XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La XIII Commissione,
premesso che:
il 6 dicembre 2024 il comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna) ha adottato la proposta dell'Unione europea di modificare lo status di protezione del lupo (Canis lupus) spostando la specie dall'allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) all'allegato III (specie di fauna protette);
la decisione è entrata in vigore il 7 marzo 2025, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della convenzione di Berna. A seguito della sua entrata in vigore e al fine di recepire questo emendamento della convenzione di Berna, è stata dunque proposta la modifica degli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) spostando il riferimento alla specie dall'allegato IV all'allegato V della direttiva;
va ricordato che a livello internazionale, il Canis lupus è protetto dalla Convenzione di Berna, siglata nel 1979, alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l'Unione europea. In Italia è stata ratificata con legge n. 503 del 1981. Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati;
la proposta di modifica della direttiva è stata inviata alle Camere nell'aprile 2025, limitatamente al fine di valutare la sua conformità al principio di sussidiarietà; tale principio, come rilevato anche dal Movimento Cinque Stelle, non risulta rispettato, a giudizio dei firmatari del presente atto d'indirizzo, in quanto non paiono sufficientemente dimostrati la necessità e il potenziale valore aggiunto apportato da tale proposta;
essa non risultava comunque corredata da un'autonoma valutazione d'impatto che giustificasse l'intervento legislativo in base ad indicatori qualitativi e quantitativi, come richiesto dall'articolo 5 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona; inoltre, sempre ad avviso dei firmatari, le motivazioni addotte dalla Commissione europea nella relazione che accompagnava la proposta risultavano generiche e tautologiche, infine essa era contrassegnata da una carenza di istruttoria e informazione;
ciò non ha di fatto reso possibile la proficua individuazione e ponderazione delle diverse opzioni regolative atte a conseguire l'obiettivo dell'intervento proposto nella direttiva. Un'accurata valutazione, invece, sarebbe stata necessaria soprattutto alla luce del fatto che, mentre alcune popolazioni di lupo mostrano tendenze positive da decenni e occupano areali stabili o in crescita, altre popolazioni non hanno raggiunto uno stato di conservazione favorevole, e il declassamento potrebbe vanificare i risultati raggiunti fino ad oggi;
anche il gruppo di lavoro The large carnivore initiative for Europe (Lcie) ha ritenuto la proposta di declassamento prematura, infondata e non giustificata, anche per quanto concerne le attuali evidenze scientifiche a disposizione. Per tale ragione, non raccomanda un declassamento generico del lupo, ribadendo che sei delle nove popolazioni transfrontaliere di lupi nell'Unione europea sono vulnerabili o quasi minacciate;
ricerche scientifiche in materia, inoltre, attestano che – nella maggioranza dei casi – liberalizzare il prelievo dei lupi non ha comportato una riduzione delle predazioni sugli animali allevati, ma ha talvolta comportato un aumento di tale fenomeno. Allo stesso modo, languono evidenze che provino un miglioramento nell'accettazione della presenza dei lupi a seguito della liberalizzazione delle uccisioni;
attraverso gli abbattimenti, che per questa specie non possono essere selettivi, si andrebbe a destabilizzare la rigida struttura sociale del lupo, che prevede una sola coppia dominante e riproduttiva per branco. Rimuovendo una femmina alfa, ad esempio, il branco si potrebbe disgregare, con un aumento delle coppie riproduttive e, dunque, del rischio di predazione e dispersione;
il regime di protezione attuale previsto dalla Convenzione di Berna e dall'allegato IV della «direttiva Habitat», inoltre, consente già, attraverso l'articolo 16, deroghe per procedere con il prelievo di lupi quando ciò risulta necessario, tra l'altro, per prevenire gravi danni al bestiame ovvero rischi per la sicurezza pubblica. La stessa direttiva prevede la possibilità di intervenire in situazioni problematiche e, pertanto, il declassamento rappresenta una soluzione sproporzionata ed inutile;
la proposta di direttiva in parola, è stata formalmente approvata lo scorso 8 maggio 2025 dal Parlamento europeo, con il voto contrario degli Europarlamentari del Movimento Cinque Stelle;
a parere degli scriventi, in ogni caso, non risulta effettuata una verifica puntuale circa le conseguenze che la misura in esame potrebbe avere sull'ecosistema e rispetto alla diffusione di altre specie;
secondo diverse analisi, infatti, il declassamento del lupo potrebbe comportare effetti sfavorevoli a cascata su interi ecosistemi. Il lupo, infatti, svolge un ruolo fondamentale nel nostro ecosistema. Il lupo, essendo un predatore apicale, è uno straordinario regolatore ecologico e come tale riequilibra l'ecosistema, contribuendo al controllo degli ungulati e prevenendo già noti fenomeni di sovrappascolo soprattutto da parte dei cervi, con benefici a cascata per i boschi, i pascoli e per la salute dell'intero ecosistema; la presenza del lupo garantisce anche una selezione naturale che favorisce la salute delle popolazioni di prede, contribuendo alla stabilità ecologica ed evitando il proliferare di malattie contagiose quali la cheratocongiuntivite nei camosci, la strongilosi nei caprioli e, più di recente, anche la peste suina nei cinghiali, oltre ad aiutare nel controllo di animali ritenuti dannosi come i già citati cinghiali e le nutrie; il ristabilimento o il mantenimento degli equilibri ambientali è prezioso, infatti, non solo per tutta la biodiversità, ma anche per l'economia stessa;
il declassamento dello stato di protezione della specie, oltre a non essere una soluzione efficace per mitigare il conflitto con la zootecnia, potrebbe mettere a serio rischio il recupero della popolazione lupina e i successi raggiunti in questi decenni;
a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, allo stesso modo, la proposta di declassamento contraddice quanto acclarato dalla scienza e va in direzione opposta a quella che è la strada maestra per consentire la coesistenza tra uomo e lupo, esponendo questa specie all'aumento di un conflitto che con ogni probabilità si tradurrà in una diffusione delle azioni di bracconaggio che già oggi l'Italia non riesce a tenere sotto controllo a causa della scarsità dei controlli e delle sanzioni irrisorie previste dalla normativa vigente,
impegna il Governo:
a perseguire la costruzione di una reale coesistenza tra uomo e lupo, attraverso il mantenimento nella normativa nazionale dell'attuale status di protezione del Canis lupus, al fine di non disperdere i risultati raggiunti sia in termini di conservazione della specie sia di creazione di un delicato, quanto prezioso, equilibrio ecosistemico;
ad adottare iniziative volte a rafforzare gli strumenti già identificati dall'attuale normativa in materia, in particolare prevenzione, indennizzo ed eventuale rimozione di esemplari ove necessario, finalizzati a mitigare gli impatti del lupo sulle attività agricole e zootecniche e favorire pertanto la convivenza tra uomo e lupo;
a promuovere, attraverso una costante sinergia e collaborazione concreta con gli enti locali, un rigoroso sistema di monitoraggio della presenza del lupo in Italia, con l'ausilio di una preliminare e costante raccolta e trasmissione di dati aggiornati ed accurati sulle predazioni a carico di animali domestici, sulle misure di prevenzione adottate, sugli episodi di interazione tra uomo e lupo nei territori nazionali, così da permettere l'adozione di percorsi trasparenti e basati su valutazioni tecniche, al fine di garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della specie come richiesto dalle norme eurounitarie;
ad adottare iniziative di competenza per arrivare all'adozione di un Piano nazionale di conservazione e gestione del lupo, così come avvenuto in altri Stati europei, che possa fornire un quadro di riferimento tecnico trasparente ed univoco, che assicurerebbe una gestione coerente su scala nazionale ed europea.
