XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 13 maggio 2025.
Albano, Amich, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amich, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 12 maggio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ONORI: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di partecipazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (2394);
MASCARETTI e ROTELLI: «Disposizioni concernenti il controllo della qualità dell'aria nelle zone sotterranee delle ferrovie metropolitane» (2395).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 12 maggio 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (2396).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Mascaretti:
MAIORANO ed altri: «Delega al Governo per l'estensione delle prestazioni del Servizio sanitario militare al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile» (2122);
ROSSO ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2132);
FRIJIA ed altri: «Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan» (2141).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 12 maggio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del comitato misto recanti adozione del suo regolamento interno, istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e adozione del mandato di tali gruppi (COM(2025) 193 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 193 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa a nuove direttive di negoziato per un accordo di libero scambio regionale e accordi di libero scambio bilaterali con i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo e rispettivamente il Regno del Bahrein, lo Stato del Kuwait, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita e lo Stato degli Emirati arabi uniti (COM(2025) 194 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 194 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2025) 195 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 195 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 12 maggio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 maggio 2025.
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Benevolo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (81).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 giugno 2025.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor avvocato Francesco Mastro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (82).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 giugno 2025.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (267).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 giugno 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative volte a favorire le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso lo scorrimento e la proroga delle graduatorie degli idonei – 3-01938; 3-01939; 3-01940; 3-01941; 3-01942; 3-01944; 3-01945; 3-01943
A)
CASU. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte della pubblica amministrazione è sottolineata dai piani integrati di attività e organizzazione (Piao 2023), mentre risulta evidente che la situazione della pubblica amministrazione è già oggi di grave sofferenza e rischia di peggiorare nei prossimi anni;
infatti, secondo le stime dei sindacati più rappresentativi, entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, mentre durante il Forum Pa del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;
lo stesso Ministro interrogato ha evidenziato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;
i numeri, quindi, indicano la necessità di assumere personale in tempi rapidi e allo scopo è certamente utile lo strumento dello scorrimento delle graduatorie in corso di validità degli idonei dei concorsi già svolti, oltre che lo svolgimento di nuovi concorsi, non essendo le due modalità in contraddizione ma complementari per dare rapidamente maggiore efficienza ed efficacia alla pubblica amministrazione;
negli scorsi mesi il Parlamento ha approvato due emendamenti ai decreti-legge relativi alla pubblica amministrazione (ora rispettivamente articolo 1, comma 4, lettera b-bis del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023, e articolo 28-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023) che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della commissione Ripam in corso di validità;
si tratta di strumenti legislativi importanti ma che rischiano di essere almeno in parte vanificati se vengono lasciate scadere le graduatorie ancora in corso di validità, come accaduto, senza che il Governo vi ponesse rimedio, il 12 gennaio 2024 per la graduatoria relativa al concorso unico funzionari amministrativi 2.736 Ripam;
per quanto sopra esposto resta inspiegabile la situazione relativa agli idonei non vincitori collocati nella graduatoria per profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile assistente economico-finanziario (codice Eco) del concorso Ripam per la selezione di 2.293 unità personale non dirigenziale;
il ricordato concorso prevedeva, relativamente al profilo Eco, l'assunzione di 579 unità di personale e, come si apprende dalla graduatoria pubblicata il 16 maggio 2023 in Gazzetta Ufficiale, ha registrato 3.983 idonei, oltre ai 579 vincitori;
proprio i citati strumenti legislativi messi a punto nei mesi scorsi potrebbero consentire a tutte le pubbliche amministrazioni ed alle agenzie di attingere anche a questa graduatoria per le proprie esigenze, ma risulta all'interrogante che per il solo profilo Eco non si sia ricorsi a tale possibilità;
se questa circostanza fosse confermata, sarebbe un ennesimo controsenso rispetto alla necessità da tutti affermata di un rapido rafforzamento dell'efficienza della pubblica amministrazione, tenendo anche conto del fatto che i piani integrati di attività e organizzazione 2023/2025 di vari enti prevedevano ulteriori scoperture, alle quali non si è provveduto tramite scorrimento di graduatorie, proprio per questi profili;
gli idonei che compongono questa graduatoria, come le altre analoghe, sono, infatti, risorse altamente qualificate, che hanno superato il concorso e che sono immediatamente disponibili per rafforzare la pubblica amministrazione e non sarebbe accettabile non utilizzare professionalità ben preparate, anche in previsione dell'imminente presentazione dei piani integrati di attività e organizzazione 2024/2026 –:
se al Ministro interrogato consti quanto sopra esposto e, in caso positivo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere con urgenza per favorire lo scorrimento di tutte le graduatorie dei concorsi svolti nelle pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa, in modo da non perdere risorse importanti e altamente qualificate che possono in tempi rapidi favorire l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione.
(3-01938)
SARRACINO, CASU, BONAFÈ, SCOTTO, ROGGIANI e DE LUCA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte della pubblica amministrazione è sottolineata dai piani integrati di attività e organizzazione (Piao 2024-2026) delle pubbliche amministrazioni;
inoltre, secondo le stime dei sindacati più rappresentativi, entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza mentre durante il Forum Pa del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione. Al riguardo appare rilevante quanto si legge nel report Fpa 2023/Ifel, dove si indica che più del 22 per cento dei dipendenti pubblici ha oltre 60 anni, mentre solo il 3,6 per cento ne ha meno di 30. Analoga situazione per gli enti locali e per i Ministeri;
lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha evidenziato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;
è di tutta evidenza, quindi, che vi sia la necessità di assunzioni rapide in tutti i settori della pubblica amministrazione e per questo è essenziale l'utilizzo anche dello strumento dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità, oltre alla proroga di quelle graduatorie scadute di recente o che si approssimano alla scadenza;
al riguardo appare irragionevole lasciar scadere le graduatorie del «concorso unico lavoro per n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato (...)» profilo CU/Giul e CU/Ispl pubblicate il 25 maggio 2022, la cui scadenza causerebbe, tra l'altro, l'impossibilità di immettere in tempi rapidi elementi preparati e in grado di rendere maggiormente efficace la pubblica amministrazione anche per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro;
nel 2023 il Parlamento ha approvato, per iniziativa delle opposizioni ma con il voto favorevole anche della maggioranza, due importanti emendamenti ai decreti-legge relativi alla pubblica amministrazione, che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della commissione Ripam in corso di validità;
nello stesso decreto-legge n. 44 del 2023, però, è stato posto anche un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, che non può superare il 20 per cento dei posti banditi, che appare irragionevole, dato che blocca l'ingresso di personale assolutamente necessario per la pubblica amministrazione, oltre che errato, dato che pretende di imporre un limite eguale per tutte amministrazioni, che invece hanno diverse necessità assunzionali;
al riguardo, è stata presentata la proposta di legge «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (atto Camera n. 1710), che intende annullare gli effetti della norma sopra ricordata e introdurre il principio dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei;
la necessità di assumere ulteriore personale è confermata anche dallo scorrimento effettuato il 31 maggio 2024 di 4.060 idonei nella graduatoria per assistenti amministrativi concorso Ripam per la selezione di 2.293 unità di personale non dirigenziale, che non sarebbe stato possibile se il concorso si fosse svolto successivamente all'introduzione del limite del 20 per cento sopra ricordato –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intendano intraprendere i Ministri interrogati per procedere, nelle more dell'effettuazione di nuovi concorsi, allo scorrimento integrale delle graduatorie già esistenti e in corso di validità e se non intendano adottare iniziative per prorogare le graduatorie già scadute nel 2024 o la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024, in modo da evitare di disperdere risorse fondamentali per rafforzare le pubbliche amministrazioni.
(3-01939)
SCOTTO, CASU, BONAFÈ, ROGGIANI, SARRACINO e DE LUCA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte della pubblica amministrazione è sottolineata dai piani integrati di attività e organizzazione (Piao 2024-2026) delle pubbliche amministrazioni;
inoltre, secondo le stime dei sindacati più rappresentativi, entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, mentre durante il Forum Pa del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione. Al riguardo appare rilevante quanto si legge nel report Fpa 2023/Ifel, dove si indica che più del 22 per cento dei dipendenti pubblici ha oltre 60 anni, mentre solo il 3,6 per cento ne ha meno di 30;
lo stesso Ministro interrogato ha evidenziato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;
è di tutta evidenza, quindi, che, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, vi sia la necessità di assunzioni rapide in tutti i settori della pubblica amministrazione tramite anche lo scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità, oltre che la proroga di quelle graduatorie scadute di recente o che si approssimano alla scadenza;
al riguardo appare irragionevole lasciar scadere le graduatorie dei concorsi già svolti negli ultimi anni, come accaduto, ad esempio per quella relativa al concorso unico funzionari amministrativi 2.736 Ripam lasciata decadere dal Governo nel febbraio 2024, con quella che è stata una vera e propria ingiustificata rinuncia ad attingere a risorse preparate e già pronte a rendere più efficace ed efficiente l'azione della pubblica amministrazione;
nel 2023 il Parlamento ha approvato, per iniziativa delle opposizioni ma con il voto favorevole anche della maggioranza, due importanti emendamenti ai decreti-legge relativi alla pubblica amministrazione, che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione Ripam in corso di validità. Questa previsione consente una rapida stipula delle convenzioni necessarie per completare tutti gli scorrimenti;
nello stesso decreto-legge n. 44 del 2023, però, è stato anche introdotto un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, che non può superare il 20 per cento dei posti banditi, che appare irragionevole, dato che blocca l'ingresso di personale assolutamente necessario per la pubblica amministrazione, oltre che errata, dato che pretende di imporre un limite eguale per tutte le amministrazioni che invece hanno diverse necessità assunzionali;
al riguardo, è stata presentata la proposta di legge «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (atto Camera n. 1710), che intende annullare gli effetti della norma sopra ricordata e introdurre il principio dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei;
la necessità di assumere ulteriore personale è confermata anche dallo scorrimento di 4.060 idonei effettuato il 31 maggio 2024 nella graduatoria per assistenti amministrativi concorso Ripam per la selezione di 2.293 unità di personale non dirigenziale, che non sarebbe stato possibile se il concorso si fosse svolto successivamente all'introduzione del limite del 20 per cento sopra ricordato –:
se il Ministro interrogato non intenda, per quanto di competenza, adottare iniziative di carattere normativo per consentire la proroga delle graduatorie già scadute nel 2024, o la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024, evitando di disperdere risorse fondamentali per rafforzare le pubbliche amministrazioni e favorendo, sempre per quanto di competenza e nelle more dello svolgimento di eventuali nuovi concorsi, un rapido ed integrale scorrimento delle graduatorie in essere.
