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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 giugno 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00447

Mozione n. 1-00447 – Concernente il rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ( ECRI ) sul fenomeno di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine in Italia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 35 minuti
Lega – Salvini Premier 33 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 28 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE- Centro popolare 16 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 15 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) A tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 3 giugno 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 maggio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ROMEO: «Disposizioni concernenti l'istituzione del libro dei saperi dello spettacolo viaggiante per la certificazione e la continuità del percorso scolastico degli studenti appartenenti a famiglie circensi e del settore dello spettacolo viaggiante» (2436);

   ZARATTI: «Istituzione dell'area marina protetta di Copanello» (2437).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CALDERONE ed altri: «Introduzione della sezione II-bis del capo II del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di riparazione per l'ingiusta applicazione delle misure di prevenzione personali» (2348) Parere delle Commissioni I e V.

   IV Commissione (Difesa):

  S. 1320. – «Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare» (approvato dal Senato) (2429) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII.

   VIII Commissione (Ambiente):

  MAZZETTI ed altri: «Delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia» (2332) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

  VOLPI: «Istituzione di un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti per lo smaltimento di rifiuti che producono esalazioni insalubri e di discariche situate in prossimità di centri abitati» (2361) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2025, concernente l'esercizio di poteri speciali, con prescrizione, in relazione al Piano annuale 2025 relativo agli acquisti di beni e servizi relativi al roll-out, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G della società Zefiro Net Srl (procedimento n. 261/2025).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), riferita all'anno 2024, corredata dei rapporti sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e sul codice unico di progetto, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riferiti rispettivamente all'anno 2022, al primo semestre dell'anno 2023, al secondo semestre dell'anno 2023 e al primo semestre dell'anno 2024 (Doc. CLXXVI, n. 3).

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 72 del 25 marzo – 23 maggio 2025 (Doc. VII, n. 484),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata, in riferimento all'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 1991, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall'articolo 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 73 del 7 aprile – 23 maggio 2025 (Doc. VII, n. 485),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo:

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 75 del 9 aprile – 27 maggio 2025 (Doc. VII, n. 487),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'articolo 1, comma 715, con gli effetti stabiliti dal successivo comma 716, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sezione prima, e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione dodicesima:

  alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 77 dell'8 aprile – 30 maggio 2025 (Doc. VII, n. 489),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 108, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 23 maggio 2025, Sentenza n. 70 del 10 marzo – 23 maggio 2025 (Doc. VII, n. 482),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012:

  alla II Commissione (Giustizia);

  in data 23 maggio 2025, Sentenza n. 71 dell'8 aprile – 23 maggio 2025 (Doc. VII, n. 483),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14) per il calcolo del compenso del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 27 maggio 2025, Sentenza n. 74 del 7 aprile – 27 maggio 2025 (Doc. VII, n. 486),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»:

  alla II Commissione (Giustizia);

  in data 30 maggio 2025, Sentenza n. 76 del 5 – 30 maggio 2025 (Doc. VII, n. 488),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

     nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;

     nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;

     nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»:

   alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 386).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 387).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 388).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 giugno 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine della Bulgaria (COM(2025) 238 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazione di raccomandazione del consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine del Belgio (COM(2025) 263 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Belgio (COM(2025) 264 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2025) 268 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione, e la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (SWD(2025) 97 final), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso le seguenti raccomandazioni e risoluzioni, approvate dall'Assemblea stessa nel corso della seconda parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 7 all'11 aprile 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Raccomandazione n. 2292 – Le ingerenze straniere: una minaccia alla sicurezza democratica in Europa (Doc. XII-bis, n. 192) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Raccomandazione n. 2293 – Rispetto dello Stato di diritto e lotta alla corruzione all'interno del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 193) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2294 – Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina: la necessità di garantire la responsabilità ed evitare l'impunità (Doc. XII-bis, n. 194) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2295 – Attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 195) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2296 – Rafforzare le relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'America Latina (Doc. XII-bis, n. 196) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2593 – Le ingerenze straniere: una minaccia alla sicurezza democratica in Europa (Doc. XII-bis, n. 197) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2594 – Modifica di varie disposizioni del Regolamento dell'Assemblea (Doc. XII-bis, n. 198) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2595 – Porre fine alle espulsioni collettive di cittadini stranieri (Doc. XII-bis, n. 199) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2596 – Rispetto dello Stato di diritto e lotta alla corruzione all'interno del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 200) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2597 – L'arresto del sindaco di Istanbul e lo stato della democrazia e dei diritti umani in Turchia (Doc. XII-bis, n. 201) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2598 – La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina: la necessità di garantire l'assunzione delle responsabilità ed evitare l'impunità (Doc. XII-bis, n. 202) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2599 – Attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 203) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2600 – La situazione in Georgia e seguito della Risoluzione 2585 (2025) «Contestazione, per motivi di merito, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Georgia» (Doc. XII-bis, n. 204) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2601 – Aspetti giuridici dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti (Doc. XII-bis, n. 205) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2602 – Le interconnessioni tra il Consiglio d'Europa e la comunità politica europea (Doc. XII-bis, n. 206) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2603 – Rafforzare le relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'America Latina (Doc. XII-bis, n. 207) – alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1445 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2025, N. 45, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2420)

A.C. 2420 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

    nello specifico reca disposizioni finalizzate a rimodulare una quota delle risorse rientranti in talune delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

    in particolare, l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dispone che le risorse residue non impiegate per il completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi;

    in particolare, con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0., quale strumento di accompagnamento alla attuazione della linea di investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori». La denominazione «Scuola 4.0» discende dalla finalità della misura di realizzare ambienti scolastici innovativi, volti a favorire, tra le altre cose, un apprendimento attivo e collaborativo di studentesse e studenti con una pluralità di percorsi e approcci, tra cui il peer learning;

    la peer education è una metodologia che consente di potenziare la dimensione sociale dell'apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia l'insegnamento delle abilità individuali indispensabili per il raggiungimento del successo formativo da parte di ogni studente;

    nelle scuole dove è stato possibile promuovere progetti di peer education quali ad esempio il progetto «al tuo fianco» dell'Istituto Comprensivo n. 5 «Luigi Coletti» di Treviso, è stato possibile evidenziare risultati positivi. Con il progetto pilota è stato possibile sperimentare e seminare empatia ed aiuto nei casi di difficoltà ed indifferenza. Inoltre, tale strumento rappresenta la più efficace forma di prevenzione al bullismo, come si sta sperimentando in diverse scuole;

    la peer education, infatti, permette efficacemente di ottenere una prevenzione diretta, attraverso gli affiancamenti tra pari, ma realizza anche una prevenzione indiretta per tutti gli studenti presenti in classe che osservano dinamiche di aiuto e supporto e non di prevaricazione;

    l'attivazione delle esperienze pilota di peer education nelle scuole ha dato la possibilità di ricercare tecniche innovative ed efficaci ma, soprattutto, di aiutare i ragazzi ad individuare il senso del loro esistere come individui e come collettività, sviluppando una propria coscienza critica;

    la metodologia della peer education, per essere attuata, richiede una necessaria partecipazione studentesca ai processi formativi e di riforma della scuola;

    si prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti dei compagni il ruolo di peer educator nel realizzare un progetto di miglioramento che la classe stessa sotto la guida di un docente tutor ha individuato. L'attività proposta deve protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possibile monitorare il processo educativo ed ottenere modifiche significative nei comportamenti;

    il progetto è realizzabile sia con donazioni liberali e previsione di borse di studio sia senza oneri, prevedendolo, in questo secondo caso, come prassi e attività scolastica da realizzarsi all'interno sia delle ore di ed. civica ma anche all'interno dell'orario di tutte le altre discipline. Resta a discrezione della singola istituzione scolastica, in base alla propria specificità e, soprattutto, alla propria utenza la progettazione della migliore organizzazione scolastica che ne permetta un'efficace realizzazione,

impegna il Governo

in attuazione della disposizione richiamata in premessa, a devolvere le risorse disponibili ad ogni opportuna iniziativa atta ad incentivare progetti didattici di peer education perché tale approccio diventi trasversale in tutte le materie e di supporto all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/2420/1.Marchetto Aliprandi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

    nello specifico reca disposizioni finalizzate a rimodulare una quota delle risorse rientranti in talune delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

    in particolare, l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dispone che le risorse residue non impiegate per il completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi;

    in particolare, con decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0., quale strumento di accompagnamento alla attuazione della linea di investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori». La denominazione «Scuola 4.0» discende dalla finalità della misura di realizzare ambienti scolastici innovativi, volti a favorire, tra le altre cose, un apprendimento attivo e collaborativo di studentesse e studenti con una pluralità di percorsi e approcci, tra cui il peer learning;

    la peer education è una metodologia che consente di potenziare la dimensione sociale dell'apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia l'insegnamento delle abilità individuali indispensabili per il raggiungimento del successo formativo da parte di ogni studente;

    nelle scuole dove è stato possibile promuovere progetti di peer education quali ad esempio il progetto «al tuo fianco» dell'Istituto Comprensivo n. 5 «Luigi Coletti» di Treviso, è stato possibile evidenziare risultati positivi. Con il progetto pilota è stato possibile sperimentare e seminare empatia ed aiuto nei casi di difficoltà ed indifferenza. Inoltre, tale strumento rappresenta la più efficace forma di prevenzione al bullismo, come si sta sperimentando in diverse scuole;

    la peer education, infatti, permette efficacemente di ottenere una prevenzione diretta, attraverso gli affiancamenti tra pari, ma realizza anche una prevenzione indiretta per tutti gli studenti presenti in classe che osservano dinamiche di aiuto e supporto e non di prevaricazione;

    l'attivazione delle esperienze pilota di peer education nelle scuole ha dato la possibilità di ricercare tecniche innovative ed efficaci ma, soprattutto, di aiutare i ragazzi ad individuare il senso del loro esistere come individui e come collettività, sviluppando una propria coscienza critica;

    la metodologia della peer education, per essere attuata, richiede una necessaria partecipazione studentesca ai processi formativi e di riforma della scuola;

    si prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti dei compagni il ruolo di peer educator nel realizzare un progetto di miglioramento che la classe stessa sotto la guida di un docente tutor ha individuato. L'attività proposta deve protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possibile monitorare il processo educativo ed ottenere modifiche significative nei comportamenti;

    il progetto è realizzabile sia con donazioni liberali e previsione di borse di studio sia senza oneri, prevedendolo, in questo secondo caso, come prassi e attività scolastica da realizzarsi all'interno sia delle ore di ed. civica ma anche all'interno dell'orario di tutte le altre discipline. Resta a discrezione della singola istituzione scolastica, in base alla propria specificità e, soprattutto, alla propria utenza la progettazione della migliore organizzazione scolastica che ne permetta un'efficace realizzazione,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa atta ad incentivare progetti didattici di educazione tra pari.
9/2420/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Marchetto Aliprandi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione sostiene e promuove il diritto all'istruzione;

    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame reca misure per i dirigenti scolastici in relazione riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico;

    in attuazione della riforma richiamata, l'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha introdotto – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – una nuova disciplina relativa al dimensionamento della rete scolastica;

    queste norme hanno stravolto di fatto la riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; il PNRR si proponeva infatti di superare il concetto numerico delle scuole autonome determinate in base al numero di alunni iscritti e del numero di classi. Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che aggrava i criteri della legge 15 luglio 2011, n. 111, siamo invece passati da un minimo di 600 a 900 alunni iscritti;

    il decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, ha introdotto conseguentemente nuovi parametri relativi alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

    tali norme hanno di fatto sancito una riduzione drastica degli istituti presenti nel nostro Paese: una riduzione che ha e che avrà ripercussioni soprattutto sulle aree marginali e promuoverà di fatto la dispersione scolastica: un fenomeno ancora attivo in Italia (al quarto posto in Europa per alunni che abbandonano la scuola) e che colpisce soprattutto le regioni meridionali;

    l'unico beneficio per il dimensionamento riguarderà infatti le casse dello Stato, mentre non ci sarà nessun vantaggio per tutto il personale scolastico e quindi per alunni e famiglie;

    una delle regioni maggiormente colpite dai tagli alla scuola è di fatto la Sicilia che per raggiungere il target imposto a livello ministeriale – oltre ai ridimensionamenti fatti l'anno scorso, delle scuole temporaneamente salvate e di alcuni ricorsi al TAR – dovrà accorpare un numero di istituzioni scolastiche compreso tra 18 e 23;

    in Sicilia, una delle province maggiormente colpite dal ridimensionamento scolastico è la provincia di Enna;

    in provincia di Enna infatti, il Piano di dimensionamento per il nuovo anno scolastico ha già comportato un accorpamento di 4 istituzioni scolastiche mentre altre due potrebbero essere successivamente unite: questi ridimensionamenti sono incomprensibili poiché in netto contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla normativa nazionale (che dovrebbe in parte preservare le aree interne) e dalle indicazioni assessoriali;

    tutti i comuni della provincia di Enna hanno subito dimensionamenti scolastici che hanno una media di 916 studenti;

    i continui accorpamenti tra delle scuole della provincia di Enna stanno creando gravi problematiche a tutta la popolazione, sia in termini occupazionali che in termini di garanzia di pari opportunità per gli studenti dei territori interessati:

    in termini occupazionali, senza contare l'incidenza che gli accorpamenti hanno sulla dotazione organica dei docenti, il taglio è di circa 200 unità in meno (49 dirigenti scolastici, 49 direttori amministrativi, 60 collaboratori scolastici, 30 assistenti amministrativi e 10 assistenti tecnici);

    in termini di mancate risorse finanziare da investire nelle scuole del territorio il danno è molto ingente: mediamente un istituto scolastico autonomo per le stesse misure può presentare un solo progetto e riesce a ricevere finanziamenti europei (tra cui PON, FESR, PNRR) mediamente per 100.000 euro all'anno; ipotizzando mediamente due soppressioni per ogni anno scolastico vengono perdute opportunità di finanziamento per oltre 65 milioni di euro;

    il drammatico calo della popolazione scolastica (-8.700 alunni nella provincia dal 2008/2009 al 2022/2023) non potrà consentire ulteriori dimensionamenti se non tagliando le residue autonomie e ridimensionando ulteriormente già da subito e, negli anni a venire, scuole già in questi anni dimensionate;

    in questo contesto va aggiunto come gli istituti che verranno accorpati rischiano anche di perdere i finanziamenti già ottenuti del PNRR: si tratta infatti di risorse triennali che non potrebbero essere erogate a seguito di altri eventuali dimensionamenti;

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026,

impegna il Governo

in attuazione della riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a rivedere, in relazione a quanto espresso in premessa, i parametri per il piano di dimensionamento degli istituti di ogni ordine e grado nelle aree interne e marginali della Sicilia, e in particolare nella provincia di Enna a partire dall'anno scolastico 2025/2026, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione, contrastare l'abbandono scolastico e tutelare lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale del territorio.
9/2420/2.Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    per l'adozione del provvedimento all'esame, come si evince dalla relazione del Governo, è richiamata come straordinaria e urgente la necessità di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    il disagio giovanile necessita altresì di sviluppare nei giovani l'intelligenza emotiva e un'appropriata educazione sessuoaffettiva, attraverso lo sviluppo dell'empatia e delle competenze socio-emotive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

    in tale ottica sono necessari interventi educativi destinati alle alunne e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sfera sessuo-affettiva, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale e qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere e il disagio giovanile in generale;

    tuttavia non c'è una legge nazionale che disciplini in maniera laica l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole e tale carenza ha portato alcune scuole a muoversi in autonomia, scegliendo tra i tanti programmi di educazione sessuo-affettiva proposti da associazioni ed enti esterni agli istituti;

    tra i diversi programmi diffusi nelle scuole vi è «Teen Star» che si definisce come un «percorso per l'educazione all'affettività e alla sessualità»; Teen Star è un ente accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'istruzione con decreto n. AOODPIT.784 del 1° agosto 2016; tale associazione propone corsi nelle scuole principalmente incentrati sulla «educazione affettiva e sessuale» per adolescenti, con connotati, ad avviso dei firmatari del presente atto, tutt'altro che laici ed anzi improntati ad uno spirito confessionale e in contrasto con i valori e il rispetto delle pari opportunità e della libertà di scelta con riguardo alla salute sessuale e riproduttiva;

    l'educazione sessuo-affettiva e il rispetto dei diritti individuali sono temi fondamentali per la formazione dei giovani, ma è necessario che questi temi vengano trattati in modo scientificamente corretto e nel rispetto delle normative vigenti;

    sono sempre più frequenti femminicidi anche tra i giovanissimi, ultimo è il fatto avvenuto ad Afragola riguardante una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro, della cui uccisione si sarebbe autoaccusato l'ex fidanzato poco più che maggiorenne;