(7-00308) «Caramiello, Sergio Costa, Cherchi».
ATTI DI CONTROLLO
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
VACCARI e FORATTINI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) il 28 gennaio 2025, in seguito alla prima riunione della task force sulla gestione del rischio annunciava l'avvio dei pagamenti del fondo catastrofale gestito da Agri-Cat sulla campagna 2023 per indennizzare le aziende agricole colpite da siccità, gelo e alluvioni;
nel comunicato veniva annunciato un cronoprogramma serrato per i pagamenti relativi alle assicurazioni agricole: via libera alle domande 2024 per le polizze assicurative incentivate con procedura semplificata e precompilazione per avviare i pagamenti dal 28 febbraio 2025; sblocco dei pagamenti delle assicurazioni agevolate delle annate pregresse, in particolare per il 2023 – circa 50 milioni di euro entro 10 giorni; entro febbraio 2025 emissione dei decreti di pagamento per le assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali, circa 150 milioni di euro per la campagna 2024; decreti di pagamento per le assicurazioni agevolate zootecnia e colture, per un ammontare di circa 10 milioni di euro, di cui 6 milioni per le colture e 4 milioni per la zootecnia tra cui anche gli avicoli; entro aprile 2025 erogazione di circa 8 milioni di assicurazioni agevolate zootecnia e di 3 milioni di euro relativi alle strutture di campagna, entrambe relative alla campagna 2023. Infine, nell'ambito delle assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali, a partire dal mese di maggio fino al mese di dicembre 2025, Agea annunciava un'emissione mensile di decreti di pagamento del valore unitario di circa 2 milioni – per un totale di 16 milioni – a completamento e chiusura della campagna 2015-2022;
il superamento di pendenze storiche e la determinazione nel consolidare livelli alti di efficienza ed efficacia per la gestione attuale dei pagamenti in agricoltura consentono la piena attuazione degli obiettivi della Pac attraverso un rapporto sempre più trasparente e affidabile tra l'Agenzia e i beneficiari degli interventi –:
a quanto ammontino ad oggi i pagamenti erogati da Agea delle polizze assicurative agevolate contro i danni alle produzioni, strutture e infrastrutture, derivanti da avversità atmosferiche e calamità naturali;
quanti pagamenti siano stati effettuati ad oggi per lo smaltimento delle campagne pregresse e la ripartizione degli stessi a livello regionale.
(5-04114)
FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI e VACCARI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 (cosiddetto decreto aree idonee) ha definito i criteri nazionali per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni;
con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato parzialmente il suddetto decreto, in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 7, con obbligo di modificare il decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza;
la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale ha evidenziato, in primo luogo, che, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, le regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi regionali rispetto alla disciplina statale e, in secondo luogo, il decreto riformulato dovrà contenere elementi di omogeneità per le varie regioni, cosa che non avviene col decreto attuale, che lascia ampia libertà alle regioni di poter modificare le aree non idonee introducendo una fascia di rispetto da siti tutelati o di particolare pregio, che può arrivare anche ad essere di 7 chilometri;
la pronuncia si inserisce in un contesto giuridico caratterizzato da problemi di mancato coordinamento tra la disciplina nazionale, volta a garantire un'omogeneità di trattamento su tutto il territorio, e le prerogative legislative delle regioni;
oltre che sul decreto ministeriale aree idonee, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla base delle istanze del settore delle rinnovabili, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge agricoltura, che vieta l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Per il Tribunale amministrativo regionale si tratta di un divieto irragionevole e sproporzionato che va in conflitto, soprattutto, con i princìpi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza e con la normativa dell'Unione europea;
secondo i dati contenuti nel primo rapporto dell'Osservatorio sulle agroenergie, negli ultimi tredici anni il valore della produzione agricola legata alle rinnovabili è passato da 232 milioni a quasi 2.6 miliardi di euro. Il 2024 si è chiuso con 48 mila impianti attivi e una capacità installata di 5 gigawatt. Si stima che l'energia rinnovabile prodotta in agricoltura al 2030 si attesterà al 10 per cento del totale (22 per cento se si includono tutti i terreni, anche non di aziende agricole);
la produzione di energia si conferma un'opportunità per numerose imprese agricole, sia perché dà la possibilità di diversificare le fonti di reddito, sia perché consente di aderire alla transizione ambientale, abbattendo le emissioni e contribuendo attivamente alla produzione di energia verde;
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale apre un vuoto normativo che rischia di produrre incertezza tra le imprese agricole, rallentamenti nelle autorizzazioni e un contenzioso crescente, con possibili ripercussioni sull'attuazione del Pniec e sugli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal REPowerEU –:
quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare, in tempi rapidi, un nuovo assetto normativo con regole univoche per tutti che consenta agli agricoltori di operare in un quadro di certezza normativa necessaria al proseguimento degli investimenti effettuati.