(3-01940)
BONAFÈ, CASU, SCOTTO, ROGGIANI, SARRACINO e DE LUCA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte della pubblica amministrazione è sottolineata dai piani integrati di attività e organizzazione (Piao 2024-2026) delle pubbliche amministrazioni, oltre che dalle stime dei sindacati più rappresentativi, che indicano in almeno 300 mila le persone che andranno in pensione nella pubblica amministrazione entro il 2026;
la situazione appare destinata a peggiorare ulteriormente, come sostenuto lo scorso anno dal Forum Pa che ha stimato in un milione i dipendenti pubblici che lasceranno il lavoro entro il 2033;
il Ministro interrogato ha evidenziato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;
è evidente, quindi, la necessità di procedere rapidamente al maggior numero possibile di assunzioni in tutti i settori della pubblica amministrazione, utilizzando allo scopo anche lo scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità;
proprio per rispondere a questa grave situazione il Parlamento ha approvato, per iniziativa delle opposizioni ma con il voto favorevole anche della maggioranza, due emendamenti ai decreti-legge relativi alla pubblica amministrazione, che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi pubblici già svolti per il tramite della commissione Ripam ed in corso di validità;
il decreto-legge n. 44 del 2023, però, ha anche introdotto un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, che non può superare il 20 per cento dei posti banditi, che appare irragionevole, dato che blocca l'ingresso di personale assolutamente necessario per la pubblica amministrazione, oltre che errato, dato che pretende di imporre un limite eguale per tutte amministrazioni, che invece hanno diverse necessità assunzionali;
al riguardo, è stata presentata la proposta di legge «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (atto Camera n. 1710), che intende annullare gli effetti della norma sopra ricordata e introdurre il principio dello scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei;
l'utilizzo delle graduatorie in essere è complementare con la volontà di indire nuovi concorsi sia per i tempi che sono necessari alla concreta realizzazione delle pratiche concorsuali, sia per la necessità della pubblica amministrazione di assumere immediatamente nuovo personale già preparato, che attende da troppo tempo di poter entrare in servizio, e rendere efficaci i servizi offerti dalla pubblica amministrazione alle cittadine ed ai cittadini;
è il caso delle graduatorie per assistenti amministrativi Ripam, codice Amm e per assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo Ripam, codice Eco del concorso Ripam per la selezione di 2.293 unità di personale non dirigenziale; la prima prevede 1.250 vincitori e ha 18.898 idonei. Al riguardo è certo importante lo scorrimento che il 31 maggio 2024 ha riguardato 4.060 idonei, che non sarebbe stato possibile se il concorso si fosse svolto successivamente all'introduzione del limite del 20 per cento sopra ricordato e che conferma la necessità della pubblica amministrazione di assumere in tempi rapidi nuovo personale;
la seconda prevede l'assunzione di 579 unità di personale e ha registrato 3.983 idonei ed è anch'essa possibile fonte cui attingere personale altamente qualificato già selezionato e immediatamente disponibile –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda intraprendere il Ministro interrogato per consentire che, nei tempi più rapidi, si realizzi lo scorrimento integrale di tutte le graduatorie in corso di validità, strumento indispensabile per rispondere, assieme ad una nuova grande stagione di concorsi, alle necessità delle cittadine e dei cittadini di ottenere servizi più efficaci ed efficienti dalle pubbliche amministrazioni.
(3-01941)
CASU. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
i comuni in Italia rappresentano la componente della pubblica amministrazione più numerosa e diffusa capillarmente sul territorio;
una situazione particolarmente difficile vive Roma capitale. In una nota del 19 luglio 2024, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione, infatti, il sindaco di Roma capitale ha ricordato che la dotazione organica tecnica di Roma capitale contempla storicamente circa 31 mila dipendenti, ma nel tempo si è registrata una progressiva riduzione del personale;
nella citata nota, il sindaco evidenzia, inoltre, che al 31 dicembre 2002 l'organico complessivo era pari a 27.358 risorse umane. Sedici anni dopo era sceso a 24.000, con un trend negativo che ha toccato il culmine nell'ottobre 2022 con 21.598 dipendenti;
dal 2022 al 2024 sono programmati 4.300 nuovi ingressi, in modo da fermare la tendenza discendente del personale, senza però poter rispondere in maniera sufficiente ai fabbisogni di Roma capitale;
per rispondere almeno in parte alla situazione sopra esposta, Roma capitale ha chiesto, con note del 3 e del 28 giugno 2024 indirizzate alla commissione interministeriale Ripam, di poter attingere alle graduatorie relative al «Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale – area II (...)», in particolare per quel riguarda le graduatorie con codice Amm ed Eco, tenendo conto anche dell'introduzione di un limite massimo per l'individuazione dei candidati idonei, ossia collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, non superiore al 20 per cento dei posti banditi (articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023);
risulta all'interrogante che la richiesta di Roma capitale, che intende attingere alle citate graduatorie per 230 istruttori amministrativi, dopo quattro mesi non abbia avuto ancora risposta, aumentando i ritardi nell'assunzione di nuovo personale –:
quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interrogati, per farsi sì che all'istanza del comune di Roma, così come a quelle che eventualmente abbiano effettuato altri enti locali, venga data celere risposta.
(3-01942)
LAUS e CASU. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
dati dell'Anpal riportano che il fabbisogno di personale della pubblica amministrazione nel quinquennio 2021-2025 è di oltre 740 mila unità;
tale fabbisogno è soddisfatto soprattutto, in via di prassi, mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti formatesi all'esito di concorsi pubblici;
l'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 160 del 2019 consente, infatti, alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie esistenti (anche quelle di altre amministrazioni, tramite accordi) per l'approvvigionamento di personale;
ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;
secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, l'utilizzo delle graduatorie esistenti valide mediante lo scorrimento costituisce una scelta di buona amministrazione, che consente di reperire personale qualificato in tempi rapidi e senza gli ulteriori costi che l'espletamento di un nuovo concorso necessita ed in tal senso dovrebbe costituire la via ordinaria per il reclutamento;
le pubbliche amministrazioni impiegano troppo spesso tempi eccessivamente lunghi nell'operare lo scorrimento delle graduatorie, anche in presenza di una strutturale carenza di personale; si consideri al riguardo, come esempio particolarmente significativo, le graduatorie dei concorsi Ripam per assistente area II, per la quale vi sono 18.907 idonei, e per funzionario area III, nella quale risultano 21.141 idonei, al netto dei vincitori e dei primi parziali scorrimenti;
risulta essere interesse dello Stato e dei cittadini tutti perseguire in maniera virtuosa le procedure volte al reclutamento del personale mediante scorrimento delle graduatorie, velocizzandone i tempi, al fine di garantire le legittime aspettative dei candidati che hanno superato il concorso conseguendo l'idoneità e, soprattutto, per meglio assolvere agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, colmando il deficit di personale che inficia l'operato della pubblica amministrazione –:
se sia a conoscenza di quanto in premessa e quali iniziative intenda adottare affinché le pubbliche amministrazioni procedano al totale scorrimento delle graduatorie, anche mediante la stipula, ove occorra, di appositi accordi tra amministrazioni per l'utilizzo delle medesime.
(3-01944)
ROGGIANI, CASU, SCOTTO e BONAFÈ. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
come è ampiamente noto, la pubblica amministrazione si trova in una situazione di grave sofferenza, a causa dei blocchi delle assunzioni e dei rinnovi contrattuali realizzati negli anni passati e a cui si è messo fine solo nel 2016, che hanno messo a rischio l'offerta dei servizi pubblici;
poiché a parere degli interroganti occorre assumere e occorre farlo in fretta, le graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici già espletati sono senz'altro una risorsa immediatamente disponibile;
occorre tuttavia ricordare che la proroga delle graduatorie in scadenza e lo scorrimento di tutti gli idonei sarebbe solo una prima urgente risposta di fronte alla condizione di emergenza in cui si trovano tanti uffici pubblici, in molte aree del Paese;
il 7 novembre 2023 Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, con i rappresentati dei comitati degli idonei nei concorsi per assistenti e funzionari Cufa, Cuaamm, Cire, Unico lavoro, hanno incontrato i parlamentari delle Commissioni lavoro di Camera e Senato;
il 31 ottobre 2023 è già stata presentata un'interpellanza del Partito Democratico per chiedere quali siano state in questi mesi le iniziative di competenza intraprese dal Governo al fine di stipulare nel più breve tempo possibile le convenzioni con le amministrazioni centrali e le agenzie in modo da completare gli scorrimenti delle graduatorie; quali siano state le iniziative messe in atto dal Governo al fine di accelerare e semplificare le procedure volte a ridurre sensibilmente i tempi di attesa negli ulteriori scorrimenti delle graduatorie da effettuare dopo le rinunce dei soggetti chiamati in precedenza e quale sia il numero complessivo di assunzioni previste per assistenti e funzionari nell'anno 2023/2024 da parte delle amministrazioni centrali e delle agenzie, attraverso l'utilizzo delle graduatorie Ripam in corso di validità, sulla base delle gravi carenze di organico già formalmente dichiarate dalle amministrazioni con la pubblicazione dei piani integrati di attività e organizzazione 2023 –:
quali iniziative urgenti intenda adottare per procedere al rinnovamento e al potenziamento della pubblica amministrazione mediante lo scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi unici in corso di validità, nonché se e come intenda procedere alla necessaria proroga delle graduatorie in scadenza per garantire il completamento delle assunzioni previste.
