XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 501 di lunedì 30 giugno 2025
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO MULE'
La seduta comincia alle 11,30.
PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
FRANCESCO BATTISTONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 27 giugno 2025.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 88, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).
Discussione del disegno di legge: S. 1485 - Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale (Approvato dal Senato) (A.C. 2461).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2461: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2461)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione giustizia, deputato Paolo Pulciani, anche a nome del relatore per la Commissione affari costituzionali.
PAOLO PULCIANI, Relatore per la II Commissione. Sì grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2025 recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale. Il decreto, che reca un contenuto estremamente puntuale, è stato esaminato dal Senato che lo ha approvato senza apportarvi modifiche e senza voti contrari. Le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno altresì confermato il testo originario, previa acquisizione del parere favorevole della V Commissione (Bilancio) e del parere del Comitato per la legislazione, che non reca alcun rilievo.
Vengo, quindi, ad illustrarne il contenuto. L'articolo 1, primo periodo, prevede il differimento al 31 dicembre 2025 del termine, che scadeva il 30 aprile 2025, riguardante la limitazione della responsabilità erariale per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020, il cosiddetto decreto Semplificazioni.
L'articolo 21, comma 2, del citato decreto, limita la responsabilità di tali soggetti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Tale limitazione riguarda gli illeciti commessi dal 17 luglio 2020 fino al termine di vigenza della disposizione, che originariamente era fissato al 31 dicembre 2021, poi prorogato al 30 aprile 2025, e adesso nuovamente posticipato al 31 dicembre 2025. Questa limitazione di responsabilità, sempre secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21, riguarda esclusivamente i danni cagionati dai comportamenti attivi. Nei casi di danni cagionati da comportamenti omissivi o mediante inerzia, i medesimi soggetti rispondono per dolo o colpa grave.
Con riguardo a tali tematiche, appare opportuno richiamare la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale che ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti della disposizione oggetto di proroga in questa sede. Nella motivazione della citata pronuncia, si valorizza il carattere provvisorio della disciplina ivi dettata, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, come il periodo segnato dalla crisi epidemiologica e dalla prolungata chiusura delle attività produttive, e, con riguardo alle successive proroghe, alla necessità di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel PNRR.
Nella medesima sentenza, il giudice costituzionale ha rivolto un monito al legislatore, sollecitando una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, finalizzata a ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le più volte richiamate trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell'amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa.
A tal proposito, si ricorda che è in corso d'esame, in sede referente, presso le omologhe Commissioni del Senato, il disegno di legge n. 1457, già esaminato da queste Commissioni e licenziato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025. Tale provvedimento apporta, tra le altre, una serie di modifiche alla legge n. 20 del 1994 e al codice della giustizia contabile.
Il medesimo articolo 1 del decreto oggi in esame, al secondo periodo, specifica altresì che tale disciplina trova applicazione anche retroattivamente, per gli illeciti commessi tra il 30 aprile e il 12 maggio del 2025 ovvero la data della sua entrata in vigore. Tale specificazione supera un elemento di incertezza che si era riscontrato in relazione all'applicazione del citato articolo 21, dal cosiddetto decreto Semplificazioni. Sul punto, i giudici contabili - si richiama al riguardo la pronuncia della Corte dei conti d'appello, sezione I, n. 234 del 2020 - si sono espressi nel senso della non applicabilità della suddetta disciplina rispetto agli illeciti commessi anteriormente, in forza del principio secondo cui le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione; al contrario, le norme di carattere sostanziale, come quelle che definiscono il regime di responsabilità erariale, soggiacciono al diverso principio di cui all'articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile. L'articolo 2, infine, ne dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Non ritiene di farlo. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Palombi. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO PALOMBI (FDI). Grazie, Presidente. Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi andremo a discutere, approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica in prima lettura, prevede la conversione del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, il quale proroga al 31 dicembre 2025 il regime temporaneo di limitazione della responsabilità erariale introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Il decreto si compone di due articoli e dispone, all'articolo 1, il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, che aveva introdotto una temporanea deroga al regime della responsabilità erariale, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto.
Nello specifico, la disciplina derogatoria era stata originariamente circoscritta agli illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e, per effetto di successive proroghe, il termine finale era stato da ultimo fissato al 30 aprile del 2025. In particolare, il decreto-legge n. 76 del 2020 ha apportato modifiche in materia di responsabilità erariale e nello specifico, all'articolo 21, comma 1, integra la previsione dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in forza della quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Quindi, per effetto della citata novella, è stata inserita la previsione secondo cui la prova del dolo richiede la dimostrazione dell'evento dannoso.
Questa temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose riguarda esclusivamente i danni cagionati da comportamenti attivi. Pertanto, nei casi di danni cagionati da comportamenti omissivi o mediante inerzia, i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, rispondono per dolo o colpa grave.
Il decreto-legge in conversione stabilisce che la disciplina derogatoria oggetto di proroga trovi la sua applicazione anche retroattivamente per gli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto oggetto di discussione. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto, ovverosia quella già detta del 12 maggio 2025.
La disposizione in materia di responsabilità erariale di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 è stata già più volte oggetto di proroga da parte di Governi di diversa estrazione politica. Tali proroghe sono state espressamente motivate dalla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di preservare l'efficienza e l'efficacia dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Va, dunque, accolta positivamente laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di rallentare l'azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica per gli operatori l'avvio di procedure amministrative. Essa, infatti, consente di ridimensionare la cosiddetta “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l'obiettivo di rendere più rischioso per i pubblici dipendenti il non fare, piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo. Questa temporanea esclusione di responsabilità riguarda solo danni cagionati da comportamenti attivi, come possono essere delle decisioni discrezionali legittime ed è per questo che non può essere l'autorità contabile a detenere il ruolo di sindacare ex post decisioni amministrative. Nella ratio della norma non vi è alcun intento assolutorio, restando beninteso che i comportamenti dolosi dovranno essere perseguiti, come ovvio e doveroso. L'intento che attraverso questa norma si vuole raggiungere è quello di non incorrere nel banale concetto “per non sbagliare, è meglio non fare nulla”, che troppo spesso ha ingessato la pubblica amministrazione. Siamo convinti che i funzionari pubblici, quelli operativi e volenterosi, vadano tutelati a discapito di quelli disonesti, rispetto ai quali - e su questo bisogna essere chiari - nulla cambia nel perseguire eventuali condotte illecite. Proprio per questi motivi, Fratelli d'Italia sostiene convintamente l'approvazione di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche - A.C. 2461)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare - ma non ha intenzione di farlo - il deputato Paolo Pulciani, che è il relatore, né ha intenzione di replicare il rappresentante del Governo.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Ordine del giorno della prossima seduta.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
Martedì 1 luglio 2025 - Ore 11:
1. Svolgimento di una interpellanza e interrogazioni .
(ore 14)
2. Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 1485 - Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale (Approvato dal Senato). (C. 2461)
Relatori: IEZZI, per la I Commissione; PULCIANI, per la II Commissione.
(al termine delle votazioni)
3. Discussione sulle linee generali del disegno di legge:
S. 1479 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (Approvato dal Senato). (C. 2482)
La seduta termina alle 11,45.