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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 giugno 2025

TESTO AGGIORNATO AL 25 GIUGNO 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 giugno 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morfino, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morfino, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 giugno 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DE PALMA: «Disposizioni per la valorizzazione delle località costiere insignite del riconoscimento internazionale della “bandiera blu” e per la promozione del turismo marino sostenibile» (2476);

   ZINZI: «Modifiche al codice penale in materia di introduzione della pena accessoria dell'oscuramento del profilo personale del condannato nelle reti sociali telematiche e sua applicazione per i delitti indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354» (2477).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  KELANY: «Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza allo straniero entrato nel territorio nazionale prima della maggiore età, legalmente residente da almeno dieci anni e che ha assolto l'obbligo scolastico» (2340) Parere delle Commissioni V, VII e XIV.

   II Commissione (Giustizia)

  GRIBAUDO ed altri: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica e delle direzioni distrettuali per i reati in materia di lavoro» (2177) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa)

  ZUCCONI e GABELLONE: «Disposizioni concernenti l'arruolamento degli atleti affetti da diabete mellito nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato» (2389) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII e XIV.

Annunzio di petizioni

  Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:

   interventi a sostegno delle famiglie con figli (1059)alla XII Commissione (Affari sociali);

   iniziative per evitare condizionamenti da parte delle case farmaceutiche nelle facoltà universitarie di medicina (1060) – alla VII Commissione (Cultura);

   l'istituzione della Giornata nazionale della sicurezza dei cittadini (1061)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   di regolamentare le attività delle lobby (1062)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   iniziative per la riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità, sottraendola ai condizionamenti delle case farmaceutiche e creando organismi di rappresentanza dei cittadini (1063)alla III Commissione (Affari esteri);

   che il 25 aprile diventi la giornata nazionale della pacificazione, della concordia e della verità storica (1064)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   iniziative per la difesa dei risparmi dalle speculazioni finanziarie (1065)alla VI Commissione (Finanze);

  Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:

   iniziative per prevenire gli incidenti causati dalla sosta in autostrada nelle corsie di emergenza (1066)alla IX Commissione (Trasporti);

   misure per sanzionare i veicoli parcheggiati in prossimità dei cassonetti che ostacolano l'attività di svuotamento (1067)alla IX Commissione (Trasporti);

   che i media oscurino i cartelli dei manifestanti che agiscono in violazione della legge (1068)alla VII Commissione (Cultura);

   di vietare la ricarica casalinga delle auto elettriche (1069)alla X Commissione (Attività produttive);

   misure per garantire il rispetto della Costituzione e delle leggi italiane da parte degli immigrati di fede islamica (1070)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'istituzione di commissioni di esperti che valutino i testi universitari prima della loro adozione come libri di testo (1071)alla VII Commissione (Cultura);

   che la religione non faccia parte dei programmi scolastici (1072)alla VII Commissione (Cultura);

   norme per la regolamentazione dell'utilizzo dei social network (1073)alla IX Commissione (Trasporti);

   che i flash mob debbano essere preventivamente autorizzati (1074)alla I Commissione (Affari costituzionali);

   disposizioni per la vendita della nuda proprietà delle opere d'arte conservate nei magazzini dei musei italiani (1075)alla VII Commissione (Cultura);

   che le imbarcazioni adibite al salvataggio dei migranti in mare siano sottoposte a un periodo di quarantena per motivi igienici al termine delle operazioni di salvataggio (1076)alla XII Commissione (Affari sociali);

   che siano posti a carico della fiscalità generale i costi per le mense, i trasporti pubblici, le attività sportive e i libri di testo degli studenti italiani (1077)alla VII Commissione (Cultura);

  Stefano Fuschetto, da Gallarate (Varese), e altri cittadini chiedono di dotare di taser tutte le forze dell'ordine (1078)alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Gianluca D'Alessandro, da Miglianico (Chieti), e altri cittadini chiedono che i cittadini che immettono in rete più energia di quanta ne prelevano non debbano sostenere alcun costo energetico (1079)alla X Commissione (Attività produttive);

  Salvatore Di Gaetano, da Caserta, e numerosi altri cittadini chiedono benefìci economici e previdenziali per il personale del comparto sanitario che lavora con turni articolati sulle ventiquattro ore (1080)alla XI Commissione (Lavoro);

  Domenico Sergi, da Platì (Reggio Calabria), e altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo volto a introdurre l'incompatibilità assoluta e permanente tra l'appartenenza alle Forze dell'ordine e alla dirigenza della pubblica amministrazione e l'assunzione di ruoli e cariche in fondazioni, società e altri enti di diritto privato (1081)alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Mario Di Loreto, da Roma, e altri cittadini chiedono l'introduzione nella Costituzione del principio della neutralità permanente dell'Italia (1082)alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Gennaro Sorrentino, da Ercolano (Napoli), e numerosi altri cittadini chiedono il riconoscimento giuridico e professionale e altre disposizioni per la valorizzazione della figura dell'operatore socio-sanitario (OSS) (1083)alla XII Commissione (Affari sociali);

  Simone Franzoni, da Brescia, e altri cittadini chiedono l'equiparazione delle borse di studio per gli specializzandi sanitari non medici a quelle degli specializzandi medici (1084)alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali);

  Alfonso Di Napoli, da Napoli, e altri cittadini chiedono l'introduzione del voto telematico tramite SPID (1085)alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Francesco Pedone, da Bari, e altri cittadini chiedono che non sia approvato il progetto di legge Zaffini recante disposizioni in materia di salute mentale (atto Senato n. 1179) (1086)alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sonia Lo Verme, da Canicattì (Agrigento), e altri cittadini chiedono l'assunzione degli assistenti alla comunicazione nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito (1087)alla VII Commissione (Cultura);

  Luigi Ceparano, da Mugnano (Napoli), e altri cittadini chiedono:

   misure per garantire pensioni più eque a tutti i cittadini (1088)alla XI Commissione (Lavoro);

   incentivi per l'assunzione dei giovani e misure per favorire l'uscita anticipata dal lavoro per le persone che hanno lavorato a lungo (1089)alla XI Commissione (Lavoro);

  Aniello Traino, da Neirone (Genova), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul cosiddetto superbonus 110 per cento e sulle sue implicazioni socio-economiche (1090)alla VI Commissione (Finanze);

  Aniello Traino, da Neirone (Genova), e altri cittadini chiedono la reintroduzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per i bonus edilizi in favore dei cittadini a basso reddito o incapienti (1091)alla VI Commissione (Finanze);

  Alberto Pinotti, da Modena, chiede iniziative per la revisione del Trattato di pace firmato dall'Italia a Parigi il 10 febbraio 1947 (1092)alla III Commissione (Affari esteri);

  Marco Bava, da Torino, chiede di interrompere la produzione della molecola PFOA cC604 nel territorio italiano (1093)alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);

  Maurizio Scazzeri, da Torchiarolo (Brindisi), chiede che gli insegnanti tecnico-pratici abbiano parità di trattamento nell'accesso alle graduatorie provinciali per l'insegnamento di sostegno (1094)alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2024 (Doc. XXX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Giovanni Carino, grafico, disegnatore e tecnico pubblicitario.

  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 400).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 401).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 402).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti civili e ai procedimenti penali, per gli anni 2023 e 2024 (Doc. XCVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita all'anno 2024 (Doc. XCV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 giugno 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strategia dell'Unione europea per le start-up e le scale-up – Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere (COM(2025) 270 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2024 (COM(2025) 330 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Cosimo Giuseppe Tolone, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1146 – DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2316-A)

A.C. 2316-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2316-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 4.01, 5.5, 6.2, 11.27, 12.5, 15.03, 15.06, 19.1, 19.2, 19.10, 20.1, 20.7, 20.8, 22.01, 23.01, 23.02 e 23.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo e sull'emendamento 19.200 delle Commissioni.

A.C. 2316-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.
  2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sviluppo, aggiungere le seguenti: competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, miglioramento delle condizioni di lavoro e della salute psico-fisica dei lavoratori in conformità al diritto dell'Unione europea,.
1.1. (ex 1.2.) Fede, Iaria, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Promuove aggiungere le seguenti: , nell'ambito della piena autonomia e indipendenza nazionale da ogni forma di interferenza e condizionamento da parte di Stati terzi e/o soggetti privati,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Garantisce la libertà di pensiero e della sua comunicazione, tutelando anche la libertà di maturare e manifestare il proprio convincimento, in forma individuale o collettiva, in un contesto informativo pluralistico e libero. A tal fine promuove azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, tutelando gli interessi dello Stato italiano nonché i diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.
1.2. (ex 1.4.) Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e nell'osservanza generale della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
1.3. (ex 1.7.) Pastorino.

A.C. 2316-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

   a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

   b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

   c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

  2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) sistema di intelligenza artificiale: un programma per elaboratore sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1689, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono;
2.1. (ex 2.1.) Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) IA bias: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, iniqui o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali.
2.2. (ex 2.5.) Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) commercio elettronico: l'attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.
2.3. (ex 2.6.) Appendino, Pavanelli, Iaria, Fede, Ferrara, Traversi, Cappelletti, L'Abbate.

A.C. 2316-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Princìpi generali)

  1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
  2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
  3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei princìpi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.
  4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
  5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
  6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
  7. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi generali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel procedere alla regolamentazione delle applicazioni, adozioni ed elaborazioni di attività e programmi basate su capacità di intelligenza artificiale lo Stato italiano tutela i dati in possesso della pubblica amministrazione italiana o comunque generati da italiani o residenti riconoscendoli come un bene di interesse pubblico, il cui utilizzo e godimento può essere solo temporaneamente concesso a soggetti privati ed esclusivamente con modalità di trattamento e finalità compatibili con la normativa italiana nonché con quella dell'Unione europea, ove applicabile.
3.1. (ex 3.5.) Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e in relazione al livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali.
3.2. (ex 3.7.) Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
  2-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
3.3. (ex 3.9.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ghirra, Pavanelli.

  Al comma 3, dopo le parole: della spiegabilità e aggiungere le seguenti: dei principi di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) ,del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché.
3.4. (ex 3.11.) Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.
3.5. (ex 3.12.) Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza del regolamento (UE) 2024/1689.
3.6. (ex 3.13.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Orrico, L'Abbate.

  Al comma 4, dopo le parole: e politica aggiungere le seguenti: e deve tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.
3.7. (ex 3.14.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 6, dopo le parole: basato sul rischio, aggiungere le seguenti: la totale trasparenza e la completa conoscenza e conoscibilità delle logiche algoritmiche impiegate.
3.8. (ex 3.17.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8. Al fine di impedire forme di mercato oligopolistiche, monopolistiche e, comunque, di concorrenza sleale nel mercato dei servizi digitali e, in particolare, nella fornitura di sistemi di intelligenza artificiale, deve essere assicurato lo sviluppo sul territorio nazionale ed europeo di imprese fornitrici di sistemi di intelligenza artificiale nonché la definizione di sistemi puntuali di controllo delle pratiche commerciali ingiuste, ingannevoli ed illegali operate attraverso sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla raccolta e all'utilizzo fraudolento dei dati in possesso della pubblica amministrazione italiana o comunque generati dai cittadini italiani o delle persone residenti sul territorio italiano.
3.9. (ex 3.18.) Ghirra, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali non ancora immessi sul mercato ovvero sviluppati e utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e accademica.
3.10. (ex 3.19.) Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Divieto di utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle valutazioni socio-assistenziali su minori e persone vulnerabili)

  1. È fatto divieto agli assistenti sociali e agli operatori dei servizi sociali pubblici e privati di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, inclusi strumenti di profilazione automatizzata, nell'ambito delle attività di valutazione, diagnosi, monitoraggio e decisione riguardanti minori, persone con disabilità, anziani non autosufficienti e altri soggetti in condizione di vulnerabilità.
  2. Le valutazioni e le decisioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 devono essere effettuate esclusivamente da professionisti qualificati, mediante procedure fondate su criteri umani, etici e deontologici, nel rispetto dei principi di dignità, autonomia e integrità della persona.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per garantire l'osservanza del divieto di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le sanzioni in caso di violazione.
3.01. (ex 3.01.) Ascari, Appendino, Cappelletti, Di Lauro, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

  1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.
  2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
  3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
  4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità degli accordi di fornitura di sistemi di intelligenza artificiale.
4.1. (ex 4.1.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, dopo le parole: in conformità aggiungere le seguenti: con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e.
4.2. (ex 4.3.) Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, L'Abbate.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che elaborino dati personali in modo discriminatorio o che possano pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act). Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere accompagnato da un'analisi di impatto specifica, verificata dalle autorità competenti.
4.3. (ex 4.5.) Fede, Iaria, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 3, dopo le parole: la conoscibilità aggiungere le seguenti: delle logiche algoritmiche impiegate e.
4.4. (ex 4.7.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di intelligenza artificiale utilizzato.
4.5. (ex 4.9.) Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità.
4.6. (ex 4.10.) Appendino, Pavanelli, Iaria, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, L'Abbate.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

  Conseguentemente:

   al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: «quattordici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sedici».
4.7. (ex 4.15.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali, anche connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, è sempre un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
4.8. (ex 4.16.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
4.9. (ex 4.17.) Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali, anche quelli connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
4.10. (ex 4.18.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso» che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.
4.11. (ex 4.19.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Sono introdotte misure idonee a garantire sistemi adeguati di verifica dell'età, in analogia con l'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
4.12. (ex 4.20.) Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e le disposizioni del regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act).
4.13. (ex 4.21.) Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e con il Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.
4.14. (ex 4.22.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Prima di implementare nuovi sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto significativo sulla vita dei cittadini, le amministrazioni pubbliche devono indire una consultazione pubblica e consentire il consenso informato, nel rispetto delle norme sul rischio stabilite dal regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act).
4.15. (ex 4.25.) Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Informazione ai cittadini)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri attiva una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza attorno alle implicazioni tecnologiche ed etiche, ai rischi e alle opportunità del fenomeno. La campagna si svolge attraverso il servizio pubblico televisivo, eventi in presenza e canali digitali.
4.01. (ex 4.01.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

A.C. 2316-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Princìpi in materia di sviluppo economico)

  1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:

   a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;

   b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;

   c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

   d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

   e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Principi in materia di sviluppo economico)

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: la standardizzazione,.

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: abilitati da infrastrutture digitali robuste affidabili e ad alte prestazioni.
5.1. (ex 5.2.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) promuovono interventi strutturali di politica economica finalizzati alla riduzione degli orari di lavoro, alla promozione del lavoro da remoto e a forme di integrazione del reddito da lavoro, al fine di gestire la transizione del lavoro nell'epoca dell'intelligenza artificiale e attutirne le ricadute negative per i lavoratori più vulnerabili che dovessero rimanere esclusi dal nuovo mercato del lavoro;
5.2. (ex 5.7.) Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , incentivando al contempo l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate a livello nazionale o attraverso cooperazioni internazionali in ambito europeo che includano in modo significativo le industrie italiane.
*5.3. (ex 5.8.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.
*5.4. (ex 5.9.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e agevolano gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali che riconoscono che tali infrastrutture non costituiscono, di per sé, una stabile organizzazione.
5.5. (ex 5.11.) Iaria, Fede, Traversi, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: presso data center posti nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in data center posti nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea.
*5.6. (ex 5.14.) Del Barba.
*5.7. (ex 5.16.) Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell'Unione europea.
5.8. (ex 5.17.) Morfino, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement;
*5.9. (ex 5.18.) Pastorino.
*5.10. (ex 5.19.) L'Abbate, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Carmina.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) promuovono la creazione e/o lo sviluppo di data center sul territorio nazionale che ottimizzino e riducano i consumi energetici nonché utilizzino energie rinnovabili almeno per un terzo del loro consumo.
5.11. (ex 5.24.) Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.
5.12. (ex 5.25.) Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza del regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act).
5.13. (ex 5.26.) Santillo, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

  1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.
  2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei princìpi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.
6.1. (ex 6.1.) Ghirra, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze armate e degli organismi di sicurezza nazionale devono essere limitati a scopi puramente difensivi e di protezione delle infrastrutture critiche. È vietato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che operano in maniera autonoma per la selezione e l'ingaggio di bersagli senza l'intervento diretto e il controllo umano.
6.2. (ex 6.14.) Pellegrini, Baldino, Lomuti, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

A.C. 2316-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
DISPOSIZIONI DI SETTORE

Art. 7.
(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

  1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
  2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
  3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
  4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
  5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
  6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

  Al comma 1, dopo le parole: cura delle malattie, aggiungere le seguenti: al miglioramento della salute pubblica, al potenziamento della ricerca sanitaria, della diagnostica, della riabilitazione e dello sviluppo di farmaci,.
7.1. (ex 7.1.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 3, dopo le parole: di essere informato aggiungere le seguenti: e di esprimere il consenso informato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219,.
7.2. (ex 7.4.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 4, dopo le parole: inclusione sociale aggiungere le seguenti: e di reinserimento lavorativo.
7.3. (ex 7.5.) Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e sanitaria nonché al consenso informato del paziente.
7.4. (ex 7.6.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 6, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: classificati come ad alto rischio ai sensi del regolamento europeo (UE) 2024/1689.
7.5. (ex 7.10.) Del Barba.

  Al comma 6, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: sistematicamente.
7.6. (ex 7.11.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7. Le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono garantire che tali sistemi siano pienamente accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive, e conformemente ai requisiti di accessibilità dell'intelligenza artificiale.
7.7. (ex 7.13.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e le relative logiche algoritmiche, qualora rilevino contenuti correlati a condizioni di fragilità fisica e psicologica degli utenti, sono tenuti ad assicurare il rinvio a contatti e riferimenti di strutture sanitarie pubbliche competenti.
7.8. (ex 7.14.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e le relative logiche algoritmiche non possono in ogni caso favorire o premiare contenuti che siano lesivi delle salute delle persone.
7.9. (ex 7.15.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Madia, Ruffino, Piccolotti, Di Biase, Marino.

A.C. 2316-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

  1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.
  3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza.
  4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.
  5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.
  6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

  Al comma 1, dopo le parole: eseguiti da soggetti pubblici sopprimere le parole: e privati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo le parole: partecipano soggetti pubblici sopprimere le parole: e privati;

   dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: che non producano discriminazioni di genere in fase di ricerca e sperimentazione scientifica.
8.1. (ex 8.1.) Ghirra.

  Al comma 1, dopo le parole: sperimentazione scientifica nella realizzazione aggiungere le seguenti: e sviluppo.
8.2. (ex 8.4.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: sanitario con la seguente: socio-sanitario.
8.3. (ex 8.5.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, dopo la parola: diagnosi aggiungere le seguenti: , monitoraggio.
8.4. (ex 8.6.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, dopo le parole: condizioni del paziente, aggiungere le seguenti: diagnostica per immagini,
8.5. (ex 8.7.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge.
8.6. (ex 8.8.) Ghirra, Piccolotti.

A.C. 2316-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

  1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Viene riconosciuta nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
9.1. (ex 9.1.) Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Resilienza infrastrutturale)

  1. Nel rispetto delle esigenze di resilienza infrastrutturale e sicurezza dei dati, è prevista la geolocalizzazione nazionale o europea dei data center che trattano dati sensibili, prevedendo specifici criteri che ne assicurino la sostenibilità energetica e la tutela della privacy degli utenti. Il Governo, sentite le parti sociali e gli enti locali competenti, definisce le linee guida necessarie per la corretta applicazione di tale disposizione.
9.01. (ex 9.01.) Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis. – (Intelligenza artificiale nel settore sanitario)1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.
   2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

   a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;

   b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;

   c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

   3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.
   4. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.
   5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cura aggiungere le seguenti: e di presa in carico.
10.1. (ex 10.2.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'AGENAS con le seguenti: al Ministero della salute che per l'attuazione si avvale dell'AGENAS.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 3, sostituire le parole: l'AGENAS con le seguenti: il Ministero della salute;

   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'AGENAS con le seguenti: Il Ministero della salute;

   al comma 5, sostituire le parole: l'AGENAS con le seguenti: il Ministero della salute.
10.2. (ex 10.3.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le finalità di cui al presente comma, la piattaforma garantisce la protezione dei dati, sicurezza dei pazienti e trasparenza delle logiche algoritmiche.
10.3. (ex 10.5.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La piattaforma di cui al comma 2 è altresì finalizzata a garantire la tempestività e l'implementazione della reportistica e della mappatura concernente i servizi sulla salute sessuale e riproduttiva.
10.4. (ex 10.6.) Sportiello, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione di una Commissione nazionale per la ricerca e sperimentazione clinica con l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale)

  1. Al fine di rendere più efficienti le attività di prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle malattie, migliorare la sorveglianza della salute pubblica, rafforzare l'erogazione dei servizi sanitari, potenziare la ricerca sanitaria e lo sviluppo di farmaci e di garantire tecnologie avanzate nel settore sanitario è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale dell'analisi e della ricerca clinica, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante dell'ISS, da un rappresentante dell'AIFA, da un rappresentante dell'AGENAS, da tre rappresentanti delle regioni e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati maggiormente rappresentativi. La Commissione ha il compito di valutare l'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale attraverso:

   a) la predisposizione di linee guida nazionali riguardanti le modalità di integrazione e il corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica, in accordo con le società scientifiche di riferimento;

   b) la creazione di un Osservatorio nazionale permanente presso il Ministero della salute, per il monitoraggio delle performance dei sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato;

   d) la predisposizione di moduli formativi universitari e post-universitari per migliorare le conoscenze e competenze in materia di intelligenza artificiale del personale medico e delle professioni sanitarie;

   e) lo sviluppo di nuovi trattamenti e potenziali terapie innovative;

   f) lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale come supporto al personale medico per ottimizzare la gestione di un numero maggiore di pazienti, velocizzando diagnosi e trattamenti personalizzati.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
10.01. (ex 10.01.) Quartini, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

  1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.
  2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
  3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

  Al comma 1, dopo le parole: è impiegata aggiungere le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro in corso.
11.1. (ex 11.2.) Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, dopo le parole: condizioni di lavoro, aggiungere le seguenti: migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali,.
11.2. (ex 11.3.) Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
*11.3. (ex 11.4.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.
*11.4. (ex 11.5.) Del Barba.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro.
11.5. (ex 11.7.) Ghirra, Piccolotti, Mari.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: deve essere aggiungere le seguenti: preceduto da un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché
11.6. (ex 11.8.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è tenuto a informare aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.
11.7. (ex 11.10.) Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: in essere o in via di assunzione, i lavoratori in somministrazione o in collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1-bis con le seguenti: agli articoli 1-bis e 2.
11.8. (ex 11.11.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali.
*11.9. (ex 11.12.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*11.10. (ex 11.13.) Del Barba.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il lavoratore ha il diritto di inibire l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale qualora ritenga che i dati utilizzati dal modello di intelligenza artificiale in ambito lavorativo ledano la sua immagine e/o la sua produttività.
11.11. (ex 11.15.) Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo non può arrecare alcun pregiudizio ai lavoratori sulla base di una decisione discriminatoria, diretta o indiretta, assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.
11.12. (ex 11.16.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli atti adottati dal datore di lavoro o dal committente sulla base di indicazioni ottenute mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati senza aver adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 2 sono nulli e inutilizzabili per qualsiasi fine. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale, da liquidarsi anche in via equitativa.
11.13. (ex 11.17.) Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio n. 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali, è fatto divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.
11.14. (ex 11.18.) Aiello, Appendino, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, la parola: «integralmente» è soppressa.
11.15. (ex 11.19.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 8 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo le informazioni previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b) del comma 2.»
11.16. (ex 11.20.) Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 3, dopo le parole: L'intelligenza artificiale aggiungere le seguenti: nella selezione del personale, nella gestione dei curricula, nelle procedure di assunzione,.
11.17. (ex 11.22.) Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo le parole: gestione del rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: , previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sociali ed economiche, aggiungere le seguenti: nonché la libertà di adesione ad una organizzazione sindacale,.
11.18. (ex 11.24.) Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: l'osservanza dei diritti fino a: in conformità con il diritto con le seguenti: la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza trimestrale dell'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 – sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale e al Garante per la protezione dei dati personali.
11.19. (ex 11.21.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'orientamento sessuale, aggiungere le seguenti: dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,.
*11.20. (ex 11.25.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*11.21. (ex 11.26.) Del Barba.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro resta in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, che ne ha la responsabilità.
11.22. (ex 11.27.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

   a) nel settore dell'occupazione;

   b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

   c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione, le fasi assunzionali e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore.

   d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori.
11.23. (ex 11.28.) Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. I lavoratori dipendenti o autonomi oggetto di una decisione adottata dal datore di lavoro o dal committente sulla base dell'output di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali soggetti in un modo che questi ritengano avere un impatto negativo sulla loro salute, sulla sicurezza o sui loro diritti fondamentali hanno il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di intelligenza artificiale nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve inoltre essere accompagnato dalla supervisione di un referente umano per ogni processo. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
11.24. (ex 11.29.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di conciliazione sindacale ai sensi dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all'utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l'ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
11.25. (ex 11.30.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura il rispetto delle leggi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, vigilando sul corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, per tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare la loro salute e sicurezza.
11.26. (ex 11.31.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.27. (ex 11.32.) Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati.
11.28. (ex 11.33.) Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. È fatto divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale che discriminino i lavoratori sulla base di sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
11.29. (ex 11.34.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.
11.30. (ex 11.35.) Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione delle polizze assicurative in modo discriminatorio o non trasparente, conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
11.31. (ex 11.36.) Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

   (Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

  1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
  2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.
  3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.
  4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.
  5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
11.01. (ex 11.01.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

A.C. 2316-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

  1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
  2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: contenere i rischi derivanti dall'impiego di con le seguenti: tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: , con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le regioni,.
12.1. (ex 12.1.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i rischi aggiungere le seguenti: e assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in ambito lavorativo, aggiungere le seguenti: fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della privacy dei lavoratori,.
*12.2. (ex 12.2.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.
*12.3. (ex 12.3.) Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: monitorare l'impatto aggiungere le seguenti: economico e sociale.
12.4. (ex 12.4.) Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'Osservatorio aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   all'articolo 27, sostituire le parole: dell'articolo 21 con le seguenti: degli articoli 12 e 21.
12.5. (ex 12.5.) Ghirra, Mari.