(3-01945)
AURIEMMA, ALFONSO COLUCCI, ALIFANO e PENZA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
l'obiettivo, tracciato dal Ministro pro tempore Brunetta all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, era quello di riportare il numero di dipendenti pubblici, in cinque anni, a quota 4 milioni, contro i 3,2 milioni attuali, abbassando di 5-6 anni l'età media, ora sopra i 50 anni, accelerare le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, per rafforzare gli uffici tecnici in ordine alla capacità amministrativa e gestionale richiesta, in particolare, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma da acquisire alla pubblica amministrazione per sempre;
fin dai dati dell'anno 2023 è emerso un aggravamento dei ritardi nel reclutamento pubblico – in proposito, gli interroganti rammentano, al contrario, la recente introduzione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al contratto di somministrazione, che ritengono una sorta di resa alle incapacità di organizzazione e gestione del reclutamento – e la perdurante scarsa attrattività della pubblica amministrazione;
in ordine alle assunzioni negli enti locali, sulla base dei dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato, è stato segnalato, nell'anno 2023, il flop: si è registrata una perdita di dipendenti; in particolare, la contrazione risulta molto alta nel Mezzogiorno, dove si acuisce il mancato aggiornamento dei profili professionali e l'assenza di tecnici;
entro il 2026, anno di cessazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno andati in pensione oltre 300.000 dipendenti pubblici;
in generale, sono emersi, come divulgato anche dagli organi della stampa: la scarsa riuscita di molti concorsi pubblici per i quali non sono stati coperti i posti messi a bando e le numerose rinunce da parte dei vincitori, in particolare tra i giovani e con i profili più elevati – sembrerebbe, a favore di altre opportunità con remunerazioni ben più alte o con migliori prospettive di avanzamento e stabilità;
l'attuazione dell'autonomia differenziata rischia per gli interroganti di acuire i nodi strutturali della pubblica amministrazione centrale e territoriale: regioni diverse che richiedono autonomia rispetto a funzioni diverse comporteranno una complicazione burocratica rilevante – lo Stato dovrà esercitare determinate funzioni solo in alcune regioni, mentre in altre le stesse funzioni verranno esercitate dalla regione con propri uffici amministrativi – con ricadute in negativo sulla qualità delle prestazioni e sull'erogazione dei servizi offerti dall'amministrazione pubblica, ancor più smaccata nel caso delle autonomie comunali e verso le imprese, in particolare quelle «plurilocalizzate», nonché il rischio di un aumento dei costi – prospettato sia dal Servizio studi della Camera e del Senato, sia dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sia dalla Banca d'Italia – in quanto verranno meno le economie di scala –:
se non intenda adottare, per quanto di competenza, un piano di assunzioni a tempo indeterminato ai fini della rigenerazione amministrativa, per il tramite di concorsi pubblici, unitamente allo scorrimento di graduatorie vigenti, corredato di aggiornamento dei profili professionali idonei a garantire, in particolare per le autonomie locali, il rafforzamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici pubblici e, segnatamente, degli uffici tecnici nella gestione dei progetti e nell'erogazione dei servizi.
(3-01943)
Chiarimenti in ordine alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana a marzo 2025 – 3-01854
B)
FURFARO e FOSSI. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
l'ondata di maltempo che ha investito la Toscana il 14 marzo 2025 ha causato danni ingenti a famiglie, aziende e infrastrutture in varie aree della regione;
la zona del Mugello è stata una delle più duramente colpite, con un elevato numero di famiglie totalmente o parzialmente isolate, di frane, di allagamenti che hanno portato alla necessità di dichiarare inagibili molte abitazioni, di collegamenti stradali e ferroviari interrotti;
i comuni interessati si trovano nella necessità di agire con grande rapidità per ripristinare le infrastrutture nel minor tempo possibile e devono farlo ricorrendo a spese in somma urgenza, per la maggior parte delle quali non esiste nei loro bilanci margine di manovra sufficiente;
tutto questo rende indispensabile e assolutamente non più rinviabile, come più volte sottolineato anche dal presidente della regione, la proclamazione da parte del Governo dello stato di emergenza nazionale, condizione essenziale per snellire le procedure, fronteggiare tempestivamente le necessità di vario tipo che stanno emergendo e dare a famiglie, aziende ed enti locali speranze concrete sul fatto che saranno stanziate a livello nazionale risorse adeguate a ristorare i privati che hanno avuto danni e gli enti locali che stanno sobbarcandosi spese notevole per il ripristino delle infrastrutture compromesse o lesionate –:
come mai, a due settimane dagli eventi calamitosi del 14 marzo 2025, il Governo non abbia ancora provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e in che tempi intenda procedere in tal senso.
(3-01854)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1425 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 2025, N. 27, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2025 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2362)
A.C. 2362 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 e 4.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2362 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento)
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.
3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025)
1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.
5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.
7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.
8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 3.
(Potenziamento delle misure in materia di
digitalizzazione dei sistemi elettorali)
1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Articolo 4.
(Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa)
1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2362 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista) – 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Art. 1-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali) – 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: “settantesimo” è sostituita dalla seguente: “settantacinquesimo”;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”».
All'articolo 2, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali) – 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: “, distinte per uomini e donne,” sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il cognome e il nome”;
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: “, distinto per uomini e donne,”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Gli elenchi sono formati in duplice copia”».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative.
*1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative.
*1.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2025, si svolgono contemporaneamente al primo turno di votazione delle elezioni amministrative.
1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e di un turno di votazione delle elezioni amministrative con le seguenti: con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.
1.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: norme regionali, aggiungere le seguenti: le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e.
1.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 3, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 3.461.395 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.596.046 per l'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a euro 865.349 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.6. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. In via sperimentale per le operazioni di votazione di cui al comma 1, i rappresentanti di lista che intendano votare nella sezione in cui esercitano le loro funzioni ne danno comunicazione al presidente di sezione, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che viene trasmessa all'Ufficio elettorale centrale del comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'unicità dell'esercizio del voto.
1.7. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Cherchi, Tucci, Orrico.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, con le seguenti: dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, delle elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie,.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: delle predette consultazioni referendarie con le seguenti: dell'elezione o della votazione;
al comma 2, sostituire le parole: della consultazione con le seguenti: dell'elezione o della votazione;
al comma 4:
al primo periodo, sostituire le parole: della consultazione con le seguenti: dell'elezione o della votazione;
al secondo periodo, sopprimere le parole: per le consultazioni referendarie;
al comma 5, sostituire le parole: della consultazione con le seguenti: dell'elezione o della votazione;
al comma 9, sostituire le parole: pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025;
sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede).
2.1. Boschi, Giachetti.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola:, preferibilmente.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al secondo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.;
sopprimere il terzo periodo.
2.2. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione, indetti a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed ex articolo 138 della Costituzione.
2.3. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina.
ART. 3.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2025, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.
4. L'applicazione informatica di cui al comma 3 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 3 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
3.1. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2025. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole da: euro 44.942 fino alla fine del comma, con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.2. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2025.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2025.
3.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Sottoscrizione delle liste di candidati con modalità digitale)
1. In occasione delle consultazioni elettorali, le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 possono essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la piattaforma permette il caricamento, da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, del contrassegno di lista, delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali recanti l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e mette a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni prescritte dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno. La piattaforma consente, inoltre, l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
3. Ove l'attributo di elettore è disponibile in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), l'obbligo in capo ai partiti o gruppi politici organizzati di presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori presso le Cancellerie delle Corti di appello o i Tribunali dei capoluoghi di regione è considerato assolto. Nei casi in cui il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici organizzati di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. I rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, mettono a disposizione delle Cancellerie delle Corti di appello o dei Tribunali competenti, mediante apposita funzionalità della piattaforma, le firme raccolte digitalmente, comprensive delle informazioni anagrafiche richieste e dell'indicazione relativa all'attributo di elettore. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme, rende disponibile ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici organizzati, tramite apposita funzionalità, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.
5. Il Ministero della Giustizia assicura l'operatività della piattaforma ai fini di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2025 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvenuto adeguamento della piattaforma ai fini di cui al presente articolo, le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I presentatori della lista, ai fini della raccolta delle firme elettroniche qualificate degli elettori, possono chiedere l'elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, al Ministero dell'interno che provvede entro settantadue ore dalla richiesta. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate come duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante invio, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, al domicilio digitale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, della Corte d'appello territorialmente competente, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.
