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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 30 maggio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 maggio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 maggio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FORATTINI ed altri: «Disciplina dell'esercizio della tecnica fisioterapica di stimolazione intramuscolare» (2430);

   BARELLI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dei fondi sociosanitari di assistenza complementare» (2431);

   PITTALIS ed altri: «Ordinamento della professione forense» (2432);

   BAGNAI: «Disposizioni in materia di obbligo di pubblicità dei contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea a carico dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione medesima» (2433);

   MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale dell'operatore sociosanitario» (2434);

   L'ABBATE: «Disposizioni in materia di riutilizzazione delle acque reflue affinate, trasportate mediante mezzi mobili, per usi diversi da quello agricolo» (2435).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PANIZZUT ed altri: «Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali e della cremazione» (1222) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pretto.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  S. 1279. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato) (976-B).

   II Commissione (Giustizia)

  CALDERONE ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione» (2330) Parere delle Commissioni I e V.

   VII Commissione (Cultura)

  SCHLEIN ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo» (2360) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 29 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2024, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno (Doc. LXIX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 maggio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 maggio 2025.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla maturità tecnologica e di mercato dei veicoli pesanti per il trasporto su strada (COM(2025) 260 final).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 29 maggio 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2025/0189, notificata in data 22 maggio 2025, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla
Regione Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 29 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per il periodo dal 1° gennaio al 28 maggio 2025, relativo alla contabilità speciale n. 6256, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel periodo compreso tra il 1° e il 10 dicembre 2020, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 2020 e n. 967 del 2023.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 27 maggio 2025, ha trasmesso la comunicazione relativa alla nomina del dottor Gianluca Mureddu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Fabrizio Magani, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Fabrizio Potetti a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1445 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2420)

A.C. 2420 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

   b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

   «Art. 26-bis. – (Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, è definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
   2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di “certificato di competenze” di cui all'Allegato 2-quater.»;

   c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

  2. Ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, cui si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.».
  2. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

   «3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.
   3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.».

  3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: «per difetto» sono sostituite dalle seguenti: «per eccesso se maggiori o uguali a 0,5».
  4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.».

Articolo 3.
(Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarità fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1, Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche», Missione 1, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: «e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Articolo 5.
(Misure in materia di parità scolastica)

  1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.
  3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
  4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 27 è abrogato;

   b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

   «31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

   b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

   c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.».

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

  1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».

Articolo 8.
(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)

  1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 9.
(Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole: «concorso pubblico,» sono inserite le seguenti: «su base territoriale,»;

   2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalità di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

Articolo 11.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(articolo 1)
«ALLEGATO 2-bis (articolo 26-bis)

Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Premessa

  I percorsi di istruzione tecnica (di seguito denominata I.T.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il P.E.Cu.P. di cui al presente allegato integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, che è finalizzato:

  a una crescita educativa, culturale e professionale;

  allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;

  all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

  I percorsi di I.T. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consolidando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzandoli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente allegato. I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilità, innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate al Piano nazionale industria 4.0 e adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.

  I percorsi di istruzione tecnica si pongono in un'ottica di promozione dell'apprendimento permanente indirizzata anche alla popolazione adulta.

2. Identità dell'istruzione tecnica e P.E.Cu.P.

  I percorsi di I.T. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che dà accesso all'università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che:

  si connota in funzione di una dimensione culturale ampia, scientifica, tecnologica e giuridico-economica, in linea con le tendenze connesse ai processi diffusi su scala internazionale, e ad un concetto di sviluppo economico centrato su strategie di innovazione sostenibile, con l'obiettivo di far conseguire agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali, in un'ottica di apertura al cambiamento, in connessione costante con i contesti aziendali, di mercato e professionali;

  si caratterizza per una specifica attenzione alla dimensione internazionale nell'ottica di definire profili di uscita connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale nonché in linea con la raccomandazione della Commissione europea del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

  fa riferimento al più ampio contesto formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training) quale luogo di formazione finalizzato alla preparazione dei giovani cui sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.

  L'identità dell'I.T. si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura sia per lo sviluppo della persona che per il progresso economico e sociale, e su una concezione culturale basata sulla coessenzialità delle dimensioni teorica e tecnico-operativa. Gli istituti che offrono percorsi di I.T. sono “laboratori di costruzione del futuro”, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca e del costruire insieme, la capacità di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.

  Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie. Ha acquisito gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro e di opportunità formative; è una persona orientata, nella logica del cambiamento, alla formazione continua, all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo. Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine al rigore, all'onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Consapevole dei propri mezzi, è disponibile alla cooperazione e in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi del contesto lavorativo di riferimento. Riconosce la dimensione orientativa del percorso di istruzione svolto e sa leggere in funzione auto orientativa richieste e prospettive del mercato del lavoro; conosce le opportunità offerte dall'attuale sistema formativo ed è in grado di valutare capacità, interessi e aspirazioni personali al fine di operare una scelta ragionata tra il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro.