(Inammissibile)

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e all'aggiornamento delle conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling).
12.6. (ex 12.6.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , inclusi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
12.7. (ex 12.7.) Barzotti, Aiello, Appendino, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
*12.8. (ex 12.8.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.
*12.9. (ex 12.9.) Del Barba.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i componenti, aggiungere le seguenti: che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria,.
12.10. (ex 12.10.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ghirra, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei propri compiti e funzioni, con particolare riferimento agli impatti economici e sociali dell'intelligenza artificiale nel processo di transizione del mercato del lavoro.
12.11. (ex 12.12.) Carotenuto, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 2316-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

  1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

  Sopprimerlo.
13.1. (ex 13.2.) Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: prevalenza del lavoro intellettuale con le seguenti: il mantenimento della supervisione diretta e costante del professionista, assicurando che l'apporto dei sistemi di intelligenza artificiale non alteri la qualità intellettuale e personale della prestazione.
13.2. (ex 13.4.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il professionista informa il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L'omessa informazione è valutata ai fini deontologici.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. In ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema.
  4. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.
13.3. (ex 13.7.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze distintive.
13.4. (ex 13.8.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. In materia di editoria e/o di settore audio-visivo, l'editore è tenuto a rispettare le libertà contrattuali degli autori, riconoscendo compensi equi come previsto dalle normative vigenti. L'editore ha l'obbligo di tutelare il diritto d'autore qualora vengano introdotti modelli di intelligenza artificiale nei suoi sistemi e richieda ai propri autori il loro consenso nell'addestramento di tali modelli.
13.5. (ex 13.9.) Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.
13.6. (ex 13.10.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Programmi formativi e reti di impresa)

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali:

   a) promuovono programmi formativi destinati a sviluppare competenze digitali focalizzate sull'intelligenza artificiale e favoriscono la formazione digitale continua per i lavoratori coinvolti nel processo di utilizzo di tali tecnologie, anche mediante la collaborazione con università e centri di formazione;

   b) favoriscono modelli di cooperazione tra piccole e medie imprese volti a costituire reti di impresa al fine di accrescere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale.

  2. All'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche previste a legislazione vigente.
13.01. (ex 13.03.) Ferrara, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

  1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
  2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
  3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
  4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

  1. Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
  2. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica.
  3. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.
  4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
14.1. (ex 14.1.) Barbagallo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 1, sostituire le parole: e la quantità con le seguenti: , la quantità e l'efficienza.
14.2. (ex 14.4.) Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale basate su software source e modelli open source e open weights, al fine di garantire la trasparenza, l'auditabilità e la sicurezza dei sistemi adottati.
14.3. (ex 14.7.) Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sistemi nazionali di intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di garantire una maggiore tutela e sicurezza nel trattamento dei dati personali, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, in via prioritaria, di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati a livello nazionale, conformi agli standard di sicurezza, trasparenza, protezione dei dati e interoperabilità stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  2. I sistemi di cui al comma 1 sono progettati, realizzati e gestiti, anche in collaborazione con soggetti pubblici e centri di ricerca, sotto la supervisione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ciascuna per quanto di rispettiva competenza.
  3. Tali sistemi sono installati su infrastrutture digitali collocate nel territorio nazionale, idonee ad assicurare elevati standard di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e continuità operativa.
  4. L'adozione dei sistemi di cui al presente articolo è finalizzata anche a ridurre la dipendenza da fornitori extra-UE, a promuovere la sovranità tecnologica e a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle istituzioni pubbliche.
  5. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14.01. (ex 14.01.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di competizione elettorale)

  1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la diffusione e la pubblicazione di informazioni o immagini alterate o falsificate attraverso sistemi di intelligenza artificiale ai fini di propaganda elettorale e politica. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 17, dell'articolo 15, della legge 10 dicembre, 1993, numero 515.».
14.02. (ex 14.02.) Ghirra, Piccolotti.

A.C. 2316-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

  1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
  2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
  3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 20.
  4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense e previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative.
15.1. (ex 15.4.) Barbagallo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, sostituire le parole da: gli impieghi fino alla fine del comma, con le seguenti: , certifica e sorveglia l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari e commina altresì le sanzioni nei casi di utilizzo di sistemi non certificati.
15.2. (ex 15.3.) Barbagallo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
15.3. (ex 15.5.) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.
  2-ter. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.
15.4. (ex 15.6.) Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l'intervento umano nelle decisioni finali.
15.5. (ex 15.8.) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.
15.6. (ex 15.9.) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: unitamente al Consiglio superiore della magistratura.
15.7. (ex 15.10.) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro della giustizia, aggiungere le seguenti: unitamente al Consiglio superiore della magistratura,.
15.8. (ex 15.11.) Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

  1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di intelligenza artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.
  2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle università interessate. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*15.01. (ex 15.01.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, De Luca, Serracchiani, Cuperlo.
*15.02. (ex 15.02.) Del Barba.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Personale docente e studenti)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con enti specializzati, istituzioni universitarie e specialisti di settore, realizza un programma di corsi, fruibile da piattaforma online dedicata, rivolto a docenti e studenti delle scuole pubbliche, al fine di promuovere la comprensione e l'adozione consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale.
  2. Al fine di incentivare la partecipazione, ai docenti sono riconosciuti crediti formativi validi per la progressione professionale, agli studenti certificazioni digitali utili per il curriculum scolastico e lavorativo.
15.03. (ex 15.04.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)

  1. L'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali avanzate possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storicizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti differentemente coinvolti sia per la mitigazione del rischio legato all'aumento degli eventi climatici estremi.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al comma 1, dispone con decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.
15.04. (ex 15.05.) Santillo, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale delle città)

  1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, di ridurre l'inquinamento atmosferico, di attuare programmi di trasporto ecosostenibili e più efficienti, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, obiettivo 11, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per offrire migliori condizioni di trasporto pubblico e privato.
  2. Il ricorso all'intelligenza artificiale per la sostenibilità urbana si esplica anche mediante la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati pubblici e privati che consentono in tempi brevi l'attuazione di nuove linee del trasporto pubblico e l'ottimizzazione di quelle esistenti anche in base alla crescita demografica.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono raccolti e trattati in conformità col diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela alla riservatezza.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con decreto i principi e le modalità di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni e stabilisce, eventualmente, la realizzazione di una banca dati informatica contenente i dati di cui al comma 2.
15.05. (ex 15.06.) Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale per il rischio arrecato al patrimonio culturale dai cambiamenti climatici)

  1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.
  2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.
  3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione ecologica affinché, da parte di tutte le regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, da adottarsi dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i termini e le modalità di attuazione ed utilizzo.
  4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può essere impiegato per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché a proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.06. (ex 15.07.) Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

  1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere, con un minor margine di errore, eventi calamitosi.
  2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
15.07. (ex 15.09.) Morfino, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dall'articolo 25 della presente legge, e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;

   b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);

   c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

  Sopprimerlo.
16.1. (ex 16.1.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

  Al comma 1, sostituire le parole: rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dall'articolo 25 della presente legge, e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese con le seguenti: , negli ambiti soggetti al Regolamento (EU) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito.
16.200. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, gli obblighi e i requisiti stabiliti devono conformarsi alle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile in materia, ivi inclusi il regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (Data Act), nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede il divieto di introduzione di misure più restrittive o oneri di conformità superiori a quelli minimi richiesti dalle normative dell'Unione Europea.
16.2. (ex 16.4.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Autorizzazioni all'uso dei propri dati e contenuti ai fini dell'addestramento di servizi di intelligenza artificiale delle piattaforme digitali)

  1. L'utilizzo di dati e contenuti degli utenti, presso le piattaforme digitali, ai fini dell'addestramento di tecnologie e servizi di intelligenza artificiale, è subordinato alla previa acquisizione del consenso degli utenti.
  2. Le modalità di acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere identiche, nei modi e nella forma, ovvero con lo stesso grado di autenticazione, di quanto previsto per l'accesso alla piattaforma.
  3. In ogni caso, deve sempre essere disponibile, per l'utente finale, la possibilità di esercitare l'opzione di rimozione del consenso su singoli contenuti come sul complesso dei contenuti presenti, passati e futuro rilasciati dall'utente.
  4. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana il Regolamento di monitoraggio e sanzione per le violazioni di cui ai precedenti commi.
16.01. (ex 16.01.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

A.C. 2316-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Modifica al codice di procedura civile)

  1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 17.
(Modifica al codice di procedura civile)

  Al comma 1, dopo la parola: funzionamento aggiungere le seguenti: e gli effetti
17.1. (ex 17.1.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

A.C. 2316-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente:

   «m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

  Al comma 1, capoverso lettera «m-quater)», sostituire le parole: con i privati, comunque denominati, nonché con la seguente: e
18.1. (ex 18.1.) Ghirra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Trasparenza e accessibilità del funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato ed eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano)

  1. Con cadenza trimestrale sono pubblicati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, previa consegna da parte del Ministero dell'interno, i seguenti dati in formato aperto e machine readable:

   a) i dati relativi al funzionamento degli algoritmi utilizzati dal sistema SARI della Polizia di Stato ed eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

   b) il numero di ricerche effettuate con il sistema SARI Enterprise ed eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

   c) il numero dei match che hanno prodotto risultati operativi idonei risultante dagli utilizzi di SARI Enterprise ed eventuali altri sistemi di identificazione biometrica utilizzati sul territorio italiano;

   d) le statistiche di errore sui riconoscimenti.
18.01. (ex 18.01.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Art. 19.
(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

  1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
  2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
  3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
  4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
  5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'università e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

  Al comma 1, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo le parole: per i profili di politica industriale e di incentivazione aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. L'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
19.1. (ex 19.2.) Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, istituisce con decreto il programma di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono adottare sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto delle normative europee e delle classificazioni di rischio del Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19.2. (ex 19.4.) Cappelletti, Iaria, Pavanelli, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la parola: promuove, aggiungere le seguenti: la formazione,

  Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: sistemi di intelligenza artificiale che aggiungere le seguenti: contribuiscano al raggiungimento della pace tra i popoli e che.
19.3. (ex 19.7.) Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché finanziamenti finalizzati a sostenere progetti degli enti locali innovativi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.
19.4. (ex 19.8.) Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
19.5. (ex 19.9.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere un piano di monitoraggio continuo degli impatti sociali e occupazionali della stessa, allineato con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 per la gestione dei rischi associati ai sistemi di intelligenza artificiale.
19.6. (ex 19.11.) Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve promuovere la cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e multilaterali per lo sviluppo di tecnologie intelligenza artificiale etiche e sostenibili, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.
19.7. (ex 19.12.) Francesco Silvestri, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere la valutazione dell'impatto ambientale degli algoritmi, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale.
19.8. (ex 19.13.) Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Governo monitora gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla diversità culturale e linguistica del Paese, assicurando che le normative nazionali siano conformi al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.
19.9. (ex 19.14.) Orrico, Amato, Caso, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È istituito un sistema di certificazione obbligatorio per gli algoritmi utilizzati in ambito pubblico e privato, gestito dalle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e conforme ai requisiti dell'AI Act.
19.10. (ex 19.15.) Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi.

(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo le parole: di vigilanza del mercato, aggiungere le seguenti: nonché il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP).
19.11. (ex 19.16.) Ghirra.

Subemendamenti all'emendamento 19.200 (Nuova formulazione) delle Commissioni

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), comma 6, primo periodo, dopo le parole: o dall'autorità politica delegata aggiungere le seguenti: in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
0.19.200.12. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.
0.19.200.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , dal Ministro dell'interno,.
0.19.200.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , dal Ministro della difesa,.
0.19.200.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
0.19.200.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , dal Ministro della giustizia.
0.19.200.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché.
*0.19.200.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.
*0.19.200.13. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: dal Ministro della cultura nonché.
0.19.200.14. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché.
0.19.200.15. Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Alle sedute del Comitato aggiungere le seguenti: partecipa il Garante per la protezione dei dati personali e.
0.19.200.7. Alfonso Colucci, Iaria, Pavanelli, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitate con le seguenti: sono invitate.
0.19.200.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini, Ascani.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
0.19.200.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e di promozione fino a: e di applicazione con le seguenti: sulla sperimentazione, sullo sviluppo, sull'adozione e sull'applicazione.

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo.
0.19.200.10. Squeri, Boscaini, Battilocchio.

  All'emendamento 19.200 delle Commissioni (nuova formulazione), al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le fondazioni pubbliche o private, vigilate o finanziate dallo Stato,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:, gli organismi e le Fondazioni con le seguenti: e gli organismi.
0.19.200.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi, Quartini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  6. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'Intelligenza Artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della Pubblica amministrazione, dall'Autorità politica delegata per la sicurezza della Repubblica e in materia di cybersicurezza e dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitate le autorità nazionali di cui all'articolo 20 della presente legge nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Il Comitato, per assicurare la migliore realizzazione della strategia nazionale di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private, vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento sulle attività di indirizzo delle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale, svolte dai medesimi enti.
  8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo degli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'Intelligenza Artificiale.
19.200.(Nuova formulazione) Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Attribuzione al Garante per la protezione dei dati personali delle funzioni necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali, di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689)

  1. Il Garante per la protezione dei dati personali assicura il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali di cui all'articolo 86 del Regolamento (UE) 2024/1689 e definisce in via autonoma la procedura finalizzata a rendere effettivo tale diritto.
  2. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali esercita ogni potere necessario per l'espletamento del proprio ruolo e può richiedere, anche mediante modalità telematiche, alle pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nella decisione, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari, anche in forma disaggregata, per assicurare il soddisfacimento il soddisfacimento della pretesa di spiegazione del cittadino.
19.01. (ex 19.01.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

A.C. 2316-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

  1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

   a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

   b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

   c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.

  2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.
  3. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.
  5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Istituzione dell'Autorità per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie)

  1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, e con l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell'iniziativa economica. All'Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.
  2. L'Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:

   a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

   b) supervisiona l'applicazione, l'uso o la commercializzazione di sistemi che includono l'impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano;

   c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

   d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;

   e) promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall'uso di software di intelligenza artificiale con l'obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l'integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall'uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;

   f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell'utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

   g) coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull'intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;

   h) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

   i) predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;

   l) tutela l'integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;

   m) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

   n) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici.

   o) acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all'Autorità a causa dell'applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all'uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie.

  3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

   a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;

   b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un'eccessiva regolamentazione e consentendo l'innovazione;

   c) supervisiona la trasparenza dell'impiego di sistemi decisionali automatizzati all'interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell'utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;

   d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea;

   e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;

   f) richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

   g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;

   h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;

   i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

   l) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

   m) irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA;

   n) sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell'impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;

   o) stimola l'allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie;

   p) promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l'esecuzione di programmi relativi all'intelligenza artificiale e neurotecnologie;

   q) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;

   r) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;

   s) sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all'intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità di sviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.

  4. Al fine di semplificare la compliance con la normativa italiana ed europea da parte di cittadini ed imprese, l'Autorità è designata quale interfaccia unica per l'utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L'Agenzia per il digitale (AgID), l'Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità.
  5. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell'Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell'Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
  6. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
  7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente fissata entro il limite massimo di 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell'informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, l'Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
  8. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sul versamento, da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.

  9. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.
  10. L'Autorità riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L'Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
  11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità. La partecipazione alle attività del Comitato non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l'obiettivo di sostenere e supportare l'Autorità sull'utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell'Autorità. La partecipazione alle attività del Comitato non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
20.1. (ex 20.1.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: assicurano il coordinamento e la collaborazione fino a: raccordo tra loro con le seguenti: si coordinano con le altre pubbliche amministrazioni, e operano in opportuno raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità indipendenti,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
20.2. (ex 20.5.) Ghirra, Zaratti.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*20.3. (ex 20.6.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*20.4. (ex 20.7.) Auriemma, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: della CONSOB, aggiungere le seguenti: , del Garante per la protezione dei dati personali.
20.5. (ex 20.9.) Ghirra.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: e dell'IVASS, con le seguenti: , dell'IVASS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dell'Anci e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
20.6. (ex 20.10.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.
20.7. (ex 20.11.) Tucci, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
20.8. (ex 20.12.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
20.200. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituzione della Commissione di supervisione etica per i progetti di intelligenza artificiale)

  1. In conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per la supervisione etica dei progetti di intelligenza artificiale, composta da 5 esperti specializzati in: etica, diritto, informatica, scienze del linguaggio e della cognizione, sociologia. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
20.01. (ex 20.01.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 2316-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
  2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
  3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Istituzione dell'insegnamento dell'intelligenza artificiale)

  1. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale.
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze civiche, linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, tecnologiche, linguistiche».
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
  4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline scientifiche e informatiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
  5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'intelligenza artificiale, un docente con compiti di coordinamento.
  6. L'insegnamento trasversale dell'intelligenza artificiale è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
  7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
  10. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
22.01. (ex 22.01.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

(Inammissibile)

A.C. 2316-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

  1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

   a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);

   b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
  3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: aventi sede aggiungere le seguenti: legale e.

  Conseguentemente alla lettera b), sopprimere le parole: , anche diverse da quelle di cui alla lettera a),.
23.1. (ex 23.5.) Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole-medie imprese (PMI) di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
*23.2. (ex 23.9.) Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.
*23.3. (ex 23.8.) Del Barba.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

  1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione iniziale di 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Il Fondo è destinato a finanziare:

   a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

   b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

   c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

  3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.
  5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua con decreto i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
23.01. (ex 23.01.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)

  1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori nell'ambito dell'intelligenza artificiale necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
  3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
  5. Ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici, denominata App IO. Gli oneri relativi all'attivazione della piattaforma nazionale pubblica di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.
  6. L'elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro, ed è aggiornato con cadenza semestrale.
  7. Entro il 30 giugno 2025, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua con decreto i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
23.02. (ex 23.02.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a fornire supporto alle imprese fino a 50 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, per l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati all'efficientamento dei processi logistici.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, attribuendo priorità alle imprese che adottano soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale etiche, sicure e sostenibili.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.03. (ex 23.03.) Appendino, Iaria, Pavanelli, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

(Inammissibile)

A.C. 2316-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

   c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   d) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;

   e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

   f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

   g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

   h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia;

   i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

   l) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

    1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

    2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca e degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all'articolo 20;

   m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;

   n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

  3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

   b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

   c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;

   d) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;

   e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;

   f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai princìpi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) istituire schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/ IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
*24.1. (ex 24.2.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*24.2. (ex 24.11.) Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione del coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzione di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni;.
24.3. (ex 24.4.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

  Conseguentemente:

   alla lettera g) aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula;

   alla lettera i) aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.
24.4. (ex 24.6.) Del Barba.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: da destinare a: dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale e locale incluso il personale scolastico in servizio, dipendenti di aziende private, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale, nonché cittadini disoccupati e inoccupati. Al fine di centralizzare e allocare razionalmente le risorse disponibili, per l'espletamento di tali attività di alfabetizzazione e formazione, si prevede il coinvolgimento dei seguenti enti: Consip S.p.A. per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ivi compreso il personale scolastico; Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per i dipendenti di aziende private; Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) per cittadini disoccupati e inoccupati.
24.5. (ex 24.7.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che sono oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.
24.6. (ex 24.8.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: da destinare a: dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale e locale incluso il personale scolastico in servizio, dipendenti di aziende private, indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale, nonché cittadini disoccupati e inoccupati.
24.7. (ex 24.9.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ordini professionali aggiungere le seguenti: , delle associazioni di categoria datoriali.
24.8. (ex 24.12.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: ordini professionali aggiungere le seguenti: , dagli enti di formazione accreditati.
*24.9. (ex 24.13.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*24.10. (ex 24.14.) Del Barba.

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: alfabetizzazione con la seguente: specializzazione.