4.1000. Magi, Grippo.
Al comma 1, sopprimere le parole da: , dall'elettore fino alla fine del comma.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o corredato da autocertificazione recante la dichiarazione di trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
A.C. 2362 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in vista delle consultazioni referendarie che si svolgeranno nell'anno 2025, l'articolo 2 del disegno di legge in esame introduce una disciplina per l'esercizio del voto per gli elettori cosiddetti «fuori-sede», ossia gli elettori che sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
in particolare, il suddetto articolo prevede che agli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, sia conferita la facoltà dell'esercizio «fuori sede» del diritto di voto;
il comma 2 del citato articolo stabilisce che l'esercizio del voto per gli elettori cosiddetto «fuori-sede» avvenga su domanda, la quale può essere presentata secondo tre distinte modalità ossia di persona, tramite una persona delegata o «mediante l'utilizzo di strumenti telematici»: essa deve essere inviata al Comune di temporaneo domicilio entro trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle consultazioni ed innesca alcuni adempimenti da parte delle amministrazioni comunali;
il Comune di temporaneo domicilio, come stabilito dal comma 5, rilascia all'elettore cosiddetto «fuori-sede», anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare: tali elettori possono quindi votare, come prevede il comma 8, previa esibizione dell'attestazione di ammissione al voto così rilasciata, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale;
la disciplina introdotta dal Governo con il decreto-legge è di evidente natura «sperimentale» (come, peraltro, indicato nella rubrica dell'articolo 2), senza riconoscere il diritto di voto dei fuori sede in maniera strutturale, secondo una scelta che risulterebbe di evidente attuazione dell'articolo 48 della Costituzione «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico» combinato con l'articolo 3, secondo comma della medesima, il quale sancisce come sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
si deve, inoltre, ravvisare come in diversi Stati europei, quali, ad esempio, Francia, Germania e Spagna siano previste modalità di voto che consentano alle persone cosiddette «fuori-sede» di potere esprimere il proprio voto, mettendo in luce come il nostro Paese sia in evidente ritardo nella adozione di una disciplina che sancisca una o più modalità di voto volte a consentire il superamento delle barriere logistiche ed economiche che attualmente stanno ostacolando il godimento del diritto di voto, tutelato dalla Costituzione, per milioni di persone che per motivi di lavoro, studio e salute sono domiciliati in un comune diverso da quello di residenza;
secondo il libro bianco «Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto», una relazione prodotta nel 2022 da una commissione di esperti, la difficoltà di studenti e lavoratori fuori sede a esercitare il diritto di voto è tra le principali cause del cosiddetto «astensionismo involontario», ossia la mancata partecipazione al voto per motivi indipendenti dalle proprie scelte politiche: in base ai dati più aggiornati forniti dall'Istat, la commissione ha stimato che nelle elezioni politiche del 2018 i fuori sede erano circa 4,9 milioni, più del 10 per cento degli aventi diritto al voto;
nelle elezioni politiche del 2022 (nelle quali ha votato il 63,9 per cento degli aventi diritto, il dato più basso nella storia repubblicana, con un calo di quasi 10 punti percentuali rispetto al 73 per cento registrato alle elezioni del 2018), invece, si è registrato il preoccupante dato che racconta come le regioni nelle quali si è segnalata la percentuale più bassa di partecipazione al voto sono altresì le stesse dalle quali provengono la maggior parte dei cosiddetti «fuorisede»;
evidente vulnus dell'articolo 2 del provvedimento in esame, dettato dalla natura sperimentale dell'articolo, risulta inoltre essere il ristretto campo di applicazione della disciplina, la quale è esclusivamente indirizzata al momento referendario del 2025, non interessandosi di fatto altresì ai prossimi i momenti elettorali (come alcune elezioni comunali e regionali) che si terranno durante l'anno 2025;
è necessario che il Governo intervenga rapidamente, considerando anche i prossimi eventi elettorali previsti nel 2025, oltre ai referendum, affinché venga adottata una disciplina strutturale e permanente che possa consentire agli elettori cosiddetto «fuori sede» di esercitare il proprio diritto di voto a tutte le consultazioni elettorali e referendarie. Tale diritto deve divenire, quindi, di natura stabile e non più sperimentale, allargandolo, di fatto, in modo perpetuo a tutti i momenti elettorali e referendari che interesseranno il nostro Paese nel prossimo avvenire (come l'elezione dei membri della Camera dei deputati, dei membri del Senato della Repubblica, dei consigli comunali e regionali, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e lo svolgimento di consultazioni referendarie),
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a rendere strutturale, definitivo e permanente il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, e a prevederne l'applicazione a regime a tutte le prossime consultazioni elettorali e referendarie che interesseranno il nostro Paese.
9/2362/1. Giachetti, Grippo.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del decreto-legge n. 27/2025 in prima lettura al Senato, è stato presentato da esponenti della maggioranza un articolo aggiuntivo, il 4.0.4, successivamente ritirato, volto a modificare la disciplina elettorale per l'elezione dei sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti: in particolare la proposta emendativa prevede che sia proclamato sindaco il candidato che ottenga la maggioranza relativa dei voti e raggiunga almeno il 40 per cento dei voti, con l'evidente obiettivo di scongiurare il ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno, attualmente in essere qualora nessun candidato raggiunga il 50 per cento dei voti;
il suddetto meccanismo elettorale risulterebbe essere estremamente sproporzionato e distorsivo della rappresentanza politica, oltre che lesivo del principio di rappresentatività: nei fatti, seppur indirettamente, verrebbe assegnato un premio di maggioranza che consentirebbe anche a chi non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi di poter essere eletto anche solo con un voto in più, già al primo turno, col chiaro intento di evitare un secondo turno dove gli apparentamenti vedono il centrodestra perdere competitività;
la volontà di ridurre gli eventuali ballottaggi per le elezioni dei sindaci nei comuni con più di 15.000 abitanti, abbassando di fatto dal 50 per cento al 40 per cento la soglia di voti necessari per la proclamazione del sindaco, appare sconcertante nonché insita di un'evidente finalità politica volta a favorire il proprio schieramento politico,
impegna il Governo
ad astenersi dall'adottare iniziative normative che riproducano il contenuto della proposta emendativa citata in premessa.
9/2362/2. Boschi.
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari, emerge, dal provvedimento in esame la volontà di ostacolare e fiaccare con ogni mezzo utile la partecipazione popolare, disponendo l'accorpamento della consultazione referendaria non con il primo turno delle elezioni amministrative, come ordinariamente previsto, bensì con il turno di ballottaggio;
preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;
l'invito all'astensione da parte dei titolari di cariche pubbliche di governo, anche ove non sia pacifico che possa configurarsi quale induzione all'astensione mediante abuso delle proprie attribuzioni, rappresenta una grave scorrettezza costituzionale, «in quanto incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta, quale è il referendum» (Gaetano Silvestri) e, ancora, «non partecipare è segno di indifferenza, e l'appello all'indifferenza è proprio una contraddizione in termini» – preme segnalare, altresì, che uno dei referendum investe il lavoro – tema evidentemente centrale nella vita di ogni individuo e cardine della struttura di ogni società e, segnatamente, nella nostra, in forza dell'interesse e dello spazio che ad esso e alle sue sfaccettature rivolge la nostra Costituzione e sul quale si fonda la nostra Repubblica;
in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a prevedere la massima divulgazione attraverso una capillare informazione, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile, sulla consultazione referendaria e sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetto fuori sede.
9/2362/3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari, emerge, dal provvedimento in esame, la volontà di ostacolare e fiaccare con ogni mezzo utile la partecipazione popolare, disponendo l'accorpamento della consultazione referendaria non con il primo turno delle elezioni amministrative, come ordinariamente previsto, bensì con il turno di ballottaggio;
preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;
l'invito all'astensione da parte dei titolari di cariche pubbliche di governo, anche ove non sia pacifico che possa configurarsi quale induzione all'astensione mediante abuso delle proprie attribuzioni, rappresenta una grave scorrettezza costituzionale, «in quanto incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta, quale è il referendum» (Gaetano Silvestri) e, ancora, «non partecipare è segno di indifferenza, e l'appello all'indifferenza è proprio una contraddizione in termini» – preme segnalare, altresì, che uno dei referendum investe il lavoro – tema evidentemente centrale nella vita di ogni individuo e cardine della struttura di ogni società e, segnatamente, nella nostra, in forza dell'interesse e dello spazio che ad esso e alle sue sfaccettature rivolge la nostra Costituzione e sul quale si fonda la nostra Repubblica;
in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad avviare la sperimentazione di sistemi e modalità di espressione del voto valevoli per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto assoluto della libertà, segretezza, uguaglianza, personalità nonché territorialità del voto, che, attraverso l'uso della tecnologia digitale, favoriscano e agevolino la partecipazione popolare, scongiurando gli spostamenti degli elettori.
9/2362/4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina.
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari, emerge, dal provvedimento in esame, la volontà di ostacolare e fiaccare con ogni mezzo utile la partecipazione popolare, disponendo l'accorpamento della consultazione referendaria non con il primo turno delle elezioni amministrative, come ordinariamente previsto, bensì con il turno di ballottaggio;
preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;
l'invito all'astensione da parte dei titolari di cariche pubbliche di governo, anche ove non sia pacifico che possa configurarsi quale induzione all'astensione mediante abuso delle proprie attribuzioni, rappresenta una grave scorrettezza costituzionale, «in quanto incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta, quale è il referendum» (Gaetano Silvestri) e, ancora, «non partecipare è segno di indifferenza, e l'appello all'indifferenza è proprio una contraddizione in termini» – preme segnalare, altresì, che uno dei referendum investe il lavoro – tema evidentemente centrale nella vita di ogni individuo e cardine della struttura di ogni società e, segnatamente, nella nostra, in forza dell'interesse e dello spazio che ad esso e alle sue sfaccettature rivolge la nostra Costituzione e sul quale si fonda la nostra Repubblica;
in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare,
in ordine alle tornate elettorali e referendarie, preme ai firmatari rappresentare la necessità di salvaguardare le sedi scolastiche ed evitare che le consultazioni si traducano in sospensioni didattiche e in disagi per le famiglie, in particolare ove composte da lavoratrici e lavoratori,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di individuare, anche al livello di sperimentazione, modalità e luoghi utili ai fini dell'espressione del voto, valevoli per tutte le consultazioni elettorali e referendarie, che escludano il coinvolgimento delle sedi scolastiche al fine di non interrompere i percorsi didattici e scongiurare i conseguenti disagi alle famiglie.