(5-04116)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazioni a risposta scritta:
BENZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
a seguito di analisi chimiche effettuate dal laboratorio di Arpa Umbria sul materiale derivante dai campioni del tappetino stradale e binder realizzati mediante l'utilizzo di filler proveniente dall'impianto di valorizzazione delle scorie d'acciaio inox di Tapojarvi Italia S.r.l. nel sito di produzione Arvedi Ast di Terni, sono stati recentemente presentati i risultati positivi i quali dimostrano che il rifiuto da fresato di asfalto, sia realizzato con filler naturale che con filler artificiale, classificato con codice EER 17 03 02, può essere destinato ad impianti di recupero;
tali analisi rientravano tra le attività previste dalla convenzione stipulata tra Tapojarvi e Arpa Umbria lo scorso 16 luglio 2024 e avevano lo scopo di valutare le caratteristiche tecnico-ambientali del materiale «fresato di asfalto» proveniente dal tratto di strada oggetto della sperimentazione condotta da Anas S.p.a. nell'ambito del cantiere «Lavori di risanamento della pavimentazione stradale in tratti saltuari» della strada statale 209 Valnerina, realizzato a dicembre 2023 con utilizzo di filler Tapojarvi nella miscela bituminosa;
il materiale, rispettando quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 marzo 2018, n. 69, potrà, quindi, in un'ottica virtuosa di economia circolare, essere utilizzato al fine di produrre «granulato di conglomerato bituminoso» per la realizzazione di miscele bituminose e costruzioni stradali;
il recupero delle scorie della lavorazione dell'acciaio e la loro trasformazione in materia prima seconda, rappresentano un importante traguardo in quanto consente di allungare la vita della discarica aziendale e di favorire un'economia di scala attraverso la vendita di questi materiali;
inoltre, in un periodo come quello attuale dove l'attenzione verso l'ambiente e le attività di recupero deve restare alta, la valorizzazione delle scorie provenienti dalla produzione di acciaio ha una duplice valenza: migliorare l'impronta ecologica delle acciaierie grazie al recupero di materiale e produrre economia attraverso la messa in vendita del filler prima e del granulato proveniente dalla fresatura degli asfalti poi;
il recupero di tali scorie, a valle della fase di estrazione dei metalli, consente, allo stesso tempo, di fornire un materiale per la produzione di conglomerato bituminoso alternativo a quello naturale estratto dalle cave (con notevole riduzione dell'anidride carbonica e del consumo di suolo);
tuttavia, secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, in alcune regioni procedure di questo tipo possono risultare difficoltose. Ad esempio, la Lombardia produce oltre 1,5 milioni di tonnellate di scorie nere all'anno (sul totale nazionale di 2,6 milioni), le quali ben potrebbero essere impiegate nel settore delle infrastrutture stradali. Nonostante però il vantaggio ambientale e la possibilità di conferire le scorie a 60-70 euro/tonnellata, a quanto consta all'interrogante il costo di produzione dell'asfalto con scorie risulta superiore rispetto a quello realizzato con materiali naturali;
interventi mirati a incentivare l'utilizzo di queste scorie rivestirebbero un'importanza fondamentale, in quanto contribuiscono a un uso più efficiente delle risorse naturali le quali devono essere tutelate;
l'inserimento nei capitolati d'appalto dei soggetti preposti alla realizzazione di opere stradali dell'obbligo o della possibilità di utilizzare tali materiali, favorirebbe sicuramente lo sviluppo dell'economia locale nonché la salvaguardia dell'ambiente –:
se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa relativamente al costo talvolta elevato nell'utilizzo delle scorie per la produzione dell'asfalto;
se, per quanto di competenza, vista la rilevanza strategica rivestita da una gestione sostenibile delle scorie per il settore siderurgico nazionale e per il comparto delle costruzioni, siano allo studio misure o agevolazioni per favorire l'utilizzo di materiali di recupero nel settore edile e stradale;
quali siano i dati aggiornati, a livello nazionale e regionale, relativi alla quantità di scorie di acciaieria prodotte e quelle effettivamente riutilizzate nelle infrastrutture stradali e non.
(4-05287)
ROTONDI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
con sentenza n. 5097 del 2025, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha respinto l'appello della regione Campania confermando la pronuncia del Tar Campania n. 4474/2024, che annullava il decreto dirigenziale n. 267 del 2021 con cui si era escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) il progetto del biodigestore anaerobico da 35.000 tonnellate/anno da realizzarsi nel comune di Chianche (Avellino);
il Consiglio di Stato ha evidenziato un grave difetto di istruttoria e di motivazione da parte della Regione, con particolare riferimento alla mancata valutazione del contesto agricolo-naturalistico in cui si inserisce il progetto, e all'assenza di un'analisi comparativa tra siti alternativi, nonostante la collocazione dell'impianto in un'area ricadente nella «rete ecologica» del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e in zona DOCG «Greco di Tufo»;
il Consiglio di Stato ha chiarito che la localizzazione dell'impianto in un'area con vocazione agricola e naturalistica di pregio impone una valutazione completa e approfondita degli impatti ambientali, e non consente scorciatoie procedurali come l'esclusione dalla Via –:
se il Ministro interrogato, alla luce della sentenza n. 5097 del 2025 del Consiglio di Stato e delle sue implicazioni sull'iter autorizzativo dell'impianto di trattamento di Frazione organica del rifiuto solido urbano (Forsu) nel comune di Chianche;
se intenda assumere iniziative di competenza, d'intesa con la regione Campania, per una valutazione di soluzioni alternative, anche in considerazione dell'esistenza di altri siti potenzialmente idonei, come indicato dalla stessa pianificazione regionale e provinciale;
se risulti se la regione Campania abbia mai effettuato uno studio comparativo tra siti alternativi e, in caso contrario, se il Governo intenda assumere iniziative di intesa con la regione Campania, per lo svolgimento di tale approfondimento, anche alla luce delle criticità ambientali e agricole documentate nella sentenza;
quali iniziative di competenza il Ministro intenda intraprendere per assicurare che la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti rispetti i criteri di sostenibilità ambientale, di coerenza pianificatoria e di coinvolgimento delle comunità locali, anche in applicazione dei principi del diritto ambientale europeo.