  Conseguentemente, alla lettera g):

   dopo le parole: curricoli scolastici aggiungere le seguenti: delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado;

   dopo le parole: nonché artistiche, aggiungere le seguenti: e l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale,.
24.11. (ex 24.16.) Pastorella.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di quanto previsto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49.
24.12. (ex 24.18.) Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione per il personale della scuola, destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento e l'utilizzo consapevole delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale;.
24.13. (ex 24.19.) Manzi, Ascani, Orfini, Berruto, Iacono, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che una percentuale delle risorse finanziarie destinate all'intelligenza artificiale sia riservata a progetti di ricerca sull'etica e sulla responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale;.
24.14. (ex 24.20.) Ferrara, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689;.
24.15. (ex 24.21.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) adeguamento alla disciplina relativa all'utilizzo di identificazione biometrica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo la presentazione al Parlamento di un'unica relazione annuale da parte del Garante per la protezione dei dati personali, elaborata sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Garante per la protezione dei dati personali riceve le predette relazioni e redige la relazione annuale di cui al precedente periodo, in modo che i dati siano forniti nella maniera più accessibile e disaggregata possibile, riportando la percentuale di errori riscontrati e le statistiche relative al tipo di reato per cui è stato richiesto e autorizzato l'utilizzo, sia nelle ipotesi di identificazione biometrica «in tempo reale», sia nelle ipotesi di identificazione biometrica a posteriori, corredate da una valutazione d'impatto sui diritti umani. Il Garante ha potere di richiedere i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione della relazione alle autorità che li detengono, le quali sono tenute a fornirli in tempi utili. Il Garante pubblica sul proprio sito ufficiale la relazione annuale presentata al Parlamento;
*24.16. (ex 24.23.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.
*24.17. (ex 24.24.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.
*24.18. (ex 24.25.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) divieto dell'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto;.
24.19. (ex 24.26.) Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione, anche in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università e organizzazioni della società civile finalizzati all'aggiornamento tecnologico delle organizzazioni sindacali. Tali percorsi includono l'acquisizione di competenze in materia di reverse engineering, analisi degli algoritmi e trasparenza dei sistemi digitali, al fine di consentire l'individuazione di eventuali impatti negativi sui diritti fondamentali dei lavoratori derivanti dall'utilizzo di applicazioni digitali da parte dei datori di lavoro;.
24.20. (ex 24.27.) Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
24.21. (ex 24.28.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689.
24.22. (ex 24.29.) Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) promuovere, per le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di programmi di formazione destinati ai lavoratori del settore, per sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali necessarie per la gestione e l'interazione con sistemi di intelligenza artificiale avanzati. I programmi devono altresì incentivare un approccio collaborativo all'uso delle tecnologie IA, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il processo di trasformazione delle competenze;.
24.23. (ex 24.30.) Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il decreto o i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale all'attività giurisdizionale e giudiziaria sono adottati previo parere del Consiglio superiore della magistratura della Corte di cassazione e del Consiglio nazionale forense.
24.24. (ex 24.31.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Casu.

  Al comma 3, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,.
24.25. (ex 24.33.) Ghirra.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente.
24.26. (ex 24.34.) Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Tutti i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche sull'intelligenza artificiale finanziate con risorse pubbliche devono essere pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.
24.27. (ex 24.36.) Alfonso Colucci, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Monitoraggio e controllo)

  1. Ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono pubblicare un rapporto sulla trasparenza e l'accountability nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, in linea con i requisiti di trasparenza e tracciabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.
24.01. (ex 24.04.) Alifano, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 25.
(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;

   b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:

   «Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.»

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 70-quater, al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti».

   alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: è inserito il seguente fino alla fine della lettera, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

  «Art. 70-septies(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa) – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-ter e 70-quater, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.
  2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.
  3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter.
  Art. 70-octies. – (Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa) – 1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza.».
25.1. (ex 25.1.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Chiunque utilizzi opere tutelate dal diritto d'autore per l'estrazione di dati per scopi di ricerca scientifica:

   a) indica pubblicamente data di inizio e di fine della ricerca e scopo e obiettivo della ricerca; motiva la necessità sottesa all'utilizzo di dati opere tutelati dal diritto d'autore; giustifica la proporzionalità dell'uso del set di dati rispetto allo scopo; indica le informazioni sulla raccolta e sulla protezione dei dati dai successivi sfruttamenti;

   b) qualora intenda utilizzare a scopo di profitto o cedere a terzi i risultati della ricerca ovvero i dati utilizzati, chiede il consenso preventivo ed esplicito ai legittimi titolari di tali dati. Ove il consenso venga negato, i dati utilizzati sono cancellati entro 30 giorni dalla ricezione del diniego di utilizzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter. In caso di accordo di cessione tra le parti, ai titolari dei dati utilizzati è riconosciuta una remunerazione adeguata e proporzionata al valore economico della cessione e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici.»

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) dopo l'articolo 70-sexies, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 70-septies. – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-ter e 70-quater, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video, richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.
   2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.
   3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter.
   Art. 70-octies. – 1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza.»;

   b-ter) dopo l'articolo 156-ter, è inserito il seguente:

   «Art. 156-quater. – 1. Nei contratti che hanno come prestazione la realizzazione, interpretazione o esecuzione di un'opera protetta di cui all'art. 2, sono nulle le clausole in cui è prevista la cessione al committente dei dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dall'autore, dall'artista interprete esecutore o dal professionista, ai fini del loro successivo utilizzo o della cessione a terzi, a qualsiasi scopo, per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.
   2. Qualora l'autore, l'artista interprete esecutore o il professionista intenda cedere al committente, in tutto o in parte, i dati di cui al comma 1, ai fini dell'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale, ha diritto ad una remunerazione specifica e distinta da quella relativa alla prestazione principale oggetto del contratto. Tale remunerazione è irrinunciabile ed adeguata e proporzionata al valore economico dell'opera protetta oggetto del contratto e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici».
*25.2. (ex 25.3.) Benzoni, Grippo.
*25.3. (ex 25.4.) Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**25.4. (ex 25.6.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
**25.5. (ex 25.8.) Grippo, Benzoni.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso «Art.70-septies», aggiungere il seguente:

   «Art. 70 – octies. – 1. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture “riproduzione riservata”, “tutti i diritti riservati” o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti».
25.6. (ex 25.12.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 70-septies, comma 1 sostituire le parole da: , sono consentite fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere consentite, laddove compatibili con l'articolo 71-nonies, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma invalsi nel settore di riferimento dei titolari dei diritti, che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti.
25.7. (ex 25.10.) Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) dopo l'articolo 110-septies, aggiungere il seguente:

   «110-octies. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di tutelare gli autori nel caso di utilizzo, comunque autorizzato, e/o cessione dei diritti per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità che consentano alle associazioni maggiormente rappresentative degli utilizzatori e degli intermediari d'autore di negoziare le giuste tariffe e le giuste condizioni d'uso del prodotto creativo.»
25.8. (ex 25.13.) Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) dopo l'articolo 156-ter è inserito il seguente:

   «Art. 156-quater – 1. Nei contratti che hanno come prestazione la realizzazione, interpretazione o esecuzione di un'opera protetta di cui all'art. 2, sono nulle le clausole in cui è prevista la cessione al committente dei dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dall'autore, dall'artista interprete esecutore o dal professionista, ai fini del loro successivo utilizzo o della cessione a terzi, a qualsiasi scopo, per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.
   2. Qualora l'autore, l'artista interprete esecutore o il professionista intenda cedere al committente, in tutto o in parte, i dati di cui al comma 1, ai fini dell'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale, ha diritto ad una remunerazione specifica e distinta da quella relativa alla prestazione principale oggetto del contratto. Tale remunerazione è irrinunciabile ed adeguata e proporzionata al valore economico dell'opera protetta oggetto del contratto e dei suoi successivi addestramenti e sfruttamenti economici».
25.9. (ex 25.22.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Amato, D'Orso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 171-ter, comma 1, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:

   «h-ter) utilizza, senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, opere protette ai sensi della presente legge per l'addestramento o il funzionamento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.»
25.10. (ex 25.15.) Grippo, Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di tutelare l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per artificiale generativa gli sviluppatori e fornitori di intelligenza artificiale, richiedono un consenso preventivo ed esplicito ovvero espresso in forma scritta dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore prima di utilizzarle per l'addestramento dei propri modelli.
  3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
25.11. (ex 25.17.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale dell'intera categoria degli artisti, doppiatori, attori, autori, le produzioni cinematografiche e audiovisive, che nella realizzazione delle opere cinematografiche, incluse le opere di animazione, i documentari e i cortometraggi, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività in generale con l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale non usufruiscono di contributi e finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura anche in forma di agevolazioni fiscali.
25.12. (ex 25.19.) Amato, Caso, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, D'Orso, Carotenuto, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per le opere dell'ingegno umano di carattere creativo di cui al comma 1, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa, il titolare del diritto si avvale di misure tecniche e organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione (privacy by design) e ad integrare il trattamento dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati coinvolti.
25.13. (ex 25.20.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di tutelare il diritto di autore, è fatto obbligo ai fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, di identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.
25.14. (ex 25.21.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esenzione per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)

  1. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.
  2. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.
  3. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o watermark dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.
  4. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per text and data mining o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
25.01. (ex 25.01.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obbligo di moderazione umana e formazione dei moderatori dei contenuti digitali)

  1. I fornitori di servizi di piattaforme online che consentono la pubblicazione o la condivisione di contenuti digitali generati dagli utenti e pubblicate sulle medesime piattaforme assicurano che le attività di moderazione dei contenuti siano effettuate da personale umano con l'ausilio di strumenti automatizzati solo a supporto delle decisioni umane basate su una valutazione rigorosa, continua e volta a verificare l'affidabilità, l'impatto sui diritti fondamentali e l'adeguatezza dei contenuti rispetto agli scopi perseguiti.
  2. I fornitori di cui al comma 1 garantiscono che i moderatori umani ricevano una formazione adeguata, continua e multidisciplinare, comprendente:

   a) la conoscenza delle normative nazionali e europee applicabili, con particolare riferimento alla tutela della libertà di espressione e dei diritti fondamentali;

   b) strumenti per la gestione dello stress e il supporto psicologico adeguati alla natura potenzialmente traumatica dei contenuti trattati;

   c) competenze volte a ridurre il rischio di distorsioni percettive e pregiudizi culturali, linguistici o ideologici.

  3. I fornitori di cui al comma 1 mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. La relazione contiene:

   a) i criteri utilizzati per la moderazione dei contenuti nonché per la rimozione o l'oscuramento degli stessi;

   b) il numero complessivo di contenuti segnalati, distinti per categoria di violazione e provenienza della segnalazione;

   c) le statistiche sulle rimozioni effettuate;

   d) i tempi medi di risposta alle segnalazioni;

   e) eventuali errori riconosciuti nella moderazione, con le relative azioni correttive intraprese;

   f) una descrizione delle linee guida utilizzate per la formazione dei moderatori.
25.02. (ex 25.02.) Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Delega al Governo in materia di trasparenza sull'utilizzo di opere protette nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale)

  1. I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale addestrati mediante l'impiego di dati contenenti opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, documentano e rendono pubblicamente disponibile, attraverso modalità tali da garantire l'accessibilità e la trasparenza, le liste delle opere a tal fine utilizzate.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire le modalità tecniche e operative per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) garantire un elevato livello di trasparenza relativo alle opere utilizzate per l'addestramento dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale;

   b) assicurare la tutela del diritto d'autore e degli altri diritti ad esso connessi.
25.03. (ex 25.03.) Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Obbligo di etichettatura dei contenuti generati da intelligenza artificiale)

  1. Al fine di aumentare tutela e trasparenza per gli utenti, prevenire la diffusione di contenuti ingannevoli e proteggere i diritti d'autore, i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale devono identificare in modo chiaro e visibile, attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta label, e filigrana, cosiddetta watermark, i contenuti prodotti attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale.
  2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
25.04. (ex 25.05.) Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di licenze obbligatorie per l'uso di opere protette dal diritto d'autore nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'introduzione di un sistema di licenze obbligatorie per l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, nell'addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'utilizzo di opere protette per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale sia subordinato al rilascio di una licenza obbligatorio;

   b) assicurare agli autori e ai titolari dei diritti un compenso adeguato, equo e proporzionato per l'utilizzo delle loro opere nell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale;

   c) promuovere un equilibrio tra lo sviluppo e l'adozione di tecnologie innovative basate sull'intelligenza artificiale e la protezione dei diritti degli autori e dei titolari dei diritti connessi.
25.05. (ex 25.06.) Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela delle opere create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

  1. All'articolo 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le opere di cui al presente articolo sono tutelate ai sensi della presente legge anche quando siano realizzate con l'ausilio di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, purché risultino frutto di un apporto creativo umano, rilevante e identificabile.».
25.06. (ex 25.010.) Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici e audiovisivi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale diffusi su ogni mezzo trasmissivo)

  1. Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo «IA» ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo «IA» per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili.
25.07. (ex 25.08.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Inibizione all'utilizzo di intelligenza artificiale generativa)

  1. Al fine di tutelare il diritto d'autore, il valore creativo e professionale dei compositori di colonne sonore, nonché inibire la facoltà di utilizzare opere musicali per sviluppare o addestrare sistemi e algoritmi di intelligenza artificiale, ed escludere il riconoscimento di qualsivoglia diritto connesso ad algoritmi o software di composizione assistita, è preclusa la possibilità di usufruire dell'assistenza e dei benefici derivanti dall'associazione presso la SIAE, ovvero perde la qualifica di «socio» presso la medesima Società italiana autori ed editori l'autore nei confronti del quale – presso le sedi competenti – sia stato accertato:

   a) l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale generativa per la composizione o per la prestazione professionale di opere destinate al deposito presso la SIAE o enti equivalenti;

   b) il deposito di opere che non riportino un elenco chiaro e verificabile degli artisti interpreti esecutori coinvolti nella realizzazione dell'opera.
25.08. (ex 25.09.) Amato, Caso, Orrico, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

A.C. 2316-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.
(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

    «11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;

   b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;

   c) dopo l'articolo 612-ter è inserito il seguente:

   «Art. 612-quater.(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

  2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
  3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

   «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».

  4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

  Sopprimerlo.
*26.1. (ex 26.2.) Pastorella.
*26.2. (ex 26.3.) Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
26.3. (ex 26.4.) Ghirra, Dori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*26.4. (ex 26.5.) Ghirra, Dori.
*26.5. (ex 26.6.) Del Barba.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 612-quater», primo comma, sostituire le parole: cagiona un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo con le seguenti: cede, pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

   sostituire le parole: e idonei a con le seguenti: allo scopo di;

   dopo le parole: loro genuinità aggiungere le seguenti: o veridicità, ovvero al fine di arrecare un danno alla vita o all'incolumità individuale, ovvero all'onore o alla libertà individuale della persona.
26.6. (ex 26.7.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi, Giuliano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 612-quater, primo comma, sopprimere le parole: , senza il suo consenso,.
26.7. (ex 26.8.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'intelligenza artificiale)

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

   a) «replica digitale»: rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

    1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

    2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

   b) «individuo»: essere umano, vivo o morto;

   c) «artista musicale»: individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

   d) «somiglianza visiva»: immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

  2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.
  3. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 2.
  4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.
  5. Gli usi non autorizzati comprendono:

   a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

   b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

  6. Gli usi autorizzati comprendono:

   a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

   b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

   c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

   d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

  7. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
  8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.
26.01. (ex 26.01.) Ascani, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Trasparenza, identificazione e responsabilità)

  1. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta label, e filigrana, cosiddetta watermark.
  2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema d'intelligenza artificiale.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
26.02. (ex 26.02.) Ascani, Casu, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

A.C. 2316-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2316-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 28.
(Disposizioni finali)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

   «z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».

  2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

   b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

   «Art. 15-bis. – (Disposizioni di coordinamento) – 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 28.
(Disposizioni finali)

  Sopprimere il comma 1.
28.1. (ex 28.1.) Ghirra.

A.C. 2316-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24, comma 2, lettera e), prevede percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

    è emersa, sia in occasione delle indagini conoscitive effettuate presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica, sia dalle audizioni sul presente disegno di legge, la necessità di intervenire, anche a livello legislativo, per istituire percorsi di formazione specializzanti;

    appare essenziale che il mondo del lavoro risponda alle esigenze delle imprese, che già oggi cercano personale altamente specializzato nel settore dell'Intelligenza artificiale;

    l'Italia potrebbe essere tra i leader nel mercato del lavoro dell'intelligenza artificiale, se fosse implementata una formazione adeguata e venisse prevista la creazione di figure professionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche normative, volte a definire percorsi di formazione per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, nonché i relativi schemi di certificazione del personale.
9/2316-A/1. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il crescente sviluppo e il sempre più diffuso utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa stanno trasformando radicalmente le modalità con cui l'informazione viene creata e distribuita;

    l'IA comporta certamente alcuni benefici per il settore dei media, in quanto incide positivamente sulla produttività dei professionisti dell'informazione e sull'organizzazione delle aziende editoriali, in particolare rappresentando un valido strumento per lo svolgimento di attività ripetitive o compilative. L'IA costituisce altresì un supporto all'attività di inchiesta dei giornalisti perché permette loro di analizzare rapidamente enormi quantità di dati. Inoltre, l'IA può incentivare la fruizione dell'informazione, nella misura in cui rende disponibili i contenuti con nuove modalità e in diversi formati e aumenta la fidelizzazione e il coinvolgimento del pubblico attraverso la personalizzazione in base alle preferenze e alle necessità;

    d'altra parte, l'impiego delle tecnologie di IA nei media ha anche delle ricadute negative, alcune delle quali di particolare rilievo in quanto comportano un indebolimento della libertà di espressione e di informazione;

    la principale preoccupazione riguarda la trasparenza, la qualità, l'accuratezza, l'affidabilità e la correttezza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale;

    I sistemi di intelligenza artificiale, infatti, per la loro natura stocastica e la capacità di generare output plausibili ma non necessariamente veritieri – non a caso quando si interagisce con il sistema di AI generativa le società inseriscono un disclaimer con una frase che avverte colui che compila il prompt di possibili errori suggerendo di controllare le informazioni importanti – possono rendere difficoltoso anche per gli operatori specializzati verificare la veridicità dei contenuti generati, comportando un deficit di responsabilità e trasparenza. L'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa si basa, inoltre, anche su dati non certificati, né verificabili a priori e non sussiste, quindi, distinzione fra quanto è frutto di fonti affidabili e quanto invece deriva da fonti non attendibili, influenzando negativamente le conclusioni e la percezione da parte degli utenti;

    un tema centrale sotto questo aspetto è l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa per produrre i cosiddetto «deepfake», che riescono a ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce oppure a riprodurre oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri. Tale potenziale dell'IA generativa si presta particolarmente ad essere sfruttato per scopi malevoli e può divenire strumento per truffe, ricatti, campagne diffamatorie e varie forme di manipolazione;

    lo scenario descritto alimenta il fenomeno della disinformazione e produce un inquinamento informativo suscettibile non solo di pregiudicare il dibattito democratico ma anche di creare una generale confusione nel pubblico, indebolendo, tra l'altro, la fiducia nell'ecosistema dei media che produce informazioni fattuali, affidabili e diversificate, fino a causare una maggiore polarizzazione dell'opinione pubblica;

    il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 «che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale», cosiddetto «AI Act», contiene diversi obblighi di trasparenza per i sistemi di IA, in particolare in materia di contenuti sintetici;

    l'IA Act ha istituito presso la Commissione europea un apposito Ufficio per l'intelligenza artificiale con funzioni di coordinamento e supervisione;

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» con l'articolo 26 introduce, all'articolo 612-quater del codice penale, una nuova fattispecie di reato, ossia il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto reato di «deepfake»;

    in aggiunta, anche sulla scorta dell'IA Act, appare opportuno valutare l'introduzione di ulteriori misure di tutela degli utenti rispetto a contenuti informativi artificiali, in modo da garantire la trasparenza e rafforzare la consapevolezza dell'utente,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di accompagnare le disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad introdurre, sulla scorta della regolamentazione europea, misure dirette a rendere più trasparente l'impiego dell'IA generativa nell'ecosistema informativo, in particolare mediante l'«etichettatura» dei contenuti informativi generati, modificati o alterati attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni, a tal fine sensibilizzando i media e tutte le piattaforme digitali accessibili ai cittadini italiani ad implementare sistemi di segnalazione chiara, visibile e riconoscibile per distinguere i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale da quelli creati da persone fisiche;

   a promuovere ogni utile iniziativa volta a favorire e garantire concretamente l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, anche incoraggiando lo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati di rilevamento che siano in grado di prevenire o arginare efficacemente fenomeni di distorsione e manipolazione della realtà;

   a presentare proposte e iniziative operative per supportare l'attività dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale della Commissione europea nello sviluppo di codici di condotta, volti a sostenere l'effettiva attuazione degli obblighi relativi all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente, promuovendo al contempo la collaborazione tra Stati membri per l'armonizzazione delle pratiche di controllo;

   ad attuare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una campagna di comunicazione sui media nazionali e locali e a promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la diffusione di principi e regole fondamentali per una fruizione consapevole e critica dei prodotti e dei contenuti presenti sul web e sulle piattaforme digitali, sviluppando programmi di alfabetizzazione mediatica e digitale che consentano ai cittadini di riconoscere e valutare criticamente i contenuti generati artificialmente.
9/2316-A/2. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il crescente sviluppo e il sempre più diffuso utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa stanno trasformando radicalmente le modalità con cui l'informazione viene creata e distribuita;

    l'IA comporta certamente alcuni benefici per il settore dei media, in quanto incide positivamente sulla produttività dei professionisti dell'informazione e sull'organizzazione delle aziende editoriali, in particolare rappresentando un valido strumento per lo svolgimento di attività ripetitive o compilative. L'IA costituisce altresì un supporto all'attività di inchiesta dei giornalisti perché permette loro di analizzare rapidamente enormi quantità di dati. Inoltre, l'IA può incentivare la fruizione dell'informazione, nella misura in cui rende disponibili i contenuti con nuove modalità e in diversi formati e aumenta la fidelizzazione e il coinvolgimento del pubblico attraverso la personalizzazione in base alle preferenze e alle necessità;

    d'altra parte, l'impiego delle tecnologie di IA nei media ha anche delle ricadute negative, alcune delle quali di particolare rilievo in quanto comportano un indebolimento della libertà di espressione e di informazione;

    la principale preoccupazione riguarda la trasparenza, la qualità, l'accuratezza, l'affidabilità e la correttezza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale;