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, reca norme in materia di percorsi di formazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, con la finalità, dichiarata nella relazione illustrativa, di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale»,

impegna il Governo:

  in linea con la finalità richiamate in premessa, ad accompagnare le misure introdotte con l'articolo 8 del provvedimento con iniziative urgenti finalizzate a garantire:

   a) in tutte le scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuo-affettiva al fine di contrastare e realizzare una reale e concreta lotta ai femminicidi e a tutte le violenze di genere;

   b) un controllo rigoroso sulla selezione e sull'autorizzazione delle associazioni che operano nelle scuole, in particolare per quanto riguarda i corsi legati all'educazione sessuale e affettiva, al fine di contrastare ogni ingerenza da parte soggetti che, ideologicamente orientati non possiedano gli standard di qualità educativa e scientifica richiesti e che si contraddistinguano per un approccio educativo lesivo dei diritti umani e delle libertà di scelta degli individui.
9/2420/3.Sportiello, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 4-bis – introdotto durante l'esame presso il Senato – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

    l'articolo 4-bis, ad avviso dei firmatari, palesemente estraneo alla materia trattata nel provvedimento all'esame, fa riferimento alla finalità di assicurare la piena attuazione dell'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), investimento relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale;

    in particolare, la predetta disposizione differisce:

     la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;

     la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio», facendo pertanto valere la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata anche come «moderata»;

    ai sensi dell'articolo 15 e dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 26 del 2014: la procedura è classificata «moderata» qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata «lieve» qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; con la locuzione «non risveglio» si fa invece riferimento alle procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza);

    i divieti e le condizioni che la disposizione in esame differisce rientrano tra le norme del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/20137), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»);

    si ricorda altresì che l'articolo 42, comma 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2014, e successive modificazioni, in relazione ai medesimi divieti e condizioni prevede che il Ministero della salute, avvalendosi del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, effettui, entro il 30 giugno di ciascun anno, un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi;

    i metodi alternativi all'uso degli animali nella sperimentazione, sono in sintonia con la richiesta crescente che arriva da cittadini e da parte del mondo della ricerca sia in Italia che in molti paesi europei;

    molte associazioni scientifiche nazionali e internazionali sostengono la necessità di promuovere lo sviluppo e l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM) basati sulla biologia umana (Human based), non solo per problemi etici, ma, soprattutto, perché gli approcci tradizionali, basati sul modello animale, richiedono tempi lunghi, costi elevati, e sono scarsamente predittivi per l'uomo, vista la specie specificità di reazione a farmaci e sostanze chimiche;

    considerando, inoltre, che i divieti in questione riguardano esclusivamente la ricerca di base per sostanze d'abuso e xenotrapianti e che non viene attualmente neanche messa in discussione la ricerca per l'autorizzazione e l'immissione in commercio di farmaci e vaccini, sarebbe opportuno, anziché continuare a prorogare gli effetti di una norma approvata dal Parlamento nel 2014 e che doveva entrare in vigore nel 2017, investire seriamente nella formazione dei nuovi giovani ricercatori sui NAM, e finanziare adeguatamente enti pubblici di ricerca che lavorano ai nuovi approcci metodologici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare, nel primo provvedimento utile, nuove risorse per lo sviluppo dei NAM, ossia per i nuovi approcci metodologici nella ricerca senza l'uso degli animali, e per favorire la formazione universitaria e specialistica in questo ambito della ricerca;

   a valutare l'opportunità di mettere in atto iniziative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti e studi nell'ambito dei metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);

   a valutare la creazione di strutture adeguate per fornire supporto pratico ai giovani ricercatori che utilizzano i NAM.
9/2420/4.Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come si evince dalla relazione del Governo, risponde, tra gli altri, alla straordinaria e urgente necessità di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    segnatamente, all'articolo 8 si prevede lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinate alla definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    come messo in luce nella relazione illustrativa, la finalità della norma è quella di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale»;

    tuttavia, al fine di rendere effettivo ed efficace il percorso di formazione e crescita personale, al fine di contrastare e prevenire il disagio giovanile, appare agli scriventi indispensabile intervenire altresì con misure volte a sviluppare nei giovani l'intelligenza emotiva e un'appropriata educazione affettiva e sessuale, attraverso lo sviluppo dell'empatia e delle competenze socio-emotive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

    in tale ottica sono necessari interventi destinati non solo ai docenti, ma anche interventi educativi destinati alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che mirino a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, al fine di prevenire e di fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché i comportamenti a rischio quali il bullismo, il cyberbullismo o qualsiasi altra forma di prevaricazione e violenza di genere e il disagio giovanile in generale;

    tuttavia ad oggi il nostro ordinamento difetta di una legge specifica che introduca in maniera strutturale l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, considerando che – come dimostrato – il disagio giovanile è il prodromo di comportamenti violenti, specie nei confronti delle giovani donne;

    la violenza sulle donne è innanzitutto un fenomeno strutturale e culturale e, pertanto, come tale va affrontato;

    non è sufficiente rendere più stringente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere; invero, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

    pertanto, la chiave di volta per contrastare il disagio giovanile e le sue estrinsecazioni in termini di violenza sulle donne, non può che essere il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita dei nostri giovani, e insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti e le studentesse sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità;

    l'Italia è ormai uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole. In alcuni Paesi, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione affettiva e sessuale sono da decenni integrati nei piani di studi;

    la scuola deve essere il luogo dove iniziare, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, a porre le basi per arginare questo fenomeno criminale e responsabilizzare il singolo individuo affinché sia in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini altrui;

    occorre restituire ai giovani i valori su diversi aspetti della sessualità e dell'affettività che sembrano perduti, e la scuola, attraverso l'insegnamento strutturale dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle;

    secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma proprio alla salute, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ad accompagnare le misure introdotte con l'articolo 8 del provvedimento, con ulteriori misure volte a contrastare il disagio giovanile e le sue estrinsecazioni in termini di violenza di genere, anche attraverso l'introduzione dell'insegnamento strutturale dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa nelle scuole di primo e secondo grado, al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere, con ciò rispondendo all'obiettivo, richiamato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale».
9/2420/5.Ascari, D'Orso, Orrico, Caso, Amato, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale da parte dei giovani è fondamentale, anche per evitare i rischi legati ad un uso distorto e ad un'eccessiva dipendenza;

    l'educazione digitale, che dovrebbe essere parte integrante del curriculum scolastico, mira a sviluppare competenze che consentano ai ragazzi di navigare in modo sicuro e critico nel mondo online, nell'uso delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, per favorire un apprendimento efficace e una crescita sana;

    le competenze digitali sono state riconosciute ed inserite dalla Comunità europea tra le competenze chiave indispensabili all'apprendimento permanente; d'altro canto la tecnologia, con la sua pervasività e l'innovazione che continua ad arrecare, diventa sempre più la nostra realtà, e specialmente quella dei più giovani che iniziano, sin dalla tenera età, ad approcciarsi e familiarizzare con strumenti digitali;

    in particolare, l'IA sta rivoluzionando l'istruzione, e le scuole hanno l'opportunità di guidare questo cambiamento, in quanto l'intelligenza artificiale può rivelarsi una potente alleata nell'educazione, ma presenta anche rischi che richiedono consapevolezza, conoscenze specifiche, abilità pratiche e un'attitudine critica, capace di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi dell'uso di motori di ricerca basati sull'IA;

    risulta difficile immaginare il futuro di una scuola che non preveda l'uso delle tecnologie nella sua programmazione didattica ma, per poterlo fare, occorre pensare prima di tutto ad un investimento sulla formazione dei docenti. Essi infatti, insieme ai genitori e, più genericamente, alle persone più adulte, devono esser messi nella condizione di poter guidare i ragazzi verso un uso critico degli strumenti digitali, per usarli con abilità, consapevolezza e senza rischi;

    appare dunque auspicabile, al pari di quanto prevede l'articolo 8 del provvedimento all'esame, che prevede risorse per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, istituire un fondo per favorire la formazione sull'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale,

impegna il Governo

analogamente a quanto disposto dall'articolo 8 del provvedimento all'esame, ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché sia istituito un apposito fondo per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale.
9/2420/6.Orrico, Caso, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale da parte dei giovani è fondamentale, anche per evitare i rischi legati ad un uso distorto e ad un'eccessiva dipendenza;

    l'educazione digitale, che dovrebbe essere parte integrante del curriculum scolastico, mira a sviluppare competenze che consentano ai ragazzi di navigare in modo sicuro e critico nel mondo online, nell'uso delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, per favorire un apprendimento efficace e una crescita sana;

    le competenze digitali sono state riconosciute ed inserite dalla Comunità europea tra le competenze chiave indispensabili all'apprendimento permanente; d'altro canto la tecnologia, con la sua pervasività e l'innovazione che continua ad arrecare, diventa sempre più la nostra realtà, e specialmente quella dei più giovani che iniziano, sin dalla tenera età, ad approcciarsi e familiarizzare con strumenti digitali;

    in particolare, l'IA sta rivoluzionando l'istruzione, e le scuole hanno l'opportunità di guidare questo cambiamento, in quanto l'intelligenza artificiale può rivelarsi una potente alleata nell'educazione, ma presenta anche rischi che richiedono consapevolezza, conoscenze specifiche, abilità pratiche e un'attitudine critica, capace di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi dell'uso di motori di ricerca basati sull'IA;

    risulta difficile immaginare il futuro di una scuola che non preveda l'uso delle tecnologie nella sua programmazione didattica ma, per poterlo fare, occorre pensare prima di tutto ad un investimento sulla formazione dei docenti. Essi infatti, insieme ai genitori e, più genericamente, alle persone più adulte, devono esser messi nella condizione di poter guidare i ragazzi verso un uso critico degli strumenti digitali, per usarli con abilità, consapevolezza e senza rischi;

    appare dunque auspicabile, al pari di quanto prevede l'articolo 8 del provvedimento all'esame, che prevede risorse per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, istituire un fondo per favorire la formazione sull'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative necessarie affinché sia istituito un apposito fondo per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale.
9/2420/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Orrico, Caso, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame al Senato, all'articolo 6 del provvedimento all'esame, sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter che intervengono sui commi 526 e 527 della legge di bilancio per il 2021; in particolare, intervengono sul Fondo istituito dal Governo Conte II per sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente – ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

    le disposizioni di cui ai citati 1-bis ed 1-ter, riguardano una limitazione dei requisiti per accedere al Fondo, ovvero, oltre all'ISEE sotto i 20.000 euro, per percepire il contributo pubblico gli studenti fuori sede:

     devono essere iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, ovvero le università che non dispongono di dormitori e alloggi;

     devono essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

     nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi;

    si stabilisce altresì che non accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;

    infine il medesimo fondo è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025;

    per quanto concerne la dotazione finanziaria, si ricorda che, inizialmente, il Fondo era stato finanziato con 15 milioni, più volte rifinanziato. Successivamente, il governo Meloni, con la legge di bilancio per il 2023, ha rifinanziato il fondo soltanto per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre il decreto-legge sport e scuola approvato a luglio scorso lo ha incrementato di 10,3 milioni di euro per il 2024. Infine, la legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) lo ha incrementato di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

    il fondo è allocato sul capitolo 1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e presenta disponibilità in termini di competenza e cassa pari a 6,7 milioni di euro per il 2025 e a 7,7 milioni di euro per il 2026 e il 2027;

    come si evince dalla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2023, volume II, Tomo II, p. 103, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 526 e 527) ha istituito il Fondo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede (cap. 1815), con uno stanziamento di 15 milioni che ha consentito di rimborsare un importo pro capite pari a 1.570 euro a 10.000 studenti. Il Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 580) con risorse pari a 4 milioni per il 2023 e 6 milioni a decorrere dal 2024. Il Ministero riferisce che i 4 milioni del 2023 sono stati ripartiti, con decreto direttoriale n. 2347 del 27 dicembre 2023, agli atenei, i quali hanno rimborsato le richieste di 14.000 studenti con un importo medio pro capite pari a 280 euro circa;

    dunque, emerge che, fermi restando i criteri fissati per gli aventi diritto, che comunque mirano a ridurre la platea dei destinatari, appaiono in ogni caso esigue le risorse del fondo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamati in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative volte a rivedere i nuovi criteri introdotti e a reperire ulteriori adeguate risorse destinate ad incrementare il Fondo per sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, allo scopo di meglio tutelare e garantire il diritto allo studio universitario.
9/2420/7.L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter, del provvedimento in esame e a promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni ulteriore iniziativa utile a sostenere e garantire il diritto allo studio universitario.
9/2420/7.(Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni per accelerare il reclutamento dei docenti in attuazione della Riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in vista dell'anno scolastico 2025/2026;

    in particolare, l'articolo 2, al comma 4, dispone una deroga alle ordinarie procedure assunzionali del personale docente, prevedendo la possibilità di attingere, per le assunzioni in ruolo, anche dalle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, in modo da completare l'iter entro il 31 dicembre 2025;

    tale disposizione, simile a quella introdotto nel decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 per l'anno scolastico in corso, si rende necessaria a causa dell'impossibilità di concludere il secondo concorso docenti indetto con le nuove modalità previste dal PNRR nei termini originariamente previsti;

    i reiterati ritardi nello svolgimento dei concorsi PNRR e nell'avvio dei nuovi percorsi abilitanti stanno creando numerose difficoltà agli aspiranti docenti e, in particolare, ai vincitori del primo concorso indetto con DDG n. 2575/2023 (cosiddetto PNRR1), privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso all'atto dell'assunzione;

    ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti vincitori privi di abilitazione sottoscrivono un contratto annuale (fino al 31 agosto 2025) di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire i 30 o 36 CFU/CFA mancanti a seconda della situazione soggettiva. Conseguita l'abilitazione, i docenti vengono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo;

    tali percorsi, secondo la nota interministeriale n. 7353 del 4 aprile 2025, dovranno necessariamente terminare entro il 18 luglio 2025;

    tuttavia, analogamente a quanto avvenuto per il primo ciclo, i decreti di avvio dei percorsi sono stati emanati con un ritardo significativo rispetto al cronoprogramma originariamente previsto – il quale indicava l'inizio del secondo ciclo a gennaio 2025, affinché la formazione si concludesse entro giugno per permettere ai vincitori del primo concorso PNRR di abilitarsi tempestivamente, consentendo la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato e l'avvio dell'anno di prova;

    molte università e istituzioni AFAM non hanno ancora avviato i suddetti percorsi e, pertanto, i docenti vincitori, data la ristrettezza dei tempi, rischiano di non riuscire a completare (o iniziare) il percorso abilitante in tempo utile per essere assunti a tempo indeterminato, nonostante abbiano superato tutte le prove e abbiano prestato servizio come supplenti per un intero anno scolastico;

    il rischio, evidenziato anche dall'USR Lombardia con nota protocollata n. 24468 del 15 maggio 2025, è che, il mancato conseguimento dell'abilitazione entro i termini previsti determini la risoluzione del contratto e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito, un'ingiustizia causata esclusivamente dai ritardi accumulati dai Ministeri competenti (Ministero dell'università e della ricerca e Ministero dell'istruzione e del merito),

    inoltre, l'allegato ai decreti ministeriali n. 156 e 148 del 24 febbraio 2025 non riportava l'intera offerta formativa, in quanto non si era ancora conclusa la procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l'anno scolastico 2024/2025, e questo ha generato una distribuzione non omogenea dei posti sul territorio nazionale, costringendo molti aspiranti docenti a dover scegliere se attendere la pubblicazione di ulteriori decreti oppure presentare domanda in atenei distanti dal proprio luogo di residenza, con conseguenti impatti logistici ed economici,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di garantire ai docenti vincitori del concorso indetto con DDG n. 2575/2023 (cosiddetto PNRR1), che non riusciranno ad abilitarsi nei termini previsti a causa dei ritardi, una deroga temporale per il conseguimento dell'abilitazione, nonché la possibilità di firmare il contratto a tempo indeterminato all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026;