(4-05289)
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
GHIRRA. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si apprende che in Sardegna un missile Aster 30 ancora carico e potenzialmente pericoloso, si troverebbe disperso del Poligono interforze di Quirra, nel cuore del Salto di Quirra, davanti alla costa e a una profondità di 602 metri. L'allarme sarebbe arrivato nei giorni scorsi dall'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, che ha emesso un avviso di pericolosità e ordinato di non avvicinarsi a una distanza inferiore di 150 metri dal punto della presunta caduta. Nell'avviso si escludono rischi immediati per i bagnanti, data la distanza dalla riva;
tuttavia, la presenza di un missile inesploso davanti alla costa, per di più in piena stagione balneare, solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle esercitazioni, che spesso vengono descritte nelle comunicazioni ufficiali come simulazioni al computer o test controllati e che presentano invece profili di pericolosità, come dimostrato anche di recente dall'episodio accaduto a metà maggio durante una esercitazione svolta nell'ambito di Joint Stars, organizzata dal Ministero della difesa quando un carabiniere ha riportato gravi fratture e altri quattro militari della Guardia di finanza, hanno riportato ferite lievi guaribili in un paio di giorni;
le esercitazioni avrebbero coinvolto prove di fuoco del sistema di difesa italiano, con l'obiettivo di verificare le procedure di sorveglianza dello spazio aereo contro le minacce moderne, come i missili a pilotaggio remoto o droni avanzati. Durante queste operazioni, sarebbero stati sparati due missili Aster 30 utilizzando il sistema Samp-T, un'arma combinata che permette di intercettare e neutralizzare attacchi aerei di diversa natura, tra cui i radiobersagli Mirach-40;
questi ultimi sono aeromobili a pilotaggio remoto progettati per simulare attacchi aerei complessi e testare le capacità di difesa delle forze armate italiane ed europee;
il missile Aster 30 è un sistema avanzato di difesa missilistica che fa parte del più ampio programma di riarmo europeo e che viene ancora trasportato e testato in campo operativo. In particolare, Italia, Francia e Regno Unito — nell'ambito della campagna di riarmo europeo – punterebbero all'acquisto congiunto di 200 missili Aster al costo di circa 2 milioni di euro l'uno. Questo missile, di colore bianco, lungo circa 4,2 metri e con un diametro di poco meno di 20 centimetri, è un'arma complessa e potente, capace di esplodere e di colpire obiettivi aerei e missilistici a lunga gittata;
Il poligono di Quirra, com'è noto, copre un'area interdetta di 13.000 ettari più altri 2.000 verso Capo San Lorenzo e un'ulteriore area in mare. Complessivamente è una superficie ampia più di 120 chilometri quadrati: quasi quanto la città di Parigi. Per molti anni la zona è stata destinata a far brillare gli ordigni Nato della Seconda guerra mondiale ritenuti obsoleti, in una singolare idea di smaltimento dei rifiuti bellici. Queste attività hanno reso l'area sterile, ambientalmente distrutta, con danni gravissimi alla popolazione. Negli ultimi 20 anni si sono osservate gravi malformazioni negli animali che nascevano sul posto e un aumento esponenziale delle percentuali di tumori e morti nei pastori dell'area e nei militari che operavano nel sito. La situazione è così netta e concentrata da far parlare di «sindrome di Quirra», visto che le malattie riguardano esclusivamente l'area intorno al Poligono;
la nota preponderante presenza militare in Sardegna e le croniche condizioni sistemiche di crisi sociale, economica, infrastrutturale attanagliano l'Isola a fronte dei continui sacrifici imposti alla comunità, anche in termini di insalubrità ambientale a causa della mancata bonifica dei luoghi –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative urgenti di competenza ritengano di dover adottare per ridurre l'impatto delle esercitazioni militari sul territorio, sulle attività produttive e sulla salute dei cittadini.
(4-05283)
DISABILITÀ
Interrogazione a risposta orale:
QUARTINI, SPORTIELLO, DI LAURO e MARIANNA RICCIARDI. — Al Ministro per le disabilità, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nel 2019 l'Unione europea ha adottato la European accessibility act (Eaa) o Atto europeo sull'accessibilità, una direttiva fondamentale che impone agli Stati membri di garantire che beni e servizi, soprattutto quelli digitali, siano accessibili alle persone con disabilità: è una legge di civiltà, che riconosce il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita sociale e amministrativa;
nel nostro Paese il decreto legislativo n. 82 del 2022 ha recepito questa direttiva, e le nuove disposizioni entreranno in vigore il 28 giugno 2025. In sintesi, l'Eaa stabilisce standard comuni di accessibilità a livello europeo per prodotti come computer, smartphone, e-reader, terminali di pagamento e altri dispositivi; per servizi come: servizi bancari digitali, servizi di trasporto (siti web, app, biglietterie), servizi di telecomunicazione, servizi audiovisivi e libri digitali e per contenuti digitali come siti web, applicazioni mobili e altri contenuti online;
dal 28 giugno 2025, le aziende che offrono prodotti e servizi coperti dalla normativa dovranno assicurare che questi siano accessibili, seguendo i requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 82 del 2022. I siti web, ad esempio, dovranno essere conformi agli standard di accessibilità e le applicazioni mobili dovranno essere progettate tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità; i servizi di trasporto, come le biglietterie elettroniche, dovranno essere accessibili sia online che fisicamente;
le aziende dovranno adeguare i prodotti e servizi, garantendo la conformità ai requisiti di accessibilità stabiliti nel decreto legislativo n. 82 del 2022 e sono tenute a accessibilità;
tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza citata, Paula Morandi Treu, membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts) dell'Osservatorio permanente sulla disabilità, segnala come: «da mesi provo a prenotare un appuntamento per rinnovare la carta d'identità elettronica, un atto semplice e necessario. Ma il sito del Ministero dell'interno, dove questo dovrebbe essere possibile, non è accessibile alla sintesi vocale. E allora la domanda è inevitabile: come fa una persona cieca o ipovedente a prenotarsi da sola? La risposta, amaramente, è: non può. E non finisce qui. I numeri telefonici di supporto non rispondono. I servizi comunali, quando non completamente digitalizzati, rimandano comunque a una piattaforma online che resta inaccessibile per chi non vede o ha altre disabilità. La burocrazia digitale sta diventando una nuova barriera, al posto di abbattere quelle esistenti. Tutto questo non è solo un disservizio. È una violazione di diritti.»;
il nostro Paese appare dunque ancora molto lontano nel dare piena attuazione all'European accessibility act (Eaa) e il rispetto delle linee guida sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili è spesso ignorato o affidato alla buona volontà di singoli sviluppatori, senza controlli o sanzioni –:
se intendano adottare iniziative affinché il sito del Ministero dell'interno si adegui con la necessità sollecitudine agli standard internazionali di accessibilità (Wcag 2.1);
se intendano adottare iniziative di competenza per assicurare che ogni amministrazione pubblica sia obbligata a verificare l'accessibilità effettiva dei suoi servizi digitali, non solo a dichiararla;
se intendano assumere iniziative volte a garantire che i cittadini abbiano uno sportello unico per segnalare inadempienze e ottenere supporto reale;
se intendano adottare le necessarie normative di competenza, con il coinvolgimento del Garante per i diritti delle persone con disabilità, per monitorare e sollecitare l'adeguamento alle norme indicate in premessa.
