversione dei container dal gasolio a batterie elettriche)
1. Al fine di promuovere la transizione verso un modello di trasporto merci sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, è riconosciuto per l'anno 2025, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 4, un contributo pari al 70 per cento della spesa sostenuta per la riconversione dei container attualmente alimentati a gasolio mediante l'adozione di sistemi di propulsione a batteria elettrica, e comunque di importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun intervento.
2. Possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati che effettuano la riconversione dei motori da gasolio a batterie elettriche.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse, i criteri di ammissibilità e le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un pari importo.
1.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico)
1. Per l'anno 2025, per gli interventi relativi alla installazione di soli impianti fotovoltaici realizzati da persone fisiche, la detrazione prevista dall'articolo 119 comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è elevata al 90 per cento nel limite di spesa di 100 milioni di euro.
1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».
1.019. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. All'articolo 48-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, nonché di edilizia residenziale pubblica qualunque categoria catastale sia prevista,».
1.039. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Piano di rateizzazione delle bollette energetiche in favore dei clienti finali domestici)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025».
1.040. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1
(Fondo per la riduzione delle bollette ai soggetti AIRE)
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riduzione del costo dell'energia a carico dei soggetti iscritti all'AIRE con una dotazione, per l'anno 2025, di 5 milioni di euro, da ripartire tra gli aventi diritto che ne fanno richiesta con le modalità definite ai sensi del comma 2, per la concessione, tramite deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario, commisurato alle fatture per le forniture di energia elettrica e del gas emesse negli ultimi sei bimestri, in favore dei clienti domestici iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, definisce le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.027. Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti vulnerabili e di bonus sociale elettrico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica, Acquirente unico S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge il servizio di approvvigionamento centralizzato di energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, emana linee guida affinché Acquirente unico S.p.A., in qualità di gruppo di acquisto pubblico, svolga, secondo procedure di mercato, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per i soggetti di cui al comma 1, tramite negoziazione di contratti di lungo termine (PPA) da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo le modalità di gestione del servizio di vendita e le misure e le condizioni di contratto. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità applicative per assicurare l'attivazione nonché i livelli di qualità del servizio di approvvigionamento di energia elettrica nonché le regole per l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo del PUN rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine (PPA) di cui al primo periodo.
3. A decorrere dal 1° giugno 2025, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare gli oneri delle bollette elettriche per i clienti domestici non vulnerabili che finanziano la componente ARIM.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione definiti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017 e che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 3, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
5. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 4, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato-SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 3 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 3 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato-SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula, altresì, un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute delle informazioni relative alla quota di energia rinnovabile loro spettante come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
7. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
2.1. Cappelletti, Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esercenti il servizio di vulnerabilità, aggiungere le seguenti: determinando in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti; sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze ed offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso provvedimento ARERA definisce altresì i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.;
al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Alla fine del servizio di maggior tutela, tutti i clienti vulnerabili tornano automaticamente a essere riforniti di energia elettrica dai soggetti esercenti il servizio di vulnerabilità, secondo modalità e condizioni stabiliti da ARERA, ferma restando la facoltà di passare al mercato libero mediante scelta espressa.
2.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di limitare le speculazioni del mercato gas, responsabili del drenaggio di risorse di famiglie e PMI, ARERA, con proprio provvedimento, stabilisce modalità e condizioni per assegnare ad Acquirente Unico S.p.A., entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, una funzione di approvvigionamento centralizzato del gas, finalizzata all'esercizio del servizio di tutela della vulnerabilità gas. ARERA definisce altresì il prezzo che gli esercenti il servizio di tutela della vulnerabilità gas sono tenuti ad applicare ai clienti vulnerabili.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, Arera definisce le modalità e gli strumenti con cui Acquirente Unico S.p.A. dovrà operare sui mercati regolamentati, anche attraverso l'acquisto del gas da importatori e operatori del mercato all'ingrosso, selezionati tramite procedure competitive e la sottoscrizione di contratti bilaterali a termine fisici o alle differenze.