  Nei percorsi di I.T. l'attenzione alla dimensione lavorativa si traduce nel favorire nella studentessa e nello studente lo sviluppo di competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale, sia in riferimento ad uno scopo definito sia in contesti inediti e caratterizzati da mutamenti, che richiedono di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi, con approccio proattivo, anche finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze di autoimprenditorialità.

  Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti i percorsi dell'istruzione tecnica successivamente definiti ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

  I percorsi di I.T. hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali, da esercitare con riferimento alle diverse specializzazioni.

  A conclusione dei percorsi di I.T., le studentesse e gli studenti sono in grado di:

  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, giuridici, economici, tecnologici;

  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

  utilizzare gli strumenti informatici per l'accesso consapevole e maturo alle reti di comunicazione e agli strumenti di condivisione “social” nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;

  riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto, all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

  utilizzare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

  cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

  operare in modo consapevole in contesti di lavoro di gruppo fornendo il proprio contributo attivo e personale;

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

2.2 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico

  Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore economico, sono in grado di:
  analizzare la realtà elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
  riconoscere la varietà delle organizzazioni giuridiche ed economiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
  riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
  interpretare, con l'ausilio degli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;
  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
  intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
  saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
  conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.

2.3 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico ambientale

  Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore tecnologico ambientale, sono in grado di:
  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
  individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
  orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
  individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione dell'indirizzo di riferimento per rendere più performanti i processi produttivi;
  orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell'ambiente e del territorio;
  riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
  intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

2.4 Strumenti organizzativi e metodologici

  L'assetto didattico dei percorsi di I.T. è incentrato sulla metodologia didattica per competenze, basato su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, sviluppati anche attraverso unità di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.

  In coerenza con il quadro europeo e con l'assetto normativo e ordinamentale, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell'esercizio della propria autonomia, progettano il curricolo di Istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal presente PE.Cu.P. e a quelli caratterizzanti i profili di uscita degli specifici percorsi di studio.

  Nella progettazione del curricolo d'istituto le istituzioni scolastiche tengono conto dei seguenti criteri generali:

  la centralità dell'apprendimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione didattica;

  l'integrazione tra gli insegnamenti e le aree disciplinari attraverso l'adozione di modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e il potenziamento della laboratorialità;

  la personalizzazione dei percorsi di apprendimento realizzata anche attraverso la differenziazione delle metodologie didattiche e la gestione flessibile delle compresenze nel contesto dell'autonomia didattica e organizzativa, per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;

  la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalità di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;

  la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;

  l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.

  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilità per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi.

  I curricoli dei percorsi di istruzione tecnica sono articolati in un'area di istruzione generale nazionale, che ricomprende gli insegnamenti comuni a tutti i percorsi del settore e funzionali a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali di base, e in un'area di indirizzo flessibile, funzionale a sviluppare competenze culturali, scientifiche e tecnico-professionali previste dai profili in uscita, all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.

  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle richieste delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.

  Qualora i percorsi di I.T. siano erogati nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, il Patto formativo individuale dovrà essere costruito considerando le competenze non formali e informali già in possesso delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi.

  I percorsi dell'I.T. sono caratterizzati da un costante e reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro che si traduce in un'alleanza strategica, finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti non solo competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento, ma anche la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale e all'imprenditorialità.

  Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attività orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, nonché occasioni di presa di contatto con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni.

  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalità di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). I PCTO, così come tutte le attività laboratoriali nella scuola, si svolgono nel puntale rispetto della normativa sulla sicurezza e sono un'occasione fondamentale offerta agli studenti per maturare una sensibilità personale e per acquisire conoscenze e competenze specifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'istruzione degli adulti, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che ne caratterizzano l'utenza, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica ricomprendono l'eventuale attivazione dei PCTO sin dal primo periodo didattico, su richiesta delle studentesse e degli studenti.

  Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realtà produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalità condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo.

  Allo scopo di valorizzare il rapporto dell'istituzione scolastica con il proprio territorio gli istituti tecnici possono promuovere o aderire agli accordi denominati “Patti educativi 4.0”.

  Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. si avvalgono del Content and Language Integrated Learning (CLIL), introducono una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curricolo di istituto e possono:

  progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e PCTO all'estero;

  favorire e sostenere la mobilità studentesca e le esperienze di studio all'estero;

  attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;

  potenziare lo studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio.

  Gli istituti tecnici sono dotati di un ufficio tecnico quale risorsa per lo sviluppo qualitativo dell'organizzazione della scuola, supporto per la gestione e realizzazione di progetti didattici, con il compito di individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica.

  Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia, di strutture quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico. Ai dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, possono essere affidate funzioni per il sostegno alla progettazione del curricolo per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalità per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Il comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, delle professioni e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.

  Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.».

Allegato B
(articolo 1)
«ALLEGATO 2-ter (articolo 26-bis)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA

1. Organizzazione dei percorsi

  Il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica è riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.
  

  Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

   a) il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;

   c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

    1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;

    2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;

    3) consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

2. Autonomia e flessibilità

  Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

   a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;

   b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale

  L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.

Immagine prelevata dal resoconto

B. Area di indirizzo flessibile

  L'Area di indirizzo flessibile è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale è integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

  L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.