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative di competenza necessarie, anche di carattere normativo, al fine di garantire un'attivazione dei percorsi abilitanti uniforme su tutto il territorio nazionale, anche in vista dell'ultimo concorso PNRR a cui si potrà accedere soltanto con l'abilitazione.
9/2420/8.D'Orso, Caso, Orrico, Amato.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire ai docenti vincitori del concorso cosiddetto PNRR1 di abilitarsi in tempo utile per poter essere inquadrati a tempo indeterminato all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.
9/2420/8.(Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso, Caso, Orrico, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni per accelerare il reclutamento dei docenti in attuazione della Riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in vista dell'anno scolastico 2025/2026;

    in particolare, l'articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dai concorsi banditi nell'anno 2023, la graduatoria dei concorsi è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;

    viene, inoltre, chiarito che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, sono utilizzate in via prioritaria rispetto agli idonei delle graduatorie relative ai concorsi svolti con il regime previgente;

    l'integrazione della graduatoria di merito con gli idonei in misura pari soltanto al 30 per cento dei posti messi a concorso non rappresenta una soluzione sufficiente a tutelare il diritto di chi ha superato tutte le prove concorsuali ed aspetta da tempo di poter essere inserito in ruolo, così come non risolve il grave problema del precariato scolastico;

    allo stesso tempo, andrebbe rispettato il criterio cronologico degli scorrimenti delle graduatorie, un principio cardine per tutta la pubblica amministrazione, al fine di tutelare le legittime aspettative degli idonei dei concorsi precedenti a quelli PNRR, che aspettano il proprio turno per l'assunzione a tempo indeterminato. Lo stesso provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 4-bis, interviene sull'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, trasformando ad esaurimento la graduatoria del concorso straordinario del 2020, così come avvenuto per il concorso ordinario 2020, chiarisce che l'utilizzo delle stesse debba avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo garantite per i vincitori dei concorsi; tuttavia, in merito agli idonei, sarebbe opportuno rispettare il principio cronologico di scorrimento delle graduatorie, affinché non si crei una disparità di trattamento tra candidati,

impegna il Governo:

  valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché le graduatorie dei concorsi PNRR siano pubblicate interamente con l'indicazione di tutti gli idonei e i relativi punteggi e trasformate ad esaurimento;

   ad adottare disposizioni di carattere normativo affinché venga garantito il principio cronologico di scorrimento delle graduatorie, al fine di tutelare le legittime aspettative degli idonei dei concorsi precedenti.
9/2420/9. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e, in particolare, per il reclutamento del personale scolastico e il rafforzamento delle istituzioni scolastiche;

    la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per presunta violazione della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, depositando il ricorso C-155/25 dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

    al centro del ricorso vi è l'abuso sistematico e protratto dei contratti a termine nel reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole statali italiane, in assenza di strumenti efficaci di prevenzione del precariato;

    secondo la Commissione, l'Italia non ha fissato una durata massima complessiva dei rapporti a termine, né un limite al numero di rinnovi consentiti, in contrasto con quanto previsto dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

    il ricorso contesta l'assenza di una pianificazione regolata per la stabilizzazione dei lavoratori ATA, con gravi ricadute sull'equità occupazionale, sulla continuità del servizio scolastico e sulla dignità lavorativa di migliaia di lavoratori precari della scuola;

    inoltre, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025) ha previsto, all'articolo 1, comma 828, una riduzione di 2.174 unità delle dotazioni organiche del personale ATA a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027;

    l'uso ingente dei contratti a termine e le prospettate riduzioni di personale del comparto ATA mal si conciliano con l'esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie delle istituzioni scolastiche, oberate di lavoro anche per portare a termine i progetti legati al PNRR,

impegna il Governo

ad accompagnare urgentemente le misure recate dal provvedimento in esame con tutte le iniziative necessarie finalizzate a sanare la situazione di precarietà strutturale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, reperendo le risorse necessarie, anche al fine di programmare un piano di stabilizzazione strutturale, trasparente e che garantisca tempi certi di assunzione.
9/2420/10.Giuliano, Caso, Orrico, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti per accelerare il reclutamento dei docenti in attuazione della Riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in vista dell'anno scolastico 2025/2026;

    durante l'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 1-bis, che inserisce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, gli incarichi post doc e gli incarichi di ricerca, all'interno della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

    le nuove figure contrattuali si configurano come un vero e proprio passo indietro rispetto alla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto, nel nostro ordinamento, i contratti di ricerca, una tipologia contrattuale che ha sostituito i vecchi assegni di ricerca, ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, annuale ed esentasse, con un rapporto di lavoro pienamente subordinato, biennale, rinnovabile una sola volta e prorogabile di un ulteriore anno per specifici progetti di ricerca, la cui retribuzione è regolata dal CCNL Istruzione e ricerca, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;

    questa revisione del cosiddetto pre-ruolo universitario ha segnato un passo in avanti proprio perché ha definito un'unica figura di ricercatore a termine, cancellando i rapporti di lavoro atipici che erano prevalsi sino ad allora ed avevano contribuito a precarizzare la figura del ricercatore universitario nelle università e negli enti di ricerca;

    il contratto di ricerca, essendo più tutelante rispetto al vecchio assegno, risulta anche più oneroso per le Università e gli enti di ricerca e, pertanto, avrebbe bisogno dei necessari finanziamenti per poter diventare strutturale;

    tuttavia, l'Esecutivo ha ritenuto più semplice istituire due nuove figure con l'obiettivo di frammentare le figure che si inseriscono nel percorso professionale di un ricercatore tra il conseguimento della laurea magistrale e la prospettiva di assunzione in ruolo;

    infatti, gli incarichi di ricerca si sovrappongono alle attuali borse di ricerca e creano un percorso parallelo – anch'esso di 3 anni – ai dottorati di ricerca, ma senza prospettive. In questo modo, si crea una figura di assistente legato a un docente di riferimento, che può essere scelto direttamente, con una remunerazione incerta e differenziata da un'università all'altra, senza precisazioni sulla natura del rapporto di lavoro e sul trattamento economico previsto;

    gli incarichi post doc, invece, si sovrappongono agli attuali Contratti di ricerca e, in sostanza, replicano le posizioni di assegni di ricerca e RTD-A, ma hanno minori tutele contrattuali e costi inferiori per gli atenei e potrebbero quindi portare gli stessi a scegliere di privilegiare tale figura per le opportunità di ricerca dei neo-dottorati e per la continuazione delle attività degli attuali assegni e RTD-A;

    l'introduzione di tali figure contrattuali è stata giustificata dalla necessità di inserire nell'ordinamento un contratto più flessibile per poter assumere i beneficiari italiani dei progetti Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) nell'ambito dello schema del Doctoral Network (12 progetti vinti in Italia nel 2024, per un totale di circa 60 Dottorandi);

    tuttavia, sarebbe stato possibile risolvere tale problematica attraverso una modifica delle disposizioni normative del contratto di ricerca, senza creare necessariamente due nuove figure che rischiano di esporre il nostro Paese ad un possibile reversal della riforma da parte della Commissione europea;

    sarebbe, dunque, auspicabile un cambio di rotta nel mondo della ricerca e dell'Università, riducendo il numero di contratti atipici e di figure precarie e riconoscendo, al contempo, maggiori tutele contrattuali ai ricercatori, al fine di salvaguardare un settore essenziale per lo sviluppo del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa al fine di adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie volte a rivedere interamente la disposizione che introduce gli incarichi post doc e gli incarichi di ricerca all'interno della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di evitare una frammentazione delle figure contrattuali nella fase del pre-ruolo accademico;

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, volte a modificare il contratto di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di ampliare la partecipazione alle borse europee Marie Sklodowska-Curie Actions anche ai ricercatori non ancora in possesso di dottorato di ricerca, senza ricorrere a nuove forme di precariato;

   a reperire urgentemente le risorse necessarie finalizzate all'attivazione strutturale dei contratti di ricerca, istituiti dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9/2420/11.Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emendamento 6.0.100 del Governo al provvedimento in esame ha introdotto, durante l'esame presso il Senato, l'articolo 6-bis, recante misure urgenti in materia di Carta del docente;

    tale beneficio, istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), inizialmente riservato ai soli docenti di ruolo, è stato esteso in via strutturale, a partire dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 572, lettera a)), legge 30 dicembre 2024, n. 207), anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dopo un primo riconoscimento temporaneo previsto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (cosiddetto «Salva infrazioni»);

    la Carta del Docente rappresenta in prima istanza uno strumento di supporto economico fondamentale ai fini della formazione professionale e culturale di tutti i docenti delle scuole statali, permettendone la formazione continua e valorizzandone le competenze professionali, come individuato dall'articolo 1, comma 121, della norma istitutiva della misura;

    nonostante l'innegabile apporto fornito dal beneficio, ravvisabile non soltanto nella sua funzione di sostegno economico all'iter formativo degli insegnanti, ma definibile anche in termini di investimento statale verso il suo sistema d'istruzione e di riconoscimento del valore sociale dell'insegnamento, il percorso di estensione della platea dei beneficiari – anche a seguito dei sopracitati interventi normativi, appare ancora limitato e non pienamente valorizzante l'eterogeneità delle figure professionali che operano nel sistema scolastico;

    permangono ancora disparità nell'accesso alla misura che ad oggi continua ad escludere i docenti con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, privandoli di fatto del diritto alla formazione continua, invece riconosciuto ai docenti di ruolo, laddove la stessa legge n. 107 del 2015, all'articolo 1 comma 124, definiva la formazione del personale della scuola come «obbligatoria, permanente e strategica»;

    risulta inoltre escluso il personale educativo impiegato presso educandati e convitti statali, nonostante sia soggetto agli stessi obblighi formativi previsti per i docenti;

    l'attuale quadro normativo, pur riveduto, continua a presentare elementi di disparità e disomogeneità, che finiscono per penalizzare le categorie più fragili e meno tutelate del comparto scuola,

impegna il Governo:

  al fine di garantire condizioni di equità nell'accesso alla formazione e di valorizzare in modo omogeneo tutte le professionalità che concorrono, con pari dignità, al buon funzionamento del sistema nazionale di istruzione, ad adottare le opportune iniziative, nel primo provvedimento utile, per sanare le attuali disparità nel riconoscimento della Carta del docente, estendendo il beneficio anche:

   ai docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche;

   al personale educativo degli educandati e dei convitti statali;
9/2420/12.Morfino, Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emendamento 6.0.100 del Governo al provvedimento in esame ha introdotto, durante l'esame presso il Senato, l'articolo 6-bis, recante misure urgenti in materia di Carta del docente;

    tale beneficio, istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), inizialmente riservato ai soli docenti di ruolo, è stato esteso in via strutturale, a partire dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 572, lettera a)), legge 30 dicembre 2024, n. 207), anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, dopo un primo riconoscimento temporaneo previsto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (cosiddetto «Salva infrazioni»);

    la Carta del Docente rappresenta in prima istanza uno strumento di supporto economico fondamentale ai fini della formazione professionale e culturale di tutti i docenti delle scuole statali, permettendone la formazione continua e valorizzandone le competenze professionali, come individuato dall'articolo 1, comma 121, della norma istitutiva della misura;

    nonostante l'innegabile apporto fornito dal beneficio, ravvisabile non soltanto nella sua funzione di sostegno economico all'iter formativo degli insegnanti, ma definibile anche in termini di investimento statale verso il suo sistema d'istruzione e di riconoscimento del valore sociale dell'insegnamento, il percorso di estensione della platea dei beneficiari – anche a seguito dei sopracitati interventi normativi, appare ancora limitato e non pienamente valorizzante l'eterogeneità delle figure professionali che operano nel sistema scolastico,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di garantire condizioni di equità nell'accesso alla formazione e di valorizzare in modo omogeneo tutte le professionalità che concorrono, con pari dignità, al buon funzionamento del sistema nazionale di istruzione, ad adottare le opportune iniziative, nel primo provvedimento utile, per sanare le attuali disparità nel riconoscimento della Carta del docente, estendendo il beneficio anche:

   ai docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche;

   al personale educativo degli educandati e dei convitti statali;
9/2420/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del provvedimento all'esame, al fine di assicurare il raggiungimento del target PNRR previsto per l'investimento 1.1 della Missione 4, componente 1, denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è volta ad emanare un nuovo bando per la selezione dei progetti necessari al conseguimento dell'obiettivo e allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili;

    tuttavia, per farlo, vengono utilizzate quote delle risorse disponibili su altri investimenti del PNRR di titolarità del Ministero, tra cui il Piano di estensione del tempo pieno e la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

    in tal senso, non è chiaro né dalla norma, né dalle relazioni di accompagnamento, se queste risorse prese da questi investimenti non servano più, in quanto il target dell'investimento è stato già raggiunto, oppure semplicemente vengono spostate sul piano asili nido e venga in qualche modo ridotto il target da raggiungere;

    le risorse stornate in favore della realizzazione del Piano asili nido sono pari (quasi del tutto identiche) a quelle «rese disponibili a seguito della revisione del PNRR con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 su altri investimenti di propria titolarità»;

    tali risorse (ora stornate su piano asili nido) erano state allora allocate in favore degli investimenti 1.2 e 3.3 della M4C1 e 1.1 della M2C3 per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati e sulla base di specifiche motivazioni che il Governo aveva ricondotto a difficoltà riscontrate nella loro attuazione, essenzialmente da ricondurre all'aumento dei costi edilizi. Ciò risulta esplicitato in tutte le relazioni sull'attuazione del PNRR trasmesse dal Governo al Parlamento;

    senza dubbio è necessario il raggiungimento dell'obiettivo denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», ma anche l'implementazione del tempo pieno è importante, anche per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affinché siano reintegrate, con ulteriori fonti di finanziamento, le risorse utilizzate a valere sull'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 1, denominato «Piano di estensione del tempo pieno», affinché possa essere effettivamente conseguito l'obiettivo dell'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, anche al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico.
9/2420/13.Carmina, Caso, Orrico, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 45 del 2025 reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

    il comma 1-bis dell'articolo 6-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'utilizzo della Carta docente anche all'acquisto e alla fruizione dei prodotti dell'editoria audiovisiva;

    l'estensione della Carta del docente anche all'acquisto dei prodotti dell'editoria audiovisiva (DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e online) consentirebbe di valorizzare appieno tutte le forme di cultura multimediale, rafforzando il bagaglio formativo del corpo docente e promuovendo l'innovazione didattica, senza comportare nuovi e maggiori oneri per lo Stato,

impegna il Governo

a precisare, in sede di attuazione dell'innovazione normativa in premessa, che il perimetro delle opere fruibili è quello dei prodotti filmici e audiovisivi, su supporto fisico e tramite le piattaforme di distribuzione digitale per il noleggio e la vendita.
9/2420/14.Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, con l'obiettivo di rafforzare la governance e la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche coinvolte, semplificando contestualmente le procedure amministrative e normative che regolano gli interventi finanziati dal PNRR;

    in particolare, l'articolo 2 introduce disposizioni relative all'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento al sistema di reclutamento dei docenti all'interno del più ampio obiettivo di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione;

    le procedure concorsuali straordinarie bandite a partire dal 2020 hanno coinvolto un ampio numero di candidati che, pur avendo superato le prove scritta e orale con punteggio almeno pari al minimo previsto, non sono risultati vincitori, anche a causa della limitata disponibilità di posti a bando;

    tale situazione ha determinato una compressione del legittimo affidamento maturato da candidati che hanno comunque dimostrato il possesso delle competenze richieste e che restano tuttora esclusi da ogni possibilità di inserimento nelle graduatorie vigenti, precludendo di fatto una loro potenziale futura immissione in ruolo. Ne deriva, dunque, un evidente contrasto con i principi di valorizzazione del merito, di efficiente utilizzo delle risorse umane già selezionate e di efficacia, efficienza ed economicità che la pubblica amministrazione deve perseguire nello svolgimento della propria azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la costituzione di graduatorie regionali di merito ad esaurimento per i candidati che, in concorsi banditi a decorrere dall'anno 2020, abbiano conseguito il punteggio minimo previsto dall'articolo 59, comma 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per entrambe le prove scritta e orale, dalle quali attingere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie dei vincitori e nella misura delle eventuali rinunce intervenute, prevedendo altresì la possibilità per i candidati idonei, previa domanda, di essere inseriti in coda nelle graduatorie di una regione diversa da quella di svolgimento del concorso.
9/2420/15.Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame novella alcune delle norme sul reclutamento dei docenti e sulle procedure concorsuali;

    come da recente intervento normativo, il servizio civile nazionale include tra i soggetti beneficiari della riserva della quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi gli operatori volontari, precisando che a tale quota di riserva possano avere accesso anche gli operatori volontari che hanno concluso il preesistente servizio civile nazionale;

    la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», prevede, infatti, una riserva di posti pari al 15 per cento, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

    l'articolo 1, comma 9-bis del citato decreto-legge prevede infatti che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, «fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;

    il suddetto decreto-legge è richiamato anche dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, all'articolo 12, comma 14, secondo cui: in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

    si tratta, quindi, di una normativa prevista in generale per tutte le procedure concorsuali o para-concorsuali previste per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze), nel limite del 15 per cento dei posti disponibili;

    i vari titoli di riserva complessivamente considerati (legge n. 68 del 1999, servizio civile universale, riserva per i militari volontari congedati), non possono in ogni caso superare il 50 per cento dei posti disponibili;

    la riserva trova applicazione nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti da qualsiasi amministrazione pubblica, compresa quindi l'amministrazione scolastica. Tale servizio deve essere dichiarato nell'apposita sezione (titoli di riserva) presente nella domanda di inserimento nelle Gps allegando obbligatoriamente l'attestazione scaricabile dal sito del dipartimento delle politiche giovanili;

    come tutti gli altri titoli di riserva, la riserva in parola opera esclusivamente per le supplenze conferite da Gae\Gps. Non opera (e non potrebbe operare) per le supplenze conferite da graduatorie d'istituto;

    per quanto riguarda la scuola, tale misura penalizza i lavoratori precari molti dei quali, anche per ragioni anagrafiche, non hanno potuto svolgere il servizio civile universale introdotto solo pochi anni fa,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di adozione del primo provvedimento utile, che nei concorsi per il personale scolastico lo svolgimento del servizio civile sia titolo di preferenza e non sia titolo di riserva.
9/2420/16.Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame novella alcune delle norme sul reclutamento dei docenti e sulle procedure concorsuali;

    come da recente intervento normativo, il servizio civile nazionale include tra i soggetti beneficiari della riserva della quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi gli operatori volontari, precisando che a tale quota di riserva possano avere accesso anche gli operatori volontari che hanno concluso il preesistente servizio civile nazionale;

    la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», prevede, infatti, una riserva di posti pari al 15 per cento, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

    l'articolo 1, comma 9-bis del citato decreto-legge prevede infatti che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, «fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;

    il suddetto decreto-legge è richiamato anche dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, all'articolo 12, comma 14, secondo cui: in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

    si tratta, quindi, di una normativa prevista in generale per tutte le procedure concorsuali o para-concorsuali previste per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze), nel limite del 15 per cento dei posti disponibili;

    i vari titoli di riserva complessivamente considerati (legge n. 68 del 1999, servizio civile universale, riserva per i militari volontari congedati), non possono in ogni caso superare il 50 per cento dei posti disponibili;