1-quater. Al fine di garantire che la funzione di aggregazione di cui al comma 1-bis sia efficace nell'abbattimento dei prezzi, Acquirente Unico S.p.A. può attivare gli strumenti di cui al comma 1-ter tenuto conto dei prezzi medi ponderati di importazione nazionale del gas (monitoraggio ARERA ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22) e a condizione che i prezzi ottenuti non siano superiori alla media dei prezzi rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i contratti a termine di analoga durata.
2.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per un periodo sperimentale di due anni, la Società Acquirente Unico S.p.A. sceglie le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscono la tutela di prezzo e di fornitura, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), contratti bilaterali a termine nella forma di contratti fisici ovvero alle differenze e offre ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato da fonti esclusivamente rinnovabili e accumuli ai clienti domestici che ne facciano richiesta tramite i propri fornitori.
1-ter. La fornitura di energia elettrica di cui al comma 1-bis viene assicurata dalla società Acquirente unico S.p.a. che svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall'ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 2, sopprimere le parole: in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili,.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito dei soggetti di cui al precedente periodo non devono rappresentare più del 37,5 per cento dei costi totali stimati del piano.
2.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 37,5 per cento.
Conseguentemente, dopo le parole: delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: vincolate a contrastare gli impatti sociali provocati dalla decarbonizzazione dei sistemi di produzione e consumo di energia,.
2.12. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas)
1. Al fine di rafforzare l'importo riconosciuto come sostegno alla spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché di contenere gli oneri di sistema per tutti i clienti finali mediante riduzione della componente tariffaria ARIM, all'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1° giugno 2025, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.
1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2025, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la compensazione dei costi energetici dei clienti domestici in condizioni di disagio economico o fisico». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a incrementare gli importi per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 1060 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.;
al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
3.1. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 650 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4:
sopprimere le parole: in bassa tensione;
dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale;
al comma 5:
sopprimere le parole: in bassa tensione;
dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: o uguale.
3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani, Casu.
Al comma 4, sostituire le parole: ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: ai clienti domestici e ai clienti non domestici in bassa e media tensione.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW con le seguenti: e media tensione,.
3.9. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Al comma 4, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
Conseguentemente, al comma 5:
sostituire la parola: azzerando con la seguente: riducendo;
dopo le parole: clienti non domestici in bassa aggiungere le seguenti: e media.
*3.11. Benzoni.
Al comma 4, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
Conseguentemente, al comma 5:
sostituire la parola: azzerando con la seguente: riducendo;
dopo le parole: clienti non domestici in bassa aggiungere le seguenti: e media.
*3.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
**3.20. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 4, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
**3.21. Gadda.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
*3.28. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 5 chilowatt.
*3.31. Gadda.
Al comma 4, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 10 chilowatt.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 16,5 kW con le seguenti: 10 chilowatt.
3.32. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per la fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
Conseguentemente, al comma 5:
dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e alla fornitura in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali;
aggiungere, in fine, il periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'azzeramento della componente ASOS in favore delle strutture turistico ricettive e termali valutati in 12 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.35. Simiani, Bonafè.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e per la fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.
Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: 16,5 kW aggiungere le seguenti: e alla fornitura in media tensione delle strutture ricettive, turistiche, alberghiere e termali.
3.40. Grippo.
Al comma 4, dopo le parole: 16,5 kW, aggiungere le seguenti: e per le strutture turistico ricettive e termali in media tensione.
Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche alle forniture in media tensione delle strutture turistico ricettive e termali.
3.42. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 5, dopo la parola: semestre aggiungere le seguenti: , con decorrenza dal mese di dicembre 2024,.
3.47. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 5, dopo la parola: bassa aggiungere le seguenti: e media.
3.48. Del Barba.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato delle misure di cui al presente articolo, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di erogazione del beneficio.
3.51. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio aggiungere le seguenti: che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività.
*3.54. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: monitoraggio aggiungere le seguenti: che viene altresì pubblicato nella Relazione annuale dell'attività.
*3.56. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
**3.61. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo: Al fine di favorire la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo da parte delle imprese, ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati da imprese agricole, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, viene garantito l'accesso al meccanismo di scambio sul posto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
**3.63. Gadda.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
6-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.65. Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Il contributo è cumulabile con gli ulteriori benefici previsti dal presente articolo.