    I sistemi di intelligenza artificiale, infatti, per la loro natura stocastica e la capacità di generare output plausibili ma non necessariamente veritieri – non a caso quando si interagisce con il sistema di AI generativa le società inseriscono un disclaimer con una frase che avverte colui che compila il prompt di possibili errori suggerendo di controllare le informazioni importanti – possono rendere difficoltoso anche per gli operatori specializzati verificare la veridicità dei contenuti generati, comportando un deficit di responsabilità e trasparenza. L'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa si basa, inoltre, anche su dati non certificati, né verificabili a priori e non sussiste, quindi, distinzione fra quanto è frutto di fonti affidabili e quanto invece deriva da fonti non attendibili, influenzando negativamente le conclusioni e la percezione da parte degli utenti;

    un tema centrale sotto questo aspetto è l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa per produrre i cosiddetto «deepfake», che riescono a ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce oppure a riprodurre oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri. Tale potenziale dell'IA generativa si presta particolarmente ad essere sfruttato per scopi malevoli e può divenire strumento per truffe, ricatti, campagne diffamatorie e varie forme di manipolazione;

    lo scenario descritto alimenta il fenomeno della disinformazione e produce un inquinamento informativo suscettibile non solo di pregiudicare il dibattito democratico ma anche di creare una generale confusione nel pubblico, indebolendo, tra l'altro, la fiducia nell'ecosistema dei media che produce informazioni fattuali, affidabili e diversificate, fino a causare una maggiore polarizzazione dell'opinione pubblica;

    il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 «che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale», cosiddetto «AI Act», contiene diversi obblighi di trasparenza per i sistemi di IA, in particolare in materia di contenuti sintetici;

    l'IA Act ha istituito presso la Commissione europea un apposito Ufficio per l'intelligenza artificiale con funzioni di coordinamento e supervisione;

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» con l'articolo 26 introduce, all'articolo 612-quater del codice penale, una nuova fattispecie di reato, ossia il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetto reato di «deepfake»;

    in aggiunta, anche sulla scorta dell'IA Act, appare opportuno valutare l'introduzione di ulteriori misure di tutela degli utenti rispetto a contenuti informativi artificiali, in modo da garantire la trasparenza e rafforzare la consapevolezza dell'utente,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni utile iniziativa volta a favorire e garantire concretamente l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, anche incoraggiando lo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati di rilevamento che siano in grado di prevenire o arginare efficacemente fenomeni di distorsione e manipolazione della realtà;

   a presentare proposte e iniziative operative per supportare l'attività dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale della Commissione europea nello sviluppo di codici di condotta, volti a sostenere l'effettiva attuazione degli obblighi relativi all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente, promuovendo al contempo la collaborazione tra Stati membri per l'armonizzazione delle pratiche di controllo;

   ad attuare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una campagna di comunicazione sui media nazionali e locali e a promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la diffusione di principi e regole fondamentali per una fruizione consapevole e critica dei prodotti e dei contenuti presenti sul web e sulle piattaforme digitali, sviluppando programmi di alfabetizzazione mediatica e digitale che consentano ai cittadini di riconoscere e valutare criticamente i contenuti generati artificialmente.
9/2316-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici;

    all'Osservatorio viene attribuito il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo; monitorare l'impatto sul mercato del lavoro; identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale; promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale;

    il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto «AI Act», annovera tra i sistemi definiti ad alto rischio – ossia potenzialmente in grado di violare diritti fondamentali – anche quelli utilizzati per l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro (in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone), dal momento che tali sistemi possono influire sensibilmente sulle prospettive di carriera future e sui mezzi di sussistenza di tali persone e sui diritti dei lavoratori;

    la legge n. 936 del 30 dicembre 1986 attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), inter alia, specifiche funzioni consultive, di analisi, osservazioni e proposte in materia economica, sociale e del lavoro, e relativa attività informativa e conoscitiva, e che tale organo di rilievo costituzionale svolge un ruolo determinate nella formulazione delle politiche economiche e lavorative della nostra Nazione, fornendo un contributo fondamentale per garantire che le leggi e le politiche siano in linea con le esigenze dell'Italia e delle diverse categorie sociali e lavorative che in esso sono rappresentate;

    il dialogo sociale sviluppato e sintetizzato in seno al CNEL – in particolare, con riferimento alla limitazione dei rischi e all'aumento dei benefici derivanti dall'uso dell'IA in ambito lavorativo, nonché alla promozione della formazione per i lavoratori e i datori di lavoro sull'intelligenza artificiale – e nell'ambito delle iniziative già avviate da tale organo quali, da ultimo, l'istituzione dell'Osservatorio per le politiche e le relazioni industriali per l'intelligenza artificiale partecipativa, rappresenta un contributo di imprescindibile valore,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti utili affinché il ruolo di rappresentanza delle Parti sociali proprio del CNEL e le sue specifiche attribuzioni, competenze e funzioni consultive siano tenute in doverosa considerazione, anche attraverso la previsione di ogni opportuno raccordo e coinvolgimento del CNEL nella individuazione di ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, nonché nella definizione della sua composizione.
9/2316-A/3. Coppo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici;

    all'Osservatorio viene attribuito il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo; monitorare l'impatto sul mercato del lavoro; identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale; promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale;

    il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto «AI Act», annovera tra i sistemi definiti ad alto rischio – ossia potenzialmente in grado di violare diritti fondamentali – anche quelli utilizzati per l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro (in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone), dal momento che tali sistemi possono influire sensibilmente sulle prospettive di carriera future e sui mezzi di sussistenza di tali persone e sui diritti dei lavoratori;

    la legge n. 936 del 30 dicembre 1986 attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), inter alia, specifiche funzioni consultive, di analisi, osservazioni e proposte in materia economica, sociale e del lavoro, e relativa attività informativa e conoscitiva, e che tale organo di rilievo costituzionale svolge un ruolo determinate nella formulazione delle politiche economiche e lavorative della nostra Nazione, fornendo un contributo fondamentale per garantire che le leggi e le politiche siano in linea con le esigenze dell'Italia e delle diverse categorie sociali e lavorative che in esso sono rappresentate;

    il dialogo sociale sviluppato e sintetizzato in seno al CNEL – in particolare, con riferimento alla limitazione dei rischi e all'aumento dei benefici derivanti dall'uso dell'IA in ambito lavorativo, nonché alla promozione della formazione per i lavoratori e i datori di lavoro sull'intelligenza artificiale – e nell'ambito delle iniziative già avviate da tale organo quali, da ultimo, l'istituzione dell'Osservatorio per le politiche e le relazioni industriali per l'intelligenza artificiale partecipativa, rappresenta un contributo di imprescindibile valore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti e gli atti utili affinché il ruolo di rappresentanza delle Parti sociali proprio del CNEL e le sue specifiche attribuzioni, competenze e funzioni consultive siano tenute in doverosa considerazione, anche attraverso la previsione di ogni opportuno raccordo e coinvolgimento del CNEL nella individuazione di ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, nonché nella definizione della sua composizione.
9/2316-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Coppo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è teso a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale;

    l'articolo 30 del codice dei contratti pubblici ha ammesso dal 2023 l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici, disciplinando, in particolare, le regole che le stazioni appaltanti devono seguire per utilizzare l'AI nelle procedure di affidamento, e dunque nelle piattaforme di approvvigionamento digitale;

    il citato articolo 30 si pone nel solco, tracciato dal legislatore italiano, della transizione digitale della pubblica amministrazione, avviata ormai vent'anni fa con il Codice dell'Amministrazione digitale, che tra i suoi capisaldi annovera la piena integrazione degli strumenti informatici nell'attività amministrativa, con funzione strumentale al perseguimento di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione;

    lo stesso articolo 14 del provvedimento in esame riconosce gli applicativi di AI quali strumenti informatici a disposizione delle pubbliche amministrazioni, «allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese», e ciò in ogni caso «in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona»;

    negli ultimi anni, l'automazione dell'attività della pubblica amministrazione è stata altresì incoraggiata dal Consiglio di Stato, che ne ha sottolineato la possibile funzione anticorruttiva, posto che l'automazione «comporta numerosi vantaggi quali, ad esempio, (...) l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità» (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270). La stessa Direttiva «appalti» 2014/24/UE, al Considerando 126, statuisce che «la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad implementare l'impiego dell'AI nelle procedure di appalto pubblico, rendendolo obbligatorio, in primis, agli appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000,00 euro, e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9/2316-A/4. Messina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è teso a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale;

    l'articolo 30 del codice dei contratti pubblici ha ammesso dal 2023 l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti pubblici, disciplinando, in particolare, le regole che le stazioni appaltanti devono seguire per utilizzare l'AI nelle procedure di affidamento, e dunque nelle piattaforme di approvvigionamento digitale;

    il citato articolo 30 si pone nel solco, tracciato dal legislatore italiano, della transizione digitale della pubblica amministrazione, avviata ormai vent'anni fa con il Codice dell'Amministrazione digitale, che tra i suoi capisaldi annovera la piena integrazione degli strumenti informatici nell'attività amministrativa, con funzione strumentale al perseguimento di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione;

    lo stesso articolo 14 del provvedimento in esame riconosce gli applicativi di AI quali strumenti informatici a disposizione delle pubbliche amministrazioni, «allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese», e ciò in ogni caso «in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona»;

    negli ultimi anni, l'automazione dell'attività della pubblica amministrazione è stata altresì incoraggiata dal Consiglio di Stato, che ne ha sottolineato la possibile funzione anticorruttiva, posto che l'automazione «comporta numerosi vantaggi quali, ad esempio, (...) l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità» (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270). La stessa Direttiva «appalti» 2014/24/UE, al Considerando 126, statuisce che «la tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad implementare l'impiego dell'AI nelle procedure di appalto pubblico e a promuoverne l'applicazione per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000,00 euro.
9/2316-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Messina.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'aula l'AC 2316 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale;

    è opportuno ricordare che anche nella strategia della Commissione Europea, viene sottolineata l'importanza di rendere più trasparenti e condivisibili i processi di innovazione digitale basati sull'implementazione di dispositivi di intelligenza artificiale generativa, e viene valorizzata l'esigenza di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di tali processi in ambiti di fondamentale importanza, quali le pubbliche amministrazioni, il settore giornalistico, la produzione e circolazione di informazioni, le attività sanitarie,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per assicurare in tempi celeri l'elaborazione di prescrizioni specifiche che impongano a chiunque svolga funzioni professionali, o fornisca servizi specifici che si basino su tecnologie di intelligenza artificiale, di precisare con minuziosa completezza di quale sistema si sia servito e come questo sistema sia stato addestrato e ulteriormente personalizzato per svolgere la relativa funzione, in modo da attuare e sviluppare quanto previsto in via generale dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge, con riferimento, rispettivamente, alle professioni intellettuali e alle attività delle pubbliche amministrazioni;

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta ad introdurre l'obbligo per ogni piattaforma o service provider operante nell'infosfera dei cittadini italiani di codificare forme di segnalazione dei contenuti prodotti da sistemi artificiali, al fine di consentire la distinzione di tali contenuti da quelli prodotti da esseri umani, anche con la definizione di specifiche prescrizioni per quanto riguarda i periodi sia precedenti che successivi alla convocazione dei comizi elettorali.
9/2316-A/5. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene importanti e significative disposizioni, concernenti lo sviluppo delle tecnologie connesse all'intelligenza artificiale, i cui effetti comporteranno inevitabili trasformazioni in maniera radicale della produzione, del lavoro, della comunicazione e delle relazioni sociali;

    in relazione all'impatto che sta già avvenendo sul sistema-Paese, in particolare sotto il profilo socioeconomico e produttivo, il Governo è intervenuto consapevolmente, attraverso le misure previste dal disegno di legge in oggetto, al fine di definire un apposito quadro normativo in maniera efficace e necessaria;

    l'articolo 23 in particolare, reca misure finanziarie a sostegno delle imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazione, avvalendosi dell'operatività Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione (FNI), attraverso l'investimento fino a 1 miliardo di euro, sotto forma di equity per determinate imprese quali: le PMI con elevato potenziale di sviluppo e innovative, con sede operativa in Italia, con il soggetto investitore rappresentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

    al riguardo, lo stesso Ministro del suddetto Dicastero, a margine di un recente convegno organizzato da Al Hub, (centro di competenza sull'intelligenza artificiale) sullo sviluppo sostenibile, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale, insieme alle nuove tecnologie abilitanti, rappresentano soprattutto per i giovani, una naturale piattaforma di collegamento tra l'Italia e l'Africa, aggiungendo che il nostro Paese, è candidato quale sede di una delle quattro gigafactory per l'intelligenza artificiale che la Commissione Europea intende realizzare, al fine di recuperare i livelli di competitività rispetto agli altri Continenti, e in particolare gli Stati Uniti e la Cina;

    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, tale iniziativa costituisce un ulteriore elemento positivo e autorevole, dell'azione che il Governo Meloni anche in ambito europeo (come il Piano Mattei ha dimostrato) sta portando avanti, riaffermando il ruolo centrale dell'Italia in ambito internazionale;

    l'insediamento in Italia di uno stabilimento industriale di grande dimensioni, quale la gigafactory per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, può determinare, a parere dello scrivente, una molteplicità di effetti positivi e durevoli sotto il profilo economico e occupazionale, contribuendo a sostenere la competitività delle imprese nazionali, in particolare quelle di piccola e media dimensione, consentendo al nostro Paese di diventare uno snodo centrale nello sviluppo delle tecnologie avanzate, attirando investimenti e competenze in ambito europeo,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a livello eurounitario, al fine di consentire la realizzazione in Italia, di una delle quattro gigafactory europee, la cui individuazione sarà definita entro l'anno.
9/2316-A/6. Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge si inserisce nel contesto europeo dell'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689, il quale stabilisce un sistema armonizzato di governance e di classificazione del rischio per i sistemi di intelligenza artificiale, assicurando lo sviluppo e l'adozione di sistemi IA sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE;

    l'articolo 3, come modificato dal Senato, reca i principi generali della disciplina, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, della democrazia, della sicurezza e dell'autonomia decisionale umana, ribadendo al comma 5 il principio per cui l'attuazione delle norme non deve comportare l'introduzione di nuovi obblighi o limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'AI Act;

    il rischio di sovra-regolamentazione nazionale, in aggiunta ai limiti già stabiliti dall'AI Act, potrebbe costituire un serio ostacolo allo sviluppo e alla competitività delle imprese italiane, in particolare per le PMI e le startup innovative che si affacciano al mercato dell'intelligenza artificiale;

    il ritardo nello sviluppo e nell'adozione dell'IA generativa e delle nuove tecnologie digitali potrebbe compromettere in misura significativa il potenziale di crescita economica nazionale, con effetti negativi sul PIL e sull'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, nell'attuazione delle deleghe e delle disposizioni del presente provvedimento, un costante monitoraggio dell'applicazione delle norme, al fine di verificare che l'ordinamento nazionale non introduca o determini limiti allo sviluppo e all'utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 e, laddove dovessero emergere nel tempo norme, prassi o interpretazioni applicative che generino ostacoli non previsti a livello europeo, ad intervenire tempestivamente con adeguate misure correttive per la loro rimozione, in modo da tutelare la piena competitività del sistema imprenditoriale italiano nel mercato dell'intelligenza artificiale.
9/2316-A/7. Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    la lettera b), comma 1, dell'articolo 25 in materia di Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, introduce il nuovo articolo 70-septies alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore;

    tale nuovo articolo consente le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, purché si abbia legittimo accesso e nel rispetto degli articoli 70-ter e 70-quater della citata legge n. 633 del 1941;

    l'articolo 70-quater, in particolare, prevede la possibilità di utilizzo salvo esplicita riserva da parte dei titolari dei diritti, rendendo quindi il meccanismo di opt-out il presupposto per escludere l'uso delle opere da parte dell'IA;

    in tale quadro l'introduzione dell'articolo 70-septies rischia di compromettere il pieno esercizio del diritto d'autore e la tutela degli interessi economici e morali degli autori e dei titolari di banche di dati;

    il meccanismo di opt-out si configura come una tutela debole, ponendo a carico dei titolari l'onere di escludere esplicitamente l'uso delle loro opere;

    la disposizione appare, inoltre, in contrasto con la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, cui fa espresso riferimento il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che riconosce ai titolari dei diritti la possibilità di riservare l'uso delle proprie opere per finalità di estrazione dei testi ai fini educativi o scientifici;

    il riferimento al solo «accesso legittimo» non è sufficiente a garantire il rispetto del diritto d'autore poiché non distingue tra accesso alla fruizione e diritto alla riproduzione e rielaborazione,

impegna il Governo

al fine di garantire una maggiore tutela degli autori, degli editori, dei titolari dei diritti connessi e delle banche di dati e per evitare una liberalizzazione di fatto dell'uso delle opere protette a fini di addestramento IA, non prevista né giustificata dal quadro normativo europeo, e per assicurare il pieno rispetto dei diritti degli aventi titolo, di valutare l'opportunità di prevedere una più chiara regolamentazione dei diritti e delle modalità di consenso per l'utilizzo delle opere nei processi di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.
9/2316-A/8. Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo;

    la piena attuazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi pubblici e privati presuppone la disponibilità di dati e documenti pubblici in formati strutturati e interoperabili, pienamente leggibili dai sistemi automatici, in conformità ai principi stabiliti a livello europeo dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e dai programmi Digital Europe e Open Data EU;

    attualmente, una quota rilevante dei documenti normativi e amministrativi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali italiane viene pubblicata in formati non strutturati, che ne ostacolano l'elaborazione automatica da parte di sistemi intelligenti, limitando fortemente le potenzialità di innovazione, trasparenza, efficienza amministrativa e supporto decisionale automatizzato;

    la disponibilità di atti normativi e amministrativi in formati machine-readable rappresenta una condizione abilitante per lo sviluppo di servizi basati su IA nei settori del legal tech, civic tech, compliance normativa, impact assessment automatizzato e assistenti digitali, favorendo la competitività e l'innovazione nel Paese;

    l'introduzione di formati strutturati per i documenti normativi delle pubbliche amministrazioni favorirebbe al contempo la piena trasparenza e l'accessibilità per cittadini e imprese, la semplificazione amministrativa e la piena applicabilità delle norme sui dati aperti pubblici (Open Data Directive – Direttiva UE 2019/1024),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con misure ulteriori volte a supportare l'adozione progressiva da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali di standard tecnici per la pubblicazione in formato machine-readable dei documenti normativi e amministrativi, promuovendo lo sviluppo di un sistema nazionale integrato di pubblicazione normativa digitale interoperabile, idoneo a facilitare lo sviluppo di servizi basati su intelligenza artificiale, a beneficio di cittadini, imprese, professionisti e del sistema giustizia;
9/2316-A/9. Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, recante principi in materia di sviluppo economico, prevede la necessità di facilitare l'accesso ai dati di qualità delle imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale;

    il sistema produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono oltre il 90% del tessuto economico nazionale e che, pur mostrando dinamicità e capacità di adattamento, talvolta incontrano difficoltà anche economiche nell'adozione di tecnologie avanzate;

    l'intelligenza artificiale sta ridefinendo i modelli produttivi, le catene del valore e i sistemi decisionali a livello globale e la sua adozione si configura come opportunità e come elemento di competitività per le PMI italiane nel mercato nazionale e internazionale;

    per adottare l'intelligenza artificiale le imprese devono introdurre nei loro processi un approccio data-driven basato su informazioni e banche dati di qualità;

    gli strumenti europei e nazionali oggi esistenti non prevedono misure specificamente dedicate all'introduzione e all'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle PMI;

    è necessario incentivare e facilitare l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle PMI sostenendo la loro progettualità sperimentale, la creazione di partenariati commerciali e la crescita delle competenze interne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre strumenti di sostegno economico (contributi a fondo perduto e crediti di imposta) per le piccole e medie imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, anche attraverso specifici voucher.
9/2316-A/10. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    SPID è il Sistema pubblico di identità digitale istituito con l'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale;

    l'identità digitale è la chiave per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, anche qualora basati su intelligenza artificiale, con credenziali in grado di identificare con certezza il cittadino;

    la gestione di SPID è affidata a un sistema di 13 Identity provider (Idp), rappresentati da aziende private accreditate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che rilasciano le credenziali SPID e gestiscono l'autenticazione dei cittadini, verificando la loro identità per l'accesso ai servizi online;

    l'infrastruttura di gestione di SPID è distribuita e separata per ogni Identity provider e, pertanto, ogni cittadino può avere uno SPID per ognuno degli Identity provider accreditati;

    la possibilità che un cittadino possa avere più di uno SPID (potenzialmente uno per ogni Identity provider) permette la coesistenza di più identità digitali valide per lo stesso codice fiscale;

    qualora un soggetto malintenzionato sia in possesso di copia della carta di identità e della tessera sanitaria di un cittadino, può attivare, a sua insaputa, una ulteriore identità digitale SPID del cittadino stesso, richiedendola a un diverso Identity provider e associandola a una e-mail e al numero di telefono individuati per lo scopo;

    un sistema di identità digitale sicuro è alla base anche dello sviluppo e dell'utilizzo di piattaforme di intelligenza artificiale in grado di proteggere i dati dei cittadini,

impegna il Governo

in linea con le finalità del Capo II del provvedimento in esame volto a promuovere adeguate tutele di trattamento e protezione dei dati personali, a valutare l'opportunità di introdurre una specifica normativa affinché ogni cittadino possa avere esclusivamente una sola identità digitale SPID, rilasciata da un Identity provider accreditato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), al fine di scongiurare il rischio che a un cittadino già in possesso di un'identità digitale SPID ne vengano attribuite di ulteriori con altri Identity provider.
9/2316-A/11. Bof.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», introduce misure che possono produrre effetti positivi rilevanti per il sistema Paese, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, all'aumento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica e al rafforzamento della competitività del tessuto produttivo nazionale;

    l'articolo 14 del provvedimento in esame riconosce il potenziale dell'intelligenza artificiale nel rinnovamento della pubblica amministrazione, delineando un impatto profondo non solo sulle amministrazioni locali e sui Comuni, ma anche sul Servizio Sanitario Nazionale, sul sistema scolastico, giudiziario e sull'organizzazione del lavoro pubblico. L'introduzione di soluzioni basate sull'IA promette un miglioramento significativo nell'efficienza, nella tempestività e nella qualità dell'erogazione dei servizi pubblici;

    a tal fine, il legislatore stabilisce alcuni principi generali che devono orientare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella PA, quali la conoscibilità, la tracciabilità e la strumentalità rispetto alla decisione finale, che rimane sempre in capo alla persona responsabile del procedimento amministrativo;

    fondamentale, in quest'ottica, è la previsione disposta dal comma 3 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare misure tecniche, organizzative e formative idonee a garantire un uso dell'IA consapevole e responsabile. Ciò implica un chiaro investimento nella formazione del personale e nello sviluppo delle competenze trasversali, affinché l'innovazione tecnologica si traduca in un reale salto di qualità nella gestione amministrativa e nella relazione con i cittadini;

    il nostro Paese sui temi dell'innovazione, a partire dalla digitalizzazione, sta recuperando negli ultimi anni i ritardi accumulati nel passato, anche se permangono, soprattutto a livello della nostra PA centrale e locale, limiti formativi, organizzativi e funzionali, che vanno superati;

    grazie agli investimenti e alle attività poste in essere con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, con la misura M1C1 di digitalizzazione dei servizi pubblici – il nostro Paese ha recuperato 15 punti nei servizi digitali rispetto al 2020, un traguardo che è stato possibile raggiungere con il supporto del contingente di esperti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR e per l'innovazione e la transizione digitale, disciplinato dall'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e successivamente dettagliato dal DPCM del 21 settembre 2021;