9/2362/5. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025», come modificato in sede di conversione dal Senato, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che, in occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste possa essere effettuata con modalità digitali dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni previste per esercitare il voto domiciliare;
la disposizione citata recepisce in sede legislativa quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2025, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme del procedimento elettorale preparatorio nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni in modalità digitale;
la mancata previsione, ad avviso della Corte Costituzionale, determinerebbe il paradosso per cui è l'ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, introduce esso stesso «un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare autenticità; e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati»;
quanto alla possibilità di ricorrere a strumenti digitali al fine di facilitare l'esercizio dei diritti politici dei cittadini, si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha previsto l'introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale – anche mediante SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi – delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi e costituzionali, nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma è divenuta operativa con il d.P.C.m. 18 luglio 2024, recante: «Attestazione dell'operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», ed è stata già utilizzata con successo in occasione della raccolta firme a sostegno della richiesta di referendum promossa dal Comitato Promotore del Referendum sulla Cittadinanza, che ha raccolto oltre 630 mila firme certificate, tutte il modalità digitale;
nello spirito della sentenza n. 3 del 2025 della Corte Costituzionale, nonché dell'auspicio di inverare la democrazia rappresentativa favorendo la partecipazione e l'esercizio dei diritti politici dei cittadini, non v'è ragione per cui limitare la facoltà di sottoscrivere digitalmente le liste elettorali soltanto agli elettorali che non siano in grado di apporre una firma autografa per via di gravi impedimenti fisici;
facilitare la presentazione delle liste elettorali, innovando e riformando procedimenti burocratici borbonici previsti da una normativa che non è più al passo con i tempi, così come è stato fatto per promuovere referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, e favorire la partecipazione alle elezioni anche di forze sociali e soggetti politici presenti e attivi nella società, che, tuttavia – a differenza delle principali forze politiche presenti in Parlamento – non godono di specifici regimi di esenzione dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, è esattamente quello che serve alla democrazia affinché viva e non degeneri pericolosamente in altri tipi di regimi politici;
il ricorso allo strumento della firma digitale al fine di promuovere liste e candidature elettorali, peraltro, non è estraneo ad altri ordinamenti giuridici. In Belgio, Canada, Islanda, Romania e Spagna è ammessa la sottoscrizione elettronica delle candidature per le elezioni politiche nazionali. In Belgio la sottoscrizione digitale può essere effettuata mediante un'applicazione predisposta dall'amministrazione, in Canada la sottoscrizione si effettua tramite un modulo che può essere trasmesso anche via posta elettronica, in Spagna la sottoscrizione digitale è soggetta alla medesima disciplina prevista per tutti gli atti della pubblica amministrazione. In Portogallo la sottoscrizione elettronica delle candidature è invece prevista per l'elezione del Presidente della Repubblica;
quanto alla modalità prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame ai fini della raccolta digitale delle sottoscrizioni, si segnala, infine, che la predisposizione di un documento informatico che abbia le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comporta, a carico dei soggetti proponenti, una notevole spesa economica. Essendo già divenuta operativa, per la raccolta in modalità digitale delle firme necessarie per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, la citata piattaforma pubblica digitale prevista dalla legge di bilancio 2021, la stessa potrebbe essere sfruttata, e messa a disposizione dei cittadini, anche al fine di raccogliere le firme necessarie per la presentazione di liste e candidature elettorali,
impegna il Governo
ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a garantire a tutti i cittadini, in occasione di consultazione elettorali, la facoltà di apporre digitalmente le firme necessarie ai fini della presentazione di liste di candidati e candidature elettorali.
9/2362/6. Magi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025»;
l'articolo 2 introduce una disciplina dell'esercizio del voto da parte degli elettori «fuori sede», con riferimento alle consultazioni referendarie da svolgersi nel 2025;
si tratta di disciplina che si dichiara, a leggere l'intestazione dell'articolo, «sperimentale». Essa fa seguito – ma con alcune varianti – ad una innovazione sul voto dei «fuori sede» introdotta nel decreto-legge n. 7 del 2024, allora con riferimento alle elezioni europee del 2024 (in quel caso, per i soli studenti «fuori sede», con nozione di «fuori sede» riferita a domicilio in Regione diversa);
il presente articolo fornisce, al comma 1, una definizione di elettori «fuori sede». Tali sono gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
per i referendum del 2025 a questi elettori è conferita la facoltà dell'esercizio «fuori sede» del diritto di voto;
l'esercizio del voto «fuori sede» è su domanda, che può essere presentata secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o «mediante l'utilizzo di strumenti telematici». La domanda è indirizzata al Comune di temporaneo domicilio, per l'ammissione al voto nel medesimo Comune;
la domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione (ed è revocabile, con le stesse forme previste per la sua formulazione, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione);
la domanda di esercizio «fuori sede» del diritto di voto referendario deve contenere, specifica il comma 3: – l'indirizzo completo del temporaneo domicilio; – ove possibile, un recapito di posta elettronica; – copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; – copia della tessera elettorale personale; – la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore «fuori sede» per motivi di studio, di lavoro, di cura;
la presentazione della domanda di esercizio «fuori sede» del voto innesca alcuni adempimenti da parte delle amministrazioni comunali: il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore «fuori sede», anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Siffatta attestazione è rilasciata entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione,
impegna il Governo
a rendere definitivo, semplice ed informato l'esercizio del diritto al voto per i cosiddetti «fuori sede» che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
9/2362/7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera n. 2362, per la conversione del decreto-legge n. 27 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;
l'8 e il 9 giugno prossimo, infatti, contestualmente allo svolgimento di una tornata amministrativa, si svolgeranno le consultazioni sui 5 cinque Referendum in materia di cittadinanza e Lavoro per i quali furono raccolte le firme nel 2024;
il provvedimento in esame ha scelto di stabilire, quale data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la data prevista per il secondo turno delle elezioni amministrative, ignorando le pressanti richieste delle opposizioni di consentire lo svolgimento dei referendum in concomitanza del primo turno delle amministrative;
tale previsione sarebbe stata assai più significativa nell'ottica di contrastare il crescente astensionismo in materia elettorale, essendo normalmente l'affluenza alle urne più alta al primo turno, rispetto al ballottaggio e appare irragionevole proprio sotto il profilo politico-istituzionale alla luce del crescente astensionismo degli ultimi anni che dovrebbe costituire una grave preoccupazione per la nostra democrazia, e dunque anche per il Governo in carica;
del tutto inopportune in tal senso sono state le dichiarazioni e gli appelli a non recarsi alle urne fatte da esponenti del governo, che insieme alla scelta di far svolgere la tornata referendaria solo in corrispondenza del secondo turno delle amministrative, denotano, ad avviso del firmatario del presente atto, l'intenzione più o meno palese di ostacolare in ogni modo possibile un'adeguata partecipazione ad un importante istituto previsto e disciplinato dalla nostra Costituzione quale strumento di democrazia diretta,
impegna il Governo
a dar luogo ad un'efficace e capillare campagna informativa atta a diffondere il più possibile tutte le informazioni necessarie a consentire ai cittadini una partecipazione libera e consapevole alle prossime tornate referendarie.
9/2362/8. Fornaro.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera n. 2362, per la conversione del decreto-legge n. 27 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;
l'8 e il 9 giugno prossimo, infatti, contestualmente allo svolgimento di una tornata amministrativa, si svolgeranno le consultazioni sui 5 cinque Referendum in materia di cittadinanza e Lavoro per i quali furono raccolte le firme nel 2024;
il provvedimento in esame ha scelto di stabilire, quale data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la data prevista per il secondo turno delle elezioni amministrative, ignorando le pressanti richieste delle opposizioni di consentire lo svolgimento dei referendum in concomitanza del primo turno delle amministrative;
tale previsione sarebbe stata assai più significativa nell'ottica di contrastare il crescente astensionismo in materia elettorale, essendo normalmente l'affluenza alle urne più alta al primo turno, rispetto al ballottaggio e appare irragionevole proprio sotto il profilo politico-istituzionale alla luce del crescente astensionismo degli ultimi anni che dovrebbe costituire una grave preoccupazione per la nostra democrazia, e dunque anche per il Governo in carica;
del tutto inopportune in tal senso sono state le dichiarazioni e gli appelli a non recarsi alle urne fatte da esponenti del governo, che insieme alla scelta di far svolgere la tornata referendaria solo in corrispondenza del secondo turno delle amministrative, denotano, ad avviso del firmatario del presente atto, l'intenzione più o meno palese di ostacolare in ogni modo possibile un'adeguata partecipazione ad un importante istituto previsto e disciplinato dalla nostra Costituzione quale strumento di democrazia diretta,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso i principali mezzi di informazione, per portare a conoscenza del più ampio numero possibile di cittadini i contenuti dei referendum su cui saranno chiamati a votare l'8 e il 9 giugno.
9/2362/9. Laus.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera n. 2362, per la conversione del decreto-legge n. 27 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;
l'8 e il 9 giugno prossimo, infatti, contestualmente allo svolgimento di una tornata amministrativa, si svolgeranno le consultazioni sui 5 cinque Referendum in materia di cittadinanza e lavoro per i quali furono raccolte le firme nel 2024;
grazie anche al lavoro svolto dai gruppi di opposizione in parlamento e sul territorio, insieme a tanti giovani e lavoratori, nonostante le contraddittorie dichiarazioni del Ministro dell'Interno su questo punto, si è riusciti ad ottenere che anche alla prossima tornata elettorale possano votare tutti coloro che per ragioni di studio, di lavoro o di salute sono distanti dal loro luogo naturale di votazione;
durante i lavori al Senato, inoltre, è stato approvato un importante emendamento che prevede che, entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie, il Ministero dell'interno trasmetta alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dall'articolo 2 del presente decreto-legge, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario;
tuttavia, riteniamo che l'esercizio del diritto di voto debba essere garantito ai fuori sede in maniera stabile, e non più solo in via sperimentale, e da tempo auspichiamo l'approvazione di una normativa a carattere permanente che preveda l'estensione del voto dei fuori sede per elezioni politiche, europee e referendarie a coloro che per ragioni di studio, lavoro o cura si trovano al di fuori del comune di residenza, mentre l'AC 115, trasformato per volere del Governo in una delega e approvato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2023, risulta da mesi all'esame della 1a Commissione del Senato, nonostante le ripetute rassicurazioni del Governo:-,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile di competenza atta a favorire quanto prima l'approvazione di una riforma organica che consenta ai fuori sede per ragioni di studio, lavoro o cura di votare in maniera stabile a tutte le elezioni politiche, europee e referendarie.