6-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 6-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.66. Bonafè.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:
a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2024, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2024, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.67. Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza acquistato, a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2025.
6-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-bis, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa.
3.70. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la riduzione del costo dell'energia per le imprese, è promossa la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti giunti a fine ciclo-vita e oggetto di interventi di revamping e repowering, anche attraverso l'implementazione di specifici meccanismi di accesso alla piattaforma dei contratti di lungo termine per l'energia elettrica (PPA) del Gestore dei mercati energetici – GME. Tale misura è finalizzata a garantire maggiore liquidità al mercato dell'energia rinnovabile a condizioni competitive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis, le autorizzazioni necessarie per gli interventi di repowering di impianti rinnovabili già esistenti, qualora non comportino incremento dell'occupazione di suolo, sono rilasciate nell'ambito dell'istituto dell'edilizia libera, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.73. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema informativo integrato (SII)».
3.78. Gadda.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3.81. Peluffo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.
3.82. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.
3.84. Simiani, Romeo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:
a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;
b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);
1.5) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;
1.6) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.
2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
Art. 3-ter.
(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.
2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.
3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.02. Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:
a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;
b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);
2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;
3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.
2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
*3.03. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta almeno una delle seguenti misure:
a) determina corrispettivi unitari di capacità relativi ai conferimenti nel punto di entrata di passo Gries che assumano valori negativi, nei limiti di quanto necessario a eliminare le distorsioni causate dal cumularsi dei costi di trasporto a copertura di costi fissi infrastrutturali;
b) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:
1) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:
1.1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;
1.2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, eventualmente anche in sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;
1.3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 1.2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;
1.4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 1.2);
2) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti cui al numero 1.2), anche differenziato a livello infra-annuale;
3) la facoltà, per gli operatori selezionati ai sensi del numero 1), di soddisfare una quota del gas ceduto in relazione agli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui al numero 1.2) anche mediante il ricorso al gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022, secondo condizioni e termini stabiliti dall'Autorità stessa.
2. L'ARERA provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante una rimodulazione dei corrispettivi applicati al servizio di trasporto del gas naturale.
3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.
*3.010. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere, i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2025 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2024, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 (otto) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.011. Simiani, Bonafè.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere, i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2025 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2024, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 (otto) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.012. Grippo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2024 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 (trenta) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.015. Simiani, Bonafè.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese termali ed alberghiere per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese termali ed alberghiere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2024 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2025, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 20 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 (trenta) milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.016. Grippo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sviluppo di contratti di lungo termine di energia per le imprese)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Nelle more dello sviluppo di un'adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla piattaforma gestita dal Gestore dei mercati energetici, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con successivo decreto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce i criteri e le modalità attraverso cui il Gestore dei servizi energetici stipula contratti per differenza con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato.
5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-quinquies, i criteri e le modalità con cui il GSE assegna una quota fino al 100 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata dalla nuova capacità contrattualizzata entro il 31 dicembre 2030 nei regimi di cui agli articoli 6 e 7-bis, attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali ai soggetti di cui al comma 5-ter.
5-quinquies. Il decreto di cui al comma 5-quater disciplina i contratti definiti dal GSE, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'allocazione dei diritti sull'energia elettrica rinnovabile è assegnata dal GSE alle imprese di cui al comma 5-ter attraverso procedure competitive aventi prezzo di riserva nullo;
b) per ogni impresa aderente al meccanismo, la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti, opportunamente normalizzati per tenere conto della variabilità della produzione e degli obiettivi di decarbonizzazione settoriali previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima».
3.020. Benzoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Promozione della contrattazione di energia a termine degli impianti rinnovabili giunti a fine vita utile ai fini incentivanti)
1. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno raggiunto il termine del periodo di incentivazione, in caso di interventi di potenziamento e ricostruzione secondo le procedure di cui al comma 4, vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercati energetici (di seguito GME) solo in presenza di contratti sulla piattaforma di mercato organizzato di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. I contratti di cui al comma 1 devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) il prezzo di vendita dell'energia elettrica include le relative garanzie di origine;
b) la durata dei contratti è almeno annuale.
3. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti.
4. Il potenziamento e la ricostruzione totale o parziale degli impianti di cui al comma 1 può essere effettuato secondo lo schema della edilizia libera.