    tali esperti, selezionati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021, stanno offrendo un contributo determinante alla digitalizzazione dei servizi pubblici locali e centrali attraverso il Transformation Office attivo presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il loro operato, particolarmente apprezzato, supporta il raggiungimento dei milestone e target del PNRR, accompagnando le amministrazioni nell'innovazione e nella transizione digitale;

    il lavoro svolto da tale contingente è stato unanimemente riconosciuto, come di recente sottolineato, tra gli altri, anche dal rapporto Assonime-Fondazione Openpolis: «... Questa esperienza di affiancamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, e in particolare del Transformation Office, alle amministrazioni locali, sta dando risultati positivi in termini di collaborazione tra livello centrale e locale. Si tratta di un modello di lavoro che andrebbe replicato su altri progetti che richiedono un coordinamento fra centro e periferia e anche oltre l'orizzonte temporale del Pnrr» («PNRR Watch. Gli investimenti del PNRR per la digitalizzazione. PA e infrastrutture per la connettività», pag. 6);

    tali professionalità, rivelatesi fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e per il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, non possono andare disperse. Al contrario, dovranno essere valorizzate e coinvolte anche in futuro, a supporto dell'implementazione dell'IA e dell'innovazione digitale nei territori e nelle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dalla disposizione citata in premessa, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a valorizzare e garantire continuità all'apporto professionale delle risorse attualmente impegnate nei progetti di digitalizzazione della Pubblica amministrazione citate in premessa, anche al fine di supportare il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/2316-A/12. Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», introduce misure che possono produrre effetti positivi rilevanti per il sistema Paese, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, all'aumento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica e al rafforzamento della competitività del tessuto produttivo nazionale;

    l'articolo 14 del provvedimento in esame riconosce il potenziale dell'intelligenza artificiale nel rinnovamento della pubblica amministrazione, delineando un impatto profondo non solo sulle amministrazioni locali e sui Comuni, ma anche sul Servizio Sanitario Nazionale, sul sistema scolastico, giudiziario e sull'organizzazione del lavoro pubblico. L'introduzione di soluzioni basate sull'IA promette un miglioramento significativo nell'efficienza, nella tempestività e nella qualità dell'erogazione dei servizi pubblici;

    a tal fine, il legislatore stabilisce alcuni principi generali che devono orientare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella PA, quali la conoscibilità, la tracciabilità e la strumentalità rispetto alla decisione finale, che rimane sempre in capo alla persona responsabile del procedimento amministrativo;

    fondamentale, in quest'ottica, è la previsione disposta dal comma 3 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare misure tecniche, organizzative e formative idonee a garantire un uso dell'IA consapevole e responsabile. Ciò implica un chiaro investimento nella formazione del personale e nello sviluppo delle competenze trasversali, affinché l'innovazione tecnologica si traduca in un reale salto di qualità nella gestione amministrativa e nella relazione con i cittadini;

    il nostro Paese sui temi dell'innovazione, a partire dalla digitalizzazione, sta recuperando negli ultimi anni i ritardi accumulati nel passato, anche se permangono, soprattutto a livello della nostra PA centrale e locale, limiti formativi, organizzativi e funzionali, che vanno superati;

    grazie agli investimenti e alle attività poste in essere con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, con la misura M1C1 di digitalizzazione dei servizi pubblici – il nostro Paese ha recuperato 15 punti nei servizi digitali rispetto al 2020, un traguardo che è stato possibile raggiungere con il supporto del contingente di esperti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR e per l'innovazione e la transizione digitale, disciplinato dall'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e successivamente dettagliato dal DPCM del 21 settembre 2021;

    tali esperti, selezionati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021, stanno offrendo un contributo determinante alla digitalizzazione dei servizi pubblici locali e centrali attraverso il Transformation Office attivo presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il loro operato, particolarmente apprezzato, supporta il raggiungimento dei milestone e target del PNRR, accompagnando le amministrazioni nell'innovazione e nella transizione digitale;

    il lavoro svolto da tale contingente è stato unanimemente riconosciuto, come di recente sottolineato, tra gli altri, anche dal rapporto Assonime-Fondazione Openpolis: «... Questa esperienza di affiancamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, e in particolare del Transformation Office, alle amministrazioni locali, sta dando risultati positivi in termini di collaborazione tra livello centrale e locale. Si tratta di un modello di lavoro che andrebbe replicato su altri progetti che richiedono un coordinamento fra centro e periferia e anche oltre l'orizzonte temporale del Pnrr» («PNRR Watch. Gli investimenti del PNRR per la digitalizzazione. PA e infrastrutture per la connettività», pag. 6);

    tali professionalità, rivelatesi fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e per il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, non possono andare disperse. Al contrario, dovranno essere valorizzate e coinvolte anche in futuro, a supporto dell'implementazione dell'IA e dell'innovazione digitale nei territori e nelle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dalla disposizione citata in premessa, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a valorizzare e garantire continuità all'apporto professionale delle risorse attualmente impegnate nei progetti di digitalizzazione della Pubblica amministrazione citate in premessa, anche al fine di supportare il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/2316-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», contiene significative disposizioni, finalizzate a definire un quadro regolatorio importante e necessario, alla luce delle profonde trasformazioni che l'intelligenza artificiale, sta imprimendo sul sistema-Paese, anche in chiave strategica per lo sviluppo industriale ed economico dell'Italia;

    l'articolo 24 del testo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto «AI Act»;

    l'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi specifici, come prevede il comma 2 del suddetto articolo, che richiama inoltre i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea;

    tra gli interventi previsti per l'attuazione delle deleghe in materia di intelligenza artificiale, si segnala l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi con un esplicito riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), in coerenza con l'AI Act europeo, che riserva particolare attenzione a tali soggetti. È infatti necessario prevedere misure di accompagnamento e semplificazione che tengano conto delle specifiche esigenze delle PMI, al fine di favorirne l'accesso alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e garantirne la competitività;

    l'AI Act europeo dedica, infatti, particolare attenzione alle PMI, prevedendo misure semplificate, incentivi all'innovazione, e supporto per l'accesso ai mercati e agli spazi di sperimentazione normativa;

    pertanto, l'inclusione di disposizioni specifiche a favore delle PMI, comprese le start-up, a giudizio dello scrivente, non solo ridurrebbero le barriere per l'adozione dell'intelligenza artificiale, ma consentirebbero a tali imprese di competere equamente, contribuendo allo sviluppo economico e tecnologico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, cosiddetto «AI Act», una misura che preveda un esplicito riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), riconoscendone il ruolo strategico nel tessuto produttivo e tecnologico del Paese e assicurando, in coerenza con la disciplina europea, strumenti idonei a sostenerne la capacità innovativa e la competitività nel processo di transizione digitale.
9/2316-A/13. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», contiene significative disposizioni, finalizzate a definire un quadro regolatorio importante e necessario, alla luce delle profonde trasformazioni che l'intelligenza artificiale, sta imprimendo sul sistema-Paese, anche in chiave strategica per lo sviluppo industriale ed economico dell'Italia;

    l'articolo 24 del testo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto «AI Act»;

    l'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi specifici, come prevede il comma 2 del suddetto articolo, che richiama inoltre i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea;

    tra gli interventi previsti per l'attuazione delle deleghe in materia di intelligenza artificiale, si segnala l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi con un esplicito riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), in coerenza con l'AI Act europeo, che riserva particolare attenzione a tali soggetti. È infatti necessario prevedere misure di accompagnamento e semplificazione che tengano conto delle specifiche esigenze delle PMI, al fine di favorirne l'accesso alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e garantirne la competitività;

    l'AI Act europeo dedica, infatti, particolare attenzione alle PMI, prevedendo misure semplificate, incentivi all'innovazione, e supporto per l'accesso ai mercati e agli spazi di sperimentazione normativa;

    pertanto, l'inclusione di disposizioni specifiche a favore delle PMI, comprese le start-up, a giudizio dello scrivente, non solo ridurrebbero le barriere per l'adozione dell'intelligenza artificiale, ma consentirebbero a tali imprese di competere equamente, contribuendo allo sviluppo economico e tecnologico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, cosiddetto «AI Act», misure che prevedano un esplicito riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), riconoscendone il ruolo strategico nel tessuto produttivo e tecnologico del Paese e assicurando, in coerenza con la disciplina europea, strumenti idonei a sostenerne la capacità innovativa e la competitività nel processo di transizione digitale.
9/2316-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 24 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le lettere g), I) e l) recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca;

    in materia di istruzione scolastica l'insegnamento delle lingue straniere ed in particolare dell'inglese è una delle sfide più importanti nel sistema educativo contemporaneo. Infatti la capacità di comunicare in una lingua diversa, come l'inglese, è diventata una competenza essenziale per le giovani generazioni;

    è fondamentale considerare che l'evoluzione digitale ha coinvolto tutti i campi della società incluso quello dell'educazione. L'impiego di nuove tecnologie sta infatti consentendo di migliorare e di ottimizzare l'esperienza dell'apprendimento e l'intelligenza artificiale rappresenta indubbiamente uno dei principali motori di questo cambiamento;

    l'intelligenza artificiale, infatti, offre importanti strumenti e risorse che possono migliorare significativamente l'efficacia e l'efficienza dell'insegnamento della lingua inglese. Tra l'altro, l'intelligenza artificiale presenta caratteristiche tali che la rendono un valore aggiunto nell'insegnamento delle lingue;

    lo studio delle lingue tramite l'intelligenza artificiale rende lo stesso più accessibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a promuovere nel sistema educativo del nostro Paese l'apprendimento della lingua inglese tramite l'uso dell'intelligenza artificiale, nel rispetto del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale e scolastica.
9/2316-A/14. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intelligenza artificiale è la tecnologia di base che consente di simulare i processi dell'intelligenza umana attraverso la creazione e l'applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico e rappresenta oggi la base di tutte le tecnologie di apprendimento informatico nonché il futuro dei processi decisionali complessi;

    l'obiettivo ultimo dell'intelligenza artificiale è quello di creare computer in grado di pensare e agire come esseri umani, attraverso l'utilizzo di quantità massicce di dati e di una maggiore potenza di elaborazione;

    negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti sia a livello metodologico sia a livello contenutistico spingendo le istituzioni, nazionali e internazionali, a disciplinare la materia;

    il Governo Meloni, già nel novembre 2023, ha istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di coordinamento per l'intelligenza artificiale, che ha il compito di redigere la strategia nazionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale;

    il 24 gennaio 2024, con deliberazione n. 11/24/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha istituito il Comitato sull'intelligenza artificiale nei settori di competenza dell'Autorità, composto da comprovati esperti in materia, con il compito di svolgere attività di approfondimento e analisi, anche di natura interdisciplinare, in merito alle implicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale sugli ambiti di competenza dell'Autorità medesima e sul ruolo che la stessa potrà assumere in materia;

    il 14 marzo 2024 il Parlamento europeo, dopo mesi di lavoro e di mediazione, ha approvato la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM (2021) 206 final), cosiddetto «AI Act», che fa sì che l'Unione europea sia la prima istituzione al mondo a legiferare in materia di intelligenza artificiale;

    il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 dà notevole importanza al ruolo della trasparenza attraverso un'adeguata tracciabilità che renda i cittadini consapevoli di interagire con l'intelligenza artificiale. Infatti è di facile riscontro come l'intelligenza artificiale abbia un impatto importante sull'informazione e sulla distribuzione soprattutto dei contenuti editoriali;

    la manipolazione di immagini, audio e video, grazie ai software di intelligenza artificiale, risulta essere diventata soprattutto negli ultimi anni più rapida e immediata, e dunque alla portata di tutti; da ciò deriva la difficoltà nel verificare in maniera trasparente la veridicità dei contenuti, fattore che può portare a fenomeni di disinformazione, soprattutto se tali contenuti manipolati si diffondono in modo particolarmente veloce e capillare tramite la diffusione attraverso i social network, diventando «virali»;

    il Capo II del testo in esame reca numerosi articoli in materia di normative sull'intelligenza artificiale, in particolare l'articolo 13, al secondo comma, dispone che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.»;

    si ritiene necessario garantire la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di tutti i contenuti prodotti attraverso i sistemi di intelligenza artificiale nonché tutelare la libertà di espressione anche rafforzando l'affidabilità dell'intelligenza artificiale e di evitare così gli impatti negativi, consentendo di mantenere alti i livelli di fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di attuare, anche sulla base di un confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, misure che garantiscano la riconoscibilità di tutti i prodotti modificati con l'intelligenza artificiale anche tramite l'apposizione di un contrassegno che ne identifichi la provenienza.
9/2316-A/15. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame introducono disposizioni specifiche in merito all'impiego dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, prevedendo da un lato il rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore e, dall'altro, l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con compiti di monitoraggio, formazione e definizione di strategie;

    in particolare, l'articolo 11 stabilisce che l'impiego dell'intelligenza artificiale debba avvenire in conformità ai principi del diritto dell'Unione europea, assicurando la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, la dignità della persona, la trasparenza, l'affidabilità e il rispetto della riservatezza dei dati personali;

    l'utilizzo di tali tecnologie, se opportunamente indirizzato, può costituire un valido strumento per il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'accrescimento della qualità delle prestazioni e l'aumento della produttività, nonché per la riduzione dei rischi lavorativi e la promozione di ambienti di lavoro più sicuri;

    a tal riguardo, la sicurezza dei lavoratori rappresenta un principio cardine del diritto del lavoro, riconosciuto costituzionalmente e dalla normativa europea, e deve costituire l'obiettivo primario in ogni processo di innovazione tecnologica e organizzativa,

impegna il Governo

a garantire, nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, che l'intelligenza artificiale sia impiegata prioritariamente per il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assicurando che i sistemi adottati contribuiscano in modo significativo alla prevenzione degli infortuni e alla riduzione dei fattori di rischio nei contesti occupazionali.
9/2316-A/16. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle attività svolte per finalità di sicurezza e difesa nazionale, in particolare quelle previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nonché dalla legge 16 marzo 2006, n. 146;

    le suddette attività, pur restando escluse dal campo di applicazione della normativa in materia di intelligenza artificiale, sono comunque sottoposte al rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della proposta di legge;

    l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambiti pubblici, in particolare quando trattano dati strategici o sensibili, solleva rilevanti questioni in ordine alla tutela della sovranità digitale, alla protezione delle informazioni classificate e al mantenimento del controllo pubblico sulle infrastrutture critiche;

    l'allocazione fisica dei server e delle infrastrutture digitali, nonché il controllo delle reti satellitari tramite cui i dati sono trasmessi, rappresentano elementi essenziali per garantire la sicurezza nazionale e la riservatezza delle informazioni trattate da pubbliche amministrazioni e da soggetti istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'impiego in ambito pubblico, ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatti salvi quelli utilizzati all'estero nell'ambito di operazioni militari, siano installati su server ubicati nel territorio nazionale e che, qualora i dati siano trasmessi mediante tecnologie satellitari, siano impiegate esclusivamente infrastrutture sottoposte a controllo nazionale e basate su satelliti nazionali o dell'Unione europea, al fine di assicurare la sovranità digitale, la sicurezza informatica e la protezione dei dati sensibili dei cittadini.
9/2316-A/17. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    in particolare, l'articolo 11 disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito lavorativo, individuando tra gli obiettivi principali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, il rispetto della dignità della persona e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori di lavoro;

    si ritiene che le nuove tecnologie debbano essere orientate, in via prioritaria, alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale strumento fondamentale per garantire il diritto alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici, in conformità all'articolo 32 della Costituzione;

    in tal senso, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Lavoro pubblico e privato sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, approvato il 19 marzo 2025, ha evidenziato il potenziale dell'IA nella prevenzione e mitigazione dei rischi, sia nelle loro forme tradizionali, sia nelle nuove configurazioni derivanti dal cambiamento del contesto tecnologico e produttivo;

    è emersa, in particolare, l'opportunità di incentivare l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) di nuova generazione, dotati di tecnologie sensoristiche basate su intelligenza artificiale, in grado di rilevare l'effettivo utilizzo dei DPI, la posizione del lavoratore (ad esempio, in altezza nei lavori in quota), nonché l'accesso a zone sensibili;

    in presenza di tali dispositivi conformi agli standard tecnici e normativi, è opportuno riconoscere degli incentivi, quale ad esempio la riduzione del premio assicurativo, per le imprese che integrino tali tecnologie in un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG);

    l'impiego di tali sistemi, se certificati e utilizzati nei cantieri edili, potrebbero contribuire all'ottenimento della patente a crediti per la sicurezza, alla determinazione di punteggi premiali nei bandi pubblici e costituirebbero un elemento qualificante nei sistemi di attestazione (es. SOA), consolidando il principio della sicurezza quale fattore di competitività aziendale,

impegna il Governo

alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva citata in premessa, a valutare l'introduzione di specifiche misure volte a incentivare l'adozione di dispositivi di protezione individuale integrati con tecnologie di intelligenza artificiale, incluse soluzioni sensoristiche, favorendo l'innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni assicurative, premialità nei contratti pubblici e strumenti di qualificazione delle imprese.
9/2316-A/18. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 19 si definisce la governance italiana sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale; e il comma 2, in particolare, individua le finalità di tale strategia, prevedendo che essa debba mirare a favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordinare l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizzare le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale;

    durante l'esame in Senato del disegno di legge in oggetto è stato poi introdotto il comma 3, che dà rilievo, nell'ambito della stessa strategia, ai principi del diritto internazionale umanitario, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani;

    l'intelligenza artificiale rappresenta una tecnologia strategica con potenzialità dirompenti in numerosi settori: sanità, istruzione, agricoltura, gestione delle risorse, occupazione, imprese, diplomazia e risposta umanitaria;

    l'uso dell'IA per scopi civili e pacifici può contribuire in modo determinante alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi globali, alle sostenibilità sociali ed economiche, al monitoraggio ambientale e al rafforzamento della cooperazione internazionale; tuttavia, il potenziale pacifico dell'IA rischia di essere oscurato da applicazioni militari e da un contesto geopolitico in cui la corsa alla supremazia tecnologica prevale su una visione etica e cooperativa;

    in ambito europeo, la Strategia UE sull'IA e il programma Horizon Europe contemplano l'uso responsabile dell'IA, ma manca un asse esplicito dedicato alla formazione internazionale per lo sviluppo di IA orientate alla pace, alla sostenibilità e alla formazione ad essa correlata;

    diverse università, enti di ricerca e organismi multilaterali (UPEACE, UNESCO, OCSE, ONU hanno lanciato appelli affinché l'IA venga regolata e potenziata come strumento per il benessere collettivo, ma serve una formazione globale inclusiva che coinvolga giovani ricercatori da ogni parte del mondo;

    l'assemblea generale delle Nazioni Unite, nell'autunno scorso, ha votato una risoluzione con 136 paesi a favore (tra cui Cina, Russia e USA) in cui si è deciso di aprire la Facoltà sull'Intelligenza Artificiale dell'Università per la Pace dell'ONU (UPEACE) a Roma per la formazione internazionale sugli impatti delle Intelligenze Artificiali affidando al nostro Paese un ruolo centrale sullo sviluppo dei processi di formazione sull'innovazione digitale che l'Italia non può farsi sfuggire e deve supportare,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rafforzare le previsioni di cui all'articolo 19 del provvedimento in esame, al fine, in particolare di:

   a) supportare, anche in sede europea e multilaterale, un'iniziativa congiunta per concretizzare e rafforzare la scelta dell'Assemblea Generale dell'ONU di collocare in Italia la formazione accademica e scientifica internazionale sull'intelligenza artificiale, che abbiamo come obiettivi principali l'etica dell'IA e l'uso dell'IA per la prevenzione dei conflitti, per le trasformazioni economiche e sociali, per il cambiamento climatico e la cooperazione sanitaria, per il monitoraggio dei diritti umani e per una cultura della pace;

   b) attivarsi per promuovere una carta internazionale sull'uso dell'IA per la pace e la cooperazione, e per il finanziamento di programmi educativi transnazionali congiunti.
9/2316-A/19. Sergio Costa, Fede, Iaria, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intelligenza artificiale indubbiamente gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione del sistema salute, in termini sia organizzativi sia assistenziali, quale strumento prezioso per i professionisti della sanità nelle analisi diagnostiche e nelle decisioni cliniche;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario riconoscendo, tra le altre cose, come l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale possa contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie;

    negli ultimi anni, la fisica ha assunto un ruolo centrale nella medicina moderna, contribuendo a migliorare la diagnosi e la cura di molte malattie e i fisici medici si collocano a pieno titolo tra i professionisti della salute che lavorano in stretta collaborazione con équipe multidisciplinari;

    nell'ambito della fisica medica, l'intelligenza artificiale trova numerose applicazioni, dal supporto alla diagnosi in ambito radiologico e medico-nucleare, fino all'automazione nella pianificazione dei trattamenti radioterapici;

    nei servizi di fisica medica presenti sul territorio nazionale sono già presenti diversi sistemi di pianificazione dei trattamenti basati su tecniche di intelligenza artificiale; similmente, sono utilizzati software e sistemi di elaborazione delle immagini e delle dosi finalizzati ad attività di radiomica, radiogenomica o di dosomica; inoltre, i fisici medici dispongono attualmente di strumenti avanzati di analisi e valutazione dei dati e delle immagini, inclusi tool di machine learning e deep learning;

    numerosi studi indicano che l'introduzione dell'intelligenza artificiale determinerà una trasformazione significativa del ruolo del fisico medico, con un progressivo spostamento delle attività tradizionali verso funzioni di commissioning e validazione di protocolli automatizzati basati su AI,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 7 del provvedimento in esame con ulteriori misure, anche di carattere normativo, volte a riconoscere e valorizzare il ruolo dei professionisti in fisica medica nell'integrazione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, riconoscendo ai fisici medici un ruolo fondamentale tra i professionisti della salute.
9/2316-A/20. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il regolamento (UE) 2024/1689, è il primo regolamento che promuove una normazione estesa e strutturata a molti ambiti di policies a livello mondiale sull'IA;

    il regolamento mira a promuovere un'IA europea che garantisca a che tali sistemi siano sviluppati e utilizzati in modo responsabile;

    Le regole stabiliscono obblighi per i fornitori e gli utilizzatori di tecnologie, disciplinando l'autorizzazione dei sistemi di IA nel mercato unico dell'UE;

    Gli obiettivi principali riguardano la promozione di una AI che sia affidabile nell'ambito della creazione di un quadro giuridico che favorisca lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di IA che siano sicuri, trasparenti ed etici a differenza di quanto successo in altri Paesi extraeuropei;

    il regolamento stabilisce requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio, ponendo particolare attenzione alla protezione dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza dei cittadini;

    nell'ambito del quadro europeo descritto, il nostro Paese si trova sprovvisto di una normazione adeguata e pertanto da tempo si sono avanzate proposte in tal senso;

    con riferimento al riconoscimento biometrico in tempo reale dal 2 febbraio 2025 si applicheranno negli Stati membri il Capitolo I e il Capitolo II del regolamento, che includono le proibizioni sui sistemi di AI a rischio inaccettabile. Sarebbero vietati i sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero indurre le persone a compiere scelte attraverso tecniche manipolatorie; inutilizzabili i sistemi che sfruttano vulnerabilità di persone o gruppi di persone (come ad esempio la condizione di disabilità, o quella economica); vietati i sistemi di polizia predittiva, e quelli che si basano su pregiudizi etnici o comportamentali;