(3-02026)
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:
il servizio dal titolo «All'armi, siam banchieri!», trasmesso dalla trasmissione Report su Rai Tre il 1° giugno 2025, ha presentato una ricostruzione delle principali normative applicabili agli enti creditizi e ai mercati finanziari, nonché delle operazioni annunciate o in corso nel contesto del cosiddetto «risiko bancario» italiano, che secondo alcuni osservatori risulterebbe non pienamente aderente al quadro normativo e istituzionale vigente, sollevando interrogativi circa la rappresentazione del ruolo del Governo, rispetto a presunti interessi opachi nel settore bancario;
si evidenzia che Report ha fornito una sintesi della normativa sugli extraprofitti bancari che, secondo alcuni osservatori, non ha pienamente rappresentato il contesto e gli obiettivi dell'intervento normativo. In particolare, il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104 convertito dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, e la successiva integrazione introdotta con la legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, commi 14-17), hanno introdotto il principio per cui gli istituti di credito devono contribuire, in modo straordinario, al sistema economico in presenza di extraprofitti. Tale misura è finalizzata, secondo l'impianto normativo, a prevenire comportamenti restrittivi nell'erogazione del credito e a evitare oneri ingiustificati per famiglie e imprese, favorendo una redistribuzione parziale dei benefici del comparto bancario alla collettività;
il servizio ha trattato la recente riforma del mercato dei capitali di cui alla legge del 5 marzo 2024, n. 21, concentrandosi in particolare sull'introduzione della cosiddetta «lista del CdA», senza soffermarsi sulla vera ratio dell'intervento normativo ovvero razionalizzare il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF) e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali, promuovendo forme di finanziamento alternative rispetto al credito bancario tradizionale;
con riferimento all'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Mps su Mediobanca, sono stati riportati, nel corso della trasmissione, alcuni interrogativi sull'adeguatezza delle somme iscritte a bilancio relative a rischi e oneri. Tali osservazioni, fondate su fonti non ufficiali, non risultano allo stato attuale supportate da elementi documentali noti e non emergono nei rilievi espressi dai revisori legali né nei pareri del collegio sindacale. In merito, l'amministratore delegato di Mps a reso nota la posizione dell'istituto, confermando la regolarità dei bilanci e la correttezza delle scritture contabili, in assenza di rilievi formali da parte degli organi di controllo;
l'analisi giornalistica si è concentrata prevalentemente su uno dei soggetti coinvolti nella potenziale aggregazione tra Mps e Mediobanca, senza approfondire il più ampio processo di consolidamento in corso nel sistema bancario nazionale. Nel corso della trasmissione sono stati inoltre sollevati dubbi in merito a possibili rapporti tra l'istituto offerente e soggetti della Pubblica Amministrazione, in relazione a operazioni che risultano autorizzate dalle autorità competenti e conformi alla normativa vigente, nazionale ed europea;
nel caso di Mps, il Ministero dell'economia e delle finanze ha gestito la partecipazione pubblica seguendo meccanismi di mercato e in conformità con le normative italiane ed europee, perseguendo l'interesse nazionale attraverso la salvaguardia della stabilità finanziaria e del risparmio, in linea con i principi costituzionali;
alcuni passaggi del servizio sembrano suggerire un possibile coinvolgimento del Governo nella decisione di Mps di promuovere l'offerta pubblica di scambio (Ops) con richiami a operazioni analoghe condotte da altri soggetti bancari, come UniCredit. È stata inoltre evidenziata l'esclusione di quest'ultima banca dall'ultimo collocamento privato di azioni Mps da parte del Mef, senza che, nel corso della trasmissione, siano state esaminate nel dettaglio le motivazioni economiche e regolatorie sottese a tale scelta;
il servizio ha proposto una lettura del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione della partecipazione pubblica in Mps che, secondo taluni osservatori, potrebbe generare confusione circa l'effettiva natura istituzionale dell'intervento. In particolare, è stato rappresentato un coinvolgimento diretto del Mef nella direzione strategica della banca, assimilabile a un intervento di politica industriale, in contrasto con la normativa europea e con il ruolo che l'ordinamento italiano assegna al Ministero stesso, ovvero quello di tutela dell'interesse pubblico, della stabilità finanziaria e del risparmio, in un quadro di rispetto delle regole di mercato;
con riferimento all'Ops annunciata da Mediobanca su Banca Generali, è stato segnalato che nel prospetto informativo non figurano dettagli sugli accordi commerciali con la controllante Assicurazioni Generali, in particolare relativi a banca-assicurazione, gestione patrimoniale e distribuzione, considerati rilevanti per la valutazione dell'operazione. Si segnala inoltre che la Consob non si è ancora pronunciata sull'istanza di rinvio dell'assemblea ordinaria di Mediobanca, convocata in deroga all'articolo 104, comma 1, Tuf (passivity rule);
alcune rappresentazioni proposte nel servizio, per come sono state articolate, hanno suscitato perplessità in merito alla completezza e all'equilibrio informativo offerto al pubblico, in particolare con riferimento a operazioni di mercato di grande rilevanza. Secondo taluni osservatori, una comunicazione non pienamente contestualizzata potrebbe incidere sulla percezione degli investitori e influenzare indirettamente l'andamento di operazioni di mercato in corso. In tale prospettiva, risulta utile interrogarsi sull'opportunità che contenuti divulgativi su operazioni regolamentate da specifiche normative finanziarie siano accompagnati da un adeguato livello di accuratezza, trasparenza e responsabilità informativa, anche alla luce dei principi previsti dagli ordinamenti di settore;
l'attuale Governo ha perseguito l'obiettivo della stabilità del sistema bancario, promuovendo strumenti di mercato e riforme strutturali volte a rafforzare il settore finanziario nazionale, in coerenza con le esigenze manifestate dagli operatori e nel rispetto della cornice normativa europea –:
se il Governo, nel rispetto della libertà di stampa e del diritto di cronaca, alla luce della diffusione di contenuti editoriali su operazioni finanziarie in corso, in fasi sensibili come quelle comprese tra l'annuncio e il perfezionamento di operazioni straordinarie su titoli quotati, abbia valutato, per quanto di competenza, la possibile incidenza sul corretto funzionamento dei mercati o sulla tutela della concorrenza, in particolare quando tali operazioni sono soggette alla disciplina del golden power, di cui ai decreti-legge 15 marzo 2012, n. 21, e 21 marzo 2022, n. 21, nonché sulle scelte allocative degli investitori, con il rischio di ripercussioni sul buon funzionamento del mercato, sulla tutela del risparmio e sul benessere economico della Nazione e se non ritenga di adottare iniziative normative al riguardo.