*3.025. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Promozione della contrattazione di energia a termine degli impianti rinnovabili giunti a fine vita utile ai fini incentivanti)
1. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno raggiunto il termine del periodo di incentivazione, in caso di interventi di potenziamento e ricostruzione secondo le procedure di cui al comma 4, vendono l'energia elettrica prodotta sul mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercati energetici (di seguito GME) solo in presenza di contratti sulla piattaforma di mercato organizzato di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. I contratti di cui al comma 1 devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) il prezzo di vendita dell'energia elettrica include le relative garanzie di origine;
b) la durata dei contratti è almeno annuale.
3. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e la quantità di energia richiesta non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevati nelle tre annualità precedenti.
4. Il potenziamento e la ricostruzione totale o parziale degli impianti di cui al comma 1 può essere effettuato secondo lo schema della edilizia libera.
*3.028. Benzoni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle parole: «attraverso procedure concorsuali lato offerta, disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto ed attuate secondo un regolamento predisposto dal GSE, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzi contrattuali di esercizio lato offerta) con le medesime modalità del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 n. 457 (FER X). Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il medesimo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Anteriormente all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, vengono effettuate procedure concorsuali lato domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e vengono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando, attraverso la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio lato domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali lato offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati lato domanda e diritti acquisiti lato offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste dovranno essere commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati i sistemi di garanzia in capo al GSE, nel rispetto della compatibilità con il Diritto comunitario in tema di aiuti di Stato, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento del sistema di garanzia in capo al GSE. La quota rimanente dei diritti acquisiti dal GSE viene destinata a beneficio dei clienti residenziali attraverso compensazione automatica a valere sulla rispettiva componente tariffaria Asos applicata ai clienti domestici, secondo modalità definite dall'ARERA.».
c) le lettere a) c) e d) del comma 3 sono soppresse.
d) il comma 4 è abrogato.
3.032. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.
2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.
3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*3.037. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per promuovere la decarbonizzazione delle imprese ad alto consumo di gas naturale, soggette al rischio di delocalizzazione)
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per il consumo di biometano nelle imprese a forte consumo di gas naturale identificate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'avvio delle misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un meccanismo di ritiro di nuova capacità di produzione di biometano, una volta che sarà resa disponibile, entro un contingente massimo annuale di 4 miliardi Smc per anno, attraverso l'impegno da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale alla sottoscrizione con il GSE di Biomethane Purchase Agreement decennale, con prezzo indicizzato non superiore al valore del mercato a pronti PSV, incrementato del controvalore dei titoli di emissione della CO2 evitata, potenzialmente prodotta dalla combustione del gas naturale sostituito.
2. Con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri con i quali il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) avvia le procedure per l'approvvigionamento di gas naturale nel mercato italiano di un volume di gas naturale pari al contingente massimo annuale di cui al comma 1 ed il trasferimento dei diritti su tale gas, a prezzi calmierati, mediante la stipula di contratti di durata triennale, per differenza ad una via, anche in forma aggregata, ai soggetti che hanno aderito agli impegni di cui al comma 1, in misura pro quota secondo lo storico dei consumi di cui alla dichiarazione prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. Le procedure di cui al precedente periodo sono avviate per un periodo di 3 anni, utilizzando, in riduzione, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, su base annuale, del Fondo di cui al successivo comma 3, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ed utilizzati a copertura degli oneri del Gruppo GSE per le attività del presente articolo.
3. Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, attraverso decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è istituito un apposito Fondo, per le finalità di cui al comma 2, finanziato con apposito corrispettivo definito da ARERA.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*3.041. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per garantire alle imprese energivore energia elettrica a prezzi competitivi)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter.
(Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile)
1. Al fine di contenere i maggiori costi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nelle more dello sviluppo di una adeguata liquidità dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine registrati sulla Bacheca gestita dal Gestore del mercato elettrico, di seguito GME, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce i criteri per la costituzione di un Mercato dell'acquisto e della vendita di energia rinnovabile, di seguito MAVER, gestito dal GME a cui partecipano per la presentazione di offerte in vendita, tra gli altri, il Gestore dei servizi energetici, di seguito GSE, e, per la presentazione di offerte in acquisto, in via esclusiva i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Nell'ambito del MAVER, di cui al primo comma, viene disciplinato un meccanismo per la contrattualizzazione da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 con il GSE di una quota fino al 20 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine oggetto dei regimi di sostegno di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) la quantità di energia elettrica è assegnata dal GSE alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta e non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità di cui al medesimo comma 2, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste presentate;
b) il GSE pone in vendita l'energia sul MAVER al prezzo di cui al punto d) seguente;
c) il GSE stipula contratti per differenza a due vie fra il prezzo di riferimento dell'energia da fonte rinnovabile e il prezzo di vendita sul MAVER di cui alla successiva lettera d) per la quota, di cui al comma 2, di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dei regimi di sostegno e delle relative garanzie di origine;
d) il prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui agli articoli 6 e 7-bis del presente provvedimento;
e) il prezzo di vendita dell'energia è definito dal GSE entro trenta giorni della pubblicazione del decreto di cui al primo comma, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
f) è previsto l'obbligo, a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, di versare al GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita;
g) è previsto il diritto dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 aderente al meccanismo, a ricevere dal GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita.
4. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo disciplina altresì le modalità per la copertura degli eventuali oneri a carico del GSE derivanti dal prodotto fra la quota di energia di cui al comma 2 e il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita di cui al comma 3, facendo ricorso ai proventi delle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
3.046. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure a favore degli operatori del servizio idrico integrato per il contenimento dei costi dell'energia)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1 giugno 2025, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) al comma 4:
1) all'alinea, le parole: «Le imprese di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
2) alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera b), e 2-bis».
3.048. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'elevato prezzo del gasolio, alle imprese esercenti attività di pesca e di acquacoltura è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della predetta attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nel limite massimo del 20 per cento della spese sostenute per l'acquisto del carburante effettuate nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2025, comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2026.
3. Entro il 16 marzo 2026 i beneficiari del credito di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2025. Si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alla cedibilità del credito, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Qualora l'ammontare delle richieste di credito d'imposta risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
3.050. Gadda.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.
*3.060. Gadda.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Valorizzazione delle configurazioni in autoconsumo)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di autoconsumo diffuso, di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e della relativa disciplina di attuazione, in caso di aggregazione di imprese in forma cooperativa o consortile, cliente finale è il consorzio o la cooperativa anche nel caso in cui non abbia la titolarità di un punto di connessione e la quota di proprio uso finale dell'energia è rappresentata dalla somma dei prelievi dei singoli consorziati o soci, con riferimento ai punti di connessione nella titolarità degli stessi.
*3.061. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rilevanza reddituale dell'energia prodotta e immessa in rete da impianti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo individuale e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3.063. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, sopprimere le parole da: «, e sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma.
3.064. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 51, le parole da: «, e sono stabiliti i criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Gli oneri concessori che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52 sono stabiliti in un importo simbolico di 1 (uno) euro».
3.065. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina degli oneri concessori per i piani straordinari di investimento)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 53, è aggiunto il seguente:
«53-bis. L'impatto degli oneri concessori derivanti dai piani straordinari di investimento, come computati dall'ARERA e approvati ai sensi dei commi da 50 a 52, non potrà comportare un incremento del costo della bolletta per le utenze domestiche superiore ad 1 (uno) euro annuo per famiglia.».
3.066. Del Barba.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per il contenimento del costo dell'energia per le piccole e medie imprese)
1. Al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, alle piccole e medie imprese spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per ciascuna impresa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di pompe di calore e di impianti fotovoltaici. La detrazione di cui al presente comma si applica agli impianti con potenza massima pari a 220 chilowatt.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.068. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo straordinario agli enti del terzo settore per il caro energia)
1. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2024 per la componente energia e il gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.069. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici)
1. Le misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 si applicano in caso di richiesta da parte di imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e fatturati entro il 30 giugno 2026.
3.070. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)
1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.
3.071. Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Annullamento degli oneri di sistema per le infrastrutture di ricarica elettrica)
1. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per l'anno 2025, l'ARERA provvede ad annullare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione, per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.072. Ghirra, Bonelli.