    la riserva trova applicazione nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti da qualsiasi amministrazione pubblica, compresa quindi l'amministrazione scolastica. Tale servizio deve essere dichiarato nell'apposita sezione (titoli di riserva) presente nella domanda di inserimento nelle Gps allegando obbligatoriamente l'attestazione scaricabile dal sito del dipartimento delle politiche giovanili;

    come tutti gli altri titoli di riserva, la riserva in parola opera esclusivamente per le supplenze conferite da Gae\Gps. Non opera (e non potrebbe operare) per le supplenze conferite da graduatorie d'istituto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di adozione del primo provvedimento utile, che nei concorsi per il personale scolastico lo svolgimento del servizio civile sia titolo di preferenza e non sia titolo di riserva.
9/2420/16.(Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene introducendo nuovi istituti contrattuali di ricerca;

    il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione sia come spesa rispetto al PIL. Inoltre, la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo ad oltre il 30 per cento di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari/di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per 20.000 ricercatori nelle università e per circa 10.000 ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;

    l'introduzione, all'articolo 1-bis, di tali nuove figure senza alcuna previsione di investimento, è un passo indietro, che non risolve la grave situazione dei 35.000 precari della ricerca,

impegna il Governo

a reperire, in fase di adozione del primo provvedimento utile, di risorse adeguate e strutturali da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) volto a garantire agli Atenei pubblici i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il 2024 e la copertura dei costi essenziali e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.
9/2420/17.Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, all'articolo 1-bis, introducendo nuovi istituti contrattuali di ricerca;

    l'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), anche in seguito all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal gruppo Partito democratico, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo;

    il 10 febbraio scorso risulta avviato il primo tavolo di confronto tra l'Amministrazione del CNR e le OO.SS. relativo all'avvio del percorso di stabilizzazione del personale precario che soddisfi i requisiti del decreto legislativo n. 75 del 2017, all'articolo 20, commi 1 e 2, prorogato fino al 31 dicembre 2026 con l'introduzione del comma 2-bis dal decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023;

    non risulta ancora avviato alcun piano assunzionale;

    il ritardo potrebbe essere attribuito alla mancata nomina, da parte del Ministero competente, dei nuovi membri del consiglio di amministrazione e del presidente del CNR;

    l'avvio del percorso di stabilizzazione costituisce il primo passo verso il riconoscimento del diritto ad un lavoro stabile per tutto il personale che ha maturato o maturerà a breve i requisiti previsti dalla legge,

impegna il Governo

anche al fine di avviare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo precario del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR, ad accompagnare le misure previste dall'articolo 1-bis del provvedimento in esame, avviando, in tempi brevi, la procedura concorsuale per la nomina del nuovo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, nel rispetto dei principi costituzionali sull'autonomia della scienza e a tutela dei progetti di ricerca avviati e del personale impegnato in tali attività,.
9/2420/18.Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere in tempi brevi alla nomina della struttura di vertice del Consiglio nazionale delle ricerche, anche al fine di avviare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo del CNR, per la valorizzazione delle professionalità e il rafforzamento del più grande ente di ricerca nello spazio europeo della ricerca.
9/2420/18.(Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, all'articolo 1-bis, introducendo nuovi istituti contrattuali di ricerca;

    l'articolo 1, comma 591 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), anche in seguito all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal gruppo Pd, attribuisce, al Consiglio nazionale delle ricerche CNR, un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo;

    il 10 febbraio scorso risulta avviato il primo tavolo di confronto tra l'Amministrazione del CNR e le OO.SS. relativo all'avvio del percorso di stabilizzazione del personale precario che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 75 del 2017 articolo 20 comma 1 e comma 2, prorogato fino al 31 dicembre 2026 con l'introduzione del comma 2-bis dal decreto-legge n. 198 del 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023;

    non risulta ancora avviato alcun piano assunzionale;

    il ritardo potrebbe essere attribuito alla mancata nomina, da parte del Ministero competente, dei nuovi membri del consiglio di amministrazione e del presidente del CNR;

    l'avvio del percorso di stabilizzazione costituisce il primo passo verso il riconoscimento del diritto ad un lavoro stabile per tutto il personale che ha maturato o maturerà a breve i requisiti previsti dalla legge,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate a realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per ricercatori nelle università e ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca e, altresì, a monitorare l'attuazione, in tempi brevi, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo precario del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.
9/2420/19.Berruto, Manzi, Toni Ricciardi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, che prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente, al comma 1, consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi;

    come disposto, le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR,

impegna il Governo

al fine di tutelare i candidati risultati idonei e consapevoli della propria posizione a rendere pubblico, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il punteggio finale degli aspiranti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico.
9/2420/20.Casu, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, che prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente, al comma 1, consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi;

    come disposto, le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere pubblico, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il punteggio finale degli aspiranti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico.
9/2420/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha inserito misure in materia di Carta del docente;

    al comma 1, ha introdotto un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva e ha disposto, inoltre, che i soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettano la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento gli stessi soggetti trasmettano la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento,

impegna il Governo

a reperire, in fase di adozione del primo provvedimento utile, risorse adeguate volte ad estendere l'utilizzo della carta, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al personale docente con incarico di supplenza annuale, fino al 30 giugno, e, altresì, al personale educativo dei convitti e delle istituzioni.
9/2420/21.Malavasi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha inserito misure in materia di Carta del docente;

    al comma 1, ha introdotto un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva e ha disposto, inoltre, che i soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettano la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento gli stessi soggetti trasmettano la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di reperire, in fase di adozione del primo provvedimento utile, risorse adeguate volte ad estendere l'utilizzo della carta, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al personale docente con incarico di supplenza annuale, fino al 30 giugno, e, altresì, al personale educativo dei convitti e delle istituzioni.
9/2420/21.(Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame affronta, in particolare, la riforma degli istituti tecnici, una parte fondamentale del sistema di istruzione italiano;

    gli istituti tecnici e professionali sono frequentati dal 31,78 per cento e dal 16,83 per cento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado: meno della metà;

    gli ultimi dati forniti da Unioncamere evidenziano che, al fine di rispondere al fabbisogno di personale qualificato, alle sfide dell'innovazione e della transizione digitale e ambientale, il sistema avrà bisogno di un numero superiore di unità;

    il succitato articolo 1, per quanto riguarda il primo biennio, prevede, per il biennio, la riduzione del numero complessivo di ore dell'area di istruzione generale di 99 ore complessive e al quinto anno, un'ulteriore di riduzione di 66 ore;

    nonostante lo studente frequenti ancora il percorso della scuola dell'obbligo, tale riduzione delle discipline generali impoverisce la formazione, penalizza le attività didattiche e tende ad una formazione esclusivamente professionale,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di riconsiderare i contenuti del profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevendendo un numero maggiore di ore dedicate alle discipline generali, in considerazione degli argomenti fondamentali e delle conoscenze di base che forniscono a tutti gli studenti, indipendentemente dall'indirizzo specifico scelto.
9/2420/22.Prestipino, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    i contenuti del decreto affrontano in particolare la riforma degli istituti tecnici, una parte fondamentale del sistema di istruzione italiano;

    gli istituti tecnici e professionali sono frequentati dal 31,78 per cento e dal 16,83 per cento degli studenti della secondaria di secondo grado: meno della metà;

    l'articolo 1, comma 1 interviene, al fine di attuare la riforma senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici sia definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e inoltre, e che a decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non sia superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024;

    gli ultimi dati forniti da Unioncamere, evidenziano che al fine di rispondere al fabbisogno di personale qualificato, alle sfide dell'innovazione e della transizione digitale e ambientale, il sistema avrà bisogno di un numero superiore di unità,

impegna il Governo

a destinare, in fase di adozione del primo provvedimento utile, risorse adeguate all'attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali anche riconsiderando il limite del numero complessivo delle classi al fine di non limitare la scelta degli studenti e il proprio diritto agli studi.
9/2420/23.Ghio, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, del provvedimento in esame, prevede alcuni interventi a sostegno del welfare studentesco;

    l'articolo 8 introduce disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

    tale Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

    l'obiettivo è prevenire il disagio psicologico, offrendo un supporto tempestivo e mirato agli studenti;

    questo segna un cambio di paradigma, puntando a integrare stabilmente la psicologia nelle scuole, non solo come strumento di intervento in caso di emergenza, ma anche come leva per la prevenzione e la promozione del benessere a lungo termine;

    ma si tratta di una misura anche a supporto dei docenti, spesso in prima linea nel gestire le difficoltà degli alunni, che potranno beneficiare di un supporto professionale per affrontare stress e disagio lavorativo;

    la misura per essere attuata necessita dell'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza;

    ad oggi, non si è ancora provveduto ad emanare tale decreto propedeutico all'implementazione di una misura importante per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dagli articoli 6 e 8 del provvedimento con ulteriori iniziative volte ad adottare, in tempi brevi, il decreto ministeriale necessario a dare piena attuazione alla misura a sostegno del servizio psicologico a scuola.
9/2420/24.Scarpa, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame novella, all'articolo 2, alcune delle norme sul reclutamento dei docenti e sulle procedure concorsuali;

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112 del 2023;

    la legge n. 191 del 17 dicembre 2023 ha previsto la possibilità di prorogare i contratti degli assistenti assunti (tecnici ed amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 giugno 2024 e con risorse a carico dello Stato;

    da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, i sottoscrittori del presente atto chiedono, inoltre, al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e a superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,

impegna il Governo

considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, ad accompagnare le misure previste dall'articolo 2, con ulteriori iniziative volte a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/2420/25.Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame novella, all'articolo 2, alcune delle norme sul reclutamento dei docenti e sulle procedure concorsuali;

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112 del 2023;

    la legge n. 191 del 17 dicembre 2023 ha previsto la possibilità di prorogare i contratti degli assistenti assunti (tecnici ed amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 giugno 2024 e con risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo

considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, ad accompagnare le misure previste dall'articolo 2, con ulteriori iniziative volte a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026.
9/2420/25.(Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR ha previsto, tra le opportunità dedicate a comuni, province e città metropolitane, la realizzazione di nuove scuole, con sostituzione di edifici esistenti (Investimento 1.1, Missione 2, Componente 3);

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta quindi un'opportunità irripetibile per il rinnovamento e il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico italiano. Gli investimenti previsti mirano infatti a rendere le scuole più sicure, moderne, inclusive e sostenibili attraverso interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e riqualificazione degli spazi;

    in alcuni casi la realizzazione dei progetti relativi all'edilizia scolastica sta registrando criticità e ritardi non imputabili all'ente pubblico appaltante: come ad esempio i fallimenti di imprese che necessiterebbero di nuove gare per la prosecuzione dei lavori nei cantieri;

    in questo caso, qualora venisse sforata la tempistica fissata in sede comunitaria, gli enti locali interessati sarebbero costretti a ripagare tutte le tranche dei finanziamenti concessi per l'opera;

    si tratta di situazioni non imputabili in alcun modo alla responsabilità della stazione appaltante, ma che potrebbero quindi causare gravissimi dissesti economici ai comuni interessati, soprattutto di piccole dimensioni. Oltre a comportare disagi per la comunità territoriale che non potrebbe beneficiare dell'opera originariamente finanziata dal PNRR;

    appare quindi necessario prevedere, in tali casi, ogni tipo di misura per completare le opere pubbliche previste dal PNRR e le cui risorse siano destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante;

    all'articolo 3 del provvedimento in esame, ai commi 1 e 2, si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di asili nido e di scuole dell'infanzia, dedicando a tal fine una somma complessiva di 819.699.113,93 euro, precedentemente allocata in favore di altre misure PNRR di competenza del medesimo Ministero;

    nello specifico 205.999.113,93 euro vengono trasferiti da altri investimenti del PNRR di propria titolarità a valere sull'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, denominato «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»;

    in relazione a quanto appena esposto è quindi necessario che tali riduzioni non interessino i comuni sotto i 20 mila abitanti che hanno utilizzato il PNRR ma che rischiano di perdere le risorse dell'Unione europea a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante, come il fallimento delle imprese assegnatarie dei lavori;

    occorre poi aggiungere, in questo contesto, come in data 18 febbraio 2025 la Camera abbia approvato un ordine del giorno (n. 9/2184-A/68) che impegna il Governo a «istituire un fondo o individuare altre misure finalizzate al completamento dei lavori a favore degli edifici pubblici già previsti dal PNRR»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte ad escludere che le riduzioni di risorse di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame coinvolgano i comuni sotto i 20 mila abitanti che abbiano utilizzato i finanziamenti del PNRR (Investimento 1.1, Missione 2, Componente 3) e che rischiano di perdere le risorse dell'Unione europea a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
9/2420/26.Bonafè.


   La Camera

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 8-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, considerando tra gli interventi ammissibili a finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata disposizione, anche gli interventi di interesse dei comuni sotto i 20 mila abitanti che hanno utilizzato il PNRR ma che rischiano di perdere le relative risorse a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
9/2420/26.(Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene introducendo nuovi istituti contrattuali di ricerca;

    il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al PIL. Inoltre la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo ad oltre il 30 per cento di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari/di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per 20.000 ricercatori nelle università e per circa 10.000 ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;

    l'introduzione, all'articolo 1-bis, di tali nuove figure senza alcuna previsione di investimento, è un passo indietro, che non risolve la grave situazione dei 35.000 precari della ricerca,

impegna il Governo

a riconsiderare i nuovi contratti di ricerca, prevedendo, in fase di discussione di un provvedimento ad hoc, la stipula da parte delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni, il cui diploma sia riconosciuto quale titolo equipollente, di stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca anche al fine di riconoscere uno standard minimo di diritti retributivi e previdenziali e conferire autonomia, indipendenza e autorevolezza alla ricerca.
9/2420/27.Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 92 del 2019 ha introdotto a partire dall'anno scolastico 2020-2021 l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo d'istruzione, riconoscendone il ruolo centrale nella formazione di cittadini attivi e consapevoli;

    il decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024, emanato dal Ministro dell'istruzione e del merito ha aggiornato le Linee guida sull'insegnamento dell'Educazione Civica, individuando i nuclei tematici fondamentali in Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale, e promuovendo un approccio interdisciplinare e applicativo;

    a distanza di anni dalla reintroduzione della materia, la sua effettiva attuazione risulta ancora spesso disomogenea, priva di un coordinamento didattico strutturato e carente di strumenti formativi e operativi adeguati per i docenti;

    le sfide attuali – quali la disinformazione, la crisi ecologica, la frammentazione sociale e il crescente senso di distanza tra cittadino e istituzioni – rendono urgente un rafforzamento dell'educazione ai valori democratici, alla legalità, al rispetto, alla partecipazione e alla responsabilità civica;

    una maggiore integrazione dell'Educazione Civica nei percorsi scolastici, sostenuta da risorse, formazione e metodologie attive, possa rappresentare uno strumento concreto per promuovere la coesione sociale e la consapevolezza democratica tra le nuove generazioni;