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Disposizioni speciali

  Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).
  Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformità alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.».

Allegato C
(articolo 1)

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A.C. 2420 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi»;

    alla lettera b), capoverso Art. 26-bis:

     al comma 1:

      al primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato 2-ter» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

      al secondo periodo, le parole: «, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito»;

      dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024»;

     al comma 2, le parole: «15 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2013»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «Ai fini del riordino» sono sostituite dalle seguenti: «Al riordino», dopo le parole: «di cui all'articolo 26 del» è inserita la seguente: «citato» e le parole: «finanziare e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali e finanziarie»;

    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti:

  “Art. 22-bis. – (Incarichi post-doc)1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati ‘incarichi post-doc’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
  2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
  4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
  5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
  6. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
  7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Art. 22-ter. – (Incarichi di ricerca) – 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire ‘incarichi di ricerca’ finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
  2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.
  3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.
  4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.
  5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.
  6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
  7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonché al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonché degli incarichi di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi”.

  2. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonché degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter”.

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno”.

  4. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: “, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea” sono soppresse».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47», le parole: «in relazione ai candidati idonei ivi presenti,» sono soppresse, le parole: «del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo M4C1-14», le parole: «della medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma 11», la parola: «altresì» è soppressa, le parole: «, cui si attinge» sono sostituite dalle seguenti: «. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge» e le parole: «e comunque nel limite delle» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nel limite delle»;

   al comma 2:

    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 399 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

    al capoverso 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «relativa graduatoria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «aggiornabile annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «costituito annualmente» e, al secondo periodo, le parole: «dovrà seguire» sono sostituite dalle seguenti: «deve seguire»;

   al comma 4, capoverso 2-ter, le parole: «nella medesima regione e classe di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima regione e nella medesima classe di concorso» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,” sono inserite le seguenti: “nonché la graduatoria del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1330 del 4 agosto 2023” e dopo le parole: “articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021” sono inserite le seguenti: “e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al citato decreto n. 1330 del 4 agosto 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale”;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle graduatorie di cui al primo periodo”;

   c) al secondo periodo, dopo le parole: “A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo” sono inserite le seguenti: “e al secondo”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico) – 1. Per l'anno scolastico 2025/2026, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),» sono soppresse, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido», dopo le parole: «prima infanzia”» sono inserite le seguenti: «del PNRR», le parole: «della citata misura» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto investimento», le parole: «sulla misura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «sulla» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse residue non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 31-bis, le parole: “entro il 30 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2025”;

   b) al comma 34, le parole: “28 febbraio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.

  2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   al comma 3, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater,».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis.(Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL) – 1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “canoni di locazione da corrispondere all'INAIL” sono inserite le seguenti: “per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

  Art. 3-ter.(Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche) – 1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale” sono sostituite dalle seguenti: “lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione”;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) al comma 3, le parole: “gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)” sono sostituite dalle seguenti: “, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica”.

  Art. 3-quater. – (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica) – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro”;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  “1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.
  1-ter. Per i progetti in essere di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo”.

  Art. 3-quinquies. – (Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. All'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “non espressamente stabiliti dal PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR”.

  Art. 3-sexies. – (Disposizione in materia di controlli su attività di edilizia scolastica) – 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

  Art. 3-septies. – (Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unità di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) al comma 3, le parole: “e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono soppresse e le parole: “periodo 2024-2026” sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026”.

  Art. 3-octies. – (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura è autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR”.

  Art. 3-novies. – (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1»;

   alla rubrica, le parole: «, Missione 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 1».

  Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

  «Art. 4-bis.(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN) – 1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: “1° luglio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026”».

  All'articolo 5:

   al comma 2, le parole: «l'articolo 13, comma 8-tersono sostituite dalle seguenti: «il comma 8-ter dell'articolo 13»;

   al comma 3, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al»;

   al comma 4, lettera b):

    al capoverso 31-bis, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026»;

    al capoverso 31-ter, le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 5-ter, lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,» e le parole: «n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 526:

    1) al primo periodo, le parole: “iscritti alle università statali,” sono soppresse e dopo le parole: “20.000 euro” sono inserite le seguenti: “che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,”;

    2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario”;

   b) al comma 527, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentito”.

  1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Misure urgenti in materia di Carta del docente) – 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 121:

    1) al secondo periodo, dopo la parola: “cinematografiche,” sono inserite le seguenti: “per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva,”;

    2) al quarto periodo, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto”;

    3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”;

   b) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

  “123-bis. I soggetti presso i quali è utilizzata la Carta di cui al comma 121, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla data di validazione dei relativi buoni”.

  2. Ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 123-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore».

  All'articolo 7:

   al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 2-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    al capoverso 1), le parole: «1) al primo» sono sostituite dalle seguenti: «a) al primo»;

    al capoverso 2), le parole: «2) al secondo» sono sostituite dalle seguenti: «b) al secondo»;

   al comma 2, le parole: «n. 296.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 296».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) – 1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del PNRR, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il direttore generale è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, è di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente”.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico) – 1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: “i compensi da corrispondere” sono inserite le seguenti: “ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,”.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 9-quater. – (Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale) – 1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, le parole: “è assegnato” sono sostituite dalle seguenti: “sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e” e dopo le parole: “50.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonché gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito”;

   c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026”.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

  All'articolo 10:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  “9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

   b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440”.