ART. 3-ter.
Sopprimerlo.
3-ter.1000. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: microimprese vulnerabili aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle esercenti attività agricola.
*4.1. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: microimprese vulnerabili aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle esercenti attività agricola.
*4.3. Gadda.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: microimprese vulnerabili aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle esercenti attività agricola.
*4.4. Caramiello, Appendino, Cappelletti, Sergio Costa, Ferrara, Pavanelli, Cherchi.
Al comma 2, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: è adottato.
4.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, sopprimere le parole: relative alle tariffe.
4.13. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per il secondo semestre dell'anno 2025 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro delle disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2025, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 4-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.16. Grippo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.
4-ter. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura.
*4.17. De Micheli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In linea con le finalità di cui al comma 1, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esercenti attività di pesca per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della loro attività, in ragione del perdurare dell'aumento del prezzo internazionale di tali carburanti, è riconosciuto il medesimo credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2025, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21.
4-ter. Agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 46 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura.
*4.18. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.
4.22. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili, nonché quelle relative all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 qualora richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
4.03. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
4.09. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione per le rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la riduzione dei prezzi dell'energia e al contempo contenere il consumo di suolo, gli interventi di modifica su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti e sono realizzati nello stesso sito di impianto sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a valutazioni paesaggistiche, nei casi in cui l'incremento di potenza risultante dall'intervento medesimo superi la soglia di 30 megawatt. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione di incidenza laddove applicabili.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli interventi consistenti di modifica su impianti eolici esistenti che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori devono rispettare i seguenti requisiti:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
c) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
d) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
e) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
3. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano avviato i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, di richiedere all'autorità competente l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma 1.
4. Per gli interventi di repowering di impianti eolici e fotovoltaici, il gestore di rete competente elabora la soluzione tecnica minima generale di adeguamento della connessione esistente con priorità di trattamento e di immissione dell'incremento di potenza, confermando il punto di connessione esistente, fermi restando gli attuali vincoli fisici di rete. Il gestore di rete provvede all'aggiornamento delle soluzioni tecniche minime generali già elaborate su istanza del proponente.
4.011. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Agli interventi di integrale ricostruzione eolica, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute al GSE, sono dedicati dei contingenti specifici fino al 50 per cento di quelli previsti all'interno dei bandi indetti dal GSE per la tecnologia eolica».
2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».
4.017. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dell'accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico)
1. Il presente articolo è diretto al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio, anche al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;
b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.
3. A decorrere dal 1° maggio 2025, nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, per ciascuna zona rilevante della RTN, come definita dalla società Terna Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.
4. Ai fini di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 3, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 3 gli impianti identificati come unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare per le finalità di cui al comma 6.
6. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 5 assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:
a) attraverso contratti bilaterali stipulati con i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, a esclusione delle società collegate o controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi soggetti di cui all'alinea, secondo le modalità e i princìpi stabiliti dall'ARERA;
b) al Gestore dei mercati energetici (GME) Spa, incaricato di organizzare il mercato dei sistemi di accumulo di cui al comma 2, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività.
7. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo stesso mercato è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
8. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono tenuti a mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo, l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili ai sensi della medesima lettera b) del comma 2.
9. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui al comma 3 del presente articolo, calcolata come media su base biennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.019. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.
4.020. Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somministrazioni di gas naturale usato per usi civili sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.
4.021. Benzoni.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Agevolazioni tariffarie)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo e al reddito delle famiglie residenti nelle aree interne anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4.032. Curti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina della gestione degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;
b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;
c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b) in misura pari:
1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 45.000 euro;
d) prevedere la rimodulazione in aumento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);
e) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
4.033. Lomuti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fotovoltaico su aree agricole incolte)
1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita se l'area agricola è incolta da oltre 5 anni.».
4.035. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(IVA agevolata sui servizi di teleriscaldamento)
1. Al fine di contenere per il primo trimestre 2025 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 41,46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2024.
4.036. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per le energie rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente a raggiungere il prima possibile un elevato livello di penetrazione delle energie rinnovabili per una maggiore copertura della domanda elettrica nazionale, in modo da ridurre sensibilmente i prezzi di approvvigionamento dell'energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile e per il rinnovamento e integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.