9/2362/10. Madia.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea l'atto Camera n. 2362, per la conversione del decreto-legge n. 27 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;
l'8 e il 9 giugno prossimo, infatti, contestualmente allo svolgimento di una tornata amministrativa, si svolgeranno le consultazioni sui 5 cinque Referendum in materia di cittadinanza e Lavoro per i quali furono raccolte le firme nel 2024;
il provvedimento in esame ha scelto di stabilire, quale data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la data prevista per il secondo turno delle elezioni amministrative, ignorando le pressanti richieste delle opposizioni di consentire lo svolgimento dei referendum in concomitanza del primo turno delle amministrative;
tale previsione sarebbe stata assai più significativa nell'ottica di contrastare il crescente astensionismo in materia elettorale, essendo normalmente l'affluenza alle urne più alta al primo turno, rispetto al ballottaggio e appare irragionevole proprio sotto il profilo politico-istituzionale alla luce del crescente astensionismo degli ultimi anni che dovrebbe costituire una grave preoccupazione per la nostra democrazia, e dunque anche per il Governo in carica;
del tutto inopportune in tal senso sono state le dichiarazioni e gli appelli a non recarsi alle urne fatte da esponenti del governo, che insieme alla scelta di far svolgere la tornata referendaria solo in corrispondenza del secondo turno delle amministrative, denotano, ad avviso del firmatario del presente atto, l'intenzione più o meno palese di ostacolare in ogni modo possibile un'adeguata partecipazione ad un importante istituto previsto e disciplinato dalla nostra Costituzione quale strumento di democrazia diretta,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso i canali istituzionali presenti sulle piattaforme social, per informare i cittadini, nel modo più capillare possibile, dei contenuti dei referendum su cui saranno chiamati a votare l'8 e il 9 giugno.
9/2362/11. Scotto.
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari del presente atto, emerge, dal provvedimento in esame, la volontà di ostacolare e fiaccare con ogni mezzo utile la partecipazione popolare, disponendo l'accorpamento della consultazione referendaria non con il primo turno delle elezioni amministrative, come ordinariamente previsto, bensì con il turno di ballottaggio;
preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;
l'invito all'astensione da parte dei titolari di cariche pubbliche di governo, anche ove non sia pacifico che possa configurarsi quale induzione all'astensione mediante abuso delle proprie attribuzioni, rappresenta una grave scorrettezza costituzionale, «in quanto incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta, quale è il referendum» (Gaetano Silvestri) e, ancora, «non partecipare è segno di indifferenza, e l'appello all'indifferenza è proprio una contraddizione in termini» – preme segnalare, altresì, che uno dei referendum investe il lavoro – tema evidentemente centrale nella vita di ogni individuo e cardine della struttura di ogni società e, segnatamente, nella nostra, in forza dell'interesse e dello spazio che ad esso e alle sue sfaccettature rivolge la nostra Costituzione e sul quale si fonda la nostra Repubblica;
in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riferire tempestivamente, in sede di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in ordine alle modalità con le quali intende assicurare la massima divulgazione sulla consultazione referendaria e sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetto fuori sede nonché garantire l'applicazione della disciplina vigente in termini di par condicio.
9/2362/12. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
La Camera,
premesso che:
ad avviso dei firmatari del presente atto, emerge, dal provvedimento in esame, la volontà di ostacolare e fiaccare con ogni mezzo utile la partecipazione popolare, disponendo l'accorpamento della consultazione referendaria non con il primo turno delle elezioni amministrative, come ordinariamente previsto, bensì con il turno di ballottaggio;
preme ai firmatari rappresentare che sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e, in particolare, referendarie, dovrebbe costituire obbligo primario del Governo, in quanto la partecipazione popolare è il vaccino più efficace contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche;
l'invito all'astensione da parte dei titolari di cariche pubbliche di governo, anche ove non sia pacifico che possa configurarsi quale induzione all'astensione mediante abuso delle proprie attribuzioni, rappresenta una grave scorrettezza costituzionale, «in quanto incitamento a non far funzionare correttamente un istituto di democrazia diretta, quale è il referendum» (Gaetano Silvestri) e, ancora, «non partecipare è segno di indifferenza, e l'appello all'indifferenza è proprio una contraddizione in termini» – preme segnalare, altresì, che uno dei referendum investe il lavoro – tema evidentemente centrale nella vita di ogni individuo e cardine della struttura di ogni società e, segnatamente, nella nostra, in forza dell'interesse e dello spazio che ad esso e alle sue sfaccettature rivolge la nostra Costituzione e sul quale si fonda la nostra Repubblica;
in un Paese ove il tasso di astensionismo si rileva sempre più consistente, i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero spendersi per incentivare l'espressione del voto popolare,
impegna il Governo
ad assumere ogni misura e iniziativa utile affinché, con riguardo al dovere civico del voto, le condotte degli esponenti di alte cariche istituzionali di governo siano improntate alla correttezza nei termini esposti in premessa.
9/2362/13. Appendino, Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza, Tucci.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, presso il Senato della Repubblica è stato introdotto l'articolo 1-ter che, al comma 1, modificando l'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, innalza da 70 a 75 anni il limite di età per lo svolgimento delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore dei seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche e referendarie;
il limite di età di 70 anni è previsto anche all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, anch'esso modificato dal citato articolo 1-ter, comma 2, ma limitatamente all'inserimento, tra le categorie di soggetti incompatibili allo svolgimento delle funzioni di componente di seggio, dei dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
il limite dei 70 anni previsto per i componenti di seggio, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative, secondo quanto riportato da diverse pubblicazioni curate dal Ministero dell'interno, sarebbe già da non considerare più operante nei confronti degli scrutatori poiché requisito non più previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 95/1989, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 120/1999, che disciplina la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore;
per effetto delle testuali modifiche apportate dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 27/2025 potrebbe determinarsi, in fase applicativa, un disallineamento tra il limite di età dei componenti di seggio per le elezioni politiche e referendarie e quello dei componenti di seggio per le elezioni amministrative;
tale asimmetria, che non appare sostanziata da ragionevoli elementi giustificativi, potrebbe determinare difficoltà nella composizione degli uffici elettorali di sezione, soprattutto nel caso di abbinamento tra consultazioni nazionali e locali,
impegna il Governo
a fornire, con apposite istruzioni agli uffici preposti alla nomina dei componenti di seggio, l'indicazione di ritenere applicabile il nuovo limite di 75 anni previsto dall'articolo 1-ter per l'esercizio delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore, anche per la composizione degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
9/2362/14. Iezzi.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (A.C. 2329-A)
A.C. 2329-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2329-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)
1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.».
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».
Articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2329-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera”»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: “di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis” e le parole: “di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis”.
2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: “Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui ai commi 1 e 2” e dopo le parole: “di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “, quando la domanda è stata ivi presentata,”;
b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,”;
c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,”».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri) – 1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
DIS. 1.
Sopprimerlo.
Dis.1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1.2. Boschi.
Sopprimerlo.
*1.3. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*1.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimerlo.
*1.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
2. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine»;
b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno»;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quarto grado»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, vittime della crisi climatica e della guerra economica».
1.6. Soumahoro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, la parola: «anche» è soppressa.
1.10. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*1.11. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*1.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, terzo periodo, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona»;
c) al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».
1.14. Boschi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».
1.16. Boschi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 5, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».
1.17. Boschi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo medico psichiatra e/o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo».
1.20. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:
«0a) la procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».
1.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine».
1.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali».
1.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
1.22. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento delle donne migranti vittime di violenza, abusi o maltrattamenti è effettuato nei Centri antiviolenza.».
1.23. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.26. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 7 è abrogato.
1.28. Boschi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola «esclusivamente» è soppressa e.
1.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: , dopo la parola: «persone» è inserita la seguente: «maggiorenni».
1.32. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: e dopo le parole: «operazioni di soccorso» fino alla fine della lettera.
1.33. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali.
1.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi comunitari.
1.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obblighi internazionali.
1.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: operazioni di soccorso aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'unità familiare.
1.38. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , nel solo caso di effettivo sovraffollamento dei centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale,;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del trasferimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.39. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trattenimento convalidati aggiungere le seguenti: con sentenza passata in giudicato.
1.40. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di trattenimento convalidati aggiungere le seguenti: dal giudice competente.
1.41. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo consenso dello straniero interessato dal trasferimento e convalida del giudice, entro le 48 ore successive, del provvedimento motivato di trasferimento disposto dal questore.
1.42. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusivamente nel caso di effettivo sovraffollamento delle omologhe strutture situate nel territorio nazionale.
1.43. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori.
1.44. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni sedici.
1.46. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni quattordici.
1.48. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni dodici.
1.50. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori non accompagnati.
1.45. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni sedici non accompagnati.
1.47. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.
1.49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo i minori di anni dodici non accompagnati.
1.51. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le persone fragili.
1.52. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le persone malate e bisognose di cure.
1.53. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le donne con figli minori.
1.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo le donne incinte.
1.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il provvedimento di trasferimento dello straniero trattenuto in Italia in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è adottato dal questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giudice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.56. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento al trasferimento dello straniero in altro centro situato in uno Stato estero si applicano le norme di cui agli articoli 11, 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale».
1.58. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale».
1.59. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse».
1.61. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane».
1.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, i quali sono condotti senza indugio in Italia».
1.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza e sono condotte senza indugio in Italia».
1.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia».
1.65. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16».
1.66. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni».
1.67. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.68. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.69. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.70. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto dell'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.».
1.71. Boschi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere l'ultimo periodo.
1.236. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera b-bis).
sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.
1.1001. Boschi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
1.1002. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che il provvedimento di trattenimento sottoposto alla convalida del giudice o la richiesta di proroga del trattenimento indichino che, rispettivamente dopo la convalida o dopo la proroga, lo straniero trattenuto sarà trasferito in tale struttura e rechino la comprovata motivazione del trasferimento, consistente nella documentata indisponibilità di un altro posto in qualsiasi centro per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano; a tal fine la convalida o la proroga del trattenimento da parte del giudice indica espressamente se tale trasferimento è autorizzato e il trasferimento autorizzato può essere effettuato con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; in ogni caso il trasferimento in tale struttura può essere autorizzato e il trattenimento in tale struttura può essere prorogato o mantenuto soltanto se sussistono e permangono i presupposti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e se lo straniero che vi è trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati. Il migrante che si trova nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo può ricevere la visita da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza; essi provvedono a loro carico agli adempimenti prescritti dalla legge albanese ai fini dell'ingresso nel territorio albanese.