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, reca norme in materia di percorsi di formazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, con la finalità, dichiarata nella relazione illustrativa, di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale»,

impegna il Governo:

   ad avviare un confronto ed una ricognizione generale sull'applicazione della legge n. 92 del 2019, al fine di garantire un efficace insegnamento dell'educazione civica;

   analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento in esame, ad investire nella formazione qualificata dei docenti anche in materia di educazione civica, al fine di garantire un efficace insegnamento della stessa, anche all'esito del confronto e della ricognizione generale sull'applicazione della legge n. 92 del 2019;

   a valorizzare le buone prassi messe in atto in questi anni nelle scuole al fine di condividerle e metterle a sistema;

   a prevedere, altresì, meccanismi di valutazione idonei e risorse dirette a valorizzare il ruolo che tale materia riveste per la formazione dei cittadini e delle cittadine.
9/2420/28.Furfaro, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

    in particolare, all'articolo 8 si prevede lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinate alla definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    come messo in luce nella relazione illustrativa, la finalità della norma è quella di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale»;

    fin dal suo insediamento, questo Governo ha intrapreso ogni tipo di iniziativa normativa, informativa, preventiva e di sensibilizzazione per tenere alta l'attenzione su determinati fenomeni sociali sempre tristemente attuali, con particolare riferimento alla violenza di genere, ai femminicidi e al disagio giovanile;

    questa attenzione si è tramutata in una serie di provvedimenti che vanno nella direzione da un lato di prevenire i sopra citati fenomeni, e dall'altra di renderli perseguibili e punibili con maggiore fermezza e certezza;

    in particolar modo il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito alle istituzioni scolastiche strumenti e finanziamenti per potenziare ed implementare un'offerta formativa basata anche su competenze non cognitive ed incentrata sull'educazione all'affettività, alle emozioni e alle relazioni;

    a tale scopo sono state rese disponibili risorse economiche considerevoli per consentire un potenziamento sia strutturale che progettuale, soprattutto in quelle zone dove maggiormente è avvertito un disagio culturale, sociale ed economico;

    in questa ottica vanno contestualizzati il «Piano Caivano», il programma «Agenda Sud» e la progettualità del «Piano Estate», questi ultimi recentemente rifinanziati per l'annualità in corso;

    i risultati di questa azione sinergica sono decisamente incoraggianti soprattutto in relazione alla dispersione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali, come recentemente certificato dai report statistici dell'Invalsi;

   considerato che in queste ore purtroppo la cronaca ci restituisce ancora notizie tragiche e preoccupanti, soprattutto se rapportate all'età delle vittime e a un disagio culturale che ancora persiste in alcune zone del nostro Paese;

    tanto è stato fatto ma tanto ancora è necessario fare per garantire pari condizioni e pari opportunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure introdotte con l'articolo 8 del provvedimento, con ulteriori misure volte a intensificare la già avviata opera di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del femminicidio, della libertà personale e del rispetto della libertà altrui attraverso attività aggiuntive a quelle già messe in atto dalle istituzioni scolastiche: dalle visite guidate alle comunità protette e alle case famiglia che ospitano le vittime dei femminicidi, alla possibilità di interagire con le vittime o con i loro familiari utilizzando gli strumenti tecnologici ed i laboratori multimediali che le scuole hanno potuto allestire e che potranno essere utilizzati per realizzare podcast interattivi e per ospitare testimonianze dirette di chi ha sofferto in prima persona situazioni drammatiche da cui non si torna indietro, ma punto di partenza per andare avanti.
9/2420/29.Cangiano.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 4-bis, è stata prorogata, ancora una volta, l'entrata in vigore del divieto di testare sostanze d'abuso ed effettuare trapianti di organi tra animali vivi nonostante i fallimenti scientifici e le evidenti implicazioni morali;

    inizialmente prevista per il 1° luglio, l'entrata in vigore del divieto è stata posticipata al 1° gennaio 2026. Una decisione assurda per la quale esultano le lobby della vivisezione che potranno continuare a utilizzare, torturare e uccidere migliaia di animali per una falsa scienza; invece di rivolgere gli investimenti verso modelli human-based e verso una ricerca etica e all'avanguardia, si sceglie di lasciare il nostro Paese in mano alla lobby che specula sugli animali;

    nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono stati introdotti vincoli migliorativi che hanno reso possibile chiudere per sempre allevamenti lager come quello di Green Hill;

    nel caso degli xenotrapianti, la comunità scientifica ha ampiamente riconosciuto i limiti tecnici, immunologici ed etici dell'impiego di animali in tale ambito, soprattutto suini geneticamente modificati. Gli organi animali possono provocare una forte risposta immunitaria, con il rischio di rigetto e insuccesso del trapianto. Per prevenire questi effetti, i pazienti devono assumere farmaci immunosoppressori molto potenti, che li espone ad ulteriori infezioni e patologie. Inoltre, gli organi di origine animale potrebbero essere veicolo di infezioni trasmissibili all'uomo come nel nostro triste e recente passato a livello mondiale;

    per quanto concerne le sostanze d'abuso, tali molecole possono dare effetti quali allucinazioni, alterazione della percezione e dello stato di coscienza, effetti che vengono ben compresi grazie all'espressione del linguaggio che manca, invece, totalmente negli animali. È del tutto evidente come la sperimentazione di una singola sostanza somministrata in maniera controllata in laboratorio ad un roditore, non possa rendere nemmeno analogicamente l'idea di quanto succede negli umani, che a loro volta differenziano gli effetti secondo l'età, il genere, la quantità e tipologia di sostanze assunte e il loro mix, il contesto d'assunzione, la presenza di concomitanti patologie psichiatriche, lo stato di salute generale dell'organismo e la storia d'assunzione;

    tecnologie come il brain-on-chip, l'elettrofisiologia umana in vitro e i modelli computazionali avanzati, oltre all'epidemiologia offrono già oggi strumenti molto più attendibili, etici e moderni per la ricerca in questo campo;

    il resto d'Europa viaggia veloce verso scoperte e ricerche human-based, mentre in Italia i fondi destinati ai modelli sostitutivi alla sperimentazione animale sono pari a 0, nonostante questi fondi siano prioritari per la normativa internazionale e necessari per una ricerca innovativa che non causi sofferenza animale,

impegna il Governo

a far sì che il posticipo contenuto nell'articolo 4-bis del provvedimento in esame sia l'ultimo e, finalmente, il 1° gennaio 2026 entri in vigore il divieto di utilizzare animali nella ricerca per xenotrapianti e test per sostanze d'abuso.
9/2420/30.Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis del provvedimento apporta una modifica alla disciplina relativa alla nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del PNRR;

    l'INVALSI, ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro europeo dell'educazione (CEDE) istituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull'insegnamento, è tutt'oggi parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV);

    le modalità operative delle prove INVALSI sono da sempre oggetto di denunce da parte di coloro che ravvisano la trasformazione di queste ultime in strumenti di valutazione individuale e di profilazione delle condizioni sociali degli studenti e di misurazione della prestazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Gli stessi, inoltre, segnalano l'assoluta mancanza di trasparenza da parte di INVALSI e la negazione del diritto al controllo e quindi alla revisione dell'esito dei test, con la motivazione che le prove non hanno «finalità didattiche» e che l'attribuzione del punteggio individuale avviene sulla base di un processo «parzialmente automatizzato»;

    inoltre, nel delicatissimo contesto di protezione dei dati personali degli studenti, INVALSI raccoglie dati di contesto (familiari, culturali, sociali) mediante questionari digitalizzati proposti contestualmente allo svolgimento dei test, circostanza che vale per studenti minorenni, anche nel caso di negazione del consenso da parte dei genitori;

    ne emergerebbe uno scenario rispetto al quale è impossibile conoscere contenuti, metodologia e responsabilità della codifica delle domande, e controllare ed eventualmente contestare il punteggio standardizzato acquisito, da cui origina la certificazione personale delle competenze, tanto più rilevante per quegli allievi considerati dall'INVALSI come «fragili», essendo il relativo livello acquisito al di sotto della soglia di adeguatezza statistica: insomma un contesto nel quale risulta violato il diritto di ciascuno studente e di ciascun genitore a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, come stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, oltre che dal Garante della privacy (GDPR);

    quello a cui ricorre l'INVALSI è un sistema valutativo che spinge verso l'omologazione piuttosto che allo sviluppo di pensiero critico; l'ennesimo strumento di valutazione escludente espressione di un modello di didattica e di valutazione sempre più meritocratico al quale occorrerebbe, di contro, opporre un modello di didattica partecipativo e dal basso che veda la valutazione narrativa come uno dei momenti formativi e di miglioramento collettivo;

    quello che preoccupa è inoltre l'utilizzo dei risultati delle prove INVALSI e dell'individuazione del conseguente parametro della dispersione implicita come strumento per la ripartizione delle risorse del PNRR tra regioni e tra istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

   a modificare le procedure e le modalità operative delle prove INVALSI al fine di garantire la piena accessibilità del controllo delle stesse;

   a mettere in campo interventi e risorse per il contrasto alla povertà educativa che andrebbe affrontata e superata nei processi di apprendimento e non attraverso una massiva rilevazione standardizzata.
9/2420/31.Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame, all'articolo 1-bis reca modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema Universitario, come modificata dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare la migliore realizzazione degli obiettivi del PNRR;

    la norma integra quanto già previsto in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 ivi introducendo un articolo aggiuntivo che pone rimedio a una serie di lacune della disciplina approvata allora e, nello specifico, senza incidere sulla disciplina relativa al contratto di ricerca introdotta nel 2022, vengono ora aggiunti gli «incarichi post doc» e gli «incarichi di ricerca», forme contrattuali a tempo determinato;

    la prima tipologia è rivolta a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca ed è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione mentre gli «incarichi di ricerca» costituiscono un fondamentale strumento per l'avvio alla ricerca dei più giovani, entro i sei anni dal conseguimento della laurea magistrale, al fine di evitare l'espulsione di studiosi promettenti dal contesto accademico;

    tali tipologie contrattuali superano le criticità della disciplina vigente, che non risulta compatibile con le azioni di sostegno alla ricerca promosse in sede di Unione europea, con particolare riferimento ai programmi Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA);

    la scelta di introdurre, nell'ambito di un decreto-legge, tali figure contrattuali risponde all'assoluta urgenza di consentire alle università, sin dal prossimo anno accademico, di potersi dotare di strumenti flessibili, pena il rischio della fuoriuscita dal mondo universitario di migliaia di ricercatori e l'impossibilità per i più giovani di intraprendere l'attività di ricerca, in assenza di strumenti flessibili e meno costosi rispetto al contratto di ricerca, che comunque non viene superato dall'intervento normativo;

    la norma prevede che queste forme contrattuali possano essere utilizzate da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;

    orbene, al fine di garantire che le procedure di selezione siano trasparenti e eque e che si perseguano obiettivi di ricerca di alta qualità e di interesse pubblico si ritiene preferibile limitare la possibilità di utilizzo di questo strumento ai soli enti di diritto pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare fra le istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dall'articolo 1-bis del provvedimento in esame, esclusivamente le istituzioni di diritto pubblico.
9/2420/32.Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame, all'articolo 8 prevede che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

    la finalità della norma è quella di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale;

    la scuola rappresenta, infatti, il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi, nel quale anche l'educazione alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi trasversali e fondativi, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro;

    solo nel 2025 si sono già registrati 37 casi di femminicidi e le cronache riportano episodi sempre più frequenti di forti violenze contro le donne: si tratta di una emergenza sociale che è indispensabile contrastare educando le nuove generazioni al rispetto in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti e gestione delle relazioni;

    per contrastare la cultura patriarcale in cui viene perpetuata la dominazione maschile sulle donne e la violenza contro di loro è tollerata o addirittura giustificata e abbattere gli stereotipi di genere bisogna puntare sull'empowerment femminile e sulla l'educazione alla parità di genere, insegnando ai ragazzi e alle ragazze i valori dell'uguaglianza e del rispetto reciproco;

    la Costituzione italiana riconosce pari dignità sociale e professionale a tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso di appartenenza. I princìpi fondamentali di pari dignità e non discriminazione sono ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    anche il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, con riferimento ai programmi scolastici, pone l'attenzione sulla necessità di favorire nei giovani l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;

    inoltre, l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recita: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori»;

    del resto l'uguaglianza di genere, valore fondamentale dell'Unione europea, rappresenta un elemento strategico per il conseguimento di altri obiettivi generali dell'Unione, in particolare quello del raggiungimento di un tasso di occupazione complessivo del 75 per cento per uomini e donne, da conseguire attraverso l'incremento del livello di occupazione delle donne, indicatore rilevante dello sviluppo socio-economico di un Paese, che contribuisce al benessere generale, alla costruzione di un'Europa più inclusiva e più equa sia per le donne che per gli uomini;

    la scuola può svolgere un ruolo sempre più importante nella lotta contro la violenza sulle donne, finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione nonché a promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro,

impegna il Governo

in linea con le finalità sottese alle disposizioni del provvedimento richiamate in premessa, a continuare la valorizzazione dell'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e a valutare l'opportunità di finanziare, con il prossimo provvedimento utile, iniziative per la formazione di docenti e studenti su questi temi.
9/2420/33.Ravetto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame, all'articolo 9, modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

    con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019 era già stato bandito un concorso pubblico per dirigenti tecnici per l'assunzione di 146 unità per colmare il sottodimensionamento numerico del corpo ispettivo mediante il rafforzamento del ruolo dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, figure cruciali per garantire la qualità, l'equità e la trasparenza del sistema educativo;

    per far fronte alla carenza del suddetto personale, nelle more dell'indizione del concorso, sono stati conferiti, negli anni, incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato. Si tratta di personale che non solo possiede i requisiti minimi richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui ai recenti bandi ma che ha anche maturato una cospicua esperienza sul campo, esperienza che ha assicurato e continua ad assicurare l'espletamento delle funzioni ispettive in capo agli USR;

    queste professionalità sarebbero completamente disperse laddove non si autorizzi il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire, con proprio decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 riservata ai soggetti in servizio in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno un anno, ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito;

    questa modalità di reclutamento risponderebbe all'esigenza di coniugare rapidità ed efficacia nel rafforzamento del corpo ispettivo e consentirebbe di superare la situazione di precarietà degli attuali dirigenti tecnici a tempo determinato, rappresentando, quindi, un'iniziativa importante per valorizzare il personale già in servizio con incarichi ispettivi, e riducendo i costi e i tempi di transizione;

    la procedura non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che i costi potrebbero essere pienamente coperti dal versamento del contributo di segreteria a carico dei partecipanti, sistema già utilizzato in altri casi non dissimili dal medesimo Ministero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indire una procedura concorsuale riservata ai soggetti in servizio in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno un anno, ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di valorizzare il personale già in servizio con incarichi ispettivi e permettere loro di superare la propria attuale precarietà lavorativa.
9/2420/34.Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, del provvedimento in esame, prevede alcuni interventi a sostegno del welfare studentesco;

    l'incremento di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, non rappresenta un sostegno concreto;

    il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

    l'intervento al comma 1-bis, inserito dal Senato, che modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, non può rappresentare un sostegno concreto;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    tali interventi risulta insufficiente a tutelare e dare maggiori garanzie agli studenti, nell'affrontare il loro percorso di studi, e alle famiglie,

impegna il Governo

al fine di rendere più efficace l'intervento in materia di welfare studentesco, fornendo un sostegno concreto, a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse permanenti e adeguate ad avviare un piano di azioni volto a sostenere misure destinate a:

  1) reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale;

  2) promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

  3) prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado.

  4) intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da essi sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;

  5) garantire un maggior numero di insegnanti, presìdi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali.

  6) adottare iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari reperendo – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive volte ad incrementare il fondo di cofinanziamento per gli alloggi universitari e contribuire alla realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e garantire il diritto allo studio e realizzare un investimento strategico per il futuro del Paese.
9/2420/35.Ascani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    Torino, Milano, Siena, Bologna, Roma, Palermo, Napoli, Venezia e molte altre città il 12 maggio scorso hanno visto scendere in piazza i precari delle università. È stato il primo sciopero nazionale ad avere come protagonisti ricercatrici e ricercatori, assegnisti, dottorandi, personale precario;

    l'Italia registra una percentuale della spesa per ricerca pubblica sul prodotto interno lordo (PIL) tra le più basse d'Europa: è stata a lungo intorno allo 0,50 per cento del PIL, è salita allo 0,70 per cento con i finanziamenti straordinari del PNRR, ma con l'esaurirsi di quei fondi rischia di tornare ai livelli di partenza. Secondo i dati Ocse nel 2021 la spesa per l'università in Italia era pari all'1,5 per cento della spesa pubblica totale, contro il 2,5 per cento della media dei Paesi UE. Nel 2024 il Governo Meloni ha ridotto il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di 173 milioni, non ha dato coperture per i circa 300 milioni di spesa aggiuntiva per l'adeguamento Istat degli stipendi del personale, non ha finanziato i 340 milioni aggiuntivi previsti dal piano straordinario per le assunzioni del Governo precedente, ha introdotto il limite del 75 per cento al rinnovo del turnover del personale che va in pensione;

    la legge di bilancio 2025 ha previsto tagli nel bilancio MUR di 247 milioni di euro nel 2025, di 239 milioni nel 2026 e di 216 milioni nel 2027, una riduzione cumulativa che avrebbe effetti molto gravi. L'aumento degli stipendi dei docenti (+4,8 per cento per recupero inflazione Istat) non ha avuto coperture e ha gravato sui bilanci degli atenei. Non sono disponibili le risorse per il Piano di reclutamento degli Associati avviato dal Governo precedente. Non è possibile ridefinire le figure del personale di ricerca senza una corrispondente definizione delle risorse disponibili;

    tagliando risorse all'università e alla ricerca si spingono ricercatori, ricercatrici, dottorandi e dottorande ad andare all'estero, dove sono pagati e valorizzati adeguatamente;

    servono risorse almeno all'altezza della media dell'OCSE, servono piani pluriennali di reclutamento, serve finanziare la legge n. 79, non smantellarla. In questi tre anni non c'è stato nessun investimento su università e ricerca da parte del Governo Meloni. I 38 milioni stanziati per i contratti vengono da fondi PNRR. Le, purtroppo non sufficienti, stabilizzazioni al CNR sono merito di un emendamento voluto dalle opposizioni alla legge di bilancio. Gli ultimi piani di reclutamento sono della scorsa legislatura. Stanno finendo i fondi PNRR e migliaia di ricercatori resteranno senza lavoro,

impegna il Governo

ad individuare, nel prossimo provvedimento utile, maggiori risorse da investire nel settore dell'università e della ricerca, per avvicinarci agli altri Paesi europei.
9/2420/36.Dori, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1-bis del provvedimento in esame interviene in materia di ricercatori universitari;

    il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al PIL. Inoltre la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo ad oltre il 30 per cento di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari/di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per i ricercatori nelle università e per ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;

    sul piano del finanziamento, si sta profilando una preoccupante riduzione del finanziamento dell'università e della ricerca pubblica. La scarsa distribuzione delle risorse sta portando a maggiori disparità tra grandi atenei e università «periferiche». Nel quadro europeo, l'Italia, ora agli ultimi posti nella UE in termini di percentuale di laureati sugli occupati, aggraverebbe le distanze nei confronti dei maggiori paesi in termini di risorse disponibili. È necessario assicurare un aumento delle risorse per l'università e la ricerca, in particolare per quanto riguarda la quota non vincolata dell'FFO;

    negli enti di ricerca ci sono circa 6.000 precari su 25 mila addetti. Il PNRR, che pure ha reso disponibili tante risorse, lo ha fatto esclusivamente per rapporti a termine. Rapporti che, se non interverrà il governo, finiranno nel 2026, espellendo dalla ricerca italiana un grande contingente di lavoratori e lavoratrici;

    tra questi lavoratori ci sono anche quelli che avrebbero raggiunto i requisiti necessari per la stabilizzazione ma molti enti hanno fondi ordinari insufficienti. Per questo servono nuove risorse per le assunzioni a tempo indeterminato tramite stabilizzazione. Tra l'altro, con il PNRR sono nati nuovi progetti di ricerca, laboratori, strutture che rischiano di perdersi senza il contributo di queste persone che li hanno messi in piedi. Gli enti dovrebbero assicurarne la continuità, stabilizzando e incrementando il personale;

    abbiamo sostenuto la mobilitazione dei ricercatori del CNR provando a mandare un segnale durante la discussione della legge di bilancio 2025, su proposta di Avs e con il contributo anche di Pd e 5S abbiamo permesso di destinare 10 milioni alla stabilizzazione di circa 200 precari del Cnr;