(2-00640) «Giorgianni».
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta scritta:
DEL BARBA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto nell'ordinamento italiano la qualificazione giuridica delle società benefit, ossia società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;
al fine di riconoscere l'impatto sociale e il beneficio comune generato da tali società, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato i criteri premiali relativi al rating d'impresa con la valutazione dell'impatto generato, prevista giuridicamente per le relazioni annuali che vengono redatte dalle società benefit e allegate al bilancio societario (articolo 49, comma 1-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019) disponendo la possibilità per le stazioni appaltanti di valorizzare, nei bandi di gara, le offerte con impatti positivi in termini sociali e ambientali, anche tramite il richiamo al rating di impresa e alla valutazione dell'impatto generato;
con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non è più esplicitamente prevista la menzione della valutazione dell'impatto generato da parte delle società benefit;
l'articolo 57 del nuovo Codice prevede, tuttavia, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscano clausole sociali nei bandi di gara per appalti di lavori e servizi (non intellettuali) e che promuovano misure volte alla sostenibilità ambientale e all'inclusione lavorativa, anche attraverso il ricorso ai criteri ambientali minimi (Cam) e ai criteri premiali connessi all'impatto sociale e ambientale;
l'articolo 108, comma 4, dello stesso decreto, prevede che l'offerta economicamente più vantaggiosa debba essere valutata anche sulla base di criteri oggettivi di impatto economico, sociale e ambientale, valorizzando elementi qualitativi e promuovendo la partecipazione delle piccole e medie imprese;
appare tuttora irrisolta un'incertezza interpretativa circa la possibilità, per le stazioni appaltanti, di riconoscere e valorizzare, nell'ambito delle procedure di gara previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, le specifiche caratteristiche proprie delle società benefit;
in particolare, non risulta chiaro se, e in quale misura, tali caratteristiche — che per legge comprendono finalità statutarie orientate al perseguimento del beneficio comune e obblighi di trasparenza e rendicontazione dell'impatto sociale e ambientale generato — possano essere ricondotte ai criteri di sostenibilità sociale e ambientale richiamati dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero costituire elemento premiante ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del medesimo decreto;
questa incertezza può generare prassi difformi da parte delle stazioni appaltanti, con il rischio che, in assenza di espliciti riferimenti normativi o regolamentari, le società benefit, pur rappresentando operatori economici con un impatto positivo strutturale e documentato, non vedano riconosciuto tale valore aggiunto in sede di partecipazione a procedure pubbliche, con un conseguente disincentivo all'adozione di modelli imprenditoriali sostenibili e responsabili –:
se intendano adottare iniziative di competenza volte a chiarire se le società benefit, in virtù della loro forma giuridica e degli obblighi statutari previsti per legge, possano essere ricondotte, anche in assenza di una menzione espressa, tra i soggetti cui le stazioni appaltanti possono attribuire criteri premiali ai sensi degli articoli 57 e 108, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
se i Ministri interrogati non intendano assumere iniziative di carattere normativo volte a reintrodurre esplicitamente, tra i criteri di selezione e aggiudicazione delle offerte, la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune, così come previsto per le società benefit dall'alticcio 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire il riconoscimento e la valorizzazione, nelle procedure di gara, degli operatori economici che adottano modelli imprenditoriali orientati al perseguimento del bene comune.
(4-05285)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
CASU, BRAGA, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO, MORASSUT, TONI RICCIARDI e ROGGIANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
notizie di stampa riferiscono che, a causa di concomitanti lavori di intervento programmati, tutti i collegamenti stradali attraverso i trafori di Italia, Francia e Svizzera saranno sospesi nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025 e in quella tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025;
saranno chiusi contemporaneamente, infatti, il tunnel del Monte Bianco e quello del Fréjus, che collegano Italia e Francia, e quello del Gran San Bernardo tra Italia e Svizzera;
si tratta di decisioni prese dai gestori dei vari tunnel, ma che, a parere dell'interrogante, richiedono un coordinamento e un intervento anche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile del coordinamento dei valichi alpini, per mezzo di normative nazionali e internazionali che regolano la gestione delle infrastrutture stradali e ferroviarie, la cooperazione transfrontaliera e la sicurezza;
la sospensione dei collegamenti attraverso l'arco alpino occidentale causa l'interruzione della continuità dei trasporti internazionali e danneggia pesantemente gli operatori del settore del trasporto passeggeri, oltre agli stessi utenti che si vedono sopprimere, per inevitabili ragioni di sicurezza, i viaggi già programmati;
secondo gli stessi operatori del settore è impossibile collegare Italia e Francia tramite la strada statale del Colle del Moncenisio a causa delle caratteristiche morfologiche e di sicurezza del valico montano, inadatto al traffico pesante e passeggeri, soprattutto nelle ore notturne, con mezzi che possono anche superare le 20 tonnellate e che sono a doppio vano –:
quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per scongiurare la chiusura contemporanea dei valichi alpini sopra indicati, e quali iniziative di competenza intenda anche intraprendere per favorire una migliore programmazione, con una comunicazione chiara e tempestiva, affinché situazioni come quella sopra esposta non si ripetano.