  1-ter. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per ‘credito formativo’ acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero”;

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148”.

  1-quater. Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, è attribuita alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “di cui all'articolo 2,” sono inserite le seguenti: “gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici) – 1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

  All'allegato A:

   le parole: «AllegatoA (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «AllegatoA (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

   al capoverso ALLEGATO 2-bis:

    le parole: «(articolo 26-bissono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;

    al punto 1:

     i capoversi: «a una crescita educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; all'esercizio della responsabilità personale e sociale» sono sostituiti dai seguenti: «allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di rielaborazione critica; all'esercizio della responsabilità personale, civile e sociale; a una crescita educativa, culturale e professionale»;

     al quinto capoverso, terzo periodo, le parole: «I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate» sono sostituite dalle seguenti: «I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate»;

    al punto 2, al terzo capoverso, le parole: «raccomandazione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea» e, all'ultimo capoverso, le parole: «dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26-bis del presente decreto»;

    al punto 2.1, ultimo capoverso, le parole: «essere consapevole» sono sostituite dalle seguenti: «essere consapevoli»;

    al punto 2.4, al sedicesimo capoverso, le parole: «22 dicembre 2022, n. 328,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 328 del 22 dicembre 2022» e, all'ultimo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo».

  All'allegato B:

   le parole: «AllegatoB (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «AllegatoB (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

   al capoverso ALLEGATO 2-ter:

    le parole: «(articolo 26-bissono sostituite dalle seguenti: «(articolo 26-bis, comma 1)»;

    al punto 1:

     al primo capoverso, le parole: «articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26-bis del presente decreto e»;

     al secondo capoverso:

      alla lettera b), le parole: «all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 26-bis del presente decreto, è finalizzato»;

      alla lettera c), all'alinea, le parole: «finalizzato al perseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «, è finalizzato al perseguimento» e il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione tra la scuola e l'università o la formazione terziaria non accademica, o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi»;

    alla lettera B, primo capoverso, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo».

  All'allegato C:

   le parole: «AllegatoC (articolo 1)» sono sostituite dalle seguenti: «AllegatoC (articolo 1, comma 1, lettera c))»;

   al capoverso ALLEGATO 2-quater:

    le parole: «ALLEGATO 2-quater (articolo 26-bissono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO 2-quater (articolo 26-bis, comma 2)»;

    le parole: «decreto 5 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021»;

    alla nota 4, le parole: «Quadro Nazionale delle Qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro nazionale delle qualificazioni», le parole: «Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018», le parole: «Quadro europeo delle qualificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Quadro europeo delle qualifiche» e le parole: «(2017/C 189/03).» sono sostituite dalle seguenti: «(2017/C 189/03).”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Contestualmente, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 25-bis è soppresso. Alle classi già avviate, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale sarà garantita la prosecuzione dell'iter fino a esaurimento del percorso.
1.1. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Alle classi già avviate, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale è garantita la prosecuzione dell'iter sperimentale della filiera tecnologico professionale fino a esaurimento del percorso.
1.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*1.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*1.4. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde con le seguenti: dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime e per le classi seconde
1.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 1, secondo capoverso, sostituire le parole: flessibilità, innovazione, ricerca e sperimentazione didattica con le seguenti: innovazione, ricerca, sperimentazione didattica e capacità di programmazione flessibile anche
1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, secondo capoverso, sostituire le parole: agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali con le seguenti: agli studenti non solo competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza, ma anche competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali
1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, terzo capoverso, dopo la parola: connotati inserire le seguenti: oltre che da competenze culturali e civili anche da
1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, con le seguenti: soprattutto di prosecuzione degli studi, ma anche di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o
1.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, quarto capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: I percorsi degli istituti tecnici possono offrire una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) oltre che alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.
1.10. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, sesto capoverso, sostituire il primo periodo, con il seguente: Il diplomato dell'I.T. possiede gli strumenti concettuali e culturali necessari per sviluppare la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie su cui innestare, autonomamente, le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni
1.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, sesto capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine con le seguenti: Grazie all'autonoma rielaborazione, critica e costruttiva, al consolidamento dei valori della cittadinanza attiva e alla riflessione consapevole ed efficace sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici
1.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2, sesto capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca con le seguenti: di formazione terziario accademico o, in subordine, del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o se anticipare il momento della scelta
1.13. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, decimo capoverso, dopo la parola: possono inserire la seguente: anche e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza adottare percorsi di personalizzazione della didattica.
1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, undicesimo capoverso, sopprimere le parole: , all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.
1.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, dodicesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento
1.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, sostituire il quindicesimo capoverso con il seguente: I percorsi di I.T. sono caratterizzati da un reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro all'interno di un percorso formativo e di un contesto educativo finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale e all'imprenditorialità piuttosto che competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento per lo più destinate a diventare rapidamente obsolete.
1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, sedicesimo capoverso, sostituire le parole da: nonché occasioni fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ma solo dal secondo biennio avranno contatti con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalità di collaborazione nel quadro dell'offerta formativa e per l'eventuale attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
1.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, sopprimere il diciottesimo capoverso.
1.19. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato A, numero 2.4, ventiseiesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il comitato tecnico-scientifico, la cui composizione è deliberata dalla singola istituzione scolastica, anche attingendo dal mondo universitario, della ricerca scientifica e tecnologica, dell'AFAM può essere esteso anche a rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo delle professioni, ha funzioni esclusivamente consulti ve soprattutto in ordine ad iniziative didattiche e pedagogiche finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.
1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 1, primo capoverso, sopprimere le parole: comprensiva di una eventuale area territoriale
1.21. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*1.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
*1.23. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera b), sostituire le parole da: di connessione fino alla fine della lettera, con le seguenti: in una logica di connessione anche con il mondo del lavoro da realizzare attraverso l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà;
1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) conoscere il contesto della formazione terziaria accademica e/o di alta formazione tecnologica e del suo valore in una società della conoscenza e orientarsi sulle diverse proposte formative come opportunità per la crescita personale e realizzazione efficace del proprio progetto esistenziale e professionale coerente con la realizzazione di una società sostenibile e inclusiva.
1.25. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 2, sostituire l'alinea con il seguente: Premesso che è fatto divieto di utilizzare la quota di autonomia per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni, gli istituti tecnici, possono:
1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, numero 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento
1.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, lettera A, sopprimere la Tabella 1.
1.28. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), allegato B, lettera A, Tabella 1, colonna 5° anno, sostituire le cifre: 198, 99, 66, 66, 33 e 462 rispettivamente con le seguenti: 200, 101, 68, 68, 35 e 472.
1.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni ivi contenute hanno una valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non devono essere pubblicizzate in alcun modo e la loro divulgazione è soggetta ad autorizzazione delle studentesse e degli studenti se maggiorenni o di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minori.
*1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni ivi contenute hanno una valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non devono essere pubblicizzate in alcun modo e la loro divulgazione è soggetta ad autorizzazione delle studentesse e degli studenti se maggiorenni o di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minori.
*1.31. Piccolotti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici interessati dal riordino di cui al presente articolo sono esclusi dalla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, ad eccezione delle classi già avviate entro l'anno scolastico 2024/2025, che proseguono fino al completamento del percorso.
1.32. Piccolotti.