    è importante tuttavia che sia maggiormente chiarito il divieto del riconoscimento biometrico «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto che sarebbe inoltre subordinata al divieto totale,

impegna il Governo

alla luce della possibilità degli Stati membri di introdurre disposizioni più restrittive sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a proibire l'uso più pervasivo di questa tecnologia, distinguendola dal riconoscimento a posteriori.
9/2316-A/21. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act»), che istituisce, a livello europeo, la prima normativa organica in materia di sviluppo e adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri, affidabili e rispettosi dei diritti fondamentali, attraverso una governance armonizzata basata sulla classificazione dei rischi;

    il citato Regolamento è finalizzato a promuovere e migliorare la capacità di analisi, di risposta e di previsione e predizione futuri dei sistemi pubblici e privati ai fenomeni climatici nonché a favorire, inter alia, la sostenibilità ambientale dell'intelligenza artificiale, tramite la riduzione al minimo dell'impatto di tali sistemi sull'ambiente;

    la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l'inquinamento rappresentano sfide urgenti che richiedono l'adozione di strumenti tecnologici avanzati per la prevenzione, il monitoraggio e la mitigazione degli impatti ambientali;

    negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo centrale nell'ottimizzare e accelerare gli studi di Life Cycle Assessment (LCA) e nella quantificazione della Carbon Footprint (CF), grazie all'impiego di tecniche di machine learning, deep learning e analisi predittiva, che consentono un'elaborazione più efficiente e strategica dei dati ambientali;

    lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale in ambito ambientale può contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei, in particolare in materia di qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche, difesa del suolo e conservazione della natura,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a promuovere e finanziare, anche attraverso collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alle applicazioni nell'ambito del Life Cycle Assessment (LCA), della Carbon Footprint e dei sistemi di monitoraggio ambientale, in coerenza con la Strategia per la crescita sostenibile delineata dal Green Deal europeo, con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con i traguardi ambientali e climatici assunti a livello nazionale ed europeo.
9/2316-A/22. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 22, misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport e, in particolare, al comma 2, dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possano inserire nel piano didattico personalizzato (PDP) delle studentesse e degli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le Università e le istituzioni AFAM;

    il rapido sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale sta trasformando numerosi ambiti della vita quotidiana, incluso il settore dell'istruzione, offrendo nuove opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;

    l'ingresso dell'IA nel sistema scolastico ha suscitato un vivace dibattito pubblico, nel quale si confrontano posizioni che da un lato evidenziano i rischi legati all'uso improprio di questi strumenti e dall'altro sottolineano il valore che tali tecnologie possono avere se guidate da finalità educative chiare;

    in tale dibattito è fondamentale affermare il principio secondo cui educare all'uso consapevole, critico e responsabile delle tecnologie è più efficace e duraturo che vietarne l'utilizzo, in quanto la scuola ha il compito di preparare gli studenti a vivere e lavorare in una società digitale in continua evoluzione;

    ciò risulta indispensabile anche in considerazione del fatto che il quotidiano utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli studenti è un fenomeno già in atto e in rapida espansione e, dunque, è necessario definire a priori modalità consapevoli e coordinate per la loro integrazione nella didattica, evitando che tale processo avvenga in modo disomogeneo o sia rimesso esclusivamente all'iniziativa dei singoli docenti;

    numerosi Paesi stanno adottando strategie integrate per promuovere l'uso dell'IA in ambito educativo, valorizzando il ruolo della formazione e dell'alfabetizzazione digitale dei docenti e degli studenti,

impegna il Governo:

   a promuovere, in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni di settore, degli Stati Generali sulle potenzialità e criticità dell'integrazione dell'IA nella didattica, considerando aspetti pedagogici, etici, giuridici e tecnologici;

   ad adottare iniziative volte a realizzare, sulla base dei risultati dell'analisi, un piano di indirizzo strategico per l'innovazione della didattica attraverso l'uso consapevole e sostenibile dell'intelligenza artificiale.
9/2316-A/23. Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca, all'articolo 22, misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport e, in particolare, al comma 2, dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possano inserire nel piano didattico personalizzato (PDP) delle studentesse e degli studenti ad alto potenziale cognitivo attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le Università e le istituzioni AFAM;

    il rapido sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale sta trasformando numerosi ambiti della vita quotidiana, incluso il settore dell'istruzione, offrendo nuove opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;

    l'ingresso dell'IA nel sistema scolastico ha suscitato un vivace dibattito pubblico, nel quale si confrontano posizioni che da un lato evidenziano i rischi legati all'uso improprio di questi strumenti e dall'altro sottolineano il valore che tali tecnologie possono avere se guidate da finalità educative chiare;

    in tale dibattito è fondamentale affermare il principio secondo cui educare all'uso consapevole, critico e responsabile delle tecnologie è più efficace e duraturo che vietarne l'utilizzo, in quanto la scuola ha il compito di preparare gli studenti a vivere e lavorare in una società digitale in continua evoluzione;

    ciò risulta indispensabile anche in considerazione del fatto che il quotidiano utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli studenti è un fenomeno già in atto e in rapida espansione e, dunque, è necessario definire a priori modalità consapevoli e coordinate per la loro integrazione nella didattica, evitando che tale processo avvenga in modo disomogeneo o sia rimesso esclusivamente all'iniziativa dei singoli docenti;

    numerosi Paesi stanno adottando strategie integrate per promuovere l'uso dell'IA in ambito educativo, valorizzando il ruolo della formazione e dell'alfabetizzazione digitale dei docenti e degli studenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni di settore, degli Stati Generali sulle potenzialità e criticità dell'integrazione dell'IA nella didattica, considerando aspetti pedagogici, etici, giuridici e tecnologici;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a realizzare, sulla base dei risultati dell'analisi, un piano di indirizzo strategico per l'innovazione della didattica attraverso l'uso consapevole e sostenibile dell'intelligenza artificiale.
9/2316-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscono un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche

    amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

    l'articolo 11 del provvedimento all'esame disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro con l'obiettivo di perseguire, mediante l'impiego della nuova tecnologia, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo;

    l'articolo 12 istituisce, inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici;

    numerosi studi hanno dimostrato che il lavoro da remoto ha tendenzialmente incrementato il benessere e i livelli di soddisfazione dei dipendenti, resi più autonomi e più responsabili dei propri risultati e che il minor tempo dedicato a spostarsi tra casa e il luogo di lavoro consente un miglioramento in termini di work-life balance;

    è diffusa la consapevolezza della necessità di trovare un giusto equilibrio e contemperamento tra le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e il rispetto della sfera privata del lavoratore e del controllo del proprio tempo libero, così prevenendo i rischi di stress e disturbi legati al lavoro, quali il tecnostress, ovvero lo stress derivato da un utilizzo lavorativo incorretto delle nuove tecnologie, che porta a sovraccaricare i flussi di informazione generando ansia, insonnia e mal di testa o la sindrome da burnout; il riconoscimento di un reale diritto alla disconnessione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, è un'esigenza che unisce tutte le generazioni e tutte le tipologie di lavoratori,

impegna il Governo

a gestire la transizione del lavoro nell'epoca dell'intelligenza artificiale attutendo le ricadute negative per i lavoratori più vulnerabili, promuovendo interventi finalizzati alla riduzione degli orari di lavoro, alla promozione del lavoro da remoto e a forme di integrazione del reddito da lavoro,
9/2316-A/24. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento all'esame reca principi specifici, in materia di informazione e di

    riservatezza dei dati personali; reca inoltre la previsione relativa all'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale;

    più in particolare, al comma 4, , a seguito di una modifica introdotta in sede referente alla Camera, per i minori infraquattordicenni, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale, specificando che tale consenso sia relativo anche al trattamento dei dati personali; la disposizione richiama il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al Codice in materia di protezione di dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    per i minori che invece abbiano compiuto quattordici anni, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili;

    in sostanza si ricalca la disciplina vigente relativa al consenso del minore al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione;

    l'articolo 8 del regolamento UE 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati generale, cosiddetto «regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR)» stabilisce il limite di età di sedici anni per il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei minori in forma autonoma, limite che in Italia è stato ridotto a quattordici anni, al di sotto del quale il trattamento dei dati dei minori e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali è consentito solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale;

    il tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social network, dei servizi e dei prodotti digitali in rete e di cui hanno fatto parte il Ministero della giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha sollecitato un intervento normativo finalizzato a rafforzare i minori nelle piattaforme digitali anche innalzando l'età del consenso digitale;

    l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (da ultimo a luglio 2024) ha più volte espresso l'avviso positivo circa l'innalzamento da 14 a 16 anni dell'età minima per prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei provider di servizi online affermando che «I diritti di ascolto, partecipazione, espressione e quello di essere parte della vita culturale e artistica del Paese devono dar vita a una partecipazione leggerà da parte dei minorenni. In altre parole, una partecipazione non gravata da pesi e responsabilità che competono a genitori e alle agenzie educative»;

    il disagio psicologico dei giovani sta sempre più degenerando anche in atti di violenza e aggressività estrema e richiede che lo Stato si assuma, senza alcun indugio, l'onere di proteggerli da un mondo, quello del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale, privo delle necessarie misure di tutela e salvaguardia,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di rivedere l'età del consenso del minore per l'accesso alle ai servizi internet digitali e alle tecnologie IA, innalzandola ai a 16 anni;

   a rafforzare e salvaguardare il diritto alla riservatezza del minore, vietando a chiunque di diffondere notizie o contenuti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione «Carta di Treviso».
9/2316-A/25. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'AC 2316-A, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

    tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

    tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
9/2316-A/26. Pandolfo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'AC 2316, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    come indicato espressamente nella relazione illustrativa all'atto in esame, il provvedimento ha l'obiettivo di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi offerti dalle nuove tecnologie, promuovendo da un lato l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, immaginando soluzioni per la gestione dei rischi inevitabilmente connessi all'avvento delle nuove tecnologie;

    tra le tante questioni, anche settoriali, affrontate non vi è tuttavia quella delicatissima della possibile interferenza che le nuove tecnologie possono esercitare sulla formazione del libero consenso degli elettori al momento del voto, una questione diventata rilevantissima anche a livello europeo, e globale, come dimostrato dal noto caso dell'annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania da parte della Corte costituzionale rumena che ha ritenuto che vi fosse stata una manipolazione del voto e una distorsione delle pari opportunità tra concorrenti elettorali, quale conseguenza di un uso non trasparente, e in violazione della legislazione elettorale rumena, delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nello svolgimento della campagna elettorale;

    è evidente infatti che un uso manipolativo o ingannevole di contenuti audio o video o di testi durante una campagna elettorale o al fine di alterare i risultati di una tornata elettorale possono minare le basi stesse di una moderna democrazia,

impegna il Governo

in linea con gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa richiamata in premessa, a favorire l'approvazione di ulteriori misure, rispetto a quelle recate dal provvedimento in esame, per prevenire un uso manipolativo e distorto dell'AI.
9/2316-A/27. Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

    la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

    in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI – per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari – negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente online in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

    tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

    è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico – passato, presente e futuro. Una ricchezza che stiamo regalando ad aziende straniere, le quali non hanno alcuno scrupolo nel rivenderla sotto forma di materiale derivativo/generativo;

    l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame – che interviene sui principi generali – ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo:

   nell'esercizio della delega, ad assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.
9/2316-A/28. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

    la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

    in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI – per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari – negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente online in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

    tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

    è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico – passato, presente e futuro;

    l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame – che interviene sui principi generali – ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo:

   nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

   ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.
9/2316-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'AC 2316-A recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    come scritto nella relazione illustrativa, il provvedimento ha, tra gli altri, anche l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale;

    ad avviso del firmatario del presente atto, tuttavia, il pieno raggiungimento di un simile obiettivo deve necessariamente passare per una legge annuale per il digitale finalizzata all'accertamento dei progressi nell'adozione delle politiche, all'individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all'aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefìci,

impegna il Governo

in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame come richiamati nella relazione illustrativa citata in premessa, ad adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per favorire la rapida approvazione di una normativa che preveda una legge annuale per il digitale.
9/2316-A/29. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'AC 2316-A recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    come scritto nella relazione illustrativa, il provvedimento ha, tra gli altri, anche l'obiettivo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale;

    ad avviso del firmatario del presente atto, tuttavia, il pieno raggiungimento di un simile obiettivo deve necessariamente passare per una legge annuale per il digitale finalizzata all'accertamento dei progressi nell'adozione delle politiche, all'individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all'aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori ad un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefìci,

impegna il Governo

in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame come richiamati nella relazione illustrativa citata in premessa, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per favorire la rapida approvazione di una normativa che preveda una legge annuale per il digitale.
9/2316-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale;

    in particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le «opere dell'ingegno» protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine «umana», ed in secondo luogo che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore;

    viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941;

    come scrive un innovatore italiano che ha cambiato il mondo, Federico Faggin: «La scienza e la tecnologia sono l'estensione della nostra capacità di conoscere e di creare, e sono la chiave per risolvere i problemi dell'umanità.»;

    l'impatto economico potenziale è significativo: l'analisi econometrica condotta su microdati Istat mostra una forte relazione tra digitalizzazione e ricavi, e in particolare tra adozione di IA e performance economica, difatti le imprese che hanno adottato tecnologie IA hanno registrato, in media, oltre 10 milioni di euro di ricavi aggiuntivi rispetto a quelle che non lo hanno fatto;

    i dati sugli investimenti sono incoraggianti: un quinto delle imprese italiane ha pianificato di investire in IA nel biennio 2025-2026, con un aumento di 15 punti percentuali rispetto al triennio precedente;

    questi dati suggeriscono che investire nella digitalizzazione e nell'IA è fondamentale, soprattutto per le PMI, che costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano;

    già nel parere approvato il 13 marzo 2024 relativo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE si citava «anche in conformità a quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI), quelli originati in via esclusiva dal lavoro umano (HI) e quelli realizzati tramite deepfake (DFAI);»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di contrassegni digitali obbligatori (es. «bollini») che consenta di identificare in modo chiaro e trasparente i contenuti generati esclusivamente dall'intelligenza artificiale (AI), quelli frutto della collaborazione tra AI e lavoro umano (AI+HI), quelli interamente umani (HI) e quelli ottenuti tramite tecnologie di deepfake (DFAI);

   a valutare l'opportunità di adottare, sul modello del voucher cybersicurezza, un sistema di incentivo per l'adozione di tecnologie IA per le PMI.
9/2316-A/30. Mollicone, Amorese.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale;

    in particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le «opere dell'ingegno» protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine «umana», ed in secondo luogo che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore;

    viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941;

    come scrive un innovatore italiano che ha cambiato il mondo, Federico Faggin: «La scienza e la tecnologia sono l'estensione della nostra capacità di conoscere e di creare, e sono la chiave per risolvere i problemi dell'umanità.»;

    l'impatto economico potenziale è significativo: l'analisi econometrica condotta su microdati Istat mostra una forte relazione tra digitalizzazione e ricavi, e in particolare tra adozione di IA e performance economica, difatti le imprese che hanno adottato tecnologie IA hanno registrato, in media, oltre 10 milioni di euro di ricavi aggiuntivi rispetto a quelle che non lo hanno fatto;

    i dati sugli investimenti sono incoraggianti: un quinto delle imprese italiane ha pianificato di investire in IA nel biennio 2025-2026, con un aumento di 15 punti percentuali rispetto al triennio precedente;

    questi dati suggeriscono che investire nella digitalizzazione e nell'IA è fondamentale, soprattutto per le PMI, che costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano;

    già nel parere approvato il 13 marzo 2024 relativo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE si citava «anche in conformità a quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI), quelli originati in via esclusiva dal lavoro umano (HI) e quelli realizzati tramite deepfake (DFAI);»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sostenere l'accelerazione dell'adozione da parte dell'Unione europea dei sistemi di contrassegni digitali obbligatori (es. «bollini») previsti dal regolamento AI che consenta di identificare in modo chiaro e trasparente i contenuti tramite l'intelligenza artificiale;

   a valutare l'opportunità di adottare, sul modello del voucher cybersicurezza, un sistema di incentivo per l'adozione di tecnologie IA per le PMI.
9/2316-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Amorese.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 23 che consente investimenti fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni, prevede la clausola d'invarianza finanziaria;

    l'Europa, pur disponendo di solide basi scientifiche in materia di intelligenza artificiale, sconta un ritardo industriale ed infrastrutturale rispetto a Stati Uniti e Cina, che attualmente dominano lo sviluppo di nuovi modelli generativi (LLM), determinando problematicità circa la sovranità digitale e la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal territorio comunitario;

    in questo contesto, l'Unione Europea ha avviato un ambizioso progetto denominato OpenEuroLLM, volto allo sviluppo di un modello linguistico di grandi dimensioni interamente realizzato in Europa, con l'obiettivo di garantire un sistema di intelligenza artificiale conforme ai principi di trasparenza, sicurezza e al quadro normativo comunitario;

    nonostante le potenzialità legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, essa rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, soprattutto in riferimento alle PMI che rappresentano la maggior parte del settore produttivo del Paese;

    considerata la centralità della sovranità digitale ai fini della competitività e, in particolare, della sicurezza dei dati, e rilevate le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'adozione e nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, appare fondamentale promuovere lo sviluppo di modelli linguistici (LLM) «open source», addestrati in lingua italiana, ospitati su infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e realizzati con il coinvolgimento attivo e collaborativo degli utenti finali;

    i modelli linguistici aperti («open source») offrono vantaggi significativi in termini di trasparenza, in quanto il codice sorgente è accessibile e analizzabile da chiunque, oltre che di affidabilità e di controllo poiché sono soggetti a revisioni continue che consentono di individuare e correggere tempestivamente eventuali vulnerabilità di sicurezza. Inoltre detta affidabilità cresce in proporzione al numero di soggetti fruitori che interviene per testarli ed analizzarli;

    appare, quindi, necessario investire sulla realizzazione di un'infrastruttura cloud di proprietà pubblica, gestita dallo Stato o da un organismo pubblico, che garantisce la permanenza dei dati sensibili sul territorio nazionale;

    l'investimento nello sviluppo di modelli open source italiani, unitamente alla promozione di un cloud nazionale, rappresenterebbe un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità digitale, con ricadute positive in termini di sicurezza, trasparenza e indipendenza da fornitori esteri. Tali azioni favorirebbero, inoltre, una più ampia adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie imprese italiane, contribuendo così ad accrescerne la competitività,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, con ulteriori interventi specificatamente finalizzati alla promozione di modelli linguistici (LLM) open source, addestrati in lingua italiana, in conformità con il progetto europeo OpenEuroLLM, ed alla realizzazione di cloud nazionale, incentivando, così, l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale delle piccole e medie imprese, e, al contempo, contribuendo al rafforzamento della sovranità digitale con effetti positivi in termini di sicurezza, trasparenza, controllo e indipendenza rispetto a fornitori esterni.
9/2316-A/31. Borrelli, Ghirra, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 23 che consente investimenti fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni, prevede la clausola d'invarianza finanziaria;

    l'Europa, pur disponendo di solide basi scientifiche in materia di intelligenza artificiale, sconta un ritardo industriale ed infrastrutturale rispetto a Stati Uniti e Cina, che attualmente dominano lo sviluppo di nuovi modelli generativi (LLM), determinando problematicità circa la sovranità digitale e la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal territorio comunitario;

    in questo contesto, l'Unione Europea ha avviato un ambizioso progetto denominato OpenEuroLLM, volto allo sviluppo di un modello linguistico di grandi dimensioni interamente realizzato in Europa, con l'obiettivo di garantire un sistema di intelligenza artificiale conforme ai principi di trasparenza, sicurezza e al quadro normativo comunitario;

    nonostante le potenzialità legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, essa rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, soprattutto in riferimento alle PMI che rappresentano la maggior parte del settore produttivo del Paese;

    considerata la centralità della sovranità digitale ai fini della competitività e, in particolare, della sicurezza dei dati, e rilevate le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'adozione e nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, appare fondamentale promuovere lo sviluppo di modelli linguistici (LLM) «open source», addestrati in lingua italiana, ospitati su infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e realizzati con il coinvolgimento attivo e collaborativo degli utenti finali;

    i modelli linguistici aperti («open source») offrono vantaggi significativi in termini di trasparenza, in quanto il codice sorgente è accessibile e analizzabile da chiunque, oltre che di affidabilità e di controllo poiché sono soggetti a revisioni continue che consentono di individuare e correggere tempestivamente eventuali vulnerabilità di sicurezza. Inoltre detta affidabilità cresce in proporzione al numero di soggetti fruitori che interviene per testarli ed analizzarli;

    appare, quindi, necessario investire sulla realizzazione di un'infrastruttura cloud di proprietà pubblica, gestita dallo Stato o da un organismo pubblico, che garantisce la permanenza dei dati sensibili sul territorio nazionale;

    l'investimento nello sviluppo di modelli open source italiani, unitamente alla promozione di un cloud nazionale, rappresenterebbe un passo decisivo verso il rafforzamento della sovranità digitale, con ricadute positive in termini di sicurezza, trasparenza e indipendenza da fornitori esteri. Tali azioni favorirebbero, inoltre, una più ampia adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie imprese italiane, contribuendo così ad accrescerne la competitività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame, con ulteriori interventi specificatamente finalizzati alla promozione di modelli linguistici (LLM) open source, addestrati in lingua italiana, in conformità con il progetto europeo OpenEuroLLM, ed alla realizzazione di cloud nazionale, incentivando, così, l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale delle piccole e medie imprese, e, al contempo, contribuendo al rafforzamento della sovranità digitale con effetti positivi in termini di sicurezza, trasparenza, controllo e indipendenza rispetto a fornitori esterni.
9/2316-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Ghirra, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che le attività inerenti alla ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e impiego di sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere condotte nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, della normativa europea e di specifici principi, tra cui quello della sostenibilità;

    la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto generativa, ha apportato modifiche radicali alle infrastrutture informatiche dei data center. Gli algoritmi che sostengono un qualunque modello di intelligenza artificiale richiedono un'ingente quantità di risorse in termini di dati e di calcolo non paragonabile a quelle richieste dai tradizionali motori di ricerca, con inevitabili effetti sul consumo elettrico ed idrico;

    secondo il report redatto dall'agenzia internazionale per l'energia (Iea) e focalizzato sugli impatti energetici dell'intelligenza artificiale, i data center entro il 2030 consumeranno oltre 945 terawattora (twh) l'anno, superando il consumo elettrico annuale dell'intero Giappone;

    la crescita dell'intensità energetica dei data center scaturisce, oltre che dalla fisiologica richiesta delle operazioni di calcolo necessarie sia per l'addestramento che per l'esecuzione di modelli, dall'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa in svariati settori;