    è necessario stanziare fondi che permettano ai lavoratori precari degli enti di ricerca di avere accesso al percorso di stabilizzazione previsto anche dalle norme della legge Madia,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, ad individuare le risorse necessarie per attuare un piano per la stabilizzazione dei 6000 precari in scadenza presso i diversi enti di ricerca italiana.
9/2420/37.Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su diversi aspetti del reclutamento dei docenti delle nostre scuole, introducendo una serie di misure transitorie e strutturali. In particolare, all'articolo 2, per i concorsi banditi dal 2023, viene prevista l'integrazione delle graduatorie con candidati idonei fino al 30 per cento dei posti disponibili, per un periodo di tre anni dalla pubblicazione delle graduatorie. Dal 2026/2027, sarà istituito un elenco regionale cui potranno iscriversi, su domanda, gli idonei ai concorsi banditi dal 2020 in poi. L'elenco sarà utilizzato per coprire posti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, seguendo un ordine cronologico e di punteggio. Per gli idonei 2020 invece la possibilità di accesso all'assunzione viene ingiustamente procrastinata;

    è necessario garantire adeguate tutele a coloro che hanno affrontato con esito positivo tutte le procedure concorsuali, compreso lo straordinario 2020. Nel contempo bisognerebbe sospendere l'indizione di nuovi concorsi, fino all'esaurimento delle graduatorie vigenti. Solo così si potrà garantire pari dignità a tutti gli idonei dei concorsi PNRR e ottimizzare la copertura dei posti vacanti, riducendo il precariato;

    le istituzioni devono dare risposte concrete a coloro che hanno investito tempo e denaro per la preparazione dei concorsi pubblici e che, giustamente, vorrebbero essere inseriti nelle graduatorie finali,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, a costituire delle graduatorie dei concorsi PNRR 2023 e 2024 comprensive di tutti gli idonei, prevedendo che lo scorrimento delle stesse avvenga in subordine rispetto agli idonei 2020, rispettando l'ordine cronologico di indizione dei concorsi.
9/2420/38.Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il sovraffollamento delle classi è, ad avviso dei firmatari del presente atto, solo uno degli effetti dei provvedimenti di legge dell'allora Governo Berlusconi, del 2008 (decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008). Conseguenze di cui ancora oggi la scuola soffre;

    oggi è ancora più chiaro che quelle misure avevano l'esclusivo scopo di realizzare pesanti risparmi senza tenere in alcun conto degli effetti che ne sarebbero derivati sul servizio; e tutto ciò in totale spregio del dettato Costituzionale che prevede che lo Stato debba rimuovere gli ostacoli al fine di rendere effettivo, tra gli altri, il diritto all'istruzione per tutti. Si disse, ma è risultato non essere così, che lo scopo era quello di ottimizzare/razionalizzare la spesa nel sistema di istruzione come dichiarato in una martellante campagna di denigrazione del lavoro pubblico e degli sprechi connessi;

    la formazione delle classi non è un fatto burocratico, ma è addirittura la base cui poggia la vita della scuola. La questione delle «classi pollaio», termine ormai entrato nel vocabolario comune, rappresenta una criticità del sistema scolastico italiano che si estende su tutto il territorio nazionale. È necessario un intervento immediato e risolutivo per garantire agli studenti un ambiente di apprendimento dignitoso, nel rispetto delle leggi e del diritto fondamentale all'istruzione;

    nel 2023, fece scalpore, in una scuola superiore, in provincia di Roma, la denuncia di un docente: 31 studenti sono stipati in un'aula di soli 60 metri quadrati. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato;

    nel 2024 un maestro di Brescia ha lanciato una petizione su Change.org, «Classi più snelle anziché meno classi», con l'obiettivo di ridurre il numero di alunni per classe. Secondo il docente, un buon insegnante non può educare efficacemente se ha a che fare con un elevato numero di studenti. La proposta del maestro è quella di sfruttare la diminuzione demografica per formare classi numericamente più sostenibili;

    invece con questo provvedimento, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che a decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e, al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione delle alunne e degli alunni, contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, garantire il successo formativo, oltre che evitare un eccessivo affollamento nelle aule, sia per ragioni sanitarie sia per ragioni didattiche, a prevedere, con un opportuno intervento normativo, di fissare a 20 il numero massimo di alunni per ogni classe di ogni ciclo della scuola italiana.
9/2420/39.Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con un emendamento approvato dalla Commissione VII del Senato lo scorso 20 maggio, la maggioranza ha di fatto reintrodotto nel provvedimento in esame, seppur sfoltito, il contenuto del disegno di legge (A.S. n. 1240) contro il quale nelle università italiane si sono diffuse mobilitazioni a partire dal mese di ottobre del 2024 e sino allo sciopero dello scorso 12 maggio;

    nell'articolo 1-bis del provvedimento in esame si modifica la legge n. 240 del 2010, come novellata dalla legge n. 79 del 2022, con l'aggiunta di due articoli dopo l'articolo 22, relativo al Contratto di Ricerca: l'articolo 22-bis e l'articolo 22-ter. Il primo articolo, introduce l'incarico post doc, il secondo l'incarico di ricerca;

    gli incarichi post doc si sovrappongono agli attuali contratti di ricerca e replicano in sostanza le posizioni di RTDA (ma con durata inferiore e retribuzione minore) e di assegni di ricerca. L'incarico post doc è un rapporto di lavoro a tempo determinato e di natura subordinata. Per le sue caratteristiche, una sorta di equivalente funzionale dell'RTD-A, eliminato dalla legge n. 79 del 2022. L'incarico post doc, infatti, a differenza del Contratto di Ricerca e al pari dell'RTD-A prevede la didattica e la terza missione. A differenza sia del Contratto di Ricerca che dell'RTD-A, poi, può avere durata minima di 12 mesi;

    gli incarichi di ricerca si sovrappongono alle attuali Borse di ricerca e creano un percorso parallelo – anch'esso di 3 anni – ai dottorati di ricerca, ma senza prospettive. Si crea una figura di assistente legato a un docente di riferimento, che può essere scelto direttamente, con una remunerazione incerta e differenziata da un'università all'altra, senza precisazioni sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico previsto. L'Incarico di ricerca sembra essere l'equivalente dell'Assegno di Ricerca, anche esso eliminato dalla legge n. 79 del 2022. Un rapporto di lavoro parasubordinato, senza malattia, ferie, maternità, contributi previdenziali adeguati. Con durata minima di un anno e rinnovabile fino a tre anni, può essere acceso entro sei anni dall'ottenimento della laurea magistrale. Nel Comma 4, per «incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi», si prevedono addirittura affidamenti diretti;

    la didattica universitaria si «appoggia» oggi su 30 mila contratti di insegnamento che vanno ad assegnisti, RTDA e altre figure, oltre che a esperti esterni, e che hanno spesso remunerazioni poco più che simboliche. Di fatto i requisiti minimi per l'offerta formativa sono raggiunti in molti atenei considerando anche la presenza di RTDA e di professori a contratto. La programmazione delle attività didattiche richiede un rafforzamento delle posizioni di RTT (Ricercatore Tenure Track) e di ruolo;

    senza un reclutamento straordinario con posizioni RTT decine di migliaia di precari saranno espulsi, mentre l'offerta universitaria pubblica sarà drasticamente ridimensionata, a favore degli Atenei privati e delle Telematiche,

impegna il Governo

a finanziare, con il prossimo provvedimento utile, un piano di reclutamento straordinario di Ricercatori in Tenure Track, RTT.
9/2420/40.Fratoianni, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse per continuare a sostenere il settore della ricerca, favorirne l'attrattività e l'innovazione e promuovere la competitività.
9/2420/40.(Testo modificato nel corso della seduta)Fratoianni, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'obiettivo dei 60mila posti letto previsti dal PNRR destinati agli studenti universitari è molto lontano. Ormai possiamo dire che è un obiettivo fallito. Secondo il report presentato dall'Unione degli universitari (UdU) a marzo 2025, infatti, sono 11.275 i posti letto finanzianti con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, in molte città a forte vocazione universitaria, come Forlì, Pavia, Pisa, Siena, Perugia e Urbino, non risultano interventi per posti letto. Pochissimi, inoltre, i progetti pubblici;

    un vero e proprio spreco, specie di fronte al caro affitti che solo negli ultimi tre anni è cresciuto del 38 per cento. Sono 900 mila gli studenti fuori sede in Italia e solo 46.193 i posti letto pubblici. In pratica è coperto appena il 5 per cento della domanda. E dopo il PNRR questa copertura salirà dello 0,5 per cento;

    nel frattempo, in mancanza di residenze universitarie pubbliche, i fuorisede continuano a rivolgersi al mercato per prendere un alloggio in locazione. Nel 2021 una stanza singola costava in media 335 euro al mese, nel 2024, 461 euro. Un aumento del 38 per cento in soli tre anni;

    il 95 per cento degli 11.275 nuovi posti letto sarebbe, sempre secondo l'UdU, erogato da enti ecclesiastici e privati. I quali devono solo garantire tariffe ridotte del 15 per cento per ottenere il finanziamento pubblico: in alcuni casi questi prezzi calmierati sono già inaccessibili per la maggior parte degli studenti;

    i privati dovranno garantire tariffe calmierate e una riserva di posti del 30 per cento per il diritto allo studio solo per 10 anni: dopodiché saranno liberi di gestire i posti letto come meglio credono;

    alcune inchieste giornalistiche hanno evidenziato come già oggi alcune residenze universitarie private, in estate, si stiano aprendo alle locazioni turistiche. E non è un caso nemmeno che grandi gruppi internazionali stiano entrando nel business delle residenze universitarie,

impegna il Governo

a favorire e sostenere, con un opportuno intervento normativo, la partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione di nuove residenze universitarie pubbliche.
9/2420/41.Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Contratto di ricerca è stato definitivamente introdotto dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevedeva all'articolo 14, comma 6-septies l'abrogazione dell'assegno di ricerca: un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, annuale ed esentasse, con un importo lordo percepente intorno ai 19.500 euro e un costo lordo ente intorno ai 24.000 euro;

    il nuovo contratto di ricerca è infatti un rapporto di lavoro pienamente subordinato, biennale, rinnovabile una sola volta e prorogabile di un ulteriore anno per specifici progetti di ricerca, la cui retribuzione è regolata dal CCNL Istruzione e ricerca, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (articolo 22, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come novellata dalla revisione del 2022). È stato definito un importo minimo e un importo massimo della retribuzione, corrispondente a quella del ricercatore a tempo definito e a tempo pieno, con importi, lordo dipendente, attualmente equivalenti a 28.283 euro fino a 38.986 euro. L'importo della retribuzione così come previsto dall'articolo 2, comma 1, è definito dal singolo ente in ragione dell'impegno richiesto;

    nell'articolo 1-bis del provvedimento in esame si modifica la legge n. 240 del 2010, come novellata dalla legge n. 79 del 2022, con l'aggiunta di due articoli all'articolo 22, quello relativo al Contratto di Ricerca: l'articolo 22-bis e l'articolo 22-ter. Il primo articolo, introduce l'incarico post doc, il secondo l'incarico di ricerca;

    gli incarichi post doc si sovrappongono agli attuali contratti di ricerca e replicano in sostanza le posizioni di RTDA (ma con durata inferiore e retribuzione minore) e di assegni di ricerca. L'incarico post doc è un rapporto di lavoro a tempo determinato e di natura subordinata. Per le sue caratteristiche, una sorta di equivalente funzionale dell'RTD-A, eliminato dalla legge n. 79 del 2022. L'incarico post doc, infatti, a differenza del Contratto di Ricerca e al pari dell'RTD-A prevede la didattica e la terza missione. A differenza sia del Contratto di Ricerca che dell'RTD-A, poi, può avere durata minima di 12 mesi;

    gli incarichi di ricerca si sovrappongono alle attuali borse di ricerca e creano un percorso parallelo – anch'esso di 3 anni – ai dottorati di ricerca, ma senza prospettive. Si crea una figura di assistente legato a un docente di riferimento, che può essere scelto direttamente, con una remunerazione incerta e differenziata da un'università all'altra, senza precisazioni sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico previsto. L'incarico di ricerca sembra essere l'equivalente dell'Assegno di Ricerca, anche esso eliminato dalla legge n. 79 del 2022. Un rapporto di lavoro parasubordinato, senza malattia, ferie, maternità, contributi previdenziali adeguati. Con durata minima di un anno e rinnovabile fino a tre anni, può essere acceso entro sei anni dall'ottenimento della laurea magistrale. Nel comma 4, per «incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi», si prevedono addirittura affidamenti diretti;

    l'università che si disegna con le misure del Governo rappresenta, ad avviso dei firmatari, un ritorno al passato con una moltiplicazione caotica delle posizioni precarie e un potere discrezionale di professori e atenei sui giovani ricercatori. Il sistema universitario ritorna al passato con i concorsi locali e subisce un ridimensionamento, con riduzioni di risorse, incertezza istituzionale e rischi di peggioramento per la qualità della ricerca e dell'insegnamento universitario,

impegna il Governo

ad individuare, anche attraverso un opportuno intervento normativo, un minimo salariale per i due nuovi incarichi introdotti dall'articolo 1-bis del provvedimento in esame, uguale a quello previsto per il contratto di ricerca.
9/2420/42.Borrelli, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    di fronte all'ennesimo, efferato femminicidio, quello di Martina Carbonaro, di appena 14 anni, che sarebbe avvenuto per mano di un diciannovenne per non aver accettato un no, è necessario che le istituzioni facciano di più contro la violenza di genere. Non c'è nessun arretramento nella cultura del possesso maschile, perché questo è il tema: abbiamo anche norme importanti che vanno ulteriormente rinforzate ma dobbiamo sconfiggere soprattutto una cultura;

    non basta la repressione senza la prevenzione. A maggior ragione considerando che si è abbassata drammaticamente l'età delle vittime e degli autori di violenza;

    educare alla sessualità e all'affettività significa promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle proprie emozioni per riconoscerle e imparare a gestirle;

    come evidenziato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), introdurre l'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole serve a decostruire pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che inconsciamente tendono a perpetrare le disuguaglianze e la violenza di genere. Serve a promuovere una cultura completa e trasversale essenziale per affrontare i principi che costituiscono la base dell'affetto e dell'affettività, ovvero il rispetto reciproco, il proprio e altrui consenso, la codifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, la scoperta di sé stessi e della propria identità. Serve a diffondere la consapevolezza che sia necessario compiere uno sforzo comune e integrato a vari livelli per promuovere una sensibilizzazione che coinvolga le persone di minore età fin dall'infanzia, e che sia strutturato all'interno della programmazione scolastica, rivestendo così quell'importanza e diffusione necessaria;

    la sfera sessuale e affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita di passaggio dalla pubertà all'adolescenza. Il ruolo che l'educazione sentimentale e sessuale può svolgere è quello di facilitare ragazzi e ragazze ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui, promuovendo il benessere e il rispetto reciproco;

    oggi si fanno 33 ore in un anno scolastico di educazione civica alle quali sono dedicati decine e decine di argomenti, di tutto e di più, ma non l'educazione sentimentale e sessuale;

    il provvedimento in esame affronta importanti disposizioni inerenti l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Dopo l'ennesima vittima di violenza di genere, l'ennesima giovane vittima, è arrivato il momento di inserire l'introduzione dell'educazione sentimentale e sessuale tra le disposizioni importanti che riguardano le nostre scuole. Ma non, come previsto in un disegno di legge approvato in CdM, con la richiesta obbligatoria da parte delle istituzioni scolastiche del consenso informato preventivo, in forma scritta, ai genitori o agli studenti se maggiorenni, per la partecipazione sia alle attività extracurriculari sia a quelle rientranti nell'ampliamento dell'offerta formativa che riguardino tematiche relative alla sessualità. Questo consenso preventivo, ad avviso dei firmatari, lede il diritto soggettivo degli studenti, a prescindere dalle convinzioni dei genitori;

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, reca inoltre norme in materia di percorsi di formazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, con la finalità, dichiarata nella relazione illustrativa, di rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola, luogo per definizione deputato ad «accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale»,

impegna il Governo

anche in linea con la finalità dichiarate nella relazione illustrativa citate in premessa, ad accompagnare le misure di cui all'articolo 8 con ulteriori iniziative volte ad introdurre, in occasione del prossimo provvedimento utile, nelle scuole del primo e del secondo ciclo l'insegnamento dell'educazione sentimentale e sessuale, a prescindere dal consenso dei genitori, finalizzato al contrasto degli stereotipi di genere, della violenza e al benessere emotivo e psicologico dei giovani.
9/2420/43.Bonelli, Piccolotti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2025, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E NELLA GESTIONE DI CONTRATTI PUBBLICI, IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTI FERROVIARI E SU STRADA, L'ORDINATA GESTIONE DEL DEMANIO PORTUALE E MARITTIMO, NONCHÉ L'ATTUAZIONE DI INDIFFERIBILI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALLA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (A.C. 2416)