*1.72. Magi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che il provvedimento di trattenimento sottoposto alla convalida del giudice o la richiesta di proroga del trattenimento indichino che, rispettivamente dopo la convalida o dopo la proroga, lo straniero trattenuto sarà trasferito in tale struttura e rechino la comprovata motivazione del trasferimento, consistente nella documentata indisponibilità di un altro posto in qualsiasi centro per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situato nel territorio italiano; a tal fine la convalida o la proroga del trattenimento da parte del giudice indica espressamente se tale trasferimento è autorizzato e il trasferimento autorizzato può essere effettuato con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; in ogni caso il trasferimento in tale struttura può essere autorizzato e il trattenimento in tale struttura può essere prorogato o mantenuto soltanto se sussistono e permangono i presupposti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e se lo straniero che vi è trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati. Il migrante che si trova nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo può ricevere la visita da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza; essi provvedono a loro carico agli adempimenti prescritti dalla legge albanese ai fini dell'ingresso nel territorio albanese.
*1.73. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In ogni caso la persona che deve essere trattenuta nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è trasferita dal territorio italiano o dal territorio albanese, anche per l'esecuzione delle procedure di rimpatrio, con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e previa autorizzazione del giudice competente per il luogo in cui è trattenuta, nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
**1.74. Magi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In ogni caso la persona che deve essere trattenuta nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è trasferita dal territorio italiano o dal territorio albanese, anche per l'esecuzione delle procedure di rimpatrio, con le modalità e garanzie previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e previa autorizzazione del giudice competente per il luogo in cui è trattenuta, nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
**1.75. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono soppresse.
1.76. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica il regolamento del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero».
1.77. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
1.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b-bis) dopo le parole: per l'anno 2025 aggiungere le seguenti: e non rinnovabile.
1.1004. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
1.1003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, dopo le parole: del Protocollo aggiungere le seguenti: e degli obiettivi del presente decreto, al fine di contrastare l'immigrazione irregolare, promuovere la salvaguardia della vita in mare e le attività di ricerca e soccorso.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: alla Repubblica d'Albania con le seguenti: ad organizzazioni umanitarie impegnate, con naviglio battente bandiera italiana, in attività di salvataggio, ricerca e soccorso di migranti in mare, previa emanazione di specifico bando ai fini della manifestazione di interesse.
1.247. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14:
a) al primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea» sono inserite le seguenti: «ed internazionale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana» sono inserite le seguenti: «, europea ed internazionale»;
c) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».
1.78. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole; «, in quanto compatibili,» sono soppresse.
*1.79. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole; «, in quanto compatibili,» sono soppresse.
*1.80. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: «in quanto compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «purché compatibili».
1.81. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «su documento analogico» sono inserite le seguenti: «o cartaceo se richiesto dallo straniero».
1.82. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia».
1.83. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è sostituito dal seguente:
«1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo si applica la giurisdizione italiana, europea e internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale.».
1.84. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del difensore di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati dal comma 5.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il diritto di conferire con i familiari, ministri di culto, enti specializzati nell'assistenza, è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il familiare, il ministro di culto e il rappresentante dell'ente specializzato nell'assistenza, fatta salva la facoltà di costoro di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati nel comma 3 dell'articolo 4.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante, salvo che si rechi, eventualmente anche con l'interprete, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. All'avvocato del migrante ammesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al patrocinio a spese dello Stato, il quale si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
*1.85. Magi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del difensore di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati dal comma 5.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il diritto di conferire con i familiari, ministri di culto, enti specializzati nell'assistenza, è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il familiare, il ministro di culto e il rappresentante dell'ente specializzato nell'assistenza, fatta salva la facoltà di costoro di recarsi nelle aree in cui il migrante si trova nei casi indicati nel comma 3 dell'articolo 4.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante, salvo che si rechi, eventualmente anche con l'interprete, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. All'avvocato del migrante ammesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al patrocinio a spese dello Stato, il quale si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
*1.86. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».
1.87. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato» sono inserite le seguenti: «e il loro avvocato».
1.88. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 11, primo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».
1.89. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «l'imputato» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato,».
1.90. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «diritto internazionale» sono inserite le seguenti: «, comunitario e nazionale».
1.91. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è inserito il seguente:
«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto».
1.92. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, dopo il comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, è inserito il seguente:
«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica albanese non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese».
1.93. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale assicura visite e sopralluoghi settimanali nei centri di accoglienza e trattenimento e nelle relative aree site in territorio albanese. Delle visite e dei sopralluoghi è redatto e pubblicato sul sito internet del Garante un rapporto. Gli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.94. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Sopprimere il comma 2.
*1.95. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
*1.96. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere il comma 2.
*1.97. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**1.98. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**1.99. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**1.100. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso.
1.101. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito dei confini nazionali e, comunque, con esclusione dei centri situati nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo.
1.102. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni.
1.114. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici.
1.111. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici.
1.108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici.
1.110. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni non accompagnati.
1.107. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici non accompagnati.
1.105. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.
1.103. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici non accompagnati.
1.104. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone malate e bisognose di cure.
1.106. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne con figli minori.
1.109. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne incinte.
1.113. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone fragili.
1.112. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento in un determinato centro o struttura può essere a qualsiasi titolo autorizzato o comunque disposto, convalidato, prorogato o mantenuto soltanto se il giudice verifica che sussistono i presupposti per l'adozione, la proroga o il mantenimento del trattenimento previsto dal presente articolo e che lo straniero nel centro in cui è o sarà trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati».
*1.115. Magi.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento in un determinato centro o struttura può essere a qualsiasi titolo autorizzato o comunque disposto, convalidato, prorogato o mantenuto soltanto se il giudice verifica che sussistono i presupposti per l'adozione, la proroga o il mantenimento del trattenimento previsto dal presente articolo e che lo straniero nel centro in cui è o sarà trattenuto può effettivamente fruire di un trattamento non inferiore a quello previsto nella direttiva del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati».
*1.116. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di trasferimento ad altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è disposto con atto scritto e motivato del competente Questore e deve essere inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro le 48 ore. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, comunica entro le 48 ore successive il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1.117. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1.2, è inserito il seguente:
«1.3. Sono in ogni caso esclusi dal trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, gli individui vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza, le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
1.118. Ruffino, D'Alessio.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.
1.119. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, il terzo periodo è soppresso.
1.120. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 1.2 è abrogato.
1.121. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 4-bis è abrogato.
1.122. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, sesto periodo, le parole: «Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contravventore maggiorenne anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 300 a 1000 euro».
1.123. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, sesto periodo, le parole: «Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contravventore maggiorenne è punito con la multa da 300 a 1000 euro».
1.124. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, sesto periodo, le parole: «Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «Il contravventore maggiorenne è punito con la multa da 100 a 500 euro».
1.125. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, ovunque ricorrono, le parole: «il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice competente».
1.126. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1.2. dopo le parole: «Lo straniero» è inserita la seguente: «maggiorenne».
1.127. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: «il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice competente».
1.128. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1.2, il secondo periodo è soppresso.
1.130. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 4-bis, le parole: «, ove possibile,» sono soppresse.
1.131. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1.2, primo periodo, le parole: «consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» sono soppresse.
1.132. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1-bis, il sesto periodo è soppresso.
1.133. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: «per un periodo di complessivi tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo complessivo di quindici giorni».
1.134. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: «per un periodo di complessivi tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo complessivo di trenta giorni».
1.135. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1.136. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1.137. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*1.138. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 5 è abrogato.
1.139. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.
*1.140. Magi.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.
*1.141. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: Il citato trasferimento fino alla fine della lettera con le seguenti: Per il citato trasferimento è richiesta in ogni caso una nuova convalida mediante richiesta scritta e motivata per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, recante la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, che deve essere trasmessa al giudice competente per il centro in cui lo straniero è trattenuto, allo straniero e al suo difensore; il giudice si deve pronunciare sulla richiesta, sentito il difensore stesso, entro le successive 48 ore; il trasferimento presso tale centro avviene dopo l'autorizzazione del giudice e con le modalità e garanzie previste nell'articolo 43 della medesima legge.
1.142. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Il citato trasferimento con le seguenti: Il predetto trasferimento, in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali e, comunque, con esclusione dei centri situati nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo,.
1.143. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Il citato trasferimento con le seguenti: Il predetto trasferimento, esclusivamente in altro centro situato nell'ambito dei confini nazionali,.
1.144. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: e non è richiesta una nuova convalida;
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il provvedimento di trasferimento dello straniero in altro centro è adottato dal Questore, previa comunicazione allo straniero e al suo difensore nonché al giudice competente entro 48 ore, con convalida del giudice entro le 48 ore successive. Il provvedimento di trasferimento reca, tassativamente e a pena di nullità, i presupposti giuridici, i criteri e le garanzie del trasferimento. Si attuano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 42 e 42-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1.145. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e non è richiesta una nuova convalida.
1.146. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni.
1.158. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici.
1.155. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni quattordici.
1.152. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni dodici.
1.154. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minorenni non accompagnati.
1.151. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo i minori di anni sedici non accompagnati.
1.149. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo i minori di anni quattordici non accompagnati.
1.147. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo i minori di anni dodici non accompagnati.
1.148. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone malate e bisognose di cure.
1.150. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le persone fragili.
1.156. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne con figli minori.
1.153. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo le donne incinte.
1.157. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, le parole: «, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta» sono sostituite dalle seguenti: «risulta senza dubbio».
1.159. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, le parole: «entro quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro ore».
1.160. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, dopo le parole: «è consentito entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre».
1.161. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-ter, le parole: «si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini» sono sostituite con le seguenti: «si procede con giudizio, salvo che siano necessarie ulteriori indagini».
1.162. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, le parole: «colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto» sono soppresse.
1.163. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine di sette giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».
1.169. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine di sette giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni».
1.170. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «la multa da 6.000 a 15.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «la multa da 500 a 1.000 euro».
1.172. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «la multa da 6.000 a 15.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «la multa da 1.000 a 3.000 euro».
1.171. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «con la multa da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 500 a 1.000 euro».