    affrontare l'efficientamento energetico di queste infrastrutture è essenziale per promuovere la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto della produzione energetica e contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico. In tale contesto è intervenuta la Direttiva dell'Unione Europea 2023/1791, con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia dell'11,7 e delle immissioni di carbonio del 55% nel territorio europeo. L'articolo 12 in relazione ai data center ha introdotto l'obbligo di rendere pubbliche alcune informazioni relative alle prestazioni energetiche delle infrastrutture con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) istallata pari ad almeno 500 kw Lo stesso articolo 12 prevede che gli Stati membri devono incoraggiare i titolari e i gestori dei data center con una domanda di potenza IT istallata pari o superiore a 1 MW a seguire le indicazioni e le pratiche del Codice di Condotta per l'efficienza energetica dei data center. Tra le linee guida delineate nel Codice di Condotta Europeo, oltre agli interventi finalizzati al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione energetica, rientrano anche l'alimentazione da fonti energetiche rinnovabili, l'ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento passivo esterno – con particolare riferimento all'impiego di tecnologie di free cooling – nonché il recupero e la valorizzazione delle risorse idriche e del calore di scarto generato da destinare ad usi secondari o a reti di distribuzione termica;

    attualmente l'Italia non ha adottato alcuna normativa per l'efficienza energetica dei data center. Considerato che i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale dovrebbero far crescere il numero delle infrastrutture con ricadute in termini di sostenibilità è urgente intervenire per garantire che anche questo settore si alimenti, quanto più possibile, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili. Occorre inoltre promuovere il corretto riutilizzo delle risorse, in particolare dell'acqua e del calore generati dai data center, attraverso la progettazione di sistemi in grado di recuperare il calore prodotto dalle apparecchiature IT e reimpiegarlo sia all'interno delle strutture stesse, sia all'esterno, tramite reti di teleriscaldamento, utenze industriali o pompe di calore. L'obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento degli indicatori di sostenibilità, quali l'Energy Reuse Factor (ERF);

    l'articolo 95 del regolamento (UE)2024/1689 prevede che l'ufficio per l'IA e gli Stati membri agevolino l'elaborazione di codici di condotta relativi all'applicazione volontaria, anche da parte dei deployer, di requisiti specifici a tutti i sistemi di IA, sulla base di obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione volti a misurare il conseguimento di tali obiettivi, compresi elementi quali, tra gli altri, la valutazione e la riduzione al minimo dell'impatto dei sistemi di IA sulla sostenibilità ambientale, anche per quanto riguarda la programmazione efficiente sotto il profilo energetico e le tecniche per la progettazione, l'addestramento e l'uso efficienti dell'IA,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 24 e in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, a prevedere misure anche di natura normativa volte all'attuazione delle «best practice» contenute nel Codice di Condotta europeo per l'efficienza energetica dei data center, con particolare riferimento all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e al recupero, sia per usi interni che esterni, del calore di scarto generato dalle infrastrutture digitali.
9/2316-A/32. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame, nel disciplinare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, individua come prìncipi guida la conoscibilità, la tracciabilità e la strumentalità del loro impiego e come finalità l'incremento dell'efficienza, la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e l'aumento della qualità dei servizi erogati ai cittadini;

    la disposizione prevede, altresì, al comma 4, che le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal citato articolo con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'assenza di un piano organico per il reclutamento e l'inserimento di figure professionali, unitamente alla mancata introduzione di percorsi formativi per il personale delle Pubbliche amministrazioni, rischia – anche alla luce del rapido processo di evoluzione che interessa i sistemi di intelligenza artificiale – di compromettere l'efficacia dell'impiego di tali sistemi ai fini del raggiungimento degli obiettivi sanciti dallo stesso articolo;

    appare, pertanto, imprescindibile fronteggiare la sfida dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione attraverso un piano strutturato che preveda adeguate politiche formative, nonché l'inserimento di professionalità con competenze specialistiche in ambito di infrastrutture tecnologiche, tutela dei dati e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in grado di accompagnare e guidare il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione alle misure recate dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 14, a prevedere nel prossimo disegno di legge di Bilancio lo stanziamento di un fondo per l'adozione di un piano strutturato per la selezione e il reclutamento di figure professionali con specifiche competenze in ambito di infrastrutture tecnologiche e protezione dei dati, da destinare alla pubblica amministrazione, nonché per la definizione di percorsi formativi per il personale delle Pubbliche amministrazioni.
9/2316-A/33. Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, introduce un obbligo informativo in capo ai datori di lavoro o ai committenti, relativamente all'utilizzo di tali sistemi, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

    lo stesso articolo dispone che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo deve avvenire in modo sicuro, trasparente ed affidabile garantendo l'osservanza dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti;

    in proposito, la disposizione non prevede alcuna sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo informativo da parte del datore di lavoro o del committente, né attribuisce al lavoratore, né alle rappresentanze sindacali, un diritto o una facoltà di richiedere l'inibizione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, qualora si ritenga che l'impiego di tali strumenti comporti una lesione dei diritti fondamentali della persona;

    tali lacune rischiano di compromettere l'effettiva tutela dei principi di sicurezza, trasparenza e garanzia che devono sovraintendere all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, attribuendo in via esclusiva ai datori di lavoro le funzioni di vigilanza sull'utilizzo di tali tecnologie;

    è pertanto urgente intervenire al fine di integrare il quadro normativo relativo all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, così da assicurare un effettivo rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori nell'utilizzo di tali tecnologie, anche alla luce della normativa comunitaria che nel Regolamento (EU) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale (AI Act) qualifica il contesto lavorativo tra gli ambiti ad alto rischio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte ad integrare quanto disposto dall'articolo 11 del provvedimento in esame, al fine di introdurre sanzioni specifiche in caso di violazione dell'obbligo informativo ivi previsto, nonché a riconoscere in capo al lavoratore la facoltà di richiedere l'inibizione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, qualora ritenga che il loro impiego comporti una lesione dei propri diritti fondamentali, al fine di garantire l'effettiva attuazione dei principi di sicurezza, trasparenza e tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori nell'ambiente di lavoro in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689.
9/2316-A/34. Mari, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, si colloca nel quadro normativo comunitario del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2024/1689;

    i prestatori di servizi intermediari, tra cui le piattaforme digitali, fanno ampio ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per l'esecuzione di diverse funzionalità. Tra queste, a titolo esemplificativo, si annoverano il riconoscimento facciale, l'impiego di algoritmi di raccomandazione per la selezione dei contenuti da proporre agli utenti sulla base delle loro interazioni, l'automazione di attività operative, la moderazione automatica dei contenuti potenzialmente offensivi, nonché l'utilizzo di chatbot per l'assistenza agli utenti;

    l'ampia diffusione delle piattaforme digitali ha, tuttavia, favorito un'intensificazione della circolazione di contenuti illeciti, tra cui materiali a carattere violento, messaggi di incitamento all'odio e contenuti riconducibili a fenomeni di disinformazione;

    al fine di assicurare un ambiente digitale improntato a criteri di sicurezza e trasparenza, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina in maniera organica la materia, introducendo obblighi specifici in capo ai prestatori di servizi di intermediazione. Tra questi rientra l'onere di cooperare con le autorità nazionali competenti in relazione alle attività di moderazione dei contenuti e alla tempestiva rimozione dei contenuti illeciti diffusi tramite le piattaforme digitali;

    in particolare il legislatore europeo all'articolo 10 enuncia la possibilità per gli Stati membri di prevedere ulteriori interventi sulla materia. A tal fine, giova evidenziare che, allo stato, l'ordinamento nazionale non prevede, in capo ai prestatori di servizi di intermediazione, specifici obblighi giuridici di collaborazione con le autorità giudiziarie, al contrario di quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche circa gli obblighi di prestazione in capo alle compagnie di telecomunicazione di conservazione dei dati ed identificazione degli utenti;

    alla luce del crescente ricorso a sistemi di intelligenza artificiale da parte delle piattaforme digitali, appare quanto mai urgente un intervento normativo volto a colmare le attuali lacune, mediante l'armonizzazione del quadro giuridico interno con quello previsto per il settore delle telecomunicazioni. Tale esigenza risulta ancor più rilevante se si considera il contesto normativo vigente negli Stati in cui hanno sede legale le imprese titolari delle principali piattaforme digitali, che, come nel caso del Cloud Act statunitense, impongono obblighi stringenti in materia di cooperazione con le autorità pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di natura normativa in conformità con l'articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/2065, finalizzate ad armonizzare il quadro giuridico nazionale applicabile alle piattaforme digitali con quello previsto per il settore delle telecomunicazioni, anche in considerazione del crescente impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte di tali piattaforme.
9/2316-A/35. Dori, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, intende promuovere e al contempo regolare l'uso dell'Intelligenza Artificiale nella sanità, nel tessuto produttivo e nel lavoro, nella giustizia e nella ricerca, più in generale nella pubblica amministrazione;

    il Bad Bot Report 2025 di Imperva ci segnala che, nel 2024, <il traffico automatizzato, cioè di messaggi postati da qualsiasi entità informatica, ha superato per la prima volta l'attività umana e vale il 51 per cento di tutto il traffico del Web>. Nella consapevolezza che Imperva è una corporation che si occupa di vendere servizi di cybersicurezza, rileva che il Bad Bot Report 2025 è frutto di un'analisi effettuata su una base di circa 17 miliardi di visualizzazioni di pagina, su 100 mila domini differenti;

    tramite l'Intelligenza Artificiale (IA) generativa, è diventato sempre più facile creare Bot con i quali interagiamo nel Web, facendo ricerche, e sui Social Network più in particolare;

    sempre secondo Imperva, dal 2016 i Bot cosiddetti «cattivi», ovvero quelli che sono progettati per attaccare, rubare dati o praticare frodi sui pagamenti, hanno iniziato a superare in numero quelli «buoni». Nel 2024, i Bot dannosi rappresentavano il 37% di tutto il traffico, mentre quelli benigni solo il 14%. Nel 2023, la percentuale dei Bot dannosi non superava il 32 per cento, la crescita è dunque molto rilevante;

    secondo Nature (The Rise of AI Companions), mezzo miliardo di persone ha scaricato una app di Intelligenza Artificiale per godere di una compagnia virtuale. Si tratta di prodotti come Xiaoice e Replika, che offrono compagni virtuali personalizzabili e progettati per fornire empatia. Gli scienziati si preoccupano della dipendenza a lungo termine che le interazioni affettive con i Chatbot (robot di conversazione) possono generare;

    l'ascesa dei compagni di IA ha catturato l'attenzione politica, negli Stati Uniti, quando sono accadute tragedie nel mondo reale, come il caso dello scorso anno (2024) in Florida, ovvero il suicidio di un adolescente di nome Sewell Setzer III, il quale, prima di suicidarsi, aveva parlato con un Bot di IA;

    il caso di Sewell Setzer III esibisce gli effetti nefasti che la dipendenza nei confronti di compagni virtuali può favorire, soprattutto tra le/gli adolescenti vulnerabili. Pone inoltre un problema inedito: se le aziende private che progettano tecnologie basate sull'IA debbono o meno essere ritenute responsabili degli effetti psicologici negativi che i loro prodotti possono causare;

    la Giudice distrettuale Anne Conway, con l'ordinanza del 21 maggio 2025, ha stabilito che la causa intentata da Megan Garcia, madre di Sewell Setzer III, nei confronti di Character.AI, azienda produttrice del Chatbot col quale il figlio aveva una ossessiva relazione sentimentale, può andare avanti, respingendo i riferimenti difensivi dell'azienda al Primo Emendamento (libertà d'espressione),

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure del provvedimento in esame, anche al fine di prevenire, e dunque evitare, le conseguenze dannose dei Bot nelle interazioni online, con la realizzazione di un'analisi dettagliata, pubblica, dell'incidenza dei Bot in generale, dei Bad Bot in particolare, nel traffico Web in Italia, nonché a implementare l'intervento regolativo di competenza in materia di Intelligenza Artificiale generativa, con attenzione, non solo alla crescita dei furti dei dati e delle frodi nei pagamenti, ma anche alla diffusione di fenomeni di condizionamento psicologico e cognitivo, di dipendenza, nell'uso delle app di IA (dei Chatbot) da parte dei soggetti più vulnerabili, con particolare riguardo a bambini e adolescenti.
9/2316-A/36. Fratoianni, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», intende promuovere e al contempo regolare l'uso dell'Intelligenza artificiale nella sanità, nel tessuto produttivo e nel lavoro, nella giustizia e nella ricerca, più in generale nella pubblica amministrazione;

    seppur investita, attraverso il comma 2 dell'articolo 24, da un importante ruolo nella formazione di competenze specifiche in materia di Intelligenza Artificiale generativa, sia dal punto di vista della produzione che di quello della regolamentazione – in sinergia con le Autorità nazionali di cui all'articolo 20 –, non vengono allocate risorse affinché gli stessi Atenei siano sostenuti in questa direzione;

    fondato nel 1967, il consorzio CINECA ha installato in Italia, nel 1969, il primo supercomputer. Oggi, è indiscusso «punto di riferimento per il sistema accademico nazionale, il cuore tecnologico del sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e della Ricerca». La maggior parte delle attività legate alla gestione dell'infrastruttura, lo sviluppo di applicazioni e soluzioni tecnologiche, i progetti di ricerca, sono centralizzati all'interno di CINECA, che serve tutti gli Atenei;

    la necessità per gli Atenei di sviluppare app specifiche per le/gli studenti è affrontata dagli stessi ricorrendo al lavoro di sviluppatori in house. A supporto di tale lavoro, ma anche e soprattutto alla luce delle novità imposte dall'Intelligenza Artificiale generativa e dai Big Data – come si apprende leggendo le parole di Salvatore D'Auria, Vicepresidente MongoDB, area EMEA – la CRUI ha stipulato una convenzione con due società private, MongoDB e Sourcesense. La collaborazione, avviata già nel 2022, si è trasformata in un contratto di Fornitura triennale in licenza d'uso di soluzioni software di Mongo DB e servizi connessi per le Università Italiane, a decorrere dal 22 luglio 2024 e fino al 21 luglio 2027;

    l'azienda MongoDB è stata fondata, nel 2007 (col nome di 10gen), da Dwight Merriman, Eliot Horowitz e Kevin Ryan; il primo dei tre, fondatore nel 1995 della società di pubblicità online DoubleClick, acquisita da Google nel 2007. MongoDB è un database di tipo NoSQL (non relazionale) per la gestione di dati complessi; <grazie allo sharding, consente di distribuire i dati su più server per gestire grandi set di dati>. MongoDB Atlas è piattaforma cloud disponibile su Azure, Google e Amazon Web Service;

    a partire dalla pandemia, le piattaforme digitali sono diventate parte integrante del funzionamento degli Atenei, in particolare per quel che riguarda la didattica, ma non solo. Il fenomeno ha posto da subito all'attenzione degli Atenei e delle politiche pubbliche problemi rilevanti, sia rispetto alla salvaguardia che alla proprietà e alla sicurezza dei dati degli utenti;

    l'integrazione crescente tra Atenei e infrastrutture digitali private, di cui la convenzione suindicata è un esempio, pone ulteriori questioni, finanche di sicurezza nazionale, se connessa alla ricerca e alla sperimentazione in materia di Intelligenza Artificiale generativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, al fine di tutelare i dati degli Atenei e garantendone la proprietà pubblica, onde evitare dunque il ricorso degli stessi Atenei a database e piattaforme cloud di aziende private e straniere, con ulteriori provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento adeguato, progressivo e dedicato delle attività realizzate dalle Università e dagli enti di ricerca, e in particolare da CINECA con riferimento ai suoi progetti in ambito di IA («Modello Italia»).
9/2316-A/37. Piccolotti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 25 reca disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dei sistemi di intelligenza artificiale;

    un profilo cruciale, in coerenza con i principi enunciati nei Capi I e II del provvedimento in esame, è rappresentato dal riconoscimento del carattere strumentale dei sistemi di intelligenza artificiale, i quali non devono in alcun modo assumere funzione sostitutiva dell'ingegno, dell'autonomia valutativa e della responsabilità decisionale propri dell'essere umano;

    pur riconoscendo la centralità attribuita alla tutela del diritto d'autore nel provvedimento in esame, si rileva l'assenza di disposizioni normative che disciplinino in maniera puntuale e concreta l'utilizzo delle fonti impiegate per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla necessità di acquisire il previo consenso dei titolari dei diritti e di prevedere forme adeguate di remunerazione per l'impiego delle opere protette;

    negli Stati Uniti d'America è attualmente pendente un procedimento giudiziario promosso dal New York Times nei confronti delle società OpenAI e Microsoft. La storica testata giornalistica ha convenuto in giudizio le suddette società, contestando l'utilizzo non autorizzato di milioni di articoli, inclusi contenuti pubblicati in sezioni soggette a pagamento, per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa;

    è pertanto urgente l'adozione di misure finalizzate alla definizione di un quadro normativo omogeneo e coerente che assicuri la tutela effettiva del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, prevedendo l'obbligo di citazione delle fonti e, in particolare con riferimento alla fase di addestramento dei modelli – che richiede l'impiego su larga scala di contenuti – la necessità di acquisire il previo consenso dei titolari dei diritti per l'utilizzo delle opere protette,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 25 del provvedimento con ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati alla definizione di un quadro regolatorio certo ed omogeneo che garantisca la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa come i chatbot, prevedendo l'obbligo di citazione delle fonti nonché l'acquisizione del previo consenso da parte dei titolari dei diritti per l'impiego delle proprie opere nella fase di addestramento dei relativi modelli.
9/2316-A/38. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizione e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale costituisce un elemento determinante nel processo di trasformazione digitale e tecnologica che investe in maniera trasversale molteplici ambiti socioeconomici, inclusi, a titolo esemplificativo, i settori dell'istruzione, della tutela ambientale, dell'industria, del commercio nonché, più in generale, l'intero sistema economico-produttivo a livello globale;

    al fine di sostenere la rilevante domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale si rende urgente la realizzazione di un sistema di infrastrutture digitali adeguato, rappresentato in via prevalente dai data center, intesi quali strutture fisiche deputate ad ospitare le infrastrutture informatiche funzionali alla progettazione, all'esecuzione e all'erogazione di applicazioni e servizi digitali, nonché alla conservazione e alla gestione dei dati ad essi correlati;

    secondo quanto riportato in un recente rapporto elaborato dall'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, nel 2024 l'Italia ha registrato un aumento dei data center presenti sul territorio nazionale, con un conseguente aumento della capacità energetica complessiva, riferita esclusivamente alle sale dati delle infrastrutture, che ha raggiunto i 513 MW IT, con un incremento pari al 17% rispetto all'anno precedente;

    l'infrastruttura strategica dei data center, dunque, si configura come il perno della transizione digitale alimentata dall'intelligenza artificiale. Si stima che in Italia il settore rappresenti un'opportunità di valore di circa 15 miliardi di euro;

    l'Italia registra ancora un ritardo rispetto ad altri competitors continentali, soprattutto con riferimento a Germania, Francia ed Olanda, e sconta la mancanza di un quadro normativo chiaro ed omogeneo che disciplini il settore e garantisca l'effettiva possibilità di tutelare la sovranità per i settori critici e, quindi, anche in relazione alla localizzazione dei data center sul territorio nazionale. Allo stato attuale, i data center non risultano espressamente definiti all'interno del quadro normativo vigente, venendo generalmente assimilati a edifici di tipo industriale. Ne consegue l'assenza di una disciplina specifica ed organica volta a regolare in modo uniforme le procedure di realizzazione di data center sul territorio nazionale;

    l'incertezza del quadro normativo, unitamente alle criticità di carattere sistemico legate all'approvvigionamento energetico – aspetto particolarmente rilevante alla luce dell'elevata intensità energetica che caratterizza i data center – rischia non solo di compromettere l'attrattività del mercato italiano ostacolando lo sviluppo di un settore strategico per la transizione digitale, ma di aumentare notevolmente i costi a carico direttamente o indirettamente della finanza pubblica ai fini della localizzazione dei data center sul territorio nazionale per i settori e dati critici;

    ulteriore elemento di attenzione concerne l'impatto sul consumo di suolo, considerato l'elevato fabbisogno di superficie necessario alla realizzazione di tali infrastrutture. In tale senso è fondamentale favorire il riutilizzo e la conseguente riqualificazione di aree e siti dismessi, al fine di evitare un ulteriore consumo di suolo agricolo e di spazi verdi che devono essere prioritariamente preservati e destinati a finalità di interesse collettivo;

    appare, pertanto, urgente adottare misure di natura normativa finalizzate a definire un quadro regolatorio chiaro e uniforme per il settore dei data center, unitamente a interventi mirati ad affrontare le criticità sistemiche connesse all'approvvigionamento energetico e al consumo del suolo, al fine di agevolare la realizzazione e lo sviluppo di tali infrastrutture sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche di natura normativa, volti a definire un quadro regolatorio chiaro, organico e uniforme per il settore dei data center, affrontando altresì le criticità sistemiche connesse all'approvvigionamento energetico – anche attraverso la promozione delle best practice contenute nel Codice di condotta europeo per l'efficienza energetica dei data center – e al consumo di suolo, favorendo, in tal senso, il riutilizzo e la riqualificazione di aree e siti dismessi, al fine di incentivare, anche tramite l'aumento di finanziamenti, la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture strategiche sul territorio nazionale e l'effettiva possibilità della realizzazione di data center sul territorio nazionale per i settori e dati critici, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e coesione territoriale.
9/2316-A/39. Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame enuncia i princìpi volti a disciplinare lo sviluppo e l'impiego dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale tra cui assumono particolare rilievo quelli della trasparenza e della conoscibilità;

    l'utilizzo e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale rappresentano l'elemento portante della transizione digitale ed interessa svariati settori socioeconomici. Nonostante la pregnanza del fenomeno, esso non è esente da rischi;

    a tal fine il Regolamento (UE) 2024/1689 adotta un approccio basato sul rischio, dettando regole diverse in base al settore su cui intervengono i sistemi e modelli di intelligenza artificiale;

    in conformità ai princìpi di conoscibilità e trasparenza enunciati dal provvedimento, nonché in considerazione dell'esigenza di bilanciare i rischi connessi all'impiego dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, risulta opportuno garantire una chiara identificabilità dei contenuti generati da tali sistemi, in particolare nei settori individuati dal regolamento europeo come ad alto rischio;

    appare pertanto indispensabile un intervento tempestivo volto a definire l'obbligo, unitamente alle modalità di adempimento, cui devono attenersi i soggetti che producono e/o diffondono contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto in riferimento ai settori considerati ad alto rischio, al fine di garantire la concreta attuazione dei princìpi di conoscibilità e trasparenza,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche di natura normativa, volti a prevedere e disciplinare l'obbligo, e le relative modalità attuative, cui devono attenersi i soggetti che producono e/o diffondono contenuti creati da sistemi di intelligenza artificiale, in modo da dare effettiva concretezza ai princìpi di conoscibilità e trasparenza quali criteri guida dell'utilizzo di tali sistemi in conformità, anche, con quanto disposto dal Regolamento (EU) 2024/1689.
9/2316-A/40. Zanella, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che lo Stato e le altre Autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favorendo un mercato dell'IA innovativo, aperto e concorrenziale e facilitando la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA;

    inoltre, si prevede che dette Autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

    l'attuale ecosistema europeo sconta un forte ritardo nella disponibilità di modelli di base «made in Europe» e nella capacità di accesso equo alla potenza di calcolo. Tuttavia, in questo quadro l'Italia può giocare un ruolo chiave nell'addestramento e nella sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale generativa avanzata, in quanto dispone di due supercomputer (Leonardo e HPC6) presenti nella top 10 mondiale e, in termini di potenza complessiva disponibile, una posizione di terzo Paese al mondo (dopo Stati Uniti e Giappone),

impegna il Governo:

   a favorire la piena valorizzazione dell'infrastruttura italiana di High Performance Computing (HPC), che rappresenta un asset strategico non solo nazionale ma europeo;

   a sostenere la creazione di modelli open source europei e la nascita di un'infrastruttura cloud sovrana, come già sperimentato in alcuni Stati membri.
9/2316-A/41. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che lo Stato e le altre Autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favorendo un mercato dell'IA innovativo, aperto e concorrenziale e facilitando la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA;

    inoltre, si prevede che dette Autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

    l'attuale ecosistema europeo sconta un forte ritardo nella disponibilità di modelli di base «made in Europe» e nella capacità di accesso equo alla potenza di calcolo. Tuttavia, in questo quadro l'Italia può giocare un ruolo chiave nell'addestramento e nella sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale generativa avanzata, in quanto dispone di due supercomputer (Leonardo e HPC6) presenti nella top 10 mondiale e, in termini di potenza complessiva disponibile, una posizione di terzo Paese al mondo (dopo Stati Uniti e Giappone),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire la piena valorizzazione dell'infrastruttura italiana di High Performance Computing (HPC), che rappresenta un asset strategico non solo nazionale ma europeo;

   a valutare l'opportunità di sostenere la creazione di modelli open source europei e la nascita di un'infrastruttura cloud sovrana, come già sperimentato in alcuni Stati membri.
9/2316-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 del provvedimento in esame consente investimenti sotto forma di equity e quasi equity fino a un miliardo di euro, nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni;

    questi investimenti possono essere effettuati avvalendosi di CDP Venture Capital Sgr spa a valere sulle risorse del Fondo di sostegno al venture capital. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è il soggetto investitore;

    i software gestionali avanzati rappresentano strumento che consente alle imprese di raggiungere risultati, funzionalità e/o automatismi procedurali di elevato livello in termini di innovatività e di efficienza;

    il Piano Transizione 5.0, destinato ad accelerare la transizione digitale e green delle imprese italiane, riconosce il ruolo dei software gestionali come fattori abilitanti alla transizione digitale e sostenibile del Paese, prevedendo un ampliamento dei beni incentivabili anche alla componente software, come ERP, sistemi, piattaforme e applicazioni IA dedicata agli impianti, soluzioni che garantiscano maggiore efficacia nei processi e maggiore efficienza nei consumi energetici,