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
*1-bis.1. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sopprimerlo.
*1-bis.2. Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*1-bis.3. Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività di ricerca», e dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato»;

   b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto»;

   c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico.».

  2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 2, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-bis.4. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
1-bis.5. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Funzionamento universitario)

  1. Al fine di sostenere il funzionamento delle Università statali il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, si provvede per 70 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispettiva riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis.6. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
1-bis.7. Caso, Manzi, Piccolotti, Amato, Orrico, Orfini, Berruto, Iacono.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis.8. Caso, Manzi, Piccolotti, Amato, Orrico, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopprimere il secondo periodo.
1-bis.9. Piccolotti, Caso, Manzi, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-bis».
1-bis.10. Manzi, Caso, Piccolotti, Giachetti, Grippo, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Al comma 1, capoverso Art. 22-bis, comma 1, dopo le parole: a tempo determinato inserire le seguenti: di tipo subordinato

  Conseguentemente:

   a) al medesimo capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari;

   b) al capoverso Art. 22-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

  L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.;

   c) al capoverso Art. 22-ter, comma 1, dopo le parole: possono conferire inserire le seguenti: contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati;

   d) al capoverso Art. 22-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.;

   e) al capoverso Art. 22-ter, sopprimere il comma 6.
1-bis.11. Caso, Piccolotti, Manzi, Orrico, Amato, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, capoverso Art. 22-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: conseguito all'estero inserire le seguenti: e coloro che abbiano già consegnato la tesi di dottorato e siano in attesa della discussione.
1-bis.12. Piccolotti, Caso, Manzi, Giachetti, Grippo, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

  Al comma 1, capoverso Art. 22-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è comprensivo anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali che sarebbero a carico dell'amministrazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 22-bis, valutati nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis.13. Piccolotti, Manzi, Caso, Giachetti, Grippo, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 22-ter.
1-bis.14. Manzi, Caso, Piccolotti, Giachetti, Grippo, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sopprimere il comma 2.
1-bis.15. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Sopprimere il comma 4.
1-bis.16. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis.17. Caso, Piccolotti, Manzi, Orrico, Amato, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Istituzione del Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

  1. Presso il Ministero dell'università è istituito un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 19, 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte al mancato pagamento incolpevole dei mutui, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo, per la definizione di mancato pagamento incolpevole, i requisiti per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi, nonché il riparto delle risorse assegnate al Fondo.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è aumentato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-bis.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di promuovere l'attività di ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del Paese, sostenendo le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, questi ultimi sono esonerati, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-bis.02. Piccolotti, Manzi, Caso, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 22, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

  1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dai seguenti:

   «9. Ai contratti di ricerca di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre, n. 218.
   9-bis. Per l'attuazione del precedente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni a decorrere dal 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1-bis.03. Piccolotti, Manzi, Caso, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, è costituita una graduatoria con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e, in subordine, rispetto alle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti.».
2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, alle graduatorie di cui al primo periodo si attinge tramite scorrimento alternato con le graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate».
2.2. Amato, Caso, Orrico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le graduatorie dei concorsi banditi in attuazione della riforma di cui alla Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono integrate con tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, in ordine di punteggio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili autorizzati annualmente, senza la limitazione percentuale del 30 per cento.
2.3. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: e terzo nonché le parole: in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.;

   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono prorogate sino al loro esaurimento.
2.4. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: ad integrazione di.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) al primo periodo sostituire le parole da: la graduatoria è integrata, fino a: si attinge con le seguenti: le graduatorie dei concorsi Piano nazionale di ripresa e resilienza sono pubblicate e integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto, ovvero superato, i punteggi minimi previsti rispettivamente dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 e dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, e sono prorogate sino al loro esaurimento, cui si attinge,;

   b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: , salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire.
2.5. Grippo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso inserire le seguenti: , e garantendo, per le immissioni in ruolo ordinarie, il diritto di precedenza cronologica negli scorrimenti per gli idonei inseriti nelle graduatorie di merito approvate antecedentemente alla pubblicazione dei bandi di concorso finalizzati al raggiungimento dei target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (inclusi gli idonei delle GM 2020 e precedenti).
2.6. Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono utilizzate inserire le seguenti: , in aggiunta alle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,
2.7. Grippo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, reso pubblico il punteggio finale degli aspiranti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico, al fine di rendere ciascun candidato consapevole della propria posizione.
2.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicate entro il 31 dicembre 2022, conservano validità fino al loro esaurimento e sono utilizzate per le immissioni in ruolo, in subordine ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi della riforma 2.1 della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto dell'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie e delle annuali autorizzazioni assunzionali. Ogni modifica ai criteri di scorrimento deve rispettare il principio della parità di trattamento tra candidati in concorsi pubblici e il criterio cronologico delle graduatorie vigenti nella pubblica amministrazione.
*2.9. Piccolotti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicate entro il 31 dicembre 2022, conservano validità fino al loro esaurimento e sono utilizzate per le immissioni in ruolo, in subordine ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi della riforma 2.1 della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto dell'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie e delle annuali autorizzazioni assunzionali. Ogni modifica ai criteri di scorrimento deve rispettare il principio della parità di trattamento tra candidati in concorsi pubblici e il criterio cronologico delle graduatorie vigenti nella pubblica amministrazione.
*2.10. Grippo.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo fino alla fine del periodo, con le seguenti: per i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto dall'articolo 59, comma 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le prove scritta e orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 si procede alla formazione di una graduatoria regionale di merito di idonei e ad esaurimento, sulla base delle valutazioni di cui al comma 10, lettere a), b) e c) del medesimo articolo 59, dalla quale si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi del medesimo articolo 59 e nella misura delle eventuali rinunce intervenute. I candidati idonei, previa presentazione di apposita domanda, possono essere inseriti nella graduatoria di merito di una regione differente da quella di svolgimento del concorso. Il collocamento in graduatoria avviene in coda agli idonei che hanno sostenuto il concorso bandito con medesimo decreto nella regione nella quale è presentata domanda di inserimento.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'elenco con le seguenti: della graduatoria.
2.11. Grippo.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: in caso di esaurimento fino alla fine del periodo, con le seguenti: esclusivamente in caso di definitivo esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle graduatorie di merito vigenti costituite antecedentemente alla pubblicazione dei bandi di concorso finalizzati al raggiungimento dei target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e limitatamente alle classi di concorso e tipologie di posto in cui le predette graduatorie siano esaurite.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è consentita l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al presente comma ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti nella medesima regione per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.
2.13. Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2.14. Piccolotti, Ghirra.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo alle graduatorie pubbliche dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 234. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, i vincitori dei concorsi di cui al primo periodo scelgono la sede tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2025. Per i vincitori di cui al comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il contratto a tempo indeterminato, nelle more del completamento della formazione ivi prevista, è stipulato con riserva.
2.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Limitatamente ai docenti vincitori del concorso bandito ai sensi del decreto dipartimentale n. 2575 che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto terminare in tempo utile il percorso abilitante di completamento, le procedure assunzionali potranno essere effettuate al momento del conseguimento dell'abilitazione, anche ad anno scolastico iniziato, con conferma della sede già assegnata. I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 effettueranno la scelta della sede e saranno destinatari di nomina con decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica 1° settembre 2026.
2.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente sono completate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, salvo quanto previsto dal comma 5 per i docenti che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto concludere il percorso abilitante. In tal caso, le assunzioni sono effettuate appena conseguita l'abilitazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre e conferma sulla sede provvisoriamente assegnata.
2.17. Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il solo anno scolastico 2025/2026, i vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 che, alla data del 31 agosto 2025, non risultano ancora in possesso del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso a causa dei ritardi registrati nell'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. La definitiva immissione in ruolo è subordinata al positivo superamento del periodo annuale di prova in servizio e del conseguimento del titolo di abilitazione entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, pena la risoluzione dello stesso e la cancellazione dalla relativa graduatoria di merito.
2.18. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-ter. Per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado impiegato con contratto a tempo determinato, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, è prevista un'indennità aggiuntiva, in ragione dell'assenza di scatti di anzianità e altre tutele, nel limite complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi, le tempistiche e le modalità di assegnazione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-bis, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.19. Amato, Caso, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al primo periodo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale di cui alla classe L-19 e la laurea magistrale LM-85-bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Restano altresì validi i titoli previsti dalle normative regionali previgenti, conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire continuità didattica e risparmi di spesa, per il personale già in servizio presso i servizi educativi per l'infanzia nell'anno scolastico 2024/2025, continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di coordinatore pedagogico e di coordinatore di struttura educativa per l'infanzia, i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno accademico 2023/2024.».
2.21. Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. All'articolo 14,comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85-bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.».
*2.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. All'articolo 14,comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85-bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022.».
*2.23. Morfino, Amato, Caso, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente alla Missione 4-C1 – Investimento 1.1 – Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2.24. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo del comma 4, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al presente decreto legislativo.».
2.25. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. Coloro che hanno sostenuto la prova scritta del concorso riservato ai dirigenti scolastici di cui al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, non collocati nella graduatoria finale a causa di errori dell'amministrazione oggetto di ricorsi amministrativi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi al corso di formazione previsto.
2.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-ter. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025», e le parole: «29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2025».
2.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 2-bis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nelle aree interne, montane e ad alta dispersione scolastica, il numero minimo di alunni per classe può essere derogato fino al 20 per cento, su proposta dell'ufficio scolastico regionale, al fine di garantire la permanenza dei presìdi educativi e la continuità didattica.
2-bis.1. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