4.037. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare «di prima necessità» per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)
1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.
4.039. Ghirra, Bonelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, i commi 1 e 2 sono soppressi.
4.049. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
ART. 4-quater.
Sopprimerlo.
4-quater.1000. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.
ART. 4-quinquies.
Sopprimerlo.
4-quinquies.1000. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 10 milioni con la seguente: 20 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: natatori e piscine energivori gestiti con le seguenti: sportivi gestiti;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 20 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-quinquies.4. Berruto, Simiani, Di Sanzo.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente,
al medesimo comma, medesimo periodo, lettera c), sostituire le parole: pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025 con le seguenti: pari a 4.762.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4-quinquies.2. Di Sanzo, Simiani, Berruto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: energivori con la seguente: pubblici.
4-quinquies.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: energivori aggiungere le seguenti:, nonché dalle piscine termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,.
4-quinquies.5. Simiani, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: energivori aggiungere le seguenti: , nonché dalle piscine termali,.
4-quinquies.3. Simiani, Di Sanzo.
ART. 5.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero aggiungere le seguenti: ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel.
*5.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero aggiungere le seguenti: ed alle piccole imprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel.
*5.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul mercato libero aggiungere le seguenti: , comprese quelle dedicate e quelle non più attivabili sul mercato ma ancora nella disponibilità dei consumatori.
5.7. Ghirra, Bonelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: documenti tipo aggiungere le seguenti: , con divieto di prevedere vendite di servizi accessori estranei alla fornitura,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le aziende che operano nel settore della vendita di energia elettrica e gas, l'ARERA definisce con proprio provvedimento, gli indicatori per ottenere un rating obbligatorio e specifico di legalità per gli operatori presenti sul mercato retail con particolare riferimento al rispetto degli obblighi informativi e contrattuali disciplinati dalla normativa di settore.
5.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso.
*5.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ARERA definisce le caratteristiche essenziali delle condizioni di prezzo affinché le offerte possano denominarsi a prezzo fisso.
*5.10. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, L'Abbate.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e le modalità di invio delle comunicazioni con le quali le imprese venditrici energia elettrica e gas modificano le condizioni contrattuali applicate, modalità che devono sempre essere suscettibili di attestazione dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.
5.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il provvedimento di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: nel quale sono richiamate almeno le seguenti informazioni minime relative alle voci variabili quali il prezzo di riferimento della materia prima negli ultimi dodici mesi relativa al PUN index GME o all'equivalente prezzo zonale, la differenza fra il prezzo pagato dal cliente per la materia prima e il prezzo di cui al punto precedente negli ultimi dodici mesi, gli eventuali oneri aggiuntivi annui di commercializzazione e un confronto degli stessi con un valore di riferimento definito dall'ARERA,.
5.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'obbligo da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas di impiegare modalità di invio delle comunicazioni ai clienti finali domestici sul mercato libero con le quali si modificano le condizioni contrattuali applicate suscettibili di attestarne la ricezione da parte dei destinatari, quali raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata.
5.15. Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 51, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli inerenti al rinnovo della concessione,».
5.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Pandolfo, Simiani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Sportelli unici territoriali)
1. Al fine di rafforzare la conoscenza energetica e l'accesso alle informazioni dei clienti finali per l'ottimizzazione degli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare privato in chiave energetica nonché per la riduzione della spesa energetica attraverso l'installazione di impianti per l'autoproduzione individuale e collettiva di energia rinnovabile, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese.
3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).
5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della Direttiva (UE) 2018/844.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)
1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente unico Spa la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La fornitura del servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate di cui al comma 2 è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.05. Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di telemarketing e teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori, all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali.».
2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e princìpi generali previsti dall'articolo 130, comma 3-ter, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
5.010. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;».
5.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
ART. 6.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018», sono sostituite dalle seguenti: «assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
d) l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è abrogato.
2-ter. Agli adempimenti di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.1. Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 501-ter.
(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)
Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 500.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzazione dello spettacolo di intrattenimento.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati.
Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali.».
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 545-bis è abrogato.
6.3. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
6.9. Simiani.