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 a valutare l'opportunità di sostenere anche lo sviluppo dei software gestionali quale fattore abilitante per lo sviluppo delle tecnologie emergenti.
9/2316-A/42. Casasco, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Tramite novelle alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, si prevede che le «opere dell'ingegno» protette devono essere di origine «umana», mentre per le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale queste sono protette a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore;

    negli ultimi tempi, diverse categorie professionali quali illustratori, attori, doppiatori, si vedono sottoporre dai rispettivi committenti contratti che prevedono la cessione generalizzata dei propri dati personali e delle opere, ai fini dello sfruttamento per l'addestramento dei modelli di IA;

    si tratta di clausole che le categorie professionali si trovano di fatto costrette ad accettare, pena la perdita della prestazione principale oggetto del contratto, senza che venga corrisposto uno specifico corrispettivo economico per questi ulteriori utilizzi;

    la cessione di dati biometrici, immagini, fotografie, musiche, testi e disegni, appartenenti o realizzati dal contraente, dovrebbe avere diritto a una contrattualizzazione e a una remunerazione specifica e distinta, proporzionata al loro valore economico e parametrata agli utilizzi futuri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere la nullità delle clausole inserite in contratti di prestazione d'opera intellettuale in cui è prevista la cessione generalizzata di dati sensibili e protetti, appartenenti o realizzati dal contraente, ai fini del loro successivo utilizzo per l'addestramento di applicazioni di intelligenza artificiale.
9/2316-A/43. Boscaini, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera d), che le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, privilegino quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale;

    tale previsione, pur fondata sulla necessità di assicurare la sovranità tecnologica e la sicurezza dei dati, potrebbe risultare eccessivamente restrittiva rispetto alla dimensione europea dell'ecosistema digitale e alle infrastrutture tecnologiche condivise a livello UE;

    la Commissione Ue ha infatti invitato, nel parere circostanziato (C(2024) 7814), in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), a chiarire il concetto di dati «critici», limitandolo solo ai casi in cui sono in gioco interessi di sicurezza nazionale;

    è fondamentale garantire un bilanciamento tra l'esigenza di protezione dei dati rilevanti e la possibilità di valorizzare appieno le infrastrutture digitali europee, coerentemente con la normativa europea vigente;

    la stessa summenzionata lettera d) ricorda che le scelte della PA devono essere effettuate «nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità»;

    in tal senso, l'uso di data center situati nel territorio dell'Unione europea dovrebbe essere pienamente consentito per l'addestramento e l'inferenza di modelli AI, fatta salva la necessaria localizzazione nazionale per quei casi in cui siano trattati dati strategici per la sicurezza nazionale, così come definiti dall'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN) nella propria classificazione;

    si rileva, infatti, che il requisito di localizzazione geografica dei dati dovrebbe essere applicato esclusivamente nei casi in cui siano trattati dati effettivamente strategici o caratterizzati da requisiti di sicurezza particolarmente elevati. Negli altri casi, sarebbe opportuno privilegiare la scelta delle soluzioni tecnologiche migliori disponibili, indipendentemente dalla loro origine geografica, purché operanti attraverso data center situati nel territorio dell'Unione europea, dove gli standard di sicurezza risultano già elevati e pienamente comparabili con quelli nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché sia consentito che, nel caso di e-procurement della pubblica amministrazione riferito alla scelta di fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere valutate in modo paritetico le soluzioni che prevedono la localizzazione e l'elaborazione di dati diversi da quelli strategici presso data center ubicati nel territorio dell'Unione Europea e nella titolarità giuridica di aziende aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea.
9/2316-A/44. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, come previsto dall'articolo 15 del provvedimento in esame, in particolare per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione delle attività lavorative e le funzioni amministrative accessorie, può contribuire in modo significativo all'efficienza del sistema giustizia;

    tuttavia, l'impiego di tali tecnologie deve avvenire con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, all'imparzialità dell'azione amministrativa e al rispetto del principio di non discriminazione;

    infatti, anche laddove i sistemi di IA siano impiegati per finalità non decisionali, quali la ricerca giurisprudenziale o la classificazione di atti, è essenziale garantire che siano progettati e utilizzati in modo da prevenire qualsiasi forma di distorsione e discriminazione, compresi quelli legati a opinioni politiche, convinzioni religiose, genere, orientamento sessuale, origine etnica o altri fattori di natura sensibile;

    appare fondamentale, dunque, che il Ministero della Giustizia garantisca l'omogeneità e la correttezza nell'adozione di tali strumenti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare un equo funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, e del diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di identificare, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame, criteri chiari e vincolanti – anche con riferimento a normative e standard europei esistenti – per garantire che i sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie siano progettati e impiegati in modo da evitare, per quanto possibile e in considerazione dei limiti intrinseci delle tecnologie utilizzate, distorsioni, anche implicite, e qualsiasi forma di discriminazione.
9/2316-A/45. D'Alessio, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    i fornitori di modelli e sistemi di IA – per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari – negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente on line in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

    tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

    è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle IA generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico – passato, presente e futuro. Una ricchezza che stiamo regalando ad aziende straniere, le quali non hanno alcuno scrupolo nel rivenderla sotto forma di materiale derivativo ovvero generativo;

    l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame – che interviene sui principi generali – ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di IA debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. In tal senso, il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE;

    l'articolo 26, al comma 3, attraverso una novella all'articolo 171 della legge n. 633 del 1941, estende la punibilità anche delle condotte legate alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater (che disciplinano riproduzioni ed estrazioni di testi e dati) anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure richiamate in premessa, con ulteriori interventi di carattere normativo volti ad assicurare che le eccezioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater della legge n. 633 del 1941 siano esercitate nel pieno rispetto dei diritti dei titolari di opere tutelate attraverso una più chiara definizione del perimetro, degli obiettivi e della proporzionalità dei dati utilizzati a scopo di ricerca.
9/2316-A/46. Benzoni, Grippo, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

    in particolare, l'articolo 25 disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate mediante l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale;

    oltre al generico richiamo al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale, la piena effettività di tale tutela richiederebbe l'introduzione di strumenti normativi specifici, idonei a disciplinare in modo puntuale aspetti essenziali quali la tracciabilità delle opere utilizzate per l'addestramento degli algoritmi, l'esercizio del diritto di esclusione (opt-out) da parte degli autori, la previsione di licenze obbligatorie o di meccanismi di compenso equo, nonché l'introduzione di sanzioni per gli usi illeciti;

    tali strumenti, se previsti, contribuirebbero a rafforzare in modo concreto la posizione degli aventi diritto, assicurando una tutela effettiva del diritto d'autore rispetto a pratiche tecnologiche potenzialmente lesive e garantendo la coerenza del sistema normativo nazionale con il quadro giuridico europeo;

    in tale prospettiva, si registra una crescente richiesta, anche da parte degli operatori del settore creativo e culturale, per l'adozione di una disciplina nazionale chiara ed efficace, capace di tutelare i diritti d'autore, assicurare trasparenza e tracciabilità nell'utilizzo delle opere, promuovere la qualità dell'informazione, prevenire fenomeni distorsivi e disinformativi, e garantire una partecipazione equa degli autori e dei produttori di contenuti alla catena del valore generata dall'impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame e in ogni ulteriore iniziativa normativa in materia, un equilibrio efficace tra lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la tutela dei diritti d'autore, assicurando un adeguato livello di protezione per gli autori e gli operatori culturali, la trasparenza nell'utilizzo delle opere nei processi di addestramento, la riconoscibilità dei contenuti generati artificialmente, nonché l'effettività dei meccanismi di controllo, responsabilità e informazione pubblica, in coerenza con i principi del diritto europeo e con le esigenze di salvaguardia della creatività, dell'autorialità e dell'integrità dell'ecosistema informativo.
9/2316-A/47. Grippo, Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge in esame delinea i principi generali che disciplinano l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, includendo, in primo luogo, la salvaguardia dei diritti fondamentali, delle libertà civili e delle garanzie democratiche;

    in particolare, il comma 4 del citato articolo stabilisce che l'adozione di tali sistemi non deve compromettere il corretto svolgimento delle istituzioni democratiche, né l'esercizio delle loro competenze, che deve continuare ad avvenire sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà;

    il terzo report del Servizio Europeo per l'Azione Esterna sulle ingerenze informative straniere (Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI), ha messo in luce come la manipolazione informativa operata da attori esterni sia globale, articolata e tecnologicamente potenziata: le FIMI sfruttano l'intelligenza artificiale per generare e diffondere contenuti ingannevoli su larga scala, con l'obiettivo di destabilizzare le democrazie, frammentare il dibattito pubblico e corrodere la fiducia nelle istituzioni;

    numerosi contributi, come quello sullo stato globale della democrazia nel 2024 redatto dall'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) sottolineano come l'esplosione delle intelligenze artificiali generative aumenti la complessità per le democrazie, alterando potenzialmente le elezioni tramite contenuti ingannevoli e limitando, a causa degli algoritmi opachi, la trasparenza, la libertà d'espressione e l'accesso all'informazione;

    il pluralismo informativo rappresenta un valore imprescindibile per la democrazia al fine di garantire la libera espressione di opinioni anche critiche o dissenzienti, e gli interventi per contrastare le attività digitali manipolative devono mirare esclusivamente a prevenire e bloccare operazioni di disinformazione organizzate e ingannevoli, distinguendo chiaramente queste da un legittimo dibattito pubblico e assicurando così un confronto aperto, trasparente e pluralistico;

    a questo proposito, l'incremento delle attività manipolative necessita dunque di meccanismi di monitoraggio autonomi che, pur nel pieno rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR) e delle regole del Digital Services Act, verifichino la trasparenza, l'affidabilità delle fonti e individuino potenziali minacce, contrastando ogni ingerenza esterna che possa compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali;

    la fiducia dei cittadini e la qualità del dibattito democratico dipendono, in modo determinante, dalla trasparenza, dalla responsabilità e dal monitoraggio degli algoritmi che organizzano l'accesso all'informazione,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni misura utile per contrastare le attività digitali basate su sistemi di intelligenza artificiale messe in atto da Stati terzi o attori privati e finalizzate a influenzare occultamente l'opinione pubblica e manipolare il dibattito democratico;

   a promuovere e sostenere l'istituzione di meccanismi di monitoraggio autonomi e indipendenti, volti a garantire la trasparenza e l'affidabilità delle fonti informative, nonché a individuare tempestivamente potenziali minacce digitali e ingerenze esterne.
9/2316-A/48. Onori, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge in esame delinea i principi generali che disciplinano l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, includendo, in primo luogo, la salvaguardia dei diritti fondamentali, delle libertà civili e delle garanzie democratiche;

    in particolare, il comma 4 del citato articolo stabilisce che l'adozione di tali sistemi non deve compromettere il corretto svolgimento delle istituzioni democratiche, né l'esercizio delle loro competenze, che deve continuare ad avvenire sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà;

    il terzo report del Servizio Europeo per l'Azione Esterna sulle ingerenze informative straniere (Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI), ha messo in luce come la manipolazione informativa operata da attori esterni sia globale, articolata e tecnologicamente potenziata: le FIMI sfruttano l'intelligenza artificiale per generare e diffondere contenuti ingannevoli su larga scala, con l'obiettivo di destabilizzare le democrazie, frammentare il dibattito pubblico e corrodere la fiducia nelle istituzioni;

    numerosi contributi, come quello sullo stato globale della democrazia nel 2024 redatto dall'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) sottolineano come l'esplosione delle intelligenze artificiali generative aumenti la complessità per le democrazie, alterando potenzialmente le elezioni tramite contenuti ingannevoli e limitando, a causa degli algoritmi opachi, la trasparenza, la libertà d'espressione e l'accesso all'informazione;

    il pluralismo informativo rappresenta un valore imprescindibile per la democrazia al fine di garantire la libera espressione di opinioni anche critiche o dissenzienti, e gli interventi per contrastare le attività digitali manipolative devono mirare esclusivamente a prevenire e bloccare operazioni di disinformazione organizzate e ingannevoli, distinguendo chiaramente queste da un legittimo dibattito pubblico e assicurando così un confronto aperto, trasparente e pluralistico;

    a questo proposito, l'incremento delle attività manipolative necessita dunque di meccanismi di monitoraggio autonomi che, pur nel pieno rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR) e delle regole del Digital Services Act, verifichino la trasparenza, l'affidabilità delle fonti e individuino potenziali minacce, contrastando ogni ingerenza esterna che possa compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali;

    la fiducia dei cittadini e la qualità del dibattito democratico dipendono, in modo determinante, dalla trasparenza, dalla responsabilità e dal monitoraggio degli algoritmi che organizzano l'accesso all'informazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile per contrastare le attività digitali basate su sistemi di intelligenza artificiale messe in atto da Stati terzi o attori privati e finalizzate a influenzare occultamente l'opinione pubblica e manipolare il dibattito democratico;

   a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere l'istituzione di meccanismi di monitoraggio autonomi e indipendenti, volti a garantire la trasparenza e l'affidabilità delle fonti informative, nonché a individuare tempestivamente potenziali minacce digitali e ingerenze esterne.
9/2316-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera d), che lo Stato e le altre autorità pubbliche indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale;

    i data center costituiscono l'infrastruttura materiale e tecnologica su cui si fonda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale: senza una rete solida di centri di elaborazione dati è impossibile garantire capacità computazionale, sicurezza, bassa latenza e gestione sovrana delle informazioni sensibili;

    la crescita esponenziale del settore IA, sia nel settore pubblico che in quello privato, implica una domanda crescente di potenza di calcolo e connettività, per applicazioni che vanno dalla sanità all'istruzione, dalla cybersicurezza alla gestione dei servizi pubblici;

    secondo l'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, tra il 2023 e il 2025 sono previste 83 nuove infrastrutture in Italia, per un valore potenziale di 15 miliardi di euro di investimenti, a conferma dell'attrattività del nostro Paese nel settore digitale e dell'IA;

    nonostante questa tendenza positiva, l'assenza di un quadro normativo specifico e di procedure autorizzative dedicate rappresenta un ostacolo critico per l'espansione di data center a supporto dell'intelligenza artificiale, frenando l'adozione di modelli avanzati e l'emergere di campioni nazionali nel settore,

impegna il Governo:

   in linea con le finalità delle disposizioni del presente provvedimento richiamate in premessa, a sostenere, per quanto di competenza, l'iter di esame parlamentare delle proposte di legge volte a disciplinare l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, riconoscendo la loro centralità per l'attuazione efficace delle politiche nazionali sull'Intelligenza Artificiale;

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di una strategia nazionale per i data center che ne riconosca il ruolo abilitante per lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale, prevedendo procedure autorizzative semplificate, criteri di efficienza energetica e requisiti di sicurezza e resilienza digitale.
9/2316-A/49. Sottanelli, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame individua tra gli ambiti prioritari di intervento quelli relativi alla formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze nei settori digitali e all'integrazione dell'IA nei percorsi educativi e nei processi produttivi;

    l'articolo 24, prevede una delega al Governo per l'adozione di misure volte a promuovere le competenze digitali e l'integrazione dei saperi STEM e IA in tutti i livelli del sistema educativo nazionale, nonché per rafforzare la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese;

    l'articolo 22 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport. In particolare, il comma 1 mediante una novella al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati;

    secondo una recente ricerca dell'Università di Harvard, l'Italia dispone di eccellenze accademiche e scientifiche riconosciute a livello internazionale, ma permane un divario strutturale rispetto ad altri Paesi europei come Francia e Germania nella formazione avanzata in IA e nell'attrazione e valorizzazione dei talenti;

    nel contesto della trasformazione tecnologica in atto e delle sfide legate alla competitività europea, una strategia nazionale di sviluppo del capitale umano in ambito IA rappresenta un fattore abilitante essenziale, sia per sostenere l'ecosistema dell'innovazione, sia per garantire autonomia e sovranità tecnologica al Paese,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame:

   avviando un programma nazionale per lo sviluppo dei talenti nell'intelligenza artificiale, basato sull'estensione dei programmi pilota già avviati nelle scuole e sul rafforzamento del Dottorato Nazionale in IA, per l'integrazione strutturale di contenuti IA in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione professionale;

   attivando un canale strutturato di facilitazione del rientro in Italia dei ricercatori e professionisti italiani operanti all'estero nel settore dell'IA, mediante l'offerta di pacchetti competitivi di rilocalizzazione, capitale iniziale per iniziative imprenditoriali, e percorsi accelerati di accesso a posizioni accademiche o di ricerca.
9/2316-A/50. Bonetti, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame individua tra gli ambiti prioritari di intervento quelli relativi alla formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze nei settori digitali e all'integrazione dell'IA nei percorsi educativi e nei processi produttivi;

    l'articolo 24, prevede una delega al Governo per l'adozione di misure volte a promuovere le competenze digitali e l'integrazione dei saperi STEM e IA in tutti i livelli del sistema educativo nazionale, nonché per rafforzare la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese;

    l'articolo 22 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport. In particolare, il comma 1 mediante una novella al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati;

    nel contesto della trasformazione tecnologica in atto e delle sfide legate alla competitività europea, una strategia nazionale di sviluppo del capitale umano in ambito IA rappresenta un fattore abilitante essenziale, sia per sostenere l'ecosistema dell'innovazione, sia per garantire autonomia e sovranità tecnologica al Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame:

   avviando un programma nazionale per lo sviluppo dei talenti nell'intelligenza artificiale, basato sull'estensione dei programmi pilota già avviati nelle scuole e sul rafforzamento del Dottorato Nazionale in IA, per l'integrazione strutturale di contenuti IA in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione professionale;

   attivando un canale strutturato di facilitazione del rientro in Italia dei ricercatori e professionisti italiani operanti all'estero nel settore dell'IA, mediante l'offerta di pacchetti competitivi di rilocalizzazione, capitale iniziale per iniziative imprenditoriali, e percorsi accelerati di accesso a posizioni accademiche o di ricerca.
9/2316-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 20, attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), qualificate come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, il compito di assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;

    il successivo articolo 24 prevede, altresì, il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

    la creazione, anche a livello nazionale, di spazi di sperimentazione normativa nell'ambito dell'intelligenza artificiale favorisce lo sviluppo dei sistemi di IA innovativi, in un contesto sottoposto al controllo delle autorità di vigilanza, prima che tali sistemi siano immessi sul mercato;

    nell'attuale contesto di progresso economico e tecnologico, infatti, l'evolversi dei sistemi che impiegano l'intelligenza artificiale implica la necessità di predisporre un'adeguata regolamentazione idonea a massimizzare i benefici di tale tecnologia e, al contempo, ridurne al minimo i possibili effetti avversi;

    un'esperienza positiva molto simile in tal senso e già esistente in Italia è quella relativa al modello adottato nel settore del FinTech, ossia una sandbox normativa introdotta nell'ordinamento nazionale con l'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega al decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. <Decreto Crescita>),

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi le dovute iniziative per l'attuazione delle disposizioni sugli spazi di sperimentazione normativa nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale di cui in premessa.
9/2316-A/51. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 20, attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), qualificate come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, il compito di assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;

    il successivo articolo 24 prevede, altresì, il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

    la creazione, anche a livello nazionale, di spazi di sperimentazione normativa nell'ambito dell'intelligenza artificiale favorisce lo sviluppo dei sistemi di IA innovativi, in un contesto sottoposto al controllo delle autorità di vigilanza, prima che tali sistemi siano immessi sul mercato;

    nell'attuale contesto di progresso economico e tecnologico, infatti, l'evolversi dei sistemi che impiegano l'intelligenza artificiale implica la necessità di predisporre un'adeguata regolamentazione idonea a massimizzare i benefici di tale tecnologia e, al contempo, ridurne al minimo i possibili effetti avversi;

    un'esperienza positiva molto simile in tal senso e già esistente in Italia è quella relativa al modello adottato nel settore del FinTech, ossia una sandbox normativa introdotta nell'ordinamento nazionale con l'approvazione di un emendamento del Gruppo della Lega al decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. <Decreto Crescita>),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi le dovute iniziative per l'attuazione delle disposizioni sugli spazi di sperimentazione normativa nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale di cui in premessa.
9/2316-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Centemero.