1.168. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «con la multa da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1.000 a 5.000 euro».
1.167. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «con la multa da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 2.000 a 4.000 euro».
1.165. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «con la multa da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 3.000 a 6.000 euro».
1.166. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «con la multa da 15.000 a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
1.164. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentito il Ministro della giustizia,».
1.173. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di ulteriori tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori quindici giorni».
1.174. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di ulteriori tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «di ulteriori trenta giorni».
1.175. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-sexies, primo periodo, le parole: «non è richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre richiesto».
1.176. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine di sette giorni» sono soppresse.
1.177. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9, primo periodo, le parole: «, con gli enti locali» sono soppresse.
1.178. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, le parole: «o facoltativo» sono soppresse.
1.179. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 8, le parole: «anche collettivo» sono soppresse.
1.180. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-septies, il secondo periodo è soppresso.
1.181. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7-bis, le parole: «o alle cose» sono soppresse.
1.182. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, il secondo periodo è soppresso.
1.183. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-septies, il primo periodo è soppresso.
1.184. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-quater, il primo periodo è soppresso.
1.185. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, il secondo periodo è soppresso.
1.186. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, il quarto periodo è soppresso.
1.187. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, il terzo periodo è soppresso.
1.188. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5-ter, il primo periodo è soppresso.
1.189. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, l'ottavo periodo è soppresso.
1.190. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, il secondo periodo è soppresso.
1.191. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, il secondo periodo è soppresso.
1.192. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9, il secondo periodo è soppresso.
1.193. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, il quarto periodo è soppresso.
1.194. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9, il terzo periodo è soppresso.
1.195. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 6, il primo periodo è soppresso.
1.196. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, il primo periodo è soppresso.
1.197. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9, il primo periodo è soppresso.
1.198. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-quinquies è abrogato.
1.199. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-septies è abrogato.
1.200. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-quater è abrogato.
1.201. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-sexies è abrogato.
1.202. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-bis è abrogato.
1.203. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 5-ter è abrogato.
1.204. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 7-bis è abrogato.
1.205. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 7-ter è abrogato.
1.206. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 6 è abrogato.
1.207. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 7 è abrogato.
1.208. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 8 è abrogato.
1.209. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 9 è abrogato.
1.210. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2-bis.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.
1.237. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
*1.250. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
*1.238. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 1).
**1.239. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 1).
**1.248. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, comunque, non oltre quarantotto ore.
1.259. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Zaratti.
Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.
1.260. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Zaratti.
Al comma 2-bis, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
1.240. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.249. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-bis, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.241. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
**1.251. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
**1.242. Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Sopprimere il comma 2-ter.
*1.243. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 2-ter.
*1.252. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera b).
1.256. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera c).
1.258. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).
*1.244. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).
*1.253. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere lettera c).
1.257. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
*1.254. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
*1.245. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).
**1.255. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).
**1.246. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le amministrazioni pubbliche competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo e delle strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, e l'effettività dell'esercizio dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2 della predetta legge. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.
1.211. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nei centri di accoglienza e di trattenimento situati nelle aree in territorio albanese hanno diritto di accesso familiari, ministri di culto accreditati presso la confessione religiosa di appartenenza su richiesta dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero o dell'unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione presente nel Centro, rappresentanti di enti di tutela dei migranti o dei richiedenti protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza. Hanno diritto di accesso, altresì, il difensore dello straniero, o suoi ausiliari, previa esibizione di apposito mandato.
1.212. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il trasferimento ad altro centro, ove situato al di fuori dei confini nazionali, prevede una visita medica effettuata dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera competente per territorio, disposta dal questore, anche in ore notturne, volta ad accertare lo stato di salute fisico e mentale dello straniero nonché eventuali profili di vulnerabilità, e a valutare l'idoneità sanitaria al predetto trasferimento. La documentazione sanitaria è allegata al fascicolo dello straniero e sottoposta al giudice in sede di convalida del predetto trasferimento.
1.213. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi, da parte delle organizzazioni e associazioni umanitarie nazionali e internazionali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.214. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di mantenere un'ordinata convivenza all'interno della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio ubicata sul suolo albanese, anche al fine di agevolare le procedure di rimpatrio, è attivato un monitoraggio costante, almeno quindicinale, della condizione di trattenimento e dei servizi, anche sanitari, resi da parte delle autorità sanitarie italiane competenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.215. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il trasferimento dello straniero in altro centro situato al di fuori dei confini nazionali è disposto con provvedimento motivato del questore, previo consenso dell'interessato e convalida dell'autorità giurisdizionale in conformità della disciplina nazionale ed europea in tema di immigrazione, asilo e condizione giuridica dello straniero nonché delle norme e dei trattati internazionali.
1.216. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Protocollo di cui all'articolo 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, svolgono sopralluoghi e monitoraggi costanti sulla compatibilità della condizione del trattenimento nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio con la disciplina italiana ed europea e sull'effettività dell'esercizio dei diritti della persona.
1.217. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nella struttura destinata al trattenimento ai fini del rimpatrio, situata nelle aree del territorio albanese, è istituito un presidio sanitario in cui è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest'ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. Il presidio accerta e vigila sulle condizioni di salute, fisiche e mentali, e sulla necessità di assistenza.
1.218. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Lo straniero trattenuto nei centri di accoglienza e di trattenimento in territorio albanese è soggetto a costanti screening sanitari e psicologici ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla sua permanenza nei predetti centri. Al riscontro di elementi di fragilità consegue la predisposizione delle misure per il rientro dello straniero in Italia.
1.219. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo è istituita una sede dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.220. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'utilizzo della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree albanesi è subordinato alla verifica della dotazione di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
1.221. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il tribunale di Roma è l'autorità giurisdizionale preposta a vigilare sul rispetto delle modalità di esecuzione del trasferimento ad altro centro, ove situato all'esterno dei confini nazionali, e del successivo trattenimento, anche in ordine all'adeguatezza delle modalità della sua esecuzione.
1.223. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il gestore della struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata al di fuori dei confini nazionali assicura alle persone ivi trattenute le garanzie e le tutele previste e riconosciute dalla direttiva 6 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, anche in ordine alle informazioni sui diritti esercitabili.
1.224. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il prefetto di Roma garantisce costanti sopralluoghi e monitoraggi del centro di permanenza e rimpatrio sito in territorio albanese, a tutela delle persone ivi trattenute e verifica, altresì, il trattamento ad essi corrisposto e l'effettività e l'adeguatezza dell'erogazione dei servizi.
1.225. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nelle strutture di accoglienza e trattenimento site in territorio albanese è garantito il libero accesso dei parlamentari italiani ed europei, dei rappresentanti della stampa nazionale ed estera nonché degli operatori delle radiotelevisioni nazionali ed estere.
1.226. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nella struttura adibita a centro di permanenza e rimpatrio situata nelle aree del territorio albanese sono assicurati l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e i servizi di orientamento legale.
1.227. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il gestore del centro di permanenza e rimpatrio situato al di fuori dei confini nazionali assicura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza.
1.228. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il numero di stranieri presenti contestualmente nella struttura situata su suolo albanese adibita a centro di permanenza e rimpatrio non può superare il limite di capienza della struttura medesima.
1.229. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nelle strutture site nelle aree albanesi nonché alle misure adottate ai sensi del presente decreto nelle medesime strutture, a tal fine ivi riportando i dati e i costi relativi alla ricezione e alla gestione di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sui servizi resi nelle strutture e la loro adeguatezza, sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.
1.230. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di non pregiudicare la sostanziale uguaglianza con gli stranieri trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio siti nel territorio nazionale, agli stranieri trattenuti nell'omologo centro nelle aree albanesi è garantito il diritto di visita dei familiari, dei difensori e dei ministri di culto nonché assicurati le modalità e i termini per l'esercizio del diritto alla difesa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
1.231. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto svolgono indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero ai fini della verifica della sua aderenza ai princìpi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento dei migranti nonché un monitoraggio costante della gestione dei centri situati nelle aree albanesi e ne trasmettono tempestivamente alle Camere le risultanze.
1.232. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Relazione semestrale al Parlamento)
1. Il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'esecuzione del Protocollo e sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, indicando i costi sostenuti, per l'accoglienza, i trasferimenti e gli eventuali rimpatri, le risorse umane e materiali utilizzate, il numero dei migranti ospitati nelle strutture e dei rimpatri eseguiti.
1.01. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Tutela dei minori stranieri non accompagnati ultrasedicenni)
1. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quarto periodo è soppresso.
1.03. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
ART. 1-bis.
Sopprimerlo.
1-bis.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere le parole: primo periodo,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» con le seguenti: le parole da «31 dicembre 2025» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale in ordine alla legge penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché al codice dei contratti pubblici, al codice dei beni culturali e del paesaggio unitamente alla disciplina vigente concernente la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura la vigilanza sulle opere di cui al precedente periodo ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera g), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
1-bis.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 maggio 2025.
1-bis.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 giugno 2025.
1-bis.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, come modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 15-bis, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, è abrogato.
1-bis.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 2.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento alle maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata al di fuori dei confini nazionali adibita a centro di permanenza e rimpatrio, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista a legislazione vigente, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, per l'ufficio del giudice di pace di Roma. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge.
2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere A) e B) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
2.2. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le maggiori esigenze connesse alle accresciute funzioni della struttura ubicata nelle aree di cui alla lettera B) del Protocollo, le unità di personale di cui alle disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono incrementate del 50 per cento. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 6 della predetta legge.
2.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le amministrazioni competenti ai fini dell'attuazione del presente decreto rendono trimestralmente alle Camere una relazione recante il numero dei trasferimenti di stranieri dai centri di permanenza e rimpatrio situati nel territorio nazionale alle aree albanesi e una stima dei costi, anche in ordine alle spese di esecuzione degli accompagnamenti alla frontiera e dei rimpatri eseguiti.
2.4. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente decreto perdono efficacia a decorrere dal novantesimo giorno della loro entrata in vigore se non assentite dalla Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri dell'Albania con successivo scambio di note.
2.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.