A.C. 2416 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    vi sono rilevanti e molteplici perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;

    anche con l'A.C. 2416 il Governo in carica manifesta, ad avviso dei firmatari del presente atto, il suo sistematico intento di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

    invero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso un vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre, la continua interferenza del Governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;

    appare peraltro esagerato, se si prende cognizione dei numeri riguardanti i decreti-legge emanati dall'esecutivo dall'inizio della XIX legislatura, che in un contesto come l'attuale, caratterizzato da una rassicurante, quantomeno sotto il profilo quantitativo, maggioranza a sostegno del Governo, che quest'ultimo abbia fatto utilizzo, ex articolo 77 Cost., di quello che doveva essere, nel disegno del Costituente, uno strumento extra ordinem con una media mensile, di oltre 3,5 decreti-legge;

    rispetto al provvedimento in questione non si ravvisano nel testo adottato dal Governo quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge. La relazione illustrativa non contiene alcuna indicazione sulle ragioni del presunto carattere di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, che viene assunto in modo assiomatico in riferimento agli articoli del provvedimento;

    la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», rilevando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    il decreto-legge in conversione reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle disposizioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, alle modifiche della legislazione in materia di contratti pubblici, dalle disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli, alle disposizioni in materi di ordinamento portuale e demanio marittimo, dalle disposizioni in materia di revisione dei prezzi, alla modifica delle concessioni autostradali, dagli interventi per la realizzazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, agli interventi nel settore delle energie rinnovabili;

    appare evidente che il provvedimento in esame interviene nel disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, la citata sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del provvedimento in esame confliggono, ad avviso dei sottoscrittori, in maniera palese con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei decreti-legge;

    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quale la Corte costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dal citato articolo 77 della Costituzione, in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte ha ritenuto tout court illegittimo la decretazione d'urgenza qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;

    peraltro, l'eccessivo ricorso, nel corso del tempo, alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    in riferimento all'articolo 1 del provvedimento, in difetto dei presupposti costituzionali della necessità ed urgenza, vengono inserite una serie di novelle alla disciplina recata dal decreto-legge n. 35 del 2023 relativa al riavvio delle attività finalizzate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto), volte a: disciplinare la rideterminazione, nell'ambito del nuovo piano economico-finanziario (PEF) della concessione, del costo dell'opera, l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati stipulati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale e prevedere, quale ulteriore condizione da rispettare affinché i contratti caducati riprendano a produrre effetti, l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri affidatari succitati, delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per la prevenzione/risoluzione del contenzioso;

    a tal riguardo sono qui richiamati e confermati tutti i profili di dubbia costituzionalità a suo tempo esplicitati nell'analoga questione pregiudiziale discussa prima dell'esame del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, poi convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 58, recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.»;

    il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del decreto originario e delle modifiche apportate con l'attuale provvedimento all'esame dell'Assemblea, risiederebbe, secondo una ritenuta urgente necessità di riattivare la Società «Stretto di Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuando, da un lato, la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima;

    a seguito del mancato inizio lavori dovuto allo stop dell'allora Governo Monti, il General Contractor Eurolink, oggi Webuild, titolare del progetto approvato nel 2012, avrebbe tuttora in corso un contenzioso nei confronti dello Stato per 700 milioni di euro, cui si sommano altri 325 milioni di euro di risarcimenti chiesti a sua volta dalla Società Stretto di Messina Spa, questione finita dinanzi alla Corte costituzionale, che nel 2019 avrebbe stabilito il perimetro degli indennizzi da corrispondere alle società, maggiorato del 10 per cento;

    la riattivazione della Società Stretto di Messina sembra disattendere le stesse Raccomandazioni della Corte dei conti che in merito alla problematica chiusura della liquidazione di Stretto di Messina nel 2017, concludeva la propria Relazione rilevando come: «La rapida chiusura della società si impone come necessaria anche per l'estinzione del contenzioso avanzato dalla società nei confronti delle amministrazioni statali, contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell'agire amministrativo e per porre fine ai gravosi oneri finanziari per il mantenimento della struttura, considerata l'assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni»;

    ciò appare ancora più evidente ora che, nonostante il contenzioso ancora in essere, con l'approvazione da parte del CdA della Società Stretto di Messina S.PA. del progetto definitivo, come aggiornato dalla Relazione del progettista, si è riconosciuto al contraente generale un notevolissimo potere contrattuale nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso, a maggior ragione se fondamentali attività tecnico-progettuali particolarmente rilevanti vengono rimandate al successivo livello di progettazione esecutiva che, per effetto della norma introdotta dal decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, potrà avvenire anche per fasi costruttive;

    a tal proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avuto modo di porre in evidenza in più occasioni come occorra valutare attentamente il fatto che il riconoscimento dell'attuale validità del progetto definitivo di proprietà del contraente generale, come integrato dalla relazione del progettista, possa offrire a quest'ultimo un notevolissimo potere contrattuale nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso ed altresì nella determinazione delle eventuali varianti al progetto e del loro costo. Sempre l'ANAC ha invitato lo stesso Governo a valutare la necessità di procedere alla selezione di un nuovo contraente generale, anche al fine di evitare potenziali procedure di infrazione comunitaria, stante l'espresso riferimento del decreto-legge n. 35 del 2023 all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, che disciplina i vincoli eurounitari in merito alla modifica di contratti durante il periodo di validità degli stessi;

    sotto tale aspetto è necessario rilevare come il raggruppamento temporaneo di imprese con a capo Impregilo S.p.A., oggi Webuild S.p.A., si aggiudicò nel 2005 la gara per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, per un importo di 3,9 miliardi di euro, a seguito della quale il 27/03/2006 venne sottoscritto il contratto tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e lo stesso raggruppamento temporaneo di imprese. Nel 2011 con Atto Aggiuntivo è stato aggiornato l'importo di contratto, portandolo a 6,7 miliardi di euro, con un aumento del 72 per cento. In base alla novella recata dall'articolo 1 del decreto in esame, il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, sono rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 (vale a dire 8.549,9 milioni di euro). Da ultimo l'allegato III (pag. 197) del Documento di economia e finanza 2023 indica che il costo dell'opera, sulla base degli aggiornamenti svolti, risulta pari a 13,5 miliardi di euro, mentre le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni ferroviarie avranno un costo pari a circa 1,1 miliardi di euro;

    appare indubbio, dunque, che saranno necessari ben oltre i 13,5 miliardi di euro per la realizzazione dell'opera, costo più che triplicato rispetto a quello di aggiudicazione, dato che rende evidente come la scelta di far rivivere il rapporto concessionario con il soggetto aggiudicatario risulta in palese violazione della disciplina eurounitaria in materia di appalti, Direttiva 2014/24/UE (attuata da ultimo nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 209 del 2024), particolarmente stringente in ordine ai vincoli per le modifiche di contratti durante il periodo di validità degli stessi (articolo 72), secondo cui i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

    l'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

    l'articolo 2 del provvedimento modifica numerose disposizioni del Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), riguardanti: gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale; le procedure per l'esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile; gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici; la composizione del Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici. Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile;

    trascorso poco più di un anno dalla entrata in vigore e dall'acquisto di efficacia delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, approvando il 31 dicembre 2024, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi seguiti per l'emanazione dei decreti delegati, il decreto legislativo n. 209 del 2024 (Correttivo Appalti) con il quale sono state introdotte nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti pubblici;

    con riferimento al suddetto articolo 2 si ravvisa un ricorso distorto alla decretazione «correttiva». Infatti, contrariamente a quanto fatto con il Correttivo Appalti, il Governo mediante decretazione d'urgenza inserisce modifiche tecnicamente rilevanti al Codice Appalti, senza seguire la stessa procedura aggravata prevista dalla normativa e seguita nella predisposizione del sopra richiamato Correttivo Appalti, soprattutto con riferimento al ruolo delle Commissioni parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-regioni, come previsto dalla legge delega n. 78 del 2022. Invero, l'articolo 1, comma 4, settimo periodo della legge 21 giugno 2022, n. 78, nel conferire la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, ha contestualmente previsto il potere di apportarvi, entro il biennio successivo dalla entrata in vigore della normativa delegata, le correzioni e le integrazioni che la pratica avesse reso necessarie ed opportune, adottando dei «decreti correttivi» nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ma anche, e soprattutto, nella medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti delegati;

    la previsione della suddetta procedura «aggravata» che stabilisce che l'esercizio della delega correttiva debba, oltre che rispondere ai medesimi criteri e principi direttivi operanti per la delega «principale», anche rispettare le medesime garanzie procedimentali per questa previste, si basa sul ragionevole presupposto che se i limiti sostanziali e procedurali sanciti dalla legge delega non possono essere violati dalla decretazione delegata «principale», a maggior ragione non possono essere disattesi ad opera della decretazione d'urgenza, avente funzione correttiva del corpus normativo già posto e vigente;

    in tal senso anche la Corte costituzionale ha chiaramente affermato (con la sentenza n. 201 del 2006) che il decreto correttivo non deve adottarsi «in funzione di un esercizio tardivo» e che, soprattutto, deve mantenersi, anche con riferimento alla procedura, nel solco del decreto legislativo principale e non può riformare scelte che in esso siano recate, perché il «decreto correttivo» è strumento utile, e utilizzabile, non già per «riformare la riforma», bensì per correggere o integrare la riforma introdotta con il decreto «principale»: insomma il decreto correttivo non può rappresentare la sede dei ripensamenti del legislatore delegato;

    d'altra parte l'aggravamento dei suddetti vincoli procedurali consente al Parlamento di recuperare una certa «quota» di potere legislativo delegato al Governo;

    il modello della delega «correttiva» può costituire una valida risposta a quelle esigenze di «sperimentazione» normativa che possono condurre il legislatore ad intervenire nuovamente sulla materia appena disciplinata alla luce delle difficoltà palesate dalle prime applicazioni della norma. Tuttavia, oltre ai rilevanti pregiudizi che possono conseguire in termini di certezza del diritto, il ricorso alla decretazione d'urgenza presenta l'inconveniente di condurre ad una «marginalizzazione» del Parlamento, data la possibilità per il Governo di modificare «immediatamente e sottovoce» la disciplina legislativa appena oggetto di correzione, senza ripassare nelle aule parlamentari e senza incorrere in defatiganti lungaggini procedurali;

    anche queste ultime considerazioni configurano una chiara forma di elusione del modello contenuto nell'articolo 76 della Costituzione, con grave pregiudizio agli equilibri tra istituzioni che sottendono alla forma di governo consacrati nella Carta costituzionale;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto, ad avviso dei sottoscrittori, appare evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 70, 76, 77 e 117 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2416.
N. 1. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

    si tratta circa del centesimo decreto emanato in questa legislatura, che conferma la criticità di una produzione legislativa nazionale che vede un consistente ricorso ai decreti-legge, per i quali, tra l'altro, è stata sufficiente una sola lettura in ciascun ramo del Parlamento;

    come indicato nel Rapporto sulla legislazione 2024-2025 emerge la conferma di alcuni profili problematici connessi con i fenomeni della «confluenza», del «monocameralismo alternato» e del «voto in blocco» che si determina con l'apposizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione;

    la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza 146 del 2024 – si legge sempre nel Rapporto – ha anzitutto ribadito che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, pur essendo affidato all'autonoma scelta politica del Governo, risulta tuttavia assoggettato a precisi «limiti costituzionali» e a «regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche»;

    il ruolo di propulsore dell'indirizzo politico assunto dal Governo «non può giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (articolo 67 Cost.)» e dev'essere esercitato «nel rispetto degli equilibri costituzionalmente necessari»;

    in coerenza con il ruolo assegnato al Parlamento dalla disciplina costituzionale – che rimette all'esercizio collettivo delle due Camere la funzione legislativa (articolo 70 Cost.) –, «le competenze normative attribuite al Governo devono svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione a garanzia delle funzioni legislative delle due Camere»;

    in questo quadro la Corte ha osservato che, pur essendo titolare del potere di adottare decreti-legge (ex articolo 77 Cost.), il Governo non può, però, «dare un'interpretazione talmente ampia dei casi straordinari di necessità e urgenza da sostituire sistematicamente il procedimento legislativo parlamentare con il meccanismo della successione del decreto-legge e della legge di conversione»;

    La Corte ha, peraltro, rilevato come il tema della mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza risulti intrecciato con quello dell'eterogeneità della disposizione;

    negli ultimi anni, infatti, i decreti-legge sono stati spesso caratterizzati, fin dal testo originario, da un carattere multisettoriale volto al perseguimento di ben distinte finalità, senza che sia possibile individuare una chiara ratio unitaria del provvedimento;

    il decreto in esame si qualifica senz'altro come un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, essendo composto da 7 capi afferenti la cui finalità unitaria è difficilmente rinvenibile. Il primo capo riguarda misure in materia di infrastrutture e di lavori pubblici, il secondo, misure in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli, il terzo misure nel settore portuale e marittimo, il quarto misure in materia di infrastrutture e trasporti relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, il quinto misure per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale, il sesto disposizioni per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti e il settimo dispone l'entrata in vigore;

    entrando nel merito del contenuto, si rileva che il decreto in esame interviene per l'ennesima volta sulla medesima materia, quella del Codice degli appalti pubblici, prevedendo, tra le altre cose, la definizione del regime speciale operante per le somme urgenze, e l'introduzione ex novo di un regime super speciale relativo agli appalti affidati in regime di protezione civile. Si ricorda che per la modifica del Codice dei contratti pubblici è appena scaduta (1° aprile 2025) la delega legislativa prevista dalla legge 21 giugno 2022, n. 78, nell'ambito della quale si sarebbe potuta svolgere un'istruttoria più approfondita, valutando altresì il rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal Parlamento, trattandosi di una disciplina, quella relativa agli appalti di somma urgenza e di protezione civile che, per lo speciale regime derogatorio previsto, avrebbe meritato un esame più articolato e l'entrata in vigore solo all'esito di detto esame;

    stesso discorso può essere fatto per le connesse modifiche al Codice della Protezione civile, che introducono un regime semplificato dei procedimenti di rilascio della documentazione antimafia per l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati con le ordinanze di protezione civile. È, infatti, all'esame della Camera (AC. 2393), dopo essere stato approvato dal Senato in prima lettura, il disegno di legge delega «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie», che prevede all'articolo 18 la previsione di una specifica delega al governo per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. Anche in questo caso, tale modalità di legiferare mediante la decretazione d'urgenza, preclude, di fatto, l'approfondimento ordinario da parte del Parlamento;

    l'introduzione di norme mediante la decretazione d'urgenza, in presenza di un iter già avviato per via ordinaria in parlamento sulle medesime tematiche è un'ulteriore manifestazione di fenomeni che hanno un impatto negativo sia sui lavori parlamentari, sia sulla qualità della legislazione. Ad essere messi in gioco sono gli equilibri nei rapporti tra Parlamento e Governo e la stessa capacità di legiferare delle Camere;

    non si tratta peraltro di rilevare solo una lesione nella correttezza dei rapporti tra organi costituzionali. Al fondo ad essere gravemente compromessa è anche la capacità di corrispondere alle reali esigenze del Paese secondo i principi e le regole della nostra Costituzione, di cui il Parlamento deve essere geloso custode, per garantire il corretto dibattito pubblico tra gli interessi in gioco, la trasparenza delle decisioni e il controllo sulla loro attuazione;

    sempre entrando nel merito del contenuto del decreto, l'articolo 1 reca modifiche al decreto-legge 35/2023 caratterizzate – si legge nella relazione – da urgenza e indifferibilità in quanto si ritengono strettamente funzionali e propedeutiche al tempestivo avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina;

    si ribadisce in questa sede, come già fatto in precedenza, la netta contrarietà del Partito democratico alla realizzazione di tale opera, ritenuta inutile, costosa e pericolosa e che al momento ha il solo effetto di drenare risorse che si sarebbero potute utilizzare per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse;

    il costo complessivo dell'opera è infatti già passato da 8,5 miliardi – dato ultimo calcolato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al DEF 2012, antecedente alla caducazione dell'opera, a oltre 13 miliardi;

    sul progetto definitivo aggiornato pendono, all'esito dell'esame della Commissione VIA-Vas, oltre 62 prescrizioni che confermano tutte le eccezioni sollevate dalla città metropolitana di Reggio Calabria e dalla città di Villa San Giovanni, soprattutto circa la carenza di studi di dettaglio specifici, progetto di cantierizzazione e progetti di risoluzione delle interferenze;

    il parere, rinviando ogni valutazione di compatibilità ambientale ad un giudizio di ottemperanza previsto, per la maggior parte delle prescrizioni, «prima della presentazione della progettazione esecutiva», non dà sufficienti garanzie in quanto gli approfondimenti e le integrazioni documentali richieste presuppongono l'esecuzione di analisi e indagini di campo che non sono mai state effettuate, approfondimenti che difficilmente potranno risolversi nel giro di pochi mesi;