(4-05282)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazioni a risposta scritta:
MALAVASI e ANDREA ROSSI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi più della metà delle 220 lavoratrici della Manifattura San Maurizio srl, azienda del gruppo Max Mara con sede a Reggio Emilia, hanno proclamato il primo sciopero dal 1980;
da quanto si apprende da notizie di stampa le lavoratrici, tutte donne, hanno denunciato condizioni di lavoro inaccettabili, rischi per la salute e la sicurezza, impossibilità di relazioni sindacali, nessun accordo di secondo livello per la redistribuzione del reddito che la Manifattura San Maurizio produce;
a ciò si aggiungono – come raccontato da alcuni quotidiani – anche episodi ripetuti di bullismo e body shaming lesivi della dignità delle lavoratrici;
diffondere un'immagine patinata del made in Italy mentre si trattano le lavoratrici in modo indegno è una contraddizione inaccettabile e – a parere dell'interrogante – è necessario che l'azienda rispetti i diritti di chi lavora, riconoscendo la propria responsabilità e tutelando la dignità delle lavoratrici, sia professionale che umana;
si segnala inoltre come il gruppo Max Mara non applichi il contratto collettivo nazionale del settore, ma un regolamento interno e sul suo sito presenti le Manifatture San Maurizio come il gioiello del gruppo: ma ciò che rende preziosa la manifattura è la professionalità delle dipendenti che non solo non viene riconosciuta, ma anche umiliata;
la parità si costruisce anche sui luoghi di lavoro e, in tal senso, si ritiene gravissima la mancata tutela delle lavoratrici e della loro dignità –:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche istituendo un tavolo presso il Ministero per discutere dei temi oggetto della vertenza sindacale.
(4-05284)
SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
un bracciante agricolo nelle campagne di San Felice a Cancello in provincia di Caserta è deceduto nei giorni scorsi mentre era impegnato in attività lavorative in un campo probabilmente a causa delle alte temperature. Una persona lo ha accompagnato in auto nella struttura sanitaria (Psault di San Felice a Cancello) riferendo che il malore era avvenuto durante il lavoro. All'arrivo nella struttura sanitaria, le sue condizioni sono apparse subito critiche: il giovane era privo di sensi, verosimilmente colpito da un colpo di calore. I medici quindi hanno disposto il trasferimento urgente all'ospedale di Caserta dove purtroppo è deceduto. Le autorità preposte hanno disposto il sequestro della salma e sono in corso indagini per ricostruire l'identità e i recenti spostamenti dell'uomo;
il testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo n. 81 del 2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori» compresi quelli riguardanti «gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari» e quindi anche il rischio di danni da calore. Infatti il rischio legato all'aumento dell'intensità e della durata delle ondate di calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi di cui alla citata norma e richiede pertanto l'individuazione e l'adozione di misure di prevenzione e protezione;
alcune regioni sono intervenute imponendo uno stop ai lavori all'aperto nelle ore centrali delle giornate più critiche;
il tema delle attività lavorative considerate ad alto rischio nelle ore più calde dovrebbe interessare tutto il territorio nazionale e bisognerebbe introdurre misure di carattere strutturale stante la più frequente presenza degli eventi climatici avversi. Ma è opportuno anche attivare misure di sensibilizzazione e comunicazione, nonché effettuare controlli costanti e stringenti;
infatti il cambiamento climatico rende più frequenti e intensi i picchi di calore. Pertanto non si possono sottovalutare gli effetti al fine di proteggere le persone, specialmente i lavoratori più esposti –:
se non sia il caso di assumere iniziative di competenza organiche e strutturali su tutto il territorio nazionale con forme efficaci di controllo e sanzioni severe nel caso di inosservanza delle disposizioni.
(4-05286)
LA PORTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi giorni, l'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi di stampa si è concentrata su una vicenda di cronaca giudiziaria che riguarda il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti, e che solleva non pochi interrogativi rilevanti sul piano politico, amministrativo e giuridico;
secondo le ricostruzioni dei magistrati requirenti della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, e confermato dalla diretta interessata, la prima cittadina di Prato risulta indagata con richiesta di misura cautelare per corruzione assieme ad un noto imprenditore locale;
questi, infatti, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe sostenuto e finanziato la campagna elettorale di Ilaria Bugetti al fine di ottenere vantaggi imprenditoriali e personali per il quinquennio 2020-2025, periodo nel quale la stessa ha prima ricoperto il ruolo di consigliere della regione Toscana e poi di sindaco di Prato;
nel giugno 2024, in seguito alla prima inchiesta sull'imprenditore sopra citato, l'allora consigliere regionale Francesco Torselli, analizzando i curricula vitae ed i documenti contabili prodotti dalla collega Bugetti al momento dell'insediamento fra cui le dichiarazioni dei redditi riportate sul sito della regione Toscana, sollevava un quesito su una incongruenza fra i cv e le dichiarazioni dei redditi della collega. Nella documentazione, infatti, alla voce redditi di natura dipendente era indicata la cifra di 11.700,00 euro, senza però che agli stessi si facesse menzione nei vari cv resi pubblici in ottemperanza alla normativa;
nei giorni successivi all'emergere della notizia, l'allora consigliere regionale Ilaria Bugetti, in piena campagna elettorale per la corsa a sindaco, ammetteva un rapporto di lavoro part-time con la società BrokerTechno s.r.l. di Prato;
tale società, secondo le ricostruzioni stampa, all'epoca di assunzione di Ilaria Bugetti era controllata dalla Vettore sistema Italia s.r.l., azienda a sua volta partecipata dal coindagato;
sempre dalla stampa si apprende che negli anni, BrokerTechno s.r.l., avrebbe corrisposto 47 mila euro di stipendi in favore di Ilaria Bugetti, la quale risulterebbe essere stata assunta in maniera continuativa dal 2016 al 2024;
sempre da fonti stampa si apprende che solo a seguito dell'attività ispettiva dell'allora consigliere Torselli svolta in seno al consiglio regionale della Toscana, Ilaria Bugetti avrebbe richiesto all'azienda BrokerTechno s.r.l. di accedere all'aspettativa non retribuita;
nei medesimi articoli stampa viene riportato anche che per gli inquirenti Ilaria Bugetti non avrebbe prestato attività di lavoro subordinato a favore di BrokerTechno s.r.l. neppure nei primi sei mesi del 2024 pur non essendo tali mesi coperti dall'aspettativa –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se i Ministri interrogati, in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e finanze, siano a conoscenza di attività di accertamenti tributari, ispettivi, previdenziali, giuslavoristici per le società BrokerTechno s.r.l. e Vettore sistema Italia s.r.l.;
se l'azienda abbia percepito i rimborsi contributivi o altri rimborsi da parte della regione Toscana o dal comune di Prato in ragione del mandato elettorale svolto da Ilaria Bugetti prima come consigliere regionale e poi come sindaco e nel caso a quanto ammontino;
posto che il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro è elemento essenziale per il riconoscimento dei contributi previdenziali versati in favore del dipendente, se non sussistano i presupposti per un accertamento da parte di Inps e degli altri organi di vigilanza al fine di accertare, a tutela dell'erario e dei contribuenti, la correttezza dell'inquadramento operato da BrokerTechno s.r.l. nei confronti di Ilaria Bugetti e l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente;
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di informazione dei titolari di incarichi politici anche con riferimento alle dichiarazioni contenute nel curriculum.