  1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)

  1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.02. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

  1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
  4. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2-bis.03. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Proroga della validità delle graduatorie presso i servizi educativi e scolastici comunali)

  1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «30 settembre 2024» con le seguenti: «30 settembre 2025»;

   b) sostituire le parole: «29 settembre 2024» con le seguenti: «29 settembre 2025».
2-bis.04. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.
  2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis.05. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Misure urgenti in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 83-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono soppresse;

    2) al terzo periodo, le parole: «nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,» sono soppresse;

   b) al comma 83-sexies:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» e le parole: «senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.»sono soppresse;

    3) il terzo periodo è soppresso.
2-bis.07. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione delle classi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2027/2028. Al fine di conseguire, nel triennio 2025-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.
  2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.
  3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

   a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2025-2027;

   b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

   c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

   d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

   e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».
2-bis.08. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni per la progressiva riduzione del numero di alunni per classe e il potenziamento degli organici)

  1. Al fine di promuovere una scuola più inclusiva e migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un piano triennale per la progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  2. Il piano di cui al comma 1 individua priorità di intervento per:

   a) le classi che accolgono alunni con disabilità o bisogni educativi speciali;

   b) le istituzioni scolastiche situate in aree a rischio di dispersione scolastica, in territori interni o ad alta densità abitativa.

  3. In relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzato l'incremento dell'organico del personale docente, anche in deroga ai contingenti numerici previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire un'effettiva riduzione del rapporto alunni-docenti e un miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta formativa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi di quanto previsto al comma 5.
  5. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2-bis.09. Piccolotti.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: utilizzando le risorse del PNRR disponibili fino alla fine del comma con le seguenti: Per le finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate risorse per un importo di euro 819.699.113,93, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   sopprimere il comma 3;

   sostituire la rubrica con la seguente: Risorse per il completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»
3.1. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi delle province e delle città metropolitane della missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) autorizzati e realizzati che non risultano ammissibili per il rispetto dei requisiti relativi al DNSH sulla base della rendicontazione presentata, è istituito un fondo di 100 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  1-ter. Le economie derivanti dalla revoca dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1-bis sono destinate alla copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle province e dalle città metropolitane sui progetti PNRR delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4CII1.3 (palestre scolastiche) e M4CII3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole).
3.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4CII1.3 (palestre scolastiche) e M4CII3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate a province e città metropolitane, afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a loro rinunce, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle province e dalle città metropolitane, utilizzando quota parte delle coperture previste dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse in proporzione alle somme rendicontate tra le province e le città metropolitane.
3.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per favorire l'accelerazione della realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali previsti nel PNRR è consentita, per ciascun intervento, l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare.».
3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'effettiva possibilità di realizzazione degli interventi mediante l'integrale utilizzo dei fondi PNRR per l'edilizia scolastica, evitando il sistematico ricorso al cofinanziamento da parte dei comuni, il costo parametrico massimo per nuovo posto da realizzare è rideterminato, in considerazione degli incrementi verificatisi a partire dal 2021, sulla base dell'analisi dei preziari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto distinti tra nuove realizzazioni o demolizioni e ricostruzioni e riconversione di immobili precedentemente destinati ad altre funzioni.
3.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Gli enti destinatari dei mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possono destinare le economie derivanti dalla gestione degli interventi ovvero quelle disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte degli stessi al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia su altri interventi realizzati con le stesse risorse.
3.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per accelerare l'erogazione delle risorse per gli interventi realizzati dagli enti locali nella missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) e nella missione M4C1I1.3 (palestre scolastiche) il Ministero dell'istruzione e del merito procede all'autorizzazione dei pagamenti e all'erogazione delle risorse richieste secondo le procedure previste nelle altre missioni PNRR di sua competenza.
3.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 2-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 32 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2025» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026».
3.8. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 2-ter, sostituire le parole: pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2-quater con il seguente:

  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.9. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

  2-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: commi 2-ter e 2-quater con le seguenti: commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies,
3.10. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2025.
  3-ter. gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è inserito il seguente:

   «Art. 24-bis. – 1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano Soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai Soggetti attuatori alle Amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.».
3.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal PNRR relativamente alla Missione 4-C1 – Investimento 1.1 – Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3.13. Orrico, Amato, Caso.

ART. 3-ter.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3-ter.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Zanella, Piccolotti.

ART. 5.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Ai fini del mantenimento della parità scolastica, le scuole paritarie sono tenute ad adottare contratti collettivi nazionali firmati da organizzazioni sindacali rappresentative e a garantire modalità di assunzione del personale analoghe a quelle previste per le scuole statali. È vietato il ricorso a prestazioni lavorative gratuite. Il Ministero dell'istruzione e del merito predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di potenziamento dell'organico ispettivo, finalizzato a controlli periodici con cadenza almeno annuale.
5.1. Piccolotti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le violazioni reiterate delle norme relative all'organizzazione didattica, alle assunzioni e al rispetto dei contratti collettivi comportano la revoca della parità scolastica, senza possibilità di riattribuzione per un periodo di almeno cinque anni.
5.2. Piccolotti.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso comma 5-ter sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma, con le seguenti: , anche al fine di acquistare materiale scolastico di supporto ai libri di testo e abbonamenti per il trasporto, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente alla lettera a) del medesimo capoverso comma 5-ter, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2025,.
6.1. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato, per l'anno 2025, di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il potenziamento della formazione specialistica degli insegnanti di sostegno, anche attraverso corsi di aggiornamento periodici e percorsi abilitanti dedicati.
6.5. Piccolotti.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.6. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato «Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale» con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.7. Orrico, Amato, Caso.

ART. 6-bis.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 121, primo periodo, dopo le parole: «annuale su posto vacante e disponibile» sono inserite le seguenti: «o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche»;.

  Conseguentemente al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 121, è inserito il seguente:

   «121-bis. La Carta di cui al comma 121 è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni. Ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6-bis.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) Al primo periodo, dopo le parole: «del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, ivi incluso il personale educativo operante presso le istituzioni educative statali, come individuato dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».
6-bis.2. Morfino, Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al primo periodo, dopo le parole: «, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche».
6-bis.3. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c) all'articolo 16-ter, comma 10:

    1) alla lettera c), le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    2) alla lettera e), le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6-bis.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

  1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è incrementato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

  1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è incrementato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.02. Caso, Amato, Orrico.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: scuole secondarie di primo e secondo grado statali, inserire le seguenti: predisposti con coinvolgimento di figure professionali competenti, quali psicologi scolastici o educatori e.
8.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, dopo le parole: disagio giovanile inserire le seguenti: , da attuare con il coinvolgimento di psicologi, educatori e operatori socio-sanitari,.
8.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, dopo le parole: disagio giovanile inserire le seguenti: ivi comprese le dipendenze correlate al gioco d'azzardo,.
8.3. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 5 milioni.
8.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: Il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.4. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con le seguenti: Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.6. Amato, Caso, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.7. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi psico-pedagogici nelle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di promuovere il benessere psicologico, relazionale ed educativo degli studenti e sostenere la comunità scolastica nel contrasto ai fenomeni di disagio e dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito favorisce l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di servizi psico-pedagogici, assicurando la presenza di psicologi scolastici, educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, nel rispetto delle competenze professionali previste dalla normativa vigente.
  2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono individuate ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 833, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, della legge 15 aprile 2024, n. 55 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e operano in raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e con le famiglie.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione delle scuole beneficiarie, nonché i parametri di distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento dei servizi psico-pedagogici.
8.01. Piccolotti.

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 2, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.2. Amato, Caso, Orrico.

ART. 9-ter.

  Sopprimerlo.
9-ter.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 9-quater.

  Sopprimerlo.
9-quater.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10-bis.01. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10-bis.02. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici)

  1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che hanno partecipato alla prova di accesso al corso intensivo di formazione secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107 e che, alla luce delle irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della suddetta prova, hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della stessa, sono ammessi di diritto, con oneri a proprio carico, al corso intensivo di formazione ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107 e, in caso di superamento della prova finale, sono inseriti in un elenco graduato in coda alla graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107, se, contestualmente all'iscrizione al corso, rinunciano a proseguire il contenzioso giurisdizionale con l'Amministrazione.
10-bis.03. Caso, Amato, Orrico.