    è di tutta evidenza che a fronte di un'attività istruttoria così limitata nelle possibilità di indagine e approfondimento, così come nei termini concessi per apportare modifiche migliorative, le numerose problematiche e carenze riguardanti impatti e pianificazione economica, trasportistica, territoriale, ambientale, paesaggistica rimangono irrisolte;

    le questioni più rilevanti attengono alla localizzazione e alla consistenza dell'opera, alla mancata adeguata considerazione dell'incidenza su siti di rilevante interesse ambientale sottoposti a speciale tutela nazionale e comunitaria, posto che l'intervento dovrebbe realizzarsi in una delle zone a più alta concentrazione di biodiversità al mondo per il transito dell'avifauna e dei mammiferi marini;

    la Valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) si esprime negativamente su alcune aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000, disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat», per le quali si propongono misure di compensazione che si configurano come deroga alla direttiva stessa;

    la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri della relazione Iropi (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), che consente di derogare alle norme europee di tutela ambientale in presenza di interessi pubblici prevalenti, vincola tale deroga alla direttiva alla predisposizione di misure compensative ambientali concrete, per mitigare gli effetti negativi dell'opera su aree ecologicamente fragili come i Monti Peloritani, la Costa Viola e i fondali dello Stretto. Tali misure sono obbligatorie e la loro omissione può configurare responsabilità amministrativa e danno ambientale;

    si ricorda che il contenuto dell'IROPI sarà valutato dal punto di vista dell'adeguatezza istruttoria, proporzionalità delle motivazioni e coerenza con il principio di precauzione e che, in caso di violazioni, la Commissione europea potrebbe aprire una procedura d'infrazione;

    permangono dubbi, inoltre, circa la sicurezza sismica dell'opera, data l'ubicazione in una delle aree a più alto rischio sismico del continente europeo e circa le implicazioni sotto il profilo urbanistico, considerati i vincoli conformativi ed espropriativi che l'approvazione del progetto comporta;

    il nostro Paese deve svolgere pienamente il suo ruolo di crocevia commerciale, logistico, produttivo d'Europa al centro del Mediterraneo; in questo senso appare molto preoccupante la totale assenza nel decreto-legge di politiche per il sistema dei porti e della logistica per rendere pronti i sistemi a rispondere alle evoluzioni tecnologiche, geopolitiche e climatiche che caratterizzano il settore adesso e nei prossimi anni. Allo stesso modo il decreto non contiene iniziative sostanziali utili al miglioramento delle condizioni e della sicurezza del lavoro portuale, laddove il settore richiede ormai da lungo tempo di rendere finalmente operativo il fondo per l'incentivazione all'esodo e di riconoscere il lavoro portuale operativo come usurante. Parimenti il settore da tempo attende il rifinanziamento del fondo vittime dell'amianto;

    il decreto non offre risposte all'urgenza più volte denunciata di individuare linee di pianificazione, programmazione strutturali per il sistema nazionale delle infrastrutture e della mobilità, chiarendo l'indirizzo programmatico per l'impegno delle risorse a finanziamento del piano industriale di FS, ANAS e RFI per il potenziamento e la modernizzazione della rete autostradale e stradale Anas e della rete ferroviaria RFI;

    ci si aspettava, inoltre, che il decreto ripristinasse i fondi per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, tagliati dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto «milleproroghe», che ha comportato il blocco degli interventi già in essere e della pianificazione futura;

    del tutto assente, anche parzialmente, il finanziamento delle 127 opere valutate come prioritarie, tra quelle candidate nell'ambito della più ampia programmazione che ha come cardine il «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)», nella prima proposta d'azione alla cabina di regia per la crisi idrica (PPAC), elaborate con le autorità di bacino competenti territorialmente, il cui onere è stato stimato in euro 3,672 milioni;

    per tutti questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2416.
N. 2. Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

    continua da parte del Governo un uso, ad avviso dei firmatari, inappropriato e ingiustificato della facoltà di ricorrere alla decretazione d'urgenza, accordata dall'articolo 77 della Costituzione, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, in aperto contrasto anche con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione;

    quanto sopra emerge da una breve disamina di alcune delle disposizioni del provvedimento in titolo;

    l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione è motivata in ragione della «straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria»;

    oltre a suscitare perplessità la finalità sottesa alla disposizione in esame «di garantire la tempestiva operatività» di una compagine societaria che svolge una funzione puramente servente rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico e che, pertanto, non può identificarsi con l'interesse pubblico stesso, il difetto dei presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza e la palese contraddittorietà e incoerenza che caratterizza l'impianto motivazionale sono resi evidenti dall'iter che ha portato alla progressiva definizione della disciplina in esame, segnato, anche nel recente passato, da continue interruzioni e «abbandoni» giustificati dalle oggettive difficoltà attuative, dall'eccessiva onerosità dell'intervento rispetto ai risultati attesi e dalla necessità di valutare soluzioni alternative compatibili con il contesto ambientale e naturalistico di riferimento e con le esigenze di sviluppo dei territori, in un'area dove alla elevata sismicità si aggiungono notevoli complessità geologiche e idrogeologiche;

    l'intervento normativo in esame non solo eredita dal precedente decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 la carenza del requisito della necessità ma è di tutta evidenza che il carattere dell'urgenza impresso alla realizzazione dell'opera, in base ad un cronoprogramma non meglio definito, sia inevitabilmente destinato a recedere a fronte delle numerose criticità ancora non affrontate che hanno già portato ad un continuo rinvio dell'approvazione del progetto da parte del Cipess e alle quali si aggiunge la possibilità, introdotta dal decreto-legge n. 89 del 2024, di redigere il progetto esecutivo per fasi costruttive, tutti elementi che proiettano la realizzazione del progetto in un futuro ipotetico e incerto, a meno di non voler aderire a una concezione figurale dello stesso che rinunci ad ogni aderenza alla realtà, come d'altro canto del tutto irrealistico era l'originario termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo;

    come noto, con il citato decreto-legge n. 35 del 2023 il Governo ha inteso riavviare l'iter approvativo dell'opera, interrotto da oltre dieci anni, mediante modifiche alla legge n. 1158 del 1971 volte a definire una nuova compagine societaria della SdM Spa – ora società in house partecipata da R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze – riprendendo l'originario rapporto di concessione, previa definizione stragiudiziale delle controversie, revoca dello stato di liquidazione e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo, e prevedendo il complessivo riavvio dell'attività di programmazione e progettazione mediante un procedimento accelerato e semplificato;

    la sopracitata disciplina renderebbe possibile l'affidamento della progettazione e realizzazione dell'opera al medesimo contraente generale senza una nuova gara d'appalto, per un valore che l'ultimo allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza quantifica in 13,5 miliardi, assumendo come riferimento non già il contratto sottoscritto dalla società Stretto di Messina S.p.A. nel 2006, per un importo pari a 3,9 miliardi di euro, bensì l'atto aggiuntivo del 2011 che prevede un costo maggiorato, pari a 6,7 miliardi di euro, così riportato anche nel DEF 2012. L'articolo 1 prevede infatti che il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono sono rideterminati sulla base del costo indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al DEF 2012;

    il contrasto con la direttiva 2014/24/UE, che consente la modifica dei contratti e degli accordi quadro senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, viene asseritamente e imprudentemente risolto operando una traslazione del termine al quale fare riferimento per determinare il valore iniziale del contratto;

    alla carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza si aggiungono pertanto rilevanti criticità, già riscontrate dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento ai vincoli europei esistenti in relazione alla scelta di non svolgere una gara, ai vincoli finanziari conseguenti a tale scelta e alla necessità di prevedere specifiche cautele volte ad evitare un eccessivo rafforzamento della parte privata contraente generale. A tale riguardo si ravvisano profili di incostituzionalità attinenti alla violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza e di proporzionalità, con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

    si ravvisa, altresì, la presenza di rilevanti motivi di incostituzionalità con riferimento agli articoli 81 e al medesimo articolo 117 della Costituzione sotto il profilo dell'assenza di una valutazione di ragionevolezza nel bilanciamento tra le dichiarate esigenze di realizzare un'opera ritenuta cruciale per lo sviluppo infrastrutturale ed economico del Mezzogiorno e la salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle risorse disponibili. Tale distonia appare tanto più grave e preoccupante considerato lo stanziamento di risorse, a carico della finanza pubblica, impiegate finora per sostenere le spese inerenti le progettazioni preliminari (di oltre 1,5 miliardi di euro) e con costi attesi che superano i 14 miliardi, nonostante permangano le incertezze riguardo alla fattibilità e alla sostenibilità del progetto per il quale deve essere ancora approvato il piano economico finanziario che accerterà l'esistenza di un'adeguata copertura per l'intero fabbisogno dell'opera. Al riguardo, come già segnalato dalla Corte dei conti, occorre considerare che l'equilibrio economico-finanziario del progetto di intervento si basa sull'analisi delle stime dei volumi di traffico viario e ferroviario che dovrebbero essere costantemente aggiornate al fine di renderle coerenti con l'attuale quadro economico e verificare la sostenibilità dei relativi oneri finanziari;

    non meno preoccupante la complessiva impostazione derogatoria che caratterizza la rinnovata disciplina normativa avviata con il decreto-legge n. 35 del 2023, già fortemente penalizzante sotto il profilo delle valutazioni ambientali e della partecipazione del pubblico al processo decisionale e che, nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto riguardare anche le norme previste dal Codice antimafia, in un contesto che non presenta nulla di emergenziale o urgente, con l'effetto di indebolire i controlli su un'opera che richiede, al contrario, estremo rigore nel preservare i rapporti economici connessi alla sua realizzazione dall'infiltrazioni mafiose e nel prevenire comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica assicurata dall'articolo 41 della Costituzione, con grave vulnus non solo per la concorrenza ma per la stessa sicurezza, libertà e dignità umana e in contrasto con l'utilità sociale;

    il filone investigativo in corso, relativo a tentativi di condizionamento mafioso delle attività d'impresa collegate alla realizzazione del Ponte, che stanno impegnano ben cinque procure distrettuali, coordinate dalla Procura nazionale antimafia, costituiscono motivo di allarme e confermano il timore che l'opera sia non solo insostenibile sotto il profilo economico e ambientale, ma anche un pericoloso condotto per interessi illeciti;

    sotto altro profilo rilevano, altresì, le carenze e criticità evidenziate nelle numerose condizioni inserite nel parere positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Via-Vas nel 2024, da ottemperare prima dell'approvazione del progetto esecutivo, a cui si aggiunge l'attivazione della procedura di deroga prevista dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), a seguito delle conclusioni negative della valutazione di incidenza ambientale (Vinca), ciò che porta a ritenere che il grado di approfondimento e gli elementi di indagine acquisiti in questa fase progettuale non siano affatto idonei ad una appropriata definizione del progetto e tanto meno a consentire un confronto con alternative a minor impatto, ivi compresa l'alternativa «zero», ovvero la non realizzazione dell'opera. Sotto i cennati profili, è evidente la manifesta incompatibilità del decreto in titolo anche con gli articoli 9 e 41 Cost.;

    si stigmatizza inoltre la persistente violazione del principio di sussidiarietà (che informa gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione) e del principio di leale collaborazione (che ispira l'articolo 120 della Costituzione). L'iter intermittente di avvio delle procedure di gara e contrattuali è stato caratterizzato nel corso degli anni da un considerevole contenzioso dinanzi agli organi di giustizia amministrativa nel quale veniva, inter alias, contestata la presupposta incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate, e discendenti dalla c.d. «Legge obiettivo», in quanto non prevedono la partecipazione nella forma dell'intesa anche degli enti locali direttamente interessati dalla costruzione dell'infrastruttura;

    con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in titolo, la ratio di favorire l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici si risolve in un corposo intervento normativo finalizzato ad ampliare e consolidare il sistema delle deroghe in materia di appalti. La citata disposizione incide significativamente sulla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, apportando modificazioni che si aggiungono a quelle di recente introdotte con il decreto correttivo del 31 dicembre 2024, n. 209 e che spaziano dalla deroga al principio di onnicomprensività, mediante il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale dirigente delle stazioni appaltanti, all'ambito di applicazione temporale del divieto di utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) per i lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione degli operatori economici, alla nomina da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un componente del collegio consultivo tecnico non solo quando partecipa al finanziamento della spesa dell'opera ma anche allorché rivesta il ruolo di ente concedente;

    anche con riferimento alle procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del medesimo Codice viene definito un complessivo regime derogatorio nell'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi volto ad accelerare l'azione amministrativa nei contesti emergenziali, esteso anche alle procedure di protezione civile di cui all'articolo 140-bis, introdotto dal provvedimento in titolo, di fatto contraddicendo all'impostazione invalsa nell'evoluzione normativa che ha interessato i contratti pubblici, confermata anche dalla magistratura contabile e dall'Anac, di mantenere ferma nel tempo la connessione della disciplina derogatoria con fattispecie caratterizzate da particolari situazioni emergenziali, ossia da «circostanze che non consentono nessun indugio» o la «previsione del loro imminente verificarsi», che, in quanto tale, impone una interpretazione ed applicazione rigorosa e restrittiva. A tale riguardo si stigmatizza anche la modifica al Codice di protezione civile introdotta all'articolo 46-bis che, semplificando il sistema delle verifiche antimafia, ha la finalità di rendere più veloce il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia;

    il decreto-legge in conversione tratta, inoltre, alcune importanti questioni riguardanti le infrastrutture di trasporto, senza fornire adeguate soluzioni che avrebbero richiesto una maggiore ponderazione, intervenendo superficialmente su settori cruciali del comparto tra cui quello della logistica, quello portuale e quello aereo;

    con riferimento al comparto della logistica, l'articolo 4 introduce alcune novità rispetto ai tempi di carico e scarico delle merci e alla relativa responsabilità in solido di committenti e caricatori basati su sistemi di verifica, che tuttavia sono propri dei grandi gruppi della logistica e penalizzano i piccoli «padroncini». Inoltre, l'assenza di meccanismi sanzionatori automatici e l'affidamento alla sola segnalazione spontanea all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende la norma difficilmente applicabile;

    con riferimento all'articolo 5 sarebbe stata auspicabile una reale semplificazione e una complessiva riduzione degli oneri riferibili alla motorizzazione civile con riguardo alla circolazione di veicoli e natanti, al fine di ridurre il costo per l'intera collettività su attività eccessivamente aggravate nel procedimento, che sovente rappresentano una mera attività formale da parte dei verificatori. Questo per quanto riguarda ad esempio, le visite e le prove dei veicoli o natanti, le omologazioni, gli accertamenti di idoneità, i controlli sulla produzione di motori e i controlli tecnici in costruzione;

    l'articolo 6, nel fornire l'interpretazione autentica sulle modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi nulla dice con riguardo alle annunciate nuove modalità per l'aggiornamento dei prezzi correlati al valore reale del bene demaniale oggetto di concessione. Con riguardo al comma 2 si ritiene che la norma leda l'autonomia regionale con riguardo alla definizione della stagione balneare e conseguentemente non si ritiene, a differenza di quanto sostenuto nella relazione illustrativa della norma in esame, che la disposizione rientri nel solo perimetro della competenza statale;

    l'articolo 8 assegna circa 5 milioni di euro alla società RAM – logistica, infrastrutture e Trasporti Spa per effettuare assunzioni a tempo determinato fino al 2027. Condividendo la centralità delle cosiddette autostrade del mare, che non hanno ricevuto i giusti finanziamenti nella scorsa Legge di bilancio, non risulta, tuttavia, specificato, nel testo dell'articolo in esame, quali profili professionali e quante unità di personale siano state preventivamente pianificate, nell'ambito della dotazione organica dell'ente, al fine di poter valutare il fabbisogno e dunque il corretto utilizzo delle risorse previste al comma 3;

    l'articolo 10, prevede una spesa complessiva di 5 milioni di euro per le attività propedeutiche all'indizione della gara per l'affidamento del contratto Intercity. Come è noto la messa a gara del servizio era prevista già dal 2017, quando fu sottoscritto il contratto, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026. Si tratta di un servizio pubblico fondamentale, che è già in essere e che necessita di essere aggiornato, migliorato e maggiormente valorizzato. Non si comprende, pertanto, in cosa consista il grado di complessità della procedure di aggiudicazione e degli adempimenti necessari a definire il perimetro e le modalità dell'offerta del servizio, tali da giustificare la decisione del Ministero di avvalersi di una centrale di committenza per un costo stimato di 5 milioni di euro, senza che siano forniti elementi di dettaglio in merito alla congruità economica della prestazione rispetto alle specifiche attività da porre in essere ai fini dell'affidamento e all'obbiettivo del razionale impiego delle risorse pubbliche;

    il ricorso alla deroga dalla normativa ordinaria e il riconoscimento di speciali poteri ai commissari, come strumenti di semplificazione e accelerazione delle procedure, continua a caratterizzare l'operato del Governo, come si apprende anche dal tenore dell'articolo 15 del decreto-legge ai fini della realizzazione delle opere funzionali all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, senza tuttavia, ancora una volta, la previsione di meccanismi di compensazione idonei a promuovere maggiore trasparenza delle procedure e a prevenire i rischi di corruzione;

    per tutte le succitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2416.
N. 3. Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Fede, Morfino, Traversi, L'Abbate, Aiello, Cantone, Carmina, D'Orso, Raffa, Scerra, Baldino, Orrico, Tucci.