(4-05290)
SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARINO, STEFANAZZI, BARBAGALLO, IACONO, ROMEO, GIRELLI, SIMIANI, PORTA, SERRACCHIANI, DI BIASE, CURTI, TONI RICCIARDI, MALAVASI, GHIO, LAI, MANZI, BOLDRINI, GRAZIANO, LAUS, D'ALFONSO, CIANI e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il centro di chirurgia pediatrica presso l'Ospedale «San Vincenzo» di Taormina, in convenzione con l'Irccs Bambin Gesù, rappresentava un presidio di eccellenza in Sicilia orientale per la cura chirurgica dei bambini, punto di riferimento per numerose famiglie provenienti anche da altre province;
l'alto livello delle prestazioni erogate dal reparto di chirurgia pediatrica è testimoniato dalla collaborazione decennale con l'Ospedale Bambin Gesù;
la chiusura di tale centro ha suscitato grande preoccupazione tra operatori sanitari, pazienti e cittadini, soprattutto per l'assenza di soluzioni alternative equivalenti sul territorio;
da notizie di stampa e segnalazioni sindacali, la chiusura sarebbe riconducibile a una carenza di personale medico e a decisioni di riorganizzazione sanitaria regionale non condivise con le comunità locali;
è emerso infatti dai media che il reparto di Taormina sarà cancellato per fare posto a una cardiochirurgia pediatrica a Palermo. Secondo tale convenzione, stipulata dalla regione Sicilia con i nuovi appalti, il cardiochirurgo dovrà però essere presente una volta ogni due settimane per due giorni mentre, invece, a Taormina è attualmente presente un'équipe 365 giorni l'anno, 24 ore su 24;
tale decisione si inserisce in un più ampio contesto di progressivo smantellamento di servizi sanitari in Sicilia: si segnalano infatti recenti chiusure o riduzioni di reparti e servizi ospedalieri nei presidi di Sciacca, Nicosia, Barcellona Pozzo di Gotto, Licata e altre località, con gravi ripercussioni sull'accesso alle cure, soprattutto in aree interne e disagiate;
presso il nosocomio di Taormina è stato allestito un presidio permanente per sensibilizzare l'opinione pubblica e il costituito comitato di genitori ha chiesto risposte concrete sul destino del reparto che dovrà chiudere ogni attività il 31 luglio 2025 in base all'ultima proroga concessa dalla regione;
la Costituzione, all'articolo 32, tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e tale diritto risulta oggi fortemente compromesso in molte aree della Sicilia –:
se sia a conoscenza della situazione relativa alla chiusura del centro di chirurgia pediatrica di Taormina e delle sue gravi conseguenze sulla tutela della salute dei minori in Sicilia orientale e quali iniziative urgenti di competenza intenda conseguentemente assumere per garantire il ripristino dell'attività di tale reparto di eccellenza;
se, nell'ambito del nuovo Piano sanitario nazionale, siano previste misure specifiche per rafforzare la sanità pubblica nelle regioni meridionali e nelle isole, con particolare attenzione alla pediatria, all'emergenza-urgenza e ai servizi essenziali;
se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a promuovere, d'intesa con la regione Sicilia, un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni per contrastare la cronica carenza di personale sanitario che affligge la rete ospedaliera dell'isola.
(5-04115)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
MIELE. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il Conservatorio Statale di Musica «Nicola Sala» di Benevento ha emanato in data 9 maggio 2025 prot. 4714 del Registro Ufficiale un Avviso di manifestazione di interesse per la designazione della terna di candidati alla carica di presidente triennio 2025-2028 a firma del direttore M° Giuseppe Ilario;
il predetto Avviso di manifestazione di interesse è scaduto alle ore 14 del 19 maggio 2025;
il decreto ministeriale di nomina del presidente del conservatorio n. 540 del 31 maggio 2022 scade il 31 maggio 2025;
il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 recita: «Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.»;
l'articolo 10 comma 2 dello statuto del Conservatorio «Nicola Sala» recita: «Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni»;
l'articolo 16 del regolamento del consiglio accademico prevede di dare pubblicità alle deliberazioni adottate mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'istituzione;
alla data del 24 maggio 2025 il consiglio accademico ancora non aveva provveduto a designare la terna dei candidati alla carica di presidente triennio 2025-2028 ed inviarla al Ministero dell'università e della ricerca;
sul sito web dell'istituzione non risulta pubblicata la delibera del consiglio accademico riguardante l'individuazione della terna di candidati prescelti né risulta essere che essa sia stata affissa all'Albo come stabilisce il regolamento del consiglio accademico;
alcuni organi di informazione locali, della provincia di Benevento, hanno pubblicato la notizia della designazione della terna ma di ufficiale non si sa nulla;
a parere dell'interrogante la condotta del direttore del Conservatorio e del consiglio accademico potrebbe configurare l'omissione di un atto d'ufficio, dovuta ad un interesse diretto, concreto ed attuale e il posticipo della procedura potrebbe nascondere l'intenzione di avvantaggiare il presidente in carica –:
se il Ministro interrogato non intenda fornire chiarimenti, per quanto di competenza, in ordine al procedimento di nomina del presidente del Conservatorio di Musica «Nicola Sala» di Benevento anche al fine del corretto funzionamento del medesimo.
(4-05288)
Apposizione di una firma ad una interrogazione.
L'interrogazione a risposta scritta Barzotti e altri n. 4-05280, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 giugno 2025, deve intendersi sottoscritta anche dalla deputata Appendino.
Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Del Barba n. 4-03284 del 2 agosto 2024.